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LA GESTIONE DELLE PERDITE:
NOVITA’, RIFLESSI CIVILISTICI, CONTABILI,
FISCALI
In collaborazione con:
Mestre (VE)15 Febbraio 2013
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Materiale didattico non vendibile riservato ai partecipanti alla Giornata di studio
“La gestione delle perdite: novità, riflessi civilistici, contabili e fiscali”
Dispensa chiusa per la stampa il 12/02/2013
GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A.
Via E. Fermi, 11/A - 37135 Verona Tel. 045/8201828 - Fax 045/583111 e-mail: [email protected] sito internet: www.euroconference.it Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale
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INDICE RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE – Schemi di sintesi pag. 5 a cura di Fabrizio Bava PERDITE FISCALI ED ISCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE – Schemi di sintesi pag. 11 a cura di Fabrizio Bava LE PERDITE D’IMPRESA – Schemi di sintesi pag. 15 a cura di Guido Berardo L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLE SOCIETÀ DI COMODO Schemi di sintesi pag. 19 a cura di Andrea Bongi GLI INTERPELLI DISAPPLICATIVI – Schemi di sintesi pag. 26 a cura di Andrea Bongi LA DISCIPLINA DELLE PERDITE FISCALI NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE – Schemi di sintesi pag. 35 a cura di Gianluca Cristofori OPERAZIONI STRAORDINARIE D’IMPRESA IN PRESENZA DI PERDITE DI BILANCIO – Schemi di sintesi pag. 55 a cura di Gianluca Cristofori LA DISCIPLINA DELLE PERDITE FISCALI – Schemi di sintesi pag. 60 a cura di Gianluca Cristofori UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI RIPORTABILI A NUOVO E EFFETTI SULL’ISCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE: UN CASO OPERATIVO pag. 67 a cura di P. Pisoni, F. Bava, D. Busso e A. Devalle LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI PERDITE PER OLTRE UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE pag. 80 a cura di Fabrizio Bava LE “OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE” SULLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI PERDITE PER OLTRE UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE pag. 87 a cura di Fabrizio Bava BILANCIO D’ESERCIZIO CON PERDITA EX ART. 2446 O 2482-BIS, C.C.: ADEMPIMENTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI pag. 93 a cura di Fabio Landuzzi GLI ASPETTI CRITICI NELLA PROCEDURA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE pag. 100 a cura di Flavia Silla LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE NELLE SOCIETÀ PER AZIONI EX ARTT. 2446 E 2447 C.C. pag. 106 a cura di Fabio Landuzzi
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ORIENTAMENTI DEL NOTARIATO SULLA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE pag. 112 a cura di Fabio Landuzzi LE PERDITE D’IMPRESA DOPO I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE pag. 116 a cura di Guido Berardo PER LE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA ARRIVANO LE CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA pag. 125 a cura di Guido Berardo
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RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE – Schemi di sintesi a cura di Fabrizio Bava
Il capitale sociale si riduce di meno di 1/3 Il capitale sociale si riduce di oltre
1/3
Non è superata la soglia critica e non vi è obbligo di
intervento
È superata la soglia criticaSi deve esaminare importo minimo
legale del capitale sociale
RESTA SOPRA MINIMO
2446 – 2482 Bis
VA SOTTO MINIMO
2447 – 2482 Ter
LA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
Riduzione del capitale sociale per perdite
Riduzione del capitale sociale per perdite di oltre un terzo (art. 2446 – 2482-bis)
Qualora il capitale sociale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo amministrativo deve:
predisporre una situazione patrimoniale
convocare “senza indugio” l’assemblea dei soci
la situazione patrimoniale e la relativa relazione illustrativa, unitamente alle osservazioni dei sindaci, devono rimanere depositate presso la sede sociale negli otto giorni che precedono l’assemblea, al fine di garantire l’effettività del diritto di informazione ai soci.
Le formalità e gli adempimenti prescritti dall’art. 2446 c.c. sono applicabili anche nella diversa e più grave ipotesi prevista dall’art. 2447 c.c.»
Riduzione del capitale sociale per perdite di oltre un terzo (art. 2446 – 2482-bis)
Tale informativa costituisce elemento essenziale per consentire ai soci di assumere in sede di assemblea gli “opportuni provvedimenti”, che potranno consistere in:
una riduzione del capitale socialenella copertura della perdita maturata a quella data
o, in presenza di condizioni che giustifichino tale scelta, nel semplice rinvio di ogni decisione
Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea di approvazione del bilancio di tale esercizio è tenuta a ridurre il capitale sociale
in proporzione alle perdite accertate.
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Riduzione del capitale sociale anche al di sotto del minimo di legge (art. 2447 – 2482-ter)
Gli opportuni provvedimenti potranno consistere in:
la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a tale minimo
l’eventuale trasformazione della società (art. 2447 c.c.)
Qualora l’assemblea non deliberi né la ricostituzione del capitale sociale ad un valore non inferiore al minimo di legge, né la trasformazione della società, gli amministratori devono
prendere atto della presenza di una causa di scioglimento.
Quando si viene a conoscenza di «perdite rilevanti?»Che cosa si intende per «senza indugio?»
La convocazione dell’assemblea debba avvenire nel corso dell’esercizio non appena gli amministratori si rendano conto che si è determinata una perdita del capitale sociale rilevante (cioè superiore ad un terzo), senza attendere quindi la chiusura dell’esercizio
Art. 2631 c.c.: la convocazione si dà per omessa se non interviene nei 30 giorni successivi all’evento che ne ha richiesto la convocazione
Quando si viene a conoscenza di «perdite rilevanti?»Esempio
Un’impresa che chiude l’esercizio al 31/12 ha un patrimonio netto pari a 200 mila euro con un fatturato di 20 milioni di euro ed un trend di risultati d’esercizio compresi in un range tra i 50 ed i 100 mila euro.
Se a giugno il fatturato si fosse ridotto del 50%, sarebbe piuttosto agevole valutare la perdita del capitale, in quanto la riduzione dei costi variabili conseguente al calo del fatturato non è accompagnata dalla riduzione dei costi fissi (ammortamenti e costo del personale) e, con ogni probabilità, il minor calo dei costi rispetto ai ricavi avrà determinato la perdita del patrimonio netto.
Riduzione del capitale per perdite
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Modalità e di determinazione della riduzione del capitale
Si ha la riduzione del capitale se non sono disponibili o sono state già erose le riserve di patrimonio netto
ammontare complessivo del patrimonio netto <
due terzi del capitale sociale.
Utilizzo riserve: si considerano assorbite per prime le riserve non vincolate o meno vincolate.
1 utili in corso di formazione
2 utili pregressi non distribuibili
3 riserve facoltative e straordinarie
4 riserva statutaria
5 riserva di rivalutazione monetaria
6 riserva sovrapprezzo azioni
7 versamento soci in conto capitale
8 riserva legaleriserva legale
9 capitale sociale
Riserve di utili
Poste di capitale
Priorità di utilizzo delle riserve OIC 30: ai fini dell’adozione dei provvedimenti richiesti dagli artt.
2446 e 2447 c.c., è necessario tenere conto del risultato che emerge dalla situazione patrimoniale
Esempio 1Perdita: euro 600.000 Patrimonio netto (senza la perdita): euro 1.000.000
di cui C.S.: euro 600.000
Le perdite non determinano l’obbligo di ridurre il capitale
Riserve
< 1/3
400600
1000
Perdita
Capitale sociale Riserve
< 1/3
400600
1000
Perdita
Capitale sociale
8
Esempio 2Perdita: euro 600.000 Patrimonio netto (senza la perdita): euro 1.000.000
di cui C.S.: euro 750.000
Le perdite determinano l’obbligo di ridurre il capitale
Riserve 250.000 – perdita 600.000 = 350.000C.S. “residuo” = 400.000
Riserve
> 1/3
350600
1000
Perdita
Capitale sociale
PERDITA DA COPRIRE
=
RISULTATO NEGATIVO – VERSAMENTO SOCI
Versamenti da parte dei soci
I versamenti soci a fondo perduto, eseguiti prima di rilevare la consistenza della perdita, vanno considerati, rendendo non dovuta la procedura di riduzione e contestuale aumento di capitale
Contenuto dell’informativa
La “situazione patrimoniale” deve essere costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico.
Nota integrativa: l’OIC 30 afferma che la sua redazione o l’inclusione delle piùrilevanti informazioni richieste dall’art. 2427 c.c. consente una migliore comprensione della situazione patrimoniale.
Riduzione del capitale per perdite
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Grado di aggiornamento dell’informativa
La situazione patrimoniale deve essere aggiornata il più possibile rispetto alla data di convocazione dell’assemblea.
Essa possa essere sostituita dal bilancio d’esercizio qualora sia stato chiuso entro i centoventi giorni precedenti l’assemblea.
L’organo gestorio è tenuto ad informare l’assemblea sui fatti di rilievo intervenuti successivamente alla data di riferimento della relazione sulla situazione patrimoniale.
Criteri di redazione dell’informativa
La «situazione patrimoniale» deve essere costituita da un vero e proprio bilancio redatto secondo i criteri di valutazione stabiliti per il bilancio d’esercizio (es. divieto di effettuare rivalutazioni)
La presenza di ingenti perdite può essere accompagnata da una situazione di squilibrio finanziario, per tale ragione, gli amministratori devono valutare la possibilità di applicare il principio di continuità aziendale per la redazione della suddetta situazione patrimoniale.
Struttura della «situazione patrimoniale»
L’informativa economico-finanziaria è opportuno che sia articolata nei seguenti quattro paragrafi:
cause della crisi
situazione patrimoniale e finanziaria
risanamento della gestione e continuità
proposte per il ripianamento delle perdite
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Struttura della «situazione patrimoniale»L’informativa economico-finanziaria èopportuno chesia articolata nei seguentiquattro paragrafi:
Nella dispensa: esempio di relazione sulla situazione patrimoniale
Osservazioni del collegio sindacale
In tale processo informativo assume un ruolo attivo anche l’organo di controllo. Il collegio sindacale deve formulare all’assemblea:
le osservazioni sulla situazione patrimoniale e sulla relazionepredisposta dagli amministratori
Nella dispensa: esempio di osservazioni del collegio sindacale
Osservazioni del collegio sindacale
In particolare il collegio sindacale:
verifica che gli amministratori provvedano alla convocazione tempestiva dell’assemblea e alla presentazione della relazione sulla situazione patrimoniale della società
valuta le ragioni che hanno determinato le perdite, se le stesse sono state correttamente individuate e illustrate dall’organo amministrativo
esamina i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle prospettive di continuità aziendale
dà atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della relazione e dell’evoluzione della gestione sociale.
Norma di comportamento 10.2
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PERDITE FISCALI ED ISCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE – Schemi di sintesi
a cura di Fabrizio Bava
DISCIPLINA FISCALE DEL RIPORTO DELLE PERDITE
Art. 84 TUIR (post L. 15/7/2011, n. 111):
1
2
Riportabilità senza limiti di tempo
Limite quantitativo di utilizzo dell’80% dell’imponibile IRES
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Le attività per imposte anticipate devono essere rilevate soltanto se:
Esiste la ragionevole certezza di ottenere nei successivi esercizi imponibili sufficienti a consentirne il riassorbimento
OIC 25
Requisiti ULTERIORI in presenza di perdite
Le attività per imposte anticipate su perdite fiscali devono essere rilevate soltanto se:
1
2
Derivano da circostanze ben identificate
È ragionevole che tali circostanze non si verificheranno
OIC 25
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PIANO INDUSTRIALE
Caratteristiche dei piani industriali:Approvazione formale da parte del CdA e adeguamento annuale in relazione ai risultati effettivamente conseguitiConcretezza e realizzabilitàAnaliticitàIn caso di storia recente di perdite, indicazione degli elementi di discontinuitàIndicazione delle previsioni degli IMPONIBILI IRES
Delibera Consob 4 marzo 2010 n. 17207 “La società non ha trasmesso a supporto alcun piano fiscale relativo alla recuperabilità ma ha
esclusivamente richiamato il piano industriale”Nota bene
INFORMATIVA DI BILANCIOL’art. 2427 c.c., n. 14) richiede le seguenti informazioni:a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato larilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto Economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.
NOTA INTEGRATIVA: ESEMPIO DI INFORMATIVAL’iscrizione delle imposte anticipate è stata effettuata dopo aver considerato che le perdite dell’esercizio 20….. derivano in massima parte da circostanze ben identificate e non ripetibili (quali gli oneri relativi alla cessione del …………………………) e attentamente valutata la ragionevole certezza del verosimile conseguimento di un reddito imponibile negli esercizi futuri che consentirà di recuperare i crediti per imposte differite e anticipate iscritti in bilancio. La “ragionevole certezza” si basa sul Piano economico quinquennale della Società 20…-20… e su un’apposita analisi eseguita e supportata da elementi oggettivi, quali ad esempio: la vendita del ……………….. ed il venir meno per il futuro delle forti perdite di quel Gruppo e degli oneri relativi per la controllante, minori costi del personale dovuti all’uscita nel 20… di circa n. … dipendenti di …………….. S.p.A., plusvalenze per circa € ……………………. registrate sulla vendita di terreni già eseguita nel marzo 20…, recupero di efficienza sui vari stabilimenti aziendali, ecc.
Perdite fiscali ed iscrizione delle attività per imposte anticipate
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SEGNALE VERSO I TERZI
ISCRIZIONE NON ISCRIZIONE
Impegnano a fronteggiare le perdite
Comunicazione dell’incapacità a generare
imponibili fiscali positivi nei successivi esercizi
SIGNIFICATO INFORMATIVO
TRATTAMENTO CONTABILE-METODOLOGIA
1. Verifica presenza attività per imposte anticipate pregresse2. (eventuale) utilizzo di una quota delle imposte anticipate pregresse, in
caso di risultato imponibile positivo3. Verifica imposte anticipate residue (pregresse-utilizzo)4. Confronto con “capienza” (minore tra piano industriale e perdite fiscali
residue)
TRATTAMENTO CONTABILE-METODOLOGIA
Scrittura contabile:
“capienza” > imposte anticipate residueiscrizione della differenza
“capienza” < imposte anticipate residuestorno della differenza
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CASO OPERATIVO
Dati previsionali da piano industriale triennale (€/000)
2012-2014
2013-2014
2014-2016
2015-2017
2016-2018
2017-2019
Risultato d'esercizio cumulato
Reddito imponibile cumulato 160 250 800 1070 580 980
80% del reddito imponibile cumulato 128 200 640 856 464 784
La società chiude l’esercizio 2011 con una perdita fiscale riportabile a nuovo pari a 1000.
CASO OPERATIVODati relativi ai singoli esercizi 2011 2012 2013 2014 2015 201680% dell'imponibile IRES (limite all'utilizzo delle perdite) 0 4 64 120 16 80Perdita riportabile a nuovo (a) 1.000 996 932 812 796 716Valore max da piano industriale (b) 128 200 640 856 464 784Capienza (minore tra a e b) 128 200 640 812 464 716
Quota parte necessaria per assorbire le ant. giàiscritte
128 200 640 464 464-4 -64 -120 -16 -80
0 124 136 520 796 384
Valore su cui sono iscrivibili nuove att. per imp. ant. 128 76 504 292 0 332Valore su cui devono essere stornate att. per imp. ant. 332Effetto sul bilancioAttività per imposte anticipate iniziali 0 35,2 55 176 223,3 127,6Riassorbimento dell'esercizio 0 -1,1 -17,6 -33,0 -4,4 -22,0
Reintegro/Storno attività per imposte anticipate 35,2 20,9 138,6 80,3 -91 91,3
Saldo attività per imposte anticipate in S.P. 35,2 55,0 176,0 223,3 127,6 196,9
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LE PERDITE D’IMPRESA – Schemi di sintesia cura di Guido Berardo
AMBITO SOGGETTIVO
• Viene modificato l’articolo 84 commi 1 e 2, ne consegue che sono interessati solo i soggetti Ires (tranne enti non commerciali)
• Per i soggetti Irpef vale sempre l’articolo 8 del Tuir che e’ autonomo rispetto all’articolo 84
• Quindi soggetti Irpef due casi:• imprese contabilità ordinaria: riporto a nuovo nel quinquennio e
compensazione al 100% o imputazione ai soci per trasparenza e compensazione (anche intersoggettiva) con redditi d’impresa
• Imprese in contabilità semplificata: utilizzo diretto o imputazione per trasparenza in compensazione orizzontale con tutti i redditi di periodo, vietato riporto a nuovo
NUOVO REGIME DELLE PERDITE D’IMPRESA (D.L. 98/11, art. 23 comma 9)
Nuovo regime1) Riporto illimitato nel tempo2) Compensazione all’80% del
reddito3) Nessuna modifica per
perdite dei primi tre periodi d’imposta (riporto illimitato e compensazione al 100%
Vecchio regime1) Riporto limitato al
quinquennio successivo2) Compensazione al 100% del
reddito3) Nessuna modifica per perdite
dei primi tre periodi d’imposta (riporto illimitato e compensazione al 100%
OBIETTIVI DELLA RIFORMA
• Norma anti crisi: favorisce le imprese con riporto illimitato nel tempo• Semplificazione: eliminate le valutazioni circa l’iscrivibilità delle imposte
differite attive• Antiabuso: eliminare manovre societarie in prossimità della scadenza del
quinquennio per il refreshing della perdita • Maggiore gettito: imponibile al 20% con effetto immediato
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DECORRENZA• Dalla relazione d’accompagnamento emerge che le vecchie regole si applicano alle
perdite maturate prima dell’entrata in vigore del D.L. 98, cioè 6 luglio 2011.• Si dovrebbe intendere, quindi, che per le perdite derivanti da periodi d’imposta chiusi
antro il 5 luglio 2011 si applicano le vecchie regole• In assenza di un regime transitorio, il riporto delle perdite maturate prima dell’entrata
in vigore della modifica normativa deve avvenire secondo le disposizioni dell’articolo 84 ante modifica. (relazione accompagnamento)
• LA DIVERSA TESI DELLA CIRC. 53/11: le perdite vecchie non utilizzate assumono immediatamente le nuove regole, QUINDI:
• Le perdite maturate fino al 2010 si riportano a nuovo nel 2011 già utilizzando il limite dell’80%
• Il riporto delle perdite maturate fino al 2010 non prevede limiti temporali• La norma si applica per le perdite il cui quinquennio di riporto non sia già scaduto al 5
luglio 2011, per periodi d’imposta solari si tratta delle perdite generate dal 2006
ESEMPIO DI COMPENSAZIONE CONTEMPORANEA DIVECCHIE E NUOVE PERDITE
•Società ALFA SRL presenta una perdita generata nel 2008 (terzo anno di attività) pari a € 60.000 ed una perdita generata nel 2010 pari a € 60.000. Nel 2011 presenta un reddito pari a € 60.000. Nel Unico 2012 produce un reddito pari a € 60.000.•E’ possibile questo comportamento?
• Abbatto l’80% del reddito (€ 48.000) con le perdite generate nel 2010• Abbatto l’ulteriore reddito (€ 12.000) con le perdite 2008 (100%comp)•In questo modo preservo per il futuro perdite compensabili senza limiti
Coordinamento perdite primi 3 esercizi
Perdite primi 3 esercizi: 1.000Altre perdite: 1.000
Utile 2011: 1.100
Il limite dell’80% si applica su:1.100
100
Telefisco 2012 quindi nell’esempio il reddito è azzerabile
Le perdite d’impresa
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Coordinamento perdite società di comodo
Perdite riportate: 100reddito complessivo: 70reddito minimo: 30
Il limite dell’80% si applica su:7040
Telefisco 201270 – 56= 14 quindi MIN 30
70 – 32= 38
Esempio di applicazione del nuovo riporto delle perdite
La SRL Alfa ha maturato nel 2011 una perdita per € 100.000. Nel 2012 genera un utile pari a € 50.000.Nel modello Unico 2013, redditi 2012 la perdita potrà essere compensata per € 40.000, con riporto a nuovo illimitato nel tempo di € 60.000. Sul reddito residuo pari a € 10.000 la società determina normalmente le imposte dovute
Esempio di applicazione del nuovo riporto delle perdite
La SRL Beta ha maturato nel 2011 una perdita per € 50.000. Nel 2012 genera un utile pari a € 100.000.Nel modello Unico 2013, redditi 2012 la perdita potrà essere compensata per l’importo totale poiché l’80% del reddito, pari a € 80.000 è superiore alla perdita riportata. Sul reddito residuo pari a € 50.000 la società determina normalmente le imposte dovute
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Esempio di applicazione del nuovo riporto delle perdite
La SRL Gamma ha maturato nel 2010 una perdita per € 50.000, nel 2011 una perdita di € 70.000.La perdita del 2010 non si prescriverà più nel 2015, al pari della perdita del 2011 che non ha alcuna prescrizione temporale.
NUOVO REGIME PERDITE: INTERSECAZIONE IRES/IRPEF
• Caso 1) Società di persone partecipata da società di capitali (articolo 101 comma 6: la perdita e’ utilizzabile dal socio solo in compensazione del reddito imputato per trasparenza dalla stessa società che ha generato la perdita)
• Compensazione intersoggettiva (socio/società) quindi pur applicandosi la regola del quinquennio non si applica articolo 84 Tuir> irrilevanza della novità D.L. 98/11
D.L.98/11 E REGIME DI TRASPARENZA SOCIETÀ DICAPITALI
• Perdita imputata al socio: non si applicano né le nuove né le vecchie regole poiché si tratta di compensazione intersoggettiva autonomamente disciplinata con la regola del quinquennio e limite al reddito d’impresa
• Sul punto va ricordato che dal 2006 la perdita generata dal socio prima dell’opzione per trasparenza non può compensare redditi imputati per trasparenza
• L’applicazione del D.L. 98 avviene ad un altro livello, cioè per la perdita non imputabile al socio perche eccedente la sua quota di patrimonio netto: tale perdita resta ancorata alla società e siccome l’articolo 7 comma 2 del D.M. 23.4.2004 richiama espressamente l’articolo 84 del Tuir, per tali perdite vale la regola della decorrenza, quindi sia le vecchie perdite sia quelle nuove applicano la regola del riporto illimitato e compensazione nel limite dell’80% del reddito
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L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLE SOCIETÀ DI COMODO – Schemi di sintesi
a cura di Andrea Bongi
Nuova fattispecie diSocietà non operativa:
Perdita fiscale reiterata
Applicazione aliquota Iresal 38%
NOVITA IN MATERIA NOVITA IN MATERIA DIDI SOCIETSOCIETÀÀ DIDICOMODO D.L. 138/11COMODO D.L. 138/11
NUOVA IPOTESI D.L. 138/11
Tre esercizi di perdite fiscali consecutive
Dal quarto anno, dopo il triennio di perditeLa società è considerata di comodo
Reddito minimoLimiti all’utilizzo
Del creditoIva
Irriportabilità dellePerdite se nonIn presenza di Redditi effettivi
Valore dellaProduzione minimo
Ai fini Irap
TELEFISCO 2012 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni in materia di società c.d. in perdita sistematica ex articolo 2, commi 36-decies e ss., del D.L. n. 138 del 2011
presuppongono un c.d. “periodo di osservazione” di tre anni
nei confronti di quelle società che non hanno almeno tre anni “di vita”, pertanto, la disciplina sulle società c.d. in perdita sistematica non trova applicazione. Ciò non esclude che per le stesse società la disciplina delle società “di comodo” prevista dall’articolo 30 della L.
n. 724 del 1994 possa trovare applicazione , qualora ne ricorrano i presupposti ivi previsti
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Circolare n.23/E del 11/6/2012;Provvedimento 87956 del 11/6/2012:
- nuove fattispecie di disapplicazione specifiche per le società in perdita reiterata
LE CAUSE DI ESCLUSIONE OGGI:
L’art.30, co.1
L. n.724/94
elenca le cause di esclusione che, è bene ricordarlo, operano per tutte le società di “comodo” e quindi sia che tale status derivi dal mancato superamento del test di operatività, sia che derivi dalla condizione della condizione della “perdita sistematica”.
Il provvedimento del 14/02/08 (n.23681)
disciplina una serie di specifiche cause di disapplicazione che sembra debbano operare solo in relazione alle società di comodo, in quanto non hanno superato il test di operatività.
Il provvedimento del 11/06/12 (n.87956)
disciplina le specifiche cause di disapplicazione che si applicano alle società che presentano lo status delle “perdite sistematiche”.
PROVVEDIMENTO 11/6/2012:
possono legittimamente disapplicare il regime delle comodo le società in perdita sistematica che in almeno uno dei tre periodi d’imposta indicati nel co.36- decies del citato articolo 2, si trovano in una delle seguenti situazioni …….
L’applicazione della disciplina sulle società di comodo
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LA CIRCOLARE N.32/2 DELL’11/6/2012:
“ai fini della disciplina sulle società in perdita sistematica, le cause di esclusione riguardano solo i periodi di imposta di applicazione della disciplina in esame (anno n), mentre le cause di disapplicazione automatica indicate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012, prot. n.2012/87956, assumono rilevanza esclusivamente nel periodo di osservazione (anni n-1, n-2 e n-3).
La situazione attuale:• il triennio di monitoraggio al fine della verifica della condizione della perdita
reiterata riprende a decorrere dal periodo successivo a quello interessato dalla causa di disapplicazione;
• le cause di esclusione e di disapplicazione sono caratterizzate, ora, da diversi meccanismo applicativi: le cause di esclusione da comma 1 dell’art.30 della L. n.724/94 e di disapplicazione ex provvedimento n.23681/08 operano puntualmente sul periodo interessato dall’applicazione del regime previsto per le società di comodo; le cause di disapplicazione ex provvedimento n.87956/12 operano “retroattivamente” sul periodo di monitoraggio delle perdite sistematiche.
Le nuove cause di disapplicazione introdotte dal provvedimento dell’11/6/2012 consentono di:
disapplicare la disciplina sulle società in perdita sistematica di cui al citato articolo 2, commi 36-decies e seguenti, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello
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A) SOCIETA) SOCIETÀÀ IN STATO IN STATO DIDI LIQUIDAZIONELIQUIDAZIONE
Che richiedono in dichiarazione la cancellazione dal Registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 c.c. entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.Opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all’unico periodo di imposta di cui all’art.182, commi 2 e 3 del Tuir.
B) SOCIETB) SOCIETÀÀ IN PROCEDURA CONCORSUALEIN PROCEDURA CONCORSUALE
Fallimento, liquidazione giudiziaria; liquidazione coatta amministrativa; concordato preventivo e in amministrazione straordinaria.La disapplicazione opera con riferimento ai periodi di imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime.
C) SOCIETC) SOCIETÀÀ SOTTOPOSTE A SEQUESTRO PENALE O SOTTOPOSTE A SEQUESTRO PENALE O CONFISCACONFISCA
La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale èemesso il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria.
L’applicazione della disciplina sulle società di comodo
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D) SOCIETD) SOCIETÀÀ CHE DETENGONO PARTECIPAZIONI CHE DETENGONO PARTECIPAZIONI ISCRITTE ESCLUSIVAMENTE FRA LE ISCRITTE ESCLUSIVAMENTE FRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIEIMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
a condizione che le partecipate siano:• non in perdita sistemica;• escluse dalla disciplina anche a seguito accoglimento istanza;• collegate estere cui si applica il regime 168 Tuir;
E) SOCIETE) SOCIETÀÀ CHE HANNO OTTENUTO DISAPPLICAZIONE CHE HANNO OTTENUTO DISAPPLICAZIONE DISCIPLINA PERDITE SISTEMICHEDISCIPLINA PERDITE SISTEMICHE
Se ciò è avvenuto in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi.
F) SOCIETF) SOCIETÀÀ CHE CONSEGUONO UN MARGINE CHE CONSEGUONO UN MARGINE OPERATIVO LORDO POSITIVOOPERATIVO LORDO POSITIVO
• Se il MOL sè positivo, la società, a prescindere dal fatto che possa aver dichiarato una perdita fiscale, fuoriesce dal regime fiscale di sfavore.
• le società che presentano un MOL positivo sono escluse dal regime a prescindere dall’entità del risultato in questione (anche 1 euro)
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G) SOCIETG) SOCIETÀÀ CON ADEMPIMENTI E VERSAMENTI CON ADEMPIMENTI E VERSAMENTI SOSPESI PER CALAMITSOSPESI PER CALAMITÀÀ
• La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo;
H) SOCIETH) SOCIETÀÀ CON SOMMA ALGEBRICA POSITIVA FRA CON SOMMA ALGEBRICA POSITIVA FRA RISULTATO FISCALE E SOMMA ALGEBRICA IMPORTI CHE NON RISULTATO FISCALE E SOMMA ALGEBRICA IMPORTI CHE NON
CONCORONO A FORMARE IL REDDITO IMPONIBILECONCORONO A FORMARE IL REDDITO IMPONIBILE
• Se ciò avviene per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative;
I) SOCIETI) SOCIETÀÀ CHE ESERCITANO ESCLUSIVAMENTE CHE ESERCITANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITATTIVITÀÀ AGRICOLAAGRICOLA
• ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile• e rispettano le condizioni previste dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99;
L’applicazione della disciplina sulle società di comodo
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L) SOCIETL) SOCIETÀÀ CHE RISULTANO CONGRUE E COERENTI CHE RISULTANO CONGRUE E COERENTI AGLI STUDI AGLI STUDI DIDI SETTORESETTORE
• il responso di piena regolarità di Gerico costituisce causa di disapplicazione legale, avendo riferimento ad una delle annualità del triennio di monitoraggio per la verifica dello status della perdita sistematica. Quindi la congruità e coerenza rileverà sia come causa di disapplicazione in relazione ai periodi di monitoraggio della perdita sistematica, sia come causa di esclusione puntuale sul periodo interessato;
• Coerenza allargata a seguito regime premiale;
M) SOCIETM) SOCIETÀÀ CHE SI TROVANO NEL PRIMO PERIODO CHE SI TROVANO NEL PRIMO PERIODO DD’’IMPOSTAIMPOSTA
• causa di esclusione, ai sensi del co.1 dell’art.30 della L. n.724/94, è stata inclusa tra le cause di disapplicazione automatica previste nel recente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
• per le società in perdita sistematica, il presupposto per l'applicazione delladisciplina si realizza su arco temporale più lungo (pari a tre periodi d'imposta) rispetto al "primo periodo d'imposta".
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GLI INTERPELLI DISAPPLICATIVI – Schemi di sintesia cura di Andrea Bongi
PRESENTAZIONE ISTANZA PRESENTAZIONE ISTANZA
• Da parte delle società non operative sul singolo periodo d’imposta;
• Da parte delle società in perdita sistemica;
CONTENUTO DELLCONTENUTO DELL’’ISTANZAISTANZAL’istanza di disapplicazione deve obbligatoriamente contenere, oltre alle indicazioni anagrafiche della società, una compiuta descrizione della fattispecie concreta, in cui si dia conto, anche tramite allegazione di apposita documentazione giustificativa, delle circostanze oggettive che hanno impedito il realizzo dei risultati minimi ex art.30, L. n.724/94.
LE MODALITLE MODALITÀÀ DIDI PRESENTAZIONEPRESENTAZIONE
• L’istanza di disapplicazione deve essere indirizzata alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia Entrate, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento da spedire alla Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale della società istante;
• oppure tramite consegna a mano al medesimo ufficio
Gli interpelli disapplicativi
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LA MANCATA PRESENTAZIONE ISTANZALA MANCATA PRESENTAZIONE ISTANZA
Dalla mancata sussistenza di un obbligo di legge deriva la conseguenza che, qualora l’istanza non sia stata presentata e la società non si sia adeguata agli imponibili minimi stabiliti dall’art.30 L. n.724/94, si possono comunque spiegare successivamente i motivi di inapplicabilità dello stesso art.30, dimostrando le “circostanze oggettive” che non hanno consentito il realizzo degli importi stabiliti dalle norme.
EFFETTI DELLEFFETTI DELL’’ACCOGLIMENTOACCOGLIMENTO
la risposta favorevole della competente Direzione Regionale, da rendersi entro i 90 giorni successivi alla spedizione della richiesta, consente alla società di poter prescindere dalle presunzioni stabilite dal citato art.30, L. n.724/94; evitando, dunque, di adeguare i propri risultati imponibili agli importi minimi in esso contenuti
EFFETTI DEL RIGETTO DELLEFFETTI DEL RIGETTO DELL’’ISTANZAISTANZA
• in caso di mancato accoglimento della richiesta di disapplicazione, la societàdovrebbe assolvere le imposte Ires ed Irap in base ai suddetti minimi;
• non operando in tal maniera, si esporrebbe al rischio di vedersi notificare un atto di accertamento in rettifica delle stesse imposte, poiché dichiarate ed assolte in misura inferiore rispetto alle prescrizioni di legge
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LL’’INTERPELLO SOSTITUISCE IL CONTRADDITTORIO INTERPELLO SOSTITUISCE IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVOPREVENTIVO
Al posto della richiesta di chiarimenti si sostituisce la possibilità per il contribuente di azionare “..in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi…” l’interpello disapplicativo ex art.37-bis del Dpr 600/73
LA PROVA CONTRARIALA PROVA CONTRARIA
La presunzione di non operatività è relativa;
Possibili prove contrarie:• impossibilità di conseguire i ricavi, incrementi rimanenze e proventi;• impossibilità nel raggiungere il reddito minimo;• impossibilità di effettuare operazioni rilevanti IVA
““SEDESEDE”” DELLA PROVA CONTRARIADELLA PROVA CONTRARIA
• solo nell’istanza di interpello
o anche
• in sede di ricorso contro l’accertamento;
Gli interpelli disapplicativi
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RELAZIONE FRA INTERPELLORELAZIONE FRA INTERPELLO--RICORSORICORSO
ADEMPIMENTI PROCEDURALIADEMPIMENTI PROCEDURALI
Ctp Treviso – sent. n.24/3/11 del 24/2/2011:Anche nel caso di accertamenti fondati sulla disciplina delle società non operative i provvedimenti impositivi devono essere preceduti dagli adempimenti procedimentali ex art.37 bis del Dpr 600/73….
IL DINIEGO ALLA DISAPPLICAZIONEIL DINIEGO ALLA DISAPPLICAZIONE
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LA POSIZIONE DELLE ENTRATELA POSIZIONE DELLE ENTRATE
Circolare n.5/E del 2007:
Deve ritenersi esclusa la possibilità di impugnare il provvedimento del direttore regionale che respinge l’interpello disapplicativo perché non rientra nel novero degli atti impugnabili ex art.19 Dlgs 546/92…..
LA RISPOSTA ALLLA RISPOSTA ALL’’INTERPELLOINTERPELLO
…il presente provvedimento non può essere impugnato immediatamente perché non previsto art.19 Dlgs 546/92…..
…la società potrà far valere le proprie ragioni avanti la Ctp impugnando l’eventuale avviso di accertamento
SECONDO LE ENTRATE DUNQUESECONDO LE ENTRATE DUNQUE:
1. Il provvedimento di diniego non è autonomamente impugnabile perchénon previsto art.19 Dlgs 546/92;
2. È atto prodromico all’accertamento e viene pertanto assorbito in esso;
Gli interpelli disapplicativi
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COSA DICE LA GIURISPRUDENZA:COSA DICE LA GIURISPRUDENZA:
LA GIURISPRUDENZA CONTRARIALA GIURISPRUDENZA CONTRARIA
1. Tassatività atti impugnabili previsti nell’articolo 19 Dlgs. 546/92;2. Incapacità del diniego di esplicare effetti immediati sul contribuente;3. Mancata individuazione dell’ufficio nei confronti del quale la sentenza
dovrebbe produrre effetti;
PRECEDENTI CONTRARIPRECEDENTI CONTRARI
Ctp Milano sent. n.108/2008;
Ctp Torino, sent. n.45/2008;
Ctp Ancona, sent. nn.108 e 109 del 10/9/2010;
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CTP ANCONA CTP ANCONA –– SENTSENT. NN.188. NN.188--189189DEL 13/9/2010:DEL 13/9/2010:
Il diniego della DRE sulle istanze di interpello disapplicativo non sono impugnabili in commissione tributaria…
LA GIURISPRUDENZA A FAVORE:LA GIURISPRUDENZA A FAVORE:
1. Il diniego all’interpello rientra fra gli “atti di diniego o revoca di agevolazioni” comma 1 lett. H, art.19 Dlgs 546/92;
2. Evitare compressione del diritto di difesa del contribuente;3. Principio buon andamento P.A.;
PRECEDENTI A FAVORE:PRECEDENTI A FAVORE:
Ctp Lecce, sent. n.93/2008;
Ctp Lecce, sent. n.479/2008;
CTR Bari, sent. n.71/2010;
Gli interpelli disapplicativi
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CTR PUGLIA CTR PUGLIA –– SENTSENT. N.71 DEL 11/5/2010. N.71 DEL 11/5/2010
Il diniego alla disapplicazione della normativa antielusiva delle società di comodo è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario…
COSA DICE LA CASSAZIONE:COSA DICE LA CASSAZIONE:
Sentenza n.8663/2011:
La tutela giurisdizionale del contribuente si esperisce attraverso l’impugnativa presso il competente giudice tributario del diniego alla richiesta di disapplicazione e non del successivo avviso di accertamento….
ULTIMA SENTENZA CASSAZIONEULTIMA SENTENZA CASSAZIONE
N.5843 del 13 aprile 2012detto diniego essendo atto definitivo in sede amministrativa (tale espressamente qualificato), recettizio, con immediata rilevanza esterna, ed assimilabile ad un’ipotesi di diniego di agevolazione, è impugnabile, ai sensi dell’art.19, co.1, D.Lgs. n.546/92, davanti al giudice tributario, che esplica, al riguardo, cognizione, non limitata alla mera legittimità formale dell’atto, ma estesa al merito della pretesa e, quindi, all’accertamento della ricorrenza, o meno, delle condizioni applicative dell’agevolazione richiesta”
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SCENARI DOPO LA CASSAZIONESCENARI DOPO LA CASSAZIONE
UN CASO A UN CASO A SSÉ…É…. .
CTP Reggio Emilia sent. 154 del 21/9/2011:
• principio affidamento art.10 statuto contribuente;
• il contribuente è rimesso nei termini con il ricorso in Ctp;
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LA DISCIPLINA DELLE PERDITE FISCALI NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE – Schemi di sintesi
a cura di Gianluca Cristofori
Riporto delle perdite fiscali
Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF
Art. 8, comma 3, del TUIR“Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sonocomputate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi diimposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, perl’intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell’articolo 66. Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84.”
Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRES
Art. 84, comma 1, del TUIR“La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata indiminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura nonsuperiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno diessi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. […]”
Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRES
Art. 84, comma 2, del TUIR“Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, esserecomputate in diminuzione del reddito complessivo dei periodid’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.”
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Liquidazione di soggetti IRES
Liquidazione per i soggetti IRES
Art. 182, comma 3, del TUIR“Per le società soggette all’imposta di cui al titolo II, il reddito relativo alperiodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione èdeterminato in base al bilancio finale. […]”
Liquidazione per i soggetti IRES
Art. 182, comma 3, del TUIR“[…] Se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio il redditorelativo alla residua frazione di tale esercizio e ciascun successivoesercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, liquidando la relativa imposta salvo conguaglio in base al bilanciofinale; le perdite di esercizio anteriori all’inizio della liquidazione noncompensate nel corso di questa ai sensi dell’articolo 84 sono ammessein diminuzione in sede di conguaglio. […]”
Liquidazione per i soggetti IRES
Art. 182, comma 3, del TUIR“[…] Se la liquidazione si protrae per più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, iredditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorché già tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 21, concorrono a formarne il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza.”
La disciplina delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie
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Liquidazione per i soggetti IRESCircolare del CNDCEC n.24/IR del 14/9/2011
“Il rinvio all’art. 84 del tuir porta a ritenere che le modifiche ad esso apportate ad opera del d.l. n. 98/2011 determinino riflessi in sede di scomputo dei redditieventualmente conseguiti nei periodi intermedi della liquidazione sotto due punti di vista. Da un lato, essendo stato eliminato il limite temporale del quinquennio, viene meno la problematica del calcolo corretto di tale quinquennio incorso di liquidazione conseguente alla unicità, a certe condizioni, del periodo della stessa liquidazione. […]”
Liquidazione per i soggetti IRES
Circolare del CNDCEC n.24/IR del 14/9/2011“[…] Dall’altro lato occorre tener conto del nuovo limite di utilizzo della perdita in misura pari all’80 per cento del reddito, nel senso che le perdite di esercizioanteriori all’inizio della liquidazione possono essere utilizzate a scomputodei redditi eventualmente conseguiti nei periodi intermedi dellaliquidazione nei limiti dell’80 per cento di tali redditi. […]”
Liquidazione per i soggetti IRES
Circolare del CNDCEC n.24/IR del 14/9/2011“[…] Da ultimo, va osservato che ilil limitelimite alal riportoriporto introdotto dal d.l. n. 98/2011 nonnon dovrebbedovrebbe trovaretrovare applicazioneapplicazione inin sedesede didi concongguauaggliolio finalefinale inin quantoquantosisi avrebbeavrebbe unauna ““definitivitdefinitivitàà”” delladella parzialeparziale deducibilitdeducibilitàà delladella perditaperdita((80%80%) ) cheche nonnon avrebbeavrebbe alcunaalcuna ggiustificazioneiustificazione ee determinerebbedeterminerebbe unaunaviolazioneviolazione deldel principioprincipio didi uugguauagglianzalianza (rispetto ai soggetti non in liquidazione).”
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Trasformazione di società
Trasformazione progressiva e perdite pregresse
Trasformazione da società di persone a società di capitali
Le perdite ante-trasformazione realizzate dalla società di persone NONNON possono essere utilizzate dalla società di capitali, rimanendo attribuite ai soci ex art. 8, del TUIR
Considerare la possibilità di “rendere”trasparente - ex-art. 116 del TUIR - anche la trasformata.
Trasformazione regressiva e perdite pregresse
Trasformazione da società di capitali a società di persone
Le perdite ante-trasformazione realizzate dalla società di capitali possono essere utilizzate dalla società di persone (Cfr. Risoluzione n.60/E del 16/5/2005).
La titolarità del diritto di riportare le perdite ante-trasformazione spetta alla società e non ai soci.
Trasformazione regressiva e perdite pregresse
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.60/E del 16/5/2005“[…] per gli effetti fiscali che produce, la trasformazione di una società di capitaliin una società di persone può considerarsi equivalente alla situazione che siverifica per effetto dell’esercizio dell’opzione, di cui all’articolo 115 del TUIR, da parte di una società di capitali: il cambio di regime impositivo, nel primo caso, èla conseguenza fisiologica dell’adozione della nuova veste societaria; nel secondo, un’opportunità concessa dal legislatore della riforma alle società di capitali che, pur non spogliandosi della personalità giuridica di cui sono dotate, risultino comunque in possesso di particolari requisiti.”
La disciplina delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie
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Cessione della maggioranza delle partecipazioni
Cessione della maggioranza delle partecipazioni
Art. 84, comma 3, del TUIR“Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui lamaggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificatal’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perditesono state realizzate. La modifica dell’attività assume rilevanza se interviene nelperiodo d’imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovveronei due successivi od anteriori. […]”
Cessione della maggioranza delle partecipazioni
Art. 84, comma 3, del TUIR“[…] La limitazione non si applica qualora:b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello ditrasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all’esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultantedalla media degli ultimi due esercizi anteriori.”
Cessione della maggioranza delle partecipazioni
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.28/E del 4/8/2006“[…] il comma 3 dell’art. 84 impedisce il riporto delle perdite pregresse al contestuale verificarsi delle condizioni di seguito indicate:1) trasferimento a terzi della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie della società che riporta le perdite; 2) modifica dell’attività principale in fatto esercitata nel periodo d’imposta di maturazione delle perdite.”
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Cessione della maggioranza delle partecipazioni
Circolare ministeriale n.320 del 19/12/1997“[…] la norma in esame […] nasce dall’esigenza di evitare operazioniaventi per scopo l’acquisto di società con perdite fiscalmente rilevantieffettuato al solo scopo di ottenere degli indebiti vantaggi fiscali. Lecondizioni poste dalla norma (trasferimento del soggetto che riporta la perdita e trasformazione dell’attività principale di fatto svolta al momento del realizzo delle perdite) sono complementari tra di loro. […]”
Cessione della maggioranza delle partecipazioni
Circolare ministeriale n.320 del 19/12/1997“[…] il riporto delle perdite […] è escluso nel caso in cui il trasferimento dellepartecipazioni della società che riporta le perdite dà luogo nei confrontidell’acquirente all’acquisizione del controllo della società stessa. Tale risultato si realizza sia nel caso di trasferimento di un pacchetto di per sé di controllo, sia nel caso in cui l’acquisizione del controllo avvenga a seguito diintegrazione della partecipazione già posseduta. Inoltre, detto controllo può realizzarsi non soltanto mediante il trasferimento della proprietà della partecipazione ma anche mediante altri tipi di negozi giuridici come, ad esempio, il trasferimento dell’usufrutto della partecipazione stessa […]”
Cessione della maggioranza delle partecipazioni
Circolare ministeriale n.320 del 19/12/1997“[…] Con riferimento al verificarsi della seconda condizione (modifica dell’attivitàprincipale), […] prendendo quale punto di riferimento l’attività principale in fatto svolta al momento della realizzazione delle perdite assumono rilevanza, rispetto ad essa, le variazioni intervenute nei seguenti periodi di imposta:–periodo di imposta in corso al momento del trasferimento o della acquisizione anche a titolo temporaneo;–i due periodi di imposta anteriori a quello del trasferimento;–i due periodi di imposta successivi a quello del trasferimento.”
La disciplina delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie
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Cessione della maggioranza delle partecipazioni
Circolare ministeriale n.320 del 19/12/1997“Per attività principale deve intendersi l’attività che sulla base diriscontri fattuali risulti quantitativamente superiore, con riferimento ai ricavi, ad altre comunque svolte dalla società ceduta o trasferita.”
Fusione e scissione di società
Finalità delle disposizioni
La ratio delle disposizioni che si analizzano è quella di contrastare il cd. “commercio delle bare fiscali”, ossia la realizzazione di fusioni (o scissioni) con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine diattuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una societàcon gli utili imponibili dell’altra, introducendo un divieto assoluto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalitàeconomica previste dalla norma.
Limite al riporto delle perdite in ipotesi di fusione
Art. 172, comma 7, del TUIR“Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la societàincorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito dellasocietà risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loroammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio nettoquale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimonialedi cui all’articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto deiconferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriorialla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che […]”
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Limite al riporto delle perdite in ipotesi di fusione
Art. 172, comma 7, del TUIR“[…] e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sonoriportabili, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attivitàcaratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavorosubordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi dueesercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. […]”
Limite al riporto delle perdite in ipotesi di fusione
Art. 172, comma 7, del TUIR“[…] Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile eranopossedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell’ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla societàpartecipante o dall’impresa che le ha ad essa cedute dopo l’esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell’atto di fusione. […]”
Limite al riporto delle perdite in ipotesi di fusione
Art. 172, comma 7, del TUIR“[…] In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche alrisultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che sisarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodod’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica dellafusione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96.”
La disciplina delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie
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Limite al riporto delle perdite in ipotesi di fusione
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.54/E del 9/5/2011“[…] si ritiene che la locuzione “ultimo bilancio” contenuta nell’articolo 172, comma 7, primo periodo, del TUIR, debba essere correttamente intesaquale bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data diefficacia giuridica della fusione, ancorché non approvato a tale data. In particolare, nel caso di retrodatazione degli effetti fiscali (e contabili) della fusione all’inizio dell’esercizio, l’ultimo bilancio, in tal senso inteso, per la societàche detiene le perdite è il bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in cuila fusione è perfezionata giuridicamente.”
Limite al riporto delle perdite in ipotesi di fusione
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.143/E del 10/4/2008I requisiti minimi di vitalità economica debbono sussistere, non solo nel periodo precedente alla fusione, così come si ricava dal dato letterale, bensìdebbono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione vieneattuata.“Ai fini di tale verifica, l’ammontare dei ricavi e proventi dell’attività caratteristica edelle spese per prestazioni di lavoro relativi a detto intervallo di tempo deve essereragguagliato ad anno, per consentire che il raffronto con la media dell’ammontare dei medesimi elementi contabili degli ultimi due esercizi precedenti sia effettuato tra dati omogenei.”
Limite al riporto delle perdite in ipotesi di fusione
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.337 del 29/10/2002Con riguardo ad una società holding “pura”, neo-costituita, è stato ritenuto che:
la mancanza di periodi da raffrontare con quello immediatamente precedente l’esercizio di delibera della fusione escluderebbe la possibilità di indagare sullavitalità del soggetto; […]
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Limite al riporto delle perdite in ipotesi di fusione
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.337 del 29/10/2002il conto economico di tali società risulta fortemente influenzato da componenti
reddituali di tipo finanziario che, pur non essendo imputati alla voce A1) del conto economico, costituiscono, comunque, proventi relativi alla loro attivitàcaratteristica. Pertanto, nei casi di società holding “pure” tale componentefinanziaria (C15) può essere considerata come un indicatore rilevante ai finidella vitalità aziendale [principio confermato anche dalla Risoluzione n.143/E del 10/4/2008];
Limite al riporto delle perdite in ipotesi di fusione
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.337 del 29/10/2002la mancanza assoluta di spese per il personale dipendente in bilancio non è, da
sola, sintomo di scarsa vitalità aziendale, atteso che tale voce molto frequentemente non compare nei bilanci di tale tipo di società (holding).
Limite al riporto degli interessi passivi
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 21/4/2009L’applicazione del limite al riporto degli interessi passivi netti indeducibilirichiede “che sia dapprima verificata la sussistenza del c.d. presuppostodi “vitalità” della società e successivamente che sia verificato il rispetto dellimite del patrimonio netto contabile. […] Pur se perdite fiscali ed interessipassivi indeducibili costituiscono elementi differenti sotto il profilo contabile e fiscale, si ritiene che ai fini dell’applicazione della disposizione in esame il legislatoreabbia inteso equipararli.”
La disciplina delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie
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Limite al riporto degli interessi passivi
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 21/4/2009“Si ritiene che la società incorporante possa decidere, sulla base di propri calcoli di convenienza, a quale dei due importi (perdite o interessi indeducibili) imputarel’eccedenza non utilizzabile […].In caso di retrodatazione della fusione, i suddetti limiti al riporto in avanti devono essere applicati anche agli interessi passivi indeducibili, che si sarebbero generati in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodod’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica dellafusione.”
Limite al riporto delle perdite in ipotesi di scissione
Art. 173, comma 10, del TUIR“Alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione siapplicano le disposizioni del comma 7 dell’articolo 172, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e allebeneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all’articolo 2506-bis del codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2506-ter del codice civile.”
Limite al riporto delle perdite in ipotesi di scissione
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.168/E del 30/6/2009“[…] lele perditeperdite cheche restanorestano nellanella disponibilitdisponibilitàà delladella societsocietàà scissascissa nonnon sonosonosottopostesottoposte allaalla specialespeciale disciplinadisciplina recata dall’art. 172, comma 7, del TUIR, in quanto - non realizzandosi in capo alla stessa alcuna concentrazione soggettiva -non sussiste il rischio che le stesse possano essere indebitamente compensate con redditi di una diversa organizzazione.”
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Limite al riporto delle perdite in ipotesi di scissione
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.9/E del 9/3/2010“In merito alla posizione della società beneficiaria - che è equiparata alla societàrisultante dalla fusione o all’incorporante - si osserva come il rischio di elusionelegato alla “compensazione intersoggettiva” delle perdite sussiste solo nel casoin cui la beneficiaria stessa preesista alla scissione e non sia, quindi, di nuova costituzione; in tal caso, le limitazioni alla riportabilità recate dal comma 10 in commento riguardano tanto le perdite fiscali pregresse realizzate dallastessa beneficiaria, quanto quelle trasferite dalla scissa in base al criterio di attribuzione proporzionale.”
Limite al riporto delle perdite in ipotesi di scissione
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.9/E del 9/3/2010“Qualora, invece, la società beneficiaria venga costituita contestualmente eper effetto dell’operazione di scissione, così che il suo patrimonio provenga unicamente dalla scissa, nessun effetto elusivo è ravvisabile con riferimento al riporto delle perdite maturate dalla scissa e trasferite insieme al ramo scisso alla beneficiaria.”
Fusione di società e regime del consolidatoCircolare dell’Agenzia delle Entrate n.9/E del 9/3/2010
“[…] in presenza di operazioni di fusione tra società partecipanti almedesimo consolidato nazionale (cfr. articolo 11, commi 1 e 2 del decreto) e con perdite fiscali riportabili conseguite “in costanza” di consolidato, puòescludersi qualsiasi manovra elusiva tesa a realizzare, con l’operazione di aggregazione, la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali tra i soggetti coinvolti, atteso che questi, per effetto dell’operazione medesima, non possonofruire di alcun vantaggio addizionale in termini di compensazione degli imponibili inquanto le perdite prodotte dalle società aderenti al consolidato “nascono” giàcompensabili con gli utili di altre società incluse nella tassazione di gruppo.”
La disciplina delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie
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Fusione di società e regime del consolidato
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.9/E del 9/3/2010“Pertanto, in ipotesi di fusione che, ai sensi dell’articolo 11 del decreto, noninterrompono la tassazione di gruppo, le disposizioni limitative al riportodelle perdite devono - per ragioni di ordine logico sistematico - trovareapplicazione solo con riferimento alle perdite “pregresse” all’ingresso nelregime consolidato di ciascuna società partecipante all’operazione, rimanendo escluse le perdite prodotte in vigenza del consolidato.”
Scissione di società e regime del consolidato
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.9/E del 9/3/2010“Le riferite considerazioni valgono - in linea generale - anche in ipotesi discissione che, ai sensi dell’articolo 11 del decreto, non interrompono ilconsolidato, con la conseguenza ulteriore che […] le perdite realizzate dalla società scissa nei periodi di vigenza dell’opzione e trasferite alla tassazione di gruppo rimarranno nella esclusiva disponibilità della fiscal unit.”
Fusione di società e regime del consolidato
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.9/E del 9/3/2010“In conclusione, in presenza di operazioni di fusione e scissione che non interrompono la tassazione di gruppo, le disposizioni limitative al riporto delle perdite troveranno applicazione solo con riferimento alle perdite “pregresse” al consolidato, rimanendo escluse le perdite maturate dalle societàpartecipanti alle operazioni negli esercizi di validità dell’opzione, in quanto nessun effetto elusivo è ravvisabile - almeno da un punto di vista teorico - con riferimento al riporto delle perdite, finché permane la tassazione di gruppo.”
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Fusione di società e regime del consolidato
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.9/E del 9/3/2010“Naturalmente - in presenza di operazioni strumentalmente realizzate alla vigilia della cessazione del consolidato e/o da società successivamente fuoriuscite dal perimetro di consolidamento - resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 37-bis del DPR n. 600 del 1973, il potere di sindacatodell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se l’operazione sia stata realizzata in vigenza dell’opzione per la tassazione di gruppo al solo fine di eludere le disposizioni contenute negli articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, del TUIR.”
Finalità delle disposizioni
La ratio delle disposizioni esaminate è quella di contrastare il cd. “commercio delle bare fiscali”, ossia la realizzazione di fusioni (scissioni) con società prive dicapacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazioneintersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell’altra, introducendo un divieto assoluto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla norma.
Disapplicazione delle disposizioni
È possibile disapplicare tali disposizioni solo qualora venga dimostrato che le societàinteressate non sono “bare fiscali” e che l’operazione di fusione (scissione) nonrappresenta l’epilogo di una manovra elusiva consistente, ad esempio, nella fusione di una società priva di vitalità economica, allo scopo di decurtare il reddito imponibile di una delle altre società partecipanti con le perdite fiscali accumulate dall’altra società negli esercizi precedenti la fusione, la cui attività economica sia ormai inesistente.
La disciplina delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie
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Disposizioni antielusive
Disposizioni antielusiveArt. 37-bis, comma 1, del D.P.R. 29/9/1973, n.600
“Sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi odivieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.”
Disposizioni antielusive
Art. 37-bis, comma 2, del D.P.R. 29/9/1973, n.600“L’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le impostedeterminate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all’amministrazione.”
Disposizioni antielusive
Art. 37-bis, comma 3, del D.P.R. 29/9/1973, n.600“Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell’ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una opiù delle seguenti operazioni:a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento oil godimento di aziende; […]”
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Disposizioni antielusiveArt. 37-bis, comma 3, del D.P.R. 29/9/1973, n.600
“e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l’adeguamento alle direttive comunitarie relative al regimefiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di azioni, nonché iltrasferimento della residenza fiscale all’estero da parte di una società;[…]f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggettiammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi;”
Disposizioni antielusive
Art. 37-bis, commi 4 e 5, del D.P.R. 29/9/1973, n.600“L’avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta alcontribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscrittoentro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.Fermo restando quanto disposto dall’articolo 42, l’avviso d’accertamento deveessere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazionifornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.”
Interpello disapplicativoArt. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29/9/1973, n.600
“Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, possono esseredisapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolarefattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. […]” Il D.M. 19/6/1998, n.259, reca le disposizioni di attuazione.
La disciplina delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie
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Interpello disapplicativo - Procedimento
Art. 1, comma 1, del D.M. 19/6/1998, n.259“L’istanza di cui al comma 8 dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è rivolta al direttore regionale delleentrate competente per territorio ed è spedita, a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, all’ufficio finanziariocompetente per l’accertamento in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Tale ultimo ufficio trasmette al direttore regionale l’istanza, unitamente al proprio parere, entro trenta giorni dalla ricezione della medesima.”
Interpello disapplicativo - ProcedimentoArt. 1, commi 2 e 3, del D.M. 19/6/1998, n.259
“L’istanza deve contenere a pena di inammissibilità:a) i dati identificati del contribuente e del suo legale rappresentante;b) l’indicazione dell’eventuale domiciliatario presso il quale sono effettuate le comunicazioni;c) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.Nell’istanza il contribuente descrive compiutamente la fattispecie concretaper la quale ritiene non applicabili le disposizioni normative che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammessi dall’ordinamento tributario; ad essa va allegata copia delladocumentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.”
Interpello disapplicativo - Procedimento
Art. 1, commi 4 e 5, del D.M. 19/6/1998, n.259“Le determinazioni del direttore regionale delle entrate, concernenti l’istanza, sonocomunicate al contribuente mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento.Ai fini dell’applicazione dell’articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’istanza si intende presentataall’atto della ricezione del plico raccomandato da parte dell’ufficiocompetente per l’accertamento. Le comunicazioni relative all’istanza e le eventuali richieste istruttorie si intendono eseguite al momento della ricezione del plico raccomandato da parte del destinatario.”
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Interpello disapplicativo - ProcedimentoArt. 1, commi 6 e 7, del D.M. 19/6/1998, n.259
“Le determinazioni del direttore regionale delle entrate vanno comunicateal contribuente, non oltre novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, con provvedimento che è da ritenersi definitivo.Le richieste istruttorie rivolte al contribuente o a soggetti diversi sospendono il termine di cui al comma 6, per l’emanazione del provvedimento definitivo da parte del direttore regionale delle entrate, fino al giorno di ricezione della risposta. Delle richieste istruttorie rivolte ad altri soggetti è data comunicazione al contribuente.”
Interpello disapplicativo - ProcedimentoPresentazione dell’istanza alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.Presentazione dell’istanza alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
L’Ufficio locale trasmette l’istanza, unitamente al proprio parere, al Direttore Regionale entro 30 giorni dalla ricezione.L’Ufficio locale trasmette l’istanza, unitamente al proprio parere, al Direttore Regionale entro 30 giorni dalla ricezione.
Il Direttore Regionale emana il provvedimento – di accoglimento o di rigetto – entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza presso l’ufficio.Il Direttore Regionale emana il provvedimento – di accoglimento o di rigetto – entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza presso l’ufficio.
Interpello disapplicativo - Impugnazione
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5/E del 2/2/2007“Deve escludersi la possibilità di impugnare immediatamente ilprovvedimento del Direttore regionale in quanto lo stesso non rientratra gli atti impugnabili di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 [n.d.r. tale assunto è confermato sia dalla Circolare A.d.E. n.7/E/2009 sia dalla Circolare A.d.E. n.32/E/2010]. La non impugnabilità delle risposte all’interpello si giustifica, essenzialmente, alla luce della loro natura di atti amministrativinon provvedimentali. […] la risposta all’interpello manca dei caratteridell’autoritarietà e dell’esecutorietà, propri dei provvedimentiamministrativi.”
La disciplina delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie
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Interpello disapplicativo - Impugnazione
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5/E del 2/2/2007“Si evidenzia che non sono condivisibili le argomentazioni a favoredell’impugnabilità dell’interpello cd. disapplicativo contenute in alcunepronunce dei giudici di merito.In particolare, alcune Commissioni tributarie hanno sostenuto che l’interpello disapplicativo sarebbe un atto impugnabile, assimilabile agli atti di diniego o direvoca di agevolazioni, previsti dall’art. 19, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n.546/1992 [n.d.r. sulla tassatività degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del D.Lgs.n.546/1992 si segnala, su tutte, la Sentenza della Corte di Cassazione n.21045 dell’8/10/2007]. Tale interpretazione non può essere condivisa […]”
Interpello disapplicativo - ImpugnazioneSentenza Corte di Cassazione n.8663 del 15/4/2011
“Le determinazioni in senso negativo [n.d.r. del Direttore dell’Agenzia delle Entrate su istanze presentate per la disapplicazione di norme antielusive, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n.600/1973]costituiscono atto di diniego di agevolazione fiscale e sono soggettead autonoma impugnazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h). Tale atto rientra tra quelli tipici previsti come impugnabili da detta disposizione normativa, e pertanto la mancanza diimpugnazione nei termini di legge decorrenti dalla comunicazione delle determinazioni al contribuente ai sensi del D.M. 19 giugno 1998, n. 259, art. 1, comma 4, rende definitiva la carenza del potere di disapplicazione dellanorma antielusiva in capo all’istante.”
Interpello disapplicativo - ImpugnazioneSentenza Corte di Cassazione 29 novembre 2012 n. 20394
(conforme alla Sentenza n. 8663 del 15 aprile 2011)Le risposte agli interpelli in argomento costituiscono atto di diniego di agevolazione e sono soggette ad autonoma impugnazione. Tale atto rientra tra quelli tipici previsti come impugnabili e, pertanto, la mancanza di impugnazione nei la mancanza di impugnazione nei termini di legge termini di legge ““rende definitiva la carenza del potere di disapplicazione rende definitiva la carenza del potere di disapplicazione della norma antielusiva in capo alldella norma antielusiva in capo all’’istanteistante””..Secondo tale sentenza, confermata anche dall’ordinanza n. 20394 del 2012, la risposta negativa dell’Amministrazione finanziaria, non solo potrebbe, ma anzi dovrebbe essere impugnata dal contribuente dissenziente, pena la definitività delle predette statuizioni.
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Interpello disapplicativo - Impugnazione
Sentenza Corte di Cassazione n.17010 del 5/10/2012In controtendenza rispetto a quanto sostenuto con sentenza n.8663 del 15/4/2011 è stato ritenuto che il diniego del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive rientri nel novero degli atti impugnabili, inin viaviafacoltativafacoltativa, da parte del contribuente. Pertanto, “la risposta all’interpello nonimpedisce al contribuente di esperire la piena tutela in sedegiurisdizionale nei confronti dell’atto tipico che gli venga notificato, dimostrando in tale sede, senza preclusioni di sorta, la sussistenza delle condizioni per fruire della disapplicazione della norma antielusiva”. In tale solco si pongono leseguenti sentenze di merito: CTP Milano n.181 del 7/5/2012 e CTR Lombardia n.170/28/11 del 5/12/2011.
Leveraged buy-out e disposizioni antielusive
Interpello DRE Lombardia prot. n.103471 del 22/12/2009 “[…] la finalità dell’operazione di leverage buy out è certamentediversa da quella patologica (disapprovata dal sistema) consistente nelcommercio di bare fiscali, in quanto il veicolo oggetto della incorporazione risulta essere uno strumento tecnico di una più ampia strategia (imposta dal partner finanziario) finalizzata ad acquisire la proprietà del capitale sociale della società target.”
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OPERAZIONI STRAORDINARIE D’IMPRESA IN PRESENZA DI PERDITE DI BILANCIO – Schemi di sintesi
a cura di Gianluca Cristofori
Conferimenti e scissioni di patrimoni netti contabili negativi
Aspetti di ordine civilistico
Orientamento del Consiglio Notarile del Triveneto L.E.1 del 2008
“È ammissibile la scissione, anche non proporzionale, mediante assegnazione ad una o più beneficiarie di un insieme di elementi patrimoniali attivi il cuivalore contabile sia inferiore a quello dell’insieme degli elementi passivi(cosiddetta “scissione negativa”), sempreché il valore economico/realedi quanto complessivamente assegnato sia positivo. […]”
Aspetti di ordine civilistico
Orientamento del Consiglio Notarile del Triveneto L.E.1 del 2008“In tal caso si ritiene [tuttavia] che la beneficiaria della “scissione negativa” debba essere preesistente e l’operazione debba alternativamenteattuarsi: a) mediante riduzione delle riserve della beneficiaria (ovvero, in carenza di riserve capienti, del capitale) in misura tale da assorbire il netto contabile trasferito; b) mediante rilevazione della minusvalenza. […]”
Aspetti di ordine civilistico
Orientamento del Consiglio Notarile del Triveneto L.E.1 del 2008“Il principio esposto deve ritenersi applicabile, per l’identica ratio, ancheall’ipotesi della fusione, laddove l’incorporata abbia un patrimonio contabile negativo ma reale positivo. Al contrario, non si ritiene ammissibile una scissione o fusione “negativa”nell’ipotesi in cui anche il valore reale del patrimonio assegnato (comprensivo dell’eventuale avviamento) sia negativo, poiché in tal caso non potrebbe sussistere alcun rapporto di cambio. […]”
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Aspetti di ordine civilistico
Orientamento del Consiglio Notarile del Triveneto L.E.1 del 2008
“È inoltre da rilevare che una scissione o una fusione “realmentenegativa”, anche laddove non sia necessario determinare un rapporto di cambio, risulterebbe priva di utilità per la societàbeneficiaria/incorporante e produrrebbe comunque un’alterazionedel valore economico delle partecipazioni preesistenti, in ciò contrastando con la causa stessa di tali operazioni.”
Aspetti di ordine civilistico
Si vedano anche il Consiglio Notarile di Milano, Massima n.72 del 2005(“… in caso di scissione a favore di societsocietàà didi nuovanuova costituzionecostituzione […] l’imputazione del disavanzo da concambio rappresenta addirittura una conditiosine qua non per potere dare corso all’operazione, ogni qualvolta la parte di patrimonio assegnata a una beneficiaria di nuova costituzione, pur avendo un valore effettivo positivo, presenti valori contabili negativi”), e l’OIC n.4, § 4.3.3, che ammette “[…] in accordo con la dottrina, anche l’ipotesi che il valorecontabile del patrimonio netto trasferito ad una beneficiaria sianegativo (perché le passività superano le attività), purchpurchéé però il valoreeconomico sia positivo e si tratti di società beneficiaria già esistente”.
Aspetti di ordine contabile IAS-IFRS
Orientamenti Assirevi in tema di IFRS 3 (OPI N. 1)
Le operazioni di “business combination of entities under common control”possono essere concluse in varie forme contrattuali legalmente rilevanti nel bilancio d’esercizio (transazioni “carta contro carta” – ad esempio: fusioni, conferimenti e scissioni; oppure con corrispettivo – ad esempio: acquisizioni di rami di azienda).
Operazioni straordinarie d’impresa in presenza di perdite di bilancio
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Aspetti di ordine contabile IAS-IFRS
Orientamenti Assirevi in tema di IFRS (OPI N.1)Tali operazioni sono di norma attuate con finalità diverse dal trasferimento del controllo, quali ad esempio una semplice riorganizzazione societaria all’interno di un gruppo, e presentano rilevanti peculiarità, sia in capo al cedente, al conferente o alla scissa, sia nei confronti del cessionario, del conferitario o della beneficiaria.Le operazioni di “business combinations involving entities or businesses under common control” sono escluse dall’ambito di applicazione dell’IFRS 3.
Aspetti di ordine contabile IAS-IFRS
Operazioni che non abbiano una significativa influenza sui flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite: il principio della continuitàdei valori.
Le attività nette devono essere rilevate presso il soggetto avente causa aimedesimi valori «di libro» che avevano nella contabilità prima dell’operazione. In linea di principio, le iscrizioni contabili successive continueranno portando avanti i valori utilizzati per la contabilizzazione precedente presso il soggetto dante causa .
Aspetti di ordine contabile IAS-IFRS
Ove i valori di «apporto» siano superiori a quelli storici, in ragione del necessario aumento di capitale sociale (o del prezzo), l’eccedenza va stornata, rettificando in diminuzione il patrimonio netto della società avente causa, con apposito addebito di una riserva. Per ragioni di simmetria, l’eventuale «plusvalenza»realizzata dal dante causa non deve essere rilevata a conto economico, bensì a patrimonio netto. Nel caso in cui la plusvalenza realizzata fosse riferibile prevalentemente ad avviamento non precedentemente iscritto nel bilancio del dante causa, la sua iscrivibilità dovrebbe essere attentamente valutata in termini di recuperabilità.
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Aspetti di ordine fiscale
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n.124/E del 6 dicembre 2010, in risposta a un’istanza di interpello, con la quale la società istante (IAS-adopter) chiedeva se fosse possibile beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IReS e dell’IRAP prevista dall’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, nell’ambito di una fusione per incorporazione tra imprese riconducibili al medesimo gruppo, operazione non qualificabile come business combination, ha affermato che la società incorporante non può beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, essendo emersa una differenza positiva da annullamento, tuttavia imputata a una “riserva negativa” nel patrimonio netto, invece che alle immobilizzazioni, a seguito del mero recepimento dei valori contabili “di funzionamento” espressi nel bilancio della società incorporata.
Aspetti di ordine tributario
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.12/E del 16/1/2009Nel caso proposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, “La parte dipatrimonio contabile assegnato alla società beneficiaria preesistente(BETA) presenta un saldo contabile di valore negativo dal momento che il valore contabile dei debiti assegnati risulta di ammontare superiore al valorecontabile degli elementi dell’attivo trasferiti alla società beneficiaria. Il valoreeffettivo del patrimonio assegnato alla società beneficiaria, invece, presentaun valore pari a zero dal momento che il valore economico delle attivitàattribuite è equivalente a quello delle passività attribuite in sede di scissione. […]”
Aspetti di ordine tributario
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.12/E del 16/1/2009“[…] la società scissa ALFA dovrà iscrivere nel proprio bilancio unariserva di patrimonio netto, pari alla differenza tra attività e passività delcomplesso patrimoniale assegnato. Tale riserva non costituirà uncomponente positivo di reddito ai sensi del citato art. 173 del Tuir; tuttavia, nell’ipotesi in cui la stessa fosse - da un punto di vista civilistico - liberamente distribuita ai soci, essa sarebbe fiscalmente disciplinata dall’art. 89 del Tuir e, come tale, soggetta a tassazione allastregua di una riserva di utili. […]”
Operazioni straordinarie d’impresa in presenza di perdite di bilancio
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Aspetti di ordine tributario
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.12/E del 16/1/2009“Con riferimento alla società beneficiaria, la differenza tra la frazione dipatrimonio contabile trasferito dalla scissa e l’eventuale aumento del capitalesociale effettuato dalla società beneficiaria costituisce una posta contabiledenominata “differenza da scissione”. Più precisamente, tale posta contabileassume la natura di avanzo ovvero disavanzo da concambio in funzione del segno, rispettivamente, positivo ovvero negativo della predetta differenza. […]”
Aspetti di ordine tributario
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.12/E del 16/1/2009“[…] Nel caso in esame, stando a quanto riferito nell’istanza, la societàbeneficiaria BETA iscriverà nel proprio bilancio una differenza da scissione denominata “disavanzo da concambio” dal momento che la differenza trala frazione di patrimonio contabile trasferito dalla scissa e l’aumento delcapitale sociale che dovrà essere effettuato dalla società beneficiaria assumesegno negativo.”
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LA DISCIPLINA DELLE PERDITE FISCALI – Schemi di sintesia cura di Gianluca Cristofori
Riporto delle perdite fiscali nel consolidato
Riporto delle perdite nel consolidato nazionale
Art. 118, comma 1, del TUIR“L’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo globalecorrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti daconsiderare, quanto alle società controllate, per l’intero importoindipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo dellaeventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell’unica imposta dovuta o dell’unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.”
Riporto delle perdite nel consolidato nazionale
Art. 118, comma 2, del TUIR“Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio dellatassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essereutilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Le eccedenze d’imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 [n.d.R.sulla cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo].”
Riporto delle perdite nel consolidato nazionale
Art. 7 del D.M. 9/6/2004“Per effetto dell’opzione:a) ciascun soggetto [n.d.r. consolidato] deve presentare all’Agenzia delle entrate la propria dichiarazione dei redditi nei modi e nei termini previsti dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza liquidazione dell’imposta; dal reddito complessivo, determinato secondo le disposizioni dell’art. 83 del testo unico, sonocomputate in diminuzione le perdite di cui all’art. 84 del testo unicorelative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo; […]”
La disciplina delle perdite fiscali
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Riporto delle perdite nel consolidato nazionale
Art. 9, comma 2, del D.M. 9/6/2004Per la consolidante, “Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 1 possono essere computate in diminuzione del redditocomplessivo globale dei periodi d’imposta successivi, secondo lemodalità di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 84. ”
Riporto delle perdite nel consolidato nazionale
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.53/E del 6/12/2011“La disposizione in esame dispone il divieto di utilizzo delle perditematurate dalle società del gruppo prima dell’esercizio dell’opzioneper il regime del consolidato. Ne deriva che le uniche perdite utilizzabilidalla fiscal unit in sede di consolidamento sono quelle maturate dallesocietà partecipanti in costanza di regime. Le modifiche apportate dal decreto legge n. 98 del 2011 all’articolo 84 del TUIR producono effetti sulle modalità di impiego delle perdite:a. formatesi in capo alle società rientranti nel perimetro di consolidamento prima dell’ingresso nel regime;b. utilizzabili dalla consolidante nell’ambito della tassazione di gruppo, nei periodi d’imposta di validità dell’opzione.”
Riporto delle perdite nel consolidato nazionale
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.53/E del 6/12/2011“Nessun effetto, invece, si determina in ordine alle perdite di periodorealizzate dalle società consolidate nell’ambito del gruppo, le quali vengono trasferite in misura integrale alla fiscal unit.”
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Riporto delle perdite nel consolidato nazionale
Art. 124, comma 4, del TUIRPer effetto dell’interruzione della tassazione di gruppo, “Le perditefiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 122, i crediti chiesti arimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovopermangono nell’esclusiva disponibilità della società o entecontrollante. Il decreto di cui all’articolo 129 può prevedere appositi criteri per l’attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 122, alle società che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cuiconfronti viene meno il requisito del controllo.”
Riporto delle perdite fiscali “per trasparenza”
Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF
Art. 8, comma 3, del TUIR“Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplicesono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti neiperiodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre ilquinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell’articolo 66. Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84.”
Riporto delle perdite attribuite per trasparenza ai soggetti IRES
Art. 101, comma 6, del TUIR“Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utiliattribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d’imposta dallastessa società che ha generato le perdite.”
La disciplina delle perdite fiscali
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Riporto delle perdite nel regime di trasparenza
Art. 115, comma 3, del TUIR“L’imputazione del reddito avviene nei periodi d’imposta delle societàpartecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della societàpartecipata. […] Le perdite fiscali della società partecipatapartecipata relative a periodi in cui è efficace l’opzione sono imputate ai soci in proporzione allerispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata. Le perdite fiscali dei socisocirelative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza nonpossono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dallesocietà partecipate.”
Riporto delle perdite nel regime di trasparenza
Art. 116, comma 2, del TUIR“Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma3 dell’articolo 115 e quelle del primo e terzo periodo del comma 3dell’articolo 8. Le plusvalenze di cui all’articolo 87 e gli utili di cui all’articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell’articolo 58, comma 2, e nell’articolo 59.”
Riporto delle perdite nel regime di trasparenza
Art. 7, comma 1, del D.M. 23/4/2004“Il reddito della società partecipata è imputato ai soci nel periodo d’imposta incorso alla data di chiusura del periodo d’imposta della medesima società in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili in essere alla predetta data.”
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Riporto delle perdite nel regime di trasparenza
Art. 7, comma 2, del D.M. 23/4/2004“Le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci nel periodo d’imposta indicato nel comma 1 in proporzione alle quote dipartecipazione alle perdite dell’esercizio entro il limite delle rispettive quotedel patrimonio netto contabile della società partecipata, determinato senzaconsiderare la perdita dell’esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuatientro la data di approvazione del relativo bilancio. Le perdite fiscalieccedenti il limite di cui al periodo precedente e quelle relative aiperiodi d’imposta antecedenti all’opzione si computano in diminuzionedel reddito della società partecipata nei limiti previsti dall’art. 84 del testo unico.”
Riporto delle perdite nel regime di trasparenza
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.53/E del 6/12/2011“Le nuove regole previste dall’articolo 84 del TUIR non producono alcun effetto sulle perdite realizzate dalla società partecipata in costanza di regime e imputate ai soci: si tratta, infatti, di “perdite di periodo” trasferite ai socinel limite del patrimonio netto contabile della società trasparenteriferibile a ciascun socio. […] le perdite fiscali eccedenti il predetto limiterestano nella disponibilità esclusiva della società partecipata e si computano in diminuzione del proprio reddito secondo le modalità previste dall’articolo 84 del TUIR.”
Riporto delle perdite nel regime di trasparenza
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.53/Edel 6/12/2011
“L’eventuale perdita trasferita dalla società partecipata ai soci e da questi non integralmente compensata costituisce un componente negativodi reddito utilizzabile dai soci nei periodi d’imposta successivi in misuranon superiore all’ottanta per cento del proprio reddito imponibile complessivo.”
La disciplina delle perdite fiscali
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Riporto delle perdite per le CFC
Art. 167, comma 1, del TUIR“Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di unaimpresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis [n.d.r. cd. «black list»], i redditiconseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, adecorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione delsoggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione allepartecipazioni da essi detenute. […]”
Riporto delle perdite per le CFC
Art. 167, comma 6, del TUIR“I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, […] sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli 96, 96-bis, 84, 111 e 112; […]”
Riporto delle perdite per le CFC
Art. 2, comma 1, del D.M. 21/11/2001, n.429“Per la determinazione dei redditi di cui all’articolo 1 si applicano le disposizionidel titolo I, capo VI, concernenti la determinazione del reddito d’impresa, ad eccezione di […]. Se risulta una perdita, questa è computata indiminuzione dei redditi dell’impresa, società o ente, ai sensidell’articolo 102 [n.d.r. ora art. 84] del testo unico delle imposte suiredditi.”
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Riporto delle perdite per le CFC
Art. 3, comma 1, del D.M. 21/11/2001, n.429“I redditi determinati ai sensi dell’articolo 2, convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione dell’impresa, società o ente non residente, sono imputati al soggetto residente che esercita ilcontrollo, […], in proporzione alla sua quota di partecipazione agliutili diretta o indiretta; tuttavia, in caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi sono ad essi imputati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.”
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UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI RIPORTABILI A NUOVO E EFFETTI SULL’ISCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PER IMPOSTE
ANTICIPATE: UN CASO OPERATIVOa cura di Piero Pisoni, Fabrizio Bava, Donatella Busso e Alain Devalle
Il D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella L. 15/7/2011 n. 111 ha, tra gli altri aspetti, così modificato il
primo comma dell’art. 84 del TUIR: «La perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse
norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei
periodi di imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare […]».
L’attuale testo di legge non prevede più il limite quinquennale di riportabilità delle perdite e introduce
il limite quantitativo all’utilizzabilità delle perdite fiscali riportabili, fissandolo all’80% del reddito
imponibile ai fini IRES.
I principali effetti della nuova normativa, dal punto di vista fiscale, sono i seguenti:
− imprese che presentano perdite fiscali riassorbibili in cinque esercizi: lo svantaggio è
rappresentato dalla determinazione di imponibili IRES positivi fin dall’esercizio successivo a quello
di ottenimento della perdita fiscale riportabile a nuovo, a causa dell’utilizzabilità delle perdite nel
limite dell’80% dell’imponibile IRES;
− imprese che presentano perdite fiscali riassorbibili in più di cinque esercizi: lo svantaggio sopra
illustrato può essere compensato dalla maggiore possibilità di riuscire ad utilizzare integralmente
le perdite fiscali riportabili, grazie all’eliminazione del limite temporale di cinque anni ai fini della
riportabilità stessa;
− imprese che presentano perdite fiscali “strutturali”: non si determina lo svantaggio della
determinazione di imponibili IRES positivi nei diversi esercizi, ma allo stesso tempo, come si dirà
nel seguito, risulta particolarmente delicata la valutazione della presenza dei requisiti per
l’iscrizione delle attività per imposte anticipate sulle perdite riportabili, nonostante l’eliminazione
del limite temporale alla loro riportabilità.
In ogni caso, in tutte e tre le situazioni sopra esposte, è necessario verificare la presenza dei requisiti
richiesti ai fini dell’iscrizione nell’attivo del bilancio delle attività per imposte anticipate.
Di seguito, si illustrano:
1. i requisiti per l’iscrizione delle attività per imposte anticipate;
2. le conseguenze applicative delle tre situazioni considerate;
3. un caso operativo relativo ad un’impresa che deve valutare il comportamento da adottare in
bilancio con riferimento all’iscrizione delle attività per imposte anticipate.
1. I requisiti per l’iscrizione delle attività per imposte anticipate
Le condizioni richieste in generale per la rilevazione delle imposte anticipate sono disciplinate dal
principio contabile OIC n. 25: «le attività derivanti da imposte anticipate non possono essere rilevate,
in rispetto al principio della prudenza, se non vi è la ragionevole certezza dell’esistenza negli esercizi in
cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, che hanno portato all’iscrizione delle imposte
anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad
annullare. In presenza di tali condizioni, la rilevazione è obbligatoria».
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Se non è agevole valutare la presenza della ragionevole certezza in genere, appare evidente che, in
caso di perdite d’esercizio, tale ragionevole certezza sarà di più complessa valutazione.
Secondo il richiamato principio contabile OIC n. 25, al fine dell’iscrizione delle imposte anticipate sulle
perdite d’esercizio, è inoltre necessario che:
− esista una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le
perdite riportabili, entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa
tributaria;
− le perdite in oggetto derivino da circostanze ben identificate, e sia ragionevolmente certo che tali
circostanze non si ripeteranno.
In presenza di tali condizioni l’iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite d’esercizio è ritenuta
obbligatoria.
La circostanza che non ci sia alcun limite di tempo alla riportabilità delle suddette perdite
non esime la società dalla valutazione della ragionevole certezza della recuperabilità di
tali perdite. Di fatto, occorre valutare se si può ritenere, con ragionevole certezza, che la società
sarà in grado di produrre redditi imponibili nei successivi esercizi almeno pari alle perdite riportabili
illimitatamente.
A questo proposito, va considerato che difficilmente potranno essere ritenute attendibili previsioni
contenute in piani industriali, seppur approvati dal consiglio di amministrazione, che superino un arco
temporale di riferimento di 3/5 esercizi. In molti casi, soprattutto per le imprese che presentano
perdite fiscali ricorrenti, il comportamento corretto, in linea con i principi contabili, potrà essere quello
di un’iniziale iscrizione parziale delle imposte anticipate nel limite che si ritiene di poter riassorbire con
ragionevole certezza in un arco temporale limitato ad alcuni esercizi, salvo poi eventualmente iscrivere
le ulteriori imposte anticipate, a mano a mano che si riuscirà ad ottenere il riassorbimento così come
indicato nei piani industriali via via aggiornati.
2. Conseguenze applicative delle tre situazioni considerate
Di seguito sono distintamente analizzate le situazioni sopra elencate.
1. Imprese che presentano perdite fiscali riassorbibili in cinque esercizi
Si consideri il caso di un’impresa che presenta alla chiusura dell’esercizio 2011 un imponibile IRES
negativo pari a 1.000.000 euro.
Il piano industriale quinquennale 2012-2016 della società indica previsioni di imponibili IRES sufficienti
a consentire il pieno utilizzo della perdita fiscale che si è registrata nell’esercizio 2011.
Il caso riguarda una società in grado di redigere piani industriali affidabili e, quindi, in grado di
valutare la presenza del requisito della ragionevole certezza richiesto per l’iscrizione delle attività per
imposte anticipate.
Come si può notare dalla tabella, la società riesce a riassorbire le perdite fiscali riportabile a nuovo
entro l’esercizio 2016 (ultimo esercizio del piano industriale). In questa situazione, pertanto, è
possibile iscrivere nell’esercizio 2011 attività per imposte anticipate sull’intera perdita fiscale
registratasi nell’esercizio.
Utilizzo delle perdite fiscali riportabili a nuovo e effetti sull’iscrizione delle attività per imposte anticipate: un caso operativo
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Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Reddito imponibile -
1.000.00050.000 150.000 300.000 400.000 500.000
Limite utilizzo perdite (80%
reddito imponibile) - 40.000 120.000 240.000 320.000 400.000
Utilizzo perdite pregresse - 40.000 120.000 240.000 320.000 280.000
Perdite fiscalmente riportabili 1.000.000 960.000 840.000 600.000 280.000 0
Base imponibile IRES - 10.000 30.000 60.000 80.000 220.000
IRES - 2.750 8.250 16.500 22.000 60.500
IRES CUMULATA - - 11.000 27.500 49.500 110.000
Iscrizione imposte anticipate
(CE) 275.000 - - - - -
Utilizzo imposte anticipate (CE) - 11.000 33.000 66.000 88.000 77.000
Attività per imposte anticipate
(SP) 275.000 264.000 231.000 165.000 77.000 0
Come si può notare dalla tabella, fin dall’esercizio 2012 si determina un imponibile IRES positivo, pari
al 20% del reddito imponibile determinato senza considerare l’utilizzo delle perdite fiscali.
Rispetto alla previgente disciplina, pertanto, si determina uno svantaggio di natura finanziaria
rappresentato dalla determinazione di maggiore IRES negli esercizi di utilizzo della perdita fiscale, pur
in presenza di un’IRES complessiva cumulata identica a quella che si sarebbe determinata in assenza
delle modifiche all’art. 84 in esame (a prescindere dall’effetto finanziario).
Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IRES
TOTALE
IRES (VECCHIA DISCIPLINA) - - - - - 110.000 110.000
IRES (IRES ATTUALE
DISCIPLINA) - 2.750 8.250 16.500 22.000 60.500 10.000
2. Imprese che presentano perdite fiscali riassorbibili in più di cinque esercizi
Si consideri il caso di un’impresa che presenta alla chiusura dell’esercizio 2011 un imponibile IRES
negativo pari a 1.000.000 euro.
Il piano industriale quinquennale 2012-2016 della società indica previsioni di imponibili IRES non
sufficienti a consentire il pieno utilizzo della perdita fiscale che si è registrata nell’esercizio 2011.
Soltanto nell’esercizio 2012, a seguito dell’inclusione nel piano industriale delle previsioni relative al
2017, sarà possibile prevedere il completamento dell’utilizzo delle perdite fiscali riportabili.
Il caso riguarda una società in grado di redigere piani industriali affidabili e quindi di valutare la
presenza del requisito della ragionevole certezza richiesto per l’iscrizione delle attività per imposte
anticipate.
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Come si può notare dalla tabella, la società non riesce a riassorbire le perdite fiscali riportabili a nuovo
entro l’esercizio 2016, che costituisce l’ultimo esercizio del piano industriale quinquennale 2012-2016.
In questa situazione, pertanto, è possibile iscrivere nell’esercizio 2011 attività per imposte anticipate
soltanto su di una parte della perdita fiscale registratasi nell’esercizio (80% dei redditi cumulati 2012-
2016 = 80% x 900.000 = 720.000 con conseguenti attività per imposte anticipate pari al 27,5% di
720.000 = 198.000).
La parte residua (potrà essere iscritta in sede di chiusura dell’esercizio 2012, a seguito delle previsioni
del nuovo piano industriale 2013-2017.
Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Reddito imponibile -1.000.000 50.000 150.000 200.000 250.000 250.000 500.000
Limite utilizzo perdite
(80% reddito
imponibile)
- 40.000 120.000 160.000 200.000 200.000 400.000
Utilizzo perdite pregresse - 40.000 120.000 160.000 200.000 200.000 280.000
Perdite fiscalmente
riportabili 1.000.000 960.000 840.000 680.000 480.000 280.000 -
Base imponibile IRES - 10.000 30.000 40.000 50.000 50.000 220.000
IRES - 2.750 8.250 11.000 13.750 13.750 60.500
IRES CUMULATA - - 11.000 22.000 35.750 49.500 110.000
Iscrizione imposte
anticipate (CE) 198.000 77.000 - - - -
Utilizzo imposte
anticipate (CE) - 11.000 33.000 44.000 55.000 55.000 77.000
Attività per imposte
anticipate (SP) 198.000 264.000 231.000 187.000 132.000 77.000 0-
Come si può notare dalla tabella, anche in tale situazione, fin dall’esercizio 2012 si determina un
imponibile IRES positivo, pari al 20% del reddito imponibile determinato senza considerare l’utilizzo
delle perdite fiscali.
Rispetto alla previgente disciplina, pertanto, si determina uno svantaggio di natura finanziaria
rappresentato dalla determinazione di maggiore IRES negli esercizi di utilizzo della perdita fiscale,
compensato però dal vantaggio di riuscire ad utilizzare integralmente la perdita fiscale riportabile a
nuovo, grazie all’eliminazione del limite temporale dei cinque esercizi.
Utilizzo delle perdite fiscali riportabili a nuovo e effetti sull’iscrizione delle attività per imposte anticipate: un caso operativo
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Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTALE
IRES
IRES VECCHIA DISCIPLINA 137.500 137.500
IRES - 2.750 8.250 11.000 13.750 13.750 60.500 110.000
Maggiore IRES vecchia
disciplina
27.500
3. Imprese che presentano perdite fiscali “strutturali”
In tale situazione, l’eliminazione del limite temporale alla riportabilità delle perdite potrebbe non
consentire di beneficiare della possibilità di una maggiore iscrizione di attività per imposte anticipate
sulle perdite, a causa della difficoltà nel valutare la presenza dei requisiti sopra illustrati richiesti per la
loro iscrizione in bilancio.
La presenza di perdite fiscali ricorrenti, infatti, difficilmente consente di disporre di piani industriali
affidabili in grado di “garantire” l’assorbimento delle perdite.
3. Un caso operativo
Di seguito si illustra, alla luce dell’attuale formulazione del TUIR, il ragionamento da adottare al fine di
una corretta iscrizione della fiscalità differita sulle perdite fiscali riportabili a nuovo.
La società Alfa è una PMI che redige annualmente il budget e un piano industriale triennale. I
documenti previsionali ogni anno sono sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Nel corso degli anni, le previsioni si sono dimostrate non particolarmente affidabili. In alcuni esercizi,
infatti, sono stati raggiunti risultati significativamente inferiori a quelli attesi mentre in altri, più
raramente, si sono ottenuti risultati superiori alle aspettative. Tale scarsa affidabilità dei dati
previsionali è da attribuire soprattutto al mercato di riferimento della società ed alle politiche
commerciali del settore. Non è infatti possibile ottenere contratti pluriennali e la clientela risulta
frammentata.
Nei precedenti esercizi, in presenza di imponibili negativi, tenendo conto di tale specificità, gli
amministratori hanno iscritto le attività per imposte anticipate soltanto in presenza di piani industriali
triennali ampiamente in grado di dimostrare la possibilità di ottenere imponibili sufficienti a consentire
il pieno riassorbimento delle perdite.
Si ipotizza che al termine dell’esercizio 2010 non vi siano perdite fiscali ancora da riassorbire.
Nell’esercizio 2011 la società ha chiuso con un imponibile IRES negativo di 1.000.000 euro, mentre il
budget prevedeva un imponibile negativo di 700.000 euro.
Il piano industriale triennale è stato rivisto e modificato in sede di CdA al fine di tenere in
considerazione l’effettivo scenario di mercato. A seguito delle modifiche apportate, il nuovo piano
2012-2014 prevede i seguenti risultati:
72
Anno 2011 2012 2013 2014
Reddito imponibile -1.000.000 10.000 50.000 100.000
Limite utilizzo perdite(80% reddito
imponibile) - 8.000 40.000 80.000
Utilizzo perdite pregresse - -8.000 -40.000 -80.000
Perdite fiscalmente riportabili 1.000.000 992.000 952.000 872.000
Sulla base dei dati sopra riportati, gli amministratori, prudenzialmente decidono di iscrivere attività per
imposte anticipate soltanto sull’ammontare delle perdite fiscali che prevedibilmente potranno essere
utilizzate entro il 2014. Di anno in anno, in relazione alle modifiche ai piani industriali della società,
valuteranno se stornare o incrementare l’ammontare delle attività per imposte anticipate.
Le perdite fiscali che si prevede di riuscire ad utilizzare nel triennio 2012-2014 ammontano a 128.000
euro, pertanto nell’esercizio 2011 vengono rilevate attività per imposte anticipate pari al 27,5% di
128.000, e cioè 35.200 euro.
La rilevazione contabile è la seguente:
Attività per imposte anticipate a Imposte differite 35.200
Nell’attivo di stato patrimoniale alla data del 31 dicembre 2011 risultano pertanto iscritte attività per
imposte anticipate pari a 35.200 euro.
Nell’esercizio 2012 la società chiude l’esercizio con un imponibile positivo, pari a 5.000 euro, ma
inferiore a quanto previsto nel budget. Il piano industriale 2013-2015 prevede l’ottenimento dei
seguenti risultati.
Anno 2012 2013 2014 2015
Reddito imponibile 5.000 50.000 100.000 100.000
Limite utilizzo perdite (80% reddito
imponibile) 4.000 40.000 80.000 80.000
Utilizzo perdite pregresse -4.000 -40.000 -80.000 -80000
Perdite fiscalmente riportabili 996.000 956.000 876.000 796.000
Con riferimento al trattamento contabile relativo alle attività per imposte anticipate è necessario
procedere nel seguente modo:
a) utilizzare le imposte anticipate limitatamente al 27,5% delle perdite fiscali utilizzabili di 4.000 euro,
pari a 1.100 euro;
b) verificare la possibilità di mantenere nell’attivo di bilancio le attività per imposte anticipate residue
iscritte nel precedente esercizio, pari a (35.200-1.100: 34.100 euro);
Utilizzo delle perdite fiscali riportabili a nuovo e effetti sull’iscrizione delle attività per imposte anticipate: un caso operativo
73
c) verificare la possibilità di incrementare l’iscrizione delle attività per imposte anticipate sulla base
del nuovo piano industriale 2013-2015.
Con riferimento al punto sub a) la rilevazione contabile è la seguente:
Imposte differite a Attività per imposte anticipate 1.100
Con riferimento al punto sub b) gli amministratori ritengono che i risultati imponibili indicati nel piano,
a seguito della recente revisione, consentano il mantenimento in bilancio della fiscalità anticipata
residua.
Gli amministratori ritengono che il minor risultato ottenuto rispetto a quanto indicato nel piano
industriale non sia motivo di preoccupazione, in quanto è dovuto a un semplice ritardo di sei mesi nel
lancio sul mercato dei nuovi prodotti che costituiscono la fonte principale dei ricavi indicati nel piano
industriale. Pertanto, in relazione a tali motivazioni, si è ritenuto di confermare le previsioni relative
agli esercizi 2013 e 2014 e di prevedere l’ottenimento di un risultato pari a quello dell’esercizio 2014
anche per il 2015.
Alla luce dei risultati imponibili indicati nel piano industriale 2013-2015 (punto sub c), gli
amministratori decidono di incrementare l’iscrizione nell’attivo del bilancio delle attività per imposte
anticipate.
Nel prossimo triennio si prevede infatti di ottenere un imponibile complessivamente pari a 250.000
euro, grazie al quale sarà possibile utilizzare perdite fiscali per un ammontare di 200.000 euro.
Di tale base di riferimento, non è possibile iscrivere nuova fiscalità anticipata su di una quota pari a
124.000 euro, necessaria per il riassorbimento della fiscalità anticipata già iscritta in bilancio, pari a
34.100.
Pertanto, sarà possibile incrementare l’iscrizione delle attività per imposte anticipate per un importo
massimo pari al 27,5% di 76.000 (200.000-124.000), per un ammontare di 20.900 euro.
La rilevazione contabile è la seguente:
Attività per imposte anticipate a Imposte differite 20.900
Nell’attivo di stato patrimoniale alla data del 31 dicembre 2012 risultano iscritte attività per imposte
anticipate pari a 55.000 euro.
Nell’esercizio 2013 la società chiude l’esercizio con un imponibile positivo di 80.000 euro, superiore al
dato previsto. Il piano industriale 2014-2016 prevede l’ottenimento dei seguenti risultati.
74
Anno 2013 2014 2015 2016
Reddito imponibile 80.000 150.000 250.000 400.000
Limite utilizzo perdite(80% reddito
imponibile) 64.000 120.000 200.000 320.000
Utilizzo perdite pregresse -64.000 -120.000 -200.000 -320.000
Perdite fiscalmente riportabili 932.000 812.000 612.000 292.000
Con riferimento al trattamento contabile relativo alle attività per imposte anticipate è necessario
procedere nel seguente modo:
a) utilizzare le imposte anticipate limitatamente al 27,5% delle perdite fiscali utilizzabili di 64.000
euro, pari a 17.600 euro;
b) verificare la possibilità di mantenere nell’attivo di bilancio le attività per imposte anticipate residue
iscritte nel precedente esercizio, pari a (55.000-17.600): 37.400 euro;
c) verificare la possibilità di incrementare l’iscrizione delle attività per imposte anticipate sulla base
del nuovo piano industriale 2014-2016.
Con riferimento al punto sub a) la rilevazione contabile è la seguente:
Imposte differite a Attività per imposte anticipate 17.600
Con riferimento al punto sub b) gli amministratori ritengono che i risultati imponibili indicati nel piano,
a seguito della recente revisione, consentano il mantenimento in bilancio della fiscalità anticipata
residua.
Alla luce dei risultati imponibili indicati nel piano 2014-2016 (punto sub c), gli amministratori decidono
di incrementare l’iscrizione nell’attivo del bilancio delle attività per imposte anticipate.
Nel prossimo triennio si prevede infatti di ottenere un imponibile complessivamente pari a 800.000
euro, grazie al quale sarà possibile utilizzare perdite fiscali per un ammontare di 640.000 euro.
Di tale base di riferimento, non è possibile iscrivere nuova fiscalità anticipata su di una quota pari a
136.000 euro, necessaria per il riassorbimento della fiscalità anticipata già iscritta in bilancio, pari a
37.400 euro.
Pertanto, sarà possibile incrementare l’iscrizione delle attività per imposte anticipate per un importo
massimo pari al 27,5% di 504.000 (640.000-136.000), per un ammontare di 138.600 euro.
La rilevazione contabile è la seguente:
Attività per imposte anticipate a Imposte differite 138.600
Nell’attivo di stato patrimoniale alla data del 31 dicembre 2013 risultano iscritte attività per imposte
anticipate pari a 176.000 euro.
Utilizzo delle perdite fiscali riportabili a nuovo e effetti sull’iscrizione delle attività per imposte anticipate: un caso operativo
75
Nell’esercizio 2014 la società chiude l’esercizio con un imponibile positivo di 150.000 euro, coerente con le
previsioni del piano industriale. Il nuovo piano 2015-2017 prevede l’ottenimento dei seguenti risultati.
Anno 2014 2015 2016 2017
Reddito imponibile 150.000 250.000 400.000 420.000
Limite utilizzo perdite(80% reddito
imponibile) 120.000 200.000 320.000 336.000
Utilizzo perdite pregresse -120.000 -200.000 -320.000 -292.000
Perdite fiscalmente riportabili 812.000 612.000 292.000 0
Con riferimento al trattamento contabile relativo alle attività per imposte anticipate è necessario
procedere nel seguente modo:
a) utilizzare le imposte anticipate limitatamente al 27,5% delle perdite fiscali utilizzabili di 120.000
euro, pari a 33.000 euro;
b) verificare la possibilità di mantenere nell’attivo di bilancio le attività per imposte anticipate residue
iscritte nel precedente esercizio, pari a (176.000-33.000): 143.000 euro;
c) verificare la possibilità di incrementare l’iscrizione delle attività per imposte anticipate sulla base
del nuovo piano industriale 2015-2017.
Con riferimento al punto sub a) la rilevazione contabile è la seguente:
Imposte differite a Attività per imposte anticipate 33.000
Con riferimento al punto sub b) gli amministratori ritengono che i risultati imponibili indicati nel piano, a
seguito della recente revisione, consentano il mantenimento in bilancio della fiscalità anticipata residua.
Alla luce dei risultati imponibili indicati nel piano 2015-2017 (punto sub c), gli amministratori decidono
di iscrivere in bilancio l’intero ammontare di attività per imposte anticipate sulle perdite fiscali residue
riportabili a nuovo.
Nel prossimo triennio si prevede infatti di ottenere un imponibile complessivamente pari a 1.070.000
euro, grazie al quale sarà teoricamente possibile utilizzare perdite fiscali per un ammontare di 856.000
euro (superiore alle perdite fiscali residue, che ammontano soltanto a 812.000 euro).
Di tale base di riferimento, non è possibile iscrivere nuova fiscalità anticipata su di una quota pari a
520.000 euro, necessaria al fine di consentire il riassorbimento della fiscalità anticipata già iscritta in
bilancio, pari a 143.000 euro.
Pertanto, sarà possibile incrementare l’iscrizione delle attività per imposte anticipate per un importo
massimo pari al 27,5% di 292.000 (812.000-520.000), per un ammontare di 80.300 euro.
La rilevazione contabile è la seguente:
Attività per imposte anticipate a Imposte differite 80.300
76
Nell’attivo di stato patrimoniale alla data del 31 dicembre 2014 risultano iscritte attività per imposte
anticipate pari a 223.300 euro.
Nell’esercizio 2015 la società chiude l’esercizio con un imponibile positivo di 20.000 euro, largamente
inferiore alle previsioni del piano industriale.
Nel corso dell’esercizio, infatti, è entrata in vigore una nuova normativa che ha imposto il ritiro dal
mercato di alcuni dei principali prodotti da cui la società ottiene il proprio fatturato.
Il nuovo piano 2016-2018 prevede l’ottenimento dei seguenti risultati.
Anno 2015 2016 2017 2018
Reddito imponibile 20.000 30.000 250.000 300.000
Limite utilizzo perdite(80% reddito
imponibile) 16.000 24.000 200.000 240.000
Utilizzo perdite pregresse -16.000 -24.000 -200.000 -292.000
Perdite fiscalmente riportabili 796.000 772.000 572.000 280.000
Con riferimento al trattamento contabile relativo alle attività per imposte anticipate è necessario
procedere nel seguente modo:
a) utilizzare le imposte anticipate limitatamente al 27,5% delle perdite fiscali utilizzabili di 16.000
euro, pari a 4.400 euro;
b) verificare la possibilità di mantenere nell’attivo di bilancio le attività per imposte anticipate residue
iscritte nel precedente esercizio, pari a 223.300-4.400, e cioè 218.900.
Con riferimento al punto sub a) la rilevazione contabile è la seguente:
Imposte differite a Attività per imposte anticipate 4.400
Con riferimento al punto sub b), sulla base dei risultati imponibili indicati nel piano, a seguito della
recente revisione, non è possibile mantenere l’intero ammontare residuo di attività per imposte
anticipate iscritte in bilancio.
Alla luce dei risultati imponibili indicati nel piano 2016-2018 (punto sub c), gli amministratori decidono di
stornare parzialmente le attività per imposte anticipate sulle perdite fiscali residue riportabili a nuovo.
Nel prossimo triennio si prevede infatti di ottenere un imponibile complessivamente pari a 580.000
euro, grazie al quale sarà teoricamente possibile utilizzare perdite fiscali per un ammontare di 464.000
euro, corrispondenti ad un importo di 127.600 euro di attività per imposte anticipate, inferiori alle
attività per imposte anticipate residue, che ammontano a 218.900 euro. Pertanto, si rende necessario
stornare attività per imposte anticipate per un importo pari a 91.300 euro (218.900-127.600).
La rilevazione contabile è la seguente:
Imposte differite a Attività per imposte anticipate 91.300
Utilizzo delle perdite fiscali riportabili a nuovo e effetti sull’iscrizione delle attività per imposte anticipate: un caso operativo
77
Nell’attivo di stato patrimoniale alla data del 31 dicembre 2015 risultano iscritte attività per imposte
anticipate pari a 127.600 euro.
Nell’esercizio 2016 la società chiude l’esercizio con un imponibile positivo di 100.000 euro, largamente
superiore alle previsioni del piano industriale.
Nel corso dell’esercizio, infatti, la società è riuscita a collocare sul mercato un nuovo prodotto in linea
con le nuove normative più restrittive che ha subito riscosso un significativo risultato in termini di
vendite.
Il nuovo piano 2017-2019, grazie alle ottime previsioni relative alle vendite del nuovo prodotto,
prevede l’ottenimento dei seguenti risultati.
Anno 2016 2017 2018 2019
Reddito imponibile 100.000 250.000 330.000 400.000
Limite utilizzo perdite(80% reddito
imponibile) 80.000 200.000 264.000 320.000
Utilizzo perdite pregresse -80.000 -200.000 -264.000 -252.000
Perdite fiscalmente riportabili 716.000 516.000 252.000 0
Con riferimento al trattamento contabile relativo alle attività per imposte anticipate è necessario
procedere nel seguente modo:
a) utilizzare le imposte anticipate limitatamente al 27,5% delle perdite fiscali utilizzabili di 80.000
euro, pari a 22.000 euro;
b) verificare la possibilità di mantenere nell’attivo di bilancio le attività per imposte anticipate residue
iscritte nel precedente esercizio, pari a 127.600-22.000, e cioè 105.600 euro;
c) verificare la possibilità di incrementare l’iscrizione delle attività per imposte anticipate sulla base
del nuovo piano industriale 2017-2019.
Con riferimento al punto sub a) la rilevazione contabile è la seguente:
Imposte differite a Attività per imposte anticipate 22.000
Con riferimento al punto sub b) gli amministratori ritengono che i risultati imponibili indicati nel piano,
a seguito della recente revisione, consentano il mantenimento in bilancio della fiscalità anticipata
residua e che alla luce dei risultati imponibili indicati nel piano 2017-2019 (punto sub c), sia possibile
iscrivere nuovamente in bilancio l’intero ammontare di attività per imposte anticipate sulle perdite
fiscali residue riportabili a nuovo.
Nel prossimo triennio si prevede infatti di ottenere un imponibile complessivamente pari a 980.000
euro, grazie al quale sarà teoricamente possibile utilizzare perdite fiscali per un ammontare di 784.000
euro (superiore alle perdite fiscali residue, che ammontano soltanto a 716.000 euro).
78
Pertanto, sarà possibile iscrivere attività per imposte anticipate per un importo pari all’intero
ammontare delle perdite fiscali residue.
In bilancio, a seguito del riassorbimento rilevato nell’esercizio, risultano iscritte attività per imposte
anticipate pari a 105.600 euro (127.600-22.000), che richiedono l’utilizzo di perdite fiscali pari a
384.000 euro. è pertanto possibile incrementare le attività per imposte anticipate sulla differenza tra
716.000 e 384.000, pari a 332.000 euro, corrispondenti alle perdite fiscali riportabili a nuovo
relativamente alle quali non risultano iscritte le attività per imposte anticipate.
La rilevazione contabile è la seguente (27,5% di 332.000, pari a 91.300 euro):
Attività per imposte anticipate a Imposte differite 91.300
Nell’attivo di stato patrimoniale alla data del 31 dicembre 2016 risultano iscritte attività per imposte
anticipate pari a 196.900 euro, corrispondenti al 27,5% di 716.000, pari alle perdite fiscali residue
riportabili a nuovo.
I risultati imponibili effettivi e la situazione al 31 dicembre 2016 sono qui di seguito riepilogate:
Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale
Reddito imponibile -1.000.000 5.000 80.000 150.000 20.000 100.000 500.000
Limite utilizzo perdite
(80% reddito
imponibile)
- 4.000 64.000 120.000 16.000 80.000 400.000
Utilizzo perdite pregresse - 4.000 64.000 120.000 16.000 80.000 284.000
Perdite fiscalmente
riportabili 1.000.000 996.000 932.000 812.000 796.000 716.000 -
PREVISIONI 784.000
Attività per imposte
anticipate (SP) 196.900
Nei successivi esercizi si dovrà adottare il medesimo comportamento illustrato con riferimento agli
esercizi 2011-2016.
Conclusioni
Il caso sopra riportato consente di mettere in evidenza come, in assenza di un limite al riporto
temporale delle perdite, è possibile che attività per imposte anticipate stornate per la mancanza dei
presupposti per il loro mantenimento nell’attivo del bilancio, siano in esercizi successivi nuovamente
iscritte, a seguito di modifiche nei piani industriali tali da consentire di ritenere presenti i requisiti per
la loro iscrizione.
Utilizzo delle perdite fiscali riportabili a nuovo e effetti sull’iscrizione delle attività per imposte anticipate: un caso operativo
79
L’iscrizione delle attività per imposte anticipate limitatamente all’ammontare supportato dal piano
industriale approvato della società corrisponde ad un comportamento prudente, in linea con i principi
contabili nazionali. Se infatti è possibile utilizzare senza limiti temporali le perdite fiscali riportabili a
nuovo, allo stesso tempo deve essere tenuto in considerazione che il principio contabile nazionale OIC
25 richiede la presenza della “ragionevole certezza” di ottenimento di imponibili tali da consentire il
riassorbimento della fiscalità differita. Qualora gli amministratori iscrivessero attività per imposte
anticipate per importi superiori a quanto supportato dal piano industriale della società, si esporrebbero
al rischio di non avere redatto il bilancio in conformità alla legge, situazione particolarmente delicata
qualora dovesse intervenire un default della società con un bilancio che presenta ancora attività per
imposte anticipate residue.
80
LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI PERDITE PER OLTRE UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE
articolo tratto da “La Rivista delle Operazioni Straordinarie” - Euroconference
a cura di Fabrizio Bava
Come noto, in presenza di perdite della gestione che superano il terzo del capitale sociale, gli
amministratori, ai sensi dell’art. 2446 c.c., devono redigere una “relazione sulla situazione
patrimoniale” e convocare l’assemblea dei soci. Il presente contributo, attraverso la presentazione di
un caso, propone un esempio di come possa essere strutturata tale relazione al fine di fornire
un’informativa adeguata ai soci chiamati in assemblea ed assumere i provvedimenti necessari.
Premessa
L’articolo n.2446 del codice civile dispone che:
“Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite”, gli
amministratori sono tenuti a convocare “senza indugio” l’assemblea per gli “opportuni
provvedimenti”, sottoponendo ad essa una “relazione sulla situazione patrimoniale della società”.
Tale relazione deve restare depositata nella sede della società negli otto giorni che precedono
l’assemblea1.
Gli amministratori sono quindi chiamati a presentare un documento informativo, al fine di informare i
soci sulla situazione in cui si trova l’impresa e consentire all’assemblea di assumere i provvedimenti
opportuni. Si tratta, pertanto, di un documento che costituisce uno strumento informativo
indispensabile per guidare le decisioni che dovranno essere prese in assemblea dai soci.
La struttura ed i contenuti di tale “relazione degli amministratori” non sono disciplinati da norme di
legge, né sono oggetto di documenti del CNDCEC.
È però possibile proporre i contenuti informativi, individuando la tipologia di informazioni che i soci
devono possedere per poter assumere una decisione consapevole e ponderata.
In particolare, è opportuno che la relazione degli amministratori:
illustri la situazione in cui si trova la società, ovvero che si è determinata una riduzione del capitale
sociale tale da far ricadere la società nella situazione di cui all’art. 2446 c.c.;
individui le cause della crisi, passaggio indispensabile per poter proporre soluzioni per il
superamento della stessa;
riporti i dati economico-finanziari;
proponga le soluzioni da intraprendere al fine di superare la crisi;
proponga ai soci la delibera da assumere.
Nel presente contributo si presenta un esempio di possibile “format” di tale relazione, con riferimento
al caso di un’impresa che, a seguito di perdite della gestione, ha ridotto di oltre il terzo il capitale
sociale. Il testo proposto, che deve essere adattato in relazione alle specificità della singola società,
può costituire un esempio di best practice ed uno spunto utile sul piano operativo al fine della
1 Il presente contributo non affronta la disciplina generale della riduzione di capitale per perdite, per approfondimenti, si veda: A. Corsini, L. Miele, “Gli aumenti e le riduzioni del patrimonio netto delle società”, Euroconference editore, Verona, 2011; F. Bava, A. Bottino, “I verbali del CdA e delle assemblee di Srl e Spa”, Giuffrè, Milano, 2011.
La relazione degli amministratori in caso di perdite per oltre un terzo del capitale sociale
81
redazione della relazione degli amministratori richiesta dall’art.2446 del c.c. (e, con adattamenti,
dall’art.2482-bis c.c. in caso di Srl)2.
Il caso
Il caso di seguito illustrato riguarda una società che nel corso dell’esercizio 2011 è ricaduta in 2446
c.c.
In data 20 giugno 2011 è stato convocato il CdA per l’approvazione della relazione sulla situazione
patrimoniale riferita alla data del 31 marzo 2011 e del nuovo piano industriale. In tale sede si è
deliberato di convocare l’assemblea dei soci il successivo 5 luglio 2011, al fine di assumere i
provvedimenti conseguenti. Nel caso in esame gli amministratori propongono ai soci di provvedere alla
copertura della perdita.
Nella parte introduttiva è opportuno che la relazione degli amministratori presenti ai soci la situazione
in cui verte la società, le cause della crisi e la struttura generale del documento.
Di seguito si riporta, a titolo puramente esemplificativo, il testo di tale relazione, con alcuni commenti
in merito all’opportunità dei contenuti proposti.
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 2446 c.c.
Signori Azionisti,
la presente relazione illustrativa, redatta ai sensi dell’art. 2446 c.c., ha lo scopo di illustrare la
situazione patrimoniale ed economica di ………. Spa al 31/03/2011 da sottoporre alla assemblea
straordinaria degli azionisti convocata per i giorni ……………., rispettivamente in prima e in seconda
convocazione.
La relazione, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale, è depositata presso la sede legale
della società nei termini previsti dalla normativa.
Il perdurare della crisi di mercato ed il mancato raggiungimento dei risultati di budget hanno imposto
una rimodulazione del piano industriale 2011-2013 approvato contestualmente alla presente relazione.
Le cause della crisi sono da individuare in una serie di fattori, tra i quali: il rallentamento generale
della domanda interna, l’obsolescenza di alcuni prodotti aziendali sostituiti da nuovi prodotti che non
hanno finora conseguito l’apprezzamento auspicato sul mercato. Il nuovo contesto competitivo ha reso
anche evidenti alcune criticità nella gestione che ci hanno indotto a rivedere l’organizzazione interna e
le linee di vertice del management.
Tale situazione ha determinato, nel primo trimestre dell’esercizio in corso, un aggravamento della perdita di
gestione 2010 che ha eroso il capitale sociale facendo ricadere la società nell’art. 2446 di cui al c.c.
Il documento a voi presentato, redatto ai sensi dell’art. 2446 c.c., si compone delle seguenti parti:
a) Criteri di redazione e principio della continuità aziendale;
b) Situazione patrimoniale, Conto economico e situazione finanziaria alla data del 31/03/2011;
c) Iniziative da intraprendere al fine del risanamento della gestione;
d) Proposta di delibera ai soci.
2 La proposta prende spunto dall’analisi dei comportamenti adottati dagli amministratori delle società quotate nell’ultimo quinquennio.
82
Successivamente, è opportuno che gli amministratori illustrino i criteri di redazione della relazione,
rinviando al bilancio qualora essi non siano stati modificati rispetto all’ultimo bilancio d’esercizio. Un
ruolo rilevante lo assume il tema della continuità aziendale, in quanto, prima di redigere la situazione
contabile di periodo, gli amministratori sono chiamati a verificare se, sulla base del piano industriale,
possa essere ritenuto presente il requisito della continuità aziendale, poiché esso costituisce
presupposto indispensabile per l’applicazione dei criteri di valutazione ordinari nella redazione del
bilancio di periodo.
a) Criteri di redazione
I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio intermedio al 31
marzo 2011 sono coerenti con quelli adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2010. Il
bilancio sintetico intermedio non comprende tutte le informazioni integrative richieste nel bilancio
annuale, e deve essere letto congiuntamente con il bilancio annuale al 31 dicembre 2010. I prospetti
contabili, le tabelle e le note esplicative sono espressi in Euro, salvo quando diversamente indicato.
Principio della continuità aziendale
Il bilancio intermedio al 31 marzo 2011 è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale
basata sul presupposto che si riuscirà a realizzare il piano industriale approvato, a seguito delle
modifiche apportate, dal Consiglio di Amministrazione in data 20/06/2011. Con riferimento alle
molteplici incertezze esistenti nell’esercizio 2010 ed in parte ancora presenti nel corso del 2011, si
sottolinea che sono venute meno alcune di esse, in particolare, con riferimento al rimborso del
finanziamento ……. che risultava scaduto ed alla definizione di piani di rientro con alcuni fornitori.
Permangono, peraltro, ad oggi le seguenti incertezze ritenute significative in merito alla piena
realizzazione del piano industriale, che potrebbero comportare l’insorgere di dubbi sulla capacità della
vostra società di continuare a operare come un’entità in funzionamento: la possibilità di mantenere
l’appoggio da parte degli istituti bancari indispensabile a finanziare l’operatività ordinaria e
d’investimento, i tempi e le modalità di dismissione di parte degli investimenti immobiliari.
Conseguentemente, il bilancio intermedio al 31/03/2011 non include le rettifiche relative alla
realizzabilità ed alla classificazione delle attività nonché all’importo o alla classificazione delle passività
che sarebbero necessarie qualora la Società non fosse in grado di continuare l’attività in condizione di
funzionamento, pur in considerazione delle significative incertezze legate al realizzarsi dei
summenzionati eventi.
Nel punto successivo, dopo aver quindi illustrato i criteri di redazione, la relazione degli amministratori
può procedere con la presentazione della situazione patrimoniale e finanziaria, comprensiva dei dati
economici alla data di riferimento.
In tale relazione, è bene che gli amministratori non si limitino a riportare i prospetti di bilancio (di periodo);
ai fini informativi è certamente utile che l’andamento della gestione sia analizzato e commentato anche
attraverso l’utilizzo di appositi indicatori finanziari, al fine di consentire ai soci di comprendere l’andamento
economico, finanziario e patrimoniale della società. I commenti di seguito riportati sono puramente
esemplificativi.
La relazione degli amministratori in caso di perdite per oltre un terzo del capitale sociale
83
b) Situazione patrimoniale, conto economico e situazione finanziaria di …. Spa al 31
marzo 2011
Principali indicatori economici relativi al primo trimestre 2011
Il fatturato al 31 marzo 2011 ha registrato una diminuzione del …%. Tale decremento ha riguardato
prevalentemente il mercato interno, che passa da euro …. mila del 31 marzo 2010 a euro…. del 31
marzo 2011. Il Margine operativo lordo è negativo per euro … mila, pari al …% dei ricavi netti di
vendita.
Il Margine operativo netto è negativo per euro … mila, pari al …% dei ricavi netti di vendita; nel 2010
il margine operativo netto era stato negativo per euro … mila, pari a circa il ….% dei ricavi netti di
vendita.
Gli ammortamenti su immobilizzazioni materiali ed immateriali sono in linea con la stima delle vite utili
originariamente definite.
Il risultato al lordo delle imposte evidenzia una perdita per il primo trimestre 2011 pari a euro … mila,
con un’incidenza sul fatturato del …%.
Situazione patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario
Di seguito sono riportati i prospetti di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario
(omissis…).
Posizione finanziaria netta
Posizione finanziaria netta della società al 31 marzo 2011 confrontata con i dati al 31 dicembre 2010
31 marzo 2010 31 dicembre 2010
Cassa e mezzi equivalenti (A) ………... …………..
Banche e altri debiti finanziari (B) ………… …….…….
Indebitamento finanziario corrente netto (A-B) ……….. …………..
Debiti finanziari verso la controllante ………… …….…….
Debiti finanziari a medio e lungo termine ………… …….…….
Indebitamento finanziario non corrente (C)
Posizione finanziaria netta (A-B+C) ………….. …………..
La posizione finanziaria netta a breve al 31 marzo 2011 è positiva per euro … mila, mentre la posizione
finanziaria complessiva è negativa per euro … . La variazione, rispetto al dato del 31 dicembre 2010, della
posizione finanziaria netta a breve è dovuta essenzialmente ai pagamenti effettuati dalla società nel primo
trimestre 2011.
La Società nei confronti del sistema bancario, oltre all’indebitamento a breve, presenta il debito residuo
relativo al mutuo ipotecario di originari euro … mila stipulato dalla Capogruppo con …….; le rate scadenti
entro l’esercizio ammontano a euro … mila,mentre quelle scadenti oltre l’esercizio sono pari a euro …
mila.
Dopo aver presentato la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, nel proseguo gli
amministratori possono illustrare analiticamente ai soci le iniziative ritenute necessarie al fine di
superare la crisi. Il testo riportato è puramente esemplificativo.
84
c) Iniziative che …. Spa intende assumere per il risanamento della gestione Il nostro obiettivo è il rilancio della … (attività) attraverso un processo di totale revisione della complessiva dinamica aziendale che sia in grado, facendo leva sul … (es.: brand, ristrutturazione del debito, ecc.), di garantirne (es.: il riposizionamento strategico, l’aumento di flessibilità delle posizioni debitorie). Il piano di interventi sarà articolato in fasi successive sulla base delle priorità dettate dall’urgenza degli specifici interventi programmati: 1. Recupero dell’equilibrio finanziario dell’azienda, senza il quale nessun piano di rilancio potrebbe essere realizzato Da dicembre ad oggi, il management ha avuto fra i suoi primi obiettivi quello di (es.: sanare le posizioni debitorie in contenzioso, migliorare la gestione caratteristica, recuperare i livelli di fatturato) e per ristabilire il regolare flusso di approvvigionamento di materie prime, semilavorati e pezzi di ricambio indispensabili al ciclo produttivo ed interrotto a causa della crisi di liquidità di … S.p.A.; 2. Recupero di efficienza della manifattura che si traduca in un incremento della produttività e tempestività delle consegne La crescita del fatturato presuppone un recupero di efficienza lungo tutto il ciclo produttivo (approvvigionamento produzione stoccaggio consegna). La coerenza fra proposta commerciale e competenze della fabbrica è il presupposto per far crescere l’efficienza: è fondamentale riconoscere ciò che la fabbrica è “capace di fare” e intorno a questo costruire la gamma prodotti. La definizione delle capacità/competenze produttive permette non solo di elaborare un programma mirato di interventi finalizzati al recupero di efficienza, ma anche di definire il più idoneo rapporto fra make or buy coerente con il piano commerciale. Una volta individuato tale rapporto, diventa possibile progettare anche il layout ottimale della fabbrica in una logica di ristrutturazione/riedificazione del sito produttivo. L’obiettivo che ci siamo posti per il 2011 di incremento del tasso di produttività, così come illustrato analiticamente nel piano industriale, sarà il risultato di azioni sia a livello di azienda (ridefinizione del catalogo prodotti sulla base di ciò che la fabbrica “sa fare meglio”) sia a livello di fabbrica con azioni mirate a: • mappare l’efficienza complessiva, quella di singolo processo, quella di singole fasi di processo e quella di ogni singola macchina; • ricodificare la tabella dei tempi e metodi; • procedurizzare lo start up giornaliero; • programmare la manutenzione per ridurre il fermo macchina causato da guasti imprevisti; • ridurre i tempi di set up della macchina in concomitanza con i cambi di produzione. 3. Revisione dell’organizzazione interna Lo stato di crisi, anche se prevalentemente cagionato da una congiunzione negativa con il mercato, può essere affrontato e ci auguriamo superato anche attraverso una migliore gestione dell’impresa da parte del management. La valutazione quindi è posta in capo al vertice gestionale ed alla struttura nel suo complesso. Uno snellimento dell’organigramma accompagnato da una ridefinizione dei poteri può costituire uno strumento utile a rendere i processi decisionali migliori (…). 4. Riposizionamento del marchio con interventi sia sulla gamma prodotti sia sulle logiche distributive. Il mancato raggiungimento dei target programmati dai nuovi prodotti lanciati sul mercato ci ha indotto a rinforzare la qualità del personale nell’ambito della funzione R&S e ad incrementare il budget al fine di perseguire il rafforzamento e riposizionamento del brand, grazie al prezioso contributo di una società leader di mercato in tale ambito.
La relazione degli amministratori in caso di perdite per oltre un terzo del capitale sociale
85
Nell’ultima parte della relazione gli amministratori, alla luce di quanto precedentemente illustrato,
possono concludere la relazione riportando la proposta ai soci in merito a provvedimenti da assumere.
Nel caso proposto, si ipotizza che gli amministratori ritengano necessario provvedere a coprire le
perdite della gestione, riducendo il capitale sociale ed utilizzando le riserve preesistenti.
Anche se non è espressamente previsto da norme di legge, può essere utile riportare in coda il testo
della proposta di delibera, così come il testo dello statuto a confronto, vecchia e nuova versione (a
seguito della modifica del capitale sociale). In questo modo i soci hanno modo di presentarsi
all’assemblea edotti adeguatamente sulla situazione della società, sulla prevedibile evoluzione della
gestione e sulle delibere che gli amministratori propongono di assumere.
d) Proposte del CdA relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle
perdite
Signori Azionisti,
siete stati convocati – ai sensi dell’art. 2446 del codice civile per deliberare in merito agli interventi da
adottare finalizzati alla copertura delle perdite cumulate alla data del 31 marzo 2011, come di seguito
illustrato. In particolare, il Consiglio di Amministrazione rende noto che alla luce delle risultanze del
bilancio intermedio al 31 marzo 2011 il risultato economico ha registrato una perdita di Euro … mila
che si aggiunge alle perdite complessive di Euro …mila al 31 dicembre 2010. Le perdite al 31
dicembre 2010 derivano dalle note vicissitudini societarie che hanno di fatto (es.: bloccato la società
e determinato un calo del fatturato, l’impossibilità da parte dell’azienda di effettuare le manutenzioni
agli impianti e macchinari e di approvvigionarsi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti). Il
Conto economico dell’esercizio 2010 è inoltre negativamente influenzato da (es.: svalutazioni ed
accantonamenti eseguiti in relazione a poste dell’attivo riferite alla partecipazioni in … oltre che
dall’accantonamento di ulteriori oneri, sanzioni ed interessi di mora sui debiti fiscali non pagati e
debiti verso fornitori di beni e servizi). Il processo di riorganizzazione e rilancio dell’azienda sotto
l’aspetto industriale e commerciale ancora in fase evidentemente preliminare ha evidenziato nel
primo trimestre 2011 un aggravio di costi operativi ed ancora difficoltà e ritardi nell’evasione degli
ordini di vendita a fronte comunque di un portafoglio ordini significativo (al 31 marzo 2011: fatturato
circa Euro …– portafoglio ordini da evadere Euro …) è quindi determinato un risultato negativo di
circa Euro … milioni. Da ciò risulta un Patrimonio netto di …… Spa al 31 marzo 2011 pari ad Euro ….,
inferiore per oltre un terzo al Capitale Sociale attualmente di Euro …, per cui si rende necessario
assumere gli opportuni provvedimenti ai sensi del disposto dell’art. 2446 c.c..
Tutto ciò premesso si propone di procedere alla copertura delle suddette perdite di complessivi Euro
… mediante utilizzo delle riserve (Omissis….).
Nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2011, il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il piano industriale 2011-2013 i cui punti essenziali sono stati evidenziati
nelle pagine precedenti insieme alle iniziative che la società intende assumere per il risanamento della
gestione. Di seguito sottoponiamo alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:
“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di … Spa:
- Preso atto della situazione patrimoniale al 31/03/2011, dalla quale risulta una perdita pari a
euro… ;
86
- Preso atto che, in conseguenza di dette perdite, il patrimonio netto risulta ridotto ad euro… e,
quindi, che il capitale sociale pari a euro… è diminuito di oltre un terzo;
- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- viste le Osservazioni del Collegio sindacale;
DELIBERA
1. Di coprire integralmente la perdita risultante dal bilancio al 31 dicembre 2010 per Euro … e
l’ulteriore perdita risultante dal bilancio intermedio alla data del 31 marzo 2011 per complessivi Euro
…, ai sensi dell’art. 2446 c.c., e quindi per complessivi Euro … mediante:
- utilizzo delle riserve per Euro …,
- riduzione del capitale sociale per Euro … e cioè da Euro … ad Euro …, attraverso la riduzione del
valore nominale di ciascuna delle n. … azioni da Euro … ad Euro …;
2. Di modificare conseguentemente il primo comma dell’art. … dello statuto sociale nel seguente nuovo
testo:
Testo vigente Testo proposto
Il Capitale Sociale è di €….
(…)
rappresentato da n. …
(…) azioni ordinarie del valore nominale
di Euro … cadauna.
Il Capitale Sociale è di €….
(…)
rappresentato da n. …
(…) azioni ordinarie del valore nominale
di Euro …… cadauna.
Invariati i commi successivi;
3. Di conferire al Presidente dell’organo amministrativo ogni più ampia facoltà in ordine
all’esecuzione di quanto anzi deliberato.
Alla presente Relazione sono allegati i prospetti di Situazione patrimoniale e di Conto economico al 31
marzo 2011, con i raffronti al 31 dicembre 2010”.
Vi ringraziamo per la fiducia e per l’attenzione.
Torino, 2011
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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LE “OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE” SULLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI PERDITE PER
OLTRE UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALEarticolo tratto da “La Rivista delle Operazioni Straordinarie” - Euroconference
a cura di Fabrizio Bava
Gli amministratori, in presenza di perdite della gestione che superano il terzo del capitale sociale,
devono predisporre la relazione sulla situazione patrimoniale da presentare all’assemblea dei soci3. Su
tale relazione, il Collegio sindacale è tenuto ad esprimere le proprie “osservazioni”. Il presente
contributo, collegato al precedente in cui si è presentato un caso di redazione della situazione
patrimoniale di cui all’art. 2446 c.c., propone un esempio di come possa essere strutturato il
documento relativo alle “osservazioni del Collegio sindacale”, al fine di maggiormente tutelare i soci
chiamati in assemblea ad assumere i provvedimenti necessari.
Nei casi di redazione da parte degli amministratori della relazione sulla situazione patrimoniale ex art.
2446 c.c. (art. 2482-bis in caso di Srl), il Collegio sindacale è tenuto a formulare le proprie
osservazioni. Nonostante il contenuto di tali osservazioni non sia disciplinato dalla legge, in dottrina è
stato sottolineato come esse debbano riferirsi sia ai dati di bilancio, sia al commento degli
amministratori e alle loro eventuali proposte rivolte all’assemblea4.
Le norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Cndcec (ed entrate in vigore il primo
gennaio 2012) indicano che l’organo di controllo deve5:
valutare la fondatezza delle ragioni che hanno determinato le perdite;
esaminare i criteri di valutazione adottati tenendo conto delle prospettive di continuità aziendale;
dare atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della relazione e
dell’evoluzione della gestione sociale.
Il Collegio deve altresì valutare la reversibilità o meno della crisi ed esprimere l’eventuale dissenso sui
provvedimenti proposti all’assemblea6.
In presenza di crisi tale da mettere a rischio l’utilizzo del presupposto della continuità per la redazione
della situazione patrimoniale, il Collegio deve verificare se i piani industriali possano essere ritenuti
appropriati al fine di superare tali incertezze, per accertare che la situazione patrimoniale sia stata
redatta sulla base di criteri di valutazione corretti7.
Il Collegio sindacale deve anche verificare che il grado di aggiornamento della situazione patrimoniale
possa essere considerato adeguato al fine di mettere in condizione i soci di assumere i provvedimenti
ritenuti opportuni. In particolare, il documento in cui il Collegio sindacale esprime le proprie
osservazioni è opportuno che presenti i seguenti punti:
premessa;
convocazione dell’assemblea;
3 Si veda F. Bava, “La relazione degli amministratori in caso di perdite per oltre un terzo del Capitale sociale”, in questa Rivista, gennaio 2012, pag.41 e ss.. 4 Si veda, in tal senso R. Nobili, M.S. Spolidoro, “La riduzione del capitale”, in Trattato delle società per azioni, UTET, 1993. 5 Si veda, a tal proposito, la Norma 10.2 “Riduzione del capitale sociale”. 6 M. Caratozzolo, “I bilanci straordinari”, Giuffrè, 2009. 7 Per approfondimenti, si veda: F. Bava, A. Bottino, “I verbali di assemblea e del Consiglio di Amministrazione”, Giuffrè Editore, Milano, 2011.
88
cause della crisi;
situazione patrimoniale;
soluzione della crisi e salvaguardia della continuità aziendale;
proposte degli amministratori di provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite.
Di seguito è presentato un esempio di possibile “format” di tali “osservazioni”, con riferimento al caso
di un’impresa che, a seguito di perdite della gestione, ha ridotto di oltre il terzo il capitale sociale. Il
testo proposto deve essere letto unitamente al caso di relazione sulla situazione patrimoniale oggetto
di un precedente contributo8. È forse superfluo sottolineare che il testo deve essere adattato in
relazione alle specificità della singola società, ma può costituire un esempio di best practice ed uno
spunto utile sul piano operativo al fine della redazione delle osservazioni del Collegio sindacale
richieste dall’art.2446 del c.c.9.
Il caso
Il caso riguarda una società che nel corso dell’esercizio 2011 è ricaduta in 2446 c.c..
In data 20 giugno 2011 è stato convocato il CdA per l’approvazione della relazione sulla situazione
patrimoniale riferita alla data del 31 marzo 2011 e del nuovo piano industriale. In tale sede si è
deliberato di convocare l’assemblea dei soci il successivo 5 luglio 2011, al fine di assumere i
provvedimenti conseguenti. Nel caso in esame gli amministratori propongono ai soci di provvedere alla
copertura della perdita. Di seguito si riporta, a titolo puramente esemplificativo, il testo delle osservazioni
del Collegio sindacale, con alcuni commenti in merito all’opportunità dei contenuti proposti.
Osservazioni del Collegio sindacale sulla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art.2446 c.c. Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea ordinaria/straordinaria per deliberare in ordine ai provvedimenti da assumere ai sensi dell’art. 2446 c.c. sulla base della situazione patrimoniale e Finanziaria della Società alla data del 31/03/11. La perdita della gestione dell’esercizio 2010 unitamente alle perdite registratesi alla data di riferimento della situazione patrimoniale, determinano un valore del Patrimonio netto complessivo di …., con conseguente riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, facendo ricadere la Vostra società nella fattispecie di cui all’art. 2446 c.c.. Al riguardo il Collegio sindacale, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2446 c.c., formula le seguenti osservazioni che riguardano: 1. la convocazione dell’assemblea; 2. l’individuazione delle cause che hanno cagionato lo stato di crisi; 3. la situazione economica, patrimoniale e finanziaria; 4. le proposte per la soluzione della crisi e la salvaguardia della continuità aziendale; 5. la proposta all’assemblea formulata dagli amministratori.
8 Cfr. nota 75. 9 La proposta prende spunto dall’analisi dei comportamenti adottati dagli amministratori delle società quotate nell’ultimo quinquennio.
Le “osservazioni del collegio sindacale” sulla relazione degli amministratori in caso di perdite per oltre un terzo del capitale sociale
89
In questa sezione introduttiva il Collegio, in primis, richiama il documento a cui le osservazioni sono
riferite, individuando la fattispecie di riduzione del capitale sociale che si è venuta a manifestare e,
successivamente, elenca le principali tematiche che andrà nel proseguo del testo a dettagliare.
Tale introduzione risulta particolarmente utile perché enumera in modo analitico le tematiche su cui
l’organo di controllo di seguito esporrà le proprie “osservazioni” e risulta utile al fine di far
comprendere ai destinatari la portata dell’analisi.
1. Convocazione dell’assemblea
Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data …/…/2011, in considerazione dei risultati a quella data
maturati, versandosi nella fattispecie prevista dall’art.2446 c.c., ha provveduto tempestivamente a
convocare l’assemblea dei Soci in prima convocazione il giorno …/…/2011 ed in seconda convocazione
il giorno …/…/2011, per deliberare in merito ai provvedimenti da assumere ai sensi di legge.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del …/…/2011, ha approvato la situazione patrimoniale ed
Economica al 31/03/11, predisposta secondo i principi contabili nazionali, e la relativa relazione illustrativa.
Il Consiglio di Amministrazione si è attivato “senza indugio”, così come prescritto dalla
disciplina civilistica, al fine di consentire di assumere prontamente i provvedimenti
necessari da parte dei soci.
Il Collegio sindacale, nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’art.2403 c.c., è chiamato infatti a
verificare se gli amministratori sono stati celeri, come prescritto dalla disciplina civilistica,
nell’adempiere ai propri obblighi. La necessità di essere celeri deriva dallo stato di crisi in cui verte
l’impresa: in tale situazione, infatti, qualora non fossero assunti prontamente gli opportuni
provvedimenti, si determinerebbe un peggioramento della situazione che potrebbe pregiudicare
l’interesse dei soci e dei creditori. Il codice civile all’art.2446 mette in evidenza l’urgenza dell’intervento
imponendo che la convocazione dell’assemblea avvenga «senza indugio».
Il Collegio deve verificare il rispetto di tale procedura in quanto, in caso di inerzia degli amministratori,
è tenuto ad attivarsi in via sostitutiva (art.2406 c.c.).
2. Cause della crisi
Il Consiglio di Amministrazione al fine di meglio identificare i provvedimenti da porre in essere per il
risanamento dello stato di crisi, ha proceduto, nella sua relazione, ad analizzare le cause che hanno
indotto l’attuale squilibrio economico, patrimoniale e finanziario.
In particolare, gli amministratori hanno attribuito particolare rilevanza ai seguenti fattori:
1. il rallentamento generale della domanda interna;
2. l’obsolescenza di alcuni prodotti aziendali sostituiti da nuovi prodotti che non hanno finora
conseguito l’apprezzamento auspicato sul mercato;
3. il nuovo contesto competitivo che ha reso anche evidenti alcune criticità nella gestione che hanno
indotto a rivedere l’organizzazione interna e le linee di vertice del management.
Il Collegio ritiene che gli amministratori nella relazione abbiano individuato in modo
corretto (ed illustrato in maniera esaustiva) le cause responsabili della perdita della
gestione.
90
Il Collegio sindacale deve verificare se gli amministratori sono stati in grado di individuare
correttamente le cause che hanno generato lo stato di crisi. L’eventuale non corretta individuazione di
tali cause, infatti, potrebbe portare ad una proposta di delibera da parte degli amministratori non
idonea a risolvere la situazione di squilibrio della gestione. È dalla conoscenza della cause della crisi,
infatti, che si possono individuare le soluzioni idonee al suo superamento. Ai fini di tale verifica, il
Collegio può avvalersi di tutti i poteri/doveri a lui conferiti dal codice civile, come la partecipazione ai
Consigli di Amministrazione e l’effettuazione delle verifiche periodiche, nell’occasione delle quali il
Collegio monitora l’andamento economico, finanziario e patrimoniale dell’impresa attraverso l’analisi
delle situazioni contabili infrannuali e lo scambio di informazioni con gli amministratori.
3. Situazione patrimoniale
Il Consiglio di Amministrazione nella propria relazione Illustrativa ha presentato la seguente
documentazione:
1. Stato patrimoniale al 31/03/11;
2. Conto economico al 31/03/11;
3. Nota integrativa (almeno l’informativa essenziale come richiesto dall’Oic 30);
4. Posizione finanziaria netta (o Rendiconto finanziario).
Da tali documenti emergono i seguenti dati salienti:
1. Perdita dei primi mesi dell’esercizio 2011 per €……………………..
2. Patrimonio netto al 31/03/11 per €……………………..
3. Posizione finanziaria netta negativa per €……………………..
4. (altri dati di sintesi).
Il Collegio, alla luce delle verifiche effettuate, ritiene correttamente redatti i sopracitati
documenti contabili, e concorda nel ritenere che rappresentino in modo veritiero e
corretto la situazione in cui verte la Società. Si segnala che la situazione patrimoniale è
stata assoggettata ad una serie di controlli, in applicazione delle norme di
comportamento del Collegio sindacale emanate dal Cndcec, e da tali verifiche non sono
emersi errori significativi.
In questa sezione il Collegio indica i documenti da cui è composta la situazione patrimoniale, nonché
gli esiti delle verifiche effettuate al fine di poter affermare che i documenti contabili rappresentano in
modo veritiero e corretto lo stato di crisi. L’analisi deve riguardare l’adeguatezza dei criteri utilizzati
per la redazione e la correttezza delle valutazioni. La situazione patrimoniale costituisce la base di
riferimento per deliberare gli opportuni provvedimenti da parte dell’assemblea dei soci, pertanto, è
indispensabile che il valore della perdita della gestione possa essere ritenuto affidabile. È, però,
necessario sottolineare che, sul piano prettamente giuridico, non è previsto che la situazione
patrimoniale sia assoggettata a revisione legale; ciò nonostante, l’eventuale mancata effettuazione di
controlli di sostanza esporrebbe il Collegio sindacale a rischi qualora dovesse emergere la falsità della
situazione rappresentata a seguito del default della società10.
10 L’approfondimento dei controlli che il Collegio è chiamato ad effettuare su tale situazione patrimoniale esula dagli obiettivi del presente lavoro.
Le “osservazioni del collegio sindacale” sulla relazione degli amministratori in caso di perdite per oltre un terzo del capitale sociale
91
4. Soluzioni della crisi e salvaguardia della continuità (Alternativa A)
Sebbene la Società abbia fatto registrare risultati negativi di gestione, gli amministratori hanno
ritenuto che fossero presenti i presupposti per la predisposizione della suddetta situazione economico-
patrimoniale al 31/03/11 in applicazione del principio della continuità aziendale garantita, secondo il
Consiglio d’Amministrazione, della realizzazione del piano industriale elaborato per gli esercizi 2011-
2015, anche grazie al supporto di consulenti esterni.
Le condizioni di realizzo del piano industriale sono rimandate all’analisi dei rischi contenuta nel piano
industriale medesimo e ripreso in modo analitico nella relazione sulla gestione al bilancio al 31/12/10.
In particolare, gli elementi di criticità e le incertezze del piano industriale, fatti emergere dagli
amministratori, sono i seguenti:
1. la possibilità di mantenere l’appoggio da parte degli istituti bancari che è ritenuta indispensabile al
fine di finanziare l’operatività ordinaria e d’investimento;
2. i tempi e le modalità di dismissione di parte degli investimenti immobiliari;
3. le incertezze dovute all’attuale crisi economia internazionale e alle previsioni ancora negative per i
prossimi mesi.
Il Collegio concorda nell’utilizzo del presupposto della continuità ai fini della redazione
della situazione patrimoniale. Inoltre, reputa idonee, come già precedentemente esposto,
le assunzioni alla base del piano industriale, individuato quale elemento essenziale per il
superamento dello stato di crisi.
Il Collegio inoltre sottolinea che l’eventuale mancato raggiungimento delle previsioni
indicate nel piano industriale determinerebbe l’esigenza di una ricapitalizzazione,
risultando ormai le riserve di Patrimonio netto assorbite dalle perdite dell’esercizio
precedente e dell’esercizio in corso.
4. Soluzioni della crisi e salvaguardia della continuità (Alternativa B)
Sebbene la Società abbia fatto registrare risultati negativi di gestione, gli amministratori hanno
ritenuto che fossero presenti i presupposti per la predisposizione della suddetta situazione economico-
patrimoniale al 31/03/11 in applicazione del principio della continuità aziendale, grazie al supporto
finanziario garantito dai soci ed in parte già ottenuto attraverso un finanziamento versato a fine
gennaio.
Il Collegio concorda nell’utilizzo del presupposto della continuità ai fini della redazione
della situazione patrimoniale. A sostegno di tale osservazione, il Collegio prende atto
dell’accordo per un adeguato supporto finanziario da parte dei soci. È peraltro opportuno
ribadire che per la salvaguardia della continuazione dell’attività nel lungo periodo è
indispensabile perseguire il riequilibrio della gestione, al fine di evitare nuovamente
l’intervento da parte dei soci. Il Collegio inoltre sottolinea che l’eventuale mancato
raggiungimento delle previsioni indicate nel piano industriale determinerebbe l’esigenza
di una ricapitalizzazione, risultando ormai le riserve di Patrimonio netto assorbite dalle
perdite dell’esercizio precedente e dell’esercizio in corso.
92
Il tema della continuità è focale ai fini della risoluzione dello stato di crisi. È necessario che il Collegio
non si limiti a prendere atto della valutazione posta in essere dagli amministratori e della presenza di
un piano industriale approvato, ma verifichi la sua concretezza, nonché l’attendibilità delle assunzioni
alla base delle previsioni che costituiscono elemento essenziale al fine di garantire la continuità
aziendale.
5. Proposta di delibera
Il Consiglio di Amministrazione atteso quanto proposto in sede di approvazione del bilancio al 31/12/10
ed al contenuto della relazione sulla situazione patrimoniale redatta ai sensi dall’art.2446 c.c.. Vi
propone:
(Riproporre in sintesi la proposta degli amministratori di utilizzo delle riserve e contestuale riduzione
del capitale sociale)11.
Si ricorda che gli amministratori, ai sensi dell’art. 2446 c.c., saranno tenuti a dare conto in sede
assembleare degli eventuali fatti di rilievo emersi successivamente alla redazione della relazione.
Il Collegio concorda con la proposta formulata dagli amministratori.
(riprendere quanto proposto dagli amministratori)
Firme
……………………………………………..
In questa sezione è opportuno che i sindaci ripresentino la proposta formulata dagli amministratori e,
successivamente, esprimano il proprio giudizio in merito. Nel valutare tale proposta, il Collegio non si
deve limitare a verificarne la correttezza rispetto alle indicazioni dell’art.2446 c.c. ma deve anche
verificare che la proposta sia adeguata a consentire il superamento dello stato di crisi e coerente con
le indicazioni contenute nel piano industriale.
11 Si veda il citato contributo, in cui è stata proposta la Relazione sulla situazione patrimoniale redatta dagli amministratori.
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BILANCIO D’ESERCIZIO CON PERDITA EX ART. 2446 O 2482-BIS, C.C.: ADEMPIMENTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI
a cura di Fabio Landuzzi
1. Premessa
In occasione della predisposizione del progetto di bilancio annuale d’esercizio, è possibile che emerga
per la prima volta in modo definitivo il realizzo di una perdita di importo tale da ridurre il capitale
sociale di oltre un terzo, pur conservandolo al di sopra del minimo di legge; ne consegue l’obbligo per
gli Amministratori di attivare, unitamente all’ordinario procedimento di approvazione del bilancio
annuale, anche l’iter ed i provvedimenti specifici previsti dall’art. 2482-bis, c.c. (per le SRL) o dall’art.
2446, c.c. (per le SPA). Gli Amministratori sono quindi tenuti a presentare all’assemblea dei Soci una
loro “relazione” sulla situazione patrimoniale della società, a cui devono accompagnarsi le
“osservazioni” del Collegio sindacale; si tratta di documenti necessari, al cui obbligo di predisposizione
non può derogare neppure la disciplina statutaria della società, i quali sono volti a consentire ai Soci di
assumere decisioni informate in ordine alla destinazione della perdita d’esercizio. I Soci potranno
infatti, alternativamente e secondo la loro libera discrezione, decidere: - di coprire la perdita, pur in
assenza di un obbligo di legge, mediante l’esecuzione di un apporto in conto capitale od anche “fuori
capitale”; - di diminuire il capitale sociale, seppure ricorrendo in questa ipotesi la necessità di applicare
la disciplina della riduzione volontaria del capitale ex art. 2445, c.c.; - di rinviare la perdita a nuovo, e
quindi posticipare ogni decisione riguardo alla sua eventuale copertura all’assemblea che sarà
convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio seguente; - di assumere ogni altra decisione
che rientri nelle loro facoltà (ad esempio: lo scioglimento anticipato della società o la sua
trasformazione).
2. La procedura ed i documenti necessari
Ogni qualvolta l’assemblea dei soci viene convocata per l’assunzione di decisioni in merito al ricorrere
delle fattispecie di cui agli artt. 2446 (SPA) o 2482-bis (SRL), c.c., devono essere sottoposti al
consesso dei Soci tre documenti12:
la Situazione patrimoniale;
la Relazione dell’organo amministrativo;
le Osservazioni del Collegio sindacale.
Lo statuto societario, in deroga alle disposizioni civilistiche, può disporre l’esonero dall’obbligo del
preventivo deposito dei suddetti documenti presso la sede sociale, trattandosi di un adempimento
avente valenza essenzialmente informativa in favore dei soci13; allo stesso modo, si ritiene che
constando il consenso unanime dei Soci, seppure in assenza di un’espressa disposizione statutaria, gli
Amministratori possano essere esonerati dal preventivo deposito dei documenti suddetti presso la
sede sociale.
12 Per una trattazione completa degli aspetti procedurali e giuridici, si veda per tutti: A. Frangini, La procedura di copertura delle perdite ed il ruolo della governance”, in Bilancio, Vigilanza e Controlli n. 4/2010. 13 Massima Notariato del Triveneto n. I.G.38.
94
Non sarebbe invece consentito all’autonomia statutaria spingersi sino a sopprimere in toto anche
l’obbligo di produzione, e non solo di preventivo deposito, degli atti sopra indicati.
Questo obbligo potrebbe venire meno solo qualora, nelle more della convocanda assemblea dei Soci, il
presupposto dell’erosione del capitale a causa della perdita d’esercizio venisse rimosso in conseguenza
dell’intervento dei soci attraverso, ad esempio, l’esecuzione di versamenti in conto capitale, anche
nella forma della remissione del debito della società. In questi casi, infatti, in sede di assemblea
verrebbe meno la necessità di assumere deliberazioni in ordine ai presupposti di cui all’art. 2446 o
2482-bis, c.c., essendo già anticipatamente intervenuta la rimozione della causa stessa attraverso la
copertura extra-assembleare della perdita.
3. Utilizzo del bilancio d’esercizio come situazione patrimoniale ex artt. 2446 e 2482-bis, c.c.
Poiché stiamo trattando di assemblee convocate per l’approvazione del bilancio d’esercizio, il primo
interrogativo da porsi è se può essere legittimo che la “Situazione patrimoniale” a cui fanno
riferimento i citati articoli del Codice civile venga sostituita proprio dal bilancio annuale della società.
Questo interrogativo ha trovato una risposta affermativa in dottrina, con l’avallo del Notariato del
Triveneto14 secondo il quale il bilancio d’esercizio annuale può essere “eccezionalmente” utilizzato
quando l’assemblea chiamata ad assumere le necessarie decisioni é la medesima convocata per
l’approvazione del bilancio stesso, oppure quando si tratta di un’adunanza a questa immediatamente
successiva.
Tuttavia, in questi casi, occorre che gli Amministratori espongano nei documenti un supplemento di
informativa con la funzione di aggiornamento, in modo particolare quando fra la data di chiusura
dell’esercizio e quella dell’assemblea sono decorsi più di 120 giorni. Se, poi, tale lasso di tempo
dovesse protrarsi addirittura oltre i 180 giorni, secondo l’opinione autorevole e condivisibile del
Notariato del Triveneto, il bilancio d’esercizio non potrebbe più essere utilizzato, mentre si dovrebbe
necessariamente predisporre un’apposita Situazione patrimoniale avente come riferimento una data
più recente e non anteriore a 4 mesi.
Sul tema dell’aggiornamento della Situazione patrimoniale (o del Bilancio d’esercizio) rispetto alla data
dell’assemblea, ha avuto modo di esprimersi anche la Corte di Cassazione15 la quale ha sottolineato
l’esigenza che l’assemblea dei Soci venga “dettagliatamente ed adeguatamente informata sulla reale
situazione patrimoniale della società”; per questa ragione, la Suprema Corte ha ritenuto che la
Situazione patrimoniale presentata dagli Amministratori all’assemblea debba essere “il più possibile
aggiornata” dovendosi però valutare il grado di aggiornamento “in relazione a ciascun caso concreto”.
Anche la Corte di Cassazione ha comunque ritenuto che il bilancio d’esercizio può fungere da
Situazione patrimoniale, purché il bilancio stesso sia “riferibile ad una data recente nel senso sopra
indicato, rispetto a quella dell’assemblea” e, soprattutto, “sempre che medio tempore non siano
sopravvenuti fatti significativi”.
14 Massima Notariato Triveneto n. H.G.6 e, più recente, n. H.G.27. 15 Sentenza 2 aprile 2007, n. 8221.
Bilancio d’esercizio con perdita ex art. 2446 o 2482-bis, c.c.: adempimenti di amministratori e sindaci
95
Da qui, pertanto, la necessità che ogniqualvolta gli Amministratori utilizzino il Bilancio d’esercizio come
Situazione patrimoniale da sottoporre all’assemblea dei Soci per l’assunzione delle decisioni ex art.
2446 o 2482-bis, c.c., nella propria Relazione o, al più tardi, in sede di intervento in assemblea, essi
diano conto della presenza – o, viceversa, dell’assenza - di significative modifiche prodottesi nel
periodo che intercorre fra la data di riferimento del bilancio e la data dell’assemblea stessa16. Il
Notariato del Triveneto ha al riguardo precisato che deve trattarsi di fatti che incidono sulle
prospettive future della società e sulla previsione di andamento della stessa, oppure di eventi
sopravvenuti che incidono sull’entità della perdita, aumentandola o diminuendola.
4. La relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale
E’ fatto obbligo agli Amministratori di sottoporre all’Assemblea dei Soci una “Relazione sulla situazione
patrimoniale”; sembra potersi evincere dal tenore della norma che il Legislatore intende attribuire
assai più valore al documento descrittivo (la “Relazione”) piuttosto che al documento contabile in sé
(la “Situazione patrimoniale”).
La norma non contiene la prescrizione di particolari forme con le quali questa Relazione deve essere
predisposta, limitandosi a domandare che con questo documento gli Amministratori illustrino e
dimostrino17 la situazione patrimoniale ai soci così da consentire loro di addivenire ad una decisione
informata.
Si tratterà quindi di un’informativa volta ad illustrare l’andamento della gestione sociale, avendo
riguardo alla situazione patrimoniale, alle dinamiche economiche ed alla situazione finanziaria
dell’impresa; il tutto, mediante spiegazioni sufficientemente dettagliate e circostanziate.
La già citata recente Massima del Notariato del Triveneto18, nel trattare delle modalità di redazione
della Situazione patrimoniale, ha assunto una posizione ispirata al principio sostanziale secondo cui la
documentazione sottoposta ai Soci deve essere tale da garantire una “sufficiente informazione”; in
questo senso, il Notariato è giunto ad affermare che potrebbe essere accettabile anche produrre il
solo stato patrimoniale “se accompagnato da una relazione sulla perdita che supplisca comunque alla
carenza di informazioni nascente dalla mancata redazione del conto economico e della nota
illustrativa”.
In ultimo, qualora fosse utilizzato il bilancio d’esercizio quale Situazione patrimoniale, si è dell’avviso
che nulla osti affinché l’informativa degli Amministratori riguardo le fattispecie ex artt. 2446 o 2482-
bis, c.c., possa essere inserita in un apposito paragrafo della Relazione sulla gestione che accompagna
ordinariamente il bilancio stesso; allo stesso modo, si è dell’avviso che, in presenza di bilancio redatto
in forma abbreviata, l’informativa in oggetto possa essere inserita in un’apposita sezione della Nota
integrativa. Infatti, stante l’assenza di prescrizioni normative cogenti riguardo la forma della relazione
qui in commento, si ritiene che prevalga l’obiettivo sostanziale consistente nel raggiungere in modo
efficace ed esauriente i Soci portando loro le informazioni utili per l’assunzione della decisione che a
loro compete.
16 Infatti, il testo novellato degli artt. 2446 e 2482-bis, c.c., dopo la Riforma societaria del 2004, prevede espressamente che “nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione”. 17 V. Salafia, L’informazione ai soci per la riduzione del capitale conseguente a perdite, in Le Società n. 7/1996. 18 Massima Notariato Triveneto n. H.G.26.
96
5. Le osservazioni del collegio sindacale
Viene richiesto al Collegio sindacale di esprimere le proprie osservazioni sulla relazione presentata
dagli Amministratori all’assemblea dei Soci; anche tale documento contenente le “Osservazioni” del
Collegio sindacale è soggetto all’obbligo di preventivo deposito presso la sede sociale negli otto giorni
che precedono la data fissata per l’adunanza, come detto salvo che vi sia al riguardo una deroga
statutaria ovvero la deroga sia fatta constare con il consenso unanime dei Soci.
Seppure in assenza di una prescrizione normativa, in linea di principio, il Collegio sindacale dovrebbe
predisporre un documento separato; tuttavia, quando la Situazione patrimoniale presentata dagli
Amministratori è costituita dal bilancio d’esercizio, è ammesso che le Osservazioni del Collegio
sindacale di cui agli artt. 2446 e 2482-bis, c.c., trovino collocazione in un apposito capitolo della loro
Relazione all’assemblea predisposta ai sensi dell’art. 2429, c.c..19
In quanto organo di vigilanza di legittimità, il Collegio sindacale sarà tenuto a verificare il rispetto
dell’iter procedurale, la formazione dei documenti predisposti dagli Amministratori, ivi inclusa la
completezza informativa della loro Relazione avuto riguardo anche al grado di aggiornamento rispetto
al caso concreto; il Collegio sindacale è quindi chiamato dal Legislatore ad esprimere una sorta di
parere tecnico il cui oggetto è rappresentato dalla Relazione degli amministratori.
Si tratta, nella sostanza, di una funzione volta alla tutela sia dei Soci, quale garanzia della completezza
dell’informativa, ed anche dei terzi. Infatti, le Osservazioni del Collegio sindacale intendono
rappresentare l’espressione di un’opinione qualificata dell’organo di vigilanza sulla gestione degli
Amministratori, nel senso di costituire una valutazione obiettiva delle attività compiute dagli stessi
Amministratori – senza però sconfinare in giudizi di merito che non competono alla funzione del
Collegio sindacale – ed alle proposte dagli stessi avanzati.
Potrebbe essere il caso che rispetto alle Osservazioni da proporre all’assemblea dei Soci, non si registri
l’accordo unanime del Collegio sindacale20; in questa ipotesi, si ritiene che sia mutuabile il
comportamento previsto per il sindaco dissenziente nella Norma di comportamento n. 7.121. Pertanto,
egli potrà richiedere di fare annotare nel verbale della riunione dell’organo di vigilanza il proprio
dissenso, come pure potrà domandare di esprimere le proprie valutazioni contrarie direttamente nel
verbale dell’assemblea dei Soci. Il sindaco dissenziente, pur non avendo titolo di depositare una
relazione autonoma e diversa da quella del Collegio, potrà però non sottoscrivere il documento,
esattamente come è ammesso nel caso della Relazione all’assemblea dei Soci prevista dall’art. 2429,
c.c..
Invece, l’eventuale mancanza del documento del Collegio sindacale inficia la procedura così da
determinare un vizio di incompletezza informativa che potrebbe anche causare l’eccezione di
annullamento dell’eventuale deliberazione.
Infine, può osservarsi che in questa fase il Legislatore non chiama in causa direttamente il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti della società; tuttavia, è evidente che ogni qualvolta
l’assemblea convocata per deliberare in merito alle fattispecie di cui agli artt. 2446 o 2482-bis, c.c.,
sarà la stessa avente all’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio d’esercizio, il revisore
19 In giurisprudenza, già Trib. Milano 19/5/1983. 20 A. Frangini, op. cit. 21 Norma di comportamento del Collegio sindacale del Cndcec n. 7.1.
Bilancio d’esercizio con perdita ex art. 2446 o 2482-bis, c.c.: adempimenti di amministratori e sindaci
97
dovrà valutare gli effetti di questa situazione, soprattutto con riferimento alla sussistenza del
presupposto di “continuità aziendale”22. Pertanto, seppure il revisore – diversamente dal Collegio
sindacale - non sia di per sé tenuto ad esprimersi in alcun documento ad hoc, potrà però prendere
posizione nella propria relazione contenente l’espressione del giudizio sul bilancio, eventualmente
mediante l’inserimento di un paragrafo di “richiamo di informativa”.
6. Le decisioni dei soci
Ai sensi degli artt. 2446 e 2482-bis, c.c., l’assemblea dei Soci deve assumere gli “opportuni
provvedimenti”: quali sono quindi i provvedimenti nella disponibilità dei Soci?
La riduzione immediata del capitale sociale
E’ nella facoltà dell’assemblea dei Soci deliberare la riduzione immediata del capitale sociale a fronte
della perdita accertata nel bilancio d’esercizio; ciò, anche senza attendere la produzione del risultato
dell’esercizio successivo, quand’anche constino delle confortanti informazioni degli Amministratori circa
la capacità di auto-recupero dell’impresa.
Tuttavia, una riduzione di capitale decisa in presenza di una perdita di importo sì superiore ad un terzo
del capitale, ma comunque tale da non ridurre lo stesso al di sotto del minimo di legge, si inserisce
nell’ambito delle riduzioni volontarie del capitale dovendo quindi essere eseguita nel rigoroso rispetto
dell’iter previsto dall’art. 2445, c.c..
Infatti, l’operazione potrebbe avere degli effetti potenzialmente pregiudizievoli degli interessi dei terzi
sostanziandosi in una restituzione dei conferimenti ai Soci, con la conseguenza di rendere cogente
l’innesco dei meccanismi di tutela di cui all’art. 2445, c.c.. In dottrina23, é peraltro opinione prevalente,
anche se non unanime, che qualora l’assemblea decidesse di procedere comunque al ripianamento
delle perdite mediante la riduzione del capitale sociale, questa operazione dovrebbe coinvolgere
l’intero ammontare delle perdite, e non solo una quota di esse sufficiente a portarle ad un importo
residuo inferiore al limite del terzo.
Il rinvio a nuovo della perdita
Quando la perdita di oltre un terzo del capitale sociale é realizzata per il primo esercizio, é consentito
all’assemblea dei Soci assumere una decisione interlocutoria disponendo il rinvio a nuovo della perdita
con l’effetto di posticipare l’assunzione di ogni decisione sino all’assemblea di approvazione del
bilancio dell’esercizio successivo (cd. moratoria di un anno); il tutto, ovviamente, sempre che nel
periodo di cd. moratoria non si verifichi un peggioramento della perdita cumulata tale da erodere il
capitale sociale sino al di sotto del minimo di legge determinando così il ricorrere delle condizioni di cui
agli artt. 2447 o 2482-ter, c.c., le quali renderebbero improcrastinabile una nuova chiamata dei Soci.
Si tratta evidentemente di una decisione per i Soci del tutto discrezionale, la quale viene normalmente
assunta quando, sulla base delle informazioni prodotte dagli Amministratori, vi sono ragionevoli e
22 In particolare, Principio di revisione n. 570. 23 Notariato, Commissione Studi: Documento del 11/12/2001 n. 3658.
98
fondate attese circa la capacità dell’impresa di assorbire la perdita mediante la redditività propria della
gestione dell’esercizio successivo.
La copertura della perdita
Rientra sempre nelle facoltà dell’assemblea dei Soci decidere la copertura immediata della perdita
attraverso un intervento volto alla capitalizzazione della società; le forme attraverso le quali tale
intervento può prendere sostanza sono tutte quelle che configurano un apporto al capitale, od un
apporto “fuori capitale”24, dei Soci. In modo particolare:
- L’esecuzione di versamenti soci in conto capitale (o versamenti a fondo perduto): trattasi di apporti
del tutto spontanei ed unilaterali dei soci che rappresentano conferimenti ulteriori, sebbene atipici
in quanto non imputati al capitale sociale, ma aventi natura di riserve di capitale e come tali facenti
parte a pieno titolo del patrimonio netto della società, e quindi utilizzabili per la copertura delle
perdite cumulate.
- Remissione di debiti sociali (rinunce ai crediti dei soci): trattasi di operazioni che, ormai, sono a
pieno titolo equiparate ai conferimenti in denaro e come tali non richiedono per la loro iscrizione al
patrimonio netto della società di alcuna relazione giurata di stima25.
- L’aumento del capitale sociale: una parte della dottrina ha per lungo tempo ritenuto che una simile
operazione (l’aumento del capitale sociale in presenza di una perdita d’esercizio non
preventivamente coperta) fosse un’operazione non legittima; è invece opinione condivisibile26 che
non vi siano cause ostative alla deliberazione di un aumento del capitale sociale quand’anche
ricorresse la condizione di cui all’art. 2446, c.c.. Tale operazione, ad esempio, potrebbe essere
assai proficua per l’impresa ogni qualvolta essa necessiti dell’afflusso di nuove risorse finanziarie
provenienti da terzi interessati ad entrare in società.
- La rivalutazione di beni dell’impresa: si tratta ovviamente di una soluzione applicabile solo
nell’ipotesi in cui ricorrano le condizioni per l’iscrizione di riserve di rivalutazione, normalmente
previste però solo da leggi speciali. Inoltre, la rivalutazione non può essere mai motivata dalla
necessità di coprire la perdita, bensì deve avere alla base della sua esecuzione un legittimo
fondamento civilistico.
- La fusione della società: la fusione della società che presenta la perdita in un’altra società
(incorporante o risultante dalla fusione) avente un patrimonio capiente, può costituire a pieno titolo
un provvedimento adeguato per realizzare l’assorbimento patrimoniale della perdita stessa
utilizzando all’uopo le riserve delle altre società coinvolte nella fusione stessa.27
Nell’ipotesi in cui i Soci si avvalgono della soluzione di moratoria annuale, qualora trascorso l’anno le
perdite non risultino diminuite al di sotto del limite del terzo del capitale, la riduzione di quest’ultimo
diviene obbligatoria per l’assemblea dei Soci; infatti, l’assemblea chiamata all’approvazione del bilancio
dell’esercizio successivo a quello in cui è stato deciso il rinvio della perdita, è obbligatoriamente tenuta
24 Per una trattazione completa: A. Corsini, I finanziamenti ed i versamenti dei soci, Euroconference Editore. 25 Massima Notariato Triveneto n. I.A.4. 26 Studio n. 14-2008/I del Consiglio Nazionale del Notariato. 27 In senso favorevole, Trib. Milano 28/9/1995.
Bilancio d’esercizio con perdita ex art. 2446 o 2482-bis, c.c.: adempimenti di amministratori e sindaci
99
a disporre la riduzione del capitale, a meno che non si dia luogo alla copertura della perdita nelle
forme sopra esposte, ovvero alla trasformazione della società in altra forma giuridica.
In dottrina ed in giurisprudenza si è a lungo discusso circa quale assemblea – straordinaria od
ordinaria – fosse competente a disporre la riduzione del capitale ai sensi dell’art. 2446 o 2482-bis, co.
2, c.c..
La soluzione più condivisibile è quella che assegna detta competenza all’assemblea straordinaria dei
Soci, configurandosi nella fattispecie una vicenda modificativa dello statuto societario che rende
necessaria la formalizzazione del verbale di assemblea mediante intervento notarile28; qualora la
copertura della perdita venisse eseguita mediante l’apporto dei soci, senza quindi interferire sulla
formazione del capitale sociale, è opinione prevalente e accreditata che non occorra alcun verbale di
assemblea in forma straordinaria.
Infine, va da sé che per le società già poste in liquidazione risulta assai più convincente la soluzione di
ritenere congelata l’applicazione degli artt. 2446 e 2482-bis, c.c., potendosi quindi in tali fattispecie
derogare alle esigenze di copertura delle perdite d’esercizio.
28 A. Frangini, op. cit.
100
GLI ASPETTI CRITICI NELLA PROCEDURA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
a cura di Flavia Silla
1. Premessa
Le disposizioni che regolano gli adempimenti degli organi sociali in caso di riduzione del capitale per
perdite (articoli 2446 e 2447 per le S.p.a. e articoli 2482 bis e 2482 ter per le S.r.l.) presentano, anche
dopo la riforma del 2003, aspetti non del tutto risolti. Data la delicatezza della situazione, che
potrebbe produrre delle responsabilità principalmente in capo all’organo amministrativo e a quello di
controllo, è necessario integrare le norme civilistiche con gli spunti che si possono ritrarre dalla
dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti.
2. Il procedimento di riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale
Gli articoli 2447 c.c. per le società per azioni e 2482 ter c.c. per le società a responsabilità limitata
regolano in modo pressoché uguale la procedura di legge nel caso in cui le perdite di oltre un terzo
abbiano ridotto il capitale della società sotto il minimo legale di € 120.000 e di € 10.000. Nello
specifico si prescrive che gli amministratori della s.r.l. o della s.p.a. (nel sistema tradizionale o
monistico) ovvero il consiglio di gestione nel modello di amministrazione dualistico, devono convocare
senza indugio l’assemblea dei soci perché proceda, alternativamente:
a) a deliberare la riduzione del capitale sociale proporzionalmente alla perdita e contestualmente a
deliberare l’aumento di capitale almeno sino al limite legale;
b) a trasformare la società29.
Qualora non si provveda nell’uno o nell’altro senso, l’art. 2484 c.c. contempla lo scioglimento della
società con effetto dalla data di iscrizione, presso l’ufficio del registro delle imprese, della dichiarazione
con cui gli amministratori accertano tale causa.
Come evidenziato pacificamente dalla dottrina30, la riduzione del capitale sociale è una mera
operazione nominale e contabile poiché non dà luogo ad alcun decremento patrimoniale limitandosi ad
adeguare il capitale sociale ( quello, cioè, indicato nell’atto costitutivo) al minor valore del patrimonio
effettivo conseguente alle perdite.
Le due norme sopra indicate vanno comunque lette in correlazione, rispettivamente con gli artt. 2446
c.c. per le s.p.a. e con l’art. 2482 bis c.c. per le s.r.l.: dunque, nelle ipotesi di riduzione del capitale al
*Avvocato patrocinante in Cassazione e dottore commercialista 29 In passato parte della dottrina ha sostenuto che la procedura prevista per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale per perdite eccedenti il terzo non potesse trovare applicazione nel caso in cui la perdita avesse azzerato il capitale. Secondo tale corrente di pensiero l’art. 2447 c.c. avrebbe disciplinato espressamente solo la riduzione del capitale e non la perdita totale del capitale; inoltre con la perdita dell’intero capitale sociale, il valore economico delle azioni sarebbe stato uguale a zero e dunque le azioni stesse non avrebbero potuto dar vita ad un’assemblea dei soci in grado di adottare qualsiasi altra delibera, compresa quella di aumento del capitale o di trasformazione della società. Attualmente è pressoché unanime la tesi per la quale ridurre il capitale sociale significa anche diminuirne l’importo fino a zero. In tal senso v. in giurisprudenza App. Roma, 21 gennaio 1999, Trib. Como 5 febbraio 1992, Trib. Milano 25 luglio 1988; Trib. Verona 27 settembre 1985, Cass. 28 giugno 1980, n. 4089 30 Cfr. tra gli altri, F. Di Sabato, Manuale delle società, Torino 1995; G.F. Campobasso, Diritto delle società, Milano, 2000, S. D’Andrea, Manuale delle società, Milano 2005
Gli aspetti critici nella procedura di riduzione del capitale per perdite
101
di sotto del minimo legale, l’organo amministrativo ha l’obbligo di sottoporre all’assemblea una
relazione sulla situazione patrimoniale della società31.
Tale relazione e le osservazioni dell’organo di controllo ( collegio sindacale o comitato per il controllo
sulla gestione nel modello monistico per la s.p.a) devono restare depositate in copia nella sede della
società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea in modo che i soci possano prenderne
visione. In sede di assemblea, l’organo amministrativo deve poi dare conto dei fatti di rilievo avvenuti
dopo la redazione della relazione.
Per la s.r.l. è possibile comunque che l’atto costitutivo, in caso di perdite superiori al terzo, contempli
la possibilità di fornire notizie e informazioni ai soci secondo modalità diverse da quella ora indicata.
3. I nodi e i dubbi interpretativi nella riduzione obbligatoria del capitale per perdite
L’assetto normativo dell’operazione di riduzione del capitale sociale ha evidenziato nel tempo la
presenza di non poche lacune originando un dibattito vivacissimo in dottrina e giurisprudenza.
La situazione non è peraltro mutata con la riforma del 2003; ed infatti, in tema di riduzione del
capitale per perdite oltre il terzo, il legislatore si è limitato semplicemente ad aggiornare la normativa,
adeguandola, da un lato, ai nuovi modelli di governance della s.p.a. e introducendo, dall’altro, per la
s.r.l., alcune norme che riproducono l’impianto previsto per le società per azioni.
Di fatto, si è persa l’occasione per risolvere i tanti dubbi che l’operazione manifestava in precedenza e
tuttora continua a presentare con il rischio conseguente di dar luogo ad omissioni e irregolarità nella
concreta attuazione dell’operazione di riduzione.
Stando così le cose, gli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina sviluppatisi in vigenza della
normativa anteriore al 2004 restano di fondamentale importanza e ad essi ci si deve necessariamente
riportare per l’esame di alcuni degli aspetti procedurali più spinosi dell’operazione di riduzione del
capitale al di sotto del minimo legale.
In particolare, uno dei punti nodali che va valutato per evitare l’insorgenza di irregolarità
nell’operazione riguarda la relazione che l’organo amministrativo deve presentare ai soci ai sensi degli
artt. 2446/2447 e 2482 bis/2482ter del codice civile.
Si tratta, più precisamente di rispondere ai seguenti quesiti:
a) per attuare correttamente la procedura di riduzione del capitale occorre redigere la situazione
patrimoniale come un vero e proprio bilancio di esercizio?
b) i criteri di redazione sono gli stessi dettati in tema di bilancio?
c) la relazione sulla situazione patrimoniale deve essere accompagnata dal conto economico e anche
da una nota integrativa?
d) a quale data occorre riferire la situazione patrimoniale?
e) la modalità di deposito della relazione della situazione patrimoniale prevista dalla legge è
sostituibile da altra formalità per la società per azioni?
31 Nobili - Spolidoro, La riduzione di capitale, in Trattato Colombo - Portale, 6, Torino, 1998, 376; Fimmanò, Il bilancio di riduzione, in Giur. comm., 1994, I, 1097. Tra gli artt. 2446 e 2447 ( e ora anche tra gli artt. 2482 bis e l’art. 2482 ter) vi è in particolare una rapporto di specialità perché le prescrizioni dell’art. 2447 ( e quelle dell’art. 2482 ter) sono volte a regolare una particolare ipotesi di perdita del capitale eccedente il terzo.
102
4. La situazione patrimoniale presentata dall’organo amministrativo: caratteristiche e criteri di redazione
Come si diceva, la questione relativa alla natura della situazione patrimoniale di cui agli artt. 2446 e
2482bis c.c. ha costituito oggetto di animata discussione tra gli addetti ai lavori e ha dato luogo nel
tempo a due indirizzi di pensiero .
Il primo, da sempre minoritario, ritiene in particolare che la relazione, pur da redigersi in modo
dettagliato, non deve comunque raggiungere la analiticità tipica del bilancio di esercizio32. Si tende
così a prevedere per la situazione patrimoniale di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile un minore
rigore strutturale e ciò per due ordini di ragioni: a) il bilancio di esercizio è documento diverso poiché
ha normale cadenza annuale rispetto alla situazione patrimoniale e b) l’assemblea dei soci in caso di
riduzione del capitale sociale per perdite deve essere convocata “senza indugio”. Tale espressione e
l’esigenza di celerità sottesa alla stessa impedirebbero la redazione di una relazione sulla situazione
patrimoniale secondo le forme previste per il bilancio di esercizio che richiede per sua natura tempi
sicuramente più ampi.
Per la tesi dominante, invece, la situazione patrimoniale va redatta in base ai medesimi criteri
contemplati dalla normativa per il bilancio di esercizio: per accertare infatti le perdite che hanno
causato la riduzione del patrimonio della società occorre utilizzare le modalità del bilancio di esercizio,
visto che la funzione del bilancio è proprio quella di individuare gli utili, ma in generale anche le
perdite33.
A ciò si aggiunga che non sarebbe chiaro il motivo per cui all’assemblea, in sede di delibera relativa ad
un fatto di rilievo “non inferiore alla normale approvazione del bilancio”, debba invece essere
presentato “un documento più sintetico del normale bilancio, sia pure con qualche temperamento”34.
Sul punto non va infine dimenticata la posizione assunta dal principio contabile nazionale ( oggi
qualificato come OIC 30) per la quale la situazione patrimoniale contemplata dagli artt. 2446 e 2447
va redatta nel rispetto delle norme civilistiche che sovrintendono alla presentazione e alla valutazione
nei bilanci di esercizio, interpretate e integrate dalle conclusione espresse nei principi contabili.
Alla luce della dottrina e della giurisprudenza prevalenti si deve dunque concludere, stante il silenzio
della legge, che la situazione patrimoniale da presentare ai soci in caso di riduzione del capitale per
perdite ai sensi degli artt. 2447 e 2482 ter c.c. andrà predisposta ricorrendo ai criteri contemplati per
la redazione del bilancio.
Resta invece dibattuto l’altro aspetto e cioè se la situazione patrimoniale vada o meno accompagnata
dal conto economico e dalla nota integrativa.
Sull’argomento va ribadito che né il legislatore della riforma nè l’Organismo di contabilità sono
intervenuti per dare una risposta chiara e definitiva. In assenza di specifica indicazione normativa,
alcuni hanno dunque concluso per l’esclusione di tale obbligo35.
32 V. in particolare Cass. 4 maggio 1994, n. 4326, Trib. Milano 25 luglio 1988; App. Napoli 29 gennaio 1988 nonché in dottrina Libonati, I bilanci straordinari, in Giur. Comm. 1982, I, 833 33 Galgano, Diritto commerciale, Le società, Bologna 1990, pag 348; Portale, I bilanci straordinaria, in Il bilancio di esercizio, Milano 1978, pag. 320; Trib. Verona 14 marzo 1985; Trib. Napoli 29 ottobre 1996 34 Sul punto v. S Perugino, La riduzione del capitale per perdite in Le Società n. 7/2006, pag. 844 35 Tra gli altri, Tantini, Le modificazioni dell’atto costitutivo delle società per azioni, Padova, 1977, pag. 279, Carbonetti, Riduzione del capitale per perdite: questioni ancora controverse in tema di situazione patrimoniale, in Riv. Dir. Comm. 1997, II, pag. 11
Gli aspetti critici nella procedura di riduzione del capitale per perdite
103
La tesi prevalente36 ha ritenuto invece che sia necessario accompagnare la situazione patrimoniale
anche dal conto economico, in quanto la situazione patrimoniale va redatta secondo i criteri del
bilancio di esercizio. Anzi, si è affermato che il conto economico non sarebbe un optional, né un quid
pluris facoltativo poiché solo l’informazione della dinamica dell’impresa permetterebbe di capire i
motivi che hanno condotto alla modifica della situazione patrimoniale conseguente alla perdita parziale
o totale del capitale37.
Questo orientamento è stato adottato anche dal principio contabile nazionale n. 30 (oggi OIC 30);
nello specifico il conto economico deve essere unito alla situazione patrimoniale per capire la causa e
la natura della perdita dell’esercizio che ha determinato l’abbattimento del patrimonio della società.
Controversa resta, invece, secondo il principio contabile l’allegazione della nota integrativa; in ogni
caso si afferma che essa è utile perché consente una migliore comprensione della situazione
patrimoniale.
5. La situazione patrimoniale presentata dall’organo amministrativo: tempistica
Circa i tempi riferiti alla situazione patrimoniale, dottrina e giurisprudenza si sono occupati, in
particolare, dei seguenti aspetti:
a) entro quanto tempo, una volta accertata la perdita di oltre un terzo del capitale e che determina
la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, vada convocata l’assemblea dei soci (la
legge fa riferimento alla sola espressione “senza indugio”);
b) quale sia la data alla quale va rapportata la situazione patrimoniale oggetto della relazione
dell’organo amministrativo;
c) quali siano le conseguenze qualora non venga osservato il termine di otto giorni previsto per il
deposito della relazione nella sede della società;
d) se sia possibile prevedere modalità sostitutive al deposito della relazione sulla situazione
patrimoniale.
In merito alla prima domanda e alla interpretazione fornita ai termini “senza indugio” riportati negli
articoli 2446 e 2482bis del codice civile, è opportuno segnalare che tale espressione è stata intesa da
dottrina e giurisprudenza con una certa elasticità. In altre parole, l’urgenza è stata nel tempo
considerata in modo ragionevole perché occorrerà pur sempre un determinato periodo per redigere la
situazione patrimoniale, una volta che l’organo amministrativo ha accertato l’ammontare delle perdite
e l’effetto determinato dalle stesse sul patrimonio della società.
Non esiste dunque una scadenza specifica o un lasso di tempo espresso in giorni predeterminato: la
locuzione “senza indugio” va riferita infatti alla situazione concreta e alla complessità del fenomeno in
36 Fimmanò, Riduzione del capitale per perdite e situazione patrimoniale aggiornata, in Dir. Fall. 1993, II, pag. 240, Portale, i Bilanci straordinari, in Il bilancio di esercizio, Milano 1978, pag. 320, Simonetto, i bilanci, pag. 440, Di sabato, manuale delle società, Torino 1990, pag. 632; Campobasso, Diritto delle società, Milano 2000, pag. 445; Salaria, Riduzione del capitale sociale. Contenuto della situazione patrimoniale, in le Società n. 2 1986, pag. 163; Trib. Napoli 13 aprile 1994, Cass. 7 marzo 1992, n. 2764; Trib. Napoli 20 maggio 1986 37 Cfr. in tal senso A. Fabrizio, nella nota a commento di Cass 4 maggio 1994, n. 4326, in Le Società, XXXX
104
quanto “potrebbe anche succedere che dopo magari pochi mesi la stessa società registri un utile che
copre la perdita facendo rientrare lo stato di emergenza”38
A proposito del secondo profilo, e cioè a quale data vada riferita la situazione patrimoniale rispetto al
momento della delibera di riduzione del capitale, gli interpreti hanno raggiunto conclusioni non
univoche. Come afferma giustamente Marco Terenghi, nel commento al decreto del tribunale di Milano
29 agosto 199639, “E’ intuitivo, infatti, che tra i due eventi non debba intercorrere un lasso di tempo
eccessivo(…), in quanto il legislatore giudica prioritario l’interesse dei terzi a veder tempestivamente
ridotto il capitale sociale ogniqualvolta si verifichi una causa di riduzione obbligatoria”. E ancora
l’Autore “nel silenzio della legge in ordine alla sua quantificazione, tuttavia, la quotidiana prassi
societaria e giudiziaria ha inevitabilmente finito per adottare soluzioni tra loro spesso diversificate,
certamente inadatte a garantire all’operatore del diritto quel margine di sicurezza che sarebbe
legittimo attendersi in situazioni di questo tipo. Si è pertanto assistito alla formazione di orientamenti
giurisprudenziali contrassegnati da un ampio margine di discrezionalità, e conseguentemente
caratterizzati da un diverso rigore in ordine al requisito dell’anteriorità, spesso connesso alla situazione
contingente ed alla organizzazione del singolo ufficio giudiziario”.
Sul punto si è in particolare ritenuto che l’intervallo temporale non possa essere stabilito a priori per
tutte le ipotesi e che risulta preferibile esaminare la singola situazione; in alcune circostanze anche la
situazione patrimoniale risalente a poche settimane antecedenti l’assemblea potrebbe infatti
presentarsi obsoleta, se nel frattempo si sono verificati fatti che hanno mutato lo stato della cose in
essa rappresentato.
In via generale, i vari indirizzi si riportano ad un range che oscilla dai 60 giorni ad un massimo di
quattro mesi.
In altre parole, secondo alcuni la situazione patrimoniale non potrebbe risalire di oltre 60 giorni40
rispetto alla data di convocazione dell’assemblea e ciò per la necessità di tutelare i soci e i terzi
rispetto a spregiudicate operazioni dell’organo amministrativo che potrebbero essere compiute nel un
momento in cui la società manca in parte o in tutto del suo capitale sociale.41
Per altri, invece, la motivazione indicata non assumerebbe alcuna rilevanza poiché i provvedimenti
assunti dall’assemblea in nessun caso potrebbero limitare i poteri di gestione degli amministratori né
impedire loro il compimento di atti pregiudizievoli42.
In mancanza di un riferimento normativo obbligato, la maggioranza degli autori e della giurisprudenza
sembra peraltro propendere per una situazione patrimoniale che risalga a oltre 60 giorni e al massimo
ai quattro mesi precedenti.
L’anteriorità massima a quattro mesi (oggi 120 giorni) troverebbe il proprio fondamento nell’ultimo comma
dell’art. 2364 del codice civile, che per alcuni costituisce il riferimento normativo cui appigliarsi in mancanza
38 S. Perugino, op. cit. pag. 844 39 In Le Società, n. 2/97 pag. 187 40 E’ la tesi portata avanti dal Tribunale di Milano ( v. Massime del tribunale di Milano in tema di omologazione, in Riv. Soc. 1982, pag. 1029, Trib. Milano 18 gennaio 1985, Trib. Milano 10 agosto 1984. Si ricorda comunque che i giudici meneghini hanno ritenuto comunque aggiornata una relazione sulla situazione patrimoniale di una società risalente a quattro mesi prima della delibera di riduzione del capitale per perdite ( e nel caso di specie coincidente con il bilancio di esercizio) poiché nel corso dell’assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione aveva precisato che a far tempo da quelle data non si erano verificati eventi tali da rendere necessarie ulteriori riduzioni del capitale ( App. Milano, decreto 29 agosto 1996) 41 V. in tal senso Trib. Grosseto, sez. pen. 20 dicembre 1999 42 S. Perugino, op. cit., pag. 844
Gli aspetti critici nella procedura di riduzione del capitale per perdite
105
di una specifica data nell’ambito dell’art. 2446 del codice civile.43 Dunque deducono che la situazione
patrimoniale deve ritenersi aggiornata quando risale a non più di quattro mesi rispetto alla data della
delibera di riduzione del capitale. Precisano infine che la situazione patrimoniale potrebbe venire a
coincidere anche con il bilancio di esercizio portato all’approvazione dei soci44.
Altri ancora giungono alla stessa conclusione, ma fanno leva sull’applicazione analogica dell’art. 2501
quater c.c. che prevede la redazione della situazione patrimoniale delle società partecipanti alla
fusione con l’osservanza delle norme sul bilancio e con data non anteriore di oltre quattro mesi (oggi
120 giorni) rispetto al giorno della delibera assembleare.45
Con riferimento infine al terzo quesito (quali siano le conseguenze nel caso non vengano rispettati gli
otto giorni per il deposito della relazione con la situazione patrimoniale presso la sede della società”) è
attualmente prevalente la tesi che afferma l’annullabilità della delibera assembleare di azzeramento e
di ricostituzione del capitale. La mancata osservanza del termine di deposito infatti compromette
l’informazione dei soci essenziale in una fattispecie del genere.46
Il termine in parola deve essere poi calcolato a giorni interi, trascurando le frazioni di giorno e senza
computare il giorno di inizio.47
Si segnala infine che con decreto del tribunale di Cosenza dell’8 febbraio 1994 è stato escluso che la lettura
della situazione patrimoniale in sede assembleare possa sostituire la procedura prevista dall’art. 2446 c.c.,
vale a dire il preventivo deposito della relazione stessa per otto giorni nella sede della società.
43 Cfr., tra gli altri, Trib. Udine, decreto 19 aprile 2000 44 Trib. Cosenza, decreto 8 febbraio 1994. E’ da segnalare ulteriormente che chi si basa sull’art. 2364 c.c. ritiene aggiornata anche quella situazione patrimoniale risalente a sei mesi prima ( secondo la vecchia formula legislativa), quando particolari circostanze lo richiedano. Sul punto cfr. Marchetti, La data di riferimento della situazione patrimoniale nella riduzione del capitale per perdite, in Riv. Soc. 1982, pag. 784 45 Cfr. Trib. Napoli decreto 2 luglio 1996; Trib. Napoli decreto 1 ottobre 1988 46 V. Cass. 5 maggio 1995, n. 4923 47 App. Milano, 14 giugno 1991 secondo cui nell’applicazione dell’art. 2446 c.c. occorre riferirsi a quanto stabilito dall’art. 2963, comma 2, c.c. e dall’art. 155, comma 1, c.p.c.
106
LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE NELLE SOCIETÀ PER AZIONI EX ARTT. 2446 E 2447 C.C.
a cura di Fabio Landuzzi
1. La riduzione del capitale sociale per perdite: la procedura di cui agli artt.2446 e 2447, c.c.
L’art. 2446, c.c., descrive con puntualità il procedimento che gli amministratori devono osservare
all’atto del verificarsi di una riduzione del capitale sociale a causa di perdite di gestione in misura
superiore ad un terzo del suo valore nominale. Per evidenti ragioni logiche e sistematiche, seppure il
successivo art. 2447, c.c., che disciplina il caso della riduzione del capitale sociale per perdite in
misura superiore ad un terzo del suo valore nominale e tale da portare lo stesso capitale al di sotto del
minimo di legge, non contiene né un’esplicita descrizione della procedura e né un espresso rinvio al
precedente art. 2446, la dottrina e la giurisprudenza si sono espresse in senso unanime nel ritenere
applicabile lo stesso procedimento48 anche in questa più critica fattispecie. Ovviamente, le decisioni
che l’assemblea potrà assumere saranno differenti nelle due ipotesi, stanti le esigenze diverse che
discendono da una perdita parziale del capitale sociale, nel caso dell’art. 2446, c.c., ovvero integrale
(o comunque lesiva dell’ammontare minimo di legge), nel caso dell’art. 2447, c.c..
Sul fronte della procedura, pertanto, non vi è dubbio che il Collegio sindacale quale organo di vigilanza
di legalità, dovrà necessariamente assicurarsi che al ricorrere delle fattispecie previste dalle norme
succitate gli amministratori avviino l’iter procedurale di legge e, in caso di omissione dell’organo
amministrativo, il Collegio sindacale dovrà supplire mediante la convocazione “senza indugio”
dell’assemblea dei soci.49 La procedura di legge prevista al ricorrere delle fattispecie in discussione può
quindi essere essenzialmente sintetizzata nei seguenti punti e passaggi chiave:
√ Convocazione dell’assemblea degli azionisti;
√ Predisposizione da parte degli amministratori di una relazione sulla situazione patrimoniale della
società e di un documento contabile (la situazione patrimoniale) adeguatamente preparato ai fini
della quantificazione della perdita di gestione;
√ Predisposizione del documento contenente le osservazioni del Collegio sindacale sulla relazione
degli amministratori;
√ Preventivo deposito presso la sede sociale della relazione degli amministratori corredata delle
osservazioni del Collegio sindacale;
√ Deliberazione assembleare che, al ricorrere della perdita integrale del capitale sociale, può
prevedere l’azzeramento del capitale sociale con conseguente ricostituzione mediante offerta in
sottoscrizione agli azionisti nel rispetto del rispettivo diritto di opzione.
L’organo di vigilanza dovrà pertanto monitorare e, se del caso, intervenire, su ciascuna delle fasi su
elencate, essendo peraltro direttamente chiamato ad esprimersi – mediante osservazioni sulla
relazione degli amministratori - ai fini dell’informativa da portare ai soci per indirizzare correttamente
le loro deliberazioni.
48 In questo senso, a titolo esemplificativo: V. Salafia, “L’informazione ai soci per la riduzione del capitale conseguente a perdite”, Le Società, n. 7/1996; Trib. Napoli, sent. 20 maggio 1986. 49 Circa la nozione di “senza indugio” ed altri aspetti strettamente procedimentali, si fa rinvio all’articolo pubblicato in questa rivista n. 12/2005, F. Landuzzi, “La riduzione del capitale sociale per perdite nelle società a responsabilità limitata: effetti e responsabilità degli organi sociali”.
La riduzione del capitale sociale per perdite nelle società per azioni ex artt. 2446 e 2447 c.c.
107
Infine, va sottolineato come alla luce dell’ormai consolidato orientamento dottrinario e
giurisprudenziale, la procedura sopra descritta può essere evitata quando gli azionisti provvedano
spontaneamente, anche nelle more della convocanda assemblea, all’esecuzione di un versamento in
conto capitale a copertura delle perdite, la cui misura sia tale da coprire la perdita e ricostituire in
questo modo il capitale sociale in misura almeno pari al minimo di legge.
2. La tutela dei terzi e dei soci nella procedura ex artt. 2446 e 2447, c.c.
Nella sentenza della Corte di Cassazione del 2 aprile 2007 n. 8221 viene affermato che l’operazione
attuata con le delibere assunte ai sensi degli artt. 2446 e 2447, c.c., è volta ad assicurare il rispetto
del principio della corrispondenza fra il capitale “nominale” ed il capitale “reale” della società, così da
ricondurre il primo alla misura del secondo, esercitando pertanto una duplice influenza: da una parte,
direttamente nella sfera soggettiva dei soci e, dall’altra parte, sulla funzione di garanzia dei creditori
sociali rappresentata dalla conservazione dell’integrità del capitale sociale nel tempo.50
Al fine di assicurare questa duplice esigenza di tutela, dei soci e dei terzi, una particolare criticità viene
assunta rispettivamente da: le modalità con cui il capitale sociale viene ricostituito; le modalità di
costruzione della situazione patrimoniale da cui emerge la perdita del capitale ed il suo livello di
analiticità informativa; il grado di aggiornamento della situazione patrimoniale rispetto alla data
dell’assemblea chiamata ad assumere le decisioni.
Con riguardo sia alle tecniche di computo della perdita del capitale, e sia a quelle di copertura delle
perdite di gestione, propedeutiche entrambe alla successiva ricostituzione del capitale sociale, vale il
principio giurisprudenziale condiviso dalla dottrina secondo il quale le disponibilità della società devono
essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società potrebbe
deliberarne la distribuzione ai soci.51 Tale principio è infatti volto alla tutela dei terzi ed assicura che le
componenti del patrimonio netto siano utilizzate in un ordine tale da assicurare che i soci facciano
gravare le perdite partendo dagli strati del netto meno vincolati, via via procedendo, in caso di
incapienza di tali poste, con l’utilizzo di quelle che invece sono gravate da vincoli crescenti.
Come osserva giustamente la Cassazione, poiché le riserve costituiscono un presidio del capitale
sociale, solo nella misura in cui dopo l’utilizzo di tutte le riserve residuino perdite tali da determinare il
ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 2446 o 2447, c.c., può correttamente parlarsi di “perdita del
capitale”; è solo in questa condizione che si realizzano i presupposti per l’avvio dell’iter procedurale di
cui alla normativa in oggetto. La Cassazione attribuisce a questo principio una rilevanza assai
accentuata, in quanto ravvisa in questa regola una funzione strumentale alla tutela non solo degli
interessi dei soci, bensì anche dei terzi; la sua violazione, pertanto, sarebbe tale da comportare anche
la nullità della delibera di riduzione del capitale sociale.
50 In questo senso: D. Santosuosso, “Un altro passo avanti per la tutela dei terzi”, Il Sole 24 Ore 7 maggio 2007. 51 Cassazione n. 12347 del 1999; Cassazione n. 23269 del 2005.
108
3. La situazione patrimoniale
All’assemblea dei soci convocata per l’assunzione delle decisioni di cui agli artt. 2446 e 2447, c.c.,
devono essere sottoposti tre documenti: la situazione patrimoniale, la relazione dell’organo
amministrativo e le osservazioni del Collegio sindacale.
In merito alle modalità tecniche con cui deve essere costruita la situazione patrimoniale, nel
Documento OIC 30 la Professione ha chiarito che essa deve essere formata dallo stato patrimoniale e
dal conto economico; viene così confermato l’orientamento che già aveva trovato seguito
giurisprudenziale52 secondo cui tale documento deve essere redatto “con criteri sostanzialmente uguali
a quelli prescritti per il bilancio d’esercizio”, dovendosi tuttavia necessariamente applicare criteri e
tecniche tipiche dei bilanci infrannuali, quando la data di riferimento é diversa da quella di chiusura
dell’esercizio; ciò in quanto il documento che viene sottoposto all’assemblea deve esporre “la
situazione patrimoniale della società con i medesimi obblighi di chiarezza e precisione di cui agli artt.
2423 e ss., c.c.”53.
Nel Documento OIC 30, viene evidenziato che particolare attenzione dovrà essere posta sulla
prospettiva di “continuità aziendale” dell’impresa sociale, anche in considerazione dei significativi
riflessi che un eventuale giudizio di mancanza di going concern potrà produrre sui criteri di valutazione
utilizzati ai fini della predisposizione della stessa situazione patrimoniale, passando da criteri di
funzionamento a criteri di realizzo.
E’ controverso se il documento debba includere anche la Nota integrativa; tuttavia, secondo il
Documento OIC 30, la sua redazione o comunque l’inclusione nel documento delle informazioni
tipicamente richieste dall’art. 2427, c.c., appare certamente utile al fine di una migliore comprensione
della situazione patrimoniale della società. Considerata la duplice valenza informativa di tale
documento, interna ed esterna alla società, e la necessità che siano assicurati i postulati di chiarezza e
di precisione dell’informativa, è opinione dottrinaria prevalente, anche con un significativo avallo
giurisprudenziale, che detta situazione patrimoniale debba più correttamente comprendere la Nota
integrativa – o comunque un documento equipollente - seppure vi sia senza dubbio una maggiore
tolleranza circa una diversa e meno accentuata analiticità dei dati e delle descrizioni contabili.54
Nel riferirsi ad una “relazione” sulla situazione patrimoniale, la norma chiama l’organo amministrativo
ad esporre con sufficiente precisione e analiticità le cause che hanno determinato la perdita, la sua
origine quantitativa (operativa, straordinaria, finanziaria, ecc.) nonché ad illustrare le previsioni circa il
risultato economico dell’esercizio in corso e di quelli successivi, al fine di fornire all’assemblea un
quadro informativo completo sulla base del quale assumere poi le necessarie deliberazioni.
Ciò detto in merito alle modalità di redazione della situazione patrimoniale, un secondo aspetto assai
rilevante attiene al grado di aggiornamento che deve caratterizzare detto documento.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 8221/2007 sottolinea l’esigenza che l’assemblea dei soci sia
“dettagliatamente ed adeguatamente informata sulla reale situazione patrimoniale della società”; a
tale fine, la situazione patrimoniale presentata dagli amministratori alla stessa assemblea deve essere
52 Si veda: Cassazione n. 5740 del 23/3/2004 secondo cui tale documento è da considerare “alla stregua di un vero e proprio bilancio straordinario” redatto secondo “i criteri legali dettati per il bilancio d’esercizio”. 53 In dottrina: L. Ntuk, commento a Cassaz. n. 5740/2004, in Le Società n. 12/2004. 54 Si veda: A. Giletta, “Questioni a margine dei provvedimenti ai sensi dell’art. 2447 c.c.”, in Le Società, n. 4/2003. In giurisprudenza: Trib. Napoli 5/5/2004; Trib. Roma 17/2/2000; Trib. Bologna 4/5/1998.
La riduzione del capitale sociale per perdite nelle società per azioni ex artt. 2446 e 2447 c.c.
109
“il più possibile aggiornata”. In considerazione della mancanza della fissazione di un termine esplicito
da parte del Legislatore, a parere della Cassazione, “il grado di aggiornamento va valutato, alla luce di
detta ratio, in relazione a ciascun caso concreto in virtù di un apprezzamento riservato al giudice di
merito”. La stessa Cassazione riconosce come la situazione patrimoniale possa essere anche sostituita
dall’ultimo bilancio d’esercizio “purché questo sia riferibile ad una data recente nel senso sopra
indicato rispetto a quella dell’assemblea, sempre che medio tempore non siano sopravvenuti fatti
significativi”.
Nel trattare del grado di aggiornamento della situazione patrimoniale preparata ai sensi degli artt.
2446 e 2447, c.c., occorre in primo luogo osservare che il Legislatore della Riforma del 2004 non ha
sostanzialmente innovato la disciplina di cui agli artt. 2446 e 2447, c.c., se non nella parte dove ha
previsto che “nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la
redazione della relazione”. Tale locuzione, seppure nulla ha aggiunto in merito alla datazione della
situazione patrimoniale, ha senza dubbio evidenziato l’attenzione che la normativa rivolge alla
necessaria attualità dell’informativa che gli amministratori sono tenuti a riportare all’assemblea. Il
Notariato del Triveneto55 ha al riguardo precisato che deve trattarsi di fatti che incidono sulle
prospettive future della società e sulla previsione di andamento della stessa, oppure di eventi
sopravvenuti che incidono sull’entità della perdita, aumentandola o diminuendola.
In merito alla individuazione di una data limite della situazione patrimoniale, all’approccio per così dire
“casistico” che sembra essere stato privilegiato dalla recente pronuncia della Cassazione, si
accompagnano precedenti autorevoli prese di posizione della dottrina e della giurisprudenza. Una
soluzione assai condivisa ha individuato nel termine di 4 mesi il lasso di tempo massimo che può
intercorrere fra la data di riferimento della situazione patrimoniale e quella della deliberazione
assembleare; tale affermazione è stata peraltro ulteriormente precisata nel senso di ammettere che la
situazione patrimoniale possa essere riferita anche ad una data antecedente di oltre quattro mesi, a
condizione che nel successivo intervallo temporale non si siano manifestati eventi che abbiano inciso
in modo significativo sui valori esposti nella situazione patrimoniale, così che la perdita indicata sia
ancora reale. Sarà in questo caso richiesto all’organo amministrativo di produrre un’attestazione
all’assemblea contenente le affermazioni suesposte, ossia l’assenza di fatti e/o eventi successivi che
possano significativamente influire sui valori espressi nella situazione patrimoniale presentata. Questa
soluzione ha ricevuto anche l’avallo del Notariato del Triveneto56 secondo cui ai fini della procedura ex
artt. 2446 e 2447, c.c., può essere utilizzato anche il bilancio d’esercizio annuale, quando l’assemblea
chiamata ad assumere le necessarie decisioni sia la medesima convocata per l’approvazione del
bilancio oppure si tratti di un’adunanza a questa immediatamente successiva, con l’accortezza sopra
esposta in merito al supplemento di informativa e di aggiornamento che deve essere prodotto da
parte degli amministratori, quando fra la data di chiusura dell’esercizio e quella dell’assemblea siano
decorsi più di 120 giorni; qualora siano trascorsi oltre 180 giorni, invece, il bilancio d’esercizio non può
più trovare applicazione e dovrà pertanto essere predisposta un’apposita situazione patrimoniale che
abbia come riferimento una data più recente.
55 Massima pubbl. 9/04. 56 Massima pubbl. 9/04.
110
Alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, si è dell’avviso che non vi siano comunque,
almeno in senso assoluto, motivi che possano ostare ad assumere ancora i riferimenti temporali
sviluppati nella prassi professionale e di cui si è dato conto pocanzi. Tuttavia, l’utilizzabilità di dati
contabili datati (a 120 giorni, od anche oltre, come si è detto) dovrà essere valutata con maggiore
attenzione avendo riguardo soprattutto alla capacità di tali valori di rappresentare comunque, alla data
dell’assemblea, la situazione reale – ossia, concreta ed aggiornata quantitativamente – della società.
In questo senso, si ritiene che anche nell’ottica della funzione di vigilanza di legittimità svolta dal
Collegio sindacale venga ad assumere una maggiore rilevanza la necessità che gli amministratori
accompagnino le situazioni patrimoniali più datate con loro attestazioni circa l’assenza di eventi o fatti
di gestione successivi che possano alterare in modo significativo l’entità della perdita stessa, oppure la
capacità informativa della situazione patrimoniale così come sottoposta all’assemblea (di qui,
un’accentuata enfasi sulla funzione della “relazione” degli amministratori).
4. Le osservazioni del collegio sindacale
L’art. 2446, c.c., prescrive che il Collegio sindacale deve esprimere le proprie osservazioni sulla
relazione sulla situazione patrimoniale presentata dagli amministratori all’assemblea; osservazioni che
dovranno essere depositate presso la sede sociale negli otto giorni che precedono la data fissata per
l’adunanza. Dal punto di vista operativo, in linea di principio, il Collegio sindacale dovrebbe predisporre
un documento separato; tuttavia, quando la situazione patrimoniale è surrogata dal bilancio
d’esercizio, è ammesso che le osservazioni del Collegio sindacale di cui agli artt. 2446 e 2447, c.c.,
trovino spazio in un apposito capitolo della Relazione all’assemblea predisposta ai sensi dell’art. 2429,
c.c..57
In quanto organo di vigilanza di legittimità, oltre ad un’attenzione particolare all’iter procedurale, alla
corretta formazione dei documenti predisposti dagli amministratori ed alla datazione della situazione
patrimoniale, il Collegio sindacale è chiamato ad esprimere un proprio parere tecnico il cui oggetto è
rappresentato dalla relazione sulla situazione patrimoniale predisposta dagli amministratori; ancora
una volta, si sottolinea la duplice funzione informativa: da una parte, rivolta ai soci per la
rappresentazione completa ai fini dell’assunzione delle necessarie decisioni e, dall’altra parte, rivolta ai
terzi. Le osservazioni del Collegio sindacale sono richieste dalla legge in quanto rappresentano
l’opinione qualificata dell’organo di vigilanza legale sulla gestione degli amministratori, potendo quindi
rappresentare anche una critica obiettiva alle attività svolte dagli amministratori stessi – seppure
senza sconfinare in giudizi di merito che non competono alla funzione del Collegio sindacale – od alle
proposte dagli stessi avanzati.
L’eventuale mancanza del documento del Collegio sindacale inficia la procedura determinando un vizio
di incompletezza informativa che potrebbe essere tale da rendere nulla l’eventuale deliberazione,
anche alla luce del rigoroso principio che ha trovato affermazione nella più volte citata sentenza della
Cassazione n. 8221/2007, e che pone al centro la tutela dell’interesse dei soci e dei terzi alla
conoscenza puntuale e reale della situazione patrimoniale della società.
57 In giurisprudenza, già Trib. Milano 19/5/1983.
La riduzione del capitale sociale per perdite nelle società per azioni ex artt. 2446 e 2447 c.c.
111
Proprio alla luce di questa recente giurisprudenza e di quanto si è detto in precedenza in merito al
grado di aggiornamento della situazione patrimoniale, si è dell’opinione che il Collegio sindacale potrà
esporre nelle proprie osservazioni una valutazione circa l’idoneità della situazione patrimoniale a
rappresentare la reale condizione della società; a tale scopo, il Collegio dovrà domandare agli
amministratori che l’uso di situazioni patrimoniali datate – come nella consuetudine avviene con i
bilanci d’esercizio – trovi un’adeguata copertura attraverso il documento informativo supplementare di
cui si è detto, attestante la conservata attualità, anche alla data dell’assemblea, dei dati contabili in
essa contenuti. Tale informativa potrà trovare collocazione nella relazione degli amministratori ex artt.
2446 e 2447, c.c., così come, in caso di bilancio d’esercizio, in un apposito paragrafo inserito nella
Relazione sulla gestione.
112
ORIENTAMENTI DEL NOTARIATO SULLA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE
a cura di Fabio Landuzzi
Il Notariato del Triveneto è intervenuto anche su alcuni aspetti procedurali dell’operazione di riduzione
del capitale sociale eroso da perdite d’esercizio, situazione i cui riferimenti normativi sono contenuti
negli artt. 2446 e 2447, c.c., per le Società per Azioni, e negli artt. 2482-bis e 2482-ter, c.c., per le
Società a Responsabilità Limitata. Di seguito, si espone un breve commento delle Massime emanate
sul tema in oggetto.
1. La Relazione degli Amministratori sulle perdite ex artt. 2446 e 2447, c.c. (Massime H.G.26 e I.G.38)
Nella Massima H.G.26 del 2008 il Notariato del Triveneto affronta il tema della Relazione sulla
situazione patrimoniale alla cui predisposizione sono tenuti gli amministratori della società, ai sensi del
co. 1 dell’art. 2446, c.c., al verificarsi di una perdita che diminuisce il capitale di oltre un terzo. Il
Notariato, avallando la tesi che era peraltro già sostenuta dalla dottrina prevalente, chiarisce una volta
per tutte che benché questo obbligo incombente sugli amministratori non sia richiamato nella
fattispecie ben più grave dell’art. 2447, c.c. (in cui la perdita, oltre ad essere di importo superiore ad
un terzo del capitale, lo riduce anche al di sotto del minimo legale), esso debba intendersi
assolutamente applicabile anche in questa situazione; così, anche nell’ipotesi di cui all’art. 2447, c.c.,
gli amministratori saranno tenuti a sottoporre all’assemblea dei soci una Relazione sulla situazione
patrimoniale della Società. Si rammenta nell’occasione che, in altra Massima del 200458, a proposito di
società a responsabilità limitata, il Notariato del Triveneto aveva chiarito che è ammesso derogare
nello statuto societario alla previsione del termine di otto giorni anteriori alla data dell’assemblea per il
deposito della Relazione nella sede sociale, sino anche a consentire che lo statuto possa esentare gli
amministratori dal depositare la Relazione stessa; tuttavia, anche in quella sede, il Notariato aveva
osservato come l’autonomia statutaria non possa comunque mai spingersi sino a sollevare gli
amministratori dall’obbligo di presentare all’assemblea la documentazione (Situazione patrimoniale e
Relazione), potendosi infatti ammettere una deroga sul termine e sul deposito preventivo dei
documenti, mentre non essendo ammissibile l’esclusione in toto dalla presentazione in assemblea dei
documenti.
A questo proposito, la Massima n. I.G.38 ritorna sull’argomento precisando che il deposito preventivo
dei documenti, e delle osservazioni del Collegio sindacale, rappresenta una disposizione prevista a
tutela esclusiva dei soci; di conseguenza, quando consti una deroga statutaria all’obbligo del
preventivo deposito dei documenti, benché gli stessi siano stati poi regolarmente presentati
all’assemblea, si può ovviare alla loro allegazione al verbale dell’assemblea dei soci.
La Massima H.G.26 affronta poi un ulteriore tema di rilevante interesse pratico in quanto tratta della
modalità di formazione della Situazione patrimoniale da presentare all’assemblea dei soci. Ci si
domanda infatti se tale Situazione dei conti debba essere composta da uno stato patrimoniale, da un
conto economico e da una nota illustrativa. Ebbene, secondo l’autorevole opinione del Notariato, nel
silenzio della legge, sarebbe preferibile adottare una soluzione ispirata al “principio sostanziale” in 58 Massima n. I.G.7.
Orientamenti del notariato sulla riduzione del capitale sociale per perdite
113
virtù del quale la documentazione sottoposta all’assemblea dei soci dovrebbe essere tale da garantire
una “sufficiente informazione dei soci”. Di conseguenza, secondo l’opinione del Notariato, dovrebbe
essere data massima priorità al richiamo normativo della tempestività della convocazione
dell’assemblea rispetto all’istante in cui la perdita è emersa (il pensiero va alla locuzione “senza
indugio”, riferita al termine di tempo entro cui gli amministratori dovranno convocare i soci una volta
constatato il verificarsi della condizione ex art. 2446 o 2447, c.c.); per questo, la Massima in
commento si esprime nel senso di ritenere sufficiente anche “il solo stato patrimoniale se
accompagnato da una relazione sulla perdita che supplisca comunque alla carenza di informazioni
nascente dalla mancata redazione del conto economico e della nota illustrativa”.
Non può non osservarsi come questa posizione del Notariato rappresenti una rilevante apertura
rispetto alla posizione assai più rigida che aveva sinora contraddistinto sia la prassi amministrativa (i
Principi contabili) che anche la giurisprudenza prevalente59.
Infatti, nel Documento OIC 30 viene previsto che il documento da sottoporre all’assemblea ai sensi
dell’art. 2446 (e 2447, c.c.) dovrebbe essere composto sia dallo stato patrimoniale che dal conto
economico. Anche la giurisprudenza di Cassazione60 aveva avuto modo di affermare che il documento
deve essere redatto “con criteri sostanzialmente uguali a quelli prescritti per il bilancio d’esercizio”, in
quanto il documento che viene sottoposto all’assemblea deve esporre “la situazione patrimoniale della
società con i medesimi obblighi di chiarezza e precisione di cui agli artt. 2423 e ss., c.c.”61.
In merito alla inclusione o meno della Nota integrativa, il Documento OIC 30 ritiene che la sua
redazione, o comunque l’inclusione nel documento delle informazioni richieste dall’art. 2427, c.c., sia
in ogni caso raccomandabile per una migliore comprensione della situazione patrimoniale della società.
Anche in dottrina prevale l’opinione secondo cui questa Situazione patrimoniale debba preferibilmente
comprendere la Nota integrativa o comunque un documento equipollente62.
2. Utilizzo del bilancio d’esercizio in luogo della situazione patrimoniale ex art. 2446, c.c. (Massima H.G.27)
In questa Massima il Notariato del Triveneto affronta il tema della surrogabilità della Situazione
patrimoniale della società prevista dall’art. 2446, c.c. (ed estesa, come abbiamo visto, anche alla
fattispecie ricorrente nel caso dell’art. 2447, c.c.), con il bilancio annuale d’esercizio.
Il Notariato afferma al riguardo che “eccezionalmente” è possibile utilizzare ai fini dell’art. 2446, c.c.,
quale situazione patrimoniale l’ultimo bilancio d’esercizio, chiuso da non oltre 180 gg.. Viene inoltre
precisato che, in questa evenienza, qualora la Relazione sulla gestione che accompagna il bilancio
d’esercizio illustri “la causa della crisi e si soffermi sulle previsioni dei risultati economici dell’esercizio
in corso e del successivo, in modo da fornire all’assemblea, all’occorrenza, i necessari elementi di
59 Per una più completa trattazione, si veda F. Landuzzi “La riduzione del capitale per perdite nelle società per azioni: la situazione patrimoniale ex art. 2446 e 2447, c.c.”, in Bilancio Vigilanza e Controlli, n. 7/2007. 60 Si veda: Cassazione n. 5740 del 23/3/2004 secondo cui tale documento è da considerare “alla stregua di un vero e proprio bilancio straordinario” redatto secondo “i criteri legali dettati per il bilancio d’esercizio”. 61 In dottrina: L. Ntuk, commento a Cassaz. n. 5740/2004, in Le Società n. 12/2004. 62 Si veda: A. Giletta, “Questioni a margine dei provvedimenti ai sensi dell’art. 2447 c.c.”, in Le Società, n. 4/2003. In giurisprudenza: Trib. Napoli 5/5/2004; Trib. Roma 17/2/2000; Trib. Bologna 4/5/1998.
114
giudizio”, potrà anche omettersi la predisposizione della Relazione sulla perdita che sarebbe altrimenti
richiesta a norma di legge.
Per la verità, su questo tema il Notariato del Triveneto si era già espresso in una precedente
Massima63 in cui era già stato affermato che, ai fini della procedura ex artt. 2446 e 2447, c.c., può
essere utilizzato anche il bilancio d’esercizio annuale, quando l’assemblea chiamata ad assumere le
necessarie decisioni sia la medesima convocata per l’approvazione del bilancio oppure si tratti di
un’adunanza a questa immediatamente successiva. Tuttavia, in questo caso era stato osservato che
occorre un’accortezza in merito al supplemento di informativa ed all’aggiornamento che deve essere
prodotto da parte degli amministratori, quando fra la data di chiusura dell’esercizio e quella
dell’assemblea sono decorsi più di 120 giorni; inoltre, qualora siano trascorsi più di 180 giorni, il
bilancio d’esercizio non può più trovare applicazione e dovrà essere predisposta un’apposita Situazione
patrimoniale che abbia come riferimento una data più recente.
Con riferimento al livello di aggiornamento che deve caratterizzare la Situazione patrimoniale (o il
bilancio d’esercizio) presentata all’assemblea, è opportuno ricordare anche la recente pronuncia della
Corte di Cassazione64 n. 8221/2007 la quale sottolinea l’esigenza che l’assemblea dei soci sia
“dettagliatamente ed adeguatamente informata sulla reale situazione patrimoniale della società”; a
tale fine, la Situazione patrimoniale presentata dagli amministratori alla stessa assemblea deve essere
“il più possibile aggiornata”. Considerata la mancanza della fissazione di un termine esplicito da parte
del Legislatore, a parere della Cassazione, “il grado di aggiornamento va valutato, alla luce di detta
ratio, in relazione a ciascun caso concreto in virtù di un apprezzamento riservato al giudice di merito”.
La Cassazione riconosce così che la situazione patrimoniale potrà essere anche sostituita dall’ultimo
bilancio d’esercizio “purché questo sia riferibile ad una data recente nel senso sopra indicato rispetto a
quella dell’assemblea, sempre che medio tempore non siano sopravvenuti fatti significativi”.
3. Abbattimento del capitale per perdite e ricostituzione a maggioranza (Massima I.G.37)
In questa Massima il Notariato del Triveneto affronta il tema, riferito al caso della Società a
responsabilità limitata, della deliberazione di riduzione del capitale e della sua ricostituzione avvenuta
mediante deliberazione assunta a maggioranza e con sottoscrizione del nuovo capitale ricostituito solo
ad opera di alcuni dei soci precedenti. Infatti, molto si discute della legittimità di tale operazione
rispetto alla portata della disposizione contenuta nell’art. 2482-quater, c.c., secondo cui “in tutti i casi
di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei
diritti dei soci”.
Ebbene, secondo l’orientamento del Notariato del Triveneto, una simile operazione in cui
l’abbattimento del capitale sociale e la sua ricostituzione siano adottate a maggioranza e, quindi in
presenza di soci dissenzienti o astenuti, ha piena legittimità in quanto la ratio della disposizione
contenuta all’art. 2482-quater, c.c., sarebbe quella di tutelare il socio contro le “alterazioni
proporzionali scaturenti dalla riduzione del capitale, e non già dal successivo aumento dello stesso”.
63 Massima n. H.G.6 del 2004. 64 Sentenza n. 8221 del 2 aprile 2007, Cassazione civile sez. I.
Orientamenti del notariato sulla riduzione del capitale sociale per perdite
115
Quindi, se la riduzione del capitale è eseguita in modo proporzionale alle partecipazioni possedute dai
soci65, e così pure l’offerta in sottoscrizione del nuovo capitale avviene nel rispetto dei diritti dei soci –
sia in termini quantitativi che temporali -, la eventuale rinuncia del socio alla sottoscrizione della quota
di nuovo capitale a lui spettante, produrrà inevitabilmente una compressione della sua partecipazione;
ma ciò non può di per sé inficiare la legittimità dell’operazione, essendo nella libera discrezione del
socio partecipare o meno alla sottoscrizione del nuovo capitale, tanto da subire l’effetto di una
riduzione della sua partecipazione fino anche alla sua esclusione dalla società nel caso in cui egli
dovesse astenersi dal sottoscrivere il nuovo capitale. In sostanza, la Massima in commento conferma
l’orientamento secondo cui i soci dissenzienti troverebbero la loro tutela nel riconoscimento del loro
diritto a partecipare alla ricapitalizzazione della società, così che l’eventuale perdita della qualifica di
socio deriverebbe da una loro libera scelta e non da una decisione arbitraria della maggioranza.
Naturalmente, sempre nel presupposto che la fattispecie non presenti tratti di “abuso di maggioranza”
tali da inficiare per altra ragione la liceità dell’operazione nella sua interezza.
Al riguardo, si rammenta che la delibera dovrà opportunamente contenere l’indicazione di un termine
di tempo massimo entro cui i soci dovranno eseguire l’aumento del capitale; è inoltre consigliabile che
la delibera disponga la non scindibilità dell’aumento del capitale sino alla misura necessaria alla
copertura delle perdite, ed anche la subordinazione dell’intera operazione di copertura delle perdite
alla esecuzione dell’aumento deliberato.
65 A questo proposito, la Massima n. I.G.24 del 2004 del Notariato del Triveneto ammette la legittimità di una riduzione del capitale sociale anche non proporzionale alle partecipazioni, a condizione che sia assunta con il consenso unanime di tutti i soci. Ciò in quanto si ritiene che il disposto dell’art. 2482-quater, c.c., si applichi solo alle deliberazioni assunte a maggioranza.
116
LE PERDITE D’IMPRESA DOPO I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATEa cura di Guido Berardo
1. Premessa
L’articolo 23, comma 9 del D.L. 98/11, convertito dalla Legge 111/11, mediante la modifica dell’art. 84
Tuir, ha introdotto rilevanti modifiche al regime fiscale delle perdite d’impresa in ambito IRES.
Cui con il presente intervento si commenta la disciplina alla luce della circolare interpretativa
dell’Agenzia delle Entrate, posto che quest’ultima, con riferimento al trattamento delle perdite
“vecchie”, ha adottato una soluzione interpretativa diversa da quella che ci si aspettava.
In estrema sintesi, a seguito dell’intervenuta modifica normativa, le società di capitali (esclusi gli enti
non commerciali che esercitano attività d’impresa di cui alla lett. c) dell’art. 73 Tuir) possono riportare
in avanti la perdita fiscale senza alcun limite temporale ma la compensazione con il reddito è limitata
al solo 80% del medesimo e tale regola vale sia per le perdite “vecchie” sia per le perdite “nuove”.
2. La nuova disciplina
Prima di affrontare i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, si ritiene opportuno riepilogare la
disciplina relativa alle perdite d’impresa. L’articolo 23, comma 9 del D.L. 98/11, convertito dalla Legge
111/11, modifica la disciplina del riporto delle perdite così come formulata dall’articolo 84 del Tuir.
I commi riformulati sono il primo ed il secondo, sicché la disposizione del comma 3, che tratta la
delicata tematica del riporto delle perdite in presenza di cessione di pacchetti di maggioranza delle
partecipazioni nelle società che hanno generato la perdita riportabile, non è modificata.
La regola vigente fino al periodo d’imposta 2010 è riassumibile come segue:
1) La perdita è riportabile a nuovo ma con un vincolo temporale quinquennale
2) La compensazione della perdita avviene fino a capienza del reddito degli esercizi successivi
Le nuove regole introducono questi due nuovi principi:
1) La perdita è riportabile a nuovo illimitatamente nel tempo
2) La compensazione avviene fino a capienza dell’80% del reddito prodotto negli esercizi successivi.
Resta ferma la disciplina delle perdite generate nei primi tre periodi d’imposta (a condizione che le
stesse si riferiscano a una nuova attività produttiva) che sono riportabili a nuovo senza vincoli
temporali e compensabili con il 100% del reddito degli esercizi successivi. Si propongono due esempi
per far comprendere le regole pratiche di applicazione della nuova disposizione:
CASO
1
La società ALFA SRL ha una perdita generata nel 2010 pari € 100.000 e un reddito
imponibile nel 2011 di € 200.000. Compensazione: 200.000 x 80% = 160.000, quindi
l’intera perdita viene compensata poiché l’80% del reddito è superiore alla perdita.
CASO
2
La società ALFA SRL ha una perdita generata nel 2010 pari € 100.000 e un reddito
imponibile nel 2011 di € 110.000. Compensazione: 110.000 x 80% = 88.000, quindi la
perdita viene compensata in parte fino a capienza dell’80’% del reddito che è dato
inferiore all’ammontare della perdita.
Le perdite d’impresa dopo i chiarimenti dell’agenzia delle entrate
117
3. La Circolare n. 53 del 6 dicembre 2011 dell’Agenzia delle Entrate
Il punto critico della nuova disciplina era comprendere l’esatta decorrenza delle nuove disposizioni,
intesa nel senso di stabilire come le “vecchie” perdite fiscali, cioè quelle conseguite fino al 31.12.2010
(per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare) dovessero essere trattate alla luce delle
nuove norme.
Il cuore del problema era capire quale sarebbe stata la lettura della norma da parte dell’Agenzia delle
Entrate posto che le possibili chiavi di lettura erano tre, e precisamente:
1) Interpretazione derivata dalla relazione tecnica. La Relazione Tecnica afferma
testualmente. “ In mancanza di una norma relativa al transitorio, le perdite pregresse maturate nei
periodi di imposta precedenti a quello in corso mantengono il trattamento fiscale secondo la normativa
originaria per quanto riguarda i cinque esercizi di utilizzabilità”.
Il passaggio citato presenta una certa ambiguità poichè se da una parte afferma che fino al 2010
restano in vigore le vecchie regole, dall’altra cita di tali vecchie regole solo il vincolo temporale e non
la compensazione al 100%. Da qui la tesi sostenuta da parte dei commentatori secondo cui le perdite
maturate nei periodi d’imposta chiusi entro il 5 luglio 2011 sono riportabili a nuovo con il limite del
quinquennio successivo, ma il riporto dovrebbe già avvenire nel tetto dell’80% del reddito. Si ritiene di
non condividere questa tesi poiché essa è palesemente irragionevole. Non si vede per quale motivo le
perdite non utilizzate dovrebbero subire sia l’effetto negativo (riporto quinquennale) delle vecchie
disposizioni, sia quello delle nuove (compensazione limitata all’80%). Il mix di due elementi tratti
rispettivamente dal vecchio e dal nuovo articolo 84 del Tuir sarebbe oltremodo penalizzante e privo di
ogni legittimazione giuridica.
2) Interpretazione che mira alla semplificazione. Secondo questa tesi le perdite non utilizzate in
compensazione del reddito alla data del 6 luglio 2011 subiranno per intero la nuova disciplina, il che
comporta che si avrà una sola disciplina di perdite a partire da Unico 2012: riporto illimitato e
compensazione all’80%. Tale tesi, vedremo tra poco, è quella che è stata fatta propria dall’Agenzia
delle Entrate con la circolare n. 53/2011.
3) Interpretazione tratta dalla relazione d’accompagnamento. La Relazione
d’Accompagnamento chiarisce con sufficiente univocità che l’applicazione delle vecchie regole
comprende “tutte” le vecchie regole e quindi anche la compensazione totale. Essa afferma
letteralmente: “ In assenza di un regime transitorio, il riporto delle perdite maturate prima dell’entrata
in vigore della modifica normativa deve avvenire secondo le disposizioni dell’articolo 84 ante modifica”.
Dalla citata Relazione emerge senza alcun dubbio l’intenzione del legislatore di creare un rigido
spartiacque temporale che sicuramente era meglio codificare con una norma. Sta di fatto che ai fini
della decorrenza la situazione sarebbe dovuta essere la seguente:
1) Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare le perdite maturate fino al 2010
dovrebbero essere disciplinate dalla vecchia normativa dell’articolo 84 del Tuir
2) Per le società con esercizio a cavallo, le perdite maturate in periodi d’imposta conclusi entro il 5
luglio 2011 dovrebbero essere disciplinate dalla vecchia normativa dell’articolo 84 del Tuir
118
Si pensava che quest’ultima fosse la tesi più condivisibile in materia di decorrenza, ritenendo quasi
scontata la conferma ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate in quanto la Relazione di
accompagnamento è assimilabile ad una sorta di “interpretazione autentica” della volontà del
Legislatore, ma così non è stato.
Infatti l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 6 dicembre 2011, n. 53/E, par. 1.7, ha fornito la propria
interpretazione in ordine alla decorrenza delle nuove disposizioni relative al trattamento delle “perdite
d’impresa” e, contrariamente a quanto ci si aspettava, ha ritenuto di fare propria la tesi interpretativa
n. 2), per cui tutte le perdite maturate in periodi di imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle
disposizioni in commento non utilizzate in compensazione del reddito alla data del 6 luglio 2011
subiranno per intero la nuova disciplina, con la conseguenza che si avrà una sola disciplina delle
perdite dei soggetti IRES a partire da Unico 2012: riporto illimitato e compensazione nel limite
dell’80% del reddito.
L’Agenzia motiva la propria interpretazione adducendo il fatto che “Tale soluzione risponde a ragioni di
ordine logico-sistematico e appare coerente con le finalità dell’intervento normativo finalizzato a
semplificare il sistema evitando la gestione di un doppio binario in relazione alle perdite maturate in
vigenza dell’articolo 84 ante e post modifica”.
Si ritiene accettabile l’interpretazione proposta dall’Agenzia in quanto effettivamente introduce una
semplificazione nella gestione delle perdite, pur ritenendo la stessa sotto il profilo giuridico
eccessivamente semplicistica e poco convincente; si ritiene comunque utile adeguarvisi al fine di
evitare di incappare in un contenzioso certo poiché sicuramente già da UNICO 2012 verrà predisposto
dall’Agenzia delle Entrate un software che, in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione,
rileverà i comportamenti difformi e farà scattare il recupero della eventuale base imponibile (pari al
20% del reddito compensato con la perdita “vecchia” riportata) non assoggettata a tassazione.
Inoltre, occorre considerare che a fronte di una tassazione “minima” del 20% del reddito prodotto
negli anni successivi, non si corre più il rischio di vedersi “prescrivere” una perdita perché non
utilizzata nel corso del quinquennio.
Sotto quest’ultimo profilo, opportunamente, l’Agenzia evidenzia che le perdite interessate dalla
modifica in commento sono quelle realizzate dall’esercizio 2006 in avanti (per contribuenti con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare); risultano pertanto escluse le perdite relative al periodo
d’imposta 2005, non più riportabili per decorso del limite temporale quinquennale previsto dalla
previgente disciplina.
L’Assonime, con la circolare n. 33 del 22.12.2011, par. 3, condivide l’interpretazione data dall’Agenzia
delle Entrate e ritiene che “appare necessario valutare nel loro insieme le modifiche apportate all’art.
84 del TUIR per comprendere se effettivamente esse abbiano introdotto o meno una disciplina
maggiormente onerosa per i contribuenti”; conclude infatti Assonime sostenendo che il nuovo articolo
84 “sembra attribuire alla nuova disciplina di riporto delle perdite un contenuto complessivamente più
favorevole del regime precedente, se si considera che la limitata compensabilità incide negativamente
solo sotto il profilo finanziario, mentre il limite quinquennale produceva l’estinzione definitiva del diritto
a compensare le perdite”.
Le perdite d’impresa dopo i chiarimenti dell’agenzia delle entrate
119
Si ritiene che il nuovo scenario introdotto dall’articolo 23 della D.L. 98/11 in materia di riporto a nuovo
delle perdite d’impresa si presenti di semplice attuazione se si è di fronte alla gestione di una singola
società, ma diviene certamente più complesso in presenza di gruppi societari o nei casi di operazioni
straordinarie. Inoltre va ricordato che la norma del Tuir modificata, cioè l’articolo 84 commi 1 e 2, è
stata utilizzata in alcuni altri comparti normativi, per cui vi è un effetto di trascinamento delle novità
anche in quei comparti in cui lo stesso articolo 84 spiega efficacia.
Data per assodata la decorrenza del nuovo regime così come sopra delineata dall’Agenzia delle
Entrate, nei prossimi anni avremo un doppio binario per la gestione del riporto delle perdite, se si
considera anche la fattispecie delle perdite generate nei primi tre periodi d’imposta:
1) Perdite “vecchie” e perdite “nuove” > riporto a nuovo senza limiti di tempo e compensazione con
l’80% del reddito
2) Perdite dei primi tre esercizi dalla costituzione > riporto a nuovo senza limiti di tempo e
compensazione al 100% del reddito
L’Agenzia delle Entrate, pur non avendo affrontato l’argomento la circolare n. 53/2011, nel corso di
Telefisco 2012 ha fornito una risposta che conferma che la scelta di quale perdita utilizzare per prima
è rimessa al contribuente il quale, pertanto, agirà secondo convenienza, cioè utilizzando prima le
perdite relative ai primi tre esercizi, che consentono la compensazione al 100% del reddito (lasciando
le perdite compensabili all’80% del reddito in coda, tanto ormai sono tutte illimitatamente riportabili).
Precisamente l’Agenzia ha affermato che l’art. 84 “non stabilisce alcun ordine di priorità nell’utilizzo
qualora il contribuente disponga di perdite pregresse in parte riferibili ai primi tre periodi d’imposta in
parte ai successivi. In assenza di regole al riguardo, si ritiene che il contribuente abbia la facoltà (e
non l’obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relativi ai primi tre periodi d’imposta potendo, in
alternativa, scegliere di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi successivi.”.
Il tema è stato affrontato anche da Assonime al par. 5 della circolare 33/2011: la stessa Associazione
perviene alle medesime conclusioni sopra illustrate ed auspica una conferma da parte dell’Agenzia
delle Entrate, conferma che è arrivata con la risposta fornita in occasione di Telefisco.
La risposta fornita a Telefisco chiarisce anche come ci si deve comportare per eseguire i calcoli
correttamente nel caso in cui vi siano entrambe le tipologie di perdite. In modo particolare, è stato
chiarito che, in presenza di una compensazione sia di perdite relative ai primi tre esercizi dalla
costituzione sia di perdite “nuovo corso” (cioè vecchie e nuove maturate dal quarto periodo
d’imposta), il calcolo dell’80% va eseguito prima di aver compiuto la prima compensazione.
L’Agenzia ha infatti ulteriormente precisato che, a prescindere dalla scelta operata, ai fini del calcolo
del limite forfetario dell’80%, poiché l’art. 84 fa esplicito riferimento “al reddito imponibile”, il predetto
limite va calcolato sul reddito al lordo e non al netto delle perdite relative ai primi tre periodi
d’imposta.
Vediamo qualche esempio.
120
CASO
1
Società ALFA SRL presenta una perdita generata nel 2010 (terzo periodo d’imposta
dalla costituzione) pari a € 50.000 ed una perdita generata nel 2011 pari a € 30.000.
Nel 2012 presenta un reddito pari a € 50.000. Nel 2012 eseguirà la compensazione
dell’intera perdita del 2010 per € 50.000 riportando a nuovo quella generata nel 2011.
CASO
2
Società ALFA SRL presenta una perdita generata nel 2010 pari a € 50.000 (terzo
periodo d’imposta dalla costituzione) ed una perdita generata nel 2011 pari a € 50.000.
Nel 2012 presenta un reddito pari a € 100.000. Nel 2012 eseguirà la compensazione
dell’intera perdita del 2010 per € 50.000 ma occorre determinare il calcolo corretto
dell’80% del reddito per l’ulteriore compensazione. Al riguardo, è stato chiarito che
l’80% si calcola sul reddito ante compensazione, quindi € 80.000, il che significa che la
perdita 2011 è interamente compensabile (come ha ricordato l’Agenzia delle Entrate, le
perdite devono essere complessivamente utilizzate fino a concorrenza del reddito
imponibile) e così anche quella 2010, per cui l’imponibile 2012 sarà zero.
4. Ambito Soggettivo
La circolare n. 53/2011, par. 1.1, conferma che il nuovo regime, interessandosi solo dell’articolo 84 del
Tuir, riguarda solo le perdite prodotte da soggetti Ires, mentre quelle prodotte da soggetti Irpef
seguono le vecchie e cioè:
1) Per le perdite d’impresa generate da soggetti in contabilità ordinaria il riporto a nuovo avviene
entro un quinquennio e per l’intera capienza dei redditi d’impresa del singolo socio
2) Per le perdite d’impresa generate da soggetti in contabilità semplificata il riporto a nuovo è
vietato, ma la compensazione è eseguibile con tutti i redditi prodotti nello stesso esercizio di
genesi della perdita
Precisa la circolare 53/2011 che sono interessati tutti i soggetti Ires contemplati nell’art. 73 Tuir, salvo
gli enti non commerciali che esercitano attività d’impresa, di cui alla lett. c) del menzionato art. 73.
Come già ricordato, va osservato che rispetto all’assunto secondo cui il nuovo riporto delle perdite si
applica solo ai soggetti Ires, le cose si complicano quando i regime Irpef e Ires si intrecciano tra loro.
I chiarimenti forniti dalla circolare 53/2011 non hanno riguardato l’ipotesi della perdita generata da
una società di persone nella cui compagine societaria vi sono società di capitali, ma tale tema è stato
affrontato da Assonime al par. 4.3 della circolare 23/2011, per cui, per completezza, lo si ripropone.
La perdita è fiscalmente conseguita dalla società di persone ed imputata per trasparenza al socio
società di capitali. L’imputazione per trasparenza comporterebbe l’inserimento del dato positivo o
negativo nel reddito d’impresa della società partecipante, ma nel caso specifico occorre applicare la
particolare disposizione di cui all’articolo 101 comma 6 del Tuir. Secondo tale disposizione la perdita
va per così dire isolata e sospesa, nel senso che potrà essere utilizzata solo per abbattere redditi di
partecipazioni prodotti in futuro dalla società che ha conseguito la perdita. Il riporto a nuovo è inoltre
limitato al quinquennio successivo, decorso il quale non sarà più possibile per il socio società di
capitali ottenere il vantaggio della riduzione dell’imponibile.
Le perdite d’impresa dopo i chiarimenti dell’agenzia delle entrate
121
Questa norma ha un fine specifico che va direttamente ricollegato alla disciplina della limitata
deduzione degli interessi passivi in capo alle società di capitali di cui all’articolo 96 del Tuir. La
manovra elusiva che la norma intende contrastare è quella ipotizzabile dalla società di capitali che
non può dedurre la quota di interessi passivi eccedente la soglia del 30% del ROL . Se gli interessi
vengono trasferiti alla società di persone controllata, quest’ultima genera, per effetto dei costi
derivanti dagli oneri finanziari, una perdita che non presenta i vincoli dell’articolo 96 del Tuir. Poi essa
viene beneficiata per trasparenza dal socio società di capitali, che cosi operando eluderebbe le
limitazione introdotte nell’ordinamento dalla L. 244/2007. Per impedire tale disegno l’articolo 101
comma 6 del Tuir dispone che queste perdite possano essere utilizzate solo in diminuzione del reddito
che la stessa società di persone eventualmente produrrà in esercizi successivi.
Assonime ritiene che “la nuova disciplina non modifica in nulla queste regole che, dunque, continuano
ad applicarsi nel senso che le perdite attribuite dalle società di persone a soci IRES sono compensabili
esclusivamente con i redditi prodotti dalla medesima società nel successivo quinquennio e, tuttavia,
per l’intero importo che trova in essi capienza.”.
5. Perdite e regime di trasparenza
L’Agenzia ha affrontato il tema delle perdite in caso di regime di trasparenza delle società di capitali di
cui agli articoli 115 e 116 del Tuir ai parr. 1.4 e 1.5 della circolare n. 53/2011 ma,prevalentemente, si
è occupata dei riflessi della modifica in capo ai soci, distinguendo tra le perdite maturate ante e post
trasparenza. Su tali casistiche la circolare fornisce anche dei validi esempi numerici, cui si rimanda.
La circolare, però, non chiarisce quale sia il corretto trattamento della perdita eccedente il patrimonio
netto di riferimento, che non può essere attribuita ai soci. Sul punto, però, è intervenuta Assonime con
la circolare 33/2011, par. 4.2.
Le società di capitali che optano per la tassazione con il regime della trasparenza, imputano la perdita
generata nel periodo d’imposta ai soci in base alla percentuale di partecipazione al capitale sociale.
Tuttavia l’articolo 115 del Tuir stabilisce un ulteriore vincolo e cioè un tetto alla perdita imputabile, che
non può superare il limite della quota di patrimonio netto detenuto nella società partecipata. La parte
di perdita che eccede detto limite non può essere imputata al socio ma viene riportata a nuovo dalla
società partecipata applicandosi le regole di cui all’articolo 84 del Tuir. In questo contesto è chiaro che
la perdita imputabile al socio venga da questi utilizzata per abbattere propri redditi d’impresa in forza
dell’articolo 8 comma 3 del Tuir, e quindi a questo livello le modifiche introdotte dalla Manovra Estiva
sono irrilevanti.66 La perdita infatti verrà utilizzata per abbattere altri redditi d’impresa del socio e in
assenza di detti redditi sarà riportabile a nuovo per un quinquennio. Tale assunto è stato confermato
dalla circolare 53/2011 dell’Agenzia delle Entrate.
Al contrario le modifiche della Manovra sono rilevanti nell’altro passaggio, cioè per la quota di perdita
che resta ancorata alla società poiché eccedente il valore della quota di patrimonio netto di
riferimento. Al riguardo la Circ. 49/2004, par. 2.10.3 ha affermato che tale quota di perdita eccedente
“non potrà mai essere imputata ai soci”, e il D.M. 23.4.2004, articolo 7, comma 2 richiama
66 Si ricorda che per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 223/06, le perdite del socio anteriori all’opzione per la trasparenza non possono essere utilizzate per abbattere redditi imputati per trasparenza dalla societa’ di capitali, ma solo per ridurre il reddito proprio del socio.
122
espressamente l’articolo 84 del Tuir. Da ciò deriva che questa perdita verrà riportata a nuovo per
abbattere il reddito della società partecipata, e qui si avrà l’impatto delle modifiche, nel senso che sia
le perdite “vecchie” ancora non utilizzate sia le perdite generate dal 2011 hanno potuto abbattere nel
2012 solo l’80% del reddito prodotto dalla società trasparente: il restante 20% dovrà essere imputato
ai soci e genererà un prelievo fiscale Ires o Irpef a seconda della qualifica del socio. In compenso
viene meno il vincolo temporale quinquennale anche per le perdite pregresse ancora non prescritte,
per cui la perdita non utilizzata per abbattere il reddito potrà essere riportata a nuovo dalla società
trasparente senza il blocco del quinto anno successivo.
Quanto sopra è stato condiviso da Assonime che nella circolare 33/2011 ha affermato che le perdite
non attribuite ai soci per trasparenza in quanto eccedenti la quota di patrimonio netto di riferimento
“potranno essere utilizzate solo dalla medesima società trasparente e, in questo contesto, trattandosi
di una società di capitali, saranno sottoposte alla medesima disciplina prevista per tali società
dall’articolo 84 del TUIR”.
6. Il nuovo regime del riporto delle perdite ed il consolidato domestico
L’Agenzia ha affrontato il tema delle perdite in caso di consolidato domestico al par. 1.6 della circolare
n. 53/2011.
La circolare fornisce anche dei validi esempi numerici, cui si rimanda.
Assonime, che ha affrontato il tema al par. 4.1 della circolare 33/2011, ha condiviso le conclusioni cui
è pervenuta l’Agenzia delle Entrate.
La nuova disciplina del riporto delle perdite impatta con il regime del consolidato domestico a due
livelli: in primo luogo per le perdite della società consolidata pregresse rispetto all’ingresso nella fiscal
unit, in secondo luogo per la perdita vera e propria da consolidato.
Per quanto attiene al primo livello è noto che la perdita generata prima dell’ingresso nella fiscal unit
non può essere trasferita al consolidato ma deve essere utilizzata esclusivamente dalla società che
l’ha generata applicando le regole dell’articolo 84 del Tuir (cfr Circ. 53/04, par.4.2.2.1). Alla luce della
decorrenza delle nuove disposizioni così come ritenuto dalla circolare 53/2011, non occorrerà più
distinguere le perdite generate prima del 2011 dalle altre poiché in entrambe le ipotesi il riporto
avviene senza limiti di tempo ma le stesse saranno utilizzabili nel limite dell’80% del reddito. Poiché la
circolare 53/2011 impone di trattare le perdite “vecchie” (generate fino al 2010) al pari di quelle
“nuove”, non si verificherà più il caso della consolidata che potrebbe non trasferire alcun reddito alla
fiscal unit se la perdita “vecchia” a riporto è superiore rispetto al reddito imponibile. Infatti, d’ora in
avanti, la consolidata invierà sempre alla fiscal unit un reddito pari al 20% del reddito imponibile,
dopo aver compensato l’80% del medesimo con la perdita riportata (sia perdite “vecchie” sia “nuove”,
cioè generate dal 2011).
Per quanto attiene al secondo livello, cioè la perdita del consolidato , va ricordato che essa si forma
con il trasferimento delle perdite generate dalle società a partire da quando esse sono entrate nel
perimetro della fiscal unit. La disciplina di questa perdita è regolata espressamente dall’articolo 84 del
Tuir, così come esplicitato dall’articolo 9 comma 2 del D.M. 9.6.2004. Alla luce della decorrenza delle
nuove disposizioni così come ritenuto dalla circolare 53/2011, non occorrerà più distinguere le perdite
Le perdite d’impresa dopo i chiarimenti dell’agenzia delle entrate
123
generate prima del 2011 dalle altre poiché in entrambe le ipotesi il riporto avviene senza limiti di
tempo ma le stesse saranno utilizzabili nel limite dell’80% del reddito. Poiché la circolare 53/2011
impone di trattare le perdite “vecchie” (generate fino al 2010) al pari di quelle “nuove”, cambieranno
gli scenari.
In pratica la perdita del consolidato non utilizzata nel 2010 non potrà essere riportata a nuovo per un
quinquennio per compensare l’intero reddito consolidato prodotto dal 2011 in poi ma, al pari della
perdita del consolidato generata nel 2011, il riporto a nuovo avverrà senza limiti di tempo potendo
compensare il reddito consolidato solo nel limite dell’80% del medesimo; quindi l’effetto pratico sarà
quello di avere sempre una base imponibile minima pari al 20% del reddito del consolidato.
7. L’intreccio tra i due regimi: la trasformazione regressiva
L’Agenzia elle Entrate non affronta il tema.
Il tema è stato invece affrontato da Assonime al par. 4.4 della circolare 33/2011.
Nel caso di trasformazione regressiva, poniamo, da SRL a SNC la perdita generata dalla società di
capitali viene riportata a nuovo e si trasferisce nell’ambito della società di persone risultante dalla
trasformazione. Questa particolare disciplina di trasferimento delle perdite dall’ambito Ires a quello
Irpef è stata affermata dall’Agenzia delle Entrate dalla Ris. 60/2005, secondo cui la perdita viene
assunta dalla società di persone ma non può mai essere imputata ai soci. In pratica la perdita può
essere utilizzata dalla trasformata società di persone fino ad azzerare il reddito , ma non può essere
assegnata ai soci affinché essi la utilizzino per compensare altri redditi d’impresa. Il fatto che la
perdita resti nella società trasformata rende necessario capire se essa conserva la disciplina della sua
genesi (riporto illimitato e compensazione all’80%), oppure assume il regime proprio delle perdite
delle società di persone (riporto quinquennale e compensazione totale). Un principio generale
applicato da sempre nel regime delle perdite è che esse vengono gestite in funzione della peculiarità
della loro genesi. Se si condivide questa impostazione allora le perdite ereditate dalla società di
persone dovrebbero essere gestite con riporto illimitato nel tempo e compensazione limitata all’80%
del reddito prodotto nei vari esercizi. Certo questa tesi comporta un’ulteriore articolazione nel regime
delle perdite d’impresa delle società di persone dovendosi distinguere se la perdita è stata prodotta
direttamente dalla società di persone, oppure dalla precedente società di capitali.
Del resto il principio generale secondo cui la perdita viene gestita in funzione della sua genesi viene
attualmente applicato anche alle ipotesi in cui una società di persone passa dalla contabilità ordinaria
a quella semplificata. Le perdite prodotte in regime di contabilità ordinaria e imputate al socio
mantengono, in capo al medesimo socio, il riporto a nuovo quinquennale anche nei periodi d’imposta
in cui la società ha assunto la contabilità semplificata.
Una particolare situazione si genera quando nella trasformazione regressiva la società di capitali si
trasforma in società di persone accedendo direttamente alla contabilità semplificata. In tale ipotesi le
perdite a riporto generate dalla srl possono mantenere il regime della loro genesi, cioè il riporto a
nuovo illimitato nel tempo con compensazione all’80% ? Applicando il principio generale secondo cui
la perdita viene gestita dal soggetto avente causa in base alle regole con cui essa perdita è stata
generata si dovrebbe rispondere positivamente. Peraltro le stesse istruzioni al quadro RG di Unico SP
124
2011 legittimano la tesi del riporto a nuovo entro il quinquennio della perdita ereditata dalla
trasformazione anche se la società di persone è in contabilità semplificata. Ora l’applicazione di
questa regola alla luce della modifiche del D.L. 98/11 dovrebbe essere senz’altro quella sopra citata,
cioè riporto senza limiti di tempo e compensazione all’80%, fatte salve ovviamente le perdite
generate nei primi tre esercizi dalla costituzione, per le quali la regola è il riporto a nuovo illimitato
nel tempo con compensazione al 100%.
8. Le perdite a riporto nelle fusioni e nelle scissioni
L’Agenzia non ha affrontato il tema del riporto delle perdite in caso fusioni e scissioni nella circolare n.
53/2011. Si tralascia in questa sede di ricordare che preliminarmente occorre fare il doppio esame,
cioè la verifica del non superamento del patrimonio netto ed il test di vitalità.
Neppure la circolare 33/2011 di Assonime si è occupata di questo tema.
Come è noto nelle fusioni e nelle scissioni (articoli 172 comma 7 e 173 comma 10 del Tuir) il riporto a
nuovo delle perdite avviene in capo al soggetto avente causa dell’operazione, cioè incorporante o
società beneficiaria.
Vediamo ora l’effetto delle nuove regole introdotte dal D.L. 98/11 su queste particolari operazioni.
Una volta risolto il problema della riportabilità della perdita, le modalità del riporto sono influenzate
dalla decorrenza delle novità normative. In altri termini se si assume e si condivide il principio
generale affermato dalla circolare 53/2011 secondo cui per le perdite maturate in un periodo
d’imposta chiuso entro il 5 luglio 2011 non si seguono le vecchie regole dell’articolo 84 del Tuir bensì
quelle nuove, la soluzione del problema appare agevole.
La società risultante dalla fusione o dalla scissione riporterà a nuovo sia le vecchie perdite quelle
generate in un periodo d’imposta il corso al 6.7.2011 applicando le nuove regole del riporto illimitato
e compensazione nel limite dell’80% del reddito.
125
PER LE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA ARRIVANO LE CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA
a cura di Guido Berardo
Con due provvedimenti amministrativi dello stesso giorno – 11 giugno 2012 - sono state disciplinate le nuove
cause di disapplicazione previste per la nuova fattispecie di non operatività introdotta dal DL 138/2011
relativa alle società in “perdita sistemica” e le prime istruzioni operative sulla complessa ed innovativa
normativa antielusione.
I provvedimenti in questione sono:
- il provvedimento direttoriale 11.6.2012 prot. 87956 che introduce 11 cause di esclusione automatica per
le società in perdita sistemica;
- la circolare n.23/E del 11.6.2012 che contiene i primi chiarimenti in merito al nuovo sistema tracciato
dal D.L. n.138/11.
1. Le norme di riferimento
Come noto l’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del D.L. n.138 del 13 agosto 201167, ha introdotto
la disciplina antielusione relativa alle c.d. società in perdita sistematica. Sulla scorta di tali disposizioni si
prevede che, pur non ricorrendo le condizioni di cui all’art.30 della L. n.724/94, le società le con dichiarazioni in
perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi sono considerate di comodo non operative con decorrenza
dal quarto periodo d’imposta68.
Il secondo periodo del comma 36-decies del citato articolo 2 prevede tuttavia che anche per le società in
perdita sistematica, restano ferme le cause di non applicazione stabilite in materia di società non operative di
cui al predetto art.30.
Grazie a questo rinvio il Direttore dell’Agenzia delle Entrate può individuare determinate situazioni oggettive
in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni in materia di società in perdita sistematica,
che consentiranno alle società che vi rientrano di non dover assolvere all’onere della presentazione
dell’istanza di interpello.
Proprio grazie a tale facoltà è stato varato il recente provvedimento che ora commentiamo.
Il recente provvedimento n.87956/12 disciplina una serie di casistiche che legittimano in modo specifico la
disapplicazione dello speciale regime sulle “comodo” per le società in “perdita reiterata”.
Si tratta di situazioni che vanno ad integrare quelle già suo tempo introdotte dal provvedimento n.23681
del 14 febbraio 2008, individuando due nuove cause di disapplicazione che si applicano alle società
semplicemente “di comodo” per effetto del mancato superamento del test di operatività e che riguardano:
1 LE SOCIETÀ CHE ESERCITANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ AGRICOLA
ai sensi dell’art.2135 c.c. e la cui ragione o denominazione sociale contenga l’indicazione di società agricola
ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n.99/04 rispettando così le condizioni previste dall’articolo 2 del D.Lgs. 29 marzo
2004 n.99.
67 Convertito, con modificazioni, nella L. n.148/11. 68 Il comma 36-decies ha esteso tale disciplina anche alle società che, in un triennio, presentino indifferentemente per due periodi d’imposta dichiarazioni in perdita fiscale e che nel terzo dichiarino un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto, ai sensi del medesimo articolo 30.
126
2
SOCIETÀ PER LE QUALI GLI ADEMPIMENTI E I VERSAMENTI TRIBUTARI SONO STATI SOSPESI O DIFFERITI
DA DISPOSIZIONI NORMATIVE ADOTTATE IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI
EMERGENZA
La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello
successivo e a condizione che tale sospensione sia stata dichiarata ai sensi dell’articolo 5 della legge
24/2/1992 n.225.
Si tratta di nuove situazioni oggettive che legittimano la disapplicazione dell’articolo 30 della L. n.724/94 in
relazione al contenuto del provvedimento del 14/02/08 operano “a decorrere dal periodo d’imposta in corso
alla data di adozione del presente provvedimento”.
A stretto rigore letterale dunque queste due nuove cause di esclusione non potrebbero essere applicate per
il periodo d’imposta 2011, da dichiarare con il modello Unico 2012.
Grazie al provvedimento dello scorso 11 giugno lo scenario normativo attuale all’interno del quale possono
essere rinvenute le cause di esclusione dalla disciplina delle “comodo” è sostanzialmente costituito ora dai
seguenti provvedimenti normativi:
L’art.30, co.1
L. n.724/94
Qui sono elencate le cause di esclusione dalla disciplina che operano per tutte le
società di “comodo” a prescindere dal mancato superamento del test di
operatività, o dalla condizione della condizione della “perdita sistematica”.
Il provvedimento del
14/02/08 (n.23681)
In esso sono disciplinate una serie di specifiche cause di disapplicazione che
sembra debbano operare solo in relazione alle società di comodo, in quanto non
hanno superato il test di operatività.
Il provvedimento del
11/06/12 (n.87956)
Disciplina nello specifico le cause di disapplicazione che si applicano alle società
che presentano lo status delle “perdite sistematiche”.
2. Come agiscono le cause di esclusione e di disapplicazione
Il provvedimento dell’11 giugno 2012 precisa che:
possono legittimamente disapplicare il regime delle comodo le società in perdita sistematica che in almeno
uno dei tre periodi d’imposta indicati nel co.36-decies del citato articolo 2, si trovano in una delle seguenti
situazioni …….
È particolarmente interessante evidenziare che il provvedimento, quindi, prevede l’efficacia delle condizioni
che consentono la disapplicazione del sistema, non in relazione al periodo puntuale sul quale scatta la
presunzione per effetto della presenza a valle delle perdite sistematiche, ma in relazione a ciascuno dei
periodi contenuti nel triennio di monitoraggio.
Si tratta di un primo importante chiarimento che consente di superare alcuni dei dubbi sorti sulla base
dell’interpretazione letterale delle nuove disposizioni introdotte dal DL 138/2011.
Questa conclusione trova esplicita conferma anche nella C.M. n.23/E delle Entrate, in cui si afferma che:
Per le società in perdita sistematica arrivano le cause di disapplicazione automatica
127
“ai fini della disciplina sulle società in perdita sistematica, le cause di esclusione riguardano solo i periodi di
imposta di applicazione della disciplina in esame (anno n), mentre le cause di disapplicazione automatica
indicate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012, prot. n.2012/87956,
assumono rilevanza esclusivamente nel periodo di osservazione (anni n-1, n-2 e n-3)”.
In pratica, le nuove cause di disapplicazione automatica possono essere apprezzate con riferimento anche ad
uno soltanto dei periodi d’imposta indicati nel comma 36-decies del citato art.2, determinando un immediato
effetto interruttivo del periodo di osservazione di riferimento69.
Ne consegue che:
il triennio di monitoraggio al fine della verifica della condizione della perdita reiterata riprende a
decorrere dal periodo successivo a quello interessato dalla causa di disapplicazione;
le cause di esclusione e di disapplicazione sono caratterizzate, ora, da diversi meccanismo applicativi: le
cause di esclusione da comma 1 dell’art.30 della L. n.724/94 e di disapplicazione ex provvedimento
n.23681/08 operano puntualmente sul periodo interessato dall’applicazione del regime previsto per le
società di comodo; le cause di disapplicazione ex provvedimento n.87956/12 operano
“retroattivamente” sul periodo di monitoraggio delle perdite sistematiche.
3. Le nuove cause di disapplicazione
Alcune delle cause di disapplicazione previste per le società in perdita “sistematica” dal nuovo provvedimento
ricalcano sostanzialmente le stesse cause di disapplicazione previste dal provvedimento del 14 febbraio
2008.
Nelle nuove cause di esclusione per le società in perdita sistemica non trova spazio la circostanza relativa alle
società con cicli di produzione su base pluriennale.
Questa fattispecie era stata considerata espressamente nella circolare n.25 del 31 ottobre 2011 dall’istituto
di ricerca del Cndcec.
Nonostante ciò, come vedremo, tale situazioni potrebbe trovare comunque soddisfazione grazie attraverso
l’utilizzo di alcune delle nuove cause di esclusione introdotte dal provvedimento 87956.
Ciò premesso esaminiamo una ad una le nuove cause di esclusione dedicate alle società in perdita sistemica
sulla base dello stesso ordine letterale con il quale sono elencate nel provvedimento citato.
a SOCIETÀ IN STATO DI LIQUIDAZIONE
A patto che le stesse, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedano la cancellazione dal
Registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 c.c. entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso
alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento
all’unico periodo di imposta di cui all’art.182, commi 2 e 3 del Tuir.
69 Afferma infatti la C.M. n.23/E delle Entrate: “Per esempio, qualora il periodo di osservazione sia costituito dai periodi d'imposta 2009, 2010 e 2011, e il periodo di applicazione sia il 2012, l'esistenza di una causa di disapplicazione automatica nell'ambito del triennio, limitatamente al 2010, coinvolgerà solo tale periodo rendendo inapplicabile la disciplina in esame per il 2012. Al pari, in relazione al periodo di osservazione dato da 2010, 2011 e 2012 concernente il successivo periodo di applicazione 2013, la medesima causa di disapplicazione automatica afferente al 2010 comporterà l'inapplicabilità della disciplina in esame per il 2013. Il successivo periodo di osservazione rilevante per la disciplina in esame inizierà a decorrere solo dal 2011 e sarà dato dal triennio 2011, 2012 e 2013, poiché la causa afferente al 2010 non rileva per detto triennio; di conseguenza, il successivo periodo d'imposta cui potrà rendersi applicabile la disciplina sulle società in perdita sistematica sarà il 2014”.
128
b SOCIETÀ SOGGETTE AD UNA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI INDICATE NELL’ARTICOLO 101, COMMA 5,
DEL TUIR
Ovvero alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e di
liquidazione coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria. La
disapplicazione opera con riferimento ai periodi di imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui
termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure
medesime.
c SOCIETÀ SOTTOPOSTE A SEQUESTRO PENALE O A CONFISCA
Nelle fattispecie di cui al D.Lgs. n.159/11 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia
disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di
imposta nel corso del quale è omesso il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario ed ai
successivi periodi di imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria.
d SOCIETÀ CHE DETENGONO PARTECIPAZIONI, ISCRITTE ESCLUSIVAMENTE TRA LE IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE
A condizione che il valore economico delle stesse sia prevalentemente riconducibile a:
società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell’art.2, commi 36-decies e seguenti del D.L.
n.138/11;
società escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato art.2 anche in conseguenza di
accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’art.168 dei Tuir.
La disapplicazione opera a condizione che la società non disponga di altre attività diverse da quelle
strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni.
Questa nuova causa di disapplicazione prende atto della circostanza che generalmente le “holding pure”
sono quasi fisiologicamente in “perdita sistematica”.
Le società in questione, infatti, realizzano fisiologicamente proventi o esenti o esclusi da tassazione per il
95% in base alle regole del Tuir. La cessione di partecipazioni immobilizzate, infatti, gode nella maggior
parte dei casi della pex70 mentre i dividendi rivenienti da soggetti Ires sono tassati solo per il 5% del loro
ammontare71.
Dato il suddetto scenario è abbastanza chiaro che tali società, godendo di una detassazione così significativa
si trovano sistematicamente a dichiarare una perdita fiscale per effetto dell’incidenza dei costi di struttura su
di un Conto economico che risente, in sede dichiarativa, di massicce variazioni in diminuzione.
Si tratta dunque di una causa di esclusione sicuramente importante.
Le società, quindi, che svolgono esclusivamente l’attività di gestione di partecipazioni societarie sposteranno
quindi la verifica in merito allo status di “comodo” e della sussistenza o meno della condizione della “perdita
sistematica” sulle società partecipate.
Anche in questo caso il provvedimento ha ripreso un principio non nuovo atteso considerato che anche
nell’ambito del decreto del 14 febbraio 2008 si esprimeva il concetto che lo status di società operativa della
70 Il riferimento è all’art.87 del Tuir. 71 Qui, invece, il riferimento è l’art.89 del Tuir.
Per le società in perdita sistematica arrivano le cause di disapplicazione automatica
129
partecipata esprimeva effetti sulla partecipante ai fini dell’assunzione dei valori degli asset per effettuare i
test di operatività, prima, e di redditività, poi.
Nel caso di specie occorrerà verificare, quindi, che per (la o) le partecipate, si realizzi o meno la condizione
della perdita sistematica o se (la partecipata o) le partecipate siano o meno interessate da specifiche cause
di esclusione o di disapplicazione previste in relazione alla disciplina prevista per le società di “comodo”.
Allo stesso modo l’esimente scatterà laddove la partecipata o le partecipate abbiano ottenuto l’accoglimento
dell’istanza disapplicativa che, però, sembra debba essere riferita nello specifico alla giustificazione rispetto
alla condizione della “perdita sistematica”.
Sembra invece ininfluente il fatto che la partecipata sia società “operativa” in quanto con ricavi superiori a
quelli minimi.
Da sottolineare anche che il recente provvedimento prevede che la nuova causa di disapplicazione esplichi
effetti solo a condizione che la società partecipante “non disponga di altre attività diverse da quelle
strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni”. Siamo quindi in presenza di un’esimente che
scatta a condizione che si sia in presenza di una holding pura. Sul tema delle Holding come possibili società
di comodo torneremo anche commentando la successiva lettera h) del provvedimento in questione.
e SOCIETÀ CHE HANNO OTTENUTO L’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA
DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA
In relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate
nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi.
Si tratta anche in questo caso di una fattispecie di esclusione che riprende quanto già previsto nel
provvedimento del 14 febbraio 2008 per le società non operative.
La causa di disapplicazione in questione opera limitatamente alle predette circostanze. Questa condizione di
inapplicabilità non sembra prevedere particolari criticità applicative, anche se solo in linea teorica. Ove la
società, infatti, abbia ricevuto il via libera da parte delle Entrate in merito alla disapplicazione del regime
delle comodo, sulla base dell’interpello preventivo ed in relazione alla condizione delle perdita sistematica,
essa sarà giustificata anche per i periodi d’imposta a venire a condizione che le condizioni sottostanti
all’interpello non siano successivamente variate.
È intuitivo come, in questa fattispecie, il vero problema sia a monte e cioè risieda nel fatto di comprendere
come e sulla base di quali elementi, dovranno essere istruiti gli interpelli preventivi da parte delle società che
si trovano sistematicamente in perdita.
Al tema è dedicato il par. 2 della C.M. n.23/E, nell’ambito del quale viene chiarito, tra l’altro, che l’istanza
disapplicativa può essere presentata anche in relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello di prima
applicazione della medesima disciplina, ove compresi nel periodo di osservazione afferente al monitoraggio
delle “perdite sistematiche”.
La circolare, sull’interpello disapplicativo per le società di comodo, afferma che al fine di consentire agli Uffici
una compiuta attività istruttoria in relazione alla sussistenza delle situazioni oggettive in relazione,
rispettivamente, alla disciplina sulle società in perdita sistematica e a quella sulle società non operative e una
corretta gestione amministrativa delle istanze, i soggetti interessati sono tenuti a presentare autonome e
separate istanze ai fini della due richiamate discipline e che in caso di cumulativa richiesta di disapplicazione
contenuta in un'unica istanza, questa sarà ritenuta dagli Uffici inammissibile. Secondo le Entrate, per quanto
130
riguarda “gli effetti e l'impugnabilità delle risposte a dette istanze, restano ferme le indicazioni già fornite con
la C.M. n.32/E del 14 giugno 2010”.
Da questo passaggio sembra quindi evincersi che l’Agenzia resta dell’idea che l’eventuale diniego notificato
alla società a seguito dell’interpello disapplicativo presentato, non sia atto autonomamente ricorribile,
contrariamente a quanto più volte recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
f SOCIETÀ CHE CONSEGUONO UN MARGINE OPERATIVO LORDO POSITIVO
Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore della produzione di cui alla lettera A) del
Conto economico ed i costi della produzione di cui alla lettera B) del Conto economico al netto delle voci
relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera
B).
Questa è probabilmente la nuova causa di disapplicazione legale per le società in perdita sistematica più
interessante contenuta nel provvedimento.
In essa si afferma, in buona sostanza, che ove il Mol sia positivo, la società, a prescindere dal fatto che
possa aver dichiarato una perdita fiscale, fuoriesce dal regime fiscale di sfavore.
Sono diversi i punti di riflessione che si possono ritrarre dalla nuova disposizione. Innanzi tutto balza
all’occhio che si passa da un termine di riferimento di tipo fiscale nel verificare la “perdita sistematica” a un
nuovo dato di riferimento che, invece, è di tipo eminentemente civilistico.
Ove la società presenti un Mol positivo, quindi, essa è da considerarsi esclusa dall’applicazione del regime
delle società di comodo. E gli effetti sono ancora più concreti se solo si riflette sul fatto che anche i periodi
d’imposta che rientrano nel monitoraggio triennale sono esclusi dal computo laddove, anche su uno solo dei
periodi d’imposta, si sia realizzato un Mol positivo.
Ci sembra particolarmente importante segnalare, inoltre, che il provvedimento, nel disciplinare la nuova e
specifica causa di disapplicazione, afferma che le società che presentano un Mol positivo sono escluse dal
regime, e ciò a prescindere dall’entità del risultato in questione.
Che il Mol, quindi, sia positivo per 1 euro o per un milione di euro è del tutto ininfluente. Quello che emerge
dalla causa di disapplicazione in questione, quindi, è che l’analisi della redditività deve essere effettuata
scandagliando il risultato dell’attività caratteristica e rendendo nella sostanza irrilevanti gli effetti che
derivano sul risultato di periodo dall’area C del Conto economico (proventi e oneri finanziari), dall’area E
(proventi e oneri straordinari) e dall’area deputata a monitorare gli effetti sul Conto economico delle imposte
dell’esercizio. La nuova causa di disapplicazione centrerà l’obiettivo di salvare da un’applicazione selvaggia
del regime delle “comodo” molte delle società che si trovano in perdita sistematica per effetto delle fasi di
start up e, in taluni settori, per effetto del peso spesse volte purtroppo insostenibile, degli oneri finanziari.
g
SOCIETÀ PER LE QUALI GLI ADEMPIMENTI E I VERSAMENTI TRIBUTARI SONO STATI SOSPESI O DIFFERITI
DA DISPOSIZIONI NORMATIVE ADOTTATE IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI
EMERGENZA
ai sensi dell’art.5 della L. n.225 del 24 febbraio 1992. La disapplicazione opera limitatamente al periodo
d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo.
Per le società in perdita sistematica arrivano le cause di disapplicazione automatica
131
h SOCIETÀ PER LE QUALI RISULTA POSITIVA LA SOMMA ALGEBRICA DEL RISULTATO FISCALE E DEGLI IMPORTI
CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO IMPONIBILE
per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva,
ovvero di disposizioni agevolative. Questa nuova causa di disapplicazione che riguarda le società in perdita
sistematica, in qualche modo rafforza l’esimente specifica già commentata al precedente punto d) anche se ha
certamente una portata applicativa più ampia. Innanzi tutto va segnalato che la causa di disapplicazione in
questione può costituire una ulteriore way out per le holding quando queste non sono pure. Se infatti
l’esimente di cui alla lettera d) riguardava le società che “non dispongono di altre attività diverse da quelle
strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni”, la causa di disapplicazione in questione prescinde
dalla composizione dell’attivo dello Stato patrimoniale in quanto indaga la composizione del Conto economico in
relazione alla natura dei componenti positivi. Laddove ve ne siano di esenti, esclusi o assoggettati a tassazione
alla fonte, essi vanno sommati al risultato fiscale e laddove per effetto di tale sommatoria si dovesse ottenere
un valore positivo, la società potrà essere legittimamente esclusa dal regime delle comodo in quanto non in
“perdita sistematica”.
Anche in questo caso è bene segnalare che l’analisi potrà essere effettuata anche sul triennio di monitoraggio,
con la conseguenza che se anche una sola delle annualità di riferimento dovesse essere bonificata dal sistema,
il nuovo triennio di monitoraggio inizierà a decorrere dal periodo d’imposta successivo.
Grazie alla nuova causa di disapplicazione usciranno dalla stretta anche le società che riportano perdite fiscali
significative per effetto delle variazioni in diminuzione connesse agli investimenti agevolati effettuati nell’ambito
della cosiddetta “Tremonti ter”.
i SOCIETÀ CHE ESERCITANO ATTIVITÀ AGRICOLA
ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n.99/04. Grazie a questa nuova causa di disapplicazione sono escluse dal regime
delle comodo anche le società “agricole” che, in presenza delle condizioni previste dalla Legge, tassano il
reddito con i criteri catastali. Era da tempo che si aspettava, infatti, un intervento in questo senso, atteso
che fino ad ora le società con queste caratteristiche erano comunque condizionate dal dover transitare,
eventualmente, attraverso l’interpello disapplicativo preventivo (in taluni casi, peraltro, ci risulta anche con
effetti non necessariamente positivi).
l SOCIETÀ CHE RISULTANO CONGRUE E COERENTI AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE
l’aspetto interessante, sul principio non nuovo in tema di correlazione studi di settore – società di comodo, è
che il responso di piena regolarità offerto da Gerico costituisce una causa di disapplicazione legale, avendo
riferimento ad una delle annualità del triennio di monitoraggio per la verifica dello status della perdita
sistematica. Quindi la congruità e coerenza rileverà sia come causa di disapplicazione in relazione ai periodi
di monitoraggio della perdita sistematica, sia come causa di esclusione puntuale sul periodo interessato.
Si tratta di una causa di esclusione che dovrà essere letta alla luce dei nuovi responsi in termini di coerenza
introdotti a seguito del varo del nuovo regime premiale per i soggetti congrui e coerenti agli studi di settore.
m SOCIETÀ CHE SI TROVANO NEL PRIMO PERIODO D’IMPOSTA
questa condizione, che caratterizza una causa di esclusione, ai sensi del co.1 dell’art.30 della L. n.724/94, è
stata inclusa tra le cause di disapplicazione automatica previste nel recente provvedimento del Direttore
132
dell'Agenzia delle Entrate. Ciò in considerazione del fatto che, per le società in perdita sistematica, il
presupposto per l'applicazione della disciplina si realizza su arco temporale più lungo (pari a tre periodi
d'imposta) rispetto al "primo periodo d'imposta".
Concludiamo evidenziando che la C.M. n.23/E delle Entrate traccia un quadro interpretativo assai limitato
rispetto ai problemi oggi sul tappeto che investono le società in perdita sistematica e le società di comodo
più in generale. È quindi auspicabile che l’Agenzia integri in tempi rapidi le istruzioni diramate, anche in
considerazione del fatto che le scadenze di Unico 2012 sono a dir poco imminenti.
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FINE PRESENTAZIONE
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Mestre (VE)15 Febbraio 2013
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