€¦ · Web viewVa considerato che il principio sostituisce lo IAS 11 Lavori su o rdinazione, che...

26
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI IFRS NEWSLETTER N. 3/2014 10 novembre 2014 Sommario 1. PREMESSA - INTRODUZIONE..........................................2 2. NOVITA’ IFRS.....................................................3 2.1. SINTESI DEI NUOVI DOCUMENTI EMESSI DALLO IASB ED OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA CON PRIMA APPLICAZIONE A PARTIRE DAI BILANCI DEGLI ESERCIZI CHE INIZIANO DOPO IL 1° GENNAIO 2014...................3 2.2. CENNI SU ALCUNI DOCUMENTI EMESSI DALLO IASB MA NON ANCORA OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA E QUINDI NON ANCORA APPLICABILI.........5 Parte 1) MODIFICHE A PRINCIPI CONTABILI ESISTENTI................5 Parte 2) NUOVI PRINCIPI CONTABILI................................7 3. ATTIVITA’ DELL’ODCEC IN TEMA DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 15 3.1. CORSI E SEMINARI................................................15 3.2. QUADERNI SAF E ALTRE PUBBLICAZIONI..............................15 APPENDICE – TABELLE RIASSUNTIVE DELLE “NOVITA’” IN TEMA DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI........................................... 17 A) Lista dei documenti emessi dallo IASB ed omologati dall’Unione Europea con prima applicazione a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2014......................................17 B) Lista dei documenti emessi dallo IASB ed omologati dall’Unione Europea con prima applicazione a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2014.................................18 C) Lista dei documenti emessi dallo IASB ma non ancora omologati dall’Unione Europea e quindi non ancora applicabili..................18 1

Transcript of €¦ · Web viewVa considerato che il principio sostituisce lo IAS 11 Lavori su o rdinazione, che...

Page 1: €¦ · Web viewVa considerato che il principio sostituisce lo IAS 11 Lavori su o rdinazione, che contiene specifici criteri per la rilevazione non solo dei ricavi, ma anche dei

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO

COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI

IFRS NEWSLETTER N. 3/2014

10 novembre 2014

Sommario1. PREMESSA - INTRODUZIONE.............................................................................................................2

2. NOVITA’ IFRS.....................................................................................................................................3

2.1. SINTESI DEI NUOVI DOCUMENTI EMESSI DALLO IASB ED OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA CON PRIMA APPLICAZIONE A PARTIRE DAI BILANCI DEGLI ESERCIZI CHE INIZIANO DOPO IL 1° GENNAIO 2014.........................................................................................................................................3

2.2. CENNI SU ALCUNI DOCUMENTI EMESSI DALLO IASB MA NON ANCORA OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA E QUINDI NON ANCORA APPLICABILI....................................................................5

Parte 1) MODIFICHE A PRINCIPI CONTABILI ESISTENTI.....................................................................5

Parte 2) NUOVI PRINCIPI CONTABILI.................................................................................................7

3. ATTIVITA’ DELL’ODCEC IN TEMA DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI....................................15

3.1. CORSI E SEMINARI................................................................................................................................15

3.2. QUADERNI SAF E ALTRE PUBBLICAZIONI.............................................................................................15

APPENDICE – TABELLE RIASSUNTIVE DELLE “NOVITA’” IN TEMA DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI.....................................................................................................................................17

A) Lista dei documenti emessi dallo IASB ed omologati dall’Unione Europea con prima applicazione a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2014.................................................................17

B) Lista dei documenti emessi dallo IASB ed omologati dall’Unione Europea con prima applicazione a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2014........................................................18

C) Lista dei documenti emessi dallo IASB ma non ancora omologati dall’Unione Europea e quindi non ancora applicabili........................................................................................................................................18

1

Page 2: €¦ · Web viewVa considerato che il principio sostituisce lo IAS 11 Lavori su o rdinazione, che contiene specifici criteri per la rilevazione non solo dei ricavi, ma anche dei

1. PREMESSA - INTRODUZIONELa IFRS Newsletter è una pubblicazione periodica di aggiornamento in materia di principi contabili internazionali (IFRS) che ha l’obiettivo di coniugare tempestività e sintesi dei contenuti comunicati, con un indispensabile livello di approfondimento adeguato alla complessità della tematica trattata.

Oltre alla sintesi dei nuovi documenti (principi contabili, interpretazioni e relative modifiche) emanati dallo IASB, la IFRS Newsletter ha l’obiettivo di fornire aggiornamenti sulle attività dell’ODCEC di Milano in materia di IFRS ed è completata da tabelle riassuntive delle novità IFRS che riportano le date di entrata in vigore dei singoli documenti e lo status di omologazione da parte dell’Unione Europea.

In questo numero della IFRS Newsletter, la parte dedicata all’illustrazione delle novità in materia IFRS comprende i documenti emessi dallo IASB, omologati dall’Unione Europea e applicabili a partire dagli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2014, nonché alcuni documenti emessi dallo IASB e non ancora omologati dall’Unione Europea di futura efficacia.

La presente Newsletter non ha alcuna pretesa di essere esaustiva con riferimento al contenuto dei singoli documenti pubblicati dallo IASB e alle connesse tematiche applicative. Si raccomanda, pertanto, un’attenta lettura dei documenti oggetto della presente comunicazione al fine di una completa comprensione degli stessi e di un’appropriata applicazione alle specifiche circostanze.

La IFRS Newsletter è a cura di:

Francesco Caligiore

Luca Magnano

Claudia Mezzabotta

Luisa Polignano

Paolo Terazzi

2

Page 3: €¦ · Web viewVa considerato che il principio sostituisce lo IAS 11 Lavori su o rdinazione, che contiene specifici criteri per la rilevazione non solo dei ricavi, ma anche dei

2. NOVITA’ IFRS

2.1. SINTESI DEI NUOVI DOCUMENTI EMESSI DALLO IASB ED OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA CON PRIMA APPLICAZIONE A PARTIRE DAI BILANCI DEGLI ESERCIZI CHE INIZIANO DOPO IL 1° GENNAIO 2014

Interpretazione dell’IFRIC n. 21 Tributi

Il documento “Interpretazione dell’IFRIC n. 21 - Tributi” (di seguito “IFRIC 21”), pubblicato dallo IASB nel maggio 2013 ed omologato dall’Unione Europea con Regolamento (UE) n. 634/2014 del 11 giugno 2014, deve essere applicato, in modo retroattivo, a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano da o dopo il 17 giugno 2014. E’ consentita l’applicazione anticipata.

L’obiettivo dell’IFRIC 21 è quello di chiarire il momento in cui deve essere rilevata una passività per il pagamento di un tributo quando tale passività rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali. L’IFRIC 21 non tratta, invece, la contropartita di tale passività e, pertanto, per decidere se debba essere rilevato un costo o un’attività, si dovrà fare riferimento agli altri principi.

Un elemento chiave della definizione di tributo riportata nell’IFRIC 21, è che il tributo deve essere imposto per legge dall’amministrazione pubblica senza che l’entità riceva una contropartita. Pertanto, i tributi che entrano nell’ambito di applicazione dell’IFRIC 21 non includono i corrispettivi pagati all’amministrazione pubblica per l’acquisizione di attività (es: l’acquisto di una concessione per l’utilizzo di frequenze radio-televisive) ovvero per la prestazione di servizi stabiliti in un accordo contrattuale. Sono, inoltre, esclusi dall’ambito di applicazione dell’IFRIC 21:

gli impeghi di risorse che rientrano nell’ambito di applicazione di altri principi (ad esempio, le imposte sul reddito a cui si applica lo IAS 12 Imposte sul reddito, o le passività rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRIC 6 Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche);

multe o altre sanzioni imposte per violazione di leggi;

passività che insorgono da piani di assegnazione di certificati ambientali.

In base allo IAS 37, una passività deve essere rilevata in bilancio solo quando si verifica il fatto vincolante che origina la passività stessa. Il fatto vincolante è definito nel paragrafo 10 dello IAS 37, come il “fatto che dà luogo a un’obbligazione legale o implicita che comporta che un’entità non abbia nessuna realistica alternativa all’adempimento della stessa”. Partendo da questo assunto, l’IFRIC 21 chiarisce come identificare il fatto vincolante, che determina il momento della rilevazione della passività per il pagamento di un tributo. In particolare, dispone quanto segue:

il fatto vincolante che dà origine ad una passività relativa al pagamento di un tributo deve essere identificato sulla base delle specifiche disposizioni della legislazione che regola il tributo;

un’entità non deve riconoscere anticipatamente una passività per il pagamento di un tributo, che scaturirà dall’operare in un esercizio futuro, solo per il fatto che non vi sono delle realistiche possibilità di evitare tale pagamento;

3

Page 4: €¦ · Web viewVa considerato che il principio sostituisce lo IAS 11 Lavori su o rdinazione, che contiene specifici criteri per la rilevazione non solo dei ricavi, ma anche dei

se non si è verificato il fatto vincolante che origina l’obbligazione attuale a pagare il contributo, l’eventuale pagamento anticipato di tale tributo deve essere rilevato come attività.

Partendo dal concetto generale sopra menzionato, in base al quale una passività per il pagamento di un tributo deve essere rilevata solo quando si verifica il fatto vincolante che origina la passività stessa, così come definito dalla legislazione, possono essere identificate le seguenti particolari fattispecie:

il fatto vincolante si verifica in un determinato istante: in questo caso la passività per il pagamento del tributo va rilevata interamente nel momento in cui si origina il fatto vincolante. Non è possibile anticipare o differire tale passività;

il fatto vincolante si verifica nel corso del tempo: in questo caso la passività relativa al pagamento di un tributo è rilevata progressivamente poiché, in base alla legislazione, l’obbligazione per il pagamento del tributo si origina lungo un determinato arco temporale;

il fatto vincolante si verifica al raggiungimento di una soglia minima (ad esempio, un ammontare minimo di ricavi o di vendite generati o di produzione prodotta): in questo caso il fatto vincolante che origina la passività è il raggiungimento della soglia minima e, pertanto, la passività per il pagamento del tributo deve essere rilevata solo nel momento in cui tale soglia minima di attività è raggiunta.

Le disposizioni dell’IFRIC 21 devono essere applicate anche con riferimento al bilancio intermedio redatto in conformità allo IAS 34 Bilanci intermedi. Di conseguenza, nel bilancio intermedio, una passività relativa al pagamento di un tributo deve essere rilevata se, e solo se, esiste un’obbligazione attuale al pagamento di tale tributo, e quindi se il fatto vincolante che origina la passività si è verificato nel periodo intermedio, così come previsto dalla legislazione.

Nei casi in cui il fatto vincolante non si verifichi nel corso del tempo, ma in un determinato momento oppure al raggiungimento di una determinata soglia minima, vi potrebbero essere impatti anche significativi sui risultati dei singoli bilanci intermedi.

Alcuni esempi applicativi

Esempio 1:

Se il pagamento di un tributo è legato alla generazione di ricavi nell’esercizio corrente e il calcolo di tale tributo è basato sui ricavi generati in un esercizio precedente, il fatto vincolante che dà origine al tributo è rappresentato dalla generazione di ricavi nell’esercizio corrente. La generazione di ricavi nell’esercizio precedente è necessaria, ma non sufficiente, a creare un’obbligazione attuale.

Esempio 2

Se il pagamento di un tributo è legato alla generazione di ricavi in uno specifico settore alla data del 1° gennaio 200X, la passività per tale tributo non potrà essere rilevata al 31 dicembre 200X-1 per il solo fatto che l’entità è economicamente obbligata ad operare nell’esercizio 200X, avendo peraltro preparato il bilancio nel presupposto della continuità aziendale.

Esempio 3

La legislazione prevede che un’entità paghi un tributo pari al 2% dei ricavi generati nel corso dell’esercizio, se i ricavi superano la soglia di Euro 50 milioni. Il calcolo del tributo è determinato sul totale dei ricavi generati nell’anno, inclusi anche i primi Euro 50 milioni. Assumendo che la soglia

4

Page 5: €¦ · Web viewVa considerato che il principio sostituisce lo IAS 11 Lavori su o rdinazione, che contiene specifici criteri per la rilevazione non solo dei ricavi, ma anche dei

minima dei ricavi di Euro 50 milioni è raggiunta il 30 luglio e che i ricavi totali dell’esercizio sono pari a Euro 100 milioni, la passività per il pagamento del tributo deve essere rilevata per la prima volta il 30 luglio, quando il fatto vincolante previsto dalla legislazione si verifica (passività pari a Euro 1 milione = Euro 50 milioni x 2%). Dal 30 luglio fino al 31 dicembre, la passività dovrà poi essere adeguata in base alla generazione dei successivi ricavi. Se la società redige il bilancio intermedio al 30 giugno, in questo bilancio non sarà rilevata alcuna passività in quanto non si è verificato il fatto vincolante che comporta l’insorgere della passività stessa.

2.2. CENNI SU ALCUNI DOCUMENTI EMESSI DALLO IASB MA NON ANCORA OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA E QUINDI NON ANCORA APPLICABILI

Parte 1) MODIFICHE A PRINCIPI CONTABILI ESISTENTI

Defined Benefit Plans: Employee Contributions (Amendments to IAS 19)

La modifica allo IAS 19 Benefici ai dipendenti si è resa necessaria per facilitare, nel rispetto di determinate condizioni, la contabilizzazione dei piani a benefici definiti che prevedono la contribuzione da parte dei dipendenti o da terzi soggetti.

In particolare, la modifica allo IAS 19 consente di rilevare le contribuzioni dei dipendenti o dei terzi soggetti come riduzione dei costi per le prestazioni di lavoro (“service costs”) nel periodo in cui i relativi servizi lavorativi sono stati prestati, se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- le contribuzioni dei dipendenti o dei terzi sono previsti formalmente nelle condizioni del piano;

- le contribuzioni sono correlate ai servizi prestati; e

- l’ammontare della contribuzione è indipendente dal numero degli anni di servizio.

In tutti gli altri casi, la rilevazione di tali contribuzioni sarà più complessa in quanto dovranno essere attribuiti ai singoli periodi del piano mediante il calcolo attuariale della relativa passività.

La modifica allo IAS 19 dovrà essere applicata in modo retroattivo a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il (o dopo) il 1° luglio 2014. L’applicazione anticipata è consentita a condizione che il documento IASB sia già stato omologato dall’Unione Europea.

Annual Improvements to IFRSs (2010–2012 Cycle)

Con il documento “Annual Improvements to IFRSs (2010-2012 Cycle)”, lo IASB ha modificato i seguenti principi contabili con riferimento ad alcuni aspetti che non risultavano chiari:

a) IFRS 2 Pagamenti basati su azioni: con le modifiche all’IFRS 2, lo IASB ha chiarito che una “performance condition” richiede il rispetto dei seguenti criteri:

a. lo svolgimento di uno specifico periodo di servizio; e

b. il raggiungimento del target entro la conclusione di tale periodo di servizio (se il target è determinato dopo il periodo di servizio, tale condizione deve essere trattata come “non-vesting condition”).

5

Page 6: €¦ · Web viewVa considerato che il principio sostituisce lo IAS 11 Lavori su o rdinazione, che contiene specifici criteri per la rilevazione non solo dei ricavi, ma anche dei

Inoltre, lo IASB ha chiarito che un obiettivo di performance deve basarsi su un target specifico dell’entità (es: EBITDA, risultato d’esercizio, totale dei ricavi, ecc.) oppure sul valore del prezzo delle azioni dell’entità stessa. Nel casi in cui il target è basato su un indice azionario, tale obiettivo dovrà essere considerato come una “non vesting condition”, in quanto l’indice include anche le performance di titoli di altre entità.

b) IFRS 3 Aggregazioni aziendali: con la modifica all’IFRS 3, lo IASB ha chiarito gli aspetti di classificazione e valutazione dei corrispettivi potenziali (“contingent consideration”). In particolare è stato chiarito quanto segue:

a. la classificazione di una contingent consideration come passività finanziaria o componente di patrimonio netto avviene sulla base delle disposizioni dello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio;

b. la valutazione successiva delle contingent consideration, rilevate come attività o passività, avviene al fair value con le modifiche rilevate nell’utile/(perdita) dell’esercizio.

c) IFRS 8 Settori operativi: con le modifiche all’IFRS 8, lo IASB:

a. ha introdotto un nuovo obbligo informativo, richiedendo una breve descrizione dei settori operativi che sono stati aggregati e gli indicatori economici che sono stati utilizzati per tale aggregazione;

b. ha chiarito che la riconciliazione delle attività dei settori operativi oggetto di informativa con il totale delle attività dell’entità è richiesta solo nei casi in cui tale informazione è fornita regolarmente al più alto livello decisionale operativo dell’entità (“CODM”).

d) IFRS 13 Valutazione del fair value: con la modifica all’IFRS 13, lo IASB ha chiarito che le modifiche allo IAS 39 fatte a seguito della pubblicazione dell’IFRS 13 non avevano come obiettivo di escludere la possibilità di valutare i crediti e i debiti di breve periodo senza tener conto dell’effetto di attualizzazione, se tale effetto è ritenuto non significativo.

e) IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e IAS 38 Attività immateriali: Con le modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38, lo IASB ha chiarito le modalità con cui applicare il metodo della rideterminazione del valore previsto dai suddetti principi. In particolare, è stato chiarito come rettificare il costo storico e il relativo fondo ammortamento di tali attività per adeguare il valore netto contabile al fair value.

f) IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate: con la modifica allo IAS 24, lo IASB:

a. ha esteso la definizione di “parte correlata” alle entità che forniscono all’interno del gruppo le prestazioni lavorative dei dirigenti con responsabilità strategiche. Solitamente tali entità sono denominate “management companies”;

b. ha chiarito che è sufficiente fornire l’ammontare complessivo del costo addebitato dalla management company senza indicare separatamente le singole tipologie di benefici, che la management company ha pagato ai propri dipendenti.

6

Page 7: €¦ · Web viewVa considerato che il principio sostituisce lo IAS 11 Lavori su o rdinazione, che contiene specifici criteri per la rilevazione non solo dei ricavi, ma anche dei

Tutte le suddette modifiche dovranno essere applicate in modo prospettico a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il (o dopo) il 1° luglio 2014. L’applicazione anticipata è consentita a condizione che il documento IASB sia già stato omologato dall’Unione Europea.

Annual Improvements to IFRSs (2011–2013 Cycle)

Con il documento “Annual Improvements to IFRSs (2011-2013 Cycle)”, lo IASB ha modificato i seguenti principi contabili con riferimento ad alcuni aspetti che non risultavano chiari:

a) IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standards: con la modifica all’IFRS 1, lo IASB ha chiarito che un “first-time adopter” può, sebbene non obbligato, utilizzare nel primo bilancio redatto in accordo agli IFRS, i documenti emessi dallo IASB ma non ancora in vigore se è consentita la loro applicazione anticipata.

b) IFRS 3 Aggregazioni aziendali: con la modifica all’IFRS 3, lo IASB ha chiarito che le disposizioni di tale principio non sono applicabili alla formazione di tutti gli accordi a controllo congiunto, incluse quindi anche le joint operation. Tale esclusione di riferisce al bilancio predisposto dall’accordo a controllo congiunto.

c) IFRS 13 Valutazione del fair value: con la modifica all’IFRS 13, lo IASB ha chiarito che l’eccezione prevista per la misurazione al fair value su base netta di un portafoglio di attività e passività è applicabile anche con riferimento ai contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 39 o dell’IFRS 9, sebbene tali contratti non rispettivo la definizione di attività o passività finanziaria prevista dallo IAS 32 (es: contratti per l’acquisto o la vendita di attività non-finanziarie che prevedono il regolamento netto per cassa).

d) IAS 40 Investimenti immobiliari: con la modifica allo IAS 40, lo IASB ha chiarito l’interrelazione tra tale principio e le disposizioni dell’IFRS 3. In particolare è stato chiarito che:

a. l’entità deve valutare se ha acquistato un investimento immobiliare in base alle disposizioni dello IAS 40; ed

b. effettuare una valutazione separata in base all’IFRS 3 al fine di verificare se l’investimento immobiliare acquistato rientra nella definizione di “business combination”.

Tutte le suddette modifiche dovranno essere applicate in modo prospettico a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il (o dopo) il 1° luglio 2014. L’applicazione anticipata è consentita a condizione che il documento IASB sia già stato omologato dall’Unione Europea.

Parte 2) NUOVI PRINCIPI CONTABILI

IFRS14 Regulatory Deferral Accounts

ll principio contabile IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts è stato pubblicato il 30 gennaio 2014 e rientra nel più vasto progetto dello IASB di implementare un quadro di regole contabili per le cosiddette “rate regulated activities”, ossia per i settori soggetti a regolamentazione tariffaria (ad esempio le utilities).

Tra le peculiari caratteristiche, va segnalato che il principio si applica soltanto ai “first-time adopter” ed in questo senso costituisce un’integrazione “di settore” dell’IFRS 1. Il principio infatti intende fornire

7

Page 8: €¦ · Web viewVa considerato che il principio sostituisce lo IAS 11 Lavori su o rdinazione, che contiene specifici criteri per la rilevazione non solo dei ricavi, ma anche dei

l’opzione contabile, in sede di transizione agli IFRS, di rilevare gli importi relativi ad attività/passività in regime regolatorio secondo i precedenti principi contabili adottati (cosiddetto “grandfathering”). Tuttavia, al fine di preservare la comparabilità dei bilanci, lo standard richiede la separata indicazione degli effetti delle attività/passività in regime regolatorio sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul conto economico complessivo e sui flussi di cassa dell’entità. Inoltre, nelle note al bilancio dovranno essere indicate le caratteristiche e la natura delle attività/passività in regime regolatorio, nonché i rischi alle stesse associate.

L’IFRS 14 si applica a partire dagli esercizi che iniziano da (o dopo) il 1° gennaio 2016 ed è consentita l’applicazione anticipata. Tuttavia, si segnala che l’omologazione da parte dell’Unione Europea di tale nuovo principio al momento è sospesa.

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

Nell’ambito del progetto di convergenza IFRS-US GAAP, avviato congiuntamente dallo IASB e dal FASB, il 28 maggio 2014 è stato pubblicato il principio contabile IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. In pari data il FASB ha pubblicato il documento Accounting Standards Update 2014-09 Revenue from Contracts with Customers.

L’obiettivo di tali principi, tra loro congruenti, è di creare un quadro di riferimento completo ed omogeneo per la rilevazione dei ricavi, applicabile a tutti i contratti commerciali, con l’eccezione dei contratti di leasing, dei contratti assicurativi e degli strumenti finanziari.

L’IFRS 15 sostituisce lo IAS 18 Ricavi, lo IAS 11 Lavori su ordinazione, e le interpretazioni IFRIC 13 Programmi di fidelizzazione della clientela, IFRIC 15 Accordi per la costruzione di immobili, IFRIC 18 Cessioni di attività da parte della clientela e SIC-31 Ricavi — Operazioni di baratto comprendenti attività pubblicitaria.

Il nuovo standard definisce due approcci alla rilevazione dei ricavi: il primo prevede la rilevazione puntuale (“at a point in time”), il secondo la rilevazione graduale nel tempo (“over time”).

Il nuovo standard introduce una metodologia articolata in cinque “passi” per analizzare le transazioni e definire la rilevazione dei ricavi con riferimento tanto alla tempistica quanto all’ammontare degli stessi:

1) Identificazione del contratto con il cliente;

2) Identificazione degli impegni e delle prestazioni (“performance obligations”) previsti dal contratto;

3) Identificazione (se necessario stimata) del corrispettivo della transazione;

4) Allocazione agli impegni e alle prestazioni contrattuali del corrispettivo della transazione;

5) Rilevazione dei ricavi in base all’adempimento degli impegni e delle prestazioni contrattuali.

Il principio precisa che gli impegni e le prestazioni contrattuali possono considerarsi adempiuti in un momento puntuale (ad esempio con la consegna di un bene) o in un arco temporale (ad esempio prestazione di servizi).

I principali elementi di novità dell’IFRS 15 possono essere individuati già ad una prima lettura:

- nella concentrazione della disciplina dei ricavi in un unico principio;

- nell’introduzione di un modello basato sul concetto di trasferimento del ‘controllo’. Infatti l’IFRS 15 specifica che il riconoscimento dei ricavi è funzione del trasferimento del controllo dei

8

Page 9: €¦ · Web viewVa considerato che il principio sostituisce lo IAS 11 Lavori su o rdinazione, che contiene specifici criteri per la rilevazione non solo dei ricavi, ma anche dei

beni o servizi ai clienti, mentre il criterio base per il riconoscimento dei ricavi previsto dai principi attualmente in vigore è basato sul concetto di trasferimento di rischi e benefici (legati ad esempio alla proprietà del bene);

- nella misurazione dei ricavi sulla base del corrispettivo che l’entità ritiene di essere intitolata ad incassare all’adempimento del contratto, mentre lo IAS 18 prevede la misurazione dei ricavi in base al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante. Si ha quindi il passaggio da una criterio neutrale o oggettivo quale il fair value, ad una prospettiva che amplia la soggettività della misurazione;

- nell’introduzione di specifici e nuovi criteri per l’allocazione del corrispettivo a beni e servizi all’interno di un medesimo contratto (“unbundling”);

- nell’introduzione di una specifica disciplina per la contabilizzazione dei corrispettivi ‘variabili’ o ‘potenziali’.

Va considerato che il principio sostituisce lo IAS 11 Lavori su ordinazione, che contiene specifici criteri per la rilevazione non solo dei ricavi, ma anche dei costi relativi ai lavori in corso su ordinazione. Tali aspetti sono solo parzialmente ripresi nell’IFRS 15.

Il principio inoltre amplia l’informativa obbligatoria da fornire nelle note al bilancio, in termini quantitativi e qualitativi, con l’obiettivo di consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura, l’ammontare, la tempistica ed eventuali incertezze dei ricavi e dei flussi di cassa derivanti dai contratti con la clientela. Sarà pertanto necessario attrezzarsi per la preparazione della nuova informativa nonché considerare che tale informativa potrà includere informazioni sulla condotta di business e sulle prospettive per gli investitori che in passato non erano obbligatorie.

Fra i prevedibili impatti, l’applicazione del nuovo principio potrà comportare una diversa tempistica (anticipata o differita rispetto ai principi attualmente in vigore) di riconoscimento dei ricavi, nonché l’applicazione di diversi metodi (ad esempio il riconoscimento dei ricavi over time in luogo del riconoscimento puntuale o viceversa). Tali aspetti, peraltro, potranno direttamente o indirettamente condizionare anche la forma contrattuale e le pratiche di business, specialmente nei casi in cui vengano utilizzate clausole con rilevanza commerciale marginale ma che possono comportare, con l’introduzione del nuovo IFRS 15, significativi effetti nei criteri di riconoscimento dei ricavi. Infine, il principio potrebbe avere indirettamente degli impatti rilevanti sulla fiscalità, sulle strategie di tax planning, sulle determinazione dei vincoli finanziari (“financial covenant”) e così via.

L’IFRS 15 si applica a partire dagli esercizi che iniziano da (o dopo) il 1° gennaio 2017. L’applicazione anticipata è consentita a condizione che il documento IASB sia già stato omologato dall’Unione Europea.

In sede di prima applicazione, l’IFRS 15 deve essere applicato in modo retroattivo. Sono tuttavia consentite alcune semplificazioni (“practical expedients”), nonché un approccio alternativo (“cumulative effect approach”) che consente di evitare la riesposizione degli esercizi presentati nell’informazione comparativa; in quest’ultimo caso gli effetti derivanti dall’applicazione del nuovo principio devono essere rilevati nel patrimonio netto iniziale dell’esercizio di prima applicazione dell’IFRS 15.

Va infine segnalato che al fine di agevolare la fase implementativa del nuovo standard, lo IASB e il FASB hanno creato il Joint Transition Resource Group for Revenue Recognition, con l’obiettivo di individuare e discutere le possibili problematiche applicative del nuovo principio.

9

Page 10: €¦ · Web viewVa considerato che il principio sostituisce lo IAS 11 Lavori su o rdinazione, che contiene specifici criteri per la rilevazione non solo dei ricavi, ma anche dei

FRS 9 Financial Instruments

L’IFRS 9 Financial Instruments, pubblicato dallo IASB nel luglio 2014, è il risultato di un progetto iniziato nel 2008 a seguito della crisi economico-finanziaria, avente come obiettivo quello di riscrivere le regole contabili dello IAS 39 con riferimento alla rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari, incluse le operazioni di copertura. E’, invece, ancora in fase iniziale il progetto relativo alle operazioni di “macrohedging” che saranno trattate in un principio contabile separato dall’IFRS 9.

Di seguito saranno presentate sinteticamente le nuove disposizioni dell’IFRS 9, che per comodità espositiva abbiamo diviso nelle seguenti aree:

- classificazione e valutazione delle attività finanziarie

- classificazione e valutazione delle passività finanziarie

- impairment delle attività finanziarie

- operazioni di copertura (“hedge accounting”)

- entrata in vigore e disposizioni transitorie

A) Classificazione e valutazione delle attività finanziarie

L’IFRS 9 prevede le seguenti tre categorie per la classificazione delle attività finanziarie:

- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (“amortised cost”);

- attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico (“FVTPL” – “Fair value through profit and loss”);

- attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti del conto economico complessivo (“FVOCI” – “fair value through other comprehensive income”).

Il processo decisionale per determinare la classificazione delle attività finanziarie in base all’IFRS 9 si può sintetizzare come segue:

Con riferimento alla classificazione delle attività finanziarie si segnalano le seguenti ulteriori disposizioni dell’IFRS 9:

10

SINO

SI

SI

SI

NO

NOI flussi contrattuali dell’attività finanziaria sono

rappresentati solo da capitale e interessi? (“SPPI” – “solely payments of principal

and interest”)

L’obiettivo del modello di business è quello di detenere l’attività finanziaria solo per

incassare i flussi contrattuali?

Si è deciso di utilizzare la “fair value option”?

AMORITISED COST

FVTPL – Fair value through profit or loss

FVOCI – Fair value through other comprehensive income

Si è deciso di utilizzare la “fair value option”?

L’obiettivo del modello di business è quello di vendere l’attività finanziaria e incassare i flussi

contrattuali?

NO SI NO

Page 11: €¦ · Web viewVa considerato che il principio sostituisce lo IAS 11 Lavori su o rdinazione, che contiene specifici criteri per la rilevazione non solo dei ricavi, ma anche dei

- gli strumenti rappresentativi di capitale detenuti senza finalità di trading (“non trading equity instruments”), che in base allo schema sopra riportato andrebbero classificati nella categoria FVTPL, possono essere classificati in base ad una decisione irrevocabile dell’entità che redige il bilancio nella categoria FVOCI. In questo caso le variazioni di fair value (incluse le differenze cambio) saranno rilevate nell’OCI e non saranno mai riclassificate nell’utile/(perdita) dell’esercizio;

- qualora le attività finanziarie, classificate nella categoria “amortised cost” o “FVOCI” creano un “accounting mismatch”, l’entità che redige il bilancio può decidere irrevocabilmente di utilizzare la “fair value option” classificando tali attività finanziarie nella categoria “FVTPL”;

- con riferimento ai titoli di debito (“debt instruments”) classificati nella categoria FVOCI, si segnala che gli interessi attivi, le perdite su crediti attese (“expected credit losses”) e le differenze cambio dovranno essere rilevati nell’utile/(perdita) dell’esercizio. Nell’OCI andranno, invece, rilevati gli altri effetti derivanti dalla valutazione al fair value, che saranno riclassificati nell’utile/(perdita) dell’esercizio solo in caso di “derecognition” dell’attività finanziaria.

B) Classificazione e valutazione delle passività finanziarie

Per le passività finanziarie, l’IFRS 9 ripropone le due seguenti categorie già previste nello IAS 39:

- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (“amortised cost”);

- passività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico (“FVTPL” – “Fair value through profit and loss”) in caso di utilizzo, a determinate condizioni, della “fair value option”.

L’IFRS 9, introduce però un’importante novità con riferimento alle passività finanziarie classificate nella categoria “FVTPL”, in quanto la quota della variazione del fair value attribuibile al proprio rischio di credito (“own credit risk”) dovrà essere rilevata nell’OCI anziché nell’utile/(perdita) dell’esercizio come attualmente previsto dallo IAS 39. Con l’IFRS 9, pertanto, un’entità che vede peggiorare il proprio rischio di credito, pur dovendo ridurre il valore delle proprie passività valutate al fair value, l’effetto di tale riduzione attribuibile al proprio rischio di credito non comporterà effetti positivi nell’utile/(perdita) dell’esercizio bensì nell’OCI.

C) Impairment delle attività finanziarie

Background

durante le crisi finanziaria del 2007/2009 le perdite sui crediti e sulle attività finanziarie in genere sono state registrate in ritardo, e questo anche a causa della debolezza del modello dello IAS 39 che era basato sul criterio delle perdite subite (“incurred losses”), che, limitando non poco la costituzione di riserve da utilizzare in periodi futuri per neutralizzare gli effetti di eventuali perdite, e a causa della numerosità e complessità dei modelli di impairment, sostanzialmente ingenerava l’effetto di posticipare la contabilizzazione delle perdite.

Nuove disposizioni dell’IFRS 9

L’obiettivo dell’IFRS 9 è quello di fornire all’utilizzatore dei bilanci, maggiori e più utili informazioni sulle perdite attese (“expected losses”) dalla società sulle proprie attività finanziarie, dove per perdita si intende il valore attuale di tutti i futuri mancati incassi/pagamenti.

11

Page 12: €¦ · Web viewVa considerato che il principio sostituisce lo IAS 11 Lavori su o rdinazione, che contiene specifici criteri per la rilevazione non solo dei ricavi, ma anche dei

L’entità deve contabilizzare sin da subito, ed indipendentemente dalla presenza o meno di un “trigger event”, le perdite attese future sulle proprie attività finanziarie, e deve continuamente adeguare la stima, anche in considerazione delle variazioni del rischio di credito della controparte, basandosi non solo su fatti e dati passati e presenti, ma dando la giusta rilevanza anche alle previsioni future.

Le stima delle perdite future deve essere fatta inizialmente con riferimento alle perdite attese nei prossimi 12 mesi, e successivamente, con riferimento alle perdite complessive nella vita del credito. Si devono inoltre fornire adeguate spiegazioni dei criteri con i quali sono state effettuate le due stime, come pure delle variazioni nelle stime che sono intervenute nell’esercizio con particolare riferimento anche al cambiamento del rischio della controparte.

Il criterio da seguire nella stima delle perdite su crediti e su altre attività finanziarie si può così riassumere:

- inizialmente, in fase di prima contabilizzazione dello strumento finanziario, occorre tenere conto delle perdite risultati da eventi di default che sono possibili nei prossimi 12 mesi, e contabilizzare (con impatto a conto economico) la relativa provision, tuttavia i ricavi per interessi vengono calcolati e contabilizzati sul valore lordo del credito;

- se, successivamente alla prima iscrizione, il rischio della controparte incrementa in modo significativo, occorre contabilizzare tutte le perdite che si presume saranno sostenute durante la vita dell’attività finanziaria, tuttavia i ricavi per interessi continuano ad essere calcolati e contabilizzati sul valore lordo del credito (si assume infatti che il rischio al momento della “nascita” del credito sia riflesso nelle condizioni di “pricing” del credito stesso, e che quindi sia necessario un adeguamento della valutazione solo nel momento in cui il rischio cambia rispetto a quello considerato nel pricing);

- se il rischio di credito si incrementa e si riflette in una svalutazione diretta del credito, i ricavi per interessi si calcolano e si contabilizzano sul valore netto del credito.

Le perdite attese nei prossimi 12 mesi sono la porzione di perdite che si sosterrebbero nel caso di un evento di default della controparte entro 12 mesi dalla reporting date, e sono date dal prodotto tra la perdita massima e la probabilità che un evento di default avvenga.

Le perdite totali durante la vita dell’attività finanziaria sono il valore attuale delle perdite future medie moltiplicate per la probabilità che un evento di default avvenga nella vita della attività finanziaria. Le perdite totali considerano anche gli effetti temporali di un ritardo nei flussi dei pagamenti, e quindi devono essere stimate anche nel caso in cui una entità prevede un aumento nei termini di pagamento ma non si aspetta di subire perdite sulla quota “capitale”.

Approccio semplificato

Con riferimento ai crediti commerciali o alle altre attività che non contengono una significativa componente finanziaria è possibile seguire un approccio semplificato e stimare sin da subito le perdite totali attese.

L’IFRS 9 non prevede specifici metodi di rilevazione e determinazione delle perdite attese, un’entità può quindi utilizzare diverse fonti ed informazioni, esterne ed interne, senza tuttavia dover sostenere costi eccessivi o sproporzionati. L’entità non deve utilizzare “la sfera di cristallo” per prevedere il futuro, infatti via via che l’orizzonte temporale si amplia, le informazioni sono più incerte, ed allora si raccomanda l’utilizzo di informazioni storiche (incidenza storica delle perdite) eventualmente

12

Page 13: €¦ · Web viewVa considerato che il principio sostituisce lo IAS 11 Lavori su o rdinazione, che contiene specifici criteri per la rilevazione non solo dei ricavi, ma anche dei

rettificate per tenere conto di situazioni o fatti specifici attuali. Quando per un’entità non è possibile individuare variazioni significative del rischio per una specifica controparte, si raccomanda allora di effettuare le valutazioni in base a raggruppamenti omogenei (es. raggruppando le attività in una area geografica che è stata oggetto di una specifica crisi finanziaria, economica, politica).

Presunzioni di incremento e di non incremento del rischio di credito

Il rischio di credito si presume in significativo incremento quando la controparte ha un ritardo nei pagamenti superiore ai 30 giorni.

Il rischio di credito si presume non incrementato quando una controparte ha un rischio di credito basso, cioè sta onorando i pagamenti, dispone di buona riserva di liquidità, ed in buona sostanza, ha un rating di Investment Grade (BBB o superiore).

D) Operazioni di copertura (hedge accounting)

L’IFRS 9 introduce significativi cambiamenti nell’hedge accounting con l’obiettivo di meglio riflettere nel bilancio di un’entità gli effetti delle attività di risk management dell’entità in oggetto, quando queste attività sono svolte tramite l’utilizzo di strumenti finanziari volti a “gestire” quei rischi che potrebbero avere un impatto sul conto economico o sulle altre componenti del conto economico complessivo (OCI).

Lo IAS 39 è stato scritto quando lo sviluppo dell’attività e degli strumenti di copertura era relativamente nuovo, ma ora vi è una domanda crescente da parte degli investitori di capire quali sono i rischi che possono impattare un’entità, come l’entità li governa, e quanto sono efficaci gli strumenti di copertura messi in atto. Lo IAS 39 impone delle relazioni troppo stringenti tra rischio e strumento di copertura, o tra gruppi di rischi e gruppi di strumenti di copertura, con l’effetto che spesso un rischio è gestito in modo efficace ma non è possibile trattare in hedge accounting gli effetti della copertura.

Con lo IAS 39, spesso gli strumenti messi in essere da un’entità per gestire la volatilità generata dai diversi rischi (valuta, interesse, etc.) non incontrano i requisiti per essere gestiti in hedge accounting e devono pertanto essere gestiti come strumenti di trading, con il risultato che, l’iscrizione a conto economico di tutte le oscillazioni di fair value, per assurdo, fa apparire agli occhi degli investitori, un’entità che sebbene gestisce i rischi, alla fine è più esposta al rischio di volatilità dei risultati rispetto ad una entità che tali rischi non li gestisce.

L’IFRS 9 avvicina non poco l’hedge accounting alle attività di risk management messe in essere dalle società, focalizzandosi sul fatto se un elemento di rischio può essere individuato e misurato, indipendentemente dalla tipologia di rischio e/o di oggetto, lo strumento messo in essere per “coprire” tale rischi può essere denominato in hedge accounting, con il semplice limite che tale rischio possa impattare il conto economico o le altre componenti del conto economico complessivo (OCI)

Inoltre l’IFRS 9 consente di utilizzare come base per l’hedge accounting anche informazioni prodotte internamente all’azienda, senza più dover dimostrare di rispettare complessi criteri e metriche creati esclusivamente per esigenze contabili.

Tra i tanti, i principali cambiamenti sono:

test di efficacia: viene abolita la soglia dell’80-125% e sostituita con un test oggettivo che verifica la relazione tra economica tra strumento coperto e strumento di copertura (ad esempio se vi è una perdita sul primo vi deve essere un utile sul secondo);

13

Page 14: €¦ · Web viewVa considerato che il principio sostituisce lo IAS 11 Lavori su o rdinazione, che contiene specifici criteri per la rilevazione non solo dei ricavi, ma anche dei

elementi coperti: non solo attività e passività finanziarie ma ogni elemento o gruppo di elementi purché il rischio sia separatamente individuabile e misurabile;

costo della copertura: il time value di un’opzione, i punti forward, lo spread su una valuta possono essere esclusi dall’hedge accounting e contabilizzati subito come costo della copertura e quindi tutte le oscillazioni di mark to market possono poi essere temporaneamente registrate nelle altre componenti del conto economico complessivo (OCI);

informativa: viene prevista una più ampia informazione descrittiva sui rischi coperti e sugli strumenti utilizzati, e viene superata l’attuale informativa basata sulla distinzione tra strumenti di cash flow hedge e di fair value hedge, terminologie contabili che spesso confondono gli investitori, che chiaramente sono più interessati ai rischi e a come essi sono coperti rispetto alle categorie contabili degli stessi strumenti.

L’IFRS 9 non tratta la gestione delle macrohedge activities (gestione dei rischi su portafogli) che sono oggetto di un futuro progetto dello IASB, e che nel frattempo, anche una volta applicato lo IFRS 9, continueranno ad essere trattate sulla base di quanto previsto nello IAS 39.

E) Entrata in vigore e disposizioni transitorie

L’IFRS 9 si applica a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il o (o dopo) il 1° gennaio 2018. L’applicazione anticipata è consentita a condizione che il documento IASB sia già stato omologato dall’Unione Europea. In caso di applicazione anticipata, di regola dovrebbero essere applicate tutte le disposizioni dell’IFRS 9, ma sono comunque previste le seguenti eccezioni:

è consentito applicare la sola disposizione dell’IFRS 9 relativa alle passività finanziarie classificate nella categoria FVTPL in base alla quale la variazione del fair value attribuibile al proprio rischio di credito (“own credit risk”) dovrà essere rilevata nell’OCI anziché nell’utile/(perdita) dell’esercizio. In questo caso l’entità non è obbligata ad applicare le latre disposizioni dell’IFRS 9 in via anticipata;

è consentito applicare l’IFRS 9, continuando ad applicare lo IAS 39 con riferimento alle operazioni di ”hedge accounting”, fino a quando lASB non completa il progetto sulle operazioni di “macrohediging”.

L’IFRS 9 indica come regola generale che l’applicazione deve avvenire in modo prospettico, sebbene siano previste le seguenti eccezioni:

è consentito non rettificare i dati del bilancio comparativo con riferimento agli aspetti di classificazione, valutazione e impairment sopra descritte. In questo caso l’effetto cumulato derivante dall’applicazione prospettiva dell’IFRS 9 verrà rilevato nel patrimonio netto di apertura del primo bilancio in cui si applica per la prima volta l’IFRS 9;

le disposizioni dell’IFRS 9 con riferimento all’hedge accounting si applicano in modo prospettico, con alcune eccezioni sebbene non vi sia l’obbligo di rettificare i dati del bilancio comparativo.

14

Page 15: €¦ · Web viewVa considerato che il principio sostituisce lo IAS 11 Lavori su o rdinazione, che contiene specifici criteri per la rilevazione non solo dei ricavi, ma anche dei

3. ATTIVITA’ DELL’ODCEC IN TEMA DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

3.1. CORSI E SEMINARI

30 marzo 2015 (9.00-13.30) – Convegno gratuito ODCEC Milano: “Il nuovo principio IFRS 15, Ricavi” (Sede ODCEC, Corso Europa 11, Milano) – Il convegno è dedicato allo studio dei contenuti tecnici del nuovo principio contabile internazionale, che sostituirà il principio IAS 18 e il principio IAS 11 attualmente in vigore, che rispettivamente trattano dei ricavi da vendita di prodotti e servizi e delle commesse pluriennali. Saranno forniti anche esempi applicativi delle nuove norme.

3.2. QUADERNI SAF E ALTRE PUBBLICAZIONI

Quaderno SAF “Il nuovo bilancio consolidato IFRS e la valutazione delle partecipazioni qualificate”

Il Quaderno è in corso di elaborazione. Esso si concentra nella descrizione delle nuove regole di consolidamento contenute nel principio IFRS 10, in vigore dall’esercizio che si apre il 1 gennaio 2014 o in data successiva. E’ prevista la possibilità di applicazione anticipata, purché ne sia data adeguata menzione nelle note al bilancio. Le nuove regole, rispetto a quelle attualmente in vigore e contenute nel principio IAS 27, Bilancio consolidato e separato, si concentrano in particolare sul concetto di controllo, da cui deriva la definizione dell’area di consolidamento. Talune novità, nondimeno, concernono anche la valutazione e la disclosure della partecipazioni qualificate, vale a dire nel capitale di rischio di joint venture, collegate e controllate. Tali novità sono contenute, in particolare: a) nel nuovo principio IAS 28, Partecipazioni in società collegate e joint venture; b) nel nuovo principio IFRS 11, Accordi a controllo congiunto; c) nel nuovo principio IFRS 12, Informativa sulle partecipazioni in altre entità. Infine, è d’uopo segnalare che il nuovo IAS 27, Bilancio separato, riguarderà solo la redazione del bilancio separato della capogruppo e non più anche le norme per la redazione del bilancio consolidato, confluite nel nuovo IFRS 10.

15

Page 16: €¦ · Web viewVa considerato che il principio sostituisce lo IAS 11 Lavori su o rdinazione, che contiene specifici criteri per la rilevazione non solo dei ricavi, ma anche dei

APPENDICE – TABELLE RIASSUNTIVE DELLE “NOVITA’” IN TEMA DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

A) Lista dei documenti emessi dallo IASB ed omologati dall’Unione Europea con prima applicazione a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2014

Titolo documentoData

emissione IASB

Data di omologazion

e UE

Regolamento UE

e data di pubblicazione

in G.U.C.E.

Entrata in vigore a partire dagli

esercizi che iniziano da o

dopo

Note

IFRS 10 Bilancio consolidato Maggio 2011

11 dicembre 2012

(UE) 1254/2012

29 dicembre 2012

1 gennaio 2014 (per lo IASB:

1 gennaio 2013) E’ consentita l’applicazione anticipata, a

condizione che vengano

applicati tutti i documenti.

Solo l’IFRS 12 può essere applicato

anticipatamente senza

l’obbligo di applicare gli

altri documenti

IFRS 11 Accordi a controllo congiunto

Maggio 2011

11 dicembre 2012

(UE) 1254/2012

29 dicembre 2012

1 gennaio 2014 (per lo IASB:

1 gennaio 2013)

IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità

Maggio 2011

11 dicembre 2012

(UE) 1254/2012

29 dicembre 2012

1 gennaio 2014 (per lo IASB:

1 gennaio 2013)

IAS 27 (2011) Bilancio separato Maggio 2011

11 dicembre 2012

(UE) 1254/2012

29 dicembre 2012

1 gennaio 2014 (per lo IASB:

1 gennaio 2013)

IAS 28 (2011) Partecipazioni in società collegate e joint venture

Maggio 2011

11 dicembre 2012

(UE) 1254/2012

29 dicembre 2012

1 gennaio 2014 (per lo IASB:

1 gennaio 2013)

Guida alle disposizioni transitorie (modifiche agli IFRS 10, 11 e 12)

Giugno 2012 4 aprile 2013 (UE) 313/2013

5 aprile 2013

1 gennaio 2014 (per lo IASB:

1 gennaio 2013)

Entità di investimento (Modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 12 e allo IAS 27 (2011))

Ottobre 2012

20 novembre 2013

(UE) 1174/2013

21 novembre 2013

1 gennaio 2014

E’ consentita l’applicazione anticipata, a

condizione che vengano

applicati tutti i documenti.

Solo l’IFRS 12 può essere applicato

anticipatamente senza

l’obbligo di applicare gli

altri documentiModifiche aIlo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio — Compensazione di attività e passività finanziarie

Dicembre 2011

13 dicembre 2012

(UE) 1256/2012

29 dicembre 2012

1 gennaio 2014Applicazione

anticipata consentita

Informazioni integrative sul valore recuperabile delle attività non finanziarie (modifica allo IAS 36)

Maggio 2013

19 dicembre 2013

(UE) 1374/2013

20 dicembre 2013

1 gennaio 2014Applicazione

anticipata consentita

16

Page 17: €¦ · Web viewVa considerato che il principio sostituisce lo IAS 11 Lavori su o rdinazione, che contiene specifici criteri per la rilevazione non solo dei ricavi, ma anche dei

Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura (modifica allo IAS 39)

Giugno 2013

19 dicembre 2013

(UE) 1375/2013

20 dicembre 2013

1 gennaio 2014Applicazione

anticipata consentita

I suddetti documenti sono stati commentati nella IFRS newsletter n. 1/2014 del 14 aprile 2014. Con riferimento ai documenti che erano invece applicabili a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2013 si rinvia alla IFRS newsletter n. 1/2013 del 2 gennaio 2014.

B) Lista dei documenti emessi dallo IASB ed omologati dall’Unione Europea con prima applicazione a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2014

DescrizioneData

emissione IASB

Data di omologazion

e UE

Regolamento UE

e data di pubblicazione

in G.U.C.E.

Entrata in vigore a partire dagli

esercizi che iniziano da o

dopo

Note

Interpretazione dell’IFRIC n. 21 – Tributi

Maggio 2013

13 giugno 2014

(UE) 634/201414 giugno 2014

17 giugno 2014(per lo IASB:

1 gennaio 2014)

Applicazione anticipata consentita

Il suddetto documento è commentato nella presente IFRS newsletter

C) Lista dei documenti emessi dallo IASB ma non ancora omologati dall’Unione Europea e quindi non ancora applicabili

DescrizioneData

emissione IASB

Entrata in vigore a partire dagli esercizi

che iniziano da o dopo

Prevista data di omologazione da parte

dell’Unione Europea

Note

Modifiche a principi contabili esistenti

Defined Benefit Plans: Employee Contributions (Amendments to IAS 19)

Novembre 2013

1 luglio 2014 4 trimestre 20141

Annual Improvements to IFRSs (2010–2012 Cycle)

Dicembre 2013

1 luglio 2014 4 trimestre 20141

Annual Improvements to IFRSs (2011–2013 Cycle)

Dicembre 2013

1 luglio 2014 4 trimestre 20141

Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations (amendment to IFRS 11)

Maggio 2014 1 gennaio 2016 1 trimestre 2015 2

Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation (Amendments to IAS 16 and IAS 38)

Maggio 2014 1 gennaio 2016 1 trimestre 20152

Agriculture: Bearer plant (Amendments to IAS 16 and IAS 41)

Giugno 2014 1 gennaio 2016 1 trimestre 2015 2

Equity Method in Separate Financial Statements (Amendments to IAS 27)

Agosto 2014 1 gennaio 2016 3 trimestre 2015 2

Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture (Amendments to IFRS 10 and IAS 28)

Settembre 2014

1 gennaio 2016 3 trimestre 20152

Annual Improvements to IFRSs (2010–2012 Cycle)

Settembre 2014

1 gennaio 2016 3 trimestre 20152

Nuovi principi contabili

17

Page 18: €¦ · Web viewVa considerato che il principio sostituisce lo IAS 11 Lavori su o rdinazione, che contiene specifici criteri per la rilevazione non solo dei ricavi, ma anche dei

IFRS 14 - Regulatory Deferral Accounts Gennaio 2014 1 gennaio 2016Al momento

l’omologazione è sospesa

1

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

Maggio 2014 1 gennaio 2017 2 trimestre 20151

IFRS 9 Financial Instruments Luglio 2014 1 gennaio 2018 In fase di definizione 1

Nota 1: Documenti commentati nella presente IFRS NewsletterNota 2: Documenti che saranno oggetto di commento nella prossima IFRS Newsletter.

18