PROTEZIONE DEGLI ANIMALI AL MACELLO
VALENTINA DE NADAI Dirigente del servizio veterinario igiene degli alimenti di origine animale
QUADRO NORMATIVO Direttiva 93/119/CE Decreto Legislativo 333/98
ABROGATI
in deroga fino al 08/12/2019
Allegato A disposizioni applicabili al trasferimento e stabulazione degli animali
Allegato C, parte II disposizioni specifiche per lo stordimento
Reg. CE 1099/2009
SI APPLICA DAL 1/1/2013
in deroga fino al 08/12/2019
Allegato II
Protezione degli animali al macello Montecchio P.no, 13 aprile 2013
REG. CE 1099/2009
APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
SI APPLICA • Abbattimento: «qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini
la morte dell’animale»
• Macellazione: «l’abbattimento di animali destinati all’alimentazione umana»
NON SI APPLICA • Esperimenti scientifici
• Attività venatorie e di pesca
• Eventi culturali o sportivi
• Volatili da cortile, conigli e lepri macellati per consumo domestico privato
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PRESCRIZIONI GENERALI
Durante l’abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiate agli animali DOLORI, ANSIA o SOFFERENZA EVITABILI
Conforto fisico
Protezione da ferite
Considerazione del
comportamento normale
Assenza di segni di dolore o
paura evitabili
Protezione dall’assenza
prolungata di cibo e acqua
Protezione da interazioni
evitabili
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STORDIMENTO
▪ Gli animali sono abbattuti previo STORDIMENTO
conformemente all’Allegato I
▪ Tale obbligo non si applica alle macellazioni prescritte da riti religiosi, purché la macellazione abbia luogo in un macello
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COMPITI OSA
MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI
IMMOBILIZZAZIONE E STORDIMENTO
CONTROLLI SUI METODI DI
STORDIMENTO
IDENTIFICAZIONE DEL
RESPONSABILE DELLA TUTELA
DEL BENESSERE ANIMALE
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CONTROLLI STORDIMENTO
S.O
.P.
Responsabile/i controlli
Segni coscienza e sensibilità
Campione rappresentativo
Frequenza in base al rischio
Misure correttive
Dispositivo di riserva disponibile
IMMEDIATAMENTE
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DISPOSITIVI
▪ L’OSA provvede alla manutenzione e al controllo dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento (secondo le istruzioni del fabbricante, se non disponibili provvede a stilare una procedura interna di istruzioni e manutenzione che ne garantisca l’idoneità )
▪ L’OSA tiene un registro di manutenzione, a disposizione dell’autorità competente almeno 1 ANNO
▪ Deve essere sempre presente un dispositivo di stordimento di riserva IMMEDIATAMENTE disponibile
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RESPONSABILE BENESSERE
• Maneggiamento e immobilizzazione
• Stordimento
• Sospensione
• Dissanguamento
• Registro dei provvedimenti adottati per migliorare benessere animale, a disposizione autorità almeno 1 ANNO
• Macelli ≥ 1000UGB o 150000 volatili o conigli/anno
OSA individua il
Responsabile Tutela
Benessere animale
Dipende da OSA ma è
autorizzato ad adottare
misure correttive
Possiede Certificato d’idoneità per tutte le operazioni
Le competenze
del Responsabile sono definite nelle S.O.P.
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PROCEDURE OPERATIVE STANDARD
▪ Insieme di documenti aziendali che affrontano in modo specifico l’organizzazione delle diverse fasi di macellazione allo scopo di tutelare il benessere degli animali dallo scarico alla morte
▪ Tali procedure sono messe a disposizione dell’Autorità Competente
▪ Gli OSA possono utilizzare le procedure operative standard descritte nelle guide di buone pratiche
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CERTIFICATO D’IDONEITÀ
Tutte le operazioni di: ▪ maneggiamento e cura degli animali prima
dell’immobilizzazione ▪ immobilizzazione degli animali in vista dello stordimento ▪ stordimento e valutazione dell’efficacia ▪ sospensione o sollevamento di animali vivi ▪ dissanguamento di animali vivi
DEVONO ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE DA PERSONE IN POSSESSO DEL RELATIVO CERTIFICATO D’IDONEITA’
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CERTIFICATO D’IDONEITÀ
• rilascio del Certificato d’idoneità, con scadenza 08/12/15
• percorso formativo teorico entro il 08/12/15 (anche FAD)
Operatori che al 01/01/13 hanno almeno 3
anni di esperienza professionale pertinente
documentata
• rilascio di Certificato d’idoneità temporaneo
• operano sotto supervisione di operatore con Certificato
• percorso formativo teorico (anche FAD), ENTRO?
Operatori che al 01/01/13 non hanno
maturato 3 anni di esperienza professionale, ma li matureranno entro il
08/12/15
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CERTIFICATO D’IDONEITÀ
•rilascio del Certificato d’idoneità temporaneo (3 mesi)
•operano sotto supervisione di operatore con Certificato
•percorso formativo completo con esame
Operatori che al 08/12/15 non
avranno maturato 3 anni di esperienza
professionale
•Laurea in medicina veterinaria
•Diploma di laurea in scienze delle produzioni animali EQUIPOLLENZE
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ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
▪ Suddivisi in 3 moduli: carni rosse, carni bianche, animali da pelliccia
▪ Durata minima: 6 ore teoriche + 2 ore pratiche + esame
▪ Esame: 10 quesiti a risposta multipla, in caso di non superamento (meno di 8 esatti) l’operatore potrà ripetere l’esame dopo un mese e se ancora non lo supera dovrà rifare il corso
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ALLEGATO I
Elenco dei metodi di stordimento e relative caratteristiche
Sono descritte le condizioni d’uso (specie e circostanze di utilizzo) e i parametri fondamentali per ciascun metodo di stordimento
VENGONO DEFINITI I LIVELLI DI DETERMINATI PARAMETRI ELETTRICI
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ALLEGATO II
Configurazione, costruzione e attrezzature dei macelli
Vengono descritte le caratteristiche relative alle strutture per la stabulazione degli animali, ai dispositivi per l’immobilizzazione e ai dispositivi di stordimento
OBBLIGO DI VISUALIZZAZIONE E REGISTRAZIONE DEI PARAMETRI ELETTRICI FONDAMENTALI E DELLA CONCENTRAZIONE DI GAS
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ALLEGATO III
Norme operative relative ai macelli
Valutazione delle condizioni degli animali all’arrivo e ispezione dei locali di stabulazione da parte del Responsabile della tutela del benessere
Indicazione di data e ora di arrivo animali per ogni recinto (mammiferi, esclusi conigli e lepri)
Animali non deambulanti abbattuti sul posto
Recisione di ENTRAMBE le carotidi in caso di semplice stordimento
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE
FINO AL 08/12/2019, PER GLI STABILIMENTI GIA’ IN FUNZIONE PRIMA DEL
01/01/2013
per la costruzione e le attrezzature disciplinate
dall’Allegato II del Reg. CE 1099/2009 si continuano ad
applicare le disposizioni previste dalla Dir. 93/119/CE
in particolare continueranno ad applicarsi le disposizioni previste negli Allegati A e C del D. Lgs. 333/1998 (Nota
DGSAF 07/01/2013)
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Valentina De Nadai
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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