VADEMECUM KYOTO

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Il Fondo Kyoto finanzia interventi a livello regionale e nazionale. Gli interventi finanziabili con il Fondo Kyoto a livello regionale sono:-microcogenerazione diffusa: installazione di impianti che utilizzano gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, biogas e in co-combustione gasnaturale-biomassa quali fonti energetiche; -installazione di impianti da fonti rinnovabili per la generazione di elettricità o calore (eolico, idroelettrico, solare termico, biomassa, fotovoltaico); -risparmio energetico e incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia.Per maggiori informazioni: www.sqingegneria.com

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EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

marzo 2012

DI BIANCA LUCIA MAZZEI

LaCassadepositieprestitigestiràunfondorotativotriennale di circa 600 milioni di euro (200 milionil’anno)chefinanzieràun’ampiagammadiinterven-ti volti alla riduzionedelle emissioninocive. Inque-sto numero il Vademecum predisposto da Cdp.

C onto alla rovescia per l’ope-ratività del fondo da 600milioni di euro (200 milio-

ni l’anno per tre anni) istituito pres-so la Cassa depositi e prestiti e fina-lizzato a finanziare interventi cheriducano le emissioni di gas serra, inattuazione del Protocollo di Kyoto.

A meno di sorprese dell’ultimaora, il primo marzo verrà pubblicatasulla «Gazzetta Ufficiale» la circola-re del ministero dell’Ambiente checostituisce il punto di riferimentoper l’invio delle richieste di finanzia-mento. Dal giorno dopo (e cioè dal 2marzo) sarà infatti possibile accredi-tarsi, mentre a partire dalle ore12,00 del 16 marzo (il quindicesimogiorno successivo alla pubblicazio-ne) potranno essere inviate le doman-de on line. Per il 2012 i fondi adisposizione ammontano a 200 mi-lioni di euro.

La platea dei soggetti che po-tranno beneficiare delle risorse èmolto ampia e comprende cittadini,condomini, imprese, persone giuri-diche private e soggetti pubblici.Così come molto ampio è il venta-glio degli interventi finanziabili.

Si tratta quindi di un’occasioneimportante, in vista della quale, la

Cassa depositi e prestiti in collabora-zione con «Edilizia e Territorio» hadeciso di fornire un Vademecumche illustri in maniera chiara ed esau-stiva le modalità, i criteri e le proce-dure per la richiesta e l’ottenimentodei fondi.

Tutta la normativa di riferimen-to, oltre a essere sempre reperibile sul

sito della Cassa depositi e prestiti(www.cassaddpp.it), sarà inoltre rac-chiusa in un altro fascicolo di «Edili-zia e Territorio» che uscirà lunedì 5marzo.

I soggetti beneficiariLe domande possono essere

presentate da soggetti pubblici, im-

prese (tra cui le ESCo – EnergyService Company), le persone fisi-che, le persone giuridiche private(comprese le associazioni e le fonda-zioni), i condomini e le comunioni.

Per quanto riguarda le imprese,è necessario che, al momento di pre-sentazione della domanda, possegga-no tre requisiti:

1) siano già iscritte al registrodelle imprese;

2) si trovino in regime di con-tabilità ordinaria e non siano sotto-poste a procedure concorsuali o adamministrazione controllata;

3) abbiano depositato presso ilregistro delle imprese almeno duebilanci su base annuale (questo requi-sito riguarda ovviamente solo i sog-getti obbligati).

Per le comunioni e i condomi-ni, l’amministratore o il rappresen-tante comune agisce (mediante pro-cura notarile) in nome e per conto ditutti i proprietari, mentre in caso dicomproprietà il contratto verrà coin-testato a tutti i comproprietari che nerisultano, quindi, responsabili in soli-do.

Le misure finanziabiliI fondi possono riguardare un

Le domande vannopresentate on linee poi inviate via postaSul sito della Cdptutte le informazioniper l’accreditamento

Parte la lotta ai gas serra,per la riduzione delle emissionidisponibili 600 mln in tre anni

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marzo 2012

vasto spettro di interventi. Le doman-de potranno infatti riguardare la co-struzione e l’installazione di impian-ti di microgenerazione ad alto rendi-mento elettrico e termico, con poten-za nominale fino a 50 kWe (elettri-ci), che utilizzino come fonti energe-tiche: gas naturale, biomassa vegeta-le solida, biocombustibili liquidi diorigine vegetale, bio-gas e in co-combustione gas naturale-biomassa.

C’è poi il capitolo che riguardagli impianti rinnovabili e interessa lacostruzione e l’installazione di im-pianti di piccola taglia che utilizzanofonti rinnovabili per la generazionedi elettricità o di calore. In questoambito le tipologie finanziabili sono:

- impianti eolici e idroelettricicon potenza nominale compresa tra1 kWp e 200 kWp;

- impianti solari termici con su-perfici di apertura non superiori a200 metri quadrati;

- impianti termici a biomassavegetale solida (pellets e cippato) dipotenza nominale termica compresatra 50 kWt e 450 kWt;

- impianti fotovoltaici integratio parzialmente integrati negli edificicon potenza nominale compresa tra1 kWp e 40 kWp.

Ai finanziamenti potranno acce-dere inoltre gli interventi che punta-no al risparmio energetico e a incre-mentare l’efficienza negli usi finalidell’energia. In questo campo rientra-no vari tipi di misure:

- interventi sull’involucro degliedifici esistenti (che possono riguar-dare strutture opache verticali, oriz-zontali o inclinate, chiusure traspa-renti, compresi infissi e vetri, porte,porte-finestre, purché delimitino ilvolume riscaldato sia verso l’esternoche verso vani non riscaldati);

- la climatizzazione diretta tra-mite teleriscaldamento da impiantidi cogenerazione di potenza nomina-le fino a 500 kW elettrici, alimentatida gas naturale, biomassa vegetalesolida, biocombustibili vegetali liqui-di, biogas e in co-combustione gasnaturale-biomassa. L’intervento de-ve però riguardare la realizzazionesia dell’impianto di cogenerazione

che della rete di teleriscaldamentoabbinata, inclusi gli allacciamentiagli edifici;

- la climatizzazione degli edifi-ci con impianti geotermici a bassaentalpia fino a 1 MW termico;

- impianti di cogenerazione dipotenza nominale fino a 5 MW elet-trici alimentati da gas naturale, bio-massa vegetale solida, biocombusti-bili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa.

È possibile anche presentare ununico progetto di investimento checontempli l’integrazione di più inter-venti a patto che vengano realizzatinello stesso sito e che comprendanosolo misure di cogenerazione diffu-sa, impianti rinnovabili e interventiper gli usi finali (risparmio energeti-co).

Le risorse possono infine esse-re richieste per la sostituzione dimotori elettrici superiori a 90 kWcon motori ad alta efficienza (perquesta misura le risorse ammontanoa 15 mln di euro); per gli interventisui cicli produttivi delle impreseche producono acido-adipico e delleimprese agro-forestali (5 milioni dieuro); per le attività di ricerca per losviluppo di tecnologie innovative (5milioni); per i progetti regionali vol-ti a ridurre il depauperamento dellostock di carbonio nei suoli forestalie nelle foreste (10 milioni di euro).

La domandaLe domande dovranno essere

prima, presentate e compilate on li-ne, e poi spedite via posta. I soggettidevono disporre delle credenziali di

accesso che vengono rilasciate tra-mite la procedura di accreditamentodisponibile in un’apposita sezionedel sito della Cassa depositi e presti-ti (www.cassaddpp.it).

L’accreditamento potrà essereeffettuato dal giorno successivo alladata di pubblicazione della circolaredel ministero dell’Ambiente sulla«Gazzetta Ufficiale» (che dovrebbeavvenire il primo marzo e quindi lapossibilità di accreditarsi scattereb-be dal 2 marzo).

Sul sito della Cassa depositi eprestiti è disponibile un ApplicativoWeb che permette ai soggetti accre-ditati di inserire i dati relativi alladomanda e definisce subito l’ordinecronologico di presentazione dellerichieste.

La compilazione delle doman-de on line potrà essere effettuata apartire dalle ore 12,00 del quindice-simo giorno dalla data di pubblica-zione della circolare del Ministerosulla «Gazzetta» (che dovrebbe esse-re quindi il 16 marzo) e fino alcentotrentacinquesimo giorno sem-pre a partire da tale data di pubblica-zione.

Conclusa la compilazione online, la domanda dovrà essere stam-pata e inviata a Cassa depositi eprestiti con tutta la documentazione:sul sito della Cassa sono disponibilie prelevabili tutti i documenti neces-sari.

Il ruolo delle bancheI soggetti beneficiari devono

scegliere una banca tra quelle ade-renti alla convenzione Abi-Cdp(l’elenco è disponibile sul sito dellaCassa depositi e prestiti).

Compito degli istituti di creditoè predisporre i parametri di affidabi-lità da allegare alla domanda, pro-durre la fideiussione bancaria parial 30% del finanziamento agevolatorichiesto, raccogliere la documenta-zione necessaria alla stipula del con-tratto di finanziamento e stipulare ilcontratto stesso. Possono inoltreconcedere un finanziamento banca-rio per la quota residua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I finanziamentiriguardano un’ampiagamma di interventie possono esserechiesti sia dai cittadiniche dalle imprese

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I TESTIPAGINA 7

Cassa depositi e prestiti Fondo Kyoto - La guida agli incentivi per imprese e cittadini

PAGINA 45Dalla Finanziaria 2007 all’ultima circolare appro-vata dal ministero dell’Ambiente

PAGINA 45I commi 1110-1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007 - G.U. 27 dicembre 2006, n. 299)

PAGINA 46Il decreto del ministero dell’Economia e delle fi-nanze del 17 novembre 2009 (G.U. 22 gennaio 2010, n. 17)

PAGINA 47Il decreto del ministero dell’Ambiente e della tute-la del territorio e del mare del 25 novembre 2008 (G.U. 21 aprile 2009, n. 92)

PAGINA 59La circolare del ministero dell’Ambiente del 16 feb-braio 2012 (G.U. 1 marzo 2012, n. 51)

PAGINA 103Nel decreto del 19 luglio 2011 la mappa delle regole per erogare i finanziamenti

PAGINA 103Il decreto del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 luglio 2011 (Supple-mento ordinario alla G. U. 8 agosto 2011, n. 183)

(Il presente documento è fornito a titolo puramente informativo e il contenuto dello stesso non sostituisce la normativa relativa al Fondo Kyoto)

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FONDO KYOTOGuida agli incentivi

Il contenuto di questo dossier anche su:www.cassaddpp.it

www.ediliziaterritorio.ilsole24ore.com

Un Vademecum completo messo a punto dallaCassa depositi e prestiti per spiegare a cittadinie imprese come ottenere i finanziamenti previ-sti dal Fondo Kyoto per l’energia verde.

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SOMMARIOPremessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Riferimenti normativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Soggetti beneficiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Persone fisiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Imprese ed ESCo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Imprese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Cumulabilità nel rispetto della regola “de minimis” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12ESCo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Persone giuridiche private . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Comproprietà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Condomini e comunioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Soggetti pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Interventi finanziabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Misure e investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Ripartizione delle risorse a livello regionale . . . 15Gestione delle risorse ripartite a livello regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Ripartizione e gestione delle risorse per l’intero territorio nazionale . . . . . . . . . . . . . 17Finanziamenti agevolabili: soglie minime economicamente convenienti . . . . . . . . . . . . . . . 17Soggetti Beneficiari delle misure . . . . . . . . . . . . 17Definizioni tecniche e specifiche aggiuntive . . . 18Misura microcogenerazione diffusa . . . . . . . . . . 19Misura rinnovabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Misura usi finali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Sistema integrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Misura motori elettrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Misura protossido di azoto . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Misura ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Misura gestione forestale sostenibile . . . . . . . . . 20Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Passi per una corretta compilazione della domanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1 - Recarsi in banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2 - Predisporre allegati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3 - Accreditamento sull’Applicativo web . . . . 25 4 - Compilazione della Domanda on-line

tramite l’Applicativo web . . . . . . . . . . . . . . 26 5 - Accettazione del Regolamento web . . . . . . 26 6 - Conferma e stampa della Domanda . . . . . . 26 7 - Sottoscrizione della Domanda di ammissione al

finanziamento agevolato . . . . . . . . . . . . . . . 26

8 - Invio del plico contenente modulo di Domanda e allegati . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

9 - Rinuncia e modifica della Domanda compilata tramite l’Applicativo web . . . . . . 27

10 - Recupero userid/password dimenticata . . . 2711 - Modifica dei dati anagrafici di

accreditamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Come calcolare il finanziamento . . . . . . . . . . . . 28Tipologie di costi ammissibili . . . . . . . . . . . . . . 28Massimali del finanziamento agevolato . . . . . . . 29Costi unitari massimi ammissibili . . . . . . . . . . . 29Percentuali di agevolazione . . . . . . . . . . . . . . . . 29Misura microcogenerazione diffusa . . . . . . . . . . 29Misura rinnovabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Motori elettrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Misura usi finali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Misura protossido di azoto . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Sistema integrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Tabella Calcolo del massimaledi finanziamento agevolato . . . . . . . . . . . . . . . . 31Ammontare del finanziamento agevolato . . . . . . 32Esempi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Esempio 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Esempio 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Esempio 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Istruttoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Stipula ed erogazione del finanziamento agevolato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Condizioni del finanziamento agevolato . . . . . . 37Contratto di finanziamento e documentazione richiesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Modalità di erogazione del finanziamento agevolato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Erogazione anticipazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Erogazione ratei intermedi (SAL) . . . . . . . . . . . 40Erogazione del saldo e documentazione finale . . 40Variazioni e recupero somme . . . . . . . . . . . . . . . 43Variazioni di titolarità e dei dati . . . . . . . . . . . . . 43Proroghe, modifica del cronoprogramma e varianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Modalità di recupero delle somme . . . . . . . . . . . 43

CASSA DEPOSITI E PRESTITI FONDO KYOTO - LA GUIDA AGLI INCENTIVI PER IMPRESE

E CITTADINI

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PREMESSANell’intento di promuovere la realizzazione di inter-

venti in grado di dare un concreto contributo alla riduzio-ne delle emissioni dei gas serra in atmosfera, assumerilevanza ogni semplificazione per la fruizione dellerisorse messe a disposizione dal Fondo Kyoto, a partiredalla lettura del testo del Decreto Kyoto che presentacaratteristiche non facilmente standardizzabili. In taleottica, la Circolare Kyoto fornisce il necessario dettaglioin merito alle procedure da seguire ed alla documentazio-ne da presentare per favorire la più ampia partecipazio-ne da parte dei potenziali beneficiari delle agevolazioni.

Per conseguire tale obiettivo, CDP ha predispostol’Applicativo web per la gestione informatizzata dellefasi di raccolta delle domande, di istruttoria, di stipula,di erogazione e di rimborso.

In particolare, nel sito web di CDP (www.cassad-dpp.it) sono descritte le caratteristiche del Fondo Kyo-to e vengono fornite le istruzioni per l’utilizzo dell’Ap-plicativo web progettato per rendere lo strumento difinanziamento veloce e fruibile, facilitando l’inseri-mento delle domande di ammissione al finanziamentoagevolato, accorciando i tempi di risposta e assicuran-do la più efficace e tempestiva circolazione delleinformazioni fra i diversi attori dell’iniziativa.

L’utilizzo dell’Applicativo web consente ai SoggettiBeneficiari di essere costantemente informati sullostato della pratica di finanziamento, sulle eventualiproblematiche sorte in fase di istruttoria e sui successi-vi passi per concludere ogni fase del processo, anchetramite messaggi di posta elettronica inviati all’indiriz-zo fornito dagli stessi Soggetti Beneficiari.

Sarà, inoltre, resa disponibile sul sito web di CDPuna Guida alla compilazione della domanda, per facili-tare la presentazione della domanda di ammissione alfinanziamento agevolato.

Fra i principali vantaggi offerti dall’Applicativo

web, merita sottolineare che l’inserimento della do-manda tramite l’Applicativo web, oltre a ridurre glierrori di compilazione, consente al richiedente di ac-quisire telematicamente il numero di protocollo chefissa l’ordine cronologico di ricevimento della prenota-zione delle risorse del Fondo Kyoto. La conservazionedi tale ordine cronologico acquisito è, tuttavia, condi-zionata al rispetto dei termini e delle modalità perl’invio della documentazione in formato cartaceo.

Primario operatore postale provvederà alla creazio-ne del fascicolo virtuale attraverso la scansione massi-va della documentazione ricevuta e la generazionedelle copie informatiche per immagine.

Al riguardo, vi è la consapevolezza che l’utilizzodel formato cartaceo non soddisfi completamente lospirito e gli obiettivi strategici del Fondo Kyoto e,quindi, andrebbe meglio sostituito con il ricorso aldocumento informatico con firma digitale e alla PostaElettronica Certificata (PEC) o, tramite l’Applicativoweb, al caricamento della documentazione in formatodigitale. È questo l’obiettivo che si intende perseguireper i prossimi Cicli di Programmazione.

Un’ulteriore soluzione atta ad agevolare la fruizionedelle risorse messe a disposizione dal Fondo Kyoto èrappresentata dalla possibilità, offerta a tutto il sistemabancario, di operare in complementarietà con CDP perassicurare all’iniziativa una diffusione capillare attraver-so la rete di sportelli presenti sul territorio. Mediante lapossibilità di adesione offerta alle banche grandi e picco-le, il Fondo Kyoto intende mettere tutti gli intermediarisu un piano di parità concorrenziale, rappresentato dallapossibilità di offrire un servizio aggiuntivo preservando,nel contempo, la relazione con la propria clientela.

Il presente documento è fornito a titolo puramenteinformativo e il contenuto dello stesso non sostituiscela normativa relativa al Fondo Kyoto in allegato:Legge, Decreti, Circolare.

RIFERIMENTI NORMATIVILegge Kyoto: Legge n. 296/2006 pubblicata nel

S.O. n. 299 alla G.U. 27 dicembre 2006, recanteDisposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Decreto Kyoto: Il decreto 25 novembre 2008 delMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, di concerto con il Ministro dello sviluppoeconomico, pubblicato nel S.O. n. 58 alla G.U. n. 92del 21 aprile 2009, disciplina le modalità per l’eroga-zione di finanziamenti a tasso agevolato.

Decreto Tasso: Il decreto 17 novembre 2009 delMinistero dell’economia e delle finanze pubblicato inG.U. n. 17 del 22 gennaio 2010, disciplina il tassod’interesse da applicare sui finanziamenti da conceder-si a valere sulle risorse del Fondo Rotativo a sostegnodelle misure per l’attuazione del Protocollo di Kyotosui cambiamenti climatici.

Circolare Kyoto: Circolare attuativa, ex articolo 2,comma 1, lettera s), del Decreto del 25 novembre2008 recante la “Disciplina delle modalità di erogazio-ne dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell’arti-colo 1, commi 1110-1115, della Legge 27 dicembre2006, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamentodelle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo diKyoto” adottata dal Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare di concerto con ilMinistero dello sviluppo economico e d’intesa conCDP.

Decreto Allegati: Il Decreto 19 luglio 2011 delMinistero dell’ambiente e della tutela del territorio edel mare pubblicato nel S.O. n. 185 alla G.U. n. 183dell’8 agosto 2011 che modifica ed integra gli allegatidel Decreto 25 novembre 2008 di disciplina dellemodalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevo-lato del Fondo rotativo.

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DEFINIZIONI

Applicativoweb

Indica la procedura informatica posta all’interno del sito web di CDP (www.cassaddpp.it) finalizzata a consentire:(i) ai Soggetti Beneficiari di inserire le domande di ammissione all’agevolazione e di monitorare la stato diavanzamento della pratica; e (ii) ai soggetti che concorrono all’istruttoria (CDP, Ministero dell’ambiente, Regioniche si sono avvalse della facoltà di gestire direttamente le risorse assegnate, Enti Gestori Regionali, BancheAderenti, etc.) di eseguirne le varie fasi (istruire le domande, ammetterle all’agevolazione, stipulare e gestire ilcontratto di finanziamento etc.)

Banca AderenteIndica ciascuna banca italiana o succursale di banca estera, comunitaria ed extracomunitaria, operante in Italia eautorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 385/93 (TUB), che abbia aderito allaConvenzione relativa al Fondo Kyoto tra ABI e CDP

BiocombustibiliVegetali Liquidi

Indica i biocombustibili vegetali liquidi di origine nazionale. È fatto salvo, ove non in contrasto, quanto previstodagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102

Biogas Indica biogas di origine vegetale o da Filiera Corta. È fatto salvo, ove non in contrasto, quanto previsto dagli articoli9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102

BiomassaVegetaleSolida

Si intende la biomassa vegetale solida prodotta nel territorio regionale o da Filiera Corta. È fatto salvo, ove non incontrasto, quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102

CDP Indica Cassa depositi e prestiti società per azioni

Ciclo di Program-mazione

Indica il periodo di tempo di durata, di norma, annuale con inizio il 1˚ gennaio e conclusione il 31 dicembre dellostesso anno

Circolare KyotoIndica la Circolare applicativa che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto conil Ministero dello sviluppo economico, adotta, d’intesa con la CDP, per l’ulteriore attuazione di dettaglio del DecretoKyoto

Condomini Indica i condomini, ai sensi del Libro III, Titolo VII, Capo II del codice civile, comprendenti almeno dieci unitàabitative

Decreto Kyoto

Indica il Decreto del 25 novembre 2008 (G.U. 21 aprile 2009 n. 92) del Ministro dell’ambiente, di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, previsto dall’articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, perl’individuazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati da concedersi a valere sulle risorse delFondo Kyoto

Decreto Allegati Indica il Decreto del 19 luglio 2011 (G.U. 8 agosto 2011 n. 183) del Ministero dell’ambiente che definisce gli schemidella documentazione necessaria per l’operatività del Fondo Kyoto

Decreto Tasso

Indica il Decreto del 17 novembre 2009 (G.U. 22 gennaio 2010 n. 17) del Ministro dell’economia e delle finanze,“Tasso di interesse da applicare sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo rotativo a sostegnodelle misure per l’attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici”, previsto dall’articolo 1, comma1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Ente GestoreRegionale

Indica ciascun ente gestore regionale e/o società finanziaria regionale di cui all’articolo 4, commi 7 e 8, del DecretoKyoto

ESCo(Energy ServiceCompany)

Indica ciascuna persona giuridica che fornisce servizi energetici ad uno o più utenti, ovvero altre misure dimiglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certomargine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramentodell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti (vedi anchedecreto legislativo n. 115/2008).

Filiera Corta Biomassa ottenuta entro un raggio di 70 Km dall’impianto che la utilizza per produrre energia così come da articolo26, comma 4-bis, della legge 29 novembre 2007, n. 222

FideiussioneBancaria

Indica, con riferimento a ciascun finanziamento agevolato e a ciascun Soggetto Beneficiario, la garanzia bancariarilasciata in favore del Ministero dell’ambiente da una Banca Aderente secondo quanto previsto nella CircolareKyoto e conforme al testo concordato con il Ministero dell’ambiente e allegato alla Convenzione relativa al FondoKyoto tra ABI e CDP

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DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

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Fondo Kyoto

Indica il Fondo rotativo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 1110-1115, per ilfinanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle NazioniUnite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1˚ giugno 2002, n.120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22marzo 2003, e successivi aggiornamenti

GiornoLavorativo Indica ciascun giorno diverso dal sabato e dalla domenica, nonché dalle altre festività nazionali in Italia

Imprese

Indica tutti i soggetti, comprese le ESCo, le imprese agricole e forestali, le imprese che esercitano servizi di pubblicautilità, le imprese che esercitano abitualmente e continuativamente attività commerciale, industriale e nel settoredei servizi, comunque soggette all’imposizione dell’imposta sul valore aggiunto, sia sotto forma individuale chesocietaria

InvestimentoComplessivo

Indica il totale dei costi da sostenere per la completa realizzazione dell’intervento, comprensivo dei costiammissibili (art. 7, art. 11 co. 4 e art. 12 co. 4 del Decreto Kyoto)

Ministerodell’ambiente Indica il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Misura gestioneforestalesostenibile

Indica i progetti regionali per la finalizzazione di interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock dicarbonio nei suoli forestali e nelle foreste

Misura microco-generazionediffusa

Indica gli interventi di installazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento elettrico e termico comedefiniti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (G.U. 6 marzo 2007 n. 54), alimentati a gas naturale,Biomassa Vegetale Solida, Biocombustibili Vegetali Liquidi, Biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa(solida, liquida, gassosa)

Misura motorielettrici

Indica gli interventi di sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza nominale superiore a 90 kWe conmotori ad alta efficienza

Misuraprotossidod’azoto

Indica gli interventi di eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali e in agricoltura

Misura ricerca Indica i progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ademissioni zero di gas ad effetto serra

Misurarinnovabili

Indica gli interventi di installazione di impianti di piccola taglia per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili per lagenerazione di elettricità o calore

Misura usi finali Indica gli interventi finalizzati al risparmio energetico e all’incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia

Persona fisicaIndica tutti i soggetti aventi capacità giuridica diversi dalle “imprese” e dalla “persona giuridica privata” che nonesercitano abitualmente e continuativamente attività commerciale o comunque non sono soggetti all’imposizionedell’imposta sul valore aggiunto

Personagiuridicaprivata

Indica tutti i soggetti diversi dalle “imprese” e dalla “persona fisica” a cui è riconosciuta la personalità giuridica aisensi della normativa vigente, comprese le fondazioni e le associazioni con personalità giuridica

Plafond Indica l’importo massimo di risorse finanziarie ripartite per misura e territorio assegnate al Fondo Kyoto

ProgettoDefinitivo

Indica il progetto definitivo redatto ai sensi del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche edintegrazioni ovvero approfondito ad un livello di dettaglio tale da consentire la piena valutazione delle soluzioniproposte. In entrambi i casi, il progetto deve essere sottoscritto in originale da un tecnico abilitato iscritto a unOrdine o Collegio professionale competente per materia, recante altresì l’apposizione del timbro da cui risulti lasuddetta iscrizione. Il progetto deve comprendere, in ogni caso, un computo metrico

Regioni eProvinceautonome

Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

Sistemi integrati Indica progetti di investimento su beni immobili che contemplano l’integrazione di interventi di cui alle misuremicrocogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali, comunque combinati, da realizzarsi nello stesso sito

SoggettiBeneficiari

Indica “persone fisiche”, “imprese”, “persone giuridiche private”, “condomini” e “soggetti pubblici” richiedentil’agevolazione ovvero ammessi all’agevolazione che, sottoscrivendo il relativo contratto di finanziamento, siimpegnano al rimborso delle somme ricevute, comprensive degli interessi

Soggettipubblici

Indica Regioni, province, comuni, comunità montane e gli altri soggetti a cui la legge riconosce la personalitàgiuridica pubblica, incluse le associazioni, le unioni e i consorzi tra enti locali, le agenzie regionali o locali per ilrisparmio energetico nonché gli istituti universitari e gli istituti di ricerca compresi i loro consorzi

Tipologiedi costoammissibile

Voci di costo dell’Investimento Complessivo ammissibili ad agevolazione

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EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

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INTRODUZIONELa Legge Finanziaria 2007 ha istituito presso la CDP

un fondo rotativo per il finanziamento delle misure diriduzione delle emissioni clima-alteranti, finalizzate al-l’attuazione del Protocollo di Kyoto. L’ammontare com-plessivo del Fondo è di circa 600 mln di euro, distribuitiin tre Cicli di Programmazione da 200 mln di euro l’uno.

I potenziali Soggetti Beneficiari del Fondo compren-dono imprese (tra cui ESCo - Energy Service Company),soggetti pubblici, persone fisiche, condomini e personegiuridiche private (es. associazioni e fondazioni).

Gli interventi finanziabili sono raggruppati in 7“misure”:

● Misura microcogenerazione diffusa (impianti digenerazione combinata di energia elettrica e/o termicae/o meccanica fino a 50 kWe);

● Misura rinnovabili (impianti di piccola taglia eoli-ci, idroelettrici, solari termici, termici a biomassa vege-tale solida, fotovoltaici);

● Misura motori elettrici;● Misura usi finali (risparmio energetico e incre-

mento dell’efficienza negli usi finali dell’energia);● Misura protossido di azoto;● Misura ricerca;● Misura gestione forestale sostenibile.I Soggetti Beneficiari possono presentare una sola

domanda di ammissione al finanziamento agevolatoper singola misura oltre a quella per sistema integrato.

Ai finanziamenti agevolati, di durata compresa tra3 e 6 anni (15 anni per i soggetti pubblici), è applicatoun tasso di interesse dello 0,50% determinato dalDecreto Tasso.

Il Decreto Kyoto disciplina le modalità per l’eroga-zione di finanziamenti. Per il primo Ciclo di Program-mazione il Decreto Kyoto assegna un ammontare dirisorse pari a 200 milioni di euro e le ripartisce permisure e per aree regionali (nord, centro e sud).

Il Decreto Allegati e la Circolare Kyoto definisco-no le procedure e gli schemi della documentazione perl’operatività del Fondo Kyoto e fissano i termini per lapresentazione delle domande di ammissione relativeal Primo Ciclo di Programmazione.

Le domande di ammissione al finanziamento agevola-to che non potranno essere finanziate a causa dell’esauri-mento delle risorse disponibili per il primo Ciclo diProgrammazione, dovranno essere ripresentate nel suc-cessivo Ciclo e ripercorrere l’intero iter istruttorio.

CumulabilitàI benefici del Fondo Kyoto sono cumulabili con i

seguenti incentivi e tariffe:- Incentivazione alla produzione di energia elettrica

da fonti rinnovabili, che consente il riconoscimento eil rilascio dei c.d. “Certificati verdi” (art. 2, co. 143-157, della Legge Finanziaria 2008) e degli incentiviprevisti dall’art. 24 del Dlgs 3 marzo 2011, n. 28;

- Tariffe incentivanti per la produzione di energia daimpianti solari fotovoltaici e per lo sviluppo di tecnolo-gie innovative per la conversione fotovoltaica (art. 5,co. 1, lett. g) del Decreto Interministeriale 6 agosto2010, c.d. “Terzo Conto Energia” e art. 5, co. 1, lett.g) del Decreto Interministeriale 5 maggio 2011, c.d.“Quarto Conto Energia”;

- Incentivi per la produzione di energia elettrica daimpianti da fonti di energia rinnovabili con poten-za nominale non inferiore a 5 MWe e da impiantiprevisti dai progetti di riconversione del settorebieticolo-saccarifico approvati dal competente Comi-tato (art. 24, co. 3, del Dlgs n. 28/2011);

- Incentivi per la produzione di energia termicada fonti rinnovabili e per interventi di efficienzaenergetica di piccole dimensioni (art. 28, co. 1, lett.d), e co. 5 del Dlgs n. 28/2011).

Scelta ed attività delle Banche AderentiIl Soggetto Beneficiario, in sede di compilazione

della Domanda di ammissione, deve scegliere unabanca tra quelle aderenti alla Convenzione relativa alFondo Kyoto tra CDP e ABI, il cui elenco è disponibi-le sull’Applicativo web.

Le Banche Aderenti svolgono le seguenti attività:● producono la fideiussione bancaria per conto dei

Soggetti Beneficiari (i Soggetti Beneficiari personafisica, imprese, persona giuridica privata e condominidevono richiedere ad una Banca Aderente il rilascio difideiussione bancaria per un importo pari al 30% delfinanziamento agevolato richiesto. La “Dichiarazionedella banca attestante il ricevimento della richiesta difideiussione e comunicazione dei parametri di affidabi-lità economico-finanziaria” - Allegati b1), b2), b3) eb4) del Decreto Allegati - deve essere allegata alladomanda di ammissione al finanziamento agevolato);

● possono concedere un finanziamento bancario perla quota parte del costo totale del progetto non copertadal finanziamento agevolato;

● raccolgono la documentazione necessaria alla sti-pula del contratto di finanziamento;

● stipulano il contratto di finanziamento;● raccolgono la documentazione a supporto delle

richieste di erogazione.

ContattiSono messi a disposizione dei Soggetti Beneficiari il

Numero Verde 800 098 754 attivo dal lunedì al venerdìdalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00, nonchél’indirizzo di posta elettronica [email protected].

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EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

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SOGGETTI BENEFICIARIPossono beneficiare dei finanziamenti agevolati i

seguenti soggetti:

Persone fisiche: tutti i soggetti aventi capacitàgiuridica diversi dalle imprese e dalle persone giuridi-che private, che non esercitano abitualmente e conti-nuativamente attività commerciale o comunque nonsoggetti all’imposizione dell’imposta sul valore ag-giunto.

Imprese ed ESCo

Imprese: tutti i soggetti, comprese le ESCo, leimprese agricole e forestali, le imprese che esercitanoservizi di pubblica utilità; le imprese che esercitanoabitualmente e continuativamente attività commercia-le, industriale e nel settore dei servizi, soggette all’im-posizione dell’imposta sul valore aggiunto, sia sottoforma individuale che societaria.

Alla data di presentazione della domanda le impresedevono possedere i seguenti requisiti:

● essere già iscritti nel registro delle imprese;● trovarsi in regime di contabilità ordinaria, nel

pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sottopo-sti a procedure concorsuali né ad amministrazionecontrollata;

● aver depositato presso il registro delle imprese,limitatamente ai soggetti obbligati, almeno due bilancisu base annuale.

Il tasso di interesse agevolato concorre a determina-re l’entità dell’intensità di aiuto. Convenzionalmentetale intensità si calcola come differenza, attualizzata,tra i seguenti tassi:

● tasso di riferimento e attualizzazione (dato dal tas-so base pubblicato dalla Commissione Europea al linkhttp://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/re-ference_rates.html aumentato di 100 punti base) vigentealla data di stipula del contratto di finanziamento e

● tasso agevolato 0,50%.

Cumulabilità nel rispetto della regola “de mini-mis”

Per il soggetto imprese i benefici previsti dallesingole normative comunitarie, nazionali e regionali,compresi quelli erogati a livello locale, inclusa l’inten-sità di aiuto di cui sopra, sono cumulabili fino alraggiungimento della quota massima dell’aiuto di Sta-to consentita. Detta soglia, definita “de minimis” nonpuò superare l’ammontare di 200.000,00 euro nell’ar-co di tre anni, in base al Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicem-bre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del-l’Unione Europea n. L 379/5 del 28 dicembre 2006.

Il controllo del “de minimis” è effettuato secondoquanto previsto dal richiamato Regolamento (CE) n.1998/2006. Al fine di effettuare una verifica delledichiarazioni rese all’atto di presentazione della do-manda di ammissione al finanziamento agevolato, ilMinistero dell’ambiente o le Regioni di cui alla Tabel-la 1 procedono con verifiche dirette avvalendosi dellaBanca Dati Anagrafica istituita presso il Ministerodello sviluppo economico.

Il Ministero dell’ambiente o le Regioni di cui allaTabella 1 possono inoltre avvalersi delle banche datiregionali per le verifiche delle dichiarazioni relative al“de minimis” rese all’atto di presentazione della do-manda di ammissione al finanziamento agevolato.

È comunque posto a carico del Soggetto Beneficiarioinformare di eventuali ulteriori agevolazioni avvenute indata successiva all’invio della domanda di ammissioneal finanziamento agevolato ovvero di qualsiasi altrasituazione modificativa della dichiarazione presentata insede di domanda di ammissione al finanziamento agevo-lato: per il Ministero dell’ambiente la CDP e, per leRegioni di cui alla Tabella 1, gli Enti gestori regionali.

ESCo: persona giuridica che fornisce servizi energe-tici ad uno o più utenti, ovvero altre misure di migliora-

Persona fisica

- Misura microcogenerazione diffusa:● Gas● Biomasse● Ibrido- Misura rinnovabili:● Eolico● Mini-idroelettrico● Biomasse termico● Fotovoltaico- Misura usi finali:● Climatizzazione tramite teleriscaldamento da impianti di coge-nerazione di potenza nominale fino a 500 kWe● Climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassaentalpia fino a 1 MWt

Impresa

- Misura microcogenerazione diffusa:● Gas● Biomasse● Ibrido- Misura rinnovabili:● Eolico● Mini-idroelettrico● Biomasse termico● Fotovoltaico- Misura motori elettrici- Misura usi finali:● Climatizzazione tramite teleriscaldamento da impianti di coge-nerazione di potenza nominale fino a 500 kWe● Climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassaentalpia fino a 1 MWt- Misura protossido di azoto- Misura ricerca

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DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

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mento dell’efficienza energetica nelle installazioni onei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certomargine di rischio finanziario.

Alle ESCo si applica la disciplina prevista per l’im-presa (e quindi il finanziamento può avere una duratamassima di 6 anni).

Le ESCo possono presentare domanda per le misurea cui ha accesso il proprietario del bene immobileoggetto dell’intervento e per il quale è presentata ladomanda stessa. Non possono presentare domanda perla Misura gestione forestale sostenibile.

Possono inoltre presentare più domande a valeresulla stessa misura compresi i sistemi integrati, purchériferite a beni immobili diversi tra di loro e appartenen-ti rispettivamente a diversi soggetti proprietari siapubblici che privati.

Alla data di presentazione della domanda devono:● essere in possesso di Certificato camerale dal quale

risulti che la società opera anche in veste di ESCo;● essere già iscritti nel registro delle imprese;● trovarsi in regime di contabilità ordinaria, nel

pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sottopo-sti a procedure concorsuali né ad amministrazionecontrollata;

● aver depositato presso il registro delle imprese,limitatamente ai soggetti obbligati, almeno due bilancisu base annuale;

● essere in possesso di Atto di concessione su beniimmobili di proprietà di soggetti pubblici;

● essere in possesso di Contratto di gestione su beniimmobili di proprietà degli altri soggetti diversi dasoggetti pubblici;

● fornire una copia conforme dell’atto di concessio-ne o del contratto, oppure

● fornire una dichiarazione autocertificata nei modi dilegge rilasciata dal soggetto concedente, pubblico o priva-to, attestante la concessione o la stipula del contratto ecompleta dei dati relativi alla concessione o al contratto edei dati relativi al bene immobile oggetto dell’intervento.

L’atto di concessione o il contratto deve esserepienamente operante alla data di inoltro della domandadi ammissione al finanziamento agevolato; non sonoammesse dichiarazioni o simili attestanti la volontà distipulare i relativi atti in momenti successivi.

In caso di condomini che si avvalgono della ESCo,il contratto e la dichiarazione possono essere a firmadell’amministratore su procura notarile dei condomini.

La concessione o il contratto devono avere unadurata superiore alla durata del rimborso del finanzia-mento richiesto.

Persone giuridiche private: tutti i soggetti diversidalle imprese e dalle persone fisiche, a cui è ricono-sciuta la personalità giuridica ai sensi della normativavigente, comprese le Fondazioni e le Associazioni conpersonalità giuridica.

ComproprietàPer le misure microcogenerazione diffusa, rinnova-

bili e usi finali gli interventi possono riguardare ununico bene immobile in comproprietà: saranno benefi-ciari del finanziamento tutti i comproprietari (siano essipersone fisiche o persone giuridiche private o imprese),cui sarà cointestato il contratto di finanziamento, inregime di responsabilità solidale. Ai fini della presenta-zione della domanda di finanziamento tutti i soggetticomproprietari rilasciano apposita delega ad uno diessi alla sottoscrizione della domanda, nonché allagestione del relativo procedimento istruttorio. Pena

ESCo

- Misura microcogenerazione diffusa:● Gas● Biomasse● Ibrido

● interventi su involucro di edifici esistenti, parti di edifici esisten-ti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opacheverticali, orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti comprensivedi infissi e vetri, chiusure apribili e assimilabili quali porte evetrine anche se non apribili, delimitanti il volume riscaldato,verso l’esterno e verso vani non riscaldati● Climatizzazione tramite teleriscaldamento da impianti di coge-nerazione di potenza nominale fino a 500 kWe● Climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassaentalpia fino a 1 MWt● Impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MWealimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibi-li vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa- Misura protossido di azoto- Misura ricerca

- Misura rinnovabili:● Eolico● Mini-idroelettrico● Biomasse termico● Fotovoltaico● Solare termico- Misura motori elettrici- Misura usi finali:

Persona giuridica privata

- Misura microcogenerazione diffusa:● Gas● Biomasse● Ibrido- Misura rinnovabili:● Eolico● Mini-idroelettrico● Biomasse termico● Fotovoltaico- Misura usi finali:● Climatizzazione tramite teleriscaldamento da impianti di coge-nerazione di potenza nominale fino a 500 kWe● Climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassaentalpia fino a 1 MWt- Misura ricerca

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DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

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inammissibilità della domanda stessa, le deleghe devo-no essere allegate alla domanda di finanziamento.

Alla sottoscrizione del contratto di finanziamento,devono comparire tutti i soggetti comproprietari, salvola possibilità di conferire apposita procura notarile adun rappresentante comune.

Si evidenzia che anche in presenza di più SoggettiBeneficiari della stessa natura giuridica (per esempiodue o più “persone fisiche”, due o più “persone giuridi-che private”, due o più “imprese”) alla domanda presen-tata, pena la sua inammissibilità, devono essere allegati idocumenti prescritti come “ALLEGATI” alle pagine 70e 71 Allegato a6) del Decreto Allegati, ivi comprese lecomunicazioni/dichiarazioni di cui agli Allegati da b1) ab3) ed f6) del Decreto Allegati, in conformità all’elencoivi riportato per ciascun Soggetto Beneficiario ed indipendenza dalla sua specifica tipologia (“persona fisi-ca” o “persona giuridica privata” o “impresa”).

Condomini e comunioniCondomini: condomini, ai sensi del Libro III, Tito-

lo VII, Capo II del Codice Civile, che comprendonoalmeno dieci unità abitative.

Per le misure microcogenerazione diffusa, rinnova-bili e usi finali gli interventi possono riguardare leparti comuni di un bene immobile.

I condomini devono richiedere ad una Banca Aderen-te il rilascio di fideiussione bancaria per un importo parial 30% del finanziamento agevolato richiesto. La“Dichiarazione della banca attestante il ricevimentodella richiesta di fideiussione e comunicazione deiparametri di affidabilità economico-finanziaria” - Al-legato b4) del Decreto Allegati - deve essere allegataalla domanda di ammissione al finanziamento agevolato.

La fideiussione bancaria deve essere unica per tuttoil condominio; non è consentita la presentazione diuna fideiussione bancaria per singolo condomino.

I condomini, in alternativa alla comunicazione deiparametri di affidabilità economico-finanziaria da partedella Banca Aderente, devono richiedere la fideiussio-ne bancaria pari al 35% del finanziamento agevolato.

La Circolare Kyoto permette anche alle comunionie ai condomini tra i proprietari sulle parti comuni di unbene immobile, composto da un minimo di 2 ad unmassimo di 9 unità immobiliari, di presentare la do-manda di ammissione al finanziamento agevolato ap-plicando i seguenti criteri:

● da un minimo di 5 a un massimo di 9 unitàimmobiliari l’accesso al finanziamento avviene con imedesimi criteri previsti per i condomini. L’accesso alfinanziamento avviene tramite l’amministratore cheagisce mediante procura notarile in nome e per contodi tutti i proprietari (siano essi persone fisiche opersone giuridiche private o imprese); pertanto, ilcontratto di finanziamento sarà cointestato a tutti icondomini che saranno responsabili in solido.

● da un minimo di 2 a un massimo di 4 unitàimmobiliari non costituite in condominio si è in presen-za di una comunione e l’accesso al finanziamento avvie-ne con i medesimi criteri previsti per i condomini.L’accesso al finanziamento avviene tramite un rappre-sentante comune che agisce mediante procura notarilein nome e per conto di tutti i proprietari (siano essipersone fisiche o persone giuridiche private o imprese);pertanto il contratto di finanziamento sarà cointestato atutti i proprietari che saranno responsabili in solido.

Soggetti pubblici: Regioni, Province, Comuni, Co-munità montane e gli altri soggetti a cui la leggericonosce la personalità giuridica pubblica, incluse leassociazioni, le unioni e i consorzi tra Enti locali, leagenzie regionali o locali per il risparmio energeticononché gli Istituti universitari e gli Istituti di ricercacompresi i loro consorzi.

Condominio- Misura microcogenerazione diffusa:● Gas● Biomasse● Ibrido- Misura rinnovabili:● Eolico● Mini-idroelettrico● Biomasse termico● Fotovoltaico- Misura usi finali:● Climatizzazione tramite teleriscaldamento da impianti di coge-nerazione di potenza nominale fino a 500 kWe● Climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassaentalpia fino a 1 MWt

Soggetto pubblico- Misura microcogenerazione diffusa:● Gas● Biomasse● Ibrido- Misura rinnovabili:● Eolico● Mini-idroelettrico● Biomasse termico● Fotovoltaico● Solare termico- Misura usi finali:● interventi su involucro di edifici esistenti, parti di edifici esisten-ti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opacheverticali, orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti comprensivedi infissi e vetri, chiusure apribili e assimilabili quali porte evetrine anche se non apribili, delimitanti il volume riscaldato,verso l’esterno e verso vani non riscaldati● Climatizzazione tramite teleriscaldamento da impianti di coge-nerazione di potenza nominale fino a 500 kWe● Climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassaentalpia fino a 1 MWt● Impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MWealimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibi-li vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa- Misura ricerca

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EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

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INTERVENTI FINANZIABILI

IntroduzionePossono essere agevolati esclusivamente nuovi inve-

stimenti, in beni immobili, in motori elettrici, in pro-cessi industriali, in ricerca e sviluppo, in gestioneforestale sostenibile, la cui effettiva realizzazione nonabbia avuto avvio in data precedente a quella di entra-ta in vigore del Decreto Kyoto (22 aprile 2009).

In tutti i casi, le spese ammissibili per cui è richiesto ilfinanziamento agevolato devono essere sostenute a parti-re dalla data di pubblicazione della Circolare Kyoto.

All’atto di presentazione della domanda di ammis-sione al finanziamento agevolato il Soggetto Beneficia-rio allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR445/2000, attestante che l’intervento presenta i requisi-ti di nuovo investimento secondo il testo, per le diver-se tipologie di Soggetto Beneficiario, di cui agli Alle-gati da f1) a f6) del Decreto Allegati.

Misure e investimentiSono ripartite su base regionale le risorse relative

alle misure che prevedono interventi su beni immobili(edifici, terreni e altro come definito all’articolo 812del C.C.), quali:

a. installazione di impianti di microcogenerazionediffusa ad alto rendimento elettrico e termico;

b. installazione di impianti di piccola taglia perl’utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazio-ne di elettricità e calore;

c. installazione di impianti per l’incremento dell’effi-cienza negli usi finali dell’energia nei settori civile e

terziario.Per le misure microcogenerazione diffusa, rinnova-

bili e usi finali è, inoltre, possibile presentare un unicoprogetto di investimento che contempla l’integrazionedi più interventi, comunque combinati (sistema inte-grato), da realizzarsi nello stesso sito.

Sono assegnate all’intero territorio nazionale le risor-se relative alle misure che prevedono:

a. la sostituzione dei motori elettrici industriali conpotenza superiore a 90 kWe con motori ad alta efficienza;

b. l’eliminazione delle emissioni di protossido diazoto dai processi industriali;

c. i progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuovetecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissio-ni o ad emissioni zero;

d. le pratiche di gestione forestale sostenibile attuateattraverso interventi diretti a ridurre il depauperamentodello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

Il Soggetto Beneficiario, a pena di inammissibilità,può presentare una sola domanda di ammissione alfinanziamento agevolato per singola misura oltre aquella per sistema integrato.

La CDP gestisce le risorse per Ciclo di Programma-zione, ripartite in specifici Plafond distinti per misurae per territorio come da Decreto Kyoto. Complessiva-mente i Plafond sono n. 67.

Ripartizione delle risorse a livello regionaleNel primo Ciclo di Programmazione, le risorse per le

misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usifinali (per un totale di 165 milioni di euro) sono stateassegnate alle Regioni e Province autonome riconoscendo,per ciascuna di esse, una quota fissa ed una quota variabi-le. Quest’ultima è determinata con riferimento alla popola-zione residente al 31 Dicembre 2007 e ai consumi dienergia elettrica rilevati entro lo stesso periodo di riferi-mento.

La seguente tabella riporta la ripartizione in Plafonddelle risorse per Regioni e Province autonome (all’in-terno delle aree Nord, Centro e Sud), determinatasommando l’importo spettante per la quota fissa e perquella variabile.

Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

- Misura gestione forestale sostenibile

Misura Rinnovabili Misura Usi FinaliMisura

MicrocogenerazioneDiffusa

REGIONI Totale Totale TotalePiemonte 510.000,00 7.770.000,00 1.510.000,00Valle d’Aosta 110.000,00 1.220.000,00 290.000,00Lombardia 1.060.000,00 16.850.000,00 3.000.000,00Provincia autonoma Bolzano 145.000,00 1.740.000,00 390.000,00Provincia autonoma Trento 150.000,00 1.800.000,00 400.000,00Veneto 562.000,00 8.650.000,00 1.630.000,00Friuli-Venezia Giulia 233.000,00 3.200.000,00 600.000,00

Istituti superiori di ricerca, sia pubblici che privati,Università e loro consorzi, soggetti costituiti, anche incompartecipazione pubblico-privata, per la creazione dispin-off al fine di valorizzare i risultati della ricerca

- Misura ricerca

Tabella - Ripartizione in Plafond delle risorse per Regioni e Province autonome

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EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

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Gestione delle risorse ripartite a livello regio-nale

Per le sole misure microcogenerazione diffusa,rinnovabili e usi finali il Decreto Kyoto consentealle Regioni e Province autonome di gestire diretta-mente le risorse assegnate, tramite gli Enti gestoriregionali.

Nella seguente tabella sono elencati:

a. le Regioni e le Province autonome che si sonoavvalse della predetta facoltà (di seguito indicatecome “Regioni di cui alla Tabella 1”);

b. gli Enti gestori regionali e i loro relativi indiriz-zi, ai quali i potenziali Soggetti Beneficiari, il cuibene oggetto di intervento è situato nelle Regionielencate, devono inviare la domanda di ammissioneal finanziamento agevolato.

Per le rimanenti Regioni e Province autonome, lagestione delle attività relative al Fondo Kyotorimane in carico al Ministero dell'ambiente e allaCDP. I Soggetti Beneficiari, il cui bene oggetto di

intervento è situato nelle Regioni e Province auto-nome stesse, devono inviare la domanda di ammis-sione al finanziamento agevolato al seguente indi-rizzo:

Misura Rinnovabili Misura Usi FinaliMisura

MicrocogenerazioneDiffusa

REGIONI Totale Totale TotaleLiguria 223.000,00 3.040.000,00 710.000,00Emilia-Romagna 507.000,00 7.730.000,00 1.470.000,00

Regioni Nord 3.500.000,00 52.000.000,00 10.000.000,00Toscana 703.000,00 7.330.000,00 1.760.000,00Umbria 264.000,00 2.720.000,00 660.000,00Marche 340.000,00 3.510.000,00 850.000,00Lazio 885.000,00 9.250.000,00 2.210.000,00Abruzzo 308.000,00 3.190.000,00 770.000,00

Regioni Centro 2.500.000,00 26.000.000,00 6.250.000,00Molise 160.000,00 1.820.000,00 380.000,00Campania 965.000,00 12.800.000,00 2.080.000,00Puglia 835.000,00 11.050.000,00 1.815.000,00Basilicata 210.000,00 2.550.000,00 490.000,00Calabria 390.000,00 4.900.000,00 860.000,00Sicilia 940.000,00 12.450.000,00 2.030.000,00Sardegna 500.000,00 6.430.000,00 1.095.000,00

Regioni Sud 4.000.000,00 52.000.000,00 8.750.000,00Totale 10.000.000,00 130.000.000,00 25.000.000,00

Tabella 1 - Elenco Enti gestori regionali di cui all’art. 4, comma 7 e 8, Decreto KyotoRegioni Ente gestore regionale (enti di sviluppo regionali o Società finanziarie regionali)

Regione AbruzzoFONDO KYOTOFI.R.A. SpA - Finanziaria Regionale Abruzzesec/o CDP S.p.A. / Via Goito, 4 - 00185 ROMA

Regione BasilicataFONDO KYOTOSviluppo Italia Basilicata Spac/o CDP S.p.A. / Via Goito, 4 - 00185 ROMA

Regione Emilia RomagnaFONDO KYOTOERVET - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.a.c/o CDP S.p.A. / Via Goito, 4 - 00185 ROMA

Regione Lombardia

FONDO KYOTOCestec SpA - Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l’Energia e la Competitività delle Piccole e MedieImprese Lombardec/o CDP S.p.A. / Via Goito, 4 - 00185 ROMA

Regione PiemonteFONDO KYOTOFinpiemonte S.p.A.c/o CDP S.p.A. / Via Goito, 4 - 00185 ROMA

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DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

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Ripartizione e gestione delle risorse per l’in-tero territorio nazionale

Nel primo Ciclo di Programmazione, per le misu-re motori elettrici, protossido di azoto, ricerca egestione forestale sostenibile le risorse sono asse-

gnate all’intero territorio nazionale e sono gestitedal Ministero dell’ambiente e dalla CDP. La seguen-te tabella riporta la ripartizione in Plafond dellerisorse per ciascuna misura assegnata a livello nazio-nale.

Finanziamenti agevolabili: soglie minime econo-micamente convenienti

Sono di seguito indicate le taglie minime al di sottodelle quali, ad oggi, non risulta economicamente conve-niente l’accesso al finanziamento agevolato:

a. Misura rinnovabili● Solare Termico: impianti con superficie (S) 12 m2;● Eolico: potenza (P) 3 kWp;● Fotovoltaico: potenza (P) 3 kWp;● Biomasse termico alimentato a pellets o a cippato

(compresa tra 50 kWt e 450 kWt si rimanda all’allegatod) al Decreto Allegati denominato “Tabella costi unitarimassimi ammissibili”;

● Mini-idroelettrico (compresa tra 1 kWp e 200 kWp):

si rimanda all’allegato d) al Decreto Allegati denomina-to “Tabella costi unitari massimi ammissibili”;

b. Misura microcogenerazione diffusa: potenza (P) 5kWe;

c. Misura motori elettrici: sostituzione di almeno 2motori esistenti, ciascuno di potenza superiore a 90 kWe

con 2 nuovi motori;d. Almeno 20.000,00 euro di finanziamento agevolato

per tutti gli altri interventi e per i sistemi integrati.

Soggetti Beneficiari delle misureLa seguente tabella riporta un quadro sintetico ove

sono identificati i Soggetti Beneficiari per singola misu-ra.

Misura microcogenerazione diffusa (ripartizione su base regionale) Beneficiari

Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione, con potenzanominale compresa fino a 50 kWe che utilizzano quali fonti energetiche le seguenti: gas naturale,Biomassa Vegetale Solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, Biogas e in co-combustione gasnaturale-biomassa

- “persona fisica”- “imprese”- “persona giuridica privata”- “condomini”- “soggetti pubblici”

Misura rinnovabili (ripartizione su base regionale) Beneficiari

Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione di piccola tagliaper l’utilizzo di singola fonte rinnovabile:- impianti eolici con una potenza nominale installata compresa tra 1 kWp e 200 kWp;- impianti idroelettrici con una potenza nominale installata compresa tra 1 kWp e 200 kWp;- impianti termici a Biomassa Vegetale Solida (pellets o cippato) di potenza nominale termica (kWt)compresa tra 50 kWt e 450 kWt;- impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici con una potenza nominalecompresa tra 1 kWp e 40 kWp

- “persona fisica”- “imprese”- “persona giuridica privata”- “condomini”- “soggetti pubblici”

Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione di piccola tagliaper l’utilizzo di singola fonte rinnovabile:- impianti solari termici con superficie d’apertura fino a 200 m2

- “soggetti pubblici”

Tabella - Ente gestore CDPRegioni Ente gestore

Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche,Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma diTrento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta,Veneto

FONDO KYOTOCDP S.p.A.Via Goito, 4 - 00185 ROMA

Tabella - Ripartizione in Plafond delle risorse per l’intero territorio nazionaleMisure per l’intero territorio nazionale Importo Ente gestore

Misura motori elettrici 15.000.000,00

FONDO KYOTOCDP S.p.A.Via Goito, 4 - 00185 ROMA

Misura di protossido di azoto 5.000.000,00Misura ricerca 5.000.000,00Misura gestione forestale sostenibile 10.000.000,00Totale 35.000.000,00

Tabella Soggetti Beneficiari per singola misura

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Con riferimento alle misure microcogenerazionediffusa, rinnovabili e usi finali, per i soggetti pubbli-ci, gli interventi possono essere effettuati esclusiva-mente su beni immobili di proprietà pubblica e nelladisponibilità degli stessi soggetti pubblici. Per i restan-ti soggetti di natura privata, ad eccezione delle ESCo,che accedono alle suddette misure, gli interventi posso-no essere effettuati su beni immobili di proprietà delSoggetto Beneficiario.

Definizioni tecniche e specifiche aggiuntiveAll’articolo 6, comma 2, del Decreto Kyoto per

“edificio” si intende, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii., un sistema costitui-to dalle strutture edilizie esterne che delimitano unospazio di volume definito, dalle strutture interne cheripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispo-sitivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo inter-no; la superficie esterna che delimita un edificio puòconfinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’am-

biente esterno, il terreno, altri edifici.Per “piccola rete isolata” si intende, ai sensi dell’arti-

colo 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo1999, n. 79, e ss.mm.ii., ogni rete con un consumoinferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 percento è ottenuto dall’interconnessione con altre reti.

Per tutte le misure, resta inteso che, laddove inter-vengano innovazioni normative, il Soggetto Beneficia-rio deve attenersi alla normativa in vigore all’attodella presentazione della domanda di ammissione alfinanziamento agevolato, con particolare riferimentoal Decreto Legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 ess.mm.ii. sulle fonti rinnovabili e al Decreto Legislati-vo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. sul rendimentoenergetico in edilizia.

Per gli impianti connessi alla rete elettrica si applica-no le disposizioni di cui alla Delibera 99/08 del23/07/2008 dell’Autorità per l’energia elettrica ed ilgas relativa al “Testo integrato delle condizioni tecni-che ed economiche per la connessione alle reti elettri-che con obbligo di connessione di terzi degli impianti

Misura usi finali (ripartizione su base regionale) Beneficiari

Sono ammessi investimenti per singolo intervento:- sull’involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardantistrutture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri,chiusure apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili, delimitanti il volumeriscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati

- “soggetti pubblici”

Sono ammessi investimenti per singolo intervento:- per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenzanominale fino a 500 kWe alimentati da gas naturale, Biomassa Vegetale Solida, BiocombustibiliVegetali Liquidi, Biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa. Tale intervento è ammissibile solose contempla sia la realizzazione dell’impianto di cogenerazione che la realizzazione della rete diteleriscaldamento ad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici;- per la climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia fino a 1 MWt

- “persona fisica”- “imprese”- “persona giuridica privata”- “condomini”- “soggetti pubblici”

Sono ammessi investimenti per singolo intervento:- impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MWe alimentati da gas naturale, BiomassaVegetale Solida, Biocombustibili Vegetali Liquidi, Biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa

- “soggetti pubblici”

Misura motori elettrici (ripartizione su base nazionale) Beneficiari

Sono ammessi investimenti per la sostituzione di motori con potenza nominale superiore a 90 kWe conapparecchiature ad alta efficienza - “imprese”

Misura protossido di azoto (ripartizione su base nazionale) Beneficiari

Sono ammessi investimenti sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e delleimprese agro-forestali - “imprese”

Misura ricerca (ripartizione su base nazionale) Beneficiari

Sono ammesse al finanziamento agevolato le attività di ricerca pre-competitiva per lo sviluppo ditecnologie innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la produzione eseparazione e accumulo di idrogeno, per lo sviluppo di materiali, componenti e configurazioniinnovative di celle a combustibile

- Istituti superiori di ricerca, siapubblici che privati- Università e loro consorzi- soggetti costituiti, anche incompartecipazione pubblico-pri-vata, per la creazione di spin-off al fine di valorizzare i risul-tati della ricerca

Misura gestione forestale sostenibile (ripartizione su base nazionale) Beneficiari

Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti regionali che presentano la finalità di identificareinterventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste - Regioni e Province autonome

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di produzione di energia elettrica (Testo integratodelle connessioni attive - TICA)” che regola le condi-zioni tecnico-economiche per la connessione alle retielettriche con obbligo di connessione di terzi degliimpianti di produzione di energia elettrica e ss.mm.ii.(si veda www.autorita.energia.it).

Dal 1˚ gennaio 2009 il servizio di scambio sulposto è erogato sulla base della Deliberazione 3giugno 2008 - ARG/elt 74/08, “Testo integrato dellemodalità e delle condizioni tecnico-economiche perlo scambio sul posto - TISP” dell’Autorità per l’ener-gia elettrica ed il gas e ss.mm.ii. (si veda www.autori-ta.energia.it).

Misura microcogenerazione diffusaSono ammessi investimenti per singolo intervento,

in impianti di nuova costruzione, con potenza nomina-le fino a 50 kWe che utilizzano quali fonti energetichele seguenti: gas naturale, biomassa vegetale solida,biocombustibili liquidi di origine vegetale, biogas e inco-combustione gas naturale-biomassa.

RIFERIMENTI● Misura microcogenerazione diffusa (Decreto

Kyoto art. 6, co. 2, lett. a))● Specifica tecnica microcogenerazione diffusa

(Decreto Allegati allegato c1))● Specifiche aggiuntive per il biogas (Circolare

Kyoto Cap. 3, Titolo 4)● Specifiche aggiuntive per le biomasse vegetali

solide (Circolare Kyoto Cap. 3, Titolo 5)● Specifiche aggiuntive per i biocombustibili ve-

getali liquidi (Circolare Kyoto Cap. 3, Titolo 6)

Misura rinnovabiliSono ammessi investimenti per singolo intervento,

in impianti di nuova costruzione di piccola taglia perl’utilizzo di singola fonte rinnovabile:

- impianti eolici con una potenza nominale installatacompresa tra 1 kWp e 200 kWp;

- impianti idroelettrici con una potenza nominaleinstallata compresa tra 1kWp e 200 kWp;

- impianti solari termici con superficie d’aperturanon superiore a 200 m2;

- impianti termici a biomassa vegetale solida (pel-lets o cippato) di potenza nominale termica (kWt)compresa tra 50 kWt e 450 kWt;

- impianti fotovoltaici integrati o parzialmente inte-grati negli edifici con una potenza nominale compresatra 1 kWp e 40 kWp.

RIFERIMENTI● Misura rinnovabili (Decreto Kyoto art. 6, co. 2,

lett. b))● Specifica tecnica eolico (Decreto Allegati allega-

to c2))

● Specifica tecnica mini-idroelettrico (Decreto Al-legati allegato c3))

● Specifica tecnica biomasse termico (Decreto Al-legati allegato c4))

● Specifica tecnica solare termico (Decreto Alle-gati allegato c5))

● Specifiche aggiuntive per gli impianti solaretermico (Circolare Cap. 3, Titolo 9)

● Specifica tecnica fotovoltaico (Decreto Allegatiallegato c7))

● Specifiche aggiuntive per impianti fotovoltaico(Circolare Cap. 3, Titolo 3)

Misura usi finaliSono ammessi investimenti per singolo intervento:1. sull’involucro di edifici esistenti, parti di edifici

esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strut-ture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusuretrasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusureapribili e assimilabili quali porte e vetrine anche senon apribili, delimitanti il volume riscaldato, versol’esterno e verso vani non riscaldati;

2. I) per la climatizzazione diretta tramite teleriscal-damento da impianti di cogenerazione di potenzanominale fino a 500 kWe alimentati da gas naturale,biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetaliliquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-bio-massa. Tale intervento è ammissibile solo se contem-pla sia la realizzazione dell’impianto di cogenerazio-ne che la realizzazione della rete di teleriscaldamen-to ad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agliedifici;

II) per la climatizzazione degli edifici da impiantigeotermici a bassa entalpia fino a 1 MWt;

III) impianti di cogenerazione di potenza nominalefino a 5 MWe alimentati da gas naturale, biomassavegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, bio-gas e in co-combustione gas naturale-biomassa.

RIFERIMENTI● Misura usi finali (Decreto Kyoto art. 6, co. 2,

lett. d))● Specifica tecnica usi finali (Decreto Allegati

allegato c6))● Specifiche aggiuntive per gli interventi sull’in-

volucro di edifici esistenti (Circolare Cap. 3, Titolo8)

● Specifiche aggiuntive per gli impianti di coge-nerazione (art. 6 comma 2 lett. a) e lett. d), punto 2,I e III Decreto Kyoto) (Circolare Cap. 3, Titolo 10)

● Specifiche aggiuntive per gli impianti geotermi-ci a bassa entalpia (Circolare Cap. 3, Titolo 11)

Sistema integratoProgetti di investimento che contemplano l’integra-

zione di più interventi, comunque combinati, da realiz-

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zarsi nello stesso sito.Tale progetto può riguardare esclusivamente la com-

binazione delle misure microcogenerazione diffusa,rinnovabili e usi finali.

RIFERIMENTI● Sistemi integrati (Decreto Kyoto art. 2, co. 1,

lett. h))● Misure e investimenti (Circolare Cap. 1, Titolo

3)

Misura motori elettriciSono ammessi investimenti per la sostituzione di

motori con potenza nominale superiore a 90 kWe conapparecchiature ad alta efficienza.

RIFERIMENTI● Tabella motori elettrici (Decreto Allegati allega-

to h))● Specifiche per i motori elettrici vedi (Circolare

Cap.3, Titolo 7)

Misura protossido di azotoSono ammessi investimenti sui cicli produttivi delle

imprese che producono acido adipico e delle impreseagro-forestali. Il massimale del finanziamento agevola-to per la Misura protossido di azoto, non può esseresuperiore ad 1.000.000,00 euro moltiplicato per la per-centuale di agevolazione pari al 70% per le imprese.

Misura ricercaSono ammesse al finanziamento agevolato le attivi-

tà di ricerca precompetitiva per lo sviluppo di tecno-logie innovative per la produzione di energia da fontirinnovabili, per la produzione e separazione e accu-mulo di idrogeno, per lo sviluppo di materiali, com-ponenti e configurazioni innovative di celle a combu-stibile.

Possono fare istanza di accesso al finanziamentoagevolato gli istituti superiori di ricerca, sia pubbliciche privati, le università e i loro consorzi. Sono am-

messi al beneficio erariale anche i soggetti apposita-mente costituiti, anche in compartecipazione pubblico-privata, per la creazione di spin-off al fine di valorizza-re i risultati della ricerca.

Il massimale di finanziamento agevolato per il pro-getto di ricerca non può essere superiore a1.000.000,00 di euro e comunque non può superare il50% dei costi ammissibili.

Sono ammissibili al finanziamento agevolato i se-guenti costi:

● costi di personale adibito esclusivamente ad attivi-tà di ricerca;

● costo di strumenti e attrezzature utilizzati esclusi-vamente per le attività di ricerca;

● costo di servizi di consulenze, brevetti, know-how e diritti di licenza strettamente necessari ed atti-nenti all’attività di ricerca;

● costi di materiali, forniture e prodotti direttamen-te imputabili all’attività di ricerca.

Misura gestione forestale sostenibileSono ammessi al finanziamento agevolato i progetti

regionali che presentano la finalità di identificare inter-venti diretti a ridurre il depauperamento dello stock dicarbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

Possono fare istanza di accesso al finanziamentoagevolato le Regioni e le Province autonome di Trentoe Bolzano.

Il massimale di finanziamento agevolato per la fina-lizzazione di progettazione di interventi diretti a ridur-re il depauperamento dello stock di carbonio nei suoliforestali e nelle foreste non può essere superiore a500.000,00 euro.

Sono ammissibili al finanziamento agevolato i se-guenti costi:

● costi di personale;● costo di strumenti e attrezzature utilizzati esclusi-

vamente ai fini della progettazione;● costo di servizi di consulenze, brevetti, know-

how e diritti di licenza strettamente necessari ed atti-nenti all’attività di gestione forestale.

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PROCEDURECDP dedica al Fondo Kyoto un’apposita sezione del

proprio sito web istituzionale (www.cassaddpp.it) ovesono disponibili e scaricabili tutti i documenti utili perla domanda di ammissione al finanziamento agevola-to. Tramite la stessa sezione si accede all’Applicativoweb per la gestione delle domande e dei progettifinanziati.

L’Applicativo web offre ai Soggetti Beneficiarivantaggi di rapidità, di auto-validazione dei datiimmessi e di acquisizione della prenotazione dellerisorse.

L’utilizzo dell’Applicativo web consente anche atutti gli utenti (Soggetti Beneficiari, Ministero dell’am-biente, Ministero dello sviluppo economico, Regioni eProvince autonome, Enti gestori regionali, BancheAderenti e CDP) di agire in consultazione e/o inaggiornamento, in base alle autorizzazioni del profiloassegnato.

Il Soggetto Beneficiario, tramite l’Applicativo web,comprensivo di un’area libera e di un’area riservata,predisposto da CDP:

● ottiene le credenziali e● accede alla compilazione della domanda on-line.Nell’area libera dell’Applicativo web il Soggetto

Beneficiario può:● accedere alla lista delle Banche Aderenti a cui

rivolgersi come proprio partner;● visionare la Disponibilità dei Plafond aggiornata

in tempo reale sulla base delle domande presentate edell’istruttoria delle pratiche effettivamente pervenute;

● sviluppare tramite un’apposita funzione il Pianod’ammortamento per una corretta compilazione del-l’Allegato b) del Decreto Allegati.

Inoltre per assicurare una omogenea e diffusa co-pertura territoriale il Fondo Kyoto si avvale delsistema bancario a cui viene offerta la possibilità disvolgere alcune attività. Ciascun istituto di creditoaderendo alla Convenzione CDP - ABI offre al pro-prio correntista la possibilità di richiedere finanzia-menti agevolati in materia ambientale e, nello stesso

tempo, favorisce la relazione tra cliente e banca. IlSoggetto Beneficiario può quindi scegliere soltantouna delle Banche che avranno aderito preventivamen-te alla Convenzione.

Le Banche convenzionate svolgono le seguenti atti-vità:

● rilasciano al Soggetto Beneficiario una comunica-zione (da allegare alla domanda di ammissione alfinanziamento agevolato) in cui dichiarano di averricevuto la richiesta di fideiussione bancaria e in cuicomunicano i dati relativi ai parametri di affidabilitàeconomico-finanziaria;

● producono la dichiarazione di impegno al rilasciodella fideiussione bancaria e, successivamente al prov-vedimento di ammissione, la fideiussione bancaria perconto dei Soggetti Beneficiari persona fisica, imprese,persone giuridiche private e condomini;

● stipulano il contratto di finanziamento;● raccolgono la documentazione a supporto delle

richieste di erogazione.Le domande di ammissione al finanziamento agevo-

lato devono essere presentate a decorrere dal quindi-cesimo giorno successivo alla data di pubblicazionedella Circolare Kyoto sulla Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica Italiana e fino al centotrentacinquesi-mo giorno compreso dalla stessa data di pubblica-zione. Qualora la scadenza del centotrentacinquesimogiorno dovesse risultare successiva alla data del 31dicembre 2012, saranno considerate pervenute nei ter-mini tutte le domande presentate entro il centotrenta-cinquesimo giorno come innanzi definito. Non saran-no, pertanto, accolte domande presentate oltre taleultimo termine.

La compilazione della domanda tramite l’Applicati-vo web e la conseguente prenotazione telematica saran-no possibili a partire dalle ore 12.00 dello stessoquindicesimo giorno.

Di seguito vengono illustrati i passaggi necessariper una corretta predisposizione della domanda diammissione al finanziamento agevolato e altre in-formazioni utili per l’Utente.

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1 - Recarsi in bancaIl Soggetto Beneficiario (tranne i soggetti pubblici)

deve recarsi in banca e richiedere la Dichiarazione della

banca attestante il ricevimento della richiesta di fideius-sione e comunicazione dei parametri di affidabilità econo-mico-finanziaria (cfr. Allegato b) del Decreto Allegati).

Passi per una corretta compilazione della domanda

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SOGGETTOBENEFICIARIO DOCUMENTAZIONE

PERSONE FISICHE

1. Progetto definitivo;2. Tabella costi ammissibili (cfr. All. e) del Decreto Allegati);3. Crono-programma (descrizione della pianificazione sequenziale e temporale delle attività);4. Visura catastale aggiornata;5. Per le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’installazione dell’impianto, allegare:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni conseguitee richieste (cfr. All. f1) del Decreto Allegati);- copia delle autorizzazioni o della richiesta di autorizzazione o della DIA completa di documentazione di trasmissione o dellacomunicazione all’autorità competente;

6. Per le autorizzazioni necessarie all’esercizio, già conseguite o da conseguire allegare:- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni necessarieall’esercizio (cfr. All. f1) del Decreto Allegati);

7. Ulteriore documentazione come prevista dal Capitolo 3 della Circolare Kyoto;8. Fotocopia leggibile del documento di identità del proprietario;9. in caso di presenza di più proprietari allegare:

- delega di ogni proprietario rilasciata al comproprietario sottoscrittore della domanda corredata di fotocopia leggibile del documento diidentità di ogni delegante;

10. In caso di sottoscrizione della domanda da parte di un soggetto terzo non proprietario del bene oggetto dell’intervento,allegare:

- procura notarile e fotocopia del documento di identità del procuratore rappresentante indicato nella Parte A del modulo didomanda;

11. Dichiarazione della banca attestante il ricevimento della richiesta di fideiussione e comunicazione dei parametri di affidabilità economico-fi-nanziaria (cfr. All. b1 del Decreto Allegati). In caso di comproprietà tra soggetti di diversa natura giuridica i parametri diaffidabilità economico-finanziaria devono essere verificati per ciascun comproprietario siano essi persone fisiche o persone giuridiche private oimprese (cfr. All. b1), b2) e b3) del Decreto Allegati);12. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante nuovi investimenti, in quanto l’intervento ha sostenuto le spese ammissibili adecorrere dalla data di pubblicazione della Circolare Kyoto ex art. 2, comma 1, lettera s) del Decreto del 25 novembre 2008. (cfr. All. f1) delDecreto Allegati).

IMPRESE

1. Progetto definitivo;2. Tabella costi ammissibili (cfr. All. e) del Decreto Allegati);3. Crono-programma (descrizione della pianificazione sequenziale e temporale delle attività);4. Visura catastale aggiornata;5. Per le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’installazione dell’impianto allegare:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni conseguite erichieste (cfr. All. f2) del Decreto Allegati);- copia delle autorizzazioni o della richiesta di autorizzazione o della DIA completa di documentazione di trasmissione o dellacomunicazione all’autorità competente;

6. Per le autorizzazioni necessarie all’esercizio, già conseguite o da conseguire allegare:- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni necessarieall’esercizio (cfr. All. f2) del Decreto Allegati);

7. Ulteriore documentazione come prevista dal Capitolo 3 della Circolare Kyoto;8. Fotocopia leggibile del documento di identità del legale rappresentante indicato nella Parte A del modulo di domanda;9. Documenti giustificativi dei poteri di rappresentanza;10. In caso di presenza di più imprese proprietarie allegare la delega di ogni rappresentante legale dell’impresa proprietaria rilasciata allacomproprietaria sottoscrittrice della domanda corredata di fotocopia leggibile del documento di identità di ogni delegante e del certificato diiscrizione alla C.C.I.A.A. come di seguito specificato;11. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. comprensivo di dicitura antimafia, in corso di validità, da cui risulti:

- la regolare iscrizione della società nel registro delle imprese;- l’attestazione che negli ultimi 5 anni non è pervenuta a carico della società dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,ammissione in concordato o amministrazione controllata;- la composizione degli organi sociali in carica.

N.B. nel caso di consorzio o società consortile proponente, la richiesta suddetta dovrà essere effettuata anche daiconsorziati che detengano una quota del fondo consortile o del capitale superiore al 10% nonché dai consorziati per contodei quali il consorzio o la società consortile opera in modo esclusivo nei confronti della P.A.12. Certificato rilasciato dal competente Tribunale Fallimentare attestante l’assenza di procedure concorsuali a carico dell’impresa;13. Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o copia dell’istanza di richiesta presentata all’istituto competente (dichiarazionesostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 (cfr. All. f2) del Decreto Allegati);14. Dichiarazione della banca attestante il ricevimento della richiesta di fideiussione e comunicazione e dei parametri di affidabilitàeconomico-finanziaria per ciascuna impresa comproprietaria (cfr. All. b2) del Decreto Allegati). In caso di comproprietà tra soggetti didiversa natura giuridica i parametri di affidabilità economico-finanziaria devono essere verificati per ciascun comproprietario siano essipersone fisiche o persone giuridiche private o imprese (cfr. All. b1), b2) e b3) del Decreto Allegati);15. Dichiarazione sostitutiva “de minimis” resa ai sensi del DPR 445/2000 (cfr. All. f2) del Decreto Allegati);16. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante nuovi investimenti, in quanto l’intervento ha sostenuto le spese ammissibili adecorrere dalla data di pubblicazione della Circolare Kyoto ex art. 2, comma 1, lettera s) del Decreto del 25 novembre 2008. (cfr. All. f2) delDecreto Allegati);17. Per i soggetti obbligati: due bilanci su base annuale (non rilegati) depositati presso il competente registro delle imprese da cui risulti la datadell’avvenuto deposito;18. Nel caso in cui il richiedente sia una ESCo allegare inoltre:

- copia conforme e autenticata dell’atto di concessione o del contratto di gestione;- dichiarazione autocertificata nei modi di legge del soggetto concedente, pubblico o privato, attestante la concessione o la stipuladel contratto completa dei dati relativi alla concessione o al contratto e dei dati dell’immobile o degli immobili oggettodell’intervento.

19. Nel caso in cui il progetto rientri nella “misura motori elettrici” compilare ed allegare la “scheda tecnica motori elettrici” (cfr. All. h)del Decreto Allegati).

2 - Predisporre allegati

Allegati da predisporre:

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marzo 2012

SOGGETTOBENEFICIARIO DOCUMENTAZIONE

PERSONE GIURIDICHEPRIVATE

1. Progetto definitivo;2. Tabella costi ammissibili (cfr. All. e) del Decreto Allegati);3. Crono-programma (descrizione della pianificazione sequenziale e temporale delle attività);4. Visura catastale aggiornata;5. Per le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’installazione dell’impianto allegare:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni conseguite erichieste (cfr. All. f3) del Decreto Allegati);- copia delle autorizzazioni o della richiesta di autorizzazione o della DIA completa di documentazione di trasmissione o dellacomunicazione all’autorità competente.

6. Per le autorizzazioni necessarie all’esercizio, già conseguite o da conseguire allegare:- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni necessarieall’esercizio (cfr. All. f3) del Decreto Allegati);7. Ulteriore documentazione come prevista dal Capitolo 3 della Circolare Kyoto;8. Fotocopia leggibile del documento di identità del legale rappresentante indicato nella Parte A del modulo di domanda;9. Documenti giustificativi dei poteri di rappresentanza;10. In caso di presenza di più persone giuridiche private proprietarie allegare la delega di ogni rappresentante legale della personagiuridica privata proprietaria rilasciata alla comproprietaria sottoscrittrice della domanda corredata di fotocopia leggibile del documento diidentità di ogni delegante e dello statuto, atto costitutivo e atto di riconoscimento;11. Statuto;12. Atto costitutivo;13. Atto di riconoscimento;14. Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o copia dell’istanza di richiesta presentata all’istituto competente (dichiarazionesostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 - cfr. All. f3) del Decreto Allegati);15. Dichiarazione della banca attestante il ricevimento della richiesta di fideiussione e comunicazione e dei parametri di affidabilitàeconomico-finanziaria per ciascuna persona giuridica privata comproprietaria (cfr. All. b3) del Decreto Allegati). In caso di comproprietàtra soggetti di diversa natura giuridica i parametri di affidabilità economico-finanziaria devono essere verificati per ciascun comproprieta-rio siano essi persone fisiche o persone giuridiche private o imprese (cfr. All. b1), b2) e b3) del Decreto Allegati);16. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante nuovi investimenti, in quanto l’intervento ha sostenuto le spese ammissibili adecorrere dalla data di pubblicazione della Circolare Kyoto ex art. 2, comma 1, lettera s) del Decreto del 25 novembre 2008. (cfr. All. f3) delDecreto Allegati).

CONDOMINI

1. Progetto definitivo;2. Tabella costi ammissibili (cfr. All. e) del Decreto Allegati);3. Crono-programma (descrizione della pianificazione sequenziale e temporale delle attività);4. Visura catastale aggiornata;5. Per le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’installazione dell’impianto allegare:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni conseguite erichieste (cfr. All. f4) del Decreto Allegati);- copia delle autorizzazioni o della richiesta di autorizzazione o della DIA completa di documentazione di trasmissione o dellacomunicazione all’autorità competente.

6. Per le autorizzazioni necessarie all’esercizio, già conseguite o da conseguire allegare:dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni necessarie all’esercizio(cfr. All. f4) del Decreto Allegati).7. Ulteriore documentazione come prevista dal Capitolo 3 della Circolare Kyoto;8. Dichiarazione della banca attestante il ricevimento della richiesta di fideiussione e comunicazione dei parametri di affidabilità economico-finan-ziaria (cfr. All. b4) del Decreto Allegati);9. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante nuovi investimenti, in quanto l’intervento ha sostenuto le spese ammissibili adecorrere dalla data di pubblicazione della Circolare Kyoto ex art. 2, comma 1, lettera s) del Decreto del 25 Novembre 2008. - (cfr. All. f4) delDecreto Allegati);10. Elenco, completo di tutti i riferimenti (dati anagrafici, C.F., telefono, e-mail, ecc.) di ciascun condomino/partecipante alla comunione.11. ULTERIORI ALLEGATIa) Per i condomini allegare:- Procura notarile e fotocopia leggibile del documento di identità sia dell’Amministratore indicato nella Parte A del modulo di domanda sia diciascun condomino;- Verbale dell’Assemblea condominiale di: a) approvazione all’unanimità del progetto; b) riparto pro-quota dei costi tra i condomini; c) nominaAmministratore del condominio; d) delega all’Amministratore alla presentazione della domanda.b) Per le comunioni allegare:- Procura notarile e fotocopia leggibile del documento di identità sia del procuratore rappresentante comune indicato nella Parte A bis del modulodi domanda sia di ciascun partecipante alla comunione.Nel caso in cui uno o più partecipanti alla comunione siano una impresa, oltre ai documenti di cui ai punti da 1 a 11, allegare(per ogni impresa partecipante alla comunione):12. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. comprensivo di dicitura antimafia, in corso di validità, da cui risulti:

- la regolare iscrizione della Società nel Registro delle Imprese;- l’attestazione che negli ultimi 5 anni non è pervenuta a carico della Società dichiarazione di fallimento, amministrativa coatta, ammissionein concordato o amministrazione controllata;- la composizione degli Organi sociali in carica;

N.B. Nel caso di Consorzio o Società Consortile proponente, la richiesta suddetta dovrà essere effettuata anche daiconsorziati che detengano una quota del fondo consortile o del capitale superiore al 10% nonché dai consorziati per contodei quali il consorzio o la società consortile opera in modo esclusivo nei confronti della P.A.13. Certificato rilasciato dal competente Tribunale Fallimentare attestante l’assenza di procedure concorsuali a carico dell’impresa.14. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o copia dell’istanza di richiesta presentata all’istituto competente, con dichiarazionesostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 (cfr. All. f4) del Decreto Allegati);15. Documenti giustificativi dei poteri di rappresentanza;16. Dichiarazione sostitutiva “de minimis” resa ai sensi del DPR 445/2000 (cfr. All. f4) del Decreto Allegati);17. Per i soggetti obbligati: due bilanci (non rilegati) su base annuale depositati presso il competente Registro delle Imprese da cui risulti la datadell’avvenuto deposito.Nel caso in cui uno o più partecipanti alla comunione siano una persona giuridica privata, oltre ai documenti di cui ai puntida 1 a 11, allegare (per ogni persona giuridica privata partecipante alla comunione):18. Statuto;19. Atto costitutivo;20. Documenti giustificativi dei poteri di rappresentanza;21. Atto di riconoscimento;22. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o copia dell’istanza di richiesta presentata all’istituto competente, con dichiarazionesostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 (cfr. All. f4) del Decreto Allegati).

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3 - Accreditamento sull’Applicativo webÈ possibile procedere all’accreditamento a decorrere

dal giorno successivo alla data di pubblicazione dellaCircolare Kyoto sulla Gazzetta Ufficiale.

Per accedere alla compilazione della Domanda, uti-lizzando l’Applicativo web, i soggetti devono disporredelle credenziali di accesso che vengono rilasciatetramite la procedura di accreditamento disponibile sulsito web di CDP.

Di seguito è illustrata la procedura:1. inserire i dati identificativi di una persona fisica

(nome, cognome e codice fiscale dell’Utente) ed unindirizzo e-mail: l’indirizzo mail viene richiesto due

volte per conferma;2. trascrivere la sequenza di lettere o numeri che

appaiono offuscati sullo schermo (test captcha);3. selezionare la funzione “conferma” per aprire la

schermata successiva.Al termine della registrazione, il sistema genera le

credenziali di accesso (userid e password) e le inviaall’indirizzo di posta elettronica specificato. La useride la password sono utilizzati ai fini della compilazionee della successiva visualizzazione della Domanda diammissione al finanziamento agevolato. La mail invia-ta contiene:

● un codice (userid) generato in base all’iniziale del

SOGGETTOBENEFICIARIO DOCUMENTAZIONE

SOGGETTI PUBBLICI

1. Progetto definitivo;2. Tabella costi ammissibili (cfr. All. e) del Decreto Allegati);3. Crono-programma (descrizione della pianificazione sequenziale e temporale delle attività);4. Per le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’installazione dell’impianto allegare:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni conseguite erichieste (cfr. All. f5) del Decreto Allegati);- copia delle autorizzazioni o della richiesta di autorizzazione o della DIA completa di documentazione di trasmissione o dellacomunicazione all’autorità competente.

5. Per le autorizzazioni necessarie all’esercizio, già conseguite o da conseguire allegare:- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni necessarieall’esercizio (cfr. All. f5) del Decreto Allegati).

6. Ulteriore documentazione come prevista dal Capitolo 3 della Circolare Kyoto;7. Fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore indicato nella Parte A del modulo di domanda;8. Documenti giustificativi dei poteri di rappresentanza;9. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante nuovi investimenti, in quanto L’intervento ha sostenuto le spese ammissibili adecorrere dalla data di pubblicazione della Circolare Kyoto ex art. 2, comma 1, lettera s) del Decreto del 25 Novembre 2008. (cfr. All. f5) delDecreto Allegati).

COMPROPRIETÀTRA PIÙ SOGGETTI

1. Progetto definitivo;2. Tabella costi ammissibili (cfr. All. e) del Decreto Allegati);3. Crono-programma (descrizione della pianificazione sequenziale e temporale delle attività);4. Visura catastale aggiornata;5. Per le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’installazione dell’impianto allegare:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni conseguite erichieste (cfr. All. f6) del Decreto Allegati);- copia delle autorizzazioni o della richiesta di autorizzazione o della DIA completa di documentazione di trasmissione o dellacomunicazione all’autorità competente.

6. Per le autorizzazioni necessarie all’esercizio, già conseguite o da conseguire allegare:- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni necessarieall’esercizio (cfr. All. f6) del Decreto Allegati).

7. Ulteriore documentazione come prevista dal Capitolo 3 della Circolare Kyoto;8. Fotocopia leggibile del documento di identità del comproprietario delegato sottoscrittore della domanda;9. Delega di ogni comproprietario rilasciata al comproprietario sottoscrittore della domanda corredata di fotocopia leggibile del documento diidentità di ogni comproprietario delegante;10. Dichiarazione della banca attestante il ricevimento della richiesta di fideiussione e comunicazione dei parametri di affidabilità economico-fi-nanziaria per ciascun comproprietario (cfr. All. b1), b2) e b3) del Decreto Allegati);11. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante nuovi investimenti, in quanto l’intervento ha sostenuto le spese ammissibili adecorrere dalla data di pubblicazione della Circolare Kyoto ex art. 2, comma 1, lettera s) del Decreto del 25 Novembre 2008. - (cfr. All. f6) delDecreto Allegati).Nel caso in cui uno (o più) dei comproprietari sia una impresa, oltre ai documenti di cui ai punti da 1 a 11, allegare (per ogniimpresa comproprietaria):12. Documenti giustificativi dei poteri di rappresentanza;13. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. comprensivo di dicitura antimafia, in corso di validità, da cui risulti:

- la regolare iscrizione della Società nel Registro delle Imprese;- l’attestazione che negli ultimi 5 anni non è pervenuta a carico della Società dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,ammissione in concordato o amministrazione controllata;- la composizione degli Organi sociali in carica.

N.B. Nel caso di Consorzio o Società Consortile proponente, la richiesta suddetta dovrà essere effettuata anche daiconsorziati che detengano una quota del fondo consortile o del capitale superiore al 10% nonché dai consorziati per contodei quali il consorzio o la società consortile opera in modo esclusivo nei confronti della P.A.14. Certificato rilasciato dal competente Tribunale Fallimentare attestante l’assenza di procedure concorsuali a carico dell’impresa;15. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o copia dell’istanza di richiesta presentata all’istituto competente, con dichiarazionesostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 (cfr. All. f6) del Decreto Allegati);16. Dichiarazione sostitutiva “de minimis” resa ai sensi del DPR 445/2000 (cfr. All. f6) del Decreto Allegati);17. Per i soggetti obbligati: due (non rilegati) bilanci su base annuale depositati presso il competente Registro delle imprese da cui risulti la datadell’avvenuto deposito.Nel caso in cui uno (o più) dei comproprietari sia una persona giuridica privata, oltre ai documenti di cui ai punti da 1 a 11,allegare (per ogni persona giuridica privata comproprietaria):18. Documenti giustificativi dei poteri di rappresentanza;19. Statuto;20. Atto costitutivo;21. Atto di riconoscimento;22. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o copia dell’istanza di richiesta presentata all’istituto competente, con dichiarazionesostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 (cfr. All. f6) del Decreto Allegati).

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nome e al cognome (es. m.rossi è la userid di MarioRossi). Nel caso la coppia nome e cognome dell’Uten-te risulti già registrata, alla userid generata con il nomee cognome viene aggiunto un numero progressivo chelo rende univoco (es. m.rossi2);

● la password iniziale generata come sequenza ca-suale di numeri e lettere.

Utilizzando la userid e password assegnate, al mo-mento del primo accesso viene richiesto il cambio dellapassword generata automaticamente. La nuova pas-sword deve rispettare le seguenti regole:

● Lunghezza minima: 8 caratteri;● Numero minimo di caratteri numerici: 2.La password digitata avrà durata massima 90 giorni

solari. Al primo accesso successivo la scadenza dei 90giorni viene richiesto il cambio della password scaduta.

Utilizzando le stesse userid e password il soggettopuò inserire più domande (una per ogni misura oltre aquella per sistema integrato).

4 - Compilazione della Domanda on-line tramitel’Applicativo web

L’Applicativo web consente ai soggetti accreditati diinserire i dati relativi alla Domanda di ammissione alfinanziamento agevolato e definisce subito l’ordinecronologico di presentazione delle stesse domande.

L’Applicativo web guida il soggetto nell’immissionedei propri dati, dei dati relativi alla Banca Aderente diriferimento, al progetto, alla domiciliazione delle comu-nicazioni, ecc.;

Di seguito sono elencate le fasi principali dellacompilazione:

1. Scelta della tipologia di Soggetto Beneficiario;2. Immissione dei dati anagrafici del richiedente;3. Eventuale indicazione dei dati del procuratore e

della procura speciale;4. Immissione dei dati del beneficiario;5. Immissione dei dati della banca;6. Immissione dei dati del progetto;7. Immissione dei dati dell’intervento;8. Immissione dei dati caratteristici dell'intervento;9. Funzione “anteprima”;10. Riepilogo allegati e accettazione Regolamento

web e Privacy e Conferma della Domanda;11. Elenco delle Domande presentate.Sull’Applicativo web è disponibile un aiuto in linea

(help on line). Durante la compilazione del modulo didomanda, vengono proposte apposite finestre che forni-scono spiegazioni sui singoli dati che il Soggetto Bene-ficiario deve digitare. Tali istruzioni contengono anchei criteri di valutazione aggiuntivi definiti dalla RegionePiemonte.

5 - Accettazione del Regolamento webÈ richiesto all’Utente il riconoscimento e

l´accettazione dei termini e delle condizioni previste

dal Regolamento web.Nel caso in cui l’Utente non accetti il Disclaimer

dell’Applicativo web sarà reindirizzato alla pagina dedi-cata all’inserimento delle proprie credenziali di acces-so.

6 - Conferma e stampa della DomandaUna volta compilate le sezioni in ogni loro parte,

l’Utente conferma la Domanda di ammissione al finan-ziamento agevolato acquisita dal sistema e ne riceve ilprotocollo telematico.

In tale fase sulla Domanda può comparire la dicitura“Gestione fuori Plafond”: tale ipotesi si verifica nelcaso in cui l’importo del finanziamento agevolato ri-chiesto, nei limiti della percentuale di agevolazionericonosciuta, sia superiore alla disponibilità residua delPlafond di riferimento.

Si precisa, inoltre, che utilizzando la stessa useridl’Utente potrà inoltrare più domande, purché rispetti laregola per cui per ogni singola misura può presenta-re una sola Domanda di ammissione al finanziamentoagevolato, oltre a quella per sistema integrato, penal’inammissibilità.

La Domanda di ammissione al finanziamento agevo-lato deve essere stampata (la stampa riporterà il proto-collo telematico attribuito), sottoscritta e corredatadella documentazione richiesta.

In fase di stampa della Domanda, l’Applicativo webproduce automaticamente un frontespizio ove è riporta-to mittente, numero di protocollo telematico, indirizzodi destinazione e data di chiusura della transazione diinserimento della Domanda. Analogamente a quantoaccade in fase di conferma della Domanda, sul fronte-spizio potrebbe essere riportata la dicitura “Gestionefuori Plafond”.

Il frontespizio deve essere applicato all’esternodel plico.

7 - Sottoscrizione della Domanda di ammissioneal finanziamento agevolato

Effettuata la stampa, il modulo di domanda deveessere debitamente sottoscritto ed accompagnato dagliAllegati (vedi precedente paragrafo 2) richiesti informato cartaceo, a pena di inammissibilità dellaDomanda stessa.

Sulla Domanda deve essere apposta una marca dabollo amministrativa, fatta salva l’esenzione previstaper i soggetti pubblici.

La documentazione completa deve essere inviataentro il termine perentorio di 3 giorni solari successi-vi alla data di chiusura della transazione di inseri-mento della Domanda di ammissione al finanzia-mento agevolato nell’Applicativo web. Se il terzogiorno solare coincide con un giorno festivo la scaden-za è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Si precisa che per il rispetto del sopraindicato termi-

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ne farà fede il timbro postale di spedizione.Le domande e la relativa documentazione non inoltra-

te secondo quanto previsto dalla Circolare Kyoto, ovveroinviate oltre il sopraindicato termine, saranno ritenutenon ricevibili con conseguente decadenza dell’ordinecronologico inizialmente acquisito. Per tali domande nonsarà avviato il procedimento di istruttoria.

Il modulo di domanda e la relativa documentazionenon sono integrabili in momenti successivi a quello dipresentazione della stessa.

8 - Invio del plico contenente modulo di Domandae allegati

Per le misure nazionali e per le misure microcogene-razione diffusa, rinnovabili e usi finali, da realizzarsinelle Regioni e Province autonome che non si sonoavvalse della gestione diretta delle risorse loro assegnate,

il modulo di domanda corredato degli allegati richiesti eprovvisto del frontespizio applicato all’esterno del plicodeve essere inviato a mezzo plico raccomandato A.R. o“Raccomandata 1” con prova di consegna all’indirizzo:

Esclusivamente per le sole misure microcogenerazio-ne diffusa, rinnovabili e usi finali, quando il beneoggetto di intervento è situato nelle Regioni di seguitoindicate, la domanda e gli allegati devono essere inviatiai seguenti indirizzi:

Si rammenta, inoltre, che:● Ogni plico deve contenere, a pena di inammissibi-

lità, una sola Domanda di ammissione al finanziamen-to agevolato con la relativa documentazione in forma-to cartaceo in originale;

● Non è ammessa la consegna a mano dei plichi.

9 - Rinuncia e modifica della Domanda compila-ta tramite l’Applicativo web

Si precisa che una volta inviata la Domanda di ammis-sione al finanziamento agevolato tramite l’Applicativoweb, i dati ivi contenuti non potranno essere modificatidal Soggetto Beneficiario tramite lo stesso Applicativoweb se non previa rinuncia alla Domanda stessa.

La rinuncia deve essere presentata mediante lacompilazione e la stampa dell’apposito modulo presen-te sull’Applicativo web. Una volta firmato il modulo

deve essere inviato, a mezzo raccomandata A.R. o“Raccomandata 1” con prova di consegna, a CDP oagli Enti gestori regionali.

Al ricevimento della comunicazione di rinunciaCDP o gli Enti gestori regionali provvedono, entro tregiorni lavorativi, ad abilitare nuovamente il SoggettoBeneficiario all’inserimento di un’eventuale nuova Do-manda di ammissione al finanziamento agevolato sul-la medesima misura.

In ogni caso, il Soggetto Beneficiario è tenuto acomunicare a CDP/ Enti gestori regionali qualsiasivariazione relativa ai dati inseriti nella Domanda amezzo raccomandata A.R. o “Raccomandata 1” conprova di consegna.

10 - Recupero userid/password dimenticataSe un soggetto intestatario di una userid dimentica

Regioni Ente gestore regionale (enti di sviluppo regionali o Società finanziarie regionali)

Regione Abruzzo

FONDO KYOTOFI.R.A. SpA - Finanziaria Regionale Abruzzesec/o CDP S.p.A.Via Goito, 4 - 00185 ROMA

Regione Basilicata

FONDO KYOTOSviluppo Italia Basilicata S.p.A.c/o CDP S.p.A.Via Goito, 4 - 00185 ROMA

Regione Emilia Romagna

FONDO KYOTOERVET - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.a.c/o CDP S.p.A.Via Goito, 4 - 00185 ROMA

Regione Lombardia

FONDO KYOTOCestec SpA - Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l’Energia e la Competitività delle Piccole e MedieImprese Lombardec/o CDP S.p.A.Via Goito, 4 - 00185 ROMA

Regione Piemonte

FONDO KYOTOFinpiemonte S.p.A.c/o CDP S.p.A.Via Goito, 4 - 00185 ROMA

CDP S.p.A.

FONDO KYOTO

CDP S.p.A.

Via Goito, 4 - 00185 ROMA

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la userid o la password, per accedere al portale dovràeffettuare nuovamente la registrazione specificandoesattamente gli stessi dati della prima registrazione odell’assegnazione automatica (stessi nome, cognome,codice fiscale e indirizzo mail): in tal caso il sistemanon genererà un nuovo userid, ma si limiterà a genera-re in automatico una nuova password e ad inviarla allostesso indirizzo di posta elettronica della prima regi-strazione. Al momento del primo accesso successivoalla mail inviata, viene richiesto di nuovo il cambiodella password generata automaticamente. La nuovapassword deve rispettare le seguenti regole:

● Lunghezza minima: 8 caratteri;● Numero minimo di caratteri numerici: 2.La password digitata avrà durata massima 90 giorni

solari. Al primo accesso successivo la scadenza dei 90

giorni viene richiesto il cambio della password scadu-ta.

11 - Modifica dei dati anagrafici di accreditamen-to

La modifica dei dati di accreditamento iniziale (qua-li a titolo esemplificativo e non esaustivo: residenza,sede, rappresentanza legale, composizione degli orga-ni di amministrazione, capitale sociale, nome, ragionesociale, ecc.) non è consentita in maniera autonoma aisoggetti intestatari di una userid.

Eventuali richieste di modifica dei dati anagrafici e/odell’indirizzo di posta elettronica associati alla useridassegnata, dovranno essere inoltrate tramite raccomanda-ta A.R. o “Raccomandata 1” con prova di consegna aCDP, che provvederà ad aggiornare gli archivi.

COME CALCOLARE IL FINANZIAMENTO

Tipologie di costi ammissibiliCon riferimento all’Investimento Complessivo, con-

corrono alla determinazione del finanziamento agevola-to, ad eccezione della Misura ricerca e della Misuragestione forestale sostenibile, esclusivamente le seguen-ti tipologie di costi:

a. la progettazione dell’intervento comprensiva deglieventuali studi di supporto (ad esempio la diagnosienergetica e gli studi di fattibilità correlati con l’inter-vento, se necessari);

b. le apparecchiature comprensive delle forniture dimateriali e dei componenti previsti per la realizzazionedell’intervento;

c. le infrastrutture comprese le opere civili, i supporti,le linee di adduzione dell’acqua, dell’energia elettrica(comprensivo dell’allacciamento alla rete), del gas e/odel combustibile biomassa necessari per il funzionamen-

to dell’impianto, i sistemi di misura dei vari parametridi funzionamento dell’impianto;

d. il montaggio, assemblaggio delle strutture nel casodi intervento di efficienza energetica degli edifici edinstallazione delle apparecchiature necessarie al funzio-namento delle tipologie di intervento quali la microcoge-nerazione e gli impianti a fonti rinnovabili;

e. l’avviamento ed il collaudo dell’intervento ai finidell’esercizio dell’impianto oppure la verifica dei para-metri utili alla dimostrazione della certificazione energe-tica degli edifici.

Sono esclusi i costi di autorizzazione, tasse e corri-spettivi da pagare all’allacciamento alle reti nonché icosti di esercizio a valle dell’avviamento dell’impianto(ad esempio: personale, combustibili e manutenzioneordinaria).

Le su elencate tipologie di costi ammissibili debbonoessere strettamente riconducibili all’intervento oggettodi istanza di ammissione al finanziamento agevolato.

TIPOLOGIE DI COSTI AMMISSIBILIMICROCOGENERAZIONE DIFFUSA - RINNOVABILI -

MOTORI ELETTRICI - USI FINALI - PROTOSSIDO DI AZOTO RICERCA GESTIONE FORESTALESOSTENIBILE

progettazione di sistema (max 8% del totale costi ammissibili)costi di personale per ricerca costi di personale- compresi realizzazione di diagnosi energetica e studi di fattibilità

strettamente necessaricosti apparecchiature

costo di strumenti e attrezzatureper ricerca

costo di strumenti e attrezzatureper progettazione- comprensivo delle forniture dei materiali e dei componenti

strettamente necessaricosti infrastrutture:

costo di servizi di consulenze,brevetti, know-how e diritti dilicenza per ricerca

costo di servizi di consulenze,brevetti, know-how e diritti dilicenza per gestione forestale

- comprese le opere edili strettamente necessarie alla realizzazionedell’impianto- costi allacciamento rete- montaggio e assemblaggio tecnologie installabili (misura usifinali)

costi di installazione, compresi avviamento e collaudo costo di materiali, forniture eprodotti per ricerca

esclusi i costi di esercizio (ad es: personale, combustibile e manu-tenzione ordinaria)

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DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

marzo 2012

Massimali del finanziamento agevolatoI massimali del finanziamento agevolato sono da con-

siderarsi al netto dell’imposta sul valore aggiunto e, ovele condizioni di mercato lo richiedessero, possono esseremodificati con decreto del Ministero dell’ambiente diconcerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Costi unitari massimi ammissibiliFatta eccezione per le misure ricerca, usi finali,

protossido di azoto e gestione forestale sostenibile, icosti unitari massimi ammissibili per le altre misuresono stati ricavati da una indagine di mercato inerentele apparecchiature necessarie per gli interventi di mi-crocogenerazione e per gli impianti a fonti rinnovabili.

I costi unitari massimi ammissibili sono consideraticome valori limite ai fini della determinazione delmassimale di finanziamento agevolato e sono indivi-duati tenendo conto delle migliori tecnologie attual-mente disponibili sul mercato.

Tali costi potranno nel tempo subire una variazionesulla base dell’andamento del mercato legato agli im-pianti previsti nelle varie misure di interesse del FondoKyoto. Questa variazione sarà indicata comunque da unprovvedimento legislativo di adeguamento dei costi.

Percentuali di agevolazioneIl finanziamento agevolato concesso rappresenta

una quota parte del costo totale del progetto; larestante parte è a carico del Soggetto Beneficiario ilquale potrà fare ricorso a strumenti propri o all’acces-so al credito bancario.

Per tutte le misure agevolate (ad eccezione della“misura ricerca” e della “misura gestione forestalesostenibile”) e nel rispetto dei costi unitari massimiammissibili, le percentuali di agevolazione sono:

● 90% per i soggetti pubblici;● 70% per imprese, persone fisiche, persone giuridi-

che private, condomini.Le ESCo beneficiano della percentuale di agevolazio-

ne riconosciuta in capo al proprietario del bene immobileoggetto dell’intervento per cui è presentata la domanda.

Misura microcogenerazione diffusaIl massimale del finanziamento agevolato per la

Misura microcogenerazione diffusa è determinato,nel rispetto delle tipologie di costo ammissibile, comeprodotto tra la potenza nominale dell’impianto (P), ilcosto unitario massimo ammissibile di cui alla seguen-te tabella e la percentuale di agevolazione.

Costi unitari massimi ammissibili IVA esclusa

P: potenza nominale dell’impianto.

I costi unitari massimi ammissibili per gli impiantialimentati con combustibile ibrido gas naturale-biomas-sa (solida, liquida e gassosa) verranno calcolati median-do i valori in tabella sulla base della tecnologia associa-ta e delle energie producibili dai singoli combustibili.

Qualora fosse prevista, in combinazione alla produzio-ne di elettricità e calore, la produzione di freddo, prodot-to utilizzando macchine frigorifere alimentate dalla fon-te termica del microcogeneratore, i costi unitari massimiammissibili in tabella sono aumentati del 20%.

Modalità di calcolo del costo unitario massimoammissibile per micro-cogeneratori ibridi

Per impianto ibrido di microcogenerazione diffusasi intende un impianto alimentato in co-combustionegas naturale e biomassa (solida, liquida, gassosa).

Il costo unitario massimo ammissibile per un im-pianto ibrido (Cibrido) è calcolato come segue:

Dove:● pcii è il potere calorifico inferiore del combustibile i;● qi è la portata in tonnellate/ora nel caso di combu-

stibili solidi e liquidi, ovvero la portata in standardmetri cubi/ora nel caso di gas;

● Ci è il costo unitario massimo ammissibile riferitoalla tipologia di impianto di cui alla tabella“Microcogenerazione diffusa”.

Ai fini del calcolo, i valori di pci sono assunti perconvenzione pari ai seguenti:

Tabella - Valori di “pci” di riferimento (Perconvenzione, i valori sono tratti dalla Tabella para-metri standard nazionali per l’inventario delle emis-sioni di CO2 nell’inventario nazionale UNFCCC(aggiornati al 5 Marzo 2010))

P ≤ 10kWe

10 kWe< P ≤ 20 kWe

20 kWe< P ≤ 50 kWe

€/kWe €/kWe €/kWe

Gas naturale 3.000,00 2.500,00 2.000,00

Combustibile PCI Unità di misura

Gas naturale e Biogas 35 GJ/1000 Stm3

Biomassa Vegetale Solida 10,5 GJ/tonnellata

Biocombustibile Vegetale Liquido 35,6 GJ/tonnellata

P ≤ 10kWe

10 kWe< P ≤ 20 kWe

20 kWe< P ≤ 50 kWe

€/kWe €/kWe €/kWe

Biomassa vegetalesolida 9.000,00 8.000,00 7.000,00

Biocombustibili liquidi 4.000,00 3.000,00 2.500,00Biogas 3.000,00 2.500,00 2.000,00

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EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

marzo 2012

In una apposita sezione del Progetto Definitivo allega-to alla domanda di ammissione al finanziamento agevo-lato, il Soggetto Beneficiario specifica la tipologia dicombustibile e la relativa portata alla potenza nominaleespressa in Stm3/h (standard metri cubi/ora) per il gas ein tonnellate/ora per i combustibili solidi e liquidi.

Sono esclusi dal calcolo le portate di gas naturaleutilizzate nelle sole fasi di avvio.

Misura rinnovabiliIl massimale del finanziamento agevolato per la

Misura rinnovabili è determinato, nel rispetto delletipologie di costo ammissibile, per i seguenti impianti:

a. Impianti eolici con potenza nominale installata(P) compresa tra 1 kWp ≤ P ≤ 200 kWp;

b. Impianti idroelettrici con potenza nominale instal-lata (P) compresa tra 1 kWp ≤ P ≤ 200 kWp;

c. Impianti termici a Biomassa Vegetale Solida(pellets o cippato) di potenza nominale termica (P inkWt) compresa tra 50 kWt ≤ P ≤ 450 kWt;

d. Impianti fotovoltaici integrati o parzialmente inte-grati negli edifici con una potenza nominale (P) com-presa fra 1 kWp ≤ P ≤ 40 kWp;

come prodotto tra la potenza nominale dell’impian-to (P), il costo unitario massimo ammissibile indicatonelle seguenti tabelle e la percentuale di agevolazione.

EolicoCosti unitari massimi ammissibili IVA esclusa

P: potenza nominale dell’impianto

Mini-idroelettricoCosti unitari massimi ammissibili IVA esclusa

P: potenza nominale dell’impianto

Biomasse termico alimentato a pellets o a cippatoCosti unitari massimi ammissibili IVA esclusa

P: potenza nominale dell’impianto in kW termici (kWt)

FotovoltaicoCosti unitari massimi ammissibili IVA esclusa

P: potenza nominale dell’impianto.(*) “impianti solari fotovoltaici” di cui al titolo II

del DM del 5 maggio 2011 recante “Incentivazionedella produzione di energia elettrica da impianti solarifotovoltaici”

(**) “impianti fotovoltaici integrati con caratteristi-che innovative” e “impianti fotovoltaici a concentrazio-ne” di cui al titolo III e IV del DM del 5 maggio 2011

Solare termicoIl massimale del finanziamento agevolato per im-

pianti solari termici con superficie d’apertura (S) finoa 200 m2 è determinato, come prodotto tra la superfi-cie di apertura dell’impianto, il costo unitario massimoammissibile indicato nella seguente tabella e la percen-tuale di agevolazione pari al 90% per i soggetti pubbli-ci.

Costi unitari massimi ammissibili IVA esclusa

La superficie di calcolo S (m2) è la superficie diapertura.

Per interventi che includono la realizzazione delgruppo di refrigerazione unitamente alla realizzazionedel campo solare è riconosciuto un costo unitariomassimo ammissibile, aggiuntivo:

a. nel caso di raffrescamento solare realizzato trami-te macchine frigorifere ad assorbimento e ad adsorbi-mento alimentate dalla fonte termica del campo sola-re, verrà riconosciuto un costo unitario massimo am-missibile, aggiuntivo a quello riferito alla componentesolare, pari a 600,00 €/kWf (euro al kilowatt frigorife-ro), IVA esclusa. Il massimale del finanziamentoagevolato per il solo gruppo di refrigerazione è, in talcaso, pari al prodotto tra la potenza frigorifera installa-ta in kWf, il costo unitario massimo ammissibile di600,00 € /kWf e la percentuale di agevolazione. Talemassimale del finanziamento agevolato è da intender-si aggiuntivo a quello della componente solare e nondeve essere superiore a 30.000,00 euro (IVA esclusa)moltiplicato per la percentuale di agevolazione;

1 kWp ≤ P ≤ 10kWp

10 kWp < P ≤ 50kWp

50 kWp < P ≤ 200kWp

€/kWp €/kWp €/kWp

11.000,00 9.000,00 7.000,00

1 kWp ≤ P ≤ 40 kWp

€/kWp

4.000 €/kWp per le tecnologie “tradizionali” (*)

6.500,00 €/kWp per le tecnologie “innovative” (**)

1 kWp ≤ P ≤5 kWp

5 kWp < P ≤10 kWp

10 kWp < P ≤50 kWp

50 kWp < P ≤200 kWp

€/kWp €/kWp €/kWp €/kWp

4.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00

50 kWt ≤ P ≤ 100kWt

100 kWt < P ≤300 kWt

300 kWt < P ≤200 kWt

€/kWt €/kWt €/kWt

450,00 350,00 300,00

S ≤ 15 m2 15 m2 < S ≤70 m2

70 m2 < S ≤200 m2

€/m2€/m2

€/m2

Piani vetrati 900,00 750,00 650,00

Sottovuoto 1.050,00 850,00 750,00

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EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

marzo 2012

b. nel caso di raffrescamento solare realizzato trami-te macchine “DEC - Desiccant and Evaporative Coo-ling” alimentate dalla fonte termica del campo solare,verrà riconosciuto un costo unitario massimo ammissi-bile, aggiuntivo a quello riferito alla componente sola-re, pari a 10,00 € per m3/ora (€ /(m3 / h)) di portatanominale dell’unità di trattamento aria, IVA esclusa. Ilmassimale del finanziamento agevolato per il sologruppo di refrigerazione è, in tal caso, pari al prodottotra la portata nominale dell’unità di trattamento aria inm3/ora, il costo unitario massimo ammissibile di 10,00€ per m3/ora e la percentuale di agevolazione. Talemassimale del finanziamento agevolato è da intendersiaggiuntivo a quello della componente solare e nondeve essere superiore a 100.000,00 euro (IVA esclusa)moltiplicato per la percentuale di agevolazione.

Motori elettriciIl massimale del finanziamento agevolato per la

Misura motori elettrici è determinato, nel rispetto delletipologie di costo ammissibile, come prodotto tra ilnumero di motori sostituiti, il costo unitario massimoammissibile pari a 7.500,00 euro per motore e lapercentuale di agevolazione pari al 70% per le imprese.

Misura usi finaliIl massimale del finanziamento agevolato per la

Misura usi finali non può essere superiore ad1.500.000,00 euro moltiplicato per la percentuale diagevolazione per i seguenti interventi:

a. sull’involucro di edifici esistenti, parti di edificiesistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strut-ture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusuretrasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusureapribili e assimilabili quali porte e vetrine anche senon apribili, delimitanti il volume riscaldato, versol’esterno e verso vani non riscaldati;

b. per la climatizzazione diretta tramite teleriscalda-mento da impianti di cogenerazione di potenza nomina-le fino a 500 kWe alimentati da gas naturale, BiomassaVegetale Solida, Biocombustibili Vegetali Liquidi,Biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa.Tale intervento è ammissibile solo se contempla sia larealizzazione dell’impianto di cogenerazione che larealizzazione della rete di teleriscaldamento ad essoabbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici;

c. per la climatizzazione degli edifici da impiantigeotermici a bassa entalpia fino a 1 MWt

Il massimale del finanziamento agevolato per laMisura usi finali non può essere superiore ad10.000.000,00 euro moltiplicato per la percentuale diagevolazione pari al 90% per i soggetti pubblici per ilseguente intervento:

a. impianti di cogenerazione di potenza nominalefino a 5 MWe alimentati da gas naturale, BiomassaVegetale Solida, Biocombustibili Vegetali Liquidi,Biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa.

Misura protossido di azotoIl massimale del finanziamento agevolato per la

Misura protossido di azoto, non può essere superioread 1.000.000,00 euro moltiplicato per la percentuale diagevolazione pari al 70% per le imprese.

Sistema integratoNel caso in cui l’intervento proposto presenti le

caratteristiche di sistema integrato, ovvero progetti diinvestimento che contemplano l’integrazione di inter-venti combinati delle misure microcogenerazione dif-fusa, rinnovabili e usi finali da realizzarsi nello stessosito, il massimale del finanziamento agevolato nonpuò superare 1.500.000,00 euro. In tali casi, la doman-da di ammissione al finanziamento agevolato dovràevidenziare i costi distinti per intervento.

MisurePotenza nominale/

Superficie/ N˚ /Progetto

Costo unitariomassimo

ammissibile (CUmax)

Percentuale diagevolazionericonosciuta

Massimalefinanziamento

agevolato

1 Microcogenerazione KWe

€ x KWe (varia x scaglio-ni di Kwe Tab. Alleg. d)Decreto allegati)

90% (pubblici) / 70%(altri)

N˚ KWe * CUmax*% Agev

2 Rinnovabili KWt - KWp - m2

€ x KWp/KWt/m2 (varia x

scaglioni Tab. Alleg. d)Decreto allegati)

90% (pubblici) / 70%(altri)

N˚ KW/m2 * CUmax*% Agev

3 Usi finali 1 progetto non previsto 90%(pubblici) / 70%(altri)

max € 1,5 mln (biomas-se max € 10 mln)

4 Sistemi integrati Misure 1, 2, 3 max € 1,5 mln

5 Motori elettrici N˚ motori > 90 KWe (sin-golo motore)

Tab. Alleg. d) Decretoallegati

90% (pubblici) / 70%(altri)

N˚ Motori * CUmax*% Agev

6 Protossido di azoto 1 progetto non previsto 90% (pubblici) / 70%(altri) max € 1.000.000

Tabella Calcolo del massimale di finanziamento agevolato

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EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

marzo 2012

AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

L’ammontare del finanziamento agevolato vienecalcolato come il valore minimo tra:

● il massimale di finanziamento agevolato fissatoper ciascuna misura, definito sulla base di standard dicosto per scaglioni di potenza o di superficie nonchédi limiti massimi per singolo progetto;

● il prodotto tra la percentuale di agevolazione e iltotale generale dei costi ammissibili;

● il prodotto tra la percentuale di agevolazione e iltotale finanziamento agevolato richiesto, in funzionedella capacità di autofinanziamento del soggetto richie-dente.

Esempi

Esempio 1 - Ipotesi di intervento per impianto dimicro-cogenerazione diffusa da 40 kWe a gas natu-rale per la produzione di elettricità e calore, la cuidomanda di ammissione al finanziamento agevola-to è presentata da una impresa.

IpotesiL’Investimento Complessivo (indicato nel modulo

di domanda inteso come somma dei costi ammissibilie dei costi non ammissibili eventualmente sostenuti) èpari a 90.000 € (IVA esclusa).

Il totale generale dei costi ammissibili di cui all’alle-gato e) del Decreto Allegati, pari alla somma dei costiammissibili, è pari a 84.000 € (IVA esclusa).

Il totale finanziamento agevolato richiesto dal Sog-getto Beneficiario (voce in allegato e)) è pari a 82.000€ (IVA esclusa).

Determinazione del massimale del finanziamentoagevolato

Essendo il soggetto proponente un’impresa la per-centuale di agevolazione è pari al 70%. Il costo unita-rio massimo ammissibile previsto per un intervento dimicrocogenerazione di 40 kWe di potenza è di 2000 [€/kWe](come da tabella microcogenerazione diffusa -Costi unitari massimi ammissibili IVA esclusa).

Pertanto il massimale del finanziamento agevolatoper questo intervento sarà pari a:

2000 [€/kWe]* 40 [kWe]* 0,7 = 56.000 €Tale importo è da considerarsi al netto dell’imposta

sul valore aggiunto.

Determinazione dell’importo del finanziamentoagevolato

Il finanziamento agevolato è determinato come ilvalore minimo tra:

1. Il massimale del finanziamento agevolato =56.000 €

2. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e iltotale generale dei costi ammissibili = 0,7*84.000 =58.800 €

3. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e iltotale finanziamento agevolato richiesto: 0,7*82.000 =57.400 €

Pertanto il finanziamento agevolato concedibile èpari a 56.000 € (IVA esclusa). Tale importo è daconsiderarsi al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Il Ministero dell’ambiente o le Regioni di cui allaTabella 1 valuteranno in ogni caso la congruità el’effettiva ammissibilità dei costi.

Esempio 2 - Ipotesi di Intervento relativo allamisura usi finali sull’involucro di un edificio pubbli-co esistente, la cui domanda di ammissione al finan-ziamento agevolato è presentata da un soggettopubblico.

IpotesiL’Investimento Complessivo (indicato nel modulo

di domanda inteso come somma dei costi ammissibilie dei costi non ammissibili eventualmente sostenuti) èpari a 550.000 € (IVA esclusa).

Il totale generale dei costi ammissibili di cui all’alle-gato e) del Decreto Allegati, pari alla somma dei costiammissibili, è pari a 500.000 € (IVA esclusa).

Il totale finanziamento agevolato richiesto dal Sog-getto Beneficiario (voce in allegato e) del DecretoAllegati) è pari a 500.000 € (IVA esclusa).

Determinazione del massimale del finanziamentoagevolato

La percentuale di agevolazione per i soggetti pubbli-ci è pari al 90%.

Pertanto il massimale del finanziamento agevolatoper questo intervento sarà pari a:

1.500.000 * 0,9 = 1.350.000 €Tale importo è da considerarsi al netto dell’imposta

sul valore aggiunto.

Determinazione dell’importo del finanziamentoagevolato:

Il finanziamento agevolato è determinato come il

MisurePotenza nominale/

Superficie/ N˚ /Progetto

Costo unitariomassimo

ammissibile (CUmax)

Percentuale diagevolazionericonosciuta

Massimalefinanziamento

agevolato7 Ricerca 1 progetto non previsto 50% max € 1.000.000

8 Gestione forestalesostenibile 1 progetto € 500.000 100% 1 (max) progetto *

CUmax

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EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

marzo 2012

valore minimo tra:1. Il massimale del finanziamento agevolato =

1.350.000 €2. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e

il totale generale dei costi ammissibili =0,9*500.000 = 450.000 €

3. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione eil totale finanziamento agevolato richiesto =0,9*500.000 = 450.000 €

Pertanto il finanziamento agevolato concedibile èpari a 450.000 € (IVA esclusa). Il finanziamentoagevolato è da maggiorare dell’IVA applicabile aicosti ammissibili.

Il finanziamento agevolabile concedibile maggio-rato dell’IVA è determinato con la seguente formu-la:

FACi = FACe * [(TGCAi - TGCAe)/TGCAe] +FACe

Dove:“FACi” è il finanziamento agevolabile concedibi-

le maggiorato dell’IVA;“FACe” è il finanziamento agevolabile concedibi-

le IVA esclusa (450.000 € );“TGCAi” è il totale generale dei costi ammissibi-

li IVA inclusa (voce in allegato e));“TGCAe” è il totale generale dei costi ammissibi-

li IVA esclusa (500.000 € )Pertanto, ipotizzando un’aliquota IVA del 20%

per ogni voce di costo ammissibile, il totale genera-le dei costi ammissibili IVA inclusa (TGCAi) è paria 600.000 € .

Applicando la formula di cui sopra si ottiene ilseguente finanziamento agevolabile concedibilemaggiorato dell’IVA:

FACi = 450.000 * [(600.000 - 500.000)/500.000]+ 450.000 = 540.000 €

Ipotizzando invece che l’intervento abbia costiammissibili con differenti valori di IVA (es. IVA al10% ed IVA al 20%), e che, pertanto, il totalegenerale dei costi ammissibili IVA inclusa (TGCAi)risulti essere pari a 585.000 € , applicando la formu-la di cui sopra si otterrebbe il seguente finanziamen-to agevolabile concedibile maggiorato dell’IVA:

FACi = 450.000 * [(585.000 - 500.000)/500.000]+ 450.000 = 526.500 €

Il Ministero dell’ambiente o le Regioni di cui allaTabella 1 valuteranno in ogni caso la congruità el’effettiva ammissibilità dei costi.

Esempio 3 - Ipotesi di intervento per sistemaintegrato, la cui domanda di ammissione al finan-ziamento agevolato è presentata da un soggettopubblico.

IpotesiIl sistema integrato è costituito da:1. misura “usi finali” sull’involucro di un edificio

pubblico esistente2. impianto termico a biomasse da 300 kWt alimenta-

to a pellet3. impianto mini-eolico da 10 kWp

L’Investimento Complessivo (indicato nel modulodi domanda inteso come somma dei costi ammissibilie dei costi non ammissibili eventualmente sostenuti) èpari a 455.000 €, IVA esclusa, risultante dalla sommadelle seguenti voci:

In considerazione del fatto che l’allegato e) delDecreto Allegati va compilato separatamente per cia-scun intervento, il totale generale dei costi ammissibi-li (inteso come il totale dei costi indicati anche nellatabella all’allegato e) del Decreto Allegati) risulteràdalla somma degli importi relativi ai singoli interven-ti:

Ipotizziamo che il Soggetto Beneficiario non vogliarichiedere per l’intervento sull’involucro un finanzia-mento agevolato pari al rispettivo totale generale deicosti ammissibili (315.000 €) e che, pertanto, il totalefinanziamento agevolato richiesto per tale interventosia pari a 300.000 € (voce in allegato e)). Il totalefinanziamento agevolato richiesto viene così a determi-narsi:

Determinazione del massimale del finanziamentoagevolato:

La percentuale di agevolazione per i soggetti pubbli-ci è pari al 90%.

Intervento Costo totale(€ - IVA esclusa)

Intervento su involucro 330.000

Impianto termico a biomassa 90.000

Eolico 35.000

Totale 455.000

InterventoTotale generale dei

costi ammissibili(€ - IVA esclusa)

Intervento su involucro 315.000Impianto termico a biomassa 85.000Eolico 32.000Totale 432.000

InterventoTotale finanziamentoagevolato richiesto

(€ - IVA esclusa)Intervento su involucro 300.000Impianto termico a biomassa 85.000Eolico 32.000Totale 417.000

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EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

marzo 2012

Il massimale del finanziamento agevolato viene cal-colato (per ogni singolo intervento) come segue:

Determinazione dell’importo del finanziamentoagevolato:

Il finanziamento agevolato è determinato come ilvalore minimo tra:

1. Il massimale del finanziamento agevolato (perogni singolo intervento)

2. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e iltotale generale dei costi ammissibili (per ogni singolointervento)

3. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e iltotale finanziamento agevolato richiesto (per ogni sin-golo intervento)

Il valore totale del finanziamento agevolato perl’intervento sistema integrato sarà complessivamentedeterminato come somma degli importi minimi identi-ficati per ogni singolo intervento.

Il finanziamento agevolato sarà quindi pari a

373.500 € (IVA esclusa), risultante dalla somma delleseguenti voci:

Si ricorda che nel caso dei sistemi integrati, ilmassimale del finanziamento agevolato non può su-perare 1.500.000,00 euro.

Il finanziamento agevolato è da maggiorare del-l’IVA applicabile ai costi ammissibili.

Ipotizzando un’aliquota IVA del 20% per ogni vocedi costo ammissibile per ciascun intervento, il totalegenerale dei costi ammissibili IVA inclusa (TGCAi)per ciascun intervento è pari a (voce in allegato e)):

Applicando la formula di cui all’Esempio 2 si ottie-ne quanto segue:

Intervento su involucro: FCAi = 270.000 *[(378.000-315.000)/ 315.000] + 270.000 = 324.000 €

Impianto termico a biomassa: FCAi = 76.500 *[(102.000-85.000)/ 85.000] + 76.500 = 91.800 €

Eolico: FCAi = 27.000 * [(38.400-32.000)/ 32.000]+ 27.000 = 32.400 €

Complessivamente, il finanziamento agevolabileconcedibile maggiorato dell’IVA (FCAi) è così deter-minato:

Il Ministero dell’ambiente o le Regioni di cui allaTabella 1 valuteranno in ogni caso la congruità el’effettiva ammissibilità dei costi.

Intervento Totale generale dei costiammissibili Iva inclusa (TGCAi)

Intervento su involucro 378.000

Impianto termico a biomassa 102.000

Eolico 38.400

Totale 518.400

Intervento Calcolo

Massimale delfinanziamento

agevolato(€ - IVA esclusa)

Intervento suinvolucro 1.500.000 * 0,9 1.350.000

Impianto termi-co a biomassa 350 [€/kWT] * 300 kWt * 0,9 94.500

Eolico 3000 [€/kWP] * 10 kWp * 0,9 27.000

InterventoTotale generale dei

costi ammissibili(IVA esclusa)

Intervento su involucro 315.000 * 0,9 = 283.500Impianto termico a biomassa 85.000 * 0,9 = 76.500Eolico 32.000 * 0,9 = 28.800

InterventoTotale generale dei

costi ammissibili(IVA esclusa)

Intervento su involucro 300.000 * 0,9 = 270.000Impianto termico a biomassa 85.000 * 0,9 = 76.500Eolico 32.000 * 0,9 = 28.800

InterventoFinanziamento agevolato

concedibile(IVA esclusa)

Intervento su involucro 270.000Impianto termico a biomassa 76.500Eolico 27.000Totale 373.500

Intervento Calcolo

Massimale delfinanziamento

agevolato(€ - IVA esclusa)

Intervento suinvolucro 1.500.000 * 0,9 1.350.000

Impianto termi-co a biomassa 350 [€/kWT] * 300 kWt * 0,9 94.500

Eolico 3000 [€/kWP] * 10 kWp * 0,9 27.000

InterventoFinanziamento agevolabileconcedibile maggiorate

dell’IVA (FCAi)

Intervento su involucro 324.000

Impianto termico a biomassa 91.800

Eolico 32.400

Totale 448.200

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ISTRUTTORIAIl procedimento di ammissione al finanziamento

agevolato si articola nelle seguenti fasi:a. raccolta delle domande;b. istruttoria preliminare;c. istruttoria tecnica;d. istruttoria economico-finanziaria;e. provvedimento di ammissione e di diniego.Le domande presentate vengono esaminate seguen-

do l’ordine del protocollo telematico attribuito dall’Ap-plicativo web.

Le istruttorie preliminare, tecnica ed economico-fi-nanziaria devono essere considerate separate, distintee consequenziali, con valutazione specifica alla conclu-sione di ogni singola fase; ciascuna valutazione siconclude con l’ammissione alla fase successiva ovve-ro con la non ammissione.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare aCDP/ Enti gestori regionali qualsiasi variazione relati-va ai dati inseriti nella domanda.

CDP cura la fase di raccolta e istruttoria delledomande di ammissione al finanziamento agevolatoper le seguenti misure:

● Misura motori elettrici;● Misura protossido di azoto;● Misura ricerca;● Misura gestione forestale sostenibile;● Misura microcogenerazione diffusa, Misura rin-

novabili, Misura usi finali per le Regioni e Provinceautonome che non si sono avvalse della possibilità digestire autonomamente le attività relative al FondoKyoto.

Nel caso delle Regioni di cui alla Tabella 1, per lemisure microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usifinali, la fase di raccolta e istruttoria delle domande ècurata dai rispettivi Enti gestori regionali.

Gestione Plafond presso CDPL’ammontare dei Plafond ed i relativi utilizzi vengo-

no pubblicati sul sito web di CDP. Le risorse assegna-te si ritengono esaurite nel momento in cui sono statiperfezionati i contratti di finanziamento per un valorepari alle risorse stesse. L’emanazione del provvedi-mento di ammissione al finanziamento agevolato av-viene fino ad esaurimento delle risorse.

Nei casi in cui l’importo del finanziamento agevola-to richiesto, nei limiti della percentuale di agevolazio-ne riconosciuta, sia superiore alla disponibilità residuadel Plafond di riferimento si determina la “Gestionefuori Plafond”. Resta inteso che ciò non costituiscemotivo di decadenza della domanda di ammissione alfinanziamento agevolato.

In caso di “Gestione fuori Plafond”, il procedimentoistruttorio viene avviato solo nel momento in cui sononuovamente disponibili le risorse necessarie a garantire la

completa copertura finanziaria dell’intervento proposto.

Raccolta delle domandeLa CDP e gli Enti gestori regionali registrano le

domande verificando:a. i dati contenuti sul frontespizio applicato all’ester-

no del plico;b. il timbro postale di spedizione;c. l’eventuale presenza della dicitura “Gestione fuo-

ri Plafond”.Qualora, dalla verifica del timbro postale, le doman-

de risultassero inviate oltre il termine di tre giornisolari, queste saranno ritenute non ricevibili in quantofuori termine.

Per le domande inserite nella “Gestione fuori Pla-fond”, non si procede all’apertura della busta ed ilprocedimento di ammissione al finanziamento s’inten-de sospeso. Solo nel momento in cui sono nuovamentedisponibili le risorse necessarie nel Plafond di riferi-mento, si dà avvio al procedimento istruttorio come diseguito descritto e ne viene data comunicazione viae-mail ai soggetti interessati.

L’istruttoria preliminare è effettuata da CDP/Entigestori regionali che verificano la corretta compilazio-ne della domanda, la completezza documentale delladomanda, con tutti i suoi allegati correttamente compi-lati e la sussistenza della disponibilità delle risorse.

L’istruttoria tecnica consiste nella verifica ineren-te la validità tecnica del progetto presentato e nellarelativa ammissibilità e congruità dei costi relativamen-te ai soli progetti che hanno superato la precedenteistruttoria preliminare.

Tale istruttoria è svolta dal Ministero ambiente,ovvero dagli Enti gestori regionali.

Qualora l’istruttoria tecnica si concluda con esitopositivo, viene definito l’importo concedibile, tenutoconto anche del rispetto della regola “de minimis” edella durata del finanziamento, e vengono richiesteinformazioni alla competente Prefettura, da parte delMinistero dell’ambiente o delle Regioni, con riferimen-to alle “imprese soggette alla verifica antimafia”.

L’istruttoria economico-finanziaria è effettuata daCDP/Enti gestori regionali al fine di verificare la confor-mità dei valori dei parametri di affidabilità economico-fi-nanziaria e la compatibilità degli stessi rispetto allasomma degli importi dei finanziamenti richiesti, di ac-quisire la dichiarazione di impegno al rilascio dellafideiussione bancaria, nonché di verificare la sussistenzadella disponibilità delle risorse. In riferimento ai sogget-ti pubblici, in questa fase vengono verificati i presuppo-sti per l’indebitamento, di cui alla vigente normativa. Aseguito della verifica positiva relativa alla conformitàdei valori dei parametri di affidabilità economico-finan-ziaria, CDP e gli Enti Gestori Regionali provvedono arichiedere al Soggetto Beneficiario ed alla Banca Ade-rente di riferimento il rilascio entro 20 giorni solari di

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apposita dichiarazione attestante l’impegno di quest’ulti-ma a prestare idonea Fideiussione Bancaria pari al 30%(aumentata al 35 % per i soli “condomini”, in alternati-va alla Comunicazione dei parametri di affidabilità eco-nomico-finanziaria) del finanziamento agevolato nonappena venga emesso il provvedimento di ammissione.

Nel caso in cui la Banca Aderente comunichi lapropria indisponibilità a rilasciare la predetta dichiarazio-ne, il Soggetto Beneficiario, entro il termine di 15 giornisolari dalla comunicazione di esito negativo, deve invia-re la dichiarazione di impegno di un’altra Banca Aderen-te[1]. In tal caso, i termini relativi all’istruttoria vengonosospesi a decorrere dalla comunicazione di CDP e/oEnti Gestori Regionali al Soggetto Beneficiario sino alladata di ricevimento della dichiarazione della Banca Ade-rente. Decorso inutilmente tale termine l’istruttoria siconclude con la decadenza della domanda.

CDP e gli Enti gestori regionali o il Ministerodell’ambiente e le Regioni, nel corso delle rispettivefasi di istruttoria, possono fare richiesta di chiarimen-ti, precisazioni e/o eventuali rettifiche necessari aifini dell’istruttoria stessa. Le risposte ai suddetti chiari-menti devono essere inoltrate, a mezzo raccomandataA.R. o “Raccomandata 1” con prova di consegna,entro il termine di 15 giorni solari dalla data di ricevi-mento della “Raccomandata 1”. L’istruttoria si conclu-de con la decadenza della domanda oggetto dellarichiesta di chiarimenti:

a. in caso di mancato invio delle risposte, entro ilcitato termine di 15 giorni solari;

b. o nel caso in cui le richieste inoltrate a mezzo“Raccomandata 1” siano ritornate, rispettivamente aCDP, Enti Gestori Regionali, Ministero dell’ambientee Regioni di cui alla Tabella 1, per compiuta giacenza.

Qualora anche una sola delle tre fasi istruttorie siconcluda con esito negativo, il Ministero ambiente o leRegioni emanano un provvedimento di diniego.

Laddove, invece, l’istruttoria economico-finanziariasi concluda con esito positivo, il Ministero dell’am-biente o le Regioni emanano un provvedimento diammissione al finanziamento agevolato, successiva-mente ad un’ulteriore verifica circa il rispetto dellaregola “de minimis”, e lo trasmettono a CDP.

CDP inoltra il provvedimento al Soggetto Beneficia-rio tramite “Raccomandata 1” con invito a fornire tuttala documentazione necessaria alla stipula del contrattodi finanziamento agevolato entro il termine perentoriodi 45 giorni solari decorrenti dalla data di ricezionedella notifica.

Inoltre il Soggetto Beneficiario, entro il termineperentorio di 90 giorni solari dalla data di ricezionedella notifica di ammissione al finanziamento, trasmet-te, tramite raccomandata A.R. o “Raccomandata 1”con prova di consegna, a CDP o agli Enti gestoriregionali:

a. le autorizzazioni in corso di validità (in originalecartaceo o copia conforme), che al momento della do-manda di ammissione al finanziamento agevolato nonerano state ancora conseguite, necessarie all’avvio deilavori o all’apertura del cantiere per la costruzione el’installazione delle opere e impianti relativi all’interven-to oggetto della domanda. Tutte le autorizzazioni allacostruzione degli impianti devono soddisfare la vigentenormativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e, per leopere civili, la vigente normativa in materia antisismica;

b. la comunicazione di avvenuto inizio dei lavorispecificandone la data e allegando copia del Verbaledi consegna dei lavori ove previsto, o della dichiarazio-ne del direttore dei lavori o di un tecnico abilitatonegli altri casi;

c. il contratto o i contratti preliminari, di duratapari almeno alla durata del finanziamento agevolatoconcesso, stipulati con i soggetti fornitori della biomas-sa o del Biogas.

[1] In tal caso, la “Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria” (cfr. allegati b) del Decreto Allegati) già sottoscritta dallaprecedente banca e parte integrante della domanda di ammissione all’agevolazione presentata, dovrà essere nuovamente inviata dalSoggetto Beneficiario a CDP, una volta timbrata e sottoscritta dalla nuova intervenuta banca a conferma dei dati in essa contenuti.

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STIPULA ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTOAGEVOLATO

Condizioni del finanziamento agevolato

forma → prestiti di scopo,durata → non inferiore a 3 anni e non superiore a

6 (15 anni per i soggetti pubblici). Per le ESCo siapplica la disciplina prevista per il Soggetto Beneficia-rio impresa, ancorché si tratti di finanziamenti riferiti abeni di proprietà pubblica,

rate → semestrali, costanti (metodo francese), posti-cipate,

tasso → fisso dello 0,50% annuo, così come deter-minato con decreto dal Ministro dell’economia e dellefinanze.

Il piano di ammortamento viene sviluppato ad ognierogazione sull’importo dell’erogazione stessa e l’entra-ta in ammortamento sarà dal 01/07 o 01/01 immediata-mente successivi alla data di erogazione. Il rimborsodel finanziamento agevolato avviene con emissione diavvisi di pagamento e con l’incasso delle rate allescadenze previste.

Per le erogazioni in data anteriore all’inizio dell’am-mortamento, gli interessi di preammortamento sonocalcolati, al medesimo tasso praticato sul prestito, dalladata dell’erogazione fino al giorno precedente l’inizio

dell’ammortamento.Nel caso di ritardo da parte del Soggetto Beneficia-

rio, nel pagamento dovuto in base al contratto di finan-ziamento agevolato per capitale od interessi o ad altrotitolo, a qualsiasi causa attribuibile, sono dovuti sull’im-porto non pagato gli interessi di mora al tasso diinteresse legale.

È consentita l’estinzione anticipata del finanziamen-to agevolato, senza oneri o commissioni a carico delSoggetto Beneficiario.

Fideiussione BancariaIn caso di ammissione all’agevolazione, in sede di

stipula del contratto di finanziamento, i Soggetti Benefi-ciari persona fisica, imprese, persona giuridica privatae condomini devono presentare la Fideiussione Banca-ria, emessa in via esclusiva da una Banca Aderente. Isoggetti pubblici non sono tenuti alla produzione dellaFideiussione Bancaria.

Tale Fideiussione Bancaria deve essere rilasciata infavore del Ministero dell’ambiente per un importo parial 30% (per i condomini, in alternativa alla comunica-zione dei parametri di affidabilità economico-finanzia-ria da parte della Banca Aderente, per un importo parial 35%) del valore iniziale del finanziamento agevolatoconcesso.

Schematizzazione della fase Istruttoria

CDP

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Contratto di finanziamento e documentazionerichiesta

Una volta ricevuto il provvedimento di ammissioneal finanziamento agevolato, il Soggetto Beneficiariodeve fornire alla propria Banca tutta la documentazio-ne necessaria alla stipula del contratto di finanziamento

agevolato entro il termine perentorio di 45 giorni solaridalla ricezione di tale notifica, pena la decadenza.

Se non già trasmessa ovvero se non più in corso divalidità, il Soggetto Beneficiario deve rendere disponi-bile la seguente documentazione al momento dellastipula:

Soggetto Beneficiario Documentazione

Persone fisiche

● Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione(procura notarile in caso di rappresentante);● Fideiussione bancaria;● Attestazione antiriciclaggio (Allegato g) al Decreto Allegati);● Indicazione del conto corrente di accredito;● Deleghe per l’addebito RID delle rate di finanziamento o altro strumento richiesto;● Richiesta di erogazione dell’anticipazione.

Imprese

● Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione(procura notarile);● Certificato C.C.I.A.A. completo di dicitura “antimafia”;● Certificato rilasciato dal competente Tribunale Fallimentare attestante l’assenza di procedureconcorsuali a carico dell’impresa;● D.U.R.C.;● Fideiussione bancaria;● Certificato di regolarità fiscale rilasciato dalla Agenzia delle Entrate/Dichiarazione sostitutiva exDPR 445/2000 (Allegato f7) al Decreto Allegati);● Attestazione antiriciclaggio (Allegato g) al Decreto Allegati);● Indicazione del conto corrente di accredito;● Deleghe per l’addebito RID delle rate di finanziamento o altro strumento richiesto;● Richiesta di erogazione dell’anticipazione.

Schematizzazione della fase stipula ed erogazione

Elenco documentazione per la stipula del contratto di finanziamento

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La Banca verifica la completezza della documenta-zione necessaria per la stipula e, dopo aver acquisito ilnecessario nulla osta da parte di CDP, procede allasottoscrizione del contratto di finanziamento agevola-to tra il Soggetto Beneficiario e il proprio funzionarioabilitato.

Modalità di erogazione del finanziamento age-volato

Una volta avvenuta la stipula, l’erogazione del finan-ziamento agevolato è disposta come segue:

- In caso di importi di finanziamento inferiori a €50.000:

o un’anticipazione pari all’80% del finanziamentoagevolato concesso;

o un saldo pari al restante 20% del finanziamento,previa trasmissione della documentazione finale.

- In caso di importi di finanziamento compresi tra €50.000 e € 100.000:

o un’anticipazione pari al 50% del finanziamentoagevolato concesso;

o un saldo pari al restante 50% del finanziamento,previa trasmissione della documentazione finale.

- In caso di importi di finanziamento superiori a €100.000:

o un’anticipazione pari al 20% del finanziamentoagevolato concesso;

o per l’ulteriore 50% del finanziamento (o 70% inassenza di anticipazione), ratei intermedi non inferiorial 25% del finanziamento stesso, alla realizzazione diuno stato di avanzamento dei lavori di pari quota;

o un saldo pari al restante 30% del finanziamento,previa trasmissione della documentazione finale.

L’erogazione del finanziamento agevolato avviene,ad esclusione dell’anticipazione, per stati di avanza-mento lavori (SAL), e comunque previo assolvimento

di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant’altroprevisto nel contratto di finanziamento, in relazioneallo stato di realizzazione del progetto agevolato.

La richiesta di ciascuna erogazione del finanziamen-to deve essere prodotta tramite Applicativo web esuccessivamente stampata, corredata della documenta-zione richiesta (diversa a seconda che si tratti dianticipazione, ratei intermedi o saldo finale) e presenta-ta alla propria Banca.

Erogazione anticipazioneLa richiesta di erogazione dell’anticipazione può

essere presentata dal Soggetto Beneficiario al momen-to della stipula del contratto di finanziamento e vienedisposta entro 15 giorni lavorativi dalla data di esecuti-vità del contratto di finanziamento.

L’erogazione dell’anticipazione può non avvenirenei termini di cui sopra sino a quando la CDP nonabbia acquisito il nulla osta dal Ministero dell’ambien-te o dalle Regioni di cui alla Tabella 1 circa leverifiche inerenti:

- le autorizzazioni necessarie per la costruzione,l’installazione e l’esercizio delle opere e impianti;

- il contratto o i contratti preliminari stipulati con isoggetti fornitori della biomassa o del Biogas;

- la richiesta di informazioni “antimafia”.Qualora l’esito di una o più delle sopra elencate

verifiche sia negativo, si provvede alla revoca delfinanziamento agevolato e alla conseguente risoluzio-ne del contratto di finanziamento.

CDP, sulla base dei nulla osta rilasciati dal Ministe-ro dell’ambiente o dalle Regioni di cui alla Tabella 1,provvede all’erogazione delle somme con accreditodiretto sul conto corrente del Soggetto Beneficiario ene informa preventivamente la Banca Aderente e lostesso Soggetto Beneficiario attraverso messaggio di

Soggetto Beneficiario Documentazione

Persone giuridiche private

● Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione(procura notarile);● D.U.R.C.;● Fideiussione bancaria;● Attestazione antiriciclaggio (Allegato g) al Decreto Allegati);● Indicazione del conto corrente di accredito;● Deleghe per l’addebito RID delle rate di finanziamento o altro strumento richiesto;● Richiesta di erogazione dell’anticipazione.

Condomini

● Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione(procura notarile);● Fideiussione bancaria;● Attestazione antiriciclaggio (Allegato g) al Decreto Allegati);● Indicazione del conto corrente di accredito;● Deleghe per l’addebito RID delle rate di finanziamento o altro strumento richiesto;● Richiesta di erogazione dell’anticipazione.

Soggetti pubblici

● Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione;● Attestazione antiriciclaggio (Allegato g) al Decreto Allegati);● Indicazione del conto corrente di accredito;● Deleghe per l’addebito RID delle rate di finanziamento o altro strumento richiesto;● Richiesta di erogazione dell’anticipazione.

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posta elettronica.

Erogazione ratei intermedi (SAL)La richiesta di erogazione dei ratei intermedi

(SAL) è effettuata dal Soggetto Beneficiario, tramite

l’Applicativo web, e, successivamente, è consegnataalla Banca Aderente di riferimento unitamente alladocumentazione di seguito elencata, qualora non siagià stata trasmessa ovvero non sia più in corso divalidità.

CDP, sulla base dei nulla osta rilasciati dal Ministe-ro dell’ambiente o dalle Regioni di cui alla Tabella 1,provvede all’erogazione delle somme con accreditodiretto sul conto corrente del Soggetto Beneficiario ene informa preventivamente la Banca Aderente e lostesso Soggetto Beneficiario attraverso messaggio diposta elettronica.

Erogazione del saldo e documentazione finaleEntro e non oltre 60 giorni solari dalla data di

termine dei lavori di realizzazione dell’investimento,il Soggetto Beneficiario provvede all’inserimento del-la richiesta di erogazione a saldo nell’Applicativo webe presenta alla Banca Aderente la documentazionetecnico-economica di seguito elencata:

Elenco documentazione per erogazione ratei intermedi (SAL)

Soggetto Beneficiario Documentazione

Imprese

● Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione;● Richiesta di erogazione;● Stato avanzamento lavori firmato dal Direttore dei Lavori;● Dichiarazione ex DPR 445/2000 (Allegato f8) al Decreto Allegati) corredata degli originali o copiaconforme delle fatture relative all’intervento e di documentazione comprovante i pagamenti effettua-ti (es. copia del bonifico bancario effettuato);● Certificato C.C.I.A.A. completo di dicitura “antimafia”;● D.U.R.C.;● Certificato di regolarità fiscale rilasciato dalla Agenzia delle Entrate/Dichiarazione sostitutiva exDPR 445/2000 (Allegato f7) al Decreto Allegati);● Indicazione del conto corrente di accredito.

Persone giuridiche private

● Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione;● Richiesta di erogazione;● Stato avanzamento lavori firmato dal Direttore dei Lavori;● Dichiarazione ex DPR 445/2000 (Allegato f8) al Decreto Allegati) corredata degli originali o copiaconforme delle fatture relative all’intervento e di documentazione comprovante i pagamenti effettua-ti (es. copia del bonifico bancario effettuato);● D.U.R.C.;● Indicazione del conto corrente di accredito.

Persone fisiche, Condominie Soggetti pubblici

● Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione;● Richiesta di erogazione;● Stato avanzamento lavori firmato dal Direttore dei Lavori;● Dichiarazione ex DPR 445/2000 (Allegato f8) al Decreto Allegati) corredata degli originali o copiaconforme delle fatture relative all’intervento e di documentazione comprovante i pagamenti effettua-ti (es. copia del bonifico bancario effettuato);● Indicazione del conto corrente di accredito.

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Misura usi finali - Intervento art. 6, co. 2, lettera d), punto 1 (involucro edifici esistenti)

● Documentazione finale di Progetto (come costruito), firmata da professionista o tecnico iscritto all’albo professionale (da presentaresolo nel caso siano intervenute delle varianti in corso d’opera);● relazione fotografica (non meno di 5 fotografie georeferenziate) dalla quale sia chiaramente distinguibile la tipologia del Progetto, iparticolari salienti che lo caratterizzano, il contesto/sito nel quale il Progetto è stato realizzato;● “certificato di collaudo tecnico-amministrativo”, completo di elenco delle fatture debitamente quietanzate peraltro allegate in originaleo in copia conforme (come da modello scaricabile dal sito web). Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo può essere sostituito dal“certificato di regolare esecuzione” (come da modello disponibile sul sito web) nei casi previsti dall’articolo 141 del D.lgs. 163/2006;● attestato di certificazione energetica;● eventuali certificazioni incluse quelle specificatamente previste dalla Normativa Kyoto;● se richiesto dalla normativa vigente, certificato di collaudo dell’edificio o dell’unità immobiliare a seguito degli interventi;● copia della comunicazione con la quale il gestore di rete locale ha notificato al soggetto responsabile il codice identificativo delpunto di connessione alla rete (codice POD, definito all’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06) (per gli impianticonnessi alla rete elettrica);● copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell’energia prodotta e di connessione alla rete elettrica(per gli impianticonnessi alla rete elettrica).

Elenco documentazione finale del progettoMisura microcogenerazione diffusa

● Documentazione finale di Progetto (come costruito), firmata da professionista o tecnico iscritto all’albo professionale (da presentaresolo nel caso siano intervenute delle varianti in corso d’opera);● relazione fotografica (non meno di 5 fotografie georeferenziate) dalla quale sia chiaramente distinguibile la tipologia del Progetto, iparticolari salienti che lo caratterizzano, il contesto/sito nel quale il Progetto è stato realizzato;● “certificato di collaudo tecnico-amministrativo”, completo di elenco delle fatture debitamente quietanzate peraltro allegate inoriginale o in copia conforme (come da modello scaricabile dal sito web). Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo può esseresostituito dal “certificato di regolare esecuzione” (come da modello disponibile sul sito web) nei casi previsti dall’articolo 141 del D.lgs.163/2006;● dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata dal Soggetto Beneficiario attestante l’entrata in esercizio dell’impianto previstodal Progetto;● certificato di collaudo del Progetto;● laddove richiesto dalla normativa vigente, copia della denuncia di apertura di officina elettrica presentata all’UTF (oppure “copia delVerbale di Verifica di Primo impianto rilasciato dall’UTF”) oppure, se l’impianto immette tutta l’energia prodotta nella rete, copia dellacomunicazione fatta all’UTF sulle caratteristiche dell’impianto (ai sensi della circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell’Agenzia delleDogane: disposizioni applicative del D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26);● copia conforme di tutte le autorizzazioni in corso di validità necessarie all’esercizio delle opere e impianti relativi all’interventooggetto della domanda di ammissione al finanziamento agevolato e dichiarazione di adempimento di tutti gli obblighi di legge previstidalla Normativa Kyoto;● copia della comunicazione con la quale il gestore di rete locale ha notificato al soggetto responsabile il codice identificativo delpunto di connessione alla rete (codice POD, definito all’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06) (per gli impianticonnessi alla rete elettrica);● copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell’energia prodotta e di connessione alla rete elettrica (per gli impianticonnessi alla rete elettrica).

Misura rinnovabili● Documentazione finale di Progetto (come costruito), firmata da professionista o tecnico iscritto all’albo professionale (da presentaresolo nel caso siano intervenute delle varianti in corso d’opera);● relazione fotografica (non meno di 5 fotografie georeferenziate) dalla quale sia chiaramente distinguibile la tipologia del Progetto, iparticolari salienti che lo caratterizzano, il contesto/sito nel quale il Progetto è stato realizzato;● “certificato di collaudo tecnico-amministrativo”, completo di elenco delle fatture debitamente quietanzate peraltro allegate inoriginale o in copia conforme (come da modello scaricabile dal sito web). Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo può esseresostituito dal "certificato di regolare esecuzione" (come da modello disponibile sul sito web) nei casi previsti dall’articolo 141 del D.lgs.163/2006;● dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata dal Soggetto Beneficiario attestante l’entrata in esercizio dell’impianto Previstodal Progetto;● certificato di collaudo del Progetto;● laddove richiesto dalla normativa vigente, copia della denuncia di apertura di officina elettrica presentata all’UTF (oppure “copia delVerbale di Verifica di Primo impianto rilasciato dall’UTF”) oppure, se l’impianto immette tutta l’energia prodotta nella rete, copia dellacomunicazione fatta all’UTF sulle caratteristiche dell’impianto (ai sensi della circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell’Agenzia delleDogane: disposizioni applicative del D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26);● copia conforme di tutte le autorizzazioni in corso di validità necessarie all’esercizio delle opere e impianti relativi all’interventooggetto della domanda di ammissione al finanziamento agevolato e dichiarazione di adempimento di tutti gli obblighi di legge previstidalla Normativa Kyoto;● copia della comunicazione con la quale il gestore di rete locale ha notificato al soggetto responsabile il codice identificativo delpunto di connessione alla rete (codice POD, definito all’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06) (per gli impianticonnessi alla rete elettrica);● copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell’energia prodotta e di connessione alla rete elettrica (per gli impianticonnessi alla rete elettrica).

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Misura usi finali - Intervento art. 6, co. 2, lettera d), punto 2 (teleriscaldamento, impianti geotermici, cogenerazione)● Documentazione finale di Progetto (come costruito), firmata da professionista o tecnico iscritto all’albo professionale (da presentaresolo nel caso siano intervenute delle varianti in corso d’opera);● relazione fotografica (non meno di 5 fotografie georeferenziate) dalla quale sia chiaramente distinguibile la tipologia del Progetto, iparticolari salienti che lo caratterizzano, il contesto/sito nel quale il Progetto è stato realizzato;● “certificato di collaudo tecnico-amministrativo”, completo di elenco delle fatture debitamente quietanzate peraltro allegate in originaleo in copia conforme (come da modello scaricabile dal sito web). Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo può essere sostituito dal“certificato di regolare esecuzione” (come da modello disponibile sul sito web) nei casi previsti dall’articolo 141 del D.lgs. 163/2006;● dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata dal Soggetto Beneficiario attestante l’entrata in esercizio dell’impianto previstodal Progetto;● certificato di collaudo del Progetto;● laddove richiesto dalla normativa vigente, copia della denuncia di apertura di officina elettrica presentata all’UTF (oppure “copia delVerbale di Verifica di Primo impianto rilasciato dall’UTF”) oppure, se l’impianto immette tutta l’energia prodotta nella rete, copia dellacomunicazione fatta all’UTF sulle caratteristiche dell’impianto (ai sensi della circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell’Agenzia delleDogane: disposizioni applicative del D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26);● copia conforme di tutte le autorizzazioni in corso di validità necessarie all’esercizio delle opere e impianti relativi all’interventooggetto della domanda di ammissione al finanziamento agevolato e dichiarazione di adempimento di tutti gli obblighi di legge previstidalla Normativa Kyoto;● copia della comunicazione con la quale il gestore di rete locale ha notificato al soggetto responsabile il codice identificativo delpunto di connessione alla rete (codice POD, definito all’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06) (per gli impianticonnessi alla rete elettrica);● copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell’energia prodotta e di connessione alla rete elettrica (per gli impianticonnessi alla rete elettrica).

Misura motori elettrici● Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato f8) al Decreto Allegati) corredata degli originali o copia conforme dellefatture, con l’indicazione della potenza e dei codici prodotto dei singoli motori, e di documentazione comprovante le speseeffettivamente sostenute per l’acquisto degli stessi;● certificazione del produttore del motore prevista dalla Normativa Kyoto;● certificato di collaudo dei motori qualora sia richiesto dalla normativa vigente.

Misura protossido di azoto● Documentazione finale di Progetto (come costruito), firmata da professionista o tecnico iscritto all’albo professionale (da presentaresolo nel caso siano intervenute delle varianti in corso d’opera);● relazione fotografica (non meno di 5 fotografie georeferenziate) dalla quale sia chiaramente distinguibile la tipologia del Progetto, iparticolari salienti che lo caratterizzano, il contesto/sito nel quale il Progetto è stato realizzato;● “certificato di collaudo tecnico-amministrativo”, completo di elenco delle fatture debitamente quietanzate peraltro allegate in originaleo in copia conforme (come da modello scaricabile dal sito web). Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo può essere sostituito dal“certificato di regolare esecuzione” (come da modello disponibile sul sito web) nei casi previsti dall’articolo 141 del D.lgs. 163/2006;● copia della comunicazione con la quale il gestore di rete locale ha notificato al soggetto responsabile il codice identificativo delpunto di connessione alla rete (codice POD, definito all’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06) (per gli impianticonnessi alla rete elettrica);● copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell’energia prodotta e di connessione alla rete elettrica (per gli impianticonnessi alla rete elettrica).

Misura ricerca● Relazione finale del Progetto corredata dei risultati sperimentali della tecnologia oggetto di ricerca;● dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato f8) al Decreto Allegati) corredata degli originali o copia conforme delle fatturerelative all’intervento e di documentazione comprovante le spese sostenute;● relazione fotografica;● copia di eventuali brevetti derivati dal Progetto e/o articoli di ricerca pubblicati su riviste scientifiche nazionali edinternazionali;● documentazione attestante la creazione di eventuali spin-off atti a valorizzare i risultati della ricerca.

Misura gestione forestale sostenibile● Relazione finale del Progetto nella quale sia chiaramente definito, ed identificabile, il beneficio in termini di anidride carbonicastoccata nei suoli forestali e nelle foreste a seguito dell’attuazione degli interventi identificati;● dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato f8) al Decreto Allegati) corredata degli originali o copia conforme delle fatturerelative all’intervento e di documentazione comprovante le spese sostenute.

Il Soggetto Beneficiario, inoltre, deve provvedere atrasmettere a CDP e, per le Regioni di cui alla Tabella1, agli Enti gestori regionali copia conforme di tutte leautorizzazioni in corso di validità necessarie all’eserci-zio delle opere e impianti relativi all’intervento ogget-to della domanda di ammissione al finanziamentoagevolato.

CDP, sulla base dei nulla osta rilasciati dal Ministe-ro dell’ambiente o dalle Regioni di cui alla Tabella 1,provvede all’erogazione delle somme con accreditodiretto sul conto corrente del Soggetto Beneficiario ene informa preventivamente la Banca Aderente e lostesso Soggetto Beneficiario attraverso messaggio diposta elettronica.

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EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

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VARIAZIONI E RECUPERO SOMME

Variazioni di titolarità e dei datiIl Soggetto Beneficiario del finanziamento agevo-

lato, che ha sottoscritto il contratto, non può cedereil contratto, e/o procedere ad atti comportanti unanovazione soggettiva (passiva), quali accollo, espro-missione e delegazione, pena la revoca del finanzia-mento.

Le uniche variazioni di titolarità ammesse sonoquelle derivanti da:

- atto tra vivi e altre variazioni di natura giuridi-ca (trasformazione societaria, scissione, fusione perunione o incorporazione, ecc.). Per le misure microco-generazione diffusa, rinnovabili ed usi finali, coluiche subentra quale nuovo titolare del contratto difinanziamento deve essere un proprietario del beneimmobile su cui insiste l’intervento;

- atto mortis causa. In caso di soggetti privati esocietà di persone, l’avvenuto decesso dovrà essere co-municato con immediatezza da parte degli eredi del decuius.

Il Soggetto Beneficiario deve comunicare, a mez-zo raccomandata A.R. o “Raccomandata 1” con pro-va di consegna, a CDP/Enti gestori regionali, qualsia-si variazione soggettiva intervenuta nella titolaritàdel finanziamento agevolato motivandone la ragione.A tal fine alla richiesta dovranno essere allegati tuttii relativi documenti e/o atti attestanti e comprovantila variazione. Inoltre, deve essere allegata una comu-nicazione in cui la Banca Aderente dichiara di averricevuto la richiesta di fideiussione bancaria e comu-nica i dati relativi ai parametri di affidabilità econo-mico-finanziaria. Tale richiesta deve essere presenta-ta, a mezzo raccomandata A.R. o “Raccomandata 1”con prova di consegna, a CDP/Enti gestori regionali,anche qualora la variazione di titolarità intervenganel lasso di tempo che intercorre tra la presentazionedella domanda di ammissione al finanziamento age-volato e la stipula del contratto di finanziamento. Inogni caso, la variazione è condizionata alla preventi-va accettazione.

Con le stesse modalità di cui sopra, il SoggettoBeneficiario può comunicare le variazioni dei datiintervenute dopo l’invio della domanda di ammissioneal finanziamento (ad es. residenza, sede, capitale socia-le, nome, rappresentanza legale, composizione degliorgani di amministrazione, ragione sociale, ecc.).

Proroghe, modifica del cronoprogramma e va-rianti

ProrogheIl Soggetto Beneficiario può proporre istanza di

proroga del termine di fine lavori. Tale proroga nonpuò essere superiore ad ulteriori 180 giorni solaridecorrenti dalla data di fine lavori precedentementeprevista. L’istanza di proroga deve essere trasmessa aCDP/Enti gestori regionali, tramite raccomandata A.R.o “Raccomandata 1” con prova di consegna, debita-mente sottoscritta e motivata nonché corredata, seesistenti, dai precedenti stati di avanzamento dei lavo-ri, e deve pervenire entro l’originario termine di finelavori.

Modifica del cronoprogrammaIl Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare tem-

pestivamente gli aggiornamenti relativi alla pianifica-zione sequenziale e temporale delle attività intervenutinel rispetto dei termini di realizzazione dell’investi-mento. Tali aggiornamenti, devono essere inviati trami-te raccomandata A.R. o “Raccomandata 1” con provadi consegna a CDP/Enti gestori regionali. Resta intesoche tali modifiche debbono rispettare i termini origina-ri di fine lavori o quelli eventualmente conseguentialla concessione della proroga.

VariantiQualora si debba apportare una variante al proget-

to ammesso al finanziamento agevolato, il SoggettoBeneficiario è tenuto in via preventiva ad inviare, amezzo raccomandata A.R. o “Raccomandata 1” conprova di consegna, a CDP/Enti gestori regionali,richiesta di variante debitamente sottoscritta, motiva-ta e integrata da idonea documentazione giustificati-va.

La variante non può in alcun modo comportareulteriori oneri e non può essere oggetto di finanziamen-to agevolato integrativo. I lavori relativi alla variantenon possono essere realizzati prima dell’avvenuta rice-zione della comunicazione di accettazione. In casocontrario non sono considerati ammissibili i relativicosti sostenuti in data precedente alla comunicazionedi accettazione della variante. Le varianti non devonoin alcun modo comportare un peggioramento dellecaratteristiche energetiche del progetto approvato eammesso a finanziamento, se non in casi eccezionali edebitamente motivati.

Modalità di recupero delle sommeEquitalia è il soggetto deputato al recupero coatti-

vo delle somme già erogate, che avviene medianteruolo.

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I riferimenti normativi (leggi, decreti e circolareesplicativa)checompletanoilVademecummes-soapuntodallaCassadepositi eprestitiper spie-gare a cittadini e imprese come ottenere i finan-ziamenti previsti dal FondoKyoto per l’energiaverde.

FONDO KYOTO

Guida agli incentiviRiferimenti normativi

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[*] Pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario.[1] In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 1 dell’art. 31, Dlgs 3 marzo 2011, n. 28. In attuazione diquanto disposto dal presente comma vedi il Dm 25 novembre 2008 e il Dm 17 novembre 2009.[2] Lettera aggiunta dal comma 124 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Ecco la rassegna delle norme sul Fondo Kyoto,dai commi contenuti nella Finanziaria del 2007alla circolare del primomarzo 2012.Permotividispazio il decreto del ministero dell’Ambiente del19 luglio 2011 è stato pubblicato separatamente.

Dalla Finanziaria 2007all’ultima circolare approvatadal ministero dell’Ambiente

LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2007)[*].

1. 1110. Per il finanziamento delle misure finalizza-te all’attuazione del Protocollo di Kyoto alla Conven-zione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenticlimatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997, resoesecutivo dalla legge 1˚ giugno 2002, n. 120, previstedalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo2003, e successivi aggiornamenti, e istituito un Fondorotativo.

1. 1111. Entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge il Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico, sentita la Confe-renza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislati-vo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalità perl’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato delladurata non superiore a settantadue mesi a soggettipubblici o privati. Nello stesso termine, con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze, e individua-to il tasso di interesse da applicare[1].

1. 1112. Per il triennio 2007-2009 sono finanziateprioritariamente le misure di seguito elencate:

a) installazione di impianti di microcogenerazionediffusa ad alto rendimento elettrico e termico;

b) installazione di impianti di piccola taglia perl’utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazio-ne di elettricità e calore;

c) sostituzione dei motori elettrici industriali conpotenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficien-za;

d) incremento dell’efficienza negli usi finali del-l’energia nei settori civile e terziario;

e) eliminazione delle emissioni di protossido diazoto dai processi industriali;

f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuovetecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissio-ni o ad emissioni zero;

f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attua-te attraverso interventi diretti a ridurre il depaupera-mento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelleforeste[2].

1. 1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinateal Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200milioni di euro all’anno. In sede di prima applicazio-ne, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, lerisorse di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 1˚

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[3] Vedi, anche, il comma 2 dell’art. 31, Dlgs 3 marzo 2011, n. 28.[*] Pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 22 gennaio 2010, n. 17.

giugno 2002, n. 120.1. 1114. Le rate di rimborso dei finanziamenti con-

cessi sono destinate all’incremento delle risorse a di-sposizione del Fondo di cui al comma 1110.

1. 1115. Il Fondo di cui al comma 1110 è istituitopresso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita

convenzione ne sono definite le modalità di gestione. LaCassa depositi e prestiti Spa può avvalersi per l’istrutto-ria, l’erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestionedei finanziamenti concessi di uno o più istituti di creditoscelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurareuna omogenea e diffusa copertura territoriale[3].

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEDECRETO 17 NOVEMBRE 2009

Tasso di interesse da applicare suifinanziamenti da concedersi a valere sullerisorse del Fondo rotativo a sostegno delle

misure per l’attuazione del Protocollo diKyoto sui cambiamenti climatici[*].

IL MINISTRO DELL’ECONOMIAE DELLE FINANZE

Vista la legge 1˚ giugno 2002, n. 120 di ratifica delProtocollo di Kyoto;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, inparticolare, l’art. 1, il quale prevede, al comma 1110,l’istituzione di un Fondo rotativo destinato al finanzia-mento delle misure finalizzate all’attuazione del Proto-collo di Kyoto alla Convenzione quadro delle NazioniUnite sui cambiamenti climatici e, al comma 1111,che con decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico sono individuate lemodalità per l’erogazione dei finanziamenti a tassoagevolato a soggetti pubblici o privati ad un tasso diinteresse fissato con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze;

Vista la nota del 10 luglio 2007, con la quale ilMinistero dell’ambiente e della tutela del territorio edel mare ha avanzato la proposta di fissare il tassoagevolato sui finanziamenti a valere sulle risorse delFondo Kyoto nella misura dello 0,50 per cento annuoe di prevedere che l’agevolazione derivante dal finan-ziamento stesso sia equivalente alla differenza tra gliinteressi calcolati al tasso di attualizzazione e rivaluta-zione, fissato ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decretolegislativo 31 marzo 1998, 123 e vigente alla data distipula del contratto di finanziamento e gli interessi dacorrispondere al predetto tasso agevolato;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico in data 25 novem-bre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana n. 92 del 21 aprile 2009, emanatoin attuazione della predetta disposizione legislativa e,

in particolare, l’art. 9, il quale prevede, al comma 1,che l’intensità del beneficio erariale non può superarela quota di aiuto di Stato definita «de minimis» di cuial regolamento Ce n. 1998/2006 della Commissionedel 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale dell’Unione europea n. L 379/5 del 28 dicembre2006;

Ritenuta l’opportunità di accogliere la proposta, inanalogia a quanto previsto per i finanziamenti a valeresul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gliinvestimenti in ricerca di cui all’art. 1, comma 354,della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine diincentivare al massimo grado le misure di riduzionedelle emissioni di gas ad effetto serra;

Visto il predetto regolamento CE n. 1998/2006 dellaCommissione del 15 dicembre 2006 ed, in particolare,l’art. 2 il quale disciplina gli aiuti di Stato di importan-za «de minimis»;

Decreta:

Articolo 11. Il saggio di interesse sui finanziamenti da conce-

dersi a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, a soste-gno delle misure finalizzate all’attuazione del Protocol-lo di Kyoto alla Convenzione quadro delle NazioniUnite sui cambianti climatici, come disciplinate daldecreto del Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico in data 25 novembre 2008 richia-mato nelle premesse, è fissato nella misura dello 0,50per cento annuo.

Articolo 21. L’importo massimo della misura d’aiuto, pari alla

differenza tra l’ammontare degli interessi sul finanzia-mento calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazio-ne, fissato ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decretolegislativo 31 marzo 1998, n. 123 vigente alla data distipula del contratto di finanziamento e l’ammontaredegli interessi calcolati al tasso agevolato di cui all’art.1, non potrà essere superiore all’importo di aiuto diStato definito de minimis ai sensi dell’art. 2 del regola-mento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15dicembre 2006.

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DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

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[*] Pubblicato sul supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» del 21 aprile 2009, n. 92.

MINISTERO DELL’AMBIENTE EDELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 25 NOVEMBRE 2008Disciplina delle modalità di erogazione dei

finanziamenti a tasso agevolato ai sensidell’articolo 1, comma 1110-1115, della legge27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo Rotativo per

il finanziamento delle misure finalizzateall’attuazione del Protocollo di Kyoto[*].

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLATUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRODELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la Convenzione Quadro delle Nazioni Unitesui Cambiamenti Climatici, fatta a New York nel 1992e successivamente ratificata dal Governo italiano conlegge 15 gennaio 1994, n. 65;

Visto il Protocollo adottato il 10 dicembre 1997 aKyoto nel corso della Terza Conferenza delle Partialla Convenzione sui Cambiamenti Climatici secondoil quale i Paesi industrializzati si impegnano a ridurre,per il periodo 2008-2012, il totale delle emissioni digas ad effetto serra almeno del 5% rispetto ai livellidel 1990;

Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002,2002/358/CE, riguardante l’approvazione, a nome del-la Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegatoalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cam-biamenti Climatici, nel quale l’Italia si impegna allariduzione delle proprie emissioni di gas serra nellamisura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro ilperiodo compreso fra il 2008 e il 2012;

Vista la decisione del Consiglio europeo del 25marzo 2004, con la quale è confermato l’impegnodell’Unione europea per l’attuazione degli obblighi diriduzione stabiliti nell’ambito del Protocollo di Kyotoe nella successiva citata decisione 2002/358/Ce;

Vista la legge 1˚ giugno 2002, n. 120 di ratifica delProtocollo di Kyoto;

Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002«Revisione delle Linee Guida per le politiche e misurenazionali di riduzione delle emissioni dei gas ad effet-to serra»;

Vista la delibera CIPE n. 135 dell’11 dicembre 2007«Aggiornamento della delibera CIPE n. 123/2002»;

Vista la direttiva 2003/87/CE che istituisce un siste-ma per lo scambio di quote di emissione di anidride

carbonica nell’Unione europea;Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,

Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma del-l’art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003,n. 38;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che alcomma 1110 ha istituito un apposito Fondo rotativoper il finanziamento delle misure finalizzate all’attua-zione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione qua-dro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997, reso esecutivo dallalegge 1˚ giugno 2002, n. 120, previste dalla deliberaCipe n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successi-vi aggiornamenti (nel seguito: Fondo Kyoto);

Visto il comma 1111 della legge 27 dicembre 2006,n. 296, che prevede l’adozione, da parte del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, diconcerto con il Ministro dello sviluppo economico,sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di undecreto per l’individuazione delle modalità di erogazio-ne dei finanziamenti da concedersi a valere sulle risor-se del Fondo Kyoto, nel rispetto delle condizioni ditasso, di durata e di destinazione soggettiva fissatedalla legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il citato comma 1111 della legge 27 dicembre2006, n. 296, che demanda ad un decreto del Ministrodell’economia e delle finanze l’individuazione del tas-so di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati;

Visti i commi da 1112 a 1114 della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, che hanno individuato le misure dafinanziare prioritariamente per il triennio 2007-2009 edestinato al Fondo Kyoto, nel medesimo triennio, lasomma di 200 milioni di euro all’anno e, in eventualeaggiunta, le risorse di cui all’art. 2, comma 3, dellalegge 2 giugno 2002, n. 120, prescrivendo che le ratedi rimborso dei finanziamenti agevolati siano destinateall’incremento delle risorse a disposizione del FondoKyoto stesso;

Visto il comma 1115 della legge 27 dicembre 2006,n. 296 che, nell’istituire il Fondo Kyoto presso laCassa depositi e prestiti S.p.A. (nel seguito: CDPS.p.A.), rimanda ad apposita convenzione per la defini-zione delle modalità di gestione, dando facoltà allastessa CDP S.p.A. di avvalersi per l’istruttoria, l’eroga-zione e per tutti gli atti connessi alla gestione deifinanziamenti agevolati di uno o più istituti di credito,scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicura-re una omogenea e diffusa copertura territoriale;

Visto l’art. 2, comma 124, della legge 24 dicembre2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), che, introduceall’art. 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006,

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EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

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n. 296, la lettera f-bis) recante: «pratiche di gestioneforestale sostenibile attuate attraverso interventi direttia ridurre il depauperamento dello stock di carbonio neisuoli forestali e nelle foreste»;

Visto l’art. 2, comma 152, della legge 24 dicembre2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che dispone chela produzione di energia elettrica da impianti alimenta-ti da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in datasuccessiva al 31 dicembre 2008, hanno diritto di acces-so agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 acondizione che i medesimi impianti non beneficino dialtri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale,locale o comunitaria in conto energia, in conto capitaleo in conto interessi con capitalizzazione anticipata;

Visti i commi 345 e 346 della legge relativi all’in-centivazione di interventi di riqualificazione energeti-ca di edifici esistenti, e i commi 358 e 359 della leggerelativi all’incentivazione di motori ad alta efficienza;

Visto il Documento di Programmazione Economicae Finanziaria 2008-2011 nella parte in cui si prevedela reiterazione delle suddette misure;

Vista la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozio-ne della cogenerazione basata su una domanda dicalore utile nel mercato interno dell’energia e chemodifica la direttiva 92/42/CEE;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20che recepisce la summenzionata direttiva definendomisure atte a promuovere e sviluppare anche ai fini ditutela ambientale la cogenerazione ad alto rendimentodi calore ed energia basata su una domanda di caloreutile e sul risparmio di energia primaria con particola-re riferimento alle condizioni climatiche nazionali;

Visti i decreti 20 luglio 2004 emanati dal Ministroper le attività produttive di concerto con il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio e del mareper la promozione del risparmio energetico negli usifinali:

«Nuova individuazione degli obiettivi quantitativinazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fontirinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decretolegislativo 23 maggio 2000, n. 164»;

«Nuova individuazione degli obiettivi quantitativiper l’incremento dell’efficienza energetica negli usifinali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, deldecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;

Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, conversio-ne in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1˚ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti inmateria economico-finanziaria, per lo sviluppo el’equità sociale;

Visto il decreto 21 dicembre 2007, emanato dalMinistro dello sviluppo economico di concerto con ilMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio e delmare, recante «Revisione e aggiornamento dei decreti20 luglio 2004, concernenti l’incremento dell’efficien-

za energetica degli usi finali di energia, il risparmioenergetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311, recante «Disposizioni correttive ed integrative aldecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recanteattuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendi-mento energetico nell’edilizia»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/Cerelativa alla promozione dell’energia elettrica prodottada fonti energetiche rinnovabili nel mercato internodell’elettricità»;

Visto il decreto 19 febbraio 2007 recante «Criteri emodalità per incentivare la produzione di energia elet-trica mediante conversione fotovoltaica della fontesolare, in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo29 dicembre 2003, n. 387»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Com-missione europea del 15 dicembre 2006, relativo al-l’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agliaiuti d’importanza minore («de minimis»);

Sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella sedutadel 28 febbraio 2008;

Decreta:

Articolo 1Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità di eroga-zione dei finanziamenti da concedersi a valere sullerisorse del Fondo Kyoto, a sostegno delle misurefinalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto allaConvenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambia-menti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997,reso esecutivo dalla legge 1˚ giugno 2002, n. 120,previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22marzo 2003, e successivi aggiornamenti.

Articolo 2Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguentidefinizioni:

a) «Misura microcogenerazione diffusa»: installazio-ne di impianti di microcogenerazione ad alto rendimen-to elettrico e termico come definiti dal decreto legislati-vo 8 febbraio 2007, n. 20 (G.U. n. 54 del 6 marzo2007), alimentati a gas naturale, biomassa vegetalesolida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e inco-combustione gas naturale-biomassa (solida, liqui-da, gassosa);

b) «Misura rinnovabili»: installazione di impianti dipiccola taglia per l’utilizzazione delle fonti rinnovabiliper la generazione di elettricità o calore;

c) «Misura motori elettrici»: sostituzione dei motori

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elettrici industriali con potenza nominale superiore a90 kWe con motori ad alta efficienza;

d) «Misura usi finali»: risparmio energetico e incre-mento dell’efficienza negli usi finali dell’energia;

e) «Misura protossido di azoto»: eliminazione delleemissioni di protossido di azoto dai processi industria-li e in agricoltura;

f) «Misura ricerca»: progetti pilota di ricerca esviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti dienergia a basse emissioni o ad emissioni zero di gas adeffetto serra;

g) «ciclo di programmazione»: periodo di tempo didurata annuale con inizio il 1˚ gennaio e conclusione il31 dicembre dello stesso anno;

h) «sistemi integrati»: progetti di investimento checontemplano l’integrazione di interventi, comunquecombinati, di cui alle misure definite nelle precedentilettere a), b) e d), da realizzarsi nello stesso sito;

i) «imprese»: tutti i soggetti, comprese le ESCo(Società di servizi energetici), le imprese agricole eforestali, le imprese che esercitano servizi di pubblicautilità, le imprese che esercitano abitualmente e conti-nuativamente attività commerciale, industriale e nelsettore dei servizi, comunque soggette all’imposizionedell’imposta sul valore aggiunto, sia sotto forma indivi-duale che societaria;

j) «persona fisica»: tutti i soggetti aventi capacitàgiuridica diversi da quelli di cui alla lettera i) e k) chenon esercitano abitualmente e continuativamente attivi-tà commerciale o comunque soggetta all’imposizionedell’imposta sul valore aggiunto;

k) «persona giuridica privata»: tutti i soggetti diver-si da quelli delle lettere i) e j) a cui è riconosciuta lapersonalità giuridica ai sensi della normativa vigente,comprese le fondazioni e le associazioni con personali-tà giuridica;

l) «soggetti pubblici»: regioni, province, comuni,comunità montane e gli altri soggetti a cui la leggericonosce la personalità giuridica pubblica, incluse leassociazioni, le unioni e i consorzi tra enti locali, leagenzie regionali o locali per il risparmio energeticononché gli istituti universitari e gli istituti di ricercacompresi i loro consorzi;

m) «condomini»: condomini, ai sensi del Libro III,Titolo VII, Capo II del codice civile, comprendentialmeno dieci unità abitative;

n) «investimento complessivo»: totale dei costi dasostenere per la completa realizzazione dell’intervento;

o) «tipologie di costo ammissibile»: voci di costodell’investimento complessivo ammissibili ad agevola-zione;

p) «percentuale di agevolazione»: percentuale daapplicare al totale generale dei costi ammissibili ed altotale del finanziamento agevolato richiesto di cuiall’allegato e);

q) «finanziamento agevolato»: capitale concedibile

a prestito a valere sulle risorse del Fondo Kyotocalcolato secondo quanto previsto all’art. 9, comma 3;

r) «potenza nominale»: è la potenza elettrica dell’im-pianto, determinata come la somma aritmetica dellepotenze nominali dei singoli impianti;

s) «Circolare»: Circolare applicativa, da emanarsientro 60 giorni dalla entrata in vigore del presentedecreto, che il Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, di concerto con il Ministerodello sviluppo economico, adotta, d’intesa con la CDPS.p.A., per l’ulteriore attuazione di dettaglio del pre-sente decreto;

t) «intervento»: per le misure di cui al presentearticolo lettera a), b) e d) limitatamente all’art. 6,comma 2, lettera d), punto 2, si intende la realizzazio-ne di singolo impianto in conformità alle prescrizioniminime di cui agli allegati c);

u) «Misura gestione forestale sostenibile»: progettiregionali per la finalizzazione di interventi diretti aridurre il depauperamento dello stock di carbonio neisuoli forestali e nelle foreste;

v) «filiera corta»: biomassa ottenuta entro un raggiodi 70 km dall’impianto che la utilizza per produrreenergia così come da art. 26, comma 4-bis della legge29 novembre 2007, n. 222;

w) «biomassa vegetale solida»: si intende la biomas-sa vegetale solida prodotta nel territorio regionale o dafiliera corta. È fatto salvo, ove non in contrasto, quan-to previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo27 maggio 2005, n. 102;

x) «biocombustibili vegetali liquidi»: si intendono ibiocombustibili vegetali liquidi di origine nazionale. Èfatto salvo, ove non in contrasto, quanto previsto dagliarticoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005,n. 102;

y) «biogas»: si intende biogas di origine vegetale oda filiera corta. È fatto salvo, ove non in contrasto,quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto legisla-tivo 27 maggio 2005, n. 102.

Articolo 3Dotazione del Fondo Kyoto

1. Ai sensi del comma 1113 della legge 27 dicembre2006, n. 296, affluiscono al Fondo Kyoto le seguentirisorse:

a) nel 2007: 200 milioni di euro, risorse a valeresull’annualità 2007 e impegnate con Decreto Dec/Ras/1932/2007 del 21 dicembre 2007;

b) nel 2008: 200 milioni di euro;c) nel 2009: 200 milioni di euro;d) le rate di rimborso dei finanziamenti agevolati.2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono rese

disponibili dal Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare con le modalità statuite nellaconvenzione da stipularsi con Cdp Spa ai sensi delcomma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Cdp Spacomunica al Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare la dotazione stimata del FondoKyoto per l’anno successivo, tenendo conto anchedelle rate di rimborso in scadenza nello stesso anno.

4. Ai sensi del comma 1113 della legge 27 dicembre2006, n. 296 possono affluire al Fondo le risorse diall’art. 2, comma 3, della legge 1˚ giugno 2002, n.120.

Articolo 4Ripartizione delle risorse

1. La dotazione del Fondo Kyoto è utilizzata secon-do cicli di programmazione annuale.

2. Per la prima annualità, le risorse sono assegnatesecondo il seguente riparto per misura e territorio:

a) «Misura microcogenerazione diffusa»: 25 milionidi euro, di cui al Nord (Piemonte, Liguria, Valled’Aosta, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Province Autonome di Trento e Bolza-no) il 40%, al Centro (Toscana, Umbria, Lazio, Mar-che, Abruzzo) il 25% e al Sud (Molise, Puglia, Campa-nia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) il 35%;

b) «Misura rinnovabili»: 10 milioni di euro, di cui alNord il 35%, al Centro il 25% e al Sud il 40%;

c) «Misura motori elettrici»: 15 milioni di euro perl’intero territorio nazionale;

d) «Misura usi finali»: 130 milioni di euro, di cui alNord il 40%, al Centro il 20% e al Sud il 40%;

e) «Misura protossido di azoto»: 5 milioni di europer l’intero territorio nazionale;

f) «Misura ricerca»: 5 milioni di euro per l’interoterritorio nazionale;

g) «Misura gestione forestale sostenibile»: 10 milio-ni di euro per l’intero territorio nazionale.

3. Con la circolare di cui al punto s) del precedenteart. 2, il Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare comunica la ripartizione tra leRegioni delle risorse di cui al precedente comma 2lettera a), b) e d), informandone preventivamente laConferenza Unificata. La ripartizione tiene conto dellapopolazione e dei consumi energetici regionali.

4. Qualora, per alcune misure di cui al precedentecomma 2 lettera a), b) e d), si dovesse verificare ilmancato utilizzo delle risorse, così come ripartite subase regionale, con decreto del Ministero dell’ambien-te della tutela del territorio e del mare di concerto conil Ministero dello sviluppo economico, queste possonoessere, in via prioritaria, rimodulate, nell’ambito dellastessa Regione, in base alle richieste ritenute ammissi-bili o sulle eventuali altre misure.

5. Per le successive annualità, nonché per le ulterioririsorse previste alla lettera d), dell’art. 3, comma 1,con decreti del Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare di concerto con il Ministerodello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unifi-

cata, è definito, anche sulla base dei risultati delmonitoraggio dei precedenti cicli di programmazione,il riparto delle risorse di cui all’art. 3, comma 1, lettereb) e c) del presente decreto; il Ministero dell’ambientee della tutela del territorio e del mare di concerto con ilMinistero dello sviluppo economico può riarticolare ladestinazione delle risorse, non efficacemente utilizza-te, nell’ambito delle misure di cui al comma 2, anchenel corso del medesimo ciclo di programmazione.

6. La Convenzione di cui all’art. 1, comma 1115,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, definisce leattività di gestione a cui saranno destinate le maggioririsorse del suddetto Fondo rinvenienti dall’applicazio-ne del tasso di interesse di cui al comma 1111 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Su indicazione delle Regioni e delle Provinceautonome, la CDP S.p.A. può avvalersi, per le solemisure indicate al comma 3 del presente articolo, deglienti di sviluppo regionali competenti per materia, ovve-ro delle società finanziarie regionali per le attivitàscaturenti e conseguenti dagli articoli 14, 15, 16, 17,18 e 21 del presente decreto. Con tali enti la CDPS.p.A. stipula autonome convenzioni.

8. In sede di prima applicazione, entro il termineperentorio di 30 giorni dall’entrata in vigore del pre-sente decreto, le Regioni e le Province autonomecomunicano al Ministero ed alla CDP S.p.A. l’elencodegli enti di sviluppo regionale ovvero delle finanzia-rie regionali appositamente delegati allo svolgimentodelle attività di cui al precedente comma 7, trascorso ilquale le attività sono svolte dalla CDP S.p.A.

9. Agli oneri derivanti dall’esercizio della facoltà dicui al precedente comma 7 provvedono le Regioni eProvince autonome con proprie risorse umane, stru-mentali e finanziarie.

Articolo 5Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti agevolatidi cui al presente decreto:

a) «Misura microcogenerazione diffusa»: i soggettidi cui alle lettere i), j), k), l) ed m) del precedente art.2;

b) «Misura rinnovabili»: i soggetti di cui alle letterei), j), k), l) ed m) del precedente art. 2 per gli interventidi cui all’art. 6), comma 2, lettera b) punti 1, 2, 4 e 5; isoggetti di cui alla lettera l) del precedente art. 2) pergli interventi di cui all’art. 6), comma 2, lettera b)punto 3;

c) «Misura motori elettrici»: i soggetti di cui allalettera i) del precedente art. 2;

d) «Misura usi finali»: i soggetti di cui alla lettera l)del precedente art. 2 per gli interventi di cui al succes-sivo art. 6 comma 2 lettera d), punto 1; i soggetti di cuialle lettere i), j), k), l) ed m) del precedente art. 2 pergli interventi di cui al successivo art. 6 comma 2,

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lettera d), punto 2, I e II; i soggetti di cui alla lettera l)del precedente art. 2 per gli interventi di cui al succes-sivo art. 6 comma 2, lettera d), punto 2, III.

e) «Misura protossido di azoto»: i soggetti di cuialla lettera i) del precedente art. 2;

f) «Misura ricerca»: i soggetti, ricompresi tra quellidi cui alle lettere i), k) ed l) del precedente art. 2, comemeglio definiti al successivo art. 11;

g) «Misura gestione forestale sostenibile»: i soggettisono le Regioni e le Province autonome di Trento eBolzano.

2. Alla data di presentazione della domanda i sogget-ti di cui alla lettera i) del precedente art. 2:

a) devono già essere iscritti nel registro delle impre-se;

b) devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria,nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e nonsottoposti a procedure concorsuali né ad amministra-zione controllata;

c) i soggetti obbligati, devono aver depositato pres-so il registro delle imprese almeno due bilanci su baseannuale.

Articolo 6Requisiti degli investimenti agevolabili

1. Possono essere agevolati esclusivamente nuoviinvestimenti, la cui effettiva realizzazione non abbiaavuto avvio in data precedente a quella di entrata invigore del presente decreto.

2. Gli investimenti agevolabili, ad esclusione diquelli riferiti alla «Misura ricerca» e alla «Misuragestione forestale sostenibile», ai sensi del presentedecreto devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) «Misura microcogenerazione diffusa»: sono am-messi investimenti per singolo intervento, in impiantidi nuova costruzione, con potenza nominale fino a 50kWe che utilizzano quali fonti energetiche le seguenti:gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibi-li liquidi di origine vegetale, biogas e in co-combustio-ne gas naturale-biomassa;

b) «Misura rinnovabili»: sono ammessi investimentiper singolo intervento, in impianti di nuova costruzio-ne di piccola taglia per l’utilizzo di singola fonterinnovabile:

1. impianti eolici con una potenza nominale installa-ta compresa tra 1 kWp e 200 kWp;

2. impianti idroelettrici con una potenza nominaleinstallata compresa tra 1 kWp e 200 kWp;

3. impianti solari termici con superficie d’aperturanon superiore a 200 m2;

4. impianti termici a biomassa vegetale solida (pel-lets o cippato) di potenza nominale termica (kWt)compresa tra 50 kWt e 450 kWt;

5. impianti fotovoltaici integrati o parzialmente inte-grati negli edifici con una potenza nominale compresatra 1 kWp e 40 kWp;

c) «Misura motori elettrici»: sono ammessi investi-menti per la sostituzione di motori con potenza nomi-nale superiore a 90 kWe con apparecchiature ad altaefficienza;

d) «Misura usi finali»: sono ammessi investimentiper singolo intervento:

1. sull’involucro di edifici esistenti, parti di edificiesistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strut-ture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusuretrasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusureapribili e assimilabili quali porte e vetrine anche senon apribili, delimitanti il volume riscaldato, versol’esterno e verso vani non riscaldati;

2. I) per la climatizzazione diretta tramite teleriscal-damento da impianti di cogenerazione di potenza nomi-nale fino a 500 kWe alimentati da gas naturale, biomas-sa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi,biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa.Tale intervento è ammissibile solo se contempla sia larealizzazione dell’impianto di cogenerazione che larealizzazione della rete di teleriscaldamento ad essoabbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici;

II) per la climatizzazione degli edifici da impiantigeotermici a bassa entalpia fino a 1 MWt;

III) impianti di cogenerazione di potenza nominalefino a 5 MWe alimentati da gas naturale, biomassavegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, bio-gas e in co-combustione gas naturale-biomassa;

e) «Misura protossido di azoto»: sono ammessiinvestimenti sui cicli produttivi delle imprese che pro-ducono acido adipico e delle imprese agro-forestali.

3. Laddove le Regioni e le Province autonomevolessero avvalersi di quanto previsto dall’art. 4, com-ma 7 e 8, le stesse possono integrare, per ciclo diprogrammazione, le prescrizioni allegate al presentedecreto con criteri di valutazione aggiuntivi che tenga-no conto della peculiare specificità territoriale entro ilimiti dell’art. 1, comma 1112, della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296. In fase di prima applicazione, leRegioni e le Province autonome, entro il termine dipubblicazione della Circolare di cui all’art. 2, letteras), comunicano al Ministero dell’Ambiente e dellatutela del territorio e del mare gli eventuali criteri divalutazione aggiuntivi.

Articolo 7Tipologie di costo ammissibili

1. Ad eccezione della «Misura ricerca» e della«Misura gestione forestale sostenibile», con riferimen-to all’investimento complessivo, concorrono alla deter-minazione del finanziamento agevolato, esclusivamen-te, le seguenti tipologie di costi:

a) Progettazione di sistema ivi compresa l’eventualerealizzazione di diagnosi energetica e studi di fattibili-tà strettamente necessari per la progettazione degliinterventi.

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Tali costi sono riconosciuti nella misura massimadell’8% del totale generale dei costi ammissibili di cuiall’allegato e).

b) Costi delle apparecchiature comprensivo delleforniture di materiali e dei componenti strettamentenecessari alla realizzazione dell’intervento.

c) Costi delle infrastrutture comprese le opere edilistrettamente necessarie alla realizzazione dell’impian-to, i costi di allacciamento alla rete, ovvero nel casodella «Misura usi finali», i costi strettamente necessarial montaggio e assemblaggio delle tecnologie installa-bili.

d) Costi di installazione, compresi avviamento ecollaudo.

2. Sono esclusi i costi di esercizio (ad esempio:personale, combustibili e manutenzione ordinaria).

Articolo 8Costi unitari massimi ammissibili

1. Fatta eccezione per la «Misura ricerca», la «Misu-ra Usi finali», la «Misura protossido di azoto» e la«Misura gestione forestale sostenibile», i costi unitarimassimi ammissibili, relativi alla somma delle voci dicui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 7,comma 1, sono definiti, per taglia e tecnologia, nellatabella denominata «Costi unitari massimi ammissibi-li» allegata al presente decreto, come riferito all’art.27.

2. I costi unitari massimi ammissibili di cui alprecedente comma devono essere considerati comevalori limite ai fini della determinazione del massima-le di finanziamento agevolato di cui all’art. 10.

3. I costi unitari massimi ammissibili definiti nellatabella di cui al comma 1 del presente articolo, ove lecondizioni di mercato lo richiedessero, possono esseremodificati con decreto del Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare di concerto con ilMinistero dello sviluppo economico e sentita la Confe-renza Unificata.

Articolo 9Percentuali di agevolazione

1. Per gli investimenti previsti dal precedente art. 6,l’intensità del beneficio erariale per i soggetti benefi-ciari di cui alla lettera i) del precedente art. 2, non puòsuperare la quota di aiuto di Stato definita «de mini-mis», di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 dellaCommissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 379/5 del28 dicembre 2006.

2. Con riferimento alle misure di cui all’art. 2,comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed ai costi unitarimassimi ammissibili di cui al precedente art. 8, lepercentuali di agevolazione relativamente ai soggettidi cui all’art. 2) comma 1, lettera l) sono fissati a 90%;le percentuali di agevolazione relativamente ai sogget-

ti di cui all’art. 2) comma 1, lettere i), j), k) ed m) sonofissati al 70%.

3. Il finanziamento agevolato, al netto dell’impostasul valore aggiunto, è determinato come il valoreminimo tra:

- il massimale di finanziamento agevolato comedefinito al successivo art. 10;

- il prodotto tra la percentuale di agevolazione di cuial precedente comma 2 e il totale generale dei costiammissibili di cui all’allegato e);

- il prodotto tra la percentuale di agevolazione di cuial precedente comma 2 e il totale finanziamento agevo-lato richiesto di cui all’allegato e).

4. Il finanziamento agevolato, di cui al comma 3 delpresente articolo è da considerarsi al netto dell’impo-sta sul valore aggiunto se riferito ad interventi propostida soggetti di cui all’art. 2, lettera i) e lettera k)limitatamente, per questi ultimi, alle sole attività aven-ti natura assoggettabile al regime dell’imposta sulvalore aggiunto. Negli altri casi, il finanziamento age-volato di cui al comma 3 del presente articolo èmaggiorato dell’aliquota di imposta sul valore aggiun-to applicabile.

5. Le percentuali di cui al comma 2 del presentearticolo, ove le condizioni di mercato lo richiedesse-ro, possono essere modificati con decreto del Ministe-ro dell’ambiente e della tutela del territorio e del maredi concerto con il Ministero dello sviluppo economi-co.

Articolo 10Massimali del finanziamento agevolato

1. Nel rispetto delle tipologie di costo ammissibiledi cui all’art. 7, comma 1, il massimale del finanzia-mento agevolato è determinato, per misura, come se-gue:

a) «Misura microcogenerazione diffusa» di cui alprecedente art. 6, comma 2, lettera a): è pari al prodot-to tra la potenza nominale dell’impianto, il costounitario massimo ammissibile indicato nella tabellaallegata di cui all’art. 8, comma 1, e la percentuale diagevolazione di cui all’art. 9, comma 2.

b) «Misura rinnovabili» per gli investimenti di cuial precedente art. 6, comma 2, lettera b): è pari alprodotto tra la potenza nominale dell’impianto, il co-sto unitario massimo ammissibile indicato nella tabel-la allegata di cui all’art. 8, comma 1, e la percentualedi agevolazione di cui all’art. 9, comma 2. Per gliinterventi di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), punto4, nel calcolo anzidetto la potenza è sostituita dallasuperficie di apertura.

c) «Misura motori elettrici» di cui al precedente art.6, comma 2, lettera c): è pari al prodotto tra il numerodi motori sostituiti, il costo unitario massimo ammissi-bile indicato nella tabella allegata di cui all’art. 8,comma 1, e la percentuale di agevolazione di cui

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all’art. 9, comma 2.2. Per la «Misura protossido di azoto» il massimale

del finanziamento agevolato non può essere superioread euro 1.000.000,00 moltiplicato per la percentuale diagevolazione di cui all’art. 9, comma 2; per la «Misurausi finali» di cui all’art. 6, comma 2, lettera d), punto1, lettera d) punto 2, I e II il massimale del finanzia-mento agevolato non può essere superiore ad euro1.500.000,00 moltiplicato per la percentuale di agevo-lazione di cui all’art. 9, comma 2; per la «Misura usifinali» di cui all’art. 6, comma 2, lettera d) punto 2, IIIil massimale del finanziamento agevolato non puòessere superiore ad euro 10.000.000,00 moltiplicatoper la percentuale di agevolazione di cui all’art. 9,comma 2.

3. Qualora l’intervento proposto presenti le caratteri-stiche di «sistema integrato», così come definito allalettera h) dell’art. 2, il massimale del finanziamentoagevolato, comunque nel rispetto dei commi 1 e 2 delpresente articolo, non può superare euro 1.500.000,00.In tali casi, la domanda dovrà evidenziare i costidistinti per intervento.

4. I massimali del finanziamento agevolato, di cui aicommi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono da conside-rarsi al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

5. I massimali di cui ai precedenti commi, ove lecondizioni di mercato lo richiedessero, possono esseremodificati con decreto del Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare di concerto con ilMinistero dello sviluppo economico.

Articolo 11Disciplina speciale per la Misura ricerca

1. Sono ammesse al finanziamento agevolato leattività di ricerca precompetitiva per lo sviluppo ditecnologie innovative per la produzione di energia dafonti rinnovabili, per la produzione e separazione eaccumulo di idrogeno, per lo sviluppo di materiali,componenti e configurazioni innovative di celle acombustibile.

2. Possono fare istanza di accesso al finanziamentoagevolato gli istituti superiori di ricerca, sia pubbliciche privati, le università e i loro consorzi. Sono am-messi al beneficio erariale anche i soggetti apposita-mente costituiti, anche in compartecipazione pubblico-privata, per la creazione di spinn-off al fine di valoriz-zare i risultati della ricerca.

3. Il massimale di finanziamento agevolato per ilprogetto di ricerca non può essere superiore a1.000.000,00 di euro e comunque non può superare il50% dei costi ammissibili così come definiti dal suc-cessivo comma 4 del presente articolo.

4. Sono ammissibili al finanziamento agevolato iseguenti costi:

a) costi di personale adibito esclusivamente ad attivi-tà di ricerca;

b) costo di strumenti e attrezzature utilizzati esclusi-vamente per le attività di ricerca;

c) costo di servizi di consulenze, brevetti, know-how e diritti di licenza strettamente necessari ed atti-nenti all’attività di ricerca;

d) costi di materiali, forniture e prodotti direttamen-te imputabili all’attività di ricerca.

Articolo 12Disciplina speciale per la Misura

gestione forestale sostenibile1. Sono ammessi al finanziamento agevolato, a vale-

re sulla prima annualità del Fondo, i progetti regionaliche presentano la finalità di identificare interventidiretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbo-nio nei suoli forestali e nelle foreste.

2. Possono fare istanza di accesso al finanziamentoagevolato le regioni e le province autonome di Trentoe Bolzano.

3. Il massimale di finanziamento agevolato per lafinalizzazione di progettazione di interventi diretti aridurre il depauperamento dello stock di carbonio neisuoli forestali e nelle foreste non può essere superiorea 500.000,00 euro.

4. Sono ammissibili al finanziamento agevolato iseguenti costi:

a) costi di personale;b) costo di strumenti e attrezzature utilizzati esclusi-

vamente ai fini della progettazione;c) costo di servizi di consulenze, brevetti, know-

how e diritti di licenza strettamente necessari ed atti-nenti all’attività di gestione forestale.

Articolo 13Cumulabilità

1. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 delprecedente art. 9, le agevolazioni di cui al presentedecreto sono cumulabili con agevolazioni contributiveo finanziarie previste da altre normative comunitarie,nazionali e regionali entro le intensità di aiuto massi-me consentite dalla vigente normativa dell’Unioneeuropea, salvo quanto stabilito dall’art. 2, comma 152,della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 14Ammissione ai benefici erariali

1. In applicazione del comma 1115 della legge 27dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare affida alla CdpSpa, tra le altre attività di gestione del Fondo Kyoto, lacura della fase di raccolta e istruttoria delle istanze diammissione ai benefici erariali, fermo restando quantostabilito al precedente art. 4, commi 7 e 8.

2. La procedura per l’ammissione ai benefici eraria-li, per ciascuna misura o gruppo di misure, si articolanelle seguenti fasi:

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a) domanda di ammissione;b) istruttoria preliminare, tecnica ed economico-fi-

nanziaria: le tre sub-fasi di cui si compone l’istruttoriadevono essere considerate separate, distinte e conse-quenziali, con valutazione specifica a conclusione diogni singola sub-fase; la suddetta valutazione si con-cluderà con un’ammissione alla fase successiva ovve-ro con una non ammissione e conseguente diniego delbeneficio erariale;

c) concessione o diniego.3. La Cdp Spa sviluppa un sistema informativo per

la gestione delle domande e dei progetti finanziati alfine di poter trattare i dati in maniera aggregata perogni regione.

Articolo 15Modalità di presentazione delle domande

1. L’ammissione al finanziamento agevolato avvie-ne sulla base della presentazione della domanda, redat-ta, a pena di esclusione, secondo lo schema allegato alpresente decreto, come riferito all’art. 27. Le domandedi ammissione e la relativa documentazione, devonoessere inoltrate alla CDP S.p.A., a mezzo plico racco-mandato con avviso di ricevimento, sia in duplicecopia cartacea che in formato elettronico su supportodigitale (CD, DVD).

2. Per le Regioni e Province autonome che si sonoavvalse della facoltà prevista ai commi 7 e 8 dell’art. 4del presente decreto, le domande di ammissione e larelativa documentazione, devono essere inoltrate aisoggetti di cui all’art. 4, comma 7 a mezzo plicoraccomandato con avviso di ricevimento, sia in dupli-ce copia cartacea che in formato elettronico su suppor-to digitale (CD, DVD). Gli indirizzi dei soggetti di cuiall’art. 4, comma 7 e i relativi moduli domanda sonoriportati nella circolare, di cui all’art. 2 lettera s).

3. La domanda di ammissione deve essere presenta-ta a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alladata di pubblicazione della circolare, di cui all’art. 2,lettera s), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana e fino al centotrentacinquesimo giorno dallastessa data di pubblicazione.

4. La domanda di ammissione per i soggetti benefi-ciari di cui alle lettere i), j), k) e m) del precedente art.2 è corredata da una valutazione di affidabilità econo-mico-finanziaria del soggetto beneficiario e del proget-to, effettuata da uno dei soggetti autorizzati all’eserci-zio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico di cuial decreto legislativo 1˚ settembre 1993, n. 385. Per isoggetti di cui alla lettera l) del precedente art. 2, ladomanda di ammissione è corredata dalle attestazioninecessarie a verificare il rispetto dei presupposti legaliall’indebitamento.

5. La domanda di ammissione è inoltre corredata:a) (per tutti i soggetti di cui al precedente art. 2) dal

cronoprogramma dell’intervento per il quale si richie-

de l’agevolazione (pianificazione sequenziale e tempo-rale delle attività);

b) (per i soggetti di cui alle lettere i), j), k) e m) delprecedente art. 2) da una attestazione in ordine alrispetto di quanto previsto dal comma 1 del precedenteart. 6 (nuovi investimenti, la cui realizzazione non siastata avviata in data precedente a quella di entrata invigore del presente decreto);

c) (per i soggetti di cui alla lettera l) del precedenteart. 2) da una dichiarazione in ordine al rispetto dellavigente normativa in tema di copertura finanziariadelle spese di investimento.

6. Il modulo di domanda deve essere compilato inogni sua parte, debitamente sottoscritto ed accompagna-to dalla documentazione richiesta, a pena di invalidità.

7. A pena di inammissibilità, per uno stesso ciclo diprogrammazione, il soggetto beneficiario può presenta-re una sola domanda di agevolazione per misura e unasola domanda di agevolazione per «sistemi integrati».

8. La CDP S.p.A. registra in ordine cronologico ledomande presentate.

Articolo 16Istruttoria

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 4,commi 7 e 8, l’istruttoria della domanda di ammissio-ne al finanziamento agevolato si compone delle se-guenti sub-fasi:

a) istruttoria preliminare: verifica, in base all’ordinecronologico di ricevimento, della correttezza e dellacompletezza documentale della domanda, della sussi-stenza delle condizioni di procedibilità per l’accessoalle agevolazioni, nonché della disponibilità delle risor-se ai sensi del precedente art. 4;

b) istruttoria tecnica: è costituita dalla verifica ine-rente la validità tecnica del progetto presentato e larelativa ammissibilità e congruità dei costi relativamen-te ai progetti che hanno superato la precedente istrutto-ria preliminare;

c) istruttoria economico-finanziaria: è rappresentatadalle verifiche inerenti all’affidabilità economico-fi-nanziaria, al fine di accertare la possibilità dei benefi-ciari di far fronte agli impegni finanziari che deriveran-no dalla stipula del contratto di finanziamento agevola-to. Per i soggetti beneficiari di cui alle lettere i), j), k) em) del precedente art. 2, si fa riferimento alla valutazio-ne di affidabilità economico-finanziaria predispostasecondo le regole generalmente utilizzate nel sistemabancario. Per quanto riguarda i soggetti beneficiari dicui al precedente art. 2, lettera l), sono verificati ipresupposti per l’indebitamento di cui alla vigentenormativa secondo le indicazioni ed i parametri fornitida CDP S.p.A. Fatto salvo quanto previsto dal succes-sivo comma 3, la Convenzione di cui all’art. 1, comma1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, definiscele modalità di espletamento riguardanti l’istruttoria

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preliminare, tecnica e finanziaria. La procedura di cuial presente articolo deve realizzarsi normalmente in untempo di 45 giorni dalla data di ricevimento delladomanda.

2. Per lo svolgimento della procedura di cui alcomma 1, lettera b), del presente articolo, è istituitauna Commissione di valutazione, presso la Direzionegenerale per la ricerca ambientale e lo sviluppo delMinistero la quale porrà in essere i necessari atti,anche di natura organizzativa, al fine di espletare conefficienza ed economicità quanto previsto dal comma1 del presente articolo. A tal fine la Commissione divalutazione è nominata dal Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, ed è composta dacinque membri effettivi e da tre membri supplenti, dicui: tre effettivi e un supplente designati dal Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;due effettivi e un supplente designati dal Ministerodello sviluppo economico. La Commissione è coadiu-vata nell’esercizio delle sue funzioni da una segreteriatecnica, individuata con decreto del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare, compostada funzionari del Ministero dell’ambiente e della tute-la del territorio e del mare e del Ministero dellosviluppo economico integrata da funzionari dell’Enteper le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (Enea).L’attuazione del presente comma non comporta oneriper il bilancio dello Stato e l’Ente per le nuove tecnolo-gie, l’energia e l’ambiente (Enea) svolge le suddetteattività, senza oneri, nell’ambito delle proprie funzioniistituzionali.

3. Per le Regioni o Province autonome che si sonoavvalse della facoltà prevista ai commi 7 e 8 dell’art. 4del presente decreto, l’istruttoria di cui al presentearticolo è svolta con modalità definite da ogni singolaRegione e Provincia autonoma.

4. Per quanto concerne l’istruttoria tecnica di cui alprecedente punto b) del comma 1, la valutazione delleistanze avviene sulla base delle prescrizioni minimeallegate al presente decreto nonché sulla base deglieventuali criteri di valutazione aggiuntivi di cui alprecedente art. 6, comma 3.

5. Le Regioni e Province autonome che si sonoavvalse della facoltà di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 4del presente decreto, a chiusura della fase istruttoria,predispongono ed inviano alla CDP S.p.A. l’elencodelle domande ammissibili, distinte per soggetto, misu-ra e territorio, corredato di relazione esplicativa sinteti-ca.

Articolo 17Decreto di ammissione all’agevolazione

1. La CDP S.p.A., a chiusura della fase istruttoria,predispone ed invia al Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare ed al Ministero dellosviluppo economico un elenco delle domande ammissi-

bili, distinte per soggetto, misura e territorio, corredatodi relazione esplicativa sintetica.

2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-rio e del mare, sulla base dell’elenco e della relazionetrasmessa dalla CDP S.p.A. ai sensi del comma prece-dente, emana il decreto di ammissione all’agevolazio-ne, trasmettendolo alla CDP S.p.A. che provvede allarelativa notifica al soggetto beneficiario.

3. L’emanazione del decreto di ammissione all’age-volazione avviene fino ad esaurimento delle risorseassegnate su base annua ai sensi del precedente art. 4.L’eventuale indisponibilità delle risorse per il ciclo diprogrammazione cui si riferisce la domanda, comportal’emanazione di un provvedimento di diniego, che nonpreclude la ripresentazione della medesima domandaper un ciclo di programmazione successivo.

4. A seguito della ricezione del decreto di ammissio-ne al finanziamento agevolato, la CDP S.p.A. invita ilsoggetto beneficiario ad avviare le procedure per ilperfezionamento dei relativi contratti di finanziamen-to, assegnando un termine perentorio, pena la decaden-za dal beneficio erariale.

5. Le Regioni e Province autonome che si sonoavvalse della facoltà prevista ai comma 7 e 8 dell’art.4 del presente decreto, provvedono con propri atti, adefinire l’ammissione al finanziamento fatto salvoquanto previsto dal comma 3 del presente articolo. LeRegioni e le Province autonome comunicano al Mini-stero dell’ambiente e della tutela del territorio e delmare ed al Ministero dello sviluppo economico l’elen-co dei finanziamenti agevolati concessi.

Articolo 18Tempi e modalità di realizzazione

degli investimenti ammessi1. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare

alla CDP S.p.A. o, per le Regioni e le Provinceautonome che si sono avvalse di quanto previsto al-l’art. 4, commi 7 e 8, ai soggetti di cui all’art. 4,comma 7, l’avvenuto inizio dei lavori con letteraraccomandata a.r., specificandone la data e allegandocopia del verbale di consegna lavori o della denunciadi inizio attività.

2. I lavori di realizzazione dell’investimento devonoterminare entro e non oltre:

a) i successivi 24 mesi a decorrere dalla data diperfezionamento del contratto di finanziamento agevo-lato per gli interventi di cui all’art. 6, comma 2, letterad), punto 2, I, salvo richiesta di proroga accordata dalMinistero dell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, secondo quanto previsto dal successivo com-ma 3;

b) i successivi 12 mesi a decorrere dalla data diperfezionamento del contratto di finanziamento agevo-lato per gli interventi di cui all’art. 6, comma 2, letterad), punto 2, II e III, salvo richiesta di proroga accorda-

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ta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-rio e del mare, secondo quanto previsto dal successivocomma 3;

c) i successivi 6 mesi a decorrere dalla data diperfezionamento del contratto di finanziamento agevo-lato per gli interventi di cui all’art. 6, comma 2, letterea), b), c), d) punto 1 ed e), salvo richiesta di prorogaaccordata dal Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, secondo quanto previsto dalsuccessivo comma 3.

Nel caso di «sistemi integrati» di cui all’art. 2,lettera h), i lavori di realizzazione dell’investimentodevono terminare entro e non oltre il periodo relativoall’intervento per cui è previsto il massimo tempo direalizzazione nel rispetto di quanto stabilito alle prece-denti lettere a), b) e c).

3. L’istanza di proroga del termine di fine lavori,che comunque non può essere superiore a ulteriori180 giorni solari, debitamente sottoscritta e motivatadal soggetto beneficiario, nonché corredata, ove giàesistenti, dai precedenti stati di avanzamento, deveessere trasmessa alla Cdp Spa o, per le Regioni e leProvince autonome che si sono avvalse di quantoprevisto all’art. 4, commi 7 e 8, ai soggetti di cuiall’art. 4, comma 7, con lettera raccomandata a.r., epervenire entro l’originario termine di fine lavori.L’eventuale proroga deve essere accordata dalla Dire-zione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppodel Ministero dell’ambiente e della tutela del territorioe del mare o dalle Regioni e le Province autonomeche si sono avvalse di quanto previsto all’art. 4,commi 7 e 8, che ne danno comunicazione al soggettobeneficiario entro 30 giorni dal ricevimento dell’istan-za stessa. Nel silenzio, entro detto termine, la prorogaè da intendersi accordata nei limiti del periodo richie-sto.

4. Eventuali significativi aggiornamenti della origi-naria pianificazione sequenziale e temporale delle atti-vità (cronoprogramma), che comunque rispettino itermini di cui ai precedenti commi 2 e 3, devonoessere comunicati tempestivamente alla CDP S.p.A.per la eventuale presa d’atto; per le Regioni e leProvince autonome che si sono avvalse di quantoprevisto all’art. 4, commi 7 e 8, ai soggetti di cuiall’art. 4, comma 7 per le eventuali deliberazionisecondo il loro ordinamento.

Articolo 19Forma tecnica e condizioni generali

ed economiche dei finanziamenti agevolati1. I finanziamenti agevolati assumono la forma di

prestiti di scopo, di durata non inferiore a tre anni enon superiore a sei, a rate semestrali, costanti (metodofrancese), posticipate, con applicazione del tasso fissodeterminato dal Ministro dell’economia e delle finan-ze ai sensi del comma 1111 della legge 27 dicembre

2006, n. 296.2. L’ammortamento dei prestiti decorre dal 1˚ genna-

io dell’anno successivo al perfezionamento del contrat-to di finanziamento agevolato, ovvero dal 1˚ lugliodello stesso anno per i contratti conclusi nel primosemestre.

3. Per le erogazioni, parziali o totali, dei prestiti indata anteriore all’inizio dell’ammortamento, gli interes-si di preammortamento sono calcolati, al medesimotasso di interesse fisso praticato sul prestito, dalla datadell’erogazione fino al giorno precedente l’inizio del-l’ammortamento.

4. Il soggetto beneficiario si obbliga ad effettuare ilpagamento di quanto dovuto a titolo di capitale edinteressi, a decorrere dalla data di inizio dell’ammorta-mento ed entro e non oltre la data di scadenza delcontratto di finanziamento agevolato, in rate semestra-li costanti posticipate, comprensive di quota capitale equota interessi, con scadenza al 30 giugno ed al 31dicembre di ciascun anno, secondo il piano di ammor-tamento.

5. Nel caso di ritardo da parte del soggetto benefi-ciario nell’effettuazione di qualsivoglia pagamentodovuto in base al contratto di finanziamento agevola-to per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsia-si causa attribuibile, sono dovuti, sull’importo nonpagato, gli interessi di mora al tasso di interesselegale.

6. È consentita l’estinzione anticipata del finanzia-mento agevolato, senza oneri o commissioni a caricodel soggetto beneficiario.

7. Nel rispetto dei precedenti commi del presentearticolo, la circolare di cui all’art. 2, comma 1, letteras) fissa l’ulteriore disciplina sostanziale e procedurale,anche per ciò che attiene i presupposti istruttori e ilregime delle garanzie da prestare, dei finanziamentiagevolati di cui al comma 1111 della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296.

Articolo 20Modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati

e documentazione di spesa1. L’erogazione del finanziamento agevolato, fino

ad un massimo del 25% del suo importo, viene dispo-sta dall’ufficio della CDP S.p.A. entro 15 giorni lavora-tivi dalla data di perfezionamento del contratto difinanziamento; per il restante 75% è disposta per statidi avanzamento, sottoscritti dal direttore dei lavori ofigura analoga, ciascuno di importo non inferiore al25% del finanziamento stesso, fatta salva l’erogazionea saldo.

2. La CDP S.p.A. eroga il finanziamento agevolatoal soggetto beneficiario in conformità alle previsionidel presente decreto, della circolare di cui all’art. 2,comma 1, lettera s), dei successivi atti di ammissioneall’agevolazione e del contratto di finanziamento.

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Articolo 21Casi di decadenza o revoca. Recupero somme

1. La Direzione generale per la ricerca ambientale elo sviluppo del Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, anche su proposta della CDPS.p.A., commina la revoca dell’agevolazione nei se-guenti casi:

a) mancato rispetto degli adempimenti di legge o diquelli disposti dal presente decreto e dalla circolare dicui all’art. 2, comma 1, lettera s);

b) sostanziale difformità tra progetto presentato perl’agevolazione e quello effettivamente realizzato;

c) cessazione dell’attività del soggetto beneficiario(ove trattasi di impresa);

d) fallimento, liquidazione coatta amministrativa oassoggettamento ad altra procedura concorsuale (ovetrattasi di impresa);

e) agevolazioni concesse sulla base di dati, notizie odichiarazioni inesatti o reticenti;

f) nel caso in cui i beni acquistati con l’interventoagevolativo siano alienati, ceduti o distratti prima cheabbia termine quanto previsto dal progetto ammesso ecomunque prima della scadenza del finanziamentoagevolato;

g) inosservanza accertata delle disposizioni fiscali,previdenziali, contributive e di sicurezza sul lavoro;

h) revoca o mancato ottenimento delle autorizzazio-ni e concessioni necessarie alla realizzazione dell’inter-vento oggetto di beneficio;

i) in qualunque altro caso in cui notizie o fatticircostanziati possano far ritenere che l’intervento og-getto di agevolazione non venga realizzato ovvero chela consistenza patrimoniale e finanziaria del beneficia-rio non consenta per il futuro il soddisfacimento delleobbligazioni assunte con la contrazione del finanzia-mento agevolato.

2. La Direzione generale per la ricerca ambientale elo sviluppo del Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare predispone il provvedimentodi revoca disponendo nello stesso tempo la restituzio-ne delle somme già erogate maggiorate degli interessilegali. Tali somme incrementano la dotazione del Fon-do Kyoto.

3. Le Regioni e Province autonome che si sonoavvalse della facoltà prevista ai commi 7 e 8 dell’art. 4del presente decreto, anche su proposta dei soggetti dicui all’art. 4, comma 7, provvedono con propri atti acomminare la revoca fermo restando i casi previsti dalprecedente comma 1.

4. Il mancato completamento delle opere nei terminidi cui al precedente art. 18 comporta la decadenza daldiritto all’agevolazione e l’applicazione di quanto pre-visto dal presente articolo.

5. Alla CDP S.pA. è conferito mandato per l’effetti-vo recupero delle somme per conto del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,

con le modalità previste nella convenzione di cuiall’art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre2006, n. 296.

6. Le Regioni e Province autonome che si sonoavvalse della facoltà prevista ai commi 7 e 8 dell’art. 4del presente decreto, provvedono al recupero dellesomme maggiorate degli interessi legali derivanti darevoche. Dette somme devono essere riversate nelFondo di rotazione presso la CDP S.p.A.

7. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1,lettere a), b), e), f), g) ed i), le amministrazioni propo-ste alla vigilanza sul corretto adempimento da partedei soggetti interessati degli obblighi derivanti dalconferimento del beneficio erariale, sono tenute adinformare con immediatezza la Procura regionale com-petente della Corte dei conti di ogni ipotesi di dannoerariale cagionato dai beneficiari delle somme di cui alpresente decreto.

Articolo 22Varianti

1. L’eventuale richiesta di variante in corso d’ope-ra da apportare al progetto presentato, deve essereinoltrata, preventivamente alla sua esecuzione, allaCDP S.p.A. o, per le Regioni e le Province autonomeche si sono avvalse di quanto previsto all’art. 4,commi 7 e 8, ai soggetti di cui all’art. 4, comma 7,mediante plico raccomandato, debitamente sottoscrit-ta, motivata e integrata da idonea documentazionegiustificativa.

2. La suddetta variante è esaminata, sotto il profilotecnico per la relativa approvazione, dalla Direzionegenerale per la ricerca ambientale e lo sviluppo delMinistero dell’ambiente e della tutela del territorio edel mare o dalle Regioni e dalle Province autonome,che si sono avvalse di quanto previsto all’art. 4, com-mi 7 e 8.

3. La CDP S.p.A. o, per le Regioni e le Provinceautonome che si sono avvalse di quanto previsto al-l’art. 4, commi 7 e 8, i soggetti di cui all’art. 4, comma7, comunicano al soggetto beneficiario richiedentel’approvazione o il diniego dell’istanza di variante daparte del Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare o delle Regioni e Province autono-me.

4. In nessun caso la variante può comportare l’au-mento dell’importo del finanziamento agevolato.

5. Fatta salva, nei casi più gravi, la revoca delleagevolazioni, i costi relativi alle opere oggetto divariante non sono comunque considerati ammissibilise sostenuti in data anteriore alla comunicazione di cuial precedente comma 3.

Articolo 23Variazioni di titolarità

1. Qualsiasi variazione relativa al soggetto benefi-

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ciario, titolare del progetto ammesso ai benefici eraria-li e/o controparte nel relativo contratto di finanziamen-to, deve essere preventivamente richiesta alla CDPS.p.A. o, per le Regioni e le Province autonome che sisono avvalse di quanto previsto all’art. 4 commi 7 e8, ai soggetti di cui all’art. 4, comma 7, che espletanole necessarie valutazioni di propria competenza, aifini dell’eventuale conferma o revoca dell’agevolazio-ne.

Articolo 24Verifiche, controlli e ispezioni

1. La Direzione generale per la ricerca ambientale elo sviluppo del Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare e la Direzione generale del-l’energia e delle risorse minerarie del Ministero dellosviluppo economico verificano a campione la regolareesecuzione delle iniziative finanziate nonché la loroconformità al progetto presentato, incluse le eventualivarianti approvate; verificano, altresì, il rispetto deitempi e delle modalità degli investimenti ammessi. Atal fine, possono essere eseguiti sopralluoghi in corsod’opera e verifiche tecniche nell’arco della realizzazio-ne dell’investimento.

2. La Direzione generale per la ricerca ambientale elo sviluppo del Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare e la Direzione generale del-l’energia e delle risorse minerarie del Ministero dellosviluppo economico, coadiuvate dal Comando Carabi-nieri per la tutela ambientale e dalla Guardia di finan-za, possono disporre ispezioni in loco al fine di verifi-care il corretto adempimento degli obblighi derivantidalla concessione del beneficio erariale. Gli oneriderivanti da tali attività sono a carico del soggettobeneficiario.

3. Le Regioni e Province autonome che si sonoavvalse della facoltà prevista ai commi 7 e 8 dell’art. 4del presente decreto, per quanto di propria competen-za, svolgono attività di verifica e controllo.

Articolo 25Monitoraggio, divulgazione dei risultati

e attività di informazione1. Al fine di consentire alla Direzione generale per

la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio e del mareuna valutazione di efficacia dell’utilizzo delle risorsedel Fondo Kyoto, nonché degli effetti aggregati conse-guiti a seguito della realizzazione degli investimenticon le stesse finanziati, la CDP S.p.A. elabora etrasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare ed al Ministero dello sviluppoeconomico report semestrali di monitoraggio finanzia-rio dei finanziamenti agevolati. Le Regioni e le Pro-vince autonome che si avvalgono della facoltà di cuial precedente art. 4, commi 7 e 8, provvedono a

trasmettere alla CDP S.p.A., con cadenza semestrale,report di monitoraggio finanziario dei finanziamentiagevolati concessi.

2. I Ministeri dell’ambiente e della tutela del territo-rio e del mare e lo sviluppo economico provvedonoalla divulgazione dei risultati delle attività di monito-raggio.

Articolo 26Clausola di salvaguardia della Pa

1. La pubblica amministrazione provvede all’attua-zione delle disposizioni contenute nel provvedimentomediante l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie estrumentali esistenti a legislazione vigente e senzanuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubbli-ca.

Articolo 27Allegati

1. Gli allegati e le disposizioni ivi contenute, compo-sti da:

a) Moduli di domanda di ammissione all’agevolazio-ne:

a1) Persone fisiche;a2) Imprese;a3) Persone giuridiche;a4) Condominii;a5) Soggetti pubblici;

b) Parametri e dichiarazioni relativi all’affidabilitàeconomico-finanziaria:

b1) Persone fisiche;b2) Imprese;b3) Persone giuridiche private;b4) Condominii;

c) Prescrizioni minime per misura:c1) Microcogenerazione;c2) Eolico;c3) Mini-idroelettrico;c4) Termico Biomasse;c5) Solare termico;c6) Efficienza usi finali;

c7) Fotovoltaico;d) Tabella voci di costi unitari massimi ammissibili;e) Tabella costi ammissibili;f) Dichiarazione «de minimis», fanno parte integran-

te del presente decreto.2. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare gli allegati di cui alcomma precedente possono essere modificati o integra-ti.

Articolo 28Norma finale

1. Il presente decreto entra in vigore il giornosuccessivo alla data di pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana.

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marzo 2012

[*] Pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del primo marzo, n. 51.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE16 FEBBRAIO 2012

Circolare attuativa, ex articolo 2, comma 1,lettera s), del Decreto del 25 novembre 2008“Disciplina delle modalità di erogazione dei

finanziamenti a tasso agevolato ai sensidell’articolo 1, commi 1110-1115, della Legge27 dicembre 2006, n. 296 - Fondo Rotativo per

il finanziamento delle misure finalizzateall’attuazione del Protocollo di Kyoto”[*] .

Indice tabelle ........................................................ 21Definizioni ........................................................... 22Premessa .............................................................. 23CAPITOLO 1 - Aspetti generali .......................... 24Titolo 1 - Cicli di programmazione e Risorse .... 24Titolo 2 - Interventi agevolabili: nuoviinvestimenti .......................................................... 25Titolo 3 - Misure e investimenti .......................... 25Titolo 4 - Ripartizione delle risorse a livelloregionale .............................................................. 25Titolo 5 - Gestione delle risorse ripartite a livelloregionale .............................................................. 26Titolo 6 - Ripartizione delle risorse per l’interoterritorio nazionale .............................................. 27Titolo 7 - Gestione delle risorse ripartite per l’interoterritorio nazionale .............................................. 27Titolo 8 - Finanziamenti agevolabili - soglie minimeeconomicamente convenienti .............................. 28Titolo 9 - Soggetti Beneficiari delle misure ........ 28Titolo 10 - Parti comuni e comproprietà ............. 29Titolo 11 - Imprese ............................................... 29Titolo 12 - ESCo ................................................. 30Titolo 13 - Ulteriori specifiche regionali ............. 30Titolo 14 - Ammontare finanziamentoagevolato ............................................................... 30Titolo 15 - Determinazione del tasso diinteresse ............................................................... 31Titolo 16 - Cumulabilità nel rispetto della regola“de minimis” per le Imprese ................................ 31Titolo 17 - Efficienza energetica e fonti rinnovabili:condizioni di cumulabilità degli incentivi inmateria ................................................................. 31Titolo 18 - Fasi del procedimento per l’utilizzo delfinanziamento agevolato ..................................... 31CAPITOLO 2 - Modalità di presentazione delladomanda di ammissione all’agevolazione ........... 32Titolo 1 - Sito e Applicativo web ........................ 32Titolo 2 - Accreditamento (Userid e Password) .... 32Titolo 3 - Utilizzo Applicativo web per lacompilazione della domanda ................................ 32Titolo 4 - Aiuti alla compilazione della domanda .. 32

Titolo 5 - Termini di presentazione delle domande .. 32Titolo 6 - Stampa domanda dall’Applicativo web esua presentazione ................................................. 33Titolo 7 - Luogo di presentazione della domanda edegli allegati ......................................................... 33Titolo 8 - Rinuncia e modifica della domandacompilata tramite l’Applicativo web ................... 33Titolo 9 - Autorizzazioni necessarie per lacostruzione, l’installazione e l’esercizio delleopere e impianti. .................................................. 34Titolo 10 - Il Documento Unico di RegolaritàContributiva (D.U.R.C.) ....................................... 34Titolo 11 - Richiesta di Fideiussione Bancaria ... 34Titolo 12 - Imprese soggette alla verifica antimafia .. 34Titolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari ...... 35CAPITOLO 3 - Definizioni tecniche e specificheaggiuntive ............................................................ 35Titolo 1 - Specifiche di carattere generale .......... 35Titolo 2 - Specifiche aggiuntive per impianticonnessi alla rete elettrica .................................... 35Titolo 3 - Specifiche aggiuntive per impiantifotovoltaici ............................................................ 35Titolo 4 - Specifiche aggiuntive per il Biogas .... 37Titolo 5 - Specifiche per le Biomasse VegetaliSolide .................................................................... 37Titolo 6 - Specifiche per i Biocombustibili VegetaliLiquidi ................................................................. 38Titolo 7 - Specifiche per i motori elettrici .......... 39Titolo 8 - Specifiche per gli interventisull’involucro di edifici esistenti ......................... 40Titolo 9 - Specifica aggiuntiva per gli impiantisolare termico ....................................................... 41Titolo 10 - Specifica aggiuntiva per gli impianti dicogenerazione (art. 6, co. 2, lett. a) e lett. d), punto2, I e III, Decreto Kyoto) ..................................... 41Titolo 11 - Specifica aggiuntiva per gli impiantigeotermici a bassa entalpia .................................. 42CAPITOLO 4 - Costi ammissibili e modalità dicalcolo del beneficio erariale ............................... 42Titolo 1 - Tipologie di costo ammissibile ........... 42Titolo 2 - Costi unitari massimi ammissibili ...... 42Titolo 3 - Modalità di calcolo del costo unitariomassimo ammissibile per micro-cogeneratoriibridi .................................................................... 42Titolo 4 - Massimali del finanziamento agevolato ... 43Titolo 5 - Esempi di calcolo del beneficio erariale .. 45CAPITOLO 5 - Procedimento di ammissioneall’agevolazione ................................................... 48Titolo 1 - Fasi del procedimento di ammissioneal finanziamento agevolato ................................. 48Titolo 2 - Raccolta delle domande ...................... 48Titolo 3 - Istruttoria preliminare .......................... 49Titolo 4 - Istruttoria tecnica ................................. 49

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Titolo 5 - Istruttoria economico-finanziaria ........ 49Titolo 6 - Chiarimenti nel corso del procedimento diistruttoria .............................................................. 50Titolo 7 - Gestione Plafond presso CDP ............. 50Titolo 8 - Provvedimento di ammissione ............ 51CAPITOLO 6 - Stipula del contratto ed erogazionedel finanziamento agevolato ............................... 51Titolo 1 - Ruolo Banche Aderenti ....................... 51Titolo 2 - Aspetti principali dei finanziamentiagevolati .............................................................. 51Titolo 3 - Fideiussione Bancaria ......................... 52Titolo 4 - Accertamento della regolarità fiscale perle imprese ............................................................ 52Titolo 5 - D.U.R.C. per le imprese e le personegiuridiche private ................................................. 52Titolo 6 - Antiriciclaggio ..................................... 53Titolo 7 - Imprese soggette alla verificaantimafia ............................................................... 53Titolo 8 - Contratto di finanziamento ................. 53Titolo 9 - Modalità di erogazione, documentazionedi spesa, verifiche e controlli ............................... 55Titolo 10 - Erogazione anticipazione .................. 56Titolo 11 - Erogazione dei rateiintermedi (SAL) .................................................. 56Titolo 12 - Erogazione del saldo e documentazionefinale ..................................................................... 57Titolo 13 - Piano di ammortamento .................... 58Titolo 14 - Rate e riscossioni .............................. 58CAPITOLO 7 - Variazioni, controlli e recuperosomme ................................................................... 58Titolo 1 - Variazioni di titolarità ........................ 58Titolo 2 - Variazioni dati ..................................... 59Titolo 3 - Proroghe .............................................. 59Titolo 4 - Varianti e aggiornamenti delcronoprogramma .................................................. 60Titolo 5 - Verifiche, controlli e ispezioni ........... 60Titolo 6 - Revoca ................................................ 60Titolo 7 - Restituzione delle somme già erogate ... 61Titolo 8 - Modalità di recupero delle somme ..... 61ALLEGATO I - Criteri di valutazione aggiuntiviregionali ................................................................ 621. Criteri aggiuntivi - Regione Piemonte ............ 62Indice tabelleTabella 1 - Ripartizione in Plafond delle risorse perRegioni e Province autonome .............................. 26Tabella 2 - Elenco Enti Gestori Regionali di cuiall’art. 4, commi 7 e 8, Decreto Kyoto ............... 27Tabella 3 - Ente gestore CDP .............................. 27Tabella 4 - Ripartizione in Plafond delle risorse perl’intero territorio nazionale ................................. 27Tabella 5 - Soggetti Beneficiari per singolamisura ................................................................... 28Tabella 6 - Percentuale di agevolazione ............. 30Tabella 7 - Classificazione generale degli edifici percategorie ai sensi dell’articolo 3 del DPR 26 agosto1993, n. 412 .......................................................... 36

Tabella 8 - Limiti stabiliti di rendimento in funzionedella potenza nominale per 50 Hz, per motorisostituiti entro il 31 dicembre 2014 .................... 39Tabella 9 - Limiti stabiliti di rendimento in funzionedella potenza nominale per 50 Hz, per motorisostituiti a partire dal 1˚ gennaio 2015 ............... 39Tabella 10 - Valori limite della trasmittanza termicautile U delle strutture componenti l’involucroedilizio espressa in W/m2K. ................................ 40Tabella 11 - Valori limite della trasmittanza termicautile U delle strutture componenti l’involucroedilizio espressa in W/m2K ................................. 40Tabella 12 - Valori di “pci” di riferimento(Per convenzione, i valori sono tratti dalla Tabellaparametri standard nazionali per l’inventario delleemissioni di CO2 nell’inventario nazionaleUNFCCC (aggiornati al 5 Marzo 2010)) ............. 43Tabella 13 - Microcogenerazione diffusa - Costiunitari massimi ammissibili (IVA esclusa) .......... 43Tabella 14 - Eolico - Costi unitari massimiammissibili (IVA esclusa) ................................... 44Tabella 15 - Mini-idroelettrico - Costi unitarimassimi ammissibili (IVA esclusa) .................... 44Tabella 16 - Biomasse termico alimentato a pelletso a cippato - Costi unitari massimi ammissibili(IVA esclusa) ....................................................... 44Tabella 17 - Fotovoltaico - Costi unitari massimiammissibili (IVA esclusa) ................................... 44Tabella 18 - Solare termico - Costi unitari massimiammissibili (IVA esclusa) ................................... 44Tabella 19 - Elenco documentazione per la stipuladel contratto di finanziamento ............................. 53Tabella 20 - Elenco documentazione pererogazione ratei intermedi ................................... 56

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Definizioni

A p p l i c a t i v oweb

Indica la procedura informatica posta all’interno del sito web di CDP (www.cassaddpp.it) finalizzata a consentire:(i) ai Soggetti Beneficiari di inserire le domande di ammissione all’agevolazione e di monitorare lo stato diavanzamento della pratica; e (ii) ai soggetti che concorrono all’istruttoria (CDP, Ministero dell’ambiente, Regioni dicui alla Tabella 2, Enti Gestori Regionali, Banche Aderenti, etc.) di eseguirne le varie fasi (istruire le domande,ammetterle all’agevolazione, stipulare e gestire il contratto di finanziamento etc.)

BancaAderente

Indica ciascuna banca italiana o succursale di banca estera, comunitaria ed extracomunitaria, operante in Italia eautorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 385/93 (TUB), che abbia aderito allaConvenzione relativa al Fondo Kyoto tra Ministero dell’ambiente-ABI-CDP-Regioni di cui alla Tabella 2

BiocombustibiliVegetaliLiquidi

Indica i biocombustibili vegetali liquidi di origine nazionale. È fatto salvo, ove non in contrasto, quanto previstodagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102

Biogas Indica biogas di origine vegetale o da Filiera Corta. È fatto salvo, ove non in contrasto, quanto previsto dagli articoli9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102

BiomassaVegetale Solida

Si intende la biomassa vegetale solida prodotta nel territorio regionale o da Filiera Corta. È fatto salvo, ove non incontrasto, quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102

CDP Indica Cassa depositi e prestiti società per azioniCiclo diProgrammazione

Indica il periodo di tempo di durata, di norma, annuale con inizio il 1˚ gennaio e conclusione il 31 dicembre dellostesso anno

CircolareIndica la presente circolare applicativa che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, diconcerto con il Ministero dello sviluppo economico, adotta, d’intesa con la CDP, per l’ulteriore attuazione didettaglio del Decreto Kyoto

Condomini Indica i condomini, ai sensi del Libro III, Titolo VII, Capo II del codice civile, comprendenti almeno dieci unitàabitative

Decreto Kyoto

Indica il Decreto del 25 novembre 2008 (G.U. 21 aprile 2009 n. 92) del Ministro dell’ambiente, di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, previsto dall’articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’individuazione dellemodalità di erogazione dei finanziamenti agevolati da concedersi a valere sulle risorse del Fondo Kyoto

DecretoAllegati

Indica il Decreto del 19 luglio 2011 (G.U. 8 agosto 2011 n. 183) del Ministero dell’ambiente che definisce gli schemidella documentazione necessaria per l’operatività del Fondo Kyoto

Decreto Tasso

Indica il Decreto del 17 novembre 2009 (G.U. 22 gennaio 2010 n. 17) del Ministro dell’economia e delle finanze,“Tasso di interesse da applicare sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo rotativo a sostegnodelle misure per l’attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici”, previsto dall’articolo 1, comma1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

EnteGestoreRegionale

Indica ciascun ente gestore regionale e/o società finanziaria regionale di cui all’articolo 4, commi 7 e 8, del DecretoKyoto, in particolare:FI.R.A. SpA - Finanziaria Regionale Abruzzese;Sviluppo Italia Basilicata Spa;ERVET - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.a.;Cestec SpA - Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l’Energia e la Competitività delle Piccole e Medie ImpreseLombarde;Finpiemonte S.p.A.

ESCo(Energy ServiceCompany)

Indica ciascuna persona giuridica che fornisce servizi energetici ad uno o più utenti, ovvero altre misure dimiglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certomargine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramentodell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti (vedi anchedecreto legislativo n. 115/2008)

Filiera Corta Biomassa ottenuta entro un raggio di 70 Km dall’impianto che la utilizza per produrre energia così come da articolo26, comma 4-bis, della legge 29 novembre 2007, n. 222

F i d e i u s s i o n eBancaria

Indica, con riferimento a ciascun finanziamento agevolato e a ciascun Soggetto Beneficiario, la garanzia bancariarilasciata in favore del Ministero dell’ambiente da una Banca Aderente secondo quanto previsto nella presenteCircolare e conforme al testo concordato con il Ministero dell’ambiente e allegato alla Convenzione relativa alFondo Kyoto tra Ministero dell’ambiente-ABI-CDP-Regioni di cui alla Tabella 2

Fondo Kyoto

Indica il Fondo rotativo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 1110-1115, per ilfinanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle NazioniUnite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1˚ giugno 2002, n.120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22marzo 2003, e successivi aggiornamenti

GiornoLavorativo Indica ciascun giorno diverso dal sabato e dalla domenica, nonché dalle altre festività nazionali in Italia

ImpreseIndica tutti i soggetti, comprese le ESCo, le imprese agricole e forestali, le imprese che esercitano servizi di pubblicautilità, le imprese che esercitano abitualmente e continuativamente attività commerciale, industriale e nel settore deiservizi, comunque soggette all’imposizione dell’imposta sul valore aggiunto, sia sotto forma individuale che societaria

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PREMESSALa presente Circolare, adottata di concerto con il

Ministero dello sviluppo economico e d’intesa conCDP in conformità a quanto indicato nell’articolo 19,comma 7, del Decreto Kyoto, fissa l’ulteriore disciplinasostanziale e procedurale dei finanziamenti agevolati dicui all’articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, anche per ciò che attiene i presuppostiistruttori e il regime di garanzie da prestare.

Nell’intento di promuovere la realizzazione di inter-venti in grado di dare un concreto contributo alla riduzio-ne delle emissioni dei gas serra in atmosfera, assumerilevanza ogni semplificazione per la fruizione dellerisorse messe a disposizione dal Fondo Kyoto, a partiredalla lettura del testo del Decreto Kyoto che presentacaratteristiche non facilmente standardizzabili. In tale

ottica, la Circolare fornisce il necessario dettaglio inmerito alle procedure da seguire ed alla documentazioneda presentare per favorire la più ampia partecipazioneda parte dei potenziali beneficiari delle agevolazioni.

Per conseguire tale obiettivo, CDP, in base al Decre-to Kyoto, ha predisposto l’Applicativo web per la ge-stione informatizzata delle fasi di raccolta delle doman-de, di istruttoria, di stipula, di erogazione e di rimborso.

In particolare, nel sito web di CDP (www.cassad-dpp.it) vengono descritte le caratteristiche del FondoKyoto e vengono fornite le istruzioni per l’utilizzodell’Applicativo web progettato per rendere lo stru-mento di finanziamento veloce e fruibile, facilitandol’inserimento delle domande di ammissione all’agevo-lazione, accorciando i tempi di risposta e assicurandola più efficace e tempestiva circolazione delle informa-

InvestimentoComplessivo

Indica il totale dei costi da sostenere per la completa realizzazione dell’intervento, comprensivo dei costiammissibili (art. 7, art. 11 co. 4 e art. 12 co. 4 del Decreto Kyoto)

Ministerodell’ambiente Indica il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Misuragestione fore-stale sostenibile

Indica i progetti regionali per la finalizzazione di interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock dicarbonio nei suoli forestali e nelle foreste

Misuramicrocogenera-zione diffusa

Indica gli interventi di installazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento elettrico e termico comedefiniti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (G.U. 6 marzo 2007 n. 54), alimentati a gas naturale,Biomassa Vegetale Solida, Biocombustibili Vegetali Liquidi, Biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa(solida, liquida, gassosa)

Misuramotori elettrici

Indica gli interventi di sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza nominale superiore a 90 kWe conmotori ad alta efficienza

Misura protossi-do d’azoto Indica gli interventi di eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali e in agricoltura

Misura ricerca Indica i progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ademissioni zero di gas ad effetto serra

Misurarinnovabili

Indica gli interventi di installazione di impianti di piccola taglia per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili per lagenerazione di elettricità o calore

Misura usifinali Indica gli interventi finalizzati al risparmio energetico e all’incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia

Persona fisicaIndica tutti i soggetti aventi capacità giuridica diversi dalle “imprese” e dalla “persona giuridica privata” che nonesercitano abitualmente e continuativamente attività commerciale o comunque non sono soggetti all’imposizionedell’imposta sul valore aggiunto

Persona giuridi-ca privata

Indica tutti i soggetti diversi dalle “imprese” e dalla “persona fisica” a cui è riconosciuta la personalità giuridica aisensi della normativa vigente, comprese le fondazioni e le associazioni con personalità giuridica

Plafond Indica l’importo massimo di risorse finanziarie ripartite per misura e territorio assegnate al Fondo Kyoto

ProgettoDefinitivo

Indica il progetto definitivo redatto ai sensi del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche edintegrazioni ovvero approfondito ad un livello di dettaglio tale da consentire la piena valutazione delle soluzioniproposte. In entrambi i casi, il progetto deve essere sottoscritto in originale da un tecnico abilitato iscritto a unOrdine o Collegio professionale competente per materia, recante altresì l’apposizione del timbro da cui risulti lasuddetta iscrizione. Il progetto deve comprendere, in ogni caso, un computo metrico

Regioni e Pro-vince autonome Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

Sistemiintegrati

Indica progetti di investimento su beni immobili che contemplano l’integrazione di interventi di cui alle misuremicrocogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali, comunque combinati, da realizzarsi nello stesso sito

SoggettiBeneficiari

Indica “persone fisiche”, “imprese”, “persone giuridiche private”, “condomini” e “soggetti pubblici” richiedentil’agevolazione ovvero ammessi all’agevolazione che, sottoscrivendo il relativo contratto di finanziamento, siimpegnano al rimborso delle somme ricevute, comprensive degli interessi

Soggettipubblici

Indica Regioni, province, comuni, comunità montane e gli altri soggetti a cui la legge riconosce la personalitàgiuridica pubblica, incluse le associazioni, le unioni e i consorzi tra enti locali, le agenzie regionali o locali per ilrisparmio energetico nonché gli istituti universitari e gli istituti di ricerca compresi i loro consorzi

Tipologie di co-sto ammissibile Voci di costo dell’Investimento Complessivo ammissibili ad agevolazione

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zioni fra i diversi attori dell’iniziativa.L’utilizzo dell’Applicativo web consente ai Soggetti

Beneficiari di essere costantemente informati sullostato della pratica di finanziamento, sulle eventualiproblematiche sorte in fase di istruttoria e sui successi-vi passi per concludere ogni fase del processo, anchetramite messaggi di posta elettronica inviati all’indiriz-zo fornito dagli stessi Soggetti Beneficiari.

Sarà, inoltre, resa disponibile sul sito web di CDPuna Guida alla compilazione della domanda per facili-tare la presentazione della domanda di ammissioneall’agevolazione.

Fra i principali vantaggi offerti dall’Applicativoweb, merita sottolineare che l’inserimento della do-manda tramite l’Applicativo web, oltre a ridurre glierrori di compilazione, consente al richiedente di ac-quisire telematicamente il numero di protocollo chefissa l’ordine cronologico di ricevimento della prenota-zione delle risorse del Fondo Kyoto. La conservazionedi tale ordine cronologico acquisito è, tuttavia, condi-zionata al rispetto dei termini e delle modalità perl’invio della documentazione in formato cartaceo.

Al riguardo, vi è la consapevolezza che l’utilizzo delformato cartaceo non soddisfi completamente lo spiritoe gli obiettivi strategici del Fondo Kyoto e, quindi,andrebbe meglio sostituito con il ricorso al documentoinformatico con firma digitale e alla Posta ElettronicaCertificata (PEC). È questo l’obiettivo che si intendeperseguire per i prossimi Cicli di Programmazione.

Nella presente Circolare si è ritenuto più opportunomantenere l’utilizzo della documentazione cartaceaatteso l’ampio e disomogeneo pubblico di utenti poten-zialmente interessati alla richiesta di beneficio.

Un’ulteriore soluzione atta ad agevolare la fruizionedelle risorse messe a disposizione dal Fondo Kyoto èrappresentata dalla possibilità, offerta a tutto il sistemabancario, di operare in complementarietà con CDP perassicurare all’iniziativa una diffusione capillare attraver-so la rete di sportelli presenti sul territorio. Con lapossibilità di adesione offerta alle banche grandi e picco-le il Fondo Kyoto intende mettere tutti gli intermediarisu un piano di parità concorrenziale, rappresentato dallapossibilità di offrire un servizio aggiuntivo preservando,nel contempo, la relazione con la propria clientela.

Al fine di uniformare la copiosa legislazione vigen-te in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energeti-ca e le disposizioni attuative contenute nel DecretoKyoto, nel testo si è tenuto conto delle novità legislati-ve intervenute nel lasso di tempo intercorso tra lapredisposizione e l’entrata in vigore del Decreto Kyo-to e come queste ultime si coordinano con le misure diattuazione del Decreto Kyoto stesso.

In ordine alla presentazione dei certificati rilasciatidalle Pubbliche Amministrazioni e richiesti nell’ambi-to della presente Circolare, si invita a far riferimento aquanto stabilito nell’articolo 15, co. 1, della Legge 12

novembre 2011 n. 183 recante “Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale delloStato (Legge di stabilità 2012)” nonché nella Direttivan. 14/2011 emanata dal Ministro della pubblica ammi-nistrazione e della semplificazione.

Qualora, successivamente all’emanazione della Cir-colare, sia necessario apportare delle modifiche o inte-grazioni alle modalità di presentazione della domandadi ammissione all’agevolazione descritte nel successi-vo Capitolo 2, verranno divulgate nuove eventualiistruzioni in merito.

La presente Circolare deve essere letta congiunta-mente al Decreto Kyoto e al Decreto Allegati. Inparticolare, gli allegati menzionati nella presente Cir-colare e nel Decreto Kyoto sono quelli riportati nelDecreto Allegati.

La Circolare viene integrata con i Criteri di valuta-zione aggiuntivi regionali della Regione Piemonte inAllegato I alla presente Circolare.

CAPITOLO 1 - Aspetti generali

Titolo 1 - Cicli di programmazione e Risorse1. Per il primo Ciclo di Programmazione il Decreto

Kyoto assegna un ammontare di risorse pari a 200milioni di euro e le ripartisce per misure e per areeregionali (nord, centro e sud).

2. La presente Circolare è relativa al primo Ciclo diProgrammazione e le risorse sono da intendersi ulte-riormente ripartite come alle Tabelle 1 e 4.

3. Il primo Ciclo di Programmazione inizia il quindi-cesimo giorno successivo alla data di pubblicazionedella presente Circolare in G.U. e termina con l’esauri-mento delle risorse ad esso assegnate o, in ogni caso, il31 dicembre 2012 (cfr. Cap. 2, Titolo 5, Punto 1).

4. Le domande di ammissione all’agevolazione chenon potranno essere finanziate a causa dell’esaurimen-to delle risorse disponibili per il presente Ciclo diProgrammazione, dovranno essere ripresentate nel suc-cessivo Ciclo di Programmazione e ripercorrere l’inte-ro iter istruttorio.

5. Per il secondo e terzo Ciclo di Programmazione lerisorse ammontano a 400 milioni di euro di cui 375milioni di euro ripartiti con il Decreto interministerialedel 18 ottobre 2010 e i restanti 25 milioni di euro,rientrati nella disponibilità del Fondo Kyoto in attuazio-ne dell’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 3marzo 2011, n. 28, saranno oggetto di successivo decre-to di ripartizione. Con quest’ultimo provvedimento ver-ranno individuate le risorse di cui all’articolo 31, com-ma 2, del richiamato decreto legislativo n. 28 del 2011.

6. I termini di avvio e chiusura relativi al secondo eterzo Ciclo di Programmazione saranno oggetto diapposito Comunicato da pubblicarsi sulla GazzettaUfficiale della Repubblica Italiana.

7. La procedura di attribuzione dei benefici erariali di

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cui al Decreto Kyoto e disciplinata nella presente Circo-lare sarà “valutativa a sportello”. Ciò significa che leistanze saranno esaminate in base all’ordine cronologicodi presentazione (vale il protocollo telematico attribuitodall’Applicativo web) e fino a esaurimento dei fondistanziati per ciascun Ciclo di Programmazione.

Titolo 2 - Interventi agevolabili: nuovi investi-menti

1. Sono agevolabili (cfr. art. 6, co. 1, Decreto Kyo-to) esclusivamente i nuovi investimenti in beni immo-bili, in motori elettrici, in processi industriali, in ricer-ca e sviluppo, in gestione forestale sostenibile la cuieffettiva realizzazione abbia avuto avvio dalla data dientrata in vigore del Decreto Kyoto (22 aprile 2009).

2. In tutti i casi, le spese ammissibili per cui è richie-sta l’agevolazione devono essere sostenute a partiredalla data di pubblicazione della presente Circolare.

3. All’atto di presentazione della domanda di am-missione all’agevolazione, il Soggetto Beneficiario al-lega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR445/2000, attestante che l’intervento presenta i requisi-ti di nuovo investimento secondo il testo, per le diver-se tipologie di Soggetto Beneficiario, di cui agli Alle-gati da f1) a f6) del Decreto Allegati.

Titolo 3 - Misure e investimenti1. Le misure finalizzate all’attuazione del Protocollo

di Kyoto possono essere destinate esclusivamente ai nuo-vi investimenti così come definiti al titolo precedente.

2. Sono ripartite su base regionale le risorse relativealle misure che prevedono interventi su beni immobili(edifici, terreni e altro come definito all’articolo 812del C.C.), quali:

a. installazione di impianti di microcogenera-zione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;

b. installazione di impianti di piccola tagliaper l’utilizzazione delle fonti rinnovabili per la genera-zione di elettricità e calore;

c. installazione di impianti per l’incrementodell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settoricivile e terziario.

Per le misure microcogenerazione diffusa, rinnova-bili e usi finali è, inoltre, possibile presentare un unicoprogetto di investimento che contempla l’integrazionedi più interventi, comunque combinati (sistema inte-grato), da realizzarsi nello stesso sito.

3. Sono assegnate all’intero territorio nazionale lerisorse relative alle misure che prevedono:

a. la sostituzione dei motori elettrici industrialicon potenza superiore a 90 kWe con motori ad altaefficienza;

b. l’eliminazione delle emissioni di protossido diazoto dai processi industriali;

c. i progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuovetecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissio-

ni o ad emissioni zero;d. le pratiche di gestione forestale sostenibile

attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depaupe-ramento dello stock di carbonio nei suoli forestali enelle foreste.

4. Il Soggetto Beneficiario, a pena di inammissibili-tà, può presentare una sola domanda di agevolazioneper singola misura oltre a quella per sistema integrato(cfr. art. 15, co. 7, Decreto Kyoto).

5. La CDP gestisce le risorse per Ciclo di Programma-zione, ripartite in specifici Plafond distinti per misura eper territorio come da Decreto Kyoto. Complessivamentei Plafond sono n. 67 di cui n. 63 alla successiva Tabella 1e n. 4 alla successiva Tabella 4 (cfr. Cap. 5, Titolo 7).

6. La CDP agisce quale mandatario del Ministerodell’ambiente per la gestione del Fondo Kyoto e per losvolgimento delle attività a suo carico previste dalDecreto Kyoto e dalla presente Circolare, secondoquanto dettagliatamente indicato nella Convenzionesottoscritta tra il Ministero dell’ambiente e la CDP indata 15 novembre 2011. Nell’espletamento del propriomandato CDP è stata espressamente autorizzata dalMinistero dell’ambiente anche ai sensi e per gli effettidell’articolo 1717 C.C., a conferire appositi sub-man-dati, con o senza rappresentanza:

(i) alle Banche Aderenti per lo svolgimento delleseguenti attività: (a) perfezionamento e stipula dei Con-tratti di Finanziamento; (b) rilascio e acquisizione dellaFideiussione Bancaria e rilevazione e comunicazionedei parametri di affidabilità economico-finanziaria deiSoggetti Beneficiari; (c) effettuazione di tutte le verifi-che antiriciclaggio; (d) acquisizione della documentazio-ne necessaria alla stipula del Contratto di Finanziamen-to; e (e) acquisizione della documentazione necessariaalle erogazioni del relativo finanziamento agevolato;

(ii) a primario istituto di credito con comprovataesperienza nella gestione di operazioni di credito age-volato per lo svolgimento di tutte o parte delle attività- diverse da quelle di cui al precedente paragrafo (i) -oggetto del mandato conferito a CDP;

(iii) a primario operatore del settore postale per leattività di ricezione e raccolta di tutta la documentazioneinviata dai Soggetti Beneficiari, nonché per la trasforma-zione di tale documentazione in formato elettronico; e

(iv) ai sensi di quanto previsto all’articolo 4, comma7 e 8 del Decreto Kyoto agli Enti Gestori Regionali perle attività previste a loro carico dal Decreto Kyoto.

Titolo 4 - Ripartizione delle risorse a livello regio-nale

1. Nel primo Ciclo di Programmazione, le risorseper le misure microcogenerazione diffusa, rinnovabi-li e usi finali (per un totale di 165 milioni di euro)sono state assegnate alle Regioni e Province autonomericonoscendo, per ciascuna di esse, una quota fissa eduna quota variabile. Quest’ultima è determinata con

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DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

marzo 2012

[1] FONTE: sito ISTAT - Bilancio demografico anno 2007[2] FONTE: sito di Terna, con esclusione della componente di energia elettrica assorbita dalle Ferrovie dello Stato

riferimento alla popolazione residente al 31 Dicembre2007[1] e ai consumi di energia elettrica rilevati entrolo stesso periodo di riferimento[2].

2. La Tabella 1 riporta la ripartizione in Plafond

delle risorse per Regioni e Province autonome (all’in-terno delle aree Nord, Centro e Sud), determinatasommando l’importo spettante per la quota fissa e perquella variabile.

Titolo 5 - Gestione delle risorse ripartite a livelloregionale

1. Per le sole misure microcogenerazione diffusa,rinnovabili e usi finali il Decreto Kyoto consente(all’articolo 4, commi 7 e 8) alle Regioni e Provinceautonome di gestire direttamente le risorse assegnate,tramite gli Enti Gestori Regionali. La gestione direttainclude le seguenti attività:

a. Ammissione ai benefici erariali (cfr. art. 14Decreto Kyoto):

i. modalità di presentazione delle domande(cfr. art. 15 Decreto Kyoto);

ii. istruttoria (cfr. art. 16 Decreto Kyoto).

iii.emanazione del provvedimento di ammis-sione all’agevolazione (cfr. art. 17 Decreto Kyoto).

b. Gestione delle variazioni del finanziamentoagevolato e del recupero:

i. tempi e modalità di realizzazione degli in-vestimenti (cfr. art. 18 Decreto Kyoto);

ii. casi di decadenza o revoca. Recupero som-me (cfr. art. 21 Decreto Kyoto);

iii.varianti e variazioni di titolarità (cfr. artt.22 e 23 Decreto Kyoto).

Sono escluse dalla competenza delle Regioni e Pro-vince autonome le seguenti attività:

a. stipula e gestione del contratto di finanziamen-

Misura Rinnovabili Misura Usi FinaliMisura

MicrocogenerazioneDiffusa

REGIONI Totale Totale TotalePiemonte 510.000,00 7.770.000,00 1.510.000,00

Valle d’Aosta 110.000,00 1.220.000,00 290.000,00Lombardia 1.060.000,00 16.850.000,00 3.000.000,00

Provincia autonoma Bolzano 145.000,00 1.740.000,00 390.000,00Provincia autonoma Trento 150.000,00 1.800.000,00 400.000,00

Veneto 562.000,00 8.650.000,00 1.630.000,00Friuli-Venezia Giulia 233.000,00 3.200.000,00 600.000,00

Liguria 223.000,00 3.040.000,00 710.000,00Emilia-Romagna 507.000,00 7.730.000,00 1.470.000,00Regioni Nord 3.500.000,00 52.000.000,00 10.000.000,00

Toscana 703.000,00 7.330.000,00 1.760.000,00Umbria 264.000,00 2.720.000,00 660.000,00Marche 340.000,00 3.510.000,00 850.000,00Lazio 885.000,00 9.250.000,00 2.210.000,00

Abruzzo 308.000,00 3.190.000,00 770.000,00Regioni Centro 2.500.000,00 26.000.000,00 6.250.000,00

Molise 160.000,00 1.820.000,00 380.000,00Campania 965.000,00 12.800.000,00 2.080.000,00Puglia 835.000,00 11.050.000,00 1.815.000,00

Basilicata 210.000,00 2.550.000,00 490.000,00Calabria 390.000,00 4.900.000,00 860.000,00Sicilia 940.000,00 12.450.000,00 2.030.000,00

Sardegna 500.000,00 6.430.000,00 1.095.000,00Regioni Sud 4.000.000,00 52.000.000,00 8.750.000,00

Totale 10.000.000,00 130.000.000,00 25.000.000,00

Tabella 1 - Ripartizione in Plafond delle risorse per Regioni e Province autonome

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to (cfr. artt. 17 e 19 Decreto Kyoto);b. erogazione dei finanziamenti agevolati (cfr.

art. 20 Decreto Kyoto).2. Nella Tabella 2 sono elencati:

a. le Regioni e Province autonome che si sonoavvalse della predetta facoltà (di seguito indicate come

“Regioni di cui alla Tabella 2”);b. gli Enti Gestori Regionali e i loro relativi

indirizzi, ai quali i potenziali Soggetti Beneficiari, ilcui bene oggetto di intervento è situato nelle Regionielencate, devono inviare la domanda di ammissioneall’agevolazione.

3. Le Regioni di cui alla Tabella 2, gli Enti GestoriRegionali, la CDP e il Ministero dell’ambiente stipula-no un’apposita Convenzione attraverso la quale sonodisciplinati i rapporti tra i predetti soggetti. Agli oneriderivanti dalla suddetta Convenzione provvedono leRegioni di cui alla Tabella 2, con proprie risorseumane, strumentali e finanziarie.

4. Per le rimanenti Regioni e Province autonome, lagestione delle attività relative al Fondo Kyoto rimanein carico al Ministero dell’ambiente e alla CDP. ISoggetti Beneficiari, il cui bene oggetto di intervento èsituato nelle Regioni e Province autonome stesse,devono inviare la domanda di ammissione all’agevola-zione al seguente indirizzo:

5. I rapporti tra CDP e il Ministero dell’ambientesono disciplinati nell’apposita Convenzione tra i mede-simi sottoscritta.

Titolo 6 - Ripartizione delle risorse per l’interoterritorio nazionale

1. Nel primo Ciclo di Programmazione, per le misu-re motori elettrici, protossido di azoto, ricerca e ge-stione forestale sostenibile le risorse sono assegnateall’intero territorio nazionale. La tabella 4 riporta laripartizione in Plafond delle risorse per ciascuna misu-ra assegnata a livello nazionale.

Titolo 7 - Gestione delle risorse ripartite perl’intero territorio nazionale

1. Per le misure motori elettrici, protossido di azo-to, ricerca e gestione forestale sostenibile il Ministerodell’ambiente e la CDP gestiscono le attività previstedal Decreto Kyoto e dalla presente Circolare.

Tabella 2 - Elenco Enti Gestori Regionali di cui all’art. 4, commi 7 e 8, Decreto KyotoRegioni Ente Gestore Regionale (enti di sviluppo regionali o Società finanziarie regionali)

Regione Abruzzo

FONDO KYOTOFI.R.A. SpA - Finanziaria Regionale Abruzzesec/o CDP S.p.A.Via Goito, 4 - 00185 ROMA

Regione Basilicata

FONDO KYOTOSviluppo Italia Basilicata Spac/o CDP S.p.A.Via Goito, 4 - 00185 ROMA

Regione Emilia Romagna

FONDO KYOTOERVET - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.a.c/o CDP S.p.A.Via Goito, 4 - 00185 ROMA

Regione Lombardia

FONDO KYOTOCestec SpA - Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l’Energia e la Competitività delle Piccole e MedieImprese Lombardec/o CDP S.p.A.Via Goito, 4 - 00185 ROMA

Regione Piemonte

FONDO KYOTOFinpiemonte S.p.A.c/o CDP S.p.A.Via Goito, 4 - 00185 ROMA

Tabella 3 - Ente gestore CDP

Regioni Ente gestore

Calabria, Campania, Friuli-VeneziaGiulia, Lazio, Liguria, Marche, Moli-se, Provincia autonoma di Bolza-no, Provincia autonoma di Trento,Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,Umbria, Valle d’Aosta, Veneto

FONDO KYOTOCDP S.p.A.Via Goito, 4 - 00185 ROMA

Tabella 4 - Ripartizione in Plafond delle risorse perl’intero territorio nazionale

Misure per l’intero territorio nazionale Importo

Misura motori elettrici 15.000.000,00

Misura di protossido di azoto 5.000.000,00

Misura ricerca 5.000.000,00

Misura gestione forestale sostenibile 10.000.000,00

Totale 35.000.000,00

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Titolo 8 - Finanziamenti agevolabili - soglie mini-me economicamente convenienti

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 6,comma 2, del Decreto Kyoto, sono di seguito indicatele taglie minime al di sotto delle quali, ad oggi, nonrisulta economicamente conveniente l’accesso al finan-ziamento agevolato:

a. Misura rinnovabili● Solare Termico: impianti con superficie (S)

12 m2;● Eolico: potenza (P) 3 kWp;● Fotovoltaico: potenza (P) 3 kWp;● Biomasse termico alimentato a pellets o a

cippato (compresa tra 50 kWt e 450 kWt): si rimandaall’allegato d) al Decreto Allegati denominato“Tabella costi unitari massimi ammissibili”;

● Mini-idroelettrico (compresa tra 1 kWp e

200 kWp): si rimanda all’allegato d) al Decreto Allega-ti denominato “Tabella costi unitari massimi ammissi-bili”;

b. Misura microcogenerazione diffusa: potenza(P) 5 kWe;

c. Misura motori elettrici: sostituzione di alme-no 2 motori esistenti, ciascuno di potenza superiore a90 kWe con 2 nuovi motori;

d. Almeno 20.000,00 euro di finanziamento age-volato per tutti gli altri interventi e per i sistemiintegrati.

Titolo 9 - Soggetti Beneficiari delle misure1. Con riferimento all’articolo 5, comma 1, del

Decreto Kyoto si riporta in Tabella 5 un quadro sinteti-co ove sono identificati i Soggetti Beneficiari persingola misura.

Misura microcogenerazione diffusa (ripartizione su base regionale) Beneficiari

Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione, con potenzanominale compresa fino a 50 kWe che utilizzano quali fonti energetiche le seguenti: gas naturale,Biomassa Vegetale Solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, Biogas e in co-combustione gasnaturale-biomassa

- “persona fisica”- “imprese”- “persona giuridica privata”- “condomini”- “soggetti pubblici”

Misura rinnovabili (ripartizione su base regionale) BeneficiariSono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione di piccola tagliaper l’utilizzo di singola fonte rinnovabile:- impianti eolici con una potenza nominale installata compresa tra 1 kWp e 200 kWp;- impianti idroelettrici con una potenza nominale installata compresa tra 1 kWp e 200 kWp;- impianti termici a Biomassa Vegetale Solida (pellets o cippato) di potenza nominale termica (kWt)compresa tra 50 kWt e 450 kWt;- impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici con una potenza nominalecompresa tra 1 kWp e 40 kWp

- “persona fisica”- “imprese”- “persona giuridica privata”- “condomini”- “soggetti pubblici”

Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione di piccola tagliaper l’utilizzo di singola fonte rinnovabile:- impianti solari termici con superficie d’apertura fino a 200 m2

- “soggetti pubblici”

Misura usi finali (ripartizione su base regionale) BeneficiariSono ammessi investimenti per singolo intervento:- sull’involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardantistrutture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri,chiusure apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili, delimitanti il volumeriscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati

- “soggetti pubblici”

Sono ammessi investimenti per singolo intervento:- per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenzanominale fino a 500 kWe alimentati da gas naturale, Biomassa Vegetale Solida, BiocombustibiliVegetali Liquidi, Biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa. Tale intervento è ammissibile solose contempla sia la realizzazione dell’impianto di cogenerazione che la realizzazione della rete diteleriscaldamento ad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici;- per la climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia fino a 1 MWt

- “persona fisica”- “imprese”- “persona giuridica privata”- “condomini”- “soggetti pubblici”

Sono ammessi investimenti per singolo intervento:- impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MWe alimentati da gas naturale, BiomassaVegetale Solida, Biocombustibili Vegetali Liquidi, Biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa

- “soggetti pubblici”

Misura motori elettrici (ripartizione su base nazionale) BeneficiariSono ammessi investimenti per la sostituzione di motori con potenza nominale superiore a 90 kWe conapparecchiature ad alta efficienza - “imprese”

Misura protossido di azoto (ripartizione su base nazionale) BeneficiariSono ammessi investimenti sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e delleimprese agro-forestali - “imprese”

Tabella 5 - Soggetti Beneficiari per singola misura

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2. Con riferimento alle misure microcogenerazionediffusa, rinnovabili e usi finali, per i “soggetti pubbli-ci”, gli interventi possono essere effettuati esclusiva-mente su beni immobili di proprietà pubblica e nelladisponibilità degli stessi “soggetti pubblici”.

3. Per i restanti soggetti di natura privata, ad ecce-zione delle ESCo, che accedono alle suddette misure,gli interventi possono essere effettuati su beni immobi-li di proprietà del Soggetto Beneficiario.

Titolo 10 - Parti comuni e comproprietà1. Per le misure microcogenerazione diffusa, rinno-

vabili e usi finali gli interventi possono riguardare siale parti comuni di un bene immobile sia un unico beneimmobile in comproprietà.

2. Con riferimento agli interventi su parti comuni,si applicano i seguenti criteri:

a. da un minimo di 5 a un massimo di 9 unitàimmobiliari l’accesso al finanziamento avviene con imedesimi criteri previsti per i “condomini” (cfr. Decre-to Kyoto e Decreto Allegati). L’accesso al finanzia-mento avviene tramite l’amministratore che agiscemediante procura notarile in nome e per conto di tutti iproprietari (siano essi “persone fisiche” o “personegiuridiche private” o “imprese”); pertanto, il contrattodi finanziamento sarà cointestato a tutti i condominiche saranno responsabili in solido.

b. da un minimo di 2 a un massimo di 4 unitàimmobiliari non costituite in condominio si è in presen-za di una comunione e l’accesso al finanziamentoavviene con i medesimi criteri previsti per i“condomini” (cfr. Decreto Kyoto e Decreto Allegati).L’accesso al finanziamento avviene tramite un rappre-sentante comune che agisce mediante procura notarilein nome e per conto di tutti i proprietari (siano essi“persone fisiche” o “persone giuridiche private” o“imprese”); pertanto il contratto di finanziamento saràcointestato a tutti i proprietari che saranno responsabiliin solido.

3. Nel caso in cui uno o più partecipanti alla comu-nione siano una “impresa” è fatto obbligo allegareCertificato rilasciato dal competente Tribunale Falli-mentare attestante l’assenza di procedure concorsualia carico dell’impresa.

4. In caso di comproprietà di un bene immobilesaranno beneficiari del finanziamento tutti i compro-prietari (siano essi “persone fisiche” o “persone giuridi-che private” o “imprese”), pertanto il contratto difinanziamento sarà cointestato a tutti i proprietari chesaranno responsabili in solido. Alla sottoscrizione delcontratto di finanziamento, devono comparire tutti isoggetti comproprietari, salvo la possibilità di conferi-re apposita procura notarile ad un rappresentante comu-ne.

5. Ai fini della presentazione della domanda difinanziamento tutti i soggetti comproprietari rilascianoapposita delega ad uno di essi alla sottoscrizione delladomanda, nonché alla gestione del relativo procedi-mento istruttorio. Pena inammissibilità della domanda,le deleghe devono essere allegate alla domanda difinanziamento.

6. Si evidenzia che anche in presenza di più Sogget-ti Beneficiari della stessa natura giuridica (per esem-pio due o più “persone fisiche”, due o più “personegiuridiche private”, due o più “imprese”) alla doman-da presentata, pena la sua inammissibilità, devonoessere allegati i documenti prescritti come“ALLEGATI” alle pagine 70 e 71 Allegato a6) delDecreto Allegati, ivi comprese le comunicazioni/di-chiarazioni di cui agli Allegati da b1) a b3) ed f6) delDecreto Allegati, in conformità all’elenco ivi riportatoper ciascun Soggetto Beneficiario ed in dipendenzadalla sua specifica tipologia (“persona fisica” o“persona giuridica privata” o “impresa”).

Titolo 11 - Imprese1. Alla data di presentazione della domanda di am-

missione all’agevolazione, i soggetti “imprese” devo-no possedere i seguenti requisiti soggettivi (cfr. art. 5,co. 2, Decreto Kyoto):

a. essere già iscritti nel registro delle imprese;b. trovarsi in regime di contabilità ordinaria, nel

pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sottopo-sti a procedure concorsuali né ad amministrazionecontrollata;

c. aver depositato presso il registro delle impre-se, limitatamente ai soggetti obbligati, almeno duebilanci su base annuale.

Misura ricerca (ripartizione su base nazionale) Beneficiari

Sono ammesse al finanziamento agevolato le attività di ricerca pre-competitiva per lo sviluppo ditecnologie innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la produzione eseparazione e accumulo di idrogeno, per lo sviluppo di materiali, componenti e configurazioniinnovative di celle a combustibile

- Istituti superiori di ricerca, siapubblici che privati- Università e loro consorzi- soggetti costituiti, anche incompartecipazione pubblico-pri-vata, per la creazione di spin-off al fine di valorizzare i risul-tati della ricerca

Misura gestione forestale sostenibile (ripartizione su base nazionale) BeneficiariSono ammessi al finanziamento agevolato i progetti regionali che presentano la finalità di identificareinterventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste - Regioni e Province autonome

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2. Nell’ambito delle “imprese” sono incluse le So-cietà di servizi energetici (ESCo).

Titolo 12 - ESCo1. Alle ESCo si applica la disciplina prevista per i

Soggetti Beneficiari “imprese”.2. Le ESCo possono presentare domanda di ammis-

sione alle agevolazioni per le misure a cui ha accessoil proprietario del bene immobile oggetto dell’interven-to e per il quale è presentata la domanda di ammissio-ne all’agevolazione.

3. Le ESCo non possono presentare domande diammissione all’agevolazione per la Misura gestioneforestale sostenibile.

4. Le ESCo, a differenza di quanto previsto al Pun-to 4 del Titolo 3, possono presentare più domande avalere sulla stessa misura compresi i sistemi integrati,purché riferite a beni immobili diversi tra di loro eappartenenti rispettivamente a diversi soggetti proprie-tari sia pubblici che privati.

5. Le ESCo, oltre a quanto previsto al precedenteTitolo 11, devono essere in possesso di:

a. Atto di concessione su beni immobili di pro-prietà di “soggetti pubblici”;

b. Contratto di gestione su beni immobili di pro-prietà degli altri soggetti diversi da “soggetti pubblici”.

6. All’atto di presentazione della domanda di am-missione all’agevolazione e relativa documentazione,le ESCo devono fornire:

a. una copia conforme dell’atto di concessione odel contratto, oppure

b. una dichiarazione autocertificata nei modi dilegge rilasciata dal soggetto concedente, pubblico oprivato, attestante la concessione o la stipula del con-tratto e completa dei dati relativi alla concessione o alcontratto e dei dati relativi al bene immobile oggettodell’intervento.

7. L’atto di concessione o il contratto deve esserepienamente operante alla data di inoltro della domandadi ammissione all’agevolazione; non sono ammessedichiarazioni o simili attestanti la volontà di stipulare irelativi atti in momenti successivi.

8. In caso di “condomini” che si avvalgono dellaESCo, il contratto e la dichiarazione possono essere afirma dell’amministratore su procura notarile dei con-

domini.9. La concessione o il contratto devono avere una

durata superiore alla durata del rimborso del finanzia-mento richiesto.

10. Dal certificato camerale deve risultare, a penadi inammissibilità, che la società opera anche in vestedi ESCo.

Titolo 13 - Ulteriori specifiche regionali1. La Regione Piemonte ha definito criteri di valuta-

zione aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nell’artico-lo 6 del Decreto Kyoto che tengono conto della pecu-liare specificità territoriale. Detti criteri sono riportatiin Allegato I alla presente Circolare.

Titolo 14 - Ammontare finanziamento agevolato1. L’ammontare del finanziamento agevolato è cal-

colato come il valore minimo tra:a. il massimale di finanziamento agevolato fissa-

to per ciascuna misura (cfr. art. 10 Decreto Kyoto)definito sulla base di standard di costo per scaglioni dipotenza o di superficie nonché di limiti massimi persingolo progetto;

b. il prodotto tra la percentuale di agevolazione eil totale generale dei costi ammissibili (cfr. allegato e)Decreto Allegati);

c. il prodotto tra la percentuale di agevolazione eil totale finanziamento agevolato richiesto (cfr. allega-to e) Decreto Allegati) in funzione della capacità diautofinanziamento del Soggetto Beneficiario.

2. La modalità di calcolo dell’ammontare del fi-nanziamento agevolato è descritta nel successivoCapitolo 4 ove sono riportati, per maggior chiarezza,alcuni esempi di calcolo riguardanti le diverse Misu-re.

Il finanziamento agevolato concesso rappresentauna quota parte del costo totale del progetto; la restan-te parte è a carico del Soggetto Beneficiario il qualepotrà fare ricorso a strumenti propri o all’accesso alcredito bancario.

Nella Tabella 6 sono indicate le percentuali di age-volazione riconosciute ai Soggetti Beneficiari di natu-ra pubblica o privata, fermo restando il rispetto deimassimali del finanziamento agevolato previsti nelDecreto Kyoto per singola misura.

Tabella 6 - Percentuale di agevolazione *

SoggettiBeneficiari

Misure

Microcogenerazione Rinnovabili Usi finali Motori elettrici Protossidodi azoto Ricerca

Gestioneforestalesostenibile

Pubblici 90% 50% dei costiammissibili 100%

Privati 70%

*Percentuale di agevolazione (da applicare al totale generale dei costi ammissibili e al totale finanziamento agevolato richiesto)

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3. Per quanto concerne le ESCo, queste ultime bene-ficiano della percentuale di agevolazione riconosciutain capo al proprietario del bene immobile oggettodell’intervento per cui è presentata la domanda diammissione all’agevolazione.

Titolo 15 - Determinazione del tasso di interesse1. Il tasso di interesse applicato nella erogazione dei

finanziamenti agevolati è pari allo 0,50 per centoannuo nominale (cfr. art. 19, co. 1, Decreto Kyoto)così come stabilito dal Decreto Tasso.

2. Il tasso di interesse agevolato concorre a determi-nare l’entità dell’intensità di aiuto. Convenzionalmen-te tale intensità si calcola come differenza, attualizza-ta, tra i seguenti tassi:

● tasso di riferimento e attualizzazione (datodal tasso base pubblicato dalla Commissione Europeaal link

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

aumentato di 100 punti base) vigente alla data distipula del contratto di finanziamento e

● tasso agevolato di cui al Punto 1.

Titolo 16 - Cumulabilità nel rispetto della regola“de minimis” per le Imprese

1. Per il soggetto “imprese” i benefici previsti dallesingole normative comunitarie, nazionali e regionali,compresi quelli erogati a livello locale, inclusa l’inten-sità di aiuto di cui sopra, sono cumulabili fino alraggiungimento della quota massima dell’aiuto di Sta-to consentita (cfr. art. 9, co. 1, Decreto Kyoto). Dettasoglia, definita “de minimis” non può superare l’am-montare di 200.000,00 euro nell’arco di tre anni, inbase al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commis-sione Europea del 15 dicembre 2006, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 379/5 del28 dicembre 2006.

2. Il controllo del “de minimis” è effettuato secondoquanto previsto dal richiamato Regolamento (CE) n.1998/2006. Al fine di effettuare una verifica delledichiarazioni rese all’atto di presentazione della do-manda di ammissione all’agevolazione, il Ministerodell’ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gliEnti Gestori Regionali appositamente delegati) proce-dono con verifiche dirette avvalendosi della BancaDati Anagrafica istituita presso il Ministero dello svi-luppo economico.

3. Il Ministero dell’ambiente o le Regioni di cui allaTabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamen-te delegati) possono inoltre avvalersi delle banche datiregionali per le verifiche delle dichiarazioni relative al“de minimis” rese all’atto di presentazione della do-manda di ammissione all’agevolazione.

4. È comunque posto a carico del Soggetto Benefi-ciario informare di eventuali ulteriori agevolazioni

avvenute in data successiva all’invio della domanda diammissione al finanziamento agevolato ovvero di qual-siasi altra situazione modificativa della dichiarazionepresentata in sede di domanda di ammissione al finan-ziamento agevolato: per il Ministero dell’ambiente laCDP e, per le Regioni di cui alla Tabella 2, gli EntiGestori Regionali.

Titolo 17 - Efficienza energetica e fonti rinnovabi-li: condizioni di cumulabilità degli incentivi in mate-ria

I benefici del Fondo Kyoto sono cumulabili con iseguenti incentivi e tariffe:

1. Incentivazione alla produzione di energia elettri-ca da fonti rinnovabili, che consente il riconoscimentoe il rilascio dei cd. “Certificati verdi” (art. 2, co. 143-157, della Legge Finanziaria 2008) e degli incentiviprevisti dall’art. 24 del Dlgs. 3 marzo 2011, n. 28;

2. Tariffe incentivanti per la produzione di energiada impianti solari fotovoltaici e per lo sviluppo ditecnologie innovative per la conversione fotovoltaica(art. 5, co. 1, lett. g) del Decreto Interministeriale 6agosto 2010, cd. “Terzo Conto Energia” e art. 5, co.1, lett. g) del Decreto Interministeriale 5 maggio 2011,cd “Quarto Conto Energia”;

3. Incentivi per la produzione di energia elettrica daimpianti da fonti di energia rinnovabili con poten-za nominale non inferiore a 5 MWe e da impiantiprevisti dai progetti di riconversione del settorebieticolo-saccarifico approvati dal competente Comi-tato (art. 24, co. 3, del d.lgs. n. 28/2011);

4. Incentivi per la produzione di energia termicada fonti rinnovabili e per interventi di efficienzaenergetica di piccole dimensioni (art. 28, co. 1, lett.d), e co. 5 del d.lgs. n. 28/2011).

Titolo 18 - Fasi del procedimento per l’utilizzodel finanziamento agevolato

1. I capitoli successivi della Circolare descrivono lediverse fasi del procedimento per l’utilizzo del finan-ziamento agevolato. Il testo è stato organizzato infunzione delle quattro fasi e delle relative sotto fasiche seguono.

2. Fase di presentazione della domanda di ammis-sione al finanziamento agevolato (cfr. Cap. 2 - 3 -4):

a. preparazione della domanda (vedi, unitamenteal Decreto Kyoto e al Decreto Allegati, anche il Capi-tolo 3 “Definizioni tecniche e specifiche aggiuntive” eil Capitolo 4 “Costi ammissibili e modalità di calcolodel beneficio erariale” della presente Circolare; laGuida alla compilazione della domanda di ammissioneall’agevolazione sul sito web di CDP e, per la misuramotori elettrici, l’allegato h) al Decreto Allegati“Tabella per l’accesso ai benefici previsti per la Misu-ra motori elettrici”);

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b. presentazione della domanda.3. Fase di ammissione della domanda al finanzia-

mento agevolato (cfr. Cap. 5):a. raccolta delle domande;b. istruttoria preliminare;c. istruttoria tecnica;d. istruttoria economico-finanziaria;e. provvedimento di ammissione.

4. Fase di stipula del contratto ed erogazione delfinanziamento agevolato (cfr. Cap. 6):

a. stipula del contratto di finanziamento;b. erogazione anticipazione;c. erogazione SAL;d. erogazione saldo a collaudo;e. emissione e incasso rate del finanziamento

agevolato.5. Fase di gestione delle variazioni del finanzia-

mento agevolato e del recupero (cfr. Cap. 7):a. variazioni di titolarità;b. variazioni dati;c. proroghe;d. varianti e aggiornamenti del cronoprogramma;e. revoca;f. recupero forzoso.

CAPITOLO 2 - Modalità di presentazione delladomanda di ammissione all’agevolazione

Titolo 1 - Sito e Applicativo web1. CDP dedica al Fondo Kyoto un’apposita sezione

del proprio sito web istituzionale (www.cassaddpp.it)ove sono disponibili e scaricabili tutti i documenti utiliper la domanda di agevolazione. Tramite la stessasezione si accede all’Applicativo web per la gestionedelle domande e dei progetti finanziati.

2. L’Applicativo web offre ai Soggetti Beneficiarivantaggi di rapidità, di auto-validazione dei dati immes-si e di acquisizione della prenotazione delle risorse.

3. L’utilizzo dell’Applicativo web consente anche atutti gli utenti (Soggetti Beneficiari, Ministero dell’am-biente, Ministero dello sviluppo economico, Regioni eProvince autonome, Enti Gestori Regionali, BancheAderenti e CDP) di agire in consultazione e/o inaggiornamento, in base alle autorizzazioni del profiloassegnato.

4. Il Ministero dell’ambiente e il Ministero dellosviluppo economico consultano gli elenchi afferenti leistanze pervenute tramite l’Applicativo web.

5. Le Regioni di cui alla Tabella 2 e gli Enti GestoriRegionali utilizzano l’Applicativo web messo a dispo-sizione da CDP per la gestione delle domande e deiprogetti finanziati di propria competenza, svolgendocomunque in autonomia tutte le fasi di istruttoria.

Titolo 2 - Accreditamento (Userid e Password)1. Per accedere alla procedura di compilazione del-

la domanda utilizzando l’Applicativo web, i soggettidevono disporre delle credenziali di accesso che vengo-no rilasciate tramite la procedura di accreditamentodisponibile sul sito web di CDP.

2. È possibile procedere all’accreditamento a de-correre dal giorno successivo alla data di pubblica-zione della presente Circolare sulla Gazzetta Uffi-ciale.

3. L’accreditamento avviene inserendo i dati identi-ficativi di una “persona fisica” ed un indirizzo e-mail.Al termine della registrazione il sistema genera lecredenziali di accesso (userid e password) e le inviaall’indirizzo di posta elettronica specificato. La useride la password sono utilizzati ai fini della compilazionee della successiva visualizzazione della domanda diammissione all’agevolazione.

Titolo 3 - Utilizzo Applicativo web per la compila-zione della domanda

1. L’Applicativo web consente ai soggetti accredita-ti di inserire i dati relativi alla domanda di ammissioneall’agevolazione e definisce subito l’ordine cronologi-co di presentazione delle stesse domande.

2. L’Applicativo web guida il soggetto nell’immis-sione dei propri dati, dei dati relativi alla Banca Ade-rente di riferimento, al progetto, alla domiciliazionedelle comunicazioni, ecc.

3. Una volta compilato il modulo di domanda inogni sua parte, l’utente conferma la domanda di am-missione all’agevolazione acquisita dal sistema e rice-ve il protocollo telematico.

4. In tale fase sulla domanda può comparire ladicitura “Gestione fuori Plafond” (cfr. Cap. 5, Titolo7, Punto 4).

5. Utilizzando la stessa userid l’utente potrà presen-tare più domande, nel rispetto di quanto previsto alCap. 1, Titolo 3, Punto 4.

Titolo 4 - Aiuti alla compilazione della domanda1. Sarà disponibile sul sito web di CDP (www.cas-

saddpp.it) una “Guida alla compilazione della doman-da di ammissione all’agevolazione” per aiutare i poten-ziali Soggetti Beneficiari ad accedere al Fondo Kyoto.

2. Sull’Applicativo web è altresì disponibile un sup-porto in linea. Tali aiuti contengono anche i criteri divalutazione aggiuntivi definiti dalla Regione Piemon-te.

Titolo 5 - Termini di presentazione delle doman-de

1. La domanda di ammissione all’agevolazione de-ve essere presentata a decorrere dal quindicesimogiorno successivo alla data di pubblicazione dellapresente Circolare sulla Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica Italiana e fino al centotrentacinquesi-mo giorno compreso dalla stessa data di pubblica-

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zione. Qualora la scadenza del centotrentacinquesimogiorno dovesse risultare successiva alla data del 31dicembre 2012 (cfr. Cap. 1, Titolo 1, Punto 3) sarannoconsiderate pervenute nei termini tutte le domandepresentate entro il centotrentacinquesimo giorno comeinnanzi definito. Non saranno, pertanto, accolte do-mande presentate oltre tale ultimo termine.

2. La compilazione della domanda di ammissioneall’agevolazione tramite l’utilizzo dell’Applicativoweb e la conseguente prenotazione telematica sarannopossibili a partire dalle ore 12.00 dello stesso quindice-simo giorno.

Titolo 6 - Stampa domanda dall’Applicativo webe sua presentazione

1. La domanda di ammissione all’agevolazione, co-sì come inserita nell’Applicativo web, deve esserestampata (la stampa riporterà il protocollo telematicoattribuito), sottoscritta e completata con la documenta-zione allegata.

2. In fase di stampa della domanda l’Applicativoweb produce automaticamente un frontespizio ove èriportato mittente, numero di protocollo telematico,indirizzo di destinazione e data di chiusura della transa-zione di inserimento della domanda. Analogamente aquanto accade in fase di conferma della domanda, sulfrontespizio potrebbe essere riportata la dicitura“Gestione fuori Plafond” (cfr. Cap. 5, Titolo 7, Punto4). Il frontespizio deve essere applicato all’esterno delplico.

3. Il modulo di domanda deve essere compilato inogni sua parte, debitamente sottoscritto ed accompa-gnato dalla documentazione richiesta in formato carta-ceo, a pena di inammissibilità della domanda stessa.Sulla domanda deve essere apposta una marca dabollo amministrativa, fatta salva l’esenzione previstaper i "soggetti pubblici" che sono comunque tenuti apresentare in domanda, pena l’inammissibilità dellastessa, la documentazione attestante i poteri di firmadella persona delegata alla presentazione dell’istanza.

4. Per quanto concerne la documentazione da allega-re al modulo di domanda si fa riferimento a quantoprevisto dal Decreto Allegati e dalla presente Circola-re, in particolare il Titolo 10 (Parti comuni e compro-prietà) del Capitolo 1 nonché i successivi Titoli 9(Autorizzazioni), 10 (D.U.R.C.), 11 (Richiesta di Fi-deiussione Bancaria) e 12 (Imprese soggette alla verifi-ca antimafia).

5. La documentazione completa deve essere inviataentro il termine perentorio di 3 giorni solari successivialla data di chiusura della transazione di inserimentodella domanda di ammissione all’agevolazione nel-l’Applicativo web. Se il terzo giorno solare coincidecon un giorno che non sia Giorno Lavorativo la scaden-za è prorogata al primo Giorno Lavorativo successivo.

6. Per il rispetto del sopraindicato termine farà fede

il timbro postale di spedizione.7. Le domande e la relativa documentazione non

inoltrate secondo quanto previsto al successivo Titolo7, Punto 2, ovvero inviate oltre il sopraindicato termi-ne, saranno ritenute non ricevibili con conseguentedecadenza dell’ordine cronologico inizialmente acqui-sito. Per tali domande non sarà avviato il procedimen-to di istruttoria di cui al successivo Capitolo 5.

8. Il modulo di domanda e la relativa documentazio-ne non sono integrabili in momenti successivi a quellodi presentazione della stessa.

Titolo 7 - Luogo di presentazione della domandae degli allegati

1. L’invio della domanda e degli allegati deve esse-re effettuato a mezzo plico raccomandato con avvisodi ricevimento o “Raccomandata 1” con prova diconsegna all’indirizzo CDP (cfr. Tabella 3) o all’indi-rizzo degli Enti Gestori Regionali (esclusivamente perle misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili eusi finali quando il bene oggetto di intervento èsituato in una delle Regioni di cui alla Tabella 2).

2. Ogni plico deve contenere, a pena di inammissibi-lità, una sola domanda di ammissione all’agevolazionecon la relativa documentazione in formato cartaceo inoriginale. Per i successivi Cicli di Programmazione, èprevisto il ricorso al documento informatico con firmadigitale e alla Posta Elettronica Certificata (PEC) o,tramite l’Applicativo web, al caricamento della docu-mentazione; di questo verrà data apposita informativa.

3. Non è ammessa la consegna a mano dei plichi.4. La CDP e gli Enti Gestori Regionali, ricevute le

domande in formato cartaceo, provvedono all’alimen-tazione della banca dati informatica, effettuando lascansione dei documenti cartacei ove necessario.

Titolo 8 - Rinuncia e modifica della domandacompilata tramite l’Applicativo web

1. Una volta inviata la domanda di ammissioneall’agevolazione tramite l’Applicativo web, i dati ivicontenuti non potranno essere modificati dal SoggettoBeneficiario tramite lo stesso Applicativo web se nonprevia rinuncia alla domanda stessa.

2. Il Soggetto Beneficiario che intende rinunciarealla domanda di ammissione all’agevolazione presenta-ta deve compilare e stampare l’apposito modulo pre-sente sull’Applicativo web. Una volta firmato il modu-lo deve essere inviato, a mezzo raccomandata A.R. o“Raccomandata 1” con prova di consegna, a CDP oagli Enti Gestori Regionali.

3. Tale modulo di rinuncia riporta il protocollotelematico relativo alla domanda precedentemente ac-quisita. Al ricevimento della comunicazione di rinun-cia CDP o gli Enti Gestori Regionali provvedono,entro tre giorni lavorativi, ad abilitare nuovamente ilSoggetto Beneficiario all’inserimento di una eventuale

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nuova domanda di ammissione all’agevolazione sullamedesima misura.

4. La fase di rinuncia prevede, oltre il successivoinoltro del cartaceo nelle modalità di cui sopra, unadoppia conferma tramite Applicativo web.

5. In ogni caso, il Soggetto Beneficiario è tenuto acomunicare a CDP/Enti Gestori Regionali qualsiasivariazione relativa ai dati inseriti nella domanda secon-do le modalità previste al Cap. 7, Titoli 1, 2 e 4 dellapresente Circolare.

Titolo 9 - Autorizzazioni necessarie per la costru-zione, l’installazione e l’esercizio delle opere e im-pianti.

1. Alla domanda di ammissione all’agevolazionedevono essere allegate, pena l’inammissibilità, le di-chiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese aisensi del DPR 445/2000 (per le diverse tipologie diSoggetto Beneficiario, di cui agli Allegati da f1) a f6)del Decreto Allegati) compilate e sottoscritte (cfr.Cap. 6, Titolo 10, Punto 3 - Titolo 11, Punto 5 - Titolo12, Punto 3).

2. La disciplina concernente le autorizzazioni non sipresenta univoca a livello nazionale e locale; pertanto,nel caso in cui l’intervento oggetto di domanda diammissione all’agevolazione necessiti di autorizzazio-ni, sarà lo stesso Soggetto Beneficiario ad indicarepuntualmente le autorizzazioni necessarie, allegandoalla suindicata dichiarazione, pena l’inammissibilitàdella domanda stessa, l’elenco di tutte le autorizzazio-ni ed adempimenti di legge necessari per:

a. la fase di costruzione e installazione delleopere e impianti relativi all’intervento oggetto delladomanda di ammissione all’agevolazione, con relativaindicazione dello stato di acquisizione o richiesta del-l’autorizzazione e con l’indicazione dell’ente che rila-scia l’autorizzazione stessa;

b. la fase di esercizio delle opere e impiantirelativi all’intervento oggetto della domanda di ammis-sione all’agevolazione.

3. Relativamente alle autorizzazioni necessarie al-la costruzione e all’installazione delle opere e impian-ti, va precisato che, qualora non possa essere allegatacopia conforme delle autorizzazioni in quanto nonancora conseguite, andrà compilata la lista secondo iltesto, per le diverse tipologie di Soggetto Beneficia-rio, di cui agli Allegati da f1) a f6) del DecretoAllegati e allegata copia delle richieste di autorizza-zione inoltrate alle autorità competenti, complete dinumero e data protocollo. Una volta rilasciate dallecompetenti autorità, le autorizzazioni in corso divalidità devono essere prodotte nei termini e nellemodalità rappresentate al successivo Cap. 5, Titolo8, Punti 4 e 5.

4. Relativamente alle autorizzazioni necessarie perla successiva fase di esercizio delle opere e impianti

presenti nel prospetto riportato, per le diverse tipolo-gie di Soggetto Beneficiario, negli Allegati da f1) a f6)del Decreto Allegati, una volta rilasciate dalle compe-tenti autorità, devono essere prodotte, in corso divalidità, nei termini e nelle modalità rappresentate alsuccessivo Cap. 6, Titolo 12, Punti 3 e 4.

Titolo 10 - Il Documento Unico di RegolaritàContributiva (D.U.R.C.)

1. I soggetti “imprese” e “persona giuridica priva-ta”, oltre a quanto sopra indicato, devono, pena l’inam-missibilità, allegare alla domanda di ammissione al-l’agevolazione il Documento Unico di Regolarità Con-tributiva (D.U.R.C.) in corso di validità ed attestantela regolarità dei versamenti dei contributi previdenzia-li ed assistenziali nei confronti dei propri dipendenti.Laddove i suddetti soggetti non siano in possesso delD.U.R.C. all’atto della presentazione della domanda diammissione all’agevolazione, allegano copia dell’istan-za di richiesta presentata all’istituto competente, non-ché dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresen-tante del Soggetto Beneficiario ai sensi del DPR445/2000 attestante la regolarità dei versamenti deicontributi previdenziali e assistenziali e comprensivadell’indicazione delle sedi INPS, INAIL, Cassa Edileove è attiva una posizione con i relativi numeri dimatricola secondo il testo, per le diverse tipologie diSoggetto Beneficiario, di cui agli Allegati da f1) a f6)del Decreto Allegati.

Titolo 11 - Richiesta di Fideiussione Bancaria1. I Soggetti Beneficiari “persona fisica”,

“imprese”, “persona giuridica privata” e “condomini”devono richiedere ad una Banca Aderente (cfr. Cap. 6)il rilascio di Fideiussione Bancaria per un importo parial 30% del finanziamento agevolato richiesto.

Tale richiesta deve essere allegata alla domanda diammissione all’agevolazione.

2. Per i “condomini”:a. la Fideiussione Bancaria deve essere unica per

tutto il condominio; non è consentita la presentazionedi una Fideiussione Bancaria per singolo condomino;

b. in alternativa alla comunicazione dei parame-tri di affidabilità economico-finanziaria da parte dellaBanca Aderente, la prevista Fideiussione Bancariadovrà essere aumentata al 35% del finanziamento.

3. La mancata presentazione, all’atto della domandadi ammissione all’agevolazione, della richiesta di Fi-deiussione Bancaria alla Banca Aderente comporta lanon ammissione e conseguente diniego di cui al Capi-tolo 5.

Titolo 12 - Imprese soggette alla verifica antima-fia

1. All’atto della domanda di ammissione all’agevo-lazione, le “imprese” presentano il certificato di iscri-

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zione alla C.C.I.A.A., in corso di validità, corredatodell’apposita dicitura “antimafia”.

2. L’acquisizione obbligatoria delle informazioni daparte del Ministero dell’ambiente o delle Regioni dicui alla Tabella 2 (e/o degli Enti Gestori Regionaliappositamente delegati), dalle competenti Prefettureper il rispetto della normativa “antimafia”, viene effet-tuata per ciascuna “impresa” nei casi in cui l’importodel singolo finanziamento o la somma degli importidei finanziamenti superi la soglia di legge fissata a €154.937,07 (di seguito “imprese soggette alla verificaantimafia”).

Titolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari1. In ottemperanza alla legge 13 agosto 2010, n.

136 recante il “Piano straordinario contro le mafie,nonché delega al Governo in materia di normativaantimafia”, vi è l’obbligo di garantire e porre inessere ogni azione necessaria al fine di assicurarequanto previsto, circa la “Tracciabilità dei flussi finan-ziari”, dall’articolo 3 della richiamata legge e suess.mm.ii.

2. Ai sensi e per gli effetti della sopra richiamatanorma, a decorrere dal 7 settembre 2010, i concessio-nari dei finanziamenti pubblici eseguono ogni movi-mento finanziario, afferente l’impiego di tali finanzia-menti, tramite uno o più conti correnti bancari opostali accesi presso banche o presso la società Posteitaliane SpA dedicati, anche se non in via esclusiva,alle commesse pubbliche.

3. Ai fini della tracciabilità, ciascun bonifico esegui-to o ricevuto e relativo al finanziamento in questionedeve riportare, ove applicabile, il Codice Identificativodi Gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza suicontratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richie-sta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio aisensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, il Codice Unico di Progetto (CUP).

4. L’eventuale mancata osservanza delle innanzicitate disposizioni, comporterà a carico del soggettoinadempiente l’applicazione delle sanzioni contem-plate nell’articolo 6 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

CAPITOLO 3 - Definizioni tecniche e specificheaggiuntive

Titolo 1 - Specifiche di carattere generale1. All’articolo 6, comma 2, del Decreto Kyoto per

“edificio” si intende, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii., un sistema costitui-to dalle strutture edilizie esterne che delimitano unospazio di volume definito, dalle strutture interne cheripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispo-sitivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo inter-

no; la superficie esterna che delimita un edificio puòconfinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’am-biente esterno, il terreno, altri edifici.

2. Per “piccola rete isolata” si intende, ai sensidell’articolo 2, comma 17, del decreto legislativo 16marzo 1999, n. 79, e ss.mm.ii., ogni rete con unconsumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove menodel 5 per cento è ottenuto dall’interconnessione conaltre reti.

3. Per tutte le misure, resta inteso che, laddoveintervengano innovazioni normative, il Soggetto Bene-ficiario deve attenersi alla normativa in vigore all’attodella presentazione della domanda di ammissione al-l’agevolazione, con particolare riferimento al DecretoLegislativo del 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii sullefonti rinnovabili e al Decreto Legislativo 19 agosto2005, n. 192 e ss.mm.ii sul rendimento energetico inedilizia.

Titolo 2 - Specifiche aggiuntive per impianti con-nessi alla rete elettrica

1. Per gli impianti connessi alla rete elettrica siapplicano le disposizioni di cui alla Delibera 99/08 del23/07/2008 dell’Autorità per l’energia elettrica ed ilgas relativa al “Testo integrato delle condizioni tecni-che ed economiche per la connessione alle reti elettri-che con obbligo di connessione di terzi degli impiantidi produzione di energia elettrica (Testo integratodelle connessioni attive - TICA)” che regola le condi-zioni tecnico economiche per la connessione alle retielettriche con obbligo di connessione di terzi degliimpianti di produzione di energia elettrica e ss.mm.ii(si veda www.autorita.energia.it).

2. Dal 1 gennaio 2009 il servizio di scambio sulposto è erogato sulla base della Deliberazione 3 giu-gno 2008 - ARG/elt 74/08, “Testo integrato dellemodalità e delle condizioni tecnico-economiche per loscambio sul posto - TISP” dell’Autorità per l’energiaelettrica ed il gas e ss.mm.ii (si veda www.autorita.energia.it).

Titolo 3 - Specifiche aggiuntive per impianti foto-voltaici

1. Rientrano nei benefici del Decreto Kyoto solo gliimpianti di nuova costruzione che siano integrati negliedifici o parzialmente integrati negli edifici.

Ai fini dell’accesso ai benefici del Decreto Kyoto, imoduli devono essere posizionati su un edificio cosìcome definito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), deldecreto del Presidente della Repubblica 26 agosto1993, n. 412 e ss.mm.ii. e ricadente in una dellecategorie di cui all’articolo 3 del medesimo decreto(riportate in Tabella 7) secondo le seguenti modalità(si veda Allegato 2 del DM 5 maggio 2011“Incentivazione della produzione di energia elettricada impianti solari fotovoltaici”):

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2. Per esempi di integrazione architettonica si riman-da ai documenti di riferimento prodotti dal Gestore deiServizi Elettrici S.p.A. e reperibili sul sito www.gse.it.

3. In apposita sezione del Progetto Definitivo allega-to alla domanda di ammissione all’agevolazione di cuial Decreto Kyoto, il Soggetto Beneficiario dichiara inquale categoria, tra quelle riportate nella tabella di cuial Punto 2 del precedente Titolo 3, ricade l’impianto,mettendo chiaramente in evidenza, attraverso accuratadescrizione e disegni tecnici, la tipologia di integrazio-ne.

4. In relazione a quanto previsto all’allegato c7) del

Decreto Allegati, qualora per la realizzazione dell’im-pianto fotovoltaico si faccia ricorso a moduli fotovol-taici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 oCEI EN 61646, nel solo caso in cui non siano commer-cialmente disponibili dei prodotti certificati che con-sentano di realizzare il tipo di integrazione progettatoper lo specifico impianto, il Soggetto Beneficiariodovrà allegare all’atto di presentazione della domandadi ammissione all’agevolazione di cui al Decreto Kyo-to:

a. dichiarazione del costruttore che il prodotto èprogettato e realizzato per poter superare le prove

1 Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovverosu coperture con pendenze fino a 5˚.

Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferitaall’asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all’altez-za minima della stessa balaustra.Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l’altezza massima deimoduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.

2 Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda. I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tettocon o senza sostituzione della medesima superficie.

3 Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi carat-teristiche diverse da quelli di cui ai punti 1 e 2.

I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o aipiani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.

4 Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangi-sole.

I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento eschermatura di superfici trasparenti.

5 Moduli fotovoltaici installati su facciate, finestre,balaustre e parapetti di edifici.

I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie dell’ele-mento con o senza sostituzione della medesima superficie.Per le finestre i moduli fotovoltaici sostituiscono o integrano le superficivetrate delle finestre stesse.Per le persiane i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi strutturali dellepersiane stesse.

Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporaneecomunque denominate.

Tabella 7 - Classificazione generale degli edifici per categorie ai sensi dell’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412

Articolo 3Classificazione generale degli edifici per categorie.1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena,caserme;E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industrialio artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anzianinonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:

E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati,esposizioni;E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;E.6 (2) palestre e assimilabili;E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerateseparatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.

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richieste dalle norme CEI EN 61215 o CEI EN 61646;b. a supporto della dichiarazione di cui al prece-

dente punto a), certificazioni rilasciate da un laborato-rio accreditato, ottenute su moduli fotovoltaici similaria quelli previsti dal progetto;

c. documentazione idonea a dimostrare che illaboratorio di cui al precedente punto b) risulta essereaccreditato EA (European Accreditation Agreement) oaver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EAo in ambito ILAC.

5. I moduli fotovoltaici devono essere realizzati,provati e verificati in accordo con l’Allegato 1 del DM5 maggio 2011.

Titolo 4 - Specifiche aggiuntive per il Biogas1. Il Biogas deve rispettare quanto previsto alla

Parte II dell’allegato X alla parte quinta del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “norme inmateria ambientale” e ss.mm.ii.

2. Il Biogas non deve essere prodotto da rifiuti.3. Nel rispetto di quanto previsto al precedente

Punto 1, il Biogas di origine vegetale è quello prodottoall’interno del territorio regionale nel quale l’impiantoche lo utilizza per produrre energia verrà realizzatocon biomassa vegetale prodotta, lavorata e fornitaall’interno del medesimo territorio regionale, ovveronell’ambito della Filiera Corta così come definita al-l’articolo 2, comma 1, lettera v), del Decreto Kyoto.Nel caso in cui la biomassa è da Filiera Corta anche laproduzione del Biogas deve avvenire nel raggio di 70km dall’impianto che lo utilizza per produrre energia.

4. Nel rispetto di quanto previsto ai precedenti Pun-ti 1 e 2, il Biogas può anche essere prodotto dabiomasse di origine non vegetale, ma solo se la bio-massa è ottenuta da Filiera Corta così come definitaall’articolo 2, comma 1, lettera v), del Decreto Kyoto,ossia la biomassa deve essere prodotta, lavorata efornita entro il raggio di 70 km dall’impianto che lautilizza per produrre energia. In tal caso anche laproduzione di Biogas deve avvenire nel raggio di 70Km dall’impianto che lo utilizza per produrre energia.

5. In apposita sezione della documentazione di pro-getto allegata alla domanda di ammissione all’agevola-zione di cui al Decreto Kyoto, il Soggetto Beneficiariospecifica se esso stesso provvede alla produzione delBiogas utilizzato dall’impianto di produzione di ener-gia ed alla produzione, lavorazione e fornitura dellabiomassa da cui è prodotto il Biogas, fornendo indica-zione della localizzazione del sito di produzione dellabiomassa e del Biogas, fermo restando il rispetto delleprescrizioni di cui ai precedenti Punti 2 e 3. La localiz-zazione del sito di produzione del Biogas e dei siti diproduzione della biomassa devono essere completi diplanimetria con eventuali rilievi fotogrammetrici geo-referenziati.

6. Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario produca

il Biogas utilizzato dall’impianto di produzione dienergia ma non produca la biomassa da cui è prodottoil Biogas stesso, ciò verrà specificato in una appositasezione della documentazione di progetto allegata alladomanda di ammissione all’agevolazione con la qualeil Soggetto Beneficiario fornisce altresì la localizzazio-ne del sito di produzione del Biogas ed un elencoinformativo dei fornitori della biomassa specificando,tra l’altro, il nominativo e la localizzazione delle dittee la localizzazione dei siti di produzione della biomas-sa, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cuiai precedenti Punti 2 e 3. La localizzazione del sito diproduzione del Biogas e dei siti di produzione dellabiomassa devono essere completi di planimetria coneventuali rilievi fotogrammetrici georeferenziati.

7. Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario acquistiil Biogas (da specificare in una apposita sezione delladocumentazione di progetto allegata alla domanda diammissione all’agevolazione), tale Biogas deve rispet-tare quanto previsto ai Punti 1, 2 e 3 e il SoggettoBeneficiario deve indicare il nominativo e localizzazio-ne della ditta che produce Biogas con la relativalocalizzazione dei siti di produzione del Biogas non-ché l’elenco informativo dei fornitori della biomassaspecificando, tra l’altro, il nominativo e la localizzazio-ne delle ditte e la localizzazione dei siti di produzionedella biomassa. La localizzazione del sito di produzio-ne del Biogas e dei siti di produzione della biomassadevono essere completi di planimetria con eventualirilievi fotogrammetrici georeferenziati.

8. Qualora la biomassa o il Biogas siano forniti dasoggetti diversi dal Soggetto Beneficiario, il SoggettoBeneficiario deve allegare alla domanda di ammissio-ne all’agevolazione di cui al Decreto Kyoto la letterad’intenti rilasciata dai fornitori che garantisca la dispo-nibilità della biomassa o del Biogas.

9. Entro il termine perentorio di 90 giorni solaridalla data di ricezione della notifica di ammissione alfinanziamento, il Soggetto Beneficiario trasmette aCDP o agli Enti Gestori Regionali il contratto o icontratti preliminari stipulati con i soggetti di cui alprecedente Punto 7 per una fornitura del Biogas didurata pari almeno alla durata del finanziamento age-volato concesso. Vedi a riguardo il Cap. 5, Titolo 8.

10. I costi relativi agli impianti di produzione delBiogas non sono considerati costi ammissibili ai sensidel Decreto Kyoto.

Titolo 5 - Specifiche per le Biomasse VegetaliSolide

1. La Biomassa Vegetale Solida deve ricadere traquelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla partequinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152recante “norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.

2. La Biomassa Vegetale Solida non deve essereclassificabile come rifiuto.

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EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

marzo 2012

3. Sulla base di quanto previsto all’articolo 2, com-ma 1, lettera w), del Decreto Kyoto, la BiomassaVegetale Solida deve essere prodotta, lavorata e forni-ta all’interno del territorio regionale nel quale l’impian-to che la utilizza per produrre energia verrà realizzato,ovvero nell’ambito della Filiera Corta così come defi-nita all’articolo 2, comma 1, lettera v), del DecretoKyoto.

4. In apposita sezione della documentazione di pro-getto allegata alla domanda di ammissione all’agevola-zione, il Soggetto Beneficiario specificherà se essostesso provvede alla produzione, lavorazione e fornitu-ra della Biomassa Vegetale Solida utilizzata nell’im-pianto e fornisce indicazione della localizzazione deisiti di produzione della biomassa stessa, fermo restan-do il rispetto delle prescrizioni di cui al precedentePunto 2. La localizzazione del sito di produzione dellabiomassa deve essere completo di planimetria coneventuali rilievi fotogrammetrici georeferenziati.

5. Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario nonproduca la Biomassa Vegetale Solida utilizzata nel-l’impianto, ciò verrà specificato in una apposita sezio-ne della documentazione di progetto allegata alla do-manda di ammissione all’agevolazione con la quale ilSoggetto Beneficiario fornisce un elenco informativodei fornitori di Biomassa Vegetale Solida specifican-do, tra l’altro, il nominativo e la localizzazione delleditte e localizzazione dei siti di produzione della bio-massa, fermo restando il rispetto delle prescrizioni dicui al precedente Punto 2. La localizzazione del sito diproduzione della biomassa deve essere completo diplanimetria con eventuali rilievi fotogrammetrici geo-referenziati.

6. Qualora la biomassa sia fornita da soggetti diver-si dal Soggetto Beneficiario, il Soggetto Beneficiariodeve allegare alla domanda di ammissione all’agevola-zione la lettera d’intenti rilasciata dai fornitori chegarantisca la disponibilità della biomassa.

7. Entro il termine perentorio di 90 giorni solaridalla data di ricezione della notifica di ammissione alfinanziamento, il Soggetto Beneficiario trasmette aCDP o agli Enti Gestori Regionali il contratto o icontratti preliminari stipulati con i soggetti di cui alPunto 5 per una fornitura della biomassa di durata parialmeno alla durata del finanziamento agevolato conces-so. Vedi a riguardo il Cap. 5, Titolo 8.

8. I costi relativi agli impianti di produzione diBiomassa Vegetale Solida non sono considerati costiammissibili ai sensi del Decreto Kyoto.

Titolo 6 - Specifiche per i Biocombustibili Vegeta-li Liquidi

1. Il Biocombustibile Vegetale Liquido deve essereprodotto sul territorio nazionale, con biomassa vegeta-le prodotta, lavorata e fornita sul territorio nazionale.

2. Il Biocombustibile Vegetale Liquido deve ricade-

re tra quelli ammissibili ai sensi dell’allegato X allaparte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.

3. Il Biocombustibile Vegetale Liquido non deveessere prodotto da rifiuti.

4. In apposita sezione della documentazione di pro-getto allegata alla domanda di ammissione all’agevola-zione, il Soggetto Beneficiario specificherà se essostesso è produttore del Biocombustibile Vegetale Li-quido utilizzato dall’impianto di produzione di energiae della biomassa da cui è prodotto il BiocombustibileVegetale Liquido, fornendo indicazione della localizza-zione dei siti di produzione del Biocombustibile Vege-tale Liquido e della biomassa, fermo restando il rispet-to delle prescrizioni di cui ai precedenti Punti 1 e 2. Lalocalizzazione del sito di produzione del Biocombusti-bile Vegetale Liquido e dei siti di produzione dellabiomassa devono essere completi di planimetria coneventuali rilievi fotogrammetrici georeferenziati.

5. Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario producail Biocombustibile Vegetale Liquido utilizzato dall’im-pianto di produzione di energia ma non produce labiomassa da cui è prodotto il biocombustibile stesso,ciò verrà specificato in una apposita sezione delladocumentazione di progetto allegata alla domanda diammissione all’agevolazione con la quale il SoggettoBeneficiario fornisce altresì indicazione della localiz-zazione del sito di produzione del BiocombustibileVegetale Liquido nonché un elenco informativo deifornitori della biomassa specificando, tra l’altro, ilnominativo e la localizzazione delle ditte e la localizza-zione dei siti di produzione della biomassa, fermorestando, il rispetto delle prescrizioni di cui ai prece-denti Punti 1 e 2. La localizzazione del sito di produ-zione del Biocombustibile Vegetale Liquido e dei sitidi produzione della biomassa devono essere completidi planimetria con eventuali rilievi fotogrammetricigeoreferenziati

6. Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario acquistiil Biocombustibile Vegetale Liquido utilizzato nell’im-pianto (da specificare in una apposita sezione delladocumentazione di progetto allegata alla domanda diammissione all’agevolazione), tale biocombustibile de-ve rispettare quanto previsto ai Punti 1 e 2 e ilSoggetto Beneficiario deve indicare il nominativo elocalizzazione delle ditte che producono il Biocombu-stibile Vegetale Liquido con la relativa localizzazionedei siti di produzione del biocombustibile nonché l’elenco informativo dei fornitori della biomassa specifi-cando, tra l’altro, il nominativo e la localizzazionedelle ditte e la localizzazione dei siti di produzionedella biomassa. La localizzazione del sito di produzio-ne del Biocombustibile Vegetale Liquido e dei siti diproduzione della biomassa devono essere completi diplanimetria con eventuali rilievi fotogrammetrici geo-referenziati.

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EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

marzo 2012

7. Qualora la biomassa o il Biocombustibile Vegeta-le Liquido siano forniti da soggetti diversi dal Sogget-to Beneficiario, il Soggetto Beneficiario deve allegarealla domanda di ammissione all’agevolazione la lette-ra d’intenti rilasciata dai fornitori che garantisca ladisponibilità della biomassa o del BiocombustibileVegetale Liquido.

8. Entro il termine perentorio di 90 giorni solaridalla data di ricezione della notifica di ammissione alfinanziamento, il Soggetto Beneficiario trasmette aCDP o agli Enti Gestori Regionali il contratto o icontratti preliminari stipulati con i soggetti di cui alPunto 6 per una fornitura del Biocombustibile Vegeta-le Liquido di durata pari almeno alla durata del finan-ziamento agevolato concesso. Vedi a riguardo il Cap.5, Titolo 8.

9. I costi relativi agli impianti di produzione diBiocombustibili Vegetali Liquidi non sono consideraticosti ammissibili ai sensi del Decreto Kyoto.

Titolo 7 - Specifiche per i motori elettrici1. Accedono ai benefici del Decreto Kyoto solo gli

interventi di sostituzione di motori esistenti ciascunodi potenza superiore a 90 kWe con nuovi motori eco-compatibili ad elevata efficienza.

2. Occorre sostituire almeno due motori elettriciafferenti allo stesso sistema di processo o allo stessosito oggetto dell’intervento, fermo restando che adogni motore sostituito deve corrispondere un solonuovo motore ad alta efficienza di potenza non supe-riore a quello sostituito.

3. Ai fini del Decreto Kyoto si definiscono motoriecocompatibili a elevata efficienza i motori elettrici ainduzione a gabbia, monovelocità e trifase, con unafrequenza di 50 Hz, alimentati ad una tensione nomina-le non superiore a 1.000 V, a due, quattro o sei poliaventi, per ogni classe di potenza elettrica, un rendi-mento elettrico a pieno carico e alla tensione e frequen-za nominali, maggiore o uguale a quello riportato nelleseguenti tabelle per le tre differenti polarità.

I limiti di rendimento indicati nelle sottostanti tabel-le corrispondono a quelli stabiliti dal Regolamento(CE) n. 640/2009 della Commissione europea del 22luglio 2009 per la classe IE2 e IE3.

Per valori di potenza non definiti nelle precedentitabelle 8 e 9 il calcolo del limite minimo di rendimen-to è effettuato come segue:

a. se la potenza nominale del motore è pari osuperiore alla media aritmetica dei due consecutivivalori di potenza di cui in tabella, il limite minimo direndimento è pari al valore più elevato;

b. se la potenza nominale del motore è inferiorealla media aritmetica dei due consecutivi valori dipotenza di cui in tabella, il limite minimo di rendimen-to è pari al valore più basso.

4. A dimostrazione che un motore sia ad elevataefficienza è necessario che esso sia provvisto di uncertificato del produttore che attesti, tramite prova ditipo, che il motore abbia un rendimento a pieno caricoconforme a quanto prescritto al Punto 3.

5. All’atto di presentazione della domanda di am-

Potenzanominale

kW

Potenzanominale

kW

2 poli

2 poli

4 poli

4 poli

6 poli

6 poli

5,5 87% 87,7% 86%

7,5 88,1% 88,7% 87,2%

11 89,4% 89,8% 88,7%

15 90,3% 90,6% 89,7%

18,5 90,9% 91,2% 90,4%22 91,3% 91,6% 90,9%30 92% 92,3% 91,7%37 92,5% 92,7% 92,2%45 92,9% 93,1% 92,7%55 93,2% 93,5% 93,1%75 93,8% 94% 93,7%90 94,1% 94,2% 94%110 94,3% 94,5% 94,3%132 94,6% 94,7% 94,6%160 94,8% 94,9% 94,8%

da 200 a 375 95% 95,1% 95%

Tabella 9 - Limiti stabiliti di rendimento in funzionedella potenza nominale per 50 Hz, per motori sostituitia partire dal 1˚ gennaio 2015

Potenzanominale

kW2 poli 4 poli 6 poli

5,5 89,2% 89,6% 88%7,5 90,1% 90,4% 89,1%11 91,2% 91,4% 90,3%15 91,9% 92,1% 91,2%18,5 92,4% 92,6% 91,7%22 92,7% 93% 92,2%30 93,3% 93,6% 92,9%37 93,7% 93,9% 93,3%45 94% 94,2% 93,7%55 94,3% 94,6% 94,1%75 94,7% 95% 94,6%90 95% 95,2% 94,9%110 95,2% 95,4% 95,1%132 95,4% 95,6% 95,4%160 95,6% 95,8% 95,6%

da 200 a 375 95,8% 96% 95,8%

Tabella 8 - Limiti stabiliti di rendimento in funzionedella potenza nominale per 50 Hz, per motori sostituitientro il 31 dicembre 2014

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missione all’agevolazione il Soggetto Beneficiario pre-dispone ed allega al Progetto Definitivo la schedatecnica di cui all’Allegato h) al Decreto Allegati.

Titolo 8 - Specifiche per gli interventi sull’involu-cro di edifici esistenti

1. Gli interventi di cui all’articolo 6, comma 2,lettera d), punto 1, del Decreto Kyoto possono essereeffettuati esclusivamente su edifici di proprietà pubbli-ca e nella disponibilità degli stessi “soggetti pubblici”.

2. Gli interventi ammissibili di cui all’articolo 6,comma 2, lettera d), punto 1, del Decreto Kyoto sono:

a. interventi che comportino una riduzione dellatrasmittanza termica U degli elementi opachi costituen-ti l’involucro edilizio e delimitanti il volume riscaldatoverso l’esterno e verso vani non riscaldati;

b. interventi che comportino una riduzione dellatrasmittanza termica U delle chiusure apribili ed assi-milabili, quali porte, finestre e vetrine anche se nonapribili, comprensive degli infissi, considerando leparti trasparenti e/o opache che le compongono, costi-tuenti l’involucro edilizio e delimitanti il volume riscal-dato verso l’esterno e verso vani non riscaldati.

3. Per gli interventi i cui lavori hanno avuto inizio indata antecedente all’entrata in vigore del Decreto del 26Gennaio 2010 “Aggiornamento del decreto 11 marzo2008 in materia di riqualificazione energetica degliedifici, riqualificazione energetica degli edifici”, pubbli-cato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010,successivamente agli interventi di cui al Punto 2 delpresente Titolo la trasmittanza termica degli elementidell’involucro deve obbligatoriamente essere inferiore ouguale ai rispettivi valori di trasmittanza termica riporta-ti nella seguente Tabella 10. Non sono ammessi aibenefici del Decreto Kyoto gli interventi sugli elementidell’involucro qualora i valori della trasmittanza termicasiano originariamente già inferiori o uguali ai valori ditrasmittanza termica indicati nella seguente Tabella 10.

4. Per gli interventi i cui lavori hanno avuto inizioin data successiva all’entrata in vigore del Decreto del26 Gennaio 2010 “Aggiornamento del decreto 11marzo 2008 in materia di riqualificazione energeticadegli edifici, riqualificazione energetica degli edifici”,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbra-io 2010, successivamente agli interventi di cui alPunto 2 del presente Titolo la trasmittanza termicadegli elementi dell’involucro deve obbligatoriamenteessere inferiore o uguale ai rispettivi valori di trasmit-tanza termica riportati nella seguente Tabella 11. Nonsono ammessi ai benefici del Decreto Kyoto gli inter-venti sugli elementi dell’involucro qualora i valoridella trasmittanza termica siano originariamente giàinferiori o uguali ai valori di trasmittanza termicaindicati nella seguente Tabella 11.

5. Per gli interventi di cui al Punto 2 del presenteTitolo sono riconosciute le seguenti spese:

a. interventi che comportino una riduzione dellatrasmittanza termica U degli elementi opachi costituen-ti l’involucro edilizio e delimitanti il volume riscaldatoverso l’esterno e verso vani non riscaldati, comprensi-vi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:

1) fornitura e messa in opera di materiale coi-bente per il miglioramento delle caratteristiche termi-che delle strutture esistenti;

2) fornitura e messa in opera di materiali ordi-nari, anche necessari alla realizzazione di ulterioristrutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per ilmiglioramento delle caratteristiche termiche delle strut-ture esistenti;

3) demolizione e ricostruzione dell’elementocostruttivo;

Tabella 10 - Valori limite della trasmittanza termicautile U delle strutture componenti l’involucro edilizioespressa in W/m2K

ZonaClimatica

Struttureopacheverticali

Strutture opacheorizzontali o inclinate Chiusure

(**)Coperture Pavimenti

(*)A 0,56 0,34 0,59 3,9B 0,43 0,34 0,44 2,6C 0,36 0,34 0,38 2,1D 0,30 0,28 0,30 2,0E 0,28 0,24 0,27 1,6F 0,27 0,23 0,26 1,4

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno.(**) Chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre evetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, conside-rando le parti trasparenti e/o opache che le compongono.

Tabella 11 - Valori limite della trasmittanza termicautile U delle strutture componenti l’involucro edilizioespressa in W/m2K(così come modificata dal decreto del 26 gennaio 2010 “Aggiornamento deldecreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici”)

ZonaClimatica

Struttureopacheverticali

Strutture opacheorizzontali o inclinate

Chiusureapribili eassimila-bili (**)Coperture Pavimenti

(*)

A 0,54 0,32 0,60 3,7

B 0,41 0,32 0,46 2,4

C 0,34 0,32 0,40 2,1

D 0,29 0,26 0,34 2,0

E 0,27 0,24 0,30 1,8

F 0,26 0,23 0,28 1,6

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno.(**) Conformemente a quanto previsto all’articolo 4, comma 4,lettera c), del decreto Presidente della Repubblica 2 aprile 2009,n. 9, che fissa il valore massimo della trasmittanza (U) dellechiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrineanche se non apribili, comprensive degli infissi.

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EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

marzo 2012

b. interventi che comportino una riduzione dellatrasmittanza termica U delle chiusure apribili ed assi-milabili, quali porte, finestre e vetrine anche se nonapribili, comprensive degli infissi, considerando leparti trasparenti e/o opache che le compongono, costi-tuenti l’involucro edilizio e delimitanti il volume riscal-dato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, attra-verso:

1) miglioramento delle caratteristiche termi-che delle strutture esistenti con la fornitura e posa inopera di una nuova chiusura comprensiva di infisso;

2) miglioramento delle caratteristiche termi-che dei componenti vetrati e/o opachi esistenti, conintegrazioni e sostituzioni.

c. prestazioni professionali necessarie alla realiz-zazione degli interventi di cui alle lettere a) e b)comprensive della redazione dell’attestato di certifica-zione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.

6. I soggetti che ottengono l’accesso ai benefici delDecreto Kyoto sono tenuti ad acquisire l’asseverazio-ne di un tecnico abilitato che attesti la rispondenzadell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti nel De-creto Kyoto. Tale asseverazione può essere compresanell’ambito di quella resa dal direttore lavori sullaconformità al progetto delle opere realizzate, obbliga-toria ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decretolegislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii.

7. L’asseverazione di cui al precedente Punto 5specifica il valore della trasmittanza termica originariadel componente su cui si interviene e che, successiva-mente all’intervento, le trasmittanze termiche dei me-desimi componenti sono inferiori o uguali ai valori dicui alle precedenti Tabelle 10 e 11. L’asseverazioneconterrà altresì i valori della trasmittanza termica deimedesimi componenti a seguito degli interventi esegui-ti ed il risparmio annuo di energia in fonti primarieconseguito con l’intervento (in kWh).

8. La trasmittanza termica dei componenti dell’invo-lucro su cui si interviene, originaria e successiva all’in-tervento, così come i materiali e la tipologia costrutti-va del medesimo componente, originari e successiviall’intervento, sono riportate in una tabella sinteticaredatta e firmata da tecnico abilitato da allegare alProgetto Definitivo all’atto di presentazione della do-manda di ammissione all’agevolazione. Nel ProgettoDefinitivo deve essere altresì riportato il risparmioannuo di energia in fonti primarie conseguibile conl’intervento (in kWh).

9. Nel caso di sostituzione di chiusure apribili edassimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche senon apribili, comprensive degli infissi, considerandole parti trasparenti e/o opache che le compongono,l’asseverazione di cui al precedente Punto 6 sul rispet-to degli specifici requisiti minimi può essere sostituitada una certificazione dei produttori di detti elementiche attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata

dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciatenel rispetto della normativa europea in materia diattestazione di conformità del prodotto.

10. L’attestato di certificazione energetica deveessere prodotto successivamente all’esecuzione degliinterventi.

11. L’attestato di certificazione energetica è redat-to secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 26giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazio-ne energetica degli edifici” (allegati 6 e 7) o, oveesistenti, alle procedure e alle metodologie approvatedalle Regioni e dalle Province autonome.

12. I calcoli per la determinazione dell’indice diprestazione energetica sono condotti in accordo alD.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per lacertificazione energetica degli edifici” nonché, oveesistenti, alle procedure e alle metodologie approvatedalle Regioni e dalle Province autonome.

Titolo 9 - Specifica aggiuntiva per gli impiantisolare termico

1. Al paragrafo 4.2 dell’allegato c5) al DecretoAllegati, dove è indicato che il calcolo dell’energiatermica deve essere stimato dalle bollette energetichedei precedenti tre anni, è da intendersi laddove applica-bile. Nel caso non siano disponibili le bollette energeti-che dei precedenti tre anni, eccetto che per la produzio-ne di acqua calda sanitaria per la quale sono riportatidati indicativi di consumo energetico nella tabella delparagrafo 4.2 del medesimo allegato, il calcolo del-l’energia termica deve essere stimato in fase di proget-to.

Titolo 10 - Specifica aggiuntiva per gli impiantidi cogenerazione (art. 6, co. 2, lett. a) e lett. d),punto 2, I e III, Decreto Kyoto)

1. Al fine di creare coerenza con la normativa Euro-pea (Direttiva 2004/8/CE) e la normativa nazionale(decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 di attuazio-ne delle Direttiva 2004/8/CE) sulla promozione dellacogenerazione, gli impianti di cogenerazione che acce-dono al beneficio del Decreto Kyoto devono essere adalto rendimento e basati sulla domanda di calore utilee sul risparmio di energia primaria, in accordo alledefinizioni del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20 “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promo-zione della cogenerazione basata su una domanda dicalore utile nel mercato interno dell’energia, nonchémodifica alla direttiva 92/42/CEE” e ss.mm.ii.

2. La cogenerazione ad alto rendimento è definitaall’articolo 3, lettera i), della Direttiva 2004/8/CE sullapromozione della cogenerazione basata su una doman-da di calore utile nel mercato interno dell’energia eche modifica la Direttiva 92/42/CEE. Ai sensi dell’arti-colo 3, comma 1 del decreto legislativo 8 febbraio2007, n. 20 e ss.mm.ii., fino al 31 dicembre 2010, si

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EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

marzo 2012

considera cogenerazione ad alto rendimento la cogene-razione rispondente alla definizione di cui all’articolo2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 e che soddisfa i requisiti previsti dalla Deliberazio-ne dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas n.42/02 e ss.mm.ii. Successivamente al 31 dicembre2010, si applica la definizione di cogenerazione adalto rendimento di cui all’articolo 2, comma 1, letterao) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 ess.mm.ii.

3. La maggiorazione del 20% dei costi unitari massi-mi ammissibili di cui all’allegato d) del Decreto Alle-gati (misura microcogenerazione diffusa), previstanel caso di produzione di freddo in combinazione allaproduzione di elettricità e calore, è riconosciuta soloed esclusivamente se l’intervento include la realizza-zione del gruppo di refrigerazione.

4. In una apposita sezione del Progetto Definitivoallegato alla domanda di ammissione all’agevolazionedi cui al Decreto Kyoto, il Soggetto Beneficiariospecifica la tipologia di combustibile e la relativaportata alla potenza nominale espressa in Stm3/h (stan-dard metri cubi/ora) per il gas e in tonnellate/ora per icombustibili solidi e liquidi.

5. Per gli interventi di cui all’articolo 6, comma 2,lettera d), punto 2, I, del Decreto Kyoto, nel caso incui sia prevista anche la produzione di freddo, sonoammissibili i costi di realizzazione della rete di teleraf-frescamento.

Titolo 11 - Specifica aggiuntiva per gli impiantigeotermici a bassa entalpia

1. Al paragrafo 4.3 dell’allegato c6) al DecretoAllegati, dove è indicato che il calcolo dell’energiatermica deve essere stimato dalle bollette energetichedei precedenti tre anni, è da intendersi laddove applica-bile. Nel caso non siano disponibili le bollette energeti-che dei precedenti tre anni, eccetto che per la produzio-ne di acqua calda sanitaria per la quale sono riportatidati indicativi di consumo energetico nella tabella delparagrafo 4.3 del medesimo allegato, il calcolo del-l’energia termica deve essere stimato in fase di proget-to.

CAPITOLO 4 - Costi ammissibili e modalità di calcolodel beneficio erariale

Titolo 1 - Tipologie di costo ammissibile1. Ad eccezione della Misura ricerca e della Misu-

ra gestione forestale sostenibile, con riferimento al-l’Investimento Complessivo, concorrono alla determi-nazione del finanziamento agevolato, esclusivamente,le seguenti tipologie di costi:

a. la progettazione dell’intervento comprensivadegli eventuali studi di supporto (ad esempio la diagno-si energetica e gli studi di fattibilità correlati con

l’intervento, se necessari);b. le apparecchiature comprensive delle forniture

di materiali e dei componenti previsti per la realizza-zione dell’intervento;

c. le infrastrutture comprese le opere civili, isupporti, le linee di adduzione dell’acqua, dell’energiaelettrica (comprensivo dell’allacciamento alla rete),del gas e/o del combustibile biomassa necessari per ilfunzionamento dell’impianto, i sistemi di misura deivari parametri di funzionamento dell’impianto;

d. il montaggio, assemblaggio delle strutture nelcaso di intervento di efficienza energetica degli edificied installazione delle apparecchiature necessarie alfunzionamento delle tipologie di intervento quali lamicrocogenerazione e gli impianti a fonti rinnovabili;

e. l’avviamento ed il collaudo dell’intervento aifini dell’esercizio dell’impianto oppure la verifica deiparametri utili alla dimostrazione della certificazioneenergetica degli edifici.

2. Sono esclusi i costi di autorizzazione, tasse ecorrispettivi da pagare all’allacciamento alle reti non-ché i costi di esercizio a valle dell’avviamento dell’im-pianto (ad esempio: personale, combustibili e manuten-zione ordinaria).

3. Le su elencate tipologie di costi ammissibili deb-bono essere strettamente riconducibili all’interventooggetto di istanza di ammissione al finanziamentoagevolato.

Titolo 2 - Costi unitari massimi ammissibili1. Fatta eccezione per le misure ricerca, usi finali,

protossido di azoto e gestione forestale sostenibile, icosti unitari massimi ammissibili per le altre misuresono riportati sinteticamente nelle tabelle di cui alTitolo 4 del presente Capitolo e sono stati ricavati dauna indagine di mercato inerente le apparecchiaturenecessarie per gli interventi di micro cogenerazione eper gli impianti a fonti rinnovabili.

2. I costi unitari massimi ammissibili sono conside-rati come valori limite ai fini della determinazione delmassimale di finanziamento agevolato di cui al Capito-lo 5 e sono individuati tenendo conto delle miglioritecnologie attualmente disponibili sul mercato.

3. Tali costi potranno nel tempo subire una variazio-ne sulla base dell’andamento del mercato legato agliimpianti previsti nelle varie misure di interesse delFondo Kyoto. Questa variazione sarà indicata comun-que da un provvedimento legislativo di adeguamentodei costi.

Titolo 3 - Modalità di calcolo del costo unitariomassimo ammissibile per micro-cogeneratori ibridi

1. Ai fini dell’accesso ai benefici del Decreto Kyo-to, per impianto ibrido di microcogenerazione diffusasi intende un impianto alimentato in co-combustionegas naturale e biomassa (solida, liquida, gassosa).

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marzo 2012

2. Il costo unitario massimo ammissibile (allegatod) del Decreto Allegati) per un impianto ibrido (Cibrido)è calcolato come segue:

Dove:● pcii è il potere calorifico inferiore del combusti-

bile i;● qi è la portata in tonnellate/ora nel caso di

combustibili solidi e liquidi, ovvero la portata in stan-dard metri cubi/ora nel caso di gas;

● Ci è il costo unitario massimo ammissibileriferito alla tipologia di impianto di cui alla tabella“Microcogenerazione diffusa” dell’allegato d) del De-creto Allegati.

3. Ai fini del calcolo di cui al precedente Punto 2, ivalori di pci sono assunti per convenzione pari aiseguenti:

4. In una apposita sezione del Progetto Definitivoallegato alla domanda di ammissione all’agevolazionedi cui al Decreto Kyoto, il Soggetto Beneficiariospecifica la tipologia di combustibile e la relativaportata alla potenza nominale espressa in Stm3/h (stan-dard metri cubi/ora) per il gas e in tonnellate/ora per icombustibili solidi e liquidi.

5. Sono esclusi dal calcolo di cui al Punto 2 leportate di gas naturale utilizzate nelle sole fasi diavvio.

Titolo 4 - Massimali del finanziamento agevolato1. Il massimale del finanziamento agevolato per

la Misura microcogenerazione diffusa è determina-to, nel rispetto delle tipologie di costo ammissibiledi cui all’articolo 7, comma 1, del Decreto Kyoto

come prodotto tra la potenza nominale dell’impian-to (P), il costo unitario massimo ammissibile di cuialla successiva Tabella 13 e la percentuale di agevo-lazione pari al 90% per i “soggetti pubblici” e al70% per i Soggetti Beneficiari “persone fisiche”,“imprese”, “persone giuridiche private” e“condomini”.

2. I costi unitari massimi ammissibili per gli impian-ti alimentati con combustibile ibrido gas naturale-bio-massa (solida, liquida e gassosa) verranno calcolatimediando i valori in Tabella 13 sulla base della tecno-logia associata e delle energie producibili dai singolicombustibili (vedi Cap. 4, Titolo 3).

Qualora fosse prevista, in combinazione alla produ-zione di elettricità e calore, la produzione di freddo,prodotto utilizzando macchine frigorifere alimentatedalla fonte termica del microcogeneratore, i costi unita-ri massimi ammissibili in Tabella 13 sono aumentatidel 20%.

3. Il massimale del finanziamento agevolato per laMisura rinnovabili è determinato, nel rispetto delletipologie di costo ammissibile di cui articolo 7,comma 1, del Decreto Kyoto, per i seguenti impian-ti:

a. impianti eolici con potenza nominale installata(P) compresa tra 1 kWp ≤ P ≤ 200 kWp;

b. Impianti idroelettrici con potenza nominaleinstallata (P) compresa tra 1 kWp ≤ P ≤ 200 kWp;

c. Impianti termici a Biomassa Vegetale Solida(pellets o cippato) di potenza nominale termica (P inkWt) compresa tra 50 kWt ≤ P ≤ 450 kWt;

d. Impianti fotovoltaici integrati o parzialmenteintegrati negli edifici con una potenza nominale (P)compresa fra 1 kWp ≤ P ≤ 40 kWp;

come prodotto tra la potenza nominale dell’impian-to (P), il costo unitario massimo ammissibile indicatonelle tabelle da 14 a 17 e la percentuale di agevolazio-ne pari al 90% per i “soggetti pubblici” e al 70% per le“imprese”, “persona fisica”, “persona giuridica priva-ta” e “condomini”.

Tabella 12 - Valori di “pci” di riferimento (Per convenzio-ne, i valori sono tratti dalla Tabella parametri standardnazionali per l’inventario delle emissioni di CO2 nell’in-ventario nazionale UNFCCC (aggiornati al 5 Marzo2010))

Combustibile PCI Unità di misura

Gas naturale eBiogas 35 GJ/1.000 Stm3

Biomassa VegetaleSolida 10,5 GJ/tonnellata

BiocombustibileVegetale Liquido 35,6 GJ/tonnellata

Tabella 13 - Microcogenerazione diffusa - Costi unitarimassimi ammissibili (IVA esclusa)

P ≤ 10 kWe10 kWe < P≤ 20 kWe

20 kWe < P≤ 50 kWe

€/kWe €/kWe €/kWe

Gas naturale 3.000,00 2.500,00 2.000,00

BiomassaVegetale Solida 9.000,00 8.000,00 7.000,00

BiocombustibiliVegetali Liquidi 4.000,00 3.000,00 2.500,00

Biogas 3.000,00 2.500,00 2.000,00

Dove P è la potenza nominale dell’impianto.

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marzo 2012

4. Il massimale del finanziamento agevolato per laMisura rinnovabili è determinato, nel rispetto delletipologie di costo ammissibile di cui articolo 7, com-ma 1, del Decreto Kyoto, per impianti solari termicicon superficie d’apertura (S) fino a 200 m2, comeprodotto tra la superficie di apertura dell’impianto, ilcosto unitario massimo ammissibile indicato nella Ta-bella 18 e la percentuale di agevolazione pari al 90%per i “soggetti pubblici”.

5. Per interventi che includono la realizzazione delgruppo di refrigerazione unitamente alla realizzazionedel campo solare è riconosciuto un costo unitariomassimo ammissibile, aggiuntivo:

a. nel caso di raffrescamento solare realizzato tra-mite macchine frigorifere ad assorbimento e ad adsorbi-mento alimentate dalla fonte termica del campo solare,verrà riconosciuto un costo unitario massimo ammissibi-le, aggiuntivo a quello riferito alla componente solare,pari a 600,00 €/kWf (euro al kilowatt frigorifero), IVAesclusa. Il massimale del finanziamento agevolato per ilsolo gruppo di refrigerazione è, in tal caso, pari alprodotto tra la potenza frigorifera installata in kWf, ilcosto unitario massimo ammissibile di 600,00 €/kWf e lapercentuale di agevolazione. Tale massimale del finan-ziamento agevolato è da intendersi aggiuntivo a quellodella componente solare, come calcolato al precedentePunto 4 del presente Titolo, e non deve essere superiorea 30.000,00 euro (IVA esclusa) moltiplicato per la per-centuale di agevolazione;

b. nel caso di raffrescamento solare realizzatotramite macchine “DEC - Desiccant and EvaporativeCooling” alimentate dalla fonte termica del camposolare, verrà riconosciuto un costo unitario massimoammissibile, aggiuntivo a quello riferito alla compo-nente solare, pari a 10,00 € per m3/ora (€ /(m3/h)) diportata nominale dell’unità di trattamento aria, IVAesclusa. Il massimale del finanziamento agevolato peril solo gruppo di refrigerazione è, in tal caso, pari alprodotto tra la portata nominale dell’unità di trattamen-to aria in m3/ora, il costo unitario massimo ammissibi-le di 10,00 €per m3/ora e la percentuale di agevolazio-ne. Tale massimale del finanziamento agevolato è daintendersi aggiuntivo a quello della componente sola-re, come calcolato al precedente Punto 4 del presenteTitolo, e non deve essere superiore a 100.000,00 euro(IVA esclusa) moltiplicato per la percentuale di agevo-lazione.

6. Il massimale del finanziamento agevolato per laMisura motori elettrici è determinato, nel rispettodelle tipologie di costo ammissibile di cui articolo 7,comma 1, del Decreto Kyoto, come prodotto tra ilnumero di motori sostituiti, il costo unitario massimoammissibile pari a 7.500,00 euro per motore e lapercentuale di agevolazione pari al 70% per le“imprese”.

Tabella 15 - Mini-idroelettrico - Costi unitari massimiammissibili (IVA esclusa)

1 kWp ≤ P ≤ 10kWp

10 kWp < P ≤ 50kWp

50 kWp < P ≤ 200kWp

€/kWp €/kWp €/kWp

11.000,00 9.000,00 7.000,00

Dove P è la potenza nominale dell’impianto

Tabella 14 - Eolico - Costi unitari massimi ammissibili(IVA esclusa)

1 kWp ≤ P ≤5 kWp

5 kWp < P ≤10 kWp

10 kWp < P ≤50 kWp

50 kWp < P ≤200 kWp

€/kWp €/kWp €/kWp €/kWp

4.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00

Dove P è la potenza nominale dell’impianto

Tabella 16 - Biomasse termico alimentato a pellets o acippato - Costi unitari massimi ammissibili (IVA esclusa)

50 kWt ≤ P ≤ 100kWt

100 kWt < P ≤300 kWt

300 kWt < P ≤450 kWt

€/kWt €/kWt €/kWt

450,00 350,00 300,00

Dove P è la potenza nominale dell’impianto in kW termici

Tabella 17 - Fotovoltaico - Costi unitari massimi ammis-sibili (IVA esclusa)

1 kWp ≤ P ≤ 40 kWp

€/kWp

4.000 €/kWp per le tecnologie “tradizionali” (*)

6.500,00 €/kWp per le tecnologie “innovative” (**)

Dove P è la potenza nominale dell’impianto(*) “impianti solari fotovoltaici” di cui al titolo II del DM del 5maggio 2011 recante “Incentivazione della produzione di ener-gia elettrica da impianti solari fotovoltaici”(**) “impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovati-ve” e “impianti fotovoltaici a concentrazione” di cui ai titoli III eIV del Dm del 5 maggio 2011

Tabella 18 - Solare termico - Costi unitari massimiammissibili (IVA esclusa)

S ≤ 15 m2 15 m2 < S ≤70 m2

70 m2 < S ≤200 m2

€/m2€/m2

€/m2

Piani vetrati 900,00 750,00 650,00

Sottovuoto 1.050,00 850,00 750,00

Dove S (m2) è la superficie di apertura.

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7. Il massimale del finanziamento agevolato per laMisura protossido di azoto, non può essere superioread 1.000.000,00 euro moltiplicato per la percentuale diagevolazione pari al 70% per le “imprese”.

8. Il massimale del finanziamento agevolato per laMisura usi finali non può essere superiore ad1.500.000,00 euro moltiplicato per la percentuale diagevolazione pari al 90% per i “soggetti pubblici” e al70% per i Soggetti Beneficiari “persone fisiche”,“imprese”, “persone giuridiche private” e“condomini” per i seguenti interventi:

a. sull’involucro di edifici esistenti, parti di edifi-ci esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardantistrutture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiu-sure trasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusureapribili e assimilabili quali porte e vetrine anche senon apribili, delimitanti il volume riscaldato, versol’esterno e verso vani non riscaldati;

b. per la climatizzazione diretta tramite teleri-scaldamento da impianti di cogenerazione di potenzanominale fino a 500 kWe alimentati da gas naturale,Biomassa Vegetale Solida, Biocombustibili VegetaliLiquidi, Biogas e in co-combustione gas naturale-bio-massa. Tale intervento è ammissibile solo se contem-pla sia la realizzazione dell’impianto di cogenerazio-ne che la realizzazione della rete di teleriscaldamentoad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifi-ci;

c. per la climatizzazione degli edifici da impiantigeotermici a bassa entalpia fino a 1 MWt

9. Il massimale del finanziamento agevolato per laMisura usi finali non può essere superiore ad10.000.000,00 euro moltiplicato per la percentuale diagevolazione pari al 90% per i “soggetti pubblici” peril seguente intervento:

a. impianti di cogenerazione di potenza nomina-le fino a 5 MWe alimentati da gas naturale, BiomassaVegetale Solida, Biocombustibili Vegetali Liquidi,Biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa.

10. Nel caso in cui l’intervento proposto presenti lecaratteristiche di sistema integrato, ovvero progetti diinvestimento che contemplano l’integrazione di inter-venti combinati delle misure microcogenerazione dif-fusa, rinnovabili e usi finali da realizzarsi nello stessosito, il massimale del finanziamento agevolato (nelrispetto dell’articolo 10, commi 1 e 2, del DecretoKyoto e di quanto previsto nei precedenti Punti) nonpuò superare 1.500.000,00 euro. In tali casi, la doman-da di ammissione all’agevolazione dovrà evidenziare icosti distinti per intervento.

11. I massimali del finanziamento agevolato sonoda considerarsi al netto dell’imposta sul valore aggiun-to e ove le condizioni di mercato lo richiedessero,possono essere modificati con decreto del Ministerodell’ambiente di concerto con il Ministero dello svilup-po economico.

Titolo 5 - Esempi di calcolo del beneficio erariale1. L’importo del finanziamento agevolato corrispon-

de al valore minimo tra i tre seguenti valori:a. il massimale di finanziamento agevolato calco-

lato nelle modalità definite al precedente Titolo 1 delpresente Capitolo;

b. il prodotto tra la percentuale di agevolazione eil totale generale dei costi ammissibili;

c. il prodotto tra la percentuale di agevolazione eil totale finanziamento agevolato richiesto di cui all’al-legato e) al Decreto Allegati.

Di seguito si riportano esempi di calcolo:

Esempio 1 - Ipotesi di intervento per impianto dimicro-cogenerazione diffusa da 40 kWe a gas natu-rale per la produzione di elettricità e calore, la cuidomanda di ammissione all’agevolazione è presen-tata da una impresa.

IpotesiL’Investimento Complessivo (indicato nel modulo

di domanda, inteso come somma dei costi ammissibi-li di cui all’articolo 7 del Decreto Kyoto, e dei costinon ammissibili eventualmente sostenuti) è pari a90.000 € (IVA esclusa).

Il totale generale dei costi ammissibili di cui all’alle-gato e) del Decreto Allegati, pari alla somma dei costiammissibili (tipologie di costo di cui all’articolo 7,comma 1, del Decreto Kyoto), è pari a 84.000 € (IVAesclusa).

Il totale finanziamento agevolato richiesto dal Sog-getto Beneficiario (voce in allegato e)) è pari a 82.000€ (IVA esclusa).

Determinazione del massimale del finanziamentoagevolato

Essendo il soggetto proponente un’“impresa”, inaccordo all’articolo 9, comma 2, del Decreto Kyoto lapercentuale di agevolazione è pari al 70%. Il costounitario massimo ammissibile previsto per un interven-to di microcogenerazione di 40 kWe di potenza è di2.000 [€/kWe] (come da Tabella 13).

Pertanto il massimale del finanziamento agevolatoper questo intervento (calcolato in accordo all’articolo10, comma 1, lettera a), del Decreto Kyoto) sarà paria:

2.000 [€/kWe]* 40 [kWe]* 0,7 = 56.000 €Tale importo è da considerarsi al netto dell’imposta

sul valore aggiunto secondo quanto previsto dall’arti-colo 10, comma 4, del Decreto Kyoto.

Determinazione dell’importo del finanziamentoagevolato

Il finanziamento agevolato, in accordo a quantoprevisto dall’articolo 9, comma 3, del Decreto Kyoto èdeterminato come il valore minimo tra:

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1. Il massimale del finanziamento agevolato =56.000 €

2. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e iltotale generale dei costi ammissibili = 0,7*84.000 =58.800 €

3. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e iltotale finanziamento agevolato richiesto: 0,7*82.000 =57.400 €

Pertanto il finanziamento agevolato concedibile èpari a 56.000 € (IVA esclusa). Tale importo è daconsiderarsi al netto dell’imposta sul valore aggiuntosecondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, delDecreto Kyoto.

Il Ministero dell’ambiente o le Regioni di cui allaTabella 2 valuteranno in ogni caso la congruità el’effettiva ammissibilità dei costi di cui all’articolo 7,comma 1, del Decreto Kyoto.

Esempio 2 - Ipotesi di intervento relativo alla misu-ra usi finali sull’involucro di un edificio pubblicoesistente (articolo 6, comma 2, lettera d, punto 1, delDecreto Kyoto), la cui domanda di ammissione all’age-volazione è presentata da un “soggetto pubblico”.

IpotesiL’Investimento Complessivo (indicato nel modulo

di domanda, inteso come somma dei costi ammissibilidi cui all’articolo 7, comma 1, del Decreto Kyoto e deicosti non ammissibili eventualmente sostenuti) è pari a550.000 € (IVA esclusa).

Il totale generale dei costi ammissibili di cui all’alle-gato e) del Decreto Allegati, pari alla somma dei costiammissibili (tipologie di costo di cui all’articolo 7,comma 1, del Decreto Kyoto), è pari a 500.000 € (IVAesclusa).

Il totale finanziamento agevolato richiesto dal Sog-getto Beneficiario (voce in allegato e) del DecretoAllegati) è pari a 500.000 € (IVA esclusa).

Determinazione del massimale del finanziamentoagevolato

Secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2,del Decreto Kyoto, la percentuale di agevolazione peri “soggetti pubblici” è pari al 90%.

Pertanto il massimale del finanziamento agevolatoper questo intervento (calcolato in accordo a quantoprevisto all’articolo 10, comma 2, del Decreto Kyoto)sarà pari a:

1.500.000 * 0,9 = 1.350.000 €Tale importo è da considerarsi al netto dell’imposta

sul valore aggiunto secondo quanto previsto dall’arti-colo 10, comma 4, del Decreto Kyoto.

Determinazione dell’importo del finanziamentoagevolato:

Il finanziamento agevolato, in accordo a quanto

previsto dall’articolo 9, comma 3, del Decreto Kyoto,è determinato come il valore minimo tra:

1. Il massimale del finanziamento agevolato =1.350.000 €

2. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e iltotale generale dei costi ammissibili = 0,9*500.000 =450.000 €

3. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e iltotale finanziamento agevolato richiesto =0,9*500.000 = 450.000 €

Pertanto il finanziamento agevolato concedibile è paria 450.000 € (IVA esclusa). Il finanziamento agevolato èda maggiorare dell’IVA applicabile ai costi ammissibili,in accordo a quanto previsto per i “soggetti pubblici”dall’articolo 9, comma 4, del Decreto Kyoto.

Il finanziamento agevolabile concedibile maggiora-to dell’IVA è determinato con la seguente formula:

FACi = FACe * [(TGCAi - TGCAe)/TGCAe] +FACe

Dove:“FACi” è il finanziamento agevolabile concedibile

maggiorato dell’IVA;“FACe” è il finanziamento agevolabile concedibile

IVA esclusa (450.000 €);“TGCAi” è il totale generale dei costi ammissibili

IVA inclusa (voce in allegato e));“TGCAe” è il totale generale dei costi ammissibili

IVA esclusa (500.000 €)

Pertanto, ipotizzando un’aliquota IVA del 20% perogni voce di costo ammissibile, il totale generale deicosti ammissibili IVA inclusa (TGCAi) è pari a600.000 € .

Applicando la formula di cui sopra si ottiene ilseguente finanziamento agevolabile concedibile mag-giorato dell’IVA:

FACi = 450.000 * [(600.000 - 500.000)/500.000] +450.000 = 540.000 €

Ipotizzando invece che l’intervento abbia costi am-missibili con differenti valori di IVA (es. IVA al 10%ed IVA al 20%), e che, pertanto, il totale generale deicosti ammissibili IVA inclusa (TGCAi) risulti esserepari a 585.000 €,applicando la formula di cui sopra siotterrebbe il seguente finanziamento agevolabile con-cedibile maggiorato dell’IVA:

FACi = 450.000 * [(585.000 - 500.000)/500.000] +450.000 = 526.500 €

Il Ministero dell’ambiente o le Regioni di cui alla

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DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

marzo 2012

Tabella 2 valuteranno in ogni caso la congruità el’effettiva ammissibilità dei costi di cui all’articolo 7,comma 1, del Decreto Kyoto.

Esempio 3 - Ipotesi di intervento per sistemaintegrato, la cui domanda di ammissione all’agevo-lazione è presentata da un soggetto pubblico.

IpotesiIl sistema integrato, che rispetta la definizione indi-

cata nell’articolo 2, comma 1, lettera h), del DecretoKyoto, è costituito da:

1. misura “usi finali” sull’involucro di un edificiopubblico esistente, in accordo a quanto previsto all’arti-colo 6, comma 2, lettera d, punto 1, del Decreto Kyoto

2. impianto termico a biomasse da 300 kWt alimen-tato a pellet

3. impianto mini-eolico da 10 kWp

L’Investimento Complessivo (indicato nel modulodi domanda, inteso come somma dei costi ammissibilidi cui all’articolo 7, comma 1, del Decreto Kyoto e deicosti non ammissibili eventualmente sostenuti) è pari a455.000 € , IVA esclusa, risultante dalla somma delleseguenti voci:

In considerazione del fatto che allegato e) del Decre-to Allegati va compilato separatamente per ciascunintervento, il totale generale dei costi ammissibili (inte-so come il totale dei costi di cui all’articolo 7, comma1, del Decreto Kyoto indicati anche nella tabella all’al-legato e) del Decreto Allegati) risulterà dalla sommadegli importi relativi ai singoli interventi:

Ipotizziamo che il Soggetto Beneficiario non vogliarichiedere per l’intervento sull’involucro un finanzia-mento agevolato pari al rispettivo totale generale deicosti ammissibili (315.000 € ) e che, pertanto, il totalefinanziamento agevolato richiesto per tale intervento siapari a 300.000 € (voce in allegato e)). Il totale finanzia-

mento agevolato richiesto viene così a determinarsi:

Determinazione del massimale del finanziamentoagevolato:

Secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2,del Decreto Kyoto la percentuale di agevolazione per i“soggetti pubblici” è pari al 90%. In accordo a quantostabilito dall’articolo 10, comma 1, lettera b), e commi2 e 3 del medesimo articolo 10 del Decreto Kyoto, ilmassimale del finanziamento agevolato viene calcola-to (per ogni singolo intervento) come segue:

Determinazione dell’importo del finanziamentoagevolato:

Il finanziamento agevolato, in accordo a quantoprevisto dall’articolo 9, comma 3, del Decreto Kyoto,è determinato come il valore minimo tra:

1. Il massimale del finanziamento agevolato (perogni singolo intervento)

2. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e iltotale generale dei costi ammissibili (per ogni singolointervento)

Intervento Costo totale(€ - IVA esclusa)

Intervento su involucro 330.000

Impianto termico a biomassa 90.000

Eolico 35.000

Totale 455.000

InterventoTotale generale dei

costi ammissibili(€ - IVA esclusa)

Intervento su involucro 315.000Impianto termico a biomassa 85.000Eolico 32.000Totale 432.000

Intervento Calcolo

Massimale delfinanziamentoagevolato

(€ - IVA esclusa)Intervento su involucro 1.500.000 * 0,9 1.350.000Impianto termico a bio-massa

350 [€/kWt] * 300kWt * 0,9 94.500

Eolico 3.000 [€/kWP] *10 kWp * 0,9 27.000

InterventoTotale generale dei

costi ammissibili(IVA esclusa)

Intervento su involucro 315.000 * 0,9 = 283.500Impianto termico a biomassa 85.000 * 0,9 = 76.500Eolico 32.000 * 0,9 = 28.800

InterventoTotale finanziamentoagevolato richiesto

(€ - IVA esclusa)Intervento su involucro 300.000Impianto termico a biomassa 85.000Eolico 32.000Totale 417.000

Intervento Calcolo

Massimale delfinanziamentoagevolato

(€ - IVA esclusa)Intervento su involucro 1.500.000 * 0,9 1.350.000Impianto termico a bio-massa

350 [€/kWt] * 300kWt * 0,9 94.500

Eolico 3.000 [€/kWP] *10 kWp * 0,9 27.000

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EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

marzo 2012

3. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e iltotale finanziamento agevolato richiesto (per ogni sin-golo intervento)

Il valore totale del finanziamento agevolato perl’intervento sistema integrato sarà complessivamentedeterminato come somma degli importi minimi identi-ficati per ogni singolo intervento secondo quanto previ-sto dall’articolo 9, comma 3, del Decreto Kyoto.

Il finanziamento agevolato sarà quindi pari a373.500 € (IVA esclusa), risultante dalla somma delleseguenti voci:

Si ricorda che nel caso dei sistemi integrati, ilmassimale del finanziamento agevolato non può supe-rare 1.500.000,00 euro in accordo a quanto previstoall’articolo 10, comma 3, del Decreto Kyoto.

Il finanziamento agevolato è da maggiorare del-l’IVA applicabile ai costi ammissibili, in accordo aquanto previsto per i “soggetti pubblici” dall’articolo9, comma 4, del Decreto Kyoto.

Ipotizzando un’aliquota IVA del 20% per ogni vocedi costo ammissibile per ciascun intervento, il totalegenerale dei costi ammissibili Iva inclusa (TGCAi) perciascun intervento è pari a (voce in allegato e)):

Applicando la formula di cui all’Esempio 2 si ottie-ne quanto segue:

Intervento su involucro: FCAi = 270.000 *[(378.000-315.000)/315.000] + 270.000 = 324.000 €

Impianto termico a biomassa: FCAi = 76.500 *

[(102.000- 85.000)/85.000] + 76.500 = 91.800 €

Eolico: FCAi = 27.000 * [(38.400- 32.000)/32.000]+ 27.000 = 32.400 €

Complessivamente, il finanziamento agevolabileconcedibile maggiorato dell’IVA (FCAi) è così deter-minato:

Il Ministero dell’ambiente o le Regioni di cui allaTabella 2 valuteranno in ogni caso la congruità el’effettiva ammissibilità dei costi di cui all’articolo 7,comma 1, del Decreto Kyoto.

CAPITOLO 5 - Procedimento di ammissioneall’agevolazione

Titolo 1 - Fasi del procedimento di ammissione alfinanziamento agevolato

1. La procedura “valutativa a sportello” per l’am-missione al finanziamento agevolato si articola nelleseguenti fasi:

a. raccolta delle domande;b. istruttoria preliminare;c. istruttoria tecnica;d. istruttoria economico-finanziaria;e. provvedimento di ammissione e di diniego.

2. Le domande presentate vengono esaminate se-guendo l’ordine del protocollo telematico attribuitodall’Applicativo web.

3. Le istruttorie preliminare, tecnica ed economico-finanziaria devono essere considerate separate, distintee consequenziali, con valutazione specifica alla conclu-sione di ogni singola fase; ciascuna valutazione siconclude con l’ammissione alla fase successiva ovve-ro con la non ammissione.

4. Il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare aCDP/Enti Gestori Regionali qualsiasi variazione relati-va ai dati inseriti nella domanda secondo le modalitàpreviste al Cap. 7, Titoli 1, 2 e 4 della presenteCircolare.

Titolo 2 - Raccolta delle domande1. CDP cura la fase di raccolta e istruttoria delle

domande di ammissione all’agevolazione per le se-guenti misure:

● Misura motori elettrici;● Misura protossido di azoto;

InterventoTotale finanziamentoagevolato richiesto

(IVA esclusa)

Intervento su involucro 300.000 * 0,9 = 270.000

Impianto termico a biomassa 85.000 * 0,9 = 76.500

Eolico 32.000 * 0,9 = 28.800

Intervento Finanziamento agevolato concedibile(IVA esclusa)

Intervento su involucro 270.000

Impianto termico a biomassa 76.500

Eolico 27.000

Totale 373.500

Intervento Totale generale dei costiammissibili Iva inclusa (TGCAi)

Intervento su involucro 378.000Impianto termico a biomassa 102.000Eolico 38.400Totale 518.400

InterventoFinanziamento agevolabile

concedibile maggiorato dell’IVA(FCAi)

Intervento su involucro 324.000Impianto termico a biomassa 91.800Eolico 32.400Totale 448.200

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● Misura ricerca;● Misura gestione forestale sostenibile;● Misura microcogenerazione diffusa, nei casi

in cui le Regioni e le Province autonome non si sonoavvalse della facoltà di cui all’articolo 4, commi 7 e 8,del Decreto Kyoto;

● Misura rinnovabili, nei casi in cui le Regioni ele Province autonome non si sono avvalse della facoltàdi cui all’articolo 4, commi 7 e 8, del Decreto Kyoto;

● Misura usi finali nei casi in cui le Regioni ele Province autonome non si sono avvalse della facoltàdi cui all’articolo 4, commi 7 e 8, del Decreto Kyoto.

2. Nel caso delle Regioni di cui alla Tabella 2, perle misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili eusi finali, la fase di raccolta e istruttoria delle doman-de è curata dai rispettivi Enti Gestori Regionali.

3. La CDP e gli Enti Gestori Regionali registrano ledomande verificando:

a. i dati contenuti sul frontespizio applicato al-l’esterno del plico (cfr. Cap. 2, Titolo 6, Punto 2);

b. il timbro postale di spedizione;c. l’eventuale presenza della dicitura “Gestione

fuori Plafond”.4. Qualora, dalla verifica del timbro postale, le do-

mande risultassero inviate oltre il termine di tre giornisolari (cfr. Cap. 2, Titolo 6, Punti 5 e 6), questesaranno ritenute non ricevibili in quanto fuori termine.

5. Laddove nel corso della medesima verifica, siriscontri la presenza della dicitura “Gestione fuoriPlafond”, non si procede all’apertura della busta ed ilprocedimento di ammissione al finanziamento s’inten-de sospeso. Per il presente Ciclo di Programmazione,nel momento in cui sono nuovamente disponibili lerisorse necessarie nel Plafond di riferimento, si dàavvio al procedimento istruttorio come di seguito de-scritto e ne viene data comunicazione via e-mail aisoggetti interessati. Le buste non aperte non verrannorestituite.

Titolo 3 - Istruttoria preliminare1. La CDP e gli Enti Gestori Regionali effettuano

l’istruttoria preliminare verificando la:● corretta compilazione della domanda di ammis-

sione all’agevolazione;● completezza documentale della domanda di

ammissione all’agevolazione, con tutti i suoi allegaticorrettamente compilati;

● sussistenza della disponibilità delle risorse.2. L’istruttoria preliminare termina con un’ammis-

sione alla fase successiva in caso di esito positivo.3. Qualora l’istruttoria preliminare si concluda

con esito negativo, il Ministero dell’ambiente o leRegioni di cui alla Tabella 2 emanano i relativiprovvedimenti di diniego che verranno inviati aisoggetti interessati a mezzo “Raccomandata 1” eanticipati via e-mail.

Titolo 4 - Istruttoria tecnica1. L’istruttoria tecnica consiste nella verifica ineren-

te la validità tecnica del progetto presentato e nellarelativa ammissibilità e congruità dei costi relativamen-te ai soli progetti che hanno superato la precedenteistruttoria preliminare.

2. I soggetti preposti procedono alla valutazionedelle domande sulla base di quanto previsto nel Decre-to Kyoto nonché alle prescrizioni e specifiche dettatedal Decreto Allegati e dalla presente Circolare; nellaRegione Piemonte si procede anche sulla base deicriteri di valutazione aggiuntivi riportati nell’AllegatoI alla presente Circolare.

3. Per le istruttorie tecniche concluse positivamen-te, viene definito l’importo concedibile tenuto contoanche del rispetto della regola “de minimis” e delladurata del finanziamento.

4. Il Ministero dell’ambiente o le Regioni di cui allaTabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamen-te delegati) richiedono informazioni alla competentePrefettura con riferimento alle “imprese soggette allaverifica antimafia” che superano con esito positivol’istruttoria tecnica. A tal riguardo si rinvia al successi-vo Cap. 6, Titolo 7. Qualora il certificato C.C.I.A.A.presentato in sede di domanda non fosse più in corsodi validità, all’”impresa” verrà richiesta la produzionedi un certificato aggiornato da parte del Ministerodell’ambiente o delle Regioni di cui alla Tabella 2 (e/odegli Enti Gestori Regionali appositamente delegati).Anche in tal caso si applicano i termini di cui alsuccessivo Titolo 6.

5. Qualora l’istruttoria tecnica si concluda con esitonegativo, il Ministero dell’ambiente o le Regioni dicui alla Tabella 2 emanano i relativi provvedimenti didiniego che verranno inviati ai soggetti interessati amezzo “Raccomandata 1” e anticipati via e-mail.

Titolo 5 - Istruttoria economico-finanziaria1. L’istruttoria economico-finanziaria per le sole

domande che hanno superato l’istruttoria tecnica, cura-ta da CDP e dagli Enti Gestori Regionali, consistenelle seguenti attività:

- verifica della conformità dei valori dei parame-tri di affidabilità economico-finanziaria stabiliti dalDecreto Allegati per le diverse tipologie di SoggettiBeneficiari e della compatibilità degli stessi rispettoalla somma degli importi dei finanziamenti richiesti daun medesimo Soggetto Beneficiario sulle diverse misu-re o, per le ESCo, eventualmente anche sulla stessamisura;

- acquisizione della dichiarazione della Banca Ade-rente di cui al successivo punto 2 del presente titolo;

- verifica della sussistenza della disponibilità del-le risorse.

2. A seguito della verifica positiva relativa allaconformità dei valori dei parametri di affidabilità eco-

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[3] In tal caso, la “Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria” (cfr. allegati b) del Decreto Allegati) già sottoscritta dallaprecedente banca e parte integrante della domanda di ammissione all’agevolazione presentata, dovrà essere nuovamente inviatadal Soggetto Beneficiario a CDP, una volta timbrata e sottoscritta dalla nuova intervenuta banca a conferma dei dati in essacontenuti.

nomico-finanziaria, CDP e gli Enti Gestori Regionaliprovvedono a richiedere, al Soggetto Beneficiario edalla Banca Aderente di riferimento, il rilascio entro 20giorni solari di apposita dichiarazione attestante l’im-pegno di quest’ultima a prestare idonea FideiussioneBancaria pari al 30% (per i “condomini” cfr. Cap. 2,Titolo 11) del finanziamento agevolato non appenavenga emesso il provvedimento di ammissione. Nelcaso in cui la Banca Aderente comunichi la propriaindisponibilità a rilasciare la predetta dichiarazione, ilSoggetto Beneficiario, entro il termine di 15 giornisolari dalla comunicazione di esito negativo, deveinviare la dichiarazione di impegno di un’altra BancaAderente[3]. I termini relativi all’istruttoria vengonosospesi a decorrere dalla comunicazione di CDP e/oEnti Gestori Regionali al Soggetto Beneficiario sinoalla data di ricevimento della dichiarazione della Ban-ca Aderente. Decorso inutilmente tale termine l’istrut-toria si conclude con la decadenza della domanda.

3. Qualora l’istruttoria economico-finanziaria si con-cluda con esito negativo, il Ministero dell’ambiente ole Regioni di cui alla Tabella 2 emanano i relativiprovvedimenti di diniego che verranno inviati ai sog-getti interessati a mezzo “Raccomandata 1” e anticipa-ti via e-mail.

Titolo 6 - Chiarimenti nel corso del procedimen-to di istruttoria

1. CDP e gli Enti Gestori Regionali o il Ministerodell’ambiente e le Regioni di cui alla Tabella 2, nelcorso delle rispettive fasi di istruttoria, possono farerichiesta di chiarimenti, precisazioni e/o eventuali retti-fiche necessari ai fini dell’istruttoria stessa, a mezzo“Raccomandata 1”.

2. Le risposte ai chiarimenti di cui al Punto prece-dente devono essere inoltrate, a mezzo raccomandataA.R. o “Raccomandata 1” con prova di consegna,entro il termine di 15 giorni solari dalla data di ricevi-mento della “Raccomandata 1”.

3. Il termine di 45 giorni lavorativi normalmenteprevisto per la conclusione del procedimento di istrut-toria si sospende dalla data di ricevimento appostasulla cartolina A.R. sino alla data in cui pervengono ichiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettificherichieste.

4. L’istruttoria si conclude con la decadenza delladomanda oggetto della richiesta di chiarimenti:

a. in caso di mancato invio delle risposte, entro ilcitato termine di 15 giorni solari;

b. o nel caso in cui le richieste inoltrate a mezzo“Raccomandata 1” siano ritornate, rispettivamente a

CDP, Enti Gestori Regionali, Ministero dell’ambientee Regioni di cui alla Tabella 2, per compiuta giacenza.

Titolo 7 - Gestione Plafond presso CDP1. CDP effettua il monitoraggio dello stato di avan-

zamento delle istanze in tutte le fasi di istruttoria e ladisponibilità delle risorse così come ripartite nei Pla-fond riportati nella Tabella 1 e nella Tabella 4. L’am-montare dei Plafond ed i relativi utilizzi vengonopubblicati sul sito web di CDP.

2. Le risorse assegnate per il presente Ciclo diProgrammazione si ritengono esaurite nel momento incui sono stati perfezionati i contratti di finanziamentoper un valore pari alle risorse stesse.

3. L’emanazione del provvedimento di ammissioneall’agevolazione avviene fino ad esaurimento delle risor-se assegnate per il presente Ciclo di Programmazione.

4. Nei casi in cui l’importo del finanziamento agevo-lato richiesto, nei limiti della percentuale di agevola-zione riconosciuta, sia superiore alla disponibilità resi-dua del Plafond di riferimento si determina la“Gestione fuori Plafond” (cfr. Cap. 2, Titolo 3, Punto4 e Titolo 6, Punto 2). Resta inteso che ciò noncostituisce motivo di decadenza della domanda diammissione all’agevolazione.

5. In caso di “Gestione fuori Plafond”, il procedi-mento istruttorio viene avviato solo nel momento incui sono nuovamente disponibili le risorse necessarie agarantire la completa copertura finanziaria dell’inter-vento proposto.

6. È possibile che, una volta perfezionati tutti icontratti di finanziamento, sul Plafond risultino dispo-nibili risorse non sufficienti alla copertura della primadomanda in “Gestione fuori Plafond” non ancora istrui-ta. In tale caso, seguendo l’ordine del protocollo tele-matico, si avvia il procedimento istruttorio previacomunicazione al Soggetto Beneficiario che l’importodisponibile è inferiore all’importo del finanziamentorichiesto. Nel caso in cui non si giunga al perfeziona-mento del relativo contratto, si avvia il suddetto proce-dimento per la successiva domanda, pur sempre nel-l’ordine dettato dal protocollo telematico.

7. Tale procedura sarà adottata sino alle ore 00.00del 31 Dicembre 2012. Allo scadere di tale termine,laddove siano ancora presenti risorse su ciascun Pla-fond, queste vengono riassegnate al Ciclo di Program-mazione successivo.

8. L’Amministrazione si riserva, comunque, di av-viare la procedura istruttoria di cui al precedente Pun-to 6 previa verifica di congruità tra le risorse presentinel Plafond di riferimento e l’importo del finanziamen-

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to agevolato richiesto (al netto della percentuale diagevolazione riconosciuta), ritenuto idoneo a garantirel’esecuzione dell’intervento da finanziarsi. In caso diverifica negativa, il saldo del Plafond verrà riassegna-to al successivo Ciclo di Programmazione.

Titolo 8 - Provvedimento di ammissione1. Nel caso l’istruttoria economico-finanziaria si con-

cluda con esito positivo, il Ministero dell’ambiente o leRegioni di cui alla Tabella 2 emanano un provvedimen-to di ammissione all’agevolazione ai sensi dell’articolo17 del Decreto Kyoto e lo trasmettono a CDP. Prima diemanare tale provvedimento il Ministero dell’ambienteo le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti GestoriRegionali appositamente delegati), effettuano una ulte-riore verifica circa il rispetto della regola “de minimis”.

2. CDP inoltra il suddetto provvedimento al SoggettoBeneficiario tramite “Raccomandata 1”, con invito afornire tutta la documentazione necessaria alla stipuladel contratto di finanziamento agevolato (cfr. Capitolo6, Titolo 8) entro il termine perentorio di 45 giorni solaridecorrenti dalla ricezione di tale notifica (cfr. art. 17, co.4, Decreto Kyoto). La comunicazione è, inoltre, anticipa-ta tramite e-mail agli indirizzi indicati all’atto dell’inseri-mento della domanda di ammissione all’agevolazione.

3. La Banca Aderente designata in domanda dalSoggetto Beneficiario viene informata da CDP chesull’Applicativo web è disponibile il provvedimento diammissione emanato.

4. Entro il termine perentorio di 90 giorni solari dalladata di ricezione della notifica di ammissione al finanzia-mento, il Soggetto Beneficiario trasmette, tramite racco-mandata A.R. o “Raccomandata 1” con prova di conse-gna, a CDP o agli Enti Gestori Regionali:

a. le autorizzazioni in corso di validità (in origi-nale cartaceo o copia conforme), che al momento delladomanda di ammissione all’agevolazione non eranostate ancora conseguite, necessarie all’avvio dei lavorio all’apertura del cantiere per la costruzione e l’instal-lazione delle opere e impianti relativi all’interventooggetto della domanda. Tutte le autorizzazioni allacostruzione degli impianti devono soddisfare la vigen-te normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e, perle opere civili, la vigente normativa in materia antisi-smica (cfr. Cap. 2, Titolo 9, Punto 3);

b. la comunicazione di avvenuto inizio dei lavorispecificandone la data e allegando copia del Verbaledi consegna dei lavori ove previsto, o della dichiarazio-ne del direttore dei lavori o di un tecnico abilitatonegli altri casi;

c. il contratto o i contratti preliminari, di duratapari almeno alla durata del finanziamento agevolatoconcesso, stipulati con i soggetti fornitori della biomassao del Biogas (cfr. Cap. 3, Titolo 4, Titolo 5 e Titolo 6).

5. CDP e gli Enti Gestori Regionali rilevano i datiutili alla verifica del rispetto dei termini di invio della

documentazione di cui sopra procedendo, quindi, al-l’alimentazione dell’archivio informatico con la docu-mentazione ricevuta.

CAPITOLO 6 - Stipula del contratto ed erogazione delfinanziamento agevolato

Titolo 1 - Ruolo Banche Aderenti1. La CDP cura la gestione del finanziamento in

tutti i suoi aspetti: stipula del contratto, variazioni,erogazioni, operazioni di rimborso del prestito, ecc.

2. La contrattualizzazione e l’erogazione del finanzia-mento avvengono tramite la Banca Aderente indicata dalSoggetto Beneficiario al momento della richiesta. Il Sog-getto Beneficiario può indicare soltanto una delle Ban-che Aderenti che avranno aderito preventivamente allaConvenzione relativa al Fondo Kyoto tra Ministero del-l’ambiente-ABI-CDP-Regioni di cui alla Tabella 2, perla stipula del contratto e la raccolta della documentazionenecessaria all’erogazione del finanziamento agevolato.

3. Le Banche Aderenti ricevono dalla CDP appositomandato con rappresentanza per le attività definitedalla Convenzione stessa relativamente alle fasi distipula del contratto di finanziamento e di erogazione.A tal fine, alle stesse Banche Aderenti, viene rilasciatadalla CDP apposita procura speciale in favore delLegale Rappresentante di ciascuna Banca Aderenteche consenta l’utilizzo del sistema di deleghe di firmainterno ad esse. L’elenco delle Banche Aderenti saràdisponibile sul sito web di CDP.

4. Le Banche Aderenti svolgono le seguenti attività:a. per il tramite degli allegati previsti nel Decre-

to Allegati (cfr. Allegati b)), rilasciano al SoggettoBeneficiario una comunicazione (da allegare alla do-manda di ammissione all’agevolazione) in cui dichiara-no di aver ricevuto la richiesta di Fideiussione Banca-ria e in cui comunicano i dati relativi ai parametri diaffidabilità economico-finanziaria;

b. producono la dichiarazione di impegno al rila-scio della Fideiussione Bancaria e, successivamente alprovvedimento di ammissione, la Fideiussione Bancariaper conto dei Soggetti Beneficiari “persona fisica”,“imprese”, “persone giuridiche private” e “condomini”;

c. stipulano il contratto di finanziamento;d. raccolgono la documentazione a supporto del-

le richieste di erogazione.

Titolo 2 - Aspetti principali dei finanziamentiagevolati

1. Le principali caratteristiche dei finanziamenti age-volati sono le seguenti:

● tasso fisso;● durata non inferiore a 3 anni e non superiore a

6 anni. Per i “soggetti pubblici”, ai sensi dell’articolo31, comma 1, del decreto legislativo del 3 marzo2011, n. 28, la durata massima dei finanziamenti a

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tasso agevolato non può essere superiore a centottantamesi (15 anni); per le ESCo si applica la disciplinaprevista per i soggetti “impresa” ancorché si tratti difinanziamenti riferiti a beni di proprietà pubblica;

● rata costante calcolata con metodo francese;● rimborso tramite RID o altro strumento richiesto.

Titolo 3 - Fideiussione Bancaria1. In caso di ammissione all’agevolazione, in sede

di stipula del contratto di finanziamento, i SoggettiBeneficiari “persona fisica”, “imprese”, “persona giuri-dica privata” e “condomini”, devono presentare laFideiussione Bancaria, emessa in via esclusiva da unaBanca Aderente.

2. Tale Fideiussione Bancaria deve essere rilasciata infavore del Ministero dell’ambiente per un importo pari al30% (per i “condomini” cfr. Cap. 2, Titolo 11) del valoreiniziale del finanziamento agevolato concesso e con dura-ta pari a quella del contratto di finanziamento con coper-tura anche della eventuale revocatoria fallimentare.

3. La Fideiussione Bancaria deve essere incondiziona-ta e riferirsi esplicitamente al provvedimento di ammis-sione al finanziamento agevolato. L’operatività dellamedesima deve essere garantita entro 15 giorni solari asemplice richiesta scritta del Ministero dell’ambiente,senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna econ l’obbligo di versare la somma richiesta entro illimite dell’importo garantito. A tal fine la FideiussioneBancaria deve prevedere l’espressa rinuncia al beneficiodella preventiva escussione del debitore principale dicui all’articolo 1944 del codice civile e la rinuncia alleeccezioni di cui all’articolo 1957 del codice civile.

4. La Fideiussione Bancaria deve essere corredatada idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata, ai sensidel DPR 445/2000, dai soggetti firmatari il medesimotitolo di garanzia ed attestante l’identità, la qualificaed i poteri conferiti agli stessi.

5. Il mancato rilascio della Fideiussione Bancariacomporta la revoca del beneficio erariale, con conse-guente impossibilità di procedere alla stipula del con-tratto di finanziamento. La revoca viene disposta trami-te apposito provvedimento.

6. Il Ministero dell’ambiente può escutere la Fi-deiussione Bancaria qualora: (i) a seguito dell’emana-zione di un provvedimento di revoca del Finanziamen-to Agevolato ai sensi dell’articolo 21 del DecretoKyoto [e degli ulteriori casi previsti dalla presenteCircolare], il pagamento di quanto dovuto dal Benefi-ciario non sia avvenuto nei termini indicati nel relativoprovvedimento di revoca; e/o (ii) indipendentementedall’emanazione di un provvedimento di revoca delFinanziamento Agevolato, a seguito di decadenza dalbeneficio del termine e/o risoluzione del e/o recessodal relativo contratto di finanziamento, il pagamentodi quanto dovuto dal Soggetto Beneficiario non siaavvenuto nei termini indicati nella relativa comunica-

zione di decadenza dal beneficio del termine e/o dirisoluzione e/o di recesso.

7. La Fideiussione Bancaria è svincolata, una voltapagata l’ultima rata a rimborso del finanziamento con-cesso, alla scadenza dell’eventuale periodo di revocato-ria fallimentare applicabile al pagamento dell’ultimarata del finanziamento concesso (di cui agli articoli 65e/o 67 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e ss.mm.ii.).

8. I “soggetti pubblici” non sono tenuti alla produ-zione della Fideiussione Bancaria.

Titolo 4 - Accertamento della regolarità fiscaleper le imprese

1. All’atto della stipula del contratto di finanziamen-to le “imprese” presentano un certificato di regolaritàfiscale rilasciato dalla competente Agenzia delle Entra-te, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva resa aisensi del DPR 445/2000 come da modello in Allegatof7) al Decreto Allegati.

2. Tale certificato (o dichiarazione sostitutiva) sarànuovamente prodotto dalle “imprese” in occasione diciascuna richiesta di erogazione del finanziamento.

3. Il Ministero dell’ambiente o le Regioni di cui allaTabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamen-te delegati) procedono, in caso di produzione dellasuindicata autocertificazione, al controllo sulla veridi-cità delle dichiarazioni richiedendo al competente Uffi-cio locale dell’Agenzia delle Entrate il rilascio dell’at-testazione di regolarità fiscale. In ogni caso il Ministe-ro dell’ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2,sulla base delle informazioni ricevute dall’Agenziadelle Entrate, valutata la sussistenza del requisito dellaregolarità fiscale, adottano i conseguenti ed eventualiprovvedimenti.

4. La non produzione di tale documento/dichiarazio-ne e/o la valutazione negativa di sussistenza del requi-sito da parte del Ministero dell’ambiente o delle Regio-ni di cui alla Tabella 2 comporta la revoca dal benefi-cio erariale, disposta con apposito provvedimento. Larevoca successiva alla stipula è causa di risoluzionedel contratto di finanziamento e di conseguente obbli-go di restituzione delle somme eventualmente giàpercepite (cfr. Cap. 7, Titolo 7).

Titolo 5 - D.U.R.C. per le imprese e le personegiuridiche private

1. Il D.U.R.C., in corso di validità, deve esserepresentato:

a. in sede di stipula del contratto di finanziamen-to, ove non già prodotto all’atto della domanda ovve-ro, ove già prodotto, non più in corso di validità;

b. in occasione di ogni richiesta di erogazionedel finanziamento, ove non più in corso di validità.

2. La non produzione del D.U.R.C. comporta larevoca dal beneficio erariale, disposta con appositoprovvedimento di revoca. La revoca successiva alla

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stipula è causa di risoluzione del contratto di finanzia-mento e di conseguente obbligo di restituzione dellesomme eventualmente già percepite (cfr. Cap. 7, Tito-lo 7).

Titolo 6 - Antiriciclaggio1. La documentazione richiesta all’atto della stipula

del contratto deve essere integrata con l’attestazione dicorrispondenza dei dati rilasciati dal Soggetto Benefi-ciario con quelli acquisiti in sede di adeguata verificadall’istituto di credito presso il quale è attivo unrapporto di conto corrente dello stesso Soggetto Bene-ficiario, oppure da un altro ente creditizio o finanziariosoggetto agli obblighi previsti dal decreto legislativon. 231/2007 e ss.mm.ii.

2. Tale attestazione di corrispondenza è contenutanell’apposita sezione D della “Certificazione di avve-nuta identificazione e adeguata verifica del Cliente”,in Allegato g) al Decreto Allegati.

Titolo 7 - Imprese soggette alla verifica antimafia1. Per le “imprese soggette alla verifica antimafia”

che superano con esito positivo l’istruttoria tecnica, ilMinistero dell’ambiente o le Regioni di cui alla Tabel-la 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamentedelegati) richiedono informazioni alla competente Pre-fettura.

2. All’atto di stipula del contratto, la documentazio-ne in possesso della Banca Aderente deve essere corre-data anche delle informazioni fornite dal Prefetto. Incaso contrario, se decorso inutilmente il termine di 45giorni solari dalla ricezione della richiesta di informa-zione senza alcun esito da parte della competentePrefettura, si procede alla stipula del contratto difinanziamento fatta, comunque, salva la facoltà direvoca del finanziamento agevolato e di risoluzionedel contratto di finanziamento nel caso che le informa-zioni tardivamente pervenute attestino la sussistenzadi tentativi di infiltrazione mafiosa.

3. Una volta decorso il citato termine di 45 giornidalla ricezione della richiesta, è nella facoltà del Mini-stero dell’ambiente o delle Regioni di cui alla Tabella2 (e/o degli Enti Gestori Regionali appositamentedelegati) procedere, ai sensi dell’articolo 11 del DPR252/1998, anche in assenza delle informazioni del

Prefetto, all’erogazione dell’anticipazione, sottoponen-do la stessa a condizione risolutiva derivante dagliesiti del previsto accertamento. Anche in tali casi èfatta salva la facoltà di revoca del finanziamento age-volato e di risoluzione del contratto di finanziamentocome previsto al precedente Punto 2.

4. Le informazioni in materia “antimafia” sarannoacquisite dal Ministero dell’ambiente o dalle Regionidi cui alla Tabella 2 (e/o dagli Enti Gestori Regionaliappositamente delegati) ogni qualvolta le “impresesoggette alla verifica antimafia” presenteranno richie-sta di erogazione di cui ai successivi Titoli 11 e 12.Anche in tal caso, si potrà procedere nelle modalità dicui al precedente Punto 3.

5. Se le verifiche effettuate dalle Prefetture compe-tenti dovessero risultare positive, i finanziamenti sonorevocati ed i relativi contratti di finanziamento sonorisolti di diritto con obbligo di restituzione delle som-me già erogate (cfr. Cap. 7, Titoli 6 e 7).

Titolo 8 - Contratto di finanziamento1. CDP inoltra il provvedimento di ammissione al

finanziamento agevolato al Soggetto Beneficiario tra-mite “Raccomandata 1”, con invito a fornire tutta ladocumentazione necessaria alla stipula del contratto difinanziamento agevolato entro il termine perentorio di45 giorni solari decorrenti dalla ricezione di tale notifi-ca, pena la decadenza dal beneficio erariale e conse-guente emanazione di apposito provvedimento ammi-nistrativo.

2. La comunicazione è inoltre anticipata tramitee-mail agli indirizzi indicati all’atto dell’inserimentodella domanda di ammissione all’agevolazione.

3. Ricevuto il suddetto invito, il Soggetto Beneficia-rio deve produrre, alla Banca Aderente indicata all’at-to della domanda di ammissione all’agevolazione, tut-ta la documentazione necessaria alla stipula entro iltermine sopra stabilito e riportato nella lettera di tra-smissione del provvedimento e nell’e-mail di cui alPunto 2 del presente Titolo.

4. Per il perfezionamento del medesimo contratto ènecessaria la produzione della documentazione elenca-ta nella Tabella 19. Se non già trasmessa ovvero senon più in corso di validità, la documentazione deveessere disponibile al momento della stipula.

Soggetto Beneficiario Documentazione

Persone fisiche

● Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione (procuranotarile in caso di rappresentante)

● Fideiussione Bancaria● Attestazione antiriciclaggio (Allegato g) al Decreto Allegati)● Indicazione del conto corrente di accredito● Deleghe per l’addebito RID delle rate di finanziamento o altro strumento richiesto● Richiesta di erogazione dell’anticipazione

Tabella 19 - Elenco documentazione per la stipula del contratto di finanziamento

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Resta inteso che il sopra riportato elenco è meramen-te esemplificativo e, pertanto, il Soggetto Beneficiario,nella predisposizione e presentazione della documenta-zione richiesta, dovrà scrupolosamente attenersi aquanto elencato nella comunicazione ricevuta qualenotifica di avvenuta ammissione.

5. Tutti i Soggetti Beneficiari, all’atto del perfezio-namento del contratto, devono produrre documentazio-ne in originale attestante i poteri di firma degli stessied eventuali ulteriori informazioni che dovessero esse-re richieste da CDP e/o dal Ministero dell’ambientee/o dalle Regioni di cui alla Tabella 2.

6. Per quanto riguarda le “imprese” e le “personegiuridiche private”, laddove siano intervenute modifi-che statutarie, la suindicata documentazione dovràessere integrata con copia dei relativi provvedimentie/o documenti attestanti le intervenute modifiche. Inparticolare, se il certificato C.C.I.A.A., seppur ancoravigente, non sia aggiornato sulla base di tali ultimemodifiche in seno alla Società, lo stesso dovrà esserecorredato della documentazione (es. verbali di assem-blea, …) attestante tali aggiornamenti.

7. Una volta ricevuta dal Soggetto Beneficiario tuttala documentazione necessaria ai fini della stipula delcontratto di finanziamento agevolato e previa verificacirca la sua completezza, la Banca Aderente può inviare

detta documentazione a CDP per le verifiche legali.8. Superato il termine perentorio di 45 giorni solari

di cui al Punto 1 del presente Titolo senza che ilSoggetto Beneficiario abbia completato e prodottotutta la documentazione richiesta ai fini della stipulaalla Banca Aderente, quest’ultima non può più proce-dere con l’invio di detta documentazione a CDP per leverifiche legali di cui al precedente Punto 7, conconseguente decadenza dal beneficio erariale e emana-zione di apposito provvedimento amministrativo.

9. CDP ricevuta dalle Banche Aderenti la documenta-zione utile alla stipula, procede con la valutazione dellastessa ai fini del nulla osta alla sottoscrizione del contrat-to. CDP nel corso della fase di valutazione, può farerichiesta di chiarimenti, precisazioni e/o eventuali rettifi-che, a mezzo “Raccomandata 1”. La valutazione siconclude con la decadenza della domanda oggetto dellarichiesta di chiarimenti in caso di mancato invio dellerisposte entro 15 giorni solari. La Banca Aderente,acquisito il nulla osta da parte di CDP a seguito delleverifiche di cui al presente Punto 7, inserisce i datirichiesti (strumento di incasso, conto corrente di accredi-to, ecc.) e procede alla stampa del contratto di finanzia-mento. Il contratto è sottoscritto, entro il termine peren-torio di 15 giorni solari dal nulla osta, dal SoggettoBeneficiario e dal funzionario abilitato ai sensi di quan-

Soggetto Beneficiario Documentazione

Imprese

● Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione (procura notarile)● Certificato C.C.I.A.A. completo di dicitura “antimafia”● Certificato rilasciato dal competente Tribunale Fallimentare attestante l’assenza di procedure concorsuali

a carico dell’impresa● D.U.R.C.● Fideiussione Bancaria● Certificato di regolarità fiscale rilasciato dalla Agenzia delle Entrate/Dichiarazione sostitutiva ex DPR

445/2000 (Allegato f7) al Decreto Allegati)● Attestazione antiriciclaggio (Allegato g) al Decreto Allegati)● Indicazione del conto corrente di accredito● Deleghe per l’addebito RID delle rate di finanziamento o altro strumento richiesto● Richiesta di erogazione dell’anticipazione

Persone giuridicheprivate

● Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione (procura notarile)● D.U.R.C.● Fideiussione Bancaria● Attestazione antiriciclaggio (Allegato g) al Decreto Allegati)● Indicazione del conto corrente di accredito● Deleghe per l’addebito RID delle rate di finanziamento o altro strumento richiesto● Richiesta di erogazione dell’anticipazione

Condomini

● Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione (procura notarile)● Fideiussione Bancaria● Attestazione antiriciclaggio (Allegato g) al Decreto Allegati)● Indicazione del conto corrente di accredito● Deleghe per l’addebito RID delle rate di finanziamento o altro strumento richiesto● Richiesta di erogazione dell’anticipazione

Soggetti pubblici

● Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione● Attestazione antiriciclaggio (Allegato g) al Decreto Allegati)● Indicazione del conto corrente di accredito● Deleghe per l’addebito RID delle rate di finanziamento o altro strumento richiesto● Richiesta di erogazione dell’anticipazione

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to disposto al precedente Titolo 1, Punto 3, di cuidovranno essere prodotti i dati anagrafici e gli estremirelativi agli atti giustificativi dei poteri di firma.

10. Per le “imprese soggette alla verifica antimafia”,la stipula del contratto di finanziamento è subordinataal preventivo nulla osta del Ministero e/o delle Regio-ni di cui alla Tabella 2 da comunicarsi tramite Applica-tivo web.

11. Conclusa tale fase il Soggetto Beneficiario puòeventualmente presentare la richiesta di erogazionedell’anticipazione.

12. CDP riceve dalle Banche Aderenti, tramite l’Ap-plicativo web, l’informazione dell’avvenuta stipula deicontratti, comprensiva dei dati obbligatori ai fini dellanormativa antiriciclaggio.

13. Successivamente alla stipula del contratto, leBanche Aderenti inviano a CDP la documentazione inoriginale entro 15 giorni lavorativi dall’avvenuta stipu-la di ogni singolo contratto di finanziamento. CDP,può fare richiesta di chiarimenti, precisazioni e/o even-tuali rettifiche, a mezzo “Raccomandata 1”. L’esecuti-vità si conclude con la decadenza della domandaoggetto della richiesta di chiarimenti in caso di manca-to invio delle risposte entro 15 giorni solari.

14. L’esecutività del contratto di finanziamento ècondizionata dalla ricezione della copia cartacea delcontratto e della relativa documentazione da parte diCDP che provvede a verificare la regolarità dell’atto ead inserire nell’applicativo la data di esecutività delcontratto. In assenza di copia del contratto CDP nonprocede alle erogazioni.

15. L’Applicativo web mette a disposizione dei Sog-getti Beneficiari pagine di visualizzazione del contrattodi finanziamento e della relativa documentazione, com-presi i dati inseriti dalla Banca Aderente, da CDP, dalMinistero dell’ambiente e dagli Enti Gestori Regionali.

Titolo 9 - Modalità di erogazione, documentazio-ne di spesa, verifiche e controlli

1. L’erogazione è disposta come segue:a. In caso di importi di finanziamento inferiori a

€ 50.000:● un’anticipazione pari all’80% del finanzia-

mento agevolato concesso;● un saldo pari al restante 20% del finanzia-

mento, previa trasmissione della documentazione fina-le di cui al successivo Titolo 12 del presente Capitolo.

b. In caso di importi di finanziamento compresitra € 50.000 e € 100.000:

● un’anticipazione pari al 50% del finanzia-mento agevolato concesso;

● un saldo pari al restante 50% del finanzia-mento, previa trasmissione della documentazione fina-le di cui al successivo Titolo 12 del presente Capitolo.

c. In caso di importi di finanziamento superiori a€ 100.000:

● un’anticipazione pari al 20% del finanzia-mento agevolato concesso;

● per l’ulteriore 50% del finanziamento (o 70%in assenza di anticipazione), ratei intermedi non inferio-ri al 25% del finanziamento stesso, alla realizzazione diuno stato di avanzamento dei lavori di pari quota;

● un saldo pari al restante 30% del finanzia-mento, previa trasmissione della documentazione fina-le di cui al successivo Titolo 12 del presente Capitolo.

2. L’erogazione del finanziamento agevolato avvie-ne, ad esclusione dell’anticipazione, per stati di avanza-mento lavori (SAL), e comunque previo assolvimentodi tutti i termini, obblighi, condizioni e quant’altroprevisto nel contratto di finanziamento, in relazioneallo stato di realizzazione del progetto agevolato. Re-sta inteso quanto previsto al precedente Titolo 7 circal’acquisizione delle necessarie informazioni“antimafia” per il soggetto “impresa”.

3. Ai fini di ciascuna erogazione del finanziamentoagevolato, i Soggetti Beneficiari devono presentaretramite Applicativo web la richiesta di erogazione.Successivamente la richiesta cartacea, eventualmentecorredata della documentazione richiesta nei rispettiviTitoli 10, 11 e 12 del presente Capitolo, deve esserepresentata alla propria Banca Aderente.

4. In caso di variazioni/modifiche intervenute inmerito a quanto prodotto e dichiarato in sede di stipuladel contratto di finanziamento, il Soggetto Beneficia-rio dovrà produrre idonea documentazione relativa.

5. Tutti i pagamenti effettuati dal Soggetto Beneficia-rio per la realizzazione dell’intervento ammesso al finan-ziamento agevolato devono essere effettuati per il trami-te di bonifico bancario la cui causale deve contenere ilseguente riferimento: “Pagamento fattura n. … del … avalere sul finanziamento agevolato n. … - Fondo rotati-vo per Kyoto ex art. 1, comma 1110, L. 296/2006”.

6. Sull’originale dei documenti contabili deve essereapposta la seguente dicitura “documento contabile fi-nanziato a valere sul Fondo Kyoto per l’intero importoo per l’importo di €………………………………..”.

7. Ai fini dell’erogazione, il Ministero dell’ambientee le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti GestoriRegionali appositamente delegati) possono effettuareverifiche in merito alla documentazione inviata dalSoggetto Beneficiario ovvero sullo stato di realizzazio-ne e ultimazione dell’intervento oggetto di finanzia-mento. Se necessario, possono richiedersi chiarimenti einformazioni al Soggetto Beneficiario circa il contenu-to della suindicata documentazione ed effettuarsi so-pralluoghi in corso d’opera e verifiche tecniche nell’ar-co della realizzazione dell’investimento. Laddove, nelcorso delle citate verifiche, siano riscontrate delle dif-formità o incongruenze il Ministero dell’ambiente o leRegioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti GestoriRegionali appositamente delegati) possono applicare leprocedure di cui al successivo Punto 6 del Titolo 11.

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8. Le verifiche, i controlli e le ispezioni del Mini-stero dell’ambiente e delle Regioni di cui alla Tabella2 (e/o degli Enti Gestori Regionali appositamentedelegati) possono portare alla sospensione dell’eroga-zione sino al termine delle stesse con esito favorevo-le. Solo in tal caso sarà concesso il nulla osta dalMinistero o dalle Regioni di cui alla Tabella 2 (e/odagli Enti Gestori Regionali appositamente delegati)per la relativa erogazione. In caso negativo, si proce-de alla revoca del finanziamento agevolato ed allarisoluzione del contratto di finanziamento con conse-guente rimborso delle somme già percepite (cfr. Cap.7, Titoli 6 e 7).

Titolo 10 - Erogazione anticipazione1. La richiesta di erogazione dell’anticipazione è

presentata dal Soggetto Beneficiario al momento dellastipula del contratto di finanziamento.

2. Tale erogazione viene disposta entro 15 giornilavorativi dalla data di esecutività del contratto difinanziamento.

3. L’erogazione dell’anticipazione può non avveni-re nei termini di cui al precedente Punto 2 nel caso incui la CDP non abbia ottenuto dal Ministero dell’am-biente o dalle Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o dagliEnti Gestori Regionali appositamente delegati) il nullaosta circa le verifiche effettuate su:

1. le autorizzazioni nelle modalità e nei termi-ni previsti al Cap. 2, Titolo 9;

2. il contratto o i contratti preliminari stipulaticon i soggetti fornitori della biomassa o del Biogas(cfr. Cap. 3, Titolo 4);

3. la richiesta di informazioni “antimafia”nelle modalità e nei termini previsti al precedenteTitolo 7.

4. L’erogazione è sospesa sino a quando la CDPnon acquisisce il suindicato nulla osta. Laddove l’esitodi una o più delle sopra elencate verifiche sia ostativo,si provvede alla revoca del finanziamento agevolato edi conseguenza alla risoluzione del contratto di finan-ziamento.

5. CDP, tramite l’Applicativo web, eroga l’anticipa-zione con accredito diretto sul conto corrente del Sog-getto Beneficiario. L’informazione alla Banca Aderen-te e al Soggetto Beneficiario dell’avvenuta erogazioneavviene attraverso messaggio di posta elettronica.

Titolo 11 - Erogazione dei ratei intermedi (SAL)1. Il Soggetto Beneficiario, tramite l’Applicativo

web, compila la richiesta di erogazione del SAL chedeve essere successivamente consegnata alla BancaAderente di riferimento unitamente alla documentazio-ne di seguito elencata, qualora non sia già stata tra-smessa ovvero non sia più in corso di validità.

Tabella 20 - Elenco documentazione per erogazione ratei intermedi

Soggetto Beneficiario Documentazione

Imprese

● Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione;● Richiesta di erogazione;● Stato avanzamento lavori firmato dal Direttore dei Lavori;● Dichiarazione ex DPR 445/2000 (Allegato f8) al Decreto Allegati) corredata degli originali o copia

conforme delle fatture relative all’intervento e di documentazione comprovante i pagamenti effettuati(es. copia del bonifico bancario effettuato);

● Certificato C.C.I.A.A. completo di dicitura “antimafia”;● D.U.R.C.;● Certificato di regolarità fiscale rilasciato dalla Agenzia delle Entrate/Dichiarazione sostitutiva ex DPR

445/2000 (Allegato f7) al Decreto Allegati);● Indicazione del conto corrente di accredito.

Persone giuridicheprivate

● Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione;● Richiesta di erogazione;● Stato avanzamento lavori firmato dal Direttore dei Lavori;● Dichiarazione ex DPR 445/2000 (Allegato f8) al Decreto Allegati) corredata degli originali o copia

conforme delle fatture relative all’intervento e di documentazione comprovante i pagamenti effettuati(es. copia del bonifico bancario effettuato);

● D.U.R.C.;● Indicazione del conto corrente di accredito.

Persone fisiche, Condomi-ni e Soggetti pubblici

● Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione;● Richiesta di erogazione;● Stato avanzamento lavori firmato dal Direttore dei Lavori;● Dichiarazione ex DPR 445/2000 (Allegato f8) al Decreto Allegati) corredata degli originali o copia

conforme delle fatture relative all’intervento e di documentazione comprovante i pagamenti effettuati(es. copia del bonifico bancario effettuato);

● Indicazione del conto corrente di accredito.

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2. All’atto di inserimento della richiesta di erogazio-ne del SAL, il Soggetto Beneficiario è tenuto a comu-nicare eventuali variazioni inerenti le coordinate diaccredito dell’erogazione qualora siano variate dalmomento della stipula.

3. La Banca Aderente acquisisce i documenti pro-dotti dal Soggetto Beneficiario all’atto della richiestadi erogazione dei SAL e invia tutta la documentazionea CDP, la quale effettua un controllo di natura forma-le.

4. Le “imprese soggette alla verifica antimafia”,inoltre, per abbreviare i tempi di erogazione, tramitel’Applicativo web oltre a compilare la richiesta dierogazione provvedono alla scansione e al caricamen-to, in formato PDF, dei seguenti documenti: certificatoC.C.I.A.A. in corso di validità completo di dicitura“antimafia”; D.U.R.C. in corso di validità; e SAL.Trasmettono tale richiesta (completa della su elencatadocumentazione) a mezzo Applicativo web alla CDP oagli Enti Gestori Regionali.

5. Fermo restando quanto dichiarato al Punto 7 delprecedente Titolo 9, per gli interventi per i quali sonostate rilasciate autorizzazioni e/o contratti per la forni-tura di biomassa o Biogas e per gli interventi propostida “imprese soggette alla verifica antimafia” il Ministe-ro dell’ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/ogli Enti Gestori Regionali appositamente delegati) rila-sciano il nulla osta al pagamento a seguito di positivoriscontro in merito ai SAL prodotti. Prima di rilasciaretale nulla osta, in presenza di “imprese soggette allaverifica antimafia”, ove decorso il termine di cuiall’articolo 2, comma 1, del DPR 3 giugno 1998,n.252 circa la validità della documentazione“antimafia” acquisita, il Ministero dell’ambiente o leRegioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti GestoriRegionali appositamente delegati) procedono, altresì,alla verifica “antimafia” nelle modalità di cui al Titolo7.

6. Laddove invece siano riscontrate delle difformitào incongruenze il Ministero dell’ambiente o le Regionidi cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionaliappositamente delegati) non rilasciano il proprio nullaosta all’erogazione. In tali casi l’erogazione è sospesaed il Ministero dell’ambiente e le Regioni di cui allaTabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamen-te delegati) possono chiedere chiarimenti e informazio-ni al Soggetto Beneficiario circa il contenuto dellasuindicata documentazione ed effettuare sopralluoghiin corso d’opera e verifiche tecniche.

7. CDP, sulla base dei nulla osta di cui ai Puntiprecedenti, eroga le somme con accredito diretto sulconto corrente del Soggetto Beneficiario.

8. L’informazione alla Banca Aderente e al Sogget-to Beneficiario dell’avvenuta erogazione avviene attra-verso messaggio di posta elettronica all’indirizzo forni-to dal Soggetto Beneficiario all’atto dell’inserimento

della domanda di ammissione all’agevolazione.

Titolo 12 - Erogazione del saldo e documentazio-ne finale

1. Ai fini dell’erogazione del saldo del finanziamen-to agevolato, entro e non oltre 60 giorni solari daitempi fissati all’articolo 18, co. 2, Decreto Kyoto, ilSoggetto Beneficiario inserisce la richiesta di erogazio-ne a saldo nell’Applicativo web e presenta alla BancaAderente la documentazione tecnico-economica di se-guito elencata:

a. per tutte le misure eccetto le misure ricerca,gestione forestale sostenibile e motori elettrici:

1. documentazione finale di progetto (comecostruito) firmata da professionista o tecnico iscrittoall’albo professionale (da presentare solo nel casosiano intervenute delle varianti in corso d’opera);

2. relazione fotografica (non meno di 5 foto-grafie georeferenziate) dalla quale sia chiaramentedistinguibile la tipologia dell’intervento, i particolarisalienti che caratterizzano l’intervento, il contesto/sitonel quale l’intervento è stato realizzato;

3. “certificato di collaudo tecnico-amministra-tivo”, completo di elenco delle fatture debitamentequietanzate peraltro allegate in originale o in copiaconforme (come da modello disponibile sul sito webdi CDP). Il certificato di collaudo tecnico-amministra-tivo può essere sostituito dal “certificato di regolareesecuzione” (come da modello disponibile sul sitoweb di CDP) nei casi previsti dall’articolo 141 deldecreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

b. per le misure rinnovabili e microcogenerazio-ne diffusa, per la cogenerazione abbinata al teleriscal-damento, per gli impianti di cogenerazione di cuiall’articolo 6, comma 2, lettera d), punto 2, III, delDecreto Kyoto e per gli impianti geotermici a bassaentalpia, oltre ai documenti di cui al punto a):

1. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorie-tà firmata dal Soggetto Beneficiario attestante l’entratain esercizio dell’impianto;

2. certificato di collaudo;3. laddove richiesto dalla normativa vigente,

copia della denuncia di apertura di officina elettricapresentata all’UTF (oppure “copia del Verbale di Veri-fica di Primo impianto rilasciato dall’UTF”) oppure,se l’impianto immette tutta l’energia prodotta nellarete, copia della comunicazione fatta all’UTF sullecaratteristiche dell’impianto (ai sensi della circolare17/D del 28 maggio 2007 dell’Agenzia delle Dogane:disposizioni applicative del decreto legislativo 2 feb-braio 2007, n. 26);

4. copia conforme di tutte le autorizzazioni incorso di validità necessarie all’esercizio delle opere eimpianti relativi all’intervento oggetto della domandadi ammissione all’agevolazione;

c. per gli interventi sull’involucro degli edifici

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esistenti, oltre ai documenti di cui al punto a):1. attestato di certificazione energetica;2. eventuali certificazioni di cui al Cap. 3,

Titolo 8, Punto 8;3. se richiesto dalla normativa vigente, certifi-

cato di collaudo dell’edificio o dell’unità immobiliarea seguito degli interventi;

d. per gli impianti connessi alla rete elettrica,oltre ai documenti di cui ai punti a) e b):

1. copia della comunicazione con la quale ilgestore di rete locale ha notificato al soggetto responsa-bile il codice identificativo del punto di connessionealla rete (codice POD, definito all’articolo 37, comma37.1, della deliberazione n. 111/06);

2. copia dei verbali di attivazione dei contato-ri di misura dell’energia prodotta e di connessione allarete elettrica;

e. per la misura motori elettrici:1. dichiarazione resa ai sensi del DPR

445/2000 (Allegato f8) al Decreto Allegati) corredatadegli originali o copia conforme delle fatture, con l’indi-cazione della potenza e dei codici prodotto dei singolimotori, e di documentazione comprovante le speseeffettivamente sostenute per l’acquisto degli stessi;

2. certificazione del produttore del motore dicui al Cap. 3, Titolo 7, Punto 4;

3. certificato di collaudo dei motori qualorasia richiesto dalla normativa vigente;

f. per la misura ricerca:1. relazione finale del progetto corredata dei

risultati sperimentali della tecnologia oggetto di ricerca;2. dichiarazione resa ai sensi del DPR

445/2000 (Allegato f8) al Decreto Allegati) corredatadegli originali o copia conforme delle fatture relativeall’intervento e di documentazione comprovante lespese sostenute;

3. relazione fotografica;4. copia di eventuali brevetti derivati dal pro-

getto e/o articoli di ricerca pubblicati su riviste scienti-fiche nazionali ed internazionali;

5. documentazione attestante la creazione dieventuali spin-off atti a valorizzare i risultati dellaricerca;

g. per la misura gestione forestale sostenibile:1. relazione finale del progetto nella quale sia

chiaramente definito, ed identificabile, il beneficio intermini di anidride carbonica stoccata nei suoli foresta-li e nelle foreste a seguito dell’attuazione degli inter-venti identificati;

2. dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000(Allegato f8) al Decreto Allegati) corredata degli origina-li o copia conforme delle fatture relative all’intervento edi documentazione comprovante le spese sostenute.

2. La Banca Aderente acquisisce i documenti pro-dotti dal Soggetto Beneficiario e invia tutta la docu-mentazione a CDP, la quale effettua un controllo di

natura formale.3. Ai fini dell’erogazione del saldo del finanziamen-

to agevolato, il Soggetto Beneficiario trasmette a CDPe, per le Regioni di cui alla Tabella 2, agli Enti GestoriRegionali copia conforme di tutte le autorizzazioni incorso di validità necessarie all’esercizio delle opere eimpianti relativi all’intervento oggetto della domandadi ammissione all’agevolazione. Sono fatte salve modi-fiche al regime autorizzativo avvenute nel corso delperiodo intercorrente tra la stipula del contratto difinanziamento agevolato e la richiesta di erogazionedell’ultima tranche del finanziamento agevolato.

4. Il Ministero dell’ambiente e le Regioni di cui allaTabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamen-te delegati) esaminano tutte le autorizzazioni previstee la documentazione di cui al precedente Punto 1 ecomunicano il proprio nulla osta all’erogazione delsaldo del finanziamento agevolato.

5. Per le “imprese soggette alla verifica antimafia”è, inoltre, necessario il nulla osta circa la richiesta diinformazioni “antimafia” inoltrata alla competente Pre-fettura.

6. In caso di difformità o incongruenze il Ministerodell’ambiente e le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gliEnti Gestori Regionali appositamente delegati) nonrilasciano il proprio nulla osta all’erogazione del sal-do. In tali casi si procederà con le modalità di cui alprecedente Titolo 11, Punto 6.

7. CDP eroga le somme con accredito diretto sulconto corrente del Soggetto Beneficiario e informa laBanca Aderente e il Soggetto Beneficiario dell’avvenutaerogazione con messaggio di posta elettronica agli indi-rizzi forniti dal Soggetto Beneficiario all’atto dell’inseri-mento della domanda di ammissione all’agevolazione.

Titolo 13 - Piano di ammortamento1. Il piano di ammortamento viene sviluppato ad

ogni erogazione sull’importo dell’erogazione stessa el’entrata di ammortamento sarà dal 01/07 o 01/01immediatamente successivi alla data di erogazionecome previsto dal Decreto Kyoto.

2. La comunicazione del piano di ammortamento aiSoggetti Beneficiari avviene a cura di CDP.

Titolo 14 - Rate e riscossioni1. La CDP provvede ad emettere gli avvisi di paga-

mento e ad incassare alle scadenze le rate del finanzia-mento agevolato.

CAPITOLO 7 - Variazioni, controlli e recupero somme

Titolo 1 - Variazioni di titolarità1. Non è consentito, pena revoca, al Soggetto Bene-

ficiario del finanziamento agevolato che ha sottoscrit-to il contratto di finanziamento, cedere il contratto, e/oprocedere ad atti comportanti una novazione soggetti-

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va (passiva), quali accollo, espromissione e delegazio-ne.

2. Sono ammesse le variazioni soggettive derivantida:

a. atto tra vivi e altre variazioni di natura giuridi-ca quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, latrasformazione societaria, la scissione e la fusione perunione o incorporazione;

b. atto mortis causa. In caso di soggetti privati esocietà di persone dovrà essere comunicata con imme-diatezza da parte degli eredi del de cuius l’avvenutodecesso. In tali casi, per i soli finanziamenti in cui ilSoggetto Beneficiario è una “persona fisica” e finoall’attribuzione definitiva del bene su cui insiste ilfinanziamento agevolato rispondono in solido gli eredientro l’asse ereditario. Resta inteso che per le societàdi persone l’obbligo del rimborso delle rate resta intesta alla Società.

3. Il Soggetto Beneficiario, titolare del progetto am-messo al finanziamento agevolato e controparte nelrelativo contratto di finanziamento, deve comunicare, amezzo raccomandata A.R. o “Raccomandata 1” conprova di consegna, alla CDP o agli Enti Gestori Regiona-li, qualsiasi variazione soggettiva intervenuta nella titola-rità del finanziamento agevolato motivandone la ragio-ne.

4. Nel caso di variazioni di cui alla lettera a) delPunto 2, per le misure microcogenerazione diffusa,rinnovabili ed usi finali, colui che subentra qualenuovo titolare del contratto di finanziamento deveessere un proprietario del bene immobile su cui insistel’intervento.

5. A tal fine alla richiesta dovranno essere allegatitutti i relativi documenti e/o atti attestanti e compro-vanti la variazione e, nel caso specifico di cui al Punto4 la proprietà del bene. Inoltre, deve essere allegatauna comunicazione in cui la Banca Aderente dichiaradi aver ricevuto la richiesta di Fideiussione Bancaria ecomunica i dati relativi ai parametri di affidabilitàeconomico-finanziaria.

6. Tale richiesta deve essere presentata, a mezzoraccomandata A.R. o “Raccomandata 1” con prova diconsegna, alla CDP o agli Enti Gestori Regionali,anche qualora la variazione di titolarità intervenga nellasso di tempo che intercorre tra la presentazione delladomanda di ammissione all’agevolazione e la stipuladel contratto di finanziamento.

7. CDP e gli Enti Gestori Regionali verificano: laconformità dei valori dei parametri di affidabilità econo-mico-finanziaria comunicati dalla Banca Aderente; inol-tre, acquisiscono la dichiarazione della Banca Aderenteattestante l’impegno al rilascio della Fideiussione Ban-caria. In caso di esito negativo dell’istruttoria economi-co-finanziaria effettuata sul subentrante si procede allarevoca dell’agevolazione. A seguito delle positive veri-fiche espletate a riguardo da parte di CDP o degli Enti

Gestori Regionali, il Ministero dell’ambiente e le Re-gioni emanano il rispettivo provvedimento di ammissio-ne della variazione di titolarità. Tali provvedimentisono inoltrati a CDP e agli Enti Gestori Regionali che,comunicano, a mezzo “Raccomandata 1”, al SoggettoBeneficiario interessato l’avvenuto accoglimento dellarichiesta nonché l’invito a presentare, nel termine di 30giorni solari, alla Banca Aderente incaricata, la Fideius-sione Bancaria, emessa in via esclusiva dalle BancheAderenti. La comunicazione è inoltre anticipata tramitee-mail agli indirizzi indicati all’atto dell’inserimentodella domanda di ammissione all’agevolazione.

8. Laddove trattasi di “imprese soggette alla verifi-ca antimafia”, il Ministero dell’ambiente o le Regionidi cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionaliappositamente delegati), prima di emanare il provvedi-mento, richiedono informazioni alla competente Prefet-tura nelle modalità e nei termini di cui al Titolo 7 delprecedente Capitolo 6.

9. In ogni caso, la variazione è condizionata allapreventiva accettazione.

Titolo 2 - Variazioni dati1. Il Soggetto Beneficiario, titolare del progetto am-

messo ai benefici erariali, è tenuto a comunicare a CDPo agli Enti Gestori Regionali tramite raccomandataA.R. o “Raccomandata 1” con prova di consegna,qualsiasi variazione intervenuta dopo l’invio della do-manda di ammissione all’agevolazione nei dati riportatinella stessa, quali a titolo esemplificativo e non esausti-vo: residenza, sede, rappresentanza legale, composizio-ne degli organi di amministrazione, capitale sociale,nome, ragione sociale, ecc., onde consentire le necessa-rie e conseguenti modifiche e verifiche istruttorie.

Titolo 3 - Proroghe1. Ai sensi di quanto disposto all’articolo 18, com-

ma 3 del Decreto Kyoto, il Soggetto Beneficiario puòproporre istanza di proroga del termine di fine lavori.Tale proroga non può essere superiore ad ulteriori 180giorni solari decorrenti dalla data di fine lavori prece-dentemente prevista.

2. L’istanza di proroga deve essere trasmessa aCDP o agli Enti Gestori Regionali, tramite raccoman-data A.R. o “Raccomandata 1” con prova di consegna,debitamente sottoscritta e motivata nonché corredata,se esistenti, dai precedenti stati di avanzamento deilavori, e deve pervenire entro l’originario termine difine lavori.

3. La risposta all’istanza viene comunicata, a mezzo“Raccomandata 1”, al Soggetto Beneficiario entro 30giorni solari dal ricevimento della stessa:

a. dalla CDP, se preventivamente accordata, conproprio atto dal Ministero dell’ambiente, una voltaeffettuate le necessarie verifiche di carattere tecnico;

b. dagli Enti Gestori Regionali, se preventiva-

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DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

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mente accordata dalle Regioni di cui alla Tabella 2con proprio atto dirigenziale, previa verifica di naturatecnica.

La comunicazione è inoltre anticipata tramite e-mailagli indirizzi indicati all’atto dell’inserimento delladomanda di ammissione all’agevolazione.

Decorso il citato termine di 30 giorni solari, laproroga richiesta si intende accordata.

Titolo 4 - Varianti e aggiornamenti del cronopro-gramma

1. Il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicaretempestivamente gli aggiornamenti relativi alla pianifi-cazione sequenziale e temporale delle attività, di cuiall’articolo 18, comma 4 del Decreto Kyoto, intervenu-ti nel rispetto dei termini di realizzazione dell’investi-mento fissati all’articolo 18, comma 2, del DecretoKyoto. Tali aggiornamenti, devono essere inviati trami-te raccomandata A.R. o “Raccomandata 1” con provadi consegna a CDP o agli Enti Gestori Regionali. Restainteso che tali modifiche debbono rispettare i terminioriginari di fine lavori o quelli eventualmente conse-guenti alla concessione della proroga di cui al Titolo 3.

2. Qualora si debba apportare una variante al proget-to ammesso al finanziamento agevolato, il SoggettoBeneficiario è tenuto in via preventiva ad inviare, amezzo raccomandata A.R. o “Raccomandata 1” conprova di consegna, a CDP o agli Enti Gestori Regiona-li, richiesta di variante debitamente sottoscritta, motiva-ta e integrata da idonea documentazione giustificativa.

3. CDP o gli Enti Gestori Regionali, a seguito dellepositive verifiche espletate a riguardo dal Ministerodell’ambiente o dalle Regioni di cui alla Tabella 2 (e/ogli Enti Gestori Regionali appositamente delegati),comunicano, a mezzo “Raccomandata 1”, al SoggettoBeneficiario interessato l’avvenuto accoglimento dellarichiesta. La comunicazione è inoltre anticipata trami-te e-mail agli indirizzi indicati all’atto dell’inserimen-to della domanda di ammissione all’agevolazione.

4. La variante non può in alcun modo comportareulteriori oneri e non può essere oggetto di finanziamen-to agevolato integrativo.

5. I lavori relativi alla variante non possono essererealizzati prima dell’avvenuta ricezione della comunica-zione di accettazione. In caso contrario non sono consi-derati ammissibili i relativi costi sostenuti in data prece-dente alla comunicazione di accettazione della variante.

6. Le varianti non devono in alcun modo comporta-re un peggioramento delle caratteristiche energetichedel progetto approvato e ammesso a finanziamento, senon in casi eccezionali e debitamente motivati.

Titolo 5 - Verifiche, controlli e ispezioni1. Fermo restando le verifiche in precedenza citate,

la Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, ilclima e l’energia del Ministero dell’ambiente e la

Direzione Generale dell’energia e delle risorse minera-rie del Ministero dello sviluppo economico effettuanocontrolli su un adeguato campione di Soggetti Benefi-ciari, per verificare la regolare esecuzione delle inizia-tive finanziate nonché la loro conformità al progettopresentato, incluse le eventuali varianti approvate; con-trollano, altresì, il rispetto dei tempi e delle modalitàdegli investimenti ammessi. A tal fine, possono essereeseguiti sopralluoghi in corso d’opera e verifiche tecni-che nell’arco della realizzazione dell’investimento.

2. Sarà opportunamente valutata, di caso in caso, lapresenza di eventuali oneri a carico del Soggetto Bene-ficiario, derivanti dalle spese vive sostenute dalle suin-dicate Direzioni Generali per l’esecuzione del sopral-luogo di cui al precedente Punto 1. Tali oneri nonpotranno superare lo 0.50% del finanziamento agevola-to concesso e comunque il rimborso delle spese vivenon potrà superare il costo complessivo di euro 500,00.

3. La Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile,il clima e l’energia del Ministero dell’ambiente e laDirezione Generale dell’energia e delle risorse minerariedel Ministero dello sviluppo economico, coadiuvate dalComando Carabinieri per la Tutela Ambientale e dallaGuardia di Finanza, possono disporre ispezioni in locoal fine di verificare il corretto adempimento degli obbli-ghi derivanti dalla concessione del beneficio erariale.

4. Per gli aspetti inerenti la tutela della spesa pubbli-ca, le citate Direzioni potranno richiedere la collabora-zione della Guardia di Finanza ai sensi del decretolegislativo n. 68/2001, le cui modalità saranno discipli-nate con separato Protocollo d’intesa con il ComandoGenerale del Corpo.

5. Le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli EntiGestori Regionali appositamente delegati), per quantodi propria competenza, svolgono attività di verifica econtrollo secondo le modalità autonomamente stabilitedalle stesse.

Titolo 6 - Revoca1. La Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile,

il clima e l’energia del Ministero dell’ambiente, anchesu proposta della CDP, o le Regioni di cui alla Tabella2, anche su proposta degli Enti Gestori Regionali, di-spongono la revoca dell’agevolazione nei seguenti casi:

- mancato rispetto degli adempimenti di legge odi quelli disposti dal Decreto Kyoto e/o dalla presenteCircolare;

- sostanziale difformità tra progetto presentatoper l’agevolazione e quello effettivamente realizzato;

- cessazione dell’attività del Soggetto Beneficia-rio (ove trattasi di “impresa”);

- fallimento, liquidazione coatta amministrativa oassoggettamento ad altra procedura concorsuale (ovetrattasi di “impresa”);

- agevolazioni concesse sulla base di dati, notizieo dichiarazioni inesatti o reticenti;

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- nel caso in cui i beni acquistati con l’interventoagevolato siano alienati, ceduti o distratti prima cheabbia termine quanto previsto dal progetto ammesso ecomunque prima della scadenza del finanziamentoagevolato;

- inosservanza accertata delle disposizioni fiscali,previdenziali, contributive e di sicurezza sul lavororilevate nei 5 anni successivi alla conclusione dell’in-tervento oggetto del finanziamento agevolato;

- revoca o mancato ottenimento delle autorizza-zioni in corso di validità e concessioni necessarie allarealizzazione dell’intervento oggetto di beneficio;

- in qualunque altro caso in cui notizie o fatticircostanziati possano far ritenere che l’intervento og-getto di agevolazione non venga realizzato ovvero chela consistenza patrimoniale e finanziaria del SoggettoBeneficiario non consenta per il futuro il soddisfaci-mento delle obbligazioni assunte con la contrazionedel finanziamento agevolato

- mancato pagamento di almeno due rate dovuteai sensi del relativo contratto di finanziamento.

2. Il mancato completamento delle opere nei termi-ni di realizzazione dell’investimento fissati all’articolo18, comma 2, del Decreto Kyoto, comporta la revocadel finanziamento e l’applicazione di quanto previstodal presente titolo.

3. Per le “imprese” deve essere comunicata, da partedel rappresentante legale, altresì a CDP o, a seconda deicasi, agli Enti Gestori Regionali, la deliberazione dellostato di liquidazione, fallimento, o qualsiasi altra proce-dura concorsuale. I predetti soggetti provvedono, quin-di, a trasmettere tali informazioni al Ministero dell’am-biente e alle Regioni di cui alla Tabella 2 per gliopportuni e conseguenti provvedimenti.

4. La Direzione Generale per lo sviluppo sostenibi-le, il clima e l’energia del Ministero dell’ambiente o leRegioni di cui alla Tabella 2 emanano il provvedimen-to di revoca.

5. Il provvedimento di revoca è trasmesso a CDPche provvede a notificarlo, a mezzo “Raccomandata1”, al Soggetto Beneficiario del finanziamento agevo-lato e contestualmente alla risoluzione di diritto delcontratto di finanziamento ed all’escussione della Fi-deiussione Bancaria.

6. Le amministrazioni preposte alla vigilanza sulcorretto adempimento da parte dei soggetti interessatidegli obblighi derivanti dall’ammissione al finanzia-mento agevolato, sono tenute ad informare con imme-diatezza la Procura regionale competente della Cortedei Conti di ogni ipotesi di danno erariale cagionatodai Soggetti Beneficiari a cui è stato revocato il finan-ziamento nelle modalità di cui sopra.

Titolo 7 - Restituzione delle somme già erogate1. Ogni qualvolta il Ministero dell’ambiente o le Re-

gioni di cui alla Tabella 2, al verificarsi delle condizioni

elencate nei precedenti titoli e nel Capitolo 6, procedonoall’emanazione di un provvedimento di revoca, dispon-gono altresì la restituzione delle somme già erogatemaggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dierogazione di ciascuna tranche relativa al finanziamentoconcesso e calcolate al netto delle somme eventualmen-te già rimborsate comprensive degli interessi e dell’im-porto garantito dalla Fideiussione Bancaria escussa.

Titolo 8 - Modalità di recupero delle somme1. Equitalia è il soggetto deputato al recupero coatti-

vo delle somme già erogate, che avviene medianteruolo ai sensi della disciplina prevista nel DPR 29settembre 1973, n. 602, nel decreto legislativo 26febbraio 1999, n. 46 e nel decreto legislativo 13 aprile1999, n. 112. A tal fine si procede all’iscrizione aruolo delle somme:

a. dovute a seguito dell’emanazione di un provve-dimento di revoca da parte del Ministero dell’ambien-te e delle Regioni di cui alla Tabella 2;

b. relative a rate di rimborso del finanziamentoagevolato maggiorate dei relativi interessi di moracalcolati al tasso di interesse legale.

2. Le somme di cui al Punto 1 incrementano ladotazione del Fondo Kyoto e devono essere accredita-te nel conto corrente intestato al Ministero dell’ambien-te articolo 1, comma 1115, legge n. 296/06 apertopresso la Tesoreria centrale.

3. CDP cura le azioni prodromiche al recupero coat-tivo delle somme erogate. In particolare:

(A) in caso di mancato pagamento di rate delfinanziamento:

(i) laddove si verifichi il mancato pagamentoanche di una sola rata del finanziamento, invia alSoggetto Beneficiario, con copia alla Banca Aderenteinteressata, una diffida ad adempiere con termine noninferiore a 15 giorni; e

(ii) nel caso di mancato pagamento di almenodue rate, anche non consecutive, invia al Soggetto Bene-ficiario diffida ad adempiere con conseguente decaden-za dal beneficio del termine e/o risoluzione del e/orecesso dal relativo contratto di finanziamento in caso dimancato pagamento nel termine indicato nella diffida, erelativa escussione della Fideiussione Bancaria;

(B) negli altri casi di decadenza dal beneficio deltermine e/o risoluzione del e/o recesso dal relativo con-tratto di finanziamento, diversi da quelli di cui allaprecedente lettera (A), ove il pagamento di quanto dovu-to dal Soggetto Beneficiario non sia avvenuto nei termi-ni indicati nella relativa comunicazione di decadenza dalbeneficio del termine e/o di risoluzione e/o di recesso,procede all’escussione della Fideiussione Bancaria; e

(C) in caso di assoggettamento del relativo Sogget-to Beneficiario a procedura concorsuale procede al-l’escussione della Fideiussione Bancaria e all’eventua-le insinuazione al passivo di concerto con la relativa

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Banca Aderente.

ALLEGATO I - Criteri di valutazione aggiuntiviregionali

1. Criteri aggiuntivi - Regione PiemonteLe domande presentate dovranno, in ogni caso,

garantire il rispetto delle prescrizioni minime riporta-te, per ogni tipologia di intervento, negli allegati di cuial Decreto Allegati e nella presente Circolare.

a. Requisiti energetici ed emissivi riguardanti gliimpianti di produzione di energia elettrica e/o ter-mica

● Impianti di microcogenerazione e cogenera-zione (art. 6, comma 2, lettera a) e lettera d), punto2.I) e 2.III) del Decreto Kyoto): sono ammissibili afinanziamento esclusivamente gli impianti che rispetta-no i requisiti energetici ed emissivi di cui all’Allegato1 alla d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968 (pubblicata sulBollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 -supplemento ordinario n. 4 del 7 agosto 2009).

Per quanto riguarda gli impianti di cogenerazionealimentati a biomassa solida, sono ammissibili a finanzia-mento esclusivamente gli impianti che garantiscono unrendimento totale medio annuo (riferito alla somma del-l’energia elettrica e termica utile prodotta in relazioneall’effettivo esercizio dell’impianto) non inferiore a 0,75.

● Impianti termici alimentati a Biomassa Vege-tale Solida (pellets o cippato) di potenza nominaletermica compresa tra 50 e 450 kWt (art. 6, comma 2,lettera b), punto 4 del Decreto Kyoto): sono ammissi-bili a finanziamento esclusivamente gli impianti cherispettano, relativamente agli inquinanti PT (polveritotali) e NOx (ossidi di azoto), i requisiti minimiemissivi di cui alla sezione A o B dell’Allegato 2 allad.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968.

b. Requisiti relativi alle biomasse in ingresso agliimpianti di produzione di energia elettrica e/o ter-mica

● Biogas: sono ammissibili a finanziamentoesclusivamente gli impianti di microcogenerazione ecogenerazione alimentati con Biogas da digestioneanaerobica di effluenti zootecnici e di scarti derivantida attività agricola e dal settore agro-alimentare, cherispettino le seguenti condizioni:

- il Biogas deve provenire dalla digestione anaero-bica di sostanze organiche non costituite da rifiuti;

- approvvigionamento degli effluenti zootecnici edegli scarti vegetali di origine agricola o provenienti dalsettore agroalimentare da realizzarsi esclusivamente en-tro un raggio massimo di 50 km dall’impianto di utilizzo;

- sia nella fase di progettazione sia in quella digestione la quantità di scarti vegetali addizionata aglieffluenti zootecnici non deve superare il 50% in pesodella quantità totale annua di materiale fermentabile

alimentato all’impianto; a parziale sostituzione degliscarti vegetali è consentito l’utilizzo di prodotti agrico-li dedicati per un quantitativo massimo pari al 30% inpeso della miscela finale in ingresso all’impianto; tra iprodotti agricoli dedicati, il mais, sotto qualsiasi for-ma, non potrà comunque superare il 20% in peso dellamiscela finale in ingresso all’impianto.

Le produzioni agricole dedicate utilizzate nella mi-scela devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) essere reperite entro un raggio massimo di 70 kmdall’impianto di utilizzo;

b) non richiedere, in ragione della relativa coltiva-zione, nuove concessioni di derivazione di acqua o lamodifica di concessioni in essere.

Fermo restando che, in ogni condizione di esercizio,la quota di refluo zootecnico deve essere pari almenoal 50% in peso della miscela in ingresso, le percentualidi biomassa dedicata e scarti derivati da attività agrico-la e dal settore agroalimentare sono calcolate comevalore medio annuo, dimostrato attraverso la redazio-ne e conservazione delle registrazioni dei materiali iningresso al digestore anaerobico.

- garanzia, sia in sede di progettazione che in fasedi gestione, dell’effettiva e corretta collocazione delquantitativo complessivo di azoto in uscita dall’impiantoe che tale quantitativo non superi l’azoto contenuto neglieffluenti zootecnici in ingresso, evitando trasferimentidello stesso in altre matrici ed in particolare in quellaatmosferica fatta eccezione per il rilascio di azoto mole-colare; tale obiettivo può essere raggiunto computando,in termini di riduzione, il quantitativo di azoto presentein eventuali prodotti o sottoprodotti dell’impianto aventicaratteristiche chimico-fisiche tali da permetterne la com-mercializzazione o il trasporto, anche a notevole distan-za, verso terreni agricoli richiedenti azoto sulla base diun corretto bilanciamento dei fabbisogni delle colture.

● Biomassa Vegetale Solida (pellets o cippato)utilizzata in impianti di produzione di energia termi-ca (art. 6, comma 2, lettera b), punto 4 del DecretoKyoto): sono ammissibili a finanziamento gli impiantialimentati con Biomassa Vegetale Solida (biomassa dascarti agricoli e biomassa forestale, nel rispetto diquanto previsto dall’allegato X al decreto legislativon. 152/2006 ss.mm.ii.) prodotta esclusivamente in por-zioni di territorio site entro un raggio di 70 km dall’im-pianto di utilizzo e, per una percentuale pari ad alme-no il 70%, in porzioni di territorio site entro un raggiodi 50 km dall’impianto stesso.

● Biomassa Vegetale Solida utilizzata in impian-ti di microcogenerazione e cogenerazione (art. 6,comma 2, lettera a) e lettera d), punto 2.I) e 2.III) delDecreto Kyoto): sono ammissibili a finanziamento gliimpianti alimentati con Biomassa Vegetale Solida (bio-massa da scarti agricoli e biomassa forestale, nelrispetto di quanto previsto dall’allegato X al decretolegislativo n. 152/2006 ss.mm.ii.) prodotta esclusiva-

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Registrazione Tribunale di Avezzano n. 124 del 25 luglio 1996Sede legale: Via Monte Rosa, 91 - 20149 MilanoAmministrazione: Via Monte Rosa, 91 - 20149 MilanoDirezione, redazione: Piazza dell’Indipendenza, 23 B, C – 00185 RomaTel. 0630227632 - Fax 0630227649Il Sole 24-Ore S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo periodicopuò essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotoriproduzione e laregistrazione. Manoscritti e fotografie su qualsiasi supporto veicolati, anche se nonpubblicati, non si restituiscono.Servizio Clienti Periodici: Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061Carsoli (AQ). Tel. 06 oppure 023022.5680 - Fax 063022.5400 oppure023022.5400.Abbonamento annuale (Italia): Edilizia e Territorio (settimanale + CD-Romdelle annate): euro 213,00; per conoscere le altre tipologie di abbonamento edeventuali offerte promozionali, contatti il Servizio Clienti (tel. 02.3022.5680oppure 06.3022.5680; mail: [email protected]).Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando direttamente e inviandol'importo tramite assegno non trasferibile intestato a: Il Sole 24 ORE S.p.A., oppureinviando la fotocopia della ricevuta del pagamento sul c.c.p. n. 31481203. Laricevuta di pagamento può essere inviata anche via fax allo 02.3022.5406 oppureallo 06.3022.5406.Per abbonarsi via internet consultare il sito www.shopping24.itArretrati e numeri singoli: 5,16 comprensive di spese di spedizione. I numeri nonpervenuti potranno essere richiesti via fax al nr. 02-06/30225402;02-06/30225406 o via email a [email protected] entro duemesi dall’uscita del numero stesso.Pubblicità: Il Sole 24 ORE Editoria Specializzata srl – Via Goito 13 – 40126Bologna – Tel.: 051/65751Tariffe pubblicità: Tabloid: pagina intera b/n 4.110,00, colore 6.030,00; JuniorPage b/n 2.470,00, colore 3.450,00; Mezza Pagina b/n 2.080,00, colore 3.020,00;Fascicolo: seconda di copertina 7.670,00+Iva, terza di copertina 6.570,00+Iva;quarta di copertina 8.760,00+Iva; quartino centrale 11.370,00+Iva.Stampa: Il Sole 24-ORE S.p.A. - Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061Carsoli

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SETTIMANALE DI MERCATI & PROGETTI,NORME, APPALTI

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Coordinatore editoriale:GIORGIO SANTILLI

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mente in porzioni di territorio site entro un raggio di70 km dall’impianto di utilizzo.

● Biocombustibili Vegetali Liquidi: sono ammissi-bili a finanziamento esclusivamente gli impianti dicogenerazione alimentati con Biocombustibili Vege-tali Liquidi la cui filiera di produzione si sviluppiintegralmente su porzioni di territorio comprese en-tro un raggio di 50 km dal sito di utilizzo.

c. Requisiti relativi alle altre tipologie di inter-vento

● Impianti idroelettrici (art. 6, comma 2, letterab) punto 2 del Decreto Kyoto): sono ammissibili afinanziamento esclusivamente gli impianti che rispetta-no i criteri per la valutazione dell’ammissibilità a finan-ziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche ascopo idroelettrico di cui alla d.g.r. 5 maggio 2008 n.22-8733 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regio-ne Piemonte n. 20 del 15 maggio 2008) come modifica-ta dalla d.g.r. 23 febbraio 2009 n. 63-10873 (pubblicatasul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 09del 05/03/2009), ovverosia interventi di:

- efficientamento di impianti esistenti;- potenziamento di impianti esistenti nell’ambito

di un’azione di razionalizzazione dei prelievi idriciall’interno dell’area idrografica;

- sfruttamento a fini di generazione elettrica delleacque scorrenti nei canali irrigui nell’ambito dell’usoplurimo della risorsa idrica;

- sfruttamento a fini di generazione elettrica deisalti esistenti nelle reti acquedottistiche.

Le predette tipologie d’intervento, ad eccezione del-l’efficientamento e del potenziamento di impianti esi-stenti nell’ambito di un’azione di razionalizzazionedei prelievi idrici, sono da considerarsi altresì inammis-sibili qualora insistano su porzioni di territorio indivi-

duate come “Aree a elevata protezione” dall’articolo23, lett. a), b) c) e d) del Piano di Tutela delle Acque,nonché su aree soggette a vincolo paesaggistico di cuiagli articoli 136 e 157 del decreto legislativo n.42/2004, ovvero qualora comportino l’utilizzo di ac-que di sorgente o impattino su cascate naturali.

● Impianti solari termici (art. 6, comma 2, lette-ra b) punto 3 del Decreto Kyoto): sono ammissibili afinanziamento esclusivamente gli impianti solari termi-ci aderenti o integrati nelle strutture edilizie.

● Interventi sull’involucro di edifici esistenti(art. 6, comma 2, lettera d) punto 1 del DecretoKyoto): sono ammissibili a finanziamento esclusiva-mente gli interventi che rispettano i valori di trasmit-tanza termica U, espressa in W/m2K, di cui alla seguen-te tabella:

● Climatizzazione degli edifici da impianti geo-termici a bassa entalpia (art. 6, comma 2, lettera d)punto 2.II del Decreto Kyoto): sono ammissibili afinanziamento esclusivamente gli interventi che garan-tiscono, per le pompe di calore, prestazioni migliorati-ve rispetto ai requisiti minimi previsti all’Allegato 4alla d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968.

zonaclimatica

struttureopacheverticali

strutture opacheorizzontali o inclinate

finestrecomprensi-ve di infissicoperture pavimenti

E 0,25 0,23 0,23* -0,27** 1,4

F 0,25 0,23 0,23* -0,26** 1,4

* = verso l’esterno** = verso locali non riscaldati

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DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

marzo 2012

[*] Pubblicato sul supplemento ordinario del Gazzetta Uffiale dell’8 agosto 2011, n. 183.

Untassello importantedelmosaiconormativorela-tivoai finanziamenti a tasso agevolato legatialFon-doKyoto ècostituitodal decretodell’Ambientedel19luglio2011.Essendomolto lungoèstatopubbli-cato in questo fascicolo, da solo.

Nel decreto del 19 luglio 2011la mappa delle regole

per erogare i finanziamenti

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELADEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO

19 LUGLIO 2011Modifica ed integrazione degli allegati del

decreto 25 novembre 2008 di disciplina dellemodalità di erogazione dei finanziamenti a

tasso agevolato del Fondo rotativo[*].

IL DIRETTORE GENERALEPER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L’ENERGIA

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 relativa all’istitu-zione del Ministero dell’ambiente e norme in materiadi danno ambientale;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversionedel decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 contenente“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attri-buzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri edei Ministeri”, che modifica tra l’altro la denominazio-ne del Ministero dell’ambiente in “Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3agosto 2009, n. 140 concernente il “Regolamento diorganizzazione del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare”;

Vista la Convenzione Quadro delle Nazioni Unitesui Cambiamenti Climatici, fatta a New York nel 1992e successivamente ratificata dal Governo italiano con

legge 15 gennaio 1994, n. 65;Visto il Protocollo adottato il 10 dicembre 1997 a

Kyoto nel corso della Terza Conferenza delle Parti allaConvenzione sui Cambiamenti Climatici secondo il qua-le i Paesi industrializzati si impegnano a ridurre, per ilperiodo 2008-2012, il totale delle emissioni di gas adeffetto serra almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990;

Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002,2002/358/CE, riguardante l’approvazione, a nome del-la Comunità Europea, del Protocollo di Kyoto allegatoalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cam-biamenti Climatici, nel quale l’Italia si impegna allariduzione delle proprie emissioni di gas serra nellamisura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro ilperiodo compreso fra il 2008 e il 2012;

Vista la decisione del Consiglio Europeo del 25marzo 2004, con la quale è confermato l’impegnodell’Unione Europea per l’attuazione degli obblighi diriduzione stabiliti nell’ambito del Protocollo di Kyotoe nella successiva citata Decisione 2002/358/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Com-missione Europea del 15 dicembre 2006, relativo al-l’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agliaiuti d’importanza minore («de minimis»);

Vista la legge 1˚ giugno 2002, n. 120, con la quale ilpredetto Protocollo di Kyoto è stato ratificato dalloStato Italiano;

Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002“Revisione delle Linee Guida per le politiche e misure

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nazionali di riduzione delle emissioni dei gas ad effet-to serra”;

Vista la delibera CIPE n. 135 dell’11 dicembre 2007“Aggiornamento della delibera CIPE n. 123/2002”;

Visto l’art. 1, comma 1110, della legge 27 dicembre2006, n. 296 che istituisce un Fondo Rotativo per ilfinanziamento delle misure finalizzate alla attuazionedel Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delleNazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyo-to l’11 dicembre 1997;

Visto il comma 1111 del richiamato art. 1, chedemanda al Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico, sentita la Conferenza unificata dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, l’individuazione delle modalità per l’ero-gazione di finanziamenti a tasso agevolato in favore disoggetti pubblici o privati; mentre è demandata alMinistro dell’economia e delle finanze, l’individuazio-ne del citato tasso di interesse da applicare;

Visti che i successivi commi da 1112 a 1114 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296 hanno individuato lemisure da finanziare prioritariamente per il triennio2007-2009 e destinato al Fondo Kyoto, nel medesimotriennio, la somma di 200 milioni di euro all’anno e, ineventuale aggiunta, le risorse di cui all’art. 2, comma3, della legge 2 giugno 2002, n. 120, prescrivendo chele rate di rimborso dei finanziamenti agevolati sianodestinate all’incremento delle risorse a disposizionedel Fondo Kyoto stesso;

Visto il comma 1115 della legge 27 dicembre 2006,n. 296 che, nell’istituire il Fondo Kyoto presso laCassa depositi e prestiti S.p.A. (nel seguito: CDPS.p.A.), rimanda ad apposita convenzione per la defini-zione delle modalità di gestione, dando facoltà allastessa CDP S.p.A. di avvalersi per l’istruttoria, l’eroga-zione e per tutti gli atti connessi alla gestione deifinanziamenti agevolati di uno o più istituti di credito,scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicura-re una omogenea e diffusa copertura territoriale;

Visto il decreto interministeriale del 25 novembre2008 che disciplina, ai sensi dell’art. 1, comma 1111,della legge n. 296 del 2006, le modalità di erogazionedei finanziamenti a tasso agevolato da erogarsi attra-verso il Fondo Rotativo;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze del 17 novembre 2009 che individua, ai sensidell’art. 1, comma 1111, della legge n. 296 del 2006, iltasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevola-ti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo Rotati-vo;

Visto che, per quanto concerne il secondo e terzociclo di programmazione, relativo, il 18 ottobre 2010,è stato firmato dai Ministri concertanti il relativodecreto attuativo che ha, peraltro, ottenuto le prescritteregistrazioni di legge, presso la Corte dei Conti, in

data 3 dicembre 2010 con n. 10 Fog. 28;Vista la legge del 5 marzo 1990, n. 46, recante

norme per la sicurezza degli impianti e il decreto delPresidente della Repubblica del 6 dicembre 1991, n.447, recante il Regolamento di attuazione della legge5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri del 1˚ marzo 1991 recante i limiti massimi diesposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno;

Vista la legge del 23 agosto 2004, n. 239, di“Riordino del settore energetico, nonché delega alGoverno per il riassetto delle disposizioni vigenti inmateria di energia”;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CErelativa alla promozione dell’energia elettrica prodottada fonti energetiche rinnovabili nel mercato internodell’elettricità”;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152recante “norme in materia ambientale” e successiviaggiornamenti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativaal rendimento energetico nell’edilizia, e successivemodifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311, recante “Disposizioni correttive ed integrative aldecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recanteattuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendi-mento energetico nell’edilizia”;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20recante “Attuazione della Direttiva 2004/8/CE sullapromozione della cogenerazione basata su una doman-da di calore utile nel mercato interno dell’energia,nonché modifica alla direttiva 97/42/CEE” e successi-ve modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 19 febbraio 2007 recante “Criteri emodalità per incentivare la produzione di energia elet-trica mediante conversione fotovoltaica della fontesolare, in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo29 dicembre 2003, n. 387”;

Visto il decreto 2 marzo 2009 con il quale si èprovveduto ad integrare il citato decreto ministeriale19 febbraio 2007;

Visto il decreto 6 agosto 2010 recante“Incentivazione della produzione di energia elettricamediante conversione fotovoltaica della fonte solare”;

Visto il decreto 5 maggio 2011 recante “criteri perincentivare la produzione di energia elettrica da im-pianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologieinnovative per la conversione fotovoltaica”;

Visto il decreto dell’11 marzo 2008 “Attuazionedell’art. 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicem-bre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite difabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza

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termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296” esuccessive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 perl’attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozio-ne dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recantemodifica e successiva abrogazione delle direttive2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto che, come previsto nell’art. 27, comma 2, delrichiamato decreto interministeriale del 25 novembre2008, gli allegati al citato decreto ed elencati nelcomma 1 dello stesso art. 27 possono essere modificatio integrati con decreto del Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare;

Tenuto conto delle innovazioni normative intercorsenel lasso di tempo decorrente dalla emanazione deldecreto interministeriale 25 novembre 2008 nonchédegli approfondimenti intervenuti con la Cassa Deposi-ti e Prestiti SpA oltre che con le Regioni nella fase didefinizione della Circolare esplicativa di cui all’art. 2lettera s) del citato Decreto;

Ritenuto di poter modificare ed integrare gli allegatiin questione in vista della prossima emanazione dellacitata Circolare e quindi dell’avvio operativo del Fon-do Rotativo per Kyoto;

Decreta:

Articolo 1Per le suesposte finalità, con il presente provvedi-

mento, si intendono modificati ed integrati gli allegatidi cui all’art. 27, comma 1, del decreto interministeria-le 25 novembre 2008.

Articolo 2Gli allegati e le disposizioni ivi contenute, composti

da:a) Moduli di domanda di ammissione all’agevola-

zione:a1) Persone fisichea2) Impresea3) Persone giuridichea4) Condominiia5) Soggetti pubblicia6) Comproprietà tra soggetti di diversa natura

giuridicab) Parametri e dichiarazioni relativi all’affidabili-

tà economico-finanziaria:b1) Persone fisicheb2) Impreseb3) Persone giuridiche privateb4) Condominii

c) Prescrizioni minime per misura:c1) Microcogenerazionec2) Eolicoc3) Mini-idroelettrico

c4) Termico Biomassec5) Solare termicoc6) Efficienza usi finalic7) Fotovoltaico

d) Tabella voci di costi unitari massimi ammissibilie) Tabella costi ammissibilif) Modelli di Dichiarazioni rese ai sensi del decre-

to del Presidente della Repubblica n. 445/2000:f1) Dichiarazioni Persona Fisica:

dichiarazione di “nuovo investimento”dichiarazione in merito alle autorizzazioni necessa-

rie alla costruzione e installazione delle opere relativeall’intervento dichiarazione in merito alle autorizzazio-ni necessarie per l’esercizio delle opere relative all’in-tervento

f2) Dichiarazioni imprese:dichiarazione di “nuovo investimento”dichiarazione attestante il rispetto del “de minimis”dichiarazione attestante la regolarità dei versamentidei contributi previdenziali e assistenziali presso i

competenti istitutidichiarazione in merito alle autorizzazioni necessa-

rie alla costruzione e installazione delle opere relativeall’intervento dichiarazione in merito alle autorizzazio-ni necessarie per l’esercizio delle opere relative all’in-tervento

f3) Dichiarazioni Persona Giuridica Privata:dichiarazione di “nuovo investimento”dichiarazione attestante la regolarità dei versamenti

dei contributi previdenziali e assistenziali presso icompetenti istituti dichiarazione in merito alle autoriz-zazioni necessarie alla costruzione e installazione del-le opere relative all’intervento dichiarazione in meritoalle autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle ope-re relative all’intervento

f4) Dichiarazione Condominii:dichiarazione di “nuovo investimento”dichiarazione in merito alle autorizzazioni necessa-

rie alla costruzione e installazione delle opere relativeall’intervento dichiarazione in merito alle autorizzazio-ni necessarie per l’esercizio delle opere relative all’in-tervento

IN PRESENZA DI UNA COMUNIONE:nel caso in cui uno o più partecipanti alla comunio-

ne siano una “impresa”:dichiarazione attestante il rispetto del “de minimis”

nel caso in cui uno o più partecipanti alla comunionesiano una “impresa” o “persona giuridica privata”:

dichiarazione attestante la regolarità dei versamentidei contributi previdenziali e assistenziali presso icompetenti istituti

f5) Dichiarazioni Soggetti pubblici:dichiarazione di “nuovo investimento”dichiarazione in merito alle autorizzazioni necessa-

rie alla costruzione e installazione delle opere relativeall’intervento dichiarazione in merito alle autorizzazio-

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ni necessarie per l’esercizio delle opere relative all’in-tervento

f6) Dichiarazioni Comproprietà tra soggetti didiversa natura giuridica:

dichiarazione di “nuovo investimento”dichiarazione delle autorizzazioni necessarie alla

costruzione e installazione delle opere relative all’inter-vento

dichiarazione delle autorizzazioni necessarie perl’esercizio delle opere relative all’intervento

dichiarazione attestante il rispetto del “de minimis”dichiarazione attestante la regolarità dei versamenti

dei contributi previdenziali e assistenziali presso icompetenti istituti

f7) Dichiarazione attestante la regolarità fiscalef8) Dichiarazione relativa ai pagamenti effettuati

g) Certificazione di conferma identificazione eadeguata verifica

h) Tabella per l’accesso ai benefici previsti per lamisura “motori elettrici”

fanno parte integrante del presente decreto e sostitui-scono integralmente gli allegati di cui all’art. 27,comma 1, del decreto interministeriale 25 novembre2008.

Articolo 3Il presente decreto entra in vigore il giorno successi-

vo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.

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COMUNICAZIONE DEI PARAMETRI DI AFFIDABILITÀECONOMICOFINANZIARIA DEI CONDOMINII

1. Ai fini dell’ammissibilità agli interventi delDecreto del 25/11/2008, per ciascun condomino/partecipante alla comunione, la rata (su base men-sile) del prestito agevolato richiesto non deve esse-re superiore al 30% del reddito netto medio mensi-le:

a. del nucleo familiare, definibile tale ai fini fiscali,comprovato dalla presentazione alla Banca della di-chiarazione ISEE o da autocertificazione ai sensi delDPR n.445/2000 e che risiede nell’immobile, le cuiparti comuni sono oggetto dell’intervento, e di cui uncomponente sia condomino o partecipante alla comu-nione e

b. del condomino o partecipante alla comunione chenon risiede nell’immobile, le cui parti comuni sonooggetto dell’intervento, e del comproprietario non fa-cente parte del nucleo familiare.

Tale parametro deve, inoltre, risultare rispettato an-che nel caso di più finanziamenti richiesti da unmedesimo Soggetto beneficiario sulle diverse misure esarà verificato da CDP S.p.A. in sede di istruttoriadella domanda.

2. Il reddito netto nei due anni precedenti quellodi presentazione della domanda si desume dai reddi-ti risultanti, per i lavoratori dipendenti, dal riqua-dro “reddito netto” del modello CUD (in alternati-va, dal mod. 730 o “Unico”) e, per i lavoratoriautonomi o liberi professionisti, dal riquadro“reddito netto” del modello “Unico” presentati allaBanca.

3. Si è in presenza di una comunione da un minimodi 2 a un massimo di 4 unità immobiliari non costituitein condominio.

4. In caso di comproprietà tra soggetti di diversanatura giuridica i parametri di affidabilità economico-finanziaria devono essere comunicati per ciascun com-proprietario siano essi persone fisiche o persone giuri-diche private o imprese (cfr. Allegati B1), B2) e B3)del presente Decreto).

5. Ai fini della comunicazione deve essere utilizzatolo schema ufficiale predisposto dal Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare e pubblica-to con decreto.

IN CASO DI IMPRESE COMPROPRIETARIE: COMUNICAZIONEDEI PARAMETRI DI AFFIDABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIADELL’IMPRESA

1. Ai fini dell’ammissibilità agli interventi del De-creto del 25/11/2008, devono essere comunicati, perciascuno degli ultimi due bilanci, i seguenti parametri:

a) congruenza tra capitale netto e costo dell’investi-mento complessivo del progetto come definito nelDecreto del 25/11/2008

CN > CIprog / 2b) rapporto tra oneri finanziari netti annui e fatturato

annuoOF/F < 5%

Tali parametri devono, inoltre, risultare rispettatianche nel caso di più finanziamenti richiesti da unmedesimo Soggetto beneficiario sulle diverse misureo, per le ESCo, eventualmente anche sulla stessamisura e sarà verificato da CDP S.p.A. in sede diistruttoria della domanda.

2. Qualora all’atto della presentazione della doman-da di agevolazione i dati ufficiali dell’ultimo bilan-cio siano modificati in virtù dell’approvazione dispecifiche operazioni (es.: aumento di capitale), lacomunicazione della rispondenza dei dati stessi aiparametri di cui alle disposizioni precedenti dovràtenerne conto.

3. Per le imprese non tenute al deposito dei bilancipresso il Registro delle Imprese, il bilancio cui fareriferimento è lo Schema di bilancio conforme alla IVDirettiva CEE relativo ad ognuno degli ultimi dueesercizi chiusi al 31/12 degli anni precedenti a quellodi presentazione della domanda.

4. In caso di comproprietà tra soggetti di diversanatura giuridica i parametri di affidabilità economico-finanziaria devono essere comunicati per ciascun com-proprietario siano essi persone fisiche o persone giuri-diche private o imprese (cfr. Allegati B1), B2) e B3)del presente Decreto).

IN CASO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE COMPROPRIETA-RIE: COMUNICAZIONE DEI PARAMETRI DI AFFIDABILITA’ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE PERSONE GIURIDICHEPRIVATE

1. Ai fini dell’ammissibilità agli interventi del De-creto del 25/11/2008, deve essere comunicata, perciascuno degli ultimi due bilanci, la congruenza fra ilcapitale netto e il costo dell’investimento complessivodel progetto come definito nel Decreto del25/11/2008:

CN > CIprog / 2Tale parametro deve, inoltre, risultare rispettato an-

che nel caso di più finanziamenti richiesti da unmedesimo Soggetto beneficiario sulle diverse misure esarà verificato da CDP S.p.A. in sede di istruttoriadella domanda.

2. Il capitale netto deve risultare dai bilanci certifica-ti da un revisore contabile iscritto nel Registro deiRevisori Contabili istituito presso il Ministero dellaGiustizia.

3. In caso di comproprietà tra soggetti di diversanatura giuridica i parametri di affidabilità economico-finanziaria devono essere comunicati per ciascun com-proprietario siano essi persone fisiche o persone giuri-diche private o imprese (cfr. Allegati B1), B2) e B3)del presente Decreto).

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ALLEGATO CAllegato c1

PRESCRIZIONI MINIME DA RISPETTARE PER LAREALIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTI DI

MICROCOGENERAZIONE DIFFUSA

1 CARATTERISTICHEI progetti di microcogenerazione diffusa devono

essere progetti a rapida cantierabilità aventi per ogget-to impianti di nuova costruzione.

L’impianto, composto da uno o più moduli di micro-cogenerazione, deve avere una potenza nominale com-plessiva non superiore a 50 kWe e deve produrreelettricità e calore o elettricità, calore e freddo, que-st’ultimo prodotto utilizzando macchine frigorifere ali-mentate con l’energia termica utile prodotta dal micro-cogeneratore.

Fatto salvo quanto previsto, in senso più performan-te, dalle normative regionali, i microcogeneratori, ali-mentati da gas naturale, biomassa vegetale solida (percombustione diretta, gassificazione o pirolisi), biocom-bustibili vegetali liquidi, biogas o in co-combustione(ibrido) gas naturale-biomassa (biomassa vegetale soli-da, biocombustibili vegetali liquidi e biogas), devonoessere ad alto rendimento e basati sulla domanda dicalore utile e sul risparmio di energia primaria, inaccordo a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8febbraio 2007, n. 20 recante “Attuazione della Diretti-va 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazionebasata su una domanda di calore utile nel mercatointerno dell’energia, nonché modifica alla direttiva97/42/CEE” e successive modifiche ed integrazioni.

2 TIPOLOGIE DI BIOMASSE AMMESSELa biomassa vegetale solida, i biocombustibili vege-

tali liquidi ed il biogas devono ricadere fra quelliammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quintadel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “norme inmateria ambientale” e successivi aggiornamenti.

All’atto di presentazione della domanda, il beneficia-rio del contributo fornirà un elenco informativo deifornitori di biomassa vegetale solida o di biocombusti-bile vegetale liquido rispettanti le prescrizioni anzidet-te, specificando, tra l’altro, nominativo delle ditte elocalizzazione dei siti di produzione della biomassasolida o del biocombustibile liquido.

3 VALORI LIMITE DI EMISSIONEFatto salvo quanto previsto, in senso più restrittivo,

dalle normative Regionali in materia di tutela dell’ariae di riduzione delle emissioni in atmosfera, i microco-generatori devono presentare, a seconda delle pertinen-ti tipologie di impianto, emissioni compatibili con ilimiti fissati dall’allegato I, Parte III e dall’allegato IX,Parte III, alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante “norme in materia ambientale”e successi-vi aggiornamenti.

Per il gas di gassificazione utilizzato nei motori acombustione interna e nelle turbine a gas il limite diemissione è assimilato a quello indicato per il biogas.

4 NORMATIVA DI RIFERIMENTODelibera AEEG n. 91/07 Avvio di procedimento ai

fini dell’attuazione del decreto legislativo n. 20/07 inmateria di cogenerazione ad alto rendimento.

Delibera AEEG n. 89/07 Condizioni tecnico-econo-miche per la connessione di impianti di produzione dienergia elettrica alla rete elettrica con obblighi diconnessione di terzi a tensione nominale minore ouguale ad 1kV.

a. UNI/CTI 8887:1987 Sistemi per processi di coge-nerazione. Definizioni e classificazione

b. UNI/CTI 8888:1988 Gruppi per la produzionecombinata di energia elettrica e calore azionati damotori alternativi a combustione interna. Metodi diprova in laboratorio

c. UNI/CTI 9927:1992 Gruppi per la produzionecombinata di energia elettrica e calore azionati damotori alternativi a combustione interna. Metodi diprova in campo.

Nell’ambito del regime di scambio dell’energia elet-trica, si applica la deliberazione ARG/elt 74/08 del-l’Autorità per l’energia elettrica e il gas: “Testo inte-grato delle modalità e delle condizioni tecnico-econo-miche per lo scambio sul posto (TISP)” e successivemodifiche ed integrazioni.

Per gli impianti connessi alla rete elettrica si applica-no le disposizioni di cui alla Delibera 99/08 del23/07/2008 dell’Autorità per l’energia elettrica ed ilgas relativa al “Testo integrato delle condizioni tecni-che ed economiche per la connessione alle reti elettri-che con obbligo di connessione di terzi degli impiantidi produzione di energia elettrica (Testo integratodelle connessioni attive – TICA)” che regola le condi-zioni tecnico economiche per la connessione alle retielettriche con obbligo di connessione di terzi degliimpianti di produzione di energia elettrica (si vedawww.autorita.energia.it).

NORME INTERNAZIONALICEN/WS 014 Manual for CWA Manual for Calcula-

ting Combined Heat and Power (CHP).CWA45547:2004 Manual for determination of Com-

bined Heat and Power (CHP)CWA 14642:2003 CEN Workshop Agreement

(CWA) - Electrical interface for domestic cogenera-tion – Requirements for distribution network connec-tion for micro cogeneration systems for domestic useup to 16 A per phase in low-voltage distributionnetworks (230/400 V)

In relazione all’evoluzione della normativa tecnicain materia, a cui è necessario fare riferimento, siinforma che sul sito internet www.cti2000.it del Comi-tato Termotecnico Italiano è disponibile l’elenco ag-giornato della normativa tecnica nazionale (UNI) ed

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europea (CEN) in materia di cogenerazione.

Allegato c2

PRESCRIZIONI MINIME DA RISPETTARE PER LAREALIZZAZIONE DI IMPIANTI EOLICI CONNESSI ALLA

RETE ELETTRICA DI POTENZA NOMINALE (P)COMPRESA TRA 1 kWp e 200 kWp

SCOPOLo scopo della presente specifica è quello di fornire le

indicazioni di massima e di normativa da rispettare per larealizzazione di impianti eolici di nuova costruzione dipotenza nominale compresa tra 1 kWp e 200 kWp, colle-gati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Il presentedocumento, pertanto, non è esaustivo ai fini di un even-tuale affidamento delle opere di fornitura, installazione ecollegamento alla rete degli impianti in oggetto.

1. DEFINIZIONIa. una turbina eolica o aerogeneratore è un sistema

di produzione di energia elettrica mediante conversio-ne dell’energia cinetica del vento in energia elettrica;

b. un impianto eolico è l’insieme di uno o piùaerogeneratori con unico punto di connessione allarete elettrica;

c. la potenza nominale (o massima, o di picco, o ditarga) dell’aerogeneratore è il valore di potenza indica-to dal costruttore per un determinato valore dellavelocità del vento;

d. la potenza nominale dell’impianto eolico è lasomma aritmetica delle potenze nominali di targa deisingoli aerogeneratori;

e. il gruppo inverter è l’apparecchiatura elettronicache converte la corrente alternata (fornita dal generato-re elettrico della turbina) in corrente alternata per laconnessione alla rete, con circuito intermedio in cor-rente continua.

2. NORMATIVA E LEGGI DI RIFERIMENTOLa normativa e le leggi di riferimento da rispettare

per la progettazione e realizzazione degli impiantieolici sono:

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensionenominale non superiore a 1000 V in corrente alternatae a 1500 V in corrente continua;

CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettri-ca e gruppi di continuità collegati a reti di I e IIcategoria;

CEI EN 61400-1: Sistemi di generazione a turbinaeolica;

CEI EN 61000-3-2: Compatibilità elettromagnetica(EMC) - Parte 3: Limiti Sezione 2: Limiti per leemissioni di corrente armonica (apparecchiature concorrente di ingresso = 16 A per fase);

CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazio-ne prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equi-paggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni;

CEI EN 60439-1-2-3: Apparecchiature assiemate diprotezione e manovra per bassa tensione;

CEI EN 60445: Individuazione dei morsetti e degliapparecchi e delle estremità dei conduttori designati eregole generali per un sistema alfanumerico;

CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri(codice IP);

CEI EN 60099-1-2: Scaricatori;CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione

nominale non superiore a 450/750 V;CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con

tensione nominale non superiore a 450/750 V;CEI 81-1: Protezione delle strutture contro i fulmini;CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra

per anno e per chilometro quadrato;CEI 81-4: Valutazione del rischio dovuto al fulmine;CEI 0-2: Guida per la definizione della documenta-

zione di progetto per impianti elettrici;CEI 0-3: Guida per la compilazione della documen-

tazione per la legge n. 46/1990;DPR 547/55 e il D.Lgs. 626/94 e successive modifi-

cazioni, per la sicurezza e la prevenzione degli infortu-ni sul lavoro;

Legge 46/90 e DPR 447/91 (regolamento di attuazio-ne della legge 46/90) e successive modificazioni, perla sicurezza elettrica;

Decreto Legislativo. n. 387/2003;Legge n. 239/2004;Delibera dell’autorità per l’energia elettrica e il gas

n. 34/05;Delibera dell’autorità per l’energia elettrica e il gas

n. 88/07;Delibera dell’autorità per l’energia elettrica e il gas

n. 89/07.Nell’ambito del regime di scambio dell’energia elet-

trica, si applica la deliberazione ARG/elt 74/08 del-l’Autorità per l’energia elettrica e il gas: “Testo inte-grato delle modalità e delle condizioni tecnico-econo-miche per lo scambio sul posto (TISP)” e successivemodifiche ed integrazioni.

Per la connessione degli impianti alla rete elettricasi applica quanto prescritto nella Deliberazione n.99/08 (Testi Integrato delle Connessioni Attive) del-l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e successivemodifiche e integrazioni. Si applicano inoltre, perquanto compatibili con le norme sopra citate, i docu-menti tecnici emanati dai gestori di rete.

Gli impianti eolici e i relativi componenti, oltre adover essere conformi alle norme sopra richiamate,devono essere realizzati con componenti di nuova costru-zione o comunque non già impiegati in altri impianti.

I riferimenti di cui sopra possono non essere esausti-vi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazio-ni in materia, purché vigenti al momento della pubbli-cazione della presente specifica, anche se non espressa-mente richiamate, si considerano applicabili.

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Qualora le sopra elencate norme tecniche siano modi-ficate o aggiornate, si applicano le norme più recenti.

Si applicano inoltre, per quanto compatibili con lenorme sopra elencate, i documenti tecnici emanatidalle società di distribuzione di energia elettrica ripor-tanti disposizioni applicative per la connessione diimpianti eolici collegati alla rete elettrica.

3. DIMENSIONAMENTO, PRESTAZIONI EGARANZIE

L’impianto eolico deve essere costituito da una opiù turbine di piccola taglia, con una potenza unitarianon inferiore a 0,5 kWp, e una potenza complessivainstallata compresa tra 1 kWp e 200 kWp.

La quantità di energia elettrica producibile devetener conto: (a) della curva di potenza elettrica di ognisingola turbina al netto delle perdite e (b) delle analisianemologiche riportate dall’atlante eolico dell’Italia,realizzato dal CESI e dall’Università degli studi diGenova, novembre 2002.

Le pale costituenti il rotore devono presentare profi-li alari, adatti ad ottimizzare le prestazioni in unregime aerodinamico a bassi numeri di Reynolds (Re< 106).

Ciascuna turbina deve essere corredata da InverterAC/DC/AC, con circuito intermedio in corrente conti-nua per disaccoppiare i valori di tensione e di frequen-za a monte e a valle, permettere un controllo dellaturbina a frequenza variabile e quindi ottimizzare leprestazioni aerodinamiche del rotore eolico.

La turbina, per evitare la sovravelocità, deve esserecompleta di sistemi di sicurezza tali da interveniredirettamente sul rotore eolico in caso di emergenza.

La turbina deve essere garantita esente da difettid’origine e fabbricazione per un periodo di ventiquat-tro mesi dalla data di collaudo dell’impianto.

Un impianto eolico costituto da più aerogeneratorideve avere un unico punto di connessione.

4. CARATTERISTICHE DI MASSIMA DEL-L’IMPIANTO

La distanza tra due turbine contigue non può essereinferiore a 3 volte il diametro del rotore.

Ogni aerogeneratore deve essere installato su soste-gni metallici tubolari.

La torre di sostegno deve essere dimensionata inbase alle sollecitazioni trasmesse dalla turbina e dal-l’azione del vento.

Ai fini della stabilità, il sostegno deve essere ancora-to al terreno mediante la realizzazione in opera di unplinto in conglomerato cementizio armato.

Per collocazioni differenti dal terreno, il sostegnodovrà essere opportunamente ancorato facendo ricorsoa soluzioni idonee atte a garantire la sicurezza e lastabilità delle strutture sollecitate.

Il plinto, o altro ancoraggio nel caso di collocazionedifferente dal terreno, devono essere dimensionati inbase ai carichi trasmessi dalla turbina e dalla torre di

sostegno.Il dimensionamento deve essere conforme alle se-

guenti norme e successive modifiche ed integrazioni:● D.M. LL.PP. 09/01/1996 (G.U. 05/02/1996 n. 29

suppl. ord. n. 19)(Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il

collaudo delle strutture in cemento armato, normale eprecompresso e per le strutture metalliche)

● D.M. LL.PP. 16/01/1996 (G.U. 05/02/1996 n. 29suppl. ord. n. 19)

(Norme relative ai “Criteri generali per la verifica disicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”)

● Circ. del Ministero dei LL.PP. 04/07/1996 n.156AA.GG./STC. (G.U. 16/09/1996 n. 151)

(Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecnicherelative ai criteri generali per la verifica di sicurezzadelle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” di cui aldecreto ministeriale del 16/01/1996).

Laddove sia prevista la realizzazione di cavidottiinterrati, questi dovranno essere posti ad una profondi-tà di almeno 0,5 metri, per il collegamento elettrico trale turbine installate e il punto di consegna.

L’immissione in rete deve essere conforme alleNorme CEI 11-20 (ed. agosto 2000) e CEI 11-20; V1(ed. agosto 2004), in particolare le protezioni di inter-faccia tra la rete e l’impianto eolico possono essereintegrate nel sistema di controllo dell’inverter.

Allegato c3

PRESCRIZIONI MINIME DA RISPETTARE PER LAREALIZZAZIONE DI IMPIANTI IDROELETTRICI

CONNESSI ALLA RETE ELETTRICA DI POTENZANOMINALE (P) COMPRESA TRA 1 kWp E 200 kWp

SCOPOLo scopo della presente specifica è quello di fornire

le indicazioni di massima e di normativa da rispettareper la realizzazione di impianti idroelettrici di nuovacostruzione di potenza nominale compresa tra 1 kWp e200 kWp, collegati alla rete elettrica o a piccole retiisolate. Il presente documento, pertanto, non è esausti-vo ai fini di un eventuale affidamento delle opere difornitura, installazione e collegamento alla rete degliimpianti in oggetto.

1. DEFINIZIONIa. un gruppo idroelettrico è un sistema di produzio-

ne di energia elettrica mediante conversione dell’ener-gia potenziale connessa ad un salto d’acqua in energiaelettrica mediante l’accoppiamento d’una turbinaidraulica con un generatore elettrico;

b. un impianto idroelettrico è l’insieme di uno o piùgruppi idroelettrici con unico punto di connessionealla rete elettrica;

c. la potenza nominale (o massima, o di picco, o ditarga) del gruppo idroelettrico è il valore di potenza

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indicato dal costruttore del generatore a cosfì 0,90nelle migliori condizioni idrodinamiche (coppia divalori di portata/salto netto);

d. la potenza nominale dell’impianto idroelettrico èla somma aritmetica delle potenze nominali di targadei singoli gruppi idroelettrici;

e. il gruppo inverter è l’apparecchiatura elettronicache converte la corrente alternata (fornita dal generato-re elettrico della turbina) in corrente alternata per laconnessione alla rete, con circuito intermedio in cor-rente continua;

2. NORMATIVA E LEGGI DI RIFERIMENTOLa normativa e le leggi di riferimento da rispettare

per la progettazione e realizzazione degli impiantiidroelettrici sono:

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensionenominale non superiore a 1000 V in corrente alternatae a 1500 V in corrente continua;

CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettri-ca e gruppi di continuità collegati a reti di I e IIcategoria;

CEI EN 61000-3-2: Compatibilità elettromagnetica(EMC) - Parte 3: Limiti Sezione 2: Limiti per leemissioni di corrente armonica (apparecchiature concorrente di ingresso = 16 A per fase);

CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazio-ne prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equi-paggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni;

CEI EN 60439-1-2-3: Apparecchiature assiemate diprotezione e manovra per bassa tensione;

CEI EN 60445: Individuazione dei morsetti e degliapparecchi e delle estremità dei conduttori designati eregole generali per un sistema alfanumerico;

CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri(codice IP);

CEI EN 60099-1-2: Scaricatori;CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione

nominale non superiore a 450/750 V;CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con

tensione nominale non superiore a 450/750 V;CEI 81-1: Protezione delle strutture contro i fulmini;CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra

per anno e per chilometro quadrato;CEI 81-4: Valutazione del rischio dovuto al fulmi-

ne;CEI 0-2: Guida per la definizione della documenta-

zione di progetto per impianti elettrici;CEI 0-3: Guida per la compilazione della documen-

tazione per la legge n. 46/1990;DPR 547/55 e il D.Lgs. 626/94 e successive modifi-

cazioni, per la sicurezza e la prevenzione degli infortu-ni sul lavoro;

DPCM 1-3-1991 “Limiti massimi di esposizione alrumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente ester-no”.

Legge 46/90 e DPR 447/91 (regolamento di attuazio-

ne della legge 46/90) e successive modificazioni, perla sicurezza elettrica;

D.L. n. 387/2003;Legge n. 239/2004;Delibera dell’autorità per l’energia elettrica e il gas

n. 34/05;Delibera dell’autorità per l’energia elettrica e il gas

n. 88/07;Delibera dell’autorità per l’energia elettrica e il gas

n. 89/07.Nell’ambito del regime di scambio dell’energia elet-

trica, si applica la deliberazione ARG/elt 74/08 del-l’Autorità per l’energia elettrica e il gas: “Testo inte-grato delle modalità e delle condizioni tecnico-econo-miche per lo scambio sul posto (TISP)” e successivemodifiche ed integrazioni. Gli impianti idroelettrici e irelativi componenti, oltre a dover essere conformi allenorme sopra richiamate, devono essere realizzati concomponenti di nuova costruzione o comunque non giàimpiegati in altri impianti.

I riferimenti di cui sopra possono non essere esausti-vi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazio-ni in materia, purché vigenti al momento della pubbli-cazione della presente specifica, anche se non espressa-mente richiamate, si considerano applicabili.

Qualora le sopra elencate norme tecniche sianomodificate o aggiornate, si applicano le norme piùrecenti.

Si applicano inoltre, per quanto compatibili con lenorme sopra elencate, i documenti tecnici emanatidalle società di distribuzione di energia elettrica ripor-tanti disposizioni applicative per la connessione diimpianti idroelettrici collegati alla rete elettrica.

3. DIMENSIONAMENTO, PRESTAZIONI EGARANZIE

L’impianto idroelettrico deve essere costituito dauna o più turbine di piccola taglia con una potenzaunitaria non inferiore a 1 kWp, e con una potenzacomplessiva installata non superiore a 200 kWp.

La quantità di energia elettrica producibile devetener conto: (a) della curva di rendimento complessivod’ogni singolo gruppo (turbina, moltiplicatore di giri egeneratore) al netto delle perdite di carico dei sistemiidraulici d’adduzione e di restituzione (b) delle analisiidrologiche basate su dati storici di portata diretti o, inmancanza di questi, su valori di pubblicazioni ufficialirivalutati con calcoli idrologici esplicitamente citati escientificamente validi (c) del salto misurato con livel-lazione di precisione (d) della quota di portata destina-ta al deflusso minimo vitale (DMV), se d’obbligo.

Ogni singolo gruppo deve essere composto da turbi-na, moltiplicatore di giri (eventuale) e generatore. Laturbina in particolare deve essere costituita dai seguen-ti sottosistemi assemblati: girante, organi di regolazio-ne idraulica (spine, distributore, movimentazione pale)con i relativi sistemi d’attuazione e controllo, organi

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d’intercettazione idraulica a sicurezza intrinseca, tra-sduttori per il controllo delle principali grandezze,tronchetti d’adduzione e scarico, cassa e telai di fissag-gio alle fondazioni.

I generatori potranno essere sincroni, con sistemid’eccitazione a controllo elettronico, asincroni, concondensatori di rifasamento, a magneti permanentioppure a corrente continua. In quest’ultimo caso ilgeneratore sarà provvisto di inverter AC/DC/AC, concircuito intermedio in corrente continua per disaccop-piare i valori di tensione e di frequenza a monte e avalle, permettere un controllo della turbina a frequen-za variabile al fine d’ottimizzare il rendimento dellaturbina al variare della portata disponibile.

Preferibilmente il generatore sarà accoppiato diretta-mente alla turbina; al fine d’utilizzare generatori com-merciali, potranno essere introdotti moltiplicatori digiri meccanici o, semplicemente, costituti da puleggecollegate da cinghia di trasmissione.

L’idrodinamica della turbina, intesa come formapalare in relazione con adduzione e scarico, dovràprovenire da esperienze su turbine in esercizio, al finedi garantire con sufficiente affidabilità, tramite le rela-zioni della similitudine idraulica a parità di numeri diFroude, il rendimento di conversione dell’energia po-tenziale posseduta dall’acqua in energia meccanicaall’albero del generatore.

Per evitare danni in caso di stacco di carico, ognigruppo idroelettrico deve essere garantito per funziona-re almeno un’ora alla velocità di fuga, pur essendoprovvisto di dispositivi contro la sopravelocità a sicu-rezza intrinseca (movimentazione in chiusura a gravitào mediante molle).

La turbina deve essere garantita esente da difettid’origine e fabbricazione per un periodo di ventiquat-tro mesi dalla data di collaudo dell’impianto.

Un impianto idroelettrico costituto da più gruppiidroelettrici deve avere un unico punto di connessione.

4. CARATTERISTICHE DI MASSIMA DEL-L’IMPIANTO

Seppure la taglia delle installazioni di cui trattasi siamolto modesta, possono individuarsi le seguenti com-ponenti funzionali.

Opere di presa (o di derivazione o di captazione):consentono d’estrarre dal corso dell’acqua naturale, arti-ficiale o semplice tubazione esistente, la portata massi-ma elaborabile dai gruppi generatori. Le opere di presadovranno essere dotate di manufatti limitatori delle por-tate massime derivabili, degli organi d’intercettazione e,se del caso, di by-pass a rapido e sicuro intervento incaso di fuori servizio dell’impianto. Per la salvaguardiadelle turbine sono inoltre consigliati dispositivi di dissab-biamento efficaci e di facile pulizia.

Canalizzazioni d’adduzione, costituiti da canali acielo aperto o tombati, nonché da tubazioni in pressio-ne di metallo o di materiali plastici. Il dimensionamen-

to idraulico dovrà prestare particolare attenzione alleperdite di carico, mentre il dimensionamento staticodelle tubazioni in pressione deve tener conto dell’even-tuale colpo d’ariete causato da manovre repentinedegli organi di regolazione delle turbine, della depres-sione causata dalla chiusura degli organi di protezionecondotta e dei carichi esterni a tubo vuoto, nel caso ditubazioni interrate.

Gruppo idroelettrico, solidale con le fondazioni, lequali debbono sopportare le peggiori combinazioni dicarichi statici e dinamici, (compresa la coppia di corto-circuito del generatore) con deformazioni minime e inogni caso compatibili con le tolleranze di funzionamen-to del macchinario elettrico e idraulico.

Canalizzazioni di scarico, che permettono la restitu-zione, con basse perdite di carico, dell’acqua turbinataal corso d’acqua da cui è stata estratta. Sono compresi idiffusori delle turbine a reazione, il cui disegno edesecuzione dovranno essere particolarmente curati nelcaso di bassi salti, in quanto a essi è deputato il recupe-ro d’una porzione significativa del salto disponibile.

Quadri di controllo e comando, cui è affidata, incondizioni di normale esercizio, la gestione automati-ca, sicura e ottimale, dell’impianto non presidiato, lasua messa in sicurezza nel caso si verificassero gravianomalie e le teletrasmissioni con l’operatore in posta-zione remota.

Quadri di potenza, sui quali sono riportate tutte lemisure e le protezioni di legge necessarie per la gestio-ne in piena sicurezza dell’energia prodotta e il collega-mento con la rete elettrica.

Il dimensionamento delle opere e delle apparecchia-ture deve essere conforme alle seguenti norme e suc-cessive modifiche ed integrazioni:

● Legge 5-11-1971 n. 1086 “Norme per la discipli-na delle opere di conglomerato cementizio armato,normale e precompresso ed a struttura metallica” ed irelativi decreti attuativi;

● D.M. LL.PP. 11-3-1988 “Norme tecniche riguar-danti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilitàdei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali ele prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed ilcollaudo delle opere di sostegno delle terre e delleopere di fondazione”;

● D.M. LL.PP. 09/01/1996 (G.U. 05/02/1996 n. 29suppl. ord. n. 19) (Norme tecniche per il calcolo,l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cementoarmato, normale e precompresso e per le strutturemetalliche);

● D.M. LL.PP. 16/01/1996 (G.U. 05/02/1996 n. 29suppl. ord. n. 19) (Norme relative ai “Criteri generaliper la verifica di sicurezza delle costruzioni e deicarichi e sovraccarichi”);

● Circ. del Ministero dei LL.PP. 04/07/1996 n.156AA.GG./STC. (G.U. 16/09/1996 n.151) (Istruzioniper l’applicazione delle “Norme tecniche relative ai

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criteri generali per la verifica di sicurezza delle costru-zioni e dei carichi e sovraccarichi” di cui al decretoministeriale del 16/01/1996).

Laddove sia prevista la realizzazione di cavidottiinterrati, questi dovranno essere posti ad una profondi-tà di almeno 0,7 metri, per il collegamento elettrico trale turbine installate e il punto di consegna.

L’immissione in rete deve essere conforme alleNorme CEI 11-20 (ed. agosto 2000) e CEI 11- 20; V1(ed. agosto 2004), in particolare le protezioni di inter-faccia tra la rete e l’impianto idroelettrico possonoessere integrate nel sistema di controllo dell’inverter.

L’acqua allo scarico dell’impianto non dovrà aversubito alcuna alterazione chimica e fisica rispetto al-l’acqua in ingresso.

Allegato c4

PRESCRIZIONI MINIME DA RISPETTARE PER LAREALIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI

ALIMENTATI A BIOMASSE

1. EFFICIENZA MINIMA CONSENTITAGli impianti, costituiti da uno o più generatori di

calore alimentati a biomassa vegetale solida sotto for-ma di cippato o pellets, devono avere potenza termicacomplessiva compresa tra 50 kWt e 450 kWt. Gliimpianti e i singoli generatori di calore di potenzanominale non superiore a 300 kWt devono presentareun’efficienza compatibile con la classe 3 della normaUNI-EN 303-5, fatto salvo quanto previsto, in sensopiù performante, dalle normative Regionali.

Gli impianti e i generatori di calore di potenzanominale superiore ai 300 kWt devono presentareun’efficienza maggiore dell’82%, fatto salvo quantoprevisto, in senso più performante, dalle normativeRegionali. La taglia minima di ogni singolo bruciatoredovrà essere non inferiore a 50 kWt.

2. TIPOLOGIE DI BIOMASSE AMMESSELe biomasse solide utilizzabili devono ricadere fra

quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla partequinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “normein materia ambientale” e successivi aggiornamenti.

All’atto di presentazione della domanda, il beneficia-rio del contributo fornirà un elenco informativo deifornitori di biomassa vegetale solida rispettanti le pre-scrizioni anzidette, specificando, tra l’altro, nominati-vo delle ditte e localizzazione dei siti di produzionedella biomassa solida.

3. VALORI LIMITE DI EMISSIONEFatto salvo quanto previsto, in senso più restrittivo,

dalla pertinente normativa Regionale in materia ditutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmo-sfera, gli impianti e i generatori di calore devonopresentare emissioni compatibili con i limiti fissatidall’Allegato I, Parte III, sezione 1.1, e dall’allegato

IX, Parte III, alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile2006, n. 152 recante “norme in materia ambientale”esuccessivi aggiornamenti.

Allegato c5

PRESCRIZIONI MINIME DA RISPETTARE PER LAREALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI PER LA

PRODUZIONE DI CALORE A BASSA TEMPERATURA

1 SCOPOLo scopo della presente specifica è quello di fornire

indicazioni da rispettare per la realizzazione di impian-ti solari termici di nuova costruzione che impieganocollettori piani vetrati o sottovuoto con superficied’apertura non superiore a 200 m2 per la produzione diacqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffresca-mento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine. Ilpresente documento non è esaustivo ai fini di uneventuale affidamento delle opere di fornitura, installa-zione e collegamento alla rete degli impianti in ogget-to.

2 DEFINIZIONIa. Un impianto solare termico è un sistema di

produzione di energia termica mediante conversionediretta della radiazione solare in calore. Nel caso diraffrescamento degli ambienti (impianti “solar coo-ling”), l’impianto solare fornisce energia termica aduna macchina frigorifera in accordo a quanto riportatoal successivo punto 4.5.9.

b. I sistemi solari sono classificati dagli standard ENin due categorie; la prima, cosiddetta “Factory Made”,riguarda impianti tipo “prodotto” (o “factory made”)cioè impianti collettore-accumulo, impianti monobloc-co a circolazione naturale, impianti kit a circolazioneforzata; la seconda, cosiddetta “Custom Built”, riguar-da sistemi a circolazione forzata assemblati in lococon componenti anche forniti da diversi produttori.

c. Vengono definiti come sistemi di tipo “combi”, isistemi preposti contemporaneamente alla produzionedi acqua calda sanitaria ed al riscaldamento degliambienti.

d. Superficie d’apertura dell’impianto solare: è lasuperficie d’apertura così come definita nella normaUNI 12975-2.

e. Nei sistemi a circolazione forzata tipicamente icollettori solari vengono collegati tra loro in paralleloa formare banchi di collettori. Più banchi di collettorisolari vengono connessi in sistemi serie-parallelo.

f. Il circuito primario dell’impianto è costituito dal-l’insieme dei collettori solari collegati in serie/paralle-lo al fine di ottenere il riscaldamento del fluido termo-vettore secondo temperature e portate prefissate edall’insieme dei dispositivi atti al trasferimento delcalore raccolto dai collettori al volano termico. Il

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circuito secondario è costituito dai componenti chedevono essere utilizzati per fornire l’energia termicaall’utenza.

g. Nei sistemi a circolazione forzata il circuitoprimario è costituito da un dispositivo dedicato allacircolazione del fluido (pompa centrifuga), da disposi-tivi di controllo del funzionamento dell’impianto, daorgani di sicurezza (quali vaso di espansione, valvoledi sicurezza, valvole jolly, valvole di non ritorno),dallo scambiatore di calore che cede l’energia termi-ca raccolta dal circuito primario al circuito seconda-rio, caratterizzato da una configurazione diversa aseconda del tipo di utilizzo dell’energia termica rac-colta.

3 NORMATIVA E LEGGI DI RIFERIMENTOLa normativa e le leggi di riferimento da rispettare

per la progettazione e realizzazione degli impiantisolari termici sono:

● Legge n. 10 del 09/01/1991: “Norme per l’attua-zione del Piano Energetico Nazionale in materia diuso razionale dell’energia, di risparmio energetico e disviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;

● D.P.R. n. 412 del 26/08/1993: “Regolamento re-cante norme per la progettazione, l’installazione,l’esercizio e la manutenzione degli impianti termicidegli edifici”;

● Legge n. 46 del 05/03/1990: “Norme per la sicu-rezza degli impianti”;

● D.P.R. n. 447 del 06/12/1991: “Regolamento diattuazione della legge 5 Marzo 1990, n˚46, in materiadi sicurezza degli impianti”;

● D.L. n. 626 del 19/04/1994: “Attuazioni delledirettive CEE riguardanti il miglioramento della sicu-rezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”;

● D.P.C.M. del 01/03/1991: “Limiti massimi diesposizione al rumore negli ambienti abitativi e nel-l’ambiente esterno”;

● D.L. 2 Aprile 1998 del Ministero dell’Industria

del Commercio e dell’Artigianato “Modalità di certifi-cazione delle caratteristiche e delle prestazioni ener-getiche degli edifici e degli impianti ad essi connes-si”;

● Norme, decreti, leggi e disposizioni emanate daogni autorità riconosciuta (UNI, CEI; ISPESL, ecc.)direttamente o indirettamente interessata ai lavori.

I riferimenti di cui sopra possono non essere esausti-vi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazio-ni in materia, purché vigenti al momento della pubbli-cazione della presente specifica, anche se non espressa-mente richiamate, dovranno essere applicate.

4 PRESCRIZIONI GENERALI4.1 Radiazione disponibileIl calcolo dell’irraggiamento sul piano dei collettori,

sia per sistemi Custom Built che per sistemi FactoryMade, dovrà essere effettuato secondo quanto stabilitodalla norma UNI 8477 parte 1a a partire dai datisull’orizzontale desunti dalla norma UNI 10349 oppu-re dai dati dell’Atlante Europeo della Radiazione Sola-re o, infine, dalle pubblicazioni “La radiazione Solareglobale al suolo in Italia” a cura dell’ENEA.

4.2 Fabbisogno termicoLaddove applicabile, il calcolo dell’energia termica

deve essere stimato dalle bollette energetiche dei prece-denti tre anni.

Nel caso non siano disponibili le bollette energeti-che dei precedenti tre anni, eccetto che per la produzio-ne di acqua calda sanitaria per la quale sono riportatidati indicativi di consumo energetico nella tabellaseguente, il calcolo dell’energia termica deve esserestimato in fase di progetto.

Nel caso di impianti dedicati alla produzione diacqua calda sanitaria qualora non siano disponibili orappresentativi, dati specifici sul consumo di acquacalda sanitaria, i consumi energetici possono esserevalutati secondo le indicazioni riportate nella tabellaseguente:

Litri/giornoprocapite

kcal/giornoprocapite

MJ/giornoprocapite

kWhth/giornoprocapite

NOTELitri/giornoprocapite

Abitazione 50 1.650 6,9 1,92 –

Spogliatoi e bagni indu-strie 20 660 2,76 0,767 –

Uffici 5 165 0,69 0,192 –

Strutture recettive di ti-po alberghiero 100 3.300 13,82 3,84 Per stanza

Palestre 35 1.155 4,84 1,34 Per utilizzatore

Lavanderie 6 198 0,83 0,23 Per kg lavato

Ristoranti 10 330 1,38 0,38 Per pasto

Bar 2 66 0,27 0,076 Per consumazione

* Si ipotizza una temperatura dell’acqua di ingresso pari a 12˚C e una temperatura dell’acqua di fornitura pari a 45˚C.

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4.3 Resa termica dell’impiantoPer i sistemi “Custom built”, il calcolo delle rese

mensili e annuale dell’impianto solare termico dovràessere effettuato secondo quanto richiesto dalla normaUNI 8477 parte 2a (metodo f-chart), o mediante pro-grammi di simulazione.

Per i sistemi “Factory made” la resa energeticadell’impianto deve essere calcolata in accordo alla EN12976-2 utilizzando il metodo CSTG.

4.4 Caratteristiche degli impiantiGli impianti dovranno in generale rispettare le pre-

scrizioni delle norme EN 12975-1, EN 12976-1,EN12977-1. In particolare:

● Qualità dell’acqua: il sistema deve essere proget-tato in modo da impedire la contaminazione dell’ac-qua calda sanitaria contenuta nel boiler, per cui dovràavere opportuno trattamento anticorrosivo per idoneitàalimentare tipo teflonatura, smaltatura vetrificazione outilizzo di acciaio inox.

● La resistenza al congelamento: il costruttore de-ve garantire, per le parti esterne, quanto necessario almantenimento di una temperatura minima onde evitareogni tipo di danneggiamento, descrivendo nella docu-mentazione a corredo i metodi utilizzati. Inoltre per leparti collocate all’interno, queste devono essere instal-late in luoghi con temperatura superiore ai 0˚C, qualo-ra ciò non fosse possibile, le parti stesse devono essereadeguatamente protette. Il costruttore deve definire lacomposizione del liquido di scambio termico impiega-to per il sistema. Ogni precauzione deve essere presaper tener conto del deterioramento del liquido antigeloutilizzato a seguito del funzionamento del sistema incondizioni di sovra-temperatura.

● La protezione dalle sovra-temperature: il siste-ma deve essere progettato in modo da evitare chel’utente finale sia costretto a effettuare operazioniparticolari nel caso in cui il sistema permanga perlungo tempo esposto ad alti livelli di insolazione conconseguente aumento della temperatura del fluido ter-movettore. Se il sistema è dotato di un apparato ingrado di espellere acqua calda dal serbatoio sostituen-dola con acqua di rete, ogni precauzione deve esserepresa per evitare danneggiamenti al sistema, agli im-pianti preesistenti e alle persone.

● La prevenzione dalle inversioni del flusso: ilsistema deve essere dotato di protezioni idonee adimpedire inversioni di flusso che incrementerebbero leperdite termiche.

● La resistenza alle sovra-pressioni: il sistema de-ve essere progettato in modo da non eccedere lamassima pressione stabilita per ogni suo componente.Ogni circuito chiuso del sistema deve essere dotato divalvola di sicurezza.

● La sicurezza elettrica: tutte le parti elettriche indotazione al sistema devono essere conformi alle nor-mative elettriche vigenti.

● La qualità dei materiali e componenti installati:il collettore ed i sistemi nel loro complesso dovrannoessere conformi a quanto richiesto nei “General Requi-rements” delle norme EN 12975, 12976, 12977 edovranno essere testati in accordo ai “Test Methods”prescritti dagli stessi Standard (si fa presente che per icollettori oltre a richiedere le prove di efficienza eperdite di carico, le norme EN prescrivono tutta unaserie di prove atte a testare la resistenza del collettorealle sovra pressioni e sovra temperature, agli shocktermici, all’invecchiamento, alle azioni del vento, aisovra carichi dovuti alla neve e agli effetti della grandi-ne etc.). Il laboratorio esecutore delle prove dovràessere necessariamente accreditato.

● Gli equipaggiamenti di sicurezza: le valvole disicurezza utilizzate devono essere idonee alle condizio-ni operative del sistema.

● Prescrizioni strutturali: per la struttura di suppor-to deve essere specificato il carico massimo dovutoalla neve o all’azione del vento. Le dimensioni, ilnumero ed il peso dei sistemi di pannelli solari installa-ti devono risultare compatibili alle caratteristiche di-mensionali e strutturali del manufatto oggetto dell’in-tervento. In particolare:

- i carichi derivanti dai suddetti sistemi devonogarantire la stabilità del solaio di copertura;

- il fissaggio dei sistemi solari deve conservarel’integrità della copertura esistente ed escludere ilrischio di ribaltamento da azioni eoliche, anche ecce-zionali, da sovraccarichi accidentali e deve garantirel’impermeabilizzazione della superficie di appoggio.

4.5 Componenti dell’impianto4.5.1 Collettori solariIn generale dovranno essere rispettate le seguenti

prescrizioni:● il salto termico tra la tubatura di mandata e la

tubatura di ritorno al campo solare non deve esseresuperiore ai 15˚C per i sistemi a circolazione forzata ditipo tradizionale nelle massime condizioni di insolazio-ne disponibili;

● la portata massima nei collettori solari per i siste-mi a circolazione forzata di tipo tradizionale nondovrà mai superare i 110 litri/ora per m2 di collettore(limite di erosione) ed essere inferiore ai 50 litri/oraper m2 di collettore.

Per impianti progettati per lavorare secondo il princi-pio “low-flow”, “matched-flow”, oppure a scambioindiretto a svuotamento, sono consentite portate e saltidi temperatura differenti così come prescritti dal co-struttore.

Il sistema di distribuzione del fluido termovettoredovrà essere bilanciato in modo da avere la stessaportata per tutti banchi di collettori dell’impianto utiliz-zando anche, se necessario, valvole di bilanciamentosu ciascun ramo dell’impianto.

L’impianto dovrà essere provvisto di valvole di

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sicurezza e di un sistema di rimbocco del fluidotermovettore anticongelante.

Ogni banco di collettori dovrà avere valvole diintercettazione e una valvola di sfiato d’aria ad apertu-ra manuale o automatica, posizionata quest’ultima nel-la parte più alta del circuito.

4.5.2 SerbatoiLaddove necessario ai fini dell’utenza, i serbatoi

impiegati saranno per uso acqua calda sanitaria edidonei per acqua potabile con trattamento interno anti-corrosivo e pressione massima di esercizio di almeno6 bar.

Per ciò che riguarda l’isolamento i serbatoi dovran-no essere conformi al DPR 412/93.

Ogni singolo serbatoio dovrà essere dotato di:● sfiato aria automatico;● vaso di espansione a membrana intercambiabile

di tipo alimentare;● valvola di sicurezza e scarico termico;● indicatore temperatura dell’acqua calda sanitaria

(solo per i sistemi “Custom Built”);● manometro per l’indicazione della pressione di

rete e, qualora necessario, un riduttore di pressione.Nel caso di più serbatoi collegati tra loro possono

essere adottati un singolo vaso d’espansione, una sin-gola valvola di sicurezza, un singolo idrometro.

Per gli impianti dotati di più serbatoi, ogni serbatoiodovrà essere collegato alla rete idraulica di distribuzio-ne in modo da poter essere messo fuori servizio emantenuto senza che questo impedisca la funzionalitàdella restante parte dell’impianto solare.

Nei casi di:● accoppiamento diretto del circuito primario con

un’utenza caratterizzata da un’elevata inerzia termica(ad esempio vasche di notevoli dimensioni da mantene-re in temperatura) o da un’elevata e continua portatadel circuito secondario (applicazioni industriali);

● riscaldamento di piscine;è possibile considerare la realizzazione di impianti

privi di sistema di accumulo.4.5.3 ScambiatoriGli impianti con superficie di apertura fino a 50 m2

potranno essere dotati, indifferentemente, di scambia-tore a serpentino immerso, di scambiatore a piastre, discambiatore ad intercapedine. Per gli impianti consuperficie di apertura superiore a 50 m2 è prescrittol’impiego di scambiatori a piastre. La superficie speci-fica di scambio dovrà essere non inferiore a 0,2 m2 perm2 di superficie di collettore istallata per scambiatoriinterni e dovrà essere non inferiore a 0,1 m2 per m2 disuperficie installata per quelli esterni a piastre.

La temperatura massima di esercizio dello scambia-tore dovrà essere almeno pari a 140˚C e la pressionemassima di esercizio di almeno 6 bar.

4.5.4 Pompe centrifugheLe pompe centrifughe impiegate dovranno essere

adatte a funzionare con una miscela di acqua e antige-lo che garantisca una protezione contro il congelamen-to per condizioni climatiche con temperatura dell’ariadi almeno 10˚C inferiore alla temperatura di progettodella località di installazione (secondo tabellaL10/91); esse inoltre dovranno resistere a una tempera-tura massima di 120˚C e alla pressione massima diesercizio dell’impianto e dovranno avere almeno duevelocità di funzionamento.

4.5.5 Altri componentiPer ogni circuito chiuso dovrà essere installato un

vaso di espansione tranne che nei sistemi a circolazio-ne forzata a svuotamento. Esso dovrà essere costruitocon materiale adatto e dimensionato ed installato secon-do le modalità previste dal DM 1/12/76 e dalle normeex ANCC, Raccolta R. I vasi di espansione dovrannoessere marcati CE oppure omologati dall’ISPESL.

Per i sistemi a circolazione forzata con superficie diapertura superiore a 100 m2 dovrà essere previsto unsistema di segnalazione acustico e/o visivo di eventua-li perdite di fluido termovettore dall’impianto.

La localizzazione e l’installazione di tutti i sensoridi temperatura devono assicurare un buon contattotermico con la parte di cui è necessario misurare latemperatura. I sensori di temperatura devono essereisolati dall’ambiente esterno.

4.5.6 TubazioniPer il circuito primario i tubi di collegamento devo-

no avere le seguenti caratteristiche:– resistenza alla temperatura tra -20˚C e 200˚C;– resistenza alla pressione del sistema;– resistenza agli attacchi chimici del fluido termovet-

tore.Possono essere impiegati:– tubi di acciaio nero senza giunture o saldati,

zincati;– tubi di rame.Nel caso di impiego di tubi in acciaio zincato a

contatto con elementi in rame è necessario provvedereall’inserimento di giunti dielettrici per evitare il contat-to diretto.

È possibile l’uso di tubi in materiale sintetico pur-ché siano compatibili con le sovra pressioni e sovratemperature che possono insorgere nell’impianto.

È importante che per tutte le parti del circuitoprimario sia verificata la resistenza contro il glicole ela resistenza temporanea alle temperature fino a160˚C.

Tutte le tubazioni della rete idraulica devono esserecoibentate in modo rispondente alle leggi vigenti e allenormative tecniche UNI.

Il riferimento principale è il DPR 412, tabella 1dell’allegato B che prescrive lo spessore minimo del-l’isolante da adottare per i tubi correnti in centraletermica, in cantine, in cunicoli esterni, in locali nonriscaldati.

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Per i tubi posti all’interno dell’isolamento termicodelle pareti perimetrali dell’involucro edilizio gli spes-sori minimi di tale tabella possono essere moltiplicatiper 0,5.

Per i tubi correnti all’interno di strutture non affac-ciate né all’esterno né su locali non riscaldati glispessori minimi di tale tabella 1 possono essere molti-plicati per 0,3.

Le condotte dal collettore allo scaldaacqua devonoessere il più possibile brevi al fine di contenere leperdite termiche. Gli isolanti devono sopportare perbrevi periodi temperature fino a 160˚C.

Gli isolanti dovranno essere resistenti ai raggi ultra-violetti. Si consiglia di avvolgere l’isolante in unmantello, capace di proteggerlo dalle infiltrazioni diacqua e dai raggi ultravioletti. Lo strato di rivestimen-to dovrà essere resistente ad azioni meccaniche esterne(ad esempio all’azione di uccelli, topi, insetti).

Si dovrà evitare di creare ponti termici. Gli isolantidovranno essere montati in modo da non lasciare spaziintercalari in particolare nei punti di giunzione, inprossimità delle staffe e in prossimità delle rubinette-rie e dei raccordi.

4.5.7 Termoregolazione e supervisioneI sistemi solari a circolazione forzata devono essere

regolati con centraline elettroniche specifiche che pre-vedano, oltre la gestione della pompa di circolazione,anche:

– protezione antigelo (necessaria solo per i sistemi asvuotamento);

– protezione temperatura massima collettore;– protezione temperatura massima bollitore.4.5.8 Impianto utilizzatorePer ciò che riguarda gli impianti utilizzatori valgono

le seguenti prescrizioni:● gli impianti solari termici destinati alla produzione

di acqua calda sanitaria dovranno essere dotati di valvo-la miscelatrice termostatica per contenere la temperaturadi utilizzo al di sotto dei limiti prescritti dal DPR 412/9;

● gli impianti solari termici destinati al riscaldamen-to degli ambienti dovranno essere obbligatoriamentecollegati ad un impianto di riscaldamento a bassatemperatura come pannelli radianti a pavimento o aparete o sistemi di riscaldamento ad aria (temperaturadi esercizio inferiore a 45˚).

Si raccomanda di adottare, quando possibile, insie-me all’installazione degli impianti solari termici, misu-re di risparmio energetico quali ad esempio l’utilizzodi caldaie a condensazione, di sistemi solari passiviper la riduzione dell’energia necessaria per il riscalda-mento e/o il raffrescamento di ambienti, di dispositividi copertura del pelo libero dell’acqua delle piscinenei momenti di non utilizzo, etc.

Ove logisticamente possibile, infine, si consiglia divalutare la possibilità di accoppiare il sistema solaretermico ad una caldaia alimentata a biomassa.

4.5.9 Macchine frigorifere alimentate da fontetermica collegate al campo solare

Per l’implementazione di sistemi di “solar cooling”,si definiscono ammissibili, ai fini dell’agevolazionedel presente Decreto, i seguenti gruppi di tecnologiealimentate ad energia termica: macchine frigorifere adassorbimento, macchine frigorifere ad adsorbimento,macchine che implementino cicli di raffrescamentoevaporativi il cui potenziale è aumentato dall’utilizzodi un componente desiccante (DEC - “Desiccant andEvaporative Cooling”). Queste ultime possono esseredel tipo a desiccante liquido o solido.

Le macchine ammesse dovranno avere temperaturee potenze di alimentazione, in condizioni nominali,compatibili con le tecnologie prescelte per la genera-zione di energia termica (tipologia di collettore solare)e con le relative potenze di generazione.

4.6 Il monitoraggioPer tutti gli impianti con superficie di apertura

superiore a 30 m2 si dovrà installare lato utenza uncontabilizzatore di calore.

4.7 Collaudo dell’impianto e GaranziePer impianti con superficie d’apertura inferiore ai

100 m2 l’ impianto dovrà essere collaudato da parte diun tecnico competente, iscritto ad albo professionale.

Per impianti con superficie d’apertura superiore ai100 m2 l’ impianto dovrà essere collaudato secondo lanormativa vigente (UNI 9711), da parte di un tecnicocompetente, iscritto ad albo professionale.

In ogni caso, l’intero impianto e le relative prestazionidi funzionamento devono godere di una garanzia noninferiore a due anni a far data dal collegamento alla retedell’impianto stesso, mentre i collettori solari e i bollitoridevono essere garantiti dal produttore per almeno 5 anni.

Allegato c6

PRESCRIZIONI MINIME DA RISPETTARE PER LAREALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLARIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI USI

FINALI DELL’ENERGIA

1 INTERVENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 6,COMMA 2, LETTERA D), PUNTO 1

Gli interventi ammissibili di cui all’articolo 6, com-ma 2, lettera d), punto 1, del Decreto sono:

a) interventi che comportino una riduzione dellatrasmittanza termica U degli elementi opachi costituen-ti l'involucro edilizio e delimitanti il volume riscaldatoverso l’esterno e verso vani non riscaldati;

b) interventi che comportino una riduzione dellatrasmittanza termica U delle chiusure apribili ed assi-milabili, quali porte, finestre e vetrine anche se nonapribili, comprensive degli infissi, considerando leparti trasparenti e/o opache che le compongono, costi-tuenti l'involucro edilizio e delimitanti il volume riscal-

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EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

marzo 2012

dato verso l’esterno e verso vani non riscaldati.A seguito di tali interventi, ai fini dell’ammissione al

beneficio di cui al Decreto, la trasmittanza termica deglielementi dell’involucro deve obbligatoriamente essere in-feriore o uguale ai rispettivi valori di Trasmittanza Termi-ca U, espressa in W/m2K, di cui alla Tabella 2, comma 2“Valori applicabili dal 1˚ gennaio 2010 per tutte letipologie di edifici”, dell’allegato B al Decreto 11 marzo2008 “Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a),della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizionedei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuoe di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione deicommi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre2006, n. 296” e successive modifiche ed integrazioni.

Non sono ammessi ai benefici del Decreto gli inter-venti sugli elementi dell’involucro qualora i valoridella trasmittanza termica siano originariamente giàinferiori o uguali ai valori di trasmittanza termicaindicati nella Tabella 2, comma 2, dell’allegato B alDecreto 11 marzo 2008, di cui sopra.

La trasmittanza termica dei componenti dell’involu-cro su cui si interviene, originaria e successiva all’in-tervento, così come i materiali e la tipologia costrutti-va del medesimo componente, originari e successiviall’intervento, sono riportate in una tabella sinteticaredatta e firmata da tecnico abilitato da allegare alprogetto preliminare all’atto di presentazione delladomanda. Nel progetto preliminare deve essere altresìriportato il risparmio annuo di energia in fonti prima-rie conseguibile con l’intervento (in kWh).

Successivamente all’esecuzione degli interventi, ilbeneficiario dovrà produrre attestato di certificazioneenergetica di cui al Decreto Legislativo 10 agosto2005, n.192 e successive modifiche ed integrazioni.

La normativa tecnica di riferimento e le pertinentidefinizioni sono riportate nel Decreto Legislativo 10agosto 2005, n.192, e successive modificazioni edintegrazioni.

2 INTERVENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 6,COMMA 2, LETTERA D), PUNTO 2, I

I progetti di teleriscaldamento abbinato ad impiantidi cogenerazione devono riguardare impianti di nuovacostruzione.

L’impianto di cogenerazione, composto da uno o piùmoduli di cogenerazione, deve avere potenza nominalecomplessiva non superiore a 500 kWe e deve produrreelettricità e calore o elettricità, calore e freddo, quest’ul-timo prodotto utilizzando macchine frigorifere alimenta-te con l’energia termica utile prodotta dal cogeneratore.

I cogeneratori devono essere alimentati da gas natu-rale, biogas, biomassa vegetale solida (per combustio-ne diretta, gassificazione o pirolisi), biocombustibilivegetali liquidi, o in cocombustione (ibrido) gas natu-rale-biomassa (biomassa vegetale solida, biocombusti-bili vegetali liquidi e biogas).

Fatto salvo quanto previsto, in senso più performante,

dalle normative Regionali, gli impianti di cogenerazionedevono essere ad alto rendimento e basati sulla doman-da di calore utile e sul risparmio di energia primaria, inaccordo a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8febbraio 2007, n. 20 recante “Attuazione della Direttiva2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basatasu una domanda di calore utile nel mercato internodell’energia, nonché modifica alla direttiva 97/42/CEE”e successive modifiche ed integrazioni.

Per i progetti di teleriscaldamento abbinato alla coge-nerazione si applicano le definizioni di cui all’articolo 2,comma 3, lettere a) e b) del Decreto 24/10/2005“Direttive per la regolamentazione dell’emissione deicertificati verdi alle produzioni di energia di cui all’arti-colo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239”.

Nell’ambito del regime di scambio dell’energia elet-trica, si applica la deliberazione ARG/elt 74/08 del-l’Autorità per l’energia elettrica e il gas: “Testo inte-grato delle modalità e delle condizioni tecnico-econo-miche per lo scambio sul posto (TISP)” e successivemodifiche ed integrazioni.

Per gli impianti connessi alla rete elettrica si applicanole disposizioni di cui alla Delibera 99/08 del 23/07/2008dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas relativa al“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economi-che per la connessione alle reti elettriche con obbligo diconnessione di terzi degli impianti di produzione dienergia elettrica (Testo integrato delle connessioni atti-ve – TICA)” che regola le condizioni tecnico-economi-che per la connessione alle reti elettriche con obbligo diconnessione di terzi degli impianti di produzione dienergia elettrica (si veda www.autorita.energia.it).

2.1 Tipologie di biomasse ammesseLa biomassa vegetale solida, i biocombustibili vege-

tali liquidi e il biogas devono ricadere fra quelli ammis-sibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta delD.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “norme in materiaambientale” e successivi aggiornamenti.

All’atto di presentazione della domanda, il beneficia-rio del contributo fornirà un elenco informativo deifornitori di biomassa vegetale solida o di biocombusti-bile vegetale liquido rispettanti le prescrizioni anzidet-te, specificando, tra l’altro, nominativo delle ditte elocalizzazione dei siti di produzione della biomassasolida o del biocombustibile liquido.

2.2 Valori limite di emissioneFatto salvo quanto previsto, in senso più restrittivo,

dalla pertinente normativa Regionale in materia ditutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfe-ra, i cogeneratori devono presentare, a seconda dellepertinenti tipologie di impianto, emissioni compatibilicon i limiti fissati dall’allegato I, parte III e dall’allega-to IX, Parte III, alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile2006, n. 152 recante “norme in materia ambientale”esuccessivi aggiornamenti.

Per il gas di gassificazione utilizzato nei motori a

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combustione interna e nelle turbine a gas il limite diemissione è assimilato a quello indicato per il biogas.

In relazione all’evoluzione della normativa tecnicain materia, a cui è necessario fare riferimento, siinforma che sul sito internet www.cti2000.it del Comi-tato Termotecnico Italiano è disponibile l’elenco ag-giornato della normativa tecnica nazionale (UNI) edeuropea (CEN) in materia di cogenerazione.

3 INTERVENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 6,COMMA 2, LETTERA D), PUNTO 2, III

L’impianto di cogenerazione, composto da uno o piùmoduli di cogenerazione, deve essere di nuova costru-zione, deve avere una potenza nominale complessivanon superiore a 5 MWe e deve produrre elettricità ecalore o elettricità, calore e freddo, quest’ultimo prodot-to utilizzando macchine frigorifere alimentate con l’ener-gia termica utile prodotta dal cogeneratore.

I cogeneratori devono essere alimentati da gas natu-rale, biogas, biomassa vegetale solida (per combustio-ne diretta, gassificazione o pirolisi), biocombustibilivegetali liquidi, o in cocombustione (ibrido) gas natu-rale-biomassa (biomassa vegetale solida, biocombusti-bili vegetali liquidi e biogas).

Fatto salvo quanto previsto, in senso più performan-te, dalle normative Regionali, gli impianti devonoessere ad alto rendimento e basati sulla domanda dicalore utile e sul risparmio di energia primaria, inaccordo a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8febbraio 2007, n. 20 recante “Attuazione della Diretti-va 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazionebasata su una domanda di calore utile nel mercatointerno dell’energia, nonché modifica alla direttiva97/42/CEE” e successive modifiche ed integrazioni.

Nell’ambito del regime di scambio dell’energia elet-trica, si applica la deliberazione ARG/elt 74/08 del-l’Autorità per l’energia elettrica e il gas: “Testo inte-grato delle modalità e delle condizioni tecnico-econo-miche per lo scambio sul posto (TISP)” e successivemodifiche ed integrazioni.

Per gli impianti connessi alla rete elettrica si applicanole disposizioni di cui alla Delibera 99/08 del 23/07/2008dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas relativa al“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economi-che per la connessione alle reti elettriche con obbligo diconnessione di terzi degli impianti di produzione dienergia elettrica (Testo integrato delle connessioni atti-ve – TICA)” che regola le condizioni tecnico-economi-che per la connessione alle reti elettriche con obbligo diconnessione di terzi degli impianti di produzione dienergia elettrica (si veda www.autorita.energia.it).

3.1 Tipologie di biomasse ammesseLa biomassa vegetale solida, i biocombustibili vege-

tali liquidi e il biogas devono ricadere fra quelli ammis-sibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta delD.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “norme in materiaambientale” e successivi aggiornamenti.

All’atto di presentazione della domanda, il beneficia-rio del contributo fornirà un elenco informativo deifornitori di biomassa vegetale solida o di biocombusti-bile vegetale liquido rispettanti le prescrizioni anzidet-te, specificando, tra l’altro, nominativo delle ditte elocalizzazione dei siti di produzione della biomassasolida o del biocombustibile liquido.

3.2 Valori limite di emissioneFatto salvo quanto previsto, in senso più restrittivo,

dalla pertinente normativa Regionale in materia ditutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfe-ra, i cogeneratori devono presentare, a seconda dellepertinenti tipologie di impianto, emissioni compatibilicon i limiti fissati dall’allegato I, parte III e dell’Alle-gato IX, Parte III, alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile2006, n. 152 recante “norme in materia ambientale”esuccessivi aggiornamenti.

Per il gas di gassificazione utilizzato nei motori acombustione interna e nelle turbine a gas il limite diemissione è assimilato a quello indicato per il biogas.

In relazione all’evoluzione della normativa tecnicain materia, a cui è necessario fare riferimento, siinforma che sul sito internet www.cti2000.it del Comi-tato Termotecnico Italiano è disponibile l’elenco ag-giornato della normativa tecnica nazionale (UNI) edeuropea (CEN) in materia di cogenerazione.

4 INTERVENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 6,COMMA 2, LETTERA D), PUNTO 2, II

Un impianto geotermico a bassa entalpia è del tipo a:– Captazione orizzontale (sia con scambiatori di

calore orizzontali che con sistemi di tipo aperto adacqua di falda)

– Captazione verticaleEntrambe le modalità sono collegate a “pompe di

calore” che permettono il trasferimento del calore dalsottosuolo all’edificio che deve essere servito per ilcondizionamento.

4.1 Captazione orizzontaleLa captazione orizzontale è costituita da sonde

geotermiche che si sviluppano nella superficie delsottosuolo (indicativamente circa 1-1,5 volte la superfi-cie da riscaldare) ad una profondità indicativa di50-250 cm. In questo caso deve essere effettuato unoscavo e la posa in opera di tubazioni, che attraversanoil sottosuolo, può avere configurazioni di vario tipo: asviluppo lineare con un tubo, con due tubi (sovrappo-sti o affiancati), con quattro tubi; a serpentina in serie,in parallelo, a spirale ed a tubi alettati. In questa areala plantazione di alberi a radici profonde va evitata.Nel caso di livello di falda molto prossimo al pianocampagna lo scavo dovrà procedere a filo di falda.

Sono ammessi i sistemi di tipo aperto ad acqua di falda.4.2 Captazione verticaleLa captazione verticale è costituita da sonde geoter-

miche che si sviluppano ad una profondità indicativadi 70-150 m. In tal caso il professionista incaricato

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prima della posa in opera delle sonde geotermichedeve analizzare le seguenti problematiche:

1. rischio potenziale di inquinamento della faldafreatica durante la perforazione ed il rinterro del foroda parte di additivi utilizzati;

2. rischio correlato alla messa in comunicazione diacquiferi superficiali con quelli profondi;

3. rischio d’interferenza tra le sonde (o campo son-de) con l’assetto idrogeologico locale, in relazione agliusi e alle utenze censite al momento della posa inopera della sonda in un intorno significativo;

4. rischio correlato alla dinamica dei versanti: valuta-zione del rischio di danneggiamento della sonda postoperam in aree franose.

Le sonde geotermiche non dovranno essere realizza-te nel caso vengano riscontrate le seguenti condizionial contorno:

1. l’esistenza di aree per la tutela dell’acqua ad usoidropotabile, stabilite nello Strumento Urbanistico Co-munale e dalla Norme Provinciali e Regionali;

2. la possibile interferenza e la messa in comunica-zione di sistemi acquiferi differenti (falde freatichecon falde in pressione).

Nel seguito sono espletati gli adempimenti e lecaratteristiche inerenti alla captazione verticale.

4.2.1 Permessi per le sonde geotermiche verticaliPer la posa di sonde geotermiche verticali dovrà

essere consegnata prima dell’inizio lavori l’appositanotifica all’Ufficio provinciale competente e p.c. alComune dove ricade l‘intervento, la quale dovrà conte-nere, tra l’altro, i seguenti elementi:

1. Dati completi del richiedente;2. Corografia con ubicazione del sito (1:25.000

oppure 1:50.000);3. Piano catastale di ultima versione recante l’ubica-

zione del sito;4. Relazione tecnica idrogeologica (i contenuti di

questo elaborato verranno specificati con apposita nota).4.2.2 Prescrizioni relative alla perforazioneDurante la perforazione dovrà essere evitata qualsia-

si conseguenza negativa per il suolo e sottosuolo.Dovranno essere implementate misure di sicurezzarelative al rischio di perdite di olio della macchinaperforatrice nonché perdite di prodotti specifici per laperforazione (es. carburanti, lubrificanti, olii idraulici,additivi). Occorrerà inoltre considerare che:

● il terreno sotto la perforatrice dovrà essere protet-to mediante teli impermeabili e vasche di raccolta;

● in cantiere dovranno sempre essere a disposizioneidonei prodotti olio assorbenti;

● l’utilizzo di fluidi di perforazione non dovrà indur-re alcune conseguenze negative per il sottosuolo e perl’acqua di falda;

● additivi dovranno essere evitati; qualora venisse-ro impiegati, dovranno essere completamente biodegra-dabili;

● acque e fanghi di perforazione dovranno esseresmaltiti secondo la normativa vigente nel caso vengo-no utilizzati additivi;

● infiltrazioni di acque superficiali andranno impe-dite tramite una idonea strutturazione della zona attor-no al foro di perforazione;

● la posizione della perforazione dovrà essere garan-tita per quanto riguarda eventuali sottoservizi interrati.

Relativamente a perforazione di significativi stratiprotettivi o separanti, sia superficiali che profondi, nonè ammesso che la sonda geotermica perfori la basedella falda freatica se l’acquifero sottostante può esse-re definito come isolato ed idoneo a scopo idropotabi-le. Qualora questo dovesse succedere dovrà esserefermata la perforazione e, in caso di fuoriuscita diacque artesiane, quest’ultima dovrà essere bloccatamediante misure idonee. Dovranno inoltre essere con-tattati immediatamente l’Ufficio Provinciale competen-te e ripristinata la funzione isolante di questi strati.

Da parte del geologo incaricato, dovrà essere compi-lato un rapporto di perforazione secondo i parametri dicui sotto:

1. composizione stratigrafica del sottosuolo2. afflusso di acque sotterranee livello di falda

misurato3. afflussi di acqua di falda e perdite di acque di

perforazione4. tipo di perforazione e dati tecnici5. utilizzo di rivestimenti6. eventuali additivi utilizzati7. quantitativi di sospensione iniettata a pressione

per il ritombamento del foro8. avvenimenti particolari.Ogni 10 metri di perforazione e ad ogni cambiamen-

to di formazione andranno eseguiti prelievi di campio-ni rappresentativi di terreni di risulta della prima perfo-razione eseguita. I campioni dovranno essere conserva-ti in contenitori idonei contrassegnati in modo univocoper un minimo di 60 giorni dalla fine dei lavori pereventuali verifiche da parte degli Uffici competenti.

4.2.3 Prescrizioni relative alla posa in opera dellesonde geotermiche verticali

Durante il ritombamento del foro di perforazione do-vrà essere posta la massima attenzione a garantire unaimpermeabilizzazione ottimale. Dovrà essere utilizzatauna sospensione di cemento, acqua e bentonite cheandrà iniettata a pressione mediante pompa a pistone odaltra stazione di pompaggio a partire dal fondo del forosino al piano campagna. Per ottenere una migliore condu-cibilità termica potranno essere addizionati anche sabbiaquarzifera o polvere quarzifera. La composizione dovràgarantire, dopo l’indurimento, una struttura compatta,duratura e stabile sia chimicamente che fisicamente.

Le sonde geotermiche dovranno essere di polietilenead alta densità (PE-HD) e senza suture tra testa e piede.

La pressione nominale minima dovrà essere pari a

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PN16. I collegamenti al piede dovranno essere comple-tati esclusivamente dal produttore oppure medianteappositi giunti termosaldati.

La prova di tenuta dovrà essere eseguita, con acquao con aria, come segue:

Prova di tenuta della sonda geotermica eseguitaesclusivamente con aria (pressione di prova: minimo10 bar; durata: minimo 1 ora; diminuzione di pressio-ne tollerata: 0,2 bar; al raggiungimento della profondi-tà di 80 metri deve essere aumentata la pressione di0,1 bar per ogni ulteriore metro di profondità).

Prova di tenuta della sonda geotermica ricolmatainteramente con acqua (pressione di prova: minimo 6bar; durata: minimo 4 ore; diminuzione di pressionetollerata: 0,5 bar); Qualora un test di tenuta dovessedare esito negativo la sonda difettosa dovrà esserericolmata definitivamente con sospensione di cemen-to, acqua e bentonite. Di ogni prova di tenuta dovràessere compilato un protocollo. In caso di perdite, illiquido delle sonde dovrà essere smaltito secondo lanormativa vigente e sostituito da una sospensione dicemento, acqua e bentonite.

4.2.4 Organi di sicurezza delle sonde geotermicheverticali

Ogni singola sonda dovrà essere dotata di propriasaracinesca.

L’impianto dovrà essere dotato di manometro disicurezza.

4.2.5 Prescrizioni relative alla posa delle condottedi collegamento nella captazione verticale

Sono ammesse solo condotte in materiale plasticoprive di suture (PE-HD) resistente ad una pressionenominale minima pari a PN10.

La posa delle condotte di collegamento dovrà esseresvolta sotto costante sorveglianza da parte di un esper-to, in un letto di sabbia o calcestruzzo senza giunti aspinta ad una profondità minima di 1 metro dal pianodi campagna.

Dovranno essere programmate curvature di dilata-zione sufficienti in aree a rischio di cedimento.

4.2.6 Prescrizioni al completamento delle sondegeotermiche verticali

Il completamento dovrà essere comunicato all’Uffi-

cio Provinciale competente, ed ad altre autorità com-petenti laddove richiesto, entro 30 giorni dalla finelavori. Va consegnato un rapporto recante una dichia-razione di conformità da parte dell’impresa esecutri-ce. Nel caso che l’impianto superasse una capacitàtermica di 35 kWt, dovrà essere presentata una dichia-razione di conformità emessa da un tecnico abilitatoestraneo alla progettazione, e all’esecuzione dell’ope-ra.

4.2.7 Dimensionamento delle sonde geotermicheverticali

Dovrà basarsi su dati termotecnici di dettaglio (forni-ti da termotecnico abilitato all’esercizio della profes-sione), quali:

● fabbisogno di potenza termica (KW);● fabbisogno di energia termica (Kwh/anno);● dati di progetto (ore di funzionamento pompa di

calore/anno, tipologia del generatore, progetto impian-tistico).

Gli elaborati di dimensionamento e la descrizionedettagliata della metodologia applicata dovranno fa-re parte integrante della relazione tecnica idrogeolo-gica. Eventuali varianti in corso d’opera sono consen-tite nel caso in cui vengano riscontarti elementiaggiuntivi non definibili in fase di progetto. Ognivariazione dovrà essere esplicitata nel rapporto fina-le.

4.3 Fabbisogno termicoLaddove applicabile, il calcolo dell’energia termica

deve essere stimato dalle bollette energetiche dei prece-denti tre anni.

Nel caso non siano disponibili le bollette energeti-che dei precedenti tre anni, eccetto che per la produzio-ne di acqua calda sanitaria per la quale sono riportatidati indicativi di consumo energetico nella tabellaseguente, il calcolo dell’energia termica deve esserestimato in fase di progetto.

Nel caso di impianti dedicati alla produzione diacqua calda sanitaria qualora non siano disponibili orappresentativi, dati specifici sul consumo di acquacalda sanitaria, i consumi energetici possono esserevalutati secondo le indicazioni riportate nella tabellaseguente:

Litri/giornoprocapite

kcal/giornoprocapite

MJ/giornoprocapite

kWhth/giornoprocapite

NOTELitri/giornoprocapite

Abitazione 50 1650 6,9 1,92 –Spogliatoi e bagni industrie 20 660 2,76 0,767 –Uffici 5 165 0,69 0,192 –Strutture recettive di tipo alberghiero 100 3300 13,82 3,84 Per stanzaPalestre 35 1155 4,84 1,34 Per utilizzatoreLavanderie 6 198 0,83 0,23 Per kg lavatoRistoranti 10 330 1,38 0,38 Per pastoBar 2 66 0,27 0,076 Per consumazione* Si ipotizza una temperatura dell’acqua di ingresso pari a 12˚ C e una temperatura dell’acqua di fornitura pari a 45˚ C.

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4.4 Caratteristiche degli impiantiGli impianti dovranno in generale rispettare le pre-

scrizioni delle norme EN 12975-1, EN 12976-1,EN12977-1. In particolare:

● Qualità dell’acqua: il sistema deve essere proget-tato in modo da impedire la contaminazione dell’ac-qua calda sanitaria contenuta nel boiler, per cui dovràavere opportuno trattamento anticorrosivo per idoneitàalimentare tipo teflonatura, smaltatura vetrificazione outilizzo di acciaio inox.

● La resistenza al congelamento: il costruttore devegarantire, per le parti esterne, quanto necessario al mante-nimento di una temperatura minima onde evitare ognitipo di danneggiamento, descrivendo nella documentazio-ne a corredo i metodi utilizzati. Inoltre per le parti colloca-te all’interno, queste devono essere installate in luoghicon temperatura superiore ai 0˚C, qualora ciò non fossepossibile, le parti stesse devono essere adeguatamenteprotette. Il costruttore deve definire la composizione delliquido di scambio termico impiegato per il sistema. Ogniprecauzione deve essere presa per tener conto del deterio-ramento del liquido antigelo utilizzato a seguito del fun-zionamento del sistema in condizioni di sovra-temperatu-ra. Sono ammessi i seguenti additivi antigelo: glicoleetilenico (etan diolo), glicole propilenico (propan-1,2 dio-lo), Cloruro di calcio (CaCl2), Alcool etilico (etanolo).

● È vietato l’utilizzo di inibitori della corrosione.Condotte e valvole dovranno essere resistenti allacorrosione.

● La prevenzione dalle inversioni del flusso: ilsistema deve essere dotato di protezioni idonee adimpedire inversioni di flusso che incrementerebbero leperdite termiche.

● La resistenza alle sovra-pressioni: il sistema de-ve essere progettato in modo da non eccedere lamassima pressione stabilita per ogni suo componente.Ogni circuito chiuso del sistema deve essere dotato divalvola di sicurezza.

● La sicurezza elettrica: tutte le parti elettriche indotazione al sistema devono essere conformi alle nor-mative elettriche vigenti.

● Gli equipaggiamenti di sicurezza: le valvole disicurezza utilizzate devono essere idonee alle condizio-ni operative del sistema.

4.5 Pompe di calore – Norme tecniche da adottarePer entrambe le soluzioni di captazione orizzontale

e verticale si riportano di seguito le norme tecniche daadottare per le pompe di calore per renderle il piùpossibile sicure sotto il profilo dell’efficienza energeti-ca e della funzionalità degli impianti, salvaguardandonel contempo i vari risvolti ambientali.

UNI 10963:2001 Condizionatori d’aria, refrigerato-ri d’acqua e pompe di calore – Determinazione delleprestazioni a potenza ridotta

UNI 11135:2004 Condizionatori d’aria, refrigerato-ri d’acqua e pompe di calore – Calcolo dell’efficienza

stagionaleUNI EN 12178:2004 Impianti di refrigerazione e

pompe di calore - Indicatori del livello del liquido -Requisiti, prove e marcatura

UNI EN 12263:2000 Impianti di refrigerazione epompe di calore - Dispositivi- interruttori di sicurezzaper la limitazione della pressione - Requisiti e prove

UNI EN 12284:2004 Impianti di refrigerazione epompe di calore - Valvole - Requisiti, prove e marcatura

UNI EN 12309-1:2002 Apparecchi di climatizzazio-ne e/o pompe di calore ad assorbimento e adsorbimen-to, funzionanti a gas, con portata termica nominalenon maggiore di 70 kW - Sicurezza

UNI EN 12309-2:2002 Apparecchi di climatizzazio-ne e/o pompe di calore ad assorbimento e adsorbimen-to, funzionanti a gas, con portata termica nominalenon maggiore di 70 kW - Utilizzazione razionaledell’energia

UNI EN 13136:2004 Impianti di refrigerazione epompe di calore - Dispositivi di limitazione dellapressione e relative tubazioni - Metodi di calcolo

UNI EN 13136:2007 Impianti di refrigerazione epompe di calore - Dispositivi di limitazione dellapressione e relative tubazioni - Metodi di calcolo

UNI EN 13313:2004 Impianti di refrigerazione epompe di calore - Competenza del personale

UNI EN 14276-1:2006 Attrezzature a pressione persistemi di refrigerazione e per pompe di calore - Parte1: Recipienti - Requisiti generali

UNI EN 14511-1:2004 Condizionatori, refrigeratoridi liquido e pompe di calore con compressore elettricoper il riscaldamento e il raffreddamento - Parte 1:Termini e definizioni

UNI EN 14511-1:2004 Condizionatori, refrigeratoridi liquido e pompe di calore con compressore elettricoper il riscaldamento e il raffreddamento - Parte 1:Termini e definizioni

UNI EN 14511-3:2004 Condizionatori, refrigeratoridi liquido e pompe di calore con compressore elettricoper il riscaldamento e il raffreddamento - Parte 3:Metodi di prova

UNI EN 14511-4:2004 Condizionatori, refrigeratoridi liquido e pompe di calore con compressore elettricoper il riscaldamento e il raffreddamento - Parte 4:Requisiti

UNI CEN/TS 14825:2004 Condizionatori, refrigera-tori di liquido e pompe di calore con compressoreelettrico per riscaldamento e raffreddamento - Prove evalutazione delle caratteristiche a carico parziale

UNI EN 1736:2001 Impianti di refrigerazione epompe di calore - Elementi flessibili di tubazione,isolatori di vibrazioni e giunti di dilatazione - Requisi-ti, progettazione ed installazione

UNI EN 255-3:1998 Condizionatori, refrigeratori diliquido e pompe di calore con compressore elettrico -Riscaldamento - Prove e requisiti per la marcatura

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EDILIZIA E TERRITORIO

DOSSIER FONDO KYOTO PER L’ENERGIA VERDE

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delle apparecchiature per acqua calda per uso sanitarioUNI EN 378-1:2003 Impianti di refrigerazione e

pompe di calore - Requisiti di sicurezza ed ambientaliA livello internazionale si segnalano le seguenti

norme ISO:ISO 13256-1:1998 Water-source heat pumps -- Te-

sting and rating for performance -- Part 1: Water to-airand brine-to-air heat pumps

ISO 1 3256-2:1998 Water-source heat pumps --Testing and rating for performance -- Part 2: Water-to-water and brine-to-water heat pump

Per qualunque impianto geotermico vanno fatte sal-ve, ove più restrittive e/o più performanti, le specifi-che indicazioni contenute nelle normative regionali.

In relazione all’evoluzione della normativa tecnicain materia, a cui è necessario fare riferimento, siinforma che sul sito internet www.cti2000.it del Comi-tato Termotecnico Italiano è disponibile l’elenco ag-giornato della normativa tecnica nazionale (UNI) edeuropea (CEN) in materia di impianti geotermici abassa entalpia, standard che meglio dettagliano lemodalità di realizzazione ed esercizio di tali impianti.

Allegato c7

PRESCRIZIONI MINIME DA RISPETTARE PER LAREALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

INTEGRATI O PARZIALMENTE INTEGRATI AGLI EDIFICIE CONNESSI ALLA RETE ELETTRICA DI POTENZANOMINALE (P) COMPRESA TRA 1 kWp E 40 kWp

SCOPOLo scopo della presente specifica è quello di fornire

le indicazioni di massima e di normativa da rispettareper la realizzazione di impianti fotovoltaici di nuovacostruzione, non a concentrazione, di potenza nomina-le non inferiore a 1 kWp e non superiore a 40 kWp,parzialmente integrati o integrati negli edifici, collega-ti alla rete elettrica o a piccole reti isolate.

Il presente documento, pertanto, non è esaustivo aifini di un eventuale affidamento delle opere di fornitu-ra, installazione e collegamento alla rete degli impiantiin oggetto.

1. DEFINIZIONIa. Un impianto fotovoltaico è un impianto di produ-

zione di energia elettrica mediante conversione direttadella radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico;esso è composto principalmente: da un insieme dimoduli fotovoltaici (generatore fotovoltaico), nel se-guito denominati anche moduli, collegati in serie/paral-lelo; da uno o più gruppi di conversione della correntecontinua in corrente alternata; da altri componentielettrici minori; ogni singolo impianto fotovoltaico ècaratterizzato da un unico punto di connessione allarete elettrica;

b. impianto fotovoltaico parzialmente integrato o

integrato: è l’impianto i cui moduli sono posizionati suun edificio secondo le modalità riportate nella Tabella1 del presente allegato;

c. la potenza nominale (o massima, o di picco, o ditarga) del generatore fotovoltaico è la potenza determi-nata dalla somma delle singole potenze nominali (omassime, o di picco o di targa) di ciascun modulocostituente il generatore fotovoltaico, misurate nellecondizioni nominali come definite alla lettera e;

d. condizioni nominali sono le condizioni di provadei moduli fotovoltaici nelle quali sono rilevate leprestazioni dei moduli stessi, secondo un protocollodefinito dalle norme CEI EN 60904-1;

e. il gruppo di conversione è l’apparecchiatura elet-tronica che converte la corrente continua (fornita dageneratore fotovoltaico) in corrente alternata per laconnessione alla rete;

f. l’energia elettrica prodotta da un impianto foto-voltaico è l’energia elettrica misurata all’uscita delgruppo di conversione della corrente continua in cor-rente alternata, ivi incluso l’eventuale trasformatore,prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettri-che del soggetto responsabile e/o immessa nella reteelettrica.

Tabella 1

1

Moduli fotovoltaiciinstallati su tetti pia-ni ovvero su copertu-re con pendenze fi-no a 5˚.

Qualora sia presente una balaustraperimetrale, la quota massima, riferitaall’asse mediano dei moduli fotovoltai-ci, deve risultare non superiore all’al-tezza minima della stessa balaustra.Qualora non sia presente una balau-stra perimetrale l’altezza massima deimoduli rispetto al piano non deve su-perare i 30 cm.

2Moduli fotovoltaiciinstallati su tetti afalda.

I moduli devono essere installati inmodo complanare alla superficie deltetto con o senza sostituzione dellamedesima superficie.

3

Moduli fotovoltaiciinstallati su tettiaventi caratteristi-che diverse da quellidi cui ai punti 1 e 2.

I moduli devono essere installati inmodo complanare al piano tangente oai piani tangenti del tetto, con unatolleranza di più o meno 10 gradi.

4Moduli fotovoltaiciinstallati in qualitàdi frangisole.

I moduli sono collegati alla facciata alfine di produrre ombreggiamento eschermatura di superfici trasparenti.

5

Moduli fotovoltaiciinstallati su facciate,finestre, balaustre eparapetti di edifici

I moduli devono essere installati inmodo complanare alla superficie del-l’elemento con o senza sostituzionedella medesima superficie.Per le finestre i moduli fotovoltaicisostituiscono o integrano le superficivetrate delle finestre stesse.Per le persiane i moduli fotovoltaicicostituiscono gli elementi strutturalidelle persiane stesse.

Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, letettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture tempora-nee comunque denominate.

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2. NORMATIVA E LEGGI DI RIFERIMENTOI moduli fotovoltaici devono essere provati e verifi-

cati da laboratori accreditati, per le specifiche provenecessarie alla verifica dei moduli, in conformità allanorma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Tali laboratori devono essere accreditati da Organi-smi di certificazione appartenenti all’EA (EuropeanAccreditation Agreement) o che abbiano stabilito ac-cordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambitoILAC (International Laboratory Accreditation Coope-ration).

Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzaticon componenti che assicurino l’osservanza delle pre-stazioni descritte nella Guida CEI 82-25.

Gli impianti fotovoltaici e i relativi componentidevono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizionicontenute nelle seguenti norme tecniche, compreseeventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emana-te successivamente dagli organismi di normazione cita-ti:

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensionenominale non superiore a 1000 V in corrente alternatae a 1500 V in corrente continua;

CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettri-ca e gruppi di continuità collegati a reti di I e IIcategoria;

CEI EN 60904-1 (CEI 82-1): Dispositivi fotovoltai-ci Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaichetensione-corrente;

CEI EN 60904-2 (CEI 82-2): Dispositivi fotovoltai-ci - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche diriferimento;

CEI EN 60904-3 (CEI 82-3): Dispositivi fotovoltai-ci - Parte 3: Principi di misura per sistemi solarifotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettraledi riferimento;

CEI EN 61727 (CEI 82-9): Sistemi fotovoltaici(FV) - Caratteristiche dell’interfaccia di raccordo conla rete;

CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici insilicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualificadel progetto e omologazione del tipo;

CEI EN 61646 (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici(FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica delprogetto e approvazione di tipo;

CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e datidi targa per moduli fotovoltaici;

CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi digenerazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche diMedia e Bassa tensione;

CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemifotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica diprogetto in condizioni ambientali naturali;

CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilitàelettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (appa-

recchiature con corrente di ingresso < = 16 A perfase);

CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti dialimentazione prodotti da apparecchi elettrodomesticie da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Defini-zioni;

CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assie-mate di protezione e di manovra per bassa tensione(quadri BT), serie composta da:

CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1): Apparecchiaturesoggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzial-mente soggette a prove di tipo (ANS);

CEI EN 60439-2 (CEI 17-13/2): Prescrizioni par-ticolari per i condotti sbarre;

CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3): Prescrizioni par-ticolari per apparecchiature assiemate di protezione edi manovra destinate ad essere installate in luoghidove personale non addestrato ha accesso al loro uso -Quadri di distribuzione (ASD);

CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicu-rezza per l’interfaccia uomo-macchina, marcatura eidentificazione - Individuazione dei morsetti e degliapparecchi e delle estremità dei conduttori designati eregole generali per un sistema alfanumerico;

CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezionedegli involucri (codice IP);

CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1:Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri persistemi a corrente alternata;

CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensionenominale non superiore a 450/750 V;

CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro contensione nominale non superiore a 450/750 V;

CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro ifulmini, serie composta da:

CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Principi genera-li;

CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): Valutazione delrischio;

CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3): Danno materialealle strutture e pericolo per le persone;

CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4): Impianti elettri-ci ed elettronici interni alle strutture;

CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terraper anno e per chilometro quadrato;

CEI 0-2: Guida per la definizione della documenta-zione di progetto per impianti elettrici;

CEI 0-3: Guida per la compilazione della dichiara-zione di conformità e relativi allegati per la legge n.46/1990;

UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degliedifici. Dati climatici;

CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazio-ni dei sistemi fotovoltaici. Linee guida per la misura,lo scambio e l’analisi dei dati;

CEI 13-4: Sistemi di misura dell’energia elettrica -

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Composizione, precisione e verifica;CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la

misura dell’energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni parti-colari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva(classe 1 e 2);

EN 50470-1 ed EN 50470-3 in corso di recepimentonazionale presso CEI;

CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per lamisura dell’energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni parti-colari - Parte 23: Contatori statici di energia reattiva(classe 2 e 3);

CEI 64-8, parte 7, sezione 712: Sistemi fotovoltaicisolari (PV) di alimentazione;

CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per laconnessione di utenti attivi e passivi alle reti AT edMT delle imprese distributrici di energia elettrica

IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildin-gs - Part 7-712: Requirements for special installationsor locations Solar photovoltaic (PV) power supplysystems.

Nel caso di impianti fotovoltaici realizzati con modu-li e componenti speciali sviluppati specificatamente persostituire elementi architettonici di edifici (integrazionearchitettonica), in deroga alle certificazioni sopra richie-ste, sono ammessi moduli fotovoltaici non certificatisecondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in siliciocristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile)nel solo caso in cui non siano commercialmente dispo-nibili dei prodotti certificati che consentano di realizza-re il tipo di integrazione progettato per lo specificoimpianto. In questo caso è richiesta una dichiarazionedel costruttore che il prodotto è progettato e realizzatoper poter superare le prove richieste dalle norme CEIEN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovràessere supportata da certificazioni rilasciate da un labo-ratorio accreditato, ottenute su moduli similari. Talelaboratorio dovrà essere accreditato EA (European Ac-creditation Agreement) o dovrà aver stabilito accordi dimutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC.

DPR 547/55 e il D.Lgs. 626/94 e successive modifi-cazioni, per la sicurezza e la prevenzione degli infortu-ni sul lavoro;

Legge 46/90 e DPR 447/91 (regolamento di attuazio-ne della legge 46/90) e successive modificazioni, perla sicurezza elettrica;

Delibera n. 90/07 dell’Autorità per l’energia elettri-ca e il gas dell’11 aprile 2007 “Attuazione del decretodel ministro dello sviluppo economico, di concertocon il ministro dell’ambiente e della tutela del territo-rio e del mare 19 febbraio 2007, ai fini dell’incentiva-zione della produzione di energia elettrica medianteimpianti fotovoltaici”;

Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gasn. 88/07;

Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gasn. 89/07.

Nell’ambito del regime di scambio dell’energia elet-trica, si applica la deliberazione ARG/elt 74/08 del-l’Autorità per l’energia elettrica e il gas: “Testo inte-grato delle modalità e delle condizioni tecnico-econo-miche per lo scambio sul posto (TISP)” e successivemodifiche ed integrazioni.

I riferimenti di cui sopra possono non essere esausti-vi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazio-ni in materia, purché vigenti al momento della pubbli-cazione della presente specifica, anche se non espressa-mente richiamate, si considerano applicabili.

Qualora le sopra elencate norme tecniche sianomodificate o aggiornate, si applicano le norme piùrecenti.

Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, oltrea dover essere conformi alle norme sopra richiamate,devono essere realizzati con componenti di nuova costru-zione o comunque non già impiegati in altri impianti.

Per la connessione degli impianti fotovoltaici allarete elettrica si applica quanto prescritto nella Delibe-razione n. 99/08 (Testi Integrato delle ConnessioniAttive) dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas esuccessive modifiche e integrazioni. Si applicanoinoltre, per quanto compatibili con le norme sopracitate, i documenti tecnici emanati dai gestori direte.

3. GARANZIEL’intero impianto deve godere di una garanzia non

inferiore a due anni a far data dal collaudo dell’impian-to stesso, mentre i moduli fotovoltaici devono goderedi una garanzia non inferiore a 12 anni.

ALLEGATO D

TABELLA COSTI UNITARI MASSIMI AMMISSIBILI

Nel caso di raffrescamento solare realizzato trami-te macchine frigorifere ad assorbimento e ad adsorbi-mento alimentate dalla fonte termica del campo sola-re, verrà riconosciuto un costo unitario massimoammissibile, aggiuntivo a quello riferito alla compo-nente solare, pari a 600,00 €/kWf (euro per kilowattfrigorifero), IVA esclusa. Il massimale del finanzia-mento agevolato per il solo gruppo di refrigerazioneè, in tal caso, pari al prodotto tra la potenza frigorife-ra installata in kWf, il costo unitario massimo ammis-

Solare termicoCosti unitari massimi ammissibili IVA esclusa

S ≤ 15 m2 15 m2 < S ≤70 m2

15 m2 < S ≤200 m2

€/m2€/m2

€/m2

Piani vetrati 900,00 750,00 650,00Sottovuoto 1.050,00 850,00 750,00La superficie di calcolo S (m2) è la superficie di apertura.

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sibile di 600,00 €/kWf e la percentuale di agevolazio-ne.

Tale massimale del finanziamento agevolato è daintendersi aggiuntivo a quello della componente sola-re, come calcolato al precedente punto 4 del presenteTitolo, e non può essere superiore a 30.000,00 Euro(IVA esclusa) moltiplicato per la percentuale di agevo-lazione.

Nel caso di raffrescamento solare realizzato tramitemacchine “DEC – Desiccant and Evaporative Coo-ling” alimentate dalla fonte termica del campo solare,verrà riconosciuto un costo unitario massimo ammissi-bile, aggiuntivo a quello riferito alla componente sola-re, pari a 10,00 € per m3/ora (€ /(m3/h)) di portatanominale dell’unità di trattamento aria, IVA esclusa. Ilmassimale del finanziamento agevolato per il sologruppo di refrigerazione è, in tal caso, pari al prodottotra la portata nominale dell’unità di trattamento aria inm3/ora, il costo unitario massimo ammissibile di10,00 € per m3/ora e la percentuale di agevolazione.Tale massimale del finanziamento agevolato è da inten-dersi aggiuntivo a quello della componente solare,come calcolato al precedente punto 4 del presenteTitolo, e non può essere superiore a 100.000,00 Euro(IVA esclusa) moltiplicato per la percentuale di agevo-lazione.

I costi unitari massimi ammissibili per gli impiantialimentati con combustibile ibrido gas naturale-bio-massa (solida, liquida e gassosa) verranno calcolatimediando i valori in tabella sulla base della tecnologiaassociata e delle energie producibili dai singoli combu-stibili.

Qualora fosse prevista, in combinazione alla produ-zione di elettricità e calore, la produzione di freddo,prodotto utilizzando macchine frigorifere alimentatedalla fonte termica del microcogeneratore, i costi unita-ri massimi ammissibili in tabella sono aumentati del20%.

Motori elettriciCosto unitario massimo ammissibile IVA esclusa:

7.500,00 euro per motore

EolicoCosti unitari massimi ammissibili IVA esclusa

1 kWp ≤ P ≤5 kWp

5 kWp < P ≤10 kWp

10 kWp < P ≤50 kWp

50 kWp < P ≤200 kWp

€/kWp €/kWp €/kWp €/kWp

4.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00

P: potenza nominale dell’impianto

Biomasse termico alimentato a pellets o a cippatoCosti unitari massimi ammissibili IVA esclusa

50 kWt ≤ P ≤ 100kWt

100 kWt < P ≤300 kWt

300 kWt < P ≤450 kWt

€/kWt €/kWt €/kWt

450,00 350,00 300,00

P: potenza nominale dell’impianto in kW termici (KWt)

Mini-idroelettricoCosti unitari massimi ammissibili IVA esclusa

1 kWp ≤ P ≤ 10kWp

10 kWp < P ≤ 50kWp

50 kWp < P ≤ 200kWp

€/kWp €/kWp €/kWp

11.000,00 9.000,00 7.000,00

P: potenza nominale dell’impianto

Micro-Cogenerazione diffusaCosti unitari massimi ammissibili IVA esclusa

P ≤ 10 kWe10 kWe < P≤ 20 kWe

10 kWe < P≤ 50 kWe

€/kWe €/kWe €/kWe

Gas naturale 3.000,00 2.500,00 2.000,00Biomassavegetalesolida

9.000,00 8.000,00 7.000,00

Biocombustibililiquidi 4.000,00 3.000,00 2.500,00

biogas 3.000,00 2.500,00 2.000,00

P: potenza nominale dell’impianto.

Fotovoltaico

Costi unitari massimi ammissibili IVA esclusa

1 kWp ≤ P ≤ 40 kWp

€/kWp

4.000 €/kWp per le tecnologie “tradizionali” (*)

6.500,00 €/kWp per le tecnologie “innovative” (**)

P: potenza nominale dell’impianto.

(*) “impianti solari fotovoltaici” di cui al titolo II del DM del 6agosto 2010 recante “Incentivazione alla produzione di energiaelettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”(**) “impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovati-ve” e “impianti fotovoltaici a concentrazione” di cui all’art. 2,lettere f) ed r) del DM del 6 agosto 2010

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marzo 2012

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