UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA Facoltà di Ingegneria...

71
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA Facoltà di Ingegneria LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI DPR 1 AGOSTO 2011, N° 151 Dott. Ing. Antonio TOMASELLO 24 Aprile 2012

Transcript of UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA Facoltà di Ingegneria...

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINAFacoltà di Ingegneria

LA PREVENZIONE DEGLI INCENDIDPR 1 AGOSTO 2011, N° 151

Dott. Ing. Antonio TOMASELLO

24 Aprile 2012

ARGOMENTI

Rischio incendio

DPR 1 Agosto 2011, n° 151

Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco

Termini e definizioni nella Prevenzione Incendi

Valutazione del Rischio Incendio

• Per RISCHIOsi intende qualunque causa che può minacciare l’incolumità fisica e/o psichica della persone.

R = f x M

Concetto di RISCHIO

RISCHINON ACCETTABILI

RISCHINON ACCETTABILI

I RISCHISONO ACCETTABILI

quando sono rispettate:• norme specifiche di settore• regole tecniche• valutazioni ingegneristiche

I RISCHISONO ACCETTABILI

quando sono rispettate:• norme specifiche di settore• regole tecniche• valutazioni ingegneristiche

STRUTTURA DELLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI

• Campo di applicazione;

• Caratteristiche del compartimento: Resistenza al fuocoe Reazione al fuocodei Materiali;

• Vie di esodo

• Impianti tecnologici

• Impianti antincendio

• Disposizioni transitorie

• Deroghe

LE NUOVE PROCEDURE DIPREVENZIONE INCENDI

DPR 1 AGOSTO 2011, N° 151

I Procedimenti di Prevenzione Incendi I Procedimenti di Prevenzione Incendi sino ad sino ad oggioggi……..

AttivitAttivitàà soggetta soggetta

Titolare Titolare delldell’’attivitattivitàà

TecnicoTecnico

ProgettoProgetto

CPICPI

Esame del Esame del Progetto Progetto

e parere di e parere di conformitconformitàà

Realizzazione Realizzazione opera opera

…… necessita semplificare le necessita semplificare le procedure amministrative di procedure amministrative di

Prevenzione IncendiPrevenzione Incendi in accordo con in accordo con ll’’EUROPAEUROPA

Lo snellimento dellLo snellimento dell’’attivitattivitààamministrativaamministrativa

segnalazione certificata di inizio segnalazione certificata di inizio

attivitattivitàà ““SCIASCIA””

modifiche all’art. 19 della Legge 241/90, introdotte con la Legge 122/2010

CATEGORIA A

Attività a basso rischioe standardizzate

CATEGORIA B

Attività a medio rischio

CATEGORIA C

Attività a elevato rischio

Controlli con sopralluogo a campione(entro 60 giorni)

Rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica

La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere

entro 60 giorni

Controllo con sopralluogo

(entro 60 giorni)

Rilascio del Certificato di prevenzione incendi

Avvio dell’attività tramite SCIA

Viene eliminato il parere di conformità

sul progetto

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte inq tre categorie per le quali è

prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio.

La novità

PRESENTAZIONE Ing. Tomasello.ppsx

Articolo 3 : Valutazione dei ProgettiArticolo 3 : Valutazione dei Progetti

•• Disciplina la Disciplina la valutazione dei progettivalutazione dei progetti relativi alle relativi alle attivitattivitàà di cui alle categorie di cui alle categorie BB e e CC. I modelli di . I modelli di richiesta del parere sono stati rimodulati in modo da richiesta del parere sono stati rimodulati in modo da essere compatibili con quelli stabiliti dal regolamento essere compatibili con quelli stabiliti dal regolamento dello dello Sportello Unico per le AttivitSportello Unico per le Attivitàà ProduttiveProduttive. In . In base al citato criterio di proporzionalitbase al citato criterio di proporzionalitàà, i titolari delle , i titolari delle attivitattivitàà di cui alla categoria A non sono pidi cui alla categoria A non sono piùù tenuti a tenuti a richiedere il parere di conformitrichiedere il parere di conformitàà sul progetto.sul progetto.

•• Articolo 4: Controlli di Prevenzione IncendiArticolo 4: Controlli di Prevenzione IncendiDisciplina i controlli finalizzati allDisciplina i controlli finalizzati all’’accertamento del accertamento del rispetto della normativa di prevenzione incendi. rispetto della normativa di prevenzione incendi.

•• Il comma 1 prevede che lIl comma 1 prevede che l’’istanza per il rilascio del istanza per il rilascio del certificato di prevenzione antincendi, prevista dal certificato di prevenzione antincendi, prevista dal comma 2 dellcomma 2 dell’’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sia presentata, prima dell2006, n. 139, sia presentata, prima dell’’avvio delle avvio delle attivitattivitàà, mediante segnalazione certificata di avvio , mediante segnalazione certificata di avvio delldell’’attivitattivitàà di cui alldi cui all’’articolo 19 della legge 7 agosto articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La 1990, n. 241. La SCIASCIA sostituisce a tutti gli effetti la sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione, corredata dalle attestazioni, prevista dal dichiarazione, corredata dalle attestazioni, prevista dal vigente regolamento. Rimangono, quindi, ferme le vigente regolamento. Rimangono, quindi, ferme le disposizioni di cui alldisposizioni di cui all’’articolo 20 del medesimo decreto articolo 20 del medesimo decreto legislativo in materia di legislativo in materia di sanzioni per lsanzioni per l’’omessa omessa presentazione dellpresentazione dell’’istanza. istanza.

•• Art. 5 : Attestazione di rinnovo periodico di Art. 5 : Attestazione di rinnovo periodico di conformitconformit àà antincendio :antincendio :•• il titolare dellil titolare dell’’attivitattivitàà invii ogni cinque anni, una invii ogni cinque anni, una

dichiarazione di conformitdichiarazione di conformitàà, corredata dalla , corredata dalla prescritta documentazione che attesti lprescritta documentazione che attesti l’’assenza assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. antincendio. LL’’attestazione di conformitattestazione di conformit ààsostituisce il rinnovo del certificato e la sostituisce il rinnovo del certificato e la perizia giurata prevista dal vigente perizia giurata prevista dal vigente regolamento. regolamento.

•• Art. 6. Obblighi connessi con lArt. 6. Obblighi connessi con l’’ esercizio dellesercizio dell’’ attivitattivit àà::

•• I responsabili delle attivitI responsabili delle attivitàà di cui alldi cui all’’ allegato I allegato I non soggette al non soggette al D. D. LgsLgs. . NN°° 81/0881/08sono tenuti a:sono tenuti a:

•• Mantenere efficienti i sistemi, attrezzature e altre misure di Mantenere efficienti i sistemi, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio.sicurezza antincendio.

•• Effettuare le verifiche di controllo periodicoEffettuare le verifiche di controllo periodico

•• Informazione sui rischi connessi allInformazione sui rischi connessi all’’ attivitattivitàà, misure di , misure di prevenzione e protezione adottate prevenzione e protezione adottate

•• Gestione dellGestione dell’’ emergenza incendiemergenza incendi

•• Tali interventi debbono essere annotati in apposito registro cheTali interventi debbono essere annotati in apposito registro chedeve essere reso disponibile ai fini dei controlli di competenzadeve essere reso disponibile ai fini dei controlli di competenzadel Comandodel Comando

Asseverazione Asseverazione

•• Il tecnicoIl tecnico::•• consapevole consapevole di assumere la qualitdi assumere la qualitàà di persona esercente un servizio di persona esercente un servizio

di pubblica necessitdi pubblica necessitàà ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale e e della responsabilitdella responsabilitàà penale che con la segnalazione assume per penale che con la segnalazione assume per dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, ai sedichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, ai sensi dei nsi dei gigiàà richiamati articoli del Codice Penale e dellrichiamati articoli del Codice Penale e dell’’ art. 19 art. 19 -- comma 6 comma 6 --della L. 7/8/1990 n. 241, come modificato dalla L. 30/7/2010 n. della L. 7/8/1990 n. 241, come modificato dalla L. 30/7/2010 n. 122122

AsseveraAssevera•• la conformitla conformitàà delldell’’ opera alle pertinenti regole tecniche di opera alle pertinenti regole tecniche di

prevenzione incendi nonchprevenzione incendi nonchéé al progetto approvato dal al progetto approvato dal Comando Provinciale VVF.Comando Provinciale VVF.

SUAPimprenditore Altri ENTI

- ASL

- Vigili del fuoco

- Arpa

-Soprintendenza….

NON E’

PERMESSO

DPR 160/10 DPR 160/10 –– i collegamenti tra amministrazione i collegamenti tra amministrazione procedente ed amministrazioni competenti procedente ed amministrazioni competenti

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza TecnicaArea Protezione Passiva – Roma Capannelle

[email protected]

Calcolo del carico d’incendio specifico

• gi è la massa [kg] dell’i-esimo materiale combustibile

• Hi è il potere calorifico inferiore [MJ/kg] dell’i-esimo materiale combustibile (ISO

1716:2002 o letteratura, es. Appendice )

• mi fattore di partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile (0,8

materiale cellulosico; 1,0 tutti gli altri casi)

• ψi fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale

combustibile pari a:

� 0 per materiali contenuti in contenitori resistenti al fuoco

� 0,85 per i materiali contenuti in contenitori non combustibili e non resistenti al fuoco

� 1 in tutti gli altri casi

• A superficie [m2] in pianta lorda del compartimento

CONSIDERAZIONI SUI DECRETI DI RESISTENZA AL FUOCO DEL 2007 A TRE ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE

I parte : il D.M. 9 marzo 2007

L’allegato tecnico – calcolo del carico d’incendio specifico di progetto (qf,d)

qf,d = δq1 · δ q2 · δ n · qf [MJ/m 2]

Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento

Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta

Fattore che tiene conto delle differenti misure di protezione

Carico d’incendio specifico

1. Formula

2. Valutazione statistica

n nii

δ δ= ∏

CONSIDERAZIONI SUI DECRETI DI RESISTENZA AL FUOCO DEL 2007 A TRE ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE

I parte : il D.M. 9 marzo 2007

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza TecnicaArea Protezione Passiva – Roma Capannelle

[email protected], [email protected]

SIMULAZIONE CON MODELLI DI CAMPO(concentrazione dei fumi al progredire dell’incendio)

CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIOE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZANEI LUOGHI DI LAVORO. (D.M.10/3/1998 – G.U. N°64 del 7/4/98)

SI APPLICA NEI:

- Luoghi destinati a contenere posti di lavoro all’interno dell’unitàproduttiva o altro luogo dell’area medesima;

- Cantieri mobili ed attività a grandi rischi (D.P.R. 17/5/1988 N°175) soggette all’obbligo de lla dichiarazione oppure alla notifica, limitatamente agli art. 6 (SERVIZIO ANTINCENDI) ed art. 7 (FORMAZIONE ADDETTI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA INCENDI E GESTIONE DELL’EMERGENZA).

Il datore di lavoroeffettua la valutazione del rischio incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione che costituiranno parte del documento ANALISI DEI RISCHI di cui all’art. 4, comma 2, ex D.L.vo 626/94 recepito dal D. L.vo 81/08.

La valutazione del rischio incendio puòessere effettuata secondo l’allegato I del D.M. 10/03/1998.

R = f M

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO:

BASSO - ove sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità con scarse possibilità di sviluppo incendio.

MEDIO - ove sono presenti sostanze infiammabili, locali o lavorazioni che possono favorire sviluppo di incendi con limitata propagazione (Attività di cui all’allegato I al DPR n° 151/2011, cantieri mobili con uso di fiamme

libere e sostanze infiammabili escluso quelli interamente all’aperto).

ALTO - ove si svolgono attività con l’uso di sostanze altamente infiammabili con elevata probabilità di sviluppo incendio con elevate velocità di propagazione delle fiamme (fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettriche, alberghi con oltre 200 posti letto, ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani, scuole con altre 1000 addetti, cantieri mobili per la costruzione, riparazione, manutenzione di gallerie, caverne, pozzi, di lungh. superiore a 50 m).

ALLEGATO I - Linee guida per la valutazione dei rischi incendio nei luoghi di lavoro.

Il DATORE DI LAVORO valuta i rischi incendio presenti nell’attività e mette in essere tutti i provvedimenti necessari a salvaguardare la sicurezza dei lavoratorie delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

Il rischio incendiosi valuta mediante:

•Identificazione dei pericoli di incendio (materiali Combustibili e sorgenti di innesco);

•Identificazione delle persone esposte ad eventuali incendi (lavoratorie visitatori).

Qualora il rischio incendi così determinato risulta inaccettabile (Normativa, Serie storiche, Analogie), è necessario intervenire introducendo misure di SICUREZZA EQUIVALENTE che comprendono:

via di esodo, sistemi di spegnimento, rivelazione ed allarme incendio, informazione e formazione.

Redazione dei RISCHI INCENDIO con eventuali successive revisioni dettate da variazioni avvenute sul luogo di lavoro.

ALLEGATO II – Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi.

MISURE DI TIPO TECNICO• Impianti elettrici a regola d’arte

• Impianti di messa a terra delle masse metalliche

• Protezione contro le scariche atmosferiche

• Ventilazione degli ambienti con presenza di gas, vapori o polveri infiammabili

• Adozione di dispositivi di sicurezza

MISURE DI TIPO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE• Rispetto dell’ordine e della pulizia

• Controlli sulle misure di sicurezza

• Registri delle manutenzione

• Predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare

• Informazione e Formazione dei lavoratori

ALLEGATO III – Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio.

Il sistema di vie di uscitadeve garantire che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile, dal posto di lavoro ad un luogo sicuro in precedenza stabilito.

- Lunghezza massima del percorso:

15-30m(tempo max di evacuaz. 1 min) Rischio ALTO

30-45m( “ “ “ “ 3 min) “ MEDIO

45-60m( “ “ “ “ 5 min) “ BASSO

- Numero e larghezza delle uscite di piano

L = Aff .x 60/50

- Porte installate lungo le vie di uscita:

- Apertura a semplice spinta

- Sistemi antintrusione

- Illuminazione delle vie di uscita

- Divieti da osservare lungo le vie di uscita

ALLEGATO IV – Misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio.

Gli obiettivi fondamentali della misure per la RIVELAZIONE e l' ALLARMEincendi sono:

• Permettere un rapido intervento di spegnimento;• Consentire alle rimanenti persone presenti di abbandonare eventualmente il

luogo di lavoro in sicurezza.

DINAMICA DELL’EMERGENZA1. Segnalazione ed allarme2. Primo intervento3. Evacuazione dei luoghi4. Gestione dell’intervento5. Cessato allarme6. Rientro sul posto di lavoro

ALLEGATO V – Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi.

- CLASSIFICAZIONE dei fuochi:• A Solidi• B Liquidi• C Gas• D Metalli

- ESTINTORI PORTATILISi definiscono estintori portatili tutti i dispositivi manuali di spegnimento aventi massa complessiva inferiore a 20 Kg.

IMPIANTI DI SPEGNIMENTO• MANUALI

Estint. Carre.NaspiIdranti

• AUTOMATICISprinkler A saturazione

ALLEGATO VI – Controlli e manutenzione sulle misure diprotezione antincendio.

Il DATORE di LAVORO è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.

IN PARTICOLARE:

- Percorribilità ed utilizzo delle vie di uscita;

- Impianti per lo spegnimento incendi fissi e mobili;

- Impianti per la rivelazione allarme incendi;

GLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DEVONO ESSERE OGGETTO DI SORVEGLIANZA, CONTROLLI PERIODICI E CORRETTA MANUTENZIONE.

ALLEGATO VII – Informazione e Formazione Antincendio.

Il datore di lavoro è obbligato a fornire ai lavoratori una adeguata INFORMAZIONE e FORMAZIONE sulla prevenzione incendi e sulle azioni da compiere in presenza di un incendio,

- esercitazioni pratiche periodiche di spegnimento incendi.

ALLEGATO VIII - Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio.

Nelle Aziende con oltre 10 DIPENDENTI è obbligo predisporre un PIANO DI EMERGENZA che deve essenzialmente contenere:

- Descrizione dei luoghi e vie di esodo;- Sistemi antincendio attivi e passivi;- Comportamenti da tenere;- Addetti alla gestione dell’emergenza;- Punti di raccolta;- Utilizzo di ascensori antincendio;- Assistenza alle persone disabili.

ALLEGATO IX – Contenuti minimi dei Corsi di formazione per addetti alla Prevenzione Incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza in relazione al livello di rischio dell’Attività.

Durata dei singoli Corsi:

Rischio BASSO 4 ore

Rischio MEDIO 8 ore

Rischio ALTO 16 ore

ALLEGATO X – Luoghi di lavoro ove si svolgono attivitàin cui i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze incendio devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica.

1. Aziende a rischio di incidenti rilevanti;

2. Fabbriche e depositi di esplosivi;

3. Attività commerciali e/o espositive sup. 5.000 m2;

4. Alberghi con oltre 100 posti letto;

5. Locali di pubblico spettacolo sup. a 100 posti;

6. Edifici pregevoli per arte e storia (R.D. 7/11/1942 N°1564) adibiti a musei, gallerie, biblioteche, archivi, con sup. aperta al pubblico sup. a 1000 m2.

GRAZIE

GRAZIE PER GRAZIE PER LL ’’ ATTENZIONEATTENZIONE