Assemblea del volontariato biellese Villa Piazzo, 3 dicembre 2009.
UCC Biella 2016 Final to print - Unione Industriale Biellese · CDU, l’RD, l’RE e l’RDT in un...
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i vantaggi di una dogana semplice
Il nuovo Codice Doganale dell’Unione: cosa cambia per
le nostre aziende?
Biella, 27 aprile (!) 2016
Che cosa devono sapere le imprese che operano con l’estero
Il futuro punitivo…
Fulvio Liberatore - Easyfrontier
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AGENDARIVOLUZIONE? EVOLUZIONE? INVOLUZIONE?
Un primo sguardo d’insieme all’impianto della normativa unionale, senza tentare esegesi definitive di fonti ancora…malleabili
Ci concentreremo su pochi item, di diretto interesse per gli operatori italiani
NON parleremo dei REGIMI DOGANALI… Grandi cambiamenti ma troppo articolati e, in fondo, poco incisivi sull’operatività quotidiana…
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Sommario
AEO (Operatore Economico Autorizzato)
Semplificazioni
… un breve passaggio su VALORE in dogana e perverse forme di generazione dell’OBBLIGAZIONE DOGANALE
Origine
Esportazione!
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E…
Futuro sistema punitivo dell’UnioneLa difficile transizione…
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MA QUANTO SIAMO VECCHI!
Il Codice Doganale Comunitario attualmente in vigore, Regolamento CE 2913/1992 ha maturato la bellezza di 22 anni
E andrà in pensione il 1 maggio 2016, insieme al suo amico carissimo, le Disposizioni di Applicazione del Codice, Reg CE 2454/1993
Ancorato a processi informativi perfettamente funzionanti senza che si debba far passare un solo bit nei cavi comunitari...
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IO C’ERO! 1992…
Il Codice Doganale Comunitario fu varato il 19 ottobre del 1992 ed entrò in vigore il 1 gennaio 1993…
Primo esperimento, RIVOLUZIONARIO, di normativa doganale COMUNE a tutti gli SM!
E quanto cambiava!
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1 GENNAIO 1993
Ci siamo svegliati, di colpo…
SENZA DOGANE AI CONFINI INTERNI!
SENZA BOLLETTE DOGANALI PER IMPORT ED EXPORT dalla Germania e dalla Francia…
E con l’INTRASTAT! E l’IVA intracomunitaria!
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E QUANTO INQUIETI
Dal 2003 ci si tormenta sulla faccenda dei bit, del sogno perfettamente asettico e purissimo di
procedure lineari, senza passaggi contorti
semplificazioni informative, immersione in flussi comunicativi globali
insomma, il sogno di una dogana
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PAPERLESS
Decisione UE 70/2008: un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio
Interoperabilità tra sistemi elettronici ma soprattutto
flussi ininterrotti di informazioni tra sistemi doganali
punti d’accesso unico e interfacce elettroniche universali
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450/2008
In effetti, un primo “tentativo” di svecchiare il Codice con una sua novissima edizione fu fatto nel 2008, agganciandosi alla Decisione 70/2008
Si chiamò MCC, Modernized Customs Code ma non riuscì ad entrare in vigore, il 24 giugno 2013, per l’assenza delle indispensabili Disposizioni di Attuazione
Il suo difetto: troppo avanti, troppo moderno, troppo semplice...
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E COSÌ...
Il 9 ottobre 2013 vede la luce il Regolamento UE 952/2013 che istituisce il
CODICE DOGANALE DELL’UNIONE
nel sottotitolo, fra parentesi, si legge “rifusione”
Insomma, qualcosa di radicalmente nuovo ma che non vorrebbe buttare via tutto quel che già era stato fatto
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FINALMENTE UN NUOVO CODICE!
Il Codice Doganale dell’UNIONE...
non più COMUNITARIO ma, molto più fraternamente ed emotivamente, dell’UNIONE (unionale è il nuovo terribile aggettivo...)
ci proietta davvero nel futuro (quasi) tutto digitale di una dogana universale
Un futuro che parte fra 4 GIORNI!
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MA PERCHÉ ASPETTARE DUE ANNI?
Il CDU (così verrà poi chiamato in italiano, mentre in inglese ha già assunto l’acronimo di UCC Union Customs Code) è un’arma potente…
Ma le sue regole, i suoi principi devono trovare una traduzione operativa, tecnica, percorribile nel quotidiano
Ed ecco
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DA & IA
Una breve premessa politica
Gli inquieti cittadini della UE trovano quasi sempre MOLTO irritanti Regolamenti, Direttive, Decisioni e imposizioni varie provenienti dagli infingardi di Bruxelles…
Soprattutto per il fatto che i politici locali (non solo italiani!) si schermano sempre dietro due parole terribili:
EUROBUROCRAZIA & TECNOCRAZIA
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COMITATOLOGIA FINO AL 2011
Altra tremenda parola: ma si trattava proprio della PRATICA dei Comitati tecnici di esperti che integravano (spesso creativamente) le norme adottate da Consiglio e Parlamento, talora al punto da distorcerne il significato originario
E la Commissione esercitava di fatto un potere incontrollato (???) politicamente sugli atti CONCRETI, ESECUTIVI
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COMITATOLOGIA DOPO LISBONA
Ed ecco che, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’art. 290 del Trattato introduce una nuova figura giuridica
l’ATTO DELEGATO - ossia un atto NON legislativo ma di portata generale che viene adottato, su DELEGA ESPRESSA del Parlamento e del Consiglio, alla Commissione UE (e quindi ai tecnoeuroburocrati)
E che dovrebbe essere sottoposto a controllo SUCCESSIVO e CONCOMITANTE da parte degli organi politici…
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SFIDUCIA
Il punto è che gli atti delegati, di fatto, sono solo UNA PARTE della normativa delegata alla Commissione
Ossia quella parte di normativa che incide su ELEMENTI NON ESSENZIALI (a parole) della normativa primaria, quella legislativa
MA, la Commissione resta titolare (ex art. 291 del Trattato) del potere di emanare ATTI DI ESECUZIONE
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E QUINDI…?
Attuale normativa (per altri quattro GLORIOSI giorni!):
Regolamento CE 2913/1992 - Codice Doganale Comunitario (Atto legislativo primario)
Regolamento CE 2454/1993 - Disposizioni di esecuzione del Codice (Atto legislativo della Commissione che dà concreta attuazione al Codice)
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I MAGGIO 2016Regolamento UE 952/2013 - Codice Doganale dell’Unione (Atto legislativo primario, Parlamento e Consiglio)
Regolamento UE 2015/2446 - ATTI DELEGATI (Regolamento DELEGATO che INTEGRA il CDU - Atto NION legislativo di portata generale… Commissione)
Regolamento UE 2015/2447 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (Atto legislativo che rende possibile l’applicazione del CDU… Commissione e Comitati)
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BEH…Suvvia, solo TRE Regolamenti anziché due, non moriremo per questo…
E invece NO!
Regolamento 2016/341 (ATTO DELEGATO) - le c.d. TRANSITIONAL RULES, ossia le Regole che consentono di arrivare alla piena attuazione del CDU… pubblicato il 15 marzo 2016!!!
Decisione 2016/578 (Atto di ESECUZIONE della Commissione) - Tempistica per la trasformazione elettronica della dogana unionale
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SINTESIRIVOLUZIONE
(forse)EVOLUZIONE (mmhhh) INVOLUZIONE
CDU 952/2013DA 2446/2015 IA 2447/2015 TDA 2016/341
Nuova visione della dogana
Applicazione PARZIALE delle innovazioni
Tutto bellissimo ma finché non ci sono i
sistemi
Ammodernamento dei sistemi
Irrigidimento e limitazioni a favore della concentrazione
logistica
Si può andare avanti A MANO E CON LA
CARTA!!Semplificazioni come
denominatore comune
Interventi pesanti sull’origine e sulle semplificazioni
Cautela con le semplificazioni
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SIGLESi vive di sigle… Ed ecco che la nostra amatissima Agenzia ha stabilito, in modo univoco, quali saranno le sigle del nuovo che avanza…
Codice Doganale dell’Unione Reg. UE 952/2013 CDU UCC
Regolamento delegato Reg. UE 2015/2446 RD DA
Regolamento di esecuzione Reg. UE 2015/2447 RE IA
Regolamento delegato transitorio Reg. UE 2016/341 RDT TDA
Programma di lavoro Decisione 2016/578 DEC ?
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MA L’ADMS…Non poteva certo stare a guardare noi tutti che affondavamo in mezzo a un mare di regole nuove, talora incomprensibili talaltra micidiali
E ha usato le due armi più potenti del suo arsenale..
La CIRCOLARE e la NOTA
Circolare 8/D del 19 aprile 2016
Nota 45898 RU del 19 aprile 2016
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ENORME!!!La Circolare 8/D è una delle più ampie mai redatte dall’Agenzia
110 pagine densissime, con note a piè di pagine e rimandi
Un linguaggio non sempre chiarissimo ma anche una sfida formidabile: cercare di sintetizzare TUTTO il CDU, l’RD, l’RE e l’RDT in un UNICO strumento prescrittivo…
Un vero e proprio OPUS MAGNUM!
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PREOCCUPANTE?
Sì, concordo.
E non sono solo io…
Sentiamo cosa ne pensa la dott. Teresa Alvaro, direttore centrale per le tecnologie (scusate l’abbreviazione del titolo) dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli…
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ENTROPIA E LAVORIO
In Confindustria (Gruppo di Lavoro Dogane) stiamo lavorando su un documento (il Manifesto delle Dogane) che cerca di ripercorrere l’intero corpus normativo
al fine di individuare punti di eccellenza e di debolezza
su cui lavorare per rendere più efficace e più vicino alle imprese italiane il CDU
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FONDAMENTA DIGITALI ARTICOLO 6 CDU
Tutti gli scambi di informazioni quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni ... sono effettuati mediante procedimenti informatici.
In deroga al paragrafo 1, la Commissione può, in casi eccezionali, adottare decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici.
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ART. 278 - TERMINE ULTIMO
Misure transitorie
Mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria, al più tardi fino al 31 dicembre 2020, se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non sono ancora operativi.
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DEC
In effetti, il programma di lavoro prevede che i sistemi informatici unionali entreranno GRADUALMENTE in scena
A partire dal 1 gennaio 2017 e FINO al 31 dicembre 2020
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IMPORTANTE?
Ovviamente il sogno della digitalità, dei flussi ININTERROTTI di informazioni RENDEREBBE possibile
Analisi dei rischi condivise a livello unionale
Eliminazione di attività di copiatura, archiviazione, stampa
Emissione di provvedimenti automatici
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E NEL FRATTEMPO?
Si potranno usare
“mezzi diversi dai procedimenti informatici”
?
Beh, ma certo! La CARTA!
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AD ES., ALLEGATO B-01 DEL RD (2015/2446)
Istruzioni per l’uso dei formulari
In tutti i casi in cui il tipo di fascicolo utilizzato comprenda almeno un esemplare utilizzabile in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato inizialmente compilato, i formulari devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Per facilitare la compilazione a macchina occorre introdurre il formulario in modo che la prima lettera del dato da iscrivere nella casella n. 2 venga apposta nella casella di posizionamento figurante nell’angolo superiore sinistro.
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MA PER LE AZIENDE?
Uno dei punti più interessanti del CDU sta nelle SEMPLIFICAZIONI STRUTTURALI ipotizzate a favore degli OPERATORI AFFIDABILI
Parliamo, innanzitutto, della previsione di cui all’articolo 182 del CDU
Iscrizione nelle scritture del dichiarante
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SCRITTURELe autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare una dichiarazione in dogana ... sotto forma di iscrizione nelle scritture ... a condizione che le indicazioni di tale dichiarazione siano a disposizione delle ... autorità nel sistema elettronico del dichiarante ... sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante.
Un operatore AFFIDABILE potrà dichiarare.... Senza DICHIARARE! Dovrà solo concedere all’autorità doganale un accesso CONTROLLATO alle proprie scritture, DA REMOTO
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AFFIDABILE
Abbiamo ripetuto Operatore AFFIDABILE
Questi altri non è che un
OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO ALMENO per le SEMPLIFICAZIONI DOGANALI
Oggi AEOC
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NON SOLO
Un AEO (almeno) C godrà di altri straordinari vantaggi
Sdoganamento Centralizzato (art. 179)
Self Assessment (art. 185)
Riduzione o esonero dalle garanzie richieste per i diversi regimi
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SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO
Presentare la dichiarazione presso la PROPRIA DOGANA anche per MERCI CHE SONO ALTROVE!
Anche in un altro Paese UE! In pratica:
il camion lo faccio partire dallo stabilimento (per ragioni connesse ai tempi di trasporto, agli orari etc.)
emetterò la dichiarazione di export (PRESSO LA MIA DOGANA) quando il camion sarà giunto in un luogo ove sia possibile il controllo da parte di un’altra dogana
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PROCESSO
Carico il mezzo
Emetto il DDT e faccio
partire il camion,
facendolo arrivare, ad
es., a GENOVA
Emetto la dichiarazione
inviandola TELEMATICAMENTE alla mia dogana
La dogana esegue analisi e
stabilisce se effettuare controlli
Se si tratta di controllo fisico, delega
la dogana presso la quale è fermo il camion
Il camion parte
ritirando presso quella
dogana lo svincolo
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E ALL’IMPORT?Sì, è possibile anche all’import.
Il problema è che è necessario (perché funzioni in modo effettivamente utile) che i sistemi informativi delle dogane siano ALLINEATI e AGGIORNATI
… Parliamo del 2020… No… forse del 2024…. No
FORSE DEL 2040!! Sentiamo cosa accadrà, nel frattempo…
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AUTOVALUTAZIONE
Orribile traduzione di SELF-ASSESSMENT
L’autorità doganale può delegare all’operatore alcune OPERAZIONI DI CONTROLLO
Ad es., l’ammontare dei dazi e delle altre imposte dovute! O il controllo su qualità e classifica!
Senza dover, quindi, passare per lo svincolo a seguito di controllo eseguito dalla dogana
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AEO!!!
Cuore di TUTTO il sistema delle semplificazione e, diremmo, dello sdoganamento per i futuri anni ’20…
Ma importantissimo già da ADESSO!
Tanto che stiamo realizzando, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ICE e Minstero dello Sviluppo Economico un ciclo di 40 Seminari per fornire conoscenze strumenti operativi alle aziende interessate!
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AEO 2016!
Benefici
Semplificazione delle semplificazioni doganali
Preavvertimento in caso di selezione per il controllo e priorità di trattamento
Riduzione dei dati da fornire per la dichiarazione sommaria
Scelta del luogo di svolgimento del controllo, da concordare con la dogana
Minori controlli fisici, scanner, documentali (fino al 90% in meno), compresi i controlli a posteriori, anche in materia di IVA e plafond!
Riduzione o eliminazione delle garanzie connesse alle attività doganali
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DAL 1 MAGGIO… SI AGGIUNGONO
Benefici AUTORIZZAZIONE AEO (singola o combinata, minimo AEOC)
Rappresentanza diretta (per chi sia interessato)
Custodia temporanea (prima dello sdoganamento)
Meccanismo comune di continuità operativa: in caso di chiusura di frontiere e simili, gli AEO CONTINUANO A LAVORARE CON PRIORITÀ
Accesso a TUTTE le semplificazioni ulteriori
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COSA DEVONO SAPERE LE IMPRESE CHE OPERANO CON
L’ESTERO?Beh! qualcosina devono sapere, anche se i cambiamenti sono più profondi e meno “impattanti” nell’immediato quotidiano delle imprese
Interpretiamo: astrattamente, il CDU disegna un quadro nel quale le dogane diventano quasi trasparenti per chi opera in modo corretto DALL’INIZIO
E questo resta l’obiettivo condiviso a livello universale
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UN UNICO AMBIENTEAmbiente denso di informazioni ma raccolte automaticamente, elaborate automaticamente, analizzate e produttive di nuove informazioni
senza l’intervento consapevole dell’umana specie salvo che
nel DISEGNO dei meccanismi, dei criteri, dei principi
nella creazione di procedure interne consapevoli e aperte
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AD ES., MRNSiamo tutti abituati a sapere che la sigla MRN va interpretata come
Movement Reference Number
E che si riferisce alle merci esportate o fatte transitare (movement, appunto)
Nella nuova normativa, MRN va letto come MASTER Reference Number
Perché? Perché OGNI ATTO avrà un suo identificativo IT…
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MA
Purtroppo, in sede di elaborazione di ATTI DELEGATI e ESECUTIVI (i due libroni), è riemersa l’anima complessa e diffidente della dogana unionale e dei big player della logistica e del commercio mondiali
Ed ecco che abbiamo alcune cautele di cui tenere assolutamente conto
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VALORE!
Il VALORE in dogana subisce alcune modifiche di natura PROCEDURALE (semplificazioni notevoli) e altre di natura SOSTANZIALE
Modifiche che non incidono, comunque, sul significato e sulla funzione del VALORE IN DOGANA, strumento statistico e BASE IMPONIBILE per dazi ma anche dato CERTO da utilizzare in diversi contesti
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PROCEDURE PER IL VALORE
Eliminato il DV 1! (Mantenuto l’obbligo momentaneo di presentare un form con Indicazioni sul valore in dogana - Allegato 8 RDT per import di valore superiore a 20.000 euro - oggi la soglia è 10.000 - ma la dogana può rinunciare a chiederlo - come oggi)
Forfettizzazione del VALORE DI TRANSAZIONE - quando sia complicato calcolare con esattezza il valore medesimo per ragioni contrattuali o simili
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SOSTANZA
RoyaltiesDi fatto non cambia nulla: solo la formulazione è adesso
forse più chiara ma il ragionamento per l’inclusione di esse nel valore in dogana è sempre il medesimo
ScontiSono stati codificati i casi di accettazione degli sconti
(naturalmente quelli che non sono già riportati in fattura ma che si saprà che verranno applicati
Merci difettoseSe dovessero emergere difetti nelle merci DOPO lo
sdoganamento, sarà possibile chiedere la RIDUZIONE del VALORE in dogana
First sale ruleAbrogata, seccamente, nonostante gli strilli delle associazioni
di categorie che trafficano a Bruxelles
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OBBLIGAZIONI
La faccenda delle OBBLIGAZIONI DOGANALI è sempre stata un artificio complicato per dare base giuridica ad una cosa che sarebbe stata troppo semplice:
PAGA I DAZI E GLI ALTRI DIRITTI
Ovviamente diventa infernale quando si tratta di capire QUANDO, DOVE e PERCHÉ sorge
Vi grazio
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MA…
Diciamo solo che le obbligazioni tipicamente SORGONO quando si deve pagare qualcosa alla dogana.
Ed ecco una delle norme antielusive più contorte che il CDU introduce e che sarà il nostro esempio di come qualcosa di SEMPLICISSIMO possa diventare quasi incomprensibile…
L’articolo 78 del Codice
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ARTICOLO 78 CDU
3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.
Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, la persona che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione ed era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice.
Articolo 78
Disposizioni speciali relative alle merci non originarie
1. Quando un divieto di rimborso dei dazi all'importazione, o di esenzione dagli stessi, si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti per i quali è rilasciata o compilata una prova d'origine nel quadro di un accordo preferenziale tra l'Unione e alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o gruppi di tali paesi o territori, un'obbligazione doganale all'importazione per tali merci non originarie sorge in seguito all'accettazione della dichiarazione di riesportazione relativa ai prodotti in questione.
2. Quando sorge un'obbligazione doganale a norma del paragrafo 1, l'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione è stabilito alle stesse condizioni che per un'obbligazione doganale risultante dall'accettazione, alla medesima data, della dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica delle merci non originarie utilizzate nella fabbricazione dei prodotti in questione ai fini della conclusione del regime di perfezionamento attivo.
3. Si applica l'articolo 77, paragrafi 2 e 3. Tuttavia, per le merci non unionali di cui all'articolo 270, il debitore è la persona che presenta la dichiarazione di riesportazione. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale la dichiarazione è presentata.
Articolo 79
Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza
1. Per merci soggette ai dazi all'importazione, sorge un'obbligazione doganale all'importazione in seguito all'inosservanza di:
a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea, l'ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all'interno di tale territorio;
b) uno degli obblighi stabiliti nella normativa doganale per quanto concerne le merci in regime di uso finale all'interno del territorio doganale dell'Unione;
c) una condizione fissata per il vincolo di merci non unionali a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota ridotta di dazio all'importazione.
2. Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è quello in cui:
a) non è soddisfatto o cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale; oppure
b) è stata accettata una dichiarazione in dogana che vincola le merci a un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizione stabilita per il vincolo delle merci al regime in questione o per la concessione di un'esenzione dai dazi o di un dazio all'importazione ridotto a causa dell'uso finale delle merci.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il debitore è una delle persone seguenti:
a) qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione;
b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l'obbligo, o che ha partecipato all'atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell'obbligo;
c) qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale.
4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la dichiarazione in dogana delle merci vincolate a tale regime doganale o per la concessione, a causa dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota di dazio all'importazione ridotta.
IT L 269/36 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.10.2013
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CIRCOLARE 8/DUna novità è costituita dal disposto dell’78 CDU, recante norme speciali relative alle merci non originarie oggetto di divieto di rimborso dei dazi all’importazione, o di esenzione dagli stessi (cd. clausola di no draw back duty presente in molti protocolli origine annessi agli accordi di libero scambio stipulati dalla UE). Ai sensi di tale norma, si premura di precisare il legislatore unionale, l’obbligazione doganale sorge in seguito all’accettazione della dichiarazione di riesportazione relativa ai prodotti nella cui fabbricazione le suddette merci non originarie sono utilizzate con riferimento alla determinazione dell’importo, riesportazione di prodotti cd. compensatori da perfezionamento attivo di materie prime e/o semilavorati temporaneamente importati nel quadro di accordo preferenziale tra l’Unione e alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale che contempli il divieto di restituzione/esenzione dei dazi).
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EHM… SPIEGHIAMOCIMolto semplicemente
Quando utilizzo merci NON UNIONALI nell’ambito di una lavorazione effettuata in PERFEZIONAMENTO ATTIVO (ossia, senza pagare il dazio per materie prime e componenti che arrivano da fuori UE)
E poi esporto i beni ottenuti verso un Paese accordista
Devo pagare il dazio su quei componenti e materie prime
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PERCHÉ?
Un accordo di DIVIETO DI RESTITUZIONE DIRITTI serve proprio a evitare che una delle parti faccia circolare componenti e materie prime da un Paese all’altro dell’accordo senza pagare dazio
Perché? Perché altrimenti potrei fare il furbo e utilizzare l’accordo per AGGIRARE i dazi gravanti PROPRIO su quei componenti e materie prime!
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CINA UEMaterie prime, dazio 6% Prodotto finito
PERFEZIONAMENTOATTIVO
Pagamento dazio su componenti cinesi
TUNISIADisegnino
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ORIGINE PREFERENZIALE
Beh, qui, a dire il vero (e FORTUNATAMENTE) abbiamo gli accordi con gli altri Paesi che rimangono, ovviamente, in vita
Ma il CDU (e il 2015/2447) ABROGANO il precedente Regolamento 1207/2001 (e ss. mm. e ii.): quello sulla DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
Ottimo!
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MIGLIORAMENTO
Articoli 61 e seguenti del 2447/2015 (IA)
La dichiarazione a lungo termine vale DUE ANNI
La retroattività è confermata ad UN ANNO
Si può EVITARE DI FIRMARLA, sia spedendola elettronicamente sia inviando una dichiarazione preventiva con cui ci si assume la responsabilità per le proprie dichiarazioni, anche non firmate
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COME PRIMA E PIÙ
Altra ottima idea:
Il formato delle DICHIARAZIONI resta assolutamente identico a quello attuale
Si era pensato di renderlo più articolato poi ha prevalso la ragionevolezza…
Ora abbiamo 150 giorni di tempo per ottenere dal fornitore le prove che la sua dichiarazione era vera…
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ONP
Ossia: ORIGINE NON PREFERENZIALE (Made in o circa)
Qui, come sapete, le regole sono sempre state ambigue e discutibili
Ma tutti eravamo ormai abituati all’idea del
CTH (salto di voce) o del
VALORE AGGIUNTO
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ALLEGATO 11
Tutto ciò aveva… ORIGINE nell’Allegato 11 delle DAC
che prevedeva ALCUNI specifici tipi di lavorazione sostanziale che potevano dare l’origine ai prodotti ivi considerati
Poi, per estensione, gli operatori POTEVANO ricorrere alla POSIZIONE COMUNE della UE in materia, che prevedeva regole per tutti i prodotti
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ALLEGATO 11
In effetti l’Allegato 11 è una lunga storia…
All’inizio dei lavori la TAXUD aveva proposto di rendere VINCOLANTE la famosa POSIZIONE COMUNE
Ma BE (che sarebbero le Confindustrie d’Europa) si è opposta STRENUAMENTE! Perché?
Per accontentare l’automotive! Ossia, il problema sollevato era:
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IL PROBLEMA DELLE REGOLE DI LISTA
Se le regole diventano rigide, si applicheranno, OVVIAMENTE, anche all’import
… Sarebbe diventato un inferno riassegnare le origini attribuite in partenza dal fornitore! Infatti, non è assolutamente detto che le regole di lista vengano rispettate dagli altri Paesi (anzi, a dire il vero, proprio non le applicano!)
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E DUNQUE
Niente allegato COMPLETO
MA un allegato è stato prodotto, un mix tra regole della posizione comune e quelle del vecchio Allegato 11
L’allegato 22.01!
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INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ALLEGATO A Requisiti comuni in materia di dati per domande e decisioni 111
ALLEGATO B Requisiti comuni in materia di dati per dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale delle merci unionali 163
ALLEGATO B-01 Dichiarazioni normali in formato cartaceo - Note e formulari da utilizzare 227
ALLEGATO B-02 Documento di accompagnamento transito 266
ALLEGATO B-03 Elenco degli articoli 269
ALLEGATO B-04 Documento di accompagnamento transito/sicurezza (DATS) 271
ALLEGATO B-05 Elenco di articoli transito/sicurezza («TSLoI») 274
ALLEGATO 12-01 Requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone 276
TITOLO II
PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE PREVISTE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI
ALLEGATO 22-01 Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un’origine non preferenziale 279
ALLEGATO 22-02 Domanda per il certificato d’informazione INF 4 e certificato d’informazione INF 4 338
ALLEGATO 22-03 Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono il carattere originario 339
ALLEGATO 22-04 Prodotti esclusi dal cumulo regionale 396
ALLEGATO 22-05 Lavorazioni escluse dal cumulo regionale SPG (prodotti tessili) 400
ALLEGATO 22-11 Note introduttive ed elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario 401
ALLEGATO 22-13 Dichiarazione su fattura 514
TITOLO III
OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE
ALLEGATO 32-01 Impegno del garante — Garanzia isolata 517
ALLEGATO 32-02 Impegno del garante — Garanzia isolata a mezzo di certificati 518
ALLEGATO 32-03 Impegno del garante — Garanzia globale 519
ALLEGATO 32-04 Notifica al fideiussore di non appuramento del regime di transito unionale 520
ALLEGATO 32-05 Notifica al fideiussore dell’esigibilità dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito unionale 521
ALLEGATO 33-01 Richiesta di pagamento all’associazione garante dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA 522
ALLEGATO 33-02 Notifica al fideiussore dell’esigibilità dell’obbligazione nell’ambito del regime di transito con carnet CPD 523
IT 29.12.2015 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 343/109
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22.01
L’allegato contiene alcune norme e definizioni di carattere generale, applicabili a tutte le merci (tolleranze, separazione contabile etc., tutti strumenti più o meno già noti e utilizzati dalle imprese)
Eppoi si lancia nella definizione di REGOLE PRIMARIE per l’attribuzione dell’ORIGINE e, qui sta il punto più critico,
nella definizione di REGOLE RESIDUALI
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ALLEGATO 22.01AD ES., CAPITOLO 84
Regola primaria: parti e accessori prodotti da sbozzi:
. (1) Si considera paese di origine dei prodotti fabbricati a partire da sbozzi che, conformemente alla regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, sono classificati nella stessa voce, sottovoce o suddivisione dei prodotti completi o finiti, quello in cui la lo sbozzo è stato finito, a condizione che la finitura includa la configurazione nella forma definitiva mediante la rimozione del materiale (diversa dalla levigatura o dalla lucidatura …) o processi di formazione quali la piegatura, la martellatura, la pressatura o la stampa.
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REGOLA ESISTENTE
La Regola primaria per le PARTI era già presente nella POSIZIONE COMUNE
Ma NON era vincolante. Dal I maggio, lo sarà!
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REGOLA RESIDUALE
Quando non sia possibile attribuire l’origine secondo le regole di lista
e quando non sia ben chiaro quale sarebbe stata l’ultima lavorazione sostanziale
allora si ricorre alla REGOLA RESIDUALE (oggi tipicamente UNICA per ogni capitolo)
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!!!
Regola residuale di capitolo Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
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PERCHÉ “!!!”?
Perché SEMBREREBBE (ma su questo dovremo ottenere chiarimenti più ampi) che l’ORIGINE sia determinata SOLO
Attraverso la SOMMA dei COSTI dei singoli componenti raggruppati per ORIGINE!
E la POSIZIONE COMUNE??? Mah…
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PRATICAMENTEMACCHINARIO (VALORE 100) Origine Valore
componente X Russia 28
componente Y Cina 15
componente Z Korea 15
Tutto il resto Italia 42
TOTALE 100
Maggior PORZIONE 42 è > di 28 e di 15
ORIGINE ITALIA
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TESSILE
Vi sono alcuni settori, tra cui il tessile (ma guarda!) che sono stati più attentamente considerati, con regole PRIMARIE per TUTTE le possibili VD…
Anche in questo caso, però, abbiamo la
REGOLA RESIDUALE (sempre la stessa, la maggior parte del VALORE)
Come mai?
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RESIDUALEIn effetti, la regola residuale, nella posizione comune, aiutava ad attribuire l’origine ad un bene quando non si fosse raggiunta la lavorazione sostanziale definita per ciascuna VD
E allora, grazie alla residuale, si POTEVA attribuire COMUNQUE l’origine ad un prodotto
MA restava aperta la strada per un ricorso ad una diversa interpretazione dell’ULTIMA LAVORAZIONE SOSTANZIALE
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NOTA 5 ALLEGATO 9 REG. 2454/1993
Per tutti i prodotti non menzionati nell'allegato 11 (tranne i tessili della sezione XI), l'origine viene determinata caso per caso, valutando tutte le trasformazioni o lavorazioni in relazione al concetto di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale di cui all'articolo 24 del codice.]
DAL 1 MAGGIO NON ESISTERÀ PIÙ!!
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DAL 1 MAGGIO
La REGOLA RESIDUALE diventa OBBLIGATORIA e quindi non si potrà che far ricorso a quella per determinare l’origine di un prodotto (anche TESSILE) che NON soddisfi le condizioni dell’Allegato 22.01
Drammatico? Probabilmente no, ma consideriamo il fatto che tutte le lunghissime precisazioni per il tessile riportate nell’Allegato 9 (in vigore per i famosi ultimi 4 giorni) sono state CANCELLATE. Siamo un po’ più soli…
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PROCEDURE DI DOMICILIAZIONE
Come tali non esistono più…neanche loro
Adesso (secondo il CDU e secondo gli esperti) prendono il nome di
ISCRIZIONE NELLE SCRITTURE DEL DICHIARANTE (art. 182 del CDU - sì, anche adesso si chiamano così, ma solo nel Codice, poi, nelle Disposizioni di attuazione, diventato DOMICILIAZIONI)
Bellissimo!
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MA!
Originariamente, la EDR (anglicismo ormai entrato nell’uso comune, Entry in the Declarant’s Records) doveva proprio costituire una semplificazione RADICALE
Ossia, come detto in apertura:
Semplice messa a disposizione della iscrizione nelle scritture
SENZA bolletta e SENZA visto uscire!
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OSSESSIONI
E il controllo??? E i poveri spedizionieri???
E allora, il 2446/2015, uno dei PEGGIORI REGOLAMENTI MAI EMANATI (e vorrei proprio che mi querelassero per questa affermazioni dandomi però la possibilità di dimostrare che quel che dico è VERO!)
limita spaventosamente la EDR!
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ESPORTAZIONE
Alzi la mano chi, oggi presente, non esporta mai nulla…
Beh, all’articolo 150 dispone, in merito alle condizioni per la EDR:
Se la domanda di autorizzazione riguarda l’esportazione e la riesportazione, l’autorizzazione è concessa unicamente sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
l’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero a norma dell’articolo 263, paragrafo 2, del codice;
l’ufficio doganale di esportazione è anche l’ufficio doganale di uscita oppure l’ufficio doganale di esportazione e l’ufficio doganale di uscita hanno predisposto procedure volte a garantire che le merci siano soggette a vigilanza doganale all’uscita.
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ED ECCOCI
NIENTE EDR per gli esportatori, che siano loro o i CAD (ripeto, la limitazione vale per TUTTI) salvo casi improbabili
Tutto in dogana…
Ma possibile???
Possibile che i big player della spedizione siano riusciti in questo capolavoro del terrorismo doganale?
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NO, OVVIAMENTE
Le soluzioni naturalmente ci sono ma sono… così COMPLICATE da ricostruire che solo i folli euroburocrati possono averle pensate!
Di che si tratta?
Dello SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO combinato con i LUOGHI DESIGNATI DALLA DOGANA e con la DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA
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OSSIA
Sdoganamento centralizzato Art. 179 Presento le merci in un posto
e la dichiarazione al mio ufficio
Dichiarazione semplificata Art. 166
Posso inviare anche una dichiarazione con i dati minimi
(poco più di una fattura)
Luoghi DESIGNATI (equivalienti alle
dogane)Art. 139
Posso chiedere che il mio stabilimento divenga un LUOGO DESIGNATO dall’autorità doganale
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DUNQUE!!!Moltissimi vantaggi (anche se non quelli dell’EDR, e non si capisce proprio perché…)
Possibilità di dichiarare la merce in forma semplicissima, ovunque essa sia (purché io abbia comunicato preventivamente alla “mia” dogana dove si troverà la merce)
Possibilità di farsi autorizzare lo stabilimento come “luogo designato”
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MA (ANCHE QUI)
Le dichiarazioni, sia pur se complementari, le dovrò comunque presentare
E dovrò, ma questo ormai è INEVITABILE, essere AEOC….almeno!
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SOLUZIONE ADMS
L’Agenzia, nella splendida persona di Teresa Alvaro (Direttore centrale tecnologie per l’innovazione) non solo ha percorso questa strada ma, addirittura,
ha ritenuto di poter considerare il
LUOGO APPROVATO
coincidente con quelli che sono gli attuali luoghi AUTORIZZATI delle PD
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EFFETTI…
Procedure ORDINARIE (ma TOTALMENTE TELEMATIZZATE) a disposizione degli attuali titolari di PD (ed anche dei futuri aspiranti semplificatori)
NESSUN LIMITE per Voce Doganale o di altra natura (a differenza di quello che ACCADREBBE con l’EDR)
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RESTA UN DUBBIO…
La base della soluzione è l’applicazione FORZATA dell’articolo 139 del CDU (ossia l’articolo che consente alla dogana di considerare luoghi e magazzini privati come luoghi APPROVATI dalla dogana e, quindi, equivalenti - o quasi - agli SPAZI DOGANALI)
L’articolo 139 si riferisce SOLO ai luoghi per le merci IN ARRIVO
E non vorremmo che, poi, la soluzione fosse valida SOLO per gli importatori…
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AEO
Articolo 38 (e 39) del CDU (ricordiamo sempre: CDU è il nuovo Codice Doganale dell’Unione, Reg. UE 2013/952)
Metto in evidenza solo due punti
Oggi, il requisito della purezza è diventato più intenso: mentre prima si richiedeva l’assenza di gravi E ripetute violazioni
adesso ci vuole l’assenza di gravi O ripetute violazioni…
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AL RIGUARDO
Ci si spingerà ad analizzare TUTTA l’attività economica del richiedente, non solo quella di rilevanza doganale
Si parlerà quindi di COMPLIANCE ECONOMICA e non solo DOGANALE
Forse è meglio così, almeno per le imprese che intendono operare in assoluta correttezza…
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SECONDO PUNTOSarà indispensabile disporre di
STANDARD PRATICI DI COMPETENZA
Si tratta di un requisito … odioso
Perché?
Perché, pur essendo stato declinato in modo light
Richiede, di fatto, di aver avuto rapporti documentabili con l’autorità doganale
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PER GLI ESPORTATORI
Il requisito è veramente semplice: basta che il loro nome sia regolarmente presente nella casella 2 del DAU (ESPORTATORE) - da ALMENO TRE ANNI
In pratica, il requisito non viene soddisfatto da coloro che esportano in forma TRIANGOLARE, quali PRIMI CEDENTI (e che, quindi, non trovano i loro riferimenti nella casella 2, la quale riporta solo quelli del PROMOTORE della triangolazione)
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CI PIACE L’EXPORT!Certo, è la nostra vocazione! Ed ecco che il Regolamento 2015/2446 ha voluto complicarci (FORSE) la vita…
Proviamo a capire perché!
Art.1 punto 19: Definizione di ESPORTATORE
L’intenzione era ottima: cercare di ALLINEARE la definizione di esportatore con quella riportata nel Regolamento 428/2009 (Beni a duplice uso)
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428/2009, ART. 1
. «esportatore» è qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio:
i) per conto della quale è resa una dichiarazione d’esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l’invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità al momento dell’accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto l’esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l’invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità;
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ESPORTATORE
Sono elencate tre ipotesi per l’attribuzione della “qualifica” di esportatore
La seconda (lettera b) in realtà non rileva (oggi) perché si riferisce al privato che trasporta le merci nei suoi bagagli…
Vediamole
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A)a) la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che, al momento
dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
Ossia: SE sono TITOLARE del CONTRATTO CONCLUSO CON IL DESTINATARIO E HO LA FACOLTÀ di decidere quando e se le merci verranno trasportate fuori dalla UE
ALLORA sono sicuramente l’ESPORTATORE
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MA SE
Il TITOLARE del contratto è un terzo (non residente nella UE)? Classico caso di triangolazione?
Beh, allora si va alla lettera C
c) negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
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ESPORTATORE?La definizione C) ci dice che, perché si abbia un esportatore, dovrà esserci una PERSONA RESIDENTE NELLA UE che ha la FACOLTÀ di DECIDERE che le merci vengano trasportate fuori dalla UE
E se tale facoltà appartiene al mio cliente NON UE?
Dovrà forse aprire una STABILE ORGANIZZAZIONE??
O dovremo dire addio per sempre all’EXW? (circa…)
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SOLUZIONE!Anche se lascia un po’ di amaro e pare un tantino sghemba, la soluzione ce l’ha fornita l’ADMS, nella Circolare 8/D
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operazioni commerciali deve essere stabilito nella UE, se ondo i riteri previsti dall’art.5, punto 31, del CDU e quindi avere in tale territorio:
- la sede statuaria - l’amministrazione centrale o - una stabile organizzazione definita dal codice all’art. 5 punto 32) come una sede
fissa di affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate in tutto o in pare le operazioni doganali di una persona.
Inoltre, lo stesso deve essere titolare di un contratto concluso con il destinatario di un paese terzo e, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di esportazione, deve avere la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate fuori dal territorio doganale dell’Unione.
La lettera c) del citato art.1, punto 19) del RD prevede, altresì, quale ipotesi residuale, anche in assenza di contratto concluso con il destinatario di un paese terzo, che sia definito come esportatore il soggetto stabilito nella UE che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione.
La nuova definizione di esportatore enuclea in maniera esplicita un principio già coevo nella normativa doganale vigente e cioè che il soggetto che assume la veste di esportatore deve essere stabilito nell’Unione. A tale regola fa eccezione, ai sensi dell’art. 1 punto 19), lett. b) del RD, il soggetto privato che esporta beni da trasportare nei bagagli personali che potrà quindi presentare, qualora necessario, una dichiarazione doganale in qualità di esportatore anche se residente in un Paese terzo, in quanto viaggiatore.
L’operatore o er iale stabilito in un Paese terzo, he intende presentare una di hiarazione di esportazione nell’Unione europea o e esportatore deve affidare le operazioni ad un soggetto stabilito nella UE che in qualità di esportatore agisca per suo conto.
Il rispetto delle condizioni previste per considerare una persona stabilita nella UE non è, pertanto garantito dall’attribuzione al soggetto estero di una partita IVA, avvenuta a seguito di identificazione fiscale diretta ai sensi dell’art. 35 ter del D.P.R 633/72 o dalla nomina di un rappresentante fiscale residente nello Stato secondo quanto stabilito dell’art.17, terzo comma. del medesimo decreto.
Il possesso di un codice E.O.R.I, assegnato al soggetto stabilito in un paese terzo dall’autorità doganale dell’Unione, a seguito del processo di identificazione e registrazione del medesimo, non è di per sé sufficiente a garantire il rispetto delle condizioni previste dall’art. 5 punto 31 del Codice e poter assumere di conseguenza la veste di esportatore nelle dichiarazioni doganali presentate nell’Unione. Detto soggetto qualora voglia esportare merci dalla UE avrà cura di utilizzare un rappresentante doganale ivi stabilito che, nel rispetto delle condizioni
E cioè? Un RAPPRESENTANTE INDIRETTO, ossia un soggetto che A PROPRIO NOME ma per conto del SOGGETTO NON RESIDENTE assumerà la qualifica di ESPORTATORE
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PERCHÉ SGHEMBA?
Innanzitutto la norma pare proprio ESIGERE che l’esportatore (e non un suo rappresentante) sia residente nella UE
Perché con la soluzione adottata, in effetti l’esportatore continuerebbe ad essere il NON residente, sia pure per interposta persona…
Mmmhhh. Però, noi poveri mortali possiamo utilizzarla. problemi dell’Agenzia…
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UNA BUONA NOTIZIA!A CONCLUSIONE DELLA CIRC.
8/D
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ri hieste dall’art. 1 punto 19) del RD, sarà indicato nel campo 2 della dichiarazione doganale quale esportatore.
G 6) Documento di accompagnamento esportazione Al fine di espletare le formalità previste presso l’Ufficio doganale di uscita, non è più
richiesto l’utilizzo della copia cartacea del D.A.E, quale documento di accompagnamento da presentare unitamente alle merci al predetto Ufficio, essendo sufficiente comunicare a tale Ufficio il numero dell’M.R.N. (Master Reference Number) della dichiarazione di esportazione, indicando ad esempio il codice a barre.
Gli operatori potranno comunque continuare ad utilizzare il D.A.E durante il periodo transitorio e quindi fino all’introduzione del sistema A.E.S previsto per il 01.03.2019, come indicato nelle linee guida. Non si segnalano, infine, novità per quanto riguarda la notifica di riesportazione e dichiarazione sommaria di uscita. Il Direttore Centrale
D.ssa Cinzia Bricca Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs.39/93
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SEVERITÀ
Secondo il CDU le sanzioni dovranno essere
EFFETTIVE, PROPORZIONATE e DISSUASIVE
Però lascia aperta una questione che è costantemente fonte di irritazione, delusione, iniquità
Ossia la DIVERSITÀ degli impianti sanzionatori adottati da ciascun Paese
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INDIVIDUALISTI
In effetti, anche il nostro Paese (che ha un rapporto di amore/odio con le PUNIZIONI… andrebbe indagato…)
finisce per perdersi in cervellotiche modifiche degli impianti sanzionatori (depenalizza di qua, aggrava di là, obbliga al contraddittorio e poi consente iniquità grottesche)
Pensiamo solo a quanto deciso per il glorioso anno 2016
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VIOLAZIONI TRIBUTARIE
Depenalizzazione del contrabbando (art. 8 c.1 D.L.vo 8/2016)
Recidiva (aumento della sanzione divenuto OBBLIGATORIO - art. 7 D.L.vo 472/1997)
Attenuanti generiche (divenute di larga applicazione, che di fatto attenuano l’impatto delle recidiva… stesso articolo)
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UNIFORMAZIONE
Con la Comunicazione 884 del 13.12.2013 la Commissione (UE) ha presentato una proposta di DIRETTIVA in materia sanzionatoria al fine di ARMONIZZARE le punizioni
La proposta si basa su un’analisi delle stranezze dei singoli Stati membri: quel che è penale da una parte non lo è da un’altra e così per misura e soglia delle sanzioni. Ciascuno per se.
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TRE TIPOLOGIE
Responsabilità oggettiva
Anche se non volevi e non sapevi, hai
sbagliato17 casi!
Negligenza L’hai fatto perché lavori male 11 casi
Intenzionale L’hai fatto apposta 7 casi
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ESCLUSIONE
La Direttiva prevede che non si risponde delle violazioni in UN SOLO CASO
Quando la violazione sia commessa per ERRORE DELLE AUTORITÀ DOGANALI!
Quindi, niente pietà per chi opera in buona fede.. la c.d. STRICTLY LIABILITY
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TipologiaMinimoMERCI
SPECIFICHE
Minimo NO MERCI
SPECIFICHE
Massimo MERCI
SPECIFICHE
Massimo NO MERCI
SPECIFICHE
Responsabilità oggettiva
1% del VALORE 150 euro 5% del
VALORE 7.500 euro
Negligenza - - 15% del VALORE 22.500 euro
Intenzionalità - - 30% del VALORE 45.000 euro
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ANABOLI
Panayota Anaboli è il Direttore della Divisione A della TAXUD
Il 16 gennaio ha presentato un report molto interessante sulle preoccupanti disparità di trattamento sanzionatorio nei diversi Paesi membri…
E devo dire che la necessità di un minimo di armonizzazione è sicuramente URGENTE
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An example •Company X lodged an export declaration at the customs office of export 2 days after the goods were loaded in the export container.
Sanctions MS Type
Criminal 9
2 (from the 9)
• Pecuniary from 1250 EUR to 1.800.000 EUR
b)Imprisonment
Non criminal 15 Pecuniary from 393 to 500.000 EUR
No sanction 1
Settlement 15
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QUALE FUTURO?
Il futuro è sempre un percorso oscuro....
Ma qualche chiarore pare di intravvederlo nelle evoluzioni di cui abbiamo parlato
Stiamo provando a metterne insieme qualche pezzo…
E confidiamo molto su un confronto stretto con le nostre aziende!
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