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Studio di Consulenza del Lavoro Studio di Consulenza del Lavoro Potito di Nunzio Potito di Nunzio IL PACCHETTO LAVORO

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IL PACCHETTO LAVORO

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D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76pubblicazione in G.U. n. 150 del 28 giugno 2013

CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALL’ART.1, CO.1 DELLA

LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 99pubblicazione in G.U. n. 150 del 22 agosto 2013

«Primi interventi urgenti per lapromozione dell'occupazione, in particolare giovanile,

della coesionesociale, nonche' in materia di Imposta sul valore

aggiunto (IVA) ealtre misure finanziarie urgenti».

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D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76 : ENTRATA IN VIGORE 28-6-2013,

LEGGE DI CONVERSIONE 9 AGOSTO 2013, N. 99: ENTRATA IN VIGORE 23-8-2013,

FATTE SALVE SPECIFICHE DIVERSE DECORRENZE.

Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013

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Obiettivi del Governoaumentare il contenuto occupazionale della ripresa, ridurre l’inattività e migliorare l’occupabilità dei giovani e fronteggiare il disagio sociale, soprattutto nel Mezzogiorno, dove il fenomeno è più acuto.

Gli interventi si sviluppano lungo cinque assi principali:accelerare la creazione di posti di lavoro, a tempo determinato e indeterminato, soprattutto per giovani e disoccupati di tutte le età;anticipare la “Garanzia Giovani”, per creare nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, ridurre l’inattività e la disoccupazione;migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e potenziare le politiche attive;aumentare le tutele per imprese e lavoratori;intervenire per ridurre la povertà assoluta e accrescere l’inclusione sociale.

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INCENTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATORI GIOVANI

ART. 1

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Le misure agevolative (non riguardanti le assunzioni con contratto di lavoro domestico) sono concesse in via sperimentale nei limiti delle risorse stanziate (Èpossibile che le Regioni prevedano un ulteriore finanziamento dell’incentivo in parola)Lavoratori interessati: di età compresa tra i 18 e i 29 anni che rientrino in una delle seguenti situazioni, nel rispetto delle regole comunitarie sugli aiuti di Stato di cui al Reg. CE n. 800/2008 (art. 40): a) privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi: b) privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

ART. 1

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Incremento occupazionale: l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.

I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societàcontrollate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

ART. 1

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Misura dell’incentivo in caso di nuove assunzioni: incentivo pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di 650 euro per lavoratore assunto. Durata: per un periodo di 18 mesi

ART. 1

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Incentivo in caso di trasformazione del rapporto con contratto a tempo indeterminato: corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di 650 euro mensili per lavoratore, al ricorrere delle condizioni illustrate sopra, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già beneficiato dell’incentivo in parola. Alla trasformazione deve comunque corrispondere entro un mese un'ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente, prescindendo in tal caso per la sola assunzione ulteriore dalle condizioni soggettive indicate, ai fini del rispetto della condizione della creazione di occupazione netta.

ART. 1

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Modalità operative: incentivo corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. INPS: esegue attività di monitoraggio, e deve provvedere nei termini fissati dal Legislatore all’adeguamento delle procedure telematiche per la ricezione delle domande di ammissione allo sgravio e alla regolamentazione delle discipline attuative.

ART. 1

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Data dell’assunzioneL'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione. Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30 giugno 2015. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce comunicazione della data di decorrenza dell'incentivo.

ART. 1

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Come viene riconosciuto l’incentivo da parte dell’Inps

l'Inps, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, fornisce una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso al beneficio medesimoin favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto del beneficio spettante sulla base della documentazione allegata alla domandaal richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'agevolazione. entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente deve comunicare al competente ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'agevolazionein caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui ai periodi che precedono, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.

ART. 1

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Riconoscimento delle domande in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dàtitolo all'agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale.

ART. 1

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Comunicazioni alla UEIl Ministero, infine, provvederà, nei termini previsti, ad effettuare la comunicazione agli organi comunitari ai sensi del regolamento Ce n. 800.Applicazione dei principi generali per godere dell’agevolazioneSi applicano, infine, le norme di cui alla legge n. 92/2912 concernenti (art. 4): i principi per beneficiare degli incentivi alle assunzioni, il cumulo dei periodi di lavoro ai fini della determinazione degli incentivi, le conseguenze collegate all’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie.

ART. 1

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Riflessioni sull’art.1L’art. 1 detta le regole per poter beneficiare di incentivi all’assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato.La norma identifica una misura agevolativa che ricalca altre misure già varate in passato e in ordine alle quali è stato osservato che hanno funzionato bene come misure “tampone”, utilizzate velocemente dai datori di lavoro e presto esaurite, senza però avere prodotto un reale effetto benefico sull’occupazione.Gli adempimenti di carattere amministrativo e la complessità dei conteggi possono scoraggiare i datori di lavoro ad assumere nuove unità. Si attendono le necessarie autorizzazioni da parte degli organismi europei per potere sbloccare l’accesso ai fondi.Si attendono le istruzioni operative dell’Inps .Positiva la norma che esalta il ruolo delle Regioni che hanno lapossibilità di aumentare i finanziamenti dell’incentivo straordinario .

ART. 1

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INTERVENTI STRAORDINARI PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE

ART. 2

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CONTRATTO DI APPRENDISTATOAdozione di misure volte a restituire centralità al contratto di apprendistato quale misura per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Pertanto, entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 167/2011.

ART. 2

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CONTRATTO DI APPRENDISTATONell'ambito delle linee guida possono in particolare essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie del d.lgs. n. 167a) il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita èeffettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino;c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale.

ART. 2

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CONTRATTO DI APPRENDISTATODecorso inutilmente il termine indicato, nel caso di assunzioni con contratto professionalizzante/di mestiere le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) trovano diretta applicazione. Nell’ipotesi di cui al precedente periodo resta salva una diversa disciplina in seguito all’adozione delle Linee Guida ovvero in seguito a norme adottate in seno alle singole Regioni. Le illustrate misure sono soggette a monitoraggio.

ART. 2

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Riflessioni“…qualora fosse raggiunto inutilmente il termine del prossimo 30 settembre per l'adozione delle linee guida, le modifiche sopra descritte diventeranno comunque applicabili in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante effettuate dall'entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2015”: cosa ha voluto dire il Legislatore? Così prevedendo, di fatto, l'intesa Stato-Regioni assume una rilevanza meramente formale; avere delle Linee Guida o ha un senso oppure non ce l’ha, se alla fine si applicano le previsioni del decreto legge. “… che resta salva una diversa disciplina in seguito all’adozione delle Linee Guida ovvero in seguito a norme adottate in seno alle singole Regioni”: le indicazioni di legge sono di non facile e immediata comprensione e sono ben lontane dal semplificare la vita agli operatori, contribuendo di fatto ad un indebolimento dell’istituto e non già al suo rafforzamento.

ART. 2

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Riflessionile ipotesi derogatorie di cui agli illustrati punti da a) a c) in realtàrappresentano poi casi già in parte noti e sperimentati. È stato osservato, infatti, che le norme non introducono elementi di reale semplificazione, ma riproducono elementi già esistenti nel sistema o, comunque, facilmente ottenibili. Si pensi, ad esempio, che ci sono dei CCNL che già hanno definito schemi di piano formativo semplificati. Anche le previsioni riguardanti il libretto formativo del cittadino non aggiungono nulla di nuovo nè di rilevante così come la precisazione sulle imprese multilocalizzate, principio già previsto dal Testo Unico.non sarebbe meglio evitare l’accentramento della normativa nelle mani della contrattazione collettiva nazionale prevedendo che i piani e profili formativi vengano predisposti dalle aziende e approvati da efficienti organismi regionali ?

ART. 2

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013Rimane intatto l'obbligo di svolgimento della formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali disciplinata dalle Regioni. Per le imprese multi localizzate, va osservata la disciplina "della Regione ove l'impresa ha la propria sede legale", disciplina cheevidentemente non può che identificarsi in quella concernente l'offerta formativa pubblica. Attese le finalità di semplificazione della disposizione, va chiarito che il richiamo ad un'unica disciplina per l'acquisizione di competenze di base e trasversali va principalmente riferito a quelli che sono i contenuti e la durata della stessa formazione. La disposizione va infatti applicata compatibilmente con l'offerta formativa pubblica della Regione dove l'apprendista svolge la propria attività, senza che ciò comporti pertanto un obbligo di frequenza di corsi extra-Regione e quindi maggiori oneri per le imprese.

ART. 2

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013L'elaborazione del PFI è obbligatoria limitatamente alla "formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche" - e quindi alla formazione disciplinata dalla contrattazione collettiva - e che lo stesso Piano Formativo costituisce il principale riferimento ai fini della valutazione della correttezza degli adempimenti in capo al datore di lavoro: pertanto, il personale ispettivo focalizzeràin via assolutamente prioritaria la propria attenzione sul rispetto del Piano, adottando eventuali provvedimenti dispositivi o sanzionatori, secondo le indicazioni già fornite con Circ. 21 gennaio 2013, n. 5/2013, esclusivamente in relazione ai suoi contenuti.

ART. 2

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013Registrazione della formazione: il relativo documento deve riportare i "contenuti minimi" già individuati con il D.M. 10 ottobre 2005 ossia quei contenuti che, nell'ambito del Libretto Formativo del Cittadino, fanno evidentemente riferimento alle "Competenze acquisite in percorsi di apprendimento" (sezione 2) oltre, evidentemente, alle "informazioni personali" del lavoratore (nome e cognome, codice fiscale ecc.).

ART. 2

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013Resta salva, anche per i contratti di apprendistato in questione, l'eventuale utilizzo della diversa modulistica adottata dal contratto collettivo applicato (v. ad es. l'accordo interconfederale tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL del 18 aprile 2012).

ART. 2

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TUTELA DEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

Istituzione, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato «Fondo mille giovani per la cultura», destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono definiti i criteri e le modalitàdi accesso al Fondo.

ART. 2

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TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee guida di cui all'Accordo sancito il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge n. 296/06, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale

ART. 2

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013La L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013 ha inteso semplificare il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento, giàrichiamati nell'accordo del 24 gennaio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provinceautonome di Trento e di Bolzano.“… possono fare riferimento alla sola normativa della Regione doveè ubicata la sede legale “: si tratta di una mera facoltà per i datori di lavoro e non già un obbligo. E’ sempre possibile osservare, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio, la specifica disciplina regionale. La disciplina che il datore di lavoro intenderà applicare dovrà comunque essere indicata quantomeno nella documentazione consegnata al tirocinante, in modo tale da consentire al personale ispettivo un obiettivo riferimento giuridico in relazione al quale svolgere l'attività di accertamento.

ART. 2

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013“…possibilità di accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1180, della L. n. 296/2006 “: l’ipotesi è riferito ai casi in cui dette comunicazioni sono dovute. Va infatti ricordato che dall'obbligo sono esclusi (v. gia’ Min. Lav. nota 14 febbraio 2007, n. 13/SEGR/0004746) i c.d. tirocini curriculari, ossia "i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro".Si conferma che la comunicazione è normalmente effettuata dal soggetto ospitante, sebbene nulla osta a che la stessa sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore. In tale ultima ipotesi va tuttavia precisato che, ai fini dell'accentramento, occorrerà avere riguardo sempre alla sede legale del soggetto ospitante.

ART. 2

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CREDITI D’IMPOSTA

Estese e uniformate le scadenze per i datori di lavoro del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile al Sud previsto dal decreto-legge n. 70 del 2011. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta viene fissato entro il 15 maggio 2015 (e non più “entro due anni dall’assunzione”).

ART. 2

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MISURE URGENTI PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE E CONTRO LA POVERTÀ NEL MEZZOGIORNO – CARTA PER L’INCLUSIONE

ART. 3

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TERRITORI DEL MEZZOGIORNO

Al fine di favorire l’occupazione giovanile e l’attivazione dei giovani, utilizzando le risorse a tale

fine reperite, si attiveranno le seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno:

ART. 3

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TERRITORI DEL MEZZOGIORNO

rifinanziamento, nei limiti degli stanziamenti previsti, delle misure per l’autoimpiego e autoimprenditorialità (previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185) nel periodo 2013-2015; rifinanziamento, nei limiti degli stanziamenti previsti (2013-2015), dell’azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate e molto svantaggiate per la infrastrutturazione sociale e la valorizzazione dei beni pubblici nel Mezzogiorno con particolare riferimento ai beni immobili confiscati di cui all'articolo 48, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;finanziamento, nei limiti degli stanziamenti previsti (2013-2015), di borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali.

ART. 3

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YOUTH GUARANTEE

ART. 5

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Youth guarantee

In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta “Garanzia per i Giovani” (Youth Guarantee), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti “in deroga” alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un’apposita struttura di missione con compiti propositivi e istruttori. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l’impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2015.La struttura di missione, in particolare:a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali raccogliendo dati sulla situazione dei servizi all'impiego delle regioni, che sono tenute a comunicarli almeno ogni due mesi;b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità indicate, nonché i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche;c) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell’ISFOL;

ART. 5

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d) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l’adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;e) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;f) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;g) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi indicati, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati;h) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell’azione amministrativa;i-bis) avvia l'organizzazione della rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per la formazione professionale finanziata in tutto o in parte con risorse pubbliche, del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, anche utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per l'impiego, di Italia Lavoro S.p.A. o dell'ISFOL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;i-ter) promuove l'accessibilità da parte di ogni persona interessata, nonché da parte del mandatario della persona stessa, alle banche dati, da chiunque detenute e gestite, contenenti informazioni sugli studi compiuti dalla persona stessa o sulle sue esperienze lavorative o formative.

ART. 5

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Istituzione della struttura di missione

A partire dal 30 luglio 2013 tutte le istituzioni che hanno competenze in materia di lavoro saranno coinvolte per promuovere l'occupazione per i giovani e le donne, per i disoccupati e per i beneficiari degli ammortizzatori sociali. Al Ministero del Lavoro sono infatti partite le attività della Struttura di Missione (art. 5 del Dl 76/2013), organismo che si occuperà di individuare e diffondere le migliori pratiche al fine di facilitare l'incontro di domanda e offerta di lavoro e di preparare proposte per la riorganizzazione dei servizi all'impiego. La struttura opererà in via sperimentale fino al completamento del riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego, ha come priorità l'integrazione delle banche dati gestite dai singoli enti che ne fanno parte per favorire interventi mirati al miglioramento del mercato del lavoro, con attenzione alle esigenze specifiche delle diverse aree del Paese.

ART. 5

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RiflessioniLa legge intende istituire una struttura di missione temporanea presso il Ministero del lavoro, con durata temporaneaAgisce con la finalità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1°gennaio 2014, alla cosiddetta “Garanzia per i Giovani” (Youth Guarantee), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti “in deroga” alla legislazione vigenteViene espressamente previsto che siano posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 40 mila per l'anno 2013, e euro 100 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.L’esigenza di dare una risposta alle esigenze occupazionali dei giovani troveràuna prima risposta nella struttura di missione nel 2014, dunque, non nell’immediato, e cesserà con il 2015. La Banca dati delle politiche attive e passive di cui all’art. 8 avrà il compito di promuovere la Youth Guarantee.

ART. 5

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MODIFICHE ALLA DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 92 DEL 2012

CD. RIFORMA DEL LAVORO FORNERO

ART. 7

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LAVORO A TERMINE E LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE

ART. 7

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Il requisito della casuale non è richiesto: “a) nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato;b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Viene così modificato il contenuto del comma 1 bis dell’art. 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001 come era stato predisposto dalla Riforma Fornero circa un anno fa.

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ART. 7

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Inoltre, scompare la norma che prevede che il contratto a tempo determinato acausale non possa essere oggetto di proroga. Modificata anche la norma sulla prosecuzione dei contratti a termine che riguarderà anche i rapporti a termine acausali. Pertanto, se il rapporto di lavoro, instaurato anche senza causale, continua oltre il trentesimo giorno (20) in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di 36 mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno (30) negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termine. Abrogata la norma che impone la comunicazione al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione.

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ART. 7

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La norma che regola gli intervalli da osservare tra un contratto di lavoro a termine e un altro è stata modificata. La norma viene sostituita e riformulata prevedendo che qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni (60) dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni (90) dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le predette disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si applica altresì il comma 4 dell’art. 5 del d.lgs. n. 368 che prevede; Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

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ART. 7

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Esclusi dal campo di applicazione del lavoro a termine i rapporti di lavoro i rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223” (assunzioni di lavoratori in mobilità), ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 (principio di non discriminazione) e 8 (criteri di computo) del d.lgs. n. 368 cit. Infine, la norma che regola la individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato da parte dei contratti collettivi riguarderà anche il contratto acausale.Abrogata la norma del D.lgs. n. 368 che dispone la permanenza in vigore delle seguenti norme: articolo 8, comma 2 relativa all’assunzione a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, della legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (norma già abrogata e confluita nel D.lgs. n. 151 del 2001 su assunzione a termine in sostituzione di lavoratori in astensione), e articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (assunzione di lavoratori anziani).

ART. 7

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013A differenza della precedente disciplina il ML evidenzia che:la durata massima di dodici mesi del contratto "acausale" - che può essere prorogato, attesa peraltro l'abrogazione del comma 2-bis, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001 (v. infra) - ècomprensiva di eventuale proroga;la disciplina eventualmente introdotta dalla contrattazione collettiva in materia di contratto "acausale" va ad integrare quanto già previsto direttamente dal Legislatore. In tal modo i contratti collettivi, anche aziendali, potranno prevedere, a titolo esemplificativo, che il contratto a termine "acausale" possa avere una durata maggiore di dodici mesi ovvero che lo stesso possa essere sottoscritto anche da soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato.

ART. 7

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013Proroga del contratto acausalee‘ possibile la proroga dei contratti a tempo determinato "acausali", i quali potranno avere comunque una durata massima complessiva di dodici mesi (fermo restando il ricorso ai c.d. periodi cuscinetto, v. infra).Il ML ha chiarito che la proroga può riguardare anche contrattisottoscritti (ma evidentemente non ancora scaduti) prima dell'entrata in vigore del D.L. e che rispetto agli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001 ad eccezione del requisito relativo alla "esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga".

ART. 7

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013"Periodi cuscinetto" e obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego

I c.d. periodi cuscinetto trovano applicazione anche in relazione ai contratti a termine "acausali".In tal senso pertanto - ferme restando eventuali diverse previsioni introdotte dalla contrattazione collettiva - un contratto "acausale" potrà avere una durata massima di dodici mesi e cinquanta giorni, superati i quali lo stesso si trasformerà in un "normale" contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.Il ML ricorda che l'applicazione dei "periodi cuscinetto" anche in relazione ai contratti "acausali" comporta l'applicazione della disposizione già contenuta nel comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, relativa alle maggiorazioni retributive dovute al lavoratore "per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo" e "al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore".

ART.7

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013"Periodi cuscinetto" e obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego

Il D.L. n. 76/2013 abroga anche il comma 2-bis dell'art. 5, che aveva introdotto un obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego -obbligo comunque sprovvisto di presidio sanzionatorio - nell'ipotesi di continuazione "di fatto" del rapporto a tempo determinato oltre il termine inizialmente stabilito.Resta salvo il diverso obbligo di cui all'art. 4-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 181/2000 - sanzionabile invece ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 - relativo alla comunicazione, entro 5 giorni, della "proroga del termine inizialmente fissato" o della"trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato".

ART. 7

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013Intervalli tra due contratti a termine

Il nuovo comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 modifica nuovamente gli intervalli tra due contratti a tempo determinato, ripristinandoli a dieci o venti giorni, a seconda che il primo contratto abbia una durata fino a sei mesi ovvero superiore a sei mesi.Per tutti i contratti a termine stipulati a partire dal 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013) è pertanto sufficiente rispettare un intervallo di 10 o 20 giorni, anche se il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima di tale data.Il ML evidenzia che le disposizioni che richiedono il rispetto degli intervalli tra due contratti a termine, nonché quelle sul divieto di effettuare due assunzioni successive senza soluzioni di continuità, non trovano applicazione:- nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;- in relazione alle ipotesi, legate anche ad attività non stagionali, individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale.

ART. 7

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013Lavoratori in mobilità e contingentamento dei contratti

Introduzione di una modifica all'art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001 : le legge chiarisce che, in relazione alle assunzioni a termine di lavoratori in mobilità ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. n. 223/1991, non trovano applicazione le disposizioni di cui allo stesso D.Lgs. n. 368/2001.Questo significa che, in relazione alle assunzioni di tale categoria di lavoratori, non è necessario il rispetto della disciplina concernente, ad esempio, l'indicazione delle ragioni di carattere "tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" o il rispetto degli intervalli.

Il Legislatore, in sede di conversione del D.L., fa invece espressamente salvo il rispetto della disciplina di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 368/2001 relativa, rispettivamente, al "principio di non discriminazione" e ai "criteri di computo". In tale ultimo caso i lavoratori in mobilità interessati -computabili quindi ai fini di cui all'art. 35 della L. n. 300/1970 secondo "il numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro", ai sensi della più recente formulazione dell'art. 8 da parte dell'art. 12 della L. n. 97/2013 (in vigore dal 4 settembre 2013) - sono esclusivamente quelli assunti a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione e quindi a far data dal 23 agosto u.s.Da ultimo il D.L. n. 76/2013 modifica il comma 7 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, chiarendo che la "individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato" da parte della contrattazione collettiva nazionale riguarda sia i contratti a termine "causali" che "acausali".Al riguardo le parti sociali potranno peraltro individuare limiti quantitativi differenziati tra contratti a tempo determinato "causali" e contratti "acausali".

ART. 7

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DISTACCO EX ART. 30 , D.LGS. N. 276 DEL 2003

ART. 7

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Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.

ART. 7

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013Il Legislatore ha inteso configurare "automaticamente" l'interesse del distaccante al distacco qualora ciò avvenga nell'ambito di un contratto di rete.Ne consegue che, ai fini della verifica dei presupposti di legittimitàdel distacco, il personale ispettivo si limiterà a verificare l'esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario.La disposizione inoltre consente "la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso"; ciò vuol pertanto significare che, in relazione a tale personale, il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete.Sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative -e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali illeciti - occorreràquindi rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza pertanto configurare "automaticamente" una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto.

ART. 7

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LAVORO INTERMITTENTE

ART. 7

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Si prevede che “in ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente èammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari (si computano solo le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente dopo l’entrata in vigore della disposizione). Superato il predetto periodo, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato

ART. 7

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I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge Fornero (18 luglio 2012), che non siano compatibili con le disposizioni ivi indicate, cessano di produrre effetti non più decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, bensì al 1° gennaio 2014.

ART. 7

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013La legge ha configurato un "contingentamento" nell'utilizzo dell'istituto. Sul punto il ML evidenzia che l'instaurazione del rapporto di lavoro intermittente rimane soggetto ai limiti di carattere oggettivo o soggettivo giàindividuati dagli artt. 34 e 40 del D.Lgs. n. 276/2003.Verificata la legittima instaurazione del rapporto, il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro "nell'arco di tre anni solari". Ne consegue che il conteggio delle prestazioni dovrà essere effettuato, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di tre anni; tale conteggio tuttavia, secondo quanto previsto dal D.L. n. 76/2013, dovrà tenere conto solo delle giornate di effettivo lavoro "prestate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione" e quindi prestate successivamente al 28 giugno 2013.Il vincolo delle quattrocento giornate di effettivo lavoro, per espressa previsione normativa, non trova applicazione nei settori "del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo".In tutti gli altri settori, un eventuale superamento del limite delle quattrocento giornate determinerà la "trasformazione" del rapporto in un "normale" rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data del superamento.

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013Il Legislatore ha poi spostato al 1° gennaio 2014 il termine ultimo di vigenza dei contratti di lavoro intermittente che, stipulati precedentemente all'entrata in vigore della L. n. 92/2012 (18 luglio 2012), non siano più compatibili con la nuova disciplina. Sul punto va chiarito che:- l'eventuale incompatibilità dei "vecchi" contratti va verificata in relazione alle causali oggettive o soggettive che consentono l'instaurazione del rapporto, come riformulate dalla L. n. 92/2012;- in caso di esito negativo di tale verifica e quindi di cessazione ex lege del rapporto, i datori di lavoro saranno comunque tenuti ad effettuare la consueta comunicazione al Centro per l'impiego ai sensi dell'art. 21 della L. n. 264/1949. In quest'ultimo caso si coglie altresì l'occasione per chiarire che non è dovuto il contributo di cui all'art. 2, comma 31, della L. n. 92/2012 in quanto trattasi di "interruzioni" del rapporto di lavoro determinate da una disposizione di carattere eccezionale e che, prescindendo dalla volontà del datore di lavoro, si configurano come un vero e proprio obbligo di legge. L'eventuale prestazione di lavoro intermittente in forza di un contratto non piùcompatibile con la disciplina dettata dalla L. n. 92/2012 - e quindi in forza di un contratto che ha cessato "di produrre effetti" - comporterà il riconoscimento di un "normale" rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Inoltre, in assenza di una "tracciabilità" della prestazione, troverà applicazione il regime sanzionatorio in materia di lavoro "nero".

ART. 7

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LAVORO A PROGETTO

ART. 7

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Il lavoro a progetto non potrà comportare lo svolgimento di compiti «esecutivi e ripetitivi» (e non, come era scritto, “esecutivi o ripetitivi”). In ordine agli elementi che deve contenere il contratto, viene eliminato l’inciso “ai fini della prova”.

ART. 7

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Se il contratto ha per oggetto un'attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente.

ART. 7

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L'espressione «vendita diretta di beni e di servizi», contenuta nell'articolo 61, comma 1, del d.lgs. n. 276/03, si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attività di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi.

ART. 7

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013Compiti meramente "esecutivi e ripetitivi" Il D.L. n. 76/2013 chiarisce che il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente "esecutivi e ripetitivi", sostituendo la disgiuntiva "o" con la congiunzione "e“: si evidenzia l'incompatibilità dell'istituto con attività che si risolvano nella mera attuazione di quanto impartito dal committente (compiti meramente "esecutivi") e che risultano elementari, cioè tali da non richiedere specifiche indicazioni di carattere operativo (compiti meramente"ripetitivi"). La modifica non incide tuttavia sulle indicazioni già fornite dal Ministero con Circ. 11 dicembre 2012, n. 29/2012 - alla quale si rinvia - con la quale sono state individuate, ai fini ispettivi, alcune figure la cui attività risulta difficilmente riconducibile ad un progetto specifico finalizzato ad un autonomo risultato obiettivamente verificabile.

ART. 7

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013Attività di ricerca scientifica

L’intervento intende chiarire l'intrinseco legame tra la durata del rapporto di collaborazione e la realizzazione del progetto, senza tuttavia introdurre elementi di sostanziale novità nella disciplina dell'istituto.Nell'ambito delle attività di ricerca scientifica (v. in parte Lett.Circ. 12 luglio 2013, n. 37/0012693) la durata "determinata o determinabile, della prestazione di lavoro", da indicare nel contratto ai sensi dell'art. 62, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 276/2003, è dunque intimamente connessa all'oggetto della ricerca. Se pertanto tale ricerca "viene ampliata o prorogata nel tempo" il Legislatore ha previsto un automatico "ampliamento" dello stesso progetto, legittimando la prosecuzione dell'attività del collaboratore senza particolari formalità.Ciò non toglie che, per ragioni di opportunità, di tale circostanza si possa dare atto nella sottoscrizione dell'iniziale contratto di collaborazione o in successive comunicazioni effettuate dal committente ai propri collaboratori a progetto.

ART. 7

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013Attività di vendita di beni e servizi

Confermato l'orientamento ministeriale (Circ. 2 aprile 2013, n. 14/2013 - alla quale si rinvia): il D.L. n. 76/2013 chiarisce che, attraverso call-center outbound, il ricorso al lavoro a progetto èammesso sia per le attività di vendita diretta di beni, sia per le attività di servizi.

ART. 7

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013Attività di vendita di beni e servizi

Forma del contratto

Chiarito che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto è un contratto rispetto al quale la forma scritta costituisce elemento di legittimità dello stesso (c.d. forma scritta ad substantiam).Viene infatti eliminata - nell'elencare gli elementi che devono essere contenuti nel contratto, il D.L. n. 76/2013 - la locuzione "ai fini della prova". Anche in tal caso l'intervento acquista un valore sostanzialmente chiarificatore, atteso che la giurisprudenza aveva giàstabilito come l'assenza quantomeno della specificità del progetto si traducesse nella assenza del progetto stesso, con le conseguenze di ordine civilistico dettate dall'art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 (v. ad es. Trib. Milano sent. n. 146 del 18 gennaio 2006; Trib. Milano sent. n. 2655 del 2 agosto 2006; Trib. Milano sent. n. 40 dell'8 gennaio 2007; Trib. Benevento sent. n. 2224 del 29 maggio 2008)

ART. 7

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ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

ART. 7

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Il C.C. prevede quanto segue (art. 2549): Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto (co.1). Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato (co. 2).

ART. 7

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Il Legislatore aggiunge ora che “Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento”.

ART. 7

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013

Il Legislatore ha introdotto una importante deroga alla disciplina limitativa della associazione in partecipazione.Rispetto alle categorie di soggetti indicate non trova dunque applicazione il limite massimo di tre associati introdotto dalla L. n. 92/2012.Per quanto concerne gli associati di società cooperative il Ministero del lavoro chiarisce che la certificazione dei relativi contratti non deve essere intervenuta necessariamente prima della entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 76/2013, atteso che il Legislatore non lo ha chiaramente previsto come invece è avvenuto con l'art. 1, comma 29, della L. n. 92/2012 (secondo il quale "sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati certificati ai sensi degli artt. 75 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276").Va tuttavia segnalato che dette certificazioni dovranno essere quantomeno avviate prima di qualsiasi accertamento ispettivo. La disposizione vuole infatti sollecitare un intervento "sostitutivo" e "parallelo" da parte delle Commissioni di certificazione, evitando ogni possibile sovrapposizione ad un eventuale accertamento.Ne consegue che:

- in caso di procedura di certificazione già avviata, il personale ispettivo sospenderà gli accertamenti iniziati dopo tale procedura e sino alla sua conclusione;- in caso di accertamento ispettivo già avviato, la Commissione di certificazione adita dovrà dichiarare l'improcedibilità della richiesta presentata successivamente all'avvio dell'accertamento.

ART. 7

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LAVORO ACCESSORIO

ART. 7

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Nella definizione di lavoro accessorio, il riferimento al lavoro che sia “di natura meramente occasionale”viene meno. Inoltre, in considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

ART. 7

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013La legge evidenzia (v. anche CM 18 luglio 2012, n. 18/2012) che la legittimità del ricorso all'istituto va verificata esclusivamente sulla base dei limiti di carattere economico, fatte salve le peculiaritàproprie del settore agricolo e del lavoro prestato nei confronti di un committente pubblico.È stato infatti eliminato l'inciso "di natura meramente occasionale" che contraddistingueva le prestazioni di lavoro accessorio, il che rafforza ancor di più l'orientamento già espresso secondo il quale l'occasionalità delle stesse non assume alcuna valenza ai fini dell'attivazione dell'istituto.Il Legislatore prevede inoltre una particolare disciplina del lavoro accessorio nell'ambito di progetti promossi da PP.AA., al fine di poter impiegare più efficacemente "specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali". In tal caso occorre tuttavia attendere l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per l'individuazione delle "specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari".

ART. 7

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LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

ART. 7

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La procedura di licenziamento che prevede, a norma della legge n. 604/66, il tentativo obbligatorio di conciliazione (nei casi previsti dalla legge), non trova applicazione - in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'art. 2110 c.c., (conferma Circ. ML 16 gennaio 2013, n. 3/2013);- per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 2, comma 34, della L. n. 92/2012. Trattasi delle medesime ipotesi in cui non è dovuto il c.d. contributo per "interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato" e cioè:

a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuitàoccupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle diverse fasi lavorative e chiusura del cantiere.

ART. 7

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Ritoccata anche la procedura di conciliazione: La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la DTL ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di 7 giorni, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione èvalutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 c.p.c.

ART. 7

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013

In quest'ultimo caso - fatto comunque salvo il "legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro" di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della L. n. 604/1966 - il Legislatore considera chiusa la procedura conciliativa, evidenziando tuttavia come l'assenza debba essere valutata in un eventuale giudizio ai sensi dell'art. 116 c.p.c.,concernente la "valutazione delle prove" da parte della A.G.

ART. 7

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ASSUNZIONE DI LAVORATORE PERCETTORE DI ASPI

ART. 7

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Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’ASPI è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

ART. 7

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FONDI BILATERALI DI SETTORE

ART. 7

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La legge porta al 31 ottobre 2013 il termine per la stipulazione di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Decorso inutilmente il termine, a decorrere dal 1° gennaio 2014, si provvederà mediante l’attivazione del fondo di solidarietà residuale. Inoltre, per quanto concerne il modello di fondo “alternativo” , in riferimento ai settori nei quali siano attivi consolidati sistemi di bilateralità, si porta al 31 ottobre 2013 il termine di adeguamento. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 ottobre (e non piùmarzo) 2013, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà èistituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati. Inoltre, per quanto riguarda l’adeguamento dei fondi di solidarietà ex art. 2, c. 28, della L. 662/1996 adeguamento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereoadeguamento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto ferroviario,

il termine previsto per giugno 2013 viene prorogato al 31 ottobre 2013.

ART. 7

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PROCEDURE DA ATTIVARE IN CASO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE/DIMISSIONI

ART. 7

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La legge prevede che le relative disposizioni contenute nella Legge Fornero trovino applicazione anche, in quanto compatibili, alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto e con contratti di associazione in partecipazione. In particolare, si dispone che sia applicato, ove compatibile, il disposto di cui all’art.4 commi 16-23 della legge n.92/2012 (convalida dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto della lavoratrice madre e del lavoratore padre, intervenute durante il periodo di gravidanza o entro i primi tre anni di vita del bambino o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento; la convalida condiziona l’efficacia della risoluzione).

ART. 7

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013

Estesa la procedura di convalida delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro e delle dimissioni ad altre forme di impiego.In particolare sono estese le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 dell'art. 4 della L. n. 92/2012, "in quanto compatibili", anche:- alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 (con esclusione pertanto delle prestazioni rese ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 61);- alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 2549, comma 2, c.c..Rispetto a tali rapporti, pertanto, sarà possibile convalidare la risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni secondo le modalità già previste per i rapporti di lavoro subordinato.

ART. 7

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MODIFICHE ALLE NORME SULL’ACCERTAMENTO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

ART. 7

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Viene ristabilita la disposizione che prevede che “le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti princìpi: a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1°dicembre 1997, n. 468. (lavoratori socialmente utili) (…).

ART. 7

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Inoltre, sempre all’art. 4 cit,. la lettera d) viene modificata come segue: Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti princìpi: (..) d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata fino ( e non “inferiore”) a sei mesi”.

ART. 7

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STABILIZZAZIONE DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO

ART. 7 bis

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Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1o giugno 2013 e il 30 settembre 2013, le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui oltre, rendono applicabili le disposizioni a seguire

ART. 7 bis

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i contratti prevedono l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Per le assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere realizzate anche mediante contratti di apprendistato. I lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti c.p.c..Nei sei mesi successivi alle predette assunzioni i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

ART. 7 bis

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Versamento alla Gestione Separata L'efficacia degli atti di conciliazione è risolutivamente condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore dilavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

ART. 7 bis

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Deposito degli atti a cura dei datori di lavoro: I datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi dell'INPS, i contratti e gli atti di conciliazione, unitamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento della somma prevista per legge (di cui al comma 4) entro il 31 gennaio 2014, ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche per quanto riguarda l'effettività dell'assunzione, sono comunicati alle competenti Direzioni territoriali del lavoro individuate in base alla sede legale dell'azienda.

ART. 7 bis

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Condizioni di accesso alla normativa: L'accesso alla normativa èconsentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all'esito della verifica prevista per legge.

ART. 7 bis

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Verifica: Il buon esito della verifica comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l'estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (23.8.2013) e con riferimento alle forme di tirocinio avviate dalle aziende sottoscrittrici dei contratti. Subordinatamente alla predetta verifica viene altresìmeno l'efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L'estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti in oggetto.

ART. 7 bis

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013

Verifica INPSLa disposizione non prevede termini per la verifica, da parte dell'INPS, circa la correttezza degli adempimenti indicati tuttavia, al fine di evitare situazioni di incertezza che potrebbero ripercuotersi sia sulle aziende che sui lavoratori interessati, il Ministero del lavoro raccomanda all'Istituto la massima tempestività nella definizione delle procedure.

ART. 7 bis

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013

Sospensione effetti di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali Il ML evidenzia che la disposizione prevede la sospensione degli effetti di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali già emanati ma non la sospensione dei termini di cui agli artt. 14 o 28 della L. n. 689/1981.Ne consegue che, ai fini del rispetto dei predetti termini, gli eventuali provvedimenti amministrativi dovranno essere comunque notificati con l'avvertenza che, attesa l'adesione alla procedura di stabilizzazione in argomento, rimangono sospesi i relativi effetti.Tale sospensione inciderà peraltro anche sui termini per l'eventuale presentazione di scritti difensivi ai sensi dell'art. 18, L. n. 689/1981, nonchéper la proposizione dei ricorsi ai sensi dell'art. 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004.I termini ricominceranno eventualmente a decorrere dalla data dicomunicazione, da parte dell'Istituto alle DTL e ai datori di lavoro, dell'esito negativo della verifica circa gli adempimenti richiesti dall'art. 7-bis.Con specifico riferimento alla adozione di eventuali diffide accertative, anche in attesa di validazione, sarà necessario che siano le DTL a notificare ai lavoratori interessati la sospensione dei relativi effetti, nonché l'eventuale esito negativo delle verifiche effettate dall'INPS.

ART. 7 bis

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013

Estinzione degli illecitifermo restando che la procedura di stabilizzazione coinvolge i soli lavoratori impiegati con contratto di associazione in partecipazione, eventuali provvedimenti sanzionatori concernenti l'impiego sia di associati in partecipazione che di tirocinanti (in ambedue i casi anche cessati), adottati anche sulla base di un medesimo accertamento ispettivo, saranno estinti e quindi archiviati. Viceversa, l'adesione alla procedura di stabilizzazione non comporterà l'estinzione di eventuali provvedimenti sanzionatori adottati in relazione all'utilizzo di altri lavoratori (ad. es. collaboratori a progetto, partite IVA ecc.), sebbene gli stessi provvedimenti siano presi nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo.L'estinzione coinvolge anche i "provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo" (ad es. diffide accertative), nonché "le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni".L'archiviazione dei provvedimenti dovrà essere comunicata alle aziende interessate e, per quanto riguarda le diffide accertative, anche ai lavoratori interessati.

ART. 7 bis

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ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE

ART. 9

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APPALTI

ART. 9

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Le relative norme di cui al D.lgs. n. 276 del 2003 (art. 29) trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratti di lavoro autonomo. Le disposizioni deicontratti collettivi hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

ART. 9

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013

Confermati in parte principi già espressi dal Ministero del lavoro con Circ. 11 febbraio 2011, n. 5/2011:

La disciplina illustrata si applica anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. La ratio sottesa all'istituto della solidarietà, volta a tutelare i lavoratori per i quali gli obblighi previdenziali e assicurativi sono prevalentemente assolti dal datore di lavoro/committente, lascia tuttavia intendere che il riferimento ai "lavoratori con contratto di lavoro autonomo" sia limitato sostanzialmente ai co.co.co./co.co.pro. impiegati nell'appalto e non anche a quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all'assolvimento dei relativi oneri. Una diversa interpretazione porterebbe sostanzialmente ad una coincidenza tra trasgressore esoggetto tutelato dalla solidarietà, ampliando ingiustificatamente le effettive responsabilità del committente, con evidenti distonie sul piano delle finalità proprie dell'istituto;

ART. 9

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013

- non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, rispetto alle quali continuano tuttavia ad applicarsi sia la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 163/2006 che nell'art. 1676 c.c.È inoltre previsto che l'eventuale intervento delle parti sociali volto ad incidere sulla disciplina di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, individuando "metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti", esplichi i propri effetti esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ailavoratori impiegati nell'appalto "con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi". Una eventuale diversa disciplina introdotta dalla contrattazione collettiva non comprometterebbe pertanto il diritto degli Istituti previdenziali e assicurativi di avvalersi della solidarietà ai fini della riscossione della contribuzione non versata.

ART. 9

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SANZIONI IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI

DI LAVORO

ART. 9

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Si prevede una rivalutazione degli importi delle sanzioni ogni 5anni. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commessesuccessivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione di quanto precede sono destinate, per la metàdel loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali dellavoro.

ART. 9

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013

Si v. ML nota 2 luglio 2013, n. 37/0012059 : le sanzioni previste riferite a violazioni commesse a decorrere dal 1° luglio 2013 sono "automaticamente" incrementate del 9,6%, senza applicazione di alcun arrotondamento. In sede di conversione del D.L. n. 76/2013 è stato chiarito che l'incremento si applica "alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data", il che esclude pertanto tutte le sanzioni che abbiano come presupposto delle violazioni commesse prima del 2 luglio scorso.L'incremento non si applica alle "somme aggiuntive" di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale le quali non costituiscono propriamente una "sanzione".

ART. 9

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013

Destinazione delle maggiorazioniLa Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha già avviato le procedure per l'individuazione del capitolo citato nella legge e del relativo codice tributo; si precisa che le somme volte a finanziare "iniziative di vigilanza nonchédi prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza dellavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro" sono evidentemente quelle che derivano dalle sanzioni irrogate dal personale ispettivo del Ministero. In attesa della individuazione di uno specifico codice tributo sul quale imputare le predette maggiorazioni il personale ispettivo procederà, come di consueto, alla imputazione dell'intera somma utilizzando i codici già in uso.

ART. 9

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E ancora in tema di sicurezza è previsto un intervento per i contratti di somministrazione: nell'individuare le condizioni ditutela del prestatore di lavoro tra cui il diritto, da parte deilavoratori dipendenti dal somministratore, a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, aggiunge anche«l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/08».

ART. 9

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013

In tal caso l'intervento del Legislatore ha inteso evidenziare che, per tutta la durata della missione, anche per tale categoria di lavoratori resta ferma l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 9

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APPRENDISTATO

ART. 9

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Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011.

ART. 9

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013La disposizione può trovare applicazione in relazione ai contratti di apprendistato per la qualifica o diploma professionale in corso alla data di entrata in vigore del D.L. ed il cui periodo formativo non sia ancora scaduto ma esclusivamente nell'ipotesi in cui il contratto collettivo applicato abbia individuato "la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato“.

ART. 9

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COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

ART. 9

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Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga previste dalla legge sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province.

ART. 9

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Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013

La disposizione ripercorre l'orientamento interpretativo già formalizzato dal Ministero del lavoro (nota 1 agosto 2012, n. 37/0014214 ) che ha chiarito - con riferimento alla applicazione dell'art. 8, comma 5, del D.L. n. 86/1988 (conv. da L. n. 160/1988), in materia di decadenza dai trattamenti di integrazione salariale per mancata comunicazione all'INPS da parte del lavoratore dello svolgimento di una nuova attività - che "non trova più applicazione, almeno con riferimento alle tipologie lavorative oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto, l'obbligo imposto al prestatore di lavoro di comunicare all'Istituto lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale ex art. 8, comma 4, L. n. 160/1988. Non appare, dunque, possibile far conseguire dall'inosservanza di tale obbligo qualsivoglia conseguenza sanzionatoria a carico del soggetto obbligato".Ne consegue che, sotto il profilo ispettivo, il personale del Ministero e degli Istituti dovrà verificare se una eventuale nuova attività svolta dal lavoratore che percepisce un trattamento di integrazione salariale possa risultare da una comunicazione al Centro per l'impiego, prima di procedere alla applicazione del citato art. 8 che, come noto, prevede la decadenza dal diritto all'integrazione in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso lavoratore.

ART. 9

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ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI

ART. 9

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Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavorosubordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quellain cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, oltre agli altri documenti richiesti dal T.U. Sicurezza,previa, si specifica ora, verifica, presso il centro per l’impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata.

ART. 9

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Inoltre, per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilità il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione COB ( comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione entro i termini previsti dalla legge, sono apportate le modifiche necessarie al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007.

ART. 9

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DICHIARAZIONE DI EMERSIONE

ART. 9

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Previste anche modifiche alla disciplina sulla dichiarazione di emersione: nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l’immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

ART. 9

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START UP INNOVATIVA

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introdotte alcune modifiche alla relativa disciplina - di cui al d.l. n. 179/2012 - concernente i requisiti delle societa’ start up ( si ricorda solo che per dette imprese, individuate dall'articolo 25 del Dl 179/2012 (decreto crescita), si dispone – al rispetto di specifiche condizioni – la concessione di apposite agevolazioni a carattere fiscale, contributivo e contrattuali):1) non è più prevista come obbligatoria la presenza di soci, persone fisiche, che detengano al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;2) spese in ricerca e sviluppo: uguali o superiori al 15% (e non più 20%) del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della star t up innovativa;3) tra i dipendenti e collaboratori occupati possono essere presenti personale in possesso di laurea magistrale, purché in una percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva

ART. 9

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DISABILI

ART. 9

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Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (modifica apportata all'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 coninserimento del comma 3 bis).

ART. 9