Elementi del contratto di assicurazione
GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
• DATORE DI LAVORO;
• DIRIGENTE;
• PREPOSTO;
• LAVORATORE;
• RSPP e ASPP;
• RLS;
• MEDICO COMPETENTE.
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Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell’ organizzazione stessa o
dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa.
DATORE DI LAVORO (art. 2 lett. b) d.lgs. 81/08)
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DATORE DI LAVORO (art. 2 lett. b) d.lgs. 81/08)
Adottare misure dettate dalla:
Particolarità del lavoro
Esperienza
Tecnica
MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE FATTIBILE
Primo garante dell’obbligo di sicurezza
Scopo :
Neutralizzare i pericoli derivanti dall’esercizio delle proprie attività che comportano dei rischi per i lavoratori.
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BASI COSTITUZIONALI
• Dovere di solidarietà(art.2).
• Diritto all’integrità psicofisica del lavoratore(art.32).
• Tutela della sicurezza,libertà,dignità(art.41).
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GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
• DATORE DI LAVORO;
• DIRIGENTE;
• PREPOSTO;
• LAVORATORE;
• RSPP e ASPP;
• RLS;
• MEDICO COMPETENTE.
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IL DIRIGENTE (art.2 d) d.lgs.81/08)
PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE
PROFESSIONALI E DI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI
ADEGUATI ALLA NATURA DELL’INCARICO CONFERITOGLI, ATTUA
LE DIRETTIVE DEL DATORE DI LAVORO, ORGANIZZANDO
L’ATTIVITA’ LAVORATIVA E VIGILANDO SU DI ESSA.
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
art. 18 comma 1 d.lgs. 81/08
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- nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale,
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
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- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
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- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli
articoli 36 e 37;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e
sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su
richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del dvr (il documento
è consultato esclusivamente in azienda);
Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
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- nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto,
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e indicazione del datore di
lavoro;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione.
Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
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DELEGA: ESPRESSA-UNIVOCA-SPECIFICA ACCETTATA- PUBBLICIZZATA.
Delegato: Persona idonea per competenze tecniche che abbia manifestato il proprio consenso;
Delegante : Compito di vigilanza.
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TRANNE : - La Nomina Rspp; - La Valutazione Dei Rischi; - La Redazione Del Documento Di Valutazione Dei Rischi.
IL DATORE DI LAVORO PUO’ DELEGARE TUTTI GLI OBBLIGHI.
DELEGA: ESPRESSA-UNIVOCA-SPECIFICA ACCETTATA- PUBBLICIZZATA.
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GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
• DATORE DI LAVORO;
• DIRIGENTE;
• PREPOSTO;
• LAVORATORE;
• RSPP e ASPP;
• RLS;
• MEDICO COMPETENTE.
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IL PREPOSTO (art.2 e) d.lgs. 81/08)
Persona che, in ragione delle competenze professionali e
nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
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Preposto
Vigila sul rispetto delle disposizioni normative;
Controlla l’attività lavorativa;
Impartisce opportuni ordini ed istruzioni;
Subordinato al dirigente o direttamente al datore di lavoro;
Si assume la responsabilità della sicurezza dei dipendenti;
IL PREPOSTO (art.2 e) d.lgs. 81/08)
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E’ l’organizzatore della sicurezza concreta.
Si mostra sempre come esempio;
Controlla che il personale sia provvisto dei necessari DPI;
Fornisce adeguate istruzioni sulla sicurezza; Preposto
IL PREPOSTO (art.2 e) d.lgs. 81/08)
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Obblighi del Preposto art. 19 d.lgs. 81/08
-sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro
obblighi di legge;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in
caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
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-informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato;
-astenersi, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
-segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze
dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuale, sia ogni altra condizione di pericolo;
-frequentare appositi corsi di formazione.
Obblighi del Preposto art. 19 d.lgs. 81/08
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Diritti del Preposto
• Essere ascoltato dall’azienda ed esigere che essa adotti i
provvedimenti necessari al miglioramento della sicurezza nell’area di
propria competenza.
• Disporre con libertà nell’organizzazione dei propri uomini (uomo
giusto al posto giusto) e di essere supportato dall’azienda nel
processo di formazione e di sensibilizzazione dei lavoratori in materia
di sicurezza ed igiene sul lavoro.
• Poter disporre di tutti i DPI necessari per garantire la massima
sicurezza dei lavoratori.
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22
l’attività
hanno il dovere di attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza
FUNZIONI DIRETTIVE
Il Datore di lavoro
I Dirigenti
(capigruppo)
I preposti
(responsabili dei servizi)
esercita organizzano sovrintendono
sull’attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza
(c.d. vigilanza oggettiva)
hanno il dovere di
vigilanza
sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori
(c.d. vigilanza soggettiva)
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GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
• DATORE DI LAVORO;
• DIRIGENTE;
• PREPOSTO;
• LAVORATORE;
• RSPP e ASPP;
• RLS;
• MEDICO COMPETENTE.
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LAVORATORE
Primo soggetto attivo dell’obbligo di prevenzione
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DEFINIZIONE art. 2 a) d.lgs. 81/08
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di
un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari.
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Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
-prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;
-osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
-utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
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-utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e dei dispositivi;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
-partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore
di lavoro.
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
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INFORMAZIONE (art.36 d.lgs. 81/08)
Complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione,alla riduzione e gestione dei rischi di lavoro.
RISCHI
Ambientali Particolari
INFORMAZIONE
Specifica Completa
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Il datore di lavoro deve
1. provvedere affinchè ciascun lavoratore riceva un’adeguata
informazione;
2. Richiedere che il medico competente informi i lavoratori sui
processi e i rischi connessi all’attività lavorativa;
3. Informare tutti i lavoratori circa i pericoli e i rischi .
INFORMAZIONE (art.36)
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’INFORMAZIONE
La legge lascia la libertà di scelta
ADEGUATA SPECIFICA PARTICOLARE
INFORMAZIONE
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OBIETTIVI:
Fornire tutti gli strumenti per prendersi cura della propria (ed altrui) sicurezza e salute.
I TEMPI:
• Assunzione;
• Trasferimento o cambiamento di mansione;
• Introduzione di nuove attrezzature di lavoro e nuove tecnologie;
FORMAZIONE (art.37 d.lgs. 81/08)
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Processo educativo attraverso il quale si trasferiscono
conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze
per lo svolgimento di sicurezza nei rispettivi compiti
aziendali.
FORMAZIONE (art.37 d.lgs. 81/08)
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DATORE DI LAVORO
Organizza le attività e garantisce una formazione sufficiente ed adeguata
DESTINATARI
o Preposti;
o RSPP e ASPP;
o Lavoratori;
o Lavoratori con l’incarico di pronto soccorso,
anti-incendio,evacuazione.
FORMAZIONE (art.37 d.lgs. 81/08)
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QUANDO:
Durante l’orario di lavoro
I COSTI:
Gratis per chi deve essere formato
FORMAZIONE (art.37 d.lgs. 81/08)
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ARGOMENTI
Concetti di rischio;
Danno;
Prevenzione;
Protezione;
Rischi riferiti alle mansioni;
Procedure di prevenzione e protezione.
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ADDESTRAMENTO (art.36 e 37 d.lgs. 81/08)
Complesso di attività diretto a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti,sostanze,dispositivi di protezione individuale.
SOGGETTI RESPONSABILI:
Datore di lavoro;
Dirigenti;
Preposti;
Medico competente.
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GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
• DATORE DI LAVORO;
• DIRIGENTE;
• PREPOSTO;
• LAVORATORE;
• RSPP e ASPP;
• RLS;
• MEDICO COMPETENTE.
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all'azienda finalizzati all'attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali
per i lavoratori
RSPP + ASPP
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RSPP (art.2 lett. f d.lgs. 81/08)
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro a cui risponde per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.
FUNZIONE CONSULTIVA E PROPOSITIVA
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ASPP (art.2 lett. g d.lgs. 81/08)
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione
FUNZIONE DI SATELLITI
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RSPP
DATORE DI LAVORO
SOGGETTO ESTERNO ALL’AZIENDA
LAVORATORE
La sua condotta non è direttamente sanzionabile e collaborare con il datore di lavoro non vuol dire
dividere la responsabilità.
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Requisiti Rspp/ASPP D.Lgs. 195/2003
Formazione
Accordo Stato Regioni e Province autonome Trento e Bolzano del Gennaio 2006
Modulo A-B-C
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Modulo A (28ore)
• Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
• Soggetti, compiti, obblighi e responsabilità civili e penali del Sistema di Prevenzione aziendale
• Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi
• Documento di valutazione dei rischi
• La classificazione dei rischi
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Modulo B (settori ATECO)
• Rischi legati alla presenza di agenti cancerogeni o mutageni
• Rischi chimici
• Rischi biologici
• Rischi fisici
• Rischi legati alla organizzazione del lavoro
• Rischio infortuni
• Rischio esplosioni
• Sicurezza antincendio
• Dispositivi protezione individuale – DPI
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Modulo C (24ore)
• Organizzazione e sistemi di gestione
• Sistema delle relazioni e della comunicazione
• Rischi di natura psicosociale
• Rischi di natura ergonomica
• Ruolo dell’Informazione e della Formazione
• Stress- lavoro correlato
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PRINCIPALI REQUISITI (art.32)
• Diploma di Scuola Media Superiore;
• Corso di Formazione adeguato alla natura dei
Rischi (modulo A-B);
• Capacita’ di Organizzazione e Gestione dell’Attività Tecnica ed Amministrativa
(modulo C);
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RSPP INTERNO
• a) nelle aziende industriali;
• b) nelle centrali termoelettriche;
• c) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
• d) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
• e) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
• f) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
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Datore di lavoro -RSPP
• Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
• Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
• Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
• Altre aziende fino a 200 lavoratori
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Individuare i Fattori di Rischio e Valutare il Rischio;
Elaborare le Misure Preventive e Protettive;
Proporre i Programmi di Informazione e Formazione;
Partecipare alla Consultazione in Materia di Tutela
della Salute
PRINCIPALI COMPITI (art.33)
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GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
• DATORE DI LAVORO;
• DIRIGENTE;
• PREPOSTO;
• LAVORATORE;
• RSPP e ASPP;
• RLS;
• MEDICO COMPETENTE.
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RLS (art. 2 lett.i) d.lgs. 81/08)
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.
FUNZIONE CONSULTIVA
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RLS è eletto dai lavoratori
Azienda fino a 15 dipendenti
Eletto tra i lavoratori
Azienda con più di 15 dipendenti
Nominato tra le rappresentanze sindacali Aziendali
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RLS IN AZIENDA
• 1 RLS nelle aziende fino a 200 dipendenti;
• 3 RLS nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti;
• 6 RLS nelle aziende oltre i 1000 dipendenti.
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FUNZIONI
• Accesso ai luoghi di lavoro;
• Consultazione in merito alla formazione;
• Consultazione in merito alla Valutazione dei Rischi;
• Formulazione osservazioni sulla sicurezza;
• Partecipazione alle riunioni periodiche;
• Promozione -elaborazione -attuazione misure di prevenzione.
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GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
• DATORE DI LAVORO;
• DIRIGENTE;
• PREPOSTO;
• LAVORATORE;
• RSPP e ASPP;
• RLS;
• MEDICO COMPETENTE.
Elementi del contratto di assicurazione
MEDICO COMPETENTE (art.2 lett.h) d.lgs. 81/08)
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e
professionali richiesti, che collabora con il datore di lavoro ai
fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria.
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Ruolo primario nella sicurezza
Requisiti: - Specializzato in medicina del lavoro
- Docente in Medicina del lavoro o
- Specializzato in igiene e medicina preventiva; - Continua formazione ed educazione.
MEDICO COMPETENTE
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OBBLIGHI art. 25
-Collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi, alla predisposizione di misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; - istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore; -consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso; - consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio; -informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.
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QUANDO????
• movimentazione manuale di carichi, movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo);
• attività a unità video (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato lavoratori che utilizzano il pc per un tempo superiore alle 20 ore complessive settimanali);
• esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche);
• sostanze pericolose (chimiche, cancerogene, mutagene);
• agenti biologici ;
• Lavori usuranti.
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SANZIONI
PENALI
AMMINISTRATIVE
INTERDITTIVE
MODALITA’ DI APPLICAZIONE
SINGOLARMENTE
(solo arresto o solo ammenda)
ALTERNATIVE
(arresto o ammenda)
CUMULATIVE
(arresto e ammenda)
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ISPEZIONE
PRESCRIZIONE
COMUNICAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE
RICHIESTA DI PROROGA per impossibilità di adempiere
CONCESSIONE PROROGA di non oltre 6 m
VERIFICA (entro 60 gg scad)
ADEMPIMENTO
AMMISSIONE AL PAGAMENTO di ¼ massimo in via amministrativa
COMUNICAZIONE AL PM entro 120 gg
COMUNICAZIONE (notizia reato) AL PM
SOSPENSIONE AZIONE PENALE
RIATTIVAZIONE AZIONE PENALE
PROCESSO PENALE
OBLAZIONE 162 BIS *
INADEMPIMENTO
COMUNICAZIONE ALL’INADEMPIENTE entro 90 gg
COMUNICAZIONE AL PM (entro 90 gg scad)
* Possibilità di pagare un quarto del massimo ex. Articolo 24 ultimo comma se adempimento in tempo superiore o con modalità diverse
ARCHIVIAZIONE
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SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE (art.55 d.lgs.81/08)
OBBLIGHI SANZIONI
DVR-Autocertificazioni Ammenda 2000/ 4000 €
Analisi valutazione rischio(polveri,vibrazioni,…) Ammenda 2000/4000 €
Nomina RSPP(interno e esterno) Arresto 3/6 mesi o Ammenda 2500/6400 €
Fornire DPI Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1500/6000 €
Formazione lavoratori Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1200/5200 €
Informazione lavoratori Arresto 4/8 mesi o Ammenda 1500/6000 €
Designazione addetti anti-incendio e primo soccorso Arresto 2/4 mesi o Ammenda 750/4000 €
Informazione,Formazione,Addestramento addetti anti-incendio e primo soccorso
Arresto 2/4 mesi o Ammenda 750/4000 €
Nomina medico competente Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1500/6000 €
Effettuare riunione periodica per decidere i programmi di sicurezza(+ 15 lavoratori)
Sanzione amministrativa pecunaria da 500 a 6600 €
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PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL PREPOSTO (art. 56 d.lgs.81/08)
OBBLIGHI SANZIONI
Sovraintendere e vigilare sui lavoratori Arresto fino a 2mesi o ammenda 400/ 1200 €
Richiedere l’osservanza delle disposizioni per gestire le situazioni di rischio
Arresto fino a 2mesi o ammenda 400/ 1200 €
Segnalazione tempestiva al datore di lavoro delle deficienze dei mezzi
Arresto fino a 2mesi o ammenda 400/ 1200 €
Astenersi dal richiedere la ripresa del’attività in caso di pericolo
Arresto fino a 2mesi o ammenda 400/ 1200 €
Verificare che i lavoratori abbiano avuto adeguata formazione
Arresto fino a 1mese o con ammenda da €200 a €800
Informare i lavoratori Arresto fino a 1mese o con ammenda da €200 a €800
Partecipare a corsi di formazione Arresto fino a 1mese o con ammenda da €200 a €800
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PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL LAVORATORE (art. 59 dlg. 81/08)
INOSSERVANZE SANZIONI Mancate disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Utilizzo scorretto delle attrezzature di lavoro Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Utilizzo non appropriato dei DPI Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Segnalazione non immediata di qualsiasi condizione di pericolo conosciuto
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Compiere di propria iniziativa operazione o manovre non competenti
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Non partecipare ai programmi di formazione e addestramento
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Non sottoporsi ai controlli sanitari previsti Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Utilizzo attrezzature DPI(lavoratore autonomo) Sanzione amministrativa pecuniaria 300/2000€
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PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL RSPP/ ASPP E DEL RSL
Nessuna sanzione penale o amministrativa
La natura consultiva non comporta responsabilità
Responsabile solo se induce in errore il datore di lavoro nella Valutazione dei rischi
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PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE (art. 58 d.lgs. 81/08)
INOSSERVANZE SANZIONI
Mancata consegna al DL a fine incarico della documentazione sanitaria
Arresto fino a 1 mese o Ammenda 200/800€
Mancata Programmazione della Sorveglianza Sanitaria
Arresto fino a 2 mesi o Ammenda 300/1200 €
Mancata informazione ai lavoratori interessati dei risultati della sorveglianza sanitaria
Sanzione Amministrativa Pecuniaria 600/2000 €
Violazione dell’ obbligo di collaborare con il DL alla Valutazione dei Rischi
Arresto fino a 3 mesi o Ammenda 400/1600€
Elementi del contratto di assicurazione
Criteri e strumenti per
l’individuazione e la valutazione dei
rischi
Elementi del contratto di assicurazione
Le modalità operative
Precetti a struttura elastica (PRECETTI PRESTAZIONALI) si limitano a prevedere il risultato prevenzionale che si vuole raggiungere, lasciando al debitore di sicurezza la scelta del modo in cui raggiungere il risultato
Misure di prevenzione soggettiva ad integrazione delle misure di prevenzione oggettiva
ANALISI DEI RISCHI
SICUREZZA INTEGRATA
Elementi del contratto di assicurazione
La metodologia di valutazione dei rischi
Rilevazione dei pericoli
Individuazione delle misure di sicurezza
VALUTAZIONE DEI RISCHI
STIMA DEI RISCHI
Risk Assessment
Risk Management
Riesame sistematico dei rischi presenti e loro esplicitazione con la finalità
di individuare e mettere in atto misure di prevenzione e di protezione
Analisi/Progettazione delle condizioni di lavoro
Elementi del contratto di assicurazione
Terminologia (1)
• Danno (harm) : lesione fisica e/o danno alla salute, ai beni, all’ambiente
• Pericolo (hazard) : qualsiasi fonte di danno (“an inherent physical or chemical characteristic that has the potential for causing harm” secondo l’American Institute of Chemical Engineers AICHE)
• Evento pericoloso : evento che può causare un danno
• Rischio : attualizzazione di un pericolo attraverso la combinazione dei due elementi
Gravità del danno che il pericolo può causare
Probabilità che il danno si verifichi
Elementi del contratto di assicurazione
• Valutazione del rischio : valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni in una situazione pericolosa per stabilire se è necessario adottare contromisure
• Misure di sicurezza : mezzi che eliminano il pericolo o riducono il rischio
• Rischio residuo : rischio che sussiste dopo l’introduzione di misure di sicurezza
Terminologia (2)
Elementi del contratto di assicurazione
Definizione di Pericolo / Rischio
PERICOLO /
SITUAZIONE
PERICOLOSA
(sorgente di ogni
possibile danno)
DANNO
DANNO
DANNO
RISCHIO
(funzione di
Gravità e
Probabilità del
Danno)
Identificazione dei Pericoli Stima dei Rischi
Un Pericolo può essere all’origine di più di un evento dannoso e quindi di più rischi allo stesso tempo.
Ad esempio, lo stoccaggio di materiale infiammabile e tossico quando brucia può dare luogo ad un incendio, dagli effetti più o meno localizzati, ma anche ad una nube tossica, che, diffusa in atmosfera, può avere effetti al di fuori dello stabilimento e sull’ambiente.
Elementi del contratto di assicurazione
I fattori di Rischio
Il rischio è funzione di:
• Gravità o Severità
• Probabilità Dell’evento dannoso
RISCHIO
PROBABILITA’
che il danno si manifesti
possibilità di evitare o ridurre il danno
(velocità del fenomeno, poss. di fuga, esperienza)
probabilità che si verifichi un evento pericoloso
frequenza e durata di esposizione al pericolo
GRAVITA’
del possibile danno
estensione del danno
reversibilità / irreversibilità del danno
natura dell’entità che viene aggredita
(salute, beni, ambiente)
Elementi del contratto di assicurazione
Rating dei Rischi per la prioritizzazione degli interventi di miglioramento
R = G x P
Le curve a pari Livello di Rischio sono quindi delle iperboli equilatere
Ai due punti A e B è associato lo
stesso rischio
Nulla vieterebbe, in linea di principio, di utilizzare altre funzioni!
G
P
A
B
Elementi del contratto di assicurazione
Strategie di riduzione del rischio
G
P
Prevenzione
Protezione
Elementi del contratto di assicurazione
Rating dei Rischi
Ma come si associa alla Gravità un valore numerico ?
Problema: la Gravità del danno deve essere quantificata in modo omogeneo anche se si riferisce a danni che possono essere di natura molto diversa.
A tale scopo, essa viene generalmente classificata in categorie, per esempio da 1 a 4:
I. Catastrofica : morti, disastro, danno ambientale gravissimo
II. Critica : danni fisici gravi, malattie professionali, danno rilevante al sistema produttivo o all’ambiente
III. Marginale : danni fisici lievi, danni limitati al sistema produttivo o all’ambiente
IV. Irrilevante : meno che marginale
Elementi del contratto di assicurazione
Lo stesso metodo è applicato alla Probabilità o Frequenza con la quale il danno potrà manifestarsi:
A. Alta : ad alta probabilità, accadrà quasi sicuramente durante la storia futura del sistema (macchina, processo, impianto, ecc.)
B. Media
C. Bassa
D. Remota : improbabile ma possibile
N.B. : in tutto ciò è evidente che è necessario usare buon senso e il raggiungimento di un comune consenso tra persone dotate di esperienza in merito.
Rating dei Rischi
Elementi del contratto di assicurazione
Matrice dei Rischi
Rischio Trascurabile
Rischio Basso : è accettabile un Rischio residuo
Rischio Medio va eliminato o migliorato
Rischio Alto situazione inaccettabile
P I II III
Media
Bassa
Remota
G
Alta
IV
Misure di
Sicurezza
preventive
Misure di
Sicurezza
protettive
Elementi del contratto di assicurazione
L'APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Indice di rischio.
La stima dell'entità dell'esposizione o indice di rischio, consiste nella determinazione
di una funzione matematica tipo
R= f (M,P)
R= magnitudo del rischio
M=magnitudo delle conseguenze (o danno) espressa ad esempio come una funzione
del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di rischio e del livello di danni ad essi
provocato
P= probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze
espressa ad esempio in numero di volte in cui il danno può verificarsi in un dato
intervallo di tempo.
determinazione della funzione di rischio “f”
Elementi del contratto di assicurazione
Tabella Scala delle probabilità (P)
Valore Livello Definizioni / Criteri
4 Altamente probabile
Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del
danno ipotizzato per i lavoratori.
Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa
azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti
di dati su infortuni e malattie professionali, dell’azienda, dell’USSL,
dell’ISPESI, etc….).
Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe
alcuno stupore in azienda.
3 Probabile
la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo
automatico e diretto.
E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno.
Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in
azienda.
2 Poco probabile
La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze
sfortunate di eventi.
Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi.
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
1 Improbabile
La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze
sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti.
Non sono noti episodi già verificatisi.
Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
Elementi del contratto di assicurazione
Tabella Scala dell’ entità del danno (D)
Valore Livello Definizioni / Criteri
4 Gravissimo
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di
invalidità totale.
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3 Grave
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità
parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente
invalidanti.
2 Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili.
1 Lieve
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente
reversibile.
esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
Elementi del contratto di assicurazione
L'APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Altamente
probabile
4 8 12 16
probabile
3 6 9 12
Poco
probabile
2 4 6 8
(P) improbabile 1 2 3 4
Lieve Medio Grave gravissi
mo
Scala del Danno(
D)
Matrice del rischio
83
Elementi del contratto di assicurazione
R > 8 Alto rischio
Azioni correttive indilazionabili
R tra
4 e 8
Medio rischio
Azioni correttive necessarie da programmare con
urgenza
R tra
2 e 3
Basso rischio
Azioni correttive/migliorative da programmare nel
breve-medio termine
R = 1 Rischio non significativo
Azioni migliorative da valutare in fase di
programmazione
Criteri per definire priorità e programmazione degli interventi di protezione e di prevenzione da adottare
84
L'APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Elementi del contratto di assicurazione
VALUTAZIONE DEI RISCHI
In ogni valutazione dei rischi e nelle successive operazioni destinate ad eliminarli, come pure nella messa in atto delle
misure di controllo, è essenziale che i rischi non siano semplicemente "spostati"
la soluzione di un problema
non deve crearne altri !!!!!
Elementi del contratto di assicurazione
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il rischio non deve essere trasferito in un altro settore.
Montare doppi vetri sulle finestre di un ufficio per ridurre il rumore proveniente dall'esterno sarebbe poco conveniente se non si si provvedesse alla realizzazione di un sistema adeguato di ventilazione.
Lo scarico di un impianto di ventilazione di sostanze tossiche deve essere montato in modo tale che la sua uscita non comporti rischi per altre zone di lavoro o per il pubblico.
Elementi del contratto di assicurazione
P R E V E N ZIO N ED A I R IS C H I
P R O FE S S IO N A LI
IN FO R M A ZIO N ED E I
LA V O R A TO R I
FO R M A ZIO N ED E I
LA V O R A TO R I
V A L U T A Z IO N ED E I R IS C H I
1) IDENTIFICARE I PERICOLI
2) IDENTIFICARE PERSONE ESPOSTE
3) VALUTARE I RISCHI
4) VERIFICARE POSSIBILI SOLUZIONI
5) DEFINIRE PRIORITÀ INTERVENTI
6) EFFETTUARE INTERVENTI
7) DOCUMENTARE ATTIVITÀ
8) REVISIONARE PERIODICAMENTE GLI INTERVENTI EFFETTUATI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Elementi del contratto di assicurazione
Infortuni sul lavoro
Caratteristiche dell’infortunio
Evento:
non voluto
ad accadimento improvviso
dell’organismo umano
in occasione del lavoro
Infortunio
Dal latino “fors” (sorte, destino) e “in” (avverso, contrario)
Elementi del contratto di assicurazione
NOTE
• Il requisito della "occasione di lavoro" sussiste ogni qualvolta l'infortunio sia collegato
con un nesso causa-effetto - sia pure indiretto e mediato - con l'attività lavorativa.
• Per inabilità permanente si intende l’annullamento o la riduzione per tutta la vita
della capacità lavorativa.
• Per inabilità temporanea si intende la riduzione della capacità lavorativa per un periodo
determinato.
(art. 2, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali):
Alterazione dell’organismo…
“… per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o
un‘ inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’ inabilità
temporanea assoluta che comporti l’astensione del lavoro per più di tre giorni“
Definizione di Infortunio sul lavoro
Elementi del contratto di assicurazione
Si distinguono:
• inabilità permanente assoluta: la conseguenza di un infortunio
che tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro;
• inabilità permanente parziale: la conseguenza di un infortunio
che diminuisca in misura superiore al 15% e per tutta la vita
l'attitudine al lavoro;
• inabilità temporanea assoluta: la conseguenza di un infortunio
che impedisca totalmente e di fatto per più di tre giorni di
assenza dal lavoro.
INABILITA’
Elementi del contratto di assicurazione
Conseguenza di un ambiente di lavoro nocivo
Provocata da meccanismi lesivi diluiti nel tempo
Malattia causata esclusivamente o prevalentemente da
sostanze nocive o da determinati lavori nell’esercizio
dell’attività professionale
Definizione di Malattia Professionale
Elementi del contratto di assicurazione
Si può definire come lo stato di aggressione dell'organismo del
lavoratore - eziologicamente connessa all'attività lavorativa - associata
ad una definitiva alterazione dell'organismo stesso comportante una
riduzione della capacità lavorativa.
PROVA DEL NESSO EZIOLOGICO:
• elenchi delle malattie professionali contenute nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 , D.P.R. 336/94.
Per le malattie diverse da quelle tabellate ovvero riconducibili a lavorazioni diverse da quelle descritte in tabella (o manifestatesi oltre i termini ivi indicati), spetta al lavoratore dimostrare "la causa di lavoro".
Definizione di Malattia Professionale
Elementi del contratto di assicurazione
La distinzione tra infortuni e malattie professionali assume
notevole rilevanza in quanto:
• le forme di tutela previdenziale sono separate e distinte;
• esistono norme differenti relativamente al periodo di
conservazione del posto ed all'ammontare del trattamento
economico;
INFORTUNIO vs MALATTIA PROFESSIONALE
Elementi del contratto di assicurazione
CLASSIFICAZIONE E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI
La classificazione è uno strumento di audit della sicurezza.
Possibili classificazioni in base a :
• Gravità
• Indennizzabilità
• Forma
• Agente materiale
• Natura e sede della lesione.
Elementi del contratto di assicurazione
Classificazione degli infortuni secondo la gravità e l’indennizzabilità
・ infortuni-medicazione:
permettono ai lavoratori infortunati di riprendere il lavoro dopo medicazione della lesione subita;
・ infortuni in franchigia:
l’abbandono dei lavoro da parte del lavoratore è limitato al periodo di franchigia o di non indennizzabilità (3 giorni) da parte dell’Istituto Assicuratore (INAIL);
・ infortuni indennizzabili
comportando una assenza dal lavoro superiore al periodo di franchigia, sono indennizzati da parte dell’Istituto Assicuratore.
Infortuni a carico del datore di lavoro
Elementi del contratto di assicurazione
Per franchigia
Per altre cause
Infortuni denunciati
Indennizzati
Non indennizzati
temporanei
permanenti
mortali
Classificazione degli infortuni secondo la gravità e l’indennizzabilità
Elementi del contratto di assicurazione
IL REGISTRO INFORTUNI (art. 4, c.5, lett.o D.Lgs. 626/94)
Il datore di lavoro ha l’obbligo di annotare su di un apposito registro gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro per più di un giorno.
Il registro deve essere conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell’organo di vigilanza.
Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di denunciare gli infortuni indennizzabili all’INAIL.
Elementi del contratto di assicurazione
Classificazione degli infortuni secondo modalità di accadimento, cause e conseguenze
・ forma:
modalità di verificarsi dell’infortunio a contatto con oggetti sostanze o altri fattori lesivi;
Caduta di persone Caduta di oggetti Calpestamento di oggetti, urto contro oggetti o da parte di oggetti Esposizione o contatto con elettricità Esposizione o contatto con sostanze dannose e radiazioni ...
Elementi del contratto di assicurazione
Classificazione degli infortuni secondo modalità di accadimento, cause e conseguenze
・ agente materiale: elemento causa dell’infortunio; Macchine Mezzi di trasporto e di maneggio Materiali, sostanze, radiazioni Ambiente di lavoro Altri agenti Agenti materiali non classificabili per mancanza di dati
・ natura e sede della lesione • Fratture • Lussazioni • Storte o slogature • Commozioni o altri traumi interni • Amputazioni • ... individuazione dei mezzi di protezione!!
• Cranio • Occhi • Faccia • Collo • Cingolo toracico • ...
Elementi del contratto di assicurazione
• Le statistiche degli infortuni permettono di verificare l'andamento infortunistico di un tipo di attività, una tipologia di azienda, di un comparto industriale o di un gruppo di lavorazioni.
• Le rilevazioni sistematiche sugli infortuni permettono di tracciare linee di tendenza che non possono essere attribuite a pura e semplice casualità.
• Per ottenere delle statistiche di infortunio omogenee e confrontabili è necessario standardizzare la metodologia di calcolo.
• La necessaria omogeneizzazione è ottenuta attraverso due indici infortunistici: l'indice di frequenza e l'indice di gravità.
STATISTICHE INFORTUNI e INDICI
Elementi del contratto di assicurazione
rapporto tra il numero di infortuni ed il numero di ore lavorative svolte dagli
assicurati INAIL (misura dell'esposizione al rischio)
H = numero di ore lavorate nel periodo nel complesso
N = numero infortuni (t + p + m)
t = numero di infortuni temporanei
p = numero di infortuni permanenti
m = numero di infortuni mortali
610
H
NI f
Indice di frequenza If:
Elementi del contratto di assicurazione
Indice di gravità Ig
rapporto fra la misura della durata dell'inabilità (giorni persi per infortunio) ed una misura dell'esposizione al rischio (numero di ore lavorative svolte)
G = somma delle giornate di invalidità temporanea
λ/g = rapporto medio tra le giornate lavorative ed il numero totale di giorni del periodo (normalmente per un anno λ /g è = 300/365 = 0,823)
S = somma dei gradi percentuali di invalidità permanente
6000 = n. di giornate che il lavoratore avrebbe potuto lavorare fino al pensionamento
(20 [anni] * 300 [giorni]
H
Sm
gGIg
3106000
100
Elementi del contratto di assicurazione
COSTI DIRETTI
Premi assicurativi versati Spese sostenute per l’infortunato (medicinali, servizio infermeria,
assistenza medica)
Ore lavorative perse per il soccorso dell’infortunato Perdite di produzione per arresto del processo produttivo Danni a materiali, macchine, impianti, attrezzature Minore rendimento di chi sostituisce l’infortunato Minore rendimento dell’infortunato alla ripresa del lavoro (per
inabilità temporanea o permanente)
COSTI INDIRETTI
COSTI
Elementi del contratto di assicurazione
• Enti ed organi con funzione consultiva
In materia sanitaria:
□ Consiglio Sanitario Nazionale
□ Istituto Superiore di Sanità
In materia tecnica:
□ CNR
□ RINA
• Enti ed organi con funzione di indirizzo e di coordinamento
□ ASL
□ Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
□ Ispettorato del lavoro
• Enti ed organi con funzione di vigilanza ed omologazione
□ ISPESL INAIL
□ Organismi Notificati
RUOLO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE
Elementi del contratto di assicurazione
Definizione di Pericolo / Rischio
PERICOLO /
SITUAZIONE
PERICOLOSA
(sorgente di ogni
possibile danno)
DANNO
DANNO
DANNO
RISCHIO
(funzione di
Gravità e
Probabilità del
Danno)
…….
Identificazione dei Pericoli Stima dei Rischi
Un Pericolo può essere all’origine di più di un evento dannoso e quindi di più rischi allo stesso tempo.
Ad esempio, lo stoccaggio di materiale infiammabile e tossico quando brucia può dare luogo ad un incendio, dagli effetti più o meno localizzati, ma anche ad una nube tossica, che, diffusa in atmosfera, può avere effetti al di fuori dello stabilimento e sull’ambiente.
Elementi del contratto di assicurazione
La metodologia di valutazione dei rischi
Rilevazione dei pericoli
Individuazione delle misure di sicurezza
VALUTAZIONE DEI RISCHI
STIMA DEI RISCHI
Risk Assessment
Risk Management
Riesame sistematico dei rischi presenti e loro esplicitazione con la finalità di
individuare e mettere in atto misure di prevenzione e di protezione
Analisi/Progettazione delle condizioni di lavoro
Elementi del contratto di assicurazione
Riferimento Principale: UNI EN ISO 14121-1:2007 “Safety of machinery - Risk Assessment - Part 1: Principles” UNI EN 1050:1996
La norma presenta una metodologia generale per
identificazione dei pericoli (Hazard Identification)
stima dei rischi associati a tali pericoli (Risk Estimation)
valutazione dei rischi (Risk Evaluation o Risk Assessment)
e a fronte di quest’ultima:
eventuali azioni da intraprendere per eliminare i pericoli o ridurre i rischi
N.B.: l’ambito di applicazione è limitato alle Macchine, ma la generalità del metodo ne consente l’estensione a sistemi più complessi
Elementi del contratto di assicurazione
Definizioni [UNI EN ISO 14121-1:2007 “Safety of machinery - Risk Assessment - Part 1: Principles”] UNI EN 1050:1996
Danno: effetto negativo su uomini, beni materiali o ambiente
Pericolo: evento che può causare danno
Misure di sicurezza: mezzi che eliminano pericolo o riducono il rischio
Rischio residuo: rischio non eliminato dall’introduzione di misure di sicurezza
Elementi del contratto di assicurazione
Fasi del processo di Valutazione dei Rischi secondo UNI EN ISO 14121-1:2007
Determinazione dei limiti della macchina Determinazione dei limiti della macchina
Misure di Sicurezza
Ris
k A
nal
ysi
s
Ris
k a
sses
smen
t Determinazione dei limiti della macchina Determinazione dei limiti della macchina
Verifica
dell’intro-
duzione di
nuovi pericoli
Processo
iterativo per
ogni pericolo e
per ogni rischio
Identificazione dei pericoli Identificazione dei pericoli
Stima dei rischi Stima dei rischi
Valutazione dei rischi Valutazione dei rischi
START START
Macchina
Sicura?
STOP STOP
NO
SI
Identificazione dei pericoli Identificazione dei pericoli
Stima dei rischi Stima dei rischi
Valutazione dei rischi Valutazione dei rischi
START START
Macchina
Sicura?
STOP STOP
SI N.B. : nella norma, la valutazione del
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza è
del tutto qualitativa
Elementi del contratto di assicurazione
Definizione dei limiti della Macchina / Sistema per l’identificazione dei pericoli (UNI EN 14121)
Oltre che limite fisico …
t
Fasi di vita:
• Trasporto / Immagazz.
• Installazione
• Avviamento
• Operatività
• Manutenzione
• Dismissione
Modo d’uso:
• Uso e funzionamento corretti (secondo le istruzioni fornite e
le applicazioni descritte)
• Usi prevedibili/scorretti
• condizioni di malfunzionamento “ragionevolmente prevedibili”
Interazioni con le persone
Livello di
formazione
degli utilizzatori
Eventuale
esposizione di
terzi ai pericoli
(in fase di
valutazione dei
rischi)
Elementi del contratto di assicurazione
M. Preventive: agiscono
sulla Probabilità del danno
M. Protettive: agiscono
sulla Gravità del danno
Interventi possibili
Eliminazione del pericolo
Misure di
sicurezza
Riduzione del
Rischio
Elementi del contratto di assicurazione
Esempio dall’Appendice A della UNI EN 1050
2. pericolo di natura elettrica
2.1 contatto corporeo con
elementi sotto tensione (possibile danno)
dovrà seguire ….
stima del rischio (Gravità nota, è necessario valutare la Pr.)
valutazione e se non si ritiene sufficiente la sicurezza
contromisure da adottare (isolamento, involucri)
Identificazione del Pericolo
Elementi del contratto di assicurazione
Gli obiettivi della valutazione dei rischi
Ammissione del
RISCHIO RESIDUO
•MISURE DI PROTEZ. COLLETTIVE / INDIVIDUALI •INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO •CONTROLLO SANITARIO •MISURE DI PRIMO SOCCORSO E DI EMERGENZA
“eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico”
Tendere a:
Elementi del contratto di assicurazione
Metodi e Tecniche per l’Analisi e la Valutazione del Rischio
Elementi del contratto di assicurazione
Il processo di valutazione del Rischio
1. Identificazione dei possibili eventi incidentali (pericoli)
2. Identificazione delle sequenze incidentali
3. Stima e valutazione del Rischio
Elementi del contratto di assicurazione
1. Metodologie di identificazione dei pericoli
• Esperienza storica
• Ispezioni di campo e “audit”
• Review storiche e banche dati
• Codici e standard di Ingegneria
• Check list
• Metodi indicizzati
• Preliminary Hazard Analysis (PHA)
• Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
• Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis (FMECA)
• Hazard and Operability Study (HAZOP)
Elementi del contratto di assicurazione
1. Identificazione di pericoli
Scopo di tale fase è formalizzare in maniera sistematica situazioni già note a-priori come
pericolose, oppure, utilizzando opportune tecniche. Ci si avvale di:
Esperienza
Raccolta sistematica di dati sul passato utilizzo del prodotto/processo o di sistemi simili
(paragonabili)
Opinione di esperti (tecnica DELPHI*: procedura iterativa di affinamento e convergenza
delle opinioni)
Check-list: * Tecnica citata nella norma UNI EN 1050
liste di controllo valide per una pluralità di applicazioni e da interpretare caso per caso.
Un esempio si trova nella norma UNI EN 1050 (App. A) laddove sono elencati i
pericoli generalmente associati ad una macchina suddivisi in categorie (p. di natura
meccanica, elettrica, termica, ecc.) e per ciascuna cat. sono elencati possibili eventi
dannosi
Elementi del contratto di assicurazione
Metodi ad indici (“Relative Ranking Techniques”):
sviluppati nell’industria chimica e petrol-chimica, considerano la pericolosità
intrinseca associabile a certe aree o a certe fasi di processo, sulla base della
natura chimico-fisica delle sostanze coinvolte (infiammabilità, esplosività,
tossicità) e delle condizioni operative. Si ricava un indice proporzionale all’entità
delle possibili conseguenze, utile per stilare una “graduatoria” tra diverse
situazioni e focalizzare la massima attenzione su “aree critiche” fin dalle fasi
iniziali di progetto (“conceptual design”).
Tra gli indici: Dow Fire and Explosion Index, Substance Hazard Index, ecc.
1. Identificazione di pericoli
Elementi del contratto di assicurazione
Altre tecniche induttive (forniscono già le possibili conseguenze):
Preliminary Hazard Analysis (PHA*)
Failure Mode & Effects Analysis (FMEA*)
Failure Mode, Effects & Criticality Analysis (FMECA)
Hazard & Operability Analysis (HazOp)
Event Tree Analysis (ETA)
Alcune di tali tecniche sono considerate valide per l’Analisi del Rischio più in generale (non solo per l’identificazione dei pericoli) perché contengono elementi per la stima del Rischio, attraverso Gravità e Probabilità
N.B.: ovviamente queste tecniche non possono fare a meno dell’Esperienza nell’ambito in cui sono applicate
* Tecniche citate nella norma UNI EN 1050
1. Identificazione di pericoli
Elementi del contratto di assicurazione
Metodi / Tecniche dell’Analisi del Rischio
Esistono due tipi fondamentali di metodi, che si distinguono per il diverso approccio alla ricostruzione delle relazioni causali tra gli eventi:
i metodi induttivi (o “forward-analysis” o approccio “bottom-up”) partono dal guasto o dal funzionamento anomalo di un componente/sottosistema per trovare le conseguenze ultime a cui esso può dare origine
i metodi deduttivi (o “backward-analysis” o approccio “top-down”) al contrario ipotizzano un evento finale dannoso e ricercano gli eventi che lo hanno provocato Fault Tree Analysis (FTA)
Non ci si occuperà dei metodi analitici per il calcolo della gravità delle conseguenze (modelli di esplosione, incendio, dispersione nociva, ecc.).
Elementi del contratto di assicurazione
2. Metodologie di identificazione delle sequenze incidentali
• Event Tree Analysis
• FMEA – FMECA
• Tecniche “What-if”
• …
Elementi del contratto di assicurazione
3. Stima del rischio: metodologie di stima delle probabilità di accadimento
• Banche dati
• Review storiche
• Event Tree Analysis
• Fault Tree Analysis
Elementi del contratto di assicurazione
Probabilità di accadimento di un evento: affidabilità della stima dell’uomo
Eventi r
ari
Eventi molto probabili
Probabilità reale di accadimento di un evento
Stima dell’uomo della probabilità di accadimento dell’evento
Stima corretta
Elementi del contratto di assicurazione
3. Stima del rischio: valutazione degli effetti (1)
• Modelli fisico-matematici per la valutazione degli effetti da:
– Dispersione atmosferica
– “Jet fire”, “Fire Ball”, “Pool Fire”
– Esplosione
– “Bleve” (Boiling Liquid Evaporation Vapor Explosion)
– “UVCE” (Unconfined Vapor Cloud Explosion)
– …
• Metodi indicizzati (es. DOW, Mond)
• Giudizi ingegneristici
Elementi del contratto di assicurazione
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) O DOC. DELLA SICUREZZA
- Documentazione dell’esito della valutazione: · Relazione sulla valutazione dei rischi con criteri adottati · Misure di prevenzione e protezione definite, DPI · Programma delle misure per il miglioramento nel tempo del
livello di sicurezza
- REDIGERLO: Obbligo indelegabile del datore di lavoro (art. 17)
- Deve essere custodito presso “l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.” (art. 29 – c.4)
Elementi del contratto di assicurazione
IL DOCUMENTO DI VALUTAZ. DEI RISCHI (DVR)
Oggetto della valutazione dei rischi (Art. 28) 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,
• tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato • quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, • nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza
da altri Paesi.
(ELEMENTI DI
NOVITA’)
Elementi del contratto di assicurazione
IL DOCUMENTO DI VALUTAZ. DEI RISCHI (DVR)
Oggetto della valutazione dei rischi (Art. 28)
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della
valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante
l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza;
Elementi del contratto di assicurazione
Oggetto della valutazione dei rischi (Art. 28) d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
IL DOCUMENTO DI VALUTAZ. DEI RISCHI (DVR)
Elementi del contratto di assicurazione
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (Art. 29) 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
IL DOCUMENTO DI VALUTAZ. DEI RISCHI (DVR) Elaborazione e revisione della valutazione
Elementi del contratto di assicurazione
Elaborazione e revisione della valutazione
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Provvedimenti tecnici e Programma di miglioramento nel tempo
Rischi residui
Revisione delle Procedure di lavoro / Organizzaz. Mezzi di protezione collettiva Introduzione di opportuni DPI Informazione e formazione
Monitoraggio dei risultati (es. periodico)
Risultati soddisfacenti
Revisione del programma degli interventi nel tempo
Mantenimento/incremento degli standard di sicurezza
SI
NO
SI
NO
SI
NO Rischi ridotti ad un livello accettabile
1a valutazione oppure
introduzione di modifica significativa ai fini delle condizioni di salute e
sicurezza dei lav.
DL in collab. con
RSPP e MC
Elementi del contratto di assicurazione
Flow-chart valutazione rischi (tratta da “Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro” - DG V CEE)
1. DEFINIRE IL PROGRAMMA DELLA VALUTAZIONE DI RISCHI SUL LAVORO
2. VALUTAZIONE DI STRUTTURA decidere l’ordine di suddivisione (geografico/funzionale/di procedimento/di flusso)
3. RACCOGLIERE INFORMAZIONI (ambiente/compiti/persone/esperienze precedenti)
4. IDENTIFICARE I PERICOLI
5. IDENTIFICARE LE PERSONE ESPOSTE AI RISCHI
6. IDENTIFICARE I MODELLI DI ESPOSIZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE AI RISCHI
7. VALUTARE I RISCHI probabilità / gravità di danno nelle circostanze presenti (provvedimenti attuali inadeguati | provvedimenti adeguati)
8. STUDIARE LE POSSIBILITA' DI ELIMINARE O DI RIDURRE I RISCHI
9. STABILIRE UN ELENCO DI AZIONI PRIORITARIE E DECIDERE LE OPPORTUNE MISURE DI CONTROLLO
10. PORRE IN ATTO LE MISURE DI CONTROLLO
11. REGISTRAZIONE DELLE VALUTAZIONI
12. MISURAZIONE DELL'EFFICACIA valutazioni soddisfacenti | è necessaria una revisione
13. REVISIONE (se vi sono cambiamenti oppure a scadenze periodiche)
14. MONITORAGGIO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI vi sono stati dei cambiamenti ? no | si
Elaborazione e revisione della valutazione
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Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (Art. 29)
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla
base delle procedure standardizzate (.... che saranno elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro). Fino alla (.....) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono
autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle
attività di cui .... (attività particolarmente pericolose).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle
procedure standardizzate ... . Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3, e 4. (si procede come per le altre aziende)
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: ..... a) ..... (attività
particolarmente pericolose)
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive,
cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto. (Cantieri temporanei o mobili ).
IL DOCUMENTO DI VALUTAZ. DEI RISCHI (DVR) Procedure standardizzate
(NOVITA’)
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Servizio di prevenzione e protezione (Art. 31 )
6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque
obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni,
soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ..... (normativa su rischi di incidenti rilevanti);
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui .... del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
(radiazioni ionizzanti)
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Attività particolarmente pericolose
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Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (Art. 26)
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. (....). Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.
IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZ. DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)
(NOVITA’)
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L’art. 26 del D.Lgs. N. 81/2008 (T.U.S.), modificato ed
integrato dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106
Tra gli OBBLIGHI del Datore di Lavoro vi è quello di redigere
il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
(D.U.V.R.I.) quando l’ Ente è il “COMMITTENTE” di Lavori,
Servizi e Forniture, per i quali sono previsti Rischi da
Interferenze tra i lavori dell’impresa e le attività svolte
dall’Ente stesso.
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Si parla di INTERFERENZE nella circostanza in cui si
possa verificare un “CONTATTO RISCHIOSO” tra le
persone presenti (anche pubblico esterno) ed il
personale dell’appaltatore o tra il personale di
“imprese diverse” che operano nella stessa sede
con contratti differenti.
DEFINIZIONE DI INTERFERENZA
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Ambiente di lavoro COMMITTENTE
Rischi per i dipendenti
SCENARIO TIPICO, INTRODUZIONE DEGLI APPALTATORI A, B e C NEI LUOGHI DEL COMMITTENTE
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Per “RISCHI DA INTERFERENZA”, come indicato
dall’Autorità per la vigilanza, si intendono quei rischi che,
nell’esecuzione di contratti per Lavori, Servizi e
Forniture, in un determinato contesto, sono da
considerarsi “AGGIUNTIVI” rispetto alla normale
effettuazione degli stessi.
RISCHI DA INTERFERENZA
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SI POSSONO CONSIDERARE RISCHI INTERFERENTI QUELLI :
derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).
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1. (...)
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro (committente ed appaltatore),
ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione
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ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
c.3. (…). Tale documento (DUVRI) è allegato al contratto
di appalto o di opera e va adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
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c.3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1
e 2, l’obbligo di cui al comma 3 NON SI APPLICA ai
servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di
materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui
DURATA NON SIA SUPERIORE AI DUE GIORNI
ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
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c. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’art. 3, comma
34 (“centrali di committenza”), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
o in tutti i casi in cui il datore di lavoro NON COINCIDA CON IL
COMMITTENTE, il SOGGETTO che AFFIDA IL CONTRATTO REDIGE IL DUVRI
recante una VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD RELATIVI
ALLA TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE che potrebbero derivare dall’esecuzione del
contratto.
ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
Elementi del contratto di assicurazione
Il SOGGETTO presso il quale deve essere ESEGUITO
IL CONTRATTO, PRIMA dell’inizio dell’esecuzione, INTEGRA
IL DUVRI riferendolo ai RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA
presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto.
L’integrazione, sottoscritta per accettazione
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
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c.5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
somministrazione (…)
devono essere specificamente indicati, a pena nullità ai
sensi dell’art. 1418 del Codici Civile,
i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò
non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro derivanti dalle INTERFERENZE delle
lavorazioni.
ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
Elementi del contratto di assicurazione
Il DUVRI è, un documento “dinamico”:
La valutazione dei rischi effettuata “PRIMA”
dell’espletamento dell’appalto deve essere
necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate
nell’affidamento dei lavori e di modifiche di carattere
tecnico, logistico ed organizzativo resesi necessarie nel
corso dell’esecuzione dell’appalto o allorché, in fase di
esecuzione del contratto emerga la necessità di un
aggiornamento del documento.
ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
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ALTRA PRECISAZIONE ESSENZIALE…….
Art. 26 c.1 modificato dal D.Lgs. 106/09
HA ESCLUSO dalla valutazione dei rischi da interferenza le
attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo
aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica
disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per
la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi, gli
adempimenti di legge.
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QUINDI IL DUVRI NON SI REDIGE PER…….
Le mere forniture senza posa in opera, installazione e montaggio, salvo i casi in cui siano necessarie procedure che interferiscono con la fornitura. I servizi per cui non c’è esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del datore di lavoro committente. I servizi di natura intellettuale, per esempio progettazione, direzione lavori, collaudi ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante (es. progettazione, installazione e collaudo software). Lavori o servizi la cui durata sia inferiore ai 2 giorni lavorativi (salvo lavori ad esposizioni particolari)
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Il DUVRI è un documento tecnico, operativo e gestionale, da allegare al
Contratto di Appalto, che contiene le misure volte all’eliminazione dei
rischi nelle aree interessate dall’esecuzione dei Lavori, dei Servizi o delle
Forniture, ove si concretizzano, anche con discontinuità spaziale e
temporale, le “INTERFERENZE” lavorative tra le diverse attività.
CHE COS’E’, QUINDI, IL DUVRI?
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