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VICENZA 19 giugno 2014

A cura di Giovanni Rizzi

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ASSEGNAZIONI a soci di

immobili o diritti reali immobiliari (richiamo art. 4,

lett d) n. 2)

Trasferimenti coattivi

CONFERIMENTO in società di immobili o

diritti reali immobiliari stante il richiamo che l’art. 4, lett. a) n.1) fa all’art. 1 della tariffa. Unica variante per il

BOLLO: si applica comunque il bollo per atti societari nella misura di

€. 156,00

Atti traslativi a TITOLO

ONEROSO della proprietà

di beni immobili in

genere

Provvedimenti di

espropriazione per pubblica

utilità

Atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento compresa

la rinuncia pura e semplice agli stessi (se a titolo oneroso, altrimenti riconducibile all’imposta

di donazione)

Atti rientranti art. 1 Tariffa, Parte Ima, all.

DPR. 131/1986

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Stabilisce che gli atti soggetti a imposta proporzionale e tutti gli atti e formalità conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso catasto e registri immobiliari, sono ESENTI da imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie; la nuova imposta diventa “omnicomprensiva”

ART. 10 Dlgs 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale) - In vigore dal 1 gennaio 2014

Stabilisce per la nuova imposta “omnicomprensiva” una soglia minima: non può essere inferiore ad €. 1.000,00

Sopprime per gli atti di cui all’art. 1 Tariffa tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie anche se previste in leggi speciali

Sostituisce la precedente “griglia” basata su 5 aliquote (8%, 7%, 15%, 3%, 1% + 4 fattispecie a imposta in misura fissa) con una nuova griglia che prevede:

Aliquota ordinaria: 9%Aliquota prima casa: 2%

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Art. 26 DL. 12.9.2013 n. 104 convertito con Legge 8.11.2013 n.

128 (misure in materia di istruzione)

in vigore dal 1 gennaio 2014

L’importo delle imposte di registro, ipotecaria e

catastale stabilito in misura fissa viene elevato da €.

168,00 ad €. 200,00 (dalla disposizione sono escluse le

fattispecie di cui all’art. 1 Tariffa, soggette a imposte fisse ipotecaria e catastale

di €. 50,00)

La fissa di €. 200,00 si applica agli atti pubblici

formati e scritture private autenticate dal 1.1.2014,

alle scritture non autenticate e denunce

presentate per la registrazione dal 1.1.2014,

per formalità di trascrizione, iscrizione rinnovazione eseguite dal 1.1.2014

Stabilisce che gli atti soggetti a imposta proporzionale e tutti gli atti e formalità

conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso catasto e RR.II, sono

ESENTI da imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e

sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di €.

50,00

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Art. 1, c. 608, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità

2014)In vigore dal 1 gennaio 2014

Per finanziare i maggiori costi discendenti dal

recupero delle agevolazioni per l’agricoltura viene

introdotta all’art. 1 della tariffa una ulteriore aliquota

(oltre al 9% ed al 2%) per gli atti aventi per oggetto

TERRENI AGRICOLI: aliquota pari al 12%

Anche per gli atti soggetti alla aliquota del 12%:

- imposta non inferiore a €. 1.000,00

-imposte ipotecaria e catastale di €. 50,00

- imposta proporzionale assorbe l’imposta di bollo,

tributi catastali e tasse ipotecarie

Fa salve le agevolazioni per l’agricoltura previste dall’art. 4bis del D.L. 30.12.2009 n. 194, convertito con legge 26.2.2010 n. 25, a favore del coltivatore diretto e dello IAP (imposta registro: fissa, imposta di trascrizione: fissa, imposta catastale: 1%) altrimenti abrogate in virtù del c. 4, art. 10, dlgs 23/2011

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L’art. 10, c.3, dlgs. 23/2011, modificato dall’art. 26, c.1, D.L. 104/2013, stabilisce che gli atti soggetti a imposta proporzionale e tutti gli atti e formalità conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso catasto e RR.II, sono ESENTI da imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di €. 50,00

La norma pone due ordini di problemi: 1 il primo relativo ai criteri di applicazione della “nuova” misura fissa di €. 50,00 delle imposte ipotecaria e catastale;2 Il secondo relativo all’individuazione de “gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari”

CRITERI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINAA) UNICO NEGOZIO con oggetto plurimo: i) tutti i beni soggetti all’imposta ex art. 1 tariffa: una sola imposta ipotecaria di €. 50,00 ed una sola imposta catastale di €. 50,00, No bollo. No tributi E ciò stante l’unicità del contratto. Esempio: cessione fabbricato urbano (9%) + terreno agricolo (12%): i.t. €. 50,00 – i.c. €. 50,00 – no bollo – no trib.spec.cat.ipot.ii) beni non tutti riconducibili all’art. 1 tariffa: all’imposta di €. 50,00 per il bene soggetto art. 1 tariffa va sommata l’imposta prevista per gli altri beni. Si applica l’imposta di bollo + tributiEs.: cessione di un terreno in parte edificabile soggetto ad IVA ed in parte agricolo soggetto a registro (12%): i.t. €. 200,00+€. 50,00 = €. 250,00 - i.c. €. 200,00+€. 50,00 = €. 250,00: Bollo €. 230,00 – trib.spec.cat.ipot. €. 90,00

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B) ATTO PLURIMO (con più negozi):i) Più negozi tutti con beni riconducibili all’art. 1 tariffa: si applicano tante imposte fisse di €. 50,00 quanti sono i negozi (corrispondendo ad ogni negozio autonoma nota di trascrizione e voltura catastale). No bollo. No tributi speciali.Es. prima compravendita a Tizio di prima casa (2%) – seconda compravendita a Caio di fabbricato (9%): totale i.t. €. 100,00 (50,00x2) totale i.c. €. 100,00 (50,00x2). No bollo. No trib.spec.cat.ipot.Compravendita + costituzione servitù: totale i.t. €. 100,00 (50,00x2) – i.c. €. 50,00 (solo compravendita). No bollo. No trib.spec.cat.ipotii) Più negozi soggetti a diversi regimi fiscali: ogni negozio è soggetto alla propria imposta di trascrizione e catastale ed alla relativa imposta di bollo ed ai relativi tributi speciali.Es: divisione senza conguagli + vendita tra i condividenti: per divisione: i.t. €. 200,00 i.c. €. 200,00; per compravendita: i.t. €. 50,00 i.c. €. 50,00; totale €. 500,00; bollo €. 230,00 e trib.spec.cat.ipot. €. 90,00 così come previsto per la divisioneConvenzione separazione beni e cessione quota tra i coniugi: per sep. beni: i.t. €. 200,00; per compravendita: i.t. €. 50,00 i.c. €. 50,00; totale €. 300,00; bollo €. 155,00; trib.spec.cat.ipot. €. 35,00

In questo senso Agenzia Entrate Circ.

2/E 21.2.2014

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PERMUTALe istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 2/E del 21

febbraio 2014)

Permuta tra beni soggetti a registro

proporzionale (art. 1 Tariffa):

Trascrizione €. 50,00 - catastale €. 50,00 - No

bollo – No tributi speciali

Permuta tra un bene soggetto a registro

proporzionale e un bene soggetto ad IVA:

Trascrizione €. 250,00 (50 + 200); Catastale €.

250,00 (50 + 200) (se IVA immobile strumentale:

100,00 + 3%+1%); bollo €. 230,00 – tributi speciali

€. 90,00

Permuta tra beni soggetti ad IVATrascrizione €. 400,00 (200 x 2);

Catastale €. 400,00 (200 x 2) (se immobili strumentali: 3%+1% per immobile); bollo €.

230,00 – tributi speciali €. 90,00

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DIVISIONEIn caso di conguaglio superiore al 5% del

valore della quota di diritto

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 2/E del 21

febbraio 2014)

imposta proporzionale registro, con

minimo €. 1000,00 sul conguaglio

Imp. Ipot. €. 50,00 e imp.cat. €. 50,00

Imposta 1% sulla massa (al netto

conguaglio) nella misura effettiva

anche se inferiore ad €. 200,00

Sono dovute, per la divisione, imposta di

bollo (€. 230,00), tasse ipotecarie e catastali

nella misura di €. 200,00 cadauna; tributi speciali

€. 90,00

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Vantaggioso è ora il conferimento in società di immobili gravati da passività o la cessione di azienda con immobili Prima si pagava il 3% (2%+1%) sul valore al lordo (senza tener conto delle passività; l’imposta di registro si pagava, invece, sul netto); ora si pagano €. 100,00 (€. 50,00 + €. 50,00) a prescindere dal valore (in questo senso studio CNN 1011/2013/T)

ESENZIONE DAL BOLLO - IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI FISSECon riguardo al secondo aspetto, legato all’individuazione de “gli atti e le formalità”, ricompresi nella previsione dell’art. 10, c.3., l’espressione “direttamente conseguenti”, rispetto agli “atti assoggettati all’imposta”, nonché la specifica finalità: “posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i RR.II.”, portano ad estendere l’esenzione dal bollo e dai tributi e l’applicazione delle imposte fisse (€. 50) a tutte le fattispecie (atti e formalità) che possano ritenersi relative e discendenti dall’atto traslativo e necessarie per perfezionare la fattispecie traslativa nonchè per dare attuazione alle forme di pubblicità previste dalla legge.Per gli atti connessi trova comunque applicazione l’imposta di registro ove dovuta; in questo senso A.E. Circolare 2/E del 21.2.2014

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ESEMPI tratti dalla Circolare A.E. n. 2/E 2014a) Le eventuali note di trascrizione in rettifica e domande di voltura in rettifica di formalità relative ad atti di trasferimento assoggettati all’imposta proporzionale ex art. 1 tariffa (in vigore dal 1 gennaio 2014): imposta ipotecaria €. 50,00; no bollo; no tributi speciali; no imposta catastale;b) Gli atti di rettifica di errori e omissioni materiali relativi ad atti di trasferimento assoggettati all’imposta proporzionale ex art. 1 tariffa (in vigore dal 1 gennaio 2014): imposta registro €. 200,00; imposta ipotecaria €. 50,00; imposta catastale €. 50,00; no bollo; no tributi speciali;c) Gli atti di identificazione catastale riferiti ad atti di trasferimento assoggettati all’imposta proporzionale ex art. 1 tariffa (in vigore dal 1 gennaio 2014): imposta registro €. 200,00; imposta ipotecaria €. 50,00; imposta catastale €. 50,00; no bollo; no tributi speciali;d) Gli atti di conferma per sanare atti di trasferimento assoggettati all’imposta proporzionale ex art. 1 tariffa (in vigore dal 1 gennaio 2014): imposta registro €. 200,00; imposta ipotecaria €. 50,00; no bollo; no tributi speciali

ATTI E FORMALITA’ DIRETTAMENTE CONSEGUENTI

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ESEMPI tratti dalla Circolare A.E. n. 2/E 2014

a) Atti di rettifica a contenuto patrimoniale (che modificano gli effetti dell’atto precedente) sono soggetti ad autonoma tassazione; se rientranti nell’art. 1 Tariffa: registro 2%, 9% o 12%, imposta ipotecaria e catastale €. 50,00; no bollo; no tributi speciali;

b) Gli atti di avveramento condizione sospensiva; atto condizionato registro fissa €, 200,00; bollo €. 155,00, RR.II €. 235,00; al verificarsi condizione: imposta registro proporzionale (2%,9%, 12%); ipotecaria e catastale: €. 50,00 cadauna; no bollo; no tributi speciali.

c) Le vendite con riserva proprietà: alla registrazione dell’atto di vendita imposta registro proporzionale (2%,9%,12%); ipotecaria e catastale: €. 50,00 cadauna; no bollo; no tributi speciali. Atto di quietanza ed avveramento condizione: imposta registro 0,50% - imposta ipotecaria €. 50,00 – no bollo – no tributi speciali

FATTISPECIE PARTICOLARI

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ESEMPI tratti dalla Circolare A.E. n. 2/E 2014a) Trascrizione accettazione tacita eredità: imposta ipotecaria €. 200,00; tributo speciale: €. 35,00; bollo €. 59,00; totale €. 294,00N.B: non condivisibile la tesi dell’A.E. che esclude tale fattispecie in quanto non conseguente all’atto dispositivo ma da ritenersi “funzionalmente antecedente” a detto atto. In realtà l’atto dispositivo costituisce il veicolo grazie al quale di può procedere alla trascrizione dell’accettazione tacita e ne costituisce quindi presupposto.b) La iscrizione di ipoteca legale: ipotecaria 2%; tributo speciale €. 35,00; bollo €. 59,00 N.B: non condivisibile la tesi dell’A.E. che esclude tale fattispecie in quanto non “necessariamente ed univocamente collegata alla sussistenza di un evento traslativo bensì immediatamente conseguente alla sussistenza di un’obbligazione da adempiere” In realtà quando vi è una dilazione di pagamento l’iscrizione dell’ipoteca legale è una conseguenza obbligata che la legge pone a carico del Conservatore dei RR.II.c) Le cancellazioni ordinate in occasione di trasferimenti coattivi: imposta ipotecaria e tributi speciali in misura ordinaria – bollo €. 59,00Per l’A.E. queste annotazioni non sono poste in essere per effettuare l’adempimento pubblicitario relativo al trasferimento coattivo ordinato dal Giudice, che si risolve nella trascrizione del decreto di trasferimento; sono funzionali alla purgazione dei beni.

FATTISPECIE ESCLUSE

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Art.10, c. 2. dlgs 23/2011: nei casi di “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili” soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale, l'imposta stessa non può essere inferiore a €. 1.000,00

Come va applicata l’imposta minima in caso di atti aventi beni soggetti a diversa tassazione o aventi per oggetto diverse disposizioni negoziali?Per la Circolare A.E. 2/E del 21 febbraio 2014 valgono, le regole applicative precedentemente elaborate nella prassi amministrativa riguardo alla misura minima "ordinaria" e in particolare quelle contenute nella Circ. A.E. n. 18/E del 2013

ATTI CON UNICA DISPOSIZIONE NEGOZIALE: Nel caso di atto atto con unica disposizione negoziale avente per oggetto beni tassabili con aliquote diverse le imposte sono dovute, per ciascun bene, nella misura proporzionale effettiva, anche se inferiore alla misura fissa.Solo se la sommatoria delle imposte così calcolate è inferiore a 1000, si applica un’unica imposta fissa di €. 1.000,00Ciò vale se tutti i beni rientrano nell’art. 1 Tariffa

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ESEMPI (tratti dalla Circolare A.E. n. 2/E 2014)

1. Unico venditore trasferisce al medesimo acquirente: immobile 1 casa (2%) imposta: €. 600,00 – Immobile soggetto al 9%, imposta: €. 200,00 TOTALE registro €. 1.000,00 – ipotecaria catastale: €. 100,00. No bollo e No tributi speciali

2. Atto di conferimento di a) immobile abitativo (9%) imposta €. 700,00; b) di fabbricato strumentale (4%) imposta €. 900,00; di un credito (0,5%) imposta €. 150,00 TOTALE registro €. 2.050,00 – ipotecaria catastale: €. 100,00 per a) e 2%+1% per b). Bollo €. 300,00 – si tributi speciali per b)

3. Unico venditore trasferisce al medesimo acquirente: a) immobile abitativo IVA, soggetto registro fissa €. 200,00; b) un immobile esente IVA 1 casa (2%) imposta: €. 850,00 – TOTALE registro €. 1.200,00 – ipotecaria catastale: €. 500,00 (400,00 per a) e 100,00 per b); si tributi speciali per a); bollo €. 230,00

La tassazione con unica disposizione negoziale

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In sostanza qualora in un unico documento siano contenuti più negozi, TUTTI riconducibili all’art. 1 tariffa, solo se la sommatoria delle imposte di registro dovute per ciascun negozio sia inferiore a 1.000, si applicherà il nuovo minimo ex art. 10, c. 2, dlgs 23/2011 (€. 1.000,00)

ATTI CON PIU’ DISPOSIZIONI NEGOZIALI: in relazione all’atto con più distinte disposizioni negoziali si possono verificare le seguenti ipotesi:1. l’imposta proporzionale dovuta per ciascun negozio giuridico è inferiore all’importo minimo fissato dalla legge, mentre l’importo complessivamente dovuto (commisurato a tutte le disposizioni) è superiore a quello minimo: in questo caso l’imposta di registro da corrispondere è pari alla somma degli importi dovuti per ciascun negozio (es: atto con 2 negozi; l’imposta dovuta per ciascun negozio è di € 800,00; imposta dovuta = € 1.600,00);2. l’imposta proporzionale dovuta per ciascun negozio è inferiore all’importo minimo di legge ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascun negozio: in questo caso l’imposta è dovuta in misura fissa di € 1.000,00 una sola volta (es: atto con 2 negozi; l’imposta dovuta per ciascun negozio è di € 400,00; imposta dovuta = € 1.000,00)

In questo senso Agenzia Entrate Circ.

2/E 21.2.2014

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ESEMPI (tratti dalla Circolare A.E. n. 2/E 2014)

1. Unico venditore trasferisce tre immobili a 3 diversi acquirenti: imposta immobile A: €. 600,00 – Imposta immobile B: €. 300,00 – Imposta immobile C: €. 850,00 TOTALE registro €. 1.750,00 (e non 3mila) – ipotecaria catastale: €. 300,00. No bollo e No tributi speciali

2. Unico venditore trasferisce tre immobili a 3 diversi acquirenti; imposta immobile A: €. 300,00 – Imposta immobile B: €. 200,00 – Imposta immobile C: €. 300,00 TOTALE registro €. 1.000,00 (e non 3mila) – ipotecaria catastale: €. 300,00. No bollo e No tributi speciali

3. Atto notarile recante le seguenti disposizioni: a) cessione immobiliare soggetta a imposta proporzionale di €. 900,00 b) trasferimento immobile strumentale IVA soggetto imposta fissa €. 200,00; c) cessione quota srl soggetta imposta fissa €. 200,00 TOTALE registro €. 1.400,00 (1000 minimo proporzionale + le 2 fisse) – ipotecaria catastale: €. 100,00 per cessione a) e 3%+1% su trasferimento b). Bollo 230 (più €. 15,00 per c ??) – si tributi speciali per cessione b)

La tassazione negli atti plurimi

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4. Atto notarile recante le seguenti disposizioni: a) cessione immobiliare soggetta a imposta proporzionale di €. 500,00 b) trasferimento immobile strumentale IVA soggetto imposta fissa €. 200,00; c) cessione crediti soggetta imposta proporzionale €. 80,00 TOTALE registro €. 1.280,00 (1000 minimo proporzionale + fissa + 80,00) – ipotecaria catastale: €. 100,00 per cessione a) e 3%+1% su trasferimento b). Bollo €. 230,00 – si tributi speciali per cessione b)

5. Atto notarile recante le seguenti disposizioni: a) cessione immobiliare soggetta a imposta proporzionale di €. 900,00 b) divisione senza conguaglio soggetta imposta proporzionale €. 450,00 TOTALE registro €. 1.450,00 (1000 minimo proporzionale + 450) – ipotecaria catastale: €. 100,00 per cessione a) e €. 400,00 per divisione b) Bollo €. 230,00 – si tributi speciali per divisione b)

6. Atto di conferimento avente per oggetto: a) dal socio A immobile abitativo soggetto a imposta proporzionale (9%) €. 450,00 b) dal socio B terreno edificabile soggetto a imposta proporzionale (9%) €. 500,00 TOTALE registro €. 1.000,00 (minimo) – ipotecaria catastale: €. 200,00 (100 x 2). No bollo e tributi speciali catastali

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Il minino di €. 1.000,00 fissato dall’art. 10, c.2, dlgs 23/2011 individua l’imposta minima NORMATIVAMENTE (e non effettivamente) dovuta: pertanto restano fermi i meccanismi di scomputo fino ad ora applicati:- per recupero imposte pagate su caparra e acconti in caso di preliminare (ex art. 10 Tariffa)- per credito di imposta a seguito di riacquisto 1 casa entro 1 anno dalla vendita di abitazione a suo tempo acquistata con agevolazioni 1 casa.Pertanto l’importo da versare potrà essere inferiore a €. 1000 o pari zero, a seguito dell’intera compensazione del credito con l’imposta dovuta (cfr. studio CNN 1011/2013/T)

In questo senso Agenzia Entrate Circ.

2/E 21.2.2014

ESEMPI (tratti dalla Circolare A.E. n. 2/E 2014)1. Acquisto prima casa (2%): imposta €. 1.300,00 – Credito di imposta (pari ad imposta pagata precedente acquisto): €. 900,00 - imposta da pagare €. 400,002. Acquisto immobile (9%): imposta (minima) €. 1.000,00 –imposta pagata per acconti da preliminare: €. 800,00 - imposta da pagare €. 200,00

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Trasferimento di FABBRICATI (esclusa prima casa)2013 2014

Aliquota e/o importo

minima Aliquota e/o importo

minima

Registro 7% €. 168,00 9% €. 1.000,00

trascrizione 2% €. 168,00 €. 50,00

catastale 1% €. 168,00 €. 50,00

bollo €. 230,00 esente

Tributi RRII €. 35,00 esente

Trib. catasto €. 55,00 esente

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Trasferimento di FABBRICATI prima casa

2013 2014

Aliquota e/o importo

minima Aliquota e/o importo

minima

Registro 3% €. 168,00 2% €. 1.000,00

trascrizione €. 168,00 €. 50,00

catastale €. 168,00 €. 50,00

bollo €. 230,00 esente

Tributi RRII €. 35,00 esente

Trib. catasto €. 55,00 esente

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Condizioni per fruire della aliquota del 2% per l’acquisto della prima

casa di abitazione

E’ stato sostituito il precedente requisito

OGGETTIVO: fabbricati non di lusso secondo i criteri di cui

al DM 2.8.1969 Dal 2014 l’unico

requisito OGGETTIVO è quello di carattere

catastale.

REQUISITO SOGGETTIVO e MENZIONI DA

RIPRODURRE IN ATTO: è rimasta invariato la precedente disciplina

stante la conferma della nota IIbis

dell’art. 1 della Tariffa

Il trasferimento deve aver per oggetto CASE DI ABITAZIONE con esclusione di quelle appartenenti

alle categorie catastali A1 – abitazione di tipo signorile

A8 – abitazioni in villeA9 – castelli, palazzi di eminenti

pregi artistici o storici

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Trasferimento di TERRENI NON AGRICOLI

2013 2014

Aliquota e/o importo

minima Aliquota e/o importo

minima

Registro 8% €. 168,00 9% €. 1.000,00

trascrizione 2% €. 168,00 €. 50,00

catastale 1% €. 168,00 €. 50,00

bollo €. 230,00 esente

Tributi RRII €. 35,00 esente

Trib. catasto €. 55,00 esente

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Trasferimento di TERRENI AGRICOLI senza agevolazioni per coltivatore diretto e IAP

2013 2014

Aliquota e/o importo

minima Aliquota e/o importo

minima

Registro 15% €. 168,00 12% €. 1.000,00

trascrizione 2% €. 168,00 €. 50,00

catastale 1% €. 168,00 €. 50,00

bollo €. 230,00 esente

Tributi RRII €. 35,00 esente

Trib. catasto €. 55,00 esente

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Compravendita di TERRENI AGRICOLI con le agevolazioni per coltivatore diretto e IAP

2013 2014

Aliquota e/o importo

minima Aliquota e/o importo

minima

Registro €. 168,00 €. 200,00

trascrizione €. 168,00 €. 200,00

catastale 1% €. 168,00 1% €. 200,00

bollo esente esente

Tributi RRII €. 35,00 €. 35,00

Trib. catasto €. 55,00 €. 55,00

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L’art. 10, c.4, dlgs. 23/2011, modificato dall’art. 1, c.608, legge 147/2013 stabilisce che in relazione agli atti di cui all’art. 1 tariffa, sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle agevolazioni per l’agricoltura di cui alla legge 25/2010.L’art. 1 tariffa fa salva l’aliquota ridotta per acquisto 1ma casaNon costituiscono vere e proprie AGEVOLAZIONI in senso tecnico e pertanto non sono soggette alla soppressione portata dalla norma in commento (art. 10, c.4):- le disposizioni sul credito di imposta per riacquisto entro l’anno della prima casa di abitazione (si tratta di una detrazione che non riguarda esclusivamente l’imposta di registro dovuta per atti traslativi a titolo oneroso ma può riguardare anche altre imposte: ad esempio l’IRPEF)- le disposizioni sul prezzo valore, in quanto disposizioni che attengono alla determinazione della base imponibile; tale esclusione è stata confermata in occasione di una risposta di Pier Paolo Baretta, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad un’interpellanza parlamentare (5-01523 Gebhard) del 27 novembre 2013 in cui si afferma che “tale disciplina si presenta come un sistema forfettario di determinazione della base imponibile e, quindi, non può essere ricondotto tra le previsioni di esenzioni o di agevolazioni cui fa riferimento l’articolo 10, comma 4, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011”.

In questo senso Agenzia Entrate

Circ. 2/E 21.2.2014

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FONDI IMMOBILIARI

CHIUSI: apporti pluralità di immobili

prevalentemente locati

(equiparati conf. azienda)

PROCEDIMENTI SEPARAZIONE E

DIVORZIO (l. 74/1987)

Esenzione da tutti i tributi

RIORGANIZZAZIONE ENTI (l. 147/2013): trasferimenti

gratuiti di beni di qualsiasi natura nell’ambito di

operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge o

regolamento o statuto alla stessa struttura

organizzativa: i reg., i. ipotec., i. catast. in misura

fissa

MEDIAZIONE CIVILE e COMMERCIALE (dlgs 28/2010): verbale esente da i.registro sino valore €. 50mila

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (l. 488/1999): esenti da i. registro verbali di valore non superiore a €. 51.645,69

Per l’Agenzia delle Entrate la soppressione non opera in relazione alle previsioni funzionali alla disciplina di

particolari istituti e di ampia applicazione

Circolare Agenzia Entrate n. 2/E

21.2.2014

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Restano in vigore le AGEVOLAZIONI relative ad atti non qualificabili come traslativi a titolo ONEROSO e estranei all’art. 1 tariffa (ad es. esenzioni e agevolazioni relative all’imposta di donazione o l’imposta sostitutiva prevista, su OPZIONE, per i mutui bancari a medio e lungo termine)

La soppressione non riguarda neppure la particolare aliquota (4%) prevista per i conferimenti in società di fabbricati (o di aree su cui costruire fabbricati) destinati ad attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni di cui all’art. 4, lett. a, n. 2, tariffa

Altre agevolazio

ni non soppresse

Per studio CNN 1011/2013/T restano anche le agevolazioni (reg. fissa, trascr. e cat. esenti) ex art. 20, L. 10/1977 e art. 32 DPR. 601/1973 in quanto previste per finalità (di carattere urbanistico) diverse dalla mera deroga al regime ordinario della tassazione di atti traslativi immobiliari.Per A.E. (Circ. 2/2014) invece non si applica più regime fiscale ex art. 32 DPR 601 per atti traslativi ( piena proprietà o superficie) di aree in PEEP o PIP, di cessioni gratuite a favore dei Comuni, di trasferimenti in attuazione di convenzioni urbanistiche. Debbono ritenersi ancora soggetti all’art. 32 DPR 601 gli atti e le convenzioni privi di effetti traslativi (es. convenzione di lottizzazione, vincoli urbanistici). Per le cessioni gratuite opere urbanizzazione si ritiene applicabile l’imposta di donazione (art. 3, c.1, dlgs 346/1990 Art. 1, c.2, e art. 10 c. 2, dlgs 347/1990: esenzione da imposte) posto che tale imposta, in occasione della sua reintroduzione, è stata estesa anche agli atti a titolo GRATUITO.

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LA NORMAArt. 2 comma 4bis DL 30.12.2009 n. 194 conv. Legge 26.2.2010 n. 25Entrata in vigore 28 febbraio 2010Scadenza al 31 dicembre 2010Art. 1 comma 41 legge 13.12.2010 n. 220 (legge stabilità 2011)

tassazione agevolata confermata dall’art. 1, c. 608, legge 27.12.2013 n. 147 (legge stanìbilità 2014) quale eccezione alla abrogazione “lineare” delle agevolazioni per atti a titolo oneroso prevista dal dlgs 23/2011

IMPOSTA REGISTRO: €. 200,00IMPOSTA DI TRASCRIZIONE: €. 200,00IMPOSTA CATASTALE: 1%

IMPOSTA BOLLO: esente (art. 21 Tab. B DPR. 601/1973)

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CONDIZIONI PER LE AGEVOLAZIONI

I SOGGETTIColtivatori diretti e I.A.P. purchè iscritti alla rispettiva gestione previdenziale ed assistenzialeAnche società agricole C.d. o IAP

L’OGGETTOTerreni e relative pertinenze qualificati AGRICOLI in base a strumenti urbanistici vigenti;Operazioni fondiarie tramite ISMEA

LA DECADENZA:Se entro 5 anni dalla stipula dell’atto agevolato i beneficiari alienano volontariamente i terreni o cessano di coltivarli direttamente

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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