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MAGGIO 2012 PARTE I FISCO In evidenza Rimborsi IVA, difficile l’erogazione immediata pag. 2 Incentivi per il rientro dei lavoratori, il piano delle Entrate pag. 3 Processo tributario, arriva la PEC pag. 3 LAVORO In evidenza Gestione separata: come applicare la rivalsa del 4% pag. 4 Le Casse Edili possono rilasciare il DURC pag. 5 Assunzioni agevolate tra certificati e autocertificazioni pag. 5 IMPRESA In evidenza Al via i nuovi modelli informatici per il deposito degli atti pag. 6 Antiriciclaggio, segnalazioni all’UIF anche dal CNDCEC pag. 6 Riprogrammazione dei fondi europei: al via la fase due per il Mezzogiorno pag. 6 SCADENZARIO GIUGNO 2012 In evidenza Proroga assistenza fiscale: consegna Mod. 730 pagg. 8- 11 GUIDE OPERATIVE Reti d’impresa e profili dichiarativi pag. 13 STUDIO BAFUNNO 1

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MAGGIO 2012 PARTE I

FISCO

In evidenza

Rimborsi IVA, difficile l’erogazione immediata pag. 2Incentivi per il rientro dei lavoratori, il piano delle Entrate pag. 3Processo tributario, arriva la PEC pag. 3

LAVORO

In evidenza

Gestione separata: come applicare la rivalsa del 4% pag. 4Le Casse Edili possono rilasciare il DURC pag. 5Assunzioni agevolate tra certificati e autocertificazioni pag. 5

IMPRESA

In evidenza

Al via i nuovi modelli informatici per il deposito degli atti pag. 6Antiriciclaggio, segnalazioni all’UIF anche dal CNDCEC pag. 6Riprogrammazione dei fondi europei: al via la fase due per il Mezzogiorno pag. 6

SCADENZARIO GIUGNO 2012

In evidenza

Proroga assistenza fiscale: consegna Mod. 730 pagg. 8-11

GUIDE OPERATIVE Reti d’impresa e profili dichiarativi pag. 13In vigore il Testo Unico sull'apprendistato pag. 14Riciclaggio: nuovi schemi di anomalia per aziende e professionisti pag. 16Nessuna commissione bancaria sotto i 500 euro di scoperto pag. 19

FOCUSGli ammortamenti materiali e immateriali pag. 21

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FISCO

Contributo unificato e PEC entrano nei fogli Avvertenze Le Avvertenze relative ai ruoli formati dagli uffici dell’Agenzia delle Dogane sono state modificate per tenere conto delle modifiche apportate dal D.L. n. 98/2011 al TU in materia di spese di giustizia e alla disciplina dei procedimenti giurisdizionali (in particolare per quanto riguarda l’obbligo di indicazione, nel ricorso, dell’indirizzo di PEC del difensore o delle parti).Agenzia delle Entrate, provvedimento 10/5/2012, n. 2012/67270

Nuove modifiche alla quietanza telematica F24Approvate le modifiche al modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24. Gli effetti decorrono dal 15 maggio 2012.Agenzia delle Entrate, provvedimento 10/5/2012, prot. n. 2012/61908

GdF, professionisti nel mirinoOltre 2.000 professionisti controllati dalla Guardia di Finanza nei primi 4 mesi del 2012: scoperti 190 milioni di euro di compensi sottratti al fisco ed IVA evasa per 32 milioni di euro. Dopo gli evasori totali, i reati di frode fiscale, i controlli agli agriturismi e ai centri benessere, ora la GdF rivolge la sua attenzione ai professionisti.Guardia di Finanza, comunicato stampa 10/5/2012

Addizionale tassa auto: pagamento contestuale al bollo?L'Agenzia delle Entrate sta valutando la possibilità di estendere progressivamente le modalità di riscossione dell'addizionale erariale, in maniera da agevolarne l'assolvimento e da consentirne, ove possibile, il pagamento contestuale a quello delle tasse automobilistiche.Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 9/5/2012, n. 5-06804

Rimborsi IVA, difficile l’erogazione immediataL'accesso immediato ai rimborsi IVA in tutti i casi di dichiarazione con eccedenza a credito - al di là, dunque, delle fattispecie previste dall'art. 30, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 - è difficilmente percorribile in quanto comporterebbe inevitabilmente un aumento esponenziale dei soggetti legittimati a chiedere il rimborso e, di riflesso, un aumento dei controlli che dovrebbero effettuarsi per verificare la legittimità dei rimborsi.Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 9/5/2012, n. 5-06802

Fatture a saldo senza indicazione separata della manodopera Non permane in capo al contribuente l'obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera utilizzata per l'esecuzione dei lavori nella fattura emessa a saldo dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011. E’ questa la sintesi della risposta data all’interrogazione parlamentare n. 5-06801 del 9 maggio.Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 9/5/2012, n. 5-06801

Esonero dai dazi per le auto immatricolate in Paesi extra-UEL’Agenzia delle Dogane chiarisce la disciplina relativa all’esonero dei dazi all’importazione (e, di conseguenza, dell’IVA) in caso di passaggio ai valichi di persone con residenza nella UE alla guida di autovetture immatricolate in Paesi terzi.Agenzia delle Dogane, comunicazione 7/5/2012, prot. n. 56256 /RU

BCC, come fruire dei benefici fiscaliQuali sono i requisiti per beneficiare delle agevolazioni fiscali? Quando deve essere verificato il requisito di operatività prevalente? In caso di verifiche fiscali volte ad accertare l'esistenza dei requisiti mutualistici, è necessario acquisire un preventivo parere a Banca d'Italia e MiSE? Con la risoluzione n. 45/E del 7 maggio scorso, l’Agenzia delle Entrate interviene sui benefici fiscali previsti per le banche di credito cooperativo chiarendone portata e modalità applicative.

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Agenzia delle Entrate, risoluzione 7/5/2012, n. 45/E

Territorialità IVA della formazione, determinante lo status del destinatarioIl servizio ha natura didattica, per cui segue criteri diversi nei rapporti B2C e in quelli B2B: nel primo caso, la localizzazione è guidata dal criterio speciale del luogo di svolgimento materiale della prestazione, che si considera quindi effettuata in Italia se ivi materialmente svolta; nel secondo caso, segue invece la regola generale del luogo di stabilimento del committente, sicché si considera effettuata in Italia se resa nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito. Agenzia delle Entrate, risoluzione 7/5/2012, n. 44/E

5 per mille, pronte le istruzioni per le prorogheEntro il prossimo 31 maggio, gli enti del volontariato possono regolarizzare la propria posizione per gli anni 2009, 2010 e 2011 e rientrare in tal modo negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille. Con la circolare n. 13/E/2012, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni per fruire delle proroghe dei termini per la partecipazione al 5 per mille, previste dal D.P.C.M. 20 aprile 2012, possibilità concessa ai soggetti che hanno commesso errori nella presentazione della dichiarazione sostitutiva. Agenzia delle Entrate, circolare 4/5/2012, n. 13/E

Un ennesimo infortunio della Suprema Corte Con la sentenza n. 6721/2012, la Corte di Cassazione torna ancora una volta sul problema della mancata notifica dell’atto presupposto, in un caso in cui non era stato correttamente notificato un avviso di accertamento, seguito da cartella di pagamento. Con affermazione assolutamente sorprendente, la Corte afferma che il contribuente non potrebbe limitarsi a impugnare la cartella facendo valere il vizio di omessa notifica dell’atto presupposto, ma dovrebbe impugnare l’atto presupposto (non notificato) che altrimenti diventerebbe definitivo. Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 4/5/2012, n. 6721

Incentivi per il rientro dei lavoratori, il piano delle Entrate Pronta la circolare guida dell’Agenzia delle Entrate sugli incentivi fiscali riservati ai cittadini dell’Unione europea che hanno maturato esperienze culturali e professionali all’estero e che scelgono di tornare nel nostro Paese. La circolare n. 14/E/2012 illustra i beneficiari dell’agevolazione, il contenuto degli incentivi e la procedura da seguire per richiederli al datore di lavoro. Agenzia delle Entrate, circolare 4/5/2012, n. 14/E

In arrivo i rimborsi IVA per l'impreseDiffuso in mattinata il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate in cui si conferma che il Ministero dell'Economia e delle finanze ha messo a disposizione 2,2 miliardi di euro per pagare i rimborsi di crediti IVA. Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 4/5/2012

Immobili fantasma, pubblicate le rendite presunteFino al 2 luglio 2012, sono pubblicati all’Albo pretorio dei Comuni gli atti relativi all’attribuzione della rendita presunta a tutti gli immobili fantasma, che non sono stati dichiarati spontaneamente dai soggetti interessati; gli elenchi sono disponibili anche presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. È inoltre possibile consultare sul sito internet dell’Agenzia del Territorio, per tutti i Comuni interessati, l’elenco delle particelle di catasto terreni e le corrispondenti unità immobiliari del catasto edilizio urbano, oggetto di attribuzione di rendita presunta.Agenzia del Territorio, comunicato stampa 3/5/2012

Processo tributario, arriva la PECIl MEF detta le regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della posta elettronica certificata: per effetto del decreto, in vigore dal 15 maggio prossimo, comunicazioni e notificazioni

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viaggeranno via PEC. Le disposizioni si applicano, per ora, alle comunicazioni da inviare da parte degli Uffici di segreteria delle CTP e CTR di Umbria e Friuli-Venezia Giulia, relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 7 luglio 2011. Ministero Economia e finanze, D.M. 26/4/2012 (G.U. 3/5/2012, n. 102)

Leasing nautico: a regime dal 1° maggio la tassa sulle unità da diporto In occasione dell’entrata a regime, dal 1° maggio 2012, della tassa annuale per tutte le unità da diporto, come disposto dall’art. 16, commi 2-10, D.L. n. 201/2011, ASSILEA - Associazione Italiana Leasing ha diffuso la circolare n. 15/2012, condivisa con UCINA Confindustria Nautica, per fornire un primo commento alle norme riguardanti le modalità di applicazione della nuova tassa.ASSILEA, circolare 27/4/2012, n. 15

Accertamenti IVA, difficile smentire il proprio "computer-spia"I files rinvenuti nel computer dell'imprenditore possono essere utilizzati per condannare evasioni dell'IVA. Essi, sebbene a titolo di presunzione, costituiscono a tutti gli effetti elementi probatori utilmente valutabili. Tuttavia è necessario espletare una verifica della loro attendibilità, anche alla luce dell'intrinseco valore delle indicazioni da essi promananti.Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 30/3/2012, n. 5226

LAVORO

Customer care, l'INPS annuncia i cambiamenti Nel corso del 2011 l’Istituto ha ridisegnato il proprio sistema di customer care, razionalizzando e reingegnerizzando il front end aziendale, operazione, tuttavia, non sufficiente se non si interviene anche su altri aspetti quali l'orario di apertura al pubblico per poter dare piena soddisfazione a tutte le esigenze.INPS, circolare 9/5/2012, n. 66

Matenità anticipata, provvedimenti all'INPS con la PECL'INPS accetta provvedimenti di interdizione anticipata, dalle ASL o dalle DTL,solo se inviati tramite PEC.INPS, messaggio 7/5/2012, n. 7250

Settore assicurativo, quando interviene il Fondo di solidarietà?L'INPS illustra, con una circostanziata circolare, modi e tempi di erogazione del'assegno straordinario nel caso di operatività del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici. INPS, circolare 7/5/2012, n. 64

Gestione separata: come applicare la rivalsa del 4%L'INPS risponde alle richieste di chiarimenti in merito alla corretta applicazione della maggiorazione del 4 per cento (rivalsa) e comunica che il professionista iscritto alla Gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto ad applicare la rivalsa, ma rimane contemporaneamente unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione a prescindere dal fatto che il cliente paghi o meno la rivalsa. INPS, messaggio 7/5/2012, n. 7751

Sgravio II livello 2010, al via la trasmissione delle domande L'INPS comunica che dalle ore 15 del giorno 7 maggio 2012 alle ore 23 del 3 giugno 2012 potranno essere trasmesse via internet - sia singolarmente che tramite i flussi XML - le domande utili a richiedere lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2010 e dà risposta ad alcuni quesiti emersi nelle scorse settimane. INPS, messaggio 4/5/2012, n. 7597

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Pescatori autonomi, contributi 2012L'INPS riepiloga le novità contributive per il 2012 relativamente ai lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca. L’aliquota contributiva per l’anno 2012 resta ferma nella misura del 14,61%. La legge di stabilità 2012 ha previsto una riduzione degli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari; in particolare è stato disposto che i benefici contributivi per l’anno 2012 si applicano nel limite del 60%. INPS, circolare 3/5/2012, n. 60

Le Casse Edili possono rilasciare il DURC Sono abilitate a rilasciare il DURC le Casse Edili costituite ad iniziativa di una o più associazioni di datori o prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative e che applicano il principio di reciprocità con le altre Casse Edili.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lettera circolare 2/5/2012, n. 8367

Liquidazione assegno straordinario: come procede l’INPS? Relativamente ai riflessi delle modifiche normative intervenute con leggi n. 214 del 2011 e n.14 del 2012 sugli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dai Fondi di solidarietà di settore, l’Inps detta le istruzioni operative per la liquidazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito. INPS, messaggio 27/4/2012, n. 7223

INPS, invio del DURC tramite PEC Il DURC emesso dall'INPS - relativo alle certificazioni previste per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - verrà inviato, ove noto l'indirizzo di posta elettronica del destinatorio, alle Stazioni appaltanti tramite l'utilizzo della PEC. INPS, messaggio 27/4/2012, n. 7255

Assunzioni agevolate tra certificati e autocertificazioniIndicate dall’INPS le istruzioni per il rilascio da parte dei centri per l’impiego dei certificati di disoccupazione e/o di iscrizione nelle liste di mobilita’. INPS, messaggio 27/4/2012, n. 7268

Cig in deroga: nuova modalità di presentazione Rientra nell’ampio processo di potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps al cittadino anche la estensione del canale informatico alla presentazione delle richieste di cassa integrazione in deroga: a decorrere dal 1° aprile 2012 esse devono essere presentate unicamente mediante il canale telematico disponibile sul portale dell’Istituto ed accessibile mediante PIN. INPS, circolare 27/4/2012, n. 58

Procedura di mobilità, attivazione con mod. F24L’INPS rammenta che da gennaio 2012 sono operative le nuove modalita’ di versamento delle somme dovute all’Istituto in caso di ricorso alla mobilita’ e detta ora le istruzioni contabili ai propri operatori. INPS, messaggio 27/4/2012, n. 7215

INPS, Fondolavoro autorizzato all’attivita’Con Decreto ministeriale n. 151/Segr.D.G./2012 del 21/03/2012 – in corso di pubblicazione sulla G.U. - il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato l’operatività di un nuovo “Fondo paritetico interprofessionale nazionale delle piccole, medie e grandi imprese per la formazione continua”, denominato “FONDOLAVORO”. L’INPS detta ora le prime istruzioni operative.INPS, messaggio 27/4/2012, n. 7217

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CIGO Industria, più semplice richiedere l'autorizzazione Ancora novità in vista per coloro che devono presentare le domande di autorizzazione alla CIGO/CIGS e CDS: in ogni caso, in questa prima fase, per assicurare il tempestivo flusso informativo tra le aziende e l’Istituto le strutture sul territorio potranno acquisire la documentazione comunque trasmessa dalle aziende. INPS, messaggio 27/4/2012, n. 7216

INPS, importi 2012 per malattia, maternità e tubercolosi Pubblicata dall’INPS l’attesa circolare recante i valori per l’anno 2012 riferiti alle prestazioni economiche di malattia, maternità, tbc nonche’ ai salari medi, convenzionali e altri importi ancora.INPS, circolare 27/4/2012, n. 59

Responsabilità solidale, il termine decorre dalla cessazione dei lavori del subappaltatore Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che il termine di due anni di durata della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore decorre dalla cessazione dei lavori del subappaltatore e non dalla cessazione dell’appalto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 13/4/2012, prot. 7140

Emersione 2009: no per badanti con rapporto di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali Per il Consiglio di Stato l’emersione non è costituzione di nuovo rapporto di lavoro ma regolarizzazione di uno già esistente, per cui non è sufficiente che fra le parti vi siano state prestazioni lavorative saltuarie ed occasionali ovvero “a chiamata”. Consiglio di Stato, sentenza 5/4/2012, n. 2044

Cessato il rapporto di lavoro non vale il divieto di concorrenzaPer la Cassazione, il divieto di concorrenza non riguarda la concorrenza svolta dal prestatore di lavoro dopo la cessazione del rapporto di lavoro nei confronti del precedente datore di lavoro.Cassazione, sez. lav., sentenza 4/4/2012, n. 5365

IMPRESA

Al via i nuovi modelli informatici per il deposito degli attiA partire dall’8 maggio per il deposito degli atti nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo, deve essere utilizzata la nuova modulistica informatica realizzata secondo le specifiche tecniche del MISE.

Antiriciclaggio, segnalazioni all’UIF anche dal CNDCECIl Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, ha individuato nel CNDCEC uno degli ordini professionali che possono ricevere la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti.Ministero Economia e finanze, D.M. 4/5/2012 (G.U. 12/5/2012, n. 110)

Riprogrammazione dei fondi europei: al via la fase due per il MezzogiornoIl CdM, tenutosi venerdì 11 maggio 2012 a Palazzo Chigi, ha varato un nuovo piano di interventi nell’ambito del processo di riprogrammazione dei fondi comunitari per il Mezzogiorno. Misure a favore delle imprese, per l’infanzia e gli anziani. Nuove opportunità per i giovani e più investimenti per la cultura. Azioni anche sul fronte della riduzione dei tempi della giustizia civile e per l’efficientamento energetico. Comunicato stampa 11/5/2012

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Bocciatura europea per l’obbligo di capitale sociale a 10 milioni La normativa italiana è in contrasto con il diritto comunitario: i principi di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi non consentono di prevedere che una società privata sia tenuta a disporre di un capitale sociale interamente versato di 10 milioni di euro per essere abilitata alla riscossione dei tributi locali. Corte Giust. UE, sez. II, sentenza 10/5/2012, da C-357/10 a C 359/10

Conferimento d’azienda e differenze contabiliNel parere n. 16, la Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha illustrato il trattamento da riservare, dal punto di vista contabile, fiscale e legale, alle differenze di valore che si sono venute a determinare nel caso di un’azienda posseduta dalla società Alfa nella società Beta, differenze imputabili al fatto che la perizia di stima è stata redatta in data antecedente rispetto a quella in cui ha effetto il conferimento. A tal proposito viene innanzitutto premesso che la questione non trova una esplicita soluzione nell’ambito normativo nazionale, né nell’ambito dei principi contabili; le conclusioni alle quali si perviene si fondano, pertanto, sui principi generali contabili e fiscali, nonché su quelli legali. Fondazione studi consulenti del lavoro, parere 09/05/2012, n. 16

Lombardia, incentivi alle aziende che crescono "responsabilmente" E' stato pubblicato il decreto 3 maggio 2012 sul bollettino della regione Lombardia inerente la responsabilità sociale per la competitività di impresa. Il bando agevola lo sforzo volontario e l'impegno delle aziende lombarde nel perseguire obiettivi di crescita e di performance socialmente responsabili. La dotazione finanziaria prevista e' di Euro 850.000,00 e si puo' partecipare inviando le domande entro il 19/7/2012. Decreto 3/5/2012 N. 3794 (B.U.R. Lombardia 8/5/2012)

Gli sgravi fiscali indebitamente fruiti vanno restituiti Per la Cassazione se l’azienda non dimostra di aver rispettato le condizioni poste a livello europeo è tenuta a restituire all’Inps le agevolazioni indebitamente percepite.Cassazione civile, sentenze 3/5/2012, n. 6671 e n. 6672

Rimesse su conto corrente: resta la distinzione tra conto passivo e conto scopertoAnche per le rimesse effettuate dopo il vigore della legge n. 80/2005 si conferma la distinzione tra rimesse aventi natura meramente ripristinatoria (ovvero effettuate su conto soltanto passivo) e rimesse aventi natura solutoria (ovvero effettuate su conto scoperto), le quali sono revocabili, se producono l'effetto di ridurre in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria.Tribunale Udine, sentenza 16/4/2012, n. 4877

Le dichiarazioni fiscali non fermano la procedura fallimentareCon la sentenza n. 625, depositata il 12 aprile 2012, della I sezione civile della Corte d’Appello di Torino, la Corte chiarisce che l’onere della prova, che deve essere fornito dall’imprenditore, non è assolto con le risultanze del modello UNICO.Corte d'Appello Torino, sez. I, sentenza 12/4/2012, n. 625

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SCADENZARIO GIUGNO 2012

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Venerdì 15

Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta: consegna Mod. 730 Scadenza prorogata ex D.P.C.M. 26/04/2012Consegna ai dipendenti da parte dei sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale del prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi.

Annotazione separata nel registro corrispettiviEmissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.

Assistenza fiscale dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730 Scadenza prorogata al 2/7/2012 ex D.P.C.M. 26/04/2012Consegna da parte dei CAF o professionisti abilitati ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, del prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi.

Denuncia infortuni settore estrattivoDenuncia mensile (anche se negativa) degli infortuni nel settore estrattivo

Fatturazione differitaEmissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensileI contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Lunedì 18

Autoliquidazione Inail (nuove posizioni assicurative)Denuncia delle retribuzioniPresentazione all’Inail della denuncia delle retribuzioni dei dipendenti relative all’anno precedenteVersamento dei premiVersamento del premio anticipato per l’anno in corso sulla base delle retribuzioni presunte indicate nelladenuncia di iscrizione o sulle minori retribuzioni presunte comunicate, ovvero versamento del 50% del premio anticipato in caso di opzione per il pagamento rateale e regolazione del premio relativo all’anno precedente sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno stesso risultanti dal mod. 10 3 1.

Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevuteI soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute e gli intermediari abilitati devono trasmettere esclusivamente in via telematica i dati contenuti nella comunicazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.

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Denuncia e versamento contributi CasagitVersamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico

Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendenteVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile

Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di TesoreriaVersamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile Versamento dell'IVA dovuta per il mese di maggioo (per il mese di aprile nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi).Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l'eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Opzione per il consolidato nazionale Invio telematico della comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale mediante compilazione del modello di “Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale” da parte delle società appartenenti al gruppo con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Rateizzazione versamento IVA annuale Versamento quarta rata versamento IVA annuale. I soggetti che abbiano optato per la rateizzazione mensile dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione annuale possono effettuare il relativo versamento maggiorato dell'interesse pari allo 0,33% mensile, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Ravvedimento diritti camerali dovuti per l'anno 2011 I soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio per il 2011 che non abbiano effettuato il versamento entro il 16 giugno 2011/6 luglio 2011 (o 16 luglio 2011 o 5 agosto 2011 con maggiorazione dello 0,40 per cento) possono effettuare il versamento del tributo dovuto, degli interessi moratori calcolati al tasso con maturazione giorno per giorno e della sanzione amministrativa del 6% (1/5 del 30%) dell’omesso versamento mediante Mod. F24.

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni II soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Versamento contributi EnpalsVersamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente

Versamento contributi Inps artigiani e commercianti (saldo e I acconto)Versamento in unica soluzione o come prima rata dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale a titolo di saldo sull’anno precedente e di acconto sull’anno corrente

Versamento contributi Inps lavoro dipendenteVersamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente

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Versamento contributi Inps operai agricoliVersamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per compartecipanti individuali

Versamento contributi Inps pescatori autonomiVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente

Versamento del contributo alla gestione separata INPS Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Versamento del contributo alla gestione separata INPS per i titolari di partita IVAVersamento a saldo per il 2011 ed in acconto per il 2012 del contributo previdenziale alla gestione separata INPS a carico dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedenteVersamento delle ritenute sui proventi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente.

Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2011 Unico 2012 PF e SP Versamento da parte di persone fisiche e di società di persone del saldo 2011 e dell’eventuale acconto 2012 delle imposte risultanti da Unico 2012. Si evidenzia che per l'individuazione dell'anno di pagamento, il versamento al 16 giugno, per persone fisiche e società di persone, deve essere effettuato con riferimento all'anno di presentazione della dichiarazione (art. 2, D.L. n. 63/2002). Il versamento in oggetto può essere effettuato anche entro il 18 luglio con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Versamento diritti cameraliVersamento diritto camerale per il 2012 da parte di imprese individuali, le società di persone e soggetti equiparati, nonché le società soggette a IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che, al 1° gennaio 2012, risultano iscritte o annotate nel Registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento.

Versamento imposta di produzione e consumoVersamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente.

Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli studi di settore per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2011 Versamento dell’importo della maggior imposta sul valore aggiunto dovuta a seguito dell’adeguamento spontaneo dei ricavi o compensi conseguiti nel 2011 agli studi di settore da parte dei contribuenti titolari di Partita IVA. Il versamento è da effettuarsi esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie.

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Versamento imposta unicaL'imposta unica è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti. Se l'importo dovuto non supera 26/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Versamento IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l¿anno 2011 (Unico 2012 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali) Versamento di IRES, IRAP, IVA ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2012 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il 18 luglio con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Versamento prima rata in acconto per il 2012 dell'imposta municipale propriaVersamento della prima rata in acconto per il 2012, dell'imposta municipale propria.

Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazioneVersamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.

Mercoledì 20

Assistenza fiscale indiretta: consegna Modd. 730 - 730/1 Scadenza prorogata ex D.P.C.M. 26/04/2012Presentazione ad un CAF o ad un professionista abilitato del modello 730/2012 modello base per l'assistenza fiscale e del modello 730/1.

Denuncia e versamento contributi FPIVersamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati

Denuncia imballaggi mese precedenteDenuncia mensile imballaggi del mese precedente

Lunedì 25

Denuncia e versamento contributi EnpaiaDenuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli

Enpals - Denuncia contributiva mensile unificataPresentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate relative al mese precedente, dei lavoratori occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi

Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensilePresentazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente.

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Richiesta di autorizzazione all'Inps per Cig/CigsPresentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro

Sabato 30

Adempimenti di fine meseTermine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi.

Bonifica e ripristino ambientaleRelazione sullo stato dei lavori di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale

CFC - Entrata, giacenza, uscitaComunicazione delle informazioni sulle quantità di CFC in entrata, in giacenza e in uscita e sulla loro destinazione per tipo di sostanza

Decorrenza operatività SISTRI per grandi produttori Scadenza prorogata ex D.L. 29/12/2011, n. 216Il SISTRI, secondo quanto disposto da ultimo dall’art. 13, comma 3, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, diverrà operativo dal 30 giugno 2012. Per i produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a dieci dipendenti, la data di entrata in funzione del SISTRI verrà stabilita da un futuro decreto del Ministero dell’ambiente e non potrà essere anteriore al 30 giugno 2012; su questo punto, rimane fermo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, lettera f-octies), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.A decorrere dal 28 febbraio 2012 per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dal 28 febbraio 2012 (data di entrata in vigore della legge n. 14/2012 di conversione). Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Si attendono quindi i necessari provvedimenti attuativi.

Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

Emissioni - Rata trimestraleVersamento della rata trimestrale della tassa sulleemissioni di anidride solforosa e su ossidi di azoto

Halon - Entrata, giacenza, uscitaComunicazione delle informazioni sulle quantità di halon in entrata, in giacenza e in uscita e sulla loro destinazione per tipo di sostanza

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GUIDE OPERATIVE

RETI D’IMPRESA E PROFILI DICHIARATIVIEmiliano Ribacchi

L’utilizzo degli incentivi fiscali disposti per le reti d’impresa - introdotti dall’art. 42, D.L. n. 78/2010 - prevede, nel limite di 1.000.000 euro, per ciascuna impresa aderente alla rete d’impresa, un regime di sospensione d’imposta per gli utili di esercizio accantonati ad una apposita riserva, mediante una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito relativo al periodo cui gli utili si riferiscono. Nel modello dichiarativo per l’anno 2011 (UNICO SC 2012) sono previsti specifici quadri sia per apportare le relative variazioni al risultato d’esercizio (nel quadro RF) sia per esporre (nel quadro RS) l’ammontare complessivo degli utili agevolabili per effetto della norma del D.L. n. 78/2010. Per tutte le novità di UNICO e IRAP 2012, consulta lo Speciale del Quotidiano IPSOA.

L’art. 42 del D.L. n. 78/2010 ha istituito un’agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti ad una rete d’impresa (sul tema, da ultimo, E.Ribacchi, “Reti d’impresa, profili fiscali”, il Quotidiano IPSOA del 17 aprile 2012). I chiarimenti principali sulla tematica sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 4/E del 15 febbraio 2011 e, soprattutto, n. 15/E del 14 aprile 2011. Si affrontano ora gli aspetti dichiarativi riferiti ai dati che devono essere indicati nel modello UNICO 2012 in relazione all’utilizzo dei benefici in questione.

Reti d’impresa, agevolazioni fiscali e aspetti dichiarativi

Fino al periodo di imposta in corso 31 dicembre 2012, le imprese aderenti ad un contratto di rete devono destinare ad apposita riserva una quota degli utili di esercizio destinandoli al fondo patrimoniale comune per realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete, che abbia ottenuto la preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati. Pertanto, ai fini della spettanza dell’agevolazione de qua, è richiesto che vi sia:

(i) l’adesione al contratto di rete;

(ii) l’accantonamento e la destinazione dell’utile dell’esercizio;

(iii) l’asseverazione del programma di rete.

Gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune devono essere altresì vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato. Si rinvia al precedente suindicato intervento in merito ai poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate ed ai costi rientranti nell’agevolazione.

Come specificato nelle istruzioni del modello UNICO 2012, l’agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune od al patrimonio destinato all’affare ovvero con riferimento all’anno in cui sono stati effettuati gli investimenti; per il periodo di imposta successivo l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza dell’agevolazione de qua.

Per la fruizione del beneficio, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES con esclusione quindi dell’IRAP), la stessa si ottiene attraverso una variazione in diminuzione del reddito imponibile complessivo.

Tenuto conto che la rete di imprese è priva di soggettività tributaria e l’adesione ad un contratto di rete non comporta l’estinzione o la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo in esame, non vengono quindi meno gli obblighi di dichiarazione dei redditi derivanti dalla comune attività in capo ai singoli soggetti aderenti alla rete.

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Rilevato quanto precede, l’utilizzo dell’agevolazione - prendendo in considerazione il modello UNICO SC - è previsto nel quadro RF tra le variazioni in diminuzione e, in particolare, nel rigo RF50 (“reddito esente e detassato”) dove, nella colonna 3, è indicato l’importo escluso dal reddito, per effetto di quanto previsto dall’art. 42, comma 2-quater e ss., D.L. n. 78/2010.

Tale importo, peraltro, è desunto da quanto esposto nell’ambito del rigo RS105, colonna 2. La relativa sezione del quadro RS va infatti compilata al fine di determinare la quota di utili destinata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete da portare in deduzione dal reddito d’impresa. A tal fine, nel rigo RS105, colonna 1, va indicata la quota di utili destinati al fondo patrimoniale od al patrimonio destinato all’affare relativi al periodo d’imposta oggetto di dichiarazione. Nella colonna 2, come dianzi accennato, è riportata la quota di utili agevolabili di cui a colonna 1 che deve essere riportata nell’apposito rigo del quadro RF di determinazione del reddito di impresa, tenendo conto dei limiti previsti dalla norma secondo cui l’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di 1.000.000 euro, anche nell’ipotesi in cui un’impresa consegua e accantoni a riserva utili di esercizio per un ammontare superiore a detto limite; tale limite, peraltro, si applica per singola impresa (e per ciascun periodo di imposta in cui vi è l’accesso all’agevolazione), anche se aderisce a più di un contratto di rete, e per ciascun periodo d’imposta in cui è consentito l’accesso all’agevolazione.

L’accantonamento deve essere destinato ad una apposita riserva, denominata con riferimento alla legge istitutiva dell’agevolazione in esame e distinta dalle altre riserve presenti nel patrimonio netto.

Qualora si verifichi l’evento interruttivo del regime di sospensione di imposta, le imprese sono tenute a far concorrere l’utile accantonato a riserva alla formazione del reddito di impresa del periodo di imposta in cui si è verificato l’evento stesso; analogo trattamento è previsto qualora la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio. Ai fini dichiarativi, nel rigo RF32 (“altre variazioni in aumento”) è stato previsto lo specifico codice 30 laddove devono essere indicati gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell’ipotesi in cui nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al contratto di rete.

L’informazione avente ad oggetto tale “recupero” è altresì indicata nel rigo RT11 (“recupero incentivi fiscali”) per il regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli articoli da 155 a 161 TUIR, mentre gli incentivi fiscali per i soggetti che rientrano in questo regime devono essere esposti nel rigo RT13 (“incentivi fiscali”).

È opportuno rammentare, in conclusione, che il suindicato limite dell’agevolazione rimane “teorico” posto che l’ammontare delle risorse disponibili è quantificato annualmente da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; nel periodo di imposta 2010, la percentuale di utili accantonati dai soggetti appartenenti alle reti di impresa che ha beneficiato dell’esenzione dalla tassazione è stata pari al 75,3733%. In ogni caso, nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 23 maggio di ciascun anno, i soggetti interessati devono presentare telematicamente una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’ottenimento del beneficio.

IN VIGORE IL TESTO UNICO SULL'APPRENDISTATOGiuseppe Buscema

Chi vorrà assumere lavoratori con contratto di apprendistato dal 26 aprile dovrà tenere conto delle nuove norme contenute nel D.Lgs. n. 167/2011 che introducono diversi elementi di novità rispetto alle regole precedenti. La piena operatività, tuttavia, é demandata alla disciplina regionale e/o dei contratti collettivi e la previgente disciplina continuerà comunque a regolare i contratti di lavoro instaurati nel periodo in cui era vigente.

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In vigore il testo unico sull'apprendistato.

Dopo sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 167/2011, infatti, é terminato il periodo transitorio previsto dall'articolo 7, comma 7, del decreto e pertanto la disciplina previgente, disciplinata dagli articoli 47 e seguenti del D.Lgs. 276/2003, viene definitivamente abrogata. Chi vorrà assumere lavoratori con contratto di apprendistato, pertanto, dal 26 aprile dovrà tenere conto delle nuove norme che introducono diversi elementi di novità rispetto alle regole precedenti.

La piena operatività, tuttavia, é demandata alla disciplina regionale e/o dei contratti collettivi.

Peraltro, occorre ricordare che la previgente disciplina continuerà comunque a regolare i contratti di lavoro instaurati nel periodo in cui era vigente. Il 18 aprile scorso, a ridosso quindi dall'entrata in vigore, é stato siglato tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL l'Accordo Interconfederale finalizzato a regolamentare il nuovo contratto al fine di consentire ai datori di lavoro dei settori interessati di poter continuare ad assumere apprendisti.

Accordo analogo nei contenuti é stato altresì firmato anche dalla CONFAPI e dalle associazioni del settore cooperative Agci, Confcooperative e Legacoop.

Si tratta di un intervento che le parti firmatarie hanno previsto abbia una funzione sussidiaria rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi ed in attesa che gli stessi regolamentino autonomamente l'istituto contrattuale.

L'accordo prevede che per la durata dell'apprendistato bisognerà far riferimento a quanto previsto dai contratti collettivi attualmente applicabili, tenendo conto tuttavia che il contratto non potrà durare più di tre anni, come peraltro previsto dall'articolo 4 del testo unico.

Tuttavia, per i profili professionali equipollenti a quelli dell'artigianato, la durata potrà raggiungere i cinque anni secondo quanto verrà individuato dai contratti collettivi.

Tale possibilità é stata considerata possibile dal Ministero del Lavoro rispondendo all'interpello n. 40/2011.

All'atto dell'assunzione, il lavoratore potrà essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello di un lavoratore qualificato, tenendo conto della qualifica cui é finalizzato il contratto.

Per agevolare le parti alla stesura del piano formativo individuale, all'accordo interconfederale é allegato un format di cui occorrerà tenere conto in fase di stipula del contratto.

Nel piano formativo andrà indicato il tutor o referente aziendale il quale costituirà la figura di riferimento dell'apprendistato e dovrà essere in possesso di un'adeguata professionalità.

Ricordiamo a tal fine che il D.M. 28 febbraio 2000 reca disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento della funzione di tutor aziendale.

Il D.Lgs. n. 167/2011 riduce a 120 ore nel triennio la formazione (la vecchia normativa prevedeva invece 120 ore all'anno), l'accordo interconfederale prevede che la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche non potrà essere inferiore a 80 ore medie annue e potrà essere svolta anche on the job ed in affiancamento.

La registrazione della formazione dovrà essere effettuata nel libretto formativo del cittadino.

In attesa della piena operatività del libretto, andrà utilizzato il format allegato all'accordo.

In materia di formazione, é utile ricordare che l'art.7, comma 1, del nuovo testo unico, pur sanzionando con la restituzione della differenza dei contributi pagati per effetto delle agevolazioni previste in materia di apprendistato le inadempienze relative all'erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire le finalità del contratto, prevede che in sede ispettiva preliminarmente si proceda con una diffida ad adempiere entro un congruo termine.

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Quanto al periodo di prova, l'accordo prevede che avrà durata analoga a quella prevista in relazione all'inquadramento professionale attribuito.

Il recesso dal contratto, che durante il periodo di apprendistato sarà possibile esclusivamente per giusta causa e giustificato motivo, al termine potrà invece avvenire liberamente salvo comunicarlo al lavoratore con un preavviso di quindici giorni.

In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto di lavoro si trasformerà in un contratto a tempo indeterminato.

RICICLAGGIO: NUOVI SCHEMI DI ANOMALIA PER AZIENDE E PROFESSIONISTI Saverio Capolupo

L’UIF, con comunicazione del 23 aprile 2012, ha individuato nuovi schemi comportamentali anomali, redatti in collaborazione con la Guardia di Finanza, elaborati sulla base dell'analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate per il sospetto di condotte illecite che descrivono possibili anomalie riconducibili alle frodi fiscali internazionali e alle frodi nelle fatturazioni. Gli schemi sono stati predisposti per facilitare la valutazione da parte degli intermediari; il loro contenuto, in quanto compatibile, si applica anche all'attività dei professionisti.

Lo stretto collegamento tra evasione fiscale e riciclaggio non può essere considerato certamente una novità degli ultimi tempi essendo ampiamente noto. Parimenti conosciuta risulta l’elevata entità dell’evasione e dell’elusione fiscale che oscilla, secondo dati sufficientemente attendibili, tra il 16,5 ed il 17,5 del PIL.

Eppure la comunicazione dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) dello scorso 23 aprile ha richiamato l’attenzione del mondo economico confermando una maggiore sensibilità per le problematiche tributarie di cui si registrano ampie manifestazioni in differenti settori.

Le motivazioni che hanno indotto la Banca d’Italia ad intervenire, ancora una volta, sulla spinosa materia delle segnalazioni per operazioni sospette sono chiaramente evidenziate nelle premesse del documento.

In esso, invero, è esplicitamente chiarito che, accanto alle irregolarità ricorrenti e diffuse, si rintracciano forme “ di evasione sofisticate nell’ambito delle quali, tramite complesse triangolazioni, o un’artificiosa rappresentazione dei fatti gestionali, ingenti flussi finanziari sono sottratti al Fisco, spesso veicolandoli verso Paesi a regime fiscale privilegiato”.

La pratica esperienza maturata dalle Autorità di vigilanza di settore - tra le quali si ricorda la Banca d’Italia, l’ISVAP ed il Nucleo Speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza, ognuna per il settore di competenza - ha ampiamente dimostrato che l’evasione costituisce lo strumento privilegiato per conseguire obiettivi di assoluta rilevanza.

Tra questi si segnalano la precostituzione di fondi per intervenire nel settore economico minando, alla base, l’elementare principio della libera concorrenza; il pagamento di somme a corrotti e concussi all’estero; le politiche di localizzazione del reddito in Paesi a fiscalità privilegiata; l’utilizzo di tecniche di arbitraggio tra diversi ordinamenti e su meccanismi idonei a favorire “opacità e schermature”.

Il fenomeno - che da molti anni è uscito dai confini nazionali per assumere dimensioni transnazionali e globali - ha richiamato l’attenzione anche del GAFI il quale, nell’ambito delle nuove raccomandazioni approvate lo scorso 16 febbraio (cfr. “GAFI-FATF: le nuove 40 raccomandazioni contro il riciclaggio”, con commento di M.Longhi, “GAFI: adottata la revisione delle Raccomandazioni”, il Quotidiano IPSOA del 21 febbraio 2012), ha “espressamente inserito i reati fiscali nel novero dei reati presupposto di riciclaggio”.

La gravità della situazione, peraltro, era ampiamente nota al legislatore italiano il quale - nell’ambito della lotta all’evasione ed all’elusione fiscale - con la legge 14 settembre 2011, n. 148 ha provveduto a ridurre i

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limiti edittali per la configurazione dei reati tributari ampliando, in tal modo, l’area della repressione con la sanzione penale e, di conseguenza, il numero delle operazioni potenzialmente rilevanti ai fini del riciclaggio.

Di qui l’esigenza di individuare nuovi indici di anomalia da parte dell’UIF elaborati sulla base di un confronto - in attuazione del vigente quadro giuridico di riferimento - tra la medesima Unità e la Guardia di Finanza.

In verità, la Banca d’Italia era già intervenuta in materia con due provvedimenti. Il primo, datato 16 aprile 2010, ha interessato i professionisti con riferimento a taluni profili di carattere societario quali, ad esempio, la costituzione e l’amministrazione di imprese, società, Trust, l’effettuazione di operazioni contabili e finanziarie.

Il secondo, emanato il 24 agosto 2010, ha considerato l’ipotesi in cui persone fisiche hanno acceso un conto presso un istituto di credito facendovi transitare operazioni realmente poste in essere da società ovvero girofondi tra conti societari e conti personali.

Per completezza si segnala anche un terzo provvedimento emanato dal Ministro degli Interni, sotto forma di decreto, il 17 febbraio 2011 relativamente agli operatori non finanziari.

Fermo restando che i nuovi indici - ancorché elaborati con riferimento alle imprese - trovano applicazione, ricorrendone i presupposti, anche per i professionisti, le finalità perseguite restano sempre le stesse: agevolare il compito dei soggetti tenuti all’obbligo della segnalazione, anche al fine di evitare che gli stessi possano incorrere, in caso di omissione, in responsabilità di carattere penale.

Con la recente comunicazione sono stati considerati due nuovi settori: le frodi fiscali internazionali e le frodi nelle fatturazioni.

Frodi nelle fatturazioni

Sebbene non sia possibile fare graduatorie ovvero operare delle generalizzazioni - certamente arbitrarie ed ingiuste -, ad avviso dell’UIF i settori maggiormente interessati dalle frodi nelle fatturazioni riguardano le attività di pulizia e manutenzione; le attività di consulenza e pubblicitarie; i materiali ferrosi; il comparto edile; l’autotrasporto e movimento terra; i metalli preziosi; le opere d’arte; il mercato dei cosmetici; il commercio all’ingrosso di olio e grano; lo scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche; le attività di commercio degli autoveicoli; gli accessori per auto ed i beni a contenuto tecnologico.

Gli indici di anomalia possono essere considerati una sorta di termometro utilizzabile per la verifica della correttezza o meno dei comportamenti dei cittadini. Non costituiscono affatto uno strumento vincolante - in senso positivo o negativo - essendo incontestabile che - come avverte lo stesso provvedimento rammentando un principio ormai consolidato - la mera ricorrenza di singoli comportamenti individuati negli schemi non è motivo, di per sé, sufficiente per procedere alla segnalazione”.

In sostanza, gli indicatori di anomalia sono frutto di studi ed analisi delle tecniche di riciclaggio adottate a livello interno ed internazionale, volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali degli operatori.

Non rappresentano comunque un riferimento esaustivo per effettuare le segnalazioni, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie

Ovviamente, ad esempio, se si ometta di procedere alla segnalazione nonostante si sia riscontrato il singolo comportamento individuato dall’UIF, e successivamente venga accertato che si era di fronte ad un’operazione di riciclaggio, il funzionario responsabile potrebbe essere chiamato a risponderne anche sul piano penale.

Vale, tuttavia, anche il principio opposto sicchè l’assenza di indicatori non può essere considerata motivo sufficiente per non effettuare la segnalazione.

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Anche sotto tale aspetto si registra, sia pure in modo diversificato per aree geografiche e per categorie di soggetti obbligati, un forte incremento tanto che la gestione delle segnalazioni per operazioni sospette (SOS) è divenuta una costante preoccupazione degli Organi competenti (UIF, DIA, Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza).

Frodi fiscali internazionali

Con specifico riferimento alle frodi fiscali internazionali - e, quindi, con particolare rilevanza per le imposte sul reddito - sono stati considerati sia il profilo di carattere soggettivo che quello di carattere oggettivo.

Relativamente al primo, emerge la rilevanza della residenza che, ove trasferita in un Paese o Territorio considerati a rischio ai fini del riciclaggio, è considerata grave sintomo di comportamenti elusivi e/o evasivi.

D’altra parte, le cronache degli ultimi anni hanno fatto emergere posizioni di soggetti - mediaticamente molto noti - che avevano localizzato la loro residenza in Paesi a fiscalità privilegiata.

Nella stessa ottica va considerato il riferimento alle società in stato di insolvenza che trasferiscono “repentinamente la propria sede all’estero in Paesi o territori considerati Paradisi fiscali.

Al riguardo, è da evidenziare che per questi ultimi non esiste una perfetta coincidenza della nozione ai fini fiscali e di riciclaggio. In merito, si richiama il Provvedimento della Banca d’Italia del 24 agosto 2010 e l’emanando provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’approvazione della c.d. white list con cui devono essere individuati i Paesi e Territori ritenuti a fiscalità non privilegiata.

Nelle more si continuano ad applicare i provvedimenti del medesimo Dicastero con cui sono stati censiti, a suo tempo, i Paesi e i Territori ritenuti a fiscalità privilegiata.

Un richiamo è stato fatto anche alle società estere controllate direttamente o indirettamente da soggetti italiani che utilizzano in prevalenza il loro patrimonio nella sottoscrizione di fondi comuni immobiliari italiani che, a loro volta, investono in beni o proprietà riconducibili ai medesimi soggetti.

Oltre alle società interessate da numerosi e ravvicinati mutamenti della composizione del capitale, sono stati indicati anche i soggetti caratterizzati “da strutture artificiosamente complesse e opache volte a rendere difficoltosa l’individuazione del titolare effettivo”.

Sotto il profilo oggettivo, rilevano i rapporti utilizzati esclusivamente per effettuare operazioni di trasferimento da e verso l’estero; i trasferimenti di disponibilità da e verso l’estero; i prelevamenti in contanti per importi elevati, “soprattutto se in località vicine ai confini nazionali”; la richiesta di liquidazione di polizze assicurative; l’acquisto di prodotti finanziari per importi significati, successivamente disinvestiti all’estero; i trasferimenti di fondi per ingenti importi riconducibili a contratti di partecipazione; la chiusura dei conti con contestuale trasferimento dei saldi all’estero; il trasferimento di somme e beni a favore di società estere riconducibili, direttamente ed indirettamente ai medesimi soggetti che dispongono il trasferimento.

Analogo criterio è stato utilizzato per le frodi nelle fatturazioni tenendo conto che il fenomeno dell’IVA intracomunitaria consente di sottrarre ingenti risorse finanziarie all’erario.

Sotto il profilo soggettivo, il riferimento è stato operato agli amministratori ed ai soci che per l’età, la mancanza di cognizioni tecniche, ecc. “sembrano svolgere il ruolo di meri prestanome; al collegamento con altre imprese operanti nel medesimo settore economico sul cui conto risultano precedenti procedure concorsuali o in corso; ai soggetti privi di strutture reali; alle società dotate di mezzi patrimoniali limitati, anche rapportati al volume d’affari evidenziato; ai soggetti che cessano entro breve termine dalla loro costituzione; ai soggetti che non richiedono affidamenti né sono titolari di altre attività finanziarie presso l’intermediario; ai soggetti che, pur non essendo giuridicamente collegati, presentano elementi comuni.

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Relativamente al profilo oggettivo, sono stati considerati i rapporti connotati da una “intensa operatività” caratterizzati da ripetuti flussi di bonifici, riferiti a fatture e/o versamenti di assegni; i prelevamenti in contanti a mezzo moduli di sportello; le traenze di assegni e disposizioni bancarie a favore dei soci, esponenti aziendali o di soggetti loro collegati; l’assenza di operazioni a debito; il sostanziale patteggiamento tra poste a credito e a debito; gli accrediti d’importo corrispondente o di poco inferiore ad addebiti per pagamento di beni e servizi.

Un secondo gruppo interessa l’anticipo o l’incasso di fatture con successivo utilizzo della provvista per la traenza di assegni bancari o la disposizione di bonifici a favore delle medesime società debitrici o collegate.

Parimenti significativa è stata considerata l’emissione di fatture per beni e servizi non coerenti con l’attività del soggetto e le incongruenze nella numerazione o negli importi delle fatture. soprattutto in caso di sospetta loro contraffazione.

A maggior ragione, ovviamente, rilevano l’emissione di fatture a carico di controparti che risultano inesistenti o fittizie ovvero il pagamento con modalità non tracciabili.

Infine, si segnalano i rapporti riconducibili a società/associazioni sportive dilettantistiche sui quali si verificano contestuali versamenti da parte di soggetti che intendono sponsorizzare l’attività ed i prelevamenti giustificati da esigenze di gestione operativa delle società/associazioni sportive.

NESSUNA COMMISSIONE BANCARIA SOTTO I 500 EURO DI SCOPERTO Giuseppe Molinaro

Il Senato ha approvato il 2 maggio, con modificazioni, il ddl n. 3221 di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti in tema di commissioni bancarie sulle aperture di credito; è stato accolto un emendamento che prevede la disapplicazione di commissioni bancarie per gli scoperti di conto corrente per somme non superiori ai 500 euro che non superino i 7 giorni consecutivi a trimestre. Il testo del provvedimento passa ora all'esame della Camera.

Con 207 voti favorevoli, 27 contrari e un astenuto, il Senato ha approvato Mercoledì 2 maggio, con modificazioni, il ddl n. 3221 di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti in tema di commissioni bancarie sulle aperture di credito.

L’art. 27 bis del D.L. n. 1/2012 stabiliva la nullità di tutte le clausole istitutive di commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere e del loro utilizzo. Questo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido.

L’introduzione di tale previsione aveva causato forti contestazioni da parte delle imprese bancarie che stimavano maggiori oneri per il sistema per circa 10 miliardi di euro.

Al riguardo, era stato approvato un “Ordine del giorno” che impegnava il Governo ad emanare in tempi rapidi e comunque tali da minimizzare gli effetti derivanti dall’entrata in vigore della disposizione del menzionato art. 27 bis un provvedimento finalizzato a coordinare tale disciplina con quella della “trasparenza bancaria” di cui all’art. 117 bis del TUB, prevedendo che la nullità delle clausole dei contratti bancari si applichi alle linee di credito non conformi a quando previsto dalle delibere del CICR attuative delle disposizioni del citato art. 117 bis del TUB.

Le modifiche del D.L. n. 29/2012 al D.L. n. 1/2012

In base alle modifiche normative del D.L. n. 29/2012, nei contratti bancari, diventano nulle non tutte le clausole che prevedano l’applicazione di commissioni - come disponeva l’originaria versione del D.L. n.

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1/2012 - ma solo quelle che violino le regole sulla trasparenza stabilite dal CICR che ora dovrà fornire ulteriori chiarimenti applicativi.

Viene quindi limitata la nullità alle sole clausole che siano stipulate in violazione delle disposizioni applicative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, adottate dal CICR in base al Decreto “salva Italia” che prevede un tetto massimo per queste commissioni dello 0,5% trimestrale.

Le modifiche proposte in sede di conversione del D.L. n. 29/2012

Lo scorso 24 aprile, la Commissione industria del Senato ha approvato un emendamento dei relatori (Bubbico e Vicari) al menzionato D.L. n. 29/2012 sulle commissioni bancarie che testualmente recita: “La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di giorni sette consecutivi”.

La modifica menzionata esclude che possano essere addebitate delle commissioni bancarie, alle “famiglie consumatrici”, in caso di uno scoperto di conto corrente di ammontare fino a 500 euro per non più di 7 giorni consecutivi al trimestre.

Rivisto il meccanismo di monitoraggio sull’accesso al credito

E’ stato altresì presentato un emendamento che riscrive le regole di costituzione presso il MEF dell’“Osservatorio”, pubblico e qualificato, che monitorerà l’erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie e vigilerà sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito delle medesime imprese.

Il testo proposto dall’emendamento prevede che l’ambito di operatività dell’Osservatorio riguardi anche le piccole e medie imprese, le famiglie ed i consumatori.

Nell'ambito di tali attività l'Osservatorio - a cui partecipano due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d'Italia, un rappresentate delle Associazioni dei consumatori, un rappresentante dell'Abi, tre rappresentanti indicati dalle Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali - analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale.

L'Osservatorio:

a) monitora l'andamento dei finanziamenti erogati e delle relative condizioni dal settore bancario e finanziario;

b) può richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate;

c) elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito e formula eventuali proposte in un "Dossier sul credito" che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.

d) promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali (si tratta di una norma programmatica di sicuro interesse che dovrà essere opportunamente applicata in dettaglio, tenuto conto delle differenze che sussistono sul territorio nazionale).

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Prevista una segnalazione dal Prefetto all’Arbitro Bancario e Finanziario

Ove lo ritenga necessario e motivato, il Prefetto segnala all'Arbitro Bancario Finanziario di cui all'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il Prefetto abbia invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla merito creditizio. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.

FOCUS

GLI AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI Federico Gavioli

Gli ammortamenti (e le svalutazioni) sono ricompresi all’interno dello schema di conto economico indicato dall’articolo 2425 C.C. nel raggruppamento contraddistinto dalla lettera “B – Costi della produzione” alla voce 10). In tale voce vanno rilevati tutti gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali e le svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.

Con riferimento alla voce in esame il legislatore ha previsto la seguente classificazione :

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (B 10) lette. a);

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (B 10) lette. b);

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (B 10) lette. c);

d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide (B 10) lette. d).

L’ammortamento è un procedimento contabile attraverso il quale dei costi pluriennali sono ripartiti in diversi esercizi in cui sono utilizzati dall’impresa; questa ripartizione di costi pluriennali, tramite delle quote annue di ammortamento, rappresentano il concorso dei fattori produttivi pluriennali al processo produttivo e devono essere iscritti tra i costi del Conto Economico. L’ammortamento è quindi un processo tramite il quale determinati costi aventi carattere pluriennale sono rappresentati in bilancio secondo un criterio che tenga ragionevolmente conto del processo di deperimento economico e fisico di tali beni.

L’ammortamento di un bene deve tenere conto dei seguenti fattori: il valore da ammortizzare: calcolato sul costo storico del bene. Con tale terminologia si intende il costo

sostenuto dall’azienda per l’acquisto del bene comprensivo dei costi aggiuntivi come, per esempio, le spese di collaudo o di installazione, etc.;

quanto il bene si presume possa durare: tale criterio deve tenere conto del deperimento fisico e del fenomeno dell’obsolescenza tecnologica del bene;

come ripartire il costo: rappresenta il criterio tramite il quale sono imputate a conto economico le quote di ammortamento del bene.

Va tuttavia rilevato che la procedura dell’ammortamento delle immobilizzazioni materiali non vale per tutte le immobilizzazioni; vi sono infatti alcune tipologie di beni che non sono soggette a utilizzazione limitata nel tempo e per le quali la procedura dell’ammortamento non è attuabile. Un tipico esempio può essere dato dai terreni ma vi sono anche altri beni che per la loro modesta entità non vengono assoggettate all’ammortamento, ma direttamente “spesati” nell’esercizio.

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Nella sottovoce B 10) lettera b) vanno inclusi tutti gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali iscrivibili nella classe BII dell’Attivo dello Stato patrimoniale.

Le immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali hanno come caratteristica principale il fatto che sono caratterizzate dalla mancanza di tangibilità e per tale motivo vengono appunto definite immateriali; esse rappresentano dei costi che l’azienda sostiene che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi.

L’iscrizione di un costo pluriennale o di un bene immateriale a stato patrimoniale deve essere verificato caso per caso, accertando che tali beni abbiano i requisiti dell’utilità futura. La verifica di tale iscrizione è compito degli amministratori nonché dei sindaci se presenti. Secondo quanto stabilito dal principio contabile OIC n.24 i requisiti dell’utilità futura devono essere verificati “(..) oltrechè all’avviamento anche i costi di impianto e di ampliamento e dei costi di ricerca , sviluppo e di pubblicità, caratterizzati questi (..) da aleatorietà maggiore rispetto ad esempio a marchi, brevetti, concessioni o licenze. Per le categorie di costi menzionati, a volte l’utilità pluriennale è giustificabile solo in seguito al verificarsi di determinate condizioni gestionali, produttive, di mercato che al momento del sostenimento dei costi possono essere presente. In questa situazione il legislatore non ha ritenuto di stabilire regole precise per la capitalizzazione; tuttavia ha posto dei vincoli, quali ad esempio il citato consenso del collegio sindacale o il vincolo a non distribuire dividendi , se non vi siano riserve disponibili superiori ai costi capitalizzati”.

L’art.2426 del Codice Civile stabilisce che i costi di impianto e di ampliamento , i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale devono essere ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni; fino a quando l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.

Da un punto di vista contabile per le immobilizzazioni immateriali non è obbligatoria fare l’ammortamento indiretto; è possibile fare anche l’ammortamento diretto ( o in conto). La rettifica del valore in questo caso viene operata direttamente dal conto che accoglie il costo di acquisizione.

Analisi di un caso di capitalizzazione di un sito internet

La società Parco spa decide di sviluppare all’interno della propria azienda un sito internet per pubblicizzare e reclamizzare i propri prodotti venduti sia al dettaglio, sia all’ingrosso.

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La società per lo sviluppo e lo studio del proprio sito internet ha già speso circa 30.000 euro nel corso del 2011.

Il sito intenet è disponibile e pronto per l’uso già dai primi di novembre dello stesso anno.

La società su proposta dell’amministratore e con il consenso favorevole del collegio sindacale decide di capitalizzare il costo sostenuto per la creazione del sito internet solamente per un importo di euro 28.000.

Procediamo alla capitalizzazione del costo in contabilità:

SP B I 2) Costi sostenuti per sito internet capitalizzato 28.000

CE A 4) Capitalizzazione costi sito internet 28.000

Capitalizzazione dei costi di studio e realizzazione sito internet

in sede di chiusura dell’esercizio 2011 la società procede alla rilevazione della quota di ammortamento in cinque anni.

CE B 10 a) Ammortamento sito intenet 5.600

SP B I 2) Fondo ammortamento sito intenet 5.600

Ammortamento dei costi per realizzazione sito internet

Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione.

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l’occasione è gradita per cordiali saluti.

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