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Page 1: coltivatore reggiano 4

A cura della Coldiretti di Reggio Emilia

ARTICOLO 62: VADEMECUM OPERATIVO

CONDIZIONALITà, AVVICENDAMENTO COLTURE

A cura della Coldiretti di Reggio Emilia

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Il coltivatore NUMERO 04 - OttObRE/NOvEMbRE 2012

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Page 3: coltivatore reggiano 4

3Il coltivatore

èÈ arrivato il momento dell’entrata in vigore dell’articolo 62 che regola la cessio-

ne dei prodotti agricoli e agroalimentari. È innegabile che il suo avvento abbia

sollevato qualche trambusto e, com’era prevedibile, provocato confusione nel

settore anche a causa di interpretazioni stravaganti e errate.

L’articolo 62 ha dato il via ad una nuova epoca per la filiera agroalimentare ita-

liana che porta con se il merito di qualificare come tali i comportamenti illeciti

e instaurare rapporti chiari e trasparenti nelle transazioni commerciali tutelan-

do, in particolare, la parte debole che di frequente è l’agricoltore e superando

usi atavici che legittimavano posizioni di potere, o strapotere, con contratti ca-

pestro e tempi di pagamento lunghissimi.

I due aspetti più importanti della normativa, i tempi di pagamento e l’obbligo

dei contratti, obbligano a comportamenti di virtuosità e di chiarezza.

I “prezzi palesemente al di sotto del costo di produzione medio” dei prodotti

agricoli sono ora considerati pratica commerciale sleale. Il principio trova soste-

gno anche nel recente regolamento comunitario sui rapporti contrattuali nel

settore del latte (pacchetto latte) in cui si evidenzia che bisogna risolvere il pro-

blema della trasmissione del prezzo lungo la filiera, in particolare per quanto

riguarda i prezzi franco azienda, “il cui livello non evolve generalmente in linea

con l’aumento dei costi di produzione”.

La valutazione è dunque complessivamente positiva per la trasparenza, la cor-

rettezza e la lealtà commerciale che porta con se.

Aspetti sfavorevoli certo ce ne sono. La burocrazia certamente aumenta in caso

di stipula di un contratto mentre è sicuramente più semplice l’applicazione in

caso di bolle o fatture anche se la forma scritta tutela maggiormente il vendito-

re anche in caso di fallimento dell’acquirente. Non sono state introdotti limiti

di tolleranza per i soggetti obbligati e sono state individuate sanzioni pesanti sia

per la mancata stipula del contratto che per il non rispetto dei tempi di paga-

mento, anche per ritardi minimi dovuti ad errori o dimenticanze.

L’entrata in vigore delle nuove norme e quindi l’intervento per il riequilibrio il

potere contrattuale lungo la filiera agroalimentare tra distribuzione e produt-

tori e per il rispetto dei termini di pagamento non deve però rappresentare per

chi acquista un alibi a rivedere al ribasso i compensi che spettano ai produttori.

Sarebbe un comportamento molto grave che sarà nostra premura denunciare

con tutta la forza se e quando dovesse verificarsi.

Il settore zootecnico è forse quello per l’agricoltura reggiana sta vivendo l’entra-

ta in vigore di queste norme con maggiore incertezza. Infatti nelle transazioni

economiche il produttore non è avvantaggiato da alcun beneficio per quan-

to riguarda la produzione, in quanto conferita a cooperative sociali che sono

escluse, mentre di contro si trova a dover anticipare i pagamenti, ad esempio

del mangime, rispetto ai precedenti accordi che consentivano margini di trat-

tativa maggiori. Stiamo concretizzando strumenti finanziari per coprire i saldi

rimasti inevasi degli acquisti effettuati prima dell’entrata in vigore della legge.

Giovanni Pasquali

editoriale

Al debutto dell’articolo 62,luci ed ombre

0304080910111314

Il Coltivatore ReggianoN° 04 - Ottobre/Novembre 2012

Proprietario: Federazione Provinciale Coldiretti

Direttore responsabile: Giovanni Pasquali

Autorizzazione del Tribunale

Di Reggio Emilia n. 82 del 8.05.1954

Redazione e amministrazione:

via Nicolò Copernico 28/a -42124 Reggio Emilia

Redazione: Sabrina Campani

Pubblicità, impaginazione e stampa:

Kaiti expansion s.r.l.

via Dei Gonzaga, 18, Reggio Emilia

tel. 0522.924196 - fax 0522.232317

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Stampatore: Intergrafica Verona - 37134 Verona

Al debutto dell’articolo 62, luci ed ombre

Art. 62: vademecum operativo

Esempio contratto di vendita

Esempio fattura

La condizionalità e le coltivazioni

Direttiva nitrati. Arrivano le conseguenze

Al via le misure agroamibientali

Esempio documento di trasporto

Page 4: coltivatore reggiano 4

4 Il coltivatore

AAMBITO DI APPLICAZIONE

In via generale, sono soggetti alle disposizioni

contenute nell’art.62 D.L 1/2012 i contratti e

le relazioni commerciale, aventi ad oggetto la

cessione di prodotti agricoli e agroalimen-

tari, ad eccezione di quelli conclusi con il

consumatore finale.

TRANSAZIONI ESCLUSE

Le cessioni di prodotti agricoli e ali-

mentari con contestuale consegna e

pagamento del prezzo pattuito non

rientrano nel campo di applicazione

dell’art. 62.

Oltre a quelle concluse con il consumatore

finale sono escluse dall’ambito applicativo

dell’art 62 le seguenti ulteriori transazioni

commerciali:

• I conferimenti di prodotti agricoli e ali-

mentari effettuati dagli imprenditori alle

cooperative agricole di cui art.4 comma 2

DLds 228/01 a condizione che gli imprendi-

tori siano soci delle cooperative medesime.

Al contrario, sono soggetti gli acquisti di pro-

dotti agricoli, ancorché omogenei per tipolo-

gia a quelli ricevuti in conferimento dai soci,

destinati alla trasformazione o commercializ-

zazione, che la cooperativa pone in essere nei

confronti di terzi non soci.

Es. caseificio che trasforma latte in parmigiano

reggiano e che, oltre a ricevere il latte in con-

ferimento dai propri soci acquista latte da for-

nitori non soci, giuste le previsioni statutarie;

• I conferimenti di prodotti agricoli e ali-

mentari operati dagli imprenditori alle

organizzazioni di produttori di cui al D.Lgs

n. 102/2005 a condizione che gli imprenditori

Art. 62: vademecum operativoDAL 24 ottobrE è EntrAto in vigorE. ContrAtti sCritti, pAgAmEnti 30 o 60 giorni. i proDotti: AgriCoLi E ALimEnti

siano soci delle stesse.

• I conferimenti di prodotti ittici operati tra

imprenditori ittici di cui all’art. 4 del D.Lgs n.

4/2012.

AMBITO TERRITORIALE

Le transazioni in oggetto sono soggette alla

disciplina di cui all’art 62 qualora la consegna

avvenga nel territorio italiano. Ne deriva che

le importazioni sono soggette; le esportazioni

NO.

DEFINIZIONI

Sono definiti:

a) Prodotti agricoli: sono i prodotti elenca-

ti nell’allegato 1 di cui all’art 38, comma 3 del

Trattato sul funzionamento dell’Unione Euro-

pea. Trattasi di un elenco completo compren-

dente prodotti provenienti dall’azienda agri-

cola (animali vivi, carni, latte, piante e prodotti

delle floricolture, cereali, ortaggi, frutta, foglie,

foraggi, ecc…). L’elenco comprende anche gli

alimenti preparati per gli animali e quindi sono

compresi tutti i mangimi e prodotti similari

come gli integratori.

b) Prodotti alimentari (o derrate o alimen-

to): sono i prodotti di cui all’art 2 del Reg. CE

n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Con-

siglio del 28 gennaio 2002. Trattasi di qualsiasi

sostanza o prodotto trasformato, parzialmente

trasformato o non trasformato, destinato a es-

sere ingerito o che si preveda ragionevolmente

possa essere ingerito da esseri umani.

c) Prodotti deteriorabili:

- prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfe-

zionati che riportano una data di scadenza o

un termine minimo di conservazione non su-

periore a 60 giorni;

- prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, com-

primo piano

Fausto Castagnetti

Page 5: coltivatore reggiano 4

5Il coltivatore

primo piano

prese erbe e piante aromatiche anche se posti

in involucro protettivo o refrigerati, non sotto-

posti a trattamenti atti a prolungare la durabi-

lità degli stessi per un periodo non superiore

ai 60 giorni;

- prodotti a base di carne (salumi, prosciutti

come anche la carne congelata) che presenti-

no le caratteristiche fisico-chimiche già elen-

cate al comma 4 dell’art 62 del D.L n. 1/2012 .

- tutti i tipi di latte.

La durabilità del prodotto (superiore o inferio-

re a 60 giorni) di cui art. 62 comma 4 si riferisce

alla durata complessiva del prodotto stabilita

dal produttore.

CARATTERISTICHE

DEI CONTRATTI DI CESSIONE

I contratti di cessione devono essere stipulati

in forma scritta e indicare, a pena di nullità,

la durata, la quantità, le caratteristiche del pro-

dotto venduto, il prezzo, le modalità di conse-

gna e di pagamento.

Forma scritta: per forma scritta deve inten-

dersi qualunque forma di comunicazione scrit-

ta, anche trasmessa in forma elettronica o a

mezzo telefax, firmata da entrambe le parti.

Da tale comunicazione deve tuttavia risultare

la volontà delle parti di costituire, regolare o

estinguere un rapporto giuridico patrimoniale

avente ad oggetto la cessione di prodotti agri-

coli e/o alimentari.

Elementi essenziali: oltre al contratto scritto

e/o accordo quadro e/o accordo interporfes-

sionale sono ritenuti validi, a condizione che

contengano tutti gli elementi essenziali del

contratto, anche:

a) i contratti di cessione dei prodotti;

b) i documenti di trasporto o di consegna, o

la fattura;

c) gli ordini di acquisto nei quali l’acquirente

commissiona la consegna dei prodotti.

Tuttavia nei caso di documenti di trasporto, di

consegna o di fatture, per assolvere i requisiti

formali richiesti dall’art 62 comma 1, (ed inte-

grare quindi, di fatto la sussistenza di un con-

tratto in forma scritta) tale documenti dovran-

Page 6: coltivatore reggiano 4

6 Il coltivatore

no riportare la dicitura “Assolve agli obblighi

di cui all’art 62, comma 1, del decreto legge

24 gennaio 2012, n.1”.

TERMINI DI PAGAMENTO,

FATTURAZIONE E INTERESSI DI MORA

Il pagamento deve essere effettuato entro il

termine legale di trenta giorni per le mer-

ci deperibili e di sessanta giorni per le altre

merci; il termine inizia a decorrere dall’ultimo

giorno del mese di ricevimento della fattura.

Ai fini della decorrenza dei termini di cui so-

pra, in mancanza di certezza circa la data

di ricevimento della fattura, si assume che

quest’ultima sia ricevuta nella data di conse-

gna dei prodotti.

L’art. 62 del DPR 633/72 prevede 3 modalità di

emissione della fattura:

- Fattura Immediata: deve essere emessa nella

giornata di consegna.

- Fattura Differita: deve essere emessa entro il

giorno 15 del mese successivo a quello di con-

segna in modo riepilogativo per tutte le conse-

gne del mese precedente.

- Fattura Elettronica: viaggia nel circuito elet-

tronico e necessita che anche il cliente dispon-

ga di un sistema idoneo a ricevere.

Esempi di fatturazione:

Per i beni consegnati dopo il 24 ottobre ed en-

tro il 30 ottobre la fattura deve essere emessa

entro il 15 novembre, e dal 30 novembre de-

corrono i 30/60 giorni per il pagamento.

È previsto l’obbligo, a carico del cedente, di se-

parata emissione della fattura per cessioni di

prodotti assoggettate a termini di pagamento

differenti; in buona sostanza una cessione di

merci sia deperibili che no comporta l’emissio-

ne di due differenti documenti.

Alla scadenza dei termini 30 o 60 giorni, come

sopra determinata, decorrono gli interessi di

mora cosi come previsto dall’art 6 del Decre-

to Attuativo. Gli interessi giusto il contenuto

dell’art 62 comma 3, sono inderogabili.

Ai fini della determinazione degli interessi

dovuti al creditore in caso di ritardo di paga-

mento, la data di ricevimento della fattura è

validamente certificata nei soli casi di:

• consegna a mano;

• invio a mezzo a/r;

• invio a mezzo PEC;

• impiego dei sistemi EDI o altro mezzo equiva-

lente come previsto dalla normativa fiscale (es.

fattura elettronica).

Come è immediato constatare, non è previsto

l’invio a mezzo posta ordinaria.

Per quanto riguarda la cessione di prodotti al-

coolici (vino, birra, prodotti intermedi ecc) è

fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 della leg-

ge 18 febbraio 1999 n.28 (…i corrispettivi devo-

no essere versati 60 giorni dal momento della

consegna o ritiro dei beni medesimi).

ESEMPIO:

Vendita di bovini

(merce non deperibile)

Documento di trasporto / fattura ac-

compagnatoria in sostituzione del con-

tratto scritto, devono contenere:

• durata: presente consegna

• quantità: bovini numero ….

• caratteristiche prodotto venduto:

bovini vivi

• prezzo: indicare il prezzo di vendita

• pagamento: indicare la modalità

• tempi di pagamento: 60 giorni fine

mese ricevimento fattura

• dicitura obbligatoria: “Assolve agli

obblighi di cui all’art 62, comma 1,

del decreto legge 24 gennaio 2012,

n.1”.

Cessione di beni

Con prezzo da determinare

Citare nel documento di accompagnamento o

nella fattura di acconto anche: “CESSIONE DI

BENE CON PREZZO DA DETERMINARE” D.M.

15/11/1975.

Pratica frequente in agricoltura:

• Mais ceduto in Settembre e il prezzo sarà de-

terminato più avanti in base alle mercuriali del-

la CCIAA.

• Latte venduto col “prezzo di Riferimento” che

sarà determinato l’anno successivo.

• Bovini venduti con prezzo ancora da deter-

minare con riferimento alle mercuriali della

CCIAA.

primo piano

Page 7: coltivatore reggiano 4

7Il coltivatore

DIVIETO DI PRATICHE COMMERCIALI

E SLEALI

Le disposizioni di cui all’art. 62 vietano qualsiasi

comportamento del contraente che, abusan-

do della propria maggior forza commerciale

imponga condizioni contrattuali ingiustifica-

tamente gravose, ivi comprese quelle che:

- prevedano a carico di una parte l’inclusione

di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto

all’oggetto principale della fornitura.

- Escludano l’applicazione d’interessi di mora a

danno del creditore o escludano il risarcimen-

to delle spese di recupero crediti.

- Determinano prezzi palesemente al disotto

dei costi di produzione dei prodotti oggetto

della cessione.

- Prevedono nel contratto una clausola che

obbligatoriamente imponga al venditore, suc-

cessivamente alla consegna del prodotto, un

termine minimo prima di poter emettere la

fattura, fatto salvo il caso di consegna dei pro-

dotti in più quote nello stesso mese, nel qual

caso la fattura potrà essere messa solo succes-

sivamente all’ultima consegna del mese.

SANZIONI

Oltre a sanzioni di tipo penale nel caso in cui il

comportamento posto in atto costituisca rea-

to, l’art. 62 prevede sanzioni di carattere ammi-

nistrativo e precisamente:

• da euro 516,00 a euro 20.000,00 per il con-

traente, ad eccezione del consumatore finale,

che contravviene all’obbligo della redazione

del contratto in forma scritta o non indica sul

contatto gli elementi obbligatori;

• da euro 516,00 a euro 3.000,00 per il con-

traente, ad eccezione del consumatore finale,

che pone in essere pratiche commerciali sleali;

• da euro 500,00 a euro 500.000,00 per il debi-

tore che non rispetti i termini di pagamento.

Sono previsti elementi di graduazione delle

sanzioni (fatturato dell’azienda, ricorrenza e

misura dei ritardi, valore dei beni oggetto di

cessione etc.).

RUOLO E FUNZIONI DELL’AUTORITà

GARANTE DELLA CONCORRENZA

E DEL MERCATO

Sono affidate all’Autorità Garante della Con-

correnza e del Mercato la vigilanza sull’appli-

cazione delle disposizioni qui commentate e

l’irrogazione delle sanzioni previste; l’Autorità

potrà avvalersi del supporto operativo della

Guardia di Finanza.

Essa potrà provvedere d’ufficio o su segnala-

zione di qualunque soggetto interessato.

ENTRA IN VIGORE

Le norme contenute nell’art. 62, come inte-

grato dal decreto Attuativo, si applicano ai

contratti stipulati a decorrere dal 24 ottobre

2012.

I contratti già in essere alla data del 24 otto-

bre 2012, devono essere adeguati entro il 31

dicembre 2012.

Le fatture già emesse alla data del

24.10.2012 non sono soggette al rispetto

degli adempimenti dell’art.62.

primo piano

Page 8: coltivatore reggiano 4

CONTRATTO DI VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI CONTENETE GLI ELEMENTI

ESSENZIALI AI SENSI DELLA’RT. 62, COMMA 1, DECRETO-LEGGE 1/2012 – LEGGE 27/2012

La parte venditrice .............................................................. con sede in ......................... C.F. .............................partita IVA ..................................................

in persona del ........................................................................ nato a ................................... il ...................................residente a ...................................................

e

La parte acquirente ............................................................ con sede in ......................... C.F. .............................. partita IVA .................................................

in persona del ........................................................................ nato a .................................... il ...................................residente a ...................................................

PREMESSO CHE

La parte venditrice è imprenditore agricolo e svolge l’attività di ...................................................................................................................................

La parte acquirente svolge l’attività di ..........................................................................................................................................................................................

Tutto ciò premesso le parti succitate stipulano il seguente contratto di vendita contenente gli elementi essenziali di cui

all’art. 62 del decreto-legge 1/2012 convertito nella legge 27/2012 ai sensi e per gli effetti della medesima norma.

Durata (validità contratto) Dal................................ Al................................ / Sino al................................/

prodotto - Caratteristiche e descrizione

Quantità (giornaliera, settimanale, mensile, anno)

modalità di consegna Trasporto a cura di...............................................................................................

Trasporto franco....................................................................................................

prezzo Riferimento: listini venditore / bollettini Cciaa /da determinare

(D.m. 15/11/1975) / da determinare concordemente fra le parti

per ciascuna consegna

premi e penalità

termine di pagamento Deteriorabili entro 30 gg. (dall’ultimo giorno del mese di ricevi-

mento della fattura). Non deteriorabili 60 gg. (dall’ultimo giorno

del mese di ricevimento della fattura)

modalità di pagamento Rimessa diretta / Riba entro … (30 o 60) giorni fine mese ricevi-

mento fattura / alla consegna

modalità emissione fattura

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura valgono le disposizioni del codice civile e dell’art. 62 D.l. 1/2012.

Luogo

Firma venditore

Data

Firma Acquirente

8 Il coltivatore

Esempio

Page 9: coltivatore reggiano 4

CEDENTE O MITTENTE:

Azienda

Indirizzo

Cod. Fiscale - Part. Iva

DOCUMENTO DI TRASPORTO - D.D.TN._____________________ DEL____________________________

D.P.R. 472 DEL 14.08.1996- D.P.R. DEL 21.12.1996

CAUSALE DEL TRASPORTO:

CESSIONARIO O DESTINATARIO:

Cliente

Indirizzo

Cod. Fiscale - Part. Iva

LUOGO DI DESTINAZIONE:

DESCRIZIONE DEI BENI Unità di misura Quantità Prezzo

Modalità di pagamento:

Tempi di pagamento:

vEttorE:

AnnotAzioni:

FirmA mittEntE

FirmA vEttorE

FirmA DEstinAtArio

cedente vettore cessionario

Assolve agli obblighi di cui all’art.62, comma1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1

trAsporto A mEzzo: DAtA E orA DEL ritiro:

9Il coltivatore

Esempio

Page 10: coltivatore reggiano 4

Denominazione AZIENDAIndirizzo

CAP Città (Prov)Codice Fiscale / Partita Iva

FATTURA N. XXXXXXX DEL XX.XX.XXXXSpett.leAzienda ClienteIndirizzoCAP Città (Prov)Codice Fiscale - Partita Iva

Descrizione Q.tà Prezzo unitario Importo % Iva

Descrizione dei beni o della merce

ImponibileImposta Iva

Totale Fattura

Modalità di pagamento:

Tempi di pagamento:

Rif. DDT

Firma delle parti:

Assolve agli obblighi di cui all’art.62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1

10 Il coltivatore

Esempio

Page 11: coltivatore reggiano 4

Angelo Cabassi

11Il coltivatore

adempimenti

CLa condizionalità rappresenta gli impegni che

gli agricoltori devono rispettare per accedere

agli aiuti comunitari diretti. La tutela dell’am-

biente, la sicurezza alimentare dei consu-

matori, la salvaguardia igienico-sanitaria e

il benessere degli animali sono gli obiettivi

fondamentali che ha posto l’Unione europea.

In questo modo attraverso l’applicazione

della condizionalità l’Unione europea fa ri-

spettare le buone pratiche agricole e moda-

lità operative più rispettose della sicurezza

alimentare, dell’ambiente e del benessere

animale.

Gli adempimenti, che le aziende agricole de-

vono rispettare per poter beneficiare di pa-

gamenti diretti, sono da tempo in vigore ma

solamente a partire dal 2005 il rispetto di tali

adempimenti è diventata “condizione” neces-

saria per percepire gli aiuti diretti.

Tra gli impegni minimi di carattere agrono-

mico riconducibili alle Buone Condizioni

Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.), è

presente all’interno dell’Obiettivo 2, relativo

al mantenimento della sostanza organica del

suolo, una norma che riguarda l’avvicenda-

mento delle colture (standard 2.2).

La condizionalità e le coltivazioniAvviCEnDAmEnto DELLE CoLturE pEr mAntEnErE sAno iL tErrEno AgriCoLo

Al fine di mantenere il livello di sostanza orga-

nica nel suolo e di salvaguardare la sua strut-

tura, è opportuno favorire l’avvicendamento

delle colture sullo stesso appezzamento di

terreno agricolo.

Per standard 2.2 (avvicendamento delle coltu-

re) si dispone una durata massima delle mo-

nosuccessioni pari a cinque anni.

Non potranno dunque avere una durata su-

periore a cinque anni le monosuccessioni dei

alcuni cereali: frumento duro, frumento tene-

ro, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio,

scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s’intende la

coltivazione dello stesso cereale sul medesimo

appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

La successione di frumento duro, frumento

tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena,

miglio, scagliola, farro è considerata, ai fini di

questo standard, come monosuccessione del-

lo stesso cereale.

Il conteggio degli anni di monosuccessione

decorre a partire dall’anno 2008.

Gli agricoltori, quindi, che hanno adottato la

monosuccessione a partire dal 2008, primo

anno di applicazione, dovranno nel 2013 cam-

Page 12: coltivatore reggiano 4

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12 Il coltivatore

adempimenti

biare per forza coltura.

Non interrompono la monosuccessione le

colture intercalari in secondo raccolto.

Il mancato rispetto di questa norma porta a

delle decurtazioni dei premi comunitari.

L’infrazione è graduata in relazione alla super-

ficie interessata e all’appartenenza o meno ad

area Natura 2000. In caso di negligenza la per-

centuale di decurtazione è 3 oppure 5%.

Se, invece, la superficie interessata è maggiore

di 8 ettari o pari ad almeno l’80% della super-

ficie a seminativo, l’infrazione è intenzionale e

la decurtazione è del 20%.

La decurtazione si applica linearmente a tutti

i premi delle domande assoggettate alla con-

dizionalità (DU-214-211-212- ecc.): inoltre se

l’azienda ha un premio direttamente collega-

to allo standard, quest’ultimo decade com-

pletamente.

Deroghe

Rispetto a questo standard la deroga è am-

messa nei casi di:

a. monosuccessione di riso;

b. dimostrazione del mantenimento del livel-

lo di sostanza organica, mediante analisi del

terreno da eseguirsi, in conformità alle meto-

dologie ufficiali, in uno degli anni del perio-

do di monosuccessione e dopo il raccolto del

cereale coltivato nel “periodo in deroga” o, in

alternativa, mediante l’adozione di tecniche

agronomiche e colturali atte ad assicurare il

mantenimento della sostanza organica nel

terreno, ove siano previsti sistemi di tracciabi-

lità dell’uso agronomico dei fertilizzanti azota-

ti organici. Per “periodo in deroga” si intende

ogni anno successivo al termine della durata

massima prevista per la monosuccessione;

c. eventuali specifiche prescrizioni inerenti

l’avvicendamento, limitatamente alle zone

montane.

Nel caso di ricorso a quest’ultima deroga e di

accertamento della diminuzione del livello di

sostanza organica, è necessario effettuare in-

terventi di ripristino del livello di sostanza or-

ganica del suolo tramite sovescio, letamazione

o altri interventi di fertilizzazione organica.

Page 13: coltivatore reggiano 4

13Il coltivatore

LLa stagione invernale porta con se i divieti di

spandimento e le aziende zootecniche si tro-

vano a dover gestire con enormi difficoltà i

letami e i liquami degli allevamenti.

Con l’applicazione della nuova direttiva ni-

trati non è più possibile rilasciare deroghe

al divieto invernale di spandimento in zone

vulnerabili, ad eccezione dello spandimento

dei letami sui prati stabili se consentito dalla

Provincia competente e comunque mai nel

periodo dal 15 dicembre al 15 gennaio.

Coldiretti ha già da tempo sollecitato al ri-

guardo la Provincia di Reggio Emilia che sta

provvedendo al rilascio della deroga specifi-

ca. La normativa ha inoltre introdotto alcuni

obblighi per effettuare lo spandimento relati-

vi a distanza e tempo. Infatti, ora non si può

spandere entro 50 metri dalle abitazioni e

100 metri dai centri abitati, e confermando il

Direttiva nitrati. Arrivano le conseguenzeDiFFiCiLE AppLiCAzionE DELLE inDiCAzioni DELLA nuovA DirEttivA nitrAti pEr LE AziEn-DE zootECniChE

divieto nel periodo compreso tra novembre e

gennaio, per il quale, in zona vulnerabile, non

è più possibile ottenere deroghe.

Coldiretti ha chiesto alla Regione Emilia Ro-

magna di modificare le distanze e di diversi-

ficare i periodi tenendo conto delle consuete

condizioni meteorologiche, ad esempio libe-

rando il mese di novembre e vietando il mese

di febbraio, in cui solitamente, soprattutto

nelle zone montane, i terreni sono coperti

dalla neve. È già stato accolta la richiesta di

mantenere i cumuli di letame in campo fino a

6 mesi, contro i 3 della normativa precedente.

Considerata le difficoltà della nuova norma-

tiva è opportuno che le aziende zootecniche

adeguino, qualora necessario, le vasche di

stoccaggio che permettano una autonomia in

grado di superare i mesi invernali di divieto di

spandimento.

adempimenti

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Giuseppe Simonazzi

adempimenti

N. Azione Aiuto Euro/HaDurata

impegno

1produzione integrata (non si applica in Comunità Montana)

da 77 a 528 5 anni

2 produzione biologica da 142 a 750 5 anni

3conservazione di spazi naturali (siepi, boschetti, alberate, laghetti, ecc.)

da 0,05 a 0,13 per mq. 10 anni

Coloro che hanno altre azioni della misu-

ra 214 in scadenza, come ad esempio prati

stabili, bovini di razza reggiana, ecc, hanno

la possibilità di prolungare l’impegno di un

altro anno alle stesse condizioni di partenza.

Per ulteriori informazioni e per la predisposi-

zione delle domande sono a disposizione gli

uffici della Coldiretti.

14 Il coltivatore

èÈ stato pubblicato il nuovo bando relativo

alle misure agro ambientali. Le misure mirano

a favorire un utilizzo ed una gestione sosteni-

bile dei terreni agricoli promuovendo la sal-

vaguardia della risorsa acqua e suolo, la tutela

e la valorizzazione della biodiversità genetica

e del paesaggio agrario.

La Misura mira a favorire un utilizzo e una

gestione sostenibile dei terreni agricoli della

regione, in particolare promuovendo la sal-

vaguardia delle risorse idriche, la tutela del

suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della

Al via le misure agroambientalimisurA 214 DEL piAno Di sviLuppo rurALE. DomAnDE Entro iL 14 DiCEmbrE 2012

biodiversità e del paesaggio agrario e il miglio-

ramento della qualità dell’aria.

Le domande vanno presentate entro il 14

dicembre con impegni che decorrono dal 1°

gennaio 2013.

Il programma di intervento prevede degli aiuti

annuali, rivolti agli imprenditori agricoli, cal-

colati sulle superfici oggetto di impegno, per

una durata che va dai 5 ai 10 anni.

Rispetto ai bandi precedenti sono state attiva-

te solo alcune azioni rispetto a quelle previste

dal Piano di Sviluppo Rurale e sono le seguenti:

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