WEB 2.0., WEB APP., SOCIAL NETWORKS, BLOG: CHI RISPONDE PER I CONTENUTI POSTATI DAGLI UTENTI?
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Titolo della presentazione
Avv. Roberto Alma - Lawyers in Action Cultore della materia di diritto delle comunicazioni - Università Roma Tre !
WEB 2.0., WEB APP., SOCIAL NETWORKS, BLOG: CHI RISPONDE PER I CONTENUTI POSTATI DAGLI UTENTI?
Titolo della presentazione
Obiettivi del Workshop
• Comprendere la problematica legata agli UGC
!• Comprendere il quadro normativo relativo alla responsabilità dei gestori dei
siti internet
!• Conoscere i principali orientamenti giurisprudenziali in materia
!• Orientare i propri business model per “minimizzare i rischi”
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Titolo della presentazioneWEB 2.0., WEB APP., SOCIAL NETWORKS, BLOG: CHI RISPONDE PER I CONTENUTI POSTATI DAGLI UTENTI?
Diffusione UGC
Evoluzione rete internet
Nascita e sviluppo di nuovi segmenti di
mercato
Adeguamento infrastrutture informatiche
provider
Passaggio da comunicazione “verticale” a
“orizzontale”
Forti incentivi alla partecipazione “attiva”
degli utenti
Titolo della presentazione
Il caso TripAdvisor
• Servizio internet di aggregazione delle recensioni e dei commenti offerti dagli utenti
• Cosa accade in presenza di recensioni non veritiere e/o diffamatorie?
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Il caso TripAdvisor
• Corte distrettuale del Tennessee -‐ Sentenza del 22 agosto 2012
• Il caso: inserimento di un hotel nella classifica degli hotel più sporchi del 2011
!• Azione di risarcimento danni intentata dal proprietario dell’hotel nei
confronti di Tripadvisor
!• Il proprietario lamentava che la presenza del proprio hotel nella “speciale”
classifica dipendesse da commenti e recensioni non veritiere e palesemente diffamatorie
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Il caso TripAdvisor
• Corte distrettuale del Tennessee -‐ Sentenza del 22 agosto 2012
• Il giudice: Non è responsabile il gestore di un portale informativo in materia di viaggi (nel caso di specie TripAdvisor) per l'avvenuta pubblicazione, sul proprio sito, della classifica degli “hotel più sporchi del 2011″, ottenuta sulla base dei giudizi espressi dai propri utenti registrati
!• Nozione di dichiarazione “diffamatoria”
• una determinata dichiarazione (non veritiera o basata su visioni distorte della realtà) potrà essere considerata come “diffamatoria” solo laddove una persona di mera ragionevolezza possa intenderla come “fatto oggettivo” e non come “opinione personale”
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La questione: chi risponde per gli UGC?
!• Responsabilità dell’utente?
!• Criticità:
• individuazione dell’utente (spesso anonimo);
• possibile incapienza del relativo patrimonio;
• necessità di una collaborazione dell’ISP (per ottenere i relativi dati identificativi)
• scarsa deterrenza delle eventuali sanzioni
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La questione: chi risponde per gli UGC?
!• Responsabilità del provider?
!• Vantaggi:
• maggiore capienza patrimoniale;
• astratta possibilità di controllo sui contenuti;
• forte deterrenza delle sanzioni;
!• Criticità:
• regime processuale onere della prova (art. 2043 c.c.);
• disincentivo ad entrare nel mercato;
• monitoraggio impossibile (in concreto)
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Il quadro normativo Europeo
• Europa: Direttiva 2000/31/EC (commercio elettronico)
• Regime di responsabilità previsto per le attività di memorizzazione (hosting)
!• (art. 15) L’internet provider non ha un obbligo di sorveglianza:
• non è tenuto a “sorvegliare” le informazioni trasmesse, né ad attivarsi per ricercare eventuali informazioni illecite
!• (art. 14) L’internet provider risponde per i contenuti di terzi solo se:
• a conoscenza dell’illiceità, ovvero in presenza di elementi che ne dimostrino la manifesta illiceità;
• venuto a conoscenza dell’illiceità, non si sia attivato per rimuovere le informazioni o disabilitarne l’accesso.
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Il quadro normativo Europeo
• Europa: Direttiva 2000/31/EC (commercio elettronico)
• Ratio dell’esenzione
!• (considerando 42)
• Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate
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Il caso Ebay v. l’Oréal
• Presenza su ebay di prodotti contraddistinti dal marchio l’oréal senza autorizzazione;
• Presenza su ebay di prodotti contraffatti.
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Il caso Ebay v. l’Oréal
• Sentenza C-‐324/09 Corte di Giustizia UE -‐ 12 luglio 2011
• Non possono applicarsi le esenzioni previste dalla Direttiva 2000/31/CE quando il provider non si sia limitato a memorizzare i dati forniti dagli utenti (es. offerte di vendita) ma abbia “svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo sui dati medesimi”
!• Si desume il “ruolo attivo”:
– predeterminazione da parte di ebay delle modalità di vendita;
– assistenza diretta alla promozione delle offerte di vendita;
– utilizzo dei marchi “L’Oréal” nel sistema Google adwords (link sponsorizzati)
– ottimizzazione della presentazione delle offerte
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Il quadro normativo Italiano
• Italia: Decreto legislativo 70/2003 (commercio elettronico)
• Regime di responsabilità previsto per le attività di memorizzazione (hosting)
!• (art. 17) L’internet provider non ha un obbligo di sorveglianza:
• non è tenuto a “sorvegliare” le informazioni trasmesse, né ad attivarsi per ricercare eventuali informazioni illecite….
!• ….ma ha una serie di obblighi (art. 17 comma 2)
• informazione nei confronti delle autorità in caso di conoscenza di presunte attività illecite;
• comunicazione dei dati identificativi dei responsabili alle autorità competenti
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Il quadro normativo Italiano
• Italia: Decreto legislativo 70/2003 (commercio elettronico)
• Regime di responsabilità previsto per le attività di memorizzazione (hosting)
!• (art. 16) L’hosting provider non risponde dei contenuti (illeciti) di terzi
purché: • non sia a conoscenza che dette informazioni siano effettivamente illecite;
• venuto a conoscenza dell’illiceità, non si sia attivato per rimuovere le informazioni o disabilitarne l’accesso, in seguito ad una comunicazione delle autorità competenti.
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Clausole contrattuali “difensive”
• I provider si tutelano inserendo clausole di manleva e di limitazione di responsabilità:
!!
• L'utente riconosce ed accetta di essere l'unico responsabile dei propri Contenuti e delle conseguenze del loro caricamento online o pubblicazione. il Provider non avalla Contenuti o opinioni, raccomandazioni o consigli in essi contenuti, e declina espressamente ogni e qualsiasi responsabilità in relazione ai Contenuti.
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Clausole contrattuali “difensive”
• I provider si tutelano inserendo clausole con cui si riservano di rimuovere i contenuti illeciti:
!!
• Nel momento in cui dovesse venire a conoscenza di qualsiasi potenziale violazione dei presenti Termini, il Provider si riserva il diritto (ma non ha l'obbligo) di decidere se i Contenuti si conformino con i requisiti previsti nei presenti Termini e potrà rimuovere tali Contenuti e/o inibire l'accesso di un utente al caricamento dei Contenuti che siano in violazione dei presenti Termini in qualsiasi momento, senza preavviso ed a sua esclusiva discrezione.
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Clausole contrattuali “difensive”
• I provider acquisiscono dall’utente il diritto di sfruttare i Contenuti di quest’ultimo:
!!
• Quando l'utente carica o pubblica Contenuti sul Sito, contestualmente concede al Provider una licenza per il mondo intero, non esclusiva, gratuita, trasferibile (con diritto a concedere sub-‐licenze) ad usare, riprodurre, distribuire, preparare opere derivate, visualizzare ed eseguire tali Contenuti in connessione alla fornitura del Servizio ed in altro modo in connessione con la fornitura del Servizio e dell'attività commerciale del Provider, comprese, a titolo meramente esemplificativo, la promozione e la ridistribuzione di tutto o parte del Servizio (e delle relative opere derivate) [in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale di comunicazione];
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Il caso Youtube v. RTI
• R.T.I., chiede al Tribunale di Roma di ordinare a Youtube LLC la rimozione immediata dei video del grande fratello 9
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Il caso Youtube v. RTI
• Tribunale Roma 16 Dicembre 2009: accoglie la domanda proposta nei confronti di Youtube, ritenuta responsabile perché:
!• non si limita ad offrire uno spazio di memorizzazione, ma organizza i contenuti,
anche nell’ottica di un più efficace sfruttamento pubblicitario;
• le clausole contrattuali delle Terms&Conditions rivelano la possibilità per Youtube di controllare i contenuti degli utenti e di rimuovere quelli illeciti (es. pedopornografici)
• non poteva non essere a conoscenza dell’illiceità dei contenuti, stante le numerose diffide inviate.
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Il caso R.T.I. v. Yahoo
• R.T.I., chiede al Tribunale di Milano di ordinare a Yahoo la rimozione degli spezzoni di filmati relativi ai programmi Amici, Grande Fratello, Zelig, Le Iene, Striscia la Notizia.
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Il caso R.T.I. v. Yahoo
• Tribunale di Milano, sentenza 9 settembre 2011: riconosciuta anche in questo caso la natura di hosting attivo in capo a Yahoo, perché:
!• vi era un’associazione di messaggi pubblicitari connessi con i contenuti caricati
dagli utenti;
• a livello contrattuale, vi era la riserva espressa della facoltà di rimozione dei contenuti illeciti; nonché la riserva espressa della facoltà di riutilizzare i contenuti degli utenti per finalità promozionali;
• vi era un servizio aggiuntivo di indicazione all’utente dei “video correlati”
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Hosting “attivo” e “passivo” in Italia
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hosting passivo hosting attivo
-‐ servizio di memorizzazione dati -‐ assenza di “controllo” -‐ assenza di servizi aggiuntivi -‐ clausole contrattuali neutre
-‐ servizi aggiuntivi -‐ organizzazione contenuti utenti -‐ facoltà di rimozione UGC -‐ facoltà di sfruttamento UGC -‐ contenuti pubblicitari legati agli UGC -‐ correlazione contenuti
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Responsabilità per i commenti degli utenti
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?
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Il caso Delfi AS v. Estonia
• Una compagnia di trasporti estone agisce nei confronti del portale online Delfi AS, chiedendo anche il risarcimento dei danni subiti derivanti dalla presenza di commenti diffamatori postati di seguito ad un articolo di un giornalista del portale.
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Il caso Delfi AS v. Estonia
• Corte Appello Tallinn, 2012:
• Si esclude l’applicazione al portale della favorevole disciplina (esenzioni) prevista per l’attività di hosting, perché:
!• il provider non svolgeva un’attività di mera intermediazione tecnica, ma forniva
contenuti;
• aveva implementato nel proprio portale la possibilità di pubblicare commenti;
• aveva invitato gli utenti a partecipare attivamente alla discussione;
• traeva un chiaro vantaggio commerciale (numero di visite) dal fatto che gli utenti fossero stimolati a partecipare alla discussione;
!• Corte Europea Diritti Uomo, 2013
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Titolo della presentazione
Chi risponde per i commenti degli utenti?
• Sistema U.S.A: esiste una normativa specifica:
• Section 230 del Communication Decency Act:
!• “nessun fornitore o utente di un servizio informatico interattivo sarà
considerato editore o autore di qualsivoglia informazione fornita da un terzo”
!• la giurisprudenza americana è chiara nello stabilire che gli editori di periodici
telematici non sono responsabili per i commenti postati dagli utenti (Spreadbury v. Bitterroot Pub. Library, 2012) e lo stesso vale per provider quali Facebook, Google e LexisNexis (es. Gaston v. Facebook, Inc., 2012)
!• Limite del “contributo materiale” alla produzione e pubblicazione dell’informazione
illecita
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Titolo della presentazione
Chi risponde per i commenti degli utenti?
• Europa: assenza di una disciplina specifica
• Problematica:
!• Chi consente agli utenti di postare commenti (es. blog/periodico/app/
servizio) rientra nella nozione di hosting provider o di content provider?
WEB 2.0., WEB APP., SOCIAL NETWORKS, BLOG: CHI RISPONDE PER I CONTENUTI POSTATI DAGLI UTENTI?
Hosting provider Content provider
memorizza e pubblica contenuti di terzi
fornisce contenuti propri
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Differenze tra i regimi di responsabilità
!• Hosting Provider: risponde solo nei casi previsti dalla normativa del
commercio elettronico: i) conoscenza illiceità del contenuto; ii) successiva inattività
!• Content Provider: non può avvalersi delle esenzioni di responsabilità e
risponde dei propri contenuti secondo le regole ordinarie (es. 2043 c.c.)
WEB 2.0., WEB APP., SOCIAL NETWORKS, BLOG: CHI RISPONDE PER I CONTENUTI POSTATI DAGLI UTENTI?
Titolo della presentazione
Normativa italiana
• Art. 16 comma 2 D.lgs 70/2003:
• L’esenzione di responsabilità (per l’attività di hosting) viene meno laddove il destinatario del servizio abbia agito sotto il controllo e l’autorità del prestatore
!• Il presupposto della responsabilità del provider deve quindi ricollegarsi ad
un intervento effettivo sui contenuti offerti dagli utenti
!• L’area “commenti” di un sito dovrebbe essere ricondotta alla stregua di un
mero spazio di discussione (forum)
WEB 2.0., WEB APP., SOCIAL NETWORKS, BLOG: CHI RISPONDE PER I CONTENUTI POSTATI DAGLI UTENTI?
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Il caso del “forum”
• Tribunale di Viterbo, 15 aprile 2010:
!• lo spazio riservato ad un forum su internet è un luogo virtuale per dialogare e
confrontarsi non differente dallo spazio che qualsivoglia esercizio commerciale possa riservare ai propri avventori per discutere ed esprimere opinioni. Il gestore non ha alcun potere di controllo o di verifica del contenuto dei testi né ha una pretesa di fornire – attraverso le opinioni e le discussioni “ospitate” – informazioni esatte e veritiere, limitandosi dunque a fornire un luogo nel quale ciascuno possa, non dare o fare informazione, ma esprimere opinioni ed aprire un dibattito
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Cosa accade all’estero?
• Germania:
!• Dottrina della cd. appropriazione: il provider risponde dei contenuti di terzi
come se fossero propri contenuti solo laddove vi sia un’attività materiale atta a far presumere che il provider si sia “appropriato” di quei contenuti
!• Necessaria un’indagine case-‐by-‐case sulla struttura del sito internet
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Il caso del “portale di condivisione ricette”
!• Corte di Appello di Amburgo, 2007:
• Riconosciuta l’appropriazione delle ricette (postate dagli utenti) da parte del provider, perché:
!• le ricette costituivano l’intero contenuto editoriale del sito;
• venivano revisionate dal gestore del sito prima della pubblicazione;
• in seguito alla pubblicazione, veniva apposto il logo del gestore del sito;
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Il caso del “portale informativo”
!• Corte di Appello di Amburgo, 2009:
• Con riferimento ai commenti pubblicati su un portale informativo online non è stata, invece, riconosciuta l’appropriazione dei medesimi da parte del provider, perché:
!• i contenuti erano stati pubblicati all’interno dell’area “community”
• l’area community era stata ben distinta anche graficamente dall’area editoriale
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Cosa accade all’estero?
• Francia:
!• Dottrina della cd. scelta editoriale: il provider risponde dei contenuti di terzi
solo laddove sia riscontrabile una “scelta editoriale” nella visualizzazione dei contenuti in questione.
!• Necessaria un’indagine case-‐by-‐case sulla struttura del sito internet
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Il caso del “portale informativo”
!• Corte di Appello di Parigi, 2008:
• Con riferimento ai commenti pubblicati su un portale informativo online si è affermata la sussistenza di una scelta editoriale sulla base di: • un servizio di moderazione, sulla base del quale i contenuti venivano
rielaborati e, comunque, modificati da parte del gestore del sito
!• In assenza di un servizio di moderazione, invece, è stata affermata la piena
applicabilità della normativa prevista per l’hosting provider
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Cosa accade all’estero?
• U.S.A:
!• Unico limite all’applicazione della Sect. 230 è la sussistenza di un contributo
materiale del provider in relazione alla pubblicazione di materiale illecito;
!• Vi sono, tuttavia, due distinti orientamenti:
• In alcune pronunce è stato riscontrato il contributo materiale nel fatto che il provider avesse semplicemente stimolato la “partecipazione attiva dell’utente” (Jones v. Dirty World Entertainment, 2012)
• In altre pronunce, invece, è stato ritenuto necessario un quid pluris, consistente in un’effettiva modifica e/o alterazione dei commenti (Gains v. Romkey, 2012)
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Quadro di sintesi
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WEBSITE
Area “editoriale”
Area “commenti”
Content Provider Hosting Provider
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Practical Tips
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Minimizzare la responsabilità
Evitare clausole contrattuali
“a rischio”
Separare graficamente l’area editoriale dall’area
commenti
Attenzione alla moderazione dei contenuti
Evitare possibili “appropriazioni” (es.
associare il proprio logo agli UGC)
Attenzione ai messaggi pubblicitari (evitare le associazioni
con gli UGC)
Titolo della presentazioneWEB 2.0., WEB APP., SOCIAL NETWORKS, BLOG: CHI RISPONDE PER I CONTENUTI POSTATI DAGLI UTENTI?
Grazie per l’attenzione! !
Avv. Roberto Alma -‐ Lawyers in Action Cultore della materia di Diritto delle comunicazioni “Università Roma Tre”
!info: [email protected]
http://www.lawyersinaction.eu/ http://www.iusinaction.com/
!!