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Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

"B "M2 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1973

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne deiveicoli a motore

(74/60/CEE) 3

(GU L 38 del 11.2.1974, pag. 2)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

n. pag. data

"M1 Direttiva 78/632/CEE della Commissione del 19 maggio 1978 L 206 26 29.7.1978

"M2 Direttiva 2000/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del28 febbraio 2000

L 87 22 8.4.2000

Rettificata da:

"C1 Rettifica, GU L 215 del 6.8.1974, pag. 20 (74/60/CEE)

"C2 Rettifica, GU L 69 del 15.3.1976, pag. 50 (74/60/CEE)

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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1973

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membrirelative alle finiture interne dei veicoli a motore

(74/60/CEE)

L CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, inparticolare l’articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare iveicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tral’altro le finiture interne per la protezione degli occupanti;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membroall’altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni sianoadottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero insostituzione. delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente alfine di permettere l’applicazione, per ogni tipo di veicolo, dellaprocedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva delConsiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento dellelegislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli amotore e dei loro rimorchi (3);

considerando che prescrizioni comuni concernenti i retrovisori internisono state previste dalla direttiva del Consiglio del 1o marzo 1971 (4);che è opportuno prevedere tali prescrizioni anche per le parti internedell’abitacolo, la disposizione dei comandi, il tetto, lo schienale e laparte posteriore dei sedili; che verranno adottate ulteriormente leprescrizioni riguardanti le altre finiture interne come gli attacchi per lecinture di sicurezza e dei sedili, il poggiatesta, la protezione delconducente contro il dispositivo di sterzo e l’identificazione deicomandi;

considerando che le prescrizioni armonizzate debbono ridurre il rischio ola gravità delle lesioni di cui possono essere vittime gli occupanti deiveicoli a motore e garantire la sicurezza della circolazione stradale intutta la Comunità;

considerando che, per quanto concerne le prescrizioni tecniche, èopportuno riprendere sostanzialmente quelle adottate dalla Commissioneeconomica per l’Europa dell’ONU nel regolamento n. 21 (Prescrizioniuniformi relative all’omologazione di veicoli per quanto riguarda lefiniture interne) che è allegato all’accordo, del 20 marzo 1958, relativoall’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciprocoriconoscimento dell’omologazione degli equipaggiamenti e deglielementi dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, per «veicolo» si intendono i veicoli di cuiall’articolo 2 della direttiva 70/156/CEE.

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(1) GU n. C 112 del 27. 10. 1972, pag. 14.(2) GU n. C 123 del 27. 11. 1972, pag. 32.(3) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.(4) GU n. L 68 del 22. 3. 1971, pag. 1.

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Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE nél’omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernentile finiture interne, se queste sono conformi alle prescrizioni di cui agliallegati.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l’immatricolazione o vietare lavendita, l’immissione in circolazione o l’uso di un veicolo per motiviconcernenti le finiture interne, se questi sono conformi alle prescrizionidi cui agli allegati.

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie perconformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi edecorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente laCommissione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione iltesto delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nelsettore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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!M2ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: Campo di applicazione, definizioni, domanda di omologa-zione CE di un tipo di veicolo, specifiche, rilasciodell’omologazione CE di un tipo di veicolo, modifiche deltipo e delle omologazioni, conformità della produzione

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Scheda di omologazione CE

Appendice 3: Posizione della barra cilindrica di provaintrodotta nell’apertura del tetto apribile edei finestrini

Appendice 4: Simbolo per l’interruttore controllato dalconducente

ALLEGATO II: Determinazione della zona d’urto della testa

ALLEGATO III: Procedura di prova dei materiali atti a dissipare energia

ALLEGATO IV: Procedura per determinare il punto H e l’angolo effettivo diinclinazione dello schienale e per verificare la posizionerelativa dei punti R e H e il rapporto tra l’angolo teorico el’angolo effettivo di inclinazione dello schienale

Appendice: Elementi che compongono il manichinotridimensionale e dimensioni e masse delmanichino

ALLEGATO V: Metodo di misura delle sporgenze

Appendice: Dispositivo di misura delle sporgenze

ALLEGATO VI: Dispositivo e procedura per l’applicazione del punto 5.2.1dell’allegato I.

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ALLEGATO I "M2 3

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, DOMANDA DIOMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO, SPECIFICHE,RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO,MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI, CONFORMITÀDELLA PRODUZIONE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente direttiva si applica ai veicoli della categoria M1

come definiti nell’allegato II, parte A, della direttiva70/156/CEE.

2. DEFINIZIONI

Ai sensi della presente direttiva:

2.1. per «finiture interne» si intendono:

2.1.1. le parti interne dell’abitacolo diverse dai retrovisori interni,

2.1.2. la disposizione degli organi di comando,

2.1.3. il tetto o il tetto apribile,

2.1.4. lo schienale e la parte posteriore dei sedili,

2.1.5. i finestrini, i tetti apribili e le pareti divisorie interne a comandoelettrico,

2.2. per «tipo di veicolo», per quanto concerne le finiture internedell’abitacolo, si intendono i veicoli a motore che nondifferiscono fra loro nei seguenti punti essenziali:

2.2.1. le forme o i materiali della carrozzeria che formano l’abitacolo,

2.2.2. la disposizione degli organi di comando,

2.2.3. il tetto o il tetto apribile,

2.2.4. lo schienale e la parte posteriore dei sedili,

2.2.5. i finestrini, i tetti apribili e le pareti divisorie interne a comandoelettrico,

2.3. per «zona di riferimento», si intende la zona d’urto della testacome viene definita all’allegato II, eccettuati:

2.3.1. la superficie limitata dalla proiezione orizzontale verso l’avantidi un cerchio entro il quale si inscrive l’ingombro massimo delcomando di sterzo, più una fascia periferica larga 127 mm;questa superficie è limitata verso il basso dal piano orizzontaletangente all’orlo inferiore del comando di sterzo in posizione dimarcia in linea retta,

2.3.2. la parte della superficie del cruscotto compresa fra il contornodella superficie di cui al punto 2.3.1 e la più vicina paretelaterale interna del veicolo; questa superficie è limitata verso ilbasso dal piano orizzontale tangente all’orlo inferiore delcomando di sterzo,

2.3.3. i montanti laterali del parabrezza,

2.4. per «livello del cruscotto» si intende la linea definita dai punti dicontatto delle tangenti verticali al cruscotto,

2.5. per «tetto» si intende la parte superiore del veicolo che si estendedall’orlo superiore del parabrezza all’orlo superiore del lunottoposteriore delimitato lateralmente dai montanti delle pareti,

2.6. "M1 per «linea di cintura» si intende la linea formata dalcontorno trasparente inferiore dei vetri laterali del veicolo, 3

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2.7. "M1 per «autovettura decappottabile» si intende un’autovetturanella quale, in talune configurazioni, non esistono elementistrutturali di resistenza del veicolo stesso al di sopra della lineadi cintura, ad eccezione dei supporti frontali del tetto e/o degliarchi di sicurezza e/o degli ancoraggi delle cinture di sicurezza,3

2.8. "M1 per «autovettura scopribile» si intende un’autovettura dicui soltanto il tetto o una parte di esso possa venire ripiegato,tolto o aperto, lasciando sussistere al di sopra della linea dicintura elementi strutturali di resistenza 3,

2.9. per «strapuntino» si intende un sedile ausiliario destinato adessere impiegato saltuariamente e che normalmente si tieneripiegato,

2.10. per «finestrini a comando elettrico» si intendono i finestriniazionati mediante l’alimentazione elettrica del veicolo,

2.11. per «tetto apribile a comando elettrico» si intendono i pannellimobili posti sul tetto del veicolo che vengono azionatiutilizzando l’alimentazione elettrica del veicolo con un movi-mento a inclinazione o a scorrimento, ad esclusione dei sistemidecappottabili,

2.12. per «pareti divisorie interne a comando elettrico» si intendonogli elementi che dividono l’abitacolo in almeno due parti e chevengono azionati mediante l’alimentazione elettrica del veicolo,

2.13. per «apertura» si intende lo spazio massimo libero tra il bordosuperiore o il bordo anteriore, a seconda della direzione dichiusura, di un finestrino, di una parete divisoria interna o di untetto apribile a comando elettrico, e la struttura del veicolo cheforma il limite del finestrino, della parte divisoria interna o deltetto apribile, visti dall’interno del veicolo o, nel caso dellepareti divisorie interne, dalla parte posteriore dell’abitacolo.

Per provare un’apertura, si introduce dall’interno del veicolo o,se opportuno, dalla parte posteriore dell’abitacolo (senzaesercitare alcuna forza) una barra cilindrica di prova, di solitoperpendicolarmente al finestrino, al tetto apribile o alla paretedivisoria interna, come illustrato nella figura 1.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DIVEICOLO

3.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo ai sensidell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, perquanto riguarda le finiture interne, deve essere presentata dalcostruttore.

3.2. Il modello della scheda informativa figura nell’appendice 1.

3.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deveessere presentato quanto segue:

3.3.1. a discrezione del costruttore: un veicolo rappresentativo del tipodi veicolo da omologare oppure la (o le) parte(i) del veicoloconsiderata(e) come essenziale(i) per le verifiche e le provepreviste dalla presente direttiva,

3.3.2. su richiesta del suddetto servizio tecnico: determinati pezzi diricambio e campioni dei materiali impiegati.

(4.)

5. SPECIFICHE

5.1. Parti interne anteriori dell’abitacolo "C2 che si trovanosopra il livello del cruscotto 3 e davanti ai punti H dei sedilianteriori, ad esclusione delle portiere laterali

5.1.1. La zona di riferimento definita al punto 2.3 non deve comportarené asperità pericolose né spigoli vivi che rischino di accrescere il

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pericolo o la gravità di lesioni degli occupanti. In particolare, ipezzi citati nei successivi punti da 5.1.2 a 5.1.6 sono consideratisoddisfacenti se rispondono alle prescrizioni dei punti suindicati.

5.1.2. Le parti del veicolo situate nella zona di riferimento devonoessere atte a dissipare energia come specificato nell’allegato III.Non sono prese in considerazione le parti che non appartengonoal cruscotto e che sono situate a meno di 10 cm dalle superficivetrate; non sono inoltre prese in considerazione le parti situatenella zona di riferimento che rispondano nel contempo alle dueseguenti condizioni:

— se durante la prova effettuata secondo le prescrizionidell’allegato III, il pendolo tocca parti situate al di fuoridella zona di riferimento;

— se queste parti sono situate a meno di 10 cm dalle partitoccate che si trovano fuori della zona di riferimento; taledistanza è misurata sulla superficie della zona di riferimen-to;

l’eventuale armatura metallica che serve da supporto non devepresentare spigoli sporgenti.

5.1.3. Il bordo inferiore del cruscotto, qualora non soddisfi allecondizioni di cui al precedente punto 5.1.2, deve esserearrotondato con un raggio di curvatura non inferiore a 19 mm.

5.1.4. I pulsanti, le leve ecc., di materiale rigido, che sporgono,secondo la misurazione indicata all’allegato V, da 3,2 mm a9,5 mm rispetto al cruscotto, devono avere almeno una sezionetrasversale di 2 cm2 di superficie, misurata a 2,5 mm rispetto alpunto più sporgente, ed avere i bordi arrotondati, con un raggiodi curvatura non inferiore a 2,5 mm.

5.1.5. Se questi pezzi sporgono dalla superficie del cruscotto di oltre9,5 mm, devono essere progettati e costruiti in modo da poterrientrare dentro la superficie del cruscotto sino a non sporgere dioltre 9,5 mm o staccarsi per effetto di una forza orizzontalelongitudinale diretta verso l’avanti di 37,8 daN, esercitata amezzo di un martinetto, con estremità piana, del diametromassimo di 50 mm; nel secondo caso non debbono sussisteresporgenze superiori a 9,5 mm; la sezione effettuata sino ad unadistanza massima di 6,5 mm dal punto di massima sporgenzadeve avere una superficie di almeno 6,50 cm2.

5.1.6. Per ogni sporgenza che comporti una parte di materiale morbidodi durezza inferiore a 50 Shore A posta su un supporto rigido, leprescrizioni dei punti 5.1.4 e 5.1.5 si applicano soltanto alsupporto rigido.

5.2. Parti interne anteriori dell’abitacolo che si trovano sotto illivello del cruscotto e davanti ai punti H dei sedili anteriori,ad esclusione delle portiere laterali e dei pedali

5.2.1. Ad esclusione dei pedali e del loro fissaggio nonché dei pezziche non possono essere toccati dal dispositivo descrittoall’allegato VI, utilizzato secondo la procedura definita nellostesso allegato, i pezzi di cui al punto 5.2 devono soddisfare leprescrizioni dei successivi punti da 5.1.4 a 5.1.6.

5.2.2. La leva di comando del freno a mano, quando è posta sulcruscotto o al di sotto di questo, deve essere sistemata in modoche, quando si trova in posizione di riposo, non sia possibileurtarla in caso di collisione frontale. Se questa condizione non èrispettata, la superficie della leva deve soddisfare ai requisiti dicui al seguente punto 5.3.2.3.

5.2.3. La mensola ripostiglio o altri elementi analoghi debbono essereprogettati e costruiti in modo che in nessun caso i supportipresentino spigoli sporgenti e soddisfare almeno a una dellecondizioni seguenti:

5.2.3.1. la parte rivolta verso l’interno del veicolo deve presentare unasuperficie di almeno 25 mm di altezza i cui bordi sianoarrotondati con un raggio di curvatura di almeno 3,2 mm;inoltre, questa superficie deve essere costituita o rivestita dimateriale che dissipa energia, come è definito all’allegato III, ela direzione d’urto da seguire è la direzione orizzontalelongitudinale;

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5.2.3.2. la mensola ripostiglio o altri elementi analoghi debbono potersistaccare, rompere, deformare facilmente, rientrare, per effetto diuna forza longitudinale orizzontale di 37,8 daN diretta versol’avanti e esercitata a mezzo di un cilindro di asse verticaleaventi un diametro di 110 mm, senza far apparire elementipericolosi e senza che il bordo della mensola presenti spigolipericolosi. In ogni caso, questa forza deve essere diretta verso laparte più resistente della mensola ripostiglio o di qualunque altroelemento analogo.

5.2.4. Quando i pezzi di cui sopra comportino una parte costituita dimateriale di durezza inferiore a 50 Shore A posta su un supportorigido, le suddette prescrizioni, salvo quelle relative alladissipazione di energia di cui all’allegato III, si applicanounicamente al supporto rigido.

5.3. "M1 Altre parti interne dell’abitacolo situate anteriormen-te al piano trasversale che passa per la linea di riferimentodel torso del manichino posto sul sedile più arretrato. 3

5.3.1. Campo d’applicazione

"M1 Le prescrizioni del punto 5.3.2 si applicano alleimpugnature, manette e pulsanti di comando, nonché a tutte lealtre parti sporgenti non contemplate nei precedenti punti 5.1 e5.2 (vedi anche il punto 5.3.2.2). 3

5.3.2. Prescrizioni

"M1 I dispositivi di cui al punto 5.3.1 collocati in modo dapoter essere urtati dagli occupanti del veicolo devono essereconformi alle prescrizioni dei punti da 5.3.2.1 a 5.3.4. Siconsiderano soggetti ad essere urtati i dispositivi che possonoentrare in contatto con una sfera avente il diametro di 165 mm,se sono situati al di sopra del più basso punto H dei sedilianteriori (vedi l’allegato IV), anteriormente al piano trasversaleche passa per la linea di riferimento del torso del manichinoposto sul sedile più arretrato ed all’esterno delle zone definite aipunti 2.3.1 e 2.3.2. 3

5.3.2.1. La loro superficie deve terminare con angoli arrotondati conraggi di curvatura non inferiori a 3,2 mm.

5.3.2.2. Le manette e i pulsanti di comando debbono essere progettati erealizzati in modo che, per effetto di una forza di 37,8 daNapplicata in direzione orizzontale longitudinale verso l’avanti, lasporgenza, nella posizione più sfavorevole, possa ridursi a nonoltre 25 mm dalla superficie del pannello, o in modo che questidispositivi si stacchino o si pieghino; in questi due casi nondebbono sussistere sporgenze pericolose; per le manovelle dicomando degli alzacristalli, è tuttavia ammesso che la sporgenzapossa ridursi a non oltre 35 mm dalla superficie del pannello.

5.3.2.3. L’impugnatura del comando del freno a mano, in posizioneallentata, e quella della leva del cambio in posizione di marciaavanti, debbono avere, indipendentemente da dove sonocollocate eccettuate comunque le zone definite ai punti 2.3.1 e2.3.2 e le zone inferiori al livello del punto H dei sedili anterioriuna superficie di almeno 6,5 cm2, misurata sulla sezionenormale alla direzione orizzontale longitudinale fino ad unadistanza di 6,5 mm dalla parte più protuberante; i raggi dicurvatura non debbono essere inferiori a 3,2 mm.

5.3.3. "M1 Le prescrizioni del punto 5.3.2.3 non si applicano alcomando del freno a mano montato sul pavimento; per siffatticomandi, se una qualunque delle loro parti in posizione di ripososupera il piano orizzontale che passa per il più basso punto H deisedili anteriori (vedi l’allegato IV), il comando deve avere unasuperficie di almeno 6,5 cm2misurata nel piano orizzontalesituato ad una distanza non superiore a 6,5 mm dalla parte piùsporgente (misurata in direzione verticale). I raggi di raccordonon devono essere inferiori a 3,2 mm. 3

5.3.4. Gli altri elementi di equipaggiamento del veicolo non contem-plati nei precedenti punti, come gli organi di slittamento deisedili, i dispositivi di regolazione del sedile o dello schienale,dispositivi di avvolgimento per cinture di sicurezza ecc., non

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sono assoggettati ad alcuna prescrizione se sono situati sotto unpiano orizzontale che passa per il punto H di ogni posto a sedere,anche se l’occupante può venire a contatto con gli elementi inquestione.

5.3.4.1. Gli elementi montati sul tetto ma non costituenti parte della suastruttura, quali maniglie, plafoniere, parasoli, ecc., devono avereraggi di raccordo almeno pari a 3,2 mm; inoltre, la larghezzadelle parti sporgenti non deve essere inferiore al valore dellasporgenza verso il basso; oppure, detti elementi devono superarela prova di dissipazione di energia specificata all’allegato III.

5.3.5. Se gli elementi sopra esaminati contengono una parte inmateriale di durezza inferiore a 50 Shore A posta su un supportorigido, le prescrizioni suindicate valgono esclusivamente perdetto supporto rigido.

5.4. Tetto

5.4.1. Campo d’applicazione

5.4.1.1. Le prescrizioni del punto 5.4.2 si applicano alla parte interna deltetto.

5.4.1.2. Tuttavia esse non si applicano alle parti del tetto che nonpossono essere toccate da una sfera avente un diametro di165 mm.

5.4.2. Prescrizioni

5.4.2.1. "M1 La parte interna del tetto non deve presentare, nella parteche si trova al di sopra degli occupanti o davanti a loro, asperitàpericolose o spigoli vivi diretti all’indietro o verso il basso. Inparticolare, la larghezza delle parti sporgenti non deve essereinferiore al valore della sporgenza verso il basso e gli spigoli nondebbono presentare un raggio di raccordo inferiore a 5 mm. Perquanto riguarda più particolarmente gli archi o le nervaturerigide, e ad eccezione del bordo di rinforzo del tetto al di sopradei vetri e delle portiere, la sporgenza verso il basso non deveessere superiore a 19 mm. 3

5.4.2.2. "M1 Se non sono conformi al disposto del punto 5.4.2.1, lecentine o le nervature debbono superare la prova di dissipazionedi energia specificata all’allegato III. 3

5.4.2.3. I fili di metallo che servono a tendere il rivestimento interno deltetto e l’intelaiatura dei parasoli devono avere il diametromassimo di 5 mm o devono superare la prova di dissipazione dienergia di cui all’allegato III. Gli elementi d’attacco non rigididelle intelaiature dei parasoli devono conformarsi alle disposi-zioni del punto 5.3.4.1.

5.5. "M1 Autovetture scopribili 3

5.5.1. Prescrizioni

5.5.1.1. "M1 Le prescrizioni seguenti, come quelle del punto 5.4concernenti il tetto, si applicano alle autovetture scopribiliquanto il tetto è in posizione di chiusura. 3

5.5.1.2. Inoltre i dispositivi di apertura e di manovra

5.5.1.2.1. debbono essere progettati e costruiti in modo da evitare nellamisura del possibile un funzionamento involontario o intempe-stivo;

5.5.1.2.2. "M1 la loro superficie deve terminare con spigoli arrotondaticon raggi di raccordo non inferiori a 5 mm, 3

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5.5.1.2.3. in posizione di riposo debbono trovarsi in zone che non possonoessere toccate da una sfera avente un diametro di 165 mm. Sequesta condizione non può essere rispettata, i dispositivi diapertura e di manovra debbono, in posizione di riposo, rimanereincastrati oppure essere progettati e costruiti in modo che, pereffetto di una forza di 37,8 daN, applicata nella direzione di urtodefinita all’allegato III dalla tangente alla traiettoria delsimulacro di testa, la sporgenza, come specificato all’allegatoV, rispetto alla superficie sulla quale sono fissati i dispositivi, siaridotta a 25 mm al massimo, a meno che questi dispositivipossano staccarsi; in tal caso, non debbono sussistere sporgenzepericolose.

5.5.2. Tetti apribili a comando elettrico

5.5.2.1. I tetti apribili a comando elettrico e i loro comandi devonoinoltre essere conformi alle prescrizioni di cui al successivopunto 5.8.

5.6. "M1 Autovetture decappottabili 3

5.6.1. "M1 Per quanto riguarda le autovetture decappottabili, soltantole parti inferiori degli elementi superiori degli archi di sicurezzae la parte superiore dell’intelaiatura del parabrezza, in tutte lesue normali posizioni di impiego, sono sottoposte alle pre-scrizioni del punto 5.4. I sistemi costituiti da aste ripiegabili edalle loro articolazioni, utilizzati per sostenere il tetto non rigido,non devono presentare asperità pericolose o spigoli vivi direttiverso la parte posteriore o verso il basso, nella zona situata inavanti o al di sopra degli occupanti. 3

5.7. "M1 Parte posteriore dei sedili ancorati al veicolo 3

5.7.1. Prescrizioni

5.7.1.1. La superficie della parte posteriore dei sedili non devecomportare né asperità pericolose, né spigoli vivi che possanoaccrescere il pericolo o la gravità delle lesioni degli occupanti.

5.7.1.2. Fatte salve le condizioni previste ai punti 5.7.1.2.1, 5.7.1.2.2 e5.7.1.2.3, la parte dello schienale del sedile anteriore che si trovanella zona di urto della testa, definita nell’allegato II, deveessere in grado di dissipare energia come specificato all’allegatoIII. Al fine di determinare la zona d’urto della testa, i sedilianteriori, se regolabili, debbono essere collocati nella posizionedi guida più lontana e gli schienali inclinabili dei sedili debbonoessere regolati all’angolo d’inclinazione che maggiormente siavvicina a 25o, salvo diversa indicazione del costruttore.

5.7.1.2.1. Per i sedili anteriori separati, la zona di urto della testa deglioccupanti seduti dietro comprende 10 cm ai due lati dell’asse delsedile, sulla parte posteriore superiore dello schienale.

5.7.1.2.1. bis (1) Per i sedili muniti di poggiatesta, ogni prova deve essereeffettuata con il poggiatesta nella posizione più bassa e in unpunto situato sulla linea verticale passante per il centro delpoggiatesta.

5.7.1.2.1. ter (1) Per un sedile previsto in parecchi tipi di carrozzeria, la zonad’urto sarà determinata nel tipo di veicolo in cui la posizione diguida più lontana è, fra tutti i tipi considerati, la più sfavorevole;la zona d’urto così determinata sarà ritenuta soddisfacente pergli altri tipi.

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(1) Questi punti non figurano nel regolamento n. 21.

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5.7.1.2.2. Per un sedile a panchina anteriore, la zona d’urto comprende ipunti situati fra i piani verticali longitudinali che si trovano aduna distanza di 10 cm all’esterno dell’asse di ciascuno dei postiesterni previsti. L’asse di ogni posto esterno di un sedile apanchina è specificato dal costruttore.

5.7.1.2.3. "M1 Nella zona d’urto della testa al di fuori dei limiti fissati aipunti 5.7.1.2.1 e 5.7.1.2.2, le parti della struttura del sediledebbono essere imbottite per evitare il contatto diretto della testacon gli elementi della struttura, che deve presentare in questezone un raggio di raccordo di almeno 5 mm. Alternativamente,queste parti o elementi sono ritenuti soddisfacenti quandosuperano la prova di dissipazione di energia specificataall’allegato III. 3

5.7.2. "M1 Dette prescrizioni non si applicano né all’ultima fila deisedili posteriori, né a quelli rivolti verso i lati o verso il latoposteriore, né ai sedili a controspalliera, né agli strapuntini. Se lezone d’urto dei sedili, dei poggiatesta e dei loro supporticomportano parti ricoperte di materiale la cui durezza è inferiorea 50 Shore A, le prescrizioni di cui sopra, eccettuate quellerelative alla dissipazione di energia come specificato all’allegatoIII, si applicano esclusivamente alle parti rigide. 3

5.8. Finestrini, tetti apribili e pareti divisorie interne a comandoelettrico

5.8.1. Le prescrizioni che seguono si applicano ai finestrini, ai tettiapribili e alle pareti divisorie interne a comando elettrico perridurre al minimo la possibilità di lesioni causate da un usoerrato o involontario.

5.8.2. Prescrizioni relative al funzionamento normale

Fatta eccezione per quanto disposto al punto 5.8.3, i finestrini, itetti apribili e le pareti divisorie interne a comando elettricodevono potersi chiudere soltanto in presenza di almeno una delleseguenti condizioni:

5.8.2.1. quando la chiave di accensione è inserita nel comando diaccensione in qualsiasi posizione prevista;

5.8.2.2. quando azionati mediante forza muscolare senza l’ausiliodell’alimentazione elettrica del veicolo;

5.8.2.3. quando azionati mediante attivazione continua di un sistema dichiusura posto all’esterno del veicolo;

5.8.2.4. dopo il momento in cui l’accensione passa dalla posizione di«on» a quella di «off» e/o la chiave viene tolta dal blocco diaccensione e finché nessuna delle due porte anteriori è statasufficientemente aperta per consentire l’uscita degli occupanti;

5.8.2.5. quando il movimento di chiusura di un finestrino, di un tettoapribile o di una parete divisoria interna a comando elettrico hainizio con un’apertura non superiore a 4 mm;

5.8.2.6. quando il finestrino a comando elettrico della portiera di unveicolo senza intelaiatura superiore si chiude automaticamenteogni volta che la portiera viene chiusa; in questo caso, l’aperturamassima, quale è definita al punto 2.13, non deve superare i12 mm prima della chiusura del finestrino.

5.8.2.7. La chiusura telecomandata è consentita se avviene medianteazionamento continuo di un dispositivo di comando a distanza epurché sia presente almeno una delle seguenti condizioni:

5.8.2.7.1. il dispositivo di telecomando non deve essere in grado dichiudere i finestrini, i tetti apribili e le pareti divisorie interne acomando elettrico a una distanza di più di 11 metri dal veicolo;

5.8.2.7.2. il dispositivo di telecomando non deve essere in grado dichiudere i finestrini, i tetti apribili e le pareti divisorie interne acomando elettrico:

— se il dispositivo di telecomando e il veicolo sono separati dauna superficie opaca

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e

— se la distanza tra il dispositivo di telecomando e il veicolo èsuperiore a 6 metri.

5.8.2.8. Soltanto il finestrino a comando elettrico del conducente e iltetto apribile possono essere chiusi con azionamento istantaneodell’interruttore e soltanto se la chiave di avviamento è inseritain posizione di accensione.

5.8.3. Prescrizioni relative all’inversione automatica

5.8.3.1. Le prescrizioni di cui al punto 5.8.2 non si applicano se ifinestrini, i tetti apribili e le pareti divisorie interne a comandoelettrico sono muniti di un dispositivo di inversione automatica.

5.8.3.1.1. Questo dispositivo inverte il senso del movimento dei finestrini,dei tetti apribili o delle pareti divisorie interne prima che la forzadi strizione superi i 100 N nell’apertura compresa tra 200 mm e4 mm che si trova sopra al di sopra del bordo superiore delfinestrino o della parete divisoria interna a comando elettrico odavanti al bordo anteriore del tetto apribile scorrevole o delbordo posteriore del tetto inclinabile.

5.8.3.1.2. Dopo l’inversione automatica, il finestrino, il tetto apribile o laparete divisoria interna devono riaprirsi per ritornare ad unadelle seguenti posizioni:

5.8.3.1.2.1. una posizione che permetta di introdurre nell’apertura una barracilindrica semirigida del diametro di 200 mm nello stesso o neglistessi punti di contatto utilizzati per determinare il comporta-mento dell’inversione di cui al punto 5.8.3.1.1;

5.8.3.1.2.2. una posizione che corrisponda almeno alla posizione inizialeprima di iniziare la chiusura;

5.8.3.1.2.3. una posizione che corrisponda ad un’apertura di almeno 50 mmsuperiore a quella esistente prima della chiusura;

5.8.3.1.2.4. nel caso di un tetto inclinabile, all’apertura angolare massima.

5.8.3.1.3. Per verificare il funzionamento dei finestrini, dei tetti apribili odelle pareti divisorie interne a comando elettrico muniti didispositivo di inversione automatica, si introduce uno strumentodi misura/barra di prova attraverso l’apertura dall’interno delveicolo o, nel caso di una parete divisoria interna, dalla parteposteriore dell’abitacolo, in modo che la superficie cilindricadella barra sia in contatto con una parte della struttura delveicolo che costituisce l’intelaiatura del finestrino, del tettoapribile o della parete divisoria interna. Il rapporto forza/deformazione dello strumento di misurazione non deve esseresuperiore a 10 N/mm. La posizione delle barre di prova (poste disolito perpendicolarmente al finestrino, al tetto apribile o allaparete divisoria interna) è illustrata nell’appendice 3, figura 1.

5.8.4. Posizione e uso degli interruttori

5.8.4.1. Gli interruttori dei finestrini, dei tetti apribili o delle paretidivisorie interne a comando elettrico devono essere ubicati oazionati in modo da ridurre al minimo il rischio di una chiusurainvolontaria. Per effettuare la chiusura, gli interruttori devonoessere azionati in modo continuo, tranne che nei casi di cui aipunti 5.8.2.6, 5.8.2.8 o 5.8.3.

5.8.4.2. Tutti gli interruttori dei finestrini posteriori, dei tetti apribili edelle pareti divisorie interne destinati agli occupanti della parteposteriore del veicolo devono poter essere disattivati medianteun interruttore comandato dal conducente e situato davanti ad unpiano verticale trasversale passante attraverso i punti R dei sedilianteriori. L’interruttore comandato dal conducente non èrichiesto se un finestrino posteriore, un tetto apribile o unaparete divisoria interna sono muniti di dispositivo di inversioneautomatica. Se tuttavia l’interruttore comandato dal conducenteè presente, esso non deve avere la precedenza sul dispositivo diinversione automatica.

L’interruttore comandato dal conducente deve essere ubicato inmodo da ridurre al minimo l’eventualità di azionamento

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involontario e dovrà essere individuato mediante il simbolo perl’interruttore controllato dal conducente di cui all’appendice 4.

5.8.5. Dispositivi di protezione

Tutti i dispositivi di protezione utilizzati per evitare danni allafonte di energia in caso di sovraccarico o di interruzione devonoessere in grado di ripristinarsi automaticamente quando vieneazionato l’interruttore che comanda il finestrino, il tetto apribileo la parete divisoria interna.

5.8.6. Libretto di istruzioni

5.8.6.1. Il libretto di istruzioni del veicolo deve contenere istruzionichiare sui finestrini, sui tetti apribili o sulle pareti divisorieinterne, a funzionamento automatico e in particolare:

5.8.6.1.1. spiegazione delle possibili conseguenze (schiacciamento),

5.8.6.1.2. uso dell’interruttore comandato dal conducente,

5.8.6.1.3. un’«AVVERTENZA» indicante i pericoli, in particolare per ibambini, in caso di uso o azionamento intempestivo di finestrini,tetti apribili o pareti divisorie interne a comando elettrico.L’avvertenza deve indicare le responsabilità del conducente,comprese le istruzioni agli altri occupanti del veicolo e laraccomandazione di uscire dal veicolo solo quando la chiave èstata tolta dal blocco di accensione,

5.8.6.1.4. un’«AVVERTENZA» indicante che particolare cura deve essereposta nell’uso dei dispositivi di telecomando (cfr. punto 5.8.2.7),precisando ad esempio che devono essere azionati solo quando ilconducente può vedere chiaramente il veicolo e quindi accertarsiche la chiusura di un finestrino, un tetto apribile o una paretedivisoria interna a comando elettrico non abbia conseguenzesulle persone.

"M2 5.9. 3 Altri accessori non menzionati

"M2 5.9.1. 3 Le prescrizioni del punto 5 sono applicabili alle attrezzature nonmenzionate nei punti precedenti che possono essere urtate daglioccupanti, ai sensi delle varie procedure previste ai punti da 5.1 a5.7, secondo la zona della loro collocazione.

Se gli elementi di tali attrezzature con i quali si può venire incontatto sono composti di un materiale di durezza inferiore a 50Shore A posto su un supporto rigido, le prescrizioni in questionesi applicano soltanto ai supporti rigidi.

6. RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DIVEICOLO

6.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l’omologazione CE vienerilasciata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva70/156/CEE.

6.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell’appen-dice 2.

6.3. Conformemente all’allegato VII della direttiva 70/156/CEE, altipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero diomologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stessonumero ad un altro tipo di veicolo.

7. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

7.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi dellapresente direttiva, si applicano le disposizioni dell’articolo 5della direttiva 70/156/CEE.

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8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità dellaproduzione sono presi a norma dell’articolo 10 della direttiva70/156/CEE.

(9.)

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Appendice 4

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ALLEGATO II

DETERMINAZIONE DELLA ZONA D’URTO DELLA TESTA

1. La zona d’urto della testa comprende tutte le superfici non vetratedell’interno di un veicolo che possono entrare in contatto staticamentecon una testa sferica avente un diametro di 165 mm che fa parte di unapparecchio di misura la cui dimensione misurata dal punto d’artico-lazione dell’anca al vertice della testa, è regolabile in modo continuo tra736 mm e 840 mm.

2. Per questa determinazione si deve applicare la procedura seguente o ilsuo equivalente grafico:

2.1. Il punto d’articolazione del dispositivo di misura, per ogni posizioneseduta prevista dal costruttore, è collocato come segue:

2.1.1. per i sedili a distanza regolabile

2.1.1.1. al punto H (vedasi allegato IV) e

2.1.1.2. ad un punto situato orizzontalmente a 127 mm davanti al punto H e adun’altezza che risulta dalla variazione di quota del punto H corri-spondente allo spostamento verso l’avanti di 127 mm o ad un’altezza di19 mm,

2.1.2. per i sedili a distanza non regolabile, al punto H del posto considerato.

2.2. "M1 Per ciascun valore della dimensione compresa fra il punto diarticolazione e il vertice della testa, misurabile col dispositivo di misurain funzione delle dimensioni interne del veicolo, determinare tutti i puntidi contatto antistanti il punto H.

Qualora la testa del dispositivo di misura, regolato alla distanza minimatra il punto di articolazione ed il vertice della testa stessa, sopravanzi ilsedile anteriore a partire dal punto H posteriore, non viene considerato,per questa speciale esplorazione, alcun punto di contatto. 3

2.3. "M1 Col dispositivo di misura in posizione verticale determinare ipossibili punti di contatto facendo ruotare il dispositivo stesso in avanti everso il basso, descrivendo tutti gli archi in pianti verticali sino a 90°, suambo i lati, dal piano verticale longitudinale del veicolo che passa per ilpunto H. 3

3. I punti di contatto sono i punti di tangenza della testa del dispositivo conle parti interne del veicolo. Il movimento verso il basso è limitato allaposizione della testa tangente ad un piano orizzontale situato a 25,4 mmal di sopra del punto H.

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ALLEGATO III

PROCEDURA DI PROVA DEI MATERIALI ATTI A DISSIPAREENERGIA

1. INSTALLAZIONE, APPARECCHIO DI PROVA E PROCEDURA

1.1. Installazione

1.1.1. Il pezzo fatto del materiale atto a dissipare energia deve essere montato everificato sull’elemento strutturale di supporto sul quale è installato sulveicolo. Quando è possibile, è meglio effettuare la prova direttamentesulla scocca. Questo elemento strutturale, o la scocca, è fissatosolidamente al banco di prova in modo da non spostarsi per effettodell’urto.

1.1.2. Tuttavia, su richiesta del costruttore, il pezzo può essere montato suun’armatura che simula il montaggio sul veicolo, purché il complesso«pezzo/armatura» abbia la stessa disposizione geometrica del complessoreale «pezzo/elemento strutturale di supporto», una rigidità non inferioree una capacità di dissipazione di energia non superiore.

1.2. Apparecchio di prova

1.2.1. Consiste in un pendolo il cui perno è montato su cuscinetti a sfere e lacui massa ridotta (1), al centro di percussione, è di 6,8 kg. L’estremitàinferiore del pendolo è costituita da un simulacro rigido di testa aventeun diametro di 165 mm, il cui centro coincide col centro di percussionedel pendolo.

1.2.2. Il simulacro di testa è provvisto di due accelerometri e di un dispositivodi misura di velocità capaci di misurare i valori nella direzione dell’urto.

1.3. Apparecchiatura di registrazione

L’apparecchiatura di registrazione da utilizzare deve permettere dieffettuare le misure con le precisioni seguenti:

1.3.1. accelerazione:

— precisione: ± 5 % del valore reale,

— risposta in frequenza: fino a 1 000 Hz,

— sensibilità trasversale: 5 5 % del fondo scala;

1.3.2. velocità:

— precisione: ± 2,5 % del valore reale,

— sensibilità: 0,5 km/h;

(1.3.3.)

1.3.4. registrazione del tempo:

— l’apparecchiatura deve permettere di registrare il fenomeno durantetutta la sua durata e di apprezzare il millesimo di secondo

— l’inizio dell’urto, nell’istante in cui la testa viene per la prima volta acontatto con il pezzo sottoposto a prova, è individuato sulleregistrazioni che servono ad interpretare la prova.

1.4. Procedura di prova

1.4.1. "M1 In ogni punto d’urto della superficie sottoposta alla prova, ladirezione d’urto è data dalla tangente alla traiettoria della testadell’apparecchio di misura di cui all’allegato II.

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(1) La massa ridotta «mr» del pendolo è in rapporto con la massa totale «m» del pendolo,con la distanza «a» fra il centro di percussione e l’asse di rotazione e con la distanza «l»fra il centro di gravità e l’asse di rotazione secondo la formula

mr ¼ ml

a

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Per le prove degli elementi di cui ai punti 5.3.4.1 e 5.4.2.2 dell’allegato I,si può procedere per allungamenti del braccio dell’apparecchio di misurasino a che si verifica il contatto con l’elemento da considerare, entro illimite di 1 000 mm fra il punto di articolazione dell’apparecchio e laparte superiore della sua testa. Le centine e le nervature indicate al punto5.4.2.2 con le quali l’apparecchio non può, in queste condizioni, entrarein contatto, sono però soggette alle prescrizioni del punto 5.4.2.1dell’allegato I, ad eccezione di quella relativa alla misura dellasporgenza. 3

1.4.2. Quando l’angolo fra la direzione d’urto e la normale alla superficie nelpunto dell’urto è inferiore o uguale a 5°, la prova viene effettuata inmodo che la tangente alla traiettoria del centro di percussione delpendolo coincida con la direzione definita al punto 1.4.1. Il simulacro ditesta deve urtare l’elemento sottoposto a prova ad una velocità di24,1 km/h; questa velocità è raggiunta o con la semplice energia dipropulsione oppure utilizzando un dispositivo propulsore supplementare.

1.4.3. Quando l’angolo fra la direzione d’urto e la normale alla superficie nelpunto dell’urto è superiore a 5°, la prova può essere effettuata in modoche la tangente alla traiettoria del centro di percussione del pendolocoincida con la direzione normale al punto dell’urto. Il valore dellavelocità di prova è allora ridotto al valore della componente normaledella velocità prescritta al punto 1.4.2.

2. RISULTATI

Nella prove effettuate secondo le modalità sopra indicate, la decelera-zione del simulacro di testa non deve superare 80 g per giù di 3millisecondi. Il valore della decelerazione da prendere in considerazioneè la media indicata dai due decelerom,etri.

3. PROCEDURA EQUIVALENTE

3.1. Sono ammesse procedure equivalenti di prova, purché con esse sipossano ottenere i risultati richiesti al punto 2.

3.2. Chiunque impieghi un metodo diverso da quello descritto al punto 1 devedimostrarne l’equivalenza.

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ALLEGATO IV

PROCEDURA PER DETERMINARE IL PUNTO H E L’ANGOLOEFFETTIVO DI INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE E PER

VERIFICARE LA POSIZIONE RELATIVA DEI PUNTI R E H E ILRAPPORTO TRA L’ANGOLO TEORICO E L’ANGOLO EFFETTIVO

D’INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE

1. DEFINIZIONI

1.1. Punto H

Per «punto H», che rappresenta la posizione nell’abitacolo di unoccupante seduto, si intende l’intersezione, su un piano verticalelongitudinale, dell’asse teorico di rotazione che esiste fra le cosce e iltronco di un corpo umano rappresentato dal manichino descritto al punto3.

1.2. Punto R o punto di riferimento di un posto a sedere

Per «punto R», o «punto di riferimento di un posto a sedere», si intende ilpunto di riferimento indicato dal costruttore del veicolo, che:

1.2.1 ha delle coordinate definite rispetto alla struttura del veicolo;

1.2.2. corrisponde alla posizione teorica del punto di rotazione tronco/cosce(punto H) per la posizione di guida o la posizione di utilizzazionenormale più bassa e più arretrata indicata dal costruttore del veicolo perciascuno dei posti a sedere da lui previsti.

1.3. Angolo di inclinazione dello schienale

Per «angolo di inclinazione dello schienale» si intende l’inclinazionedello schienale rispetto alla verticale.

1.4. Angolo effettivo d’inclinazione dello schienale

Per «angolo effettivo d’inclinazione dello schienale» si intende l’angoloformato dall’incontro della verticale passante per il punto H con la lineadi riferimento del tronco del corpo umano rappresentato dal manichinodescritto al punto 3.

1.5. Angolo teorico previsto d’inclinazione dello schienale

Per «angolo teorico previsto d’inclinazione dello schienale» si intendel’angolo indicato dal costruttore del veicolo, che:

1.5.1. determina l’angolo di inclinazione dello schienale per la posizione diguida o la posizione di utilizzazione normale più bassa e più arretrataindicata dal costruttore del veicolo per ciascuno dei posti a sedere da luiprevisti;

1.5.2. è formato, nel punto R, dall’incontro della verticale con la linea diriferimento del tronco;

1.5.3. corrisponde teoricamente all’angolo effettivo di inclinazione delloschienale.

2. DETERMINAZIONE DEI PUNTI H E DEGLI ANGOLI EFFETTIVIDI INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE

2.1. Per ogni posto a sedere previsto dal costruttore del veicolo si determinaun punto H e un angolo effettivo di inclinazione dello schienale. Quandoi posti a sedere di una stessa fila possono essere considerati simili(panchina, sedili identici, ecc.), si procede alla determinazione di ununico punto H e di un unico angolo effettivo di inclinazione delloschienale per file di sedili sistemando il manichino descritto al seguentepunto 3 ad un posto considerato rappresentativo della fila di sedili.Questo posto è:

2.1.1. per la fila anteriore, il posto del conducente;

2.1.2. per la fila o le file posteriori, un posto esterno.

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2.2. Per ogni determinazione del punto H e dell’angolo effettivo diinclinazione dello schienale il sedile considerato è collocato nellaposizione di guida o nella posizione di utilizzazione normale più bassa epiù arretrata prevista dal costruttore del veicolo per tale sedile. Loschienale, se è inclinabile, è bloccato secondo le istruzioni delcostruttore o, in mancanza di queste ultime, in modo che l’angoloeffettivo di inclinazione si approssimi il più possibile a 25°.

3. CARATTERISTICHE DEL MANICHINO

3.1. Si utilizza un manichino tridimensionale che, per massa e forma,rappresenta un adulto di media statura. Questo manichino è rappresen-tato nelle figure 1 e 2 dell’appendice del presente allegato.

3.2. Questo manichino comporta:

3.2.1. due elementi che simulano rispettivamente la parte eretta (schiena) equella seduta del corpo, articolati secondo un asse che rappresenta l’assedi rotazione fra il tronco e le cosce. L’intersezione di questo asse colpiano longitudinale mediano verticale del posto a sedere determina ilpunto H;

3.2.2. due elementi che simulano le gambe e che sono articolati rispettoall’elemento che simula la parte seduta;

3.2.3. due elementi che simulano i piedi, collegati alle gambe da articolazioniche simulano le caviglie;

3.2.4. inoltre, l’elemento che simula la parte seduta è munito di una livella chepermette di controllare la sua inclinazione nella direzione trasversale.

3.3. Dei pesi, che rappresentano la massa di ogni elemento del corpo, sonocollocati nei punti appropriati che costituiscono i corrispondenti centri digravità, in modo da dare al manichino la massa totale di circa 75 kg ±1 %. La tabella della figura 2 dell’appendice del presente allegatospecifica le singole masse.

3.4. La linea di riferimento del tronco del manichino è rappresentata da unaretta che collega il punto di articolazione tra il tronco e le cosce e ilpunto di articolazione teorico del collo sul torace (vedi figura 1dell’appendice del presente allegato).

4. SISTEMAZIONE DEL MANICHINO

La sistemazione del manichino tridimensionale avviene come segue:

4.1. sul veicolo fermo su un piano orizzontale si regolano i sedili comeprevisto al punto 2.2;

4.2. ricoprire il sedile sottoposto a prova con un tessuto destinato a facilitarela corretta sistemazione del manichino;

4.3. sistemare in posizione a sedere il manichino sul sedile considerato, conl’asse d’articolazione perpendicolare al piano longitudinale mediano delveicolo;

4.4. sistemare i piedi del manichino come segue:

4.4.1. per i sedili anteriori, in modo che la livella che controlla l’inclinazionetrasversale della parte seduta assuma una posizione orizzontale;

4.4.2. per i sedili posteriori, i piedi vengono disposti in modo da venire, perquanto possibile, a contatto con i sedili anteriori. Se i piedi poggiano suparti del pavimento di livello differente, il piede che arriva per primo incontatto col sedile anteriore serve di riferimento, mentre l’altro piede èdisposto in modo che la livella che controlla l’inclinazione trasversaledella parte seduta assuma una posizione orizzontale;

4.4.3. se si determina il punto H di un sedile di mezzo, i piedi sono posti da unaparte e dall’altra del tunnel;

4.5. collocare i pesi sulle gambe, riportare in orizzontale la livella trasversaledella parte seduta e sistemare i pesi delle cosce sull’elemento cherappresenta la parte seduta;

4.6. allontanare il manichino dallo schienale del sedile utilizzando la barrad’articolazione delle ginocchia e piegare la schiena in avanti. Risi-stemare il manichino sul sedile facendo scivolare indietro la parte sedutasino ad incontrare resistenza, quindi rovesciare di nuovo indietro laschiena contro lo schienale del sedile;

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4.7. applicare al manichino due volte una forza orizzontale di 10 ± 1 daN. Ladirezione e il punto d’applicazione della forza sono rappresentati da unafreccia nera nella figura 2 dell’appendice;

4.8. collocare i pesi della parte seduta sui fianchi destro e sinistro e, quindi, ipesi che rappresentano le masse dorsali. Mantenere la livella trasversaledel manichino in modo che indichi la posizione orizzontale;

4.9. mantenendo la livella trasversale del manichino in modo che indichi laposizione orizzontale, piegare la schiena in avanti fino a che le massedorsali siano al di sopra del punto H in modo da annullare qualunquestrisciamento contro lo schienale del sedile;

4.10. riportare delicatamente indietro la schiena per terminare la sistemazione.La livella trasversale del manichino deve indicare la posizioneorizzontale. In caso contrario procedere di nuovo come precedentementeindicato.

5. RISULTATI

5.1. Quando il manichino è stato sistemato come descritto al punto 4, il puntoH del sedile considerato e l’angolo effettivo d’inclinazione delloschienale sono costuiti dal punto H che figura sul manichino edall’angolo di inclinazione della linea di riferimento del tronco delmanichino.

5.2. Le coordinate del punto H rispetto ai tre piani perpendicolari fra di loro el’angolo effettivo di inclinazione dello schienale devono essere misuratiper confrontarli con i dati forniti dal costruttore del veicolo.

6. VERIFICA DELLA POSIZIONE RELATIVA DEI PUNTI R E H EDEL RAPPORTO FRA L’ANGOLO TEORICO E L’ANGOLOEFFETTIVO DI INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE

6.1. I risultati delle misure effettuate in conformità del punto 5.2 per il puntoH e per l’angolo effettivo d’inclinazione dello schienale devono essereconfrontati con le coordinate del punto R e con l’angolo teoricod’inclinazione dello schienale indicati dal costruttore del veicolo.

6.2. La verifica della posizione relativa dei punti R e H e del rapporto fral’angolo teorico e l’angolo effettivo di inclinazione dello schienale èconsiderata soddisfacente per il sedile in questione se il punto H, definitodalle sue coordinate, è situato in un rettangolo longitudinale i cui latiorizzontali e verticali sono rispettivamente di 30 e 20 mm e le cuidiagonali si intersecano nel punto R, e se l’angolo effettivo diinclinazione dello schienale non si discosta di più di 3° dall’angoloteorico di inclinazione.

6.2.1. Se sussistono queste condizioni il punto R e l’angolo teoricod’inclinazione dello schienale devono essere utilizzati per la prova e,se necessario, il manichino deve essere sistemato in modo che il punto Hcoincida con il punto R e l’angolo effettivo d’inclinazione delloschienale coincida con l’angolo teorico.

6.3. Se il punto H oppure l’angolo effettivo d’inclinazione dello schienalenon sono conformi al punto 6,2, il punto H oppure l’angolo effettivod’inclinazione dello schienale devono essere determinati ancora duevolte (tre volte in tutto). Si considera che la prova ha avuto esitosoddisfacente se i risultati di due fra queste tre operazioni sono conformialle prescrizioni.

6.4. La prova viene considerata non soddisfacente se i risultati di almeno duedi queste operazioni non sono conformi alle prescrizioni del punto 6.2.

6.5. Se si presenta la situazione descritta al punto 6.4, oppure se la verificanon può essere effettuata perché il costruttore non ha fornito i datirelativi alla posizione del punto R oppure quelli relativi all’angoloteorico d’inclinazione dello schienale, si può utilizzare la media deirisultati delle tre determinazioni. Tale media può essere considerataapplicabile a tutti i casi in cui il punto R oppure l’angolo teoricod’inclinazione dello schienale sono menzionati nella presente direttiva.

6.6. Per verificare su un veicolo di serie la posizione relativa dei punti R e Hnonché il rapporto fra l’angolo teorico e l’angolo effettivo diinclinazione dello schienale, il rettangolo di cui al punto 6.2 vienesostituito da un quadrato di 50 mm di lato e l’angolo effettivo diinclinazione dello schienale non deve discostarsi di ± 5° dall’angoloteorico di inclinazione.

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Appendice

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ALLEGATO V

METODO DI MISURA DELLE SPORGENZE

1. "M1 Per determinare la sporgenza di un elemento rispetto al pannellosu cui esso è inserito, si sposta una sfera avente il diametro di 165 mmmantenendola in contatto con l’elemento considerato e partendo dallaprima posizione di contatto con detto elemento; il valore della sporgenzaè il massimo fra le possibili variazioni di quota «y» del centro della sferain una direzione normale al pannello.

Quando i pannelli, elementi, ecc., sono ricoperti di materiale di durezzainferiore a 50 Shore A, la sopra descritta procedura di determinazionedelle sporgenze si deve applicare dopo aver rimosso detti materiali. 3

2. Il valore della sporgenza di pulsanti, leve ecc., collocati nella zona diriferimento è misurato con il dispositivo e la procedura di prova seguenti:

2.1. Dispositivo

2.1.1. Il dispositivo di misura della sporgenza consiste in un simulacro di testaemisferica avente un diametro di 165 mm in cui si trova un pistonescorrevole di 50 mm di alesaggio.

2.1.2. Le posizioni relative della superficie piana anteriore del pistone e delbordo del simulacro di testa sono riportate su una scala graduata; unindice mobile conserva la misura massima effettuata quando ildispositivo è allontanato dall’oggetto sottoposto a prova. La capacitàdi misura deve essere come minimo di 30 mm; la scala di misura deveessere graduata in cinque decimi di millimetro; valori di sporgenze diriferimento possono eventualmente esservi indicati.

2.1.3. Procedura di verifica:

2.1.3.1. Appoggiare il dispositivo su una superficie piana in modo che l’asse deldispositivo sia ad essa perpendicolare. La superficie anteriore del pistoneè in contatto con la superficie piana; azzerare la scala.

2.1.3.2. Collocare un tirante di 10 mm tra la superficie anteriore del pistone e lasuperficie d’appoggio; verificare che l’indice mobile indichi chiara-mente tale valore.

2.1.4. Un modello di dispositivo di misura delle sporgenze è rappresentatonella figura 1.

2.2. Procedura di prova

2.2.1. Arretrare il pistone in modo da formare una cavità nel simulacro di testae spingere l’indice mobile a contatto con il pistone.

2.2.2. Applicare il dispositivo sulla sporgenza da misurare in modo che ilsimulacro di testa sia a contatto con la massima superficie possibile delmateriale circostante con una forza non superiore a 2 daN.

2.2.3. Fare avanzare il pistone sino a quando venga a contatto con la sporgenzada misurare. Leggere sulla scala il valore della sporgenza.

2.2.4. Orientare il simulacro di testa in modo da ottenere la sporgenzamassima. Rilevare il valore della sporgenza.

2.2.5. Due o più organi di comando, situati molto vicino in modo da poteressere toccati contemporaneamente dal pistone o dal simulacro di testa,devono essere trattati nel modo seguente:

2.2.5.1. organi di comando multipli che possono essere collocati contempora-neamente nella cavità del simulacro di testa sono trattati come una solasporgenza.

2.2.5.2. Quando la prova normale è ostacolata dal contatto di altri organi dicomando con il simulacro di testa, questi ultimi dovranno essere tolti e laprova deve essere effettuata senza essi. Essi saranno rimessi a postosuccessivamente e provati di volta in volta togliendo eventualmente altricomandi, per facilitare l’operazione.

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ALLEGATO VI

DISPOSITIVO E PROCEDURA PER L’APPLICAZIONE DEL PUNTO5.2.1 DELL’ALLEGATO I

Sono considerati suscettibili di essere urtati dalle ginocchia degli occupanti i pezzi(pulsanti, leve ecc.) che possono essere toccati dal dispositivo illustrato, fattomuovere secondo la procedura sotto esposta.

1. Dispositivo

Il dispositivo è determinato nel seguente disegno in proiezione quotata

2. Procedura

Il dispositivo può occupare tutte le posizioni al di sotto del livello delcruscotto tali che:

— il piano XX’ resti parallelo al piano medio longitudinale del veicolo,

— l’asse X possa essere inclinato da una parte e dall’altra dell’orizzontaledi un angolo inferiore a 30 %.

3. Per effettuare la prova precedente, tutti i materiali di durezza inferiore a 50Shore A devono essere rimossi.

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!M1APPENDICE AGLI ALLEGATI I, II, III, IV E VI

OSSERVAZIONI

Ad ALLEGATO I

DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE E SPECIFICHE

Ad punto 2.2:

La zona di riferimento è tracciata senza retrovisore. La prova di dissipazione dienergia viene effettuata senza retrovisore. Il pendolo non deve colpire la base difissaggio del retrovisore.

Ad punti 2.3 e 2.3.1:

L’esclusione definita da questi punti dietro il comando di sterzo vale anche per lazona d’impatto della testa del passeggero o dei passeggeri dei sedili anteriori. Incaso di comando sterzo regolabile, la zona che risulta esclusa si riduce all’areacomune a tutte le zone escluse in ciascuna delle possibili posizioni del volante.Qualora esista possibilità di scelta fra vari comandi sterzo, la zona esclusa èdeterminata in funzione del comando sterzo meno favorevole, avente il diametrominore.

Ad punto 2.4:

Il livello del cruscotto si estende su tutta la larghezza dell’abitacolo ed è definitodai punti di contatto più arretrati fra una retta verticale e la superficie del cruscottoquando la retta viene spostata su tutta la larghezza del veicolo. Se esistonocontemporaneamente due o più punti di contatto, il livello del cruscotto vienedeterminato mediante il punto di contatto inferiore. Nel caso di mensole, se non èpossibile determinare il livello del cruscotto mediante riferimento ai punti dicontatto di una retta verticale, il livello del cruscotto è quello in cui una lineaorizzontale situata a 25,4 mm al di sopra del punto H dei posti anteriori intersecala mensola.

Ad punto 2.5:

Sulle fiancate del veicolo, il tetto inizia al bordo superiore dell’apertura per leportiere. Nel caso normale, i limiti laterali del tetto sono costituiti dai contorniformati dai bordi inferiori (vista sul fianco) della carrozzeria a porta aperta. Nelcaso di finestrini, il limite laterale del tetto è costituito dalla linea trasparentecontinua (costituita dai punti di penetrazione dei pannelli dei finestrini laterali). Allivello dei montanti la limitazione laterale del tetto passa per la linea che collega lelinee trasparenti. La definizione riportata al punto 2.5 include anche qualsiasiapertura del tetto delle autovetture di cui ai punti 2.7 e 2.8, quando questa si troviin posizione di chiusura.

Ai fini delle misure, non si tiene conto dei bordi orientati verso il basso; essi sonoconsiderati come facenti parte della parete laterale del veicolo.

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Ad punto 2.7:

Un vetro posteriore inamovibile è considerato come elemento strutturale diresistenza.

Le autovetture con finestrini posteriori inamovibili in materiale rigido sonoconsiderate come autovetture scopribili quali definite al punto 2.8.

Ad punto 5.1.1:

Uno spigolo vivo è uno spigolo di materiale rigido con raggio di raccordo inferiorea 2,5 mm, salvo in caso di sporgenze inferiori a 3,2 mm misurate a partire dalpannello. In questo caso il raggio minimo di raccordo non è tassativo purchél’altezza della sporgenza non sia superiore alla metà della sua larghezza ed i suoibordi siano smussati.

Le griglie sono considerate conformi alle specifiche se rispettano le esigenzeminime indicate nella seguente tabella.

(in millimetri)

Spazio tra elementi

Elementi piatti

Elementi arrotondatiRaggio minimoSpessore e

minimoRaggio minimo

0 - 10 1,5 0,25 0,50

10 - 15 2,0 0,33 0,75

15 - 20 3,0 0,50 1,25

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Ad punto 5.1.2:

Durante la prova si deve accertare se le parti situate nella zona di impatto ed usatea scopo di rinforzo possano essere spostate o costituire sporgenza in modo daaccrescere il rischio o la gravità di lesioni per i passeggeri.

Ad punto 5.1.3:

I due concetti di «livello» e di bordo inferiore del cruscotto possono essere distinti.Questo punto si trova comunque incluso nel punto 5.1 (… al di sopra del livellodel cruscotto…), e quindi si applica soltanto quando questi due concetticoincidono. In caso contrario, cioè quando il bordo inferiore del cruscotto sitrova al di sotto del livello del cruscotto stesso, si applica il punto 5.3.2.1 conriferimento al punto 5.8.

Ad punto 5.1.4:

Se una leva o un pulsante hanno larghezza uguale o superiore a 50 mm e sonosituati in zona tale che, se la larghezza fosse pari od inferiore a 50 mm, lasporgenza massima sarebbe determinata usando il dispositivo di misura, in formadi testa di cui all’allegato V, punto 2, la sporgenza massima deve esseredeterminata a norma dell’allegato V, punto 1, cioè usando una sfera di 165 mm didiametro e determinando la massima variazione dell’asse degli «y» in altezza.

La superficie della sezione trasversale deve essere misurata in un piano paralleloalla superficie sulla quale il pezzo è montato.

Ad punto 5.1.5:

I punti 5.1.4 e 5.1.5 si completano a vicenda; si applicano la prima frase del punto5.1.5 (cioè una forza di 37,8 daN che provochi il rientro oppure il distacco) equindi il punto 5.1.4 in caso di ritiro sino ad una sporgenza compresa tra 3,2 e9,5 mm, oppure, in caso di distacco, le ultime due frasi del punto 5.1.5 (lasuperficie della sezione trasversale viene misurata prima dell’applicazione dellaforza). Se, però, motivi pratici richiedono l’applicazione del punto 5.1.4 (rientro aldi sotto di 9,5 mm e al di sopra di 3,2 mm), può risultare più opportuno, a sceltadel costruttore, verificare le specifiche del punto 5.1.4 prima di applicare la forzadi 37,8 daN di cui al punto 5.1.5.

Ad punto 5.1.6:

Poiché in presenza di materiali morbidi le prescrizioni si applicano unicamente alsupporto rigido, la sporgenza è misurata soltanto a partire da detto supporto rigido.

La durezza Shore è misurata su campioni dell’oggetto di prova stesso. Qualora lacostituzione del materiale impedisca di misurare la durezza con la proceduraShore A, occorre fare una valutazione mediante misure comparabili.

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Ad punto 5.2.1:

Sono esclusi i pedali, le loro leve e i loro meccanismi di rotazione più vicini, manon la lamiera del supporto circostante.

Ad punto 5.2.2:

Per accertare la possibilità di contatto con la leva di comando del freno distazionamento occorre usare quanto segue:

— la testa di cui all’allegato II, se il comando è posto al di sopra od a livello delcruscotto (da controllare conformemente al punto 5.1 ed all’interno dellazona di impatto);

— il ginocchio specificato all’allegato VI, se il comando è posto al di sotto dellivello del cruscotto (in questo caso la leva di comando è controllataconformemente al punto 5.3.2.3).

Ad punto 5.2.3:

Le specifiche tecniche del punto 5.2.3 si applicano anche alle mensole ripostiglioed agli elementi di mensola che si trovano al di sotto del livello del cruscotto fra isedili anteriori, a condizione che siano situati anteriormente al punto H. Se esisteuna cavità chiusa, si tratterà di un cassetto per piccoli oggetti, non soggetto aqueste norme.

Ad punto 5.2.3.1:

Le dimensioni indicate si riferiscono alla superficie quale si presenta prima chevenga aggiunto materiale con durezza inferiore a 50 Shore A (vedi punto 5.2.4).Le prove di dissipazione di energia devono essere fatte nello spirito dell’allegatoIII.

Ad punto 5.2.3.2:

Se una mensola ripostiglio si stacca o si strappa, non devono formarsi spigolipericolosi. Questo vale non soltanto per il bordo del ripostiglio ma anche per tuttigli altri spigoli rivolti verso gli occupanti dell’abitacolo per effetto della forzaapplicata.

Deve essere considerata come parte più resistente del ripostiglio quella attigua adun elemento di fissaggio. Inoltre, l’espressione «deformarsi facilmente»(sensibilmente) significa che per effetto della forza applicata la deflessione delripostiglio, misurata dal punto iniziale di contatto con il cilindro di prova, deveessere una piega od una deformazione visibile ad occhio nudo. È ammessa unadeformazione elastica.

Il cilindro di prova deve essere lungo almeno 50 mm.

Ad punto 5.3:

L’espressione «altre parti» deve comprendere elementi quali le chiusure deifinestrini, i fissaggi superiori per le cinture di sicurezza ed altre parti situate nellospazio destinato ai piedi ed in vicinanza delle portiere, a meno che queste partisiano state trattate in precedenza o siano escluse nel testo.

Ad punto 5.3.2:

Lo spazio situato tra la parete anteriore ed il cruscotto, al di sopra del bordoinferiore del cruscotto stesso, non è soggetto alle prescrizioni del punto 5.3.

Ad punto 5.3.2.1:

Il raggio di 3,2 mm si applica a tutti gli elementi con i quali è possibile il contatto,coperti dal punto 5.3, considerati in tutte le posizioni di impiego.

Si fa eccezione per il cassettino per piccoli oggetti, il quale deve essereconsiderato soltanto in posizione chiusa, e per le cinture di sicurezza in posizionenormalmente agganciato; ogni altra parte che ha una posizione fissa di agganciodeve però essere conforme alla norma del raggio di 3,2 mm in questa posizione.

Ad punto 5.3.2.2:

La superficie di riferimento viene determinata mediante il dispositivo descrittoall’allegato V, punto 2, applicato con forza di 2 daN. Qualoro ciò non sia possibile,si deve seguire il metodo descritto all’allegato V, punto 1, con forza di 2 daN.

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La valutazione delle sporgenze pericolose viene lasciata alla discrezione delleautorità responsabili per le prove.

La forza di 37,8 daN viene applicata anche se la sporgenza iniziale è inferiore a 35oppure a 25 mm, a seconda del caso. La sporgenza è misurata durantel’applicazione della forza.

La forza orizzontale longitudinale di 37,8 daN è normalmente applicata medianteun pistone ad estremità piatta con diametro massimo di 50 mm, ma in caso diimpossibilità può essere seguito un altro metodo equivalente, ad esempiotogliendo alcune parti che costituiscono ostacolo.

Ad punto 5.3.2.3:

Nel caso di leva di comando del cambio, la parte più protuberante è quelladell’impugnatura o del bottone che entra per prima in contatto con un pianoverticale trasversale, il quale si sposti in direzione longitudinale orizzontale. Seuna parte qualsiasi di una leva del cambio di marcia o di comando del freno amano supera il livello del punto H, la leva sarà considerata come se si trovasseinteramente al di sopra del livello di detto punto H.

Ad punto 5.3.4:

Quando il piano o i piani orizzontali passanti per il punto H dei sedili anteriori eposteriori più bassi non coincidono, si determina un piano verticale perpendicolareall’asse longitudinale del veicolo e passante per il punto H del sedile anteriore. Lazona esclusa sarà allora considerata separatamente per gli abitacoli deglioccupanti anteriori e posteriori, rispetto al loro punto H e sino al piano verticaledefinito qui sopra.

Ad punto 5.3.4.1:

I parasoli mobili devono essere considerati in tutte le posizioni di uso. Leintelaiature dei parasoli non devono essere considerate come supporti rigidi (vedipunto 5.3.5).

Ad punto 5.4:

Quando un tetto viene provato per misurare le sporgenze e le parti che possanoentrare in contatto con una sfera di 165 mm di diametro, il rivestimento internodeve essere tolto. Per valutare i raggi di raccordo necessari, si devono prendere inconsiderazione le proporzioni e le proprietà attribuibili ai materiali di rivestimentodel tetto. Le zone di prova del tetto devono estendersi in avanti ed al di sopra delpiano trasversale limitato dalla linea di riferimento del torso del manichinosistemato sul sedile più arretrato.

Ad punto 5.4.2.1 (vedi anche il punto 5.1.1 per la definizione di «spigoli vivi»):

La sporgenza verso il basso deve essere misurata secondo la normale al tetto, inaccordo col punto 1 dell’allegato V.

La larghezza della parte sporgente deve essere misurata ortogonalmente alla lineadi sporgenza. In particolare, gli archi o le nervature del tetto non devono sporgereoltre 19 mm dalla sua superficie interna.

Ad punto 5.5:

Tutte le nervature esistenti sui tetti apribili devono essere conformi al disposto delpunto 5.4 se possono entrare in contatto con una sfera avente il diamentro di165 mm.

Ad punti 5.5.1.2, 5.5.1.2.1, 5.5.1.2.2:

In posizione di riposo ed a tetto chiuso, i dispositivi di apertura e di manovradevono essere conformi a tutte le condizioni precisate.

Ad punto 5.5.1.2.3:

La forza di 37,8 daN viene applicata anche se la sporgenza iniziale è di 25 mm odinferiore. La sporgenza viene misurata durante l’applicazione della forza.

La forza di 37,8 daN applicata nella direzione di urto, definita all’allegato IIIcome la tangente alla traiettoria della testa, è normalmente applicata mediante unpistone ad estremità piana con diametro non superiore a 50 mm; in caso diimpossibilità, si puè seguire un metodo equivalente, ad esempio eliminando leparti che costituiscono ostacolo.

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L’espressione «posizione di riposo» indica la posizione assunta dal dispositivo dicomando a tetto bloccato.

Ad punto 5.6:

L’armatura dei tetti decappottabili non costituisce arco di sicurezza.

Ad punto 5.6.1:

La parte superiore dell’intelaiatura del parabrezza inizia al di sopra del contornotrasparente del parabrezza stesso.

Ad punto 5.7.1.1:

Vedi anche il commento al punto 5.1.1 per la definzione di spigoli vivi.

Ad punto 5.7.1.2:

Nella definizione della zona di urto della testa sullo schienale dei sedili postianteriormente al passeggero, qualsiasi struttura necessaria per sostenere loschienale deve essere considerata come elemento dello schienale stesso.

Ad punto 5.7.1.2.3:

L’imbottitura delle parti della struttura del sedile è richiesta anche al fine di evitarele asperità pericolose e gli spigoli vivi che possono accrescere il pericolo o lagravità delle lesioni degli occupanti.

Ad ALLEGATO II

DETERMINAZIONE DELLA ZONA D’URTO DELLA TESTA

Ad punto 2.1.1.2:

La scelta fra le due procedure di determinazione dell’altezza deve essere lasciataal costruttore.

Ad punto 2.2:

In fase di determinazione dei punti di contatto, la lunghezza del bracciodell’apparecchio di misura non è modificata nel corso di una determinataesplorazione. Qualsiasi esplorazione inizia in posizione verticale.

Ad punto 3:

La dimensione 25,4 mm corrisponde alla distanza tra un piano orizzontale chepassa per il punto H e la tangente orizzontale al contorno inferiore della testa.

Ad ALLEGATO III

PROCEDURE DI PROVA DEI MATERIALI ATTI A DISSIPARE ENERGIA

Ad punto 1.4:

Per quanto riguarda la rottura di qualsiasi elemento durante la prova didissipazione di energia, vedi l’osservazione ad allegato I, punto 5.1.2.

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Ad ALLEGATO IV

PROCEDURA PER DETERMINARE IL PUNTO H E L’ANGOLOEFFETTIVO DI INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE E PER

VERIFICARE LA POSIZIONE RELATIVA DEI PUNTI R ED H ED ILRAPPORTO TRA L’ANGOLO TEORICO E L’ANGOLO EFFETTIVO

D’INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE

Ad punto 4:

Per determinare il punto H di un sedile, gli altri sedili possono, se necessario,essere tolti.

Ad ALLEGATO VI

DISPOSITIVO E PROCEDURA PER L’APPLICAZIONE DEL PUNTO5.2.1 DELL’ALLEGATO I

Ad prima frase:

Gli elementi azionabili col piede sono assimilati a pedali.

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