Alternanza scuola lavoro
A.S. 2018-2019
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I.I.S. G. Veronese e
G. Marconi
Chioggia - Cavarzere (Ve) Docente
Prof. Mirco Crepaldi
Cenni di Diritto del Lavoro e
principali contratti di lavoro
Il diritto del lavoro
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lavoro ilsi definisce
complesso
diritto del
delle norme che
regolano il rapporto di lavoro
Le fonti del diritto dellavoro
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➢ La Costituzione
➢ Articoli 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40
➢ Il Codice Civile
➢ in particolare il libro quinto, intitolato Del Lavoro, articoli 2060-2134
➢ I regolamenti comunitari
➢ Le leggi speciali
➢ I contratti collettivi di lavoro
La Costituzione (struttura)
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Principi Fondamentali: Dall’art. 1 all’art. 12
Parte PrimaDiritti e Doveri dei Cittadini: Dall’art. 13 all’art. 54
Parte SecondaOrdinamento della Repubblica:Dall’art. 55 all’art. 139
La Costituzione
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art. 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
La Costituzione
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art. 35: lo Stato tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, curando la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori
art. 36: il lavoratore ha diritto di percepire una retribuzione propozionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa
art. 37: tutela per il lavoro della donna e del minore
La Costituzione
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art. 38: sistema di assistenza eprevidenza sociale
art. 39: diritto di libertà sindacale
art. 40: diritto di sciopero, nell'ambitodelle leggi che lo regolano
Le leggi speciali
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➢ Legge n. 25/1955 apprendistato
➢ Legge n. 604/1966 licenziamenti individuali
➢ Legge n. 977/1967 lavoro minorile
➢ Legge n. 300/1970 statuto dei lavoratori
➢ Legge n. 1204/1971 lavoratrici madri
➢ Legge n. 903/1977 parità di trattamento
➢ Legge n. 626/1994 sicurezza
➢ Legge n. 196/1997 promozione
dell’occupazione
➢ legge n. 30/2003 (cd. Legge Biagi) e successivi
d.lgv. n. 251/2004 e legge n. 247/2007
Contrattazionecollettiva
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➢ Contratti nazionali
➢ Contratti integrativi aziendali
Il contratto di lavoro
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➢ Individuale: viene stipulato fra il singolo
lavoratore e il datore di lavoro
➢ Collettivo: viene stipulato fra le
associazioni sindacali dei lavoratori e
quelle dei datori di lavoro
Il rapporto di lavoro
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➢ E’ lavoro subordinato quello prestato alle
dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore (art. 2094 c.c.)
➢ E' lavoro autonomo quello prestato da una
persona in modo autonomo, senza vincoli di
subordinazione (e a proprio rischio) nei
confronti del committente (art. 2222 c.c.) o
quello prestato nell'esercizio delle cosiddette
professioni intellettuali (art. 2229 c.c.)
Elementi del rapporto dilavoro subordinato
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➢ la prestazione
➢ l'inserimento del lavoratore
nell'organizzazione dell'impresa
➢ la subordinazione del lavoratore al
datore di lavoro
➢ il corrispettivo (retribuzione)
Diritti del lavoratore
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➢ retribuzione
➢ conservazione del posto di lavoro
➢ riposo settimanale e ferie annuali
➢ limiti alla durata della giornata lavorativa
➢ altri diritti contrattuali
Doveri del lavoratore
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➢ diligenza nello svolgimento della
propria prestazione
➢ osservanza delle disposizioni
impartite dall'imprenditore
➢ fedeltà
Obblighi del datore dilavoro
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➢ Corrispondere la retribuzione e il TFR
➢ Tutelare l’integrità fisica e morale e la
sicurezza sul luogo di lavoro
➢ Garantire la tutela assicurativa e
previdenziale
➢ Rispettare la libertà sindacale
Poteri del datore dilavoro
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➢ Potere direttivo
➢ Poteri di vigilanza e controllo
(con i limiti stabiliti dalla l. 300/1970)
➢ Potere disciplinare
(art.2106 c.c. e art. 7 l. 300/1970)
I CONTRATTI DI LAVOROSUBORDINATI IN PILLOLE
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Collocamento:
Centro per l’impiego
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Il sistema di collocamento è un insieme di regole, istituti ed organi che disciplinano l’incontro tra la domanda
e l’offerta di lavoro
Agenzie per il lavoro
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Le “agenzie per il lavoro” si affiancano ai “Centri per l’impiego” e devono
essere autorizzate dal Ministero del Lavoro
(Es. Umana)
Tipologie di contratto
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1) Contratto di lavoro a tempo
indeterminato;
2) Contratto di lavoro a tempo
determinato;
3) Contratto di apprendistato;
4) Contratto di lavoro intermittente o
a chiamata;
5) Le prestazioni occasionali (A+B);
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1) Contratto a tempo indeterminato
(può essere a tempo pieno o a tempo
parziale – cd. part-time)
▪ È il contratto con cui il lavoratore si impegna, a fronte del pagamento di una retribuzione, a prestare la propria attività lavorativa a favore del datore di lavoro, a tempo indeterminato, cioè senza vincolo di durata.
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➢deve essere redatto in forma scritta➢È possibile che il contratto sia
preceduto da un periodo di prova, che serve ad entrambe le parti per valutare la convenienza del rapporto di lavoro, e la relativa durata sono normalmente stabiliti dai diversi contratti collettivi. Il lavoratore ha diritto anche nel periodo di prova di percepire la retribuzione prevista dal contratto.
Contratto part time
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prevede:
➢ la riduzione quantitativa delle ore di lavoro (e, conseguentemente, della retribuzione)
➢ è accessibile a tutti i lavoratori subordinati, compresi i titolari di contratto a termine eapprendistato
➢ può essere:
▪ Orizzontale (ore 4 dal lun. al sab.)
▪ Verticale ( ore 8 per 3 giorni a settimana)
2) Contratto a tempo Determinato ( o a
termine)
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➢ E' il contratto di lavoro che prevede un termine finale, ossia una durata prestabilita non superiore a :▪ 12 mesi senza la necessità di indicare alcuna causale
giustificatrice ( contratto acasuale)▪ 24 mesi con una delle seguenti cause:
❑ Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività o per sostituzione di lavoratori
❑ Esigenze connesse a incrementi significativi e non programmabili dell’attività ordinaria
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➢Qualora il limite dei ventiquattro mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Sono ammesse al massimo 5 proroghe nel limite massimo dei 24 mesi.
3) CONTRATTO DI APPRENDISTATO( D.Lgs. 81/2015 art. 41 )
DEFINIZIONE : e' un contratto a causa mista, lavoro e formazione.(sino al conseguimento di una qualifica).
Solitamente e' il primo tipo di lavoro subordinato che vieneproposto ad un giovane che non ha esperienza per il bassocosto contributivo a carico della ditta.
La durata di questo contratto non può essere inferiore a 6 mesi enon può superare i 36 mesi per tutti i settori , ad eccezioneper le imprese artigiane per le quali e' ancora possibile, datal'elevata specializzazione richiesta per molte di queste attivitàdel settore, sottoscrivere contratti di apprendistato delladurata di 5 anni .
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➢è un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto.
APPRENDISTATO ED OBBLIGO DI FORMAZIONE
• Durante il periodo di apprendistato l’azienda deve individuare un tutor che seguirà l’apprendista nel suo percorso e che registrerà la formazione effettuata
• L’apprendista è obbligato a frequentare corsi di formazione interni o esterni all’azienda dove sta lavorando, eventualmente organizzati dalle Regioni. Il numero delle ore dei corsi varia al variare del titolo di studio posseduto ( laurea 40 ore - diploma 80 ore - licenza media inferiore 120 nel triennio )
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➢ Ci sono tre tipi di apprendistato:- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore- Apprendistato professionalizzante- Apprendistato di alta formazione e ricerca
TIPI DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO
PER L’ISTRUZIONE SECONDARIA
ETA’ 15 -25 ANNI
PROFESSIONALIZZANTE ( IL PIU’ DIFFUSO) ETA’ 18 – 29 ANNIO 17 SE IN POSSESSO DI QUALICA PROFESSIONALE
DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA ETA’ 19- 29 ANNI
FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DI UN TITOLO RICONOSCIUTO NELL’ORDINAMENTO SCOLASTICO
VOLTO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA QUALIFICA PROFESSIONALE AI FINI CONTRATTUALI
PER CONSEGUIMENTO DI TITOLI UNIVERSITARI E DI ALTA FORMAZIONE COMPRESI DOTTORATI RICERCA
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4) Contratto Intermittente o a chiamata
• Con questo contratto non si ha un orario fisso, non si sa a priori quando e per quanto si verrà chiamati
⚫ Il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo in periodi predeterminati nell’arco della settimana o mese o anno e percepisce una retribuzione in proporzione alla quantità di ore prestate.
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Contratto Intermittente o a chiamata
⚫ Elemento caratteristico è la flessibilità sia per il datore che il lavoratore che può scegliere di non vincolarsi a rispondere sempre positivamente alle chiamate.
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QUANDO SI PUO’ RICORRERE AL LAVORO A CHIAMATA
• Per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo o intermittente individuate dei singoli C.C.N.L.
(es: commessa, barista, cameriere, pizzaiolo, baby sitter)
• Per qualunque attività se il lavoratore ha meno di 24 anni o più di 55
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5-A) CONTRATTO DI PRESTAZIONEOCCASIONALE
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E’il contratto che regolamenta una attività lavorativa svolta in modo saltuario e sporadicoda determinati lavoratori verso imprese, liberi professionisti, associazioni, fondazioni e pubbliche amministrazioni. Deve essere fatto in modo telematico attraverso la piattaforma INPS.Il pagamento avviene a mezzo di Voucher PrestO(acronimo di prestazione occasionale), acquistabili solo per via telematica nella piattaforma INPS.Tale possibilità è riservata a tutti i datori di lavoro con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, alle ONLUS, alle associazioni, ecc.
CONTRATTO DI PRESTAZIONEOCCASIONALE (NUOVI VOUCHER)
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Non possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale:- imprese edili e settori affini;- imprese che effettuano appalti di opere o servizi;- in agricoltura, con alcune deroghe;- per i lavoratori con i quali l’utilizzatore ha in corso o ha avuto negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
CONTRATTO DI PRESTAZIONEOCCASIONALE (NUOVI VOUCHER)
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Limite compensi prestazioni occasionali:- per ciascun prestatore E. 5.000,00.= in riferimento
alla totalità degli utilizzatori;- per ciascun utilizzatore E. 5.000,00.= in
riferimento alla totalità dei prestatori;- per lo stesso utilizzatore E. 2.500,00.= in
riferimento allo stesso utilizzatore.
CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
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L’importo per un’ora di prestazione è:- per l’utilizzatore pari ad E. 12,41.= lordi (costo);- per il prestatore/lavoratore pari ad un minimo di
E. 9,00.= netti (quello che riceve);- la differenze va agli enti previdenziali e
assistenziali (Inps/Inail).
5-B) LIBRETTO FAMIGLIA
I privati possono ricorrere a prestazioni occasionali al difuori dell’attività professionale o d’impresa utilizzando unlibretto nominativo prefinanziato, denominato “LibrettoFamiglia”.Essi possono utilizzare tale tipologia contrattuale per leattività legate alla gestione dell’ambito familiare eprecisamente:-piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio,pulizia o manutenzione;-assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane,ammalate o con disabilità;-insegnamento privato supplementare (ripetizioniscolastiche)
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Anche in questo caso è necessario registrarsitelematicamente all’interno dellapiattaforma informatica INPS.
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Importo per un’ora di prestazione:
- per l’utilizzatore E. 10,00.= lordi;
- per il prestatore/lavoratore E. 8,00.= netti;
- il resto va agli enti previdenziali e assistenziali(Inps/Inail).
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