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TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI VIGENTI PER IL
PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
1. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 19.12.2012
2. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 18.9.2013
(che ha introdotto l’articolo 14 bis “Riduzione per cumulo incentivi alla progettazione” e l’articolo 14 ter
“Riduzione per cumulo incentivi alla progettazione ai titolari di posizione organizzativa”)
3. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 18.9.2013
(che ha introdotto l’articolo 14 bis “Riduzione per cumulo incentivi alla progettazione” e l’articolo 14 ter
“Riduzione per cumulo incentivi alla progettazione ai titolari di posizione organizzativa”)
4. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 23.12.2014
(che ha modificato l’articolo 7 “Indennità di disagio” e l’articolo 9 “Indennità per particolari responsabilità”)
5. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 23.10.2015
(che ha introdotto l’articolo 14 quater “Riduzione una tantum “)
6. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 4.2.2016
(che ha modificato l’articolo 7 “Indennità di disagio”)
7. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 10.8.2016
(che ha modificato l’articolo 7 “Indennità di disagio”)
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Sommario
Istituti Normativi ............................................................................................................................................. 3
Art. 1 (Finalità) .................................................................................................................................................. 3
Art. 2 (Ambito di Applicazione)........................................................................................................................ 4
Art. 3 (Durata e validità) ................................................................................................................................... 5
Art. 4 (Controversie sull'interpretazione del contratto) ..................................................................................... 5
Art. 5 (Criteri generali per la sicurezza nei luoghi di lavoro) ............................................................................ 6
Art. 6 (Risorse decentrate) ................................................................................................................................. 6
Art. 7 (Indennità di disagio) .............................................................................................................................. 8
Art. 8 (Indennità di maneggio valori) .............................................................................................................. 11
Art. 9 (Indennità per particolari responsabilità) .............................................................................................. 11
Art. 10 (Area delle posizioni organizzative).................................................................................................... 12
Art. 11 (Criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione) ......................................................................... 13
Art. 12 (Disciplina per la produttività) ............................................................................................................ 13
Art. 13 (Produttività collettiva) ....................................................................................................................... 14
Art. 14 (Produttività individuale) .................................................................................................................. 115
Art. 14 bis (Riduzione per cumulo incentivi alla progettazione) ................................................................... 115
Art. 14 ter (Riduzione per cumulo incentivi alla progettazione ai titolari di Posizione Organizzativa ) ......... 16
Art. 14 quater (Riduzione una tantum) ............................................................................................................ 17
Art. 15 (Procedure e criteri di valutazione della Progressione Orizzontale) ................................................... 18
Art. 16 (Progressione verticale) ....................................................................................................................... 20
Art. 17 (Formazione e aggiornamento) ........................................................................................................... 20
Art. 18 (Banca delle ore) ................................................................................................................................. 20
Art. 19 (Norma transitoria) .............................................................................................................................. 21
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CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO
Istituti Normativi
Art. 1
(Finalità)
1. Il presente contratto integrativo disciplina le materie rimesse a tale livello dalla
legislazione e dalla contrattazione nazionale.
2. A tal fine, gli obiettivi da conseguire sono:
a) coniugare le esigenze di valorizzazione delle persone ed il miglioramento dei
risultati dell'Ente;
b) proseguire nel processo di miglioramento organizzativo, gestionale e
produttivo, anche attraverso l'ottimale utilizzazione e valorizzazione del
personale, aumentandone il livello di responsabilizzazione individuale ed il
grado di coinvolgimento nei processi di miglioramento dell'ente, con la
consapevolezza che la qualità dei servizi erogati dall'Amministrazione è in
larga misura determinata dalla qualità delle prestazioni dei dipendenti;
c) incrementare il processo formativo, ritenendolo indispensabile per la
valorizzazione del personale, per adeguarlo ai processi di innovazione e per il
miglioramento dei risultati dell'Ente;
d) promuovere la progressione economica orizzontale;
e) introdurre elementi di flessibilità e una politica attiva del lavoro nella gestione
delle risorse umane, avendo attenzione alle modalità di attuazione di strumenti
quali:
- il tempo parziale (giornaliero, settimanale, mensile o annuale);
- la gestione degli orari, dei turni e dei tempi di lavoro;
- la mobilità interna;
- la produttività e le forme di incentivazione;
- la retribuzione di posizione e di risultato;
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f) sostenere le attività culturali, assistenziali e ricreative per tutto il personale;
g) sostenere la qualità del lavoro e la professionalità dei dipendenti in
conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della
domanda di servizi;
h) garantire le pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento
sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua,
nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella
formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro, anche
a mezzo CUG;
i) gestire le eventuali eccedenze di personale interessando le Organizzazioni
Sindacali come previsto dalla legislazione vigente.
3. Le prospettive strategiche di sviluppo dell'Ente, le politiche del lavoro, comprese
quelle formative del personale, costituiscono oggetto di confronto e di valutazione
tra le parti.
4. Nell’ambito del sistema definito dalla legge e dalla contrattazione collettiva
nazionale, l’esercizio delle relazioni sindacali decentrate, nel rispetto dei distinti
ruoli e responsabilità dell'Ente, della RSU e delle OO.SS., è definito nell’ambito di
uno specifico protocollo da adottare entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del
presente contratto.
Art. 2
(Ambito di Applicazione)
1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (di seguito CCDI) si applica a
tutto il personale dipendente del Consiglio regionale dell’Abruzzo – esclusi i
dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, nonché
al personale in servizio in posizione di comando presso la tecnostruttura per i soli
aspetti connessi all’attribuzione del trattamento economico accessorio e alla
prestazione lavorativa.
2. L'applicazione del presente contratto è estesa al personale a tempo determinato
limitatamente a quello assunto in sostituzione di personale assente con diritto alla
conservazione del posto o assunto per ragioni organizzative presso le strutture
amministrative del Consiglio regionale alle condizioni e nei limiti indicati nelle
singole disposizioni di dettaglio.
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3. Sono esclusi dall'applicazione delle norme relative al trattamento economico
accessorio i dipendenti a tempo indeterminato e i comandati che, in virtù di
disposizioni speciali, beneficiano dell'attribuzione di trattamenti economici
sostitutivi di qualsiasi retribuzione accessoria.
Art. 3
(Durata e validità)
1. Il presente contratto decentrato integrativo ha validità per il quadriennio 2012/2015
e conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto
decentrato, fatta salva la facoltà di una delle parti di richiederne la revisione e/o
integrazione almeno quattro mesi prima dell'inizio di un nuovo esercizio
finanziario.
2. Gli effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,
salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal
contratto stesso.
3. Il presente contratto è annualmente integrato con le decisioni della contrattazione
in ordine all'utilizzo delle risorse decentrate e al piano annuale di formazione.
4. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove
indicazioni contrattuali o di legge che riguardino gli istituti disciplinati dal presente
contratto.
5. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCNL, le eventuali norme del presente
CDI che dovessero risultare in contrasto con le sopravvenute disposizioni
nazionali, sono immediatamente disapplicate per incompatibilità sopravvenuta.
Art. 4
(Controversie sull'interpretazione del contratto)
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti
che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al
comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra richiesta scritta.
La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali si basa; essa deve fare riferimento a problemi interpretativi e
applicativi di rilevanza generale.
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3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 5 del CCNL
dell'1.4.1999, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del
contratto decentrato.
Art. 5
(Criteri generali per la sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. Il documento di valutazione dei rischi, e relativi allegati, degli uffici del Consiglio
regionale contenente la individuazione e valutazione dei fattori di rischio ivi
rilevati ed il programma degli interventi da attuare per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza e salute dei posti di lavoro, nonché il piano antincendio e di
evacuazione si incentrano su quattro linee di intervento:
a) miglioramento dei luoghi di lavoro;
b) informazione, formazione e addestramento del personale, così come previsto
dalla vigente legislazione;
c) sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
d) attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili.
2. Nell'ambito della riunione di prevenzione e protezione dai rischi, sono definiti
tempi e modalità di attuazione degli interventi contenuti nel programma previa
valutazione delle priorità.
3. Con periodicità almeno annuale, nell'ambito della medesima riunione, è verificato
lo stato di attuazione degli interventi programmati ed è valutata l'esistenza di nuovi
fattori di rischio che richiedono l'aggiornamento dei documenti di cui al comma 1.
4. A tal fine, il Servizio competente in materia di sicurezza, effettua un costante
monitoraggio dell'ambiente di lavoro anche su segnalazione dei rappresentanti per
la sicurezza.
Art. 6
(Risorse decentrate)
1. Le risorse destinate all'incentivazione delle politiche delle risorse umane e della
produttività (ex articolo 15 del CCNL 1999 e successive modificazioni ed
integrazioni) denominate "Risorse decentrate" sono quantificate annualmente
dall'amministrazione.
2. Annualmente sono prelevate dalle "Risorse decentrate stabili" le risorse necessarie
al finanziamento degli oneri relativi al pagamento:
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a) dell'indennità di comparto secondo le regole dell'articolo 33 del CCNL 22
gennaio 2004;
b) dei maggiori compensi attribuiti al personale che ha beneficiato delle
progressioni economiche orizzontali;
c) delle posizioni organizzative (uffici e alte professionalità).
3. Le risorse finanziarie residue rappresentano le "Risorse decentrate stabili
disponibili", il cui utilizzo è definito in sede di contrattazione integrativa annuale
nel rispetto della disciplina contenuta nei vigenti CCNL. Esse sono finalizzate a:
a) garantire gli importi obbligatori previsti dai CCNL, in particolare con
riferimento all'indennità di comparto così come quantificata dal CCNL del 22
gennaio 2004;
b) riservare risorse finanziarie sufficienti a garantire un adeguato riconoscimento
alle retribuzioni delle posizioni organizzative in base alle scelte effettuate e alle
esigenze relative all'ottimale funzionamento dell'Ente;
c) riservare risorse finanziarie significative per riconoscere la progressione
orizzontale ai dipendenti attraverso percorsi selettivi;
d) mantenere comunque "significativi" gli importi da destinare al riconoscimento di
prestazioni apprezzabili, in termini sia di qualità che di risultati di lavoro
(produttività);
e) erogare le ulteriori indennità (responsabilità, disagio, eccetera) nel limite delle
risorse decentrate rimanenti.
4. Annualmente confluiscono sulle "Risorse decentrate " quelle aventi carattere di
eventualità tra le quali gli incentivi alla progettazione che sono erogati secondo i
criteri definiti nel “regolamento” che sarà adottato entro 30 giorni dalla data di
stipula definitiva del presente contratto.
5. In relazione alla continua erosione dell’importo complessivo del Fondo,
l’Amministrazione si impegna a porre in essere tutte le iniziative possibili al fine di
integrare le risorse di cui al presente articolo nei limiti e secondo le modalità
previste dall’assetto normativo in essere.
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Art. 7
(Indennità di disagio)
Articolo modificato dai CCDDII 23.12.2014, 4/2/2016 e 10.08.2016
1. L'indennità di disagio spetta al personale di categoria B, C e D (senza
affidamento dell’incarico di Posizione Organizzativa) per l'esercizio di attività
svolte in condizioni particolarmente disagiate.
2. Nell'ambito dell'organizzazione del Consiglio regionale e tenuto conto della
tipologia di prestazioni richieste ai dipendenti, il disagio è individuabile in
attività svolte in orari particolari che hanno un elevato impatto sulla sfera
personale e/o familiare per il condizionamento che ne deriva ovvero in quelle
svolte in condizioni ambientali particolarmente stressanti. Sono pertanto
considerate attività disagiate:
a) le attività di supporto alle sedute del Consiglio regionale e delle
Commissioni Consiliari che:
i. si svolgono nelle giornate festive e nelle ore pomeridiane del
sabato e delle giornate prefestive;
ii. si protraggono oltre le ore 20.00, tenuto conto anche del tempo
necessario per l’espletamento delle operazioni connesse alla
chiusura delle sedute del Consiglio Regionale e delle
Commissioni, quantificabile in venti minuti;
iii. che richiedono l’ingresso in servizio alle ore 11.00 e che,
conseguentemente, presuppongono il termine dell’attività
lavorativa oltre le ore 20,00 garantendo in tal modo la presenza
fino alle ore 24 - orario di chiusura previsto dal “Regolamento
interno per i lavori del Consiglio regionale” – nel rispetto del
limite delle 13 ore lavorative giornaliere di cui al D.Lgs. 66/2003;
b) le attività di supporto espletate durante le sedute delle Commissioni
Consiliari che si svolgono fuori dalla sede istituzionale per indagini
conoscitive ai sensi dell’articolo 145, comma 3 del Regolamento del
Consiglio Regionale;
c) la presenza, in rappresentanza del Consiglio regionale, a manifestazioni o
sfilate con il gonfalone della Regione;
d) l’attività svolta dal personale in servizio presso il Centro Copie del
Consiglio Regionale;
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3. Per le attività di cui alla lettera a) del comma 2, il Servizio che cura la gestione
giuridica ed economica delle risorse umane rivolge annualmente un interpello
a tutti i dipendenti per la formazione di un gruppo di lavoro avente il compito
di fornire assistenza logistica all’attività d’aula. Sulla base delle adesioni
pervenute si procederà alla formazione di un apposito elenco oggetto di
approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza;
4. Il personale da impiegare in ciascuna seduta del Consiglio e/o delle
Commissioni è individuato dal Dirigente Responsabile del Servizio che cura la
gestione delle sedute consiliari e delle commissioni, nell’ambito del personale:
a) facente parte dell’elenco di cui al comma 3;
b) avente la qualifica di Collaboratore addetto alle attività di supporto
dell’aula o Collaboratore specializzato per l’assistenza d’aula;
c) dipendente del Servizio che cura la gestione delle sedute consiliari e delle
commissioni;
assicurando il rispetto del criterio di rotazione e del tetto massimo annuale per
dipendente – stabilito nel comma successivo - e tenendo conto, altresì, delle
eventuali esigenze di turnazione;
5. Per l’individuazione del personale che cura l’informazione istituzionale
provvede il Dirigente preposto al Servizio di Supporto alla Stampa.
6. La condizione di disagio è certificata dal Dirigente del Servizio che cura la
gestione delle sedute consiliari e delle commissioni sulla base:
a) degli orari risultanti dai verbali delle sedute per le attività di cui al
comma 2, la lettera a), punti i e ii; relativamente alla flessibilità oraria di
venti minuti legata alla tempistica occorrente per le operazioni di
chiusura sarà riconosciuta, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di
disagio di che trattasi, tendendo conto sia degli orari risultanti dal verbale
sia dalla timbratura in uscita del dipendente;
b) dell’orario stabilito nell’ordine di servizio contenuto nella convocazione
alle sedute e come risultante dalla rilevazione automatica delle presenze
(timbratura in ingresso) per le attività di cui al comma 2, lettera a), punto
iii;
c) della sede di svolgimento della Commissione per le attività di cui al
comma 2, lettera b);
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7. L’orario eccedente, il normale orario di lavoro previsto per la giornata nonché
la flessibilità di venti minuti di cui al comma 2, lettera a), punto ii, è soggetto
ai regimi di autorizzazione dell’orario straordinario vigenti per tempo;
8. Nell’ipotesi in cui - per la peculiarità delle materie inserite all’ordine del
giorno della seduta del Consiglio Regionale e delle Commissioni - si renda
necessaria la presenza di personale, non ricompreso nelle ipotesi sopra
previste, sarà cura del Dirigente a cui è assegnato tale personale procedere alla
convocazione, in forma scritta e alla successiva attestazione della condizione di
disagio con riferimento alla certificazione del Dirigente del Servizio che cura la
gestione delle sedute consiliari e delle commissioni;
9. L'importo dell'indennità è fissato in 30,00 per dipendente per ciascuna seduta
avente le predette caratteristiche e nell’ambito di un tetto massimo annuale per
dipendente di € 350,00;
10. Per le attività di cui al comma 2, lettera a) - punto iii) - il personale è
individuato dal Dirigente del Servizio che cura la gestione delle sedute
consiliari, in un numero massimo di:
a) 2 unità di personale facente parte dell’elenco di cui al comma 3;
b) 2 unità di personale avente la qualifica di Collaboratore addetto alle
attività di supporto dell’aula o Collaboratore specializzato per
l’assistenza d’aula;
11. Per le attività di cui al comma 2, lettera c), il personale è individuato dal
dirigente preposto al Servizio di Segreteria del Presidente, in un numero
massimo di 2 unità. L'importo dell'indennità è fissato in € 50,00 per ciascuna
giornata di presenza alla manifestazione e nell’ambito di un tetto massimo
annuale per dipendente di € 350,00;
12. Per l'attività di cui al comma 2, lettera d) è attribuita una indennità mensile di €
29,00 rapportata ai giorni di effettiva presenza;
13. Annualmente, in sede di contrattazione decentrata, sono stabilite le risorse
assegnate al disagio ed i budget da destinare a ciascuna tipologia di attività
disagiata.
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Art. 8
(Indennità di maneggio valori)
1. L'indennità di maneggio valori viene attribuita al personale adibito in via
continuativa a servizi che comportino maneggio valori, per le sole giornate di
effettivo servizio, nelle seguenti misure:
a) € 0,52 giornalieri per valori medi mensili fino a € 516,46;
b) € 1,04 giornalieri per valori medi mensili da € 516,47 a € 1.032,91;
c) € 1,55 giornalieri per valori medi mensili superiori a € 1032,91.
2. Il personale è individuato nell'ambito:
a) del servizio economale, dal dirigente responsabile, sentito l'economo, in un
numero massimo di 1 addetto (titolare e sostituto);
b) del servizio di erogazione dei buoni pasto, dal dirigente preposto al personale in
un numero massimo di 2 addetti (1 titolare o 1 sostituto per ciascuna sede di
L'Aquila e Pescara).
3. L'indennità è liquidata su base mensile nell’ambito delle risorse assegnate.
Art. 9
(Indennità per particolari responsabilità)
Articolo modificato dal CDI 23.12.2014
1. Annualmente, in sede di contrattazione decentrata sono determinate le risorse da
destinare alle particolari responsabilità di cui all’art. 17 lett. f) del CCNL 1/4/1999,
calcolate in ragione di una percentuale compresa tra il 10% e il 20% sull’importo
ottenuto moltiplicando la dotazione organica di diritto al 31 dicembre dell’anno
precedente per l’importo massimo previsto contrattualmente.
2. Il 10% della somma complessiva determinata ai sensi del comma 1 è destinata a
remunerare, in parti uguali ed in relazione all’effettiva durata, gli incarichi conferiti
nell’ambito dell’attuazione della disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008).
3. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto, il Servizio Organizzazione e
gestione risorse umane procede alla ripartizione proporzionale (con riferimento alla
dotazione organica di diritto al 31 dicembre dell’anno precedente di ciascuna
struttura) delle restanti risorse tra le Direzioni e le strutture autonome assegnando il
relativo budget. La ripartizione all’interno delle direzioni avviene sulla base di
autonome decisioni del Comitato di Direzione.
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4. Ciascun dirigente, in base alla programmazione delle attività e nei limiti del budget
assegnato, affida specifiche responsabilità di prodotto e/o di risultato che possono
riguardare:
procedure e/o procedimenti di particolare complessità operativa o istruttoria
anche con riferimento ai procedimenti di archiviazione informatica.
coordinamento di altro personale
raggiungimento di obiettivi cruciali, strategici o urgenti
raggiungimento di obiettivi di significativo impatto esterno
5. Il peso della responsabilità affidata è graduato sulla base dei seguenti parametri:
Complessità da 1/100 a 35/100
Margine di autonomia da 1/100 a 30/100
Grado di responsabilità da 1/100 a 35/100
6. L’importo dell’indennità destinata a compensare le responsabilità affidate è
calcolato moltiplicando il tetto massimo contrattuale di € 2.500,00 annui lordi per
il peso determinato ai sensi del comma 5.
7. La specifica responsabilità deve essere affidata dal Dirigente in forma scritta, e
deve indicare analiticamente l’attività alla quale è collegata, la durata, il peso e
l’importo.
8. Il relativo compenso è corrisposto, semestralmente ed a consuntivo, in proporzione
al periodo di effettivo espletamento delle particolari responsabilità, su decisione
del Dirigente che ne attesta il positivo apprezzamento anche tenuto conto delle
risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale.
9. Ciascun Dirigente attribuisce gli incarichi di responsabilità di cui al presente
articolo in maniera selettiva specificando puntualmente nell’atto di conferimento in
quali delle ipotesi di cui al comma 4 rientra l’incarico affidato. Ciascun Dirigente
risponde di affidamenti difformi nei limiti del budget assegnato.
Art. 10
(Area delle posizioni organizzative)
1. Ferma restando la disciplina contrattuale vigente in materia, annualmente, in sede
di contrattazione decentrata, sono forniti dal Servizio organizzazione e gestione
risorse umane i dati relativi alle risorse destinate alla remunerazione delle posizioni
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organizzative (uffici, alte professionalità, posizioni di staff/studio/ricerca), nonché
il numero delle stesse.
Art. 11
(Criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione)
1. I sistemi di incentivazione del personale sono finalizzati:
a) ad incentivare il merito e l'impegno individuale e di gruppo secondo risultati
accertati mediante il sistema permanente di valutazione di cui alla L.R. 08
aprile 2011, n. 6;
b) ad accrescere l'efficacia amministrativa, la flessibilità, l'innovazione, la
corrispondenza tra prestazioni rese e retribuzioni corrisposte.
2. I compensi per produttività vanno giustificati da un concreto effetto positivo sul
livello delle attività svolte e/o dei servizi erogati e, pertanto, possono essere
corrisposti soltanto a conclusione dell'annuale o periodico processo di valutazione
delle prestazioni e dei risultati.
3. Al fine di rendere maggiormente incisiva l’attribuzione dei compensi per
produttività, le risorse annualmente disponibili sono assegnate a ciascuna struttura
secondo le regole definite nell’art. 12 e rappresentano il “budget di struttura”.
4. Per le medesime finalità di cui al comma precedente ed in applicazione del comma
3 dell’art. 7 della L.R. n. 6/2011 le risultanze del sistema di valutazione, per
ciascuna struttura, determinano un ordine di graduatoria nel quale ad ogni singolo
punteggio corrisponde un diverso premio individuale.
Art. 12
(Disciplina per la produttività)
1. Le risorse complessivamente riservate alla produttività sono ripartite tra la
produttività individuale e la produttività collettiva, rispettivamente per ciascun
anno del triennio, nella misura del 20% e 80%, del 30% e 70%, e del 40% e 60%.
Annualmente, in sede di contrattazione decentrata, tale ripartizione percentuale può
essere ridefinita.
2. Al fine di determinare i budget di struttura, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del
contratto integrativo decentrato il Servizio Organizzazione e gestione risorse
umane provvede a ripartire le risorse complessivamente destinate alla produttività
(collettiva e individuale) tra le Direzioni e le strutture autonome in relazione alla
dotazione organica di diritto al 31/12 dell’anno precedente. Ciascuna Direzione
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provvede ad effettuare analoga ripartizione tra i Servizi appartenenti all’area di
propria competenza.
3. Il budget di cui al comma 2 è rideterminato per ogni struttura in proporzione al
livello di performance organizzativa così come valutato, in base al vigente sistema
di valutazione. In presenza di un punteggio inferiore a 40/100 il budget di struttura
sarà pari a zero.
4. I compensi individuali sono rapportati alle risultanze della valutazione della
performance individuale sulla base di quanto specificato negli articoli seguenti e in
proporzione ai seguenti coefficienti
a) Cat. B = parametro 200;
b) Cat. C = parametro 220;
c) Cat. D = parametro 240.
5. Per i nuovi assunti, i cessati e il tempo determinato, i premi sono corrisposti in
dodicesimi, in proporzione al servizio prestato.
Art. 13
(Produttività collettiva)
1. Per produttività collettiva si intende quella collegata al risultato ed è, pertanto,
strettamente correlata con la Scheda di valutazione della Performance Individuale
nell’ambito dell’”Area del risultato”. Per remunerare la produttività collettiva,
ciascuna struttura, dispone della % definita ai sensi dell’articolo 12 comma 1 (o
della diversa percentuale ridefinita in sede di contrattazione decentrata annuale).
2. La % è utilizzabile in base a quanto specificato al comma 3 dell’ articolo 12.
3. Accedono al premio per la produttività collettiva tutti i dipendenti che hanno
contribuito al rendimento dell’unità organizzativa di appartenenza.
4. Ai fini della quantificazione del premio personale, le risorse utilizzabili da
ciascuna struttura per la produttività collettiva sono distribuite, tra il personale
della struttura stessa, in proporzione ai coefficienti di cui all'articolo 12, comma 4,
e al punteggio conseguito dal singolo dipendente limitatamente all’area del
risultato nell’ambito della valutazione della performance individuale.
5. Le risorse che residuano dopo la distribuzione di cui al comma 4 sono
ulteriormente ripartite, con i medesimi criteri, e sino ad esaurimento tra il 75 % del
personale secondo l’ordine di merito, fatti salvi i dipendenti collocati ex equo con
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l’ultimo, al fine di garantire al personale che si colloca nelle fasce di merito più
alte, risorse maggiori.
Art. 14
(Produttività individuale)
1. Per produttività individuale si intende quella collegata alle competenze e al
comportamento ed è, pertanto, strettamente correlata alla Scheda di valutazione
della Performance individuale nell’ambito dell’” Area delle competenze e dei
comportamenti”. Per remunerare la produttività individuale, ciascuna struttura,
dispone della % definita ai sensi dell’articolo 12, comma 1 (o della diversa
percentuale ridefinita in sede di contrattazione decentrata annuale).
2. La % è utilizzabile in base a quanto specificato al comma 3 del medesimo art. 12.
3. Accedono al premio per la produttività individuale tutti i dipendenti che nell’anno
di riferimento hanno conseguito una valutazione complessiva della performance
individuale pari o superiore a 40/100.
4. Ai fini della quantificazione del premio personale, le risorse utilizzabili da
ciascuna struttura per la produttività individuale sono distribuite, tra il personale
della struttura stessa, in proporzione ai coefficienti di cui all'articolo 13, comma 4,
e al punteggio conseguito dal singolo dipendente quale valutazione complessiva
della performance individuale.
5. Le risorse che residuano dopo la distribuzione di cui al comma 4 sono
ulteriormente ripartite, con i medesimi criteri, e sino ad esaurimento tra il 75% del
personale secondo l’ordine di merito, fatti salvi i dipendenti collocati ex equo con
l’ultimo, al fine di garantire al personale che si colloca nelle fasce di merito più
alte, risorse maggiori.
Articolo 14 bis
(Riduzione per cumulo con incentivi alla progettazione)
Articolo introdotto dal CDI 18.9.2013
1. Il premio complessivo individuale per produttività calcolato ai sensi degli articoli
13 e 14 è ridotto con le modalità di cui ai commi 2 e 3 per tutti quei dipendenti
che, con riferimento al medesimo anno, hanno percepito incentivi alla
progettazione.
2. La riduzione è progressiva e per scaglioni in relazione all’ammontare
dell’incentivo per progettazione liquidato per il medesimo anno al quale si
riferisce la produttività secondo la seguente tabella
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Importo progettazione Aliquota
di
riduzione
(per
scaglioni)
Riduzione sulla produttività
Fino a € 1.000,00 0 Nessuna riduzione
Oltre € 1.000,00 e fino a €
3.000,00
10% 10% sull’importo eccedente €
1.000,00
Oltre € 3.000,00 e fino a €
6.000,00
30% € 200,00 + 30 % sulla parte
eccedente € 3.000,00
Oltre € 6.000,00 e fino a €
10.000,00
40% € 1.100,00+ 40 % sulla parte
eccedente € 6.000,00
Oltre € 10.000,00 50% € 2.700,00 + 50 % sulla parte
eccedente € 10.000,00
3. La riduzione non può in ogni caso superare il 90% del premio complessivo
individuale per produttività calcolato ai sensi degli artt. 13 e 14.
4. La somma complessiva portata in riduzione è ripartita tra il restante personale in
proporzione al premio complessivo individuale per produttività calcolato ai sensi
degli articoli 13 e 14 e va a sommarsi ad esso.
Articolo 14 ter
(Riduzione per cumulo con incentivi alla progettazione ai titolari di Posizione
Organizzativa)
Articolo introdotto dal CDI 18.9.2013
1. Le riduzioni di cui all’articolo 14-bis si applicano, con riferimento alle indennità
di premio complessivo individuale per produttività, ai dipendenti di categoria D
incaricati di posizione organizzativa tenuto conto degli incentivi per la
progettazione percepiti.
2. La somma portata a riduzione è ripartita tra i restanti dipendenti incaricati di
posizione organizzativa e le alte professionalità e va a sommarsi all’indennità di
premio spettante.
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Articolo 14 quater
(Riduzione una tantum)
Articolo introdotto dal CDI 23.10.2015
1. Il premio complessivo individuale per produttività calcolato ai sensi degli articoli
13 e 14 è ridotto per tutti quei dipendenti che, con riferimento al medesimo anno,
hanno conseguito una nuova progressione economica orizzontale secondo la
seguente tabella.
POSIZIONE ECONOMICA
VALORE
PROGRESSIONE
PERCENTUALE
RIDUZIONE SU
VALORE
PROGRESSIONE
IMPORTO
RIDUZIONE DI
PARTENZA DI ARRIVO
B1 B2 310,81 20% 62,16
B2 B3 756,50 20% 151,30
B3 B4 288,91 20% 57,58
B4 B5 338,19 20% 67,64
B5 B6 362,69 20% 72,54
B6 B7 796,05 20% 159,21
C1 C2 502,35 20% 100,47
C2 C3 600,99 20% 120,20
C3 C4 701,45 20% 140,29
C4 C5 846,31 20% 169,26
D1 D2 1.123,61 30% 337,08
D2 D3 2.312,10 30% 693,63
D3 D4 1.126,25 30% 337,88
D4 D5 1.227,52 30% 368,26
D5 D6 1.984,52 30% 595,36
2. La somma delle riduzioni sulla produttività è ripartita tra il restante personale in
proporzione al premio complessivo individuale calcolato ai sensi degli articoli 13
e 14 e va a sommarsi ad esso;
3. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano anche ai dipendenti di categoria D
incaricati di posizione organizzativa o alta professionalità, sulla quota individuale
della retribuzione di risultato spettante nello stesso anno in cui hanno conseguito
una nuova progressione economica orizzontale.
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4. La somma delle riduzioni sulla retribuzione di risultato di cui al comma 3 rientra
l’anno successivo nella disponibilità delle risorse decentrate variabili.
Art. 15
(Procedure e criteri di valutazione della Progressione Orizzontale)
1. Le progressioni economiche all’interno della categoria saranno attuate
periodicamente, previa selezione, sulla base dei criteri e delle modalità che
seguono, nel limite delle risorse annualmente destinate a tale istituto e nell’ambito
delle “Risorse decentrate stabili” di cui all’art. 31, comma 2 del CCNL 22 gennaio
2004.
2. La percentuale, sul totale dei dipendenti, di progressioni economiche realizzabili
nell’anno, nell’ambito delle risorse ad hoc destinate, verrà assegnata a ciascuna
categoria e ripartita, rispettando, ove possibile, la stessa percentuale tra le
Direzioni e strutture autonome, dalla Conferenza dei Direttori che terrà conto,
tuttavia, della peculiarità della struttura.
3. La partecipazione alle selezioni è consentita ai dipendenti:
a) in attività di servizio presso il Consiglio regionale nella categoria di
appartenenza al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce la selezione;
b) che con riferimento all'esercizio precedente abbiano conseguito una valutazione
individuale definitiva pari almeno a 75/100;
c) che non abbiano subìto nell'anno di riferimento o in quello precedente
provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero scritto;
d) che abbiano almeno due anni di anzianità nella posizione economica di
riferimento.
4. Le selezioni si basano sui seguenti elementi i cui criteri e pesi percentuali
cambiano, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 dell'art. 5 CCNL 31/3/1999,
in relazione alle differenti categoria interessate:
a) Professionalità maturata come desumibile dall’esperienza acquisita e
dall’arricchimento professionale, anche conseguente ad interventi formativi, di
qualificazione e di aggiornamento;
b) impegno e qualità della prestazione individuale come desumibile dalla
valutazione della performance individuale;
5. I criteri di selezione ed i relativi pesi individuati con riferimento agli elementi di
valutazione di cui al comma 3 sono i seguenti:
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CATEGORIA B
PROFESSIONALITA’
MATURATA PUNTI 55
IMPEGNO E QUALITA’ PRESTAZIONE
INDIVIDUALE PUNTI 45
Esperienza acquisita
punti 45
Formazione e aggiornamento
punti 10
Il punteggio conseguito nell’ambito della
valutazione della performance individuale
limitatamente all’area delle competenze e dei
comportamenti ricondotto percentualmente al
peso individuato
CATEGORIA C
PROFESSIONALITA’
MATURATA PUNTI 40
IMPEGNO E QUALITA’ PRESTAZIONE
INDIVIDUALE PUNTI 60
Esperienza acquisita
punti 30
Formazione e aggiornamento
punti 10
Il punteggio conseguito nell’ambito della
valutazione della performance individuale
limitatamente all’area delle competenze e dei
comportamenti ricondotto percentualmente al
peso individuato
CATEGORIA D
PROFESSIONALITA’
MATURATA PUNTI 25
IMPEGNO E QUALITA’ PRESTAZIONE
INDIVIDUALE PUNTI 75
Esperienza acquisita
punti 15
Formazione e aggiornamento
punti 10
Il punteggio conseguito nell’ambito della
valutazione della performance individuale per
entrambe le aree di valutazione ricondotto
percentualmente al peso individuato.
6. L’esperienza acquisita con l’anzianità di servizio maturata nella categoria di attuale
inquadramento o qualifica corrispondente verrà valutata fino ad un massimo di
anni 15. Per l’attribuzione del punteggio relativo, si applicano le seguenti formule:
punteggio massimo attribuibile alla categoria = X punti per anno
15 anni di servizio
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X punti per anno * anni di servizio nella attuale categoria = punteggio attribuibile
come esperienza acquisita
Art. 16
(Progressione verticale)
1. La progressione verticale si realizza mediante riserva del 50% dei posti nell’ambito
dei concorsi pubblici.
2. I criteri di dettaglio per accedere alla riserva sono definiti nell’ambito della
disciplina sugli accessi.
3. L’Ente valorizza il merito e l’impegno professionale come desumibili dal vigente
sistema di valutazione e il positivo esercizio di mansioni superiori.
Art. 17
(Formazione e aggiornamento)
1. I piani della formazione (annuale e triennale) sono elaborati dal Servizio
competente sulla base delle indicazioni formulate da ciascun Dirigente in relazione
all’analisi dei fabbisogni formativi della propria struttura.
2. Le linee generali del piano che incidono sulla concreta partecipazione dei
dipendenti alle attività di formazione sono oggetto di contrattazione.
Art. 18
(Banca delle ore)
1. A richiesta del dipendente, confluiscono nella banca ore individuale le ore di
lavoro aggiuntivo rispetto al limite di 36 ore settimanali, debitamente autorizzate,
per un massimo di 30 ore l'anno.
2. I relativi riposi compensativi possono essere fruiti su richiesta del dipendente,
compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. I riposi compensativi devono essere fruiti entro il 31 agosto dell'anno successivo,
le ore non utilizzate entro il suddetto termine sono poste in pagamento e sottratte
dalla banca ore.