ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Dott. Marco Angelini
Monterotondo 10 marzo 2010
ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
INTERPELLO
AUTOTUTELA
ADESIONE AL PVC
ADESIONE ALL'INVITO AL CONTRADDITTORIO
ACQUIESCENZA ALL'ACCERTAMENTO
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Pendenze innanzi alle Commissioni Provinciali e Regionali
30/6/2008: 616.034 30/6/2009: 656.919590000
600000
610000
620000
630000
640000
650000
660000
670000
RICORSI PRESENTATI IN COMMISSIONE TRIBUTARIA
commiss. regionale
commiss. provinc.
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000
20092008
RICORSI PRESENTATI IN COMMISSIONE TRIBUTARIAanno 2009
● COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
● COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
● n. 185.363 ricorsi( + 16,4% )
● n. 41.921( + 0,3% )
Pendenze innanzi alle Commissioni Provinciali e Regionali nel Lazio
30/6/2008: 92.402 30/6/2009: 95.97590000
91000
92000
93000
94000
95000
96000
97000
Con il riordino delle Agenzie delle Entrate le Direzioni Provinciali avranno un'unica area legale
che gestirà unitariamente tutto il contenzioso e sarà diretta da un unico responsabile.
I dipendenti che si occuperanno del contenzioso passeranno da 2.500 a 2.700 circa (+ 8%)
Versamenti diretti per tipologia di definizione (dati preconsuntivo 2009 in milioni di euro)
conciliazione giudiziale
registro
altre def inizioni (art 16 D.Lgs 472/97 e 36 ter DPR 600/73)
recupero aiuti di stato
acquiescenza (art.15 218/97)
adesione a inviti
adesione ai pvc
accertamento con adesione (D.Lgs 218/97)
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Colonna 3
Versamenti diretti per tipologia di definizione (dati preconsuntivo 2009)
accertam. adesioneadesione pvcadesione invitiacquiescenzaaiuti statoaltre def inizioniregistroconciliaz. giudiziale
Diritto di interpello
CARATTERE PREVENTIVO
consente al contribuente di richiedere all'amministrazione finanziaria un parere in
relazione ad una determinata operazione non ancora posta in essere
3 TIPI DI INTERPELLO
● INTERPELLO SPECIFICO (art. 21 L. 413/91)
● ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE DI NORME ANTIELUSIVE (art. 37 bis co. 8 DPR 600/73)
● INTERPELLO GENERALIZZATO (art. 11 L 212/2000 Statuto del contribuente)
1. INTERPELLO SPECIFICO (art. 21 L. 413/91)
previsto solo per:
interposizione fittizia di persone (art. 37, co. 3 DPR 600/73);
operazioni potenzialmente elusive (art. 37 bis DPR 600/73);corretta qualificazione di spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza (art. 108, co. 2 DPR 917/86);
operazioni con imprese residenti in “paradisi fiscali” (art. 110, co 10 e 11 DPR 917/86);
conferimenti in denaro da soggetti non residenti,se controllati da soggetti residenti (art. 3, co 3 lett. a, D.Lgs 446/97).
1. INTERPELLO SPECIFICO (art. 21 L. 413/91)
MODALITA'
Richiesta alla Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate tramite la Direzione Regionale.
La Direzione Generale deve rispondere entro 60 giorni.Se non c'è risposta o la risposta non è ritenuta coerente:
Istanza al Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive in plico racc. A/R.
Il Comitato deve rispondere entro 60 giorni.
Se non c'è risposta è necessaria formale diffida e trascorsi ulteriori 60 giorni: Silenzio assenso.
2. ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE DI NORME ANTIELUSIVE
Il contribuente può richiedere la disapplicazione di norme antielusive che limitano il riconoscimento di deduzioni,
detrazioni o crediti di imposta se può dimostrare la mancanza dello scopo elusivo.
2. ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE DI NORME ANTIELUSIVE
MODALITA'
Istanza al Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate tramite l'ufficio competente in plico racc.
A/R
Il Direttore Regionale deve rispondere entro 90 giorni (con C.M. 24/2/09 stabilito 120 giorni oltre
60 da formale diffida se non c'è risposta)
3. INTERPELLO GENERALIZZATO
Se esistono obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione delle norme tributarie in casi
concreti e specifici, il contribuente può presentare per iscritto istanza di interpello circostanziata con
soluzione prospettata.
L'Ufficio deve rispondere entro 120 giorni per iscritto e motivando la decisione che è vincolante solo per il caso specifico: se non c'è risposta si
considera Silenzio-assenso.
3. INTERPELLO GENERALIZZATO
Eventuale accertamento successivo è nullo e non applicabili sanzioni se non ricevuta risposta.
(vedi D.M. 28/4/2001 per regolamento dell'interpello
e C.M. n. 50E del 31/5/2001 e Circ. Ag. Entrate n.
23 del 16/5/2005 per chiarimenti)
AUTOTUTELAart. 2 quater D.L. 564/94 conv. con modif. L. 656/94
prevede che l'amministrazione finanziariapossa annullare o revocare,
anche in pendenza di giudizioo in caso di non impugnabilità,
gli avvisi di accertamento o i provvedimenti illegittimi o infondati.
AUTOTUTELAart. 2 quater D.L. 564/94 conv. con modif. L. 656/94
La circ. min. 198/S del 5/8/1998 afferma che l'autotutela
non rappresenta una facoltàma un corretto comportamento da parte
dell'amministrazione finanziariafinalizzato anche a controllare l'operato dei
funzionari della stessa amministrazione.
AUTOTUTELAart. 2 quater D.L. 564/94 conv. con modif. L. 656/94
Il funzionario che non annulla l'atto viziato rischia di pagare personalmente le spese di giudizio.
In caso di inerzia dell'ufficio che ha emesso l'atto, quest'ultimo può essere annullato dall'ufficio finanziario
superiore.
L'annullamento dell'atto comporta il rimborso di quanto eventualmente riscosso indebitamente.
Qualsiasi atto viziato è annullabile senza limiti di tempo.
AUTOTUTELAart. 2 quater D.L. 564/94 conv. con modif. L. 656/94
Sentenza della Cassazione n. 698 del 19/1/2010:
la mancata autotutela va risarcita dall'erario al contribuente che ha dovuto sostenere le spese
del giudizio.
AUTOTUTELAart. 2 quater D.L. 564/94 conv. con modif. L. 656/94
L'atto viziato deve essere annullato anche se:
il contribuente non ha presentato istanza o non ha fatto ricorso;
l'atto è divenuto definitivo per il decorso dei termini per ricorrere;
(segue)
AUTOTUTELAart. 2 quater D.L. 564/94 conv. con modif. L. 656/94
(segue) L'atto viziato deve essere annullato anche se:
il ricorso è stato respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di forma
(no se sentenza passata in giudicato è favorevole all'ufficio che ha esaminato anche nel merito il ricorso:
Circ. Direz. Entrate di Trento 195/E del 8/7/1997);
è in pendenza il giudizio.
AUTOTUTELAart. 2 quater D.L. 564/94 conv. con modif. L. 656/94
UFFICIO COMPETENTE
è quello che ha emesso l'atto infondato o illegittimo.In caso di grave inerzia, in via sostitutiva, l'atto può
essere annullato dalla Direzione Regionale alla quale appartiene l'ufficio.
In caso di presentazione dell'istanza ad un ufficio non competente, questo deve provvedere a trasmetterlo a
quello competente.
AUTOTUTELAart. 2 quater D.L. 564/94 conv. con modif. L. 656/94
ATTI OGGETTO DI AUTOTUTELAsono quelli che manifestano i seguenti requisiti:
errore di persona;evidente errore logico o di calcolo;errore sul presupposto di imposta;
doppia imposizione;omessa considerazione di versamenti di imposta
correttamente effettuati;omessa considerazione di integrazione della
documentazione carente;mancato riconoscimento di deduzioni, detrazioni,
agevolazioni effettivamente spettanti;errori materiali facilmente riconoscibili.
AUTOTUTELAart. 2 quater D.L. 564/94 conv. con modif. L. 656/94
ISTANZA DEL CONTRIBUENTE
La richiesta del contribuente è meramente sollecitatoria e non fa sorgere alcun obbligo in capo all'ufficio
competente, per cui anche la eventuale inerzia di quest'ultimo non è impugnabile.
L'avvio del procedimento in autotutela non richiede necessariamente l'istanza del contribuente in quanto può
essere disposto anche d'ufficio.
AUTOTUTELAart. 2 quater D.L. 564/94 conv. con modif. L. 656/94
PARERE PREVENTIVO DELLA DIREZIONE REGIONALE
obbligatorio se l'importo dell'imposta, sanzioni e oneri supera complessivamente € 516.456,90
AUTOTUTELAart. 2 quater D.L. 564/94 conv. con modif. L. 656/94
EFFETTI DELL'ANNULLAMENTO
l'atto viene annullato con efficacia retroattiva (ex tunc)la Cassazione con sentenza n. 16987/03 del 12/11/2003 ha stabilito che l'annullamento dell'atto in autotutela in
pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere
(con l'effetto che non sarà possibile chiedere il rimborso delle spese di lite!)
AUTOTUTELAart. 2 quater D.L. 564/94 conv. con modif. L. 656/94
COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO ANNULLAMENTO
l'annullamento, adeguatamente motivato, va comunicato al contribuente,
eventualmente anche all'organo giurisdizionale presso cui pende il giudizio,
nonché all'organo competente qualora sia disposto dalla direzione regionale.
AUTOTUTELAart. 2 quater D.L. 564/94 conv. con modif. L. 656/94
RILEVAZIONI DEGLI UFFICI SUGLI ESITI DEI RICORSI E COMPORTAMENTO
CONSEGUENTE
Finalizzate all'effettuazione di un monitoraggio sui motivi per i quali i ricorsi in commissione sono accolti o respinti al fine di valutare la possibilità di abbandonare i giudizi simili con probabilità di soccombenza e conseguente
condanna al risarcimento delle spese.
ADESIONE AL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE
art. 83, co. 18, D.L. 112 del 25/6/2008
Utilizzabile solo in relazione a PVC che consentano l'emissione di di atti di accertamento parziale ai fini delle
imposte dirette e dell'iva.
Prevede l'accettazione integrale delle pretese dell'amministrazione finanziaria senza possibilità di
contraddittorio con conseguente riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo
ADESIONE AL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE
art. 83, co. 18, D.L. 112 del 25/6/2008
CONDIZIONE OGGETTIVA
Solo i PVC che contengono la constatazione di violazioni sostanziali relativamente alle imposte dirette e all'IVA,
oltre all'IRAP, alle addizionali, e alle imposte sostitutive e contributi previdenziali.
Con la conversione nella L. 2/2009 l'istituto è stato esteso anche alle altre imposte indirette.
ADESIONE AL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE
art. 83, co. 18, D.L. 112 del 25/6/2008
Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la C.M. 17 settembre 2008, n. 55/E, possono formare oggetto di
adesione soltanto i processi verbali che contengono la constatazione di violazioni sostanziali della normativa in
materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto basata su elementi che consentono di stabilire
l'esistenza di:
ADESIONE AL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE
art. 83, co. 18, D.L. 112 del 25/6/2008
redditi imponibili non dichiarati, totalmente o parzialmente;
deduzioni, esenzioni e agevolazioni in tutto o in parte non spettanti;
imposte o maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973; imposta sul valore aggiunto non dichiarata, totalmente o
parzialmente; detrazioni in tutto o in parte non spettanti;
imposta o maggior imposta sul valore aggiunto non versata, escluse le ipotesi di cui all'art. 54-bis, D.P.R.
633/1972.
ADESIONE AL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE
art. 83, co. 18, D.L. 112 del 25/6/2008
MODELLO DI COMUNICAZIONE
approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3/8/2009
reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it da utilizzarsi a pena di nullità
da presentare all'ufficio dell'agenzia delle entrate territorialmente competente e all'organo che ha redatto il
verbale tramite raccomandata A/R o consegna direttaentro 30 giorni dalla consegna del PVC.
ADESIONE AL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE
art. 83, co. 18, D.L. 112 del 25/6/2008
INAMMISSIBILITA'
se modello non conforme;
se presentato oltre termini 30 giorni;
se manca la firma;
senza allegato documento identità del sottoscrittore.
ADESIONE AL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE
art. 83, co. 18, D.L. 112 del 25/6/2008
IRREVOCABILITA'
L'adesione è irrevocabile.
Entro 60 giorni dalla comunicazione l'ufficio notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento.
ADESIONE AL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE
art. 83, co. 18, D.L. 112 del 25/6/2008
VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
Il versamento delle somme dovute deve essere eseguito entro venti giorni dalla notifica dell'atto di
definizione dell'accertamento parziale.
Le sanzioni sono dovute nella misura di 1/8 del minimo.
ADESIONE AL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE
art. 83, co. 18, D.L. 112 del 25/6/2008
La riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 5-bis è
applicabile esclusivamente alle violazioni riguardanti i periodi d'imposta per i quali è possibile procedere
all'accertamento parziale, ai sensi dell'art. 41-bis, D.P.R. 600/1973 o dell'art. 54, co. 4, D.P.R. 633/1972.
Pertanto, per i periodi d'imposta per i quali risultino constatate, nel processo verbale, solo violazioni formali, le relative sanzioni non possono usufruire della predetta
riduzione, dovendo formare oggetto di separata contestazione, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 471/1997.
ADESIONE AL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE
art. 83, co. 18, D.L. 112 del 25/6/2008
E' ammesso il versamento in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero di dodici rate trimestrali se le somme dovute sono superiori ad euro 51.645,69,
senza la necessità di prestare alcuna garanzia.
In tale ipotesi, sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati
dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.
ADESIONE AL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE
art. 83, co. 18, D.L. 112 del 25/6/2008
Circolare ministeriale 55/E del 17/9/2008 definisce:
VANTAGGI DELL'ADESIONE
riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo e possibilità di rateizzare il pagamento senza
presentazione di garanzie
ADESIONE AL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE
art. 83, co. 18, D.L. 112 del 25/6/2008
Circolare ministeriale 55/E del 17/9/2008 definisce:
PERIODI DI IMPOSTA INTERESSATI
solo quelli per i quali già scaduti i termini per presentazione delle dichiarazioni
(in quanto solo per questi è possibile procedere ad accertamenti parziali ex art. 54 co. 4 e 5 DPR 633/72 e
ex 41 bis DPR 600/73)
ADESIONE AL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE
art. 83, co. 18, D.L. 112 del 25/6/2008
Circolare ministeriale 55/E del 17/9/2008 definisce:
ADESIONE AI PVC DA PARTE DEI SOCI DI SOCIETA' DI PERSONE O ASSOCIATI
Se il PVC riguarda società di persone o associazioni professionali o società che hanno optato per il regime della trasparenza la comunicazione di adesione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'ente.
La definizione da parte dei singoli soci è possibile solo dopo l'avvenuta definizione da parte della società.
ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIOart. 5, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Un ulteriore istituto volto ad ampliare le ipotesi di definizione concordata della pretesa tributaria è
rappresentato dall'adesione agli inviti al contraddittorio prevista dall'art. 5, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
(come modificato dall'art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. con L. 28 gennaio 2009, n. 2).
ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIOart. 5, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Il contribuente ha la possibilità di accelerare la definizione del rapporto tributario
accettando i contenuti dell'invito a comparire inviato dall'Amministrazione finanziaria.
Nell'invito devono essere indicati:
ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIOart. 5, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;
i motivi che hanno dato luogo alla determinazione della
pretesa impositiva.
ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIOart. 5, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Il contribuente può prestare adesione all'invito inviando una comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia
delle Entrate.
In caso di pagamento rateale, deve essere indicato il numero delle rate prescelte ed allegata la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata.
ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIOart. 5, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Versamento in massimo otto rate trimestrali di pari importo
(ovvero di dodici rate trimestrali se le somme dovute sono superiori ad euro 51.645,69)
senza la necessità di prestare alcuna garanzia.Sulle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio
legale.Il versamento delle somme dovute deve avvenire entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la
comparizione del contribuente.
ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIOart. 5, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
EFFETTI
Riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste per l'ordinario accertamento con
adesione.
La misura delle sanzioni risulta pari ad un ottavo del minimo edittale,
ovvero pari al 12,5% di tale misura.
ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIOart. 5, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
ESCLUSIONIInviti che siano stati già preceduti dai Pvc definibili ex art.
5-bis, co. D.Lgs. 218/1997 per i quali non sia stata presentata istanza di adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme
relative alle violazioni indicate nei Pvc medesimi che consentano l'emissione di accertamenti parziali.
In tali casi, il contribuente può comunque presentare l'ordinaria istanza di accertamento con adesione ai sensi
dell'art. 6, co. D.Lgs. 218/1997.
ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIOart. 5, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
MODELLO
Il nuovo modello, utilizzabile dal 6 settembre 2009, può essere scaricato in formato elettronico, con le relative istruzioni, dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
Presentato dal soggetto destinatario di invito al contraddittorio, o dal suo legale rappresentante: non ammessa la rappresentanza mediante procuratore speciale di cui all'art. 7, co. 1-bis, D.Lgs. 218/1997.
Presentato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha emesso l'invito al contraddittorio, entro quindici giorni la
data fissata per la comparizione.
ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIOart. 5, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
ALLEGATI:
quietanza dell'avvenuto pagamento dell'unica rata, o della prima rata in caso di pagamento rateizzato;
fotocopia di un documento di identità del soggetto che ha sottoscritto il modello
La comunicazione può essere:consegnata direttamente all'Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate, che rilascia ricevuta di presentazione, ovvero spedita a mezzo posta.
ACQUIESCENZA ALL'ACCERTAMENTO(art. 15, D. Lgs 218/97)
Il contribuente ha diritto alla riduzione delle sanzioni ad ¼ se rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con
adesione pagando quanto dovuto (tributi, sanzioni e interessi) entro il termine per la proposizione del ricorso.
La sanzione non può comunque essere inferiore ad ¼ dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi
relative a ciascun tributo.
ACQUIESCENZA ALL'ACCERTAMENTO(art. 15, D. Lgs 218/97)
DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI
Il contribuente che non impugna l'avviso di accertamento o di liquidazione e non formula istanza di accertamento con adesione può usufruire della riduzione ad ¼ delle sanzioni pagando entro i 60 giorni i soli importi relativi alle stesse. Gli importi relativi ai tributi e gli interessi verranno successivamente iscritti a ruolo dall'Ufficio.
ACCERTAMENTO CON ADESIONED.Lgs. 218/2007
L'accertamento con adesione ex D.Lgs 218/2007 è tornato in vigore dal 1 agosto 1997 dopo 25 anni dal vecchio concordato denominato “Tremelloni”
dal nome dell'allora Ministro delle Finanze
ACCERTAMENTO CON ADESIONED.Lgs. 218/2007
AMBITO DI APPLICAZIONE
Applicabile a tutti i contribuenti e a tutte le imposte sui redditi e Iva.
Per l'imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, ipotecaria e catastale, Invim ci può essere la
definizione anche da parte di un unico coobbligato.
E' altresì applicabile ai tributi locali quando previsto da Provincie e Comuni (ex art 50, L. 449/97)
ACCERTAMENTO CON ADESIONED.Lgs. 218/2007
PROCEDURA
Avviata su iniziativa:
dell'Ufficio che invia al contribuente un invito a comparire prima della notifica dell'avviso di accertamento o di
rettifica;
su iniziativa del contribuente cui sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto da un
invito a comparire.
ACCERTAMENTO CON ADESIONED.Lgs. 218/2007
Quando siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche il contribuente può richiedere la formulazione della
proposta di accertamento ai fini di un'eventuale adesione ex art. 6 co. 1 D.Lgs 218/97.
La presentazione del ricorso preclude la procedura dell'accertamento con adesione.
ACCERTAMENTO CON ADESIONED.Lgs. 218/2007
ISTANZA
Deve essere consegnata o spedita in plico raccomandato entro 60 giorni dal ricevimento
dell'atto.Da tale data decorre la sospensione di 90 giorni
dei termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento o rettifica.
ACCERTAMENTO CON ADESIONED.Lgs. 218/2007
I 90 giorni si sommano all'eventuale sospensione dei termini per il periodo feriale dal 1/8 al 15/9: le
due sospensioni hanno infatti finalità diverse.
L'Ufficio “dovrebbe” convocare, anche telefonicamente, il contribuente entro 15 giorni dal
ricevimento della domanda.
ACCERTAMENTO CON ADESIONED.Lgs. 218/2007
PERFEZIONAMENTO
La definizione dell'accertamento si ha con la sottoscrizione del verbale e
il perfezionamento con il versamento entro 20 giorni dell'intera somma dovuta o, in caso di pagamento
rateale, della prima rata e con la presentazione della garanzia (fidejussione bancaria o assicurativa).
ACCERTAMENTO CON ADESIONED.Lgs. 218/2007
Entro 10 giorni dal pagamento della prima o unica rata il contribuente deve presentare all'Ufficio la quietanza di
pagamento e l'eventuale garanzia e l'Ufficio rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione.
ACCERTAMENTO CON ADESIONED.Lgs. 218/2007
SANZIONI
Si applica la riduzione ad ¼ del minimo previsto dalla legge.
Sono escluse dalla riduzione le sanzioni applicate a seguito della liquidazione automatica ex art. 36
bis DPR 600/73 e art. 60, co. 6, DPR 633/72.Non si applicano sanzioni e interessi sulle somme dovute per contributi previdenziali e assistenziali.
ACCERTAMENTO CON ADESIONED.Lgs. 218/2007
PAGAMENTO RATEALE
E' possibile il versamento rateale in massimo 8 rate trimestrali di pari importo o 12 rate per importi
complessivi superiori ad euro 51.645,69.Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
legali.Deve essere presentata idonea garanzia della durata pari al periodo di rateizzazione aumentato di un anno.
ACCERTAMENTO CON ADESIONED.Lgs. 218/2007
Ai sensi dell'art. 8, co. 3 bis D. Lgs 218/97(introdotto dalla L. 311/2004) in caso di
mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima, se il garante non versa l'importo garantito entro 30 giorni dalla notifica dell'invito, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate
competente provvede all'iscrizione a ruolo di tali somme a carico del contribuente e del garante.
CONCILIAZIONE GIUDIZIALEart 48 D.Lgs. 546 del 31/12/1992
Istituto volto alla definizione di controversie già avviate presso la Commissione tributaria
provinciale.
CONCILIAZIONE GIUDIZIALEart 48 D.Lgs. 546 del 31/12/1992
AMBITO SOGGETTIVOCiascuna delle parti nel processo tributario e cioè sia la parte ricorrente (il contribuente), che la parte resistente
(a seconda dei casi: l'Ufficio tributario o l'ente locale) può proporre all'altra parte la conciliazione della controversia:
con riferimento o a tutte le questioni oggetto della lite (conciliazione totale);
o soltanto ad alcune di esse (conciliazione parziale):in quest'ultimo caso il giudizio prosegue, per le altre
questioni, di fronte alla Commissione tributaria investita della controversia.
CONCILIAZIONE GIUDIZIALEart 48 D.Lgs. 546 del 31/12/1992
AMBITO SOGGETTIVO
Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dalla stessa Commissione Tributaria (provinciale);
la quale, peraltro, deve limitarsi a sottoporre alle parti in causa tale possibilità, rientrando la decisione di utilizzare
o meno l'istituto nella discrezionalità delle stesse.
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AMBITO OGGETTIVO
Possono essere "conciliate" tutte le controversie devolute alla giurisdizione tributaria:
non solo su questioni di fatto, ma anche di diritto (ad esempio connesse con la prova);
ne sono, però, escluse le controversie aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni.
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Nella liquidazione del "dovuto" da parte del contribuente, l'Ufficio finanziario dovrà tenere
conto di quanto già eventualmente versato a titolo di riscossione -provvisoria e frazionata- in pendenza di giudizio; e, se del caso, dovrà provvedere alla restituzione delle somme
incassate in eccedenza rispetto all'importo definito con la conciliazione (o di quelle somme
indebitamente incassate nel caso di controversie in materia di rimborsi).
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AMBITO TEMPORALE
La conciliazione giudiziale è esperibile non dopo la prima udienza della Commissione tributaria
provinciale.
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Ha precisato la Corte di Cassazione, Sez. trib., Sent. 18 aprile 2007, n. 9222, che la conciliazione
"non può ritenersi preclusa dalla circostanza che l'accordo sia stato raggiunto solo dopo alcune udienze di mero rinvio, in quanto l'interesse all'immediatezza della tutela giurisdizionale non consente al giudice d'imporre un'attività inutile e defatigante, contro l'interesse delle
parti e dell'ordinamento ad una presa d'atto dell'inutilità della prosecuzione della vertenza".
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EFFETTI
La conciliazione:se "totale", comporta l'estinzione del giudizio per
cessazione della materia del contendere, restando le spese processuali a carico della parte che le ha
sostenute (ex art. 46, D.Lgs. 546/1992);
se "parziale", determina l'estinzione della lite sulle questioni "conciliate", ma, come già rilevato, non
estingue il giudizio, che continua per le altre.
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SANZIONI
la conciliazione giudiziale consente:
a) sotto il profilo amministrativo
la riduzione ad 1/3 delle sanzioni irrogate dall'Ufficio, peraltro ricalcolate sulla base dell'imposta stabilita in
sede di conciliazione;
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SANZIONIb) sotto il profilo penal-tributario
la riduzione fino alla metà delle pene previste e l'esclusione delle pene accessorie "se, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti
medesimi sono stati estinti mediante pagamento anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme
tributarie"(art. 13, co. 1, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
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PROCEDIMENTO
La conciliazione può avvenire sia "fuori udienza"
che "in udienza".
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A) Fuori udienza,
quando l'accordo tra ricorrente ed ente impositore è raggiunto attraverso intese extraprocessuali,
l'Ufficio (non il contribuente) deposita la proposta a cui l'altra parte (cioè il ricorrente) ha
previamente aderito, presso la segreteria della Commissione.
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Il deposito della "proposta accettata" può avvenire:
prima della fissazione dell'udienza, nel qual caso il Presidente della Commissione,
verificati i presupposti e le condizioni di ammissibilità, dichiara l'estinzione del giudizio con
decreto che viene comunicato alle parti a cura della segreteria della Commissione;
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dopo la fissazione dell'udienza (e fino alla data di trattazione della controversia, nel caso in cui non
sia stata chiesta la pubblica udienza; oppure direttamente in udienza, se è stata richiesta la discussione pubblica) nel qual caso il Collegio
giudicante, verificata l'ammissibilità della conciliazione, dichiara l'estinzione del giudizio con sentenza che viene comunicata alle parti in causa
a cura della segreteria.
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B) In udienza:
fino a "dieci giorni liberi" prima della data di trattazione, ciascuna delle parti può depositare nella segreteria della Commissione un'istanza (di conciliazione) da notificare
alle altre parti costituite; proposta che può essere formulata -verbalmente o depositando in segreteria uno scritto contenente gli elementi essenziali della proposta-
anche nel corso della pubblica udienza.
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La proposta (unilaterale) di una parte viene valutata dalla controparte,che può aderire o meno;
e che può anche "rilanciare" una (diversa) proposta di conciliazione, su altre basi e fondata
su altri argomenti.
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Se le parti pervengono ad un accordo (totale o parziale) sulla materia del contendere, viene redatto un processo
verbale di "avvenuta conciliazione ", firmato dal Presidente del collegio e dai rappresentanti delle parti
muniti dei relativi poteri.
Dal verbale devono risultare i soggetti che hanno partecipato alla conciliazione, l'oggetto delle questioni
definite e le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.
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CONTENUTO della PROPOSTA di CONCILIAZIONE
La proposta deve contenere:1) indicazione della Commissione tributaria adita;
2) dati identificativi dell'Ufficio o ente impositore e del ricorrente;
3) la manifestazione della volontà di conciliare, con l'indicazione:
a) degli elementi oggettivi della proposta conciliativa;b) dei relativi termini economici: imposta, interessi,
sanzione amministrativa;
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CONTENUTO della PROPOSTA di CONCILIAZIONE4) liquidazione delle somme dovute;
5) eventuale indicazione dei termini di rateizzazione e degli importi delle singole "rate";
6) "succinta motivazione" delle ragioni che hanno indotto l'Ufficio ad avanzare (o accettare) la proposta; 7) accettazione "incondizionata", da parte del
contribuente (o dell'Ufficio), degli elementi della proposta, con particolare riferimento alle somme dovute dal
contribuente; 8) data e sottoscrizione del delegato dell'Ufficio e del
ricorrente muniti del potere di conciliare.
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TIPOLOGIE di VERSAMENTO e PRESTAZIONE della GARANZIA
Il pagamento degli importi dovuti in base alla conciliazione giudiziale può avvenire con:
●a) versamento unico●b) versamento rateale
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a) versamento unico dell'interoda eseguirsi entro venti giorni dalla data:
●di redazione del verbale di conciliazione(nel caso di conciliazione "in udienza");
●di comunicazione del provvedimento che dichiara l'estinzione della controversia (nel caso di
conciliazione "fuori udienza")
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b) versamento rateale:
●in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo (per somme fino ad euro 51.645,69)
●o di 12 rate trimestrali di pari importo(per importi superiori).
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OMESSO o IRREGOLARE VERSAMENTO
Raggiunto l'accordo conciliativo e dichiarata, in ipotesi di conciliazione "totale", l'estinzione della controversia:
a) importo concordato non versato in tutto o in parte; b) non viene rispettato il termine (perentorio) di 20 gg
c) in caso di pagamento rateale, manchi la garanzia o la stessa non sia prodotta nei termini richiesti dalla legge.
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La prima rata, accompagnata da apposita garanzia, dovrà essere versata entro venti giorni
dalla data:
●di redazione del verbale di conciliazione(nel caso di conciliazione "in udienza");
●di comunicazione del provvedimento che dichiara l'estinzione della controversia (nel caso di
conciliazione "fuori udienza")
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Nei predetti casi la conciliazione giudiziale non si perfeziona.
Conseguenze del mancato perfezionamento della conciliazione:
sul procedimento dichiarato estinto; sulle somme pretese originariamente (in base
all'atto impugnato);su quelle proposte in sede di conciliazione poi
non perfezionata.
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Secondo l'Amministrazione finanziaria, una parte della giurisprudenza e la prevalente dottrina,l'accordo conciliativo che non sia seguito dal
pagamento è considerato "tamquam non esset",
cioè inesistente, dato che la conciliazione si perfeziona solo con il versamento delle somme
dovute.
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Di conseguenza risulterebbe preclusa la riscossione coattiva delle somme dovute in base
alla conciliazione.
L'importo eventualmente versato potrà essere imputato a soddisfacimento (parziale) della
pretesa tributaria avanzata con l'atto impositivo originario.
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L'Ufficio finanziario dovrà informare la Commissione della mancata conciliazione,
al fine di consentire la prosecuzione del giudizio e, nell'ipotesi di (tentata ma non realizzata)
conciliazione "fuori udienza", il processo dovrà essere riattivato attraverso un reclamo contro il decreto presidenziale di estinzione del giudizio
(ex art. 28, D.Lgs. 546/1992).
Buon lavoro.
Fine.
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