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TUTTI I DIRITTI RISERVATI

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Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla Simone s.r.l.(art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

Di particolare interesse per i lettori di questo volume segnaliamo:

Dal catalogo Edizioni giuridiche Simone

6/3 • Compendio di diritto commerciale24 • Diritto delle assicurazioni private26 • Compendio di diritto delle società35 • Compendio di diritto bancario38 • Tecnica bancaria (Economia e gestione delle imprese bancarie)38/2 • Compendio di diritto degli Intermediari finanziari56 • Manuale del consulente finanziario

Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito: www.simone.itove è anche possibile scaricare alcune pagine saggio dei testi pubblicati

Finito di stampare nel mese di febbraio 2020da «CBL Grafiche s.r.l.» - Napoli

per conto della Simone S.r.l. - Via F. Caracciolo, 11 - 80122 - Napoli

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

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PREMESSA

Questo compendio offre gli strumenti per un approccio adeguato alla complessa ma-teria del diritto dei mercati finanziari, illustrando in modo chiaro, lineare e accurato la struttura dei mercati finanziari e la loro regolamentazione.Particolare attenzione è rivolta, poi, all’analisi dell’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari, ai sistemi di compensazione, liquidazione e garanzia delle ope-razioni concluse sui mercati regolamentati nonché all’appello al pubblico risparmio e alla disciplina in materia di Offerte pubbliche di acquisto e di scambio (OPA/S).Per le sue caratteristiche, il volume è, quindi, particolarmente indicato per quanti – stu-denti universitari, consulenti finanziari e cultori della materia – mirano a raggiungere una valida conoscenza della disciplina.

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Capitolo 1: I mercati regolamentati

1. Il quadro normativo ................................................................................... Pag. 5 2. I mercati finanziari ..................................................................................... » 8 3. Il mercato monetario e il mercato dei cambi ............................................. » 9 4. Il mercato mobiliare .................................................................................. » 12 5. I mercati regolamentati ............................................................................. » 13 6. Mercati esteri riconosciuti ......................................................................... » 15 7. Sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici ...................................... » 15

Capitolo 2: La gestione del mercato

1. Il gestore del mercato regolamentato ....................................................... » 20 2. Obblighi riguardanti le persone che esercitano un’influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato ................................................ » 21 3. Requisiti degli esponenti aziendali del gestore del mercato regolamentato .... » 22 4. Autorizzazione dei mercati regolamentati ................................................. » 23 5. La vigilanza ............................................................................................... » 24 6. Revoca dell’autorizzazione, provvedimenti straordinari a tutela del mer- cato e crisi del gestore del mercato regolamentato .................................. » 25

Capitolo 3: Gestione accentrata di strumenti finanziari

1. Nozione di gestione accentrata di strumenti finanziari ............................. » 27 2. La disciplina del TUF ................................................................................ » 27 3. Crisi dei depositari centrali ........................................................................ » 29 4. Gestione accentrata in regime di dematerializzazione ............................. » 29 5. Gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari ................................. » 32 6. L’art. 82 del Tuf ......................................................................................... » 33

Capitolo 4: Servizi di liquidazione e sistemi di garanzia

1. I servizi di compensazione e liquidazione ................................................. » 36 2. Servizi di riscontro e di rettifica (pre-settlement) ....................................... » 37 3. Il provvedimento unico sul post-trading del 13 agosto 2018 ..................... » 38 4. Sistemi di garanzia a controparte centrale ............................................... » 39 5. Disciplina delle controparti centrali ........................................................... » 41 6. Segue: La Cassa di compensazione e garanzia ...................................... » 44

Capitolo 5: Ammissione alla quotazione di borsa, sospensione e revoca

1. La quotazione di Borsa ............................................................................. » 46 2. L’ammissione alla quotazione e alle negoziazioni .................................... » 47 3. Il prospetto di ammissione alle negoziazioni ............................................ » 49 4. La procedura di ammissione ai mercati della Borsa Italiana S.p.A. .......... » 51

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5. Lo sponsor (o listing partner) .................................................................... Pag. 54 6. L’operatore specialista e l’operatore market maker Mifid2 ....................... » 55 7. Condizioni generali per l’ammissione ai mercati gestiti dalla Borsa Italia- na S.p.A. ................................................................................................... » 55 8. Condizioni generali di ammissione per gli strumenti finanziari e gli emittenti . » 56 9. La sospensione e la revoca dalla quotazione ........................................... » 5910. Esclusione dalle negoziazioni su richiesta dell’emittente ......................... » 6111. Informativa societaria: obblighi degli emittenti nei confronti della Borsa Italiana S.p.A. ........................................................................................... » 6312. Le informazioni sulle condizioni di mercato .............................................. » 6313. I listini ufficiali ............................................................................................ » 6414. I principali indici di borsa ........................................................................... » 65

Capitolo 6: I mercati di Borsa

1. Attività di negoziazione nei mercati regolamentati .................................... » 69 2. Condizioni di accesso ai mercati gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. .......... » 70 3. Requisiti di ammissione ............................................................................ » 72 4. Condizioni per l’operatività ........................................................................ » 72 5. Permanenza alle negoziazioni e regole di condotta ................................. » 73 6. L’interconnessione al mercato .................................................................. » 73 7. Poteri sanzionatori della società di gestione ............................................. » 75 8. La borsa valori e Il sistema telematico ...................................................... » 75 9. Modalità di negoziazione: asta e negoziazione continua .......................... » 7610. Tipologia dei prezzi ................................................................................... » 7811. Il mercato telematico azionario (MTA) ...................................................... » 8012. Il mercato telematico per la negoziazione delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) .............................................................................................. » 8413. Il mercato ETFplus .................................................................................... » 8714. Il mercato telematico degli investment vehicles (MIV) .............................. » 9015. Il mercato degli strumenti derivati (IDEM) ................................................. » 9116. Il mercato telematico dei securitised derivatives (SeDeX) ........................ » 98

Capitolo 7: Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza

1. Obblighi di negoziazione, di trasparenza e di segnalazione di operazioni in strumenti finanziari ................................................................................ » 99 2. Autorizzazione delle deroghe alla trasparenza delle negoziazioni ........... » 100 3. Comunicazioni in merito alle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione (art. 67, del. Consob n. 20249/2017) ........................................................ » 101 4. Comunicazioni in merito ai canali utilizzati per l’adempimento degli obbli-

ghi di trasparenza al pubblico e di segnalazione alla Consob (art. 70, del. Consob n. 20249/2017) ............................................................................ » 102 5. Comunicazioni in materia di fornitura di dati di mercato e di internalizza- zione sistematica ...................................................................................... » 102

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Capitolo 8: L’integrità dei mercati e gli abusi di mercato

1. L’integrità dei mercati ................................................................................ Pag. 105 2. La segnalazione delle violazioni ............................................................... » 107 3. Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato .............. » 108 4. Sanzioni penali ......................................................................................... » 110 5. Sanzioni amministrative ............................................................................ » 111

Capitolo 9: Le società d’intermediazione mobiliare (SIM)

1. Nozione ..................................................................................................... » 113 2. Autorizzazione all’esercizio dei servizi d’investimento ed iscrizione all’Albo .. » 114 3. Operatività transfrontaliera delle SIM ....................................................... » 119 4. Esponenti aziendali e partecipanti al capitale ........................................... » 120 5. Sistema organizzativo, conflitti di interesse e conservazione delle regi- strazioni .................................................................................................... » 122 6. La vigilanza sulla SIM ............................................................................... » 126 7. Provvedimenti ingiuntivi e crisi .................................................................. » 130

Capitolo 10: Le imprese d’investimento comunitarie ed extracomunitarie

1. Nozione ..................................................................................................... » 135 2. L’adesione a un sistema d’indennizzo ...................................................... » 136 3. L’operatività transfrontaliera ...................................................................... » 136 4. Provvedimenti ingiuntivi e crisi .................................................................. » 140

Capitolo 11: La gestione collettiva del risparmio

1. Considerazioni generali ............................................................................ » 143 2. Le società di gestione del risparmio ......................................................... » 143 3. Le SICAV e le SICAF: autorizzazione alla costituzione e attività esercita- bili ............................................................................................................. » 148 4. Altre forme di gestione .............................................................................. » 154 5. L’operatività transfrontaliera di SGR, SICAV e SICAF .............................. » 156 6. Prestazione del servizio e commercializzazione ...................................... » 158 7. Provvedimenti ingiuntivi e crisi .................................................................. » 160

Capitolo 12: I servizi di investimento e i servizi accessori

1. I soggetti autorizzati all’esercizio professionale dei servizi di investimento .. » 164 2. Le regole generali di comportamento ....................................................... » 166 3. Gli obblighi informativi, pubblicitari e promozionali ................................... » 167 4. Operazioni svolte in nome proprio e per conto altrui ................................ » 174 5. La separazione patrimoniale ..................................................................... » 174 6. La disciplina dei contratti .......................................................................... » 176 7. Incentivi agli intermediari .......................................................................... » 182 8. La negoziazione per conto proprio e per conto dei clienti ........................ » 184 9. La gestione di portafogli ............................................................................ » 186

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10. Il collocamento di strumenti finanziari ....................................................... Pag. 19711. L’offerta fuori sede .................................................................................... » 19812. Promozione e collocamento a distanza .................................................... » 20013. Ricezione e trasmissione di ordini ............................................................ » 20414. L’OTF ........................................................................................................ » 20615. I servizi accessori ..................................................................................... » 206

Capitolo 13: La normativa antiriciclaggio

1. La normativa antiriciclaggio ...................................................................... » 208 2. I soggetti obbligati (destinatari) ................................................................. » 212 3. Obblighi di adeguata verifica della clientela .............................................. » 215 4. Obblighi di registrazione e di segnalazione .............................................. » 219 5. Il ruolo dell’UIF .......................................................................................... » 221 6. Sanzioni penali e amministrative .............................................................. » 223 7. Ulteriori considerazioni sul D.Lgs. 90/2017 in tema di riciclaggio e finan- ziamento al terrorismo .............................................................................. » 225

Capitolo 14: La disciplina degli emittenti e delle società con azioni quotate

1. Disposizioni generali ................................................................................. » 226 2. Società controllate e collegate .................................................................. » 226 3. La disciplina delle società quotate ............................................................ » 227

Capitolo 15: L’informazione societaria

1. Generalità ................................................................................................. » 228 2. Le comunicazioni al pubblico: l’informazione continua ............................. » 229 3. L’informazione periodica ed episodica ...................................................... » 230 4. Comunicazioni alla Consob ...................................................................... » 232 5. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico ............................... » 233

Capitolo 16: Assetti proprietari e patti parasociali

1. Partecipazioni rilevanti .............................................................................. » 234 2. Partecipazioni reciproche ......................................................................... » 236 3. Patti parasociali ........................................................................................ » 237

Capitolo 17: L’assemblea nelle S.p.A. quotate

1. Convocazione ........................................................................................... » 241 2. Integrazione dell’ordine del giorno ............................................................ » 241 3. Diritto di intervento in assemblea e record date ....................................... » 241 4. Rappresentanza e deleghe di voto ........................................................... » 242

Capitolo 18: Gli organi di amministrazione e controllo

1. Organi di amministrazione ........................................................................ » 243

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2. Organi di controllo ..................................................................................... Pag. 244 3. Le disposizioni regolamentari ................................................................... » 248

Capitolo 19: Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita

1. Nozioni generali ........................................................................................ » 250 2. Offerta al pubblico di prodotti finanziari..................................................... » 252 3. Segue: Modalità di svolgimento dell’offerta al pubblico di prodotti finanziari ... » 254 4. Segue: Obblighi informativi e poteri interdittivi della CONSOB sulle ope- razioni di offerta al pubblico ...................................................................... » 259

Capitolo 20: L’offerta pubblica di acquisto o di scambio

1. Nozione ..................................................................................................... » 262 2. Casi di disapplicazione della disciplina del Tuf ......................................... » 263 3. La disciplina delle OPA/S .......................................................................... » 263 4. Regole di trasparenza e di correttezza ..................................................... » 268 5. Obblighi degli emittenti e passivity rule ..................................................... » 269 6. Regola di neutralizzazione ........................................................................ » 270 7. Clausola di reciprocità .............................................................................. » 271 8. Modifiche dell’offerta, offerte concorrenti e rilanci ..................................... » 272 9. Le offerte pubbliche di acquisto obbligatorie............................................. » 272

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Capitolo 4 Servizi di liquidazione e sistemi di garanzia

Sommario 1. I servizi di compensazione e liquidazione. - 2. Servizi di riscontro e di rettifica (pre-settlement). - 3. Il provvedimento unico sul post-trading del 13 agosto 2018. - 4. Sistemi di garanzia a controparte centrale. - 5. Disciplina delle controparti centrali. - 6. Segue: La Cassa di compensazione e garanzia.

1. I servizi di compensazione e liquidazionePer il corretto funzionamento di un mercato regolamentato sono essenziali i servizi di compensazione, liquidazione e garanzia.Prima di passare ad esaminare gli organismi coinvolti e l’ordinamento che li prevede e li disciplina, sembra opportuno chiarire il funzionamento di detti servizi.Alla conclusione dei contratti, operazioni di investimento-disinvestimento su strumenti finanziari, fanno seguito la compensazione e la liquidazione (cd. settlement).Quest’ultima consiste nell’esecuzione dei contratti, ossia nella consegna dei titoli venduti e nel pagamento del prezzo da parte del compratore.

In base alle modalità con cui vengono eseguiti i contatti conclusi nei mercati, per il mercato degli strumenti finanziari non derivati si distingue tra:

— compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari (cd. liqui-dazione su base netta) che consente il regolamento dei saldi netti, in strumenti finanziari e contante, cioè dei saldi derivanti dalla compensazione su base multila-terale delle operazioni di compravendita effettuate sul mercato.

Attraverso la compensazione avvengono regolamenti prima su base bilaterale (contraente-contraente) e poi su base multilaterale (contraente-altri intermediari);

— sola liquidazione (cioè senza compensazione) delle operazioni su strumenti finanziari (cd. liquidazione su base lorda) che consente soltanto il regolamento contestuale, operazione per operazione, degli strumenti finanziari e del contante.

La Banca d’Italia disciplina, d’intesa con la Consob, la materia, prevedendo che il servizio di compensazione e di liquidazione siano gestiti da una società autorizzata dalla Banca d’Italia sentita la Consob.Come già segnalato nel precedente capitolo, relativo alla gestione accentrata di strumenti finanziari, il D.lgs. 12 agosto 2016, n. 176, Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 909/2014 (Reg. CSDR), all’art. 2 ha disposto la modifica e l’abrogazione di diversi articoli del Tuf: singolari, in proposito, le vicende dell’art. 69, già rubricato Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, dapprima soppresso dall’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 176/2016, poi sostituito e inserito nella Sezione VI del Capo II del Titolo I-bis dall’art. 3, comma

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Servizi di liquidazione e sistemi di garanzia 37

1, D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, a decorrere dal 26 agosto 2017 con la rubrica Mercati di crescita per le PMI.

2. Servizi di riscontro e di rettifica (pre-settlement)Commesse e strumentali al servizio di compensazione e garanzia sono le procedure di riscontro e rettifica dei dati relativi alle operazioni eseguite sul mercato (cd. pre-settlement) al fine dell’inoltro dei saldi alla fase di compensazione.Nell’attuale assetto dei mercati regolamentati, in pratica, la società di gestione (Borsa Italiana S.p.A.) assicura, grazie al servizio di riscontro e rettifica giornaliero (Rrg), la determinazione di saldi bilaterali intermediario-intermediario che successivamente sono trasformati in saldi multilaterali intermediario-sistema di mercato attraverso apposite strutture gestite dalla Banca d’Italia.Dunque le procedure Rrg costituiscono il canale di collegamento tra gli intermediari parti dei contratti conclusi attraverso la negoziazione nei mercati borsistici e le proce-dure di compensazione e liquidazione.

In specie il servizio Rrg ha per oggetto la raccolta e l’organizzazione dei dati relativi ai contratti conclusi nei mercati e la verifica della loro corrispondenza biunivoca, provvedendo successiva-mente alla determinazione dei saldi bilaterali, preventivamente riscontrati, delle operazioni ai fini della loro presentazione al servizio di compensazione e di liquidazione degli strumenti finanziari, servizio gestito dalle stanze di compensazione.Operativamente l’esecuzione del contratto avviene in due fasi successive: una prima fase (cd. prima nota) in cui vengono abbinati e verificati gli elementi delle operazioni da liquidare e la fase di liquidazione, il cui obiettivo è la determinazione dei saldi per l’invio al servizio di compensazione e liquidazione.Nella prima fase è verificata la concordanza dei dati immessi nel sistema Rrg che riceve i contratti oltre che dai terminali e dai sistemi utente anche in via automatica dai servizi di negoziazione. Per tutti i tipi di operazioni il sistema Rrg esegue controlli sui dati immessi assegnando a ciascun contratto controllato un codice. Successivamente, durante il riscontro delle operazioni, il servizio Rrg cerca un’operazione immessa dalla controparte, identica ma con segno opposto.Nella fase di liquidazione, che ha come obiettivo la determinazione e la presentazione dei saldi bilaterali, preventivamente riscontrati, nelle stanze di compensazione della Banca d’Italia, il servizio Rrg individua i contratti da inviare in Banca d’Italia e li aggrega per determinare i saldi in titoli e in euro. L’invio dei saldi viene effettuato la mattina del giorno di liquidazione.Inoltre il sistema Rrg determina, per i contratti da eseguire nella liquidazione a contante garantita, i margini di garanzia dovuti dai soggetti aderenti a detta liquidazione inviandoli al soggetto che gestisce il fondo di garanzia (la Cassa di compensazione e garanzia).

La liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari

Fasi dell’attività svolta nei mercati regolamentati

• Fase di trading, il cui risultato è l’incontro delle volontà negoziali degli intermediari ammessi a negoziare sui mercati e che si formalizza con la conclusione di contratti di compravendita di strumenti finanziari.

• Fase di pre-settlement, in cui appositi servizi (attualmente gestiti dalla SIA) inviano per il regolamento finale i dati relativi alle transazioni su titoli derivanti dai contratti negoziati nei mercati regolamentati.

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Capitolo 438

Tali servizi si differenziano in base alle modalità di liquidazione (netta o lorda): il servizio di Ri-scontro e Rettifiche Giornalieri (RRG) è relativo alla liquidazione netta e invia i saldi riscontrati e quadrati alla procedura di Liquidazione Titoli della Banca d’Italia, che procede alla liquidazione delle posizioni nette; per la liquidazione lorda, il sistema di Riscontro e di Rettifiche Giornalieri Rel (RRG-Rel) si raccorda al servizio EXPRESS II della Monte Titoli S.p.A., per il trasferimento degli strumenti finanziari, e con il servizio BI-REL della Banca d’Italia, per i pagamenti di denaro. Per il mercato dei derivati (IDEM), la particolarità degli strumenti finanziari ivi negoziati fa sì che, per la maggior parte di essi, alla scadenza non vi sia l’effettivo trasferimento dello strumento finanziario ma solo il pagamento di una somma di denaro, rispettivamente accreditata e addebitata nei conti tenuti dal sistema di compensazione (attualmente la Cassa di compensazione e garanzia); comunque anche su tale mercato operano procedure di pre-settlemet analoghe a quelle viste per il mercato a contante.

• Fase di settlement, cioè la fase in cui vengono effettivamente regolate le operazioni concluse sui mercati e chiuse le posizioni degli intermediari negoziatori. In questa fase avviene il pagamento di denaro e/o il trasferimento della titolarità degli strumenti finanziari oggetto della negoziazione.

Essa può aversi come liquidazione lorda (regolamento dei soli saldi intermediario-intermediario con-troparte) oppure come liquidazione netta, così detto netting (trasformazione dei saldi intermediario-intermediario in saldi intermediario-altri intermediari, con regolamento del solo sbilancio). A tal fine sul mercato italiano operano appositi sistemi che hanno adeguato il proprio statuto alle disposizioni generali contenute nel Tuf e nei relativi regolamenti di attuazione: le stanze di compensazione per la liquidazione netta, il servizio EXPRESS II per la liquidazione lorda e la Cassa di compensazione e garanzia per la compensazione e la liquidazione sul mercato dei derivati.

3. Il provvedimento unico sul post-trading del 13 agosto 2018A seguito delle modifiche al TUF operate ex d.lgs. n. 176/2016, a Consob e Banca d’Italia è stato affidato il ruolo di Autorità nazionali competenti sui nuovi soggetti depositari centrali e sono stati loro conferiti poteri regolamentari, alcuni dei quali non dissimili da quelli già posseduti. In particolare, entrambe le Autorità possono dettare i modi di esercizio dei poteri di vigilanza, mentre alla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, compete la disciplina di taluni aspetti dell’attività di gestione accentrata.Quest’ultimo aspetto non costituisce una novità, dal momento che il potere della Banca d’Italia di disciplinare, d’intesa con la Consob, il funzionamento di sistemi di compen-sazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari era stato già abrogato con legge 6 agosto 2013, n. 97, provvedimento che aveva, altresì, individuato nella Banca d’Italia e nella Consob le Autorità competenti sulle controparti centrali, attribuendo alla prima, d’intesa con la Consob, il potere di definire in via regolamentare le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sulle medesime infrastrutture e di definire requisiti supplementari per lo svolgimento dei relativi servizi. Per adattare le norme secondarie alle mutate previsioni del TUF, sono state soppresse o modificate le disposizioni del provv. 22 febbraio 2008 Banca d’Italia/Consob (Provvedimento unico), incompatibili con la disciplina dettata da EMIR (1), CSDR

(1) European Markets Infrastructure Regulation – Reg. (UE) n. 648/2012 su derivati OTC, controparti centrali e Trade Repositories.

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Servizi di liquidazione e sistemi di garanzia 39

(2) e dai regolamenti delegati di secondo livello recepiti col d.lgs. n. 176/2016, incluse quelle non più supportate, nel TUF, da una norma di conferimento di poteri regola-mentari alle Autorità. Ne è nato un nuovo Provvedimento unico in linea con il quadro normativo risultante dai regolamenti EMIR, CSDR e con i vecchi precetti rimasti immutati. Nel medesimo prov-vedimento è stata confermata la presenza delle disposizioni attuative dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 210/2001 che regolano la definitività degli ordini di trasferimento titoli.

Il Provvedimento Unico sul post-trading è strutturato nei seguenti cinque Titoli:

— Disposizioni Comuni, dedicato alle disposizioni della normativa primaria recanti le deleghe finalizzate all’emanazione della disciplina di secondo livello e le defini-zioni di talune locuzioni utilizzate nel testo regolamentare. Il Titolo include anche una disciplina sostanziale comune alle controparti centrali e ai depositari centrali, inclusa la nuova disciplina regolamentare dettata in materia di whistleblowing (3). Nello specifico, oltre a riconfermare le norme in materia di definitività, adottate dall’Autorità ai sensi del citato d.lgs. 210/2001, l’articolato propone, nell’ambito delle disposizioni dedicate alla trasparenza e ai criteri generali per la gestione del-le infrastrutture, l’introduzione ex novo di previsioni volte a consolidare a livello normativo alcune indicazioni contenute nei Principi CPMI–IOSCO (4).

— Disciplina delle controparti centrali, recante i requisiti supplementari per lo svolgimen-to dei servizi di controparte centrale e le disposizioni di vigilanza informativa, funzionali all’esercizio del potere della Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, di disciplinare le modalità di comunicazione di dati e notizie ovvero di trasmissione di atti e documenti;

— Disciplina dei depositari centrali, imperniata sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza informativa in capo alla Consob e alla Banca d’Italia;

— Disciplina dell’attività di gestione accentrata, in cui confluisce la disciplina della gestione accentrata contenuta nel previgente Provvedimento Unico, con taluni in-terventi di adattamento richiesti dall’avvento della nuova disciplina europea e dalle modifiche apportate al Tuf;

— Disposizioni transitorie e finali, che indica i tempi di applicazione delle nuove previsioni.

4. Sistemi di garanzia a controparte centraleI sistemi di garanzia a controparte centrale sono finalizzati a compensare e garantire le posizioni contrattuali dei partecipanti al sistema stesso derivanti da:

— operazioni concluse sui mercati regolamentati e/o sui sistemi multilaterali di ne-goziazione con i quali la società di gestione dei sistemi di garanzia abbia stipulato apposite convenzioni;

(2) Central Securities Depository Regulation – Reg. (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012.(3) Denuncia di un’attività illecita o fraudolenta all’interno di un’istituzione.(4) Principles for financial markets infrastructure.

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Capitolo 440

— operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, sulla base di apposite convenzioni.

Nei casi in cui le regole di funzionamento dei mercati regolamentati o dei sistemi multi-laterali di negoziazione prevedano che la compensazione e la garanzia delle operazioni possa essere effettuata da un partecipante diretto designato dal committente, diverso da quello che ha concluso l’operazione sul mercato, l’operazione si considera a tutti gli effetti come originariamente conclusa, per conto del committente, dal partecipante diretto designato alla compensazione e garanzia.

Analogamente a quanto avviene per i sistemi di liquidazione, le società di gestione dei sistemi di garanzia disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dei sistemi da esse gestiti predisponendo un regolamento, nel quale, tra l’altro, vengono stabiliti:

— le fasi in cui si articola il processo di compensazione e garanzia delle operazioni;— le categorie di soggetti che possono assumere la qualifica di partecipante diretto

e/o indiretto;— le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti

nel rispetto di criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi nonché di verifica della permanenza dei requisiti;

— le modalità di registrazione delle posizioni contrattuali;— le attività finanziarie utilizzabili per la costituzione dei margini, individuate dalle

controparti centrali, nel rispetto dei principi di efficienza e stabilità;— la tipologia, la modalità di versamento e i criteri di quantificazione dei margini in

modo da garantire l’adeguata copertura delle perdite potenziali; l’ammontare dei margini è determinato dalle controparti centrali almeno quotidianamente;

— i casi in cui le controparti centrali possono richiedere il versamento di margini aggiuntivi;

— le misure di controllo, gestione e copertura dei rischi.

Per assicurare la compensazione e il buon fine dei rispettivi contratti, le controparti sono tenute a versare giornalmente garanzie sufficienti che permettono alla società di compensazione di dispore di una provvista utile a fronteggiare l’eventuale inadempienza di un aderente. Tali versamenti vengono detti anche margini.Le controparti centrali, dunque, regolano con i partecipanti diretti i margini in euro sui conti in essere presso qualsiasi sistema componente di TARGET2 (5) e i margini in

(5) Il TARGET (Trans-Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) è il sistema di regolamento lordo che collega tra loro i 17 Stati membri dell’UE e la banca centrale europea.Il sistema nasce nel 1999 con l’avvio dell’Unione monetaria europea, con l’obiettivo di dare esecuzione ai pa-gamenti interbancari nell’area dell’euro in condizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza.Nell’ottobre del 2002 il Consiglio direttivo della BCE approva le linee di indirizzo strategiche sull’architettura e sulle caratteristiche della seconda generazione del sistema, denominata appunto, TARGET2. Il nuovo sistema risponde alle seguenti esigenze:— domanda delle banche di servizi armonizzati ed evoluti, in particolar modo per la gestione della liquidità;— ampliamento dell’Unione europea e dell’Eurosistema;— ricerca di più elevati livelli di efficienza con l’adozione di avanzate soluzione tecnologiche;— nuove istanze in tema di business continuity.

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Servizi di liquidazione e sistemi di garanzia 41

strumenti finanziari sui conti presso soggetti che svolgono l’attività di gestione accen-trata. Per il regolamento dei margini in valute diverse dall’euro, le controparti centrali si avvalgono di primarie banche autorizzate in Italia ovvero comunitarie.Al fine di assicurare la stabilità e l’efficienza del sistema gestito, il regolamento di cui sopra disciplina la procedura da adottare qualora un partecipante non adempia agli obblighi di versamento delle somme dovute a titolo di margini o di ulteriori misure di controllo, gestione e copertura dei rischi ovvero agli obblighi di liquidazione delle operazioni; lo stesso regolamento disciplina altresì la procedura da seguire qualora un partecipante sia dichiarato insolvente per cause diverse dalle precedenti.I partecipanti hanno l’obbligo di comunicare alle controparti centrali ogni dato da esse richiesto per il sicuro, ordinato e continuo funzionamento del sistema di garanzia.Per la stessa finalità, le controparti centrali comunicano tempestivamente alla Banca d’Italia e alla Consob ogni notizia ritenuta utile.

5. Disciplina delle controparti centraliIl Tuf reca la disciplina della controparti centrali nel Titolo II della Parte III (artt. 79quinquies – 79novies).

L’art. 79quinquies individua in Bankitalia e nella Consob le autorità competenti per l’autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell’art. 22, par. 1, del regolamento (UE) n. 648/2012. In particolare:

— la Consob è l’autorità cui compete il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l’AESFEM, le autorità com-petenti degli altri Stati membri, l’ABE e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali;

— la Banca d’Italia, invece, istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorità ed è competente nell’ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi. Il suo parere è reso all’AESFEM, d’intesa con la Consob.

Lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale è autorizzato dalla Banca d’Italia, che revoca l’autorizzazione quando ricorrono i presupposti di cui all’art. 20 del Reg. (UE) 648/2012.I termini del procedimento di autorizzazione possono essere interrotti se l’Istituto di via Nazionale, in qualità di presidente del collegio di autorità, invia la questione dell’adozione di un parere comune negativo sull’autorizzazione di una controparte centrale all’AESFEM.La vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d’Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo

Il nuovo sistema è stato avviato con gradualità a partire dal 19 novembre 2007. La Banca d’Italia svolge un ruolo di rilievo nel progetto, partecipando alla realizzazione e alla gestione della piattaforma unica di TARGET2 insieme con la Deutsche Bundesbank e la Banque de France.

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Capitolo 442

alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono nei confronti delle controparti centrali e dei partecipanti:

— chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini da esse stabiliti;

— procedere ad audizione personale;— eseguire ispezioni;— richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

Per quanto riguarda, invece, l’aspetto delle garanzie, i margini e le altre prestazioni ac-quisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’attività di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non pos-sono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo par-tecipante o della controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto pre-visto dal regolamento (UE) n. 648/2012. L’apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante non pregiudica l’adozione e l’efficacia delle misure previste dall’art. 48 del predetto regolamento finalizzate alla gestione delle posizioni del partecipante insolvente e funzionali alla portabilità delle medesime e delle relative garanzie o alla restituzione di queste ultime ai clienti, secondo quanto previsto dal predetto regolamento. Tali misure non possono essere dichiarate inefficaci in virtù dell’applicazione di altre norme dell’ordinamento.In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante italiano ad una controparte centrale autorizzata ma stabilita in un altro Stato membro, l’opponibilità alla procedura delle misure adottate dalla controparte centrale è disci-plinata dalla legge regolatrice del sistema.Il provvedimento unico sul post-trading fissa dei requisiti supplementari per lo svolgi-mento dei servizi di controparte centrale. Nello specifico, l’art. 7 (rubricato Piani di risanamento e liquidazione) stabilisce che le controparti centrali sono tenute a predisporre appositi piani di risanamento e di liquidazione ordinata — approvati dall’organo di am-ministrazione — da attuare al verificarsi di circostanze estreme che diano luogo a perdite o carenze di liquidità suscettibili di interrompere la capacità di erogare i servizi critici.I piani vanno verificati e aggiornati con cadenza annuale.

A) La vigilanza informativaLa disciplina sulla vigilanza informativa è contenuta nel Capo II, Titolo II, del Prov-vedimento unico sul post trading.

Di seguito si riportano i principali adempimenti informativi cui, a norma del citato Provvedimento, sono tenute le controparti centrali nei confronti di Consob e Banki-talia. Esse:

— comunicano le revisioni dell’importo minimo delle risorse proprie da utilizzare nelle linee di difesa in caso di inadempimento. Trasmettono, inoltre, la stima aggiornata del

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lasso di tempo necessario per la liquidazione o ristrutturazione delle attività rispetto ad ogni cambiamento significativo delle ipotesi che la sottintendono (art. 8);

— trasmettono senza indugio gli avvisi di convocazione dell’assemblea, corredati dei relativi ordini del giorno e inviano copia dei verbali delle delibere assembleari e della relativa documentazione, non appena approvati (art. 10);

— trasmettono senza indugio gli avvisi di convocazione delle riunioni dell’organo di amministrazione, corredati dei relativi ordini del giorno, e inviano copia dei verbali delle riunioni dell’organo di amministrazione e della relativa documentazione, non appena approvati (art. 11);

— l’organo di controllo trasmette copia degli accertamenti concernenti irregolarità nella gestione, violazioni delle norme che disciplinano l’attività, nonché ogni altra notizia ritenuta rilevante e invia, con cadenza annuale, una relazione sull’esito dei controlli effettuati (art. 12);

— trasmettono annualmente, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, copia di una versione aggiornata del libro dei soci, con l’indicazione per cia-scun socio del numero di azioni con diritto di voto possedute nonché della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto. Fermo restando che ogni modifica del libro soci va comunicata senza indugio (art. 13);

— trasmettono copia dei verbali delle riunioni nel corso delle quali l’organo di am-ministrazione provvede a verificare, distintamente per ciascun esponente e con l’astensione del componente interessato, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché copia della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti medesimi. Comunicano, inoltre, tempestivamente, ogni modifica nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e, in occasione della trasmissione del bilancio d’esercizio, la composizione aggiornata dei medesimi organi (art. 14);

— trasmettono i progetti di modificazione dello statuto, dopo l’approvazione da parte dell’organo di amministrazione e comunque almeno 20 giorni lavorativi prima della data prevista per l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci. L’informativa deve illustrare i contenuti e le finalità delle modifiche statutarie proposte. Le modifica-zioni dello statuto approvate dall’assemblea dei soci vanno, invece, trasmesse senza indugio (art. 15);

— inviano, entro 30 giorni lavorativi dall’approvazione da parte dell’assemblea dei soci o del consiglio di sorveglianza, copia del bilancio d’esercizio completo sottoposto a revisione, corredato dalle relative relazioni, e copia del bilancio consolidato, ove redatto. Inviano, inoltre, copia dei bilanci delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle società collegate entro 30 giorni lavorativi dalla loro approvazione (art. 16);

— trasmettono, nei tempi previsti dall’art. 11, co. 2, i documenti di pianificazione aziendale riguardanti anche le società controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici perseguiti, con l’indicazione dei tempi e delle modalità di attua-zione (art. 17).

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Capitolo 444

Ulteriori comunicazioni, vanno effettuate nel momento in cui i dati di interesse si rendono disponibili; tra queste, vale la pena ricordare i rapporti mensili riepilogativi degli impieghi delle risorse finanziarie proprie, di quelle rivenienti dal versamento dei margini e dei contributi ai fondi di garanzia in caso di inadempimento (art. 21).

6. Segue: La Cassa di compensazione e garanziaLa società Cassa di compensazione e garanzia S.p.A. è l’unica controparte centrale autorizzata in Italia. In origine, la sua attività riguardava i soli strumenti finanziari derivati; nel tempo si è estesa anche agli strumenti del mercato azionario (in via ob-bligatoria) e ai titoli di Stato italiani (in via facoltativa) fino ad annoverare un’ampia gamma di piattaforme di trading e di strumenti finanziari.La Cassa di Compensazione e Garanzia offre, inoltre, il servizio di garanzia per il NEW MIC, mercato interbancario dei depositi collateralizzato.CC&G elimina il rischio di controparte ponendosi come intermediario tra il com-pratore e il venditore, e viceversa, diventando così il garante del regolamento dei contratti; in tal modo, la Cassa svolge il ruolo di clearing house e assicura l’immediata compensazione e la chiusura delle posizioni di segno opposto, aperte dalle controparti. Le operazioni (trade) sono trasmesse dal Mercato in tempo reale e automaticamente registrate nei conti di clearing sulla base delle informazioni contenute in esse.CC&G, inoltre, liquida/garantisce i Depositi Interbancari.

Le attività della Cassa come Controparte Centrale sono strutturate sui seguenti comparti:

• equities; • equity derivatives;• energy derivatives;• agricoltural commodities derivative; • bonds;• ICSD bonds.

Le attività di CC&G sono sottoposte alla supervisione di Banca d’Italia e dalla Con-sob. Le modifiche regolamentari sono sottoposte alle associazioni di categoria per la consultazione, al parere del Comitato Rischi Esterno di cui all’art. 28 del Regolamento EMIR nei casi ivi previsti, al Consiglio di Amministrazione ai fini dell’approvazione e a Banca d’Italia e Consob per una loro valutazione.

Con delibera Consob n. 20575 del 11 settembre 2018 (che ha approvato le modifiche al Regola-mento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2018), nei mercati MTA e ETFplus è stato introdotto, a far data dal 12 novembre 2018 – subordinatamente al completamento delle attività funzionali all’avvio della sua operatività – il modello preferred CCP.Contestualmente, European Central Counterparty N.V. «EuroCCP» può operare in qualità di

preferred CCP:— per il mercato MTA: limitatamente alla compensazione e garanzia dei contratti aventi ad

oggetto azioni, diritti di opzione e diritti inoptati;

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— per il mercato ETFplus: limitatamente alla compensazione e garanzia dei contratti aventi ad oggetto ETF.

In base a tale modello, a Cassa di Compensazione e Garanzia (CC&G) si affianca una ulteriore controparte centrale cui gli operatori possono aderire (direttamente o indirettamente) qualificando tale controparte centrale come loro preferred CCP.Tutti gli operatori sono comunque tenuti a aderire direttamente o indirettamente a CC&G, poiché i contratti di mercato saranno garantiti dalla preferred CCP esclusivamente qualora entrambi gli operatori contraenti abbiano optato, comunicandolo a Borsa Italiana, per la medesima preferred CCP. I contratti sono garantiti dalla loro conclusione sul mercato, secondo le regole della relativa controparte centrale. Inoltre, le procedure di esecuzione coattiva dei contratti in caso di mancato regolamento, le modalità di gestione delle operazioni in fail in caso di corporate action e le modalità di inoltro dei saldi, risultanti dai contratti conclusi sul mercato per la loro liquidazione, rimangono disciplinati della regole della controparte centrale.Non varia la sede di liquidazione dei contratti, che per i mercati in discorso è individuata da Bor-sa Italiana nel sistema di liquidazione gestito da Monte Titoli. Rimane, altresì, impregiudicato il vigente modello di mercato, secondo il quale Borsa Italiana provvede a trasmettere i dati relativi ai contratti stessi alla controparte centrale tramite X-TRM, immediatamente dopo la conclusione dei contratti sul mercato.