Utilizzo delle mascherine Definizioni UNI EN 14683:2019 UNI ......- semi maschere filtranti...

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SIRIA srl - Em 1 Rev 1 del 22/04/2020 1 Utilizzo delle mascherine Definizioni Le norme UNI definiscono due grandi famiglie di mascherine filtranti: - uso chirurgico, prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019 - semi maschere filtranti antipolvere, utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie, prodotte e certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475/1992 e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009) Conclusioni Come appare ben chiaro dalle lettura della sezione “Descrizione” le mascherine facciali filtranti FFP2 e FFP3 sono destinate obbligatoriamente alla protezione di polveri, nebbie e fumi presenti negli ambienti di lavoro. Data la particolare emergenza per Covid-19, queste mascherine possono dare protezione alla diffusione del contagio, specialmente nelle versioni senza valvolina di espulsione. Per tutte le altre persone presenti sui luoghi di lavoro, la protezione alla diffusione dei rischio Coronavirus, può essere efficacemente attuata attraverso l’utilizzo della c.d mascherine chirurgiche. In estrema sintesi, chi ha già la prescrizione di utilizzo una mascherina FFPx, la usi, gli altri colleghi o visitatori mettano una mascherina chirurgica.

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Utilizzo delle mascherine

Definizioni Le norme UNI definiscono due grandi famiglie di mascherine filtranti:

- uso chirurgico, prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019 - semi maschere filtranti antipolvere, utilizzate come dispositivi di protezione delle vie

respiratorie, prodotte e certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475/1992 e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009)

Conclusioni Come appare ben chiaro dalle lettura della sezione “Descrizione” le mascherine facciali filtranti FFP2 e FFP3 sono destinate obbligatoriamente alla protezione di polveri, nebbie e fumi presenti negli ambienti di lavoro. Data la particolare emergenza per Covid-19, queste mascherine possono dare protezione alla diffusione del contagio, specialmente nelle versioni senza valvolina di espulsione. Per tutte le altre persone presenti sui luoghi di lavoro, la protezione alla diffusione dei rischio Coronavirus, può essere efficacemente attuata attraverso l’utilizzo della c.d mascherine chirurgiche. In estrema sintesi, chi ha già la prescrizione di utilizzo una mascherina FFPx, la usi, gli altri colleghi o visitatori mettano una mascherina chirurgica.

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Descrizione

Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i.. Sono utilizzate in ambiente ospedaliero e in luoghi ove si presti assistenza a pazienti (ad es. case della salute, ambulatori, ecc). Le mascherine chirurgiche, per essere sicure, devono essere prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019, che prevede caratteristiche e metodi di prova, indicando i requisiti di resistenza a schizzi liquidi, traspirabilità, efficienza di filtrazione batterica e pulizia da microbi. I facciali filtranti (mascherine FFp2 e FFp3), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475/1992 e sulla base di norme tecniche armonizzate: la norma tecnica UNI EN 149:2009 specifica i requisiti minimi per le semimaschere filtranti antipolvere, utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie (denominati FPp2 e FPp3), ai fini di garantirne le caratteristiche di efficienza, traspirabilità, stabilità della struttura attraverso prove e test tecnici. Si distinguiamo tre categorie di agenti - polveri, nebbie e fumi - che compongono l’insieme di particelle dannose per la respirazione presenti nell’aria che tutti respiriamo:

- polveri si formano quando un materiale solido viene scomposto in minuscoli frammenti.

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- nebbie sono microscopiche gocce che si formano mediante processi di nebulizzazione e condensazione.

- fumi si formano quando un materiale che a temperatura e pressione ambiente si presenta allo stato solido (ad es. un metallo) viene vaporizzato dall’elevato calore. Il vapore si raffredda velocemente condensando in particelle estremamente fini.

Il termine particolato identifica l’insieme delle particelle presenti nell’aria (polveri, fumi, nebbie). Le maschere filtranti proteggono da polveri, fumi e nebbie di liquidi (aerosol) inalabili, ma non da vapore e gas. Il sistema di classificazione si suddivide in tre classi FFP, dove la sigla FFP sta per "Filtering Face Piece", ovvero maschera filtrante. Queste sono prescritte nei luoghi di lavoro nei quali viene superato il valore limite di esposizione occupazionale (OEL). Questo indica la concentrazione massima ammessa di polveri, fumo e aerosol nell'aria respirabile, che non causa danni alla salute. Quando questo valore viene superato, l'uso di maschere filtranti diventa obbligatorio.

FFP1 Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP1 sono adatte per ambienti di lavoro nei quali non si prevedono polveri e aerosol tossici o fibrogeni. Queste filtrano almeno l'80% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di 0,6 µm e possono essere utilizzate quando il valore limite di esposizione occupazionale non viene superato di oltre 4 volte. Nel settore edile o nell'industria alimentare, le maschere respiratorie della classe FFP1 sono quasi sempre sufficienti.

• Protezione da polveri atossiche e non fibrogene • L'inalazione non causa lo sviluppo di malattie, tuttavia può irritare le vie respiratorie e

rappresentare un inquinamento da cattivi odori • La perdita totale può essere al massimo del 25% • Il superamento del valore limite di esposizione professionale può essere al massimo di 4

volte superiore FFP2 Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP2 sono adatte per ambienti di lavoro nei quali l'aria respirabile contiene sostanze dannose per la salute e in grado di causare alterazioni genetiche. Queste devono catturare almeno il 94% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di 0,6 µm e possono essere utilizzate quando il valore limite di esposizione occupazionale raggiunge al massimo una concentrazione 10 volte superiore. Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP2 vengono utilizzate ad esempio nell'industria metallurgica o nell'industria mineraria. Qui i lavoratori vengono a contatto con aerosol, nebbie e fumi, che a lungo termine causano lo sviluppo di malattie respiratorie come il cancro ai polmoni e che aumentano in modo massiccio il rischio di patologie secondarie come una tubercolosi polmonare attiva.

• Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi dannosi per la salute • Le particelle possono essere fibrogene, vale a dire che a breve termine causano

l'irritazione delle vie respiratorie e a lungo termine comportano una riduzione dell'elasticità del tessuto polmonare

• La perdita totale può essere al massimo del 11% • Il superamento del valore limite di esposizione professionale può essere al massimo di

10 volte superiore FFP3 Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP3 offrono la massima protezione possibile dall'inquinamento dell'aria respirabile. Con una perdita totale del 5% max. e una protezione necessaria pari almeno al 99% dalle particelle con dimensioni fino a 0,6 µm, sono inoltre in grado di filtrare particelle tossiche, cancerogene e radioattive. Queste maschere respiratorie possono essere utilizzate in ambienti di lavoro nei quali il valore limite di esposizione occupazionale viene superato fino a 30 volte il valore specifico del settore. Queste sono utilizzate ad esempio nell'industria chimica.

• Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute

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• Questa classe di protezione filtra le sostanze nocive cancerogene e radioattive e i microrganismi patogeni come virus, batteri e funghi

• La perdita totale può essere al massimo del 5% • Il superamento del valore limite di esposizione professionale può essere al massimo di

30 volte superiore Altri tipi di mascherine Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate, non è un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale; può essere prodotta ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020, sotto la responsabilità del produttore che deve comunque garantire la sicurezza del prodotto (a titolo meramente esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono noti per causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, non sono altamente infiammabili, ecc.). Queste mascherine - se non hanno la validazione dell’Istituto Superiore di Sanità o dell’INAIL - non possono essere utilizzate in ambito lavorativo in quanto non hanno i requisiti tecnici dei dispositivi medici o dei dispositivi di protezione individuale. Chi la indossa deve comunque rispettare le norme precauzionali sul distanziamento sociale e le altre introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid-19. In caso di produzione, importazione e commercio di mascherine chirurgiche (art. 15 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18) l’ente competente per la procedura di valutazione in deroga è l’Istituto Superiore di Sanità.

Ricordiamo:

- l’inutilità di utilizzare mascherine e facciali mantenendo la barba; - che la loro efficacia diminuisce con l’uso; - il divieto di togliere questi presidi (p.e. fumo, bere, mangiare) senza sostituirli; - la necessaria cura per evitare che le mani alla rimozione dei presidi si contaminino nel toccarne la parte anteriore; - l’importanza dell’immediato smaltimento dei presidi con successivo lavaggio delle mani; - che le mascherine non possono essere di tipo civile (di solo tessuto) ma di tipo medico ed almeno di tipo II e che, per deroga legislativa, possono non avere la marcatura CE, pur dovendosi comunque verificare la scheda tecnica; - che l’utilizzo dei guanti, ove necessari, non deve indurre ad attenuare la più rigorosa osservanza delle misure di igiene delle mani.

Produzione Le imprese che intendono avviare questa attività devono inviare all'Istituto Superiore di Sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro tre 3 giorni dall’invio dell’autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto Superiore di Sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto Superiore di Sanità si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti nel termine di 3 giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra. Tutta la documentazione è disponibile sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità. In caso di produzione, importazione e commercio di dispositivi di protezione individuale (art. 15 comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18) l’ente competente per la procedura di valutazione in deroga è l’INAIL.

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Le imprese che intendono avviare questa attività devono inviare all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro 3 giorni dall’invio dell’autocertificazione le aziende produttrici gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti nel termine di 3 giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra. Tutta la documentazione è disponibile sul sito dell’INAIL. Pertanto, è possibile produrre e immettere in commercio mascherine chirurgiche destinate agli operatori sanitari e sociosanitari o DPI destinati a tutti gli altri lavoratori tuttora autorizzati a svolgere la propria attività e non in condizione di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro solo se esse hanno caratteristiche di protezione identiche a quelle certificate.