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Affari interni Un sistema europeo comune di asilo

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Aff ari interni

Un sistema europeo comune

di asilo

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Una scheda catalogra� ca � gura alla � ne del volume.

Lussemburgo: U� cio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2014

ISBN 978-92-79-34633-0doi:10.2837/71439

© Unione europea, 2014Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in BelgiumSTAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO ELEMENTARE (ECF)

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Uno spazio di protezione e solidarietà a favore delle persone più vulnerabili

Fin dal primo giorno del mio mandato ho fatto del sistema europeo comune di asilo (CEAS) la mia principale priorità e mi sono impegnata nei negoziati per realizzarlo. L’istituzione del CEAS è una conquista storica, il conseguimento di un obiettivo verso cui tendevano gli Stati membri dell’UE e il Parlamento europeo sin dal 1999.

Il sistema europeo comune di asilo agevolerà l’accesso alla procedura di asilo per coloro che necessitano protezione, permetterà di prendere decisioni più giuste, più rapide e di migliore qualità in materia di asilo, garantirà che le persone che temono persecuzioni non verranno costrette a tornare in situazioni di pericolo e offrirà condizioni dignitose e adeguate sia ai richiedenti asilo che a coloro a cui è concessa la protezione internazionale all’interno dell’Unione europea.

Il cammino verso questo risultato è stato arduo, ma non abbiamo ancora raggiunto la nostra destinazione finale. Ora occorre dare il massimo per attuare la normativa e garantire che il sistema comune funzioni correttamente e in maniera uniforme. Solo allora avremo uno spazio di protezione e solidarietà degno di questo nome e potremo andare fieri del nostro successo.

Cecilia Malmström,commissaria UE per gli Affari interni

Un sistema europeo comune di asilo

L’asilo e l’Unione europea

Direttiva relativa alle procedure di asilo

Direttiva sulle condizioni di accoglienza

Direttiva relativa alla qualifica di rifugiato

Regolamento Dublino

Eurodac

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SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO (CEAS)

L’ASILO è concesso a coloro che fuggono da persecuzioni o danni gravi.

Attualmente la procedura per la domanda di asilo è simile in tutta l’Unione europea (direttiva procedure).

I richiedenti asilo beneficiano di condizioni materiali di accoglienza quali l’alloggio e il vitto (direttiva accoglienza).

L’autorità giurisdizionale può cassare la decisione di rigetto di «primo grado».

Un funzionario incaricato, che ha ricevuto una formazione in diritto dell’Unione, assistito da un interprete, svolge un colloquio con il richiedente asilo al fine di

determinare se questi abbia i requisiti per ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria (direttiva qualifiche e direttiva procedure).

Le impronte digitali di ogni richiedente asilo sono rilevate e inviate alla banca dati Eurodac (regolamento Eurodac). Questi dati sono utilizzati al fine di consentire l’identificazione del paese responsabile per la domanda di asilo (regolamento Dublino).

L’asilo non viene concesso al richiedente «in primo grado», ma il rigetto della domanda può essere impugnato dinanzi alle autorità giurisdizionali.

Qualora dette autorità confermino il rigetto della domanda «in primo grado», il richiedente asilo può essere rimpatriato nel proprio paese d’origine o nel paese di transito.

Il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria conferisce all’interessato alcuni diritti, come la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno, l’accesso al mercato del lavoro e all’assistenza sanitaria (direttiva qualifiche).

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IL DOVERE DI PROTEGGERE

• L’asilo è concesso a coloro che fuggono da persecuzioni o dadannigravi.L’asiloèundirittofondamentale;lasuaconcessioneèunobbligointernazionaleaisensidellaconvenzionediGinevradel1951,relativaallaprotezionedeirifugiati.

• Inuno spazio senza frontiere interne e in cui la circolazione èlibera occorre adottare un approccio comune a tutta l’Unioneeuropea(UE)neiconfrontidell’asilo.

• Iflussidirichiedentiasilononsonocostanti,nédistribuitiuni-formementeintuttal’UE.Adesempio,daunpiccodi425 000domandepresentatenegliStatimembridell’UE-27nel2001,sièscesia200 000nel2006,manel2012nesonostateregistratepiùdi330 000.

• L’asilo non dev’essere una lotteria. Gli Stati membri dell’UEcondividonolaresponsabilitàdiaccogliereirichiedentiinmododignitoso, garantendo loro un trattamento equo e assicurandoche il loro caso venga esaminato secondo norme uniformi inmodo che, indipendentemente dal luogo in cui il richiedentepresentadomandadiasilo,l’esitosiaequivalente.

L’UE, UNO SPAZIO DI PROTEZIONE

Dal1999l’Unioneeuropeaèimpegnataacreareunsistemaeuropeocomunediasilo(CEAS)eamigliorareilquadrolegislativoinvigore.

Orasonostateapprovatenuovenormealivellodell’UEchedefini-sconostandardcomunielevatiepotenzianolacooperazione,perassi-curareai richiedentiasilo,dovunquepresentinodomanda,paritàditrattamentoinunsistemaapertoedequo.Inbreve:

• La direttiva relativa alle procedure di asilo modificata è direttaa garantire decisioni in materia di asilo più eque, rapide e dimigliorequalità.Irichiedentiasilochepresentanoesigenzepar-ticolari riceveranno il sostegno necessario per illustrare la lororichiesta,einparticolareaumenteràlaprotezionedeiminorinonaccompagnatiedellevittimeditortura.

• La direttiva modificata sulle condizioni di accoglienza prevedeche siano garantite ai richiedenti asilo condizionimateriali diaccoglienza (come l’alloggio)umane in tutta l’UEe che sianopienamente rispettati i diritti fondamentali degli interessati.Essagarantisceinoltrecheiltrattenimentosiaapplicatosoltantocomeultimaratio.

• La direttiva relativa alla qualifica di rifugiato modificatachiari-sceipresuppostiperilriconoscimentodellaprotezioneinterna-zionaleeconsentiràquindidiadottaredecisionicorrettamentemotivateinmateriadiasilo.Miglioreràinoltrel’accessodeibene-ficiaridiprotezioneinternazionaleaidirittieallemisured’inte-grazione.

• Il regolamento Dublino modificato rafforza la protezione deirichiedenti asilo durante la fase di determinazione dello Statoresponsabiledell’esamedelladomandaechiariscelenormechedisciplinanoirapportitraStati.Creaunsistemaperindividuaretempestivamente i problemi nei sistemi nazionali di asilo o diaccoglienzaeperaffrontarnelecauseall’origine,primachesfo-cinoinvereepropriecrisi.

• Il regolamento Eurodac modificato consentirà alle autorità dicontrasto,incircostanzerigorosamentelimitate,diaccedereallabancadati europeadelle improntedigitali dei richiedenti asiloalloscopodiprevenire, identificareoindagareireatipiùgravi,comel’omicidiooilterrorismo.

L’ASILO E L’UNIONE EUROPEA

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Devono essere assicurate garanzie comuni per coloro che fuggono da persecuzioni e necessitano della protezione internazionale; i richiedenti asilo devono avere accesso a procedure di asilo eque ed efficienti.

COS’È LA DIRETTIVA PROCEDURE?

Ladirettivaprocedure (1)disciplinal’interoiterdiunadomandadiasilo, inparticolare:comepresentare ladomanda,comeesaminarla,che tipo di assistenza fornire al richiedente asilo, come presentarericorsoe se il ricorsoconsentaall’interessatodi soggiornare sul ter-ritorio, cosa fare qualora il richiedente si renda irreperibile o comegestireledomandereiterate.

La direttiva precedente costituiva, all’epoca della sua adozione, ilminimo comundenominatore tra gli Statimembri. Le sue disposi-zionisisonospessorivelatetroppovagheelederogheprevistehannoconsentito agli Statimembridimantenere leproprienorme, anchequandoeranoaldisottodeglistandardminimiconvenuti.

I PROGRESSI PRINCIPALI

Lanuovadirettivarelativaalleprocedurediasilo (2)èmoltopiùpre-cisa:creaunsistemacoerentechegarantiscechetutteledecisioniinmateriasianoadottateinmodopiùefficienteedequoechetuttigliStatimembriesamininoledomandeinbaseanormecomunidiele-vataqualità.

• Fissa regole più chiare per la presentazione della domanda diasilo:adesempio,sarannopresespecifichedisposizioniallefron-tiereinmodochechiunqueintendachiedereasilopossafarloinmodorapidoedefficace.

• Leproceduresarannopiùceleriedefficienti:inlineadimassima,laduratadiunaproceduradiasilononsaràsuperioreaseimesi.

(1) Direttiva2005/85/CEdelConsiglio,del1º dicembre2005,recantenormeminimeper le procedure applicatenegli Statimembri ai fini del riconosci-mento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005,pag. 13).

(2) Direttiva2013/32/UEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio,del26 giu-gno2013,recanteprocedurecomuniaifinidelriconoscimentoedellarevocadellostatusdiprotezioneinternazionale(rifusione)(applicabiledal21luglio2015)(GUL180del29.6.2013,pag.60).

Saràfornitaunamiglioreformazioneairesponsabilidelledeci-sioni e un sostegnopiù tempestivo al richiedente, inmododapoteresaminarerapidamenteladomandacompleta.Sitrattadiinvestimentichepermetterannocomplessivamenteunrisparmio,dalmomentocheirichiedentiasilotrascorrerannomenotempoinstrutturediaccoglienzapubbliche,diminuirannoledecisionierroneeequindiancheilnumerodiricorsicostosi.

• Le persone che necessitano di un’assistenza speciale (ad esem-piopermotividietà,disabilità,malattia,orientamentosessualeo esperienze traumatiche) riceveranno un sostegno adeguato,compresounperiododi tempo sufficiente,per spiegare la lororichiesta. Per iminori non accompagnati le autorità nazionalinominerannounrappresentantequalificato.

• I casi presumibilmente infondati potranno essere gestitimedianteprocedurespeciali(«proceduraaccelerata»e«proce-duradifrontiera»).Lenormeperl’applicazionediquestepro-ceduresonochiare,ondeevitarechesiapplichinoacasifondati.Iminorinonaccompagnatirichiedentiasiloelevittimedellator-turabeneficianodiuntrattamentospecialesottoquestoaspetto.

• Lenuovenorme sull’impugnazionedinanzi a un giudice sonomoltopiùchiare.Attualmenteildirittodell’Unioneèimprecisoegliordinamentinazionalinonsempregarantisconosufficien-temente l’accesso alla giustizia, con il risultato che molti casisonoportatidinanziallaCorteeuropeadeidirittidell’uomoaStrasburgo,proceduracostosaefontediincertezzagiuridica.Lenuovenormesonopienamenteconformiconidirittifondamen-taliedovrebberoridurrelapressionesullaCortediStrasburgo.

• Gli Statimembri avranno anche strumenti più efficaci per farfronteallerichieste infondate, inparticolarequellereiteratedapartedellastessapersona.Chinonnecessitadiprotezionenonpotràpiùevitareindefinitamenteilrimpatriopresentandoconti-nuamentenuovedomandediasilo.

DIRETTIVA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI ASILO

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I richiedenti asilo in attesa di una decisione relativa alla loro domanda devono ricevere il necessario a garantire loro un livello di vita dignitoso.

COS’È LA DIRETTIVA ACCOGLIENZA?

Ladirettivaaccoglienza (1)riguardal’accessoallecondizionidiacco-glienzadeirichiedentiasiloinattesachelalorodomandasiaesami-nata:garantiscel’accessoall’alloggio,alvitto,all’assistenzasanitariaeall’occupazione,nonchéacuremedicheepsicologiche.

Inpassato,lepratichedivergentitragliStatimembrirendevanoina-deguatelecondizionimaterialidiaccoglienzaperirichiedentiasilo.

PRINCIPALI RISULTATI

Lanuovadirettivaaccoglienza (2)miraastabilirenormemiglioriepiùarmonizzatesullecondizionidiaccoglienzaintuttal’Unione.

• Perlaprimavoltasonostateadottatenormecomunidettagliatesulla questione del trattenimento dei richiedenti asilo, garan-tendocheilorodirittifondamentalisianopienamenterispettati.Inparticolare,ladirettiva:

— contieneunelencocompletodeipresuppostiper il tratte-nimento,contribuendocosìadevitarepratichearbitrarie,elimitailpiùpossibileilperiododeltrattenimento;

— riduceiltrattenimentoperlepersonevulnerabili, inparti-colareiminori;

— istituisce importanti garanzie giuridiche quali l’accessoall’assistenza legale gratuita e informazioni scritte all’attodellapresentazionediunricorsocontrounprovvedimentoditrattenimento;

(1) Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante normeminimerelativeall’accoglienzadeirichiedentiasilonegliStatimembri(GUL31del6.2.2003,pag.18)

(2) Direttiva2013/33/UEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio,del26 giu-gno2013, recantenorme relative all’accoglienza dei richiedenti protezioneinternazionale (rifusione) (applicabile dal 21 luglio 2015) (GU L 180 del29.6.2013,pag.96).

— introduce specifichecondizionidiaccoglienzaper i centridi trattenimento,come l’accessoa spaziall’ariaapertae lacomunicazionecongliavvocati,leONGeifamiliari.

• La nuova direttiva chiarisce altresì l’obbligo di effettuare unavalutazioneindividualeal finedidefinire lespecificheesigenzedi accoglienza delle persone vulnerabili; dedica un’attenzioneparticolareaiminorinonaccompagnatieallevittimeditorturae garantisce che i richiedenti asilo vulnerabili possano ricevereancheunsostegnopsicologico;disciplinainfinelequalifichedeirappresentantiperiminorinonaccompagnati.

• L’accessoall’occupazioneperunrichiedenteasilodeveoraessereconcessoentrounperiodomassimodinovemesi.

DIRETTIVA SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA

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Prima di poter ricevere asilo, è necessario ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria.

COS’È LA DIRETTIVA QUALIFICHE?

Ladirettivaqualifiche (1) stabilisce lecondizioniper laconcessionedellaprotezioneinternazionale.

Lesuedisposizioniistituisconoaltresìunaseriedidirittirelativiallaprotezionecontroilrefoulement (respingimento),aipermessidisog-giorno, ai documenti di viaggio e all’accesso all’occupazione, all’i-struzione, all’assistenza sociale e sanitaria, all’alloggio e allemisured’integrazione,mentrenormespecifichedisciplinanolasituazionediminoriepersonevulnerabili.

Unacerta imprecisionedellenormeminimecontenutenellaprece-dentedirettivahafattosìchesianorimastedivergenzetraunoStatomembro e l’altro per quanto riguarda le normative e le pratiche inmateriadiasilo.Lepossibilitàdiconcessionedellaprotezioneinterna-zionalepossonovariareenormementeasecondadelloStatomembrochetrattaladomandadiasilo.

I PROGRESSI PRINCIPALI

Lanuovadirettivaqualifiche (2)contribuiràamigliorarelaqualitàdelprocessodecisionaleegarantiràchecolorochefuggonodapersecu-zioni,guerreetorturesianotrattatiinmodoequoovunquenell’UE.

• Ladirettivachiariscelecondizioniperlaconcessionedellapro-tezione internazionaleepermettediadottaredecisionipiùcir-costanziate,migliorando l’efficaciadellaproceduradiasiloe la

(1) Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante normeminimesull’attribuzione,acittadinidipaesiterzioapolidi,dellaqualificadirifugiatoodipersonaaltrimentibisognosadiprotezioneinternazionale,non-chénormeminimesulcontenutodellaprotezionericonosciuta (GUL304del30.9.2004,pag.2).

(2) Direttiva2011/95/UEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio,del13 dicem-bre2011,recantenormesull’attribuzione,acittadinidipaesiterzioapolidi,dellaqualificadibeneficiariodiprotezioneinternazionale,suunostatusuni-formeperirifugiatioperlepersoneaventititoloabeneficiaredellaprotezionesussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)(applicabiledal22dicembre2013)(GUL337del20.12.2011,pag.9).

prevenzione dalle frodi, e garantendo la coerenza rispetto allagiurisprudenzadellaCortedigiustizia.

• Ladirettivaarmonizzainlargamisuraidiritticoncessiatuttiibeneficiaridiprotezioneinternazionale(rifugiatiriconosciutiebeneficiaridella cosiddetta«protezione sussidiaria») inmate-riadi accesso all’occupazione e all’assistenza sanitaria.Estendealtresì la durata della validità dei permessi di soggiorno per ibeneficiaridiprotezionesussidiaria.

• Ladirettivagarantiscechesitengamaggiormentecontodell’in-teressesuperioredelminoreedegliaspettilegatialgenerenellavalutazione delle domande di asilo, oltre che nell’applicazionedellenormesulcontenutodellaprotezioneinternazionale.

• Ladirettivamiglioral’accessodeibeneficiaridiprotezioneinter-nazionaleaidirittieallemisureafavoredell’integrazione.Tienemaggiormente conto delle specifiche difficoltà pratiche incon-tratedaibeneficiaridiprotezioneinternazionale.

DIRETTIVA RELATIVA ALLA QUALIFICA DI RIFUGIATO

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Ogni domanda di asilo presentata nel territorio dell’Unione europea deve essere esaminata e ciascuno Stato membro dell’UE deve essere in grado di determinare se e in quali casi è responsabile della gestione di una domanda di asilo.

COS’È IL REGOLAMENTO DUBLINO?

IlprincipiofondamentaledelregolamentoDublino (1)èchelarespon-sabilitàdell’esamediunadomandaincombeprincipalmentealloStatomembrochehasvoltoilruolomaggiorerelativamenteall’ingressooalsoggiornodelrichiedentenell’UE.Icriteriperstabiliretalerespon-sabilitàsono,inordinegerarchico,considerazionidinaturafamiliare,ilpossessorecentediunvistoopermessodisoggiornoinunoStatomembro,l’ingressoregolareoirregolaredelrichiedentenell’UE.

Dall’esperienzamaturataconilprecedentesistemaèemersatuttavialanecessitàdiaffrontaremegliolesituazionidiparticolarepressionesullecapacitàdiaccoglienzaesuisistemidiasilodegliStatimembri.

I PROGRESSI PRINCIPALI

IlnuovoregolamentoDublino (2)istituisceprocedureefficaciaifinidellaprotezionedeirichiedentiasiloemiglioral’efficienzadelsistemagrazieaiseguentielementi:

• unmeccanismodiallertarapido,dipreparazioneedigestioneincasodicrisi,alfinediaffrontareallaradicelecausedelledisfun-zionideisisteminazionalid’asilooiproblemiderivantidaparti-colarisollecitazioni;

• unaseriedidisposizionisullaprotezionedeirichiedenti,comeilcolloquiopersonaleobbligatorio,legaranzieperiminori(tracuiunadescrizionedettagliatadeifattorisucuidovrebbebasarsila

(1) Regolamento(CE)n.343/2003delConsiglio,del18febbraio2003,chesta-bilisceicriterieimeccanismidideterminazionedelloStatomembrocompe-tenteperl’esamediunadomandad’asilopresentatainunodegliStatimembridauncittadinodiunpaeseterzo(GUL50del25.2.2003,pag.1).

(2) Regolamento(UE)n. 604/2013delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del26 giugno2013,chestabilisceicriterieimeccanismidideterminazionedelloStatomembrocompetenteperl’esamediunadomandadiprotezioneinterna-zionalepresentatainunodegliStatimembridauncittadinodiunpaeseterzoodaunapolide(rifusione)(applicabiledal1ºgennaio2014)(GUL180del29.6.2013,pag.31).

valutazionedell’interessesuperioredelminore)emaggioripossi-bilitàdiricongiungimentofamiliare;

• lapossibilitàcheilricorsoabbiauneffettosospensivosull’esecu-zionedeltrasferimentoperilperiododuranteilqualeilricorsostesso è giudicato, insiemealla garanziadeldirittodi rimanerenelterritorioinattesadelladecisionediungiudiceinmeritoallasospensionedeltrasferimentoinpendenzadelricorso;

• l’obbligodigarantireassistenzalegalegratuitasurichiesta;

• un’unicamotivazioneperiltrattenimento:ilrischiodifuga;lastrettalimitazionedelladuratadeltrattenimento;

• la possibilità per i richiedenti asilo, che in alcuni casi possonoessere considerati migranti irregolari e rimpatriati in applica-zionedelladirettiva«rimpatri»,diesseretrattatiai sensidellaproceduraDublino,cheoffrelorounaprotezionemaggioredelladirettiva«rimpatri»;

• l’obbligodigarantireildirittodiimpugnareladecisioneditra-sferimento;

• maggiore chiarezza giuridica sulle procedure tra Stati membri(adesempio,scadenzestabiliteinmanieraesaustivaepiùchiara).L’interaproceduraDublinononpuòdurarepiùdi11mesiperlapresaincaricodell’interessato,ononpiùdi9mesiperilsuotrasferimento(salvoincasodifugaodidetenzione).

REGOLAMENTO DUBLINO

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Il sistema Eurodac aiuta gli Stati membri dell’UE a determinare la responsabilità per l’esame delle domande di asilo grazie al confronto dei dati relativi alle impronte digitali.

CHE COS’È L’EURODAC?

IlregolamentoEurodac (1)haistituitounabancadatidell’UEperleimprontedigitali dei richiedenti asilo.Quandounapersona chiedeasilo,ovunquesitrovinell’UE,lesueimprontedigitalivengonotra-smessealsistemacentraledell’Eurodac.Operativodal2003,l’Euro-dacsièdimostratounottimostrumentoinformatico.

Sonostatituttavianecessarialcuniaggiornamenti,inparticolareperridurreiritardinellatrasmissionedapartedialcuniStatimembri,perrisolverequestionilegateallaprotezionedeidatiepercontribuireallalottaalterrorismoeallacriminalitàorganizzata.

I PROGRESSI PRINCIPALI

Ilnuovoregolamento (2)migliorailregolarefunzionamentodell’Eu-rodac.

• Definiscenuoviterminiperlatrasmissionedelleimprontedigi-tali,riducendoitempitralalororicezioneeilloroinvioall’unitàcentralediEurodac.

• Garantisceinoltrelapienacompatibilitàconlalegislazionepiùrecenteinmateriadiasiloerispondemeglioalleesigenzedipro-tezionedeidati.

(1) Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11  dicembre 2000,cheistituiscel’«Eurodac»perilconfrontodelleimprontedigitaliperl’effi-caceapplicazionedellaconvenzionediDublino(GUL316del15.12.2000,pag. 1).

(2) Regolamento(UE)n. 603/2013delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del26 giugno2013,cheistituiscel’«Eurodac»perilconfrontodelleimprontedigi-taliperl’efficaceapplicazionedelregolamento(UE)n. 604/2013chestabilisceicriterieimeccanismidideterminazionedelloStatomembrocompetenteperl’esamediunadomandadiprotezione internazionalepresentata inunodegliStatimembridauncittadinodiunpaeseterzoodaunapolideeperlerichiestediconfrontoconidatiEurodacpresentatedalleautoritàdicontrastodegliStatimembriedaEuropolafinidicontrasto,echemodifica ilregolamento(UE)n.  1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa deisistemiITsulargascalanellospaziodilibertà,sicurezzaegiustizia(rifusione)(applicabiledal20luglio2015)(GUL180del29.6.2013,pag.1).

• FinoadoggilabancadatiEurodacpotevaessereutilizzatasoloaifinidell’asilo.IlnuovoregolamentopermetteoraalleforzedipolizianazionalieadEuropoldiconfrontareleimprontedigitaliconnesseadindaginipenaliconquellecontenutenell’Eurodac.Taleoperazioneavràluogoincircostanzestrettamentecontrol-lateesoloafinidiprevenzione,accertamentoeindaginedireatiditerrorismoedialtrireatigravi.

— Tra le garanzie specifiche rientrano l’obbligo di controllareprimatuttelebanchedatideicasellarigiudiziariedilimitarelericercheaisolireatipiùgravi,qualil’omicidioeilterrori-smo.

— Inoltre,primadiprocedereaunaverificaEurodac,leautoritàdicontrastodevonoeffettuareunconfrontodelleimprontedigitaliconidaticontenutinelsistemadiinformazionevisti(laddoveconsentito).

— Icontrollidapartedelleautoritàdicontrastononpossonoessere effettuati inmodo sistematico,ma soltanto in casodi estremanecessità, nel rispetto di tutte le condizioni diaccesso.

— Nessun dato ricevuto dall’Eurodac può essere scambiatoconpaesiterzi.

EURODAC

COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:

• una sola copia:tramite EU Bookshop (ht tp://bookshop.europa.eu);

• più di una copia o poster/carte geografiche:presso le rappresentanze dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm), presso le delegazioni dell’Unione europea nei paesi terzi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm),contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm), chiamando il numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l’UE) (*).

(*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Pubblicazioni a pagamento:• tramite EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Abbonamenti:• tramite i distributori commerciali dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).

DR-04-13-088-IT-C

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