TRACCIABILITÀ NUOVI LIMITI AL PAGAMENTO IN CONTANTI … · Gli esoneri documentali e contabili...
Transcript of TRACCIABILITÀ NUOVI LIMITI AL PAGAMENTO IN CONTANTI … · Gli esoneri documentali e contabili...
1Direzione RegionaleValle d’Aosta
TRACCIABILITÀ NUOVI LIMITI AL PAGAMENTO IN
CONTANTI
CAUSE E CONSEGUENZE DELLA FUORIUSCITA DAL REGIME L. 398/91
MODELLO EASFunzionari relatori:DE LUCA VALERIAORLANDO STEFANO
2
LA TRACCIABILITA’DEI PAGAMENTI
Nuovi limiti al pagamento in contanti
Direzione RegionaleValle d’Aosta
La tracciabilità dei pagamenti si riferisce al complesso di misurelegislative volte a restringere, entro limiti determinati dallanorma, l’utilizzo del contante quale mezzo di adempimento delletransazioni economiche.
3
Tali norme hanno la finalità di arginare il fenomeno dellasovrafatturazione e della creazione di movimenti di denaro in‘‘nero’’, favorendo l’emersione della base imponibile eagevolando lo svolgimento di efficaci controlli da partedell’Amministrazione Finanziaria.
Direzione RegionaleValle d’Aosta
Finalità delle norme che dispongono la tracciabilità dei pagamenti
I pagamenti effettuati a favore di società, enti oassociazioni sportive dilettantistiche nonché iversamenti da questi operati, se di importo superiorea lire 1.000.000 (euro 516,46), «sono eseguiti, tramiteconti correnti bancari o postali loro intestati ovverosecondo altre modalità idonee a consentireall’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento diefficaci controlli (…)».
4Direzione RegionaleValle d’Aosta
Normativa di riferimento per gli enti e le associazioni: art. 25 comma 5 Legge 133/1999 - prima della Legge
di Stabilità (L. 190/2014)
• OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ PER I PAGAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 516,46
5
Decadenza dalle agevolazioni di cui alla Legge n. 398/1991, a partire dal mese
successivo a quello in cui sono venuti meno i
requisiti (Ris. 102/E del 19/11/2014)
Applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 11 del D.Lgs n. 471/1997
da € 258,23 a €2.065,83
Direzione RegionaleValle d’Aosta
Fino al 2014
SANZIONI
OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ PER I PAGAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 1.000,00 (NON PIU’EURO 516,46)
6
SANZIONI
Direzione RegionaleValle d’Aosta
Dal 2015
nessuna variazione:Rimangono ferme quelle previste in
precedenza
LA TRACCIABILITA’ DELLE SOMMEArt. 25 c. 5, Legge 133/1999
i pagamenti e i versamenti
per importi pari o superiori a
1000,00 euro devono essere
effettuati tramite strumenti di
pagamento tracciabili:
assegno non trasferibile
bancomat o carta di credito
bonifico bancario
bollettino c/c postale
7Direzione RegionaleValle d’Aosta
Incassi e pagamenti
PROFILO SOGGETTIVO
Direzione RegionaleValle d’Aosta
8
Incassi e pagamenti
AMBITO DI APPLICAZIONE
soggetti che possono fruire del regime di cui alla l. 398/1991:
asd ssd ass. senza fini di lucro ass. pro loco ass. bandistiche, cori amatoriali, ecc
(Risoluzione 102/e del 19 novembre 2014)
PROFILO OGGETTIVO
erogazioni liberali contributi a qualsiasi titolo quote associative proventi decommercializzati raccolte fondi sponsorizzazioni ogni altro provento compensi corrisposti ogni altro pagamento
• Tenere una prima nota degli incassi e dei pagamenti;
• Conservare in ordine cronologico tutta la documentazione contabile relativa agli incassi e ai pagamenti;
• ogni versamento bancario regolarmente documentato e gli incassi di importo superiore a € 1000,00 effettuati con modalità tracciate;
9Direzione RegionaleValle d’Aosta
Modus operandi consigliato
• Per gli incassi e i pagamenti effettuati con cartedi credito o bancomat allegare alle ricevute ilrelativo documento contabile;
• Per i prelievi superiori a € 1000,00 tenere adisposizione i documenti contabili di riferimentoidonei a giustificare l’utilizzo dell’importocomplessivamente prelevato
10Direzione RegionaleValle d’Aosta
Modus operandi consigliato
Il limite di € 1.000,00 non può essere aggirato conpagamenti frazionati, singolarmente inferiori allasoglia minima ma riconducibili alla stessaoperazione economica, laddove il pagamentofrazionato non sia previsto da un accordocontrattuale.
per «pagamento» si intende sia il classicopagamento di una fattura sia qualsiasitrasferimento a terzi di denaro contante.
11Direzione RegionaleValle d’Aosta
Pagamenti e incassi frazionati
il pagamento in contanti di una fattura di 2.700 euroeffettuata in tre rate di importo unitario inferiore a 1.000euro con rimesse previste in fattura a 30, 60 e 90 giorni,può non costituire violazione del limite previsto.
12Direzione RegionaleValle d’Aosta
Pagamenti e incassi frazionati
ESEMPIO
Se la pluralità dei pagamenti a scadenze prefissate(pagamenti singolarmente inferiori al limite stabilito ecumulati superiori alla soglia fissata per legge)frutto di una “ordinaria” dilazione del pagamento stessoscaturente dal preventivo accordo delle parti.
rimborsi forfettari erogati ad allenatori e adatleti con pagamenti di rate in contanti
13Direzione RegionaleValle d’Aosta
Pagamenti e incassi frazionati
ESEMPIO
risultino sottoscritti regolari contratti tra leparti nei quali siano chiaramente riportate lemodalità di pagamento rateale di dette somme
• verificare se le operazioni sono stateartificiosamente frazionate al fine di eluderela normativa in argomento
• effettuare un’analisi “caso per caso”finalizzata a valutare, anche in presenza di unfrazionamento apparentemente coerente conil tipo di operazione posta in essere, se loscopo effettivo sia quello di eludere lanormativa
14Direzione RegionaleValle d’Aosta
Pagamenti e incassi frazionati
Attenzione:
Dove si collocano gli attori?
ENTI NONCOMMERCIALI
ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO
Associazioni Sportive Dilettantistiche
SOCIETA’ DICAPITALI ED ENTI
COMMERCIALI
Società SportiveDilettantistiche
TITOLO II – CAPO IIARTT. 81 – 142 T.U.I.R.
TITOLO II - CAPO IIIARTT. 143 – 150 T.U.I.R.
15Direzione RegionaleValle d’Aosta
Differenza importante ai fini della determinazione del reddito,come stabilisce l’art. 143 del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R)
REDDITO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI =
sommatoria dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali (redditi fondiari, di capitali,
d’impresa e diversi), ciascuno determinato secondo la propria specifica disciplina
Diversamente da quanto avviene per le società di capitali e per gli enti commerciali
16Direzione RegionaleValle d’Aosta
QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE
Ai sensi dell’art. 149, comma 4, del T.U.I.R. :
- Gli Enti ecclesiastici riconosciuti come personegiuridiche agli effetti civili;
- Le Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciutedal CONI ed iscritte al registro nazionale delle ASD eSSD;
sono soggetti alla verifica di non commercialità delleattività svolte
17Direzione RegionaleValle d’Aosta
ma non sono soggetti alla riqualificazione della natura giuridica di enti non commerciali
REGIME DI CONTABILITA’ ORDINARIAArt. 14 D.P.R. 600/73
REGIME FORFETTARIOArt. 145 D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.)
REGIME FORFETTARIOL. 398/1991 e art. 25 L. 133/1999
Regimi contabili e di determinazione dell’imponibile
18Direzione RegionaleValle d’Aosta
REGIME SUPER SEMPLIFICATOArt. 20, comma 3 D.P.R. 600/73
REGIME DI CONTABILITA’ SEMPLIFICATAArt. 18 D.P.R. 600/73
IL REGIME AGEVOLATIVODELLA LEGGE 398/1991
19Direzione RegionaleValle d’Aosta
1) ASD; SSD; ass. senza fini di lucro; ass. pro loco; ass. bandistiche, cori amatoriali, ecc;
2) Proventi relativi all’esercizio di attività commerciali conseguiti nel periodo d’imposta precedente per un importo non superiore a € 250.000;
3) Opzione comunicata alla SIAE o nella dichiarazione (quadro VO), oppure esercitata mediante le modalità di cui al D.P.R. n. 442/1997 (c.d. comportamento concludente) che però comporta la sanzione di € 258,00 ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 471/1997.
Legge 398/1991 Presupposti per l’applicazione
20Direzione RegionaleValle d’Aosta
• la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività);
• un sistema forfetario di determinazione dell’Iva;
• l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
• l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio ‐ Tv e pubblicità).
LEGGE 398/1991AGEVOLAZIONI
21Direzione RegionaleValle d’Aosta
ENTRATE E PROVENTI DERIVANTI DAATTIVITA’ISTITUZIONALE
L. 398/91 - Imposte sui redditi
NESSUNAIMPOSIZIONE
RICAVI DERIVANTI DAATTIVITA’ COMMERCIALE
(es: pubblicità, sponsorizzazioni,
diritti televisivi, ecc.)
PLUSVALENZEPATRIMONIALI
22Direzione RegionaleValle d’Aosta
IMPOSIZIONE AL 3%
IMPOSIZIONE AL 100%
DETRAZIONI FORFETTARIE
50% PER I PROVENTI COMMERCIALI GENERICI E DA PUBBLICITA’
50% PER LE SPONSORIZZAZIONI
1/3 PER LE CESSIONI O CONCESSIONI DEI DIRITTI DI RIPRESA TELEVISIVA E DI TRASMISSIONE
RADIOFONICA
L. 398/91 - IVA
23Direzione RegionaleValle d’Aosta
Proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali (Art. 74.6 del dpr 633/72)
- Reddito forfettizzato (3% dei ricavi e compensi);
- Retribuzioni sostenute per il personale dipendente;
- Compensi spettanti a collaboratori;
- Compensi erogati per prestazioni occasionali.
La base imponibile così determinata
è assoggettata all’aliquota ordinaria I.R.A.P.
L. 398/91 - I.R.A.P.
24Direzione RegionaleValle d’Aosta
Sono escluse le indennità e i rimborsi forfettari di spesa(Art. 67 comma 1 lett. m) T.U.I.R.)
BASE IMPONIBILE
‐ fatturazione delle operazioni
‐ rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale
‐ tenuta del registro IVA acquisti
‐ tenuta del registro IVA corrispettivi e fatture emesse
‐ presentazione della dichiarazione annuale IVA
‐ versamento dell’acconto IVA
‐ presentazione della comunicazione annuale IVA
Gli esoneri documentali e contabili
25Direzione RegionaleValle d’Aosta
‐ presentare dichiarazione redditi, IRAP e dei sostitutid’imposta (modello unico) nonché rilasciare lecertificazioni.
‐ emettere fatture relative a sponsorizzazioni, pubblicità,cessioni e concessioni; conservare e numerare fattureattive e passive
‐ versare l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo altrimestre di riferimento
Obblighi documentali e contabili
26Direzione RegionaleValle d’Aosta
‐ Tenere e compilare il modello di cui DM 11.02.1997;
‐ Redigere Rendiconto di cui al DM 473/1999
Obblighi documentali e contabili
27Direzione RegionaleValle d’Aosta
«annotare, anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali»
«devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi
Non concorrono a formare il reddito imponibile‐ Per un n. di eventi non superiore a 2 per anno‐ Per un importo non superiore a € 51.645,69
Attività commerciali connesse agli scopi
istituzionali
Raccolte pubbliche di fondi occasionali
Superamento del limite di € 250.000,00;
Presenza di movimentazioni economiche «per
cassa» sia in entrata che in uscita di importo
pari o superiore a € 1.000,00 (art. 25 L.
133/90)
Quando l’ASD fuoriesce dal regimeagevolativo previsto dalla L. 398/91
28Direzione RegionaleValle d’Aosta
Altre cause di perdita delle agevolazionipreviste dalla L. 398/91
29Direzione RegionaleValle d’Aosta
Violazione del principio di democrazia e di uguaglianza
(art. 90 c. 18 lett. e) L. 289/2000)
Mancata tenuta: «modello» previsto dal DM 11 febbraio 1997;
«rendiconto» previsto dall’art. 5, c. 5 del DM 473/99;
Altre ipotesi di violazione degli obblighiprevisti per le ASD
30Direzione RegionaleValle d’Aosta
No decadenza dai benefici L. 398/91
Presenza documentazione utile ai fini‐ determinazione Reddito e IVA ‐ dell’accertamento dei requisiti
Sanzione per violazione obblighi relativi alla
contabilità
No decadenza dai benefici L. 398/91, ma, in assenza di documentazione contabile
ai proventi in precedenza non imponibili si applicherà il coefficiente del 3% e gli stessi concorrono alla determinazione dell’importo limite di € 250.000,00
Sanzione per violazione obblighi relativi alla
contabilità
Art. 1, c. 2, L. 398/91 «nei confronti dei soggetti che hannoesercitato l’opzione di cui al comma 1 e che nel corso delperiodo d’imposta hanno superato il limite di lire 360milioni (ora € 250.000,00), cessano di applicarsi ledisposizioni della presente legge con effetto dal mesesuccessivo a quello in cui il limite è superato»;
La Circolare n. 1 dell’11/02/1992: qualora vengano meno irequisiti per fruire delle disposizioni recate dalla medesimaLegge 398/91, nel corso del periodo d’imposta possonoeventualmente concretizzarsi due diversi regimi tributari.
Risoluzione n. 123/E del 07/11/2006
31Direzione RegionaleValle d’Aosta
Dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenutoil superamento: determinazione del reddito, determinazioneIVA, adempimenti contabili
Risoluzione n. 123/E del 07/11/2006
32Direzione RegionaleValle d’Aosta
Superamento del limite di € 250.000,00
Dal mese successivo all’avvenuto superamento del limite finoalla fine del periodo d’imposta
regime agevolativo previsto dalla L. 398/91
regime tributario ordinario:‐ determinazione dell’imposta‐ adempimenti contabili
Risoluzione n. 102/E del 19/11/2014
33Direzione RegionaleValle d’Aosta
l’applicazione del tributo con il regime ordinario
dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui
sono venuti meno i requisiti(cfr. circolare n. 247/E del 1999, come modificata dalla circolare n. 43/E del 2000 – Risoluzione n. 123/E del
2006)
VIOLAZIONE DELLA NORMA RELATIVAALLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
34
IL MODELLO EAS
Direzione RegionaleValle d’Aosta
L’art. 30, commi 1, 2, 3 e 3‐bis, del D.L. n. 185/2008
Gli enti di tipo associativo (enti non commerciali
appartenenti a determinate categorie fra cui le
associazioni sportive dilettantistiche) che vogliono
avvalersi delle disposizioni di favore previste dall’art.
148 del TUIR e dall’art. 4 del D.p.r. 633/1972,
debbono presentare il modello EAS.
35Direzione RegionaleValle d’Aosta
Modello EAS
• Le associazioni pro loco che optano per le applicazioni delle disposizioni della l. n.398/1991.
• Gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che NON svolgono attività commerciale.
• Le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali dicui all’art. 6 della L. 266/1991 che non svolgono attivitàcommerciali diverse da quelle marginali individuate con D.M.25 maggio 1995 (per esempio attività di vendita di beniacquistati da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali disolidarietà, manifestazioni e simili)
36Direzione RegionaleValle d’Aosta
Chi NON deve presentare il Modello EAS
Modello EAS ridotto (Easy EAS)per gli enti già iscritti in particolari registri
• Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro CONI diverse da quelle espressamente esonerate dall'articolo 30 del DL n. 185 del 2008 (quelle non iscritte al CONI ancorché affiliate ad una Federazione Nazionale o ad un Ente di promozione Sportiva sono tenute all’invio del modello EAS ordinario)
• Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383
• Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello
• Associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridichetenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
37Direzione RegionaleValle d’Aosta
Modello EAS ridotto (Easy EAS)per gli enti già iscritti in particolari registri
il primo riquadro: i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale
Il secondo riquadro: solo i righi 4), 5) (articolazioni territoriali e/o funzionali), 6) (affiliazioni a federazioni/gruppi), 25) (settore in cui si opera)e 26) (attività svolta).
38Direzione RegionaleValle d’Aosta
COMPILANO
Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano, altresì, il rigo20) (proventi per attività di sponsorizzazione), mentre le associazioni che hannoottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella "si'"del rigo 3).
Modalità di presentazione e termini esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi telematici
Entratel/fisconline per soggetti abilitati o tramite il software dicompilazione/controllo messo a disposizione sul sito dell’agenziawww.agenziaentrate.gov.it, o tramite gli intermediari abilitatialla trasmissione.
entro 60 gg. dalla data di costituzione dell’ente.
In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati,nuovamente presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo aquello in cui si è verificata la variazione (N.B.: devono essere inserititutti i dati anche quelli non variati).
In caso di perdita dei requisiti qualificanti va ripresentato entro60 gg., compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.
39Direzione RegionaleValle d’Aosta
Quando NON è necessario presentare un nuovo modello.
importi relativi a sponsorizzazione e pubblicità; messaggipubblicitari;
numero di manifestazioni (e relativi giorni) per la raccoltadei fondi;
dati relativi all’ammontare delle entrate; numero associati;erogazioni liberali ricevute e contributi pubblici ricevuti.
dati delle sezioni “Dati relativi all’Ente” e “Rappresentantelegale” già comunicate in altri modelli
40Direzione RegionaleValle d’Aosta
La variazione riguardi
Art. 2 D.l. n. 16/2012, conv. con modif. dalla l. n. 44/2012 ha introdottola remissione in bonis :
1. La violazione non constatata, né iniziati accessi ispezioni, verifiche oaltre attività amministrative di accertamento;
2. Possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimentoalla data di scadenza ordinaria del termine;
3. Contestuale versamento della sanzione di 258 euro;4. Adempimento degli obblighi dichiarativi non assolti entro il termine di
presentazione della prima dichiarazione utile (Circ. 38/E 28.9.2012).
Le ASD che abbiano già provveduto alla presentazione del modello EASoltre i termini sanano la loro posizione unicamente mediante ilversamento di € 258,00 entro i termini considerati.
Risoluzione n. 46/E 11 maggio 2012Codice tributo F24 “8114”
INVIO TARDIVO DEL MODELLO EAS
41Direzione RegionaleValle d’Aosta