Via Bartolo Longo , Giugliano in Campania · 2020. 1. 13. · 1 I.I.S. “Giovanni Minzoni” Via...
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I.I.S. “Giovanni Minzoni”
Via Bartolo Longo , Giugliano in Campania
REGOLAMENTO - ALUNNI
Il presente Regolamento tiene conto di quanto stabilito dal DPR 249 del 24/06/98 Statuto delle
studentesse e degli studenti, modificato e integrato dal DPR 235 del 21/11/2007 “ Modifiche allo
Statuto delle studentesse e degli studenti” dai seguenti Atti d’indirizzo del Ministro della Pubblica
Istruzione: Direttiva 05/02/2007, n. 16 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale
per la prevenzione e la lotta al bullismo, legge 29/05/ 2017 , n. 71 recante Disposizioni a tutela
dei minori per la prevenzione e contrasto del cyberbullismo Nota 15/03/2007, prot. 30/Dip./Segr.
– Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi
elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti; Linee guida 2018 il MIUR per l’uso dei cellulari in
classe, esplicitate in un Decalogo di sintesi dal titolo «Dieci punti per l’uso dei dispositivi mobili
a scuola. BYOD –Bring Your Own Device»; Direttiva del 30/11/2007, n.104 – Linee di indirizzo
e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento
all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo
scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali; GDPR 679/2016
“PRIVACY” (regolamento UE generale sulla protezione dei dati) ; Nota Prot. N° 3602 del
31/07/2008 – Chiarimenti in ordine all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento d’Istituto; L. n. 169 del
30 ottobre 2008; C.M. n. 100 dell’11/12/2008; DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104,
art. 4 – chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all'esterno della scuola purché pertinenza
della stessa.
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I - COMPITI DEGLI ALUNNI
Doveri
1.1 La frequenza degli studenti è obbligatoria per le lezioni e per tutte le attività didattiche curriculari
programmate che possono sostituire le lezioni stesse quali ricerche, lavori di gruppo, incontri
culturali, visite guidate, viaggi di istruzione e simili;
1.2 Gli alunni devono rispettare gli orari di inizio e fine delle lezioni. L’ingresso a scuola è previsto
per le ore 8:00. L’eventuale ritardo, fino alle 8:15, deve essere notificato dai collaboratori che
provvedono a segnarlo su apposito registro. Dopo le ore 8:15 l’alunno non sarà più ammesso a
scuola, se non accompagnato da un genitore.
1.3 I ritardi o le richieste di uscita anticipata devono essere motivati per iscritto dai genitori . Non è
consentito lasciare la scuola prima del termine delle lezioni se, non per improrogabili ed
eccezionali visite specialistiche o motivate esigenze familiari, che, tuttavia, dovranno essere
preventivamente comunicate in Presidenza e, comunque, mai all’ultima ora di lezione. L’uscita
anticipata, in ogni caso, sarà consentita se lo studente è prelevato personalmente da un genitore
co l’autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato. E’ esclusa la possibilità di
concedere autorizzazioni telefoniche per l’uscita anticipata.
1.4 E’ consentita l’uscita per utilizzare i servizi igienici una sola volta nel corso della mattinata, ad
esclusione della prima e ultima ora di lezione. Sarà cura dell’insegnante fare uscire non più di un
alunno per volta. Sono fatte salve le deroghe motivate da necessità. I servizi igieni della palestra
devono essere utilizzati solo dagli alunni impegnati nelle attività di scienze motorie.
1.5 Gli alunni devono frequentare regolarmente le lezioni e non possono assentarsi
ingiustificatamente. In caso di assenza, devono giustificare regolarmente. Qualora l’assenza si
sia protatta per un numero di giorni consecutivi superiori a cinque, sarà necessario presentare il
certificato medico. Tale adempimento è inderogabile.
1.6 Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario
annuale personalizzato, salvo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga
è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli
alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe
successiva o all’esame finale di ciclo.
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1.7 In caso di mancata presentazione della giustifica scritta o del certificato medico, lo studente verrà
comunque ammesso in classe, fermo restando l’obbligo di giustificare l’assenza entro tre giorni;
1.8 Qualora il termine di cui al precedente punto non venisse rispettato, saranno avvertiti i genitori
che provvederanno di persona ad accompagnare l’alunno e a giustificare l’assenza.
1.9 Gli studenti devono assolvere assiduamente agli impegni di studio. Il comportamento degli
studenti deve essere educato e corretto, funzionale all'attività scolastica e sempre improntato alle
regole del vivere civile.
1.10 Gli alunni sono tenuti al rispetto delle strutture, delle suppellettili e delle attrezzature della scuola
evitando di imbrattare i banchi ed i muri delle aule, dei corridoi e dei bagni con scritte e disegni.
In caso di palese violazione delle suddette norme, si provvederà ad irrogare le sanzioni previste
nonché a richiedere il risarcimento del danno provocato.
1.11 Ciascun allievo è responsabile in proprio ed in solido con altri dei danni derivanti dalle sue azioni;
ne risponde pecuniariamente e, in caso di dolo o colpa grave, anche disciplinarmente o nelle
forme previste dalla legge. Qualora non si possa risalire al diretto responsabile, il risarcimento
sarà posto a carico di tutti coloro che hanno utilizzato ciò che è stato danneggiato
1.12 Gli studenti sono invitati a non portare a scuola oggetti di valore ed a ben custodire quelli di uso
personale, per scongiurare il verificarsi di fatti incresciosi; la scuola non può rispondere degli
oggetti incustoditi o dimenticati, ancora meno se sottratti, comunque non ritirati dal personale
ausiliario a cui è opportuno rivolgersi in caso di smarrimento o ritrovamento
1.13 I docenti sono tenuti a far uscire un solo alunno alla volta per l’utilizzo dei servizi igienici e
seguire il regolamento buvette per la ristorazione.
1.14 Durante il cambio d’ora, in attesa dell’arrivo del docente dell’ora successiva, non è consentito
agli alunni lasciare la propria aula. I docenti sono tenuti ad effettuare tempestivamente il cambio
di classe. Durante gli spostamenti all’interno dell’istituto (per recarsi in palestra o nei laboratori)
gli alunni devono sempre essere accompagnati dai propri docenti mantenendo un comportamento
serio ed educato.
1.15 Sulla condotta degli allievi vigileranno gli insegnanti e il personale ausiliario che collabora ed
interviene opportunamente. Gli studenti sono tenuti a rispettare il personale ausiliario e ad
osservare quanto da parte loro verrà richiesto nell'assolvimento delle proprie mansioni.
1.16 E' vietato agli studenti accedere in sala insegnanti, nei laboratori, in palestra o in aule diverse
dalla propria, se non espressamente autorizzati.
1.17 I trasferimenti in palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, previsti dall'orario delle lezioni,
devono avvenire nel modo più corretto, ordinato e sollecito possibile per non disturbare le altre
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classi e sottrarre tempo alle lezioni. In ogni caso gli studenti devono essere sempre accompagnati
dal docente in servizio.
1.18 Nei locali scolastici e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica è vietato
fumare, nel rispetto delle norme vigenti in materia sui locali pubblici. Tali norme vanno osservate
e fatte osservare da chiunque. La vigilanza sull’osservanza del divieto e l’accertamento delle
infrazioni spetta all’autorità competente e al personale incaricato dalla scuola.
1.19 E' vietato l'uso autonomo del telefono cellulare da parte degli alunni durante le ore di lezione.
Tale comportamento, laddove si verifichi, non può essere consentito in quanto si traduce in una
mancanza di rispetto nei confronti delle persone e reca un obiettivo elemento di disturbo al
corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente
all'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate, per attività personali.
II – DISCIPLINA DEGLI ALUNNI
ART.1
1.La responsabilità disciplinare è personale.
2.In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di
opinioni correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità (ART.21 COST.)
3. I provvedimenti disciplinari e le sanzioni disciplinari hanno finalità educative e mirano a rafforzare
il senso di responsabilità, al ripristino della correttezza dei rapporti all’interno della comunità
scolastica e a recuperare l’alunno, per una serena convivenza, anche attraverso attività a vantaggio
della comunità scolastica. Ogni alunno è responsabile delle proprie azioni ed ha diritto di esporre le
proprie ragioni prima dell’applicazione dell’eventuale sanzione disciplinare (vedi impugnazione).
4. l’art. 1, c. 5 del D.P.R n. 235/2007 - Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla
infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio
della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della
gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta
la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. La conversione in attività a
favore della comunità scolastica consente la crescita del senso di responsabilità ed induce lo studente
ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola.
Possono essere modalità di conversione le seguenti attività:
- riordino del materiale didattico e delle aule
- sistemazione delle aule speciali e dei laboratori
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- attività di supporto alla biblioteca
- attività di ricerca e di approfondimento didattico
- attività di volontariato interne alla scuola.
Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente
Scolastico presenterà denuncia all’autorità competente. Provvedimenti ed atti relativi alle sanzioni
saranno inseriti nel fascicolo personale dell’alunno e lo seguiranno nel trasferimento ad altra
istituzione scolastica e/o nel passaggio ad altro grado di scuola.
5. Il seguente regolamento disciplinare definisce quelle che sono le mancanze, le sanzioni, gli organi
competenti, le procedure, le modalità di impugnazione.
Art.2 -MANCANZE DISCIPLINARI
1.Si individuano qui di seguito i comportamenti che configurano le mancanze disciplinari più
ricorrenti. Gli stessi provvedimenti sono applicabili anche ad infrazioni commesse durante i viaggi di
istruzione, (vedi regolamento visite e viaggi d’istruzione) stage, visite didattiche ed in tutte le attività
collegate comunque alla vita della scuola ed inserite nel PTOF.
Sono considerati comportamenti che individuano mancanze disciplinari:
a) Negligenza / abituale negligenza nel rispetto dei doveri dello studente;
b) Comportamento scorretto che sia di ostacolo al regolare svolgimento dell’attività didattica e/o che
turbi il quieto vivere ed il normale andamento delle lezioni;
c) Comportamento lesivo delle norme sulla sicurezza;
d) Accedere ad aule speciali, laboratori, spogliatoi, sala insegnanti, palestra senza opportuna
autorizzazione;
e) Ritardare l’ingresso in classe all’inizio della lezione;
f) Ritardo non giustificato;
g) Assenza non giustificata;
h) Terzo ritardo non giustificato
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i) Uso del telefonino o di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica se non autorizzato dal
docente;
l) Esprimersi in modo ineducato e aggressivo
m) Uscita dall’aula durante le ore di lezione senza l’autorizzazione;
n) Accedere ai locali della segreteria, vicepresidenza, presidenza senza opportuna autorizzazione;
o) Utilizzare in modo non corretto le attrezzature, i sussidi, gli arredi, ecc. (in particolare uso
inadeguato e non conforme dei computer);
p) Mancanza di rispetto nei confronti del patrimonio della scuola (arredi, impianti, strutture, ...);
q) Comportamenti recidivi relativamente alle mancanze 1-2 su segnalazione del coordinatore di
classe;
r) Comportamenti recidivi relativamente alla mancanza 3 su segnalazione del coordinatore di classe;
s) Uscire dalla scuola senza autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore;
t) Offendere col linguaggio o col comportamento un altro studente;
u) Mettere le mani addosso a un compagno;
v) Mancanza di rispetto nei confronti del docente e del personale della scuola;
w) Fumare in qualsiasi locale della scuola e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione
scolastica;
x) Arrecare danno o sottrarre beni di lieve valore dalla scuola o dai compagni;
y) Falsificare o alterare qualunque documento attinente ai rapporti scuola-famiglia compreso il
libretto delle giustifiche;
z) Alterare o danneggiare registri o altri documenti scolastici;
aa) Per comportamenti ascrivibili al bullismo e cyberbullismo si fa riferimento al Capo III del presente
regolamento;
bb) Gravi comportamenti lesivi della dignità della persona:
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a. Tenere un comportamento gravemente irrispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei
Professori, del Personale non docente;
b. Tenere un comportamento contrario ai valori della democrazia, del rispetto della crescita della
persona in tutte le sue direzioni e in generale contrario ai principi di cui all’art.1 dello statuto delle
studentesse e degli studenti;
c. Tenere un comportamento o un linguaggio offensivo delle istituzioni, del sentimento religioso,
della dignità della persona, della morale o del regolare funzionamento dell’istituzione scolastica.
cc) Comportamenti che configurino pericolo per l’incolumità della persona e/o danni agli ambienti
della scuola rispetto ai beni, ai servizi e alla funzione di servizio pubblico:
a. Allagamenti, incendi;
b. Furti, danneggiamenti, effrazione;
c. Minacce, estorsioni;
d. Gravi episodi di bullismo, offese, prese in giro, denigrazioni (anche a connotazione sessuale o
connesse all’appartenenza a minoranze etniche o religiose o alla presenza di handicap;
e. Portare a scuola materiale pornografico, bevande alcoliche, droghe, oggetti pericolosi per sé o per
gli altri;
f. Violenza sessuale, molestie sessuali.
2. Per eventuali comportamenti non compresi nell’elenco, si procederà per analogia, convocando
l’organo disciplinare competente.
Art.3 –PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1.I provvedimenti rientrano nel normale processo educativo e si configurano come strumenti primi
che gli insegnanti utilizzano per intervenire nei casi meno gravi di inosservanza dei doveri scolastici;
pertanto essi non costituiscono sanzione disciplinare e influiscono solo sul voto di condotta.
2.I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
a) richiamo verbale (privato o in classe) ad opera dell’insegnante;
b) richiamo scritto dell’insegnante con comunicazione alla famiglia sul diario dello studente;
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c) richiamo scritto sul giornale di classe ad opera dell’insegnante e/o del Dirigente Scolastico;
d) accompagnamento in classe in caso di terzo ritardo;
e) allontanamento dalla lezione con rinvio al Capo d’Istituto, per richiamo scritto e convocazione dei
genitori.
Art.4 -SANZIONI DISCIPLINARI
1.Le sanzioni disciplinari sono:
a) consegne da svolgere in classe;
b) consegne da svolgere a casa;
c) pulizia / riparazione dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature imbrattate;
d) risarcimento del danno arrecato;
e) prestazioni di servizio in biblioteca o altri servizi connessi al funzionamento della scuola da rendere
alla fine dell’orario di lezione;
h) esclusione dello studente dalle attività didattiche che si svolgono al di fuori della scuola (visite
guidate, viaggi di istruzione, stage, ecc);
f) sospensione dalle lezioni, con frequenza obbligatoria, fino a un massimo di 15giorni;
g) sospensione dalle lezioni, senza frequenza, fino a un massimo di 15giorni;
h) sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni;
i) sospensione fino al termine dell’anno scolastico, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o
non ammissione agli Esami di Stato.
2. I provvedimenti che comportano sospensione devono essere comunicati alla famiglia prima
telefonicamente e successivamente per iscritto.
3. Sarà cura del coordinatore di classe relazionarsi con lo studente ed i suoi genitori in modo da
agevolare il rientro dello studente nella comunità scolastica. Nel caso in cui l’autorità giudiziaria, i
servizi sociali e la situazione oggettiva rappresentata dalle famiglie o dallo stesso studente sconsiglino
il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in
corso d’anno, ad altra scuola.
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4. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività di natura
sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (attività di volontariato
nell’ambito dell’Istituto, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni,
attività di ricerca, ecc.). Sarà cura dell’organo che irroga la sanzione, se richiesto, individuare dette
attività, tenendo conto della natura dell’infrazione e delle circostanze in cui è stata commessa. In tal
caso l’infrazione si considererà “ riparata”se la sanzione irrogata è inferiore alla sospensione; in caso
di sospensione invece, lo studente con la conversione potrà frequentare regolarmente le lezioni, ma
l’infrazione disciplinare non verrà cancellata.
5. Le sanzioni che comportano fino ad un massimo di 15giorni di sospensione sono irrogate dal
Consiglio di Classe presieduto dal Capo d’Istituto o suo delegato, quelle superiori a 15 giorni o che
prevedano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del
corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto. Tali sanzioni vengono irrogate in casi
particolarmente gravi e/o ripetuti di inosservanza dei doveri scolastici. Negli altri casi la sanzione può
essere inflitta anche direttamente dal Dirigente Scolastico.
6. Le sanzioni vengono comminate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in
relazione alla gravità della mancanza ed in relazione ai seguenti criteri:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, impudenza dimostrata;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) grado di danno o pericolo causato all’Istituto, agli utenti, a terzi ovvero del disservizio
determinatosi;
d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
e) concorso nella mancanza di più studenti in accordo fra loro.
7.In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale, il/i responsabile/i accertato/i risarcisce/ono il
danno entro 15 gg. dalla richiesta scritta del Dirigente Scolastico, fatti salvi i procedimenti disciplinari
conseguenti. Qualora non sia possibile individuare il/i responsabile/i, il Dirigente Scolastico valuta la
possibilità di ripartire il risarcimento del danno tra gli studenti della classe ed eventualmente
dell’intero Istituto. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato
in base all’ordinamento penale, il Dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia
all’autorità giudiziaria penale in applicazione dell’art. 361c.p.
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8. L’irrogazione delle sanzioni ha effetti sull’attribuzione del voto di condotta ai sensi del D.M. n.5
del 16gennaio 2009 e sull’attribuzione del credito scolastico previsto dagli articoli 11 e 12 del DPR
23 luglio 1998, n.323, recante norme in materia di Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore; tali provvedimenti sono inoltre riportati sulla scheda personale
dell’alunno e/o allegati al suo fascicolo.
Art. 5 -ORGANI DISCIPLINARI
1.Organi competenti ad infliggere le sanzioni sono:
a) Il singolo docente;
b) Il Dirigente Scolastico;
c) Il Consiglio di classe allargato alle componenti dei genitori e degli alunni;
d) Il Consiglio d’Istituto;
e) La Commissione d’esame per mancanza disciplinare commessa durante la sessione d’esame.
2. L’organo di grado superiore è sempre competente ad irrogare la sanzione di competenza
dell’organo inferiore.
Art. 6 –PROCEDURA
Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:
-contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente Scolastico;
-esercizio del diritto di difesa da parte dello studente mediante memoria scritta o verbale;
-decisione.
Docente
Se l’infrazione commessa rientra nella competenza del docente questi può attivare immediatamente
il relativo provvedimento che andrà annotato sul registro di classe e motivato con l’indicazione della
natura della infrazione commessa.
Se l’infrazione rientra nella competenza del Dirigente Scolastico o di un organo collegiale, il docente
deve annotare l’accaduto sul registro di classe ed informare di persona il Dirigente Scolastico perché
intervenga.
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Dirigente Scolastico
Se l’infrazione rientra nella competenza del Dirigente Scolastico questi provvederà prima a sentire lo
studente e poi irrogherà la eventuale sanzione che verrà riportata sul registro di classe con
l’indicazione della natura dell’infrazione commessa.
Organi Collegiali
Se l’infrazione rientra nella competenza del Consiglio di classe questo deve essere convocato di
norma entro il termine massimo di 5 giorni dall’avvenuta notifica al DS. L’organo collegiale
competente dovrà sempre prima invitare lo studente ad esporre le proprie ragioni, che verranno
riportate a verbale, e a disporre l’assunzione di prove, se lo ritiene utile. Successivamente delibererà,
nel rispetto delle leggi vigenti, l’eventuale irrogazione di sanzione, che verrà riportata nel registro di
classe con l’indicazione della natura della infrazione commessa.
Art. 7 –IMPUGNAZIONE
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori,
studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad un apposito Organo di
Garanzia interno alla scuola che deve rispondere entro i successivi 10 giorni.
Qualora l’Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi
confermata.
L’Organo di Garanzia, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da due docenti
designati dal Consiglio d’Istituto, da uno studente eletto dai rappresentanti di classe degli alunni e da
un rappresentante eletto dai genitori.
L’Organo di Garanzia resta in carica per un anno scolastico.
La riunione dell’Organo di Garanzia è valida purchè sia presente la metà più uno dei componenti.
Tutte le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
L’Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui
conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento.
L’Organo di Garanzia comprende anche un membro supplente per ciascuna componente che
subentrerà in caso di assenza o in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’OdG lo stesso
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soggetto che abbia irrogato la sanzione) e di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’OdG
il genitore dello studente sanzionato).
Presso l’Ufficio Scolastico Regionale è istituito l’Organo di Garanzia Regionale presieduto dal
Direttore (o da un suo delegato). Detta istituzione, formata da tre docenti, due studenti e un genitore
designati nell’ambito della comunità scolastica regionale e, decide in via definitiva sui reclami contro
le violazioni del presente Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti
Art. 8 –PROSPETTO MANCANZE – SANZIONI
Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo che in riferimento agli articoli precedenti riporta la
correlazione tra mancanze, sanzioni e organi disciplinari eroganti.
Mancanze disciplinari
Sanzioni e/o
Provvedimenti
disciplinari
Organi
disciplinari
1 Negligenza nel rispetto dei doveri dello
studente
Richiamo verbale
privato o in classe
Docente
2 Abituale negligenza nel rispetto dei
doveri dello studente
Comunicazione alla
famiglia e nota sul
registro di classe
Docente
3 a. Comportamento che sia di ostacolo al
regolare svolgimento dell’attività
didattica
b. Comportamento maleducato,
scorretto che turbi il quieto vivere ed il
normale andamento delle lezioni
Annotazione sul
registro di classe
Comunicazione alla
famiglia
Docente
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c. Comportamento palesemente lesivo
delle norme sulla sicurezza
d. Accedere alle aule speciali,
laboratori, spogliatoi, sala insegnanti e
palestra senza opportuna autorizzazione
e. Ritardare l’ingresso in classe
all’inizio della lezione
f. Ritardo non giustificato
g. Assenza non giustificata
Terzo ritardo non giustificato-
Continui e ripetuti ritardi nel corso
dell’anno scolastico potranno incidere
negativamente sulla valutazione degli
alunni
Annotazione sul
registro di classe +
Convocazione della
famiglia
Docente
coordinatore di
classe
4 Uso del telefonino o di altri dispositivi
elettronici, durante le lezioni, se non
condiviso con i docenti a fini didattici.
Ammonizione sul
registro di classe +
Comunicazione alle
famiglie
Docente che
rileva
l’infrazione
5 a. Esprimersi in modo ineducato e
aggressivo
b. Uscita dall’aula durante le ore di
lezione o al cambio d’ora senza
l’autorizzazione del docente;
Ammonizione scritta
+
Comunicazione alla
famiglia
Docente che
rileva
l’infrazione
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c. Accedere ai locali della segreteria,
vicepresidenza, presidenza senza
opportuna autorizzazione
Ammonizione scritta
+
Comunicazione alla
famiglia
Dirigente
Scolatico
d. Mancanza di rispetto nei confronti del
patrimonio della scuola (arredi, impianti,
strutture...)
e. Utilizzare in modo non corretto le
attrezzature, i sussidi gli arredi, ecc. (in
particolare uso inadeguato e non
conforme dei computer)
Ammonizione scritta
Comunicazione alla
famiglia + ripristino
o risarcimento del
danno +
verbalizzazione del
C.d.C.
Consiglio di
Classe
6 Comportamenti recidivi relativamente
alle mancanze 1-2-3 su segnalazione del
coordinatore di classe
Ammonizione e/o
sospensione fino a 5
giorni +
convocazione
genitori
Dirigente
Scolastico
(ammonizione)
Consiglio di
Classe
Comportamenti recidivi relativamente
alla mancanza 4 su segnalazione del
coordinatore di classe
Ammonizione e
sospensione fino a 5
giorni +
convocazione
genitori +
verbalizzazione del
C.d.C.
Uscire dalla scuola senza autorizzazione
del Dirigente Scolastico o di un suo
Collaboratore
Ammonizione del
D.S. e sospensione
fino 10 giorni +
convocazione
genitori +
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verbalizzazione del
C.d.C.
a. Offendere col linguaggio o col
comportamento un altro studente
b. Mettere le mani addosso a un
compagno
c. Mancanza di rispetto nei confronti del
docente e del personale della scuola
Ammonizione e/o
sospensione fino a 5
giorni
7 Fumare in qualsiasi locale della scuola Sanzione a norma di
legge, Pagamento di
una somma da €
27,50 ad € 275,00; +
Comunicazione alla
famiglia
Sanzione
raddoppiata in caso
violazione
commessa in
presenza di una
donna in evidente
stato di gravidanza
Dirigente
Scolastico e/o
Preposto
8 Arrecare danno o sottrarre beni di lieve
valore dalla scuola o dei compagni
b. Portare a scuola materiale
pornografico, bevande alcoliche, oggetti
pericolosi per sé o per gli altri
c. Falsificare o alterare qualunque
documento attinente ai rapporti scuola-
famiglia compreso il libretto delle
assenze
d. Alterare o danneggiare registri o altri
documenti scolastici
Sospensione da 6 a
10 giorni +
convocazione
genitori e
risarcimento danno
+ verbalizzazione
del C.d.C.
Consiglio di
classe
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9 Comportamenti che si configurano come
atti di bullismo: abusare di potere in
modo sistematico e rendersi responsabili
di prepotenze ai danni di uno o più
compagni di scuola (ved. Tipologia
Capo III).
Sospensione fino a
15 giorni +
convocazione della
famiglia +
verbalizzazione del
C.d.C.
Consiglio di
classe
10 Comportamenti che configurino reati
che violino la dignità della persona
anche attraverso forme di cyber
bullismo. (Vedi tipologie Capo III)
La violazione di tale disposizione
comporterà il deferimento alle autorità
competenti nel caso in cui lo studente
utilizzasse dispositivi per riprese non
autorizzate e comunque lesive
dell’immagine della scuola e della
dignità degli operatori scolastici.
In modo
commisurato alla
gravità del reato:
- sospensione da 11
a 15 giorni
- sospensione
superiore a 15 giorni
ed esclusione dallo
scrutinio finale, non
ammissione
all’esame di stato
conclusivo del corso
di studi
+comunicazione alla
famiglia +
verbalizzazione del
C.d.C.
Consiglio di
Classe/
Consiglio di
Istituto
Gravi comportamenti lesivi della dignità
della persona:
a. Tenere un comportamento
gravemente irrispettoso nei confronti del
Dirigente Scolastico, dei Docenti, del
personale non docente;
b. Arrecare gravi danni alle strutture
della scuola
c. Tenere un comportamento contrario ai
valori della democrazia, della tolleranza
sospensione da 11 a
15 giorni
+comunicazione alla
Famiglia +
verbalizzazione del
C.d.C.
Consiglio di
Classe
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della crescita della persona in tutte le sue
direzioni ed in generale contrario ai
principi di cui all’art. 1 dello statuto delle
studentesse e degli studenti.
d. Tenere un comportamento o un
linguaggio offensivo delle istituzioni,
del sentimento religioso, della dignità
della persona, della morale o del regolare
funzionamento della istituzione
scolastica
11 Comportamenti che configurino pericolo
per l’incolumità della persona e/o danni
agli ambienti della scuola rispetto ai
beni, ai servizi e alla funzione di servizio
pubblico:
a) incendio o allagamento;
b) Furti, danneggiamenti, effrazione;
c) Minacce, estorsioni;
d) Gravi episodi di bullismo;
e) portare a scuola materiale
pornografico, bevande alcoliche,
droghe, oggetti pericolosi per sé o per gli
altri;
f) Violenze sessuali e/o molestie
sessuali.
In modo
commisurato alla
gravità del reato,
sospensione
superiore a 15 giorni
ed esclusione dallo
scrutinio finale, non
ammissione
all’esame di stato
conclusivo del corso
di studi +
verbalizzazione del
Consiglio d’Istituto.
Consiglio
d’Istituto
III- DISCIPLINARE BULLISMO E CYBERBULLISMO
L’istituto Minzoni, nell’ambito dei comportamenti sociali relativa alla sfera adolescenziale e
giovanile, presta particolare attenzione alla trattazione ed alla regolamentazione del fenomeno del
bullismo e del cyberbullismo. I giovani, oggi più soli ed annoiati, spesso aggressivi, presentano
fragilità emotiva e necessità di chiari e sicuri punti di riferimento. La rapida diffusione delle
tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyberbullismo,
ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso i mezzi elettronici/canali social network
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come e-mail, Facebook, Twitter e l’uso degli smartphone. Si tratta di forme di aggressione e molestie,
spesso accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima
rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, infatti, pur
rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie
di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni, con
l’obiettivo di accrescere il senso della legalità.
Tali riflessioni e circostanze hanno motivato una specifica regolamentazione delle condotte ascrivibili
a tali descritti fenomeni.
ll bullismo e il cyberbullismo devono essere riconosciuti e affrontati, in un impegno condiviso e
sinergico, in tutte le loro forme, così come previsto:
• dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
• dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello
nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
• dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di
utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
• dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti
interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con
particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità
scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
• dalla direttiva MIUR n.1455/06;
• dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
• dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo,
MIUR aprile 2015;
• dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
• dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
• dal Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017
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• 2019/2019 GDPR 679/2016 “PRIVACY” (regolamento UE generale sulla protezione dei
dati)
• L.71/2017 (disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno
del cyberbullismo)
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:
- violenza fisica, psicologica o l’intimidazione da parte del gruppo o del singolo, specie se reiterata;
- intenzione di deridere e/o nuocere;
- isolamento della vittima.
Rientrano nel Cyberbullismo:
- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la
vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di
discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e
denigratori;
-Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- creando
un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di
inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line;
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE
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1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:
- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo (individuato
nella persona del prof. Chianese Salvatore);
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della
comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo
dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei
fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo
nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni,
docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i
presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del
bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie
all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti
d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di
natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale,
forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla
Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.
2. IL COLLEGIO DOCENTI:
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- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la
prevenzione del fenomeno.
3. IL CONSIGLIO DI CLASSE:
- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli
studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della
necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone
progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
4. IL DOCENTE:
- intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione
ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile,
sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati
al livello di età degli alunni.
5. I GENITORI:
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle
modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso
di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal
Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e
navigazione on-line a rischio.
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- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal
Patto di corresponsabilità;
6. GLI ALUNNI:
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire
un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare
come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione
alle comunicazioni (email, sms, whatsapp) che inviano;
- non possono, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire - mediante
telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per
finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno
dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e
comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e
riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Si fa riferimento al quadro sanzionatorio del art. 8 Capo II del vigente Regolamento.
Il Dirigente, in caso di constatato episodio di cyberbullismo, contatterà comunque la polizia postale
che può indagare e rimuovere, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed
illegali e cancellare l’account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.
IMPUGNAZIONI VEDI ART. 7 CAPO II del presente Regolamento.
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera……………. ALLEGATO ……: Al Regolamento di
Istituto