T R I B U N A L E D I PAVIA S e z i o n e F a l l i m e n ... · concordato preventivo fondazione...

381
T R I B U N A L E D I PAVIA S e z i o n e F a l l i m e n t a r e CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Reg. C.P.: 29/2014 Decreto di ammissione del: 12 giugno 2015 Giudice Delegato: Dott. Andrea Balba Commissari Giudiziali: Dott. Rolando Brambilla Prof. Avv. Stefano Ambrosini - Dott. Avv. Mauro Zampollo Adunanza dei creditori: 19 aprile 2016

Transcript of T R I B U N A L E D I PAVIA S e z i o n e F a l l i m e n ... · concordato preventivo fondazione...

T R I B U N A L E D I PAVIA

S e z i o n e F a l l i m e n t a r e

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL.

Reg. C.P.: 29/2014

Decreto di ammissione del: 12 giugno 2015

Giudice Delegato: Dott. Andrea Balba

Commissari Giudiziali: Dott. Rolando Brambilla – Prof. Avv. Stefano

Ambrosini - Dott. Avv. Mauro Zampollo

Adunanza dei creditori: 19 aprile 2016

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 2

INDICE

PREMESSA ALLA RELAZIONE EX ART. 172 L.F. ......................................................7

CAPITOLO I

L’ITER CONCORDATARIO: DAL DEPOSITO DEL RICORSO EX ART. 161, 6°

COMMA, L. FALL., ALLA REDAZIONE DELLA PRESENTE RELAZIONE

COMMISSARIALE ...........................................................................................................10

1.1 IL RICORSO EX ART. 161, 6° COMMA, L. FALL. DEL 31 OTTOBRE 2014 E

LA FASE “PRE-CONCORDATARIA” ....................................................... 10

1.2 IL RICORSO CONTENENTE IL PIANO E LA PROPOSTA ORIGINARIA DI

CONCORDATO .................................................................................... 16

1.3 LA PRE-OPINION DELL’ORGANO COMMISSARIALE ............................ 25

1.4 IL DECRETO DI AMMISSIONE .............................................................. 29

1.5 LA PRIMA MODIFICA APPORTATA AL PIANO E ALLA PROPOSTA DI

CONCORDATO .................................................................................... 31

1.6 LE OSSERVAZIONI RASSEGNATE DALL’UFFICIO COMMISSARIALE IN

MERITO ALLA MODIFICA DEL PIANO E DELLA PROPOSTA DI

CONCORDATO E IL (PRIMO) DIFFERIMENTO DELL’ADUNANZA DEI

CREDITORI .......................................................................................... 35

1.7 LA MEMORIA DI CHIARIMENTI DIMESSA DALLA FONDAZIONE ........... 41

1.8 LA SECONDA MODIFICA APPORTATA AL PIANO E ALLA PROPOSTA DI

CONCORDATO E IL SECONDO DIFFERIMENTO DELL’ADUNANZA DEI

CREDITORI .......................................................................................... 43

CAPITOLO II

BREVE STORIA, ATTIVITÀ ED ORGANI DELLA FONDAZIONE.........................49

2.1 BREVE STORIA ED ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE SALVATORE

MAUGERI ........................................................................................... 49

2.2 ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DELLA FONDAZIONE ........................ 53

2.3 EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DELLA

FONDAZIONE ...................................................................................... 54

2.4 IL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. N.

231/2001 E L’ORGANO DI VIGILANZA (RINVIO) .................................. 58

2.5 RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ DI PAVIA ........................................... 59

CAPITOLO III

LE CAUSE DELLA CRISI E L’ANALISI DEI BILANCI .............................................61

3.1 LE CAUSE DELLA CRISI NELLA PROSPETTIVA DELLA DEBITRICE ......... 61

3.2 LE CAUSE DEL DISSESTO DESUMIBILI DALL’ANALISI DEI BILANCI:

PREMESSA METODOLOGICA ................................................................ 63

3.3 PROSPETTI DI BILANCIO – ESERCIZI 2008/2014 ................................. 64

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 3

3.4 ATTIVO PATRIMONIALE .................................................................... 68

3.4.1 Immobilizzazioni immateriali - composizione della voce ed

evoluzione ................................................................................. 68

3.4.2 Immobilizzazioni immateriali - criticità - P.V.C. della G.D.F.

del 24 ottobre 2012 ................................................................... 72

3.4.3 Immobilizzazioni materiali - composizione della voce ed

evoluzione ................................................................................. 78

3.4.4 Immobilizzazioni materiali - criticità ....................................... 80

3.4.5 Immobilizzazioni finanziarie - composizione della voce ed

evoluzione ................................................................................. 80

3.4.6 Immobilizzazioni finanziarie - criticità .................................... 82

3.4.7 Crediti verso clienti .................................................................. 83

3.4.8 Altre voci dell’attivo ................................................................. 86

3.5 PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO ...................................................... 88

3.5.1 Patrimonio Netto ...................................................................... 88

3.5.2 Trattamento di Fine Rapporto .................................................. 91

3.5.3 Fondi rischi ed oneri - composizione della voce ...................... 91

3.5.4 Fondi rischi ed oneri -contenzioso tributario pendente ........... 94

3.5.5 Debiti verso banche e società di factoring ............................... 94

3.5.6 Debiti verso fornitori ................................................................ 97

3.5.7 Debiti tributari .......................................................................... 99

3.5.8 Debiti verso enti previdenziali ................................................ 100

3.5.9 Debiti verso altri ..................................................................... 101

3.5.10 Ratei e risconti passivi ............................................................ 101

3.5.11 Conti d’ordine ........................................................................ 102

3.6 CONTO ECONOMICO ........................................................................ 102

3.7 SITUAZIONE FINANZIARIA ............................................................... 107

3.8 CONCLUSIONI SULLE CAUSE DELLA CRISI DI FSM ........................... 109

CAPITOLO IV

LA CONDOTTA DELLA DEBITRICE IN COSTANZA DI PROCEDURA E

L’ATTIVITÀ EFFETTUATA DAI COMMISSARI GIUDIZIALI .............................112

4.1 LA CONDOTTA DELLA DEBITRICE IN CORSO DI PROCEDURA .............. 112

4.2 PECULIARITÀ DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA E VERIFICHE

EFFETTUATE DAI COMMISSARI GIUDIZIALI ........................................ 114

4.2.1 Verifiche di carattere contabile .............................................. 115

4.2.2 Ulteriori attività di verifica .................................................... 120

4.3 L’ADEMPIMENTO DELLE FORMALITÀ DI PROCEDURA ........................ 137

4.3.1 Deposito delle spese di procedura da parte di FSM .............. 137

4.3.2 Invio delle comunicazioni ex art. 171 L. Fall. ........................ 137

4.4 L’ESITO DELLE VERIFICHE SVOLTE DAI COMMISSARI GIUDIZIALI .... 139

CAPITOLO V

L’ESAME DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 OTTOBRE 2014.

VERIFICA DELLE POSTE ATTIVE E DEI CONTI D’ORDINE. ............................144

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 4

5.1. LA SITUAZIONE CONTABILE DI RIFERIMENTO AL 31 OTTOBRE 2014 .... 144

5.2. COMMENTO ALLE VOCI DELL’ATTIVO ................................................ 149

5.2.1 Immobilizzazioni immateriali ................................................. 149

5.2.2 Immobilizzazioni materiali ..................................................... 152

5.2.3 Immobilizzazioni finanziarie .................................................... 157

5.2.4 Rimanenze di magazzino .......................................................... 160

5.2.5 Crediti verso clienti e imprese controllate............................... 161

5.2.6 Altre attività .............................................................................. 168

5.3. RIEPILOGO DELL’ANALISI SULL’ATTIVO ............................................. 171

5.4. COMMENTO AI CONTI D’ORDINE ........................................................ 172

CAPITOLO VI

IL PASSIVO CONCORDATARIO INDICATO DALLA DEBITRICE .....................174

6.1. PASSIVO CONCORDATARIO PREDISPOSTO DALLA DEBITRICE .............. 174

6.1.1 Fondi rischi ed oneri ................................................................ 174

6.1.2 Trattamento di fine rapporto ................................................... 178

6.1.3 Debiti verso le banche ............................................................. 180

6.1.4 Debiti verso altri finanziatori .................................................. 183

6.1.5 Debiti verso fornitori ............................................................... 184

6.1.6 Debiti verso imprese controllate .............................................. 187

6.1.7 Debiti tributari ......................................................................... 187

6.1.8 Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza ..................... 190

6.1.9 Debiti verso altri ...................................................................... 193

6.1.10 Ratei e risconti passivi ............................................................. 197

6.2 PREDEDUZIONE ................................................................................... 198

6.3 RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEL PASSIVO CONCORDATARIO ......... 200

CAPITOLO VII

L’ESAME DELLA SITUAZIONE CONTABILE AGGIORNATA AL 30

SETTEMBRE 2015 ..........................................................................................................201

7.1. LA SITUAZIONE CONTABILE AGGIORNATA AL 30 SETTEMBRE 2015 .... 201

7.2. ATTIVITÀ SVOLTA DALL’ORGANO COMMISSARIALE ........................... 202

CAPITOLO VIII

DESCRIZIONE DEL PIANO E DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

DEFINITIVI .....................................................................................................................206

8.1 PREMESSA ........................................................................................ 206

8.2 I PATTI PARACONCORDATARI STIPULATI DALLA FONDAZIONE

MAUGERI: CONTENUTO DEGLI ACCORDI ........................................... 206

8.2.1 L’Accordo con la Regione Lombardia. Rinvio ...................... 210

8.2.2 L’Accordo Quadro FSM/Prelios ............................................ 210

8.2.3 L’Accordo Fondazione/Prelios/Istituti di Credito Fondo

Immobiliare (Accordo Fondo) ................................................ 216

8.2.4 L’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco ................. 219

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 5

8.2.5 L’Accordo di Investimento con Trilantic Capital Partners .... 226

8.3 IL PIANO DI CONCORDATO DEFINITIVO ............................................ 228

8.3.1 Il conferimento al Fondo Iaso degli immobili e dei relativi

debiti bancari ipotecari .......................................................... 231

8.3.2 Il Conferimento dell’Azienda Sanitaria in Newco .................. 233

8.3.3 Acquisto di n. 112 quote del Fondo da parte di Trilantic ...... 236

8.3.4 Primo aumento di Capitale da parte di Trilantic ................... 238

8.3.5 La possibilità di ulteriori aumenti di capitale TCP ............... 241

8.3.6 Valorizzazione di Newco e Way-out di Trilantic .................... 243

8.3.7 Governance e Management di Newco .................................... 245

8.3.8 La liquidità presente in Fondazione ...................................... 248

8.4 LA PROPOSTA DI CONCORDATO E LA SUDDIVISIONE IN CLASSI DEL

CETO CREDITORIO ............................................................................ 249

8.5 I TEMPI DI PAGAMENTO. RINVIO ....................................................... 268

8.6 LA RELAZIONE DELL’ESPERTO ATTESTATORE ................................... 269

CAPITOLO IX

L’ANALISI DEL PIANO INDUSTRIALE DI NEWCO E DEL PIANO

FINANZIARIO DI FSM ALLA BASE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO. .275

9.1 PIANO INDUSTRIALE – CENNI ESSENZIALI ........................................ 275

9.2 PREVISIONI ECONOMICHE DEL PIANO INDUSTRIALE ........................ 277

9.2.1 Ricavi previsionali .................................................................. 277

9.2.2 Costi previsionali .................................................................... 282

9.3 PIANO CONCORDATARIO, PROSPETTI DI STATO PATRIMONIALE E DI

CONTO ECONOMICO .......................................................................... 285

9.4 ANALISI DI SENSITIVITÀ E RIFLESSI DEL PIANO INDUSTRIALE SULLA

PROPOSTA DI CONCORDATO ............................................................. 288

9.5 CONFRONTO TRA I DATI ECONOMICI AL 31/12/2015, PREVISIONALI

E CONSUNTIVI .................................................................................. 293

9.6 FSM STIMA DEI FLUSSI DI CASSA SINTETICI 2016 - 2019 .................. 297

CAPITOLO X

CONSIDERAZIONI DEI COMMISSARI IN MERITO ALLA FATTIBILITÀ DEL

PIANO DI CONCORDATO ............................................................................................301

10.1 INTRODUZIONE E PROFILI DI CRITICITÀ DEL PIANO ...................... 301

10.1.1 Rischi da D.Lgs 231/2001 e le “ricadute” dei procedimenti

penali ................................................................................... 301

10.1.2 Il contenzioso con la Regione Lombardia e le ricadute sulla

soluzione concordataria ...................................................... 304

10.1.3 Gli accordi ‘para-concordatari’: limiti e validità ............. 315

10.1.4 La modifica della soluzione contemplante una datio in

solutum ................................................................................ 322

10.1.5 La durata del piano ............................................................. 323

10.1.6 Gli accreditamenti sanitari di Newco .................................. 326

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 6

10.1.7 Rapporti con banche e istituti di factoring: la legittimità

degli incassi in compensazione dopo la data di

concordato ........................................................................... 331

10.1.8 La questione della solidarietà passiva per i debiti relativi

all’azienda conferita e la verifica sull’adeguatezza dei

fondi rischi accantonati a copertura delle passività

potenziali ............................................................................. 333

10.1.9 Le conseguenze in caso di mancato avveramento delle

condizioni sospensive degli accordi para-concordatari ..... 341

10.1.10 Il modello organizzativo adottato ai sensi del Dlgs n.

231/2001 e l’Organo di vigilanza ....................................... 344

10.2. LA FATTIBILITÀ GIURIDICA ED ECONOMICA DELLA PROPOSTA DI

CONCORDATO .................................................................................. 348

CAPITOLO XI

LE CONSIDERAZIONI DEI COMMISSARI IN MERITO ALLA

RESPONSABILITÀ DEI PRECEDENTI AMMINISTRATORI E ALLA

VEROSIMILE INSUSSISTENZA DI ATTI DI FRODE. .............................................353

11.1 I VEROSIMILI PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DELLA

FONDAZIONE E LE INIZIATIVE INTRAPRESE DA FSM ........................ 353

11.2 LA VEROSIMILE ASSENZA DI ATTI DI FRODE A DANNO DEI

CREDITORI ...................................................................................... 354

CAPITOLO XII

IL PASSIVO CONCORDATARIO DETERMINATO DAI COMMISSARI E I

CREDITORI AMMESSI AL VOTO ..............................................................................357

12.1 PREMESSA METODOLOGICA ......................................................... 357

12.2 LE LINEE GUIDA SEGUITE DAI COMMISSARI ................................. 358

12.3 IL PASSIVO CONCORDATARIO DETERMINATO DAI COMMISSARI ... 361

12.3.1 I creditori privilegiati .......................................................... 361

12.3.2 I creditori chirografari ........................................................ 363

12.3.3 Il passivo concordatario determinato dai Commissari ....... 365

CAPITOLO XIII

LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO ...............................367

13.1 LE AZIONI REVOCATORIE ............................................................. 367

13.2 IL MIGLIORE SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI .......................... 372

CAPITOLO XIV

CONCLUSIONI ...............................................................................................................378

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 7

Premessa alla relazione ex art. 172 L.F.

Come noto, l’adunanza dei creditori della procedura di concordato

preventivo relativo alla Fondazione Salvatore Maugeri ha subito diversi

rinvii, l’ultimo dei quali con decreto del Tribunale di Pavia in data 10

febbraio 2016, che ha fissato l’adunanza in data 19 aprile 2016, alle ore

10,30.

Il rinvio è stato richiesto dalla Ricorrente, che ha motivato la propria istanza

con la necessità di procedere ad una modifica - in senso migliorativo - al

piano ed alla proposta di concordato formulati ai propri creditori, come sarà

illustrato nel prosieguo, per il periodo di tempo strettamente necessario a

consentire la conclusione delle negoziazioni con il fondo di diritto

lussemburghese Trilantic Capital Partners V (Europe) GP S.à r.l., nonché il

perfezionamento dei relativi accordi e la predisposizione delle conseguenti

modifiche al piano ed alla proposta di concordato.

Il team commissariale non può esimersi dal precisare che i tempi necessari

per la finalizzazione del piano si sono rivelati notevolmente lunghi. La

cronologia degli ultimi accadimenti è la seguente:

- il piano concordatario definitivo è stato inviato via e-mail al team

commissariale solo in data 22 marzo 2016;

- in data 24 marzo 2016, FSM ha trasmesso al team commissariale la

bozza della Memoria Integrativa, modificativa della proposta

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 8

concordataria. Il documento definitivo è stato depositato presso il

Tribunale di Pavia solo in data 4 aprile 2016;

- sempre in data 24 marzo 2016, FSM ha sottoscritto i nuovi accordi,

modificati alla luce della proposta concordataria aggiornata, con Prelios e

con gli Istituti di Credito, ad eccezione della Banca Nazionale del Lavoro

e della società di factoring Ifitalia (Gruppo BNL), la cui firma era

prevista per il giorno 29 marzo 2016;

- il verbale del 22 marzo 2016 della riunione del C.d.A. di “approvazione

della memoria modificativa della proposta di concordato preventivo con

continuità aziendale” è stato messo a disposizione del team

commissariale solo in data 31 marzo 2016;

- BNL ed Ifitalia non hanno firmato l’accordo modificativo nei tempi

previsti, in quanto non disponevano della necessaria autorizzazione da

parte della capogruppo francese, BNP Paribas;

- a seguito di un’intensa attività di FSM per sbloccare la situazione di

stallo, BNL ed Ifitalia hanno aderito ad una clausola che prevedeva

l’approvazione definitiva del piano, in assenza di comunicazioni negative

entro il giorno 8 aprile 2016. Solo in tale data, pertanto, l’Accordo con

le Banche, condizione essenziale per la realizzabilità del piano

concordatario, è divenuto definitivo;

- il termine di legge per il deposito della relazione ex art. 172 L.F. è

stabilito per il 9 aprile 2016.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 9

Alla luce di quanto sopra, è evidente che il team commissariale non ha

avuto la possibilità materiale di esaminare con la necessaria disponibilità

di tempo i documenti di recentissima acquisizione poc’anzi elencati.

La presente relazione ex art. 172 L.F., dunque, darà conto di tutte le analisi

effettuate in corso di procedura, basate sulla documentazione

precedentemente acquisita (anche in bozza), nonché sulle informazioni

trasmesse da FSM e discusse con il management ed i suoi consulenti.

Il team commissariale non si assume la responsabilità per eventuali

variazioni contenute nella proposta concordataria definitiva e nei documenti

allegati - che per ragioni di tempo non è stato possibile visionare - non

precedentemente resi noti al Collegio dei Commissari.

Si precisa, peraltro, che qualora dall’esame di detti documenti dovessero

emergere, successivamente al deposito della presente relazione, elementi di

significativo interesse dei creditori, il team commissariale provvederà a

depositare un’integrazione della predetta ed a metterla a disposizione dei

creditori entro la data dell’adunanza.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 10

Capitolo I

L’iter concordatario: dal deposito del ricorso ex art. 161, 6°

comma, l. fall., alla redazione della presente relazione

commissariale

1.1 Il ricorso ex art. 161, 6° comma, l. fall. del 31 ottobre 2014 e la

fase “pre-concordataria”

Con ricorso ex art. 161, 6° comma, L. Fall., la Fondazione Salvatore

Maugeri (d’ora innanzi, per brevità, anche solo “Fondazione Maugeri”,

“Fondazione” o “FSM”) ha instato affinché il Tribunale di Pavia

ammettesse la predetta società alla procedura di concordato preventivo,

riservandosi di presentare, nel termine all’uopo fissato dal Collegio, il piano,

la proposta e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge, ovvero, in

alternativa, un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis L. Fall.

Con decreto pubblicato in data 4 novembre 2014, il Tribunale di Pavia ha

concesso alla Fondazione termine fino al 1° marzo 2015 per la

“presentazione di una proposta definitiva di concordato (con il piano e la

documentazione completa di cui ai secondo e terzo comma di tale norma) o

di una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti” (così

il decreto del Tribunale di Pavia), nominando quali commissari giudiziali il

dott. Rolando Brambilla, il prof. avv. Stefano Ambrosini e il dott. avv.

Mauro Zampollo.

Nell’occasione, il Collegio ha altresì disposto una serie di obblighi

informativi a carico della debitrice, quali, in particolare, il deposito in

Cancelleria e la trasmissione all’ufficio commissariale, con cadenza mensile

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 11

della situazione finanziaria dell’impresa e di una breve relazione esplicativa

in merito allo “stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché

sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l’elenco delle più

rilevanti operazioni compiute sia di carattere negoziale, che gestionale,

industriale, finanziario, o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro

30.000,00 con l’indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti

variazioni di magazzino” (così il decreto del Tribunale del 4 novembre

2014, p. 2).

In data 26 febbraio 2015, la Fondazione ha formulato al Tribunale istanza

per la concessione di una proroga di almeno sessanta giorni per il deposito

della proposta di concordato e del piano di cui all’art. 161, commi 2 e 3, L.

Fall., nonché dell’ulteriore documentazione prevista dalla legge, ovvero in

alternativa, del ricorso per l’omologa di un accordo di ristrutturazione dei

debiti ai sensi dell’art. 182 bis, 1° comma, L. Fall.

A fondamento della propria richiesta la ricorrente ha affermato:

a) di avere intrapreso, “tutte le iniziative necessarie verificare la sussistenza

delle condizioni e dei presupposti per addivenire alla stipula di un accordo

di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis l. fall.”, avendo

presentato al sistema bancario una proposta di accordo, unitamente al

relativo piano di ristrutturazione finanziaria, contemplante, da un lato, “la

separazione della Fondazione dalla nuova azienda sanitaria (NewCo) da

creare per conferimento, della quale la conferente resterà quanto meno

socio di riferimento”, nonché, dall’altro, “l’apporto del patrimonio

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 12

immobiliare e dell’indebitamento finanziario della Fondazione ad un

apposito fondo, ai fini dell’eliminazione dell’eccesso di indebitamento”

(così l’istanza del 26 febbraio 2015, p. 3-4).

b) di avere sottoposto, in data 2 febbraio 2015, all’attenzione del ceto

bancario un aggiornamento del proprio piano di ristrutturazione che avrebbe

dovuto contemplare (i) “la costituzione da parte della Fondazione del già

citato fondo immobiliare (il "Fondo Immobiliare"), e l’apporto allo stesso

di tutti gli immobili di proprietà della Fondazione medesima (ad eccezione

degli immobili siti in Pavia, Tradate e Veruno); (ii) l’accollo liberatorio da

parte del Fondo Immobiliare dell’indebitamento bancario della Fondazione

garantito da ipoteche sugli immobili che saranno apportati al Fondo

Immobiliare, nonché dell’indebitamento della Fondazione derivante da un

contratto di mutuo chirografario stipulato fra FSM e Banca Regionale

Europea S.p.A. (ora Unione Banche Italiane S.C.p.A.) in data 25.6.1998 (il

"Mutuo UBI"); (iii) l’emissione, da parte del Fondo Immobiliare, di quote

per un valore pari al valore degli immobili apportati al Fondo Immobiliare

al netto del debito accollato dallo stesso e la sottoscrizione e liberazione

delle suddette quote da parte della Fondazione; (iv) il riscadenziamento dei

mutui accollati dal Fondo Immobiliare, la costituzione di ipoteca di primo

grado sull’immobile sito in Telese Terme e di ipoteche di secondo grado

sugli altri immobili apportati al Fondo Immobiliare a garanzia del Mutuo

UBI e il rimborso da parte del Fondo Immobiliare di tutto l’indebitamento

bancario accollato a specifici termini e condizioni da negoziarsi fra le

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 13

parti; (v) la costituzione da parte della Fondazione - come già detto - di una

nuova società ("NewCo") alla quale verrà conferita - sotto condizione

dell’ottenimento da parte di NewCo degli accreditamenti necessari allo

svolgimento dell’attività in regime di servizio sanitario nazionale da parte

delle Autorità competenti - l’azienda sanitaria costituita dai rami di azienda

(cliniche) di proprietà di FSM costituiti dal complesso di beni mobili,

immobili, immateriali, materiali, contratti e rapporti giuridici destinati

dalla Fondazione allo svolgimento della sua attività di assistenza sanitaria

nelle varie strutture ospedaliere oggi gestite dalla Fondazione. […] (vi) la

stipula fra la Fondazione e il Fondo Immobiliare di contratti di locazione

aventi ad oggetto i termini e condizioni attraverso cui Fondazione (ovvero -

a seguito dell’ottenimento degli accreditamenti necessari allo svolgimento

dell’attività di assistenza sanitaria da parte delle Autorità competenti -

NewCo) condurrà in locazione gli immobili apportati dalla Fondazione al

Fondo Immobiliare ai sensi di quanto previsto sopra sub (i); (vii) il

consolidamento delle linee di credito a breve termine in essere fra la

Fondazione e le banche sue creditrici che saranno incluse nell’Azienda

Sanitaria nell’ambito dell’operazione di conferimento di cui sopra sub (v) e

il rimborso di tale esposizione da parte di NewCo (ovvero - nelle more

dell’acquisizione a suo favore degli accreditamenti necessari allo

svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria da parte delle Autorità

competenti - da parte della Fondazione) a specifici termini e condizioni da

negoziarsi fra le parti; (viii) il riscadenziamento dei mutui ipotecari in

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 14

essere Era la Fondazione e le banche sue creditrici che saranno inclusi nei

rami d’azienda conferiti a NewCo nell’ambito dell’operazione di

conferimento di cui sopra sub (v) e il rimborso di tale esposizione da parte

di NewCo (ovvero - nelle more dell’acquisizione a suo favore degli

accreditamenti necessari allo svolgimento dell’attività di assistenza

sanitaria da parte delle Autorità competenti - da parte della Fondazione) a

specifici termini e condizioni da negoziarsi fra le parti; (ix) la concessione

da parte di tutte o alcune delle banche creditrici di Fondazione a

quest’ultima di c.d. "nuova finanza", che sarà inclusa nell’Azienda

Sanitaria conferita a NewCo nell’ambito dell’operazione di conferimento di

cui sopra sub (v) e il rimborso di tale esposizione da parte di NewCo

(ovvero - nelle more dell’acquisizione a suo favore degli accreditamenti

necessari allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria da parte delle

Autorità competenti - da parte della Fondazione) a specifici termini e

condizioni da negoziarsi fra le parti; la costituzione di un pegno a garanzia

della Nuova Finanza su quote del Fondo aventi un valore pari al 110%

della Nuova Finanza” (ibidem, p. 6-7-8);

c) di avere proficuamente avviato “i contatti con la Regione Lombardia al

fine di verificare la sussistenza delle condizioni per addivenire ad un

accordo stragiudiziale in ordine alla pretesa risarcitoria (dell’importo

massimo stimabile di circa Euro 223 milioni) formulata dalla Regione nei

confronti della Fondazione a seguito di costituzione di parte civile della

Regione Lombardia nei procedimenti penali nn. 61342/2013 e 6473/2013

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 15

attualmente pendenti davanti al Tribunale di Milano” (così l’istanza del 26

febbraio 2015, p. 8); accordo, questo, contemplante: (a) l’impegno della

Regione a revocare, prima del deposito dell’accordo di ristrutturazione, ai

sensi dell’art. 82, comma 1, c.p.p. la costituzione di parte civile proposta nei

confronti [di un ex dirigente di FSM], a fronte del pagamento di un importo

da determinarsi nel corso delle negoziazioni che sarà corrisposto ad una

certa scadenza (la cui determinazione è ancora oggetto di trattative)

successiva all’intervenuta definitiva omologazione dell’accordo di

ristrutturazione dei debiti della Fondazione; (b) l’impegno della

Fondazione a corrispondere alla Regione Lombardia l’importo di cui sub

(a) entro la scadenza concordata; (c) l’impegno della Regione - nel caso in

cui quest’ultima riproponesse, a seguito dell’accertamento con sentenza

definitiva dei fatti oggetto del procedimento penale pendente nei confronti

[di un ex dirigente di FSM], l’azione risarcitoria verso la Fondazione in

sede civile e quest’ultima dovesse essere condannata in via definitiva al

risarcimento per un importo superiore all’importo di cui sopra sub (a) - ad

accettare di soddisfare il proprio credito eccedente il predetto importo

esclusivamente sulle quote del Fondo Immobiliare che resteranno di

proprietà della Fondazione e, in caso di incapienza delle stesse, sulle

partecipazioni possedute dalla Fondazione in NewCo, rinunciando ora per

allora: (i) all’eventuale credito per risarcimento danni che dovesse restare

insoddisfatto per l’incapienza delle predette quote del fondo o delle predette

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 16

partecipazioni; nonché (ii) ad ogni azione di qualsiasi tipo, anche cautelare,

nei confronti della NewCo e del Fondo Immobiliare” (ibidem, p. 9-10);

d) di avere dato altresì corso “in parallelo [al]le iniziative opportune al fine

di pervenire alla ristrutturazione del proprio indebitamento attraverso lo

strumento giuridico del concordato preventivo con continuità aziendale

previsto dagli artt. 160 e 186 bis l. fall.” (ibidem, p. 10).

Con provvedimento del 5 marzo 2015, il Tribunale, ritenuto, da un lato, di

necessitare di “chiarimenti (e relativa documentazione) in ordine ad alcune

questione accennate nell’istanza di proroga” e, dall’altro, di dovere

“ottenere il parere del Collegio Commisariale”, ha “riserva[to] ogni

provvedimento sull’istanza di proroga al deposito di memoria /e da parte

della ricorrente a chiarimento delle questioni sopra indicate e al deposito

da parte dei Commissari Giudiziali del loro parere”.

Con decreto del 25 marzo 2015 il Tribunale, “letta l’integrazione depositata

dal proponente ed il parere dei commissari giudiziali”, ha ritenuto l’istanza

avanzata dalla Fondazione Maugeri meritevole di accoglimento, così

differendo sino al 2 maggio 2015 il termine concesso in prima battuta per il

deposito della proposta di concordato e del piano.

* * *

1.2 Il ricorso contenente il piano e la proposta originaria di

concordato

In data 2 maggio 2015 (ultimo termine utile, concesso con decreto del 25

marzo 2015, in accoglimento dell’istanza di proroga ex art. 161, comma 6°,

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 17

L. Fall. presentata dalla debitrice) la Fondazione Salvatore Maugeri, in

persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale

rappresentante pro-tempore, Prof. Gualtiero Brugger, dopo avere preso atto

dell’“insussistenza dei presupposti per addivenire alla ristrutturazione del

proprio indebitamento mediante il ricorso allo strumento dell’accordo di

ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis l. fall.” (così il ricorso ex

artt. 160 ss. l. fall.), si è risolta a presentare ricorso per l’“ammissione alla

procedura di Concordato Preventivo ex art. 161, comma 1, l. fall.”,

corredato dalla documentazione prevista dall’art. 161 L. Fall., (a) del piano,

contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di

adempimento della proposta concordataria, nonché – in conformità a quanto

previsto dall’art. 186-bis, comma 2, lett. (a), L. Fall. – l’analitica indicazione

dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, delle

risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; (b) della

proposta di concordato; (c) della situazione patrimoniale, economica e

finanziaria dell’impresa al 31 ottobre 2014; (d) dello stato analitico ed

estimativo delle attività di FSM e l’elenco dei titolari di diritti reali o

personali sui beni della Fondazione; (e) dell’elenco dei creditori con

l’indicazione delle rispettive pretese e delle cause legittime di prelazione; (f)

della relazione di attestazione del dott. Alberto Guiotto (professionista in

possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 67, comma 3, lett. d, L.

Fall.) della veridicità dei dati aziendali, della fattibilità del piano e della

funzionalità della continuazione dell’attività d’impresa al miglior

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 18

soddisfacimento dei creditori, come prescritto dal terzo comma dell’art. 161

L. Fall. e dall’art. 186-bis, comma 2, lett. b) L. Fall.

In tale sede, la ricorrente, dopo aver illustrato la propria struttura societaria e

il relativo core business, ha ripercorso i principali accadimenti intercorsi

negli esercizi immediatamente precedenti all’instaurazione della procedura

concordataria, indicando le ragioni dello stato di crisi (la cui nozione, com’è

noto, ricomprende l’insolvenza, certamente ravvisabile nel caso di specie) in

cui essa si è trovata a partire dal 2011 – riconducibili, nella prospettiva della

debitrice, a fattori straordinari e, segnatamente, (i) alle “note vicende

giudiziarie” e il loro riflesso “sulla situazione patrimoniale e finanziaria

della Fondazione”; (ii) alle sanzioni comminate “da una verifica fiscale

dall’Agenzia delle Entrate avente a oggetto il periodo 2004-2010”; (iii) agli

oneri derivanti dal patteggiamento concluso con l’Autorità Giudiziaria,

“discendenti dalla contestata violazione, in capo alla Fondazione, degli

obblighi di cui al D. Lgs. n. 231/2001”; (iv) alle svalutazioni ed altri oneri

straordinari; (v) all’azione di risarcimento promossa dalla Regione

Lombardia, pur se “in termini potenziali e contestabili” alla data di

presentazione della proposta concordataria), economici (principalmente, una

grave contrazione dei ricavi non compensata da un altrettanto forte

contenimento dei costi) e finanziari (vale a dire, il venir meno della capacità

della Fondazione di provvedere con regolarità al pagamento delle proprie

obbligazioni, in particolar modo verso i fornitori, e ciò in conseguenza della

significativa riduzione degli affidamenti disposti dal sistema bancario.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 19

In questa luce, FSM ha enucleato le strategie impiegate in passato per

(tentare di) superare il proprio stato di crisi, culminate, dopo l’infruttuosa

esecuzione del Programma Industriale 2012-2014 e del rinnovamento del

consiglio di amministrazione, nella domanda di concordato preventivo,

basato sulla continuità aziendale per un durata complessiva di cinque anni

(decorrenti dall’omologazione del concordato) sul presupposto che tale

scenario costituisca l’opzione più idonea a superare lo stato di crisi,

perseguendo il miglior soddisfacimento dei creditori.

La prima versione del piano predisposta dal management della società,

strutturato sullo schema della continuità aziendale ex art. 186-bis L. Fall.,

contemplava, in sintesi:

(a) il conferimento in un (appositamente costituito) fondo comune di

investimento di tutti gli immobili strumentali e delle passività (di matrice

bancaria) garantite con ipoteche iscritte sui predetti immobili, per

l’ammontare di circa euro 46,8 milioni, con conseguente accollo delle

predette passività da parte del fondo immobiliare;

(b) l’adesione da parte degli istituti di credito coinvolti all’accollo con

liberazione della Fondazione (subordinatamente all’intervenuta efficacia del

conferimento dell’azienda sanitaria) da qualsiasi obbligazione nei confronti

delle banche;

(c) la costituzione, da parte della Fondazione, mediante conferimento in

denaro, di un c.d. “veicolo speciale di smobilizzo” (“VSS”), sotto forma di

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 20

società per azioni, cui la Fondazione avrebbe apportato n. 112 quote del

Fondo Immobiliare (ciascuna avente un valore di euro 500.000,00);

(d) l’emissione, da parte del VSS, di strumenti finanziari partecipativi che

sarebbero stati dalla stessa assegnati a titolo di datio in solutum ad alcuni dei

creditori chirografari di FSM in proporzione al loro credito in linea capitale,

cristallizzato alla data del 31 ottobre 20141;

(e) il conferimento, da parte della Fondazione, a una società di nuova

costituzione – da perfezionarsi entro dodici mesi dal passaggio in giudicato

del decreto di omologazione del concordato e subordinatamente alla stessa e

alla conferma da parte delle competenti autorità degli accreditamenti e dei

riconoscimenti IRCCS necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria

attualmente esercitata dalla Fondazione – del compendio aziendale della

debitrice, composto dal complesso dei beni, rapporti giuridici e contratti

organizzati dalla Fondazione per lo svolgimento della propria attività di

assistenza sanitaria;

(f) l’accollo, da parte della Newco, del debito bancario (ipotecario e

chirografario) della Fondazione (fatta eccezione per le passività trasferite al

fondo immobiliare di cui alla lett. a) e l’adesione da parte degli istituti di

credito a tale accollo con liberazione della Fondazione (subordinatamente

1 Tali strumenti partecipativi avrebbero attribuito ai loro titolari il diritto di ricevere in via

esclusiva i proventi derivanti dalla vendita delle quote del fondo immobiliare apportate al

VSS e dell’eventuale incasso di dividendi corrisposti dal medesimo fondo, al netto delle

commissioni di collocamento, dei costi di funzionamento e liquidazione del VSS e delle

imposte e tasse versate.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 21

all’intervenuta efficacia del conferimento dell’azienda sanitaria) da qualsiasi

obbligazione nei confronti di tali istituti;

(g) il perfezionamento, a latere della presentazione del piano di concordato,

di alcuni accordi para-concordatari con i principali creditori finanziari,

volto, da un lato, a regolare la struttura dei finanziamenti necessari per

supportare l’esecuzione del concordato, nonché dall’altro, a recepire le

numerose operazioni straordinarie che vedranno coinvolta Fondazione

Maugeri in seguito all’omologazione del concordato;

(h) la suddivisione dei creditori concorsuali della Fondazione in nove classi.

Classe 1: Regione Lombardia, titolare di un credito contestato ex art. 176 L.

Fall. per euro 230.833.000,00, pari alla pretesa risarcitoria asseritamente

vantata dalla Regione Lombardia nei confronti della Fondazione, quale

responsabile civile nel corso del procedimento penale pendente davanti al

Tribunale di Milano radicato nei confronti di alcuni soggetti apicali della

Fondazione; Classe 2: crediti contestati ex art. 176 L. Fall. relativi ai

contenziosi pendenti nei confronti della Fondazione, aventi ad oggetto

fattispecie di responsabilità “medica”, per un totale di euro 17.284.928,04;

Classe 3: creditori titolari di crediti chirografi che, in virtù delle

caratteristiche del rapporto in essere con la Fondazione, sono per diverse

ragioni considerati “essenziali” per lo svolgimento e la continuazione da

parte della Fondazione della propria attività di impresa, per un totale di euro

9.990.690,48; Classe 4: creditori titolari di crediti commerciali chirografari

diversi da quelli inseriti nella terza classe, per un totale di euro

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 22

66.091.802,69; Classe 5: gli istituti di credito titolari di crediti garantiti da

ipoteche sugli immobili apportati al fondo immobiliare, con i quali la

Fondazione ha stipulato, per un totale di euro 46.817.552,02; Classe 6: gli

istituti bancari titolari di crediti garantiti da ipoteche sugli immobili che

saranno conferiti dalla Fondazione alla newco nell’ambito dell’operazione di

conferimento dell’azienda sanitaria, per un totale di euro 13.650.923,51;

Classe 7: gli istituti bancari chirografari, il cui rapporto contrattuale con la

Fondazione verrà trasferito alla newco mediante il conferimento dell’azienda

sanitaria, ai sensi dell’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco, per un

totale di euro 66.842.120,30. Tale classe include altresì il credito vantato

dalla Unione Banche Italiane s.c.p.a. nei confronti della Fondazione assistito

da ipoteca sull’immobile sito in Milano, via Dardanoni 7, per la parte

ritenuta non capiente ai sensi della relazione giurata redatta ai sensi e per gli

effetti di cui all’art. 160, comma 2, L. Fall. del dott. Andrea Corti e del dott.

Francesco Carnevali. La Proposta prevede che i creditori inseriti nella

settima classe, a fronte di un riscadenziamento del loro debito in 10 anni,

siano soddisfatti in misura integrale, secondo le disposizioni contenute

nell’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco. Ai sensi e per gli effetti

di cui all’art. 177, comma 1, L. Fall. i creditori inseriti nella settima classe

hanno diritto di voto per l’intero ammontare dei rispettivi crediti; Classe 8:

composta dalla Ifitalia s.p.a. titolare di crediti chirografari per anticipazioni

assistite da cessioni di credito per un totale di euro 3.722.813,73; Classe 9:

composta dalla Factorit s.p.a. e dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 23

s.c.a.r.l., titolari di crediti chirografari a titolo, rispettivamente, di contratti di

factoring stipulati con la Fondazione e di linee di credito per anticipi salvo

buon fine, per un totale di euro 2.841.457,46.

Come verrà illustrato nel prosieguo, la proposta originaria ha subìto due

successive modifiche, le quali (merita segnalarlo sin d’ora) non si sono

rivelate, in ogni caso, suscettibili di importare variazioni sostanziali

significative rispetto alla percentuale di soddisfazione offerta ai creditori.

Sin dal deposito del ricorso, la debitrice ha prospettato come tale strategia,

unitamente all’utilizzo delle disponibilità liquide conseguenti alla

prosecuzione dell’attività d’impresa, e all’incasso dei crediti, sarebbero stati

idonei a consentire alla Fondazione Maugeri di ottenere le risorse necessarie

per soddisfare in misura integrale, oltre (i) alle spese di procedura e agli altri

crediti prededucibili, tutti quei soggetti (ii) che vantano pretese munite di

privilegio generale, (iii) i creditori titolari di pretese chirografarie, ma che

vantano rapporti commerciali con la Fondazione assolutamente

indispensabili (e imprescindibili) per lo svolgimento e la continuazione

dell’attività sanitaria, (iv) gli Istituti di Credito Fondo Immobiliare, vale a

dire gli istituti di credito titolari di crediti garantiti da ipoteche sugli

Immobili Apportati al Fondo, con i quali la Fondazione ha stipulato

l’Accordo Fondazione/ Prelios/ Istituti di Credito Fondo Immobiliare (v) gli

istituti di credito garantiti da ipoteche sugli immobili oggetto del

conferimento di rami d’azienda suddetto da parte della Fondazione alla

nuova società, (vi) gli istituti di credito chirografari il cui rapporto

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 24

contrattuale in essere con la Fondazione verrà trasferito alla NewCo in forza

del conferimento dei rami d’azienda descritto in precedenza, (vii) il creditore

chirografario Ifitalia s.p.a., tale in forza delle anticipazioni assistite da

cessioni di credito per un totale di euro 3.722.813,73

Quanto alle restanti tre classi di creditori, il piano di concordato prevedeva il

pagamento in misura non integrale:

(viii) del credito vantato dalla Regione Lombardia contestato ex art. 176 L.

Fall. per euro 230.833.000,00 riservandole una percentuale di pagamento

pari al 6% circa della relativa pretesa;

(ix) dei crediti (petita dei giudizi promossi) contestati ex art. 176 L. Fall. e

relativi “ai vari contenziosi pendenti nei confronti della Fondazione aventi

ad oggetto principalmente [ma non solo, n.d.r.] la responsabilità “medica”

della stessa, riservando a questi una percentuale di pagamento per un

massimo del 15% delle relative pretese, al netto degli importi corrisposti

dall’assicurazione;

(x) dei creditori titolari di crediti commerciali chirografari, diversi da quelli

poc’anzi menzionati, riservando ad essi una percentuale di pagamento

intorno all’82% della relativa pretesa.

La proposta originaria prevedeva altresì il pagamento dei crediti chirografari

vantati da Factorit s.p.a. e da Banca Popolare dell’Emilia Romagna s.c.a.r.l.

in forza, rispettivamente, di contratti di factoring in essere con la

Fondazione e di linee di credito per anticipi salvo buon fine, riservando a

queste una percentuale di pagamento pari al 50% delle relative pretese;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 25

come si illustrerà nel prosieguo, tuttavia, l’estinzione del debito

autoliquidante verso Factorit e l’adesione della Banca Popolare dell’Emilia

Romagna all’accordo con gli Istituti di credito, con conseguente

riclassificazione nella Classe 7, ha di fatto svuotato la suddetta classe.

Il numero delle classi è, tuttavia, rimasto invariato, per effetto della

creazione - nell’ultima versione del piano - di una nuova classe (l’attuale

Classe 9) che accoglie i crediti contestati, vantati dalla ASL di Torino 2 e

dalla ASL di Novara, oggetto di contenzioso (c.d. “Contenzioso PPRI”) (si

rinvia al riguardo al par. 8.4, nel quale è riportata la composizione delle

classi prevista dalla proposta concordataria definitiva).

* * *

1.3 La pre-opinion dell’Organo commissariale

Con decreto del 5 marzo 2015, il Tribunale ha invitato gli scriventi a

rassegnare il proprio parere in merito al piano di concordato presentato dalla

FSM; incombente espletato dai commissari in data 11 giugno 2015,

esprimendo le considerazioni illustrate qui in appresso.

a) Per quanto riguarda i profili più propriamente giuridici della domanda, il

Collegio ha illustrato come “all’esito dell’ultimo incontro con gli scriventi

commissari [fosse] emersa l’opportunità di chiarire i seguenti aspetti: (i)

necessità di autorizzazione a contrarre in corso di procedura (e prima

dell’omologazione) finanziamenti ai sensi degli artt. 182 quater e/o 182

quinquies l. fall.; (ii) necessità che lo scioglimento dei contratti, ai sensi

dell’art. 169 bis l. fall., intervenga in sede di ammissione alla procedura;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 26

(iii) sorte dell’eventuale ricavato dall’esperimento dell’azione di

responsabilità [...]” (così la pre-opinion, pag. 22); e di come la debitrice

avesse puntualmente inviato una comunicazione al Collegio Commissariale,

nella quale precisava: “Quanto al primo punto (…) non è richiesta alcuna

autorizzazione ai sensi degli artt. 182 quater, secondo comma e 182

quinquies L.F., in quanto la nuova finanza contenuta nel Ricorso (sia a

titolo di fideiussione che di linea di factoring) è previsto che sia concessa in

esecuzione del concordato preventivo omologato ai sensi dell’art. 182

quater, primo comma L.F. In merito al secondo aspetto, la richiesta di

scioglimento dai contratti di mandato contenuta nel Ricorso non costituisce

condizione per l’ammissione alla procedura. In ultimo, (…) il Ricorso non

contiene - e che quindi non è intenzione della Fondazione porre in essere -

alcuna cessione dell’azione di responsabilità nei confronti degli attuali

convenuti”.

L’analisi degli scriventi si è quindi soffermata brevemente sui profili di

fattibilità giuridica del piano in merito ai quali non sono sembrati emergere,

prima facie¸ elementi idonei a sostanziare l’inammissibilità della stessa

(fermo restando, in ogni caso, che il relativo scrutinio è affidato dalla legge

al Tribunale).

Ed invero, da una analisi, seppur (giocoforza) all’epoca ancora sommaria,

della proposta, i Commissari segnalavano: “la ristrutturazione dei debiti e

la soddisfazione dei crediti risultano prospettate attraverso modalità che

appaiono compatibili con il quadro normativo e con l’interpretazione che

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 27

ne viene fornita dalla prevalente giurisprudenza e dottrina (tenuto conto, in

particolare, degli accordi paraconcordatari diretti al riscadenziamento di

parte del debito). La suddivisione dei creditori in classi sembra essere stata

effettuata secondo posizioni giuridiche e interessi economici omogenei (con

la precisazione che la società debitrice ha informalmente preannunciato la

probabile espunzione dell’ultima classe, previo accorpamento con altra/e).

[...] Quanto alle numerose e complesse operazioni in cui si articolano il

piano e la sua esecuzione, è ben vero che si prevede il compimento di larga

parte di esse successivamente all’omologazione (recte, al passaggio in

giudicato del relativo decreto, posto che nel ricorso si parla di “omologa

definitiva”), ma ciò sembra riguardare l’alea circa la fattibilità del piano e

quindi, a ben vedere, profili di convenienza dell’opzione concordataria e

non già di inammissibilità della domanda. Ferma restando l’opportunità di

meglio chiarire, nel prosieguo, le dinamiche dei rapporti fra la Fondazione

e la Newco, con particolare riferimento al modello di business di

quest’ultima, all’adeguatezza dei suoi assetti amministrativi, contabili e di

controllo, nonché all’auspicato livello di discontinuità gestoria, anche dal

punto di vista dei soggetti apicali.” (così la pre-opinion, pagg. 23-24)

Con riferimento, poi, alla relazione dell’esperto dott. Alberto Guiotto, i

Commissari hanno osservato che, dalla lettura dell’elaborato dell’attestatore

sembrava emergere "l’osservanza dei canoni di completezza contenutistica e

coerenza metodologica, anche in conformità a quanto suggerito dai cc.dd.

Principi di attestazione di recente approvati dal Consiglio Nazionale dei

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 28

Dottori Commercialisti. Inoltre, pur con gli opportuni caveat circa il

compimento delle operazioni così come previste nel piano e,

conseguentemente, circa le prospettive quantitative e temporali di

soddisfacimento dei creditori, l’esperto attesta chiaramente sia la veridicità

dei dati aziendali, sia la fattibilità del piano: donde, anche sotto questo

ulteriore profilo, la verosimile assenza di cause di inammissibilità della

domanda”(ivi, pag. 25).

In ogni caso, il Collegio ha ritenuto opportuno dare conto ab origine delle

potenziali questioni, meritevoli di approfondimento con la proponente, ed in

particolare alla segnalazione di alcune potenziali criticità di carattere fiscale

(successivamente superate).

Infine, i Commissari hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

“I commissari peraltro ritengono altresì potersi riservare gli

approfondimenti di tutti i predetti aspetti, nell’eventualità di ammissione

della debitrice alla procedura, anche rispetto al loro impatto sulla fattibilità

giuridica ed economica del piano e – più in generale – di prendere

compiutamente posizione sui dati aziendali, sul piano, sulla disclosure

riguardo alle condotte pregresse e su ogni altro aspetto della domanda di

concordato nella sede elettiva della relazione ex art. 172 l. fall.

Tanto premesso e considerato, i sottoscritti commissari esprimono, sulla

scorta degli elementi e delle informazioni di cui dispongono, parere

favorevole all’ammissione della debitrice al concordato, rimettendosi in

ogni caso alla decisione del Tribunale”. (ibidem, pag. 26)

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 29

* * *

1.4 Il decreto di ammissione

Con decreto del 12 giugno 2015, il Tribunale, dopo avere ritenuto che:

- la produzione della documentazione, prevista dall’art. 161, commi 1 e 2 L.

Fall. sia “idonea a dimostrare la fattibilità del piano”;

- “il professionista incaricato: 1) ha attestato la veridicità dei dati

aziendali esposti nel ricorso per l’ammissione della precedente procedura e

nella documentazione ad esso allegata dando atto della effettiva situazione

patrimoniale, economica e finanziaria della società; 2) ha riscontrato la

fattibilità economica del piano proposta; 3) ha attestato la maggior

convenienza rispetto alla procedura fallimentare ed il miglior

soddisfacimento dei creditori in funzione della continuità aziendale”;

- la proposta presentata “è prospettata come concordato in continuità

aziendale “indiretta” ovvero mediante prosecuzione dell’attività di

assistenza medica e di riabilitazione a mezzo conferimento del relativo ramo

di azienda in newco da costituirsi successivamente all’ammissione della

presente procedura”;

- “la suddivisione di classi appare corretta non emergendo profili di

illegittimità nella formazione delle stesse che risultano raggruppate” per

posizioni ed interessi omogenei dei creditori, in particolar modo

condividendo, da un lato, “il classamento autonomo dei crediti contestati

divisi in due classi, la prima e la seconda, per omogeneità di posizione: la

regione Lombardia che appare un unicum e i creditori da malpractice

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 30

medica unitariamente considerati”, ritenendo altresì corretta, dall’altro lato,

“la previsione di voto dei creditori di cui alle classi 5 e 6 nonostante

pagamento al 100% in quanto tale pagamento avviene in forza di

riscadenziamento dello stesso in 15 anni termine ben più lungo di quello

previsto per l’esecuzione del piano”;

- che la valorizzazione del patrimonio immobiliare, quale perno dell’intera

proposta concordataria, richiede la nomina di “tre esperti stimatori che, ex

art. 172, 2° c., l. fall. che assisteranno i commissari formulando una

valutazione di congruità sul patrimonio immobiliare già periziato dal

debitore, onde mettere in condizione i commissari di esprimersi con

maggior cognizione di causa circa la fattibilità economica del piano”;

- che, con riguardo agli elementi di criticità addotti dalla ricorrente nel

proprio ricorso per rappresentare lo stato di crisi in cui versava, “sono state

predisposte le azioni necessarie a superare tali elementi di criticità od

individuati elementi di discontinuità tali da permettere di ritenere

giuridicamente fattibile la proposta ed il piano concordatario”;

- che “il costo del personale, quantomeno per il periodo del piano, risulta

essere stato efficacemente risolto avendo la FSM trovato apposito accordo

sindacale che ha fortemente ridotto per il periodo suddetto il costo del

lavoro”;

- che, con riferimento al parere depositato in atti dalla Fondazione “a

supporto della insussistenza di responsabilità nei confronti di diversi

soggetti pur parti degli organi della fondazione al tempo dei suddetti fatti”,

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 31

“allo stato il Tribunale, salvo un più approfondito esame a seguito dei

controlli Commissariali e/o di eventuali ed ulteriori sviluppi, non ha a

disposizione elementi diversi per affermare la corresponsabilità nei fatti di

mala amministrazione in capo ad altri soggetto né la sussistenza di diverse

ipotesi di responsabilità per fatti commissivi e/o omissivi idonei ad incidere

negativamente sul proseguo della [...] procedura concordataria”;

ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, designando

quale Giudice Delegato il Dott. Andrea Balba e confermando quali

Commissari Giudiziali il dott. Rolando Brambilla, il prof. avv. Stefano

Ambrosini e l’avv. Mauro Zampollo, fissando l’adunanza dei creditori per il

14 ottobre 2015 alle ore 10,00.

* * *

1.5 La prima modifica apportata al piano e alla proposta di

concordato

Con memoria dell’11 agosto 2015, la Fondazione ha “illustra[to] alcune

integrazioni non sostanziali al Piano e alla Proposta e deposita[to] le nuove

versioni degli stessi” (così la memoria modificativa, p. 2).

Come già accennato, al fine di supportare il piano e la proposta

concordataria, la Fondazione Maugeri ha stipulato due accordi para-

concordatari con i principali creditori finanziari (sottoscritti in data 30 aprile

2015, ed il cui contenuto verrà analizzato analiticamente nel successivo

paragrafo 8.2, volto, da un lato, a regolare la struttura dei finanziamenti

necessari per supportare l’esecuzione del concordato, nonché dall’altro, a

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 32

recepire le numerose operazioni straordinarie che avrebbero visto coinvolta

Fondazione Maugeri in seguito all’omologazione del concordato.

La soluzione concordataria elaborata dalla debitrice prevedeva che le

passività registrate nei confronti dei creditori finanziari che non avessero

sottoscritto gli accordi para-concordatari fossero inseriti in una classe ad hoc

(la classe numero nove, composta, nelle originarie previsioni del piano, dalla

Factorit s.p.a. e dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna s.c.a.r.l., titolari

di crediti per un ammontare complessivo di euro 2.841.457,46) e, ove non

avessero trovato soddisfacimento attraverso modalità “autoliquidanti” (vale

a dire tramite il pagamento ad opera dei creditori ceduti pro solvendo in

epoca anteriore al concordato), fossero rimborsati in venti rate mensili

costanti a partire dal quinto mese successivo alla data del passaggio in

giudicato del decreto di omologazione del concordato, fino a un importo

pari al 50% del credito.

Ciò nondimeno, successivamente alla predisposizione della prima versione

del piano, la Banca Popolare dell’Emilia Romagna ha manifestato il proprio

interesse ad aderire all’accordo e, quindi, ad essere trattata alla stregua degli

altri creditori finanziari chirografari, con conseguente inserimento nel

novero dei creditori appartenenti alla settima classe2 (dedicata ai crediti

chirografari vantati dagli istituti di credito con i quali la Fondazione ha

stipulato l’Accordo Newco).

2 Come detto, per l’illustrazione dettagliata del classamento dei creditori, si rinvia al par.8.4

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 33

L’adesione della Banca Popolare dell’Emilia Romagna all’intesa ha pertanto

determinato l’eliminazione della nona classe prevista nel piano, in

considerazione del fatto che l’altro creditore inserito in tale insieme, la

Factorit, ha ottenuto l’integrale rimborso delle proprie pretese attraverso la

riscossione dei crediti acquistati dalla Fondazione prima del deposito del

ricorso ex art. 161, comma 6, L. Fall.

La debitrice ha quindi recepito nel proprio piano di concordato tali

circostanze sopravvenute, provvedendo quindi (i) a trasferire la posizione

della Banca Popolare dell’Emilia Romagna dalla nona alla settima classe,

(ii) ad espungere la Factorit dal novero dei creditori concorsuali, con

conseguente eliminazione della classe a questa dedicata, ferme restando (iii)

alcune (marginali) rettifiche legate all’ammontare dei crediti vantati della

Banca Popolare di Milano e alla Banca Popolare del Commercio e

dell’Industria.

Con decreto del 7 settembre 2015, il Giudice Delegato, considerato, tra

l’altro, che (i) “la proposta pervenuta dalla FSM si sostanzia nella

rimodulazione delle classi concordatarie con l’eliminazione della classe n.

9 e l’inclusione del creditore ivi compreso nella classe n. 7 a seguito della

sottoscrizione da parte del medesimo creditore dell’accordo

paraconcordatario concluso dalla debitrice con il ceto bancario

(eliminazione della classe anche a seguito dell’intervenuto pagamento

dell’ulteriore soggetto ivi inserito, ovvero Factorit, avvenuto attraverso il

pagamento dei creditori ceduti)”, nonché che la modificazione proposta

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 34

“costituisce ‘modifica sostanziale qualitativa’ della proposta e del piano, in

quanto, seppur non quantitativamente significativa rispetto all’impegno

economico complessivo dell’intero piano concordatario, modificando il

numero delle classi e, quindi, il regime di voto dell’intera proposta

concordataria, si pone come modifica incisiva e rilevante della domanda

oltre che potenzialmente incidente sulla fattibilità economica del

concordato”, ha invitato, da un lato, “il debitore proponente ad attestare la

modifica” e, dall’altro, il collegio commissariale “ad esprimere il proprio

motivato parere sulla stessa all’esito del deposito dell’attestazione di cui

all’art. 161 l. fall.” (così il decreto del Giudice Delegato, pp. 1 e 2).

In ossequio alle determinazioni assunte dal Giudice Delegato, la Fondazione

Maugeri ha provveduto a presentare in data 19 settembre 2015 la relazione

sulle “modifiche al piano e alla proposta concordataria”, redatta dal dott.

Alberto Guiotto, con cui l’esperto designato dalla debitrice ha

sostanzialmente confermato il giudizio precedentemente reso sulla fattibilità

del piano, rilevando che, “sulla base della documentazione esaminata e

delle informazioni ricevute, tenuto conto dalla natura e della portata della

presente relazione […] l’impatto delle modifiche apportate al piano e alla

proposta concordataria non siano tali da modificare il giudizio di fattibilità

del piano di concordato preventivo” (così la relazione del dott. Guiotto, pag.

7).

* * *

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 35

1.6 Le osservazioni rassegnate dall’ufficio commissariale in merito

alla modifica del piano e della proposta di concordato e il

(primo) differimento dell’adunanza dei creditori

In ossequio al provvedimento del Giudice Delegato, gli scriventi hanno

provveduto a depositare in data 1 ottobre 2015 motivato parere in cui sono

esaminate le ragioni addotte dalla Fondazione a sostegno delle modifiche

apportate al piano e alla proposta di concordato.

Ad avviso degli esponenti, dall’analisi della nuova soluzione concordataria

elaborata dal management della debitrice, non sono emersi elementi idonei a

determinare l’inammissibilità della stessa.

Ed invero, per quanto l’impatto dell’espunzione di una classe sulla proposta

concordataria potrebbe in astratto risultare – come correttamente rilevato dal

Giudice Delegato – assai significativo, in quanto, oltre ad incidere sul

trattamento dei diversi gruppi (art. 160, comma 1, lett. d, L. Fall.), influisce

direttamente sul procedimento di approvazione della domanda (com’è noto,

non è infatti sufficiente il raggiungimento della maggioranza dei crediti, ma

deve altresì risultare assenziente più della metà degli insiemi), le modifiche

apportate dalla debitrice non hanno determinato, in concreto, sostanziali

scostamenti dalla soluzione ab initio individuata, risultando inidonee –

come confermato dall’esperto attestatore incaricato dalla Fondazione

Maugeri – ad inficiare “il giudizio di fattibilità del piano di concordato

preventivo della Fondazione Salvatore Maugeri” (così la relazione del dott.

Guiotto, pag. 7).

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 36

D’altro canto, in occasione del primo scrutinio sull’ammissibilità della

domanda, codesto Ill.mo Tribunale ha avuto occasione di rilevare, con

riferimento alla valutazione dei criteri utilizzati dalla Fondazione per la

formazione delle classi, che “la suddivisione [elaborata dalla debitrice]

appar[iva] corretta non emergendo profili di illegittimità nella formazione

delle [classi] che risultano raggruppare creditori per posizione e di interessi

omogenei.

In particolare il classamento autonomo dei crediti contestati divisi in due

classi, la prima e la seconda, per omogeneità di posizione: la regione

Lombardia che appare un unicum e i creditori da malpractice medica

unitariamente considerati”. Parimenti “corretta la previsione di volto dei

creditori di cui alle classi 5 e 6 nonostante pagamento al 100% in quanto

tale pagamento avviene in forza di riscadenziamento dello stesso in anni 15

termine ben più lungo di quello previsto per l'esecuzione del piano né la

sussistenza di accordi paraconcordatari per tali classi costituiste anticipata

ed inammissibile espressione di voto (o voto vincolato) costituendo,

differentemente, mero strumento di realizzazione/fattibilità del piano

concordatario stesso” (così il decreto del 12 giugno 2015, pag. 4).

In questa luce, la (nuova) soluzione prospettata dalla debitrice è parsa

risolversi in un passaggio quasi “obbligato” e, per così dire, “fisiologico”

dell’originaria impostazione del piano.

Come già rilevato, infatti, la proposta e il piano di concordato prevedevano,

nella primigenia formulazione, che i creditori finanziari che non avessero

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 37

sottoscritto l’accordo Accordo Newco fossero inseriti in una classe ad hoc

(vale a dire, la numero 9, composta, nelle originarie previsioni del piano,

dalla Factorit e Banca Popolare dell’Emilia Romagna, titolari di crediti per

un ammontare complessivo di euro 2.841.457,46) e, ove non avessero

trovato soddisfacimento attraverso modalità “autoliquidantisi” (vale a dire

tramite il pagamento ad opera dei creditori ceduti pro solvendo in epoca

anteriore al concordato), fossero rimborsati in venti rate mensili costanti a

partire dal quinto mese successivo alla data del passaggio in giudicato del

decreto di omologazione del concordato fino a un importo pari al 50% del

credito.

In questa luce, è parso evidente che la scelta, adottata dalla debitrice, di

strutturare il piano (e la relativa proposta di concordato) nel senso anzidetto

costituisse, sin dall’inizio, una soluzione a “formazione progressiva”, che

avrebbe cioè potuto registrare alcuni scostamenti nel caso di (i)

raggiungimento di nuove intese con alcuni fra i creditori finanziari

originariamente non aderenti all’Accordo Newco, con conseguente

spostamento delle relative posizioni dalla classe (la nona, per l’appunto)

riservata ai soggetti che, in un primo momento, non avevano aderito

all’intesa negoziale, a quella (la settima) relativa a coloro che, dal canto

proprio, avevano sin dal principio manifestato il proprio interesse a

sottoscrivere l’accordo; nonché di (ii) intervenuto soddisfacimento dei

creditori inseriti nella nona classe attraverso la riscossione dei crediti loro

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 38

ceduti pro solvendo dalla Fondazione Maugeri in epoca anteriore al deposito

del ricorso ex art. 161, comma 6, L. Fall.

In questa prospettiva, la sopravvenuta adesione da parte della Banca

Popolare dell’Emilia Romagna all’Accordo Newco ha necessariamente

comportato lo spostamento della relativa posizione da una classe all’altra, in

conformità dei criteri “a monte” enucleati dalla debitrice per la relativa

formazione, mentre l’integrale soddisfacimento della Factorit (attraverso, lo

si ripete, la riscossione dei crediti da questa acquistati in epoca anteriore al

deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, L. Fall.) ha determinato la

conseguente espunzione della nona classe, esclusivamente composta, una

volta provveduto al trasferimento della Banca Popolare dell’Emilia

Romagna nella settima classa, dalla società di factoring.

A tale stregua, la modifica del numero delle classi è parsa verosimilmente

imputabile a ragioni di coerenza con la soluzione concordataria elaborata ab

initio dalla debitrice, in virtù della discrezionalità (che pur sempre le spetta,

soprattutto nei casi – come quello di specie – caratterizzati dalla ricorrenza

di obiettive eterogeneità nella platea dei creditori, che ne rendono preferibile

il classamento) nella scelta dei criteri di “costruzione” delle classi. Com’è

noto, del resto, “nel silenzio del legislatore su come debba essere effettuata

in concreto la distribuzione dei creditori all’interno delle classi, deve

ritenersi che il debitore nella composizione delle stesse sia libero di

assumere le iniziative che crede, con il solo limite dell’applicazione del

criterio di ragionevolezza dettato dalla legge, dovendosi escludere, in ogni

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 39

caso, che il tribunale possa spingersi a valutazioni di merito circa

l’opportunità della collocazione di un creditore in una classe piuttosto che

nell’altra, potendo il tribunale valutare esclusivamente la correttezza dei

criteri utilizzati alla luce del dettato normativo che prescrive come unico

parametro l’omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici”

(così Trib. Perugia, 16 luglio 2012, in IlCaso.it).

Né tale meccanismo è sembrato porsi come espediente strumentale ai fini di

una presunta agevolazione nel computo delle maggioranze, posto che – a

ben vedere – la diminuzione del numero di classi (da nove a otto) pare

invero costituire una compressione delle aspettative di approvazione del

concordato, posto che, avendo la debitrice previsto, per effetto della

modifica, un numero pari di classi, la Fondazione non potrebbe raggiungere

le maggioranze prescritte dall’art. 177 L. Fall. nel caso in cui dovesse

aderire alla proposta concordataria soltanto la metà delle stesse.

Per quanto concerne, infine, gli effetti, sotto il profilo economico, del

trasferimento della Banca Popolare dell’Emilia Romagna dalla nona alla

settima classe, nonostante “le modifiche introdotte – come rilevato

dall’esperto attestatore – [abbiano] determin[ato] una differenza reddituale

nell’esercizio 2015, pari ad euro 300 mila circa, legata al venir meno della

sopravvenienza attiva derivante dallo stralcio del credito di BPER

precedentemente iscritto nella classe 9” (così la relazione del dott. Guiotto,

p. 6), con compressione, nella misura corrispondente, delle prospettive di

soddisfacimento della massa, tale circostanza attiene all’alea della

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 40

convenienza dell’opzione concordataria (e, in particolare, alle aspettative di

soddisfacimento delle pretese concorsuali) e non già a profili di

inammissibilità della domanda (recte, della modifica del piano e della

proposta), con conseguente devoluzione ai creditori di ogni valutazione al

riguardo.

Tali considerazioni sono state recepite da codesto Tribunale nel

provvedimento del 2 ottobre 2015, ove il rilievo per cui “la modifica del

numero delle classi (per effetto dell’adesione all’accordo

paraconcordataria anche BPER e per l’intervenuto pagamento di Factorit a

seguito dell’incasso dei crediti al medesimo ceduti anteriormente al

deposito della domanda concordataria) non pare avere carattere

strumentale ed anzi […] risulta sviluppo logico consequenziale rispetto alla

scelta iniziale di classare autonomamente i creditori bancari aderenti

all’accordo paraconcordatario” (così il decreto del 2 ottobre 2015, p. 2).

Ciò detto, nel proprio motivato parere i Commissari hanno altresì segnalato

il permanere di alcune criticità informative (si rinvia al successivo par.

1.7), che sono state fatte proprie dal Tribunale il quale, con lo stesso decreto

del 2 ottobre 2015, ha: (i) differito l’adunanza dei creditori al 24 febbraio

2016 “onde permettere al collegio di acquisire le informazioni ed i dati

mancanti al fine di redigere una completa e chiara relazione ex art. 172

l.dall. rendendo con precisione e puntualità le informazioni necessarie per

permettere ai creditori un voto consapevole” (ivi, p. 3); (ii) invitato la

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 41

Fondazione a rendere i chiarimenti necessari entro e non oltre il 31 ottobre

2015.

* * *

1.7 La memoria di chiarimenti dimessa dalla Fondazione

Con memoria depositata in cancelleria il 30 ottobre 2015, la Fondazione, in

ossequio a quanto disposto dal Tribunale, ha fornito chiarimenti in merito

alle criticità sollevate dai commissari. Si tratta, più nello specifico:

(i) dei “ragguagli circa il giudizio penale3 in cui è costituita parte civile la

Regione Lombardia (…), rendendo in tal modo noti gli sviluppi sul

contenzioso”: la Fondazione ha ribadito che il procedimento si trova nella

fase di istruttoria dibattimentale, e che, “esaurito l’esame dei testimoni citati

dal Pubblico Ministero, è attualmente in corso l’esame degli imputati

richiesto dal Pubblico Ministero”, aggiungendo che “posta la particolare

complessità del procedimento, la molteplicità delle parti processuali e

l'assenza di un calendario processuale nel medio termine, non appare allo

stato possibile formulare alcuna previsione circa l'ulteriore durata (che

dipende da fattori oggi imponderabili) del processo di primo grado (se non

limitandosi a rilevare, in linea di massima, che difficilmente si potrà

giungere a sentenza prima della primavera 2016)” (così la memoria di

chiarimenti, pagg. 3-4) , e ricordando l’intervenuta stipulazione dell’accordo

transattivo con la Regione Lombardia (su cui, più nel dettaglio, v. infra, par.

3 Tutte le evidenze in grassetto del presente paragrafo le evidenze in grassetto e le

sottolineature sono di inserimento dei redattori.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 42

10.1.2), suscettibile di determinare la revoca della costituzione di parte

civile della Regione e, conseguentemente, la citazione della Fondazione

quale responsabile civile;

(ii) delle informazioni circa l’“implementazione di un sistema di controllo

dei flussi di cassa che fosse coerente con la situazione di tesoreria della

Fondazione”, e di una proiezione dei flussi di cassa al 31 marzo 2016,

evidenziando come non si prevedevano scostamenti, se non positivi, rispetto

agli obiettivi indicati nel Piano (la Fondazione ha altresì allegato un

rendiconto finanziario aggiornato al 30 giugno 2015);

(iii) di “chiarimenti in merito alle attività prodromiche al subentro della

Newco nella titolarità degli accreditamenti sanitari e dei certificati di

riconoscimento IRCCS, specificando altresì se, a fronte dell’esito delle

operazioni di “riaccredito”, sussista il rischio dell’emersione di ulteriori

passività, conseguenti a (ipotetiche) attività di manutenzione straordinaria

di aggiornamento o di modifica delle strutture ospedaliere”. La necessità

del trasferimento delle autorizzazioni e accreditamenti da parte delle

Regioni e del riconoscimento IRCCS da parte del Ministero è un profilo di

particolare pregnanza, posto che da esso dipende il conferimento

dell’Azienda sanitaria a Newco, e, pertanto, la fattibilità del piano: alla luce

delle informazioni rese dalla debitrice, tuttavia, gli esponenti non potevano

esimersi dal rilevare un profilo di potenziale criticità relativo all’ottenimento

di detti accreditamenti (per una illustrazione della problematica, si veda

infra, il paragrafo 10.1.6)

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 43

(iv) infine, la debitrice ha ribadito alcuni aspetti (peraltro già esposti in seno

al proprio ricorso ex art. 160 L. Fall) in merito al regime di responsabilità

solidale tra la Fondazione e Newco, illustrando quanto segue: “Le passività

concordatarie che è previsto che rimangano in Fondazione saranno

fronteggiate a valere sulla quota di disponibilità liquide che, a tale scopo,

non verrà conferita. Si evidenzia, in particolare, che con riferimento ai

contenziosi malpractice è previsto che venga depositato in un conto di legge

un importo corrispondente al 15% della pretesa risarcitoria (pari al cap

massimo che il Piano offre di pagare a detti creditori), in attesa della

decisione definitiva sulle cause in corso. Con riguardo ai restanti debiti

anteriori al conferimento e risultanti dai libri contabili obbligatori,

conformemente alle previsioni di legge, vi sarà un regime di coobbligazione

della Fondazione e di Newco. Si ricorda invece che, in deroga a quanto

sopra, gli istituti finanziatori, in base agli accordi paraconcordatari in

essere, libereranno la Fondazione dai debiti nei loro confronti a far data

dall'integrale efficacia del conferimento dell'azienda a Newco, con

conseguente venir meno della relativa passività concordataria”.(ivi, pagg.

10-11).

* * *

1.8 La seconda modifica apportata al piano e alla proposta di

concordato e il secondo differimento dell’adunanza dei

creditori

Con istanza depositata il 10 Febbraio 2016, FSM ha presentato istanza al

Tribunale di Pavia per ottenere un ulteriore rinvio dell’adunanza dei

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 44

creditori, in virtù dell’intervenuto avvio di “negoziazioni fra la Fondazione

e il fondo di diritto lussemburghese Trilantic Capital Partners V (Europe)

GP S.à r.l. (“Trilantic”) concernenti il possibile acquisto, da parte di

Trilantic, delle quote del Fondo Immobiliare i cui proventi (al netto dei

costi di transazione) sono destinati al rimborso dei creditori di Classe 4 e il

possibile ingresso di Trilantic nella società di nuova costituzione

(“Newco”) alla quale – sulla base del piano e della proposta di concordato

della Fondazione – la Fondazione conferirà l’azienda sanitaria dalla stessa

attualmente esercitata;” (così l’istanza, pag. 1), il cui esito sarebbe stato

suscettibile di incidere direttamente sul piano di concordato e sulla proposta

di concordato originaria, rendendo “indispensabile per la Fondazione,

nell’ipotesi di sottoscrizione dei relativi accordi, depositare una

conseguente modifica al piano di concordato e alla proposta di concordato

formulata ai propri creditori”. (ivi, pag. 2)

Il differimento dell’udienza è stato altresì prospettato, dalla debitrice, come

opportuno per poter “apportare alcuni correttivi al piano e alla proposta di

concordato, in modo da renderli pienamente eseguibili” (ibidem); in ogni

caso, avendo cura di non disattendere le scadenze previste ab origine dal

piano di concordato, in particolare la necessità dell’assunzione del

provvedimento di omologa entro il 30 giugno 2016.

Accogliendo le istanze della debitrice, con decreto del 10 febbraio 2016 il

Tribunale di Pavia ha differito la data dell’adunanza al 19 aprile 2016.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 45

Con la seconda modifica, è stato inoltre ripristinato il numero di classi

originario (nove) per l’effetto della creazione di una nuova Classe (c.d.

contenzioso PPRI, cfr. par. 8.4), che sostituisce numericamente la Classe 9

originariamente costituita da Factorit e Banca Popolare dell’Emilia

Romagna, successivamente estinta.

Come accennato, il nuovo piano depositato dalla Fondazione recepisce

l’intervenuto perfezionamento, in data 22 febbraio 2016, di un accordo

(l’”Accordo TCP”) tra FSM e Trilantic Capital Partners V (Europe) GP

S.a.r.l. (“TCP”) avente per oggetto la definizione dei “termini e condizioni

dell'investimento di TCP Hospitals in Newco e nel Fondo Immobiliare e

della corporate governance di Newco successivamente all'ingresso di TCP

Hospitals nel suo capitale sociale”, finalizzata a realizzare “l'acquisto da

parte di TCP Hospitals di parte delle quote del Fondo Immobiliare e

l'ingresso di TCP Hospitals stessa nel capitale sociale della Newco al fine

di valorizzarne il patrimonio e la redditività attraverso acquisizioni e/o

investimenti di sviluppo una volta che il concordato preventivo in continuità

di FSM sarà stato definitivamente omologato e nella prospettiva di

pervenire nell'arco di un quinquennio alla quotazione della Newco su uno

dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana s.p.a.” (così l’Accordo

TCP, pagg. 6-7).

L’ingresso di TCP nella ristrutturazione dell’indebitamento di FSM ha

altresì determinato la necessità di una rinegoziazione dei termini

complessivi dell’Accordo Quadro stipulato in data 29 aprile 2015 tra FSM e

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 46

Prelios (avente per oggetto gli accordi economici relativi alla gestione del

Fondo Immobiliare, e ai contratti di locazione degli immobili ad esso

apportati), nonché dei termini e condizioni del regolamento del Fondo

immobiliare, al fine di adeguarli a quanto previsto in virtù dell’Accordo

TCP.

In data 4 aprile 2016, FSM ha depositato presso il Tribunale di Pavia una

memoria contenente il c.d. “Piano rivisto”, corredato dell’attestazione

dell’esperto ex art. 161, 3° comma e art. 186-bis L.F.: id est, il piano

concordatario aggiornato alla luce dell’intervenuta stipulazione

dell’Accordo TCP, della rinegoziazione dell’Accordo Quadro, nonché dei

dati a consuntivo a tale data disponibili.

Dal momento che il piano rivisto costituisce, a tutti gli effetti, l’ultima e più

aggiornata versione della proposta sottoposta all’approvazione del ceto

creditorio, il suo contenuto verrà descritto in maniera approfondita nel

successivo capitolo VIII.

In via di prima sintesi, in ogni caso, si rileva che le modifiche apportate al

piano prevedono:

- l’acquisto, da parte di Trilantic, delle quote del Fondo Immobiliare

(permettendo il soddisfacimento in denaro, dei creditori chirografari di

classe 4), anziché mediante assegnazione di Strumenti Finanziari

Partecipativi (SFP) ed eliminando la necessità di costituire un Veicolo

Speciale di Smobilizzo (VSS);

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 47

- l’aumento di capitale di Newco da parte di TCP (da liberarsi

parzialmente mediante conferimento delle quote del Fondo Immobiliare,

previa acquisizione delle medesime da FSM, e parzialmente in denaro);

- la definizione di un meccanismo di way-out di TCP grazie alla

quotazione di Newco sul mercato, e la facoltà (ma non l’obbligo) per

TCP di anticipare quanto dovuto alla Regione Lombardia in virtù

dell’accordo transattivo.

Il piano rivisto contiene altresì un aggiornamento riferito alla situazione

economico-reddituale e patrimoniale di FSM alla data del 30 settembre

2015, approvata dal Consiglio di Amministrazione di FSM del 2 dicembre

2015 e con il conto economico pro-forma al 31 dicembre 2015, nonché

l’inserimento, nella Classe 9 (la quale, come detto, non era più in essere a

seguito del trasferimento alla Classe 7 della Banca Popolare dell’Emilia

Romagna e dell’estinzione del credito verso Factorit per effetto

dell’intervenuto incasso dei crediti ceduti con efficacia pregressa alla data

del concorso) del credito contestato facente capo alle ASL di Torino 2 e di

Novara (c.d. contenzioso PPRI), per la descrizione del quale si rinvia al par.

8.4.

Si anticipa che la Proposta concordataria prevede il pagamento dell’importo

a cui FSM sarà condannata in sede definitiva, con un massimo pari al

minore tra il 3,6% della pretesa e Euro 150.000; importo, questo, che la

debitrice ha prospettato come ragionevole alla luce dei seguenti elementi:

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 48

“i. le prestazioni sono state effettivamente erogate e sono appropriate,

con la conseguenza che il relativo abbattimento comporterebbe un

ingiustificato arricchimento in capo alle ASL;

ii. le DGR applicabili prevedono, in caso di inappropriatezza,

abbattimenti inferiori al 100% (e, in particolare, per gli anni 2010, 2011 e

2012, pari al 50%). Applicando tale criterio, gli abbattimenti complessivi

dovrebbero ridursi a Euro 2.687.399;

iii. il contratto in essere con l’ASL prevede la possibilità di ridurre gli

importi da recuperare per prestazioni inappropriate per importi

corrispondenti alle eccedenze di produzione non remunerate nell’anno. Tali

eccedenze, ove non utilizzate al fine di ridurre gli eventuali importi da

recuperare, non troverebbero altra forma di remunerazione. Applicando

tale criterio, gli abbattimenti complessivi dovrebbero ridursi a Euro

138.686;

iv. il legale che assiste FSM per l’impugnazione degli atti ha rilasciato

un parere dal quale si evince che le pretese delle ASL sono seriamente

contestabili e che sia più probabile, in caso di vertenza, il successo di FSM”

(così il Piano Rivisto, p. 37)

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 49

Capitolo II

Breve storia, attività ed organi della Fondazione

2.1 Breve storia ed attività della Fondazione Salvatore Maugeri

Illustrato nei termini che precedono lo svolgimento dell’iter concordatario, è

ora possibile procedere con la descrizione, sia pure per sommi capi, delle

origini, della struttura e delle caratteristiche della Fondazione Salvatore

Maugeri, con la doverosa precisazione che le informazioni riportate nel

prosieguo sono state tratte dalla documentazione depositata dalla società (in

particolare, dal ricorso ex art. 161, 2° e 3° comma, L. Fall., nonché dai

relativi allegati) e dalla visura camerale aggiornata.

La Fondazione Salvatore Maugeri è un istituto di ricovero e cura a carattere

scientifico (I.R.C.C.S.) costituito nel 1965, che si ripropone di “dare

attuazione al diritto dell’uomo alla salute richiamato sia dall’art. 25 della

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, approvata dall’Assemblea

Generale dell’ONU, sia dal Preambolo dell’Atto Costitutivo della

Organizzazione Mondiale della Sanità, sia dall’articolo 32 della

Costituzione Italiana”(così lo Statuto della Fondazione, p. 4), mediante

l’esercizio, in via principale e su tutto il territorio nazionale “attraverso

istituti scientifici, unità di riabilitazione integrate all’interno di strutture

sanitarie pubbliche e centri di ricerca e prevenzione” (così la domanda di

concordato, pag. 4), l’attività di:

- “assistenza sanitaria anche in regime privatistico relativa al periodo

dell’età evolutiva, lavorativa e post-lavorativa nel settore della

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 50

prevenzione, della terapia, e della riabilitazione di danni provocati

da malattie invalidanti, dallo svolgimento di attività lavorative o da

patologie diverse, svolgendo e promuovendo in relazione a quanto

sopra la ricerca scientifica biomedica”;

- promozione dello studio e della ricerca scientifica “corrente o

finalizzata, anche in riferimento all’attività scientifica svolta da Enti

ed istituti consimili nell’ambito nazionale ed internazionale,

direttamente o in via mediata ovvero affidandola a Università, Enti

di ricerca, Società, altri Enti o Fondazioni che la svolgono

direttamente”;

- promozione, “nell’ambito dello studio e della ricerca scientifica

sopra indicate, l’attività di sperimentazione clinica e farmaceutica e

la conduzione dei relativi "trial clinico-farmaceutici", nel rispetto

della normativa e delle procedure vigenti”;

- collaborazione “con Università, Enti ed istituti di ricerca, tra i quali,

in particolare, con l’Università degli Studi di Pavia e, segnatamente,

con i Dipartimenti e i Centri di riferimento all’interno di

quest’ultima, per lo svolgimento delle relative attività didattiche e

scientifiche”;

- collaborazione “con altre istituzioni od enti, nell’ambito nazionale

ed internazionale, ai fini della ricerca scientifica biomedica e

sanitaria, della sperimentazione clinica e farmaceutica, nonché

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 51

dell’assistenza sanitaria e dell’attività formativa, in campi di

comune interesse”;

- partecipazione “alle iniziative dirette al progresso degli studi medici

con particolare riguardo ai campi della medicina del lavoro e della

riabilitazione” (così lo Statuto della fondazione, art. 2.2).

In particolare, l’attività clinico-assistenziale e di ricerca della Fondazione è

orientata “(i) alla diagnosi e cura delle malattie professionali, (ii) alla

prevenzione e alla definizione dei rischi connessi alle attività produttive, e

(iii) alla riabilitazione di persone che soffrono di disturbi di natura

cardiovascolare, respiratoria o neuromotoria, dovuti a patologie post-acute

e croniche fortemente disabilitanti, nonché di pazienti oncologici” (ibidem,

pag. 4).

Come evidenziato nel ricorso per l’ammissione alla procedura di

concordato, “il particolare status di I.R.C.C.S. - Istituto di Ricovero e Cura

a Carattere Scientifico, riconosciutole fin dal 1969, primo fra gli enti

privati, pone la Fondazione stessa all’interno di una qualificata cerchia di

enti ad Alta Specializzazione e di riferimento per il Sistema Sanitario

Nazionale” (ibidem, pag. 4).

La sede centrale di FSM si trova a Pavia - località Cravino, Via S. Maugeri

4, ma la Fondazione è presente su tutto il territorio nazionale, con ben 19

centri, siti in 6 regioni (Lombardia, Piemonte, Liguria, Campania, Puglia e

Sicilia).

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 52

La struttura occupa un numero di circa 3.500 dipendenti (personale

sanitario, infermieristico e amministrativo), cui si aggiungono circa 300

collaboratori stabili.

Sempre dal ricorso (pag. 5), si evince che “la Fondazione è il principale

operatore privato italiano nel campo della riabilitazione, con una quota di

mercato del 7,5% a livello nazionale e del 12,5% in Lombardia. In

quest’ultima area si concentra circa il 70% dei ricavi di FSM, che peraltro,

come sopra indicato, opera su tutto il territorio nazionale. A ciò si aggiunga

che nei centri clinici della Fondazione sono gestiti 2255 letti

accreditati/convenzionati attraverso l’opera di 650 tra medici e ricercatori

e che l’indice medio di saturazione delle strutture ospedaliere della

Fondazione è pari al 92%, con “punte” in alcuni centri del 97%.

A partire dal 2013, i ricavi complessivi della Fondazione sono stabilizzati

poco al di sotto dell’importo di Euro 300 milioni”.

La Fondazione Maugeri è altresì titolare delle seguenti partecipazioni

societarie (ibidem, pag. 5):

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

I SAN SRL 10.330,00

a) imprese controllate 10.330,00

ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA 496.552,89

CENTRO RIABIL NE TERRANUOVA BRACCIOLINI 473.195,60

AUXILIUM VITAE VOLTERRA SPA 298.809,09

ASSOCIAZIONE NEUROSCIENZE CLINICHE RIABILITATIVE 25.000,00

CONSORZIO PAVESE STUDI POST UNIVERSITARI 15.493,71

CONSORZIO BIOINGEGNERIA E INF MEDICA 15.493,71

CONS PAVESE STUDI POST UNIVERS A SANIT 15.493,71

CONSORZIO SVILUPPO MEDICINA OCCUP E AMB 12.911,42

d) altre imprese 1.352.950,13

Totale Partecipazioni 1.363.280,13

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 53

Il valore netto della partecipazione detenuta nel Consorzio Pavese per Studi

post universitari risulta oggi azzerato per effetto della cessione del

complesso aziendale avvenuta per euro 1,00 in data 21 aprile 2015 come da

autorizzazione del Tribunale di Pavia.

La Fondazione Salvatore Maugeri è attualmente gestita da un consiglio di

amministrazione composto dai seguenti membri: Gualtiero Brugger (in

qualità di presidente), Chiara Maugeri, Luca Damiani, Franco Rengo,

Barbara Maugeri, Luigi Migliavacca, Enrico Cotta Ramusino, Piergiuseppe

Biandrino, Fabio Rugge, Dario Manuli, tutti in carica fino all’approvazione

del bilancio al 31 dicembre 2018, ad eccezione di Gualtiero Brugger e

Barbara Maugeri, nominati sino alla revoca.

L’organo di gestione è dotato, nel suo complesso, dei più ampi poteri di

ordinaria e straordinaria amministrazione, come si evince dallo statuto della

Fondazione, ad eccezione di quelle prerogative non delegabili ex lege.

Il controllo sulla gestione è affidato al Collegio Sindacale.

* * *

2.2 Organigramma funzionale della Fondazione

Si riporta, per completezza, l’organigramma della Fondazione, altresì

allegato al ricorso ex art. 160 e ss. L. Fall:

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 54

* * *

2.3 Evoluzione della composizione degli organi della Fondazione

Consiglio di Amministrazione

Le informazioni contenute nella visura storica di FSM e nei libri sociali

hanno permesso la ricostruzione degli organi della Fondazione nel corso

degli ultimi anni.

In particolare, il consiglio di Amministrazione è stato composto:

- dal 16 dicembre 2003 al 16 dicembre 2005, dai Sig.ri: Umberto Maugeri4

(Presidente), Erasmo Pierro (Vice-presidente), Roberto Schmid, Marcello

Imbriani, Franco Rengo, Luigi Ambrosi, Dario Manuli, Maria Sofia Panza

Bogoncelli e Barbara Maugeri;

4 Lo statuto prevedeva che tra i membri del C.d.A., fossero nominati di diritto un

discendente in linea diretta del fondatore, Salvatore Maugeri, ed il Rettore pro-tempore

dell’Università di Pavia.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 55

- dal 16 dicembre 2005 al 30 marzo 2009, dai Sig.ri: Umberto Maugeri

(Presidente), Erasmo Pierro (Vice-presidente), Angiolino Stella, Marcello

Imbriani , Franco Rengo, Luigi Ambrosi, Dario Manuli, Maria Sofia Panza

Bogoncelli e Barbara Maugeri;

- dal 30 marzo 2009 al 18 aprile 2012, dai Sig.ri: Umberto Maugeri

(Presidente), Erasmo Pierro (Vice-presidente), Angiolino Stella, Aldo

Maugeri, Franco Rengo, Luigi Ambrosi, Dario Manuli, Maria Sofia Panza

Bogoncelli, e Barbara Maugeri.

- dal 18 aprile 2012 al 28 giugno 2012, a seguito delle dimissioni dalla

carica del Presidente e del Vice-Presidente, dai sig.ri: Aldo Maugeri

(Presidente), Luigi Migliavacca (Vice-presidente), Erasmo Pierro, Dario

Manuli, Angiolino Stella, Franco Rengo, Luigi Ambrosi, Maria Sofia Panza

Bogoncelli e Barbara Maugeri.

- dal 28 giugno 2012 al 30 ottobre 2012, dai sig.ri: Aldo Maugeri

(Presidente), Luigi Migliavacca (Vice-presidente), Erasmo Pierro, Enrico

Cotta Ramusino5, Angiolino Stella, Franco Rengo, Luigi Ambrosi, Maria

Sofia Panza Bogoncelli e Barbara Maugeri.

- dal 30 ottobre 2012 al 5 febbraio 2014, dai sig.ri: Aldo Maugeri

(Presidente), Luigi Migliavacca (Vice-presidente), Piergiuseppe Biandrino6,

5 In sostituzione del dimissionario Dario Manuli.

6 In sostituzione del dimissionario Erasmo Pierro.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 56

Enrico Cotta Ramusino, Angiolino Stella7, Franco Rengo, Luigi Ambrosi,

Maria Sofia Panza e Barbara Maugeri.

- dal 5 febbraio 2014 al 25 agosto 2014 dai sig.ri: Aldo Maugeri

(presidente), Luigi Migliavacca (Vice-presidente), Antonio Spanevello8,

Maria Sofia Panza Bogoncelli, Franco Rengo, Barbara Maugeri, Dario

Manuli, Enrico Cotta Ramusino, Piergiuseppe Biandrino, Chiara Maugeri e

Fabio Rugge.

A seguito dell’improvviso decesso del Presidente, Avv. Aldo Maugeri, in

data 28 luglio 2014, si rendeva necessario nominare un nuovo Presidente.

In data 10 ottobre 2014 veniva nominato il nuovo C.d.A., composto dai

sigg.: Gualtiero Brugger (Presidente), Chiara Maugeri (Vice-presidente),

Luigi Migliavacca, Franco Rengo, Barbara Maugeri, Enrico Cotta

Ramusino, Piergiuseppe Biandrino, Fabio Rugge e Luca Damiani.

Comitato Esecutivo

In data 5 febbraio 2014, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto della Fondazione, è

stato nominato un Comitato Esecutivo, con la finalità “di curare che

l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione sia

adeguato rispetto alle attività e alle dimensioni dell’Ente riferendo al

Consiglio di Amministrazione sulle eventuali decisioni prese al riguardo”.

7 In realtà il Prof. Stella è rimasto nel C.d.A. fino al 30/9/2013, data in cui è decaduto dalla

carica di Rettore dell’Università di Pavia. Al suo posto, è subentrato nel C.d.A. della

Fondazione il nuovo Rettore, Prof. Fabio Rugge. 8 Dimissionario in data 25/8/2014.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 57

Il Comitato Esecutivo era, originariamente, composto dai Sig.ri: Aldo

Maugeri (Presidente), Enrico Cotta Ramusino, Luigi Migliavacca9.

In data 10 ottobre 2014, il nuovo C.d.A. ha nominato un nuovo Comitato

Esecutivo nelle persone dei Sig.ri: Gualtiero Brugger (Presidente), Chiara

Maugeri (Vice-presidente), Enrico Cotta Ramusino (successivamente

cessato in data 25 novembre 2014) e Luca Damiani.

In tale occasione, è stato conferito al Comitato Esecutivo “ogni potere

inerente alla gestione del processo di ristrutturazione avviato con il

deposito della domanda di concordato in bianco ex art. 161, comma 6 LF,

ivi incluso il potere di compiere ogni atto che il comitato ritenga utile,

opportuno o necessario per il perseguimento del buon esito del predetto

processo. Il Presidente e gli altri membri del Comitato riferiranno

periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all’attività svolta.

Resta riservata all’intero Consiglio l’approvazione del piano che sarà a suo

tempo presentato, così come sono conservati i compiti di competenza del

Consiglio stesso per legge”.

Organo di controllo

La revisione dei conti era stata affidata dal 14 maggio 2009 sino al 26 luglio

2012 ai Sig.ri Francesco Ciro Rampulla, Giovanni Zotta (sostituito il 28

ottobre 2009 da Paolo Sacchetti) e Goffredo Rossi; in data 26 luglio 2012 è

9 Successivamente alla scomparsa dell’Avv. Aldo Maugeri, in data 28 luglio 2014, si sono

tenute ulteriori riunioni del Comitato Esecutivo, che, come precisato dal Prof. Cotta

Ramusino in occasione del verbale del C.d.A. del 18 settembre 2014, si è limitato a

svolgere attività istruttoria per conto del C.d.A.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 58

subentrato un nuovo Collegio, composto dai Sig.ri: Lucio Aricò, Piero Mella

e Matteo Navaroni.

Dal 4 luglio 2013, in occasione dell’approvazione del nuovo statuto di FSM,

il controllo sulla gestione è stato affidato ad un Collegio Sindacale costituito

dalle medesime persone, precedentemente costituenti il Collegio dei

Revisori.

L’incarico di revisione contabile è, invece, stato assegnato alla società

PriceWaterhouse Coopers S.p.a.

* * *

2.4 Il modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001

e l’Organo di vigilanza (rinvio)

La Fondazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. n.

231/2001, ha adottato un “Modello di organizzazione, gestione e controllo”,

integrato da un “Codice Etico”, sul cui rispetto è demandato a vigilare un

Organo di Vigilanza collegiale composto da membri indipendenti.

L’idoneità di tale modello ad evitare la c.d. “responsabilità amministrativa

da reato” introdotta dal decreto legislativo citato verrà esaminata infra, nel

par. 10.1.10.

L’Organismo di Vigilanza era composto dall’Avv. Stefania Giavazzi

(Presidente) e dal Dott. Massimo Livatino (Membro Esterno).

* * *

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 59

2.5 Rapporti con l’Università di Pavia

Per completare la ricostruzione della struttura della Fondazione vanno

ricordati i legami scientifici ed operativi, nonché i legami giuridici con

l’Università di Pavia.

In coerenza con le finalità espresse dallo stesso statuto di FSM, che prevede

espressamente “di promuovere e svolgere lo studio e la ricerca scientifica

corrente o finalizzata anche con riferimento all’attività scientifica svolta da

enti ed istituti consimili nell’ambito nazionale ed internazionale,

direttamente o in via mediata, ovvero affidandola ad Università ed Enti di

ricerca…. di collaborare con Università, Enti ed istituti di ricerca, in

particolare con l’Università degli Studi di Pavia, segnatamente con i

Dipartimenti ed i Centri di riferimento all’interno di quest’ultima, per lo

svolgimento delle relative attività didattiche e scientifiche”, sono

significative le convenzioni con l’Università volte a dare attuazione alle

attività di collaborazione medico-scientifica.

Lo statuto di Fondazione, peraltro, prevede la nomina di diritto di due

membri del Consiglio di Amministrazione, uno dei quali è individuato nella

figura del “Rettore pro tempore validamente in carica dell’Università degli

Studi di Pavia”.

Infine, si deve rilevare la pregnante disposizione statutaria a tenore della

quale, in caso di estinzione della Fondazione, una volta “esaurita la fase di

liquidazione tutti i beni residui facenti parte del patrimonio della

Fondazione, saranno devoluti a beneficio dell’Università degli Studi di

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 60

Pavia per essere destinati alla relativa Facoltà o Scuola di Medicina e

Chirurgia, salva diversa destinazione imposta dalla legge”.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 61

Capitolo III

Le cause della crisi e l’analisi dei bilanci

3.1 Le cause della crisi nella prospettiva della debitrice

Stando a quanto affermato dalla debitrice, la crisi – manifestatasi a partire

dal 2011 e progressivamente acuitasi sino all’insolvenza – risulta

riconducibile a differenti concause, conseguenti, in primo luogo, alle “forti

svalutazioni di bilancio” (così il ricorso ex art. 161, pag. 6), rese

“necessarie di fronte alle risultanze delle indagini penali” (ibidem), che

hanno visto coinvolti i dirigenti apicali della Fondazione dell’epoca.

In sintesi, stando a quanto riportato dalla debitrice:

a) dapprima la Fondazione è stata chiamata a rispondere come persona

giuridica nel procedimento penale pendente innanzi alla Procura della

Repubblica del Tribunale di Milano (n. 33847/2011 R.G.R. mod. 21) in base

a quanto previsto al d.lgs. 231 del 2001 che sancisce la responsabilità degli

enti per i reati commessi da dirigenti, amministratori o dipendenti in favore

e a beneficio dello stesso ente;

b) in secondo luogo, la Fondazione ha azionato le proprie pretese risarcitorie

in sede civile e mediante costituzione di parte civile in procedimento penale

nei confronti di figure apicali dell’epoca, per richiedere il risarcimento dei

danni cagionati in ragione delle predette vicende.

Quanto al primo procedimento, la Fondazione Maugeri, durante la fase delle

indagini preliminari, ha reputato di addivenire ad una definizione dello

stesso ricorrendo all’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 62

parti ex artt. 444 ss. c.p., prevedendo, nella propria istanza, l’applicazione di

una pena pecuniaria pari a euro 1.000.000,00, nonché la messa a

disposizione dell’Autorità giudiziaria, ai fini della confisca, di beni

immobili di proprietà della Fondazione per un valore complessivo di euro

16.000.000,00.

Con decreto del 27 settembre 2013, previo parere favorevole dei Pubblici

Ministeri, il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Ghinetti, ritenendo

congrua la sanzione pecuniaria così come individuata dalla Fondazione, ha

disposto la confisca degli immobili predetti.

Le vicende giudiziarie sin qui brevemente richiamate hanno altresì condotto

alla costituzione di parte civile della Regione Lombardia, la quale ha

avanzato nei confronti della Fondazione una pretesa risarcitoria pari a circa

euro 230.000.000,00.

In secondo luogo, lo stato di crisi in cui la Fondazione attualmente versa

sarebbe da riferirsi a ragioni di ordine generale di riduzione della spesa

sanitaria.

Più nello specifico, la politica di spending review operata a livello regionale

– anche in termini di riduzione di funzioni speciali e maggiorazioni tariffarie

– e nazionale non sarebbe stata compensata da un corrispondente

contenimento delle spese, ed in particolar modo dei costi del personale.

A partire dal 2012, stante la parziale riduzione del sostegno finanziario da

parte del sistema creditizio, il pagamento degli oneri indicati avrebbe

conseguentemente determinato il venir meno della capacità della

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 63

Fondazione di provvedere al tempestivo soddisfacimento dei propri

fornitori.

In tale ottica, “fra gennaio 2011 e giugno 2014 […] il debito bancario si è

ridotto di circa Euro 30 milioni con un conseguente aumento, pressocché

per pari importo, del debito scaduto verso fornitori nel medesimo periodo”

(così il ricorso ex artt. 160 e 186-bis l. fall. del 30 aprile 2015, p. 8).

In ultimo, le svalutazioni di bilancio complessivamente operate sarebbero

altresì dovute alla verifica fiscale condotta dall’Agenzia delle Entrate per il

periodo 2004-2010.

* * *

3.2 Le cause del dissesto desumibili dall’analisi dei bilanci:

premessa metodologica

Al fine di comprendere le principali vicende che hanno caratterizzato la

gestione della Fondazione negli anni anteriori la presentazione della

domanda di concordato, il team commissariale ha provveduto a

riclassificare i bilanci di esercizio predisposti dalla debitrice in relazione agli

esercizi dal 2008 al 2014 (l’ultimo dei quali fotografa la situazione a

procedura di concordato già in corso).

Nel prosieguo si fornisce una breve descrizione circa la composizione delle

principali voci di bilancio e relativa evoluzione nel tempo; inoltre, vengono

poste in evidenza le numerose criticità che portano a ritenere come diversi

bilanci, soprattutto quelli antecedenti l’esercizio 2011, non forniscano una

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 64

rappresentazione veritiera e corretta della reale situazione patrimoniale

ed economica dell’ente.

Le informazioni rilevanti ai fini della redazione del presente capitolo sono

state tratte da:

- fascicoli di bilancio;

- libri sociali (verbali del C.d.A., del Comitato Esecutivo, dei sindaci e

dei revisori);

- ogni altro documento extra-contabile utile a ricostruire le trascorse

vicende di FSM (in particolare, P.V.C. redatti dalla Guardia di Finanza

– Nucleo di Polizia Tributaria di Milano – a seguito delle verifiche

dalla stessa effettuate, business plan e altri documenti allegati ai

verbali del C.d.A.).

* * *

3.3 Prospetti di bilancio – esercizi 2008/2014

Di seguito si propongono i prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto

Economico relativi ai bilanci degli esercizi dal 2008 al 2014, unitamente

agli indici e quozienti conteggiati dal team commissariale al fine di fornire

una sintetica rappresentazione dell’andamento economico, patrimoniale e

finanziario dell’attività della Fondazione nel periodo sopra indicato.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 65

31/12/2008 % 31/12/2009 % 31/12/2010 % 31/12/2011 % 31/12/2012 % 31/12/2013 % 31/12/2014 %

STATO PATRIMONIALE

Attivo

Diritti di brevetto e diritti di autore 154.268 0,04% 2.109.415 0,54% 3.358.230 0,77% 388.335 0,11% 374.009 0,09% 370.454 0,10% 384.177 0,11%

Migliorie beni di terzi 26.820.779 6,58% 25.946.884 6,59% 18.602.533 4,29% 16.296.110 4,41% 14.791.756 3,74% 11.295.236 2,96% 10.357.644 3,03%

Licenze d'uso EDP 1.339.449 0,33% 1.873.603 0,48% 2.051.465 0,47% 1.997.303 0,54% 1.835.094 0,46% 1.256.683 0,33% 1.023.394 0,30%

Diritto di superficie 1.056.095 0,26% 1.005.860 0,26% 955.626 0,22% 905.391 0,24% 855.157 0,22% - 0,00% - 0,00%

Progetto studi e ricerche 8.863.896 2,18% 19.867.373 5,04% 28.249.052 6,51% 62.000 0,02% 157.949 0,04% 160.544 0,04% 150.852 0,04%

Altre imm. immateriali 525.663 0,13% 383.412 0,10% 307.068 0,07% 174.612 0,05% 134.012 0,03% 153.091 0,04% 107.018 0,03%

Immobilizzazioni immateriali 38.760.150 9,52% 51.186.547 13,00% 53.523.974 12,34% 19.823.751 5,36% 18.147.977 4,59% 13.236.008 3,47% 12.023.085 3,52%

Terreni e immobili strum. (costo storico) 234.232.659 57,51% 236.588.481 60,07% 281.929.996 65,01% 302.295.852 81,80% 304.373.450 77,01% 330.928.995 86,65% 332.235.257 97,34%

- f.do amm.to terreni e immobili 66.007.395- -16,21% 72.018.052- -18,29% 80.646.936- -18,60% 88.460.272- -23,94% 96.316.396- -24,37% 110.176.404- -28,85% 119.456.560- -35,00%

- f.do svalutazione immobili - 0,00% - 0,00% - 0,00% 6.450.600- -1,75% 6.450.600- -1,63% 17.376.618- -4,55% 19.790.147- -5,80%

Terreni e immobili strumentali. 168.225.264 41,30% 164.570.429 41,79% 201.283.060 46,41% 207.384.980 56,12% 201.606.454 51,01% 203.375.973 53,25% 192.988.550 56,55%

Impianti e macchinari (costo storico) 91.451.839 22,45% 95.132.283 24,16% 95.891.447 22,11% 98.782.831 26,73% 100.775.533 25,50% 102.384.803 26,81% 102.819.503 30,13%

- f.do amm.to impianti e macchinari 72.777.631- -17,87% 75.631.899- -19,20% 72.054.121- -16,62% 73.816.930- -19,97% 77.908.981- -19,71% 83.423.133- -21,84% 88.062.478- -25,80%

- f.do svalutazione impianti e macchinari - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 351.795- -0,10%

Impianti e macchinari 18.674.208 4,58% 19.500.384 4,95% 23.837.326 5,50% 24.965.901 6,76% 22.866.552 5,79% 18.961.670 4,96% 14.405.230 4,22%

Altri beni 25.903.234 6,36% 26.525.086 6,74% 36.604.509 8,44% 37.363.066 10,11% 37.531.999 9,50% 38.630.411 10,11% 38.274.547 11,21%

- f.do amm.to altri beni 21.474.080- -5,27% 22.414.604- -5,69% 29.905.230- -6,90% 30.842.508- -8,35% 32.092.647- -8,12% 34.220.732- -8,96% 35.211.614- -10,32%

- f.do svalutazione altri beni - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 170.389- -0,05%

Impianti e macchinari 4.429.154 1,09% 4.110.482 1,04% 6.699.279 1,54% 6.520.558 1,76% 5.439.352 1,38% 4.409.679 1,15% 2.892.544 0,85%

Immobilizzazioni in corso e acconti 39.174.451 9,62% 14.986.689 3,81% 3.345.295 0,77% 3.579.835 0,97% 8.320.162 2,11% 9.575.975 2,51% 11.348.222 3,33%

Immobilizzazioni materiali 230.503.077 56,59% 203.167.984 51,59% 235.164.960 54,23% 242.451.274 65,60% 238.232.520 60,27% 236.323.297 61,88% 221.634.546 64,94%

Partecipazioni 16.101.656 3,95% 16.086.456 4,08% 1.688.274 0,39% 1.677.287 0,45% 1.677.287 0,42% 1.655.787 0,43% 1.363.280 0,40%

Crediti vs. controllate. 4.271.434 1,05% 4.271.434 1,08% 4.271.434 0,98% 4.271.434 1,16% 4.271.434 1,08% 4.271.434 1,12% 4.271.434 1,25%

Immobilizzazioni finanziarie 20.373.090 5,00% 20.357.890 5,17% 5.959.708 1,37% 5.948.721 1,61% 5.948.721 1,51% 5.927.221 1,55% 5.634.714 1,65%

Attivo immobilizzato 289.636.317 71,11% 274.712.421 69,75% 294.648.642 67,94% 268.223.746 72,58% 262.329.218 66,37% 255.486.526 66,89% 239.292.345 70,11%

Rimanenze 3.271.649 0,80% 3.565.624 0,91% 3.949.405 0,91% 4.291.982 1,16% 2.974.401 0,75% 3.057.710 0,80% 2.855.662 0,84%

Crediti verso clienti 75.290.206 18,49% 79.270.432 20,13% 89.172.158 20,56% 82.160.985 22,23% 108.900.417 27,55% 102.595.312 26,86% 74.977.298 21,97%

Crediti vs. controllate, collegate,

controllanti 4,83% 0,00% 0,16% 0,18% 0,17% 0,18% 0,20%

Crediti tributari 0,00% 0,13% 0,10% 0,57% 0,84% 0,88% 1,00%

Imposte anticipate 0,00% 0,03% 0,09% 0,70% 1,33% 1,09% 1,04%

Crediti vs. INPS per Tesoreria TFR 5,49% 6,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Crediti vs. Assic. Generali 0,23% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Altri crediti 0,00% 0,66% 1,49% 1,86% 1,95% 2,06% 1,52%

Ratei e risconti attivi 11.730.329 2,88% 8.381.632 2,13% 4.727.933 1,09% 1.586.542 0,43% 1.508.941 0,38% 628.779 0,16% 515.507 0,15%

Disponibilità liquide 7.709.975 1,89% 2.143.802 0,54% 2.781.322 0,64% 1.057.899 0,29% 2.614.728 0,66% 4.069.030 1,07% 10.832.918 3,17%

Attivo circolante 117.665.844 28,89% 119.114.807 30,25% 139.017.181 32,06% 101.339.506 27,42% 132.918.867 33,63% 126.436.656 33,11% 102.005.948 29,89%

TOTALE ATTIVO (A) 407.302.161 100,00% 393.827.228 100,00% 433.665.823 100,00% 369.563.252 100,00% 395.248.085 100,00% 381.923.182 100,00% 341.298.293 100,00%

Passivo

Fondo di dotazione 12.911 0,00% 12.911 0,00% 12.911 0,00% 12.911 0,00% 12.911 0,00% 12.911 0,00% 12.911 0,00%

Riserva di rivalutazione 37.584.523 9,23% 37.584.523 9,54% 37.584.523 8,67% 37.584.523 10,17% 37.584.523 9,51% 47.422.093 12,42% 47.422.093 13,89%

Riserva legale 2.582 0,00% 2.582 0,00% 2.582 0,00% 2.582 0,00% 2.582 0,00% 8.263 0,00% 8.263 0,00%

Riserva ordinaria 54.476.248 13,37% 54.476.248 13,83% 54.476.248 12,56% 54.476.248 14,74% 54.476.248 13,78% 54.476.248 14,26% 54.476.248 15,96%

Altre riserve 3.792.508 0,93% 3.496.148 0,89% 8.476.721 1,95% 14.135.662 3,82% 14.135.663 3,58% 17.712.584 4,64% 17.712.584 5,19%

Avanzi (disavanzi) portati a nuovo - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 90.361.921- -22,86% 98.495.403- -25,79% 113.939.144- -33,38%

Utile / perdita d'esercizio 296.360- -0,07% 4.980.573 1,26% 5.658.941 1,30% 90.361.921- -24,45% 8.133.481- -2,06% 15.443.741- -4,04% 30.549.071- -8,95%

Capitale proprio 95.572.412 23,46% 100.552.985 25,53% 106.211.926 24,49% 15.850.005 4,29% 7.716.525 1,95% 5.692.955 1,49% 24.856.116- -7,28%

TFR 76.100.332 18,68% 81.661.693 20,74% 88.522.713 20,41% 55.216.581 14,94% 54.025.602 13,67% 53.823.444 14,09% 52.047.454 15,25%

Fondi rischi ed oneri 6.407.721 1,57% 8.152.375 2,07% 8.603.390 1,98% 21.226.955 5,74% 15.609.702 3,95% 12.124.235 3,17% 27.534.750 8,07%

Debiti vs. banche oltre 12 mesi 65.510.328 16,08% 57.577.654 14,62% 67.792.650 15,63% 73.883.799 19,99% 49.854.161 12,61% 63.237.309 16,56% 56.561.791 16,57%

Debiti vs altri oltre 12 mesi 28.405.129 6,97% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 3.943.358 1,00% 1.590.169 0,42% - 0,00%

Passività consolidate 176.423.510 43,32% 147.391.722 37,43% 164.918.753 38,03% 150.327.335 40,68% 123.432.823 31,23% 130.775.157 34,24% 136.143.995 39,89%

Debiti verso fornitori 66.515.621 16,33% 33.825.312 8,59% 57.767.613 13,32% 65.640.396 17,76% 81.839.347 20,71% 84.019.344 22,00% 91.923.226 26,93%

Debiti verso banche 31.752.178 7,80% 44.969.581 11,42% 54.706.452 12,61% 87.044.323 23,55% 95.312.043 24,11% 85.197.315 22,31% 72.379.079 21,21%

Debiti vs. altri finanziatori - 0,00% 2.142.117 0,54% 2.787.048 0,64% 15.223.519 4,12% 22.167.880 5,61% 7.485.239 1,96% 4.933.640 1,45%

Debiti vs. controllate. 750.466 0,18% 1.349.229 0,34% 47.010 0,01% 108.000 0,03% 216.900 0,05% 325.800 0,09% 297.900 0,09%

Debiti tributari 5.638.039 1,38% 8.929.878 2,27% 8.027.165 0,02 5.785.077 0,02 9.392.804 2,38% 6.966.615 1,82% 9.801.567 2,87%

Debiti vs. istituti previdenziali 8.862.050 2,18% 9.421.050 2,39% 11.403.010 2,63% 7.872.627 2,13% 31.938.749 8,08% 36.302.457 9,51% 21.875.257 6,41%

Debiti verso altri 20.803.423 5,11% 44.786.814 11,37% 17.050.094 3,93% 15.215.419 4,12% 17.350.637 4,39% 19.745.394 5,17% 24.594.129 7,21%

Ratei e risconti passivi 984.462 0,24% 458.540 0,12% 10.746.752 2,48% 6.496.551 1,76% 5.880.377 1,49% 5.412.906 1,42% 4.205.616 1,23%

Passività correnti 135.306.239 33,22% 145.882.521 37,04% 162.535.144 37,48% 203.385.912 55,03% 264.098.737 66,82% 245.455.070 64,27% 230.010.414 67,39%

TOTALE PASSIVO (B) 407.302.161 100,00% 393.827.228 100,00% 433.665.823 100,00% 369.563.252 100,00% 395.248.085 100,00% 381.923.182 100,00% 341.298.293 100,00%

674.182 674.182 674.182 674.182 19.663.685 - 674.182

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 66

31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014

CONTI D'ORDINE

Beni di terzi presso l'impresa 9.446.706 9.446.706 8.519.765 8.519.765 8.519.765 8.519.765 8.519.765

Garanzie ricevute - fideiussioni 18.961.060 15.429.958 18.479.649 23.898.341 13.086.513 13.643.842 12.070.564

Garanzie prestate - fideiussioni 20.037.865 19.175.577 7.298.914 10.600.384 10.531.733 9.542.847 6.178.593

Garanzie prestate - iscrizioni ipotecarie 54.804.325 47.970.306 56.714.529 61.357.412 54.379.481 66.927.909 62.399.994

Totale 103.249.956 92.022.547 91.012.857 104.375.902 86.517.492 98.634.363 89.168.916

31/12/2008 % 31/12/2009 % 31/12/2010 % 31/12/2011 % 31/12/2012 % 31/12/2013 % 31/12/2014 %

CONTO ECONOMICO

% Fatt. % Fatt. % Fatt. % Fatt. % Fatt.

Vendite 288.918.887 100,00% 292.708.734 100,00% 330.938.589 100,00% 318.363.112 100,00% 306.313.781 100,00% 293.668.108 100,00% 288.858.030 100,00%

Valore della produzione 288.918.887 100,00% 292.708.734 100,00% 330.938.589 100,00% 318.363.112 100,00% 306.313.781 100,00% 293.668.108 100,00% 288.858.030 100,00%

Acquisti materie prime 34.532.427- -11,95% 36.294.912- -12,40% 37.740.583- -11,40% 40.879.210- -12,84% 36.761.724- -12,00% 33.545.470- -11,42% 33.173.852- -11,48%

Variazione rimanenze MP 24.743 0,01% 293.975 0,10% 383.781 0,12% 342.576 0,11% 1.517.665- -0,50% 25.490 0,01% 202.048- -0,07%

Costi per servizi 71.525.047- -24,76% 69.790.208- -23,84% 72.652.423- -21,95% 69.298.698- -21,77% 66.433.759- -21,69% 60.267.248- -20,52% 55.956.546- -19,37%

Costi godimento beni di terzi 7.374.429- -2,55% 8.356.157- -2,85% 7.005.551- -2,12% 6.863.907- -2,16% 7.019.658- -2,29% 5.497.855- -1,87% 5.927.349- -2,05%

Costi della produzione 113.407.160- -39,25% 114.147.302- -39,00% 117.014.776- -35,36% 116.699.239- -36,66% 111.732.806- -36,48% 99.285.083- -33,81% 95.259.795- -32,98%

Valore aggiunto 175.511.727 60,75% 178.561.432 61,00% 213.923.813 64,64% 201.663.873 63,34% 194.580.975 63,52% 194.383.025 66,19% 193.598.235 67,02%

Costi del personale 167.387.943- -57,94% 171.198.548- -58,49% 178.705.453- -54,00% 181.597.261- -57,04% 175.169.352- -57,19% 172.160.553- -58,62% 172.715.644- -59,79%

Margine operativo lordo 8.123.784 2,81% 7.362.884 2,52% 35.218.360 10,64% 20.066.612 6,30% 19.411.623 6,34% 22.222.472 7,57% 20.882.591 7,23%

Ammortamenti 14.630.554- -5,06% 15.412.703- -5,27% 17.981.915- -5,43% 18.249.474- -5,73% 17.315.060- -5,65% 16.611.576- -5,66% 16.704.231- -5,78%

Accant. per rischi e oneri 544.534- -0,19% 544.039- -0,19% - 0,00% 9.250.000- -2,91% 4.250.000- -1,39% 2.152.000- -0,73% 16.721.902- -5,79%

Svalutazione delle immobilizzazioni - 0,00% - 0,00% - 0,00% 53.651.099- -16,85% 158.526- -0,05% 9.831.017- -3,35% 3.693.714- -1,28%

Svalutazione dei crediti 370.000- -0,13% 2.910.000- -0,99% 5.626.979- -1,70% 2.469.039- -0,78% 9.427.000- -3,08% 963.827- -0,33% 3.553.000- -1,23%

Reddito operativo 7.421.304- -2,57% 11.503.858- -3,93% 11.609.466 3,51% 63.553.000- -19,96% 11.738.963- -3,83% 7.335.948- -2,50% 19.790.256- -6,85%

Altri proventi 24.013.095 8,31% 7.803.737 2,67% 2.032.617 0,61% 2.940.391 0,92% 13.572.437 4,43% 11.364.197 3,87% 8.808.226 3,05%

Oneri diversi di gestione 2.258.003- -0,78% 4.177.502- -1,43% 1.752.873- -0,53% 2.780.566- -0,87% 1.985.845- -0,65% 2.458.176- -0,84% 1.853.303- -0,64%

Totale gestione accessoria 21.755.092 7,53% 3.626.235 1,24% 279.744 0,08% 159.825 0,05% 11.586.592 3,78% 8.906.021 3,03% 6.954.923 2,41%

Proventi finanziari 168.882 0,06% 27.896 0,01% 4.466 0,00% 12.877 0,00% 7.980 0,00% 11.383 0,00% 20.782 0,01%

Oneri finanziari 7.528.217- -2,61% 4.372.826- -1,49% 5.058.150- -1,53% 3.942.085- -1,24% 5.112.832- -1,67% 6.468.003- -2,20% 6.586.385- -2,28%

Totale gestione finanziaria 7.359.335- -2,55% 4.344.930- -1,48% 5.053.684- -1,53% 3.929.208- -1,23% 5.104.852- -1,67% 6.456.620- -2,20% 6.565.603- -2,27%

Rivalutazioni di partecipazioni - - - - - - - - - - - - - -

Svalutazioni di partecipazioni - - - - - - - - - - 4.660- 0,00- 242.460- 0,00-

Rettifiche di valore di attività finanziarie - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 4.660- 0,00% 242.460- -0,08%

Proventi straordinari 5.425.044 1,88% 34.816.425 11,89% 12.736.312 3,85% 11.116.821 3,49% 7.635.130 2,49% 1.154.419 0,39% 2.683.435 0,93%

Oneri straordinari 9.777.252- -3,38% 10.712.182- -3,66% 4.218.582- -1,27% 29.227.902- -9,18% 8.462.672- -2,76% 6.969.607- -2,37% 9.176.743- -3,18%

Tot. gestione straordinaria 4.352.208- -1,51% 24.104.243 8,23% 8.517.730 2,57% 18.111.081- -5,69% 827.542- -0,27% 5.815.188- -1,98% 6.493.308- -2,25%

Risultato ante - imposte 2.622.245 0,91% 11.881.690 4,06% 15.353.256 4,64% 85.433.464- -26,84% 6.084.765- -1,99% 10.706.395- -3,65% 26.136.704- -9,05%

Imposte sul reddito 2.918.605- -1,01% 6.901.117- -2,36% 9.694.315- -2,93% 4.928.457- -1,55% 2.048.716- -0,67% 4.737.346- -1,61% 4.412.367- -1,53%

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 296.360- -0,10% 4.980.573 1,70% 5.658.941 1,71% 90.361.921- -28,38% 8.133.481- -2,66% 15.443.741- -5,26% 30.549.071- -10,58%

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 67

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 17.640.395- 26.767.714- 23.517.963- 102.046.406- 131.179.870- 119.018.414- 128.004.466-

MARGINE DI TESORERIA 20.912.044- 30.333.338- 27.467.368- 106.338.388- 134.154.271- 122.076.124- 130.860.128-

INDICI PATRIMONIALI

Solidità

Indipendenza finanziaria (Patrimonio

Netto / Totale Attivo) 23,46% 25,53% 24,49% 4,29% 1,95% 1,49% -7,28%

Garanzia debiti a M/L termine (Attivo

Immob. / Pass. Consolid.) 1,64 1,86 1,79 1,78 2,13 1,95 1,76

Grado copertura immobilizzi

(Patrimonio Netto / Att. Immob.) 0,33 0,37 0,36 0,06 0,03 0,02 -0,10

Rapporto d'indebitamento (Totale Attivo

/ Patrimonio Netto) 4,26 3,92 4,08 23,32 51,22 67,09 -13,73

Rapporto di leva

(PB + PML) / Patrimonio Netto 3,26 2,92 3,08 22,32 50,22 66,09 -14,73

Liquidità

Rapporto di liquidità (Att.realizz. +

disp.liq.) / PB 0,87 0,82 0,86 0,50 0,50 0,52 0,44

Rapporto di solvibilità (Attivo Circolante /

Debiti correnti) 0,87 0,82 0,86 0,50 0,50 0,52 0,44

INDICI ECONOMICI

ROE (Risultato d'esercizio / PN) -0,31% 4,95% 5,33% -570,11% -105,40% -271,28% 122,90%

ROI (Reddito Oper. / Tot. Attivo) -1,82% -2,92% 2,68% -17,20% -2,97% -1,92% -5,80%

ROS (Reddito Oper. / Fatturato) -2,57% -3,93% 3,51% -19,96% -3,83% -2,50% -6,85%

Incidenza oneri finanziari (Oneri finanziari /

Fatturato) 2,61% 1,49% 1,53% 1,24% 1,67% 2,20% 2,28%

Copertura oneri finanziari (Gest. finanziaria

/ Reddito Oper.) -99,16% -37,77% 43,53% -6,18% -43,49% -88,01% -33,18%

Costo mezzi di terzi, Oneri Finanziari / (PB

+ PML) 2,41% 1,49% 1,54% 1,11% 1,32% 1,72% 1,80%

Produttività del cap. investito (Valore

Aggiunto / Fatturato) 60,75% 61,00% 64,64% 63,34% 63,52% 66,19% 67,02%

INDICI ROTAZIONE / DURATA

Indice durata crediti commerciali (Crediti

vs clienti / Fatturato + IVA) 83 86 86 82 113 111 82

Indice durata magazzino (Rimanenze / Costo

venduto) 35 36 38 38 31 33 32

Indice durata debiti comm.li (Debiti

comm.li / acquisti + IVA) 182 91 154 174 232 262 301

31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/201431/12/2008 31/12/2009

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 68

3.4 Attivo patrimoniale

L’attivo patrimoniale della Fondazione è in prevalenza (per il 70% circa)

costituito da immobilizzazioni materiali.

La porzione più rilevante dell’attivo immobilizzato è costituita dagli

immobili strumentali utilizzati da FSM per l’esercizio dell’attività

ospedaliera e dagli impianti e macchinari presenti nelle medesime strutture.

Quanto alle immobilizzazioni immateriali, le stesse, pur mantenendo una

significativa consistenza in tutti gli esercizi oggetto di analisi, hanno subito

una drastica riduzione nell’anno 2011, esercizio in cui sono state oggetto di

una svalutazione che ha contribuito a determinare una perdita di esercizio

di euro 90,4 mln.

3.4.1 Immobilizzazioni immateriali - composizione della voce ed

evoluzione

Sino all’esercizio 2010, le immobilizzazioni immateriali iscritte a bilancio

erano costituite prevalentemente da “migliorie su beni di terzi” e da

“progetti studi e ricerche” e, in minor misura, da diritti di brevetto e diritti

d’autore, licenze d’uso EDP, diritto di superficie ed altre voci residuali.

Per effetto della svalutazione apportata alla posta in commento, la

composizione delle immobilizzazioni immateriali è significativamente

mutata a decorrere dall’esercizio 2011 (si vedano prospetto di riepilogo e

commento seguenti):

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 69

Voce 31/12/2010 31/12/2011

Diritti di brevetto e diritti di autore 3.358.230 388.335

Migliorie beni di terzi 18.602.533 16.296.110

Licenze d’uso EDP 2.051.465 1.997.303

Diritto di superficie 955.626 905.391

Progetti studi e ricerche 28.249.052 62.000

Altre 307.068 174.612

Totale 53.523.974 19.823.751

Come si può notare, la voce “progetto studi e ricerche” è stata pressoché

interamente azzerata ed uguale sorte hanno subito i “diritti di brevetto e

diritti di autore”.

Nonostante la notevole entità dello scostamento (riduzione di circa il

63%), le informazioni desumibili dalla nota integrativa sono carenti e non

consentono di comprendere le ragioni di una svalutazione così rilevante.

Per quanto riguarda i “costi di ricerca e sviluppo”, si legge:

“Nella voce Oneri non ricorrenti è stata classificata la svalutazione, pari

complessivamente ad Euro 39.539 migliaia, del valore netto contabile10

dei

costi per progetti studi e ricerca iscritto nelle immobilizzazioni immateriali

del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 e dei costi per progetti per studi e

ricerche sostenuti nell’esercizio. I precitati valori sono stati

prudenzialmente svalutati nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre

2011 in quanto al momento non risulta ragionevolmente determinabile il

beneficio economico futuro come richiesto dai principi contabili di

riferimento”.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 70

L’affermazione di cui sopra è formulata in modo del tutto acritico; in

particolare, non viene chiarita la motivazione per cui si sarebbe verificato un

mutamento così significativo nella valutazione della recuperabilità degli

investimenti fatti negli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda i “diritti di brevetto”, invece, è scritto:

“Nella voce Oneri non ricorrenti è stata classificata la svalutazione del

valore netto contabile dei costi per diritti di brevetto iscritto nelle

immobilizzazioni immateriali del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 per

un importo pari ad Euro 3.534 migliaia.

Tale svalutazione è stata appostata in quanto i suddetti brevetti sono stati

oggetto di contributi rilevati nei proventi del conto economico dei bilanci

degli esercizi precedenti”.

L’affermazione di cui sopra pare del tutto laconica e non motiva la decisione

alla base dell’intervenuto cambio di criterio contabile.

Infine, una svalutazione di importo rilevante è stata operata con riferimento

alla voce “migliorie su beni di terzi”, il cui importo è stato ridotto dei costi

di ristrutturazione sostenuti in relazione all’immobile sito in Campoli (BN),

pari ad euro 2,6 mln, non più utilizzato.

Dall’esame dei libri sociali emerge come, a seguito del coinvolgimento di

FSM nell’indagine penale condotta dalla Procura di Milano, nell’ambito

della quale sono stati indagati dirigenti apicali della Fondazione, il C.d.A.

10

Qui e nel prosieguo del capitolo, le evidenze in grassetto e le sottolineature sono di

inserimento del redattore.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 71

abbia ritenuto di sottoporre a verifica le poste di bilancio della Fondazione

al 31/12/201111

.

Le svalutazioni operate sono state esaminate dalla società di revisione

PWC, la quale, nel proprio documento “Attestazione della società di

revisione”, si limita ad “esprimere un giudizio sulla conformità degli oneri

non ricorrenti indicati nel Documento [il bilancio, n.d.r] con la

definizione di oneri non ricorrenti riportata nel Documento, sulla base

delle procedure di verifica eseguite”.

Nei bilanci e nei libri sociali non è stato rinvenuto alcun documento che

espliciti chiaramente le motivazioni che hanno portato a capitalizzare, nei

precedenti esercizi, i costi sostenuti per diritti di brevetto e per ricerca e

sviluppo, né la motivazione per cui i predetti costi siano stati quindi

considerati non ulteriormente recuperabili.

La carenza di motivazione è stata, peraltro, segnalata anche dal Collegio dei

Revisori (successivamente sostituito) nella propria Relazione al Bilancio al

31/12/201112

.

11

In particolare, nel verbale del C.d.A. del 31/5/2012 è detto che tale verifica era stata

commissionata alla società di revisione PriceWaterhouse Coopers. 12

In particolare, il Collegio, costituito da: Prof. Avv. Francesco Ciro Rampulla

(Presidente), Rag. Goffredo Rossi e Dott. Paolo Maria Sacchetti, ha rilevato quanto segue:

“- Sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni immateriali relative a costi per

diritti di brevetto per € 3.534.000 le cui motivazioni non appaiono supportate da

valutazioni analitiche. La svalutazione deve derivare da fatti gravi da valutarsi con molta

prudenza (documento OIC 24).

- Sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni immateriali relative a costi per

ricerca e sviluppo per € 39.539.000 in quanto non ritenete che alla data del 31.12.2011

sussistano prevedibili benefici economici futuri. Non vengono esplicitate le ragioni per le

quali sono venuti meno i presupposti che avevano giustificato la contabilizzazione

nell’attivo dello stato patrimoniale in armonia con quanto previsto dall’art. 2426 c. 1 n. 3

c.c. e OIC n. 24”.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 72

Negli anni successivi non si registravano ulteriori svalutazioni di importo

significativo.

La consistenza delle immobilizzazioni immateriali si è progressivamente

ridotta per effetto degli ammortamenti e della riclassificazione tra le

immobilizzazioni materiali dei costi sostenuti in relazione all’immobile di

Tradate (VA), originariamente contabilizzati tra le migliorie su beni di terzi,

acquisito nell’anno 2013 mediante fusione per incorporazione della

Fondazione Europea per la Riabilitazione e lo Sport (nel prosieguo

“FERS”).

3.4.2 Immobilizzazioni immateriali - criticità - P.V.C. della G.D.F. del

24 ottobre 2012

Nel corso dei primi mesi dell’anno 2012, FSM è stata oggetto di verifica da

parte della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Milano – in

riferimento alle annualità dal 2003 al 2011.

In data 24/10/2012 è stato notificato il Processo Verbale di Constatazione

(nel prosieguo “P.V.C.”) ai fini IRES, IRAP ed IVA, i cui rilievi afferiscono

principalmente la contabilizzazione di costi per fatture oggettivamente

inesistenti, prevalentemente imputati ad incremento delle immobilizzazioni

immateriali.

Si precisa che la Fondazione, tra i mesi di novembre e dicembre 2012, ha

integralmente aderito ai rilievi formulati dalla G.D.F. definendo il P.V.C.

ai sensi dell’art. 5-bis del D.lgs n. 218/1997.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 73

Si evidenzia che il suddetto verbale è stato redatto circa 4 mesi dopo la data

di approvazione del bilancio di esercizio 2011; peraltro, si constata che le

poste ridotte per effetto della descritta svalutazione sono le medesime

interessate dai rilievi formulati dalla G.D.F.

Nel prosieguo del presente paragrafo si descrivono per sommi capi i rilievi

formulati nel citato P.V.C., con particolare riferimento

alle contestazioni da cui emerge come l’iscrizione di costi capitalizzati per

importi molto significativi mascherasse, in realtà, la fuoriuscita da FSM di

somme di denaro senza alcuna giustificazione economica.

a) Emissione di fatture per operazioni inesistenti – M.T.B. GmbH.

La G.D.F. ha ricostruito l’articolato schema di rapporti mediante cui FSM ha

veicolato pagamenti per complessivi euro 26,9 mln a favore della società

austriaca M.T.B. GmbH13

(di seguito “M.T.B.”), riconducibile ad un noto

soggetto, da tempo coinvolto nelle vicende giudiziarie relative ai rapporti tra

la Regione Lombardia ed alcune tra le principali strutture sanitarie lombarde

– a fronte di contratti di consulenza fittizi.

Della somma corrisposta dalla Fondazione a M.T.B., euro 13,2 mln sono

stati pagati direttamente da FSM, mentre i residui euro 13,7 mln mediante

13

Per esteso, Medizinisch Technische Beratungs GmbH, con sede in Vienna.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 74

società interposte14

, che risultavano intrattenere, a propria volta, rapporti di

consulenza con FSM.

FSM risulta inoltre aver effettuato pagamenti a favore di Periplo Srl, società

riconducibile ad un ex dirigente della Fondazione, a fronte di contratti fittizi

avanti ad oggetto la coordinazione e la validazione di studi e know-how

aventi ad oggetto particolari ricerche in campo scientifico15

. Anche Periplo

avrebbe agito come “società filtro” nei rapporti tra FSM e M.T.B.

Anche con le società Panacea Srl (analisi e ricerche di mercato in materia di

health care service a livello europeo), Panacea Clinical Service Srl (analisi a

livello europeo della domanda e dell’offerta di servizi di ingegneria clinica),

Itaca Srl (consulenza nel campo di ingegneria civile ed industriale), Semec

Srl (analisi ed individuazione delle normative che regolamentano

l’accreditamento delle strutture sanitarie), Immopan Servizi Srl (gestione

commesse complesse per ristrutturazione e messa a norma di strutture

ospedaliere), lo schema utilizzato è il medesimo: rapporto contrattuale

fittizio tra le società interposte e FSM, rapporto contrattuale speculare tra le

società interposte e M.T.B., integrale ribaltamento di costi e canalizzazione

dei pagamenti a favore di M.T.B.

Secondo la ricostruzione operata della G.D.F. (a cui FSM ha, come sopra

indicato, prestato acquiescenza), nel periodo tra il 2003 ed il 2010, le fatture

14

Si tratta delle società: International Centre for Research in Biomedicine ABSL

(Lussemburgo); Medical Trials Analysis SA (Lussemburgo); M.D.S. Srl; Periplo Srl;

Panacea Spa; Panacea Clinical Services Srl; Itaca Spa; Semec Srl; Immopan Servizi Srl.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 75

indebitamente contabilizzate dalla Fondazione portano un corrispettivo di

circa euro 20,4 mln.

Tali costi sono stati principalmente capitalizzati da FSM tra le

immobilizzazioni immateriali, successivamente oggetto di svalutazione

nell’esercizio 2011.

b) Emissione di fatture per operazioni inesistenti – SIB Laboratories LTD.

Secondo la ricostruzione operata dalla G.D.F., FSM ha intrattenuto, tra il

2009 ed il 2011, rapporti con la società maltese SIB Laboratories Ltd (di

seguito “SIB LAB”), nell’ambito di un contratto quadro di collaborazione

sottoscritto in data 15/12/2008, avente ad oggetto lo sfruttamento di specifici

progetti di ricerca scientifica.

Nell’ambito di tale rapporto, SIB LAB ha fatturato a FSM complessivi euro

26,7 mln. La società maltese, consociata della già citata società Periplo

Srl16

, era riconducibile ad un ex dirigente della Fondazione. La Fondazione

risultava esserne sostanzialmente l’unico cliente. Nello stesso accordo

stipulato tra FSM e SIB LAB è precisato che quest’ultima “non dispone di

una adeguata struttura né di fondi sufficienti per poter sfruttare al meglio i

progetti potenzialmente interessanti che le vengono proposti o di cui è a

conoscenza”.

15

Secondo la G.D.F., Periplo non aveva le competenze specifiche, né la struttura tecnico -

organizzativa per svolgere questo tipo di attività. 16

Essendo sottoposta a comune controllo da parte di SIB Limited, società maltese con sede

a Milano, allo stesso indirizzo di Periplo Srl.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 76

Secondo la G.D.F. l’operazione sarebbe stata orchestrata da un soggetto

apicale di FSM, in cooperazione con un noto faccendiere lombardo, a partire

dal 2009, a causa della sopravvenuta impossibilità di proseguire coi

trasferimenti di denaro mediante le società di cui al punto a), e da qui la

necessità di ricorrere ad un nuovo veicolo societario.

Le fatturazioni avrebbero costituito il giustificativo per trasferire a SIB LAB

somme di denaro, che in linea teorica avrebbero dovuto essere impiegate al

fine di sfruttare e sviluppare a livello europeo, in collaborazione con

l’Università di Malta, alcuni brevetti da acquisire dall’Accademia Russa. In

realtà, SIB LAB risulterebbe aver effettuato pagamenti, mediante

l’interposizione di alcune società estere17

, a favore di soggetti del tutto

estranei all’attività di ricerca18

e, solamente in misura marginale, ad enti di

ricerca russi o altri fornitori.

Pare, quindi, che l’attività di ricerca, benché esistente, coinvolgesse somme

di denaro assolutamente minoritarie rispetto ai pagamenti effettuati da FSM,

che avevano tutt’altra finalità.

La G.D.F. precisa che “il contribuente [...] ha capitalizzato i costi in esame

alla voce B.I.7) ‘Progetto studi e ricerche’”. Detti costi, come sopra

chiarito, sono stati integralmente azzerati nel bilancio al 31/12/2011.

c) Emissione di fatture per operazioni inesistenti – Agens Srl.

17

Si tratta di Ramsete ed Akai, messe a disposizione da un fiduciario svizzero e della

società IHS, che ha interposto a sua volta la società di Singapore Xinmao.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 77

Secondo la ricostruzione operata dalla G.D.F., FSM ha intrattenuto, a partire

dal 2001, rapporti con la società Agens Srl, con sede in Milano (nel

prosieguo “Agens”), che svolgeva attività di progettazione architettonica,

strutturale e impiantistica, installazione in opera, avviamento, ampliamento,

ristrutturazione di complessi industriali, ospedalieri e civili. Tale società,

sempre riconducibile al noto faccendiere lombardo, risulta aver avuto FSM

quale unico cliente.

La Fondazione si sarebbe avvalsa di Agens per i lavori di ristrutturazione e

di adeguamento edilizio delle strutture sanitarie di Genova Nervi, Veruno,

Varallo Sesia, Montescano e Tradate. Secondo la G.D.F., tuttavia, “dalla

copiosa documentazione sequestrata, si evince che la Agens era, in realtà,

priva sia di una qualsiasi struttura tecnico - organizzativa preposta allo

scopo, sia di esperienza nel settore”.

Secondo i militari verbalizzanti, Agens avrebbe emesso fatture a carico di

FSM per euro 3,4 mln per prestazioni oggettivamente inesistenti; ulteriori

euro 2,5 mln corrisponderebbero invece a sovrafatturazioni prive di

qualsivoglia giustificazione economica da parte di Agens rispetto all’entità

delle prestazioni dalla stessa acquistate dai propri subappaltatori..

Tali somme sono state da FSM contabilizzate ad incremento dei valori

degli immobili, per la parte relativa a fabbricati di proprietà, e, negli altri

casi, iscritte tra le immobilizzazioni immateriali quali migliorie su beni di

18

Secondo la G.D.F., tali pagamenti ammonterebbero a ben € 22,5 milioni.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 78

terzi, successivamente oggetto di svalutazione nell’esercizio 2011.Da

quanto sopra, emerge inequivocabilmente che:

- l’attivo patrimoniale di FSM, fino al Bilancio 2010, era sovrastimato

a causa dell’esposizione di attivi inesistenti tra le immobilizzazioni

immateriali;

- tale posta rappresentava, in realtà, somme illecitamente sottratte alla

disponibilità patrimoniale di FSM, per un importo superiore ad euro

50 mln (comprendendo sia le somme svalutate nel 2011, che gli

ammortamenti dedotti negli anni precedenti);

- il Patrimonio netto di FSM, nominalmente superiore ad euro 100 mln,

era largamente sopravvalutato.

3.4.3 Immobilizzazioni materiali - composizione della voce ed evoluzione

Le immobilizzazioni materiali costituiscono la parte più rilevante dell’attivo

patrimoniale. Si può rilevare come, nel periodo oggetto di analisi, il costo

storico sia degli immobili che degli impianti e macchinari evidenzi un trend

costantemente crescente. Col passare degli anni, FSM ha infatti acquisito

(anche indirettamente, mediante società partecipate) nuovi immobili, in

precedenza condotti in locazione.

La voce raggiunge il proprio picco nell’esercizio 2011, pari ad euro 242,5

mln, per poi subire negli anni successivi una riduzione principalmente per

effetto delle seguenti svalutazioni:

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 79

- euro 6,5 mln, operata nello stesso anno 2011 per allineare i valori

contabili dei beni immobili di proprietà ai valori di mercato,

determinati sulla base di perizie immobiliari redatte da professionisti

esterni;

- euro 10,9 mln, operata nell’anno 2013 per contabilizzare l’“effetto

della confisca riferita alla sentenza di patteggiamento per gli illeciti

amministrativi riferiti al D. Lgs. 231/2001, pari ad euro 10.926

migliaia”19

;

- euro 2,9 mln, operata nell’anno 2014, al fine di i) adeguare il valore

contabile del fabbricato sito in Milano, Via Dardanoni, a valori di

mercato (per complessivi euro 1,8 mln), ii) rilevare gli effetti della

confisca ex D. Lgs. 231/2001 del terreno sito in Cremona (complessivi

euro 0,6 mln), iii) allineare il valore di impianti e macchinari

all’effettivo grado di obsolescenza (per complessivi euro 0,5 mln).

Si segnala che la svalutazione operata nell’esercizio 2011 è criticata dal

Collegio dei Revisori; in particolare, nella propria Relazione al bilancio

l’Organo di controllo precisa quanto segue: “Evidenziamo che sono state

effettuate svalutazioni di alcuni immobili sulla base di perizie immobiliari,

non da noi esaminate, redatte da professionisti esterni per un valore di €

6.451.000. Tale differente criterio, che varia dal costo al ‘fair value’, pare

19

Con sentenza del 27/9/2013, a seguito di patteggiamento, FSM è stata condannata per

violazioni alla normativa di cui al D.Lgs. 231/01 al pagamento di una sanzione pecuniaria

di euro 1 milione ed alla confisca dei seguenti immobili: Cassano Murge (BA), Via Padre

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 80

non essere stato applicato a tutti gli immobili bensì solo ad alcuni.

Rileviamo una carenza di approfondite spiegazioni al riguardo”.

3.4.4 Immobilizzazioni materiali - criticità

Come per le immobilizzazioni immateriali, anche per le immobilizzazioni

materiali vi sono elementi che portano a ritenere che vi sia stata una

sopravvalutazione degli attivi iscritti in bilancio, che sono stati adeguati a

valori più aderenti a quelli correnti, mediante le svalutazioni operate a

partire dal 2011.

3.4.5 Immobilizzazioni finanziarie - composizione della voce ed

evoluzione

La voce in commento raggiunge il proprio picco nell’esercizio 2009, in cui

l’importo a bilancio ammonta ad euro 20,4 mln, di cui euro 16,1 mln per

partecipazioni ed euro 4,3 mln per crediti verso società controllate.

Il valore delle partecipazioni iscritte a bilancio è rappresentato dalla

partecipazione nella società Belforte 22 S.r.l.20

(nel prosieguo “Belforte”)

(euro 14,4 mln), di cui FSM era unico socio;, oltre a partecipazioni minori21

.

I crediti sono, invece, interamente costituiti dal finanziamento concesso alla

società controllata totalitaria I.San S.r.l. (nel prosieguo “I.San”).

Pio 8; Cremona, Via Stella 1; Genova Nervi, Via Val Cismon 7; Pavia, Via Ambrogio da

Fossano. 20

Con sede in Milano, Via Carlo Goldoni 11. 21

Le principali in Istituto Europeo di Oncologia (euro 0,49 mln), Auxilium Vitae Volterra

Spa (euro 0,44 mln), Centro di Riabilitazione Terranuova Bracciolini Spa (euro 0,57 mln).

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 81

In data 31/03/2010, Belforte è stata fusa per incorporazione in FSM e ciò ha

determinato il decremento della voce in commento ad euro 1,7 mln; detta

valorizzazione rimasta sostanzialmente invariata fino all’esercizio 2013 è

lievemente diminuita (ad euro 1,4 mln) nell’anno 2014.

Per contro, la citata fusione per incorporazione ha determinato un

incremento delle immobilizzazioni materiali, per effetto dell’acquisizione al

patrimonio di FSM dell’immobile di Milano, Via Camaldoli,

precedentemente in carico alla società partecipata.

I crediti verso I.San, già presenti in bilancio al 31/12/2008, sono rimasti

iscritti a bilancio, senza variazioni nell’importo, fino alla predisposizione

della domanda di concordato, pur essendo la società partecipata in

liquidazione volontaria a decorrere dal 03/03/2010.

I crediti verso la partecipata iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono

stati integralmente azzerati in sede di predisposizione della domanda di

concordato.

Si segnala che tra le immobilizzazioni finanziarie (o in alcuna altra voce

dell’attivo patrimoniale) non era iscritto il diritto vantato da FSM in qualità

di unico beneficiario nella Fondazione Europea per la Riabilitazione e lo

Sport, proprietaria del centro medico di Marina di Ginosa (TA) e

dell’immobile di Tradate. FERS è stata fusa per incorporazione in FSM nel

corso del 2013, il che ha consentito alla Fondazione di far emergere nel

proprio bilancio un avanzo di fusione di euro 14,5 mln , con conseguente

incremento del Patrimonio netto.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 82

3.4.6 Immobilizzazioni finanziarie - criticità

Nel corso del primo semestre 2013 la Fondazione è stata oggetto di verifica

da parte della La Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di

Milano – in riferimento alle annualità dal 2004 al 2011.

In data 23/07/2013, è stato notificato il Processo Verbale di Constatazione

(nel prosieguo “P.V.C.”) ai fini IRES, IRAP ed IVA.

I verificatori hanno formulato, tra gli altri, un rilievo in merito all’acquisto

della partecipazione in Belforte e la successiva fusione per incorporazione

della stessa Belforte in FSM; alla Fondazione viene, in particolare,

contestato di aver posto in essere l’operazione al solo fine di conseguire un

(indebito) risparmio di imposte.

Si precisa, in merito, che sono attualmente pendenti avanti la Commissione

Tributaria Provinciale di Milano i ricorsi presentati da FSM avverso gli

avvisi di accertamento relativi alle annualità dal 2004 al 2011, notificati

dall’Agenzia delle entrate e portanti i rilievi formulati nel citato P.V.C.

L’“operazione Belforte” era finalizzata all’acquisizione dell’immobile sito

in Milano, Via Camaldoli 64, nonché della relativa concessione urbanistica

per la realizzazione di un R.S.A. (Ricovero Sanitario Assistenzialistico) da

n. 180 posti letto.

Nel 2004 la totalità delle quote della Belforte 22 Srl era detenuta dalla

società Jolly Immobiliare Spa. In data 5/8/2004 la partecipazione totalitaria è

stata acquistata al prezzo di euro 3,8 mln dalla società semplice Adspicio

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 83

s.s. (nel prosieguo “Adspicio”), riconducibile a noti soggetti coinvolti nelle

inchieste giudiziarie sui fondi neri della Regione Lombardia.

Lo stesso giorno, la partecipazione veniva ceduta a FSM al prezzo di euro

9,3 mln, consentendo così ad Adspicio di realizzare una plusvalenza di euro

5,5 mln.

Secondo la G.D.F., la somme corrispondenti alla predetta plusvalenza

sarebbero fuoriuscite da FSM senza giustificazione alcuna, determinando

conseguentemente, una sopravvalutazione delle immobilizzazioni

finanziarie di pari importo.

Il perfezionamento dell’operazione di fusione ha determinato l’emersione di

un disavanzo di fusione di euro 1,8 mln che FSM ha interamente allocato

ad incremento del valore contabile dell’immobile di Milano, Via Camaldoli.

Secondo la G.D.F., tale disavanzo non sarebbe peraltro reale, in quanto

inficiato dalla descritta sopravvalutazione di prezzo risalente al 2004.

3.4.7 Crediti verso clienti

L’attivo circolante rappresenta mediamente il 30% del totale attivo di

bilancio . La voce di gran lunga preponderante, su cui il team commissariale

ritiene opportuno soffermarsi, è costituita dai crediti verso clienti, vantati

quasi esclusivamente nei confronti di enti pubblici (ASL, Regioni, Ministero

della Salute).

Si riportano nella seguente tabella l’ammontare dei crediti verso clienti ed il

fatturato, suddivisi anno per anno, per poterne apprezzare l’evoluzione:

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 84

Anno Crediti vs. clienti Fatturato

2008 75.290.206 288.918.887

2009 79.270.432 292.708.734

2010 89.172.158 330.938.589

2011 82.160.985 318.363.112

2012 108.900.417 306.313.781

2013 102.595.312 293.668.108

2014 74.977.298 288.858.030

Fino all’anno 2010, si assiste ad una fase di continua crescita del fatturato e,

corrispondentemente, ad un fisiologico incremento dei crediti verso clienti.

Nel bilancio 2011 la diminuzione dei crediti riflette in parte una

riclassificazione operata a correzione dell’erronea contabilizzazione, negli

esercizi precedenti, dei crediti per fatture da emettere nei confronti della

Regione Lombardia per contributi in conto capitale, relativi all’acquisto di

attrezzature ed a progetti di investimento per la ristrutturazione e

l’ammodernamento delle strutture di riabilitazione. Come indicato in nota

integrativa, i contributi in parola sono stati espunti dai crediti e riclassificati

tra i risconti passivi22

, quali proventi percepiti entro la chiusura

dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

22

Bilancio al 31/12/2011, nota integrativa, sezione dedicata a proventi ed oneri non

ricorrenti: “Nei bilanci degli esercizi precedenti, sono stati iscritti nei proventi straordinari

Euro 19.599 migliaia relativi a contributi deliberati dalla Regione Lombardia, nell’ambito

della legge regionale n. 34/2007 “Politiche regionali di sviluppo dei soggetti no profit

operanti nell’ambito sanitario”.

Trattasi di contributi relativi a progetti di investimento presentati dalla Fondazione per

l’acquisto di attrezzature e progetti di investimento per la ristrutturazione e

ammodernamento delle attività di riabilitazione e medicina presso i reparti di

neuromotoria, cardiovascolari e pneumologia dell’Istituto di Tradate.

Nell’esercizio 2011 si è ritenuto necessario riesaminare la precedente impostazione

contabile, stornando Euro 18.838 migliaia dai proventi straordinari relativi a contributi in

conto capitale registrati nei bilanci degli esercizi precedenti.

In base ai principi contabili di riferimento, tali contributi, commisurati al costo delle

immobilizzazioni materiali, vengono rilevati a conto economico con un criterio che tiene

conto della vita utile dei cespiti”.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 85

Come avvenuto per le immobilizzazioni immateriali e materiali, l’ originaria

scorretta rappresentazione contabile ha evidentemente determinato una

sopravvalutazione del Patrimonio netto.

Nel bilancio 2012 si nota un incremento molto significativo dei crediti,

nonostante un calo del fatturato. Secondo quanto riportato in nota

integrativa, “l’incremento dei crediti verso clienti per Euro 26.739 migliaia

è per la maggior parte dovuto al rallentamento dei pagamenti delle

prestazioni da parte delle Regioni e delle ASL”. Viene poi riportata una

tabella, secondo cui, tra gli anni 2011 e 2012, i crediti verso la Regione

Piemonte sono aumentati da euro 8,0 mln ad euro 35,8 mln, mentre quelli

verso la Regione Lombardia sono incrementati da euro 36,6 mln ad euro

56,2 mln.

Si segnala che anche il fondo rischi su crediti è stato incrementato da euro

11,1 mln ad euro 20,0 mln.

Negli anni successivi l’ammontare dei crediti verso clienti torna ad un

livello più fisiologico in rapporto al fatturato. Soprattutto nell’anno 2014 si

assiste ad una riduzione dei crediti di euro 27,6 mln, dovuta in buona parte

all’incasso di crediti pregressi. Secondo quanto riportato in nota integrativa,

nell’esercizio 2014 si sono infatti verificati:

- incasso di acconti per maggiorazioni tariffarie Regione Lombardia di

competenza anni 2012, 2013 e 2014 (euro 20,1 mln);

- incasso di degenze (a titolo di acconto e saldo) di competenza anni

2012 e 2013;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 86

- incasso di euro 7,0 mln dalla Regione Campania di cui euro 3,9 mln

relativi a crediti pregressi.

E’ importante rilevare come in una fase già di per sé particolarmente

delicata della vita di FSM, nella quale l’ente era interessato dalle note

vicende giudiziarie, il ritardo dei pagamenti da parte di ASL e Regioni abbia

concorso ad aggravare la situazione di già evidente squilibrio finanziario.

3.4.8 Altre voci dell’attivo

Gli scostamenti intervenuti in relazione alle rimanenze di magazzino (voce

che rappresenta mediamente meno dell’1% dell’attivo patrimoniale) non

appaiono particolarmente significativi..

L’importo dei crediti tributari si è incrementato prevalentemente nel 2011,

avendo la Fondazione corrisposto acconti di imposta su base storica, in

misura superiore rispetto alle imposte effettivamente dovute a fine esercizio;

nel successivo esercizio 2012 i crediti tributari sono ulteriormente aumentati

per effetto dell’entrata in vigore del D.L. 201/2011 (c.d. “Decreto Monti”),

che ha reso deducibile a fini IRES l’IRAP relativa al costo del lavoro e,

contestualmente, consentito ai contribuenti di presentare istanza di rimborso

avente ad oggetto la maggior imposta IRES corrisposta in relazione alle

annualità 2007 – 2011. Successivamente al 2012 la posta non ha fatto

registrare scostamenti di rilievo ed è stata confermata la sua valorizzazione

all’interno del piano concordatario.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 87

Anche le imposte anticipate si sono incrementate prevalentemente nel 2011

e nel 2012, a causa di differenze temporanee relative ad ammortamenti di

immobili e accantonamenti a fondi rischi non deducibili nell’esercizio di

competenza. La valorizzazione delle imposte anticipate è stata confermata

all’interno del piano concordatario.

L’incremento degli altri crediti è sostanzialmente dovuto alla riclassifica in

questa voce, a partire dal 2010, dei crediti in contenzioso, che ne

costituiscono la parte preponderante. Secondo quanto riportato in nota

integrativa, l’ammontare dei crediti in contenzioso era parzialmente coperto

da un apposito fondo rischi, iscritto in bilancio nell’apposita voce del

passivo23

.

La voce ratei e risconti, di entità significativa, è prevalentemente costituiti

da ratei attivi su contributi del MIUR su progetti di ricerca24

. La voce in

commento si è progressivamente ridotta nel tempo per effetto dell’incasso

dei relativi contributi ministeriali.

Nell’anno 2014, le disponibilità liquide sono significativamente aumentate

rispetto al dato medio degli esercizi precedenti; in merito si evidenzia che,

alla data di chiusura dell’esercizio, la Fondazione si trovava già da due mesi

in procedura di concordato preventivo. FSM ha canalizzato gli incassi su

23

Tale rappresentazione non appare corretta: contabilmente, tali crediti avrebbero dovuto

essere iscritti tra i crediti verso clienti, al netto del relativo fondo svalutazione crediti.

L’anomalia, tuttavia, è di tipo meramente qualitativo, non determinando un impatto sulla

consistenza del patrimonio netto, e non appare significativa. 24

Si tratta dei contributi “Teleriabilitazione”, “Neurotrofine” e “Decubito”.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 88

pochi conti correnti bancari attivi ed ha beneficiato della sospensione dei

pagamenti dei debiti antecedenti al 31/10/2014.

* * *

3.5 Passività e patrimonio netto

3.5.1 Patrimonio Netto

I bilanci di FSM evidenziano, fino all’anno 2010, un Patrimonio netto molto

consistente ed in progressiva crescita. Al 31/12/2010, l’entità dei mezzi

propri ammonta, nominalmente, ad euro 106,2 mln.

Come illustrato in precedenza, operando in netta discontinuità rispetto ai

passati esercizi nel bilancio 2011 vengono effettuati rilevanti svalutazioni e

significativi accantonamenti a fondo rischi, nonché rilevate altre

componenti straordinarie passive. Quanto sopra ha contribuito ad

originare una perdita d’esercizio di euro 90,4 mln,, ed una conseguente

riduzione della dotazione patrimoniale di l’85% (ridottasi ad euro 15,8

mln).

In merito alla consistenza patrimoniale di FSM al 31/12/2011, l’Organo

amministrativo25

ha precisato che:

“- vi sono significative plusvalenze inespresse nel patrimonio

immobiliare stimabili in 20 milioni di euro, per il solo complesso di

Pavia;

- vi sono brevetti e progetti di ricerca che in base ad una rigorosa

applicazione dei principi contabili di riferimento sono stati svalutati

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 89

nelle immobilizzazioni immateriali in quanto ad oggi non sono

prevedibili i relativi benefici economici futuri, ma che in base alle

indicazioni dei consulenti in materia brevettuale potrebbero avere in

futuro positive applicazioni scientifiche e generare ricavi, anche se ad

oggi non quantificabili;

- la valutazione dei fondi rischi ed oneri futuri è stata fatta sulla base di

una stima prudente e ragionevole della probabilità di manifestazione

degli eventi negativi e del rischio, sulla base delle informazioni

attualmente disponibili, anche in considerazione del fatto che su

alcune operazioni vi sono accertamenti in corso”.

Ciò precisato, il management conclude come segue: “Tenuto conto di

quanto sopra si può confermare che la Fondazione è dotata di una solida

struttura patrimoniale legata anche agli investimenti immobiliari ed ai

progetti di ricerca in corso nonché ai flussi di cassa che verranno generati

dalla gestione ordinaria nell’esercizio in corso e nei futuri esercizi che

consentiranno alla Fondazione di far fronte alle proprie obbligazioni di

natura finanziaria e proseguire con l’eccellenza dei servizi e delle risorse

professionali che operano nell’azienda.

Le principali banche con cui opera la Fondazione stanno continuando a

dimostrare sostegno all’attività sanitaria e di ricerca svolta e l’impegno e la

fiducia dei collaboratori non è mai venuto meno.

25

Fonte: Relazione sulla Gestione al bilancio 2011.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 90

Come accennato si sta anche predisponendo un business plan che terrà

conto dell’attività di ‘spending review’ già iniziata”.

La Fondazione ha, quindi, sostanzialmente proseguito la propria attività

come in passato, non ritenendo a rischio la propria continuità aziendale,

nonostante l’entità della riduzione dei mezzi propri da bilancio, senza

intervenire organicamente sul proprio indebitamento, mediante tentativi di

ristrutturazione e/o riscadenziamento dei debiti.

Negli anni successivi, il Patrimonio netto si è progressivamente ridotto, fino

a presentare un valore negativo nell’esercizio 2014, anno di presentazione

della domanda di concordato, sia per effetto della riduzione del fatturato –

causata anche dalla politica di spending review del Sistema Sanitario

Nazionale – che come conseguenza di nuove svalutazioni di attivi ed

accantonamenti per rischi, ulteriori rispetto a quanto già rilevato nel bilancio

2011.

Come anticipato nella sezione dedicata alle immobilizzazioni finanziarie,

nel corso del 2013 la dotazione patrimoniale di FSM è incrementata per

effetto della fusione per incorporazione di FERS.

Detto incremento, pur rilevante da un punto di vista esclusivamente

contabile (quale recepimento nell’attivo di FSM di elementi patrimoniali di

fatto già nella titolarità della Fondazione incorporante), ha consentito a FSM

di mitigare in parte la costante erosione del Patrimonio netto.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 91

3.5.2 Trattamento di Fine Rapporto

I debiti per TFR si riducono progressivamente nel periodo oggetto di analisi,

nonostante dal 2009 i dipendenti siano aumentati di oltre 300 unità.

Si tenga presente che fino al 2010 i debiti per TFR erano esposti in bilancio

al lordo della quota trasferita al Fondo di Tesoreria e dei corrispondenti

crediti verso INPS, mentre a partire dal 2011 sono espressi al netto. La

diminuzione del debito effettiva è, quindi, più graduale e meno significativa

di quella che apparirebbe da una lettura superficiale dei dati di bilancio, ma

comunque segue un trend costante.

3.5.3 Fondi rischi ed oneri - composizione della voce

Fino al 2010 la voce accoglieva il fondo imposte (anche differite) ed un

fondo relativo all’ammortamento dei beni materiali ed immateriali affittati

dalla partecipata totalitaria I.San a FSM e da quest’ultima ammortizzati (al

31/12/2010 pari ad euro 4,6 mln circa).

L’incremento più significativo si registra nell’anno 2011, quando la voce

passa da complessivi euro 8,6 mln ad euro 21,2 mln. La differenza è

attribuibile, per euro 3,0 mln, ad una semplice riclassifica della voce

“Fondo rinnovo CCNL”, precedentemente ricompresa tra i debiti verso

altri, e per euro 9,25 mln a nuovi stanziamenti “per tenere conto dei rischi

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 92

e oneri connessi a contenziosi in corso, previsti o probabili, di natura

giuslavoristica e fiscale26

”.

Nel 2012 e nel 2013 l’entità dei fondi rischi si riduce, in parte per utilizzi, in

parte per la rilevazione di proventi, essendo stato ritenuto che gli

stanziamenti fossero eccedenti il rischio effettivo.

In sede di predisposizione della domanda di concordato, tuttavia, FSM ha

ritenuto di accantonare ulteriori fondi rischi, non giudicando sufficienti gli

stanziamenti già esistenti. L’incremento, recepito nel Bilancio al

31/12/2014, porta la voce ad euro 27,5 mln (dagli euro 12,1 mln al

31/12/2013).

La composizione dei fondi rischi è la seguente:

Voce 31/12/2014

Fondo imposte differite 3.544.708

Fondo rischi ramo d’azienda in affitto (I.San.) 4.767.351

“Malpractice” pazienti 4.391.716

Contenziosi dipendenti 500.605

Contenziosi vari 600.000

Accertamenti tributari in corso 2.127.408

Rischi “tavolo tecnico” ASL Pavia 2.847.962

Contenzioso Regione Lombardia 8.755.000

Totale 27.534.750

26

Il commento in Nota Integrativa prosegue: “La valutazione dei rischi è stata effettuata

prudentemente, anche sulla base di valutazioni fatte da consulenti esterni, tenendo conto

delle informazioni disponibili e del fatto che sussistono significative incertezze sulla natura

di alcune transazioni e rapporti con società con cui ha operato la Fondazione e per i quali

vi sono accertamenti in corso”.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 93

Le componenti più significative, non presenti nei bilanci degli anni

precedenti, sono rappresentate dagli stanziamenti operati in relazione ai

seguenti rischi:

- contenzioso con la Regione Lombardia (si rimanda, a tale proposito, al

capitolo X, par. 10.1.2. – Il contenzioso con la Regione Lombardia e le

“ricadute” sulla soluzione concordataria), il cui importo è stato

determinato sulla base della stima del rischio effettivo, alla luce dello

stato di avanzamento delle trattative con la Regione alla data di

redazione del bilancio;

- contenziosi per malpractice medica sorti a fronte di richieste avanzate

da parte dei pazienti, stanziati “sulla base della valutazione del

rischio di ciascun contenzioso effettuata dal legale esterno della

Fondazione nonché tenendo in considerazione le eventuali franchigie

assicurative e le riserve stanziate dalle assicurazioni chiamate in

causa”;

- contenzioso con ASL Pavia dovuto “a contestazioni ricevute nel corso

del precedente esercizio per il sovra-utilizzo di posti letto a contratto

negli anni dal 2009 al 2012”;

- contenzioso tributario avente ad oggetto gli avvisi di accertamento

relativi alle annualità dal 2004 al 2011, notificati dall’Agenzia delle

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 94

entrate e portanti i rilievi formulati nel P.V.C. notificato il

23/07/2013.27

.

3.5.4 Fondi rischi ed oneri -contenzioso tributario pendente

Il team commissariale ha acquisito un aggiornamento sullo stato del

contenzioso dal legale tributarista che assiste la Fondazione, Avv.

Alessandro Mainardi dello Studio Orrick, Herrington and Sutcliffe.

Secondo le indicazioni ricevute, il fondo rischi stanziato da FSM in sede di

bilancio al 31/12/2014 risulta congruo rispetto al rischio di soccombenza nel

contenzioso pendente.

3.5.5 Debiti verso banche e società di factoring

L’evoluzione dell’indebitamento bancario dal 2009 ad oggi è di seguito

rappresentata (dati in euro/mln):

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Debiti vs. banche c/c 36,6 46,7 79,1 71,3 63,0 48,6

Finanz. entro 12 mesi 8,4 8,0 7,9 24,0 22,2 23,8

Finanz. oltre 12 mesi 47,7 45,9 42,8 49,9 63,2 56,5

Finanz. oltre 5 anni 9,8 21,9 31,1 - - -

Società di factoring 2,1 2,8 15,2 22,2 7,5 4,9

TOTALE 104,6 125,3 176,1 167,4 155,9 133,8

I debiti verso gli istituti di credito, nel periodo oggetto di analisi, hanno

sempre rappresentato la principale voce di passività di FSM.

27

Si ricorda che FSM ha definito ai sensi dell’art. 5-bis del Dlgs n. 218/1997 il PVC

notificato il 24/10/2012, avente ad oggetto i contratti e le fatturazioni per operazioni

oggettivamente inesistenti.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 95

Il livello di indebitamento, come si può vedere, è molto elevato e, fino al

2011, in crescita costante; quanto sopra principalmente per effetto dei

seguenti fattori:

- impieghi nell’attivo immobilizzato, in particolare per l’acquisto di

immobili destinati ad ospitare nuove strutture (Milano, Via

Dardanoni), finanziati con l’indebitamento bancario;

- incorporazione di società proprietarie di immobili (Belforte, titolare

della struttura di Milano, Via Camaldoli) con accollo dei relativi

mutui;

- apertura di linee di credito con società di factoring per cessione di

crediti verso ASL e Regioni e ricorso ad anticipazioni bancarie su

fatture;

- stipula di contratti di finanziamento per la realizzazione di progetti di

ricerca co-finanziati dal MIUR (Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca).

I debiti verso banche si sono considerevolmente ridotti nel triennio

successivo principalmente per effetto dei seguenti fattori:

- rimborso delle quote capitale dei mutui sottoscritti, garantiti da

ipoteca, in scadenza di anno in anno;

- estinzione dei mutui ipotecari sugli immobili oggetto di confisca a

seguito del patteggiamento nel procedimento penale per violazione ex

D.Lgs. 231/2001;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 96

- riduzione degli affidamenti da parte di alcune banche ed operazioni di

rientro rateali28

;

- riduzione dei debiti auto-liquidanti.

Per quanto concerne l’andamento dei debiti verso società di factoring, gli

stessi hanno assunto valori molto elevati, superiori alla media, negli anni

2011 e 2012, principalmente per effetto del rallentamento dei pagamenti da

parte di ASL e Regioni. Si ricorda che, in particolare nel 2012, i crediti

verso clienti hanno fatto registrare un consistente incremento29

.

Si segnala una circostanza di rilievo. Nella nota integrativa al bilancio 2013

si legge: “Inoltre il finanziamento concesso da Banca Intesa con scadenza

15 giugno 2017, ipoteca sugli immobili di Veruno e Castel Goffredo, e

capitale residuo di Euro 4.521 migliaia, presenta clausole di covenants

(determinati sulla base del rapporto tra posizione finanziaria netta e cash

flow) che al 31 dicembre 2013 non risultano rispettati. Il mancato rispetto

di tali parametri comporta la possibilità per l’istituto di credito di

richiedere il rimborso integrale del debito. La stessa situazione si è

presentata con il bilancio d’esercizio 2012, senza interventi da parte di

Banca Intesa”.

28

La circostanza è chiaramente evidenziata già nella Relazione sulla Gestione al bilancio di

FSM al 31/12/2013. 29

Nel 2011 i crediti erano inferiori rispetto al 2010, ma il bilancio era caratterizzato da una

forte discontinuità con gli esercizi precedenti ed influenzato da un generale cambiamento di

criteri di valorizzazione delle poste patrimoniali. In quest’ambito era stata effettuata una

revisione delle modalità di contabilizzazione delle fatture da emettere, che aveva

comportato una riduzione dei saldi per € 18,8 mln.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 97

Tale circostanza dimostra che, quantomeno da parte di alcune banche, era

conosciuta, o per lo meno conoscibile, già nel primo semestre 2013, una

situazione finanziaria critica, potenzialmente già tale da mettere a rischio

la continuità aziendale.

3.5.6 Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori fanno registrare un incremento molto significativo dal

2010 in avanti, passando da euro 57,8 mln (al 31/12/2010) ad euro 91,9

mln (al 31/12/2014). Quest’ultimo dato è, peraltro, influenzato dalla

sospensione dei pagamenti relativa ai debiti di formazione anteriore rispetto

alla presentazione della domanda di concordato; il saldo al 31/10/2014

ammonta ad euro 80,3 mln30

.

L’incremento dei debiti commerciali va letto anche in relazione alla

contrazione del volume d’affari di FSM nell’ultimo periodo, ridottosi da

euro 330,9 mln al 31/12/2010 ad euro 288,9 mln per l’intero anno 2014. E’

quindi un chiaro indice del peggioramento progressivo della situazione

finanziaria.

Successivamente al 2011, la Fondazione ha dovuto affrontare una

significativa carenza di liquidità determinata da una pluralità di fattori:

30

Il picco dell’esposizione debitoria ante-concordato è stato raggiunto al 31/12/2013,

quando la voce ha raggiunto l’ammontare di € 84,0 mln. Nel periodo fino al 31/10/2014, il

debito complessivo si era leggermente ridotto.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 98

- la riduzione degli affidamenti bancari, presumibilmente correlata alla

drastica diminuzione del Patrimonio netto e al peggioramento dei

ratios economici e finanziari31

;

- il ritardo nei pagamenti da parte delle Regioni e delle ASL32

;

- il sostenimento di rilevanti oneri (complessivamente euro 6,4 mln33

)

connessi alla definizione del ex art. 5bis del Dlgs n. 218/1997 del PVC

notificato il 24/10/2012, con rateizzazione dell’importo dovuto.

Va segnalato, come aspetto positivo, che FSM - nonostante le difficoltà

finanziarie - non risulti aver mai sospeso i versamenti periodici di natura

tributaria e previdenziale.

La carenza di liquidità era ben nota al management di FSM. Nel Business

Plan 2012 - 2016 redatto da PriceWaterhouse Coopers in data 17/07/2012,

la situazione patrimoniale di riferimento, redatta al 31/12/2011, evidenziava

debiti verso fornitori per euro 65,6 mln, di cui euro 23,5 mln scaduti.

Il documento richiamato ipotizzava “il pieno rientro dello scaduto fornitori

accumulato (€ 23,5m a fine 2011) entro il 2013, con il pagamento di € 15m

entro la fine del 2012 ed il residuo nel corso dell’esercizio successivo”.

Come si può vedere dal seguente schema, i risultati si sono rivelati ben

lontani da quelli sperati:

31

Come detto in precedenza, la stessa FSM ha dato atto di non essere stata in grado di

rispettare i covenants previsti da alcuni contratti di finanziamento bancari. 32

Nella Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2013 si dà atto espressamente di tale

circostanza, a commento dell’incremento dei Debiti vs. Fornitori. 33

Di cui circa euro 4,1 mln versati tra il 2012 ed il 31/10/2014.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 99

Descrizione 2011 2012

prev.

2012

cons.

2013

prev.

2013

cons.

Debiti commerciali non scaduti 42,1 42,7 35,5 42,4 36,0

Debiti commerciali scaduti 23,5 8,5 46,3 - 48,0

TOTALE 65,6 51,2 81,8 42,4 84,0

A causa dei fattori sopra descritti, FSM si è trovata, a fine 2013, in una

situazione in cui l’indebitamento commerciale era pressoché doppio rispetto

al dato previsionale, ipotizzato meno di due anni prima, di cui la maggior

parte già scaduto (57,1%). Va detto che già in sede di approvazione del

bilancio 2012 lo scostamento tra dati previsionali e consuntivi indicava con

evidenza il netto peggioramento della una situazione finanziaria, già in

precedenza in forte tensione.

3.5.7 Debiti tributari

I debiti tributari di FSM evidenziati nei bilanci d’esercizio fino al 2011 non

hanno mai travalicato l’ammontare fisiologico correlato alle dimensioni

della società ed all’elevato numero di dipendenti. La composizione della

voce era rappresentata, per la maggior parte, dai debiti per ritenute IRPEF

sulle retribuzioni dei dipendenti e, per il resto, da IRES, IRAP ed IVA.

Nel 2012 si registra un rilevante incremento (da euro 5,8 mln ad euro 13,3

mln34

) della posta in commento per effetto della descritta definizione

operata con riferimento al P.V.C. notificato il 24/10/2012.

34

Di cui € 3,9 mln indicati come “esigibili oltre l’esercizio successivo”, in quanto rateizzati.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 100

L’incremento al 31/12/2014 (euro 9,8 mln) è ascrivibile alla sospensione del

pagamento rateale del debito definito con l’Erario , a causa della

presentazione della domanda di concordato.

3.5.8 Debiti verso enti previdenziali

Fino al 2011 i debiti verso enti previdenziali a bilancio comprendevano

prevalentemente i contributi maturati sulle retribuzioni di dicembre e sulla

13ma (pagati il mese successivo), e si assestavano ad un livello fisiologico,

in relazione alle dimensioni dell’ente ed al costo del lavoro.

L’incremento molto consistente negli anni 2012 e 201335

deve essere letto in

correlazione con l’incremento dei crediti verso clienti per il ritardo nei

pagamenti da parte di diverse ASL (quella di Novara in particolare). Va

precisato che è consentito agli enti senza scopo di lucro (come FSM) di

pagare i contributi INPS, mediante cessione all’istituto dei crediti verso le

ASL / Regioni. Poiché la cessione di credito avveniva con la modalità pro

solvendo, un ritardo nel pagamento da parte degli enti debitori di FSM

comportava, contabilmente, la non estinzione dei debiti per contributi INPS

saldati con la modalità descritta, fino al corretto adempimento da parte delle

ASL.

Nel 2014, l’anomalia è rientrata e l’esposizione si è significativamente

ridotta, per effetto del pagamento da parte dell’ASL di Novara delle

35

Debiti previdenziali al 31/12/2011: € 7,9 mln. Al 31/12/2012: € 31,9 mln. Al 31/12/2013:

€ 36,3 mln. Al 31/12/2014: € 24,6 mln.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 101

prestazioni del 2012 e del 2013. Per contro, il dato al 31/12/2014 risente

della temporanea sospensione del versamento dei contributi, a seguito del

deposito della domanda di concordato.

3.5.9 Debiti verso altri

Nel periodo di osservazione, i debiti verso altri erano costituiti,

prevalentemente, da debiti verso il personale dipendente per competenze

differite e ad altro titolo (es. TFR e competenze di fine rapporto per

personale dimesso). Per il resto, si tratta di contributi ricevuti dal MIUR

(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), di contributi

INPS su ferie non godute e di altre poste minori.

La voce non presenta rilevanti scostamenti nel tempo. L’incremento del

2014 è determinato dalla temporanea sospensione del pagamento dei ratei di

13ma (10/12 da gennaio ad ottobre) per effetto del deposito della domanda

di concordato.

3.5.10 Ratei e risconti passivi

La voce è prevalentemente costituita dai risconti passivi rilevati in relazione

ai contributi in conto capitale ricevuti(quali proventi percepiti entro la

chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi).

La parte residuale della posta in commento inerisce risconti passivi su affitti

e diversi, e ratei passivi su mutui.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 102

3.5.11 Conti d’ordine

Dalla lettura dei dati emergono, in particolare, garanzie prestate di entità

rilevante, e in particolare:

- fideiussioni rilasciate a terzi, principalmente a fronte di finanziamenti

ottenuti in ambito di progetti di ricerca e sviluppo. La voce presenta un

trend decrescente (da euro 20,0 mln al 31/12/2008 ad euro 6,2 mln al

31/12/2014);

- ipoteche iscritte su immobili di proprietà a garanzia di finanziamenti a

lungo termine. L’entità complessiva delle garanzie ipotecarie rilasciate

è sempre stata superiore ad euro 50 mln (ad eccezione del 2009), ed ha

raggiunto il suo picco al 31/12/2013 (euro 66,9 mln). Se è vero che

FSM provvedeva regolarmente al pagamento delle rate dei mutui in

essere, va altresì considerato che la Fondazione ha incrementato,

anche nell’ultimo quinquennio, la consistenza del proprio patrimonio

immobiliare, contraendo finanziamenti e costituendo garanzie sulle

nuove strutture acquisite.

* * *

3.6 Conto economico

Dalla lettura dei dati di bilancio emerge che, dopo una fase di espansione

durata fino al 2010, nella quale il fatturato è aumentato di anno in anno,

anche per effetto degli investimenti effettuati e dell’acquisizione di nuove

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 103

strutture36

, a partire dal 2011 è iniziata una fase di drastico calo del volume

d’affari.

Le cause sono da ricercare essenzialmente nella politica di “spending

review” adottata successivamente all’insediamento del Governo Monti, sia

in termini di riduzione di tariffe per degenza e prestazioni, tetti di spesa,

maggiorazioni tariffarie e funzioni speciali, che di tagli ai contributi per

la ricerca. Evidentemente, data l’attività svolta da FSM, i risultati economici

dipendono fortemente dalle deliberazioni assunte a livello statale e regionale

(soprattutto da parte della Regione Lombardia, preponderante rispetto alle

altre per numero di strutture e di posti letto).

In data 17/07/2012, PriceWaterhouse Coopers ha redatto, per conto di FSM,

il “Business Plan 2012 - 2016”, con l’indicazione delle linee guida da

seguire nel quinquennio successivo. Tale documento va inquadrato in un

contesto particolarmente delicato, sia per la citata politica di “spending

review”, che per il coinvolgimento della Fondazione nelle indagini penali, di

cui si è ampiamente detto nei paragrafi precedenti, e che hanno determinato

la redazione del bilancio al 31/12/2011 in netta discontinuità con i

precedenti e con l’emersione di una perdita d’esercizio tale da comportare la

riduzione del patrimonio netto in misura dell’85%.

Tuttavia, la riduzione di fatturato in concreto riscontrata negli esercizi

successivi, si è rivelata di molto superiore rispetto a quella ipotizzata nel

citato Business Plan37

(vedasi la seguente tabella – dati in euro/mln).

36

Milano, Via Camaldoli e Milano, Via Dardanoni.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 104

Anno Ricavi degenze e

prestaz. B.P. (*)

Ricavi degenze e

prestazioni consuntivi

Variazione % effettiva da

anno precedente

2011 318,4 318,4 - 3,8%

2012 315,2 306,3 - 3,8%

2013 315,8 293,7 - 4,1%

2014 315,9 288,9 - 1,6% (*) Nel B.P. era previsto che il calo dei ricavi da degenze dovesse essere in parte

compensato dall’aumento dei ricavi da prestazioni.

Sul versante dei costi, il Business Plan 2012 - 2016 proponeva le seguenti

linee guida:

- “proiezione degli acquisti di beni e servizi in modo tale da non

pregiudicare il livello di servizio delle prestazioni erogate;

- interventi limitati sul personale dipendente, con azioni incisive di

razionalizzazione e riduzione del fabbisogno di contratti a termine e

di consulenze mediche e sanitarie;

- individuazione già effettuata di alcune iniziative di riduzione dei costi

la cui applicazione non comporta riduzioni del livello di servizio reso

al paziente nelle attività di cura;

- proiezione di un’ulteriore riduzione dei consumi complessivi

(spending review), per la puntuale definizione dei quali sono in corso

analisi ed approfondimenti”.

37

Nel Business Plan 2012 - 2016, tra le linee guida si legge:

“Ipotesi di revisione del mercato di riferimento, alla luce dei recenti provvedimenti del

Governo Italiano e in particolare, rispetto al 2011, riduzione del 1% nel 2012 e del 2% a

partire dal 2013 per:

- tariffe e tetti di spesa a parità di posti letto, di mix di attività ed i criteri di

accreditamento;

- ricavi per maggiorazioni tariffarie e funzioni speciali;

- ricavi per ricerca corrente”.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 105

Tuttavia, la gestione di FSM è caratterizzata da un’elevata incidenza dei

costi fissi sui risultati economici, tale per cui la descritta riduzione dei ricavi

(superiore rispetto a quanto preventivato) non può essere assorbita senza far

ricorso a misure drastiche. In particolare, gravano sui bilanci della

Fondazione:

- gli ammortamenti degli immobili di proprietà;

- i canoni di locazione delle strutture non di proprietà;

- i costi del personale (tecnicamente non fissi, ma con evidenti profili di

rigidità, che impediscono una riduzione proporzionale a quella dei

ricavi);

- gli oneri finanziari, molto elevati in considerazione dell’ingente

indebitamento verso gli istituti di credito.

Tali fattori hanno determinato un’inevitabile contrazione dei margini e

l’accumulo di perdite, già a livello di gestione caratteristica (aggravate poi

da oneri finanziari e straordinari tutt’altro che trascurabili).

Tra gli aspetti degni di nota, si segnala che l’incidenza dei costi del

personale sui ricavi è mediamente compresa tra il 57 ed il 60%38

.

Secondo quanto riportato nel piano redatto da R&S a supporto della

domanda concordataria, il dato è nettamente superiore a quello delle due

38

Il “piano di ristrutturazione operativa e dell’esposizione debitoria”, Sezione 1, redatto

da R&S Ristrutturazione e Sviluppo Srl, advisor finanziario di FSM, ed allegato alla

domanda di concordato, a pag. 8, individua un’incidenza media più elevata, superiore al

60%. Presumibilmente ciò è dovuto al metodo di classificazione, in particolare

all’inclusione tra i costi del personale di costi assimilabili, quali i lavoratori autonomi

(compensi a professionisti medici e collaboratori), con rapporto stabile e continuativo con

FSM.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 106

entità maggiormente comparabili a FSM, per tipologia dell’attività svolta

(riabilitazione), per dimensioni, numero di strutture e numero di regioni

nelle quali i concorrenti sono presenti. L’incidenza media del costo del

personale sui ricavi per il periodo 2011 / 2014 è pari al 47% per Santo

Stefano - KOS ed al 49% per Fondazione Don Gnocchi.

Quanto agli oneri finanziari, si ricorda che l’indebitamento della

Fondazione verso le banche è molto elevato, quale diretta conseguenza di:

struttura patrimoniale con netta prevalenza dell’attivo immobilizzato;

politica espansiva praticata da FSM, soprattutto mediante l’acquisizione di

nuove strutture; mezzi propri insufficienti a finanziare tale politica di

investimenti. Nei bilanci di FSM dal 2008 al 2014 sono contabilizzati oneri

finanziari per complessivi euro 39,1 mln.

L’erosione del patrimonio netto, apparentemente solido fino al 2010, è resa

manifesta nel bilancio 2011, per effetto delle sopra descritte componenti

straordinarie (svalutazioni, accantonamenti a fondo rischi, azzeramenti di

poste attive) per complessivi euro 94,6 mln.

Si rimanda a quanto scritto, ai precedenti paragrafi 3.4 e 3.5, dedicati

all’analisi dello stato patrimoniale, per comprendere come tali svalutazioni

siano, prevalentemente, frutto del recepimento in un documento ufficiale

(bilancio 2011) di insussistenze patrimoniali già riferibili agli anni

precedenti.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 107

Come in precedenza chiarito, i bilanci successivi dimostrano che

l’adeguamento dei valori contabili alla effettiva situazione patrimoniale non

si fosse esaurito con il bilancio 2011.

* * *

3.7 Situazione finanziaria

FSM, preso atto della gravità del proprio stato di crisi, si è risolta a ricorrere

ad una procedura concorsuale, depositando domanda di concordato

preventivo con riserva, in data 31/10/2014.

Come già anticipato poc’anzi, il primo fattore critico risiedeva nella stessa

struttura patrimoniale di FSM, caratterizzata da una percentuale dell’attivo

immobilizzato pari mediamente al 70% del totale dell’attivo ed alla

dipendenza pressoché totale dal capitale di terzi (banche e fornitori).

Si consideri che la reale situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente non

era quella evidenziata dai bilanci anteriori al 2010, inficiati da componenti

che in realtà non avevano alcuna possibilità di tradursi in entrate monetarie,

bensì occultavano precedenti, e consistenti, uscite finanziarie senza

apparente giustificazione economica.

Dal 2011 in avanti, emerge che il grado di indipendenza finanziaria39

non

era rappresentato da un intorno pari al 23 - 25% come per gli esercizi

precedenti, bensì era pari a solo il 4,3%, che poi si sarebbe ridotto negli anni

successivi all’1,5 - 2%.

39

Rapporto tra il Patrimonio Netto ed il Totale dell’Attivo.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 108

Il capitale circolante netto ed il margine di tesoreria40

sono ampiamente

negativi per tutto il periodo oggetto di analisi, il che significa che l’attivo

circolante era strutturalmente insufficiente alla copertura delle passività a

breve termine. A partire dal 2011, e per tutti gli esercizi successivi, lo

squilibrio superava i 100 milioni di euro ed avrebbe dovuto suggerire la

ricerca di soluzioni adeguate alla gravità della situazione.

Sfortunatamente, a partire dal 2012, la situazione è stata aggravata da una

serie di fattori che hanno reso impercorribile il perseguimento degli obiettivi

stabiliti nel Business Plan 2012 - 2016.

Alcuni fattori dipendevano da situazioni oggettivamente indipendenti da

FSM, quali:

- le difficoltà di incasso di crediti verso ASL e Regioni nel 2012 e 2013,

che hanno comportato un anomalo accumulo di crediti verso clienti;

- la politica di spending review adottata dal Governo Monti, che ha

comportato la riduzione dei tetti tariffari e dei contributi per la ricerca,

riducendo conseguentemente gli introiti di FSM e le proprie capacità,

già limitate, di autofinanziamento.

Altri fattori, pur sopravvenuti a partire dal 2012, erano diretta conseguenza

dei comportamenti posti in essere dagli esponenti di FSM nel passato.

Tra questi, spicca la necessità di far fronte ad esborsi finanziari rilevanti,

non direttamente collegati alla gestione caratteristica, quale il pagamento

delle rate a seguito dell’adesione al P.V.C. notificato il 24/10/2012.

40

Valori prossimi tra loro, a causa della modesta rilevanza delle rimanenze di magazzino.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 109

Un’ulteriore fattore era dato dalla progressiva riduzione degli affidamenti

bancari, con ridimensionamento della principale fonte di finanziamento

di FSM.

Poiché non vi era possibilità di rientrare dal proprio indebitamento, non

essendo la gestione caratteristica in grado di generare autofinanziamento, la

riduzione di indebitamento bancario per pagamento delle rate sui mutui

ipotecari e per rientro graduale dagli affidamenti, è stata di fatto sostituita da

un incremento dei debiti verso fornitori.

* * *

3.8 Conclusioni sulle cause della crisi di FSM

In conclusione delle analisi condotte sui bilanci della Fondazione, di cui si è

dato conto nel presente capitolo, si possono certamente confermare le cause

della crisi indicate dalla debitrice nella domanda di concordato.

Tuttavia, vanno fatte alcune precisazioni.

1) In primo luogo, le forti svalutazioni operate nel bilancio 2011 e nei

successivi, non sono conseguenza di eventi sopravvenuti che hanno

comportato l’impossibilità di realizzare o monetizzare attivi iscritti in

bilancio, bensì riflettono una macroscopica sopravvalutazione dell’attivo

patrimoniale, conseguenza di fuoriuscite finanziarie, sostenute già a partire

dall’anno 2003, senza giustificazione economica. La conclusione che se ne

trae è che, da tempo, il Patrimonio netto fosse significativamente

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 110

inferiore a quello risultante dai bilanci e che, quindi, i mezzi propri della

società fossero insufficienti a sostenere la struttura finanziaria della stessa.

2) Il notevole ridimensionamento della garanzia patrimoniale di FSM ha,

verosimilmente, allarmato le banche finanziatrici, le quali hanno posto in

essere iniziative volte alla graduale riduzione degli affidamenti al fine di

rientrare dalla propria esposizione, soprattutto chirografaria). La ridotta

disponibilità del canale bancario - in un periodo nel quale si

incrementavano le necessità di liquidità di FSM per far fronte ai debiti

tributari da avvisi di accertamento e per compensare le minori entrate da

ASL e Regioni - ha accelerato l’aggravio della situazione.

3) I risultati economici, oltre a risentire della spending review, erano

appesantiti dall’elevata incidenza dei costi fissi, tra cui quelli del personale

(molto più alti rispetto ai diretti competitors, come indicato a pag. 8 della

“Proposta del Concordato in Continuità - Sezione 1” elaborata da R&S), gli

ammortamenti e gli oneri finanziari. La situazione, per le ragioni illustrate in

precedenza, era peraltro in peggioramento, con progressiva contrazione dei

margini, già non soddisfacenti.

4) La ricerca di soluzioni alla crisi è stata tardiva. L’approvazione del

bilancio al 31/12/2011, in netta discontinuità con i precedenti, non poteva

non provocare conseguenze sull’operatività della Fondazione e nei rapporti

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 111

con gli stakeholders (banche in primis, ma anche fornitori, Erario, ASL /

Regioni). Una riflessione su questo tema avrebbe reso opportuna, ad avviso

degli scriventi, la ricerca di soluzioni per una ristrutturazione globale del

debito di FSM, anziché la semplice prosecuzione in bonis dell’attività

aziendale, con progressiva contrazione delle fonti di finanziamento.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 112

Capitolo IV

La condotta della debitrice in costanza di procedura e

l’attività effettuata dai Commissari Giudiziali

4.1 La condotta della debitrice in corso di procedura

Com’è noto, l’attuale formulazione dell’art. 160 L. Fall. non contempla più,

tra i requisiti necessari per accedere al concordato preventivo, quello della

meritevolezza.

In questa prospettiva, ancorché l’art. 172 L. Fall. richieda tuttora al

commissario giudiziale di riferire nella propria relazione in merito alla

condotta del debitore, la meritevolezza non è più considerata dalla legge alla

stregua di una presupposto necessario per l’ammissione al concordato

preventivo.

Ciò nondimeno, l’illustrazione del contegno assunto dalla ricorrente,

unitamente all’informativa sulle cause del dissesto, può comunque assumere

una rilevanza non secondaria in questa sede, posto che la relazione ex art.

172 L. Fall. rappresenta la principale fonte informativa per i creditori, per il

Tribunale e per il Giudice Delegato.

Orbene, all’indomani della propria nomina, gli scriventi hanno preso

contatto con la società debitrice, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e dei Consiglieri Delegati, nonché con i suoi legali e

consulenti (con cui i Commissari hanno avuto, in tutto il periodo trascorso,

interlocuzioni con cadenza infrasettimanale e, spesso, anche giornaliera), i

quali hanno sempre mantenuto nei confronti degli scriventi un

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 113

atteggiamento improntato a un livello di collaborazione obiettivamente

apprezzabile.

Anche laddove siano emerse criticità (che gli scriventi hanno sempre

ritenuto di palesare alla ricorrente, al fine di stimolarne il contraddittorio,

nell’interesse dei creditori ad una più completa comprensione della reale

situazione patrimoniale e finanziaria della società e dei suoi possibili

sviluppi) e situazioni (per lo più preesistenti) di oggettiva difficoltà

nell’organizzazione del sistema contabile e nella tempistica di elaborazione

delle informazioni, la struttura di FSM ha manifestato la propria intenzione

di apportare i necessari miglioramenti ed ha documentato le iniziative

intraprese in tal senso.

A tale riguardo, si rammenta che gli scriventi hanno rappresentato, nel corpo

del proprio parere del 29 settembre 2015, alcune criticità, sotto il profilo

informativo, che la Fondazione, al fine di consentire agli scriventi di

espletare le attività di controllo prodromiche alla stesura della propria

relazione ex art. 172 L. Fall., è stata chiamata ad emendare da codesto

tribunale con provvedimento del 2 ottobre 2015. Chiarimenti, questi, forniti

dalla debitrice con apposita memoria in data 30 ottobre 2015.

Per quanto concerne, infine, la tenuta della documentazione societaria e

delle scritture contabili, il team commissariale ha proceduto all’esame dei

libri sociali, ed ha proceduto ad una serie di verifiche contabili - sia inerenti

la situazione patrimoniale al 31 ottobre 2014, che il periodo di gestione in

continuità - pianificate, in quanto strumentali alla verifica dell’attivo e

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 114

passivo concordatario e della tenuta del piano.

L’attività del team commissariale sarà illustrata nel successivo par. 4.2.

* * *

4.2 Peculiarità della proposta concordataria e verifiche effettuate

dai Commissari giudiziali

La proposta concordataria di FSM è caratterizzata da alcune peculiarità, che

hanno reso indispensabile prevedere da subito un’intensa attività di

monitoraggio dell’andamento della gestione da parte del team

commissariale, i cui membri (Commissari Giudiziali e coadiutori) si sono

recati in azienda almeno con cadenza settimanale per espletare i necessari

controlli.

Tali specificità possono essere sintetizzate come segue:

- gestione in continuità da parte di FSM di una struttura sanitaria

complessa ed articolata in numerosi centri (19), dislocati in sei

diverse regioni;

- presentazione della domanda di concordato “con riserva” ai sensi

dell’art. 161, 6° comma L.F., senza allegazione, da parte della

debitrice, di un piano ben delineato (in merito si evidenzia come

FSM inizialmente prospettasse la possibilità di stipulare con i propri

creditori un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F., ipotesi poi

rivelatasi impercorribile);

- disponibilità di cassa iniziale assai esigua. Si segnala, in merito,

come nei mesi immediatamente successivi alla presentazione della

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 115

domanda di concordato “con riserva”, la crisi di liquidità sia stata

accentuata dall’insorgere di tensioni nei rapporti con le principali

società di factoring per effetto dell’accesso della debitrice alla

procedura concorsuale. L’equilibrio finanziario è stato mantenuto

grazie alla regolarità dei pagamenti da parte di ASL (soprattutto quelle

lombarde) e Regioni nonché per effetto della sospensione del

pagamento dei debiti antecedenti il 31/10/2014 conseguente alla

presentazione della domanda di concordato;

- stato di criticità afferente l’organizzazione contabile complessiva,

più volte evidenziato dagli scriventi Commissari nei pareri dagli stessi

predisposti in relazione alle informative periodiche presentate da FSM

tra il 15/12/14 e il 16/04/15, con riferimento particolare alla tempistica

di elaborazione dei dati, oggettivamente molto lunga e non sempre

compatibile con le attività di controllo e verifica demandate ai

sottoscritti, da effettuarsi in tempi assai ristretti;

- iniziale assenza di un sistema di controllo di gestione, che è stato

dalla debitrice implementato solamente nel mese di giugno 2015.

4.2.1 Verifiche di carattere contabile

Gli scriventi hanno costantemente monitorato l’andamento della gestione

aziendale, dedicando particolare attenzione all’evoluzione della situazione

di tesoreria e ai pagamenti disposti dalla debitrice.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 116

Il modus operandi adottato al fine di monitorare il mantenimento

dell’equilibrio finanziario è consistito nel determinare la situazione di

tesoreria iniziale al 31 ottobre 2014, data dalla somma dei conti correnti

attivi e disponibili per FSM, e nel verificarne l’evoluzione successiva,

ponendo a confronto i dati consuntivi con i budget di tesoreria elaborati da

FSM e gli aggiornamenti in progress forniti periodicamente al team

commissariale.

Sono stati considerati tutti i movimenti finanziari intervenuti sui conti

correnti della Fondazione, opportunamente riclassificati per tipologia, ed è

stato operato un confronto con le entrate e le uscite previsionali.

In presenza di scostamenti significativi, sono state assunte le informazioni

necessarie a comprenderne le motivazioni ed a determinare se l’impatto

fosse solo temporaneo o definitivo.

Un’analoga puntuale verifica è stata effettuata in riferimento ai conti

correnti passivi, mediante l’analisi delle movimentazioni intervenute

successivamente alla data di apertura della procedura.

E’ stato così possibile verificare come i flussi di cassa consuntivi fossero in

linea con le previsioni e dunque consentissero la regolare continuazione

dell’attività aziendale e, una volta predisposto, l’esecuzione del piano.

Il team commissariale ha altresì verificato, con cadenza mensile, la

correttezza dei pagamenti e degli addebiti in conto corrente disposti da

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 117

FSM successivamente al 31/10/2014. E’ stata, in particolare, adottata la

seguente procedura:

- per quanto riguarda i pagamenti singoli (registrazioni bancarie in

uscita a favore di un solo creditore) è stata acquisita la

documentazione di supporto (fatture, ordini, contratti, ecc...) riferita a

tutti i pagamenti di importo superiore ad euro 30.000,00 e di un

campione rappresentativo di quelli di importo inferiore, e ne sono state

verificate l’inerenza con l’attività aziendale e la competenza temporale

(credito sorto successivamente al 31/10/2014).

- Per quanto riguarda i pagamenti multipli, sono state acquisite le

distinte di pagamento con l’elenco dei bonifici da effettuare. Tra di

essi, è stato selezionato un campione di pagamenti41

, ritenuto

sufficientemente ampio, per i quali sono state richieste le fatture e/o

altri documenti di supporto, e ne sono state verificate inerenza e

competenza.

- Per quanto attiene alle uscite finanziarie inerenti i lavoratori

dipendenti, sono stati acquisiti i dettagli nominativi dei pagamenti

effettuati da FSM e ne è stata verificata la corrispondenza con il totale

erogato; i pagamenti in parola sono quindi stati confrontati con la

41

La selezione del campione non è stata effettuata in modo casuale. Sono stati individuati e

verificati i soggetti indicati nelle distinte in base ai seguenti criteri: a) pagamenti di maggior

importo; b) soggetti per i quali non era immediatamente evidente la natura dell’attività

svolta; c) date delle fatture pagate (debiti scaduti); d) pagamenti di entità significativa mai

controllati nelle precedenti verifiche periodiche; e) nominativi con i quali vi erano rapporti

particolarmente complessi e/o caratterizzati da criticità, emergenti dall’analisi di altri

documenti (es. precisazioni di credito).

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 118

media mensile dei pagamenti della stessa natura e, in caso di

scostamenti significativi, ne è stata ricostruita la spiegazione,

avvalendosi all’occorrenza della collaborazione dell’Ufficio del

Personale. Infine, sono state verificate le deleghe di pagamento mod.

F24 presentate dalla debitrice al fine di constatare l’avvenuto

versamento dei i contributi INPS e delle ritenute alla fonte operate

dalla Fondazione.

- Infine, per quanto attiene ai pagamenti effettuati senza uscita

monetaria, è stata acquisita e verificata la relativa documentazione di

supporto. Gli importi più rilevanti si riferiscono al pagamento dei

contributi INPS, che la Fondazione solitamente corrisponde mediante

cessioni dei crediti vantati verso alcune ASL. Il team commissariale

ha acquisito copia degli atti notarili di cessione dei crediti ed ha

verificato la corrispondenza degli importi ceduti ai contributi dovuti.

Le analisi come sopra effettuate hanno permesso di constatare la

sostanziale correttezza dell’operato della debitrice con particolare

riferimento al divieto di pagamento dei debiti sorti anteriormente la

presentazione della domanda di concordato.

Le analisi contabili effettuate dai Commissari hanno, inevitabilmente,

trovato alcuni limiti, di seguito evidenziati.

Precedentemente all’implementazione del sistema di controllo di gestione,

gli aggiornamenti periodici delle situazioni di tesoreria predisposti dalla

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 119

debitrice risentivano inevitabilmente delle inefficienze del sistema

contabile della debitrice, con conseguente indisponibilità di dati

patrimoniali sufficientemente attendibili in tempi adeguati alle esigenze

informative della procedura.

Per l’intero periodo di concordato con riserva, in sede di rilascio del parere

sulle informative mensili, il team commissariale ha evidenziato la suddetta

criticità, ostativa al rilascio di una valutazione esaustiva sulle situazioni

patrimoniali mensilmente allegate dalla ricorrente.

In particolare, la sola indicazione della variazione di crediti e debiti

commerciali stimata extra-contabilmente dalla Fondazione, e

l’indisponibilità di un dato aggiornato circa le variazioni delle rimanenze di

magazzino non consentivano di determinare compiutamente le effettive

variazioni intervenute nel Capitale Circolante Netto.

Il team commissariale si è interfacciato con la struttura di FSM al fine di

superare, per quanto possibile, le carenze informative, acquisendo ogni

elemento informativo ritenuto utile e necessario ad ottenere rassicurazioni

circa il mantenimento dell’equilibrio finanziario.

Precisato quanto sopra, il team commissariale rileva peraltro che:

- le difficoltà di elaborazione in tempi brevi di una situazione

patrimoniale aggiornata erano reali ed oggettive, in quanto il relativo

varo presupponeva la raccolta dei dati relativi ai 21 centri gestiti in

tutta Italia;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 120

- il nuovo management, una volta insediato, si è adoperato attivamente

per il miglioramento del sistema contabile e l’implementazione del

controllo di gestione, attività molto complessa, in considerazione

delle inefficienze riscontrate nella situazione di partenza. Nel

frattempo, i progressi nell’organizzazione amministrativa e nel

sistema di contabilità, a seguito degli interventi del management sulla

struttura, sono indiscutibili; permangono inefficienze che potranno

essere risolte, una volta pienamente entrato a regime il nuovo modello

operativo (il management ha prospettato che occorrerà circa un

ulteriore anno).

4.2.2 Ulteriori attività di verifica

Data la complessità della procedura e della realtà aziendale, l’attività di

controllo dei Commissari ha inevitabilmente interessato numerosi aspetti

della gestione aziendale, ulteriori rispetto alle verifiche di natura

economico/finanziaria illustrate in precedenza.

Si fornisce, di seguito, una sintesi delle principali tematiche affrontate in

corso di procedura.

a) Rapporti con il personale dipendente

Con riguardo alla particolare questione dei rapporti con i collaboratori

dipendenti ed autonomi che costituiscono le maestranze dei centri

ospedalieri di FSM, la ricorrente ha costantemente aggiornato gli organi

della procedura in merito alle trattative in corso volte, da un lato, ad

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 121

assicurare piena continuità ed efficienza operativa alle strutture e, dall’altro,

al contenimento dei costi futuri di gestione per rendere perseguibile il piano

di soluzione della crisi.

Detta problematica, di assoluta rilevanza rispetto alla fattibilità della

proposta concordataria, è stata monitorata con la massima attenzione dal

team commissariale, anche mediante l’apporto consultivo del giuslavorista,

avv. Adelio Riva, nominato consulente dei Commissari giudiziali, che ha

preso parte agli incontri di FSM con le Organizzazioni Sindacali42

.

b) Rapporti con Erario / INPS.

Tra le questioni maggiormente critiche presentatesi successivamente

all’apertura della procedura, rientravano le possibili conseguenze derivanti

dal mancato versamento di imposte e contributi previdenziali di competenza

del periodo pre-concorsuale.

Uno dei problemi di più urgente soluzione concerneva l’omesso versamento

dei contributi previdenziali di competenza del mese di ottobre 2014 e il

conseguente tema dell’ottenimento, in capo alla Fondazione, del Documento

Unico di Regolarità Contributiva (nel prosieguo “DURC”), senza cui non

42

L’autorizzazione ad avvalersi dell’Avv. Riva era stata richiesta “per conoscere

compiutamente e monitorare le ricadute operative, economiche e finanziarie, sulla

continuazione aziendale ed il prospettato piano concorsuale di soluzione della crisi e per

rappresentare agli organi della procedura la correttezza dei dati e delle informazioni

relative alle suddette ricadute durante l’intera evoluzione della trattativa (che richiede il

mantenimento di equilibrio, evitando rotture che possono determinare reazioni rischiose

rispetto al buon andamento gestionale delle strutture, manifestazioni e scioperi, con gravi

ricadute reputazionali, economiche e perdite sensibili di degenti in un momento critico

della attività sanitaria) che potrebbero in astratto determinare un giudizio negativo

rispetto alla stessa possibilità di predisporre il piano concorsuale nei termini previsti e

disposti”.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 122

sarebbe stato possibile per FSM esigere l’incasso dei propri crediti né

mantenere gli accreditamenti con le ASL utilizzatrici dei servizi delle

strutture ospedaliere della Fondazione.

Il team commissariale si è costantemente interfacciato con la struttura, al

fine di essere aggiornato sui rapporti con l’INPS, fino a che il problema non

ha trovato positiva soluzione. In particolare, al fine di ottenere il predetto

documento, FSM ha presentato istanza al Tribunale di Pavia chiedendo di

essere autorizzata ad effettuare il pagamento dei suddetti debiti pre-

concorsuali; in data 29/12/2014, previo ottenimento di apposito parere da

parte dei Commissari giudiziali, il Tribunale di Pavia ha autorizzato la

Fondazione ad effettuare il pagamento in parola.

Anche per quanto concerne i debiti verso l’Erario, FSM ha presentato

apposite istanze per essere autorizzata a:

1) regolarizzare, mediante ravvedimento operoso, l’omesso versamento

delle rate del piano di ammortamento relativo all’atto di definizione

ex art. 5-bis, D. Lgs. n. 218/1997, avente ad oggetto il Processo

Verbale di Constatazione redatto dalla G.D.F. – Nucleo di Polizia

Tributaria di Milano – e notificato in data 24/10/2012, con scadenza

successiva al 31/10/2014;

2) regolarizzare, mediante ravvedimento operoso, l’omesso versamento

del saldo IRAP relativo all’anno 2014;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 123

3) regolarizzare, mediante ravvedimento operoso, l’omesso versamento

delle ritenute IRPEF relative al mese di ottobre 2014, scaduto in data

17/11/2014;

4) corrispondere le somme portate con la cartella di pagamento n.

07920150014314019000, relativa a saldo IVA a debito mese di

ottobre 2014, notificata in data 27/07/2015.

Pur essendo tali debiti sorti precedentemente rispetto alla presentazione

della domanda di concordato, il Tribunale di Pavia – previo ottenimento di

apposito parere da parte di Commissari giudiziali – ha autorizzato la

Fondazione ad effettuare i pagamenti di cui ai precedenti punti sub 2), 3) e

4).

Il Tribunale, con provvedimento del 26/02/2015, non ha invece autorizzato

il pagamento di cui al precedente punto sub 1), non ravvisando, nella

regolarizzazione spontanea, un possibile vantaggio per il ceto creditorio. In

particolare, secondo il Tribunale, avendo la Fondazione legittimamente

omesso il versamento delle rate scadute successivamente alla presentazione

della domanda di concordato, non sarebbe applicabile al caso di specie

l’aggravio previsto dall’art. 8, comma 3 bis del D.lgs n. 241/199743

.

Per completezza, si precisa che, in data 13/04/2015 e 17/04/2015, l’Agenzia

delle entrate ha contestato a FSM, mediante iscrizione a ruolo,

43

Art. 8, comma 3 bis del D.lgs n. 241/1997: “in caso di mancato pagamento anche di una

sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il

competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 124

l’inadempimento in parola. La Fondazione ha impugnato avanti la

Commissione Tributaria Provinciale di Milano la cartella di pagamento

portante le predette iscrizioni a ruolo, chiedendo lo sgravio totale delle

sanzioni e la riammissione al beneficio del pagamento rateale. Ad oggi la

debitrice è in attesa che sia trattata la prima udienza.

c) Rapporti con Regione Lombardia

Uno degli aspetti maggiormente critici della procedura, di cruciale

importanza per la percorribilità della proposta concordataria, è rappresentato

dal rapporto con la Regione Lombardia, in relazione al quale i Commissari

hanno richiesto ed ottenuto di essere costantemente notiziati.

Per una trattazione approfondita del tema, gli scriventi rinviano al capitolo

X, par. “10.1.2 Il contenzioso con la Regione Lombardia e le “ricadute”

sulla soluzione concordataria”.

d) Rapporti con il ceto bancario

Il team commissariale ha seguito assiduamente l’evoluzione dei rapporti con

gli Istituti di credito, che presentavano i seguenti principali profili di

criticità:

- la prima fase della procedura è stata caratterizzata da molteplici

incassi sui conti correnti passivi di FSM. Pur avendo la Fondazione

acceso un conto corrente attivo presso Banca Sistema, su cui è stata

canalizzata la maggior parte delle entrate (rappresentate soprattutto

somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo”.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 125

dall’incasso dei crediti verso ASL e Regioni), non sono mancate nel

primo periodo le rimesse bancarie (soprattutto accrediti POS, ma

anche pagamenti di ASL e Regioni del Sud Italia) che, anziché andare

ad incremento delle disponibilità liquide della Fondazione, hanno

temporaneamente ridotto i saldi debitori di conto corrente al

31/10/2014 (quindi di natura concorsuale)44

.

Tale condotta ha contribuito a generare un serio problema di

liquidità, in quanto una parte rilevante dei flussi finanziari attivi di

FSM (euro 3,2 mln) risultavano essere indisponibili, e questo

avveniva in un contesto nel quale le disponibilità liquide iniziali, come

già indicato nel presente capitolo, par. “4.2. Peculiarità della proposta

concordataria e verifiche effettuate dai Commissari Giudiziali”, a cui

si rinvia, erano già molto ridotte. Il team commissariale ha

immediatamente segnalato il problema al management ed al

Tribunale, sollecitando la Fondazione a porre in essere senza indugio

tutte le iniziative utili per ottenere la restituzione delle somme

indebitamente incassate dagli Istituti di credito ed il corretto ripristino

della situazione debitoria al 31/10/2014. Nei mesi successivi, il

problema è rientrato, in quanto la maggior parte delle banche ha

aderito alla richiesta di FSM;

44

Gli scriventi precisano che talune rimesse in accredito sui c/c bancari erano

legittimamente poste in compensazione, essendo riferibili a cessioni di credito antecedenti

alla data di presentazione della domanda di concordato, che quindi le banche avevano pieno

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 126

- parallelamente, la Fondazione ha avuto una serie di incontri con gli

istituti di credito, e con l’advisor dagli stessi designato, Ernst &

Young, finalizzati ad addivenire alla formalizzazione dell’accordo

quadro volto a regolare i rapporti con gli istituti di credito nell’ottica

del perfezionamento di un accordo di ristrutturazione del debito (come

ipotizzato nella prima fase) o, alternativamente, alla presentazione di

una domanda di concordato preventivo in continuità (come poi in

effetti è avvenuto), nonché a quantificare l’importo di nuova finanza

necessaria per l’esecuzione del piano.

e) Rapporti con le società di factoring

La criticità di maggior rilievo emersa nei primi mesi successivi alla

presentazione della domanda di concordato è rappresentata dall’evoluzione

conflittuale del rapporto con le società di factoring Ifitalia spa e Factorit

spa (nel prosieguo “Ifitalia” e “Factorit”), che necessitava un monitoraggio

pressoché quotidiano, stanti le possibili ricadute sulla situazione finanziaria,

potenzialmente tali da mettere a rischio la continuità aziendale.

In esecuzione del contratto di factoring in essere con Ifitalia (che prevedeva

l’impegno da parte di FSM a cedere tutti i crediti dalla stessa vantati nei

confronti delle Asl di Pavia, Milano, Varese, Mantova e Torino), FSM

aveva conferito all’istituto finanziario mandato irrevocabile ad accreditare le

somme ottenute dagli incassi dei crediti ceduti sul conto corrente n.

titolo di incassare. In questo paragrafo si fa riferimento agli accrediti non rientranti in

questa fattispecie.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 127

5000/280563, intrattenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro (nel

prosieguo “BNL”).

BNL aveva concesso alla Fondazione due distinte linee di credito relative (i)

alle anticipazioni concesse in proporzione ai crediti ceduti nell’ambito del

contratto di factoring; nonché (ii) alla linea di fido in conto speciale

regressiva relativamente alla quale la BNL ha unilateralmente definito un

rientro di euro 1.000.000,00 mensili, poi ridotto a euro 500.000,00 mensili a

decorrere dal mese di aprile 2013.

Successivamente alla presentazione della domanda di concordato, FSM ha

immediatamente depositato un’istanza per chiedere lo scioglimento dal

contratto di factoring ovvero, in subordine, la sospensione dello stesso,

nonché lo scioglimento o sospensione del mandato irrevocabile

all’accredito delle somme incassate a favore di BNL. L’istanza era

finalizzata a poter disporre degli incassi rivenienti dai crediti verso le ASL

sopra citate e ad evitare che gli stessi venissero portati a deconto

dell’esposizione debitoria verso BNL.

FSM aveva, infatti, richiesto ad Ifitalia di provvedere all’accreditamento

delle somme conseguite a fronte dell’incasso dei crediti ceduti non più

presso BNL, bensì sul conto corrente attivo intrattenuto da FSM presso

Banca Sistema. Ifitalia aveva manifestato la propria indisponibilità ad

aderire a tale richiesta, adducendo a sostegno del proprio rifiuto la

vincolatività degli impegni assunti in forza del contratto di factoring.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 128

Con provvedimento in data 11/11/2014, il Tribunale di Pavia ha concesso,

inaudita altera parte, la sospensione per 60 giorni del mandato irrevocabile,

fissando un’ulteriore udienza per la conferma o revoca del provvedimento.

In data 09/01/2015, il Tribunale ha disposto la proroga della sospensione per

ulteriori 60 giorni.

Gli scriventi Commissari giudiziali hanno espresso un articolato parere in

riferimento all’istanza di sospensione e/o scioglimento in parola; inoltre,

hanno vigilato con continuità in merito all’evoluzione dei rapporti con

l’istituto finanziario, in quanto, come precedentemente indicato,

dall’accredito delle somme oggetto del contendere dipendeva la possibilità

di sostenere i costi di gestione correnti, in primis il pagamento delle

retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

Gli scriventi precisano che la controversia ha trovato soluzione nell’ambito

degli accordi con le banche propedeutici al deposito della domanda di

concordato.

Neppure il rapporto con Factorit, cessionaria dei crediti vantati verso l’ASP

di Agrigento e l’ASL di Brescia, è stato esente da problemi e criticità. In

data 12/12/2014, infatti, Factorit ha comunicato a FSM l’intenzione di

recedere dal contratto di factoring in essere. La Fondazione ha replicato,

intimando a Factorit di trasferire tutte le somme incassate con riferimento ai

crediti sorti successivamente al deposito della domanda di concordato,

nonché a comunicare ai debitori ceduti che tutti i pagamenti a valere sui

crediti futuri avrebbero dovuto essere effettuati a favore di FSM.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 129

Contemporaneamente, FSM comunicava a tutti i debitori ceduti (sia ad

Ifitalia che a Factorit) che avrebbero dovuto effettuare i pagamenti a favore

della Fondazione, e non più del factor.

Factorit ha contestato l’iniziativa di FSM, con una comunicazione da parte

del legale che la assiste, in data 15/12/2014, affermando che la cessione dei

crediti, anche futuri, doveva considerarsi pienamente opponibile erga

omnes.

Nonostante tale situazione conflittuale con entrambi gli istituti di factoring,

gli enti debitori hanno ottemperato alle richieste di FSM. In assenza di tale

scelta gestionale, la situazione finanziaria di inizio procedura sarebbe stata

tale da comportare gravi problemi al reperimento della liquidità

necessaria per far fronte alle spese di gestione.

Si precisa, infine, che la posizione di Factorit è stata definita, a seguito

dell’incasso integrale dei crediti autoliquidanti, derivanti dalle anticipazioni

erogate a FSM anteriormente al 31/10/2014.

f) Attività propedeutiche alla predisposizione del piano

Il team commissariale ha costantemente monitorato i progressi delle attività

propedeutiche alla predisposizione del piano concordatario, il cui contenuto

è puntualmente illustrato nel capitolo “VIII L’analisi del piano e della

proposta di concordato” della presente relazione.

E’ apparso presto evidente che l’ipotesi inizialmente privilegiata da FSM di

presentare un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis non

sarebbe stata percorribile, per l’impossibilità, da parte della debitrice, di

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 130

porre in essere tutte le attività necessarie per addivenire alla stipula

dell’accordo in una tempistica compatibile con le esigenze della procedura.

Specialmente nella prima fase, il percorso è risultato piuttosto tortuoso,

anche a causa della difficoltà da parte del management ad assimilare

l’avvenuto cambiamento di scenario di riferimento (ente in procedura

concorsuale e non in bonis), con conseguente cambio di filosofia della

proposta da sottoporre al vaglio dei creditori.

La necessità di suddividere i creditori in classi omogenee e di redigere

un’attestazione del piano concordatario adeguata alla complessità della

procedura, il tutto con il piano concordatario in corso di predisposizione,

hanno inevitabilmente comportato il dilatarsi dei tempi.

Il team commissariale, che si è regolarmente interfacciato con l’advisor

della Fondazione R&S Ristrutturazione e Sviluppo45

, ha ottenuto che FSM

elaborasse un budget economico e finanziario che coprisse un orizzonte

temporale più ampio rispetto a quello inizialmente predisposto dalla

Fondazione (che copriva i soli primi 4 mesi, da novembre 2014 a febbraio

2015). L’advisor e la struttura amministrativa di FSM hanno fornito agli

45

Il mandato con R&S è stato ampliato rispetto a quello originario, in modo da riflettere

l’attività continuativa svolta dall’advisor concernente tutti gli aspetti inerenti la

predisposizione ed esecuzione del piano. In particolare, l’integrazione del mandato,

stipulata in data 28/05/2015, prevedeva: i) assistenza nell'interlocuzione con i Commissari

Giudiziali, nella presentazione delle informative periodiche, nella predisposizione e nel

monitoraggio di un piano di cassa mensile; ii) assistenza a FSM nella negoziazione con

potenziali investitori interessati ad acquisire quote del Fondo; iii) assistenza a FSM nella

negoziazione con potenziali investitori interessati a possibili operazioni di natura

straordinaria che abbiano ad oggetto la dismissione di assets da parte di FSM, azioni della

costituenda Newco e/o sottoscrizione di aumenti di capitale.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 131

scriventi tutti i dettagli tecnici e le assunzioni alla base dei dati previsionali,

così da poterne verificare la ragionevolezza.

Il team commissariale ha, inoltre, mantenuto una costante e proficua

interlocuzione con la società Audirevi Srl (nel prosieguo “Audirevi”), a cui

FSM ha affidato l’attività di circolarizzazione fornitori al 31/10/2014 ed al

31/12/2014. Audirevi ha, inoltre, coadiuvato la Fondazione nella redazione

del piano, sempre con riferimento alle tematiche di carattere contabile46

.

Il mandato ad Audirevi è stato successivamente integrato, con l’incarico di

fornire supporto alla struttura per l’attività di verifica (contabile) delle

precisazioni di credito pervenute dai creditori in risposta alle comunicazioni

ex art. 171 l.fall. trasmesse dagli scriventi.

La presente procedura è stata, inoltre, caratterizzata da diversi rinvii

dell’adunanza, dovuti: a) allo slittamento dei tempi tecnici necessari per dare

esecuzione ad un percorso particolarmente complesso; b) alla necessità di

risolvere le criticità informative, sollevate dai Commissari, permanendo le

quali non sarebbe stato possibile redigere una relazione esaustiva a beneficio

dei creditori47

; c) al verificarsi, in itinere, di improvvisi mutamenti di

46

Il supporto di Audirevi è stato ritenuto indispensabile dal nuovo management di FSM,

preso atto delle carenze del sistema contabile, già illustrate al precedente par. “4.2.

Peculiarità della proposta concordataria e verifiche effettuate dai Commissari giudiziali”. 47

Nel provvedimento del Tribunale di Pavia dell’1/10/2015, che ha disposto il rinvio

dell’adunanza al 24/2/2016 (data poi ulteriormente differita), si faceva riferimento a: 1)

“mancanza di adeguati ragguagli circa il giudizio penale in cui è costituita parte civile la

Regione Lombardia”; 2) “mancata implementazione di un sistema di controllo dei flussi di

cassa che consenta di verificare l’entità delle disponibilità finanziarie sorte in costanza di

procedura (e il relativo impiego), con particolare riguardo alla gestione corrente e alla

sussistenza di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel piano di

concordato”; 3) “adeguati chiarimenti in merito alle attività prodromiche al subentro

della newco nella titolarità degli accreditamenti sanitari e dei certificati di riconoscimento

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 132

scenario tali da comportare modifiche sostanziali alla proposta originaria.

E’ il caso della negoziazione e del successivo accordo con il fondo di diritto

lussemburghese Trilantic Capital Partners (nel prosieguo “TCP”).

Gli scriventi evidenziano che il “Piano rivisto” è stato loro trasmesso

solamente in data 29/03/2016.

Il team commissariale, acquisite da FSM la documentazione di supporto

nonché le informazioni di interesse circa il soggetto investitore, ha

analizzato l’impatto delle modifiche del nuovo piano rispetto allo scenario

iniziale. Si rimanda, per un approfondimento, al capitolo “VIII Descrizione

del piano e della proposta di concordato defintivi” della presente relazione.

g) Approfondimenti su aspetti tecnici del piano.

Considerata l’articolazione della proposta concordataria, la compiuta analisi

della stessa non poteva prescindere dalla valutazione di alcune tematiche di

natura prettamente tecnica, che inevitabilmente esulano dalle competenze

aziendalistiche, contabili e giuridiche del team commissariale.

Conseguentemente, i Commissari giudiziali si sono avvalsi, previa

autorizzazione del Tribunale, di professionisti esperti nei rispettivi settori

di competenza, che potessero formulare una valutazione tecnica adeguata.

IRCCS”; 4) “adeguati chiarimenti in merito al regime di responsabilità solidale tra la

Fondazione e la newco”.

Il Tribunale concludeva: “Il Collegio fa proprie le suddette criticità. Le stesse impongono

oggi un differimento dell’adunanza dei creditori onde permettere al collegio di acquisire le

informazioni ed i dati mancanti al fine di redigere una completa e chiara relazione ex art.

172 L.fall. rendendo con precisione e puntualità le informazioni necessarie per permettere

ai creditori un voto consapevole”.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 133

E’ il caso del Dott. Claudio Macchi48

, incaricato di assistere gli scriventi in

relazione alle problematiche inerenti il mantenimento e la voltura delle

autorizzazioni sanitarie e degli accreditamenti dei presidi ospedalieri nonché

della qualifica di I.R.C.C.S.

Il Dott. Macchi ha, inoltre, provveduto ad analizzare il piano industriale alla

base del piano concordatario predisposto dal Centro di Ricerche sulla

Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale dell’Università Bocconi di

Milano (nel prosieguo “CERGAS”), con particolare riferimento alla

ragionevolezza delle assunzioni circa i ricavi e i costi previsionali (per un

approfondimento si rinvia al capitolo “IX L’analisi del piano industriale di

Newco e business plan del fondo immobiliare alla base della proposta di

concordato”).

L’elaborato del Dott. Macchi è allegato sub 1 alla presente relazione.

48

Il Dott. Claudio Macchi vanta una comprovata esperienza professionale nel settore della

sanità, riconosciuta a livello nazionale. Ha ricoperto la qualifica di Direttore Sanitario in

numerosi ospedali lombardi (Rho, Gallarate, Fondazione Macchi - Varese, Ospedale

Fatebenefratelli - Milano).

Ha svolto incarichi e funzioni di coordinatore sanitario di Unità Socio Sanitarie Locali in

Lombardia, di responsabile del Servizio di igiene pubblica e ambientale e tutela della salute

nei luoghi di lavoro, di responsabile del Servizio di assistenza sanitaria specialistica

ospedaliera ed extraospedaliera.

Presso il Settore Sanità e Igiene della Giunta Regionale della Lombardia ha ricoperto

l’incarico di dirigente del Servizio Ospedali (1992-1994), di reggente del Servizio

Epidemiologia e Sistema Informativo e del Servizio Rapporti con le Strutture

Convenzionate.

Ha assunto incarichi in ambito amministrativo - gestionale presso numerose strutture

ospedaliere ed aziende operanti in campo sanitario (Presidente del C.d.A, Commissario

Regionale, Amministratore Straordinario, Direttore Generale, Commissario Straordinario).

Ha svolto diversi incarichi di consulenza a Enti pubblici sanitari ed ha partecipato a

numerose commissioni tecniche nominate dal Ministero della Sanità, dalle Giunte Regionali

della Lombardia, della Toscana, dell’Emilia-Romagna e del Piemonte.

E’ stato docente, relatore o moderatore in numerosi corsi, congressi e convegni ed è autore,

singolo o con altri, di numerose monografie, pubblicazioni su riviste e comunicazioni

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 134

Un’ulteriore analisi tecnica è stata richiesta alla società Brain Srl (nel

prosieguo “Brain”), specializzata nella fornitura di servizi altamente

qualificati circa la valutazione medico-legale e la gestione dei sinistri di

I.R.C.C.S., Enti Ospedalieri e delle ASL.

La Brain, avvalendosi di un’equipe di professionisti coordinati dal Prof.

Mario Tavani49

, ha svolto le seguenti attività:

- analisi delle posizioni relative a denunce, esposti, richieste di

risarcimento danni da presunta responsabilità medico-sanitaria e

dell’Ente già pervenute alla Fondazione;

- quantificazione del rischio potenzialmente riveniente dalle denunce,

esposti, richieste di risarcimento danni da presunta responsabilità

medico-sanitaria e dell’Ente che potrebbero pervenire alla Fondazione

successivamente al 1° gennaio 2016.

Le analisi effettuate da Brain hanno permesso agli scriventi di: a) analizzare

compiutamente le precisazioni di credito pervenute da coloro che vantano

pretese nei confronti di FSM, oggetto di contenzioso per malpractice

medica, inseriti nella Classe 2; b) valutare la congruità e la capienza del

scientifiche, anche edite in ambito internazionale, anche aventi ad oggetto l’organizzazione,

l’economia e la programmazione sanitaria. 49

Il Prof. Mario Tavani è professore ordinario di Medicina Legale all’Università

dell’Insubria. Ricopre inoltre le cariche di Presidente della Federazione delle Associazioni

Medico-Legali Italiane e di Presidente dell’Associazione Medico-Legale Insubrica.

E’ autore di numerosi contributi a stampa, di capitoli di trattati di medicina clinica e

medicina legale.

Tra le sue specializzazioni rientrano: responsabilità professionale medica, del medico e

degli istituti di cura pubblici e privati; management del rischio assicurativo; medicina

assicurativa in generale.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 135

fondo rischi previsto nel piano concordatario a copertura delle passività

potenziali di tale natura.

L’elaborato del Prof. Tavani è allegato sub 2 alla presente relazione.

Il team commissariale si è, inoltre, avvalso del Consulente del Lavoro Rag.

Daniela Arosio50

, con studio in Lissone, per l’analisi di tutte le

problematiche inerenti i rapporti di lavoro dipendente ed assimilati, con

particolare riferimento all’accertamento della regolarità degli adempimenti

tributari e previdenziali, alla verifica delle precisazioni di credito dei

dipendenti, alla individuazione delle potenziali criticità e delle aree di

rischio, inclusa la valutazione della capienza del fondo rischio a copertura

dei contenziosi già in essere, appostato nel piano concordatario.

L’elaborato della C.D.L. Daniela Arosio è allegato sub 3 alla presente

relazione.

h) Pareri sulle principali istanze autorizzative presentate da FSM.

Si citano di seguito le istanze autorizzative presentate dalla Fondazione che

hanno richiesto un’attività di verifica particolarmente approfondita da parte

degli scriventi, propedeutica al rilascio dei relativi pareri.

L’elenco seguente, meramente esemplificativo e non esaustivo, non include

le istanze aventi ad oggetto le tematiche già trattate nei punti precedenti ed

50

La Rag. C.D.L Daniela Arosio è una professionista che collabora abitualmente con i

Tribunali nel campo dell’assistenza a favore di procedure concorsuali, per quanto concerne

le problematiche correlate ai rapporti di lavoro dipendente, anche con riferimento a realtà

aziendali di medio - grandi dimensioni.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 136

ha carattere informativo circa la costante attività di controllo esercitata dagli

organi della procedura sulla prosecuzione dell’attività aziendale.

- Istanze di anticipo dei termini di pagamento ai fornitori, in modifica

delle condizioni contrattuali vigenti anteriormente all’ingresso in

procedura51

. Il team commissariale ha proceduto a verificare: a) che le

disponibilità di cassa della procedura fossero compatibili con gli

acquisti di cui si chiedeva il pagamento anticipato; b) che le quantità

ordinate rispondessero alle ordinarie esigenze di prodotto, avuto

riguardo al livello delle giacenze; c) che i prezzi fossero in linea con

quelli mediamente praticati negli anni 2013 - 2014. Dall’attività di

verifica così effettuata non sono emerse anomalie meritevoli di

segnalazione.

- Istanze volte ad ottenere l’autorizzazione a sottoscrivere accordi

transattivi a vario titolo, tra cui la cessazione di rapporti di lavoro

dipendente con riconoscimento di incentivi all’esodo, la definizione

contenziosi di malpractice medica. Il team commissariale, verificato

che i termini degli accordi fossero per FSM concretamente preferibili

all’alea derivante dalla mancata definizione, ha espresso il relativo

parere.

* * *

51

Tale misura si è resa necessaria soprattutto nei mesi immediatamente successivi

all’apertura della procedura, a causa della diffidenza di alcuni fornitori e della conseguente

indisponibilità degli stessi ad effettuare le forniture. Si tenga conto del fatto che,

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 137

4.3 L’adempimento delle formalità di procedura

4.3.1 Deposito delle spese di procedura da parte di FSM

Tra le previsioni contenute nel decreto di ammissione alla procedura di

concordato preventivo “con riserva”, datato 04/11/2014, era previsto che

FSM provvedesse, entro il termine di 15 giorni, al deposito della somma di

euro 150.000, destinata al pagamento delle spese di procedura.

In data 17/11/2014, il versamento è stato regolarmente effettuato su un conto

corrente intestato alla procedura, aperto presso Cariparma, Filiale di Pavia.

Con provvedimento di ammissione del 12/06/2015, il Tribunale di Pavia ha

disposto il deposito, entro 15 giorni, sul conto corrente intestato alla

procedura, dell’ulteriore somma di Euro 1.165.000, quale somma

presumibilmente necessaria per sostenere il 20% delle spese di procedura,

come previsto dall’art. 163, 2° comma L.F.

FSM ha effettuato il versamento nei termini, in data 23/06/2015.

Non essendo stato effettuato alcun prelievo in corso di procedura, le somme

depositate da FSM sono tuttora giacenti sul conto.

4.3.2 Invio delle comunicazioni ex art. 171 L. Fall.

I Commissari hanno inviato la comunicazione ex art. 171 L. Fall.:

- ai creditori indicati dalla Fondazione;

- ai lavoratori dipendenti di Fondazione;

anteriormente al 31/10/2014, i termini di pagamento effettivi da parte di FSM erano

considerevolmente lunghi.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 138

- ai creditori “istituzionali” (enti pubblici, Equitalia, Inps, Inail, Agenzia

delle Entrate, CCIAA, etc.);

- soggetti che vantano pretese risarcitorie per responsabilità civile

dell’ospedale (c.d. contenziosi da malpractice medica);

- altri creditori non presenti nella contabilità di FSM, ma i cui crediti (o

pretese) nei confronti della Fondazione sono emersi in corso di

procedura;

- cessionari di crediti.

Nel complesso, sono state inviate n. 5.778 comunicazioni ex art. 171 L.F.

(inclusi i dipendenti, cui la comunicazione è stata consegnata

personalmente), riscontrate dai destinatari con circa n. 2800 precisazioni di

credito.

Gli scriventi evidenziano come l’attività in commento sia stata assai

gravosa. In particolare, si segnala quanto segue: l’agenda dei lavori

inizialmente condivisa con la Fondazione è stata rivista a causa delle

numerose difficoltà riscontrate da FSM nell’elaborazione dei propri dati

contabili; allorché reso disponibile, l’elenco dei creditori predisposto dalla

debitrice conteneva diversi errori ed incongruenze (anagrafiche incomplete,

doppie, ecc.); non tutti i creditori risultavano inseriti nel detto elenco che,

ancora ad oggi, è oggetto di integrazione quasi quotidiana da parte degli

scriventi Commissari giudiziali.

Per quanto attiene poi alla trasmissione delle comunicazioni in parola, gli

scriventi evidenziano che la Fondazione non è stata in grado di reperire n.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 139

500 circa indirizzi PEC e, conseguentemente, si è reso necessario procedere

con la predisposizione di raccomandate A/R. Quanto sopra comportato un

aggravio di lavoro e una conseguente dilatazione dei tempi. Segnaliamo che

la Fondazione si è resa disponibile a provvedere al detto adempimento.

* * *

4.4 L’esito delle verifiche svolte dai Commissari Giudiziali

Come anticipato in precedenza, l’attività di verifica del team commissariale

è stata particolarmente intensa e ha comportato l’acquisizione ed analisi di

una mole significativa di documenti.

Le ricostruzioni operate dal team commissariale hanno permesso di

verificare quanto segue:

a) i dati relativi ai flussi di cassa, riclassificati per natura, allegati da

FSM alle informative periodiche, trovavano riscontro con i

movimenti bancari intervenuti sui conti correnti della Fondazione52

;

b) la verifica dell’evoluzione della tesoreria, effettuata in un’ottica più

prudenziale rispetto a quella adottata da FSM, teneva conto solo delle

somme effettivamente disponibili, quindi confluite su conti correnti

attivi, senza che la loro possibilità di utilizzo dipendesse dalla volontà

della banca di mantenerle a disposizione. Nei primi mesi, ciò ha

determinato un incremento delle disponibilità di cassa (seppur

significativo) inferiore alla semplice differenza tra entrate e uscite.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 140

Tale problema, potenzialmente preoccupante, è successivamente

rientrato, in quanto le banche hanno acconsentito a ripristinare la

propria situazione debitoria alla data del 31/10/201453

;

c) l’incremento delle disponibilità liquide in corso di procedura si è

rivelato assolutamente fisiologico, tenuto conto del fatto che FSM non

poteva più effettuare alcun pagamento di debiti sorti anteriormente al

31/10/2014, di natura concorsuale54

. Si è rivelato molto più complesso

verificare la variazione di CCN intervenuta nel periodo, dato

fondamentale per accertare che i debiti prededucibili generati

successivamente al 31/10/2014 fossero coperti dai realizzi e dai crediti

sorti nel medesimo periodo, di modo che gli attivi già esistenti alla

data di riferimento del 31/10/2014 potessero essere integralmente

destinati al pagamento dei creditori concorsuali o delle spese di

procedura.

Come più volte evidenziato, a causa dell’inefficienza del sistema

contabile, i dati puntuali relativi a crediti verso clienti, debiti verso

fornitori e rimanenze di magazzino, erano resi disponibili solo con

diversi mesi di ritardo, rendendo inevitabile per la debitrice il ricorso a

criteri di stima, rivelatisi non sempre efficaci né puntuali. Il problema

52

Eventuali differenze dovute a disallineamenti tra data contabile e data valuta, oppure

all’utilizzo di diversi criteri di riclassificazione delle entrate e delle uscite, sono state

riconciliate. 53

Fatta eccezione per gli incassi di crediti ceduti anteriormente all’ingresso in procedura e

legittimamente compensati. 54

Fatta eccezione per i pagamenti di passività privilegiate espressamente autorizzati dal

Tribunale (ratei di 13ma ai dipendenti, ritenute fiscali, ecc...).

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 141

è emerso con evidenza allorché la situazione finanziaria allegata

all’informativa mensile depositata da FSM in data 15/03/2015 ha

evidenziato una variazione di CCN relativa ai mesi di novembre e

dicembre 2014 radicalmente divergente (in negativo) rispetto a

quella – relativa al medesimo periodo – indicata nell’informativa

mensile depositata il mese precedente.

Naturalmente, il team commissariale ha richiesto delucidazioni al

riguardo e la produzione di numerosi documenti di supporto per

comprendere l’origine degli scostamenti e le possibili conseguenze

sulla valutazione della gestione in corso di procedura.

La miglior comprensione delle dinamiche che caratterizzavano

l’evoluzione delle poste del capitale circolante netto ed il graduale

miglioramento dell’efficienza del sistema contabile nonché

l’implementazione del sistema di controllo interno hanno consentito di

verificare che la gestione in corso di procedura si è mantenuta in una

situazione di equilibrio e, quindi, non ha determinato l’erosione

dell’attivo concordatario per la copertura delle passività

prededucibili generate dalla prosecuzione dell’attività aziendale (per

un approfondimento, con evidenza dei dati numerici, si rimanda al

capitolo “VI L’esame della situazione contabile aggiornata al 30

settembre 2015”);

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 142

d) i pagamenti verificati dal team commissariale si riferivano pressoché

esclusivamente al saldo di debiti sorti successivamente all’ingresso in

procedura, oppure autorizzati dal Tribunale di Pavia.

Le poche anomalie riscontrate, peraltro per importi non significativi,

originano sostanzialmente da errori, quali ad esempio pagamenti di

fatture solo parzialmente di competenza del periodo successivo al

31/10/201455

. In tali casi, si è proceduto a considerare, ai fini del

passivo concordatario, il debito effettivo al 31/10/2014 (senza tenere

conto quindi del pagamento), trattenendo in compensazione il

pagamento erroneo dai debiti maturati in prededuzione verso il

medesimo fornitore. Ove ciò non fosse possibile (ad es. per cessazione

del rapporto commerciale), la somma sarà defalcata da quanto dovuto

in sede di riparto.

Neppure la verifica delle altre uscite di entità maggiormente rilevante

(costi del personale, professionisti per prestazioni strumentali al piano

concordatario, imposte, contributi previdenziali) ha evidenziato

criticità meritevoli di segnalazione.

E’ stato riscontrato che diverse banche creditrici di FSM in virtù di

rapporti di conto corrente ordinario e di conti anticipi, hanno operato

addebiti sui conti relativi ad interessi e commissioni, evidentemente

non dovuti su crediti chirografari concorsuali. Ai fini del passivo

55

Ad esempio, è il caso di fatture comprensive di canoni di manutenzione trimestrali o

semestrali, in cui rientrava parzialmente l’ultimo bimestre del 2014.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 143

concordatario, non si è tenuto conto di tali addebiti, rimanendo il

debito cristallizzato alla data del 31/10/2014.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 144

Capitolo V

L’esame della situazione patrimoniale al 31 ottobre 2014.

Verifica delle poste attive e dei conti d’ordine.

5.1. La situazione contabile di riferimento al 31 ottobre 2014

L’attivo ed il passivo concordatario sono stati determinati da FSM sulla base

della situazione patrimoniale di riferimento al 31 ottobre 2014, data di

deposito della domanda di concordato con riserva ex art. 161, 6° comma

L.F. e della sua iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pavia.

A partire da tale data, infatti, si producono gli effetti per i creditori

concorsuali derivanti dall’apertura della procedura.

L’elaborazione della suddetta situazione patrimoniale ha richiesto una lunga

gestazione da parte della struttura di FSM, a causa delle criticità contabili di

cui si è parlato nel Capitolo IV, ed è stata approvata dal C.d.A. solo in data

24 aprile 2015. La Fondazione si è avvalsa del supporto dei propri revisori,

Pricewaterhouse Coopers S.p.A. (nel prosieguo “PWC”), che hanno

effettuato procedure di verifica concordate con il cliente.

PWC, nella propria relazione, ha precisato infatti che tale lavoro non

costituisce attività di revisione contabile, affermando: “tali procedure sono

state effettuate al solo fine di fornirVi elementi informativi in relazione

all’incarico conferito dalla Vostra Fondazione al Dott. Alberto Guiotto

(“l’Attestatore”) ai sensi dell’art. 67, c. 3, lett. d) del R.D. 16 marzo 1942,

n. 267 (“Legge Fallimentare”)”.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 145

La situazione patrimoniale sintetica al 31 ottobre 2014 è riportata alle pagg.

34-35 della proposta di concordato depositata in data 2 maggio 2015.

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

ATTIVO IMMOBILIZZATO 243.279.613

IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALI 12.102.175

IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI 225.542.723

IMMOBILIZZAZIONE FINANZIARIE 5.634.714

ATTIVO CIRCOLANTE 97.826.167

MAGAZZINO FINALE 3.242.029

CREDITI VERSO CLIENTI 77.888.564

CREDITI VERSO ALTRI 14.640.789

LIQUIDITA' 2.054.784

RATEI E RISCONTI 1.001.720

TOTALE ATTIVITA' 342.107.499

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

PATRIMONIO NETTO (22.792.644)

DEBITI V/BANCHE 133.232.504

DEBTI V/FORNITORI 80.260.914

DEBITI TRIBUTARI 8.388.154

DEBITI PREVIDENZIALI 23.928.615

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 10.944.039

DEBITI VERSO CONTROLLATE 297.900

DEBITI DIVERSI 23.655.916

FONDO TFR 52.072.826

FONDI RISCHI E ONERI 28.449.595

TOTALE PASSIVITA' 361.230.463

RATEI PASSIVI 3.669.680

TOTALE A PAREGGIO 342.107.499

Come anticipato al capitolo “IV La condotta della debitrice e l’attività

effettuata dai commissari giudiziali in costanza di procedura” a cui si rinvia

per un approfondimento in merito, i Commissari giudiziali hanno rilevato

una serie di criticità con riferimento all’organizzazione contabile della

Fondazione, inerenti: a) la tempistica di elaborazione dei dati,

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 146

notevolmente lunga, soprattutto con riguardo alla puntuale determinazione

di crediti e debiti commerciali; b) alcune discrasie tra contabilità, proposta

di concordato e documenti allegati, di seguito sintetizzate:

- debiti verso banche: presenza di discrasie nella suddivisione tra

passività privilegiate e chirografarie indicate nella proposta

concordataria ed il dettaglio riportato nel piano;

- debiti verso fornitori: mancato recepimento nella situazione al

31/10/2014 delle riconciliazioni contabili ad esito dell’attività di

circolarizzazione effettuata da Audirevi e PWC. I relativi adeguamenti

dei saldi contabili sono stati effettuati solo in sede di redazione del

bilancio al 31/12/2014. Discrasie tra il totale indicato nella proposta

concordataria ed il dettaglio riportato in allegato;

- credito in contestazione Regione Lombardia: mancanza di

coordinamento tra l’appostazione nel passivo concordatario (euro 8,76

mln)56

e l’importo considerato ai fini della predisposizione delle classi

di creditori (Classe 1 - euro 230,88 mln); crediti in contestazione per

contenziosi vari: mancanza di coordinamento tra l’appostazione nel

passivo concordatario (euro 4,37 mln) e l’importo considerato ai fini

della predisposizione delle classi di creditori (Classe 2 - euro 17.285

migliaia);

- fondi rischi: carenza di accantonamenti per potenziali rischi futuri

(malpractice medica e rischi diversi).

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 147

In considerazione della presenza di diverse aree di rischio e della necessità

di un’attività di verifica particolarmente approfondita, il team

commissariale ha chiesto ed ottenuto al Tribunale di Pavia l’autorizzazione

ad avvalersi di un revisore esperto, individuato nella società Deloitte

Financial Advisory Srl57

(nel prosieguo “Deloitte”), per effettuare

approfondimenti sulla situazione patrimoniale di riferimento, per quanto

riguarda le poste attive, i fondi rischi a bilancio ed i conti d’ordine.

Le attività commissionate a Deloitte sono le seguenti:

1) esame delle attività svolte da PWC e riassunte nel documento

“Relazione sulle procedure di verifica concordate svolte sulla

situazione contabile al 31 ottobre 2014” redatto dalla società stessa;

2) esame delle attività svolte dal professionista attestatore di FSM, Dott.

Alberto Guiotto e riassunte nella Relazione di attestazione ex art. 161

e 186bis L.F. redatta dal stesso;

3) svolgimento, sulla base dell’esame delle attività riassunte nei

documenti di cui ai precedenti punti 1 e 2, di analisi di natura

integrativa finalizzate all’identificazione di eventuali aspetti

meritevoli di approfondimento, da portare all’attenzione del Collegio

dei Commissari Giudiziali.

L’analisi del passivo concordatario è stata effettuata dal team

commissariale, mediante:

57

Vedasi relazione Deloitte, all.sub 4

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 148

- la verifica di tutte le precisazioni di credito pervenute dai creditori;

- la richiesta di un supporto tecnico qualificato per alcune categorie di

creditori58

;

- la verifica, anche con il supporto di Deloitte, dei fondi rischi al

31/10/2014;

- l’approfondimento, da parte del team dei controlli contabili di ogni

criticità emersa nell’ambito della verifica delle precisazioni di credito,

volta a comprendere l’origine delle discrasie e l’individuazione delle

inefficienze del sistema di contabilizzazione.

Il presente capitolo sarà dedicato all’analisi ed al commento delle poste

attive ed al sistema degli impegni, secondo una sequenza logica che segue la

struttura della contabilità.

Gli scriventi precisano che il piano di continuità prevede il mantenimento, in

capo a FSM o a Newco, di una parte rilevante degli attivi.

La destinazione di tali attivi all’utilizzo nell’ambito dell’attività sanitaria, e

non alla cessione, determina il fatto che tali assets non sono destinati a

generare un realizzo monetario, bensì concorreranno alla generazione dei

flussi economici e finanziari futuri.

* * *

58

C.d.L. Daniela Arosio, per quanto riguarda le precisazioni di credito di dipendenti ed

assimilati, nonché la verifica delle connesse passività previdenziali e tributarie; Dott. Tavani

per quanto riguarda i contenziosi da malpractice medica, anche nell’ottica dei potenziali

rischi futuri.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 149

5.2. Commento alle voci dell’attivo

Tutte le voci dell’attivo (ad eccezione delle disponibilità liquide) sono state

oggetto di verifica da parte di Deloitte, su incarico del team commissariale.

L’attività svolta non costituisce una revisione contabile, ma è stata svolta

sulla base delle procedure ed attività effettuate da altri soggetti e

professionisti (PriceWaterhouse Coopers e l’Attestatore, Dott. Alberto

Guiotto), “riperformando (ove ritenuto utile ed applicabile) le verifiche già

svolte ed integrando / ampliando le procedure di analisi (anche sulla base

delle informazioni pervenute successivamente) laddove ritenuto

necessario”59

.

5.2.1 Immobilizzazioni immateriali

Il saldo contabile delle immobilizzazioni immateriali al 31 ottobre 2014 è

evidenziato nella seguente tabella60

:

59

Fonte: Relazione Deloitte, pag. 1. 60

Tutte le tabelle riportate nel presente paragrafo, con riferimento agli attivi valorizzati nel

piano concordatario, sono estrapolate dalla relazione redatta da Deloitte su incarico del

team commissariale.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 150

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

STUDI E RICERCHE 152.467,36

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita 152.467,36

DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZO OPERE DI INGEGNO 353.377,51

DIRITTI D'AUTORE 2.890,86

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo 356.268,37

COSTI LICENZE D'USO PROGRAMMI 1.019.409,27

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.019.409,27

MIGLIORIE BENI DI TERZI 10.469.425,08

ONERI PLURIENNALI MUTUO SAN PAOLO IMI SPA 3.294,46

ONERI PLURIENNALI SISTEMA QUALITA' ISO 9002 27.686,53

ONERI PLURIENNALI MUTUO SAN PAOLO IMI SPA 036700 6.308,59

ONERI PLURIENNALI MUTUO MEDIOCREDITO 02102929 12.652,00

ONERI PLURIENNALI MUTUO MEDIOCREDITO 5.550,74

ONERI PLURIENNALI MUTUO BANCA POPOLARE DI SONDRI 731,88

ONERI PLURIENNALI MUTUO UNICREDIT 1.442,17

ONERI PLURIENNALI MUTUO BANCA POPOLARE DI MILANO 366,67

ONERI PLURIENNALI MUTUO B CA POP COMM IND N 1868 2.598,10

ONERI PLURIENNALI MUTUO B CA POP COMM IND N 1907 6.626,67

ONERI PLURIENNALI FIN MEDIOCRED MIUR NEUROTROFIN 138,70

ONERI PLURIENNALI MUTUO B POP SONDRIO 1102755 11.083,67

ONERI PLURIENNALI C IPOT B POP SONDRIO 4680 55 0,00

ONERI PLURIENNALI B POP SONDRIO 1124499 22.166,67

ONERI PLURIENNALI B CA POP MI N 4358930 3.958,34

7) Altre 10.574.030,27

I Immateriali 12.102.175,27

La voce di gran lunga preponderante è relativa alle migliorie su beni di

terzi inerenti gli investimenti effettuati sugli immobili utilizzati da FSM in

forza di contratti di locazione61

.

La Fondazione, in considerazione della continuazione dell’attività aziendale

prevista nel Piano concordatario, ne ha confermato il valore contabile, pari

ad euro 12,10 mln, ritenendo che il mantenimento di detto valore trovi la

propria giustificazione sia nell’utilità pluriennale degli oneri sostenuti sia

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 151

nella futura capacità di sostenerne economicamente l’ammortamento e,

pertanto, nell’attesa recuperabilità dei costi iscritti nell’attivo immobilizzato.

Dalla disamina delle attività svolte dall’Attestatore è emerso che sono state

svolte procedure di verifica in merito alla validità, alla durata ed agli

eventuali vincoli all’utilizzo di brevetti e licenze d’uso attraverso l’analisi di

fatture e contratti d’acquisto. E’ stata effettuata infine una verifica nel

ricalcolo degli ammortamenti il cui esito non ha portato a differenze

rilevanti.

Le verifiche integrative svolte da Deloitte hanno invece riguardato:

- l’analisi dei costi capitalizzati nell’anno 2014 e delle principali

capitalizzazioni degli anni precedenti, acquisendo le relative fatture

(diritti di brevetto, licenze d’uso, costi di ricerca e sviluppo);

- il ricalcolo degli ammortamenti sulle più significative capitalizzazioni

di migliorie su immobili di terzi (in particolare, Genova e Cassano

Murge);

- la disamina analitica degli oneri pluriennali, prevalentemente relativi a

spese relative a stipula di mutui su immobili.

Ad esito delle predette verifiche, Deloitte ha rilevato una rettifica in

diminuzione scarsamente significativa, pari ad euro 0,07 mln, relativa a

costi accessori connessi in parte ai mutui ipotecari relativi ad immobili che

saranno oggetto di conferimento al Fondo Immobiliare IASO, ed in parte a

61

L’importo di euro 10,07 mln, su un totale di euro 10,47 mln, si riferisce a spese sostenute

su un immobile sito in Genova - Via Missolungi.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 152

finanziamenti estinti. Tali oneri non hanno più ragione di essere mantenuti

nell’attivo di FSM, dovendo essere alternativamente conferiti al Fondo

(seguendo i mutui) oppure svalutati, in quanto non più recuperabili.

5.2.2 Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono valorizzate come da seguente tabella:

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

Terreni e fabbricati 195.379.906,05

Impianti e macchinario 15.050.658,73

Attrezzature industriali e commerciali 1.195.202,68

Altri beni 1.875.570,49

Immobilizzazioni in corso e acconti 12.041.385,51

II Materiali 225.542.723,46

Terreni e fabbricati.

Come si può vedere, la voce di gran lunga preponderante è quella relativa ai

terreni e fabbricati, con un saldo contabile di Euro 195,38 mln.

Il piano prevede il conferimento di parte del patrimonio immobiliare nel

Fondo Immobiliare IASO e dei residui immobili (Pavia - Via Maugeri,

Tradate e Veruno) in Newco, con conseguente accollo, con effetto

liberatorio, del debito bancario assistito da garanzia ipotecaria che insiste

sugli immobili medesimi da parte dei due soggetti conferitari (il Fondo

Immobiliare e Newco).

La valorizzazione di FSM ai fini del piano concordatario, pari ad Euro

206.199 migliaia, è superiore a quella contabile, in quanto:

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 153

- gli immobili da conferire in Newco sono espressi al valore contabile

(euro 90,85 mln);

- gli immobili da conferire al Fondo Immobiliare sono valorizzati in

euro 115,31 mln, sulla base degli elaborati peritali redatti

rispettivamente dagli advisors Colliers Real Estate Services Italia s.r.l.

(per la parte immobiliare) e da Ernst & Young Financial-Business

Advisors S.p.A. (per la parte più strettamente legata alla

valorizzazione delle quote del Fondo stesso).

L’attività svolta da PWC e dall’Attestatore è consistita nella verifica degli

incrementi realizzati nel periodo 01/01/2014 - 31/10/201462

, e nella verifica

a campione della correttezza del fondo ammortamento.

Le verifiche integrative svolte da Deloitte hanno invece riguardato:

- l’analisi delle capitalizzazioni effettuate nell’anno 2014 e delle

principali capitalizzazioni degli anni precedenti63

, acquisendo le

relative fatture;

- il ricalcolo del fondo ammortamento;

- la verifica della rivalutazione degli immobili dell’impresa, operata ai

sensi dell’art. 15, commi da 16 a 23, del Dl. 15/2008 convertito in

legge n. 2/2009, per complessivi euro 34,35 mln64

. Deloitte ha

62

Prevalentemente inerenti la ristrutturazione della struttura di Tradate, e la messa a norma

degli impianti antincendio di Torino e Veruno. 63

Deloitte ha selezionato gli incrementi relativi alle strutture di Milano - Via Dardanoni,

Marina di Ginosa, Tradate, Pavia - Via Maugeri, Milano - Via Camaldoli. 64

Il patrimonio immobiliare di FSM al 31/10/2014 è stato interessato, complessivamente,

da rivalutazioni lorde per euro 49,74 mln, di cui: euro 34,35 mln su immobili FSM; euro

9,82 mln su immobili di FERS (fusa per incorporazione nel 2013); euro 5,57 mln su

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 154

acquisito a campione alcune perizie che attestano il maggior valore

degli immobili ed ha verificato la corretta imputazione a patrimonio

netto della riserva di rivalutazione;

- la valorizzazione dell’immobile sito in Milano, Via Dardanoni, già

oggetto di significative svalutazioni in passato (euro 5,85 mln nel

2011). Deloitte ha acquisito una perizia estimativa commissionata da

FSM ad un professionista terzo, che esprimeva un valore di euro 8,4

mln, inferiore quindi rispetto al valore contabile (euro 10,34 mln).

Ad esito delle predette verifiche, Deloitte ha rilevato una rettifica in

diminuzione di euro 1,94 mln derivante dall’allineamento a valori di

perizia dell’immobile di Milano, Via Dardanoni. Si evidenzia che la

Fondazione ha recepito la detta rettifica nella propria contabilità, in

occasione della redazione del Bilancio al 31/12/2014. Nessun’altra

eccezione è emersa dalle altre verifiche compiute.

Altre immobilizzazioni materiali.

L’attività svolta da PWC e dall’Attestatore è consistita nella verifica degli

incrementi realizzati nel periodo 01/01/2014 - 31/10/2014, nella verifica a

campione della correttezza dei fondi ammortamento e nella conta fisica di

alcuni cespiti.

Le verifiche integrative svolte da Deloitte hanno invece riguardato:

immobili di Belforte Srl (fusa per incorporazione nel 2010). Al 31/10/2014, la riserva di

rivalutazione del patrimonio netto (indisponibile) ammonta ad euro 47,42 mln.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 155

- gli incrementi dell’anno 2014 ed i principali degli anni precedenti,

acquisendo le relative fatture;

- il ricalcolo dei fondi ammortamento, sulla base delle aliquote di

ammortamento applicate a ciascuna classe di cespiti.

Non sono emerse eccezioni.

Immobilizzazioni in corso ed acconti.

La voce si riferisce quasi integralmente a migliorie su immobili (euro 11,88

mln)65

, e, solo in minima parte, ad altri acconti a fornitori (euro 0,16 mln).

Deloitte ha rilevato che le migliorie relative al compendio di “Montescano”,

pari a complessivi euro 1,50 mln, sono relative ad un immobile destinato ad

essere conferito al Fondo Immobiliare.

Tale osservazione assume rilievo, in considerazione del fatto che, una volta

ultimati i lavori, tali importi saranno portati ad incremento del valore

contabile dell’immobile stesso.

In relazione a quanto sopra, si anticipa sin d’ora che si rende necessario

rettificare (in diminuzione), per importo pari al valore contabile delle

predette migliorie, la plusvalenza da conferimento stimata da FSM, con

conseguente rideterminazione (in questo caso in senso favorevole alla

Fondazione) del relativo impatto fiscale. Si rinvia, al riguardo, al capitolo

65

La maggior parte delle migliorie si riferisce agli immobili di Tradate (euro 8,50 mln) e

Montescano (euro 1,46 mln). Si segnala che le migliorie di Cassano Murge (euro 0,68 mln)

attengono un immobile condotto in locazione e, ad ultimazione dei lavori, dovranno essere

riclassificate tra le immobilizzazioni immateriali.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 156

“IX L’analisi del piano industriale di Newco, del piano finanziario di fsm

alla base della proposta di concordato”.

Considerazioni del team commissariale sulle immobilizzazioni materiali.

In conclusione, l’unica rettifica apportata ai valori contabili è la diminuzione

di euro 1,94 mln della voce terreni e fabbricati relativa alla svalutazione

dell’immobile di Milano, Via Dardanoni.

Si segnala, peraltro, che:

- la rettifica è stata successivamente recepita da FSM nella propria

contabilità;

- l’immobile non è destinato al realizzo mediante cessione, bensì sarà

conferito in Newco;

- la valorizzazione del patrimonio immobiliare di FSM nel piano

concordatario prescinde dal dato contabile, essendo determinata sulla

base di stima da parte di esperti terzi, tant’è che, per terreni e

fabbricati, la valorizzazione da piano risulta superiore al dato

contabile.

Per i suddetti motivi, detta rettifica di natura contabile ha un impatto poco

significativo ai fini del piano.

Assume certamente maggior rilievo per il team commissariale l’acquisizione

di elementi a conferma della valorizzazione di FSM degli immobili

destinati al conferimento al Fondo.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 157

A questo proposito, nel decreto di ammissione alla procedura di Concordato

preventivo del 12/06/2015, il Tribunale di Pavia ha designato tre esperti,

individuati nelle persone dell’Ing. Vioris Guerrini, dell’Arch. Roberto

Barrese e dell’Ing. Gloria Chindamo, incaricati di “redigere la valutazione

di congruità della stima del compendio immobiliare FSM da apportarsi al

fondo immobiliare”.

La relazione redatta dai tre esperti (all. sub 5) - pur con i limiti intrinseci di

un giudizio di congruità, compatibile con le esigenze di urgenza ed

economicità della procedura66

- ha confermato un valore di detto compendio

immobiliare non inferiore alla valorizzazione operata dell’advisor di

Fondazione, Colliers Real Estate Services Italia Srl67

.

5.2.3 Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono valorizzate, in contabilità, come da

seguente tabella:

66

Gli esperti, oltre all’esame della documentazione tecnica trasmessa da FSM, hanno

effettuato fisicamente sopralluoghi presso 6 delle 9 strutture oggetto di valutazione. 67

Il valore espresso dagli esperti nominati dalla procedura è pari ad euro 120,61 mln,

superiore alla valorizzazione di FSM (euro 115,09 mln).

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 158

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

I SAN SRL 10.330,00

a) imprese controllate 10.330,00

ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA 496.552,89

CENTRO RIABIL NE TERRANUOVA BRACCIOLINI 473.195,60

AUXILIUM VITAE VOLTERRA SPA 298.809,09

ASSOCIAZIONE NEUROSCIENZE CLINICHE RIABILITATIVE 25.000,00

CONSORZIO PAVESE STUDI POST UNIVERSITARI 15.493,71

CONSORZIO BIOINGEGNERIA E INF MEDICA 15.493,71

CONS PAVESE STUDI POST UNIVERS A SANIT 15.493,71

CONSORZIO SVILUPPO MEDICINA OCCUP E AMB 12.911,42

d) altre imprese 1.352.950,13

Totale Partecipazioni 1.363.280,13

CRED VS ISAN C TO FINANZ 4.271.433,77

a) verso imprese controllate 4.271.433,77

2) Crediti 4.271.433,77

III Finanziarie 5.634.713,90

La voce è costituita da partecipazioni in imprese controllate (I.San Srl in

liquidazione, nel prosieguo “I.San”), da partecipazioni in altre imprese e dal

credito per finanziamenti erogati alla controllata totalitaria I.San.

Nel piano concordatario, le partecipazioni sono state mantenute al valore

contabile, mentre il credito finanziario è stato azzerato “per tenere conto

degli effetti di una compensazione con un maggior debito, nei confronti

della medesima controllata, iscritto tra le passività della Fondazione”68

.

L’Attestatore non ha evidenziato criticità in merito alla valorizzazione delle

immobilizzazioni finanziarie.

L’attività svolta da Deloitte è consistita in:

- analisi della situazione patrimoniale di I.San;

68

Fonte: proposta di concordato, pag. 40.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 159

- confronto tra il valore di carico delle partecipazioni e la rispettiva

quota di patrimonio netto; verifica dell’adeguamento in bilancio per le

partecipate che presentavano differenziali negativi.

Per quanto riguarda I.San, la controllata aveva gestito sino al 2002 la casa di

cura Major di Torino successivamente concessa in affitto alla stessa FSM

con contratto di affitto di ramo d’azienda. Successivamente, FSM ha

acquisito da I.San l’immobile, le attrezzature, i mobili e le autorizzazioni

sanitarie, mentre alla controllata è rimasta in carico solo la sola titolarità

dell’avviamento. L’intenzione è quella di procedere ad una fusione per

incorporazione della controllata in FSM (peraltro già deliberata da entrambi

i soggetti, ma rimasta inattuata a causa dell’apertura della procedura di

concordato preventivo).

Dall’analisi della situazione patrimoniale di I.San al 31/12/2014 e dalla

ricostruzione dei rapporti di debito e credito tra la controllata e FSM, è

emerso che quest’ultima ha un debito verso I.San corrispondente al fondo

ammortamento dei beni afferenti l’azienda condotta in affitto (in sostanza, il

solo avviamento), pari ad euro 4,77 mln, superiore al credito finanziario

vantato verso la partecipata. Il fondo ammortamento è contabilizzato tra le

passività nei bilanci di FSM.

Deloitte ha simulato gli effetti di una possibile fusione / liquidazione di

I.San, elidendo i reciproci rapporti di debito e credito e procedendo alla

svalutazione del residuo valore di avviamento non ammortizzato, giungendo

alla conclusione di un teorico surplus a favore di FSM, di entità tuttavia

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 160

trascurabile (stimato in euro 0,11 mln), che si ritiene prudenziale non

valorizzare.

Quanto, invece, al valore delle altre partecipazioni, Deloitte ha esaminato

le situazioni patrimoniali delle partecipate al 31/12/2014, riscontrando per

due casi69

differenziali negativi per complessivi euro 55 migliaia. Si precisa

che tale differenza, comunque non significativa, è stata determinata sulla

base di situazioni contabili delle partecipate riferite a data successiva alla

data di riferimento.

5.2.4 Rimanenze di magazzino

Le rimanenze di magazzino sono valorizzate come da seguente tabella:

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

RIMANENZE FINALI MEDICINALI 1.416.112,22

RIMANENZE FINALI MATERIALE SANITARIO 1.115.109,10

RIMANENZE FINALI MATERIALE LAB. E AMB. 443.786,90

RIMANENZE FINALI CANCELLERIA E STAMPATI 244.943,24

RIMANENZE FINALI DETERSIVI E MAT VARIO PULIZIA 15.057,42

RIMANENZE FINALI COMBUSTIBILI 7.020,10

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.242.028,98

La valorizzazione del magazzino, costituito prevalentemente da medicinali e

materiale sanitario (78%), avviene applicando il criterio FIFO; nel piano è

stato mantenuto il valore contabile, in relazione alla prevista prosecuzione

dell’attività aziendale. PWC ha svolto verifiche a campione su n. 5 codici di

69

Auxilium Vitae Volterra e Consorzio Pavese Studi Universitari.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 161

prodotto, senza rilevare eccezioni. L’Attestatore non ha evidenziato

criticità sulla voce.

Deloitte ha analizzato la variazione della voce rispetto al dato al 31/12/2013,

non riscontrando variazioni significative.

Ha, altresì, preso in esame tre relazioni relative alle risultanze degli inventari

fisici di fine anno effettuati presso i magazzini dislocati in tre istituti. Da tale

analisi è emerso che “le differenze inventariali riscontrate risultano di

valore esiguo e sono state recepite nel sistema di gestione delle scorte”70

.

Deloitte ha, altresì, acquisito informazioni circa le procedure interne di

conta fisica e verifica dei prodotti prossimi alla scadenza.

Per quanto riguarda la valorizzazione delle scorte, Deloitte ha riscontrato,

sulla base dell’analisi di un tabulato riportante l’indicazione della scadenza

dei prodotti presenti a stock, la presenza di farmaci scaduti a magazzino per

euro 36 migliaia71

ed ha conseguentemente segnalato una corrispondente

rettifica al valore del magazzino. Tale anomalia appare, in ogni caso, di

entità trascurabile.

5.2.5 Crediti verso clienti e imprese controllate

I crediti verso clienti ammontano ad euro 77,89 mln. La voce rappresenta il

valore dei crediti commerciali per fatture emesse e da emettere, al netto

70

Fonte: relazione Deloitte, pag. 20. 71

Il tabulato ha data successiva al 31/10/2014, essendo stato elaborato a metà dicembre.

Tuttavia, Deloitte in considerazione della prossimità della data a quella di riferimento,

ritiene prudenzialmente di considerare un effetto analogo al 31/10/2014.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 162

delle note di credito di competenza e di un fondo rischi calcolato per tenere

conto di eventuali difficoltà di incasso dei crediti medesimi.

Dal momento che il fondo svalutazione crediti si riferisce anche a crediti

classificati in altre voci (“crediti verso altri”), Deloitte ha proceduto ad una

riclassificazione dei crediti, che ha determinato una diversa composizione

dell’attivo, rispetto ai dati di FSM, senza peraltro con ciò comportare

alcuna variazione della consistenza patrimoniale.

Il dato contabile viene, dunque, rideterminato in euro 82,76 mln, come da

seguente tabella.

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

CLIENTI 44.717.017

CLIENTI IN CONTENZIOSO 1.313.302

CLIENTI 46.030.319

FATTURE DA EMETTERE 49.948.192

FATTURE DA EMETTERE 49.948.192

NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (5.916.963)

NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (5.916.963)

FONDO RISCHI SU CREDITI (2.840.949)

FONDO RISCHI SU CREDITI TASSATO (9.332.034)

1) Verso clienti 77.888.564

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

CRED VS ISAN COMPETENZE DIFF PERSONALE 674.182

2) Verso imprese controllate 674.182

I crediti commerciali della Fondazione possono essere ricondotti alle

seguenti principali tipologie di prestazioni:

- prestazioni ambulatoriali;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 163

- DRG (prestazioni in regime di ricovero) – più comunemente

chiamate “degenze”;

- rimborsi per farmaci File F: farmaci oggetto di rimborso integrale

sulla base dell’effettivo utilizzo;

- maggiorazioni tariffarie per gli istituti di ricovero in Regione

Lombardia;

- funzioni “non tariffate”;

- contributi per ricerca corrente;

- prestazioni erogate a pazienti stranieri.

Una parte significativa dei crediti risulta ceduta pro-solvendo a società di

factoring (euro 10,9 mln) e all’INPS (euro 17,3 mln). Si precisa che FSM

rileva la riduzione dei crediti verso i clienti nel momento in cui questi ultimi

procedono al pagamento delle fatture cedute alle società di factoring o

all’INPS.

Deloitte ha così ricostruito il meccanismo di fatturazione:

“Ogni istituto facente parte della Fondazione emette nel corso

dell’esercizio, all’ASL di riferimento, fatture di acconto per il rimborso

delle prestazioni effettuate nell’esercizio (c.d. produzione) e a fine anno una

fattura a saldo.

Ogni ASL annualmente, in base alle tipologie di prestazione, fissa degli

importi massimi di rimborso (c.d. budget) per ogni singolo istituto. Le

prestazioni effettuate che superano tale importo non sono oggetto di

rimborso.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 164

A fine esercizio fiscale o in occasione delle chiusure infrannuali la

Fondazione provvede ad effettuare gli stanziamenti a fatture e note credito

da emettere determinate come differenza tra la produzione (o il tetto

massimo concesso dalle ASL se la produzione supera tale limite) e gli

importi fatturati nel corso dell’esercizio”.72

L’attività di Deloitte è consistita nell’esame e nella riperformance73

delle

verifiche svolte da PWC e dall’Attestatore, ed in particolare:

- l’ottenimento dei contratti stipulati con le diverse ASL e analisi delle

quote di risorse assegnate dalle stesse alla Fondazione (tetti/Budget) in

riferimento alle sole prestazioni erogate nei confronti dei pazienti

residenti nella regione di riferimento o in altre regioni italiane;

- il confronto dei tetti definiti contrattualmente con le effettive

prestazioni erogate nel periodo fino al 31/10/2014 risultanti dai sistemi

informativi di Fondazione (SIO). È stato verificato che la FSM abbia

rilevato in contabilità ricavi non superiori ai Budget definiti

contrattualmente e che abbia provveduto a stanziare come

contropartita fatture da emettere o note credito da emettere come

differenza tra gli acconti già fatturati e l’importo massimo fatturabile

(definito come il minimo tra il Budget e la produzione effettiva);

72

Fonte: Relazione Deloitte, pag. 23. 73

Simulazione effettuata per verificare l’effettiva applicazione dei controlli.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 165

- le analisi delle risultanze delle verifiche effettuate da parte dei Nuclei

Operativi (NOC) delle singole ASL e verifica del loro recepimento in

contabilità.

L’analisi ha portato alla luce alcune eccezioni, complessivamente di entità

contenuta rispetto all’ammontare complessivo dei crediti, di seguito

specificate.

1) Con decreto del 01/08/2014, la Giunta Regionale della Lombardia ha

previsto che, a decorrere dall’01/01/2014, le prestazioni di ricovero

erogate a favore di cittadini residenti in altre regioni fossero

valorizzate a tariffe regionali lombarde. Poiché la percentuale di

abbattimento stimata da FSM per il 2014 era pari al 3,5%, FSM ha

stanziato, in occasione della redazione del bilancio al 31/12/2014, una

nota di credito di euro 0,72 mln, che, riparametrata sui 10/12 di anno,

fa emergere una rettifica in diminuzione al 31/10/2014 di euro 0,60

mln.

2) Alla data di riferimento erano ancora presenti stanziamenti di fatture

da ricevere relativi al centro di Telese Terme, in attesa della

conclusione di alcune verifiche condotte dalla competente ASL di

Benevento, dalle quali emergono contestazioni a carico di FSM, solo

parzialmente recepite in contabilità. Deloitte propone l’ulteriore

rettifica in diminuzione, a titolo prudenziale, di euro 31 migliaia.

3) Sulla base delle informazioni ottenute, è emerso che in relazione ai

ricavi per la somministrazione diretta di farmaci “File F” avvenuta

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 166

negli istituti della Regione Lombardia, quest’ultima ha stabilito un

tetto di sistema in relazione all’ammontare massimo di finanziamento

di detti farmaci. Poiché FSM ha stimato per il 2014 una percentuale di

abbattimento pari al 3,42%, ha stanziato, in occasione della redazione

del bilancio al 31/12/2014, una nota di credito di euro 0,18 mln, che,

riparametrata sui 10/12 di anno, determina una rettifica in

diminuzione di euro 0,15 mln.

4) Le funzioni non tariffate sono finanziamenti ricevuti da Regione

Lombardia a fronte di specifiche attività o prestazioni sanitarie erogate

dalle strutture sanitarie che vengono assegnate con DGR dalla Regione

Lombardia. Relativamente all’anno 2013, FSM ha registrato fatture da

emettere per complessivi euro 1,19 mln. Tuttavia, con decreto n. 6271

emesso nel luglio 201574

, la Regione Lombardia ha rideterminato gli

importi afferenti alla funzione di complessità riabilitativa per quanto

attiene alle funzioni 2013 per complessivi euro 771 migliaia. Occorre,

quindi, svalutare il credito per fatture da emettere per euro 0,42

mln, come in effetti fatto da FSM in occasione dell’elaborazione della

situazione al 30/06/2015.

5) D’altro canto, sempre per effetto delle previsioni di cui al citato

decreto n. 6271/2015, è emersa una sottostima del credito per fatture

da emettere per il 2014 pari ad euro 0,21 mln. Detta rettifica ad

74

Evento logicamente non prevedibile ai fini dell’elaborazione della situazione al

31/10/2014.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 167

incremento dei crediti per fatture da emettere è stata anch’essa recepita

in occasione della elaborazione della situazione contabile al

30/06/2015.

Non sono emerse eccezioni dalla verifica dei crediti per maggiorazioni

tariffarie, dei crediti per ricerca corrente e dei crediti per prestazioni erogate

a favore di pazienti stranieri.

Per quanto riguarda le analisi condotte sul fondo svalutazione crediti75

,

Deloitte ha analizzato la composizione del fondo, le movimentazioni e gli

utilizzi nell’esercizio e lo scadenziario clienti, concludendo come segue:

“Dai colloqui intrattenuti con il Management e dall’analisi documentale

relativa alle principali posizioni overdue [scadute, n.d.r.] è emerso che i

crediti scaduti da oltre un anno a fronte dei quali non era stato appostato

uno specifico accantonamento, risultano ad oggi incassati od

opportunamente rettificati da stanziamenti per note credito da emettere.

Si segnala infine che a copertura dei rischi di inesigibilità non

specificatamente individuati la Società ha stanziato in bilancio un fondo

svalutazione generico pari a circa € 1,6 milioni”76

.

Complessivamente, le rettifiche apportate alla posta “crediti verso clienti”

determinano una variazione in diminuzione per euro 0,98 mln, di poco

superiore all’1% del totale dei crediti. Come sopra precisato, le suddette

rettifiche sono state, peraltro, interamente recepite nella contabilità di

75

Come anticipato in apertura di paragrafo, si fa qui riferimento alla sola parte

effettivamente afferente i crediti verso clienti.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 168

FSM, fatta eccezione per euro 31 migliaia (crediti in contestazione da parte

dell’ASL di Benevento).

5.2.6 Altre attività

Le altre attività sono costituite da crediti verso altri (euro 14,01 mln), ratei

e risconti attivi (euro 1 mln) e disponibilità liquide (euro 2,06 mln).

Come indicato nel precedente paragrafo, Deloitte ha riclassificato in

diminuzione, tra i crediti verso altri, una parte del fondo svalutazione crediti,

interamente (ed erroneamente) imputato da FSM in diminuzione della voce

crediti verso clienti, come da tabella che segue. Il saldo della tabella

differisce dalla somma degli “altri attivi” indicati nella proposta

concordataria, in virtù di quanto detto poc’anzi ed in quanto non include le

disponibilità liquide (non oggetto di analisi da parte di Deloitte).

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

CRED IRES X IRAP LAV DIP E ASS 07 11 DL 201 2011 2.336.580,00

ACCONTO IRAP 1.313.744,56

CREDITO V ERARIO PER MAGGIOR IRES 438.251,69

CREDITO DL 66 2014 ART 1 (BONUS 80 EUR) 115.622,01

CREDITI V COMUNI PER RIMBORSI ICI IMU TASI 80.228,66

RITENUTE D'ACCONTO SU INT ATTIVI BANCARI 1.777,02

CREDITO IRPEF MODELLO 730 -24.015,78

Crediti tributari 4.262.188

CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE 3.459.552,60

Imposte anticipate 3.459.553

Verso altri 6.244.866

RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.001.720

Totale altre attività 14.968.326,79

76

Fonte: relazione Deloitte, pag. 34.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 169

I crediti tributari si riferiscono prevalentemente al credito IRES per IRAP

inerente il costo del personale originariamente non dedotta, gli acconti IRAP

e al credito IRES residuo risultante dal Modello Unico 2014.

I crediti per imposte anticipate sono originati principalmente da perdite

fiscali pregresse, da appostazioni di fondi rischi tassati e da interessi passivi

temporaneamente indeducibili.

Secondo Deloitte, “dall’analisi dei prospetti di determinazione delle

imposte al 31 ottobre 2014 è emerso che il credito risultante dai calcoli

effettuati dal consulente fiscale della Fondazione è pari a € 5.971 migliaia.

La Fondazione ha ritenuto di iscrivere in bilancio un credito inferiore

rispetto ai prospetti di calcolo in ottica prudenziale e di recuperabilità di

tale credito (…). Tali crediti sono stati giudicati congrui e recuperabili

dall’Attestatore. Alla data del nostro lavoro non risultano nuovi elementi

che evidenzino potenziali rischi di inesigibilità”77

.

Gli altri crediti sono per la maggior parte (euro 4,20 mln su euro 6,25 mln)

costituiti da crediti in contenzioso78

, già controbilanciati da un fondo

svalutazione crediti di pari importo, e quindi di fatto non valorizzati.

Le altre voci significative afferiscono saldi fornitori in dare (euro 0,6 mln),

prevalentemente relativi ad anticipi a professionisti per i quali FSM non ha

ancora ricevuto la relativa fattura, al credito per acconto INAIL 2014 (euro

0,62 mln) e ad un anticipo erogato ad un dirigente per l’acquisto di un

77

Fonte: relazione Deloitte, pag. 37.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 170

immobile (euro 0,61 mln), integralmente rimborsato nel mese di marzo

2015.

Dalla documentazione analizzata, non sono emerse eccezioni.

I ratei e risconti attivi sono di natura molto eterogenea (gli importi più

significativi si riferiscono ad assicurazioni e canoni di assistenza

informatica).

Deloitte ha proceduto a visionare e riperformare le verifiche documentali

effettuate da PWC, selezionando a campione alcune transazioni la cui

competenza risulta “a cavallo” del 31 ottobre 2014, ottenendo le fatture

sottostanti e ricalcolando la quota di costo da riscontare negli esercizi

successivi. Non sono emerse eccezioni.

Le disponibilità liquide al 31/10/2014, pari ad euro 2,06 mln, coincidono

con la somma dei conti correnti attivi di FSM e delle disponibilità di cassa

presenti nei vari centri dislocati in tutta Italia, come già verificato dal team

commissariale nella fase di concordato con riserva79

. Non era, quindi,

necessario effettuare ulteriori approfondimenti sulla voce.

* * *

78

Si tratta dei crediti verso ASL Vercelli (Euro 3.048 migliaia), Uniben (Euro 883 migliaia)

e ASL Bergamo (Euro 261 migliaia). 79

Il team commissariale aveva, peraltro, fatto presente, in sede di emissione dei pareri sulle

informative periodiche, che vi era un conto corrente attivo, intrattenuto presso la BNL, su

cui le somme depositate (significative, pari ad Euro 1.727 migliaia) erano da considerarsi

di fatto indisponibili essendo le stesse vincolate da una garanzia fideiussoria.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 171

5.3. Riepilogo dell’analisi sull’attivo

Alla luce di quanto illustrato nel precedente paragrafo, le rettifiche da

apportare determinano una diminuzione dell’attivo contabile al 31/10/2014

di euro 3,08 mln.

Peraltro, in merito alle rettifiche di cui sopra Deloitte rileva80

: “preme

tuttavia precisare che la maggior parte delle rettifiche individuate (ed in

particolare le rettifiche più significative anche in termini quantitativi) sono

relative ad eventi successivi (e/o informazioni che si sono rese disponibili

solo successivamente) alla predisposizione della situazione patrimoniale al

31 ottobre 2014 e che sono state recepite dalla stessa Fondazione in sede di

predisposizione delle successive situazioni patrimoniali (al 31 dicembre

2014 ed al 30 giugno 2015)”.

Complessivamente, si può concludere che gli elementi di criticità relativi

all’attivo concordatario al 31/10/2014 siano da ritenersi scarsamente

significativi, in quanto:

- le rettifiche in diminuzione individuate determinano una variazione

complessiva inferiore all’1% del totale delle componenti attive;

- la rettifica quantitativamente più rilevante è quella relativa alla

svalutazione dell’immobile di Milano, Via Dardanoni (Euro 1,94

mln). Tuttavia l’immobile è destinato al conferimento in Newco e non

ne è prevista la cessione, quindi non darà luogo ad un realizzo

monetario. Inoltre, il patrimonio immobiliare costituisce l’unico attivo

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 172

per il quale la valorizzazione da piano risulta superiore a quella

contabile, essendo fondata su perizie di stima indipendenti;

- il mantenimento in capo a FSM o a Newco di gran parte degli attivi,

destinati all’utilizzo in continuità aziendale, determina la non diretta

correlazione del valore contabile al 31/10/2014 ai flussi finanziari

derivanti dalla prosecuzione dell’attività.

* * *

5.4. Commento ai conti d’ordine

I conti d’ordine sono evidenziati nella seguente tabella:

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

BENI IN AFFITTO DA AZIENDA 8.519.765

AZIENDA PER BENI IN AFFITTO (8.519.765)

1) Sistema improprio dei beni altrui presso di n 8.519.765

FIDEJUSSIONI RICEVUTE DA TERZI 12.339.402

BENI IN AFFITTO DA AZIENDA 6.026.756

FIDEJUSSIONI CONCESSE A TERZI (6.026.756)

CREDITORI PER FIDEJUSSIONI (12.339.402)

2) Sistema improprio degli impegni 18.366.158

DEBITORI PER IPOTECHE 62.399.994

IPOTECHE CONCESSE A TERZI (62.399.994)

3) Sistema improprio dei rischi 62.399.994

CONTI D'ORDINE 89.285.918

Deloitte ha provveduto a ricostruire il dettaglio delle suddette poste; di

seguito se ne fornisce un breve commento.

Garanzie prestate

Le garanzie prestate ammontano ad euro 68,43 mln. Si tratta

prevalentemente di ipoteche su immobili (euro 62,40 mln) e di fidejussioni

rilasciate a terzi per progetti di ricerca e borse di studio (euro 6,03 mln).

80

Fonte: relazione Deloitte, pag. 44.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 173

Le ipoteche insistono sugli immobili di:

i) Milano via Camaldoli, a favore dell’istituto di credito Monte dei

Paschi di Siena;

ii) Castel Goffredo e Veruno a favore di Intesa San Paolo;

iii) Milano via Dardanoni, Montescano e Lumezzane a favore di Banca

Popolare Commercio e Industria;

iv) Pavia via Boezio, via Milano via Clefi e Milano via Camaldoli a

favore dell’istituto di credito Banca Popolare di Sondrio;

v) Torino a favore di Banca Popolare di Milano;

vi) Tradate e Ginosa a favore di Banca Prossima.

Garanzie ricevute

Le garanzie ricevute ammontano ad euro 12,34 mln. Si tratta di fidejussioni

ricevute a seguito di contratti di appalto per attività di miglioramento ed

ammodernamento delle strutture.

Beni di terzi in affitto

I beni di terzi in affitto ammontano ad euro 8,52 mln e risultano invariati

rispetto al 31 dicembre 2013. Si tratta di beni (avviamento) di proprietà della

controllata I.San in liquidazione.

Il team commissariale non rileva criticità in merito ai conti d’ordine.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 174

Capitolo VI

Il passivo concordatario indicato dalla debitrice

6.1. Passivo concordatario predisposto dalla debitrice

Gli scriventi Commissari di seguito espongono la composizione del passivo

concordatario (di seguito anche solo “passivo”) predisposto da FSM al

31/10/2014 a confronto con la situazione contabile predisposta dalla stessa

debitrice con riferimento alla medesima data, con evidenza, per ciascuna

voce del passivo, della classe attribuita dalla debitrice.

Si rimanda al successivo Capitolo XII “Il passivo concordatario

determinato dai Commissari e i creditori ammessi al voto” per quanto

attiene l’analisi del passivo concordatario rettificato dai Commissari.

6.1.1 Fondi rischi ed oneri

Nella situazione contabile e nel passivo concordatario al 31/10/2014 il saldo

dei Fondi rischi ed oneri ammonta, rispettivamente, ad euro 28.449.595 ed

euro 272.549.028.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 175

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

Passivo

concordatario al

31/10/2014

Dettaglio dei creditori

Passivo

concordatario al

31/10/2014 con

dettaglio

Classe di prelazione per FSM

FONDO IMPOSTE DIFFERITE 3.459.553 3.459.553 ERARIO 3.459.553 Privilegio in continuità

2) Fondi per imposte, anche differite 3.459.553 3.459.553 3.459.553

FONDO AMM TO BENI AFFITTO

AZIENDA 4.767.351 4.767.351 I-SAN 4.767.351 Privilegio in continuità

DEBITI DIVERSI PER CONFISCA 1.000.000 1.000.000Procura di Milano per

Patteggiamento1.000.000 III_classe_Creditori strategici

Regione Lombardia 230.833.000 I classe_Regione Lombardia

Crediti contestati 22.164.918 II classe_Contenziosi vari

Contenzioso con PPRI 4.221.313 IX classe_Contenzioso PPRI

Tavolo tecnico ASL Pavia 2.847.962 III_classe_Creditori strategici

ERARIO 2.127.408 Privilegio in continuità

Contenziosi con professionisti 600.000 Privilegio in continuità

Contenzioso con dipendenti 500.605 Privilegio in continuità

Altri contenziosi 26.918 Privilegio in continuità

3) Altri 24.990.042 269.089.475 269.089.475

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 28.449.595 272.549.028 272.549.028

FONDO RISCHI DIVERSI 19.222.691 263.322.124

Nel passivo concordatario la posta in commento è costituita da:

- euro 3.459.553 - Fondo imposte differite; accoglie le passività per

imposte differite determinate da FSM in relazione alle differenze

temporanee imponibili;

- euro 4.767.351 - Fondo rischio obsolescenza su ramo azienda in

affitto; rappresenta il minor valore contabile dei beni costituenti

l’azienda, che FSM ha in affitto dalla società controllata I-SAN,

rispetto al valore contabile dei beni medesimi alla data di stipula del

contratto di affitto;

- euro 1.000.000 - Debiti per confisca; corrisponde alla pena

pecuniaria comminata a FSM a seguito della definizione del

procedimento penale n. 33847/2011 R.G.N.R, con il quale FSM è stata

chiamata a rispondere per non aver adeguatamente vigilato sul

modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 176

- euro 263.322.124 a copertura dei seguenti rischi:

- euro 230.833.000 - Regione Lombardia (euro 8,76 milioni

nella situazione contabile); l’importo in commento è pari al

petitum della pretesa risarcitoria avanzata dalla Regione nei

confronti di FSM quale responsabile civile nel procedimento

penale pendente nei confronti dell’ex Direttore Generale di

FSM. Gli scriventi Commissari rinviano al par.10.1.1 “Il

contenzioso con la Regione Lombardia e “le ricadute” sulla

soluzione concordataria” per un approfondimento in merito;

- euro 22.164.918 - Crediti Contestati (euro 4,37 milioni nella

situazione contabile); l’importo in commento corrisponde alle

pretese risarcitorie avanzate dai creditori nell’ambito dei diversi

contenziosi dagli stessi azionati. La voce in commento

comprende crediti di natura contestati, tra i quali figurano le

contestazioni promosse da alcuni pazienti di FSM per sinistri da

“malpractice” medica. Gli scriventi Commissari hanno

incaricato la società Brain Srl di analizzare le diverse posizioni

riferite a denunce, esposti, richieste di risarcimento danni da

presunta responsabilità medico-sanitaria e dell’Ente. Per un

approfondimento si rinvia al par.10.1.8 “La questione della

solidarietà passiva per i debiti relativi all’azienda conferita e la

verifica sull’adeguatezza dei fondi rischi accantonati a

copertura delle passività potenziali”.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 177

- euro 2.847.962 - Tavolo tecnico ASL Pavia (euro 2,85 milioni

nella situazione contabile); l’importo in commento corrisponde

al contenzioso con l’ASL di Pavia, che ha citato in giudizio

FSM per il superamento del numero di posti letto utilizzabili nel

periodo compreso tra il 2009 ed il 2012;

- euro 2.127.408 - Fondo rischi tributari (euro 2,13 milioni

nella situazione contabile); corrisponde al rischio tributario

connesso agli avvisi di accertamento, relativi alle annualità

2004-2008 e 2010-2011.

L’importo in commento è stato accantonato sulla base delle

indicazioni che FSM ha ricevuto dallo studio legale incaricato di

seguire i contenziosi medesimi; in merito, si evidenzia che

l’attestatore, nel proprio elaborato81

, dopo aver analizzato lo

stato dei contenziosi, nonché la congruità del fondo stanziato a

copertura del rischio di soccombenza, ha concluso che “(…) a

fronte del rischio complessivo (…) pari a circa euro 4,6 milioni

(per maggiori imposte, sanzioni e interessi stimati al 31

dicembre 2014), la Fondazione ha effettuato un accantonamento

pari a euro 2.127 mila, sulla scorta delle motivazioni riportate

dallo studio legale incaricato da FSM. Il legale esterno, pur in

presenza dell’esito parzialmente negativo avuto con riguardo

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 178

alla trattazione dei contenziosi per le annualità 2004-2008,

ribadisce che – con riferimento al rilievo “Belforte” (del valore

di circa euro 2,15 milioni per imposte e sanzioni) la

contestazione di abuso del diritto formulata dall’Agenzia delle

Entrate pare priva di fondamento; pertanto il legale si dice

confidente circa la possibilità che i giudici di secondo grado

possano riformare la sentenza della CTP di Milano e annullare

le riprese a tassazione ai fini IVA, IRES e IRAP”;

- euro 600.000 - Contenziosi con professionisti (euro 0,6 milioni

nella situazione contabile);

- euro 500.000 - Contenziosi con dipendenti (euro 0,5 milioni

nella situazione contabile);

- euro 26.918 - Altri contenziosi (euro 0,003 milioni nella

situazione contabile).

6.1.2 Trattamento di fine rapporto

I dati relativi alla posta esposti nella situazione contabile e nel passivo

concordatario al 31/10/2014, ammontano, rispettivamente, ad euro

52.072.826 ed euro 52.657.826.

81

Vedasi Dott. Alberto Guiotto, “Relazione di attestazione ex artt. 161 e 186-bis l.fall.”

predisposta in riferimento alla “Seconda memoria integrativa contenente una modifica

della proposta di concordato”, pagg. da 32-34.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 179

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

Passivo

concordatario al

31/10/2014

Dettaglio dei creditori

Passivo

concordatario al

31/10/2014 con

dettaglio

Classe di prelazione per FSM

FONDO TRATTAMENTO FINE

RAPPORTO 109.799.016 110.384.016 TFR 110.384.016 Privilegio in continuità

CREDITI V ASSICURAZIONI

GENERALI (969.325) (969.325) Ass. Generali per TFR (969.325) Privilegio in continuità

CREDITI V INPS TESORERIA TFR (56.756.865) (56.756.865) INPS per TFR (56.756.865) Privilegio in continuità

C) TRATTAMENTO DI FINE

RAPPORTO DI LAVORO SUBORD 52.072.826 52.657.826 52.657.826

Nel passivo concordatario la posta in commento è costituita da:

- euro 110.381.016 - Trattamento di fine rapporto (TFR) dovuto ai

dipendenti in forza alla data del 31/10/2014, al netto di quanto già

versato al Fondo Tesoreria INPS ( euro 56,76 mln).

Si precisa, che l’importo del TFR indicato nella prima riga della

tabella sopra riportata differisce di euro 585.000 rispetto all’importo

riportato nella situazione contabile. La differenza corrisponde alla

quota di TFR maturato sugli oneri accessori (ferie) dei dipendenti al

31/10/2014;

- euro 1.157.118 - Trattamento di fine mandato dovuto all’ex

Presidente del Consiglio di Amministrazione. Una parte dell’importo

in commento (euro 969.325) è controbilanciata dal credito che FSM

vanta nei confronti della assicurazione Generali, relativo ad una

polizza assicurativa collettiva contratta nel 1991 in favore dello stesso

ex Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli scriventi Commissari si sono avvalsi del Consulente del Lavoro Rag.

Daniela Arosio (di seguito anche solo “Rag. Arosio” o “CdL”), con studio

in Lissone (MB), per l’analisi di tutte le problematiche inerenti i rapporti di

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 180

lavoro dipendente ed assimilati, come già riportato al par.4.2.2 “Ulteriori

attività di verifica”.

In merito alla voce in commento, il CdL ha verificato l’ammontare del TFR

dovuto ai lavoratori al 31/10/2014 e, con riferimento ad un selezionato

campione di dipendenti di FSM, ha verificato la metodologia di calcolo

adottata dalla Fondazione.

A seguito di tali controlli il CdL ha concluso che il fondo TFR al

31/10/2014 è congruo e correttamente quantificato nel passivo

concordatario82

di FSM.

Si evidenzia, infine, che la voce in commento avrebbe dovuto includere

euro 480.291, ovvero la quota di TFR maturata sulla tredicesima mensilità,

che nel passivo concordatario di FSM è stata erroneamente iscritta tra i

debiti verso personale.

6.1.3 Debiti verso le banche

Nella situazione contabile e nel passivo concordatario al 31/10/2014 il saldo

dei Debiti verso le Banche ammonta, rispettivamente, ad euro 133.233.505

ed euro 130.948.168.

82

Vedasi “Relazione tecnico contabile consulente del lavoro” predisposta dal Rag. Daniela

Arosio, pagg. 22-24.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 181

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

Passivo

concordatario al

31/10/2014

Dettaglio dei creditori

Passivo

concordatario al

31/10/2014 con

dettaglio

Classe di prelazione per FSM

BANCA POPOLARE COMMERCIO E

INDUSTRIA C 24406 17.024.676 17.024.676 UBI 17.024.676

VII classe_Creditori chirografari

consolidati e conferiti in NewCo

B N L C C 280563 "NETTING" 10.025.004 10.135.937 BNL 10.135.937VII classe_Creditori chirografari

consolidati e conferiti in NewCo

BNL PARIBAS C C280053 10.000.000 10.000.000 BNL 10.000.000VII classe_Creditori chirografari

consolidati e conferiti in NewCo

BANCA MONTE PASCHI SIENA C C

1068446 4.699.150 4.699.150 Banca MPS 4.699.150

VII classe_Creditori chirografari

consolidati e conferiti in NewCo

BANCA POPOLARE DI MILANO C C

20958 2.991.255 2.991.255 Banca Popolare di Milano 2.991.255

VII classe_Creditori chirografari

consolidati e conferiti in NewCo

BANCA POPOLARE COMMERCIO E

INDUSTRIA C C 50339 2.618.915 2.618.915 UBI 2.618.915

VII classe_Creditori chirografari

consolidati e conferiti in NewCo

BANCA DELLA CAMPANIA SPA C C

1411977 "TECNICO" 2.000.000 607.000 BPER 607.000

VII classe_Creditori chirografari

consolidati e conferiti in NewCo

BANCA POPOLARE DI SONDRIO C C

2680 92 979.659 1.049.934 Banca Popolare di Sondrio 1.049.934

VII classe_Creditori chirografari

consolidati e conferiti in NewCo

BANCO POPOLARE C C 000000009679 951.211 383.056 Banco Popolare 383.056VII classe_Creditori chirografari

consolidati e conferiti in NewCo

INTESA SANPAOLO C C 9605 325.812 495.312 Intesa Sanpaolo 495.312VII classe_Creditori chirografari

consolidati e conferiti in NewCo

BANCA C/C 51.615.682 50.005.235 50.005.235

BANCO POPOLARE C ANT 9610 962.590 23.149 Banco Popolare 23.149VII classe_Creditori chirografari

consolidati e conferiti in NewCo

BANCA POP S ANGELO C ANT

30179 298.993 298.993 Banco Popolare Sant'Angelo 298.993

VII classe_Creditori chirografari

consolidati e conferiti in NewCo

BANCHE C ANTICIPI 1.261.583 322.143 322.143

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 182

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

Passivo

concordatario al

31/10/2014

Dettaglio dei creditori

Passivo

concordatario al

31/10/2014 con

dettaglio

Classe di prelazione per FSM

MUTUO B CA POP COMM E

INDUSTRIA N 186886 19.518.168 19.518.168 BPCI 19.518.168

V classe_Creditori ipotecari

accollati al Fondo

MUTUO BANCA REGIONALE

EUROPEA 15.493.707 15.493.707 BPCI 15.493.707

VII classe_Creditori chirografari

consolidati e conferiti in NewCo

MUTUO B CA POP COMM E

INDUSTRIA N 190753 BPCI 8.400.000

VI classe_Creditori ipotecari su

immobili conferiti a NewCo

MUTUO B CA POP COMM E

INDUSTRIA N 190753 BPCI 1.931.548

VII classe_Creditori chirografari

consolidati e conferiti in NewCo

MUTUO B CA POP SONDRIO N

1124499 9.564.547 9.564.547 Banca Popolare di Sondrio 9.564.547

V classe_Creditori ipotecari

accollati al Fondo

FINANZIAMENTO BANCA MPS (EX

BELFORTE) 8.425.173 8.425.173 Banca MPS 8.425.173

V classe_Creditori ipotecari

accollati al Fondo

MUTUO B CA POP SONDRIO N

1102755 6.044.658 6.044.658 Banca Popolare di Sondrio 6.044.658

V classe_Creditori ipotecari

accollati al Fondo

MUTUO INTESA SANPAOLO N

0367000989391 3.875.000 3.875.000 Intesa Sanpaolo 3.875.000

VI classe_Creditori ipotecari su

immobili conferiti a NewCo

MUTUO B CA POP MILANO N

4358930 2.047.196 2.047.196 Banca Popolare di Milano 2.047.196

V classe_Creditori ipotecari

accollati al Fondo

FINANZ MEDIOCREDITO MIUR

NEUROTROFINE 1.563.003 1.563.003 Mutui agevolati_MUIR 1.563.003 Privilegio da pagare entro 1 anno

MUTUO INTESA S PAOLO 61248194

(FERS 4389883,64) 1.375.923 1.375.923 Intesa Sanpaolo 1.375.923

VI classe_Creditori ipotecari su

immobili conferiti a NewCo

MUTUO INTESA S PAOLO 61289333

(FERS 2000000) 1.217.780 1.217.780 Intesa Sanpaolo 1.217.780

V classe_Creditori ipotecari

accollati al Fondo

FINANZIAMENTO MEDIOCREDITO

MIUR LESIONI DECUBITO 619.846 619.846 Mutui agevolati_MUIR 619.846 Privilegio da pagare entro 1 anno

FINANZ MEDIOCREDITO MIUR

TELERIABILITAZIONE 278.689 278.689 Mutui agevolati_MUIR 278.689 Privilegio da pagare entro 1 anno

DEBITI A MEDIO E LUNGO

TERMINE 80.355.239 80.355.239 80.355.239

Maturazione interessi e competenze al

31/10/20140 265.551

BANCHE_Interessi come da

allegato all'Accordo

paraconcordatario

265.551 Interessi_Banche

4) Debiti verso banche 133.232.505 130.948.168 130.948.168

10.331.548 10.331.548

Nel passivo concordatario la posta in commento è costituita da:

- euro 50.005.235 - Banca C/C (euro 51,62 milioni nella situazione

contabile); la voce, che comprende l’esposizione di conto corrente di

breve termine, nel passivo concordatario si è ridotta di euro 1.610.447

per effetto di compensazioni intervenute nel periodo successivo

all’apertura del concordato, nonché per escussioni di fideiussioni. Le

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 183

corrispondenti somme sono state, successivamente, re-immesse nella

disponibilità di FSM, mediante accredito sui conti correnti attivi;

- euro 322.143 - Banche conto anticipi (euro 1,26 mln nella situazione

contabile); la voce, che rappresenta gli anticipi ricevuti dalla banche,

nel passivo concordatario si è ridotta di euro 939.441 rispetto alla

situazione contabile per effetto di incassi ricevuti a valere su crediti

ceduti anteriormente al deposito della domanda di Concordato;

- euro 80.355.239 - Debito a medio lungo termine (euro 80,36 mln

nella situazione contabile); la voce accoglie il debito residuo in

relazione ai mutui passivi, finanziamenti di medio lungo e mutui

agevolati e nessuna variazione è intervenuta dopo l’apertura del

Concordato;

- euro 265.551 - Interessi e competenze al 31/10/2014 (euro 0 nella

situazione contabile); la voce accoglie la quantificazione delle

competenze e degli interessi maturi dai diversi Istituti di credito al

31/10/2014. Gli scriventi Commissari evidenziano che questo importo

non sembra essere stato considerato dalla Fondazione ai fini della

quantificazione del debito complessivo verso i medesimi Istituti.

6.1.4 Debiti verso altri finanziatori

Nella situazione contabile e nel passivo concordatario al 31/10/2014 il saldo

dei Debiti verso altri finanziatori ammonta, rispettivamente, ad euro

10.944.039 ed euro 1.600.363.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 184

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

Passivo

concordatario al

31/10/2014

Dettaglio dei creditori

Passivo

concordatario al

31/10/2014 con

dettaglio

Classe di prelazione per FSM

CREDITI (DEBITI) V FACTOR

IFITALIA (PRO SOLUTO) 4.041.331 1.051.705 Factor IFITALIA 1.051.705 VIII classe_Factoring Italia

DEBITI V FACTOR IFITALIA 2.335.103 548.658 Factor IFITALIA 548.658 VIII classe_Factoring Italia

DEBITI V FACTOR FACTORIT (B

POP SO) PRO SOLVENDO 4.567.605 0 Factor FACTORIT 0

Creditori finanziari non aderenti

all'accordo

5) Debiti verso altri finanziatori 10.944.039 1.600.363 1.600.363

Nel passivo concordatario la posta in commento accoglie il debito per

cessioni di crediti agli istituti di factor. La voce in commento si è ridotta

complessivamente di euro 9.343.676 rispetto alla situazione contabile per

effetto di incassi ricevuti a valere su crediti ceduti anteriormente al deposito

della domanda di Concordato.

6.1.5 Debiti verso fornitori

Nella situazione contabile e nel passivo concordatario al 31/10/2014 il saldo

dei Debiti verso fornitori ammonta, rispettivamente, ad euro 80.260.914

ed euro 80.142.566.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 185

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

Passivo

concordatario al

31/10/2014

Dettaglio dei creditori

Passivo

concordatario al

31/10/2014 con

dettaglio

Classe di prelazione per FSM

2.921.679 III_classe_Creditori strategici

5.742.214 Privilegio da pagare entro 1 anno

52.756.073IV_classe_Creditori

commerciali Chirografi

336.005 VIII classe_Factoring Italia

FORNITORI ESTERO 150.933 150.933 FORNITORI ESTERO 150.933IV_classe_Creditori

commerciali Chirografi

NOTE DI ACCREDITO DA

RICEVERE 1.732 1.732

NOTE DI ACCREDITO DA

RICEVERE 1.732

IV_classe_Creditori

commerciali Chirografi

Debiti verso fornitori 61.916.962 61.908.636 61.908.636

(6.511) III_classe_Creditori strategici

618.739 Privilegio da pagare entro 1 anno

3.473.252IV_classe_Creditori

commerciali Chirografi

70.540IV_classe_Creditori

commerciali Chirografi

1.800.430 III_classe_Creditori strategici

3.204.295 Privilegio da pagare entro 1 anno

9.183.169IV_classe_Creditori

commerciali Chirografi

37IV_classe_Creditori

commerciali Chirografi

Debiti per fatture da ricevere 18.343.952 18.343.952 18.343.952

(144.128) III_classe_Creditori strategici

(314.408) Privilegio da pagare entro 1 anno

(173.012)IV_classe_Creditori

commerciali Chirografi

FORNITORI ESTERO saldo dare 0 (1.578)FORNITORI ESTERO saldo

dare (1.578)

IV_classe_Creditori

commerciali Chirografi

Interessi maturati da ciascun creditore al

31/10/20140 523.104 Fornitori_Interessi 523.104 Interessi_Fornitori

7) Debiti verso fornitori 80.260.914 80.142.566 80.142.566

FORNITORI NAZIONALI FORNITORI NAZIONALI

FORNITORI NAZIONALI saldo dare FORNITORI NAZIONALI

saldo dare

61.764.297

4.156.021

14.187.932

0

Fatture da ricevere al 31/12/2013

Fatture da ricevere al 31/10/2014 14.187.932

(631.548)

Fatture da ricevere al

31/10/2014

61.755.971

4.156.021Fatture da ricevere al

31/12/2013

Nel passivo concordatario la posta in commento è costituita da:

- euro 61.908.636 Debiti verso fornitori (euro 61,92 milioni nella

situazione contabile); la voce accoglie i debiti commerciali nei

confronti dei fornitori di FSM;

- euro 18.343.952 Debiti per fatture da ricevere (euro 18,3 milioni

nella situazione contabile); la voce accoglie i debiti commerciali per

fatture di competenza al 31/10/2014. Si precisa che l’importo di euro

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 186

4.156.021 si riferisce all’importo residuo delle fatture da ricevere

accantonate da FSM nel bilancio al 31/12/2013. L’importo di euro

14.187.932, diversamente, si riferisce allo stanziamento delle fatture di

competenza al 31/10/2014.

- euro -631.548 - Fornitori Italia saldo dare (euro 0 nella situazione

contabile) ed euro -1.578 - Fornitori Estero saldo dare (euro 0 nella

situazione contabile); le voci in commento, che nella situazione

contabile sono state riclassificate tra gli altri crediti, accolgono

principalmente gli anticipi che FSM ha corrisposto ai professionisti

per prestazioni dagli stessi ricevute e in relazione alle quali

Fondazione non ha ricevuto al 31/10/2014 la fattura. Nel corso del

2015 tutte le posizioni analizzate risultano chiuse;

- euro 523.104 - Interessi al 31/10/2014 (euro 0 nella situazione

contabile); la voce accoglie la quantificazione degli interessi maturi da

ciascun creditori sino al 31/10/2014. Gli scriventi Commissari

evidenziano in merito che, come indicato nel “Ricorso per

l’ammissione di Fondazione Salvatore Maugeri alla procedura di

Concordato preventivo ex art. 160 ss e 186-bis l.fall”, a pagina 49, “la

Proposta concordataria non prevede il riconoscimento degli interessi

maturati dai creditori chirografari dalla data di insorgenza di ciascun

credito fino alla data del 31 ottobre 2014”.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 187

6.1.6 Debiti verso imprese controllate

Nella situazione contabile e nel passivo concordatario al 31/10/2014 il saldo

dei Debiti verso imprese controllate ammonta, rispettivamente, ad euro

297.000 ed euro 0.

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

Passivo

concordatario al

31/10/2014

Dettaglio dei creditori

Passivo

concordatario al

31/10/2014 con

dettaglio

Classe di prelazione per FSM

DEBITI COMMERCIALI V SOC

CONTROLLATE (RACCORDAT 297.900 0 I-SAN 0

9) Debiti verso imprese controllate 297.900 0 0

Nel passivo concordatario la posta in commento è stata azzerata. La

debitrice nel proprio Ricorso per l’ammissione alla procedura di Concordato

preventivo a pagina 54 riferisce che il “debito nei confronti della controllata

I-SAN (…) viene considerato interamente compensato con un maggior

credito vantato nei confronti della medesima controllata”.

6.1.7 Debiti tributari

Nella situazione contabile e nel passivo concordatario al 31/10/2014 il saldo

dei Debiti tributari ammonta, rispettivamente, ad euro 8.388.154 ed euro

7.074.410.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 188

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

Passivo

concordatario al

31/10/2014

Dettaglio dei creditori

Passivo

concordatario al

31/10/2014 con

dettaglio

Classe di prelazione per FSM

DEBITI PER IRAP (LOMBARDIA) 3.287.497 1.973.752 ERARIO 1.973.752 Privilegio da pagare entro 1 anno

IRPEF DIPENDENTI E ALTRI

PERCETTORI 2.507.145 2.507.145 ERARIO 2.507.145 Privilegio da pagare entro 1 anno

ATTI DI DEFINIZIONE PROCESSI

VERBALI DI CONSTATA 2.339.835 2.339.835 ERARIO 2.339.835 Privilegio da pagare entro 1 anno

IRPEF LAVORO AUTONOMO 160.837 160.837 ERARIO 160.837 Privilegio da pagare entro 1 anno

DEBITI PER IRES MODELLO UNICO 40.019 40.019 ERARIO 40.019 Privilegio da pagare entro 1 anno

IVA C ERARIO 31.361 31.361 ERARIO 31.361 Privilegio da pagare entro 1 anno

DEBITI PER IMU (IMPOSTA

MUNICIPALE UNICA) 14.773 14.773 ERARIO 14.773 Privilegio da pagare entro 1 anno

DEBITI PER BOLLO ASSOLTO IN

MODO VIRTUALE 4.599 4.599 ERARIO 4.599 Privilegio da pagare entro 1 anno

IRPEF SU RIVALUTAZIONE TFR 2.087 2.087 ERARIO 2.087 Privilegio da pagare entro 1 anno

12) Debiti tributari 8.388.154 7.074.410 7.074.410

Nel passivo concordatario la posta in commento è costituita da:

- euro 1.973.752 - Debiti per IRAP (euro 3,29 milioni nella situazione

contabile); la voce, che rappresenta il debito per IRAP al 31/10/2014,

si è ridotto di euro 1.313.745 rispetto alla situazione contabile poiché

l’importo del passivo concordatario è stato espresso dalla debitrice al

netto degli acconti versati. Gli scriventi precisano che la Fondazione,

in data 10/07/2015, ha chiesto al Tribunale di Pavia l’autorizzazione a

regolarizzare, mediante ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs n.

471/1997, l’omesso versamento degli acconti IRAP per l’anno 2014

dovuti e non corrisposti alle previste scadenze. La debitrice,

successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione, ha provveduto

ad effettuare il pagamento in parola. Il debito risulta pertanto estinto;

- euro 2.507.145 - IRPEF dipendenti (euro 2,5 milioni nella situazione

contabile); la voce accoglie il debito per IRPEF dipendenti sorto a

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 189

seguito del pagamento della mensilità di ottobre 2014 ai dipendenti,

prima dell’apertura della procedura di Concordato.

Come per il debito IRAP anche in relazione al debito per Ritenute

IRPEF, la Fondazione, in data 30/06/2015, ha chiesto al Tribunale di

Pavia l’autorizzazione a regolarizzare, mediante ravvedimento

operoso, l’omesso versamento delle Ritenute Irpef scaduto il

17/11/2014 dovute e non corrisposte alle previste scadenze. La

debitrice, successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione, ha

provveduto ad effettuare il pagamento in parola. Il debito risulta

pertanto estinto;

- euro 2.339.835 - Atti di definizione PVC (euro 2,34 milioni nella

situazione contabile); trattasi del debito erariale portato con la cartella

di pagamento n. 07920150012008124000, notificata a seguito della

decadenza dal beneficio dal pagamento rateale del debito

originariamente portato dal PVC del 24/10/2012. La Fondazione ha

impugnato la predetta cartella di pagamento avanti la CTP di Milano,

presso cui risulta ad oggi pendente il giudizio;

- euro 160.837 - IRPEF lavoro autonomo (euro 0,16 milioni nella

situazione contabile). In merito all’intervenuto versamento si rinvia a

quanto sopra indicato in relazione alle ritenute IRPEF lavoratori

dipendenti;

- euro 40.019 - Debito per IRES (euro 0,04 milioni nella situazione

contabile);

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 190

- euro 31.361 - IVA c/Erario (euro 0,03 milioni nella situazione

contabile). Si precisa, con riferimento all’omesso versamento del

debito IVA del mese di ottobre 2014 (portato con cartella di

pagamento n. 07920150014314019000), che la debitrice, in data

14/09/2015, ha chiesto al Tribunale di Pavia l’autorizzazione ad

estinguere le somme iscritte a ruolo. La debitrice, successivamente

all’ottenimento dell’autorizzazione, ha provveduto ad effettuare il

pagamento in parola. Il debito risulta pertanto estinto.

6.1.8 Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza

Sia nella situazione contabile che nel passivo concordatario al 31/10/2014 il

saldo dei Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza ammonta ad

euro 23.928.615.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 191

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

Passivo

concordatario al

31/10/2014

Dettaglio dei creditori

Passivo

concordatario al

31/10/2014 con

dettaglio

Classe di prelazione per FSM

DEBITI V INPS INAIL PER ISTANZE

ENTI PUBBLICI 17.295.713 17.295.713 Istanze Enti pubblici 17.295.713 Privilegio in continuità

INPS DIPENDENTI 3.040.701 3.040.701 INPS 3.040.701 Privilegio da pagare entro 1 anno

FONDO ACCANTONAMENTO

CONTRIBUTI 13 ̂MENSILITA' 1.810.817 1.810.817 INPS 1.810.817 Privilegio da pagare entro 1 anno

DEBITI V INPS PER ISTANZE

MINISTERO 738.776 738.776 INPS 738.776 Privilegio da pagare entro 1 anno

FONDO PREMIO INAIL 506.746 506.746 INAIL 506.746 Privilegio da pagare entro 1 anno

DEBITI V INPS TESORERIA TFR 440.182 440.182 INPS per TFR 440.182 Privilegio da pagare entro 1 anno

DEBITI V FONDI PREVIDENZA

COMPLEMENTARE 78.416 78.416

Fondi previdenza

complementare 78.416 Privilegio da pagare entro 1 anno

INPS CONTRIBUTI LAVORO

AUTONOMO 11.804 11.804 INPS 11.804 Privilegio da pagare entro 1 anno

FONDO PREMIO INAIL

COLLABORATORI 2.942 2.942 INAIL 2.942 Privilegio da pagare entro 1 anno

CASSA PREVILINE ASSISTENZA

SANITARIA INTEGRATIVA 1.910 1.910 Cassa Previline 1.910 Privilegio da pagare entro 1 anno

DEBITI V FONDI PREVIDENZA

COMPLEMENTARE VERS VOL 607 607

Fondi previdenza

complementare 607 Privilegio da pagare entro 1 anno

13) Debiti verso istituti di previdenza

e di sic 23.928.615 23.928.615 23.928.615

Di seguito si analizzano le voci più rilevanti che costituiscono la voce in

commento:

- euro 17.295.713 - Debiti verso INPS ed INAIL per istanze; la voce

include i debiti verso l’INPS/INAIL che FSM ha pagato83

mediante

cessioni pro-solvendo dei crediti vantati nei confronti delle ASL. Il

debito iscritto coincide, quindi, con l’importo dei crediti ceduti e non

ancora incassati alla data di apertura della procedura di concordato. Si

precisa, che le fatture cedute sono state tutte incassate a marzo 2015;

conseguentemente, il debito in parola è stato completamente azzerato

per effetto degli incassi ricevuti a valere su crediti ceduti all’INPS

anteriormente al deposito della domanda di Concordato;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 192

- euro 3.040.701 - INPS Dipendenti; la voce rappresenta il debito

verso l’INPS per il versamento dei contributi riferibili alla mensilità di

ottobre 2014 corrisposta ai dipendenti da FSM prima dell’apertura

della procedura di concordato;

- euro 1.810.817 - Fondo acc.to ctr. su 13ma; nella voce in commento

FSM ha accantonato l’importo dei contributi maturati sulla quota di

13ma di competenza al 31/10/2014;

- euro 738.776 - Debiti verso INPS per Istanze Ministero; la voce

accoglie i debiti verso l’INPS per i quali FSM ha richiesto ed ottenuto

l’applicazione dell’istituto della riduzione delle sanzioni, essendo la

stessa creditrice nei confronti dello Stato e di altre Pubbliche

Amministrazioni.

Si evidenzia, infine, che la voce in commento avrebbe dovuto includere:

- euro 2.049.573, ovvero la quota di contributi maturata sulla

tredicesima mensilità, che nel passivo concordatario di FSM è stata

erroneamente iscritta tra i debiti verso personale,

- euro 227.211; ovvero la quota di contributi maturata sulle variabili

retributive, che nel passivo concordatario di FSM è stata erroneamente

iscritta tra i debiti verso personale.

Trattandosi di meri errori di classificazione, la discrasia in parola non

determina alcun impatto sull’entità del passivo concordatario.

83

E’ prassi normale delle Fondazioni stipulare contratti di cessioni per la copertura dei

debiti verso INPS/INAIL ed è una modalità di ottemperanza regolata da numerosi

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 193

6.1.9 Debiti verso altri

Nella situazione contabile e nel passivo concordatario al 31/10/2014 il saldo

dei Debiti verso altri ammonta, rispettivamente, ad euro 23.655.916 ed

euro 23.651.835.

La voce in commento nel passivo concordatario è rappresentata come segue:

- euro 21.979.440 Debiti verso il personale;

- euro 1.672.394 Debiti verso altri.

Debiti verso personale

Sia nella situazione contabile che nel passivo concordatario al 31/10/2014 il

saldo dei Debiti verso personale ammonta ad euro 21.979.440.

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

Passivo

concordatario al

31/10/2014

Dettaglio dei creditori

Passivo

concordatario al

31/10/2014 con

dettaglio

Classe di prelazione per FSM

FONDO FERIE NON GODUTE 7.905.140 7.905.140 Dipendenti e assimilati 7.905.140 Privilegio in continuità

FONDO ACCANTONAMENTO 13 ̂

MENSILITA' 6.953.293 6.953.293 Dipendenti e assimilati 6.953.293 Privilegio da pagare entro 1 anno

DEBITI VARI PERSONALE

(VARIABILI RETRIBUTIVE) Debiti verso le università 1.881.211 Privilegio in continuità

DEBITI VARI PERSONALE

(VARIABILI RETRIBUTIVE) Dipendenti e assimilati 507.107 III_classe_Creditori strategici

DEBITI V PERSONALE PER

SENTENZA (LUMEZZANE) 2.163.021 2.163.021 Dipendenti e assimilati 2.163.021 Privilegio in continuità

FONDO CONTRIBUTI SU FERIE NON

GODUTE 2.049.573 2.049.573 INPS 2.049.573 Privilegio in continuità

LIBERA PROFESSIONE

INTRAMOENIA DA PAGARE 282.929 282.929

LIBERA PROFESSIONE

INTRAMOENIA282.929 Privilegio da pagare entro 1 anno

93.731 III_classe_Creditori strategici

408 Privilegio da pagare entro 1 anno

RIMBORSI SPESE DA PAGARE 75.630 75.630 Dipendenti e assimilati 75.630 III_classe_Creditori strategici

DEBITI COMPENSI NETTI EREDI

PERSONALE E ASSIMILA 41.245 41.245 Dipendenti e assimilati 41.245 Privilegio da pagare entro 1 anno

DEBITI PER COMPENSI NETTI AL

PERSONALE E ASSIMIL 24.150 24.150 Dipendenti e assimilati 24.150 Privilegio da pagare entro 1 anno

DEBITI V DIPENDENTI ALTRI ENTI 2.000 2.000DEBITI V DIPENDENTI

ALTRI ENTI 2.000 Privilegio da pagare entro 1 anno

PERSONALE 21.979.440 21.979.440 21.979.440

STATALI C UNIVERSITA' 94.139 94.139 Debiti vs enti convenzionati

2.388.319 2.388.319

provvedimenti.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 194

Gli scriventi Commissari si sono avvalsi del Consulente del Lavoro Rag.

Daniela Arosio (di seguito anche solo “Rag. Arosio” o “CdL”), con studio

in Lissone, per l’analisi di tutte le problematiche inerenti i rapporti di lavoro

dipendente ed assimilati, come già riportato al par.4.2.2 “Ulteriori attività di

verifica”.

In merito alla voce in commento, il CdL, con riferimento ad un selezionato

campione di dipendenti di FSM, ha verificato la metodologia di calcolo

adottata dalla Fondazione per la quantificazione della tredicesima mensilità,

delle ferie e delle variabili retributive dovute ai lavoratori alla data del 31

ottobre 2014 sulla base dei dati forniti dall’azienda.

A seguito di tali controlli, il CdL ha rilevato che “i debiti per tredicesima,

ferie e variabili retributive indicati non sono stati correttamente

rappresentati, in quanto comprensivi anche della quota di contributo Inps a

carico dipendenti84

”.

Gli scriventi precisano che la Fondazione, in data 04/08/2015 e in data

17/11/2015, ha chiesto ed ottenuto al Tribunale di Pavia l’autorizzazione al

pagamento dei debiti relativi alla tredicesima mensilità (avvenuto in due

tranches). Il debito risulta pertanto estinto.

Si evidenzia, infine, che la voce in commento non avrebbe dovuto includere:

84

Vedasi “Relazione tecnico contabile consulente del lavoro” predisposta dal Rag. Daniela

Arosio, pagg. 24-25.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 195

- euro 2.049.573, ovvero la quota di contributi maturata sulla

tredicesima mensilità, che nel FSM avrebbe dovuto riclassificare tra i

debiti verso gli istituti di previdenza e sicurezza;

- euro 480.291, ovvero la quota di TFR maturata sulla tredicesima

mensilità, che nel passivo concordatario di FSM avrebbe dovuto

riclassificare nel fondo TFR;

- euro 227.211; ovvero la quota di contributi maturata sulle variabili

retributive, che nel passivo concordatario di FSM avrebbe dovuto

riclassificare tra i debiti verso gli istituti di previdenza e sicurezza.

Trattandosi di meri errori di classificazione, la discrasia in parola non

determina alcun impatto sull’entità del passivo concordatario.

Debiti verso altri

Nella situazione contabile e nel passivo concordatario al 31/10/2014 il saldo

dei Debiti verso altri ammonta, rispettivamente, ad euro 1.676.394 ed euro

1.672.394.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 196

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

Passivo

concordatario al

31/10/2014

Dettaglio dei creditori

Passivo

concordatario al

31/10/2014 con

dettaglio

Classe di prelazione per FSM

CLIENTI 4.081 0 Clienti 0 III_classe_Creditori strategici

CLIENTI 4.081 0 0

RIMBORSI INAIL DA RICEVERE 6.148 6.148 INAIL 6.148 Privilegio da pagare entro 1 anno

RIMBORSI INAIL 6.148 6.148 6.148

Deb V S Univ PV per convenz C S e R 109.592 109.592Deb V S Univ PV per convenz

C S e R 109.592 III_classe_Creditori strategici

REGIONE LAZIO 91.350 91.350 REGIONE LAZIO 91.350 III_classe_Creditori strategici

RITENUTE 1 5 STIPENDI 83.546 83.546 RITENUTE 1 5 STIPENDI 83.546 Privilegio in continuità

UNIVERSITA' DI PAVIA 81.012 81.012 UNIVERSITA' DI PAVIA 81.012 III_classe_Creditori strategici

AZ OSP SAN GERARDO 42.500 42.500 AZ OSP SAN GERARDO 42.500 III_classe_Creditori strategici

CNR UNIV c o POLICLINICO

PADOVA 42.349 42.349

CNR UNIV c o

POLICLINICO PADOVA 42.349 III_classe_Creditori strategici

FONDAZIONE POLIAMBULANZA 35.000 35.000FONDAZIONE

POLIAMBULANZA 35.000 Privilegio in continuità

UNIVERSITA' DI PALERMO 33.053 33.053 UNIVERSITA' DI PALERMO 33.053 III_classe_Creditori strategici

CONSORZIO MED DELLO SPORT

BRESCIA 32.000 32.000

CONSORZIO MED DELLO

SPORT BRESCIA 32.000 III_classe_Creditori strategici

UNIVERSITA' CATTOLICA ROMA 30.987 30.987UNIVERSITA' CATTOLICA

ROMA 30.987 III_classe_Creditori strategici

ASL LODI 30.105 30.105 ASL LODI 30.105 III_classe_Creditori strategici

UNIVERSITA' LA SAPIENZA ROMA 30.000 30.000UNIVERSITA' LA

SAPIENZA ROMA 30.000 III_classe_Creditori strategici

Ritenute sindacali 28.614 28.614 Ritenute sindacali 28.614 Privilegio in continuità

UNIVERSITA' MONACO DI BAVIERA 28.000 28.000UNIVERSITA' MONACO DI

BAVIERA 28.000 III_classe_Creditori strategici

UNIVERSITA' DI TORINO 20.304 20.304 UNIVERSITA' DI TORINO 20.304 III_classe_Creditori strategici

OSPEDALE BAMBIN GESU' 18.592 18.592 OSPEDALE BAMBIN GESU' 18.592 III_classe_Creditori strategici

IST FISIOTERAPICI OSPITALIERI

ROMA 18.592 18.592

IST FISIOTERAPICI

OSPITALIERI ROMA 18.592 III_classe_Creditori strategici

INAIL EX ISPESL 16.000 16.000 INAIL EX ISPESL 16.000 Privilegio in continuità

ASSICURAZIONI VOLONTARIE 11.540 11.540ASSICURAZIONI

VOLONTARIE 11.540 Privilegio in continuità

UNIV PARMA 11.000 11.000 UNIV PARMA 11.000 III_classe_Creditori strategici

CONSORZIO FATEBENEFRATELLI

MAUGERI C SOT 10.000 10.000

CONSORZIO

FATEBENEFRATELLI

MAUGERI C SOT

10.000 III_classe_Creditori strategici

A O SAN GIOVANNI BATTISTA

TORINO 8.470 8.470

A O SAN GIOVANNI

BATTISTA TORINO 8.470 III_classe_Creditori strategici

POLICLINICO S ORSOLA MALPIGHI

A O BO 8.000 8.000

POLICLINICO S ORSOLA

MALPIGHI A O BO 8.000 III_classe_Creditori strategici

VILLA SCASSI HOSPITAL GENOVA 8.000 8.000VILLA SCASSI HOSPITAL

GENOVA 8.000 III_classe_Creditori strategici

AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI

CIVILI BRESCIA 8.000 8.000

AZIENDA OSPEDALIERA

SPEDALI CIVILI BRESCIA 8.000 III_classe_Creditori strategici

AZIENDA OSPEDALIERA MONALDI

NAPOLI 8.000 8.000

AZIENDA OSPEDALIERA

MONALDI NAPOLI 8.000 III_classe_Creditori strategici

IST SUPERIORE DI SANITA' 7.620 7.620 IST SUPERIORE DI SANITA' 7.620 III_classe_Creditori strategici

CONSORZIO DI MEDICINA DELLO

SPORT 5.000 5.000

CONSORZIO DI MEDICINA

DELLO SPORT 5.000 III_classe_Creditori strategici

ASL 15 CUNEO 2.700 2.700 ASL 15 CUNEO 2.700 III_classe_Creditori strategici

DEBITI DIVERSI 859.927 859.927 859.927

CAPARRE, ANTICIPI E CAUZIONI DA

CLIENTI DIVERSI 14.033 14.033

CAPARRE, ANTICIPI E

CAUZIONI DA CLIENTI

DIVERSI

14.033 III_classe_Creditori strategici

ANTICIPI DA EMMEDIELLE 7.549 7.549 ANTICIPI DA EMMEDIELLE 7.549 III_classe_Creditori strategici

ANTICIPI DA SELO SRL 5.165 5.165 ANTICIPI DA SELO SRL 5.165 III_classe_Creditori strategici

ANTICIPI DA CHAN GLOBAL FUND

NIGERIA 4.370 4.370

ANTICIPI DA CHAN

GLOBAL FUND NIGERIA 4.370 III_classe_Creditori strategici

ANTICIPI DA REGIONI E CLIENTI

DIVERSI 31.116 31.116 31.116

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 197

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

Passivo

concordatario al

31/10/2014

Dettaglio dei creditori

Passivo

concordatario al

31/10/2014 con

dettaglio

Classe di prelazione per FSM

DEPOSITO A GARANZIA DAMIANI

COSTRUZIONI 351.239 351.239

DEPOSITO A GARANZIA

DAMIANI COSTRUZIONI 351.239 III_classe_Creditori strategici

DEPOSITO A GARANZIA

IDROTERM ROMELE SRL 173.710 173.710

DEPOSITO A GARANZIA

IDROTERM ROMELE SRL 173.710 III_classe_Creditori strategici

DEPOSITO A GARANZIA RUSCONI

SRL GLOBAL CONTRAC 97.198 97.198

DEPOSITO A GARANZIA

RUSCONI SRL GLOBAL 97.198 III_classe_Creditori strategici

DEPOSITO A GARANZIA ROCCA SRL

VERUNO 43.027 43.027

DEPOSITO A GARANZIA

ROCCA SRL VERUNO 43.027 III_classe_Creditori strategici

DEPOSITO A GARANZIA BIMEC

TRADATE 33.656 33.656

DEPOSITO A GARANZIA

BIMEC TRADATE 33.656 III_classe_Creditori strategici

DEPOSITO A GARANZIA IMMOPAN

TORINO 28.291 28.291

DEPOSITO A GARANZIA

IMMOPAN TORINO 28.291 III_classe_Creditori strategici

DEPOSITO A GARANZIA ELETTRICA

PAVESE 25.243 25.243

DEPOSITO A GARANZIA

ELETTRICA PAVESE 25.243 III_classe_Creditori strategici

DEP GARANZIA TECNO

COSTRUZIONI 15.997 15.997

DEP GARANZIA TECNO

COSTRUZIONI 15.997 III_classe_Creditori strategici

DEPOSITO A GARANZIA PASTORE

IST VERUNO 3.845 3.845

DEPOSITO A GARANZIA

PASTORE IST VERUNO 3.845 III_classe_Creditori strategici

DEP GARANZIA BARCELLINI 3.107 3.107DEP GARANZIA

BARCELLINI 3.107 III_classe_Creditori strategici

DEP GARANZIA ALPIQ IN TEC (110) (110)DEP GARANZIA ALPIQ IN

TEC (110) III_classe_Creditori strategici

ALTRE PASSIVITA PER DEPOSITI

A GARANZIA 775.203 775.203 775.203

Debiti verso altri 1.676.476 1.672.394 1.672.394

14) Altri debiti 23.655.916 23.651.835 23.651.835

6.1.10 Ratei e risconti passivi

Sia nella situazione contabile che nel passivo concordatario al 31/10/2014 il

saldo dei Ratei e risconti passivi ammonta, ad euro 3.669.942

Descrizione

Situazione

contabile al

31/10/2014

Passivo

concordatario al

31/10/2014

Dettaglio dei creditori

Passivo

concordatario al

31/10/2014 con

dettaglio

Classe di prelazione per FSM

RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI L R 2.574.942 2.574.942 RISCONTI PASSIVI 2.574.942 Privilegio in continuità

RISCONTI PASSIVI 636.232 636.232 RISCONTI PASSIVI 636.232 Privilegio in continuità

RATEI PASSIVI 437.643 437.643 RATEI PASSIVI 437.643 Privilegio in continuità

RISCONTI PASSIVI CONTRIB CONTO

CAPITALE MINISTER 20.863 20.863

RISCONTI PASSIVI

CONTRIB CONTO 20.863 Privilegio in continuità

RATEI E RISCONTI PASSIVI 3.669.680 3.669.680 3.669.680

Quanto ai ratei passivi si precisa che sono rappresentati per la quasi totalità

da interessi e commissioni bancarie di competenza al 31/10/2014.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 198

Quanto, invece, ai risconti passivi gli stessi sono stati rilevati in relazione ai

contributi in conto capitale ricevuti da Regione Lombardia nonché in

relazione alla contabilizzazione dei contributi per i progetti di ricerca.

6.2 Prededuzione

La tabella che segue riepiloga l’importo dei creditori in prededuzione, che

FSM ha previsto nella propria proposta di concordato85

:

Descrizione Prededuzione

Commissari e coadiutori 4.070.379

Oneri di ristrutturazione 3.853.451

Perizia di conferimento 158.600

Totale prededuzione 8.082.429

Tra i debiti prededucibili, FSM include preliminarmente il costo riferito agli

organi della procedura quali: i Commissari e i professionisti che li hanno

assistiti su nomina del Tribunale.

Fondazione, considera, altresì, tra i creditori prededucibili, i debiti maturati

per gli onorari dei professionisti, che hanno prestato la propria assistenza a

favore della medesima FSM nel corso della procedura.

Gli scriventi Commissari, hanno richiesto copia dei mandati sottoscritti tra

FSM e i professionisti stessi, nonché copia delle integrazioni ove

sottoscritte. Di seguito si riporta il dettaglio nominativo dei professionisti

incaricati dalla debitrice con evidenza dell’oggetto del mandato e del

corrispettivo pattuito; gli scriventi precisano che la ricostruzione dei costi

85

Vedasi “Proposta del Concordato con Continuità-sezione 2” del 22/03/2016 pag.56.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 199

professionali di ristrutturazione è stata operata con l’ausilio della struttura di

FSM.

Advisor Imponibile Cassa 4% IVA Totale

ABACO Team 17.000 - 3.740 20.740

Valutazione immobili + lettera reliance 17.000 3.740 20.740

AGM Project Consulting 15.000 - 3.300 18.300

Verifica Accreditamenti 15.000 3.300 18.300

Athena (Prof. Viganò) 10.000 400 2.288 12.688

Analisi danno R.L. ai fini transazione 10.000 400 2.288 12.688

Audirevi 170.000 45.000 73.600 203.600

Organizzazione contabile 170.000 45.000 73.600 203.600

Banche 50.000 2.000 11.440 63.440

Negotiation Fee 50.000 2.000 11.440 63.440

Benazzo Mascherpa 100.000 4.000 22.880 126.880

Advisor legale 100.000 4.000 22.880 126.880

BEP 620.000 24.800 141.856 786.656

Advisor legale 620.000 24.800 141.856 786.656

Cergas UNIBOCCONI 100.000 - 22.000 122.000

Advisor industriale 55.000 12.100 67.100

Advisor industriale integrazione 45.000 9.900 54.900

Chiomenti 6.000 252 1.441 7.993

parere R.L. 6.000 252 1.441 7.993

Costantino & Partners 25.000 - 5.500 30.500

Consulente del lavoro 25.000 5.500 30.500

Costanzo & Associati 38.000 1.554 8.887 49.285

Attestazione IVA da rivalsa 38.000 1.554 8.887 49.285

Dott. Giudici Umberto 30.000 1.200 6.864 38.064

Redazione istanza 30.000 1.200 6.864 38.064

E&Y 80.000 - 17.600 97.600

Advisor immobiliare 80.000 17.600 97.600

Geom. Mario Ravasi 2.000 110 506 2.807

Perizie immobiliari asset non strumentali 2.000 110 506 2.807

Ing. Roberto Turino 6.400 256 1.464 8.432

Perizie immobiliari asset non strumentali 6.400 256 1.464 8.432

Loan Agency Service 20.000 - 4.400 24.400

Agente gestione accordi ceto bancario 20.000 4.400 24.400

Notaio Gattoni 180.000 7.200 41.184 228.384

Operazioni straordinarie 180.000 7.200 41.184 228.384

Notaio Gattoni 10.000 - 2.200 20.832

Relazione notarile ventennale 10.000 2.200 20.832

Prelios 575.000 - 126.500 701.500

SGR 75.000 16.500 91.500

Structuring Fee 500.000 110.000 610.000

Prof. Centonze 40.000 1.600 9.152 50.752

assistenza per transazione R.L. 40.000 1.600 9.152 50.752

Prof. Gigante 125.000 5.000 28.600 158.600

Valutazione Azienda Sanitaria 125.000 5.000 28.600 158.600

Prof. Travi 10.000 405 2.318 12.852

assistenza per transazione R.L. 10.000 405 2.318 12.852

R&S 895.000 - 197.537 1.095.431

Advisor finanziario 895.000 197.537 1.095.431

Studio Guiotto 302.500 12.380 70.811 392.678

Attestatore 215.000 8.865 50.708 281.199

Attestatore (appalti pubblici) 6.500 267 1.529 8.479

Attestatore (modifica attestazione) 6.000 247 1.414 7.840

Attestatore (nuova attestazione) 75.000 3.000 17.160 95.160

TLS PwC 31.975 1.290 7.378 40.915

Advisor fiscale 31.975 1.290 7.378 40.915

PWC 140.000 - 33.528 185.928

Revisione bilancio al 31.10.2014 95.000 22.616 125.416

Revisione bilancio al 30.06.2015 45.000 10.912 60.512

Totale advisor 3.598.875 62.446 812.755 4.516.038

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 200

Gli scriventi precisano che i predetti costi di ristrutturazione si riferiscono

esclusivamente alle attività professionali; l’esecuzione del piano

concordatario prevede, altresì, il sostenimento di ulteriori costi per

complessivi euro 7.5 mln riferibili alle imposte dirette (imposta sostitutiva

IRES ed IRAP dovuta sulla plusvalenza originata per effetto dell’apporto

degli immobili strumentali a Fondo Iaso) ed imposte indirette (imposte ipo-

catastali riferibili al medesimo atto di apporto immobiliare). Infine,

dovranno essere sostenuti ulteriori costi in relazione alla gestione del Fondo

Iaso (euro 0.35 mln l’anno).

6.3 Rappresentazione sintetica del passivo concordatario

Nella tabella seguente si fornisce la rappresentazione sintetica del passivo

concordatario:

Descrizione

Passivo

concordatario al

31/10/2014

Prededuzione 8.082.519

Privilegio in continuità 99.278.698

Privilegio da pagare entro 1 anno 32.729.864

Totale privilegiati 132.008.562

I classe_Regione Lombardia 230.833.000

II classe_Contenziosi vari 22.164.918

III_classe_Creditori strategici 10.587.447

IV_classe_Creditori commerciali Chirografi 65.461.147

V classe_Creditori ipotecari accollati al Fondo 46.817.522

VI classe_Creditori ipotecari su immobili conferiti a NewCo 13.650.924

VII classe_Creditori chirografari consolidati e conferiti in NewCo 67.752.633

VIII classe_Factoring Italia 1.936.369

IX classe_Contenzioso PPRI 4.221.313

Totale chirografari 463.425.272

Totale passivo concordatorio 603.516.353

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 201

Capitolo VII

L’esame della situazione contabile aggiornata al 30 settembre

2015

7.1. La situazione contabile aggiornata al 30 settembre 2015

Di seguito si fornisce la rappresentazione della situazione contabile

aggiornata al 30/09/2015.

DescrizioneSituazione contabile al

30/09/2015

ATTIVO IMMOBILIZZATO 228.881.625

IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALI 11.146.656

IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI 212.100.255

IMMOBILIZZAZIONE FINANZIARIE 5.634.714

ATTIVO CIRCOLANTE 130.528.616

MAGAZZINO FINALE 2.649.860

CREDITI VERSO CLIENTI 67.874.957

CREDITI VERSO ALTRI 16.140.480

LIQUIDITA' 43.863.319

RATEI E RISCONTI 1.280.631

TOTALE ATTIVITA' 360.690.873

DescrizioneSituazione contabile al

30/09/2015

PATRIMONIO NETTO (14.356.308)

FONDI RISCHI E ONERI 27.440.861

FONDO TFR 50.374.845

DEBITI V/BANCHE 130.737.386

DEBTI V/FORNITORI 100.572.235

DEBITI DIVERSI 28.611.363

DEBITI PREVIDENZIALI 20.177.883

DEBITI TRIBUTARI 9.681.953

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 1.936.369

DEBITI VERSO CONTROLLATE 297.900

TOTALE PASSIVITA' 369.830.795

RATEI PASSIVI 5.216.386

TOTALE PASSIVITA' 360.690.873

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 202

DescrizioneSituazione contabile al

30/09/2015

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 214.890.069

Altri ricavi e proventi 6.573.196

Totale valore della produzione A) 221.463.265

Materie perime, sussidiarie e di consumo 24.546.113

Costi per servizi 39.637.697

Costi per godimento di beni di terzi 4.457.329

Costi per il personale 122.862.671

Ammortamenti immateriali 965.172

Ammortamenti materiali 10.966.572

Var. delle rimanenze di materie prime etc 205.802

Oneri diversi di gestione 1.163.690

Totalecosti della produzione B) 204.805.046

Differenza A-B 16.658.219

Proventi finanziari 123.918

Oneri finanziari (2.920.269)

utili e perdite su cambi (3.261)

Totale componenti finanziarie C) (2.799.612)

Proventi straordinari 1.882.140

Oneri straordinari (3.676.567)

Totale partite straordinarie E=20-21) (1.794.427)

Imposte sul reddito correnti (1.564.372)

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 10.499.808

7.2. Attività svolta dall’organo commissariale

In data 15/03/2016, il team commissariale ha incontrato presso FSM la

società di revisione PriceWaterHouseCoopers (nel prosieguo “PWC”), che

ha messo a disposizione degli scriventi le carte di lavoro predisposte per lo

svolgimento dell’incarico di revisione contabile del bilancio al 31/12/2014

nonché di revisione limitata del bilancio intermedio al 30/06/2015.

Pur non essendo le finalità della revisione contabile del bilancio civilistico

al 31/12/2014 né della revisione contabile limitata sul bilancio intermedio al

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 203

30/06/2015 necessariamente sovrapponibili alle esigenze del team

commissariale, PWC ha confermato agli scriventi quanto segue:

- nel corso della attività di revisione contabile del bilancio al

31/12/2014, è stato esaminato il sistema di controllo interno di FSM al

fine di individuare e, quindi, analizzare gli aspetti che possono

maggiormente influenzare l’attendibilità del bilancio civilistico nel

suo complesso;

- nel corso dell’attività di revisione limitata avente ad oggetto il bilancio

intermedio al 30/06/2015 sono stati effettuati colloqui, analisi di

bilancio ed altre procedure di revisione analitiche, concentrandosi

sulle sole voci di bilancio caratterizzate da un elevato grado di rischio.

Dalle analisi svolte e dai test effettuati sui cicli rientranti nella strategia di

revisione adottata da PWC, nonché dalle verifiche periodiche svolte sulla

regolare tenuta della contabilità, PWC ha confermato che non sono emerse

eccezioni meritevoli di rilievo.

In particolare, con riferimento al bilancio intermedio al 30/06/2015, la

società di revisione ha emesso la “Relazione di revisione contabile limitata

sul bilancio intermedio” in cui si legge: “sulla base della revisione contabile

limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci

facciano ritenere che il bilancio intermedio della Fondazione Salvatore

Maugeri per il semestre chiuso al 30 giugno 2015, non sia stato redatto, in

tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note

esplicative allo stesso”.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 204

Precisato quanto sopra, gli scriventi evidenziano che, nel corso dell’attività

di riconciliazione delle precisazioni di credito pervenute ai Commissari, è

stata riscontrata una criticità contabile con speciale riferimento alle fatture

da ricevere, sia per quanto attiene la rilevazione che lo “scarico” delle

medesime.

Conseguentemente, al fine di indagare l’origine e l’entità del problema, gli

scriventi hanno effettuato “la ricerca delle passività non registrate”, ovvero

la procedura di revisione che consiste nell’individuazione di un campione di

fatture di acquisto, selezionate dai registri IVA, al fine di verificarne la

corretta registrazione nel rispetto del principio di competenza economica.

Gli scriventi precisano di aver effettuato il test di cui sopra avendo a

riferimento un campione di fatture di acquisto selezionate dai registri IVA

del periodo compreso tra novembre 2014 e agosto 2015.

Criticità significative sono state riscontrate in relazione agli accantonamenti

a fatture da ricevere contabilizzati al 31/12/2013 e al 31/10/2014 nonché al

relativo “scarico”.

Per effetto dei colloqui intrattenuti con la struttura amministrativa di FSM,

gli scriventi hanno tuttavia appreso che gli errori riscontrati come sopra

descritto sono a conoscenza del management e che lo stesso si sta

adoperando al fine di superare le predette criticità. La prima iniziativa

intrapresa è consistita nell’adozione di una procedura finalizzata alla

riorganizzazione del processo del ciclo passivo nel suo complesso.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 205

Gli scriventi segnalano, infine, che i tempi medi di registrazione delle fatture

di acquisto si sono notevolmente ridotti; permangono comunque criticità in

merito alla consistenza delle fatture accantonate negli esercizi precedenti e,

ad oggi, non ancora scaricate.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 206

Capitolo VIII

Descrizione del piano e della proposta di concordato

definitivi

8.1 Premessa

Dopo aver passato in rassegna le cause della crisi ed analizzato le

componenti dell’attivo e del passivo concordatario, si procede alla

descrizione del contenuto del piano e della proposta di concordato, nella

loro versione definitiva (come detto, nell’arco della procedura sono state

apportate diverse modifiche rispetto all’ipotesi iniziale), e degli accordi

para-concordatari ad esso strumentali.

* * *

8.2 I patti paraconcordatari stipulati dalla Fondazione Maugeri:

contenuto degli accordi

Come già accennato, lo scenario concordatario enucleato da FSM è basato

sulla continuità aziendale ex art. 186-bis L. Fall. per una durata complessiva

di cinque anni (decorrenti dall’omologazione del concordato). Al riguardo,

l’odierna ricorrente ha comunque chiarito, sin dal deposito della domanda di

pre-concordato, che non avrebbe lavorato al varo di un progetto di

ristrutturazione ‘pura’, bensì al trasferimento dell’intero attivo della

Fondazione al fine offrire ai creditori il più elevato soddisfacimento

concretamente ipotizzabile, auspicando che, per i rami d’azienda inerenti

l’attività sanitaria, l’alienazione potesse assumere le forme del

conferimento d’azienda in una società appositamente costituita, ricadendo

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 207

nella figura del concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis L.

Fall.

La debitrice ha precisato come tale continuità aziendale dovesse avvenire in

esecuzione di un piano industriale e finanziario per il periodo 2014-2019,

“che presenta specifici vantaggi rispetto a una procedura concorsuale

liquidatoria, e in particolare: (a) la prosecuzione dell’attività di assistenza

medica e di riabilitazione svolta dalla Fondazione, che non sarebbe

garantita in una procedura concorsuale liquidatoria, e che assicura diffusi

benefici di natura economica e sociale; (b) il mantenimento dell’attuale

numero di dipendenti, pari a circa 3.500 risorse; (c) il pagamento dei

creditori in misura più elevata e in tempi più rapidi rispetto a quelli

derivanti da una procedura concorsuale liquidatoria” (così il ricorso ex artt.

160 ss. L. Fall., p. 3).

In questa luce, ancor prima del varo della versione definitiva del piano, la

Fondazione ha, da un lato, (a) concluso “la lunga trattativa con le

organizzazioni sindacali per ottenere una riduzione del costo del lavoro

(approvata da referendum plebiscitari)”, (b) avviato “una riorganizzazione

degli uffici centrali e degli istituti/ospedali”, (c) reso “più incisiva la messa

a punto del piano industriale, attraverso programmi di azione mirati”.

Dall’altro lato, ha “finalizzato le negoziazioni con i vari soggetti coinvolti

nella ristrutturazione dell’indebitamento della Fondazione e il cui

intervento era necessario ai fini della predisposizione del piano di

risanamento” (ibidem).

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 208

In sintesi, il piano di concordato definitivo prevede – come si avrà modo di

constatare nel successivo paragrafo – che la Fondazione Maugeri,

subordinatamente all’omologazione del concordato e contestualmente alla

conferma degli accreditamenti necessari per lo svolgimento dell’attività

sanitaria attualmente esercitata, conferisca, entro il termine massimo di

dodici mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione, ad una

società appositamente costituita la propria azienda sanitaria (la “Newco”).

Il Piano prevede inoltre che (i) il patrimonio immobiliare strumentale

(eccettuati gli immobili siti in Pavia, Tradate e Veruno) sia trasferito ad un

apposito fondo immobiliare con una porzione dell’indebitamento finanziario

di natura ipotecaria, nonché (ii) le quote del Fondo siano conferite in altra

società di nuova costituzione (la “Newco”), incaricata di provvedere alla

relativa alienazione al fine di reperire la provvista necessaria per il

soddisfacimento dei creditori non finanziari e non privilegiati della

Fondazione.

Ancor prima di provvedere al deposito del ricorso per concordato, la

Fondazione Maugeri ha provveduto altresì a sondare le disponibilità di

alcuni fra i componenti della propria compagine creditoria, addivenendo al

perfezionamento di quattro distinti accordi “para-concordatari”, funzionali

all’esecuzione del piano di concordato.

Si tratta, in particolare:

a) dell’accordo sottoscritto con la Regione Lombardia a fronte della richiesta

risarcitoria da quest’ultima avanzata nell’ambito dei procedimenti penali

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 209

radicati, dinanzi al Tribunale di Milano, nei confronti di un ex dirigente di

FSM;

b) dell’accordo quadro sottoscritto con la Prelios S.G.R. s.p.a. per la

costituzione del fondo cui verrà conferita, secondo le previsioni del piano,

una parte del patrimonio immobiliare della Fondazione Maugeri, unitamente

al relativo indebitamento garantito dalle ipoteche iscritte sui cespiti oggetto

di conferimento;

c) di un accordo sottoscritto tra la Fondazione Maugeri, da un lato, nonché

la Prelios SGR s.p.a., la Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a..,

Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.,

Intesa Sanpaolo s.p.a., Banca Popolare di Milano s.c.a r.l. e Loan Agency

Services s.r.l. (in qualità di agente), dall’altro, avente a oggetto i termini e le

condizioni cui la debitrice provvederà a soddisfare i crediti vantati dai

menzionati istituti bancari e assistiti da ipoteca sugli immobili apportati al

fondo;

d) l’accordo sottoscritto dalla Fondazione, da un lato, nonché, dall’altro,

dalla Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a.., dalla Banca Nazionale

del Lavoro s.p.a., dalla Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., dalla Banca

Monte dei Paschi di Siena s.p.a., dalla Intesa Sanpaolo s.p.a. e dalla Banca

Popolare di Milano s.c.a r.l., dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna

s.c.a r.l., dal Banco Popolare soc. coop., dalla Banca Popolare Sant’Angelo

s.p.a., dalla Ifitalia s.p.a. e dalla Loan Agency Services s.r.l. (in qualità di

agente), avente a oggetto i termini e le condizioni cui la debitrice provvederà

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 210

a soddisfare i crediti vantati dai menzionati istituti bancari (e solo in parte

assistiti da ipoteca);

e) l’accordo sottoscritto dalla Fondazione, da un lato, nonché da Trilantic

Capital, dall’altro, avente ad oggetto i termini e le condizioni cui

quest’ultima fornirà apporto di equity a Newco, e acquisterà quote del Fondo

Immobiliare, al fine di sostenere lo sviluppo della conferitaria d’Azienda

(funzionale alla sua futura quotazione sul mercato) e permettere alla

debitrice di soddisfare in denaro i creditori della Classe 4.

In questa luce, merita ripercorrere, sia pure per sommi capi, i contenuti degli

accordi.

8.2.1 L’Accordo con la Regione Lombardia. Rinvio

In data 30 aprile 2015 la Fondazione Maugeri e la Regione Lombardia

hanno perfezionato un accordo finalizzato a comporre, in via transattiva, gli

articolati rapporti intercorsi tra le parti, alla luce delle richieste risarcitorie

avanzate dall’Ente Territoriale nei confronti della Fondazione Maugeri in

conseguenza del procedimento penale che ha visto coinvolte proprie figure

apicali, come si avrà modo di osservare analiticamente nel successivo

Capitolo X, par. 10.1.2.

8.2.2 L’Accordo Quadro FSM/Prelios

In data 30 aprile 2015 la Fondazione e la Prelios S.G.R. s.p.a. hanno

stipulato un accordo (d’ora innanzi, per brevità, anche solo “Accordo

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 211

Quadro FSM/Prelios”) volto a disciplinare le modalità di costituzione del

fondo immobiliare, cui verrà conferita, secondo le previsioni del piano, una

parte del patrimonio della Fondazione Maugeri, unitamente al relativo

indebitamento garantito dalle ipoteche iscritte sugli immobili oggetto di

conferimento.

In data 24 marzo 2016 è stata stipulata tra le parti una modifica

all’Accordo Quadro, resasi necessaria a seguito delle variazioni alla

proposta ed al piano concordatario recentemente apportate da FSM, a

seguito dell’accordo con Trilantic Capital Partners.(cfr. infra, par. 8.2.5).

L’efficacia dell’accordo era stata subordinata al verificarsi, entro il 30

giugno 2016, (i) del “passaggio in giudicato del decreto di omologa del

concordato preventivo di FSM”, nonché (ii) della “sottoscrizione, da parte

della Fondazione, delle relative banche sue creditrici e di Prelios di un

accordo che contenga i termini e le condizioni della soddisfazione dei

crediti delle suddette banche nei confronti della Fondazione destinati ad

essere accollati dal Fondo Immobiliare nell’ambito della procedura di

concordato preventivo della Fondazione stessa [accordo, quest’ultimo,

sottoscritto in data 30 aprile 2015 ed anch’esso oggetto di modifica in data

24 marzo 2016, il cui contenuto è descritto nel paragrafo successivo]”. (così

il ricorso per concordato, pp. 24 e 25).

Per effetto dell’accordo modificativo, la data entro la quale deve verificarsi

l’omologa definitiva è stata fissata nel 31 dicembre 2016.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 212

L’Accordo Quadro FSM / Prelios prevede che, il decimo giorno lavorativo

successivo alla relativa data di efficacia:

a) “FSM e Prelios (non in proprio bensì in qualità di società di gestione e

per conto del Fondo), stipuleranno in forma di atto pubblico un atto di

apporto e di accollo liberatorio in forza del quale: (i) la Fondazione

apporterà al Fondo Immobiliare gli immobili strumentali di proprietà della

Fondazione (ad eccezione di quelli siti in: (x) Pavia, via Maugeri n. 10; (y)

Tradate (VA), via Roncaccio n. 16; (w) Veruno (NO), via per Revislate n.

13) (gli “Immobili Apportati al Fondo”) per un valore pari ad Euro

115.305.000,00; e (ii) il Fondo Immobiliare si accollerà il debito bancario

di natura ipotecaria nei confronti della Fondazione e gravante sugli

Immobili Apportati al Fondo (l’“Atto di Apporto e Accollo”)”;

b) a fronte di tale apporto, “Prelios emetterà a favore di FSM un numero di

quote del Fondo Immobiliare, avente un valore nominale complessivo di

circa euro 68,5 milioni, restando inteso che FSM sottoscriverà e libererà

per cassa eventuali quote del Fondo Immobiliare a titolo di conguaglio”;

c) “FSM e Prelios (quest’ultima non in proprio ma in qualità di società di

gestione e per conto del Fondo Immobiliare) sottoscriveranno i contratti di

locazione, con riferimento a ciascuno degli Immobili Apportati al Fondo (i

“Contratti di Locazione”), in forza dei quali quest’ultimo concederà in

locazione alla Fondazione gli Immobili Apportati al Fondo (i relativi

Contratti di Locazione saranno poi conferiti in Newco nell’ambito del

Conferimento Azienda Sanitaria”;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 213

d) i contratti di locazione dovranno prevedere che:

- “la durata della locazione sia pari a 21 anni con decorrenza dalla data di

efficacia dei Contratti di Locazione, rinnovabili automaticamente alla

prima scadenza per un periodo di 6 anni;

- “il Fondo Immobiliare rinunci ad esercitare la facoltà di disdetta dai

Contratti di Locazione alla prima scadenza contrattuale;

- “che il canone di locazione annuo dovrà essere pagato in rate trimestrali

anticipate e verrà automaticamente incrementato – a decorrere dal secondo

anno successivo alla data di efficacia di ciascun Contratto di Locazione e

per ciascun anno successivo – in ragione del 100% della variazione

percentuale dell’indice ISTAT”;

- “contestualmente alla sottoscrizione di ciascun Contratto di Locazione,

verrà consegnata al Fondo Immobiliare una garanzia bancaria a prima

richiesta, rilasciata da primario istituto di credito, di ammontare pari a 12

(dodici) mensilità del canone di locazione (e comunque non superiore a

complessivi 11 milioni di euro per tutti i Contratti di Locazione), di durata

annuale e rinnovabile di anno in anno per un periodo di 5 anni, a garanzia:

(i) per un importo pari a 9 (nove) mensilità del canone di locazione, del

puntuale adempimento delle obbligazioni di pagamento del canone

medesimo, e (ii) per un importo pari a 3 (tre) mensilità del canone di

locazione, di tutte le altre obbligazioni a carico della conduttrice derivanti

e/o connesse al relativo Contratto di Locazione”;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 214

- “la Fondazione si impegni a eseguire, a propria cura e spese, tutti gli

interventi di manutenzione ordinaria, nonché gli interventi di manutenzione

straordinaria (ivi inclusi quelli di carattere strutturale) necessari al

mantenimento dell’accreditamento delle strutture ospedaliere, fatta

eccezione per gli interventi di carattere strutturale diversi da quelli

necessari al mantenimento dell’accreditamento delle strutture ospedaliere

che saranno a carico: (x) della conduttrice in misura pari al 75% del costo,

e (y) del Fondo Immobiliare per il restante 25%, fermo restando che

l’importo a carico della conduttrice non potrà eccedere, per ciascun anno

l’ammontare (i) di Euro 500.000 per i primi 7 anni e di (ii) Euro 1.000.000

per i successivi anni, in ogni caso sino a un importo massimo complessivo

di Euro 7.500.000”;

- “in caso di cessione degli Immobili Apportati al Fondo, spetterà alla

conduttrice il diritti di prelazione, ai termini e condizioni di cui all’art. 38

L. 392/1978” (ivi, p. 26 e ss.)

e) la Fondazione corrisponderà a Prelios la prima trimestralità anticipata del

canone di locazione in relazione a tutti i contratti di locazione sottoscritti.

Inoltre, la Fondazione ha altresì specificato che “Prelios ha già prestato il

proprio consenso al subentro della Newco nei contratti di locazione, nonché

alla liberazione della Fondazione dalle obbligazioni di cui ai contratti di

locazione trasferiti a Newco”. (ivi, p. 27).

Con la Modifica all’Accordo Quadro del 24 marzo 2016, sono state

introdotte le seguenti previsioni:

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 215

“(i) l’adozione da parte di Prelios, subordinatamente all’entrata in

efficacia dell’Accordo di Investimento e con efficacia retroattiva a far data

dalla costituzione del Fondo Immobiliare, di un nuovo regolamento del

Fondo Immobiliare che preveda a sua volta: (i) la diminuzione della

commissione fissa da corrispondersi a Prelios dallo 0,4% allo 0,3% annuo

del costo iniziale degli assets; (ii) la possibilità di deliberare la sostituzione

di Prelios a decorrere dal 15° mese dalla data di chiusura delle

sottoscrizioni, con preavviso di 3 (tre) mesi rispetto alla data di prevista

deliberazione; e (iii) un’indennità di preavviso in caso di sostituzione della

SGR fissata in 6 (sei) mesi di commissione di gestione;

(ii) l’approvazione da parte di Prelios, subordinatamente all’entrata in

efficacia dell’Accordo di Investimento e con efficacia retroattiva a far data

dalla costituzione del Fondo Immobiliare, di un business plan del Fondo

Immobiliare che rifletta le modifiche contenute nel nuovo Regolamento del

Fondo di cui al precedente punto (i) e che preveda un importo massimo pari

a Euro 330.000,00 (trecentotrentamila/00) - oltre ad Iva e oneri

previdenziali - per le spese di costituzione a carico del Fondo Immobiliare

riferite agli incarichi professionali conferiti da Prelios per conto e

nell’interesse del Fondo Immobiliare stesso (…)”;

(iii) la modifica del modello di Contratto di Locazione, al fine di

prevedere che la Fideiussione a garanzia del puntuale adempimento delle

obbligazioni di pagamento del canone contenute nei Contratti di Locazione

venga fornita entro e non oltre il termine di 5 Giorni Lavorativi

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 216

dall’avvenuto collocamento anche parziale delle quote del Fondo a

investitori qualificati terzi rispetto a Newco ed ai suoi azionisti;

(iv) la corresponsione a Prelios, da parte della Fondazione, di una

structuring fee “una tantum” pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00),

a valere sui proventi derivanti dalla cessione delle quote del Fondo

medesimo a TCP” (così la seconda memoria modificativa del Piano, p. 8-9).

8.2.3 L’Accordo Fondazione/Prelios/Istituti di Credito Fondo

Immobiliare (Accordo Fondo)

Si tratta dell’accordo stipulato in data 30 aprile 2015 tra la Fondazione

Maugeri, la Prelios, la Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a.., la

Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., la Banca Monte dei Paschi di Siena

s.p.a., la Intesa Sanpaolo s.p.a., la Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l.

(congiuntamente, gli “Istituti di Credito Fondo Immobiliare”), oltre alla

Loan Agency Services s.r.l. (sempre in qualità di agente), avente a oggetto i

termini e le condizioni del soddisfacimento dei crediti (garantiti da ipoteche

sugli Immobili Apportati al Fondo) vantati dai predetti Istituti nei confronti

della Fondazione Maugeri a titolo di rimborso delle rate di mutuo rimaste

insoddisfatte.

In data 24 marzo 2016 è stata stipulata tra le parti una modifica

all’Accordo Fondo, resasi necessaria a seguito delle variazioni alla proposta

ed al piano concordatario recentemente apportate da FSM, a seguito

dell’accordo con Trilantic Capital Partners.(cfr. infra, par. 8.2.5).

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 217

L’intesa prevede, in sintesi:

a) “l’impegno delle parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza: (i)

ad effettuare l’apporto al Fondo Immobiliare degli Immobili Apportati al

Fondo per un valore pari ad Euro 115.305.000,00; (ii) all’accollo da parte

del Fondo Immobiliare del debito bancario di natura ipotecaria della

Fondazione gravante sugli Immobili Apportati al Fondo; (iii) a prestare da

parte degli Istituti di Credito Fondo Immobiliare il consenso all’accollo da

parte del Fondo Immobiliare e, subordinatamente all’intervenuta efficacia

del Conferimento Azienda Sanitaria, alla liberazione della Fondazione dal

debito accollato dal Fondo Immobiliare; (iv) a fronte del predetto apporto,

all’emissione da parte di Prelios a favore di FSM di un numero di quote del

Fondo Immobiliare avente un valore nominale complessivo di circa Euro

68,5 mln; (v) alla sottoscrizione da parte di Fondazione e Prelios

(quest’ultima non in proprio ma in qualità di società di gestione e per conto

del Fondo Immobiliare) dei Contratti di Locazione;

b) “il riscadenziamento del credito concorsuale di natura ipotecaria vantato

dagli Istituti di Credito Fondo Immobiliare nei confronti della Fondazione,

garantito da ipoteche sugli Immobili Apportati al Fondo, secondo i piani di

rimborso allegati all’Accordo Fondazione/Prelios/Istituti di Credito Fondo

Immobiliare, che prevedono un periodo di moratoria fino al 12° mese

successivo alla data di entrata in efficacia dell’Atto di Apporto e Accollo (la

“Data di Apporto”) e 14 rate annuali di importo capitale costante, ciascuna

in scadenza all’anniversario della Data di Apporto;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 218

c) che (i) “le competenze maturate fino al 31 ottobre 2014 saranno liquidate

da FSM entro la Data di Apporto”; (ii) “a partire dal 31 ottobre 2014 e fino

alla data di Omologa Definitiva la maturazione di interessi al tasso legale

da liquidarsi da parte di FSM entro la Data di Apporto con rinuncia da

parte delle banche interessate alla restante quota di interessi e commissioni

maturate fino alla data di Omologa Definitiva del concordato”; (iii) “a

partire dalla data di Omologa Definitiva e fino alla Data di Apporto, la

maturazione di interessi al 4% annuo, e liquidazione degli stessi da parte di

FSM alla Data Apporto”; (iv) “a partire dalla Data di Apporto, la

maturazione degli interessi a tasso fisso del 4% per anno, maturati a partire

dalla Data di Apporto”;

d) “la liberazione irrevocabile, da parte degli Istituti di Credito Fondo

Immobiliare, della Fondazione dal vincolo di solidarietà passiva con il

Fondo Immobiliare con riferimento alle obbligazioni di pagamento del

credito concorsuale di natura ipotecaria garantito da ipoteche sugli

Immobili Apportati al Fondo, subordinatamente”: (i) all’assenza di Eventi

Rilevanti (come definiti nell’Accordo Fondazione/Prelios/Istituti di Credito

Fondo Immobiliare)”, nonché (ii) all’“intervenuta integrale efficacia

dell’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco”; all’“intervenuta

efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria”; all’“intervenuta efficacia

dell’Accordo FSM/Regione Lombardia”; all’“intervenuta costituzione del

Pegno Quote Fondo Newco e del pegno sul Conto Vincolato (come definito

nell’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco)”;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 219

e) “la disciplina dei rimborsi anticipati obbligatori conseguenti alla vendita

degli Immobili Apportati al Fondo”;

f) “ulteriori obblighi e impegni in capo a ciascuna delle parti di natura

standard per questo tipo di operazioni” (così il ricorso per concordato, p. 28

e ss.).

Con la Modifica all’Accordo Fondo del 24 marzo 2016, sono state introdotte

le seguenti previsioni:

(i) il differimento del termine per l’avveramento delle condizioni

sospensive al 31 dicembre 2016;

(ii) l’allineamento delle previsioni dell’Accordo Fondazio-

ne/Prelios/Istituti di Credito Fondo Immobiliare con i contenuti del Nuovo

Piano e del Nuovo Accordo Quadro FSM/Prelios .

8.2.4 L’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco

Sempre in data 30 aprile 2015 la Fondazione Maugeri ha stipulato con la

Banca Popolare del Commercio e dell’Industria s.p.a.., la Banca Nazionale

del Lavoro s.p.a., la Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., la Banca Monte dei

Paschi di Siena s.p.a., la Intesa SanPaolo s.p.a., la Banca Popolare di Milano

s.c.a r.l., la Banca Popolare dell’Emilia Romagna s.c.a r.l., il Banco

Popolare soc. coop., la Banca Popolare Sant’Angelo s.p.a., la Ifitalia s.p.a.

(congiuntamente, gli “Istituti di Credito Newco”), oltre alla Loan Agency

Services s.r.l. (in qualità di agente), un ulteriore accordo avente a oggetto i

termini e le condizioni del soddisfacimento dei crediti vantati dai predetti

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 220

Istituti nei confronti della Fondazione Maugeri, che, secondo le previsioni

del piano, saranno accollati dalla newco operativa.

In data 24 marzo 2016 è stata stipulata tra le parti una modifica

all’Accordo Newco, resasi necessaria a seguito delle variazioni alla

proposta ed al piano concordatario recentemente apportate da FSM, a

seguito dell’accordo con Trilantic Capital Partners.(cfr. infra, par. 8.2.5).

L’accordo modificativo ha, tuttavia, acquisito definitiva validità solo in

data 8 aprile 2016, in quanto l’adesione della Banca Nazionale del Lavoro e

di Ifitalia, era condizionata al mancato invio - entro la predetta data - di

espresso dissenso da parte della capogruppo francese, BNP Paribas.

L’intesa prevede, in estrema sintesi:

a) “l’impegno delle parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza,

all’accollo da parte della Newco, a seguito del Conferimento Azienda

Sanitaria, del debito bancario (ipotecario e chirografario) della Fondazione

(fatta eccezione per il debito bancario di natura ipotecaria vantato dagli

Istituti di Credito Fondo Immobiliare nei confronti della Fondazione

garantito da ipoteche sugli Immobili Apportati al Fondo) e l’adesione da

parte degli Istituti di Credito Newco a tale accollo con liberazione […]

della Fondazione da qualsiasi obbligazione nei confronti di tali istituti”

(così il ricorso per concordato, p. 30);

b) “il riscadenziamento del credito concorsuale di natura ipotecaria vantato

dagli Istituti di Credito Newco secondo i piani di rimborso allegati

all’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco, che prevedono un

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 221

periodo di moratoria fino al 31 dicembre 2016 e 14 rate annuali di importo

costante, comprensive di capitale e interessi, ciascuna in scadenza il 31

dicembre; la corresponsione degli interessi maturati dal 1° novembre 2014

all’Omologa Definitiva al tasso legale entro 120 giorni dall’Omologa

Definitiva e la rinuncia da parte degli Istituti di Credito Newco agli

interessi maturati a un tasso maggiore; e la maturazione, a decorrere dalla

Omologa Definitiva, di interessi a un tasso fisso del 4% annuo, da

corrispondersi il 31 dicembre di ogni anno”;

c) “il consolidamento del credito concorsuale di natura chirografaria

vantato dagli Istituti di Credito Newco secondo i piani di rimborso allegati

all’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco, che prevedono un

periodo di moratoria fino al 31 dicembre 2017 e 8 rate annuali di importo

costante, comprensive di capitale e interessi, ciascuna in scadenza il 31

dicembre, e la maturazione, a decorrere dall’Omologa Definitiva, di

interessi a un tasso fisso del 4% annuo, da corrispondersi il 31 dicembre di

ogni anno”;

d) “l’impegno di Intesa Sanpaolo S.p.A. a liberare l’ipoteca gravante

sull’immobile sito in Castel Goffredo e destinato a essere apportato al

Fondo Immobiliare contestualmente a tale apporto e l’impegno della

Fondazione a costituire una nuova ipoteca a favore di Intesa San Paolo

s.p.a. sull’immobile sito in Tradate, a garanzia del finanziamento ipotecario

già garantito dall’ipoteca gravante sull’immobile sito in Castel Goffredo”;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 222

e) “l’impegno di Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. a mettere a

disposizione della Fondazione una linea di firma, prededucibile ai sensi

dell’art. 182-quater, 1° comma, l. fall. per un importo massimo

complessivamente pari a euro 11.000.000,00 (undicimilioni/00), funzionale

all’erogazione della Fideiussione (a garanzia di tale linea di credito di

firma saranno costituite in pegno a favore del fideiussore un numero di

quote del Fondo Immobiliare di proprietà della Fondazione medesima per

un controvalore di euro 12,5 milioni (il “Pegno Quote Fondo NewCo”);

f) “l’impegno della Fondazione a costituire il Pegno Quote Fondo NewCo a

garanzia della linea di firma di cui al precedente punto sub (e)”;

g) “l’impegno di Ifitalia […] a concedere alla Fondazione una linea di

factoring, prededucibile ai sensi dell’art. 182-quater, 1° comma, l. fall.

assistita da cessione di crediti in massa verso debitori previamente

approvati da Ifitalia, per un ammontare complessivo di Euro 10.000.000

(diecimilioni/00), regolata dai termini e dalle condizioni previste

dall’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco e dalle condizioni

generali a questo allegate (la “Linea di Factoring”)”;

h) “l’impegno della Fondazione al rimborso integrale dell’esposizione verso

Ifitalia derivante dall’intercorso rapporto di factoring entro due anni

dall’omologa definitiva e, più precisamente: (a) entro il primo anno

successivo all’omologa definitiva, mediante pagamento di un ammontare

pari al 50% di tale esposizione (al netto della quota parte che dovesse

essere rimborsata in tale anno […]); (b) entro il secondo anno successivo

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 223

all’omologa definitiva, mediante pagamento di un ammontare pari al

residuo 50% (al netto della quota parte che dovesse essere rimborsata in

tale anno […])”;

i) “fermo restando l’obbligo di rimborso di cui al precedente paragrafo”,

l’impegno della “FSM/Newco […] a destinare a rimborso dell’esposizione

derivante dall’intercorso rapporto di factoring con Ifitalia il 5% di ogni

anticipazione concessa da Ifitalia ai sensi della Linea di Factoring – con

facoltà di Ifitalia di detrarre tale importo da ogni relativa anticipazione –

fino a un importo massimo pari (a) al 50% dell’esposizione relativa

all’intercorso rapporto di factoring con Ifitalia, il primo anno successivo

all’Omologa Definitiva, e (b) al residuo 50%, il secondo anno successivo

all’Omologa Definitiva”;

j) “l’impegno degli Istituti di Credito Newco a mantenere in essere le

fideiussioni esistenti nell’interesse della Fondazione e in favore di terzi

meglio dettagliate nell’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco e a

rinnovarle fino al 31 dicembre 2019”;

k) “la liberazione irrevocabile della Fondazione dal vincolo di solidarietà

passiva con Newco con riferimento alle obbligazioni di pagamento nascenti

dalla Documentazione Finanziaria (come definita nell’Accordo

Fondazione/Istituti di Credito Newco) trasferita a Newco a seguito del

Conferimento Azienda Sanitaria, subordinatamente” (i) all’assenza di

Eventi Rilevanti (come definiti nell’Accordo Fondazione/Istituti di Credito

Newco), nonché (ii) all’“intervenuta integrale efficacia dell’Accordo

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 224

Fondazione/Prelios/Istituti di Credito Fondo Immobiliare”; all’“intervenuta

efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria; all’“intervenuta efficacia

dell’Accordo FSM/Regione Lombardia”; all’“intervenuta costituzione del

Pegno Quote Fondo NewCo e del pegno sul Conto Vincolato (come definito

nell’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco)”;

l) “la disciplina dei rimborsi anticipati obbligatori conseguenti alla vendita

degli immobili conferiti in Newco”;

m) gli “ulteriori obblighi e impegni in capo a ciascuna delle parti di natura

standard per questo tipo di operazioni” (ivi, p. 30 e ss.).

Con la Modifica all’Accordo Newco del 24 marzo 2016 (divenuta definitiva

in data 8 aprile 2016), sono state introdotte le seguenti previsioni:

“(ii) il differimento del termine per l’avveramento delle condizioni

sospensive al 31 dicembre 2016;

(iii) l’allineamento delle previsioni dell’Accordo Fondazione/Istituti di

Credito Newco con gli impegni assunti da FSM ai sensi dell’Accordo di

Investimento, attraverso:

a. la possibilità per Fondazione e Newco di deliberare gli Aumenti di

Capitale funzionali all’investimento di TCP;

b. la possibilità che Fondazione riduca la sua partecipazione nel

capitale sociale di Newco al di sotto del 100% e/o cessi di esercitare i

relativi diritti di voto, per effetto della sottoscrizione e versamento degli

aumenti di capitale riservati a TCP espressamente previsti nell’Accordo di

Investimento e/o dell’acquisto, da parte di TCP, delle azioni detenute dalla

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 225

Fondazione in Newco a fronte della messa a disposizione delle risorse

finanziarie necessarie alla Fondazione per pagare il risarcimento dovuto a

favo-re di Regione Lombardia, sempre che la Fondazione continui a

mantenere una partecipazione almeno pari al 50,1% del capitale sociale di

Newco;

c. la limitazione del pegno sulle quote del Fondo alle n. 25 quote del

Fondo oggetto di conferimento da parte di FSM in Newco;

d. la facoltà per Newco di porre in essere acquisizioni e investimenti

nei termini previsti dall’Accordo di Investimento;

e. l’esclusione dal calcolo della liquidità in eccesso, destinata al

rimborso degli Istituti di Credito tramite un meccanismo di cash sweep, (i)

degli aumenti di capitale sottoscritti e liberati da TCP; (ii) dei proventi

derivanti dalla cessione delle quote del Fondo; e (iii) dei proventi derivanti

da distribuzioni di dividendi e rimborsi effettuati dal Fondo;

f. la revisione degli importi degli utili distribuibili da parte di Newco

ai propri soci;

(iv) l’allineamento delle previsioni dell’Accordo Fondazione/Istituti di

Credito Newco con i contenuti del Nuovo Piano, attraverso:

a. la revisione dei valori e delle modalità di calcolo dei parametri

finanziari;

b. la facoltà di porre in essere la fusione per incorpora-zione di I.San

S.r.l. in liquidazione;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 226

c. l’impegno di ciascun Istituto di Credito, che abbia in essere una

fideiussione che sia stata escussa - ovvero che dovesse essere escussa -

durante la procedura di concordato preventivo di FSM, a ripristinare

l’ammontare massimo garantito delle rispettive fideiussioni escusse ovvero

a emettere nuove fideiussioni per pari importo, a fronte della costituzione in

proprio favore – previa autorizzazione del Tribunale – di un pegno su

denaro per il relativo importo escusso;

d. la possibilità per Newco di contrarre una nuova linea di factoring,

per un importo massimo complessivo pari a Euro 7.000.000, per far fronte

all’impossibilità di Newco stessa, in considerazione della diversa natura

giuridica rispetto alla Fondazione, di cedere i credi-ti sanitari dalla stessa

vantati all’INPS;” (così la seconda memoria modificativa, p. 11).

8.2.5 L’Accordo di Investimento con Trilantic Capital Partners

Si tratta dell’accordo, perfezionato in data 19 febbraio 2016, tra la

Fondazione e Trilantic Capital Partners (di seguito “Trilantic” o “TCP”), in

virtù del quale è stata apportata la seconda modifica al piano concordatario,

e avente per oggetto, in sintesi, l’ingresso di quest’ultima nella compagine

sociale di Newco, nonché l’acquisto, dalla Fondazione, di n. 112 quote del

Fondo Immobiliare detenute da FSM, grazie alle quali la debitrice potrà

soddisfare (in denaro) i creditori di classe 4.

Secondo la prospettiva della debitrice, appare sin d’ora agevole prevedere

che il risultato dell’Accordo TCP, e, in particolare, la cessione delle quote

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 227

dopo la chiusura del concordato, e non durante l’esecuzione dello stesso

come previsto dal piano originario, si risolverà in un indubbio vantaggio per

il ceto creditorio, in quanto “Newco, post esecuzione del Concordato e

corroborata dal Primo Aumento di Capitale TCP in denaro di euro 10,0 m,

avrà auspicabilmente un profilo di rischio inferiore rispetto a quello

attualmente associato a FSM nel contesto di un piano di concordato,

pertanto, è ragionevole attendere che i potenziali valori delle transazioni

che interesseranno le quote del Fondo potranno rispecchiare le condizioni

che hanno caraterizzato recenti transazioni di mercato effettuate da aziende

ospedaliere in bonis. Ciò permetterebbe di beneficiare di una teorica

plusvalenza rispetto all’attuale valore nominale delle quote, che peraltro

costituisce l’attuale fair value nel contesto concordatario, come certificato

nella fairness opinion di E&Y, in merito al valore delle quote stesse” (così il

Piano di ristrutturazione operativa e dell’esposizione debitoria, allegato

all’Accordo TCP, p. 11).

A ciò si aggiunga che l’acquisto, da parte di TCP, delle quote del Fondo

Iaso, permettendo il soddisfacimento dei creditori di classe 4 mediante

liquidità anziché attraverso una datio in solutum, permette di superare le

osservazioni avanzate da alcuni creditori in merito alla rischiosità di tale

modalità satisfattiva, e, in ogni caso, di dare certezza ai creditori interessati

in merito ai tempi, e all’entità, dei loro pagamenti (profilo più

dettagliatamente illustrato nel capitolo X, par. 10.1.4)

* * *

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 228

8.3 Il piano di concordato definitivo

In esecuzione degli accordi descritti nel paragrafo precedente, i quali, oltre

che essere strettamente funzionali alla buona riuscita del piano, si pongono

come parte integrante dello stesso, e delle modifiche del piano intervenute

nelle more della presente relazione, è possibile enucleare quanto prevede, in

sintesi, il piano di concordato predisposto da FSM:

(a) che alla Data di Esecuzione dell’Accordo Quadro FSM/Prelios :

- la Fondazione apporti al Fondo Immobiliare gli Immobili Apportati

al Fondo per un valore pari ad Euro 115.305.000,00;

- il Fondo Immobiliare si accolli il debito ipotecario della Fondazione

verso gli Istituti di Credito Fondo Immobiliare per un importo complessivo

pari a circa Euro 46,8 milioni;

- a fronte del suddetto apporto Prelios emetta a favore di FSM un

numero di quote del Fondo Immobiliare, avente un valore nominale

complessivo di Euro 68,5 milioni, restando intenso che FSM sottoscriverà e

libererà per cassa eventuali quote del Fondo Immobiliare a titolo di

conguaglio;

- gli Istituti di Credito Fondo Immobiliare prestino il proprio

consenso, ai sensi dell’art. 1273 c.c., all’accollo da parte del Fondo

Immobiliare e, subordinatamente all’intervenuta efficacia del Conferimento

Azienda Sanitaria, liberino la Fondazione dal debito accollato dal Fondo

Immobiliare;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 229

- FSM e Prelios (quest’ultima non in proprio ma in qualità di società

di gestione e per conto del Fondo Immobiliare) sottoscrivano i Contratti di

Locazione, con riferimento a ciascuno degli Immobili Apportati al Fondo

(l’adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dei Contratti di

Locazione sarà garantito dalla Fideiussione che sarà rilasciata da Banca

Popolare Commercio e Industria s.p.a., e a garanzia di tale linea di credito di

firma sarà costituito il Pegno Quote Fondo Newco);

- la Fondazione corrisponda a Prelios la prima trimestralità anticipata

del canone di locazione in relazione a tutti i contratti di locazione

sottoscritti.

(b) che, successivamente all’ammissione della ricorrente alla procedura

di concordato preventivo, la Fondazione venda a TCP n. 112 quote del

fondo immobiliare di sua proprietà, per un corrispettivo pari a euro

56.000.000,00: importo, questo, destinato a soddisfare i titolari dei Crediti di

Classe 4 in proporzione al loro credito in linea capitale alla Data di

Riferimento (senza considerare gli interessi di mora);

(c) che - entro e non oltre 12 mesi dalla data di Omologa Definitiva e

subordinatamente alla conferma in capo a Newco degli accreditamenti e dei

riconoscimenti IRCCS necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria

attualmente esercitata dalla Fondazione - la Fondazione effettui il

Conferimento Azienda Sanitaria, ferma restando la possibilità di procedere a

conferimenti parziali dell’azienda sanitaria (che comprenderanno, in ogni

caso, il ramo d’azienda operante in Lombardia) qualora, entro il già citato

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 230

termine di 12 mesi dalla data di Omologa Definitiva non sia stato possibile

effettuare il Conferimento Azienda Sanitaria nella sua totalità;

(d) che, all’atto di efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria, Newco

si accolli l’indebitamento bancario vantato dagli Istituti di Credito Newco,

per un importo quindi pari a circa Euro 81,4 milioni;

(e) che gli Istituti di Credito Newco prestino il proprio consenso ai sensi

dell’art. 1273 c.c. all’accollo in favore di Newco e, subordinatamente

all’intervenuta efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria, liberino la

Fondazione dal debito nei confronti degli Istituti di Credito Newco

medesimi;

(f) il pagamento dei creditori concorsuali della Fondazione ai termini e

alle condizioni previsti nella Proposta.

Come accennato, la ricorrente ha elaborato un iter articolato in tappe

successive, finalizzato non solo alla liberazione della Fondazione dal debito

esistente nei confronti degli Istituti di Credito Fondo Immobiliare ma, allo

stesso tempo, alla continuazione dell’attività di assistenza sanitaria, negli

stessi immobili, dapprima ad opera della Fondazione stessa e,

successivamente, ad opera di una Newco.

Si analizzano, di seguito, più nel dettaglio le principali operazioni in cui si

articola il Piano.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 231

8.3.1 Il conferimento al Fondo Iaso degli immobili e dei relativi debiti

bancari ipotecari

La prima tappa del percorso elaborato dalla Fondazione prevede, anche ai

sensi di quanto previsto nell’Accordo Quadro stipulato con Prelios e

l’Accordo Fondazione/Prelios/Istituti di Credito Fondo Immobiliare, la

costituzione di un fondo di investimento alternativo immobiliare riservato di

diritto italiano, cui la Fondazione apporterà tutti gli immobili strumentali di

proprietà di FSM, ad eccezione di quelli siti in Pavia via Maugeri, Tradate e

Veruno (i quali verranno conferiti direttamente in Newco); a fronte

dell’apporto, FSM riceverà n. 137 quote del Fondo, per un valore nominale

di euro 0,5 m ciascuna (per un totale di euro 68,5 milioni)

In occasione della presentazione del Piano rivisto, la debitrice ha dato atto

che, il Fondo è già stato costituito e denominato “Iaso”, ai sensi del D.M. 5

marzo 2015, n.30 e dei regolamenti di Consob e Banca d’Italia del 19 marzo

2015 in attuazione della Direttiva n.61/2011/UE sui gestori di fondi

alternativi (AIFMD).

Il passo successivo consisterà nel conferimento, in capo al Fondo

Immobiliare, del debito ipotecario, che sarà accollato dallo stesso, con

adesione delle banche creditrici all’accollo, e la liberazione della

Fondazione ai sensi dell’art. 1273 c.c., subordinatamente all’intervenuta

efficacia del Conferimento dell’ Azienda Sanitaria nella Newco, con

continuazione, ad opera di quest’ultima, dell’attività sanitaria negli immobili

apportati al fondo.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 232

Ed invero, a quest’ultimo fine, il Piano prevede che il Fondo Immobiliare

conceda in locazione alla Fondazione detti immobili, mediante la

corresponsione di un canone di locazione complessivo annuo di Euro

10.158.798 per il primo anno, che verrà automaticamente incrementato ogni

anno, a decorrere dall’inizio del secondo anno successivo alla data di stipula

dell’Atto di Apporto e Accollo (data di costituzione del Fondo) e, per

ciascun anno successivo, in ragione del 100% della variazione percentuale

dell’indice ISTAT; una volta divenuto efficace il conferimento dell’azienda

sanitaria della Fondazione in Newco, detti contratti di locazione saranno

ceduti a Newco.

La debitrice ha altresì precisato che le obbligazioni assunte dalla Fondazione

e da Newco ai sensi del Contratto di Locazione saranno garantite dalla

Fideiussione che sarà rilasciata da Banca Popolare Commercio e Industria

s.p.a. (a garanzia di tale linea di credito di firma la Fondazione costituirà in

pegno a favore di Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. un numero

di quote del Fondo Immobiliare di proprietà della Fondazione medesima per

un controvalore di Euro 12,5 milioni).

Tale operazione produrrà l’effetto di esdebitare la Fondazione con riguardo

all’intero debito bancario ipotecario verso gli Istituti di Credito Fondo

Immobiliare, pari a circa Euro 46,8 milioni, dal momento che, per effetto

dell’accollo e della liberazione della Fondazione da parte degli Istituti di

Credito Fondo Immobiliare, il suddetto debito ipotecario graverà

esclusivamente sul Fondo Immobiliare che diverrà l’unico debitore delle

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 233

banche; tale operazione avrà altresì l’effetto di dotare il Fondo Immobiliare

delle risorse finanziarie necessarie alla soddisfazione del debito bancario

ipotecario accollato dal Fondo Immobiliare medesimo (secondo i termini e

le condizioni indicate nell’Accordo Fondazione/Prelios/Istituti di Credito

Fondo Immobiliare): risorse, queste, che proverranno dai canoni di

locazione che FSM (prima) e Newco (poi) dovranno corrispondere al Fondo

Immobiliare in forza dei Contratti di Locazione.

8.3.2 Il Conferimento dell’Azienda Sanitaria in Newco

Al fine di proseguire l’attività caratteristica della Fondazione utilizzando gli

stessi immobili che verranno apportati al Fondo Immobiliare, il Piano

prevede che, entro e non oltre 12 mesi dalla data di Omologa Definitiva, la

Fondazione conferisca a Newco l’intera azienda sanitaria costituita dal

complesso dei beni (inclusi beni mobili, immobili, materiali e immateriali)

rapporti giuridici e contratti (ivi inclusi i Contratti di Locazione) organizzati

dalla Fondazione per lo svolgimento della propria attività di assistenza

sanitaria.

Il conferimento avrà ad oggetto l’intera azienda sanitaria di proprietà della

Fondazione, vale a dire il complesso dei beni - inclusi beni mobili,

immobili, materiali e immateriali -, rapporti giuridici e contratti organizzati

dalla Fondazione per lo svolgimento della propria attività di assistenza

sanitaria, comprendenti anche i Contratti di Locazione nei confronti del

Fondo Immobiliare (in relazione ai quali, come già accennato, Prelios ha già

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 234

dichiarato di esprimere il proprio consenso in merito al loro trasferimento in

capo a Newco); peraltro, la Fondazione si è riservata di procedere in ogni

caso a conferimenti parziali dell’azienda sanitaria (comprensivi,

comunque, dell’attività esercitata in Lombardia) qualora, entro il già citato

termine di 12 mesi dalla data di Omologa Definitiva non sia stato possibile

effettuare il Conferimento Azienda Sanitaria nella sua totalità.

La ricorrente ha specificato inoltre che “fino a quando il Conferimento

Azienda Sanitaria non diverrà efficace, l’attività di impresa proseguirà in

capo alla Fondazione e sarà quest’ultima che provvederà a dare esecuzione

al Piano ai termini e alle condizioni ivi stabilite”. (ivi, p.87)

L’operazione di conferimento, come prospettata dalla debitrice, consentirà

innanzitutto alla Fondazione di esdebitarsi rispetto all’indebitamento

bancario gravante sulla Fondazione medesima verso gli Istituti di Credito

Newco: come già accennato, infatti, con la firma dell’Accordo

Fondazione/Istituti di Credito Newco, questi ultimi hanno consentito a che il

debito bancario della Fondazione verso detti Istituti di Credito sia accollato

da Newco, con liberazione della Fondazione da ogni obbligazione nei

confronti del sistema bancario (a seguito dell’intervenuta efficacia del

Conferimento Azienda Sanitaria); parallelamente, la soddisfazione dei citati

Istituti di Credito Newco avverrà mediante i flussi di cassa rinvenienti

dall’attività di impresa caratteristica della Fondazione (fino all’intervenuta

efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria), e di Newco (successivamente

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 235

all’intervenuta efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria), ai termini e

condizioni indicati nell’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco.

Le risorse provenienti dall’attività di impresa caratteristica esercitata dalla

Fondazione e, successivamente, da Newco, saranno altresì utilizzate per il

soddisfacimento dei titolari dei Crediti delle Classi 3 e 9, secondo i termini e

condizioni indicati nella Proposta (su cui, più diffusamente, infra).

Nelle more della predisposizione del Piano rivisto, la Fondazione ha

presentato, in data 26 febbraio 2016, istanza per l’autorizzazione alla

costituzione di Newco; autorizzazione, questa, concessa dal Tribunale con

decreto del 15 marzo 2016.

La proposta elaborata dalla Fondazione prevede il conferimento a Newco

dell’intera azienda sanitaria tramite l’assunzione, da parte di Newco, di una

o più delibere di aumento di capitale (gli “Aumenti di Capitale FSM), da

liberarsi mediante il conferimento di diversi rami d’azienda, fino ad

addivenire al risultato finale del conferimento dell’intera Azienda Sanitaria;

il tutto con la precisazione che il primo aumento di capitale FSM dovrà

obbligatoriamente prevedere il conferimento del Ramo d’Azienda

Lombardia, e che, in ogni caso, il conferimento dell’Azienda Sanitaria è

sospensivamente condizionato all’omologa del concordato e alla conferma

degli accreditamenti (per gli istituti oggetto di conferimento) e del

riconoscimento IRCCS necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria

attualmente esercitata (su cui, più diffusamente, infra: v. Capitolo X, par.

10.1.6).

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 236

Si è già visto come, unitamente all’azienda sanitaria, FSM conferirà in

Newco anche: i 3 immobili strumentali di proprietà siti in Pavia - Via

Maugeri, Tradate e Veruno, non apportati al Fondo; gli immobili non

strumentali; n. 25 quote del Fondo (cui corrisponde un NAV di €12,5m).

8.3.3 Acquisto di n. 112 quote del Fondo da parte di Trilantic

Parallelamente a quanto supra descritto, il Piano originariamente prospettato

da FSM prevedeva l’emissione da parte di un Veicolo Speciale di

Smobilizzo (VSS), in favore della Fondazione, di un numero di strumenti

finanziari partecipativi del valore nominale complessivo di Euro 56 milioni

e, allo stesso tempo, all’85% dell’ammontare dei crediti vantati nei confronti

di FSM dai creditori chirografari commerciali titolari dei Crediti di Classe 4,

per soddisfare questi ultimi mediante l’assegnazione di tali SFP, nei loro

confronti, a titolo di datio in solutum ai sensi e per gli effetti di cui all’art.

1197 c.c.. Grazie a questo meccanismo, i titolari dei Crediti di Classe 4, in

quanto titolari degli strumenti finanziari partecipativi, avrebbero potuto

beneficiare dei proventi derivanti dalla vendita delle quote del Fondo

Immobiliare e dell’eventuale incasso dei dividendi pagati dal Fondo

Immobiliare (al netto delle commissioni di collocamento, dei costi di

funzionamento e liquidazione di VSS e delle imposte e tasse versate da

VSS).

A tale riguardo, la ricorrente ha dato incarico alla società Ernst & Young

s.p.a. di rilasciare una fairness opinion circa il valore delle quote del

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 237

costituendo Fondo Immobiliare (rispetto al valore nominale): documento,

questo, allegato al ricorso ex art. 160 L.Fall, in cui la società di revisione ha

attestato il valore di mercato delle quote del Fondo Immobiliare come

sostanzialmente in linea con il valore nominale, fermo restando che dai

proventi del collocamento avrebbero dovuto essere detratte le commissioni

di vendita da corrispondersi a Jones Lang Lasalle, pari al 2,8%;

Tuttavia, come visto, il piano è stato modificato, in ossequio agli impegni

risultanti dall’Accordo di Investimento con TCP, ed attualmente prevede,

subordinatamente all’esecuzione del Primo Aumento di Capitale FSM (vale

a dire l’aumento di capitale di Newco, riservato a FSM e da liberarsi, in una

o più tranches, in natura mediante il conferimento dell’Azienda Sanitaria

ovvero del Ramo d’Azienda Lombardia, singolarmente o con uno o più altri

Rami d’Azienda) e all’ottenimento in capo a Newco del riconoscimento

IRCCS, l’acquisto, da parte di quest’ultima, di n. 112 quote del Fondo

Immobiliare (pari a circa l'81,75% delle quote complessive) del valore

nominale di Euro 500.000 ciascuna, che saranno cedute da FSM a TCP al

prezzo di Euro 56.000.000,00.

Tale somma, al netto del pagamento dei costi di transazione e delle

structuring fees connesse all’Accordo TCP, sarà utilizzata dalla Fondazione

al fine di soddisfare i creditori commerciali chirografari della Classe 4 in

proporzione al loro credito in linea capitale, cristallizzato alla data del 31

ottobre 2014, senza conteggiare gli interessi di mora.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 238

La soluzione attualmente proposta, che teoricamente dovrebbe garantire ai

suddetti creditori una percentuale di soddisfazione pari a quella stimata dal

Piano originario - in base alla valorizzazione delle quote del fondo e ai costi

di transazione convenuti per il collocamento delle quote - ha il

considerevole pregio di sostituire un valore certo ad uno ipotetico (peraltro

di difficile stima).

8.3.4 Primo aumento di Capitale da parte di Trilantic

Come accennato, la più rilevante novità del Piano rivisto consiste

nell’ingresso di TCP in Newco, mediante la sottoscrizione e liberazione di

successivi aumenti di capitale funzionali al miglior sostegno ed alla buona

riuscita della proposta concordataria.

In tale ottica, successivamente alla liberazione, da parte di FSM, del Primo

Aumento di capitale FSM (con conseguente conferimento in Newco

dell’Azienda Sanitaria e/o di Rami di Azienda della stessa aventi un valore

compreso tra Euro 90 e 130 milioni86

, e, in ogni caso, almeno del Ramo

d’Azienda Lombardia) FSM si è impegnata a deliberare un aumento del

capitale sociale di Newco riservato a TCP, per complessivi euro

55.000.000,00 da liberarsi ad opera di quest’ultima mediante: (i)

conferimento in Newco di n. 90 Quote del Fondo Immobiliare acquistate da

TCP, per un controvalore di Euro 45.000.000,00 (Euro quarantacinque

86

Dato desunto dalla “Proposta di concordato in continuità - Sezione 2, pag. 64, Tabella

“FSM/Newco 2016 – 2019 Stato Patrimoniale (1/4)”.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 239

milioni), di cui l'80% a titolo di sovrapprezzo; e i residui euro 10.000.000,00

in denaro.

Alle azioni di Newco sottoscritte e versate da TCP saranno abbinati

warrants87

nella misura di 1 warrant ogni 2 azioni di Newco.

Le residue n. 22 Quote di proprietà di TCP resteranno di proprietà di

quest’ultima e potranno essere trasferite solo a Investitori Istituzionali.

Peraltro, TCP Hospitals avrà facoltà, “qualora intenda cedere un numero di

Quote TCP Hospitals tale da far venire meno la pluralità di quotisti,

subordinatamente al consenso delle banche finanziatrici (ove richiesto) e

all'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa applicabile,

alla liquidazione del Fondo Immobiliare - di conferirle in Newco in

esecuzione del Secondo Aumento di Capitale TCP Hospitals Fondo

Immobiliare.”(su cui infra).

Le restanti n. 25 quote del Fondo Immobiliare “saranno conferite in Newco

alla prima tra (i) la data del conferimento dell'ultimo Ramo d'Azienda; e (ii)

il sesto mese successivo al conferimento del primo Ramo d'Azienda, e

potranno essere costituite in pegno a favore della banca che emetterà la

garanzia sui canoni di locazione dei beni conferiti al Fondo Immobiliare.”

Alle azioni sottoscritte e versate da TCP, saranno abbinati warrants nella

misura di n. 1 warrant ogni 2 azioni di Newco. La prima emissione è

87

Gli warrants sono strumenti finanziari, quotati in Borsa, consistenti in un contratto a

termine, che danno diritto alla sottoscrizione dell'acquisto di una certa attività finanziaria

sottostante ad un prezzo e ad una scadenza stabilita. L'esercizio di questo strumento

finanziario comporta l'emissione di nuove azioni da parte della società.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 240

prevista nell’ordine di n. 27.500.000 warrants, con contestuale adozione di

un apposito “Regolamento Warrant”; in ogni caso, l’Accordo TCP prevede

già la parziale regolamentazione dell’esercizio dei Warrants e dei relativi

assetti proprietari. In particolare:

(i) i warrants saranno esercitabili, da parte di TCP Hospitals (ovvero ogni

suo eventuale avente causa):

a. nel caso in cui si addivenga alla Quotazione, per la totalità dei Warrant

sottoscritti da TCP Hospitals e indipendentemente dalla vendita delle Azioni

possedute dalla stessa;

b. nel caso in cui non si addivenga alla Quotazione e fermo restando il

Diritto di Prima Offerta, solo nel caso ín cui TCP Hospitals abbia

comunicato la sua intenzione di trasferire tutte le Azioni da essa possedute e

alla data di tale trasferimento.

(ii) è prevista una opzione call88

in capo a Newco per acquistare i warrants

ed annullarli, sia nel momento della quotazione in Borsa, che nel momento

della cessione da parte di TPC della propria partecipazione in Newco

(opzione, quest’ultima, esercitabile anche qualora non sia esercitato da parte

di FSM il cd. “Diritto di prima offerta” disciplinato dall’accordo stesso), con

un prezzo di acquisto dei warrants basata solo sul valore intrinseco, e non

sul time value.

88

Un'opzione call è uno strumento finanziario che conferisce al titolare dell’opzione il

diritto, ma non l’obbligo, di acquistare un determinato titolo a un prezzo prefissato.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 241

In tutto, i complessivi € 55.000.000,00 sottoscritti da TCP a titolo di Primo

Aumento di capitale corrisponderanno al 29,7% del capitale sociale di

Newco pre – warrants, ed al 38,8% post esercizio dei warrants con

versamento di ulteriori €27,5m.

Il Piano Rivisto prevede altresì il collocamento ad investitori qualificati o

professionali delle quote del Fondo Iaso ad un prezzo superiore a quello di

conferimento, e ciò per finanziare i progetti di investimento e di sviluppo di

Newco.

Al riguardo, la debitrice ha precisato come Prelios abbia già ottenuto da

CONSOB, in data 30 settembre 2015, il nullaosta per la

commercializzazione in Italia delle quote del Fondo; e come tale cessione

sia stata autorizzata dalle banche (in virtù di una intervenuta modifica in tal

senso degli accordi para-concordatari); tuttavia, il Piano Rivisto non simula

nei prospetti e nelle previsioni economico-finanziarie gli effetti finanziari di

tale cessione, in quanto a tutt’oggi sono pervenute solo manifestazioni di

interesse e non proposte vincolanti di acquisto.

8.3.5 La possibilità di ulteriori aumenti di capitale TCP

Il piano, recependo quanto previsto dall’Accordo TCP, prevede la possibilità

di ulteriori aumenti di capitale riservati a TCP, lasciati alla libera

valutazione delle parti, al fine di finanziare una o più Acquisizioni e/o

Investimenti per lo sviluppo di Newco, qualora quest'ultima non dovesse

essere in grado di procurarsi autonomamente i mezzi finanziari aliunde.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 242

In particolare, l’accordo di investimento prevede la facoltà, in capo a TCP,

di richiedere a Newco la delibera, entro il 31 dicembre 2018, di un “Secondo

Aumento di Capitale TCP”, per ulteriori € 11.000.000,00, da liberarsi

alternativamente in denaro (a fronte dell’emissione, da parte di Newco, di n.

11 milioni di Azioni di categoria B), o conferendo le residue n. 22 quote del

Fondo detenute da TPC (per un valore di euro 500.000,00 ciascuna,

“restando inteso che, qualora tale conferimento faccia venir meno la

pluralità di quotisti, il Secondo Aumento di Capitale TCP Hospitals Fondo

Immobiliare sarà soggetto al consenso delle banche finanziatrici (ove

richiesto) e all'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa

applicabile per la liquidazione del Fondo Immobiliare”: così l’Accordo

TCP, pag. 20).

Anche tale Secondo Aumento di capitale prevederebbe l’emissione di

warrants agli stessi termini e condizioni di quelli abbinati al Primo

Aumento di Capitale TCP; consentendo a TCP di incrementare la propria

partecipazione dal 29,7% al 33,7% pre-warrants, e dal 38,8% al 43,2% in

caso di esercizio dei warrants (e a fronte del versamento di ulteriori €5,5m).

Il secondo aumento di capitale TCP è stato già espressamente autorizzato

dagli accordi (rivisti in tal senso) con gli Istituti di Credito, ed è parte del

Piano; tuttavia, trattandosi di una mera eventualità, soggetta alla facoltativa

richiesta da parte di TCP, esso non è stato simulato, in via prudenziale, nei

prospetti e nelle previsioni economico-finanziarie elaborate dalla debitrice.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 243

8.3.6 Valorizzazione di Newco e Way-out di Trilantic

La Fondazione, di comune intesa con TCP, ha altresì definito le linee guida

di un Piano di Sviluppo Strategico di Newco, finalizzato alla sua concreta

valorizzazione e al suo consolidamento sul mercato: obiettivi, questi, da

attuarsi, inter alia, grazie alla redazione, e al periodico aggiornamento, di un

Business Plan triennale industriale, economico e finanziario, contenente

altresì l’approvazione dei Budget annuali.

Al fine di finanziare gli investimenti per lo sviluppo e le acquisizioni

funzionali all’attività di Newco, è previsto che il Consiglio di

Amministrazione di quest’ultima proceda alla vendita delle quote del Fondo

Iaso di proprietà di Newco, e, se del caso, faccia ricorso alle risorse messe a

disposizione da TCP mediante il Secondo Aumento di Capitale TCP, come

supra descritto.

L’obiettivo ultimo del percorso di nascita, crescita e progressiva

valorizzazione di Newco consiste nella sua quotazione in Borsa, con

conseguente way-out di TCP dalla sua compagine sociale: pertanto, a partire

dal 1 Gennaio 2019 (quando, prevedibilmente, Newco avrà consolidato la

propria posizione sul mercato) ciascuna delle parti avrà diritto di richiedere

a Newco di iniziare la procedura di quotazione, da realizzarsi (salvo diverso

accordo fra le parti) con un’offerta pubblica di vendita delle azioni di TCP.

Al fine di assicurare l’uscita di TCP, nell’ipotesi in cui il mercato non fosse

sufficientemente ricettivo e si rendesse opportuno un rinvio della

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 244

quotazione, l’accordo stipulato con TCP prevede la facoltà, in capo a

quest’ultima, a partire dal 1 luglio 2020, di:

(i) vendere in tutto o in parte la propria partecipazione in Newco a terzi;

fermo restando, in questo caso, il diritto di prima offerta in capo a FSM (o a

un soggetto da essa designato): pertanto, solamente qualora FSM (o il

soggetto dalla stessa designato) non abbia esercitato, nei termini previsti, il

proprio diritto di acquisto in relazione all’intera partecipazione, TCP potrà

cedere la sua partecipazione a un Investitore Finanziario, che la sostituisca

nel programma di accompagnamento di Newco alla quotazione;

(ii) qualora non si fosse conclusa né la quotazione nè la cessione totale della

Partecipazione di TCP in Newco (con mancato esercizio del diritto di prima

offerta da parte di FSM), né la cessione delle quote del Fondo, chiedere che

FSM faccia quanto in suo potere affinché Newco proceda a una scissione

parziale proporzionale avente ad oggetto l’assegnazione delle Quote del

Fondo Iaso dalla stessa ancora detenute a una società beneficiaria, cosicchè

FSM e TCP possano procedere ad una permuta tra le azioni possedute da

FSM nella beneficiaria e le azioni possedute da TCP in Newco (fermo

restando l’impegno, da parte di FSM, di riacquistare le azioni di Newco

rimaste in capo a TCP nonostante le permute;

(iii) in caso di azioni residue in Newco nonostante l’esito delle permute,

vendere le stesse a terzi, (senza che si applichi il diritto di prima offerta di

FSM, e restando inteso che qualora tali azioni rappresentino meno del 10%

del capitale di Newco, esse dovranno essere convertite prima della cessione

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 245

al terzo in azioni privilegiate, con il diritto di percepire pro-quota dividendi

in misura pari al 90% degli utili per azione conseguiti nell’anno).

Infine, è da segnalare che l’Accordo TCP prevede, nell'ipotesi in cui prima

della Quotazione risulti dovuto il risarcimento da parte di FSM a favore di

Regione Lombardia in forza e ai sensi del contratto transattivo stipulato con

quest’ultima in seguito a sentenza civile definitiva, e FSM non sia in grado

di procurarsi le risorse finanziarie per pagare, in tutto o in parte, tale

Risarcimento, TCP avrà la facoltà di versare a FSM i fondi necessari a

consentire a quest’ultima di pagare, tenuto conto della cassa disponibile,

l’intero Risarcimento e di compensare il proprio credito fino a concorrenza

con il valore delle azioni di FSM liberate dal pegno, restando inteso che

TCP potrà soddisfarsi esclusivamente sul valore delle Azioni e non avrà

ricorso su FSM per la restante parte di credito non soddisfatto.

8.3.7 Governance e Management di Newco

L’apporto di equity da parte di TCP non prescinde da un suo coinvolgimento

nella gestione di Newco. A tal fine, è previsto il coinvolgimento della

società investitrice nella corporate governance di Newco, la quale sarà

amministrata da un Consiglio di Amministrazione (che resterà in carica per

tre esercizi) composto da dieci amministratori, dei quali:

(i) sei amministratori designati da FSM, fra i quali il Presidente e il Vice

Presidente;

(ii) tre amministratori designati da TCP Hospitals;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 246

(iii) un amministratore nominato dall'assemblea ordinaria di Newco, fermo

restando che tale amministratore sarà designato di comune accordo fra TCP

Hospitals e FSM, secondo la procedura indicata nel successivo paragrafo

15.3 e sarà nominato amministratore delegato di Newco.

II Consiglio di Amministrazione delibererà su ogni materia allo stesso

attribuita a maggioranza semplice dei votanti, fatta eccezione per le seguenti

delibere che dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno 8

amministratori (o, comunque, di almeno un amministratore designato da

FSM e di uno designato da TCP Hospitals):

(i) approvazione del Business Plan triennale coerente con le Linee Guida del

Piano di Sviluppo Strategico;

(ii) approvazione dei budget annuale;

(iii) approvazione di investimenti e/o disinvestimenti di importo

superiore a Euro 300.000,00 purché non previsti dal Piano;

(iv) operazioni con Parti Correlate, se di competenza del Consiglio di

Amministrazione, con eccezione di quelle previste dall’Accordo di

Investimento, ivi incluse quelle funzionali alla completa separazione

dell'azienda sanitaria da FSM ed alla conseguente stabilizzazione dei

rapporti fra FSM e Newco;

(v) approvazione delle seguenti operazioni straordinarie (ove non

previste nel Business Plan triennale e nel budget), se di competenza del

Consiglio di Amministrazione: aumenti e riduzioni di capitale, fusioni,

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 247

acquisizioni, cessioni, joint ventures, conferimenti, accesso alla quotazione

su mercati regolamentati;

(vi) attribuzione e revoca delle deleghe ai componenti del Consiglio di

Amministrazione;

(vii) l'esercizio del diritto di voto con riguardo alla nomina e alla revoca

degli amministratori e dei sindaci nelle società Controllate o partecipate;

(viii) l'individuazione di Acquisizioni e/o Investimenti e la richiesta di

aumento di capitale da sottoporre all'assemblea dei soci;

(ix) approvazione di Piani di Incentivazione e loro eventuali modifiche.

L’accordo prevede già i nominativi di prima designazione, scelti tra gli

esponenti di vertice dell’attuale management di FSM, e individuati nelle

persone del Dott. Gianni Giorgi (quale Amministratore Delegato, cui sarà

attribuito un mandato triennale) e del Dott. Paolo Migliavacca (quale

Direttore Generale); eventuali sostituti verranno designati con l’ausilio di

una società di executive search di primario standing internazionale designata

da TCP Hospitals.

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, esso sarà composto da 3 (tre)

membri effettivi e 2 (due) supplenti, di cui un membro effettivo (che

assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale) e un membro

supplente saranno nominati da TCP Hospitals; due membri effettivi e un

membro supplente saranno nominati da FSM.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 248

8.3.8 La liquidità presente in Fondazione

Il Piano di concordato di FSM è altresì basato sull’utilizzo della liquidità

disponibile della Fondazione, al fine di:

“(a) provvedere al pagamento in due anni degli importi previsti

dall’Accordo FSM/Regione Lombardia;

(b) provvedere al pagamento dei titolari dei Crediti di Classe 2. Al fine

di consentire il soddisfacimento dei titolari dei Crediti di Classe 2 secondo i

termini e le condizioni di cui alla Proposta, entro e non oltre 120 giorni

dalla data di Omologa Definitiva, la Fondazione depositerà presso un conto

corrente vincolato in favore della procedura l’importo di Euro 2.592.739,21

pari al 15% dell’ammontare complessivo dei petita formulati in giudizio dai

creditori titolari dei Crediti di Classe 2, con istruzioni irrevocabili di

procedere al pagamento in favore di tali soggetti per un importo pari a

quello cui la Fondazione sarà condannata e con un tetto massimo del 15%

della relativa pretesa (o per un importo pari a quello determinato

nell’ambito di eventuali accordi transattivi raggiunti, purché inferiore al

15% della pretesa), al netto degli importi che - con riguardo principalmente

ai contenziosi vertenti sulla responsabilità medica della Fondazione e nel

caso in cui vi sia una copertura assicurativa attiva e operante - saranno

risarciti alla controparte vittoriosa dall’assicurazione della Fondazione

opportunamente chiamata in giudizio al fine di manlevare e tenere indenne

la Fondazione stessa dall’accoglimento - anche parziale - delle pretese

attoree.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 249

Resta inteso che, con riguardo a ciascun contenzioso pendente, gli eventuali

importi che - nel rispetto dei termini e condizioni del Piano e della Proposta

- non dovessero essere destinati al soddisfacimento dei titolari di Crediti di

Classe 2 riguardati da detto contenzioso (sia a seguito dell’intervenuta

condanna, che dell’eventuale stipula di transazioni con i creditori titolari di

Crediti di Classe 2 a condizione che l’esborso della Fondazione - al netto di

quanto pagato dall’assicurazione - sia inferiore al 15% del petitum),

ritorneranno di volta in volta nella piena disponibilità della Fondazione.”

(ibidem).

* * *

8.4 La proposta di concordato e la suddivisione in classi del ceto

creditorio

La Proposta che la ricorrente intende sottoporre al voto dei creditori è basata

sulla suddivisione di questi ultimi in nove diverse classi (elaborate tenendo

conto delle rispettive posizioni giuridiche e degli interessi economici agli

stessi facenti capo), e si prefigge come effetto:

(a) la completa esdebitazione della Fondazione nei confronti del sistema

bancario, fatta eccezione per il debito della Fondazione nei confronti degli

istituti di credito titolari dei Crediti di Classe 9;

(b) il rimborso del debito bancario verso i titolari dei Crediti di Classe 5,

dei Crediti di Classe 6, dei Crediti di Classe 7 e dei Crediti di Classe 8 , per

quanto di rispettiva competenza, dalla Fondazione (prima dell’intervenuta

efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria) e dal Fondo Immobiliare e

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 250

dalla Newco (successivamente all’intervenuta efficacia del Conferimento

Azienda Sanitaria) secondo i termini e le condizioni previsti dall’Accordo

Fondazione / Prelios / Istituti di Credito Fondo Immobiliare e dall’Accordo

Fondazione / Istituti di Credito Newco mediante le risorse finanziarie

derivanti:

- per quanto concerne l’indebitamento verso gli Istituti di Credito

Fondo Immobiliare, ai termini e alle condizioni di cui all’Accordo

Fondazione/Prelios/Istituti di Credito Fondo Immobiliare, tramite la

liquidità presente in Fondazione (fino all’intervenuta efficacia dell’Atto di

Apporto e Accollo) e poi tramite i canoni di locazione che saranno

corrisposti dalla Fondazione (prima) e da Newco (poi) al Fondo Immobiliare

in forza dei Contratti di Locazione;

- per quanto riguarda l’indebitamento verso gli Istituti di Credito

Newco, ai termini e condizioni di cui all’Accordo Fondazione/Istituti di

Credito Newco, tramite i flussi finanziari derivanti dallo svolgimento

dell’attività caratteristica di impresa della Fondazione (prima

dell’intervenuta efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria) e poi da

Newco (dopo l’intervenuta efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria);

(c) il soddisfacimento dei restanti creditori della Fondazione:

(i) quanto ai titolari dei Crediti di Classe 1, dalla Fondazione ai termini

e condizioni dell’Accordo FSM/Regione Lombardia per la parte da regolare

per cassa (Euro 2,5 milioni), mediante la liquidità disponibile in

Fondazione;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 251

(ii) quanto ai titolari dei Crediti di Classe 2 mediante la liquidità

disponibile in Fondazione per un importo pari a Euro che residuerà in

Fondazione e che non sarà conferita in Newco;

(iii) quanto ai titolari dei Crediti di Classe 3 da Fondazione (prima

dell’intervenuta efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria) e da Newco

(successivamente all’intervenuta efficacia del Conferimento Azienda

Sanitaria) tramite i flussi finanziari derivanti dallo svolgimento dell’attività

caratteristica di impresa;

(iv) quanto ai titolari dei Crediti di Classe 4 da Fondazione, grazie al

corrispettivo incassato dalla vendita delle quote del Fondo Immobiliare, in

proporzione al loro credito in linea capitale alla Data di Riferimento (senza

considerare gli interessi di mora);

(v) quanto ai Crediti di Classe 9, da Fondazione (prima dell’intervenuta

efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria) e da Newco (successivamente

all’intervenuta efficacia del Conferimento Azienda Sanitaria) mediante i

flussi finanziari derivanti dallo svolgimento dell’attività caratteristica di

impresa e mediante l’operatività di factoring.

Nell’illustrare nel dettaglio la composizione delle classi, la percentuale di

soddisfazione dei relativi crediti e il conseguente diritto di voto FSM ha

partitamente esposto le ragioni per cui ai creditori appartenenti a ciascuna

delle suddette classi deve essere riconosciuto tale diritto nell’ambito della

procedura di concordato preventivo; non senza precisare, in ogni caso, “che

la materia del voto è - come noto - rimessa alle valutazioni degli organi

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 252

della procedura e segnatamente del Giudice Delegato; ne consegue che

quanto proposto da FSM in relazione al voto dei creditori (soprattutto con

riferimento ai creditori titolari dei Crediti di Classe 1, dei Crediti di Classe

2, dei Crediti di Classe 5, dei Crediti di Classe 6, dei Crediti di Classe 7) è

da intendersi come frutto della prudente valutazione effettuata dalla

Fondazione stessa (anche sulla base dei principi di legge e degli

orientamenti della giurisprudenza più recente) e, dunque, senza pregiudizio

delle interpretazioni (eventualmente diverse) che saranno assunte dagli

organi della procedura” (ivi, p. 66).

In particolare:

La classe 1 è composta dalla Regione Lombardia, la quale vanta nei

confronti della Fondazione un credito contestato ex art. 176 L. Fall pari a

Euro 230.833.000,00, pari al petitum del giudizio promosso in sede penale

dalla Regione Lombardia nei confronti della Fondazione quale responsabile

civile, per i fatti con profili di rilevanza penale contestati a figure apicali

della Fondazione, che all’epoca ricopriva la carica di direttore generale (i

“Crediti di Classe 1”);

La Proposta concordataria di FSM prevede la soddisfazione dei Crediti di

Classe 1 secondo quanto previsto nell’Accordo FSM/Regione Lombardia, (i

cui termini e condizioni sono stati descritti nel capitolo X, par. 10.1.2), vale

a dire, “Considerati gli impegni e rinunce della Fondazione ai sensi

dell’Accordo FSM/Regione Lombardia, la soddisfazione dei Crediti di

Classe 1 ammonta a Euro 13.312.781,00 a titolo di acconto non ripetibile

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 253

dell’ammontare complessivo dei Crediti di Classe 1, fermo restando che -

come previsto ai sensi dell’Accordo FSM/Regione Lombardia - ove

quest’ultima riproponesse in sede civile l’azione risarcitoria proposta nei

confronti della Fondazione, la Regione Lombardia potrà unicamente

rivalersi sulle azioni della Newco che saranno sottoscritte dalla Fondazione

a seguito del Conferimento Azienda Sanitaria e che saranno costituite in

pegno in favore della Regione Lombardia su sua richiesta. In tal modo, la

soddisfazione della Regione Lombardia sarà sull’equity di Newco e, quindi,

strutturalmente subordinata ai creditori di Newco” (così il ricorso ex art.

160 e ss. L.F., pag. 66).

Per quanto riguarda il diritto di voto riconosciuto alla Regione, “Ai sensi e

per gli effetti di cui all’art. 177, comma 1, l. fall., si ritiene che la Regione

Lombardia abbia diritto di voto nell’ambito della procedura di concordato

preventivo di FSM per l’intero ammontare della pretesa creditoria azionata

da quest’ultima [...]. Al riguardo, si ritiene infatti che, ai fini della misura

del voto, il piano di concordato non possa prescindere dalla considerazione

dell’intero credito - ancorché “contestato” - atteso che detto piano deve

rappresentare tutte le passività (ivi incluse quelle potenziali e quelle oggetto

di contestazione) cui il patrimonio del debitore è, o può essere, esposto”

(così il ricorso ex art. 160 e ss., p. 67).

La classe 2 è composta dai titolari di crediti relativi ai vari contenziosi

pendenti nei confronti della Fondazione aventi ad oggetto principalmente la

responsabilità “medica” della Fondazione, i quali vantano nei confronti della

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 254

Fondazione crediti contestati per un totale di Euro 22.164.917,82, vale a dire

per l’importo complessivo dei petita dei vari giudizi promossi nei confronti

della Fondazione (i “Crediti di Classe 2”), riguardo ai quali FSM ha

allegato, nel proprio ricorso, un documento riepilogativo dei vari contenziosi

pendenti nei confronti della Fondazione, con puntuale indicazione delle parti

(ivi inclusi i terzi chiamati in causa), del Tribunale presso cui pende la

controversia, dello stato del giudizio e della pretesa azionata nei confronti

della Fondazione.

La Proposta di FSM prevede la soddisfazione dei Crediti di Classe 2

“mediante il pagamento a tali creditori dell’importo cui FSM sarà

condannata con sentenza passata in giudicato, con un importo massimo del

15% della pretesa azionata in giudizio, al netto degli importi che - con

riguardo principalmente ai contenziosi vertenti sulla responsabilità medica

della Fondazione e nel caso in cui vi sia una copertura assicurativa attiva e

operante - saranno risarciti alla controparte vittoriosa dall’assicurazione

della Fondazione opportunamente chiamata in giudizio al fine di manlevare

e tenere indenne la Fondazione stessa dall’accoglimento - anche parziale -

delle pretese attoree. Qualora l’assicurazione dovesse liquidare parte del

danno, FSM dedurrà l’importo liquidato dall’assicurazione o, nel caso

questo intervenga successivamente, si surrogherà al creditore contestato.

Al fine di consentire il soddisfacimento dei titolari dei Crediti di Classe 2

secondo i termini e le condizioni di cui alla Proposta, entro e non oltre 120

giorni dalla data di Omologa Definitiva, la Fondazione depositerà presso

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 255

un conto corrente vincolato in favore della procedura l’importo di Euro

2.592.739,21 pari al 15% dell’ammontare complessivo dei petita formulati

in giudizio dai creditori titolari dei Crediti di Classe 2, con istruzioni

irrevocabili di procedere al pagamento in favore di tali soggetti per un

importo pari a quello cui la Fondazione sarà condannata e con un tetto

massimo del 15% della relativa pretesa (o per un importo pari a quello

determinato nell’ambito di eventuali accordi transattivi raggiunti, purché

inferiore al 15% della pretesa), al netto degli importi che - con riguardo

principalmente ai contenziosi vertenti sulla responsabilità medica della

Fondazione e nel caso in cui vi sia una copertura assicurativa attiva e

operante - saranno risarciti alla controparte vittoriosa dall’assicurazione

della Fondazione opportunamente chiamata in giudizio al fine di manlevare

e tenere indenne la Fondazione stessa dall’accoglimento - anche parziale -

delle pretese attoree.

Resta inteso che, con riguardo a ciascun contenzioso pendente, gli eventuali

importi che - nel rispetto dei termini e condizioni del Piano e della Proposta

- non dovessero essere destinati al soddisfacimento dei titolari di Crediti di

Classe 2 riguardati da detto contenzioso (sia a seguito dell’intervenuta

condanna, che dell’eventuale stipula di transazioni con i creditori titolari di

Crediti di Classe 2 a condizione che l’esborso della Fondazione - al netto di

quanto pagato dall’assicurazione - sia inferiore al 15% del petitum),

ritorneranno di volta in volta nella piena disponibilità della Fondazione.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 256

Come già esposto per i Crediti di Classe 1, ai sensi e per gli effetti di cui

all’art. 177, comma 1, l. fall., si ritiene che i titolari dei Crediti di Classe 2

abbiano diritto di voto all’interno del concordato preventivo di FSM per

l’intero ammontare della pretesa creditoria azionata da tali creditori nei

confronti della Fondazione nei vari giudizi. Come detto, infatti, si ritiene

che, ai fini della misura del voto, il piano di concordato non possa

prescindere dalla considerazione dell’intero credito - ancorché

“contestato” - atteso che il piano di concordato deve rappresentare tutte le

passività (ivi incluse quelle potenziali e quelle oggetto di contestazione) cui

il patrimonio del debitore è, o può essere, esposto” (così il ricorso ex art.

160 e ss L.F., p. 68 e ss.)

La classe 3 è composta dai creditori titolari di crediti chirografari che, in

virtù delle caratteristiche del rapporto in essere con la Fondazione, sono

considerati “essenziali” per lo svolgimento e la continuazione da parte della

Fondazione della propria attività di impresa; detti crediti (i “Crediti di

Classe 3”) ammontano a un totale di euro 10.587.447,05. Secondo quanto

esposto dalla ricorrente, “l’essenzialità di tali creditori è dovuta al fatto che:

(a) alcuni creditori (ad esempio, alcuni creditori commerciali aventi

natura di enti pubblici, in particolare ASL) sono essenziali per assicurare il

rispetto da parte della Fondazione dei c.d. “livelli essenziali assistenziali”.

E’ appena il caso di evidenziare che il Piano prevede che il rapporto con

tali soggetti prosegua anche a seguito del conferimento in Newco

dell’azienda sanitaria di proprietà della Fondazione.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 257

Si aggiunga che alcuni di tali creditori sono anche clienti della Fondazione

e pertanto generano un fatturato che riveste fondamentale importanza per

l’attività imprenditoriale della Fondazione stessa. Più in particolare il

credito di tali soggetti è una percentuale del fatturato della Fondazione,

sicché per l’attività imprenditoriale di quest’ultima è essenziale la

prosecuzione dei rapporti contrattuali con tali soggetti;

(b) altri creditori dispongono dell’autorità di impedire la prosecuzione

da parte della Fondazione della propria attività di impresa (si tratta, ad

esempio, della Procura di Milano, che vanta nei confronti della Fondazione

un credito di Euro 1 milione a seguito del “patteggiamento” di cui si è dato

conto nel precedente § IV). Il mancato pagamento di tali importi in misura

integrale causerebbe l’adozione di provvedimenti da parte di tali soggetti

pubblici capaci di procurare blocco od ostacolo significativo dell’attività di

impresa della Fondazione e di mettere quindi a serio rischio la possibilità

per la Fondazione di dare esecuzione al Piano di concordato che, come più

volte evidenziato, presuppone la continuità dell’attività di impresa della

Fondazione medesima” (ivi, p. 70).

La Proposta di FSM prevede che i Crediti di Classe 3 siano soddisfatti

mediante il pagamento a tali creditori del 100% del loro credito, effettuato in

20 rate mensili costanti a decorrere dal quinto mese successivo alla data

dell’Omologa Definitiva. Tale percentuale di soddisfacimento, secondo la

debitrice, “si giustifica alla luce del fatto che, come accennato, tali creditori

devono essere considerati in grado di condizionare - se non impedire -

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 258

l’attività di impresa della Fondazione, sicché una loro soddisfazione in

misura inferiore a quella integrale potrebbe mettere in pericolo la

prosecuzione dell’attività della Fondazione e l’esecuzione del Piano (che,

appunto, si fonda su tale continuità)” (ibidem).

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 177, comma 1, l. fall. i titolari dei

Crediti di Classe 3 hanno diritto di voto per l’intero ammontare dei rispettivi

crediti.

La classe 4 è composta dai titolari di crediti commerciali chirografi, per un

totale di Euro 65.461.146,39, ed include i fornitori e, in generale, gli altri

creditori non appartenenti ad alcuna delle altre Classi. Accoglie, altresì, i

creditori con privilegio speciale IVA declassati al chirografo per inesistenza

del bene su cui insiste il privilegio. Come illustrato nel ricorso, “L’IVA

relativa a tutti i debiti verso i creditori commerciali viene quindi quasi

interamente considerata chirografaria, non sussistendo alcuno dei beni su

cui farla rivalere come privilegio speciale ad eccezione di beni in relazione

ai quali il privilegio speciale è pari a circa Euro 500.000; ciò avvalendosi

della facoltà concessa dall’art. 160, comma 2, l. fall. che - secondo il

recente orientamento della Corte di Cassazione (si veda Cass. 6 novembre

2013, n. 24970) - è applicabile non solo in caso di incapienza del bene

posto a garanzia, ma anche in caso di insussistenza dello stesso nel

compendio destinato ai creditori. A tal fine, la Fondazione ha conferito

apposito incarico al Dott. Andrea Corti e al Dott. Francesco Carnevali, i

quali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 160, comma 2, l. fall., hanno

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 259

attestato che nel patrimonio della Fondazione esistono scorte di magazzino

per i quali opera il privilegio speciale ex art. 2758, comma 2, c.c. il cui

valore è pari a circa Euro 500.000,00, laddove per le forniture di

magazzino distinte da queste ultime, è ipotizzabile l’insussistenza o non

individuabilità di alcun bene o valore sul quale il privilegio possa trovare

collocazione” (così il ricorso ex art. 160 e ss., p. 70).

La proposta originaria di FSM prevedeva la soddisfazione di tali creditori

mediante l’assegnazione, in loro favore, a titolo di datio in solutum , di

strumenti finanziari partecipativi del valore nominale complessivo di Euro

56 milioni emessi da un veicolo di smobilizzo costituito ad hoc (VSS) a

fronte dell’apporto da parte della Fondazione di 112 quote del Fondo

Immobiliare

Nelle more della redazione della presente relazione, come detto, FSM è

addivenuta ad un accordo con TCP Hospitals, che prevede l’acquisto, da

parte di quest’ultima, delle 112 quote del Fondo Immobiliare

originariamente destinate all’assegnazione diretta ai creditori di classe 4, a

fronte della corresponsione di euro 56 milioni.

Pertanto, il Piano definitivo prevede ora il soddisfacimento dei creditori

appartenenti alla classe 4, utilizzando i proventi derivanti dalla cessione da

parte di FSM a TCP delle citate quote, per lo stesso ammontare

originariamente previsto (al netto dei costi connessi all’Accordo con TCP),

con evidente miglioramento, in termini di certezza di realizzo, per i creditori

stessi.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 260

La classe 5 è composta dagli Istituti di Credito Fondo Immobiliare, vale a

dire gli istituti di credito titolari di crediti garantiti da ipoteche sugli

Immobili Apportati al Fondo.

La soddisfazione di tali creditori prevede una soddisfazione delle loro

pretese in misura pari al 100% del loro credito, a fronte di un

riscadenziamento di quest’ultimo in 15 anni, secondo le modalità previste in

seno all’Accordo Fondazione/Prelios/Istituti di Credito Fondo Immobiliare,

che prevedono che “il debito della Fondazione verso tali creditori sarà

accollato dal Fondo Immobiliare (con effetto liberatorio per la Fondazione

subordinatamente all’intervenuta efficacia del Conferimento Azienda

Sanitaria), per un totale di Euro 46.817.522,02”(ivi, p. 72).

La FSM ha inteso attribuire a codesti creditori diritto di voto per l’intero

ammontare del loro credito, e ciò in quanto “la circostanza che la Proposta

preveda la soddisfazione integrale in denaro dei Crediti di Classe 5 non è in

alcun modo ostativa al riconoscimento - ai sensi dell’art. 177, comma 1, l.

fall. - ai creditori titolari dei Crediti di Classe 5 del diritto di voto per

l’intero ammontare del loro credito, in quanto il Piano prevede, da un lato,

un riscadenziamento di 15 anni di tali crediti, quindi superiore al termine

annuale previsto dall’art. 186-bis, comma 2, lett. (c), l. fall. e, dall’altro

lato, che i suddetti creditori siano soddisfatti da un soggetto diverso (cioè il

Fondo Immobiliare) rispetto al debitore originario con liberazione della

Fondazione.”.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 261

La classe 6 è composta dagli Istituti di Credito Newco titolari di crediti

garantiti da ipoteche sugli immobili che saranno conferiti dalla Fondazione a

Newco mediante il Conferimento Azienda Sanitaria; ai sensi dell’Accordo

Fondazione / Istituti di Credito Newco, il debito della Fondazione verso tali

creditori sarà accollato da Newco con effetto liberatorio per la Fondazione

(subordinatamente all’intervenuta efficacia del Conferimento Azienda

Sanitaria), per un totale di Euro 13.650.923,51. Questa classe comprende il

credito vantato da Unione Banche Italiane s.c.p.a. nei confronti della

Fondazione assistito da ipoteca sull’immobile di proprietà della Fondazione

sito in Milano, via Dardanoni 7, per la sola parte corrispondente al valore di

stima dell’immobile; mentre la quota eccedente tale valore è stata declassata

a chirografo ed inserita nella classe 7.

La Proposta prevede che i creditori titolari dei Crediti di Classe 6, a fronte di

un riscadenziamento del loro credito in 15 anni, siano soddisfatti da Newco

in misura pari al 100% del loro credito, secondo i termini e condizioni

previsti dall’Accordo Fondazione / Istituti di Credito Newco. La

soddisfazione integrale in denaro dei crediti di tale classe, secondo la

ricorrente, non risulta ostativa al riconoscimento ai relativi creditori del

diritto di voto per l’intero ammontare, in quanto “ da un lato, il Piano

prevede un riscadenziamento di 15 anni di tali crediti, quindi superiore al

termine annuale previsto dall’art. 186-bis, comma 2, lett. (c), l. fall. e,

dall’altro lato, il medesimo Piano prevede che i suddetti creditori siano

soddisfatti da un soggetto diverso (cioè Newco) dal debitore originario con

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 262

liberazione della Fondazione” (ivi, p. 75); né risulta tale la sottoscrizione

dell’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco, per le stesse ragioni

esposte per i titolari dei Crediti di Classe 5.

La classe 7 è composta dagli Istituti di Credito Newco chirografari, il cui

rapporto contrattuale con la Fondazione verrà trasferito a Newco mediante il

Conferimento Azienda Sanitaria; ai sensi dell’Accordo Fondazione / Istituti

di Credito Newco, il debito della Fondazione verso tali creditori sarà

accollato da Newco con effetto liberatorio per la Fondazione

(subordinatamente all’intervenuta efficacia del Conferimento Azienda

Sanitaria), per un totale di Euro 67.754.905,49. Si ricorda che detta classe

include: (i) la posizione di Banca Popolare dell’Emilia Romagna, in virtù

della sua intervenuta adesione, in data 30 aprile 2015, all’accordo Newco;

(ii) la porzione del credito vantato da Unione Banche Italiane s.c.p.a. nei

confronti della Fondazione assistito da ipoteca sull’immobile di proprietà di

FSM sito in Milano, via Dardanoni 7, per la parte ritenuta non capiente ( ai

sensi della relazione giurata redatta ai sensi e per gli effetti di cui all’art.

160, comma 2, l. fall. del Dott. Andrea Corti e del dott. Francesco Carnevali,

allegata al ricorso);

La Proposta di FSM prevede che i creditori della Classe 7, a fronte di un

riscadenziamento del loro debito in 10 anni, siano soddisfatti in misura pari

al 100% del loro credito, secondo i termini e condizioni elencati

dall’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 263

Per le medesime ragioni esposte con riferimento ai titolari dei crediti delle

classi 5 e 6, la ricorrente ha attribuito agli appartenenti alla presente classe

diritto di voto per l’intero ammontare dei rispettivi crediti.

La classe 8 è composta da Ifitalia s.p.a., la quale è titolare di crediti

chirografari per anticipazioni assistite da cessioni di credito per un totale di

Euro 3.722.813,73. La Proposta prevede che il credito di Ifitalia sia

soddisfatto in misura pari al 100%, ai termini e condizioni previsti

dall’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco, vale a dire “mediante

l’incasso di tutti i crediti sanitari ceduti pro solvendo alla Data di

Riferimento e, con riferimento agli eventuali importi insoluti, mediante

imputazione del 5% delle anticipazioni concesse da Ifitalia s.p.a. sulla base

di una linea di factoring di Euro 10 milioni che Ifitalia s.p.a. si impegna a

mantenere per l’intero orizzonte di Piano a valere su crediti ceduti a partire

dalla data di omologa, fino ad un massimo di Euro 1,087 per anno, e

comunque non oltre i due anni successivi alla data di Omologa Definitiva)”

(ivi, p. 76); e che la creditrice abbia diritto di voto per l’intero ammontare

del proprio credito.

La classe 9 era originariamente composta da Factorit s.p.a. e Banca Popolare

dell’Emilia Romagna s.c.a.r.l., titolari di crediti chirografari (a titolo,

rispettivamente, di contratti di factoring stipulati con la Fondazione e di

linee di credito per anticipi salvo buon fine) per un totale di Euro

2.841.457,46.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 264

Come anticipato, la sopravvenuta adesione da parte della Banca Popolare

dell’Emilia Romagna all’Accordo Newco ha comportato lo spostamento

della relativa posizione dalla classe 9 alla classe 7; mentre l’integrale

soddisfacimento della Factorit (attraverso la riscossione dei crediti

autoliquidanti da questa acquistati in epoca anteriore al deposito del ricorso

ex art. 161, comma 6, l. fall.) ha determinato la conseguente espunzione

della nona classe, esclusivamente composta, una volta provveduto al

trasferimento della Banca Popolare dell’Emilia Romagna nella settima

classa, dalla società di factoring.

Il numero delle classi è stato, tuttavia, ripristinato nel Piano rivisto mediante

la creazione di una nuova classe ad hoc (classe 9), che include i creditori

ASL di Torino 2 e ASL di Novara, titolari di crediti, contestati da FSM, per

un importo complessivo pari a Euro 2.300.198,54 (cd. “contenzioso

PPRI”)89

.

Ed invero, le due ASL piemontesi hanno richiesto a FSM l’emissione di

note di credito, per un importo complessivo pari a Euro 2.300.198,54, a

fronte di verifiche effettuate rispettivamente negli anni 2010 (presso la

struttura di Torino) e 2010 e 2013 (presso la struttura di Veruno), in quanto

contestano il mancato riconoscimento del 100% delle relative prestazioni.

La richiesta si basa sull’assenza di una scheda contenente una proposta di

percorso riabilitativo individuale («PPRI») firmata dal fisiatra

89

Il piano considera un importo maggiore (Euro 4.221.313,42), includendo anche le pretese

potenziali delle due ASL piemontesi, non ancora formalmente contestate,

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 265

dell’ASL/della struttura inviante; tuttavia, FSM ritiene che tale scheda non

fosse necessaria al fine del riconoscimento e che, in ogni caso, le prestazioni

sono state effettuate e sono state riconosciute come appropriate nella

sostanza; è stato quindi presentato ricorso avverso le richieste di note

d’accredito delle ASL.

Le suddette ASL hanno effettuato controlli anche per gli anni 2011, 2012 e

2014 e, sulla base dei verbali finali rilasciati, la ricorrente ha ipotizzato, in

caso di adozione della medesima prassi, la possibile richiesta di emissione di

ulteriori note di credito per complessivi Euro 1.921.114,88; non senza

precisare che, in tale eventualità, provvederà a presentare ricorso anche

avverso dette note, per le medesime motivazioni.

La Proposta concordataria prevede il pagamento dell’importo a cui FSM

sarà condannata in sede definitiva, con un massimo pari al minore tra il

3,6% della pretesa e Euro 150.000; al fine di soddisfare i titolari dei crediti

di classe 9 (e i relativi costi legali connessi), FSM depositerà l'importo di

Euro 150.000, pari al 3,6% dell'ammontare dei petita stimati.

Riassumendo quanto precede, la Proposta di FSM contempla, in definitiva:

(a) il pagamento integrale delle spese di procedura e degli altri debiti da

soddisfarsi in prededuzione (stimati da FSM in complessivi Euro

8.082.519,14);

(b) il pagamento integrale dei creditori di FSM assistiti da privilegio

generale sui beni di quest’ultima (pari a complessivi Euro 32.738.189,69)

entro 12 mesi dalla data di definitiva omologa del concordato preventivo;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 266

(c) la soddisfazione non integrale dei Crediti di Classe 1 mediante

pagamento in danaro dell’importo a titolo di acconto non ripetibile pari a

Euro 2.500.000 (e in caso di soccombenza il saldo sarà soddisfatto a valere

sulle azioni di Newco - azioni su cui sarà costituito pegno a favore di

Regione Lombardia) secondo i termini e condizioni previsti nell’Accordo

FSM/Regione Lombardia, descritto al par. 10.1.2;

(d) la soddisfazione non integrale dei Crediti di Classe 2 mediante

pagamento in denaro dell’importo cui la Fondazione sarà condannata in via

definitiva con un importo massimo pari al 15% della condanna, al netto

degli importi che saranno corrisposti dall’assicurazione.;

(e) la soddisfazione integrale dei Crediti di Classe 3 mediante

pagamento in denaro dell’importo pari al 100% di ciascun credito in n. 6

rate mensili costanti a partire dal mese successivo alla data di Omologa

Definitiva e comunque non oltre il termine ultimo del 31/12/2016;

(f) la soddisfazione non integrale dei Crediti di Classe 4 mediante

pagamento in denaro di un importo pari a complessivi Euro 56 milioni, “al

netto dei costi degli advisor e della Structuring Fee connesse all’Accordo

TCP quantificati in complessivi €1,6m”90

(corrispondente a circa l’83,1%

dell’ammontare dei crediti vantati nei confronti di FSM dai creditori

chirografari commerciali titolari dei Crediti di Classe 4);

(g) la soddisfazione integrale dei Crediti di Classe 5 ai termini e

condizioni previsti dall’Accordo Fondazione / Prelios / Istituti di Credito

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 267

Fondo Immobiliare, fermo restando che tali creditori saranno soddisfatti

esclusivamente da Fondazione (prima) e dal Fondo Immobiliare (poi), atteso

che - per effetto di quanto previsto dall’Accordo Fondazione / Prelios /

Istituti di Credito Fondo Immobiliare - questi ultimi si sono impegnati a

liberare la Fondazione da qualsiasi obbligazione nei loro confronti

subordinatamente all’intervenuta efficacia del Conferimento Azienda

Sanitaria;

(h) la soddisfazione integrale dei Crediti di Classe 6 ai termini e

condizioni previsti dall’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco,

fermo restando che tali creditori saranno soddisfatti esclusivamente da

Fondazione (prima) e da Newco (poi), atteso che - per effetto di quanto

previsto dall’Accordo Fondazione / Prelios / Istituti di Credito Newco -

questi ultimi si sono impegnati a liberare la Fondazione da qualsiasi

obbligazione nei loro confronti subordinatamente all’intervenuta efficacia

del Conferimento Azienda Sanitaria;

(i) la soddisfazione integrale dei Crediti di Classe 7 ai termini e

condizioni previsti dall’Accordo Fondazione / Istituti di Credito Newco,

fermo restando che tali creditori saranno soddisfatti esclusivamente da

Fondazione (prima) e da Newco (poi), atteso che - per effetto di quanto

previsto dall’Accordo Fondazione / Prelios / Istituti di Credito Newco -

questi ultimi si sono impegnati a liberare la Fondazione da qualsiasi

90

Fonte: Proposta di concordato in continuità - Sezione 2, pag. 27.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 268

obbligazione nei loro confronti subordinatamente all’intervenuta efficacia

del Conferimento Azienda Sanitaria;

(j) la soddisfazione integrale dei Crediti di Classe 8 ai termini e

condizioni previsti dall’Accordo Fondazione/Istituti di Credito Newco,

fermo restando che tali creditori saranno soddisfatti esclusivamente da

Fondazione (prima) e da Newco (poi), atteso che - per effetto di quanto

previsto dall’Accordo Fondazione/Prelios/Istituti di Credito Newco - questi

ultimi si sono impegnati a liberare la Fondazione da qualsiasi obbligazione

nei loro confronti subordinatamente all’intervenuta efficacia del

Conferimento Azienda Sanitaria;

(k) la soddisfazione dei Crediti di Classe 9 in misura pari all’importo cui

Fondazione sarà condannata in via definitiva, con un massimo pari al

minore tra il 3,6% della pretesa ed euro 150.000,00 complessivi.

* * *

8.5 I tempi di pagamento. Rinvio

La debitrice, in relazione ai tempi di esecuzione della Proposta, tenuto conto

della stimata tempistica di realizzo dell’attivo e, in particolare, del contenuto

dei diversi Accordi stipulati, ha segnalato che il Piano della Fondazione avrà

durata quinquennale (2014-2019); sebbene i tempi di soddisfacimento di

alcuni creditori siano ben maggiori (ad esempio, la Proposta prevede che la

soddisfazione degli Istituti di Credito avvenga in un orizzonte temporale di

circa 15 anni, termine che è il risultato degli accordi negoziali contenuti

negli accordi para-concordatari).

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 269

La peculiarità consistente nello iato temporale tra la durata del piano e i

tempi di soddisfazione dei creditori concorsuali, potenzialmente suscettibile

di riverberarsi sul termine in cui il Piano possa ritenersi “eseguito”

(coincidente, ad avviso della Fondazione, nel momento in cui la debitrice si

trovi nuovamente in una condizione di equilibrio finanziario,

contestualmente all’eliminazione dello stato di crisi), con conseguente

cessazione di ogni controllo da parte del Tribunale e degli organi della

procedura, sarà oggetto di puntuale analisi nel successivo par. 10.1.5,

dedicato alle considerazioni sulla durata del piano, cui in questa sede si

rimanda.

* * *

8.6 La relazione dell’esperto attestatore

Il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo presentato dalla FSM è

stato corredato dalla relazione ex art. 161, 3° comma, l.fall., redatta

dall’esperto attestatore, individuato dalla società nella persona del dott.

Alberto Guiotto, dottore commercialista iscritto all'Albo dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma.

In questa sede conviene ripercorrere l’iter logico argomentativo

dell’elaborato predisposto dall’esperto, affinché i creditori chiamati al voto

possano effettuare una piena e consapevole valutazione dell’attuale proposta

concordataria ed esprimere in tal modo un consenso (o dissenso) informato.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 270

Onde poter formulare il proprio giudizio, il dott. Guiotto ha affermato di

avere espletato la propria attività di verifica concretizzata, di fatto, nei

seguenti incombenti:

“- attività di verifica diretta, secondo la best practice in materia di revisione

e di controllo contabile;

- esame dei principali rapporti obbligatori in corso, ivi compresi, i contratti

di pegno e le fidejussioni in essere;

- colloqui, incontri e interviste con gli Amministratori e con i soggetti che

sovraintendono la formazione dei dati aziendali;

- confronti con gli Advisors e i Legali in merito ai criteri di determinazione

dei valori stimati e delle passività potenziali;

- confronto con la Società di Revisione, cui è affidato il controllo contabile e

la verifica della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di

gestione;

- colloquio con l'organismo di vigilanza” (così la relazione di attestazione,

p. 13 e 14)

L’esperto ha altresì specificato come “Per quanto riguarda i dati di Piano

ricavabili dalla contabilità aziendale, l'Attestatore ha provveduto a riscontri

puntuali con la documentazione contabile e contrattuale sottostante. Per

quanto concerne, invece, i valori stimati il Professionista ha, di volta in

volta, verificato i presupposti e la coerenza logica delle stime effettuate

evidenziando, in taluni casi, le proprie differenti valutazioni. L'Attestatore

segnala fin d'ora, peraltro, come una mera divergenza nelle stime possa non

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 271

essere idonea, di per sé sola, a inficiare il suo giudizio sulla veridicità dei

dati aziendali” (ibidem).

Dopo aver illustrato i criteri che hanno ispirato la propria attività di verifica,

il dott. Guiotto, onde formulare il giudizio in ordine alla veridicità dei dati

aziendali, ha proceduto alla disamina delle singole poste dell’attivo e del

passivo, in modo da verificarne la consistenza, senza rilevare elementi di

anomalia tali da inficiare l’attendibilità dei dati contabili di partenza e di

quelli previsionali.

L’esperto ha poi provveduto ad effettuare la “Sensitivity Analysis” sulle

variabili del Piano maggiormente esposte a possibili scostamenti, allo scopo

di verificare la tenuta del Piano nei due principali scenari potenzialmente

peggiorativi rispetto alle previsioni formulate dal Management, rilevando, in

entrambi i casi, che “I parametri finanziari previsti dall'Accordo risultano

idonei a consentire la sostenibilità dello scenario considerato”. (così la

relazione di attestazione, pp. 122 - 123)

L’indagine dell’esperto si è poi incentrata sull’aspetto della fattibilità del

piano di concordato, con riguardo al quale il dott. Guiotto ha affermato che

“i flussi finanziari netti disponibili a regime al servizio del debito

consentirebbero ragionevolmente, al termine dell'orizzonte di Piano, il

rimborso del debito residuo a medio-lungo termine con un processo

amortizing "alla francese" a rata costante in un termine breve, pari a 4

anni”, e pertanto “Alla luce delle considerazioni esposte, il sottoscritto

Professionista Attestatore ritiene che il Piano sia ragionevolmente idoneo a

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 272

consentire il riequilibrio dell'esposizione finanziaria della Fondazione” (ivi,

p. 129).

Infine, con riguardo alla migliore soddisfazione del ceto creditorio, la

modalità e il valore di liquidazione degli immobili, le prospettive di incasso

dei crediti e l’attenuazione dei rischi connessi al contenzioso con la Regione

Lombardia, sono apparse all’Attestatore circostanze “più che sufficienti a

dimostrare inequivocabilmente la convenienza della soluzione proposta per

i creditori concorsuali rispetto all'alternativa fallimentare, e

conseguentemente la funzionalità della continuità aziendale al migliore

soddisfacimento dei creditori” (ivi, p.131).

L’esperto ha altresì specificato esservi, “peraltro, elementi di convenienza

non idonei a supportare la valutazione richiesta dall'art. 186 bis, primo

comma, lett. b) L. Fall. ma che comunque, a parere dell'Attestatore,

meritano di essere evidenziati. Ci si riferisce, in particolare, al

mantenimento del livello occupazionale, alla prosecuzione dell'attività di

assistenza sanitaria di eccellenza offerta da Fondazione Salvatore Maugeri

e all'utilità generata dalla possibilità, per larga parte dei fornitori, di

proseguire anche negli anni a venire il rapporto commerciale il loro cliente

FSM” (ibidem).

Il dott. Guiotto ha pertanto concluso la propria relazione dando atto:

“- che il Piano concordatario, conformemente a quanto richiesto

dall'art. 186 bis, primo comma, lett. a), L. Fall. contiene un'analitica

indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 273

impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di

copertura;

- che, all'esito delle indagini compiute con riferimento alla veridicità

dei dati aziendali, non sono emersi elementi di anomalia tale da indurre

l'Attestatore a ritenere non attendibili i dati contabili ed extracontabili di

partenza;

- sulla base dell'esame degli elementi a supporto della formulazione

del Piano, di non essere venuto a conoscenza di fatti o informazioni tali da

far ritenere, alla data della presente Relazione, che le ipotesi formulate e gli

elementi considerati non forniscano una base coerente e ragionevole per la

predisposizione dei dati previsionali;

- che i dati previsionali sono stati predisposti utilizzando coerentemente le

ipotesi e le assumptions del Piano;

- che, tenuto conto dei fattori di rischio ai quali l'impresa è esposta e le

stime previsionali formulate, non sono emersi elementi che possano indurre

l'Attestatore a ritenere che il Piano non sia ragionevole o fattibile;

- che, dalle indagini effettuate e dalle considerazioni svolte, l'esecuzione del

piano concordatario con continuità aziendale appare più conveniente per i

creditori concorsuali rispetto all'alternativa liquidatoria”; (ivi, p.131-132)

e così attestando “ai sensi dell'art. 161, terzo comma, e dell'art. 186 bis,

primo comma, lett. b), L. Fall.:

· la veridicità dei dati aziendali su cui si basa il Piano;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 274

· la fattibilità del Piano del concordato preventivo di Fondazione

Salvatore Maugeri;

· la funzionalità della prosecuzione dell'attività di impresa, così come

prevista dal Piano, al migliore soddisfacimento dei creditori.” (ibidem)

L’esperto ha altresì attestato il Piano Rivisto in data 4 aprile 2016.

Come indicato nella Premessa della presente relazione ex art. 172 L.F., in

considerazione del lasso temporale estremamente ridotto, intercorso tra il

deposito della predetta attestazione integrativa ed il termine assegnato agli

Scriventi per il deposito della presente, non è stato possibile esaminare

compiutamente il documento.

Qualora, tuttavia, dovessero emergere significativi elementi aggiuntivi e/o

criticità dall’esame della relazione di attestazione, ad oggi non a conoscenza

del team commissariale, gli Scriventi provvederanno a darne informazione

in sede di adunanza dei creditori.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 275

Capitolo IX

L’analisi del piano industriale di Newco e del piano

finanziario di FSM alla base della proposta di concordato.

9.1 Piano industriale – cenni essenziali

Il Piano predisposto dalla debitrice, come illustrato al precedente capitolo

“VIII Descrizione del piano e della proposta di concordato definitivi”,

prevede che FSM conferisca ad una costituenda società (di seguito anche

solo “Newco”) “l’intera azienda sanitaria (eventualmente tramite più

conferimenti di rami di azienda) entro 12 mesi dall’omologa definitiva del

Concordato con continuità”91

.

L’operazione straordinaria in parola, che ha ad oggetto l’intera azienda

sanitaria, potrà essere effettuata, come specificato dalla debitrice, anche

mediante separati conferimenti di rami di azienda.

Perfezionata l’operazione di cui sopra, la cui efficacia è subordinata, oltre

all’intervenuta definitività del decreto di Omologa del Concordato

preventivo, alla conferma in capo a Newco degli accreditamenti92

e dei

riconoscimenti IRCCS necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria

esercitata attualmente dalla Fondazione, Newco gestirà l’azienda sanitaria in

assoluta continuità93

.

91

Riferimento: Linee guida del Piano Rivisto con l’Accordo TPC, sezione 2, pag. 9 92

Per l’analisi della tematica e delle criticità connesse, si rinvia al successivo Capitolo X,

par. 10.1.6. 93

Vedasi: Linee guida del Piano Rivisto con l’Accordo TPC, sezione 2, pag. 9: “Per

«Azienda Sanitaria» si intende il complesso dei beni (inclusi beni mobili, immobili,

materiali e immateriali), rapporti giuridici e contratti” organizzati da FSM per lo

svolgimento della propria attività di assistenza sanitaria come attualmente condotta.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 276

Come previsto dalla proposta concordataria, i flussi di cassa generati dalla

Newco saranno, in parte, impiegati per soddisfare i debiti concorsuali

conferiti nella stessa Newco e, in parte, costituiranno la provvista di FSM

per far fronte alle proprie obbligazioni; da ciò l’assoluta rilevanza, per

quanto attiene alla fattibilità del piano concordatario, della fondatezza del

piano industriale dell’azienda sanitaria predisposto da FSM con il supporto

del CERGAS “Centro di Ricerca sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e

sociale dell’Università Bocconi” (di seguito “CERGAS” o “Centro di

Ricerca”).

Considerata la tematica di natura prettamente tecnica, al fine di procedere

con i propri controlli, gli scriventi Commissari giudiziali si sono avvalsi,

previa autorizzazione del Tribunale, della collaborazione del Dott. Claudio

Macchi94

, che ha provveduto ad analizzare il piano industriale alla base del

piano concordatario, con particolare riferimento alla ragionevolezza delle

assunzioni circa i ricavi ed i costi previsionali.

Nel proprio elaborato il CERGAS fornisce preliminarmente la descrizione

del quadro macro economico del Sistema Sanitario Nazionale (di seguito

“SSN”), nonché del posizionamento strategico di FSM e dei suoi

competitors nel settore di riferimento; il Centro di Ricerca fornisce, quindi,

94

Per un approfondimento in merito ai consulenti di cui si è avvalso il team commissariale,

si rinvia al capitolo “IV La condotta della debitrice in costanza di procedura e l’attività

effettuata dai Commissari Giudiziali”.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 277

un’indicazione circa ricavi e costi previsionali nell’orizzonte di Piano (anni

2015-2019).

Per quanto attiene l’approfondimento degli aspetti e delle tematiche di

carattere generale, i Commissari Giudiziali rinviano al citato documento,

pagg. da 3 a 18.

Nel prosieguo del presente capitolo viene invece analizzato e commentato il

piano industriale in parola, specificamente per quanto attiene alle previsioni

economiche nello stesso contenute.

* * *

9.2 Previsioni economiche del piano industriale

Nel presente capitolo si esaminano i dati economici previsionali di maggior

interesse relativi a Newco che, a partire dalla data di efficacia del (o dei)

conferimenti di azienda (o dei rami di azienda), gestirà l’attività sanitaria

attualmente in capo a FSM ( si rinvia alla parte conclusiva del par. 9.4, per

ulteriori approfondimenti).

9.2.1 Ricavi previsionali

Si riporta di seguito il dettaglio dei ricavi attesi per gli anni 2015-2019, con

particolare evidenza dei ricavi da solvenza95

.

95

Fonte: CERGAS, Relazione a supporto del piano industriale di FSM, pagg. 21-28.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 278

Ricavi anni 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Proventi per degenza (entro regione) 179.133.322 179.133.322 179.133.322 179.133.322 179.133.322

Proventi per degenza (fuori regione) 26.816.972 26.816.972 26.816.972 26.816.972 26.816.972

Proventi per degenza da privati 1.718.242 1.718.242 1.718.242 1.718.242 1.718.242

Totale ricavi per DEGENZE 207.668.536 207.668.536 207.668.536 207.668.536 207.668.536

Prestaz. entro regione 29.163.512 29.163.512 29.163.512 29.163.512 29.163.512

Prestaz. fuori regione 3.679.692 3.679.692 3.679.692 3.679.692 3.679.692

Ricavi da ticket 3.857.255 3.857.255 3.857.255 3.857.255 3.857.255

Ricavi da libera professione 4.635.745 4.635.745 4.635.745 4.635.745 4.635.745

RICAVI PER PRESTAZIONI TOTALI 41.336.204 41.336.204 41.336.204 41.336.204 41.336.204

Altri ricavi 14.959.154 14.959.154 14.959.154 14.959.154 14.959.154

TOTALI ALTRI RICAVI 14.959.154 14.959.154 14.959.154 14.959.154 14.959.154

FUNZIONI SPECIALI 12.354.078 12.230.537 12.108.232 11.987.150 11.987.150

MAGG TARIFFARIA 11.012.510 11.012.510 11.012.510 11.012.510 11.012.510

RICERCA 7.296.589 7.296.589 7.296.589 7.296.589 7.296.589

TOT RICAVI DA FUNZ SPECIALI/

MAGG/ RICERCA

30.663.177 30.539.636 30.417.330 30.296.248 30.296.248

Sviluppo area Solvenza 2.000.000 3.600.000 8.300.000 10.300.000 11.005.100

Prog. Sviluppo 250.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Prog. Sviluppo industriale Radiello 0 300.000 750.000 1.250.000 1.250.000

TOTALE RICAVI 296.877.070 298.703.529 303.731.224 306.110.141 306.815.241

Gli scriventi precisano che i ricavi previsionali dell’esercizio 2015 sono stati

dal CERGAS quantificati come segue96

: “(…) nel 2015 (…) si prevede una

riduzione complessiva dei ricavi rispetto al 2014 (Totale ricavi:

296.877.070 milioni di euro) di cui il 95% per gestione caratteristica, il

2,5% da finanziamento da attività di ricerca finanziata dal Ministero della

Salute e 2,5% da “Altri ricavi””.

La previsione dei ricavi riferiti all’anno 2015 è stata sostanzialmente

replicata, eccezion fatta per quanto attiene alle prestazioni in regime di

solvenza, per le annualità successive.

In merito ai ricavi previsionali, nel proprio elaborato97

, il Dott. Macchi

evidenzia preliminarmente quanto segue.

96

Vedasi CERGAS, rel. cit., pag. 21 97

Vedasi, Dott. . Claudio Macchi, “Riflessioni sul piano industriale FSM, anche alla luce di

recenti modifiche del contesto”, pag. 3, all. sub 1 alla presente. Precisano gli scriventi che,

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 279

“Lo studio98

ipotizza, per il periodo considerato, una riduzione del

finanziamento dell’attività sanitaria complessivamente resa sull’ordine del

1% annuo.

Il trend è giustificato dai combinati effetti del prevedibile andamento delle

risorse assegnate al Fondo Sanitario Nazionale, poi ripartito tra le Regioni,

della evoluzione delle regole di gestione dei sistemi sanitari regionali, dagli

abbattimenti operati nell’unificazione su base nazionale della mobilità

interregionale, dai tetti introdotti sulla remunerazione del file F.

(…) La più rilevante azione di compenso ipotizzata è lo sviluppo di attività

in solvenza (produttiva di ricavi ulteriori rispetto al budget finanziato dal

sistema sanitario regionale), anche giovandosi delle opportunità derivanti

da una elevata capacità di Fondazione di attrarre pazienti extraregionali,

almeno per le strutture ubicate in Lombardia”.

Il Dott. Macchi precisa che, se “è certamente vera la maggiore e diffusa

propensione a ricorrere a prestazioni sanitarie a pagamento (…), anche

supportata dalla pressione assicurativa (…) e appare sempre più

tendenzialmente facilitata (se non promossa) da progressive intuibili

aperture nell’universo politico del nostro paese”, evidenti profili di criticità

sono connessi al “Rilevante peso attribuito alle previsioni di sviluppo

dell’area delle prestazioni in regime di solvenza”99

, in relazione alle quali

qui e nel prosieguo, le note di commento, le evidenze in grassetto e le sottolineature sono di

inserimento dei redattori. 98

CERGAS, Relazione a supporto del piano industriale di FSM

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 280

la debitrice ipotizza un trend di crescita che “consentirebbe la più che

quintuplicazione dei ricavi nel rapporto 2019 / 2015 (da 2 milioni di Euro

a 11 milioni), ottenibile tramite un loro incremento del 80% nel 2016, del

131% nel 2017, e di ulteriori 24% e 7% rispettivamente nel 2018 e

nell’ultimo anno considerato”.

Gli scriventi evidenziano, in particolare, quanto segue:

1) per conseguire un obiettivo tanto ambizioso, occorre necessariamente

sostenere ingenti investimenti, che, nel piano industriale in

commento, sono esclusivamente rappresentati da maggiori costi

ipotizzati per il personale dipendente, costi alberghieri, sanitari e

generali100

.

Il CERGAS ha, in particolare, previsto costi complessivi legati

all’incremento dell’attività di solvenza in un intorno pari al 70% dei

ricavi attesi per ciascuna annualità dell’orizzonte di piano101

.

2) Il ritorno nel tempo degli investimenti da sostenere al fine di

conseguire una crescita di ricavi tanto significativa non sembra essere

99

Vedasi, Dott. Claudio Macchi, “Riflessioni sul piano industriale FSM, anche alla luce di

recenti modifiche del contesto”, pagg. da 5 a 8. 100

Dott. Claudio Macchi, rel. cit. “(…) non viene presa in considerazione, pur in presenza

di una strategia non solo basata sul ricovero ospedaliero, una necessità di investimenti, se

non per la preventivata immissione di altro personale soprattutto impiegabile a supporto

dell’attività ambulatoriale”. 101

Vedasi, Dott. Claudio Macchi, rel. cit. “(…) Fissata una quota percentuale pari al 18%

per i ricoveri ed al 49% per gli ambulatori da destinarsi alla remunerazione dei medici

(resa sotto forma di attività libero professionale intra moenia) ed al finanziamento di un

fondo per la ricerca, l’evoluzione della struttura dei costi è sostanzialmente riconducibile

al consumo di beni e materiali sanitari ed alberghieri oltre che all’impegno rivolto al

marketing e promozione del raggiungimento dell’obiettivo.

Ne consegue un costo complessivo dell’attività di solvenza destinato a fissarsi in un 70%

del fatturato che specificamente si genererebbe in ciascun anno del periodo 2015-2019”.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 281

compatibile con quanto ipotizzato dal CERGAS. Gli scriventi

precisano in merito che nel piano industriale si suppone un ritorno

immediato dell’investimento (i maggiori ricavi dalle prestazioni in

regime di solvenza sono dati come conseguiti nell’anno di

sostenimento dei costi agli stessi correlati).

In merito il Dott. Macchi precisa quanto segue: “L’esperienza, a me

nota, di strutture sanitarie private accreditate che hanno perseguito lo

stesso obiettivo, testimonia (a fronte di forte determinazione ed

impegno profuso) l’avvio di un trend certamente contraddistinto da un

sensibile incremento di attività, ma ben più contenuto nella

progressività di risultato.

Sono pressoché inevitabili i rallentamenti, soprattutto in fase di

inizio attuativo della strategia prescelta, spiegabili dalle evidenti

necessità di dare efficacia alle soluzioni organizzative decise.

(…) Dalle riflessioni introdotte consegue che porsi l’obiettivo di una

radicale implementazione della attività in solvenza, mirando a

risultati economicamente soddisfacenti, significa scommettere /

investire sulla qualità del servizio (in tutte le sue componenti, incluso

il trattamento alberghiero), minimizzare i costi (anche scegliendo di

operare selettivamente nei soli settori dove il loro contributo sia

quanto più possibile marginale), ottimizzare le scelte tariffarie e non

da ultimo, garantirsi una efficace e solidale adesione delle varie

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 282

componenti del personale coinvolto, medici in primis, se non subito

alla lunga molto condizionati dalla entità delle proprie

compartecipazioni.

Bisogna avere coscienza che si tratta di impostare e gestire una

scommessa dovuta e non impossibile, di certo difficile se la posta in

gioco è particolarmente alta e l’obiettivo molto sfidante e centrale nel

successo di una più complessiva azione di risanamento aziendale”.

9.2.2 Costi previsionali

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi attesi per gli anni 2015-2019, con

particolare evidenza dei ricavi da solvenza102

.

Costi anni 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Personale dipendente 157.857.789 154.592.947 152.739.807 156.389.010 156.389.010

Personale statale 1.609.622 1.609.622 1.609.622 1.609.622 1.609.622

Consulenze e personale di terzi 14.180.861 14.105.861 14.030.861 14.030.861 14.030.861

Borsisti e personale religioso 930.392 930.392 930.392 930.392 930.392

Spese per gli organi dell'ente 747.897 747.897 747.897 747.897 747.897

Spese di viaggio 584.654 584.654 584.654 584.654 584.654

TOTALE COSTO DEL PERSONALE 175.911.213 172.571.371 170.643.231 174.292.434 174.292.434

TOTALE CONSUMI 32.864.372 32.411.054 31.318.653 30.860.868 30.578.235

TOTALE AFFITTI E CANONI DI

LOCAZIONE

2.336.592 2.301.530 2.301.530 2.301.530 2.301.530

TOTALE SPESE E SERVIZI 44.178.838 43.208.358 42.967.491 42.996.676 42.995.860

Costi sviluppo area solvenza 1.400.000 2.520.000 5.810.000 7.210.000 7.703.570

TOTALE COSTI 256.691.015 253.012.314 253.040.906 257.661.508 257.871.629

I costi considerati dal CERGAS sono rappresentati da:

- “Costo del personale: il valore indicato comprende personale

dipendente, rimborso arretrati, prestazioni intracentri, personale

102

Fonte: CERGAS, Rel. cit., pagg. 29-39.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 283

statale, consulenze e personale di terzi, borsisti e personale religioso,

spese per organi dell'ente, spese di viaggio.

- Consumi: il valore comprende medicinali, materiale sanitario,

materiale ambulatoriale e di laboratorio, materiale di pulizia, generi

alimentari, combustibili, cancelleria, altri consumi.

- Affitti e canoni di locazione: la voce comprende affitti passivi e spese,

noleggio apparecchiature e beni strumentali, canoni di leasing,

noleggio biancheria, costi licenze d’uso e programmi; non comprende

la voce di affitto immobili.

- Spese e servizi: il valore comprende manutenzioni, utenze, spese di

trasporto (corrieri, ecc.), servizio di vigilanza, mensa e ristorazione,

trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, servizi pulizie, servizio

lavanderia (lavaggio e noleggio), spese di organizzazione di corsi di

formazione, esami esterni, assicurazioni, altre spese generali”103

.

Gli scriventi si soffermano di seguito sulla voce di costo in valore assoluto

più significativa, rappresentata dal costo del personale.

In particolare, si evidenzia che FSM ha sottoscritto con le parti sociali due

accordi quadro, uno per l’area Dirigenza Medica/Spta e uno per l’Area

Comparto Sanità, a valere sull’intero territorio nazionale, con decorrenza 01

103

CERGAS, rel. cit. pag. 29.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 284

marzo 2015 – 31 dicembre 2017, ai fini del riequilibrio dei costi e dei ricavi

del conto economico104

.

Per effetto della sottoscrizione dei due accordi quadro in parola, Fondazione

ha stimato una riduzione dei costi del 10% - 15% con un valore su base

annua di risparmio pari ad euro 8 mln circa.

Si evidenzia che i predetti contratti quadro avranno naturale scadenza il 31

dicembre 2017. Entro il suddetto termine, occorrerà riaprire le trattative

con le parti sociali, per il rinnovo degli stessi o per le modifiche/

integrazioni ritenute necessarie alla suddetta data. Diversamente, dal 1°

gennaio 2018 sarà effettivo il ripristino della contrattazione nazionale.

Il costo del personale previsto nel piano industriale, per quanto attiene agli

anni 2015-2017, è esposto al netto della riduzione conseguita per effetto

della stipula del predetto accordo sindacale; quanto ai successivi anni 2017-

2019, come precisato anche dall’attestatore, dott. Alberto Guiotto105

“considerata la difficoltà di prevedere l’esito di una trattativa futura e

considerata la miglior situazione finanziaria prevista nel Piano, il

management ipotizza l’ottenimento di un minor risparmio valutato in 4

milioni di euro (…)”.

Per quanto attiene ai costi per godimento di beni di terzi, gli scriventi

evidenziano che l’elaborato predisposto dal CERGAS non contempla i

104

Vedasi Ricorso per l’ammissione di FSM alla procedura di concordato preventivo, all.

10, n. 2). 105

Vedasi Dott. Alberto Guiotto, “Relazione di attestazione ex artt. 161 e 186-bis l.fall.”

all. n. 21 al Ricorso per l’ammissione di FSM alla procedura di concordato preventivo.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 285

maggiori canoni di locazione che FSM / Newco dovrà corrispondere per

effetto dell’apporto degli immobili al Fondo IASO, attualmente ipotizzato

per la metà dell’anno 2016. Peraltro, tali costi sono stati inclusi nelle

previsioni contenute nella Proposta di concordato106

.

* * *

9.3 Piano concordatario, prospetti di stato patrimoniale e di conto

economico

La proposta di concordato presentata dalla debitrice assume e fa propri dati e

proposte del piano industriale predisposto dal CERGAS, sopra rappresentati.

Nel prosieguo gli scriventi propongono i prospetti di stato patrimoniale e di

conto economico predisposti dalla Fondazione per gli anni dal 2016 al

2019107

.

Si precisa che nel presente paragrafo sono esaminati i dati previsionali –

economici e patrimoniali – relativi a Newco a partire dal secondo semestre

2016, ovverosia a partire da quando, come assunto nel piano concordatario,

l’attività sanitaria verrà esercitata da Newco medesima. In particolare, per

effetto della dilatazione dei tempi che ha caratterizzato la fase iniziale della

presente procedura (ricorso ex art. 161, comma 6, L. Fall. presentato il

30/10/2014, ammissione alla procedura di concordato il 02/05/2015 e

adunanza dei creditori inizialmente fissata per il 24/10/2015, differita una

106

Vedasi “Piano di ristrutturazione operativa e dell’esposizione debitoria rivisto in

funzione dell’Accordo di investimento con TCP e aggiornato con i dati a consuntivo e gli

intervenuti accadimenti Proposta del Concordato con Continuità - Sezione 2”, pag. 59. 107

Vedasi “Piano di ristrutturazione operativa e dell’esposizione debitoria rivisto in

funzione dell’Accordo di investimento con TCP e aggiornato con i dati a consuntivo e gli

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 286

prima volta al 19/02/2016 e, nuovamente, al 19/04/2016), le simulazioni

operate dal CERGAS risultano, alla data di redazione della presente

relazione, parzialmente superate. In particolare, l’orizzonte del piano

concordatario, inizialmente previsto per gli anni dal 2015 al 2019, è stato da

FSM aggiornato al periodo compreso tra il secondo semestre 2016 e l’anno

2019. Inoltre, i dati relativi al 2015, in origine prospettici, sono stati

sostituiti dai dati consuntivi.

STATO PATRIMONIALE 2016 2017 2018 2019

Crediti Commerciali 54,6 54,7 54,7 54,7

Magazzino 2,6 2,6 2,6 2,6

Crediti tributari 3,2 8,3 8,7 8,7

Crediti per imposte anticipate 3,5 3,5 3,5 3,5

Altri crediti 5,2 5,2 5,2 5,2

Cassa/Disponibilità liquide 24,7 28,8 27,7 31,3

Attivo circolante 93,9 103,2 102,5 106,1

Immobilizzazioni Materiali 120,4 119,6 119,3 115,4

Immobilizzazioni Immateriali 9,7 9,7 9,7 9,7

Avviamento 95,5 85,5 75,4 65,4

Immobilizzazione Finanziarie 1,4 1,4 1,4 1,4

Deposito fidejussione escusse 0,4 0,4 0,4 0,4

Deposito Vincolato per Nuova Fidejussione Bancaria0,0 0,5 0,9 1,2

Quote del Fondo immobiliare 57,5 57,5 57,5 57,5

Attivo immobilizzato 284,9 274,6 264,5 250,9

Ratei e Risconti attivi 3,1 3,1 3,1 3,1

ATTIVO 381,9 380,8 370,0 360,1

Fornitori privilegiati e mutui agevolati 0,0 0,0 0,0 0,0

Mutui ipotecari consolidati in Newco 13,7 12,9 12,1 11,3

Debito chirografo consolidato Newco 67,7 67,7 60,4 52,7

Creditori strategici 0,0 0,0 0,0 0,0

Factoring IFITALIA 1,2 0,2 0,0 0,0

Nuovo Factoring 10,0 10,0 10,0 10,0

Nuovi Fornitori dopo il 31.10 17,5 17,2 17,1 17,0

Nuovi creditori strategici dopo il 31.10 0,3 0,3 0,3 0,3

Debiti tributari 5,3 5,3 5,3 5,8

Fondo imposte differite 1,7 1,7 1,7 1,7

Altri debiti 15,2 14,8 14,5 14,5

Debiti vs. Ist. Prev. Sic. Sociale 8,1 8,1 8,1 8,1

TFR 46,9 44,2 41,6 38,9

Fondo rischi & oneri 2,8 2,0 2,0 2,0

Fondo rischi regolamentari 2,7 2,7 2,7 2,7Fondo ammortamento beni affitto

azienda (I.SAN) 0,1 0,1 0,1 0,1

Ratei e risconti passivi 3,3 3,3 3,3 3,3

Debiti 196,5 190,7 179,2 168,5

Capitale sociale e riserve 185,0 185,4 190,1 190,9

Dividendi (2,1) (2,1) (2,1)

Risultato di esercizio 0,4 6,9 2,9 2,8

Patrimonio Netto 185,4 190,1 190,9 191,6

PASSIVO 381,9 380,8 370,0 360,1

intervenuti accadimenti Proposta del Concordato con Continuità - Sezione 2”, pagg. da 59

a 69.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 287

Gli scriventi precisano di aver evidenziato, nel Patrimonio Netto di Newco,

l’importo dei dividendi che sarano distribuiti agli azionisti (in merito, si

rinvia al “Piano di ristrutturazione operativa e dell’esposizione debitoria

rivisto in funzione dell’Accordo di investimento con TCP e aggiornato con i

dati a consuntivo e gli intervenuti accadimenti Proposta del Concordato con

Continuità - Sezione 2”, pag. 45).

CONTO ECONOMICOI sem

2016

II sem

20162017 2018 2019

Ricavi caratteristici 147,6 147,6 295,4 295,8 295,8

Ricavi da solvenza 1,8 1,8 8,3 10,3 11,0

Totale ricavi 149,4 149,4 303,7 306,1 306,8

Costo del personale (86,3) (86,4) (170,9) (174,5) (174,5)

Riduzione debito per ferie pregresse 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0

Consumi (16,2) (16,2) (31,3) (30,9) (30,6)

Affitti e canoni di locazione (1,2) (1,2) (2,2) (2,2) (2,1)

Spese e servizi (21,6) (21,7) (43,2) (43,2) (43,2)

Costi sviluppo area solvenza (1,3) (1,3) (5,8) (7,2) (7,7)

Imposte (1,2) (1,2) (2,3) (2,3) (2,3)

Totalei costi (126,4) (126,7) (255,8) (260,3) (260,5)

Altri affitti (1,0) (1,0) (2,0) (2,0) (2,0)

Canoni di Locazione al Fondo 0,0 (5,1) (10,2) (10,4) (10,5)

EDITDA 21,9 16,6 35,7 33,4 33,8

Ammortamento goodwill 0,0 (5,0) (10,1) (10,1) (10,1)

Ammortamenti su beni di proprità (8,2) (5,8) (12,4) (13,1) (13,7)

Ammortamenti su beni di terzi 0,0 (0,1) (0,3) (0,6) (0,9)

Accantonamenti rischi e oneri generico (0,5) (0,5) (1,0) (1,0) (1,0)

EBIT 13,2 5,2 11,9 8,6 8,0

Interessi e attività finanziarie (2,8) (1,9) 0,0 (1,0) (0,5)

Sopravvenienze attive/passive 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0Oneri di ristrutturazioni ed altre spese

legate alla ristrutturazione (4,8) (0,4) (0,1) (0,1) (0,1)

Risultato ante imposte 23,2 2,9 11,9 7,5 7,4

Imposte correnti (2,5) (2,5) (5,0) (4,6) (4,6)

Risultato netto 20,7 0,4 6,9 2,9 2,8

* * *

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 288

9.4 Analisi di sensitività e riflessi del Piano industriale sulla proposta di

concordato

A completamento delle analisi svolte, è stata condotta una Sensitivity

Analysis al fine di verificare la tenuta del Piano concordatario al variare (in

senso peggiorativo) delle variabili considerate maggiormente critiche:

ricavi da attività in solvenza e costo del personale.

Sono stati, in particolare, sviluppati i seguenti Scenari peggiorativi:

Scenario 1)

Azzeramento dei ricavi dalle prestazioni in regime di solvenza e

azzeramento dei costi correlati ai ricavi medesimi; invariato il resto.

Scenario 2)

Costo del personale ripristinato, a partire dal 1° gennaio 2018, a livello

ante stipula dell’accordo con le parti sociali, invariato il resto.

Scenario 3)

Azzeramento dei ricavi dalle prestazioni in regime di solvenza e

azzeramento dei costi correlati ai ricavi medesimi; costo del personale

ripristinato, a partire dal 1° gennaio 2018, a livello ante stipula

dell’accordo con le parti sociali; invariato tutto il resto.

* * *

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 289

Scenario 1)

Azzeramento dei ricavi da attività in regime di solvenza previsti da Piano

VariabiliI sem

2016

II sem

20162017 2018 2019

Ricavi da solvenza da Piano 1,8 1,8 8,3 10,3 11,0

Costi da solvenza da Piano (1,3) (1,3) (5,8) (7,2) (7,7)

Ricavi da solvenza da Sensitivity 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costi da solvenza da Sensitivity 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dati da PianoI sem

2016

II sem

20162017 2018 2019

EBITDA 20,67 15,3 35,7 33,4 33,8

Risultato Netto 20,7 0,4 6,9 2,9 2,8

Cassa a fine anno 18,3 24,7 28,8 27,7 31,3

Patrimonio Netto 130,0 185,4 190,1 190,8 191,5

Dati da SensitivityI sem

2016

II sem

20162017 2018 2019

EBITDA 20,1 14,8 33,2 30,3 30,5

Risultato Netto 20,2 (0,2) 5,0 0,6 0,4

Cassa a fine anno 17,7 24,3 25,9 23,1 24,4

Patrimonio Netto 130,0 184,8 187,7 186,1 184,4

Dati Piano - Dati da SensitivityI sem

2016

II sem

20162017 2018 2019

EBITDA (0,5) (0,5) (2,5) (3,1) (3,3)

Risultato Netto (0,5) (0,6) (1,8) (2,3) (2,4)

Cassa a fine anno (0,5) (0,4) (2,9) (4,6) (6,9)

Patrimonio Netto 0,0 (0,6) (2,4) (4,7) (7,1)

Ad evidenza della tabella di cui sopra, l’azzeramento dei ricavi dalle

prestazioni in regime di solvenza e dei costi agli stessi correlati

determinerebbe una contrazione dell’EBITDA e una conseguente riduzione

del Risultato Netto.

Nonostante quanto sopra, nell’orizzonte di piano, la gestione non

eroderebbe cassa, consentendo alla Fondazione di adempiere alle

obbligazioni verso i creditori di classe 3 (Crediti strategici), 6 (Crediti

ipotecari su immobili conferiti in Newco), 7 (Crediti chirografari consolidati

e conferiti in Newco) e 8 (Factoring Ifitalia), nonché verso i creditori

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 290

privilegiati in continuità e i creditori privilegiati da pagarsi entro un anno

dall’omologa; consentirebbe, inoltre, il rispetto dell’impegno assunto verso

FSM di distribuire in favore della medesima un dividendo minimo di euro

1,5 milioni l’anno.

* * *

Scenario 2)

Ripristino costo del personale ante accordo con le parti sociali

VariabiliI sem

2016

II sem

20162017 2018 2019

Costo del personale da Piano 86,3 86,4 170,9 174,5 174,5

Costo del personale da Sensitivity 86,3 86,4 170,9 178,3 178,3

Dati da PianoI sem

2016

II sem

20162017 2018 2019

EBITDA 20,7 15,3 35,7 33,4 33,8

Risultato Netto 20,7 0,4 6,9 2,9 2,8

Cassa a fine anno 18,3 24,7 28,8 27,7 31,3

Patrimonio Netto 130,0 185,4 190,1 190,8 191,5

Dati da SensitivityI sem

2016

II sem

20162017 2018 2019

EBITDA 20,7 15,3 35,7 29,6 30,0

Risultato Netto 20,7 0,4 6,9 (0,3) (0,4)

Cassa a fine anno 18,3 24,7 28,8 23,9 24,9

Patrimonio Netto 130,0 185,4 190,1 187,7 185,2

Dati Piano - Dati da SensitivityI sem

2016

II sem

20162017 2018 2019

EBITDA 0,0 0,0 0,0 (3,8) (3,8)

Risultato Netto 0,0 0,0 0,0 (3,2) (3,2)

Cassa a fine anno 0,0 0,0 0,0 (3,8) (6,4)

Patrimonio Netto 0,0 0,0 0,0 (3,2) (6,4)

Ad evidenza della tabella di cui sopra, il ripristino, a partire dal 1° gennaio

2018, del costo del personale al livello ante stipula dell’accordo con le parti

sociali determinerebbe una contrazione dell’EBITDA e una conseguente

riduzione del Risultato Netto.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 291

Tuttavia, come per lo Scenario 1), nell’orizzonte di piano, la gestione non

eroderebbe cassa, consentendo alla Fondazione di adempiere alle

obbligazioni verso i creditori di classe 3 (Crediti strategici), 6 (Crediti

ipotecari su immobili conferiti in Newco), 7 (Crediti chirografari consolidati

e conferiti in Newco) e 8 (Factoring Ifitalia), nonché verso i creditori

privilegiati in continuità e i creditori privilegiati da pagarsi entro un anno

dall’omologa; consentirebbe, inoltre, il rispetto dell’impegno assunto verso

FSM di distribuire in favore della medesima un dividendo minimo di euro

1,5 milioni l’anno.

* * *

Scenario 3)

Azzeramento dei ricavi da attività in regime di solvenza previsti da Piano

Ripristino costo del personale ante accordo con le parti sociali

VariabiliI sem

2016

II sem

20162017 2018 2019

Ricavi da solvenza da Piano 1,8 1,8 8,3 10,3 11,0

Costi da solvenza da Piano (1,3) (1,3) (5,8) (7,2) (7,7)

Costo del personale da Piano 86,3 86,4 170,9 174,5 174,5

Ricavi da solvenza da Sensitivity 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costi da solvenza da Sensitivity 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costo del personale da Sensitivity 86,3 86,4 170,9 178,3 178,3

Dati da PianoI sem

2016

II sem

20162017 2018 2019

EBITDA 20,7 15,3 35,7 33,4 33,8

Risultato Netto 20,7 0,4 6,9 2,9 2,8

Cassa a fine anno 18,3 24,7 28,8 27,7 31,3

Patrimonio Netto 130,0 185,4 190,1 190,8 191,5

Dati da SensitivityI sem

2016

II sem

20162017 2018 2019

EBITDA 20,1 14,8 33,2 26,5 26,7

Risultato Netto 20,2 (0,2) 5,0 (2,6) (2,8)

Cassa a fine anno 17,7 24,3 25,9 19,3 18,1

Patrimonio Netto 130,0 184,8 187,7 183,0 178,0

Dati Piano - Dati da SensitivityI sem

2016

II sem

20162017 2018 2019

EBITDA (0,5) (0,5) (2,5) (6,9) (7,1)

Risultato Netto (0,5) (0,6) (1,8) (5,5) (5,6)

Cassa a fine anno (0,5) (0,4) (2,9) (8,4) (13,3)

Patrimonio Netto 0,0 (0,6) (2,4) (7,9) (13,5)

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 292

Ad evidenza della tabella di cui sopra, l’azzeramento dei ricavi dalle

prestazioni in regime di solvenza e dei costi agli stessi correlati unitamente

al ripristino, a partire dal 1° gennaio 2018, del costo del personale al livello

ante stipula dell’accordo con le parti sociali determinerebbe una contrazione

dell’EBITDA e una conseguente riduzione del Risultato Netto.

Tuttavia, nell’orizzonte di piano, la gestione non eroderebbe cassa e

consente alla Fondazione di adempiere alle obbligazioni verso i creditori di

classe 3 (Crediti strategici), 6 (Crediti ipotecari su immobili conferiti in

Newco), 7 (Crediti chirografari consolidati e conferiti in Newco) e 8

(Factoring Ifitalia), nonché verso i creditori privilegiati in continuità e i

creditori privilegiati da pagarsi entro un anno dall’omologa; consentirebbe,

inoltre, il rispetto dell’impegno assunto verso FSM di distribuire in favore

della medesima un dividendo minimo di euro 1,5 milioni l’anno.

* * *

Stanti le analisi effettuate dagli scriventi, si può confermare la tenuta del

piano concordatario, ovviamente a condizione che tutti gli elementi a

supporto dell’esecuzione della proposta concordataria si realizzino e che non

sopravvengano criticità di rilievo successivamente alla stesura della presente

relazione.

Come più volte evidenziato, la proposta concordataria elaborata dalla

debitrice si incentra sulla prosecuzione dell’attività caratteristica da parte di

Newco, a cui verrà conferita l’intera azienda sanitaria; la proposta prevede,

peraltro, che “potranno essere effettuati diversi conferimenti di rami

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 293

d’azienda e, fino al momento in cui il Conferimento Azienda Sanitaria non

sarà stato interamente perfezionato, l’attività d’impresa proseguirà

interamente – e, a seguito di eventuali conferimenti di rami d’azienda,

parzialmente – in capo alla Fondazione, la quale darà esecuzione al Nuovo

Piano e alla Proposta Modificata”108

.

Nonostante quanto sopra esposto, gli scriventi Commissari Giudiziali

rilevano che nessuna simulazione è stata operata dalla debitrice in merito

gli effetti potenzialmente rivenienti dall’esecuzione “progressiva” del

conferimento dell’azienda sanitaria in Newco.

I Commissari non ritengono utile esprimere ipotesi rispetto a questa

evenienza che potrebbe determinare criticità anche non sormontabili,

compresa quella di non adempiere alle varie condizioni previste e meglio

esposte nel “Capitolo VIII Descrizione del piano e della proposta di

concordato definitivi”.

* * *

9.5 Confronto tra i dati economici al 31/12/2015, previsionali e

consuntivi

Come precisato al precedente paragrafo “9.3. Piano concordatario, prospetti

di stato patrimoniale e di conto economico”, l’orizzonte del piano

concordatario, inizialmente previsto per gli anni dal 2015 al 2019, è stato da

FSM aggiornato al periodo compreso tra il secondo semestre 2016 e l’anno

2019. Inoltre, i dati relativi al 2015, in origine prospettici, sono stati

108

Fonte: “Seconda memoria integrativa contenente una modifica della proposta di

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 294

sostituiti dai dati consuntivi. Al fine di fornire una informativa completa, di

seguito si raffrontano i dati economici di maggiore interesse di competenza

dell’esercizio 2015, previsionali e consuntivi, con evidenza degli

scostamenti tra dati effettivi e dati attesi.

A B

CONTO ECONOMICO2015

Consunt.

2015

Origin.Delta

Ricavi caratteristici 295,8 294,9 0,9

Ricavi da solvenza 2,0 (2,0)

Totale ricavi 295,8 296,9 (1,1)

Costo del personale (178,4) (175,9) (2,5)

Riduzione debito per ferie pregresse 0,8 2,5 (1,7)

Consumi (33,3) (32,9) (0,4)

Affitti e canoni di locazione (2,5) (2,3) (0,2)

Spese e servizi (42,4) (44,2) 1,8

Costi sviluppo area solvenza (1,4) 1,4

Imposte (1,9) (2,1) 0,2

Totalei costi (257,7) (256,3) (1,4)

Altri affitti (2,0) (2,1) 0,1

Canoni di Locazione al Fondo 0,0

EDITDA 36,1 38,5 (2,4)

Ammortamento goodwill 0,0

Ammortamenti su beni di proprità (16,0) (17,6) 1,6

Ammortamenti su beni di terzi 0,0

Accantonamenti rischi e oneri generico 0,0

Acc.to rischi ed oneri (1,0) (1,0) 0,0

Acc.to contenziosi PPRI (0,2) (0,2)

Acc.to rischi regolamentari (2,7) (2,7)

EBIT 16,2 19,9 (3,7)

Interessi e attività finanziarie (3,6) (0,2) (3,4)

Sopravvenienze attive/passive (2,1) 4,9 (7,0)

Oneri di ristrutturazioni ed altre spese

legate alla ristrutturazione 0,0

Risultato ante imposte 10,5 24,6 (14,1)

Imposte correnti (3,1) (3,2) 0,1

Risultato netto 7,4 21,4 (14,0)

Ad evidenza di quanto sopra, gli scostamenti tra dati consuntivi e dati

previsionali sono contenuti per quanto attiene alla gestione caratteristica.

Gli scriventi precisano quanto segue in merito alle voci di maggior interesse:

concordato”, pag. 26.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 295

- non sono stati conseguiti ricavi da attività in regime di solvenza, la

cui implementazione è stata rinviata agli anni 2016 e seguenti;

parimenti, non sono stati sostenuti i costi correlati ai ricavi in parola;

- il costo del personale registra un aumento di euro 4 milioni circa

rispetto al dato preventivato. Le motivazioni alla base del predetto

scostamento sono state analizzate compiutamente dall’attestatore, dott.

Guiotto, nell’elaborato dallo stesso predisposto in riferimento alla

“Seconda memoria integrativa contenente una modifica della

proposta di concordato”109

.

Di seguito si propongono le considerazioni essenziali.

“La versione di piano originaria prevedeva una spesa complessiva di

173,4 milioni di euro nel 2015, per effetto di una consistente

razionalizzazione del costo del personale legata ad un accordo

stipulato con le organizzazioni sindacali nel mese di gennaio 2015 e

confermato dal referendum indetto dalle stesse.

(…)

La nuova release del Piano, oggetto della presente attestazione,

riporta un costo del personale per l’esercizio 2015 di 177,6 milioni di

euro.

Tale variazione negativa di circa quattro milioni di euro si spiega con

il mancato raggiungimento, nell’esercizio 2015, di parte degli

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 296

obiettivi legati alla riduzione del costo del personale. Più

precisamente, il mancato risparmio rispetto alla versione originaria

del piano può essere scomposto come segue:

a) blocco del turnover per 2 milioni di euro (…)

b) riduzione straordinari per 0,3 milioni di euro (…)

c) outsourcing per 0,2 milioni di euro ( …)

d) riduzione ferie pregresse per 1,7 milioni di euro (…)”.

L’attestatore conclude affermando che “considerata la natura delle

voci di costo analizzate e le variazioni introdotte nella nuova versione

di Piano (…) ritiene le ipotesi formulate attendibili”.

- L’accantonamento per rischi regolamentari, di euro 2,7 milioni,

supplementare rispetto agli stanziamenti operati in origine, come

evidenziato dall’attestatore110

“(…) è legato ad un eventuale

abbattimento dei ricavi ascrivibile all’efficientamento della spesa

sanitaria della regione Lombardia (…)”. Per un approfondimento in

merito, si rinvia al documento citato;

109

Vedasi Dott. Alberto Guiotto, “Relazione di attestazione ex artt. 161 e 186-bis l.fall.”

predisposta in riferimento alla “Seconda memoria integrativa contenente una modifica della

proposta di concordato”, pagg. da 66 a 68. 110

Vedasi Dott. Alberto Guiotto, “Relazione di attestazione ex artt. 161 e 186-bis l.fall.”

predisposta in riferimento alla “Seconda memoria integrativa contenente una modifica della

proposta di concordato”, pag. 72.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 297

- La variazione degli oneri finanziari e delle sopravvenienze attive,

come precisato dall’attestatore111

, è legata al “(…) differimento degli

effetti netti dell’omologazione del concordato (inizialmente prevista

nel 2015) all’esercizio 2016 (…)”. Per un approfondimento in

merito, si rinvia al documento citato.

* * *

9.6 FSM stima dei flussi di cassa sintetici 2016 - 2019

Di seguito si fornisce la rappresentazione grafica dei flussi di cassa sintetici

2016 - 2019 di FSM112

.

TOTALEII sem

20162017 2018 2019

Costi di struttura (2,1) (0,2) (0,5) (0,5) (0,5)

(0,2) (0,5) (0,5) (0,5)

Contenzioso Lombardia (2a e 3a rata anticipate entro il 31.12.2016) (1,7) (1,7)

Imposta di registro da apporto a F.do (2,3) (2,3)

(4,2) (0,5) (0,5) (0,5)

PVC (2,3) (2,3)

Impatto fiscale plusvalenza da apporto a F.do (5,1) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0)

Impatto riprese fiscali (1,6) (0,8) (0,6) (0,3) 0,0

Dividendi da Newco 6,0 0,0 1,5 1,5 1,5

Cassa iniziale 10,0

(8,3) (0,6) (0,3) 0,0

10,0 1,7 1,1 0,8 0,8

FSM_STIMA DEI FLUSSI DI CASSA SINTETICI

EBIT

RAI

Flusso Levered

Totale cassa cumulata

Come precisato dalla debitrice, “(…) per effetto dell’apporto a Fondo dei 9

Immobili Strumentali e del conferimento dell’azienda sanitaria in Newco,

FSM dovrà comunque essere in grado di:

- sostenere costi di struttura (stimati in circa € 0,5m/anno);

111

Vedasi Dott. Alberto Guiotto, “Relazione di attestazione ex artt. 161 e 186-bis l.fall.”

predisposta in riferimento alla “Seconda memoria integrativa contenente una modifica

della proposta di concordato”, pag. 74. 112

Vedasi: “Piano di ristrutturazione operativa e dell’esposizione debitoria rivisto in

funzione dell’Accordo di investimento con TCP e aggiornato con i dati a consuntivo e gli

intervenuti accadimenti Proposta del Concordato con Continuità Sezione 2”, pag. 71.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 298

- Soddisfare il residuo debito con regione Lombardia (€1,7m di €2,5m

totali);

- Onorare i propri debiti fiscali, sia in relazione all’imposta di registro

da corrispondere a seguito dell’apporto al Fondo immobiliare (€2,3m

pari al 2% del valore di apporto), sia al PVC, sia all’impatto fiscale

derivante dal realizzo della plusvalenza da apporto e all’impatto da

riprese fiscali”.

Ad evidenza del prospetto di cui sopra, la disponibilità di cassa al servizio

del pagamento delle passività sopra indicate è costituita da una dotazione

di cassa iniziale di complessivi euro 10 milioni oltre che dai flussi in

entrata corrispondenti ai dividendi distribuiti da Newco a partire dall’anno

2017, di euro 1,5 milioni l’anno.

In merito alle uscite finanziarie previste dalla Fondazione, si evidenzia

quanto segue:

- PVC - euro 2,3 milioni; trattasi del debito erariale portato con la

cartella di pagamento n. 07920150012008124000, notificata a seguito

della decadenza dal beneficio dal pagamento rateale del debito

originariamente portato dal PVC del 24/10/2012. La Fondazione ha

impugnato la predetta cartella di pagamento avanti la CTP di Milano,

presso cui risulta ad oggi pendente il giudizio. Qualora FSM risultasse

soccombente, potrebbe essere chiamata a versare l’intera somma

portata con la cartella in parola (eccedente, rispetto all’importo

indicato da FSM, per euro 1,1 milioni circa);

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 299

- Impatto fiscale da plusvalenza apporto a Fondo - euro 5,17 milioni

(nell’orizzonte di piano e nel successivo anno 2020); trattasi

dell’imposta sostitutiva IRES ed IRAP dovuta – in 5 rate annuali –

sulla plusvalenza generata per effetto dell’apporto degli immobili di

proprietà sociale al Fondo Iaso. Gli scriventi evidenziano che, nella

quantificazione del valore contabile degli immobili oggetto di apporto,

la Fondazione non ha incluso i costi incrementativi sostenuti, per la

quasi totalità, in relazione al compendio di Montescano (complessivi

euro 1,5 milioni); tali costi stati contabilizzati nella voce

immobilizzazioni in corso e acconto. Per effetto di quanto sopra,

qualora fossero compresi i predetti costi incrementativi nel valore

contabile degli immobili conferiti a fondo, l’imposta sostitutiva

complessivamente dovuta potrebbe ridursi di euro 300mila circa (pari

al 20% del maggior valore contabile).

Pe effetto di quanto sopra, la cassa cumulata da FSM al 2019 potrebbe

modificarsi come segue:

Euro

Cassa cumulata da Piano FSM 0,8

- rischio contenzioso fiscale (PVC) -1,1

- minor imposta sostitutiva (Plus da conferimento a F.do) 0,3

0,0Cassa cumulata post rettifiche

Descrizione

Per quanto attiene al commento circa la congruità dei fondi rischi

accantonati dalla Fondazione a copertura delle passività potenziali, gli

scriventi rinviano al paragrafo “10.1.8 La questione della solidarietà passiva

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 300

per i debiti relativi all’azienda conferita e la verifica sull’adeguatezza dei

fondi rischi accantonati a copertura delle passività potenziali”.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 301

Capitolo X

Considerazioni dei commissari in merito alla fattibilità del

piano di concordato

10.1 Introduzione e profili di criticità del piano

La struttura del piano definitivo proposto dalla debitrice, unitamente alle

risorse al servizio del debito e alle prospettive di business inducono – alla

luce delle verifiche svolte dagli scriventi – a formulare una prognosi

sostanzialmente favorevole in ordine alla fattibilità del piano stesso, alla

luce delle analisi condotte dal team commissariale, illustrate nel precedente

capitolo IX, e tenuto altresì conto delle risultanze dell’attestazione (inclusi

gli scenari delineati all’esito di sensitivity e stress test).

Sul punto si tornerà nel prosieguo. Merita tuttavia enucleare, qui di seguito,

alcuni profili di possibili criticità, ai fini della piena e completa

informazione del ceto creditorio.

10.1.1 Rischi da D.Lgs 231/2001 e le “ricadute” dei procedimenti penali

Come già accennato, lo stato di crisi di FSM è evidenziato nel bilancio al

31/12/2011, a seguito delle ingenti svalutazioni degli attivi apportate,

nonché delle conseguenze dell’apertura del procedimento penale che ha

visto coinvolte figure apicali della Fondazione Maugeri.

Più nel dettaglio, la debitrice è stata sottoposta ad indagini nell’ambito del

procedimento penale n. 33847/2011, avviato dalla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Milano (nella persona dei Pubblici

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 302

Ministeri dott. Greco, dott.ssa Pedio, dott. Pastore e dott. Ruta), nel cui

ambito la Fondazione è stata chiamata a rispondere, ai sensi del D.Lgs. n.

231 del 2001, per non avere adeguatamente vigilato in via preventiva

rispetto al rischio della commissione di reati da parte di soggetti con

funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.

La Fondazione Maugeri si è risolta a definire il procedimento sin dalla fase

delle indagini preliminari attraverso l’istituto dell’applicazione della pena su

richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.; in data 15 aprile 2013

FSM ha pertanto presentato la propria istanza di “patteggiamento”,

proponendo l’applicazione di una pena pecuniaria di euro 1.000.000,00 e

mettendo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ai fini della confisca, (i)

un immobile sito in Cassano Murge (BA), via Padre Pio n. 8; (ii) un

immobile sito in Cremona, via Stella n. l; (iii) un immobile sito in Genova

Nervi, via Val Cismon, n. 7; (iv) due unità immobiliari site in Pavia, via

Ambrogio da Fossano.

Con provvedimento del 27 settembre 2013, il Giudice per le Indagini

Preliminari ha ritenuto congrua la sanzione pecuniaria proposta dalla

Fondazione.

A latere del procedimento testé menzionato, la Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Milano ha altresì richiesto il rinvio a giudizio

(procedimento sub num. di r.g. 61342/2013, successivamente riunito al

procedimento sub num. di r.g. 6473/2013 inerente gli episodi corruttivi

inerenti alla gestione del sistema sanitario lombardo nel periodo compreso

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 303

tra il 1997 e il 2011, già balzati agli onori delle cronache) dei vertici apicali

della Fondazione dell’epoca.

Dal canto proprio, la Fondazione si è costituita parte civile nel procedimento

penale, al fine di ottenere il risarcimento di ogni danno, di natura anche non

patrimoniale, patito in conseguenza degli illeciti in corso di accertamento

dinanzi all’autorità giudiziaria penale.

Analoga iniziativa è stata altresì assunta dalla Regione Lombardia, la quale

ha altresì esteso le proprie richieste risarcitorie alla stessa FSM, in qualità di

soggetto ritenuto civilmente responsabile degli illeciti posti in essere dal

proprio dirigente.

Per quanto concerne gli sviluppi del procedimento, risulta tuttora in corso la

fase dell’istruttoria dibattimentale.

Da ultimo, è opportuno segnalare che, con decreto del 5 marzo 2015, il

Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Torino

(procedimento sub num. di r.g. 1754/2013, successivamente riunito al

procedimento sub num. di r.g. 28962/14) ha rinviato a giudizio figure

apicali della Fondazione, contestando il reato di corruzione ex artt. 319 e

321 c.p.

In particolare, secondo quanto riportato nel capo d’imputazione, i soggetti

indagati, utilizzando le disponibilità di un conto corrente intrattenuto da una

società fiduciaria estera, ma “alimentato con fondi fuoriusciti dalla

Fondazione Maugeri” (così il decreto di rinvio a giudizio), avrebbero

corrisposto, a favore di un collaboratore della Regione Piemonte, la somma

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 304

di euro 150.000,00, per indurlo a esercitare indebite pressioni al fine di

favorire l’accreditamento (ex art. 43 l. 883/1978) della struttura sanitaria

Casa di Cura Major di Torino, riconducibile alla Fondazione Maugeri.

Stando a quanto segnalato dagli advisors legali della ricorrente, il

procedimento penale radicato dinanzi al Tribunale di Torino non dovrebbe

riversare conseguenze di rilievo nei confronti di FSM, la quale, da un lato,

non è mai stata sottoposta alle indagini per i reati indicati nel decreto di

rinvio a giudizio, dall’altro, non è mai stata resa destinataria, da parte

dell’Ente, di richieste risarcitorie connesse ai suddetti fatti.

10.1.2 Il contenzioso con la Regione Lombardia e le ricadute sulla

soluzione concordataria

Come già rilevato, la Regione Lombardia si è costituita parte civile nel

procedimento penale avviato nei confronti dell’ex dirigente di FSM, cui

sono stati direttamente contestati gli illeciti oggetto di indagine, rivolgendo

le proprie pretese risarcitorie anche nei confronti della Fondazione Maugeri,

in qualità di responsabile civile.

I capi di imputazione muovono da un presunto accordo corruttivo (del quale

sarebbero stati partecipi anche soggetti apicali della Fondazione) che

prevedeva, tra l’altro, il pagamento di somme di denaro e la prestazione di

altre utilità in favore di soggetti apicali della Regione Lombardia “per il

compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio e in particolare per

l'adozione, in violazione di legge, di provvedimenti amministrativi della

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 305

Giunta della Regione Lombardia [...], diretti a trasferire ingenti risorse

pubbliche, ulteriori rispetto ai rimborsi dei DRG e, comunque, a procurare

alla Fondazione Salvatore Maugeri indebiti vantaggi” (così il decreto che

ha disposto il giudizio, capo d’imputazione n. 2).

In particolare, risultano oggetto di contestazione le seguenti operazioni:

l) un rimborso per l’importo di 10 miliardi di lire (pari a circa 5,164 milioni

di euro) per le prestazioni sanitarie di riabilitazione rese tra il 1995 e il 1996

nella struttura di Tradate;

2) la remunerazione delle cc.dd. “funzioni non tariffabili”, nel periodo

compreso tra il 1998 ed il 2010, per un ammontare complessivo pari ad

187,023 milioni di euro;

3) un finanziamento dei progetti per gli enti non-profìt ai sensi della legge

regionale n. 34/2007 nel triennio 2007 – 2009, per un importo complessivo

pari a 30 milioni di euro (10,2 milioni per il 2007, 9,3 milioni per il 2008 e

10,5 milioni per il 2009);

4) un finanziamento del progetto relativo all’erogazione delle c.d. “cure

intermedie” presso la struttura di Milano, via Camaldoli, per un corrispettivo

annuale di 9,5 milioni di euro, a partire dalla fine del 2008 e fino al 2011.

Gli ipotetici profili di (cor)responsabilità, sotto il versante civilistico, della

Fondazione Maugeri in relazione agli illeciti contestati dalla Procura della

Repubblica nei confronti degli ex dirigenti apicali, unitamente all’analisi

della fondatezza della richiesta risarcitoria avanzata dalla Regione

Lombardia, sono stati esaminati dai legali penalisti della debitrice, prof. avv.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 306

Tullio Padovani e prof. avv. Francesco Centonze, i quali, nel proprio parere

del 27 gennaio 2015 (allegato al ricorso per concordato preventivo sub doc.

num. 4), dopo avere rilevato che “la pretesa risarcitoria avanzata da

Regione Lombardia nei confronti di Fondazione Salvatore Maugeri nel

contesto del procedimento penale n. 61342/13 R.G.N.R. (poi riunito al n.

6473/13 R.G.N.R.) sia connotata da plurimi e molto consistenti profili di

incertezza, sia in relazione alla stessa fondatezza della pretesa che alla sua

eventuale quantificazione” (così il parere del 27 gennaio 2015, p. 8), hanno

comunque concluso nel senso che il contenzioso sembra presentare un

“rischio possibile di soccombenza113

”, ancorché caratterizzato da “minore

intensità rispetto ad un accoglimento integrale della pretesa” (ivi, p. 9).

In particolare, le incertezze che interessano l’intero impianto accusatorio

mosso dalla Procura della Repubblica riguarderebbero, stando a quanto

riferito dai legali della Fondazione, (i) la compiuta dimostrazione dei reati

contestati, (ii) il possibile decorso del termine prescrizionale, nonché (iii) i

criteri addotti dalla Regione Lombardia per la quantificazione del danno

risarcibile.

Tale conclusione pare supportata dal fatto che, “al fine di escludere o,

comunque, di limitare nella massima estensione possibile l’eventuale

responsabilità risarcitoria nei confronti della Regione Lombardia”

(ibidem), la Fondazione Maugeri ha ottenuto una consulenza tecnica di

parte, redatta dal prof. Alfredo Viganò (professore di metodologie e

113

Le evidenze in grassetto sono inserite dai redattori.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 307

determinazioni quantitative d’azienda presso l’Università Bocconi di

Milano), volta a determinare con esattezza le voci di danno ipoteticamente

risarcibili nel caso di ritenuta responsabilità della Fondazione. Danno,

questo, quantificato “dato meramente indicativo - di circa 15 min di

euro114

, in caso di accoglimento totale” (ivi, p. 9), vale a dire per un importo

sensibilmente inferiore rispetto alla pretesa (come si è visto ammontante a

euro 230 milioni circa) azionata dalla Regione Lombardia.

Di là da tali questioni, l’impatto del contenzioso in essere tra la Fondazione

Maugeri e la Regione Lombardia sulla soluzione concordataria elaborata

dalla debitrice sembra in ogni caso risultare fortemente ridimensionato alla

luce dell’accordo transattivo attraverso cui la Fondazione ha inteso

“crea[re] una protezione per la massa dei creditori a fronte della pretesa

risarcitoria […] formulata dalla Regione Lombardia” (così il ricorso per

concordato, p. 21).

In data 30 aprile 2015 FSM ha stipulato con la Regione Lombardia un

accordo (allegato al ricorso per concordato sub doc. num. 11), volto a

regolare i rapporti patrimoniali tra la Fondazione e l’Ente territoriale.

In particolare, l’accordo prevede:

a) l’impegno, subordinato all’omologazione del concordato, della Regione

Lombardia (i) a revocare, ai sensi dell’art. 82, comma 1, c.p.p., la

costituzione di parte civile proposta nei confronti dell’ex dirigente di FSM,

direttamente coinvolto nella vicenda, (ii) a non azionare la provvisionale

114

Evidenza in grassetto inserita dai redattori.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 308

eventualmente concessale prima della data di efficacia dell’accordo

(individuata dalle parti nella data di omologazione del concordato proposto

dalla Fondazione o dal momento, se successivo, in cui la Newco otterrà gli

accreditamenti necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria

attualmente esercitata dalla Fondazione sul territorio della Regione

Lombardia), nonché (iii) a non citare la Fondazione quale responsabile

civile in relazione ad altri soggetti riferibili alla stessa, concorrenti nei reati

contestati nel procedimento di cui sub (i);

b) l’impegno della Regione Lombardia a non intraprendere, in sede civile,

iniziative risarcitorie nei confronti della Fondazione Maugeri se non a

seguito della pronuncia di una sentenza penale di condanna definitiva a

carico del proprio ex dirigente direttamente coinvolto (o, comunque, di altri

soggetti, riconducibili alla Fondazione, concorrenti nei reati già contestati),

fermo restando il diritto dell’Ente Territoriale di interrompere, nelle more

del procedimento penale, la prescrizione civile tramite apposito atto di mora;

c) l’impegno della Regione Lombardia, nel caso di positivo esperimento

dell’azione risarcitoria nei confronti della Fondazione Maugeri, a soddisfare

il proprio credito esclusivamente sulle azioni della Newco che saranno

emesse a fronte del conferimento dell’azienda sanitaria e costituite in pegno

in favore della stessa Regione Lombardia a garanzia del proprio credito

risarcitorio, con conseguente rinuncia, ora per allora, (i) alla (eventuale)

porzione di credito che dovesse restare insoddisfatta per incapienza delle

azioni Newco oggetto di garanzia, (ii) all’esperimento di qualsivoglia

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 309

ulteriore iniziativa nei confronti della Fondazione, della Newco e del Fondo

Immobiliare.

A fronte di tali rinunce, la Fondazione si è impegnata, dal canto proprio:

d) a costituire in pegno le azioni della Newco emesse in sede di

conferimento dell’azienda sanitaria, rappresentanti il 100% del capitale

sociale a garanzia degli obblighi assunti nei confronti della Regione

Lombardia;

e) a corrispondere alla Regione Lombardia l’importo complessivo di euro

2.500.000,00, suddiviso in tre rate annuali d’identico importo, di cui la

prima entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui l’accordo diverrà efficace

e la seconda e la terza, rispettivamente, 12 mesi e 24 mesi dalla data di

corresponsione della prima rata;

f) a rinunciare al credito relativo ai rimborsi per farmaci denominato “File F

2011” (ammontante a euro 1.113.346,00), dovuto in ragione della regolare

somministrazione di farmaci “ad alto costo” avvenuta nel 2011 per conto del

Servizio Sanitario Regionale, non comunicata alle scadenze indicate, e per

questo motivo contestato da Regione Lombardia;

g) a rinunciare alla causa pendente davanti al TAR Lombardia fra la

Fondazione e la Regione Lombardia relativa all’erogazione dei

finanziamenti per “Bando no-profit” (come risultanti dal Decreto Direttore

Generale Sanità n. 14079 del 16.12.2009) relativi all’Istituto di Tradate e al

finanziamento regionale correlato a tale progetto per un ammontare di euro

9.398.870,00;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 310

h) a rimodulare (per un importo comunque non inferiore a euro

5.000.000,00 degli interventi previsti) il progetto di riorganizzazione e di

aggiornamento tecnologico e strutturale dell’Istituto di Montescano, in

modo tale che l’ultimazione dei lavori relativi al progetto avvenga entro e

non oltre la data del 31 dicembre 2020, rinunciando al correlato

finanziamento regionale approvato dal Decreto Direttore Generale Sanità n.

11242 dell’8 novembre 2010 per un ammontare pari a euro 10.509.809,00,

restando inteso che: (i) qualora la rimodulazione degli interventi progettati

per l’Istituto di Montescano non fosse attuabile a causa di motivi tecnici, il

finanziamento rinunciato non sarà in alcuna misura imputato al

soddisfacimento dell’eventuale maggior credito risarcitorio della Regione

Lombardia nei confronti della Fondazione potrebbe essere condannata;

nonché (ii), nel caso in cui la Fondazione dovesse provvedere alla

rimodulazione degli interventi progettati per l’Istituto di Montescano sulla

base di un nuovo progetto corredato dal relativo cronoprogramma (e per il

caso di mancata ingiustificata ultimazione degli interventi entro il termine

ultimo stabilito nel cronoprogramma stesso), la Fondazione sarà tenuta a

versare alla Regione Lombardia una somma pari a euro 500.000,00 a titolo

di penale (da corrispondersi, quanto al 50% al momento del sorgere

dell’obbligo di pagamento e, quanto al restante 50%, entro io successivi 12

mesi), la quale, peraltro, non concorrerà alla soddisfazione dell’eventuale

maggior credito risarcitorio della Regione Lombardia cui la Fondazione

potrebbe essere condannata a soddisfare.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 311

Per espressa previsione delle parti, l’efficacia dell’accordo transattivo è stata

subordinata alla omologazione del concordato preventivo, oltre che alla

volturazione alla Newco degli accreditamenti necessari per lo svolgimento

dell’attività sanitaria attualmente esercitata dalla Fondazione presso la

Regione Lombardia, con la precisazione che – ove il concordato non

dovesse essere omologato entro la data del 30 giugno 2016 – l’accordo si

dovrà intendere privo di efficacia.

Le circostanze sin qui esposte, unitamente alle considerazioni svolte dagli

advisors legali della debitrice, inducono a ritenere che il contenzioso

radicato dalla Regione Lombardia nei confronti della Fondazione Maugeri

presenti un “rischio possibile di soccombenza” (così il parere del 27

gennaio 2015, p. 6), sia pure per importi ragionevolmente destinati a

decrescere rispetto all’entità del petitum azionato dall’Ente Territoriale.

Fermo restando, in ogni caso, che l’impatto economico e finanziario di

un’eventuale pronuncia di condanna dovrebbe essere assorbito dalle

disposizioni negoziali contenute nell’accordo transattivo del 30 aprile

2015.

Ciò nondimeno, la debitrice ha ritenuto opportuno includere nell’ambito del

passivo concordatario l’intero ammontare delle pretese azionate dalla

Regione Lombardia nel procedimento penale aperto, dinanzi al Tribunale di

Milano (quantificate – come si è visto – nel ragguardevole importo di euro

230.833.000,00), dal momento che il piano di concordato “deve

rappresentare tutte le passività (ivi incluse quelle potenziali e quelle oggetto

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 312

di contestazione) cui il patrimonio del debitore è, o può essere, esposto”

(così il ricorso per concordato, p. 67)

Tale impostazione appare, in un’ottica prudenziale, sostanzialmente corretta.

Come messo in luce dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “la tesi che

l’art. 160 legge fallimentare, non contemplando classi di ‘presunti

creditori’ […], consenta di escluderli dalla procedura, è priva di qualunque

consistenza, non solo perché pregiudica gli interessi di coloro che non

dispongono ancora dell’accertamento definitivo dei loro diritti, ma perché

falsa le previsioni del piano di soddisfo dei crediti certi e non consente agli

ammessi al voto di esprimere valutazioni prognostiche corrette, in difetto

della conoscenza dell’area completa delle passività, comprese quelle sub

iudice” (così Cass., 26 luglio 2012, n. 13284, in IlCaso.it, p. 9583, cui adde,

nella giurisprudenza di merito, Trib. Roma, 9 febbraio 2011, ivi, p. 2921;

App. Firenze, 18 ottobre 2012, ivi, p. 7993).

In questa prospettiva, come affermato dalla Suprema Corte, “attesa la

funzionalità della procedura concorsuale di concordato preventivo rispetto

alla sistemazione della crisi dell’imprenditore, è necessario che il credito

[contestato ndr], a seconda della sua natura, venga inserito nelle classi

omogenee previste nella proposta concordataria ovvero in una specifica

classe ad esso riservata” (così Cass., 26 luglio 2012, n. 13284, cit.).

Sulla sostanziale correttezza di tale ricostruzione non pare potere incidere

l’intervenuto perfezionamento, in data 30 aprile 2015, dell’accordo

transattivo, il quale, come si è visto, non ha affatto determinato la rinuncia

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 313

dell’Ente Territoriale al proprio credito risarcitorio, ma, ben diversamente,

ha recepito il diritto della Regione Lombardia di azionare le proprie pretese

(nella misura in cui verranno accertate e liquidate dal Tribunale di Milano)

esclusivamente sulle azioni della Newco che verranno costituite in pegno in

favore della Regione Lombardia.

D’altro canto, l’efficacia dell’accordo è stata espressamente condizionata

all’omologazione del concordato preventivo proposto dalla Fondazione, con

la conseguenza che, allo stato, le obbligazioni (potenziali) cui la debitrice

potrebbe essere costretta corrispondono – fino al compiuto avveramento

della condizione sospensiva cui le parti hanno condizionato l’efficacia

dell’accordo – all’intero ammontare del petitum azionato dalla Regione

Lombardia.

Per quanto concerne i riflessi dell’impostazione adottata dalla Fondazione

Maugeri sulla deliberazione del concordato, la debitrice ha affermato che la

Regione Lombardia dovrebbe essere ammessa al voto per l’intero

ammontare del proprio credito, ancorché contestato.

Anche tale considerazione pare – ad avviso degli scriventi e ferme restando,

naturalmente, le autonome determinazioni che il Giudice Delegato assumerà

al riguardo – sostanzialmente corretta, anche in considerazione dell’assenza

di elementi che consentano di individuare, con adeguato margine di

verosimiglianza, l’effettiva entità del credito risarcitorio che potrebbe essere

liquidato dal Tribunale di Milano a latere del procedimento penale.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 314

D’altronde, le fisiologiche incertezze che interessano la quantificazione del

danno asseritamente patito dalla Regione Lombardia risultano altresì

confermate dalle previsioni contenute nell’accordo del 30 aprile 2015, nel

cui corpo le parti hanno espressamente dato atto della “natura aleatoria”

che caratterizza “talune previsioni del[l’]accordo” (così il punto num. 9

dell’accordo transattivo) e, in particolare, quelle concernenti, non solo le

concrete prospettive di soddisfacimento della Regione Lombardia, ma

anche, più a monte, l’effettiva individuazione dell’an e del quantum delle

pretese azionate dall’Ente Territoriale.

Da ultimo, merita precisare che la Fondazione Maugeri non ha indicato tra

le passività concorsuali i crediti (di matrice, anche in questo caso,

risarcitoria), che potrebbero, in ipotesi, essere azionati dalla Regione

Piemonte a fronte delle contestazioni sollevate dalla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Torino a latere della questione Casa di

Cura Major.

Ebbene, tale scelta pare essere la logica conseguenza del mancato

esperimento, da parte della Regione Piemonte, dell’azione civile nell’ambito

del processo penale radicato, dinanzi al Tribunale di Torino.

Senonché, pur a fronte della mancata inclusione della Fondazione Maugeri

tra i soggetti civilmente responsabili in relazione a tali fatti, non può

escludersi a priori che l’ente possa azionare gli addebiti in questione

nell’ambito di un separato giudizio civile.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 315

Ciò nondimeno, tale eventualità pare, allo stato, obiettivamente remota, in

considerazione non solo delle scarse possibilità di un ripensamento della

Regione Piemonte in merito all’esperimento dell’azione civile in relazione

ai fatti censurati dinanzi al Tribunale di Torino, ma anche (e soprattutto)

dell’intervenuta definizione, in via transattiva, dei rapporti intercorsi tra le

parti.

10.1.3 Gli accordi ‘para-concordatari’: limiti e validità

Il profilo “caratteristico” della proposta di FSM risulta tanto peculiare da

non essere stato, ad oggi, oggetto di analisi da parte della dottrina, né della

giurisprudenza, le quali si sono occupate dei cosiddetti “patti para-

concordatari” solamente con riferimento a due fattispecie:

(i) i patti para-concordatari conclusi in occasione del concordato

fallimentare, rispetto alla cui ammissibilità vi è l’orientamento pressoché

unanimemente favorevole degli interpreti, seppur in pronunce risalenti (ex

multis, Cass. 15 marzo 1988, n. 2450, in Fall, 1988, p. 574; Cass. 5 luglio

1984, n. 3931, in Fall. 1985, p. 43)

(ii) i patti para-concordatari conclusi nella fase di esecuzione del concordato

preventivo omologato, volti a prorogare i termini di adempimento delle

obbligazioni concordatarie, rispetto ai quali si registrano due orientamenti

contrapposti: il più compatto è quello contrario all’efficacia di un tale

accordo, in quanto si reputa che il Tribunale investito della situazione di

inadempienza concordataria debba dichiarare risolto il concordato (Cass. 14

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 316

ottobre 1974, n. 2830, in Giur. Comm, 1975, I, 294), mentre secondo un

diverso indirizzo il concordato preventivo non può risolversi per

inadempienza se alcuni creditori hanno concesso una proroga che non

pregiudichi la pretesa di altri creditori, poiché il singolo creditore mantiene

inalterata la disponibilità del proprio diritto quale risulta dal provvedimento

di omologazione, potendovi quindi rinunziare in tutto o in parte (Trib.

Cagliari, 21 giugno 1982, in Dir. Fall. 1982, II, 1558).

In entrambe le ipotesi, si è precisato che debba trattarsi di accordi conclusi

nella piena autonomia delle parti e nel rispetto delle norme generali previste

dal codice civile per la conclusione dei contratti, e non deve, altresì, trattarsi

di accordi tendenti ad una alterazione della par condicio creditorum (Trib.

Bologna, 1 giugno 1987, Dir. Fall. 1989, II, 165).

Senonché, la fattispecie di accordi para-concordatari stipulati non tanto a

latere, quanto prima della presentazione di un concordato preventivo,

espressamente strumentali allo stesso e destinati, pertanto, a costituirne parte

integrante, non è stata presa espressamente in esame dagli interpreti: ma la

legittimità di un simile scenario, oltre che la funzionalità ad assicurare una

migliore riuscita del governo e superamento della crisi nei concordati cd. “in

continuità”, può considerarsi quale “corollario implicito” dell’attuale

disciplina fallimentare.

Ed invero, una volta ammessa per il debitore concordatario la possibilità,

riconosciuta dall’art. 160, comma 1, lett. c., L. Fall., di suddividere i

creditori in classi, così operando una attenuazione del tradizionale e

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 317

fondamentale principio della par condicio creditorum, con il solo limite di

garantire una parità di trattamento ai creditori appartenenti alla stessa classe,

non sembrano esservi elementi ostativi all’ammissibilità di accordi volti a

definire anticipatamente le modalità di soddisfacimento di alcuni creditori,

posto che essi, risultando parte integrante della proposta, sono

inevitabilmente sottoposti da un lato alla valutazione (oltre che di

ammissibilità, e quindi fattibilità, ex art. 162 L. Fall.) di correttezza dei

criteri di formazione delle classi ex art. 163 L. Fall., dall’altro al voto dei

creditori (tanto di quelli aderenti, quanto di quelli estranei agli accordi in

questione).

Pertanto, in presenza di patti insuscettibili di influenzare la correttezza dei

criteri di formazione delle classi, né di alterare l’omogeneità di trattamento

di creditori appartenenti a una singola classe, non residuano ostacoli ad

ammettere la validità di pattuizioni siffatte, le quali possono fra l’altro

costituire uno strumento utile – e in certi casi indispensabili – per perseguire

la prosecuzione dell’attività e il risanamento dell’impresa.

Come anticipato, la debitrice ha ritenuto che, anche in considerazione delle

pattuizioni contenute negli accordi con gli Istituti di Credito, a questi ultimi

spetti il diritto di voto ai sensi dell’art. 177 L. Fall.

Ferme le prerogative in materia del Giudice Delegato, lo scrivente collegio

commissariale, per quanto possa occorrere, ritiene di aderire alla

prospettazione della Fondazione, e ciò per i motivi che seguono.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 318

In primo luogo, com’è noto, l’esclusione di un creditore dal diritto di voto

nell’ambito del concordato preventivo si giustifica allorché la proposta

concordataria sia per tale creditore «indifferente», il che accade quando essa

non comporta alcuna alterazione quantitativa (cioè con riguardo al quantum

del pagamento) né qualitativa (cioè con riguardo al tempo e alle modalità di

pagamento) del credito vantato dal creditore. In tali casi, infatti, poiché il

creditore in questione ottiene nella procedura concordataria il medesimo

soddisfacimento che otterrebbe al di fuori della suddetta procedura,

l’ordinamento esclude che costui abbia titolo per esprimere il suo voto nel

concordato.

In quest’ottica, la mera stipulazione di un accordo «para-concordatario» non

può avere l’effetto di rendere i creditori aderenti al medesimo per ciò solo

«indifferenti» rispetto alla proposta concordataria, dovendosi valutare, per

l’appunto, se detto accordo preveda un’alterazione quantitativa o qualitativa

delle modalità di soddisfacimento del credito; qualora la verifica induca a

ritenere che sussista un’alterazione siffatta, al creditore aderente spetterà il

diritto di voto come a qualsiasi altro creditore “non indifferente”.

Ciò è precisamente quanto avviene nel caso di specie, dove l’accordo c.d.

«para-concordatario» fra la Fondazione e le Banche creditrici prevede una

soddisfazione del credito vantato da queste ultime nei confronti della

Fondazione con modalità tali da alterare dal punto di vista sia qualitativo

che quantitativo le modalità di soddisfacimento del credito delle Banche.

Basti pensare, a questo proposito, al fatto che l’accordo prevede, da un lato,

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 319

la sostituzione del debitore originario (i.e. la Fondazione) con due altri

debitori (i.e. il Fondo e NewCo) mediante il meccanismo dell’accollo

liberatorio, dall’altro lato, la soddisfazione dei crediti bancari ipotecari con

tempistiche ben più ampie rispetto a quelle previste dall’art. 186-bis, comma

2, lett. (c), L. Fall.

In secondo luogo, non può neppure sostenersi che, per effetto della semplice

adesione ad un accordo c.d. «para-concordatario», le Banche abbiano già

manifestato il proprio consenso rispetto alla proposta concordataria, di modo

che il loro voto favorevole alla proposta concordataria sarebbe «scontato».

Al riguardo, è appena il caso di rilevare che l’accordo in corso di

negoziazione con le Banche non prevede alcun impegno di queste ultime a

votare a favore della proposta concordataria della Fondazione, ma

contempla unicamente pattuizioni volte a rendere fattibile il piano di

concordato. In altri termini, le previsioni dell’accordo consentono alla

Fondazione di poter strutturare il piano e la proposta concordataria in modo

da renderli fattibili (come richiesto dalla legge fallimentare), ma lasciano al

contempo le banche creditrici completamente – e doverosamente – libere di

valutare la convenienza della proposta concordataria della Fondazione e di

esprimere conseguentemente il proprio voto nella maniera ritenuta più

confacente ai propri interessi.

In questo senso, tra l’altro, l’accordo «para-concordatario» in esame è

strumentale ad eliminare ogni rischio circa l’ammissibilità della proposta

concordataria sotto il profilo dei tempi del suo adempimento, poiché, grazie

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 320

ad esso, le Banche prestano il previo consenso rispetto ad un pagamento

dilazionato del loro credito, sicché non si pone alcun problema circa

l’ammissibilità di una siffatta proposta in relazione ai tempi di

adempimento.

Con riguardo poi al rapporto con il divieto di mercato di voto, si è osservato

in dottrina che gli accordi fra debitore e creditore che prevedano, ad

esempio, una dilazione di pagamento (come avverrebbe nella specie) «si

limitano ad influire sulla preliminare fattibilità del piano senza in alcun

modo intervenire sulla manifestazione di volontà in ordine alla proposta

concordataria» (così MINNITI, Il “mercato di voto” dopo la riforma

fallimentare, in Riv. dott. comm., 2012, p. 113). Ciò che porta ad escludere

che accordi di tale specie possano anche essere considerati come penalmente

illeciti sotto il profilo della fattispecie del «mercato di voto» di cui all’art.

233 l. fall., posto che tale articolo mira «ad evitare che il concordato sia

approvato da una maggioranza che compensa il proprio svantaggio con

altro vantaggio proveniente dall’esterno, ma non certamente ad impedire

quegli accordi finalizzati a rendere possibile la proposta senza in alcun

modo influenzarne la votazione» (così MINNITI, Il “mercato di voto” dopo

la riforma fallimentare, cit., p. 113).

Infine, l’esclusione dall’esercizio del diritto di voto non potrebbe ipotizzarsi

neppure sulla base di un preteso «conflitto di interessi» di cui sarebbe

portatore il creditore aderente all’accordo c.d. «paraconcordatario» rispetto

alla proposta concordataria, se è vero che la dottrina e la giurisprudenza

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 321

hanno a più riprese evidenziato che l’applicazione del conflitto di interessi

in materia concordataria deve essere limitata ai soli casi tassativamente

previsti dal legislatore (v. art. 177, comma 4, l. fall.) e non può essere estesa

ad altre ipotesi non specificamente individuate dalla legge fallimentare.

Si è invero osservato, se è lecito il richiamo, che «il contesto dell’adunanza

è per natura dialettico (e, quindi, deputato alla comparazione e, se de caso,

allo “scontro” tra interessi non coincidenti): esiste sempre - per definizione

- una disomogeneità tra la posizione del debitore e quella del creditore

chiamati a verificare la possibilità di raggiungere un accordo (sia pure in

forme peculiari) circa la rinegoziazione dell’obbligazione» con la

conseguenza che «l’esclusione pura e semplice del creditore

controinteressato dal computo delle maggioranze si tradurrebbe, a ben

vedere, in una compressione del diritto di credito difficilmente

giustificabile: laddove davvero si sostenesse che il semplice fatto di essere

portatore di un interesse ulteriore privi il creditore del diritto di esprimersi

sulla proposta concordataria, si rischierebbe infatti d’incorrere in censure

d’incostituzionalità per violazione dell’art. 42 Cost.» (così AMBROSINI, Il

concordato preventivo, in Trattato Vassalli, 2014, pp. 336 ss.).

Ciò che più conta, la Corte di Cassazione ha in proposito affermato che «il

legislatore, ben conscio della realtà, non ha inserito una norma generale

sul conflitto di interessi nell’ambito delle votazioni ma ne ha, al contrario,

escluso la sussistenza disciplinando specificatamente i casi di rilevanza del

conflitto …, così che la partecipazione al voto è la norma mentre

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 322

l’esclusione è l’eccezione e deve essere espressamente prevista» (Cass. 10

febbraio 2011, n. 3274, in Dejure).

Donde, ad avviso degli scriventi, la correttezza, sotto il profilo che ci

occupa, dell’impostazione adottata dalla debitrice.

10.1.4 La modifica della soluzione contemplante una datio in solutum

L’originaria proposta elaborata da FSM prevedeva il soddisfacimento dei

creditori appartenenti alla classe 4 mediante una datio in solutum avente per

oggetto strumenti finanziari partecipativi emessi da un Veicolo Speciale di

Smobilizzo, ai sensi dell’art. 1197 c.c.

Il perfezionamento dell’Accordo TCP ha permesso di modificare il piano

originario, prevedendo il pagamento in denaro ai creditori di classe 4, per lo

stesso importo percentuale originariamente previsto (corrispondente

all’83,1% delle pretese creditorie, calcolate in linea capitale alla Data di

Riferimento, e per un totale di euro 56.000.000,00), grazie alla liquidità

derivante dalla vendita delle quote del Fondo Iaso a TCP: dando così

certezza ai creditori interessati in merito alle tempistiche e all’entità dei

pagamenti, pur essendo la datio in solutum originariamente proposta una

soluzione satisfattiva da considerarsi ammessa nel concordato preventivo.

La soluzione attuale risulta certamente preferibile, in quanto la proposta

originaria era tale da generare, inevitabilmente, dubbi ed incertezze tra i

creditori destinatari.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 323

Nonostante, infatti, la presumibile assenza di criticità giuridiche afferenti la

soluzione prospettata, il Collegio Commissariale era stato reso destinatario

di alcune richieste di chiarimenti, formulate da parte di alcuni creditori, uno

dei quali sosteneva che - posto che l’adesione dei creditori di classe 4 alla

modalità di soddisfacimento prospettata si sarebbe risolta nella

“sottoscrizione di un investimento di rischio” - “la proposta di FSM

[avrebbe dovuto] essere necessariamente integrata con un prospetto dei

costi e dei ricavi attesi da VSS, suddivisi per i singoli anni di durata del

piano del concordato, in modo tale che il creditore di classe 4 sia messo in

grado di valutare la prevista di gestione e vendita degli immobili al servizio

del concordato”, ritenendo che tale prospetto informativo dovesse “essere

sottoposto ai creditori di classe 4 prima del loro voto”. (così la lettera in

data 25 gennaio 2016 inviata da Medtronic s.p.a. ai Commissari).

La questione è, evidentemente, stata superata dall’evoluzione della proposta

concordataria.

10.1.5 La durata del piano

In relazione ai tempi di esecuzione della Proposta, come detto, è prevista

una durata fino al 2019, mentre, in ambito “para-concordatario”, i tempi di

soddisfacimento di alcuni dei creditori sono ben maggiori (ad esempio, la

Proposta prevede che la soddisfazione degli Istituti di Credito avvenga in un

orizzonte temporale di circa 15 anni).

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 324

L’orizzonte quadriennale (2016-2019), decorrente dall’omologazione fino al

previsto termine di esecuzione del piano, appare senz’altro compatibile con i

princìpi affermati da dottrina e giurisprudenza con riferimento alla durata

dei piani di concordato, anche sotto il profilo della loro attestabilità, e

risponde al canone di ragionevolezza sancito in materia dalle Sezioni Unite

della Cassazione.

Sempre con riferimento allo iato temporale fra la durata del Piano e i tempi

di soddisfazione dei creditori concorsuali, la Fondazione ritiene che “il

concordato preventivo della Fondazione potrà ritenersi “eseguito” - con

conseguente cessazione di ogni controllo da parte del Tribunale e degli

organi della procedura - quando la Fondazione sarà nuovamente in una

condizione di equilibrio finanziario, con conseguente eliminazione dello

stato di crisi. Al riguardo, pare dirimente quanto stabilito da paragrafi

6.5.11 e 6.5.12 dei “Principi di Attestazione dei Piani di risanamento”

pubblicati in data 6 giugno 2014, i quali espressamente prevedono che:

(a) “l’arco temporale oggetto di considerazione deve pertanto attestarsi a

data non anteriore al momento in cui, in base al Piano, è previsto che siano

soddisfatti i creditori, ovvero, nel caso di continuità aziendale, siano

ripristinate le normali condizioni di finanziamento (e di fido) ovvero, nel

caso di prosecuzione dei contratti pubblici, siano rispettate condizioni che

consentano un regolare adempimento degli stessi” (Paragrafo 6.5.11);

(b) “si ritiene … che, in caso di continuità, l’orizzonte temporale di

osservazione vada esteso - ove possa occorrere - oltre al momento di

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 325

soddisfacimento dei creditori, sino a quello in cui può considerarsi

rispristinato l’equilibrio finanziario dell’impresa” (Paragrafo 6.5.12).

Dal tenore letterale dei suddetti principi di attestazione, emerge - da un lato

- l’assoluta fisiologicità di una discrasia temporale fra la durata del piano

di concordato con continuità e i tempi di soddisfazione dei creditori e -

dall’altro lato - che, in ogni caso, il piano di concordato con continuità,

lungi dall’avere come riferimento le tempistiche dei creditori, deve

considerarsi “concluso” nel momento in cui è ripristinato l’equilibrio

finanziario del debitore, vale a dire quando lo stato di crisi è ormai

eliminato. Se però al termine del periodo del piano di concordato l’impresa

deve considerarsi a tutti gli effetti “risanata”, deve allora giocoforza

ritenersi che tutti gli atti di adempimento della proposta concordataria

compiuti successivamente al termine di piano (e, quindi, ad avvenuto

risanamento dell’impresa) siano atti del tutto paragonabili a quelli che

potrebbe compiere una società in bonis; ma, allora, è di tutta evidenza che,

una volta raggiunto il risanamento dell’impresa, non vi sarà più alcuna

necessità di un controllo del Tribunale sull’attività dell’impresa stessa, così

come non v’è bisogno di siffatto controllo nel caso di un’impresa in bonis.”

(così il ricorso ex art. 160 e ss. l. fall, p. 79-81).

Ora, non pare competa ai Commissari addentrarsi nei meandri di tale

controversa questione, non rilevando essa direttamente ai fini dell’esaustiva

informazione che occorre fornire in questa sede ai creditori. Spetterà invero

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 326

al Tribunale, nell’ipotesi di esito favorevole della votazione, scrutinare

questo aspetto in sede di omologazione.

Ai creditori può nondimeno rappresentarsi che, in base all’orientamento – a

quanto consta – prevalente, essi possono fare affidamento sul controllo

giudiziale, attraverso l’attività di vigilanza e monitoraggio dei Commissari,

sino allo spirare del termine di durata (o, in caso di esecuzione anticipata,

sino all’adempimento delle obbligazioni concordatarie).

D’altronde, a ben vedere, nei citati Princìpi di attestazione sembra essere

stata prefigurata l’ipotesi opposta a quella propugnata dalla debitrice,

sostenendo essi che “l’orizzonte temporale di osservazione vada esteso - ove

possa occorrere - oltre al momento di soddisfacimento dei creditori, sino a

quello in cui può considerarsi rispristinato l’equilibrio finanziario

dell’impresa” (enfasi aggiunta): contemplandosi con ciò – parrebbe – la

possibilità che il soddisfacimento dei creditori non basti a conseguire il

riequilibrio finanziario, non già che quest’ultimo possa intervenire prima

che i creditori abbiano ricevuto soddisfazione.

10.1.6 Gli accreditamenti sanitari di Newco

Secondo quanto espressamente previsto nel ricorso ex art. 160 e ss., il

“conferimento da parte della Fondazione a una società di nuova

costituzione” (da perfezionarsi “entro 12 mesi dalla data di “passaggio in

giudicato” del decreto di omologa del concordato”) è stato subordinato

alla “conferma da parte delle competenti autorità degli accreditamenti e dei

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 327

riconoscimenti IRCCS necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria

attualmente esercitata dalla Fondazione – del complesso dei beni (inclusi

beni mobili, immobili, materiali e immateriali) rapporti giuridici e contratti

organizzati dalla Fondazione per lo svolgimento della propria attività di

assistenza sanitaria”; e ciò con la precisazione che “la Fondazione si [è

riservata] di procedere in ogni caso a conferimenti parziali dell’azienda

sanitaria (di cui faccia in ogni caso parte il ramo d’azienda operante in

Lombardia) qualora, entro il già citato termine di 12 mesi dalla data di

Omologa Definitiva non sia stato possibile effettuare il Conferimento

Azienda Sanitaria nella sua totalità” (così il ricorso, pag. 19).

A tale riguardo, la debitrice stessa non ignora che, “in caso di trasferimento

dell’azienda sanitaria, il trasferimento dell’accreditamento non è

automatico”, stante il rapporto “di natura sostanzialmente concessoria di

attività di servizio pubblico” esistente tra la Pubblica Amministrazione e le

strutture sanitarie accreditate, “per il carattere strettamente personale e la

rilevanza pubblicistica degli interessi in gioco, id est per la natura

indisponibile dei rapporti giuridici cui afferiscono” (così il ricorso, p. 86).

Da ciò consegue che “l’autorizzazione e l’accreditamento non possono

rientrare nel complesso dei beni aziendali suscettibili di trasferimento fra le

parti con automatico subentro del cessionario”, e che, pertanto, “il soggetto

che si renda acquirente o conferitario dell’azienda sanitaria, dovrà

necessariamente acquisire il consenso sul trasferimento medesimo da parte

della pubblica amministrazione, che dovrà verificare se anche tale soggetto

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 328

possiede i requisiti sopra indicati e posti a tutela degli interessi pubblici

coinvolti.” (ibidem).

Peraltro, nel caso di specie, che vede una modifica meramente “soggettiva”,

lasciandosi sostanzialmente inalterata la struttura deputata alla prestazione

del servizio sanitario, la debitrice ha assicurato che “l’accreditamento non

riguarda … la persona e/o le qualità personali (e/o tecnico professionali)

del titolare o del gestore della struttura (a differenza del previgente sistema

di convenzionamento che riguardava necessariamente i soggetti gestori

delle strutture private), ma si riferisce esclusivamente alla struttura in

quanto sia dotata (o meno) degli standards necessari per assicurare, … per

un verso, effettivamente al cittadino l’esercizio del diritto di libera scelta

della struttura a cui rivolgersi e, per altro, verso quel regime di

concorrenzialità tra strutture pubbliche e private in modo da garantire nel

miglior modo possibile la qualità dei servizi sanitari effettivamente

prestati” (ibidem).

Nonostante le rassicurazioni offerte dalla debitrice, tale impostazione è

tuttavia parsa non pienamente rispondente al dato normativo, dal momento

che – come segnalato dal Collegio Commissariale – le disposizioni di

settore richiedono che l’accreditamento in capo al nuovo gestore (e la

susseguente stipulazione dei contratti con l’ASL) sia subordinato alla

presentazione, da parte della società instante, dell’atto comprovante

l’intervenuto trasferimento dell’azienda ospedaliera.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 329

Preso atto delle richieste formulate dal Tribunale in merito alla necessità di

chiarire le modalità di subentro della Newco nella titolarità degli

accreditamenti sanitari, la debitrice, nella propria memoria del 30 ottobre

2015, ha esposto la problematica della mancanza di una normativa uniforme

(e, in molte regioni, la radicale mancanza di una normativa) di riferimento

per il trasferimento delle autorizzazioni e degli accreditamenti; specificando

di aver contattato gli uffici competenti al fine di verificare le formalità

necessarie allo scopo. L’esito di tale attività ha fatto emergere tempistiche

variabili da regione a regione, ma in ogni caso non brevi, portando la

debitrice a concludere che, con particolare riferimento alla Regione

Lombardia, l’istanza di “trasferimento di autorizzazioni e accreditamenti

[…] dev’essere presentata dal soggetto acquirente (newco) congiuntamente

alla documentazione comprovante il trasferimento (iscrizione alla camera

di commercio comprensivo di dicitura antimafia, atto notarile). Una volta

trasferito l’accreditamento le ASL competenti stipulano, entro i successivi

30 giorni, i contratti per la remunerazione delle prestazioni rese” (così la

memoria di chiarimenti della Fondazione, pp. 6 e 7), precisando al

contempo la necessità – valutata in termini di “indispensabil[ità] – di

“procedere a una rapida costituzione [della newco] e all’assunzione, da

parte di quest’ultima, di una delibera di aumento di capitale da liberare con

conferimento dell’azienda sanitaria, sospensivamente condizionata

all’intervenuta omologa del concordato” (ivi, p. 9).

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 330

Ciò nondimeno, dall’esame del nuovo piano, è possibile constatare che “Il

conferimento dell’Azienda Sanitaria è sospensivamente condizionato

all’omologa del concordato e alla conferma degli accreditamenti (per gli

istituti oggetto di conferimento) e del riconoscimento IRCCS necessari per

lo svolgimento dell’attività sanitaria attualmente esercitata (gli aumenti di

capitale saranno strutturati con le tecnicalità che si rendessero necessarie

in base alle particolarità regionali, fermo il risultato finale del conferimento

dell’intera azienda sanitaria” (così il Piano rivisto, p. 9), come del resto

confermato dall’ “Accordo TCP”, avente per oggetto l’investimento di

Trilantic in Newco), nel cui corpo le parti hanno nuovamente condizionato

l’efficacia dell’intesa alla “delibera del Primo Aumento di Capitale FSM e

conseguente conferimento dell’Azienda Sanitaria, oppure di almeno il Ramo

d’Azienda Lombardia a Newco, subordinatamente alla conferma dei relativi

accreditamenti e di ogni altra autorizzazione o permesso necessari per lo

svolgimento dell’attività sanitaria afferente il/í Ramo/i d’Azienda oggetto

del conferimento” (così l’accordo TCP, p. 33).

Orbene, tale impostazione, potrebbe costituire un elemento idoneo –

quantomeno in astratto – a incidere negativamente sulla fattibilità giuridica

del concordato, laddove si consideri che, da un lato, la Fondazione ha

espressamente subordinato il conferimento alla Newco al previo

ottenimento, da parte di quest’ultima, degli accreditamenti sanitari, i quali,

dall’altro, potrebbero essere concessi dalla competente Autorità

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 331

Amministrativa solo all’esito dell’effettivo trasferimento dell’azienda

ospedaliera.

In questa prospettiva, ad avviso dello scrivente Collegio, l’unica via per

risolvere tale criticità consisterebbe nell’adozione di una interpretazione

della soluzione concordataria maggiormente aderente al dato normativo, che

contempli la “riqualificazione” della condizione sospensiva prevista dal

Piano, e recepita dagli accordi para-concordatari (secondo cui il

“conferimento da parte della Fondazione a una società di nuova

costituzione” è subordinato alla conferma degli accreditamenti alla Newco),

la quale potrebbe essere interpretata, in termini di compatibilità e coerenza

rispetto alla disciplina di settore, nel senso di considerare la “conferma da

parte delle competenti autorità degli accreditamenti e dei riconoscimenti

IRCCS necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria attualmente

esercitata dalla Fondazione” come evento condizionante non già il materiale

atto di trasferimento dei complessi aziendali, bensì, più “a valle”, l’efficacia

del conferimento, che dovrà precedere la presentazione dell’istanza di

accreditamento, in tal modo “allineando” le disposizioni contenute nel piano

con la vigente normativa.

10.1.7 Rapporti con banche e istituti di factoring: la legittimità degli

incassi in compensazione dopo la data di concordato

Come già segnalato, nell’ambito della Classe 8 sono stati inseriti i crediti

maturati da Ifitalia s.p.a. a fronte del rapporto di factoring in essere con la

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 332

Fondazione, finalizzato allo “smobilizzo” dei crediti vantati dalla FSM

nei confronti delle Asl di Pavia, Milano, Varese, Mantova e Torino.

L’ammontare delle passività cui la Fondazione risulta esposta nei confronti

della Ifitalia si attesta, come rappresentato dalla debitrice, in euro

1.936.368,88, sensibilmente inferiore rispetto all’importo registrato alla

data di presentazione della domanda di concordato (quantificato in euro

6.712.000,00).

Secondo quanto rilevato dalla debitrice, l’attuale consistenza del credito

vantato dalla società di factoring sarebbe la conseguenza degli “incassi

ricevuti da Ifitalia a valere su crediti cedutile anteriormente al deposito

della Domanda di Concordato Preventivo con Riserva” (così la seconda

memoria modificativa, p. 22).

Al riguardo, conviene precisare che, in considerazione della natura dei

rapporti negoziali intercorsi tra le parti, nel cui ambito le singole

“anticipazioni” sono state concesse nell’ambito di un contratto

di factoring (e, quindi, a fronte delle cessioni dei crediti vantati nei confronti

delle Asl), sembra potersi affermare la possibilità per la Ifitalia, in qualità di

cessionaria, di realizzare – anche nel corso della procedura di concordato – i

singoli crediti “scontati”, sia pure nei limiti delle cessioni perfezionate (e

rese opponibili) in epoca anteriore alla presentazione del ricorso ex art. 161,

6° comma, l. fall., con conseguente riduzione, in misura corrispondente, del

relativo credito nei confronti della Fondazione.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 333

Merita altresì precisare che tale conclusione non risulta influenzata dalla

“stabilità” delle “linee di credito” nel periodo successivo al deposito della

domanda di concordato preventivo, giacché tanto nell’ipotesi di

mantenimento, quanto in quella di una eventuale interruzione (o

sospensione) del contratto di factoring ai sensi dell’art. 169-bis l. fall., nel

momento in cui i crediti presentati in vista dello “sconto” siano stati oggetto

di cessione (con atto opponibile ai terzi) in epoca anteriore alla

presentazione della domanda di concordato, l’eventuale successivo venir

meno del “contratto quadro” sul quale s’innestano le pattuizioni relative ai

singoli “anticipi” non costituirebbe un elemento idoneo a caducare l’effetto

traslativo delle varie cessioni, definitivamente prodottosi, per effetto del

principio consensualistico, al momento del perfezionamento del singolo atto

di cessione.

In applicazione di tale regola, pare potersi affermare la legittimità degli

incassi effettuati dalla Ifitalia in relazione ai “crediti cedutile anteriormente

al deposito della Domanda di Concordato Preventivo con Riserva” (così la

seconda memoria modificativa, p. 22).

10.1.8 La questione della solidarietà passiva per i debiti relativi

all’azienda conferita e la verifica sull’adeguatezza dei fondi rischi

accantonati a copertura delle passività potenziali

Come già ampiamente rilevato, la soluzione concordataria elaborata dalla

Fondazione poggia, anzitutto, sulla prosecuzione dell’attività caratteristica

da parte della Newco, alla quale verrà conferita – una volta omologato il

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 334

concordato della debitrice e sempre che l’ente di nuova costituzione ottenga,

da parte delle autorità competenti gli accreditamenti (oltre al riconoscimento

IRCCS) necessari per l’esercizio dell’attività ospedaliera – l’intera azienda

sanitaria; la proposta prevede, peraltro, che “potranno essere effettuati

diversi conferimenti di rami d’azienda e, fino al momento in cui il

Conferimento Azienda Sanitaria non sarà stato interamente perfezionato,

l’attività d’impresa proseguirà interamente – e, a seguito di eventuali

conferimenti di rami d’azienda, parzialmente – in capo alla Fondazione, la

quale darà esecuzione al Nuovo Piano e alla Proposta Modificata” (così la

seconda memoria integrativa contenente una modifica della proposta di

concordato, p. 26).

Al riguardo, gli esponenti, al fine di garantire la regolarità della procedura e

la più ampia informazione al ceto creditorio, non possono esimersi dal

segnalare che l’impostazione adottata dalla debitrice meriterebbe di essere

maggiormente, approfondita sotto il profilo del regime di responsabilità

solidale di Fondazione e newco in relazione ai debiti inerenti all’esercizio

dell’azienda conferita.

Come rilevato nel precedente paragrafo 1.6., gli scriventi commissari

avevano già segnalato, già nel proprio parere del 29 settembre 2015, la

sussistenza di una lacuna informativa sul punto.

Sulla scorta di tale rilievo, il Giudice Delegato, nel proprio decreto del 2

ottobre 2015, ha invitato la debitrice a fornire chiarimenti, tra l’altro, in

merito al “regime di responsabilità solidale tra la Fondazione e la newco,

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 335

avendo particolare riguardo alle contestazioni che potrebbero sorgere una

volta perfezionatosi il conferimento dell’azienda ospedaliera e,

segnatamente, per quanto concerne le poste più significative, alle passività

di matrice erariale e da responsabilità medica” (così il parere dimesso dai

Commissari Giudiziali in data 29 settembre 2015, p. 17).

Nella propria memoria del 30 ottobre 2015, la Fondazione ha al riguardo

precisato che (i) “le passività concordatarie che è previsto che rimangano

in Fondazione saranno fronteggiate a valere sulla quota di disponibilità

liquide che, a tale scopo, non verrà conferita”, con la precisazione che (ii)

“con riferimento ai contenziosi malpractice è previsto che venga depositato

in un conto di legge un importo corrispondente al 15% della pretesa

risarcitoria (pari al cap massimo che il Piano offre di pagare a detti

creditori), in attesa della decisione definitiva sulle cause in corso” (così la

memoria di chiarimenti del 30 ottobre 2015, p. 10). Per quanto concerne (iii)

i “restanti debiti anteriori al conferimento e risultanti dai libri contabili

obbligatori, conformemente alle previsioni di legge, vi sarà un regime di

coobbligazione della Fondazione e di Newco” (ibidem).

Infine (iv) “in deroga a quanto sopra, gli istituti finanziatori, in base agli

accordi paraconcordatari in essere, libereranno la Fondazione dai debiti

nei loro confronti a far data dall’integrale efficacia del conferimento

dell’azienda a Newco, con conseguente venir meno della relativa passività

concordataria” (ibidem).

Tali affermazioni risultano non pienamente esaustive.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 336

La debitrice avrebbe dovuto infatti precisare, anzitutto, le ragioni che –

secondo quanto affermato dalla Fondazione – militerebbero la compatibilità

delle disposizioni civilistiche dettate in tema di responsabilità solidale tra

cedente e cessionario d’azienda (secondo quanto disposto dall’art. 2560 c.c.,

nonché, con riguardo ai crediti da lavoro dipendente, dall’art. 2112 c.c.), per

poi procedere ad esaminare le possibili “ricadute” sulla prospettata

soluzione concordataria.

Al riguardo, la Fondazione si è limitata a sostenere che i debiti “anteriori al

conferimento e risultanti dai libri contabili obbligatori, conformemente

alle previsioni di legge” sarebbero assoggettati a “un regime di

coobbligazione della Fondazione e di Newco” (così la memoria di

chiarimenti del 30 ottobre 2015, p. 10).

Senonché tale ricostruzione non pare pienamente esaustiva laddove predica

(sulla scorta del disposto di cui all’art. 2560, 2° comma, c.c., il quale

prevede – com’è noto – la responsabilità dell’acquirente per i debiti inerenti

all’esercizio dell’azienda ceduta e risultanti dalle scritture contabili)

l’operatività, in via di principio e senza alcuna distinzione, del regime di

solidarietà tra la Fondazione e la newco in relazione alle passività aventi

matrice causale anteriore al perfezionamento dei conferimenti.

Ed invero, nel caso di trasferimento (e, come nel caso che ci occupa, di

conferimento) d’azienda effettuato in esecuzione di un piano di concordato

omologato, le norme di diritto comune si “saldano” con quelle di matrice

concorsuale, trovando applicazione, in un’eventualità siffatta, le disposizioni

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 337

contenute nell’art. 105, comma 4, l. fall., il quale – com’è noto – esclude la

compatibilità del regime di responsabilità solidale previsto dall’art. 2560,

comma 2, c.c.

Ebbene, in virtù della disposizione in parola (la cui applicabilità in via

analogica al concordato preventivo è espressamente richiamata dall’art. 182,

comma 5, l. fall.. come recentemente modificato dal d.l. 83/2015, convertito

in l. n. 132/2015) non sembra potersi dubitare del fatto che, nel caso di

specie, dovrebbe essere – sulla scorta di quanto espressamente previsto dalla

norma – “esclusa comunque la responsabilità dell’alienante prevista

dall’art. 2560 c.c.” (così l’art. 105, comma 4, l. fall.).

Per quanto attiene specificamente alle passività tributarie, l’art. 14, comma 1

del D.L.gs n. 472/1997 prevede che il cessionario di azienda sia responsabile

in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed

entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento

dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in

cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già

irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni

commesse in epoca anteriore. Il comma 5-bis dell’art. citato, aggiunto

dall’art. 16, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 158/2015, prevede tuttavia che,

la responsabilità solidale del cessionario non trova applicazione quando la

cessione avviene nell’ambito di una procedura concorsuale.

Per quanto sopra, pare doversi ritenere che la Fondazione rimarrà comunque

autonomamente (quanto esclusivamente) assoggettata alle passività

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 338

inerenti all’azienda ceduta (sorte in epoca anteriore al conferimento

dell’azienda, o dei singoli rami), senza che i relativi creditori possano

beneficiare del regime di solidarietà della newco conferitaria.

Va nondimeno precisato che le considerazioni sin qui rassegnate non

riguardano i debiti verso i lavoratori dipendenti, dal momento che la

responsabilità solidale (del cedente e del cessionario) per le passività di

matrice lavoristica sussiste, ai sensi dell’art. 2112 c.c., in ogni caso di

trasferimento d’azienda, ancorché effettuata nell’ambito di una procedura

concorsuale, salvo (i) quanto eventualmente previsto nell’accordo concluso

all’esito delle consultazioni sindacali (art. 47, commi 4-bis e 5, della l. 29

dicembre 1990, n. 428, come modificato dalla l. n. 134/2012), ovvero (ii),

secondo quanto ancor più restrittivamente affermato nella giurisprudenza di

merito, all’esito di specifici accordi stipulati dai singoli lavoratori ai sensi

degli artt. 410 e 411 c.p.c. finalizzati a liberare la sola società cedente (in

argomento, v. Trib. Alessandria, 22 dicembre 2015, decreto, inedito,

Concordato Preventivo Paglieri Sell System s.p.a.).

* * *

Precisato quanto sopra in merito alle passività inerenti all’azienda ceduta,

sorte in epoca anteriore al conferimento dell’azienda o dei singoli rami, nel

prosieguo gli scriventi affrontano il tema dei fondi rischi appostati dalla

debitrice a copertura delle passività potenziali, non conosciute alla data di

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 339

effettuazione dell’operazione di conferimento di azienda o di rami di

azienda.

Come indicato nel documento “Piano di ristrutturazione operativa e

dell’esposizione debitoria rivisto in funzione dell’Accordo di investimento

con TCP e aggiornato con i dati a consuntivo e gli intervenuti accadimenti

Proposta del Concordato con Continuità Sezione 2”, pag. 49, a cui si rinvia,

perfezionato il conferimento dell’azienda sanitaria, lo Stato Patrimoniale di

FSM sarà costituito come segue.

Pro - forma di FSM post conferimento 2016

100% Patrimonio Netto di Newco 130,0

Totale Immobilizzazioni 130,0

Cassa/Disponibilità liquide 10,0

Attivo Circolante 10,0

Totale Attivo 140,0

Patrimonio Netto 126,4

Regione Lombardia 7,9

Debiti tributari 2,3

Fondo rischi conteziosi vari 1,8

Fondo imposte differite 1,6

Totale debiti 13,7

Totale Passivo 140,0

Ad evidenza di quanto sopra nonché di quanto dalla debitrice indicato nel

documento citato, a seguito del conferimento dell’azienda sanitaria, nel

bilancio di FSM risulterà appostato unicamente il fondo rischi per

contenzioso da malpractice medica, per complessivi euro 1,8 mln. Il fondo

in parola, come precisato dalla debitrice, è “(…) determinato dal

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 340

management di FSM sulla base della media degli accantonamenti relativi al

periodo 2011-2013 e afferenti alla gestione ordinaria, e si riduce in base

alle manifestazioni monetarie (…), frutto anch’esse di stime puntuali da

parte del management”115

.

Al fine di poter valutare la congruità del predetto fondo rischi, considerata la

tematica di natura prettamente tecnica, che inevitabilmente esula dalle

competenze aziendalistiche, contabili e giuridiche del team commissariale, è

stata dagli scriventi incaricata la società Brain Srl (nel prosieguo “Brain”),

specializzata nella fornitura di servizi altamente qualificati circa la

valutazione medico-legale e la gestione dei sinistri di I.R.C.C.S., Enti

Ospedalieri e delle ASL. La Brain ha, in particolare, quantificato il rischio

potenzialmente riveniente dalle denunce, esposti, richieste di risarcimento

danni da presunta responsabilità medico-sanitaria e dell’Ente che potrebbero

pervenire alla Fondazione successivamente al 1° gennaio 2016116

.

Il rischio, potenzialmente derivante da contenzioso da malpractice medica,

è stato dalla Brain quantificato in euro 5,0 mln117

; conseguentemente, gli

scriventi rilevano che il fondo appostato dalla debitrice pare essere carente.

115

Vedasi, “Piano di ristrutturazione operativa e dell’esposizione debitoria rivisto in

funzione dell’Accordo di investimento con TCP e aggiornato con i dati a consuntivo e gli

intervenuti accadimenti Proposta del Concordato con Continuità Sezione 2”, pag. 55. 116

Vedasi: “Analisi specialistica medico-legale delle richieste di risarcimento danni da

presunta responsabilità sanitaria medica e dell’ente pervenute alla Fondazione S. Maugeri

di Pavia – qualificazione e quantificazione del rischio assicurativo e determinazione delle

riserve per un fondo rischi di copertura” – all. sub 2. 117

Precisa la Brain: “Resta il fatto che tenuto conto dell’andamento dell’ultimo decennio

delle richieste danni e dei risultati dei contenziosi in corso e di quelli conosciuti appena

definiti, appare non certo priva di fondamento l’ipotesi di una riserva/anno di 500.000

euro per i prossimi dieci anni”.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 341

Gli scriventi evidenziano che, oltre al fondo rischi di cui sopra, nessun

ulteriore accantonamento è stato previsto nel bilancio di FSM post

conferimento di azienda.

Ciò precisato circa gli accantonamenti previsti da FSM, gli scriventi

rilevano che, come già precisato nel capitolo “IX L’analisi del piano

industriale di Newco, del piano finanziario di FSM alla base della proposta

di concordato” a cui si rinvia per un approfondimento, la disponibilità di

cassa di FSM (costituita da una dotazione di cassa iniziale di complessivi

euro 10 mln oltre che dai flussi in entrata corrispondenti ai dividendi

distribuiti da Newco a partire dall’anno 2017, di euro 1,5 mln l’anno) è

pressoché totalmente destinata al pagamento delle passività sorte in epoca

anteriore al conferimento dell’azienda o dei singoli rami; nel piano

concordatario non è stata prevista alcuna disponibilità di cassa per far

fronte ai rischi, una volta che gli stessi, da potenziali, dovessero divenire

concreti ed effettivi. Quanto sopra costituisce un’evidente criticità circa la

positiva esecuzione della proposta concordataria predisposta dalla debitrice.

10.1.9 Le conseguenze in caso di mancato avveramento delle condizioni

sospensive degli accordi para-concordatari

L’efficacia degli accordi para-concordatari (pedissequamente recepiti nel

piano, di cui costituiscono parte fondamentale e integrante) è stata

subordinata al verificarsi di una serie di condizioni sospensive il cui

mancato avveramento potrebbe costituire, quantomeno in astratto, un

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 342

elemento suscettibile di impattare sulla concreta percorribilità della strategia

concordataria elaborata dalla Fondazione.

Al riguardo, gli scriventi non possono esimersi anzitutto dal precisare che,

ad eccezione dell’Accordo con la Regione Lombardia e dell’Accordo

Quadro, tutte le (restanti) intese risultano tra loro causalmente collegate: la

produzione degli effetti di un accordo costituisce, al contempo, condizione

necessaria per l’efficacia di un altro, che, a propria volta, determina

l’acquisto degli effetti dell’intesa successiva.

In questo senso, se l’intervenuta costituzione di Newco integra un evento

sospensivamente condizionante l’efficacia dell’Accordo Newco,

quest’ultima rappresenta una delle condizioni necessarie per l’operatività

dell’Accordo Fondo, la cui efficacia è stata, a propria volta, dedotta come

condizione sospensiva perché l’Accordo Trilantic possa dispiegare i propri

effetti.

Ora, è possibile osservare in proposito che la costituzione di Newco, sebbene

non ancora intervenuta, non appaia un evento destinato a incontrare ostacoli

di rilievo, inducendo ciò a configurare come obiettivamente remoto il

mancato avveramento di tale condizione e, a cascata, delle susseguenti

condizioni contenute negli accordi collegati.

Per quanto riguarda, poi, la condizione (contenuta dell’Accordo Trilantic e

nell’Accordo transattivo con la Regione) relativa al necessario ottenimento,

in capo a Newco, degli accreditamenti necessari all’esercizio dell’attività

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 343

sanitaria, la questione è stata approfonditamente trattata nel paragrafo

10.1.6, cui si rinvia integralmente onde evitare superflue ripetizioni.

Tutti gli accordi stipulati dalla Fondazione (e recepiti nel relativo piano)

risultano condizionati – come solitamente accade in questi casi –

all’omologazione definitiva del concordato.

In questa prospettiva, il mancato avveramento di tale condizione (ancorché

non precluda definitivamente la possibilità per la Fondazione di comporre la

propria crisi attraverso una nuova soluzione alternativa al fallimento, stante

la (ri)proponibilità – in assenza di istanze ex art. 6 L. Fall. – di una

differente domanda di concordato) determinerebbe la caducazione di tutti

gli accordi già stipulati, i quali non potrebbero essere quindi posti alla base

di una nuova proposta.

Di qui la conclusione che la debitrice, in un’eventualità siffatta, sarebbe

chiamata a valutare la possibilità di intraprendere ex novo le attività

funzionali alla definizione di ulteriori accordi, cui si accompagnerebbero –

inesorabilmente – il (fisiologico) allungamento dei tempi di esecuzione del

(nuovo) piano e un’ulteriore compressione delle risorse destinabili al

soddisfacimento del ceto creditorio.

Tale scenario non sembra peraltro rientrare nel concetto del “più probabile

che non”, tanto che l’attestazione è stata correttamente resa in modo “pieno”

e non condizionato. Tuttavia gli scriventi sono tenuti, in questa sede, a

prospettarne la possibile (ancorché – si ripete – non probabile) verificazione,

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 344

trattandosi di un margine di alea consustanziale alle peculiarità delle

fattispecie.

10.1.10 Il modello organizzativo adottato ai sensi del Dlgs n. 231/2001 e

l’Organo di vigilanza

Com’è noto, il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto, in Italia, la responsabilità

diretta degli enti per alcuni reati commessi (nell’interesse o a vantaggio

degli enti stessi) da loro soggetti apicali e/o subordinati; statuendo che la

società non risponde di detti illeciti nel caso in cui (oltre ad aver agito

nell’esclusivo interesse proprio o di terzi) dimostri di aver adottato, ed

efficacemente attuato, “Modelli di Organizzazione, Gestione e controllo”

idonei a prevenirne la realizzazione.

Il Modello di cui la Fondazione, in ottemperanza delle disposizioni di legge,

si è dotata, disponibile sul sito internet della stessa, viene presentato dalla

debitrice come idoneo a prevenire e contrastare, mediante un articolato

sistema di procedure e protocolli, il rischio della summenzionata

responsabilità.

Senonchè, il coinvolgimento della debitrice nei procedimenti penali avanti il

Tribunale di Milano, quale responsabile civile per gli illeciti posti in essere

da proprie figure apicali, trae origine segnatamente dall’addebito, ad essa

contestato, di non aver messo in atto un Modello idoneo a prevenire il

compimento dei reati contestati agli imputati.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 345

In questa luce, se è vero che il rischio concreto derivante da tale

responsabilità è stato cristallizzato nell’an, oltre che nel quantum,

dall’intervenuta definizione del giudizio mediante applicazione della pena

su richiesta delle parti per quanto riguarda il proc. n. 33847/2011, nonché

dagli accordi transattivi intervenuti con la Regione Lombardia per quanto

riguarda il proc. n. 61342/13, (mentre, con riferimento al procedimento

pendente avanti il Tribunale di Torino, gli advisor della Fondazione hanno

ritenuto improbabile il rischio di un coinvolgimento della debitrice), è

altrettanto indubbio che, alla luce degli accadimenti intervenuti, sia

necessario valutare se il Modello adottato dalla Fondazione risulti, ad oggi,

effettivamente in grado di assicurare i risultati che si prefigge, e ciò tanto in

un’ottica preventiva per la debitrice stessa, quanto per verificare se lo stesso

modello possa essere adottato da Newco, in occasione dei conferimenti

d’azienda previsti dal piano, assicurando a quest’ultima una adeguata

protezione.

Al riguardo, va premesso come, non contenendo il Decreto Legislativo

citato alcuna indicazione in punto di requisiti contenutistici del modello, è

devoluto agli interpreti il compito di identificare quando esso possa dirsi

“idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (mantenendo

indenne l’ente da responsabilità) e quando, al contrario, i protocolli

comportamentali si configurino come inefficaci a conseguire lo scopo

preventivo tipico.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 346

Sin dall’emanazione del D. Lgs. 231/2001, la giurisprudenza della Suprema

Corte ha avuto modo di pronunciarsi sul punto, escludendo, in primo luogo,

che possa predicarsi l’inadeguatezza del modello per il semplice fatto

dell’intervenuta commissione del reato, negando così che quella dell’ente

abbia natura di responsabilità oggettiva; e come un indice rivelatore della

validità del modello possa essere ravvisata nella condotta del soggetto che

l’abbia violato, la quale “richiede necessariamente una condotta

ingannevole e subdola, di aggiramento e non di semplice "frontale"

violazione delle prescrizioni adottate”; cosicchè, in ultima istanza, “la

natura fraudolenta della condotta del soggetto apicale rappresenta un

indice rivelatore della validità del modello, nel senso che solo una condotta

fraudolenta appare idonea a forzarne le misure di sicurezza” (Cass. Pen. ,

18 dicembre 2013, n. 4677, in pluris.it).

Con riferimento alle singoli previsioni contenute nel modello, poi, si è

specificato, ad esempio, che viola i requisiti di cui al d.lgs. 231/2001 un

modello che preveda che l’Organo di Vigilanza possa essere un dipendente

della società, o che possa essere, in qualche modo, “condizionato”; o un

modello che non preveda limiti di erogazioni di denaro in favore di terzi

(Cass. 19 luglio 2012, n. 1258, in pluris.it).

Esaminando il modello organizzativo adottato dalla Fondazione, si evince

come i requisiti relativi alla necessaria indipendenza, autonomia e

professionalità dell’Organo di Vigilanza risultino puntualmente rispettati

(art. 12 del Modello), in quanto è previsto che i relativi membri non debbano

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 347

rivestire incarichi, o intrattenere rapporti, con la Fondazione (o con i suoi

Amministratori); parimenti, la sezione relativa alle sanzioni disciplinari non

sembra, quantomeno prima facie, scontare difetti di superficialità; mentre il

Codice Etico, per sua natura, si risolve nella affermazione di principi di

carattere programmatico.

Più generica appare, invece, la sezione relativa ai “protocolli

comportamentali” (cap 8); nella quale, di là dalla apodittica previsione

dell’intervenuta adozione di regole di condotta idonee a ridurre rischi di

illeciti o di asimmetrie informative, non viene espressamente riportato il

contenuto di detti protocolli.

Peraltro, se è vero che la giurisprudenza ha adottato, come criterio di

valutazione dell’idoneità del modello (che non contenga, com’è ovvio,

previsioni palesemente contrarie alla sana e prudente gestione) le

caratteristiche della condotta messa in atto dal soggetto perpetrante l’illecito,

nel caso di specie dovrebbe potersi predicare la pacifica idoneità del

documento adottato dalla debitrice, in quanto (come messo in luce, tra

l’altro, in seno al parere del prof. Rescigno allegato al ricorso ex art. 160 e

ss. L. Fall.) dalle risultanze dei procedimenti penali può senz’altro

desumersi che la condotta posta in essere dai soggetti coinvolti si sia risolta

in artifizi volti ad “ingannare” i restanti membri dell’organo di

amministrazione e di vigilanza, in quanto la mera violazione (non

adeguatamente occultata) delle norme comportamentali previste dal Modello

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 348

avrebbe senz’altro fatto insorgere “campanelli d’allarme” in capo ai

soggetti apicali non coinvolti.

In ogni caso, posto che l’art. 7, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 231/2001

dispone che l’efficace attuazione del modello richieda “una verifica

periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte

significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono

mutamenti nell’organizzazione o nell’attività”, risulta senz’altro opportuno,

al fine di scongiurare la commissione futura di ulteriori illeciti, quanto di

poter “trasferire” il medesimo modello in capo a Newco (al netto,

naturalmente, delle modifiche che questa dovesse ritenere opportune per

adeguare il modello alle proprie caratteristiche organizzative) come efficace

strumento di prevenzione, un aggiornamento del documento, da attuarsi in

primo luogo mediante l’inserimento dei “Protocolli” richiamati in seno al

Modello stesso, al fine di una compiuta ed efficace informativa nei confronti

di tutti i soggetti tenuti al suo rispetto nonché, più in generale, di qualsiasi

interessato.

* * *

10.2. La fattibilità giuridica ed economica della proposta di concordato

Alla luce delle considerazioni che precedono, pur in presenza di alcuni

profili, per così dire, “controversi”, che hanno indotto gli scriventi ad

effettuare una analisi particolarmente approfondita delle relative questioni,

nonché delle potenziali problematiche sottese, gli scriventi non ravvisano

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 349

profili di criticità tali da impattare sulla fattibilità giuridica del piano

presentato dalla Fondazione, intesa quale capacità di porre in essere tutte le

operazioni necessarie per il soddisfacimento della massa creditoria nelle

percentuali previste (pur rimettendosi in toto alle determinazioni che l’Ill.mo

Tribunale riterrà di assumere al riguardo).

Ed invero, la proposta sottoposta ai creditori:

- contiene una descrizione analitica non solo delle modalità, ma anche dei

tempi di adempimento della stessa, con riguardo alla tempistica sia di

realizzo dell'attivo, che di soddisfazione del passivo concordatario;

- presenta una suddivisione in classi coerente ed omogenea (in specie alla

luce dell’ultima memoria modificativa, in seno alla quale sono state

ulteriormente ridefinite le diverse classi e specificate le motivazioni sottese

all’attribuzione dei relativi diritti di voto);

- appare (anche alla luce della relazione attestativa ex art. 161 co. 3 L. Fall. ,

che risulta sufficientemente approfondita e motivata, anche nei metodi di

valutazione seguiti) sostenibile nel suo complesso, potendosi pertanto

ragionevolmente predicare la conseguibilità del grado di soddisfacimento

del ceto creditorio in essa prospettato.

Con particolare riferimento a quest’ultimo profilo, il realizzo del piano

appare idoneo a consentire alla Fondazione di ottenere risorse sufficienti per

consentire:

(a) il pagamento integrale delle spese di procedura e degli altri debiti da

soddisfarsi in prededuzione (pari a complessivi Euro 8.082.519,14);

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 350

(b) il pagamento integrale dei creditori di FSM assistiti da privilegio

speciale sui beni di quest’ultima (pari a complessivi Euro 32.738.189,69)

(c) la soddisfazione integrale dei Crediti di Classe 3, 5, 6, 7, 8;

(d) la soddisfazione non integrale dei Crediti di Classe 1, 2, 4, 9, con una

percentuale variabile da un massimo dell’83,1% (Classe 4) ed un minimo

pari al 3,6% (Classe 9) delle relative pretese.

Com’è noto, la questione relativa alla percentuale del soddisfacimento

attiene, a profili di fattibilità economica del concordato, il cui sindacato,

secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, è sottratto al Tribunale e

demandato in via esclusiva ai creditori, non potendosi ravvisare, nella

corresponsione ai creditori chirografari di un importo siffatto, una

percentuale irrisoria, idonea a impattare sul requisito della fattibilità

giuridica del concordato.

Ed invero, secondo l’orientamento prevalente tra i giudici di merito, viene

considerata irrisoria la percentuale di soddisfacimento dei creditori

chirografari che si colloca tra l’1% e il 2% (e a fortiori quella di livello

inferiore), sul rilievo che tale misura non sarebbe idonea a consentire il

perseguimento della funzione economico-sociale del concordato, vale a dire

la regolazione della crisi d’impresa e il soddisfacimento, ancorché modesto,

dei creditori (in questo senso v., tra le altre, Trib. Pesaro, 13 novembre 2014,

in IlCaso.it; Trib. Bologna, 15 luglio 2014, ivi; Trib. Sant’Angelo dei

Lombardia, 7 maggio 2013, in expartecreditoris.it; contra App. Genova, 3

luglio 2014, in Unijuris.it, secondo cui “la misura irrisoria [– nella specie:

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 351

l’1% –] del soddisfacimento dei creditori chirografari non è ostativa

all’omologazione del concordato preventivo, essendo rimessa ai creditori

falcidiati ogni valutazione sulla convenienza economica di un

soddisfacimento proposto in tale misura dall’imprenditore in crisi e

sull’opportunità di ricorrere, invece, ad altra procedura concorsuale

liquidatoria, in quanto ritenuta per loro più vantaggiosa negli esiti”.

Solo in base a una diversa – e, a quanto consta, minoritaria – impostazione,

invece, “la percentuale minima offerta, al di sotto della quale il pagamento

diviene inconsistente e, quindi, motivo di inammissibilità della proposta

stessa, deve essere individuata nella misura fissa del 5%” (così Trib.

Modena, 3 settembre 2014, IlCaso.it).

In altre parole, atteso che la causa del concordato è costituta dalla

regolazione della crisi dell’impresa e dal soddisfacimento, ancorché

modesto, dei creditori, la previsione di un pagamento non irrisorio,

consentendo all’accordo tra debitore e creditori di assolvere alla propria

funzione economico-sociale, scongiura che si ponga un problema di

fattibilità giuridica, bensì, al più, una valutazione di convenienza, la quale

appartiene esclusivamente ai creditori.

Volendo calare tali principi nella fattispecie in esame, dovendosi anche

considerare che la percentuale di modesta entità è stata evidentemente

determinata in coerenza alle argomentazioni svolte dalla debitrice a sostengo

delle proprie ragioni di contrasto delle pretese (attuali e potenziali) riferibili

ai creditori interessati, la percentuale da destinare ai creditori chirografari

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 352

della Fondazione risulta, anche con riferimento alla classe 9 (ai cui

appartenenti è destinato il soddisfacimento minore, pari al 3,6% delle

relative pretese) al di sopra della soglia di irrisorietà alla quale la

giurisprudenza maggioritaria fa conseguire l’inammissibilità (ovvero

l’improseguibilità) del concordato per difetto di causa in concreto.

A tale stregua, ferme le determinazioni che i creditori concorsuali

intenderanno assumere nell’esercizio del proprio diritto di voto, gli scriventi

ritengono di osservare, come – alla luce della documentazione fornita dalla

debitrice e degli ulteriori accertamenti espletati dagli esponenti – il

soddisfacimento prospettato ai creditori chirografari, non appaia di entità

così esigua da elidere la causa in concreto del concordato.

Quanto sopra anche in considerazione del fatto che, a fronte di sole due

classi (la Classe 9 e la Classe 2) destinatarie di percentuali, per così dire,

“ridotte” (ma non, lo si ripete, irrisorie: rispettivamente, il 3,6% e il 15%), i

creditori appartenenti alle altre classi (eccezion fatta per la Regione

Lombardia, da soddisfarsi nei termini di cui al relativo accordo transattivo)

conseguirebbero, in caso di omologa, un soddisfacimento indubbiamente

consistente, compreso tra un minimo dell’83,1% e un massimo del 100%

delle relative pretese.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 353

Capitolo XI

Le considerazioni dei commissari in merito alla

responsabilità dei precedenti amministratori e alla verosimile

insussistenza di atti di frode.

11.1 I verosimili profili di responsabilità degli organi della

Fondazione e le iniziative intraprese da FSM

Quanto ai comportamenti degli amministratori delle società anteriori al

deposito del ricorso ex art. 161, 6° comma, L. Fall., essi sono stati oggetto di

valutazione da parte della Fondazione al fine di verificare le responsabilità

soggettivamente individuabili, nonché le possibili azioni da intraprendere al

fine di conseguire, per quanto possibile, la reintegrazione del patrimonio e il

ristoro dei danni subiti in ragione di questi comportamenti (in merito a tali

profili, la debitrice ha proceduto ad acquisire un parere del Prof. Avv.

Matteo Rescigno, allegato al ricorso ex art. 160 ss. L. Fall.).

In esito alle valutazioni così effettuate, FSM si è risolta, come detto, ad agire

giudizialmente nei confronti dei propri dirigenti e rappresentanti, cui tali

comportamenti illeciti sono stati contestati, al fine di richiedere loro il

risarcimento del danno.

La richiesta risarcitoria è stata al momento quantificata in Euro 25,0 milioni,

ovvero nella diversa, minore o maggior somma che fosse ritenuta di

giustizia dal Tribunale.

Con riferimento alle posizioni citate, si precisa che nel Business Plan di

Newco non sono state considerate le sopravvenienze attive potenzialmente

derivanti dall’esito positivo di entrambi i processi, in quanto esse sono state

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 354

ab origine destinate a rimanere in capo alla Fondazione, e, pertanto, a non

costituire poste destinate né al rafforzamento patrimoniale di Newco, nè al

soddisfacimento dei creditori.

Tale circostanza, se non è suscettibile di influenzare “al ribasso” il quantum

stimato dalla debitrice in seno al proprio ricorso (posto che, lo si ripete, si

tratta di una determinazione chiarita sin dal deposito del piano originario),

potrebbe avere, se non altro, il positivo effetto, in caso di esito favorevole, di

contribuire parzialmente alla copertura dei rischi legati all’emersione di

passività potenziali in capo a FSM, che dovesse verificarsi in data

successiva al deposito del piano definitivo (e pertanto non computati in

esso).

* * *

11.2 La verosimile assenza di atti di frode a danno dei creditori

La rivelazione, effettuata dalla debitrice, di condotte pregresse

potenzialmente integranti atti di frode pare idonea, nella specie, a consentire

l’applicazione dei princìpi da tempo affermati dalla giurisprudenza di

legittimità, che ha predicato l’opportunità di adottare una lettura

“adeguatrice” della fattispecie “atti di frode” rispetto all’intervenuta

abrogazione del requisito della meritevolezza, annettendo alla disclosure

operata dal debitore in relazione ad eventuali fatti rilevanti ai sensi dell’art.

173 L. Fall. una funzione, per così dire, “salvifica” e negando la sussistenza

dei presupposti per la revoca del concordato nel caso in cui gli atti

fraudolenti siano stati fatti oggetto di puntuale “denuncia” da parte della

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 355

debitrice nel proprio ricorso ex art. 161 L. Fall. (v. Cass., 23 giugno 2011, n.

13817, in Fallimento, 2011, p. 933, secondo la quale “in tanto i

comportamenti anteriori alla presentazione della domanda di concordato

possono essere valutati ai fini della revoca dell’ammissione al concordato

in quanto abbiano una valenza decettiva e quindi siano tali da pregiudicare

un consenso informato, ipotesi questa che deve escludersi in relazione a

condotte […] chiaramente individuate e rese note agli interessati al

concordato”.

E ancora di recente la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire, al

riguardo, che “gli atti di frode, presupposto della revoca dell’ammissione al

concordato preventivo ai sensi dell’art. 173, primo comma, legge fall., non

possono individuarsi solo negli atti in frode ai creditori (…), ma è

necessario che siano "accertati" dal commissario giudiziale ed abbiano una

valenza potenzialmente decettiva, per l’idoneità a pregiudicare il consenso

informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di

liquidazione, dovendo il giudice verificare, quale garante della regolarità

della procedura, che vengano messi a disposizione dei creditori tutti gli

elementi necessari per una corretta valutazione della proposta. Peraltro,

nell’ambito dei fatti accertati dal commissario giudiziale rientrano, oltre ai

fatti "scoperti" perché del tutto ignoti nella loro materialità, anche i fatti

non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta di

concordato e nei suoi allegati (nella specie, l’artificiosa sottovalutazione

delle operazioni indicate, esposte senza fare riferimento a fatti rilevanti;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 356

l’omessa indicazione dei soggetti, persone fisiche, coinvolti nelle operazioni

e nei cui confronti si sarebbe potuto agire per il recupero; la non chiara

esplicitazione dei collegamenti societari), i quali, pertanto, possono dirsi

‘accertati’ in quanto individuati nella loro completezza e rilevanza ai fini

della corretta informazione dei creditori solo successivamente” (così Cass.,

18 aprile 2014, n. 9050, in Fallimento, 2015, …).

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 357

Capitolo XII

Il passivo concordatario determinato dai commissari e i

creditori ammessi al voto

12.1 Premessa metodologica

Nel prosieguo verrà rappresentato il passivo concordatario così come

definito dai Commissari a seguito dell’attività di verifica svolta dagli stessi.

Si precisa sin d’ora che, dall’analisi delle dichiarazioni di credito sinora

pervenute, è emersa una sostanziale difformità tra i debiti esposti nel

passivo concordatario e quanto invece precisato dai creditori.

Si evidenzia peraltro che i disallineamenti riscontrati dai Commissari nel

corso delle proprie verifiche originano sostanzialmente dal fatto che le

rettifiche ai saldi contabili fornitori – apportate da FSM a seguito

dell’attività di verifica effettuata da Audirevi – non sono state recepite dalla

Fondazione nel passivo concordatario al 31/10/2014, ma acquisite nella

contabilità esclusivamente a partire dal bilancio al 31/12/2014.

Quanto sopra ha imposto agli scriventi una gravosa attività di analisi,

necessaria per coordinare i dati alla base del passivo concordatario con i

saldi corretti.

Il processo di riconciliazione condotto dai Commissari con l’ausilio di

Audirevi è consistito nell’analizzare ogni precisazione di credito

pervenuta, verificando per ciascuna:

- la corrispondenza con la contabilità di FSM;

- gli stanziamenti a fatture da ricevere;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 358

- gli eventuali pagamenti eseguiti da FSM successivamente al 31

ottobre 2014 relativamente a crediti concorsuali.

Occorre, infine, evidenziare che, data l’ingente mole delle posizioni da

esaminare e considerato che l’invio delle dichiarazioni di credito da

parte dei creditori è tuttora in corso, alla data di deposito della

presente Relazione la definizione delle posizioni da ammettere al voto è

parziale ed è, attualmente, ancora in corso di svolgimento.

Per tale motivo, si segnala che il prospetto analitico riportante la posizione

di ciascun creditore allegato (all. sub 6) alla presente Relazione potrebbe

essere suscettibile di modificazioni/integrazioni.

* * *

12.2 Le linee guida seguite dai Commissari

Nel presente paragrafo gli scriventi Commissari descrivono le linee guida

dagli stessi seguite per la definizione del passivo concordatario; in

particolare:

- interessi maturati sui crediti commerciali; nella definizione del

passivo concordatario ai fini del voto, i Commissari non hanno tenuto

conto:

- degli interessi moratori precisati e non addebitati dal creditore

alla Fondazione ante l’apertura della procedura di concordato;

- degli interessi legali precisati dal creditori ma per i quali non è

stato prodotto il relativo prospetto di calcolo;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 359

- degli interessi legali precisati dil creditori ma quantificati non

correttamente (ad esempio perché sono state applicate

capitalizzazioni o rivalutazioni non dovute o perché è stato

utilizzato un tasso di interesse non giustificato).

- privilegio artigiani ex art. 2751bis, n. 5, c.c.; i Commissari hanno

riconosciuto il privilegio in commento soltanto nei casi in cui il

creditore abbia prodotto, unitamente alla dichiarazione di credito,

la documentazione comprovante la propria qualifica di

“artigiano” (visura camerale) ed il mancato superamento dei limiti

dimensionali di legge (Modello Unico degli ultimi due anni e Libro

Unico del lavoro);

- privilegio prestazioni professionali ex art. 2751 bis, n.2 c.c.; i

Commissari hanno riconosciuto il privilegio in commento nei casi in

cui sia stato espressamente richiesto (e solo per gli ultimi due anni

di prestazioni) e, sempre a condizione che la richiesta sia stata

ritenuta fondata avuto riguardo all’attività prestata dal creditore. Il

privilegio è stato riconosciuto sugli importi richiesti a titolo di

onorari e diritti (ed a titolo di Cassa previdenza, nel caso di dottori

commercialisti), non essendo il privilegio spettante sugli importi

relativi agli accessori di legge ed alle spese;

- privilegio sull’IVA; gli scriventi hanno ritenuto di dover riconoscere

il privilegio in parola, se richiesto, soltanto nei casi di fornitura di

beni e prestazioni di servizi correlati a beni effettivamente

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 360

individuabili ed esistenti, alla luce del fatto che la ricorrente ha

presentato la relazione prevista dall’art. 160, 2° comma L.F. Non è

stato, quindi, riconosciuto il privilegio IVA:

- nel caso di fornitura di beni e di prestazioni di servizi

riconducibili a beni non individuabili e/o non esistenti (ad

esempio, nei casi di fornitura di materiali di consumo o nei casi

in cui i beni non siano ben identificati nelle fatture allegate alle

dichiarazioni di credito);

- nel caso di prestazioni professionali;

- crediti suscettibili di compensazione; ove la stessa non sia stata

fatta oggetto di negoziazione con la controparte, ovvero di

espressa dichiarazione da parte del creditore, ai fini del voto il

debito a carico di Fondazione è stato conteggiato nel suo intero

ammontare;

- competenza del debito; gli scriventi precisano che le riconciliazioni

contabili sono state effettuate secondo il criterio della “competenza” a

prescindere dalla data di emissione della relativa fattura. Nel caso di

fatturazioni periodiche è stato quantificato il rateo di competenza

della prestazione sino al 31/10/2014, con la conseguenza che la

restante parte della prestazione è stata considerata come

prededucibile;

- crediti non precisati; ove il creditore non abbia precisato il proprio

saldo creditorio è stato considerato il saldo contabile al 31/10/2014.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 361

12.3 Il passivo concordatario determinato dai Commissari

Nei paragrafi che seguono si confronta il passivo concordatario – per i

creditori privilegiati ed i creditori chirografari – così come previsto nella

proposta di concordato di FSM, rispetto a quanto determinato dai

Commissari.

12.3.1 I creditori privilegiati

Passivo concordatario_Creditori privilegiati FSM Commissari

Privilegio in continuità

Privilegio da pagare entro 1 anno

Totale creditori privilegiati 132.008.562 116.902.436

132.008.561,9 116.902.435,8

Gli scriventi Commissari precisano che la differenza evidenziata nella

tabella di cui sopra origina essenzialmente i) dalla degradazione al

chirografo, per tutti i creditori privilegiati, dell’IVA addebitata per rivalsa,

ii) dalla diversa attribuzione del grado di privilegio operata dai Commissari

rispetto a quanto fatto da Fondazione, iii) dalla riduzione dell’importo dei

debiti per effetto degli incassi ricevuti a valere su crediti ceduti

anteriormente al deposito della domanda di Concordato e iv) dalla

quantificazione degli interessi legali maturati sino alla data prevista di

pagamento (30/06/2017).

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 362

In merito alle precisazioni di credito pervenute dai dipendenti, si precisa,

che nel proprio elaborato118

la Rag. Arosio ha evidenziato le seguenti

criticità:

“- il valore del credito per rateo tredicesima e rateo ferie è stato

richiesto dal lavoratore al lordo contributi sia per la quota a carico

azienda, sia per la quota a carico dipendente. Il valore corretto del

credito del lavoratore da assumere è al netto dei contributi Inps e al

lordo delle ritenute fiscali, che verranno applicate all’atto della

liquidazione delle spettanze;

- il valore del debito verso l’Inps e gli enti previdenziali, deve essere

ricostruito e deve ricomprendere l’incidenza degli oneri maturati sui

diversi istituti contrattuali;

- i lavoratori non richiedono le variabili retributive rilevate in 11/2014

e di competenza di 10/2014;

- il TFR sulla tredicesima mensilità, seppure quantificato, non è stato

incluso nelle attestazioni di credito;

- il credito verso gli eredi: è stato applicato un diverso trattamento per

ogni singolo caso; è necessaria una riconciliazione del credito

effettivo;

(…)

118

Vedasi “Relazione Tecnico contabile consulente del lavoro Rag. Daniela Arosio” pag.

19-20. all. sub 3.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 363

In considerazione di tutti i punti sopra esposti ritengo non corrette le

attestazioni di credito dei singoli lavoratori, e di conseguenza deve

necessariamente essere modificato anche il debito totale verso i

dipendenti, verso i fondi previdenziali e assistenziali, con le opportune

rettifiche a bilancio”.

La criticità rilevata dal Cdl, peraltro, non ha comportato alcuna variazione

dell’importo complessivo del credito privilegiato ma una diversa allocazione

dell’importo tra i diversi creditori privilegiati.

12.3.2 I creditori chirografari

I classe_Regione Lombardia

Passivo concordatario_classe I Re. Lombardia FSM Commissari

Chirografo 230.833.000 230.833.000

Totale 230.833.000 230.833.000

II classe_Contenziosi vari

Passivo concordatario_Contenziosi vari FSM Commissari

Chirografo 22.164.918 30.662.258

Totale 22.164.918 30.662.258

Gli scriventi Commissari precisano che la differenza evidenziata nella

tabella di cui sopra origina essenzialmente dall’inclusone, ai fini prudenziali,

nella classe in commento dell’intero credito, ancorché oggetto di

contestazione da parte di FSM.

Gli scriventi evidenziano che la classe include crediti da inquadrare nella

categoria dei crediti contestati di cui all’art. 176 l. fall., in forza del quale, in

sede di adunanza dei creditori il Giudice Delegato può ammettere

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 364

provvisoriamente, in tutto o in parte, i crediti ai soli fini del voto per il

calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive

sulla sussistenza dei crediti stessi.

III_classe_Creditori strategici

Passivo concordatario_Creditori strategici FSM Commissari

Chirografo 10.587.447 10.026.214

Totale 10.587.447 10.026.214

IV_classe_Creditori commerciali Chirografi

Passivo concordatario_Creditori comm. chirogr. FSM Commissari

Chirografo 65.461.147 61.257.439

Totale 65.461.147 61.257.439

V classe_Creditori ipotecari accollati al Fondo

Passivo concordatario_Creditori ipotecari accollati

al FondoFSM Commissari

Ipotecari 46.817.522 46.817.522

Totale 46.817.522 46.817.522

VI classe_Creditori ipotecari su immobili conferiti a NewCo

Passivo concordatario_Creditori ipotecari su

immobili conferiti a NewCoFSM Commissari

Ipotecari 13.650.924 13.650.924

Totale 13.650.924 13.650.924

VII classe_Creditori chirografari consolidati e conferiti in NewCo

Passivo concordatario_Creditori chirografari

consolidati e conferiti in NewCoFSM Commissari

Chirografo 67.752.633 67.752.633

Totale 67.752.633 67.752.633

Relativamente ai debiti verso gli istituti bancari, si evidenzia che non

risultano pervenute tutte le relative dichiarazioni di credito e che queste

ultime sono state riconciliate con la contabilità di Fondazione in base alla

documentazione bancaria acquisita.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 365

L’attività di verifica è tuttora in corso; l’importo del credito sopra indicato

sarà incrementato con l’importo delle spese e gli interessi maturati sino al

31/10/2014.

VIII classe_Factoring Italia

Passivo concordatario_Factoring Italia FSM Commissari

Chirografo 1.936.369 1.936.369

Totale 1.936.369 1.936.369

IX classe_Contenzioso PPRI

Passivo concordatario_Contenzioso PPRI FSM Commissari

Chirografo 4.221.313 4.221.313

Totale 4.221.313 4.221.313

Gli scriventi evidenziano che la classe include crediti da inquadrare nella

categoria dei crediti contestati di cui all’art. 176 l. fall., in forza del quale, in

sede di adunanza dei creditori il Giudice Delegato può ammettere

provvisoriamente, in tutto o in parte, i crediti ai soli fini del voto per il

calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive

sulla sussistenza dei crediti stessi.

12.3.3 Il passivo concordatario determinato dai Commissari

Si riporta di seguito un prospetto di riepilogo del passivo ai fini

dell’ammissione al voto:

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 366

Passivo concordatario FSM Commissari

Prededuzione 8.082.519 8.082.519 *

Privilegio in continuità 99.278.698

Privilegio da pagare entro 1 anno 32.729.864

Totale privilegiati 132.008.562 116.902.436

I classe_Regione Lombardia 230.833.000 230.833.000

II classe_Contenziosi vari 22.164.918 30.662.258

III_classe_Creditori strategici 10.587.447 10.026.214

IV_classe_Creditori commerciali Chirografi 65.461.147 61.257.439

V classe_Creditori ipotecari accollati al Fondo 46.817.522 46.817.522

VI classe_Creditori ipotecari su immobili conferiti a NewCo 13.650.924 13.650.924

VII classe_Creditori chirografari consolidati e conferiti in NewCo 67.752.633 67.752.633

VIII classe_Factoring Italia 1.936.369 1.936.369

IX classe_Contenzioso PPRI 4.221.313 4.221.313

Totale chirografari 463.425.272 467.157.672

Totale passivo concordatorio 603.516.353 592.142.627

116.902.436

* stima della Fondazione

Gli scriventi evidenziano che la disponibilità di cassa destinata al soddisfo

dei creditori di classe IV “Creditori commerciali chirografari” ammonta ad

euro 54,4 mln.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 367

Capitolo XIII

La convenienza della proposta di concordato

13.1 Le azioni revocatorie

Allo scopo di una valutazione più analitica degli elementi che rilevano ai

fini della formulazione del giudizio di convenienza è possibile fare luogo,

altresì, ad un’analisi degli elementi che rilevano per la formulazione del

giudizio di convenienza con espresso riferimento al potenziale attivo

riveniente da possibili azioni revocatorie. E’ risaputo che in tale prospettiva

il fallimento presenterebbe per i creditori concorsuali un unico teorico

elemento di vantaggio rispetto alla soluzione concordataria: tale elemento è

rappresentato dal fatto che l’apertura di un fallimento renderebbe proponibili

le azioni revocatorie ex art. 67 L.Fall., le quali, invece, non sarebbero

esperibili in ambito concordatario, dal momento che la legge fallimentare

non ne contempla la proponibilità se non in presenza della dichiarazione di

fallimento.

Con la riforma del 2005, l’applicabilità della revocatoria fallimentare è stata

ridimensionata non solo attraverso la riduzione del periodo sospetto nel

quale deve necessariamente essere stata posto in essere il pagamento o il

negozio revocabile, ma anche e soprattutto con la previsione di una serie di

esenzioni che manifestano chiaramente un diverso atteggiamento di fronte

alla crisi di impresa, dal momento che appaiono dirette a favorire la

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 368

conservazione dell’attività produttiva, o ad incentivare la regolazione della

crisi mediante accordo con i creditori.

In altre parole anche con riferimento all’istituto in esame si tende a favorire,

o quanto meno a non ostacolare, l’accesso dell’imprenditore a modelli di

soluzione della crisi alternativi al fallimento, onde non precludere a priori un

superamento della situazione critica, con conseguente conservazione dei

complessi aziendali in difficoltà.

In ogni caso, nel valutare la convenienza della proposta concordataria

rispetto ai benefici di potenziali attività revocatorie, non può sfuggire, la

difficoltà, la complessità, l’onerosità e la durata di un contenzioso diretto a

revocare pagamenti e per il recupero di quanto già corrisposto. L’esperienza

permette di affermare che sovente tali azioni si concludono con transazioni,

all’esito di un defatigante percorso, oltretutto con ricadute rilevanti sulla

durata e costo della liquidazione fallimentare.

Passando alla verifica specifica delle ipotesi previste dalla Legge gli

scriventi, seppur nei limiti di un esame necessariamente sommario, non

hanno trovato riscontro di eventuali atti negoziali riconducibili alle

fattispecie delineate ai n. 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell’art. 67 L. Fall.

che prevedono la revocabilità rispettivamente per:

- gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla domanda di

concordato, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte siano da

considerarsi sproporzionate;

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 369

- gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con

danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno

anteriore alla domanda di concordato;

- i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore

alla domanda di concordato per debiti preesistenti non scaduti;

- i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei

mesi anteriori alla domanda di concordato per debiti scaduti.

Con riferimento alle ipotesi legali riconducibili alle fattispecie di cui al

secondo comma dell’art. 67 L. Fall., il team commissariale- con il

necessario supporto degli organi amministrativi della società - ha ricostruito:

- le movimentazioni effettuate da parte delle banche creditrici sui conti della

debitrice nei sei mesi anteriori al deposito della domanda di concordato;

- i pagamenti effettuati nei sei mesi anteriori alla deposito del ricorso per

l’ammissione alla procedura di concordato preventivo .Si precisa che, onde

evitare di raccogliere una massa di dati eccessiva si sono presi in

considerazione solo i pagamenti unitari di importo superiore ad € 5.000,00.

Valutando indiscriminatamente (senza cioè procedere all’esame analitico di

ciascuna operazione solutoria, anche con riguardo ai presupposti soggettivi e

oggettivi per fare luogo alla revocabilità in sede fallimentare), il quadro

complessivo dei pagamenti effettuati da Fondazione nel c.d. “periodo

sospetto”, a termini di previsione normativa si traggono le seguenti

considerazioni di principio:

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 370

- per quanto riguarda i pagamenti ai fornitori, non si è avuto riscontro di

significativi rientri nel semestre antecedente il deposito della domanda di

concordato. Va, peraltro, ricordato che non risulta vi siano stati evidenti ed

inequivocabili segnali della gravità della crisi di FSM, chiaramente

percepibili dai terzi;

- non risultano esservi atti costitutivi di vincoli revocabili. nei sei mesi

antecedenti il deposito del ricorso per l’ammissione al concordato con

eccezione del pegno costituito in data 18.07.2014 a favore di Banca

Nazionale del Lavoro sul saldo di conto corrente n. 5000.420020 di €

1.726.800;

- tutti i vincoli ipotecari costituiti sugli immobili di proprietà sono stati

iscritti in data antecedente all’anno anteriore alla domanda di concordato;

- l’esame dell’evoluzione dei saldi di conto corrente bancari evidenzia, in

alcuni casi, rientri di una certa significatività119

, ma l’esito di potenziali

azioni revocatorie appare quantomeno molto incerto. Infatti, l’esame delle

movimentazioni bancarie evidenzia: in alcuni casi, la presenza di addebiti

anche significativi nell’immediata vicinanza del deposito della domanda di

concordato; altre volte, un’evoluzione del saldo di c/c molto fluttuante e

caratterizzato da incassi di ammontare molto più elevato del saldo medio del

conto, poi utilizzati per effettuare pagamenti (in questo caso, la diminuzione

del debito nel semestre dipende più dal caso, che non da un effettivo e

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 371

graduale rientro); in altre situazioni, ancora, la riduzione di saldo debitore di

c/c è influenzata da operazioni di giroconto.

Si precisa, in ogni caso, che neppure l’entità complessiva dei rientri

verificatisi nel semestre giustifica l’esperimento di azioni giudiziali

complesse ed incerte per la revocabilità delle somme, che - nel migliore dei

casi - determinerebbero un vantaggio quantitativamente modesto per i

creditori non soddisfatti integralmente.

Come visto nella sezione dedicata all’analisi dei bilanci (capitolo III), i

rientri bancari successivi al 2011 sono molto più significativi e si sono

verificati in concomitanza di un incremento dei debiti verso fornitori.

Tuttavia, in tal caso, si dovrebbe - teoricamente - ricorrere allo strumento

della revocatoria ordinaria, che appare di esito oltremodo incerto, in

considerazione della difficoltà di documentare i presupposti richiesti per il

suo esercizio120

, nonché del fatto che buona parte dei rientri attengono il

pagamento delle rate dei mutui ipotecari, di natura privilegiata.

I dati appena descritti paiono eloquenti, poiché lasciano comprendere che:

- la maggior parte dei pagamenti nel corso del semestre è stata effettuata a

favore di fornitori. L’eventuale esperibilità di revocatorie nei confronti di

questa categoria appare difficoltosa, a causa della difficoltà di provare la

sussistenza di elementi concreti in ordine alla gravità dello stato di crisi di

FSM (che, peraltro, non era tenuta al deposito dei bilanci). Oltretutto, in

120

Vale a dire, il pregiudizio per i creditori (eventus damni) e la consapevolezza di agire in

frode agli interessi altrui (consilium fraudis).

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 372

considerazione della percentuale di soddisfazione prevista dal Piano a favore

di tutti i fornitori chirografari, tali eventuali azioni si rivelerebbero di scarsa

utilità pratica;

- l’esperibilità di azioni revocatorie nei confronti dei creditori finanziari

appare anch’essa incerta e, comunque, di valore non decisivo rispetto

all’entità complessiva del passivo;

Per tali ragioni, non pare, a sommesso avviso dei sottoscritti Commissari

giudiziali, che l’aspettativa di poter valutare la possibile esperibilità di

azioni revocatorie ex art. 67 L.F. debba far propendere per la convenienza

della ipotesi fallimentare rispetto a quella concordataria.

Va per completezza infine segnalata l’attività di analisi rispetto all’ordinario

ricorso della debitrice ad operazioni di factoring le quali peraltro appaiono

corrispondenti ai requisiti di cui all’art. 5 della Legge 21 febbraio 1991, n.

52 che disciplina le cessione dei crediti commerciali stabilendone i requisiti

di efficacia anche in caso di fallimento della cedente.

* * *

13.2 Il migliore soddisfacimento dei creditori

Il concordato preventivo, quand’anche connotato dalla continuità aziendale,

resta a tutti gli effetti una procedura concorsuale finalizzata al

perseguimento dell’unico obiettivo del miglior soddisfacimento dei

creditori. Pertanto, occorre acclarare che i proventi dell’attività caratteristica

o, in alternativa, consentano di corrispondere ai creditori un grado di

soddisfazione (sia in termini di importo ricevuto, che in considerazione di

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 373

altri fattori, quale ad esempio la possibilità di prosecuzione in continuità del

rapporto commerciale) migliore di quello che, con ogni ragionevole

probabilità, essi riceverebbero nel contesto di uno scenario alternativo.

La convenienza del concordato è dunque il risultato di un giudizio

prognostico in forza del quale il creditore matura il convincimento che il

proprio grado di soddisfacimento per effetto della esecuzione del concordato

sarà superiore rispetto a quello che si potrebbe realizzare laddove il

concordato non fosse omologato, che si esprime nel voto.

Quindi allo scopo di fornire ai Creditori tutti gli elementi necessari per

l’espressione di un voto adeguatamente informato in ordine alla proposta

concordataria presentata da Fondazione, è possibile fornire agli stessi

ulteriori informazioni in ordine agli impatti che l’instaurarsi di procedure

concorsuali alternative potrebbero generare.

In particolare ci si riferisce alla possibile comparazione tra continuità

concordataria e alternativa liquidatoria atomistica in sede fallimentare

ovvero rispetto alle ipotesi alternative di continuità in sede concorsuale quali

l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 104 L. Fall. o in sede di

amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza,

disciplinata dal D.Lgs 270/99 che, nel caso in esame, dovrebbe ritenersi

applicabile.

E’ intuibile lo specifico vantaggio che la continuità aziendale concordataria

assicurerebbe ai creditori rispetto alla possibile alternativa della

(dis)continuità fallimentare con esercizio provvisorio, in quanto in tale

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 374

ambito non sarebbero perseguibili le finalità di rilancio dell’impresa e, in un

una cornice temporale necessariamente circoscritta, la prosecuzione

dell’attività di Fondazione sarebbe possibile in una prospettiva comunque

liquidatoria ancorché finalizzata ad una eventuale cessione dell’azienda,

senza poter far ricorso agli strumenti normativi che la continuità

concordataria ex art 186-bis L. Fall. prevede a tutela dei valori aziendali

complessivamente organizzata, e quindi del suo avviamento.

Nell’ipotesi dell’amministrazione straordinaria invece la continuità

aziendale prescinde dall’interesse dei creditori e pertanto non rappresenta un

adeguato termine di paragone, in considerazione della peculiare finalità di

questa procedura che non riguarda l’interesse del ceto creditorio, quanto altri

obiettivi connessi al risanamento dell’impresa.

L’approccio comparativo tra continuità aziendale e gli esiti liquidatori

stricto sensu consente la distinzione intuibile secondo la quale nel primo

caso il soddisfacimento dei creditori è dipendente dalla generazione dei

flussi finanziari per effetto della continuità (redditizia) dell’impresa, mentre

nel secondo consegue all’attività di realizzo patrimoniale che conduce alla

valutazione (stima) dei singoli elementi costituenti l’attivo improntato al

criterio del valore di mercato, attribuibile a tutti ai beni ed ai diritti compresi

nel patrimonio di Fondazione finalizzata alla comprensione dell’effettiva

consistenza della garanzia patrimoniale ai sensi dell’art. 2740 c.c.

prescindendo dagli incerti tempi delle ipotetiche procedure di vendita.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 375

Da questo punto di vista dai dati esposti nel precedente capitolo V è

possibile desumere un valore complessivo degli attivi pari ad euro 342,11

mln, in merito a cui si precisa quanto segue.

Con riferimento specifico al compendio immobiliare, a fronte di un valore

contabile, alla data di presentazione del ricorso del 31.10.2014 pari ad €

195,4 milioni, il piano identifica il valore rettificato ai fini concordatari

nell’importo di € 206.199.210 di cui € 115.305.000 risultante dalle stime

specifiche operate sul compendio da conferire al Fondo Immobiliare e la

differenza riferibile agli immobili da conferire alla Newco azienda sanitaria.

(cfr. pag. 37 e 38 Ricorso)

E’ generalmente risaputo che il valore di tutte le immobilizzazioni materiali

in caso di liquidazione è inferiore al loro valore “di funzionamento” ed in

ipotesi di vendita con procedure competitive secondo le modalità tipiche

fallimentari, potrebbero verosimilmente subire un deprezzamento medio del

40% circa.121

Per converso la dote concordataria considera direttamente disponibile al

pagamento dei creditori concorsuali il valore degli immobili conferiti nel

Fondo Immobiliare destinato ad essere liquidato nell’ambito dell’operazione

di acquisizione delle quote dello stesso da parte di Trilantic ed il

conferimento delle stesse quote in Newco mentre i restanti immobili sono

destinati alla continuità aziendale funzionalmente organizzati per l’attività

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 376

da svolgersi secondo le linee operative delineate per il periodo 2015-2019,

da cui saranno tratti i flussi finanziari e la gran parte delle risorse disponibili

alla composizione della crisi ed al soddisfacimento dei creditori concorsuali.

Anche con riferimento alle altre poste attive patrimoniali immobilizzate

costituenti i cespiti strumentali mobili, i valori intangibles e le rimanenze

di magazzino dell’azienda, è verosimile ipotizzare un decremento

significativo in caso di liquidazione per cessata attività, sempre sulla base

dell’esperienza consolidata nelle prassi liquidatorie fallimentari. Il piano

concordatario invece non prevede il realizzo di tali beni, bensì una

continuità nella loro utilizzazione e quindi la loro funzionalità diretta a

produrre le risorse destinate alla soddisfazione del ceto creditorio.

Per una più efficace disamina comparativa occorre ancora ribadire che,

come già accennato nella continuità aziendale, così come delineata dal

piano concordatario di FSM, ai valori degli assets “sottratti ai creditori” (che

il debitore, appunto, tiene per sé per poter proseguire l'attività), si

contrappone l’ammontare complessivo dei flussi finanziari generati

nell’arco temporale del piano.

Poste le argomentazioni che precedono, non si può, trascurare quelli che, ad

avviso dei sottoscritti, risultano essere gli elementi assolutamente decisivi,

nell’ottica dei creditori, ai fini della formulazione del giudizio di

convenienza, strettamente collegati all’accordo afferente il contenzioso con

121

“ le aste giudiziarie degli immobili garantivano un -14,6% nel 2006 (fase di apice delle

quotazioni immobiliari), mentre oggi toccano la quota record di -38,6%. Su prezzi,

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 377

la Regione Lombardia, la cui efficacia è condizionata all’omologazione del

concordato.

Non vanno inoltre trascurati gli effetti prodotti dall’attività svolta in

funzione dell’apertura al mercato che ha condotto alla conclusa trattativa

con “Trilantic”, anch’essa condizionata all’omologazione del concordato,

che consentirebbe la valorizzazione diretta del patrimonio immobiliare, il

consolidamento del patrimonio dell’azienda ospedaliera, e quindi delle

prospettive di reddittività aziendale, anche avuto riguardo alla ragionevole

possibilità di soddisfare i creditori nei modi e nei termini indicati nel Piano.

Infine vi sono elementi di convenienza non direttamente idonei a supportare

la valutazione del criterio legale relativo alla migliore soddisfazione dei

creditori, ma comunque meritevoli di essere citati in funzione delle più

generali utilità connesse alla prosecuzione dei rapporti commerciali con

l’impresa “risanata” e, soprattutto in una fattispecie come quella qui in

esame, l’interesse sociale alla prosecuzione dell’attività di un centro di

riferimento imprescindibile per la sanità, per lo studio e per la ricerca,

nonché in ragione del mantenimento dei livelli occupazionali.

peraltro, già diminuiti negli ultimi anni”. Rapporto Nomisma 2013.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 378

Capitolo XIV

Conclusioni

Alla luce della documentazione esaminata, degli accertamenti compiuti e

delle considerazioni fin qui esposte, gli scriventi Commissari ritengono, in

ultima analisi e allo stato delle informazioni in proprio possesso, di potere

concludere la propria relazione come segue.

1) Per ciò che riguarda la veridicità dei dati aziendali, deve rilevarsi che

dall’esame della situazione patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2014

(e del “bilancio infrannuale” al 30 settembre 2015 approvato dal

consiglio d’amministrazione della Fondazione) non sono emersi

elementi di criticità tali da inficiarne l’attendibilità. Può pertanto

ragionevolmente affermarsi che i dati in questione risultano, nella

sostanza, attendibili, come del resto affermato dall’attestatore nella

propria relazione, redatta in conformità ai cc.dd. “princìpi di

attestazione”.

2) Sulla scorta delle informazioni acquisite, pare da escludere

l’intervenuta commissione di atti di frode a danno dei creditori tali da

carpirne maliziosamente il consenso alla soluzione concordataria.

3) Deve inoltre darsi positivamente atto dell’ampia disclosure effettuata

dalla debitrice con riferimento a condotte gestorie pregresse, incluse

quelle connotate – prima facie – da rilevanza penale. Non consta poi

che siano stati compiuti senza la debita autorizzazione significativi

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 379

pagamenti di debiti anteriori al deposito della domanda di

concordato122

, né atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Ne

consegue, ad avviso degli scriventi, l’insussistenza di elementi tali

da comportare il prematuro arresto della procedura ex art. 173 l.

fall.

4) Per ciò che concerne la fattibilità giuridica della proposta di

concordato, gli scriventi, in aderenza al tenore del provvedimento di

ammissione, non ritengono di ravvisare elementi di inammissibilità

della domanda, né vizi metodologici o contenutistici nella relazione

dell’attestatore; ferme, beninteso, le prerogative del Tribunale in

materia.

5) Quanto alla fattibilità economica del piano, le previsioni effettuate

dalla debitrice in ordine alla percentuale di soddisfacimento dei

creditori non risultano smentite - anche alla luce delle analisi di

sensitivity e stress test effettuate in diversi scenari peggiorativi - nella

sostanza, dagli accertamenti ed approfondimenti svolti dall’ufficio

commissariale, pur dovendosi mettere in conto, nella fase di

esecuzione del piano, la possibilità di scostamenti rispetto a dette

valutazioni prognostiche (con particolare riferimento alla problematica

della solidarietà passiva e, più in generale, alla “copertura” di eventi

imprevisti). Ad ogni buon conto, la soluzione concordataria

122

Salvo alcune situazioni, di entità non rilevante, per le quali è stata ripristinata la

situazione originaria.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 380

prospettata consente di formulare un giudizio prognostico

fondamentalmente positivo in ordine alla fattibilità economica del

piano, pur al cospetto di alcune criticità derivanti dall’obiettiva

complessità della situazione e dall’ineliminabile alea che caratterizza

gli sviluppi futuri dell’attività di cui si tratta.

6) Con riguardo infine al raffronto fra l’opzione concordataria in esame e

la prospettazione dell’alternativa fallimentare, risulta confermata, da

vari e concorrenti punti di vista, la convenienza del concordato con

continuità aziendale per la massa dei creditori globalmente intesa

rispetto al fallimento; e ciò di là da ogni – pur non ozioso – rilievo

circa i positivi effetti della soluzione concordataria sotto il profilo

della conservazione dei complessi produttivi e del mantenimento dei

livelli occupazionali.

CONCORDATO PREVENTIVO FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI EX ART. 172 L. FALL. Pag. 381

* * *

Con quanto precede i Commissari terminano la propria Relazione,

assicurando di esservisi dedicati con scrupolo professionale, pur nelle

diverse difficoltà poste dalla vicenda, nell’intendimento di esporre i fatti con

la maggior completezza possibile, onde consentire al Tribunale e ai creditori

di disporre di tutti gli elementi necessari e sufficienti per consentire una

informata e consapevole espressione di valutazione e di giudizio.

Addì 9 aprile 2016

I Commissari Giudiziali