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Dipartimento di Impresa e Management Cattedra Controllo di Gestione Avanzato
TITOLO
PROGETTO DI REVISIONE DEL PRICIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE SUI
RICAVI: UN’ANALISI D’IMPATTO SUI DATI DI SETTORE.
RELATORE
Prof. Fabrizio Di Lazzaro
CANDIDATO Alessandra Sessa
Matr. 644731
CORRELATORE
Prof. Fabio Fortuna
ANNO ACCADEMICO
2012/2013
2
INDICE
Introduzione pag. 5
CAPITOLO PRIMO
1.1 L’importanza dei ricavi pag. 8
1.2 I Boards
1.2.1 L’International Accounting Standard Board pag. 9
1.2.2 Il Financial Accounting Standards Board pag. 14
1.3. Principi Contabili
1.3.1 Il contesto europeo: IFRS pag. 20
1.3.2 Il contesto americano: US GAAP pag. 25
1.4 L’esigenza della convergenza
1.4.1. Il processo di convergenza pag. 27
1.4.2 L’armonizzazione a livello comunitario pag. 27
1.4.3 La convergenza tra IAS/IFRS e US GAAP pag. 31
1.4.4 Il progetto di convergenza dei principi contabili
riguardanti i ricavi pag. 35
1.5 Il trattamento contabile dei ricavi pag. 37
1.5.1 I ricavi secondo gli IAS/IFRS pag. 37
1.5.2 I ricavi secondo gli US GAAP pag. 40
CAPITOLO SECONDO
2.1 I Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS
2.1.1 IAS 18: contabilizzazione dei ricavi pag. 42
2.1.2 Operazioni di baratto pag. 53
2.1.3 IAS 11: contabilizzazione dei lavori in corso pag. 54
3
2.1.4 IFRIC 15: accordi per la costruzione di beni immobili pag. 60
2.2 I Principi Contabili Americani US GAAP
2.2.1 La contabilizzazione dei ricavi pag. 61
2.2.2 La contabilizzazione dei lavori in corso pag. 65
2.2.3 La contabilizzazione delle operazioni di vendita
di beni immobili pag. 67
2.2.4 Riconoscimento dei ricavi da Software pag. 71
2.2.5 Riconoscimento dei ricavi da Franchising pag. 72
2.2.6 Le transazioni non monetarie pag. 72
CAPITOLO TERZO
3.1 Le novità introdotte dal progetto di riconoscimento dei ricavi
3.1.1 ED 06/2010 pag. 74
3.1.2 1° STEP: identify the contract with the customer pag. 76
3.1.3 2° STEP: identify the separate performance
obligations in the contrac pag. 78
3.1.4 3° STEP: determine the transaction price pag. 80
3.1.5 4°STEP: allocate the transaction price to
the performance obligations pag. 83
3.1.6 5°STEP: recognised the allocate revenue when
the performance obligation is satisfied pag. 84
3.2 Ulteriori informazioni fornite dall’Exposure Draft pag. 87
3.2.1 Il trattamento dei costi contrattuali pag. 87
3.2.2 I contratti onerosi pag. 88
3.2.3 Gli accordi di riacquisto pag. 89
3.2.4 La rilevazione di licenze e diritti d’uso pag. 90
3.2.5 Informativa da fornire in bilancio pag. 91
3.3 First adoption del nuovo principio contabile pag. 92
4
CAPITOLO QUARTO
4.1 Effetti dell’applicazione dell’Exposure Draft da parte di società italiane
appartenenti a settori economici differenti pag. 94
4.2 Il settore delle telecomunicazioni: le principali
problematiche e le relative soluzioni proposte pag. 94
4.3 Il settore manifatturiero: problematiche e possibili
soluzioni pag. 100
4.4 Il settore media: problematiche e possibili soluzioni pag. 105
4.5 Cambiamenti comuni ai settori: disclosure e
first adoption pag. 108
Conclusioni pag. 111 Bibliografia pag. 116
5
INTRODUZIONE
L’idea per la redazione di questa tesi nasce dall’importanza rivestita dai
ricavi generati dalle operazioni effettuate dalle imprese nell’ambito della
loro attività caratteristica. Questi sono fondamentali per gli utilizzatori del
bilancio al fine di stabilire l’andamento economico di una particolare
azienda, per gli analisti incaricati della creazione di report finanziari e indici
economici, oltre che per gli investitori impegnati nella valutazione della
bontà di un investimento in azienda.
Negli ultimi anni si sono susseguiti cambiamenti nei principi contabili
applicati dalle imprese appartenenti a Stati diversi. I differenti metodi
contabili utilizzati per la rilevazione dei ricavi, come di altre importanti
poste del bilancio, hanno reso difficoltosa la comparabilità tra le società.
Il presente lavoro tratta del progetto di revisione del principio contabile
internazionale sui ricavi, intrapreso dallo Iasb e dal Fasb.
Questo fa parte di una più vasta gamma di progetti, riguardanti differenti
principi contabili, aventi come unico obiettivo la convergenza tra gli
IAS/IFRS emessi dallo Iasb e gli US GAAP emessi dal Fasb, al fine di
assicurare una maggiore comparabilità tra imprese appartenenti a
ordinamenti diversi e limitare le difficoltà emerse a seguito della
globalizzazione.
Lo scopo di questa tesi è l’evidenziazione delle caratteristiche e degli
effetti che il principio, emesso a seguito del completamento del progetto,
avrà nei confronti delle imprese appartenenti ai settori economici
maggiormente interessati dai cambiamenti.
Nel primo capitolo è descritta la struttura e il funzionamento dei due
organi incaricati dello sviluppo e dell’emissione dei principi contabili,
IAS/IFRS e US GAAP, seguiti dalla descrizione del framework su cui si basa
ogni set di principi e dei concetti di base cui si conformano.
6
Nel presente capitolo sono inoltre spiegati i tratti salienti del progetto di
armonizzazione a livello europeo, che dal 2006 ha imposto a tutte le società
quotate o con strumenti diffusi in maniera rilevante tra il pubblico
l’adozione degli IAS/IFRS.
A seguire vi sono le motivazioni che hanno spinto i due organismi a
intraprendere il progetto di convergenza a livello mondiale, oltre che la
spiegazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta, come principi
da applicare, degli Ias/ifrs.
Il capitolo si conclude con la presentazione dei principi che trattano la
rilevazione dei ricavi per ognuno dei due sistemi normativi.
Nel secondo capitolo vengono trattati dettagliatamente gli IAS/IFRS e gli
US GAAP concernenti la rilevazione dei ricavi. Sono spiegati i meccanismi di
rilevazione dei ricavi derivanti dalla vendita di beni o dalla prestazione di
servizi, contenuti nello Ias 18; la rilevazione dei ricavi derivanti dai lavori in
corso, Ias 11; e vengono trattate una serie di operazioni meno usuali, quali
le operazioni di baratto, la vendita di software o la concessione di licenze.
Inoltre sono trattati i principali documenti, che in assenza di un unico
principio, contengono tutta la disciplina contabile sui ricavi a cui le imprese
americane devono attenersi.
Il terzo capitolo tratta dell’Exposure Draft pubblicato dai due Boards per
presentare, e ricevere i commenti dagli operatori interessati, il nuovo
principio. È spiegato il funzionamento del modello 5 step su cui il principio
si basa e vengono esposte le principali differenze rispetto al modello
contabile attualmente applicato.
Il quarto, ultimo capitolo, riguarda gli effetti provocati dal principio e la
sua accettazione da parte delle imprese.
Qui sono state estrapolate le principali problematiche che possono
derivare dall’applicazione del nuovo principio, facendo particolare
riferimento a tre settori: telecomunicazioni, manifatturiero e media. Sono
state infine individuate le possibili soluzioni alle problematiche esposte che
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i Boards potrebbero intraprendere al fine di facilitare l’accettazione e
l’efficienza nell’applicazione del principio.
A conclusione del lavoro vi sono le conclusioni, nelle quali ho eseguito
un’analisi quantitativa.
L’analisi si è concentrata sulla dimostrazione, attraverso dati quantitativi,
che il settore maggiormente colpito dalle difficoltà derivanti
dall’applicazione del principio è, tra quelli considerati, il settore delle
telecomunicazioni.
Sono stati, infatti, raccolti una serie di dati riguardanti i principali
risultati economici di varie imprese (circa 200), raggruppati al fine di
ottenere i dati aggregati per industry. I dati sono stati elaborati al fine di
ottenere un indice economico; il quale, confrontato con il suo valore medio,
fosse in grado di evidenziare la rilevanza dell’impatto economico dei
cambiamenti sulla redditività. Tutto ciò ha permesso di determinare il
settore nel quale i cambiamenti nella contabilizzazione dei ricavi avranno
impatti non trascurabili.
8
Capitolo Primo
1.1 L’importanza dei ricavi.
I ricavi sono una parte fondamentale del bilancio di un’impresa,
rappresentati nella prima riga del Conto Economico.
I ricavi svolgono un ruolo di primaria importanza per chi redige il
bilancio, per i revisori e per le autorità di regolamentazione.
Considerando che il bilancio, redatto secondo i principi contabili
internazionali, ha come destinatari finali gli utilizzatori dello stesso, le
informazioni in esso contenute, e in particolar modo i ricavi, costituiscono la
base informativa per la valutazione della situazione finanziaria, delle
performance economiche e delle prospettive di crescita, utili agli investitori
al fine di prendere le decisioni economiche.
La regolamentazione riguardante la contabilizzazione dei ricavi è molto
importante dal momento che da questa possono derivare situazioni che
inficiano le decisioni degli investitori (oltre che porre in essere vari tipi di
frode), quali:
• “Round-‐tripping”, interventi di arrotondamento dei contratti per
aumentare le entrate e conseguentemente l’appetibilità
dell’impresa per gli investitori;
• transazioni “buy and hold”, nelle quali l’acquirente acquista il bene
ma non il possesso, che verrà acquistato solo quando ne
richiederà la spedizione;
• asimmetria informativa dovuta al problema del “principale vs
agente”.
Dai ricavi si originano i crediti che rappresentano il diritto a esigere a
una data scadenza determinati ammontari da clienti o altri soggetti.
9
1.2 I Boards.
1.2.1 L’International Accounting Standard Board.
L’International Accounting Standard Board (IASB) è un organismo
indipendente, finanziato da privati, avente sede a Londra.
Nasce il 1° Aprile del 2001, a seguito della trasformazione in fondazione
dell’International Accounting Standard Committee (IASC). Quest’ultimo fu
istituito nel 1973 dall’organismo che rappresenta la professione contabile a
livello mondiale, l’International Federation of Accountants (IFAC), con lo
scopo di pubblicare i principi contabili, International Accounting Standards
(IAS).
FIGURA 1: La struttura dell’IFAC prima del 2001.
Fonte: LOLI G., CASÒ M., International Accounting Standards Board, in “Rivista dei
dottori commercialisti” n. 1/2002
In origine gli IAS si basavano sulle regole contabili esistenti negli Stati
Uniti e nei paesi anglosassoni per la rilevazione di attività, passività, costi e
ricavi. Tra il 1989 e il 2000, lo IASC ha intrapreso un processo di revisione al
fine di creare un corpo autonomo di principi che potesse essere adottato
nei paesi aderenti. Il punto saliente del processo è stato l’approvazione del
IFAC
IASC IAPC
-‐ International Accounting Standards (IAS)
-‐International Stamdards on Auditing (IAS) -‐International Auditing Practise Statements (IAPS)
10
Framework1 nel 1989. Tale documento indica i concetti e i principi basilari
per la redazione del bilancio secondo gli IAS, fornendo un quadro sintetico
utile alla comprensione di tutti i principi contabili internazionali. Alla fine
del processo di revisione, la IOSCO (International Organization of Securities
Commissions) e il Comitato di Basilea 2 sostennero e raccomandarono
l’utilizzo degli IAS per la redazione del bilancio. Nel 2001, dopo la
conclusione di questa prima fase, vi è stata una riorganizzazione della
struttura dello IASC da cui ha avuto origine lo IASB.
È stato costituito l’IFRS Foundation, denominata IASC Foundation fino al
2010, un’organizzazione senza scopo di lucro ed indipendente con sede
negli USA. Tale organizzazione, dalla quale dipendono lo IASB, l’IFRS
Advisory Council 3 e l’International Financial Reporting Interpretation
Committee (IFRIC), è governata da un board di 22 trustees.
FIGURA 2: Struttura IFRS Foundation.
Fonte: www.ifrs.org
1 Il framework è tuttora in vigore; 2 La IOSCO è l’organizzazione che raggruppa gli organi di vigilanza delle borse valori dei principali Paesi mondiali mentre il Comitato di Basilea raggruppa gli organi di vigilanza delle banche; 3 Prima del 2010 Standards Advisory Council (SAC);
11
Le sue funzioni si sostanziano nel reperimento di risorse finanziarie
necessarie al suo funzionamento e nella nomina dei membri delle tre
organizzazioni sottoposte.
Gli obiettivi4 perseguiti dall’IFRS Foundation sono :
• sviluppare un unico set di principi contabili di alta qualità,
comprensibili, applicabili e globalmente condivisi. Tali standard
dovrebbero imporre alta qualità, trasparenza e comparabilità delle
informazioni presenti in bilancio al fine di aiutare gli investitori e gli
utilizzatori delle informazioni finanziarie di tutto il mondo a
prendere decisioni economiche;
• Promuovere l’uso e la rigorosa applicazione di tali principi;
• Tener conto, nello sviluppo del set di principi, dell’esistenza
d’imprese appartenenti a diversi contesti economici;
• Incoraggiare e facilitare l’adozione degli IFRS attraverso la
convergenza tra questi e la disciplina nazionale dei paesi aderenti.
Analizziamo le tre organizzazioni controllate dall’IFRS Foundation.
Lo IASB è l’organismo responsabile dell’emissione dei principi contabili
internazionali. È composto da 16 membri e gestisce gli aspetti tecnici della
IFRS Foundation. Tra i suoi compiti5 troviamo:
• La definizione del suo programma tecnico, per la quale gode di ampia
discrezionalità;
• Lo sviluppo e la pubblicazione degli IFRS e delle Exposure Draft6,
oltre che l’approvazione delle interpretazioni sviluppate dall’IFRIC.
Per eseguire l’ultimo punto sopra elencato, lo IASB segue la logica del
“due process”.
4 http://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf; 5 cit nota 4; 6 L’Exposure Draf è una bozza di principio, pubblicata al fine di ricevere il maggior numero di commenti utili allo sviluppo ottimale del principio al quale di riferisce;
12
Il due process inizia con la consultazione dell’IFRS Advisory Council per le
materie da inserire nel programma tecnico e la pianificazione dello stesso. A
tale fase segue lo sviluppo e la pubblicazione di un “Discussion Paper” nel
quale, avvalendosi della consulenza di professionisti altamente specializzati,
descrive l’argomento trattato, presenta le sue opinioni e invita gli
interessati a rilasciare commenti. In seguito, pubblica l’Exposure Draft e il
relativo materiale di supporto. Gli interessati hanno circa 120 giorni di
tempo per rilasciare i commenti, per un periodo inferiore ai 30 giorni viene
richiesta l’approvazione del 75% dei trustees. Se il progetto è approvato,
dopo l’analisi dei commenti, si procede con lo sviluppo dello Standard e lo si
sottopone all’approvazione dell’IFRS Foundation. Lo standard, per essere
pubblicato, deve essere approvato da dieci dei sedici membri dello IASB e i
membri dissenzienti devono motivare la loro scelta e fornire una valida
alternativa al principio proposto. Raggiunto il quorum per l’approvazione il
principio viene pubblicato unitamente a un sommario.
FIGURA 3: Processo di sviluppo di uno standard.
Fonte: www.ifrs.org
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Come si evince dalla figura 3, alla pubblicazione del principio può seguire
una revisione successiva all’implementazione del principio.
Il progetto di post-‐implementation review normalmente ha la durata di
due anni e si compone di due fasi principali:
1. Raccolta e divulgazione delle informazioni
2. Relazione preliminare del progetto.
Nella prima fase lo IASB ha la responsabilità di rivedere i temi che
avevano generato controversie durante lo sviluppo del principio, di
considerare gli eventuali costi imprevisti e le difficoltà di attuazione.
Nella seconda redige una relazione preliminare, in cui espone l’analisi svolta
e le conclusioni raggiunte, che sarà pubblicata al fine di ricevere i commenti.
Anche in questo caso, dopo l’esame dei commenti, la relazione viene
ultimata e pubblicata definitivamente.
Tra i principi contabili troviamo gli IAS (International Accounting
Standards) emanati dallo IASC fino al 2001 e gli IFRS (International
Financial Reporting Standards) emessi dallo IASB. Al contrario degli US
GAAP, sono basati su principi generali applicati da tutte le imprese nella
preparazione e presentazione del bialncio d’esercizio e consolidato,
l’approccio “principle based”.
Un altro organismo tecnico importante è l’IFRIC, composto da 14
membri che durano in carica tre anni. Ha vari compiti quali, emettere le
interpretazioni degli IFRS e una guida per la redazione del bilancio
riguardante, in particolar modo, problemi che non trovano specifica
soluzione nei principi tenendo conto dell’obiettivo dello IASB di realizzare
la convergenza con i principi contabili nazionali.
Per lo sviluppo delle interpretazioni, l’IFRIC deve superare una serie di
fasi molto simili a quelle necessarie per lo sviluppo di un nuovo principio.
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Le bozze delle interpretazioni devono essere rese disponibili al pubblico
al fine di ricevere i commenti e solo dopo l’analisi di questi è possibile
formalizzare le interpretazioni e sottoporle all’approvazione dello IASB7.
L’importanza delle interpretazioni dell’IFRIC, si può dedurre dalla
condizione per cui un bilancio è conforme agli IAS/IFRS:
“Il bilancio è redatto secondo gli IAS/IFRS soltanto se è conforme alle
disposizioni di ogni Standard e interpretazione applicabile.”
L’ultimo organismo tecnico da analizzare è l’IFRS Advisory Council,
composto da 40 membri. È l’organo di consulenza formale dello IASB e dei
Trustees dell’IFRS Foundation. Il suo compito è di assistere lo IASB nella
definizione delle priorità tra i progetti da svolgere. Si riunisce due volte
l’anno e inoltre, dal momento che le sue riunioni sono aperte al pubblico
degli interessati, è in grado di fornire ai Trustees un feedback sull’attività di
convergenza.
1.2.2 Il Financial Accounting Standards Board.
Il FASB (Financial Accounting Standards Board) è l’organismo non
governativo statunitense con poteri regolamentari in ambito contabile che
si sostanziano nell’emanazione dei principi contabili, FAS o anche SFAS,
raccolti nell’US GAAP(Generally Accepted Accounting Principles).
È parte di una complessa struttura, indipendente dalle altre
organizzazioni commerciali e professionali.
La struttura cui appartiene comprende:
1. Financial Accounting Foundation (FAF);
2. Financial Accounting Standard Board (FASB);
3. Financial Accounting Standards Advisory Council (FASAC);
4. Governmental Accounting Standards Board (GASB), e
5. Governament Accountig Standards Advisory Council (GASAC).
7 Come per le Exposure Draft, è necessaria l’approvazione di almeno dieci membri dello IASB;
15
Per spiegare le origini de FASB dobbiamo partire dalla crisi della borsa
americana del 1929. Tra le tante cause che hanno causato il crollo della
Borsa americana, vi era anche la mancanza di omogeneità dei bilanci delle
imprese che ostacolava la corretta analisi delle performance aziendali e la
comparazione tra le imprese da parte degli investitori.
Emerse quindi la necessità di creare un set di Standard contabili.
I primi interventi normativi in materia sono stati:
• Securities Act del 1933;
• Securities Exchange Act del 1934. 8
Il primo aveva l’obiettivo di assicurare una maggiore trasparenza nei
bilanci e stabilire leggi contro le attività fraudolente.
Il secondo trattava la vendita di titoli nel mercato secondario, in forte
espansione nel mercato finanziario americano. Il punto saliente
dell’Exchange Act fu l’istituzione della Security and Exchange Commission
(SEC).
La SEC è un ente governativo statunitense, con sede a Washington,
preposto alla vigilanza della Borsa valori americana. Al momento della sua
creazione aveva come scopo primario il ripristino della fiducia degli
investitori nel mercato dei capitali.
Attualmente è composta da cinque membri e le sue responsabilità sono:
• Interpretare e far rispettare le leggi federali sui titoli;
• Emettere o modificare le norme;
• Supervisionare le organizzazioni normative private che operano
nell’ambito della contabilità o dei valori immobiliari;
• Supervisionare le ispezioni di società di intermediazione mobiliare e
delle agenzie di rating;
• Coordinare la regolamentazione dei valori mobiliari degli Stati Uniti
con quella federale, statale e straniera.
8 Legge ancora vigente, volta a tutelare i diritti patrimoniali e informativi degli investitori sui mercati finanziari;
16
Nel tempo la SEC non ha ritenuto utile, e neanche possibile vista la
scarsità dei fondi, emanare direttamente un corpus di principi contabili,
delegando, con l’Accounting Series Release n. 4, tale compito a una
moltitudine di organismi privati.
La mancanza di un intervento legislativo in materia contabile e
l’autonomia concessa ai vari organismi, portò all’esistenza di molteplici
procedure contabili per ogni singola posta del bilancio. Per risolvere tale
problema si arrivò agli US GAAP, principi contabili di generale accettazione
e caratterizzati dalla continua ricerca di autorevole supporto, cioè emanati
da un organismo tecnico che ne assicurasse la razionalità e l’adeguatezza.
Tra i tanti organismi che potevano creare i principi contabili, molto
importante è stato l’American Institute of Certified Public Accountants
(AICPA), sostituito nello svolgimento di questo compito dal FASB nel 1973.
L’istituto era supportato da un comitato interno, il Committee on
Accounting Procedure (CAP), che dal 1959 venne sostituito dall’Accounting
Principles Board (APB).
Nel 1938, l’AICPA, con l’obiettivo di assumere un ruolo guida nella
redazione del bilancio d’esercizio, procedette a una riorganizzazione della
struttura del committee.
I componenti di quest’ultimo erano espressione di tutte le più grandi
società di revisione e la metodologia seguita nella determinazione dei
principi contabili fu quella di affrontare problemi di carattere generale.
Le soluzioni raggiunte dal comitato furono fortemente criticate e non
godettero di particolare accettazione, al punto che venne creato uno Special
Committee on Research Program che propose la sostituzione del CAP con
l’APB. Quest’ultimo emanò 27 opinions e vari statements riguardanti
argomenti contabili generali.
Nel 1973 viste le lacune e i fallimenti del sistema attraverso il quale si
cercava di creare un set di principi contabili, l’AICPA istituì un gruppo di
lavoro, la “Commission Wheat”.
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La commissione ebbe un ruolo attivo nella costituzione del FASB,
composto da sei membri a tempo pieno più un presidente, nominati dal
board di trustees del Financial Accounting Foundation (FAF), di cui diremo
in seguito.
I cambiamenti erano volti a garantire l’indipendenza delle varie
organizzazioni ma non ebbero grande successo in quanto l’AICPA
continuava a influenzare i principi contabili emanati secondo gli interessi
dei suoi componenti.
Per combattere la mancanza di indipendenza si istituì una commissione
senatoriale, Subcommittee on Reports, Accounting and Management, grazie
alla quale nel 1977 si procedette a una ristrutturazione organizzativa del
FASB e del Financial Accounting Standards Advisory Council (FASAC).
Gli obiettivi erano:
• Limitare l’ingerenza dell’AICPA;
• Assicurare la massima partecipazione alla creazione dei principi da
parte degli interessati attraverso riunioni, del FASB e del FASAC,
aperte al pubblico;
• Assicurare l’indipendenza non permettendo che la nomina dei
membri del FAF fosse compito dei trustees dell’AICPA, e impedendo
qualsiasi interferenza con l’emanazione dei principi.
Attualmente il FASB è l’organizzazione istituita nel settore privato per
l’emissione degli US GAAP, principi riconosciuti sia dalla SEC che dall’AICPA.
È composto da sette membri full-‐time, sempre nominati dal board del FAF,
supportati da uno staff di 60 professionisti.
Il suo compito principale è quello di emanare e migliorare gli standard
contabili, e le relative interpretazioni, al fine di fornire le informazioni utili
agli investitori. Questo viene realizzato assicurando un’ampia
partecipazione a un processo globale e indipendente, posto sotto la
vigilanza del board di trustee del FAF. Il generale funzionamento del FASB è
rappresentato nella figura 4.
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La riorganizzazione non interessò soltanto il FASB ma anche il FASAC, un
organismo consultivo del FASB composto da circa 30 membri.
I suoi compiti si sostanziano nella definizione degli argomenti tecnici che
il FASB deve trattare, nell’identificazione di un ordine di priorità di progetto
e nella gestione di tutte le questioni che vengono portate all’attenzione del
FASB. Inoltre, funge da coordinatore tra il Board e le organizzazioni ad esso
partecipanti.
FIGURA 4: Funzionamento del FASB.
Fonte:
http://www.accountingfoundation.org/jsp/Foundation/Page/FAFSectionPage&cid=
1351027541293
Tornando al Financial Accounting Foundation (FAF), istituito nel 1972, è
un’organizzazione contabile privata e indipendente, cui è affidato il compito
di supervisionare, amministrare e finanziare tutte le altre organizzazioni.
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Tra gli altri compiti, svolge anche quello di nominare i membri delle varie
organizzazioni e proteggere l’indipendenza e l’integrità del processo di
creazione ed emissione degli standard.
Un'altra organizzazione è il GASB, fondato nel 1984 da un accordo tra il
FAF e dieci associazioni nazionali di funzionari governativi statali e locali.
È un’organizzazione indipendente istituita da hoc per stabilire e
migliorare gli Standard contabili per i governi statali e locali degli Stati
Uniti, in quanto profondamente diversi dagli enti a scopo di lucro.
Gli Standard creati devono tener conto delle particolari esigenze degli
utilizzatori del bilancio. Il GASB non ha autorità esecutiva, di conseguenza le
norme da esso create devono essere applicate attraverso le leggi dei singoli
stati. I membri sono nominati dal board di trustees del FAF.
Il FASB e il GASB, per la creazione di Standard contabili, utilizzano la
logica del “due process”9, che può essere riassunta nella figura seguente.
FIGURA 5: Logica del “ due process”.
Fonte:http://www.accountingfoundation.org/jsp/Foundation/Page/FAFSectionPa
ge&cid=1351027541520
9 La stessa logica seguita dallo IASB per lo sviluppo degli IAS/IFRS;
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Infine l’ultima organizzazione della struttura è il GASAC, l’organismo
consultivo del GASB composto da oltre 25 membri. Come il FASAC, si occupa
di gestire le questioni tecniche, i progetti e tutto ciò che viene portato
all’attenzione del GASB. Inoltre, ne redige il bilancio annuale e aiuta il FAF a
reperire fondi.
Tutti gli organismi descritti collaborano alla preparazione ed emanazione
degli US GAAP, che rappresentano le linee guida per la redazione del
bilancio d’esercizio e consolidato delle società statunitensi, ma sono
obbligatori unicamente per le società quotate nei mercati regolamentati.
Il compito di vigilanza sull’operato del FASB e di approvazione dei
principi contabili è affidato alla SEC. Gli US GAAP sono un elevato numero di
principi analitici difficilmente adattabili ai cambiamenti della realtà
economica.
1.3. Principi contabili.
1.3.1. Il contesto europeo: IFRS.
I principi contabili internazionali IFRS identificano il bilancio come uno
strumento utile agli utilizzatori al fine di prendere decisioni economiche.
Uno dei principali obiettivi è l’elevata qualità delle informazioni in esso
contenute. I concetti di base necessari per la preparazione dei bilanci sono
contenuti nel framework. Questo rappresenta un quadro sistematico utile
all’attività di preparazione, revisione e analisi di bilancio.
Il framework ha per oggetto:
• gli obiettivi del bilancio;
• le caratteristiche qualitative che determinano l’utilità delle
informazioni fornite nei bilanci;
• la definizione, rilevazione e determinazione delle poste che
costituiscono i bilanci;
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• i concetti di capitale e conservazione del capitale.10
L’obiettivo principale del bilancio è fornire informazioni sulla situazione
finanziaria, patrimoniale e sul risultato economico dell’impresa.
Per il raggiungimento di tale obiettivo i preparatori del bilancio devono
rispettare due principali postulati: la competenza economica e il goin
concern.
Il primo postulato indica che la rilevazione delle operazioni deve essere
effettuata in base al momento della loro maturazione economica, senza
considerare la manifestazione finanziaria.11
Il goin concern, o “divenire aziendale”, indica una condizione secondo la
quale il bilancio può essere redatto conformemente agli IAS/IFRS solo se
l’impresa appare idonea a continuare la propria attività nel futuro.
Per quanto riguarda l’utilità delle informazioni, queste devono in primo
luogo esse comprensibili. Le informazioni devono quindi essere
approfondite e non devono essere omesse, neanche se particolarmente
complesse. Un’altra caratteristica è la significatività, ciò attiene alla
rilevanza dell’informazione. Le informazioni devono essere attendili, ossia
prive di errori rilevanti. 12 Infine devono essere comparabili nel tempo.
Tutte le dichiarazioni dello IASB relative al riconoscimento o alla
misurazione degli elementi del bilancio (attività, passività, patrimonio
netto, componenti positivi e negativi di reddito) si basano sul framework.
Questo documento adotta il cosidetto “ balance sheet approach”, che può
essere considerato come l’applicazione della logica di contabilità a partita
doppia, secondo cui la definizione di tutti gli elementi su detti parte dalla
definizione di attività.
10 Pwc. Principi contabili internazionali. Milano: Ipsoa, 2011; 11 La competenza economica va valutata nella sostanza, in attuazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma; 12 L’attendibilità delle informazioni sottende anche i concetti di neutralità, fedele rappresentazione, prevalenza della sostanza sulla forma, prudenza e completezza;
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“Un’attività è una risorsa controllata dall’impresa come risultato di un
evento passato, in grado di generare un flusso futuro di benefici economici che
affluiranno all’impresa”.
“Una passività, all’opposto dell’attività, è un’obbligazione attuale derivante
da eventi passati e la cui estinzione implica il trasferimento di risorse che
incorporano benefici economici”.
“Il patrimonio netto è dato dalle attività dedotte le passività”. 13
Considerando quindi che un credito ha come contropartita un ricavo e un
debito un costo, i ricavi sono definiti nel Framework come “benefici
economici che si manifestano sotto forma di nuove attività in entrata o
incrementi delle attività esistenti o diminuzione di passività che si
concretizzano in incrementi del patrimonio netto, diversi dalle contribuzioni
dei soci”.
“I costi sono i decrementi nei benefici economici che si manifestano sotto
forma di flussi finanziari in uscita o riduzioni di valore di attività o
sostenimento di passività che comportano un decremento del patrimonio
netto, diversi da quelli reltivi alle distribuzioni a coloro che appartengono al
capitale”. 14
Infine l’ultimo argomento trattato nel framework riguarda il capitale.
Lo IASC identifica un concetto di capitale monetario e di capitale fisico. La
scelta tra i due dovrebbe essere legata alle esigenze degli utilizzatori del
bilancio. Il primo concetto viene adottato quando gli utilizzatori del bilancio
sono interessati al mantenimento del capitale nominale investito, mentre il
secondo quando sono interessati alla capacità operativa dell’impresa.
13 Framework parr. 49 e seg; 14 Framework parr. 70 e seg;
23
I due concetti danno origine, rispettivamente, al concetto di:
• conservazione del capitale monetario, secondo cui l’utile si
considera realizzato solo se l’ammontare finanziario delle attività
nette a fine periodo è superiore all’ammontare iniziale, e;
• conservazione del capitale fisico, secondo cui l’utile si considera
realizzato solo se nel periodo considerato vi è stato un aumento di
capacità produttiva.15
Soffermandoci ora sul concetto di entrate, il Framework le distingue in
ricavi e utili. In tale documento non vi è la definizione puntuale di ricavi ma
solo la specificazione che questi devono essere maturati nel corso dello
svolgimento dell’attività ordinaria dell’impresa. Gli utili sono invece definiti
in via residuale, come tutto ciò che non è un ricavo, senza specificare se si
devono considerare, nell’ambito di applicazione dello IAS 18, solo quelli
derivanti dallo svolgimento dell’attività ordinaria.
FIGURA 6: Tipi di entrate descritte nel Framework.
INCOME
Ordinary activities Other activities
Revenue Gains1 Gains2
Fonte: On the Definitions of Income and Revenue in IFRS, Accounting in Europe.
15 In entrambi i concetti di conservazione del capitale non bisogna tener conto delle distribuzioni di dividendi e degli apporti di capitale effettuati dagli azionisti. Inoltre, mentre il primo concetto non impone alcun criterio di valutazione delle poste in bilancio, il secondo implica l’utilizzo del criterio di valutazione a costo corrente;
24
Queste ambiguità generano non pochi problemi, dal momento che manca
una definizione di attività ordinaria oltre che l’indicazione di come devono
essere trattati gli utili derivanti dallo svolgimento delle attività
straordinarie dell’impresa. A titolo esemplificativo, non è chiaro se gli utili
derivanti dalla vendita di un’attività non corrente vadano considerati come
Gains1 o Gains2.
Da un articolo di Christopher Nobes16, possiamo evincere che vi sono
quattro errori nella definizione di ricavi data dallo IAS 18.
Il primo è che i ricavi non dovrebbero essere definiti come un flusso di
benefici bensì come l’incremento di capitale che deriva da tali flussi.
L’errore si verifica poiché un flusso di benefici ha come contropartita in
bilancio un debito, di conseguenza i ricavi, avendo in contropartita un
credito, sarebbero meglio definibili come incrementi di capitale.
Il secondo riguarda la restrizione della definizione a quei casi in cui i
flussi di benefici comportino un incremento del capitale. Infatti si può avere
un ricavo anche senza l’incremento del capitale se, ad esempio, i beni
oggetto della transazione erano stati precedentemente iscritti nel
magazzino.
Il terzo errore è dovuto al fatto che il denaro ricevuto dai clienti per
l’estinzione del loro debito verso l’impresa, o dalla banca che acquista il
credito, rispetta la definizione di ricavo cosicché questi potrebbero essere
contabilizzati nuovamente.
Infine vi è un’ultima incoerenza per quanto riguarda l’attività ordinaria
di un’impresa, poiché in primo luogo questa non è definita dagli IFRS, e in
secondo luogo il Framework e lo IAS 117 considerano come ordinari alcuni
utili che non derivano da tale attività entrando così in contrasto con la
definizione di ricavo data dallo IAS 18.
16 Christopher Nobes (2012) On the Definitions of Income and Revenue in IFRS, Accounting in Europe, 9:1, 85-‐94, DOI: 10.1080/17449480.2012.664395; 17 IAS 1-‐ Presentazione del bilancio;
25
1.3.2 Il contesto americano: US GAAP.
I principi di contabilità generalmente accettati negli stati uniti sono detti
US GAAP. Gli USA sono uno tra i paesi che adotta il sistema giuridico di
“common law”. Questo è un tipo di ordinamento giuridico, tipico dei paesi
anglosassoni, sviluppatesi a causa della mancanza di codificazioni del diritto
e in cui prevale una formazione pratica della giustizia piuttosto che
accademica. Il diritto si basa su pochi principi cardine cui fanno riferimento
le decisioni giurisprudenziali applicate a singoli casi specifici, le cosiddette
“case law”. Quindi, contrapponendosi al sistema di “civil law”18, il giudice
deve emettere la sentenza facendo riferimento a una già emessa e
riguardante un caso simile.
Adottando un ordinamento giuridico di tipo “common law”, gli standard
di contabilità non sono emessi dal governo statunitense e
conseguentemente gli US GAAP non hanno valenza di legge.
Gli US GAAP derivano dalla regolamentazione di casi specifici e
individuati, sono cioè “rule based”, comprendono inoltre linee guida generali
idonee a consentire la rappresentazione in bilancio di dati economici,
patrimoniali e finanziari.
Il FASB ha emesso, oltre a più di 150 US GAAP (o SFAS)19, circa 50
interpretazioni e le Technical bulletins, le quali rappresentano linee guida
per la corretta applicazione degli standards, delle interpretazioni e delle
opinioni.
La redazione del bilancio secondo gli US GAAP, si basa su un Framework
emesso dal FASB e composto da sei dichiarazioni, Statements of Financial
Accounting Concepts (SFAC o CON):
18 Nell’ordinamento di tipo “civil law” (derivante dal diritto romano) , le norme si basano sul diritto codificato a cui i giudici devono fare riferimento nell’emettere le sentenze. In via residuale è ammesso l’utilizzo del ragionamento per analogia è ammesso solo in caso di mancanza di leggi scritte; 19 Statements of Financial Accounting Standards (SFAS);
26
1. Obiettivi del bilancio (CON 1);
2. Caratteristiche qualitative dell’informativa contabile (CON 2);
3. Elementi del bilancio (CON 3 sostituito dal CON 6);
4. Obiettivi del bilancio per imprese non-‐profit (CON 4);20
5. Rilevazione contabile e misurazione (CON 5);
6. Flussi di cassa e valore attuale nelle valutazioni contabili (CON 7).
Il Concept 1 stabilisce che il bilancio è volto a fornire informazioni utili
agli investitori a prendere decisioni economiche. Tali informazioni devono
essere comprensibili e devono riguardare le risorse economiche e il loro
impiego.
Il Concept 2 stabilisce, in accordo con il Framework sviluppato dallo
IASB, che le informazioni devono essere significative e attendibili. Inoltre
introduce il concetto della verificabilità, intendendo con questo che
valutazioni differenti devono condurre allo stesso risultato.
Il Concept 6 definisce gli elementi di bilancio quali: attività, passività,
patrimonio netto, ricavi, costi, utile e perdita.
Il Concept 5 stabilisce che una posta può essere rilevata nei prospetti di
bilancio quando è utile a fornire informazioni rilevanti e può essere valutata
con diversi criteri, quali: costo storico, costo di sostituzione, fair value,
valore netto di realizzo o valore attuale per i flussi di cassa.
Il Concept 7 riguarda la stima dei flussi di cassa in caso questi siano futuri
e non abbiano scadenze definite. I flussi di cassa devono essere attualizzati
tenendo conto di tutte le variabili economiche che possono influenzare la
stima. Individua quale criterio di valutazione il fair value. Il Concept afferma
inoltre che le passività vanno valutate tenendo conto della qualità creditizia
della società.
20 L’argomento non sarà trattato in questa tesi;
27
1.4 L’esigenza della convergenza.
1.4.1. Il processo di convergenza.
Vista l’importanza dei ricavi e le differenze in bilancio derivanti dalla loro
contabilizzazione secondo principi diversi, si è dato inizio a un processo di
armonizzazione tra i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e quelli
americani (US GAAP). In seguito alla globalizzazione, infatti, i prepares, i
revisori e gli utilizzatori del bilancio si trovano a dover confrontare bilanci
di società multinazionali che presentano notevoli differenze dovute ai
principi contabili utilizzati, una vera e propria barriera all’integrazione dei
mercati finanziari.
Negli anni si sono susseguiti due principali progetti volti alla
convergenza dei bilanci di società appartenenti a paesi diversi.
Il primo riguarda la convergenza della normativa comunitaria ed è stato
reso effettivo dal regolamento CE 1606/2002 che, dal 2005, ha reso
obbligatoria per le società quotate in mercati europei la redazione del
bilancio, d’esercizio e consolidato, secondo i principi IAS/IFRS.
Il secondo riguarda la convergenza tra gli IAS/IFRS e gli US GAAP, al fine
di fornire un unico set di Standard contabili che consenta una maggiore
omogeneità di rappresentazione delle informazioni nei bilanci di imprese
appartenenti a Stati diversi.
1.4.2. L’armonizzazione a livello comunitario
L’armonizzazione contabile a livello europeo è volta a favorire il processo
d’internazionalizzazione delle imprese UE.
Il primo tentativo della Comunità di migliorare uniformità e la
comparabilità dei bilanci consiste nell’emanazione di varie direttive 21
21 L’art.249 del Trattato CE prevede che “per l’assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il
28
riguardanti i principi a cui attenersi nella redazione del bilancio delle
imprese UE.
Tra le numerose direttive emanate, tre meritano di essere sottolineate:
1. La IV direttiva sui conti annuali delle società di capitali
(78/660/CEE);
2. La VII direttiva sui conti consolidati dei gruppi di imprese
(83/349/CEE);
3. La VIII direttiva sull’abilitazione delle persone incaricate al conrtolo
dei conti annuali (84/253/CEE).
Tali direttive hanno codificato i principi generali (o “postulati”) di
bilancio22, quali:
• La rappresentazione veritiera e corretta;
• La continuità aziendale;
• La competenza economica;
• La continuità dei criteri valutativi;
• Il principio della separatezza valutativa;
• Il divieto di compensi di partite.
Nonostante l’innegabile importanza delle direttive emanate, queste
hanno presentato molti limiti in particolare riguardanti l’inadeguatezza
Consiglio e la commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro a cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti”; 22 I postulati di bilancio sono le regole che garantisco il rispetto del fine informativo di bilancio. Si distinguono in principi generali (meglio conosciuti come clausola generale), a cui devono ispirarsi i bilanci, e principi di redazione, che sono i principi operativi sopra elencati. Mentre i primi sono sempre obbligatori, i secondi sono derogabili solo se incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
29
rispetto alle norme di portata internazionale, i lunghi tempi e il parziale
recepimento negli ordinamenti nazionali.
Inoltre hanno consentito un’armonizzazione solo parziale, costringendo
le imprese che volessero quotarsi nei mercati mobiliari internazionali a
riclassificare i loro bilanci secondo principi contabili riconosciuti a livello
internazionale.
Alla luce di queste considerazioni, la Commissione Europea decide di
rivedere il processo di armonizzazione.
La Comunicazione n.508/95, “ Armonizzazione contabile: una nuova
strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale”,
analizza la compatibilità degli IAS/IFRS con le direttive contabili europee.
Vi sono diversi motivi per i quali sono stati preferiti i principi emanati
dallo IASB piuttosto che gli US GAAP emanati dal FASB.
In primo luogo l’unione europea non ha alcun ruolo nell’elaborazione
degli US GAAP. In secondo luogo quest’ultimi sono fortemente connessi alla
realtà finanziaria americana e ai poteri della SEC23, caratteristica che li
rende difficilmente applicabili nel contesto europeo. Infine si sono referiti
gli IAS/IFRS in quanto principle based piuttosto che gli US GAAP, invece, rule
based.
La successiva Comunicazione n.359/2000, dal titolo “ La strategia
dell’UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire”, emanata in
occasione del Consiglio europeo di Lisbona del 2000, propone di imporre a
tutte le società quotate dell’UE di redigere il bilancio consolidato in
conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e di modernizzare
le direttive contabili, la IV e la VII. Le proposte della comunicazione sono
divenute effettive con l’approvazione del Regolamento CE n. 1606/2002,
che ha introdotto tale obbligo a decorrere dal 2005 mentre ha lasciato agli
Stati membri la facoltà di prescrivere o autorizzare l’adozione degli
23 La SEC (Security and Exchange Commission) è l’organismo di controllo della Borsa americana;
30
IAS/IFRS alle società quotate per la redazione del bilancio d’esercizio e alle
società non quotate per la redazione del bilancio consolidato e d’esercizio.
L’obbligo è stato poi esteso, con la Legge Comunitaria n. 306/2003, alle
società quotate per la redazione del bilancio d’esercizio, alle società aventi
strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, alle banche e agli
intermediari finanziari sia per la redazione del bilancio consolidato che
d’esercizio e infine alle imprese di assicurazione per la redazione del
bilancio consolidato e del bilancio d’esercizio, se sono quotate e non
redigono il consolidato.
A seguito di questi importanti interventi normativi sono stati istituiti tre
organismi: il comitato di regolamentazione contabile(ARC24), l’European
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e il gruppo per la revisione
della consulenza in materia di principi contabili (SARG25).
I tre organismi hanno, quale compito principale quello di assistere la
commissione nel decidere l’applicabilità dei principi contabili internazionali
all’interno dell’UE.
Il più importante tra questi è l’EFRAG, un gruppo di esperti istituito nel
2001, su iniziativa di alcune associazioni di professionisti contabili di
ambito europeo26.
Le funzioni dell’EFRAG sono due:
• Una funzione reactive, che si sostanzia nell’emissione di un parere
nel processo di omologazione;
• Una funzione proactive, attraverso la quale l’organismo influenza
attraverso lettere di osservazione il lavoro dello IASB.
Il lavoro svolto da questo comitato è soggetto alla valutazione da parte
del SARG.
24 Accounting Regulatory Committee; 25 Standard Advice Review Group; 26 Si v. http://www.efrag.org/Front/c1-‐262/EFRAG-‐Facts.aspx;
31
Questo è un quadro generale sul lavoro di armonizzazione posto in
essere dalla comunità europea al fine di assicurare una maggiore
attendibilità e comparabilità delle informativa finanziaria contenuta nei
bilanci delle imprese UE.
1.4.3 La convergenza tra IAS/IFRS e US GAAP.
La convergenza tra i principi contabili internazionali, IAS/IFRS e US
GAAP, è volta allo sviluppo di standard comuni che possano soddisfare varie
esigenze, quali:
• eliminare le incoerenze esistenti;
• provvedere a un Framework più robusto;
• migliorare la comparabilità dei bilanci;
• migliorare la qualità informativa;
• semplificare la preparazione del rendiconto finanziario e del
bilancio.
Il processo di armonizzazione ha avuto inizio nel 2002 con un formale
accordo tra IASB e FASB, “Norwalk Agreement”, con il quale le due
commissioni si sono impegnate a rendere omogenei i rispettivi principi
contabili e a coordinare i futuri interventi di regolamentazione per
mantenere la comparabilità raggiunta.
Con la sottoscrizione di tale accordo, le due commissioni hanno accettato
di impegnarsi:
• A intraprendere un progetto di breve termine, volto a rimuovere le
differenze esistenti tra IAS/IFRS e US GAAP;
• A coordinare i progetti di lavoro futuri per appianare ulteriori
differenze ancora esistenti all’inizio del 2005;
• A lavorare su interventi comuni già intrapresi;
32
• A incoraggiare i rispettivi organi, preposti all’emissione delle
interpretazioni, a coordinare la loro attività.27
Un importante progetto intrapreso per creare un quadro sistematico
all’interno del quale sviluppare il nuovo insieme di principi è il Conceptual
Framework. Tale progetto è diviso in otto fasi:
1. Obiettivi e caratteristiche qualitative;
2. Elementi di riconoscimento;
3. Criteri di valutazione;
4. Redazione del bilancio;
5. Presentazione e disclosure;
6. Scopo e status;
7. Applicazione alle aziende no-‐profit;
8. Ulteriori questioni.
Nel 2004 si ebbe il primo passo verso la convergenza con la
pubblicazione dell’IFRS 5, attività non correnti possedute per la vendita e
attività operative cessate , e l’emanazione dell’IFRS 3 28 , business
combiantion.
In seguito, nel 2006 hanno sviluppato un’intesa, il Memorandum of
Understanding (MoU), con la quale hanno individuato i principali progetti ai
quali avrebbero dovuto lavorare per raggiungere l’obiettivo desiderato:
l’armonizzazione. Tale intesa fa parte della Roadmap for convergenze 2006-‐
2008, con la quale sono stati individuati una serie di obiettivi intermedi da
perseguire entro la fine del 2008.
I progetti di cui sopra, alcuni dei quali ad oggi sono stati completati,
trattano vari argomenti, ad esempio:
• La presentazione degli schemi di bilanci;
27 http://www.ifrs.org/Use-‐around-‐the-‐world/Global-‐convergence/Convergence-‐with-‐US-‐GAAP/Documents/Norwalk_agreement.pdf; 28 L’IFRS 3 è stato emanato nel 2004, ma rivisto nel 2008 e applicato solo a partire dal 2009;
33
• Il Fair value;
• I contratti di leasing;
• Gli strumenti finanziari;
• Il riconoscimento dei ricavi, preso in esame in questa tesi.
Inoltre, le imprese europee che volevano quotarsi nei mercati
regolamentati americani erano obbligate dalla SEC (U.S. Securities and
Exchange Commission) a riclassificare il bilancio secondo i principi contabili
statunitensi al fine di fornire le necessarie informazioni alla platea degli
investitori e consentire la comparabilità dei risultati di tutte le imprese
concorrenti presenti sul mercato azionario. Tali riconciliazioni hanno
generato il problema degli elevati costi dovuti ai “doppi bilanci” cosicché,
dal 2007, la SEC non ha più richiesto la riconciliazione per emittenti
stranieri ed inoltre ha concesso alle società quotate americane di utilizzare,
alternativamente agli US GAAP, gli IAS/IFRS.
Si era, quindi, giunti alla conclusione che gli utilizzatori del bilancio, in
particolar modo gli investitori, avrebbero preso decisioni analoghe
indipendentemente dai principi contabili utilizzati nella redazione del
bilancio. Negli anni a seguire l’ampliamento dimensionale delle imprese, la
globalizzazione e l’internazionalizzazione hanno, però, sottolineato
ulteriormente l’esigenza dell’eliminazione delle differenze informative nei
bilanci ai fini di una migliore comparabilità tra competitors globali,
accelerando cosi il processo di convergenza.
L’ultimo stimolo verso un unico set di standard contabili si è avuto a
seguito della crisi di natura finanziaria originatasi negli Stati Uniti con lo
scoppio della crisi dei subprime alla fine del 200629. La crisi si è poi estesa,
nel 2008, in tutto il mondo come crisi di natura economica. Vista la gravità
della crisi globale, il Financial Stability Board e il G20 hanno ribadito
ulteriormente l’importanza di raggiungere velocemente il risultato sperato.
29 Per approfondimenti sull’argomento v. Draghi: una delle peggiori crisi della storia. Secolo XIX. Italia e mondo. 16 settembre 2008;
34
Il Memorandum of Understanding ha, quindi, subito un primo
aggiornamento nel 2008 su richiesta del G20 per accelerare il processo di
convergenza e portarlo a termine entro il 2011.
Il financial Stabilty Board, fino al 2009 Financial Stability Forum, è stato
istituito nel 1999 dai Ministri delle Finanze del G7 e dai rappresentanti delle
banche centrali seguendo le raccomandazioni di Hans Tietmeyer30. Nel
2008 gli esponenti del G20 hanno ritenuto necessario aumentare la
partecipazione all’organismo così da rafforzare la sua efficacia
nell’affrontare le lacune del sistema e sviluppare una forte
regolamentazione e vigilanza volte a garantire la stabilità finanziaria. La FSF
si trasforma cosi nel Financial Stability Board con poteri ampliati.31
Il FSB è l’organismo preposto a promuovere la stabilità e la trasparenza
del mercato finanziario internazionale, attraverso la cooperazione tra
organi di controllo nazionali e internazionali e le istituzioni finanziarie, e la
realizzazione di standard finanziari internazionali.
I suoi compiti si sostanziano in32:
• valutare e affrontare le vulnerabilità del sistema finanziario;
• seguire gli sviluppi del mercato al fine di individuare un’adeguata
politica di regolamentazione;
• effettuare revisioni all’interno degli organismi internazionali di
normazione per assicurare il loro adeguato e tempestivo
funzionamento;
• definire le linee guida utili ai collegi di vigilanza;
• gestire piani di emergenza per la risoluzione delle crisi
internazionali e, a tal fine, collaborare con il Fondo monetario
internazionale.
30 Presidente della Deutsche Bundesbank; 31 http://www.financialstabilityboard.org/about/history.htm; 32 cit 17;
35
La recente crisi ha inoltre evidenziato le lacune33 degli attuali principi
contabili riconosciuti a livello internazionale, US GAAP e IAS/IFRS, quali:
• il carattere di pro-‐ciclicità , infatti gli Standard contabili a dare
maggiore importanza al “momentum” del ciclio economico;
• l’elevata complessità che li rende difficilmente applicabili o da
luogo a informazioni poco comprensibili.
Un importante sviluppo si è avuto nel 2010 con l’annuncio del
completamento della prima fase del progetto di sviluppo del Framework
unico.
Il processo di convergenza mira alla creazione di un unico set di
standards che permetta il perseguimento degli obiettivi prefissati dalle due
commissioni. L’obiettivo ricercato dal FASB è la creazione di un set di
principi che non richiedano costanti aggiustamenti, mentre lo IASB ambisce
a principi maggiormente consistenti e trasversali che possano essere
applicati a un maggior numero di situazioni specifiche.
1.4.4. Il progetto di convergenza dei principi contabili riguardanti i
ricavi.
Tra i progetti presentati nel Memorandum of Understanding, uno in
particolare verrà preso in considerazione in questa tesi, è il progetto di
riconoscimento dei ricavi.
Tale progetto, intrapreso nel 2002, è volto alla creazione di un unico
principio contabile sul riconoscimento dei ricavi e delle commesse in
sostituzione dello IAS 11, “Lavori in corso su ordinazione”, e dello IAS 18,
“Ricavi”.
33 Enrico Laghi. Bilancio e informazione esterna dell’azienda,2009;
36
Le motivazioni che hanno spinto il FASB a collaborare con lo IASB sono
molteplici:
• gli US GAAP contengono numerose dichiarazioni, più di
centoquaranta documenti, riguardanti la contabilizzazione dei
ricavi, alcune incoerenti rispetto alle altre e difficilmente
recuperabili;
• non vi è una normativa trasversale bensì specifica per tipi di
transazioni o di imprese, e riguardante in minima parte l’attività di
servizi, in forte sviluppo nell’economia americana;
• si vuole ridurre l’esigenza ad effettuare riclassificazioni, che da un
lato originano gli elevati costi dovuti ai “doppi bilanci” e dall’altro
sono causa di errori e frodi;
• la creazione di una guida trasversale a più settori con informazioni
specifiche ai fini della rilevazione dei ricavi;
• facilitare la comparabilità tra le aziende per gli utilizzatori del
bilancio;
• creare un unico standard che faciliti la convergenza internazionale.
L’approvazione del progetto per la creazione di un nuovo principio per il
riconoscimento dei ricavi comporterà modifiche significative per i
preparatori del bilanci, in quanto produrrà un radicale cambiamento
rispetto ai criteri di riconoscimento imposti dagli US GAAP.
Le imprese che saranno maggiormente colpite da tale cambiamento sono
quelle di consulenza, ingegneria, costruzioni e tecnologie.
Con l’attuale assetto normativo, i ricavi sono spesso oggetto di frode.
Ne sono esempi tipici le false entrate, gli impropri tagli nelle vendite, le
vendite condizionate e l’errato utilizzo del metodo della percentuale di
completamento. Il nuovo principio aiuterà, anche, a combattere tali frodi,
fornendo una normativa più rigida e lasciando meno spazio
all’interpretazione della norma e alla discrezionalità del management.
37
Lavorando congiuntamente le due commissioni potranno porre rimedio
alle rispettive debolezze e scoprire tutti i punti deboli insiti nei due set di
principi.
1.5 Il trattamento contabili dei ricavi.
La normativa contabile non prevede l’esistenza di alcun documento
interamente dedicato alla rappresentazione dei crediti, derivanti da
operazioni commerciali, in bilancio. Per alcuni tipi di crediti si possono
applicare le regole descritte nello Ias 39, Strumenti finanziari.
Di conseguenza, ai fini della loro rappresentazione, si seguono le regole
poste dallo IASB e dal FASB riguardo la valutazione e contabilizzazione dei
ricavi.
I ricavi vengono contabilizzati diversamente a seconda che l’entità rediga
il bilancio secondo gli IAS/IFRS oppure gli US GAAP. Nonostante le
numerose differenze, rimane identico il metodo della valutazione dei ricavi
che deve essere fatta al fair Value del corrispettivo ricevuto o da ricevere.
Il fair value, o valore equo, è il corrispettivo al quale un’attività può
essere scambiata, o una passività può essere estinta in una libera
transazione di mercato tra parti consapevoli e disponibili.
1.5.1 I ricavi secondo gli IAS/IFRS.
Il principio contabile internazionale riguardante i ricavi è lo IAS 18.
Tale Ias ha avuto un lungo processo di evoluzione. Deriva dell’ Exposure
Draft E20, contabilizzazione dei ricavi, del 1981 trasformato in Ias 18 nel
dicembre del 1982 ed entrato in vigore il 1° gennaio del 1984.
Nel maggio del 1992 un secondo Exposure Draft E41 comporta la
modifica dello Ias 18, riguardante non più la contabilizzazione dei ricavi ma
semplicemente i ricavi ed entrato in vigore il 1° gennaio del 1995.
38
Negli anni successivi l’approvazione dello IAS 39, Financial Instrument, e
IAS 10, Fatti intervenuti dopo la chiusura del bilancio, e IAS 41 , Agricoltura,
ne modificano alcuni paragrafi. Nel Febbraio del 2000 e nel maggio del 2001
vengono rispettivamenti approvati il SIC 27, valutazione della sostanza
dell’operazione nei contratti di leasing, e il SIC 31, ricavi e operazioni di
scambio di servizi pubblicitari.
I ricavi sono definiti, dallo IAS 18, come i flussi lordi di benefici economici
derivanti dallo svolgimento dell’attività caratteristica(ordinaria)
dell’impresa, ricevuti o ricevibili da questa in nome e per conto proprio, e che
producono un incremento del patrimonio netto sotto forma di flussi lordi di
entrate, accrescimenti di attività o diminuzioni di passività, senza però
considerare gli incrementi derivanti dagli apporti degli azionisti.
I ricavi derivano, generalmente, dalle seguenti operazioni:
• la vendita di beni prodotti dall’impresa per essere venduti oppure
acquistati per la rivendita;
• la prestazione di servizi, contrattualmente definiti ed erogabili in
un arco di tempo prefissato;
• l’utilizzo, da parte di terzi, di beni dell’entità che generano
interessi, royalties e dividendi.
Gli interessi sono gli addebiti a terzi per l’utilizzo di disponibilità liquide
o mezzi equivalenti o importi di denaro dovuti all’impresa.
Le royalties sono gli addebiti a terzi a fronte dell’utilizzo di attività
immateriali appartenenti all’impresa.
Infine i dividendi rappresentano la distribuzione di utili ai possessori di
partecipazioni azionarie.
I ricavi derivano anche da “ lavori in corso” che sono rappresentati da:
• opere in corso di esecuzione, su ordinazione di un cliente;
• prodotti in corso di lavorazione, da destinare al magazzino a fronte
della futura vendita;
39
• beni costruiti internamente per lo svolgimento dell’attività
d’impresa;
Attualmente gli Ifrs richiedono in primo luogo, qualunque sia
l’operazione da cui si generano i ricavi, la probabilità che i benefici
economici derivanti dall’operazione affluiscano all’impresa e che ricavi e
costi possano essere ragionevolmente determinati.
Per quanto riguarda la vendita di beni, è necessario inoltre che siano stati
trasferiti i rischi e i benefici significativi legati alla proprietà del bene al
compratore, mentre il venditore non deve mantenere alcun controllo sullo
stesso.
I ricavi derivanti da prestazione di servizi, devono essere contabilizzati
con riferimento allo stato di completamento della transazione alla data di
bilancio.
Gli interessi devono essere calcolati tenendo conto dell’effettivo
rendimento dell’attività cui si riferiscono. Infine i dividendi devono essere
iscritti in bilancio quando è certo il diritto degli azionisti a ricevere il
pagamento e le royalties per competenza.
Gli ifrs, precisamente lo IAS 11, si applicano anche ai lavori in corso di
esecuzione che si riferiscono a contratti di costruzione a prezzo fisso o a
margine sui costi, per la costruzione di una singola attività o di un
complesso di attività. Il metodo di contabilizzazione ammesso è quello della
percentuale di completamento secondo cui, qualora il risultato della
commessa possa essere ragionevolmente stimato, i ricavi e i costi vengono
iscritti in bilancio in base alla percentuale di completamento dell’attività
prevista nel contratto. Contrariamente, quando la stima non è possibile, i
ricavi vengono contabilizzati solo nei limiti dei costi sostenuti e
recuperabili.
Gli IAS/IFRS che trattano i ricavi sono:
• IAS 18, “Ricavi”;
• IAS 11, “Commesse a lungo termine”;
40
• IFRIC 15, “Accordi per la costruzione di immobili”.
• SIC-‐ 31, “Ricavi-‐ operazioni di baratto comprendenti attività
pubblicitaria”.
1.5.2. I ricavi secondo gli US GAAP.
I ricavi vengono definiti nel Framework emanato dal FASB, non vi è
alcuno specifico principio a riguardo. Ai fini della loro contabilizzazione si fa
riferimento a principi che trattano specifici settori di attività oppure alcune
tipologie di transazioni. Questi sono accompagnati da un comunicato
emesso dalla SEC, il SAB 34 n.104, “Revenue recognition in financial
statement”.
Gli Us Gaap partono da una definizione di ricavi differente, contenuta nel
Concept 635 , definendoli come flussi di cassa in entrata effettivi o previsti
che si sono verificati o si verificheranno come risultato dell’attività
caratteristica dell’impresa. Nel Concept 5 36 viene poi specificato che
possono considerarsi come realizzati solo se originano un entrate di denaro
oppure un credito.
Ai fini della contabilizzazione dei ricavi, questi principi e le relative
integrazioni effettuate dalla SEC, richiedono che:
• il prezzo di vendita per il compratore sia fisso o determinabile;
• l’incassabilità sia assicurata;
• lo scambio di beni o la prestazione di servizi siano avvenute.
Per quanto riguarda i lavori in corso di esecuzione la regola generale
prevede l’utilizzo del metodo di contabilizzazione della percentuale di
completamento anche se, in caso la misure dell’avanzamento non sia
determinabile, è possibile usare il metodo della commessa completata
34 Staff Accounting Bulletin; 35 Concept 6, parr.79; 36 Concept 5, parr. 8;
41
secondo il quale i ricavi vengono iscritti in bilancio solo quando il contratto
è completato.
Gli US GAAP che riguardano i ricavi, alcuni dei quali saranno in seguito
analizzati, sono:
• FAS 48, “Revenue Recognition When Right of Return Exist”;
• EITF 08-‐ 01, “Accounting for revenue arrangements with multiple
deliverables”;37.
• ARB 45, “Long term costruction type contracts”, SoP n. 81-‐1,
“Accounting for Performance of Counstruction-‐Type and Certain
Production-‐Type Contracts”;
• FAS 29, “Determining contingent rentals”;
• FAS 66, “Accounting for sales of real estate”, integrato dal SOP 04-‐02,
“Accounting for real estate time-‐sharing transactions”;
• FAS 45, “Accounting for franchise fee revenue”;
• FAS 49, “Accounting for product financing arrangements”;
• SOP 97-‐2, “Software revenue recognition”;
• FAS 153, “Exchanges of non monetary assets an amendement of APB
opinion n.29”;
• EITF 99-‐17, “Accounting for Advertising Barter Transaction”.
37 Emerging issues task force (EITF) 08-‐01 ha sostituito nel 2010 l’EITF 00-‐21;
42
Capitolo Secondo
2.1 I Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.
2.1.1 IAS 18: contabilizzazione dei ricavi.
Lo IAS 18 si occupa principalmente di stabilire se, e in quale momento,
un’impresa può rilevare i ricavi in bilancio.
Le operazioni che sono escluse dall’ambito di applicazione di tale
principio sono: i contratti di locazione, la percezione di dividendi relativi a
partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, i contratti
di assicurazione, le variazione di fair value di attività o passività finanziarie,
di attività correnti, e di attività biologiche sfruttate nell’ambito
dell’agricoltura, e infine l’estrazione di minerali.
L’ambito di applicazione è riassunto nella figura 7.
Partendo dalla definizione di ricavi contenuta in questo documento, è
possibile analizzare le principali tematiche che il principio si preoccupa di
definire al fine di agevolare la presentazione dei ricavi in bilancio:
“I ricavi sono i flussi lordi di benefici economici derivanti dallo svolgimento
dell’attività caratteristica (o ordinaria) dell’impresa, ricevuti o ricevibili da
questa in nome e per conto proprio, e che producono un incremento del
patrimonio netto sotto forma di flussi lordi di entrate, accrescimenti di
attività o diminuzioni di passività, senza però considerare gli incrementi
derivanti dagli apporti degli azionisti”.
Nell’analisi delle operazioni da cui derivano i ricavi si deve rispettare il
principio della prevalenza della sostanza sulla forma38, non è sufficiente
38 Framework, par. 35;
43
considerare la forma legale di un contratto ma bisogna analizzare la sua
sostanza al fine di rappresentare correttamente l’operazione in oggetto.
FIGURA 7: Ambito di applicazione IAS 18.
Fonte: Prontuario dei principi contabili internazionali.
Vendita di beni
Lo IASB ha identificato alcune condizioni che devono
contemporaneamente essere soddisfatte nelle operazioni di vendita, al fine
della rilevazione dei ricavi:
A. L’appropriabilità da parte dell’impresa dei futuri benefici economici
dell’operazione;
B. Il tresferimento all’acquirente dei rischi e dei benefici connessi alla
proprietà del bene;
C. La cessazione dell’esercizio delle normali attività connesse alla
proprietà e dell’effettivo controllo sul bene venduto;
D. L’attendibile determinazione del ricavo;
E. L’identificazione e l’attendibile determinazione dei costi legati
all’operazione.
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44
A) Il ricavo deve essere rilevato solo se, al momento della vendita, la sua
esigibilità è certa. Nella maggioranza dei casi, eccetto che per la vendita al
dettaglio, l’impresa concede ai clienti dilazioni di pagamento iscrivendo in
bilancio un credito come contropartita del ricavo. In queste situazioni
l’incertezza può manifestarsi successivamente alla rilevazione del ricavo,
quando la contabilizzazione di questo è stata già effettuata, a causa
dell’insolvenza del debitore. In tali casi non si procederà alla rettifica del
ricavo bensì all’iscrizione di una nuova voce di costo, la svalutazione del
credito. Situazioni analoghe possono presentarsi quando l’esigibilità del
pagamento è subordinato all’autorizzazione della vendita da parte di
autorità governative o organismi di controllo, quale ad esempio
l’Antitrust.39
B) Il trasferimento dei rischi e benefici derivanti da un’operazione è una
delle condizioni più importanti e più complesse da analizzare in quanto
bisogna prestare attenzione alla sostanza dell’operazione. Il trasferimento
della proprietà di un bene non comporta necessariamente il trasferimento
dei rischi e benefici, e viceversa l’acquirente può acquisire i rischi e benefici
della proprietà del bene in questione anche prima di esserne effettivamente
il proprietario.
Inoltre, in caso di mancato traferimento di parte di tali rischi e benefici,
questi sono rilevanti ai fini della contabilizzazione dell’operazione solo se
sono significativi rispetto al valore complessivo dell’operazione stessa.
Nella vendita di beni, prima di poter correttamente iscrivere il ricavo, si
devono analizzzare le condizioni di spedizione della merce. Generalmente
se la consegna di un bene è differita, il ricavo sarà iscritto solo al momento
della consegna.
In alcune situazioni, la contabilizzazione è subordinata all’accettazione
da parte del cliente del bene spedito.
39 L’Antitrust è l’autorità garante della concorrenza e del mercato;
45
Regole diverse si presentano in caso di spedizione con condizioni
standard, quali:
• Free on board (FOB);
• Cost, insurance, Freight (CIF);
• Delivered duty unpaid(DDU).
Per le prime due tipologie di spedizioni, il venditore trasferisce i rischi
e i benefici connessi alla proprietà dei beni nel momento del carico della
merce sul mezzo di trasporto prescelto. Al contrario, nell’ultimo caso, tale
trsferimento si realizza solo quando la merce giunge a destinazione.
Le operazioni di vendita possono essere accompagnate da garanzie
oppure possono prevedere il diritto di reso da parte del cliente.
Le garanzie normalemente imposte dalla legge non impediscono la
rilevazione dei ricavi. Al contrario, lo IAS 18, dispone che in presenza di
diritto di reso, solitamente soggetto a limitazioni temporali, il ricavo non
possa essere iscritto fino a quando non è certo il mancato esercizio del
diritto da parte del cliente.
Una situazione particolare si ha quando l’operazione di vendita è
accompagnata da obblighi contrattuali quali l’istallazione e il collaudo del
bene oggetto della transazione.
In tal caso, la rilevazione del ricavo, prima del soddisfacimento di tutti gli
obblighi contrattuali, è subordinata:
• All’accettazione della consegna da parte del cliente;
• Alla semplicità dell’istallazione;
• All’utilità marginale del collaudo.
Quando l’istallazione o altre obbligazioni contrattuali sono
significative per l’impresa, allora la rilevazione sarà possibile solo al
momento del loro completo soddisfacimento.
La vendita può essere accompagnata da un accordo di riacquisto, il
cosidetto “buy back”, con il quale il venditore si impegna ad una certa data
prestabilita a riaquistare il bene. Al fine di verificare se è avvenuto il
46
trasferimento dei rischi e benefici connessi alla proprietà, lo IASB
suggerisce l’analisi di alcuni fattori chiave, quali: il riacquisto deve avvenire
verso la fine della vita utile del bene40; il prezzo di vendita, dedotto il prezzo
di riacquisto corrispondente al fair value del bene alla data prestabilita,
deve essere pari al valore del bene al momento della vendita; l’acquirente
deve sopportare i rischi legati al posseso del bene.
Se le condizioni sopra esposte non vengono soddisfatte, l’operazione si
configura come un noleggio e verrà disciplinata dallo IAS 17, secondo
quanto previsto per il leasing operativo.
C) Questa condizione riguarda il comportamento del venditore. A seguito
della vendita, deve cessare il normale coinvolgimento del venditore sia nella
gestione del bene che nel suo controllo. L’entità del coinvolgimento residuo
determina il metodo di contabilizzazione più appropriato alla transazione.
D) Il ricavo deve essere attendibilmente determinato e la sua
misurazione deve avvenire al fair value del corrispettivo ricevuto o
spettante tenendo conto degli sconti eventualmente applicati dall’impresa.
Una particolare tipologia di sconti commerciali è rappresentata dai
programmi fedeltà e i relativi premi concessi alla clientela. Essi sono
strumenti di marketing che prevedono la raccolta di punti premio al
momento dell’acquisto del prodotto e determinano che in ogni operazione
venga distinta la parte relativa alla vendita di beni da quela relativa ai punti
premio.
Se il programma di fidelizzazione è incidentale all’attività svolta, lo IAS
18 propone due metodi di rilevazione dei ricavi:
• Il metodo differito;
• Il metodo incrementale.
40 Ai fini della configurazione dell’operazione come vendita deve essere trascorso almeno 80% della vita utile del bene;
47
Nel metodo differito viene differita la quota di ricavi relativa ai premi
concessi, misurata al fair value degli stessi, che verrà rilevata quando
saranno riscattati i punti premio;41
Nel metodo incrementale il costo del programma fedeltà viene rilevato
separatamente dal resto dell’operazione di vendita, attraverso un
accantonamento per oneri fututri.42
Vista la difficoltà di interpretazione della disciplina, lo IAS 18 è
accompagnato dall’IFRC N.13, “Programmi di fidelizzazione della clientela”.
Questo documento stabilisce in primo luogo che i premi devono essere
valutati come una ripartizione del fair value del corrispettivo spettante dalla
vendita iniziale dei beni. In secondo luogo l’impresa deve effettuare una
contabilizzazione differente a seconda che i premi siano forniti da essa
stessa o da terzi.
Nel primo caso rileverà il ricavo quando i premi saranno riscattati, nel
secondo rileverà la differenza tra il valore attribuito ai punti premio e il
costo dei beni forniti da terzi, concessi ai clienti in qualità di premi.
***
ESEMPIO: programmi di fidelizzazione della clientela
Un’impresa attiva un programma di fidelizzazione con il quale
l’acquisto di un prodotto dà diritto a ricevere un certo quantitativo di
punti. Raccolti 500 punti si può riscattare il premio che ha un costo per
l’impresa di 100 euro.
Il fair value della vendita (pari a 30 euro) può essere suddiviso come 23
euro per la vendita e 7 euro per i premi, visto che questi ultimi sono ricavi
differiti fino al momento del riscatto del premio.
41 IAS 18, par. 13; 42 IAS 18, par. 19;
48
Al momento della vendita del prodotto la scrittura contabile sarà la
seguente:
d.d
Cassa a ≠ 30
Ricavi 23
Defered Income 7
Al raggiungimento dei 500 punti il cliente riscatterà il premio e l’impresa
incasserà i ricavi differiti e sosterrà i costi per il premio concesso:
d.d
Deferred Income a ≠ 110
Cassa 100
Ricavi 10
***
Un’altra caratteristica da tenere in considerazione per l’attendibile
determinazione dei ricavi è la presenza di dilazioni dei pagamenti che
implica l’attualizzazione del fair value del corrispettivo ricevuto dal cliente.
Se l’orizzonte temporale di dilazione è eccessivamente lungo, l’operazione
figura come un accordo finanziario con la conseguenza che gli interessi43
impliciti verranno scorporati e i ricavi iscritti saranno inferiori alla somma
spettante.
Quando un contratto prevede transazioni multiple si segue il criterio del
segmenting, ossia si considera separatamente ogni operazione del contratto
che può essere singolarmente identificata.
Deve essere valutato l’effetto complessivo da esse prodotto solo se
singolarmente perdono la loro rilevanza economica.
43 Gli interessi per queste operazioni sono calcolati come il tasso di sconto che fa coincidere il valore attuale al prezzo di riferimento o in assenza di quest’ultimo si fa riferimento al tasso di mercato per simili operazioni;
49
***
ESEMPIO: segmenting
Una compagnia telefonica offre ai propri clienti un contratto, vincolato
per 36 mesi, ad un costo di 30 euro al mese, che prevede la fornitura dei
normali servizi telefonici e la concessione di uno smartphone.
Il contratto include, quindi, due diverse operazioni:
• la vendita del telefono,e;
• la prestazione dei servizi telefonici al cliente.
Queste due transazioni hanno un tempo di incasso del ricavo differente, così
lo IASB concede la possibilità alle imprese di contabilizzare separatamente
le transazioni sulla base del loro fair value.
Il valore del contratto complessivo è di 1080 euro (30 euro x 36 mesi), di
cui il 58% riguarda la telefonia e il restante 42% il telefono.
La vendita del telefono comporta un ricavo immediato di 454 euro (42%
x 1080 euro) a fronte di un credito che ogni mese diminuirà a seguito del
pagamento del canone.
Il servizio di telefonia, del valore di 626 euro, comporterà un ricavo da
iscrivere mensilmente solo a seguito dell’erogazione del servizio per un
importo pari al valore del servizio frazionato per i mesi in cui sarà fornito
(ricavo mensile di 17 euro).
Al momento della stipula del contratto la scrittura sarà:
d.d
Crediti vs Clienti a Ricavi 454 454
La scrittura contabile che ogni mese la società dovrà registrare sarà: d.d
Banca a ≠ 30
Ricavi 17
Crediti vs Clienti 13
***
50
E) Oltre che i ricavi, anche i costi connessi a una determinata operazione
devono essere attendibilmente determinati.
Una delle condizioni imposte dallo IAS 18 è l’iscrizione dei ricavi in
correlazione ai costi. Se i costi di un’operazione possono essere determinati
solo in parte, nella stessa parte saranno rilevati i ricavi derivanti dalla stessa
operazione. La parte restante dei ricavi sarà differita fino al momento in cui
l’importo dei costi restanti non diventerà certo.
Vista la simultanea iscrizione dei costi nel conto economico dell’impresa,
questa procederà alla rilevazione dei ricavi al lordo dei costi ad essi
connessi. I ricavi sono presentati al netto dei costi solo se questi vengono
sostenuti dall’impresa per conto dei clienti e dovranno essere
successivamente rimborsati.
Prestazione di servizi
Lo Ias 18 tratta anche la rilevazione dei ricavi generati dalle prestazioni
di servizi e prevede il rispetto di condizioni simili a quelle elencate nel
paragrafo precedente:
A. Attendibile determinazione dei ricavi;
B. Probabilità che i benefici economici derivanti dalla prestazione dei
servizi saranno fruiti dall’impresa;
C. Attendibile determinazione dello stadio di completamento
dell’operazione alla data di chiusura del bilancio;
D. Attendibile determinazione dei costi complessivamente riferibili
all’operazione.
A) Diversamente da quanto previsto per la vendita dei beni, i ricavi
derivanti dalla prestazione di servizi devono essere determinati utilizzando
il metodo della percentuale di completamento.
Tale metodo è utilizzabile solo nel caso in cui il risultato del’operazione
sia correttamente stimabile.
51
In caso contrario lo IASB dispone di utilizzare il criterio del costo
recuperabile, il quale prevede che possano essere rilevati i ricavi fino a
concorrenza dei costi recuperabili sostenuti nell’ambito dell’operazione.
Vi sono delle situazioni particolari in cui in una transazione di vendita di
un bene, il prezzo di uest’ultimo comprende un certo ammontare riferibile a
servizi che verranno prestati in un momento successivo rispetto alla
vendita. In tal caso il ricavo da prestazioni di servizi verrà contabilizzato
solo al momento della loro effettiva prestazione.
B) La seconda condizione è relativa all’incertezza nell’appropriabilità dei
ricavi da parte dell’impresa. Se a seguito della rilevazione dei ricavi
l’incertezza aumenta, il credito relativo all’operazione deve essere svalutato
attraverso l’iscrizione di un costo nel Conte Economico dell’impresa.
C) La stima attendibile della percentuale di completamento dei
un’operazione richiede che l’impresa abbia definito con il cliente:
• I diritti che ciascuna parte può far valere sul servizio oggetto della
prestazione;
• Il corrispettivo da pagare;
• I modi e i termini dell’adempimento.44
Lo IASB richiede quindi la stipulazione di un contratto con il cliente in cui
siano definiti tutti i diritti e gli obblighi legati alla prestazione del servizio.
Per la determinazione dello stadio di completamento dell’operazione,
possono essere utilizzati vari metodi quali:
• Valutazione del lavoro svolto dall’impresa;
• Percentuale dei servizi resi alla data di chiusura del bilancio, sul
totale dei servizi da rendere previsti dal contratto;
44 IAS 18, par. 23;
52
• Percentuale dei costi resi alla data di chiusura del bilacio, sul totale
dei costi stimati per l’operazione.45
È inoltre possibile iscrivere i ricavi a quote costanti, nel coso in cui
un’operazione preveda la prestazione di un numero indeterminato di
servizi in un certo periodo di tempo.
D) L’ultima condizione prevista si presenta utile in quelle situazioni in cui
i ricavi non possono essere attendibilmente determinati. Infatti la
determinazione dei costi permette la rilevazione dei ricavi fino a
concorrenza dei costi sostenuti o recuperabili. Se non è possibile
determinare la quota di ricavi che sarà recuperabile in futuro allora lo
standard impone che non venga rilevato alcun ricavo.
Interessi, Royalties e Dividendi
Gli interessi, le royalties e i dividendi46 generano ricavi che devono
essere rilevati in bilancio solo se attendibilmente deteriminabili e fruibili
dall’impresa.
Gli interessi devono essere rilevati tenendo conto del rendimento
effettivo del bene, di proprietà dell’impresa, da cui derivano.
Lo stesso principio definisce il rendimento effettivo come quel tasso
d’interesse che permette di eguagliare il valore attuale dei flussi di cassa,
generati dal bene durante la sua vita utile, al suo valore iniziale.
Gli interessi possono essere impliciti quando derivano da dilazioni di
pagamenti concesse ai clienti, senza prevedere la corresponsione di
interessi, prevedendo interessi minimi, oppure quando il contratto tra le
parti si rileva nella sostanza un’operazione finanziaria.
45 IAS 18, par. 24; 46 Vedi par. 1.5.1;
53
In queste situazioni è necessario attualizzare i flussi di entrate al tasso
più facilmente determinabile scegliendo tra quello utilizzato per strumenti
simili da imprese con la stessa qualità creditizia e quello in grado di
eguagliare il valore nominale dello strumento al prezzo che esso avrebbe se
il pagamento avvenisse in contanti.
Lo IAS 18 dispone che le royalties derivanti dall’utilizzo di beni o attività
immateriali debbano essere rilevate secondo il principio di competenza,
facendo riferimento alla sostanza del contratto.
I dividendi devono essere rilevati in bilancio come ricavi solamente
quando sorge il diritto degli azioni a incassarli.
2.1.2 Operazioni di baratto.
Lo standard riguardante i ricavi specifica il trattamento contabile da
porre in essere per le operazioni di baratto.
Per baratto si intendono gli scambi di beni o servizi che non comportano il
pagamento di un corrispetivo in denaro bensì di un bene o un servizio di
natura simile o dissimile.
Lo scambio di beni di natura e valore simile non dà origine ad alcun
ricavo e quindi non comporta obblighi di rilevazione nei bilanci dei
partecipanti all’operazione. Contrariamente, in caso di operazioni di baratto
che hanno ad oggetto beni dissimili, le imprese sono obbligate a rilevare un
ricavo pari al fair value delle merci date o ricevute.47
I ricavi derivanti dalle operazioni di baratto devono essere
separatamente indicati nelle note al bilancio fornendo tutte le informazioni
necessarie a verificare la corretta determinazione del loro fair value.
47 Le operazioni di baratto comportano implicazioni di carattere fiscali dovute all’applicazione delle norme tributarie, differenti a seconda dello Stato di residenza dei soggetti giuridici. In Italia l’art 11 del D.P.R n. 633/72 impone la fatturazione delle permute con conseguente iscrizione di un ricavo in bilancio. Gli effetti degli obblighi fiscali dovranno poi essere neutralizzati dall’applicazione dei principi contabili internazionali;
54
Tra le più diffuse operazioni di baratto vi è la fornitura reciproca di
servizi pubblicitari. In caso di fornitura di servizi pubblicitari dissimile, la
determinazione del fair value di tali servizi, richiesta dello Ias 18, non è
sempre possibile. L’Interpretazione SIC 31, “Ricavi-‐operazioni di baratto
comprendenti atività pubblicitarie”, ha come scopo principale individuare i
casi in cui il venditore può attendibilmente determinare il fair value dei
servizi pubblicitari forniti o ricevuti in operazioni di baratto.
Secondo tale Interpretazione ciò è possibile quando il venditore può fare
riferimento a operazioni non di baratto, le quali:
• comprendono pubblicità simile a quella fornita nell’operazione di
baratto;
• si verificano frequentemente;
• rappresentano un numero di operazioni ed un importo prevalente se
confrontato con tutte le operazioni che hanno ad oggetto
l’erogazione di servizi di pubblicità simili a quella scambiata
nell’operazione di baratto;
• avvengono sottoforma di denaro o altri corrispettivi aventi fair value
attendibilmente determinabile;
• non hanno la stessa controparte dell’operazione di baratto.48
2.1.3 IAS 11: contabilizzazione dei lavori in corso.
Lo IASB ha emesso un secondo standard rigurdante i ricavi, lo Ias 11
intitolato “lavori in corso”.
La scelta sullo standard da applicare per la rilevazione dei contratti
stipulati per la produzione di merci o la fornitura di servizi è importante in
quanto origina differenze tra le voci di bilancio.
La principale differenza riguarda la contabilizzazione delle rimanenze.
L’applicazione dello Ias 18 implica che le rimanenze vengano contabilizzate
nel rispetto delle regole imposte dallo Ias 2, “Rimanenze”, al contrario lo Ias 48 Interpretazione SIC-‐31, par. 5;
55
11 prevede che i lavori in corso, non completati alla data di chiusura del
bilancio, vengano valorizzati come la somma tra i costi sostenuti e il
margine maturato in base alla fase di avanzamento dei lavori.
Attraverso lo Ias 11, lo IASB ha voluto disciplinare la contabilizzazione
dei lavori in corso, meglio definibili come contratti di costruzione,
comprendendo beni e servizi, prodotti ed erogati dall’impresa, la cui
lavorazione o prestazione non sarà conclusa alla data di chiusura del
bilancio.
Un contratto di costruzione è uno specifico contratto riguardante la
costruzione di uno o piu beni strettamente connessi fra loro per
progettazione, teconologia, funzione e utilizzo finale. Tali contratti hanno ad
oggetto le cosidette commesse ossia progetti di costruzione di beni eseguiti
appositamente per un cliente che ha partecipato alla progettazione del bene
oggetto della commessa. Tali beni, di conseguenza, hanno caratteristiche
specifiche che ne rendono difficoltosa la vandita a soggetti diversi dal
committente.
Ai fini dell’applicazione dello Ias 11 per la contabilizzazione di un
contratto di costruzione è necessaria la presenza di tre condizioni:
1. le parti devono aver negoziato individualmente un contratto che sia
vincolante dal momento della sua sottoscrizione;
2. i beni oggetto del contratto devono essere personalizzati secondo le
richieste del cliente;
3. le clausole di cancellazione e penalità devono essere tali da rendere
effettivamente il contratto vincolante per le parti.
Vi possono essere anche commesse per prestazioni di servizi.
L’impresa, in tal caso, si impegna a fornire per più esercizi un determinato
servizio, le cui caratteristiche sono state concordate con il cliente.
Lo IASB richiede, anche per la rilevazione dei lavori in corso, che ciò
avvenga quando è probabile che i benefici economici derivanti dalla
commessa affluiranno all’impresa e quando è possibile effettuare una stima
56
attendibile di tali benefici. Al fine di poter effettuare una stima attendibile
dei benefici economici connessi ai lavori in corso di lavorazione, è
necessario che l’impresa appaltatrice abbia stipulato un contratto con il
cliente in cui vengano specificati i diritti della parti riguardo il bene in
costruzione, la remunerazione, i modi e i tempi di pagamento.
Nonostante la presenza di questi elementi nel contratto, è possibile che i
benefici derivanti dalla commessa non possano essere stimati in maniera
sufficientemente attendibile. In tal caso i ricavi vanno rilevati nella misura
in cui si prevede che i costi sostenuti saranno recuperabili imputandoli a CE
al momento della loro manifestazione economica.
Questo è il metodo del “profitto zero” ed è applicabile anche al caso di
commesse per la prestazione di servizi.
I ricavi di commessa comprendono vari elementi quali:
• il corrispettivo concordato con il cliente al momento della firma del
contratto;
• le variazione intervenute successivamente, le revisioni richieste
riguardanti prezzi o corrispettivi aggiuntivi, le modifiche attuate
rispetto al lavoro originario e gli incentivi.49
La valutazione dei ricavi avviene sulla base del fair value del
corrispettivo pattuito con il cliente.
Per quanto riguarda i costi relativi a una commessa, come indicato nella
figura 8, lo standard ne individua tre categorie: i costi direttamente
49 Tale specificazione è contenuta nello IAS 11 al par. 11, dove viene inoltre specificato, relativamente al secondo punto, che tutti gli elementi elencati vanno ricompresi nei ricavi solo nella misura in cui questi rappresentano effettivamente ricavi e siano attendibilmente determinabili. Inoltre le revisioni di prezzi richieste dall’impresa appaltatrice, spesso dovute a ritardi o errori del cliente oppure alla presenza di costi non previsti nel contratto, possono essere ricompresi tra i ricavi quando, dato l’avanzamento dei lavori, la revisione sarà probabilmente accettata dal cliente e può essere attendibilmente stimata. Infine gli incentivi, ammontari corrisposti all’impresa appaltatrice sotto forma di premi per il raggiungimento di specifici livelli di prestazione, possono essere ricompresi tra i ricavi quando la commessa è ad uno stato avanzato tale da poter prevedere che i livelli di prestazione stabiliti saranno probabilmente superati e gli incentivi possano essere attendibilmente stimati;
57
derivanti dalla commessa; i costi generali dell’impresa che opera per
commese e che possono essere ripartiti e in parte imputati a una
commessa specifica e, infine, i costi che possono essere imputati alla
commessa in quanto specificatamente previsti nelle clausole contrattuali.
La commessa è un lavoro che non viene ultimato nell’esercizio in cui è
iniziata, percui sorge il problema del momento della rilevazione di costi e
ricavi. I costi identificati come non recuperabili devono essere contabilizzati
nel momento in cui vengono sostenuti. Se si ritiene probabile che i costi
eccederanno i ricavi totali, la differenza tra questi deve essere rilevata
immediatamente come un costo, qualunque sia il momento in cui si viene a
conoscenza della probabile perdita futura.
FIGURA 8: Costi della commessa.
Con la possibile aggiunta di:
§ Costi per l’acquisizione della commessa
§ Oneri finanziari attribuibili alla commessa
Fonte: Prontuario dei principi contabili internazionali, il sole 24 ore.
ICOSTI COMPRESI NELLA COMMESSA
Costi diretti dello specifico contratto
Allocazione di costi indiretti attribuibili allo svolgimento dell’attività in generale
Costi specifici attribuibili al
cliente
58
Per la rilevazione degli altri costi e ricavi si utilizza il metodo della
percentuale di completamento. In tal modo si effettua la rilevazione di quei
ricavi che sono correlati ai costi sostenuti per raggiungere una certa
percentuale di completamento della commessa. I costi saranno imputati a
CE nell’esercizio in cui effettivamente sono stati sostenuti, mentre i ricavi
verranno iscritti in ciascun esercizio sulla base dello stato di avanzamento
dei lavori.
Al fine di identificare la percentuale di completamento raggiunto,
l’impresa può:
• analizzare la proporzione tra i costi sostenuti fino a una certa data e i
costi totali stabiliti contrattualmente;
• verificare il lavoro effettivamente svolto rispetto al lavoro totale;
• verificare il completamento della quantità fisica del lavoro di
commessa, oppure in caso di commesse per prestazioni di servizi
calcolare la percentuale tra servizi resi e servizi anche ancora da
rendere50.
Oltre che il metodo della percentuale di completamento, ci sono diversi
altri metodi che possono essere utilizzati in via residuale.
Un’alternativa è il metodo del “cost-‐to-‐cost”, il quale consente di definire
la quota di ricavi o di margine dell’esercizio sulla base dei costi correlati alla
commessa. Il calcolo avviene attraverso la formula51 seguente:
Ricavi d’esercizio:
Costi sostenuti nel corso dell’esercizio x corrispettivo – quota ricavi già (Costi totali sostenuti – Stima dei costi rilevati da sostenere) Margine d’esercizio: Costi sostenuti nel corso dell’esercizio x margine atteso -‐ margine già rilevato (Costi totali sostenuti – Stima dei costi da sostenere)
50 IAS 11, par. 22; 51 Pwc, Kpmg, E&Y, Deloitte. Prontuario dei principi contabili internazionali. Il sole 24 ore;
59
Vi è inoltre il metodo delle ore lavorate secondo cui il calcolo dello stato
di avanzamento della lavorazione della commessa viene fatto sulla base
delle ore lavorate rispetto al totale delle ore lavorative necessarie52.
La critica principale di questo metodo è il rischio che l’aumento del costo
del lavoro nel tempo possa inficiare la correttezza della valutazione e,
quindi, necessita di essere neutralizzato.
Tale criterio è apllicabile sulla base di due metodologie di calcolo
alternative:
I. calcolare la quota di costi sulla base del rapporto tra ore lavorate e
totale ore stimate per l’intera opera. Aggiungendo ai costi così
calcolati il margine stimato si otterrà la valorizzazione delle
rimanenze;
II. determinare il valore della commessa in lavorazione sulla base del
valore aggiunto da essa prodotto. Per applicare tale metodo di
calcolo è necessario suddividere i ricavi stimati in costi diretti
(manodopera esclusa) e valore aggiunto complessivo, calcolare il
valore aggiunto orario (dato dal rapporto tra il valore aggiunto totale
e le ore lavorative previste), infine valutare lo stato di avanzamento
dei lavori come somma tra i costi diretti effettivamente sostenuti,
esclusa la manodopera, e il valore aggiunto maturato.
Qualunque sia il metodo utilizzato dall’impresa per determinare lo stato
di avanzamento dei lavori in corso, ai fine della valorizzazione della
commessa completata e delle rimanenze è possibile:
• applicare la percentuale di avanzamento dei lavori al corrispettivo
totale pattuito contrattualmente, ottenendo così il valore della
commessa in un dato esercizio;
52 Tale metodo può essere applicato per valutare una commessa nella quale la componente lavorativa è essenziale e prevalente rispetto alle altre componenti;
60
• applicare la percentuale di avanzamento al margine che la
commessa produrrà una volta completata e sommarlo ai costi
effettivamente sostenuti.
2.1.4 IFRIC 15: accordi per la costruzione di beni immobili.
In ambito contabile si presentano particolari problemi per la rilevazione
dei ricavi derivanti dalla vendita di immobili che hanno portato
l’International Financial Reporting Interpretations Committee alla
pubblicazione dell’IFRIC 15: “Accordi per la costruzione di immobili”.
L’interpretazione ha lo scopo di assistere i prepars del bilancio nel
valutare se un accordo per la costruzione di un immobile rientri nell’ambito
di applicazione dello Ias 18 o dello Ias 11, e determinare il momento della
rilevazione dei relativi ricavi.
Ai fini della scelta circa il principio da applicare, l’Ifric 15 stabilisce che
se nell’accordo di costruzione i clienti hanno la possibilità di influire
notevolmente nella progettazione dell’immobile (IAS 11), allora la
contabilizzazione dei relativi ricavi avverrà in base allo stadio di
avanzamento dei lavori.
L’accordo rientrerà, invece, nell’ambito di applicazione dello Ias 18
quando i clienti potranno influire in maniera limitata nella progettazione
ma piuttosto verrà loro richiesto di scegliere tra una rosa di proposte
standard.
Ai fini della contabilizzazione dei ricavi derivanti dall’accordo di
costruzione bisogna distinguere se l’accordo sottenda anche un contratto
per la vendita di merci o per la prestazione di servizi.
Quando l’accordo figura come un contratto per la vendita di merci, si
seguono le modalità di contabilizzazione dello Ias 18. In tal caso è possibile
trasferire i rischi e i benefici connessi alla proprietà durante l’avanzamento
dei lavori, contabilizzazndo i ricavi in base allo stadio di avanzamento di
questi, oppure si può trasferire la proprietà a lavoro completato, come una
61
vendita standard di merci. Se l’accordo è per prestazione di servizi la
contabilizzazione dei ricavi avviene sulla base della percentuale di
completamento.
2.2 I Principi Contabili Amaricani US GAAP.
2.2.1 La contabilizzazione dei ricavi.
Nel sistema contabile americano esistono una pluralità di documenti che
trattano della rilevazione e contabillizzazione dei ricavi. Ogni documento è
applicabile a particolari tipi di transazioni oppure a determinati settori di
attività. Il Fasb non ha quindi emesso un unico principio contabile
riguardante i ricavi come è stato fatto dallo Iasb, ma ha concesso a varie
oranizzazioni di emettere i documenti contabili. Vi sono anche argomenti
tanto complessi da richiedere l’intervento della SEC.
L’intervento normativo della SEC si sostanzia nell’emissione del SAB 104
– Revenue recognition in Financial Statement.
La trattazione dei ricavi ha inizio nel Concept 5 e 6 contenuti nel
framework.
Per ricavi si intendono i flussi di cassa in entrata avvenuti o che
avverranno come conseguenza ad operazioni aziendali53.
Ai fini della loro rilevazione, come per gli IAS/IFRS, i ricavi devono essere
maturati ossia l’impresa deve aver maturato il diritto a incassare il
corrispettivo derivante dall’operazione54.
La SEC nel SAB 104 ha stabilito quattro criteri, simili a quelli previsti
dagli IAS, che devono essere integralmente soddisfatti al fine di poter
considerare un ricavo realizzato o realizzabile:
A. deve esistere un accordo;
B. il bene deve essere consegnato o il servizio deve essere prestato;
53 Concept 6, par.79; 54 Concept 5, par 83;
62
C. il prezzo di vendita deve fissato;
D. vi deve essere sufficiente probabilità che i benefici economici
derivanti dall’operazione affluiscano all’impresa.
Affinchè un ricavo possa essere iscritto in bilancio è necessaria
l’esistenza di un accordo di vendita in forma scritta o in altra forma
riconosciuta dalla SEC. Se tale accordo è soggetto a successiva
approvazione, fino al suo ottenimento i ricavi non potranno essere rilevati.
Vi sono imprese che non fanno ricorso a contratti scritto nello
svolgimento della loro attività, in tal caso sarà sufficiente qualsiasi
documento scritto o elettronico che dimostri l’avvenuta transazione.
Parallelamente all’esistenza di un accordo di vendita, deve essere effettuato
il trasferimento al cliente dei rischi e benefici connessi alla proprietà del
bene, facendo riferimento alla sostanza economica dell’operazione.
Inoltre viene richiesta l’avvenuta consegna del bene che assume particolare
importanza in transazioni nelle quali la conclusione e la consegna del bene
non sono simultanee.
L’effettiva vendita di un bene può essere postergata all’accettazione di
questo al momento della consegna al cliente. Il riconoscimento dei ricavi
derivanti da queste transazioni vengono rilevati solo quando il cliente
accetta il bene o decade il termine per l’accettazione.
Esiste un’eccezione a tale disposizione in quanto un venditore può
rilevare i ricavi anche in assenza di specifica accettazione se dimostra che il
bene oggetto della transazione ha soddisfatto tutti i precedenti clienti.
Le commissioni anticipate sono considerate guadagnate solo quando il
bene è consegnato o il servizio è prestato, in caso contrario vengono
differite fino al momento in cui non saranno effettivamente guadagnate.
In caso di transazioni di vendita con pagamenti rateizzati nel tempo il ricavo
può essere rilevato solo nel momento in cui la merce viene consegnata o
spedita.
63
I ricavi derivanti da transazioni che prevedono la possibilità di esercitare
il diritto di reso potranno essere contabilizzati solo nel momento in cui
scade la possibilità di esercitare il diritto.
Tali transazioni sono disciplinate dal FAS 48-‐“Revenue recognition when
right of return exist” che, al paragrafo 6, stabilisce le condizioni che devono
essere soddisfatte per la rilevazione dei ricavi:
• il prezzo di vendita deve essere fissato o determinabile al momento
della vendita;
• il pagamento deve essere stato eseguito oppure il compratore deve
essere obbligato ad eseguirlo indipendentemente dalla restituzione
del prodotto o dai rischi che gravano su di esso;
• il venditore non ha assunto obbligazioni per prestazioni future
connesse alla rivendita del bene;
• l’acquirente e il venditore sono due soggetti economici
indipendenti;
• il flusso di cassa futuro derivante dall’operazione può essere
attendibilmente stimato.55
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi possono essere rilevati solo nel
momento in cui il servizio è stato prestato completamente.
I ricavi derivanti da commesse a lungo termine vengono rilevati sulla
base del metodo proporzionale delle prestazioni rese o del periodo di
esecuzione; è anche accettato il metodo della commessa completata.
La terza condizione prevista dalla SEC sottolinea un’importante
differenza con quelle previste dallo IASB. Infatti mentre gli IAS/IFRS
richiedono che i corrispettivi di un’operazione siano attendibilmente
determinabili, gli US GAAP richiedono che questi siano fissati o determinati.
Per quanto rigurda le transazioni con elementi multipli, queste sono
specificatamente trattate sia nel SAB 104 che nel EITF 00-‐21, “Revenue
Arrangements with Multiple Deliverables”. 55 FAS 48, par. 6;
64
Gli elementi multipli vengono contabilizati separatamente, in quelle che
vengono dette “separate unità di contabilizzazione”, se gli articoli
consegnati soddisfano alcuni criteri specifici:
• i singoli elementi del contratto hanno valore per il cliente anche se
presi in considerazione singolarmente;
• è possibile calcolare attendibilmente il fair value di ogni elemento;
• se il contratto include il diritto di restituzione di beni ancora non
consegnati, questi vengono considerati sotto il controllo del
venditore.
L’allocazione delle quote ai singoli elementi avviene sulla base del fair
value di ogni elemento oppure sulla base del metodo del valore residuo.
Una situazione particolare si ha per quei contratti che prevedono che il
venditore riacquisti il magazzino che ha venduto ad un determinato prezzo,
non soggetto ad aggiustamenti di alcun genere. Questi contratti sono
disciplinati dal FAS 49, “Accounting for Product Financing Arrangements”,
nel cui ambito di applicazione rientrano quegli accordi in cui:
• il venditore ha dato un prezzo di rivendita garantito per l’altra
parte;
• se non vi è uno specifico obbligo a riacquistare il prodotto, il
venditore ha la possibilità di farlo, e l’effetto economico che ne
deriva lo costringe a farlo;
• l’altra parte ha la possibilità di restituire il prodotto di nuovo al
venditore.56
Il metodo di contabilizzazione di queste operazioni implica che i beni
rimangano nel bilancio dell’entità venditrice e i ricavi ad essi relativi
vengano rilevati come una passività. I costi di finanziamento dell’operazione
56 FAF 49, par. 5;
65
vengono contabilizzati secondo le regole normalmente applicate dalla
società contraente.
2.2.2 La contabilizzazione dei lavori in corso.
La disciplina per la contabilizzazione e la rappresentazione in bilancio
dei lavori in corso su ordinazione è contenuta nell’ Accounting Research
Bulletin (ARB) n. 45 – “Long term costruction type contracts”, accompagnato
dallo Statement of position n. 81 -‐ 1,” Accounting for Performance of
Counstruction-‐Type and Certain Production-‐Type Contracts”.
La caratteristica principale che i contratti devono avere al fine di
rientrare nell’ambito di applicazione di tale principio è che l’oggetto del
contratto deve essere costruito secondo le specifiche dettate dal cliente.57
Nel calcolo dei ricavi derivanti da un lavoro su commessa, gli US GAAP
affermano che bisogna tener conto del prezzo definito dal contratto e di
eventuali ulteriori elementi da questo determinati quali: le opzioni, i
cambiamenti nell’ordine, i reclami, le penalità e i pagamenti come incentivi.
I costi correlati ai ricavi devono comprendere sia i costi diretti e indiretti,
sia i costi pre-‐contrattuali.
Le imprese che lavorano per commesse per la contabilizzazione di costi e
ricavi possono seguire due metodi alternativi:
I. il metodo della commessa completata;
II. il metodo della percentuale di completamento.
I. L’applicazione del metodo della commessa completata comporta che i
ricavi possano essere rilevati solamente alla data di completamento del
progetto previsto nel contratto o al più quando questo venga
sostanzialmente completato. Il presente metodo stabilisce che i costi
57 Il SoP 81-‐1 al paragrafo 13 provvede a fornire un elenco indicante le varie tipologie di contratti che contengono tale caratteristica, tra i quali a titolo esemplificativo troviamo i contratti dell’industria di costruzione, i contratti per la progettazione e produzione di navi e contratti relativi a servizi di consulenza;
66
scaturiti dalle obbligazioni previste nel contratto vengano accumulati senza
essere rilevati in bilancio fino al momento in cui non vengono iscritti i ricavi
ad essi correlati. I costi sostenuti potranno quindi essere compensati con le
fatturazioni effettuate dall’impresa nei confronti del cliente. In caso in cui i
costi siano superiori alle fatturazioni, o viceversa, in bilancio deve essere
rilevata rispettivamente un’attività corrente, oppure una passività corrente,
di importo pari alla quota eccedente.
II. Secondo il metodo della percentuale di completamento, la rilevazione
dei ricavi avviene sulla base del lavoro eseguito rispetto a quanto previsto
nel contratto. Per tutta la durata del contratto, i contraenti devono valutare
e periodicamente rivedere, se necessario, gli elementi da questo previsti.
Per il calcolo dell’ammontare dei ricavi da riportare nel bilancio in ogni
periodo contabile, l’Arb suggerisce l’applicazione di due metodi di calcolo:
• calcolare i ricavi moltiplicando i ricavi totali stimati per i costi
sostenuti in percentuale. Questi ultimi vengono calcolati dividendo
i costi sostenuti durante il periodo contabile corrente per il totale
dei costi stimati. I costi compresi nel calcolo devono consentire
una corretta allocazione dei ricavi;
• ogni altro metodo che sia basato sul lavoro completato ad una certa
data.
Inoltre, come previsto anche dagli Ias/Ifrs, quando i preparatori del
bilancio vengono a conoscenza di una probabile perdita futura, sono tenuti
a rilevarla in bilancio nel momento in cui ne vengono a conoscenza,
qualunque sia il metodo scelto dall’impresa per la contabilizzazione dei
lavori in corso.
Un’altra analogia con la disciplina proposta dallo Ias 11 è la possibilità di
aggregare in un unico contratto elementi negoziati separatemente purchè vi
sia un contratto per ogni componente e un contratto unico che ricomprenda
67
tutti i componenti, nel quale il prezzo del lavoro in corso sia pari alla somma
dei prezzi previsti dai singoli contratti.58
2.2.3 La contabilizzazione delle operazioni di vendita di beni
immobili.
Il FAS 66, “Accounting for Sales of Real Estate”, e il FAS 152, “Accounting
for Real Estate Time-‐Sharing Transactions”, contengono le regole per la
contabilizzazione delle transazioni aventi ad oggetto beni immobili.
Questi documenti sono tra i più complessi della disciplina contabile
americana dal momento che non seguono un perfetto ordine logico,
costringendo il lettore a consultare simultaneamente numerose appendici e
interpretazioni, e ostacolando la facile applicazione delle norme alle
specifiche situazioni.
Il documento distingue le operazioni di vendita di beni immobili in due
principali categorie per ognuna delle quali il FAS 66 elenca una serie di
metodi contabili idonei alla loro corretta rilevazione in bilancio:
• la vendita al dettaglio di terreni;
• la vendita di immobili diversi dai precedenti.
Per comprendere in quale gruppo si colloca una certa operazione bisogna
analizzare le circostanze che la circondano. In linea generale, come per gli
IAS, il FAS 66 ammette la rilevazione dei ricavi a seguito del trasferimento
di rischi e benefici e della cessazione del solito livello continuativo di
coinvolgimento nella gestione del bene.
Si procede con un elenco dei metodi previsti dal documento, elencati
nella seguente figura, e una breve illustrazione delle loro caratteristiche di
applicazione.
58 Il SOP 81 – 1, nei paragrafi dal 39 al 41, elenca una serie di condizioni che devono essere soddisfatte per segmentare un contratto nel caso in cui non sia possibile procedere con l’aggregazione dei vari elementi in un contratto singolo;
68
FIGURA 9: Metodi previsti dallo SFAS 66.
Fonte: tabella di nostra elaborazione.
1. FULL ACCRUAL METHOD (o metodo della completa maturazione)
Il presente metodo è di diffusa applicazione tra le imprese americane e
richiede che la vendita venga registrata solamente quando il bene sia stato
venduto oppure il servizio sia stato prestato.
Le condizioni per la rilevazione dei ricavi sono che il prezzo di vendita e
gli altri profitti derivanti dall’operazione siano conosciuti e il ciclo
economico relativo all’operazione sia completo, ossia il venditore non deve
avere l’onere di soddisfare altre future obbligazioni concernenti gli
immobili venduti.
I profitti sono calcolati rapportando il prezzo di vendita ai costi derivanti
dall’operazione. Al fine di effettuare correttamente tale calcolo bisogna
considerare le modalità e i tempi di pagamento. Non si presentano
particolari difficoltà nel caso in cui il pagamento sia contestuale alla
conclusione dell’operazione. Quando, invece, il pagamento avviene
mediante un anticipo iniziale e una serie successiva di pagamenti periodici,
69
è necessario calcolare il tasso d’interesse, anche se implicito,
dell’operazione e scorporare gli interessi dal prezzo di vendita. 59
2. DEPOSIT METHOD (o metodo del deposito)
Si tratta di un particolare metodo secondo il quale, fino al momento in cui
la vendita non viene riconosciuta, l’operazione viene considerata come mai
avvenuta e nessun profitto è iscritto in bilancio.
I pagamenti effettuati dall’acquirente, compresi di interessi, vengono
rilevati come un deposito dal venditore, il quale mantiene la proprietà del
bene.
Al momento del riconoscimento della vendita, il deposito viene eliminato
e i profitti e gli interessi vengono rilevati in bilancio entrambi come ricavi
della vendita. Tale metodo è considerato appropriato quando la vendita è
soggetta ad incertezze.
3. INSTALLMENT METHOD (o metodo dell’istallazione)
Il metodo dell’istallazione prevede che le somme di denaro ricevute
dall’acquirente siano allocate a copertura dei costi recuperabili e dei
profitti.
L’allocazione avviene sulla base della percentuale dei costi totali e dei
profitti moltiplicata per il ricavato delle vendite.60
4. PERCENTAGE OF COMPLETATION METHOD (o metodo della
percentuale di completamento)
È un metodo molto diffuso, in particolar modo nelle industrie di
costruzione.
59 Per ulteriori dettagli vedi SFAS 66, par.3; 60 Per approfondimenti vedi SFAS 66, par. 56;
70
Parte dall’assunto che il processo economico non può dirsi concluso se il
venditore deve eseguire ulteriori servizi significativi per completare il
progetto. I ricavi vengono iscritti in bilancio sulla base della percentuale di
completamento data dal rapporto tra i costi sostenuti e i costi totali stimati
per portare a termine il lavoro commissionato.
Tale metodo è lo stesso prescritto dallo IAS 11 per la rilevazione dei
lavori in corso su ordinazione.
5. COST RECOVERY METHOD (o metodo dei costi recuperabili)
Applicando tale metodo non si ha un’immediata rilevazione dei profitti.
Questi ultimi saranno iscritti in bilancio solo nel momento in cui i
pagamenti ricevuti dal venditore saranno superiori ai costi sostenuti per
portare a termine la vendita della proprietà. Di conseguenza i pagamenti
iniziali figurano come recupero dei costi legati alla proprietà del bene e solo
al loro completo recupero, in bilancio saranno iscritti i ricavi.
6. REDUCED PROFIT METHOD (o metodo dei profitti ridotti)
Il presente metodo è idoneo alla contabilizzazione di transazioni per le
quali l’acquirente ha effettuato un cospicuo investimento iniziale
sull’immobile, ma la continuazione di questi investimenti è incerta in
quanto legata ai termini prescritti nel contratto.
I ricavi vengono immediatamente riconosciuti ma solo per un importo
ridotto. L’ammontare di ricavi non rilevato sarà iscritto negli anni
successivi.61
Il documento ammette espressamente l’utilizzo di variazioni dei metodi
elencati per le operazioni di vendita di immobili diversi dai terreni.
61 SFAS 66, par. 23;
71
Si può quindi notare una notevole differenza rispetto alla disciplina
contenuta negli Ias/Ifrs, dove il metodo generalmente accettato è
solamente quello dello stadio di completamento.
2.2.4 Riconoscimento dei ricavi da Software.
Contrariamente alla disciplina contabile internazionale, in quella
americana vi è un documento interamente dedicato ai ricavi da software, il
SOP 97 -‐ 2, “Software Revenue Recognition”.
Le regole disposte da questo documento si applicano al modello di
riconoscimento dei ricavi sulla base del fair value delle varie componenti di
un contratto avente ad oggetto un software.
Il SOP 97 – 2 richiede che vengano rispettati i requisiti per la
determinazione del fair value di ogni elemento del contratto, basato sul
“VSOE”62, e che sia essenziale per il funzionamento del software l’assenza di
elementi non consegnati.
Se l’impresa non deve compiere sostanziali produzioni o modifiche del
software, per il riconoscimento dei ricavi devono essere soddisfatti gli stessi
criteri elencati nel SAB 104.
In caso contrario i ricavi vanno contabilizzati secondo le regole esistenti
per i contratti a lungo termine.
2.2.5 Riconoscimento dei ricavi da Franchising.
Il FAS 45, “Accounting for franchise fee revenue”, disciplina la
contabilizzazione dei ricavi derivanti da accordi di franchising.
62 Come specificato dallo stesso documento, il “VSOE” (o Vendor Specific Objective Evidence) fa riferimento a:
• Al prezzo praticato sul mercato, quando lo stesso elemento è venduto sul mercato: • Se l’elemento non è venduto separatamente, il prezzo di ogni elemento è stabilito
dal management del fornitore del software, purchè vi sia la probabiltà che questo non cambi prima della sua separata introduzione sul mercato.
72
I ricavi per i correspettivi iniziali della licenza possono essere rilevati
quando:
• tutti i servizi materiali e le condizioni definite dall’accordo di
franchising sono state eseguite o soddisfatte dal franchisor;
• non ci sono obblighi di rimborso in contanti o di riduzione di crediti
scaduti;
• non esistono altre condizioni o obbligazioni.63
Se il franchisor prevede che i costi dei servizi forniti per la durata del
franchising saranno superiori ai corrispettivi attesi, allora dovrà differire
una parte dei corrispettivi iniziali e ammortizzarli per tutta la durata
dell’accordo.
Infine se i ricavi iniziali comprendono anche attività materiali, la parte
del corrispettivo ad esse relative, calcolato sulla base del fair value delle
attività, deve essere separato e contabilizzato come ricavi derivanti dalla
vendita delle attività in oggetto.
2.2.6. Le transazioni non monetarie.
Le transazioni non monetarie sono disciplinate dal APB 29, “Accounting
for Nonmonetary Transaction”. Il documento è stato sostituito nel 2005 dal
FAS 153, “Exchange of Productive Assets an amendment of APB opinion No.
29”, il quale ha proposto alcuni cambiamenti e armonizzato la disciplina
proposta negli EIFT.
Le transazioni non monetarie sono considerate scambi solo se il cedente
non ha più alcun coinvolgimento nell’attività trasferita cosicché che i rischi
e benefici connessi alla proprietà possono considerarsi trasferiti.
Se la transazione prevede anche un corrispettivo monetario, questo deve
essere inferiore al 25% del valore totale della transazione, stimato sulla
base del fair value. 63 FAS 45, par. 5;
73
In caso contrario, la transazione è considerata monetaria.
Lo scambio di beni non monetari è rilevato in bilancio al fair value del
bene fornito o ricevuto, secondo quale sia il valore corrente maggiormente
attendibile. Se il fair value dei due beni differisce, allora in bilancio sono
rilevati un utile o una perdita.64
Tra le transazioni non monetarie troviamo le operazioni di baratto di
crediti e di baratto di servizi pubblicitari.
Quando si scambiano due crediti il loro valore contabile deve essere
posto a confronto con il loro fair value e, se superiore, in bilancio deve
essere iscritta una svalutazione. Il fair value può essere basato su una stima
del valore del credito da ricevere solamente se la società è in grado si
trasformarlo in disponibilità liquide nel breve periodo o se esiste una
quotazione di mercato utile alla valutazione del credito in oggetto.
Nelle operazioni di baratto di servizi pubblicitari due imprese si
scambiano reciprocamente pubblicità. L’EIFT 99 – 17 afferma che lo
scambio di servizi pubblicitari può essere rilevato al fair value solo se
questo è determinabile in base ad un’evidenza storica che dimostri
l’ammontare di denaro che deriva dai compratori a seguito di una pubblicità
simile, indipendentemente dal fornitore dei servizi pubblicitari. In caso ciò
si rilevasse impossibile l’operazione sarà registrata in bilancio sulla base del
valore di carico del servizio pubblicitario ceduto, che molto probabilmente
sarà pari a zero.
64 APB 29, par. 18-‐19;
74
Capitolo Terzo
3.1 Le novità introdotte dal progetto di riconoscimento dei ricavi e i
loro impatti sulle imprese.
3.1.1 ED 06/2010.
Nel capitolo precedente è stata descritta la situazione attuale imposta
dallo IASB e dal FASB per il riconoscimento dei ricavi.
Il criterio di rilevazione dei ricavi, basato sul trasferimento dei rischi e
benefici dal venditore all’acquirente o sulla valutazione del lavoro già svolto
in rapporto al lavoro complessivo necessario al completamento di un
progetto, è messo in discussione da parte dello IASB e del FASB nell’ambito
del progetto per l’armonizzazione dei principi contabili.
Nel dicembre 2008 lo IASB e il FASB hanno emesso il Discussion Paper –
Preliminary view on revenue recongnition in contracts with customers, nel
quale si propone l’abbandono dell’attuale criterio di rilevazione dei ricavi a
fronte dell’adozione del principio basato sull’adempimento contrattuale.
Con esso i ricavi derivanti dalla vendita di beni potranno essere rilevati nel
momento in cui il cliente ottiene il controllo dei beni (generalmente
individuato con il possesso fisico); mentre i ricavi derivanti dalla
prestazione di servizi nel momento in cui il cliente ha ricevuto il servizio
promesso.
I boards hanno ricevuto un’ingente quantità di commenti nei quali erano
richiesti chiarimenti circa i più significativi effetti sul bilancio, specialmente
per le industrie di telecomunicazioni.
Il 24 giugno 2010 i due Boards hanno pubblicato, e congiuntamente
approvato, l’Exposure Draft relativo all’argomento, con lo scopo di ricevere i
commenti sulla proposta e sulle difficoltà di applicazione dai soggetti
interessati entro ottobre dello stesso anno.
75
La proposta mira alla creazione di un unico principio contabile sui ricavi,
in sostituzione dello IAS 11 e 18, oltre che della moltitudine di documenti
contabili americani, compreso l’EIFT 00 -‐ 21, garantendo una maggiore
omogeneità, a livello di informativa di bilancio, tra tutte le società quotate.
L’obiettivo principale del progetto è di proporre un principio trasversale
a più settori.
FIGURA 9: principali tematiche riviste dai Boards nel 2012.
Fonte: Ifrs newsletter revenue, KPMG
Nell’Exposure Draft è proposto un nuovo modello di rilevazione dei
ricavi, basato sull’analisi del contratto stipulato con il cliente, che si
focalizza principalmente sul momento in cui sono soddisfatte le
76
obbligazioni assunte dalle parti. Questa è la condizione per la rilevazione dei
ricavi.
Il modello è articolato in 5 step:
1. individuazione ed analisi del contratto con il cliente;
2. identificazione delle singole obbligazioni di adempimento derivanti
dal contratto;
3. determinazione del prezzo della transazione;
4. allocazione del prezzo della transazione;
5. contabilizzazione del ricavo quando le singole obbligazioni di
adempimento previste dal contratto sono state soddisfatte.
3.1.2 1° STEP: identify the contract with the customer.
L’Exposure Draft può essere applicato a contratti:
• che hanno sostanza commerciale;
• che siano stati approvati dalle parti, che si siano impegnate a
soddisfare le rispettive obbligazioni;
• in cui ogni parte del contratto può identificare i diritti che l’altra ha
in relazione ai beni o servizi da trasferire;
• per i quali l’impresa è in grado di identificare termini e modalità di
pagamento.65
L’individuazione del contratto stipulato con il cliente richiede uno sforzo
da parte dell’impresa al fine di comprendere quando sia possibile aggregare
o disaggregare i contratti da essa stipulati.
Attualmente è prassi diffusa l’aggregazione di più contratti distinti.
Secondo il nuovo principio ciò sarà possibile a condizione che i prezzi di
vendita dei singoli contratti siano interdipendenti tra loro.
65 ED 06/2010, Revenue from Contracts with Customers, International Accounting Stangard Board, 2010, par. 10;
77
L’interdipendenza tra più contratti si realizza quando due o più contratti:
• sono stipulati nello stesso momento;
• sono negoziati come parte di un unico pacchetto;
• hanno ad oggetto commesse realizzate simultaneamente.66
Seguendo la stessa logica sarà possibile disaggregare un contratto nel
quale il prezzo di vendita dei vari elementi sia indipendente dagli altri
prezzi.
Il principio contiene una piccola guida contenente le indicazioni utili per
eseguire la disaggregazione di un contratto in unità più piccole, tramite
l’applicazione di un approccio sistematico.
Il principio dispone due condizioni che devono essere soddisfatte per
considerare gli elementi di un contratto come indipendenti tra loro:
• l’entità vende regolarmente tali prodotti o servizi;
• il cliente non usufruisce di uno sconto rilevante per l’acquisto di
alcuni dei beni o servizi previsti nel contratto.67
Vi sono delle situazioni in cui, dopo la stipulazione del contratto con il
cliente, posso essere approvate68delle modifiche. L’ED impone di rilevare
tali modifiche, solo quando viene concordato anche il relativo cambiamento
di prezzo, in tre modi differenti:
• tramite un nuovo contratto, che rappresenterà solo il reddito futuro;
• tramite una modifica al contratto esistente, includendo le entrate
attraverso il “cumulative catch-‐up method”;
• una combinazione dei precedenti.
66 Op. cit., par 13; 67 Op. cit., par 15; 68 Per definire quando una modifica possa considerarsi approvata, indipendentemente dalla forma scritta o orale dell’approvazione, i Boards si rifanno a quanto previsto nello Ias 11. Ossia si fa riferimento alla probabilità che le modifiche proposte saranno approvate e alla possibilità di determinare attendibilmente il cambiamento di prezzo provocato;
78
3.1.3 2° STEP: identify the separate performance obligations in the
contract.
Il secondo step ricopre un’importanza fondamentale poiché necessario al
soddisfacimento delle condizioni imposte dal 4° e 5° step e alla risoluzione
di alcuni complessi problemi presentati da coloro che hanno rilasciato i
commenti sulla proposta dei Boards, specialmente in riferimento al settore
delle telecomunicazioni e a quello manifatturiero.
L’identificazione di ogni singola performance obligations contenuta in un
contratto richiede un’attenta analisi di ogni bene o servizio69, la cui vendita
o prestazione è oggetto del contratto.
Lo standard contiene un principio di base basato sull’analisi della
sostanza dell’accordo con il cliente, oltre che alcuni criteri, per
l’identificazione degli obblighi di prestazione che possono essere
separatamente contabilizzati.
Si tratta di quelle transazioni che hanno ad oggetto beni o servizi che:
• sono venduti separatamente sul mercato;
• sono venduti come combinazione di un altro bene disponibile sul
mercato;
• possono essere venduti separatemene in quanto hanno funzioni o
margini di profitto distinti.
Oltre che i precedenti criteri, un’impresa deve prendere in
considerazione varie condizioni che possono accompagnare le operazioni di
vendita.
Alcuni contratti prevedono che il cliente abbia il diritto di restituire il
bene all’impresa fornitrice entro un certo periodo di tempo. Il diritto di reso
del bene può essere previsto in caso di mancato soddisfacimento del cliente
o quando non è possibile rivendere il bene.
69 Nel paragrafo 21 dell’ ED 06/2010 vengono descritti i tipi di beni o servizi che possono essere oggetto di una transazione;
79
Il riconoscimento nel contratto di tale diritto non implica che l’impresa
contabilizzi un obbligo di prestazione distinto dalla vendita del bene; ciò
accade solo se il diritto di reso non è previsto dal contratto o se l’impresa ha
la responsabilità di rimborsare il cliente.
A fronte della restituzione il cliente può ottenere: il rimborso totale o
parziale dell’importo corrisposto all’azienda; un credito da utilizzare per
l’acquisto di altri beni o servizi o altri prodotti70.
Se la probabilità della restituzione del prodotto non può essere stimata
allora l’impresa potrà iscrivere i ricavi solo quando sarà terminato il
periodo concesso per il rimborso.
L’impresa può anche fornire al cliente delle garanzie sul prodotto, le
quali possono accompagnare direttamente la vendita oppure possono
essere richieste da cliente a fronte del pagamento di un corrispettivo; solo
in quest’ultimo caso l’impresa sarà tenuta a contabilizzare una differente
performance obligations.
Vi sono inoltre casi in cui l’impresa garantisce al cliente l’opzione di
acquistare beni o servizi addizionali a quello oggetto del contratto. In tal
caso l’impresa deve rilevare l’opzione come un distinto obbligo di
prestazione solo se questo rappresenta effettivamente un diritto materiale
per il cliente. La contabilizzazione dell’opzione avverrà quando il bene o
servizio addizionale è trasferito, oppure quando l’opzione è scaduta.
Alcune imprese richiedono al cliente, alla data di stipulazione del
contratto, il pagamento di commissioni anticipate non rimborsabili. Tali
commissioni non sempre comportano il trasferimento di beni o servizi ma
piuttosto rappresentano un obbligo per l’impresa a fornire beni e servizi
futuri; di conseguenza potranno essere contabilizzate solo quando è
eseguita la prestazione.
Infine è stata eliminata la condizione che un elemento del contratto, per
essere identificato separatamente, debba avere un margine di profitto netto.
70 Lo scambio di un prodotto con uno dello stesso tipo e sott le stesse condizioni contrattuali, non è da considerarsi come una restituzione per il nuovo principio;
80
L’introduzione del principio fa sorgere dubbi circa la contabilizzazione
delle promesse di trasferire beni o servizi agli utilizzatori di un bene. Ci
riferiamo ad esempio alla vendita di un bene accompagnata dalla promessa
di offrire servizi di manutenzione agli utilizzatori finali, ossia i clienti del
cliente. La promessa è considerata un obbligo di prestazione separato
quando avviene prima della consegna del bene, e sarà rilevata
contabilmente solo al momento del suo soddisfacimento.
L’effetto dell’applicazione di tale principio è che le imprese che
presentano un elevato numero di contratti potrebbero dover eseguire delle
modifiche al metodo di rilevazione dei ricavi oppure potrebbero incorrere
in maggiori costi di monitoraggio per la verifica del completamento di
ciascun obbligazione.
Un’impresa può non applicare le regole imposte dal nuovo principio,
circa la separazione del contratto, quando l’effetto contabile che ne deriva è
uguale a quello che si otterrebbe a seguito della rilevazione dell’operazione
completa.
3.1.4 3° STEP: determine the transaction price.
Il prezzo della transazione indica l’ammontare di denaro che un’impresa
ha ricevuto, o si aspetta di ricevere, dai clienti a seguito del soddisfacimento
delle obbligazioni previste nel contratto. Alcuni contratti prevedono il
pagamento di un importo fisso, con la conseguenza che il prezzo è
facilmente determinabile, in altri il prezzo varia in relazione a differenti
fattori quali possono essere sconti, sanzioni, concessioni e altro.
I ricavi sono rilevati solo se il prezzo della transazione può essere
attendibilmente stimato dall’impresa grazie all’esperienza accumulata con
contratti simili, per i quali le condizioni rimangano costanti.
Quando non è possibile stimare attendibilmente i corrispettivi, o si può
stimare solo una parte di questi, l’impresa non può rilevare i ricavi o può
farlo solo in parte.
81
Al fine di determinare il prezzo della transazione, il nuovo principio
richiede l’analisi di tre fattori:
• il valore temporale del denaro;
• la presenza di corrispettivi variabili;
• il rischio di credito del cliente, e la relativa esigibilità del credito;
• i corrispettivi non in contante;
• i corrispettivi dovuti al cliente.
Il valore temporale del denaro va considerato, solo se rilevante, quando il
pagamento è effettuato anticipatamente rispetto alla conclusione della
vendita o della prestazione del servizio, oppure quando è concessa al cliente
una dilazione di pagamento, che, di conseguenza, avverrà in un momento
successivo rispetto al trasferimento del bene o al godimento del servizio.
L’impresa dovrà compiere degli aggiustamenti del prezzo previsto dal
contratto al fine di neutralizzare l’effetto che il tempo ha sul denaro e
presentarli in bilancio separatamente dalla vendita; questi non sono
necessari se il pagamento avviene entro 12 mesi dalla fornitura dei beni o
servizi.
In seguito all’analisi dei commenti ricevuti dopo la pubblicazione
dell’Exposure Draft, i Board hanno deciso che le imprese non devono
effettuare aggiustamenti per i pagamenti anticipati quando la cessione di
beni o servizi è a discrezione del cliente.
Per i contratti a lungo termine è usuale che i clienti paghino degli anticipi
al fine di permettere all’impresa di acquistare le materie prime di cui ha
bisogno. Al fine di evitare calcoli complessi per determinare l’entità degli
aggiustamenti, questi non sono necessari se il tempo che intercorre tra gli
l’anticipo e il pagamento complessivo è inferiore ai 12 mesi.
Il secondo punto va preso in considerazione quando il contratto prevede
che il pagamento avvenga sulla base di corrispettivi variabili. Il prezzo della
82
transazione è quindi definito sulla base del valore atteso, se attendibilmente
determinabile.
I boards richiedono, quindi, alle imprese di saper gestire le probabilità
legate ad ogni possibile scenario che possa circondare una transazione,
basandosi sull’esperienza passata con contratti simili.
Il rischio di credito di ogni cliente indica la sua capacità di pagare gli
importi pattuiti nel contratto; può influire sull’ammontare del corrispettivo
futuro, rendendolo differente rispetto quello rilevato al momento della
conclusione della transazione.
L’adattamento del prezzo a tale rischio avviene attraverso l’applicazione
della probabilità ponderata del corrispettivo che l’impresa si aspetta di
incassare moltiplicato per i ricavi.
Quando l’impresa riceve il pagamento, le variazioni precedentemente
considerate in ragione del rischio di credito devono essere rilevate come
una riduzione delle entrate.
I Boards hanno discusso per lungo tempo sulla presente questione
poiché vi erano opinioni contrastanti riassumibili attraverso due approcci
differenti:
• la presentazione delle perdite su crediti commerciali come costi,
indipendentemente dall’introduzione di una soglia minima di
recuperabilità assicurata per poter rilevare i ricavi;
• la presentazione di tutte le perdite su crediti in riduzione dei crediti
stessi.
Verso la fine del 2012, la discussione si è risolta con il rifiuto
dell’introduzione di una soglia di recuperabilità e l’obbligo di rilevare gli
aggiustamenti nei contratti, dovuti al rischio di credito del cliente, tra i costi,
distinguendo tra contratti con o senza componenti di finanziamento.
Alcuni contratti prevedono corrispettivi non in denaro che l’impresa
deve valutare al fair value. Quando ciò non si rivela possibile, la valutazione
può essere effettuata sulla base di transazioni simili effettuate sul mercato.
83
Infine, in alcune situazioni l’impresa si obbliga a pagare un certo
corrispettivo al cliente.
L’impresa è tenuta a verificare se il corrispettivo:
• si riferisce a uno sconto sui beni o servizi venduti, rappresentando
quindi una riduzione delle entrate;
• è dovuto a fronte di beni o servizi che il cliente ha fornito al
venditore e deve essere contabilizzato come un acquisto;
• è una combinazione dei precedenti e, quindi, l’impresa deve ridurre
il prezzo della transazione per un valore pari al corrispettivo dovuto
al cliente, calcolato facendo riferimento al fair value dei beni
ricevuti.71
3.1.5 4°STEP: allocate the transaction price to the performance
obligations.
Il nuovo principio richiede che il prezzo totale di un contratto sia
scomposto e allocato ai vari elementi che lo compongono, sulla base del loro
valore stand-‐alone.
Tale valore è calcolabile facendo riferimento al prezzo praticato sul
mercato per operazioni di vendita aventi ad oggetto elementi simili.
Quando non esiste un mercato per i beni o servizi in oggetto, il principio
consente il ricorso a un qualunque approccio ragionevole che ne consenta la
stima.
I metodi generalmente accettati sono:
• il metodo dei costi attesi più un margine di profitto: l’impresa stima i
costi necessari al soddisfacimento della performance obbligation, ai
quali aggiunge il margine di profitto richiesto per quel particolare
prodotto o servizio;
71 Op. cit., parr. 39 – 49;
84
• il metodo della valutazione di mercato rettificata: l’impresa valuta il
prezzo che i clienti di un determinato mercato sarebbero disposti a
pagare per il bene o servizio, o i prezzi praticati dai concorrenti, e
aggiunge gli eventuali costi in eccesso e i margini richiesti.
• il metodo residuale: l’impresa stima il prezzo di un singolo obbligo di
prestazione sottraendo al prezzo totale della transazione i prezzi di
vendita, direttamente osservabili, degli altri obblighi di prestazione.
72
Gli sconti praticati dall’impresa vanno allocati alle varie performance
obligations, fatta eccezione per quelli interamente riferibili a una sola di
esse che devono essere allocati prima dell’applicazione di uno dei metodi
previsti per effettuare la stima del prezzo della transazione.
In caso sia necessario procedere ad aggiustamenti nel prezzo della
transazione, questi devono essere allocati ad ogni singola performance
obligations, nel periodo in cui si presentano. Se l’entità della modifica del
prezzo è indipendente dal contratto iniziale, allora deve essere riconosciuta
come derivante da un contratto separato.
3.1.6 5°STEP: recognised the allocate revenue when the performance
obligation is satisfied.
I ricavi devono essere riconosciuti quando il cliente ottiene il controllo
del bene o fruisce del servizio prestato. Il principio stabilisce che il cliente
ha il controllo di un bene quando può liberamente deciderne l’uso e godere
dei benefici da esso derivanti. Il trasferimento del controllo si realizza
indipendentemente dai diritti sull’attività, che il venditore mantiene come
contropartita al rischio d’inadempimento del contratto da parte del cliente.
72 Op. cit., par. 52;
85
Al fine di verificare quando il trasferimento si ritiene avvenuto, il
principio indica una serie d’indicatori cui fare riferimento in base al tipo di
transazione posta in essere:
• l’obbligo incondizionato del cliente di pagare il corrispettivo previsto
dal contratto;
• il cliente vanta un titolo giuridico sul bene;73
• il cliente detiene il possesso fisico del bene, fatta eccezione per le
transazioni con obbligo di riacquisto e per le transazioni “bill and
hold”, nelle quali possesso e proprietà differiscono;
• il cliente sopporta i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del
bene;
• la capacità del cliente di influire in maniera significativa sulla
progettazione di un bene, rendendolo difficilmente rivendibile a
soggetti diversi.74
Oltre gli elementi sopra elencati, il contratto può prevedere la clausola di
gradimento del cliente, volta a garantire la soddisfazione di quest’ultimo
circa i beni o servizi ricevuti.
L’impresa può rilevare i ricavi al momento della vendita, quindi prima
dell’accettazione, solo se è sufficientemente certa che il bene sarà accettato
dal cliente giacché prodotto secondo le specifiche concordate.
In caso contrario l’impresa non può essere certa che il cliente ottenga il
controllo del bene fino al momento in cui questo sarà accettato e quindi non
potrà immediatamente rilevare i ricavi.
Il trasferimento dei beni o servizi promessi nel contratto può essere
continuato oppure può avvenire a un certo momento nel tempo.
73 A differenza di quanto previsto dallo Ias 18, il trasferimento della proprietà in termini giuridici non equivale sempre al trasferimento del controllo. Possono esservi delle situazioni in cui nonostante sia avvenuto il trasferimento della proprietà al cliente, quest’ultimo non detenga ancora il controllo del bene; 74Op. cit., par 30;
86
Il trasferimento è continuato se il cliente acquista il controllo dell’attività
in fase di lavorazione o costruzione; in tal caso l’impresa potrà
contabilizzare i ricavi costantemente durante il trasferimento dei beni.
La situazione contraria si ha quando il cliente acquista il controllo sul
bene al momento del trasferimento del prodotto finito e solo allora
l’impresa potrà rilevare i ricavi della vendita.
Quando il trasferimento di un bene o servizio avviene costantemente,
l’impresa può utilizzare alcuni metodi contabili alternativi:
• metodi basati sull’output, ad esempio sulle unità vendute;
• metodi basati sugli input, quali il lavoro completato fino ad un certo
momento;
• metodi basati sul passare del tempo, applicabile a beni o servizi
forniti in maniera costante nel tempo.
Nel 2012 i Boards hanno identificato, per la verifica del trasferimento del
controllo, il criterio del “no alternative use plus right to payment”; il quale
indica il momento in cui il venditore non ha più la possibilità di vendere il
bene ad un altro acquirente, essendo avvenuta la cessione del controllo sul
bene.
Questo concetto è simile a quello definito nell’IFRIC 15, secondo il quale
le condizioni per il riconoscimento di una vendita possono essere
soddisfatte in qualsiasi momento purché ne siano rispettati i criteri.
Vi sono dei casi in cui il controllo sul bene è trasferito, ma l’obbligazione
sarà soddisfatta nel tempo. In questi casi l’impresa può rilevare i ricavi nel
corso del tempo applicando il metodo della percentuale di completamento,
come previsto anche nello Ias 11.
A seguito della pubblicazione dell’Exposure Draft, i commenti hanno
evidenziato alcune problematiche riguardanti i criteri per la rilevazione dei
ricavi al momento del soddisfacimento degli obblighi di prestazione.
87
Questi apparivano accompagnati da concetti di base poco chiari,
difficilmente riferibili al trasferimento del controllo, complessi e
difficilmente verificabili nella pratica.
Così nel 2012 i Boards, dopo aver attentamente esaminato i commenti,
hanno deciso di esprimere nuovamente i criteri stabilendo che, al fine di
rilevare i ricavi nel tempo, è necessario che:
• la prestazione, posta in essere dall’impresa, crei o migliori un’attività
già sotto il controllo del cliente;
• il cliente consumi tutto il beneficio prodotto dalla prestazione
soddisfatta dell’impresa;
• l’impresa conservi il diritto di ricevere il pagamento da parte del
cliente e ritenga di adempiere al contratto come promesso.75
3.2 Le ulteriori regole fornite dall’Exposure Draft.
Il nuovo principio, oltre che l’introduzione del modello dei 5 step,
fornisce un’ulteriore serie di informazioni riguardanti vari argomenti
ritenuti cruciali per i preparatori del bilancio, nel tentativo di ridurre la
discrezionalità soggettiva nella rappresentazione delle operazioni da cui
originano ricavi.
3.2.1 Il trattamento dei costi contrattuali.
Per quanto riguarda i costi generati dai contratti, il principio specifica
che, se non hanno in contropartita attività o ricavi possono essere rilevati
solo se:
• si riferiscono direttamente a un contratto con un cliente;
• valorizzano risorse dell’impresa necessarie all’adempimento di
futuri obblighi di prestazione;
75 Op. cit., par. 35;
88
• saranno recuperabili.
Il principio specifica anche il trattamento dei costi incrementali che si
prevede potranno essere recuperati, intendendo con questi quei costi che
non si sarebbero sostenuti se non fosse stato stipulato il contratto con il
cliente. Il metodo di valutazione proposto dall’Exposure Draft, diverso da
quando previsto dai principi contabili, è la capitalizzazione.
La capitalizzazione dei costi può generare notevoli difficoltà per quelle
imprese che stipulano un gran numero di contratti.
Tuttavia, è possibile spesare i costi quando il periodo di ammortamento
previsto è al massimo di un anno.
I costi possono essere rilevati come spese in conto economico quando:
• sono stati sostenuti per l’ottenimento del contratto;
• si riferiscono a obblighi di prestazione soddisfatte e passate;
• derivano da quantità anomale di materiali di scarto o altre risorse
utilizzate per adempiere al contratto.
3.2.2 I contratti onerosi.
Per contratto oneroso s’intende un insieme di performance obligations, il
cui valore attuale dei costi necessari al soddisfacimento delle prestazioni
previste sia superiore al prezzo di vendita.
Il nuovo principio prevede che, in presenza di contratti onerosi, l’impresa
debba rilevare in bilancio una perdita durevole di valore sulle attività
connesse al contratto, e per la parte eccedente un costo, in contropartita di
una passività.
Inizialmente il test dell’onerosità del contratto andava eseguito con
riferimento a ogni singolo obbligo di prestazione ma, dopo la ricezione dei
commenti, i Boards hanno ritenuto che la verifica dell’onerosità a livello di
89
intero contratto permettesse una migliore rappresentazione delle
transazioni. Questo perché molto spesso, in un contratto composto di più
performance obligations, una o più di queste potrebbero rilevarsi onerose
anche se l’operazione nel suo complesso dà luogo a un margine positivo.
Non è fatta eccezione, nell’applicazione delle regole sopra esposte, per
quei contratti volutamente chiusi in perdita, nella speranza di generare
maggiori guadagni futuri.
3.2.3 Gli accordi di riacquisto.
Il nuovo principio non può essere applicato in tutte le situazioni.
Vi sono casi in cui i contratti prevedono la vendita di un bene da parte
dell’impresa e contemporaneamente la possibilità, per quest’ultima, di
riacquistarlo in una data futura: tali accordi sono detti pronti contro
termine. Gli accordi di riacquisto possono essere di diverso tipo:
• a termine, quando l’impresa ha l’obbligo di riacquistare il bene
venduto in precedenza al cliente;
• opzione call, quando l’impresa ha il diritto di riacquistare il bene;
• opzione put, quando il cliente ha il diritto di richiedere che l’impresa
riacquisti il bene oggetto della transazione.
Nei primi due casi il cliente non ottiene effettivamente il controllo del
bene, oggetto della vendita, giacché questo sarà riacquistato dall’impresa
alla scadenza prevista nel contratto, limitando l’uso che il cliente può fare
del bene nel tempo.
Il mancato rispetto della definizione data dal nuovo principio circa
l’ottenimento del controllo su un bene da parte del cliente, comporta che
l’Exposure Draft non possa essere applicato per la contabilizzazione di tali
operazioni; lo IASB ha, infatti, preferito che queste siano contabilizzate in
conformità allo Ias 17, come leasing, o come accordi di finanziamento.
90
Quando la vendita è assistita da un’opzione put, il cliente ottiene il
controllo dell’attività e l’impresa deve valutare che l’incentivo economico
ottenibile dall’esercizio dell’opzione. Se l’incentivo è rilevante, l’impresa
contabilizzerà l’operazione come un contrato di locazione; in caso contrario
come una vendita con diritto di reso.
3.2.4 La rilevazione di licenze e diritti d’uso.
La licenza è la concessione ad un cliente del diritto di utilizzare la
proprietà intellettuale76 dell’impresa. L’Exposure Draft contiene una guida
specifica sull’argomento, al fine di assistere le imprese nella
contabilizzazione delle suddette operazioni nel tempo come obblighi di
prestazioni separate.
Il contratto di licenza è considerato al pari di una vendita quando il
cliente acquista il controllo di tutti i diritti riguardanti l’attività immateriale.
I Boards hanno individuato una serie di indicatori, che devono essere
peresenti, al fine di considerare in tal modo la licenza:
• il trasferimento dei diritti, attraverso la concessione di una licenza,
sottende un’uscita della proprietà intellettuale;
• la licenza può essere riprodotta senza causare riduzioni al valore
della proprietà intellettuale;
• il cliente può liberamente gestire tutti i diritti connessi all’acquisto
della proprietà intellettuale senza dover richiedere ulteriori
prestazioni da parte dell’impresa.
La mancata soddisfazione dei precedenti indicatori comporta che la
licenza sia considerata come la promessa di fornire al cliente l’accesso a una
proprietà intellettuale dell’impresa. La concessione, così considerata, è per
76 Per proprietà intellettuale dell’impresa si intendono attività immateriali quali: software; tecnologie; media e altre forme di intrattenimento; franchising; brevetti e marchi;
91
l’impresa un obbligo di prestazione soddisfatto in maniera continuata, per il
periodo di tempo definito dal contratto.
I modi di considerare la licenza, a seconda delle caratteristiche
dell’accordo, consentono di capire la differenza tra la licenza per l’utilizzo di
un software e la licenza di franchise. La concessione del software
rappresenterà per l’impresa un’uscita, assimilabile alla vendita di un bene
materiale, e il cliente potrà definire come utilizzare l’intangibile. Al
contrario nella licenza di franchise, l’impresa concede l’utilizzo del marchio
ma specifica le condizioni da rispettare e l’uso che il cliente è tenuto a farne.
Di conseguenza quest’ultimo può usufruire del marchio ma non ne ottiene il
controllo.
3.2.5 Informativa da fornire in bilancio.
Il principio stabilisce le informazioni aggiuntive che le imprese devono
fornire per aiutare gli utilizzatori del bilancio a comprendere le
caratteristiche delle operazioni che generano i ricavi.
Le informazioni riguardano i contratti con i clienti e i cambiamenti
significativi dovuti all’applicazione del Exposure Draft.
L’impresa deve presentare i ricavi disaggregati in varie categorie basate
su fattori economici (area geografica, tipologia di merci e altro) al fine di
rappresentare nella maniera migliore l’importo, la tempistica e l’incertezza
dei ricavi e dei flussi di cassa.
Il principio inizialmente richiedeva ai preparatori del bilancio di fornire
riconciliazioni riguardanti attività e passività contrattuali. I commenti
hanno fatto emergere le difficoltà concernenti tali informazioni, spingendo i
Boards a modificare il principio.
Le informazioni richieste per attività e passività sono quindi:
• i saldi di aperture e chiusura, distintamente indicati, per le attività e
le passività contrattuali;
92
• la spiegazione dei cambiamenti significativi rilevati nel saldo di
chiusura;
• l’evidenziazione dei ricavi che derivano da obblighi di prestazione
soddisfatti in periodi precedenti;
• le passività contrattuali trasferite a conto economico nell’esercizio in
corso.
Le informazioni riguardanti i costi contrattuali riguardano i saldi finali di
attività connesse ai costi sostenuti per ottenere i contratti, suddivisi per
categoria di attività; gli ammortamenti rilevati nel periodo e il relativo
metodo di calcolo applicato.
Informazioni simili devono essere fornite con riguardo alle singole
performance obligations: specificando se il venditore agisce in qualità di
agente; se l‘impresa è solita soddisfare i propri obblighi di prestazione; i
termini di pagamento applicati; gli obblighi di restituzione, garanzia e simili.
È necessario, infine, presentare informazioni quantitative riguardo gli
obblighi di prestazione derivanti da contratti con scadenza oltre l’esercizio
corrente.
3.3 First adoption del nuovo principio contabile.
La data di applicazione del principio non è stata specificata all’interno
dell’ED. I Boards hanno concordato che il principio potrebbe essere
applicato a partire dal 1° Febbraio 2017.
Con riferimento alla prima applicazione, rimane una notevole incertezza
circa la possibilità per le imprese di ricorrere all’adozione anticipata; tale
opzione è presa in considerazione dallo IASB per le imprese che redigono il
bilancio secondo gli IFRS, mentre è stata rifiutata dal FASB.
L’adozione anticipata porta con se vari problemi, tra cui il più rilevante è
una riduzione della comparabilità tra i settori, i quali subiranno
93
inizialmente una perdita di comparabilità in proporzione al numero delle
imprese, presenti al suo interno, che ricorreranno all’adozione anticipata.
In ogni caso i Boards prevedono alcuni approcci alternativi per la
transizione dai principi contabili attuali all’ED, al momento della sua prima
applicazione.
Le imprese potranno applicare il nuovo standard in modo retrospettivo
avvalendosi dei casi pratici descritti nell’ED; in alternativa potranno
adottarlo solo per l’anno in corso, senza predisporre dati comparativi.
Tuttavia in questo ultimo caso, dovranno presentare il totale delle
entrate, che sarebbero state riportate in bilancio l’anno della prima
applicazione dell’ED, secondo i precedenti principi contabili.
In un momento successivo i Consigli hanno aggiunto un ulteriore metodo
di transizione, che consente alle imprese di applicare il nuovo principio in
modo prospettico dalla data di prima applicazione evitando di dover
effettuare ulteriori analisi su contratti conclusi in periodi precedenti.
Tale opzione rappresenta una soluzione a svariati problemi: quali i forti
costi che potrebbero derivare dall’applicazione degli altri metodi di
transizione; la difficoltà nel reperimento di informazioni riguardanti il
passato; le difficoltà di valutare contratti conclusi in periodi precedenti, per
i quali non assicurata la presenza di tutte le informazioni necessarie .
94
Capitolo quarto
4.1 Effetti dell’applicazione dell’Exposure Draft da parte di società
italiane appartenenti a settori differenti.
L’introduzione dell’Exposure Draft rappresenta un grande passo avanti in
termini di comparabilità tra imprese appartenenti a diversi ordinamenti
giuridici, ma porta con sé numerosi problemi.
Nonostante sia stato accettato dalla maggioranza degli operatori economici,
vi sono state società appartenenti a diversi settori, ad esempio il settore delle
telecomunicazioni, manifatturiero e media, per le quali l’applicazione del
principio è risultata più problematica e ha comportato numerosi e costosi
aggiustamenti ai sistemi contabili.
I settori maggiormente interessati delle problematiche emerse sono
proprio quelli in cui è prassi stipulare numerosi contratti, simili nella
sostanza ma con caratteristiche differenti, che si protraggono a lungo nel
tempo.
In seguito saranno trattate le principali difficoltà riscontrate nei diversi
settori, analizzando l’effetto delle variazioni rispetto ai metodi contabili
attualmente applicati, per la redazione dei bilanci delle società appartenenti a
tali settori.
4.2 Il settore delle telecomunicazioni: le principali problematiche e le
relative soluzioni proposte.
Gli operatori del settore delle telecomunicazioni hanno accolto
favorevolmente le novità introdotte dall’Exposure Draft riguardo il
riconoscimento dei ricavi ma, nei commenti rilasciati ai Boards, hanno
espresso le loro perplessità circa una varietà di problemi che potrebbero
essere generati dal cambiamento.
95
Gli effetti del nuovo principio riguardano differenti tematiche. La figura
seguente ripropone le attese dei principali operatori del settore appartenenti
a diversi parti del mondo.
FIGURA 10: Impatti attesi derivanti dalla proposta.
Fonte: www.iasplus.com/en/news/2013/06/telco-‐revenue-‐survey
Le principali preoccupazioni presentate dagli operatori del settore e dagli
analisti, riguardano principalmente tre temi:
• la capacità delle strutture IT esistenti;
• il rischio di scarsa comparabilità tra le imprese;
• l’incoerenza temporale tra la rilevazione dei ricavi e le entrate di
cassa.
Per quanto concerne la prima tematica, in un settore in cui le imprese
stipulano un numero elevato di contratti con i clienti con caratteristiche
differenti, la richiesta del principio di analizzare la posizione contrattuale
netta per ogni singolo cliente determinerebbe la gestione di un quantitativo
96
di informazioni elevato. Gli operatori temono, quindi, che la capacità delle
infrastrutture IT esistenti non sia sufficiente per una gestione ottimale delle
informazioni e oltre il 70%77 degli intervistati hanno proposto, per evitare il
sostenimento di elevati costi dovuti a un adattamento dei sistemi, di attuare
un approccio di “portfolio” il quale consentirebbe l’analisi dei contratti
aggregati sulla base delle loro caratteristiche. Tale approccio si ritiene sarà
probabilmente accettato dai Boards.
Un’ulteriore preoccupazione attiene al possibile peggioramento
dell’attuale livello di comparabilità tra le imprese. Nonostante la mancanza di
un unico standard, le imprese operanti nel settore sono riuscite a mettere in
pratica politiche di riconoscimento dei ricavi coerenti tra loro; tali progressi
potrebbero andare persi a seguito dell’introduzione delle nuove pratiche
contabili previste dal principio.
Infine l’ultimo problema riguarda gli analisti e gli utilizzatori del bilancio.
L’Exposure Draf, infatti, impone che la rilevazione dei ricavi avvenga in
momento successivo alle entrate di cassa. Tale discordanza tra ricavi e flussi
di cassa renderebbe complesse le analisi finanziarie e la loro comprensione
da parte degli investitori.
Vi sono inoltre una serie di problemi di ordine pratico, che possono
dedursi dai commenti rilasciati ai Boards nel periodo successivo alla
pubblicazione della bozza del principio, che sono di seguito proposti e
commentati.
I contratti proposti da queste società hanno solitamente ad oggetto il
trasferimento di un bene, generalmente uno smartphone o un computer, per
un corrispettivo minimo, o pari a zero, al momento della stipula e
successivamente prevedono la prestazione di un servizio di telefonia dietro
pagamento di un corrispettivo per tutta la durata del contratto, variabile a
seconda dell’utilizzo del servizio.
77 Come risulta da un’analisi svolta dalla società di revisione Deloitte al fine di comprendere gli impatti, le attese e la consapevolezza circa gli effetti dovuti all’attuazione dell’ED;
97
Attualmente il metodo contabile applicato per la rilevazione dei ricavi,
derivanti da questi contratti, prevede l’iscrizione in bilancio di ricavi pari
all’ammontare pagato dal cliente, al momento iniziale, e la rilevazione
mensile di quanto fatturato al cliente, per la tutta la durata del contratto. Il
canone pagato mensilmente dal cliente viene ripartito tra telefono e servizio
prestato, sulla base del loro valore totale.
Seguendo tale approccio, gli analisti hanno la possibilità di utilizzare per i
loro studi un particolare indice: “average revenue per user (ARPU)” o “ricavo
medio per cliente”.
L’introduzione del nuovo principio comporterà molti cambiamenti
nell’approccio contabile, causando varie complicazioni e impedendo agli
analisti l’utilizzo del suddetto indice. Le imprese dovranno identificare le
diverse performance obligations facenti parte di un contratto e potranno
rilevare i ricavi solo nel momento in cui queste sono soddisfatte.
I ricavi, ripartiti sulla base del valore stand alone dei due elementi,
saranno rilevati nel momento in cui il cliente acquisterà il controllo del bene.
Ciò comporterà la rilevazione di gran parte dei ricavi all’inizio del contratto
(quando è concesso il telefono), facendo si che questa differisca dall’effettivo
flusso di cassa in entrata che sarà corrisposto dal cliente mensilmente.
Il metodo contabile appena descritto provoca l’accelerazione del
riconoscimento dei ricavi e la riduzione dell’indice ARPU utilizzato dagli
analisti.
Al fine di risolvere tale problema, i Boards hanno concesso alle imprese
operanti nel settore delle telecomunicazioni, nonché nel settore delle
costruzioni, di utilizzare un criterio addizionale per l’identificazione delle
separate performance obligations. Tale criterio permette che le prestazioni
considerate incidentali78al contratto siano rilevate come un unico obbligo di
prestazione.
78 Una prestazione viene considerata incidentale al contratto quando è strettamente collegata a un servizio che l’impresa fornisce al cliente;
98
È molto frequente inoltre che questi contratti subiscano delle modifiche. Il
trattamento contabile di quest’ultime non è specificato dagli attuali principi
contabili, contrariamente a quanto previsto dall’ED per il quale, se il prezzo
delle modifiche risulta indipendente da quello del contratto, sono trattate
come una performance obligations separata. Viste le difficoltà riscontrate
dalle imprese nella valutazione dell’interdipendenza, è stata accolta dai
Boards la richiesta di maggiore chiarezza. I Boards hanno così dichiarato che
le imprese di telecomunicazioni che forniscono nuovi beni e/o servizi al
prezzo di mercato, modificando il contratto esistente con il cliente, devono
rilevare tali modifiche come obblighi di prestazione separati. Invece, le
estensioni applicate ai contratti sono trattate come un modifica del prezzo,
che sarà riallocato all’intera transazione.
È prassi diffusa tra le aziende eseguire dei pagamenti in contanti a favore
dei clienti da considerare come sistemi d’incentivazione.
L’ED tratta la loro rilevazione contabile facendo riferimento all’EIFT 01-‐09
presente nel sistema contabile americano.
L’EIFT 01-‐09 afferma che le somme in contanti versate a favore dei clienti
sono considerate dal venditore come riduzioni del prezzo di vendita e
possono quindi essere iscritte in bilancio in riduzione dei ricavi.
Queste possono essere iscritte come costi solo se:
• il venditore riceve in cambio del corrispettivo pagato un beneficio
identificabile;
• il venditore può ragionevolmente stimare il fair value del beneficio
ottenuto.
Un altro problema attiene alla rilevazione dei ricavi di attivazione: l’ED
ha cercato di risolvere le incongruenze riguardanti l’argomento.
I contributi, dovuti all’allacciamento e all’istallazione di una nuova linea
telefonica, possono essere considerati come derivanti da obbligazioni
separate (ad esempio se si tratta dell’attivazione di una nuova Sim per il
cliente), e saranno rilevati in bilancio nel momento in cui le prestazioni sono
99
soddisfatte. Se sono connessi al contratto stipulato con il cliente, i ricavi
generati dalla connessione della nuova linea saranno rilevati per tutta la
durata del contratto.
Il nuovo principio conduce inoltre a un innovativo modo di considerare
la teoria del principale-‐agente. Quest’ultima si fonda sulla determinazione dei
ruoli, il principale e l’agente, in base al quale effettuare la presentazione,
rispettivamente di tutte le entrate derivanti da una transazione di vendita
oppure delle sole commissioni di vendita.
L’ED abbandona il consueto modo di identificare le parti basandosi sul
soggetto che sopporta i rischi e i benefici associati alla consegna del bene o
del servizio, per concentrarsi su chi effettivamente ha il controllo della
consegna.
Per fare un esempio di quanto sopra trattato consideriamo una società di
telecomunicazione che vende a un cliente un telefono, fornito da una terza
società estranea al rapporto con il cliente. In seguito al cambiamento imposto
dall’ED, l’operatore telefonico non potrà più rilevare i ricavi complessivi
generati dalla transazione, ma solo le commissioni derivanti dalla vendita del
telefono79.
Il Draft ha inoltre incluso nel principio una guida per il trattamento dei
costi derivanti dal contratto. I Board hanno effettuato una distinzione tra
costi capitalizzabili, quali le commissioni di vendita, e costi da imputare a
conto economico nel momento in cui sono sostenuti, ad esempio costi relativi
a politiche di marketing e di vendita.
La guida specifica che i costi possono essere capitalizzati quando:
• sono relativi al singolo contratto stipulato con il cliente;
• generano o contribuiscono al miglioramento di risorse utili
all’impresa per soddisfare le performance obligations;
• sono recuperabili.
79 Nel caso in cui la commissione non sia stata prestabilita, la società di telecomunicazioni rileverà in bilancio la differenza tra l’importo fatturato al cliente e quello pagato alla società fornitrice del bene;
100
I costi capitalizzati sono imputati ai vari esercizi attraverso un metodo di
ammortamento sistematico. Non devono essere capitalizzati i costi correlati a
un contratto che ha durata inferiore, o pari, a 12 mesi.
Le imprese devono, quindi, definire il metodo contabile da attuare in base
al tipo di costi sostenuti.
L’ultimo tra i problemi riscontrati riguarda il test dell’onerosità dei
contratti. I Boards hanno accolto la richiesta di poter svolgere tale test a
livello d’intero contratto e non, come previsto dall’ED, di singola performance
obligations. Infatti nell’ultimo caso il test non rispecchierebbe l’economicità
dell’operazione, vista la prassi di concedere smartphone, o altri dispositivi, a
prezzi ridotti o pari a zero.
4.3 Il settore manifatturiero: problematiche e possibili soluzioni.
Gli operatori del settore manifatturiero hanno presentato problematiche
molto simili a quelle sorte nel settore delle telecomunicazioni, che i Boards
hanno provato ad allievare con l’emissione, nel 2011, dell’ED Revised.
La prima problematica riguarda il secondo step previsto nel nuovo
modello di riconoscimento dei ricavi; infatti le industrie manifatturiere
hanno espresso le loro perplessità circa la rilevazione degli obblighi di
performance separati. Nella prima versione dell’ED i metodi suggeriti per
l’individuazione dellle diverse performance obligations ignoravano
l’obiettivo che le parti si erano prefissate di raggiugere con la stipulazione del
contratto, non erano idonei a valutare l’economicità della transazione stessa
e spesso portavano alla rilevazione di un unico contratto in modo
disaggregato.
Inoltre vi era un problema pratico nell’utilizzo del criterio del margine di
profitto netto, difficilmente calcolabile dal produttore per quei beni che non
sono venduti separatamente.
101
I Boards nel tentativo di trovare una soluzione alle problematiche
evidenziate, hanno deciso di mantenere invariato il concetto di bene o
servizio con funzione distinta al fine di identificare gli obblighi di prestazione
indipendenti, ma hanno eliminato il criterio del margine di profitto netto e,
come per il settore delle telecomunicazioni, hanno introdotto un criterio
aggiuntivo. Secondo quest’ultimo un’impresa, operante nel settore
manifatturiero, può rilevare la vendita di più beni o servizi come un unico
obbligo di prestazione se fornisce al cliente anche un servizio d’integrazione
tra gli elementi inclusi nel contratto.
Per l’applicazione di tale criterio si richiede che siano rispettate due
condizioni:
• i beni o servizi forniti in modo aggregato al cliente devono essere
altamente correlati fra loro e, il loro trasferimento necessità la
fornitura, da parte dell’impresa, di un servizio di integrazione;
• l’insieme di beni deve essere significativamente modificato o
personalizzato al fine di adempiere al contratto.
Possiamo descrivere tutto questo con un esempio: consideriamo un
imprenditore edile assunto da un cliente per la costruzione di un bene. Nel
contratto è previsto che egli fornisca anche i materiali e i servizi necessari al
compimento dell’opera. In tal caso l’imprenditore può rilevare il contratto
come se fosse un unico obbligo di prestazione poiché fornisce un servizio
d’integrazione tra i materiali forniti e i servizi da porre in essere al fine di
produrre il bene finale definito con il cliente.
La seconda critica mossa verso il nuovo principio attiene al momento in
cui un obbligo di prestazione è considerato soddisfatto, ossia quando si
ritiene avvenuto il trasferimento del controllo dei beni o servizi in favore del
cliente. Gli operatori hanno richiesto maggiori dettagli sul trasferimento del
controllo dei servizi poiché la guida riguardante l’argomento è considerata
idonea ad essere applicata solamente al trasferimento di beni tangibili.
102
La differenza sostanziale tra il trasferimento di beni e di servizi risiede nel
fatto che i primi sono trasferiti in certo momento definito mentre gli altri in
maniera continuativa nel tempo.
Per dare maggiore chiarezza all’argomento, i Boards hanno stabilito che
un’impresa può rilevare i ricavi nel corso del tempo solo se un obbligo di
prestazione è soddisfatto in maniera continuata nel tempo, ossia quando:
• la prestazione del soggetto crea o rafforza una risorsa controllata
dal cliente;
• la prestazione non crea un’attività avente un uso alternativo, ma in
tal caso devono essere soddisfatte alcune condizioni:
Ø il cliente riceve un beneficio dal soddisfacimento degli
obblighi di prestazione e ha l’obbligo di pagare i
corrispettivi pattuiti anche se può recedere dal contratto in
qualsiasi momento per mancanza di economicità;
Ø un’altra entità non ha necessità di rieseguire il lavoro svolto
fino a quel momento se l’impresa soddisfa le restanti
obbligazioni;
Ø l’impresa ha il diritto di ricevere il pagamento da parte del
cliente e prevede di adempiere al contratto.
In caso il contratto preveda che il cliente possa controllare il work in
progress del bene, l’impresa potrà rilevare i ricavi in maniera continuata nel
tempo ma solo dopo aver verificato le condizioni esposte in precedenza.
A ciò possiamo aggiungere che le imprese possono usare due metodi, di
output o di input, per rilevare i progressi nel soddisfacimento continuativo di
un obbligo di prestazione. I primi si basano su misure dirette del valore del
bene per il cliente, i secondi rilevano i ricavi sulla base delle risorse utilizzate
dall’impresa rispetto al totale di risorse necessarie all’adempimento del
contratto. Qualora non vi fosse correlazione tra risorse utilizzate e
trasferimento del bene, l’impresa dovrà considerare solo le risorse necessarie
al trasferimento.
103
Quando è usato un metodo di input ma le merci sono trasferite al cliente
prima che l’impresa fornisca il relativo servizio, l’ED Revised impone di
rilevare i ricavi in misura pari ai costi correlati, se:
• il costo dei beni trasferiti è significativo rispetto ai costi totali attesi;
• l’impresa si procura la merce da un fornitore e non è coinvolta in
maniera significativa nella progettazione e produzione della merce
stessa, cioè agisce in qualità di mandante.
Alcuni problemi, quali il test dell’onerosità del contratto e la
capitalizzazione dei costi contrattuali, essendo uguali a quelli sorti nel settore
delle telecomunicazioni condividono la stessa soluzione.80
Un elemento tipico dei contratti stipulati in questo settore sono le
garanzie. L’Exposure Draft distingue due tipi di garanzie: la garanzia di
qualità del prodotto e la garanzia assicurativa a copertura dei guasti che
possono sorgere durante la vita utile del bene.81
Il primo tipo non da luogo a un’obbligazione separata, contrariamente alla
seconda che è considerata tale e implica che il prezzo totale della transazione
debba essere allocato tra la vendita del bene o servizio e la prestazione della
garanzia.
La distinzione contenuta nel nuovo principio rappresenta un problema per
gli operatori poiché consentirà ad alcuni di essi di anticipare la rilevazione
dei ricavi mentre imporrà ad altri di posticiparla e di compiere calcoli
complessi, vista la difficoltà di prevedere i guasti.
Per risolvere la problematica sorta nell’individuazione del tipo di garanzia
concessa, i Boards hanno stabilito che la garanzia sarà considerata un obbligo
di prestazione separata solo se il cliente ha la possibilità di acquistarla
separatamente e in tal caso l’impresa dovrà allocare i ricavi al servizio
prestato. Quando il cliente ha tale possibilità, l’impresa rileverà un
80 vedi par. 4.2.1, pag 94; 81 ED 06/2010, Revenue from Contracts with Customers, International Accounting Stangard Board, 2010,parr. B13-‐B19;
104
accantonamento per i costi sostenuti salvo che la garanzia non fornisca al
cliente un servizio aggiuntivo rispetto alla semplice garanzia di conformità
del prodotto rispetto alle specifiche dettate dal contratto. Nel verificare
l’esistenza di tali servizi aggiuntivi l’impresa deve però considerare se è
obbligata per legge a fornire tale garanzia e i tempi e i compiti che l’entità
deve eseguire. Rispetto alla pratica attuale il nuovo principio richiede solo
una più accurata valutazione dei servizi forniti con la garanzia.
La determinazione del prezzo della transazione, terzo step del modello
proposto dai Boards, ha creato qualche difficoltà per gli operatori del settore.
In primo luogo richiedeva che, in presenza di corrispettivi variabili,
venisse effettuata una stima dei corrispettivi attesi con il metodo della
probabilità ponderata. Viste le difficoltà di applicazione è stato concesso a tali
imprese di utilizzare metodi che potessero esprimere la stima in maniera più
attendibile, utilizzando ad esempio la stima dei flussi di cassa attesi (con
l’inclusione di sconti e corrispettivi futuri attesi).
L’unica direttiva imposta è l’utilizzo dello stesso metodo per tutta la
durata del contratto. Inoltre invece di limitare il prezzo della transazione
totale da allocare ai diversi obblighi di prestazione, l’ED Revised ha imposto
un vincolo circa il reddito complessivo che è concesso riconoscere, il quale
non deve eccedere l’importo che l’impresa è ragionevolmente sicura di
ottenere.
In secondo luogo vi era l’elevata discrezionalità nel determinare se la
componente finanziaria prevista in un contratto, al fine di valutare l’effetto
del passare del tempo sul denaro, fosse significativa.
Per eliminare tale discrezionalità nella versione revised dell’ED è stato
stabilito che l’impresa deve verificare:
• il tempo intercorso tra il trasferimento del bene al cliente e il
pagamento effettuato da quest’ultimo;
• se l’importo atteso è sensibilmente diverso da quello che l’impresa
avrebbe ottenuto se il pagamento fosse stato effettuato in contanti;
105
• la differenza tra il tasso d’interesse previsto nel contratto e quello
prevalente sul mercato.
L’ED dispone che tale valutazione sia necessaria anche quando l’impresa
riceve pagamenti non commisurati alla percentuale di completamento del
lavoro, ma la esclude per quei contratti in cui il relativo corrispettivo viene
pagato entro l’anno.
Infine l’ultimo punto connesso alla determinazione del prezzo riguarda la
valutazione del rischio di credito del cliente. I Boards hanno deciso di lasciare
invariato quanto disposto dall’ED nella sua versione originale nonostante gli
operatori avessero espresso i loro dubbi circa la convenienza di modificare i
ricavi in relazione del rischio di credito del cliente comportando così la
modifica dei principali indici finanziari utilizzati dagli analisti.
Un’altra particolare situazione attiene agli accordi bill-‐and-‐hold, piuttosto
diffusi in questo settore. L’impresa che stipula questo tipo di contratti deve
valutare attentamente le circostanze al fine di identificare il momento in
viene effettivamente trasferito il controllo del bene. I boards hanno inserito
dei criteri per facilitare tale valutazione:
• la ragione economica alla base della sottoscrizione di tale accordo
deve essere sostanziale;
• il prodotto deve essere separatamente indicato come appartenente al
cliente;
• il prodotto deve essere pronto per il trasferimento fisico nel momento
considerato;
• l’impresa non deve avere la capacità di utilizzare il bene in modo
alternativo o venderlo ad altri.
4.4 Il settore media: problematiche e possibili soluzioni.
Gli operatori del settore media hanno commentato l’Exposure Draft
esponendo una serie di difficolta e dubbi riscontrati, alcuni dei quali identici
106
a quelli presentati dai settori analizzati precedentemente e che hanno avuto
le stesse soluzioni.
L’obbligo imposto alle imprese di rilevare separatamente le diverse
performance obligations ha causato l’emersione di vari dubbi da parte degli
operatori.
Normalmente un’impresa operante in questo settore stipula contratti volti
a fornire vari tipi di pubblicità, diffondibile mediante stampa, televisione e
internet, oppure fornisce giornali o prodotti online. Tutti questi elementi
vanno analizzati al fine di comprendere se il contratto comprende più
performance obligations da contabilizzare separatamente o in maniera
aggregata.82 In alcuni contratti le imprese possono fornire abbonamenti che
danno diritto di ricevere la copia cartacea o elettronica dei contenuti
disponibili, in tal caso la separazione delle obbligazioni è agevole.
Situazione più complessa si presenta quando l’impresa fornisce ad
esempio un abbonamento online, il quale dà diritto al cliente ad accedere a
un archivio di contenuti precedenti. In tal caso l’impresa dovrà valutare se i
servizi aggiuntivi forniti sono incidentali o separabili dal contratto ed
eventualmente allocare il prezzo totale del contratto ai singoli servizi.
Tale valutazione è sicuramente più complessa della precedente.
Un altro problema che i Boards hanno dovuto affrontare riguarda gli
incentivi concessi ai clienti da parte delle imprese, i quali possono includere
opzioni per acquistare beni o servizi aggiuntivi e in alcuni casi possono
garantire al cliente un diritto materiale che non avrebbe potuto ottenere
senza la stipula del contratto. Gli incentivi possono, dunque, essere
considerati come pagamenti anticipati effettuati da un cliente a fronte di beni
o servizi che riceverà in futuro, e l’impresa potrà rilevare i connessi ricavi
solo nel momento in cui tali beni o servizi saranno forniti.
82 I criteri utilizzati per tale verifica sono gli stessi proposti per i settori precedentemente trattati;
107
Quando gli incentivi sono considerati obblighi di prestazione separati,
l’impresa dovrà ripartire il prezzo totale tra le varie obbligazioni sulla base
del loro valore stand-‐alone.
I boards, per alleviare le preoccupazioni, hanno stabilito che quando il
valore stand-‐ alone non è osservabile, l’entità dovrà stimare il valore
dell’incentivo considerando lo sconto che il cliente otterrà quando eserciterà
l’opzione, rettificato per:
• ogni eventuale sconto cui il cliente ha diritto anche senza esercitare
l’opzione;
• la probabilità che l’opzione sia esercitata.
Le imprese dovranno quindi valutare attentamente gli impatti degli
incentivi poiché questi influenzano i tempi di riconoscimento dei ricavi e
delle entrate di cassa.
Altri argomenti trattati dai Boards sono le vendite con diritto di reso, gli
accordi sell-‐through e le commissioni up-‐front non rimborsabili.
Il diritto di reso è incluso nella maggior parte dei contratti stipulati da
queste imprese. L’ED Revised impone che l’impresa debba contabilizzare il
trasferimento di prodotti con diritto di reso in modo da riconoscere:
• le entrate per i prodotti trasferiti tenendo conto del solo ammontare
che l’impresa è ragionevolmente certa di ottenere, considerando
quindi la probabilità che i prodotti siano restituiti;
• le passività dovute al rimborso;
• l’attività, con la conseguente rettifica del costo del venduto, sulla quale
il cliente vanta il diritto di reso.
Con gli accordi sell-‐through un’impresa di media vende prodotti di un
terzo al cliente finale. Applicando il regime contabile attuale, i ricavi vanno
riconosciuti al momento del trasferimento del controllo. L’ED Revised
impone, invece, di valutare le condizioni contrattuali al fine di determinare
quando il controllo è trasferito al cliente. Se i distributori hanno il controllo
108
sui prodotti, il trasferimento coincide con il momento in cui i beni sono
consegnati loro dall’impresa produttrice; al contrario, quando le imprese
utilizzano, quale indicatore del trasferimento del controllo, il passaggio dei
rischi e benefici connessi alla proprietà, allora dovranno cambiare le loro
pratiche contabili e potranno rilevare i ricavi solo quando il bene è venduto a
terzi.
Per finire dobbiamo parlare delle commissioni up-‐front non rimborsabili.
Le imprese operanti in questo settore addebitano spesso al cliente
commissioni anticipate non rimborsabili al momento dell’inizio del contratto.
Con l’introduzione del nuovo principio le imprese dovranno valutare se
tali commissioni si riferiscono al trasferimento del bene o del servizio al fine
di identificare le separate performance obligations; in tal caso le imprese
potranno rilevare i ricavi da esse generate solo quando i relativi beni sono
forniti. Se l’impresa garantisce al cliente di poter rinnovare il contratto senza
dover corrispondere nuovamente le commissioni allora quest’ultime sono
trattate come incentivi.
Alcune imprese considerano tali commissioni come il rimborso a fronte
delle spese di attivazione del contratto; in tal caso l’impresa dovrà valutare se
tali costi sono capitalizzabili e in caso affermativo rilevare le commissioni
come un’attività in contropartita ai costi di attivazione.
4.5 Cambiamenti comuni ai settori: disclosure e first adoption.
Nel precedente capitolo si era parlato dei diversi modelli di applicazione,
proposti dai Boards, per la first adoption del principio. Quello maggiormente
indicativo, in termini di comparabilità, è il modello di applicazione
retrospettiva, il quale risulta però difficilmente applicabile alle imprese dei
settori considerati vista l’ingente quantità di contratti già conclusi da
rianalizzare.
109
Di conseguenza i Boards hanno proposto un modello retrospettivo
modificato dai seguenti punti:
• non sono richieste informazioni su contratti iniziati e conclusi
prima dell’adozione del nuovo principio;
• è consentito l’utilizzo del giudizio a posteriori per la stima dei
corrispettivi variabili;
• non è richiesto il riconoscimento di attività a fronte di costi
contrattuali spesati in esercizi precedenti;
• non è richiesta l’applicazione del test dell’onerosità su contratti
stipulati in periodi precedenti al fine di effettuare comparazioni;
• non è richiesta l’analisi delle scadenze dei restanti obblighi di
prestazione nel primo periodo di applicazione.83
Per concludere dobbiamo parlare dell’elevata quantità di informazioni
quantitative e qualitative riguardo i contratti e sulle decisioni contabili
richieste dal nuovo principio.
Le imprese hanno richiesto che la diffusione di tali informazioni fosse
facoltativa, ponendo come obbligatoria solo l’indicazione delle informazioni
necessarie agli utilizzatori del bilancio. Ciò al fine di limitare gli elevati costi
connessi alla raccolta e diffusione dell’ingente quantità di informazioni
richieste e di evitare di rilevare informazioni utili ai concorrenti.
La richiesta è stata accolta solo in parte dai Boards, i quali hanno deciso di
apportare solo alcune modifiche alla nuova disciplina:
• includere alcuni esempi non esaustivi di categorie in cui disaggregare i
ricavi;
• non richiedere la disaggregazione di eventuali perdite di valore atteso;
• consentire la disaggregazione nelle note al bilancio o nel prospetto di
conto economico complessivo;
83 www.iasplus.com/en/news/2013/06/telco-‐revenue-‐survey;
110
Per quanto concerne l’informativa su attività e passività contrattuali le
novità introdotte sono:
• indicare distintamente le voci di patrimonio netto e passività
contrattuali nette;
• permettere di fornire ulteriori indicazioni riguardo attività e crediti
contrattuali nelle note al bilancio o nel prospetto di conto economico
complessivo;
• consentire l’utilizzo di etichette differenti per descrivere le voci;
• richiedere la riconciliazione di attività e passività a fine periodo;
• richiedere l’analisi delle scadenze per le obbligazioni restanti a fine
periodo.
Infine è richiesta anche la riconciliazione del valore contabile delle attività,
iscritte a fronte di costi di acquisizione e adempimento, a inizio e fine
periodo.
111
CONCLUSIONI
L’obiettivo di questa tesi è stato l’analisi dei cambiamenti provocati dal
progetto di revisione dei principi contabili concernenti la rilevazione dei
ricavi, intrapreso dallo Iasb e dal Fasb nell’ambito della convergenza tra i
principi contabili internazionali europei e americani.
Il punto di partenza dell’analisi è stato la descrizione dei principali
organismi incaricati dello sviluppo e dell’emissione dei principi contabili,
quali lo Iasb e il Fasb. Lo Iasb fa parte di una struttura, comprendente altre
due organizzazioni (IFRS Advisory Councile e IFRIC), al cui vertice vi è l’IFRS
Foundation. Quest’ultima è incaricata di reperire i fondi e di nominare i
membri delle organizzazioni controllate. Lo Iasb ha come principale compito
l’emissione dei principi e per eseguirlo segue la logica del “due process”.
Lo sviluppo di un principio contabile inizia con le ricerche svolte dai
professionisti facenti parte dell’organizzazione, le quali vengono elaborate in
un Discussion Paper pubblicato al fine di ricevere i commenti dagli
interessati. All’analisi dei commenti segue l’implementazione del principio
vero e proprio, da sottoporre all’approvazione dell’IFRS Foundation.
Il Fasb è l’organismo contabile non governativo statunitense con poteri
regolamentari in ambito contabile. Fa parte di una complessa struttura
controllata dalla Sec. A esso è affidato il compito di sviluppare dei principi
contabili, con l’assistenza degli altri organismi facenti parte della stessa
struttura.
L’esistenza di due organismi incaricati dell’emissione dei principi contabili
nei rispettivi ordinamenti giuridici ha comportato una notevole divergenza
nelle pratiche di rilevazione dei ricavi da parte delle imprese, tali da causare
problemi di comparabilità.
Il fenomeno della globalizzazione ha portato all’aumento delle imprese
multinazionali e ha introdotto l’esigenza da parte degli investitori di
comparare imprese appartenenti ad ordinamenti differenti.
Ciò ha generato una spinta verso la convergenza normativa.
112
Il primo passo verso l’armonizzazione si è avuto a livello comunitario,
dove a seguito di varie direttive, è stato emanato il regolamento CE
1606/2002 che, dal 2005, ha reso obbligatoria per le società quotate in
mercati europei la redazione del bilancio, d’esercizio e consolidato, secondo i
principi IAS/IFRS.
Questione più complessa, e su cui si basa la mia analisi, riguarda la
convergenza tra principi contabili europei e americani.
I principali obiettivi cui le organizzazioni auspicavano erano:
• il miglioramento della comparabilità dei bilanci;
• della qualità informativa; e,
• la semplificazione nella preparazione del rendiconto finanziario e del
bilancio.
Tra i vari progetti intrapresi, quello su cui si concentra questa tesi, è il
progetto di revisione del principio contabile sul riconoscimento dei ricavi.
Al fine di svolgere una corretta analisi, è stato analizzato l’attuale sistema
contabile per la rilevazione dei ricavi applicato in Europa (Ias 18, lo Ias 11 e
le varie interpretazioni emesse dall’IFRIC), e in America (in cui non vi è un
unico principio bensì numerosi documenti riguardanti la rilevazione dei
ricavi in specifici settori o per tipi di transazione).
La situazione attuale ha rappresentato un elemento fondamentale, utile a
comprendere le differenze, a livello contabile, derivanti dall’applicazione del
nuovo principio emesso in sostituzione dei precedenti.
L’Exposure Draft ha proposto l’abbandono dell’attuale criterio di
riconoscimento dei ricavi, basato sul trasferimento dei rischi e benefici
connessi alla proprietà, per concentrarsi sulla soddisfazione degli obblighi
contrattuali dell’impresa mediante l’applicazione di un modello composto da
cinque distinte fasi.
Il complesso lavoro intrapreso dai Boards è tutt’altro che esente da
difficoltà. Le imprese si sono trovate ad affrontare varie problematiche, sorte
a seguito dell’applicazione del principio, che hanno portato alla richiesta di
113
un ulteriore intervento normativo al fine di risolvere i problemi e
semplificare l’applicazione pratica dei nuovi metodi contabili.
Dall’analisi svolta nel capitolo precedente, si nota che il settore
maggiormente impattato dai cambiamenti imposti dal nuovo principio è
quello delle telecomunicazioni.
Possiamo giungere allo stesso risultato analizzando i dati esposti nella
figura seguente.
FIGURA 11: Principali valori economici aggregati per industry.
Fonte: tabella di nostra elaborazione.
Valori aggregati per settore
Industry Tot of Sales
Tot of EBITDA
Tot of Salaries
Tot of Administrative
Tot of lease
Tot of Gross Margin Ratio
APPAREL 2.738 361 417 662 214 1.654 60,41%
AUTOMOTIVE 200.549 19.639 14.217 16.185 324 50.365 25,11% BEVERAGES 1.341 337 160 456 9 962 71,71% CHEMICALS 7.060 1.014 1.386 1.577 96 4.072 57,68% CONSTRUCTION 29.124 3.377 4.873 1.395 270 9.916 34,05% DIVERSIFIED 27.434 3.215 6.099 823 22 10.159 37,03% DRUGS, COSMETICS & HEALTH CARE
3.048 604 874 449 21 1.947 63,86% ELECTRICAL 14.794 1.143 1.997 1.726 114 4.979 33,66% ELECTRONICS 4.192 369 1.356 291 52 2.069 49,35% FOOD 6.116 414 779 770 51 2.013 32,91%
MACHINERY & EQUIPMENT 31.163 3.365 1.057 2.484 45 6.951 22,31% METAL PRODUCERS 2.571 17 331 53 12 413 16,08%
METAL PRODUCT MANUFACTURERS 8.588 2.240 1.456 1.297 -‐ 4.992 58,12% MISCELLANEOUS 12.754 1.004 1.944 685 179 3.811 29,88%
OIL, GAS, COAL & RELATED SERVICES 153.475 29.163 6.078 143 55 35.440 23,09%
PAPER 544 46 83 6 -‐ 134 24,68% PRINTING & PUBLISHING 5.483 38 1.557 354 94 2.044 37,28% RECREATION 14.596 2.666 3.057 1.737 1.480 8.939 61,25% RETAILERS 10.087 1.765 562 4.644 25 6.995 69,34% TELECOMMUNICATIONS 29.957 11.476 4.009 637 6 16.128 53,84% TEXTILES 313 1 52 66 8 127 40,45% TRANSPORTATION 2.801 820 483 276 108 1.687 60,23% UTILITIES 111.099 21.807 7.284 2.826 176 32.093 28,89% Importo totale 679.829 104.883 60.108 39.542 3.358 207.890 30,58%
Average 29.558 4.560 2.613 1.719 146 9.039 43,10%
114
La tabella espone i dati riguardanti diverse industry utili per confrontare
l’impatto che una variazione dei ricavi potrà avere sulla redditività nei settori
considerati.
Rapportando il Gross Margin84di ogni industry ai ricavi della stessa,
otteniamo un valore che rappresenta la parte dei ricavi non utilizzata come
copertura dei costi diretti. Questo valore sarà più alto per le imprese che
operano in settori nei quali i costi direttamente correlati alle operazioni di
vendita sono bassi mentre gli investimenti in attività sono più cospicui,
causando un alto importo dei costi fissi. Tale situazione si presenta
tipicamente nelle aziende fornitrici di servizi.
Attraverso il confronto del valore medio del rapporto (43,10%) con il
valore di questo nel settore delle telecomunicazioni (53,84%), si nota che
quest’ultimo è superiore alla media. Ciò implica che una minima variazione
dei ricavi, dovuta alle modifiche del nuovo principio con riguardo al
momento e agli importi da poter rilevare, avrà un forte impatto sulla
redditività. I ricavi, infatti, sono destinati nella maggior parte alla copertura
dei costi fissi e una loro riduzione, non implicando necessariamente una
variazione proporzionale dei costi, porta a una diminuzione del reddito
operativo. Quindi una variazione dei ricavi si riflette, in maniera amplificata,
sul reddito operativo comportando un temporaneo peggioramento delle
performance aziendali.
Da quest’analisi quantitativa possiamo quindi concludere che l’impatto dei
cambiamenti sarà maggiore per quelle imprese che operano in settori
caratterizzati da bassi costi derivanti dall’attività caratteristica ma da alti
investimenti in attività immobilizzate.
Il passo in avanti compiuto a livello mondiale, non avrà ripercussioni solo
sul sistema contabile, ma comporterà cambiamenti in tutti quegli ambiti
84 Il Gross Margin viene calcolato sommando all’Ebitda i costi indiretti, quali salari, costi amministrativi e canoni leasing. Il tal modo si ottiene un risultato intermedio, pari a Ricavi – Costi diretti, che indica la parte residua dei ricavi che può essere utilizzata per coprire i costi fissi.
115
interconnessi al bilancio; si rilevano infatti, notevoli cambiamenti anche a
livello fiscale.
In Italia la regola fiscale principale afferma che il reddito non può essere
riconosciuto in un momento successivo all’emissione della fattura, con
eccezioni molto limitate. Ovviamente l’ED impattando sui tempi e sugli
importi dei ricavi da rilevare genererà importanti effetti sul reddito fiscale.
I cambiamenti nelle pratiche fiscali dovranno essere comunicati dalle
imprese e approvati dagli enti statali competenti. I dipartimenti fiscali dello
stato dovranno quindi analizzare i cambiamenti contabili previsti al fine di
stabilire metodi e sistemi per affrontare al meglio il cambiamento.
Sulla base del lavoro svolto, credo che la creazione di un unico principio
contabile per la rilevazione dei ricavi sarà un importante passo verso la
costituzione di un mercato finanziario in cui gli investitori possano
facilmente analizzare e comparare le performance di società operanti in
differenti parti del mondo, eliminando così tutte le barriere all’integrazione
attualmente esistenti.
In conclusione ritengo, però, che il lavoro compiuto dallo Iasb e dal Fasb
non si esaurirà nell’emissione di un nuovo principio, rettificato al fine di
alleviare le preoccupazioni esposte dalle imprese, ma sarà necessario un loro
ulteriore impegno al fine di migliorarne l’applicazione, trovando rimedio alle
difficoltà che solo il tempo e la pratica potranno evidenziare.
116
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