Validazione degli apprendimenti non formali ed informali e ... · I processi di individuazione,...

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Validazione degli apprendimenti non formali ed informali e certificazione delle competenze Dott.ssa Lilli Casano Aprile 2015

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Validazione degli apprendimenti

non formali ed informali e

certificazione delle competenzeDott.ssa Lilli Casano

Aprile 2015

IL CONTESTO - L’Europa

Priorità: mobilità nello spazio europeo, valorizzazione del capitale umano e

crescita occupazionale. Europa economia fondata sulla conoscenza (LLL)

Attenzione al tema della valorizzazione del capitale umano, anche

attraverso i processi di riconoscimento e convalida degli apprendimenti

acquisiti in ambiti non formali e informali e nello specifico nei contesti di

lavoro.

European Qualifications Framework: riconoscibilità delle qualifiche;

elemento chiave è la specifica dei risultati dell’apprendimento (learning

outcomes)

CEFR – Common European Framework of Reference for Languages

il dossier EUROPASS CV Europeo, i supplementi ai Diplomi e ai

Certificati, il modello Europass Mobilità

ECVET – European Credit System for Vocational Education and

Training

-Raccomandazione del Consiglio europeo del 20 dicembre 2012

(2012/C 398/01) sulla validazione degli apprendimenti non formali

ed informali.

IL CONTESTO ITALIANO – “Le riforme” della formazione

2003 Leggi Moratti e Biagi: integrazione scuola-lavoro e apprendimento per

competenze

Decreto 22.08.2007 Regolamento sul nuovo obbligo di istruzione: Competenze chiave

di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria – ASSI di competenze

Testo Unico dell’apprendistato (decreto legislativo 167/2011 e successive modifiche)

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento

relativo alle “Linee guida in materia di tirocini ” del 24 gennaio 2013

Definizione dei riferimenti nazionali delle specializzazioni del sistema di Istruzione e

Formazione Tecnica e Superiore (schema di decreto MIUR del 14 dicembre 2012

approvato in Conferenza Unificata il 20 dicembre 2012)

Primo Rapporto italiano di referenziazione dei titoli di istruzione e formazione all’EQF

(approvato in Conferenza Unificata il 20 dicembre 2012)

Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo

didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti (DPR 263 del 29 ottobre 2012)

Nuovo regolamento dottorati di ricerca (D.M. 8 Febbraio 2013 n. 45) che regola

accreditamento sedi e corsi anche per i dottorati in collaborazione con le imprese, il

dottorato industriale e in apprendistato di alta formazione

IL CONTESTO ITALIANO – La Riforma del Lavoro

Art. 4, commi da 51 a 68 della legge n. 92 del 18 giugno 2012

Obiettivo generale: SISTEMA NAZIONALE DI APPRENDIMENTO PERMANENTE

Principali strumenti:

- creazione di un sistema nazionale di orientamento permanente (accordo

Governo, Regioni, Enti Locali approvato in Conferenza Unificata il 20

dicembre 2012)

- creazione di reti territoriali per i servizi di formazione e lavoro (Intesa

Governo, Regioni, Enti Locali approvata in Conferenza Unificata il 20

dicembre 2012

- istituzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze

(decreto legislativo n.13 del 16 gennaio 2013)

UN SISTEMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE e “lifewide” (Art.4)

comma 51. apprendimento permanente qualsiasi attività intrapresa dalle persone

in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di

migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva

personale, civica, sociale e occupazionale.

comma 52. apprendimento formale, quello che si attua nel sistema di istruzione e

formazione […] che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di

una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato […].

comma 53. apprendimento non formale, quello caratterizzato da una scelta

intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma

52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del

volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

comma 54. apprendimento informale, quello che, anche a prescindere da una

scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di

attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno

luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

COSA?

«competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello

sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità

acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

Art. 3, co.1: sono oggetto di individuazione e validazione e certificazione le

competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui

possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove.

Art. 3, co.2: l’ente titolato può individuare e validare ovvero certificare competenze

riferite alle qualificazioni ricomprese in repertori codificati a livello nazionale o regionale.

Art. 3, co.3: sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a

qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio nazionale.

Obiettivo del decreto è individuare standard minimi di servizio, di processo e di

attestazione per i processi di individuazione, validazione e certificazione.

I risultati dell’apprendimento sono certificabili se definiti in termini di

competenze, e riconducibili a qualifiche (o parti di esse) comprese in un

repertorio nazionale

Conoscenze: assimilazione di informazioni (fatti, principi, teorie

e pratiche) relative ad un settore.

Abilità: Applicare le conoscenze e usare il know-how

necessario per portare a termine compiti e risolvere problemi.

Sono cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e

pratiche (abilità manuale, uso di metodi, di materiali, di

strumenti).

I processi di individuazione, validazione e certificazione non

saranno riferiti a conoscenze o abilità, ma alle competenze che

possono derivare dalla loro combinazione.

Individuazione_ processo che conduce al riconoscimento delle competenze

acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della

individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in

contesti formali. (Art.5) identificazione: fase finalizzata a individuare e mettere in

trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni; in

caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla

persona nell’analisi e documentazione dell’esperienza di apprendimento e nel

correlarne gli esiti a una o più qualificazioni.

Validazione_ (Art.5) valutazione: fase finalizzata all’accertamento del possesso

delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni; nel caso di apprendimenti

non formali e informali questa fase implica l’adozione di specifiche metodologie

valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente

possedute.

Certificazione_ procedura di formale riconoscimento delle competenze acquisite

dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso

formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La

procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un

certificato.

Certificazione ≠ attestazione (Art.5): rilascio di un documento di validazione o di

un certificato (atto pubblico)

IDENTIFICAZIONE

dei risultati di apprendimento

ACCERTAMENTO

tramite EVIDENZE

VALIDAZIONE

CERTIFICAZIONE

di COMPETENZE

Standard minimi di attestazione (Art. 6)

a)L’ente pubblico titolare assicura la presenza nei documenti di validazione e nei

certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi:

1) i dati anagrafici del destinatario;

2) i dati dell’ente pubblico titolare e dell’ente titolato;

3) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la

denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento.

Queste ultime sono descritte riportando la denominazione, la descrizione,

l’indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e la referenziazione,

laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche

(ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP

ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;

4) i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze.

Ove la modalità di apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali

relativi al percorso formativo e alla valutazione, ove la modalità sia non formale

ovvero informale sono da indicare i dati essenziali relativi all’esperienza svolta.

b) La registrazione dei documenti di validazione e dei certificati nel Libretto

formativo del cittadino in interoperatività con la dorsale informativa unica.

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione

e delle qualifiche professionali (Art. 8)

Progressiva standardizzazione degli elementi descrittivi essenziali dei titoli

di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali anche tramite

un sistema di crediti condiviso in chiave europea

Il repertorio nazionale è costituito da tutti i titoli di istruzione e formazione,

tra cui anche il repertorio di cui all’art. 6 del decreto legislativo 167/2011,

che devono rispondere ai seguenti requisiti:

- Identificazione dell’ente pubblico titolare

- Identificazione delle qualificazioni e delle competenze che le

compongono

- Referenziazione delle qualificazioni ai codici ATECO ed alla CP ISTAT

- Referenziazione delle qualificazioni all’EQF

Quale posto per le qualifiche contrattuali e per il sistema previsto dal TU

apprendistato? Ancora lontana l’integrazione scuola-lavoro.

I NODI DA SCIOGLIERE

La standardizzazione delle qualifiche e l’istituzione di un repertorio unico

In Italia attualmente esistono alcuni standard formativi

IeFP (accordo Stato Regioni del 27.07.2011), IFTS (accordi in Conferenza Unificata

2002 e 2004) , ITS (Decreto del MIUR del 7.09.2011)

esistono delle indicazioni in merito agli standard di certificazione (decreto int. 26

settembre 2012 e decreto n.13 del 16 gennaio 2013)

non esistono gli standard professionali nazionali (frammentarietà: ATECO 2007,

NUP ISTAT, iniziative regionali)

Esistono diversi Repertori regionali delle qualifiche

d. Lgs 167/2011, art.6 “Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato

professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di

riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria

o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o

interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale”.

I NODI DA SCIOGLIERE

Il Libretto formativo del cittadino: mera registrazione o orientamento,

identificazione e registrazione?

Indicato nel decreto n. 13/2013 come supporto per la registrazione dei

documenti di validazione e dei certificati, da collegare alla dorsale

informativa unica

ma

Format Libretto (decreto intermin. 10 ottobre 2005): strumento di

identificazione e registrazione delle competenze

Due sezioni: esperienze e titoli + COMPETENZE

Linee Guida (decreto 2005): “operatori preposti nell’ambito di ciascuna

realtà regionale, avranno il compito di assistere gli individui nell’attività di

gestione e aggiornamento del Libretto, fornendo loro conoscenze e

competenze necessarie a selezionare le informazioni, valutare le

proprie esperienze anche di tipo informale e non formale e trascriverle

nel Libretto”.

I NODI DA SCIOGLIERE

Il Libretto formativo del cittadino

Linee Guida (decreto 2005)

ACCOGLIENZA E SUPPORTO, 3 passaggi incrementali:

ORIENTAMENTO

RICOSTRUZIONE DELLE ESPERIENZE E DELLE COMPETENZE (eventuale

Bilancio di competenze)

DOCUMENTAZIONE DELLE COMPETENZE

IDENTIFICAZIONE O REGISTRAZIONE ?