Tutela della concorrenza IN UN SISTEMA DI ECONOMIA DI MERCATO CHE ALLOCA EFFICIENTEMENTE LE RISORSE,...
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Tutela della concorrenza
IN UN SISTEMA DI ECONOMIA DI MERCATO CHE ALLOCA EFFICIENTEMENTE LE
RISORSE, LE IMPRESE MENO EFFICIENTI CEDONO IL PASSO A QUELLE PIÙ
EFFICIENTI, NELLA QUALI LE RISORSE INVESTITE SONO IN CONDIZIONI DI CREARE
MAGGIORE RICCHEZZA
PRINCIPIO DELLA LIBERA CONCORRENZA FRA LE IMPRESE
(artt. 81 ss. T.C.E.)
LA COMPETIZIONE FRA LE IMPRESE E LA TUTELA DELLA CONCORRENZA
SONO REGOLATE DALLA:
DISCIPLINA
NAZIONALE
DISCIPLINA
COMUNITARIA
LE DUE DISCIPLINE HANNO
CONTENUTO ANALOGO E
TROVANO APPLICAZIONE, L’UNA O
L’ALTRA, A SECONDA CHE LE
CONDOTTE DA VALUTARE SIANO
RILEVANTI PER IL MERCATO
NAZIONALE O PER QUELLO
MERCATO COMUNITARIO .
LE INTESE RESTRITTIVE
DELLE CONCORRENZA
L’ ABUSO di
POSIZIONE
DOMINANTE
LE CONCENTRAZIONI
NON AUTORIZZATE
LE REGOLE CHE TUTELANO LA CONCORRENZA VIETANO
LE INTESE
SONO COMPORTAMENTI CONCORDATI TRA
IMPRESE VOLTI A LIMITARE LA PROPRIA LIBERTÀ DI
AZIONE SUL MERCATO
SONO VIETATE SE HANNO COME SCOPO DI
IMPEDIRE, RESTRINGERE, O FALSARE IN MANIERA
CONSISTENTE IL GIOCO DELLA CONCORRENZA
ALL’INTERNO DEL MERCATO O DI UNA SUA PARTE
POSSONO ESSERE CONSENTITE DALL’ AUTORITÀ
GARANTE SE APPORTANO BENEFICI AL
CONSUMATORE.
QUANDO SONO VIETATE SONO NULLE, E RILEVABILI
DA CHIUNQUE.
• Art. 2 l. n. 287/1990
• Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
• a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
• b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
• c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
• d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
• e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
• 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
Art. 4 l. n. 287/1990
1. L'Autorità può autorizzare … intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire … che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
NON È VIETATO RAGGIUNGERE UNA POSIZIONE PREMINENTE SUL MERCATO
MA E’ VIETATO SFRUTTARE ABUSIVAMENTE TALE POSIZIONE, ADOTTANDO ED
IMPONENDO COMPORTAMENTI LESIVI DEI CONCORRENTI E DEI CONSUMATORI
IL DIVIETO HA CARATTERE ASSOLUTO E COMPORTA LA CESSAZIONE DEL
COMPORTAMENTO, SANZIONI PECUNIARIE E, IN CASO DI REITERAZIONE, LA
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ FINO A 30 GIORNI
SI HA ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA:
IMPONE PREZZI O CONDIZIONI
CONTRATTUALI INGIUSTIFICATI
IMPEDISCE O LIMITA LA PRODUZIONE O GLI
ACCESSI AL MERCATO
APPLICA CONDIZIONI DIVERSE PER
PRESTAZIONI EQUIVALENTI
• Art. 3 l. 287/1990• 1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una
posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:
• a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
• b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
• c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
• d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.
CONCENTRAZIONI
SONO QUELLE OPERAZIONI A SEGUITO DELLE QUALI AD UNA PLURALITÀ DI
OPERATORI SI SOSTITUISCE UN’UNICA ENTITÀ ECONOMICA
A SEGUITO DELLA
STIPULA DI ACCORDI DI
ACQUISIZIONE
PER EFFETTO DELLA COSTITUZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO UNITARIO
LE CONCENTRAZIONI NON SONO IN SÉ VIETATE.
LADDOVE ABBIANO INFLUENZA SUL MERCATO EUROPEO O SU QUELLO NAZIONALE, DEVONO ESSERE AUTORIZZATE.
PER FUSIONE
• Articolo 87 Trattato CE (Aiuti concessi agli Stati)
• 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
• 2. Sono compatibili con il mercato comune:• a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
• b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
• …
• 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
• a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
• b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
• c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
IL RISPETTO DELLE REGOLE E L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI SONO AFFIDATI:
A LIVELLO
COMUNITARIO
A LIVELLO
NAZIONALE
ALLA COMMISSIONE
U.E.
ALL’AUTORITÀ
GARANTE DELLA
CONCORRENZA E
DEL MERCATO
(L. 10 OTTOBRE
1990, N.287)
LE LIMITAZIONI AL PRINCIPIO DI LIBERTA’ DELLA CONCORRENZA POSSONO ESSERE:
QUANDO LA LEGGE RISERVA AD UN
DETERMINATO SOGGETTO L’ESERCIZIO DI UNA
PARTICOLARE ATTIVITÀ ECONOMICA
QUANDO LA LEGGE SUBORDINA LO
SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITÀ AL RILASCIO
DI APPOSITE AUTORIZZAZIONI
LEGALI:
CONVENZIONALI:
PER EFFETTO NATURALE DI DETERMINATI
CONTRATTI, IN ASSENZA DI DIVERSA
DISPOSIZIONE DELLE PARTI
PER EFFETTO DI APPOSITE PATTUIZIONI
(PROVATE PER ISCRITTO E DI DURATA MASSIMA
DI 5 ANNI)
Il divieto di concorrenza sleale
NORME ATTE A GARANTIRE L’INTERESSE GENERALE DEL CORRETTO
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO:
IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI, PUBBLICITÀ E ALTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI :
IL CODICE DEL CONSUMO (DLGS 206/2005)
IL CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA
IN MATERIA DI CONCORRENZA SLEALE:
IL CODICE CIVILE (art. 2598 e ss. cod. civ.)
L’art. 2598 cod. civ. IN MATERIA DI CONCORRENZA SLEALE VIETA:
L’USO DI NOMI O SEGNI DISTINTIVI IDONEI A PRODURRE
CONFUSIONE CON I NOMI O I SEGNI DISTINTIVI LEGITTIMAMENTE
USATI DA ALTRI
L’IMITAZIONE SERVILE DEI PRODOTTI DI UN CONCORRENTE
LA DIFFUSIONE DI NOTIZIE E APPREZZAMENTI SULLA ATTIVITÀ E
SUI PRODOTTI DI UN CONCORRENTE, IDONEI A DETERMINARNE IL
DISCREDITO
L’APPROPRIAZIONE DI PREGI DEI PRODOTTI O DELL’IMPRESA DI
UN CONCORRENTE
IL RICORSO, DIRETTO O INDIRETTO, A MEZZI NON CONFORMI AI
PRINCIPI DELLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE E IDONEI A
DANNEGGIARE L’ALTRUI AZIENDA (es. sviamento di clientela, storno di
dipendenti)..
IL COMPIMENTO DI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE E’ PUNITO CON LA INIBIZIONE E CON IL RISARCIMENTO DEL DANNO
• Art. 20, lett d) sono "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" : qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.
• Art. 20• 1. Le pratiche commerciali scorrette sono
vietate.2. Una pratica commerciale e' scorretta se e' contraria alla diligenza professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
• Pratiche commerciali ingannevoli
• Pratiche commerciali aggressive
La collaborazione tra imprese
LA COLLABORAZIONE FRA IMPRESE PUO’ ASSUMERE VARIE FORME:
I CONSORZI
CON ATTIVITA’ INTERNA
CON ATTIVITA’ ESTERNA
LO SCOPO SI ESAURISCE NEL REGOLARE
IL RAPPORTO FRA CONSORZIATI.
NON HANNO RAPPORTI E NON OPERANO
CON I TERZI
DISPONGONO DI UN FONDO CONSORTILE SU
CUI POSSONO SODDISFARSI I CREDITORI DEL
CONSORZIO E RISPONDE IN VIA ESCLUSIVA PER
LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE IN NOME DEL
CONSORZIO
HANNO UN UFFICIO COMUNE CHE OPERA CON
I TERZI
G.E.I.E.
(GRUPPO EUROPEO DI
INTERESSE ECONOMICO)
FAVORISCE LA COOPERAZIONE
TRA IMPRESE AVENTI SEDE IN
STATI DIVERSI
A.T.I.
ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI IMPRESE
LE IMPRESE PARTECIPANTI
DANNO MANDATO ALLA IMPRESA
CAPOGRUPPO DI INTRATTENERE
I RAPPORTI CON IL
COMMITTENTE, RESTA FERMA LA
RIPARTIZIONE TRA LE STESSE
DEI LAVORI (È FREQUENTE NEL
SETTORE DELLE OPERE
PUBBLICHE)