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Legislazione N-R ed attività dei

Vigili del Fuoco

Istituto Superiore Antincendi, 14 dicembre 2009

Michele Mazzaro

Direzione Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico

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Legge 13 maggio 1961, n. 469

Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento

economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.Articolo 1

Sono attribuiti al Ministero dell'interno:

a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i

servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la

preservazione dei beni anche dai pericoli derivanti dall'impiego

dell'energia nucleare;

b) il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;

c) i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte

alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamità, sia in

caso di eventi bellici.

Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco, alla preparazione di unità antincendi per le Forze

armate.

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Legge 13 maggio 1961, n. 469

Articolo 2

Spetta al Ministero dell'interno provvedere:

a) all'organizzazione centrale e periferica dei servizi di cui al

precedente articolo;

b) agli studi ed agli esami sperimentali e tecnici nelle materie

relative ai servizi stessi;

c) alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e

simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di

estinzione incendi, specificando la dotazione minima di

personale e di materiale per detto servizio, nonché le relative

caratteristiche tecniche.

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D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del C.N.VV.F.

s) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;

t) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall’uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

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LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860

Impiego pacifico dell'energia nucleareImpronta il regime autorizzativo in relazione all’impiego pacificodell’energia nucleare e con l’art. 14 preannucia l’emanazione del DPR185/64

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D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185

Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei

lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle

radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico

dell'energia nucleare

(Abrogato dall’art. 163 del D.Lgs. 17/03/1995 n. 230)

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Legge 8 agosto 1996, n. 421

Art.10.

Acquisto e installazione di sistemi di

controllo della radioattivita'

1. Per il potenziamento delle misure di prevenzione dei pericoli

di inquinamento da sostanze radioattive, il Ministro

dell'interno e' autorizzato ad attuare un programma di

adeguamento e sostituzione degli impianti e delle

attrezzature di controllo e monitoraggio utilizzati dal Corpo

nazionale dei vigili del fuoco per la rete nazionale di

rilevamento della ricaduta radioattiva.

………..

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Legge 8 agosto 1996, n. 421

Art.10.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini

dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione

disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattivita'

dei metalli presso i valichi di frontiera, alla cui utilizzazione e

controllo e' addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, nell'ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al

comma 1.

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"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,

90/641/Euratom, 96/29/Euratom e

2006/117/Euratom in materia di radiazioni

ionizzanti.".

Decreto Legislativo del Governo

17 marzo 1995 n° 230(modificato dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187,

dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, dal D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 257

dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151,e dalla Legge 1 marzo 2002, n. 39

e dal D. Lgs. 20 febbraio 2009, n. 23)

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• costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti nucleari;

• produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito,

trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio,

cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie

radioattive;

• funzionamento di macchine radiogene;

• lavorazioni minerarie ( in certe condizioni-Capo IV);

• attività lavorative che implicano la presenza di una sorgente naturale

di radiazioni (Capo III-bis)

• interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di

esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di

una pratica o di un'attività lavorativa non più in atto,

CAPO I - Campo di applicazione

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Aspetti di interesse dei Vigili del Fuoco

1. Principi di radioprotezione

2. Definizioni

3. Regime giuridico ed autorizzativo(capi V e VI)

4. Protezione sanitaria dei lavoratori (capo VIII)

5.Protezione sanitaria della popolazione (capo IX)

6. Interventi e squadre speciali (capo X)

7. Emergenza

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Principi di radioprotezione

Sono stati introdotti con l’obiettivo di

eliminare gli effetti deterministici e ridurre al

livello più basso possibile la probabilità del

verificarsi degli effetti stocastici (casuali).

Raccomandazione ICRP n° 60 del 1990

confermate dalla ICRP n° 103 del 2007

(International Commission on Radiological Protection)

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- la giustificazione dell’impiego,

- l’ottimizzazione della protezione

- la limitazione delle dosi.

In Italia tali principi sono stati introdotti con il

D.Lgs. 230/95, recepimento di varie Direttive

dell’Unione Europea.

Principi di radioprotezione

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Inizialmente(1959 -1977) le Raccomandazioni

ICRP erano finalizzate ad eliminare la

possibilità di avere effetti di tipo deterministico

limitando i livelli di esposizione al di sotto di

specifici valori di soglia consistenti in un

decimo della soglia di comparsa di tali effetti.

Principi di radioprotezione

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Successivamente, preso atto delle conseguenze oncogene correlate alle

esposizioni, è stato introdotto il principio ALARA (As Low As Reasonable

Achievable), con lo scopo di ridurre anche la probabilità degli effetti

stocastici.

La Raccomandazione del 1977 ha introdotto il "sistema di limitazione delle

dosi" basato sui concetti di giustificazione, ottimizzazione e limitazione.

La Raccomandazione del 1990 tiene conto di due aspetti: l’introduzione di

nuove sorgenti di esposizione (pratiche) e le azioni per ridurre le

esposizioni (interventi).

Si avrà quindi un sistema di protezione radiologica nelle pratiche e un

sistema di protezione radiologica negli interventi, muniti di stessi principi

(giustificazione, ottimizzazione e limitazione), però basati su logiche e

valutazioni differenti. Il sistema nelle pratiche è più fondato su fattori

sociali ed economici, mentre il sistema negli interventi è più basato su

considerazioni socio-sanitarie.

Principi di radioprotezione

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1° Giustificazione

Le pratiche che comportano

un'esposizione alle radiazioni

ionizzanti debbono essere

giustificati dai loro vantaggi

economici, sociali o di altro tipo

rispetto al detrimento sanitario che

ne può derivare.

Principi di radioprotezione

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2° Ottimizzazione

Qualsiasi pratica deve essere svolta

in modo da mantenere l'esposizione

al livello più basso ragionevolmente

ottenibile, tenuto conto dei fattori

economici e sociali.

Principi di radioprotezione

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3° Limitazione

La somma delle dosi derivanti da

tutte le pratiche non deve superare i

limiti di dose stabiliti per i lavoratori

esposti, gli apprendisti, gli studenti

e gli individui della popolazione.

Principi di radioprotezione

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Principi di radioprotezione

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•Generali

•Sorgenti

•Unità di misura

•Figure professionali

Definizioni

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pratica: attività umana che è suscettibile di

aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni

provenienti da una sorgente artificiale, o da una

sorgente naturale di radiazioni, nel caso in cui

radionuclidi naturali siano trattati per le loro proprietà

radioattive, fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di

radiazioni che divengono soggette a disposizioni del

presente decreto.

Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di

emergenza.

Definizioni

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

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emergenza: una situazione che richiede azioni

urgenti per proteggere lavoratori, individui della

popolazione ovvero l'intera popolazione o parte di essa;

incidente: evento imprevisto che provoca danni ad

un'installazione o ne perturba il buon funzionamento e

può comportare, per una o più persone, dosi superiori ai

limiti;

Definizioni

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 23: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

intervento: attività umana intesa a prevenire o

diminuire l'esposizione degli individui alle radiazioni

dalle sorgenti che non fanno parte di una pratica o

che sono fuori controllo per effetto di un incidente,

mediante azioni sulle sorgenti, sulle vie di esposizione e

sugli individui stessi;

esposizione d'emergenza: esposizione

giustificata in condizioni particolari per soccorrere

individui in pericolo, prevenire l'esposizione di un gran

numero di persone o salvare un'installazione di valore

e che può provocare il superamento di uno dei limiti di

dose fissati per i lavoratori esposti;

Definizioni

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

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radiazioni ionizzanti o radiazioni:

trasferimento di energia in forma di particelle o onde

elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore a

100 nm o con frequenza non minore di 3·1015 Hz in grado

di produrre ioni direttamente o indirettamente;

Definizioni

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

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acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a un mega electron volt (1 MeV)

sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente (D.Lgs. 52/2007)

sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata;

Definizioni relative alle sorgenti

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

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Attività

Numero di trasformazioni nucleari

spontanee di un radionuclide che si

producono nell'unità di tempo. Si esprime

in Becquerel. (Curie)

1 Ci = 3, 7 x 1010 Bq

G

R

A

N

D

E

Z

Z

E

U

T

I

L

I

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DOSE ASSORBITA

(D): energia assorbita per

unità di massa.

L’unità di dose assorbita

è il gray.

1 Gy = 100 Rad

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DOSE EFFICACE

(E): somma ponderata delle dosi

equivalenti nei diversi organi o

tessuti,

Unità di dose efficace è il sievert.

E = T WT HT = T WT R WR DT,R

DT,R è la dose assorbita nel tessuto T, dovuta alla radiazione R

WR è il fattore di peso per la radiazione

WT è il fattore di peso per il tessuto o l’organo T

1 Sv = 100 Rem

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medico autorizzato: medico responsabile della

sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui

qualificazione e specializzazione sono riconosciute

secondo le procedure e le modalità stabilite nel

presente decreto

Definizioni relative alle figure professionali

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

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esperto qualificato: persona che possiede le

cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare

misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere

fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il

corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia

per fornire tutte le altre indicazioni e formulare

provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della

protezione dei lavoratori e della popolazione.

Definizioni relative alle figure professionali

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 31: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Definizioni relative alle figure professionali

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

lavoratori esposti: persone sottoposte, per l'attività

che svolgono, a un'esposizione che può comportare dosi

superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del

pubblico (definizione contrastante con Allegato III!!!).

Lavoratori esposti di categoria A

E= 20 mSv/a; Hcrist.= 150 mSv/a; Hmani, piedi, pelle= 500 mSv/a

Lavoratori esposti di categoria B

E= 6 mSv/a; Hcrist.= 45 mSv/a; Hmani, piedi, pelle= 150 mSv/a

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0 1 6 20 100

0,1 0,6 2 10

Esperto qualificato

Dosimentro personale

Categoria ACategoria BPopolazione Squadre di emergenza

Lavoratori professionalemente espostiVolontari

Nessuna

NessunaCome per la categoria A

Medico autorizzatoMedico autorizzato o

medico competente

Esperto qualificatoEsperto qualificato

Dosimentria Dosimentro personale

Sorveglianza

fisica

Medico autorizzato Medico autorizzato

Dosimentro personale

Esperto qualificato

Sorveglianza

sanitaria Visita di idoneità e

visita annuale

Visita di idoneità e

visita periodica semestrale

DECRETO LEGISLATIVO N. 230/95 MODIFICATO DAL D.L.VO 241/00

LIMITI DI DOSE E MISURE DI TUTELA PREVISTE

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Classificazione delle Zone(D.Lgv. 241/00, Allegato III punto 4.1 e 4.2)

Zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamenta-

zione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti.

La classificazione viene effettuata dall’esperto qualificato

Zona Controllata area di lavoro in cui sussiste, per i lavoratori in

essa operanti, il rischio di superamento di uno dei limiti fissati per

i lavoratori esposti di categoria B. L’accesso è segnalato e

regolamentato

Zona Sorvegliata area di lavoro in cui sussiste, per i lavoratori in

essa operanti, il rischio di superamento di uno dei limiti fissati per

le persone del pubblico ma non quelli fissati per i lavoratori

esposti di categoria B. L’accesso è segnalato

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Le disposizioni del presente capo si applicano

alle attività lavorative nelle quali la presenza

di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad

un significativo aumento dell’esposizione dei

lavoratori o di persone del pubblico, che non

può essere trascurato dal punto di vista della

radioprotezione. Si elencano le possibili

attività lavorative comportanti tali tipi di

esposizioni, gli obblighi dell’esercente, i livelli

di azione, nonché le problematiche relative

all’attività di volo e al radon

Esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni (Capo III-bis)

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Comunicazione preventiva di pratica (art. 22):chiunque intenda intraprendere una pratica

comportante detenzione di sorgenti di

radiazioni ionizzanti, deve darne comunica-

zione, trenta giorni prima dell’inizio della

detenzione, al Comando Provinciale dei Vigili

del Fuoco, agli organi del Servizio Sanitario

Nazionale, all’Ispettorato Provinciale del

Lavoro, al Comandante di Porto ed all’Ufficio

di Sanità Marittima nonché alle Agenzie

Regionali ecc.

Regime giuridico ed autorizzativo Capi V e VI

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Art. 24. Comunicazione preventiva di cessazione di pratica:

Chiunque intenda cessare una pratica soggetta alle

disposizioni di cui all'articolo 22 deve darne

comunicazione, almeno trenta giorni prima della prevista

cessazione, alle amministrazioni competenti a ricevere la

comunicazione di cui allo stesso articolo 22.”

(relazione, dell'esperto qualificato che descriva le

operazioni previste per la cessazione stessa, ed una al

termine delle operazioni di cessazione)

Regime giuridico ed autorizzativo: D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 37: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Art. 25. Smarrimento o perdita di materie

radioattive.

Il detentore, nell'ipotesi di smarrimento o di perdita, per

qualsiasi causa, di materie radioattive, comunque

confezionate, e di apparecchi contenenti dette materie,

deve darne immediatamente comunicazione agli organi del

Servizio sanitario nazionale e al Comando provinciale dei

vigili del fuoco competenti per territorio, alla più vicina

autorità di pubblica sicurezza, al Comandante di porto e

all'Ufficio di sanità marittima, ove di loro competenza, e

all'ANPA.

Regime giuridico ed autorizzativo

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 38: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Art. 25. Ritrovamento di materie radioattive.

Il ritrovamento delle materie e degli apparecchi di cui al

comma 1 da parte di chi ha effettuato la comunicazione

deve essere immediatamente comunicato alla più vicina

autorità di pubblica sicurezza.

Il ritrovamento di materie o di apparecchi recanti

indicazioni o contrassegni che rendono chiaramente

desumibile la presenza di radioattività deve essere

comunicato immediatamente alla più vicina autorità di

pubblica sicurezza.

Regime giuridico ed autorizzativo

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

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Art. 26. Sorgenti di tipo riconosciuto.

A particolari sorgenti o tipi di sorgenti di radiazioni, in

relazione alle loro caratteristiche ed all'entità dei rischi, può

essere conferita la qualifica di sorgenti di tipo

riconosciuto.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, della

sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente,

sentiti l'ANPA, l'ISPESL e l'ISS, vengono stabiliti i criteri e le

modalità per il conferimento della qualifica di cui al comma

1, nonché eventuali esenzioni, in relazione all'entità del

rischio, dagli obblighi di denuncia, di autorizzazione o di

sorveglianza fisica. (per ora allegato VIII!!!)

Regime giuridico ed autorizzativo

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 40: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Art. 27 : Nulla osta all'impiego di sorgenti di

radiazioni

Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici,

laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la

detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie

radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti

dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale

smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di

apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono

essere muniti di nulla osta preventivo.

Regime giuridico ed autorizzativoD.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 41: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Art. 27 comma 1 bis - impiego mobile

Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante

sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in più siti,

luoghi o località non determinabili a priori presso

soggetti differenti da quello che svolge la pratica

sono assoggettate al nulla osta di cui al presente

articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza

delle sorgenti ed alle modalità di impiego, ai sensi di

quanto previsto nei provvedimenti applicativi.

Regime giuridico ed autorizzativoD.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 42: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Art. 27 Nulla osta all'impiego di sorgenti di

radiazioni ionizzanti

L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 è

classificato in due categorie, A (art. 28) e B (art. 29).

Regime giuridico ed autorizzativo

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 43: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

N.O. cat. A (art.28)

Per macchine radiogene che accelerano

elettroni con tensioni superiori a 25 MeV, per

nuclidi di attività (totale presente OR totale

pervenuta o prodotta in ragione di anno

solare) maggiore a specifici valori indicati in

apposite tabelle all’interno del decreto

(Allegato IX), oppure con per sorgenti di

neutroni > di 107 neutroni al secondo

Regime giuridico ed autorizzativoD.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 44: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

N.O. cat. B (art.29)

Per macchine radiogene che accelerano

elettroni con tensioni superiori a 200 kV, per

nuclidi di attività (totale presente OR totale

pervenuta o prodotta in ragione di anno

solare) maggiore a specifici valori indicati in

apposite tabelle all’interno del decreto

(Allegato IX), oppure con per sorgenti di

neutroni > di 104 neutroni al secondo

Regime giuridico ed autorizzativoD.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 45: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

All. IX art. 7: Particolari disposizioni per le pratiche

art 27, comma 1 bis

Art. 7.1.: le condizioni di esenzione non valgono per

le pratiche di impiego mobile (basta rientrare in All.

I per essere necessario il N.O. di cat. B)

Art. 7.3.: il N.O. di cat. B per gli impieghi mobili (sia

industriali che sanitari) è rilasciato dal Prefetto

della provincia in cui è collocata la sede operativa

principale.

Regime giuridico ed autorizzativoD.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 46: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Pratica con l'impiego di isotopi o macchine radiogene

aventi parametri superiori ai limiti indicati

nell'allegato I al D.L.vo 241/00

organismi individuati dalle regioni

(L.R. n. 23 del 27 novembre 2001)

(ASL sentita la commissione per

la radioprotezione)

Impiego medico o diagnostico

Prefetto sentiti:

organismi tecnici competenti

Impiego industriale o di ricerca

Nulla-osta di categoria B

parametri contenuti nei campi indicati

nell'allegato IX al D.L. 241/00

Ministero dell'Industria sentiti:

ambiente, interno, lavoro,

sanità, APAT, regioni

Nulla-osta di categoria A

parametri superiori ai limiti

indicati nell'allegato IX al D.L. 241/00

Comunicazione preventiva di pratica redatta

in conformità all'allegato IIV punto 3 del D.L.vo 241/00

PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

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Aspetti di prevenzione incendi

Aggravio di rischio dovuto alla presenza di radiazioni

ionizzanti e della possibile diffusione dei radioisotopi

nell’ambiente in caso di incendio.

Page 48: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Attività soggette al controllo

dei Vigili del Fuoco previste

dall’allegato al D.M. 16.2.82

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Decreto 16 febbraio 1982

ATTIVITA’ 75

Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano,

anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività

industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi,

apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi

generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31

dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del

Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)

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Decreto 16 febbraio 1982

ATTIVITA’ 75

Esempi di attività soggette

• Impiego di sorgenti radioattive per misurazioni di

spessori

• Impiego di sorgenti radioattive per controlli di

riempimento di serbatoi;

• Impiego di sorgenti di radiazioni mobili.

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Decreto 16 febbraio 1982

ATTIVITA’ 75

Esempi di attività non soggetteImpiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico- terapeutico (Circolari 36/85, 42/86 e 1/89);Microscopi elettronici (art. 27 c.4 bis D. Lgs.230/ 95);Depositi o smaltimenti di rifiuti radioattivi (art. 27 c. 4 bis del D. Lgs. 230/ 95; rientrano nelle att. 78);Sorgenti naturali di radiazioni (radon, altri materiali contenenti radionuclidi naturali).

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Decreto 16 febbraio 1982

ATTIVITA’ 75

D.M. 8 marzo 1983(Misure urgenti ed essenziali)

Per i locali dove si detengono e/o impiegano sostanzeradioattive, ad esclusione dei locali ove sono ubicatele macchine radiogene, la separazione con altriambienti deve avvenire tramite vani muniti di porteREI 30.Gli impianti di ventilazione devono essere dotati difiltro. Le sorgenti di bassa attività per le quali nonsiano prescritti particolari requisiti di contenimentodevono essere conservate in apposito armadiometallico.I locali devono essere dotati di attrezzature mobili diestinzione, con esclusione di agenti estinguenti abase idrica.

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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

CONTENUTE NEL D.M. 18.9.02

2.1.2 b) le strutture sanitarie non possono

essere ubicate in edifici o porzioni di

edifici anche contigui ad altri aventi

destinazioni d’uso ricadenti ai punti

……75, 76, 77, 78, 79, 80, ……

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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

CONTENUTE NEL D.M. 18.9.02

(ospedali)

5.2.5 – Locali adibiti a servizi generali (laboratori di ana-

lisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impie-

gano, o manipolano sostanze radioattive, lavanderie..)

… si richiede che tali locali siano posti ad adeguata

distanza rispetto alle aree di tipo C e D. I locali, fatto

salvo quanto previsto dalle specifiche normative di

prevenzione incendi, devono avere strutture di

separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di

autochiusura, con caratteristiche almeno REI 90.

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Disposizioni relative alle radiazioni ionizzanti contenute

nel Decreto Ministeriale del 26/08/1992

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.

6.1. Spazi per esercitazioni.

………

Nei locali dove vengono utilizzate e depositate

sostanze radioattive e/o macchine radiogene è fatto

divieto di usare o depositare materiali infiammabili.

Detti locali debbono essere realizzati in modo da

consentire la più agevole decontaminazione ed

essere preposti per la raccolta ed il successivo

allontanamento delle acque di lavaggio o di

estinzione di principi di incendio.

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Decreto 16 febbraio 1982

ATTIVITA’ 76

Esercizi commerciali con detenzione di sostanzeradioattive (capo IV del decreto del Presidentedella Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)

Circolare del Ministero dell’Interno n. 27 del19.3.1965

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Decreto 16 febbraio 1982

ATTIVITA’ 77

Autorimesse di ditte in possesso diautorizzazione permanente al trasporto dimaterie fissili speciali e di materie radioattive(art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidentedella Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)Circolare del Ministero dell’Interno n. 48 del19.5.1965

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Decreto 16 febbraio 1982

ATTIVITA’ 78

Impianti di deposito delle materie nucleari,escluso il deposito in corso di spedizione.

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Decreto 16 febbraio 1982

ATTIVITA’ 79

Impianti nei quali siano detenuti combustibilinucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1.lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n.1860).

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Decreto 16 febbraio 1982

ATTIVITA’ 80

Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energianucleare ed attività che comportano pericoli diradiazioni ionizzanti derivanti dal predettoimpiego: impianti nucleari; reattori nucleari,eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo ditrasporto;impianti per la preparazione ofabbricazione delle materie nucleari; impianti perla separazione degli isotopi; impianti per iltrattamento dei combustibili nucleari irradianti.

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Contiene:

• linee guida per l’esame delle istanze di

autorizzazione ai sensi del D.L.vo 230/95 e del

D.L.vo 241/00 e successive modifiche e variazioni;

• le attività 75-80 vengono messe a confronto ai

contenuti dei D.L.vi 230/95 e 241/00 al fine di poter

applicare criteri e procedure previste in termini

generali.

Nota ministeriale n. EM 3166/24218 del 2/08/2004

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 62: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

• rilascio, su richiesta dell’esercente, del CPI per le

attività di cui al DM 16/02/1982 (in particolare per

categoria A e B);

• parere consultivo al M.I. per nulla osta di cat. A

• parere agli UTG-Prefetture per le attività soggette a

N.O. di categoria B per impiego non sanitario;

• parere (sotto varie forme) all’Autorità Sanitaria

Regionale per le attività soggette a N.O. per impiego

sanitario

Attività dei Comandi provinciali

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

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• Archivio e data base pratiche di prevenzione

incendi

• Comunicazioni preventive di pratica

• Atti commissione radioprotezione (ove esiste)

• Comunicazioni trasporto e smarrimenti

Dati utili in possesso dei Comandi

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•Obblighi del datore di lavoro (art. 61)

•Obblighi dei lavoratori (art. 68)

•Esposizioni accidentali e di emergenza (art. 74)

•Attribuzioni dell’esperto qualificato (art. 79)

•Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza

medica (art. 89)

Protezione sanitaria dei lavoratori – capo VIII

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 65: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Obblighi del datore di lavoro

I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività,

debbono acquisire da un esperto qualificato

una relazione scritta contenente le valutazioni

e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle

attività stesse. A tal fine i datori di lavoro

forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi

e le informazioni necessarie.

Protezione sanitaria dei lavoratoriD.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 66: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Obblighi del datore di lavoro

a) provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio

da radiazioni vengano, individuati, delimitati, segnalati, classificati in

zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato.

b) provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini

della radioprotezione

c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al

rischio di radiazioni;

d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza

dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;

Protezione sanitaria dei lavoratori

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

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Obblighi del datore di lavoro

e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di

formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni

cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme

di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata

osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione

del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c);

f) provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di

cui alla lettera c), usino i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino le

modalità di esecuzione del lavoro di cui alla lettera e);

Protezione sanitaria dei lavoratoriD.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 68: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Obblighi del datore di lavoro

g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo

di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano

indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni

ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di

manipolazione;

h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose

effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente,

nonché assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza

fisica di cui all'articolo 81 concernente il lavoratore stesso;

Protezione sanitaria dei lavoratoriD.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 69: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Obblighi del datore di lavoro

Per gli obblighi previsti nel comma 3 ad esclusione di quelli

previsti alla lettera f), nei casi in cui occorre assicurare la

sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 75, i datori di lavoro,

dirigenti e preposti di cui al comma 1 devono avvalersi degli

esperti qualificati di cui all'articolo 77 e, per gli aspetti

medici, dei medici di cui all'articolo 83; nei casi in cui non

occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi sono tenuti

comunque ad adempiere alle disposizioni di cui alle lettere

c), e), f), nonché a fornire i mezzi di protezione

eventualmente necessari di cui alla lettera d).

Protezione sanitaria dei lavoratoriD.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 70: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Art. 68 - Obblighi dei lavoratori

a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o

dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e

collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle

quali sono addetti;

b) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di

sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica

predisposti o forniti dal datore di lavoro;

Protezione sanitaria dei lavoratori

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 71: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Art. 68 - Obblighi dei lavoratori

c) segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi e

dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza

dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui

vengono a conoscenza;

d) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto

l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di

segnalazione, di protezione e di misurazione;

Protezione sanitaria dei lavoratori

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 72: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Art. 68 - Obblighi dei lavoratori

e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre

che non sono di loro competenza o che possono

compromettere la protezione e la sicurezza;

f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente

decreto.

Protezione sanitaria dei lavoratori

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 73: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Art. 79 - Attribuzioni dell'esperto qualificato.

1. L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica

per conto del datore di lavoro deve:

a)effettuare la valutazione di radioprotezione

b)effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei

dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:

1)procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo

benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei

progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione,

Protezione sanitaria dei lavoratoriD.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 74: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Art. 79 - Attribuzioni dell'esperto qualificato.

2) effettuare la prima verifica, dal punto di vista della

sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali

modifiche apportate alle stesse;

3) eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e

delle tecniche di radioprotezione;

4) effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di

funzionamento degli strumenti di misurazione;

c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione

nelle zone controllate e sorvegliate;

Protezione sanitaria dei lavoratoriD.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 75: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Art. 79 - Attribuzioni dell'esperto qualificato.

d) procedere alla valutazione delle dosi e delle

introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori

esposti;

e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il

datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle

azioni da compiere in caso di incidente.

Protezione sanitaria dei lavoratoriD.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 76: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Art. 79 - Attribuzioni dell'esperto qualificato.

6. L'esperto qualificato comunica per iscritto al medico

autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi

ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con

periodicità almeno annuale, al medico addetto alla

sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori

esposti.

In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la

comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili

deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente

aggiornata.

Protezione sanitaria dei lavoratori

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 77: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Art. 79 - Attribuzioni dell'esperto qualificato.

7. L'esperto qualificato deve inoltre procedere alle analisi e

valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della

protezione della popolazione secondo i principi di cui al capo

IX del presente decreto; in particolare deve effettuare la

valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante

dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o

impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in

condizioni normali, nonché la valutazione delle esposizioni in

caso di incidente.

Protezione sanitaria dei lavoratori

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 78: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Art. 89 - Attribuzioni del medico addetto alla

sorveglianza medica.

a)analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione

lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di

indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato

di salute del lavoratore,

b)istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari

personali e loro consegna all'ISPESL;

Protezione sanitaria dei lavoratoriD.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 79: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Art. 89 - Attribuzioni del medico addetto alla

sorveglianza medica.

c)consegna al medico subentrante dei documenti sanitari

personali di cui alla lettera b, nel caso di cessazione

dall'incarico;

d)consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di

infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza

medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro

normale che in caso di esposizioni accidentali o di

emergenza.

Protezione sanitaria dei lavoratori

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 80: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Art. 74 Esposizioni accidentali o di emergenza

Dopo ogni esposizione accidentale o di emergenza i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, devono acquisire dall'esperto qualificato una apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze ed i motivi dell'esposizione stessa per quanto riscontrabili dall'esperto qualificato, nonché la valutazione delle dosi relativamente ai lavoratori interessati. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 91 (Sorveglianza medica eccezionale).

Protezione sanitaria dei lavoratori

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 81: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Vigilanza.

Le norme si applicano alle attività alle quali siano addetti

lavoratori subordinati comprese le attività esercitate dallo

Stato. La vigilanza per la tutela dai rischi da radiazioni dei

lavoratori è affidata, oltre che all'ANPA, al Ministero del

lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo

dell'Ispettorato del lavoro e, nel caso di macchine

radiogene, agli organi del servizio sanitario nazionale

competenti per territorio.

Fatto salvo il D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.

Protezione sanitaria dei lavoratoriD.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 82: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero

della sanità che si avvale degli organi del servizio sanitario

nazionale.

La vigilanza per la tutela sanitaria della popolazione si esercita su tutte

le sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di prevenire, secondo i principi

generali di cui all'articolo 2, esposizioni della popolazione e

contaminazioni delle matrici ambientali, delle sostanze alimentari e

delle bevande, ad uso sia umano che animale, o di altre matrici

rilevanti.

La vigilanza è esercitata attraverso gli organi del servizio

sanitario nazionale competenti per territorio e attraverso

l'ANPA.

Protezione sanitaria della popolazioneCapo IX

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 83: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Art. 104 - Controllo sulla radioattività ambientale.

Il controllo sulla radioattività ambientale è esercitato dal

Ministero dell'ambiente;

il controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano ed

animale è esercitato dal Ministero della sanità.

Il complesso dei controlli è articolato in reti di sorveglianza regionale e reti

di sorveglianza nazionale. Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ANPA

provvede inoltre alla diffusione dei risultati delle misure effettuate.

La rete di allarme gestita dal Ministero dell'interno, concorre

autonomamente al sistema di reti nazionali.

Protezione sanitaria della popolazione

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Page 84: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Piani di emergenza

Informazione alla popolazione

Interventi

Page 85: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari

di cui agli articoli 36 e 37, negli altri impianti di cui al capo VII, nelle

installazioni di cui all'articolo 115-ter, comma 1, eventi incidentali

che diano luogo o possano dar luogo ad una immissione di

radioattività nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di

riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti e che

avvengano:

a) in impianti al di fuori del territorio nazionale;

b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;

c) nel corso di trasporto di materie radioattive;

d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica

area del territorio nazionale.

Interventi – Piani di emergenza

Page 86: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Principi generali per

gli interventi

Interventi – Piani di emergenza

Page 87: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Principi generali per gli interventi

a) un intervento è attuato solo se la diminuzione

del detrimento sanitario dovuto alle

esposizioni a radiazioni ionizzanti è tale da

giustificare i danni e i costi, inclusi quelli

sociali, dell'intervento;

b) il tipo, l'ampiezza e la durata dell'intervento

sono ottimizzati in modo che sia massimo il

vantaggio della riduzione del detrimento

sanitario, dopo aver dedotto il danno

connesso con l'intervento;………

Interventi – Piani di emergenza

Page 88: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Art. 115 ter - Esposizioni potenziali

Nelle pratiche con materie radioattive che siano soggette a

provvedimenti autorizzativi previsti nei capi IV (lavorazioni

minerarie), VI (Categoria A - Categoria B - rifiuti), i soggetti

richiedenti l’emanazione di detti provvedimenti provvedono ad

eseguire, avvalendosi anche dell'esperto qualificato, le valutazioni

preventive della distribuzione spaziale e temporale delle materie

radioattive disperse o rilasciate nonché delle esposizioni potenziali

relative ai lavoratori e ai gruppi di riferimento della popolazione nei

possibili casi di emergenza radiologica.

Interventi – Piani di emergenza

Page 89: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Nel caso in cui individui dei gruppi di riferimento della popolazione

possano ricevere, a seguito di esposizioni potenziali in installazioni

con nulla osta di Categoria B, dosi superiori ai livelli determinati ai

sensi dell'articolo 115, comma 2,( 1 mSV) le amministrazioni

competenti al rilascio del nulla osta di cui all’articolo 29 stesso,

dispongono l'inclusione della pratica nei piani di cui all'articolo 115

quater, comma 1 (piani di intervento).

5. Ferma restando la disposizione di cui al comma 4, le installazioni

soggette agli altri provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1

(nulla osta cat.A+ …)sono sempre incluse nei piani di intervento.

6. L’attività delle nuove installazioni per cui è necessaria la

predisposizione di piani di intervento non può iniziare prima che le

autorità di cui all’articolo 115 quater abbiano approvato i piani

stessi.

Interventi – Piani di emergenza

Page 90: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Preparazione degli interventi

1. I piani di intervento relativi alle installazioni di cui all’articolo 115 tersono approvati secondo le disposizioni della legge 24 febbraio1992, n.225.

2. I piani di intervento di cui al comma 1, sono elaborati, anche conriferimento all'interno degli impianti, alla luce dei principi generali dicui all'articolo 115 bis, tenendo presenti i livelli di intervento stabilitiai sensi dell'articolo 115, comma 2.

…oggetto di esercitazioni periodiche….

3. I piani di intervento di cui al comma 1 prevedono, ove occorra:

a) la creazione di squadre speciali di intervento in cui è assicurata lapresenza delle competenze necessarie, di tipo tecnico, medico osanitario;

b) le modalità per assicurare ai componenti delle squadre di cui allalettera a) una formazione adeguata agli interventi che esse sonochiamati a svolgere.

Interventi – Piani di emergenza

Page 91: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Attuazione degli interventi

Qualora nelle installazioni di cui all’articolo 115 ter, comma 1, siverifichino eventi che possano comportare emissioni edispersioni di radionuclidi all’esterno dell’installazione, chedeterminino rilevanti contaminazioni dell’aria, delle acque, delsuolo e di altre matrici in zone esterne al perimetrodell’installazione, gli esercenti sono tenuti ad informareimmediatamente:

a) il prefetto, il comando provinciale dei vigili del fuoco, gli organidel servizio sanitario nazionale competenti per territorio, le agenzieregionali per la protezione dell’ambiente e l’ANPA nel caso si trattidelle attività di cui agli articoli 29 e 30;

b) le amministrazioni di cui alla lettera a) nonché il comandante delcompartimento marittimo e l’ufficio di sanità marittima quando glieventi stessi interessino gli ambiti portuali e le altre zone didemanio marittimo e di mare territoriale, nel caso si tratti delleattività soggette ad altri provvedimenti autorizzativi previsti nelpresente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n.1860.

Interventi – Piani di emergenza

Page 92: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Attuazione degli interventi

2. Gli esercenti le installazioni di cui al comma 1 in cui si verifichino gli

eventi di cui allo stesso comma sono altresì tenuti a prendere

tutte le misure atte a ridurre la contaminazione radioattiva

nelle zone esterne al perimetro dell’installazione in modo da

limitare il rischio alla popolazione.

3. Il prefetto, ricevuta l’informazione di cui al comma 1, ne dà

immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Dipartimento per il coordinamento della protezione

civile e al Presidente della Giunta regionale.

Interventi – Piani di emergenza

Page 93: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Attuazione degli interventi

Occorre attuare le azioni relative:

a) alla sorgente, al fine di ridurre o arrestare l'emissione e la

dispersione di radionuclidi all'esterno dell'installazione nonché

l'esposizione esterna dovuta ai radionuclidi medesimi;

b) all’ambiente, per ridurre il trasferimento di sostanze radioattive agli

individui;

c) agli individui interessati dall'emergenza radiologica, ai fini della

riduzione della loro esposizione e dell'adozione di eventuali

provvedimenti sanitari nei loro confronti.

Attuazione dell’informazione alla popolazione

Interventi – Piani di emergenza

Page 94: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Piano nazionale di emergenza.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

per il coordinamento della protezione civile, d'intesa

con il Ministero dell'interno, avvalendosi degli organi

della protezione civile secondo le disposizioni della

legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'ANPA,

predispone un piano nazionale delle misure protettive

contro le emergenze radiologiche su tutto il territorio.

Interventi – Piani di emergenza

Page 95: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.

Piano nazionale di emergenza.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

per il coordinamento della protezione civile, d'intesa

con il Ministero dell'interno, avvalendosi degli organi

della protezione civile secondo le disposizioni della

legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'ANPA,

predispone un piano nazionale delle misure protettive

contro le emergenze radiologiche su tutto il territorio.

Interventi – Piani di emergenza

Page 96: 8- "Impianti Nucleari" 96pag.