Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
1
Circolare per il Cliente 18 gennaio 2019
Versione Completa
IN BREVE
Il nuovo regime forfettario nella legge di Bilancio 2019
L’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio: chiarimenti anche per i commercianti al minuto
Dal 1° gennaio addio alle schede carburante
Fattura elettronica, nuove modalità per il pagamento dell'imposta di bollo
Il nuovo “esterometro”
Interessi legali allo 0,8% dal 1° gennaio 2019
Il ravvedimento operoso dell’acconto IVA 2018
Come registrare incassi e pagamenti a cavallo d’anno
Accertamento fiscale: termini di decadenza
Deducibilità compensi amministratori
Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata
Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino
Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari
Libretti al portatore: inutilizzabili dal 1° gennaio 2019
Approvati i modelli 730, CU, 770, Cupe, Iva e Iva 74 bis: le novità di quest'anno
730 precompilato: invio spese sanitarie 2018 in scadenza al 31 gennaio
Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari entro il 31 gennaio
Bonus edilizi e bonus “verde”prorogati per il 2019
Affitti brevi: comunicazione alla Questura obbligatoria entro 24 ore
Le nuove tabelle Aci per la determinazione dei fringe benefit 2019
Bollo su fattura elettronica: pagamento trimestrale e solo con accesso a “Fatture e Corrispettivi”
Entro il 31 gennaio la presentazione della dichiarazione sostitutiva per il Bonus pubblicità
Approvato il Codice della crisi d'impresa: nuovi limiti per l’organo di controllo nelle Srl
APPROFONDIMENTI
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
2
Legge di Bilancio 2019: le principali novità fiscali
I termini di decadenza per l’accertamento fiscale
La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari
I Bonus edilizi per il 2019
Le novità del nuovo Codice della crisi d'impresa
PRINCIPALI SCADENZE
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
3
IN BREVE
MANOVRA 2019
Il nuovo regime forfettario nella legge di Bilancio 2019
Legge 30 dicembre 2018, n. 145
La legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31
dicembre scorso e in vigore dal 1° gennaio 2019 - prevede importanti novità fiscali tra cui l’introduzione di
una flat tax al 15% (al 5% per le nuove attività) per i contribuenti persone fisiche esercenti attività
d’impresa, arti o professioni, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi fino a 65mila
euro.
Il regime forfettario riservato a tali soggetti viene pertanto ridisegnato, a decorrere dal 2019, nel seguente
modo:
è stata ampliata a 65.000 euro la soglia dei ricavi/compensi massimi per poter accedere al
regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014;
sono state rimosse le soglie del lavoro dipendente e degli acquisti di beni strumentali;
per chi supera la soglia dei 65.000 euro e fino a 100.000 euro, è applicabile, a partire dal 2020,
un’imposta sostitutiva pari al 20%;
sono state integrate alcune cause di esclusione dal regime:
o è escluso chi controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o
associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o
indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;
o non può accedere chi esercita l'attività d'impresa o lavoro autonomo prevalentemente nei
confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i
quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti
periodi d’imposta.
Nella sezione Approfondimenti una prima sintesi delle principali novità fiscali.
Vedi l’Approfondimento
IVA, ADEMPIMENTI
L’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio: chiarimenti anche per i commercianti al
minuto
Agenzia delle Entrate, FAQ Fatturazione elettronica
A seguito dell’introduzione, dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle
Entrate pubblica le risposte ai dubbi più frequenti di operatori e contribuenti nella sezione Faq del proprio
sito.
È stato innanzitutto reso noto che tutte le fatture emesse dal 1° gennaio dovranno essere trasmesse in
formato elettronico tramite il Sistema d’Interscambio. Per le fatture “a cavallo d’anno” diventa quindi
fondamentale la verifica del momento di effettuazione dell’operazione che per le cessioni di beni immobili
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
4
coincide con il momento di stipula del rogito, per i beni mobili con la spedizione o consegna dei beni e per le
prestazioni di servizi con il momento del pagamento del corrispettivo, anche se parziale.
Si ricorda che l’IVA derivante da fatture ricevute in gennaio 2019, ma riferite ad operazioni 2018, è detraibile
nella liquidazione di gennaio e non in quella di dicembre 2018.
L’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che i commercianti al minuto non sono obbligati all’emissione
della fattura, se non richiesta dal cliente, perché certificano le operazioni tramite scontrino o ricevuta
fiscale.
Essendo prevista la possibilità, per i primi sei mesi del 2019, di trasmettere al SdI, entro il termine per la
liquidazione dell’IVA, il commerciante, qualora gli venga richiesta fattura, può alternativamente:
emettere scontrino o ricevuta fiscale, scorporare poi l’importo dal totale dei corrispettivi ed emettere
fattura differita;
emettere fattura immediata entro il termine di liquidazione dell’IVA, emettendo, al momento di
effettuazione dell’operazione un documento di quietanza dell’operazione.
IVA, ADEMPIMENTI
Dal 1° gennaio addio alle schede carburante
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, il 31 dicembre 2018 è stato il giorno di addio alla
scheda carburante. Dal 1° gennaio 2019, infatti, ai fini della detraibilità dell’IVA, la cessione di carburante nei
confronti delle partite Iva dovrà essere documentata da fattura elettronica.
Ai fini della deducibilità del costo, inoltre, già dal 1° luglio 2018, il pagamento del carburante deve avvenire
obbligatoriamente tramite mezzi di pagamento tracciabili (bancomat, carta di credito, assegno, ecc.).
In sintesi, per accedere alla detrazione dell'IVA e alla deduzione dei costi in questione non sono in
alcun modo più ammessi i pagamenti effettuati con denaro contante e occorrerà ricevere fattura in
formato XML tramite il SdI.
IVA, ADEMPIMENTI
Fattura elettronica, nuove modalità per il pagamento dell'imposta di bollo
D.M. 28 dicembre 2018
Con il D.M. 28 dicembre 2018 sono state stabilite nuove modalità di pagamento dell'imposta di bollo relativa
alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Il provvedimento dispone in particolare che:
il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l'anno
dovrà avvenire in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
l'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere
versata entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, al termine di ogni trimestre
l’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture
elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);
gli interessati potranno pagare l’imposta di bollo mediante il servizio presente in un'area riservata del
sito dell'Agenzia, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello
F24 predisposto dall’Agenzia stessa;
le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell'imposta di bollo devono riportare
una specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto in commento.
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
5
IVA, ADEMPIMENTI
Il nuovo “esterometro”
A partire dal 2019 i soggetti IVA residenti sono obbligati a trasmettere le informazioni riguardanti le
operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° gennaio verso e da
soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. In particolare devono essere comunicati:
i dati identificativi del cedente/prestatore;
i dati identificativi del cessionario/committente;
la data del documento comprovante l’operazione;
la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
il numero del documento;
la base imponibile;
l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel
documento, la tipologia dell’operazione.
La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e
quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, in quanto i dati di queste operazioni
sono già in possesso dell’Agenzia Entrate.
La trasmissione telematica ha cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della
data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante
l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione
dell’Iva.
I soggetti residenti esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica sono altresì esonerati
dall’obbligo di trasmissione dell’esterometro.
VERSAMENTI
Interessi legali allo 0,8% dal 1° gennaio 2019
D.M. 12 dicembre 2018; Decreto 19 dicembre 2018
Dal 1° gennaio 2019 il tasso di interesse legale, che per un anno è rimasto allo 0,3%, aumenterà allo 0,8%.
La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:
in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi
interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari allo 0,3%, fino al 31 dicembre
2018 e allo 0,8% dall’1° gennaio 2019 e fino al giorno del ravvedimento;
in caso di rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali
adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza
all’accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere determinata con
riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il
versamento delle rate si protrae negli anni successivi (Agenzia delle Entrate, Circolare 21 giugno
2011, n. 28/E).
Nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2018 è stato inoltre pubblicato il Decreto 19 dicembre 2018 con i
nuovi Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
6
calcolati al saggio di interesse dello 0,8% per cento, da applicare agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la
registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019:
Età del beneficiario
(anni compiuti) Coefficiente
da 0 a 20 118,75
da 21 a 30 112,50
da 31 a 40 106,25
da 41 a 45 100,00
da 46 a 50 93,75
da 51 a 53 87,50
da 54 a 56 81,25
da 57 a 60 75,00
da 61 a 63 68,75
da 64 a 66 62,50
da 67 a 69 56,25
da 70 a 72 50,00
da 73 a 75 43,75
da 76 a 78 37,50
da 79 a 82 31,25
da 83 a 86 25,00
da 87 a 92 18,75
da 93 a 99 12,50
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Il ravvedimento operoso dell’acconto IVA 2018
È scaduto il 27 dicembre scorso il termine per il versamento dell’acconto IVA 2018, che poteva essere
determinato con metodo previsionale, storico o calcolato per le operazioni al 20 dicembre.
In caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto IVA si applica la sanzione dello 0,1% al giorno per
i primi 15 giorni di ritardo.
Per chi versa dopo l’11 gennaio scatta invece l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, con la
riduzione a metà delle sanzioni per i primi 90 giorni (e quindi fino al 31 marzo 2019).
SCRITTURE CONTABILI
Come registrare incassi e pagamenti a cavallo d’anno
In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione
di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i
costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.
Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata,
che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza, già a partire dal 2017, adottano anch’esse il
regime di cassa.
La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante,
come assegni, bonifici e carta di crediti.
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
7
Vedi l’Approfondimento
ACCERTAMENTO
Accertamento fiscale: termini di decadenza
La legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha apportato alcune novità in materia di termini
di decadenza per l’accertamento in materia d’imposte dirette e IVA. A fronte dell’eliminazione del raddoppio
dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di reati tributari, sono stati prolungati i termini di
decadenza.
Se la dichiarazione dei redditi o Iva è stata regolarmente presentata, è stabilito che le rettifiche e gli avvisi di
accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (precedentemente era quarto anno); in caso
invece di omessa presentazione della dichiarazione (o di presentazione di una dichiarazione nulla), l’avviso
di accertamento dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno
successivo (precedentemente era quinto anno).
Vedi l’Approfondimento
IRES
Deducibilità compensi amministratori
I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base
al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati
entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai
fini previdenziali.
Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi
sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.
SCRITTURE CONTABILI
Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata
Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile
nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato
nell’esercizio precedente.
Ricordiamo, per esempio, che possono effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto
chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:
400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.
Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale
le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di
optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto
prestazioni di servizi e in 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
8
Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di
contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il
regime ordinario).
SCRITTURE CONTABILI
Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino
Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino (ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 e dell’art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695) i soggetti che per due esercizi
consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
ricavi 5.164.568,99 euro;
rimanenze finali 1.032.913,80 euro.
L'obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate
condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta
consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.
SCRITTURE CONTABILI
Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari
Il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti
con sistemi meccanografici è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei
redditi”.
Per le registrazioni relative al 2017 la stampa dei registri dovrà quindi essere effettuata:
entro il 31 gennaio 2019 (tre mesi dopo il 31 ottobre 2018) per i soggetti con esercizio coincidente con
l’anno solare (01/01 – 31/12);
per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso dal 31 ottobre,
la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall’invio del loro relativo modello unico.
La norma prevede inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati devono risultare aggiornati sugli appositi
supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.
ANTIRICICLAGGIO
Libretti al portatore: inutilizzabili dal 1° gennaio 2019
Mef, Comunicato Stampa 22 novembre 2018, n. 187
Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il comunicato stampa n. 187/2018, ha ricordato che entro il 31
dicembre 2018 dovranno essere chiusi tutti i libretti al portatore ovvero quelli non nominativi, cioè non
riconducibili ad alcun soggetto specifico.
Il portatore è tenuto a presentarsi agli sportelli della banca o di Poste italiane che hanno emesso il libretto
(munito di un documento di riconoscimento) e scegliere una delle tre modalità di estinzione previste:
1. chiedere la conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo;
2. trasferire l’importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di
risparmio nominativo;
3. chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto.
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
9
Dopo questa data i libretti al portatore saranno inutilizzabili. Inoltre, fermo restando l’obbligo di liquidazione
del saldo del libretto a favore del portatore, gli emittenti saranno obbligati ad effettuare una comunicazione al
Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito della quale verrà applicata al portatore “fuori tempo
massimo” una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
10
DICHIARAZIONI
Approvati i modelli 730, CU, 770, Cupe, Iva e Iva 74 bis: le novità di quest'anno
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2019, n. 10652/2019; Provvedimento 15 gennaio 2019, n.
10656/2019; Provvedimento 15 gennaio 2019, n. 10659/2019; Provvedimento 15 gennaio 2019, n.
10663/2019; Provvedimento 15 gennaio 2019, n. 10664/2019; Provvedimento 15 gennaio 2019,
n.10665/2019
Sono stati approvati i modelli 2019 (periodo d’imposta 2018) delle dichiarazioni 730, Certificazione unica,
770,Cupe, Iva e Iva 74 bis, con le relative istruzioni.
Riportiamo in sintesi le principali novità di quest’anno:
Modello 730/2019 - Sono state introdotte le detrazioni d’imposta per le spese per l’abbonamento al
trasposto pubblico, per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi stipulati per unità immobiliari a uso
abitativo, le nuove riduzioni d’imposta per gli strumenti e gli ausili in caso di disturbi dell’apprendimento,
(DSA), per la sistemazione a verde di aree private e per gli interventi su parti comuni condominiali finalizzati
al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato inoltre che per la fruizione delle agevolazioni previste per il recupero del
patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico è necessario comunicare all’Enea le informazioni
sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di
riqualificazione energetica (Ecobonus).
Modello Iva/2019 - È stato inserito un rigo (VA16) per i soggetti che dal 1° gennaio 2019 parteciperanno a
un gruppo Iva (artt. 70-bis e ss. del D.P.R. n. 633/1972). I contribuenti interessati dovranno barrare la
casella per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente l’ingresso nel Gruppo.
È stato inoltre inserito il campo 2 del rigo VX2, dove indicare la parte dell’eccedenza detraibile risultante
dalla dichiarazione, pari all’ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere
trasferita al gruppo dal 1° gennaio 2019.
È stata infine inserita la casella 3 nel rigo VO34 per i contribuenti che nel corso del 2015 avevano optato per
l’applicazione del regime fiscale di vantaggio previsto dal D.L. n. 98/2011, e che dal 2018 hanno revocato la
scelta accedendo al regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014.
Certificazione Unica 2019 - Sono stati inseriti alcuni campi per l’indicazione del credito riconosciuto
dall’Inps a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull’anticipo
finanziario a garanzia pensionistica (c.d. A.P.E.) previsto dalla legge n. 232/2016.
È stata inoltre introdotta una nuova sezione per individuare alcune tipologie reddituali per le quali è previsto
un inquadramento fiscale diverso rispetto a quello previdenziale.
Modelli 770 e Cupe - Tra le principali modifiche l’equiparazione del trattamento fiscale delle partecipazioni di
natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1°
gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa.
È stato, inoltre, previsto un nuovo prospetto per gestire il regime fiscale dei proventi derivanti da prestiti
erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme peer to
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
11
peer lending) e per i prestiti finalizzati al finanziamento ed al sostegno di attività di interesse generale (Social
Lending).
DICHIARAZIONI
730 precompilato: invio spese sanitarie 2018 in scadenza al 31 gennaio
Per la predisposizione del 730 precompilato, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia
Entrate le informazioni concernenti le spese sostenute per le prestazioni sanitarie. A tal fine, le strutture
sanitarie ed i medici devono trasmettere al STS, entro il 31 gennaio 2019, i dati relativi alle spese sanitarie
e ai rimborsi effettuati nel 2018 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
La comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire da parte dei seguenti soggetti:
iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
farmacie (pubbliche e private);
strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;
strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN;
esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco;
parafarmacie;
psicologi;
infermieri;
ostetriche/i;
tecnici sanitari di radiologia medica;
ottici;
veterinari.
La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da effettuare esclusivamente con modalità
telematiche, può essere effettuata, direttamente dall’interessato o tramite intermediario incaricato (es:
commercialista, CAF, ecc.).
SOCIETÀ
Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari entro il 31 gennaio
Si ricorda che il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e
mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle
dichiarazioni dei redditi”.
Per le registrazioni relative al 2017 il termine per la stampa dei registri è quindi fissato:
al 31 gennaio 2019 (tre mesi dopo il 31 ottobre 2018) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno
solare (01/01 – 31/12);
per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso dal 31 ottobre, la
scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall’invio del loro relativo modello unico.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Bonus edilizi e bonus “verde”prorogati per il 2019
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
12
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 67
La legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 67, legge n. 145/2018), ha prorogato al 31 dicembre 2019 tutte le
detrazioni IRPEF previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica,
nonché i cosiddetti “bonus mobili ed elettrodomestici” e “bonus verde”.
Da ricordare che entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con modalità
telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di
prestazione energetica (APE).
Vedi l’Approfondimento
LOCAZIONI
Affitti brevi: comunicazione alla Questura obbligatoria entro 24 ore
Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altre
strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di
case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non
convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia
autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro
documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.
Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia
considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
Entro le 24 ore successive all’arrivo, i gestori devono comunicare alle questure territorialmente competenti,
avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate.
Il recente Decreto Sicurezza (D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, come convertito in legge n. 132/2018) in vigore dal
4 dicembre 2018, ha previsto che gli obblighi sopra ricordati si applichino anche ai locatori o sublocatori che
locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. La comunicazione va effettuata
tramite il “Portale Alloggiati Web” della Polizia di Stato; la violazione è punita con l’arresto fino a 3 mesi o
ammenda fino a 206 euro.
Precisiamo che l’obbligo non vige per i contratti di affitto registrati (di lunga durata) perché in quei casi
l’adempimento si intende assolto con la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate.
IRPEF
Le nuove tabelle Aci per la determinazione dei fringe benefit 2019
Agenzia delle Entrate, Comunicato 20 dicembre 2018
Sono state pubblicate nel supplemento ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018
le tabelle nazionali per il periodo d’imposta 2019 dei costi chilometrici per autoveicoli e motocicli, elaborate e
valide per tutto il 2019 al fine di determinare il compenso in natura per i veicoli concessi ai dipendenti in uso
promiscuo.
Le tabelle, elaborate dall’Aci, tengono conto dei costi di esercizio del mezzo e della sua progressiva usura,
come previsto dalla normativa vigente (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 314/1997).
Le tabelle in tutto sono 9 e si riferiscono alle seguenti categorie:
autoveicoli a benzina in produzione;
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
13
autoveicoli a gasolio in produzione;
autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano in produzione;
autoveicoli elettrici e ibridi in produzione;
autoveicoli a benzina fuori produzione;
autoveicoli a gasolio fuori produzione;
autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano fuori produzione;
autoveicoli elettrici e ibridi fuori produzione;
motoveicoli.
I valori riportati nelle tabelle si utilizzano per quantificare forfetariamente l’importo della remunerazione
aggiuntiva del dipendente che può utilizzare il veicolo aziendale anche per fini privati.
Le tabelle sono utili anche per calcolare i rimborsi a dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio
mezzo a favore dell’azienda.
IMPOSTA DI BOLLO
Bollo su fattura elettronica: pagamento trimestrale e solo con accesso a “Fatture e
Corrispettivi”
D.M. 28 dicembre 2018
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28
dicembre 2018 concernente le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Dal 1° gennaio 2019 il versamento dell’imposta di bollo non dovrà più essere effettuato entro 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio, ma con periodicità trimestrale, entro il giorno 20 del primo mese successivo a
ciascun trimestre solare.
L’Agenzia entrate determinerà l’ammontare dovuto da ciascun soggetto passivo sulla base delle fatture
elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio e lo comunicherà nell’area riservata all’interno del
portale “Fatture e Corrispettivi”.
Il pagamento potrà essere effettuato direttamente dal portale “Fatture e Corrispettivi” con addebito su conto
corrente bancario o postale, o utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia entrate.
Attenzione: Il nuovo adempimento conferma la necessità, per chi non lo avesse già fatto, di attivarsi per
accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” tramite le credenziali Fisconline o Entratel, un identificativo
SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o la Carta nazionale dei servizi.
Riassumiamo le fattispecie che comportano l’obbligo:
Tipologia di operazione Bollo
Operazione fuori campo IVA SI
Operazione assoggettata ad IVA NO
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
14
Operazione esente SI
Operazione in Reverse Charge NO
Operazioni escluse SI
Operazioni con IVA assolta con regimi particolari NO
Cessioni comunitarie di merci NO
Esportazioni e operazioni assimilate NO
Cessioni verso esportatori abituali SI
Fatture emesse da contribuenti minimi/forfettari SI
Servizi internazionali di trasporto di merci in export NO
Servizi internazionali di trasporto di persone/beni in transito SI
Sono esclusi dal bollo i documenti di importo inferiore a 77,47 euro.
Anche quando le fatture presentano contemporaneamente importi assoggettati ad IVA e importi non
assoggettati, se quest’ultimo è superiore a 77,47, euro la marca da bollo va applicata (Agenzia delle Entrate,
Risoluzione 3 luglio 2001 n. 98/E).
AGEVOLAZIONI
Entro il 31 gennaio la presentazione della dichiarazione sostitutiva per il Bonus pubblicità
L'Agenzia Entrate ha reso noto che è disponibile, fino al 31 gennaio 2019, la procedura web per la
presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari incrementali realizzati nel
2018.
L'agevolazione fiscale, nella forma di credito di imposta, è dedicata ai soggetti titolari di reddito d'impresa o
di lavoro autonomo ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla
stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o
digitali, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente
sugli stessi mezzi di informazione
Gli operatori economici, che hanno presentato per il 2018 la comunicazione per l'accesso al bonus e che
sono presenti nell'elenco pubblicato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, trovano le funzionalità
per inviare la dichiarazione nell'area riservata.
PROCEDURE CONCORSUALI
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
15
Approvato il Codice della crisi d'impresa: previsti nuovi limiti per l’organo di controllo nelle
Srl
Il Consiglio dei Ministri riunitosi il 10 gennaio 2019 ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo
che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza. Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure
concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle
imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di
impresa dovuto a particolari contingenze.
Tra le principali novità del provvedimento, l’introduzione di un sistema di allerta finalizzato a consentire la
pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato
soddisfacimento dei creditori, e la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a
responsabilità limitata, in caso di superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti
limiti:
a. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
b. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
c. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
Vedi l’Approfondimento
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
16
APPROFONDIMENTI
MANOVRA 2019
Legge di Bilancio 2019: le principali novità fiscali
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso ed è in vigore dal 1° gennaio 2019 la
legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145). Di seguito una prima sintesi delle principali novità
fiscali.
Nuovo regime forfettario: è stata ampliata a 65.000 euro la soglia dei ricavi/compensi massimi per poter
accedere al regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014. Sono state rimosse le soglie del lavoro
dipendente e degli acquisti di beni strumentali. Per chi supera la soglia di 65.000 euro e fino a 100.000 euro,
è applicabile, a partire dal 2020, un’imposta sostitutiva pari al 20%. Inoltre sono state integrate alcune cause
di esclusione dal regime: è escluso chi controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità
limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o
indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione. Inoltre non può accedere
chi esercita l'attività d'impresa o lavoro autonomo prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti
ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano
intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF: è stato modificato, a partire dal periodo d’imposta 2018,
il regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF ex art. 8 TUIR. Dal punto di vista del trattamento fiscale,
sono ora equiparate le perdite d’impresa in contabilità semplificata e ordinaria. Le eccedenze sono portate a
riduzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi nel limite dell’80%, senza limitazioni di tempo e per
l’importo che ne trova capienza. Le perdite di “periodo” possono andare a compensazione con eventuali
ulteriori redditi d’impresa conseguiti dal soggetto IRPEF nello stesso periodo senza limite dell’80%.
Tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione: a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (e quindi dal 2019), per i soggetti IRPEF e IRES (sono esclusi i
soggetti forfettari), è prevista un’agevolazione che consiste nella possibilità di assoggettare il reddito IRES,
dichiarato da una società, ad un’aliquota agevolata del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo
d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti in attività commerciali,
accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili nei limiti dell’importo pari alla somma tra:
investimenti in beni materiali strumentali nuovi;
costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
Quindi viene assoggettata ad un’aliquota ridotta la parte di reddito pari al minore tra l’ammontare degli utili
accantonati a riserve disponibili e la somma degli investimenti sostenuti per beni strumentali nuovi e
dell’incremento occupazionale.
I soggetti IRPEF godono della medesima agevolazione; le aliquote IRPEF sono ridotte di 9 punti percentuali
a partire da quella più elevata.
È prevista una modalità di riporto delle eccedenze di utili e sono esclusi dall’agevolazione gli immobili, i
veicoli in uso promiscuo ai dipendenti e i beni immateriali.
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
17
Iper-ammortamento: è stata disposta la proroga dell’agevolazione per acquisti effettuati entro il 31
dicembre 2019 o entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia avvenuto il
relativo ordine ed il pagamento almeno del 20% del costo di acquisizione. È variata la maggiorazione del
costo che è pari a:
170% per gli investimenti fino a 2,5 mln di euro;
100% per gli investimenti fino a 2,5 e 10 mln di euro;
50% per gli investimenti tra 10 e 20 mln di euro.
È stata altresì prorogata l’agevolazione per i beni immateriali (40%), con estensione a i costi sostenuti per i
canoni d’accesso tramite cloud computing.
Investimenti in Start up innovative: è stata incrementata dal 30 al 40% l’aliquota dell’agevolazione
(deduzione o detrazione – IRES o IRPEF) per tutti i soggetti che investono in Start up innovative. È stata
altresì introdotta un’ulteriore agevolazione nella misura del 50% per i soggetti IRES in caso di acquisizione
integrale del capitale della Start up innovativa qualora venga mantenuta almeno 3 anni.
Credito d’imposta R&S: è stata apportata una modifica alla misura che ora è differenziata in base alla
tipologia di costi. Viene prevista nella misura del 25% in via generale e del 50% per le spese relative al
personale dipendente subordinato impiegato nelle attività di R&S e per i contratti stipulati con università, enti
equiparati, start up e PMI innovative per lo svolgimento di attività di R&S. L’importo massimo del credito è
stabilito in 10 mln di euro ed è estesa a spese per materiali, fornitore e prodotti impiegati per l’attività di R&S.
È previsto l’obbligo di certificazione e di redazione di una relazione tecnica. Le modifiche si applicano dal
periodo d’imposta 2019 per quanto riguarda la misura e l’ambito applicativo e dal periodo d’imposta 2018 per
quanto riguarda gli aspetti formali e documentali.
Credito d’imposta per la formazione 4.0: è stato esteso al 2019 il credito d’imposta per la formazione 4.0
introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) con alcune rimodulazioni in base
alle dimensioni dell’impresa.
Voucher manager: è previsto per gli anni 2019 e 2020 per le PMI un contributo a fondo perduto per
l’acquisto di prestazioni consulenziali specialistiche al fine di sostenere processi di trasformazione
tecnologica e digitale attraverso le tecnologie previste nel Piano Impresa 4.0. Sono previsti limiti diversi per
le micro/piccole e medie imprese.
Detrazioni per riqualificazione energetica, ristrutturazione, bonus mobili e bonus verde: sono
prorogate tutte le agevolazioni legate alle detrazioni per le spese sostenute anche nell’anno 2019.
Credito d’imposta per acquisto di prodotti in plastica riciclata: al fine di incrementare il riciclaggio è
stato introdotto un credito d’imposta pari al 36% e per un massimo annuale di 20.000 euro per l’acquisto di
prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata della plastica e di imballaggi
biodegradabili e compostabili. Il credito è utilizzabile in compensazione F24 dal 1° gennaio del periodo
successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
18
Credito d’imposta per erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici: è stato introdotto un
credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici. Ne possono
beneficiare persone fisiche, enti non commerciali e titolari di redditi d’impresa. Sono agevolabili le erogazioni
effettuate a partire dal 2019 e per determinati interventi. Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni ed
è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli ENC e nel limite del 10%
dei ricavi annui per i titolari di reddito d’impresa. Il credito è utilizzabile in 3 quote annuali.
Credito d’imposta per edicole: è riconosciuto un credito d’imposta alle edicole parametrato a quanto
pagato per IMU, TASI, COSAP e TARI per i locali dove si svolge l’attività e nella misura massima di 2.000
euro.
Contributo per acquisto di auto M1: è riconosciuto un contributo, variabile a seconda di differenti
condizioni, per chi acquista un autoveicolo di categoria M1 (auto con al massimo 8 posti a sedere) con
emissioni di anidride carbonica fino a 70g/KM. Gli acquisti devono essere effettuati dal 1° marzo 2019 al 31
dicembre 2021 per veicoli con prezzi di listino inferiori a 50.000 euro IVA esclusa. Il contributo (sconto sul
prezzo di acquisto) potrà variare da 1.500 a 6.000 euro.
Imposta per i veicoli inquinanti: agli acquisti dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 di autoveicoli di
categoria M1 eccedenti la soglia inquinante di 160 CO2/KM è applicabile una nuova imposta variabile da
1.100 a 2.500 euro.
ACCERTAMENTO
I termini di decadenza per l’accertamento fiscale
La legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha apportato alcune novità in materia di termini
di decadenza per l’accertamento in materia d’imposte dirette e IVA. A fronte dell’eliminazione del raddoppio
dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di reati tributari, sono stati prolungati i termini di
decadenza.
Se la dichiarazione dei redditi o Iva è stata regolarmente presentata, è stabilito che le rettifiche e gli avvisi di
accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (precedentemente era quarto anno); in caso
invece di omessa presentazione della dichiarazione (o di presentazione di una dichiarazione nulla), l’avviso
di accertamento dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno
successivo (precedentemente era quinto anno).
I nuovi termini di decadenza per l’accertamento si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2016, quindi per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al 2016 rimangono invariati i
termini di decadenza per l’accertamento previgenti.
Per esempio, quindi, gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel
2016 e relative al periodo d’imposta 2015 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre 2020. Mentre gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel
2017 e relative al periodo d’imposta 2016 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre 2022.
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
19
Quindi gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2018 e relative al
periodo d’imposta 2017 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2023.
Rammentiamo che il 31 dicembre 2018 scadono i termini per la notificazione delle cartelle di pagamento:
per le dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2015 e relative al 2014 per le attività di liquidazione
automatica (36 bis);
per le dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2014 e relative al 2013 per le attività di controllo
formale (36 ter).
È previsto un regime premiale riservato ai contribuenti virtuosi rispetto agli studi di settore, nei confronti dei
quali i termini di accertamento sono ridotti di un anno.
Nei confronti dei soggetti che optano per la trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate dei dati delle
fatture/corrispettivi prevista dal D.Lgs. n. 127/2015 e garantiscono la tracciabilità dei pagamenti è prevista la
riduzione dei termini per l’accertamento di due anni.
Attenzione: in caso di presentazione della dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, del D.P.R. n.
322/1998, ripartono i termini di decadenza dell’accertamento, a partire dall’anno di presentazione della
dichiarazione, sia per la dichiarazione integrativa a favore che per la dichiarazione integrativa a sfavore del
contribuente.
La riapertura dei termini di accertamento non è però generalizzata a tutti gli elementi della dichiarazione ma
riguarda solo gli elementi oggetto dell’integrazione. Per esempio, se un contribuente rettifica la dichiarazione
nell’anno “n+1” relativa all’anno “n” per eliminare un costo erroneamente dedotto:
il controllo automatico della dichiarazione resta fissato al 31 dicembre “n+7”;
la possibilità di controllo relativamente al solo costo rettificato scadrà a fine “n+8”, perché i termini
dovranno ripartire dall’anno “n+1”.
Concludendo, ecco il riepilogo delle annualità che si “chiuderanno” il 31 dicembre 2018:
Anno
Dichiarazione presentata Dichiarazione
omessa
Denuncia penale
Ipotesi generale Regime
premiale (S.S.) Ipotesi generale
Dichiarazione
omessa
2007 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2016 31.12.2018
2008 31.12.2013 31.12.2014 02.01.2018 02.01.2019
2009 31.12.2014 31.12.2016 31.12.2018 31.12.2020
2010 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2019 31.12.2021
2011 31.12.2016 31.12.2015 02.01.2018 31.12.2020 31.12.2022
2012 02.01.2018 31.12.2016 31.12.2018 31.12.2021 31.12.2023
2013 31.12.2018 02.01.2018 31.12.2019 31.12.2022 31.12.2024
2014 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2020 31.12.2023 31.12.2025
SCRITTURE CONTABILI
La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
20
In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione
di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i
costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.
Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata,
che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza, già a partire dal 2017, adottano anch’esse il
regime di cassa.
La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante,
come assegni, bonifici e carta di crediti.
Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il
momento della consegna (o ricezione) del denaro.
Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito
quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato
materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il
versamento avviene in un secondo momento o un successivo periodo d’imposta.
Nell’ipotesi in cui il pagamento avvenisse con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la
data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può
utilizzare il denaro.
Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene
l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è
deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.
APPROFONDIMENTI
SOCIETÀ
Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari
Si ricorda che il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e
mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle
dichiarazioni dei redditi”.
Per le registrazioni relative al 2017 il termine per la stampa dei registri è fissato:
al 31 gennaio 2019 (tre mesi dopo il 31 ottobre 2018) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno
solare (01/01 – 31/12);
per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso dal 31 ottobre, la
scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall’invio del loro relativo modello unico.
La norma (art. 7, comma 4 ter, D.L. n. 357/1994) del prevede inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati
devono risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa
contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.
Per quanto riguarda il registro beni ammortizzabili, l’art. 16 del D.P.R. n. 600/1973 impone come termine
di predisposizione e stampa, quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, quindi per l’anno 2018
entro il 31 ottobre 2019.
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
21
Con riferimento al libro inventari, si ricorda che entro la scadenza dovrà essere non solo stampato, ma
anche firmato dall’imprenditore e/o legale rappresentante, pena, nei casi più gravi, “l’invalidazione della
contabilità”.
Le scritture possono essere tenute usando libri rilegati, a fogli singoli o a modulo continuo:
nei libri o scritture a modulo continuo o a fogli singoli la denominazione o la partita IVA dell’impresa e il
tipo di libro vanno riportati su tutte le pagine;
nei libri rilegati i dati sopra citati vanno riportati solo sulla copertina del libro.
La numerazione è eseguita per facciata utilizzabile, le facciate non numerate devono essere annullate.
Per il libro giornale ed il libro inventari, la numerazione delle pagine deve effettuarsi prima della loro
utilizzazione e per ciascun anno, con l’indicazione pagina per pagina dell’anno cui si riferisce. L’anno da
indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa della pagina.
Qualora si eserciti la facoltà di vidimare i libri (l’obbligo di vidimazione iniziale è stato soppresso ma resta la
facoltà), la numerazione è progressiva per anno, con l’indicazione dell’anno in cui è effettuata la bollatura
(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 92/E del 22 ottobre 2001).
Per i soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la
numerazione e bollatura di libri o registri, l’imposta di bollo è pari a euro 32,00 ogni 100 pagine o frazione
I soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:
gli imprenditori individuali;
le società di persone;
le società cooperative;
le mutue assicuratrici;
i G.E.I.E.;
i consorzi di cui all’art. 2612 c.c.;
le società estere;
le associazioni e fondazioni;
gli enti morali.
Per i soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la
numerazione e bollatura di libri o registri, l’imposta di bollo è pari a euro 16,00 ogni 100 pagine o frazione.
I soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:
le società per azioni;
le società in accomandita per azioni;
le società a responsabilità limitata;
le società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
le sedi secondarie di società estere;
i consorzi ed aziende di enti locali;
gli enti pubblici.
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere assolto mediante:
applicazione di marche da bollo nell’ultima pagina numerata;
versamento con mod. F23, con codice tributo 458T.
In ogni caso, l’imposta di bollo deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso.
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
22
Sono esenti dall’imposta di bollo:
le Cooperative edilizie; occorre indicare sul libro il titolo di esenzione: art. 66, commi 6 bis e 6 ter, D.L. n.
331/1993, convertito con legge n. 427/1993;
le O.N.L.U.S. - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 17, D.Lgs. n. 460/1997);
le cooperative sociali, che devono però indicare il numero di iscrizione nell’albo delle cooperative;
società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute dal CONI.
AGEVOLAZIONI
I Bonus edilizi per il 2019
La legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 67, legge n. 145/2018), ha prorogato al 31 dicembre 2019 tutte le
detrazioni IRPEF previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica,
nonché i cosiddetti “bonus mobili ed elettrodomestici” e “bonus verde”.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio
Per le spese di recupero del patrimonio edilizio che saranno sostenute fino al 31 dicembre 2019, è quindi
confermata la detrazione IRPEF del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Interventi di riqualificazione energetica
Per le spese di riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2019, è confermata la detrazione
Irpef/Ires del 65% che si riduce al 50% per le spese sostenute relative agli interventi di:
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione. Se, invece, oltre ad essere in classe
A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del
65%.).
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati
da biomasse combustibili.
Attenzione: cogliamo l’occasione per ricordare che entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna
trasmettere all’Enea, con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le
informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE).
Interventi condominiali
Restano confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per gli interventi di tipo condominiale, per le
spese di riqualificazione energetica sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa
di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi
interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla
riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una
detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%.
Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di
unità immobiliari che compongono l’edificio.
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
23
“Bonus mobili ed elettrodomestici” e “bonus verde”
Prorogati al 31 dicembre 2019 anche:
il “bonus mobili ed elettrodomestici” che prevede una detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai
soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a
decorrere dal 1° gennaio 2018 e sostengono spese per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria
A+ (A per i forni), per un importo complessivo di spesa non superiore ad 10.000 euro;
il “bonus verde” che prevede una detrazione IRPEF del 36% su una spesa massima di 5.000 euro
sulle spese sostenute e documentate dal proprietario o dal detentore di un’unità immobiliare ad uso
abitativo sulla quale sono effettuati interventi riguardanti:
o la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze
o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
o la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
PROCEDURE CONCORSUALI
Le novità del nuovo Codice della crisi d'impresa
Il Consiglio dei Ministri riunitosi il 10 gennaio 2019 ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo
che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza.
Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due
principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare
la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari
contingenze.
Tra le principali novità, come evidenziate dal Governo:
si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto
avviene in altri Paesi europei, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche
storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
si introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella
prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando
continuità aziendale;
si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a
quelle dell’esecuzione giudiziale;
si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia
concorsuale;
si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del
tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei
requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
24
si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di
tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.
Una delle principali novità riguarda la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a
responsabilità limitata, che diventa obbligatoria quando la società:
1. sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2. controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3. abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
a. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
b. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
c. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei limiti indicati.
Le nuove norme entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le società avranno 9 mesi di tempo dall’entrata in vigore delle stesse per adeguare, ove necessario,
l’atto costitutivo o lo statuto. Ipotizzando la pubblicazione del decreto in G.U. nel mese di febbraio gli
statuti dovranno quindi essere modificati entro il dicembre 2019.
Fino alla scadenza dell'obbligo per le modifiche viene previsto che le previgenti disposizioni dell'atto
costitutivo o statuto conservino la loro efficacia anche se non sono conformi alle nuove regole.
Attenzione: nel caso, piuttosto frequente, in cui lo statuto preveda che la nomina dell'organo di controllo o
del revisore avvenga “nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria” o espressioni analoghe, le
modifiche potrebbero non essere necessarie, essendo l'atto costitutivo e statuto già in linea con le nuove
regole.
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
25
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza Ambito Attività Soggetti
obbligati Modalità
Sabato 12
gennaio 2019
Liquidazione
compensi
amministratori
Termine di pagamento dei
compensi agli
amministratori ai fini della
deducibilità secondo il
criterio di cassa allargato.
Società ed enti
Mercoledì 16
gennaio 2019
IMU E TASI -
Ravvedimento
Regolarizzazione del
versamento dell'IMU e/o
della TASI non versate o
versate in misura non
sufficiente entro il 17
dicembre 2018 (entro 30
gg).
Contribuenti in generale
Mod. F24
Martedì 29
gennaio 2019
MODELLO
REDDITI/IRAP -
Ravvedimento
Termine ultimo per
ravvedere l'omessa
presentazione dei Modelli
REDDITI/IRAP scaduta il
31/10/2018 con riduzione
della sanzione ad 1/10
oppure per integrare la
dichiarazione presentata
nel termine ordinario con
riduzione della sanzione ad
1/9 del minimo.
Soggetti che hanno omesso/presentato tardivamente la dichiarazione dei redditi.
Telematica
Giovedì 31
gennaio 2019
Libri contabili Termine per la stampa del
libro giornale, mastro e
inventari, registri IVA e
registro dei beni
ammortizzabili (anno 2017).
Imprese individuali, società di persone e soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare.
Giovedì 31
gennaio 2019
Trasmissione
spese al sistema
tessera sanitaria
Farmacie, strutture
sanitarie pubbliche/private
accreditate e non
accreditate, medici iscritti
all’albo dei chirurghi,
Operatori sanitari Telematica
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
26
odontoiatri, esercizi
commerciali autorizzati alla
distribuzione di farmaci da
banco, psicologi, infermieri,
ostetriche/i, tecnici sanitari
di radiologia medica, ottici
devono trasmettere
telematicamente al sistema
Tessera Sanitaria i dati
relativi alle prestazioni
sanitarie incassate nel
2018.
Attenzione: per l’invio dei
dati relativi alle prestazioni
veterinarie il termine è
fissato al 28 febbraio 2019.
Giovedì 28
febbraio 2019
Comunicazione
dati fatture
emesse e
ricevute -
Spesometro
Termine ultimo per l’invio
telematico della
comunicazione dati
“spesometro” riferita al
secondo semestre
2018/quarto trimestre 2018.
Soggetti passivi IVA (con alcune esclusioni)
Telematica
Giovedì 28
febbraio 2019
Comunicazione
dati liquidazioni
periodiche IVA -
Lipe
Termine ultimo, per i
soggetti passivi
dell'Imposta sul Valore
Aggiunto, per la
comunicazione dei dati
delle liquidazioni periodiche
IVA effettuate nel quarto
trimestre del 2018, da
effettuare utilizzando il
modello "Comunicazione
liquidazioni periodiche IVA "
Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Telematica
Giovedì 28
febbraio 2019
Comunicazione
dati fatture estere
- Esterometro
Invio della comunicazione
dei dati delle operazioni
transfrontaliere (c.d.
esterometro) riferito al
mese di gennaio. Vanno
trasmessi con modalità
Soggetti IVA obbligati all'emissione della fatturazione elettronica
Telematica
Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale
Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A.Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: [email protected]
27
telematica i dati relativi alle
operazioni di cessione di
beni e di prestazione di
servizi effettuate e ricevute
verso e da soggetti non
stabiliti nel territorio dello
Stato.
Top Related