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2- Procedura in genere
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n. 950/2017 – Rel. Petitti
Acque pubbliche – Sovracanoni di pompaggio richiesti dal Comune a Enel Produzione s.p.a. –Impugnazione (anche) dinanzi al giudice
tributario – CTR dichiara giurisdizione – Impugnazione ex art. 362 c.p.c. deduttiva della giurisdizione del TRAP (r.g. n. 17564/10)
SU accolgono il primo motivo, assorbiti gli altri, dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario specializzato (tribunale regionale delle acque pubbliche). SU
considerano la sopravvenienza della decisione del TSAP recante una
affermazione implicita ma irrevocabile della giurisdizione del giudice ordinario specializzato.
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n. 952/2017 – Rel. Bielli
acque pubbliche – Regione Veneto – domanda del Consorzio di bonifica Brenta di concessione di derivazione dalla Roggia Contarina –
accoglimento istanza impresa concorrente – ricorso al TSAP – reiezione – ricorso (RGN 26476/14).
SU accolgono il primo motivo, assorbito il secondo; cassano e rinviano (nullità della sentenza per motivazione apparente).
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n. 953/2017 – Rel. Bielli
Finanziamento ANR – Delibere AGCOM – Impugnazione dinanzi al Tar
da parte di società telefonica – Rinvio pregiudiziale alla CGUE e successivo accoglimento dei ricorso – C.d.S. rigetta appello – Ricorso
per eccesso di potere giurisdizionale nei confronti di CGUE, legislatore nazionale e AGCOM (RGN 11555/15 – 11561/15 – 11572/15 –
14717/15). SU dichiarano inammissibile il ricorso. Rientra nel potere giurisdizionale del
giudice amministrativo valutare la portata della sentenza della Corte di giustizia incidente nel giudizio in corso. L‟error in iudicando non si trasforma in
eccesso di potere giurisdizionale solo perché venga denunciata la violazione di norme unionali.
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n. 954/2017 – Rel. Bielli
Finanziamento ANR – Delibere AGCOM – Impugnazione dinanzi al Tar
da parte di società telefonica – Rinvio pregiudiziale alla CGUE e successivo accoglimento dei ricorso – C.d.S. rigetta appello – Ricorso
per eccesso di potere giurisdizionale nei confronti di CGUE, legislatore nazionale e AGCOM (RGN 11555/15 – 11561/15 – 11572/15 –
14717/15). SU dichiarano inammissibile il ricorso. Rientra nel potere giurisdizionale del
giudice amministrativo valutare la portata della sentenza della Corte di giustizia incidente nel giudizio in corso. L‟error in iudicando non si trasforma in
eccesso di potere giurisdizionale solo perché venga denunciata la violazione di norme unionali.
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n. 955/2017 – Rel. Bielli
Finanziamento ANR – Delibere AGCOM – Impugnazione dinanzi al Tar
da parte di società telefonica – Rinvio pregiudiziale alla CGUE e successivo accoglimento dei ricorso – C.d.S. rigetta appello – Ricorso
per eccesso di potere giurisdizionale nei confronti di CGUE, legislatore nazionale e AGCOM (RGN 11555/15 – 11561/15 – 11572/15 –
14717/15). SU dichiarano inammissibile il ricorso. Rientra nel potere giurisdizionale del
giudice amministrativo valutare la portata della sentenza della Corte di giustizia incidente nel giudizio in corso. L‟error in iudicando non si trasforma in
eccesso di potere giurisdizionale solo perché venga denunciata la violazione di norme unionali.
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n. 956/2017 – Rel. Bielli
Finanziamento ANR – Delibere AGCOM – Impugnazione dinanzi al Tar
da parte di società telefonica – Rinvio pregiudiziale alla CGUE e successivo accoglimento dei ricorso – C.d.S. rigetta appello – Ricorso
per eccesso di potere giurisdizionale nei confronti di CGUE, legislatore nazionale e AGCOM (RGN 11555/15 – 11561/15 – 11572/15 –
14717/15). SU dichiarano inammissibile il ricorso. Rientra nel potere giurisdizionale del
giudice amministrativo valutare la portata della sentenza della Corte di giustizia incidente nel giudizio in corso. L‟error in iudicando non si trasforma in
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eccesso di potere giurisdizionale solo perché venga denunciata la violazione di
norme unionali.
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n. 957/2017 – Rel. Bielli
Ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione del giudice speciale – Eccesso di potere giurisdizionale dell’AGA in tema di prelievi tributari
dell’AGCOM – (RGN 14825/15) SU dichiarano inammissibile il ricorso. Rientra nel potere giurisdizionale del
giudice amministrativo valutare la portata della sentenza della Corte di giustizia incidente nel giudizio in corso. L‟error in iudicando non si trasforma in
eccesso di potere giurisdizionale solo perché venga denunciata la violazione di norme unionali.
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n. 958/2017 – Rel. Bielli
Ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione del giudice speciale –
Eccesso di potere giurisdizionale dell’AGA in tema di prelievi tributari dell’AGCOM – (RGN 17574/15)
SU dichiarano inammissibile il ricorso. Rientra nel potere giurisdizionale del giudice amministrativo valutare la portata della sentenza della Corte di
giustizia incidente nel giudizio in corso. L‟error in iudicando non si trasforma in eccesso di potere giurisdizionale solo perché venga denunciata la violazione di
norme unionali.
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n. 964/2017 – Rel. Ragonesi
Regione Calabria – Elezioni regionali 2014 – Ricorsi in relazione alla mancata proclamazione di due candidati di diversi schieramenti per
erroneità nelle modalità di calcolo – Tar respinge – C.d.S. dichiara inammissibile uno dei ricorsi in appello e respinge l’altro – Ricorso
dell’appellante il cui appello è stato dichiarato inammissibile per violazione dei doveri di sinteticità e chiarezza deducente tra l’altro
rifiuto di giurisdizione, abnormità della decisione e violazione artt. 6 e 13 CEDU. (RGN 5816/16).
SU dichiarano inammissibile. SU esclude che vi sia stato alcun diniego di giustizia frutto di un radicale stravolgimento nella applicazione delle norme di
riferimento per avere il Consiglio di Stato pronunciato l‟inammissibilità
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dell‟appello per violazione dei doveri di specificità nonché di sinteticità e
chiarezza.
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n. 1088/2017 – Rel. De Chiara
Edilizia e Urbanistica – Convenzione di lottizzazione – Azione dinanzi al
Tar di proprietari di immobili compresi nella lottizzazione per ottenere condanna del Comune a presa in carico e manutenzione delle opere di
urbanizzazione realizzate in forza della Convenzione – Ricorso del Condominio rappresentante i proprietari dei fondi di alcune porzioni
urbanistiche avverso le deliberazioni comunali di acquisizione delle opere di urbanizzazione – Tar condanna il Comune alla presa in carico
delle opere di urbanizzazione e respinge il ricorso del Condominio – C.d.S. conferma decisione del Tar – Ricorso del Condominio per difetto
di giurisdizione del g.a. in relazione ai beni non compresi nella convenzione urbanistica e pertanto sottratti a vincolo pubblicistico
(RGN 2118/15).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato
ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale,
autonomo capo della decisione.
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n. 1089/2017 – Rel. De Chiara
Corte dei conti – pensione di guerra indiretta spettante ai collaterali –
requisiti – sez. giurisdizionale di primo grado accoglie domanda – sez. centrale appello accoglie gravame ministero – ricorso (RGN 9268/15).
SU dichiarano inammissibile il ricorso, non essendo proposte censure relative
alla giurisdizione – le uniche ammesse, ai sensi dell‟art. 362 c.p.c., avverso decisioni di giudici speciali – ma essendo prospettato vizio di motivazione.
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n. 1309 /2017 – Rel. Didone
corte dei conti – trattamento spettante al dipendente in posizione di richiamo – pensione o retribuzione – domanda proposta alla Corte dei
conti – reiezione della domanda – appello con motivo attinente alla giurisdizione – Sezione centrale conferma giurisdizione giudice delle
pensioni – ricorso (RGN 4781/15).
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E‟ inammissibile l‟appello proposto dall‟attore soccombente nel merito il quale
sostenga che la sentenza è stata emanata da un giudice privo di giurisdizione.
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n. 1547/2017 – Rel. Petitti
Consiglio di Stato – ottemperanza – violazione diritti esterni della giurisdizione – (RGN 16762 del 2016).
SU dichiarano inammissibile il ricorso di Telenorba (ed estinto il giudizio di cui al ricorso Nuova Società Televisiva). SU dichiarano l‟inammissibilità del ricorso
per difetto di interesse. In particolare, SU sottolineano che “l‟avvenuta caducazione, per effetto della sentenza di queste Sezioni Unite n. 1836 del
2016, della sentenza del Consiglio di Stato n. 6021 del 2013, con la quale era stato nominato il Commissario ad acta, il cui operato ha formato oggetto della
sentenza n. 432 del 2016, qui impugnata, comporta il venir meno non solo della sentenza cassata, ma anche delle attività svolte, sulla base di quella
sentenza, dal Commissario ad acta e quindi anche della successiva pronuncia
adottata sul reclamo di Telenorba s.p.a. avverso le determinazioni del Commissario. In sostanza, per effetto della cassazione senza rinvio della
sentenza n. 6021 del 2013, resa in sede di ottemperanza della sentenza n. 4660 del 2012, è venuta meno la possibilità stessa di dare esecuzione alle
statuizioni contenute nella sentenza da ultimo citata, con conseguente impossibilità, per Telenorba, di ottenere una statuizione a sé favorevole, e
segnatamente una statuizione che comporti l‟assegnazione ad essa di uno dei canali 8 o 9 del LCN. Dalla cassazione della citata sentenza discende altresì la
piena correttezza della delibera n. 237 di AGCom che, in attuazione della sentenza n. 4660 del 2012, ha provveduto a rinnovare la valutazione ai fini
della assegnazione dei canali oggetto di contestazione”.
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n. 1916/2017 – Rel. Ragonesi
corte dei conti – funzionario di Consorzio di bonifica – azione di danno
per sottrazione somme incassate dal consorzio attraverso violazione norme contabili interne e effettuazione registrazioni irregolari –
sezione giurisdizionale per la Puglia accoglie domanda – sezione centrale di appello respinge gravame – ricorso: eccesso di potere
giurisdizionale per violazione contraddittorio e dei principi del giusto processo; difetto di giurisdizione per omessa sospensione giudizio
contabile in pendenza procedimento penale (RGN 24489/15). SU dichiarano inammissibile il ricorso. In tema di sindacabilità del difetto di
giurisdizione delle sentenze della Corte dei Conti, è inammissibile il ricorso che si fondi su vizi processuali relativi a violazioni dei principi costituzionali del
giusto processo, quali quelli che ledono il contraddittorio tra le parti o la loro
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parità di fronte al giudice o l'esercizio del diritto di difesa, trattandosi di
violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio, al pari di tutti gli altri errores in procedendo e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo
sconfinamento dei limiti esterni di essa ma solo al modo in cui è stata
esercitata.
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n. 2219/2017 – Rel. Chindemi
Edilizia e Urbanistica – Ingiunzione di pagamento quale sanzione per
l’esecuzione di lavori in difformità dal permesso di costruire – Tar annulla provvedimento impugnato – Consiglio di Stato accoglie appello
e respinge ricorso introduttivo – ricorso per eccesso di potere giurisdizionale e violazione del protocollo CEDU (r.g. n. 18040/15)
SU dichiarano inammissibile il ricorso. L‟eccesso di potere giurisdizionale, che giustifica l‟intervento delle SU, non si verifica per il fatto in sé che vi possa
essere stato un errore nell‟applicazione di una norma di legge, situazione nella
quale è astrattamente possibile configurare errores in iudicando.
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n. 2611/2017 – Rel. Bianchini
Azione risarcitoria proposta da privato nei confronti del Comune – per i
danni derivanti da autorizzazione a porre un palco per spettacoli di piazza a ridosso di una abitazione – Corte d’appello di Cagliari
condanna – Comune impugna per difetto di giurisdizione (r.g. n. 2954/15)
SU rigettano il ricorso (giudicato interno sulla giurisdizione AGO: la giurisdizione ordinaria non era mai stata contestata nei precedenti gradi di
merito).
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n. 2735/2017 – Rel. F. Manna
Proprietaria di unità immobiliari presso foce di torrente e titolare di concessioni demaniali adibiti ad attività di stabilimento balneare –
denuncia di nuova opera idonea a danneggiare le strutture di stabilimento balneare dell’attrice – Trib. respinge – C. app. condanna a
rimuovere l’opera e risarcire i danni – ricorso denunciante innanzitutto difetto assoluto di giurisdizione per aver il giudice d’appello ordinato al
soccombente la rimozione di opere determinanti alterazione non consentita di beni del demanio pubblico (RGN 21567 del 2015).
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SU rigettano il ricorso. SU dichiarano inammissibile il motivo con cui veniva
prospettato il difetto assoluto di giurisdizione per l‟esistenza in materia della riserva di amministrazione di cui ai poteri di autotutela amministrativa dei beni
demaniali, ai sensi dell‟art. 823, secondo comma, cod. civ. SU rilevano, a tale
riguardo, che il motivo pone per la prima volta in sede di legittimità una questione di giurisdizione non sollevata nelle fasi di merito, facendo
applicazione del principio enunciato da SU 24883 del 2008.
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n. Ord. 2736/2017 – Rel. F. Manna
dip – decreto ingiuntivo – opposizione – difetto di giurisdizione per
essere la controversia devoluta a collegio arbitrale – regolamento preventivo (RGN 6558 del 2016).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. Premesso che anche in ipotesi di arbitrato estero è azionabile il regolamento preventivo di giurisdizione, SU
dichiarano il proposto regolamento inammissibile, avendo la società ricorrente
sede in Italia.
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n. 3555/2017 – Rel. Campanile
Famiglia – minori – domande relative alla responsabilità genitoriale e
di affidamento esclusivo di figlio minore – trib. Lodi dichiara difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello spagnolo – Cda
Milano rigetta reclamo e conferma statuizione sulla giurisdizione – ricorso – (RGN 5854/2016)
SU rigettano il ricorso e dichiarano il difetto di giurisdizione del giudice italiano. (a) E‟ ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento
emesso ai sensi dell‟art. 317-bis cod. civ. in sede di reclamo. (b) Per residenza
abituale deve intendersi il luogo dove il minore trova e riconosce, anche grazie a una permanenza tendenzialmente stabile, il centro dei propri legami affettivi,
non solo parentali, originati dallo svolgersi della sua vita di relazione. In altri termini, la residenza abituale corrisponde al luogo che denota una certa
integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, ed ai fini del relativo accertamento rilevano una serie di circostante che vanno valutate in
relazione alla peculiarità del caso concreto: la durata, la regolarità e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro, la cittadinanza del minore, la
frequenza scolastica e, in generale, le relazioni familiari e sociali.
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n. 3556/2017 – Rel. Frasca
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Dip – azione di petizione di eredità dinanzi al Tribunale di Sondrio proposta da cittadina cilena sulla base dell’ esistenza in Italia di beni
immobili oggetto di disposizione testamentaria in Italia – con sentenza
non definitiva Tribunale dichiara giurisdizione del giudice italiano – C. App. conferma – ricorso ex art.360 n.1 c.p.c. – (RGN 19154/2015)
SU dichiarano la giurisdizione del giudice italiano e rigettano il ricorso. Preliminarmente, SU affermano il seguente principio di diritto: “L‟art. 360,
terzo comma, cod. proc. civ., quando allude alle „sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio‟, intende
riferirsi con il termine „giudizio‟ al giudizio devoluto al giudice d‟appello e non al giudice nella sua complessiva situazione di pendenza. Ne consegue: a) che la
norma si applica esclusivamente all‟ipotesi in cui il giudice d‟appello, ai sensi dell‟art. 279, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., applicabile al giudizio di
appello ai sensi dell‟art. 359 cod. proc. civ., pronunci una sentenza parziale su una delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dello stesso art. 279 senza definire
il giudizio di appello ed impartisca provvedimenti per l‟ulteriore prosecuzione del giudizio stesso; b) che la norma non intende riferirsi, invece, all‟ipotesi in
cui, a seguito di appello immediato ai sensi dell‟art. 340 cod. proc. civ. contro
una sentenza resa dal giudice di primo grado ai sensi del n. 4 dell‟art. 279 cod. proc. civ., il giudice di appello rigetti nel merito o in rito l‟appello, così
confermando che in questo caso la sentenza è immediatamente ricorribile per cassazione”.
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n. Ord. 3557/2017 – Rel. Campanile
Contratto di affidamento provvisorio di servizio di trasporto pubblico locale – omesso pagamento del terzo e quarto trimestre del 2012 da
parte dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – ricorso per decreto ingiuntivo – opposizione – proposizione di regolamento preventivo da
parte della società affidataria del servizio – ricorso – (RGN
5655/2015) SU dichiarano inammissibile il ricorso per regolamento preventivo proposto
dall‟opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo assolutamente carente l‟interesse a una pronuncia intesa ad eliminare qualsiasi
incertezza in materia di giurisdizione, non apparendo quella del giudice adito, anche in base alle prospettazioni di parte ricorrente, non contestata, né
contestabile.
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n. 3561/2017 – Rel. A. Manna
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impiego pubblico – domanda di assunzione presso università come
docente – TAR accoglie – appello dell’università – intervento in appello di contro interessata – CdS dichiara improcedibile l’appello e
inammissibile l’intervento – ricorso per revocazione – dichiarazione di
inammissibilità – ricorso per eccesso di potere giurisdizionale per stravolgimento delle norme di rito e denegata giustizia (RGN
23695/15). SU dichiarano inammissibile il ricorso. Il ricorso non concerne una violazione
dei limiti esterni della giurisdizione (la sentenza non nega la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso per revocazione), ma un asserito
suo cattivo uso, che (ove pure in astratto esistente) non avrebbe mai potuto fondare un ricorso per revocazione contro sentenze del giudice amministrativo.
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n. 3701/2017 – Rel. Bernabai
dip – giudice italiano dichiara decadenza potestà dei genitori in danno
di una cittadina tedesca sul rilievo che il minore, dopo la separazione, è rimasto in Italia con la madre, la quale ha fatto poi ritorno, contro la
volontà del padre, in Germania – Cda in sede di reclamo conferma giurisdizione italiana – ricorso volto ad affermare il difetto assoluto di
giurisdizione del giudice italiano (RGN 12000 del 2016). SU dichiarano inammissibile il ricorso, per una duplice ratio decidendi: (a) in
primo luogo, in applicazione dell‟art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., avendo la corte d‟appello emesso una pronuncia non definitiva, con cui ha dichiarato la
nullità del decreto impugnato, senza però rimettere gli atti al primo giudice (ciò che avrebbe reso definitiva la pronuncia); (b) in secondo luogo, perché non
sono impugnabili per cassazione, ex art. 111 Cost., i provvedimenti emessi in materia di esercizio della potestà sul figlio minore riconosciuto, attinenti alla
giurisdizione volontaria e privi di decisorietà e definitività.
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n. 3703/2017 – Rel. Bianchini
Appalti pubblici – documentazione prodotta da una società in sede di partecipazione alle gare – accertamento di difformità e alterazioni dei
dati da essa risultanti rispetto a quelli in possesso delle stazioni appaltanti – Anac irroga sanzione pecuniaria e intima a Unisoa di
dichiarare decadenza dalle attestazioni –Società dichiarata decaduta impugna – Tar accoglie – C.d.S. accoglie appello e respinge ricorso
introduttivo - Società impugna per eccesso di potere giurisdizionale (RGN 11765 del 2015).
SU dichiarano inammissibile il ricorso, essendo stato proposto contro una pronuncia del giudice amministrativo che si è mantenuta nell‟ambito
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ordinamentale suo proprio, non avendo, il provvedimento censurato, ecceduto i
limiti del potere giurisdizionale del consesso amministrativo.
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n. 3704/2017 – Rel. Bianchini
Pubblica amministrazione – Contratti – Formazione – Atti della procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica –
Impugnazione – Tar respinge – C.d.S. in accoglimento dell’appello accoglie il ric. di primo grado e primi i motivi aggiunti annullando gli
atti impugnati – Ricorso per eccesso di potere giurisdizionale (RGN 11905 del 2015).
SU dichiarano inammissibile il ricorso, non essendo concretizzato il vizio di eccesso di potere giurisdizionale in quanto la valutazione operata dal Consiglio
di Stato si è mantenuta entro i confini dell‟esercizio del suo potere giurisdizionale.
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n. 4092/2017 – Rel. Armano
Decreto ingiuntivo del pagamento di somma di danaro da parte di un
Comune Passaggio in giudicato – Ricorso in ottemperanza da parte del creditore – C.d.S. accoglie ricorso “salva possibilità” del Comune di
non pagare in mancanza di produzione del DURC – Ricorso per eccesso di potere giurisdizionale (R.g. 13918/15).
SU rigettano il ricorso. SU rilevano che il giudice amministrativo ha dato ottemperanza al giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro
emesso dal giudice ordinario individuandone il contenuto e la portata precettiva sulla base della statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo
divenuto definitivo, con esclusione di qualsiasi elemento esterno e senza
alcuna integrazione della pronuncia, confermando l‟obbligo della P.A. (il Comune) di dare esecuzione al decreto ingiuntivo. L‟avere subordinato il
pagamento all‟attestazione della regolarità contributiva del creditore, fissata temporalmente proprio al momento del pagamento, non costituisce
integrazione del giudicato del giudice ordinario, ma conferma un obbligo di legge previsto per la fase dell‟adempimento dell‟obbligazione da parte dell‟ente
pubblico, su cui grava anche l‟obbligo di sanare la irregolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi utilizzando le somme spettanti
al creditore. Si tratta di un obbligo congruente con la fase del giudizio di esecuzione, quale è il giudizio di ottemperanza ad una condanna del giudice
ordinario al pagamento di una somma di denaro.
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n. 4093/2017 – Rel. Armano
Appalto pubblico per la fornitura di gas all’Istituto di Fisica Nucleare –
Impugnazione dell’aggiudicazione – Tar respinge – C.d.S. conferma – Ricorso ex art. 360 n. 1 c.p.c. per violazione dei limiti esterni della
giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale rispetto alla sfera di attribuzioni della p.a. (R.g. 14744/15 – 14748/15).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. L‟interpretazione della legge, la sua disapplicazione e perfino un‟eventuale sua violazione non integrano la
violazione dei limiti esterni della giurisdizione, sola a legittimare il ricorso previsto dal comma ottavo dell‟art. 111 Cost., tranne il caso del radicale
stravolgimento delle norme o l‟applicazione di una norma creata dal giudice speciale per la fattispecie.
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n. 4094/2017 – Rel. Armano
Appalto pubblico per la fornitura di gas all’Istituto di Fisica Nucleare –
Impugnazione dell’aggiudicazione – Tar respinge – C.d.S. conferma – Ricorso ex art. 360 n. 1 c.p.c. per violazione dei limiti esterni della
giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale rispetto alla sfera di attribuzioni della p.a. (R.g. 14744/15 – 14748/15).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. L‟interpretazione della legge, la sua disapplicazione e perfino un‟eventuale sua violazione non integrano la
violazione dei limiti esterni della giurisdizione, sola a legittimare il ricorso previsto dal comma ottavo dell‟art. 111 Cost., tranne il caso del radicale
stravolgimento delle norme o l‟applicazione di una norma creata dal giudice speciale per la fattispecie.
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n. 4095/2017 – Rel. Armano
Autorizzazione per costruzione e esercizio di impianto di energia elettrica alimentato a biomassa – Impugnazione – Tar respinge –
C.T.R. conferma – Ricorso per diniego di giurisdizione e violazione dei limiti esterni alla giurisdizione (19025/15).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. Il diniego di giurisdizione idoneo a fondare il ricorso previsto dall‟ultimo comma dell‟art. 111 Cost. è solo quello
basato sull‟affermazione dell‟impossibilità di conoscere la domanda per estraneità alle attribuzioni giurisdizionali da parte dello stesso giudice cui
quella è sottoposta e non quello che si prospetta se il diniego di tutela dipenda dall‟interpretazione delle norme invocate.
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n. 4221/2017 – Rel. Tria
Corte dei conti – pensioni – inclusioni nel trattamento pensionistico dell’indennità di amministrazione – ricorso dichiarato inammissibile
con sentenza della sezione giurisdizionale del Lazio – appello – sezione centrale rigetta – ricorso: violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c.;
violazione art. 2697 c.c.; violazione artt. 112 c.p.c. e 3 legge n. 241 del 1990 (RGN 3534 del 2015).
SU dichiarano il ricorso inammissibile, perché con esso sono denunciate esclusivamente violazioni e false applicazioni di norme di diritto in ipotesi
rinvenibili nella sentenza della Corte dei conti in oggetto.
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n. 4395/2017 – De Stefano
Ordinanza contingibile e urgente del sindaco di Napoli nei confronti di Fintecna S.p.a. per la presentazione di progetto per la rimozione
integrale della “colmata” a mare realizzata dall’Italsider sull’arenile Bagnoli/Coroglio – Ricorso al Tar che annulla l’atto impugnato – C.d.S.
in acc. Dell’appello principale conferma decisione impugnata sulla base di diversa motivazione – Ricorso della società denunciante eccesso di
potere giurisdizionale per applicazione di norma inesistente ma di creazione giurisprudenziale e per sconfinamento nella sfera del merito
riservata alla p.a. (RGN 387 del 2016). SU dichiarano il ricorso inammissibile. SU escludono la configurabilità del
paventato eccesso di potere giurisdizionale, in particolare sottolineando che l‟interpretazione della legge (o perfino la sua disapplicazione) rappresenta il
proprium della funzione giurisdizionale e non può, dunque, integrare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice
amministrativo, così da giustificare il ricorso previsto dall‟art. 111, ottavo
comma, Cost., tranne i soli casi di un radicale stravolgimento delle norme o dell‟applicazione di una norma creata ad hoc dal giudice speciale.
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n. 4878/2017 – Rel. Virgilio
Contratti della PA – concessione amministrativa di beni demaniali – successivi rinnovi – progressivo aumento del canone – pretesa
illegittimità – ricorso al TAR – rigetto – ricorso al Consiglio di stato innanzitutto per difetto di giurisdizione – rigetto dell’appello – ricorso
in cassazione ex art. 362 c.p.c. (r.g. n. 20525/14)
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SU dichiarano il ricorso inammissibile, perché l‟attore che abbia incardinato la
causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di
giurisdizione del giudice da lui prescelto.
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n. 4879/2017 – Rel. Virgilio
Corte dei conti – giudizio di responsabilità – sentenza di appello – revocazione – reiezione – ricorso per cassazione (r.g. n. 25642/14)
SU dichiarano inammissibile il ricorso. In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su impugnazione per
revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima,
restando esclusa la possibilità di mettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito. Nella specie le censure articolate non superano
il perimetro dei limiti interni del giudice contabile; né ricorre il lamentato
diniego di giustizia, perché il giudice contabile non ha affermato l‟estraneità alla propria giurisdizione della domanda di revocazione, essendosi invece
limitato ad osservare che non ricorreva l‟ipotesi di cui all‟art. 395 cod. proc. civ.
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n. 5053/2017 – Rel. Scarano
Acque pubbliche – azione di danni per esondazione fiume Tronto – TRAP accoglie parzialmente domanda nei confronti
dell’amministrazione statale – appello del Ministero e della danneggiata sul quantum – TSAP rigetta appello principale e accoglie
in parte incidentale – ricorso – (RGN 22762/2014)
SU dichiarano inammissibile il ricorso. SU escludono che il contrasto tra motivazione e dispositivo presente nell‟impugnata sentenza del TSAP determini
un contrasto insanabile affettante la sostanza del giudizio e comportante la nullità della sentenza, essendosi di fronte ad una fortuita divergenza tra il
giudizio e la sua espressione letterale, tra l‟intendimento del giudizio e la sua esteriorizzazione, rettificabile con il procedimento di correzione di errore
materiale.
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n. 5056/2017 – Rel. Giusti
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Richiesta al Tribunale di Palmi di cessazione del comportamento
discriminatorio consistente nella sospensione del servizio di trasporto nei confronti di disabile – Ordinanza del Tribunale declaratoria del
proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo –
Impugnazione per motivi di giurisdizione con richiesta di cassazione della suddetta ordinanza e decisione nel merito ovvero rinvio al
tribunale ordinario di Palmi (RGN 16307 del 2015). SU dichiarano inammissibile il ricorso. L‟ordinanza con cui il Tribunale
ordinario, in esito al procedimento antidiscriminatorio ai sensi dell‟art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, declina la propria giurisdizione in favore del giudice
amministrativo, è appellabile, e non ricorribile direttamente per cassazione.
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n. 5057/2017 – Rel. Giusti
Istituzione di nuovo Comune – ripartizione del patrimonio tra gli enti
territoriali – Contenzioso dinanzi al GA – Identificazione delle
partecipazioni sociali da escludere dal riparto patrimoniale – Giudizio di ottemperanza – Impugnazione della relativa sentenza in questa
sede per superamento dei limiti esterni della giurisdizione di ottemperanza e violazione del principio di effettività della tutela
giurisdizionale (RGN 20732 del 2015). SU dichiarano il ricorso inammissibile. L‟impugnazione è volta a contestare una
valutazione rientrante nei limiti interni della giurisdizione affidata al giudice dell‟ottemperanza sull‟individuazione degli effetti conformativi del giudicato.
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n. 5058/2017 – Rel. Giusti
università e ricerca – mancato inserimento, da parte dell’agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), della rivista Diritto e processo amministrativo nella lista di
riviste scientifiche di area giuridica incluse in classe A ai fini dell’abitazione scientifica nazionale di cui alla legge n. 240 del 2010 e
per la formazione delle commissioni nazionali di cui al d.m. n. 76 del 2012 – ricorso al TAR – accoglimento domanda cautelare per carenza
di istruttoria – rinnovazione valutazione – esito negativo – motivi aggiunti – rigetto – appello – CdS accoglie appello per difetto di
istruttoria – ricorso del MIUR e di ANVUR - dedotto esercizio di potere giurisdizionale esteso al merito, con sostituzione all’amministrazione
procedente nell’esercizio di poteri discrezionali a questa spettanti (RGN 9247 del 2016).
SU rigettano il ricorso. SU escludono il lamentato eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al potere discrezionale della
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P.A., non potendo detto eccesso essere ravvisato nel fatto in sé che il giudice
dell‟ottemperanza, rilevata la violazione o l‟elusione del giudicato amministrativo, abbia ordinato alla P.A. di provvedere ad iscrivere la rivista
Diritto amministrativo e processo nella classe A.
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n. Ord. 5061/2017 – Rel. Giusti
Correzione errore materiale – sent. 23298/2016. SU ordinano la correzione dell‟errore materiale occorso in SU n. 23298 del
2016.
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n. 5302/2017 – Rel. Scarano
Acque pubbliche – area compresa nell’ alveo di un torrente – accertamento natura privata – TRAP rigetta – TSAP conferma – ricorso
– (RGN 1179/2015) SU rigettano il ricorso. In tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione
impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa
impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto
queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento
della decisione stessa.
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n. Ord. 5304/2017 – Rel. Scarano
Azione proposta dinanzi al Tribunale di Salerno dai proprietari di
terreni occupati d’ urgenza per lavori di bonifica – per ottenere condanna degli intimati al pagamento di indennità di occupazione,
risarcimento per irreversibile trasformazione del fondo e danni derivanti da tracimazione delle acque piovane dalla sede stradale oltre
condanna a realizzazione opere di regimentazione delle acque – G.O. declina giurisdizione – Tar successivamente adito solleva conflitto
negativo limitatamente a domande di condanna al pagamento di indennità di occupazione legittima e risarcimento danni – (RGN
26595/2015)
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SU dichiarano inammissibile il ricorso, perché il conflitto è stato sollevato dal
TAR oltre il limite della prima udienza (da intendersi come udienza di discussione) di cui all‟art. 11, comma 3, cod. proc. amm.
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n. 5376/2017 – Rel. Armano
Ordinanza di sgombero adottata in seguito a confisca di immobile –
Ricorso al tar – Diniego di sospensione in via cautelare – Conferma del diniego da parte del C.d.S. – Ricorso avverso la decisione cautelare del
C.d.S. per eccesso di potere giurisdizionale (R.g. 11505/15). SU dichiarano inammissibile il ricorso. L‟ordinanza cautelare emessa dal giudice
amministrativo in grado di appello non è impugnabile per cassazione, ai sensi degli artt. 362 cod. proc. civ. e 111 Cost., essendo provvedimento privo di
carattere decisorio.
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n. O.I. 6822/2017 – Rel. De Chiara
Autorità Portuale – Procedura indetta per la concessione di progettazione costruzione e gestione di piattaforma logistica –
Annullamento dell’ammissione alla procedura RTI risultato aggiudicatario provvisorio – Impugnazione – Tar respinge – C.d.S.
conferma – Ricorso per rifiuto di esercizio del potere giurisdizionale (RGN 7579 del 2015).
SU rinviano la causa a nuovo ruolo al fine di acquisire dall‟Ufficio del Massimario una relazione di approfondimento, di giurisprudenza e di dottrina,
sul tema della individuazione dei limiti esterni della giurisdizione e del sindacato delle Sezioni Unite sulla violazione di essi da parte dei giudici
speciali, con riferimento all‟ipotesi del rifiuto o diniego di giurisdizione.
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n. 7074/2017 – Rel. Frasca
Acque pubbliche – domanda di danni da esondazione nei confronti di
Consorzio di bonifica, Ministero infrastrutture ed economia, regione Lombardia, Comune di Bergamo – TRAP accoglie domanda nei
confronti di tutti i convenuti in solido – TSAP conferma – ricorso del Consorzio – eccepito difetto di legittimazione passiva – ricorso
incidentale amministrazioni statali e regione Lombardia – ricorso successivo del Comune di Bergamo – (RGN 25565/2014)
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SU rigettano e dichiarano inammissibile. SU enunciano il principio secondo cui
quando si impugna una motivazione per relationem enunciata dal giudice di appello con l‟indicazione della condivisione dell‟affermazione del primo giudice
che si è fatta propria, spetta al ricorrente in cassazione, come logica
conseguenza dell‟onere di specificazione del motivo e di adempimento dell‟onere di cui all‟art. 366 n. 6 c.p.c., non solo identificare il tenore della
motivazione del primo giudice che ha giustificato l‟affermazione condivisa dal giudice di appello, ma anche indicare quali critiche erano state rivolte ad essa
con l‟atto di appello, giacché la ritualità della motivazione per relationem non si può apprezzare senza conoscere quel tenore e delle critiche.
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n. 7075/2017 – Rel. Frasca
Ingiunzione di pagamento europea – Riesame – Tribunale dichiara inammissibile per tardività – C. App. conferma – ricorso affidato a sei
motivi (uno per difetto di giurisdizione) - (RGN 16221/2015)
SU rigettano il ricorso. In tema di ingiunzione di pagamento europea, il termine per la proposizione del riesame nei casi di cui all‟art. 20, comma 1, del reg. CE
n. 1896/2006, essendo il relativo procedimento disciplinato in Italia dall‟art. 650 c.p.c., si identifica in quelli desumibili da tale norma e, dunque, nel
termine previsto dall‟ordinamento italiano per l‟opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo, quando non sia iniziata l‟esecuzione, ed in quello di cui al
terzo comma di tale norma, che costituisce il termine finale, quando l‟esecuzione sia iniziata.
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n. 7076/2017 – Rel. D’Antonio
Impiego – dipendente INPS –domanda in GA di danno da trasferimento
illegittimo – TAR accoglie domanda limitatamente ai danni patrimoniali – CdS rigetta gravame relativamente ai danni non patrimoniali –
ricorso: violazione e falsa applicazione artt. 2043 e 2087 c.c. (RGN 18420 del 2016).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. Le critiche mosse alla decisione impugnata del Consiglio di Stato riguardano la correttezza dell‟esercizio del
potere giurisdizionale del giudice amministrativo e non riguardano il superamento dei limiti esterni della giurisdizione.
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n. Ord. 7077/2017 – Rel. D’Antonio
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Istruzione e scuole – Personale insegnante – Insegnanti di sostegno –
Graduatoria – Impugnazione – Tribunale Bari in funzione di giudice del lavoro declina giurisdizione – Tar Lazio solleva conflitto (RGN 1302 del
2016).
SU rinviano a nuovo ruolo mandando alla cancelleria di richiedere alla segreteria del TAR la prova dell‟avvenuta notifica del provvedimento con cui è
stato sollevato il conflitto.
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n. 7156/2017 – Rel. Didone
Banca – decreto del MEF di scioglimento degli organi di amministrazione e controllo della Bene Banca di Credito Cooperativo e
di sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. n. 385/1993 – impugnazione in AGA – TAR
rigetta – Consiglio di Stato conferma – ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, sub specie effettività della tutela giurisdizionale, per
mancato esercizio con pienezza del controllo giurisdizionale proprio
del giudice amministrativo, con violazione art. 6 CEDU (RGN 22721 del 2015).
SU dichiarano inammissibile il ricorso, sul rilievo che esso contesta la legittimità del concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuite al
giudice amministrativo, e quindi in realtà finisce per sollecitare, al di là della prospettazione formale, un sindacato per violazione di legge.
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n. 7157/2017 – Rel. Didone
Scioglimento da parte del MEF di organi di amministrazione e controllo di Banca di credito cooperativo e nomina di organi straordinari da
parte di direttore Generale Banca d’Italia – Impugnazione – Tar adito
respinge – C.d.S. conferma – Ricorso denunciante violazione di numerose norme e principi, ordinari e costituzionali, nazionali e
sovranazionali, e quindi ineffettività della tutela giurisdizionale (RGN 29424 del 2015).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di
potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la
norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. L'ipotesi non ricorre quando il
Consiglio di Stato si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile nel caso concreto, anche se questa
abbia desunto non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio
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che il loro coordinamento sistematico disvela, tale operazione ermeneutica
potendo dare luogo, tutt'al più, ad un error in iudicando, non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale.
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n. 7158/2017 – Rel. Didone
Ricorso per cassazione – art. 360-bis c.p.c. – immotivata contrarietà
alla giurisprudenza di legittimità – conseguenze – inammissibilità o manifesta infondatezza – questione di massima di particolare
importanza sollevata dalla VI-2 sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 15513 del 2016 (RGN 9474 del 2015 – RGN 15009 del
2014). REL. 179/16. SU rigettano il ricorso. La nullità della c.t.u., derivante dalla mancata
comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo
carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa
successiva al deposito, per tale intendendosi anche l‟udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l‟esame della
relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell‟elaborato del consulente.
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n. Ord. 7159/2017 – Rel. Petitti
Correzione errore materiale – (RGN 27723/2016). SU ordinano la correzione dell‟errore materiale occorso in SU n. 14798 del
2016.
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n. 7294/2017 – Rel. Frasca
Appalto di costruzione – Senza o in totale difformità dalla concessione
edilizia – Illiceità dell’oggetto – Conseguente nullità del contratto – Domanda dell’appaltatore di pagamento del corrispettivo e del
committente di risarcimento – C. App. rigetta entrambe – Ricorso dell’appaltatore ex art. 360 n. 1 c.p.c. (RGN 968 del 2015).
SU rigettano il ricorso. Quando in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni presentanti aspetti di
pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo
del giudice ordinario attengono, data l'estraneità della pubblica
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amministrazione al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo
l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento
amministrativo, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E).
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n. 7295/2017 – Rel. Frasca
Appalti pubblici – Aggiudicazione – Impugnazione con ric. principale dell’ATI collocatasi al secondo posto nella graduatoria finale della gara
e incidentale dell’aggiudicatario – Tar respinge entrambi – C.d.S. respinge appello incidentale dell’aggiudicatario e accoglie appello
principale della seconda in graduatoria – Ricorso per violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa (RGN 16725 del 2015).
SU rigettano il ricorso. Perché si configuri il vizio di eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice amministrativo sotto il profilo dell‟esercizio
di un‟attività decisoria implicante l‟adozione di una statuizione corrispondente
ad un‟attività provvedi mentale, il cui compimento l‟ordinamento riserva all‟amministrazione, eventualmente anche come conseguenza dovuta di una
decisione dello stesso giudice amministrativo, è necessario che quella statuizione abbia un contenuto corrispondente a quello del potere riservato alla
P.A. Alla figura di declaratoria di inefficacia del contratto disciplinata dagli artt. 122 e 121 cod. proc. amm. quale possibile statuizione del giudice
amministrativo in presenza di certi presupposti, non fa riscontro una figura di provvedimento amministrativo di declaratoria di inefficacia del contratto,
stipulato in ambito di disciplina dei contratti pubblici attribuito all‟amministrazione.
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n. 7297/2017 – Rel. Petitti
Mancato rinnovo della concessione su bene demaniale – Impugnazione
– Tar ritiene applicabile la proroga della concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative ex art. 1 d.l. n. 194 del 2009
– Tar accoglie appello – Ricorso per illegittimo esercizio della giurisdizione essendo il ricorso in appello tardivo e quindi ricorrendo
preclusione da giudicato (RGN 11618 del 2015). SU dichiarano il ricorso inammissibile. (a) E‟ inammissibile il motivo di ricorso
avverso la sentenza del Consiglio di Stato che si risolve nella deduzione della violazione di una norma processuale inerente le modalità di notificazione
dell‟atto di appello che, in quanto tale, costituirebbe, ove esistente, un error in procedendo, e non anche violazione di un limite esterno della giurisdizione. (b)
L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la
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sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in
quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione.
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n. 7299/2017 – Rel. Petitti
Edilizia e urbanistica – Ingiunzione di demolizione di opere edilizie
prive di titolo – Impugnazione – Asserita pregiudizialità dell’ulteriore giudizio relativo alla impugnazione del diniego di sanatoria per le
medesime opere – Tar dichiara inammissibile la prima impugnazione – C.d.S. conferma – Ricorso per mancata valutazione degli atti del
giudizio e violazione dell’art. 295 c.p.c. (RGN 16380 del 2015). SU dichiarano il ricorso inammissibile. La ricorrente si limita a dedurre la
violazione di una norma processuale; prospetta, cioè una censura che non è in alcun modo idonea ad introdurre un motivo attinente alla giurisdizione.
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n. 7758/2017 – Rel. Bronzini
impiego pubblico – ministero della difesa – domanda volta alla sospensione di un bando di concorso per il reclutamento di 26
sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’arma dei carabinieri – TAR accoglie – CdS accoglie appello e riforma sentenza
respingendo domanda – ricorso: dedotto superamento limiti esterni della giurisdizione per invasione della sfera di attribuzioni riservata al
legislatore, mediante esercizio di attività di produzione normativa (RGN 7664 del 2016).
SU dichiarano inammissibile. SU escludono che vi sia stata alcuna invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore, perché il Consiglio di Stato
non ha creato una norma inesistente, ma l‟ha ricavata da una valutazione sistematica dell‟ordinamento settoriale militare.
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n. 8112/2017 – Rel. Di Iasi
Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi di facility management per immobili in uso a pubbliche amministrazioni – C.d.S.
accoglie censure relative alla fase preliminare della ammissione alla procedura in relazione alla mancata esclusione dei RTI concorrenti
dell’appellante – Giudizio di ottemperanza – C.d.S. accoglie e dichiara la nullità degli atti impugnati per elusione del giudicato – Ricorso per
eccesso di potere giurisdizionale (R.g. 12246/15).
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SU rigettano il ricorso. (a) Non è configurabile eccesso di potere giurisdizionale
del giudice amministrativo per invasione della sfera riservata al potere discrezionale della P.A. nel caso in cui il giudice dell‟ottemperanza, riservata la
violazione od elusione del giudicato amministrativo, adotti provvedimenti in
luogo dell‟Amministrazione inadempiente. (b) Il potere di interpretare il giudicato da eseguire è insito nella struttura stessa del giudizio di
ottemperanza in quanto giudizio di esecuzione.
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n. 8113/2017 – Rel. Di Iasi
Convenzione tra Anas e Autostrade – Carattere novativo o di mera
proroga della precedente – Giudizio dinanzi al g.a. – C.d.S. ritiene carattere novativo – Ricorso per revocazione della sentenza del C.d.S.
– Declaratoria di inammissibilità – Ricorso per omessa pronuncia su questioni prospettate in ricorso e quindi per diniego di giurisdizione
(R.g. 21250/15).
SU dichiarano estinto il processo per intervenuta rinuncia.
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n. 8114/2017 – Rel. Di Iasi
ricorso per correzione di errore materiale (R.g. 25383/15).
SU accolgono il ricorso per revocazione. Incorre in errore di fatto revocatorio la sentenza della Corte di cassazione che decida la controversia senza
considerare la presenza in atti di una rinuncia debitamente sottoscritta dal ricorrente e dalla controparte costituita
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n. 8117/2017 – Rel. Didone
Appalti pubblici – revoca di aggiudicazione provvisoria –
Impugnazione – Tar respinge – C.d.S. conferma – Ricorso per erronea affermazione del proprio difetto di giurisdizione in tema di DURC
(certificato di irregolarità contributiva) trattandosi di presupposto accettabile in via incidentale (RGN 14889 del 2015).
SU accolgono, cassano e rinviano al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha indebitamente negato la propria giurisdizione: nelle controversie relative a
procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di soggetti tenuti al rispetto delle regole di evidenza pubblica, poiché la produzione della
certificazione che attesta la regolarità contributiva dell‟impresa partecipante alla gara di appalto (c.d. “durc”) costituisce uno dei requisiti posti dalla
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normativa di settore ai fini dell‟ammissione alla gara, appartiene alla
cognizione del giudice amministrativo verificare la regolarità di tale certificazione.
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n. Ord. 8243/2017 – Rel. Virgilio
Edilizia residenziale e pubblica – Provvedimento di decadenza dall’assegnazione – Azione dinanzi al G.O. – Successivo provvedimento
di rilascio dell’immobile – Impugnazione dinanzi al Tar – Proposizione di regolamento preventivo (RGN 15560 del 2015).
SU ordinano l‟integrazione del contraddittorio.
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n. 8244/2017 – Rel. Chindemi
Dichiarazione di decadenza della licenza edilizia – Impugnazione dinanzi al Tar e richiesta risarcitoria – Tar rigetta – C.d.S. conferma –
Impugnazione per omesso esercizio della giurisdizione (RGN 7018 del 2015).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. La violazione da parte del giudice amministrativo del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato
non rientra tra i motivi attinenti alla giurisdizione.
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n. 8245/2017 – Rel. Chindemi
Regione F.V.G. – Autorizzazione alla realizzazione di discarica per
rifiuti speciali – Richiesta da parte della società di autorizzazione alla
inversione dell’ordine progettuale – Nelle more trasmissione del fascicolo alla provincia di Pordenone per competenza – Impugnazione
– Tar accoglie e condanna regione a risarcimento in forma specifica – C.d.S. in riforma respinge domanda di risarcimento in forma specifica –
C.d.S. in riforma respinge domanda di risarcimento in forma specifica – Società impugna per violazione del giudicato e “travisamento della
realtà” (RGN 11180 del 2015). SU dichiarano inammissibile. La censura che attenga all‟erronea valutazione,
da parte del Consiglio di Stato, in ordine alla formazione di un giudicato interno od esterno, riguardando la correttezza dell‟esercizio del potere giurisdizionale
del giudice amministrativo, rimane estranea al controllo dei limiti esterni della giurisdizione.
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n. 8282/2017 – Rel. Chindemi
Gara d’appalto indetta da Enel per l’aggiudicazione del servizio di discarica e movimentazione di carbone di navi – Impugnazione
dell’atto di aggiudicazione – Tar dichiara improcedibile – C.d.S. annulla – Azione risarcitoria proposta dalle società che avevano impugnato
l’aggiudicazione per i danni ad esse derivanti dalla illegittima aggiudicazione – Tar dichiara irricevibile – C.d.S. accoglie parzialmente
– Ricorso di Enel per violazione dei limiti esterni della giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale (RGN 28472 del 2015).
SU dichiarano inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale. Non rientra tra i motivi attinenti alla giurisdizione la deduzione di un vizio relativo
all‟ordinaria attività ermeneutica del giudice amministrativo.
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n. 8685/2017 – Rel. Campanile
Sicurezza pubblica – Misure di prevenzione – Confisca di immobile – Ordinanza di sgombero – impugnazione con istanza cautelare – Tar
nega sospensione – C.d.S. conferma diniego cautelare – Ricorso per eccesso di potere giurisdizionale (R.g. 11504/15).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. L‟ordinanza cautelare emessa dal giudice amministrativo in grado di appello non è impugnabile per cassazione, ai sensi
dell‟art. 362 c.p.c. e 111 Cost., in quanto provvedimento privo di carattere decisorio, inidoneo, quindi, ad incidere in via definitiva sulle posizioni dedotte
in giudizio.
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n. 8688/2017 – Rel. Berrino
Impiego pubblico – dipendenti di azienda ospedaliera – svolgimento di
prestazioni lavorative presso struttura privata in assenza di autorizzazione (art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001) – recupero delle somme
illegittimamente percepite dai lavoratori – impugnazione delle ritenute in AGO – tribunale rigetta domanda – CDA rigetta motivo sulla
giurisdizione, non essendo stati gli appellanti soccombenti sul punto – rigetta nel resto altri motivi ad eccezione di quello volto a limitare
l’obbligo di restituzione ai compensi effettivamente percepiti, al netto delle ritenute operate – ricorso: asserita sussistenza della
giurisdizione della Corte dei conti; motivi afferenti alla illegittimità della pretesa restitutoria (r.g. n. 26632/15)
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SU rigettano. L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia
rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto
in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione.
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n. 8689/2017 – Rel. Berrino
Impiego pubblico – militare – condanna penale per reato militare – definitività della condanna – procedimento disciplinare e applicazione
della sanzione disciplinare della destituzione – impugnazione – TAR accoglie – rinnovazione del procedimento disciplinare e della sanzione
– impugnazione – TAR accoglie – appello del ministero della difesa – CdS accoglie appello – ricorso – dedotto eccesso di potere con
superamento dei limiti esterni della giurisdizione per valutazioni espresse in ambiti riservati alla discrezionalità della PA (r.g. n.
3069/16)
SU dichiarano il ricorso inammissibile. Le critiche sollevate sono del tutto estranee all‟ambito della previsione di cui all‟art. 362 c.p.c.; nella specie il
Consiglio di Stato ha adempiuto il compito che gli compete quale giudice dell‟ottemperanza.
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n. 8690/2017 – Rel. Scrima
Esclusione della procedura di gara finalizzata alla privatizzazione di impresa di navigazione regionale – Impugnazione – Tar respinge –
C.d.S. in accoglimento dell’appello annulla l’esclusione – Ricorsi della Regione per difetto di giurisdizione e dell’aggiudicataria per eccesso di
potere giurisdizionale (RGN 13258 del 2015).
SU dichiarano la cessazione della materia del contendere. Il dimezzamento dei termini processuali nelle controversie relative all'affidamento di pubblici lavori,
servizi e forniture, previsto dagli artt. 119 e 120 cod. proc. amm., non riguarda il giudizio in cassazione per motivi di giurisdizione sulle sentenze di secondo
grado del giudice amministrativo, in quanto tali norme non vi fanno riferimento, né sussiste una ragione di celerità del rito che consenta di
derogare ai fondamentali principi di uguaglianza e difesa nel processo di cassazione.
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n. 8798/2017 – Rel. F. Manna
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Gara di appalto di servizi per noleggio e lavaggio di biancheria e
materassi nonché fornitura di dispositivi sterili nelle strutture territoriale della Asl di Lecce – società collocatasi al secondo posto in
graduatoria impugna aggiudicazione – Tar accoglie il ricorso
incidentale della soc. risultata aggiudicataria e dichiarava inammissibile il ricorso principale della seconda in graduatoria –
C.d.S. dichiara irricevibile ricorso principale in primo grado e improcedibile ricorso incidentale in primo grado. Impugnazione
dell’originaria ricorrente principale denunciante eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al potere legislativo,
denegata giustizia, violazione CEDU (r.g. n. 6422/15) SU dichiarano inammissibile il ricorso. Richiamati i limiti al sindacato con
riguardo al sindacato sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, SU rilevano che il ricorrente si duole proprio e solo
dell‟interpretazione che la sentenza impugnata ha fornito delle norme che presiedono al procedimento notificatorio.
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n. 9146/2017 – Rel. Nappi
Fallimento – provvedimento negativo del tribunale o della corte
d’appello – mancata dichiarazione di fallimento dell’imprenditore – proposizione di ricorso straordinario per cassazione – successiva
dichiarazione di fallimento – conseguenze di natura processuale – questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Prima
Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 18858 del 2016 (RGN 22068 del 2014). REL. 17/2017.
SU – risolvendo questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio di diritto: “La sopravvenuta dichiarazione del
fallimento comporta l‟inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e
comunque l‟improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso,
perché l‟eventuale giudizio di reclamo ex art. 18 legge fall. assorbe l‟intera controversia relativa alla crisi dell‟impresa, mentre il giudicato sul fallimento
preclude in ogni caso il concordato”. Da notare anche che, in considerazione della novità del principio enunciato, le
Sezioni Unite hanno ritenuto giustificato il riconoscimento delle parti alla rimessione nel termine per riproporre nei giudizi di reclamo ex art. 18 legge
fall., attualmente in corso, le difese spiegate nei giudizi di omologazione di concordato preventivo dichiarati improcedibili.
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n. 9147/2017 – Rel. Nappi
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Determinazione dirigenziale di approvazione di progetto di riscaldamento di 26 immobili comunali – Impugnazione per mancata
indizione di gara ad evidenza pubblica – Tar respinge – C.d.S. accoglie
– Impugnazione da parte del Comune – Per difetto di giurisdizione e violazione dei limiti esterni della giurisdizione (RGN 28926 del 2014).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. Non sono censurabili per eccesso di giurisdizione l‟interpretazione di norme regolamentari o contrattuali da parte
del Consiglio di Stato, né l‟error in procedendo rappresentato dal difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
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n. 9859/2017 – Rel. Di Iasi
dip – piano eolico a confine tra Italia e Austria – approvazione progetto e VIA da parte della giunta provinciale di Bolzano – ricorso di
comune austriaco e del club alpino austriaco, nonché del WWF Italia –
Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano accoglie ricorsi – appello del soggetto promotore del progetto approvato – CdS
conferma, estendendo la legittimazione anche al club alpino – ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione: difetto di giurisdizione del
giudice italiano rispetto a domanda proposta da comune austriaco e dal club alpino austriaco; eccesso di potere giurisdizionale (RGN 7986
del 2015). SU dichiarano inammissibile il ricorso. Non è dato riscontrare il denunciato
eccesso di potere giurisdizionale in relazione ad alcuno dei profili dedotti, non emergendo in particolare né che il Consiglio di Stato abbia fatto applicazione di
norme inesistenti e dallo stesso create, né tantomeno che abbia deciso sulla base di valutazioni di opportunità riservate all‟Amministrazione.
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n. 9967/2017 – Rel. Giusti
Produzione di energia rinnovabile – Gestore dei servizi energetici – Riscontro di non conformità di impianto fotovoltaico alle prescrizioni di
legge e conseguente provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti – Impugnazione da parte della società titolare
dell’impianto – TAR respinge – C.d.S. accoglie appello – G.S.E. ricorre per difetto di giurisdizione ed eccesso di poter giurisdizionale (RGN
20527 del 2016). SU dichiarano inammissibile il ricorso, avendo escluso la dedotta violazione dei
limiti esterni della giurisdizione per invasione della sfera legislativa e della sfera di competenza tecnica del Gestore dei servizi energetici.
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n. 20226/2017 – Rel. Bielli
avvocato – sottoposizione a sette procedimenti disciplinari riuniti e
decisi congiuntamente – sanzione della sospensione per un anno – ricorso: adozione del provvedimento sanzionatorio senza aver
ascoltato il professionista, non comparso per legittimo impedimento: omessa pronuncia su uno dei procedimenti; mancata annotazione nel
verbale delle deliberazioni adottate nel corso del procedimento; censure sulle prove relative a ciascuno dei procedimenti (RGN 14320
del 2016). SU dichiarano inammissibile il ricorso nei confronti del CNF e rigettano nei
confronti del COA. Non sussiste la lamentata violazione di legge per avere il COA deciso degli illeciti senza aver sentito il professionista. Infatti, il
professionista non è stato sentito perché è stata ritenuta inattendibile la certificazione medica sull‟impedimento a comparire per la seduta fissata per
l‟audizione.
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n. 10230/2017 – Rel. Bielli
corte dei conti – consiglio regionale – affidamento a soggetto esterno dell’incarico di redazione di progetto di organizzazione del consiglio –
azione per danno erariale – sezione giurisdizionale dichiara difetto di giurisdizione nei confronti dei consiglieri regionali – sezione di appello
afferma giurisdizione contabile e rimette atti in primo grado – riassunzione – regolamento preventivo (RGN 10893 del 2015).
SU dichiarano inammissibile il ricorso per regolamento preventivo, perché nel giudizio a quo è stata emessa una sentenza sulla giurisdizione, il che preclude
la proponibilità del regolamento.
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n. 10413/2017 – Rel. Barreca
Azione risarcitoria dinanzi al g.o. per responsabilità precontrattuale nei confronti del Policlinico Umberto I di Roma – Tribunale accoglie –
C. App. riforma parzialmente – Ricorso (anche) per motivi di giurisdizione (RGN 17470 del 2015).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. Non è censurata l‟affermazione della Corte d‟appello secondo cui l‟intero rapporto tra le parti si è svolto in ambito
privatistico: essendo ciò incontestato, è privo di pregio ogni argomento addotto a sostegno del dedotto difetto di giurisdizione. Invero, poiché in tema di
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responsabilità precontrattuale ai sensi dell‟art. 1337 cod. civ. spetta al giudice
ordinario il sindacato sull‟idoneità del comportamento della P.A. ad ingenerare nei terzi, anche per mera colpa, un ragionevole affidamento in ordine alla
conclusione del contratto, tale regola di riparto non può essere derogata in
considerazione delle ragioni che avrebbero indotto la P.A. ad interrompere le trattative; ragioni, tutt‟al più, rilevanti per l‟espressione del giudizio in merito
alla correttezza o meno dell‟agire della P.A. in sede precontrattuale, non certo per trasferire al giudice amministrativo la cognizione della controversia.
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n. 10553/2017 – Rel. Barreca
acque pubbliche – concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico – Provincia di Bolzano - procedimento – sopravvenuta
declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni di legge provinciale – avvio di procedimento legislativo per revisione della
legislazione provinciale e contestuale archiviazione delle domande di
rilascio – impugnazione – TSAP annulla – ricorso (RGN 8422 del 2015 – 8423 del 2015 – 8424 del 2015 – 8425 del 2015 – 8426 del 2015 –
8582 del 2015 – 8585 del 2015). SU dichiarano inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse,
stante l‟intervenuta revocazione della sentenza del TSAP impugnata con ricorso per cassazione.
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n. 10556/2017 – Rel. Barreca
acque pubbliche – concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico – Provincia di Bolzano - procedimento – sopravvenuta
declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni di legge
provinciale – avvio di procedimento legislativo per revisione della legislazione provinciale e contestuale archiviazione delle domande di
rilascio – impugnazione – TSAP annulla – ricorso (RGN 8422 del 2015 – 8423 del 2015 – 8424 del 2015 – 8425 del 2015 – 8426 del 2015 –
8582 del 2015 – 8585 del 2015). SU dichiarano inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse,
stante l‟intervenuta revocazione della sentenza del TSAP impugnata con ricorso per cassazione.
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n. 10557/2017 – Rel. Barreca
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acque pubbliche – domanda di concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico – Provincia di Bolzano – archiviazione di tutte le
domande pendenti – impugnazione in TSAP - accoglimento per non
consentita applicazione di disposizione contenute in un disegno di legge regionale – ricorso della Provincia di Bolzano affidato a cinque
motivi (RGN 8583 del 2015 – 23231 del 2015). SU dichiarano inammissibile. Ai sensi dell'art. 204 del r.d. 11 dicembre 1933,
n. 1775 (t.u. delle acque) - che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 - qualora il Tribunale superiore
delle acque pubbliche sia incorso nel vizio di extrapetizione, l'impugnazione esperibile è l'istanza di rettificazione al medesimo Tribunale superiore e non il
ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione, di cui ai successivi artt. 200 - 202 dello stesso t.u., esperibile, invece, in caso di omesso esame di un
motivo, non rientrando quest'ultima ipotesi tra quelle per cui è prevista la rettificazione ai sensi del citato art. 204.
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n. 10702/2017 – Rel. Chindemi
Impugnazione dinanzi alla CTP di iscrizione ipotecaria per crediti
derivanti da cartella di pagamento – CTP respinge – CTR conferma – Ricorso del debitore – Ricorso incidentale dell’Agente della riscossine
contestante la giurisdizione del giudice tributario trattandosi di crediti extraerariali (RGN 8797 del 2009).
SU dichiarano inammissibile: il ricorso principale, per l‟omessa formulazione del momento di sintesi, ai sensi dell‟art. 366-bis c.p.c., ratione temporis
applicabile; il ricorso incidentale, perché non contiene una sia pur sommaria esposizione del contenuto del provvedimento impugnato e dei fatti della causa,
prescritta dall‟art. 366 c.p.c.
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n. 10703/2017 – Rel. Chindemi
Rideterminazione di canoni concessori – Tar respinge – C.d.S. conferma – Ricorso per difetto di giurisdizione del g.a. (RGN 5019 del
2016). SU dichiarano inammissibile il ricorso, sia perché non è stata fornita la prova,
ai fini della autosufficienza del ricorso, che la questione sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sia mai stata sollevata nei pregressi
gradi di giudizio, sia perché il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado non può essere prospettato dall‟attore soccombente nel merito.
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n. 10937/2017 – Rel. Frasca
Corte dei conti – indebita percezione finanziamenti europei – revoca finanziamento – impugnazione in AGA – declinatoria di giurisdizione a
favore del GO – ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910 e successiva cartella di pagamento – instaurazione dinnanzi alla Corte dei conti di
giudizio di responsabilità – sezione giurisdizionale dichiara inammissibilità per difetto di interesse, per essere già stata notificata
cartella di pagamento – sezione centrale di appello accoglie gravame e dichiara giurisdizione contabile nei confronti della società, con rinvio al
primo giudice, e sospende giudizio relativo alla posizione del legale rappresentante della società – ricorso (RGN 6944/15).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. La sentenza d‟appello della Corte dei conti che, provvedendo sull‟appello principale contro la sentenza di primo
grado, relativo alla statuizione di rigetto dell‟azione contabile, e su quello incidentale relativo alla preliminare statuizione affermativa della giurisdizione
contabile, decida sull‟appello incidentale confermando quest‟ultima e non
decida, invece, sull‟appello principale, sospendendo il giudizio su di esso in attesa della definizione di latro giudizio, non è immediatamente ricorribile in
cassazione, in quanto non è riconducibile al regime del terzo comma dell‟art. 360 cod. proc. civ.; essa è ricorribile soltanto allorquando sopraggiunga la
decisione definitiva sull‟appello.
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n. Ord. 11143/2017 – Rel. De Stefano
Richiesta di annullamento di provvedimento comunale – Tar declina
giurisdizione ritenendo la controversia relativa al regime delle acque pubbliche con riguardo al danno da attività provvedi mentale
illegittima – Tsap solleva conflitto ritenendo il petitum sostanziale
relativo al corretto calcolo del contributo espropriativo (RGN 4074 del 2016).
SU dichiarano inammissibile per tardività il regolamento di giurisdizione di ufficio sollevato dal TSAP. Nel rito dinanzi al TSAP, al quale la causa sia stata
rimessa dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione da parte di altro giudice, la questione di giurisdizione non può essere ulteriormente di ufficio sottoposta
alle SU se non viene sollevata dal giudice delegato all‟istruzione alla prima udienza tenuta davanti a lui, ferma la competenza del collegio, cui la questione
sia stata rimessa dal detto giudice, siccome privo di poteri decisori ma non di rilievo delle questioni ufficiose, a provvedere sul punto all‟esito dell‟udienza di
discussione.
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n. 11520/2017 – Rel. Berrino
Impiego pubblico – ex agente di polizia penitenziaria – impugnazione
del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di
alcune patologie cardiache – TAR accoglie – ricorso per ottemperanza, sul rilievo che l’amministrazione non avrebbe riconosciuto la detta
dipendenza ma si sarebbe limitata a reiterare il procedimento negando l’esistenza delle patologia riscontrata, e impugnazione atti successivi –
TAR rigetta il ricorso per ottemperanza – CdS respinge appello, escludendo inottemperanza al giudicato e rigettando censure inerenti
il disconoscimento della dipendenza da causa di servizio – ricorso: dedotto diniego di giurisdizione; in subordine, richiesta di questione
pregiudiziale con riferimento all’art.47 carta dei diritti fondamentali UE (r.g. n. 2705/16)
SU dichiarano il ricorso inammissibile. SU escludono che si sia in presenza di una violazione dei limiti esterni della giurisdizione, stante la motivata
interpretazione, da parte del Consiglio di Stato, del contenuto del giudicato amministrativo oggetto del giudizio di ottemperanza. SU escludono anche che
rientri nelle attribuzioni della Corte di cassazione una funzione di verifica finale
della conformità della pronuncia del Consiglio di Stato al diritto dell‟Unione europea.
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n. 11801/2017 – Rel. F. Manna
Annullamento in autotutela del silenzio assenso formatosi su SCIA per lo svolgimento di attività itinerante di vendita di fiori su suolo pubblico
– Impugnazione – Tar respinge – C.d.S. conferma – Ricorso per omesso esercizio della funzione giurisdizionale avendo configurato
come scelta politica un atto di governo del territorio relativo al piano di commercio (RGN 15548 del 2015).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. Il controllo dei limiti esterni della
giurisdizione del giudice amministrativo non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di contrastare con il
diritto dell‟Unione europea, salvo l‟ipotesi estrema in cui l‟errore si sia tradotto in un‟interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle
fornite dalla Corte di giustizia, sì da precludere, rendendola non effettiva, la difesa giudiziale.
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n. 11803/2017 – Rel. F. Manna
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Ricorso denominato regolamento di giurisdizione – Proposto dopo la
pronuncia di primo grado – Ed in funzione impugnatoria di detta sentenza (RGN 26112 del 2015).
SU dichiarano inammissibile il ricorso, perché il regolamento è stato proposto
contro una sentenza (declinatoria) sulla giurisdizione, che come tale avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione in appello e non di regolamento
preventivo.
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n. 11804/2017 – Rel. F. Manna
Appalti pubblici – Ricorso da parte di Consorzio esclusivo dalla relativa
gara – Tar respinge – C.d.S. conferma – Ricorso per diniego di giustizia ed eccesso di potere giurisdizionale (RGN 26950 del 2015).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. Non costituisce “eccesso negativo” di potere giurisdizionale la valutazione di sufficienza e congruità che il giudice
amministrativo operi sugli accertamenti tecnici svolti dall‟autorità
amministrativa, nell‟ambito di procedure di evidenza pubblica connotate da un elevato tasso di discrezionalità tecnica.
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n. 11805/2017 – Rel. F. Manna
Diniego di permesso di costruire – Azione dinanzi al Tar che dichiara l’illegittimità del diniego e la responsabilità per danni del Comune –
C.d.S. accoglie appello ritenendo l’evitabilità dei danni – Ricorso in questa sede per diniego di giurisdizione (RGN 359 del 2016).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. La tutela giurisdizionale è effettiva non se accoglie la domanda, ma se esaudisce la mozione garantistica che ne
legittima la proposizione. Nel caso in esame – rilevano le SU – il giudice
amministrativo ha operato una propria lettura della norma dell‟art. 30, comma 3, cod. proc. amm., tanto nei suoi termini generali, quanto nella sua concreta
ricaduta sulla fattispecie; ed entrambi i profili – quello propriamente interpretativo e quello applicativo – esprimono un dispendio effettivo
dell‟attività giurisdizionale ed esulano dal controllo inerente ai limiti esterni della giurisdizione.
**************
n. 11984/2017 – Rel. Falaschi
Verbali di ispezione e di contestazione redatti dall’Ispettorato del lavoro accertanti l’irregolarità di alcuni rapporti di lavoro coordinati e
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continuativi – Impugnazione – Tar adito declina giurisdizione – C.d.S.
conferma – Ricorso insistente per la giurisdizione del giudice amministrativo giurisdizione (rgn 24610 del 2015).
SU dichiarano il ricorso inammissibile. Con riguardo a provvedimento
prescrittivo adottato dal personale ispettivo quale organo di vigilanza relativamente all‟applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro, ex
art. 20 d.lgs. n. 758 del 1994, deve escludersi la configurabilità di un mezzo di impugnazione di natura giurisdizionale, sia di legittimità del giudice
amministrativo sia di merito del giudice ordinario.
**************
n. 11986/2017 – Rel. Falaschi
Appalto – Aggiudicazione provvisoria – Tar respinge – C.d.S. conferma – Ricorso per violazione dei limiti della giurisdizione amministrativa ed
erronea affermazione di carenza di giurisdizione rispetto all’applicazione vincolata della legge di gara ante stipula del contratto
(RGN 12231 del 2016).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. Il ricorso sollecita un – non consentito sulle sentenze del Consiglio di Stato – sindacato sul modo di esercizio della
funzione giurisdizionale, prospettando un error in iudicando che riguarda, non la giurisdizione, ma l‟interpretazione delle norme di bando e quindi
l‟accertamento della fondatezza o meno dell‟impugnativa proposta dinanzi al giudice amministrativo.
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n. 12050/2017 – Rel. Campanile
Impugnazione di autorizzazione a realizzare impianto di produzione elettrica da biogas – Tar respinge – C.d.S. conferma – Impugnazione
per violazione dei limiti esterni della giurisdizione in relazione ad
omesso rinvio pregiudiziale alla CGUE (R.g. 7183/15). SU dichiarano inammissibile. Il mancato rinvio pregiudiziale da parte del
Consiglio di Stato alla Corte di giustizia del Lussemburgo non configura una questione attinente allo sconfinamento dalla giurisdizione del giudice
amministrativo. Né il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, omesso dal Consiglio di Stato, può essere disposto, sulla medesima questione, dalle SU
della Corte innanzi alle quali sia stata impugnata la corrispondente decisione.
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n. 12769/2017 – Rel. Cristiano
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Bando di gara per affidamento in concessione di servizio di
somministrazione di snack e bevande a mezzo distributori automatici in sedi pubbliche – Impugnazione di atti della procedura e del
provvedimento di aggiudicazione – Tar adito respinge ricorso – C.d.S.
conferma – Ricorso per omesso esercizio della giurisdizione e violazione CEDU (RGN 21351 del 2015).
SU dichiarano il ricorso inammissibile. Non può riscontrarsi omesso esercizio della giurisdizione quando il giudice amministrativo, lungi dal negare la propria
giurisdizione, l‟abbia pienamente esplicata, sia pur pronunciando una sentenza di rigetto della domanda. I motivi di ricorso sono nella specie volti a sollecitare
un non consentito sindacato delle Sezioni Unite sulla violazione dei limiti interni della giurisdizione del giudice amministrativo. E‟ inammissibile anche la
richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, fondandosi essa sulla denuncia dei medesimi vizi (di omessa pronuncia e di omessa motivazione)
dedotti nei motivi di censura dichiarati inammissibili ed attinenti alle modalità con le quali il Consiglio di Stato ha esercitato la propria giurisdizione.
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n. 12797/2017 – Rel. Bianchini
Decadenza dall’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale
pubblica – Impugnazione – Tar respinge –C.d.S. conferma – Ricorso per violazione di legge (RGN 27454 del 2015).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. In tema di impugnativa di sentenze del Consiglio di Stato, gli eventuali errores in iudicando non possono formare
oggetto di novellato scrutinio in sede di legittimità.
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n. 12896/2017 – Rel. Bianchini
Edilizia urbanistica – Contributo per oneri di urbanizzazione – Richiesta di restituzione da parte di società immobiliare – Controversia
relativa – tar accoglie – C.d.S. respinge – Ricorso denunciante eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al
legislatore ed alla amministrazione (RGN 20956 del 2015). SU dichiarano inammissibile il ricorso. L‟oggetto della censura si risolve in una
critica alla – ragionevole – interpretazione della normativa regionale di riferimento operata dal Consiglio di Stato: si è pertanto al di fuori del perimetro
applicativo del concetto di eccesso di potere giurisdizionale.
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n. 13401/2017 – Rel. Di Iasi
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Eccesso di potere giurisdizionale – ricorso (RGN 8208/2015). SU dichiarano inammissibile il principale, assorbito l‟incidentale. SU rilevano
che la decisione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse assunta
nella sentenza impugnata, lungi dal costituire un “diniego di tutela giurisdizionale effettiva”, costituisce piana applicazione del principio -
ripetutamente affermato nella giurisprudenza amministrativa - secondo il quale il singolo non è di regola legittimato ad impugnare le norme regolamentari in
quanto la generalità e l'astrattezza delle relative prescrizioni impedisce di ravvisare sia l'attualità della lesione sia una posizione differenziata rispetto al
quisque de populo. In ogni caso – affermano le SU – l'interpretazione della corrispondente disciplina effettuata al riguardo dal Consiglio di Stato rientra
tout court nell'orbita dei limiti interni della giurisdizione amministrativa, senza che sia consentito invocare, sotto le spoglie del denunciato diniego, una
diversa interpretazione del tessuto normativo applicabile, così impingendo nel merito della decisione.
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n. 13402/2017 – Rel. Di Iasi
Eccesso di potere giurisdizionale – ricorso (RGN 8212/2015).
SU dichiarano inammissibile il principale, assorbito l‟incidentale. SU rilevano che la decisione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse assunta
nella sentenza impugnata, lungi dal costituire un “diniego di tutela giurisdizionale effettiva”, costituisce piana applicazione del principio -
ripetutamente affermato nella giurisprudenza amministrativa - secondo il quale il singolo non è di regola legittimato ad impugnare le norme regolamentari in
quanto la generalità e l'astrattezza delle relative prescrizioni impedisce di ravvisare sia l'attualità della lesione sia una posizione differenziata rispetto al
quisque de populo. In ogni caso – affermano le SU – l'interpretazione della corrispondente disciplina effettuata al riguardo dal Consiglio di Stato rientra
tout court nell'orbita dei limiti interni della giurisdizione amministrativa, senza
che sia consentito invocare, sotto le spoglie del denunciato diniego, una diversa interpretazione del tessuto normativo applicabile, così impingendo nel
merito della decisione.
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n. 13455/2017 – Rel. E. Cirillo
Gara d’appalto per progettazione ed esecuzione lavori stradali –
Impugnazione dell’aggiudicazione da parte di società classificatasi terza – Tar respinge – C.d.S. accoglie – Impugnazione per eccesso di
potere giurisdizionale (RGN 16560 del 2015).
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SU dichiarano inammissibile il ricorso principale, assorbito l‟incidentale
condizionato. SU escludono che il Consiglio di Stato abbia proceduto ad alcuna rinnovata valutazione dell'infrastruttura stradale oggetto della gara d'appalto o
che abbia sostituito la propria valutazione sulla sua strategicità o meno a
quella già positivamente espressa dal CIPE. Il giudice amministrativo d'appello – affermano le SU – ha proceduto ad un'applicazione della legge processuale
(art. 122 cod. proc. amm.) laddove stabilisce «che il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto,
fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla
luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non
comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta». Il ricorso si limita a denunciare, nella sostanza, un cattivo esercizio
da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione.
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n. 13976/2017 – Rel. Frasca
Trascrizione coattiva nei pubblici registri in favore del Comune della
proprietà di un terreno e dei manufatti sul medesimo realizzati in esecuzione di sentenza esecutiva della C. App. statuente la confisca del
terreno accertato oggetto di lottizzazione abusiva – Impugnazione – Tar respinge – C.d.S. conferma – Ricorso per mancato esercizio della
giurisdizione (RGN 15947 del 2015). SU dichiarano inammissibile il ricorso. Perché, invece, si configuri un vizio di
giurisdizione per c.d.rifiuto dell'esercizio della giurisdizione da parte del giudice speciale cui invece essa competa, è necessario che quel giudice non decida
sulla situazione giuridica valutando la fondatezza della domanda, e, quindi, negandole tutela nel concreto esercizio della giurisdizione, ma affermi - contro
la regola iuris che la giurisdizione sulla domanda gli attribuisce - che la situazione fatta valere non ha tutela in astratto, cioè sul piano normativo,
davanti alla propria giurisdizione perché la domanda riguardo ad essa
formulata è estranea ad essa e nel contempo anche ad altra giurisdizione. Qualora il giudice speciale, nel negare la tutelabilità in astratto davanti alla
propria giurisdizione della situazione fatta valere accompagnasse tale affermazione con quella dell'esistenza di altra giurisdizione si è in presenza del
c.d. diniego della giurisdizione, perché il giudice speciale nega la propria giurisdizione reputando la situazione tutelabile davanti ad altra giurisdizione.
*************
n. 13977/2017 – Rel. Frasca
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Immobile Inpdap – Inserimento nell’elenco di quelli destinati alla
procedura di vendita di cui al d.l. 351/2001 – Impugnazione da parte dei conduttori dell’immobile – TAR accoglie – C.d.S. conferma –
Ricorso da parte dell’Inps succeduta all’Inpdap per difetto di
giurisdizione (RGN 18601 del 2015). SU dichiarano inammissibile il ricorso. Non integra motivo di giurisdizione per
c.d. eccesso di potere giurisdizionale la prospettazione secondo cui il Consiglio di Stato, nel decidere su un ricorso contro la sentenza di primo grado del TAR,
abbia ritenuto di disattendere il motivo di appello con cui si postulava che, per effetto di vicende fattuali, la situazione giuridica soggettiva, la cui tutela a suo
tempo era stata correttamente introdotta davanti al giudice amministrativo, per essere la tutela appartenente alla sua giurisdizione, era divenuta
qualificabile in diverso modo, tale da giustificarne la tutelabilità davanti al giudice ordinario ed il venir meno dell'interesse a ricorrere davanti al giudice
amministrativo.
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n. 13979/2017 – Rel. Tria
Previdenza - domanda dell’INPDAP nei confronti di una fondazione a titolo di rivalsa per indebita erogazione di prestazioni pensionistiche a
ex dipendenti della fondazione – Trib. accoglie domanda e condanna fondazione al pagamento – Cda dichiara d’ufficio difetto giurisdizione
GO in favore della Corte dei conti – ricorso: preclusione del rilievo del difetto di giurisdizione ex sent. 24883/08 (RGN 12773 del 2011).
SU in accoglimento del ricorso dichiarano la giurisdizione AGO, per essersi al riguardo formato il giudicato implicito.
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n. 14646/2017 – Rel. Cristiano
Approvazione comunale di proposta per l’affidamento di progettazione,
esecuzione e gestione di parcheggio interrato e avvio della proceduta – Successiva nota del Comune evidenziante carenze di requisiti e
documenti nonché superamento del termine di legge per lo svolgimento del procedimento – Impugnazione – Tar dichiara
inammissibile – C.d.S. accoglie – Ricorso per eccesso di potere giurisdizionale (RGN 28832 del 2015).
SU dichiarano inammissibile il ricorso, escludendo il lamentato sconfinamento nella sfera riservata alla discrezionalità della P.A.
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n. 14647/2017 – Rel. Cristiano
Giudizio arbitrale promosso da casa di cura richiedente la condanna
della Regione Campania al pagamento di prestazioni ospedaliere
corrispondenti alla fascia funzionale A – Accoglimento – Impugnazione del lodo – C. App. dichiara nullità del lodo – Impugnazione anche per
questione di giurisdizione (RGN 29033 del 2015). SU rigettano il ricorso. L‟iniziativa di una struttura sanitaria privata volta
(vanamente) ad ottenere dalla P.A. il riconoscimento di un classamento superiore si pone al di fuori del rapporto paritario che si instaura con la stipula
della convenzione di accreditamento, il quale concerne esclusivamente i diritti e gli obblighi che derivano dall'esecuzione delle prestazioni previste nell'atto. Il
riscontro della sussistenza delle condizioni per la revisione della convenzione attiene invece all'esercizio di una potestà pubblica e comporta una valutazione
rimessa in via esclusiva all'amministrazione competente, alla cui azione autoritativa il privato resta soggetto: sul piano giuridico, la posizione
dell'istante va pertanto qualificata come di interesse legittimo. Ciò è sufficiente ad escludere l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 6 della legge n. 205/00 (oggi
sostituito dall'art. 12 del codice del processo amministrativo), a norma del
quale le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale solo se
concernono diritti soggettivi.
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n. Ord. 14650/2017 – Rel. Di Virgilio
Dip – ricorso per dichiarazione di fallimento nei confronti di società
italiana con sede trasferita in Bulgaria previa cancellazione dal registro delle imprese – eccepito difetto di giurisdizione del giudice italiano –
regolamento preventivo (RGN 24748 del 2016). SU dichiarano l‟inammissibilità del regolamento ex art. 41 c.p.c., in quanto
proposto con ricorso notificato allorché il Tribunale si era già riservato la
decisione nel procedimento prefallimentare. La preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione per effetto della decisione nel merito di primo grado
si verifica già col trattenimento della causa a sentenza, il quale, radicando i poteri decisori del giudice, impedisce al regolamento di assolvere la funzione
della sollecita definizione della questione di giurisdizione tramite preventiva investitura della Suprema Corte.
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n. 14753/2017 – Rel. Frasca
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Impianto di distribuzione carburante – Decadenza – Impugnazione –
Tar respinge – CdS conferma – Ricorso ex art. 362 c.p.c. (RGN 6348 del 2015).
SU dichiarano inammissibile il ricorso, mancando sia la necessaria esposizione
del fatto sostanziale e processuale sia la formulazione di motivi (in particolare di un motivo giustificativo dell‟accesso alle Sezioni Unite contro la sentenza del
giudice speciale): il ricorso non si presenta, pur apprezzato alla stregua di una valutazione non formalistica delle forme, in via preliminare in alcun modo
percepibile come atto, inteso nel suo complesso, riconducibile ai requisiti di contenuto-forma delineati nell'art. 366 cod. proc. civ.
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n. 14858/2017 – Rel. Petitti
Impiego – accoglimento di ricorso straordinario (2006), in contrasto con il parere del Consiglio di Stato – domanda di ottemperanza,
relativa anche a giudicato TAR di rigetto della domanda del contro
interessato – TAR rigetta – CDA conferma – ricorso per rifiuto di giurisdizione (RGN 18593 del 2014).
SU rigettano il ricorso, dopo avere escluso che la decisione impugnata sia incorsa nel denunciato vizio di diniego di giurisdizione. SU rilevano, in primo
luogo, che il Consiglio di Stato ha ritenuto, conformemente alla propria giurisprudenza, che le pronunce di rigetto lasciano invariato l'assetto giuridico
dei rapporti quale determinato dall'atto amministrativo impugnato con il ricorso non accolto, e pertanto rispetto a questo tipo di pronunce non si pone alcun
obbligo di ottemperanza, dato che esse nulla aggiungono e nulla tolgono rispetto all'assetto precedente dei rapporti. SU sottolineano poi che restando
esclusa la possibilità di esperire il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di un decreto del Presidente della Repubblica adottato in difformità dal parere del
Consiglio di Stato, previa delibera del Consiglio dei ministri, come la previgente disciplina consentiva.
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n. 15051/2017 – Rel. A. Manna
Impiego – ex vigile del fuoco – incidente in servizio – domanda in AGO di riconoscimento delle provvidenze per le vittime del dovere – Trib.
accoglie domanda, affermando giurisdizione – appello – ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis – ricorso del Ministero della difesa:
difetto di giurisdizione del GO; erroneo riconoscimento del diritto del ricorrente all’adeguamento dell’assegno (RGN 13226 del 2016).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. Ove l‟ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. sia stata letta in udienza, il termine per proporre il ricorso per cassazione contro la
sentenza di primo grado, da identificarsi in quello breve di cui all‟art. 325
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c.p.c., decorre dall‟udienza stessa per le parti presenti o che avrebbero dovuto
esserlo, secondo la previsione di cui all‟art. 376 c.p.c.
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n. 15052/2017 – Rel. A. Manna
Impiego – carabiniere – morte a seguito di esplosioni di colpi di arma da fuoco nel mentre era a colloquio con un confidente – istanza per il
conferimento alla memoria del defunto di un riconoscimento al valore/merito dell’arma dei carabinieri – reiezione per tardività –
impugnazione in TAR del rigetto dell’istanza – TAR Sicilia accoglie con ordine all’amministrazione di adottare il provvedimento richiesto –
giudizio di ottemperanza – TAR dichiara difetto di interesse per accettazione di altro riconoscimento al merito – appello degli eredi del
militare – CGA regine siciliana accoglie appello e ordina al ministero della difesa e al comando provinciale di Catania di conferire
onorificenza al valore militare alla memoria – ricorso del ministero
della difesa: violazione dei limiti esterni della giurisdizione con invasione delle attribuzioni proprie dell’amministrazione (RGN 27972
del 2015). SU dichiarano inammissibile il ricorso. L‟interpretazione del giudicato in sede di
giudizio di ottemperanza non è mai sindacabile dalle SU.
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n. 15275/2017 – Rel. Scrima
Consiglio Superiore della Magistratura – nomina a procuratore di Ancona di Elisabetta Melotti – ricorso di Alberto Cisterna –
accoglimento – CdS conferma – nuova deliberazione in favore della Melotti – ricorso di Cisterna per esecuzione della prima sentenza – TAR
accoglie ordinando al CSM di adempiere entro sessanta giorni,
riservando la nomina di un commissario in caso di inottemperanza – impugnazione della Melotti – successiva deliberazione del CSM nel
senso di procedere a nuova copertura dell’ufficio tenendo conto dei fatti di rilievo disciplinare sopravvenuti riguardanti il Cisterna –
proposta della commissione consiliare in favore della Melotti accolta dal plenum – ricorso del Cisterna – accoglimento da parte del TAR, con
dichiarazione di nullità della delibera di nomina della Melotti, dichiarata cessata dalle funzioni e dall’ufficio dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione – appello della Melotti, del Ministero della giustizia e del CSM – CdS rigetta entrambi gli appelli – ricorso per
eccesso di potere giurisdizionale articolato su quattro motivi (RGN 25740 del 2015).
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SU rigettano il ricorso. In sede di ottemperanza, la P.A. (nella specie, il CSM)
può valutare, nell‟ambito della sua discrezionalità, fatti storicamente sopravvenuti, se rilevanti. Il che, tuttavia, non implica che la riedizione del
potere non debba essere assoggettata a precisi limiti, non potendo
l‟Amministrazione, in sede di esecuzione di una decisione esecutiva del G.A., rimettere in discussione quanto già accertato in sede giurisdizionale. Se la P.A.
ha l‟obbligo di soddisfare la pretesa del ricorrente vittorioso e di non frustrare con comportamenti elusivi le legittimi aspettative di questo, è indispensabile
che la P.A., nel dare concreta attuazione alla pronuncia giurisdizionale, cooperi lealmente, attenendosi ai principi di buona fede e correttezza, senza che
l‟ottimale assetto di tutti gli interessi di volta in volta coinvolti possa costituire una giustificazione o, peggio, un alibi per sottrarsi all‟esecuzione del giudicato.
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n. 15636/2017 – Rel. Nappi
DIP – Domanda di società italiana volta a sentir dichiarare illegittima
l’escussione di una garanzia rilasciata dalla Cassa rurale e artigiana di San Vito in favore di società straniere – Trib. dichiara difetto di
giurisdizione italiana – Cda ritiene che il patto di deroga alla giurisdizione contenuto nel contratto base si estenda ai rapporti
accessori ivi compresa la garanzia prestata in favore di banca tedesca – ricorso della banca succeduta a quest’ultima: erronea qualificazione
della natura della garanzia escussa e violazione art. 17 convenzione di Lugano del 1988; insussistenza di criteri di collegamento con la
giurisdizione italiana (RGN 19791/12). SU rigettano il ricorso. SU dichiarano inammissibili i motivi perché censurano
solo una delle due rationes esibite dalla Corte d‟appello.
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n. 16416/2017 – Rel. Travaglino
Delibera CIPE di approvazione del programma di infrastrutture strategiche – Impugnazione – Tar e C.d.S. dichiarano inammissibile –
Ricorso per eccessi di potere giurisdizionale (RGN 4604/15). SU dichiarano il ricorso inammissibile. E‟ precluso alle SU il sindacato sui limiti
interni della giurisdizione amministrativa, limiti cui ineriscono gli eventuali errores in procedendo ovvero in iudicando in cui sia incorso il Consiglio di
Stato.
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n. 16417/2017 – Rel. Travaglino
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Appalti pubblici – Procedura di interpello ex art. 140 d.lgs. 163/2006 – Aggiudicazione – Impugnazione – Tar respinge – C.d.S. accoglie
appello e dispone subentro della appellante nel relativo rapporto –
Ricorso ex art. 362 c.p.c. per difetto assoluto di giurisdizione e usurpazione della funzione legislativa (RGN 1354/16).
SU rigettano il ricorso. Al giudice amministrativo è riservato il compito di decidere della sorte del contratto all'esito dell'annullamento
dell'aggiudicazione, e, in particolare, la facoltà (rectius, l'obbligo) di dichiararne l'inefficacia nei casi previsti dall'art. 121 c.p.a. Tanto premesso, SU affermano
che la vicenda all‟esame esula del tutto dalla fattispecie dell'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore,
predicabile, per converso, nel solo caso in cui il giudice speciale abbia applicato non una norma esistente, ma una norma inesistente e all'uopo creata dal G.A.,
nell'esercizio di un'attività di produzione normativa esulante dalla sua sfera di attribuzione.
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n. 16828/2017 – Rel. Bronzini
Impiego – domanda in AGO di assunzione alle dipendenze dell’Ente
Parco della Sila o in subordine dichiarazione di nullità di numerosi contratti di somministrazione – Trib. accoglie parzialmente domanda
con affermazione del diritto della ricorrente ad essere avviata a completare la procedura per la selezione per la conclusione del
contratto di lavoro – Cda dichiara difetto di giurisdizione, ritenendo posizione di interesse legittimo alla tempestiva formazione delle
graduatorie da parte del centro per l’impiego – ricorso: nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; indebito esame
della questione di giurisdizione in difetto di specifico motivo di appello; affermazione giurisdizione AGO (RGN 7451 del 2016).
SU accolgono in parte, cassano e rinviano. SU riconoscono fondata la
violazione dell‟art. 37 cod. proc. civ., in quanto la sentenza di primo grado non era stata impugnata in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario, ritenuta
chiaramente sussistente dal Tribunale.
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n. 16831/2017 – Rel. Bruschetta
Ricorso per l’annullamento di provvedimenti di revoca di contributo accordato nell’ambito del Programma Programma Operativo Regione
Puglia 2000/2006 – Tar adito declina giurisdizione – C.d.S. accoglie parzialmente impugnazione, riconoscendo la giurisdizione del G.A. solo
relativamente alla prima contestazione opposto dall’appellante –
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Ricorso dell’appellante per mancata affermazione dell’integrale
sussistenza della giurisdizione del G.A. (RGN 24486/16). SU rigettano. (a) Salvo deroghe normative espresse, vige nell'ordinamento
processuale il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi
di connessione, potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa
su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato. (b) Qualora la controversia sorga in relazione alla
fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione, sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice
ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da
parte del beneficiario, quanto alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo.
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n. 16983/2017 – Rel. Di Iasi
Ordinanza del Sindaco di Roma per la messa in sicurezza del sito della
esaurita discarica di Malagrotta per il peggioramento del relativo stato di contaminazione – Impugnazione – Tar annulla – C.d.S. accoglie
appello e respinge ricorso di primo grado – Ricorso per eccesso di potere giurisdizionale (RGN 12244 del 2015).
SU dichiarano il ricorso inammissibile, sul rilievo che attraverso la denuncia di eccesso di potere giurisdizionale il ricorrente mira ad ottenere un sindacato
censorio sulla decisione impugnata, inammissibile salvo che per “motivi attinenti alla giurisdizione”.
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n. 16984/2017 – Rel. Di Iasi
impiego pubblico – Banca d’Italia – domanda in AGA di risarcimento
danni alla salute subiti nel corso del rapporto lavorativo alle dipendenze della Banca dal 1976 al 2005, anche per condotte
mobbizzanti – TAR rigetta domanda di danni da mobbing – appello – dedotta omessa pronuncia sul danno alla salute ai sensi del 2087 cc e
altro – CdS rigetta appello ritenendo non dimostrato il mobbing, né provata la violazione delle regole poste dall’art. 2087 da cui sarebbe
derivato il danno alla salute, e che le pretese relative ad altre patologie potessero essere eventualmente fatte valere nei modi di legge –
ricorso – dedotto rifiuto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, in assenza di eccezione di parte – denunciato eccesso di
potere giurisdizionale per stravolgimento norme di rito con sostanziale diniego di giurisdizione (RGN 22534 del 2015).
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SU dichiarano il ricorso inammissibile, risultando la denuncia di eccesso di
potere giurisdizionale esclusivamente strumentale a censurare il merito della decisione impugnata.
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n. 16985/2017 – Rel. Di Iasi
impiego pubblico – dipendente Comune di Fontechiari – svolgimento
mansioni superiori – riconoscimento da parte dell’ente – successivo anullamento inquadramento – impugnazione in AGA – rigetto –
successivo ricorso avverso delibera concernente nuovo trattamento economico – rigetto – appello – conferma sentenza impugnata –
ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato per errore di fatto, consistente nella mancata considerazione che le mansioni
superiori erano state svolte per effetto di delibera di giunta comunale – CdS dichiara inammissibile la revocazione, proposta prospettando
errori meramente valutativi – ricorso per eccesso di potere
giurisdizionale (RGN 26564 del 2015). SU dichiarano il ricorso inammissibile. Le sentenze del Consiglio di Stato sono
censurabili dinanzi alle SU della Corte di cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione.
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n. 19687/2017 – Rel. Virgilio
Decreto di occupazione di urgenza – Impugnazione con richiesta di risarcimento per occupazione illegittima – TAR dichiara inammissibile
per intempestività – C.d.S. conferma – Impugnazione per “rifiuto di tutela” (RGN 12510 del 2015 – 12514 del 2015 – 12517 del 2015).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 111, ultimo comma,
Cost., il sindacato delle Sezioni unite, in sede di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato (e della Corte dei conti), è circoscritto alle sole questioni
inerenti alla giurisdizione, cioè al controllo dell'osservanza delle norme di diritto che disciplinano i limiti esterni (cioè i confini) della giurisdizione stessa, ovvero
all'esistenza di vizi che attengono all'essenza stessa della funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio, con la conseguenza
che con il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo (o del giudice contabile) non possono essere dedotti altri eventuali errori, in
iudicando o in procedendo. La denuncia di rifiuto di giurisdizione è ammissibile soltanto se il diniego di tutela sia determinato dall'affermata estraneità della
domanda alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice (nel senso che non possa essere da lui conosciuta), e non quando sia fondato sull'interpretazione
di norme invocate a sostegno della pretesa: anche per ravvisare un'ipotesi di denegata giustizia occorre, dunque, che il risultato non sia l'effetto del modo in
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cui il giudice ha applicato regole di rito o di diritto sostanziale, ma dell'erroneo
convincimento che la situazione giuridica dedotta non appartenga all'ambito della sua giurisdizione. Tanto premesso, le Sezioni unite rilevano che nella
fattispecie il vizio denunciato concerne, nella sua stessa prospettazione, un
asserito error in procedendo, attinente al rapporto tra domanda di annullamento del provvedimento amministrativo e domanda di risarcimento del
danno.
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n. 16988/2017 – Rel. Virgilio
Decreto di occupazione di urgenza – Impugnazione con richiesta di
risarcimento per occupazione illegittima – TAR dichiara inammissibile per intempestività – C.d.S. conferma – Impugnazione per “rifiuto di
tutela” (RGN 12510 del 2015 – 12514 del 2015 – 12517 del 2015). SU dichiarano inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 111, ultimo comma,
Cost., il sindacato delle Sezioni unite, in sede di impugnazione delle decisioni
del Consiglio di Stato (e della Corte dei conti), è circoscritto alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, cioè al controllo dell'osservanza delle norme di diritto
che disciplinano i limiti esterni (cioè i confini) della giurisdizione stessa, ovvero all'esistenza di vizi che attengono all'essenza stessa della funzione
giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio, con la conseguenza che con il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo
(o del giudice contabile) non possono essere dedotti altri eventuali errori, in iudicando o in procedendo. La denuncia di rifiuto di giurisdizione è ammissibile
soltanto se il diniego di tutela sia determinato dall'affermata estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice (nel senso che non
possa essere da lui conosciuta), e non quando sia fondato sull'interpretazione di norme invocate a sostegno della pretesa: anche per ravvisare un'ipotesi di
denegata giustizia occorre, dunque, che il risultato non sia l'effetto del modo in cui il giudice ha applicato regole di rito o di diritto sostanziale, ma dell'erroneo
convincimento che la situazione giuridica dedotta non appartenga all'ambito
della sua giurisdizione. Tanto premesso, le Sezioni unite rilevano che nella fattispecie il vizio denunciato concerne, nella sua stessa prospettazione, un
asserito error in procedendo, attinente al rapporto tra domanda di annullamento del provvedimento amministrativo e domanda di risarcimento del
danno.
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n. 16989/2017 – Rel. Virgilio
Decreto di occupazione di urgenza – Impugnazione con richiesta di
risarcimento per occupazione illegittima – TAR dichiara inammissibile
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per intempestività – C.d.S. conferma – Impugnazione per “rifiuto di
tutela” (RGN 12510 del 2015 – 12514 del 2015 – 12517 del 2015). SU dichiarano inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 111, ultimo comma,
Cost., il sindacato delle Sezioni unite, in sede di impugnazione delle decisioni
del Consiglio di Stato (e della Corte dei conti), è circoscritto alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, cioè al controllo dell'osservanza delle norme di diritto
che disciplinano i limiti esterni (cioè i confini) della giurisdizione stessa, ovvero all'esistenza di vizi che attengono all'essenza stessa della funzione
giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio, con la conseguenza che con il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo
(o del giudice contabile) non possono essere dedotti altri eventuali errori, in iudicando o in procedendo. La denuncia di rifiuto di giurisdizione è ammissibile
soltanto se il diniego di tutela sia determinato dall'affermata estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice (nel senso che non
possa essere da lui conosciuta), e non quando sia fondato sull'interpretazione di norme invocate a sostegno della pretesa: anche per ravvisare un'ipotesi di
denegata giustizia occorre, dunque, che il risultato non sia l'effetto del modo in cui il giudice ha applicato regole di rito o di diritto sostanziale, ma dell'erroneo
convincimento che la situazione giuridica dedotta non appartenga all'ambito
della sua giurisdizione. Tanto premesso, le Sezioni unite rilevano che nella fattispecie il vizio denunciato concerne, nella sua stessa prospettazione, un
asserito error in procedendo, attinente al rapporto tra domanda di annullamento del provvedimento amministrativo e domanda di risarcimento del
danno.
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n. 16990/2017 – Rel. E. Cirillo
Acque pubbliche – azione di danni nei confronti di Consorzio di bonifica
per esondazione di canale consortile – TRAP Roma accoglie parzialmente – appello al TSAP – rigetto – ricorso su sei motivi
concernenti la determinazione del danno e la regolamentazione delle
spese (RGN 14679/15). SU accolgono parzialmente il quinto motivo, rigettano nel resto, cassano e
rinviano. Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte
vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. Le forme per
attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa
(art. 75 disp. att. cod. proc. civ.). Il che comporta, nella specie, che l'allegazione di tale nota alla memoria ex art. 180 TU acque (che dinanzi al
TRAP tiene luogo alla comparsa conclusionale) e il suo richiamo nell'udienza collegiale di discussione rendono la richiesta di rifusione tempestiva.
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n. Ord. 16994/2017 – Rel. E. Cirillo
Impianto per lo smaltimento dei rifiuti – Gestione – Affidamento da parte del Comune ad Assoc. Temporanea di Imprese previ lavori di
adeguamento – Successivo annullamento in autotutela della relativa delibera – Ricorso per decreto ingiuntivo da parte dell’ATI per il
credito maturato in relazione alla realizzazione dei lavori previsti – Opposizione del Comune richiedente tra l’altro l’accertamento della
nullità del contratto stipulato con l’opposta – Proposizione di regolamento preventivo da parte di quest’ultima (RGN 14596/16).
SU dichiarano inammissibile il ricorso per regolamento preventivo, per ne bis in idem, attesa l‟efficacia pan-processuale discendente dall‟ordinanza delle SU n.
14859 del 2017, in parallelo giudizio tra le stesse parti nella medesima vicenda contrattuale. SU sottolineano altresì che la cognizione della precedente
pronuncia è ben possibile anche mediante quell‟attività d‟istituto che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante.
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n. 17107/2017 – Rel. F. Manna
Azione dinanzi al g.o. di accertamento di esistenza di servitù di
passaggio per destinazione del padre di famiglia su terreno espropriativo dal Comune con superficie concessa ad un privato
condominio, ovvero di costituzione coattiva e comunque di accertamento del diritto di accedere alla pubblica via uti cives –
Tribunale respinge – App. dichiara esistenza della facoltà di accesso uti cives e in ordine al difetto di giurisdizione eccepito dal Comune
appellato rileva formazione di giudicato implicito – Ricorso (anche) per difetto di giurisdizione (RGN 16684 del 2015).
SU dichiarano inammissibile. E‟ inammissibile, per difetto di interesse, una
censura con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non abbia spiegato alcuna influenza in relazione alle domande
o alle eccezioni proposte, e che sia quindi diretta all‟emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico.
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n. 17108/2017 – Rel. F. Manna
Disciplinare avvocati – ricorso ((RGN 21881/2016). SU dichiarano inammissibile il ricorso. L‟ordinanza di rigetto dell‟istanza di
ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
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n. 17109/2017 – Rel. F. Manna
Avvocato – procedimento disciplinare – ricusazione di tutti i componenti del CNF ai sensi dell’art. 51, n. 3, cpc – CNF respinge
istanza – ricorso (RGN 21881 del 2016 – 21883 del 2016). SU dichiarano inammissibile il ricorso. L‟ordinanza di rigetto dell‟istanza di
ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
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n. 17619/2017 – Rel. Armano
Inquilini di immobili originariamente di proprietà di enti pubblici –
Azione dei medesimi nei confronti dell’agenzia del Demanio attuale
proprietaria – Al fine di accertare il proprio diritto a protrarre locazione al “canone sociale “sulla base di accordo tra l’Agenzia e il
Comune di Roma – Tribunale respinge – C. App. conferma – Ricorso per cassazione degli inquilini – Ricorso incidentale di Roma Capitale
proponente questione di giurisdizione ex art. 360 n. 1 c.p.c. (RGN 1185 del 2015).
SU rigettano il ricorso. SU ribadiscono che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n.
83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al
"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della
sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile
tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
"sufficienza" della motivazione.
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n. 17622/2017 – Rel. Armano
Locazione di immobili di proprietà comunale – Autorizzazione
temporanea al conduttore per la realizzazione di veranda amovibile – Ordine di demolizione per mancato rinnovo della autorizzazione alla
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scadenza – Azione del conduttore per accertamento di nullità della
convenzione col Comune, in subordine risoluzione per inadempimento condanna al risarcimento – Trib. accoglie – C. App. conferma – Ricorso
del Comune innanzitutto per difetto di giurisdizione (RGN 15915 del
2015). SU rigettano. Quanto al denunciato difetto di giurisdizione del giudice
ordinario, SU dichiarano il motivo inammissibile perché la sentenza di primo grado, che ha deciso nel merito, non è stata impugnata in appello per difetto di
giurisdizione e sul punto si è formato il giudicato implicito.
*************
n. 17623/2017 – Rel. Armano
Azione proposta dinanzi al g.o. per ottenere la trascrizione di un
contratto di acquisto di alloggio di edilizia residenziale da parte dell’acquirente e nei confronti del Demanio e altri – Tribunale respinge
e C. App. conferma – Ricorso per difetto di giurisdizione (ma non
risulta impugnata la sentenza di primo grado sul punto) e diverse violazioni di legge (RGN 20772 del 2015).
SU rigettano. Quanto al denunciato difetto di giurisdizione del giudice ordinario, SU dichiarano il motivo inammissibile perché la sentenza di primo
grado, che ha deciso nel merito, non è stata impugnata in appello per difetto di giurisdizione e sul punto si è formato il giudicato implicito.
*************
n. Ord. 17719/2017 – Rel. F. Manna
dip – vendita – domanda dinnanzi al giudice italiano di società italiana nei confronti di società tedesca volta all’accertamento
dell’inadempimento di quest’ultima e alla condanna al relativo
risarcimento – Trib. dichiara giurisdizione del giudice tedesco sulla base della causola ex works comportante la individuazione del luogo di
consegna nel luogo ove si trovano i locali del venditore – Cda rigetta gravame – ricorso: violazione dell’art. 5 del reg. CE 44/2001 (RGN
25015 del 2015). SU dichiarano il ricorso inammissibile. SU – richiamato l‟onere, discendente
dall‟art. 366, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., di produrre il documento di cui si lamenti l‟omessa od erronea valutazione e di specificare il senso della censura
– escludono che il richiamo alla documentazione depositata, così come operato, consenta di ripercorrere la ricostruzione storica proposta da parte
ricorrente. Una cosa, infatti, è postulare che si sia formato l'accordo delle parti sul luogo di consegna in Italia ovvero che, ad ogni modo, ivi sia avvenuta la
consegna in senso sia giuridico (cioè con effetto liberatorio) che materiale;
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altro è fornire indicazioni fattuali complete e leggibili nel medesimo senso, tali
da consentire alla Corte di trarne le conclusioni giuridiche del caso.
*************
n. 18164/2017 – Rel. Scarano
Corte dei conti – docente di scuola pubblica condannato per art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 – azione procura contabile per danno
all’immagine – sezione giurisdizionale regionale rigetta – sezione di appello accoglie gravame – ricorso (RGN 6587/15).
SU dichiarano il ricorso inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso le sentenze della Corte dei conti è ammesso solo per motivi attinenti alla
giurisdizione, e non per censurare un error in iudicando, sicché è inammissibile il ricorso col quale come nella specie si assuma la carenza di giurisdizione in
ragione dell'insussistenza di un danno risarcibile all'immagine della P.A., in quanto in tal caso la parte prospetta una questione di merito, attinente
all'erronea sussistenza del danno, e non una questione relativa alla
giurisdizione.
*************
n. 18167/2017 – Rel. Scrima
Appalti pubblici – Affidamento del servizio di distribuzione e misura del
gas naturale – Aggiudicazione – Impugnazione – Tar respinge – C.d.S. conferma – Ricorso per superamento dei limiti esterni della propria
giurisdizione (RGN 10843 del 2015). SU dichiarano inammissibile, non essendo configurabile nella specie un eccesso
di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, per invasione della sfera riservata al potere discrezionale della P.A., ma, al più, possono ritenersi
censurati vizi in procedendo e in iudicando che sfuggono al sindacato delle SU
sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato in sede di controllo dei limiti esterni della giurisdizione.
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n. 18175/2017 – Rel. Giusti
Aggiudicazione provvisoria di gara per servizi di pulizia nelle scuole – revoca per precedenti penali riscontrati a carico di l.r. di impresa
ausiliaria dell’aggiudicataria – Impugnazione – Tar annulla – C.d.s. annulla con rinvio sentenza di primo grado – Tar in sede di rinvio
respinge – C.d.S. conferma – Ricorso per eccesso di potere giurisdizionale (RGN 28428/16).
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SU dichiarano inammissibile, escludendo che l‟interpretazione della
disposizione di legge fornita dal Consiglio di Stato concretizzi l‟assunta violazione dei limiti esterni della giurisdizione per invasione della competenza
legislativa.
************* R.g. 2784/2015
Ud. 9.05.2017 – C.C. – Pubbl. 26.07.2017 – Racc. Gen. Ord. 18395/2017 – Rel. De Chiara
Istanza di ricusazione – (RGN 2784/2015).
Ord. 18395 del 2017 – n. 2 SU rigettano il ricorso per ricusazione. La “causa pendente” tra ricusato e
ricusante non può essere costituita dal giudizio di responsabilità di cui alla legge n. 117 del 1988, che non è giudizio nei confronti del magistrato, bensì
nei confronti dello Stato. L‟“inimicizia” prevista dall‟art. 51, n. 3, c.p.c. deve riguardare “rapporti estranei al processo” e non può essere dimostrata sulla
base di soli comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte
ricusante.
*************
n. Ord. 18396/2017 – Rel. De Chiara
Istanza di ricusazione – (RGN 21895/2016).
SU rigettano il ricorso per ricusazione. La “causa pendente” tra ricusato e ricusante non può essere costituita dal giudizio di responsabilità di cui alla
legge n. 117 del 1988, che non è giudizio nei confronti del magistrato, bensì nei confronti dello Stato. L‟“inimicizia” prevista dall‟art. 51, n. 3, c.p.c. deve
riguardare “rapporti estranei al processo” e non può essere dimostrata sulla base di soli comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte
ricusante.
*************
n. Ord. 18397/2017 – Rel. De Chiara
Istanza di ricusazione – (RGN 21898/2016). SU rigettano il ricorso per ricusazione. La “causa pendente” tra ricusato e
ricusante non può essere costituita dal giudizio di responsabilità di cui alla legge n. 117 del 1988, che non è giudizio nei confronti del magistrato, bensì
nei confronti dello Stato. L‟“inimicizia” prevista dall‟art. 51, n. 3, c.p.c. deve riguardare “rapporti estranei al processo” e non può essere dimostrata sulla
base di soli comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte ricusante.
53
*************
n. Ord. 18398/2017 – Rel. De Chiara
Istanza di ricusazione – (RGN 21899/2016). SU rigettano il ricorso per ricusazione. La “causa pendente” tra ricusato e
ricusante non può essere costituita dal giudizio di responsabilità di cui alla legge n. 117 del 1988, che non è giudizio nei confronti del magistrato, bensì
nei confronti dello Stato. L‟“inimicizia” prevista dall‟art. 51, n. 3, c.p.c. deve riguardare “rapporti estranei al processo” e non può essere dimostrata sulla
base di soli comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte ricusante.
*************
n. Ord. 18399/2017 – Rel. De Chiara
Istanza di ricusazione – (RGN 21900/2016).
SU rigettano il ricorso per ricusazione. La “causa pendente” tra ricusato e ricusante non può essere costituita dal giudizio di responsabilità di cui alla
legge n. 117 del 1988, che non è giudizio nei confronti del magistrato, bensì nei confronti dello Stato. L‟“inimicizia” prevista dall‟art. 51, n. 3, c.p.c. deve
riguardare “rapporti estranei al processo” e non può essere dimostrata sulla base di soli comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte
ricusante.
*************
n. O.I. 18401/2017 – Rel. Lombardo
Revoca contributo per realizzazione di progetto di investimento per ammodernamento aziende agricole – Azione dinanzi al G.O. da parte
del beneficiario contro la revoca e la richiesta restituzione dell’acconto erogato – Giudice adito declina giurisdizione – TAR successivamente
adito solleva conflitto negativo (RGN 17061/16). SU – con ordinanza interlocutoria – rinviano a nuovo ruolo, mandando alla
cancelleria di richiedere al TAR confliggente copia delle comunicazioni alle parti dell‟ordinanza che ha proposto il regolamento, se effettuate, ovvero, se non
effettuate, di provvedere alle dette comunicazioni, trasmettendone copia alla Corte di cassazione.
*************
54
n. O.I. 18402/2017 – Rel. Perrino
Disciplinare avvocati – (RGN 7907/2017).
SU – con ordinanza interlocutoria – rinviano a nuovo ruolo la trattazione
dell‟istanza di sospensione, avendo il ricorrente chiesto il rinvio dell‟adunanza, in ragione dell‟inosservanza del termine decorrente dalla comunicazione
dell‟avviso di fissazione.
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n. Ord. 18980/2017 – Rel. Di Iasi
Ricorso dinanzi al g. del lavoro del Tribunale di Milano avente ad oggetto piano di ammortamento proposto da Equitalia – Regolamento
preventivo di giurisdizione asseritamente annunciato al giudice precedente ma non iscritto a ruolo e non depositato prima della
decisione del predetto a causa di mancato completamento del procedimento di notificazione (RGN 10208 del 2016).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. Il momento preclusivo della proposizione
del regolamento preventivo di giurisdizione deve individuarsi in quello nel quale l'attività processuale delle parti in primo grado si esaurisce ed inizia il
momento decisorio della causa, sicché, ove sia prevista l'udienza di discussione di quest'ultima, esso coincide con la sua chiusura.
*************
n. 18982/2017 – Rel. Armano
Concessione di finanziamento da parte di Comunità Montana – Successiva revoca e ottenimento di decreto ingiuntivo per la
restituzione della parte già erogata – Opposizione – Tribunale adito respinge – C. App. con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. dichiara
inammissibile l’appello – Impugnazione della sentenza del Tribunale
tra l’altro per motivi di giurisdizione (RGN 14604 del 2014). SU dichiarano il ricorso inammissibile perché proposto oltre i sessanta giorni
dalla comunicazione dell‟ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.
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n. O.I. 18992/2017 – Rel. De Stefano
Avvocato – plurimi illeciti disciplinari – COA Genova irroga sanzione
della cancellazione – ricorso – CNF ritiene tempestiva la impugnazione, per essere stata la decisione del COA notificata a mezzo PEC (e non
anche a mezzo ufficiale giudiziario come previsto dall’art. 46 r.d.l. n.
55
37 del 1934) e intervenuta prescrizione degli illeciti (contestazione del
10 dicembre 2008; citazione a giudizio del 4 marzo 2014) – ricorso del COA di Genova: la notifica a mezzo PEC era valida, dovendosi
coordinare l’art. 46 con le modifiche normative sopravvenute, tenuto
conto che la decisione del COA è un provvedimento amministrativo; erronea applicazione della prescrizione, per essere intervenuti, dopo la
contestazione, altri atti interruttivi (RGN 7285/17). SU ordinano la rinnovazione della notificazione del ricorso all‟intimato, essendo
nulla nella specie la notificazione effettuata al portiere, in quanto non accompagnata dalla spedizione della raccomandata di avviso prevista dall‟art.
139, quarto comma, c.p.c.
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R.g. 16697/2016 Ud. 4.07.2017 – P.U. – Pubbl. 1.08.2017 – Racc. Gen. 19082/2017 –
Rel. Perrino
Impiego – avvocati della regione Campania – azione in TAR volta ad
ottenere l’annullamento del silenzio serbato dall’amministrazione sulla diffida a provvedere in ordine al riconoscimento del loro diritto
all’indennità speciale – accoglimento – ottemperanza – TAR accoglie – appello della regione – CdS accoglie gravame ritenendo insussistente
pronuncia di condanna al pagamento – ricorso: eccesso di potere giurisdizionale e violazione della riserva di amministrazione (RGN
16697/16). Sent. 19082 del 2017 – n. 2
SU dichiarano inammissibile. La decisione di rigetto della domanda proposta per ottenere l'ottemperanza di un giudicato amministrativo non è sindacabile
dalla Corte di cassazione per motivi inerenti all'interpretazione del giudicato e delle norme oggetto di quel giudizio, atteso che gli errori nei quali il giudice
amministrativo sia eventualmente incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa.
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n. 19083/2017 – Rel. Perrino
Alloggio di edilizia economica e popolare – Iniziale assegnazione –
Successiva attribuzione ad altro soggetto a seguito di asta giudiziaria nell’ambito di procedura espropriativa a carico della iniziale
assegnataria – Ricorso di quest’ultima al Tar avverso determinazione comunale di revoca di precedente determinazione relativa
all’assegnazione dell’alloggio da parte del giudice dell’esecuzione immobiliare – Tar respinge – C.d.s. conferma – Ricorso per motivi di
giurisdizione (RGN 27565/16).
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SU rigettano, sul rilievo che il vizio rappresentato concerne, nella sua stessa
prospettazione, pretesi errores in iudicando in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato.
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n. Ord. 19084/2017 – Rel. Perrino
Azioni dinanzi al G.O. e nei confronti del Comune di Bardonecchia da
parte di società proprietaria di terreno ed edificio adibito a residenza turistico-alberghiera – Per ottenere la condanna al risarcimento per il
mancato utilizzo della proprietà a seguito di frana staccatasi da fronte stante terreno di proprietà del Comune comportante inagibilità delle
aree circostanti – Comune convenuto contesta giurisdizione del giudice adito – Proposizione di ricorso per regolamento preventivo da parte
della società (RGN 23936/16). SU dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, giacché il comportamento
della pubblica amministrazione risulta privo di ogni interferenza con un atto
autoritativo, denunciandosi comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043 c.c., a fronte dei quali, per non avere la P.A. osservato condotte
doverose, la posizione soggettiva del privato non può che definirsi di diritto soggettivo.
*************
n. 19086/2017 – Rel. Di Virgilio
Corte dei conti – Consiglieri comunali del comune di Benevento e
direttore unità tributi – azione della procura contabile per danno erariale derivante dall’approvazione di delibere relative agli anni 2000-
20005, di estensione del condono tributario di cui all’art. 13 legge n. 289/2002 anche ai canoni per le acque reflue e la depurazione –
sezione giurisdizionale regionale accoglie domanda – sezione di
appello accoglie parzialmente appello e ridetermina importi dovuti – ricorso: difetto di giurisdizione, essendo la norma dalla cui violazione è
stata fatta discendere la responsabilità dei consiglieri comunali stata dichiarata costituzionalmente illegittima (RGN 523/16).
SU dichiarano inammissibile il ricorso, essendo questo articolato sulla prospettazione di errores in iudicando della Corte dei conti. Affermano le SU:
nella specie, i ricorrenti si dolgono della pretesa violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte dei Conti ritenendo la responsabilità erariale a fronte
di una norma dichiarata incostituzionale, quindi, chiaramente, di un error in iudicando, e non già di un travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione.
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n. Ord. 19169/2017 – Rel. Frasca
Avvocato – iscrizione albo speciale – requisiti – ritenuta perdita
autonomia dell’avvocatura dell’università del Salento – COA Lecce
dispone cancellazione – CNF conferma – ricorso (RGN 3251/16). SU dichiarano estinto il processo per rinuncia. Nel vigore del testo dell'art. 391,
primo comma, cod. proc. civ., sostituito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. i) del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni, nella legge n. 197 del 2016, la
decisione della Corte di cassazione sull'estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della
trattazione in pubblica udienza, deve avvenire all'esito di essa con la forma dell'ordinanza.
************* n. Ord. 19400/2017 – Rel. D’Ascola
Appalti pubblici – Giunta Regionale Valle d’Aosta – Revoca della
procedura d’appalto relativa all’affidamento in concessione del servizio
di gestione dei rifiuti urbani – Impugnazione del RTI giudicato aggiudicatario provvisorio – Tar respinge il ricorso – C.d.S. conferma –
Impugnazione in questa sede per eccesso di potere giurisdizionale e violazione di direttiva UE (RGN 14879 del 2015).
SU dichiarano estinto il giudizio per sopravvenuta rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti.
*************
n. 19406/2017 – Rel. Frasca
Acque pubbliche – domanda di rinnovo di piccola concessione di derivazione sul fiume Rienza – domanda di concessione di grande
derivazione sullo stesso fiume con utilizzo di opere appartenenti al
concessionario di piccola derivazione – presentazione, da parte di quest’ultimo, di progetto di ristrutturazione dell’impianto –
accoglimento domanda di rinnovo e reiezione progetto di ristrutturazione – ricorso in TSAP della concorrente – TSAP rigetta –
ricorso: omessa motivazione circa fatto decisivo; natura sostanzialmente nuova del progetto assentito in favore della ditta
prescelta, con sostanziale variante alla derivazione (RGN 2984/16). SU rigettano. (a) Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione,
secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la
decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio
del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si
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concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e
specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la
sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo
che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale
nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (b) Il
requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e
segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili
per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell'impugnazione a motivi
tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella
udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all'art. 378 cod. proc. civ., finalizzate solo
all'argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente),
comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l'atto di appello),
debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo.
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n. 21107/2017 – Rel. Scarano
Autorizzazione regionale a costruire centrale termoelettrica alimentata a biomasse – Contributi pubblici per la realizzazione – Revoca –
restrizione dei termini per la conclusione dei lavori – Decadenza dall’autorizzazione per inosservanza termini – Impugnazioni – C.d.S. in
parziale modifica della sentenza del TAR ed in accoglimento del ricorso
della società in primo grado annulla la determinazione regionale e condanna la Regione al risarcimento – Ricorso di questa per violazione
della riserva di giurisdizione del giudice ordinario e nullità della sentenza (RGN 14834 del 2015).
SU dichiarano cessata la materia del contendere, per sopravvenuto difetto di interesse.
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n. 21114/2017 – Rel. Frasca
Disciplinare Avvocato – avvocato iscritto in base a titolo rilasciato da organismo BOTA – (RGN 7536/2017).
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SU rigettano l‟istanza di sospensione dell‟esecutività della sentenza impugnata.
L‟emanazione di una circolare da parte del CNF non può intendersi come “interesse diretto” ai sensi dell‟art. 51, n. 1, c.p.c.
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n. 21194/2017 – Rel. Barreca
Azione dinanzi al Tribunale ordinario per danni recati al proprietario di
azienda agroturistica dall’attività di pale eoliche installate da Daunia Wind s.r.l. in prossimità del confine – giudice adito declina
giurisdizione – C. App. in accoglimento dell’impugnazione afferma giurisdizione del G.O. – Società impugna per cassazione previa
richiesta di rimessione in termini alla luce del mutamento interpretativo dell’art. 360 comma 3 c.p.c. ad opera di SU n. 25774 del
2015 (RGN 27779/16). SU dichiarano inammissibile. La parte che non abbia proposto immediato
ricorso per cassazione - avverso la sentenza d'appello che abbia riformato la
sentenza di primo grado, dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice ed abbia rimandato le parti davanti a
quest'ultimo - facendo affidamento sull'interpretazione dell'art. 360, comma terzo, cod. proc. civ., che riteneva non immediatamente ed autonomamente
impugnabile la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ., non ha diritto ad essere rimessa in termini, mentre pende il giudizio di merito
riassunto dinanzi al primo giudice, per impugnare autonomamente detta sentenza d'appello, a seguito del mutamento di giurisprudenza realizzato con
la sentenza a Sezioni Unite 22 dicembre 2015, n. 25774.
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n. Ord. 21199/2017 – Rel. Barreca
Appalto di opere pubbliche – Consorzi industriali con attività esterna – Proposizione dinanzi al G.O. di domanda di risoluzione per
inadempimento del consorzio appaltante di contratto di appalto di opere pubbliche o in subordine risoluzione di contratto avente ad
oggetto l’obbligo di concludere contratto di appalto ovvero in ulteriore subordine accertamento di responsabilità precontrattuale del
consorzio – Tribunale adito declina giurisdizione – C. app. afferma giurisdizione – Attuale pendenza in riassunzione dinanzi al tribunale –
Contemporaneo ricorso al Tar di identico contenuto – Proposizione di regolamento di giurisdizione in relazione al tale ricorso (RGN
15758/16). SU dichiarano inammissibile. Nell'attuale quadro normativo processuale, anche
a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009 (contenente la disciplina sulla decisione delle questioni di giurisdizione), si è
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venuta a realizzare la sostanziale riduzione ad unità del processo dalla fase
della domanda a quella della decisione, con la connessa esclusione di ogni rilevanza impeditiva dell'eventuale errore iniziale della parte nella
individuazione del giudice provvisto di giurisdizione. Ne consegue che la
preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una pronuncia declinatoria della propria giurisdizione non
può più essere limitata all'ipotesi di proposizione dell'indicato rimedio nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi a detto giudice, applicandosi tale
preclusione anche nel caso in cui il regolamento venga formulato a seguito della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato dal primo come quello
fornito di potestas iudicandi. Tale principio non trova deroga nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di giurisdizione dopo il primo grado dinanzi
al giudice ordinario non si sia limitata a darvi ottemperanza mediante translatio iudicii con riproposizione delle medesime domande al giudice amministrativo,
ma abbia anche appellato la sentenza del tribunale. Infatti, ciò che rileva ai fini della preclusione della proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione
non è la formazione di un giudicato sulla giurisdizione, ma è la vicenda traslativa dinanzi al giudice reputato avere giurisdizione, ai sensi dell'art. 59
della legge n. 69 del 2009.
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n. 21300/2017 – Rel. Frasca
Edilizia e urbanistica – Annullamento in autotutela di concessione edilizia – Impugnazione – Tar respinge – C.d.S. conferma – Ricorso in
SU per rifiuto di esercizio della giurisdizione (RGN 13991 del 2015). SU dichiarano inammissibile il ricorso. La prospettazione che, nel sindacare la
legittimità di un provvedimento di annullamento in autotutela, il Consiglio di Stato, pur non recando il provvedimento impugnato nella sua motivazione
l'enunciazione dell'interesse pubblico legittimante l'annullamento d'ufficio, abbia individuato tale interesse e, dunque, proceduto ad una integrazione della
motivazione del provvedimento impugnato, si risolve nella denuncia non già di
una violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte di quel giudice per invasione della sfera della pubblica amministrazione, bensì nella denuncia di un
error in iudicando e, dunque, di un errore commesso da quello stesso giudice all'interno della sua giurisdizione.
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n. O.I. 21303/2017 – Rel. Berrino
Previdenza pubblica – domanda in AGA di corresponsione aumenti previsti da legge regionale – tar accoglie limitatamente ai dipendenti
in servizio e declina giurisdizione su domanda pensionati – successivo adeguamento in sede amministrativa – revoca da parte del
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commissario liquidatore – azione in AGO – Trib. declina giurisdizione a
favore GA – TAR in sede di ottemperanza dichiara inammissibile ricorso – Corte dei conti, giudice unico delle pensioni afferma
giurisdizione AGO e propone regolamento di giurisdizione d’ufficio
(RGN 6535/16). SU, con ordinanza interlocutoria, rinviano a nuovo ruolo disponendo
l‟acquisizione della copia delle sentenze declinatorie della giurisdizione.
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n. 21304/2017 – Rel. Cristiano
Ente parco dei Nebrodi – rigetto di richiesta risarcitoria presentata da
proprietario di piantagioni ricadenti nell’area protetta per razzie ad opera della avifauna – Tar respinge – C.G.A.R.S. conferma – Ricorso
per eccesso di potere giurisdizionale (RGN 5060/16). SU dichiarano inammissibile il ricorso. SU escludono il lamentato eccesso di
potere giurisdizionale ai danni della P.A., rilevando che il giudice a quo ha
esercitato un sindacato esclusivamente di legittimità, e non di merito, utilizzando non il parametro dell'opportunità o della convenienza, ma quello
della conformità dell'atto alla disciplina legale e regolamentare dettata in materia.
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n. 21306/2017 – Rel. Cristiano
Nomina alla carica di difensore civico regionale – Impugnazione da parte di concorrente – Tar annulla – C.d.S. conferma annullamento –
Nuovo decreto di nomina della medesima persona già nominata con provvedimento annullato – Ricorso al Tar del concorrente per
inottemperanza al giudicato e comunque per annullamento della nuova
nomina – Tar si dichiara incompetente in favore del C.d.S. in sede di ottemperanza – C.d.S. respinge l’azione di ottemperanza al giudicato e
tuttavia annulla la nuova nomina per vizi motivazionali – Ricorso in questa sede da parte del nominato con nomina poi annullata per
diniego di giustizia e violazione del doppio grado di giudizio per aver il C.d.S. deciso sulla domanda di annullamento della seconda nomina
senza previa decisione del Tar (RGN 28497/16). SU dichiarano inammissibile. SU escludono che la dedotta violazione delle
regole processuali, quand'anche sussistente, si sia risolta in un vizio di eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo del diniego di giustizia, il quale è
ravvisabile soltanto nelle ipotesi "estreme" in cui gli errores in procedendo si siano tradotti in una decisione anomala o abnorme, tale da condurre a un
radicale stravolgimento delle norme europee di riferimento, così come
62
interpretate dalla Corte di Giustizia, sì da precludere l'accesso stesso della
parte alla tutela dinanzi al giudice amministrativo.
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n. 21521/2017 – Rel. Bielli
Asl – Affidamento in house del procedimento di pulizia e sanificazione delle strutture – Impugnazione del provvedimento da parte del gestore
uscente – Tar adito respinge – C.d.S. accoglie appello e annulla provvedimento impugnato – Ricorso denunciante eccesso di potere
giurisdizionale per disapplicazione dei commi 7 e 8 d.l. 95/12 (RGN 27091 del 2015).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. Il ricorso denuncia in realtà solo un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione, cioè
un vizio attinente all‟esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge a detto giudice.
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n. 21544/2017 – Rel. Frasca
Procedura esecutiva immobiliare – Ricorso proposto dinanzi al Tar
avverso il provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal giudice dell’esecuzione immobiliare – Tar adito declina giurisdizione –
C.d.S. conferma – Ricorso richiedente affermazione della giurisdizione del G.A., cassazione della sentenza del C.d.S. e ordine di intervento nel
procedimento esecutivo immobiliare al Ministero della giustizia e a quello per i beni e le attività culturali (RGN 20972 del 2015).
SU rigettano, rilevando la totale carenza di ragioni giustificative di un motivo di violazione della giurisdizione sotto la specie del c.d. rifiuto di esercizio della
giurisdizione, risolvendosi la prospettazione del ricorrente nell‟astensione da
qualsiasi critica alla motivazione della sentenza impugnata quanto all‟esclusione della giurisdizione amministrativa di ogni sindacato su
provvedimenti giurisdizionali resi dal giudice amministrativo. Da notare che le SU ritengono nella specie ricorrenti le condizioni per l‟applicazione del terzo
comma dell‟art. 96 cod. proc. civ.
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n. 21617/2017 – Rel. Virgilio
Società attiva nel campo della distribuzione di gas naturale – Autorità
garante della concorrenza – Irrogazione di condanna per comportamento anticoncorrenziale – Impugnazione – Tar accoglie –
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C.d.S. accoglie appello dell’Autorità – Impugnazione della sentenza del
C.d.S. per diniego di giurisdizione, applicazione di norma inesistente e invasione della sfera del merito amministrativo (RGN 11025 del 2015).
SU dichiarano inammissibili i ricorsi. Il mancato rinvio pregiudiziale da parte
del Consiglio di Stato alla Corte di giustizia non configura una questione attinente allo sconfinamento dalla giurisdizione del giudice amministrativo. Non
può essere accolta neanche la richiesta che la Corte di cassazione effettui essa stessa il rinvio pregiudiziale formulando quesiti interpretativi attinenti al merito
e non al tema della giurisdizione.
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n. 21619/2017 – Rel. De Chiara
Convenzioni urbanistiche – Azione del Comune per inadempimento
delle obbligazioni relative – Ricorsi al Tar che respinge uno e dichiara inammissibile gli altri – C.d.S. conferma – Ricorso per difetto di
giurisdizione non vertendosi in tema di oneri di urbanizzazione (RGN
19071 del 2015). SU dichiarano inammissibile. Il ricorso, con il quale si sostiene che sussista la
giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, e non la giurisdizione esclusiva dello stesso come invece affermato dal Consiglio di
Stato, è inammissibile, riguardando tale questione non già la sussistenza o meno della giurisdizione del giudice amministrativo, bensì il solo titolo giuridico
della stessa, vale a dire la motivazione in sé considerata della statuizione impugnata, non il suo contenuto dispositivo. Anche a volere seguire la tesi di
parte ricorrente, infatti, la giurisdizione resterebbe radicata davanti al giudice amministrativo, che ha già provveduto.
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n. 21620/2017 – Rel. De Chiara
Domanda risarcitoria a seguito di annullamento di decreto occupazione
d’urgenza – Ricorso in riassunzione dinanzi al tar dopo diniego di giurisdizione da parte del g.o. – Tar accoglie – C.d.S. in accoglimento
dell’appello dichiara inammissibile il ricorso in primo grado per mancanza dei motivi – Ricorso per diniego di esercizio della
giurisdizione (RGN 19683 del 2015). SU dichiarano inammissibile. Le norme che disciplinano le modalità della
translatio iudicii tra la giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali sono norme che regolano il processo in tale specifico snodo. L‟eccesso di potere
giurisdizionale, con riferimento alle regole del processo amministrativo, è configurabile solo nell‟ipotesi di radicale stravolgimento delle norme di rito che
implichi un evidente diniego di giustizia: nel caso in esame, invece, il Consiglio di Stato si è limitato a dare delle norme processuali una interpretazione non
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implausibile, e dunque non censurabile in questa sede sotto il profilo
dell‟eccesso di potere giurisdizionale.
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n. 21621/2017 – Rel. De Chiara
Contratti pubblici – Comune di Bari – ricerca di mercato finalizzata alla realizzazione della sede unica degli uffici giudiziari – individuazione
con delibera di giunta della proposta dell’impresa Pizzarotti – trattative finalizzate alla conclusione del contratto – contenzioso
svoltosi dinnanzi al giudice amministrativo – pronuncia del CdS del 2007, affermativa dell’obbligo del Comune di concludere il
procedimento – successive pronunce rese in sede i ottemperanza – rinvio pregiudiziale – sentenza CGUE sulla qualificazione come appalto
di lavori pubblici del procedimento scaturito dalla ricerca di mercato – reiezione dei ricorso dell’impresa Pizzarotti – ricorso per motivi di
giurisdizione: contrasto con le prescrizioni della sentenza della CGUE e
diniego di giustizia; contrasto con il principio euro unitario di proporzionalità e del legittimo affidamento; ulteriori profili di
contrasto con diritto euro unitario e con la decisione della CGUE (RGN 23303 del 2016).
SU dichiarano inammissibile. L‟interpretazione del giudicato costituisce compito precipuo del giudice dell‟ottemperanza al giudicato amministrativo, e gli
eventuali errori che egli commetta nello svolgere tale compito non sono censurabili davanti alle SU.
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n. 21851/2017 – Rel. Travaglino
Appalto pubblico – Tribunale condanna Comune al pagamento di
somma di danaro all’appaltatore quale corrispettivo di appalto per progettazione e costruzione di impianto per smaltimento rifiuti – C.
App. conferma – Ricorso ex art. 360 n. 1 c.p.c. (RGN 5093/15). SU, nel rigettare il ricorso, dichiarano inammissibile il motivo sulla
giurisdizione, perché la relativa questione non è mai stata sottoposta all‟esame del giudice del merito, né in primo né in secondo grado.
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n. Ord. 21855/2017 – Rel. Travaglino
dip – espropriazione forzata di crediti – opposizione ad esecuzione di credito vantato presso l’Agenzia delle entrate – eccepito difetto di
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giurisdizione del giudice italiano per insussistenza in Italia di
residenza, domicilio, dimora o sede del debitore – regolamento preventivo (RGN 1999 del 2016).
SU dichiarano inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, che non
è consentito nell‟ambito del processo esecutivo e, conseguentemente, delle opposizioni proposte in seno ad esso. SU precisano che non può dirsi preclusa
tout court la contestazione della giurisdizione domestica nell‟ambito dell‟esecuzione forzata, posto che essa può essere fatta valere con il rimedio
dell‟opposizione agli atti esecutivi di cui all‟art. 617 c.p.c.
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n. Ord. 21856/2017 – Rel. Travaglino
lavoro – domanda in AGO di condanna di un comune alla
reintegrazione in posto di lavoro messo a concorso – Trib. declina giurisdizione – TAR Campania solleva conflitto di giurisdizione (RGN
2950 del 2016).
SU dichiarano inammissibile il conflitto di giurisdizione sollevato dal TAR, non essendo ammissibile il regolamento di giurisdizione in relazione a procedimenti
cautelari.
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n. 21969/2017 – Rel. Berrino
Impiego – domanda in AGO delle eredi di un maggiore pilota
dell’aeronautica militare deceduto in volo per il riconoscimento delle indennità spettanti alle vittime del dovere – Trib. Rimini rigetta
domanda per mancanza di prova del guasto che avrebbe causato l’incidente di volo – appello incidentale del ministero sull’implicita
reiezione dell’eccezione di difetto di giurisdizione dell’AGO e principale
delle eredi – Cda Bologna rigetta incidentale e accoglie principale limitatamente alle spese – ricorso principale delle soccombenti relativo
a vizi procedimentali e al merito delle questioni (sei motivi) – incidentale condizionale del ministero della difesa quanto al difetto di
giurisdizione dell’AGO (RGN 8116/16). SU rigettano il principale, assorbito l‟incidentale condizionato (sulla
giurisdizione).
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n. 21970/2017 – Rel. Berrino
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Impiego – carabiniere – destituzione – impugnazione in TAR con
richiesta di provvedimento cautelare e di rimessione atti alla Corte Costituzionale – TAR Emilia Romagna rigetta istanza di sospensiva –
appello – CdS rigetta appello cautelare – ricorso: eccesso di potere
giurisdizionale ai danni della Corte Costituzionale per essere già pendente la questione di legittimità costituzionale che si era chiesto di
sollevare (RGN 16931/16). SU dichiarano il ricorso inammissibile. L'ordinanza con la quale il Consiglio di
Stato si sia pronunciato, in sede di gravame, sulla sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo impugnato non è impugnabile con il ricorso
straordinario per cassazione ex art. 111 della Costituzione, rimedio, quest'ultimo, consentito soltanto avverso pronunce di contenuto decisorio
(idonee, cioè, a incidere in via definitiva sulle posizioni dedotte in giudizio), mentre il predetto provvedimento investe una misura di tipo cautelare e
provvisorio, senza pregiudizio alcuno per la risoluzione della controversia.
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n. 22078/2017 – Rel. Campanile
Cittadini costituiti in comitato d’area – Impugnazione di delibere del cons. comunale e provinciale aventi ad oggetto adozione del piano
urbanistico attuativo e relative approvazioni – Tar accoglie – C.d.S. conferma – Impugnazione proposta dalla provincia denunciante
superamento dei limiti della giurisdizione per sconfinamento nel merito amministrativo (RGN 6272 del 2016).
SU dichiarano inammissibile il ricorso, essendo preclusa la denuncia di errores in iudicando del Consiglio di Stato nelle impugnazioni per cassazione ai sensi
dell‟art. 362 c.p.c.
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n. 22081/2017 – Rel. Barreca
Corte dei conti – presidente della provincia di Udine – condanna in primo grado per voto di scambio – proscioglimento in appello per
intervenuta prescrizione – azione per danno all’immagine dell’ente – sezione regionale rigetta, con ordinanza, l’eccezione di difetto di
giurisdizione – proposizione di regolamento preventivo di giurisdizione – dichiarazione di inammissibilità per intervenuta pronuncia –
successiva sentenza di condanna – appello – sezione giurisdizionale di appello rigetta motivi sulla giurisdizione ritenendo intervenuta
preclusione per mancata impugnazione della ordinanza avente valore decisorio – riduzione della condanna – ricorso – dedotto difetto di
giurisdizione (RGN 8222 del 2015).
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SU dichiarano inammissibile il ricorso, perché i motivi non riguardano i limiti
esterni della giurisdizione contabile, né denunciano una situazione di denegata giustizia. In tema di responsabilità contabile, la norma dell'art. 17, comma 30-
ter, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009 - che ha
circoscritto la possibilità del P.M. presso il giudice contabile di agire per il risarcimento del danno all'immagine di enti pubblici (pena la nullità degli atti
processuali computi) ai soli fatti costituenti delitti contro la P.A., accertati con sentenza passata in giudicato - introduce una condizione di mera proponibilità
dell'azione di responsabilità davanti al giudice contabile (incidente, dunque, sui soli limiti interni della sua giurisdizione) e non una questione di giurisdizione,
posto che ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti è necessaria e sufficiente l'allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo
schema del rapporto d'impiego o di servizio del suo preteso autore, mentre afferisce al merito ogni problema relativo alla sua effettiva esistenza.
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n. 22251/2017 – Rel. Lombardo
Corte dei conti – ingegnere capo del comune di Marsicovetere,
direttore dei lavori per la costruzione di opera di pubblica utilità – inadempienze a lui imputabili – azione di responsabilità – sezione
regionale accoglie domanda – appello – sezione centrale di appello rigetta eccezione di prescrizione – ricorso per asserito eccesso di
potere giurisdizionale nella reiezione della eccezione di prescrizione (RGN 1707 del 2015).
SU dichiarano inammissibile il ricorso, sul rilievo che la Corte dei conti, nell‟individuare il momento del decorso del termine di prescrizione dell‟azione
di responsabilità contabile nei casi di danno indiretto causato da un dipendente della P.A., ha svolto un‟attività ermeneutica interna al raggio d‟azione che la
legge assegna al giudice contabile, senza travalicare i limiti interni della giurisdizione e senza invadere la sfera di attribuzioni del legislatore.
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n. 22252/2017 – Rel. Lombardo
Corte dei conti – azione di responsabilità nei confronti di
amministratori e dipendenti del comune di Siderno per mancato completamento procedimento ablatorio – sezione giurisdizionale
regionale accoglie parzialmente domanda di condanna – appello principale dei condannati e incidentale della Procura sul quantum –
sezione giurisdizionale rigetta appello principale e accoglie incidentale – ricorso di uno solo dei condannati: eccesso di potere giurisdizionale,
integrante diniego di tutela giurisdizionale, per mancato accoglimento della richiesta di definizione agevolata per la mera proposizione
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dell’appello incidentale; ulteriori motivi relativi al merito della
statuizione di condanna (RGN 12679 del 2016). SU dichiarano inammissibile il ricorso. SU danno continuità al principio secondo
cui la norma sulla definizione agevolata dei giudizi di responsabilità erariale, di
cui all'art. 1, comma 231, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non è una norma sulla giurisdizione, riguardando una modalità procedimentale interna al
giudizio contabile, sicché è inammissibile il ricorso in cassazione per erronea applicazione di quella norma da parte della Corte dei conti, né esso può
sollevare questione di legittimità costituzionale della norma stessa, da sollevarsi, invece, nel medesimo giudizio contabile. SU rilevano un‟ulteriore
ragione di inammissibilità del ricorso, perché esso – a fronte della sostanziale pronuncia di rigetto dell‟istanza di definizione agevolata (dichiarata assorbita),
non prospetta altro che un error iuris nel quale il giudice contabile di appello sarebbe incorso.
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n. 22359/2017 – Rel. Di Virgilio
Autorizzazione comunale all’apertura di esercizi commerciali –
Impugnazione da parte di proprietari di edifici vicini – Tar accoglie – C.d.S. accoglie appello e respinge ricorso in primo grado – Ricorso per
eccesso di giurisdizione (RGN. 5754 del 2016). SU dichiarano inammissibile il ricorso, rilevando non vi è stato alcuno
sconfinamento da parte del giudice amministrativo nella diretta e concreta valutazione dell‟opportunità e convenienza dell‟atto impugnato. Il ricorso – si
afferma conclusivamente – fa valere come travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione contabile quella che è prospettata come un‟errata decisione
da parte del Consiglio di Stato.
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n. Ord. 22861/2017 – Rel. Bruschetta
Contratto di somministrazione tra due società – Tribunale ordinario adito da una delle società – Emissione di decreto ingiuntivo per il
pagamento di fatture – Opposizione della società ingiunta deducente tra l’altro difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione a
clausola compromissoria contenuta nel contratto di somministrazione – Proposizione di regolamento preventivo da parte della medesima
società (RGN 21722 del 2016). SU dichiarano inammissibile il ricorso di giurisdizione, perché l‟eccezione di
arbitrato coinvolge una questione di competenza nell‟ambito della giurisdizione ordinaria.
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n. decreto. 23970/2017 – P.A. Rordorf
Disciplinare avvocati – impugnativa sentenza C.N.F. – rinuncia al ricorso. (RGN 7536 del 2017).
Il Presidente dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia al ricorso
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n. 24145/2017 – Rel. Scrima
Fermo amministrativo per mancato pagamento di cartelle –
Opposizione – Trib. accoglie – C. App. conferma – Impugnazione (tra l’altro) per difetto di giurisdizione del g.o. (RGN 4014 del 2015).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. SU rilevano che tutti i motivi di ricorso risultano inammissibili, ex art. 366, n. 6, c.p.c., per difetto di specificità, non
essendo stato riportato in ricorso il contenuto delle cartelle, degli estratti di
ruolo e degli avvisi di ricevimento cui si fa riferimento nei motivi e neppure risulta ivi indicato dove i detti estratti ed avvisi siano reperibili e quando essi
siano stati precisamente prodotti nel corso del giudizio (SU precisano che si fa riferimento a estratti ruolo che si assume genericamente essere stati depositati
innanzi ai giudici di merito, senza alcuna ulteriore precisazione).
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n. 24298/2017 – Rel. Travaglino
Acque pubbliche – esondazione acque demaniali e conseguenti danni
in struttura turistico-ricettiva – domanda al TRAP – natura eccezionale dell’evento – reiezione della domanda – appello principale e appelli
incidentali condizionati – TSAP rigetta appello principale assorbiti gli
incidentali, confermando natura eccezionale dell’evento – ricorso (r.g. n. 16990/15)
SU rigettano il ricorso. I motivi di ricorso si risolvono in una richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze accertati in sede di merito.
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n. 24299/2017 – Rel. Travaglino
Ordini professionali – Consiglio Nazionale dei biologi – elezione – ricorso in AGA avverso il risultato delle elezione del 2012, con
particolare riferimento ai voti espressi per posta – TAR rigetta ricorso – appello – CdS accoglie motivo concernente l’autenticazione della
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sottoscrizione dei votanti per posta, ritenendo insufficiente
l’autocertificazione e necessaria l’autenticazione a mezzo pubblico ufficiale – ricorso del Consiglio dell’ordine nazionale dei biologi:
violazione dei limiti esterni della giurisdizione in danno del legislatore,
che aveva abrogato la espressa previsione dell’obbligo di autenticazione della firma del votante. (r.g. n. 19161/16, 19162//16)
SU rigettano. Non risultano fondate le censure mosse alla sentenza impugnata sotto il profilo del preteso straripamento di potere e di usurpazione di potestà
legislative, non avendo il Consiglio di Stato applicato una norma all'uopo creata, bensì interpretato (non è compito delle SU accertare se e quanto
correttamente, rispetto alla sentenza di primo grado) una congerie di norme dettate in tema di autocertificazione/autenticazione di firme in materia
elettorale.
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n. 25454/2017 – Rel. Travaglino
Ordini professionali – Consiglio Nazionale dei biologi – elezione – ricorso in AGA avverso il risultato delle elezione del 2012, con
particolare riferimento ai voti espressi per posta – TAR rigetta ricorso – appello – CdS accoglie motivo concernente l’autenticazione della
sottoscrizione dei votanti per posta, ritenendo insufficiente l’autocertificazione e necessaria l’autenticazione a mezzo pubblico
ufficiale – ricorso del Consiglio dell’ordine nazionale dei biologi: violazione dei limiti esterni della giurisdizione in danno del legislatore,
che aveva abrogato la espressa previsione dell’obbligo di autenticazione della firma del votante. (r.g. n. 19161/16, 19162//16)
SU rigettano il ricorso. Non risultano fondate le censure mosse alla sentenza impugnata sotto il profilo del preteso straripamento di potere e di usurpazione
di potestà legislative, non avendo il Consiglio di Stato applicato una norma all'uopo creata, bensì interpretato (non è compito delle SU accertare quanto
correttamente, rispetto alla sentenza di primo grado) una congerie di norme
esistenti in tema di autocertificazione/autenticazione di firme in materia elettorale, mentre restano circoscritte in una dimensione del tutto marginale le
considerazioni svolte in sentenza in ordine alla rilevanza ermeneutica dell'art. 34 comma 7 della legge n. 396/1967 del 1990 - norma della quale il giudice
amministrativo mostra di non ignorare l'abrogazione, ed evocata soltanto ad abundantiam rispetto alla complessiva ratio decidendi adottata nel caso di
specie.
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n. Ord. 26145/2017 – Rel. De Stefano
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Dip – azione revocatoria proposta nei confronti di società maltese –
eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano – regolamento preventivo proposto dalla società maltese (reg. 24564/16)
SU dichiarano la giurisdizione del giudice italiano. (a) Va esclusa l‟ammissibilità
di un intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di legittimità. A tale principio è posta deroga solo per il caso di pregressa inerzia del dante
causa. (b) L‟attore in revocatoria, estraneo alla clausola convenzionale di proroga della giurisdizione contenuta nell‟atto revocando, non ne è vincolato.
(c) Risultando domiciliato in Italia quanto meno il debitore diretto dell‟attore in revocatoria, la giurisdizione del giudice italiano bene si fonda pure nei confronti
del necessario litisconsorte convenuto maltese, e ciò ai sensi dell‟art. 6, n. 1, reg. CE n. 44/2001. (d) L‟art. 6, n. 1, reg. CE n. 44/2001 non si limita ad
individuare l‟ordinamento in cui può essere radicata la controversia transnazionale, ma designa anche il giudice territorialmente competente
all‟interno del medesimo; resta però affidata alle nome della lex loci la disciplina della proposizione e del rilievo del difetto di competenza territoriale
del giudice adito, ove diverso da quello individuato in base alla norma del regolamento, giacché la violazione di questa rileva, ai fini dell‟esclusione della
giurisdizione, soltanto ove una tale violazione si traduca nel citare il convenuto
davanti al giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro individuato in base alle norme del regolamento.
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n. 26146/2017 – Rel. E. Cirillo
Demanio idrico – previsione ex art. 5-bis d.l. n. 143 del 2003 della possibile alienazione dei beni demaniali a seguito di occupazione per
sconfinamento – richiesta di acquisto di 60 mq – assenso per 48 ed esclusione per mq 12, facenti parte dell’alveo del lago d’Orta – ricorso
in TSAP – rigetto - revocazione (r.g. n. 7795/15) SU dichiarano inammissibile il ricorso per revocazione, non essendo possibile
configurare un errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di
legittimità impugnata sulla idoneità o meno del motivo di ricorso a censurare la ritenuta ratio decidendi della pronuncia di merito
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n. Ord. 26154/2017 – Rel. Giusti
Energia – progetto per la realizzazione di parco eolico – cessione – azione ex art. 702-bis cpc per il pagamento del corrispettivo ulteriore –
eccepito difetto di giurisdizione del giudice italiano per clausola compromissoria per arbitrato internazionale – Tribunale Milano
dichiara difetto di giurisdizione e incompetenza Tribunale Milano –
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ricorso per regolamento di giurisdizione e di competenza (reg.
22133/16) SU dichiarano inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione e di
competenza: quello di giurisdizione, perché proposto dopo che il giudice del
merito, pronunciando con ordinanza, ha definito il procedimento sommario di cognizione del quale era investito, dichiarando il difetto di giurisdizione
dell‟autorità giudiziaria italiana a conoscere la causa; quello di competenza, contro il capo della decisione declinatoria della competenza del Tribunale adito
a decidere sulla domanda cautelare di sequestro preventivo, perché in tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di
competenza.
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n. Ord. 26155/2017 – Rel. Giusti
Società titolare di impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile –
azione dinanzi al G.O. nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici
per interruzione dell’erogazione di contributi previsti dalla convenzione – G.S.E. propone regolamento preventivo – società resiste
innanzitutto deducendo inammissibilità del ricorso essendo già intervenuta sentenza del TAR affermativa della giurisdizione del G.O.
(reg. 24080/16) SU dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo. La mancata
riassunzione del giudizio nel termine previsto dalla legge esclude che gli effetti della declinatoria di giurisdizione resa dal giudice adito in prima battuta si
conservino nel giudizio riproposto tardivamente: in tal caso le parti, non avendo tempestivamente riassunto il giudizio, non sono vincolate alla
precedente pronuncia e possono proporre regolamento preventivo.
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n. 26257/2017 – Rel. Scrima
Informativa del Prefetto riguardante situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa – Tar respinge – C.d.S. conferma – Ricorso per
eccesso di potere giurisdizionale in subordine rinvio CGUE e lamentata violazione CEDU (RGN 2366 del 2015).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. SU escludono la configurabilità dello sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione, in quanto le censure, così
come proposte, non integrano motivo di giurisdizione, per cd. eccesso di potere giurisdizionale, non investendo le denunciate violazioni i limiti esterni delle
attribuzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il quale ha operato nell'ambito della sua giurisdizione. SU evidenziano che l'evoluzione del concetto di
giurisdizione nel senso di strumento per la tutela effettiva delle parti non giustifica il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art.
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111 Cost., u.c., quando non si verta in ipotesi di aprioristico diniego di
giustizia, ma la tutela si assuma negata dal giudice speciale - come pure sostanzialmente avvenuto nel caso all'esame - in conseguenza di errori, di
giudizio o processuali, che si prospettino dal medesimo commessi in relazione
allo specifico caso sottoposto al suo esame. Data l'inammissibilità del ricorso, le SU giudicano irrilevante la "questione pregiudiziale" che la parte ricorrente
ha chiesto di sollevare dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
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n. 26258/2017 – Rel. Scrima
Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Parere del C.d.S. – Ricorso
per “revocazione” avverso il medesimo – Nuovo parere espresso dal C.d.S. – Impugnazione per eccesso di potere giurisdizionale (RGN
18238 del 2015). SU dichiarano inammissibile il ricorso. (a) In via preliminare, SU dichiarano
l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Consiglio di Stato, e ciò
per difetto di legittimazione di tale Consiglio, avendo quest'ultimo emesso il parere vincolante che "fa corpo" con il decreto presidenziale, avente natura di
provvedimento giurisdizionale, impugnato per cassazione unitamente al predetto parere. (b) La decisione presidenziale conforme al parere del
Consiglio di Stato ripete dal parere stesso natura di atto giurisdizionale in senso sostanziale, come tale impugnabile in cassazione per motivi di
giurisdizione. (c) Non è configurabile il denunciato eccesso di potere giurisdizionale, dato che la parte ricorrente lamenta, in sostanza, errores in
procedendo, non riconducibili ai limiti esterni della giurisdizione.
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n. 26259/2017 – Rel. Scrima
Permesso di costruire – Impugnazione – Tar respinge – C.d.S. accoglie e annulla l’atto – Ricorso per ottemperanza – C.d.S. ordina a Roma
Capitale di dare esecuzione e nomina Commissario ad acta – Ricorso per eccesso di potere giurisdizionale/violazione dei limiti esterni della
speciale giurisdizione di ottemperanza (RGN 10881 del 2016). SU rigettano il ricorso. SU escludono che il Consiglio di Stato abbia in alcun
modo esorbitato dalla propria giurisdizione sicché anche gli errori eventualmente commessi nell'esercizio del potere giurisdizionale di
ottemperanza restano interni alla suddetta giurisdizione e non integrano il denunciato eccesso di potere giurisdizionale. A tale conclusione SU giungono
sul rilievo le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato, riguardano, in sostanza, l'interpretazione del giudicato, anche per quanto attiene alla idoneità
del decisum a determinare o meno l'integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale vantata in giudizio dal Condominio, nonché delle norme oggetto di
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quel giudizio, sicché gli errori nei quali il giudice amministrativo sia
eventualmente incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione.
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n. 26337/2017 – Rel. Bielli
Corte dei conti – consiglieri comunali del comune di Benevento – azine
della procura contabile per danno erariale derivante dall’approvazione di delibere relative alla definizione agevolata (condono) delle
violazione del codice della strada per gli anni 1998-2002 – sezione giurisdizionale regionale accoglie domanda – sezione di appello rigetta
appello – ricorso: difetto di giurisdizione, per insussistenza dei presupposti che renderebbero sindacabili, in sede giurisdizionale, le
scelte discrezionali degli amministratori e dei dipendenti pubblici in ordine all’applicazione dell’art. 13 della legge n. 289 del 2002 anche
alle multe stradali (RGN 10178/16).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. (a) Quanto al primo motivo, la Corte dei conti si è limitata a procedere all'interpretazione dell'art. 13 della legge n. 289
del 2002, utilizzando correttamente il suo potere-dovere di interpretare la normativa rilevante per il caso concreto, senza in alcun modo superare i limiti
esterni della giurisdizione contabile. I ricorrenti intendono solo far valere (inammissibilmente) un asserito errore interpretativo della legge ed una
diversa valutazione dei fatti. SU, per completezza, sottolineano (obiter) la sussistenza dell‟error iuris commesso dagli incolpati ed evidenziato nella
sentenza di appello: occorrendo una norma di legge (nella specie insussistente) che consenta all'ente locale di non infliggere le sanzioni per le
violazioni stradali accertate o di definire in via agevolata il debito per tali sanzioni. (b) Il secondo motivo non prospettata una censura inerente alla
giurisdizione, ma un error in procedendo consistente nel mancato accoglimento (in base ad una asseritamente erronea interpretazione della norma riguardante
il dies a quo del termine prescrizionale) dell‟eccezione di inammissibilità, per
tardività, dell‟azione.
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n. 26339/2017 – Rel. F.M. Cirillo
Ricorso al T.A.R. per la condanna della società Ferrarelle al pagamento
di quanto dovuto in forza di protocollo di intesa col Comune di Rocchetta e Croce – Tribunale adito declina giurisdizione – Consiglio di
stato accoglie appello e dichiara giurisdizione del G.A. – Tar nuovamente adito respinge il ricorso – Consiglio di stato accoglie
impugnazione del Comune – ricorso della società per motivi di giurisdizione (r.g. n. 17703/15)
75
SU rigettano. (a) Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, quando sono
chiamate ad occuparsi di questioni di giurisdizione, sono giudice anche del fatto ed hanno perciò il potere di procedere direttamente all'apprezzamento delle
risultanze istruttorie, con una valutazione che è del tutto autonoma da quella
del giudice di merito. (b) SU riconducono il Protocollo d'intesa oggetto del ricorso alla figura degli accordi integrativi del provvedimento di cui all'art. 11
della legge n. 241 del 1990, essendo finalizzato alla creazione di una situazione idonea (e necessaria) all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione in favore
della società ricorrente; affermano pertanto che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma
1, lettera a), n. 2), cod. proc. amm.
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n. O.I. 26856/2017 – Rel. Bielli
Corte dei conti – azione di danno nei confronti del direttore dei lavori
svolti su appalto del Comune di Acireale, condannato in sede civile per
ritardati pagamenti alla impresa appaltatrice con sentenza passata in giudicato, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine
alla chiamata in garanzia fatta dal Comune nei confronti del direttore dei lavori – azione della procura contabile – sezione giurisdizionale
regionale condanna – appello – sezione d’appello per la regione siciliana conferma, rigettando eccezione di prescrizione – ricorso per
revocazione – dichiarazione di inammissibilità – ricorso sulla base di due motivi – dedotta violazione art. 2935 cod. civ. ed eccesso di potere
giurisdizionale – omessa e comunque insufficiente motivazione (RGN 7030/15).
SU rinviano la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la comunicazione anche alla parte ricorrente personalmente al fine di consentire
di provvedere alla nomina di un nuovo difensore. La comunicazione dell‟avviso di udienza all‟unico difensore dopo che questo si è volontariamente cancellato
dall‟albo e, quindi, non è più abilitato a riceverla, perché divenuto privo dello
status di avvocato cassazionista e, quindi, del relativo ius postulandi, non garantisce al ricorrente il pieno esercizio dei diritti di difesa cui è preordinata
detta comunicazione.
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n. Ord. 26858/2017 – Rel. Bielli
DCA per il rientro del deficit sanitario regionale – Clausola di
salvaguardia prevedente rinuncia ad ogni controversia, istanza o azine da parte della struttura sanitaria sottoscrivente accordo con la regione
– Impugnazione dinanzi al Tar – Proposizione di regolamento preventivo di giurisdizione da parte del ricorrente (RGN 22239/16).
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SU dichiarano inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di
giurisdizione. La natura oggettiva dell'interesse alla corretta soluzione del problema di giurisdizione comporta la legittimazione a ricorrere ai sensi
dell'art. 41, primo comma, cod. proc. civ. anche del soggetto che, avendo
instaurato il giudizio di merito non ancora definito, abbia poi (spontaneamente o su eccezione della controparte) ragionevolmente dubitato della correttezza
della originaria scelta, da lui effettuata, circa il giudice da adire In difetto di tale oggettivo elemento di dubbio, infatti, il ricorso per regolamento preventivo
di giurisdizione è inammissibile, per carenza di interesse ad agire. Nella specie non ricorre l'ipotesi del suddetto oggettivo (cioè non meramente soggettivo)
"ragionevole dubbio" sulla giurisdizione adita. In concreto, infatti, non emerge alcun elemento, di fatto o di diritto, che possa far dubitare della giurisdizione
del giudice adito, tanto più che nessuna delle parti ne ha contestato la corretta individuazione.
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n. 27089/2017 – Rel. Scrima
Presentazione DIA per ristrutturazione edilizia e inizio lavori –
Successiva sospensione dei lavori e annullamento della DIA in autotutela da parte del Comune – Impugnazione - TAR respinge –
C.d.S. respinge appello – ricorso per diniego di giustizia e violazione della legge regionale (RGN 26352 del 2015).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è circoscritto ai
limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo ovvero all'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo
del suo esercizio, cui ineriscono, invece, gli errori in iudicando o in procedendo; pertanto la denunciata mancata applicazione della legge che si assume vigente
al momento dell'esecuzione dei lavori rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti tale
vizio sotto il diverso profilo del difetto di giurisdizione, non trattandosi di una
questione di superamento dei limiti esterni della giurisdizione, né potendosi configurare nella specie un diniego di giustizia da parte del giudice
amministrativo.
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n. 27092/2017 – Rel. Acierno
Corte dei conti – pensioni – corresponsione di doppia indennità integrativa speciale – sentenza della sezione giurisdizionale di appello
che nega il diritto alla doppia indennità – domanda dell’INPS alla restituzione da parte degli eredi – sezione regionale accoglie – sezione
centrale rigetta l’appello – ricorso: tre motivi non implicanti profili attinenti alla giurisdizione (RGN 9931/16).
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SU dichiarano inammissibile il ricorso. (a) Il ricorso avverso la sentenza della
Corte dei conti, con il quale si deduce l'omessa pronuncia su una domanda, può integrare motivo inerente alla giurisdizione, denunciabile ai sensi dell'art.
362 c.p.c., solo se l'omissione è giustificata dalla ritenuta estraneità della
domanda alle attribuzioni giurisdizionali del giudice speciale, non quando si prospetti come errore in iudicando o in procedendo. (b) Il ricorso per
cassazione contro la decisione della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo della S.C. è circoscritto
all'osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo
d'esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che, anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova formulazione
dell'art. 111 Cost., l'accertamento in ordine ad errores in procedendo o ad errores in iudicando rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni
della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo
sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata.
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n. 27283/2017 – Rel. Bruschetta
Corte dei conti – azione di responsabilità amministrativa – direttore
generale di ASL – delibera relativa al rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti assolti in sede penale anche con rimessione
in termini – sezione giurisdizionale condanna – appello – sezione centrale rigetta eccezione di difetto di giurisdizione e riduce condanna
– ricorso – asserita giurisdizione del GO in ordine al carattere indebito o no delle erogazioni ai dipendenti a titolo di rimborso delle spese
legali – ricorso successivo di altri due funzionari affidato ad unico identico motivo (RGN 8426/16).
SU dichiarano inammissibile. Il ricorso contro le sentenze della Corte dei Conti
può proporsi esclusivamente quando vengano superati i cosiddetti limiti esterni della giurisdizione, non invece quando si intende contestare l'esercizio della
stessa, così come in effetti avvenuto nella concreta fattispecie, in cui i ricorrenti lamentano che il giudice d'appello abbia errato nel “connettere” il
danno al rapporto di servizio, nella sostanza dolendosi dell'accertamento dell'esistenza del presupposto dell'azione di responsabilità contabile, un
accertamento che quindi non è rimediabile con il ricorso alle SU.
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n. 27435/2017 – Rel. Perrino
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Società cooperativa – licenziamento del socio lavoratore – impugnativa
– preclusione per mancata tempestiva impugnazione della delibera di esclusione del socio lavoratore – tribunale respinge domanda di
reintegrazione - cda conferma - ricorso (r.g. n. 6473/15)
SU dichiarano inammissibile il ricorso (con conseguente irrilevanza della questione posta con l‟ordinanza interlocutoria). SU ribadiscono l‟orientamento
secondo cui l'interpretazione operata dal giudice di appello riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile al controllo
di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione. Il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione
della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in
base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la
volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale.
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n. O.I. 27438/2017 – Rel. Tria
Militare – incidente nel corso delle operazione Vespri siciliani –
domanda in AGO volta al riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere – Tribunale ritiene giurisdizione GO e accoglie parzialmente
domanda – Cda respinge appello del Ministero della difesa – ricorso: difetto di giurisdizione del GO; erroneo riconoscimento dell’assegno
vitalizio di euro 500,00 in luogo di quello di 258,23; erronea applicazione art. 6 della legge n. 206 del 2004 (r.g. n. 14117/16)
SU- dato atto della rinuncia del Ministero ricorrente al primo motivo, concernente la giurisdizione – rimettono la causa dinanzi alla Sezione lavoro
della Corte per l‟ulteriore corso.
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n. Ord. 27441/2017 – Rel. Cristiano
DIP – azione di accertamento negativo di contraffazione delle registrazioni comunitarie di disegno – Promossa da società italiana nei
confronti di società tedesca dinanzi a Tribunale italiano – Regolamento preventivo di giurisdizione promossa dalla società tedesca sulla base
dell’art. 67 Reg. CE n. 44/2001 in relazione alla “particolarità” del Reg. CE n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari (reg. 23618/14)
SU dichiarano il difetto di giurisdizione del giudice italiano. (a) La preclusione all'esperibilità del regolamento si verifica dal momento in cui, esauritasi
l'attività processuale delle parti, la causa viene trattenuta a sentenza, sicché, nell'ipotesi prevista dall'art. 275 c.p.c., tale momento risulta differito rispetto
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all'udienza di precisazione delle conclusioni, e coincide con quello in cui,
all'udienza fissata dinanzi al collegio per la discussione orale, la discussione termina ed il collegio si riserva la decisione. (b) Non ricorre alcuna deroga ai
criteri di collegamento indicati dagli artt. art. 81. lett. b) ed 82.1 del
regolamento CE n. 6/02, a norma dei quali le azioni di accertamento negativo della contraffazione vanno proposte, in via esclusiva, dinanzi al tribunale dei
modelli e disegni comunitari dello Stato membro in cui il convenuto ha domicilio (cfr. sentenza della Corte di giustizia 13 luglio 2017, emessa a
seguito di questione pregiudiziale rimessa dalle SU).
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n. 27897/2017 – Rel. D’Ascola
Avvocato – trattenimento, in contrasto con quanto pattuito, di 63
assegni bancari emessi dalla debitrice nei confronti dei clienti del professionista a lui fiduciariamente consegnati e proposizione di 52
procedure esecutive presso terzi – COA Milano applica sanzione
sospensione con la censura; ricorso affidato a sette motivi: incompetenza, per avere il CNF esaminato una questione di
interpretazione di un contratto; violazione art. 1372 c.c.; insussistenza di un obbligo di agire con unico procedimento; inapplicabilità art. 66
cod. deon.; carenza di motivazione, anche in riferimento al mancato rinvio dell’udienza; mancanza di specificità della contestazione (RGN.
24851 del 2016). SU rigettano il ricorso. Chiamate a valutare la censura di anomalia
motivazionale tramutantesi in violazione di legge, le SU escludono la configurabilità del vizio denunciato, rilevando che la sentenza del CNF ha preso
in esame la pronuncia del COA ed ha ritenuto: (a) che la condanna disciplinare per avere l‟avvocato promosso un elevatissimo numero di procedure di
pignoramento presso il terzo debitor debitoris era giustificata dall‟avere il professionista promosso nei confronti del terzo 52 procedure esecutive anziché
un‟unica procedura, con aggravio di spese legali per il debitore; (b) che la
decisione del COA era correttamente motivata e fondata sulle risultanze istruttorie; (c) che erano inutilmente vessatorie le iniziative giudiziarie
dell‟incolpato. In questo contesto, SU sottolineano che la sentenza impugnata ha rinviato, quanto alla ricostruzione dei fatti, alla decisione di primo grado,
recependola totalmente, come è possibile in sede di gravame, ed ha formulato una propria valutazione, la cui autonomia e puntualità è desumibile anche
dall‟assoluzione dell‟avvocato in ordine ad altro capo di incolpazione; e precisano che la decisione del COA, cui occorre fare riferimento per stabilire se
complessivamente il dovere costituzionale di motivazione sia stato assolto o se la valutazione del CNF sia stata apparente e declamatoria, conteneva una
sintetica ma inequivocabile illustrazione della decisione.
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80
n. 28363/2017 – Rel. Falaschi
Ricorso per revocazione avverso sentenza emessa dal C.d.S. –
sentenza del C.d.S. di inammissibilità del suddetto ricorso –
Impugnazione della relativa sentenza per violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione al giudicato sulla giurisdizione formatosi a seguito di
precedente sentenza delle SU (RGN 5353 del 2015). SU dichiarano inammissibile il ricorso. SU rilevano che la ricorrente censura la
decisione del Consiglio di Stato, emessa in sede di giudizio di revocazione, per motivi attinenti alla giurisdizione non con riferimento alla decisione stessa, ma
con esclusivo riferimento ad un preteso difetto di giurisdizione che inficerebbe la decisione di cui era stata chiesta la revocazione: il difetto di giurisdizione in
sede di revocazione viene prospettato solo come conseguenza del difetto assoluto di giurisdizione in ordine alla controversia di merito. Tanto premesso,
SU affermano che, sebbene sia possibile dedurre il difetto di giurisdizione del giudice della revocazione, rimane esclusa la possibilità di dedurre il difetto di
giurisdizione del giudice che ha pronunciato la sentenza oggetto dell'impugnazione per revocazione, ostandovi il giudicato interno - per lo meno
implicito - formatosi sulla questione della giurisdizione per mancanza di
impugnazione al riguardo.
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n. Dec. 28502/2017 – Pres. Agg. Rordorf
Contenzioso TSAP – rinuncia.
Il Presidente delle SU dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia.
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n. 28503/2017 – Rel. Lombardo
Corte dei conti – azione di responsabilità nei confronti del legale rappresentante di una società agricola per indebita percezione fondi
comunitari – sezione giurisdizionale regionale accoglie – sezione di appello conferma – ricorso – asserito difetto di giurisdizione del
giudice contabile per essere già stata proposta domanda di recupero in sede civile con ingiunzione di pagamento ex r.d. n. 639/1910 (RGN
19976/15). SU dichiarano inammissibile il ricorso, sul rilievo che la mancata proposizione
di apposito motivo di appello ha determinato la formazione del giudicato interno sulla statuizione del giudice di primo grado affermativa della
sussistenza della giurisdizione.
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n. 29203/2017 – Rel. D’Ascola
Provvedimento prefettizio recante ordine di sottoposizione a visita
medica ex art. 119 comma 4 Cod. strada – Richiesta di riforma – G. di pace adito respinge – Tribunale conferma – Ricorso per motivi
attinenti alla giurisdizione (RGN 25851/16). SU dichiarano inammissibile il ricorso. (a) L'attore che abbia incardinato la
causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di
giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione. (b) E‟ inammissibile l‟eccezione di difetto di
giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità, stante il giudicato implicito formatosi sulla pronuncia di merito, ove la questione non sia
stata sollevata nei gradi anteriori di giudizio.
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n. Ord. 30221/2017 – Rel. De Stefano
Azione dinanzi al G.O. proposta da Mondini s.p.a. e relativo l.r. nei confronti della Provincia Autonoma di Trento nonché delle Casse rurali
di Trento e Lavis per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata concessione di fideiussione – Invito alle parti a concludere in ordine
alla giurisdizione del giudice adito – Proposizione di regolamento preventivo da parte degli attori (RGN 27703/16).
SU dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo. Una complessiva condotta della Pubblica Amministrazione, di gestione dell'istruttoria di un
procedimento sulla domanda di erogazione di aiuti finanziari latamente discrezionali (quali quelli previsti dall'art. 6 legge prov. Trento 13 dicembre
1999, n. 6, che non fissa presupposti cogenti e pertanto implicitamente li collega alle valutazioni di opportunità e convenienza da parte dell'Ente all'esito
della valutazione della meritevolezza dell'imprenditrice richiedente ed al fine di
garantire un'adeguata oculatezza in vista dell'impegno di ingenti risorse pubbliche, per scongiurare il rischio che l'invocata agevolazione si riveli una
perdita certa per l'erario pubblico a seguito della concretizzazione delle aspettative negative per l'imprenditrice richiedente) non si risolve in una
congerie o sequenza di singoli comportamenti dei funzionari investiti del relativo potere, ma integra appunto una condotta tipica amministrativa (di
impostazione di contatti ed interlocuzioni con la richiedente volti, anche con provvedimenti formali quali una delibera di Giunta, a conseguire le condizioni
migliori affinché l'impegno, per cifra rilevante, delle risorse pubbliche possa valutarsi, se non vantaggioso, quanto meno non destinato ad una prognosi
sicuramente sfavorevole); pertanto, è attribuita alla cognizione del giudice amministrativo - giudice del legittimo esercizio della funzione amministrativa -
la domanda di risarcimento del danno prospettato come derivante da quella
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condotta, siccome in rapporto di causalità diretta con l'illegittimo esercizio del
potere pubblico».
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n. 30301/2017 – Rel. De Stefano
Gara per l’affidamento del servizio integrato energia per la P.A. – impugnazione dell’aggiudicazione da parte di ricorrente – Tar respinge
– C.d.S. conferma – Ricorso per eccesso di potere giurisdizionale (RGN 14073/16).
SU dichiarano inammissibili i ricorsi principale ed incidentale. (a) Il dimezzamento dei termini processuali nelle controversie relative
all'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, previsto dagli artt. 119 e 120 cod. proc. amm., non riguarda il giudizio in cassazione per motivi di
giurisdizione sulle sentenze di secondo grado del giudice amministrativo, in quanto tali norme non vi fanno riferimento, né sussiste una ragione di celerità
del rito che consenta di derogare ai fondamentali principi di uguaglianza e
difesa nel processo di cassazione. (b) Non è configurabile il prospettato travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione, perché la lamentata
disapplicazione di provvedimenti amministrativi (con supposta invasione dell‟ambito delle competenze della SOA e dell‟ANAC) si fonda su una specifica
ratio ricavata in base ad una attività ermeneutica che rimane entro l‟ambito dell‟interpretazione della legge. Tale conclusione non muta per il fatto che lo
stesso Consiglio di Stato, in sede di adunanza plenaria e componendo il contrasto, abbia successivamente escluso la fondatezza della tesi formalistica,
applicata dalla sentenza qui impugnata, della perdita automatica dei requisiti di qualificazione in caso di cessione di azienda nel corso della procedura di
aggiudicazione. Tanto integra – precisano le SU – un‟evenienza normale e fisiologica nell‟evoluzione e nel progressivo consolidamento della
giurisprudenza e non travalica i limiti esterni della giurisdizione né il fatto che un contrasto giurisprudenziale sia stato composto con l‟abbandono delle
soluzioni adottate dalla sentenza gravata, né la circostanza che siano state
adottate soluzioni giurisprudenziali con altre contrastanti e poi superate dal componimento istituzionale del contrasto stesso. (c) In materia di
impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche
del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo per contrasto con il diritto dell‟Unione europea, salva l‟ipotesi
estrema in cui l‟errore si sia tradotto in una interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla Corte di giustizia
europea, limitatamente ai casi in cui ne sia risultata preclusa, rendendola non effettiva, la difesa giudiziale.
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n. 30302/2017 – Rel. De Stefano
Affidamento del servizio integrato energia per la PA – Bando –
aggiudicazione definitiva – Impugnazione – Tar accoglie – CdS
conferma – Ricorso per eccesso di potere giurisdizionale (disapplicazione disciplina processuale e travalicamento dei limiti
esterni della giurisdizione amministrativa) (RGN 14074/16). SU dichiarano inammissibili i ricorsi principale ed incidentale. (a) Il
dimezzamento dei termini processuali nelle controversie relative all'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, previsto dagli artt. 119 e
120 cod. proc. amm., non riguarda il giudizio in cassazione per motivi di giurisdizione sulle sentenze di secondo grado del giudice amministrativo, in
quanto tali norme non vi fanno riferimento, né sussiste una ragione di celerità del rito che consenta di derogare ai fondamentali principi di uguaglianza e
difesa nel processo di cassazione. (b) Non è configurabile il prospettato travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione, perché la lamentata
disapplicazione di provvedimenti amministrativi (con supposta invasione dell‟ambito delle competenze della SOA e dell‟ANAC) si fonda su una specifica
ratio ricavata in base ad una attività ermeneutica che rimane entro l‟ambito
dell‟interpretazione della legge. Tale conclusione non muta per il fatto che lo stesso Consiglio di Stato, in sede di adunanza plenaria e componendo il
contrasto, abbia successivamente escluso la fondatezza della tesi formalistica, applicata dalla sentenza qui impugnata, della perdita automatica dei requisiti di
qualificazione in caso di cessione di azienda nel corso della procedura di aggiudicazione. Tanto integra – precisano le SU – un‟evenienza normale e
fisiologica nell‟evoluzione e nel progressivo consolidamento della giurisprudenza e non travalica i limiti esterni della giurisdizione né il fatto che
un contrasto giurisprudenziale sia stato composto con l‟abbandono delle soluzioni adottate dalla sentenza gravata, né la circostanza che siano state
adottate soluzioni giurisprudenziali con altre contrastanti e poi superate dal componimento istituzionale del contrasto stesso. (c) In materia di
impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche
del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o in
procedendo per contrasto con il diritto dell‟Unione europea, salva l‟ipotesi estrema in cui l‟errore si sia tradotto in una interpretazione delle norme
europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla Corte di giustizia europea, limitatamente ai casi in cui ne sia risultata preclusa, rendendola non
effettiva, la difesa giudiziale.
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n. 30303/2017 – Rel. De Stefano
Gara di appalto – Aggiudicazione – Richiesta di annullamento in
autotutela – Diniego – Impugnazione – Tar respinge – C.d.S. accoglie appello della società esclusa e respinge impugnazione incidentale
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dell’aggiudicataria – Ricorso di quest’ultima per eccesso di potere
giurisdizionale e travalicamento dei limiti della giurisdizione amministrativa (RGN 14077/16).
SU dichiarano inammissibili i ricorsi principale ed incidentale. (a) Il
dimezzamento dei termini processuali nelle controversie relative all'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, previsto dagli artt. 119 e
120 cod. proc. amm., non riguarda il giudizio in cassazione per motivi di giurisdizione sulle sentenze di secondo grado del giudice amministrativo, in
quanto tali norme non vi fanno riferimento, né sussiste una ragione di celerità del rito che consenta di derogare ai fondamentali principi di uguaglianza e
difesa nel processo di cassazione. (b) Non è configurabile il prospettato travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione, perché la lamentata
disapplicazione di provvedimenti amministrativi (con supposta invasione dell‟ambito delle competenze della SOA e dell‟ANAC) si fonda su una specifica
ratio ricavata in base ad una attività ermeneutica che rimane entro l‟ambito dell‟interpretazione della legge. Tale conclusione non muta per il fatto che lo
stesso Consiglio di Stato, in sede di adunanza plenaria e componendo il contrasto, abbia successivamente escluso la fondatezza della tesi formalistica,
applicata dalla sentenza qui impugnata, della perdita automatica dei requisiti di
qualificazione in caso di cessione di azienda nel corso della procedura di aggiudicazione. Tanto integra – precisano le SU – un‟evenienza normale e
fisiologica nell‟evoluzione e nel progressivo consolidamento della giurisprudenza e non travalica i limiti esterni della giurisdizione né il fatto che
un contrasto giurisprudenziale sia stato composto con l‟abbandono delle soluzioni adottate dalla sentenza gravata, né la circostanza che siano state
adottate soluzioni giurisprudenziali con altre contrastanti e poi superate dal componimento istituzionale del contrasto stesso. (c) In materia di
impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche
del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo per contrasto con il diritto dell‟Unione europea, salva l‟ipotesi
estrema in cui l‟errore si sia tradotto in una interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla Corte di giustizia
europea, limitatamente ai casi in cui ne sia risultata preclusa, rendendola non
effettiva, la difesa giudiziale.
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n. 30588/2017 – Rel. Campanile
Approvazione di piano di lottizzazione – Richiesta di concessione
edilizia da parte di uno dei lottizzanti – Comunicazione comunale di sospensione del parere – Successivi provvedimenti comunali
dichiaranti decadenza e comunque inefficacia del piano di lottizzazione – Impugnazione con diversi ricorsi – Tar dichiara improcedibile uno dei
ricorsi e respinge l’altro – C.d.S. conferma – Ricorso per eccesso di
85
potere giurisdizionale avendo deciso sulla base di norma di creazione
giurisprudenziale (RGN 28515 del 2015). SU dichiarano inammissibile il ricorso. SU escludono il denunciato eccesso di
potere giurisdizionale, rilevando che con la sentenza impugnata il Consiglio di
Stato ha sostanzialmente esercitato, nell‟ambito del sindacato di legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, la propria funzione interpretativa di
norme primarie e secondarie, insindacabile come tale per motivi inerenti alla giurisdizione. In particolare, l‟interpretazione della legge rappresenta l‟essenza
della funzione giurisdizionale e non può, dunque, integrare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, così da
giustificare il ricorso previsto dall‟art. 111, comma 8, Cost.
*************
n. 30974/2017 – Rel. Campanile
Deliberazioni A.G. Com. di rinnovamento del procedimento relativo
all’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del
servizio universale nel settore della telefonia – Impugnazione di Vodafone Omnitel N.V. contestante l’obbligo di partecipazione ai
predetti oneri e le modalità di quantificazione – Tar accoglie – C.d.S. conferma – Ricorso denunciante eccesso di poter giurisdizionale per
invasione della sfera riservata all’amministrazione (RGN 22275 del 2015).
SU dichiarano il ricorso inammissibile. Il sindacato di legittimità del giudice
amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del
provvedimento impugnato e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicarne della legittimità, salvo non includano valutazioni ed
apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità (come nel caso della definizione di mercato rilevante nell'accertamento di intese
restrittive della concorrenza), nel qual caso il sindacato, oltre che in un
controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica della non esorbitanza dai
suddetti margini di opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell' Autorità Garante. Tanto premesso, SU rilevano
che nella specie il Consiglio di Stato non ha travalicato i limiti della propria giurisdizione, avendo compiuto un sindacato in ordine alla legittimità dei
provvedimenti in relazione alla verifica della sussistenza del vizio di eccesso di potere, anche in relazione all‟insufficienza dell‟istruttoria e alla logicità della
motivazione, senza sostituirsi nelle scelte di merito riservate alla discrezionalità dell‟Autorità.
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n. Ord. 30977/2017 – Rel. Campanile
dip – domanda di modifica di sentenza di divorzio tra ex coniugi
entrambi di nazionalità serba, pronunciata in Serbia e trascritta negli
atti di stato civile – eccezione di difetto di giurisdizione italiano – successivo regolamento preventivo (RGN 16135 del 2016).
SU dichiarano inammissibile il ricorso per regolamento preventivo perché non risponde ai requisiti richiesti dall‟art. 366, n. 3, c.p.c. (oltre a non contenere
alcuna ricostruzione della vicenda sotto il profilo processuale, il ricorso omette di specificare l‟oggetto della domanda di revisione delle condizioni del divorzio;
SU rimarcano la rilevanza delle circostanze sottaciute, comportanti diverse soluzioni se riguardanti o meno la responsabilità genitoriale).
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n. 30986/2017 – Rel. Berrino
Impugnazione dinanzi al G.A. delle graduatorie ex art. 56 l. n. 16 del
1996 – azione dinanzi al g.o. per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato utile inserimento nelle graduatorie suddette – declinatoria di
giurisdizione da parte di entrambi i giudici – Ricorso ex art. 362 comma 2 c.p.c. denunciante conflitto negativo (r.g. n. 14405/16)
SU dichiarano il ricorso inammissibile, non sussistendo alcun conflitto da dirimere, non essendovi alcuna pronuncia del giudice amministrativo contraria
a quella del Tribunale ordinario.
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n. 30994/2017 – Rel. E. Cirillo
Ricorso per revocazione (RGN 21895/16 – 21898/16 – 21899/16 –
21900/16).
SU dichiarano il ricorso inammissibile. L‟interpretazione non solo letterale e sistematica, ma pure costituzionalmente e convenzionalmente orientata, degli
artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. porta a non ammettere la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici
(sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di precedente controversia, rispondendo la non ulteriore
impugnabilità in generale all‟esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale e della CEDU, di conseguire l‟immutabilità e
definitività della pronuncia all‟esito di un sistema variamente strutturato. Il carattere d‟impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli
motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l‟inammissibilità di ogni censura non compresa, tra cui ogni ipotetica actio nullitatis.
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n. 30995/2017 – Rel. E. Cirillo
Ricorso per revocazione (RGN 21895/16 – 21898/16 – 21899/16 – 21900/16).
SU dichiarano il ricorso inammissibile. L‟interpretazione non solo letterale e sistematica, ma pure costituzionalmente e convenzionalmente orientata, degli
artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. porta a non ammettere la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici
(sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di precedente controversia, rispondendo la non ulteriore
impugnabilità in generale all‟esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale e della CEDU, di conseguire l‟immutabilità e
definitività della pronuncia all‟esito di un sistema variamente strutturato. Il carattere d‟impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli
motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l‟inammissibilità di ogni censura non compresa, tra cui ogni ipotetica actio nullitatis.
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n. 30996/2017 – Rel. E. Cirillo
Ricorso per revocazione (RGN 21895/16 – 21898/16 – 21899/16 –
21900/16). SU dichiarano il ricorso inammissibile. L‟interpretazione non solo letterale e
sistematica, ma pure costituzionalmente e convenzionalmente orientata, degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. porta a non ammettere la revocazione delle
decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su
fatti non resi oggetto di precedente controversia, rispondendo la non ulteriore impugnabilità in generale all‟esigenza, tutelata come primaria dalle stesse
norme della Carta fondamentale e della CEDU, di conseguire l‟immutabilità e
definitività della pronuncia all‟esito di un sistema variamente strutturato. Il carattere d‟impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli
motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l‟inammissibilità di ogni censura non compresa, tra cui ogni ipotetica actio nullitatis.
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n. 30997/2017 – Rel. E. Cirillo
Ricorso per revocazione (RGN 21895/16 – 21898/16 – 21899/16 – 21900/16).
SU dichiarano il ricorso inammissibile. L‟interpretazione non solo letterale e sistematica, ma pure costituzionalmente e convenzionalmente orientata, degli
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artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. porta a non ammettere la revocazione delle
decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su
fatti non resi oggetto di precedente controversia, rispondendo la non ulteriore
impugnabilità in generale all‟esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale e della CEDU, di conseguire l‟immutabilità e
definitività della pronuncia all‟esito di un sistema variamente strutturato. Il carattere d‟impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli
motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l‟inammissibilità di ogni censura non compresa, tra cui ogni ipotetica actio nullitatis.
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n. 31111/2017 – Rel. A. Manna
Impiego pubblico – dichiarazione di inidoneità psichica di un carabiniere adottata nell’ambito di una selezione concorsuale per
l’arruolamento nell’arma - impugnazione dei provvedimenti dinnanzi al TAR – reiezione – appello – Consiglio di stato rigetta gravame –
ricorso: rifiuto di giurisdizione ovvero omissione di giurisdizione per
omesso esercizio del sindacato amministrativo da parte del TAR sulle valutazioni tecniche della commissione concorsuale (r.g. n. 21595/16)
SU dichiarano inammissibile il ricorso. SU escludono il lamentato vizio di denegata giustizia nella sentenza del Consiglio di Stato, rilevando che con essa
il giudice amministrativo non ha affermato l‟estraneità alla propria giurisdizione della domanda proposta, ma si è limitato a constatare che il provvedimento
impugnato, pur astrattamente sindacabile se palesemente irragionevole o viziato da errata valutazione dei presupposti di fatto, in concreto non era
affetto da tali vizi.
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n. O.I. 31112/2017 – Rel. Giusti
Controversia in tema di quote latte – Opposizione di aziende agricole alla pretesa dell’AGEA di prelievo supplementare per alcune annate di
produzione – Tribunale accoglie ricorso ex art. 700 c.p.c. successivamente confermando con sentenza – C. App. declina
giurisdizione – Ricorso per motivi di giurisdizione (RGN 2443/16). SU ordinano il rinnovo della notifica e l‟integrazione del contraddittorio.
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n. 31113/2017 – Rel. Giusti
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Acque pubbliche – domanda nei confronti di consorzio di bonifica di
ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni conseguenti all’alterazione delle preesistenti pendenze – TRAP rigetta domanda –
TSAP dichiara inammissibile appello, ritenendo applicabili al rito del
r.d. n. 1775 del 1933 le modifiche introdotte nel 2012 e segnatamente quella relativa alla specificità dei motivi – ricorso: eccezione di
illegittimità costituzionale dell’art. 342 c.p.c. come interpretato dal TSAP; inapplicabilità dell’art. 342 al procedimento di appello dinnanzi
al TSAP (RGN 8605/16). SU accolgono in parte, cassano e rinviano. Nel procedimento di secondo grado
davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso la pronuncia del tribunale regionale, in mancanza di una norma che espressamente disciplini il
contenuto dell‟atto introduttivo del giudizio di appello, si applicano, in forza del rinvio contenuto nell‟art. 208 del testo unico, le regole del codice di procedura
civile; e poiché detto rinvio deve intendersi di natura non già recettizia, bensì formale, e, quindi, dinamicamente riferito, a seguito dell‟abrogazione del
codice dell‟epoca, alle corrispondenti norme del codice vigente che regolano il giudizio di gravame, anche l‟appello dinanzi al Tribunale superiore deve seguire
le prescrizioni dettate dall‟art. 342 cod. proc. civ., nel testo formulato dal
decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012.
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n. 31225/2017 – Rel. Falaschi
Società concessionaria di impianto sportivo di proprietà del Comune di Roma – Installazione di otto containers adibiti a spogliatoio –
contestazione di abusività degli interventi e ordine di demolizione da parte del Comune – Impugnazione della società – Tar respinge – C.d.S.
conferma – Ricorso denunciante il travalica mento da parte del C.d.S. dei limiti della propria giurisdizione per sconfinamento nel sindacato di
merito (r.g.n. 27585/15).
SU dichiarano inammissibile il ricorso. (a) I motivi inerenti alla giurisdizione - in relazione ai quali soltanto è ammesso, ai sensi dell'art. 111, ultimo comma,
Cost. e dell'art. 362 cod. proc. civ., il sindacato della Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato - vanno identificati o nell'ipotesi in cui la
sentenza del Consiglio di Stato abbia violato (in positivo o in negativo) l'ambito della giurisdizione in generale (come quando abbia esercitato la giurisdizione
nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa oppure, al contrario, quando abbia negato la giurisdizione sull'erroneo presupposto che
la domanda non potesse formare oggetto in modo assoluto di funzione giurisdizionale), o nell'ipotesi in cui abbia violato i cosiddetti limiti esterni della
propria giurisdizione (ipotesi, questa, che ricorre quando il Consiglio di Stato abbia giudicato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra
giurisdizione speciale, oppure abbia negato la propria giurisdizione nell'erroneo convincimento che essa appartenesse ad altro giudice, ovvero ancora quando,
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in materia attribuita alla propria giurisdizione limitatamente al solo sindacato
della legittimità degli atti amministrativi, abbia compiuto un sindacato di merito). Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si
denunci un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria
giurisdizione, vizio che, attenendo all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo, non può essere
dedotto dinanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte. (b) Il concreto esercizio del potere del giudice amministrativo di delibazione della rilevanza e non
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale non integra un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile dalle Sezioni Unite.
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n. 31226/2017 – Rel. De Chiara
Autorità portuale – procedura indetta per la concessione di progettazione costruzione e gestione di piattaforma logistica –
annullamento dell’ammissione alla procedura del RTI risultato
aggiudicatario provvisorio – impugnazione – Tar respinge – Consiglio di stato conferma – ricorso per rifiuto di esercizio del potere
giurisdizionale (r.g. n. 7579/15) SU accolgono il primo motivo e dichiarano inammissibile il secondo, cassano la
sentenza del Consiglio di Stato e rinviano allo stesso Consiglio di Stato in diversa composizione. Non costituiscono diniego di giurisdizione, da parte del
Consiglio di Stato (o della Corte dei conti), gli errori in procedendo o in iudicando, ancorché riguardanti il diritto dell‟Unione europea, salvo i casi di
radicale stravolgimento delle norme di riferimento (nazionali o dell‟Unione) tale da ridondare in denegata giustizia, e in particolare il caso, tra questi, di errore
in procedendo costituito dall‟applicazione di regola processuale interna incidente nel senso di negare alla parte l‟accesso alla tutela giurisdizionale
nell‟ampiezza riconosciuta da pertinenti disposizioni normative dell‟Unione europea, direttamente applicabili, secondo l‟interpretazione elaborata dalla
Corte di giustizia. In relazione a ricorso al giudice amministrativo con cui il
ricorrente escluso da una gara di appalto contesti sia la propria esclusione che l‟ammissione dell‟altro concorrente dichiarato aggiudicatario, la declaratoria di
improcedibilità dei motivi di ricorso riguardanti l‟ammissione dell‟aggiudicatario, quale conseguenza del rigetto dei motivi riguardanti
l‟esclusione del ricorrente, integra gli estremi del diniego di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato, giacché tale declaratoria contrasta con la
giurisprudenza della Corte di giustizia e ha incidenza limitativa dell‟accesso della parte alla tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.
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n. 31228/2017 – Rel. Tria
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Impiego – concorso per l’assegnazione di un posto di dirigente
amministrativo AUSL 4 di Teramo – esclusione per mancato raggiungimento punteggio sufficiente nella prova teorico pratica –
impugnazione in AGA – dichiarazione di improcedibilità – appello – CdS
rigetta gravame – ricorso: violazione limiti esterni della giurisdizione per individuazione requisito non previsto dal bando; diniego di
giurisdizione (RGN 26654/16 – 26659/16). SU dichiarano il ricorso inammissibile. Il Consiglio di Stato non è incorso in
eccesso di potere giurisdizionale, sotto il duplice profilo del radicale stravolgimento delle norme di rito e del diniego di giustizia, in quanto,
svolgendo un‟attività ermeneutica che rientra a pieno titolo nell‟orbita dei limiti interni della giurisdizione amministrativa, ha considerato legittimo il
provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso in base all‟interpretazione del bando di concorso stesso, precisando che il bando
richiedeva il requisito, non posseduto dal ricorrente, di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del SSN
nella posizione funzionale di settimo ed ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni,
peraltro con una disposizione conforme all‟art. 26, comma 1, d.lgs. n. 165 del
2001 e all‟art. 70 del d.P.R. n. 483 del 1997.
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n. 31229/2017 – Rel. Tria
Impiego – concorso per l’assegnazione di un posto di dirigente
amministrativo AUSL 4 di Teramo – esclusione per mancato raggiungimento punteggio sufficiente nella prova teorico pratica –
impugnazione in AGA – dichiarazione di improcedibilità – appello – CdS rigetta gravame – ricorso: violazione limiti esterni della giurisdizione
per individuazione requisito non previsto dal bando; diniego di giurisdizione (RGN 26654/16 – 26659/16).
SU dichiarano il ricorso inammissibile. Il Consiglio di Stato non è incorso in
eccesso di potere giurisdizionale, sotto il duplice profilo del radicale stravolgimento delle norme di rito e del diniego di giustizia, in quanto,
svolgendo un‟attività ermeneutica che rientra a pieno titolo nell‟orbita dei limiti interni della giurisdizione amministrativa, ha considerato legittimo il
provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso in base all‟interpretazione del bando di concorso stesso, precisando che il bando
richiedeva il requisito, non posseduto dal ricorrente, di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del SSN
nella posizione funzionale di settimo ed ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni,
peraltro con una disposizione conforme all‟art. 26, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e all‟art. 70 del d.P.R. n. 483 del 1997.
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n. Ord. 31232/2017 – Rel. Tria
Corte dei conti – deputato dell’assemblea regionale siciliana – domanda proposta dinnanzi al giudice unico delle pensioni della
Regione siciliana nei confronti dell’ARS per l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’assegno vitalizio con decorrenza 1 ottobre
2012 e la condanna al pagamento dei ratei maturati – successive pronunce delle SSUU affermative della giurisdizione del GO in tema di
assegni vitalizi spettanti a consiglieri e deputati regionali – ricorso per regolamento di giurisdizione volto all’affermazione della giurisdizione
del GO – controricorso adesivo dell’ARS (RGN 1757/17). SU dichiarano il ricorso inammissibile. Il venir meno per estinzione a seguito di
rinuncia agli atti del processo in senso al quale l‟istanza di regolamento di giurisdizione è sollevata, determina l‟inammissibilità del ricorso per
regolamento stesso per sopravvenuta carenza di interesse.
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n. 31240/2017 – Rel. Virgilio Ambiente – gestore di impianto termoelettrico – autorizzazione
integrata ambientale per termovalorizzatore e impianto di trattamento rifiuti liquidi – impugnazione dinnanzi al TAR – eccezione di difetto di
giurisdizione a favore del TSAP – sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse – CdS ritiene domande
improcedibili, rigetta eccezione di difetto di giurisdizione e accoglie appelli e annulla atti impugnati – ricorso (RGN 17436 del 2015).
SU rigettano il ricorso. (a) Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, e non del TSAP in unico grado, l‟impugnazione
dell‟autorizzazione integrata ambientale relativa ad un progetto di impianto di trattamento rifiuti, non ostandovi la circostanza che il provvedimento preveda
lo scarico delle acque dell‟impianto in un canale. (b) SU escludono il lamentato
vizio di eccesso di potere giurisdizionale, rilevando che il giudice amministrativo non ha affatto compiuto alcuna diretta e concreta valutazione
dell‟opportunità e della convenienza del provvedimento impugnato, né ha adottato una decisione sostitutiva dei criteri di scelta e delle conseguenti
determinazioni spettanti all‟amministrazione.
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