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TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Sez. LAVORO
RICORSO
Per il Dott. Piccione Domenico (C.F.: PCCDNC58L30F158P) nato a Messina il
30/7/1958 e ivi domiciliato in Via Peculio Frumentario Is. 225 n. 2, rappresentato e difeso
per procura in calce al presente atto dagli Avv.ti Salvatore Catalano (C.F.:
CTLSVT66L29D869Q; pec. [email protected]; fax. 090 672688) e
Rosaria Filloramo (C.F.: FLLRSR75E49F158D; pec: [email protected];
fax. 090 672688) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Messina, Via
Ghibellina 75, ricorrente
CONTRO
Il Miur – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona
del Ministro e legale rappresentante pro tempore, Ufficio Scolastico Provinciale di Roma,
con sede in Roma, Via Trastevere 76/a – 00153 (C.F.: 80185250588) resistente;
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente e legale
rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Via Fattori 60 (C.F.: 80018500829),
resistente
E
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Dir. Generale C.S.A. Provinciale
di Messina – Ambito Territoriale di Messina – Ufficio VIII, in persona del Dirigente e
legale rappresentante pro tempore (C.F.: 80005000833) con sede in Messina, Via S. Paolo,
isol. 361 (ex IAI), resistente
E NEI CONFRONTI
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Dell’INPS – Istituto Nazionale per la previdenza sociale (ex gestione INPDAP), in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore (C.F.: 02121151001) con sede
in Roma, Via Ciro il Grande 21 – 00144 e/o dell’I.N.P.S. – Istituto Nazionale per la
Previdenza Sociale (ex Gestione INPAD) – Sede di Messina, in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore (C.F.: 02121151001) con sede in Messina, Via Vittorio
Emanuele 100 – 98122, nonché di tutti i docenti di discipline economico -aziendale inseriti
nelle relative graduatorie provinciali e d’Istituto che sarebbero pregiudicati (in termini di
posizione in graduatoria) per l’effetto dell’accoglimento del presente ricorso,
controinteressati
Oggetto: 1) riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell’intero
servizio di insegnamento non di ruolo prestato;
2) conseguente collocazione nella posizione stipendiale maturata a seguito del
predetto riconoscimento;
3) esatta ricostruzione carriera, con computo corretto dell’intero servizio pre
ruolo prestato;
4) conseguente riconoscimento delle differenze retributive e contributive
dovute e/o risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per mancate e/o
irregolari retribuzione e contribuzione;
5) riconoscimento del corretto punteggio ai fini della mobilità volontaria
(provinciale) e di quella interna (d’istituto) e conseguente eventuale modifica della
posizione nelle relative graduatorie.
PREMESSO CHE
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Il ricorrente, attualmente in servizio presso l’Istituto “Gepy Faranda” di Naso – Sez.
del Merendino di Capo d’Orlando, n.q. docente a tempo indeterminato di disciplina
economico-aziendale, ha prestato servizio nella scuola pubblica, in qualità di insegnante
abilitato all’insegnamento della classe di concorso A017, per gli anni 1989/1990,
1990/1991, 1991/1992, 1993/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997,
1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005 sempre con contratto a tempo determinato (Cfr. Stato matricolare – Allegato
n. 1).
In tutti questi anni il Ministero non ha mai riconosciuto al ricorrente né il punteggio
(ai fini delle relative graduatorie provinciali e d’istituto) né la progressione stipendiale
spettanti ai docenti di ruolo in ossequio al principio di non discriminazione sancito dalla
clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva
99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall’art. 6 del D. Lgs n.
368 del 2001.
Ed infatti, per gli anni scolastici considerati oggetto del giudizio de quo ( ovvero
10/11/1999 - 01/9/2005) il ricorrente ha percepito una retribuzione annua pari a £
12.115.729 nell’anno 1999, £ 19.376.889 nell’anno 2000, € 12.236,00 nell’anno 2001, €
607,67 nell’anno 2002, € 10.275,43 nell’anno 2003, € 17999,60 nell’anno 2004, €
22.590,69 nell’anno 2005, (Cfr. certificazioni cud da cui somma determina l’importo
indicato – Allegato n. 2) decisamente inferiore rispetto all’ipotesi in cui lo stesso fosse
risultato di ruolo.
Or, la disposizione di cui all’art. 53 della legge 312/1980 nonché il principio di non
discriminazione previsto dall’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Cfr. art. 4,
punto 1, dell’accordo quadro contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio del
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28.6.99, 1999/70/Ce) stabiliscono che “…per quanto riguarda le condizioni di impiego i
lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei
lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (e
che) i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro
dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo
indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano
giustificati da motivazioni oggettive”. (Su tale orientamento ormai costante giurisprudenza
..tra tutte.. sentenza n. 911 del 4.3.2009 del Tribunale di Tivoli - G.d.L. Dott. Mari – e
ancora nn. 15487/2010 GdL Dott. Monterosso, 9389/2010 GdL Valle e 19903/2009
GdL Marocco.). A tutto ciò, proprio in merito al principio di non discriminazione previsto
dal richiamato accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, occorre aggiungere, in
primo luogo, che la clausola 4, co. 4, della Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999
stabilisce come “ i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari
condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia
per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di
anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”; è pur vero che, ai sensi dell’art. 137,
co. 5, del Trattato CE, la materia della quantificazione della retribuzione normalmente
esula dall’ambito delle competenze comunitarie ciononostante può essere, invece,
interessata dalla relativa normativa allorchè una differenziazione retributiva sia l’esito di
una concreta discriminazione, come nel caso di specie. Ha chiarito, infatti, la Corte di
Giustizia che: “ per quanto riguarda in particolare l’eccezione relativa alle
<<retribuzioni>> di cui all’art. 137, n. 5, CE, essa trova la sua ragion d’essere nel fatto
che la determinazione del livello degli stipendi rientra nell’autonomia contrattuale delle
parti sociali su scala nazionale, nonché nella competenza degli Stati membri in materia.
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Ne consegue che la riserva di cui all’art. 137, n 5, CE non può impedire ad un lavoratore
a tempo determinato di richiedere, in base al diviato di discriminazione, il beneficio di una
condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio
l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione>>
(Cfr CGCE, Sentenza della Seconda Sezione del 13 settembre 2007). Tali principi sono
stati ribaditi dalla stessa Corte con sentenza del 22 dicembre 2010 che ha ricordato che
“tenuto conto dell’importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di
discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle
disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall’accordo quadro al fine di garantire ai
lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a
tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si
giustifichi per ragioni oggettive, dev’essere riconosciuta una portata generale, in quanto
costituiscono norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni
lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela ( punto 41 della
motivazione) – e che – come emerge dalla giurisprudenza della Corte, per quanto riguarda
l’indennità per anzianità di servizio come quella oggetto della causa principale, i
lavoratori a tempo determinato non devono ricevere un trattamento che, al di fuori di
qualsiasi giustificazione obiettiva, sarebbe meno favorevole di quello riservato al riguardo
a lavoratori a tempo indeterminato comparabili”
Per completezza si osserva, altresì, che i contratti a tempo indeterminato e quelli a
tempo determinato si distinguono solo per l’apposizione, nei secondi, dell’elemento
accessorio del termine cosicchè non vi è ragione per differenziare l’esperienza maturata in
un rapporto sine die rispetto a quella propria di una relazione a termine, quantomeno
allorchè non vi sia una interruzione tra un negozio e l’altro di durata tale da far perdere al
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dipendente la professionalità acquisita. A tal riguardo è evidente che il ricorrente ha
prestato ininterrottamente servizio, per almeno 180 giorni l’anno (vedi art. 489 d. lgs.
297/1994, come interpretato dall’art. 11, comma 14, della l. 124/99) negli anni scolastici
dal 01/09/1989 al 30.06.2005 in poi, salve le sole interruzioni nel periodo estivo.
Ne consegue che ove l’esperienza nel lavoro a tempo indeterminato valga per
attribuire al lavoratore scatti di anzianità utili ai fini dell’aumento della retribuzione (come
nel caso) non vi sono ragioni perché un analogo trattamento non valga anche per i
collaboratori a termine; né può ritenersi che la ratio del diverso trattamento economico del
lavoratore a termine sia da ravvisarsi essenzialmente nella “precarietà” del suo rapporto,
ovvero nell’appartenenza del lavoratore stesso al personale non di ruolo per il quale
sarebbe previsto un diverso sistema di reclutamento. La specificità del sistema di
reclutamento e di assegnazione delle supplenze per questa categoria di lavoratori non ha
correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione
dell’anzianità di fatto maturata; non vi sono, infatti, ostacoli razionali alla possibilità di
ricostruire la carriera intera del personale assunto ripetutamente a termine, tenendo contro
dei rapporti pregressi ed applicando gli scatti allo stesso modo di quanto avviene per il
personale a tempo indeterminato; d’altro canto è notorio che il personale assunto con
contratto a tempo determinato svolge le medesime mansioni del corrispondente personale
di ruolo.
Non vi è, pertanto alcuna giustificazione obiettiva per escludere la valorizzazione
attuale dell’esperienza professionale acquisita nel corso dell’attività prestata con contratto
a tempo determinato, sterilizzandola in funzione di una valorizzazione postuma e solo
eventuale, differita alla futura immissione in ruolo. Le considerazioni che precedono
impongono, in definitiva, una lettura della disciplina nazionale conforme alla normativa
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europea così come interpretata dalla Corte di Giustizia per assicurarne la piena efficacia
nella risoluzione della presente controversia.
In buona sostanza, oggi, qualsiasi giudicante chiamato a pronunciarsi in merito ad
analoghe questioni non potrà ormai fare a meno di tenere conto del fatto che:
a) La Corte di Giustizia europea abbia da tempo chiarito che le condizioni di
impiego, rispetto alle quali sussiste il divieto di discriminazione, comprendono
tutti gli istituti idonei ad incidere sulla quantificazione del trattamento
retributivo e, quindi, anche degli scatti di anzianità (o, nella fattispecie, delle
mutate posizioni stipendiali, n.d.r.!) riconosciuti ai lavoratori a tempo
indeterminato (cfr. fra tutte, Corte di Giustizia 9.7,.2015, causa C- 177/17,
Regojo Dans, punto 32; Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-177/10 Rosado
Santana; Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C 177/14 Regojo Dans, punto
44 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani,
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause 002/11 e 005/11, Valenza 7.3.2013
causa 093/11, Bertani);
b) La mera circostanza che un impiego nel settore pubblico sia definito “non di
ruolo” non è di per sé idonea a giustificare la diversità di trattamento, giacchè le
ragioni oggettive richiamate nella clausola 4 sono quelle che attengono al
rapporto e lo differenziano, sulla base di elementi precisi e concreti, da quello a
tempo indeterminato;
c) La legittima necessità di garantire la continuità didattica nelle scuole può
benissimo essere invocata per sostenere la legittimità dei contratti a termine, ma
giammai per giustificare la diversità di posizione giuridica di carriera e di
trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato;
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d) La predetta clausola 4, in quanto precisa ed incondizionata, impone la
disapplicazione del diritto interno, ed in particolare delle clausole del contratto
collettivo che escludono per gli assunti a tempo determinato qualsiasi rilevanza
dell’anzianità maturata in forza di precedenti contratti a termine…pur se
limitatamente ai rapporti a tempo determinato succedutisi senza rilevante
soluzione di continuità e di durata tale da coprire, pressochè integralmente,
l’anno scolastico!
Ne consegue che va riconosciuto al Dott. Piccione sia la differenza tra quanto
effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire qualora fosse stato, da
subito, inquadrato quale lavoratore a tempo indeterminato, ossia con il calcolo
dell’incremento retributivo determinato dell’anzianità di servizio, sia gli scatti di
anzianità cui parte ricorrente avrebbe avuto diritto durante i rapporti a tempo
determinato con riferimento all’intera anzianità maturata.
Le considerazioni che precedono comportano che le differenze retributive,
quantificate dal 10/11/1999 al 31/8/2005 devono essere ricalcolate escludendo dalla base
del computo quanto percepito a titolo di retribuzione professionale docenti.
L’odierno ricorrente rileva, altresì, come l’anzianità di servizio del lavoratore
configuri un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione (Cass. Civ. Sez.
Lavoro 22/8/2003, n. 12354; id. 03/11/2000 n. 14394) ed in più, come “trattandosi di
azione di mero accertamento (solo sull’ an debeatur, sia sufficiente che vi siano periodi
contributivi certamente non coperti da prescrizione “ (Cass. Civ. Sez. Unite, 29/07/2011, n.
16632) come certamente nel caso in esame, essendo il predetto ricorrente ancora in
servizio!...Altra cosa potrà dirsi relativamente al “quantum debeatur”..potendo operare
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(solo) in questo caso l’eventuale “prescrizione periodo per periodo”, il cui termine non
potrà che essere quello decennale ex art. 2946 c.c.
Va da sé, naturalmente, che – oltre a vedersi riconosciuto (per come sopra
specificato ed evidenziato) il pregresso servizio – l’odierno ricorrente dovrà, altresì,
vedersi riconosciuto il diritto ad essere oggi inquadrato nella tabella contrattuale di sua
spettanza!
Ulteriore, e non meno importante, effetto del predetto riconoscimento sarà, altresì,
quello dell’attribuzione all’odierno ricorrente del corretto punteggio ai fini della mobilità
volontaria, sia nella graduatoria esterna (provinciale) che in quella interna (d’istituto). A tal
fine, andrà allo stesso riconosciuto lo spettante punteggio differenziale che sarà calcolato
nelle alternative misure e secondo le alternative modalità opportunamente ritenute dalla
CTU che l’On.le Giudice Adito si compiacerà di ammettere.
Tanto sopra considerato, i sottoscritti procuratori nel nome
CHIEDONO
Che il Giudice del Lavoro adito Voglia fissare udienza ai fini della discussione
della presente causa per sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia al Giudice del Lavoro, contrariis reiectis,
1. Accogliere il presente ricorso e conseguentemente
2. Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento degli
scatti biennali sullo stipendio maturati in corrispondenza dei contratti a
tempo determinato sottoscritti dall’anno scolastico 1999 a quello 2005
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3. Per l’effetto, ordinare al MIUR - Ministero dell’Istruzione di effettuare la
corretta valutazione della sua anzianità di servizio, sia ai fini di una corretta
ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale
conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo, così come dalla
maturazione degli scatti di anzianità, ovvero, più propriamente, del
trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, così come
anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta
ricostruzione del TFR dovuto.
4. Conseguentemente, condannarlo a corrispondere all’odierno ricorrente tutte
le spettanze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera di
cui sopra al punto 2), a partire dal giorno della domanda, oltre ovviamente
agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed
intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo.
5. Condannare il MIUR, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere
al Dott. Piccione, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità
contrattuale o, in subordine, a titolo di mero debito retributivo – tutte le
differenze retributive spettanti, nella misura che sarà quantificata in corso di
causa, al netto delle ritenute previdenziali a carico del ricorrente da versarsi
direttamente all’INPS (ex gestione INPDAP), oltre ovviamente agli interessi
legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie
singole scadenze sino al soddisfo.
6. Condannare il MIUR, in persona del Mistro pro tempore, al risarcimento del
danno per mancata e/o irregolare contribuzione, nella misura quantificanda
(anche in via equitativa) in corso di causa, previo versamento diretto delle
relative quantificande somme in favore dell ‘INPS (ex Gestione INPDAP).
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7. Riconoscere al ricorrente il corretto punteggio ai fini della mobilità
volontaria (provinciale) e di quella interna (d’istituto), nelle misure e
secondo le modalità specificate in premessa, con conseguente modifica della
sua posizione nelle menzionate graduatorie.
8. Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre IVA e CPA.
In via istruttoria
Si richiede sin d’ora volersi disporre apposita CTU per la quantificazone delle
differenze retributive e di quelle contributive dovute e/o non versate.
Con riserva di articolare ogni mezzo istruttorio che si paleserà utile e
conducente anche in considerazione della condotta avversaria.
Si allegano i seguenti documenti:
1. Stato matricolare
2. CUD anni 1999/2005
3. Buste paga marzo 2004, Aprile 2005 e Marzo 2017;
4. Richiesta di riconoscimento, in via di autotutela, dei chiesti benefici
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 9 e ss del D.P.R. n.
115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore inderminato e che,
trattandosi di materia di lavoro ed essendo stato il ricorrente titolare di un reddito
imponibile ai fini dell’imposta personale del reddito risultante dall’ultima
dichiarazione non superiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 (e cioè
34.585,23) è esente dal pagamento del contributo unificato.
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Salvo ogni altro diritto.
Messina, lì 08/06/2017 Avv. Salvatore Catalano
Avv. Rosaria Filloramo
ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE MODALITA’ NOTIFICA EX ART.
151 C.P.C.
I sottoscritti procuratori, in nome e per conto della parte ricorrente, giusta delega
allegata al sopra riportato ricorso
PREMESSO
Che il presente ricorso, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio,
dovrebbe essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti nell’apposita graduatoria
provinciale nonché in quella d’istituto, relative alla medesima classe di concorso
dell’odierna ricorrente, in quanto potenziali controinteressati che vedrebbero mutata la
propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso
RILEVATO
Che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa
dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l’effettiva
instaurazione del contraddittorio;
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Che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non prevedrebbe la pubblicazione
integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;
Che l’Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell’art. 151 c.p.c. che la notifica
avvenga con qualsiasi mezzo, purchè, “le modalità con cui siffatta notificazione viene
disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato
dall’art. 24 come <<inviolabile>> in ogni stato e grado del processo (C. 13868/2002), così
come devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono
garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C.
3286/2006; C. 4319/2003).
Che la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione
udienza sul sito MIUR U.S.R. – Ambito territoriale della Provincia di Messina, Ufficio
VIII così come anche sul sito dell’Istituto Commerciale “Gepy Faranda” sarebbe idonea ad
assicurare la conoscibilità dello sesso e, permetterebbe ad eventuali interessati di
intervenire nel presente procedimento.
tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti procuratori, nella veste di cui sopra,
formulano apposita
ISTANZA
Affinchè l’Ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso, Voglia
autorizzare la notificazione del ricorso:
quanto si potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sia sul sito del MIUR
U.S.R. della Sicilia – Ambito Territoriale della Provincia di Messina – Ufficio VIII,
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mediante pubblicazione sul sito http://www.istruzionemessina.it sia sul sito dell’ ()Istituto
Capo d’Orlando)
quanto al MIUR, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Sicilia ed all’Ambito
Territoriale di Messina – Ufficio VIII U.S.R., mediante notifica all’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Messina.
Messina, lì 08/06/2017
Avv. Rosaria Filloramo Avv. Salvatore Catalano
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