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T R I B U N A L E D I PAVIA
S e z i o n e F a l l i m e n t a r e
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL.
Reg. C.P.: 29/2014
Decreto di ammissione del: 12 giugno 2015
Giudice Delegato: Dott. Andrea Balba
Commissari Giudiziali: Dott. Rolando Brambilla – Prof. Avv. Stefano
Ambrosini - Dott. Avv. Mauro Zampollo
Adunanza dei creditori: 19 aprile 2016
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 2
INDICE
PREMESSA ALLA RELAZIONE EX ART. 172 L.F. ......................................................7
CAPITOLO I
L’ITER CONCORDATARIO: DAL DEPOSITO DEL RICORSO EX ART. 161, 6°
COMMA, L. FALL., ALLA REDAZIONE DELLA PRESENTE RELAZIONE
COMMISSARIALE ...........................................................................................................10
1.1 IL RICORSO EX ART. 161, 6° COMMA, L. FALL. DEL 31 OTTOBRE 2014 E
LA FASE “PRE-CONCORDATARIA” ....................................................... 10
1.2 IL RICORSO CONTENENTE IL PIANO E LA PROPOSTA ORIGINARIA DI
CONCORDATO .................................................................................... 16
1.3 LA PRE-OPINION DELL’ORGANO COMMISSARIALE ............................ 25
1.4 IL DECRETO DI AMMISSIONE .............................................................. 29
1.5 LA PRIMA MODIFICA APPORTATA AL PIANO E ALLA PROPOSTA DI
CONCORDATO .................................................................................... 31
1.6 LE OSSERVAZIONI RASSEGNATE DALL’UFFICIO COMMISSARIALE IN
MERITO ALLA MODIFICA DEL PIANO E DELLA PROPOSTA DI
CONCORDATO E IL (PRIMO) DIFFERIMENTO DELL’ADUNANZA DEI
CREDITORI .......................................................................................... 35
1.7 LA MEMORIA DI CHIARIMENTI DIMESSA DALLA FONDAZIONE ........... 41
1.8 LA SECONDA MODIFICA APPORTATA AL PIANO E ALLA PROPOSTA DI
CONCORDATO E IL SECONDO DIFFERIMENTO DELL’ADUNANZA DEI
CREDITORI .......................................................................................... 43
CAPITOLO II
BREVE STORIA, ATTIVITÀ ED ORGANI DELLA FONDAZIONE.........................49
2.1 BREVE STORIA ED ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE SALVATORE
MAUGERI ........................................................................................... 49
2.2 ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DELLA FONDAZIONE ........................ 53
2.3 EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DELLA
FONDAZIONE ...................................................................................... 54
2.4 IL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. N.
231/2001 E L’ORGANO DI VIGILANZA (RINVIO) .................................. 58
2.5 RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ DI PAVIA ........................................... 59
CAPITOLO III
LE CAUSE DELLA CRISI E L’ANALISI DEI BILANCI .............................................61
3.1 LE CAUSE DELLA CRISI NELLA PROSPETTIVA DELLA DEBITRICE ......... 61
3.2 LE CAUSE DEL DISSESTO DESUMIBILI DALL’ANALISI DEI BILANCI:
PREMESSA METODOLOGICA ................................................................ 63
3.3 PROSPETTI DI BILANCIO – ESERCIZI 2008/2014 ................................. 64
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3.4 ATTIVO PATRIMONIALE .................................................................... 68
3.4.1 Immobilizzazioni immateriali - composizione della voce ed
evoluzione ................................................................................. 68
3.4.2 Immobilizzazioni immateriali - criticità - P.V.C. della G.D.F.
del 24 ottobre 2012 ................................................................... 72
3.4.3 Immobilizzazioni materiali - composizione della voce ed
evoluzione ................................................................................. 78
3.4.4 Immobilizzazioni materiali - criticità ....................................... 80
3.4.5 Immobilizzazioni finanziarie - composizione della voce ed
evoluzione ................................................................................. 80
3.4.6 Immobilizzazioni finanziarie - criticità .................................... 82
3.4.7 Crediti verso clienti .................................................................. 83
3.4.8 Altre voci dell’attivo ................................................................. 86
3.5 PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO ...................................................... 88
3.5.1 Patrimonio Netto ...................................................................... 88
3.5.2 Trattamento di Fine Rapporto .................................................. 91
3.5.3 Fondi rischi ed oneri - composizione della voce ...................... 91
3.5.4 Fondi rischi ed oneri -contenzioso tributario pendente ........... 94
3.5.5 Debiti verso banche e società di factoring ............................... 94
3.5.6 Debiti verso fornitori ................................................................ 97
3.5.7 Debiti tributari .......................................................................... 99
3.5.8 Debiti verso enti previdenziali ................................................ 100
3.5.9 Debiti verso altri ..................................................................... 101
3.5.10 Ratei e risconti passivi ............................................................ 101
3.5.11 Conti d’ordine ........................................................................ 102
3.6 CONTO ECONOMICO ........................................................................ 102
3.7 SITUAZIONE FINANZIARIA ............................................................... 107
3.8 CONCLUSIONI SULLE CAUSE DELLA CRISI DI FSM ........................... 109
CAPITOLO IV
LA CONDOTTA DELLA DEBITRICE IN COSTANZA DI PROCEDURA E
L’ATTIVITÀ EFFETTUATA DAI COMMISSARI GIUDIZIALI .............................112
4.1 LA CONDOTTA DELLA DEBITRICE IN CORSO DI PROCEDURA .............. 112
4.2 PECULIARITÀ DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA E VERIFICHE
EFFETTUATE DAI COMMISSARI GIUDIZIALI ........................................ 114
4.2.1 Verifiche di carattere contabile .............................................. 115
4.2.2 Ulteriori attività di verifica .................................................... 120
4.3 L’ADEMPIMENTO DELLE FORMALITÀ DI PROCEDURA ........................ 137
4.3.1 Deposito delle spese di procedura da parte di FSM .............. 137
4.3.2 Invio delle comunicazioni ex art. 171 L. Fall. ........................ 137
4.4 L’ESITO DELLE VERIFICHE SVOLTE DAI COMMISSARI GIUDIZIALI .... 139
CAPITOLO V
L’ESAME DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 OTTOBRE 2014.
VERIFICA DELLE POSTE ATTIVE E DEI CONTI D’ORDINE. ............................144
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5.1. LA SITUAZIONE CONTABILE DI RIFERIMENTO AL 31 OTTOBRE 2014 .... 144
5.2. COMMENTO ALLE VOCI DELL’ATTIVO ................................................ 149
5.2.1 Immobilizzazioni immateriali ................................................. 149
5.2.2 Immobilizzazioni materiali ..................................................... 152
5.2.3 Immobilizzazioni finanziarie .................................................... 157
5.2.4 Rimanenze di magazzino .......................................................... 160
5.2.5 Crediti verso clienti e imprese controllate............................... 161
5.2.6 Altre attività .............................................................................. 168
5.3. RIEPILOGO DELL’ANALISI SULL’ATTIVO ............................................. 171
5.4. COMMENTO AI CONTI D’ORDINE ........................................................ 172
CAPITOLO VI
IL PASSIVO CONCORDATARIO INDICATO DALLA DEBITRICE .....................174
6.1. PASSIVO CONCORDATARIO PREDISPOSTO DALLA DEBITRICE .............. 174
6.1.1 Fondi rischi ed oneri ................................................................ 174
6.1.2 Trattamento di fine rapporto ................................................... 178
6.1.3 Debiti verso le banche ............................................................. 180
6.1.4 Debiti verso altri finanziatori .................................................. 183
6.1.5 Debiti verso fornitori ............................................................... 184
6.1.6 Debiti verso imprese controllate .............................................. 187
6.1.7 Debiti tributari ......................................................................... 187
6.1.8 Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza ..................... 190
6.1.9 Debiti verso altri ...................................................................... 193
6.1.10 Ratei e risconti passivi ............................................................. 197
6.2 PREDEDUZIONE ................................................................................... 198
6.3 RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEL PASSIVO CONCORDATARIO ......... 200
CAPITOLO VII
L’ESAME DELLA SITUAZIONE CONTABILE AGGIORNATA AL 30
SETTEMBRE 2015 ..........................................................................................................201
7.1. LA SITUAZIONE CONTABILE AGGIORNATA AL 30 SETTEMBRE 2015 .... 201
7.2. ATTIVITÀ SVOLTA DALL’ORGANO COMMISSARIALE ........................... 202
CAPITOLO VIII
DESCRIZIONE DEL PIANO E DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO
DEFINITIVI .....................................................................................................................206
8.1 PREMESSA ........................................................................................ 206
8.2 I PATTI PARACONCORDATARI STIPULATI DALLA FONDAZIONE
MAUGERI: CONTENUTO DEGLI ACCORDI ........................................... 206
8.2.1 L’Accordo con la Regione Lombardia. Rinvio ...................... 210
8.2.2 L’Accordo Quadro FSM/Prelios ............................................ 210
8.2.3 L’Accordo Fondazione/Prelios/Istituti di Credito Fondo
Immobiliare (Accordo Fondo) ................................................ 216
8.2.4 L’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco ................. 219
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8.2.5 L’Accordo di Investimento con Trilantic Capital Partners .... 226
8.3 IL PIANO DI CONCORDATO DEFINITIVO ............................................ 228
8.3.1 Il conferimento al Fondo Iaso degli immobili e dei relativi
debiti bancari ipotecari .......................................................... 231
8.3.2 Il Conferimento dell’Azienda Sanitaria in Newco .................. 233
8.3.3 Acquisto di n. 112 quote del Fondo da parte di Trilantic ...... 236
8.3.4 Primo aumento di Capitale da parte di Trilantic ................... 238
8.3.5 La possibilità di ulteriori aumenti di capitale TCP ............... 241
8.3.6 Valorizzazione di Newco e Way-out di Trilantic .................... 243
8.3.7 Governance e Management di Newco .................................... 245
8.3.8 La liquidità presente in Fondazione ...................................... 248
8.4 LA PROPOSTA DI CONCORDATO E LA SUDDIVISIONE IN CLASSI DEL
CETO CREDITORIO ............................................................................ 249
8.5 I TEMPI DI PAGAMENTO. RINVIO ....................................................... 268
8.6 LA RELAZIONE DELL’ESPERTO ATTESTATORE ................................... 269
CAPITOLO IX
L’ANALISI DEL PIANO INDUSTRIALE DI NEWCO E DEL PIANO
FINANZIARIO DI FSM ALLA BASE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO. .275
9.1 PIANO INDUSTRIALE – CENNI ESSENZIALI ........................................ 275
9.2 PREVISIONI ECONOMICHE DEL PIANO INDUSTRIALE ........................ 277
9.2.1 Ricavi previsionali .................................................................. 277
9.2.2 Costi previsionali .................................................................... 282
9.3 PIANO CONCORDATARIO, PROSPETTI DI STATO PATRIMONIALE E DI
CONTO ECONOMICO .......................................................................... 285
9.4 ANALISI DI SENSITIVITÀ E RIFLESSI DEL PIANO INDUSTRIALE SULLA
PROPOSTA DI CONCORDATO ............................................................. 288
9.5 CONFRONTO TRA I DATI ECONOMICI AL 31/12/2015, PREVISIONALI
E CONSUNTIVI .................................................................................. 293
9.6 FSM STIMA DEI FLUSSI DI CASSA SINTETICI 2016 - 2019 .................. 297
CAPITOLO X
CONSIDERAZIONI DEI COMMISSARI IN MERITO ALLA FATTIBILITÀ DEL
PIANO DI CONCORDATO ............................................................................................301
10.1 INTRODUZIONE E PROFILI DI CRITICITÀ DEL PIANO ...................... 301
10.1.1 Rischi da D.Lgs 231/2001 e le “ricadute” dei procedimenti
penali ................................................................................... 301
10.1.2 Il contenzioso con la Regione Lombardia e le ricadute sulla
soluzione concordataria ...................................................... 304
10.1.3 Gli accordi ‘para-concordatari’: limiti e validità ............. 315
10.1.4 La modifica della soluzione contemplante una datio in
solutum ................................................................................ 322
10.1.5 La durata del piano ............................................................. 323
10.1.6 Gli accreditamenti sanitari di Newco .................................. 326
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10.1.7 Rapporti con banche e istituti di factoring: la legittimità
degli incassi in compensazione dopo la data di
concordato ........................................................................... 331
10.1.8 La questione della solidarietà passiva per i debiti relativi
all’azienda conferita e la verifica sull’adeguatezza dei
fondi rischi accantonati a copertura delle passività
potenziali ............................................................................. 333
10.1.9 Le conseguenze in caso di mancato avveramento delle
condizioni sospensive degli accordi para-concordatari ..... 341
10.1.10 Il modello organizzativo adottato ai sensi del Dlgs n.
231/2001 e l’Organo di vigilanza ....................................... 344
10.2. LA FATTIBILITÀ GIURIDICA ED ECONOMICA DELLA PROPOSTA DI
CONCORDATO .................................................................................. 348
CAPITOLO XI
LE CONSIDERAZIONI DEI COMMISSARI IN MERITO ALLA
RESPONSABILITÀ DEI PRECEDENTI AMMINISTRATORI E ALLA
VEROSIMILE INSUSSISTENZA DI ATTI DI FRODE. .............................................353
11.1 I VEROSIMILI PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DELLA
FONDAZIONE E LE INIZIATIVE INTRAPRESE DA FSM ........................ 353
11.2 LA VEROSIMILE ASSENZA DI ATTI DI FRODE A DANNO DEI
CREDITORI ...................................................................................... 354
CAPITOLO XII
IL PASSIVO CONCORDATARIO DETERMINATO DAI COMMISSARI E I
CREDITORI AMMESSI AL VOTO ..............................................................................357
12.1 PREMESSA METODOLOGICA ......................................................... 357
12.2 LE LINEE GUIDA SEGUITE DAI COMMISSARI ................................. 358
12.3 IL PASSIVO CONCORDATARIO DETERMINATO DAI COMMISSARI ... 361
12.3.1 I creditori privilegiati .......................................................... 361
12.3.2 I creditori chirografari ........................................................ 363
12.3.3 Il passivo concordatario determinato dai Commissari ....... 365
CAPITOLO XIII
LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO ...............................367
13.1 LE AZIONI REVOCATORIE ............................................................. 367
13.2 IL MIGLIORE SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI .......................... 372
CAPITOLO XIV
CONCLUSIONI ...............................................................................................................378
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 7
Premessa alla relazione ex art. 172 L.F.
Come noto, l’adunanza dei creditori della procedura di concordato
preventivo relativo alla Fondazione Salvatore Maugeri ha subito diversi
rinvii, l’ultimo dei quali con decreto del Tribunale di Pavia in data 10
febbraio 2016, che ha fissato l’adunanza in data 19 aprile 2016, alle ore
10,30.
Il rinvio è stato richiesto dalla Ricorrente, che ha motivato la propria istanza
con la necessità di procedere ad una modifica - in senso migliorativo - al
piano ed alla proposta di concordato formulati ai propri creditori, come sarà
illustrato nel prosieguo, per il periodo di tempo strettamente necessario a
consentire la conclusione delle negoziazioni con il fondo di diritto
lussemburghese Trilantic Capital Partners V (Europe) GP S.à r.l., nonché il
perfezionamento dei relativi accordi e la predisposizione delle conseguenti
modifiche al piano ed alla proposta di concordato.
Il team commissariale non può esimersi dal precisare che i tempi necessari
per la finalizzazione del piano si sono rivelati notevolmente lunghi. La
cronologia degli ultimi accadimenti è la seguente:
- il piano concordatario definitivo è stato inviato via e-mail al team
commissariale solo in data 22 marzo 2016;
- in data 24 marzo 2016, FSM ha trasmesso al team commissariale la
bozza della Memoria Integrativa, modificativa della proposta
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concordataria. Il documento definitivo è stato depositato presso il
Tribunale di Pavia solo in data 4 aprile 2016;
- sempre in data 24 marzo 2016, FSM ha sottoscritto i nuovi accordi,
modificati alla luce della proposta concordataria aggiornata, con Prelios e
con gli Istituti di Credito, ad eccezione della Banca Nazionale del Lavoro
e della società di factoring Ifitalia (Gruppo BNL), la cui firma era
prevista per il giorno 29 marzo 2016;
- il verbale del 22 marzo 2016 della riunione del C.d.A. di “approvazione
della memoria modificativa della proposta di concordato preventivo con
continuità aziendale” è stato messo a disposizione del team
commissariale solo in data 31 marzo 2016;
- BNL ed Ifitalia non hanno firmato l’accordo modificativo nei tempi
previsti, in quanto non disponevano della necessaria autorizzazione da
parte della capogruppo francese, BNP Paribas;
- a seguito di un’intensa attività di FSM per sbloccare la situazione di
stallo, BNL ed Ifitalia hanno aderito ad una clausola che prevedeva
l’approvazione definitiva del piano, in assenza di comunicazioni negative
entro il giorno 8 aprile 2016. Solo in tale data, pertanto, l’Accordo con
le Banche, condizione essenziale per la realizzabilità del piano
concordatario, è divenuto definitivo;
- il termine di legge per il deposito della relazione ex art. 172 L.F. è
stabilito per il 9 aprile 2016.
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Alla luce di quanto sopra, è evidente che il team commissariale non ha
avuto la possibilità materiale di esaminare con la necessaria disponibilità
di tempo i documenti di recentissima acquisizione poc’anzi elencati.
La presente relazione ex art. 172 L.F., dunque, darà conto di tutte le analisi
effettuate in corso di procedura, basate sulla documentazione
precedentemente acquisita (anche in bozza), nonché sulle informazioni
trasmesse da FSM e discusse con il management ed i suoi consulenti.
Il team commissariale non si assume la responsabilità per eventuali
variazioni contenute nella proposta concordataria definitiva e nei documenti
allegati - che per ragioni di tempo non è stato possibile visionare - non
precedentemente resi noti al Collegio dei Commissari.
Si precisa, peraltro, che qualora dall’esame di detti documenti dovessero
emergere, successivamente al deposito della presente relazione, elementi di
significativo interesse dei creditori, il team commissariale provvederà a
depositare un’integrazione della predetta ed a metterla a disposizione dei
creditori entro la data dell’adunanza.
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 10
Capitolo I
L’iter concordatario: dal deposito del ricorso ex art. 161, 6°
comma, l. fall., alla redazione della presente relazione
commissariale
1.1 Il ricorso ex art. 161, 6° comma, l. fall. del 31 ottobre 2014 e la
fase “pre-concordataria”
Con ricorso ex art. 161, 6° comma, L. Fall., la Fondazione Salvatore
Maugeri (d’ora innanzi, per brevità, anche solo “Fondazione Maugeri”,
“Fondazione” o “FSM”) ha instato affinché il Tribunale di Pavia
ammettesse la predetta società alla procedura di concordato preventivo,
riservandosi di presentare, nel termine all’uopo fissato dal Collegio, il piano,
la proposta e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge, ovvero, in
alternativa, un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis L. Fall.
Con decreto pubblicato in data 4 novembre 2014, il Tribunale di Pavia ha
concesso alla Fondazione termine fino al 1° marzo 2015 per la
“presentazione di una proposta definitiva di concordato (con il piano e la
documentazione completa di cui ai secondo e terzo comma di tale norma) o
di una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti” (così
il decreto del Tribunale di Pavia), nominando quali commissari giudiziali il
dott. Rolando Brambilla, il prof. avv. Stefano Ambrosini e il dott. avv.
Mauro Zampollo.
Nell’occasione, il Collegio ha altresì disposto una serie di obblighi
informativi a carico della debitrice, quali, in particolare, il deposito in
Cancelleria e la trasmissione all’ufficio commissariale, con cadenza mensile
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 11
della situazione finanziaria dell’impresa e di una breve relazione esplicativa
in merito allo “stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché
sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l’elenco delle più
rilevanti operazioni compiute sia di carattere negoziale, che gestionale,
industriale, finanziario, o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro
30.000,00 con l’indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti
variazioni di magazzino” (così il decreto del Tribunale del 4 novembre
2014, p. 2).
In data 26 febbraio 2015, la Fondazione ha formulato al Tribunale istanza
per la concessione di una proroga di almeno sessanta giorni per il deposito
della proposta di concordato e del piano di cui all’art. 161, commi 2 e 3, L.
Fall., nonché dell’ulteriore documentazione prevista dalla legge, ovvero in
alternativa, del ricorso per l’omologa di un accordo di ristrutturazione dei
debiti ai sensi dell’art. 182 bis, 1° comma, L. Fall.
A fondamento della propria richiesta la ricorrente ha affermato:
a) di avere intrapreso, “tutte le iniziative necessarie verificare la sussistenza
delle condizioni e dei presupposti per addivenire alla stipula di un accordo
di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis l. fall.”, avendo
presentato al sistema bancario una proposta di accordo, unitamente al
relativo piano di ristrutturazione finanziaria, contemplante, da un lato, “la
separazione della Fondazione dalla nuova azienda sanitaria (NewCo) da
creare per conferimento, della quale la conferente resterà quanto meno
socio di riferimento”, nonché, dall’altro, “l’apporto del patrimonio
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immobiliare e dell’indebitamento finanziario della Fondazione ad un
apposito fondo, ai fini dell’eliminazione dell’eccesso di indebitamento”
(così l’istanza del 26 febbraio 2015, p. 3-4).
b) di avere sottoposto, in data 2 febbraio 2015, all’attenzione del ceto
bancario un aggiornamento del proprio piano di ristrutturazione che avrebbe
dovuto contemplare (i) “la costituzione da parte della Fondazione del già
citato fondo immobiliare (il "Fondo Immobiliare"), e l’apporto allo stesso
di tutti gli immobili di proprietà della Fondazione medesima (ad eccezione
degli immobili siti in Pavia, Tradate e Veruno); (ii) l’accollo liberatorio da
parte del Fondo Immobiliare dell’indebitamento bancario della Fondazione
garantito da ipoteche sugli immobili che saranno apportati al Fondo
Immobiliare, nonché dell’indebitamento della Fondazione derivante da un
contratto di mutuo chirografario stipulato fra FSM e Banca Regionale
Europea S.p.A. (ora Unione Banche Italiane S.C.p.A.) in data 25.6.1998 (il
"Mutuo UBI"); (iii) l’emissione, da parte del Fondo Immobiliare, di quote
per un valore pari al valore degli immobili apportati al Fondo Immobiliare
al netto del debito accollato dallo stesso e la sottoscrizione e liberazione
delle suddette quote da parte della Fondazione; (iv) il riscadenziamento dei
mutui accollati dal Fondo Immobiliare, la costituzione di ipoteca di primo
grado sull’immobile sito in Telese Terme e di ipoteche di secondo grado
sugli altri immobili apportati al Fondo Immobiliare a garanzia del Mutuo
UBI e il rimborso da parte del Fondo Immobiliare di tutto l’indebitamento
bancario accollato a specifici termini e condizioni da negoziarsi fra le
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parti; (v) la costituzione da parte della Fondazione - come già detto - di una
nuova società ("NewCo") alla quale verrà conferita - sotto condizione
dell’ottenimento da parte di NewCo degli accreditamenti necessari allo
svolgimento dell’attività in regime di servizio sanitario nazionale da parte
delle Autorità competenti - l’azienda sanitaria costituita dai rami di azienda
(cliniche) di proprietà di FSM costituiti dal complesso di beni mobili,
immobili, immateriali, materiali, contratti e rapporti giuridici destinati
dalla Fondazione allo svolgimento della sua attività di assistenza sanitaria
nelle varie strutture ospedaliere oggi gestite dalla Fondazione. […] (vi) la
stipula fra la Fondazione e il Fondo Immobiliare di contratti di locazione
aventi ad oggetto i termini e condizioni attraverso cui Fondazione (ovvero -
a seguito dell’ottenimento degli accreditamenti necessari allo svolgimento
dell’attività di assistenza sanitaria da parte delle Autorità competenti -
NewCo) condurrà in locazione gli immobili apportati dalla Fondazione al
Fondo Immobiliare ai sensi di quanto previsto sopra sub (i); (vii) il
consolidamento delle linee di credito a breve termine in essere fra la
Fondazione e le banche sue creditrici che saranno incluse nell’Azienda
Sanitaria nell’ambito dell’operazione di conferimento di cui sopra sub (v) e
il rimborso di tale esposizione da parte di NewCo (ovvero - nelle more
dell’acquisizione a suo favore degli accreditamenti necessari allo
svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria da parte delle Autorità
competenti - da parte della Fondazione) a specifici termini e condizioni da
negoziarsi fra le parti; (viii) il riscadenziamento dei mutui ipotecari in
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 14
essere Era la Fondazione e le banche sue creditrici che saranno inclusi nei
rami d’azienda conferiti a NewCo nell’ambito dell’operazione di
conferimento di cui sopra sub (v) e il rimborso di tale esposizione da parte
di NewCo (ovvero - nelle more dell’acquisizione a suo favore degli
accreditamenti necessari allo svolgimento dell’attività di assistenza
sanitaria da parte delle Autorità competenti - da parte della Fondazione) a
specifici termini e condizioni da negoziarsi fra le parti; (ix) la concessione
da parte di tutte o alcune delle banche creditrici di Fondazione a
quest’ultima di c.d. "nuova finanza", che sarà inclusa nell’Azienda
Sanitaria conferita a NewCo nell’ambito dell’operazione di conferimento di
cui sopra sub (v) e il rimborso di tale esposizione da parte di NewCo
(ovvero - nelle more dell’acquisizione a suo favore degli accreditamenti
necessari allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria da parte delle
Autorità competenti - da parte della Fondazione) a specifici termini e
condizioni da negoziarsi fra le parti; la costituzione di un pegno a garanzia
della Nuova Finanza su quote del Fondo aventi un valore pari al 110%
della Nuova Finanza” (ibidem, p. 6-7-8);
c) di avere proficuamente avviato “i contatti con la Regione Lombardia al
fine di verificare la sussistenza delle condizioni per addivenire ad un
accordo stragiudiziale in ordine alla pretesa risarcitoria (dell’importo
massimo stimabile di circa Euro 223 milioni) formulata dalla Regione nei
confronti della Fondazione a seguito di costituzione di parte civile della
Regione Lombardia nei procedimenti penali nn. 61342/2013 e 6473/2013
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attualmente pendenti davanti al Tribunale di Milano” (così l’istanza del 26
febbraio 2015, p. 8); accordo, questo, contemplante: (a) l’impegno della
Regione a revocare, prima del deposito dell’accordo di ristrutturazione, ai
sensi dell’art. 82, comma 1, c.p.p. la costituzione di parte civile proposta nei
confronti [di un ex dirigente di FSM], a fronte del pagamento di un importo
da determinarsi nel corso delle negoziazioni che sarà corrisposto ad una
certa scadenza (la cui determinazione è ancora oggetto di trattative)
successiva all’intervenuta definitiva omologazione dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti della Fondazione; (b) l’impegno della
Fondazione a corrispondere alla Regione Lombardia l’importo di cui sub
(a) entro la scadenza concordata; (c) l’impegno della Regione - nel caso in
cui quest’ultima riproponesse, a seguito dell’accertamento con sentenza
definitiva dei fatti oggetto del procedimento penale pendente nei confronti
[di un ex dirigente di FSM], l’azione risarcitoria verso la Fondazione in
sede civile e quest’ultima dovesse essere condannata in via definitiva al
risarcimento per un importo superiore all’importo di cui sopra sub (a) - ad
accettare di soddisfare il proprio credito eccedente il predetto importo
esclusivamente sulle quote del Fondo Immobiliare che resteranno di
proprietà della Fondazione e, in caso di incapienza delle stesse, sulle
partecipazioni possedute dalla Fondazione in NewCo, rinunciando ora per
allora: (i) all’eventuale credito per risarcimento danni che dovesse restare
insoddisfatto per l’incapienza delle predette quote del fondo o delle predette
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 16
partecipazioni; nonché (ii) ad ogni azione di qualsiasi tipo, anche cautelare,
nei confronti della NewCo e del Fondo Immobiliare” (ibidem, p. 9-10);
d) di avere dato altresì corso “in parallelo [al]le iniziative opportune al fine
di pervenire alla ristrutturazione del proprio indebitamento attraverso lo
strumento giuridico del concordato preventivo con continuità aziendale
previsto dagli artt. 160 e 186 bis l. fall.” (ibidem, p. 10).
Con provvedimento del 5 marzo 2015, il Tribunale, ritenuto, da un lato, di
necessitare di “chiarimenti (e relativa documentazione) in ordine ad alcune
questione accennate nell’istanza di proroga” e, dall’altro, di dovere
“ottenere il parere del Collegio Commisariale”, ha “riserva[to] ogni
provvedimento sull’istanza di proroga al deposito di memoria /e da parte
della ricorrente a chiarimento delle questioni sopra indicate e al deposito
da parte dei Commissari Giudiziali del loro parere”.
Con decreto del 25 marzo 2015 il Tribunale, “letta l’integrazione depositata
dal proponente ed il parere dei commissari giudiziali”, ha ritenuto l’istanza
avanzata dalla Fondazione Maugeri meritevole di accoglimento, così
differendo sino al 2 maggio 2015 il termine concesso in prima battuta per il
deposito della proposta di concordato e del piano.
* * *
1.2 Il ricorso contenente il piano e la proposta originaria di
concordato
In data 2 maggio 2015 (ultimo termine utile, concesso con decreto del 25
marzo 2015, in accoglimento dell’istanza di proroga ex art. 161, comma 6°,
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L. Fall. presentata dalla debitrice) la Fondazione Salvatore Maugeri, in
persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, Prof. Gualtiero Brugger, dopo avere preso atto
dell’“insussistenza dei presupposti per addivenire alla ristrutturazione del
proprio indebitamento mediante il ricorso allo strumento dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis l. fall.” (così il ricorso ex
artt. 160 ss. l. fall.), si è risolta a presentare ricorso per l’“ammissione alla
procedura di Concordato Preventivo ex art. 161, comma 1, l. fall.”,
corredato dalla documentazione prevista dall’art. 161 L. Fall., (a) del piano,
contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di
adempimento della proposta concordataria, nonché – in conformità a quanto
previsto dall’art. 186-bis, comma 2, lett. (a), L. Fall. – l’analitica indicazione
dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, delle
risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; (b) della
proposta di concordato; (c) della situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell’impresa al 31 ottobre 2014; (d) dello stato analitico ed
estimativo delle attività di FSM e l’elenco dei titolari di diritti reali o
personali sui beni della Fondazione; (e) dell’elenco dei creditori con
l’indicazione delle rispettive pretese e delle cause legittime di prelazione; (f)
della relazione di attestazione del dott. Alberto Guiotto (professionista in
possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 67, comma 3, lett. d, L.
Fall.) della veridicità dei dati aziendali, della fattibilità del piano e della
funzionalità della continuazione dell’attività d’impresa al miglior
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 18
soddisfacimento dei creditori, come prescritto dal terzo comma dell’art. 161
L. Fall. e dall’art. 186-bis, comma 2, lett. b) L. Fall.
In tale sede, la ricorrente, dopo aver illustrato la propria struttura societaria e
il relativo core business, ha ripercorso i principali accadimenti intercorsi
negli esercizi immediatamente precedenti all’instaurazione della procedura
concordataria, indicando le ragioni dello stato di crisi (la cui nozione, com’è
noto, ricomprende l’insolvenza, certamente ravvisabile nel caso di specie) in
cui essa si è trovata a partire dal 2011 – riconducibili, nella prospettiva della
debitrice, a fattori straordinari e, segnatamente, (i) alle “note vicende
giudiziarie” e il loro riflesso “sulla situazione patrimoniale e finanziaria
della Fondazione”; (ii) alle sanzioni comminate “da una verifica fiscale
dall’Agenzia delle Entrate avente a oggetto il periodo 2004-2010”; (iii) agli
oneri derivanti dal patteggiamento concluso con l’Autorità Giudiziaria,
“discendenti dalla contestata violazione, in capo alla Fondazione, degli
obblighi di cui al D. Lgs. n. 231/2001”; (iv) alle svalutazioni ed altri oneri
straordinari; (v) all’azione di risarcimento promossa dalla Regione
Lombardia, pur se “in termini potenziali e contestabili” alla data di
presentazione della proposta concordataria), economici (principalmente, una
grave contrazione dei ricavi non compensata da un altrettanto forte
contenimento dei costi) e finanziari (vale a dire, il venir meno della capacità
della Fondazione di provvedere con regolarità al pagamento delle proprie
obbligazioni, in particolar modo verso i fornitori, e ciò in conseguenza della
significativa riduzione degli affidamenti disposti dal sistema bancario.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 19
In questa luce, FSM ha enucleato le strategie impiegate in passato per
(tentare di) superare il proprio stato di crisi, culminate, dopo l’infruttuosa
esecuzione del Programma Industriale 2012-2014 e del rinnovamento del
consiglio di amministrazione, nella domanda di concordato preventivo,
basato sulla continuità aziendale per un durata complessiva di cinque anni
(decorrenti dall’omologazione del concordato) sul presupposto che tale
scenario costituisca l’opzione più idonea a superare lo stato di crisi,
perseguendo il miglior soddisfacimento dei creditori.
La prima versione del piano predisposta dal management della società,
strutturato sullo schema della continuità aziendale ex art. 186-bis L. Fall.,
contemplava, in sintesi:
(a) il conferimento in un (appositamente costituito) fondo comune di
investimento di tutti gli immobili strumentali e delle passività (di matrice
bancaria) garantite con ipoteche iscritte sui predetti immobili, per
l’ammontare di circa euro 46,8 milioni, con conseguente accollo delle
predette passività da parte del fondo immobiliare;
(b) l’adesione da parte degli istituti di credito coinvolti all’accollo con
liberazione della Fondazione (subordinatamente all’intervenuta efficacia del
conferimento dell’azienda sanitaria) da qualsiasi obbligazione nei confronti
delle banche;
(c) la costituzione, da parte della Fondazione, mediante conferimento in
denaro, di un c.d. “veicolo speciale di smobilizzo” (“VSS”), sotto forma di
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
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società per azioni, cui la Fondazione avrebbe apportato n. 112 quote del
Fondo Immobiliare (ciascuna avente un valore di euro 500.000,00);
(d) l’emissione, da parte del VSS, di strumenti finanziari partecipativi che
sarebbero stati dalla stessa assegnati a titolo di datio in solutum ad alcuni dei
creditori chirografari di FSM in proporzione al loro credito in linea capitale,
cristallizzato alla data del 31 ottobre 20141;
(e) il conferimento, da parte della Fondazione, a una società di nuova
costituzione – da perfezionarsi entro dodici mesi dal passaggio in giudicato
del decreto di omologazione del concordato e subordinatamente alla stessa e
alla conferma da parte delle competenti autorità degli accreditamenti e dei
riconoscimenti IRCCS necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria
attualmente esercitata dalla Fondazione – del compendio aziendale della
debitrice, composto dal complesso dei beni, rapporti giuridici e contratti
organizzati dalla Fondazione per lo svolgimento della propria attività di
assistenza sanitaria;
(f) l’accollo, da parte della Newco, del debito bancario (ipotecario e
chirografario) della Fondazione (fatta eccezione per le passività trasferite al
fondo immobiliare di cui alla lett. a) e l’adesione da parte degli istituti di
credito a tale accollo con liberazione della Fondazione (subordinatamente
1 Tali strumenti partecipativi avrebbero attribuito ai loro titolari il diritto di ricevere in via
esclusiva i proventi derivanti dalla vendita delle quote del fondo immobiliare apportate al
VSS e dell’eventuale incasso di dividendi corrisposti dal medesimo fondo, al netto delle
commissioni di collocamento, dei costi di funzionamento e liquidazione del VSS e delle
imposte e tasse versate.
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all’intervenuta efficacia del conferimento dell’azienda sanitaria) da qualsiasi
obbligazione nei confronti di tali istituti;
(g) il perfezionamento, a latere della presentazione del piano di concordato,
di alcuni accordi para-concordatari con i principali creditori finanziari,
volto, da un lato, a regolare la struttura dei finanziamenti necessari per
supportare l’esecuzione del concordato, nonché dall’altro, a recepire le
numerose operazioni straordinarie che vedranno coinvolta Fondazione
Maugeri in seguito all’omologazione del concordato;
(h) la suddivisione dei creditori concorsuali della Fondazione in nove classi.
Classe 1: Regione Lombardia, titolare di un credito contestato ex art. 176 L.
Fall. per euro 230.833.000,00, pari alla pretesa risarcitoria asseritamente
vantata dalla Regione Lombardia nei confronti della Fondazione, quale
responsabile civile nel corso del procedimento penale pendente davanti al
Tribunale di Milano radicato nei confronti di alcuni soggetti apicali della
Fondazione; Classe 2: crediti contestati ex art. 176 L. Fall. relativi ai
contenziosi pendenti nei confronti della Fondazione, aventi ad oggetto
fattispecie di responsabilità “medica”, per un totale di euro 17.284.928,04;
Classe 3: creditori titolari di crediti chirografi che, in virtù delle
caratteristiche del rapporto in essere con la Fondazione, sono per diverse
ragioni considerati “essenziali” per lo svolgimento e la continuazione da
parte della Fondazione della propria attività di impresa, per un totale di euro
9.990.690,48; Classe 4: creditori titolari di crediti commerciali chirografari
diversi da quelli inseriti nella terza classe, per un totale di euro
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 22
66.091.802,69; Classe 5: gli istituti di credito titolari di crediti garantiti da
ipoteche sugli immobili apportati al fondo immobiliare, con i quali la
Fondazione ha stipulato, per un totale di euro 46.817.552,02; Classe 6: gli
istituti bancari titolari di crediti garantiti da ipoteche sugli immobili che
saranno conferiti dalla Fondazione alla newco nell’ambito dell’operazione di
conferimento dell’azienda sanitaria, per un totale di euro 13.650.923,51;
Classe 7: gli istituti bancari chirografari, il cui rapporto contrattuale con la
Fondazione verrà trasferito alla newco mediante il conferimento dell’azienda
sanitaria, ai sensi dell’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco, per un
totale di euro 66.842.120,30. Tale classe include altresì il credito vantato
dalla Unione Banche Italiane s.c.p.a. nei confronti della Fondazione assistito
da ipoteca sull’immobile sito in Milano, via Dardanoni 7, per la parte
ritenuta non capiente ai sensi della relazione giurata redatta ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 160, comma 2, L. Fall. del dott. Andrea Corti e del dott.
Francesco Carnevali. La Proposta prevede che i creditori inseriti nella
settima classe, a fronte di un riscadenziamento del loro debito in 10 anni,
siano soddisfatti in misura integrale, secondo le disposizioni contenute
nell’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco. Ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 177, comma 1, L. Fall. i creditori inseriti nella settima classe
hanno diritto di voto per l’intero ammontare dei rispettivi crediti; Classe 8:
composta dalla Ifitalia s.p.a. titolare di crediti chirografari per anticipazioni
assistite da cessioni di credito per un totale di euro 3.722.813,73; Classe 9:
composta dalla Factorit s.p.a. e dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 23
s.c.a.r.l., titolari di crediti chirografari a titolo, rispettivamente, di contratti di
factoring stipulati con la Fondazione e di linee di credito per anticipi salvo
buon fine, per un totale di euro 2.841.457,46.
Come verrà illustrato nel prosieguo, la proposta originaria ha subìto due
successive modifiche, le quali (merita segnalarlo sin d’ora) non si sono
rivelate, in ogni caso, suscettibili di importare variazioni sostanziali
significative rispetto alla percentuale di soddisfazione offerta ai creditori.
Sin dal deposito del ricorso, la debitrice ha prospettato come tale strategia,
unitamente all’utilizzo delle disponibilità liquide conseguenti alla
prosecuzione dell’attività d’impresa, e all’incasso dei crediti, sarebbero stati
idonei a consentire alla Fondazione Maugeri di ottenere le risorse necessarie
per soddisfare in misura integrale, oltre (i) alle spese di procedura e agli altri
crediti prededucibili, tutti quei soggetti (ii) che vantano pretese munite di
privilegio generale, (iii) i creditori titolari di pretese chirografarie, ma che
vantano rapporti commerciali con la Fondazione assolutamente
indispensabili (e imprescindibili) per lo svolgimento e la continuazione
dell’attività sanitaria, (iv) gli Istituti di Credito Fondo Immobiliare, vale a
dire gli istituti di credito titolari di crediti garantiti da ipoteche sugli
Immobili Apportati al Fondo, con i quali la Fondazione ha stipulato
l’Accordo Fondazione/ Prelios/ Istituti di Credito Fondo Immobiliare (v) gli
istituti di credito garantiti da ipoteche sugli immobili oggetto del
conferimento di rami d’azienda suddetto da parte della Fondazione alla
nuova società, (vi) gli istituti di credito chirografari il cui rapporto
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 24
contrattuale in essere con la Fondazione verrà trasferito alla NewCo in forza
del conferimento dei rami d’azienda descritto in precedenza, (vii) il creditore
chirografario Ifitalia s.p.a., tale in forza delle anticipazioni assistite da
cessioni di credito per un totale di euro 3.722.813,73
Quanto alle restanti tre classi di creditori, il piano di concordato prevedeva il
pagamento in misura non integrale:
(viii) del credito vantato dalla Regione Lombardia contestato ex art. 176 L.
Fall. per euro 230.833.000,00 riservandole una percentuale di pagamento
pari al 6% circa della relativa pretesa;
(ix) dei crediti (petita dei giudizi promossi) contestati ex art. 176 L. Fall. e
relativi “ai vari contenziosi pendenti nei confronti della Fondazione aventi
ad oggetto principalmente [ma non solo, n.d.r.] la responsabilità “medica”
della stessa, riservando a questi una percentuale di pagamento per un
massimo del 15% delle relative pretese, al netto degli importi corrisposti
dall’assicurazione;
(x) dei creditori titolari di crediti commerciali chirografari, diversi da quelli
poc’anzi menzionati, riservando ad essi una percentuale di pagamento
intorno all’82% della relativa pretesa.
La proposta originaria prevedeva altresì il pagamento dei crediti chirografari
vantati da Factorit s.p.a. e da Banca Popolare dell’Emilia Romagna s.c.a.r.l.
in forza, rispettivamente, di contratti di factoring in essere con la
Fondazione e di linee di credito per anticipi salvo buon fine, riservando a
queste una percentuale di pagamento pari al 50% delle relative pretese;
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 25
come si illustrerà nel prosieguo, tuttavia, l’estinzione del debito
autoliquidante verso Factorit e l’adesione della Banca Popolare dell’Emilia
Romagna all’accordo con gli Istituti di credito, con conseguente
riclassificazione nella Classe 7, ha di fatto svuotato la suddetta classe.
Il numero delle classi è, tuttavia, rimasto invariato, per effetto della
creazione - nell’ultima versione del piano - di una nuova classe (l’attuale
Classe 9) che accoglie i crediti contestati, vantati dalla ASL di Torino 2 e
dalla ASL di Novara, oggetto di contenzioso (c.d. “Contenzioso PPRI”) (si
rinvia al riguardo al par. 8.4, nel quale è riportata la composizione delle
classi prevista dalla proposta concordataria definitiva).
* * *
1.3 La pre-opinion dell’Organo commissariale
Con decreto del 5 marzo 2015, il Tribunale ha invitato gli scriventi a
rassegnare il proprio parere in merito al piano di concordato presentato dalla
FSM; incombente espletato dai commissari in data 11 giugno 2015,
esprimendo le considerazioni illustrate qui in appresso.
a) Per quanto riguarda i profili più propriamente giuridici della domanda, il
Collegio ha illustrato come “all’esito dell’ultimo incontro con gli scriventi
commissari [fosse] emersa l’opportunità di chiarire i seguenti aspetti: (i)
necessità di autorizzazione a contrarre in corso di procedura (e prima
dell’omologazione) finanziamenti ai sensi degli artt. 182 quater e/o 182
quinquies l. fall.; (ii) necessità che lo scioglimento dei contratti, ai sensi
dell’art. 169 bis l. fall., intervenga in sede di ammissione alla procedura;
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 26
(iii) sorte dell’eventuale ricavato dall’esperimento dell’azione di
responsabilità [...]” (così la pre-opinion, pag. 22); e di come la debitrice
avesse puntualmente inviato una comunicazione al Collegio Commissariale,
nella quale precisava: “Quanto al primo punto (…) non è richiesta alcuna
autorizzazione ai sensi degli artt. 182 quater, secondo comma e 182
quinquies L.F., in quanto la nuova finanza contenuta nel Ricorso (sia a
titolo di fideiussione che di linea di factoring) è previsto che sia concessa in
esecuzione del concordato preventivo omologato ai sensi dell’art. 182
quater, primo comma L.F. In merito al secondo aspetto, la richiesta di
scioglimento dai contratti di mandato contenuta nel Ricorso non costituisce
condizione per l’ammissione alla procedura. In ultimo, (…) il Ricorso non
contiene - e che quindi non è intenzione della Fondazione porre in essere -
alcuna cessione dell’azione di responsabilità nei confronti degli attuali
convenuti”.
L’analisi degli scriventi si è quindi soffermata brevemente sui profili di
fattibilità giuridica del piano in merito ai quali non sono sembrati emergere,
prima facie¸ elementi idonei a sostanziare l’inammissibilità della stessa
(fermo restando, in ogni caso, che il relativo scrutinio è affidato dalla legge
al Tribunale).
Ed invero, da una analisi, seppur (giocoforza) all’epoca ancora sommaria,
della proposta, i Commissari segnalavano: “la ristrutturazione dei debiti e
la soddisfazione dei crediti risultano prospettate attraverso modalità che
appaiono compatibili con il quadro normativo e con l’interpretazione che
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 27
ne viene fornita dalla prevalente giurisprudenza e dottrina (tenuto conto, in
particolare, degli accordi paraconcordatari diretti al riscadenziamento di
parte del debito). La suddivisione dei creditori in classi sembra essere stata
effettuata secondo posizioni giuridiche e interessi economici omogenei (con
la precisazione che la società debitrice ha informalmente preannunciato la
probabile espunzione dell’ultima classe, previo accorpamento con altra/e).
[...] Quanto alle numerose e complesse operazioni in cui si articolano il
piano e la sua esecuzione, è ben vero che si prevede il compimento di larga
parte di esse successivamente all’omologazione (recte, al passaggio in
giudicato del relativo decreto, posto che nel ricorso si parla di “omologa
definitiva”), ma ciò sembra riguardare l’alea circa la fattibilità del piano e
quindi, a ben vedere, profili di convenienza dell’opzione concordataria e
non già di inammissibilità della domanda. Ferma restando l’opportunità di
meglio chiarire, nel prosieguo, le dinamiche dei rapporti fra la Fondazione
e la Newco, con particolare riferimento al modello di business di
quest’ultima, all’adeguatezza dei suoi assetti amministrativi, contabili e di
controllo, nonché all’auspicato livello di discontinuità gestoria, anche dal
punto di vista dei soggetti apicali.” (così la pre-opinion, pagg. 23-24)
Con riferimento, poi, alla relazione dell’esperto dott. Alberto Guiotto, i
Commissari hanno osservato che, dalla lettura dell’elaborato dell’attestatore
sembrava emergere "l’osservanza dei canoni di completezza contenutistica e
coerenza metodologica, anche in conformità a quanto suggerito dai cc.dd.
Principi di attestazione di recente approvati dal Consiglio Nazionale dei
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 28
Dottori Commercialisti. Inoltre, pur con gli opportuni caveat circa il
compimento delle operazioni così come previste nel piano e,
conseguentemente, circa le prospettive quantitative e temporali di
soddisfacimento dei creditori, l’esperto attesta chiaramente sia la veridicità
dei dati aziendali, sia la fattibilità del piano: donde, anche sotto questo
ulteriore profilo, la verosimile assenza di cause di inammissibilità della
domanda”(ivi, pag. 25).
In ogni caso, il Collegio ha ritenuto opportuno dare conto ab origine delle
potenziali questioni, meritevoli di approfondimento con la proponente, ed in
particolare alla segnalazione di alcune potenziali criticità di carattere fiscale
(successivamente superate).
Infine, i Commissari hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“I commissari peraltro ritengono altresì potersi riservare gli
approfondimenti di tutti i predetti aspetti, nell’eventualità di ammissione
della debitrice alla procedura, anche rispetto al loro impatto sulla fattibilità
giuridica ed economica del piano e – più in generale – di prendere
compiutamente posizione sui dati aziendali, sul piano, sulla disclosure
riguardo alle condotte pregresse e su ogni altro aspetto della domanda di
concordato nella sede elettiva della relazione ex art. 172 l. fall.
Tanto premesso e considerato, i sottoscritti commissari esprimono, sulla
scorta degli elementi e delle informazioni di cui dispongono, parere
favorevole all’ammissione della debitrice al concordato, rimettendosi in
ogni caso alla decisione del Tribunale”. (ibidem, pag. 26)
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 29
* * *
1.4 Il decreto di ammissione
Con decreto del 12 giugno 2015, il Tribunale, dopo avere ritenuto che:
- la produzione della documentazione, prevista dall’art. 161, commi 1 e 2 L.
Fall. sia “idonea a dimostrare la fattibilità del piano”;
- “il professionista incaricato: 1) ha attestato la veridicità dei dati
aziendali esposti nel ricorso per l’ammissione della precedente procedura e
nella documentazione ad esso allegata dando atto della effettiva situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della società; 2) ha riscontrato la
fattibilità economica del piano proposta; 3) ha attestato la maggior
convenienza rispetto alla procedura fallimentare ed il miglior
soddisfacimento dei creditori in funzione della continuità aziendale”;
- la proposta presentata “è prospettata come concordato in continuità
aziendale “indiretta” ovvero mediante prosecuzione dell’attività di
assistenza medica e di riabilitazione a mezzo conferimento del relativo ramo
di azienda in newco da costituirsi successivamente all’ammissione della
presente procedura”;
- “la suddivisione di classi appare corretta non emergendo profili di
illegittimità nella formazione delle stesse che risultano raggruppate” per
posizioni ed interessi omogenei dei creditori, in particolar modo
condividendo, da un lato, “il classamento autonomo dei crediti contestati
divisi in due classi, la prima e la seconda, per omogeneità di posizione: la
regione Lombardia che appare un unicum e i creditori da malpractice
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 30
medica unitariamente considerati”, ritenendo altresì corretta, dall’altro lato,
“la previsione di voto dei creditori di cui alle classi 5 e 6 nonostante
pagamento al 100% in quanto tale pagamento avviene in forza di
riscadenziamento dello stesso in 15 anni termine ben più lungo di quello
previsto per l’esecuzione del piano”;
- che la valorizzazione del patrimonio immobiliare, quale perno dell’intera
proposta concordataria, richiede la nomina di “tre esperti stimatori che, ex
art. 172, 2° c., l. fall. che assisteranno i commissari formulando una
valutazione di congruità sul patrimonio immobiliare già periziato dal
debitore, onde mettere in condizione i commissari di esprimersi con
maggior cognizione di causa circa la fattibilità economica del piano”;
- che, con riguardo agli elementi di criticità addotti dalla ricorrente nel
proprio ricorso per rappresentare lo stato di crisi in cui versava, “sono state
predisposte le azioni necessarie a superare tali elementi di criticità od
individuati elementi di discontinuità tali da permettere di ritenere
giuridicamente fattibile la proposta ed il piano concordatario”;
- che “il costo del personale, quantomeno per il periodo del piano, risulta
essere stato efficacemente risolto avendo la FSM trovato apposito accordo
sindacale che ha fortemente ridotto per il periodo suddetto il costo del
lavoro”;
- che, con riferimento al parere depositato in atti dalla Fondazione “a
supporto della insussistenza di responsabilità nei confronti di diversi
soggetti pur parti degli organi della fondazione al tempo dei suddetti fatti”,
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 31
“allo stato il Tribunale, salvo un più approfondito esame a seguito dei
controlli Commissariali e/o di eventuali ed ulteriori sviluppi, non ha a
disposizione elementi diversi per affermare la corresponsabilità nei fatti di
mala amministrazione in capo ad altri soggetto né la sussistenza di diverse
ipotesi di responsabilità per fatti commissivi e/o omissivi idonei ad incidere
negativamente sul proseguo della [...] procedura concordataria”;
ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, designando
quale Giudice Delegato il Dott. Andrea Balba e confermando quali
Commissari Giudiziali il dott. Rolando Brambilla, il prof. avv. Stefano
Ambrosini e l’avv. Mauro Zampollo, fissando l’adunanza dei creditori per il
14 ottobre 2015 alle ore 10,00.
* * *
1.5 La prima modifica apportata al piano e alla proposta di
concordato
Con memoria dell’11 agosto 2015, la Fondazione ha “illustra[to] alcune
integrazioni non sostanziali al Piano e alla Proposta e deposita[to] le nuove
versioni degli stessi” (così la memoria modificativa, p. 2).
Come già accennato, al fine di supportare il piano e la proposta
concordataria, la Fondazione Maugeri ha stipulato due accordi para-
concordatari con i principali creditori finanziari (sottoscritti in data 30 aprile
2015, ed il cui contenuto verrà analizzato analiticamente nel successivo
paragrafo 8.2, volto, da un lato, a regolare la struttura dei finanziamenti
necessari per supportare l’esecuzione del concordato, nonché dall’altro, a
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recepire le numerose operazioni straordinarie che avrebbero visto coinvolta
Fondazione Maugeri in seguito all’omologazione del concordato.
La soluzione concordataria elaborata dalla debitrice prevedeva che le
passività registrate nei confronti dei creditori finanziari che non avessero
sottoscritto gli accordi para-concordatari fossero inseriti in una classe ad hoc
(la classe numero nove, composta, nelle originarie previsioni del piano, dalla
Factorit s.p.a. e dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna s.c.a.r.l., titolari
di crediti per un ammontare complessivo di euro 2.841.457,46) e, ove non
avessero trovato soddisfacimento attraverso modalità “autoliquidanti” (vale
a dire tramite il pagamento ad opera dei creditori ceduti pro solvendo in
epoca anteriore al concordato), fossero rimborsati in venti rate mensili
costanti a partire dal quinto mese successivo alla data del passaggio in
giudicato del decreto di omologazione del concordato, fino a un importo
pari al 50% del credito.
Ciò nondimeno, successivamente alla predisposizione della prima versione
del piano, la Banca Popolare dell’Emilia Romagna ha manifestato il proprio
interesse ad aderire all’accordo e, quindi, ad essere trattata alla stregua degli
altri creditori finanziari chirografari, con conseguente inserimento nel
novero dei creditori appartenenti alla settima classe2 (dedicata ai crediti
chirografari vantati dagli istituti di credito con i quali la Fondazione ha
stipulato l’Accordo Newco).
2 Come detto, per l’illustrazione dettagliata del classamento dei creditori, si rinvia al par.8.4
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L’adesione della Banca Popolare dell’Emilia Romagna all’intesa ha pertanto
determinato l’eliminazione della nona classe prevista nel piano, in
considerazione del fatto che l’altro creditore inserito in tale insieme, la
Factorit, ha ottenuto l’integrale rimborso delle proprie pretese attraverso la
riscossione dei crediti acquistati dalla Fondazione prima del deposito del
ricorso ex art. 161, comma 6, L. Fall.
La debitrice ha quindi recepito nel proprio piano di concordato tali
circostanze sopravvenute, provvedendo quindi (i) a trasferire la posizione
della Banca Popolare dell’Emilia Romagna dalla nona alla settima classe,
(ii) ad espungere la Factorit dal novero dei creditori concorsuali, con
conseguente eliminazione della classe a questa dedicata, ferme restando (iii)
alcune (marginali) rettifiche legate all’ammontare dei crediti vantati della
Banca Popolare di Milano e alla Banca Popolare del Commercio e
dell’Industria.
Con decreto del 7 settembre 2015, il Giudice Delegato, considerato, tra
l’altro, che (i) “la proposta pervenuta dalla FSM si sostanzia nella
rimodulazione delle classi concordatarie con l’eliminazione della classe n.
9 e l’inclusione del creditore ivi compreso nella classe n. 7 a seguito della
sottoscrizione da parte del medesimo creditore dell’accordo
paraconcordatario concluso dalla debitrice con il ceto bancario
(eliminazione della classe anche a seguito dell’intervenuto pagamento
dell’ulteriore soggetto ivi inserito, ovvero Factorit, avvenuto attraverso il
pagamento dei creditori ceduti)”, nonché che la modificazione proposta
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“costituisce ‘modifica sostanziale qualitativa’ della proposta e del piano, in
quanto, seppur non quantitativamente significativa rispetto all’impegno
economico complessivo dell’intero piano concordatario, modificando il
numero delle classi e, quindi, il regime di voto dell’intera proposta
concordataria, si pone come modifica incisiva e rilevante della domanda
oltre che potenzialmente incidente sulla fattibilità economica del
concordato”, ha invitato, da un lato, “il debitore proponente ad attestare la
modifica” e, dall’altro, il collegio commissariale “ad esprimere il proprio
motivato parere sulla stessa all’esito del deposito dell’attestazione di cui
all’art. 161 l. fall.” (così il decreto del Giudice Delegato, pp. 1 e 2).
In ossequio alle determinazioni assunte dal Giudice Delegato, la Fondazione
Maugeri ha provveduto a presentare in data 19 settembre 2015 la relazione
sulle “modifiche al piano e alla proposta concordataria”, redatta dal dott.
Alberto Guiotto, con cui l’esperto designato dalla debitrice ha
sostanzialmente confermato il giudizio precedentemente reso sulla fattibilità
del piano, rilevando che, “sulla base della documentazione esaminata e
delle informazioni ricevute, tenuto conto dalla natura e della portata della
presente relazione […] l’impatto delle modifiche apportate al piano e alla
proposta concordataria non siano tali da modificare il giudizio di fattibilità
del piano di concordato preventivo” (così la relazione del dott. Guiotto, pag.
7).
* * *
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 35
1.6 Le osservazioni rassegnate dall’ufficio commissariale in merito
alla modifica del piano e della proposta di concordato e il
(primo) differimento dell’adunanza dei creditori
In ossequio al provvedimento del Giudice Delegato, gli scriventi hanno
provveduto a depositare in data 1 ottobre 2015 motivato parere in cui sono
esaminate le ragioni addotte dalla Fondazione a sostegno delle modifiche
apportate al piano e alla proposta di concordato.
Ad avviso degli esponenti, dall’analisi della nuova soluzione concordataria
elaborata dal management della debitrice, non sono emersi elementi idonei a
determinare l’inammissibilità della stessa.
Ed invero, per quanto l’impatto dell’espunzione di una classe sulla proposta
concordataria potrebbe in astratto risultare – come correttamente rilevato dal
Giudice Delegato – assai significativo, in quanto, oltre ad incidere sul
trattamento dei diversi gruppi (art. 160, comma 1, lett. d, L. Fall.), influisce
direttamente sul procedimento di approvazione della domanda (com’è noto,
non è infatti sufficiente il raggiungimento della maggioranza dei crediti, ma
deve altresì risultare assenziente più della metà degli insiemi), le modifiche
apportate dalla debitrice non hanno determinato, in concreto, sostanziali
scostamenti dalla soluzione ab initio individuata, risultando inidonee –
come confermato dall’esperto attestatore incaricato dalla Fondazione
Maugeri – ad inficiare “il giudizio di fattibilità del piano di concordato
preventivo della Fondazione Salvatore Maugeri” (così la relazione del dott.
Guiotto, pag. 7).
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D’altro canto, in occasione del primo scrutinio sull’ammissibilità della
domanda, codesto Ill.mo Tribunale ha avuto occasione di rilevare, con
riferimento alla valutazione dei criteri utilizzati dalla Fondazione per la
formazione delle classi, che “la suddivisione [elaborata dalla debitrice]
appar[iva] corretta non emergendo profili di illegittimità nella formazione
delle [classi] che risultano raggruppare creditori per posizione e di interessi
omogenei.
In particolare il classamento autonomo dei crediti contestati divisi in due
classi, la prima e la seconda, per omogeneità di posizione: la regione
Lombardia che appare un unicum e i creditori da malpractice medica
unitariamente considerati”. Parimenti “corretta la previsione di volto dei
creditori di cui alle classi 5 e 6 nonostante pagamento al 100% in quanto
tale pagamento avviene in forza di riscadenziamento dello stesso in anni 15
termine ben più lungo di quello previsto per l'esecuzione del piano né la
sussistenza di accordi paraconcordatari per tali classi costituiste anticipata
ed inammissibile espressione di voto (o voto vincolato) costituendo,
differentemente, mero strumento di realizzazione/fattibilità del piano
concordatario stesso” (così il decreto del 12 giugno 2015, pag. 4).
In questa luce, la (nuova) soluzione prospettata dalla debitrice è parsa
risolversi in un passaggio quasi “obbligato” e, per così dire, “fisiologico”
dell’originaria impostazione del piano.
Come già rilevato, infatti, la proposta e il piano di concordato prevedevano,
nella primigenia formulazione, che i creditori finanziari che non avessero
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sottoscritto l’accordo Accordo Newco fossero inseriti in una classe ad hoc
(vale a dire, la numero 9, composta, nelle originarie previsioni del piano,
dalla Factorit e Banca Popolare dell’Emilia Romagna, titolari di crediti per
un ammontare complessivo di euro 2.841.457,46) e, ove non avessero
trovato soddisfacimento attraverso modalità “autoliquidantisi” (vale a dire
tramite il pagamento ad opera dei creditori ceduti pro solvendo in epoca
anteriore al concordato), fossero rimborsati in venti rate mensili costanti a
partire dal quinto mese successivo alla data del passaggio in giudicato del
decreto di omologazione del concordato fino a un importo pari al 50% del
credito.
In questa luce, è parso evidente che la scelta, adottata dalla debitrice, di
strutturare il piano (e la relativa proposta di concordato) nel senso anzidetto
costituisse, sin dall’inizio, una soluzione a “formazione progressiva”, che
avrebbe cioè potuto registrare alcuni scostamenti nel caso di (i)
raggiungimento di nuove intese con alcuni fra i creditori finanziari
originariamente non aderenti all’Accordo Newco, con conseguente
spostamento delle relative posizioni dalla classe (la nona, per l’appunto)
riservata ai soggetti che, in un primo momento, non avevano aderito
all’intesa negoziale, a quella (la settima) relativa a coloro che, dal canto
proprio, avevano sin dal principio manifestato il proprio interesse a
sottoscrivere l’accordo; nonché di (ii) intervenuto soddisfacimento dei
creditori inseriti nella nona classe attraverso la riscossione dei crediti loro
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ceduti pro solvendo dalla Fondazione Maugeri in epoca anteriore al deposito
del ricorso ex art. 161, comma 6, L. Fall.
In questa prospettiva, la sopravvenuta adesione da parte della Banca
Popolare dell’Emilia Romagna all’Accordo Newco ha necessariamente
comportato lo spostamento della relativa posizione da una classe all’altra, in
conformità dei criteri “a monte” enucleati dalla debitrice per la relativa
formazione, mentre l’integrale soddisfacimento della Factorit (attraverso, lo
si ripete, la riscossione dei crediti da questa acquistati in epoca anteriore al
deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, L. Fall.) ha determinato la
conseguente espunzione della nona classe, esclusivamente composta, una
volta provveduto al trasferimento della Banca Popolare dell’Emilia
Romagna nella settima classa, dalla società di factoring.
A tale stregua, la modifica del numero delle classi è parsa verosimilmente
imputabile a ragioni di coerenza con la soluzione concordataria elaborata ab
initio dalla debitrice, in virtù della discrezionalità (che pur sempre le spetta,
soprattutto nei casi – come quello di specie – caratterizzati dalla ricorrenza
di obiettive eterogeneità nella platea dei creditori, che ne rendono preferibile
il classamento) nella scelta dei criteri di “costruzione” delle classi. Com’è
noto, del resto, “nel silenzio del legislatore su come debba essere effettuata
in concreto la distribuzione dei creditori all’interno delle classi, deve
ritenersi che il debitore nella composizione delle stesse sia libero di
assumere le iniziative che crede, con il solo limite dell’applicazione del
criterio di ragionevolezza dettato dalla legge, dovendosi escludere, in ogni
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caso, che il tribunale possa spingersi a valutazioni di merito circa
l’opportunità della collocazione di un creditore in una classe piuttosto che
nell’altra, potendo il tribunale valutare esclusivamente la correttezza dei
criteri utilizzati alla luce del dettato normativo che prescrive come unico
parametro l’omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici”
(così Trib. Perugia, 16 luglio 2012, in IlCaso.it).
Né tale meccanismo è sembrato porsi come espediente strumentale ai fini di
una presunta agevolazione nel computo delle maggioranze, posto che – a
ben vedere – la diminuzione del numero di classi (da nove a otto) pare
invero costituire una compressione delle aspettative di approvazione del
concordato, posto che, avendo la debitrice previsto, per effetto della
modifica, un numero pari di classi, la Fondazione non potrebbe raggiungere
le maggioranze prescritte dall’art. 177 L. Fall. nel caso in cui dovesse
aderire alla proposta concordataria soltanto la metà delle stesse.
Per quanto concerne, infine, gli effetti, sotto il profilo economico, del
trasferimento della Banca Popolare dell’Emilia Romagna dalla nona alla
settima classe, nonostante “le modifiche introdotte – come rilevato
dall’esperto attestatore – [abbiano] determin[ato] una differenza reddituale
nell’esercizio 2015, pari ad euro 300 mila circa, legata al venir meno della
sopravvenienza attiva derivante dallo stralcio del credito di BPER
precedentemente iscritto nella classe 9” (così la relazione del dott. Guiotto,
p. 6), con compressione, nella misura corrispondente, delle prospettive di
soddisfacimento della massa, tale circostanza attiene all’alea della
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convenienza dell’opzione concordataria (e, in particolare, alle aspettative di
soddisfacimento delle pretese concorsuali) e non già a profili di
inammissibilità della domanda (recte, della modifica del piano e della
proposta), con conseguente devoluzione ai creditori di ogni valutazione al
riguardo.
Tali considerazioni sono state recepite da codesto Tribunale nel
provvedimento del 2 ottobre 2015, ove il rilievo per cui “la modifica del
numero delle classi (per effetto dell’adesione all’accordo
paraconcordataria anche BPER e per l’intervenuto pagamento di Factorit a
seguito dell’incasso dei crediti al medesimo ceduti anteriormente al
deposito della domanda concordataria) non pare avere carattere
strumentale ed anzi […] risulta sviluppo logico consequenziale rispetto alla
scelta iniziale di classare autonomamente i creditori bancari aderenti
all’accordo paraconcordatario” (così il decreto del 2 ottobre 2015, p. 2).
Ciò detto, nel proprio motivato parere i Commissari hanno altresì segnalato
il permanere di alcune criticità informative (si rinvia al successivo par.
1.7), che sono state fatte proprie dal Tribunale il quale, con lo stesso decreto
del 2 ottobre 2015, ha: (i) differito l’adunanza dei creditori al 24 febbraio
2016 “onde permettere al collegio di acquisire le informazioni ed i dati
mancanti al fine di redigere una completa e chiara relazione ex art. 172
l.dall. rendendo con precisione e puntualità le informazioni necessarie per
permettere ai creditori un voto consapevole” (ivi, p. 3); (ii) invitato la
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Fondazione a rendere i chiarimenti necessari entro e non oltre il 31 ottobre
2015.
* * *
1.7 La memoria di chiarimenti dimessa dalla Fondazione
Con memoria depositata in cancelleria il 30 ottobre 2015, la Fondazione, in
ossequio a quanto disposto dal Tribunale, ha fornito chiarimenti in merito
alle criticità sollevate dai commissari. Si tratta, più nello specifico:
(i) dei “ragguagli circa il giudizio penale3 in cui è costituita parte civile la
Regione Lombardia (…), rendendo in tal modo noti gli sviluppi sul
contenzioso”: la Fondazione ha ribadito che il procedimento si trova nella
fase di istruttoria dibattimentale, e che, “esaurito l’esame dei testimoni citati
dal Pubblico Ministero, è attualmente in corso l’esame degli imputati
richiesto dal Pubblico Ministero”, aggiungendo che “posta la particolare
complessità del procedimento, la molteplicità delle parti processuali e
l'assenza di un calendario processuale nel medio termine, non appare allo
stato possibile formulare alcuna previsione circa l'ulteriore durata (che
dipende da fattori oggi imponderabili) del processo di primo grado (se non
limitandosi a rilevare, in linea di massima, che difficilmente si potrà
giungere a sentenza prima della primavera 2016)” (così la memoria di
chiarimenti, pagg. 3-4) , e ricordando l’intervenuta stipulazione dell’accordo
transattivo con la Regione Lombardia (su cui, più nel dettaglio, v. infra, par.
3 Tutte le evidenze in grassetto del presente paragrafo le evidenze in grassetto e le
sottolineature sono di inserimento dei redattori.
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10.1.2), suscettibile di determinare la revoca della costituzione di parte
civile della Regione e, conseguentemente, la citazione della Fondazione
quale responsabile civile;
(ii) delle informazioni circa l’“implementazione di un sistema di controllo
dei flussi di cassa che fosse coerente con la situazione di tesoreria della
Fondazione”, e di una proiezione dei flussi di cassa al 31 marzo 2016,
evidenziando come non si prevedevano scostamenti, se non positivi, rispetto
agli obiettivi indicati nel Piano (la Fondazione ha altresì allegato un
rendiconto finanziario aggiornato al 30 giugno 2015);
(iii) di “chiarimenti in merito alle attività prodromiche al subentro della
Newco nella titolarità degli accreditamenti sanitari e dei certificati di
riconoscimento IRCCS, specificando altresì se, a fronte dell’esito delle
operazioni di “riaccredito”, sussista il rischio dell’emersione di ulteriori
passività, conseguenti a (ipotetiche) attività di manutenzione straordinaria
di aggiornamento o di modifica delle strutture ospedaliere”. La necessità
del trasferimento delle autorizzazioni e accreditamenti da parte delle
Regioni e del riconoscimento IRCCS da parte del Ministero è un profilo di
particolare pregnanza, posto che da esso dipende il conferimento
dell’Azienda sanitaria a Newco, e, pertanto, la fattibilità del piano: alla luce
delle informazioni rese dalla debitrice, tuttavia, gli esponenti non potevano
esimersi dal rilevare un profilo di potenziale criticità relativo all’ottenimento
di detti accreditamenti (per una illustrazione della problematica, si veda
infra, il paragrafo 10.1.6)
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(iv) infine, la debitrice ha ribadito alcuni aspetti (peraltro già esposti in seno
al proprio ricorso ex art. 160 L. Fall) in merito al regime di responsabilità
solidale tra la Fondazione e Newco, illustrando quanto segue: “Le passività
concordatarie che è previsto che rimangano in Fondazione saranno
fronteggiate a valere sulla quota di disponibilità liquide che, a tale scopo,
non verrà conferita. Si evidenzia, in particolare, che con riferimento ai
contenziosi malpractice è previsto che venga depositato in un conto di legge
un importo corrispondente al 15% della pretesa risarcitoria (pari al cap
massimo che il Piano offre di pagare a detti creditori), in attesa della
decisione definitiva sulle cause in corso. Con riguardo ai restanti debiti
anteriori al conferimento e risultanti dai libri contabili obbligatori,
conformemente alle previsioni di legge, vi sarà un regime di coobbligazione
della Fondazione e di Newco. Si ricorda invece che, in deroga a quanto
sopra, gli istituti finanziatori, in base agli accordi paraconcordatari in
essere, libereranno la Fondazione dai debiti nei loro confronti a far data
dall'integrale efficacia del conferimento dell'azienda a Newco, con
conseguente venir meno della relativa passività concordataria”.(ivi, pagg.
10-11).
* * *
1.8 La seconda modifica apportata al piano e alla proposta di
concordato e il secondo differimento dell’adunanza dei
creditori
Con istanza depositata il 10 Febbraio 2016, FSM ha presentato istanza al
Tribunale di Pavia per ottenere un ulteriore rinvio dell’adunanza dei
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creditori, in virtù dell’intervenuto avvio di “negoziazioni fra la Fondazione
e il fondo di diritto lussemburghese Trilantic Capital Partners V (Europe)
GP S.à r.l. (“Trilantic”) concernenti il possibile acquisto, da parte di
Trilantic, delle quote del Fondo Immobiliare i cui proventi (al netto dei
costi di transazione) sono destinati al rimborso dei creditori di Classe 4 e il
possibile ingresso di Trilantic nella società di nuova costituzione
(“Newco”) alla quale – sulla base del piano e della proposta di concordato
della Fondazione – la Fondazione conferirà l’azienda sanitaria dalla stessa
attualmente esercitata;” (così l’istanza, pag. 1), il cui esito sarebbe stato
suscettibile di incidere direttamente sul piano di concordato e sulla proposta
di concordato originaria, rendendo “indispensabile per la Fondazione,
nell’ipotesi di sottoscrizione dei relativi accordi, depositare una
conseguente modifica al piano di concordato e alla proposta di concordato
formulata ai propri creditori”. (ivi, pag. 2)
Il differimento dell’udienza è stato altresì prospettato, dalla debitrice, come
opportuno per poter “apportare alcuni correttivi al piano e alla proposta di
concordato, in modo da renderli pienamente eseguibili” (ibidem); in ogni
caso, avendo cura di non disattendere le scadenze previste ab origine dal
piano di concordato, in particolare la necessità dell’assunzione del
provvedimento di omologa entro il 30 giugno 2016.
Accogliendo le istanze della debitrice, con decreto del 10 febbraio 2016 il
Tribunale di Pavia ha differito la data dell’adunanza al 19 aprile 2016.
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Con la seconda modifica, è stato inoltre ripristinato il numero di classi
originario (nove) per l’effetto della creazione di una nuova Classe (c.d.
contenzioso PPRI, cfr. par. 8.4), che sostituisce numericamente la Classe 9
originariamente costituita da Factorit e Banca Popolare dell’Emilia
Romagna, successivamente estinta.
Come accennato, il nuovo piano depositato dalla Fondazione recepisce
l’intervenuto perfezionamento, in data 22 febbraio 2016, di un accordo
(l’”Accordo TCP”) tra FSM e Trilantic Capital Partners V (Europe) GP
S.a.r.l. (“TCP”) avente per oggetto la definizione dei “termini e condizioni
dell'investimento di TCP Hospitals in Newco e nel Fondo Immobiliare e
della corporate governance di Newco successivamente all'ingresso di TCP
Hospitals nel suo capitale sociale”, finalizzata a realizzare “l'acquisto da
parte di TCP Hospitals di parte delle quote del Fondo Immobiliare e
l'ingresso di TCP Hospitals stessa nel capitale sociale della Newco al fine
di valorizzarne il patrimonio e la redditività attraverso acquisizioni e/o
investimenti di sviluppo una volta che il concordato preventivo in continuità
di FSM sarà stato definitivamente omologato e nella prospettiva di
pervenire nell'arco di un quinquennio alla quotazione della Newco su uno
dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana s.p.a.” (così l’Accordo
TCP, pagg. 6-7).
L’ingresso di TCP nella ristrutturazione dell’indebitamento di FSM ha
altresì determinato la necessità di una rinegoziazione dei termini
complessivi dell’Accordo Quadro stipulato in data 29 aprile 2015 tra FSM e
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Prelios (avente per oggetto gli accordi economici relativi alla gestione del
Fondo Immobiliare, e ai contratti di locazione degli immobili ad esso
apportati), nonché dei termini e condizioni del regolamento del Fondo
immobiliare, al fine di adeguarli a quanto previsto in virtù dell’Accordo
TCP.
In data 4 aprile 2016, FSM ha depositato presso il Tribunale di Pavia una
memoria contenente il c.d. “Piano rivisto”, corredato dell’attestazione
dell’esperto ex art. 161, 3° comma e art. 186-bis L.F.: id est, il piano
concordatario aggiornato alla luce dell’intervenuta stipulazione
dell’Accordo TCP, della rinegoziazione dell’Accordo Quadro, nonché dei
dati a consuntivo a tale data disponibili.
Dal momento che il piano rivisto costituisce, a tutti gli effetti, l’ultima e più
aggiornata versione della proposta sottoposta all’approvazione del ceto
creditorio, il suo contenuto verrà descritto in maniera approfondita nel
successivo capitolo VIII.
In via di prima sintesi, in ogni caso, si rileva che le modifiche apportate al
piano prevedono:
- l’acquisto, da parte di Trilantic, delle quote del Fondo Immobiliare
(permettendo il soddisfacimento in denaro, dei creditori chirografari di
classe 4), anziché mediante assegnazione di Strumenti Finanziari
Partecipativi (SFP) ed eliminando la necessità di costituire un Veicolo
Speciale di Smobilizzo (VSS);
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- l’aumento di capitale di Newco da parte di TCP (da liberarsi
parzialmente mediante conferimento delle quote del Fondo Immobiliare,
previa acquisizione delle medesime da FSM, e parzialmente in denaro);
- la definizione di un meccanismo di way-out di TCP grazie alla
quotazione di Newco sul mercato, e la facoltà (ma non l’obbligo) per
TCP di anticipare quanto dovuto alla Regione Lombardia in virtù
dell’accordo transattivo.
Il piano rivisto contiene altresì un aggiornamento riferito alla situazione
economico-reddituale e patrimoniale di FSM alla data del 30 settembre
2015, approvata dal Consiglio di Amministrazione di FSM del 2 dicembre
2015 e con il conto economico pro-forma al 31 dicembre 2015, nonché
l’inserimento, nella Classe 9 (la quale, come detto, non era più in essere a
seguito del trasferimento alla Classe 7 della Banca Popolare dell’Emilia
Romagna e dell’estinzione del credito verso Factorit per effetto
dell’intervenuto incasso dei crediti ceduti con efficacia pregressa alla data
del concorso) del credito contestato facente capo alle ASL di Torino 2 e di
Novara (c.d. contenzioso PPRI), per la descrizione del quale si rinvia al par.
8.4.
Si anticipa che la Proposta concordataria prevede il pagamento dell’importo
a cui FSM sarà condannata in sede definitiva, con un massimo pari al
minore tra il 3,6% della pretesa e Euro 150.000; importo, questo, che la
debitrice ha prospettato come ragionevole alla luce dei seguenti elementi:
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“i. le prestazioni sono state effettivamente erogate e sono appropriate,
con la conseguenza che il relativo abbattimento comporterebbe un
ingiustificato arricchimento in capo alle ASL;
ii. le DGR applicabili prevedono, in caso di inappropriatezza,
abbattimenti inferiori al 100% (e, in particolare, per gli anni 2010, 2011 e
2012, pari al 50%). Applicando tale criterio, gli abbattimenti complessivi
dovrebbero ridursi a Euro 2.687.399;
iii. il contratto in essere con l’ASL prevede la possibilità di ridurre gli
importi da recuperare per prestazioni inappropriate per importi
corrispondenti alle eccedenze di produzione non remunerate nell’anno. Tali
eccedenze, ove non utilizzate al fine di ridurre gli eventuali importi da
recuperare, non troverebbero altra forma di remunerazione. Applicando
tale criterio, gli abbattimenti complessivi dovrebbero ridursi a Euro
138.686;
iv. il legale che assiste FSM per l’impugnazione degli atti ha rilasciato
un parere dal quale si evince che le pretese delle ASL sono seriamente
contestabili e che sia più probabile, in caso di vertenza, il successo di FSM”
(così il Piano Rivisto, p. 37)
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Capitolo II
Breve storia, attività ed organi della Fondazione
2.1 Breve storia ed attività della Fondazione Salvatore Maugeri
Illustrato nei termini che precedono lo svolgimento dell’iter concordatario, è
ora possibile procedere con la descrizione, sia pure per sommi capi, delle
origini, della struttura e delle caratteristiche della Fondazione Salvatore
Maugeri, con la doverosa precisazione che le informazioni riportate nel
prosieguo sono state tratte dalla documentazione depositata dalla società (in
particolare, dal ricorso ex art. 161, 2° e 3° comma, L. Fall., nonché dai
relativi allegati) e dalla visura camerale aggiornata.
La Fondazione Salvatore Maugeri è un istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico (I.R.C.C.S.) costituito nel 1965, che si ripropone di “dare
attuazione al diritto dell’uomo alla salute richiamato sia dall’art. 25 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, approvata dall’Assemblea
Generale dell’ONU, sia dal Preambolo dell’Atto Costitutivo della
Organizzazione Mondiale della Sanità, sia dall’articolo 32 della
Costituzione Italiana”(così lo Statuto della Fondazione, p. 4), mediante
l’esercizio, in via principale e su tutto il territorio nazionale “attraverso
istituti scientifici, unità di riabilitazione integrate all’interno di strutture
sanitarie pubbliche e centri di ricerca e prevenzione” (così la domanda di
concordato, pag. 4), l’attività di:
- “assistenza sanitaria anche in regime privatistico relativa al periodo
dell’età evolutiva, lavorativa e post-lavorativa nel settore della
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 50
prevenzione, della terapia, e della riabilitazione di danni provocati
da malattie invalidanti, dallo svolgimento di attività lavorative o da
patologie diverse, svolgendo e promuovendo in relazione a quanto
sopra la ricerca scientifica biomedica”;
- promozione dello studio e della ricerca scientifica “corrente o
finalizzata, anche in riferimento all’attività scientifica svolta da Enti
ed istituti consimili nell’ambito nazionale ed internazionale,
direttamente o in via mediata ovvero affidandola a Università, Enti
di ricerca, Società, altri Enti o Fondazioni che la svolgono
direttamente”;
- promozione, “nell’ambito dello studio e della ricerca scientifica
sopra indicate, l’attività di sperimentazione clinica e farmaceutica e
la conduzione dei relativi "trial clinico-farmaceutici", nel rispetto
della normativa e delle procedure vigenti”;
- collaborazione “con Università, Enti ed istituti di ricerca, tra i quali,
in particolare, con l’Università degli Studi di Pavia e, segnatamente,
con i Dipartimenti e i Centri di riferimento all’interno di
quest’ultima, per lo svolgimento delle relative attività didattiche e
scientifiche”;
- collaborazione “con altre istituzioni od enti, nell’ambito nazionale
ed internazionale, ai fini della ricerca scientifica biomedica e
sanitaria, della sperimentazione clinica e farmaceutica, nonché
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 51
dell’assistenza sanitaria e dell’attività formativa, in campi di
comune interesse”;
- partecipazione “alle iniziative dirette al progresso degli studi medici
con particolare riguardo ai campi della medicina del lavoro e della
riabilitazione” (così lo Statuto della fondazione, art. 2.2).
In particolare, l’attività clinico-assistenziale e di ricerca della Fondazione è
orientata “(i) alla diagnosi e cura delle malattie professionali, (ii) alla
prevenzione e alla definizione dei rischi connessi alle attività produttive, e
(iii) alla riabilitazione di persone che soffrono di disturbi di natura
cardiovascolare, respiratoria o neuromotoria, dovuti a patologie post-acute
e croniche fortemente disabilitanti, nonché di pazienti oncologici” (ibidem,
pag. 4).
Come evidenziato nel ricorso per l’ammissione alla procedura di
concordato, “il particolare status di I.R.C.C.S. - Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico, riconosciutole fin dal 1969, primo fra gli enti
privati, pone la Fondazione stessa all’interno di una qualificata cerchia di
enti ad Alta Specializzazione e di riferimento per il Sistema Sanitario
Nazionale” (ibidem, pag. 4).
La sede centrale di FSM si trova a Pavia - località Cravino, Via S. Maugeri
4, ma la Fondazione è presente su tutto il territorio nazionale, con ben 19
centri, siti in 6 regioni (Lombardia, Piemonte, Liguria, Campania, Puglia e
Sicilia).
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 52
La struttura occupa un numero di circa 3.500 dipendenti (personale
sanitario, infermieristico e amministrativo), cui si aggiungono circa 300
collaboratori stabili.
Sempre dal ricorso (pag. 5), si evince che “la Fondazione è il principale
operatore privato italiano nel campo della riabilitazione, con una quota di
mercato del 7,5% a livello nazionale e del 12,5% in Lombardia. In
quest’ultima area si concentra circa il 70% dei ricavi di FSM, che peraltro,
come sopra indicato, opera su tutto il territorio nazionale. A ciò si aggiunga
che nei centri clinici della Fondazione sono gestiti 2255 letti
accreditati/convenzionati attraverso l’opera di 650 tra medici e ricercatori
e che l’indice medio di saturazione delle strutture ospedaliere della
Fondazione è pari al 92%, con “punte” in alcuni centri del 97%.
A partire dal 2013, i ricavi complessivi della Fondazione sono stabilizzati
poco al di sotto dell’importo di Euro 300 milioni”.
La Fondazione Maugeri è altresì titolare delle seguenti partecipazioni
societarie (ibidem, pag. 5):
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
I SAN SRL 10.330,00
a) imprese controllate 10.330,00
ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA 496.552,89
CENTRO RIABIL NE TERRANUOVA BRACCIOLINI 473.195,60
AUXILIUM VITAE VOLTERRA SPA 298.809,09
ASSOCIAZIONE NEUROSCIENZE CLINICHE RIABILITATIVE 25.000,00
CONSORZIO PAVESE STUDI POST UNIVERSITARI 15.493,71
CONSORZIO BIOINGEGNERIA E INF MEDICA 15.493,71
CONS PAVESE STUDI POST UNIVERS A SANIT 15.493,71
CONSORZIO SVILUPPO MEDICINA OCCUP E AMB 12.911,42
d) altre imprese 1.352.950,13
Totale Partecipazioni 1.363.280,13
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 53
Il valore netto della partecipazione detenuta nel Consorzio Pavese per Studi
post universitari risulta oggi azzerato per effetto della cessione del
complesso aziendale avvenuta per euro 1,00 in data 21 aprile 2015 come da
autorizzazione del Tribunale di Pavia.
La Fondazione Salvatore Maugeri è attualmente gestita da un consiglio di
amministrazione composto dai seguenti membri: Gualtiero Brugger (in
qualità di presidente), Chiara Maugeri, Luca Damiani, Franco Rengo,
Barbara Maugeri, Luigi Migliavacca, Enrico Cotta Ramusino, Piergiuseppe
Biandrino, Fabio Rugge, Dario Manuli, tutti in carica fino all’approvazione
del bilancio al 31 dicembre 2018, ad eccezione di Gualtiero Brugger e
Barbara Maugeri, nominati sino alla revoca.
L’organo di gestione è dotato, nel suo complesso, dei più ampi poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione, come si evince dallo statuto della
Fondazione, ad eccezione di quelle prerogative non delegabili ex lege.
Il controllo sulla gestione è affidato al Collegio Sindacale.
* * *
2.2 Organigramma funzionale della Fondazione
Si riporta, per completezza, l’organigramma della Fondazione, altresì
allegato al ricorso ex art. 160 e ss. L. Fall:
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 54
* * *
2.3 Evoluzione della composizione degli organi della Fondazione
Consiglio di Amministrazione
Le informazioni contenute nella visura storica di FSM e nei libri sociali
hanno permesso la ricostruzione degli organi della Fondazione nel corso
degli ultimi anni.
In particolare, il consiglio di Amministrazione è stato composto:
- dal 16 dicembre 2003 al 16 dicembre 2005, dai Sig.ri: Umberto Maugeri4
(Presidente), Erasmo Pierro (Vice-presidente), Roberto Schmid, Marcello
Imbriani, Franco Rengo, Luigi Ambrosi, Dario Manuli, Maria Sofia Panza
Bogoncelli e Barbara Maugeri;
4 Lo statuto prevedeva che tra i membri del C.d.A., fossero nominati di diritto un
discendente in linea diretta del fondatore, Salvatore Maugeri, ed il Rettore pro-tempore
dell’Università di Pavia.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 55
- dal 16 dicembre 2005 al 30 marzo 2009, dai Sig.ri: Umberto Maugeri
(Presidente), Erasmo Pierro (Vice-presidente), Angiolino Stella, Marcello
Imbriani , Franco Rengo, Luigi Ambrosi, Dario Manuli, Maria Sofia Panza
Bogoncelli e Barbara Maugeri;
- dal 30 marzo 2009 al 18 aprile 2012, dai Sig.ri: Umberto Maugeri
(Presidente), Erasmo Pierro (Vice-presidente), Angiolino Stella, Aldo
Maugeri, Franco Rengo, Luigi Ambrosi, Dario Manuli, Maria Sofia Panza
Bogoncelli, e Barbara Maugeri.
- dal 18 aprile 2012 al 28 giugno 2012, a seguito delle dimissioni dalla
carica del Presidente e del Vice-Presidente, dai sig.ri: Aldo Maugeri
(Presidente), Luigi Migliavacca (Vice-presidente), Erasmo Pierro, Dario
Manuli, Angiolino Stella, Franco Rengo, Luigi Ambrosi, Maria Sofia Panza
Bogoncelli e Barbara Maugeri.
- dal 28 giugno 2012 al 30 ottobre 2012, dai sig.ri: Aldo Maugeri
(Presidente), Luigi Migliavacca (Vice-presidente), Erasmo Pierro, Enrico
Cotta Ramusino5, Angiolino Stella, Franco Rengo, Luigi Ambrosi, Maria
Sofia Panza Bogoncelli e Barbara Maugeri.
- dal 30 ottobre 2012 al 5 febbraio 2014, dai sig.ri: Aldo Maugeri
(Presidente), Luigi Migliavacca (Vice-presidente), Piergiuseppe Biandrino6,
5 In sostituzione del dimissionario Dario Manuli.
6 In sostituzione del dimissionario Erasmo Pierro.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 56
Enrico Cotta Ramusino, Angiolino Stella7, Franco Rengo, Luigi Ambrosi,
Maria Sofia Panza e Barbara Maugeri.
- dal 5 febbraio 2014 al 25 agosto 2014 dai sig.ri: Aldo Maugeri
(presidente), Luigi Migliavacca (Vice-presidente), Antonio Spanevello8,
Maria Sofia Panza Bogoncelli, Franco Rengo, Barbara Maugeri, Dario
Manuli, Enrico Cotta Ramusino, Piergiuseppe Biandrino, Chiara Maugeri e
Fabio Rugge.
A seguito dell’improvviso decesso del Presidente, Avv. Aldo Maugeri, in
data 28 luglio 2014, si rendeva necessario nominare un nuovo Presidente.
In data 10 ottobre 2014 veniva nominato il nuovo C.d.A., composto dai
sigg.: Gualtiero Brugger (Presidente), Chiara Maugeri (Vice-presidente),
Luigi Migliavacca, Franco Rengo, Barbara Maugeri, Enrico Cotta
Ramusino, Piergiuseppe Biandrino, Fabio Rugge e Luca Damiani.
Comitato Esecutivo
In data 5 febbraio 2014, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto della Fondazione, è
stato nominato un Comitato Esecutivo, con la finalità “di curare che
l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione sia
adeguato rispetto alle attività e alle dimensioni dell’Ente riferendo al
Consiglio di Amministrazione sulle eventuali decisioni prese al riguardo”.
7 In realtà il Prof. Stella è rimasto nel C.d.A. fino al 30/9/2013, data in cui è decaduto dalla
carica di Rettore dell’Università di Pavia. Al suo posto, è subentrato nel C.d.A. della
Fondazione il nuovo Rettore, Prof. Fabio Rugge. 8 Dimissionario in data 25/8/2014.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 57
Il Comitato Esecutivo era, originariamente, composto dai Sig.ri: Aldo
Maugeri (Presidente), Enrico Cotta Ramusino, Luigi Migliavacca9.
In data 10 ottobre 2014, il nuovo C.d.A. ha nominato un nuovo Comitato
Esecutivo nelle persone dei Sig.ri: Gualtiero Brugger (Presidente), Chiara
Maugeri (Vice-presidente), Enrico Cotta Ramusino (successivamente
cessato in data 25 novembre 2014) e Luca Damiani.
In tale occasione, è stato conferito al Comitato Esecutivo “ogni potere
inerente alla gestione del processo di ristrutturazione avviato con il
deposito della domanda di concordato in bianco ex art. 161, comma 6 LF,
ivi incluso il potere di compiere ogni atto che il comitato ritenga utile,
opportuno o necessario per il perseguimento del buon esito del predetto
processo. Il Presidente e gli altri membri del Comitato riferiranno
periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all’attività svolta.
Resta riservata all’intero Consiglio l’approvazione del piano che sarà a suo
tempo presentato, così come sono conservati i compiti di competenza del
Consiglio stesso per legge”.
Organo di controllo
La revisione dei conti era stata affidata dal 14 maggio 2009 sino al 26 luglio
2012 ai Sig.ri Francesco Ciro Rampulla, Giovanni Zotta (sostituito il 28
ottobre 2009 da Paolo Sacchetti) e Goffredo Rossi; in data 26 luglio 2012 è
9 Successivamente alla scomparsa dell’Avv. Aldo Maugeri, in data 28 luglio 2014, si sono
tenute ulteriori riunioni del Comitato Esecutivo, che, come precisato dal Prof. Cotta
Ramusino in occasione del verbale del C.d.A. del 18 settembre 2014, si è limitato a
svolgere attività istruttoria per conto del C.d.A.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 58
subentrato un nuovo Collegio, composto dai Sig.ri: Lucio Aricò, Piero Mella
e Matteo Navaroni.
Dal 4 luglio 2013, in occasione dell’approvazione del nuovo statuto di FSM,
il controllo sulla gestione è stato affidato ad un Collegio Sindacale costituito
dalle medesime persone, precedentemente costituenti il Collegio dei
Revisori.
L’incarico di revisione contabile è, invece, stato assegnato alla società
PriceWaterhouse Coopers S.p.a.
* * *
2.4 Il modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
e l’Organo di vigilanza (rinvio)
La Fondazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. n.
231/2001, ha adottato un “Modello di organizzazione, gestione e controllo”,
integrato da un “Codice Etico”, sul cui rispetto è demandato a vigilare un
Organo di Vigilanza collegiale composto da membri indipendenti.
L’idoneità di tale modello ad evitare la c.d. “responsabilità amministrativa
da reato” introdotta dal decreto legislativo citato verrà esaminata infra, nel
par. 10.1.10.
L’Organismo di Vigilanza era composto dall’Avv. Stefania Giavazzi
(Presidente) e dal Dott. Massimo Livatino (Membro Esterno).
* * *
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 59
2.5 Rapporti con l’Università di Pavia
Per completare la ricostruzione della struttura della Fondazione vanno
ricordati i legami scientifici ed operativi, nonché i legami giuridici con
l’Università di Pavia.
In coerenza con le finalità espresse dallo stesso statuto di FSM, che prevede
espressamente “di promuovere e svolgere lo studio e la ricerca scientifica
corrente o finalizzata anche con riferimento all’attività scientifica svolta da
enti ed istituti consimili nell’ambito nazionale ed internazionale,
direttamente o in via mediata, ovvero affidandola ad Università ed Enti di
ricerca…. di collaborare con Università, Enti ed istituti di ricerca, in
particolare con l’Università degli Studi di Pavia, segnatamente con i
Dipartimenti ed i Centri di riferimento all’interno di quest’ultima, per lo
svolgimento delle relative attività didattiche e scientifiche”, sono
significative le convenzioni con l’Università volte a dare attuazione alle
attività di collaborazione medico-scientifica.
Lo statuto di Fondazione, peraltro, prevede la nomina di diritto di due
membri del Consiglio di Amministrazione, uno dei quali è individuato nella
figura del “Rettore pro tempore validamente in carica dell’Università degli
Studi di Pavia”.
Infine, si deve rilevare la pregnante disposizione statutaria a tenore della
quale, in caso di estinzione della Fondazione, una volta “esaurita la fase di
liquidazione tutti i beni residui facenti parte del patrimonio della
Fondazione, saranno devoluti a beneficio dell’Università degli Studi di
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 60
Pavia per essere destinati alla relativa Facoltà o Scuola di Medicina e
Chirurgia, salva diversa destinazione imposta dalla legge”.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 61
Capitolo III
Le cause della crisi e l’analisi dei bilanci
3.1 Le cause della crisi nella prospettiva della debitrice
Stando a quanto affermato dalla debitrice, la crisi – manifestatasi a partire
dal 2011 e progressivamente acuitasi sino all’insolvenza – risulta
riconducibile a differenti concause, conseguenti, in primo luogo, alle “forti
svalutazioni di bilancio” (così il ricorso ex art. 161, pag. 6), rese
“necessarie di fronte alle risultanze delle indagini penali” (ibidem), che
hanno visto coinvolti i dirigenti apicali della Fondazione dell’epoca.
In sintesi, stando a quanto riportato dalla debitrice:
a) dapprima la Fondazione è stata chiamata a rispondere come persona
giuridica nel procedimento penale pendente innanzi alla Procura della
Repubblica del Tribunale di Milano (n. 33847/2011 R.G.R. mod. 21) in base
a quanto previsto al d.lgs. 231 del 2001 che sancisce la responsabilità degli
enti per i reati commessi da dirigenti, amministratori o dipendenti in favore
e a beneficio dello stesso ente;
b) in secondo luogo, la Fondazione ha azionato le proprie pretese risarcitorie
in sede civile e mediante costituzione di parte civile in procedimento penale
nei confronti di figure apicali dell’epoca, per richiedere il risarcimento dei
danni cagionati in ragione delle predette vicende.
Quanto al primo procedimento, la Fondazione Maugeri, durante la fase delle
indagini preliminari, ha reputato di addivenire ad una definizione dello
stesso ricorrendo all’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 62
parti ex artt. 444 ss. c.p., prevedendo, nella propria istanza, l’applicazione di
una pena pecuniaria pari a euro 1.000.000,00, nonché la messa a
disposizione dell’Autorità giudiziaria, ai fini della confisca, di beni
immobili di proprietà della Fondazione per un valore complessivo di euro
16.000.000,00.
Con decreto del 27 settembre 2013, previo parere favorevole dei Pubblici
Ministeri, il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Ghinetti, ritenendo
congrua la sanzione pecuniaria così come individuata dalla Fondazione, ha
disposto la confisca degli immobili predetti.
Le vicende giudiziarie sin qui brevemente richiamate hanno altresì condotto
alla costituzione di parte civile della Regione Lombardia, la quale ha
avanzato nei confronti della Fondazione una pretesa risarcitoria pari a circa
euro 230.000.000,00.
In secondo luogo, lo stato di crisi in cui la Fondazione attualmente versa
sarebbe da riferirsi a ragioni di ordine generale di riduzione della spesa
sanitaria.
Più nello specifico, la politica di spending review operata a livello regionale
– anche in termini di riduzione di funzioni speciali e maggiorazioni tariffarie
– e nazionale non sarebbe stata compensata da un corrispondente
contenimento delle spese, ed in particolar modo dei costi del personale.
A partire dal 2012, stante la parziale riduzione del sostegno finanziario da
parte del sistema creditizio, il pagamento degli oneri indicati avrebbe
conseguentemente determinato il venir meno della capacità della
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 63
Fondazione di provvedere al tempestivo soddisfacimento dei propri
fornitori.
In tale ottica, “fra gennaio 2011 e giugno 2014 […] il debito bancario si è
ridotto di circa Euro 30 milioni con un conseguente aumento, pressocché
per pari importo, del debito scaduto verso fornitori nel medesimo periodo”
(così il ricorso ex artt. 160 e 186-bis l. fall. del 30 aprile 2015, p. 8).
In ultimo, le svalutazioni di bilancio complessivamente operate sarebbero
altresì dovute alla verifica fiscale condotta dall’Agenzia delle Entrate per il
periodo 2004-2010.
* * *
3.2 Le cause del dissesto desumibili dall’analisi dei bilanci:
premessa metodologica
Al fine di comprendere le principali vicende che hanno caratterizzato la
gestione della Fondazione negli anni anteriori la presentazione della
domanda di concordato, il team commissariale ha provveduto a
riclassificare i bilanci di esercizio predisposti dalla debitrice in relazione agli
esercizi dal 2008 al 2014 (l’ultimo dei quali fotografa la situazione a
procedura di concordato già in corso).
Nel prosieguo si fornisce una breve descrizione circa la composizione delle
principali voci di bilancio e relativa evoluzione nel tempo; inoltre, vengono
poste in evidenza le numerose criticità che portano a ritenere come diversi
bilanci, soprattutto quelli antecedenti l’esercizio 2011, non forniscano una
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 64
rappresentazione veritiera e corretta della reale situazione patrimoniale
ed economica dell’ente.
Le informazioni rilevanti ai fini della redazione del presente capitolo sono
state tratte da:
- fascicoli di bilancio;
- libri sociali (verbali del C.d.A., del Comitato Esecutivo, dei sindaci e
dei revisori);
- ogni altro documento extra-contabile utile a ricostruire le trascorse
vicende di FSM (in particolare, P.V.C. redatti dalla Guardia di Finanza
– Nucleo di Polizia Tributaria di Milano – a seguito delle verifiche
dalla stessa effettuate, business plan e altri documenti allegati ai
verbali del C.d.A.).
* * *
3.3 Prospetti di bilancio – esercizi 2008/2014
Di seguito si propongono i prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto
Economico relativi ai bilanci degli esercizi dal 2008 al 2014, unitamente
agli indici e quozienti conteggiati dal team commissariale al fine di fornire
una sintetica rappresentazione dell’andamento economico, patrimoniale e
finanziario dell’attività della Fondazione nel periodo sopra indicato.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 65
31/12/2008 % 31/12/2009 % 31/12/2010 % 31/12/2011 % 31/12/2012 % 31/12/2013 % 31/12/2014 %
STATO PATRIMONIALE
Attivo
Diritti di brevetto e diritti di autore 154.268 0,04% 2.109.415 0,54% 3.358.230 0,77% 388.335 0,11% 374.009 0,09% 370.454 0,10% 384.177 0,11%
Migliorie beni di terzi 26.820.779 6,58% 25.946.884 6,59% 18.602.533 4,29% 16.296.110 4,41% 14.791.756 3,74% 11.295.236 2,96% 10.357.644 3,03%
Licenze d'uso EDP 1.339.449 0,33% 1.873.603 0,48% 2.051.465 0,47% 1.997.303 0,54% 1.835.094 0,46% 1.256.683 0,33% 1.023.394 0,30%
Diritto di superficie 1.056.095 0,26% 1.005.860 0,26% 955.626 0,22% 905.391 0,24% 855.157 0,22% - 0,00% - 0,00%
Progetto studi e ricerche 8.863.896 2,18% 19.867.373 5,04% 28.249.052 6,51% 62.000 0,02% 157.949 0,04% 160.544 0,04% 150.852 0,04%
Altre imm. immateriali 525.663 0,13% 383.412 0,10% 307.068 0,07% 174.612 0,05% 134.012 0,03% 153.091 0,04% 107.018 0,03%
Immobilizzazioni immateriali 38.760.150 9,52% 51.186.547 13,00% 53.523.974 12,34% 19.823.751 5,36% 18.147.977 4,59% 13.236.008 3,47% 12.023.085 3,52%
Terreni e immobili strum. (costo storico) 234.232.659 57,51% 236.588.481 60,07% 281.929.996 65,01% 302.295.852 81,80% 304.373.450 77,01% 330.928.995 86,65% 332.235.257 97,34%
- f.do amm.to terreni e immobili 66.007.395- -16,21% 72.018.052- -18,29% 80.646.936- -18,60% 88.460.272- -23,94% 96.316.396- -24,37% 110.176.404- -28,85% 119.456.560- -35,00%
- f.do svalutazione immobili - 0,00% - 0,00% - 0,00% 6.450.600- -1,75% 6.450.600- -1,63% 17.376.618- -4,55% 19.790.147- -5,80%
Terreni e immobili strumentali. 168.225.264 41,30% 164.570.429 41,79% 201.283.060 46,41% 207.384.980 56,12% 201.606.454 51,01% 203.375.973 53,25% 192.988.550 56,55%
Impianti e macchinari (costo storico) 91.451.839 22,45% 95.132.283 24,16% 95.891.447 22,11% 98.782.831 26,73% 100.775.533 25,50% 102.384.803 26,81% 102.819.503 30,13%
- f.do amm.to impianti e macchinari 72.777.631- -17,87% 75.631.899- -19,20% 72.054.121- -16,62% 73.816.930- -19,97% 77.908.981- -19,71% 83.423.133- -21,84% 88.062.478- -25,80%
- f.do svalutazione impianti e macchinari - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 351.795- -0,10%
Impianti e macchinari 18.674.208 4,58% 19.500.384 4,95% 23.837.326 5,50% 24.965.901 6,76% 22.866.552 5,79% 18.961.670 4,96% 14.405.230 4,22%
Altri beni 25.903.234 6,36% 26.525.086 6,74% 36.604.509 8,44% 37.363.066 10,11% 37.531.999 9,50% 38.630.411 10,11% 38.274.547 11,21%
- f.do amm.to altri beni 21.474.080- -5,27% 22.414.604- -5,69% 29.905.230- -6,90% 30.842.508- -8,35% 32.092.647- -8,12% 34.220.732- -8,96% 35.211.614- -10,32%
- f.do svalutazione altri beni - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 170.389- -0,05%
Impianti e macchinari 4.429.154 1,09% 4.110.482 1,04% 6.699.279 1,54% 6.520.558 1,76% 5.439.352 1,38% 4.409.679 1,15% 2.892.544 0,85%
Immobilizzazioni in corso e acconti 39.174.451 9,62% 14.986.689 3,81% 3.345.295 0,77% 3.579.835 0,97% 8.320.162 2,11% 9.575.975 2,51% 11.348.222 3,33%
Immobilizzazioni materiali 230.503.077 56,59% 203.167.984 51,59% 235.164.960 54,23% 242.451.274 65,60% 238.232.520 60,27% 236.323.297 61,88% 221.634.546 64,94%
Partecipazioni 16.101.656 3,95% 16.086.456 4,08% 1.688.274 0,39% 1.677.287 0,45% 1.677.287 0,42% 1.655.787 0,43% 1.363.280 0,40%
Crediti vs. controllate. 4.271.434 1,05% 4.271.434 1,08% 4.271.434 0,98% 4.271.434 1,16% 4.271.434 1,08% 4.271.434 1,12% 4.271.434 1,25%
Immobilizzazioni finanziarie 20.373.090 5,00% 20.357.890 5,17% 5.959.708 1,37% 5.948.721 1,61% 5.948.721 1,51% 5.927.221 1,55% 5.634.714 1,65%
Attivo immobilizzato 289.636.317 71,11% 274.712.421 69,75% 294.648.642 67,94% 268.223.746 72,58% 262.329.218 66,37% 255.486.526 66,89% 239.292.345 70,11%
Rimanenze 3.271.649 0,80% 3.565.624 0,91% 3.949.405 0,91% 4.291.982 1,16% 2.974.401 0,75% 3.057.710 0,80% 2.855.662 0,84%
Crediti verso clienti 75.290.206 18,49% 79.270.432 20,13% 89.172.158 20,56% 82.160.985 22,23% 108.900.417 27,55% 102.595.312 26,86% 74.977.298 21,97%
Crediti vs. controllate, collegate,
controllanti 4,83% 0,00% 0,16% 0,18% 0,17% 0,18% 0,20%
Crediti tributari 0,00% 0,13% 0,10% 0,57% 0,84% 0,88% 1,00%
Imposte anticipate 0,00% 0,03% 0,09% 0,70% 1,33% 1,09% 1,04%
Crediti vs. INPS per Tesoreria TFR 5,49% 6,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Crediti vs. Assic. Generali 0,23% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Altri crediti 0,00% 0,66% 1,49% 1,86% 1,95% 2,06% 1,52%
Ratei e risconti attivi 11.730.329 2,88% 8.381.632 2,13% 4.727.933 1,09% 1.586.542 0,43% 1.508.941 0,38% 628.779 0,16% 515.507 0,15%
Disponibilità liquide 7.709.975 1,89% 2.143.802 0,54% 2.781.322 0,64% 1.057.899 0,29% 2.614.728 0,66% 4.069.030 1,07% 10.832.918 3,17%
Attivo circolante 117.665.844 28,89% 119.114.807 30,25% 139.017.181 32,06% 101.339.506 27,42% 132.918.867 33,63% 126.436.656 33,11% 102.005.948 29,89%
TOTALE ATTIVO (A) 407.302.161 100,00% 393.827.228 100,00% 433.665.823 100,00% 369.563.252 100,00% 395.248.085 100,00% 381.923.182 100,00% 341.298.293 100,00%
Passivo
Fondo di dotazione 12.911 0,00% 12.911 0,00% 12.911 0,00% 12.911 0,00% 12.911 0,00% 12.911 0,00% 12.911 0,00%
Riserva di rivalutazione 37.584.523 9,23% 37.584.523 9,54% 37.584.523 8,67% 37.584.523 10,17% 37.584.523 9,51% 47.422.093 12,42% 47.422.093 13,89%
Riserva legale 2.582 0,00% 2.582 0,00% 2.582 0,00% 2.582 0,00% 2.582 0,00% 8.263 0,00% 8.263 0,00%
Riserva ordinaria 54.476.248 13,37% 54.476.248 13,83% 54.476.248 12,56% 54.476.248 14,74% 54.476.248 13,78% 54.476.248 14,26% 54.476.248 15,96%
Altre riserve 3.792.508 0,93% 3.496.148 0,89% 8.476.721 1,95% 14.135.662 3,82% 14.135.663 3,58% 17.712.584 4,64% 17.712.584 5,19%
Avanzi (disavanzi) portati a nuovo - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 90.361.921- -22,86% 98.495.403- -25,79% 113.939.144- -33,38%
Utile / perdita d'esercizio 296.360- -0,07% 4.980.573 1,26% 5.658.941 1,30% 90.361.921- -24,45% 8.133.481- -2,06% 15.443.741- -4,04% 30.549.071- -8,95%
Capitale proprio 95.572.412 23,46% 100.552.985 25,53% 106.211.926 24,49% 15.850.005 4,29% 7.716.525 1,95% 5.692.955 1,49% 24.856.116- -7,28%
TFR 76.100.332 18,68% 81.661.693 20,74% 88.522.713 20,41% 55.216.581 14,94% 54.025.602 13,67% 53.823.444 14,09% 52.047.454 15,25%
Fondi rischi ed oneri 6.407.721 1,57% 8.152.375 2,07% 8.603.390 1,98% 21.226.955 5,74% 15.609.702 3,95% 12.124.235 3,17% 27.534.750 8,07%
Debiti vs. banche oltre 12 mesi 65.510.328 16,08% 57.577.654 14,62% 67.792.650 15,63% 73.883.799 19,99% 49.854.161 12,61% 63.237.309 16,56% 56.561.791 16,57%
Debiti vs altri oltre 12 mesi 28.405.129 6,97% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 3.943.358 1,00% 1.590.169 0,42% - 0,00%
Passività consolidate 176.423.510 43,32% 147.391.722 37,43% 164.918.753 38,03% 150.327.335 40,68% 123.432.823 31,23% 130.775.157 34,24% 136.143.995 39,89%
Debiti verso fornitori 66.515.621 16,33% 33.825.312 8,59% 57.767.613 13,32% 65.640.396 17,76% 81.839.347 20,71% 84.019.344 22,00% 91.923.226 26,93%
Debiti verso banche 31.752.178 7,80% 44.969.581 11,42% 54.706.452 12,61% 87.044.323 23,55% 95.312.043 24,11% 85.197.315 22,31% 72.379.079 21,21%
Debiti vs. altri finanziatori - 0,00% 2.142.117 0,54% 2.787.048 0,64% 15.223.519 4,12% 22.167.880 5,61% 7.485.239 1,96% 4.933.640 1,45%
Debiti vs. controllate. 750.466 0,18% 1.349.229 0,34% 47.010 0,01% 108.000 0,03% 216.900 0,05% 325.800 0,09% 297.900 0,09%
Debiti tributari 5.638.039 1,38% 8.929.878 2,27% 8.027.165 0,02 5.785.077 0,02 9.392.804 2,38% 6.966.615 1,82% 9.801.567 2,87%
Debiti vs. istituti previdenziali 8.862.050 2,18% 9.421.050 2,39% 11.403.010 2,63% 7.872.627 2,13% 31.938.749 8,08% 36.302.457 9,51% 21.875.257 6,41%
Debiti verso altri 20.803.423 5,11% 44.786.814 11,37% 17.050.094 3,93% 15.215.419 4,12% 17.350.637 4,39% 19.745.394 5,17% 24.594.129 7,21%
Ratei e risconti passivi 984.462 0,24% 458.540 0,12% 10.746.752 2,48% 6.496.551 1,76% 5.880.377 1,49% 5.412.906 1,42% 4.205.616 1,23%
Passività correnti 135.306.239 33,22% 145.882.521 37,04% 162.535.144 37,48% 203.385.912 55,03% 264.098.737 66,82% 245.455.070 64,27% 230.010.414 67,39%
TOTALE PASSIVO (B) 407.302.161 100,00% 393.827.228 100,00% 433.665.823 100,00% 369.563.252 100,00% 395.248.085 100,00% 381.923.182 100,00% 341.298.293 100,00%
674.182 674.182 674.182 674.182 19.663.685 - 674.182
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 66
31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
CONTI D'ORDINE
Beni di terzi presso l'impresa 9.446.706 9.446.706 8.519.765 8.519.765 8.519.765 8.519.765 8.519.765
Garanzie ricevute - fideiussioni 18.961.060 15.429.958 18.479.649 23.898.341 13.086.513 13.643.842 12.070.564
Garanzie prestate - fideiussioni 20.037.865 19.175.577 7.298.914 10.600.384 10.531.733 9.542.847 6.178.593
Garanzie prestate - iscrizioni ipotecarie 54.804.325 47.970.306 56.714.529 61.357.412 54.379.481 66.927.909 62.399.994
Totale 103.249.956 92.022.547 91.012.857 104.375.902 86.517.492 98.634.363 89.168.916
31/12/2008 % 31/12/2009 % 31/12/2010 % 31/12/2011 % 31/12/2012 % 31/12/2013 % 31/12/2014 %
CONTO ECONOMICO
% Fatt. % Fatt. % Fatt. % Fatt. % Fatt.
Vendite 288.918.887 100,00% 292.708.734 100,00% 330.938.589 100,00% 318.363.112 100,00% 306.313.781 100,00% 293.668.108 100,00% 288.858.030 100,00%
Valore della produzione 288.918.887 100,00% 292.708.734 100,00% 330.938.589 100,00% 318.363.112 100,00% 306.313.781 100,00% 293.668.108 100,00% 288.858.030 100,00%
Acquisti materie prime 34.532.427- -11,95% 36.294.912- -12,40% 37.740.583- -11,40% 40.879.210- -12,84% 36.761.724- -12,00% 33.545.470- -11,42% 33.173.852- -11,48%
Variazione rimanenze MP 24.743 0,01% 293.975 0,10% 383.781 0,12% 342.576 0,11% 1.517.665- -0,50% 25.490 0,01% 202.048- -0,07%
Costi per servizi 71.525.047- -24,76% 69.790.208- -23,84% 72.652.423- -21,95% 69.298.698- -21,77% 66.433.759- -21,69% 60.267.248- -20,52% 55.956.546- -19,37%
Costi godimento beni di terzi 7.374.429- -2,55% 8.356.157- -2,85% 7.005.551- -2,12% 6.863.907- -2,16% 7.019.658- -2,29% 5.497.855- -1,87% 5.927.349- -2,05%
Costi della produzione 113.407.160- -39,25% 114.147.302- -39,00% 117.014.776- -35,36% 116.699.239- -36,66% 111.732.806- -36,48% 99.285.083- -33,81% 95.259.795- -32,98%
Valore aggiunto 175.511.727 60,75% 178.561.432 61,00% 213.923.813 64,64% 201.663.873 63,34% 194.580.975 63,52% 194.383.025 66,19% 193.598.235 67,02%
Costi del personale 167.387.943- -57,94% 171.198.548- -58,49% 178.705.453- -54,00% 181.597.261- -57,04% 175.169.352- -57,19% 172.160.553- -58,62% 172.715.644- -59,79%
Margine operativo lordo 8.123.784 2,81% 7.362.884 2,52% 35.218.360 10,64% 20.066.612 6,30% 19.411.623 6,34% 22.222.472 7,57% 20.882.591 7,23%
Ammortamenti 14.630.554- -5,06% 15.412.703- -5,27% 17.981.915- -5,43% 18.249.474- -5,73% 17.315.060- -5,65% 16.611.576- -5,66% 16.704.231- -5,78%
Accant. per rischi e oneri 544.534- -0,19% 544.039- -0,19% - 0,00% 9.250.000- -2,91% 4.250.000- -1,39% 2.152.000- -0,73% 16.721.902- -5,79%
Svalutazione delle immobilizzazioni - 0,00% - 0,00% - 0,00% 53.651.099- -16,85% 158.526- -0,05% 9.831.017- -3,35% 3.693.714- -1,28%
Svalutazione dei crediti 370.000- -0,13% 2.910.000- -0,99% 5.626.979- -1,70% 2.469.039- -0,78% 9.427.000- -3,08% 963.827- -0,33% 3.553.000- -1,23%
Reddito operativo 7.421.304- -2,57% 11.503.858- -3,93% 11.609.466 3,51% 63.553.000- -19,96% 11.738.963- -3,83% 7.335.948- -2,50% 19.790.256- -6,85%
Altri proventi 24.013.095 8,31% 7.803.737 2,67% 2.032.617 0,61% 2.940.391 0,92% 13.572.437 4,43% 11.364.197 3,87% 8.808.226 3,05%
Oneri diversi di gestione 2.258.003- -0,78% 4.177.502- -1,43% 1.752.873- -0,53% 2.780.566- -0,87% 1.985.845- -0,65% 2.458.176- -0,84% 1.853.303- -0,64%
Totale gestione accessoria 21.755.092 7,53% 3.626.235 1,24% 279.744 0,08% 159.825 0,05% 11.586.592 3,78% 8.906.021 3,03% 6.954.923 2,41%
Proventi finanziari 168.882 0,06% 27.896 0,01% 4.466 0,00% 12.877 0,00% 7.980 0,00% 11.383 0,00% 20.782 0,01%
Oneri finanziari 7.528.217- -2,61% 4.372.826- -1,49% 5.058.150- -1,53% 3.942.085- -1,24% 5.112.832- -1,67% 6.468.003- -2,20% 6.586.385- -2,28%
Totale gestione finanziaria 7.359.335- -2,55% 4.344.930- -1,48% 5.053.684- -1,53% 3.929.208- -1,23% 5.104.852- -1,67% 6.456.620- -2,20% 6.565.603- -2,27%
Rivalutazioni di partecipazioni - - - - - - - - - - - - - -
Svalutazioni di partecipazioni - - - - - - - - - - 4.660- 0,00- 242.460- 0,00-
Rettifiche di valore di attività finanziarie - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 4.660- 0,00% 242.460- -0,08%
Proventi straordinari 5.425.044 1,88% 34.816.425 11,89% 12.736.312 3,85% 11.116.821 3,49% 7.635.130 2,49% 1.154.419 0,39% 2.683.435 0,93%
Oneri straordinari 9.777.252- -3,38% 10.712.182- -3,66% 4.218.582- -1,27% 29.227.902- -9,18% 8.462.672- -2,76% 6.969.607- -2,37% 9.176.743- -3,18%
Tot. gestione straordinaria 4.352.208- -1,51% 24.104.243 8,23% 8.517.730 2,57% 18.111.081- -5,69% 827.542- -0,27% 5.815.188- -1,98% 6.493.308- -2,25%
Risultato ante - imposte 2.622.245 0,91% 11.881.690 4,06% 15.353.256 4,64% 85.433.464- -26,84% 6.084.765- -1,99% 10.706.395- -3,65% 26.136.704- -9,05%
Imposte sul reddito 2.918.605- -1,01% 6.901.117- -2,36% 9.694.315- -2,93% 4.928.457- -1,55% 2.048.716- -0,67% 4.737.346- -1,61% 4.412.367- -1,53%
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 296.360- -0,10% 4.980.573 1,70% 5.658.941 1,71% 90.361.921- -28,38% 8.133.481- -2,66% 15.443.741- -5,26% 30.549.071- -10,58%
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CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 17.640.395- 26.767.714- 23.517.963- 102.046.406- 131.179.870- 119.018.414- 128.004.466-
MARGINE DI TESORERIA 20.912.044- 30.333.338- 27.467.368- 106.338.388- 134.154.271- 122.076.124- 130.860.128-
INDICI PATRIMONIALI
Solidità
Indipendenza finanziaria (Patrimonio
Netto / Totale Attivo) 23,46% 25,53% 24,49% 4,29% 1,95% 1,49% -7,28%
Garanzia debiti a M/L termine (Attivo
Immob. / Pass. Consolid.) 1,64 1,86 1,79 1,78 2,13 1,95 1,76
Grado copertura immobilizzi
(Patrimonio Netto / Att. Immob.) 0,33 0,37 0,36 0,06 0,03 0,02 -0,10
Rapporto d'indebitamento (Totale Attivo
/ Patrimonio Netto) 4,26 3,92 4,08 23,32 51,22 67,09 -13,73
Rapporto di leva
(PB + PML) / Patrimonio Netto 3,26 2,92 3,08 22,32 50,22 66,09 -14,73
Liquidità
Rapporto di liquidità (Att.realizz. +
disp.liq.) / PB 0,87 0,82 0,86 0,50 0,50 0,52 0,44
Rapporto di solvibilità (Attivo Circolante /
Debiti correnti) 0,87 0,82 0,86 0,50 0,50 0,52 0,44
INDICI ECONOMICI
ROE (Risultato d'esercizio / PN) -0,31% 4,95% 5,33% -570,11% -105,40% -271,28% 122,90%
ROI (Reddito Oper. / Tot. Attivo) -1,82% -2,92% 2,68% -17,20% -2,97% -1,92% -5,80%
ROS (Reddito Oper. / Fatturato) -2,57% -3,93% 3,51% -19,96% -3,83% -2,50% -6,85%
Incidenza oneri finanziari (Oneri finanziari /
Fatturato) 2,61% 1,49% 1,53% 1,24% 1,67% 2,20% 2,28%
Copertura oneri finanziari (Gest. finanziaria
/ Reddito Oper.) -99,16% -37,77% 43,53% -6,18% -43,49% -88,01% -33,18%
Costo mezzi di terzi, Oneri Finanziari / (PB
+ PML) 2,41% 1,49% 1,54% 1,11% 1,32% 1,72% 1,80%
Produttività del cap. investito (Valore
Aggiunto / Fatturato) 60,75% 61,00% 64,64% 63,34% 63,52% 66,19% 67,02%
INDICI ROTAZIONE / DURATA
Indice durata crediti commerciali (Crediti
vs clienti / Fatturato + IVA) 83 86 86 82 113 111 82
Indice durata magazzino (Rimanenze / Costo
venduto) 35 36 38 38 31 33 32
Indice durata debiti comm.li (Debiti
comm.li / acquisti + IVA) 182 91 154 174 232 262 301
31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/201431/12/2008 31/12/2009
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3.4 Attivo patrimoniale
L’attivo patrimoniale della Fondazione è in prevalenza (per il 70% circa)
costituito da immobilizzazioni materiali.
La porzione più rilevante dell’attivo immobilizzato è costituita dagli
immobili strumentali utilizzati da FSM per l’esercizio dell’attività
ospedaliera e dagli impianti e macchinari presenti nelle medesime strutture.
Quanto alle immobilizzazioni immateriali, le stesse, pur mantenendo una
significativa consistenza in tutti gli esercizi oggetto di analisi, hanno subito
una drastica riduzione nell’anno 2011, esercizio in cui sono state oggetto di
una svalutazione che ha contribuito a determinare una perdita di esercizio
di euro 90,4 mln.
3.4.1 Immobilizzazioni immateriali - composizione della voce ed
evoluzione
Sino all’esercizio 2010, le immobilizzazioni immateriali iscritte a bilancio
erano costituite prevalentemente da “migliorie su beni di terzi” e da
“progetti studi e ricerche” e, in minor misura, da diritti di brevetto e diritti
d’autore, licenze d’uso EDP, diritto di superficie ed altre voci residuali.
Per effetto della svalutazione apportata alla posta in commento, la
composizione delle immobilizzazioni immateriali è significativamente
mutata a decorrere dall’esercizio 2011 (si vedano prospetto di riepilogo e
commento seguenti):
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Voce 31/12/2010 31/12/2011
Diritti di brevetto e diritti di autore 3.358.230 388.335
Migliorie beni di terzi 18.602.533 16.296.110
Licenze d’uso EDP 2.051.465 1.997.303
Diritto di superficie 955.626 905.391
Progetti studi e ricerche 28.249.052 62.000
Altre 307.068 174.612
Totale 53.523.974 19.823.751
Come si può notare, la voce “progetto studi e ricerche” è stata pressoché
interamente azzerata ed uguale sorte hanno subito i “diritti di brevetto e
diritti di autore”.
Nonostante la notevole entità dello scostamento (riduzione di circa il
63%), le informazioni desumibili dalla nota integrativa sono carenti e non
consentono di comprendere le ragioni di una svalutazione così rilevante.
Per quanto riguarda i “costi di ricerca e sviluppo”, si legge:
“Nella voce Oneri non ricorrenti è stata classificata la svalutazione, pari
complessivamente ad Euro 39.539 migliaia, del valore netto contabile10
dei
costi per progetti studi e ricerca iscritto nelle immobilizzazioni immateriali
del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 e dei costi per progetti per studi e
ricerche sostenuti nell’esercizio. I precitati valori sono stati
prudenzialmente svalutati nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2011 in quanto al momento non risulta ragionevolmente determinabile il
beneficio economico futuro come richiesto dai principi contabili di
riferimento”.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 70
L’affermazione di cui sopra è formulata in modo del tutto acritico; in
particolare, non viene chiarita la motivazione per cui si sarebbe verificato un
mutamento così significativo nella valutazione della recuperabilità degli
investimenti fatti negli esercizi precedenti.
Per quanto riguarda i “diritti di brevetto”, invece, è scritto:
“Nella voce Oneri non ricorrenti è stata classificata la svalutazione del
valore netto contabile dei costi per diritti di brevetto iscritto nelle
immobilizzazioni immateriali del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 per
un importo pari ad Euro 3.534 migliaia.
Tale svalutazione è stata appostata in quanto i suddetti brevetti sono stati
oggetto di contributi rilevati nei proventi del conto economico dei bilanci
degli esercizi precedenti”.
L’affermazione di cui sopra pare del tutto laconica e non motiva la decisione
alla base dell’intervenuto cambio di criterio contabile.
Infine, una svalutazione di importo rilevante è stata operata con riferimento
alla voce “migliorie su beni di terzi”, il cui importo è stato ridotto dei costi
di ristrutturazione sostenuti in relazione all’immobile sito in Campoli (BN),
pari ad euro 2,6 mln, non più utilizzato.
Dall’esame dei libri sociali emerge come, a seguito del coinvolgimento di
FSM nell’indagine penale condotta dalla Procura di Milano, nell’ambito
della quale sono stati indagati dirigenti apicali della Fondazione, il C.d.A.
10
Qui e nel prosieguo del capitolo, le evidenze in grassetto e le sottolineature sono di
inserimento del redattore.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 71
abbia ritenuto di sottoporre a verifica le poste di bilancio della Fondazione
al 31/12/201111
.
Le svalutazioni operate sono state esaminate dalla società di revisione
PWC, la quale, nel proprio documento “Attestazione della società di
revisione”, si limita ad “esprimere un giudizio sulla conformità degli oneri
non ricorrenti indicati nel Documento [il bilancio, n.d.r] con la
definizione di oneri non ricorrenti riportata nel Documento, sulla base
delle procedure di verifica eseguite”.
Nei bilanci e nei libri sociali non è stato rinvenuto alcun documento che
espliciti chiaramente le motivazioni che hanno portato a capitalizzare, nei
precedenti esercizi, i costi sostenuti per diritti di brevetto e per ricerca e
sviluppo, né la motivazione per cui i predetti costi siano stati quindi
considerati non ulteriormente recuperabili.
La carenza di motivazione è stata, peraltro, segnalata anche dal Collegio dei
Revisori (successivamente sostituito) nella propria Relazione al Bilancio al
31/12/201112
.
11
In particolare, nel verbale del C.d.A. del 31/5/2012 è detto che tale verifica era stata
commissionata alla società di revisione PriceWaterhouse Coopers. 12
In particolare, il Collegio, costituito da: Prof. Avv. Francesco Ciro Rampulla
(Presidente), Rag. Goffredo Rossi e Dott. Paolo Maria Sacchetti, ha rilevato quanto segue:
“- Sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni immateriali relative a costi per
diritti di brevetto per € 3.534.000 le cui motivazioni non appaiono supportate da
valutazioni analitiche. La svalutazione deve derivare da fatti gravi da valutarsi con molta
prudenza (documento OIC 24).
- Sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni immateriali relative a costi per
ricerca e sviluppo per € 39.539.000 in quanto non ritenete che alla data del 31.12.2011
sussistano prevedibili benefici economici futuri. Non vengono esplicitate le ragioni per le
quali sono venuti meno i presupposti che avevano giustificato la contabilizzazione
nell’attivo dello stato patrimoniale in armonia con quanto previsto dall’art. 2426 c. 1 n. 3
c.c. e OIC n. 24”.
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Negli anni successivi non si registravano ulteriori svalutazioni di importo
significativo.
La consistenza delle immobilizzazioni immateriali si è progressivamente
ridotta per effetto degli ammortamenti e della riclassificazione tra le
immobilizzazioni materiali dei costi sostenuti in relazione all’immobile di
Tradate (VA), originariamente contabilizzati tra le migliorie su beni di terzi,
acquisito nell’anno 2013 mediante fusione per incorporazione della
Fondazione Europea per la Riabilitazione e lo Sport (nel prosieguo
“FERS”).
3.4.2 Immobilizzazioni immateriali - criticità - P.V.C. della G.D.F. del
24 ottobre 2012
Nel corso dei primi mesi dell’anno 2012, FSM è stata oggetto di verifica da
parte della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Milano – in
riferimento alle annualità dal 2003 al 2011.
In data 24/10/2012 è stato notificato il Processo Verbale di Constatazione
(nel prosieguo “P.V.C.”) ai fini IRES, IRAP ed IVA, i cui rilievi afferiscono
principalmente la contabilizzazione di costi per fatture oggettivamente
inesistenti, prevalentemente imputati ad incremento delle immobilizzazioni
immateriali.
Si precisa che la Fondazione, tra i mesi di novembre e dicembre 2012, ha
integralmente aderito ai rilievi formulati dalla G.D.F. definendo il P.V.C.
ai sensi dell’art. 5-bis del D.lgs n. 218/1997.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 73
Si evidenzia che il suddetto verbale è stato redatto circa 4 mesi dopo la data
di approvazione del bilancio di esercizio 2011; peraltro, si constata che le
poste ridotte per effetto della descritta svalutazione sono le medesime
interessate dai rilievi formulati dalla G.D.F.
Nel prosieguo del presente paragrafo si descrivono per sommi capi i rilievi
formulati nel citato P.V.C., con particolare riferimento
alle contestazioni da cui emerge come l’iscrizione di costi capitalizzati per
importi molto significativi mascherasse, in realtà, la fuoriuscita da FSM di
somme di denaro senza alcuna giustificazione economica.
a) Emissione di fatture per operazioni inesistenti – M.T.B. GmbH.
La G.D.F. ha ricostruito l’articolato schema di rapporti mediante cui FSM ha
veicolato pagamenti per complessivi euro 26,9 mln a favore della società
austriaca M.T.B. GmbH13
(di seguito “M.T.B.”), riconducibile ad un noto
soggetto, da tempo coinvolto nelle vicende giudiziarie relative ai rapporti tra
la Regione Lombardia ed alcune tra le principali strutture sanitarie lombarde
– a fronte di contratti di consulenza fittizi.
Della somma corrisposta dalla Fondazione a M.T.B., euro 13,2 mln sono
stati pagati direttamente da FSM, mentre i residui euro 13,7 mln mediante
13
Per esteso, Medizinisch Technische Beratungs GmbH, con sede in Vienna.
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società interposte14
, che risultavano intrattenere, a propria volta, rapporti di
consulenza con FSM.
FSM risulta inoltre aver effettuato pagamenti a favore di Periplo Srl, società
riconducibile ad un ex dirigente della Fondazione, a fronte di contratti fittizi
avanti ad oggetto la coordinazione e la validazione di studi e know-how
aventi ad oggetto particolari ricerche in campo scientifico15
. Anche Periplo
avrebbe agito come “società filtro” nei rapporti tra FSM e M.T.B.
Anche con le società Panacea Srl (analisi e ricerche di mercato in materia di
health care service a livello europeo), Panacea Clinical Service Srl (analisi a
livello europeo della domanda e dell’offerta di servizi di ingegneria clinica),
Itaca Srl (consulenza nel campo di ingegneria civile ed industriale), Semec
Srl (analisi ed individuazione delle normative che regolamentano
l’accreditamento delle strutture sanitarie), Immopan Servizi Srl (gestione
commesse complesse per ristrutturazione e messa a norma di strutture
ospedaliere), lo schema utilizzato è il medesimo: rapporto contrattuale
fittizio tra le società interposte e FSM, rapporto contrattuale speculare tra le
società interposte e M.T.B., integrale ribaltamento di costi e canalizzazione
dei pagamenti a favore di M.T.B.
Secondo la ricostruzione operata della G.D.F. (a cui FSM ha, come sopra
indicato, prestato acquiescenza), nel periodo tra il 2003 ed il 2010, le fatture
14
Si tratta delle società: International Centre for Research in Biomedicine ABSL
(Lussemburgo); Medical Trials Analysis SA (Lussemburgo); M.D.S. Srl; Periplo Srl;
Panacea Spa; Panacea Clinical Services Srl; Itaca Spa; Semec Srl; Immopan Servizi Srl.
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indebitamente contabilizzate dalla Fondazione portano un corrispettivo di
circa euro 20,4 mln.
Tali costi sono stati principalmente capitalizzati da FSM tra le
immobilizzazioni immateriali, successivamente oggetto di svalutazione
nell’esercizio 2011.
b) Emissione di fatture per operazioni inesistenti – SIB Laboratories LTD.
Secondo la ricostruzione operata dalla G.D.F., FSM ha intrattenuto, tra il
2009 ed il 2011, rapporti con la società maltese SIB Laboratories Ltd (di
seguito “SIB LAB”), nell’ambito di un contratto quadro di collaborazione
sottoscritto in data 15/12/2008, avente ad oggetto lo sfruttamento di specifici
progetti di ricerca scientifica.
Nell’ambito di tale rapporto, SIB LAB ha fatturato a FSM complessivi euro
26,7 mln. La società maltese, consociata della già citata società Periplo
Srl16
, era riconducibile ad un ex dirigente della Fondazione. La Fondazione
risultava esserne sostanzialmente l’unico cliente. Nello stesso accordo
stipulato tra FSM e SIB LAB è precisato che quest’ultima “non dispone di
una adeguata struttura né di fondi sufficienti per poter sfruttare al meglio i
progetti potenzialmente interessanti che le vengono proposti o di cui è a
conoscenza”.
15
Secondo la G.D.F., Periplo non aveva le competenze specifiche, né la struttura tecnico -
organizzativa per svolgere questo tipo di attività. 16
Essendo sottoposta a comune controllo da parte di SIB Limited, società maltese con sede
a Milano, allo stesso indirizzo di Periplo Srl.
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Secondo la G.D.F. l’operazione sarebbe stata orchestrata da un soggetto
apicale di FSM, in cooperazione con un noto faccendiere lombardo, a partire
dal 2009, a causa della sopravvenuta impossibilità di proseguire coi
trasferimenti di denaro mediante le società di cui al punto a), e da qui la
necessità di ricorrere ad un nuovo veicolo societario.
Le fatturazioni avrebbero costituito il giustificativo per trasferire a SIB LAB
somme di denaro, che in linea teorica avrebbero dovuto essere impiegate al
fine di sfruttare e sviluppare a livello europeo, in collaborazione con
l’Università di Malta, alcuni brevetti da acquisire dall’Accademia Russa. In
realtà, SIB LAB risulterebbe aver effettuato pagamenti, mediante
l’interposizione di alcune società estere17
, a favore di soggetti del tutto
estranei all’attività di ricerca18
e, solamente in misura marginale, ad enti di
ricerca russi o altri fornitori.
Pare, quindi, che l’attività di ricerca, benché esistente, coinvolgesse somme
di denaro assolutamente minoritarie rispetto ai pagamenti effettuati da FSM,
che avevano tutt’altra finalità.
La G.D.F. precisa che “il contribuente [...] ha capitalizzato i costi in esame
alla voce B.I.7) ‘Progetto studi e ricerche’”. Detti costi, come sopra
chiarito, sono stati integralmente azzerati nel bilancio al 31/12/2011.
c) Emissione di fatture per operazioni inesistenti – Agens Srl.
17
Si tratta di Ramsete ed Akai, messe a disposizione da un fiduciario svizzero e della
società IHS, che ha interposto a sua volta la società di Singapore Xinmao.
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Secondo la ricostruzione operata dalla G.D.F., FSM ha intrattenuto, a partire
dal 2001, rapporti con la società Agens Srl, con sede in Milano (nel
prosieguo “Agens”), che svolgeva attività di progettazione architettonica,
strutturale e impiantistica, installazione in opera, avviamento, ampliamento,
ristrutturazione di complessi industriali, ospedalieri e civili. Tale società,
sempre riconducibile al noto faccendiere lombardo, risulta aver avuto FSM
quale unico cliente.
La Fondazione si sarebbe avvalsa di Agens per i lavori di ristrutturazione e
di adeguamento edilizio delle strutture sanitarie di Genova Nervi, Veruno,
Varallo Sesia, Montescano e Tradate. Secondo la G.D.F., tuttavia, “dalla
copiosa documentazione sequestrata, si evince che la Agens era, in realtà,
priva sia di una qualsiasi struttura tecnico - organizzativa preposta allo
scopo, sia di esperienza nel settore”.
Secondo i militari verbalizzanti, Agens avrebbe emesso fatture a carico di
FSM per euro 3,4 mln per prestazioni oggettivamente inesistenti; ulteriori
euro 2,5 mln corrisponderebbero invece a sovrafatturazioni prive di
qualsivoglia giustificazione economica da parte di Agens rispetto all’entità
delle prestazioni dalla stessa acquistate dai propri subappaltatori..
Tali somme sono state da FSM contabilizzate ad incremento dei valori
degli immobili, per la parte relativa a fabbricati di proprietà, e, negli altri
casi, iscritte tra le immobilizzazioni immateriali quali migliorie su beni di
18
Secondo la G.D.F., tali pagamenti ammonterebbero a ben € 22,5 milioni.
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 78
terzi, successivamente oggetto di svalutazione nell’esercizio 2011.Da
quanto sopra, emerge inequivocabilmente che:
- l’attivo patrimoniale di FSM, fino al Bilancio 2010, era sovrastimato
a causa dell’esposizione di attivi inesistenti tra le immobilizzazioni
immateriali;
- tale posta rappresentava, in realtà, somme illecitamente sottratte alla
disponibilità patrimoniale di FSM, per un importo superiore ad euro
50 mln (comprendendo sia le somme svalutate nel 2011, che gli
ammortamenti dedotti negli anni precedenti);
- il Patrimonio netto di FSM, nominalmente superiore ad euro 100 mln,
era largamente sopravvalutato.
3.4.3 Immobilizzazioni materiali - composizione della voce ed evoluzione
Le immobilizzazioni materiali costituiscono la parte più rilevante dell’attivo
patrimoniale. Si può rilevare come, nel periodo oggetto di analisi, il costo
storico sia degli immobili che degli impianti e macchinari evidenzi un trend
costantemente crescente. Col passare degli anni, FSM ha infatti acquisito
(anche indirettamente, mediante società partecipate) nuovi immobili, in
precedenza condotti in locazione.
La voce raggiunge il proprio picco nell’esercizio 2011, pari ad euro 242,5
mln, per poi subire negli anni successivi una riduzione principalmente per
effetto delle seguenti svalutazioni:
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 79
- euro 6,5 mln, operata nello stesso anno 2011 per allineare i valori
contabili dei beni immobili di proprietà ai valori di mercato,
determinati sulla base di perizie immobiliari redatte da professionisti
esterni;
- euro 10,9 mln, operata nell’anno 2013 per contabilizzare l’“effetto
della confisca riferita alla sentenza di patteggiamento per gli illeciti
amministrativi riferiti al D. Lgs. 231/2001, pari ad euro 10.926
migliaia”19
;
- euro 2,9 mln, operata nell’anno 2014, al fine di i) adeguare il valore
contabile del fabbricato sito in Milano, Via Dardanoni, a valori di
mercato (per complessivi euro 1,8 mln), ii) rilevare gli effetti della
confisca ex D. Lgs. 231/2001 del terreno sito in Cremona (complessivi
euro 0,6 mln), iii) allineare il valore di impianti e macchinari
all’effettivo grado di obsolescenza (per complessivi euro 0,5 mln).
Si segnala che la svalutazione operata nell’esercizio 2011 è criticata dal
Collegio dei Revisori; in particolare, nella propria Relazione al bilancio
l’Organo di controllo precisa quanto segue: “Evidenziamo che sono state
effettuate svalutazioni di alcuni immobili sulla base di perizie immobiliari,
non da noi esaminate, redatte da professionisti esterni per un valore di €
6.451.000. Tale differente criterio, che varia dal costo al ‘fair value’, pare
19
Con sentenza del 27/9/2013, a seguito di patteggiamento, FSM è stata condannata per
violazioni alla normativa di cui al D.Lgs. 231/01 al pagamento di una sanzione pecuniaria
di euro 1 milione ed alla confisca dei seguenti immobili: Cassano Murge (BA), Via Padre
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 80
non essere stato applicato a tutti gli immobili bensì solo ad alcuni.
Rileviamo una carenza di approfondite spiegazioni al riguardo”.
3.4.4 Immobilizzazioni materiali - criticità
Come per le immobilizzazioni immateriali, anche per le immobilizzazioni
materiali vi sono elementi che portano a ritenere che vi sia stata una
sopravvalutazione degli attivi iscritti in bilancio, che sono stati adeguati a
valori più aderenti a quelli correnti, mediante le svalutazioni operate a
partire dal 2011.
3.4.5 Immobilizzazioni finanziarie - composizione della voce ed
evoluzione
La voce in commento raggiunge il proprio picco nell’esercizio 2009, in cui
l’importo a bilancio ammonta ad euro 20,4 mln, di cui euro 16,1 mln per
partecipazioni ed euro 4,3 mln per crediti verso società controllate.
Il valore delle partecipazioni iscritte a bilancio è rappresentato dalla
partecipazione nella società Belforte 22 S.r.l.20
(nel prosieguo “Belforte”)
(euro 14,4 mln), di cui FSM era unico socio;, oltre a partecipazioni minori21
.
I crediti sono, invece, interamente costituiti dal finanziamento concesso alla
società controllata totalitaria I.San S.r.l. (nel prosieguo “I.San”).
Pio 8; Cremona, Via Stella 1; Genova Nervi, Via Val Cismon 7; Pavia, Via Ambrogio da
Fossano. 20
Con sede in Milano, Via Carlo Goldoni 11. 21
Le principali in Istituto Europeo di Oncologia (euro 0,49 mln), Auxilium Vitae Volterra
Spa (euro 0,44 mln), Centro di Riabilitazione Terranuova Bracciolini Spa (euro 0,57 mln).
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 81
In data 31/03/2010, Belforte è stata fusa per incorporazione in FSM e ciò ha
determinato il decremento della voce in commento ad euro 1,7 mln; detta
valorizzazione rimasta sostanzialmente invariata fino all’esercizio 2013 è
lievemente diminuita (ad euro 1,4 mln) nell’anno 2014.
Per contro, la citata fusione per incorporazione ha determinato un
incremento delle immobilizzazioni materiali, per effetto dell’acquisizione al
patrimonio di FSM dell’immobile di Milano, Via Camaldoli,
precedentemente in carico alla società partecipata.
I crediti verso I.San, già presenti in bilancio al 31/12/2008, sono rimasti
iscritti a bilancio, senza variazioni nell’importo, fino alla predisposizione
della domanda di concordato, pur essendo la società partecipata in
liquidazione volontaria a decorrere dal 03/03/2010.
I crediti verso la partecipata iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono
stati integralmente azzerati in sede di predisposizione della domanda di
concordato.
Si segnala che tra le immobilizzazioni finanziarie (o in alcuna altra voce
dell’attivo patrimoniale) non era iscritto il diritto vantato da FSM in qualità
di unico beneficiario nella Fondazione Europea per la Riabilitazione e lo
Sport, proprietaria del centro medico di Marina di Ginosa (TA) e
dell’immobile di Tradate. FERS è stata fusa per incorporazione in FSM nel
corso del 2013, il che ha consentito alla Fondazione di far emergere nel
proprio bilancio un avanzo di fusione di euro 14,5 mln , con conseguente
incremento del Patrimonio netto.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 82
3.4.6 Immobilizzazioni finanziarie - criticità
Nel corso del primo semestre 2013 la Fondazione è stata oggetto di verifica
da parte della La Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di
Milano – in riferimento alle annualità dal 2004 al 2011.
In data 23/07/2013, è stato notificato il Processo Verbale di Constatazione
(nel prosieguo “P.V.C.”) ai fini IRES, IRAP ed IVA.
I verificatori hanno formulato, tra gli altri, un rilievo in merito all’acquisto
della partecipazione in Belforte e la successiva fusione per incorporazione
della stessa Belforte in FSM; alla Fondazione viene, in particolare,
contestato di aver posto in essere l’operazione al solo fine di conseguire un
(indebito) risparmio di imposte.
Si precisa, in merito, che sono attualmente pendenti avanti la Commissione
Tributaria Provinciale di Milano i ricorsi presentati da FSM avverso gli
avvisi di accertamento relativi alle annualità dal 2004 al 2011, notificati
dall’Agenzia delle entrate e portanti i rilievi formulati nel citato P.V.C.
L’“operazione Belforte” era finalizzata all’acquisizione dell’immobile sito
in Milano, Via Camaldoli 64, nonché della relativa concessione urbanistica
per la realizzazione di un R.S.A. (Ricovero Sanitario Assistenzialistico) da
n. 180 posti letto.
Nel 2004 la totalità delle quote della Belforte 22 Srl era detenuta dalla
società Jolly Immobiliare Spa. In data 5/8/2004 la partecipazione totalitaria è
stata acquistata al prezzo di euro 3,8 mln dalla società semplice Adspicio
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 83
s.s. (nel prosieguo “Adspicio”), riconducibile a noti soggetti coinvolti nelle
inchieste giudiziarie sui fondi neri della Regione Lombardia.
Lo stesso giorno, la partecipazione veniva ceduta a FSM al prezzo di euro
9,3 mln, consentendo così ad Adspicio di realizzare una plusvalenza di euro
5,5 mln.
Secondo la G.D.F., la somme corrispondenti alla predetta plusvalenza
sarebbero fuoriuscite da FSM senza giustificazione alcuna, determinando
conseguentemente, una sopravvalutazione delle immobilizzazioni
finanziarie di pari importo.
Il perfezionamento dell’operazione di fusione ha determinato l’emersione di
un disavanzo di fusione di euro 1,8 mln che FSM ha interamente allocato
ad incremento del valore contabile dell’immobile di Milano, Via Camaldoli.
Secondo la G.D.F., tale disavanzo non sarebbe peraltro reale, in quanto
inficiato dalla descritta sopravvalutazione di prezzo risalente al 2004.
3.4.7 Crediti verso clienti
L’attivo circolante rappresenta mediamente il 30% del totale attivo di
bilancio . La voce di gran lunga preponderante, su cui il team commissariale
ritiene opportuno soffermarsi, è costituita dai crediti verso clienti, vantati
quasi esclusivamente nei confronti di enti pubblici (ASL, Regioni, Ministero
della Salute).
Si riportano nella seguente tabella l’ammontare dei crediti verso clienti ed il
fatturato, suddivisi anno per anno, per poterne apprezzare l’evoluzione:
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 84
Anno Crediti vs. clienti Fatturato
2008 75.290.206 288.918.887
2009 79.270.432 292.708.734
2010 89.172.158 330.938.589
2011 82.160.985 318.363.112
2012 108.900.417 306.313.781
2013 102.595.312 293.668.108
2014 74.977.298 288.858.030
Fino all’anno 2010, si assiste ad una fase di continua crescita del fatturato e,
corrispondentemente, ad un fisiologico incremento dei crediti verso clienti.
Nel bilancio 2011 la diminuzione dei crediti riflette in parte una
riclassificazione operata a correzione dell’erronea contabilizzazione, negli
esercizi precedenti, dei crediti per fatture da emettere nei confronti della
Regione Lombardia per contributi in conto capitale, relativi all’acquisto di
attrezzature ed a progetti di investimento per la ristrutturazione e
l’ammodernamento delle strutture di riabilitazione. Come indicato in nota
integrativa, i contributi in parola sono stati espunti dai crediti e riclassificati
tra i risconti passivi22
, quali proventi percepiti entro la chiusura
dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
22
Bilancio al 31/12/2011, nota integrativa, sezione dedicata a proventi ed oneri non
ricorrenti: “Nei bilanci degli esercizi precedenti, sono stati iscritti nei proventi straordinari
Euro 19.599 migliaia relativi a contributi deliberati dalla Regione Lombardia, nell’ambito
della legge regionale n. 34/2007 “Politiche regionali di sviluppo dei soggetti no profit
operanti nell’ambito sanitario”.
Trattasi di contributi relativi a progetti di investimento presentati dalla Fondazione per
l’acquisto di attrezzature e progetti di investimento per la ristrutturazione e
ammodernamento delle attività di riabilitazione e medicina presso i reparti di
neuromotoria, cardiovascolari e pneumologia dell’Istituto di Tradate.
Nell’esercizio 2011 si è ritenuto necessario riesaminare la precedente impostazione
contabile, stornando Euro 18.838 migliaia dai proventi straordinari relativi a contributi in
conto capitale registrati nei bilanci degli esercizi precedenti.
In base ai principi contabili di riferimento, tali contributi, commisurati al costo delle
immobilizzazioni materiali, vengono rilevati a conto economico con un criterio che tiene
conto della vita utile dei cespiti”.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 85
Come avvenuto per le immobilizzazioni immateriali e materiali, l’ originaria
scorretta rappresentazione contabile ha evidentemente determinato una
sopravvalutazione del Patrimonio netto.
Nel bilancio 2012 si nota un incremento molto significativo dei crediti,
nonostante un calo del fatturato. Secondo quanto riportato in nota
integrativa, “l’incremento dei crediti verso clienti per Euro 26.739 migliaia
è per la maggior parte dovuto al rallentamento dei pagamenti delle
prestazioni da parte delle Regioni e delle ASL”. Viene poi riportata una
tabella, secondo cui, tra gli anni 2011 e 2012, i crediti verso la Regione
Piemonte sono aumentati da euro 8,0 mln ad euro 35,8 mln, mentre quelli
verso la Regione Lombardia sono incrementati da euro 36,6 mln ad euro
56,2 mln.
Si segnala che anche il fondo rischi su crediti è stato incrementato da euro
11,1 mln ad euro 20,0 mln.
Negli anni successivi l’ammontare dei crediti verso clienti torna ad un
livello più fisiologico in rapporto al fatturato. Soprattutto nell’anno 2014 si
assiste ad una riduzione dei crediti di euro 27,6 mln, dovuta in buona parte
all’incasso di crediti pregressi. Secondo quanto riportato in nota integrativa,
nell’esercizio 2014 si sono infatti verificati:
- incasso di acconti per maggiorazioni tariffarie Regione Lombardia di
competenza anni 2012, 2013 e 2014 (euro 20,1 mln);
- incasso di degenze (a titolo di acconto e saldo) di competenza anni
2012 e 2013;
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 86
- incasso di euro 7,0 mln dalla Regione Campania di cui euro 3,9 mln
relativi a crediti pregressi.
E’ importante rilevare come in una fase già di per sé particolarmente
delicata della vita di FSM, nella quale l’ente era interessato dalle note
vicende giudiziarie, il ritardo dei pagamenti da parte di ASL e Regioni abbia
concorso ad aggravare la situazione di già evidente squilibrio finanziario.
3.4.8 Altre voci dell’attivo
Gli scostamenti intervenuti in relazione alle rimanenze di magazzino (voce
che rappresenta mediamente meno dell’1% dell’attivo patrimoniale) non
appaiono particolarmente significativi..
L’importo dei crediti tributari si è incrementato prevalentemente nel 2011,
avendo la Fondazione corrisposto acconti di imposta su base storica, in
misura superiore rispetto alle imposte effettivamente dovute a fine esercizio;
nel successivo esercizio 2012 i crediti tributari sono ulteriormente aumentati
per effetto dell’entrata in vigore del D.L. 201/2011 (c.d. “Decreto Monti”),
che ha reso deducibile a fini IRES l’IRAP relativa al costo del lavoro e,
contestualmente, consentito ai contribuenti di presentare istanza di rimborso
avente ad oggetto la maggior imposta IRES corrisposta in relazione alle
annualità 2007 – 2011. Successivamente al 2012 la posta non ha fatto
registrare scostamenti di rilievo ed è stata confermata la sua valorizzazione
all’interno del piano concordatario.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 87
Anche le imposte anticipate si sono incrementate prevalentemente nel 2011
e nel 2012, a causa di differenze temporanee relative ad ammortamenti di
immobili e accantonamenti a fondi rischi non deducibili nell’esercizio di
competenza. La valorizzazione delle imposte anticipate è stata confermata
all’interno del piano concordatario.
L’incremento degli altri crediti è sostanzialmente dovuto alla riclassifica in
questa voce, a partire dal 2010, dei crediti in contenzioso, che ne
costituiscono la parte preponderante. Secondo quanto riportato in nota
integrativa, l’ammontare dei crediti in contenzioso era parzialmente coperto
da un apposito fondo rischi, iscritto in bilancio nell’apposita voce del
passivo23
.
La voce ratei e risconti, di entità significativa, è prevalentemente costituiti
da ratei attivi su contributi del MIUR su progetti di ricerca24
. La voce in
commento si è progressivamente ridotta nel tempo per effetto dell’incasso
dei relativi contributi ministeriali.
Nell’anno 2014, le disponibilità liquide sono significativamente aumentate
rispetto al dato medio degli esercizi precedenti; in merito si evidenzia che,
alla data di chiusura dell’esercizio, la Fondazione si trovava già da due mesi
in procedura di concordato preventivo. FSM ha canalizzato gli incassi su
23
Tale rappresentazione non appare corretta: contabilmente, tali crediti avrebbero dovuto
essere iscritti tra i crediti verso clienti, al netto del relativo fondo svalutazione crediti.
L’anomalia, tuttavia, è di tipo meramente qualitativo, non determinando un impatto sulla
consistenza del patrimonio netto, e non appare significativa. 24
Si tratta dei contributi “Teleriabilitazione”, “Neurotrofine” e “Decubito”.
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 88
pochi conti correnti bancari attivi ed ha beneficiato della sospensione dei
pagamenti dei debiti antecedenti al 31/10/2014.
* * *
3.5 Passività e patrimonio netto
3.5.1 Patrimonio Netto
I bilanci di FSM evidenziano, fino all’anno 2010, un Patrimonio netto molto
consistente ed in progressiva crescita. Al 31/12/2010, l’entità dei mezzi
propri ammonta, nominalmente, ad euro 106,2 mln.
Come illustrato in precedenza, operando in netta discontinuità rispetto ai
passati esercizi nel bilancio 2011 vengono effettuati rilevanti svalutazioni e
significativi accantonamenti a fondo rischi, nonché rilevate altre
componenti straordinarie passive. Quanto sopra ha contribuito ad
originare una perdita d’esercizio di euro 90,4 mln,, ed una conseguente
riduzione della dotazione patrimoniale di l’85% (ridottasi ad euro 15,8
mln).
In merito alla consistenza patrimoniale di FSM al 31/12/2011, l’Organo
amministrativo25
ha precisato che:
“- vi sono significative plusvalenze inespresse nel patrimonio
immobiliare stimabili in 20 milioni di euro, per il solo complesso di
Pavia;
- vi sono brevetti e progetti di ricerca che in base ad una rigorosa
applicazione dei principi contabili di riferimento sono stati svalutati
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 89
nelle immobilizzazioni immateriali in quanto ad oggi non sono
prevedibili i relativi benefici economici futuri, ma che in base alle
indicazioni dei consulenti in materia brevettuale potrebbero avere in
futuro positive applicazioni scientifiche e generare ricavi, anche se ad
oggi non quantificabili;
- la valutazione dei fondi rischi ed oneri futuri è stata fatta sulla base di
una stima prudente e ragionevole della probabilità di manifestazione
degli eventi negativi e del rischio, sulla base delle informazioni
attualmente disponibili, anche in considerazione del fatto che su
alcune operazioni vi sono accertamenti in corso”.
Ciò precisato, il management conclude come segue: “Tenuto conto di
quanto sopra si può confermare che la Fondazione è dotata di una solida
struttura patrimoniale legata anche agli investimenti immobiliari ed ai
progetti di ricerca in corso nonché ai flussi di cassa che verranno generati
dalla gestione ordinaria nell’esercizio in corso e nei futuri esercizi che
consentiranno alla Fondazione di far fronte alle proprie obbligazioni di
natura finanziaria e proseguire con l’eccellenza dei servizi e delle risorse
professionali che operano nell’azienda.
Le principali banche con cui opera la Fondazione stanno continuando a
dimostrare sostegno all’attività sanitaria e di ricerca svolta e l’impegno e la
fiducia dei collaboratori non è mai venuto meno.
25
Fonte: Relazione sulla Gestione al bilancio 2011.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 90
Come accennato si sta anche predisponendo un business plan che terrà
conto dell’attività di ‘spending review’ già iniziata”.
La Fondazione ha, quindi, sostanzialmente proseguito la propria attività
come in passato, non ritenendo a rischio la propria continuità aziendale,
nonostante l’entità della riduzione dei mezzi propri da bilancio, senza
intervenire organicamente sul proprio indebitamento, mediante tentativi di
ristrutturazione e/o riscadenziamento dei debiti.
Negli anni successivi, il Patrimonio netto si è progressivamente ridotto, fino
a presentare un valore negativo nell’esercizio 2014, anno di presentazione
della domanda di concordato, sia per effetto della riduzione del fatturato –
causata anche dalla politica di spending review del Sistema Sanitario
Nazionale – che come conseguenza di nuove svalutazioni di attivi ed
accantonamenti per rischi, ulteriori rispetto a quanto già rilevato nel bilancio
2011.
Come anticipato nella sezione dedicata alle immobilizzazioni finanziarie,
nel corso del 2013 la dotazione patrimoniale di FSM è incrementata per
effetto della fusione per incorporazione di FERS.
Detto incremento, pur rilevante da un punto di vista esclusivamente
contabile (quale recepimento nell’attivo di FSM di elementi patrimoniali di
fatto già nella titolarità della Fondazione incorporante), ha consentito a FSM
di mitigare in parte la costante erosione del Patrimonio netto.
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 91
3.5.2 Trattamento di Fine Rapporto
I debiti per TFR si riducono progressivamente nel periodo oggetto di analisi,
nonostante dal 2009 i dipendenti siano aumentati di oltre 300 unità.
Si tenga presente che fino al 2010 i debiti per TFR erano esposti in bilancio
al lordo della quota trasferita al Fondo di Tesoreria e dei corrispondenti
crediti verso INPS, mentre a partire dal 2011 sono espressi al netto. La
diminuzione del debito effettiva è, quindi, più graduale e meno significativa
di quella che apparirebbe da una lettura superficiale dei dati di bilancio, ma
comunque segue un trend costante.
3.5.3 Fondi rischi ed oneri - composizione della voce
Fino al 2010 la voce accoglieva il fondo imposte (anche differite) ed un
fondo relativo all’ammortamento dei beni materiali ed immateriali affittati
dalla partecipata totalitaria I.San a FSM e da quest’ultima ammortizzati (al
31/12/2010 pari ad euro 4,6 mln circa).
L’incremento più significativo si registra nell’anno 2011, quando la voce
passa da complessivi euro 8,6 mln ad euro 21,2 mln. La differenza è
attribuibile, per euro 3,0 mln, ad una semplice riclassifica della voce
“Fondo rinnovo CCNL”, precedentemente ricompresa tra i debiti verso
altri, e per euro 9,25 mln a nuovi stanziamenti “per tenere conto dei rischi
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 92
e oneri connessi a contenziosi in corso, previsti o probabili, di natura
giuslavoristica e fiscale26
”.
Nel 2012 e nel 2013 l’entità dei fondi rischi si riduce, in parte per utilizzi, in
parte per la rilevazione di proventi, essendo stato ritenuto che gli
stanziamenti fossero eccedenti il rischio effettivo.
In sede di predisposizione della domanda di concordato, tuttavia, FSM ha
ritenuto di accantonare ulteriori fondi rischi, non giudicando sufficienti gli
stanziamenti già esistenti. L’incremento, recepito nel Bilancio al
31/12/2014, porta la voce ad euro 27,5 mln (dagli euro 12,1 mln al
31/12/2013).
La composizione dei fondi rischi è la seguente:
Voce 31/12/2014
Fondo imposte differite 3.544.708
Fondo rischi ramo d’azienda in affitto (I.San.) 4.767.351
“Malpractice” pazienti 4.391.716
Contenziosi dipendenti 500.605
Contenziosi vari 600.000
Accertamenti tributari in corso 2.127.408
Rischi “tavolo tecnico” ASL Pavia 2.847.962
Contenzioso Regione Lombardia 8.755.000
Totale 27.534.750
26
Il commento in Nota Integrativa prosegue: “La valutazione dei rischi è stata effettuata
prudentemente, anche sulla base di valutazioni fatte da consulenti esterni, tenendo conto
delle informazioni disponibili e del fatto che sussistono significative incertezze sulla natura
di alcune transazioni e rapporti con società con cui ha operato la Fondazione e per i quali
vi sono accertamenti in corso”.
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 93
Le componenti più significative, non presenti nei bilanci degli anni
precedenti, sono rappresentate dagli stanziamenti operati in relazione ai
seguenti rischi:
- contenzioso con la Regione Lombardia (si rimanda, a tale proposito, al
capitolo X, par. 10.1.2. – Il contenzioso con la Regione Lombardia e le
“ricadute” sulla soluzione concordataria), il cui importo è stato
determinato sulla base della stima del rischio effettivo, alla luce dello
stato di avanzamento delle trattative con la Regione alla data di
redazione del bilancio;
- contenziosi per malpractice medica sorti a fronte di richieste avanzate
da parte dei pazienti, stanziati “sulla base della valutazione del
rischio di ciascun contenzioso effettuata dal legale esterno della
Fondazione nonché tenendo in considerazione le eventuali franchigie
assicurative e le riserve stanziate dalle assicurazioni chiamate in
causa”;
- contenzioso con ASL Pavia dovuto “a contestazioni ricevute nel corso
del precedente esercizio per il sovra-utilizzo di posti letto a contratto
negli anni dal 2009 al 2012”;
- contenzioso tributario avente ad oggetto gli avvisi di accertamento
relativi alle annualità dal 2004 al 2011, notificati dall’Agenzia delle
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 94
entrate e portanti i rilievi formulati nel P.V.C. notificato il
23/07/2013.27
.
3.5.4 Fondi rischi ed oneri -contenzioso tributario pendente
Il team commissariale ha acquisito un aggiornamento sullo stato del
contenzioso dal legale tributarista che assiste la Fondazione, Avv.
Alessandro Mainardi dello Studio Orrick, Herrington and Sutcliffe.
Secondo le indicazioni ricevute, il fondo rischi stanziato da FSM in sede di
bilancio al 31/12/2014 risulta congruo rispetto al rischio di soccombenza nel
contenzioso pendente.
3.5.5 Debiti verso banche e società di factoring
L’evoluzione dell’indebitamento bancario dal 2009 ad oggi è di seguito
rappresentata (dati in euro/mln):
Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Debiti vs. banche c/c 36,6 46,7 79,1 71,3 63,0 48,6
Finanz. entro 12 mesi 8,4 8,0 7,9 24,0 22,2 23,8
Finanz. oltre 12 mesi 47,7 45,9 42,8 49,9 63,2 56,5
Finanz. oltre 5 anni 9,8 21,9 31,1 - - -
Società di factoring 2,1 2,8 15,2 22,2 7,5 4,9
TOTALE 104,6 125,3 176,1 167,4 155,9 133,8
I debiti verso gli istituti di credito, nel periodo oggetto di analisi, hanno
sempre rappresentato la principale voce di passività di FSM.
27
Si ricorda che FSM ha definito ai sensi dell’art. 5-bis del Dlgs n. 218/1997 il PVC
notificato il 24/10/2012, avente ad oggetto i contratti e le fatturazioni per operazioni
oggettivamente inesistenti.
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 95
Il livello di indebitamento, come si può vedere, è molto elevato e, fino al
2011, in crescita costante; quanto sopra principalmente per effetto dei
seguenti fattori:
- impieghi nell’attivo immobilizzato, in particolare per l’acquisto di
immobili destinati ad ospitare nuove strutture (Milano, Via
Dardanoni), finanziati con l’indebitamento bancario;
- incorporazione di società proprietarie di immobili (Belforte, titolare
della struttura di Milano, Via Camaldoli) con accollo dei relativi
mutui;
- apertura di linee di credito con società di factoring per cessione di
crediti verso ASL e Regioni e ricorso ad anticipazioni bancarie su
fatture;
- stipula di contratti di finanziamento per la realizzazione di progetti di
ricerca co-finanziati dal MIUR (Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca).
I debiti verso banche si sono considerevolmente ridotti nel triennio
successivo principalmente per effetto dei seguenti fattori:
- rimborso delle quote capitale dei mutui sottoscritti, garantiti da
ipoteca, in scadenza di anno in anno;
- estinzione dei mutui ipotecari sugli immobili oggetto di confisca a
seguito del patteggiamento nel procedimento penale per violazione ex
D.Lgs. 231/2001;
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 96
- riduzione degli affidamenti da parte di alcune banche ed operazioni di
rientro rateali28
;
- riduzione dei debiti auto-liquidanti.
Per quanto concerne l’andamento dei debiti verso società di factoring, gli
stessi hanno assunto valori molto elevati, superiori alla media, negli anni
2011 e 2012, principalmente per effetto del rallentamento dei pagamenti da
parte di ASL e Regioni. Si ricorda che, in particolare nel 2012, i crediti
verso clienti hanno fatto registrare un consistente incremento29
.
Si segnala una circostanza di rilievo. Nella nota integrativa al bilancio 2013
si legge: “Inoltre il finanziamento concesso da Banca Intesa con scadenza
15 giugno 2017, ipoteca sugli immobili di Veruno e Castel Goffredo, e
capitale residuo di Euro 4.521 migliaia, presenta clausole di covenants
(determinati sulla base del rapporto tra posizione finanziaria netta e cash
flow) che al 31 dicembre 2013 non risultano rispettati. Il mancato rispetto
di tali parametri comporta la possibilità per l’istituto di credito di
richiedere il rimborso integrale del debito. La stessa situazione si è
presentata con il bilancio d’esercizio 2012, senza interventi da parte di
Banca Intesa”.
28
La circostanza è chiaramente evidenziata già nella Relazione sulla Gestione al bilancio di
FSM al 31/12/2013. 29
Nel 2011 i crediti erano inferiori rispetto al 2010, ma il bilancio era caratterizzato da una
forte discontinuità con gli esercizi precedenti ed influenzato da un generale cambiamento di
criteri di valorizzazione delle poste patrimoniali. In quest’ambito era stata effettuata una
revisione delle modalità di contabilizzazione delle fatture da emettere, che aveva
comportato una riduzione dei saldi per € 18,8 mln.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 97
Tale circostanza dimostra che, quantomeno da parte di alcune banche, era
conosciuta, o per lo meno conoscibile, già nel primo semestre 2013, una
situazione finanziaria critica, potenzialmente già tale da mettere a rischio
la continuità aziendale.
3.5.6 Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori fanno registrare un incremento molto significativo dal
2010 in avanti, passando da euro 57,8 mln (al 31/12/2010) ad euro 91,9
mln (al 31/12/2014). Quest’ultimo dato è, peraltro, influenzato dalla
sospensione dei pagamenti relativa ai debiti di formazione anteriore rispetto
alla presentazione della domanda di concordato; il saldo al 31/10/2014
ammonta ad euro 80,3 mln30
.
L’incremento dei debiti commerciali va letto anche in relazione alla
contrazione del volume d’affari di FSM nell’ultimo periodo, ridottosi da
euro 330,9 mln al 31/12/2010 ad euro 288,9 mln per l’intero anno 2014. E’
quindi un chiaro indice del peggioramento progressivo della situazione
finanziaria.
Successivamente al 2011, la Fondazione ha dovuto affrontare una
significativa carenza di liquidità determinata da una pluralità di fattori:
30
Il picco dell’esposizione debitoria ante-concordato è stato raggiunto al 31/12/2013,
quando la voce ha raggiunto l’ammontare di € 84,0 mln. Nel periodo fino al 31/10/2014, il
debito complessivo si era leggermente ridotto.
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 98
- la riduzione degli affidamenti bancari, presumibilmente correlata alla
drastica diminuzione del Patrimonio netto e al peggioramento dei
ratios economici e finanziari31
;
- il ritardo nei pagamenti da parte delle Regioni e delle ASL32
;
- il sostenimento di rilevanti oneri (complessivamente euro 6,4 mln33
)
connessi alla definizione del ex art. 5bis del Dlgs n. 218/1997 del PVC
notificato il 24/10/2012, con rateizzazione dell’importo dovuto.
Va segnalato, come aspetto positivo, che FSM - nonostante le difficoltà
finanziarie - non risulti aver mai sospeso i versamenti periodici di natura
tributaria e previdenziale.
La carenza di liquidità era ben nota al management di FSM. Nel Business
Plan 2012 - 2016 redatto da PriceWaterhouse Coopers in data 17/07/2012,
la situazione patrimoniale di riferimento, redatta al 31/12/2011, evidenziava
debiti verso fornitori per euro 65,6 mln, di cui euro 23,5 mln scaduti.
Il documento richiamato ipotizzava “il pieno rientro dello scaduto fornitori
accumulato (€ 23,5m a fine 2011) entro il 2013, con il pagamento di € 15m
entro la fine del 2012 ed il residuo nel corso dell’esercizio successivo”.
Come si può vedere dal seguente schema, i risultati si sono rivelati ben
lontani da quelli sperati:
31
Come detto in precedenza, la stessa FSM ha dato atto di non essere stata in grado di
rispettare i covenants previsti da alcuni contratti di finanziamento bancari. 32
Nella Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2013 si dà atto espressamente di tale
circostanza, a commento dell’incremento dei Debiti vs. Fornitori. 33
Di cui circa euro 4,1 mln versati tra il 2012 ed il 31/10/2014.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 99
Descrizione 2011 2012
prev.
2012
cons.
2013
prev.
2013
cons.
Debiti commerciali non scaduti 42,1 42,7 35,5 42,4 36,0
Debiti commerciali scaduti 23,5 8,5 46,3 - 48,0
TOTALE 65,6 51,2 81,8 42,4 84,0
A causa dei fattori sopra descritti, FSM si è trovata, a fine 2013, in una
situazione in cui l’indebitamento commerciale era pressoché doppio rispetto
al dato previsionale, ipotizzato meno di due anni prima, di cui la maggior
parte già scaduto (57,1%). Va detto che già in sede di approvazione del
bilancio 2012 lo scostamento tra dati previsionali e consuntivi indicava con
evidenza il netto peggioramento della una situazione finanziaria, già in
precedenza in forte tensione.
3.5.7 Debiti tributari
I debiti tributari di FSM evidenziati nei bilanci d’esercizio fino al 2011 non
hanno mai travalicato l’ammontare fisiologico correlato alle dimensioni
della società ed all’elevato numero di dipendenti. La composizione della
voce era rappresentata, per la maggior parte, dai debiti per ritenute IRPEF
sulle retribuzioni dei dipendenti e, per il resto, da IRES, IRAP ed IVA.
Nel 2012 si registra un rilevante incremento (da euro 5,8 mln ad euro 13,3
mln34
) della posta in commento per effetto della descritta definizione
operata con riferimento al P.V.C. notificato il 24/10/2012.
34
Di cui € 3,9 mln indicati come “esigibili oltre l’esercizio successivo”, in quanto rateizzati.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 100
L’incremento al 31/12/2014 (euro 9,8 mln) è ascrivibile alla sospensione del
pagamento rateale del debito definito con l’Erario , a causa della
presentazione della domanda di concordato.
3.5.8 Debiti verso enti previdenziali
Fino al 2011 i debiti verso enti previdenziali a bilancio comprendevano
prevalentemente i contributi maturati sulle retribuzioni di dicembre e sulla
13ma (pagati il mese successivo), e si assestavano ad un livello fisiologico,
in relazione alle dimensioni dell’ente ed al costo del lavoro.
L’incremento molto consistente negli anni 2012 e 201335
deve essere letto in
correlazione con l’incremento dei crediti verso clienti per il ritardo nei
pagamenti da parte di diverse ASL (quella di Novara in particolare). Va
precisato che è consentito agli enti senza scopo di lucro (come FSM) di
pagare i contributi INPS, mediante cessione all’istituto dei crediti verso le
ASL / Regioni. Poiché la cessione di credito avveniva con la modalità pro
solvendo, un ritardo nel pagamento da parte degli enti debitori di FSM
comportava, contabilmente, la non estinzione dei debiti per contributi INPS
saldati con la modalità descritta, fino al corretto adempimento da parte delle
ASL.
Nel 2014, l’anomalia è rientrata e l’esposizione si è significativamente
ridotta, per effetto del pagamento da parte dell’ASL di Novara delle
35
Debiti previdenziali al 31/12/2011: € 7,9 mln. Al 31/12/2012: € 31,9 mln. Al 31/12/2013:
€ 36,3 mln. Al 31/12/2014: € 24,6 mln.
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 101
prestazioni del 2012 e del 2013. Per contro, il dato al 31/12/2014 risente
della temporanea sospensione del versamento dei contributi, a seguito del
deposito della domanda di concordato.
3.5.9 Debiti verso altri
Nel periodo di osservazione, i debiti verso altri erano costituiti,
prevalentemente, da debiti verso il personale dipendente per competenze
differite e ad altro titolo (es. TFR e competenze di fine rapporto per
personale dimesso). Per il resto, si tratta di contributi ricevuti dal MIUR
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), di contributi
INPS su ferie non godute e di altre poste minori.
La voce non presenta rilevanti scostamenti nel tempo. L’incremento del
2014 è determinato dalla temporanea sospensione del pagamento dei ratei di
13ma (10/12 da gennaio ad ottobre) per effetto del deposito della domanda
di concordato.
3.5.10 Ratei e risconti passivi
La voce è prevalentemente costituita dai risconti passivi rilevati in relazione
ai contributi in conto capitale ricevuti(quali proventi percepiti entro la
chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi).
La parte residuale della posta in commento inerisce risconti passivi su affitti
e diversi, e ratei passivi su mutui.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 102
3.5.11 Conti d’ordine
Dalla lettura dei dati emergono, in particolare, garanzie prestate di entità
rilevante, e in particolare:
- fideiussioni rilasciate a terzi, principalmente a fronte di finanziamenti
ottenuti in ambito di progetti di ricerca e sviluppo. La voce presenta un
trend decrescente (da euro 20,0 mln al 31/12/2008 ad euro 6,2 mln al
31/12/2014);
- ipoteche iscritte su immobili di proprietà a garanzia di finanziamenti a
lungo termine. L’entità complessiva delle garanzie ipotecarie rilasciate
è sempre stata superiore ad euro 50 mln (ad eccezione del 2009), ed ha
raggiunto il suo picco al 31/12/2013 (euro 66,9 mln). Se è vero che
FSM provvedeva regolarmente al pagamento delle rate dei mutui in
essere, va altresì considerato che la Fondazione ha incrementato,
anche nell’ultimo quinquennio, la consistenza del proprio patrimonio
immobiliare, contraendo finanziamenti e costituendo garanzie sulle
nuove strutture acquisite.
* * *
3.6 Conto economico
Dalla lettura dei dati di bilancio emerge che, dopo una fase di espansione
durata fino al 2010, nella quale il fatturato è aumentato di anno in anno,
anche per effetto degli investimenti effettuati e dell’acquisizione di nuove
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 103
strutture36
, a partire dal 2011 è iniziata una fase di drastico calo del volume
d’affari.
Le cause sono da ricercare essenzialmente nella politica di “spending
review” adottata successivamente all’insediamento del Governo Monti, sia
in termini di riduzione di tariffe per degenza e prestazioni, tetti di spesa,
maggiorazioni tariffarie e funzioni speciali, che di tagli ai contributi per
la ricerca. Evidentemente, data l’attività svolta da FSM, i risultati economici
dipendono fortemente dalle deliberazioni assunte a livello statale e regionale
(soprattutto da parte della Regione Lombardia, preponderante rispetto alle
altre per numero di strutture e di posti letto).
In data 17/07/2012, PriceWaterhouse Coopers ha redatto, per conto di FSM,
il “Business Plan 2012 - 2016”, con l’indicazione delle linee guida da
seguire nel quinquennio successivo. Tale documento va inquadrato in un
contesto particolarmente delicato, sia per la citata politica di “spending
review”, che per il coinvolgimento della Fondazione nelle indagini penali, di
cui si è ampiamente detto nei paragrafi precedenti, e che hanno determinato
la redazione del bilancio al 31/12/2011 in netta discontinuità con i
precedenti e con l’emersione di una perdita d’esercizio tale da comportare la
riduzione del patrimonio netto in misura dell’85%.
Tuttavia, la riduzione di fatturato in concreto riscontrata negli esercizi
successivi, si è rivelata di molto superiore rispetto a quella ipotizzata nel
citato Business Plan37
(vedasi la seguente tabella – dati in euro/mln).
36
Milano, Via Camaldoli e Milano, Via Dardanoni.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 104
Anno Ricavi degenze e
prestaz. B.P. (*)
Ricavi degenze e
prestazioni consuntivi
Variazione % effettiva da
anno precedente
2011 318,4 318,4 - 3,8%
2012 315,2 306,3 - 3,8%
2013 315,8 293,7 - 4,1%
2014 315,9 288,9 - 1,6% (*) Nel B.P. era previsto che il calo dei ricavi da degenze dovesse essere in parte
compensato dall’aumento dei ricavi da prestazioni.
Sul versante dei costi, il Business Plan 2012 - 2016 proponeva le seguenti
linee guida:
- “proiezione degli acquisti di beni e servizi in modo tale da non
pregiudicare il livello di servizio delle prestazioni erogate;
- interventi limitati sul personale dipendente, con azioni incisive di
razionalizzazione e riduzione del fabbisogno di contratti a termine e
di consulenze mediche e sanitarie;
- individuazione già effettuata di alcune iniziative di riduzione dei costi
la cui applicazione non comporta riduzioni del livello di servizio reso
al paziente nelle attività di cura;
- proiezione di un’ulteriore riduzione dei consumi complessivi
(spending review), per la puntuale definizione dei quali sono in corso
analisi ed approfondimenti”.
37
Nel Business Plan 2012 - 2016, tra le linee guida si legge:
“Ipotesi di revisione del mercato di riferimento, alla luce dei recenti provvedimenti del
Governo Italiano e in particolare, rispetto al 2011, riduzione del 1% nel 2012 e del 2% a
partire dal 2013 per:
- tariffe e tetti di spesa a parità di posti letto, di mix di attività ed i criteri di
accreditamento;
- ricavi per maggiorazioni tariffarie e funzioni speciali;
- ricavi per ricerca corrente”.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 105
Tuttavia, la gestione di FSM è caratterizzata da un’elevata incidenza dei
costi fissi sui risultati economici, tale per cui la descritta riduzione dei ricavi
(superiore rispetto a quanto preventivato) non può essere assorbita senza far
ricorso a misure drastiche. In particolare, gravano sui bilanci della
Fondazione:
- gli ammortamenti degli immobili di proprietà;
- i canoni di locazione delle strutture non di proprietà;
- i costi del personale (tecnicamente non fissi, ma con evidenti profili di
rigidità, che impediscono una riduzione proporzionale a quella dei
ricavi);
- gli oneri finanziari, molto elevati in considerazione dell’ingente
indebitamento verso gli istituti di credito.
Tali fattori hanno determinato un’inevitabile contrazione dei margini e
l’accumulo di perdite, già a livello di gestione caratteristica (aggravate poi
da oneri finanziari e straordinari tutt’altro che trascurabili).
Tra gli aspetti degni di nota, si segnala che l’incidenza dei costi del
personale sui ricavi è mediamente compresa tra il 57 ed il 60%38
.
Secondo quanto riportato nel piano redatto da R&S a supporto della
domanda concordataria, il dato è nettamente superiore a quello delle due
38
Il “piano di ristrutturazione operativa e dell’esposizione debitoria”, Sezione 1, redatto
da R&S Ristrutturazione e Sviluppo Srl, advisor finanziario di FSM, ed allegato alla
domanda di concordato, a pag. 8, individua un’incidenza media più elevata, superiore al
60%. Presumibilmente ciò è dovuto al metodo di classificazione, in particolare
all’inclusione tra i costi del personale di costi assimilabili, quali i lavoratori autonomi
(compensi a professionisti medici e collaboratori), con rapporto stabile e continuativo con
FSM.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 106
entità maggiormente comparabili a FSM, per tipologia dell’attività svolta
(riabilitazione), per dimensioni, numero di strutture e numero di regioni
nelle quali i concorrenti sono presenti. L’incidenza media del costo del
personale sui ricavi per il periodo 2011 / 2014 è pari al 47% per Santo
Stefano - KOS ed al 49% per Fondazione Don Gnocchi.
Quanto agli oneri finanziari, si ricorda che l’indebitamento della
Fondazione verso le banche è molto elevato, quale diretta conseguenza di:
struttura patrimoniale con netta prevalenza dell’attivo immobilizzato;
politica espansiva praticata da FSM, soprattutto mediante l’acquisizione di
nuove strutture; mezzi propri insufficienti a finanziare tale politica di
investimenti. Nei bilanci di FSM dal 2008 al 2014 sono contabilizzati oneri
finanziari per complessivi euro 39,1 mln.
L’erosione del patrimonio netto, apparentemente solido fino al 2010, è resa
manifesta nel bilancio 2011, per effetto delle sopra descritte componenti
straordinarie (svalutazioni, accantonamenti a fondo rischi, azzeramenti di
poste attive) per complessivi euro 94,6 mln.
Si rimanda a quanto scritto, ai precedenti paragrafi 3.4 e 3.5, dedicati
all’analisi dello stato patrimoniale, per comprendere come tali svalutazioni
siano, prevalentemente, frutto del recepimento in un documento ufficiale
(bilancio 2011) di insussistenze patrimoniali già riferibili agli anni
precedenti.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 107
Come in precedenza chiarito, i bilanci successivi dimostrano che
l’adeguamento dei valori contabili alla effettiva situazione patrimoniale non
si fosse esaurito con il bilancio 2011.
* * *
3.7 Situazione finanziaria
FSM, preso atto della gravità del proprio stato di crisi, si è risolta a ricorrere
ad una procedura concorsuale, depositando domanda di concordato
preventivo con riserva, in data 31/10/2014.
Come già anticipato poc’anzi, il primo fattore critico risiedeva nella stessa
struttura patrimoniale di FSM, caratterizzata da una percentuale dell’attivo
immobilizzato pari mediamente al 70% del totale dell’attivo ed alla
dipendenza pressoché totale dal capitale di terzi (banche e fornitori).
Si consideri che la reale situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente non
era quella evidenziata dai bilanci anteriori al 2010, inficiati da componenti
che in realtà non avevano alcuna possibilità di tradursi in entrate monetarie,
bensì occultavano precedenti, e consistenti, uscite finanziarie senza
apparente giustificazione economica.
Dal 2011 in avanti, emerge che il grado di indipendenza finanziaria39
non
era rappresentato da un intorno pari al 23 - 25% come per gli esercizi
precedenti, bensì era pari a solo il 4,3%, che poi si sarebbe ridotto negli anni
successivi all’1,5 - 2%.
39
Rapporto tra il Patrimonio Netto ed il Totale dell’Attivo.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 108
Il capitale circolante netto ed il margine di tesoreria40
sono ampiamente
negativi per tutto il periodo oggetto di analisi, il che significa che l’attivo
circolante era strutturalmente insufficiente alla copertura delle passività a
breve termine. A partire dal 2011, e per tutti gli esercizi successivi, lo
squilibrio superava i 100 milioni di euro ed avrebbe dovuto suggerire la
ricerca di soluzioni adeguate alla gravità della situazione.
Sfortunatamente, a partire dal 2012, la situazione è stata aggravata da una
serie di fattori che hanno reso impercorribile il perseguimento degli obiettivi
stabiliti nel Business Plan 2012 - 2016.
Alcuni fattori dipendevano da situazioni oggettivamente indipendenti da
FSM, quali:
- le difficoltà di incasso di crediti verso ASL e Regioni nel 2012 e 2013,
che hanno comportato un anomalo accumulo di crediti verso clienti;
- la politica di spending review adottata dal Governo Monti, che ha
comportato la riduzione dei tetti tariffari e dei contributi per la ricerca,
riducendo conseguentemente gli introiti di FSM e le proprie capacità,
già limitate, di autofinanziamento.
Altri fattori, pur sopravvenuti a partire dal 2012, erano diretta conseguenza
dei comportamenti posti in essere dagli esponenti di FSM nel passato.
Tra questi, spicca la necessità di far fronte ad esborsi finanziari rilevanti,
non direttamente collegati alla gestione caratteristica, quale il pagamento
delle rate a seguito dell’adesione al P.V.C. notificato il 24/10/2012.
40
Valori prossimi tra loro, a causa della modesta rilevanza delle rimanenze di magazzino.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 109
Un’ulteriore fattore era dato dalla progressiva riduzione degli affidamenti
bancari, con ridimensionamento della principale fonte di finanziamento
di FSM.
Poiché non vi era possibilità di rientrare dal proprio indebitamento, non
essendo la gestione caratteristica in grado di generare autofinanziamento, la
riduzione di indebitamento bancario per pagamento delle rate sui mutui
ipotecari e per rientro graduale dagli affidamenti, è stata di fatto sostituita da
un incremento dei debiti verso fornitori.
* * *
3.8 Conclusioni sulle cause della crisi di FSM
In conclusione delle analisi condotte sui bilanci della Fondazione, di cui si è
dato conto nel presente capitolo, si possono certamente confermare le cause
della crisi indicate dalla debitrice nella domanda di concordato.
Tuttavia, vanno fatte alcune precisazioni.
1) In primo luogo, le forti svalutazioni operate nel bilancio 2011 e nei
successivi, non sono conseguenza di eventi sopravvenuti che hanno
comportato l’impossibilità di realizzare o monetizzare attivi iscritti in
bilancio, bensì riflettono una macroscopica sopravvalutazione dell’attivo
patrimoniale, conseguenza di fuoriuscite finanziarie, sostenute già a partire
dall’anno 2003, senza giustificazione economica. La conclusione che se ne
trae è che, da tempo, il Patrimonio netto fosse significativamente
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 110
inferiore a quello risultante dai bilanci e che, quindi, i mezzi propri della
società fossero insufficienti a sostenere la struttura finanziaria della stessa.
2) Il notevole ridimensionamento della garanzia patrimoniale di FSM ha,
verosimilmente, allarmato le banche finanziatrici, le quali hanno posto in
essere iniziative volte alla graduale riduzione degli affidamenti al fine di
rientrare dalla propria esposizione, soprattutto chirografaria). La ridotta
disponibilità del canale bancario - in un periodo nel quale si
incrementavano le necessità di liquidità di FSM per far fronte ai debiti
tributari da avvisi di accertamento e per compensare le minori entrate da
ASL e Regioni - ha accelerato l’aggravio della situazione.
3) I risultati economici, oltre a risentire della spending review, erano
appesantiti dall’elevata incidenza dei costi fissi, tra cui quelli del personale
(molto più alti rispetto ai diretti competitors, come indicato a pag. 8 della
“Proposta del Concordato in Continuità - Sezione 1” elaborata da R&S), gli
ammortamenti e gli oneri finanziari. La situazione, per le ragioni illustrate in
precedenza, era peraltro in peggioramento, con progressiva contrazione dei
margini, già non soddisfacenti.
4) La ricerca di soluzioni alla crisi è stata tardiva. L’approvazione del
bilancio al 31/12/2011, in netta discontinuità con i precedenti, non poteva
non provocare conseguenze sull’operatività della Fondazione e nei rapporti
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 111
con gli stakeholders (banche in primis, ma anche fornitori, Erario, ASL /
Regioni). Una riflessione su questo tema avrebbe reso opportuna, ad avviso
degli scriventi, la ricerca di soluzioni per una ristrutturazione globale del
debito di FSM, anziché la semplice prosecuzione in bonis dell’attività
aziendale, con progressiva contrazione delle fonti di finanziamento.
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Capitolo IV
La condotta della debitrice in costanza di procedura e
l’attività effettuata dai Commissari Giudiziali
4.1 La condotta della debitrice in corso di procedura
Com’è noto, l’attuale formulazione dell’art. 160 L. Fall. non contempla più,
tra i requisiti necessari per accedere al concordato preventivo, quello della
meritevolezza.
In questa prospettiva, ancorché l’art. 172 L. Fall. richieda tuttora al
commissario giudiziale di riferire nella propria relazione in merito alla
condotta del debitore, la meritevolezza non è più considerata dalla legge alla
stregua di una presupposto necessario per l’ammissione al concordato
preventivo.
Ciò nondimeno, l’illustrazione del contegno assunto dalla ricorrente,
unitamente all’informativa sulle cause del dissesto, può comunque assumere
una rilevanza non secondaria in questa sede, posto che la relazione ex art.
172 L. Fall. rappresenta la principale fonte informativa per i creditori, per il
Tribunale e per il Giudice Delegato.
Orbene, all’indomani della propria nomina, gli scriventi hanno preso
contatto con la società debitrice, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e dei Consiglieri Delegati, nonché con i suoi legali e
consulenti (con cui i Commissari hanno avuto, in tutto il periodo trascorso,
interlocuzioni con cadenza infrasettimanale e, spesso, anche giornaliera), i
quali hanno sempre mantenuto nei confronti degli scriventi un
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atteggiamento improntato a un livello di collaborazione obiettivamente
apprezzabile.
Anche laddove siano emerse criticità (che gli scriventi hanno sempre
ritenuto di palesare alla ricorrente, al fine di stimolarne il contraddittorio,
nell’interesse dei creditori ad una più completa comprensione della reale
situazione patrimoniale e finanziaria della società e dei suoi possibili
sviluppi) e situazioni (per lo più preesistenti) di oggettiva difficoltà
nell’organizzazione del sistema contabile e nella tempistica di elaborazione
delle informazioni, la struttura di FSM ha manifestato la propria intenzione
di apportare i necessari miglioramenti ed ha documentato le iniziative
intraprese in tal senso.
A tale riguardo, si rammenta che gli scriventi hanno rappresentato, nel corpo
del proprio parere del 29 settembre 2015, alcune criticità, sotto il profilo
informativo, che la Fondazione, al fine di consentire agli scriventi di
espletare le attività di controllo prodromiche alla stesura della propria
relazione ex art. 172 L. Fall., è stata chiamata ad emendare da codesto
tribunale con provvedimento del 2 ottobre 2015. Chiarimenti, questi, forniti
dalla debitrice con apposita memoria in data 30 ottobre 2015.
Per quanto concerne, infine, la tenuta della documentazione societaria e
delle scritture contabili, il team commissariale ha proceduto all’esame dei
libri sociali, ed ha proceduto ad una serie di verifiche contabili - sia inerenti
la situazione patrimoniale al 31 ottobre 2014, che il periodo di gestione in
continuità - pianificate, in quanto strumentali alla verifica dell’attivo e
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passivo concordatario e della tenuta del piano.
L’attività del team commissariale sarà illustrata nel successivo par. 4.2.
* * *
4.2 Peculiarità della proposta concordataria e verifiche effettuate
dai Commissari giudiziali
La proposta concordataria di FSM è caratterizzata da alcune peculiarità, che
hanno reso indispensabile prevedere da subito un’intensa attività di
monitoraggio dell’andamento della gestione da parte del team
commissariale, i cui membri (Commissari Giudiziali e coadiutori) si sono
recati in azienda almeno con cadenza settimanale per espletare i necessari
controlli.
Tali specificità possono essere sintetizzate come segue:
- gestione in continuità da parte di FSM di una struttura sanitaria
complessa ed articolata in numerosi centri (19), dislocati in sei
diverse regioni;
- presentazione della domanda di concordato “con riserva” ai sensi
dell’art. 161, 6° comma L.F., senza allegazione, da parte della
debitrice, di un piano ben delineato (in merito si evidenzia come
FSM inizialmente prospettasse la possibilità di stipulare con i propri
creditori un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F., ipotesi poi
rivelatasi impercorribile);
- disponibilità di cassa iniziale assai esigua. Si segnala, in merito,
come nei mesi immediatamente successivi alla presentazione della
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domanda di concordato “con riserva”, la crisi di liquidità sia stata
accentuata dall’insorgere di tensioni nei rapporti con le principali
società di factoring per effetto dell’accesso della debitrice alla
procedura concorsuale. L’equilibrio finanziario è stato mantenuto
grazie alla regolarità dei pagamenti da parte di ASL (soprattutto quelle
lombarde) e Regioni nonché per effetto della sospensione del
pagamento dei debiti antecedenti il 31/10/2014 conseguente alla
presentazione della domanda di concordato;
- stato di criticità afferente l’organizzazione contabile complessiva,
più volte evidenziato dagli scriventi Commissari nei pareri dagli stessi
predisposti in relazione alle informative periodiche presentate da FSM
tra il 15/12/14 e il 16/04/15, con riferimento particolare alla tempistica
di elaborazione dei dati, oggettivamente molto lunga e non sempre
compatibile con le attività di controllo e verifica demandate ai
sottoscritti, da effettuarsi in tempi assai ristretti;
- iniziale assenza di un sistema di controllo di gestione, che è stato
dalla debitrice implementato solamente nel mese di giugno 2015.
4.2.1 Verifiche di carattere contabile
Gli scriventi hanno costantemente monitorato l’andamento della gestione
aziendale, dedicando particolare attenzione all’evoluzione della situazione
di tesoreria e ai pagamenti disposti dalla debitrice.
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Il modus operandi adottato al fine di monitorare il mantenimento
dell’equilibrio finanziario è consistito nel determinare la situazione di
tesoreria iniziale al 31 ottobre 2014, data dalla somma dei conti correnti
attivi e disponibili per FSM, e nel verificarne l’evoluzione successiva,
ponendo a confronto i dati consuntivi con i budget di tesoreria elaborati da
FSM e gli aggiornamenti in progress forniti periodicamente al team
commissariale.
Sono stati considerati tutti i movimenti finanziari intervenuti sui conti
correnti della Fondazione, opportunamente riclassificati per tipologia, ed è
stato operato un confronto con le entrate e le uscite previsionali.
In presenza di scostamenti significativi, sono state assunte le informazioni
necessarie a comprenderne le motivazioni ed a determinare se l’impatto
fosse solo temporaneo o definitivo.
Un’analoga puntuale verifica è stata effettuata in riferimento ai conti
correnti passivi, mediante l’analisi delle movimentazioni intervenute
successivamente alla data di apertura della procedura.
E’ stato così possibile verificare come i flussi di cassa consuntivi fossero in
linea con le previsioni e dunque consentissero la regolare continuazione
dell’attività aziendale e, una volta predisposto, l’esecuzione del piano.
Il team commissariale ha altresì verificato, con cadenza mensile, la
correttezza dei pagamenti e degli addebiti in conto corrente disposti da
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FSM successivamente al 31/10/2014. E’ stata, in particolare, adottata la
seguente procedura:
- per quanto riguarda i pagamenti singoli (registrazioni bancarie in
uscita a favore di un solo creditore) è stata acquisita la
documentazione di supporto (fatture, ordini, contratti, ecc...) riferita a
tutti i pagamenti di importo superiore ad euro 30.000,00 e di un
campione rappresentativo di quelli di importo inferiore, e ne sono state
verificate l’inerenza con l’attività aziendale e la competenza temporale
(credito sorto successivamente al 31/10/2014).
- Per quanto riguarda i pagamenti multipli, sono state acquisite le
distinte di pagamento con l’elenco dei bonifici da effettuare. Tra di
essi, è stato selezionato un campione di pagamenti41
, ritenuto
sufficientemente ampio, per i quali sono state richieste le fatture e/o
altri documenti di supporto, e ne sono state verificate inerenza e
competenza.
- Per quanto attiene alle uscite finanziarie inerenti i lavoratori
dipendenti, sono stati acquisiti i dettagli nominativi dei pagamenti
effettuati da FSM e ne è stata verificata la corrispondenza con il totale
erogato; i pagamenti in parola sono quindi stati confrontati con la
41
La selezione del campione non è stata effettuata in modo casuale. Sono stati individuati e
verificati i soggetti indicati nelle distinte in base ai seguenti criteri: a) pagamenti di maggior
importo; b) soggetti per i quali non era immediatamente evidente la natura dell’attività
svolta; c) date delle fatture pagate (debiti scaduti); d) pagamenti di entità significativa mai
controllati nelle precedenti verifiche periodiche; e) nominativi con i quali vi erano rapporti
particolarmente complessi e/o caratterizzati da criticità, emergenti dall’analisi di altri
documenti (es. precisazioni di credito).
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media mensile dei pagamenti della stessa natura e, in caso di
scostamenti significativi, ne è stata ricostruita la spiegazione,
avvalendosi all’occorrenza della collaborazione dell’Ufficio del
Personale. Infine, sono state verificate le deleghe di pagamento mod.
F24 presentate dalla debitrice al fine di constatare l’avvenuto
versamento dei i contributi INPS e delle ritenute alla fonte operate
dalla Fondazione.
- Infine, per quanto attiene ai pagamenti effettuati senza uscita
monetaria, è stata acquisita e verificata la relativa documentazione di
supporto. Gli importi più rilevanti si riferiscono al pagamento dei
contributi INPS, che la Fondazione solitamente corrisponde mediante
cessioni dei crediti vantati verso alcune ASL. Il team commissariale
ha acquisito copia degli atti notarili di cessione dei crediti ed ha
verificato la corrispondenza degli importi ceduti ai contributi dovuti.
Le analisi come sopra effettuate hanno permesso di constatare la
sostanziale correttezza dell’operato della debitrice con particolare
riferimento al divieto di pagamento dei debiti sorti anteriormente la
presentazione della domanda di concordato.
Le analisi contabili effettuate dai Commissari hanno, inevitabilmente,
trovato alcuni limiti, di seguito evidenziati.
Precedentemente all’implementazione del sistema di controllo di gestione,
gli aggiornamenti periodici delle situazioni di tesoreria predisposti dalla
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debitrice risentivano inevitabilmente delle inefficienze del sistema
contabile della debitrice, con conseguente indisponibilità di dati
patrimoniali sufficientemente attendibili in tempi adeguati alle esigenze
informative della procedura.
Per l’intero periodo di concordato con riserva, in sede di rilascio del parere
sulle informative mensili, il team commissariale ha evidenziato la suddetta
criticità, ostativa al rilascio di una valutazione esaustiva sulle situazioni
patrimoniali mensilmente allegate dalla ricorrente.
In particolare, la sola indicazione della variazione di crediti e debiti
commerciali stimata extra-contabilmente dalla Fondazione, e
l’indisponibilità di un dato aggiornato circa le variazioni delle rimanenze di
magazzino non consentivano di determinare compiutamente le effettive
variazioni intervenute nel Capitale Circolante Netto.
Il team commissariale si è interfacciato con la struttura di FSM al fine di
superare, per quanto possibile, le carenze informative, acquisendo ogni
elemento informativo ritenuto utile e necessario ad ottenere rassicurazioni
circa il mantenimento dell’equilibrio finanziario.
Precisato quanto sopra, il team commissariale rileva peraltro che:
- le difficoltà di elaborazione in tempi brevi di una situazione
patrimoniale aggiornata erano reali ed oggettive, in quanto il relativo
varo presupponeva la raccolta dei dati relativi ai 21 centri gestiti in
tutta Italia;
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- il nuovo management, una volta insediato, si è adoperato attivamente
per il miglioramento del sistema contabile e l’implementazione del
controllo di gestione, attività molto complessa, in considerazione
delle inefficienze riscontrate nella situazione di partenza. Nel
frattempo, i progressi nell’organizzazione amministrativa e nel
sistema di contabilità, a seguito degli interventi del management sulla
struttura, sono indiscutibili; permangono inefficienze che potranno
essere risolte, una volta pienamente entrato a regime il nuovo modello
operativo (il management ha prospettato che occorrerà circa un
ulteriore anno).
4.2.2 Ulteriori attività di verifica
Data la complessità della procedura e della realtà aziendale, l’attività di
controllo dei Commissari ha inevitabilmente interessato numerosi aspetti
della gestione aziendale, ulteriori rispetto alle verifiche di natura
economico/finanziaria illustrate in precedenza.
Si fornisce, di seguito, una sintesi delle principali tematiche affrontate in
corso di procedura.
a) Rapporti con il personale dipendente
Con riguardo alla particolare questione dei rapporti con i collaboratori
dipendenti ed autonomi che costituiscono le maestranze dei centri
ospedalieri di FSM, la ricorrente ha costantemente aggiornato gli organi
della procedura in merito alle trattative in corso volte, da un lato, ad
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assicurare piena continuità ed efficienza operativa alle strutture e, dall’altro,
al contenimento dei costi futuri di gestione per rendere perseguibile il piano
di soluzione della crisi.
Detta problematica, di assoluta rilevanza rispetto alla fattibilità della
proposta concordataria, è stata monitorata con la massima attenzione dal
team commissariale, anche mediante l’apporto consultivo del giuslavorista,
avv. Adelio Riva, nominato consulente dei Commissari giudiziali, che ha
preso parte agli incontri di FSM con le Organizzazioni Sindacali42
.
b) Rapporti con Erario / INPS.
Tra le questioni maggiormente critiche presentatesi successivamente
all’apertura della procedura, rientravano le possibili conseguenze derivanti
dal mancato versamento di imposte e contributi previdenziali di competenza
del periodo pre-concorsuale.
Uno dei problemi di più urgente soluzione concerneva l’omesso versamento
dei contributi previdenziali di competenza del mese di ottobre 2014 e il
conseguente tema dell’ottenimento, in capo alla Fondazione, del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (nel prosieguo “DURC”), senza cui non
42
L’autorizzazione ad avvalersi dell’Avv. Riva era stata richiesta “per conoscere
compiutamente e monitorare le ricadute operative, economiche e finanziarie, sulla
continuazione aziendale ed il prospettato piano concorsuale di soluzione della crisi e per
rappresentare agli organi della procedura la correttezza dei dati e delle informazioni
relative alle suddette ricadute durante l’intera evoluzione della trattativa (che richiede il
mantenimento di equilibrio, evitando rotture che possono determinare reazioni rischiose
rispetto al buon andamento gestionale delle strutture, manifestazioni e scioperi, con gravi
ricadute reputazionali, economiche e perdite sensibili di degenti in un momento critico
della attività sanitaria) che potrebbero in astratto determinare un giudizio negativo
rispetto alla stessa possibilità di predisporre il piano concorsuale nei termini previsti e
disposti”.
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sarebbe stato possibile per FSM esigere l’incasso dei propri crediti né
mantenere gli accreditamenti con le ASL utilizzatrici dei servizi delle
strutture ospedaliere della Fondazione.
Il team commissariale si è costantemente interfacciato con la struttura, al
fine di essere aggiornato sui rapporti con l’INPS, fino a che il problema non
ha trovato positiva soluzione. In particolare, al fine di ottenere il predetto
documento, FSM ha presentato istanza al Tribunale di Pavia chiedendo di
essere autorizzata ad effettuare il pagamento dei suddetti debiti pre-
concorsuali; in data 29/12/2014, previo ottenimento di apposito parere da
parte dei Commissari giudiziali, il Tribunale di Pavia ha autorizzato la
Fondazione ad effettuare il pagamento in parola.
Anche per quanto concerne i debiti verso l’Erario, FSM ha presentato
apposite istanze per essere autorizzata a:
1) regolarizzare, mediante ravvedimento operoso, l’omesso versamento
delle rate del piano di ammortamento relativo all’atto di definizione
ex art. 5-bis, D. Lgs. n. 218/1997, avente ad oggetto il Processo
Verbale di Constatazione redatto dalla G.D.F. – Nucleo di Polizia
Tributaria di Milano – e notificato in data 24/10/2012, con scadenza
successiva al 31/10/2014;
2) regolarizzare, mediante ravvedimento operoso, l’omesso versamento
del saldo IRAP relativo all’anno 2014;
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3) regolarizzare, mediante ravvedimento operoso, l’omesso versamento
delle ritenute IRPEF relative al mese di ottobre 2014, scaduto in data
17/11/2014;
4) corrispondere le somme portate con la cartella di pagamento n.
07920150014314019000, relativa a saldo IVA a debito mese di
ottobre 2014, notificata in data 27/07/2015.
Pur essendo tali debiti sorti precedentemente rispetto alla presentazione
della domanda di concordato, il Tribunale di Pavia – previo ottenimento di
apposito parere da parte di Commissari giudiziali – ha autorizzato la
Fondazione ad effettuare i pagamenti di cui ai precedenti punti sub 2), 3) e
4).
Il Tribunale, con provvedimento del 26/02/2015, non ha invece autorizzato
il pagamento di cui al precedente punto sub 1), non ravvisando, nella
regolarizzazione spontanea, un possibile vantaggio per il ceto creditorio. In
particolare, secondo il Tribunale, avendo la Fondazione legittimamente
omesso il versamento delle rate scadute successivamente alla presentazione
della domanda di concordato, non sarebbe applicabile al caso di specie
l’aggravio previsto dall’art. 8, comma 3 bis del D.lgs n. 241/199743
.
Per completezza, si precisa che, in data 13/04/2015 e 17/04/2015, l’Agenzia
delle entrate ha contestato a FSM, mediante iscrizione a ruolo,
43
Art. 8, comma 3 bis del D.lgs n. 241/1997: “in caso di mancato pagamento anche di una
sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il
competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue
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l’inadempimento in parola. La Fondazione ha impugnato avanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Milano la cartella di pagamento
portante le predette iscrizioni a ruolo, chiedendo lo sgravio totale delle
sanzioni e la riammissione al beneficio del pagamento rateale. Ad oggi la
debitrice è in attesa che sia trattata la prima udienza.
c) Rapporti con Regione Lombardia
Uno degli aspetti maggiormente critici della procedura, di cruciale
importanza per la percorribilità della proposta concordataria, è rappresentato
dal rapporto con la Regione Lombardia, in relazione al quale i Commissari
hanno richiesto ed ottenuto di essere costantemente notiziati.
Per una trattazione approfondita del tema, gli scriventi rinviano al capitolo
X, par. “10.1.2 Il contenzioso con la Regione Lombardia e le “ricadute”
sulla soluzione concordataria”.
d) Rapporti con il ceto bancario
Il team commissariale ha seguito assiduamente l’evoluzione dei rapporti con
gli Istituti di credito, che presentavano i seguenti principali profili di
criticità:
- la prima fase della procedura è stata caratterizzata da molteplici
incassi sui conti correnti passivi di FSM. Pur avendo la Fondazione
acceso un conto corrente attivo presso Banca Sistema, su cui è stata
canalizzata la maggior parte delle entrate (rappresentate soprattutto
somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo”.
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dall’incasso dei crediti verso ASL e Regioni), non sono mancate nel
primo periodo le rimesse bancarie (soprattutto accrediti POS, ma
anche pagamenti di ASL e Regioni del Sud Italia) che, anziché andare
ad incremento delle disponibilità liquide della Fondazione, hanno
temporaneamente ridotto i saldi debitori di conto corrente al
31/10/2014 (quindi di natura concorsuale)44
.
Tale condotta ha contribuito a generare un serio problema di
liquidità, in quanto una parte rilevante dei flussi finanziari attivi di
FSM (euro 3,2 mln) risultavano essere indisponibili, e questo
avveniva in un contesto nel quale le disponibilità liquide iniziali, come
già indicato nel presente capitolo, par. “4.2. Peculiarità della proposta
concordataria e verifiche effettuate dai Commissari Giudiziali”, a cui
si rinvia, erano già molto ridotte. Il team commissariale ha
immediatamente segnalato il problema al management ed al
Tribunale, sollecitando la Fondazione a porre in essere senza indugio
tutte le iniziative utili per ottenere la restituzione delle somme
indebitamente incassate dagli Istituti di credito ed il corretto ripristino
della situazione debitoria al 31/10/2014. Nei mesi successivi, il
problema è rientrato, in quanto la maggior parte delle banche ha
aderito alla richiesta di FSM;
44
Gli scriventi precisano che talune rimesse in accredito sui c/c bancari erano
legittimamente poste in compensazione, essendo riferibili a cessioni di credito antecedenti
alla data di presentazione della domanda di concordato, che quindi le banche avevano pieno
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
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- parallelamente, la Fondazione ha avuto una serie di incontri con gli
istituti di credito, e con l’advisor dagli stessi designato, Ernst &
Young, finalizzati ad addivenire alla formalizzazione dell’accordo
quadro volto a regolare i rapporti con gli istituti di credito nell’ottica
del perfezionamento di un accordo di ristrutturazione del debito (come
ipotizzato nella prima fase) o, alternativamente, alla presentazione di
una domanda di concordato preventivo in continuità (come poi in
effetti è avvenuto), nonché a quantificare l’importo di nuova finanza
necessaria per l’esecuzione del piano.
e) Rapporti con le società di factoring
La criticità di maggior rilievo emersa nei primi mesi successivi alla
presentazione della domanda di concordato è rappresentata dall’evoluzione
conflittuale del rapporto con le società di factoring Ifitalia spa e Factorit
spa (nel prosieguo “Ifitalia” e “Factorit”), che necessitava un monitoraggio
pressoché quotidiano, stanti le possibili ricadute sulla situazione finanziaria,
potenzialmente tali da mettere a rischio la continuità aziendale.
In esecuzione del contratto di factoring in essere con Ifitalia (che prevedeva
l’impegno da parte di FSM a cedere tutti i crediti dalla stessa vantati nei
confronti delle Asl di Pavia, Milano, Varese, Mantova e Torino), FSM
aveva conferito all’istituto finanziario mandato irrevocabile ad accreditare le
somme ottenute dagli incassi dei crediti ceduti sul conto corrente n.
titolo di incassare. In questo paragrafo si fa riferimento agli accrediti non rientranti in
questa fattispecie.
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5000/280563, intrattenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro (nel
prosieguo “BNL”).
BNL aveva concesso alla Fondazione due distinte linee di credito relative (i)
alle anticipazioni concesse in proporzione ai crediti ceduti nell’ambito del
contratto di factoring; nonché (ii) alla linea di fido in conto speciale
regressiva relativamente alla quale la BNL ha unilateralmente definito un
rientro di euro 1.000.000,00 mensili, poi ridotto a euro 500.000,00 mensili a
decorrere dal mese di aprile 2013.
Successivamente alla presentazione della domanda di concordato, FSM ha
immediatamente depositato un’istanza per chiedere lo scioglimento dal
contratto di factoring ovvero, in subordine, la sospensione dello stesso,
nonché lo scioglimento o sospensione del mandato irrevocabile
all’accredito delle somme incassate a favore di BNL. L’istanza era
finalizzata a poter disporre degli incassi rivenienti dai crediti verso le ASL
sopra citate e ad evitare che gli stessi venissero portati a deconto
dell’esposizione debitoria verso BNL.
FSM aveva, infatti, richiesto ad Ifitalia di provvedere all’accreditamento
delle somme conseguite a fronte dell’incasso dei crediti ceduti non più
presso BNL, bensì sul conto corrente attivo intrattenuto da FSM presso
Banca Sistema. Ifitalia aveva manifestato la propria indisponibilità ad
aderire a tale richiesta, adducendo a sostegno del proprio rifiuto la
vincolatività degli impegni assunti in forza del contratto di factoring.
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Con provvedimento in data 11/11/2014, il Tribunale di Pavia ha concesso,
inaudita altera parte, la sospensione per 60 giorni del mandato irrevocabile,
fissando un’ulteriore udienza per la conferma o revoca del provvedimento.
In data 09/01/2015, il Tribunale ha disposto la proroga della sospensione per
ulteriori 60 giorni.
Gli scriventi Commissari giudiziali hanno espresso un articolato parere in
riferimento all’istanza di sospensione e/o scioglimento in parola; inoltre,
hanno vigilato con continuità in merito all’evoluzione dei rapporti con
l’istituto finanziario, in quanto, come precedentemente indicato,
dall’accredito delle somme oggetto del contendere dipendeva la possibilità
di sostenere i costi di gestione correnti, in primis il pagamento delle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Gli scriventi precisano che la controversia ha trovato soluzione nell’ambito
degli accordi con le banche propedeutici al deposito della domanda di
concordato.
Neppure il rapporto con Factorit, cessionaria dei crediti vantati verso l’ASP
di Agrigento e l’ASL di Brescia, è stato esente da problemi e criticità. In
data 12/12/2014, infatti, Factorit ha comunicato a FSM l’intenzione di
recedere dal contratto di factoring in essere. La Fondazione ha replicato,
intimando a Factorit di trasferire tutte le somme incassate con riferimento ai
crediti sorti successivamente al deposito della domanda di concordato,
nonché a comunicare ai debitori ceduti che tutti i pagamenti a valere sui
crediti futuri avrebbero dovuto essere effettuati a favore di FSM.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
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Contemporaneamente, FSM comunicava a tutti i debitori ceduti (sia ad
Ifitalia che a Factorit) che avrebbero dovuto effettuare i pagamenti a favore
della Fondazione, e non più del factor.
Factorit ha contestato l’iniziativa di FSM, con una comunicazione da parte
del legale che la assiste, in data 15/12/2014, affermando che la cessione dei
crediti, anche futuri, doveva considerarsi pienamente opponibile erga
omnes.
Nonostante tale situazione conflittuale con entrambi gli istituti di factoring,
gli enti debitori hanno ottemperato alle richieste di FSM. In assenza di tale
scelta gestionale, la situazione finanziaria di inizio procedura sarebbe stata
tale da comportare gravi problemi al reperimento della liquidità
necessaria per far fronte alle spese di gestione.
Si precisa, infine, che la posizione di Factorit è stata definita, a seguito
dell’incasso integrale dei crediti autoliquidanti, derivanti dalle anticipazioni
erogate a FSM anteriormente al 31/10/2014.
f) Attività propedeutiche alla predisposizione del piano
Il team commissariale ha costantemente monitorato i progressi delle attività
propedeutiche alla predisposizione del piano concordatario, il cui contenuto
è puntualmente illustrato nel capitolo “VIII L’analisi del piano e della
proposta di concordato” della presente relazione.
E’ apparso presto evidente che l’ipotesi inizialmente privilegiata da FSM di
presentare un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis non
sarebbe stata percorribile, per l’impossibilità, da parte della debitrice, di
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porre in essere tutte le attività necessarie per addivenire alla stipula
dell’accordo in una tempistica compatibile con le esigenze della procedura.
Specialmente nella prima fase, il percorso è risultato piuttosto tortuoso,
anche a causa della difficoltà da parte del management ad assimilare
l’avvenuto cambiamento di scenario di riferimento (ente in procedura
concorsuale e non in bonis), con conseguente cambio di filosofia della
proposta da sottoporre al vaglio dei creditori.
La necessità di suddividere i creditori in classi omogenee e di redigere
un’attestazione del piano concordatario adeguata alla complessità della
procedura, il tutto con il piano concordatario in corso di predisposizione,
hanno inevitabilmente comportato il dilatarsi dei tempi.
Il team commissariale, che si è regolarmente interfacciato con l’advisor
della Fondazione R&S Ristrutturazione e Sviluppo45
, ha ottenuto che FSM
elaborasse un budget economico e finanziario che coprisse un orizzonte
temporale più ampio rispetto a quello inizialmente predisposto dalla
Fondazione (che copriva i soli primi 4 mesi, da novembre 2014 a febbraio
2015). L’advisor e la struttura amministrativa di FSM hanno fornito agli
45
Il mandato con R&S è stato ampliato rispetto a quello originario, in modo da riflettere
l’attività continuativa svolta dall’advisor concernente tutti gli aspetti inerenti la
predisposizione ed esecuzione del piano. In particolare, l’integrazione del mandato,
stipulata in data 28/05/2015, prevedeva: i) assistenza nell'interlocuzione con i Commissari
Giudiziali, nella presentazione delle informative periodiche, nella predisposizione e nel
monitoraggio di un piano di cassa mensile; ii) assistenza a FSM nella negoziazione con
potenziali investitori interessati ad acquisire quote del Fondo; iii) assistenza a FSM nella
negoziazione con potenziali investitori interessati a possibili operazioni di natura
straordinaria che abbiano ad oggetto la dismissione di assets da parte di FSM, azioni della
costituenda Newco e/o sottoscrizione di aumenti di capitale.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 131
scriventi tutti i dettagli tecnici e le assunzioni alla base dei dati previsionali,
così da poterne verificare la ragionevolezza.
Il team commissariale ha, inoltre, mantenuto una costante e proficua
interlocuzione con la società Audirevi Srl (nel prosieguo “Audirevi”), a cui
FSM ha affidato l’attività di circolarizzazione fornitori al 31/10/2014 ed al
31/12/2014. Audirevi ha, inoltre, coadiuvato la Fondazione nella redazione
del piano, sempre con riferimento alle tematiche di carattere contabile46
.
Il mandato ad Audirevi è stato successivamente integrato, con l’incarico di
fornire supporto alla struttura per l’attività di verifica (contabile) delle
precisazioni di credito pervenute dai creditori in risposta alle comunicazioni
ex art. 171 l.fall. trasmesse dagli scriventi.
La presente procedura è stata, inoltre, caratterizzata da diversi rinvii
dell’adunanza, dovuti: a) allo slittamento dei tempi tecnici necessari per dare
esecuzione ad un percorso particolarmente complesso; b) alla necessità di
risolvere le criticità informative, sollevate dai Commissari, permanendo le
quali non sarebbe stato possibile redigere una relazione esaustiva a beneficio
dei creditori47
; c) al verificarsi, in itinere, di improvvisi mutamenti di
46
Il supporto di Audirevi è stato ritenuto indispensabile dal nuovo management di FSM,
preso atto delle carenze del sistema contabile, già illustrate al precedente par. “4.2.
Peculiarità della proposta concordataria e verifiche effettuate dai Commissari giudiziali”. 47
Nel provvedimento del Tribunale di Pavia dell’1/10/2015, che ha disposto il rinvio
dell’adunanza al 24/2/2016 (data poi ulteriormente differita), si faceva riferimento a: 1)
“mancanza di adeguati ragguagli circa il giudizio penale in cui è costituita parte civile la
Regione Lombardia”; 2) “mancata implementazione di un sistema di controllo dei flussi di
cassa che consenta di verificare l’entità delle disponibilità finanziarie sorte in costanza di
procedura (e il relativo impiego), con particolare riguardo alla gestione corrente e alla
sussistenza di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel piano di
concordato”; 3) “adeguati chiarimenti in merito alle attività prodromiche al subentro
della newco nella titolarità degli accreditamenti sanitari e dei certificati di riconoscimento
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 132
scenario tali da comportare modifiche sostanziali alla proposta originaria.
E’ il caso della negoziazione e del successivo accordo con il fondo di diritto
lussemburghese Trilantic Capital Partners (nel prosieguo “TCP”).
Gli scriventi evidenziano che il “Piano rivisto” è stato loro trasmesso
solamente in data 29/03/2016.
Il team commissariale, acquisite da FSM la documentazione di supporto
nonché le informazioni di interesse circa il soggetto investitore, ha
analizzato l’impatto delle modifiche del nuovo piano rispetto allo scenario
iniziale. Si rimanda, per un approfondimento, al capitolo “VIII Descrizione
del piano e della proposta di concordato defintivi” della presente relazione.
g) Approfondimenti su aspetti tecnici del piano.
Considerata l’articolazione della proposta concordataria, la compiuta analisi
della stessa non poteva prescindere dalla valutazione di alcune tematiche di
natura prettamente tecnica, che inevitabilmente esulano dalle competenze
aziendalistiche, contabili e giuridiche del team commissariale.
Conseguentemente, i Commissari giudiziali si sono avvalsi, previa
autorizzazione del Tribunale, di professionisti esperti nei rispettivi settori
di competenza, che potessero formulare una valutazione tecnica adeguata.
IRCCS”; 4) “adeguati chiarimenti in merito al regime di responsabilità solidale tra la
Fondazione e la newco”.
Il Tribunale concludeva: “Il Collegio fa proprie le suddette criticità. Le stesse impongono
oggi un differimento dell’adunanza dei creditori onde permettere al collegio di acquisire le
informazioni ed i dati mancanti al fine di redigere una completa e chiara relazione ex art.
172 L.fall. rendendo con precisione e puntualità le informazioni necessarie per permettere
ai creditori un voto consapevole”.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 133
E’ il caso del Dott. Claudio Macchi48
, incaricato di assistere gli scriventi in
relazione alle problematiche inerenti il mantenimento e la voltura delle
autorizzazioni sanitarie e degli accreditamenti dei presidi ospedalieri nonché
della qualifica di I.R.C.C.S.
Il Dott. Macchi ha, inoltre, provveduto ad analizzare il piano industriale alla
base del piano concordatario predisposto dal Centro di Ricerche sulla
Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale dell’Università Bocconi di
Milano (nel prosieguo “CERGAS”), con particolare riferimento alla
ragionevolezza delle assunzioni circa i ricavi e i costi previsionali (per un
approfondimento si rinvia al capitolo “IX L’analisi del piano industriale di
Newco e business plan del fondo immobiliare alla base della proposta di
concordato”).
L’elaborato del Dott. Macchi è allegato sub 1 alla presente relazione.
48
Il Dott. Claudio Macchi vanta una comprovata esperienza professionale nel settore della
sanità, riconosciuta a livello nazionale. Ha ricoperto la qualifica di Direttore Sanitario in
numerosi ospedali lombardi (Rho, Gallarate, Fondazione Macchi - Varese, Ospedale
Fatebenefratelli - Milano).
Ha svolto incarichi e funzioni di coordinatore sanitario di Unità Socio Sanitarie Locali in
Lombardia, di responsabile del Servizio di igiene pubblica e ambientale e tutela della salute
nei luoghi di lavoro, di responsabile del Servizio di assistenza sanitaria specialistica
ospedaliera ed extraospedaliera.
Presso il Settore Sanità e Igiene della Giunta Regionale della Lombardia ha ricoperto
l’incarico di dirigente del Servizio Ospedali (1992-1994), di reggente del Servizio
Epidemiologia e Sistema Informativo e del Servizio Rapporti con le Strutture
Convenzionate.
Ha assunto incarichi in ambito amministrativo - gestionale presso numerose strutture
ospedaliere ed aziende operanti in campo sanitario (Presidente del C.d.A, Commissario
Regionale, Amministratore Straordinario, Direttore Generale, Commissario Straordinario).
Ha svolto diversi incarichi di consulenza a Enti pubblici sanitari ed ha partecipato a
numerose commissioni tecniche nominate dal Ministero della Sanità, dalle Giunte Regionali
della Lombardia, della Toscana, dell’Emilia-Romagna e del Piemonte.
E’ stato docente, relatore o moderatore in numerosi corsi, congressi e convegni ed è autore,
singolo o con altri, di numerose monografie, pubblicazioni su riviste e comunicazioni
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 134
Un’ulteriore analisi tecnica è stata richiesta alla società Brain Srl (nel
prosieguo “Brain”), specializzata nella fornitura di servizi altamente
qualificati circa la valutazione medico-legale e la gestione dei sinistri di
I.R.C.C.S., Enti Ospedalieri e delle ASL.
La Brain, avvalendosi di un’equipe di professionisti coordinati dal Prof.
Mario Tavani49
, ha svolto le seguenti attività:
- analisi delle posizioni relative a denunce, esposti, richieste di
risarcimento danni da presunta responsabilità medico-sanitaria e
dell’Ente già pervenute alla Fondazione;
- quantificazione del rischio potenzialmente riveniente dalle denunce,
esposti, richieste di risarcimento danni da presunta responsabilità
medico-sanitaria e dell’Ente che potrebbero pervenire alla Fondazione
successivamente al 1° gennaio 2016.
Le analisi effettuate da Brain hanno permesso agli scriventi di: a) analizzare
compiutamente le precisazioni di credito pervenute da coloro che vantano
pretese nei confronti di FSM, oggetto di contenzioso per malpractice
medica, inseriti nella Classe 2; b) valutare la congruità e la capienza del
scientifiche, anche edite in ambito internazionale, anche aventi ad oggetto l’organizzazione,
l’economia e la programmazione sanitaria. 49
Il Prof. Mario Tavani è professore ordinario di Medicina Legale all’Università
dell’Insubria. Ricopre inoltre le cariche di Presidente della Federazione delle Associazioni
Medico-Legali Italiane e di Presidente dell’Associazione Medico-Legale Insubrica.
E’ autore di numerosi contributi a stampa, di capitoli di trattati di medicina clinica e
medicina legale.
Tra le sue specializzazioni rientrano: responsabilità professionale medica, del medico e
degli istituti di cura pubblici e privati; management del rischio assicurativo; medicina
assicurativa in generale.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 135
fondo rischi previsto nel piano concordatario a copertura delle passività
potenziali di tale natura.
L’elaborato del Prof. Tavani è allegato sub 2 alla presente relazione.
Il team commissariale si è, inoltre, avvalso del Consulente del Lavoro Rag.
Daniela Arosio50
, con studio in Lissone, per l’analisi di tutte le
problematiche inerenti i rapporti di lavoro dipendente ed assimilati, con
particolare riferimento all’accertamento della regolarità degli adempimenti
tributari e previdenziali, alla verifica delle precisazioni di credito dei
dipendenti, alla individuazione delle potenziali criticità e delle aree di
rischio, inclusa la valutazione della capienza del fondo rischio a copertura
dei contenziosi già in essere, appostato nel piano concordatario.
L’elaborato della C.D.L. Daniela Arosio è allegato sub 3 alla presente
relazione.
h) Pareri sulle principali istanze autorizzative presentate da FSM.
Si citano di seguito le istanze autorizzative presentate dalla Fondazione che
hanno richiesto un’attività di verifica particolarmente approfondita da parte
degli scriventi, propedeutica al rilascio dei relativi pareri.
L’elenco seguente, meramente esemplificativo e non esaustivo, non include
le istanze aventi ad oggetto le tematiche già trattate nei punti precedenti ed
50
La Rag. C.D.L Daniela Arosio è una professionista che collabora abitualmente con i
Tribunali nel campo dell’assistenza a favore di procedure concorsuali, per quanto concerne
le problematiche correlate ai rapporti di lavoro dipendente, anche con riferimento a realtà
aziendali di medio - grandi dimensioni.
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 136
ha carattere informativo circa la costante attività di controllo esercitata dagli
organi della procedura sulla prosecuzione dell’attività aziendale.
- Istanze di anticipo dei termini di pagamento ai fornitori, in modifica
delle condizioni contrattuali vigenti anteriormente all’ingresso in
procedura51
. Il team commissariale ha proceduto a verificare: a) che le
disponibilità di cassa della procedura fossero compatibili con gli
acquisti di cui si chiedeva il pagamento anticipato; b) che le quantità
ordinate rispondessero alle ordinarie esigenze di prodotto, avuto
riguardo al livello delle giacenze; c) che i prezzi fossero in linea con
quelli mediamente praticati negli anni 2013 - 2014. Dall’attività di
verifica così effettuata non sono emerse anomalie meritevoli di
segnalazione.
- Istanze volte ad ottenere l’autorizzazione a sottoscrivere accordi
transattivi a vario titolo, tra cui la cessazione di rapporti di lavoro
dipendente con riconoscimento di incentivi all’esodo, la definizione
contenziosi di malpractice medica. Il team commissariale, verificato
che i termini degli accordi fossero per FSM concretamente preferibili
all’alea derivante dalla mancata definizione, ha espresso il relativo
parere.
* * *
51
Tale misura si è resa necessaria soprattutto nei mesi immediatamente successivi
all’apertura della procedura, a causa della diffidenza di alcuni fornitori e della conseguente
indisponibilità degli stessi ad effettuare le forniture. Si tenga conto del fatto che,
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 137
4.3 L’adempimento delle formalità di procedura
4.3.1 Deposito delle spese di procedura da parte di FSM
Tra le previsioni contenute nel decreto di ammissione alla procedura di
concordato preventivo “con riserva”, datato 04/11/2014, era previsto che
FSM provvedesse, entro il termine di 15 giorni, al deposito della somma di
euro 150.000, destinata al pagamento delle spese di procedura.
In data 17/11/2014, il versamento è stato regolarmente effettuato su un conto
corrente intestato alla procedura, aperto presso Cariparma, Filiale di Pavia.
Con provvedimento di ammissione del 12/06/2015, il Tribunale di Pavia ha
disposto il deposito, entro 15 giorni, sul conto corrente intestato alla
procedura, dell’ulteriore somma di Euro 1.165.000, quale somma
presumibilmente necessaria per sostenere il 20% delle spese di procedura,
come previsto dall’art. 163, 2° comma L.F.
FSM ha effettuato il versamento nei termini, in data 23/06/2015.
Non essendo stato effettuato alcun prelievo in corso di procedura, le somme
depositate da FSM sono tuttora giacenti sul conto.
4.3.2 Invio delle comunicazioni ex art. 171 L. Fall.
I Commissari hanno inviato la comunicazione ex art. 171 L. Fall.:
- ai creditori indicati dalla Fondazione;
- ai lavoratori dipendenti di Fondazione;
anteriormente al 31/10/2014, i termini di pagamento effettivi da parte di FSM erano
considerevolmente lunghi.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 138
- ai creditori “istituzionali” (enti pubblici, Equitalia, Inps, Inail, Agenzia
delle Entrate, CCIAA, etc.);
- soggetti che vantano pretese risarcitorie per responsabilità civile
dell’ospedale (c.d. contenziosi da malpractice medica);
- altri creditori non presenti nella contabilità di FSM, ma i cui crediti (o
pretese) nei confronti della Fondazione sono emersi in corso di
procedura;
- cessionari di crediti.
Nel complesso, sono state inviate n. 5.778 comunicazioni ex art. 171 L.F.
(inclusi i dipendenti, cui la comunicazione è stata consegnata
personalmente), riscontrate dai destinatari con circa n. 2800 precisazioni di
credito.
Gli scriventi evidenziano come l’attività in commento sia stata assai
gravosa. In particolare, si segnala quanto segue: l’agenda dei lavori
inizialmente condivisa con la Fondazione è stata rivista a causa delle
numerose difficoltà riscontrate da FSM nell’elaborazione dei propri dati
contabili; allorché reso disponibile, l’elenco dei creditori predisposto dalla
debitrice conteneva diversi errori ed incongruenze (anagrafiche incomplete,
doppie, ecc.); non tutti i creditori risultavano inseriti nel detto elenco che,
ancora ad oggi, è oggetto di integrazione quasi quotidiana da parte degli
scriventi Commissari giudiziali.
Per quanto attiene poi alla trasmissione delle comunicazioni in parola, gli
scriventi evidenziano che la Fondazione non è stata in grado di reperire n.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 139
500 circa indirizzi PEC e, conseguentemente, si è reso necessario procedere
con la predisposizione di raccomandate A/R. Quanto sopra comportato un
aggravio di lavoro e una conseguente dilatazione dei tempi. Segnaliamo che
la Fondazione si è resa disponibile a provvedere al detto adempimento.
* * *
4.4 L’esito delle verifiche svolte dai Commissari Giudiziali
Come anticipato in precedenza, l’attività di verifica del team commissariale
è stata particolarmente intensa e ha comportato l’acquisizione ed analisi di
una mole significativa di documenti.
Le ricostruzioni operate dal team commissariale hanno permesso di
verificare quanto segue:
a) i dati relativi ai flussi di cassa, riclassificati per natura, allegati da
FSM alle informative periodiche, trovavano riscontro con i
movimenti bancari intervenuti sui conti correnti della Fondazione52
;
b) la verifica dell’evoluzione della tesoreria, effettuata in un’ottica più
prudenziale rispetto a quella adottata da FSM, teneva conto solo delle
somme effettivamente disponibili, quindi confluite su conti correnti
attivi, senza che la loro possibilità di utilizzo dipendesse dalla volontà
della banca di mantenerle a disposizione. Nei primi mesi, ciò ha
determinato un incremento delle disponibilità di cassa (seppur
significativo) inferiore alla semplice differenza tra entrate e uscite.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 140
Tale problema, potenzialmente preoccupante, è successivamente
rientrato, in quanto le banche hanno acconsentito a ripristinare la
propria situazione debitoria alla data del 31/10/201453
;
c) l’incremento delle disponibilità liquide in corso di procedura si è
rivelato assolutamente fisiologico, tenuto conto del fatto che FSM non
poteva più effettuare alcun pagamento di debiti sorti anteriormente al
31/10/2014, di natura concorsuale54
. Si è rivelato molto più complesso
verificare la variazione di CCN intervenuta nel periodo, dato
fondamentale per accertare che i debiti prededucibili generati
successivamente al 31/10/2014 fossero coperti dai realizzi e dai crediti
sorti nel medesimo periodo, di modo che gli attivi già esistenti alla
data di riferimento del 31/10/2014 potessero essere integralmente
destinati al pagamento dei creditori concorsuali o delle spese di
procedura.
Come più volte evidenziato, a causa dell’inefficienza del sistema
contabile, i dati puntuali relativi a crediti verso clienti, debiti verso
fornitori e rimanenze di magazzino, erano resi disponibili solo con
diversi mesi di ritardo, rendendo inevitabile per la debitrice il ricorso a
criteri di stima, rivelatisi non sempre efficaci né puntuali. Il problema
52
Eventuali differenze dovute a disallineamenti tra data contabile e data valuta, oppure
all’utilizzo di diversi criteri di riclassificazione delle entrate e delle uscite, sono state
riconciliate. 53
Fatta eccezione per gli incassi di crediti ceduti anteriormente all’ingresso in procedura e
legittimamente compensati. 54
Fatta eccezione per i pagamenti di passività privilegiate espressamente autorizzati dal
Tribunale (ratei di 13ma ai dipendenti, ritenute fiscali, ecc...).
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 141
è emerso con evidenza allorché la situazione finanziaria allegata
all’informativa mensile depositata da FSM in data 15/03/2015 ha
evidenziato una variazione di CCN relativa ai mesi di novembre e
dicembre 2014 radicalmente divergente (in negativo) rispetto a
quella – relativa al medesimo periodo – indicata nell’informativa
mensile depositata il mese precedente.
Naturalmente, il team commissariale ha richiesto delucidazioni al
riguardo e la produzione di numerosi documenti di supporto per
comprendere l’origine degli scostamenti e le possibili conseguenze
sulla valutazione della gestione in corso di procedura.
La miglior comprensione delle dinamiche che caratterizzavano
l’evoluzione delle poste del capitale circolante netto ed il graduale
miglioramento dell’efficienza del sistema contabile nonché
l’implementazione del sistema di controllo interno hanno consentito di
verificare che la gestione in corso di procedura si è mantenuta in una
situazione di equilibrio e, quindi, non ha determinato l’erosione
dell’attivo concordatario per la copertura delle passività
prededucibili generate dalla prosecuzione dell’attività aziendale (per
un approfondimento, con evidenza dei dati numerici, si rimanda al
capitolo “VI L’esame della situazione contabile aggiornata al 30
settembre 2015”);
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 142
d) i pagamenti verificati dal team commissariale si riferivano pressoché
esclusivamente al saldo di debiti sorti successivamente all’ingresso in
procedura, oppure autorizzati dal Tribunale di Pavia.
Le poche anomalie riscontrate, peraltro per importi non significativi,
originano sostanzialmente da errori, quali ad esempio pagamenti di
fatture solo parzialmente di competenza del periodo successivo al
31/10/201455
. In tali casi, si è proceduto a considerare, ai fini del
passivo concordatario, il debito effettivo al 31/10/2014 (senza tenere
conto quindi del pagamento), trattenendo in compensazione il
pagamento erroneo dai debiti maturati in prededuzione verso il
medesimo fornitore. Ove ciò non fosse possibile (ad es. per cessazione
del rapporto commerciale), la somma sarà defalcata da quanto dovuto
in sede di riparto.
Neppure la verifica delle altre uscite di entità maggiormente rilevante
(costi del personale, professionisti per prestazioni strumentali al piano
concordatario, imposte, contributi previdenziali) ha evidenziato
criticità meritevoli di segnalazione.
E’ stato riscontrato che diverse banche creditrici di FSM in virtù di
rapporti di conto corrente ordinario e di conti anticipi, hanno operato
addebiti sui conti relativi ad interessi e commissioni, evidentemente
non dovuti su crediti chirografari concorsuali. Ai fini del passivo
55
Ad esempio, è il caso di fatture comprensive di canoni di manutenzione trimestrali o
semestrali, in cui rientrava parzialmente l’ultimo bimestre del 2014.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 143
concordatario, non si è tenuto conto di tali addebiti, rimanendo il
debito cristallizzato alla data del 31/10/2014.
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 144
Capitolo V
L’esame della situazione patrimoniale al 31 ottobre 2014.
Verifica delle poste attive e dei conti d’ordine.
5.1. La situazione contabile di riferimento al 31 ottobre 2014
L’attivo ed il passivo concordatario sono stati determinati da FSM sulla base
della situazione patrimoniale di riferimento al 31 ottobre 2014, data di
deposito della domanda di concordato con riserva ex art. 161, 6° comma
L.F. e della sua iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pavia.
A partire da tale data, infatti, si producono gli effetti per i creditori
concorsuali derivanti dall’apertura della procedura.
L’elaborazione della suddetta situazione patrimoniale ha richiesto una lunga
gestazione da parte della struttura di FSM, a causa delle criticità contabili di
cui si è parlato nel Capitolo IV, ed è stata approvata dal C.d.A. solo in data
24 aprile 2015. La Fondazione si è avvalsa del supporto dei propri revisori,
Pricewaterhouse Coopers S.p.A. (nel prosieguo “PWC”), che hanno
effettuato procedure di verifica concordate con il cliente.
PWC, nella propria relazione, ha precisato infatti che tale lavoro non
costituisce attività di revisione contabile, affermando: “tali procedure sono
state effettuate al solo fine di fornirVi elementi informativi in relazione
all’incarico conferito dalla Vostra Fondazione al Dott. Alberto Guiotto
(“l’Attestatore”) ai sensi dell’art. 67, c. 3, lett. d) del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267 (“Legge Fallimentare”)”.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 145
La situazione patrimoniale sintetica al 31 ottobre 2014 è riportata alle pagg.
34-35 della proposta di concordato depositata in data 2 maggio 2015.
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
ATTIVO IMMOBILIZZATO 243.279.613
IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALI 12.102.175
IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI 225.542.723
IMMOBILIZZAZIONE FINANZIARIE 5.634.714
ATTIVO CIRCOLANTE 97.826.167
MAGAZZINO FINALE 3.242.029
CREDITI VERSO CLIENTI 77.888.564
CREDITI VERSO ALTRI 14.640.789
LIQUIDITA' 2.054.784
RATEI E RISCONTI 1.001.720
TOTALE ATTIVITA' 342.107.499
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
PATRIMONIO NETTO (22.792.644)
DEBITI V/BANCHE 133.232.504
DEBTI V/FORNITORI 80.260.914
DEBITI TRIBUTARI 8.388.154
DEBITI PREVIDENZIALI 23.928.615
DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 10.944.039
DEBITI VERSO CONTROLLATE 297.900
DEBITI DIVERSI 23.655.916
FONDO TFR 52.072.826
FONDI RISCHI E ONERI 28.449.595
TOTALE PASSIVITA' 361.230.463
RATEI PASSIVI 3.669.680
TOTALE A PAREGGIO 342.107.499
Come anticipato al capitolo “IV La condotta della debitrice e l’attività
effettuata dai commissari giudiziali in costanza di procedura” a cui si rinvia
per un approfondimento in merito, i Commissari giudiziali hanno rilevato
una serie di criticità con riferimento all’organizzazione contabile della
Fondazione, inerenti: a) la tempistica di elaborazione dei dati,
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 146
notevolmente lunga, soprattutto con riguardo alla puntuale determinazione
di crediti e debiti commerciali; b) alcune discrasie tra contabilità, proposta
di concordato e documenti allegati, di seguito sintetizzate:
- debiti verso banche: presenza di discrasie nella suddivisione tra
passività privilegiate e chirografarie indicate nella proposta
concordataria ed il dettaglio riportato nel piano;
- debiti verso fornitori: mancato recepimento nella situazione al
31/10/2014 delle riconciliazioni contabili ad esito dell’attività di
circolarizzazione effettuata da Audirevi e PWC. I relativi adeguamenti
dei saldi contabili sono stati effettuati solo in sede di redazione del
bilancio al 31/12/2014. Discrasie tra il totale indicato nella proposta
concordataria ed il dettaglio riportato in allegato;
- credito in contestazione Regione Lombardia: mancanza di
coordinamento tra l’appostazione nel passivo concordatario (euro 8,76
mln)56
e l’importo considerato ai fini della predisposizione delle classi
di creditori (Classe 1 - euro 230,88 mln); crediti in contestazione per
contenziosi vari: mancanza di coordinamento tra l’appostazione nel
passivo concordatario (euro 4,37 mln) e l’importo considerato ai fini
della predisposizione delle classi di creditori (Classe 2 - euro 17.285
migliaia);
- fondi rischi: carenza di accantonamenti per potenziali rischi futuri
(malpractice medica e rischi diversi).
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 147
In considerazione della presenza di diverse aree di rischio e della necessità
di un’attività di verifica particolarmente approfondita, il team
commissariale ha chiesto ed ottenuto al Tribunale di Pavia l’autorizzazione
ad avvalersi di un revisore esperto, individuato nella società Deloitte
Financial Advisory Srl57
(nel prosieguo “Deloitte”), per effettuare
approfondimenti sulla situazione patrimoniale di riferimento, per quanto
riguarda le poste attive, i fondi rischi a bilancio ed i conti d’ordine.
Le attività commissionate a Deloitte sono le seguenti:
1) esame delle attività svolte da PWC e riassunte nel documento
“Relazione sulle procedure di verifica concordate svolte sulla
situazione contabile al 31 ottobre 2014” redatto dalla società stessa;
2) esame delle attività svolte dal professionista attestatore di FSM, Dott.
Alberto Guiotto e riassunte nella Relazione di attestazione ex art. 161
e 186bis L.F. redatta dal stesso;
3) svolgimento, sulla base dell’esame delle attività riassunte nei
documenti di cui ai precedenti punti 1 e 2, di analisi di natura
integrativa finalizzate all’identificazione di eventuali aspetti
meritevoli di approfondimento, da portare all’attenzione del Collegio
dei Commissari Giudiziali.
L’analisi del passivo concordatario è stata effettuata dal team
commissariale, mediante:
57
Vedasi relazione Deloitte, all.sub 4
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 148
- la verifica di tutte le precisazioni di credito pervenute dai creditori;
- la richiesta di un supporto tecnico qualificato per alcune categorie di
creditori58
;
- la verifica, anche con il supporto di Deloitte, dei fondi rischi al
31/10/2014;
- l’approfondimento, da parte del team dei controlli contabili di ogni
criticità emersa nell’ambito della verifica delle precisazioni di credito,
volta a comprendere l’origine delle discrasie e l’individuazione delle
inefficienze del sistema di contabilizzazione.
Il presente capitolo sarà dedicato all’analisi ed al commento delle poste
attive ed al sistema degli impegni, secondo una sequenza logica che segue la
struttura della contabilità.
Gli scriventi precisano che il piano di continuità prevede il mantenimento, in
capo a FSM o a Newco, di una parte rilevante degli attivi.
La destinazione di tali attivi all’utilizzo nell’ambito dell’attività sanitaria, e
non alla cessione, determina il fatto che tali assets non sono destinati a
generare un realizzo monetario, bensì concorreranno alla generazione dei
flussi economici e finanziari futuri.
* * *
58
C.d.L. Daniela Arosio, per quanto riguarda le precisazioni di credito di dipendenti ed
assimilati, nonché la verifica delle connesse passività previdenziali e tributarie; Dott. Tavani
per quanto riguarda i contenziosi da malpractice medica, anche nell’ottica dei potenziali
rischi futuri.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 149
5.2. Commento alle voci dell’attivo
Tutte le voci dell’attivo (ad eccezione delle disponibilità liquide) sono state
oggetto di verifica da parte di Deloitte, su incarico del team commissariale.
L’attività svolta non costituisce una revisione contabile, ma è stata svolta
sulla base delle procedure ed attività effettuate da altri soggetti e
professionisti (PriceWaterhouse Coopers e l’Attestatore, Dott. Alberto
Guiotto), “riperformando (ove ritenuto utile ed applicabile) le verifiche già
svolte ed integrando / ampliando le procedure di analisi (anche sulla base
delle informazioni pervenute successivamente) laddove ritenuto
necessario”59
.
5.2.1 Immobilizzazioni immateriali
Il saldo contabile delle immobilizzazioni immateriali al 31 ottobre 2014 è
evidenziato nella seguente tabella60
:
59
Fonte: Relazione Deloitte, pag. 1. 60
Tutte le tabelle riportate nel presente paragrafo, con riferimento agli attivi valorizzati nel
piano concordatario, sono estrapolate dalla relazione redatta da Deloitte su incarico del
team commissariale.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 150
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
STUDI E RICERCHE 152.467,36
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita 152.467,36
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZO OPERE DI INGEGNO 353.377,51
DIRITTI D'AUTORE 2.890,86
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo 356.268,37
COSTI LICENZE D'USO PROGRAMMI 1.019.409,27
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.019.409,27
MIGLIORIE BENI DI TERZI 10.469.425,08
ONERI PLURIENNALI MUTUO SAN PAOLO IMI SPA 3.294,46
ONERI PLURIENNALI SISTEMA QUALITA' ISO 9002 27.686,53
ONERI PLURIENNALI MUTUO SAN PAOLO IMI SPA 036700 6.308,59
ONERI PLURIENNALI MUTUO MEDIOCREDITO 02102929 12.652,00
ONERI PLURIENNALI MUTUO MEDIOCREDITO 5.550,74
ONERI PLURIENNALI MUTUO BANCA POPOLARE DI SONDRI 731,88
ONERI PLURIENNALI MUTUO UNICREDIT 1.442,17
ONERI PLURIENNALI MUTUO BANCA POPOLARE DI MILANO 366,67
ONERI PLURIENNALI MUTUO B CA POP COMM IND N 1868 2.598,10
ONERI PLURIENNALI MUTUO B CA POP COMM IND N 1907 6.626,67
ONERI PLURIENNALI FIN MEDIOCRED MIUR NEUROTROFIN 138,70
ONERI PLURIENNALI MUTUO B POP SONDRIO 1102755 11.083,67
ONERI PLURIENNALI C IPOT B POP SONDRIO 4680 55 0,00
ONERI PLURIENNALI B POP SONDRIO 1124499 22.166,67
ONERI PLURIENNALI B CA POP MI N 4358930 3.958,34
7) Altre 10.574.030,27
I Immateriali 12.102.175,27
La voce di gran lunga preponderante è relativa alle migliorie su beni di
terzi inerenti gli investimenti effettuati sugli immobili utilizzati da FSM in
forza di contratti di locazione61
.
La Fondazione, in considerazione della continuazione dell’attività aziendale
prevista nel Piano concordatario, ne ha confermato il valore contabile, pari
ad euro 12,10 mln, ritenendo che il mantenimento di detto valore trovi la
propria giustificazione sia nell’utilità pluriennale degli oneri sostenuti sia
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 151
nella futura capacità di sostenerne economicamente l’ammortamento e,
pertanto, nell’attesa recuperabilità dei costi iscritti nell’attivo immobilizzato.
Dalla disamina delle attività svolte dall’Attestatore è emerso che sono state
svolte procedure di verifica in merito alla validità, alla durata ed agli
eventuali vincoli all’utilizzo di brevetti e licenze d’uso attraverso l’analisi di
fatture e contratti d’acquisto. E’ stata effettuata infine una verifica nel
ricalcolo degli ammortamenti il cui esito non ha portato a differenze
rilevanti.
Le verifiche integrative svolte da Deloitte hanno invece riguardato:
- l’analisi dei costi capitalizzati nell’anno 2014 e delle principali
capitalizzazioni degli anni precedenti, acquisendo le relative fatture
(diritti di brevetto, licenze d’uso, costi di ricerca e sviluppo);
- il ricalcolo degli ammortamenti sulle più significative capitalizzazioni
di migliorie su immobili di terzi (in particolare, Genova e Cassano
Murge);
- la disamina analitica degli oneri pluriennali, prevalentemente relativi a
spese relative a stipula di mutui su immobili.
Ad esito delle predette verifiche, Deloitte ha rilevato una rettifica in
diminuzione scarsamente significativa, pari ad euro 0,07 mln, relativa a
costi accessori connessi in parte ai mutui ipotecari relativi ad immobili che
saranno oggetto di conferimento al Fondo Immobiliare IASO, ed in parte a
61
L’importo di euro 10,07 mln, su un totale di euro 10,47 mln, si riferisce a spese sostenute
su un immobile sito in Genova - Via Missolungi.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 152
finanziamenti estinti. Tali oneri non hanno più ragione di essere mantenuti
nell’attivo di FSM, dovendo essere alternativamente conferiti al Fondo
(seguendo i mutui) oppure svalutati, in quanto non più recuperabili.
5.2.2 Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono valorizzate come da seguente tabella:
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
Terreni e fabbricati 195.379.906,05
Impianti e macchinario 15.050.658,73
Attrezzature industriali e commerciali 1.195.202,68
Altri beni 1.875.570,49
Immobilizzazioni in corso e acconti 12.041.385,51
II Materiali 225.542.723,46
Terreni e fabbricati.
Come si può vedere, la voce di gran lunga preponderante è quella relativa ai
terreni e fabbricati, con un saldo contabile di Euro 195,38 mln.
Il piano prevede il conferimento di parte del patrimonio immobiliare nel
Fondo Immobiliare IASO e dei residui immobili (Pavia - Via Maugeri,
Tradate e Veruno) in Newco, con conseguente accollo, con effetto
liberatorio, del debito bancario assistito da garanzia ipotecaria che insiste
sugli immobili medesimi da parte dei due soggetti conferitari (il Fondo
Immobiliare e Newco).
La valorizzazione di FSM ai fini del piano concordatario, pari ad Euro
206.199 migliaia, è superiore a quella contabile, in quanto:
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 153
- gli immobili da conferire in Newco sono espressi al valore contabile
(euro 90,85 mln);
- gli immobili da conferire al Fondo Immobiliare sono valorizzati in
euro 115,31 mln, sulla base degli elaborati peritali redatti
rispettivamente dagli advisors Colliers Real Estate Services Italia s.r.l.
(per la parte immobiliare) e da Ernst & Young Financial-Business
Advisors S.p.A. (per la parte più strettamente legata alla
valorizzazione delle quote del Fondo stesso).
L’attività svolta da PWC e dall’Attestatore è consistita nella verifica degli
incrementi realizzati nel periodo 01/01/2014 - 31/10/201462
, e nella verifica
a campione della correttezza del fondo ammortamento.
Le verifiche integrative svolte da Deloitte hanno invece riguardato:
- l’analisi delle capitalizzazioni effettuate nell’anno 2014 e delle
principali capitalizzazioni degli anni precedenti63
, acquisendo le
relative fatture;
- il ricalcolo del fondo ammortamento;
- la verifica della rivalutazione degli immobili dell’impresa, operata ai
sensi dell’art. 15, commi da 16 a 23, del Dl. 15/2008 convertito in
legge n. 2/2009, per complessivi euro 34,35 mln64
. Deloitte ha
62
Prevalentemente inerenti la ristrutturazione della struttura di Tradate, e la messa a norma
degli impianti antincendio di Torino e Veruno. 63
Deloitte ha selezionato gli incrementi relativi alle strutture di Milano - Via Dardanoni,
Marina di Ginosa, Tradate, Pavia - Via Maugeri, Milano - Via Camaldoli. 64
Il patrimonio immobiliare di FSM al 31/10/2014 è stato interessato, complessivamente,
da rivalutazioni lorde per euro 49,74 mln, di cui: euro 34,35 mln su immobili FSM; euro
9,82 mln su immobili di FERS (fusa per incorporazione nel 2013); euro 5,57 mln su
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 154
acquisito a campione alcune perizie che attestano il maggior valore
degli immobili ed ha verificato la corretta imputazione a patrimonio
netto della riserva di rivalutazione;
- la valorizzazione dell’immobile sito in Milano, Via Dardanoni, già
oggetto di significative svalutazioni in passato (euro 5,85 mln nel
2011). Deloitte ha acquisito una perizia estimativa commissionata da
FSM ad un professionista terzo, che esprimeva un valore di euro 8,4
mln, inferiore quindi rispetto al valore contabile (euro 10,34 mln).
Ad esito delle predette verifiche, Deloitte ha rilevato una rettifica in
diminuzione di euro 1,94 mln derivante dall’allineamento a valori di
perizia dell’immobile di Milano, Via Dardanoni. Si evidenzia che la
Fondazione ha recepito la detta rettifica nella propria contabilità, in
occasione della redazione del Bilancio al 31/12/2014. Nessun’altra
eccezione è emersa dalle altre verifiche compiute.
Altre immobilizzazioni materiali.
L’attività svolta da PWC e dall’Attestatore è consistita nella verifica degli
incrementi realizzati nel periodo 01/01/2014 - 31/10/2014, nella verifica a
campione della correttezza dei fondi ammortamento e nella conta fisica di
alcuni cespiti.
Le verifiche integrative svolte da Deloitte hanno invece riguardato:
immobili di Belforte Srl (fusa per incorporazione nel 2010). Al 31/10/2014, la riserva di
rivalutazione del patrimonio netto (indisponibile) ammonta ad euro 47,42 mln.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 155
- gli incrementi dell’anno 2014 ed i principali degli anni precedenti,
acquisendo le relative fatture;
- il ricalcolo dei fondi ammortamento, sulla base delle aliquote di
ammortamento applicate a ciascuna classe di cespiti.
Non sono emerse eccezioni.
Immobilizzazioni in corso ed acconti.
La voce si riferisce quasi integralmente a migliorie su immobili (euro 11,88
mln)65
, e, solo in minima parte, ad altri acconti a fornitori (euro 0,16 mln).
Deloitte ha rilevato che le migliorie relative al compendio di “Montescano”,
pari a complessivi euro 1,50 mln, sono relative ad un immobile destinato ad
essere conferito al Fondo Immobiliare.
Tale osservazione assume rilievo, in considerazione del fatto che, una volta
ultimati i lavori, tali importi saranno portati ad incremento del valore
contabile dell’immobile stesso.
In relazione a quanto sopra, si anticipa sin d’ora che si rende necessario
rettificare (in diminuzione), per importo pari al valore contabile delle
predette migliorie, la plusvalenza da conferimento stimata da FSM, con
conseguente rideterminazione (in questo caso in senso favorevole alla
Fondazione) del relativo impatto fiscale. Si rinvia, al riguardo, al capitolo
65
La maggior parte delle migliorie si riferisce agli immobili di Tradate (euro 8,50 mln) e
Montescano (euro 1,46 mln). Si segnala che le migliorie di Cassano Murge (euro 0,68 mln)
attengono un immobile condotto in locazione e, ad ultimazione dei lavori, dovranno essere
riclassificate tra le immobilizzazioni immateriali.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 156
“IX L’analisi del piano industriale di Newco, del piano finanziario di fsm
alla base della proposta di concordato”.
Considerazioni del team commissariale sulle immobilizzazioni materiali.
In conclusione, l’unica rettifica apportata ai valori contabili è la diminuzione
di euro 1,94 mln della voce terreni e fabbricati relativa alla svalutazione
dell’immobile di Milano, Via Dardanoni.
Si segnala, peraltro, che:
- la rettifica è stata successivamente recepita da FSM nella propria
contabilità;
- l’immobile non è destinato al realizzo mediante cessione, bensì sarà
conferito in Newco;
- la valorizzazione del patrimonio immobiliare di FSM nel piano
concordatario prescinde dal dato contabile, essendo determinata sulla
base di stima da parte di esperti terzi, tant’è che, per terreni e
fabbricati, la valorizzazione da piano risulta superiore al dato
contabile.
Per i suddetti motivi, detta rettifica di natura contabile ha un impatto poco
significativo ai fini del piano.
Assume certamente maggior rilievo per il team commissariale l’acquisizione
di elementi a conferma della valorizzazione di FSM degli immobili
destinati al conferimento al Fondo.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 157
A questo proposito, nel decreto di ammissione alla procedura di Concordato
preventivo del 12/06/2015, il Tribunale di Pavia ha designato tre esperti,
individuati nelle persone dell’Ing. Vioris Guerrini, dell’Arch. Roberto
Barrese e dell’Ing. Gloria Chindamo, incaricati di “redigere la valutazione
di congruità della stima del compendio immobiliare FSM da apportarsi al
fondo immobiliare”.
La relazione redatta dai tre esperti (all. sub 5) - pur con i limiti intrinseci di
un giudizio di congruità, compatibile con le esigenze di urgenza ed
economicità della procedura66
- ha confermato un valore di detto compendio
immobiliare non inferiore alla valorizzazione operata dell’advisor di
Fondazione, Colliers Real Estate Services Italia Srl67
.
5.2.3 Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono valorizzate, in contabilità, come da
seguente tabella:
66
Gli esperti, oltre all’esame della documentazione tecnica trasmessa da FSM, hanno
effettuato fisicamente sopralluoghi presso 6 delle 9 strutture oggetto di valutazione. 67
Il valore espresso dagli esperti nominati dalla procedura è pari ad euro 120,61 mln,
superiore alla valorizzazione di FSM (euro 115,09 mln).
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 158
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
I SAN SRL 10.330,00
a) imprese controllate 10.330,00
ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA 496.552,89
CENTRO RIABIL NE TERRANUOVA BRACCIOLINI 473.195,60
AUXILIUM VITAE VOLTERRA SPA 298.809,09
ASSOCIAZIONE NEUROSCIENZE CLINICHE RIABILITATIVE 25.000,00
CONSORZIO PAVESE STUDI POST UNIVERSITARI 15.493,71
CONSORZIO BIOINGEGNERIA E INF MEDICA 15.493,71
CONS PAVESE STUDI POST UNIVERS A SANIT 15.493,71
CONSORZIO SVILUPPO MEDICINA OCCUP E AMB 12.911,42
d) altre imprese 1.352.950,13
Totale Partecipazioni 1.363.280,13
CRED VS ISAN C TO FINANZ 4.271.433,77
a) verso imprese controllate 4.271.433,77
2) Crediti 4.271.433,77
III Finanziarie 5.634.713,90
La voce è costituita da partecipazioni in imprese controllate (I.San Srl in
liquidazione, nel prosieguo “I.San”), da partecipazioni in altre imprese e dal
credito per finanziamenti erogati alla controllata totalitaria I.San.
Nel piano concordatario, le partecipazioni sono state mantenute al valore
contabile, mentre il credito finanziario è stato azzerato “per tenere conto
degli effetti di una compensazione con un maggior debito, nei confronti
della medesima controllata, iscritto tra le passività della Fondazione”68
.
L’Attestatore non ha evidenziato criticità in merito alla valorizzazione delle
immobilizzazioni finanziarie.
L’attività svolta da Deloitte è consistita in:
- analisi della situazione patrimoniale di I.San;
68
Fonte: proposta di concordato, pag. 40.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 159
- confronto tra il valore di carico delle partecipazioni e la rispettiva
quota di patrimonio netto; verifica dell’adeguamento in bilancio per le
partecipate che presentavano differenziali negativi.
Per quanto riguarda I.San, la controllata aveva gestito sino al 2002 la casa di
cura Major di Torino successivamente concessa in affitto alla stessa FSM
con contratto di affitto di ramo d’azienda. Successivamente, FSM ha
acquisito da I.San l’immobile, le attrezzature, i mobili e le autorizzazioni
sanitarie, mentre alla controllata è rimasta in carico solo la sola titolarità
dell’avviamento. L’intenzione è quella di procedere ad una fusione per
incorporazione della controllata in FSM (peraltro già deliberata da entrambi
i soggetti, ma rimasta inattuata a causa dell’apertura della procedura di
concordato preventivo).
Dall’analisi della situazione patrimoniale di I.San al 31/12/2014 e dalla
ricostruzione dei rapporti di debito e credito tra la controllata e FSM, è
emerso che quest’ultima ha un debito verso I.San corrispondente al fondo
ammortamento dei beni afferenti l’azienda condotta in affitto (in sostanza, il
solo avviamento), pari ad euro 4,77 mln, superiore al credito finanziario
vantato verso la partecipata. Il fondo ammortamento è contabilizzato tra le
passività nei bilanci di FSM.
Deloitte ha simulato gli effetti di una possibile fusione / liquidazione di
I.San, elidendo i reciproci rapporti di debito e credito e procedendo alla
svalutazione del residuo valore di avviamento non ammortizzato, giungendo
alla conclusione di un teorico surplus a favore di FSM, di entità tuttavia
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 160
trascurabile (stimato in euro 0,11 mln), che si ritiene prudenziale non
valorizzare.
Quanto, invece, al valore delle altre partecipazioni, Deloitte ha esaminato
le situazioni patrimoniali delle partecipate al 31/12/2014, riscontrando per
due casi69
differenziali negativi per complessivi euro 55 migliaia. Si precisa
che tale differenza, comunque non significativa, è stata determinata sulla
base di situazioni contabili delle partecipate riferite a data successiva alla
data di riferimento.
5.2.4 Rimanenze di magazzino
Le rimanenze di magazzino sono valorizzate come da seguente tabella:
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
RIMANENZE FINALI MEDICINALI 1.416.112,22
RIMANENZE FINALI MATERIALE SANITARIO 1.115.109,10
RIMANENZE FINALI MATERIALE LAB. E AMB. 443.786,90
RIMANENZE FINALI CANCELLERIA E STAMPATI 244.943,24
RIMANENZE FINALI DETERSIVI E MAT VARIO PULIZIA 15.057,42
RIMANENZE FINALI COMBUSTIBILI 7.020,10
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.242.028,98
La valorizzazione del magazzino, costituito prevalentemente da medicinali e
materiale sanitario (78%), avviene applicando il criterio FIFO; nel piano è
stato mantenuto il valore contabile, in relazione alla prevista prosecuzione
dell’attività aziendale. PWC ha svolto verifiche a campione su n. 5 codici di
69
Auxilium Vitae Volterra e Consorzio Pavese Studi Universitari.
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 161
prodotto, senza rilevare eccezioni. L’Attestatore non ha evidenziato
criticità sulla voce.
Deloitte ha analizzato la variazione della voce rispetto al dato al 31/12/2013,
non riscontrando variazioni significative.
Ha, altresì, preso in esame tre relazioni relative alle risultanze degli inventari
fisici di fine anno effettuati presso i magazzini dislocati in tre istituti. Da tale
analisi è emerso che “le differenze inventariali riscontrate risultano di
valore esiguo e sono state recepite nel sistema di gestione delle scorte”70
.
Deloitte ha, altresì, acquisito informazioni circa le procedure interne di
conta fisica e verifica dei prodotti prossimi alla scadenza.
Per quanto riguarda la valorizzazione delle scorte, Deloitte ha riscontrato,
sulla base dell’analisi di un tabulato riportante l’indicazione della scadenza
dei prodotti presenti a stock, la presenza di farmaci scaduti a magazzino per
euro 36 migliaia71
ed ha conseguentemente segnalato una corrispondente
rettifica al valore del magazzino. Tale anomalia appare, in ogni caso, di
entità trascurabile.
5.2.5 Crediti verso clienti e imprese controllate
I crediti verso clienti ammontano ad euro 77,89 mln. La voce rappresenta il
valore dei crediti commerciali per fatture emesse e da emettere, al netto
70
Fonte: relazione Deloitte, pag. 20. 71
Il tabulato ha data successiva al 31/10/2014, essendo stato elaborato a metà dicembre.
Tuttavia, Deloitte in considerazione della prossimità della data a quella di riferimento,
ritiene prudenzialmente di considerare un effetto analogo al 31/10/2014.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 162
delle note di credito di competenza e di un fondo rischi calcolato per tenere
conto di eventuali difficoltà di incasso dei crediti medesimi.
Dal momento che il fondo svalutazione crediti si riferisce anche a crediti
classificati in altre voci (“crediti verso altri”), Deloitte ha proceduto ad una
riclassificazione dei crediti, che ha determinato una diversa composizione
dell’attivo, rispetto ai dati di FSM, senza peraltro con ciò comportare
alcuna variazione della consistenza patrimoniale.
Il dato contabile viene, dunque, rideterminato in euro 82,76 mln, come da
seguente tabella.
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
CLIENTI 44.717.017
CLIENTI IN CONTENZIOSO 1.313.302
CLIENTI 46.030.319
FATTURE DA EMETTERE 49.948.192
FATTURE DA EMETTERE 49.948.192
NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (5.916.963)
NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (5.916.963)
FONDO RISCHI SU CREDITI (2.840.949)
FONDO RISCHI SU CREDITI TASSATO (9.332.034)
1) Verso clienti 77.888.564
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
CRED VS ISAN COMPETENZE DIFF PERSONALE 674.182
2) Verso imprese controllate 674.182
I crediti commerciali della Fondazione possono essere ricondotti alle
seguenti principali tipologie di prestazioni:
- prestazioni ambulatoriali;
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 163
- DRG (prestazioni in regime di ricovero) – più comunemente
chiamate “degenze”;
- rimborsi per farmaci File F: farmaci oggetto di rimborso integrale
sulla base dell’effettivo utilizzo;
- maggiorazioni tariffarie per gli istituti di ricovero in Regione
Lombardia;
- funzioni “non tariffate”;
- contributi per ricerca corrente;
- prestazioni erogate a pazienti stranieri.
Una parte significativa dei crediti risulta ceduta pro-solvendo a società di
factoring (euro 10,9 mln) e all’INPS (euro 17,3 mln). Si precisa che FSM
rileva la riduzione dei crediti verso i clienti nel momento in cui questi ultimi
procedono al pagamento delle fatture cedute alle società di factoring o
all’INPS.
Deloitte ha così ricostruito il meccanismo di fatturazione:
“Ogni istituto facente parte della Fondazione emette nel corso
dell’esercizio, all’ASL di riferimento, fatture di acconto per il rimborso
delle prestazioni effettuate nell’esercizio (c.d. produzione) e a fine anno una
fattura a saldo.
Ogni ASL annualmente, in base alle tipologie di prestazione, fissa degli
importi massimi di rimborso (c.d. budget) per ogni singolo istituto. Le
prestazioni effettuate che superano tale importo non sono oggetto di
rimborso.
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A fine esercizio fiscale o in occasione delle chiusure infrannuali la
Fondazione provvede ad effettuare gli stanziamenti a fatture e note credito
da emettere determinate come differenza tra la produzione (o il tetto
massimo concesso dalle ASL se la produzione supera tale limite) e gli
importi fatturati nel corso dell’esercizio”.72
L’attività di Deloitte è consistita nell’esame e nella riperformance73
delle
verifiche svolte da PWC e dall’Attestatore, ed in particolare:
- l’ottenimento dei contratti stipulati con le diverse ASL e analisi delle
quote di risorse assegnate dalle stesse alla Fondazione (tetti/Budget) in
riferimento alle sole prestazioni erogate nei confronti dei pazienti
residenti nella regione di riferimento o in altre regioni italiane;
- il confronto dei tetti definiti contrattualmente con le effettive
prestazioni erogate nel periodo fino al 31/10/2014 risultanti dai sistemi
informativi di Fondazione (SIO). È stato verificato che la FSM abbia
rilevato in contabilità ricavi non superiori ai Budget definiti
contrattualmente e che abbia provveduto a stanziare come
contropartita fatture da emettere o note credito da emettere come
differenza tra gli acconti già fatturati e l’importo massimo fatturabile
(definito come il minimo tra il Budget e la produzione effettiva);
72
Fonte: Relazione Deloitte, pag. 23. 73
Simulazione effettuata per verificare l’effettiva applicazione dei controlli.
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- le analisi delle risultanze delle verifiche effettuate da parte dei Nuclei
Operativi (NOC) delle singole ASL e verifica del loro recepimento in
contabilità.
L’analisi ha portato alla luce alcune eccezioni, complessivamente di entità
contenuta rispetto all’ammontare complessivo dei crediti, di seguito
specificate.
1) Con decreto del 01/08/2014, la Giunta Regionale della Lombardia ha
previsto che, a decorrere dall’01/01/2014, le prestazioni di ricovero
erogate a favore di cittadini residenti in altre regioni fossero
valorizzate a tariffe regionali lombarde. Poiché la percentuale di
abbattimento stimata da FSM per il 2014 era pari al 3,5%, FSM ha
stanziato, in occasione della redazione del bilancio al 31/12/2014, una
nota di credito di euro 0,72 mln, che, riparametrata sui 10/12 di anno,
fa emergere una rettifica in diminuzione al 31/10/2014 di euro 0,60
mln.
2) Alla data di riferimento erano ancora presenti stanziamenti di fatture
da ricevere relativi al centro di Telese Terme, in attesa della
conclusione di alcune verifiche condotte dalla competente ASL di
Benevento, dalle quali emergono contestazioni a carico di FSM, solo
parzialmente recepite in contabilità. Deloitte propone l’ulteriore
rettifica in diminuzione, a titolo prudenziale, di euro 31 migliaia.
3) Sulla base delle informazioni ottenute, è emerso che in relazione ai
ricavi per la somministrazione diretta di farmaci “File F” avvenuta
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negli istituti della Regione Lombardia, quest’ultima ha stabilito un
tetto di sistema in relazione all’ammontare massimo di finanziamento
di detti farmaci. Poiché FSM ha stimato per il 2014 una percentuale di
abbattimento pari al 3,42%, ha stanziato, in occasione della redazione
del bilancio al 31/12/2014, una nota di credito di euro 0,18 mln, che,
riparametrata sui 10/12 di anno, determina una rettifica in
diminuzione di euro 0,15 mln.
4) Le funzioni non tariffate sono finanziamenti ricevuti da Regione
Lombardia a fronte di specifiche attività o prestazioni sanitarie erogate
dalle strutture sanitarie che vengono assegnate con DGR dalla Regione
Lombardia. Relativamente all’anno 2013, FSM ha registrato fatture da
emettere per complessivi euro 1,19 mln. Tuttavia, con decreto n. 6271
emesso nel luglio 201574
, la Regione Lombardia ha rideterminato gli
importi afferenti alla funzione di complessità riabilitativa per quanto
attiene alle funzioni 2013 per complessivi euro 771 migliaia. Occorre,
quindi, svalutare il credito per fatture da emettere per euro 0,42
mln, come in effetti fatto da FSM in occasione dell’elaborazione della
situazione al 30/06/2015.
5) D’altro canto, sempre per effetto delle previsioni di cui al citato
decreto n. 6271/2015, è emersa una sottostima del credito per fatture
da emettere per il 2014 pari ad euro 0,21 mln. Detta rettifica ad
74
Evento logicamente non prevedibile ai fini dell’elaborazione della situazione al
31/10/2014.
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incremento dei crediti per fatture da emettere è stata anch’essa recepita
in occasione della elaborazione della situazione contabile al
30/06/2015.
Non sono emerse eccezioni dalla verifica dei crediti per maggiorazioni
tariffarie, dei crediti per ricerca corrente e dei crediti per prestazioni erogate
a favore di pazienti stranieri.
Per quanto riguarda le analisi condotte sul fondo svalutazione crediti75
,
Deloitte ha analizzato la composizione del fondo, le movimentazioni e gli
utilizzi nell’esercizio e lo scadenziario clienti, concludendo come segue:
“Dai colloqui intrattenuti con il Management e dall’analisi documentale
relativa alle principali posizioni overdue [scadute, n.d.r.] è emerso che i
crediti scaduti da oltre un anno a fronte dei quali non era stato appostato
uno specifico accantonamento, risultano ad oggi incassati od
opportunamente rettificati da stanziamenti per note credito da emettere.
Si segnala infine che a copertura dei rischi di inesigibilità non
specificatamente individuati la Società ha stanziato in bilancio un fondo
svalutazione generico pari a circa € 1,6 milioni”76
.
Complessivamente, le rettifiche apportate alla posta “crediti verso clienti”
determinano una variazione in diminuzione per euro 0,98 mln, di poco
superiore all’1% del totale dei crediti. Come sopra precisato, le suddette
rettifiche sono state, peraltro, interamente recepite nella contabilità di
75
Come anticipato in apertura di paragrafo, si fa qui riferimento alla sola parte
effettivamente afferente i crediti verso clienti.
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FSM, fatta eccezione per euro 31 migliaia (crediti in contestazione da parte
dell’ASL di Benevento).
5.2.6 Altre attività
Le altre attività sono costituite da crediti verso altri (euro 14,01 mln), ratei
e risconti attivi (euro 1 mln) e disponibilità liquide (euro 2,06 mln).
Come indicato nel precedente paragrafo, Deloitte ha riclassificato in
diminuzione, tra i crediti verso altri, una parte del fondo svalutazione crediti,
interamente (ed erroneamente) imputato da FSM in diminuzione della voce
crediti verso clienti, come da tabella che segue. Il saldo della tabella
differisce dalla somma degli “altri attivi” indicati nella proposta
concordataria, in virtù di quanto detto poc’anzi ed in quanto non include le
disponibilità liquide (non oggetto di analisi da parte di Deloitte).
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
CRED IRES X IRAP LAV DIP E ASS 07 11 DL 201 2011 2.336.580,00
ACCONTO IRAP 1.313.744,56
CREDITO V ERARIO PER MAGGIOR IRES 438.251,69
CREDITO DL 66 2014 ART 1 (BONUS 80 EUR) 115.622,01
CREDITI V COMUNI PER RIMBORSI ICI IMU TASI 80.228,66
RITENUTE D'ACCONTO SU INT ATTIVI BANCARI 1.777,02
CREDITO IRPEF MODELLO 730 -24.015,78
Crediti tributari 4.262.188
CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE 3.459.552,60
Imposte anticipate 3.459.553
Verso altri 6.244.866
RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.001.720
Totale altre attività 14.968.326,79
76
Fonte: relazione Deloitte, pag. 34.
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I crediti tributari si riferiscono prevalentemente al credito IRES per IRAP
inerente il costo del personale originariamente non dedotta, gli acconti IRAP
e al credito IRES residuo risultante dal Modello Unico 2014.
I crediti per imposte anticipate sono originati principalmente da perdite
fiscali pregresse, da appostazioni di fondi rischi tassati e da interessi passivi
temporaneamente indeducibili.
Secondo Deloitte, “dall’analisi dei prospetti di determinazione delle
imposte al 31 ottobre 2014 è emerso che il credito risultante dai calcoli
effettuati dal consulente fiscale della Fondazione è pari a € 5.971 migliaia.
La Fondazione ha ritenuto di iscrivere in bilancio un credito inferiore
rispetto ai prospetti di calcolo in ottica prudenziale e di recuperabilità di
tale credito (…). Tali crediti sono stati giudicati congrui e recuperabili
dall’Attestatore. Alla data del nostro lavoro non risultano nuovi elementi
che evidenzino potenziali rischi di inesigibilità”77
.
Gli altri crediti sono per la maggior parte (euro 4,20 mln su euro 6,25 mln)
costituiti da crediti in contenzioso78
, già controbilanciati da un fondo
svalutazione crediti di pari importo, e quindi di fatto non valorizzati.
Le altre voci significative afferiscono saldi fornitori in dare (euro 0,6 mln),
prevalentemente relativi ad anticipi a professionisti per i quali FSM non ha
ancora ricevuto la relativa fattura, al credito per acconto INAIL 2014 (euro
0,62 mln) e ad un anticipo erogato ad un dirigente per l’acquisto di un
77
Fonte: relazione Deloitte, pag. 37.
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immobile (euro 0,61 mln), integralmente rimborsato nel mese di marzo
2015.
Dalla documentazione analizzata, non sono emerse eccezioni.
I ratei e risconti attivi sono di natura molto eterogenea (gli importi più
significativi si riferiscono ad assicurazioni e canoni di assistenza
informatica).
Deloitte ha proceduto a visionare e riperformare le verifiche documentali
effettuate da PWC, selezionando a campione alcune transazioni la cui
competenza risulta “a cavallo” del 31 ottobre 2014, ottenendo le fatture
sottostanti e ricalcolando la quota di costo da riscontare negli esercizi
successivi. Non sono emerse eccezioni.
Le disponibilità liquide al 31/10/2014, pari ad euro 2,06 mln, coincidono
con la somma dei conti correnti attivi di FSM e delle disponibilità di cassa
presenti nei vari centri dislocati in tutta Italia, come già verificato dal team
commissariale nella fase di concordato con riserva79
. Non era, quindi,
necessario effettuare ulteriori approfondimenti sulla voce.
* * *
78
Si tratta dei crediti verso ASL Vercelli (Euro 3.048 migliaia), Uniben (Euro 883 migliaia)
e ASL Bergamo (Euro 261 migliaia). 79
Il team commissariale aveva, peraltro, fatto presente, in sede di emissione dei pareri sulle
informative periodiche, che vi era un conto corrente attivo, intrattenuto presso la BNL, su
cui le somme depositate (significative, pari ad Euro 1.727 migliaia) erano da considerarsi
di fatto indisponibili essendo le stesse vincolate da una garanzia fideiussoria.
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5.3. Riepilogo dell’analisi sull’attivo
Alla luce di quanto illustrato nel precedente paragrafo, le rettifiche da
apportare determinano una diminuzione dell’attivo contabile al 31/10/2014
di euro 3,08 mln.
Peraltro, in merito alle rettifiche di cui sopra Deloitte rileva80
: “preme
tuttavia precisare che la maggior parte delle rettifiche individuate (ed in
particolare le rettifiche più significative anche in termini quantitativi) sono
relative ad eventi successivi (e/o informazioni che si sono rese disponibili
solo successivamente) alla predisposizione della situazione patrimoniale al
31 ottobre 2014 e che sono state recepite dalla stessa Fondazione in sede di
predisposizione delle successive situazioni patrimoniali (al 31 dicembre
2014 ed al 30 giugno 2015)”.
Complessivamente, si può concludere che gli elementi di criticità relativi
all’attivo concordatario al 31/10/2014 siano da ritenersi scarsamente
significativi, in quanto:
- le rettifiche in diminuzione individuate determinano una variazione
complessiva inferiore all’1% del totale delle componenti attive;
- la rettifica quantitativamente più rilevante è quella relativa alla
svalutazione dell’immobile di Milano, Via Dardanoni (Euro 1,94
mln). Tuttavia l’immobile è destinato al conferimento in Newco e non
ne è prevista la cessione, quindi non darà luogo ad un realizzo
monetario. Inoltre, il patrimonio immobiliare costituisce l’unico attivo
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per il quale la valorizzazione da piano risulta superiore a quella
contabile, essendo fondata su perizie di stima indipendenti;
- il mantenimento in capo a FSM o a Newco di gran parte degli attivi,
destinati all’utilizzo in continuità aziendale, determina la non diretta
correlazione del valore contabile al 31/10/2014 ai flussi finanziari
derivanti dalla prosecuzione dell’attività.
* * *
5.4. Commento ai conti d’ordine
I conti d’ordine sono evidenziati nella seguente tabella:
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
BENI IN AFFITTO DA AZIENDA 8.519.765
AZIENDA PER BENI IN AFFITTO (8.519.765)
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di n 8.519.765
FIDEJUSSIONI RICEVUTE DA TERZI 12.339.402
BENI IN AFFITTO DA AZIENDA 6.026.756
FIDEJUSSIONI CONCESSE A TERZI (6.026.756)
CREDITORI PER FIDEJUSSIONI (12.339.402)
2) Sistema improprio degli impegni 18.366.158
DEBITORI PER IPOTECHE 62.399.994
IPOTECHE CONCESSE A TERZI (62.399.994)
3) Sistema improprio dei rischi 62.399.994
CONTI D'ORDINE 89.285.918
Deloitte ha provveduto a ricostruire il dettaglio delle suddette poste; di
seguito se ne fornisce un breve commento.
Garanzie prestate
Le garanzie prestate ammontano ad euro 68,43 mln. Si tratta
prevalentemente di ipoteche su immobili (euro 62,40 mln) e di fidejussioni
rilasciate a terzi per progetti di ricerca e borse di studio (euro 6,03 mln).
80
Fonte: relazione Deloitte, pag. 44.
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Le ipoteche insistono sugli immobili di:
i) Milano via Camaldoli, a favore dell’istituto di credito Monte dei
Paschi di Siena;
ii) Castel Goffredo e Veruno a favore di Intesa San Paolo;
iii) Milano via Dardanoni, Montescano e Lumezzane a favore di Banca
Popolare Commercio e Industria;
iv) Pavia via Boezio, via Milano via Clefi e Milano via Camaldoli a
favore dell’istituto di credito Banca Popolare di Sondrio;
v) Torino a favore di Banca Popolare di Milano;
vi) Tradate e Ginosa a favore di Banca Prossima.
Garanzie ricevute
Le garanzie ricevute ammontano ad euro 12,34 mln. Si tratta di fidejussioni
ricevute a seguito di contratti di appalto per attività di miglioramento ed
ammodernamento delle strutture.
Beni di terzi in affitto
I beni di terzi in affitto ammontano ad euro 8,52 mln e risultano invariati
rispetto al 31 dicembre 2013. Si tratta di beni (avviamento) di proprietà della
controllata I.San in liquidazione.
Il team commissariale non rileva criticità in merito ai conti d’ordine.
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Capitolo VI
Il passivo concordatario indicato dalla debitrice
6.1. Passivo concordatario predisposto dalla debitrice
Gli scriventi Commissari di seguito espongono la composizione del passivo
concordatario (di seguito anche solo “passivo”) predisposto da FSM al
31/10/2014 a confronto con la situazione contabile predisposta dalla stessa
debitrice con riferimento alla medesima data, con evidenza, per ciascuna
voce del passivo, della classe attribuita dalla debitrice.
Si rimanda al successivo Capitolo XII “Il passivo concordatario
determinato dai Commissari e i creditori ammessi al voto” per quanto
attiene l’analisi del passivo concordatario rettificato dai Commissari.
6.1.1 Fondi rischi ed oneri
Nella situazione contabile e nel passivo concordatario al 31/10/2014 il saldo
dei Fondi rischi ed oneri ammonta, rispettivamente, ad euro 28.449.595 ed
euro 272.549.028.
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Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
Passivo
concordatario al
31/10/2014
Dettaglio dei creditori
Passivo
concordatario al
31/10/2014 con
dettaglio
Classe di prelazione per FSM
FONDO IMPOSTE DIFFERITE 3.459.553 3.459.553 ERARIO 3.459.553 Privilegio in continuità
2) Fondi per imposte, anche differite 3.459.553 3.459.553 3.459.553
FONDO AMM TO BENI AFFITTO
AZIENDA 4.767.351 4.767.351 I-SAN 4.767.351 Privilegio in continuità
DEBITI DIVERSI PER CONFISCA 1.000.000 1.000.000Procura di Milano per
Patteggiamento1.000.000 III_classe_Creditori strategici
Regione Lombardia 230.833.000 I classe_Regione Lombardia
Crediti contestati 22.164.918 II classe_Contenziosi vari
Contenzioso con PPRI 4.221.313 IX classe_Contenzioso PPRI
Tavolo tecnico ASL Pavia 2.847.962 III_classe_Creditori strategici
ERARIO 2.127.408 Privilegio in continuità
Contenziosi con professionisti 600.000 Privilegio in continuità
Contenzioso con dipendenti 500.605 Privilegio in continuità
Altri contenziosi 26.918 Privilegio in continuità
3) Altri 24.990.042 269.089.475 269.089.475
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 28.449.595 272.549.028 272.549.028
FONDO RISCHI DIVERSI 19.222.691 263.322.124
Nel passivo concordatario la posta in commento è costituita da:
- euro 3.459.553 - Fondo imposte differite; accoglie le passività per
imposte differite determinate da FSM in relazione alle differenze
temporanee imponibili;
- euro 4.767.351 - Fondo rischio obsolescenza su ramo azienda in
affitto; rappresenta il minor valore contabile dei beni costituenti
l’azienda, che FSM ha in affitto dalla società controllata I-SAN,
rispetto al valore contabile dei beni medesimi alla data di stipula del
contratto di affitto;
- euro 1.000.000 - Debiti per confisca; corrisponde alla pena
pecuniaria comminata a FSM a seguito della definizione del
procedimento penale n. 33847/2011 R.G.N.R, con il quale FSM è stata
chiamata a rispondere per non aver adeguatamente vigilato sul
modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001;
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- euro 263.322.124 a copertura dei seguenti rischi:
- euro 230.833.000 - Regione Lombardia (euro 8,76 milioni
nella situazione contabile); l’importo in commento è pari al
petitum della pretesa risarcitoria avanzata dalla Regione nei
confronti di FSM quale responsabile civile nel procedimento
penale pendente nei confronti dell’ex Direttore Generale di
FSM. Gli scriventi Commissari rinviano al par.10.1.1 “Il
contenzioso con la Regione Lombardia e “le ricadute” sulla
soluzione concordataria” per un approfondimento in merito;
- euro 22.164.918 - Crediti Contestati (euro 4,37 milioni nella
situazione contabile); l’importo in commento corrisponde alle
pretese risarcitorie avanzate dai creditori nell’ambito dei diversi
contenziosi dagli stessi azionati. La voce in commento
comprende crediti di natura contestati, tra i quali figurano le
contestazioni promosse da alcuni pazienti di FSM per sinistri da
“malpractice” medica. Gli scriventi Commissari hanno
incaricato la società Brain Srl di analizzare le diverse posizioni
riferite a denunce, esposti, richieste di risarcimento danni da
presunta responsabilità medico-sanitaria e dell’Ente. Per un
approfondimento si rinvia al par.10.1.8 “La questione della
solidarietà passiva per i debiti relativi all’azienda conferita e la
verifica sull’adeguatezza dei fondi rischi accantonati a
copertura delle passività potenziali”.
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- euro 2.847.962 - Tavolo tecnico ASL Pavia (euro 2,85 milioni
nella situazione contabile); l’importo in commento corrisponde
al contenzioso con l’ASL di Pavia, che ha citato in giudizio
FSM per il superamento del numero di posti letto utilizzabili nel
periodo compreso tra il 2009 ed il 2012;
- euro 2.127.408 - Fondo rischi tributari (euro 2,13 milioni
nella situazione contabile); corrisponde al rischio tributario
connesso agli avvisi di accertamento, relativi alle annualità
2004-2008 e 2010-2011.
L’importo in commento è stato accantonato sulla base delle
indicazioni che FSM ha ricevuto dallo studio legale incaricato di
seguire i contenziosi medesimi; in merito, si evidenzia che
l’attestatore, nel proprio elaborato81
, dopo aver analizzato lo
stato dei contenziosi, nonché la congruità del fondo stanziato a
copertura del rischio di soccombenza, ha concluso che “(…) a
fronte del rischio complessivo (…) pari a circa euro 4,6 milioni
(per maggiori imposte, sanzioni e interessi stimati al 31
dicembre 2014), la Fondazione ha effettuato un accantonamento
pari a euro 2.127 mila, sulla scorta delle motivazioni riportate
dallo studio legale incaricato da FSM. Il legale esterno, pur in
presenza dell’esito parzialmente negativo avuto con riguardo
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 178
alla trattazione dei contenziosi per le annualità 2004-2008,
ribadisce che – con riferimento al rilievo “Belforte” (del valore
di circa euro 2,15 milioni per imposte e sanzioni) la
contestazione di abuso del diritto formulata dall’Agenzia delle
Entrate pare priva di fondamento; pertanto il legale si dice
confidente circa la possibilità che i giudici di secondo grado
possano riformare la sentenza della CTP di Milano e annullare
le riprese a tassazione ai fini IVA, IRES e IRAP”;
- euro 600.000 - Contenziosi con professionisti (euro 0,6 milioni
nella situazione contabile);
- euro 500.000 - Contenziosi con dipendenti (euro 0,5 milioni
nella situazione contabile);
- euro 26.918 - Altri contenziosi (euro 0,003 milioni nella
situazione contabile).
6.1.2 Trattamento di fine rapporto
I dati relativi alla posta esposti nella situazione contabile e nel passivo
concordatario al 31/10/2014, ammontano, rispettivamente, ad euro
52.072.826 ed euro 52.657.826.
81
Vedasi Dott. Alberto Guiotto, “Relazione di attestazione ex artt. 161 e 186-bis l.fall.”
predisposta in riferimento alla “Seconda memoria integrativa contenente una modifica
della proposta di concordato”, pagg. da 32-34.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 179
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
Passivo
concordatario al
31/10/2014
Dettaglio dei creditori
Passivo
concordatario al
31/10/2014 con
dettaglio
Classe di prelazione per FSM
FONDO TRATTAMENTO FINE
RAPPORTO 109.799.016 110.384.016 TFR 110.384.016 Privilegio in continuità
CREDITI V ASSICURAZIONI
GENERALI (969.325) (969.325) Ass. Generali per TFR (969.325) Privilegio in continuità
CREDITI V INPS TESORERIA TFR (56.756.865) (56.756.865) INPS per TFR (56.756.865) Privilegio in continuità
C) TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO SUBORD 52.072.826 52.657.826 52.657.826
Nel passivo concordatario la posta in commento è costituita da:
- euro 110.381.016 - Trattamento di fine rapporto (TFR) dovuto ai
dipendenti in forza alla data del 31/10/2014, al netto di quanto già
versato al Fondo Tesoreria INPS ( euro 56,76 mln).
Si precisa, che l’importo del TFR indicato nella prima riga della
tabella sopra riportata differisce di euro 585.000 rispetto all’importo
riportato nella situazione contabile. La differenza corrisponde alla
quota di TFR maturato sugli oneri accessori (ferie) dei dipendenti al
31/10/2014;
- euro 1.157.118 - Trattamento di fine mandato dovuto all’ex
Presidente del Consiglio di Amministrazione. Una parte dell’importo
in commento (euro 969.325) è controbilanciata dal credito che FSM
vanta nei confronti della assicurazione Generali, relativo ad una
polizza assicurativa collettiva contratta nel 1991 in favore dello stesso
ex Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Gli scriventi Commissari si sono avvalsi del Consulente del Lavoro Rag.
Daniela Arosio (di seguito anche solo “Rag. Arosio” o “CdL”), con studio
in Lissone (MB), per l’analisi di tutte le problematiche inerenti i rapporti di
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 180
lavoro dipendente ed assimilati, come già riportato al par.4.2.2 “Ulteriori
attività di verifica”.
In merito alla voce in commento, il CdL ha verificato l’ammontare del TFR
dovuto ai lavoratori al 31/10/2014 e, con riferimento ad un selezionato
campione di dipendenti di FSM, ha verificato la metodologia di calcolo
adottata dalla Fondazione.
A seguito di tali controlli il CdL ha concluso che il fondo TFR al
31/10/2014 è congruo e correttamente quantificato nel passivo
concordatario82
di FSM.
Si evidenzia, infine, che la voce in commento avrebbe dovuto includere
euro 480.291, ovvero la quota di TFR maturata sulla tredicesima mensilità,
che nel passivo concordatario di FSM è stata erroneamente iscritta tra i
debiti verso personale.
6.1.3 Debiti verso le banche
Nella situazione contabile e nel passivo concordatario al 31/10/2014 il saldo
dei Debiti verso le Banche ammonta, rispettivamente, ad euro 133.233.505
ed euro 130.948.168.
82
Vedasi “Relazione tecnico contabile consulente del lavoro” predisposta dal Rag. Daniela
Arosio, pagg. 22-24.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 181
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
Passivo
concordatario al
31/10/2014
Dettaglio dei creditori
Passivo
concordatario al
31/10/2014 con
dettaglio
Classe di prelazione per FSM
BANCA POPOLARE COMMERCIO E
INDUSTRIA C 24406 17.024.676 17.024.676 UBI 17.024.676
VII classe_Creditori chirografari
consolidati e conferiti in NewCo
B N L C C 280563 "NETTING" 10.025.004 10.135.937 BNL 10.135.937VII classe_Creditori chirografari
consolidati e conferiti in NewCo
BNL PARIBAS C C280053 10.000.000 10.000.000 BNL 10.000.000VII classe_Creditori chirografari
consolidati e conferiti in NewCo
BANCA MONTE PASCHI SIENA C C
1068446 4.699.150 4.699.150 Banca MPS 4.699.150
VII classe_Creditori chirografari
consolidati e conferiti in NewCo
BANCA POPOLARE DI MILANO C C
20958 2.991.255 2.991.255 Banca Popolare di Milano 2.991.255
VII classe_Creditori chirografari
consolidati e conferiti in NewCo
BANCA POPOLARE COMMERCIO E
INDUSTRIA C C 50339 2.618.915 2.618.915 UBI 2.618.915
VII classe_Creditori chirografari
consolidati e conferiti in NewCo
BANCA DELLA CAMPANIA SPA C C
1411977 "TECNICO" 2.000.000 607.000 BPER 607.000
VII classe_Creditori chirografari
consolidati e conferiti in NewCo
BANCA POPOLARE DI SONDRIO C C
2680 92 979.659 1.049.934 Banca Popolare di Sondrio 1.049.934
VII classe_Creditori chirografari
consolidati e conferiti in NewCo
BANCO POPOLARE C C 000000009679 951.211 383.056 Banco Popolare 383.056VII classe_Creditori chirografari
consolidati e conferiti in NewCo
INTESA SANPAOLO C C 9605 325.812 495.312 Intesa Sanpaolo 495.312VII classe_Creditori chirografari
consolidati e conferiti in NewCo
BANCA C/C 51.615.682 50.005.235 50.005.235
BANCO POPOLARE C ANT 9610 962.590 23.149 Banco Popolare 23.149VII classe_Creditori chirografari
consolidati e conferiti in NewCo
BANCA POP S ANGELO C ANT
30179 298.993 298.993 Banco Popolare Sant'Angelo 298.993
VII classe_Creditori chirografari
consolidati e conferiti in NewCo
BANCHE C ANTICIPI 1.261.583 322.143 322.143
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 182
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
Passivo
concordatario al
31/10/2014
Dettaglio dei creditori
Passivo
concordatario al
31/10/2014 con
dettaglio
Classe di prelazione per FSM
MUTUO B CA POP COMM E
INDUSTRIA N 186886 19.518.168 19.518.168 BPCI 19.518.168
V classe_Creditori ipotecari
accollati al Fondo
MUTUO BANCA REGIONALE
EUROPEA 15.493.707 15.493.707 BPCI 15.493.707
VII classe_Creditori chirografari
consolidati e conferiti in NewCo
MUTUO B CA POP COMM E
INDUSTRIA N 190753 BPCI 8.400.000
VI classe_Creditori ipotecari su
immobili conferiti a NewCo
MUTUO B CA POP COMM E
INDUSTRIA N 190753 BPCI 1.931.548
VII classe_Creditori chirografari
consolidati e conferiti in NewCo
MUTUO B CA POP SONDRIO N
1124499 9.564.547 9.564.547 Banca Popolare di Sondrio 9.564.547
V classe_Creditori ipotecari
accollati al Fondo
FINANZIAMENTO BANCA MPS (EX
BELFORTE) 8.425.173 8.425.173 Banca MPS 8.425.173
V classe_Creditori ipotecari
accollati al Fondo
MUTUO B CA POP SONDRIO N
1102755 6.044.658 6.044.658 Banca Popolare di Sondrio 6.044.658
V classe_Creditori ipotecari
accollati al Fondo
MUTUO INTESA SANPAOLO N
0367000989391 3.875.000 3.875.000 Intesa Sanpaolo 3.875.000
VI classe_Creditori ipotecari su
immobili conferiti a NewCo
MUTUO B CA POP MILANO N
4358930 2.047.196 2.047.196 Banca Popolare di Milano 2.047.196
V classe_Creditori ipotecari
accollati al Fondo
FINANZ MEDIOCREDITO MIUR
NEUROTROFINE 1.563.003 1.563.003 Mutui agevolati_MUIR 1.563.003 Privilegio da pagare entro 1 anno
MUTUO INTESA S PAOLO 61248194
(FERS 4389883,64) 1.375.923 1.375.923 Intesa Sanpaolo 1.375.923
VI classe_Creditori ipotecari su
immobili conferiti a NewCo
MUTUO INTESA S PAOLO 61289333
(FERS 2000000) 1.217.780 1.217.780 Intesa Sanpaolo 1.217.780
V classe_Creditori ipotecari
accollati al Fondo
FINANZIAMENTO MEDIOCREDITO
MIUR LESIONI DECUBITO 619.846 619.846 Mutui agevolati_MUIR 619.846 Privilegio da pagare entro 1 anno
FINANZ MEDIOCREDITO MIUR
TELERIABILITAZIONE 278.689 278.689 Mutui agevolati_MUIR 278.689 Privilegio da pagare entro 1 anno
DEBITI A MEDIO E LUNGO
TERMINE 80.355.239 80.355.239 80.355.239
Maturazione interessi e competenze al
31/10/20140 265.551
BANCHE_Interessi come da
allegato all'Accordo
paraconcordatario
265.551 Interessi_Banche
4) Debiti verso banche 133.232.505 130.948.168 130.948.168
10.331.548 10.331.548
Nel passivo concordatario la posta in commento è costituita da:
- euro 50.005.235 - Banca C/C (euro 51,62 milioni nella situazione
contabile); la voce, che comprende l’esposizione di conto corrente di
breve termine, nel passivo concordatario si è ridotta di euro 1.610.447
per effetto di compensazioni intervenute nel periodo successivo
all’apertura del concordato, nonché per escussioni di fideiussioni. Le
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 183
corrispondenti somme sono state, successivamente, re-immesse nella
disponibilità di FSM, mediante accredito sui conti correnti attivi;
- euro 322.143 - Banche conto anticipi (euro 1,26 mln nella situazione
contabile); la voce, che rappresenta gli anticipi ricevuti dalla banche,
nel passivo concordatario si è ridotta di euro 939.441 rispetto alla
situazione contabile per effetto di incassi ricevuti a valere su crediti
ceduti anteriormente al deposito della domanda di Concordato;
- euro 80.355.239 - Debito a medio lungo termine (euro 80,36 mln
nella situazione contabile); la voce accoglie il debito residuo in
relazione ai mutui passivi, finanziamenti di medio lungo e mutui
agevolati e nessuna variazione è intervenuta dopo l’apertura del
Concordato;
- euro 265.551 - Interessi e competenze al 31/10/2014 (euro 0 nella
situazione contabile); la voce accoglie la quantificazione delle
competenze e degli interessi maturi dai diversi Istituti di credito al
31/10/2014. Gli scriventi Commissari evidenziano che questo importo
non sembra essere stato considerato dalla Fondazione ai fini della
quantificazione del debito complessivo verso i medesimi Istituti.
6.1.4 Debiti verso altri finanziatori
Nella situazione contabile e nel passivo concordatario al 31/10/2014 il saldo
dei Debiti verso altri finanziatori ammonta, rispettivamente, ad euro
10.944.039 ed euro 1.600.363.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 184
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
Passivo
concordatario al
31/10/2014
Dettaglio dei creditori
Passivo
concordatario al
31/10/2014 con
dettaglio
Classe di prelazione per FSM
CREDITI (DEBITI) V FACTOR
IFITALIA (PRO SOLUTO) 4.041.331 1.051.705 Factor IFITALIA 1.051.705 VIII classe_Factoring Italia
DEBITI V FACTOR IFITALIA 2.335.103 548.658 Factor IFITALIA 548.658 VIII classe_Factoring Italia
DEBITI V FACTOR FACTORIT (B
POP SO) PRO SOLVENDO 4.567.605 0 Factor FACTORIT 0
Creditori finanziari non aderenti
all'accordo
5) Debiti verso altri finanziatori 10.944.039 1.600.363 1.600.363
Nel passivo concordatario la posta in commento accoglie il debito per
cessioni di crediti agli istituti di factor. La voce in commento si è ridotta
complessivamente di euro 9.343.676 rispetto alla situazione contabile per
effetto di incassi ricevuti a valere su crediti ceduti anteriormente al deposito
della domanda di Concordato.
6.1.5 Debiti verso fornitori
Nella situazione contabile e nel passivo concordatario al 31/10/2014 il saldo
dei Debiti verso fornitori ammonta, rispettivamente, ad euro 80.260.914
ed euro 80.142.566.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 185
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
Passivo
concordatario al
31/10/2014
Dettaglio dei creditori
Passivo
concordatario al
31/10/2014 con
dettaglio
Classe di prelazione per FSM
2.921.679 III_classe_Creditori strategici
5.742.214 Privilegio da pagare entro 1 anno
52.756.073IV_classe_Creditori
commerciali Chirografi
336.005 VIII classe_Factoring Italia
FORNITORI ESTERO 150.933 150.933 FORNITORI ESTERO 150.933IV_classe_Creditori
commerciali Chirografi
NOTE DI ACCREDITO DA
RICEVERE 1.732 1.732
NOTE DI ACCREDITO DA
RICEVERE 1.732
IV_classe_Creditori
commerciali Chirografi
Debiti verso fornitori 61.916.962 61.908.636 61.908.636
(6.511) III_classe_Creditori strategici
618.739 Privilegio da pagare entro 1 anno
3.473.252IV_classe_Creditori
commerciali Chirografi
70.540IV_classe_Creditori
commerciali Chirografi
1.800.430 III_classe_Creditori strategici
3.204.295 Privilegio da pagare entro 1 anno
9.183.169IV_classe_Creditori
commerciali Chirografi
37IV_classe_Creditori
commerciali Chirografi
Debiti per fatture da ricevere 18.343.952 18.343.952 18.343.952
(144.128) III_classe_Creditori strategici
(314.408) Privilegio da pagare entro 1 anno
(173.012)IV_classe_Creditori
commerciali Chirografi
FORNITORI ESTERO saldo dare 0 (1.578)FORNITORI ESTERO saldo
dare (1.578)
IV_classe_Creditori
commerciali Chirografi
Interessi maturati da ciascun creditore al
31/10/20140 523.104 Fornitori_Interessi 523.104 Interessi_Fornitori
7) Debiti verso fornitori 80.260.914 80.142.566 80.142.566
FORNITORI NAZIONALI FORNITORI NAZIONALI
FORNITORI NAZIONALI saldo dare FORNITORI NAZIONALI
saldo dare
61.764.297
4.156.021
14.187.932
0
Fatture da ricevere al 31/12/2013
Fatture da ricevere al 31/10/2014 14.187.932
(631.548)
Fatture da ricevere al
31/10/2014
61.755.971
4.156.021Fatture da ricevere al
31/12/2013
Nel passivo concordatario la posta in commento è costituita da:
- euro 61.908.636 Debiti verso fornitori (euro 61,92 milioni nella
situazione contabile); la voce accoglie i debiti commerciali nei
confronti dei fornitori di FSM;
- euro 18.343.952 Debiti per fatture da ricevere (euro 18,3 milioni
nella situazione contabile); la voce accoglie i debiti commerciali per
fatture di competenza al 31/10/2014. Si precisa che l’importo di euro
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 186
4.156.021 si riferisce all’importo residuo delle fatture da ricevere
accantonate da FSM nel bilancio al 31/12/2013. L’importo di euro
14.187.932, diversamente, si riferisce allo stanziamento delle fatture di
competenza al 31/10/2014.
- euro -631.548 - Fornitori Italia saldo dare (euro 0 nella situazione
contabile) ed euro -1.578 - Fornitori Estero saldo dare (euro 0 nella
situazione contabile); le voci in commento, che nella situazione
contabile sono state riclassificate tra gli altri crediti, accolgono
principalmente gli anticipi che FSM ha corrisposto ai professionisti
per prestazioni dagli stessi ricevute e in relazione alle quali
Fondazione non ha ricevuto al 31/10/2014 la fattura. Nel corso del
2015 tutte le posizioni analizzate risultano chiuse;
- euro 523.104 - Interessi al 31/10/2014 (euro 0 nella situazione
contabile); la voce accoglie la quantificazione degli interessi maturi da
ciascun creditori sino al 31/10/2014. Gli scriventi Commissari
evidenziano in merito che, come indicato nel “Ricorso per
l’ammissione di Fondazione Salvatore Maugeri alla procedura di
Concordato preventivo ex art. 160 ss e 186-bis l.fall”, a pagina 49, “la
Proposta concordataria non prevede il riconoscimento degli interessi
maturati dai creditori chirografari dalla data di insorgenza di ciascun
credito fino alla data del 31 ottobre 2014”.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 187
6.1.6 Debiti verso imprese controllate
Nella situazione contabile e nel passivo concordatario al 31/10/2014 il saldo
dei Debiti verso imprese controllate ammonta, rispettivamente, ad euro
297.000 ed euro 0.
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
Passivo
concordatario al
31/10/2014
Dettaglio dei creditori
Passivo
concordatario al
31/10/2014 con
dettaglio
Classe di prelazione per FSM
DEBITI COMMERCIALI V SOC
CONTROLLATE (RACCORDAT 297.900 0 I-SAN 0
9) Debiti verso imprese controllate 297.900 0 0
Nel passivo concordatario la posta in commento è stata azzerata. La
debitrice nel proprio Ricorso per l’ammissione alla procedura di Concordato
preventivo a pagina 54 riferisce che il “debito nei confronti della controllata
I-SAN (…) viene considerato interamente compensato con un maggior
credito vantato nei confronti della medesima controllata”.
6.1.7 Debiti tributari
Nella situazione contabile e nel passivo concordatario al 31/10/2014 il saldo
dei Debiti tributari ammonta, rispettivamente, ad euro 8.388.154 ed euro
7.074.410.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 188
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
Passivo
concordatario al
31/10/2014
Dettaglio dei creditori
Passivo
concordatario al
31/10/2014 con
dettaglio
Classe di prelazione per FSM
DEBITI PER IRAP (LOMBARDIA) 3.287.497 1.973.752 ERARIO 1.973.752 Privilegio da pagare entro 1 anno
IRPEF DIPENDENTI E ALTRI
PERCETTORI 2.507.145 2.507.145 ERARIO 2.507.145 Privilegio da pagare entro 1 anno
ATTI DI DEFINIZIONE PROCESSI
VERBALI DI CONSTATA 2.339.835 2.339.835 ERARIO 2.339.835 Privilegio da pagare entro 1 anno
IRPEF LAVORO AUTONOMO 160.837 160.837 ERARIO 160.837 Privilegio da pagare entro 1 anno
DEBITI PER IRES MODELLO UNICO 40.019 40.019 ERARIO 40.019 Privilegio da pagare entro 1 anno
IVA C ERARIO 31.361 31.361 ERARIO 31.361 Privilegio da pagare entro 1 anno
DEBITI PER IMU (IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA) 14.773 14.773 ERARIO 14.773 Privilegio da pagare entro 1 anno
DEBITI PER BOLLO ASSOLTO IN
MODO VIRTUALE 4.599 4.599 ERARIO 4.599 Privilegio da pagare entro 1 anno
IRPEF SU RIVALUTAZIONE TFR 2.087 2.087 ERARIO 2.087 Privilegio da pagare entro 1 anno
12) Debiti tributari 8.388.154 7.074.410 7.074.410
Nel passivo concordatario la posta in commento è costituita da:
- euro 1.973.752 - Debiti per IRAP (euro 3,29 milioni nella situazione
contabile); la voce, che rappresenta il debito per IRAP al 31/10/2014,
si è ridotto di euro 1.313.745 rispetto alla situazione contabile poiché
l’importo del passivo concordatario è stato espresso dalla debitrice al
netto degli acconti versati. Gli scriventi precisano che la Fondazione,
in data 10/07/2015, ha chiesto al Tribunale di Pavia l’autorizzazione a
regolarizzare, mediante ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs n.
471/1997, l’omesso versamento degli acconti IRAP per l’anno 2014
dovuti e non corrisposti alle previste scadenze. La debitrice,
successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione, ha provveduto
ad effettuare il pagamento in parola. Il debito risulta pertanto estinto;
- euro 2.507.145 - IRPEF dipendenti (euro 2,5 milioni nella situazione
contabile); la voce accoglie il debito per IRPEF dipendenti sorto a
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 189
seguito del pagamento della mensilità di ottobre 2014 ai dipendenti,
prima dell’apertura della procedura di Concordato.
Come per il debito IRAP anche in relazione al debito per Ritenute
IRPEF, la Fondazione, in data 30/06/2015, ha chiesto al Tribunale di
Pavia l’autorizzazione a regolarizzare, mediante ravvedimento
operoso, l’omesso versamento delle Ritenute Irpef scaduto il
17/11/2014 dovute e non corrisposte alle previste scadenze. La
debitrice, successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione, ha
provveduto ad effettuare il pagamento in parola. Il debito risulta
pertanto estinto;
- euro 2.339.835 - Atti di definizione PVC (euro 2,34 milioni nella
situazione contabile); trattasi del debito erariale portato con la cartella
di pagamento n. 07920150012008124000, notificata a seguito della
decadenza dal beneficio dal pagamento rateale del debito
originariamente portato dal PVC del 24/10/2012. La Fondazione ha
impugnato la predetta cartella di pagamento avanti la CTP di Milano,
presso cui risulta ad oggi pendente il giudizio;
- euro 160.837 - IRPEF lavoro autonomo (euro 0,16 milioni nella
situazione contabile). In merito all’intervenuto versamento si rinvia a
quanto sopra indicato in relazione alle ritenute IRPEF lavoratori
dipendenti;
- euro 40.019 - Debito per IRES (euro 0,04 milioni nella situazione
contabile);
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 190
- euro 31.361 - IVA c/Erario (euro 0,03 milioni nella situazione
contabile). Si precisa, con riferimento all’omesso versamento del
debito IVA del mese di ottobre 2014 (portato con cartella di
pagamento n. 07920150014314019000), che la debitrice, in data
14/09/2015, ha chiesto al Tribunale di Pavia l’autorizzazione ad
estinguere le somme iscritte a ruolo. La debitrice, successivamente
all’ottenimento dell’autorizzazione, ha provveduto ad effettuare il
pagamento in parola. Il debito risulta pertanto estinto.
6.1.8 Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza
Sia nella situazione contabile che nel passivo concordatario al 31/10/2014 il
saldo dei Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza ammonta ad
euro 23.928.615.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 191
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
Passivo
concordatario al
31/10/2014
Dettaglio dei creditori
Passivo
concordatario al
31/10/2014 con
dettaglio
Classe di prelazione per FSM
DEBITI V INPS INAIL PER ISTANZE
ENTI PUBBLICI 17.295.713 17.295.713 Istanze Enti pubblici 17.295.713 Privilegio in continuità
INPS DIPENDENTI 3.040.701 3.040.701 INPS 3.040.701 Privilegio da pagare entro 1 anno
FONDO ACCANTONAMENTO
CONTRIBUTI 13 ̂MENSILITA' 1.810.817 1.810.817 INPS 1.810.817 Privilegio da pagare entro 1 anno
DEBITI V INPS PER ISTANZE
MINISTERO 738.776 738.776 INPS 738.776 Privilegio da pagare entro 1 anno
FONDO PREMIO INAIL 506.746 506.746 INAIL 506.746 Privilegio da pagare entro 1 anno
DEBITI V INPS TESORERIA TFR 440.182 440.182 INPS per TFR 440.182 Privilegio da pagare entro 1 anno
DEBITI V FONDI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE 78.416 78.416
Fondi previdenza
complementare 78.416 Privilegio da pagare entro 1 anno
INPS CONTRIBUTI LAVORO
AUTONOMO 11.804 11.804 INPS 11.804 Privilegio da pagare entro 1 anno
FONDO PREMIO INAIL
COLLABORATORI 2.942 2.942 INAIL 2.942 Privilegio da pagare entro 1 anno
CASSA PREVILINE ASSISTENZA
SANITARIA INTEGRATIVA 1.910 1.910 Cassa Previline 1.910 Privilegio da pagare entro 1 anno
DEBITI V FONDI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE VERS VOL 607 607
Fondi previdenza
complementare 607 Privilegio da pagare entro 1 anno
13) Debiti verso istituti di previdenza
e di sic 23.928.615 23.928.615 23.928.615
Di seguito si analizzano le voci più rilevanti che costituiscono la voce in
commento:
- euro 17.295.713 - Debiti verso INPS ed INAIL per istanze; la voce
include i debiti verso l’INPS/INAIL che FSM ha pagato83
mediante
cessioni pro-solvendo dei crediti vantati nei confronti delle ASL. Il
debito iscritto coincide, quindi, con l’importo dei crediti ceduti e non
ancora incassati alla data di apertura della procedura di concordato. Si
precisa, che le fatture cedute sono state tutte incassate a marzo 2015;
conseguentemente, il debito in parola è stato completamente azzerato
per effetto degli incassi ricevuti a valere su crediti ceduti all’INPS
anteriormente al deposito della domanda di Concordato;
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 192
- euro 3.040.701 - INPS Dipendenti; la voce rappresenta il debito
verso l’INPS per il versamento dei contributi riferibili alla mensilità di
ottobre 2014 corrisposta ai dipendenti da FSM prima dell’apertura
della procedura di concordato;
- euro 1.810.817 - Fondo acc.to ctr. su 13ma; nella voce in commento
FSM ha accantonato l’importo dei contributi maturati sulla quota di
13ma di competenza al 31/10/2014;
- euro 738.776 - Debiti verso INPS per Istanze Ministero; la voce
accoglie i debiti verso l’INPS per i quali FSM ha richiesto ed ottenuto
l’applicazione dell’istituto della riduzione delle sanzioni, essendo la
stessa creditrice nei confronti dello Stato e di altre Pubbliche
Amministrazioni.
Si evidenzia, infine, che la voce in commento avrebbe dovuto includere:
- euro 2.049.573, ovvero la quota di contributi maturata sulla
tredicesima mensilità, che nel passivo concordatario di FSM è stata
erroneamente iscritta tra i debiti verso personale,
- euro 227.211; ovvero la quota di contributi maturata sulle variabili
retributive, che nel passivo concordatario di FSM è stata erroneamente
iscritta tra i debiti verso personale.
Trattandosi di meri errori di classificazione, la discrasia in parola non
determina alcun impatto sull’entità del passivo concordatario.
83
E’ prassi normale delle Fondazioni stipulare contratti di cessioni per la copertura dei
debiti verso INPS/INAIL ed è una modalità di ottemperanza regolata da numerosi
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 193
6.1.9 Debiti verso altri
Nella situazione contabile e nel passivo concordatario al 31/10/2014 il saldo
dei Debiti verso altri ammonta, rispettivamente, ad euro 23.655.916 ed
euro 23.651.835.
La voce in commento nel passivo concordatario è rappresentata come segue:
- euro 21.979.440 Debiti verso il personale;
- euro 1.672.394 Debiti verso altri.
Debiti verso personale
Sia nella situazione contabile che nel passivo concordatario al 31/10/2014 il
saldo dei Debiti verso personale ammonta ad euro 21.979.440.
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
Passivo
concordatario al
31/10/2014
Dettaglio dei creditori
Passivo
concordatario al
31/10/2014 con
dettaglio
Classe di prelazione per FSM
FONDO FERIE NON GODUTE 7.905.140 7.905.140 Dipendenti e assimilati 7.905.140 Privilegio in continuità
FONDO ACCANTONAMENTO 13 ̂
MENSILITA' 6.953.293 6.953.293 Dipendenti e assimilati 6.953.293 Privilegio da pagare entro 1 anno
DEBITI VARI PERSONALE
(VARIABILI RETRIBUTIVE) Debiti verso le università 1.881.211 Privilegio in continuità
DEBITI VARI PERSONALE
(VARIABILI RETRIBUTIVE) Dipendenti e assimilati 507.107 III_classe_Creditori strategici
DEBITI V PERSONALE PER
SENTENZA (LUMEZZANE) 2.163.021 2.163.021 Dipendenti e assimilati 2.163.021 Privilegio in continuità
FONDO CONTRIBUTI SU FERIE NON
GODUTE 2.049.573 2.049.573 INPS 2.049.573 Privilegio in continuità
LIBERA PROFESSIONE
INTRAMOENIA DA PAGARE 282.929 282.929
LIBERA PROFESSIONE
INTRAMOENIA282.929 Privilegio da pagare entro 1 anno
93.731 III_classe_Creditori strategici
408 Privilegio da pagare entro 1 anno
RIMBORSI SPESE DA PAGARE 75.630 75.630 Dipendenti e assimilati 75.630 III_classe_Creditori strategici
DEBITI COMPENSI NETTI EREDI
PERSONALE E ASSIMILA 41.245 41.245 Dipendenti e assimilati 41.245 Privilegio da pagare entro 1 anno
DEBITI PER COMPENSI NETTI AL
PERSONALE E ASSIMIL 24.150 24.150 Dipendenti e assimilati 24.150 Privilegio da pagare entro 1 anno
DEBITI V DIPENDENTI ALTRI ENTI 2.000 2.000DEBITI V DIPENDENTI
ALTRI ENTI 2.000 Privilegio da pagare entro 1 anno
PERSONALE 21.979.440 21.979.440 21.979.440
STATALI C UNIVERSITA' 94.139 94.139 Debiti vs enti convenzionati
2.388.319 2.388.319
provvedimenti.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 194
Gli scriventi Commissari si sono avvalsi del Consulente del Lavoro Rag.
Daniela Arosio (di seguito anche solo “Rag. Arosio” o “CdL”), con studio
in Lissone, per l’analisi di tutte le problematiche inerenti i rapporti di lavoro
dipendente ed assimilati, come già riportato al par.4.2.2 “Ulteriori attività di
verifica”.
In merito alla voce in commento, il CdL, con riferimento ad un selezionato
campione di dipendenti di FSM, ha verificato la metodologia di calcolo
adottata dalla Fondazione per la quantificazione della tredicesima mensilità,
delle ferie e delle variabili retributive dovute ai lavoratori alla data del 31
ottobre 2014 sulla base dei dati forniti dall’azienda.
A seguito di tali controlli, il CdL ha rilevato che “i debiti per tredicesima,
ferie e variabili retributive indicati non sono stati correttamente
rappresentati, in quanto comprensivi anche della quota di contributo Inps a
carico dipendenti84
”.
Gli scriventi precisano che la Fondazione, in data 04/08/2015 e in data
17/11/2015, ha chiesto ed ottenuto al Tribunale di Pavia l’autorizzazione al
pagamento dei debiti relativi alla tredicesima mensilità (avvenuto in due
tranches). Il debito risulta pertanto estinto.
Si evidenzia, infine, che la voce in commento non avrebbe dovuto includere:
84
Vedasi “Relazione tecnico contabile consulente del lavoro” predisposta dal Rag. Daniela
Arosio, pagg. 24-25.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 195
- euro 2.049.573, ovvero la quota di contributi maturata sulla
tredicesima mensilità, che nel FSM avrebbe dovuto riclassificare tra i
debiti verso gli istituti di previdenza e sicurezza;
- euro 480.291, ovvero la quota di TFR maturata sulla tredicesima
mensilità, che nel passivo concordatario di FSM avrebbe dovuto
riclassificare nel fondo TFR;
- euro 227.211; ovvero la quota di contributi maturata sulle variabili
retributive, che nel passivo concordatario di FSM avrebbe dovuto
riclassificare tra i debiti verso gli istituti di previdenza e sicurezza.
Trattandosi di meri errori di classificazione, la discrasia in parola non
determina alcun impatto sull’entità del passivo concordatario.
Debiti verso altri
Nella situazione contabile e nel passivo concordatario al 31/10/2014 il saldo
dei Debiti verso altri ammonta, rispettivamente, ad euro 1.676.394 ed euro
1.672.394.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 196
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
Passivo
concordatario al
31/10/2014
Dettaglio dei creditori
Passivo
concordatario al
31/10/2014 con
dettaglio
Classe di prelazione per FSM
CLIENTI 4.081 0 Clienti 0 III_classe_Creditori strategici
CLIENTI 4.081 0 0
RIMBORSI INAIL DA RICEVERE 6.148 6.148 INAIL 6.148 Privilegio da pagare entro 1 anno
RIMBORSI INAIL 6.148 6.148 6.148
Deb V S Univ PV per convenz C S e R 109.592 109.592Deb V S Univ PV per convenz
C S e R 109.592 III_classe_Creditori strategici
REGIONE LAZIO 91.350 91.350 REGIONE LAZIO 91.350 III_classe_Creditori strategici
RITENUTE 1 5 STIPENDI 83.546 83.546 RITENUTE 1 5 STIPENDI 83.546 Privilegio in continuità
UNIVERSITA' DI PAVIA 81.012 81.012 UNIVERSITA' DI PAVIA 81.012 III_classe_Creditori strategici
AZ OSP SAN GERARDO 42.500 42.500 AZ OSP SAN GERARDO 42.500 III_classe_Creditori strategici
CNR UNIV c o POLICLINICO
PADOVA 42.349 42.349
CNR UNIV c o
POLICLINICO PADOVA 42.349 III_classe_Creditori strategici
FONDAZIONE POLIAMBULANZA 35.000 35.000FONDAZIONE
POLIAMBULANZA 35.000 Privilegio in continuità
UNIVERSITA' DI PALERMO 33.053 33.053 UNIVERSITA' DI PALERMO 33.053 III_classe_Creditori strategici
CONSORZIO MED DELLO SPORT
BRESCIA 32.000 32.000
CONSORZIO MED DELLO
SPORT BRESCIA 32.000 III_classe_Creditori strategici
UNIVERSITA' CATTOLICA ROMA 30.987 30.987UNIVERSITA' CATTOLICA
ROMA 30.987 III_classe_Creditori strategici
ASL LODI 30.105 30.105 ASL LODI 30.105 III_classe_Creditori strategici
UNIVERSITA' LA SAPIENZA ROMA 30.000 30.000UNIVERSITA' LA
SAPIENZA ROMA 30.000 III_classe_Creditori strategici
Ritenute sindacali 28.614 28.614 Ritenute sindacali 28.614 Privilegio in continuità
UNIVERSITA' MONACO DI BAVIERA 28.000 28.000UNIVERSITA' MONACO DI
BAVIERA 28.000 III_classe_Creditori strategici
UNIVERSITA' DI TORINO 20.304 20.304 UNIVERSITA' DI TORINO 20.304 III_classe_Creditori strategici
OSPEDALE BAMBIN GESU' 18.592 18.592 OSPEDALE BAMBIN GESU' 18.592 III_classe_Creditori strategici
IST FISIOTERAPICI OSPITALIERI
ROMA 18.592 18.592
IST FISIOTERAPICI
OSPITALIERI ROMA 18.592 III_classe_Creditori strategici
INAIL EX ISPESL 16.000 16.000 INAIL EX ISPESL 16.000 Privilegio in continuità
ASSICURAZIONI VOLONTARIE 11.540 11.540ASSICURAZIONI
VOLONTARIE 11.540 Privilegio in continuità
UNIV PARMA 11.000 11.000 UNIV PARMA 11.000 III_classe_Creditori strategici
CONSORZIO FATEBENEFRATELLI
MAUGERI C SOT 10.000 10.000
CONSORZIO
FATEBENEFRATELLI
MAUGERI C SOT
10.000 III_classe_Creditori strategici
A O SAN GIOVANNI BATTISTA
TORINO 8.470 8.470
A O SAN GIOVANNI
BATTISTA TORINO 8.470 III_classe_Creditori strategici
POLICLINICO S ORSOLA MALPIGHI
A O BO 8.000 8.000
POLICLINICO S ORSOLA
MALPIGHI A O BO 8.000 III_classe_Creditori strategici
VILLA SCASSI HOSPITAL GENOVA 8.000 8.000VILLA SCASSI HOSPITAL
GENOVA 8.000 III_classe_Creditori strategici
AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI
CIVILI BRESCIA 8.000 8.000
AZIENDA OSPEDALIERA
SPEDALI CIVILI BRESCIA 8.000 III_classe_Creditori strategici
AZIENDA OSPEDALIERA MONALDI
NAPOLI 8.000 8.000
AZIENDA OSPEDALIERA
MONALDI NAPOLI 8.000 III_classe_Creditori strategici
IST SUPERIORE DI SANITA' 7.620 7.620 IST SUPERIORE DI SANITA' 7.620 III_classe_Creditori strategici
CONSORZIO DI MEDICINA DELLO
SPORT 5.000 5.000
CONSORZIO DI MEDICINA
DELLO SPORT 5.000 III_classe_Creditori strategici
ASL 15 CUNEO 2.700 2.700 ASL 15 CUNEO 2.700 III_classe_Creditori strategici
DEBITI DIVERSI 859.927 859.927 859.927
CAPARRE, ANTICIPI E CAUZIONI DA
CLIENTI DIVERSI 14.033 14.033
CAPARRE, ANTICIPI E
CAUZIONI DA CLIENTI
DIVERSI
14.033 III_classe_Creditori strategici
ANTICIPI DA EMMEDIELLE 7.549 7.549 ANTICIPI DA EMMEDIELLE 7.549 III_classe_Creditori strategici
ANTICIPI DA SELO SRL 5.165 5.165 ANTICIPI DA SELO SRL 5.165 III_classe_Creditori strategici
ANTICIPI DA CHAN GLOBAL FUND
NIGERIA 4.370 4.370
ANTICIPI DA CHAN
GLOBAL FUND NIGERIA 4.370 III_classe_Creditori strategici
ANTICIPI DA REGIONI E CLIENTI
DIVERSI 31.116 31.116 31.116
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 197
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
Passivo
concordatario al
31/10/2014
Dettaglio dei creditori
Passivo
concordatario al
31/10/2014 con
dettaglio
Classe di prelazione per FSM
DEPOSITO A GARANZIA DAMIANI
COSTRUZIONI 351.239 351.239
DEPOSITO A GARANZIA
DAMIANI COSTRUZIONI 351.239 III_classe_Creditori strategici
DEPOSITO A GARANZIA
IDROTERM ROMELE SRL 173.710 173.710
DEPOSITO A GARANZIA
IDROTERM ROMELE SRL 173.710 III_classe_Creditori strategici
DEPOSITO A GARANZIA RUSCONI
SRL GLOBAL CONTRAC 97.198 97.198
DEPOSITO A GARANZIA
RUSCONI SRL GLOBAL 97.198 III_classe_Creditori strategici
DEPOSITO A GARANZIA ROCCA SRL
VERUNO 43.027 43.027
DEPOSITO A GARANZIA
ROCCA SRL VERUNO 43.027 III_classe_Creditori strategici
DEPOSITO A GARANZIA BIMEC
TRADATE 33.656 33.656
DEPOSITO A GARANZIA
BIMEC TRADATE 33.656 III_classe_Creditori strategici
DEPOSITO A GARANZIA IMMOPAN
TORINO 28.291 28.291
DEPOSITO A GARANZIA
IMMOPAN TORINO 28.291 III_classe_Creditori strategici
DEPOSITO A GARANZIA ELETTRICA
PAVESE 25.243 25.243
DEPOSITO A GARANZIA
ELETTRICA PAVESE 25.243 III_classe_Creditori strategici
DEP GARANZIA TECNO
COSTRUZIONI 15.997 15.997
DEP GARANZIA TECNO
COSTRUZIONI 15.997 III_classe_Creditori strategici
DEPOSITO A GARANZIA PASTORE
IST VERUNO 3.845 3.845
DEPOSITO A GARANZIA
PASTORE IST VERUNO 3.845 III_classe_Creditori strategici
DEP GARANZIA BARCELLINI 3.107 3.107DEP GARANZIA
BARCELLINI 3.107 III_classe_Creditori strategici
DEP GARANZIA ALPIQ IN TEC (110) (110)DEP GARANZIA ALPIQ IN
TEC (110) III_classe_Creditori strategici
ALTRE PASSIVITA PER DEPOSITI
A GARANZIA 775.203 775.203 775.203
Debiti verso altri 1.676.476 1.672.394 1.672.394
14) Altri debiti 23.655.916 23.651.835 23.651.835
6.1.10 Ratei e risconti passivi
Sia nella situazione contabile che nel passivo concordatario al 31/10/2014 il
saldo dei Ratei e risconti passivi ammonta, ad euro 3.669.942
Descrizione
Situazione
contabile al
31/10/2014
Passivo
concordatario al
31/10/2014
Dettaglio dei creditori
Passivo
concordatario al
31/10/2014 con
dettaglio
Classe di prelazione per FSM
RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI L R 2.574.942 2.574.942 RISCONTI PASSIVI 2.574.942 Privilegio in continuità
RISCONTI PASSIVI 636.232 636.232 RISCONTI PASSIVI 636.232 Privilegio in continuità
RATEI PASSIVI 437.643 437.643 RATEI PASSIVI 437.643 Privilegio in continuità
RISCONTI PASSIVI CONTRIB CONTO
CAPITALE MINISTER 20.863 20.863
RISCONTI PASSIVI
CONTRIB CONTO 20.863 Privilegio in continuità
RATEI E RISCONTI PASSIVI 3.669.680 3.669.680 3.669.680
Quanto ai ratei passivi si precisa che sono rappresentati per la quasi totalità
da interessi e commissioni bancarie di competenza al 31/10/2014.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 198
Quanto, invece, ai risconti passivi gli stessi sono stati rilevati in relazione ai
contributi in conto capitale ricevuti da Regione Lombardia nonché in
relazione alla contabilizzazione dei contributi per i progetti di ricerca.
6.2 Prededuzione
La tabella che segue riepiloga l’importo dei creditori in prededuzione, che
FSM ha previsto nella propria proposta di concordato85
:
Descrizione Prededuzione
Commissari e coadiutori 4.070.379
Oneri di ristrutturazione 3.853.451
Perizia di conferimento 158.600
Totale prededuzione 8.082.429
Tra i debiti prededucibili, FSM include preliminarmente il costo riferito agli
organi della procedura quali: i Commissari e i professionisti che li hanno
assistiti su nomina del Tribunale.
Fondazione, considera, altresì, tra i creditori prededucibili, i debiti maturati
per gli onorari dei professionisti, che hanno prestato la propria assistenza a
favore della medesima FSM nel corso della procedura.
Gli scriventi Commissari, hanno richiesto copia dei mandati sottoscritti tra
FSM e i professionisti stessi, nonché copia delle integrazioni ove
sottoscritte. Di seguito si riporta il dettaglio nominativo dei professionisti
incaricati dalla debitrice con evidenza dell’oggetto del mandato e del
corrispettivo pattuito; gli scriventi precisano che la ricostruzione dei costi
85
Vedasi “Proposta del Concordato con Continuità-sezione 2” del 22/03/2016 pag.56.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 199
professionali di ristrutturazione è stata operata con l’ausilio della struttura di
FSM.
Advisor Imponibile Cassa 4% IVA Totale
ABACO Team 17.000 - 3.740 20.740
Valutazione immobili + lettera reliance 17.000 3.740 20.740
AGM Project Consulting 15.000 - 3.300 18.300
Verifica Accreditamenti 15.000 3.300 18.300
Athena (Prof. Viganò) 10.000 400 2.288 12.688
Analisi danno R.L. ai fini transazione 10.000 400 2.288 12.688
Audirevi 170.000 45.000 73.600 203.600
Organizzazione contabile 170.000 45.000 73.600 203.600
Banche 50.000 2.000 11.440 63.440
Negotiation Fee 50.000 2.000 11.440 63.440
Benazzo Mascherpa 100.000 4.000 22.880 126.880
Advisor legale 100.000 4.000 22.880 126.880
BEP 620.000 24.800 141.856 786.656
Advisor legale 620.000 24.800 141.856 786.656
Cergas UNIBOCCONI 100.000 - 22.000 122.000
Advisor industriale 55.000 12.100 67.100
Advisor industriale integrazione 45.000 9.900 54.900
Chiomenti 6.000 252 1.441 7.993
parere R.L. 6.000 252 1.441 7.993
Costantino & Partners 25.000 - 5.500 30.500
Consulente del lavoro 25.000 5.500 30.500
Costanzo & Associati 38.000 1.554 8.887 49.285
Attestazione IVA da rivalsa 38.000 1.554 8.887 49.285
Dott. Giudici Umberto 30.000 1.200 6.864 38.064
Redazione istanza 30.000 1.200 6.864 38.064
E&Y 80.000 - 17.600 97.600
Advisor immobiliare 80.000 17.600 97.600
Geom. Mario Ravasi 2.000 110 506 2.807
Perizie immobiliari asset non strumentali 2.000 110 506 2.807
Ing. Roberto Turino 6.400 256 1.464 8.432
Perizie immobiliari asset non strumentali 6.400 256 1.464 8.432
Loan Agency Service 20.000 - 4.400 24.400
Agente gestione accordi ceto bancario 20.000 4.400 24.400
Notaio Gattoni 180.000 7.200 41.184 228.384
Operazioni straordinarie 180.000 7.200 41.184 228.384
Notaio Gattoni 10.000 - 2.200 20.832
Relazione notarile ventennale 10.000 2.200 20.832
Prelios 575.000 - 126.500 701.500
SGR 75.000 16.500 91.500
Structuring Fee 500.000 110.000 610.000
Prof. Centonze 40.000 1.600 9.152 50.752
assistenza per transazione R.L. 40.000 1.600 9.152 50.752
Prof. Gigante 125.000 5.000 28.600 158.600
Valutazione Azienda Sanitaria 125.000 5.000 28.600 158.600
Prof. Travi 10.000 405 2.318 12.852
assistenza per transazione R.L. 10.000 405 2.318 12.852
R&S 895.000 - 197.537 1.095.431
Advisor finanziario 895.000 197.537 1.095.431
Studio Guiotto 302.500 12.380 70.811 392.678
Attestatore 215.000 8.865 50.708 281.199
Attestatore (appalti pubblici) 6.500 267 1.529 8.479
Attestatore (modifica attestazione) 6.000 247 1.414 7.840
Attestatore (nuova attestazione) 75.000 3.000 17.160 95.160
TLS PwC 31.975 1.290 7.378 40.915
Advisor fiscale 31.975 1.290 7.378 40.915
PWC 140.000 - 33.528 185.928
Revisione bilancio al 31.10.2014 95.000 22.616 125.416
Revisione bilancio al 30.06.2015 45.000 10.912 60.512
Totale advisor 3.598.875 62.446 812.755 4.516.038
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Gli scriventi precisano che i predetti costi di ristrutturazione si riferiscono
esclusivamente alle attività professionali; l’esecuzione del piano
concordatario prevede, altresì, il sostenimento di ulteriori costi per
complessivi euro 7.5 mln riferibili alle imposte dirette (imposta sostitutiva
IRES ed IRAP dovuta sulla plusvalenza originata per effetto dell’apporto
degli immobili strumentali a Fondo Iaso) ed imposte indirette (imposte ipo-
catastali riferibili al medesimo atto di apporto immobiliare). Infine,
dovranno essere sostenuti ulteriori costi in relazione alla gestione del Fondo
Iaso (euro 0.35 mln l’anno).
6.3 Rappresentazione sintetica del passivo concordatario
Nella tabella seguente si fornisce la rappresentazione sintetica del passivo
concordatario:
Descrizione
Passivo
concordatario al
31/10/2014
Prededuzione 8.082.519
Privilegio in continuità 99.278.698
Privilegio da pagare entro 1 anno 32.729.864
Totale privilegiati 132.008.562
I classe_Regione Lombardia 230.833.000
II classe_Contenziosi vari 22.164.918
III_classe_Creditori strategici 10.587.447
IV_classe_Creditori commerciali Chirografi 65.461.147
V classe_Creditori ipotecari accollati al Fondo 46.817.522
VI classe_Creditori ipotecari su immobili conferiti a NewCo 13.650.924
VII classe_Creditori chirografari consolidati e conferiti in NewCo 67.752.633
VIII classe_Factoring Italia 1.936.369
IX classe_Contenzioso PPRI 4.221.313
Totale chirografari 463.425.272
Totale passivo concordatorio 603.516.353
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Capitolo VII
L’esame della situazione contabile aggiornata al 30 settembre
2015
7.1. La situazione contabile aggiornata al 30 settembre 2015
Di seguito si fornisce la rappresentazione della situazione contabile
aggiornata al 30/09/2015.
DescrizioneSituazione contabile al
30/09/2015
ATTIVO IMMOBILIZZATO 228.881.625
IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALI 11.146.656
IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI 212.100.255
IMMOBILIZZAZIONE FINANZIARIE 5.634.714
ATTIVO CIRCOLANTE 130.528.616
MAGAZZINO FINALE 2.649.860
CREDITI VERSO CLIENTI 67.874.957
CREDITI VERSO ALTRI 16.140.480
LIQUIDITA' 43.863.319
RATEI E RISCONTI 1.280.631
TOTALE ATTIVITA' 360.690.873
DescrizioneSituazione contabile al
30/09/2015
PATRIMONIO NETTO (14.356.308)
FONDI RISCHI E ONERI 27.440.861
FONDO TFR 50.374.845
DEBITI V/BANCHE 130.737.386
DEBTI V/FORNITORI 100.572.235
DEBITI DIVERSI 28.611.363
DEBITI PREVIDENZIALI 20.177.883
DEBITI TRIBUTARI 9.681.953
DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 1.936.369
DEBITI VERSO CONTROLLATE 297.900
TOTALE PASSIVITA' 369.830.795
RATEI PASSIVI 5.216.386
TOTALE PASSIVITA' 360.690.873
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 202
DescrizioneSituazione contabile al
30/09/2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 214.890.069
Altri ricavi e proventi 6.573.196
Totale valore della produzione A) 221.463.265
Materie perime, sussidiarie e di consumo 24.546.113
Costi per servizi 39.637.697
Costi per godimento di beni di terzi 4.457.329
Costi per il personale 122.862.671
Ammortamenti immateriali 965.172
Ammortamenti materiali 10.966.572
Var. delle rimanenze di materie prime etc 205.802
Oneri diversi di gestione 1.163.690
Totalecosti della produzione B) 204.805.046
Differenza A-B 16.658.219
Proventi finanziari 123.918
Oneri finanziari (2.920.269)
utili e perdite su cambi (3.261)
Totale componenti finanziarie C) (2.799.612)
Proventi straordinari 1.882.140
Oneri straordinari (3.676.567)
Totale partite straordinarie E=20-21) (1.794.427)
Imposte sul reddito correnti (1.564.372)
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 10.499.808
7.2. Attività svolta dall’organo commissariale
In data 15/03/2016, il team commissariale ha incontrato presso FSM la
società di revisione PriceWaterHouseCoopers (nel prosieguo “PWC”), che
ha messo a disposizione degli scriventi le carte di lavoro predisposte per lo
svolgimento dell’incarico di revisione contabile del bilancio al 31/12/2014
nonché di revisione limitata del bilancio intermedio al 30/06/2015.
Pur non essendo le finalità della revisione contabile del bilancio civilistico
al 31/12/2014 né della revisione contabile limitata sul bilancio intermedio al
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 203
30/06/2015 necessariamente sovrapponibili alle esigenze del team
commissariale, PWC ha confermato agli scriventi quanto segue:
- nel corso della attività di revisione contabile del bilancio al
31/12/2014, è stato esaminato il sistema di controllo interno di FSM al
fine di individuare e, quindi, analizzare gli aspetti che possono
maggiormente influenzare l’attendibilità del bilancio civilistico nel
suo complesso;
- nel corso dell’attività di revisione limitata avente ad oggetto il bilancio
intermedio al 30/06/2015 sono stati effettuati colloqui, analisi di
bilancio ed altre procedure di revisione analitiche, concentrandosi
sulle sole voci di bilancio caratterizzate da un elevato grado di rischio.
Dalle analisi svolte e dai test effettuati sui cicli rientranti nella strategia di
revisione adottata da PWC, nonché dalle verifiche periodiche svolte sulla
regolare tenuta della contabilità, PWC ha confermato che non sono emerse
eccezioni meritevoli di rilievo.
In particolare, con riferimento al bilancio intermedio al 30/06/2015, la
società di revisione ha emesso la “Relazione di revisione contabile limitata
sul bilancio intermedio” in cui si legge: “sulla base della revisione contabile
limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci
facciano ritenere che il bilancio intermedio della Fondazione Salvatore
Maugeri per il semestre chiuso al 30 giugno 2015, non sia stato redatto, in
tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note
esplicative allo stesso”.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 204
Precisato quanto sopra, gli scriventi evidenziano che, nel corso dell’attività
di riconciliazione delle precisazioni di credito pervenute ai Commissari, è
stata riscontrata una criticità contabile con speciale riferimento alle fatture
da ricevere, sia per quanto attiene la rilevazione che lo “scarico” delle
medesime.
Conseguentemente, al fine di indagare l’origine e l’entità del problema, gli
scriventi hanno effettuato “la ricerca delle passività non registrate”, ovvero
la procedura di revisione che consiste nell’individuazione di un campione di
fatture di acquisto, selezionate dai registri IVA, al fine di verificarne la
corretta registrazione nel rispetto del principio di competenza economica.
Gli scriventi precisano di aver effettuato il test di cui sopra avendo a
riferimento un campione di fatture di acquisto selezionate dai registri IVA
del periodo compreso tra novembre 2014 e agosto 2015.
Criticità significative sono state riscontrate in relazione agli accantonamenti
a fatture da ricevere contabilizzati al 31/12/2013 e al 31/10/2014 nonché al
relativo “scarico”.
Per effetto dei colloqui intrattenuti con la struttura amministrativa di FSM,
gli scriventi hanno tuttavia appreso che gli errori riscontrati come sopra
descritto sono a conoscenza del management e che lo stesso si sta
adoperando al fine di superare le predette criticità. La prima iniziativa
intrapresa è consistita nell’adozione di una procedura finalizzata alla
riorganizzazione del processo del ciclo passivo nel suo complesso.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 205
Gli scriventi segnalano, infine, che i tempi medi di registrazione delle fatture
di acquisto si sono notevolmente ridotti; permangono comunque criticità in
merito alla consistenza delle fatture accantonate negli esercizi precedenti e,
ad oggi, non ancora scaricate.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 206
Capitolo VIII
Descrizione del piano e della proposta di concordato
definitivi
8.1 Premessa
Dopo aver passato in rassegna le cause della crisi ed analizzato le
componenti dell’attivo e del passivo concordatario, si procede alla
descrizione del contenuto del piano e della proposta di concordato, nella
loro versione definitiva (come detto, nell’arco della procedura sono state
apportate diverse modifiche rispetto all’ipotesi iniziale), e degli accordi
para-concordatari ad esso strumentali.
* * *
8.2 I patti paraconcordatari stipulati dalla Fondazione Maugeri:
contenuto degli accordi
Come già accennato, lo scenario concordatario enucleato da FSM è basato
sulla continuità aziendale ex art. 186-bis L. Fall. per una durata complessiva
di cinque anni (decorrenti dall’omologazione del concordato). Al riguardo,
l’odierna ricorrente ha comunque chiarito, sin dal deposito della domanda di
pre-concordato, che non avrebbe lavorato al varo di un progetto di
ristrutturazione ‘pura’, bensì al trasferimento dell’intero attivo della
Fondazione al fine offrire ai creditori il più elevato soddisfacimento
concretamente ipotizzabile, auspicando che, per i rami d’azienda inerenti
l’attività sanitaria, l’alienazione potesse assumere le forme del
conferimento d’azienda in una società appositamente costituita, ricadendo
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 207
nella figura del concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis L.
Fall.
La debitrice ha precisato come tale continuità aziendale dovesse avvenire in
esecuzione di un piano industriale e finanziario per il periodo 2014-2019,
“che presenta specifici vantaggi rispetto a una procedura concorsuale
liquidatoria, e in particolare: (a) la prosecuzione dell’attività di assistenza
medica e di riabilitazione svolta dalla Fondazione, che non sarebbe
garantita in una procedura concorsuale liquidatoria, e che assicura diffusi
benefici di natura economica e sociale; (b) il mantenimento dell’attuale
numero di dipendenti, pari a circa 3.500 risorse; (c) il pagamento dei
creditori in misura più elevata e in tempi più rapidi rispetto a quelli
derivanti da una procedura concorsuale liquidatoria” (così il ricorso ex artt.
160 ss. L. Fall., p. 3).
In questa luce, ancor prima del varo della versione definitiva del piano, la
Fondazione ha, da un lato, (a) concluso “la lunga trattativa con le
organizzazioni sindacali per ottenere una riduzione del costo del lavoro
(approvata da referendum plebiscitari)”, (b) avviato “una riorganizzazione
degli uffici centrali e degli istituti/ospedali”, (c) reso “più incisiva la messa
a punto del piano industriale, attraverso programmi di azione mirati”.
Dall’altro lato, ha “finalizzato le negoziazioni con i vari soggetti coinvolti
nella ristrutturazione dell’indebitamento della Fondazione e il cui
intervento era necessario ai fini della predisposizione del piano di
risanamento” (ibidem).
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 208
In sintesi, il piano di concordato definitivo prevede – come si avrà modo di
constatare nel successivo paragrafo – che la Fondazione Maugeri,
subordinatamente all’omologazione del concordato e contestualmente alla
conferma degli accreditamenti necessari per lo svolgimento dell’attività
sanitaria attualmente esercitata, conferisca, entro il termine massimo di
dodici mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione, ad una
società appositamente costituita la propria azienda sanitaria (la “Newco”).
Il Piano prevede inoltre che (i) il patrimonio immobiliare strumentale
(eccettuati gli immobili siti in Pavia, Tradate e Veruno) sia trasferito ad un
apposito fondo immobiliare con una porzione dell’indebitamento finanziario
di natura ipotecaria, nonché (ii) le quote del Fondo siano conferite in altra
società di nuova costituzione (la “Newco”), incaricata di provvedere alla
relativa alienazione al fine di reperire la provvista necessaria per il
soddisfacimento dei creditori non finanziari e non privilegiati della
Fondazione.
Ancor prima di provvedere al deposito del ricorso per concordato, la
Fondazione Maugeri ha provveduto altresì a sondare le disponibilità di
alcuni fra i componenti della propria compagine creditoria, addivenendo al
perfezionamento di quattro distinti accordi “para-concordatari”, funzionali
all’esecuzione del piano di concordato.
Si tratta, in particolare:
a) dell’accordo sottoscritto con la Regione Lombardia a fronte della richiesta
risarcitoria da quest’ultima avanzata nell’ambito dei procedimenti penali
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 209
radicati, dinanzi al Tribunale di Milano, nei confronti di un ex dirigente di
FSM;
b) dell’accordo quadro sottoscritto con la Prelios S.G.R. s.p.a. per la
costituzione del fondo cui verrà conferita, secondo le previsioni del piano,
una parte del patrimonio immobiliare della Fondazione Maugeri, unitamente
al relativo indebitamento garantito dalle ipoteche iscritte sui cespiti oggetto
di conferimento;
c) di un accordo sottoscritto tra la Fondazione Maugeri, da un lato, nonché
la Prelios SGR s.p.a., la Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a..,
Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.,
Intesa Sanpaolo s.p.a., Banca Popolare di Milano s.c.a r.l. e Loan Agency
Services s.r.l. (in qualità di agente), dall’altro, avente a oggetto i termini e le
condizioni cui la debitrice provvederà a soddisfare i crediti vantati dai
menzionati istituti bancari e assistiti da ipoteca sugli immobili apportati al
fondo;
d) l’accordo sottoscritto dalla Fondazione, da un lato, nonché, dall’altro,
dalla Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a.., dalla Banca Nazionale
del Lavoro s.p.a., dalla Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., dalla Banca
Monte dei Paschi di Siena s.p.a., dalla Intesa Sanpaolo s.p.a. e dalla Banca
Popolare di Milano s.c.a r.l., dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna
s.c.a r.l., dal Banco Popolare soc. coop., dalla Banca Popolare Sant’Angelo
s.p.a., dalla Ifitalia s.p.a. e dalla Loan Agency Services s.r.l. (in qualità di
agente), avente a oggetto i termini e le condizioni cui la debitrice provvederà
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 210
a soddisfare i crediti vantati dai menzionati istituti bancari (e solo in parte
assistiti da ipoteca);
e) l’accordo sottoscritto dalla Fondazione, da un lato, nonché da Trilantic
Capital, dall’altro, avente ad oggetto i termini e le condizioni cui
quest’ultima fornirà apporto di equity a Newco, e acquisterà quote del Fondo
Immobiliare, al fine di sostenere lo sviluppo della conferitaria d’Azienda
(funzionale alla sua futura quotazione sul mercato) e permettere alla
debitrice di soddisfare in denaro i creditori della Classe 4.
In questa luce, merita ripercorrere, sia pure per sommi capi, i contenuti degli
accordi.
8.2.1 L’Accordo con la Regione Lombardia. Rinvio
In data 30 aprile 2015 la Fondazione Maugeri e la Regione Lombardia
hanno perfezionato un accordo finalizzato a comporre, in via transattiva, gli
articolati rapporti intercorsi tra le parti, alla luce delle richieste risarcitorie
avanzate dall’Ente Territoriale nei confronti della Fondazione Maugeri in
conseguenza del procedimento penale che ha visto coinvolte proprie figure
apicali, come si avrà modo di osservare analiticamente nel successivo
Capitolo X, par. 10.1.2.
8.2.2 L’Accordo Quadro FSM/Prelios
In data 30 aprile 2015 la Fondazione e la Prelios S.G.R. s.p.a. hanno
stipulato un accordo (d’ora innanzi, per brevità, anche solo “Accordo
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 211
Quadro FSM/Prelios”) volto a disciplinare le modalità di costituzione del
fondo immobiliare, cui verrà conferita, secondo le previsioni del piano, una
parte del patrimonio della Fondazione Maugeri, unitamente al relativo
indebitamento garantito dalle ipoteche iscritte sugli immobili oggetto di
conferimento.
In data 24 marzo 2016 è stata stipulata tra le parti una modifica
all’Accordo Quadro, resasi necessaria a seguito delle variazioni alla
proposta ed al piano concordatario recentemente apportate da FSM, a
seguito dell’accordo con Trilantic Capital Partners.(cfr. infra, par. 8.2.5).
L’efficacia dell’accordo era stata subordinata al verificarsi, entro il 30
giugno 2016, (i) del “passaggio in giudicato del decreto di omologa del
concordato preventivo di FSM”, nonché (ii) della “sottoscrizione, da parte
della Fondazione, delle relative banche sue creditrici e di Prelios di un
accordo che contenga i termini e le condizioni della soddisfazione dei
crediti delle suddette banche nei confronti della Fondazione destinati ad
essere accollati dal Fondo Immobiliare nell’ambito della procedura di
concordato preventivo della Fondazione stessa [accordo, quest’ultimo,
sottoscritto in data 30 aprile 2015 ed anch’esso oggetto di modifica in data
24 marzo 2016, il cui contenuto è descritto nel paragrafo successivo]”. (così
il ricorso per concordato, pp. 24 e 25).
Per effetto dell’accordo modificativo, la data entro la quale deve verificarsi
l’omologa definitiva è stata fissata nel 31 dicembre 2016.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 212
L’Accordo Quadro FSM / Prelios prevede che, il decimo giorno lavorativo
successivo alla relativa data di efficacia:
a) “FSM e Prelios (non in proprio bensì in qualità di società di gestione e
per conto del Fondo), stipuleranno in forma di atto pubblico un atto di
apporto e di accollo liberatorio in forza del quale: (i) la Fondazione
apporterà al Fondo Immobiliare gli immobili strumentali di proprietà della
Fondazione (ad eccezione di quelli siti in: (x) Pavia, via Maugeri n. 10; (y)
Tradate (VA), via Roncaccio n. 16; (w) Veruno (NO), via per Revislate n.
13) (gli “Immobili Apportati al Fondo”) per un valore pari ad Euro
115.305.000,00; e (ii) il Fondo Immobiliare si accollerà il debito bancario
di natura ipotecaria nei confronti della Fondazione e gravante sugli
Immobili Apportati al Fondo (l’“Atto di Apporto e Accollo”)”;
b) a fronte di tale apporto, “Prelios emetterà a favore di FSM un numero di
quote del Fondo Immobiliare, avente un valore nominale complessivo di
circa euro 68,5 milioni, restando inteso che FSM sottoscriverà e libererà
per cassa eventuali quote del Fondo Immobiliare a titolo di conguaglio”;
c) “FSM e Prelios (quest’ultima non in proprio ma in qualità di società di
gestione e per conto del Fondo Immobiliare) sottoscriveranno i contratti di
locazione, con riferimento a ciascuno degli Immobili Apportati al Fondo (i
“Contratti di Locazione”), in forza dei quali quest’ultimo concederà in
locazione alla Fondazione gli Immobili Apportati al Fondo (i relativi
Contratti di Locazione saranno poi conferiti in Newco nell’ambito del
Conferimento Azienda Sanitaria”;
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 213
d) i contratti di locazione dovranno prevedere che:
- “la durata della locazione sia pari a 21 anni con decorrenza dalla data di
efficacia dei Contratti di Locazione, rinnovabili automaticamente alla
prima scadenza per un periodo di 6 anni;
- “il Fondo Immobiliare rinunci ad esercitare la facoltà di disdetta dai
Contratti di Locazione alla prima scadenza contrattuale;
- “che il canone di locazione annuo dovrà essere pagato in rate trimestrali
anticipate e verrà automaticamente incrementato – a decorrere dal secondo
anno successivo alla data di efficacia di ciascun Contratto di Locazione e
per ciascun anno successivo – in ragione del 100% della variazione
percentuale dell’indice ISTAT”;
- “contestualmente alla sottoscrizione di ciascun Contratto di Locazione,
verrà consegnata al Fondo Immobiliare una garanzia bancaria a prima
richiesta, rilasciata da primario istituto di credito, di ammontare pari a 12
(dodici) mensilità del canone di locazione (e comunque non superiore a
complessivi 11 milioni di euro per tutti i Contratti di Locazione), di durata
annuale e rinnovabile di anno in anno per un periodo di 5 anni, a garanzia:
(i) per un importo pari a 9 (nove) mensilità del canone di locazione, del
puntuale adempimento delle obbligazioni di pagamento del canone
medesimo, e (ii) per un importo pari a 3 (tre) mensilità del canone di
locazione, di tutte le altre obbligazioni a carico della conduttrice derivanti
e/o connesse al relativo Contratto di Locazione”;
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 214
- “la Fondazione si impegni a eseguire, a propria cura e spese, tutti gli
interventi di manutenzione ordinaria, nonché gli interventi di manutenzione
straordinaria (ivi inclusi quelli di carattere strutturale) necessari al
mantenimento dell’accreditamento delle strutture ospedaliere, fatta
eccezione per gli interventi di carattere strutturale diversi da quelli
necessari al mantenimento dell’accreditamento delle strutture ospedaliere
che saranno a carico: (x) della conduttrice in misura pari al 75% del costo,
e (y) del Fondo Immobiliare per il restante 25%, fermo restando che
l’importo a carico della conduttrice non potrà eccedere, per ciascun anno
l’ammontare (i) di Euro 500.000 per i primi 7 anni e di (ii) Euro 1.000.000
per i successivi anni, in ogni caso sino a un importo massimo complessivo
di Euro 7.500.000”;
- “in caso di cessione degli Immobili Apportati al Fondo, spetterà alla
conduttrice il diritti di prelazione, ai termini e condizioni di cui all’art. 38
L. 392/1978” (ivi, p. 26 e ss.)
e) la Fondazione corrisponderà a Prelios la prima trimestralità anticipata del
canone di locazione in relazione a tutti i contratti di locazione sottoscritti.
Inoltre, la Fondazione ha altresì specificato che “Prelios ha già prestato il
proprio consenso al subentro della Newco nei contratti di locazione, nonché
alla liberazione della Fondazione dalle obbligazioni di cui ai contratti di
locazione trasferiti a Newco”. (ivi, p. 27).
Con la Modifica all’Accordo Quadro del 24 marzo 2016, sono state
introdotte le seguenti previsioni:
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 215
“(i) l’adozione da parte di Prelios, subordinatamente all’entrata in
efficacia dell’Accordo di Investimento e con efficacia retroattiva a far data
dalla costituzione del Fondo Immobiliare, di un nuovo regolamento del
Fondo Immobiliare che preveda a sua volta: (i) la diminuzione della
commissione fissa da corrispondersi a Prelios dallo 0,4% allo 0,3% annuo
del costo iniziale degli assets; (ii) la possibilità di deliberare la sostituzione
di Prelios a decorrere dal 15° mese dalla data di chiusura delle
sottoscrizioni, con preavviso di 3 (tre) mesi rispetto alla data di prevista
deliberazione; e (iii) un’indennità di preavviso in caso di sostituzione della
SGR fissata in 6 (sei) mesi di commissione di gestione;
(ii) l’approvazione da parte di Prelios, subordinatamente all’entrata in
efficacia dell’Accordo di Investimento e con efficacia retroattiva a far data
dalla costituzione del Fondo Immobiliare, di un business plan del Fondo
Immobiliare che rifletta le modifiche contenute nel nuovo Regolamento del
Fondo di cui al precedente punto (i) e che preveda un importo massimo pari
a Euro 330.000,00 (trecentotrentamila/00) - oltre ad Iva e oneri
previdenziali - per le spese di costituzione a carico del Fondo Immobiliare
riferite agli incarichi professionali conferiti da Prelios per conto e
nell’interesse del Fondo Immobiliare stesso (…)”;
(iii) la modifica del modello di Contratto di Locazione, al fine di
prevedere che la Fideiussione a garanzia del puntuale adempimento delle
obbligazioni di pagamento del canone contenute nei Contratti di Locazione
venga fornita entro e non oltre il termine di 5 Giorni Lavorativi
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 216
dall’avvenuto collocamento anche parziale delle quote del Fondo a
investitori qualificati terzi rispetto a Newco ed ai suoi azionisti;
(iv) la corresponsione a Prelios, da parte della Fondazione, di una
structuring fee “una tantum” pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00),
a valere sui proventi derivanti dalla cessione delle quote del Fondo
medesimo a TCP” (così la seconda memoria modificativa del Piano, p. 8-9).
8.2.3 L’Accordo Fondazione/Prelios/Istituti di Credito Fondo
Immobiliare (Accordo Fondo)
Si tratta dell’accordo stipulato in data 30 aprile 2015 tra la Fondazione
Maugeri, la Prelios, la Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a.., la
Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., la Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a., la Intesa Sanpaolo s.p.a., la Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l.
(congiuntamente, gli “Istituti di Credito Fondo Immobiliare”), oltre alla
Loan Agency Services s.r.l. (sempre in qualità di agente), avente a oggetto i
termini e le condizioni del soddisfacimento dei crediti (garantiti da ipoteche
sugli Immobili Apportati al Fondo) vantati dai predetti Istituti nei confronti
della Fondazione Maugeri a titolo di rimborso delle rate di mutuo rimaste
insoddisfatte.
In data 24 marzo 2016 è stata stipulata tra le parti una modifica
all’Accordo Fondo, resasi necessaria a seguito delle variazioni alla proposta
ed al piano concordatario recentemente apportate da FSM, a seguito
dell’accordo con Trilantic Capital Partners.(cfr. infra, par. 8.2.5).
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 217
L’intesa prevede, in sintesi:
a) “l’impegno delle parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza: (i)
ad effettuare l’apporto al Fondo Immobiliare degli Immobili Apportati al
Fondo per un valore pari ad Euro 115.305.000,00; (ii) all’accollo da parte
del Fondo Immobiliare del debito bancario di natura ipotecaria della
Fondazione gravante sugli Immobili Apportati al Fondo; (iii) a prestare da
parte degli Istituti di Credito Fondo Immobiliare il consenso all’accollo da
parte del Fondo Immobiliare e, subordinatamente all’intervenuta efficacia
del Conferimento Azienda Sanitaria, alla liberazione della Fondazione dal
debito accollato dal Fondo Immobiliare; (iv) a fronte del predetto apporto,
all’emissione da parte di Prelios a favore di FSM di un numero di quote del
Fondo Immobiliare avente un valore nominale complessivo di circa Euro
68,5 mln; (v) alla sottoscrizione da parte di Fondazione e Prelios
(quest’ultima non in proprio ma in qualità di società di gestione e per conto
del Fondo Immobiliare) dei Contratti di Locazione;
b) “il riscadenziamento del credito concorsuale di natura ipotecaria vantato
dagli Istituti di Credito Fondo Immobiliare nei confronti della Fondazione,
garantito da ipoteche sugli Immobili Apportati al Fondo, secondo i piani di
rimborso allegati all’Accordo Fondazione/Prelios/Istituti di Credito Fondo
Immobiliare, che prevedono un periodo di moratoria fino al 12° mese
successivo alla data di entrata in efficacia dell’Atto di Apporto e Accollo (la
“Data di Apporto”) e 14 rate annuali di importo capitale costante, ciascuna
in scadenza all’anniversario della Data di Apporto;
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 218
c) che (i) “le competenze maturate fino al 31 ottobre 2014 saranno liquidate
da FSM entro la Data di Apporto”; (ii) “a partire dal 31 ottobre 2014 e fino
alla data di Omologa Definitiva la maturazione di interessi al tasso legale
da liquidarsi da parte di FSM entro la Data di Apporto con rinuncia da
parte delle banche interessate alla restante quota di interessi e commissioni
maturate fino alla data di Omologa Definitiva del concordato”; (iii) “a
partire dalla data di Omologa Definitiva e fino alla Data di Apporto, la
maturazione di interessi al 4% annuo, e liquidazione degli stessi da parte di
FSM alla Data Apporto”; (iv) “a partire dalla Data di Apporto, la
maturazione degli interessi a tasso fisso del 4% per anno, maturati a partire
dalla Data di Apporto”;
d) “la liberazione irrevocabile, da parte degli Istituti di Credito Fondo
Immobiliare, della Fondazione dal vincolo di solidarietà passiva con il
Fondo Immobiliare con riferimento alle obbligazioni di pagamento del
credito concorsuale di natura ipotecaria garantito da ipoteche sugli
Immobili Apportati al Fondo, subordinatamente”: (i) all’assenza di Eventi
Rilevanti (come definiti nell’Accordo Fondazione/Prelios/Istituti di Credito
Fondo Immobiliare)”, nonché (ii) all’“intervenuta integrale efficacia
dell’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco”; all’“intervenuta
efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria”; all’“intervenuta efficacia
dell’Accordo FSM/Regione Lombardia”; all’“intervenuta costituzione del
Pegno Quote Fondo Newco e del pegno sul Conto Vincolato (come definito
nell’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco)”;
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 219
e) “la disciplina dei rimborsi anticipati obbligatori conseguenti alla vendita
degli Immobili Apportati al Fondo”;
f) “ulteriori obblighi e impegni in capo a ciascuna delle parti di natura
standard per questo tipo di operazioni” (così il ricorso per concordato, p. 28
e ss.).
Con la Modifica all’Accordo Fondo del 24 marzo 2016, sono state introdotte
le seguenti previsioni:
(i) il differimento del termine per l’avveramento delle condizioni
sospensive al 31 dicembre 2016;
(ii) l’allineamento delle previsioni dell’Accordo Fondazio-
ne/Prelios/Istituti di Credito Fondo Immobiliare con i contenuti del Nuovo
Piano e del Nuovo Accordo Quadro FSM/Prelios .
8.2.4 L’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco
Sempre in data 30 aprile 2015 la Fondazione Maugeri ha stipulato con la
Banca Popolare del Commercio e dell’Industria s.p.a.., la Banca Nazionale
del Lavoro s.p.a., la Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., la Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a., la Intesa SanPaolo s.p.a., la Banca Popolare di Milano
s.c.a r.l., la Banca Popolare dell’Emilia Romagna s.c.a r.l., il Banco
Popolare soc. coop., la Banca Popolare Sant’Angelo s.p.a., la Ifitalia s.p.a.
(congiuntamente, gli “Istituti di Credito Newco”), oltre alla Loan Agency
Services s.r.l. (in qualità di agente), un ulteriore accordo avente a oggetto i
termini e le condizioni del soddisfacimento dei crediti vantati dai predetti
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 220
Istituti nei confronti della Fondazione Maugeri, che, secondo le previsioni
del piano, saranno accollati dalla newco operativa.
In data 24 marzo 2016 è stata stipulata tra le parti una modifica
all’Accordo Newco, resasi necessaria a seguito delle variazioni alla
proposta ed al piano concordatario recentemente apportate da FSM, a
seguito dell’accordo con Trilantic Capital Partners.(cfr. infra, par. 8.2.5).
L’accordo modificativo ha, tuttavia, acquisito definitiva validità solo in
data 8 aprile 2016, in quanto l’adesione della Banca Nazionale del Lavoro e
di Ifitalia, era condizionata al mancato invio - entro la predetta data - di
espresso dissenso da parte della capogruppo francese, BNP Paribas.
L’intesa prevede, in estrema sintesi:
a) “l’impegno delle parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza,
all’accollo da parte della Newco, a seguito del Conferimento Azienda
Sanitaria, del debito bancario (ipotecario e chirografario) della Fondazione
(fatta eccezione per il debito bancario di natura ipotecaria vantato dagli
Istituti di Credito Fondo Immobiliare nei confronti della Fondazione
garantito da ipoteche sugli Immobili Apportati al Fondo) e l’adesione da
parte degli Istituti di Credito Newco a tale accollo con liberazione […]
della Fondazione da qualsiasi obbligazione nei confronti di tali istituti”
(così il ricorso per concordato, p. 30);
b) “il riscadenziamento del credito concorsuale di natura ipotecaria vantato
dagli Istituti di Credito Newco secondo i piani di rimborso allegati
all’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco, che prevedono un
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 221
periodo di moratoria fino al 31 dicembre 2016 e 14 rate annuali di importo
costante, comprensive di capitale e interessi, ciascuna in scadenza il 31
dicembre; la corresponsione degli interessi maturati dal 1° novembre 2014
all’Omologa Definitiva al tasso legale entro 120 giorni dall’Omologa
Definitiva e la rinuncia da parte degli Istituti di Credito Newco agli
interessi maturati a un tasso maggiore; e la maturazione, a decorrere dalla
Omologa Definitiva, di interessi a un tasso fisso del 4% annuo, da
corrispondersi il 31 dicembre di ogni anno”;
c) “il consolidamento del credito concorsuale di natura chirografaria
vantato dagli Istituti di Credito Newco secondo i piani di rimborso allegati
all’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco, che prevedono un
periodo di moratoria fino al 31 dicembre 2017 e 8 rate annuali di importo
costante, comprensive di capitale e interessi, ciascuna in scadenza il 31
dicembre, e la maturazione, a decorrere dall’Omologa Definitiva, di
interessi a un tasso fisso del 4% annuo, da corrispondersi il 31 dicembre di
ogni anno”;
d) “l’impegno di Intesa Sanpaolo S.p.A. a liberare l’ipoteca gravante
sull’immobile sito in Castel Goffredo e destinato a essere apportato al
Fondo Immobiliare contestualmente a tale apporto e l’impegno della
Fondazione a costituire una nuova ipoteca a favore di Intesa San Paolo
s.p.a. sull’immobile sito in Tradate, a garanzia del finanziamento ipotecario
già garantito dall’ipoteca gravante sull’immobile sito in Castel Goffredo”;
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 222
e) “l’impegno di Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. a mettere a
disposizione della Fondazione una linea di firma, prededucibile ai sensi
dell’art. 182-quater, 1° comma, l. fall. per un importo massimo
complessivamente pari a euro 11.000.000,00 (undicimilioni/00), funzionale
all’erogazione della Fideiussione (a garanzia di tale linea di credito di
firma saranno costituite in pegno a favore del fideiussore un numero di
quote del Fondo Immobiliare di proprietà della Fondazione medesima per
un controvalore di euro 12,5 milioni (il “Pegno Quote Fondo NewCo”);
f) “l’impegno della Fondazione a costituire il Pegno Quote Fondo NewCo a
garanzia della linea di firma di cui al precedente punto sub (e)”;
g) “l’impegno di Ifitalia […] a concedere alla Fondazione una linea di
factoring, prededucibile ai sensi dell’art. 182-quater, 1° comma, l. fall.
assistita da cessione di crediti in massa verso debitori previamente
approvati da Ifitalia, per un ammontare complessivo di Euro 10.000.000
(diecimilioni/00), regolata dai termini e dalle condizioni previste
dall’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco e dalle condizioni
generali a questo allegate (la “Linea di Factoring”)”;
h) “l’impegno della Fondazione al rimborso integrale dell’esposizione verso
Ifitalia derivante dall’intercorso rapporto di factoring entro due anni
dall’omologa definitiva e, più precisamente: (a) entro il primo anno
successivo all’omologa definitiva, mediante pagamento di un ammontare
pari al 50% di tale esposizione (al netto della quota parte che dovesse
essere rimborsata in tale anno […]); (b) entro il secondo anno successivo
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 223
all’omologa definitiva, mediante pagamento di un ammontare pari al
residuo 50% (al netto della quota parte che dovesse essere rimborsata in
tale anno […])”;
i) “fermo restando l’obbligo di rimborso di cui al precedente paragrafo”,
l’impegno della “FSM/Newco […] a destinare a rimborso dell’esposizione
derivante dall’intercorso rapporto di factoring con Ifitalia il 5% di ogni
anticipazione concessa da Ifitalia ai sensi della Linea di Factoring – con
facoltà di Ifitalia di detrarre tale importo da ogni relativa anticipazione –
fino a un importo massimo pari (a) al 50% dell’esposizione relativa
all’intercorso rapporto di factoring con Ifitalia, il primo anno successivo
all’Omologa Definitiva, e (b) al residuo 50%, il secondo anno successivo
all’Omologa Definitiva”;
j) “l’impegno degli Istituti di Credito Newco a mantenere in essere le
fideiussioni esistenti nell’interesse della Fondazione e in favore di terzi
meglio dettagliate nell’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco e a
rinnovarle fino al 31 dicembre 2019”;
k) “la liberazione irrevocabile della Fondazione dal vincolo di solidarietà
passiva con Newco con riferimento alle obbligazioni di pagamento nascenti
dalla Documentazione Finanziaria (come definita nell’Accordo
Fondazione/Istituti di Credito Newco) trasferita a Newco a seguito del
Conferimento Azienda Sanitaria, subordinatamente” (i) all’assenza di
Eventi Rilevanti (come definiti nell’Accordo Fondazione/Istituti di Credito
Newco), nonché (ii) all’“intervenuta integrale efficacia dell’Accordo
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 224
Fondazione/Prelios/Istituti di Credito Fondo Immobiliare”; all’“intervenuta
efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria; all’“intervenuta efficacia
dell’Accordo FSM/Regione Lombardia”; all’“intervenuta costituzione del
Pegno Quote Fondo NewCo e del pegno sul Conto Vincolato (come definito
nell’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco)”;
l) “la disciplina dei rimborsi anticipati obbligatori conseguenti alla vendita
degli immobili conferiti in Newco”;
m) gli “ulteriori obblighi e impegni in capo a ciascuna delle parti di natura
standard per questo tipo di operazioni” (ivi, p. 30 e ss.).
Con la Modifica all’Accordo Newco del 24 marzo 2016 (divenuta definitiva
in data 8 aprile 2016), sono state introdotte le seguenti previsioni:
“(ii) il differimento del termine per l’avveramento delle condizioni
sospensive al 31 dicembre 2016;
(iii) l’allineamento delle previsioni dell’Accordo Fondazione/Istituti di
Credito Newco con gli impegni assunti da FSM ai sensi dell’Accordo di
Investimento, attraverso:
a. la possibilità per Fondazione e Newco di deliberare gli Aumenti di
Capitale funzionali all’investimento di TCP;
b. la possibilità che Fondazione riduca la sua partecipazione nel
capitale sociale di Newco al di sotto del 100% e/o cessi di esercitare i
relativi diritti di voto, per effetto della sottoscrizione e versamento degli
aumenti di capitale riservati a TCP espressamente previsti nell’Accordo di
Investimento e/o dell’acquisto, da parte di TCP, delle azioni detenute dalla
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 225
Fondazione in Newco a fronte della messa a disposizione delle risorse
finanziarie necessarie alla Fondazione per pagare il risarcimento dovuto a
favo-re di Regione Lombardia, sempre che la Fondazione continui a
mantenere una partecipazione almeno pari al 50,1% del capitale sociale di
Newco;
c. la limitazione del pegno sulle quote del Fondo alle n. 25 quote del
Fondo oggetto di conferimento da parte di FSM in Newco;
d. la facoltà per Newco di porre in essere acquisizioni e investimenti
nei termini previsti dall’Accordo di Investimento;
e. l’esclusione dal calcolo della liquidità in eccesso, destinata al
rimborso degli Istituti di Credito tramite un meccanismo di cash sweep, (i)
degli aumenti di capitale sottoscritti e liberati da TCP; (ii) dei proventi
derivanti dalla cessione delle quote del Fondo; e (iii) dei proventi derivanti
da distribuzioni di dividendi e rimborsi effettuati dal Fondo;
f. la revisione degli importi degli utili distribuibili da parte di Newco
ai propri soci;
(iv) l’allineamento delle previsioni dell’Accordo Fondazione/Istituti di
Credito Newco con i contenuti del Nuovo Piano, attraverso:
a. la revisione dei valori e delle modalità di calcolo dei parametri
finanziari;
b. la facoltà di porre in essere la fusione per incorpora-zione di I.San
S.r.l. in liquidazione;
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 226
c. l’impegno di ciascun Istituto di Credito, che abbia in essere una
fideiussione che sia stata escussa - ovvero che dovesse essere escussa -
durante la procedura di concordato preventivo di FSM, a ripristinare
l’ammontare massimo garantito delle rispettive fideiussioni escusse ovvero
a emettere nuove fideiussioni per pari importo, a fronte della costituzione in
proprio favore – previa autorizzazione del Tribunale – di un pegno su
denaro per il relativo importo escusso;
d. la possibilità per Newco di contrarre una nuova linea di factoring,
per un importo massimo complessivo pari a Euro 7.000.000, per far fronte
all’impossibilità di Newco stessa, in considerazione della diversa natura
giuridica rispetto alla Fondazione, di cedere i credi-ti sanitari dalla stessa
vantati all’INPS;” (così la seconda memoria modificativa, p. 11).
8.2.5 L’Accordo di Investimento con Trilantic Capital Partners
Si tratta dell’accordo, perfezionato in data 19 febbraio 2016, tra la
Fondazione e Trilantic Capital Partners (di seguito “Trilantic” o “TCP”), in
virtù del quale è stata apportata la seconda modifica al piano concordatario,
e avente per oggetto, in sintesi, l’ingresso di quest’ultima nella compagine
sociale di Newco, nonché l’acquisto, dalla Fondazione, di n. 112 quote del
Fondo Immobiliare detenute da FSM, grazie alle quali la debitrice potrà
soddisfare (in denaro) i creditori di classe 4.
Secondo la prospettiva della debitrice, appare sin d’ora agevole prevedere
che il risultato dell’Accordo TCP, e, in particolare, la cessione delle quote
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 227
dopo la chiusura del concordato, e non durante l’esecuzione dello stesso
come previsto dal piano originario, si risolverà in un indubbio vantaggio per
il ceto creditorio, in quanto “Newco, post esecuzione del Concordato e
corroborata dal Primo Aumento di Capitale TCP in denaro di euro 10,0 m,
avrà auspicabilmente un profilo di rischio inferiore rispetto a quello
attualmente associato a FSM nel contesto di un piano di concordato,
pertanto, è ragionevole attendere che i potenziali valori delle transazioni
che interesseranno le quote del Fondo potranno rispecchiare le condizioni
che hanno caraterizzato recenti transazioni di mercato effettuate da aziende
ospedaliere in bonis. Ciò permetterebbe di beneficiare di una teorica
plusvalenza rispetto all’attuale valore nominale delle quote, che peraltro
costituisce l’attuale fair value nel contesto concordatario, come certificato
nella fairness opinion di E&Y, in merito al valore delle quote stesse” (così il
Piano di ristrutturazione operativa e dell’esposizione debitoria, allegato
all’Accordo TCP, p. 11).
A ciò si aggiunga che l’acquisto, da parte di TCP, delle quote del Fondo
Iaso, permettendo il soddisfacimento dei creditori di classe 4 mediante
liquidità anziché attraverso una datio in solutum, permette di superare le
osservazioni avanzate da alcuni creditori in merito alla rischiosità di tale
modalità satisfattiva, e, in ogni caso, di dare certezza ai creditori interessati
in merito ai tempi, e all’entità, dei loro pagamenti (profilo più
dettagliatamente illustrato nel capitolo X, par. 10.1.4)
* * *
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 228
8.3 Il piano di concordato definitivo
In esecuzione degli accordi descritti nel paragrafo precedente, i quali, oltre
che essere strettamente funzionali alla buona riuscita del piano, si pongono
come parte integrante dello stesso, e delle modifiche del piano intervenute
nelle more della presente relazione, è possibile enucleare quanto prevede, in
sintesi, il piano di concordato predisposto da FSM:
(a) che alla Data di Esecuzione dell’Accordo Quadro FSM/Prelios :
- la Fondazione apporti al Fondo Immobiliare gli Immobili Apportati
al Fondo per un valore pari ad Euro 115.305.000,00;
- il Fondo Immobiliare si accolli il debito ipotecario della Fondazione
verso gli Istituti di Credito Fondo Immobiliare per un importo complessivo
pari a circa Euro 46,8 milioni;
- a fronte del suddetto apporto Prelios emetta a favore di FSM un
numero di quote del Fondo Immobiliare, avente un valore nominale
complessivo di Euro 68,5 milioni, restando intenso che FSM sottoscriverà e
libererà per cassa eventuali quote del Fondo Immobiliare a titolo di
conguaglio;
- gli Istituti di Credito Fondo Immobiliare prestino il proprio
consenso, ai sensi dell’art. 1273 c.c., all’accollo da parte del Fondo
Immobiliare e, subordinatamente all’intervenuta efficacia del Conferimento
Azienda Sanitaria, liberino la Fondazione dal debito accollato dal Fondo
Immobiliare;
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 229
- FSM e Prelios (quest’ultima non in proprio ma in qualità di società
di gestione e per conto del Fondo Immobiliare) sottoscrivano i Contratti di
Locazione, con riferimento a ciascuno degli Immobili Apportati al Fondo
(l’adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dei Contratti di
Locazione sarà garantito dalla Fideiussione che sarà rilasciata da Banca
Popolare Commercio e Industria s.p.a., e a garanzia di tale linea di credito di
firma sarà costituito il Pegno Quote Fondo Newco);
- la Fondazione corrisponda a Prelios la prima trimestralità anticipata
del canone di locazione in relazione a tutti i contratti di locazione
sottoscritti.
(b) che, successivamente all’ammissione della ricorrente alla procedura
di concordato preventivo, la Fondazione venda a TCP n. 112 quote del
fondo immobiliare di sua proprietà, per un corrispettivo pari a euro
56.000.000,00: importo, questo, destinato a soddisfare i titolari dei Crediti di
Classe 4 in proporzione al loro credito in linea capitale alla Data di
Riferimento (senza considerare gli interessi di mora);
(c) che - entro e non oltre 12 mesi dalla data di Omologa Definitiva e
subordinatamente alla conferma in capo a Newco degli accreditamenti e dei
riconoscimenti IRCCS necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria
attualmente esercitata dalla Fondazione - la Fondazione effettui il
Conferimento Azienda Sanitaria, ferma restando la possibilità di procedere a
conferimenti parziali dell’azienda sanitaria (che comprenderanno, in ogni
caso, il ramo d’azienda operante in Lombardia) qualora, entro il già citato
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 230
termine di 12 mesi dalla data di Omologa Definitiva non sia stato possibile
effettuare il Conferimento Azienda Sanitaria nella sua totalità;
(d) che, all’atto di efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria, Newco
si accolli l’indebitamento bancario vantato dagli Istituti di Credito Newco,
per un importo quindi pari a circa Euro 81,4 milioni;
(e) che gli Istituti di Credito Newco prestino il proprio consenso ai sensi
dell’art. 1273 c.c. all’accollo in favore di Newco e, subordinatamente
all’intervenuta efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria, liberino la
Fondazione dal debito nei confronti degli Istituti di Credito Newco
medesimi;
(f) il pagamento dei creditori concorsuali della Fondazione ai termini e
alle condizioni previsti nella Proposta.
Come accennato, la ricorrente ha elaborato un iter articolato in tappe
successive, finalizzato non solo alla liberazione della Fondazione dal debito
esistente nei confronti degli Istituti di Credito Fondo Immobiliare ma, allo
stesso tempo, alla continuazione dell’attività di assistenza sanitaria, negli
stessi immobili, dapprima ad opera della Fondazione stessa e,
successivamente, ad opera di una Newco.
Si analizzano, di seguito, più nel dettaglio le principali operazioni in cui si
articola il Piano.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 231
8.3.1 Il conferimento al Fondo Iaso degli immobili e dei relativi debiti
bancari ipotecari
La prima tappa del percorso elaborato dalla Fondazione prevede, anche ai
sensi di quanto previsto nell’Accordo Quadro stipulato con Prelios e
l’Accordo Fondazione/Prelios/Istituti di Credito Fondo Immobiliare, la
costituzione di un fondo di investimento alternativo immobiliare riservato di
diritto italiano, cui la Fondazione apporterà tutti gli immobili strumentali di
proprietà di FSM, ad eccezione di quelli siti in Pavia via Maugeri, Tradate e
Veruno (i quali verranno conferiti direttamente in Newco); a fronte
dell’apporto, FSM riceverà n. 137 quote del Fondo, per un valore nominale
di euro 0,5 m ciascuna (per un totale di euro 68,5 milioni)
In occasione della presentazione del Piano rivisto, la debitrice ha dato atto
che, il Fondo è già stato costituito e denominato “Iaso”, ai sensi del D.M. 5
marzo 2015, n.30 e dei regolamenti di Consob e Banca d’Italia del 19 marzo
2015 in attuazione della Direttiva n.61/2011/UE sui gestori di fondi
alternativi (AIFMD).
Il passo successivo consisterà nel conferimento, in capo al Fondo
Immobiliare, del debito ipotecario, che sarà accollato dallo stesso, con
adesione delle banche creditrici all’accollo, e la liberazione della
Fondazione ai sensi dell’art. 1273 c.c., subordinatamente all’intervenuta
efficacia del Conferimento dell’ Azienda Sanitaria nella Newco, con
continuazione, ad opera di quest’ultima, dell’attività sanitaria negli immobili
apportati al fondo.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 232
Ed invero, a quest’ultimo fine, il Piano prevede che il Fondo Immobiliare
conceda in locazione alla Fondazione detti immobili, mediante la
corresponsione di un canone di locazione complessivo annuo di Euro
10.158.798 per il primo anno, che verrà automaticamente incrementato ogni
anno, a decorrere dall’inizio del secondo anno successivo alla data di stipula
dell’Atto di Apporto e Accollo (data di costituzione del Fondo) e, per
ciascun anno successivo, in ragione del 100% della variazione percentuale
dell’indice ISTAT; una volta divenuto efficace il conferimento dell’azienda
sanitaria della Fondazione in Newco, detti contratti di locazione saranno
ceduti a Newco.
La debitrice ha altresì precisato che le obbligazioni assunte dalla Fondazione
e da Newco ai sensi del Contratto di Locazione saranno garantite dalla
Fideiussione che sarà rilasciata da Banca Popolare Commercio e Industria
s.p.a. (a garanzia di tale linea di credito di firma la Fondazione costituirà in
pegno a favore di Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. un numero
di quote del Fondo Immobiliare di proprietà della Fondazione medesima per
un controvalore di Euro 12,5 milioni).
Tale operazione produrrà l’effetto di esdebitare la Fondazione con riguardo
all’intero debito bancario ipotecario verso gli Istituti di Credito Fondo
Immobiliare, pari a circa Euro 46,8 milioni, dal momento che, per effetto
dell’accollo e della liberazione della Fondazione da parte degli Istituti di
Credito Fondo Immobiliare, il suddetto debito ipotecario graverà
esclusivamente sul Fondo Immobiliare che diverrà l’unico debitore delle
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 233
banche; tale operazione avrà altresì l’effetto di dotare il Fondo Immobiliare
delle risorse finanziarie necessarie alla soddisfazione del debito bancario
ipotecario accollato dal Fondo Immobiliare medesimo (secondo i termini e
le condizioni indicate nell’Accordo Fondazione/Prelios/Istituti di Credito
Fondo Immobiliare): risorse, queste, che proverranno dai canoni di
locazione che FSM (prima) e Newco (poi) dovranno corrispondere al Fondo
Immobiliare in forza dei Contratti di Locazione.
8.3.2 Il Conferimento dell’Azienda Sanitaria in Newco
Al fine di proseguire l’attività caratteristica della Fondazione utilizzando gli
stessi immobili che verranno apportati al Fondo Immobiliare, il Piano
prevede che, entro e non oltre 12 mesi dalla data di Omologa Definitiva, la
Fondazione conferisca a Newco l’intera azienda sanitaria costituita dal
complesso dei beni (inclusi beni mobili, immobili, materiali e immateriali)
rapporti giuridici e contratti (ivi inclusi i Contratti di Locazione) organizzati
dalla Fondazione per lo svolgimento della propria attività di assistenza
sanitaria.
Il conferimento avrà ad oggetto l’intera azienda sanitaria di proprietà della
Fondazione, vale a dire il complesso dei beni - inclusi beni mobili,
immobili, materiali e immateriali -, rapporti giuridici e contratti organizzati
dalla Fondazione per lo svolgimento della propria attività di assistenza
sanitaria, comprendenti anche i Contratti di Locazione nei confronti del
Fondo Immobiliare (in relazione ai quali, come già accennato, Prelios ha già
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 234
dichiarato di esprimere il proprio consenso in merito al loro trasferimento in
capo a Newco); peraltro, la Fondazione si è riservata di procedere in ogni
caso a conferimenti parziali dell’azienda sanitaria (comprensivi,
comunque, dell’attività esercitata in Lombardia) qualora, entro il già citato
termine di 12 mesi dalla data di Omologa Definitiva non sia stato possibile
effettuare il Conferimento Azienda Sanitaria nella sua totalità.
La ricorrente ha specificato inoltre che “fino a quando il Conferimento
Azienda Sanitaria non diverrà efficace, l’attività di impresa proseguirà in
capo alla Fondazione e sarà quest’ultima che provvederà a dare esecuzione
al Piano ai termini e alle condizioni ivi stabilite”. (ivi, p.87)
L’operazione di conferimento, come prospettata dalla debitrice, consentirà
innanzitutto alla Fondazione di esdebitarsi rispetto all’indebitamento
bancario gravante sulla Fondazione medesima verso gli Istituti di Credito
Newco: come già accennato, infatti, con la firma dell’Accordo
Fondazione/Istituti di Credito Newco, questi ultimi hanno consentito a che il
debito bancario della Fondazione verso detti Istituti di Credito sia accollato
da Newco, con liberazione della Fondazione da ogni obbligazione nei
confronti del sistema bancario (a seguito dell’intervenuta efficacia del
Conferimento Azienda Sanitaria); parallelamente, la soddisfazione dei citati
Istituti di Credito Newco avverrà mediante i flussi di cassa rinvenienti
dall’attività di impresa caratteristica della Fondazione (fino all’intervenuta
efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria), e di Newco (successivamente
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 235
all’intervenuta efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria), ai termini e
condizioni indicati nell’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco.
Le risorse provenienti dall’attività di impresa caratteristica esercitata dalla
Fondazione e, successivamente, da Newco, saranno altresì utilizzate per il
soddisfacimento dei titolari dei Crediti delle Classi 3 e 9, secondo i termini e
condizioni indicati nella Proposta (su cui, più diffusamente, infra).
Nelle more della predisposizione del Piano rivisto, la Fondazione ha
presentato, in data 26 febbraio 2016, istanza per l’autorizzazione alla
costituzione di Newco; autorizzazione, questa, concessa dal Tribunale con
decreto del 15 marzo 2016.
La proposta elaborata dalla Fondazione prevede il conferimento a Newco
dell’intera azienda sanitaria tramite l’assunzione, da parte di Newco, di una
o più delibere di aumento di capitale (gli “Aumenti di Capitale FSM), da
liberarsi mediante il conferimento di diversi rami d’azienda, fino ad
addivenire al risultato finale del conferimento dell’intera Azienda Sanitaria;
il tutto con la precisazione che il primo aumento di capitale FSM dovrà
obbligatoriamente prevedere il conferimento del Ramo d’Azienda
Lombardia, e che, in ogni caso, il conferimento dell’Azienda Sanitaria è
sospensivamente condizionato all’omologa del concordato e alla conferma
degli accreditamenti (per gli istituti oggetto di conferimento) e del
riconoscimento IRCCS necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria
attualmente esercitata (su cui, più diffusamente, infra: v. Capitolo X, par.
10.1.6).
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 236
Si è già visto come, unitamente all’azienda sanitaria, FSM conferirà in
Newco anche: i 3 immobili strumentali di proprietà siti in Pavia - Via
Maugeri, Tradate e Veruno, non apportati al Fondo; gli immobili non
strumentali; n. 25 quote del Fondo (cui corrisponde un NAV di €12,5m).
8.3.3 Acquisto di n. 112 quote del Fondo da parte di Trilantic
Parallelamente a quanto supra descritto, il Piano originariamente prospettato
da FSM prevedeva l’emissione da parte di un Veicolo Speciale di
Smobilizzo (VSS), in favore della Fondazione, di un numero di strumenti
finanziari partecipativi del valore nominale complessivo di Euro 56 milioni
e, allo stesso tempo, all’85% dell’ammontare dei crediti vantati nei confronti
di FSM dai creditori chirografari commerciali titolari dei Crediti di Classe 4,
per soddisfare questi ultimi mediante l’assegnazione di tali SFP, nei loro
confronti, a titolo di datio in solutum ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
1197 c.c.. Grazie a questo meccanismo, i titolari dei Crediti di Classe 4, in
quanto titolari degli strumenti finanziari partecipativi, avrebbero potuto
beneficiare dei proventi derivanti dalla vendita delle quote del Fondo
Immobiliare e dell’eventuale incasso dei dividendi pagati dal Fondo
Immobiliare (al netto delle commissioni di collocamento, dei costi di
funzionamento e liquidazione di VSS e delle imposte e tasse versate da
VSS).
A tale riguardo, la ricorrente ha dato incarico alla società Ernst & Young
s.p.a. di rilasciare una fairness opinion circa il valore delle quote del
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 237
costituendo Fondo Immobiliare (rispetto al valore nominale): documento,
questo, allegato al ricorso ex art. 160 L.Fall, in cui la società di revisione ha
attestato il valore di mercato delle quote del Fondo Immobiliare come
sostanzialmente in linea con il valore nominale, fermo restando che dai
proventi del collocamento avrebbero dovuto essere detratte le commissioni
di vendita da corrispondersi a Jones Lang Lasalle, pari al 2,8%;
Tuttavia, come visto, il piano è stato modificato, in ossequio agli impegni
risultanti dall’Accordo di Investimento con TCP, ed attualmente prevede,
subordinatamente all’esecuzione del Primo Aumento di Capitale FSM (vale
a dire l’aumento di capitale di Newco, riservato a FSM e da liberarsi, in una
o più tranches, in natura mediante il conferimento dell’Azienda Sanitaria
ovvero del Ramo d’Azienda Lombardia, singolarmente o con uno o più altri
Rami d’Azienda) e all’ottenimento in capo a Newco del riconoscimento
IRCCS, l’acquisto, da parte di quest’ultima, di n. 112 quote del Fondo
Immobiliare (pari a circa l'81,75% delle quote complessive) del valore
nominale di Euro 500.000 ciascuna, che saranno cedute da FSM a TCP al
prezzo di Euro 56.000.000,00.
Tale somma, al netto del pagamento dei costi di transazione e delle
structuring fees connesse all’Accordo TCP, sarà utilizzata dalla Fondazione
al fine di soddisfare i creditori commerciali chirografari della Classe 4 in
proporzione al loro credito in linea capitale, cristallizzato alla data del 31
ottobre 2014, senza conteggiare gli interessi di mora.
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 238
La soluzione attualmente proposta, che teoricamente dovrebbe garantire ai
suddetti creditori una percentuale di soddisfazione pari a quella stimata dal
Piano originario - in base alla valorizzazione delle quote del fondo e ai costi
di transazione convenuti per il collocamento delle quote - ha il
considerevole pregio di sostituire un valore certo ad uno ipotetico (peraltro
di difficile stima).
8.3.4 Primo aumento di Capitale da parte di Trilantic
Come accennato, la più rilevante novità del Piano rivisto consiste
nell’ingresso di TCP in Newco, mediante la sottoscrizione e liberazione di
successivi aumenti di capitale funzionali al miglior sostegno ed alla buona
riuscita della proposta concordataria.
In tale ottica, successivamente alla liberazione, da parte di FSM, del Primo
Aumento di capitale FSM (con conseguente conferimento in Newco
dell’Azienda Sanitaria e/o di Rami di Azienda della stessa aventi un valore
compreso tra Euro 90 e 130 milioni86
, e, in ogni caso, almeno del Ramo
d’Azienda Lombardia) FSM si è impegnata a deliberare un aumento del
capitale sociale di Newco riservato a TCP, per complessivi euro
55.000.000,00 da liberarsi ad opera di quest’ultima mediante: (i)
conferimento in Newco di n. 90 Quote del Fondo Immobiliare acquistate da
TCP, per un controvalore di Euro 45.000.000,00 (Euro quarantacinque
86
Dato desunto dalla “Proposta di concordato in continuità - Sezione 2, pag. 64, Tabella
“FSM/Newco 2016 – 2019 Stato Patrimoniale (1/4)”.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 239
milioni), di cui l'80% a titolo di sovrapprezzo; e i residui euro 10.000.000,00
in denaro.
Alle azioni di Newco sottoscritte e versate da TCP saranno abbinati
warrants87
nella misura di 1 warrant ogni 2 azioni di Newco.
Le residue n. 22 Quote di proprietà di TCP resteranno di proprietà di
quest’ultima e potranno essere trasferite solo a Investitori Istituzionali.
Peraltro, TCP Hospitals avrà facoltà, “qualora intenda cedere un numero di
Quote TCP Hospitals tale da far venire meno la pluralità di quotisti,
subordinatamente al consenso delle banche finanziatrici (ove richiesto) e
all'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa applicabile,
alla liquidazione del Fondo Immobiliare - di conferirle in Newco in
esecuzione del Secondo Aumento di Capitale TCP Hospitals Fondo
Immobiliare.”(su cui infra).
Le restanti n. 25 quote del Fondo Immobiliare “saranno conferite in Newco
alla prima tra (i) la data del conferimento dell'ultimo Ramo d'Azienda; e (ii)
il sesto mese successivo al conferimento del primo Ramo d'Azienda, e
potranno essere costituite in pegno a favore della banca che emetterà la
garanzia sui canoni di locazione dei beni conferiti al Fondo Immobiliare.”
Alle azioni sottoscritte e versate da TCP, saranno abbinati warrants nella
misura di n. 1 warrant ogni 2 azioni di Newco. La prima emissione è
87
Gli warrants sono strumenti finanziari, quotati in Borsa, consistenti in un contratto a
termine, che danno diritto alla sottoscrizione dell'acquisto di una certa attività finanziaria
sottostante ad un prezzo e ad una scadenza stabilita. L'esercizio di questo strumento
finanziario comporta l'emissione di nuove azioni da parte della società.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 240
prevista nell’ordine di n. 27.500.000 warrants, con contestuale adozione di
un apposito “Regolamento Warrant”; in ogni caso, l’Accordo TCP prevede
già la parziale regolamentazione dell’esercizio dei Warrants e dei relativi
assetti proprietari. In particolare:
(i) i warrants saranno esercitabili, da parte di TCP Hospitals (ovvero ogni
suo eventuale avente causa):
a. nel caso in cui si addivenga alla Quotazione, per la totalità dei Warrant
sottoscritti da TCP Hospitals e indipendentemente dalla vendita delle Azioni
possedute dalla stessa;
b. nel caso in cui non si addivenga alla Quotazione e fermo restando il
Diritto di Prima Offerta, solo nel caso ín cui TCP Hospitals abbia
comunicato la sua intenzione di trasferire tutte le Azioni da essa possedute e
alla data di tale trasferimento.
(ii) è prevista una opzione call88
in capo a Newco per acquistare i warrants
ed annullarli, sia nel momento della quotazione in Borsa, che nel momento
della cessione da parte di TPC della propria partecipazione in Newco
(opzione, quest’ultima, esercitabile anche qualora non sia esercitato da parte
di FSM il cd. “Diritto di prima offerta” disciplinato dall’accordo stesso), con
un prezzo di acquisto dei warrants basata solo sul valore intrinseco, e non
sul time value.
88
Un'opzione call è uno strumento finanziario che conferisce al titolare dell’opzione il
diritto, ma non l’obbligo, di acquistare un determinato titolo a un prezzo prefissato.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 241
In tutto, i complessivi € 55.000.000,00 sottoscritti da TCP a titolo di Primo
Aumento di capitale corrisponderanno al 29,7% del capitale sociale di
Newco pre – warrants, ed al 38,8% post esercizio dei warrants con
versamento di ulteriori €27,5m.
Il Piano Rivisto prevede altresì il collocamento ad investitori qualificati o
professionali delle quote del Fondo Iaso ad un prezzo superiore a quello di
conferimento, e ciò per finanziare i progetti di investimento e di sviluppo di
Newco.
Al riguardo, la debitrice ha precisato come Prelios abbia già ottenuto da
CONSOB, in data 30 settembre 2015, il nullaosta per la
commercializzazione in Italia delle quote del Fondo; e come tale cessione
sia stata autorizzata dalle banche (in virtù di una intervenuta modifica in tal
senso degli accordi para-concordatari); tuttavia, il Piano Rivisto non simula
nei prospetti e nelle previsioni economico-finanziarie gli effetti finanziari di
tale cessione, in quanto a tutt’oggi sono pervenute solo manifestazioni di
interesse e non proposte vincolanti di acquisto.
8.3.5 La possibilità di ulteriori aumenti di capitale TCP
Il piano, recependo quanto previsto dall’Accordo TCP, prevede la possibilità
di ulteriori aumenti di capitale riservati a TCP, lasciati alla libera
valutazione delle parti, al fine di finanziare una o più Acquisizioni e/o
Investimenti per lo sviluppo di Newco, qualora quest'ultima non dovesse
essere in grado di procurarsi autonomamente i mezzi finanziari aliunde.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 242
In particolare, l’accordo di investimento prevede la facoltà, in capo a TCP,
di richiedere a Newco la delibera, entro il 31 dicembre 2018, di un “Secondo
Aumento di Capitale TCP”, per ulteriori € 11.000.000,00, da liberarsi
alternativamente in denaro (a fronte dell’emissione, da parte di Newco, di n.
11 milioni di Azioni di categoria B), o conferendo le residue n. 22 quote del
Fondo detenute da TPC (per un valore di euro 500.000,00 ciascuna,
“restando inteso che, qualora tale conferimento faccia venir meno la
pluralità di quotisti, il Secondo Aumento di Capitale TCP Hospitals Fondo
Immobiliare sarà soggetto al consenso delle banche finanziatrici (ove
richiesto) e all'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa
applicabile per la liquidazione del Fondo Immobiliare”: così l’Accordo
TCP, pag. 20).
Anche tale Secondo Aumento di capitale prevederebbe l’emissione di
warrants agli stessi termini e condizioni di quelli abbinati al Primo
Aumento di Capitale TCP; consentendo a TCP di incrementare la propria
partecipazione dal 29,7% al 33,7% pre-warrants, e dal 38,8% al 43,2% in
caso di esercizio dei warrants (e a fronte del versamento di ulteriori €5,5m).
Il secondo aumento di capitale TCP è stato già espressamente autorizzato
dagli accordi (rivisti in tal senso) con gli Istituti di Credito, ed è parte del
Piano; tuttavia, trattandosi di una mera eventualità, soggetta alla facoltativa
richiesta da parte di TCP, esso non è stato simulato, in via prudenziale, nei
prospetti e nelle previsioni economico-finanziarie elaborate dalla debitrice.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 243
8.3.6 Valorizzazione di Newco e Way-out di Trilantic
La Fondazione, di comune intesa con TCP, ha altresì definito le linee guida
di un Piano di Sviluppo Strategico di Newco, finalizzato alla sua concreta
valorizzazione e al suo consolidamento sul mercato: obiettivi, questi, da
attuarsi, inter alia, grazie alla redazione, e al periodico aggiornamento, di un
Business Plan triennale industriale, economico e finanziario, contenente
altresì l’approvazione dei Budget annuali.
Al fine di finanziare gli investimenti per lo sviluppo e le acquisizioni
funzionali all’attività di Newco, è previsto che il Consiglio di
Amministrazione di quest’ultima proceda alla vendita delle quote del Fondo
Iaso di proprietà di Newco, e, se del caso, faccia ricorso alle risorse messe a
disposizione da TCP mediante il Secondo Aumento di Capitale TCP, come
supra descritto.
L’obiettivo ultimo del percorso di nascita, crescita e progressiva
valorizzazione di Newco consiste nella sua quotazione in Borsa, con
conseguente way-out di TCP dalla sua compagine sociale: pertanto, a partire
dal 1 Gennaio 2019 (quando, prevedibilmente, Newco avrà consolidato la
propria posizione sul mercato) ciascuna delle parti avrà diritto di richiedere
a Newco di iniziare la procedura di quotazione, da realizzarsi (salvo diverso
accordo fra le parti) con un’offerta pubblica di vendita delle azioni di TCP.
Al fine di assicurare l’uscita di TCP, nell’ipotesi in cui il mercato non fosse
sufficientemente ricettivo e si rendesse opportuno un rinvio della
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 244
quotazione, l’accordo stipulato con TCP prevede la facoltà, in capo a
quest’ultima, a partire dal 1 luglio 2020, di:
(i) vendere in tutto o in parte la propria partecipazione in Newco a terzi;
fermo restando, in questo caso, il diritto di prima offerta in capo a FSM (o a
un soggetto da essa designato): pertanto, solamente qualora FSM (o il
soggetto dalla stessa designato) non abbia esercitato, nei termini previsti, il
proprio diritto di acquisto in relazione all’intera partecipazione, TCP potrà
cedere la sua partecipazione a un Investitore Finanziario, che la sostituisca
nel programma di accompagnamento di Newco alla quotazione;
(ii) qualora non si fosse conclusa né la quotazione nè la cessione totale della
Partecipazione di TCP in Newco (con mancato esercizio del diritto di prima
offerta da parte di FSM), né la cessione delle quote del Fondo, chiedere che
FSM faccia quanto in suo potere affinché Newco proceda a una scissione
parziale proporzionale avente ad oggetto l’assegnazione delle Quote del
Fondo Iaso dalla stessa ancora detenute a una società beneficiaria, cosicchè
FSM e TCP possano procedere ad una permuta tra le azioni possedute da
FSM nella beneficiaria e le azioni possedute da TCP in Newco (fermo
restando l’impegno, da parte di FSM, di riacquistare le azioni di Newco
rimaste in capo a TCP nonostante le permute;
(iii) in caso di azioni residue in Newco nonostante l’esito delle permute,
vendere le stesse a terzi, (senza che si applichi il diritto di prima offerta di
FSM, e restando inteso che qualora tali azioni rappresentino meno del 10%
del capitale di Newco, esse dovranno essere convertite prima della cessione
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 245
al terzo in azioni privilegiate, con il diritto di percepire pro-quota dividendi
in misura pari al 90% degli utili per azione conseguiti nell’anno).
Infine, è da segnalare che l’Accordo TCP prevede, nell'ipotesi in cui prima
della Quotazione risulti dovuto il risarcimento da parte di FSM a favore di
Regione Lombardia in forza e ai sensi del contratto transattivo stipulato con
quest’ultima in seguito a sentenza civile definitiva, e FSM non sia in grado
di procurarsi le risorse finanziarie per pagare, in tutto o in parte, tale
Risarcimento, TCP avrà la facoltà di versare a FSM i fondi necessari a
consentire a quest’ultima di pagare, tenuto conto della cassa disponibile,
l’intero Risarcimento e di compensare il proprio credito fino a concorrenza
con il valore delle azioni di FSM liberate dal pegno, restando inteso che
TCP potrà soddisfarsi esclusivamente sul valore delle Azioni e non avrà
ricorso su FSM per la restante parte di credito non soddisfatto.
8.3.7 Governance e Management di Newco
L’apporto di equity da parte di TCP non prescinde da un suo coinvolgimento
nella gestione di Newco. A tal fine, è previsto il coinvolgimento della
società investitrice nella corporate governance di Newco, la quale sarà
amministrata da un Consiglio di Amministrazione (che resterà in carica per
tre esercizi) composto da dieci amministratori, dei quali:
(i) sei amministratori designati da FSM, fra i quali il Presidente e il Vice
Presidente;
(ii) tre amministratori designati da TCP Hospitals;
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 246
(iii) un amministratore nominato dall'assemblea ordinaria di Newco, fermo
restando che tale amministratore sarà designato di comune accordo fra TCP
Hospitals e FSM, secondo la procedura indicata nel successivo paragrafo
15.3 e sarà nominato amministratore delegato di Newco.
II Consiglio di Amministrazione delibererà su ogni materia allo stesso
attribuita a maggioranza semplice dei votanti, fatta eccezione per le seguenti
delibere che dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno 8
amministratori (o, comunque, di almeno un amministratore designato da
FSM e di uno designato da TCP Hospitals):
(i) approvazione del Business Plan triennale coerente con le Linee Guida del
Piano di Sviluppo Strategico;
(ii) approvazione dei budget annuale;
(iii) approvazione di investimenti e/o disinvestimenti di importo
superiore a Euro 300.000,00 purché non previsti dal Piano;
(iv) operazioni con Parti Correlate, se di competenza del Consiglio di
Amministrazione, con eccezione di quelle previste dall’Accordo di
Investimento, ivi incluse quelle funzionali alla completa separazione
dell'azienda sanitaria da FSM ed alla conseguente stabilizzazione dei
rapporti fra FSM e Newco;
(v) approvazione delle seguenti operazioni straordinarie (ove non
previste nel Business Plan triennale e nel budget), se di competenza del
Consiglio di Amministrazione: aumenti e riduzioni di capitale, fusioni,
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 247
acquisizioni, cessioni, joint ventures, conferimenti, accesso alla quotazione
su mercati regolamentati;
(vi) attribuzione e revoca delle deleghe ai componenti del Consiglio di
Amministrazione;
(vii) l'esercizio del diritto di voto con riguardo alla nomina e alla revoca
degli amministratori e dei sindaci nelle società Controllate o partecipate;
(viii) l'individuazione di Acquisizioni e/o Investimenti e la richiesta di
aumento di capitale da sottoporre all'assemblea dei soci;
(ix) approvazione di Piani di Incentivazione e loro eventuali modifiche.
L’accordo prevede già i nominativi di prima designazione, scelti tra gli
esponenti di vertice dell’attuale management di FSM, e individuati nelle
persone del Dott. Gianni Giorgi (quale Amministratore Delegato, cui sarà
attribuito un mandato triennale) e del Dott. Paolo Migliavacca (quale
Direttore Generale); eventuali sostituti verranno designati con l’ausilio di
una società di executive search di primario standing internazionale designata
da TCP Hospitals.
Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, esso sarà composto da 3 (tre)
membri effettivi e 2 (due) supplenti, di cui un membro effettivo (che
assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale) e un membro
supplente saranno nominati da TCP Hospitals; due membri effettivi e un
membro supplente saranno nominati da FSM.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 248
8.3.8 La liquidità presente in Fondazione
Il Piano di concordato di FSM è altresì basato sull’utilizzo della liquidità
disponibile della Fondazione, al fine di:
“(a) provvedere al pagamento in due anni degli importi previsti
dall’Accordo FSM/Regione Lombardia;
(b) provvedere al pagamento dei titolari dei Crediti di Classe 2. Al fine
di consentire il soddisfacimento dei titolari dei Crediti di Classe 2 secondo i
termini e le condizioni di cui alla Proposta, entro e non oltre 120 giorni
dalla data di Omologa Definitiva, la Fondazione depositerà presso un conto
corrente vincolato in favore della procedura l’importo di Euro 2.592.739,21
pari al 15% dell’ammontare complessivo dei petita formulati in giudizio dai
creditori titolari dei Crediti di Classe 2, con istruzioni irrevocabili di
procedere al pagamento in favore di tali soggetti per un importo pari a
quello cui la Fondazione sarà condannata e con un tetto massimo del 15%
della relativa pretesa (o per un importo pari a quello determinato
nell’ambito di eventuali accordi transattivi raggiunti, purché inferiore al
15% della pretesa), al netto degli importi che - con riguardo principalmente
ai contenziosi vertenti sulla responsabilità medica della Fondazione e nel
caso in cui vi sia una copertura assicurativa attiva e operante - saranno
risarciti alla controparte vittoriosa dall’assicurazione della Fondazione
opportunamente chiamata in giudizio al fine di manlevare e tenere indenne
la Fondazione stessa dall’accoglimento - anche parziale - delle pretese
attoree.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 249
Resta inteso che, con riguardo a ciascun contenzioso pendente, gli eventuali
importi che - nel rispetto dei termini e condizioni del Piano e della Proposta
- non dovessero essere destinati al soddisfacimento dei titolari di Crediti di
Classe 2 riguardati da detto contenzioso (sia a seguito dell’intervenuta
condanna, che dell’eventuale stipula di transazioni con i creditori titolari di
Crediti di Classe 2 a condizione che l’esborso della Fondazione - al netto di
quanto pagato dall’assicurazione - sia inferiore al 15% del petitum),
ritorneranno di volta in volta nella piena disponibilità della Fondazione.”
(ibidem).
* * *
8.4 La proposta di concordato e la suddivisione in classi del ceto
creditorio
La Proposta che la ricorrente intende sottoporre al voto dei creditori è basata
sulla suddivisione di questi ultimi in nove diverse classi (elaborate tenendo
conto delle rispettive posizioni giuridiche e degli interessi economici agli
stessi facenti capo), e si prefigge come effetto:
(a) la completa esdebitazione della Fondazione nei confronti del sistema
bancario, fatta eccezione per il debito della Fondazione nei confronti degli
istituti di credito titolari dei Crediti di Classe 9;
(b) il rimborso del debito bancario verso i titolari dei Crediti di Classe 5,
dei Crediti di Classe 6, dei Crediti di Classe 7 e dei Crediti di Classe 8 , per
quanto di rispettiva competenza, dalla Fondazione (prima dell’intervenuta
efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria) e dal Fondo Immobiliare e
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 250
dalla Newco (successivamente all’intervenuta efficacia del Conferimento
Azienda Sanitaria) secondo i termini e le condizioni previsti dall’Accordo
Fondazione / Prelios / Istituti di Credito Fondo Immobiliare e dall’Accordo
Fondazione / Istituti di Credito Newco mediante le risorse finanziarie
derivanti:
- per quanto concerne l’indebitamento verso gli Istituti di Credito
Fondo Immobiliare, ai termini e alle condizioni di cui all’Accordo
Fondazione/Prelios/Istituti di Credito Fondo Immobiliare, tramite la
liquidità presente in Fondazione (fino all’intervenuta efficacia dell’Atto di
Apporto e Accollo) e poi tramite i canoni di locazione che saranno
corrisposti dalla Fondazione (prima) e da Newco (poi) al Fondo Immobiliare
in forza dei Contratti di Locazione;
- per quanto riguarda l’indebitamento verso gli Istituti di Credito
Newco, ai termini e condizioni di cui all’Accordo Fondazione/Istituti di
Credito Newco, tramite i flussi finanziari derivanti dallo svolgimento
dell’attività caratteristica di impresa della Fondazione (prima
dell’intervenuta efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria) e poi da
Newco (dopo l’intervenuta efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria);
(c) il soddisfacimento dei restanti creditori della Fondazione:
(i) quanto ai titolari dei Crediti di Classe 1, dalla Fondazione ai termini
e condizioni dell’Accordo FSM/Regione Lombardia per la parte da regolare
per cassa (Euro 2,5 milioni), mediante la liquidità disponibile in
Fondazione;
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 251
(ii) quanto ai titolari dei Crediti di Classe 2 mediante la liquidità
disponibile in Fondazione per un importo pari a Euro che residuerà in
Fondazione e che non sarà conferita in Newco;
(iii) quanto ai titolari dei Crediti di Classe 3 da Fondazione (prima
dell’intervenuta efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria) e da Newco
(successivamente all’intervenuta efficacia del Conferimento Azienda
Sanitaria) tramite i flussi finanziari derivanti dallo svolgimento dell’attività
caratteristica di impresa;
(iv) quanto ai titolari dei Crediti di Classe 4 da Fondazione, grazie al
corrispettivo incassato dalla vendita delle quote del Fondo Immobiliare, in
proporzione al loro credito in linea capitale alla Data di Riferimento (senza
considerare gli interessi di mora);
(v) quanto ai Crediti di Classe 9, da Fondazione (prima dell’intervenuta
efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria) e da Newco (successivamente
all’intervenuta efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria) mediante i
flussi finanziari derivanti dallo svolgimento dell’attività caratteristica di
impresa e mediante l’operatività di factoring.
Nell’illustrare nel dettaglio la composizione delle classi, la percentuale di
soddisfazione dei relativi crediti e il conseguente diritto di voto FSM ha
partitamente esposto le ragioni per cui ai creditori appartenenti a ciascuna
delle suddette classi deve essere riconosciuto tale diritto nell’ambito della
procedura di concordato preventivo; non senza precisare, in ogni caso, “che
la materia del voto è - come noto - rimessa alle valutazioni degli organi
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della procedura e segnatamente del Giudice Delegato; ne consegue che
quanto proposto da FSM in relazione al voto dei creditori (soprattutto con
riferimento ai creditori titolari dei Crediti di Classe 1, dei Crediti di Classe
2, dei Crediti di Classe 5, dei Crediti di Classe 6, dei Crediti di Classe 7) è
da intendersi come frutto della prudente valutazione effettuata dalla
Fondazione stessa (anche sulla base dei principi di legge e degli
orientamenti della giurisprudenza più recente) e, dunque, senza pregiudizio
delle interpretazioni (eventualmente diverse) che saranno assunte dagli
organi della procedura” (ivi, p. 66).
In particolare:
La classe 1 è composta dalla Regione Lombardia, la quale vanta nei
confronti della Fondazione un credito contestato ex art. 176 L. Fall pari a
Euro 230.833.000,00, pari al petitum del giudizio promosso in sede penale
dalla Regione Lombardia nei confronti della Fondazione quale responsabile
civile, per i fatti con profili di rilevanza penale contestati a figure apicali
della Fondazione, che all’epoca ricopriva la carica di direttore generale (i
“Crediti di Classe 1”);
La Proposta concordataria di FSM prevede la soddisfazione dei Crediti di
Classe 1 secondo quanto previsto nell’Accordo FSM/Regione Lombardia, (i
cui termini e condizioni sono stati descritti nel capitolo X, par. 10.1.2), vale
a dire, “Considerati gli impegni e rinunce della Fondazione ai sensi
dell’Accordo FSM/Regione Lombardia, la soddisfazione dei Crediti di
Classe 1 ammonta a Euro 13.312.781,00 a titolo di acconto non ripetibile
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dell’ammontare complessivo dei Crediti di Classe 1, fermo restando che -
come previsto ai sensi dell’Accordo FSM/Regione Lombardia - ove
quest’ultima riproponesse in sede civile l’azione risarcitoria proposta nei
confronti della Fondazione, la Regione Lombardia potrà unicamente
rivalersi sulle azioni della Newco che saranno sottoscritte dalla Fondazione
a seguito del Conferimento Azienda Sanitaria e che saranno costituite in
pegno in favore della Regione Lombardia su sua richiesta. In tal modo, la
soddisfazione della Regione Lombardia sarà sull’equity di Newco e, quindi,
strutturalmente subordinata ai creditori di Newco” (così il ricorso ex art.
160 e ss. L.F., pag. 66).
Per quanto riguarda il diritto di voto riconosciuto alla Regione, “Ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 177, comma 1, l. fall., si ritiene che la Regione
Lombardia abbia diritto di voto nell’ambito della procedura di concordato
preventivo di FSM per l’intero ammontare della pretesa creditoria azionata
da quest’ultima [...]. Al riguardo, si ritiene infatti che, ai fini della misura
del voto, il piano di concordato non possa prescindere dalla considerazione
dell’intero credito - ancorché “contestato” - atteso che detto piano deve
rappresentare tutte le passività (ivi incluse quelle potenziali e quelle oggetto
di contestazione) cui il patrimonio del debitore è, o può essere, esposto”
(così il ricorso ex art. 160 e ss., p. 67).
La classe 2 è composta dai titolari di crediti relativi ai vari contenziosi
pendenti nei confronti della Fondazione aventi ad oggetto principalmente la
responsabilità “medica” della Fondazione, i quali vantano nei confronti della
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 254
Fondazione crediti contestati per un totale di Euro 22.164.917,82, vale a dire
per l’importo complessivo dei petita dei vari giudizi promossi nei confronti
della Fondazione (i “Crediti di Classe 2”), riguardo ai quali FSM ha
allegato, nel proprio ricorso, un documento riepilogativo dei vari contenziosi
pendenti nei confronti della Fondazione, con puntuale indicazione delle parti
(ivi inclusi i terzi chiamati in causa), del Tribunale presso cui pende la
controversia, dello stato del giudizio e della pretesa azionata nei confronti
della Fondazione.
La Proposta di FSM prevede la soddisfazione dei Crediti di Classe 2
“mediante il pagamento a tali creditori dell’importo cui FSM sarà
condannata con sentenza passata in giudicato, con un importo massimo del
15% della pretesa azionata in giudizio, al netto degli importi che - con
riguardo principalmente ai contenziosi vertenti sulla responsabilità medica
della Fondazione e nel caso in cui vi sia una copertura assicurativa attiva e
operante - saranno risarciti alla controparte vittoriosa dall’assicurazione
della Fondazione opportunamente chiamata in giudizio al fine di manlevare
e tenere indenne la Fondazione stessa dall’accoglimento - anche parziale -
delle pretese attoree. Qualora l’assicurazione dovesse liquidare parte del
danno, FSM dedurrà l’importo liquidato dall’assicurazione o, nel caso
questo intervenga successivamente, si surrogherà al creditore contestato.
Al fine di consentire il soddisfacimento dei titolari dei Crediti di Classe 2
secondo i termini e le condizioni di cui alla Proposta, entro e non oltre 120
giorni dalla data di Omologa Definitiva, la Fondazione depositerà presso
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 255
un conto corrente vincolato in favore della procedura l’importo di Euro
2.592.739,21 pari al 15% dell’ammontare complessivo dei petita formulati
in giudizio dai creditori titolari dei Crediti di Classe 2, con istruzioni
irrevocabili di procedere al pagamento in favore di tali soggetti per un
importo pari a quello cui la Fondazione sarà condannata e con un tetto
massimo del 15% della relativa pretesa (o per un importo pari a quello
determinato nell’ambito di eventuali accordi transattivi raggiunti, purché
inferiore al 15% della pretesa), al netto degli importi che - con riguardo
principalmente ai contenziosi vertenti sulla responsabilità medica della
Fondazione e nel caso in cui vi sia una copertura assicurativa attiva e
operante - saranno risarciti alla controparte vittoriosa dall’assicurazione
della Fondazione opportunamente chiamata in giudizio al fine di manlevare
e tenere indenne la Fondazione stessa dall’accoglimento - anche parziale -
delle pretese attoree.
Resta inteso che, con riguardo a ciascun contenzioso pendente, gli eventuali
importi che - nel rispetto dei termini e condizioni del Piano e della Proposta
- non dovessero essere destinati al soddisfacimento dei titolari di Crediti di
Classe 2 riguardati da detto contenzioso (sia a seguito dell’intervenuta
condanna, che dell’eventuale stipula di transazioni con i creditori titolari di
Crediti di Classe 2 a condizione che l’esborso della Fondazione - al netto di
quanto pagato dall’assicurazione - sia inferiore al 15% del petitum),
ritorneranno di volta in volta nella piena disponibilità della Fondazione.
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 256
Come già esposto per i Crediti di Classe 1, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 177, comma 1, l. fall., si ritiene che i titolari dei Crediti di Classe 2
abbiano diritto di voto all’interno del concordato preventivo di FSM per
l’intero ammontare della pretesa creditoria azionata da tali creditori nei
confronti della Fondazione nei vari giudizi. Come detto, infatti, si ritiene
che, ai fini della misura del voto, il piano di concordato non possa
prescindere dalla considerazione dell’intero credito - ancorché
“contestato” - atteso che il piano di concordato deve rappresentare tutte le
passività (ivi incluse quelle potenziali e quelle oggetto di contestazione) cui
il patrimonio del debitore è, o può essere, esposto” (così il ricorso ex art.
160 e ss L.F., p. 68 e ss.)
La classe 3 è composta dai creditori titolari di crediti chirografari che, in
virtù delle caratteristiche del rapporto in essere con la Fondazione, sono
considerati “essenziali” per lo svolgimento e la continuazione da parte della
Fondazione della propria attività di impresa; detti crediti (i “Crediti di
Classe 3”) ammontano a un totale di euro 10.587.447,05. Secondo quanto
esposto dalla ricorrente, “l’essenzialità di tali creditori è dovuta al fatto che:
(a) alcuni creditori (ad esempio, alcuni creditori commerciali aventi
natura di enti pubblici, in particolare ASL) sono essenziali per assicurare il
rispetto da parte della Fondazione dei c.d. “livelli essenziali assistenziali”.
E’ appena il caso di evidenziare che il Piano prevede che il rapporto con
tali soggetti prosegua anche a seguito del conferimento in Newco
dell’azienda sanitaria di proprietà della Fondazione.
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 257
Si aggiunga che alcuni di tali creditori sono anche clienti della Fondazione
e pertanto generano un fatturato che riveste fondamentale importanza per
l’attività imprenditoriale della Fondazione stessa. Più in particolare il
credito di tali soggetti è una percentuale del fatturato della Fondazione,
sicché per l’attività imprenditoriale di quest’ultima è essenziale la
prosecuzione dei rapporti contrattuali con tali soggetti;
(b) altri creditori dispongono dell’autorità di impedire la prosecuzione
da parte della Fondazione della propria attività di impresa (si tratta, ad
esempio, della Procura di Milano, che vanta nei confronti della Fondazione
un credito di Euro 1 milione a seguito del “patteggiamento” di cui si è dato
conto nel precedente § IV). Il mancato pagamento di tali importi in misura
integrale causerebbe l’adozione di provvedimenti da parte di tali soggetti
pubblici capaci di procurare blocco od ostacolo significativo dell’attività di
impresa della Fondazione e di mettere quindi a serio rischio la possibilità
per la Fondazione di dare esecuzione al Piano di concordato che, come più
volte evidenziato, presuppone la continuità dell’attività di impresa della
Fondazione medesima” (ivi, p. 70).
La Proposta di FSM prevede che i Crediti di Classe 3 siano soddisfatti
mediante il pagamento a tali creditori del 100% del loro credito, effettuato in
20 rate mensili costanti a decorrere dal quinto mese successivo alla data
dell’Omologa Definitiva. Tale percentuale di soddisfacimento, secondo la
debitrice, “si giustifica alla luce del fatto che, come accennato, tali creditori
devono essere considerati in grado di condizionare - se non impedire -
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 258
l’attività di impresa della Fondazione, sicché una loro soddisfazione in
misura inferiore a quella integrale potrebbe mettere in pericolo la
prosecuzione dell’attività della Fondazione e l’esecuzione del Piano (che,
appunto, si fonda su tale continuità)” (ibidem).
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 177, comma 1, l. fall. i titolari dei
Crediti di Classe 3 hanno diritto di voto per l’intero ammontare dei rispettivi
crediti.
La classe 4 è composta dai titolari di crediti commerciali chirografi, per un
totale di Euro 65.461.146,39, ed include i fornitori e, in generale, gli altri
creditori non appartenenti ad alcuna delle altre Classi. Accoglie, altresì, i
creditori con privilegio speciale IVA declassati al chirografo per inesistenza
del bene su cui insiste il privilegio. Come illustrato nel ricorso, “L’IVA
relativa a tutti i debiti verso i creditori commerciali viene quindi quasi
interamente considerata chirografaria, non sussistendo alcuno dei beni su
cui farla rivalere come privilegio speciale ad eccezione di beni in relazione
ai quali il privilegio speciale è pari a circa Euro 500.000; ciò avvalendosi
della facoltà concessa dall’art. 160, comma 2, l. fall. che - secondo il
recente orientamento della Corte di Cassazione (si veda Cass. 6 novembre
2013, n. 24970) - è applicabile non solo in caso di incapienza del bene
posto a garanzia, ma anche in caso di insussistenza dello stesso nel
compendio destinato ai creditori. A tal fine, la Fondazione ha conferito
apposito incarico al Dott. Andrea Corti e al Dott. Francesco Carnevali, i
quali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 160, comma 2, l. fall., hanno
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 259
attestato che nel patrimonio della Fondazione esistono scorte di magazzino
per i quali opera il privilegio speciale ex art. 2758, comma 2, c.c. il cui
valore è pari a circa Euro 500.000,00, laddove per le forniture di
magazzino distinte da queste ultime, è ipotizzabile l’insussistenza o non
individuabilità di alcun bene o valore sul quale il privilegio possa trovare
collocazione” (così il ricorso ex art. 160 e ss., p. 70).
La proposta originaria di FSM prevedeva la soddisfazione di tali creditori
mediante l’assegnazione, in loro favore, a titolo di datio in solutum , di
strumenti finanziari partecipativi del valore nominale complessivo di Euro
56 milioni emessi da un veicolo di smobilizzo costituito ad hoc (VSS) a
fronte dell’apporto da parte della Fondazione di 112 quote del Fondo
Immobiliare
Nelle more della redazione della presente relazione, come detto, FSM è
addivenuta ad un accordo con TCP Hospitals, che prevede l’acquisto, da
parte di quest’ultima, delle 112 quote del Fondo Immobiliare
originariamente destinate all’assegnazione diretta ai creditori di classe 4, a
fronte della corresponsione di euro 56 milioni.
Pertanto, il Piano definitivo prevede ora il soddisfacimento dei creditori
appartenenti alla classe 4, utilizzando i proventi derivanti dalla cessione da
parte di FSM a TCP delle citate quote, per lo stesso ammontare
originariamente previsto (al netto dei costi connessi all’Accordo con TCP),
con evidente miglioramento, in termini di certezza di realizzo, per i creditori
stessi.
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 260
La classe 5 è composta dagli Istituti di Credito Fondo Immobiliare, vale a
dire gli istituti di credito titolari di crediti garantiti da ipoteche sugli
Immobili Apportati al Fondo.
La soddisfazione di tali creditori prevede una soddisfazione delle loro
pretese in misura pari al 100% del loro credito, a fronte di un
riscadenziamento di quest’ultimo in 15 anni, secondo le modalità previste in
seno all’Accordo Fondazione/Prelios/Istituti di Credito Fondo Immobiliare,
che prevedono che “il debito della Fondazione verso tali creditori sarà
accollato dal Fondo Immobiliare (con effetto liberatorio per la Fondazione
subordinatamente all’intervenuta efficacia del Conferimento Azienda
Sanitaria), per un totale di Euro 46.817.522,02”(ivi, p. 72).
La FSM ha inteso attribuire a codesti creditori diritto di voto per l’intero
ammontare del loro credito, e ciò in quanto “la circostanza che la Proposta
preveda la soddisfazione integrale in denaro dei Crediti di Classe 5 non è in
alcun modo ostativa al riconoscimento - ai sensi dell’art. 177, comma 1, l.
fall. - ai creditori titolari dei Crediti di Classe 5 del diritto di voto per
l’intero ammontare del loro credito, in quanto il Piano prevede, da un lato,
un riscadenziamento di 15 anni di tali crediti, quindi superiore al termine
annuale previsto dall’art. 186-bis, comma 2, lett. (c), l. fall. e, dall’altro
lato, che i suddetti creditori siano soddisfatti da un soggetto diverso (cioè il
Fondo Immobiliare) rispetto al debitore originario con liberazione della
Fondazione.”.
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 261
La classe 6 è composta dagli Istituti di Credito Newco titolari di crediti
garantiti da ipoteche sugli immobili che saranno conferiti dalla Fondazione a
Newco mediante il Conferimento Azienda Sanitaria; ai sensi dell’Accordo
Fondazione / Istituti di Credito Newco, il debito della Fondazione verso tali
creditori sarà accollato da Newco con effetto liberatorio per la Fondazione
(subordinatamente all’intervenuta efficacia del Conferimento Azienda
Sanitaria), per un totale di Euro 13.650.923,51. Questa classe comprende il
credito vantato da Unione Banche Italiane s.c.p.a. nei confronti della
Fondazione assistito da ipoteca sull’immobile di proprietà della Fondazione
sito in Milano, via Dardanoni 7, per la sola parte corrispondente al valore di
stima dell’immobile; mentre la quota eccedente tale valore è stata declassata
a chirografo ed inserita nella classe 7.
La Proposta prevede che i creditori titolari dei Crediti di Classe 6, a fronte di
un riscadenziamento del loro credito in 15 anni, siano soddisfatti da Newco
in misura pari al 100% del loro credito, secondo i termini e condizioni
previsti dall’Accordo Fondazione / Istituti di Credito Newco. La
soddisfazione integrale in denaro dei crediti di tale classe, secondo la
ricorrente, non risulta ostativa al riconoscimento ai relativi creditori del
diritto di voto per l’intero ammontare, in quanto “ da un lato, il Piano
prevede un riscadenziamento di 15 anni di tali crediti, quindi superiore al
termine annuale previsto dall’art. 186-bis, comma 2, lett. (c), l. fall. e,
dall’altro lato, il medesimo Piano prevede che i suddetti creditori siano
soddisfatti da un soggetto diverso (cioè Newco) dal debitore originario con
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 262
liberazione della Fondazione” (ivi, p. 75); né risulta tale la sottoscrizione
dell’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco, per le stesse ragioni
esposte per i titolari dei Crediti di Classe 5.
La classe 7 è composta dagli Istituti di Credito Newco chirografari, il cui
rapporto contrattuale con la Fondazione verrà trasferito a Newco mediante il
Conferimento Azienda Sanitaria; ai sensi dell’Accordo Fondazione / Istituti
di Credito Newco, il debito della Fondazione verso tali creditori sarà
accollato da Newco con effetto liberatorio per la Fondazione
(subordinatamente all’intervenuta efficacia del Conferimento Azienda
Sanitaria), per un totale di Euro 67.754.905,49. Si ricorda che detta classe
include: (i) la posizione di Banca Popolare dell’Emilia Romagna, in virtù
della sua intervenuta adesione, in data 30 aprile 2015, all’accordo Newco;
(ii) la porzione del credito vantato da Unione Banche Italiane s.c.p.a. nei
confronti della Fondazione assistito da ipoteca sull’immobile di proprietà di
FSM sito in Milano, via Dardanoni 7, per la parte ritenuta non capiente ( ai
sensi della relazione giurata redatta ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
160, comma 2, l. fall. del Dott. Andrea Corti e del dott. Francesco Carnevali,
allegata al ricorso);
La Proposta di FSM prevede che i creditori della Classe 7, a fronte di un
riscadenziamento del loro debito in 10 anni, siano soddisfatti in misura pari
al 100% del loro credito, secondo i termini e condizioni elencati
dall’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 263
Per le medesime ragioni esposte con riferimento ai titolari dei crediti delle
classi 5 e 6, la ricorrente ha attribuito agli appartenenti alla presente classe
diritto di voto per l’intero ammontare dei rispettivi crediti.
La classe 8 è composta da Ifitalia s.p.a., la quale è titolare di crediti
chirografari per anticipazioni assistite da cessioni di credito per un totale di
Euro 3.722.813,73. La Proposta prevede che il credito di Ifitalia sia
soddisfatto in misura pari al 100%, ai termini e condizioni previsti
dall’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco, vale a dire “mediante
l’incasso di tutti i crediti sanitari ceduti pro solvendo alla Data di
Riferimento e, con riferimento agli eventuali importi insoluti, mediante
imputazione del 5% delle anticipazioni concesse da Ifitalia s.p.a. sulla base
di una linea di factoring di Euro 10 milioni che Ifitalia s.p.a. si impegna a
mantenere per l’intero orizzonte di Piano a valere su crediti ceduti a partire
dalla data di omologa, fino ad un massimo di Euro 1,087 per anno, e
comunque non oltre i due anni successivi alla data di Omologa Definitiva)”
(ivi, p. 76); e che la creditrice abbia diritto di voto per l’intero ammontare
del proprio credito.
La classe 9 era originariamente composta da Factorit s.p.a. e Banca Popolare
dell’Emilia Romagna s.c.a.r.l., titolari di crediti chirografari (a titolo,
rispettivamente, di contratti di factoring stipulati con la Fondazione e di
linee di credito per anticipi salvo buon fine) per un totale di Euro
2.841.457,46.
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 264
Come anticipato, la sopravvenuta adesione da parte della Banca Popolare
dell’Emilia Romagna all’Accordo Newco ha comportato lo spostamento
della relativa posizione dalla classe 9 alla classe 7; mentre l’integrale
soddisfacimento della Factorit (attraverso la riscossione dei crediti
autoliquidanti da questa acquistati in epoca anteriore al deposito del ricorso
ex art. 161, comma 6, l. fall.) ha determinato la conseguente espunzione
della nona classe, esclusivamente composta, una volta provveduto al
trasferimento della Banca Popolare dell’Emilia Romagna nella settima
classa, dalla società di factoring.
Il numero delle classi è stato, tuttavia, ripristinato nel Piano rivisto mediante
la creazione di una nuova classe ad hoc (classe 9), che include i creditori
ASL di Torino 2 e ASL di Novara, titolari di crediti, contestati da FSM, per
un importo complessivo pari a Euro 2.300.198,54 (cd. “contenzioso
PPRI”)89
.
Ed invero, le due ASL piemontesi hanno richiesto a FSM l’emissione di
note di credito, per un importo complessivo pari a Euro 2.300.198,54, a
fronte di verifiche effettuate rispettivamente negli anni 2010 (presso la
struttura di Torino) e 2010 e 2013 (presso la struttura di Veruno), in quanto
contestano il mancato riconoscimento del 100% delle relative prestazioni.
La richiesta si basa sull’assenza di una scheda contenente una proposta di
percorso riabilitativo individuale («PPRI») firmata dal fisiatra
89
Il piano considera un importo maggiore (Euro 4.221.313,42), includendo anche le pretese
potenziali delle due ASL piemontesi, non ancora formalmente contestate,
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 265
dell’ASL/della struttura inviante; tuttavia, FSM ritiene che tale scheda non
fosse necessaria al fine del riconoscimento e che, in ogni caso, le prestazioni
sono state effettuate e sono state riconosciute come appropriate nella
sostanza; è stato quindi presentato ricorso avverso le richieste di note
d’accredito delle ASL.
Le suddette ASL hanno effettuato controlli anche per gli anni 2011, 2012 e
2014 e, sulla base dei verbali finali rilasciati, la ricorrente ha ipotizzato, in
caso di adozione della medesima prassi, la possibile richiesta di emissione di
ulteriori note di credito per complessivi Euro 1.921.114,88; non senza
precisare che, in tale eventualità, provvederà a presentare ricorso anche
avverso dette note, per le medesime motivazioni.
La Proposta concordataria prevede il pagamento dell’importo a cui FSM
sarà condannata in sede definitiva, con un massimo pari al minore tra il
3,6% della pretesa e Euro 150.000; al fine di soddisfare i titolari dei crediti
di classe 9 (e i relativi costi legali connessi), FSM depositerà l'importo di
Euro 150.000, pari al 3,6% dell'ammontare dei petita stimati.
Riassumendo quanto precede, la Proposta di FSM contempla, in definitiva:
(a) il pagamento integrale delle spese di procedura e degli altri debiti da
soddisfarsi in prededuzione (stimati da FSM in complessivi Euro
8.082.519,14);
(b) il pagamento integrale dei creditori di FSM assistiti da privilegio
generale sui beni di quest’ultima (pari a complessivi Euro 32.738.189,69)
entro 12 mesi dalla data di definitiva omologa del concordato preventivo;
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(c) la soddisfazione non integrale dei Crediti di Classe 1 mediante
pagamento in danaro dell’importo a titolo di acconto non ripetibile pari a
Euro 2.500.000 (e in caso di soccombenza il saldo sarà soddisfatto a valere
sulle azioni di Newco - azioni su cui sarà costituito pegno a favore di
Regione Lombardia) secondo i termini e condizioni previsti nell’Accordo
FSM/Regione Lombardia, descritto al par. 10.1.2;
(d) la soddisfazione non integrale dei Crediti di Classe 2 mediante
pagamento in denaro dell’importo cui la Fondazione sarà condannata in via
definitiva con un importo massimo pari al 15% della condanna, al netto
degli importi che saranno corrisposti dall’assicurazione.;
(e) la soddisfazione integrale dei Crediti di Classe 3 mediante
pagamento in denaro dell’importo pari al 100% di ciascun credito in n. 6
rate mensili costanti a partire dal mese successivo alla data di Omologa
Definitiva e comunque non oltre il termine ultimo del 31/12/2016;
(f) la soddisfazione non integrale dei Crediti di Classe 4 mediante
pagamento in denaro di un importo pari a complessivi Euro 56 milioni, “al
netto dei costi degli advisor e della Structuring Fee connesse all’Accordo
TCP quantificati in complessivi €1,6m”90
(corrispondente a circa l’83,1%
dell’ammontare dei crediti vantati nei confronti di FSM dai creditori
chirografari commerciali titolari dei Crediti di Classe 4);
(g) la soddisfazione integrale dei Crediti di Classe 5 ai termini e
condizioni previsti dall’Accordo Fondazione / Prelios / Istituti di Credito
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 267
Fondo Immobiliare, fermo restando che tali creditori saranno soddisfatti
esclusivamente da Fondazione (prima) e dal Fondo Immobiliare (poi), atteso
che - per effetto di quanto previsto dall’Accordo Fondazione / Prelios /
Istituti di Credito Fondo Immobiliare - questi ultimi si sono impegnati a
liberare la Fondazione da qualsiasi obbligazione nei loro confronti
subordinatamente all’intervenuta efficacia del Conferimento Azienda
Sanitaria;
(h) la soddisfazione integrale dei Crediti di Classe 6 ai termini e
condizioni previsti dall’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco,
fermo restando che tali creditori saranno soddisfatti esclusivamente da
Fondazione (prima) e da Newco (poi), atteso che - per effetto di quanto
previsto dall’Accordo Fondazione / Prelios / Istituti di Credito Newco -
questi ultimi si sono impegnati a liberare la Fondazione da qualsiasi
obbligazione nei loro confronti subordinatamente all’intervenuta efficacia
del Conferimento Azienda Sanitaria;
(i) la soddisfazione integrale dei Crediti di Classe 7 ai termini e
condizioni previsti dall’Accordo Fondazione / Istituti di Credito Newco,
fermo restando che tali creditori saranno soddisfatti esclusivamente da
Fondazione (prima) e da Newco (poi), atteso che - per effetto di quanto
previsto dall’Accordo Fondazione / Prelios / Istituti di Credito Newco -
questi ultimi si sono impegnati a liberare la Fondazione da qualsiasi
90
Fonte: Proposta di concordato in continuità - Sezione 2, pag. 27.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
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obbligazione nei loro confronti subordinatamente all’intervenuta efficacia
del Conferimento Azienda Sanitaria;
(j) la soddisfazione integrale dei Crediti di Classe 8 ai termini e
condizioni previsti dall’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco,
fermo restando che tali creditori saranno soddisfatti esclusivamente da
Fondazione (prima) e da Newco (poi), atteso che - per effetto di quanto
previsto dall’Accordo Fondazione/Prelios/Istituti di Credito Newco - questi
ultimi si sono impegnati a liberare la Fondazione da qualsiasi obbligazione
nei loro confronti subordinatamente all’intervenuta efficacia del
Conferimento Azienda Sanitaria;
(k) la soddisfazione dei Crediti di Classe 9 in misura pari all’importo cui
Fondazione sarà condannata in via definitiva, con un massimo pari al
minore tra il 3,6% della pretesa ed euro 150.000,00 complessivi.
* * *
8.5 I tempi di pagamento. Rinvio
La debitrice, in relazione ai tempi di esecuzione della Proposta, tenuto conto
della stimata tempistica di realizzo dell’attivo e, in particolare, del contenuto
dei diversi Accordi stipulati, ha segnalato che il Piano della Fondazione avrà
durata quinquennale (2014-2019); sebbene i tempi di soddisfacimento di
alcuni creditori siano ben maggiori (ad esempio, la Proposta prevede che la
soddisfazione degli Istituti di Credito avvenga in un orizzonte temporale di
circa 15 anni, termine che è il risultato degli accordi negoziali contenuti
negli accordi para-concordatari).
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 269
La peculiarità consistente nello iato temporale tra la durata del piano e i
tempi di soddisfazione dei creditori concorsuali, potenzialmente suscettibile
di riverberarsi sul termine in cui il Piano possa ritenersi “eseguito”
(coincidente, ad avviso della Fondazione, nel momento in cui la debitrice si
trovi nuovamente in una condizione di equilibrio finanziario,
contestualmente all’eliminazione dello stato di crisi), con conseguente
cessazione di ogni controllo da parte del Tribunale e degli organi della
procedura, sarà oggetto di puntuale analisi nel successivo par. 10.1.5,
dedicato alle considerazioni sulla durata del piano, cui in questa sede si
rimanda.
* * *
8.6 La relazione dell’esperto attestatore
Il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo presentato dalla FSM è
stato corredato dalla relazione ex art. 161, 3° comma, l.fall., redatta
dall’esperto attestatore, individuato dalla società nella persona del dott.
Alberto Guiotto, dottore commercialista iscritto all'Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma.
In questa sede conviene ripercorrere l’iter logico argomentativo
dell’elaborato predisposto dall’esperto, affinché i creditori chiamati al voto
possano effettuare una piena e consapevole valutazione dell’attuale proposta
concordataria ed esprimere in tal modo un consenso (o dissenso) informato.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 270
Onde poter formulare il proprio giudizio, il dott. Guiotto ha affermato di
avere espletato la propria attività di verifica concretizzata, di fatto, nei
seguenti incombenti:
“- attività di verifica diretta, secondo la best practice in materia di revisione
e di controllo contabile;
- esame dei principali rapporti obbligatori in corso, ivi compresi, i contratti
di pegno e le fidejussioni in essere;
- colloqui, incontri e interviste con gli Amministratori e con i soggetti che
sovraintendono la formazione dei dati aziendali;
- confronti con gli Advisors e i Legali in merito ai criteri di determinazione
dei valori stimati e delle passività potenziali;
- confronto con la Società di Revisione, cui è affidato il controllo contabile e
la verifica della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di
gestione;
- colloquio con l'organismo di vigilanza” (così la relazione di attestazione,
p. 13 e 14)
L’esperto ha altresì specificato come “Per quanto riguarda i dati di Piano
ricavabili dalla contabilità aziendale, l'Attestatore ha provveduto a riscontri
puntuali con la documentazione contabile e contrattuale sottostante. Per
quanto concerne, invece, i valori stimati il Professionista ha, di volta in
volta, verificato i presupposti e la coerenza logica delle stime effettuate
evidenziando, in taluni casi, le proprie differenti valutazioni. L'Attestatore
segnala fin d'ora, peraltro, come una mera divergenza nelle stime possa non
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 271
essere idonea, di per sé sola, a inficiare il suo giudizio sulla veridicità dei
dati aziendali” (ibidem).
Dopo aver illustrato i criteri che hanno ispirato la propria attività di verifica,
il dott. Guiotto, onde formulare il giudizio in ordine alla veridicità dei dati
aziendali, ha proceduto alla disamina delle singole poste dell’attivo e del
passivo, in modo da verificarne la consistenza, senza rilevare elementi di
anomalia tali da inficiare l’attendibilità dei dati contabili di partenza e di
quelli previsionali.
L’esperto ha poi provveduto ad effettuare la “Sensitivity Analysis” sulle
variabili del Piano maggiormente esposte a possibili scostamenti, allo scopo
di verificare la tenuta del Piano nei due principali scenari potenzialmente
peggiorativi rispetto alle previsioni formulate dal Management, rilevando, in
entrambi i casi, che “I parametri finanziari previsti dall'Accordo risultano
idonei a consentire la sostenibilità dello scenario considerato”. (così la
relazione di attestazione, pp. 122 - 123)
L’indagine dell’esperto si è poi incentrata sull’aspetto della fattibilità del
piano di concordato, con riguardo al quale il dott. Guiotto ha affermato che
“i flussi finanziari netti disponibili a regime al servizio del debito
consentirebbero ragionevolmente, al termine dell'orizzonte di Piano, il
rimborso del debito residuo a medio-lungo termine con un processo
amortizing "alla francese" a rata costante in un termine breve, pari a 4
anni”, e pertanto “Alla luce delle considerazioni esposte, il sottoscritto
Professionista Attestatore ritiene che il Piano sia ragionevolmente idoneo a
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 272
consentire il riequilibrio dell'esposizione finanziaria della Fondazione” (ivi,
p. 129).
Infine, con riguardo alla migliore soddisfazione del ceto creditorio, la
modalità e il valore di liquidazione degli immobili, le prospettive di incasso
dei crediti e l’attenuazione dei rischi connessi al contenzioso con la Regione
Lombardia, sono apparse all’Attestatore circostanze “più che sufficienti a
dimostrare inequivocabilmente la convenienza della soluzione proposta per
i creditori concorsuali rispetto all'alternativa fallimentare, e
conseguentemente la funzionalità della continuità aziendale al migliore
soddisfacimento dei creditori” (ivi, p.131).
L’esperto ha altresì specificato esservi, “peraltro, elementi di convenienza
non idonei a supportare la valutazione richiesta dall'art. 186 bis, primo
comma, lett. b) L. Fall. ma che comunque, a parere dell'Attestatore,
meritano di essere evidenziati. Ci si riferisce, in particolare, al
mantenimento del livello occupazionale, alla prosecuzione dell'attività di
assistenza sanitaria di eccellenza offerta da Fondazione Salvatore Maugeri
e all'utilità generata dalla possibilità, per larga parte dei fornitori, di
proseguire anche negli anni a venire il rapporto commerciale il loro cliente
FSM” (ibidem).
Il dott. Guiotto ha pertanto concluso la propria relazione dando atto:
“- che il Piano concordatario, conformemente a quanto richiesto
dall'art. 186 bis, primo comma, lett. a), L. Fall. contiene un'analitica
indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 273
impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di
copertura;
- che, all'esito delle indagini compiute con riferimento alla veridicità
dei dati aziendali, non sono emersi elementi di anomalia tale da indurre
l'Attestatore a ritenere non attendibili i dati contabili ed extracontabili di
partenza;
- sulla base dell'esame degli elementi a supporto della formulazione
del Piano, di non essere venuto a conoscenza di fatti o informazioni tali da
far ritenere, alla data della presente Relazione, che le ipotesi formulate e gli
elementi considerati non forniscano una base coerente e ragionevole per la
predisposizione dei dati previsionali;
- che i dati previsionali sono stati predisposti utilizzando coerentemente le
ipotesi e le assumptions del Piano;
- che, tenuto conto dei fattori di rischio ai quali l'impresa è esposta e le
stime previsionali formulate, non sono emersi elementi che possano indurre
l'Attestatore a ritenere che il Piano non sia ragionevole o fattibile;
- che, dalle indagini effettuate e dalle considerazioni svolte, l'esecuzione del
piano concordatario con continuità aziendale appare più conveniente per i
creditori concorsuali rispetto all'alternativa liquidatoria”; (ivi, p.131-132)
e così attestando “ai sensi dell'art. 161, terzo comma, e dell'art. 186 bis,
primo comma, lett. b), L. Fall.:
· la veridicità dei dati aziendali su cui si basa il Piano;
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 274
· la fattibilità del Piano del concordato preventivo di Fondazione
Salvatore Maugeri;
· la funzionalità della prosecuzione dell'attività di impresa, così come
prevista dal Piano, al migliore soddisfacimento dei creditori.” (ibidem)
L’esperto ha altresì attestato il Piano Rivisto in data 4 aprile 2016.
Come indicato nella Premessa della presente relazione ex art. 172 L.F., in
considerazione del lasso temporale estremamente ridotto, intercorso tra il
deposito della predetta attestazione integrativa ed il termine assegnato agli
Scriventi per il deposito della presente, non è stato possibile esaminare
compiutamente il documento.
Qualora, tuttavia, dovessero emergere significativi elementi aggiuntivi e/o
criticità dall’esame della relazione di attestazione, ad oggi non a conoscenza
del team commissariale, gli Scriventi provvederanno a darne informazione
in sede di adunanza dei creditori.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 275
Capitolo IX
L’analisi del piano industriale di Newco e del piano
finanziario di FSM alla base della proposta di concordato.
9.1 Piano industriale – cenni essenziali
Il Piano predisposto dalla debitrice, come illustrato al precedente capitolo
“VIII Descrizione del piano e della proposta di concordato definitivi”,
prevede che FSM conferisca ad una costituenda società (di seguito anche
solo “Newco”) “l’intera azienda sanitaria (eventualmente tramite più
conferimenti di rami di azienda) entro 12 mesi dall’omologa definitiva del
Concordato con continuità”91
.
L’operazione straordinaria in parola, che ha ad oggetto l’intera azienda
sanitaria, potrà essere effettuata, come specificato dalla debitrice, anche
mediante separati conferimenti di rami di azienda.
Perfezionata l’operazione di cui sopra, la cui efficacia è subordinata, oltre
all’intervenuta definitività del decreto di Omologa del Concordato
preventivo, alla conferma in capo a Newco degli accreditamenti92
e dei
riconoscimenti IRCCS necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria
esercitata attualmente dalla Fondazione, Newco gestirà l’azienda sanitaria in
assoluta continuità93
.
91
Riferimento: Linee guida del Piano Rivisto con l’Accordo TPC, sezione 2, pag. 9 92
Per l’analisi della tematica e delle criticità connesse, si rinvia al successivo Capitolo X,
par. 10.1.6. 93
Vedasi: Linee guida del Piano Rivisto con l’Accordo TPC, sezione 2, pag. 9: “Per
«Azienda Sanitaria» si intende il complesso dei beni (inclusi beni mobili, immobili,
materiali e immateriali), rapporti giuridici e contratti” organizzati da FSM per lo
svolgimento della propria attività di assistenza sanitaria come attualmente condotta.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 276
Come previsto dalla proposta concordataria, i flussi di cassa generati dalla
Newco saranno, in parte, impiegati per soddisfare i debiti concorsuali
conferiti nella stessa Newco e, in parte, costituiranno la provvista di FSM
per far fronte alle proprie obbligazioni; da ciò l’assoluta rilevanza, per
quanto attiene alla fattibilità del piano concordatario, della fondatezza del
piano industriale dell’azienda sanitaria predisposto da FSM con il supporto
del CERGAS “Centro di Ricerca sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e
sociale dell’Università Bocconi” (di seguito “CERGAS” o “Centro di
Ricerca”).
Considerata la tematica di natura prettamente tecnica, al fine di procedere
con i propri controlli, gli scriventi Commissari giudiziali si sono avvalsi,
previa autorizzazione del Tribunale, della collaborazione del Dott. Claudio
Macchi94
, che ha provveduto ad analizzare il piano industriale alla base del
piano concordatario, con particolare riferimento alla ragionevolezza delle
assunzioni circa i ricavi ed i costi previsionali.
Nel proprio elaborato il CERGAS fornisce preliminarmente la descrizione
del quadro macro economico del Sistema Sanitario Nazionale (di seguito
“SSN”), nonché del posizionamento strategico di FSM e dei suoi
competitors nel settore di riferimento; il Centro di Ricerca fornisce, quindi,
94
Per un approfondimento in merito ai consulenti di cui si è avvalso il team commissariale,
si rinvia al capitolo “IV La condotta della debitrice in costanza di procedura e l’attività
effettuata dai Commissari Giudiziali”.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 277
un’indicazione circa ricavi e costi previsionali nell’orizzonte di Piano (anni
2015-2019).
Per quanto attiene l’approfondimento degli aspetti e delle tematiche di
carattere generale, i Commissari Giudiziali rinviano al citato documento,
pagg. da 3 a 18.
Nel prosieguo del presente capitolo viene invece analizzato e commentato il
piano industriale in parola, specificamente per quanto attiene alle previsioni
economiche nello stesso contenute.
* * *
9.2 Previsioni economiche del piano industriale
Nel presente capitolo si esaminano i dati economici previsionali di maggior
interesse relativi a Newco che, a partire dalla data di efficacia del (o dei)
conferimenti di azienda (o dei rami di azienda), gestirà l’attività sanitaria
attualmente in capo a FSM ( si rinvia alla parte conclusiva del par. 9.4, per
ulteriori approfondimenti).
9.2.1 Ricavi previsionali
Si riporta di seguito il dettaglio dei ricavi attesi per gli anni 2015-2019, con
particolare evidenza dei ricavi da solvenza95
.
95
Fonte: CERGAS, Relazione a supporto del piano industriale di FSM, pagg. 21-28.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 278
Ricavi anni 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019
Proventi per degenza (entro regione) 179.133.322 179.133.322 179.133.322 179.133.322 179.133.322
Proventi per degenza (fuori regione) 26.816.972 26.816.972 26.816.972 26.816.972 26.816.972
Proventi per degenza da privati 1.718.242 1.718.242 1.718.242 1.718.242 1.718.242
Totale ricavi per DEGENZE 207.668.536 207.668.536 207.668.536 207.668.536 207.668.536
Prestaz. entro regione 29.163.512 29.163.512 29.163.512 29.163.512 29.163.512
Prestaz. fuori regione 3.679.692 3.679.692 3.679.692 3.679.692 3.679.692
Ricavi da ticket 3.857.255 3.857.255 3.857.255 3.857.255 3.857.255
Ricavi da libera professione 4.635.745 4.635.745 4.635.745 4.635.745 4.635.745
RICAVI PER PRESTAZIONI TOTALI 41.336.204 41.336.204 41.336.204 41.336.204 41.336.204
Altri ricavi 14.959.154 14.959.154 14.959.154 14.959.154 14.959.154
TOTALI ALTRI RICAVI 14.959.154 14.959.154 14.959.154 14.959.154 14.959.154
FUNZIONI SPECIALI 12.354.078 12.230.537 12.108.232 11.987.150 11.987.150
MAGG TARIFFARIA 11.012.510 11.012.510 11.012.510 11.012.510 11.012.510
RICERCA 7.296.589 7.296.589 7.296.589 7.296.589 7.296.589
TOT RICAVI DA FUNZ SPECIALI/
MAGG/ RICERCA
30.663.177 30.539.636 30.417.330 30.296.248 30.296.248
Sviluppo area Solvenza 2.000.000 3.600.000 8.300.000 10.300.000 11.005.100
Prog. Sviluppo 250.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Prog. Sviluppo industriale Radiello 0 300.000 750.000 1.250.000 1.250.000
TOTALE RICAVI 296.877.070 298.703.529 303.731.224 306.110.141 306.815.241
Gli scriventi precisano che i ricavi previsionali dell’esercizio 2015 sono stati
dal CERGAS quantificati come segue96
: “(…) nel 2015 (…) si prevede una
riduzione complessiva dei ricavi rispetto al 2014 (Totale ricavi:
296.877.070 milioni di euro) di cui il 95% per gestione caratteristica, il
2,5% da finanziamento da attività di ricerca finanziata dal Ministero della
Salute e 2,5% da “Altri ricavi””.
La previsione dei ricavi riferiti all’anno 2015 è stata sostanzialmente
replicata, eccezion fatta per quanto attiene alle prestazioni in regime di
solvenza, per le annualità successive.
In merito ai ricavi previsionali, nel proprio elaborato97
, il Dott. Macchi
evidenzia preliminarmente quanto segue.
96
Vedasi CERGAS, rel. cit., pag. 21 97
Vedasi, Dott. . Claudio Macchi, “Riflessioni sul piano industriale FSM, anche alla luce di
recenti modifiche del contesto”, pag. 3, all. sub 1 alla presente. Precisano gli scriventi che,
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 279
“Lo studio98
ipotizza, per il periodo considerato, una riduzione del
finanziamento dell’attività sanitaria complessivamente resa sull’ordine del
1% annuo.
Il trend è giustificato dai combinati effetti del prevedibile andamento delle
risorse assegnate al Fondo Sanitario Nazionale, poi ripartito tra le Regioni,
della evoluzione delle regole di gestione dei sistemi sanitari regionali, dagli
abbattimenti operati nell’unificazione su base nazionale della mobilità
interregionale, dai tetti introdotti sulla remunerazione del file F.
(…) La più rilevante azione di compenso ipotizzata è lo sviluppo di attività
in solvenza (produttiva di ricavi ulteriori rispetto al budget finanziato dal
sistema sanitario regionale), anche giovandosi delle opportunità derivanti
da una elevata capacità di Fondazione di attrarre pazienti extraregionali,
almeno per le strutture ubicate in Lombardia”.
Il Dott. Macchi precisa che, se “è certamente vera la maggiore e diffusa
propensione a ricorrere a prestazioni sanitarie a pagamento (…), anche
supportata dalla pressione assicurativa (…) e appare sempre più
tendenzialmente facilitata (se non promossa) da progressive intuibili
aperture nell’universo politico del nostro paese”, evidenti profili di criticità
sono connessi al “Rilevante peso attribuito alle previsioni di sviluppo
dell’area delle prestazioni in regime di solvenza”99
, in relazione alle quali
qui e nel prosieguo, le note di commento, le evidenze in grassetto e le sottolineature sono di
inserimento dei redattori. 98
CERGAS, Relazione a supporto del piano industriale di FSM
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 280
la debitrice ipotizza un trend di crescita che “consentirebbe la più che
quintuplicazione dei ricavi nel rapporto 2019 / 2015 (da 2 milioni di Euro
a 11 milioni), ottenibile tramite un loro incremento del 80% nel 2016, del
131% nel 2017, e di ulteriori 24% e 7% rispettivamente nel 2018 e
nell’ultimo anno considerato”.
Gli scriventi evidenziano, in particolare, quanto segue:
1) per conseguire un obiettivo tanto ambizioso, occorre necessariamente
sostenere ingenti investimenti, che, nel piano industriale in
commento, sono esclusivamente rappresentati da maggiori costi
ipotizzati per il personale dipendente, costi alberghieri, sanitari e
generali100
.
Il CERGAS ha, in particolare, previsto costi complessivi legati
all’incremento dell’attività di solvenza in un intorno pari al 70% dei
ricavi attesi per ciascuna annualità dell’orizzonte di piano101
.
2) Il ritorno nel tempo degli investimenti da sostenere al fine di
conseguire una crescita di ricavi tanto significativa non sembra essere
99
Vedasi, Dott. Claudio Macchi, “Riflessioni sul piano industriale FSM, anche alla luce di
recenti modifiche del contesto”, pagg. da 5 a 8. 100
Dott. Claudio Macchi, rel. cit. “(…) non viene presa in considerazione, pur in presenza
di una strategia non solo basata sul ricovero ospedaliero, una necessità di investimenti, se
non per la preventivata immissione di altro personale soprattutto impiegabile a supporto
dell’attività ambulatoriale”. 101
Vedasi, Dott. Claudio Macchi, rel. cit. “(…) Fissata una quota percentuale pari al 18%
per i ricoveri ed al 49% per gli ambulatori da destinarsi alla remunerazione dei medici
(resa sotto forma di attività libero professionale intra moenia) ed al finanziamento di un
fondo per la ricerca, l’evoluzione della struttura dei costi è sostanzialmente riconducibile
al consumo di beni e materiali sanitari ed alberghieri oltre che all’impegno rivolto al
marketing e promozione del raggiungimento dell’obiettivo.
Ne consegue un costo complessivo dell’attività di solvenza destinato a fissarsi in un 70%
del fatturato che specificamente si genererebbe in ciascun anno del periodo 2015-2019”.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 281
compatibile con quanto ipotizzato dal CERGAS. Gli scriventi
precisano in merito che nel piano industriale si suppone un ritorno
immediato dell’investimento (i maggiori ricavi dalle prestazioni in
regime di solvenza sono dati come conseguiti nell’anno di
sostenimento dei costi agli stessi correlati).
In merito il Dott. Macchi precisa quanto segue: “L’esperienza, a me
nota, di strutture sanitarie private accreditate che hanno perseguito lo
stesso obiettivo, testimonia (a fronte di forte determinazione ed
impegno profuso) l’avvio di un trend certamente contraddistinto da un
sensibile incremento di attività, ma ben più contenuto nella
progressività di risultato.
Sono pressoché inevitabili i rallentamenti, soprattutto in fase di
inizio attuativo della strategia prescelta, spiegabili dalle evidenti
necessità di dare efficacia alle soluzioni organizzative decise.
(…) Dalle riflessioni introdotte consegue che porsi l’obiettivo di una
radicale implementazione della attività in solvenza, mirando a
risultati economicamente soddisfacenti, significa scommettere /
investire sulla qualità del servizio (in tutte le sue componenti, incluso
il trattamento alberghiero), minimizzare i costi (anche scegliendo di
operare selettivamente nei soli settori dove il loro contributo sia
quanto più possibile marginale), ottimizzare le scelte tariffarie e non
da ultimo, garantirsi una efficace e solidale adesione delle varie
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 282
componenti del personale coinvolto, medici in primis, se non subito
alla lunga molto condizionati dalla entità delle proprie
compartecipazioni.
Bisogna avere coscienza che si tratta di impostare e gestire una
scommessa dovuta e non impossibile, di certo difficile se la posta in
gioco è particolarmente alta e l’obiettivo molto sfidante e centrale nel
successo di una più complessiva azione di risanamento aziendale”.
9.2.2 Costi previsionali
Si riporta di seguito il dettaglio dei costi attesi per gli anni 2015-2019, con
particolare evidenza dei ricavi da solvenza102
.
Costi anni 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019
Personale dipendente 157.857.789 154.592.947 152.739.807 156.389.010 156.389.010
Personale statale 1.609.622 1.609.622 1.609.622 1.609.622 1.609.622
Consulenze e personale di terzi 14.180.861 14.105.861 14.030.861 14.030.861 14.030.861
Borsisti e personale religioso 930.392 930.392 930.392 930.392 930.392
Spese per gli organi dell'ente 747.897 747.897 747.897 747.897 747.897
Spese di viaggio 584.654 584.654 584.654 584.654 584.654
TOTALE COSTO DEL PERSONALE 175.911.213 172.571.371 170.643.231 174.292.434 174.292.434
TOTALE CONSUMI 32.864.372 32.411.054 31.318.653 30.860.868 30.578.235
TOTALE AFFITTI E CANONI DI
LOCAZIONE
2.336.592 2.301.530 2.301.530 2.301.530 2.301.530
TOTALE SPESE E SERVIZI 44.178.838 43.208.358 42.967.491 42.996.676 42.995.860
Costi sviluppo area solvenza 1.400.000 2.520.000 5.810.000 7.210.000 7.703.570
TOTALE COSTI 256.691.015 253.012.314 253.040.906 257.661.508 257.871.629
I costi considerati dal CERGAS sono rappresentati da:
- “Costo del personale: il valore indicato comprende personale
dipendente, rimborso arretrati, prestazioni intracentri, personale
102
Fonte: CERGAS, Rel. cit., pagg. 29-39.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 283
statale, consulenze e personale di terzi, borsisti e personale religioso,
spese per organi dell'ente, spese di viaggio.
- Consumi: il valore comprende medicinali, materiale sanitario,
materiale ambulatoriale e di laboratorio, materiale di pulizia, generi
alimentari, combustibili, cancelleria, altri consumi.
- Affitti e canoni di locazione: la voce comprende affitti passivi e spese,
noleggio apparecchiature e beni strumentali, canoni di leasing,
noleggio biancheria, costi licenze d’uso e programmi; non comprende
la voce di affitto immobili.
- Spese e servizi: il valore comprende manutenzioni, utenze, spese di
trasporto (corrieri, ecc.), servizio di vigilanza, mensa e ristorazione,
trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, servizi pulizie, servizio
lavanderia (lavaggio e noleggio), spese di organizzazione di corsi di
formazione, esami esterni, assicurazioni, altre spese generali”103
.
Gli scriventi si soffermano di seguito sulla voce di costo in valore assoluto
più significativa, rappresentata dal costo del personale.
In particolare, si evidenzia che FSM ha sottoscritto con le parti sociali due
accordi quadro, uno per l’area Dirigenza Medica/Spta e uno per l’Area
Comparto Sanità, a valere sull’intero territorio nazionale, con decorrenza 01
103
CERGAS, rel. cit. pag. 29.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 284
marzo 2015 – 31 dicembre 2017, ai fini del riequilibrio dei costi e dei ricavi
del conto economico104
.
Per effetto della sottoscrizione dei due accordi quadro in parola, Fondazione
ha stimato una riduzione dei costi del 10% - 15% con un valore su base
annua di risparmio pari ad euro 8 mln circa.
Si evidenzia che i predetti contratti quadro avranno naturale scadenza il 31
dicembre 2017. Entro il suddetto termine, occorrerà riaprire le trattative
con le parti sociali, per il rinnovo degli stessi o per le modifiche/
integrazioni ritenute necessarie alla suddetta data. Diversamente, dal 1°
gennaio 2018 sarà effettivo il ripristino della contrattazione nazionale.
Il costo del personale previsto nel piano industriale, per quanto attiene agli
anni 2015-2017, è esposto al netto della riduzione conseguita per effetto
della stipula del predetto accordo sindacale; quanto ai successivi anni 2017-
2019, come precisato anche dall’attestatore, dott. Alberto Guiotto105
“considerata la difficoltà di prevedere l’esito di una trattativa futura e
considerata la miglior situazione finanziaria prevista nel Piano, il
management ipotizza l’ottenimento di un minor risparmio valutato in 4
milioni di euro (…)”.
Per quanto attiene ai costi per godimento di beni di terzi, gli scriventi
evidenziano che l’elaborato predisposto dal CERGAS non contempla i
104
Vedasi Ricorso per l’ammissione di FSM alla procedura di concordato preventivo, all.
10, n. 2). 105
Vedasi Dott. Alberto Guiotto, “Relazione di attestazione ex artt. 161 e 186-bis l.fall.”
all. n. 21 al Ricorso per l’ammissione di FSM alla procedura di concordato preventivo.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 285
maggiori canoni di locazione che FSM / Newco dovrà corrispondere per
effetto dell’apporto degli immobili al Fondo IASO, attualmente ipotizzato
per la metà dell’anno 2016. Peraltro, tali costi sono stati inclusi nelle
previsioni contenute nella Proposta di concordato106
.
* * *
9.3 Piano concordatario, prospetti di stato patrimoniale e di conto
economico
La proposta di concordato presentata dalla debitrice assume e fa propri dati e
proposte del piano industriale predisposto dal CERGAS, sopra rappresentati.
Nel prosieguo gli scriventi propongono i prospetti di stato patrimoniale e di
conto economico predisposti dalla Fondazione per gli anni dal 2016 al
2019107
.
Si precisa che nel presente paragrafo sono esaminati i dati previsionali –
economici e patrimoniali – relativi a Newco a partire dal secondo semestre
2016, ovverosia a partire da quando, come assunto nel piano concordatario,
l’attività sanitaria verrà esercitata da Newco medesima. In particolare, per
effetto della dilatazione dei tempi che ha caratterizzato la fase iniziale della
presente procedura (ricorso ex art. 161, comma 6, L. Fall. presentato il
30/10/2014, ammissione alla procedura di concordato il 02/05/2015 e
adunanza dei creditori inizialmente fissata per il 24/10/2015, differita una
106
Vedasi “Piano di ristrutturazione operativa e dell’esposizione debitoria rivisto in
funzione dell’Accordo di investimento con TCP e aggiornato con i dati a consuntivo e gli
intervenuti accadimenti Proposta del Concordato con Continuità - Sezione 2”, pag. 59. 107
Vedasi “Piano di ristrutturazione operativa e dell’esposizione debitoria rivisto in
funzione dell’Accordo di investimento con TCP e aggiornato con i dati a consuntivo e gli
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 286
prima volta al 19/02/2016 e, nuovamente, al 19/04/2016), le simulazioni
operate dal CERGAS risultano, alla data di redazione della presente
relazione, parzialmente superate. In particolare, l’orizzonte del piano
concordatario, inizialmente previsto per gli anni dal 2015 al 2019, è stato da
FSM aggiornato al periodo compreso tra il secondo semestre 2016 e l’anno
2019. Inoltre, i dati relativi al 2015, in origine prospettici, sono stati
sostituiti dai dati consuntivi.
STATO PATRIMONIALE 2016 2017 2018 2019
Crediti Commerciali 54,6 54,7 54,7 54,7
Magazzino 2,6 2,6 2,6 2,6
Crediti tributari 3,2 8,3 8,7 8,7
Crediti per imposte anticipate 3,5 3,5 3,5 3,5
Altri crediti 5,2 5,2 5,2 5,2
Cassa/Disponibilità liquide 24,7 28,8 27,7 31,3
Attivo circolante 93,9 103,2 102,5 106,1
Immobilizzazioni Materiali 120,4 119,6 119,3 115,4
Immobilizzazioni Immateriali 9,7 9,7 9,7 9,7
Avviamento 95,5 85,5 75,4 65,4
Immobilizzazione Finanziarie 1,4 1,4 1,4 1,4
Deposito fidejussione escusse 0,4 0,4 0,4 0,4
Deposito Vincolato per Nuova Fidejussione Bancaria0,0 0,5 0,9 1,2
Quote del Fondo immobiliare 57,5 57,5 57,5 57,5
Attivo immobilizzato 284,9 274,6 264,5 250,9
Ratei e Risconti attivi 3,1 3,1 3,1 3,1
ATTIVO 381,9 380,8 370,0 360,1
Fornitori privilegiati e mutui agevolati 0,0 0,0 0,0 0,0
Mutui ipotecari consolidati in Newco 13,7 12,9 12,1 11,3
Debito chirografo consolidato Newco 67,7 67,7 60,4 52,7
Creditori strategici 0,0 0,0 0,0 0,0
Factoring IFITALIA 1,2 0,2 0,0 0,0
Nuovo Factoring 10,0 10,0 10,0 10,0
Nuovi Fornitori dopo il 31.10 17,5 17,2 17,1 17,0
Nuovi creditori strategici dopo il 31.10 0,3 0,3 0,3 0,3
Debiti tributari 5,3 5,3 5,3 5,8
Fondo imposte differite 1,7 1,7 1,7 1,7
Altri debiti 15,2 14,8 14,5 14,5
Debiti vs. Ist. Prev. Sic. Sociale 8,1 8,1 8,1 8,1
TFR 46,9 44,2 41,6 38,9
Fondo rischi & oneri 2,8 2,0 2,0 2,0
Fondo rischi regolamentari 2,7 2,7 2,7 2,7Fondo ammortamento beni affitto
azienda (I.SAN) 0,1 0,1 0,1 0,1
Ratei e risconti passivi 3,3 3,3 3,3 3,3
Debiti 196,5 190,7 179,2 168,5
Capitale sociale e riserve 185,0 185,4 190,1 190,9
Dividendi (2,1) (2,1) (2,1)
Risultato di esercizio 0,4 6,9 2,9 2,8
Patrimonio Netto 185,4 190,1 190,9 191,6
PASSIVO 381,9 380,8 370,0 360,1
intervenuti accadimenti Proposta del Concordato con Continuità - Sezione 2”, pagg. da 59
a 69.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 287
Gli scriventi precisano di aver evidenziato, nel Patrimonio Netto di Newco,
l’importo dei dividendi che sarano distribuiti agli azionisti (in merito, si
rinvia al “Piano di ristrutturazione operativa e dell’esposizione debitoria
rivisto in funzione dell’Accordo di investimento con TCP e aggiornato con i
dati a consuntivo e gli intervenuti accadimenti Proposta del Concordato con
Continuità - Sezione 2”, pag. 45).
CONTO ECONOMICOI sem
2016
II sem
20162017 2018 2019
Ricavi caratteristici 147,6 147,6 295,4 295,8 295,8
Ricavi da solvenza 1,8 1,8 8,3 10,3 11,0
Totale ricavi 149,4 149,4 303,7 306,1 306,8
Costo del personale (86,3) (86,4) (170,9) (174,5) (174,5)
Riduzione debito per ferie pregresse 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0
Consumi (16,2) (16,2) (31,3) (30,9) (30,6)
Affitti e canoni di locazione (1,2) (1,2) (2,2) (2,2) (2,1)
Spese e servizi (21,6) (21,7) (43,2) (43,2) (43,2)
Costi sviluppo area solvenza (1,3) (1,3) (5,8) (7,2) (7,7)
Imposte (1,2) (1,2) (2,3) (2,3) (2,3)
Totalei costi (126,4) (126,7) (255,8) (260,3) (260,5)
Altri affitti (1,0) (1,0) (2,0) (2,0) (2,0)
Canoni di Locazione al Fondo 0,0 (5,1) (10,2) (10,4) (10,5)
EDITDA 21,9 16,6 35,7 33,4 33,8
Ammortamento goodwill 0,0 (5,0) (10,1) (10,1) (10,1)
Ammortamenti su beni di proprità (8,2) (5,8) (12,4) (13,1) (13,7)
Ammortamenti su beni di terzi 0,0 (0,1) (0,3) (0,6) (0,9)
Accantonamenti rischi e oneri generico (0,5) (0,5) (1,0) (1,0) (1,0)
EBIT 13,2 5,2 11,9 8,6 8,0
Interessi e attività finanziarie (2,8) (1,9) 0,0 (1,0) (0,5)
Sopravvenienze attive/passive 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0Oneri di ristrutturazioni ed altre spese
legate alla ristrutturazione (4,8) (0,4) (0,1) (0,1) (0,1)
Risultato ante imposte 23,2 2,9 11,9 7,5 7,4
Imposte correnti (2,5) (2,5) (5,0) (4,6) (4,6)
Risultato netto 20,7 0,4 6,9 2,9 2,8
* * *
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 288
9.4 Analisi di sensitività e riflessi del Piano industriale sulla proposta di
concordato
A completamento delle analisi svolte, è stata condotta una Sensitivity
Analysis al fine di verificare la tenuta del Piano concordatario al variare (in
senso peggiorativo) delle variabili considerate maggiormente critiche:
ricavi da attività in solvenza e costo del personale.
Sono stati, in particolare, sviluppati i seguenti Scenari peggiorativi:
Scenario 1)
Azzeramento dei ricavi dalle prestazioni in regime di solvenza e
azzeramento dei costi correlati ai ricavi medesimi; invariato il resto.
Scenario 2)
Costo del personale ripristinato, a partire dal 1° gennaio 2018, a livello
ante stipula dell’accordo con le parti sociali, invariato il resto.
Scenario 3)
Azzeramento dei ricavi dalle prestazioni in regime di solvenza e
azzeramento dei costi correlati ai ricavi medesimi; costo del personale
ripristinato, a partire dal 1° gennaio 2018, a livello ante stipula
dell’accordo con le parti sociali; invariato tutto il resto.
* * *
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 289
Scenario 1)
Azzeramento dei ricavi da attività in regime di solvenza previsti da Piano
VariabiliI sem
2016
II sem
20162017 2018 2019
Ricavi da solvenza da Piano 1,8 1,8 8,3 10,3 11,0
Costi da solvenza da Piano (1,3) (1,3) (5,8) (7,2) (7,7)
Ricavi da solvenza da Sensitivity 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Costi da solvenza da Sensitivity 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dati da PianoI sem
2016
II sem
20162017 2018 2019
EBITDA 20,67 15,3 35,7 33,4 33,8
Risultato Netto 20,7 0,4 6,9 2,9 2,8
Cassa a fine anno 18,3 24,7 28,8 27,7 31,3
Patrimonio Netto 130,0 185,4 190,1 190,8 191,5
Dati da SensitivityI sem
2016
II sem
20162017 2018 2019
EBITDA 20,1 14,8 33,2 30,3 30,5
Risultato Netto 20,2 (0,2) 5,0 0,6 0,4
Cassa a fine anno 17,7 24,3 25,9 23,1 24,4
Patrimonio Netto 130,0 184,8 187,7 186,1 184,4
Dati Piano - Dati da SensitivityI sem
2016
II sem
20162017 2018 2019
EBITDA (0,5) (0,5) (2,5) (3,1) (3,3)
Risultato Netto (0,5) (0,6) (1,8) (2,3) (2,4)
Cassa a fine anno (0,5) (0,4) (2,9) (4,6) (6,9)
Patrimonio Netto 0,0 (0,6) (2,4) (4,7) (7,1)
Ad evidenza della tabella di cui sopra, l’azzeramento dei ricavi dalle
prestazioni in regime di solvenza e dei costi agli stessi correlati
determinerebbe una contrazione dell’EBITDA e una conseguente riduzione
del Risultato Netto.
Nonostante quanto sopra, nell’orizzonte di piano, la gestione non
eroderebbe cassa, consentendo alla Fondazione di adempiere alle
obbligazioni verso i creditori di classe 3 (Crediti strategici), 6 (Crediti
ipotecari su immobili conferiti in Newco), 7 (Crediti chirografari consolidati
e conferiti in Newco) e 8 (Factoring Ifitalia), nonché verso i creditori
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 290
privilegiati in continuità e i creditori privilegiati da pagarsi entro un anno
dall’omologa; consentirebbe, inoltre, il rispetto dell’impegno assunto verso
FSM di distribuire in favore della medesima un dividendo minimo di euro
1,5 milioni l’anno.
* * *
Scenario 2)
Ripristino costo del personale ante accordo con le parti sociali
VariabiliI sem
2016
II sem
20162017 2018 2019
Costo del personale da Piano 86,3 86,4 170,9 174,5 174,5
Costo del personale da Sensitivity 86,3 86,4 170,9 178,3 178,3
Dati da PianoI sem
2016
II sem
20162017 2018 2019
EBITDA 20,7 15,3 35,7 33,4 33,8
Risultato Netto 20,7 0,4 6,9 2,9 2,8
Cassa a fine anno 18,3 24,7 28,8 27,7 31,3
Patrimonio Netto 130,0 185,4 190,1 190,8 191,5
Dati da SensitivityI sem
2016
II sem
20162017 2018 2019
EBITDA 20,7 15,3 35,7 29,6 30,0
Risultato Netto 20,7 0,4 6,9 (0,3) (0,4)
Cassa a fine anno 18,3 24,7 28,8 23,9 24,9
Patrimonio Netto 130,0 185,4 190,1 187,7 185,2
Dati Piano - Dati da SensitivityI sem
2016
II sem
20162017 2018 2019
EBITDA 0,0 0,0 0,0 (3,8) (3,8)
Risultato Netto 0,0 0,0 0,0 (3,2) (3,2)
Cassa a fine anno 0,0 0,0 0,0 (3,8) (6,4)
Patrimonio Netto 0,0 0,0 0,0 (3,2) (6,4)
Ad evidenza della tabella di cui sopra, il ripristino, a partire dal 1° gennaio
2018, del costo del personale al livello ante stipula dell’accordo con le parti
sociali determinerebbe una contrazione dell’EBITDA e una conseguente
riduzione del Risultato Netto.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 291
Tuttavia, come per lo Scenario 1), nell’orizzonte di piano, la gestione non
eroderebbe cassa, consentendo alla Fondazione di adempiere alle
obbligazioni verso i creditori di classe 3 (Crediti strategici), 6 (Crediti
ipotecari su immobili conferiti in Newco), 7 (Crediti chirografari consolidati
e conferiti in Newco) e 8 (Factoring Ifitalia), nonché verso i creditori
privilegiati in continuità e i creditori privilegiati da pagarsi entro un anno
dall’omologa; consentirebbe, inoltre, il rispetto dell’impegno assunto verso
FSM di distribuire in favore della medesima un dividendo minimo di euro
1,5 milioni l’anno.
* * *
Scenario 3)
Azzeramento dei ricavi da attività in regime di solvenza previsti da Piano
Ripristino costo del personale ante accordo con le parti sociali
VariabiliI sem
2016
II sem
20162017 2018 2019
Ricavi da solvenza da Piano 1,8 1,8 8,3 10,3 11,0
Costi da solvenza da Piano (1,3) (1,3) (5,8) (7,2) (7,7)
Costo del personale da Piano 86,3 86,4 170,9 174,5 174,5
Ricavi da solvenza da Sensitivity 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Costi da solvenza da Sensitivity 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Costo del personale da Sensitivity 86,3 86,4 170,9 178,3 178,3
Dati da PianoI sem
2016
II sem
20162017 2018 2019
EBITDA 20,7 15,3 35,7 33,4 33,8
Risultato Netto 20,7 0,4 6,9 2,9 2,8
Cassa a fine anno 18,3 24,7 28,8 27,7 31,3
Patrimonio Netto 130,0 185,4 190,1 190,8 191,5
Dati da SensitivityI sem
2016
II sem
20162017 2018 2019
EBITDA 20,1 14,8 33,2 26,5 26,7
Risultato Netto 20,2 (0,2) 5,0 (2,6) (2,8)
Cassa a fine anno 17,7 24,3 25,9 19,3 18,1
Patrimonio Netto 130,0 184,8 187,7 183,0 178,0
Dati Piano - Dati da SensitivityI sem
2016
II sem
20162017 2018 2019
EBITDA (0,5) (0,5) (2,5) (6,9) (7,1)
Risultato Netto (0,5) (0,6) (1,8) (5,5) (5,6)
Cassa a fine anno (0,5) (0,4) (2,9) (8,4) (13,3)
Patrimonio Netto 0,0 (0,6) (2,4) (7,9) (13,5)
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 292
Ad evidenza della tabella di cui sopra, l’azzeramento dei ricavi dalle
prestazioni in regime di solvenza e dei costi agli stessi correlati unitamente
al ripristino, a partire dal 1° gennaio 2018, del costo del personale al livello
ante stipula dell’accordo con le parti sociali determinerebbe una contrazione
dell’EBITDA e una conseguente riduzione del Risultato Netto.
Tuttavia, nell’orizzonte di piano, la gestione non eroderebbe cassa e
consente alla Fondazione di adempiere alle obbligazioni verso i creditori di
classe 3 (Crediti strategici), 6 (Crediti ipotecari su immobili conferiti in
Newco), 7 (Crediti chirografari consolidati e conferiti in Newco) e 8
(Factoring Ifitalia), nonché verso i creditori privilegiati in continuità e i
creditori privilegiati da pagarsi entro un anno dall’omologa; consentirebbe,
inoltre, il rispetto dell’impegno assunto verso FSM di distribuire in favore
della medesima un dividendo minimo di euro 1,5 milioni l’anno.
* * *
Stanti le analisi effettuate dagli scriventi, si può confermare la tenuta del
piano concordatario, ovviamente a condizione che tutti gli elementi a
supporto dell’esecuzione della proposta concordataria si realizzino e che non
sopravvengano criticità di rilievo successivamente alla stesura della presente
relazione.
Come più volte evidenziato, la proposta concordataria elaborata dalla
debitrice si incentra sulla prosecuzione dell’attività caratteristica da parte di
Newco, a cui verrà conferita l’intera azienda sanitaria; la proposta prevede,
peraltro, che “potranno essere effettuati diversi conferimenti di rami
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 293
d’azienda e, fino al momento in cui il Conferimento Azienda Sanitaria non
sarà stato interamente perfezionato, l’attività d’impresa proseguirà
interamente – e, a seguito di eventuali conferimenti di rami d’azienda,
parzialmente – in capo alla Fondazione, la quale darà esecuzione al Nuovo
Piano e alla Proposta Modificata”108
.
Nonostante quanto sopra esposto, gli scriventi Commissari Giudiziali
rilevano che nessuna simulazione è stata operata dalla debitrice in merito
gli effetti potenzialmente rivenienti dall’esecuzione “progressiva” del
conferimento dell’azienda sanitaria in Newco.
I Commissari non ritengono utile esprimere ipotesi rispetto a questa
evenienza che potrebbe determinare criticità anche non sormontabili,
compresa quella di non adempiere alle varie condizioni previste e meglio
esposte nel “Capitolo VIII Descrizione del piano e della proposta di
concordato definitivi”.
* * *
9.5 Confronto tra i dati economici al 31/12/2015, previsionali e
consuntivi
Come precisato al precedente paragrafo “9.3. Piano concordatario, prospetti
di stato patrimoniale e di conto economico”, l’orizzonte del piano
concordatario, inizialmente previsto per gli anni dal 2015 al 2019, è stato da
FSM aggiornato al periodo compreso tra il secondo semestre 2016 e l’anno
2019. Inoltre, i dati relativi al 2015, in origine prospettici, sono stati
108
Fonte: “Seconda memoria integrativa contenente una modifica della proposta di
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 294
sostituiti dai dati consuntivi. Al fine di fornire una informativa completa, di
seguito si raffrontano i dati economici di maggiore interesse di competenza
dell’esercizio 2015, previsionali e consuntivi, con evidenza degli
scostamenti tra dati effettivi e dati attesi.
A B
CONTO ECONOMICO2015
Consunt.
2015
Origin.Delta
Ricavi caratteristici 295,8 294,9 0,9
Ricavi da solvenza 2,0 (2,0)
Totale ricavi 295,8 296,9 (1,1)
Costo del personale (178,4) (175,9) (2,5)
Riduzione debito per ferie pregresse 0,8 2,5 (1,7)
Consumi (33,3) (32,9) (0,4)
Affitti e canoni di locazione (2,5) (2,3) (0,2)
Spese e servizi (42,4) (44,2) 1,8
Costi sviluppo area solvenza (1,4) 1,4
Imposte (1,9) (2,1) 0,2
Totalei costi (257,7) (256,3) (1,4)
Altri affitti (2,0) (2,1) 0,1
Canoni di Locazione al Fondo 0,0
EDITDA 36,1 38,5 (2,4)
Ammortamento goodwill 0,0
Ammortamenti su beni di proprità (16,0) (17,6) 1,6
Ammortamenti su beni di terzi 0,0
Accantonamenti rischi e oneri generico 0,0
Acc.to rischi ed oneri (1,0) (1,0) 0,0
Acc.to contenziosi PPRI (0,2) (0,2)
Acc.to rischi regolamentari (2,7) (2,7)
EBIT 16,2 19,9 (3,7)
Interessi e attività finanziarie (3,6) (0,2) (3,4)
Sopravvenienze attive/passive (2,1) 4,9 (7,0)
Oneri di ristrutturazioni ed altre spese
legate alla ristrutturazione 0,0
Risultato ante imposte 10,5 24,6 (14,1)
Imposte correnti (3,1) (3,2) 0,1
Risultato netto 7,4 21,4 (14,0)
Ad evidenza di quanto sopra, gli scostamenti tra dati consuntivi e dati
previsionali sono contenuti per quanto attiene alla gestione caratteristica.
Gli scriventi precisano quanto segue in merito alle voci di maggior interesse:
concordato”, pag. 26.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 295
- non sono stati conseguiti ricavi da attività in regime di solvenza, la
cui implementazione è stata rinviata agli anni 2016 e seguenti;
parimenti, non sono stati sostenuti i costi correlati ai ricavi in parola;
- il costo del personale registra un aumento di euro 4 milioni circa
rispetto al dato preventivato. Le motivazioni alla base del predetto
scostamento sono state analizzate compiutamente dall’attestatore, dott.
Guiotto, nell’elaborato dallo stesso predisposto in riferimento alla
“Seconda memoria integrativa contenente una modifica della
proposta di concordato”109
.
Di seguito si propongono le considerazioni essenziali.
“La versione di piano originaria prevedeva una spesa complessiva di
173,4 milioni di euro nel 2015, per effetto di una consistente
razionalizzazione del costo del personale legata ad un accordo
stipulato con le organizzazioni sindacali nel mese di gennaio 2015 e
confermato dal referendum indetto dalle stesse.
(…)
La nuova release del Piano, oggetto della presente attestazione,
riporta un costo del personale per l’esercizio 2015 di 177,6 milioni di
euro.
Tale variazione negativa di circa quattro milioni di euro si spiega con
il mancato raggiungimento, nell’esercizio 2015, di parte degli
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 296
obiettivi legati alla riduzione del costo del personale. Più
precisamente, il mancato risparmio rispetto alla versione originaria
del piano può essere scomposto come segue:
a) blocco del turnover per 2 milioni di euro (…)
b) riduzione straordinari per 0,3 milioni di euro (…)
c) outsourcing per 0,2 milioni di euro ( …)
d) riduzione ferie pregresse per 1,7 milioni di euro (…)”.
L’attestatore conclude affermando che “considerata la natura delle
voci di costo analizzate e le variazioni introdotte nella nuova versione
di Piano (…) ritiene le ipotesi formulate attendibili”.
- L’accantonamento per rischi regolamentari, di euro 2,7 milioni,
supplementare rispetto agli stanziamenti operati in origine, come
evidenziato dall’attestatore110
“(…) è legato ad un eventuale
abbattimento dei ricavi ascrivibile all’efficientamento della spesa
sanitaria della regione Lombardia (…)”. Per un approfondimento in
merito, si rinvia al documento citato;
109
Vedasi Dott. Alberto Guiotto, “Relazione di attestazione ex artt. 161 e 186-bis l.fall.”
predisposta in riferimento alla “Seconda memoria integrativa contenente una modifica della
proposta di concordato”, pagg. da 66 a 68. 110
Vedasi Dott. Alberto Guiotto, “Relazione di attestazione ex artt. 161 e 186-bis l.fall.”
predisposta in riferimento alla “Seconda memoria integrativa contenente una modifica della
proposta di concordato”, pag. 72.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 297
- La variazione degli oneri finanziari e delle sopravvenienze attive,
come precisato dall’attestatore111
, è legata al “(…) differimento degli
effetti netti dell’omologazione del concordato (inizialmente prevista
nel 2015) all’esercizio 2016 (…)”. Per un approfondimento in
merito, si rinvia al documento citato.
* * *
9.6 FSM stima dei flussi di cassa sintetici 2016 - 2019
Di seguito si fornisce la rappresentazione grafica dei flussi di cassa sintetici
2016 - 2019 di FSM112
.
TOTALEII sem
20162017 2018 2019
Costi di struttura (2,1) (0,2) (0,5) (0,5) (0,5)
(0,2) (0,5) (0,5) (0,5)
Contenzioso Lombardia (2a e 3a rata anticipate entro il 31.12.2016) (1,7) (1,7)
Imposta di registro da apporto a F.do (2,3) (2,3)
(4,2) (0,5) (0,5) (0,5)
PVC (2,3) (2,3)
Impatto fiscale plusvalenza da apporto a F.do (5,1) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0)
Impatto riprese fiscali (1,6) (0,8) (0,6) (0,3) 0,0
Dividendi da Newco 6,0 0,0 1,5 1,5 1,5
Cassa iniziale 10,0
(8,3) (0,6) (0,3) 0,0
10,0 1,7 1,1 0,8 0,8
FSM_STIMA DEI FLUSSI DI CASSA SINTETICI
EBIT
RAI
Flusso Levered
Totale cassa cumulata
Come precisato dalla debitrice, “(…) per effetto dell’apporto a Fondo dei 9
Immobili Strumentali e del conferimento dell’azienda sanitaria in Newco,
FSM dovrà comunque essere in grado di:
- sostenere costi di struttura (stimati in circa € 0,5m/anno);
111
Vedasi Dott. Alberto Guiotto, “Relazione di attestazione ex artt. 161 e 186-bis l.fall.”
predisposta in riferimento alla “Seconda memoria integrativa contenente una modifica
della proposta di concordato”, pag. 74. 112
Vedasi: “Piano di ristrutturazione operativa e dell’esposizione debitoria rivisto in
funzione dell’Accordo di investimento con TCP e aggiornato con i dati a consuntivo e gli
intervenuti accadimenti Proposta del Concordato con Continuità Sezione 2”, pag. 71.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 298
- Soddisfare il residuo debito con regione Lombardia (€1,7m di €2,5m
totali);
- Onorare i propri debiti fiscali, sia in relazione all’imposta di registro
da corrispondere a seguito dell’apporto al Fondo immobiliare (€2,3m
pari al 2% del valore di apporto), sia al PVC, sia all’impatto fiscale
derivante dal realizzo della plusvalenza da apporto e all’impatto da
riprese fiscali”.
Ad evidenza del prospetto di cui sopra, la disponibilità di cassa al servizio
del pagamento delle passività sopra indicate è costituita da una dotazione
di cassa iniziale di complessivi euro 10 milioni oltre che dai flussi in
entrata corrispondenti ai dividendi distribuiti da Newco a partire dall’anno
2017, di euro 1,5 milioni l’anno.
In merito alle uscite finanziarie previste dalla Fondazione, si evidenzia
quanto segue:
- PVC - euro 2,3 milioni; trattasi del debito erariale portato con la
cartella di pagamento n. 07920150012008124000, notificata a seguito
della decadenza dal beneficio dal pagamento rateale del debito
originariamente portato dal PVC del 24/10/2012. La Fondazione ha
impugnato la predetta cartella di pagamento avanti la CTP di Milano,
presso cui risulta ad oggi pendente il giudizio. Qualora FSM risultasse
soccombente, potrebbe essere chiamata a versare l’intera somma
portata con la cartella in parola (eccedente, rispetto all’importo
indicato da FSM, per euro 1,1 milioni circa);
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 299
- Impatto fiscale da plusvalenza apporto a Fondo - euro 5,17 milioni
(nell’orizzonte di piano e nel successivo anno 2020); trattasi
dell’imposta sostitutiva IRES ed IRAP dovuta – in 5 rate annuali –
sulla plusvalenza generata per effetto dell’apporto degli immobili di
proprietà sociale al Fondo Iaso. Gli scriventi evidenziano che, nella
quantificazione del valore contabile degli immobili oggetto di apporto,
la Fondazione non ha incluso i costi incrementativi sostenuti, per la
quasi totalità, in relazione al compendio di Montescano (complessivi
euro 1,5 milioni); tali costi stati contabilizzati nella voce
immobilizzazioni in corso e acconto. Per effetto di quanto sopra,
qualora fossero compresi i predetti costi incrementativi nel valore
contabile degli immobili conferiti a fondo, l’imposta sostitutiva
complessivamente dovuta potrebbe ridursi di euro 300mila circa (pari
al 20% del maggior valore contabile).
Pe effetto di quanto sopra, la cassa cumulata da FSM al 2019 potrebbe
modificarsi come segue:
Euro
Cassa cumulata da Piano FSM 0,8
- rischio contenzioso fiscale (PVC) -1,1
- minor imposta sostitutiva (Plus da conferimento a F.do) 0,3
0,0Cassa cumulata post rettifiche
Descrizione
Per quanto attiene al commento circa la congruità dei fondi rischi
accantonati dalla Fondazione a copertura delle passività potenziali, gli
scriventi rinviano al paragrafo “10.1.8 La questione della solidarietà passiva
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 300
per i debiti relativi all’azienda conferita e la verifica sull’adeguatezza dei
fondi rischi accantonati a copertura delle passività potenziali”.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 301
Capitolo X
Considerazioni dei commissari in merito alla fattibilità del
piano di concordato
10.1 Introduzione e profili di criticità del piano
La struttura del piano definitivo proposto dalla debitrice, unitamente alle
risorse al servizio del debito e alle prospettive di business inducono – alla
luce delle verifiche svolte dagli scriventi – a formulare una prognosi
sostanzialmente favorevole in ordine alla fattibilità del piano stesso, alla
luce delle analisi condotte dal team commissariale, illustrate nel precedente
capitolo IX, e tenuto altresì conto delle risultanze dell’attestazione (inclusi
gli scenari delineati all’esito di sensitivity e stress test).
Sul punto si tornerà nel prosieguo. Merita tuttavia enucleare, qui di seguito,
alcuni profili di possibili criticità, ai fini della piena e completa
informazione del ceto creditorio.
10.1.1 Rischi da D.Lgs 231/2001 e le “ricadute” dei procedimenti penali
Come già accennato, lo stato di crisi di FSM è evidenziato nel bilancio al
31/12/2011, a seguito delle ingenti svalutazioni degli attivi apportate,
nonché delle conseguenze dell’apertura del procedimento penale che ha
visto coinvolte figure apicali della Fondazione Maugeri.
Più nel dettaglio, la debitrice è stata sottoposta ad indagini nell’ambito del
procedimento penale n. 33847/2011, avviato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano (nella persona dei Pubblici
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 302
Ministeri dott. Greco, dott.ssa Pedio, dott. Pastore e dott. Ruta), nel cui
ambito la Fondazione è stata chiamata a rispondere, ai sensi del D.Lgs. n.
231 del 2001, per non avere adeguatamente vigilato in via preventiva
rispetto al rischio della commissione di reati da parte di soggetti con
funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.
La Fondazione Maugeri si è risolta a definire il procedimento sin dalla fase
delle indagini preliminari attraverso l’istituto dell’applicazione della pena su
richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.; in data 15 aprile 2013
FSM ha pertanto presentato la propria istanza di “patteggiamento”,
proponendo l’applicazione di una pena pecuniaria di euro 1.000.000,00 e
mettendo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ai fini della confisca, (i)
un immobile sito in Cassano Murge (BA), via Padre Pio n. 8; (ii) un
immobile sito in Cremona, via Stella n. l; (iii) un immobile sito in Genova
Nervi, via Val Cismon, n. 7; (iv) due unità immobiliari site in Pavia, via
Ambrogio da Fossano.
Con provvedimento del 27 settembre 2013, il Giudice per le Indagini
Preliminari ha ritenuto congrua la sanzione pecuniaria proposta dalla
Fondazione.
A latere del procedimento testé menzionato, la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano ha altresì richiesto il rinvio a giudizio
(procedimento sub num. di r.g. 61342/2013, successivamente riunito al
procedimento sub num. di r.g. 6473/2013 inerente gli episodi corruttivi
inerenti alla gestione del sistema sanitario lombardo nel periodo compreso
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 303
tra il 1997 e il 2011, già balzati agli onori delle cronache) dei vertici apicali
della Fondazione dell’epoca.
Dal canto proprio, la Fondazione si è costituita parte civile nel procedimento
penale, al fine di ottenere il risarcimento di ogni danno, di natura anche non
patrimoniale, patito in conseguenza degli illeciti in corso di accertamento
dinanzi all’autorità giudiziaria penale.
Analoga iniziativa è stata altresì assunta dalla Regione Lombardia, la quale
ha altresì esteso le proprie richieste risarcitorie alla stessa FSM, in qualità di
soggetto ritenuto civilmente responsabile degli illeciti posti in essere dal
proprio dirigente.
Per quanto concerne gli sviluppi del procedimento, risulta tuttora in corso la
fase dell’istruttoria dibattimentale.
Da ultimo, è opportuno segnalare che, con decreto del 5 marzo 2015, il
Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Torino
(procedimento sub num. di r.g. 1754/2013, successivamente riunito al
procedimento sub num. di r.g. 28962/14) ha rinviato a giudizio figure
apicali della Fondazione, contestando il reato di corruzione ex artt. 319 e
321 c.p.
In particolare, secondo quanto riportato nel capo d’imputazione, i soggetti
indagati, utilizzando le disponibilità di un conto corrente intrattenuto da una
società fiduciaria estera, ma “alimentato con fondi fuoriusciti dalla
Fondazione Maugeri” (così il decreto di rinvio a giudizio), avrebbero
corrisposto, a favore di un collaboratore della Regione Piemonte, la somma
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 304
di euro 150.000,00, per indurlo a esercitare indebite pressioni al fine di
favorire l’accreditamento (ex art. 43 l. 883/1978) della struttura sanitaria
Casa di Cura Major di Torino, riconducibile alla Fondazione Maugeri.
Stando a quanto segnalato dagli advisors legali della ricorrente, il
procedimento penale radicato dinanzi al Tribunale di Torino non dovrebbe
riversare conseguenze di rilievo nei confronti di FSM, la quale, da un lato,
non è mai stata sottoposta alle indagini per i reati indicati nel decreto di
rinvio a giudizio, dall’altro, non è mai stata resa destinataria, da parte
dell’Ente, di richieste risarcitorie connesse ai suddetti fatti.
10.1.2 Il contenzioso con la Regione Lombardia e le ricadute sulla
soluzione concordataria
Come già rilevato, la Regione Lombardia si è costituita parte civile nel
procedimento penale avviato nei confronti dell’ex dirigente di FSM, cui
sono stati direttamente contestati gli illeciti oggetto di indagine, rivolgendo
le proprie pretese risarcitorie anche nei confronti della Fondazione Maugeri,
in qualità di responsabile civile.
I capi di imputazione muovono da un presunto accordo corruttivo (del quale
sarebbero stati partecipi anche soggetti apicali della Fondazione) che
prevedeva, tra l’altro, il pagamento di somme di denaro e la prestazione di
altre utilità in favore di soggetti apicali della Regione Lombardia “per il
compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio e in particolare per
l'adozione, in violazione di legge, di provvedimenti amministrativi della
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 305
Giunta della Regione Lombardia [...], diretti a trasferire ingenti risorse
pubbliche, ulteriori rispetto ai rimborsi dei DRG e, comunque, a procurare
alla Fondazione Salvatore Maugeri indebiti vantaggi” (così il decreto che
ha disposto il giudizio, capo d’imputazione n. 2).
In particolare, risultano oggetto di contestazione le seguenti operazioni:
l) un rimborso per l’importo di 10 miliardi di lire (pari a circa 5,164 milioni
di euro) per le prestazioni sanitarie di riabilitazione rese tra il 1995 e il 1996
nella struttura di Tradate;
2) la remunerazione delle cc.dd. “funzioni non tariffabili”, nel periodo
compreso tra il 1998 ed il 2010, per un ammontare complessivo pari ad
187,023 milioni di euro;
3) un finanziamento dei progetti per gli enti non-profìt ai sensi della legge
regionale n. 34/2007 nel triennio 2007 – 2009, per un importo complessivo
pari a 30 milioni di euro (10,2 milioni per il 2007, 9,3 milioni per il 2008 e
10,5 milioni per il 2009);
4) un finanziamento del progetto relativo all’erogazione delle c.d. “cure
intermedie” presso la struttura di Milano, via Camaldoli, per un corrispettivo
annuale di 9,5 milioni di euro, a partire dalla fine del 2008 e fino al 2011.
Gli ipotetici profili di (cor)responsabilità, sotto il versante civilistico, della
Fondazione Maugeri in relazione agli illeciti contestati dalla Procura della
Repubblica nei confronti degli ex dirigenti apicali, unitamente all’analisi
della fondatezza della richiesta risarcitoria avanzata dalla Regione
Lombardia, sono stati esaminati dai legali penalisti della debitrice, prof. avv.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 306
Tullio Padovani e prof. avv. Francesco Centonze, i quali, nel proprio parere
del 27 gennaio 2015 (allegato al ricorso per concordato preventivo sub doc.
num. 4), dopo avere rilevato che “la pretesa risarcitoria avanzata da
Regione Lombardia nei confronti di Fondazione Salvatore Maugeri nel
contesto del procedimento penale n. 61342/13 R.G.N.R. (poi riunito al n.
6473/13 R.G.N.R.) sia connotata da plurimi e molto consistenti profili di
incertezza, sia in relazione alla stessa fondatezza della pretesa che alla sua
eventuale quantificazione” (così il parere del 27 gennaio 2015, p. 8), hanno
comunque concluso nel senso che il contenzioso sembra presentare un
“rischio possibile di soccombenza113
”, ancorché caratterizzato da “minore
intensità rispetto ad un accoglimento integrale della pretesa” (ivi, p. 9).
In particolare, le incertezze che interessano l’intero impianto accusatorio
mosso dalla Procura della Repubblica riguarderebbero, stando a quanto
riferito dai legali della Fondazione, (i) la compiuta dimostrazione dei reati
contestati, (ii) il possibile decorso del termine prescrizionale, nonché (iii) i
criteri addotti dalla Regione Lombardia per la quantificazione del danno
risarcibile.
Tale conclusione pare supportata dal fatto che, “al fine di escludere o,
comunque, di limitare nella massima estensione possibile l’eventuale
responsabilità risarcitoria nei confronti della Regione Lombardia”
(ibidem), la Fondazione Maugeri ha ottenuto una consulenza tecnica di
parte, redatta dal prof. Alfredo Viganò (professore di metodologie e
113
Le evidenze in grassetto sono inserite dai redattori.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 307
determinazioni quantitative d’azienda presso l’Università Bocconi di
Milano), volta a determinare con esattezza le voci di danno ipoteticamente
risarcibili nel caso di ritenuta responsabilità della Fondazione. Danno,
questo, quantificato “dato meramente indicativo - di circa 15 min di
euro114
, in caso di accoglimento totale” (ivi, p. 9), vale a dire per un importo
sensibilmente inferiore rispetto alla pretesa (come si è visto ammontante a
euro 230 milioni circa) azionata dalla Regione Lombardia.
Di là da tali questioni, l’impatto del contenzioso in essere tra la Fondazione
Maugeri e la Regione Lombardia sulla soluzione concordataria elaborata
dalla debitrice sembra in ogni caso risultare fortemente ridimensionato alla
luce dell’accordo transattivo attraverso cui la Fondazione ha inteso
“crea[re] una protezione per la massa dei creditori a fronte della pretesa
risarcitoria […] formulata dalla Regione Lombardia” (così il ricorso per
concordato, p. 21).
In data 30 aprile 2015 FSM ha stipulato con la Regione Lombardia un
accordo (allegato al ricorso per concordato sub doc. num. 11), volto a
regolare i rapporti patrimoniali tra la Fondazione e l’Ente territoriale.
In particolare, l’accordo prevede:
a) l’impegno, subordinato all’omologazione del concordato, della Regione
Lombardia (i) a revocare, ai sensi dell’art. 82, comma 1, c.p.p., la
costituzione di parte civile proposta nei confronti dell’ex dirigente di FSM,
direttamente coinvolto nella vicenda, (ii) a non azionare la provvisionale
114
Evidenza in grassetto inserita dai redattori.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 308
eventualmente concessale prima della data di efficacia dell’accordo
(individuata dalle parti nella data di omologazione del concordato proposto
dalla Fondazione o dal momento, se successivo, in cui la Newco otterrà gli
accreditamenti necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria
attualmente esercitata dalla Fondazione sul territorio della Regione
Lombardia), nonché (iii) a non citare la Fondazione quale responsabile
civile in relazione ad altri soggetti riferibili alla stessa, concorrenti nei reati
contestati nel procedimento di cui sub (i);
b) l’impegno della Regione Lombardia a non intraprendere, in sede civile,
iniziative risarcitorie nei confronti della Fondazione Maugeri se non a
seguito della pronuncia di una sentenza penale di condanna definitiva a
carico del proprio ex dirigente direttamente coinvolto (o, comunque, di altri
soggetti, riconducibili alla Fondazione, concorrenti nei reati già contestati),
fermo restando il diritto dell’Ente Territoriale di interrompere, nelle more
del procedimento penale, la prescrizione civile tramite apposito atto di mora;
c) l’impegno della Regione Lombardia, nel caso di positivo esperimento
dell’azione risarcitoria nei confronti della Fondazione Maugeri, a soddisfare
il proprio credito esclusivamente sulle azioni della Newco che saranno
emesse a fronte del conferimento dell’azienda sanitaria e costituite in pegno
in favore della stessa Regione Lombardia a garanzia del proprio credito
risarcitorio, con conseguente rinuncia, ora per allora, (i) alla (eventuale)
porzione di credito che dovesse restare insoddisfatta per incapienza delle
azioni Newco oggetto di garanzia, (ii) all’esperimento di qualsivoglia
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 309
ulteriore iniziativa nei confronti della Fondazione, della Newco e del Fondo
Immobiliare.
A fronte di tali rinunce, la Fondazione si è impegnata, dal canto proprio:
d) a costituire in pegno le azioni della Newco emesse in sede di
conferimento dell’azienda sanitaria, rappresentanti il 100% del capitale
sociale a garanzia degli obblighi assunti nei confronti della Regione
Lombardia;
e) a corrispondere alla Regione Lombardia l’importo complessivo di euro
2.500.000,00, suddiviso in tre rate annuali d’identico importo, di cui la
prima entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui l’accordo diverrà efficace
e la seconda e la terza, rispettivamente, 12 mesi e 24 mesi dalla data di
corresponsione della prima rata;
f) a rinunciare al credito relativo ai rimborsi per farmaci denominato “File F
2011” (ammontante a euro 1.113.346,00), dovuto in ragione della regolare
somministrazione di farmaci “ad alto costo” avvenuta nel 2011 per conto del
Servizio Sanitario Regionale, non comunicata alle scadenze indicate, e per
questo motivo contestato da Regione Lombardia;
g) a rinunciare alla causa pendente davanti al TAR Lombardia fra la
Fondazione e la Regione Lombardia relativa all’erogazione dei
finanziamenti per “Bando no-profit” (come risultanti dal Decreto Direttore
Generale Sanità n. 14079 del 16.12.2009) relativi all’Istituto di Tradate e al
finanziamento regionale correlato a tale progetto per un ammontare di euro
9.398.870,00;
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 310
h) a rimodulare (per un importo comunque non inferiore a euro
5.000.000,00 degli interventi previsti) il progetto di riorganizzazione e di
aggiornamento tecnologico e strutturale dell’Istituto di Montescano, in
modo tale che l’ultimazione dei lavori relativi al progetto avvenga entro e
non oltre la data del 31 dicembre 2020, rinunciando al correlato
finanziamento regionale approvato dal Decreto Direttore Generale Sanità n.
11242 dell’8 novembre 2010 per un ammontare pari a euro 10.509.809,00,
restando inteso che: (i) qualora la rimodulazione degli interventi progettati
per l’Istituto di Montescano non fosse attuabile a causa di motivi tecnici, il
finanziamento rinunciato non sarà in alcuna misura imputato al
soddisfacimento dell’eventuale maggior credito risarcitorio della Regione
Lombardia nei confronti della Fondazione potrebbe essere condannata;
nonché (ii), nel caso in cui la Fondazione dovesse provvedere alla
rimodulazione degli interventi progettati per l’Istituto di Montescano sulla
base di un nuovo progetto corredato dal relativo cronoprogramma (e per il
caso di mancata ingiustificata ultimazione degli interventi entro il termine
ultimo stabilito nel cronoprogramma stesso), la Fondazione sarà tenuta a
versare alla Regione Lombardia una somma pari a euro 500.000,00 a titolo
di penale (da corrispondersi, quanto al 50% al momento del sorgere
dell’obbligo di pagamento e, quanto al restante 50%, entro io successivi 12
mesi), la quale, peraltro, non concorrerà alla soddisfazione dell’eventuale
maggior credito risarcitorio della Regione Lombardia cui la Fondazione
potrebbe essere condannata a soddisfare.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 311
Per espressa previsione delle parti, l’efficacia dell’accordo transattivo è stata
subordinata alla omologazione del concordato preventivo, oltre che alla
volturazione alla Newco degli accreditamenti necessari per lo svolgimento
dell’attività sanitaria attualmente esercitata dalla Fondazione presso la
Regione Lombardia, con la precisazione che – ove il concordato non
dovesse essere omologato entro la data del 30 giugno 2016 – l’accordo si
dovrà intendere privo di efficacia.
Le circostanze sin qui esposte, unitamente alle considerazioni svolte dagli
advisors legali della debitrice, inducono a ritenere che il contenzioso
radicato dalla Regione Lombardia nei confronti della Fondazione Maugeri
presenti un “rischio possibile di soccombenza” (così il parere del 27
gennaio 2015, p. 6), sia pure per importi ragionevolmente destinati a
decrescere rispetto all’entità del petitum azionato dall’Ente Territoriale.
Fermo restando, in ogni caso, che l’impatto economico e finanziario di
un’eventuale pronuncia di condanna dovrebbe essere assorbito dalle
disposizioni negoziali contenute nell’accordo transattivo del 30 aprile
2015.
Ciò nondimeno, la debitrice ha ritenuto opportuno includere nell’ambito del
passivo concordatario l’intero ammontare delle pretese azionate dalla
Regione Lombardia nel procedimento penale aperto, dinanzi al Tribunale di
Milano (quantificate – come si è visto – nel ragguardevole importo di euro
230.833.000,00), dal momento che il piano di concordato “deve
rappresentare tutte le passività (ivi incluse quelle potenziali e quelle oggetto
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di contestazione) cui il patrimonio del debitore è, o può essere, esposto”
(così il ricorso per concordato, p. 67)
Tale impostazione appare, in un’ottica prudenziale, sostanzialmente corretta.
Come messo in luce dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “la tesi che
l’art. 160 legge fallimentare, non contemplando classi di ‘presunti
creditori’ […], consenta di escluderli dalla procedura, è priva di qualunque
consistenza, non solo perché pregiudica gli interessi di coloro che non
dispongono ancora dell’accertamento definitivo dei loro diritti, ma perché
falsa le previsioni del piano di soddisfo dei crediti certi e non consente agli
ammessi al voto di esprimere valutazioni prognostiche corrette, in difetto
della conoscenza dell’area completa delle passività, comprese quelle sub
iudice” (così Cass., 26 luglio 2012, n. 13284, in IlCaso.it, p. 9583, cui adde,
nella giurisprudenza di merito, Trib. Roma, 9 febbraio 2011, ivi, p. 2921;
App. Firenze, 18 ottobre 2012, ivi, p. 7993).
In questa prospettiva, come affermato dalla Suprema Corte, “attesa la
funzionalità della procedura concorsuale di concordato preventivo rispetto
alla sistemazione della crisi dell’imprenditore, è necessario che il credito
[contestato ndr], a seconda della sua natura, venga inserito nelle classi
omogenee previste nella proposta concordataria ovvero in una specifica
classe ad esso riservata” (così Cass., 26 luglio 2012, n. 13284, cit.).
Sulla sostanziale correttezza di tale ricostruzione non pare potere incidere
l’intervenuto perfezionamento, in data 30 aprile 2015, dell’accordo
transattivo, il quale, come si è visto, non ha affatto determinato la rinuncia
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dell’Ente Territoriale al proprio credito risarcitorio, ma, ben diversamente,
ha recepito il diritto della Regione Lombardia di azionare le proprie pretese
(nella misura in cui verranno accertate e liquidate dal Tribunale di Milano)
esclusivamente sulle azioni della Newco che verranno costituite in pegno in
favore della Regione Lombardia.
D’altro canto, l’efficacia dell’accordo è stata espressamente condizionata
all’omologazione del concordato preventivo proposto dalla Fondazione, con
la conseguenza che, allo stato, le obbligazioni (potenziali) cui la debitrice
potrebbe essere costretta corrispondono – fino al compiuto avveramento
della condizione sospensiva cui le parti hanno condizionato l’efficacia
dell’accordo – all’intero ammontare del petitum azionato dalla Regione
Lombardia.
Per quanto concerne i riflessi dell’impostazione adottata dalla Fondazione
Maugeri sulla deliberazione del concordato, la debitrice ha affermato che la
Regione Lombardia dovrebbe essere ammessa al voto per l’intero
ammontare del proprio credito, ancorché contestato.
Anche tale considerazione pare – ad avviso degli scriventi e ferme restando,
naturalmente, le autonome determinazioni che il Giudice Delegato assumerà
al riguardo – sostanzialmente corretta, anche in considerazione dell’assenza
di elementi che consentano di individuare, con adeguato margine di
verosimiglianza, l’effettiva entità del credito risarcitorio che potrebbe essere
liquidato dal Tribunale di Milano a latere del procedimento penale.
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D’altronde, le fisiologiche incertezze che interessano la quantificazione del
danno asseritamente patito dalla Regione Lombardia risultano altresì
confermate dalle previsioni contenute nell’accordo del 30 aprile 2015, nel
cui corpo le parti hanno espressamente dato atto della “natura aleatoria”
che caratterizza “talune previsioni del[l’]accordo” (così il punto num. 9
dell’accordo transattivo) e, in particolare, quelle concernenti, non solo le
concrete prospettive di soddisfacimento della Regione Lombardia, ma
anche, più a monte, l’effettiva individuazione dell’an e del quantum delle
pretese azionate dall’Ente Territoriale.
Da ultimo, merita precisare che la Fondazione Maugeri non ha indicato tra
le passività concorsuali i crediti (di matrice, anche in questo caso,
risarcitoria), che potrebbero, in ipotesi, essere azionati dalla Regione
Piemonte a fronte delle contestazioni sollevate dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torino a latere della questione Casa di
Cura Major.
Ebbene, tale scelta pare essere la logica conseguenza del mancato
esperimento, da parte della Regione Piemonte, dell’azione civile nell’ambito
del processo penale radicato, dinanzi al Tribunale di Torino.
Senonché, pur a fronte della mancata inclusione della Fondazione Maugeri
tra i soggetti civilmente responsabili in relazione a tali fatti, non può
escludersi a priori che l’ente possa azionare gli addebiti in questione
nell’ambito di un separato giudizio civile.
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Ciò nondimeno, tale eventualità pare, allo stato, obiettivamente remota, in
considerazione non solo delle scarse possibilità di un ripensamento della
Regione Piemonte in merito all’esperimento dell’azione civile in relazione
ai fatti censurati dinanzi al Tribunale di Torino, ma anche (e soprattutto)
dell’intervenuta definizione, in via transattiva, dei rapporti intercorsi tra le
parti.
10.1.3 Gli accordi ‘para-concordatari’: limiti e validità
Il profilo “caratteristico” della proposta di FSM risulta tanto peculiare da
non essere stato, ad oggi, oggetto di analisi da parte della dottrina, né della
giurisprudenza, le quali si sono occupate dei cosiddetti “patti para-
concordatari” solamente con riferimento a due fattispecie:
(i) i patti para-concordatari conclusi in occasione del concordato
fallimentare, rispetto alla cui ammissibilità vi è l’orientamento pressoché
unanimemente favorevole degli interpreti, seppur in pronunce risalenti (ex
multis, Cass. 15 marzo 1988, n. 2450, in Fall, 1988, p. 574; Cass. 5 luglio
1984, n. 3931, in Fall. 1985, p. 43)
(ii) i patti para-concordatari conclusi nella fase di esecuzione del concordato
preventivo omologato, volti a prorogare i termini di adempimento delle
obbligazioni concordatarie, rispetto ai quali si registrano due orientamenti
contrapposti: il più compatto è quello contrario all’efficacia di un tale
accordo, in quanto si reputa che il Tribunale investito della situazione di
inadempienza concordataria debba dichiarare risolto il concordato (Cass. 14
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ottobre 1974, n. 2830, in Giur. Comm, 1975, I, 294), mentre secondo un
diverso indirizzo il concordato preventivo non può risolversi per
inadempienza se alcuni creditori hanno concesso una proroga che non
pregiudichi la pretesa di altri creditori, poiché il singolo creditore mantiene
inalterata la disponibilità del proprio diritto quale risulta dal provvedimento
di omologazione, potendovi quindi rinunziare in tutto o in parte (Trib.
Cagliari, 21 giugno 1982, in Dir. Fall. 1982, II, 1558).
In entrambe le ipotesi, si è precisato che debba trattarsi di accordi conclusi
nella piena autonomia delle parti e nel rispetto delle norme generali previste
dal codice civile per la conclusione dei contratti, e non deve, altresì, trattarsi
di accordi tendenti ad una alterazione della par condicio creditorum (Trib.
Bologna, 1 giugno 1987, Dir. Fall. 1989, II, 165).
Senonché, la fattispecie di accordi para-concordatari stipulati non tanto a
latere, quanto prima della presentazione di un concordato preventivo,
espressamente strumentali allo stesso e destinati, pertanto, a costituirne parte
integrante, non è stata presa espressamente in esame dagli interpreti: ma la
legittimità di un simile scenario, oltre che la funzionalità ad assicurare una
migliore riuscita del governo e superamento della crisi nei concordati cd. “in
continuità”, può considerarsi quale “corollario implicito” dell’attuale
disciplina fallimentare.
Ed invero, una volta ammessa per il debitore concordatario la possibilità,
riconosciuta dall’art. 160, comma 1, lett. c., L. Fall., di suddividere i
creditori in classi, così operando una attenuazione del tradizionale e
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fondamentale principio della par condicio creditorum, con il solo limite di
garantire una parità di trattamento ai creditori appartenenti alla stessa classe,
non sembrano esservi elementi ostativi all’ammissibilità di accordi volti a
definire anticipatamente le modalità di soddisfacimento di alcuni creditori,
posto che essi, risultando parte integrante della proposta, sono
inevitabilmente sottoposti da un lato alla valutazione (oltre che di
ammissibilità, e quindi fattibilità, ex art. 162 L. Fall.) di correttezza dei
criteri di formazione delle classi ex art. 163 L. Fall., dall’altro al voto dei
creditori (tanto di quelli aderenti, quanto di quelli estranei agli accordi in
questione).
Pertanto, in presenza di patti insuscettibili di influenzare la correttezza dei
criteri di formazione delle classi, né di alterare l’omogeneità di trattamento
di creditori appartenenti a una singola classe, non residuano ostacoli ad
ammettere la validità di pattuizioni siffatte, le quali possono fra l’altro
costituire uno strumento utile – e in certi casi indispensabili – per perseguire
la prosecuzione dell’attività e il risanamento dell’impresa.
Come anticipato, la debitrice ha ritenuto che, anche in considerazione delle
pattuizioni contenute negli accordi con gli Istituti di Credito, a questi ultimi
spetti il diritto di voto ai sensi dell’art. 177 L. Fall.
Ferme le prerogative in materia del Giudice Delegato, lo scrivente collegio
commissariale, per quanto possa occorrere, ritiene di aderire alla
prospettazione della Fondazione, e ciò per i motivi che seguono.
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 318
In primo luogo, com’è noto, l’esclusione di un creditore dal diritto di voto
nell’ambito del concordato preventivo si giustifica allorché la proposta
concordataria sia per tale creditore «indifferente», il che accade quando essa
non comporta alcuna alterazione quantitativa (cioè con riguardo al quantum
del pagamento) né qualitativa (cioè con riguardo al tempo e alle modalità di
pagamento) del credito vantato dal creditore. In tali casi, infatti, poiché il
creditore in questione ottiene nella procedura concordataria il medesimo
soddisfacimento che otterrebbe al di fuori della suddetta procedura,
l’ordinamento esclude che costui abbia titolo per esprimere il suo voto nel
concordato.
In quest’ottica, la mera stipulazione di un accordo «para-concordatario» non
può avere l’effetto di rendere i creditori aderenti al medesimo per ciò solo
«indifferenti» rispetto alla proposta concordataria, dovendosi valutare, per
l’appunto, se detto accordo preveda un’alterazione quantitativa o qualitativa
delle modalità di soddisfacimento del credito; qualora la verifica induca a
ritenere che sussista un’alterazione siffatta, al creditore aderente spetterà il
diritto di voto come a qualsiasi altro creditore “non indifferente”.
Ciò è precisamente quanto avviene nel caso di specie, dove l’accordo c.d.
«para-concordatario» fra la Fondazione e le Banche creditrici prevede una
soddisfazione del credito vantato da queste ultime nei confronti della
Fondazione con modalità tali da alterare dal punto di vista sia qualitativo
che quantitativo le modalità di soddisfacimento del credito delle Banche.
Basti pensare, a questo proposito, al fatto che l’accordo prevede, da un lato,
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la sostituzione del debitore originario (i.e. la Fondazione) con due altri
debitori (i.e. il Fondo e NewCo) mediante il meccanismo dell’accollo
liberatorio, dall’altro lato, la soddisfazione dei crediti bancari ipotecari con
tempistiche ben più ampie rispetto a quelle previste dall’art. 186-bis, comma
2, lett. (c), L. Fall.
In secondo luogo, non può neppure sostenersi che, per effetto della semplice
adesione ad un accordo c.d. «para-concordatario», le Banche abbiano già
manifestato il proprio consenso rispetto alla proposta concordataria, di modo
che il loro voto favorevole alla proposta concordataria sarebbe «scontato».
Al riguardo, è appena il caso di rilevare che l’accordo in corso di
negoziazione con le Banche non prevede alcun impegno di queste ultime a
votare a favore della proposta concordataria della Fondazione, ma
contempla unicamente pattuizioni volte a rendere fattibile il piano di
concordato. In altri termini, le previsioni dell’accordo consentono alla
Fondazione di poter strutturare il piano e la proposta concordataria in modo
da renderli fattibili (come richiesto dalla legge fallimentare), ma lasciano al
contempo le banche creditrici completamente – e doverosamente – libere di
valutare la convenienza della proposta concordataria della Fondazione e di
esprimere conseguentemente il proprio voto nella maniera ritenuta più
confacente ai propri interessi.
In questo senso, tra l’altro, l’accordo «para-concordatario» in esame è
strumentale ad eliminare ogni rischio circa l’ammissibilità della proposta
concordataria sotto il profilo dei tempi del suo adempimento, poiché, grazie
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
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ad esso, le Banche prestano il previo consenso rispetto ad un pagamento
dilazionato del loro credito, sicché non si pone alcun problema circa
l’ammissibilità di una siffatta proposta in relazione ai tempi di
adempimento.
Con riguardo poi al rapporto con il divieto di mercato di voto, si è osservato
in dottrina che gli accordi fra debitore e creditore che prevedano, ad
esempio, una dilazione di pagamento (come avverrebbe nella specie) «si
limitano ad influire sulla preliminare fattibilità del piano senza in alcun
modo intervenire sulla manifestazione di volontà in ordine alla proposta
concordataria» (così MINNITI, Il “mercato di voto” dopo la riforma
fallimentare, in Riv. dott. comm., 2012, p. 113). Ciò che porta ad escludere
che accordi di tale specie possano anche essere considerati come penalmente
illeciti sotto il profilo della fattispecie del «mercato di voto» di cui all’art.
233 l. fall., posto che tale articolo mira «ad evitare che il concordato sia
approvato da una maggioranza che compensa il proprio svantaggio con
altro vantaggio proveniente dall’esterno, ma non certamente ad impedire
quegli accordi finalizzati a rendere possibile la proposta senza in alcun
modo influenzarne la votazione» (così MINNITI, Il “mercato di voto” dopo
la riforma fallimentare, cit., p. 113).
Infine, l’esclusione dall’esercizio del diritto di voto non potrebbe ipotizzarsi
neppure sulla base di un preteso «conflitto di interessi» di cui sarebbe
portatore il creditore aderente all’accordo c.d. «paraconcordatario» rispetto
alla proposta concordataria, se è vero che la dottrina e la giurisprudenza
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hanno a più riprese evidenziato che l’applicazione del conflitto di interessi
in materia concordataria deve essere limitata ai soli casi tassativamente
previsti dal legislatore (v. art. 177, comma 4, l. fall.) e non può essere estesa
ad altre ipotesi non specificamente individuate dalla legge fallimentare.
Si è invero osservato, se è lecito il richiamo, che «il contesto dell’adunanza
è per natura dialettico (e, quindi, deputato alla comparazione e, se de caso,
allo “scontro” tra interessi non coincidenti): esiste sempre - per definizione
- una disomogeneità tra la posizione del debitore e quella del creditore
chiamati a verificare la possibilità di raggiungere un accordo (sia pure in
forme peculiari) circa la rinegoziazione dell’obbligazione» con la
conseguenza che «l’esclusione pura e semplice del creditore
controinteressato dal computo delle maggioranze si tradurrebbe, a ben
vedere, in una compressione del diritto di credito difficilmente
giustificabile: laddove davvero si sostenesse che il semplice fatto di essere
portatore di un interesse ulteriore privi il creditore del diritto di esprimersi
sulla proposta concordataria, si rischierebbe infatti d’incorrere in censure
d’incostituzionalità per violazione dell’art. 42 Cost.» (così AMBROSINI, Il
concordato preventivo, in Trattato Vassalli, 2014, pp. 336 ss.).
Ciò che più conta, la Corte di Cassazione ha in proposito affermato che «il
legislatore, ben conscio della realtà, non ha inserito una norma generale
sul conflitto di interessi nell’ambito delle votazioni ma ne ha, al contrario,
escluso la sussistenza disciplinando specificatamente i casi di rilevanza del
conflitto …, così che la partecipazione al voto è la norma mentre
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 322
l’esclusione è l’eccezione e deve essere espressamente prevista» (Cass. 10
febbraio 2011, n. 3274, in Dejure).
Donde, ad avviso degli scriventi, la correttezza, sotto il profilo che ci
occupa, dell’impostazione adottata dalla debitrice.
10.1.4 La modifica della soluzione contemplante una datio in solutum
L’originaria proposta elaborata da FSM prevedeva il soddisfacimento dei
creditori appartenenti alla classe 4 mediante una datio in solutum avente per
oggetto strumenti finanziari partecipativi emessi da un Veicolo Speciale di
Smobilizzo, ai sensi dell’art. 1197 c.c.
Il perfezionamento dell’Accordo TCP ha permesso di modificare il piano
originario, prevedendo il pagamento in denaro ai creditori di classe 4, per lo
stesso importo percentuale originariamente previsto (corrispondente
all’83,1% delle pretese creditorie, calcolate in linea capitale alla Data di
Riferimento, e per un totale di euro 56.000.000,00), grazie alla liquidità
derivante dalla vendita delle quote del Fondo Iaso a TCP: dando così
certezza ai creditori interessati in merito alle tempistiche e all’entità dei
pagamenti, pur essendo la datio in solutum originariamente proposta una
soluzione satisfattiva da considerarsi ammessa nel concordato preventivo.
La soluzione attuale risulta certamente preferibile, in quanto la proposta
originaria era tale da generare, inevitabilmente, dubbi ed incertezze tra i
creditori destinatari.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 323
Nonostante, infatti, la presumibile assenza di criticità giuridiche afferenti la
soluzione prospettata, il Collegio Commissariale era stato reso destinatario
di alcune richieste di chiarimenti, formulate da parte di alcuni creditori, uno
dei quali sosteneva che - posto che l’adesione dei creditori di classe 4 alla
modalità di soddisfacimento prospettata si sarebbe risolta nella
“sottoscrizione di un investimento di rischio” - “la proposta di FSM
[avrebbe dovuto] essere necessariamente integrata con un prospetto dei
costi e dei ricavi attesi da VSS, suddivisi per i singoli anni di durata del
piano del concordato, in modo tale che il creditore di classe 4 sia messo in
grado di valutare la prevista di gestione e vendita degli immobili al servizio
del concordato”, ritenendo che tale prospetto informativo dovesse “essere
sottoposto ai creditori di classe 4 prima del loro voto”. (così la lettera in
data 25 gennaio 2016 inviata da Medtronic s.p.a. ai Commissari).
La questione è, evidentemente, stata superata dall’evoluzione della proposta
concordataria.
10.1.5 La durata del piano
In relazione ai tempi di esecuzione della Proposta, come detto, è prevista
una durata fino al 2019, mentre, in ambito “para-concordatario”, i tempi di
soddisfacimento di alcuni dei creditori sono ben maggiori (ad esempio, la
Proposta prevede che la soddisfazione degli Istituti di Credito avvenga in un
orizzonte temporale di circa 15 anni).
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 324
L’orizzonte quadriennale (2016-2019), decorrente dall’omologazione fino al
previsto termine di esecuzione del piano, appare senz’altro compatibile con i
princìpi affermati da dottrina e giurisprudenza con riferimento alla durata
dei piani di concordato, anche sotto il profilo della loro attestabilità, e
risponde al canone di ragionevolezza sancito in materia dalle Sezioni Unite
della Cassazione.
Sempre con riferimento allo iato temporale fra la durata del Piano e i tempi
di soddisfazione dei creditori concorsuali, la Fondazione ritiene che “il
concordato preventivo della Fondazione potrà ritenersi “eseguito” - con
conseguente cessazione di ogni controllo da parte del Tribunale e degli
organi della procedura - quando la Fondazione sarà nuovamente in una
condizione di equilibrio finanziario, con conseguente eliminazione dello
stato di crisi. Al riguardo, pare dirimente quanto stabilito da paragrafi
6.5.11 e 6.5.12 dei “Principi di Attestazione dei Piani di risanamento”
pubblicati in data 6 giugno 2014, i quali espressamente prevedono che:
(a) “l’arco temporale oggetto di considerazione deve pertanto attestarsi a
data non anteriore al momento in cui, in base al Piano, è previsto che siano
soddisfatti i creditori, ovvero, nel caso di continuità aziendale, siano
ripristinate le normali condizioni di finanziamento (e di fido) ovvero, nel
caso di prosecuzione dei contratti pubblici, siano rispettate condizioni che
consentano un regolare adempimento degli stessi” (Paragrafo 6.5.11);
(b) “si ritiene … che, in caso di continuità, l’orizzonte temporale di
osservazione vada esteso - ove possa occorrere - oltre al momento di
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 325
soddisfacimento dei creditori, sino a quello in cui può considerarsi
rispristinato l’equilibrio finanziario dell’impresa” (Paragrafo 6.5.12).
Dal tenore letterale dei suddetti principi di attestazione, emerge - da un lato
- l’assoluta fisiologicità di una discrasia temporale fra la durata del piano
di concordato con continuità e i tempi di soddisfazione dei creditori e -
dall’altro lato - che, in ogni caso, il piano di concordato con continuità,
lungi dall’avere come riferimento le tempistiche dei creditori, deve
considerarsi “concluso” nel momento in cui è ripristinato l’equilibrio
finanziario del debitore, vale a dire quando lo stato di crisi è ormai
eliminato. Se però al termine del periodo del piano di concordato l’impresa
deve considerarsi a tutti gli effetti “risanata”, deve allora giocoforza
ritenersi che tutti gli atti di adempimento della proposta concordataria
compiuti successivamente al termine di piano (e, quindi, ad avvenuto
risanamento dell’impresa) siano atti del tutto paragonabili a quelli che
potrebbe compiere una società in bonis; ma, allora, è di tutta evidenza che,
una volta raggiunto il risanamento dell’impresa, non vi sarà più alcuna
necessità di un controllo del Tribunale sull’attività dell’impresa stessa, così
come non v’è bisogno di siffatto controllo nel caso di un’impresa in bonis.”
(così il ricorso ex art. 160 e ss. l. fall, p. 79-81).
Ora, non pare competa ai Commissari addentrarsi nei meandri di tale
controversa questione, non rilevando essa direttamente ai fini dell’esaustiva
informazione che occorre fornire in questa sede ai creditori. Spetterà invero
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 326
al Tribunale, nell’ipotesi di esito favorevole della votazione, scrutinare
questo aspetto in sede di omologazione.
Ai creditori può nondimeno rappresentarsi che, in base all’orientamento – a
quanto consta – prevalente, essi possono fare affidamento sul controllo
giudiziale, attraverso l’attività di vigilanza e monitoraggio dei Commissari,
sino allo spirare del termine di durata (o, in caso di esecuzione anticipata,
sino all’adempimento delle obbligazioni concordatarie).
D’altronde, a ben vedere, nei citati Princìpi di attestazione sembra essere
stata prefigurata l’ipotesi opposta a quella propugnata dalla debitrice,
sostenendo essi che “l’orizzonte temporale di osservazione vada esteso - ove
possa occorrere - oltre al momento di soddisfacimento dei creditori, sino a
quello in cui può considerarsi rispristinato l’equilibrio finanziario
dell’impresa” (enfasi aggiunta): contemplandosi con ciò – parrebbe – la
possibilità che il soddisfacimento dei creditori non basti a conseguire il
riequilibrio finanziario, non già che quest’ultimo possa intervenire prima
che i creditori abbiano ricevuto soddisfazione.
10.1.6 Gli accreditamenti sanitari di Newco
Secondo quanto espressamente previsto nel ricorso ex art. 160 e ss., il
“conferimento da parte della Fondazione a una società di nuova
costituzione” (da perfezionarsi “entro 12 mesi dalla data di “passaggio in
giudicato” del decreto di omologa del concordato”) è stato subordinato
alla “conferma da parte delle competenti autorità degli accreditamenti e dei
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 327
riconoscimenti IRCCS necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria
attualmente esercitata dalla Fondazione – del complesso dei beni (inclusi
beni mobili, immobili, materiali e immateriali) rapporti giuridici e contratti
organizzati dalla Fondazione per lo svolgimento della propria attività di
assistenza sanitaria”; e ciò con la precisazione che “la Fondazione si [è
riservata] di procedere in ogni caso a conferimenti parziali dell’azienda
sanitaria (di cui faccia in ogni caso parte il ramo d’azienda operante in
Lombardia) qualora, entro il già citato termine di 12 mesi dalla data di
Omologa Definitiva non sia stato possibile effettuare il Conferimento
Azienda Sanitaria nella sua totalità” (così il ricorso, pag. 19).
A tale riguardo, la debitrice stessa non ignora che, “in caso di trasferimento
dell’azienda sanitaria, il trasferimento dell’accreditamento non è
automatico”, stante il rapporto “di natura sostanzialmente concessoria di
attività di servizio pubblico” esistente tra la Pubblica Amministrazione e le
strutture sanitarie accreditate, “per il carattere strettamente personale e la
rilevanza pubblicistica degli interessi in gioco, id est per la natura
indisponibile dei rapporti giuridici cui afferiscono” (così il ricorso, p. 86).
Da ciò consegue che “l’autorizzazione e l’accreditamento non possono
rientrare nel complesso dei beni aziendali suscettibili di trasferimento fra le
parti con automatico subentro del cessionario”, e che, pertanto, “il soggetto
che si renda acquirente o conferitario dell’azienda sanitaria, dovrà
necessariamente acquisire il consenso sul trasferimento medesimo da parte
della pubblica amministrazione, che dovrà verificare se anche tale soggetto
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 328
possiede i requisiti sopra indicati e posti a tutela degli interessi pubblici
coinvolti.” (ibidem).
Peraltro, nel caso di specie, che vede una modifica meramente “soggettiva”,
lasciandosi sostanzialmente inalterata la struttura deputata alla prestazione
del servizio sanitario, la debitrice ha assicurato che “l’accreditamento non
riguarda … la persona e/o le qualità personali (e/o tecnico professionali)
del titolare o del gestore della struttura (a differenza del previgente sistema
di convenzionamento che riguardava necessariamente i soggetti gestori
delle strutture private), ma si riferisce esclusivamente alla struttura in
quanto sia dotata (o meno) degli standards necessari per assicurare, … per
un verso, effettivamente al cittadino l’esercizio del diritto di libera scelta
della struttura a cui rivolgersi e, per altro, verso quel regime di
concorrenzialità tra strutture pubbliche e private in modo da garantire nel
miglior modo possibile la qualità dei servizi sanitari effettivamente
prestati” (ibidem).
Nonostante le rassicurazioni offerte dalla debitrice, tale impostazione è
tuttavia parsa non pienamente rispondente al dato normativo, dal momento
che – come segnalato dal Collegio Commissariale – le disposizioni di
settore richiedono che l’accreditamento in capo al nuovo gestore (e la
susseguente stipulazione dei contratti con l’ASL) sia subordinato alla
presentazione, da parte della società instante, dell’atto comprovante
l’intervenuto trasferimento dell’azienda ospedaliera.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 329
Preso atto delle richieste formulate dal Tribunale in merito alla necessità di
chiarire le modalità di subentro della Newco nella titolarità degli
accreditamenti sanitari, la debitrice, nella propria memoria del 30 ottobre
2015, ha esposto la problematica della mancanza di una normativa uniforme
(e, in molte regioni, la radicale mancanza di una normativa) di riferimento
per il trasferimento delle autorizzazioni e degli accreditamenti; specificando
di aver contattato gli uffici competenti al fine di verificare le formalità
necessarie allo scopo. L’esito di tale attività ha fatto emergere tempistiche
variabili da regione a regione, ma in ogni caso non brevi, portando la
debitrice a concludere che, con particolare riferimento alla Regione
Lombardia, l’istanza di “trasferimento di autorizzazioni e accreditamenti
[…] dev’essere presentata dal soggetto acquirente (newco) congiuntamente
alla documentazione comprovante il trasferimento (iscrizione alla camera
di commercio comprensivo di dicitura antimafia, atto notarile). Una volta
trasferito l’accreditamento le ASL competenti stipulano, entro i successivi
30 giorni, i contratti per la remunerazione delle prestazioni rese” (così la
memoria di chiarimenti della Fondazione, pp. 6 e 7), precisando al
contempo la necessità – valutata in termini di “indispensabil[ità] – di
“procedere a una rapida costituzione [della newco] e all’assunzione, da
parte di quest’ultima, di una delibera di aumento di capitale da liberare con
conferimento dell’azienda sanitaria, sospensivamente condizionata
all’intervenuta omologa del concordato” (ivi, p. 9).
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 330
Ciò nondimeno, dall’esame del nuovo piano, è possibile constatare che “Il
conferimento dell’Azienda Sanitaria è sospensivamente condizionato
all’omologa del concordato e alla conferma degli accreditamenti (per gli
istituti oggetto di conferimento) e del riconoscimento IRCCS necessari per
lo svolgimento dell’attività sanitaria attualmente esercitata (gli aumenti di
capitale saranno strutturati con le tecnicalità che si rendessero necessarie
in base alle particolarità regionali, fermo il risultato finale del conferimento
dell’intera azienda sanitaria” (così il Piano rivisto, p. 9), come del resto
confermato dall’ “Accordo TCP”, avente per oggetto l’investimento di
Trilantic in Newco), nel cui corpo le parti hanno nuovamente condizionato
l’efficacia dell’intesa alla “delibera del Primo Aumento di Capitale FSM e
conseguente conferimento dell’Azienda Sanitaria, oppure di almeno il Ramo
d’Azienda Lombardia a Newco, subordinatamente alla conferma dei relativi
accreditamenti e di ogni altra autorizzazione o permesso necessari per lo
svolgimento dell’attività sanitaria afferente il/í Ramo/i d’Azienda oggetto
del conferimento” (così l’accordo TCP, p. 33).
Orbene, tale impostazione, potrebbe costituire un elemento idoneo –
quantomeno in astratto – a incidere negativamente sulla fattibilità giuridica
del concordato, laddove si consideri che, da un lato, la Fondazione ha
espressamente subordinato il conferimento alla Newco al previo
ottenimento, da parte di quest’ultima, degli accreditamenti sanitari, i quali,
dall’altro, potrebbero essere concessi dalla competente Autorità
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 331
Amministrativa solo all’esito dell’effettivo trasferimento dell’azienda
ospedaliera.
In questa prospettiva, ad avviso dello scrivente Collegio, l’unica via per
risolvere tale criticità consisterebbe nell’adozione di una interpretazione
della soluzione concordataria maggiormente aderente al dato normativo, che
contempli la “riqualificazione” della condizione sospensiva prevista dal
Piano, e recepita dagli accordi para-concordatari (secondo cui il
“conferimento da parte della Fondazione a una società di nuova
costituzione” è subordinato alla conferma degli accreditamenti alla Newco),
la quale potrebbe essere interpretata, in termini di compatibilità e coerenza
rispetto alla disciplina di settore, nel senso di considerare la “conferma da
parte delle competenti autorità degli accreditamenti e dei riconoscimenti
IRCCS necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria attualmente
esercitata dalla Fondazione” come evento condizionante non già il materiale
atto di trasferimento dei complessi aziendali, bensì, più “a valle”, l’efficacia
del conferimento, che dovrà precedere la presentazione dell’istanza di
accreditamento, in tal modo “allineando” le disposizioni contenute nel piano
con la vigente normativa.
10.1.7 Rapporti con banche e istituti di factoring: la legittimità degli
incassi in compensazione dopo la data di concordato
Come già segnalato, nell’ambito della Classe 8 sono stati inseriti i crediti
maturati da Ifitalia s.p.a. a fronte del rapporto di factoring in essere con la
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 332
Fondazione, finalizzato allo “smobilizzo” dei crediti vantati dalla FSM
nei confronti delle Asl di Pavia, Milano, Varese, Mantova e Torino.
L’ammontare delle passività cui la Fondazione risulta esposta nei confronti
della Ifitalia si attesta, come rappresentato dalla debitrice, in euro
1.936.368,88, sensibilmente inferiore rispetto all’importo registrato alla
data di presentazione della domanda di concordato (quantificato in euro
6.712.000,00).
Secondo quanto rilevato dalla debitrice, l’attuale consistenza del credito
vantato dalla società di factoring sarebbe la conseguenza degli “incassi
ricevuti da Ifitalia a valere su crediti cedutile anteriormente al deposito
della Domanda di Concordato Preventivo con Riserva” (così la seconda
memoria modificativa, p. 22).
Al riguardo, conviene precisare che, in considerazione della natura dei
rapporti negoziali intercorsi tra le parti, nel cui ambito le singole
“anticipazioni” sono state concesse nell’ambito di un contratto
di factoring (e, quindi, a fronte delle cessioni dei crediti vantati nei confronti
delle Asl), sembra potersi affermare la possibilità per la Ifitalia, in qualità di
cessionaria, di realizzare – anche nel corso della procedura di concordato – i
singoli crediti “scontati”, sia pure nei limiti delle cessioni perfezionate (e
rese opponibili) in epoca anteriore alla presentazione del ricorso ex art. 161,
6° comma, l. fall., con conseguente riduzione, in misura corrispondente, del
relativo credito nei confronti della Fondazione.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 333
Merita altresì precisare che tale conclusione non risulta influenzata dalla
“stabilità” delle “linee di credito” nel periodo successivo al deposito della
domanda di concordato preventivo, giacché tanto nell’ipotesi di
mantenimento, quanto in quella di una eventuale interruzione (o
sospensione) del contratto di factoring ai sensi dell’art. 169-bis l. fall., nel
momento in cui i crediti presentati in vista dello “sconto” siano stati oggetto
di cessione (con atto opponibile ai terzi) in epoca anteriore alla
presentazione della domanda di concordato, l’eventuale successivo venir
meno del “contratto quadro” sul quale s’innestano le pattuizioni relative ai
singoli “anticipi” non costituirebbe un elemento idoneo a caducare l’effetto
traslativo delle varie cessioni, definitivamente prodottosi, per effetto del
principio consensualistico, al momento del perfezionamento del singolo atto
di cessione.
In applicazione di tale regola, pare potersi affermare la legittimità degli
incassi effettuati dalla Ifitalia in relazione ai “crediti cedutile anteriormente
al deposito della Domanda di Concordato Preventivo con Riserva” (così la
seconda memoria modificativa, p. 22).
10.1.8 La questione della solidarietà passiva per i debiti relativi
all’azienda conferita e la verifica sull’adeguatezza dei fondi rischi
accantonati a copertura delle passività potenziali
Come già ampiamente rilevato, la soluzione concordataria elaborata dalla
Fondazione poggia, anzitutto, sulla prosecuzione dell’attività caratteristica
da parte della Newco, alla quale verrà conferita – una volta omologato il
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 334
concordato della debitrice e sempre che l’ente di nuova costituzione ottenga,
da parte delle autorità competenti gli accreditamenti (oltre al riconoscimento
IRCCS) necessari per l’esercizio dell’attività ospedaliera – l’intera azienda
sanitaria; la proposta prevede, peraltro, che “potranno essere effettuati
diversi conferimenti di rami d’azienda e, fino al momento in cui il
Conferimento Azienda Sanitaria non sarà stato interamente perfezionato,
l’attività d’impresa proseguirà interamente – e, a seguito di eventuali
conferimenti di rami d’azienda, parzialmente – in capo alla Fondazione, la
quale darà esecuzione al Nuovo Piano e alla Proposta Modificata” (così la
seconda memoria integrativa contenente una modifica della proposta di
concordato, p. 26).
Al riguardo, gli esponenti, al fine di garantire la regolarità della procedura e
la più ampia informazione al ceto creditorio, non possono esimersi dal
segnalare che l’impostazione adottata dalla debitrice meriterebbe di essere
maggiormente, approfondita sotto il profilo del regime di responsabilità
solidale di Fondazione e newco in relazione ai debiti inerenti all’esercizio
dell’azienda conferita.
Come rilevato nel precedente paragrafo 1.6., gli scriventi commissari
avevano già segnalato, già nel proprio parere del 29 settembre 2015, la
sussistenza di una lacuna informativa sul punto.
Sulla scorta di tale rilievo, il Giudice Delegato, nel proprio decreto del 2
ottobre 2015, ha invitato la debitrice a fornire chiarimenti, tra l’altro, in
merito al “regime di responsabilità solidale tra la Fondazione e la newco,
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 335
avendo particolare riguardo alle contestazioni che potrebbero sorgere una
volta perfezionatosi il conferimento dell’azienda ospedaliera e,
segnatamente, per quanto concerne le poste più significative, alle passività
di matrice erariale e da responsabilità medica” (così il parere dimesso dai
Commissari Giudiziali in data 29 settembre 2015, p. 17).
Nella propria memoria del 30 ottobre 2015, la Fondazione ha al riguardo
precisato che (i) “le passività concordatarie che è previsto che rimangano
in Fondazione saranno fronteggiate a valere sulla quota di disponibilità
liquide che, a tale scopo, non verrà conferita”, con la precisazione che (ii)
“con riferimento ai contenziosi malpractice è previsto che venga depositato
in un conto di legge un importo corrispondente al 15% della pretesa
risarcitoria (pari al cap massimo che il Piano offre di pagare a detti
creditori), in attesa della decisione definitiva sulle cause in corso” (così la
memoria di chiarimenti del 30 ottobre 2015, p. 10). Per quanto concerne (iii)
i “restanti debiti anteriori al conferimento e risultanti dai libri contabili
obbligatori, conformemente alle previsioni di legge, vi sarà un regime di
coobbligazione della Fondazione e di Newco” (ibidem).
Infine (iv) “in deroga a quanto sopra, gli istituti finanziatori, in base agli
accordi paraconcordatari in essere, libereranno la Fondazione dai debiti
nei loro confronti a far data dall’integrale efficacia del conferimento
dell’azienda a Newco, con conseguente venir meno della relativa passività
concordataria” (ibidem).
Tali affermazioni risultano non pienamente esaustive.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 336
La debitrice avrebbe dovuto infatti precisare, anzitutto, le ragioni che –
secondo quanto affermato dalla Fondazione – militerebbero la compatibilità
delle disposizioni civilistiche dettate in tema di responsabilità solidale tra
cedente e cessionario d’azienda (secondo quanto disposto dall’art. 2560 c.c.,
nonché, con riguardo ai crediti da lavoro dipendente, dall’art. 2112 c.c.), per
poi procedere ad esaminare le possibili “ricadute” sulla prospettata
soluzione concordataria.
Al riguardo, la Fondazione si è limitata a sostenere che i debiti “anteriori al
conferimento e risultanti dai libri contabili obbligatori, conformemente
alle previsioni di legge” sarebbero assoggettati a “un regime di
coobbligazione della Fondazione e di Newco” (così la memoria di
chiarimenti del 30 ottobre 2015, p. 10).
Senonché tale ricostruzione non pare pienamente esaustiva laddove predica
(sulla scorta del disposto di cui all’art. 2560, 2° comma, c.c., il quale
prevede – com’è noto – la responsabilità dell’acquirente per i debiti inerenti
all’esercizio dell’azienda ceduta e risultanti dalle scritture contabili)
l’operatività, in via di principio e senza alcuna distinzione, del regime di
solidarietà tra la Fondazione e la newco in relazione alle passività aventi
matrice causale anteriore al perfezionamento dei conferimenti.
Ed invero, nel caso di trasferimento (e, come nel caso che ci occupa, di
conferimento) d’azienda effettuato in esecuzione di un piano di concordato
omologato, le norme di diritto comune si “saldano” con quelle di matrice
concorsuale, trovando applicazione, in un’eventualità siffatta, le disposizioni
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 337
contenute nell’art. 105, comma 4, l. fall., il quale – com’è noto – esclude la
compatibilità del regime di responsabilità solidale previsto dall’art. 2560,
comma 2, c.c.
Ebbene, in virtù della disposizione in parola (la cui applicabilità in via
analogica al concordato preventivo è espressamente richiamata dall’art. 182,
comma 5, l. fall.. come recentemente modificato dal d.l. 83/2015, convertito
in l. n. 132/2015) non sembra potersi dubitare del fatto che, nel caso di
specie, dovrebbe essere – sulla scorta di quanto espressamente previsto dalla
norma – “esclusa comunque la responsabilità dell’alienante prevista
dall’art. 2560 c.c.” (così l’art. 105, comma 4, l. fall.).
Per quanto attiene specificamente alle passività tributarie, l’art. 14, comma 1
del D.L.gs n. 472/1997 prevede che il cessionario di azienda sia responsabile
in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed
entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento
dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in
cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già
irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni
commesse in epoca anteriore. Il comma 5-bis dell’art. citato, aggiunto
dall’art. 16, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 158/2015, prevede tuttavia che,
la responsabilità solidale del cessionario non trova applicazione quando la
cessione avviene nell’ambito di una procedura concorsuale.
Per quanto sopra, pare doversi ritenere che la Fondazione rimarrà comunque
autonomamente (quanto esclusivamente) assoggettata alle passività
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 338
inerenti all’azienda ceduta (sorte in epoca anteriore al conferimento
dell’azienda, o dei singoli rami), senza che i relativi creditori possano
beneficiare del regime di solidarietà della newco conferitaria.
Va nondimeno precisato che le considerazioni sin qui rassegnate non
riguardano i debiti verso i lavoratori dipendenti, dal momento che la
responsabilità solidale (del cedente e del cessionario) per le passività di
matrice lavoristica sussiste, ai sensi dell’art. 2112 c.c., in ogni caso di
trasferimento d’azienda, ancorché effettuata nell’ambito di una procedura
concorsuale, salvo (i) quanto eventualmente previsto nell’accordo concluso
all’esito delle consultazioni sindacali (art. 47, commi 4-bis e 5, della l. 29
dicembre 1990, n. 428, come modificato dalla l. n. 134/2012), ovvero (ii),
secondo quanto ancor più restrittivamente affermato nella giurisprudenza di
merito, all’esito di specifici accordi stipulati dai singoli lavoratori ai sensi
degli artt. 410 e 411 c.p.c. finalizzati a liberare la sola società cedente (in
argomento, v. Trib. Alessandria, 22 dicembre 2015, decreto, inedito,
Concordato Preventivo Paglieri Sell System s.p.a.).
* * *
Precisato quanto sopra in merito alle passività inerenti all’azienda ceduta,
sorte in epoca anteriore al conferimento dell’azienda o dei singoli rami, nel
prosieguo gli scriventi affrontano il tema dei fondi rischi appostati dalla
debitrice a copertura delle passività potenziali, non conosciute alla data di
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 339
effettuazione dell’operazione di conferimento di azienda o di rami di
azienda.
Come indicato nel documento “Piano di ristrutturazione operativa e
dell’esposizione debitoria rivisto in funzione dell’Accordo di investimento
con TCP e aggiornato con i dati a consuntivo e gli intervenuti accadimenti
Proposta del Concordato con Continuità Sezione 2”, pag. 49, a cui si rinvia,
perfezionato il conferimento dell’azienda sanitaria, lo Stato Patrimoniale di
FSM sarà costituito come segue.
Pro - forma di FSM post conferimento 2016
100% Patrimonio Netto di Newco 130,0
Totale Immobilizzazioni 130,0
Cassa/Disponibilità liquide 10,0
Attivo Circolante 10,0
Totale Attivo 140,0
Patrimonio Netto 126,4
Regione Lombardia 7,9
Debiti tributari 2,3
Fondo rischi conteziosi vari 1,8
Fondo imposte differite 1,6
Totale debiti 13,7
Totale Passivo 140,0
Ad evidenza di quanto sopra nonché di quanto dalla debitrice indicato nel
documento citato, a seguito del conferimento dell’azienda sanitaria, nel
bilancio di FSM risulterà appostato unicamente il fondo rischi per
contenzioso da malpractice medica, per complessivi euro 1,8 mln. Il fondo
in parola, come precisato dalla debitrice, è “(…) determinato dal
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 340
management di FSM sulla base della media degli accantonamenti relativi al
periodo 2011-2013 e afferenti alla gestione ordinaria, e si riduce in base
alle manifestazioni monetarie (…), frutto anch’esse di stime puntuali da
parte del management”115
.
Al fine di poter valutare la congruità del predetto fondo rischi, considerata la
tematica di natura prettamente tecnica, che inevitabilmente esula dalle
competenze aziendalistiche, contabili e giuridiche del team commissariale, è
stata dagli scriventi incaricata la società Brain Srl (nel prosieguo “Brain”),
specializzata nella fornitura di servizi altamente qualificati circa la
valutazione medico-legale e la gestione dei sinistri di I.R.C.C.S., Enti
Ospedalieri e delle ASL. La Brain ha, in particolare, quantificato il rischio
potenzialmente riveniente dalle denunce, esposti, richieste di risarcimento
danni da presunta responsabilità medico-sanitaria e dell’Ente che potrebbero
pervenire alla Fondazione successivamente al 1° gennaio 2016116
.
Il rischio, potenzialmente derivante da contenzioso da malpractice medica,
è stato dalla Brain quantificato in euro 5,0 mln117
; conseguentemente, gli
scriventi rilevano che il fondo appostato dalla debitrice pare essere carente.
115
Vedasi, “Piano di ristrutturazione operativa e dell’esposizione debitoria rivisto in
funzione dell’Accordo di investimento con TCP e aggiornato con i dati a consuntivo e gli
intervenuti accadimenti Proposta del Concordato con Continuità Sezione 2”, pag. 55. 116
Vedasi: “Analisi specialistica medico-legale delle richieste di risarcimento danni da
presunta responsabilità sanitaria medica e dell’ente pervenute alla Fondazione S. Maugeri
di Pavia – qualificazione e quantificazione del rischio assicurativo e determinazione delle
riserve per un fondo rischi di copertura” – all. sub 2. 117
Precisa la Brain: “Resta il fatto che tenuto conto dell’andamento dell’ultimo decennio
delle richieste danni e dei risultati dei contenziosi in corso e di quelli conosciuti appena
definiti, appare non certo priva di fondamento l’ipotesi di una riserva/anno di 500.000
euro per i prossimi dieci anni”.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 341
Gli scriventi evidenziano che, oltre al fondo rischi di cui sopra, nessun
ulteriore accantonamento è stato previsto nel bilancio di FSM post
conferimento di azienda.
Ciò precisato circa gli accantonamenti previsti da FSM, gli scriventi
rilevano che, come già precisato nel capitolo “IX L’analisi del piano
industriale di Newco, del piano finanziario di FSM alla base della proposta
di concordato” a cui si rinvia per un approfondimento, la disponibilità di
cassa di FSM (costituita da una dotazione di cassa iniziale di complessivi
euro 10 mln oltre che dai flussi in entrata corrispondenti ai dividendi
distribuiti da Newco a partire dall’anno 2017, di euro 1,5 mln l’anno) è
pressoché totalmente destinata al pagamento delle passività sorte in epoca
anteriore al conferimento dell’azienda o dei singoli rami; nel piano
concordatario non è stata prevista alcuna disponibilità di cassa per far
fronte ai rischi, una volta che gli stessi, da potenziali, dovessero divenire
concreti ed effettivi. Quanto sopra costituisce un’evidente criticità circa la
positiva esecuzione della proposta concordataria predisposta dalla debitrice.
10.1.9 Le conseguenze in caso di mancato avveramento delle condizioni
sospensive degli accordi para-concordatari
L’efficacia degli accordi para-concordatari (pedissequamente recepiti nel
piano, di cui costituiscono parte fondamentale e integrante) è stata
subordinata al verificarsi di una serie di condizioni sospensive il cui
mancato avveramento potrebbe costituire, quantomeno in astratto, un
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 342
elemento suscettibile di impattare sulla concreta percorribilità della strategia
concordataria elaborata dalla Fondazione.
Al riguardo, gli scriventi non possono esimersi anzitutto dal precisare che,
ad eccezione dell’Accordo con la Regione Lombardia e dell’Accordo
Quadro, tutte le (restanti) intese risultano tra loro causalmente collegate: la
produzione degli effetti di un accordo costituisce, al contempo, condizione
necessaria per l’efficacia di un altro, che, a propria volta, determina
l’acquisto degli effetti dell’intesa successiva.
In questo senso, se l’intervenuta costituzione di Newco integra un evento
sospensivamente condizionante l’efficacia dell’Accordo Newco,
quest’ultima rappresenta una delle condizioni necessarie per l’operatività
dell’Accordo Fondo, la cui efficacia è stata, a propria volta, dedotta come
condizione sospensiva perché l’Accordo Trilantic possa dispiegare i propri
effetti.
Ora, è possibile osservare in proposito che la costituzione di Newco, sebbene
non ancora intervenuta, non appaia un evento destinato a incontrare ostacoli
di rilievo, inducendo ciò a configurare come obiettivamente remoto il
mancato avveramento di tale condizione e, a cascata, delle susseguenti
condizioni contenute negli accordi collegati.
Per quanto riguarda, poi, la condizione (contenuta dell’Accordo Trilantic e
nell’Accordo transattivo con la Regione) relativa al necessario ottenimento,
in capo a Newco, degli accreditamenti necessari all’esercizio dell’attività
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 343
sanitaria, la questione è stata approfonditamente trattata nel paragrafo
10.1.6, cui si rinvia integralmente onde evitare superflue ripetizioni.
Tutti gli accordi stipulati dalla Fondazione (e recepiti nel relativo piano)
risultano condizionati – come solitamente accade in questi casi –
all’omologazione definitiva del concordato.
In questa prospettiva, il mancato avveramento di tale condizione (ancorché
non precluda definitivamente la possibilità per la Fondazione di comporre la
propria crisi attraverso una nuova soluzione alternativa al fallimento, stante
la (ri)proponibilità – in assenza di istanze ex art. 6 L. Fall. – di una
differente domanda di concordato) determinerebbe la caducazione di tutti
gli accordi già stipulati, i quali non potrebbero essere quindi posti alla base
di una nuova proposta.
Di qui la conclusione che la debitrice, in un’eventualità siffatta, sarebbe
chiamata a valutare la possibilità di intraprendere ex novo le attività
funzionali alla definizione di ulteriori accordi, cui si accompagnerebbero –
inesorabilmente – il (fisiologico) allungamento dei tempi di esecuzione del
(nuovo) piano e un’ulteriore compressione delle risorse destinabili al
soddisfacimento del ceto creditorio.
Tale scenario non sembra peraltro rientrare nel concetto del “più probabile
che non”, tanto che l’attestazione è stata correttamente resa in modo “pieno”
e non condizionato. Tuttavia gli scriventi sono tenuti, in questa sede, a
prospettarne la possibile (ancorché – si ripete – non probabile) verificazione,
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 344
trattandosi di un margine di alea consustanziale alle peculiarità delle
fattispecie.
10.1.10 Il modello organizzativo adottato ai sensi del Dlgs n. 231/2001 e
l’Organo di vigilanza
Com’è noto, il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto, in Italia, la responsabilità
diretta degli enti per alcuni reati commessi (nell’interesse o a vantaggio
degli enti stessi) da loro soggetti apicali e/o subordinati; statuendo che la
società non risponde di detti illeciti nel caso in cui (oltre ad aver agito
nell’esclusivo interesse proprio o di terzi) dimostri di aver adottato, ed
efficacemente attuato, “Modelli di Organizzazione, Gestione e controllo”
idonei a prevenirne la realizzazione.
Il Modello di cui la Fondazione, in ottemperanza delle disposizioni di legge,
si è dotata, disponibile sul sito internet della stessa, viene presentato dalla
debitrice come idoneo a prevenire e contrastare, mediante un articolato
sistema di procedure e protocolli, il rischio della summenzionata
responsabilità.
Senonchè, il coinvolgimento della debitrice nei procedimenti penali avanti il
Tribunale di Milano, quale responsabile civile per gli illeciti posti in essere
da proprie figure apicali, trae origine segnatamente dall’addebito, ad essa
contestato, di non aver messo in atto un Modello idoneo a prevenire il
compimento dei reati contestati agli imputati.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 345
In questa luce, se è vero che il rischio concreto derivante da tale
responsabilità è stato cristallizzato nell’an, oltre che nel quantum,
dall’intervenuta definizione del giudizio mediante applicazione della pena
su richiesta delle parti per quanto riguarda il proc. n. 33847/2011, nonché
dagli accordi transattivi intervenuti con la Regione Lombardia per quanto
riguarda il proc. n. 61342/13, (mentre, con riferimento al procedimento
pendente avanti il Tribunale di Torino, gli advisor della Fondazione hanno
ritenuto improbabile il rischio di un coinvolgimento della debitrice), è
altrettanto indubbio che, alla luce degli accadimenti intervenuti, sia
necessario valutare se il Modello adottato dalla Fondazione risulti, ad oggi,
effettivamente in grado di assicurare i risultati che si prefigge, e ciò tanto in
un’ottica preventiva per la debitrice stessa, quanto per verificare se lo stesso
modello possa essere adottato da Newco, in occasione dei conferimenti
d’azienda previsti dal piano, assicurando a quest’ultima una adeguata
protezione.
Al riguardo, va premesso come, non contenendo il Decreto Legislativo
citato alcuna indicazione in punto di requisiti contenutistici del modello, è
devoluto agli interpreti il compito di identificare quando esso possa dirsi
“idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (mantenendo
indenne l’ente da responsabilità) e quando, al contrario, i protocolli
comportamentali si configurino come inefficaci a conseguire lo scopo
preventivo tipico.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 346
Sin dall’emanazione del D. Lgs. 231/2001, la giurisprudenza della Suprema
Corte ha avuto modo di pronunciarsi sul punto, escludendo, in primo luogo,
che possa predicarsi l’inadeguatezza del modello per il semplice fatto
dell’intervenuta commissione del reato, negando così che quella dell’ente
abbia natura di responsabilità oggettiva; e come un indice rivelatore della
validità del modello possa essere ravvisata nella condotta del soggetto che
l’abbia violato, la quale “richiede necessariamente una condotta
ingannevole e subdola, di aggiramento e non di semplice "frontale"
violazione delle prescrizioni adottate”; cosicchè, in ultima istanza, “la
natura fraudolenta della condotta del soggetto apicale rappresenta un
indice rivelatore della validità del modello, nel senso che solo una condotta
fraudolenta appare idonea a forzarne le misure di sicurezza” (Cass. Pen. ,
18 dicembre 2013, n. 4677, in pluris.it).
Con riferimento alle singoli previsioni contenute nel modello, poi, si è
specificato, ad esempio, che viola i requisiti di cui al d.lgs. 231/2001 un
modello che preveda che l’Organo di Vigilanza possa essere un dipendente
della società, o che possa essere, in qualche modo, “condizionato”; o un
modello che non preveda limiti di erogazioni di denaro in favore di terzi
(Cass. 19 luglio 2012, n. 1258, in pluris.it).
Esaminando il modello organizzativo adottato dalla Fondazione, si evince
come i requisiti relativi alla necessaria indipendenza, autonomia e
professionalità dell’Organo di Vigilanza risultino puntualmente rispettati
(art. 12 del Modello), in quanto è previsto che i relativi membri non debbano
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rivestire incarichi, o intrattenere rapporti, con la Fondazione (o con i suoi
Amministratori); parimenti, la sezione relativa alle sanzioni disciplinari non
sembra, quantomeno prima facie, scontare difetti di superficialità; mentre il
Codice Etico, per sua natura, si risolve nella affermazione di principi di
carattere programmatico.
Più generica appare, invece, la sezione relativa ai “protocolli
comportamentali” (cap 8); nella quale, di là dalla apodittica previsione
dell’intervenuta adozione di regole di condotta idonee a ridurre rischi di
illeciti o di asimmetrie informative, non viene espressamente riportato il
contenuto di detti protocolli.
Peraltro, se è vero che la giurisprudenza ha adottato, come criterio di
valutazione dell’idoneità del modello (che non contenga, com’è ovvio,
previsioni palesemente contrarie alla sana e prudente gestione) le
caratteristiche della condotta messa in atto dal soggetto perpetrante l’illecito,
nel caso di specie dovrebbe potersi predicare la pacifica idoneità del
documento adottato dalla debitrice, in quanto (come messo in luce, tra
l’altro, in seno al parere del prof. Rescigno allegato al ricorso ex art. 160 e
ss. L. Fall.) dalle risultanze dei procedimenti penali può senz’altro
desumersi che la condotta posta in essere dai soggetti coinvolti si sia risolta
in artifizi volti ad “ingannare” i restanti membri dell’organo di
amministrazione e di vigilanza, in quanto la mera violazione (non
adeguatamente occultata) delle norme comportamentali previste dal Modello
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 348
avrebbe senz’altro fatto insorgere “campanelli d’allarme” in capo ai
soggetti apicali non coinvolti.
In ogni caso, posto che l’art. 7, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 231/2001
dispone che l’efficace attuazione del modello richieda “una verifica
periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività”, risulta senz’altro opportuno,
al fine di scongiurare la commissione futura di ulteriori illeciti, quanto di
poter “trasferire” il medesimo modello in capo a Newco (al netto,
naturalmente, delle modifiche che questa dovesse ritenere opportune per
adeguare il modello alle proprie caratteristiche organizzative) come efficace
strumento di prevenzione, un aggiornamento del documento, da attuarsi in
primo luogo mediante l’inserimento dei “Protocolli” richiamati in seno al
Modello stesso, al fine di una compiuta ed efficace informativa nei confronti
di tutti i soggetti tenuti al suo rispetto nonché, più in generale, di qualsiasi
interessato.
* * *
10.2. La fattibilità giuridica ed economica della proposta di concordato
Alla luce delle considerazioni che precedono, pur in presenza di alcuni
profili, per così dire, “controversi”, che hanno indotto gli scriventi ad
effettuare una analisi particolarmente approfondita delle relative questioni,
nonché delle potenziali problematiche sottese, gli scriventi non ravvisano
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profili di criticità tali da impattare sulla fattibilità giuridica del piano
presentato dalla Fondazione, intesa quale capacità di porre in essere tutte le
operazioni necessarie per il soddisfacimento della massa creditoria nelle
percentuali previste (pur rimettendosi in toto alle determinazioni che l’Ill.mo
Tribunale riterrà di assumere al riguardo).
Ed invero, la proposta sottoposta ai creditori:
- contiene una descrizione analitica non solo delle modalità, ma anche dei
tempi di adempimento della stessa, con riguardo alla tempistica sia di
realizzo dell'attivo, che di soddisfazione del passivo concordatario;
- presenta una suddivisione in classi coerente ed omogenea (in specie alla
luce dell’ultima memoria modificativa, in seno alla quale sono state
ulteriormente ridefinite le diverse classi e specificate le motivazioni sottese
all’attribuzione dei relativi diritti di voto);
- appare (anche alla luce della relazione attestativa ex art. 161 co. 3 L. Fall. ,
che risulta sufficientemente approfondita e motivata, anche nei metodi di
valutazione seguiti) sostenibile nel suo complesso, potendosi pertanto
ragionevolmente predicare la conseguibilità del grado di soddisfacimento
del ceto creditorio in essa prospettato.
Con particolare riferimento a quest’ultimo profilo, il realizzo del piano
appare idoneo a consentire alla Fondazione di ottenere risorse sufficienti per
consentire:
(a) il pagamento integrale delle spese di procedura e degli altri debiti da
soddisfarsi in prededuzione (pari a complessivi Euro 8.082.519,14);
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(b) il pagamento integrale dei creditori di FSM assistiti da privilegio
speciale sui beni di quest’ultima (pari a complessivi Euro 32.738.189,69)
(c) la soddisfazione integrale dei Crediti di Classe 3, 5, 6, 7, 8;
(d) la soddisfazione non integrale dei Crediti di Classe 1, 2, 4, 9, con una
percentuale variabile da un massimo dell’83,1% (Classe 4) ed un minimo
pari al 3,6% (Classe 9) delle relative pretese.
Com’è noto, la questione relativa alla percentuale del soddisfacimento
attiene, a profili di fattibilità economica del concordato, il cui sindacato,
secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, è sottratto al Tribunale e
demandato in via esclusiva ai creditori, non potendosi ravvisare, nella
corresponsione ai creditori chirografari di un importo siffatto, una
percentuale irrisoria, idonea a impattare sul requisito della fattibilità
giuridica del concordato.
Ed invero, secondo l’orientamento prevalente tra i giudici di merito, viene
considerata irrisoria la percentuale di soddisfacimento dei creditori
chirografari che si colloca tra l’1% e il 2% (e a fortiori quella di livello
inferiore), sul rilievo che tale misura non sarebbe idonea a consentire il
perseguimento della funzione economico-sociale del concordato, vale a dire
la regolazione della crisi d’impresa e il soddisfacimento, ancorché modesto,
dei creditori (in questo senso v., tra le altre, Trib. Pesaro, 13 novembre 2014,
in IlCaso.it; Trib. Bologna, 15 luglio 2014, ivi; Trib. Sant’Angelo dei
Lombardia, 7 maggio 2013, in expartecreditoris.it; contra App. Genova, 3
luglio 2014, in Unijuris.it, secondo cui “la misura irrisoria [– nella specie:
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l’1% –] del soddisfacimento dei creditori chirografari non è ostativa
all’omologazione del concordato preventivo, essendo rimessa ai creditori
falcidiati ogni valutazione sulla convenienza economica di un
soddisfacimento proposto in tale misura dall’imprenditore in crisi e
sull’opportunità di ricorrere, invece, ad altra procedura concorsuale
liquidatoria, in quanto ritenuta per loro più vantaggiosa negli esiti”.
Solo in base a una diversa – e, a quanto consta, minoritaria – impostazione,
invece, “la percentuale minima offerta, al di sotto della quale il pagamento
diviene inconsistente e, quindi, motivo di inammissibilità della proposta
stessa, deve essere individuata nella misura fissa del 5%” (così Trib.
Modena, 3 settembre 2014, IlCaso.it).
In altre parole, atteso che la causa del concordato è costituta dalla
regolazione della crisi dell’impresa e dal soddisfacimento, ancorché
modesto, dei creditori, la previsione di un pagamento non irrisorio,
consentendo all’accordo tra debitore e creditori di assolvere alla propria
funzione economico-sociale, scongiura che si ponga un problema di
fattibilità giuridica, bensì, al più, una valutazione di convenienza, la quale
appartiene esclusivamente ai creditori.
Volendo calare tali principi nella fattispecie in esame, dovendosi anche
considerare che la percentuale di modesta entità è stata evidentemente
determinata in coerenza alle argomentazioni svolte dalla debitrice a sostengo
delle proprie ragioni di contrasto delle pretese (attuali e potenziali) riferibili
ai creditori interessati, la percentuale da destinare ai creditori chirografari
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 352
della Fondazione risulta, anche con riferimento alla classe 9 (ai cui
appartenenti è destinato il soddisfacimento minore, pari al 3,6% delle
relative pretese) al di sopra della soglia di irrisorietà alla quale la
giurisprudenza maggioritaria fa conseguire l’inammissibilità (ovvero
l’improseguibilità) del concordato per difetto di causa in concreto.
A tale stregua, ferme le determinazioni che i creditori concorsuali
intenderanno assumere nell’esercizio del proprio diritto di voto, gli scriventi
ritengono di osservare, come – alla luce della documentazione fornita dalla
debitrice e degli ulteriori accertamenti espletati dagli esponenti – il
soddisfacimento prospettato ai creditori chirografari, non appaia di entità
così esigua da elidere la causa in concreto del concordato.
Quanto sopra anche in considerazione del fatto che, a fronte di sole due
classi (la Classe 9 e la Classe 2) destinatarie di percentuali, per così dire,
“ridotte” (ma non, lo si ripete, irrisorie: rispettivamente, il 3,6% e il 15%), i
creditori appartenenti alle altre classi (eccezion fatta per la Regione
Lombardia, da soddisfarsi nei termini di cui al relativo accordo transattivo)
conseguirebbero, in caso di omologa, un soddisfacimento indubbiamente
consistente, compreso tra un minimo dell’83,1% e un massimo del 100%
delle relative pretese.
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 353
Capitolo XI
Le considerazioni dei commissari in merito alla
responsabilità dei precedenti amministratori e alla verosimile
insussistenza di atti di frode.
11.1 I verosimili profili di responsabilità degli organi della
Fondazione e le iniziative intraprese da FSM
Quanto ai comportamenti degli amministratori delle società anteriori al
deposito del ricorso ex art. 161, 6° comma, L. Fall., essi sono stati oggetto di
valutazione da parte della Fondazione al fine di verificare le responsabilità
soggettivamente individuabili, nonché le possibili azioni da intraprendere al
fine di conseguire, per quanto possibile, la reintegrazione del patrimonio e il
ristoro dei danni subiti in ragione di questi comportamenti (in merito a tali
profili, la debitrice ha proceduto ad acquisire un parere del Prof. Avv.
Matteo Rescigno, allegato al ricorso ex art. 160 ss. L. Fall.).
In esito alle valutazioni così effettuate, FSM si è risolta, come detto, ad agire
giudizialmente nei confronti dei propri dirigenti e rappresentanti, cui tali
comportamenti illeciti sono stati contestati, al fine di richiedere loro il
risarcimento del danno.
La richiesta risarcitoria è stata al momento quantificata in Euro 25,0 milioni,
ovvero nella diversa, minore o maggior somma che fosse ritenuta di
giustizia dal Tribunale.
Con riferimento alle posizioni citate, si precisa che nel Business Plan di
Newco non sono state considerate le sopravvenienze attive potenzialmente
derivanti dall’esito positivo di entrambi i processi, in quanto esse sono state
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 354
ab origine destinate a rimanere in capo alla Fondazione, e, pertanto, a non
costituire poste destinate né al rafforzamento patrimoniale di Newco, nè al
soddisfacimento dei creditori.
Tale circostanza, se non è suscettibile di influenzare “al ribasso” il quantum
stimato dalla debitrice in seno al proprio ricorso (posto che, lo si ripete, si
tratta di una determinazione chiarita sin dal deposito del piano originario),
potrebbe avere, se non altro, il positivo effetto, in caso di esito favorevole, di
contribuire parzialmente alla copertura dei rischi legati all’emersione di
passività potenziali in capo a FSM, che dovesse verificarsi in data
successiva al deposito del piano definitivo (e pertanto non computati in
esso).
* * *
11.2 La verosimile assenza di atti di frode a danno dei creditori
La rivelazione, effettuata dalla debitrice, di condotte pregresse
potenzialmente integranti atti di frode pare idonea, nella specie, a consentire
l’applicazione dei princìpi da tempo affermati dalla giurisprudenza di
legittimità, che ha predicato l’opportunità di adottare una lettura
“adeguatrice” della fattispecie “atti di frode” rispetto all’intervenuta
abrogazione del requisito della meritevolezza, annettendo alla disclosure
operata dal debitore in relazione ad eventuali fatti rilevanti ai sensi dell’art.
173 L. Fall. una funzione, per così dire, “salvifica” e negando la sussistenza
dei presupposti per la revoca del concordato nel caso in cui gli atti
fraudolenti siano stati fatti oggetto di puntuale “denuncia” da parte della
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debitrice nel proprio ricorso ex art. 161 L. Fall. (v. Cass., 23 giugno 2011, n.
13817, in Fallimento, 2011, p. 933, secondo la quale “in tanto i
comportamenti anteriori alla presentazione della domanda di concordato
possono essere valutati ai fini della revoca dell’ammissione al concordato
in quanto abbiano una valenza decettiva e quindi siano tali da pregiudicare
un consenso informato, ipotesi questa che deve escludersi in relazione a
condotte […] chiaramente individuate e rese note agli interessati al
concordato”.
E ancora di recente la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire, al
riguardo, che “gli atti di frode, presupposto della revoca dell’ammissione al
concordato preventivo ai sensi dell’art. 173, primo comma, legge fall., non
possono individuarsi solo negli atti in frode ai creditori (…), ma è
necessario che siano "accertati" dal commissario giudiziale ed abbiano una
valenza potenzialmente decettiva, per l’idoneità a pregiudicare il consenso
informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di
liquidazione, dovendo il giudice verificare, quale garante della regolarità
della procedura, che vengano messi a disposizione dei creditori tutti gli
elementi necessari per una corretta valutazione della proposta. Peraltro,
nell’ambito dei fatti accertati dal commissario giudiziale rientrano, oltre ai
fatti "scoperti" perché del tutto ignoti nella loro materialità, anche i fatti
non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta di
concordato e nei suoi allegati (nella specie, l’artificiosa sottovalutazione
delle operazioni indicate, esposte senza fare riferimento a fatti rilevanti;
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 356
l’omessa indicazione dei soggetti, persone fisiche, coinvolti nelle operazioni
e nei cui confronti si sarebbe potuto agire per il recupero; la non chiara
esplicitazione dei collegamenti societari), i quali, pertanto, possono dirsi
‘accertati’ in quanto individuati nella loro completezza e rilevanza ai fini
della corretta informazione dei creditori solo successivamente” (così Cass.,
18 aprile 2014, n. 9050, in Fallimento, 2015, …).
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Capitolo XII
Il passivo concordatario determinato dai commissari e i
creditori ammessi al voto
12.1 Premessa metodologica
Nel prosieguo verrà rappresentato il passivo concordatario così come
definito dai Commissari a seguito dell’attività di verifica svolta dagli stessi.
Si precisa sin d’ora che, dall’analisi delle dichiarazioni di credito sinora
pervenute, è emersa una sostanziale difformità tra i debiti esposti nel
passivo concordatario e quanto invece precisato dai creditori.
Si evidenzia peraltro che i disallineamenti riscontrati dai Commissari nel
corso delle proprie verifiche originano sostanzialmente dal fatto che le
rettifiche ai saldi contabili fornitori – apportate da FSM a seguito
dell’attività di verifica effettuata da Audirevi – non sono state recepite dalla
Fondazione nel passivo concordatario al 31/10/2014, ma acquisite nella
contabilità esclusivamente a partire dal bilancio al 31/12/2014.
Quanto sopra ha imposto agli scriventi una gravosa attività di analisi,
necessaria per coordinare i dati alla base del passivo concordatario con i
saldi corretti.
Il processo di riconciliazione condotto dai Commissari con l’ausilio di
Audirevi è consistito nell’analizzare ogni precisazione di credito
pervenuta, verificando per ciascuna:
- la corrispondenza con la contabilità di FSM;
- gli stanziamenti a fatture da ricevere;
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 358
- gli eventuali pagamenti eseguiti da FSM successivamente al 31
ottobre 2014 relativamente a crediti concorsuali.
Occorre, infine, evidenziare che, data l’ingente mole delle posizioni da
esaminare e considerato che l’invio delle dichiarazioni di credito da
parte dei creditori è tuttora in corso, alla data di deposito della
presente Relazione la definizione delle posizioni da ammettere al voto è
parziale ed è, attualmente, ancora in corso di svolgimento.
Per tale motivo, si segnala che il prospetto analitico riportante la posizione
di ciascun creditore allegato (all. sub 6) alla presente Relazione potrebbe
essere suscettibile di modificazioni/integrazioni.
* * *
12.2 Le linee guida seguite dai Commissari
Nel presente paragrafo gli scriventi Commissari descrivono le linee guida
dagli stessi seguite per la definizione del passivo concordatario; in
particolare:
- interessi maturati sui crediti commerciali; nella definizione del
passivo concordatario ai fini del voto, i Commissari non hanno tenuto
conto:
- degli interessi moratori precisati e non addebitati dal creditore
alla Fondazione ante l’apertura della procedura di concordato;
- degli interessi legali precisati dal creditori ma per i quali non è
stato prodotto il relativo prospetto di calcolo;
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 359
- degli interessi legali precisati dil creditori ma quantificati non
correttamente (ad esempio perché sono state applicate
capitalizzazioni o rivalutazioni non dovute o perché è stato
utilizzato un tasso di interesse non giustificato).
- privilegio artigiani ex art. 2751bis, n. 5, c.c.; i Commissari hanno
riconosciuto il privilegio in commento soltanto nei casi in cui il
creditore abbia prodotto, unitamente alla dichiarazione di credito,
la documentazione comprovante la propria qualifica di
“artigiano” (visura camerale) ed il mancato superamento dei limiti
dimensionali di legge (Modello Unico degli ultimi due anni e Libro
Unico del lavoro);
- privilegio prestazioni professionali ex art. 2751 bis, n.2 c.c.; i
Commissari hanno riconosciuto il privilegio in commento nei casi in
cui sia stato espressamente richiesto (e solo per gli ultimi due anni
di prestazioni) e, sempre a condizione che la richiesta sia stata
ritenuta fondata avuto riguardo all’attività prestata dal creditore. Il
privilegio è stato riconosciuto sugli importi richiesti a titolo di
onorari e diritti (ed a titolo di Cassa previdenza, nel caso di dottori
commercialisti), non essendo il privilegio spettante sugli importi
relativi agli accessori di legge ed alle spese;
- privilegio sull’IVA; gli scriventi hanno ritenuto di dover riconoscere
il privilegio in parola, se richiesto, soltanto nei casi di fornitura di
beni e prestazioni di servizi correlati a beni effettivamente
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 360
individuabili ed esistenti, alla luce del fatto che la ricorrente ha
presentato la relazione prevista dall’art. 160, 2° comma L.F. Non è
stato, quindi, riconosciuto il privilegio IVA:
- nel caso di fornitura di beni e di prestazioni di servizi
riconducibili a beni non individuabili e/o non esistenti (ad
esempio, nei casi di fornitura di materiali di consumo o nei casi
in cui i beni non siano ben identificati nelle fatture allegate alle
dichiarazioni di credito);
- nel caso di prestazioni professionali;
- crediti suscettibili di compensazione; ove la stessa non sia stata
fatta oggetto di negoziazione con la controparte, ovvero di
espressa dichiarazione da parte del creditore, ai fini del voto il
debito a carico di Fondazione è stato conteggiato nel suo intero
ammontare;
- competenza del debito; gli scriventi precisano che le riconciliazioni
contabili sono state effettuate secondo il criterio della “competenza” a
prescindere dalla data di emissione della relativa fattura. Nel caso di
fatturazioni periodiche è stato quantificato il rateo di competenza
della prestazione sino al 31/10/2014, con la conseguenza che la
restante parte della prestazione è stata considerata come
prededucibile;
- crediti non precisati; ove il creditore non abbia precisato il proprio
saldo creditorio è stato considerato il saldo contabile al 31/10/2014.
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 361
12.3 Il passivo concordatario determinato dai Commissari
Nei paragrafi che seguono si confronta il passivo concordatario – per i
creditori privilegiati ed i creditori chirografari – così come previsto nella
proposta di concordato di FSM, rispetto a quanto determinato dai
Commissari.
12.3.1 I creditori privilegiati
Passivo concordatario_Creditori privilegiati FSM Commissari
Privilegio in continuità
Privilegio da pagare entro 1 anno
Totale creditori privilegiati 132.008.562 116.902.436
132.008.561,9 116.902.435,8
Gli scriventi Commissari precisano che la differenza evidenziata nella
tabella di cui sopra origina essenzialmente i) dalla degradazione al
chirografo, per tutti i creditori privilegiati, dell’IVA addebitata per rivalsa,
ii) dalla diversa attribuzione del grado di privilegio operata dai Commissari
rispetto a quanto fatto da Fondazione, iii) dalla riduzione dell’importo dei
debiti per effetto degli incassi ricevuti a valere su crediti ceduti
anteriormente al deposito della domanda di Concordato e iv) dalla
quantificazione degli interessi legali maturati sino alla data prevista di
pagamento (30/06/2017).
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 362
In merito alle precisazioni di credito pervenute dai dipendenti, si precisa,
che nel proprio elaborato118
la Rag. Arosio ha evidenziato le seguenti
criticità:
“- il valore del credito per rateo tredicesima e rateo ferie è stato
richiesto dal lavoratore al lordo contributi sia per la quota a carico
azienda, sia per la quota a carico dipendente. Il valore corretto del
credito del lavoratore da assumere è al netto dei contributi Inps e al
lordo delle ritenute fiscali, che verranno applicate all’atto della
liquidazione delle spettanze;
- il valore del debito verso l’Inps e gli enti previdenziali, deve essere
ricostruito e deve ricomprendere l’incidenza degli oneri maturati sui
diversi istituti contrattuali;
- i lavoratori non richiedono le variabili retributive rilevate in 11/2014
e di competenza di 10/2014;
- il TFR sulla tredicesima mensilità, seppure quantificato, non è stato
incluso nelle attestazioni di credito;
- il credito verso gli eredi: è stato applicato un diverso trattamento per
ogni singolo caso; è necessaria una riconciliazione del credito
effettivo;
(…)
118
Vedasi “Relazione Tecnico contabile consulente del lavoro Rag. Daniela Arosio” pag.
19-20. all. sub 3.
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 363
In considerazione di tutti i punti sopra esposti ritengo non corrette le
attestazioni di credito dei singoli lavoratori, e di conseguenza deve
necessariamente essere modificato anche il debito totale verso i
dipendenti, verso i fondi previdenziali e assistenziali, con le opportune
rettifiche a bilancio”.
La criticità rilevata dal Cdl, peraltro, non ha comportato alcuna variazione
dell’importo complessivo del credito privilegiato ma una diversa allocazione
dell’importo tra i diversi creditori privilegiati.
12.3.2 I creditori chirografari
I classe_Regione Lombardia
Passivo concordatario_classe I Re. Lombardia FSM Commissari
Chirografo 230.833.000 230.833.000
Totale 230.833.000 230.833.000
II classe_Contenziosi vari
Passivo concordatario_Contenziosi vari FSM Commissari
Chirografo 22.164.918 30.662.258
Totale 22.164.918 30.662.258
Gli scriventi Commissari precisano che la differenza evidenziata nella
tabella di cui sopra origina essenzialmente dall’inclusone, ai fini prudenziali,
nella classe in commento dell’intero credito, ancorché oggetto di
contestazione da parte di FSM.
Gli scriventi evidenziano che la classe include crediti da inquadrare nella
categoria dei crediti contestati di cui all’art. 176 l. fall., in forza del quale, in
sede di adunanza dei creditori il Giudice Delegato può ammettere
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 364
provvisoriamente, in tutto o in parte, i crediti ai soli fini del voto per il
calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive
sulla sussistenza dei crediti stessi.
III_classe_Creditori strategici
Passivo concordatario_Creditori strategici FSM Commissari
Chirografo 10.587.447 10.026.214
Totale 10.587.447 10.026.214
IV_classe_Creditori commerciali Chirografi
Passivo concordatario_Creditori comm. chirogr. FSM Commissari
Chirografo 65.461.147 61.257.439
Totale 65.461.147 61.257.439
V classe_Creditori ipotecari accollati al Fondo
Passivo concordatario_Creditori ipotecari accollati
al FondoFSM Commissari
Ipotecari 46.817.522 46.817.522
Totale 46.817.522 46.817.522
VI classe_Creditori ipotecari su immobili conferiti a NewCo
Passivo concordatario_Creditori ipotecari su
immobili conferiti a NewCoFSM Commissari
Ipotecari 13.650.924 13.650.924
Totale 13.650.924 13.650.924
VII classe_Creditori chirografari consolidati e conferiti in NewCo
Passivo concordatario_Creditori chirografari
consolidati e conferiti in NewCoFSM Commissari
Chirografo 67.752.633 67.752.633
Totale 67.752.633 67.752.633
Relativamente ai debiti verso gli istituti bancari, si evidenzia che non
risultano pervenute tutte le relative dichiarazioni di credito e che queste
ultime sono state riconciliate con la contabilità di Fondazione in base alla
documentazione bancaria acquisita.
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RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 365
L’attività di verifica è tuttora in corso; l’importo del credito sopra indicato
sarà incrementato con l’importo delle spese e gli interessi maturati sino al
31/10/2014.
VIII classe_Factoring Italia
Passivo concordatario_Factoring Italia FSM Commissari
Chirografo 1.936.369 1.936.369
Totale 1.936.369 1.936.369
IX classe_Contenzioso PPRI
Passivo concordatario_Contenzioso PPRI FSM Commissari
Chirografo 4.221.313 4.221.313
Totale 4.221.313 4.221.313
Gli scriventi evidenziano che la classe include crediti da inquadrare nella
categoria dei crediti contestati di cui all’art. 176 l. fall., in forza del quale, in
sede di adunanza dei creditori il Giudice Delegato può ammettere
provvisoriamente, in tutto o in parte, i crediti ai soli fini del voto per il
calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive
sulla sussistenza dei crediti stessi.
12.3.3 Il passivo concordatario determinato dai Commissari
Si riporta di seguito un prospetto di riepilogo del passivo ai fini
dell’ammissione al voto:
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 366
Passivo concordatario FSM Commissari
Prededuzione 8.082.519 8.082.519 *
Privilegio in continuità 99.278.698
Privilegio da pagare entro 1 anno 32.729.864
Totale privilegiati 132.008.562 116.902.436
I classe_Regione Lombardia 230.833.000 230.833.000
II classe_Contenziosi vari 22.164.918 30.662.258
III_classe_Creditori strategici 10.587.447 10.026.214
IV_classe_Creditori commerciali Chirografi 65.461.147 61.257.439
V classe_Creditori ipotecari accollati al Fondo 46.817.522 46.817.522
VI classe_Creditori ipotecari su immobili conferiti a NewCo 13.650.924 13.650.924
VII classe_Creditori chirografari consolidati e conferiti in NewCo 67.752.633 67.752.633
VIII classe_Factoring Italia 1.936.369 1.936.369
IX classe_Contenzioso PPRI 4.221.313 4.221.313
Totale chirografari 463.425.272 467.157.672
Totale passivo concordatorio 603.516.353 592.142.627
116.902.436
* stima della Fondazione
Gli scriventi evidenziano che la disponibilità di cassa destinata al soddisfo
dei creditori di classe IV “Creditori commerciali chirografari” ammonta ad
euro 54,4 mln.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 367
Capitolo XIII
La convenienza della proposta di concordato
13.1 Le azioni revocatorie
Allo scopo di una valutazione più analitica degli elementi che rilevano ai
fini della formulazione del giudizio di convenienza è possibile fare luogo,
altresì, ad un’analisi degli elementi che rilevano per la formulazione del
giudizio di convenienza con espresso riferimento al potenziale attivo
riveniente da possibili azioni revocatorie. E’ risaputo che in tale prospettiva
il fallimento presenterebbe per i creditori concorsuali un unico teorico
elemento di vantaggio rispetto alla soluzione concordataria: tale elemento è
rappresentato dal fatto che l’apertura di un fallimento renderebbe proponibili
le azioni revocatorie ex art. 67 L.Fall., le quali, invece, non sarebbero
esperibili in ambito concordatario, dal momento che la legge fallimentare
non ne contempla la proponibilità se non in presenza della dichiarazione di
fallimento.
Con la riforma del 2005, l’applicabilità della revocatoria fallimentare è stata
ridimensionata non solo attraverso la riduzione del periodo sospetto nel
quale deve necessariamente essere stata posto in essere il pagamento o il
negozio revocabile, ma anche e soprattutto con la previsione di una serie di
esenzioni che manifestano chiaramente un diverso atteggiamento di fronte
alla crisi di impresa, dal momento che appaiono dirette a favorire la
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 368
conservazione dell’attività produttiva, o ad incentivare la regolazione della
crisi mediante accordo con i creditori.
In altre parole anche con riferimento all’istituto in esame si tende a favorire,
o quanto meno a non ostacolare, l’accesso dell’imprenditore a modelli di
soluzione della crisi alternativi al fallimento, onde non precludere a priori un
superamento della situazione critica, con conseguente conservazione dei
complessi aziendali in difficoltà.
In ogni caso, nel valutare la convenienza della proposta concordataria
rispetto ai benefici di potenziali attività revocatorie, non può sfuggire, la
difficoltà, la complessità, l’onerosità e la durata di un contenzioso diretto a
revocare pagamenti e per il recupero di quanto già corrisposto. L’esperienza
permette di affermare che sovente tali azioni si concludono con transazioni,
all’esito di un defatigante percorso, oltretutto con ricadute rilevanti sulla
durata e costo della liquidazione fallimentare.
Passando alla verifica specifica delle ipotesi previste dalla Legge gli
scriventi, seppur nei limiti di un esame necessariamente sommario, non
hanno trovato riscontro di eventuali atti negoziali riconducibili alle
fattispecie delineate ai n. 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell’art. 67 L. Fall.
che prevedono la revocabilità rispettivamente per:
- gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla domanda di
concordato, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte siano da
considerarsi sproporzionate;
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 369
- gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con
danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno
anteriore alla domanda di concordato;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore
alla domanda di concordato per debiti preesistenti non scaduti;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei
mesi anteriori alla domanda di concordato per debiti scaduti.
Con riferimento alle ipotesi legali riconducibili alle fattispecie di cui al
secondo comma dell’art. 67 L. Fall., il team commissariale- con il
necessario supporto degli organi amministrativi della società - ha ricostruito:
- le movimentazioni effettuate da parte delle banche creditrici sui conti della
debitrice nei sei mesi anteriori al deposito della domanda di concordato;
- i pagamenti effettuati nei sei mesi anteriori alla deposito del ricorso per
l’ammissione alla procedura di concordato preventivo .Si precisa che, onde
evitare di raccogliere una massa di dati eccessiva si sono presi in
considerazione solo i pagamenti unitari di importo superiore ad € 5.000,00.
Valutando indiscriminatamente (senza cioè procedere all’esame analitico di
ciascuna operazione solutoria, anche con riguardo ai presupposti soggettivi e
oggettivi per fare luogo alla revocabilità in sede fallimentare), il quadro
complessivo dei pagamenti effettuati da Fondazione nel c.d. “periodo
sospetto”, a termini di previsione normativa si traggono le seguenti
considerazioni di principio:
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 370
- per quanto riguarda i pagamenti ai fornitori, non si è avuto riscontro di
significativi rientri nel semestre antecedente il deposito della domanda di
concordato. Va, peraltro, ricordato che non risulta vi siano stati evidenti ed
inequivocabili segnali della gravità della crisi di FSM, chiaramente
percepibili dai terzi;
- non risultano esservi atti costitutivi di vincoli revocabili. nei sei mesi
antecedenti il deposito del ricorso per l’ammissione al concordato con
eccezione del pegno costituito in data 18.07.2014 a favore di Banca
Nazionale del Lavoro sul saldo di conto corrente n. 5000.420020 di €
1.726.800;
- tutti i vincoli ipotecari costituiti sugli immobili di proprietà sono stati
iscritti in data antecedente all’anno anteriore alla domanda di concordato;
- l’esame dell’evoluzione dei saldi di conto corrente bancari evidenzia, in
alcuni casi, rientri di una certa significatività119
, ma l’esito di potenziali
azioni revocatorie appare quantomeno molto incerto. Infatti, l’esame delle
movimentazioni bancarie evidenzia: in alcuni casi, la presenza di addebiti
anche significativi nell’immediata vicinanza del deposito della domanda di
concordato; altre volte, un’evoluzione del saldo di c/c molto fluttuante e
caratterizzato da incassi di ammontare molto più elevato del saldo medio del
conto, poi utilizzati per effettuare pagamenti (in questo caso, la diminuzione
del debito nel semestre dipende più dal caso, che non da un effettivo e
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 371
graduale rientro); in altre situazioni, ancora, la riduzione di saldo debitore di
c/c è influenzata da operazioni di giroconto.
Si precisa, in ogni caso, che neppure l’entità complessiva dei rientri
verificatisi nel semestre giustifica l’esperimento di azioni giudiziali
complesse ed incerte per la revocabilità delle somme, che - nel migliore dei
casi - determinerebbero un vantaggio quantitativamente modesto per i
creditori non soddisfatti integralmente.
Come visto nella sezione dedicata all’analisi dei bilanci (capitolo III), i
rientri bancari successivi al 2011 sono molto più significativi e si sono
verificati in concomitanza di un incremento dei debiti verso fornitori.
Tuttavia, in tal caso, si dovrebbe - teoricamente - ricorrere allo strumento
della revocatoria ordinaria, che appare di esito oltremodo incerto, in
considerazione della difficoltà di documentare i presupposti richiesti per il
suo esercizio120
, nonché del fatto che buona parte dei rientri attengono il
pagamento delle rate dei mutui ipotecari, di natura privilegiata.
I dati appena descritti paiono eloquenti, poiché lasciano comprendere che:
- la maggior parte dei pagamenti nel corso del semestre è stata effettuata a
favore di fornitori. L’eventuale esperibilità di revocatorie nei confronti di
questa categoria appare difficoltosa, a causa della difficoltà di provare la
sussistenza di elementi concreti in ordine alla gravità dello stato di crisi di
FSM (che, peraltro, non era tenuta al deposito dei bilanci). Oltretutto, in
120
Vale a dire, il pregiudizio per i creditori (eventus damni) e la consapevolezza di agire in
frode agli interessi altrui (consilium fraudis).
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 372
considerazione della percentuale di soddisfazione prevista dal Piano a favore
di tutti i fornitori chirografari, tali eventuali azioni si rivelerebbero di scarsa
utilità pratica;
- l’esperibilità di azioni revocatorie nei confronti dei creditori finanziari
appare anch’essa incerta e, comunque, di valore non decisivo rispetto
all’entità complessiva del passivo;
Per tali ragioni, non pare, a sommesso avviso dei sottoscritti Commissari
giudiziali, che l’aspettativa di poter valutare la possibile esperibilità di
azioni revocatorie ex art. 67 L.F. debba far propendere per la convenienza
della ipotesi fallimentare rispetto a quella concordataria.
Va per completezza infine segnalata l’attività di analisi rispetto all’ordinario
ricorso della debitrice ad operazioni di factoring le quali peraltro appaiono
corrispondenti ai requisiti di cui all’art. 5 della Legge 21 febbraio 1991, n.
52 che disciplina le cessione dei crediti commerciali stabilendone i requisiti
di efficacia anche in caso di fallimento della cedente.
* * *
13.2 Il migliore soddisfacimento dei creditori
Il concordato preventivo, quand’anche connotato dalla continuità aziendale,
resta a tutti gli effetti una procedura concorsuale finalizzata al
perseguimento dell’unico obiettivo del miglior soddisfacimento dei
creditori. Pertanto, occorre acclarare che i proventi dell’attività caratteristica
o, in alternativa, consentano di corrispondere ai creditori un grado di
soddisfazione (sia in termini di importo ricevuto, che in considerazione di
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 373
altri fattori, quale ad esempio la possibilità di prosecuzione in continuità del
rapporto commerciale) migliore di quello che, con ogni ragionevole
probabilità, essi riceverebbero nel contesto di uno scenario alternativo.
La convenienza del concordato è dunque il risultato di un giudizio
prognostico in forza del quale il creditore matura il convincimento che il
proprio grado di soddisfacimento per effetto della esecuzione del concordato
sarà superiore rispetto a quello che si potrebbe realizzare laddove il
concordato non fosse omologato, che si esprime nel voto.
Quindi allo scopo di fornire ai Creditori tutti gli elementi necessari per
l’espressione di un voto adeguatamente informato in ordine alla proposta
concordataria presentata da Fondazione, è possibile fornire agli stessi
ulteriori informazioni in ordine agli impatti che l’instaurarsi di procedure
concorsuali alternative potrebbero generare.
In particolare ci si riferisce alla possibile comparazione tra continuità
concordataria e alternativa liquidatoria atomistica in sede fallimentare
ovvero rispetto alle ipotesi alternative di continuità in sede concorsuale quali
l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 104 L. Fall. o in sede di
amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza,
disciplinata dal D.Lgs 270/99 che, nel caso in esame, dovrebbe ritenersi
applicabile.
E’ intuibile lo specifico vantaggio che la continuità aziendale concordataria
assicurerebbe ai creditori rispetto alla possibile alternativa della
(dis)continuità fallimentare con esercizio provvisorio, in quanto in tale
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 374
ambito non sarebbero perseguibili le finalità di rilancio dell’impresa e, in un
una cornice temporale necessariamente circoscritta, la prosecuzione
dell’attività di Fondazione sarebbe possibile in una prospettiva comunque
liquidatoria ancorché finalizzata ad una eventuale cessione dell’azienda,
senza poter far ricorso agli strumenti normativi che la continuità
concordataria ex art 186-bis L. Fall. prevede a tutela dei valori aziendali
complessivamente organizzata, e quindi del suo avviamento.
Nell’ipotesi dell’amministrazione straordinaria invece la continuità
aziendale prescinde dall’interesse dei creditori e pertanto non rappresenta un
adeguato termine di paragone, in considerazione della peculiare finalità di
questa procedura che non riguarda l’interesse del ceto creditorio, quanto altri
obiettivi connessi al risanamento dell’impresa.
L’approccio comparativo tra continuità aziendale e gli esiti liquidatori
stricto sensu consente la distinzione intuibile secondo la quale nel primo
caso il soddisfacimento dei creditori è dipendente dalla generazione dei
flussi finanziari per effetto della continuità (redditizia) dell’impresa, mentre
nel secondo consegue all’attività di realizzo patrimoniale che conduce alla
valutazione (stima) dei singoli elementi costituenti l’attivo improntato al
criterio del valore di mercato, attribuibile a tutti ai beni ed ai diritti compresi
nel patrimonio di Fondazione finalizzata alla comprensione dell’effettiva
consistenza della garanzia patrimoniale ai sensi dell’art. 2740 c.c.
prescindendo dagli incerti tempi delle ipotetiche procedure di vendita.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 375
Da questo punto di vista dai dati esposti nel precedente capitolo V è
possibile desumere un valore complessivo degli attivi pari ad euro 342,11
mln, in merito a cui si precisa quanto segue.
Con riferimento specifico al compendio immobiliare, a fronte di un valore
contabile, alla data di presentazione del ricorso del 31.10.2014 pari ad €
195,4 milioni, il piano identifica il valore rettificato ai fini concordatari
nell’importo di € 206.199.210 di cui € 115.305.000 risultante dalle stime
specifiche operate sul compendio da conferire al Fondo Immobiliare e la
differenza riferibile agli immobili da conferire alla Newco azienda sanitaria.
(cfr. pag. 37 e 38 Ricorso)
E’ generalmente risaputo che il valore di tutte le immobilizzazioni materiali
in caso di liquidazione è inferiore al loro valore “di funzionamento” ed in
ipotesi di vendita con procedure competitive secondo le modalità tipiche
fallimentari, potrebbero verosimilmente subire un deprezzamento medio del
40% circa.121
Per converso la dote concordataria considera direttamente disponibile al
pagamento dei creditori concorsuali il valore degli immobili conferiti nel
Fondo Immobiliare destinato ad essere liquidato nell’ambito dell’operazione
di acquisizione delle quote dello stesso da parte di Trilantic ed il
conferimento delle stesse quote in Newco mentre i restanti immobili sono
destinati alla continuità aziendale funzionalmente organizzati per l’attività
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 376
da svolgersi secondo le linee operative delineate per il periodo 2015-2019,
da cui saranno tratti i flussi finanziari e la gran parte delle risorse disponibili
alla composizione della crisi ed al soddisfacimento dei creditori concorsuali.
Anche con riferimento alle altre poste attive patrimoniali immobilizzate
costituenti i cespiti strumentali mobili, i valori intangibles e le rimanenze
di magazzino dell’azienda, è verosimile ipotizzare un decremento
significativo in caso di liquidazione per cessata attività, sempre sulla base
dell’esperienza consolidata nelle prassi liquidatorie fallimentari. Il piano
concordatario invece non prevede il realizzo di tali beni, bensì una
continuità nella loro utilizzazione e quindi la loro funzionalità diretta a
produrre le risorse destinate alla soddisfazione del ceto creditorio.
Per una più efficace disamina comparativa occorre ancora ribadire che,
come già accennato nella continuità aziendale, così come delineata dal
piano concordatario di FSM, ai valori degli assets “sottratti ai creditori” (che
il debitore, appunto, tiene per sé per poter proseguire l'attività), si
contrappone l’ammontare complessivo dei flussi finanziari generati
nell’arco temporale del piano.
Poste le argomentazioni che precedono, non si può, trascurare quelli che, ad
avviso dei sottoscritti, risultano essere gli elementi assolutamente decisivi,
nell’ottica dei creditori, ai fini della formulazione del giudizio di
convenienza, strettamente collegati all’accordo afferente il contenzioso con
121
“ le aste giudiziarie degli immobili garantivano un -14,6% nel 2006 (fase di apice delle
quotazioni immobiliari), mentre oggi toccano la quota record di -38,6%. Su prezzi,
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 377
la Regione Lombardia, la cui efficacia è condizionata all’omologazione del
concordato.
Non vanno inoltre trascurati gli effetti prodotti dall’attività svolta in
funzione dell’apertura al mercato che ha condotto alla conclusa trattativa
con “Trilantic”, anch’essa condizionata all’omologazione del concordato,
che consentirebbe la valorizzazione diretta del patrimonio immobiliare, il
consolidamento del patrimonio dell’azienda ospedaliera, e quindi delle
prospettive di reddittività aziendale, anche avuto riguardo alla ragionevole
possibilità di soddisfare i creditori nei modi e nei termini indicati nel Piano.
Infine vi sono elementi di convenienza non direttamente idonei a supportare
la valutazione del criterio legale relativo alla migliore soddisfazione dei
creditori, ma comunque meritevoli di essere citati in funzione delle più
generali utilità connesse alla prosecuzione dei rapporti commerciali con
l’impresa “risanata” e, soprattutto in una fattispecie come quella qui in
esame, l’interesse sociale alla prosecuzione dell’attività di un centro di
riferimento imprescindibile per la sanità, per lo studio e per la ricerca,
nonché in ragione del mantenimento dei livelli occupazionali.
peraltro, già diminuiti negli ultimi anni”. Rapporto Nomisma 2013.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 378
Capitolo XIV
Conclusioni
Alla luce della documentazione esaminata, degli accertamenti compiuti e
delle considerazioni fin qui esposte, gli scriventi Commissari ritengono, in
ultima analisi e allo stato delle informazioni in proprio possesso, di potere
concludere la propria relazione come segue.
1) Per ciò che riguarda la veridicità dei dati aziendali, deve rilevarsi che
dall’esame della situazione patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2014
(e del “bilancio infrannuale” al 30 settembre 2015 approvato dal
consiglio d’amministrazione della Fondazione) non sono emersi
elementi di criticità tali da inficiarne l’attendibilità. Può pertanto
ragionevolmente affermarsi che i dati in questione risultano, nella
sostanza, attendibili, come del resto affermato dall’attestatore nella
propria relazione, redatta in conformità ai cc.dd. “princìpi di
attestazione”.
2) Sulla scorta delle informazioni acquisite, pare da escludere
l’intervenuta commissione di atti di frode a danno dei creditori tali da
carpirne maliziosamente il consenso alla soluzione concordataria.
3) Deve inoltre darsi positivamente atto dell’ampia disclosure effettuata
dalla debitrice con riferimento a condotte gestorie pregresse, incluse
quelle connotate – prima facie – da rilevanza penale. Non consta poi
che siano stati compiuti senza la debita autorizzazione significativi
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 379
pagamenti di debiti anteriori al deposito della domanda di
concordato122
, né atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Ne
consegue, ad avviso degli scriventi, l’insussistenza di elementi tali
da comportare il prematuro arresto della procedura ex art. 173 l.
fall.
4) Per ciò che concerne la fattibilità giuridica della proposta di
concordato, gli scriventi, in aderenza al tenore del provvedimento di
ammissione, non ritengono di ravvisare elementi di inammissibilità
della domanda, né vizi metodologici o contenutistici nella relazione
dell’attestatore; ferme, beninteso, le prerogative del Tribunale in
materia.
5) Quanto alla fattibilità economica del piano, le previsioni effettuate
dalla debitrice in ordine alla percentuale di soddisfacimento dei
creditori non risultano smentite - anche alla luce delle analisi di
sensitivity e stress test effettuate in diversi scenari peggiorativi - nella
sostanza, dagli accertamenti ed approfondimenti svolti dall’ufficio
commissariale, pur dovendosi mettere in conto, nella fase di
esecuzione del piano, la possibilità di scostamenti rispetto a dette
valutazioni prognostiche (con particolare riferimento alla problematica
della solidarietà passiva e, più in generale, alla “copertura” di eventi
imprevisti). Ad ogni buon conto, la soluzione concordataria
122
Salvo alcune situazioni, di entità non rilevante, per le quali è stata ripristinata la
situazione originaria.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 380
prospettata consente di formulare un giudizio prognostico
fondamentalmente positivo in ordine alla fattibilità economica del
piano, pur al cospetto di alcune criticità derivanti dall’obiettiva
complessità della situazione e dall’ineliminabile alea che caratterizza
gli sviluppi futuri dell’attività di cui si tratta.
6) Con riguardo infine al raffronto fra l’opzione concordataria in esame e
la prospettazione dell’alternativa fallimentare, risulta confermata, da
vari e concorrenti punti di vista, la convenienza del concordato con
continuità aziendale per la massa dei creditori globalmente intesa
rispetto al fallimento; e ciò di là da ogni – pur non ozioso – rilievo
circa i positivi effetti della soluzione concordataria sotto il profilo
della conservazione dei complessi produttivi e del mantenimento dei
livelli occupazionali.
CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 381
* * *
Con quanto precede i Commissari terminano la propria Relazione,
assicurando di esservisi dedicati con scrupolo professionale, pur nelle
diverse difficoltà poste dalla vicenda, nell’intendimento di esporre i fatti con
la maggior completezza possibile, onde consentire al Tribunale e ai creditori
di disporre di tutti gli elementi necessari e sufficienti per consentire una
informata e consapevole espressione di valutazione e di giudizio.
Addì 9 aprile 2016
I Commissari Giudiziali