GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
S E R I E G E N E R A L E
PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI
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PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
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pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da
autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale
(pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Unione europea
(pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni
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pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è
pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato
Roma - Giovedì, 25 febbraio 2021
Anno 162° - Numero 47
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO
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Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in
Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare,
contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta,
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[email protected], curando che, nella nota
cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi
dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all’adozione della
stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:
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S O M M A R I O
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Ministero dell’economia e delle finanze
DECRETO 16 febbraio 2021. Contingente e modalità di cessione della
moneta
da 2 euro commemorativa delle «Professioni sanita- rie», nelle
versioni fior di conio e proof e dei rotolini in versione fior di
conio, millesimo 2021. (21A01177) Pag. 1
DECRETO 16 febbraio 2021. Contingente e modalità di cessione della
mone-
ta d’argento da 5 euro dedicata alla Serie «Gran- di artisti
italiani - Ennio Morricone», in versione fior di conio, millesimo
2021. (21A01178) . . . . . Pag. 2
DECRETO 16 febbraio 2021. Contingente e modalità di cessione della
moneta
in bronzital e cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Grandi
artisti italiani - Ennio Morricone», in versione proof, millesimo
2021. (21A01179) . . Pag. 3
DECRETO 16 febbraio 2021. Contingente e modalità di cessione della
mo-
neta d’oro da 10 euro della Serie «Imperatori Ro- mani -
Costantino», in versione proof, millesimo 2021. (21A01180) . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5
Ministero della salute
DECRETO 20 gennaio 2021. Conferma del riconoscimento del
carattere
scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto
neurologico Carlo Besta», in Milano, nella disciplina di «malattie
del sistema nervoso nell’adulto e nel bambino». (21A01139) Pag.
6
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DECRETO 30 dicembre 2020. Istituzione del registro nazionale dei
materiali
di base. (21A01150) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 7
— II —
Ministero dello sviluppo economico
DECRETO 23 novembre 2020. Determinazione in merito alla
compensazione
dei crediti vantati dal Ministero dello sviluppo economico nei
confronti delle imprese beneficia- rie di agevolazioni, a valere
sulla legge n. 46/1982, sulla misura 2.1.a - Pacchetto integrato di
age- volazioni - PIA Innovazione e sul Fondo per la crescita
sostenibile - Interventi per programmi di ricerca e sviluppo, con
crediti vantati dalle stesse imprese nei confronti del Ministero.
(21A01116) Pag. 10
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Agenzia italiana del farmaco
DETERMINA 10 febbraio 2021. Riclassificazione del medicinale per
uso uma-
no «Remsima», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/185/2021). (21A01047) . . .
. . . . . . . . . . . . . Pag. 12
DETERMINA 10 febbraio 2021. Riclassificazione del medicinale per
uso uma-
no «Pemetrexed Medac», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/187/2021). (21A01048) .
. . . . . Pag. 14
DETERMINA 10 febbraio 2021. Regime di rimborsabilità e prezzo, a
se-
guito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso
umano «Emtricitabina Tenofovir Disoproxil Mylan». (Determina n.
DG/197/2021). (21A01049) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
16
DETERMINA 10 febbraio 2021. Riclassificazione del medicinale per
uso uma-
no «Cabazitaxel Accord», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/194/2021).
(21A01050) . . . . . . Pag. 17
DETERMINA 10 febbraio 2021. Riclassificazione del medicinale per
uso uma-
no «Medrol», ai sensi dell’art. 8, comma 10, del- la legge 24
dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/170/2021). (21A01076) . . .
. . . . . . . . . . . . . . . Pag. 19
DETERMINA 10 febbraio 2021. Riclassificazione del medicinale per
uso uma-
no «Midazolam Sun», ai sensi dell’art. 8, com- ma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537. (De- termina n. DG/171/2021). (21A01077)
. . . . . . . . . Pag. 20
DETERMINA 10 febbraio 2021.
Riclassificazione del medicinale per uso uma- no «Selgamis», ai
sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
(Determina n. DG/173/2021). (21A01078) . . . . . . . . . . . . . .
. . Pag. 22
DETERMINA 10 febbraio 2021.
Riclassificazione del medicinale per uso uma- no «Tadalafil Doc
Generici», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. (Determina n. DG/174/2021). (21A01079) . . . . . .
Pag. 23
Università Vita-Salute San Raffaele
Modifiche dello statuto. (21A01138) . . . . . . . Pag. 25
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’im- missione in
commercio del medicinale per uso uma- no «Vasorinil» (21A01080) . .
. . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’im- missione in
commercio del medicinale per uso uma- no «Piracetam Aristo».
(21A01081) . . . . . . . . . . . Pag. 31
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso
umano «Acido Zoledronico Al- tan Pharma» (21A01082) . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . Pag. 31
Autorità di bacino distrettuale dell’appennino settentrionale
Adozione del progetto di secondo aggiornamento del Piano di
gestione delle acque (PGA) 2021-2027 – terzo ciclo – del distretto
idrografico dell’Appen- nino settentrionale. (21A01083) . . . . . .
. . . . . . . . Pag. 32
Adozione del progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione
del rischio alluvioni (PGRA) 2021-2027 – secondo ciclo – del
distretto idrografi- co dell’Appennino settentrionale. (21A01084) .
. . Pag. 32
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale
Limitazione delle funzioni della titolare del vice Con- solato
onorario in Lublino (Polonia) (21A01094) . . Pag. 32
— III —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n.
4725-2-2021
Entrata in vigore dell’accordo tra il Governo del- la Repubblica
italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore
della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016. (21A01103) . . . . . .
. . . . Pag. 33
Entrata in vigore dell’accordo di cooperazio- ne militare e tecnica
tra il Governo della Repub- blica italiana e il Governo della
Repubblica de- mocratica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.
(21A01104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
33
Entrata in vigore dell’accordo tra il Governo del- la Repubblica
italiana e il Governo del Turkmeni- stan sulla cooperazione nel
settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017. (21A01105) . .
. . . . . . . Pag. 33
Entrata in vigore dell’accordo tra il Governo del- la Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro
spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con allegato e protocolli
attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016. (21A01106) . . . .
Pag. 33
Entrata in vigore dell’accordo tra la Repub- blica italiana e la
Repubblica di Serbia inteso a facilitare l’applicazione della
Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale
del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017. (21A01107)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 33
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14/L
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 18.
Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione e delle piante da frutto e del- le ortive in
attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 e del rego- lamento (UE) 2017/625.
(21G00023)
— 1 —
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO
DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 16 febbraio 2021 .
Contingente e modalità di cessione della moneta da 2 euro
commemorativa delle «Professioni sanitarie», nelle versioni fior di
conio e proof e dei rotolini in versione fior di conio , millesimo
2021.
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento
dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione
della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto Poligrafico dello
Stato;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, re- cante:
«Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini
della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ot- tobre 2002,
con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a
decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato
trasformato in società per azioni;
Visto il comma 5 dell’art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
concernente la coniazione e l’emissione di monete per collezionisti
in euro;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 4
luglio 2012, n. 651, pubblicato nella Gazzet- ta Ufficiale
dell’Unione europea in data 27 luglio 2012, concernente l’emissione
di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete
commemorative che possono essere emesse ogni anno (art. 4, comma
1);
Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 2 dicembre
2020, n. 90391, pubblicato nella Gazzetta Uf- ficiale - Serie
generale - n. 306 del 10 dicembre 2020, con il quale sono stati
autorizzati l’emissione e il corso legale della moneta a
circolazione ordinaria da 2 euro comme- morativa dedicata alle
«Professioni sanitarie», millesimo 2021;
Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 2
dicembre 2020, n. 90391 che hanno stabilito, rispet- tivamente, le
caratteristiche artistiche della faccia nazio- nale della moneta e
la data di inizio del suo corso legale;
Ritenuto di dover determinare i contingenti e disci- plinare le
prenotazioni e la distribuzione delle suddette monete, nelle
versioni proof e fior di conio , nonché dei rotolini in versione
fior di conio ;
Decreta:
Art. 1. La moneta da 2 euro commemorativa dedicata alle
«Professioni sanitarie», millesimo 2021, nelle versioni proof e
fior di conio , avente le caratteristiche di cui al decreto del
direttore generale del Tesoro del 2 dicembre 2020, n. 90391, ed i
rotolini in versione fior di conio sa- ranno disponibili nelle date
sotto indicate:
dal 22 giugno 2021, la moneta bimetallica nella ver- sione proof ,
confezionata in astuccio, per un valore nomi- nale di euro
14.000,00, pari a 7.000 monete;
dal 22 giugno 2021, la moneta bimetallica nella ver- sione fior di
conio , confezionata in blister con astuccio in cartoncino, per un
valore nominale di euro 24.000,00, pari a 12.000 monete;
dal 22 giugno 2021, i rotolini da 25 monete cadauno, in versione
fior di conio , per un valore nominale comples- sivo di euro
500.000,00, pari a 250.000 monete confezio- nate in 10.000
rotolini.
Art. 2. In attuazione del citato regolamento della Commissio-
ne europea del 4 luglio 2012, n. 651, il contingente in valore
nominale delle monete da 2 euro commemorative a circolazione
ordinaria, dedicate alle «Professioni sani- tarie», millesimo 2021,
è stabilito in euro 6.000.000,00, pari a 3.000.000 di monete, di
cui:
7.000 monete in astuccio, in versione proof ; 12.000 monete in
blister con astuccio in cartoncino,
in versione fior di conio ; 250.000 monete confezionate in 10.000
rotolini da
25 monete cadauno, in versione fior di conio .
Art. 3. Gli enti, le associazioni, i privati italiani o
stranieri
possono acquistare le monete e i rotolini entro il: 22 dicembre
2021 per le monete in astuccio, in ver-
sione proof ; 22 dicembre 2021 per le monete in blister con
astuc-
cio in cartoncino, in versione fior di conio ; 22 dicembre 2021 per
i rotolini da 25 monete cadau-
no, in versione fior di conio . Le modalità di acquisto e di
pagamento sono di seguito
descritte: online su www.shop.ipzs.it direttamente presso i punti
vendita dell’Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in con- tanti per
un importo, a persona, inferiore a euro 2.000,00, oppure tramite
POS;
presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasio- ne di
eventi o mostre del settore;
mediante richiesta d’acquisto, da inviare via e-mail all’indirizzo
[email protected] solo per le società, pub-
— 2 —
bliche amministrazioni, fondazioni, nonché tutti i sogget- ti
fisici o giuridici, comprese le società ad essi collegati, cui la
moneta è dedicata.
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente tramite
bonifico bancario intestato all’Istituto Poligrafi- co e Zecca
dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbli- che amministrazioni
che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a
trenta giorni dalla data di rice- vimento della fattura;
mediante richiesta d’acquisto, da inviare via e-mail all’indirizzo
[email protected] per gli ordini i cui quanti- tativi rientrino
nelle fasce di sconto sottoindicate.
Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. Qualora le
richieste eccedano le disponibilità, si proce-
derà al riparto proporzionale. Il Poligrafico può riservare una
quota del contingente
per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occa- sione
di mostre o eventi e per le necessità della pubblica
amministrazione.
Le monete nella versione proof possono essere cedute applicando uno
sconto del 10% per ordini a partire da 500 unità, del 15% per
ordini a partire da 1.000 unità e del 20% per ordini a partire da
2.000 unità.
Le monete confezionate in blister , versione fior di conio ,
possono essere cedute applicando uno sconto del 10% per ordini a
partire da 1.000 unità e del 20% per or- dini a partire da 2.500
unità.
I rotolini in versione fior di conio possono essere ce- duti
applicando uno sconto del 3% per ordini a partire da 200 unità, del
5% per ordini a partire da 500 unità e del 10% per ordini a partire
da 3.000 unità.
Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indica- no i
seguenti riferimenti:
numero verde IPZS: 800864035; e-mail :
[email protected]
internet : www.shop.ipzs.it/contact
La spedizione delle monete e dei rotolini da parte del Poligrafico
sarà effettuata a fronte dei suddetti ordinativi, previa verifica
dell’effettivo incasso da parte del Poligra- fico del pagamento
effettuato.
I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete e
rotolini, sono pertanto così distinti:
monete in versione proof confezionate in astuccio:
da 1 a 499 unità euro 20,00; da 500 a 999 unità euro 18,00; da
1.000 a 1.999 unità euro 17,00; da 2.000 a unità euro 16,00;
monete in versione fior di conio confezionate in bli-
ster con astuccio in cartoncino:
da 1 a 999 unità euro 10,00; da 1.000 a 2.499 unità euro 9,00; da
2.500 unità euro 8,00;
rotolini in versione fior di conio :
da 1 a 199 unità euro 62,00; da 200 a 499 unità euro 60,14; da 500
a 2.999 unità euro 58,90; da 3.000 unità euro 55,80.
Art. 4. La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a
titolo
di «cauta custodia», i quantitativi di monete e rotolini ri-
chiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per
consentirne la vendita.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti i ter- mini e le
modalità di versamento dei ricavi netti che l’Isti- tuto medesimo
dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle
monete e dei rotolini in questione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2021
21A01177
DECRETO 16 febbraio 2021 .
Contingente e modalità di cessione della moneta d’argen- to da 5
euro dedicata alla Serie «Grandi artisti italiani - En- nio
Morricone», in versione fior di conio , millesimo 2021.
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento
dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione
della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto Poligrafico dello
Stato;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, re- cante:
«Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini
della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ot- tobre 2002,
con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a
decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato
trasformato in società per azioni;
Visto il comma 5 dell’art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
concernente la coniazione e l’emissione di monete per collezionisti
in euro;
Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 21 dicembre
2020, n. 95247, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 323 del 31 dicembre 2020,
— 3 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n.
4725-2-2021
con il quale sono stati autorizzati l’emissione e il corso le- gale
della moneta d’argento da 5 euro dedicata alla Serie «Grandi
Artisti Italiani - Ennio Morricone», in versione fior di conio ,
millesimo 2021;
Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto 21
dicembre 2020, n. 95247, concernenti, rispettivamen- te, le
caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta
d’argento;
Ritenuto di dover determinare il contingente e disci- plinare le
prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta in versione
fior di conio ;
Decreta:
Art. 1. La moneta d’argento da 5 euro dedicata alla serie
«Grandi Artisti Italiani - Ennio Morricone», in versione fior di
conio , millesimo 2021, avente le caratteristiche di cui al decreto
del direttore generale del Tesoro del 21 di- cembre 2020, n. 95247,
indicato nelle premesse, confe- zionata in astuccio, sarà
disponibile dal 15 giugno 2021.
Art. 2. Il contingente, in valore nominale, della suddetta
mo-
neta d’argento, in versione fior di conio , millesimo 2021, è
stabilito in euro 40.000,00, pari a n. 8.000 monete.
Art. 3. Gli enti, le associazioni, i privati italiani o
stranieri
possono acquistare le monete entro il 15 dicembre 2021. Le modalità
di acquisto e di pagamento sono di seguito
descritte: online su www.shop.ipzs.it direttamente presso i punti
vendita dell’Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in con- tanti per
un importo, a persona, inferiore a euro 2.000,00, oppure tramite
POS;
presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasio- ne di
eventi o mostre del settore;
mediante richiesta d’acquisto, da inviare via e-mail all’indirizzo
[email protected] solo per le società, pub- bliche
amministrazioni, fondazioni, nonché tutti i sogget- ti fisici o
giuridici, comprese le società ad essi collegati, cui la moneta è
dedicata.
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente tramite
bonifico bancario intestato all’Istituto Poligrafi- co e Zecca
dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbli- che amministrazioni
che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a
trenta giorni dalla data di rice- vimento della fattura;
mediante richiesta d’acquisto, da inviare via e-mail all’indirizzo
[email protected] per gli ordini i cui quanti- tativi rientrino
nelle fasce di sconto sottoindicate.
Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. Qualora le
richieste eccedano le disponibilità, si proce-
derà al riparto proporzionale.
Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la
distribuzione presso i propri punti vendita, in occa- sione di
mostre o eventi e per le necessità della pubblica
amministrazione.
Le monete possono essere cedute applicando uno scon- to del 10% per
ordini a partire da 100 unità, del 15% per ordini a partire da 500
unità e del 30% per ordini a partire da 1.000 unità.
Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indica- no i
seguenti riferimenti:
numero verde IPZS: 800864035; e-mail :
[email protected]
internet : www.shop.ipzs.it/contact
La spedizione delle monete da parte del Poligrafico sarà effettuata
a fronte dei suddetti ordinativi, previa ve- rifica dell’effettivo
incasso da parte del Poligrafico del pagamento effettuato.
I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete in
versione fior di conio , confezionate in astuccio, sono così
distinti:
da 1 a 99 unità euro 42,00; da 100 a 499 unità euro 37,80; da 500 a
999 unità euro 35,70; da 1.000 unità euro 29,40.
Art. 4.
La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta
custodia», i quantitativi di monete richiesti all’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la
vendita.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti i ter- mini e le
modalità di versamento dei ricavi netti che l’Isti- tuto medesimo
dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle
descritte monete.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2021
21A01178
DECRETO 16 febbraio 2021 .
Contingente e modalità di cessione della moneta in bronzi- tal e
cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Grandi artisti italiani
- Ennio Morricone», in versione proof , millesimo 2021.
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento
dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
— 4 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n.
4725-2-2021
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione
della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto Poligrafico dello
Stato;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, re- cante:
«Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini
della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ot- tobre 2002,
con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a
decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato
trasformato in società per azioni;
Visto il comma 5 dell’art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
concernente la coniazione e l’emissione di monete per collezionisti
in euro;
Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 21 dicembre
2020, n. 95246, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31
dicembre 2020, con il quale sono stati autorizzati l’emissione e il
corso legale della moneta in bronzital e cupronichel da 5 euro
dedicata alla Serie «Grandi artisti italiani - Ennio Morricone», in
versione proof , millesimo 2021;
Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto 21
dicembre 2020, n. 95246, concernenti, rispettivamen- te, le
caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta
bimetallica;
Ritenuto di dover determinare il contingente e disci- plinare le
prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta, in versione
proof ;
Decreta:
Art. 1. La moneta bimetallica da 5 euro dedicata alla Serie
«Grandi artisti italiani - Ennio Morricone», in versione proof ,
millesimo 2021, avente le caratteristiche di cui al decreto del
direttore generale del Tesoro del 21 dicem- bre 2020, n. 95246,
indicato nelle premesse, confezionata in blister con astuccio in
cartoncino, sarà disponibile dal 15 giugno 2021.
Art. 2. Il contingente, in valore nominale, della moneta
bime-
tallica, in versione proof , millesimo 2021, è stabilito in euro
50.000,00, pari a n. 10.000 monete.
Art. 3. Gli enti, le associazioni, i privati italiani o
stranieri
possono acquistare le monete entro il 15 dicembre 2021. Le modalità
di acquisto e di pagamento sono di seguito
descritte: on-line su www.shop.ipzs.it direttamente presso i punti
vendita dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti
per un importo, a persona, inferiore ad euro 2.000,00, oppure
tramite POS;
presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasio- ne di
eventi o mostre del settore;
mediante richiesta d’acquisto, da inviare via e-mail all’indirizzo
[email protected] solo per le società, pub- bliche
amministrazioni, fondazioni, nonché tutti i sogget- ti fisici o
giuridici, comprese le società ad essi collegati, cui la moneta è
dedicata. Il pagamento dovrà essere effet- tuato anticipatamente
tramite bonifico bancario intesta- to all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche
amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012,
pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della
fattura;
mediante richiesta d’acquisto, da inviare via e-mail all’indirizzo
[email protected] per gli ordini i cui quanti- tativi rientrino
nelle fasce di sconto sottoindicate.
Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. Qualora le
richieste eccedano le disponibilità, si proce-
derà al riparto proporzionale. Il Poligrafico può riservare una
quota del contingente
per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occa- sione
di mostre o eventi e per le necessità della pubblica
amministrazione.
Le monete possono essere cedute applicando uno scon- to del 10% per
ordini a partire da 200 unità, del 15% per ordini a partire da 500
unità e del 20% per ordini a partire da 1.000 unità.
Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indica- no i
seguenti riferimenti:
numero verde IPZS: 800864035; e-mail:
[email protected]
internet: www.shop.ipzs.it/contact
La spedizione delle monete da parte del Poligrafico sarà effettuata
a fronte dei suddetti ordinativi, previa ve- rifica dell’effettivo
incasso da parte del Poligrafico del pagamento effettuato.
I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, in
versione proof , confezionate in blister con astuccio in
cartoncino, sono così distinti:
da 1 a 199 unità euro 30,00 da 200 a 499 unità euro 27,00 da 500 a
999 unità euro 25,50 da 1000 unità euro 24,00
Art. 4.
La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta
custodia», i quantitativi di monete richiesti all’Isti- tuto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la
vendita.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti i ter- mini e le
modalità di versamento dei ricavi netti che l’Isti- tuto medesimo
dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle
suddette monete bimetalliche.
— 5 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n.
4725-2-2021
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2021
21A01179
DECRETO 16 febbraio 2021 .
Contingente e modalità di cessione della moneta d’oro da 10 euro
della Serie «Imperatori Romani - Costantino», in versione proof,
millesimo 2021.
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento
dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione
della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto Poligrafico dello
Stato;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, re- cante:
«Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini
della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ot- tobre 2002,
con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a
decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato
trasformato in società per azioni;
Visto il comma 5 dell’art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
concernente la coniazione e l’emissione di monete per collezionisti
in euro;
Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 23 novembre
2020, n. 88127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3
dicembre 2020, con il quale si è autorizzata l’emissione della
moneta d’oro da euro 10 ap- partenente alla Serie «Imperatori
Romani - Costantino», in versione proof , millesimo 2021;
Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto 23
novembre 2020, n. 88127, concernenti, rispettivamen- te, le
caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta;
Visto, in particolare, l’art. 4 del citato decreto n. 88127 del 23
novembre 2020 che stabilisce il corso legale della suddetta moneta
d’oro da euro 10 della Serie «Imperatori Romani - Costantino», in
versione proof , millesimo 2021;
Ritenuto di dover determinare il contingente e disci- plinare le
prenotazione e la distribuzione della suddetta moneta d’oro;
Decreta:
Art. 1. La moneta d’oro da euro 10 della Serie «Imperatori
Romani - Costantino», in versione proof , millesimo 2021, avente le
caratteristiche di cui al decreto del direttore ge- nerale del
Tesoro del 23 novembre 2020, n. 88127, indi- cato nelle premesse,
sarà disponibile dal 29 aprile 2021.
Art. 2. Il contingente, in valore nominale, della suddetta
mo-
neta d’oro confezionata in astuccio, è stabilito in euro 12.000,00,
pari a n. 1.200 monete.
Art. 3. Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri
pos-
sono acquistare le citate monete entro il 29 ottobre 2021, con le
modalità ed alle condizioni di seguito descritte.
Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito
descritte:
on-line su www.shop.ipzs.it direttamente presso i punti vendita
dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti
per un importo, a persona, inferiore ad euro 2.000,00, oppure
tramite POS;
presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasio- ne di
eventi o mostre del settore;
mediante richiesta d’acquisto, da inviare via e-mail all’indirizzo
[email protected] solo per le società, pub- bliche
amministrazioni, fondazioni, nonché tutti i sogget- ti fisici o
giuridici, comprese le società ad essi collegati, cui la moneta è
dedicata. Il pagamento dovrà essere effet- tuato anticipatamente
tramite bonifico bancario intesta- to all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche
amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012,
pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della
fattura;
mediante richiesta d’acquisto, da inviare via e-mail all’indirizzo
[email protected] per gli ordini i cui quanti- tativi rientrino
nelle fasce di sconto sottoindicate.
Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. Qualora le
richieste eccedano le disponibilità, si proce-
derà al riparto proporzionale. Il Poligrafico può riservare una
quota del contingente
per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occa- sione
di mostre o eventi e per le necessità della pubblica
amministrazione.
Le suddette monete possono essere cedute applicando uno sconto del
5% per ordini a partire da 60 unità.
Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indica- no i
seguenti riferimenti:
numero verde IPZS: 800864035; e-mail:
[email protected]
internet: www.shop.ipzs.it/contact
La spedizione delle monete da parte del Poligrafico sarà effettuata
a fronte dei suddetti ordinativi, previa ve- rifica dell’effettivo
incasso da parte del Poligrafico del pagamento effettuato.
— 6 —
I prezzi di vendita al pubblico sono pertanto così distinti:
da 1 a 59 unità euro 200,00 da 60 unità euro 190,00
Art. 4. La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo
di
«cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all’Isti- tuto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la
vendita.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti i ter- mini e le
modalità di versamento dei ricavi netti che l’Isti- tuto medesimo
dovrà versare a questo Ministero ai sensi dell’art. 8 del
decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, conver- tito dalla legge 6
marzo 1996, n. 110.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2021
21A01180
DECRETO 20 gennaio 2021 .
Conferma del riconoscimento del carattere scientifico del- la
Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto neurolo- gico Carlo
Besta», in Milano, nella disciplina di «malattie del sistema
nervoso nell’adulto e nel bambino».
IL VICE MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli
istituti di ricovero e cura a carattere scien- tifico (IRCCS), e,
in particolare, l’art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai
fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi
istituti;
Visto, altresì, l’art. 15 del citato decreto legislativo n. 288 del
2003, il quale stabilisce che ogni due anni le fondazioni IRCCS,
gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero
della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di
cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai
fini della confer- ma e che sulla base della sussistenza dei
requisiti prescrit- ti il Ministro della salute, d’intesa con il
presidente della regione interessata, conferma o revoca il
riconoscimento;
Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in
particolare, l’art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del
Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la
documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del
carattere scientifico degli IRC- CS, ai sensi dell’art. 14, comma 1
del richiamato decreto legislativo;
Visto il decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018, adottato
d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è
stato confermato il riconosci- mento del carattere scientifico
della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto neurologico
Carlo Besta» di Milano nella disciplina di «malattie del sistema
nervoso nell’adulto e nel bambino», con sedi in via Celoria n. 11
(sede legale), via Clericetti n. 2, via Amadeo n. 42 e via Temolo
n. 4;
Vista la nota 04462/2020 del 1° giugno 2020 con la quale la
Fondazione IRCCS «Istituto neurologico Car- lo Besta» di Milano,
codice fiscale 01668320151, ha trasmesso a questo Ministero
l’istanza per la conferma del riconoscimento del carattere
scientifico per la disci- plina di «malattie del sistema nervoso
nell’adulto e nel bambino»;
Vista la relazione degli esperti della commissione di valutazione
nominata con decreto del direttore gene- rale della ricerca e
dell’innovazione in sanità 14 luglio 2020, a seguito delle riunioni
da remoto, stante l’emer- genza sanitaria determinata dal
diffondersi del coronavi- rus Covid-19, del 1°ottobre 2020 e del 22
ottobre 2020, quest’ultima in collegamento in videoconferenza con i
rappresentanti istituzionali dell’Istituto in questione;
Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13, comma
3, lettere da a) ad h) del decreto legislativo 16 ot- tobre 2003,
n. 288 e successive modificazioni;
Vista la nota n. A1.2020.0451176 del 29 dicembre 2020, con la quale
il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria
formale intesa ai fini dell’adozione del provvedimento di conferma
del riconoscimento del suddetto IRCCS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ago- sto 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie ge- nerale - 25 agosto
2020, n. 211, recante l’attribuzione del titolo di Vice Ministro al
Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, sen.
prof. Pierpaolo Sileri;
Decreta:
Art. 1.
1. È confermato il riconoscimento del carattere scienti- fico della
Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto neurologico Carlo
Besta», con sedi a Milano, via Celoria n. 11 (sede legale), via
Clericetti n. 2, via Amadeo n. 42 e via Temolo n. 4, per la
disciplina di «malattie del sistema nervoso nell’adulto e nel
bambino».
2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all’esito
dell’invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e
della documentazione necessaria ai fini della conferma.
Roma, 20 gennaio 2021
Il Vice Ministro: SILERI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 dicembre 2020 .
Istituzione del registro nazionale dei materiali di base.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive mo- difiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e suc- cessive
modifiche ed integrazioni, relativo alla «Riforma
dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 del- la legge
15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 di- cembre
1999, relativa alla «Commercializzazione dei ma- teriali forestali
di moltiplicazione»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, relativo alle «Nor- me generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commis- sione del 6
settembre 2002, recante «Modalità di applica- zione della direttiva
1999/105/CE del Consiglio per quan- to riguarda la presentazione
degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di
materiali forestali di moltiplicazione»;
Visto il regolamento (CE) n. 1598/2002 della Com- missione del 6
settembre 2002, recante «Modalità di ap- plicazione della direttiva
1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la prestazione di
assistenza amministrati- va reciproca da parte degli organismi
ufficiali degli Stati membri»;
Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive
modifiche ed integrazioni, di «Attuazione della direttiva
1999/105/CE relativa alla commercializza- zione dei materiali
forestali di moltiplicazione» e in par- ticolare l’art. 2, comma 2,
lettere a) e b) , che definisce le categorie dei materiali
forestali di moltiplicazione «iden- tificati alla fonte» e
«selezionati» e l’art. 3 che definisce i requisiti dei materiali di
base;
Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, art. 10,
comma 3, che prevede la redazione di un registro nazionale e di una
sua sintesi in forma di elenco, sulla base dei registri istituiti
dagli organismi ufficiali regionali e provinciali, da rendere noto
alla Commissione europea, agli altri Stati membri e alle regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto ministeriale n. 17132 del 13 marzo 2015 di
istituzione dell’Osservatorio nazionale del pioppo;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare
l’art. 13, comma 5 che attribuisce alla Com- missione tecnica di
cui all’art. 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n.
386, istituita presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, il compito
di redigere, conservare e aggiornare il registro nazionale dei
materiali di base e coordinare la filiera vivaistica fore- stale
nazionale, secondo modalità definite con decreto del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, con- vertito con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali,
delle politiche agricole alimen- tari, forestali e del turismo,
dello sviluppo economico, de- gli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per
la rimodulazione de- gli stanziamenti per la revisione dei ruoli e
delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle
Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle
fun- zioni dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri 5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.
132»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri 24
marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 di- cembre 2019, n. 179,
concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali»;
Considerata la necessità di dare piena attuazione al decreto
legislativo 10 novembre 2003, n. 386, nonché di individuare criteri
omogenei di applicazione in tutto il territorio nazionale;
Tenuto conto delle « Rules and regulations » dell’OECD Forest seed
and plant scheme (2019);
Considerata la comunicazione della Commissione eu- ropea del 20
maggio 2020 COM(2020) 380, relativa alla strategia dell’UE sulla
biodiversità per il 2030;
Tenuto conto di quanto stabilito dalla Commissione tecnica
istituita con decreto interministeriale n. 12077 del 12 dicembre
2018 e nominata con decreto dipartimentale n. 2305 del 13 giugno
2019, riguardo all’istituzione del registro nazionale e alla
definizione di criteri minimi co- muni per l’individuazione e la
gestione dei materiali di base, nel corso della riunione del 22
maggio 2020;
Considerata l’approvazione unanime della Commis- sione tecnica
citata, nel corso della riunione del 30 set- tembre 2020;
Tenuto conto del parere positivo rilasciato dal tavolo di
concertazione permanente del settore forestale di cui al decreto
ministeriale n. 6792 del 26 giugno 2019 nella seduta del 15 ottobre
2020;
Preso atto di quanto rappresentato dalla Conferenza permanente dei
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Pro- vince autonome di
Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2020;
— 8 —
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto è volto alla valorizzazione delle risorse
genetiche forestali, attraverso la definizione degli aspetti
relativi alla ammissione dei materiali forestali di base nei
registri regionali e l’istituzione del registro na- zionale dei
materiali di base, di seguito nominato registro, con le relative
modalità di tenuta e aggiornamento, in ar- monia con quanto
previsto dalla strategia europea per la biodiversità 2030 COM(2020)
380.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 10
novembre 2003, n. 386, dovranno essere impiegati ai fini forestali
esclusivamente i materiali forestali di molti- plicazione, intesi
come semi e parte di piante, che si otter- ranno dai materiali di
base ammessi nei registri regionali. Per fini forestali si
intendono, in sede di applicazione del presente decreto, le
attività di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2018, n. 34, nonché le attività di arboricoltura da legno e
da biomasse, di ripristino e re- stauro delle aree degradate, la
creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone
umide e di torbiere, di ecosistemi costieri, anche al fine di
contribuire alla forni- tura di servizi ecosistemici.
Art. 2.
1. I materiali di base, come definiti all’art. 2, comma 1, lettera
c) , del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, sono
classificati in base all’origine, alla prove- nienza, alla regione
di provenienza ed alla categoria. Le indicazioni relative devono
essere riportate sia nel certi- ficato principale di identità
(allegato 1), sia negli elenchi nazionali e regionali di cui
all’allegato 2, redatti ai sensi del regolamento (CE) n.
1597/2002.
2. I materiali di base, in relazione all’origine, si de- finiscono
autoctoni/indigeni, non autoctoni/non indi- geni, di origine
sconosciuta, sulla base delle seguenti caratteristiche:
a) i materiali di base sono definiti «autoctoni» se provengono da
un soprassuolo o fonte di semi autoctoni, intesi come una
popolazione di norma continuamente ri- generata tramite
rinnovazione naturale. Il soprassuolo o la fonte di semi possono
essere rigenerati artificialmente tramite materiali di propagazione
provenienti dallo stesso soprassuolo o dalla stessa fonte di semi o
da soprassuoli o fonti di semi autoctoni ubicati in loro
prossimità;
b) i materiali di base sono definiti «indigeni» se pro- vengono da
un soprassuolo o una fonte di semi indigeni intesi come un
soprassuolo o una fonte di semi autoctoni o prodotti
artificialmente per semina, la cui origine è si- tuata nella stessa
regione di provenienza;
c) i materiali di base sono definiti «non autoctoni/ non indigeni»
se provengono da un soprassuolo o fonte di semi non autoctoni/non
indigeni, intesi come un sopras- suolo o una fonte di semi la cui
origine è diversa da quelle contemplate dalle lettere a) e b)
.
3. Qualora l’origine del materiale di base non sia nota, dovrà
essere indicata la dicitura «di origine sconosciuta» sia sui
registri sia sulla certificazione dei materiali di mol-
tiplicazione prodotti dai materiali di base in parola.
4. Per provenienza si intende il luogo geografico in cui si trova
il materiale di base (fonte di semi, soprassuolo, arboreto da seme
o genitore).
5. I materiali di base sono classificati in base alla re- gione di
provenienza, intesa come territorio o l’insieme di territori
soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui
quali si trovano soprassuoli o fonti di semi sufficientemente
omogenei dal punto di vista fenotipico e, ove valutato, dal punto
di vista genotipico. In sede di prima applicazione del presente
decreto, si confermano le regioni di provenienza indicate
nell’allegato 3. Con suc- cessivo decreto, si provvederà ad una
loro revisione.
6. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10
novembre 2003, n. 386, in relazione alla categoria i materiali di
base si classificano in: identificati alla fonte, selezionati,
qualificati e controllati.
7. Sono ammessi nella categoria «identificati alla fon- te» i
materiali di base costituiti da una fonte di semi o da un
soprassuolo ubicati in una singola regione di prove- nienza, di cui
all’allegato II del decreto legislativo 10 no- vembre 2003, n. 386,
integrato con quanto riportato in allegato 4.
8. Sono ammessi nella categoria «selezionati» i mate- riali di base
costituiti da un soprassuolo ubicato in una singola regione di
provenienza, fenotipicamente selezio- nati a livello di popolazione
e che soddisfano i requisiti di cui all’allegato III del decreto
legislativo 10 novembre 2003, n. 386, integrati con quanto
riportato in allegato 4.
9. Sono ammessi nella categoria «qualificati» i mate- riali di base
costituiti da arboreti da seme, da genitori, cloni o miscuglio di
cloni cui i componenti sono stati fe- notipicamente selezionati a
livello individuale e che sod- disfano i requisiti di cui
all’allegato IV del decreto legi- slativo 10 novembre 2003, n.
386.
10. Sono ammessi nella categoria «controllati» i ma- teriali di
base costituiti da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o
miscuglio di cloni. La superiorità di tali materiali deve essere
stata dimostrata per mezzo di prove comparative o tramite una stima
calcolata sulla base di una valutazione genetica dei componenti dei
materiali di base. Tali materiali devono soddisfare i requisiti di
cui all’allegato V del decreto legislativo 10 novembre 2003, n.
386.
11. Gli organismi ufficiali sono competenti per l’iscri- zione e
l’aggiornamento dell’elenco dei materiali di base ammessi nei
registri regionali. I materiali di base sono individuati, previa
ispezione formale, dagli organismi uf- ficiali, o loro delegati,
come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera n) , del decreto
legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
12. Gli organismi ufficiali sono altresì competenti per
l’iscrizione o l’eliminazione dei materiali di base nei re- gistri
regionali in base alla valutazione positiva di istanze dei
portatori di interesse pubblici o privati o di perdita dei
requisiti previsti dalla normativa regionale, conforme- mente a
quanto previsto in merito dai requisiti minimi di cui all’allegato
4;
— 9 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n.
4725-2-2021
Art. 3. 1. L’elenco dei materiali di base ammessi dalle
regioni
e dalle province autonome, redatto ai sensi del regola- mento (CE)
n. 1597/2002, come indicato nell’allegato 2, deve essere trasmesso
entro quindici giorni dalla data del- la sua
istituzione/aggiornamento alla Direzione generale dell’economia
montana e delle foreste, per l’inserimento nel registro nazionale
di cui al successivo art. 4.
2. Per l’iscrizione al registro di cloni di pioppo e cloni di altre
specie di interesse forestale è competente l’Os- servatorio
nazionale del pioppo che comunicherà alla Di- rezione generale
dell’economia montana e delle foreste ogni nuova iscrizione e ogni
modifica relativa ai materiali iscritti.
3. Ogni modifica ai registri regionali dovrà essere tra- smessa a
cura degli organismi ufficiali alla Direzione ge- nerale
dell’economia montana e delle foreste del Mini- stero delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro quindici giorni
dalla avvenuta variazione, attraverso la compilazione della scheda
di cui all’allegato 2 con l’inse- rimento dei dati
aggiornati.
Art. 4. 1. Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto
legislati-
vo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, il registro nazionale dei ma- teriali di
base, alimentato dai registri regionali dei mate- riali di base
delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per le
specie elencate nell’allegato I del de- creto legislativo 10
novembre 2003, n. 386, presenti nel proprio territorio. Tale
registro riporta i dati specifici rela- tivi a ciascun materiale di
base unitamente al riferimento unico del registro o codice di
identità (allegato 2);
2. Qualora non già valutato da parte delle regioni e pro- vince
autonome alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
popolamenti già iscritti al libro nazionale dei boschi da seme
saranno iscritti dalla Direzione generale dell’economia montana e
delle foreste nel registro di cui al comma 1 e sarà loro attribuita
la categoria 2 «selezio- nati», previa verifica dei requisiti e
salvo parere contra- rio della regione o provincia autonoma
competente per territorio.
3. La Direzione generale dell’economia montana e del- le foreste
provvede alla tenuta, all’aggiornamento seme- strale ed alla
pubblicazione sui siti web nazionali e comu- nitari del registro
nazionale.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto, i
popolamenti descritti dal decreto ministeriale 13 luglio 1977, ove
non inseriti nei registri regionali, sono iscritti d’ufficio nel
registro nazionale dei materiali di base alla categoria
«selezionati».
Art. 5. 1. Nei soprassuoli iscritti al registro di cui all’art.
4,
le regioni prevedono specifici piani per la gestione dei materiali
di base finalizzati alla migliore conservazione di suolo e
soprassuolo ai fini della produzione dei semi, anche in deroga ai
regolamenti forestali vigenti o alle pre- scrizioni di massima e
polizia forestale.
Art. 6. 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
fo-
restali, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera n) , del decreto
legislativo 10 novembre 2003, n. 386, in qualità di orga- nismo di
coordinamento per l’attuazione del presente de- creto, trasmette
alla Commissione europea l’elenco degli organismi ufficiali
responsabili o delle autorità territoriali delegate. A tale scopo,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
comunicheranno tempestivamente alla Direzione generale
dell’economia montana e delle foreste qualsiasi variazione degli
uffici competenti e dei relativi recapiti.
2. Ai sensi dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 1598/2002 se i
materiali forestali di moltiplicazione vengono traspor- tati da uno
Stato membro a un altro, l’organismo ufficiale dello Stato membro
in cui ha sede il fornitore comunica informazioni all’organismo
ufficiale dello Stato membro di destinazione.
3. Tali informazioni sono notificate per mezzo di un documento
informativo redatto secondo il modello stan- dard previsto dal
regolamento (CE) n. 1598/2002 e ripor- tato nell’allegato 5. Le
informazioni sono trasmesse entro i tre mesi che seguono la data
della spedizione dei ma- teriali forestali di moltiplicazione da
parte del fornitore.
4. La Direzione generale dell’economia montana e del- le foreste
fornirà agli organismi ufficiali, o loro delegati, l’elenco
aggiornato degli organismi ufficiali dell’Unione europea.
5. Gli organismi ufficiali o loro delegati potranno av- valersi del
competente ufficio della Direzione generale dell’economia montana e
delle foreste per l’invio dei do- cumenti informativi agli
organismi ufficiali di altri Stati membri.
Art. 7. Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 costituiscono parte
integrante
del presente decreto. Il presente decreto è pubblicato sul sito
istituzionale
del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore- stali ed
è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Roma, 30 dicembre 2020
Il Ministro: BELLANOVA Registrato alla Corte dei conti il 10
febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n.
86
AVVERTENZA:
Si omette la pubblicazione degli allegati in quanto gli stessi, in-
sieme al testo del decreto, sono visionabili sula sito del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
http://www.politicheagricole.it all’interno della sezione
«politiche nazionali>foreste>risorse geneti- che
forestali».
21A01150
— 10 —
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 novembre 2020 .
Determinazione in merito alla compensazione dei crediti vantati dal
Ministero dello sviluppo economico nei confron- ti delle imprese
beneficiarie di agevolazioni, a valere sulla legge n. 46/1982,
sulla misura 2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA
Innovazione e sul Fondo per la crescita sostenibile - Interventi
per programmi di ricerca e svilup- po, con crediti vantati dalle
stesse imprese nei confronti del Ministero.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che
istituisce, presso il Ministero dell’industria, del commer- cio e
dell’artigianato il Fondo speciale rotativo per l’inno- vazione
tecnologica (FIT);
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, concernente i criteri per la con- cessione delle agevolazioni
alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del com- mercio e
dell’artigianato 20 ottobre 1995, n. 527 e suc- cessive modifiche
ed integrazioni, concernente le moda- lità e le procedure per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle
attività produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c) ,
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del com- mercio e
dell’artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2000, concernente il
testo unico delle direttive per la concessione e l’erogazione delle
agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi
della citata legge n. 488 del 1992;
Vista la circolare esplicativa del Ministero dell’indu- stria, del
commercio e dell’artigianato 14 luglio 2000, n. 900315, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Re- pubblica italiana n. 175 del 28
luglio 2000, supplemento ordinario n. 122;
Visto il Programma operativo nazionale (PON) «Svi- luppo
imprenditoriale locale» 2000-2006, approvato dal- la Commissione
europea con decisione C(2000) 2342 dell’8 agosto 2000, ed il
relativo complemento di pro- grammazione, approvato dal Comitato di
sorveglianza del PON il 10 luglio 2001 e, in particolare, la misura
2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA
Innovazione;
Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e competitività»
2007-2013, adottato con decisione della Commissione europea C
(2007) 6882 del 21 dicembre 2007;
Viste le circolari esplicative del Ministero dell’indu- stria, del
commercio e dell’artigianato 28 novembre 2001, n. 1167509,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Re- pubblica italiana n.
292 del 17 dicembre 2001, supple- mento ordinario n. 271, e 28
aprile 2004, n. 946130, pub- blicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, supplemento
ordinario n. 92;
Vista la direttiva del Ministro dell’industria, del com- mercio e
dell’artigianato 16 gennaio 2001, recante «Di- rettive per la
concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per
l’innovazione tecnologica», pub- blicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2001;
Vista la circolare esplicativa del Ministero dell’indu- stria, del
commercio e dell’artigianato 11 maggio 2001, n. 1034240, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 dell’11
giugno 2001, supple- mento ordinario n. 143, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economi- co 10
luglio 2008 recante l’adeguamento della citata di- rettiva 16
gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti
di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10
settembre 2008;
Visto l’art. 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
in base al quale il FIT ha assunto la denominazione di «Fondo per
la crescita sostenibile»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell’art. 23,
comma 3, del predet- to decreto-legge n. 83 del 2012, sono state
individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto
concedi- bili nell’ambito del Fondo per la crescita
sostenibile;
Vista la circolare direttoriale 14 maggio 2018, n. 1447 - Fondo per
la crescita sostenibile - Interventi per program- mi di ricerca e
sviluppo;
Considerato che la sfavorevole congiuntura economica degli ultimi
anni ha creato situazioni di difficoltà anche per molte imprese
agevolate a valere sulla legge n. 46 del 1982, sulla misura 2.1.a
Pacchetto integrato di agevola- zioni - PIA Innovazione e
sull’intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di
progetti di ricerca e svilup- po negli ambiti tecnologici;
Considerato che tali situazioni di difficoltà hanno de- terminato
per le imprese rilevanti carenze sul piano dei flussi finanziari e
crisi di liquidità e, quindi, inadempi- menti rispetto agli
obblighi di restituzione dei ratei di finanziamento agevolato
erogati dal Ministero dello svi- luppo economico e di somme
comunque dovute per ef- fetto di rideterminazione in riduzione
delle agevolazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre
2016, che disciplina la compensazione dei crediti vantati dal
Ministero dello sviluppo economi-
— 11 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n.
4725-2-2021
co nei confronti delle imprese beneficiarie di agevolazio- ni a
valere sulla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e/o sulla misura 2.1.a
- Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione del
Programma operativo nazionale (PON) «Sviluppo imprenditoriale
locale» 2000-2006, con crediti certi, liquidi ed esigibili vantati
dalle stesse imprese nei confronti del Ministero dello sviluppo
economico;
Ritenuto opportuno estendere l’efficacia del citato de- creto del
Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2016 anche alle imprese
agevolate a valere sul Fondo per la crescita sostenibile in
considerazione della omogeneità dei progetti e delle agevolazioni
concesse;
Ritenuto opportuno, pertanto, in ragione di quanto so- pra,
procedere, con riferimento agli interventi agevolativi sopra
indicati, a compensazione dei suddetti crediti van- tati dal
Ministero dello sviluppo economico nei confron- ti delle imprese
beneficiarie con crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle
imprese beneficiarie medesime nei confronti del Ministero dello
sviluppo economico, appli- cando il dettato degli articoli 1241 e
seguenti del codice civile;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni di cui sopra, as- sumere
determinazioni al riguardo;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina, per le imprese bene- ficiarie di
agevolazioni a valere sulla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e/o a
valere sulla misura 2.1.a Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA
Innovazione e/o a vale- re sul Fondo per la crescita sostenibile -
Interventi per programmi di ricerca e sviluppo, la compensazione,
per il tramite delle banche concessionarie, tra i crediti di cui al
comma 2 facenti capo alla medesima impresa in relazione ad uno o
più programmi cui si riferiscono le agevolazioni medesime.
2. Le somme che possono formare oggetto della com- pensazione
sono:
a) per i crediti vantati dall’impresa: le somme certe, liquide ed
esigibili da erogare, per i progetti agevolati ai sensi della
predetta legge n. 46 del 1982, a titolo di finan- ziamento
agevolato e contributo alla spesa, per i progetti agevolati ai
sensi della misura 2.1.a Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA
Innovazione, a titolo di finanziamento agevolato e contributo alla
spesa, per la parte di sviluppo precompetitivo, e a titolo di
contributo in conto impianti, per la parte di industrializzazione,
nonché per i progetti agevolati nell’ambito del Fondo per la
crescita sostenibile - Interventi per programmi di ricerca e
sviluppo, a titolo di finanziamento agevolato e di contributo alla
spesa;
b) per i crediti vantati dal Ministero dello sviluppo economico nei
confronti dell’impresa: le somme dovute da questa al Ministero per
l’effetto di rate scadute del fi- nanziamento agevolato o di
rideterminazione in riduzione delle agevolazioni concesse relative
alle misure agevola- tive previste nel presente decreto, maggiorate
dei relativi previsti interessi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la pos- sibilità di
effettuare la compensazione, a seguito di richie- sta dell’impresa
beneficiaria e su parere favorevole della banca concessionaria,
dopo avere acquisito da quest’ul- tima i conteggi delle somme
dovute dall’impresa stessa, comprensive di eventuali interessi
ordinari ed interessi moratori.
4. Verificata la sussistenza delle condizioni per la compensazione,
il Ministero dello sviluppo economico ne dà comunicazione
all’impresa interessata, specifican- do l’eventuale debito che
residua in capo all’impresa, che deve essere versato
anticipatamente a saldo al Mi- nistero prima dell’emissione del
decreto di variazione compensativa.
5. Il Ministero dello sviluppo economico effettua una valutazione
caso per caso e si riserva la facoltà di non effettuare la
compensazione per particolari esigenze di tutela dell’integrità
delle finanze pubbliche.
6. Restano salvi in capo al Ministero dello sviluppo economico gli
obblighi relativi disciplinati dalla legge nei casi di
inadempimenti contributivi e pagamenti sostitutivi per crediti
erariali.
7. Restano salve ulteriori ipotesi di revoca già previste dalla
normativa di riferimento, nonché la facoltà del Mi- nistero dello
sviluppo economico di sospendere le eroga- zioni ai sensi dell’art.
1461 del codice civile.
8. Il presente decreto integra e sostituisce il decreto del
Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2016, pub- blicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016.
9. Con successivo decreto del direttore generale per gli incentivi
alle imprese del Ministero dello sviluppo eco- nomico possono
essere definite modalità attuative delle presenti
disposizioni.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti orga- ni di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 novembre 2020
Il Ministro: PATUANELLI
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2021 Ufficio di
controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del
Ministero delle politiche agricole, reg. n. 92
21A01116
— 12 —
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ AGENZIA ITALIANA DEL
FARMACO
DETERMINA 10 febbraio 2021 .
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Remsi- ma», ai
sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
(Determina n. DG/185/2021).
IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante «Disposizioni urgenti per favorire lo svi- luppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pub- blici», convertito, con
modificazioni, nella legge 24 no- vembre 2003, n. 326, che ha
istituito l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri della funzione pub- blica e
dell’economia e delle finanze, con cui è stato ema- nato il
«Regolamento recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48, comma 13,
del decreto-legge 30 set- tembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come
modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della
salu- te, di concerto con i Ministri per la pubblica amministra-
zione e la semplificazione e dell’economia e delle finan- ze,
recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funziona- mento e
dell’ordinamento del personale e la nuova dota- zione organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione
dell’AIFA, rispettivamente con delibe- razione 8 aprile 2016, n. 12
e con deliberazione 3 feb- braio 2016, n. 6, approvate ai sensi
dell’art. 22 del de- creto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e
il Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubbli-
cazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.
140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re- cante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successi- ve modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Dispo- sizioni
per il riordino della dirigenza statale e per favori- re lo scambio
di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto
individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con
decorrenza in pari data;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particola- re riferimento
all’art. 8, comma 10, che prevede la clas- sificazione dei
medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario
nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati
dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finan- ziaria, per lo
sviluppo e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione
della direttiva 2001/83/CE (e successive diret- tive di modifica)
relativa ad un codice comunitario con- cernente i medicinali per
uso umano;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie
per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e
veterinario e che istituisce l’Agenzia europea per i
medicinali;
Vista la deliberazione CIPE del 1º febbraio 2001, n. 3; Vista la
determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 -
Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4
novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elen- co dei medicinali di
classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai
sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c) , del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale
2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pub- blicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.
227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della
spesa farmaceutica con- venzionata e non convenzionata»;
Visto l’art. 48, comma 33 -ter , del decreto-legge 30 set- tembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre
2003, n. 326, in materia di specia- lità medicinali soggette a
rimborsabilità condizionata nell’ambito dei registri di
monitoraggio AIFA;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, recante «Disposizioni urgenti per promuo- vere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189
e successive modificazio- ni ed integrazioni;
Vista la determina AIFA n. 5/2020 del 10 febbraio 2020 di
classificazione, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge 8
novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Remsima»,
approvato con procedura centraliz- zata, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 42 del 20
febbraio 2020;
— 13 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n.
4725-2-2021
Vista la domanda presentata in data 12 dicembre 2019 con la quale
la società Celltrion Healthcare Hungary KFT ha chiesto la
riclassificazione del medicinale «Remsima» (infliximab);
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica dell’AIFA nella sua seduta straordina- ria del
17 aprile 2020;
Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell’AIFA nella
sua seduta straordinaria del 16-18 dicem- bre 2020;
Vista la deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2021 del consiglio di
amministrazione dell’AIFA, adottata su pro- posta del direttore
generale, concernente l’approvazio- ne delle specialità medicinali
ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio e
rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;
Visti gli atti d’ufficio;
Determina:
Il medicinale REMSIMA (infliximab) è riclassificato alle condizioni
qui sotto indicate.
Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Remsima», in
associazione con metotrexato, è in-
dicato per la riduzione dei segni e dei sintomi e il miglio-
ramento della funzione fisica in:
pazienti adulti con malattia in fase attiva quando la risposta ai
medicinali antireumatici che modificano la malattia (DMARD
disease-modifying anti-rheumatic drug ), incluso il metotrexato,
sia stata inadeguata;
pazienti adulti con malattia severa, in fase attiva e progressiva
non trattata precedentemente con metotrexa- to o con altri DMARD.
In questa popolazione di pazienti è stata dimostrata, mediante
valutazione radiografica, una riduzione del tasso di progressione
del danno articolare.
Confezioni: 120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo
-
siringa preriempita (vetro) 1 ml (120 mg/ml) - 1 sirin- ga
preriempita + 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 042942060/E
(in base 10);
classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (iva esclusa): euro
320,20; prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 528,47; 120 mg -
soluzione iniettabile - uso sottocutaneo -
siringa preriempita (vetro) 1 ml (120 mg/ml) - 2 sirin- ghe
preriempite + 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 042942072/E
(in base 10);
classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (iva esclusa): euro
640,41; prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 1.056,94; 120 mg -
soluzione iniettabile - uso sottocutaneo -
siringa preriempita (vetro) 1 ml (120 mg/ml) - 4 sirin- ghe
preriempite + 4 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 042942084/E
(in base 10);
classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (iva esclusa): euro
1.280,82; prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 2.113,86; 120 mg -
soluzione iniettabile - uso sottocutaneo -
siringa preriempita (vetro) con protezione automatica dell’ago 1 ml
(120 mg/ml) - 1 siringa preriempita + 2 tamponi imbevuti di alcool
- A.I.C. n. 042942096/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (iva esclusa): euro
320,20; prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 528,47; 120 mg -
soluzione iniettabile - uso sottocutaneo -
siringa preriempita (vetro) con protezione automatica dell’ago 1 ml
(120 mg/ml) - 2 siringhe preriempite + 2 tamponi imbevuti di alcool
- A.I.C. n. 042942108/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (iva esclusa): euro
640,41; prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 1.056,94; 120 mg -
soluzione iniettabile - uso sottocutaneo -
siringa preriempita (vetro) con protezione automatica dell’ago 1 ml
(120 mg/ml) - 4 siringhe preriempite + 4 tamponi imbevuti di alcool
- A.I.C. n. 042942110/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (iva esclusa): euro
1.280,82; prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 2.113,86; 120 mg -
soluzione iniettabile - uso sottocutaneo -
siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 1 ml (120 mg/ml) -
1 penna preriempita + 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n.
042942122/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (iva esclusa): euro
320,20; prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 528,47; 120 mg -
soluzione iniettabile - uso sottocutaneo -
siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 1 ml (120 mg/ml) -
2 penne preriempite + 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n.
042942134/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (iva esclusa): euro
640,41; prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 1.056,94; 120 mg -
soluzione iniettabile - uso sottocutaneo -
siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 1 ml (120 mg/ml) -
4 penne preriempite + 4 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n.
042942146/E (in base 10);
classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (iva esclusa): euro
1.280,82; prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 2.113,86.
Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory , da praticarsi alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie
private accreditate con il Servizio sanitario na- zionale, come da
condizioni negoziali.
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
— 14 —
Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Remsima»
(infliximab) è la seguente: da vendersi dietro presentazione di
ricetta medica su prescrizione di cen- tri ospedalieri o di
specialisti – reumatologo, internista (RRL).
Art. 3. Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficia- le della Repubblica
italiana e sarà notificata alla società titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale.
Roma, 10 febbraio 2021
Il direttore generale: MAGRINI
DETERMINA 10 febbraio 2021 .
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pemetre- xed
Medac», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 di- cembre
1993, n. 537. (Determina n. DG/187/2021).
IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante «Disposizioni urgenti per favorire lo svi- luppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pub- blici», convertito, con
modificazioni, nella legge 24 no- vembre 2003, n. 326, che ha
istituito l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri della funzione pub- blica e
dell’economia e delle finanze recante «Regolamen- to recante norme
sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 mar-
zo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplifica- zione e
dell’economia e delle finanze recante «Modifica al regolamento e
funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in
attuazione dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funziona- mento e
dell’ordinamento del personale e la nuova dota- zione organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione
dell’AIFA, rispettivamente, con delibe- razione 8 aprile 2016, n.
12, e con deliberazione 3 feb- braio 2016, n. 6, approvate ai sensi
dell’art. 22 del de-
creto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di
concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro
dell’economia e delle finanze, della cui pubbli- cazione sul
proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17
giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re- cante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successi- ve modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Dispo- sizioni per
il riordino della dirigenza statale e per favori- re lo scambio di
esperienze e l’interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto
individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con
decorrenza in pari data;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento
all’art. 8, comma 10 che prevede la classi- ficazione dei
medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario
nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone la negoziazione del prezzo per i pro- dotti rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale tra Agen- zia e titolari di
autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub- blicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21
giugno 2006, concernente l’attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernenti i medicina- li per uso umano;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; Vista la
determina 29 ott