Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano | Tel. 02 49.49.34.00 ...€¦ · - servizi di informatica...

17
Repertorio N. 4057 Raccolta N. 2310 ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA- TA "ROMULUS S.R.L." REPUBBLICA ITALIANA Il giorno trenta novembre duemiladiciassette. 30 novembre 2017 A Milano, via Ulrico Hoepli, n. 7. Davanti a me dottor Dario Restuccia, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Milano, sono presenti: - LEGGIERO Salvatore, nato a Napoli, il giorno 21 giugno 1965, domicilia- to per il presente atto in Milano, via Montenapoleone n. 8, in qualità di am- ministratore unico e legale rappresentante della società "LEGGIERO REAL ESTATE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT", con sede legale in Milano, via Mon- tenapoleone n. 8, capitale sociale euro 5.000.000,00 (cinque milioni), versa- to per euro 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila) codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06557520480, REA n. MI-2114120, società di diritto italiano, in forza dei po- teri a lui attribuiti dallo statuto; - CAPUTO NASSETTI Francesco Antonio, nato a Ferrara, il giorno 15 maggio 1958, domiciliato per il presente atto presso la sede della società, in qualità di delegato con firma individuale e legale rappresentante della so- cietà "SWISS MERCHANT CORPORATION SA", con sede in Lugano, Via Camuzio n.19, capitale sociale CHF 20.000.000,00 (venti milioni), iscrit- ta al registro di commercio del cantone Ticino al n. CHE-106.553.410, so- cietà di diritto svizzero. Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ri- cevere il presente atto e mi dichiarano quanto segue. DENOMINAZIONE E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "ROMULUS S.R.L." SEDE La società ha sede in Milano. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, l'indirizzo della sede è in Montenapoleone n.8. OGGETTO La società ha per oggetto l'attività di: - l’acquisto, la vendita, la permuta, la gestione di crediti finanziari, commer- ciali, ed in genere ogni tipologia di credito per il quale non è necessario l’i- scrizione ad albi specifici; - l'acquisto, la permuta, la vendita, l’affitto, il subaffitto, il comodato, il godi- mento, la gestione, la valorizzazione (anche mediante convenzioni urbanisti- che) di beni immobili (terreni e fabbricati di qualunque tipo), e di diritti reali immobiliari in genere, intendendosi con tale espressione la facoltà per la so- cietà di concludere contratti preliminari, contratti di opzione, contratti di cessione di altro contratto, contratti a favore di terzo, effettuare dichiarazio- ni di nomina e qualunque altra figura negoziale atta a consentire il trasferi- mento di diritti "in genere" su beni immobili; - l'attività di costruzione, di ristrutturazione, di restauro, di manutenzione Registrato a Milano 2 il 06/12/2017 n. 60465 Serie 1T € 356,00 . Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano | Tel. 02 49.49.34.00 - Fax. 02 49.49.34.50 [email protected] - www.rsnotai.it

Transcript of Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano | Tel. 02 49.49.34.00 ...€¦ · - servizi di informatica...

Page 1: Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano | Tel. 02 49.49.34.00 ...€¦ · - servizi di informatica aziendale, commerciali, legali e di controllo di gestio-ne; ... che terze, che operano

Repertorio N. 4057 Raccolta N. 2310

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA-

TA

"ROMULUS S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trenta novembre duemiladiciassette.

30 novembre 2017

A Milano, via Ulrico Hoepli, n. 7.

Davanti a me dottor Dario Restuccia, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del

Collegio Notarile di Milano, sono presenti:

- LEGGIERO Salvatore, nato a Napoli, il giorno 21 giugno 1965, domicilia-

to per il presente atto in Milano, via Montenapoleone n. 8, in qualità di am-

ministratore unico e legale rappresentante della società "LEGGIERO REAL

ESTATE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT", con sede legale in Milano, via Mon-

tenapoleone n. 8, capitale sociale euro 5.000.000,00 (cinque milioni), versa-

to per euro 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila) codice fiscale e numero

di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

06557520480, REA n. MI-2114120, società di diritto italiano, in forza dei po-

teri a lui attribuiti dallo statuto;

- CAPUTO NASSETTI Francesco Antonio, nato a Ferrara, il giorno 15

maggio 1958, domiciliato per il presente atto presso la sede della società,

in qualità di delegato con firma individuale e legale rappresentante della so-

cietà "SWISS MERCHANT CORPORATION SA", con sede in Lugano,

Via Camuzio n.19, capitale sociale CHF 20.000.000,00 (venti milioni), iscrit-

ta al registro di commercio del cantone Ticino al n. CHE-106.553.410, so-

cietà di diritto svizzero.

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ri-

cevere il presente atto e mi dichiarano quanto segue.

DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione

"ROMULUS S.R.L."

SEDE

La società ha sede in Milano.

Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, l'indirizzo della sede è in

Montenapoleone n.8.

OGGETTO

La società ha per oggetto l'attività di:

- l’acquisto, la vendita, la permuta, la gestione di crediti finanziari, commer-

ciali, ed in genere ogni tipologia di credito per il quale non è necessario l’i-

scrizione ad albi specifici;

- l'acquisto, la permuta, la vendita, l’affitto, il subaffitto, il comodato, il godi-

mento, la gestione, la valorizzazione (anche mediante convenzioni urbanisti-

che) di beni immobili (terreni e fabbricati di qualunque tipo), e di diritti reali

immobiliari in genere, intendendosi con tale espressione la facoltà per la so-

cietà di concludere contratti preliminari, contratti di opzione, contratti di

cessione di altro contratto, contratti a favore di terzo, effettuare dichiarazio-

ni di nomina e qualunque altra figura negoziale atta a consentire il trasferi-

mento di diritti "in genere" su beni immobili;

- l'attività di costruzione, di ristrutturazione, di restauro, di manutenzione

Registrato a

Milano 2

il 06/12/2017

n. 60465

Serie 1T

€ 356,00

.

Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano | Tel. 02 49.49.34.00 - Fax. 02 [email protected] - www.rsnotai.it

Page 2: Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano | Tel. 02 49.49.34.00 ...€¦ · - servizi di informatica aziendale, commerciali, legali e di controllo di gestio-ne; ... che terze, che operano

ordinaria e straordinaria di immobili e la realizzazione delle relative opere;

- la assunzione di appalti per la esecuzione di opere e lavori edili in genere;

- la gestione (per conto proprio e non di terzi), la locazione e affitto di beni

immobili in genere;

- l’attività di assunzione di partecipazioni, a scopo di investimento e non di

collocamento, e quindi non nei confronti del pubblico, in società di qualun-

que tipo ed oggetto.

- l’esercizio, a favore delle società partecipate, e non nei confronti del pub-

blico, delle attività di:

- servizi di informatica aziendale, commerciali, legali e di controllo di gestio-

ne;

- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società parteci-

pate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo;

- La prestazione di servizi in genere a favore di imprese e società, an-

che terze, che operano nel settore immobiliare e finanziario, compresi quelli

relativi alla redazione e/o esecuzione di piani di ristrutturazione, di risana-

mento e di sviluppo (anche mediante ricorso a procedure consorsuali), con

facoltà di assunzione diretta di obblighi e di diritti in ogni caso funzionali al-

la esecuzione dei piani stessi. Tutte tali attività debbono essere svolte nei li-

miti e nel rispetto delle norme che ne autorizzano, vietano e disciplinano l'e-

sercizio.

La società potrà compiere tutte le operazioni che saranno ritenute dall'orga-

no amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto so-

ciale; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società o impre-

se aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, e concedere garan-

zie reali e personali a favore di società con le quali esista un rapporto di

controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 C.C., o comunque appar-

tenenti allo stesso gruppo: il tutto con espressa esclusione dell'esercizio di

attività finanziaria nei confronti del pubblico.

CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 1.000,00 (mille), interamente sottoscritto dai

soci, con conferimenti in denaro, mediante versamenti di complessivi euro

1.000,00 (mille), pari al 100 (cento) % del totale, mediante contanti, già

consegnati, ai sensi di legge, ai nominati amministratori, come di seguito

precisati, in ragione delle partecipazioni di seguito riportate:

- SWISS MERCHANT CORPORATION SA, una partecipazione di euro

200,00 (duecento);

- LEGGIERO REAL ESTATE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT, una partecipazione di

euro 800,00 (ottocento).

DURATA E PRIMO ESERCIZIO SOCIALE

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (due-

milasessanta).

Il primo esercizio sociale chiude al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladi-

ciotto).

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da

numero membri, nominati nelle persone di;

- VALENTINI Davide, nato a Saronno, il giorno 22 luglio 1972, domicilia-

to in Milano, via Montenapoleone n.8, codice fiscale VLN DVD 72L22 I441E;

cittadino italiano;

Page 3: Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano | Tel. 02 49.49.34.00 ...€¦ · - servizi di informatica aziendale, commerciali, legali e di controllo di gestio-ne; ... che terze, che operano

- RUSSO Antonio Giuseppe, nato a Calitri (AV), il giorno 23 luglio 1961,

domiciliato in Milano, via Montenapoleone n.8, codice fiscale RSS NNG

61L23 B415A, cittadino italiano

- PINZANI Enrico, nato a Firenze il giorno 1° gennaio 1964, domiciliato in

Milano, via Montenapoleone n.8, codice fiscale PNZ NRC 64A01 D612C

Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante è nomi-

nato PINZANI Enrico.

Viene previsto per i componenti del Consiglio di Amministrazione un getto-

ne di presenza pari ad euro 500,00 (cinquecento) per ogni riunione del Con-

siglio stesso.

STATUTO

La società è regolata dallo statuto, che da me letto alla parte, si allega a

questo atto sotto "A" quale sua parte integrante e sostanziale.

SPESE

L'importo delle spese per la costituzione a carico della società è di euro

2.000,00 (duemila) circa.

Di quest'atto ho dato lettura alle parti, unitamente a quanto allegato.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio.

Sottoscritto alle ore quindici e minuti quaranta (15.40).

Consta di fogli uno per pagine tre.

F.to Francesco Antonio Caputo Nassetti

Salvatore Leggiero

Dario Restuccia Notaio

Page 4: Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano | Tel. 02 49.49.34.00 ...€¦ · - servizi di informatica aziendale, commerciali, legali e di controllo di gestio-ne; ... che terze, che operano

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 4057/2310

Articolo 1) - DENOMINAZIONE

1.1. È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"Romulus S.r.l.".

Articolo 2) - SEDE

2.1. La società ha sede nel Comune di Milano; il mutamento di indirizzo

nell'ambito dello stesso Comune non comporta modificazione dell'atto

costitutivo, dovendosi ritenere la predetta indicazione operata, nel presente

atto, ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo

111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2. L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere, in Italia ed

all'estero, filiali, succursali, agenzie od unità locali comunque denominate,

ovvero, trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune nel quale essa

risulta fissata.

2.3. Spetta all'assemblea dei soci, invece, deliberare il trasferimento

della sede in Comune diverso da quello sopra indicato nonché istituire o

sopprimere sedi secondarie.

Articolo 3) - OGGETTO

3.1. La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- l’acquisto, la vendita, la permuta, la gestione di crediti finanziari,

commerciali, ed in genere ogni tipologia di credito per il quale non è

necessario l’iscrizione ad albi specifici;

- l'acquisto, la permuta, la vendita, l’affitto, il subaffitto, il comodato, il

godimento, la gestione, la valorizzazione (anche mediante convenzioni

urbanistiche) di beni immobili (terreni e fabbricati di qualunque tipo), e di

diritti reali immobiliari in genere, intendendosi con tale espressione la

facoltà per la società di concludere contratti preliminari, contratti di

opzione, contratti di cessione di altro contratto, contratti a favore di terzo,

effettuare dichiarazioni di nomina e qualunque altra figura negoziale atta a

consentire il trasferimento di diritti "in genere" su beni immobili;

- l'attività di costruzione, di ristrutturazione, di restauro, di manutenzione

ordinaria e straordinaria di immobili e la realizzazione delle relative opere;

- la assunzione di appalti per la esecuzione di opere e lavori edili in genere;

- la gestione (per conto proprio e non di terzi), la locazione e affitto di beni

immobili in genere;

- l’attività di assunzione di partecipazioni, a scopo di investimento e non di

collocamento, e quindi non nei confronti del pubblico, in società di

qualunque tipo ed oggetto.

- l’esercizio, a favore delle società partecipate, e non nei confronti del

pubblico, delle attività di:

- servizi di informatica aziendale, commerciali, legali e di controllo di

gestione;

- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società

partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo;

- La prestazione di servizi in genere a favore di imprese e società,

anche terze, che operano nel settore immobiliare e finanziario, compresi

quelli relativi alla redazione e/o esecuzione di piani di ristrutturazione, di

risanamento e di sviluppo (anche mediante ricorso a procedure

consorsuali), con facoltà di assunzione diretta di obblighi e di diritti in ogni

caso funzionali alla esecuzione dei piani stessi. Tutte tali attività debbono

Page 5: Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano | Tel. 02 49.49.34.00 ...€¦ · - servizi di informatica aziendale, commerciali, legali e di controllo di gestio-ne; ... che terze, che operano

essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne autorizzano,

vietano e disciplinano l'esercizio.

La società potrà compiere tutte le operazioni che saranno ritenute

dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento

dell'oggetto sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre

società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, e

concedere garanzie reali e personali a favore di società con le quali esista

un rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 C.C., o

comunque appartenenti allo stesso gruppo: il tutto con espressa esclusione

dell'esercizio di attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Articolo 4) - DURATA

4.1. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060

(duemilasessanta).

TITOLO II - CAPITALE - PARTECIPAZIONE SOCIALE

Articolo 5) - CAPITALE SOCIALE

5.1. Il capitale sociale è pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

5.2. La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi

conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

5.3. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire

mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi

altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

5.4. Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di

una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono

garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio

aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società:

peraltro, è in facoltà del socio sostituire dette polizza e fideiussione con il

versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro

presso la società.

Articolo 6) - APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI; TITOLI DI

DEBITO

6.1. I soci potranno eseguire, previo consenso individuale degli stessi ed

in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in

conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non

costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti

disposizioni di legge in materia bancaria o creditizia.

6.2. La società può inoltre emettere titoli di debito, così come previsto

dall'art. 2483 c.c., per somma complessivamente non eccedente il capitale

sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio

approvato: la relativa deliberazione dovrà essere adottata con decisione dei

soci.

Articolo 7) - AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

7.1. Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento od a titolo

gratuito in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci assunta con le

maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

7.2. In caso di aumento del capitale sociale a pagamento potranno

essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione

economica, comprese le prestazioni d'opera ed i servizi; in quest'ultimo

caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel precedente articolo

cinque.

7.3. In sede di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di

Page 6: Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano | Tel. 02 49.49.34.00 ...€¦ · - servizi di informatica aziendale, commerciali, legali e di controllo di gestio-ne; ... che terze, che operano

sottoscriverlo ciascuno in proporzione alla quota di partecipazione

posseduta.

7.4. È espressamente attribuita ai soci la facoltà di prevedere - in sede

di aumento - che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta

delle quote di nuova emissione a terzi, salvo il caso previsto dall'articolo

2482-ter del codice civile; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla

decisione di aumento spetta il diritto di recesso da esercitarsi con le

modalità in appresso stabilite.

7.5. In caso di aumento gratuito del capitale sociale la misura della

partecipazione al capitale sociale da ciascun socio posseduta resta

immutata.

Articolo 8) - RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

8.1. Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di

legge, con decisione assunta dai soci con metodo assembleare.

8.2. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere

omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione

dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle

osservazioni del sindaco o del collegio sindacale o del revisore, se nominati,

qualora consti il consenso unanime di tutti i soci; detta rinuncia dovrà

essere confermata in sede assembleare e risultare dal relativo verbale.

Articolo 9) - QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

9.1. Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere

determinate in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

9.2. È consentita l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti relativi

all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili.

9.3. Salvo il diritto di recesso di cui al primo comma, dell'articolo 2473

del codice civile, tali diritti possono essere modificati solo con il consenso di

tutti i soci.

9.4. In caso di trasferimento della quota, sia per atto tra vivi che per

causa di morte, i particolari diritti non si trasferiscono in capo al cessionario.

Articolo 10) - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

PER ATTO TRA VIVI

10.1. I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti

della società e possono essere efficaci ed opponibili nei confronti della

siocietà soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente

articolo.

10.2. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di

parte di esse in favore di soggetti diversi dal coniuge, ascendenti e

discendenti del socio cedente, è riservato agli altri soci il diritto di

prelazione.

10.3. Il socio che intende procedere all'alienazione totale o parziale della

propria partecipazione dovrà darne comunicazione agli altri soci a mezzo di

lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio

risultante dal Registro delle Imprese: la comunicazione dovrà contenere

l'ammontare della partecipazione che egli intende alienare, le generalità del

cessionario, il corrispettivo convenuto e le modalità di pagamento.

10.4. I soci destinatari dovranno esercitare il diritto di prelazione a

ciascuno di essi spettante a mezzo di lettera raccomandata spedita entro

trenta giorni dalla data di ricevimento della predetta

comunicazione. In caso di risposta affermativa da parte di più soci, la

Page 7: Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano | Tel. 02 49.49.34.00 ...€¦ · - servizi di informatica aziendale, commerciali, legali e di controllo di gestio-ne; ... che terze, che operano

prelazione sarà esercitata in proporzione della partecipazione posseduta da

ciascuno. Se qualcuno degli aventi diritto a prelazione non voglia

esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a quei

soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano

espressamente rinunziato all’atto dell’esercizio della prelazione loro

spettante. Trascorso il predetto termine di trenta giorni senza che il diritto

di prelazione sia stato esercitato da alcuno, ovvero nel caso in cui esso sia

stato esercitato solo parzialmente, la partecipazione potrà essere

liberamente alienata.

Articolo 11) - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

PER CAUSA DI MORTE

11.1. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di

morte.

11.2 In presenza di più eredi, la quota del socio defunto appartiene loro in

regime di comproprietà ed è fatto obbligo ai medesimi di nominare un

rappresentante comune secondo le modalità stabilite dagli articolo 1105 e

1106 del codice civile.

11.3 In caso di morte del socio, è in facoltà di ciascun socio superstite

procedere all'acquisto della quota del socio deceduto entro 6 (sei) mesi

dall'avvenuto decesso, da comunicarsi agli eredi del socio deceduto a

mezzo raccomandata A.R., mediante pagamento di una somma di

ammontare corrispondente al valore della quota stessa, quale risulta da

una situazione patrimoniale riferita alla data del decesso redatta in

conformità al successivo art. 13, comma 4, del presente statuto; qualora

più soci manifestino l'intenzione di voler procedere all'acquisto della quota

del socio deceduto, questa si accrescerà tra di loro in proporzione alla

quota di partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Articolo 12) - MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO

DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

12.1. In caso di successiva introduzione, modificazione o rimozione di

vincoli al trasferimento inter vivos o mortis causa delle partecipazioni, i soci

che non hanno consentito alla relativa decisione hanno diritto di recedere

dalla società secondo la disciplina prevista nel seguente articolo 13.

TITOLO III - RECESSO - ESCLUSIONE - DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 13) - RECESSO ED ESCLUSIONE

13.1. Il socio ha diritto di recesso nei casi tassativamente previsti dalla

legge e dal presente statuto.

13.2. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento

all'intera quota posseduta dal socio recedente.

13.3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne

comunicazione all’organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata

con avviso di ricevimento da spedire entro quindici giorni dall’iscrizione nel

registro delle imprese della delibera che lo legittima: se il fatto che

legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al registro

delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da

parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la relativa

comunicazione è pervenuta presso la sede sociale ed ha effetto dalla data

in cui risulterà integralmente liquidata la quota al socio recedente. Una

volta pervenuta alla società la dichiarazione di recesso essa non potrà

essere revocata dal socio recedente se non con il consenso della società

Page 8: Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano | Tel. 02 49.49.34.00 ...€¦ · - servizi di informatica aziendale, commerciali, legali e di controllo di gestio-ne; ... che terze, che operano

medesima: del pari, dopo l’esercizio del diritto di recesso il socio non potrà

alienare la propria partecipazione se non con il consenso della società.

13.4. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il

rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale

tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di

recesso, secondo i termini e le modalità previsti dal terzo e quarto comma

dell'art. 2473 c.c..

13.5. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli

altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un

terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso l'organo

amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della

partecipazione del recedente. Qualora tutti gli altri soci si accordino per

iscritto in tal senso l’acquisto in parola potrà anche avvenire per quote

diverse o in favore di alcuni soltanto dei soci.

13.6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di

efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società

revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

13.7. Se il rimborso avviene utilizzando riserve disponibili la quota di

partecipazione del socio receduto, una volta che il recesso diviene efficace,

si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi

posseduta.

13.8. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi di una delle

seguenti circostanze da intendersi quali cause di esclusione per giusta

causa, e precisamente:

- qualora sia divenuto inidoneo ad eseguire le opere od i servizi oggetto di

conferimento;

- qualora sia dichiarato interdetto, inabilitato, fallito od abbia subito una

condanna che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

13.9. L'esclusione è deliberata dall'assemblea dei soci presa con il voto

favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 81% (ottantuno per

cento) del capitale sociale, non computandosi il voto del socio della cui

esclusione si tratta; la decisione, opportunamente motivata, deve essere

comunicata al socio escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. entro

trenta giorni dalla data della decisione stessa. L'esclusione ha effetto entro

trenta giorni dalla comunicazione suddetta, ferma restando la possibilità

per il socio escluso di fare opposizione alla decisione di esclusione avanti il

Tribunale competente per territorio.

13.10. Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno

di essi è pronunciata dal Tribunale su istanza dell'altro socio.

13.11. Per quanto concerne le modalità di liquidazione della quota del

socio escluso si applicano le disposizioni previste in tema di recesso, ferma

restando l'impossibilità di procedere alla liquidazione della quota mediante

riduzione del capitale sociale.

13.12. Qualora non possa farsi luogo al rimborso della quota del socio

escluso, la società è posta in liquidazione.

Articolo 14) - DOMICILIO DEI SOCI

14.1. Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società nonché con gli

altri soci, è quello risultante dal libro dei soci, ove esistente oppure, in sua

mancanza, risultante dal Registro delle Imprese .

TITOLO IV - DECISIONI DEI SOCI

Page 9: Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano | Tel. 02 49.49.34.00 ...€¦ · - servizi di informatica aziendale, commerciali, legali e di controllo di gestio-ne; ... che terze, che operano

Articolo 15) - MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI

15.1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti

soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono

alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza

dalla legge o dal presente statuto.

15.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori;

c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. del sindaco unico, dei

componenti il collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale

modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una

rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le

obbligazioni della società partecipata;

g) le decisioni in ordine all’anticipato scioglimento della società e alla sua

revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di

svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni

assunte ai sensi dell’art. 2487, primo comma, c.c.;

h) le decisioni che autorizzano gli acquisti ai sensi dell’art. 2465, secondo

comma, c.c..

15.3. Hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese, ad

eccezione dei soci morosi e dei soci la cui polizza assicurativa o fideiussione

bancaria siano scadute o divenute inefficaci.

15.4. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale

alla sua quota di partecipazione.

Articolo 16) - MODALITÀ DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI

SOCI

16.1. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante

deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante

consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

16.2. Devono necessariamente essere adottate mediante deliberazione

assembleare le decisioni concernenti le materie indicate alle lettere d), e)

et g) del precedente articolo 15.2., nonché in tutti gli altri casi

espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando

lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che

rappresentino un terzo del capitale sociale.

Articolo 17) - ASSEMBLEA DEI SOCI

17.1. L’assemblea dei soci è convocata anche fuori della sede sociale,

purché in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che

rappresentino almeno un terzo del capitale sociale mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni

prima dell’adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci se esistente o

dal Registro delle Imprese;

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni

prima dell’adunanza al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica

eventualmente comunicato alla società ed annotato nel libro dei soci se

esistente o dal Registro delle Imprese.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell’avviso di

Page 10: Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano | Tel. 02 49.49.34.00 ...€¦ · - servizi di informatica aziendale, commerciali, legali e di controllo di gestio-ne; ... che terze, che operano

convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione

dal destinatario.

17.2. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo,

l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

17.3. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa

regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e

tutti gli amministratori ed i componenti l'organo di controllo (questi ultimi

se nominati) sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione

dell'argomento. Se gli amministratori od i componenti l'organo di controllo

(se nominati) non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno

rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della

società, nella quale essi dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti

posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

17.4. L'assemblea è da ritenersi altresì validamente costituita con

intervenuti dislocati in luoghi diversi, contigui o lontani, con l'osservanza

delle seguenti condizioni delle quali dovrà darsi conto nei relativi verbali, e

precisamente:

- sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di

presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il

regolare svolgimento dell'adunanza, la constatazione e proclamazione dei

risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla

votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché

visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- sia indicato nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di

assemblea tenuta ai sensi dell'ultimo comma, dell'articolo 2479 bis del

codice civile) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli

intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo

ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario, i

quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale.

17.5. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente

del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona

designata dall’assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con

le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente

dell'assemblea con esclusione, in ogni caso, dello scrutinio segreto.

17.6. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi

rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che dovrà

essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata col

nome del rappresentante in bianco. La rappresentanza non può essere

conferita né ad amministratori né ai sindaci o al revisore se nominati, né ai

dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la

controllano o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai

dipendenti di queste. Se la delega viene conferita per una singola

assemblea, questa ha effetto anche per le convocazioni successive.

17.7. Le deliberazioni dell’assemblea sono constatate con processo

verbale firmato dal presidente e dal segretario designato dall'assemblea

anche tra i non soci. Nei casi di legge o quando il presidente lo ritenga

Page 11: Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano | Tel. 02 49.49.34.00 ...€¦ · - servizi di informatica aziendale, commerciali, legali e di controllo di gestio-ne; ... che terze, che operano

opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. Il verbale dovrà

contenere le indicazioni previste dall'art. 2375 c.c. e dovrà essere trascritto

senza indugio dagli amministratori nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 18) - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO

PER ISCRITTO

18.1. Nei casi diversi da quelli previsti al precedente articolo 16.2., le

decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta

ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

18.2. L’individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in

forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del

Registro delle Imprese alla data di inizio della procedura: qualora nel

frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio

potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando

attestazione degli amministratori da cui risulti la regolare pubblicità del

mutamento della compagine sociale mediante iscrizione nel Registro delle

Imprese.

18.3. Le decisioni dei soci devono comunque essere adottate con il

metodo assembleare quando ne facciano espressa richiesta uno o più

amministratori ovvero tanti soci che rappresentino un terzo del capitale

sociale: detta richiesta potrà essere validamente esercitata fin quando la

decisione non si sia già perfezionata ai sensi dei successivi articoli 18.7. et

18.10.

18.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo dovranno

essere trascritte senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro

delle decisioni dei soci con indicazione dei soci favorevoli, contrari ed

astenuti, e tutta la relativa documentazione dovrà essere conservata in

originale agli atti sociali.

18.5. Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione

scritta il testo della decisione stessa, dal quale risulti con chiarezza il

relativo argomento ed il termine entro il quale i soci devono manifestare

alla società la propria adesione ovvero il proprio dissenso, è predisposto da

uno o più amministratori o da uno dei soci, quale che sia la sua

partecipazione in società. Esso viene sottoposto a ciascun socio con

comunicazione a mezzo di:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci al domicilio

risultante dal libro dei soci se esistente o dal Registro delle Imprese;

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci

rispettivamente al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica

comunicato alla società ed annotato nel libro dei soci se esistente.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della

decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

18.6. Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto

sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto. Il

mancato tempestivo invio presso la sede sociale di una risposta comporta

astensione. E’ consentito revocare il consenso già prestato solo se la

dichiarazione scritta di revoca perviene alla società prima che la relativa

decisione si sia perfezionata.

18.7. La decisione si perfeziona validamente se i componenti l'organo di

controllo (se nominati) e tutti i soci siano stati interpellati e quando tanti

soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale abbiano

Page 12: Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano | Tel. 02 49.49.34.00 ...€¦ · - servizi di informatica aziendale, commerciali, legali e di controllo di gestio-ne; ... che terze, che operano

comunicato tempestivamente alla società il proprio consenso alla decisione

proposta.

18.8. Anche in assenza di formale interpellanza da parte degli

amministratori o dai soci ai sensi dei precedenti punti 16.5 16.6 et 16.7, la

decisione può essere adottata mediante consenso espresso per iscritto.

I soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale sottoscrivono

un documento (o più separati documenti conformi) dal quale/dai quali

risulti con chiarezza l’argomento della decisione e lo comunicano alla

società.

L'organo amministrativo, verificata la regolarità della decisione, provvederà

a trasmettere il relativo testo entro tre giorni dal ricevimento, a mezzo di

lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al domicilio, numero o

indirizzo risultante dal relativo libro se esistente, o dal Registro delle

Imprese, ai componenti l'organo di controllo (se nominati) e a tutti gli altri

soci i quali, entro dieci giorni dal ricevimento dovranno trasmettere alla

società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento

ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o

contrario ovvero la propria astensione indicando, se ritenuto opportuno, il

motivo della loro contrarietà. La mancanza di dichiarazione dei soci entro il

termine suddetto comporta astensione. E’ consentito revocare il consenso

già prestato solo se la dichiarazione scritta di revoca perviene alla società

prima che la relativa decisione si sia perfezionata.

18.9. Decorso il detto termine di dieci giorni, la decisione si intenderà

definitivamente perfezionata e l’organo amministrativo provvederà alla sua

trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 19) - QUORUM

19.1. Le decisioni dei soci, sia nel caso che vengano assunte in forma

assembleare, sia che vengano assunte mediante consultazione scritta o con

il consenso espresso per iscritto, saranno adottate con il voto favorevole di

tanti soci che rappresentino almeno l’81% (ottantuno per cento) del

capitale sociale, fatte salve le eventuali superiori maggioranze previste dalla

legge con norma inderogabile.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 20) - NOMINA - REVOCA - DURATA

20.1. La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda

di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- da un Amministratore Unico;

- da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque

membri;

- da due o più amministratori, fino ad un massimo di cinque, con

poteri disgiunti, congiunti o da esercitarsi a maggioranza.

20.2. Gli amministratori possono anche non essere soci; non sono tenuti ad

alcun divieto di concorrenza; non devono trovarsi in alcuna delle cause di

ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.; sono rieleggibili.

20.3. Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato o per il

tempo di volta in volta determinato dalla decisione dei soci all'atto della

nomina.

20.4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha

effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato

ricostituito.

Page 13: Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano | Tel. 02 49.49.34.00 ...€¦ · - servizi di informatica aziendale, commerciali, legali e di controllo di gestio-ne; ... che terze, che operano

Articolo 21) - COMPENSO

21.1. Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per

ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da

decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore

degli stessi potranno altresì essere accantonate, anche con polizza

assicurativa, somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei

limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Articolo 22) - POTERI

22.1. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per

l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società: potranno pertanto

compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il

raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il

presente statuto riservano alla decisione dei soci.

Articolo 23) - FORME DI AMMINISTRAZIONE

23.1. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste

costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

23.2. Tuttavia, salvo quanto per legge o in forza del presente statuto

riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione,

l'amministrazione può essere affidata a più persone disgiuntamente oppure

congiuntamente, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina: in

tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 c.c., ma la

decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 c.c. e al secondo comma

dell'art. 2258 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata

per teste.

Articolo 24) - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

24.1. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, se nominato, e

comunque in tutti i casi previsti dall’ultimo comma dell’art. 2475 c.c., è così

regolato:

A - Presidenza

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente se questi non è nominato

dai soci; può eleggere un vice presidente che sostituisca il presidente nei

casi di sua assenza o impedimento.

B - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella

sede sociale o altrove, purché nel territorio dello Stato) tutte le volte che il

presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta

richiesta dagli altri consiglieri in carica, oppure dal sindaco unico o da

almeno due componenti il collegio sindacale o dal revisore, se nominati.

La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno cinque giorni

liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più

breve ma non inferiore a un giorno. L'avviso di convocazione potrà essere

inviato agli amministratori a mezzo di lettera raccomandata, telegramma,

telefax, o messaggio di posta elettronica all’indirizzo ed ai recapiti

comunicati alla società.

L'adunanza è da ritenersi altresì validamente costituita con intervenuti

dislocati in luoghi diversi, contigui o lontani, con l'osservanza delle seguenti

condizioni delle quali dovrà darsi conto nei relativi verbali, e precisamente:

- sia consentito al presidente del consiglio di accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, la

constatazione e proclamazione dei risultati della votazione;

Page 14: Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano | Tel. 02 49.49.34.00 ...€¦ · - servizi di informatica aziendale, commerciali, legali e di controllo di gestio-ne; ... che terze, che operano

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente

gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla

votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché

visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- sia indicato nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di

adunanza tenuta ai sensi del precedente comma dieci) i luoghi audio-video

collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,

dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il

presidente ed il soggetto verbalizzante;

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario, i

quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente.

C - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della

maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a

maggioranza assoluta degli intervenuti: in caso di parità di voti la proposta

si intende respinta. In caso di composizione di due membri le decisioni

dovranno essere necessariamente prese all’unanimità.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

D - Verbalizzazioni

Le decisioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali

che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da

chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al

Consiglio.

E - Decisioni degli amministratori

Le decisioni degli amministratori, ad eccezione delle materie previste

dall'ultimo comma dell'art. 2475 c.c., potranno essere adottate anche

mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per

iscritto: in tal caso il testo della decisione, dal quale risulti con chiarezza il

relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori e viene

sottoposto a ciascun amministratore a mezzo di lettera raccomandata,

telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica. Sarà del pari

considerata eseguita la comunicazione ove il testo della decisione sia

datato e sottoscritto per presa visione del consigliere interpellato. Ciascun

amministratore, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto

sottoscrivendo il testo predisposto ed inviando lo stesso presso la sede

sociale entro il termine previsto. Il mancato invio di una risposta nel

termine previsto importa astensione.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti gli amministratori siano

stati interpellati e almeno la maggioranza abbia espresso e comunicato alla

società il proprio consenso alla decisione proposta. La decisione assumerà

la data dell’ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

F - Delega di poteri

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o

più amministratori delegati, determinando i limiti della delega, con

esclusione delle materie non delegabili ai sensi delle norme vigenti. Le

cariche di Presidente (o di vice presidente) e di amministratore delegato

sono cumulabili. In caso di composizione di due membri, qualora siano stati

nominati uno o più amministratori delegati, il consiglio decadrà di diritto in

Page 15: Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano | Tel. 02 49.49.34.00 ...€¦ · - servizi di informatica aziendale, commerciali, legali e di controllo di gestio-ne; ... che terze, che operano

caso di disaccordo sulla revoca della delega.

Articolo 25) - RAPPRESENTANZA

25.1. La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio,

spetta:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o

impedimento di questi, al Vice Presidente;

- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega;

- a ciascuno degli Amministratori disgiuntamente in caso di

amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art 2257 c.c.;

- agli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione

congiuntiva ai sensi dell'art 2258 c.c..

25.2. L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a

procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VI - CONTROLLI

Articolo 26) - ORGANI DI CONTROLLO

26.1. Con decisione dei soci adottata con metodo assembleare, possono

essere nominati quale organo di controllo, alternativamente:

- un sindaco unico od un collegio sindacale, in quest'ultimo caso composto

da tre membri effettivi e due supplenti;

- un revisore legale.

26.2. La nomina del sindaco o del collegio sindacale è obbligatoria nelle

ipotesi previste 2° e 3° comma dell'articolo 2477 del codice civile.

26.3. Al sindaco, sia in composizione monocratica che collegiale, si

applicano le norme poste in materia di società per azioni.

26.4. Al sindaco, sia in composizione monocratica che collegiale, ove

nominato od obbligatorio per legge, è demandato il controllo sulla gestione

e quello contabile.

A - Revisore

26.5. In alternativa al sindaco unico e fuori dei casi di obbligatorietà dello

stesso, la società può nominare per la revisione legale dei conti un revisore

legale od una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

26.6. Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si

trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 2409-quinquies

c.c.

26.7. Il compenso del revisore o della società di revisione legale è

determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del

suo ufficio.

26.8. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di

delibera dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio

dell'incarico. L'incarico può essere revocato con delibera dei soci.

26.9. Il revisore, sia esso persona fisica o società, svolge funzioni di

revisione legale dei conti della società ed al medesimo si applicano le

disposizioni contenute negli articoli 2409-ter e 2409-sexies c.c.

Articolo 27) - CONTROLLO DEI SOCI

27.1. In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno

diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari

sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri

sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Page 16: Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano | Tel. 02 49.49.34.00 ...€¦ · - servizi di informatica aziendale, commerciali, legali e di controllo di gestio-ne; ... che terze, che operano

Articolo 28) - ESERCIZIO SOCIALE

28.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 29) - BILANCIO E UTILI

29.1. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è

presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio

consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla

struttura ed all'oggetto della società, entro centoottanta giorni dalla

sopradetta chiusura; in questi casi, gli amministratori segnalano nella

relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

29.2. Gli utili saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 2430

c.c.;

b) la restante parte ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno

posseduta, salvo diversa decisione dei soci nei limiti consentiti dalla legge e

fatti salvi eventuali accantonamenti previsti dalla legge.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 30) - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

30.1. Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea

dei soci con metodo assembleare.

30.2. Nel caso descritto al precedente comma nonché verificandosi una

delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile

ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo,

l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi con metodo

assembleare, provvede:

- alla nomina dei liquidatori determinandone il numero ed i poteri;

- determina le regole di funzionamento del collegio nel caso in cui questi

sia formato da una pluralità di componenti;

- indica quelli tra di essi cui è affidata la rappresentanza della società;

- stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

30.3. In mancanza di disposizioni in ordine ai poteri dei liquidatori, si

applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

30.4. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione,

previa eliminazione della causa di scioglimento, con decisione dei soci

assunta con metodo assembleare. Al socio dissenziente spetta il diritto di

recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter del codice

civile.

30.5. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi

amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche

durante la fase della liquidazione.

30.6. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII, libro V, del

codice civile.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - RINVIO

Articolo 31) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

31.1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese

quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro

i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con e

tra gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di

conciliazione gestito secondo il regolamento di Conciliazione della Camera

di Commercio del luogo ove ha sede la società. Al procedimento si

Page 17: Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano | Tel. 02 49.49.34.00 ...€¦ · - servizi di informatica aziendale, commerciali, legali e di controllo di gestio-ne; ... che terze, che operano

applicheranno il regolamento di mediazione e le tariffe adottati

dall'Organismo di Conciliazione, di cui le parti sono edotte.

31.2. Il procedimento sarà attivato dalla parte più diligente, mediante una

richiesta alla Segreteria dell'Organismo di Conciliazione secondo le modalità

previste dal Regolamento.

Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione

delle controversie, le medesime saranno risolte mediante un arbitrato. Il

Collegio Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle

parti, da un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo

ove ha sede la società.

31.3. L’Arbitro è rituale e deciderà secondo diritto.

31.4. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17

gennaio 2003, n. 5 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17, del 22

gennaio 2003) successive modifiche ed integrazioni.

31.5. L'arbitro stabilirà a chi faranno carico, o eventualmente le modalità

di ripartizione, dei costi dell'arbitrato.

31.6. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola

compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento

obbligatorio del pubblico ministero.

31.7. Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere

approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i

due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i

successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del

presente statuto.

Articolo 32) - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le

disposizioni del codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

F.to Francesco Antonio Caputo Nassetti

Salvatore Leggiero

Dario Restuccia Notaio