Standard internazionale FSC · 2018-12-03 · PART IV: REQUISITI GRAFICI 10 Etichette FSC · Colore...

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Forest Stewardship Council FSC-STD-50-001 (V1-2) ITA · Requisiti per l’uso dei marchi FSC da parte delle organizzazioni certificate 1/30 Forest Stewardship Council FSC-STD-50-001 (V1-2) ITA Forest Stewardship Council Gruppo FSC-Italia FSC-SECR-0051 ® 1996 Forest Stewardship Council A.C. Standard internazionale FSC Requisiti per l’uso dei marchi FSC da parte delle organizzazioni certificate Versione in lingua italiana Standard internazionale FSC Requisiti per l’uso dei marchi FSC da parte delle organizzazioni certificate Versione in lingua italiana FSC-SECR-0051 ® 1996 Forest stewardship Council AC

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Forest Stewardship Council FSC-STD-50-001 (V1-2) ITA

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Gruppo FSC-Italia

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Versione in lingua italiana

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REQUISITI PER L’USO DEI MARCHI FSC DA PARTE DELLE

ORGANIZZAZIONI CERTIFICATE

FSC-STD-50-001 (V1-2) ITA FSC Il Forest Stewardship Council (FSC) é un’organizzazione indipendente, senza scopo di lucro e non-governativa costituita allo scopo di promuovere una gestione delle foreste mondiali che sia appropriata dal punto di vista ambientale, benefica dal punto di vista sociale e soddisfacente dal punto di vista economico.

Nella vision di FSC le foreste mondiali soddisfano i diritti e i bisogni sociali, ambientali ed economici delle generazioni presenti, senza compromettere quelli delle generazioni future.

Il Gruppo FSC-Italia è l’iniziativa nazionale italiana del Forest Stewardship Council e opera in armonia con gli obiettivi e la missione dello stesso. Il Gruppo FSC-Italia non gode di alcun contributo pubblico diretto, avvalendosi esclusivamente delle risorse derivanti dalle quote annuali di associazione versate dai propri soci, eventuali donazioni, partecipazione a progetti e/o iniziative e – soprattutto – lavoro di volontari.

Codice di riferimento documento: FSC-STD-50-001 (V1-2) EN Cronistoria della versione corrente: Version 1-2 EN:

· Requisiti modificati (1.14, 4.5, 8.3, 10.1.2,10.1.3, 10.2, 10.2.1, 11.7, 11.8, 11.8.1)

· Chiarimenti aggiunti (B, 2.6.1, 2.7, 3.3, 3.3.1, 8.3, 10.1, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.14, 10.2.1, 11.1, 11.2, 11.5, Allegato 2 1.1) · Terminologia più appropriata adottata (1.4, 1.5, 1.7, 1.13, 1.14, 1.15, 2.3, 2.4, 2.6, 2.6.1, 3, 3.1.b, 4.2, 4.4, 5.1, 6.1, 10.11, 11.2,11.6,12.2.b, 12.2j, Allegato 3)

Scopo: Internazionale Data di approvazione: 25 Novembre 2010 Approvato da: Direttore Generale FSC, Andre de Freitas Contatto: FSC Policy and Standards Unit E-mail per commenti: [email protected]

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© 2010 Forest Stewardship Council, A.C. All rights reserved. No part of this work covered by the publisher’s copyright may be reproduced or copied in any form or by any means (graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, recording taping, or information retrieval systems) without the written permission of the publisher.

INTRODUZIONE I marchi FSC rappresentano il principale strumento di comunicazione per le organizzazioni certificate FSC, al fine di dimostrare che i propri prodotti soddisfano i requisiti degli standard FSC. Pertanto è essenziale che essi siano usati correttamente, non risultino fuorvianti per i consumatori e il pubblico in genere con riferimento alle dichiarazioni sulla certificazione e non siano associati ad aspetti qualitativi estranei a quelli coperti dalla certificazione FSC.

NOTA: i marchi FSC possono essere utilizzati sui prodotti esclusivamente da organizzazioni in possesso di un valido certificato FSC di catena di custodia (chain of custody, CoC) o di un valido certificato congiunto di gestione forestale e catena di custodia (FM/CoC).

FSC aggiornerà periodicamente i requisiti contenuti nel presente documento allo scopo di includere i necessari chiarimenti, sulla base delle informazioni e dei feedback generati dall’uso del documento stesso.

NOTA ALL’USO DELLO STANDARD Le sezioni numerate costituiscono disposizioni di carattere prescrittivo, mentre le sezioni identificate da una riga verticale costituiscono linee guida ed esempi.

NOTA ALLA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA Il presente documento è una traduzione a cura della Segreteria Generale del Gruppo FSC-Italia del documento originale FSC-STD-50-001 V 1-2 pubblicato dal Forest Stewardship Council A.C nel novembre 2010. Scopo della traduzione è favorire la lettura e la comprensione dello standard e di agevolarne la corretta interpretazione e applicazione da parte delle organizzazioni e dei singoli interessati alla certificazione secondo gli standard FSC.

La presenza nel testo di parti riportate tra parentesi quadrate e seguite dalla sigla ndr. indica brevi commenti riportati in fase di traduzione ai fini di una migliore comprensione del testo stesso.

Nell’eventualità di difformità tra la presente traduzione e la versione originale, deve comunque essere considerata come prevalente la seconda. Per chiarimenti e segnalazioni in merito allo standard è possibile contattare la Segreteria del Gruppo FSC-Italia.

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INDICE

A Scopo

B Data di entrata in vigore

C Riferimenti normativi

D Termini e definizioni

PARTE I: REQUISITI

1 Regole di base per l’uso dei marchi FSC

PARTE II: USO DELLE ETICHETTE FSC SUI PRODOTTI

2 Requisiti generali

3 Etichette FSC

· Categorie di etichette FSC

· Etichette standard

· Mini etichette

4 Requisiti per casi e usi specifici

· Uso dell’etichetta FSC su articoli di cancelleria e brochure

· Uso dell’etichetta FSC su biglietti da visita

· Logo FSC usato come marchio a caldo

· Dichiarazioni aggiuntive e spiegazioni

· Accordi per l’etichettatura tra organizzazioni

· Accordi per l’etichettatura con organizzazioni non certificate

· Etichettatura di prodotti semifiniti

PART III: USO PROMOZIONALE DEI MARCHI FSC

5 Pannello promozionale

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6 Promozione di prodotti certificati FSC

7 Promozione della condizione di organizzazione certificata FSC

8 Altri strumenti a scopo promozionale

9 Dichiarazioni relative a investimenti in operazioni forestali certificate FSC

PART IV: REQUISITI GRAFICI

10 Etichette FSC

· Colore e font

· Formato e dimensioni

· Simbolo del trademark

· Codice di licenza del marchio FSC

· Testo dell’etichetta

· Percentuale di fibra riciclata

· Posizionamento dell’etichetta

· Uso di più lingue in una stessa etichetta

· Mini etichette

11 Uso del logo a fini promozionali

· Pannello promozionale

· Loghi aggiuntivi

12 Usi irregolari dell’etichetta e del logo

Allegato 1: Registrazioni del marchio per paese e simboli del trademark correlati

Allegato 2: Regole aggiuntive per l’uso del marchio nel caso di certificazioni di gruppo, multisito e di progetto

Allegato 3: Termini e definizioni

A SCOPO

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Il presente standard é obbligatorio per tutte le organizzazioni certificate FSC autorizzate a utilizzare i marchi FSC e definisce come usare correttamente gli stessi marchi. Lo standard riguarda l’utilizzo dei marchi FSC su prodotti certificati, per la promozione di prodotti certificati FSC e per la promozione di un’organizzazione come certificata FSC. Il presente standard costituisce la base di riferimento per la valutazione e l’approvazione, da parte degli enti di certificazione accreditati FSC, di qualsiasi uso dei marchi FSC operato da organizzazioni certificate.

Il presente standard sostituisce:

⋅ FSC-STD-40-201 “On-product labeling requirements” (2004) ⋅ FSC product labeling guide (2004) ⋅ FSC-TMK-50-201 “FSC requirements for the promotional use of the FSC trademarks by FSC

Certificate Holders and non-certified commercial organizations” (2007) - tutte le parti applicabili alle organizzazioni certificate

⋅ FSC-TMK-50-003 “FSC trademark use by holders of group CoC certificates” (2004) ⋅ FSC-STD-40-003 “Standard for multi-site certification of chain of custody operations” (2007) -

sezione 4.14 ⋅ FSC-STD-40-006 “FSC chain of custody standard for project certification” (2006) - sezioni 11, 12

e 13 ⋅ FSC-POL-40-002 “Group chain of custody (CoC) certification: FSC guidelines for certification

bodies” (2004) - punti 2.7, 3.29 e 3.30.

B DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Il presente standard é in vigore dal 01 Dicembre 2010. Le organizzazioni certificate FSC possono iniziare a utilizzare questo standard a partire dal 01 Marzo 2010 e devono risultare conformi allo stesso entro il 01 Luglio 2011.

Eventuali stock già in essere di prodotti etichettati e di materiali promozionali, che siano stati approvati come corretti secondo FSC-STD-40-201 e FSC-TMK-50-201, possono continuare a essere utilizzati e distribuiti.

C RIFERIMENTI NORMATIVI

⋅ FSC-STD-40-004 “FSC standard for chain of custody certification” ⋅ FSC-STD-01-001 “FSC Principles and Criteria for forest stewardship”, criterio 8.3 (etichettatura

di tronchi da parte di organizzazioni certificate FSC FM/CoC). ⋅ FSC-STD-40-006 “FSC chain of custody standard for project certification” ⋅ FSC-STD-40-007 “FSC standard for sourcing reclaimed material for use in FSC product groups

or FSC certified projects”

D TERMINI E DEFINIZIONI

Termini e definizioni sono indicati in FSC-STD-01-002 “FSC glossary of terms”. Le definizioni-chiave relative al presente standard sono elencate nell’Allegato 3 e sono riportate in grassetto all’interno del testo quando citate per la prima volta.

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PARTE I: REQUISITI

1 REGOLE DI BASE PER L’USO DEI MARCHI FSC

1.1 Il Forest Stewardship Council A.C (FSC) é proprietario di tre marchi registrati: il logo FSC “checkmark and tree” [visto e albero, ndr], l’acronimo “FSC” e il nome “Forest Stewardship Council”.

1.2 Al fine di utilizzare i marchi FSC , l’organizzazione deve aver firmato un accordo di licenza per il marchio FSC ed essere in possesso di un valido certificato FSC.

1.3 Organizzazioni in possesso di certificati di gruppo, multisito o di progetto devono riferirsi all’Allegato 2 per requisiti aggiuntivi relativi all’uso dei marchi FSC.

1.4 Il nome Forest Stewardship Council e il logo FSC checkmark-and-tree non devono essere utilizzati in relazione alla vendita o promozione di Legno Controllato FSC. L’acronimo FSC é da utilizzarsi solamente per trasmettere ad aziende certificate FSC dichiarazioni sul Legno Controllato FSC in documenti di vendita e spedizione, in conformità con FSC-STD-40-005 V2-1, Allegato 4.

1.5 Il codice di licenza del marchio FSC assegnato da FSC deve essere incluso in tutte le richieste di autorizzazione descritte nel presente standard.

1.6 I marchi FSC non devono essere usati in maniera tale da causare confusione, errata interpretazione o perdita di credibilità per lo schema di certificazione FSC.

FSC si riserva il diritto di sospendere o revocare il permesso all’uso dei marchi FSC qualora l’organizzazione non risulti conforme ai requisiti per l’uso del marchio FSC, così come indicati nel presente standard. L’interpretazione di tali regole è ad esclusiva discrezione di FSC.

1.7 I marchi FSC non devono essere usati in maniera tale da suggerire che FSC riconosca, partecipi a o sia responsabile per le attività realizzate dall’organizzazione, al di fuori dello scopo della certificazione.

1.8 L’uso dei marchi FSC non deve suggerire che FSC é responsabile per la produzione di alcun prodotto, documento o materiale promozionale.

1.9 I prodotti destinati a essere etichettati o promossi come certificati FSC devono essere inclusi nell’elenco dei gruppi di prodotti certificati dell’organizzazione e rispettare i requisiti di eleggibilità per l’etichettatura così come indicati dagli standard FSC in materia.

1.10 Devono essere impiegate solamente le etichette FSC fornite dal generatore di etichette o altrimenti rilasciate o approvate dall’ente di certificazione o da FSC.

L’accesso al generatore di etichette è predisposto dall’ente di certificazione dell’organizzazione.

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1.11 Qualora l’organizzazione desideri includere maggiori informazioni a proposito di FSC su qualsivoglia materiale, le stesse devono essere approvate dall’ente di certificazione.

1.12 I marchi FSC non devono essere usati per promuovere aspetti di qualità del prodotto non coperti dalla certificazione FSC.

1.13 I marchi FSC non devono essere usati in nomi di prodotti, nomi di aziende o domini di siti web.

Ad esempio un prodotto non può essere denominato “Legno Golden FSC”, essendo di contro necessario utilizzare la dicitura “Legno Golden certificato FSC™” oppure “Legno Golden - certificato FSC™”.

1.14 Il nome “Forest Stewardship Council” non deve essere tradotto.

Una traduzione del nome può essere aggiunta tra parentesi ma non può sostituire le parole “Forest Stewardship Council”

1.15 L’uso di ogni marchio FSC deve essere direttamente accompagnato dai simboli ® o TM (riportati all’apice) che rappresentano lo stato di registrazione del marchio FSC nel paese nel quale materiali o prodotti certificati FSC sono distribuiti. Tale simbolo è parte intrinseca del logo e deve essere aggiunto a “FSC” o “Forest Stewardship Council” quando siano usati per la prima volta in qualsivoglia testo. Lo stato di registrazione dei marchi FSC in ciascun paese è indicato nell’Allegato 1.

1.16 L’organizzazione deve sottoporre una bozza di tutte le nuove riproduzioni dei marchi FSC all’ente di certificazione, per approvazione.

Posto che l’organizzazione stabilisca una buona registrazione dell’uso corretto del marchio, non sarà necessario ri-sottomettere etichette per lo stesso tipo di prodotto o con il medesimo posizionamento sul prodotto, o ancora per l’uso reiterato di materiale promozionale.

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PARTE II: USO DELLE ETICHETTE FSC SUI PRODOTTI

2 REQUISITI GENERALI

2.1 Al fine di realizzare una dichiarazione sul prodotto, l’organizzazione deve selezionare la corretta etichetta FSC, sulla base della dichiarazione FSC con la quale il prodotto è stato fornito o per la quale è qualificato.

2.2 L’etichetta deve specificare il tipo di prodotto certificato qualora il prodotto finale o il suo contenuto o imballaggio includano materiale non certificato FSC diverso dalle componenti minori. Il tipo di prodotto deve sempre essere specificato su prodotti di stampa certificati FSC.

Ad esempio “Legno da foreste correttamente gestite” nel caso di un prodotto in legno certificato FSC in un imballaggio non certificato FSC (etichetta 100%) oppure “Packaging da fonti gestite in maniera responsabile” nel caso di un prodotto non certificato FSC in un imballaggio certificato FSC (etichetta Misto) oppure “Carta da materiale riciclato” nel caso di una pubblicazione stampata (etichetta Riciclato).

2.3 L’etichetta FSC deve essere chiaramente visibile sul prodotto, l’imballaggio dello stesso o su entrambi.

Nei casi in cui per un determinato tipo di prodotto il normale posizionamento dell’etichetta non sia sul lato rivolto verso il consumatore (ad esempio su un pannello laterale o all’interno di un libro) una copia del logo può essere utilizzata in una posizione maggiormente visibile.

2.4 L’etichetta non deve essere usata per fare dichiarazioni parziali relative a un prodotto. Laddove parti permanenti del prodotto (diverse dall’imballaggio o da materiali di tipo non-forestale) non siano certificate FSC, l’etichetta FSC non deve essere usata.

2.5 Il ciclo di Moebius non deve essere usato senza un’indicazione della percentuale. Tale indicazione deve riflettere il contenuto di materiale riciclato post- e pre-consumo che può essere dimostrato attraverso procedure interne o informazioni del fornitore basate sui processi di catena di custodia dello stesso.

2.6 Qualora i marchi FSC siano utilizzati come etichetta sul prodotto, marchi relativi ad altri schemi di certificazione forestale non devono essere utilizzati sullo stesso prodotto.

Qualora dei prodotti siano realizzati per essere venduti a venditori al dettaglio che desiderino utilizzare i marchi FSC per promuoverli, essi devono recare l’etichetta FSC sul prodotto o sull’imballaggio che sarà visibile al consumatore.

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NOTA: Si veda la Sezione IV: Regole Grafiche per maggiori informazioni su colore, dimensioni, posizionamento ecc.

3 ETICHETTE FSC

Esistono tre categorie di etichette FSC che descrivono il contenuto di materiale FSC. L’etichetta corretta dovrebbe essere scelta sulla base della dichiarazione con la quale il prodotto o materiale è stato fornito. Ciascuna categoria ha due opzioni di design che possono essere scelte in funzione dello spazio disponibile per l’etichettatura.

Categorie di etichette FSC

3.1 Le etichette FSC sono:

a. etichetta 100% per prodotti che contengono 100% di materiale da foreste certificate FSC. Il testo dell’etichetta é “[Tipo di prodotto] da foreste correttamente gestite”;

b. etichetta Misto per prodotti contenenti una combinazione di materiale da foreste certificate FSC, da Legno Controllato FSC e da materiale riciclato eleggibile. Il testo dell’etichetta é “[Tipo di prodotto] da fonti gestite in maniera responsabile”;

c. etichetta Riciclato per prodotti contenenti solo fibre riciclate [cioè legno riciclato in genere, ndr]. Il testo dell’etichetta è “[Tipo di prodotto] prodotto da materiale riciclato”.

Etichette standard

3.2 Gli elementi richiesti per un’etichetta standard sono:

3.2.1 L’uso del ciclo di Moebius per le etichette Misto e Riciclato é opzionale. Si veda il punto 2.5.

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Mini etichette

3.3 La mini etichetta può essere utilizzata qualora nell’area in cui l’etichetta deve essere posizionata non via sia sufficiente spazio libero e non stampato per l’inserimento dell’etichetta standard. Ad esempio, l’area destinata alla scrittura o alla stampa in carta da lettere intestata o in cartoline non è considerata come spazio libero e non stampato. L’approvazione per l’uso della mini etichetta é a discrezione dell’ente di certificazione.

3.3.1 La mini etichetta può sempre essere usate in questi casi:

a) il formato della carta è A5 o inferiore; b) il volume dell’imballaggio e pari o inferiore a 500 ml.

3.4 Gli elementi richiesti per una mini etichetta sono:

Qualora, per ragioni di spazio o tipologia di prodotto, nessuna delle opzioni indicate possa essere utilizzata, una soluzione diversa può essere sottoposta alla FSC Trademark Unit per mezzo dell’ente di certificazione.

4 REQUISITI PER CASI E USI SPECIFICI

Uso dell’etichetta FSC su articoli di cancelleria e brochure

4.1 Articoli di cancelleria [stationery, ndr.] e brochure stampati su carta certificata FSC non devono essere etichettati in maniera tale o con l’etichetta in posizione tale da suggerire che qualsiasi organizzazione rappresentata sulla pubblicazione, o i suoi prodotti, siano riconosciuti da FSC. Ad esempio l’etichetta non deve essere collocata sulla prima di copertina di una brochure o nell’intestazione della carta intestata o di altro template di documento o vicino a immagini di prodotti forestali che non siano certificati FSC.

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Uso dell’etichetta FSC su biglietti da visita

4.2 Quando un biglietto da visita sia stampato su carta FSC, la mini etichetta deve essere impiegata nelle dimensioni minime consentite. L’uso dell’etichetta non deve suggerire che l’organizzazione è affiliata a FSC.

Logo FSC usato come marchio a caldo

4.3 Il logo FSC con il codice di licenza può essere applicato direttamente al prodotto come marchio impresso a caldo o come stampo. Qualora esso non includa tutti gli elementi richiesti per l’etichetta deve essere utilizzata anche un’etichetta standard, riprodotta direttamente sull’imballaggio o diversamente applicata sottoforma di adesivo o cartellino [hang-tag, ndr.].

Dichiarazioni aggiuntive e spiegazioni

4.4 Dichiarazioni relative a qualità al di fuori del controllo di FSC (quali ad esempio altre caratteristiche ambientali del prodotto) devono essere chiaramente separate dal testo relativo a FSC.

Informazioni aggiuntive su FSC possono accompagnare l’etichetta FSC con l’approvazione preventiva dell’ente di certificazione. Nel riferirsi a FSC o a prodotti certificati FSC il termine da preferire è “responsabile”, ad esempio [si dovrà usare l’espressione, ndr.] “gestione forestale responsabile” anziché “gestione forestale sostenibile”.

Qualora il testo sia fornito dal cliente dell’organizzazione e tale cliente non sia certificato FSC, l’organizzazione dovrà richiedere al cliente stesso di contattare FSC per l’approvazione.

Accordi per l’etichettatura tra organizzazioni

4.5 Qualora due organizzazioni (entrambe certificate FSC) stipulino un accordo in base al quale l’organizzazione fornitrice etichetta i prodotti utilizzando il codice di licenza del marchio FSC del cliente, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a. entrambe le parti devono informare per iscritto i rispettivi enti di certificazione in merito all’accordo. Tale informazione agli enti di certificazione deve includere l’indicazione di quale sia l’ente di certificazione responsabile dell’approvazione delle etichette sul prodotto;

b. l’ente di certificazione selezionato é responsabile del controllo in merito al fatto che il codice del cliente sia utilizzato esclusivamente su prodotti che siano forniti al cliente stesso;

c. l’organizzazione fornitrice deve conservare i dati relativi all’uso delle etichette del cliente separatamente o comunque in maniera tale che essi siano facilmente accessibili per le verifiche dell’ente di certificazione.

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Le organizzazioni non devono essere necessariamente in relazione diretta fornitore-cliente, tuttavia qualsiasi altra organizzazione che intervenga nel processo di fornitura deve essere in possesso di un certificato FSC di catena di custodia.

Accordi per l’etichettatura con organizzazioni non certificate

4.6 Un rivenditore al dettaglio o un’organizzazione titolare di un marchio che non siano in possesso di un certificato FSC possono richiedere all’organizzazione fornitrice di etichettare prodotti con l’etichetta FSC utilizzando il marchio e il design del cliente. Devono essere seguite tutte le indicazioni fornite dagli standard in materia di etichettatura, evitando confusione di marchi e informazioni, inoltre è necessaria l’approvazione dell’etichetta.

Etichettatura di prodotti semifiniti

Qualora un’organizzazione desideri etichettare prodotti semi-finiti suscettibili di ulteriore trasformazione, l’etichetta FSC dovrebbe essere applicata esclusivamente sull’imballaggio che sarà rimosso prima dell’ulteriore trasformazione (ad esempio sull’imballaggio che avvolge pacchi di legname o carta) piuttosto che direttamente sul prodotto.

PARTE III: USO PROMOZIONALE DEI MARCHI FSC

Le organizzazioni possono usare i marchi FSC per promuovere i propri prodotti certificati FSC e la propria condizione di organizzazioni certificate FSC su brochure, siti web, punti-vendita di prodotti e altri materiali promozionali.

5 PANNELLO PROMOZIONALE

5.1 I seguenti elementi devono essere utilizzati sul pannello promozionale:

a. logo FSC;

b. codice di licenza del marchio FSC;

c. dichiarazione promozionale “Il marchio della gestione forestale responsabile”, “Gestione forestale responsabile” o altra dichiarazione fornita o approvata da FSC;

d. indirizzo del sito web del FSC.

Grafica e testo standard per il pannello promozionale sono disponibili presso il generatore di etichette. Layout alternativi possono essere approvati d’accordo con l’ente di certificazione. La dichiarazione promozionale e l’indirizzo del sito web possono essere omessi per ragioni di spazio. Testi differenti e informazioni aggiuntive richiedono

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l’approvazione del FSC per tramite dell’ente di certificazione. Si veda anche il precedente punto 4.4.

6 PROMOZIONE DI PRODOTTI CERTIFICATI FSC

6.1 Cataloghi, brochure, siti web per la vendita online devono includere il pannello promozionale o i suoi elementi in una posizione prominente. Qualora i prodotti non compaiano tutti sulla stessa pagina, un link o un testo del tipo “Cerca i prodotti certificati FSC” deve essere incluso vicino al pannello. I prodotti certificati FSC devono essere identificati mediante l’uso del logo o con la dicitura “Certificato FSC” inclusa nella descrizione del prodotto.

6.2 I prodotti certificati FSC non devono essere promossi con il solo logo dell’ente di certificazione.

7. PROMOZIONE DELLA CONDIZIONE DI ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA FSC

I requisiti riportati in questa sezione si riferiscono esclusivamente a materiali [promozionali, ndr.] nei quali i prodotti certificati FSC non sono menzionati.

7.1 Organizzazioni che non abbiano prodotto, etichettato o venduto alcun prodotto certificato FSC dall’ultima verifica di sorveglianza annuale dell’ente di certificazione non devono utilizzare i marchi FSC per la propria promozione.

7.2 I marchi FSC non devono essere utilizzati assieme a marchi di altri schemi di certificazione forestale in maniera tale da suggerire equivalenza o da risultare penalizzante per i marchi FSC in termini di dimensioni o posizionamento.

7.3 I marchi FSC non devono essere impiegati nell’intestazione di template di documenti quali carta intestata, documenti di vendita ed e-mail.

7.4 I marchi FSC non devono essere utilizzati su biglietti da visita per promuovere la certificazione dell’organizzazione.

7.5 Qualora i marchi FSC siano utilizzati su template relativi a fatture, note di spedizione e documenti simili che potrebbero essere impiegati per prodotti certificati FSC e prodotti non certificati FSC, la seguente dichiarazione deve essere inclusa: “Solamente i prodotti che su questo documento sono identificati come tali sono certificati FSC”.

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8. ALTRI STRUMENTI A SCOPO PROMOZIONALE

8.1 I marchi FSC possono essere utilizzati su tazze, penne, T-shirt, cappellini, striscioni, veicoli

aziendali, ecc. In questi casi é sufficiente siano riportati il logo FSC e il codice di licenza del marchio FSC.

8.2 Qualora i materiali promozionali siano interamente o in parte realizzati in legno (ad esempio matite o chiavette USB), al fine di riportare il marchio FSC per scopi promozionali essi devono risultare conformi a tutti i requisiti applicabili per l’etichettatura, così come specificati in FSC-STD-40-004.

8.3 Qualora FSC i marchi FSC siano utilizzati a scopo promozionale in occasione di fiere, l’organizzazione deve:

a) indicare chiaramente quali prodotti siano certificati FSC e tali prodotti devono essere etichettati con un’etichetta [FSC, ndr.] sul prodotto

oppure

b) riportare in maniera visibile un avviso del tipo “Richiedeteci prodotti certificati FSC” o “Possiamo fornire prodotti certificati FSC su richiesta” qualora non vi siano prodotti certificati FSC in esposizione. L’uso di testo per descrivere la certificazione FSC dell’organizzazione non richiede alcun avviso.

9. DICHIARAZIONI RELATIVE A INVESTIMENTI IN OPERAZI ONI FORESTALI CERTIFICATE FSC

9.1 Le organizzazioni devono assumersi piena responsabilità per l’uso dei marchi FSC ad opera di società di investimento e altri soggetti che rilascino dichiarazioni di natura finanziaria sulla base delle loro attività forestali certificate FSC.

9.2 Ciascuna di tali dichiarazioni deve essere accompagnata dal messaggio: “FSC non é responsabile in merito a e non riconosce alcuna dichiarazione di carattere finanziario sui ricavi degli investimenti”.

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PARTE IV: REQUISITI GRAFICI

10 ETICHETTE FSC

FSC 100% FSC Misto FSC Riciclato

Colore e font

10.1 Il colore standard da preferirisi è verde positivo. Verde negativo e nero e bianco (positivo o negativo) possono essere utilizzati come alternative. Il colore verde standard dell’etichetta non deve essere alterato.

10.1.1 Il colore verde per la riproduzione [delle etichette, ndr.] deve essere:

10.1.2 Qualora prodotti stampati non utilizzino i colori standard [previsti da FSC, ndr.], l’etichetta FSC può essere riprodotta utilizzando il colore più scuro disponibile su uno sfondo a colore solido non decorato, purché il contrasto consenta la leggibilità [dell’etichetta, ndr.]. L’etichetta può essere prodotta nelle versioni in positivo o in negativo. L’approvazione del colore é a discrezione dell’ente di certificazione.

Ad esempio: se un prodotto stampato utilizza solamente il giallo e il blue scuro (e non utilizza il nero, il bianco o il verde FSC) l’etichetta FSC può essere riprodotta in blue scuro in positivo (testo giallo, sfondo dell’etichetta blue) o in blue scuro in negativo (testo blue, sfondo dell’etichetta giallo)

10.1.3 Qualora in un prodotto stampato che utilizzi colori standard o colori limitati non siano disponibili aree bianche non stampate, può essere utilizzata un’etichetta trasparente che

Pantone 626C CMYK

100% ciano / 60% magenta 100% giallo / 20% nero

RGB 50 rosso/ 80 verde / 60 blue

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consenta di riprodurre gli elementi dell’etichetta in nero o bianco su di un colore di sfondo che permetta un sufficiente contrasto.

Ad esempio: se lo sfondo di un prodotto stampato è rosso e risulta tecnicamente difficile riservare un’area bianca, l’etichetta può essere riprodotta in nero o bianco sullo sfondo rosso, assicurando sufficiente contrasto.

Se in circostanze eccezionali nessuna delle opzioni di colore presentate sopra dovesse risultare possibile può essere presentata a FSC, per tramite dell’ente di certificazione, una proposta individuale.

10.2 L’uso di un bordo attorno all’etichetta è preferibile. Qualora il bordo non sia utilizzato e il colore circostante l’etichetta sia diverso dallo sfondo dell’etichetta stessa, tale sfondo deve sempre presentare angoli arrotondati come per l’etichetta munita di bordo.

10.2.1 Qualora non sia utilizzato il bordo, gli elementi dell’etichetta non devono essere alterati.

10.3 Il font utilizzato per le etichette è Arial Unicode MS:

verde (positivo)

verde (negativo)

nero & bianco (positivo)

nero & bianco (negativo)

Formato e dimensioni

10.4 Le etichette FSC possono essere utilizzate nelle versioni portrait [ritratto, ndr.] o landscape [paesaggio, ndr.].

10.5 La dimensione minima per l’etichetta in versione portrait è 17 mm in larghezza.

10.6 La dimensione minima per l’etichetta in versione landscape è 12 mm in altezza.

10.7 Qualora l’aggiunta del tipo di prodotto o la traduzione richiedano maggiore spazio, l’etichetta in versione portrait cresce solamente in altezza e l’etichetta in versione landscape solamente in larghezza.

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Simbolo del trademark

10.8 Il simbolo del trademark da collocare in corrispondenza del logo e dell’acronimo FSC che precedono il codice di licenza sull’etichetta deve essere scelto secondo quanto riportato nell’Allegato 1.

Codice di licenza del marchio FSC

10.9 Il codice di licenza del marchio FSC è aggiunto automaticamente quando si accede al generatore di etichette tramite log-on e password.

Testo dell’etichetta

10.10 Il testo dell’etichetta può essere editato per selezionare il tipo di prodotto appropriato.

10.11 Un elenco di termini per il tipo di prodotto è fornito dal generatore di etichette, ad esempio “legno”, “carta” e “imballaggio”. Tali termini sono da intendersi come categorie ampie. Non devono essere impiegati nomi specifici di prodotto. L’elenco non è esaustivo e altri termini sono possibili, ad esempio con riferimento a nuovi prodotti forestali non legnosi. L’organizzazione deve contattare l’ente di certificazione con una richiesta di aggiunta di un nuovo termine.

Percentuale di fibra riciclata

10.12 La percentuale relativa al contenuto riciclato riportata sotto al ciclo di Moebius può essere indicata come segue:

a) per l’etichetta FSC Misto, il valore percentuale [effettivo, ndr.] può essere aggiunto per ciascun ciclo di Moebius;

b) per l’etichetta FSC Riciclato, il valore percentuale è sempre 100%.

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Posizionamento dell’etichetta

10.13 Attorno all’etichetta deve esserci sufficiente spazio vuoto da garantire che l’etichetta stessa sia chiaramente visibile. Lo spazio minimo è calcolato sulla base dell’altezza delle lettere componenti l’acronimo FSC del logo.

10.14 L’etichetta FSC deve essere posizionata su uno sfondo non decorato. Sfondi costituiti da fotografie o decorati che non siano di disturbo o non compromettano l’aspetto dell’etichetta FSC possono essere approvati dall’ente di certificazione.

Uso di più lingue in una stessa etichetta

10.15 Con il generatore di etichette è possibile aggiungere fino a 4 lingue diverse nel testo dell’etichetta.

Mini etichette

10.16 Qualora vi siano limitazioni di spazio è possibile utilizzare la mini etichetta (si veda il precedente punto 3.3). Il colore, il formato e il posizionamento devono seguire le regole dell’etichetta standard. Il simbolo del trademark deve essere scelto secondo quanto riportato nell’Allegato 1.

10.17 Il bordo delle mini etichette deve essere definito come per le etichette standard. Per adesivi, marchi a caldo e prodotti molto piccoli la mini etichetta può essere riprodotta senza bordo.

10.18 La dimensione minima per la mini etichetta in versione portrait è 11 mm in larghezza.

10.19 La dimensione minima per la mini etichetta in versione landscape è 8 mm in altezza.

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11 Uso del logo a fini promozionali

Pannello promozionale

11.1 Qualora sia utilizzato il pannello promozionale, il colore e il formato seguono le regole definite per l’etichetta FSC. Il pannello promozionale può comparire senza bordo.

11.2 La dimensione minima del pannello promozionale è calcolata sulla base dell’altezza del logo ([elemento grafico, ndr.] tick-tree e iniziali) che non può essere inferiore a 10 mm. La dichiarazione promozionale può essere articolata in una, due o tre righe, secondo le esigenze.

11.3 Il font per il testo del pannello promozionale è Arial Unicode MS o comunque il font fornito dal generatore di etichette. Qualora siano utilizzati solamente gli elementi promozionali minimi (cioè il logo e il codice di licenza) il font per il codice di licenza può essere adeguato al font del testo del materiale promozionale.

11.4 Il simbolo del trademark per il logo e le iniziali FSC che precedono il codice di licenza sul pannello promozionale deve essere scelto secondo quanto riportato nell’Allegato 1.

11.5 Qualora gli elementi promozionali siano utilizzati senza il pannello con lo sfondo colorato, non devono essere posizionati su uno sfondo fotografico o fortemente decorato che interferisca o si mescoli con tali elementi, o ancora possa risultare fuorviante in merito a che cosa sia certificato.

Loghi aggiuntivi

11.6 Il logo FSC (“checkmark and tree” e l’acronimo) può essere usato da solo sul prodotto o su materiale promozionale in aggiunta [rispettivamente, ndr.] all’etichetta FSC o al pannello promozionale. Qualora altri elementi opzionali siano inclusi (ad esempio il codice di licenza o il titolo dell’etichetta) il font deve seguire quello del testo circostante.

11.7 Il colore dei loghi aggiuntivi deve seguire le stesse regole cromatiche definite per l’etichetta.

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11.8 La dimensione minima del logo aggiuntivo, calcolata in termini di altezza del logo stesso, è pari a 10 mm.

11.8.1 I loghi aggiuntivi possono essere utilizzati con una dimensione minima di 7 mm nei seguenti casi:

a) il formato della carta è A5 o inferiore; b) il volume dell’imballaggio e pari o inferiore a 500 ml; c) logo utilizzato per identificare prodotti certificati FSC (ad esempio in cataloghi, brochure o siti web).

11.9 Qualora il logo sia utilizzato senza il pannello con lo sfondo colorato, non deve essere posizionato su uno sfondo fotografico o fortemente decorato che interferisca o si mescoli con tali elementi, o ancora possa risultare fuorviante in merito a che cosa sia certificato.

12 Usi irregolari dell’etichetta e del logo

12.1 Queste regole si applicano a tutte le etichette, a tutti i pannelli promozionali e al logo FSC quando utilizzati a scopi promozionali all’interno dei layout propri dell’organizzazione.

12.2 Non è consentito:

a. modificare le proporzioni del logo o dell’etichetta;

b. modificare i contenuti dell’etichetta o aggiungere contenuti, ad eccezione di editare l’ammontare del contenuto riciclato, la descrizione del prodotto e il codice di licenza del marchio FSC;

c. far sì che il logo o l’etichetta sembrino essere parte integrante di altre informazioni quali ad esempio dichiarazioni ambientali non rilevanti ai fini della certificazione FSC;

d. posizionare il logo o l’etichetta all’interno di un altro bordo o sfondo sagomato;

e. usare più di due colori per l’etichetta o il pannello promozionale;

f. modificare la forma del bordo o lo sfondo;

g. ruotare il logo o l’etichetta;

h. violare lo spazio libero attorno al logo o all’etichetta (misurato attraverso l’altezza delle lettere dell’acronimo FSC che è parte integrante del logo);

i. combinare il logo o l’etichetta con il marchio proprio dell’utilizzatore in maniera tale da suggerire associazione o da sovrapporsi all’etichetta FSC;

j. posizionare il logo o l’etichetta su sfondi decorati.

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Esempi di usi irregolari:

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ALLEGATO 1: REGISTRAZIONI DEL MARCHIO PER PAESE E SIMBOLI DEL TRADEMARK CORRELATI

L’uso di qualsiasi marchio FSC deve essere direttamente accompagnato dai simboli ® o TM (riportati all’apice) che rappresentano lo stato di registrazione del marchio FSC nel paese nel quale materiali o prodotti certificati FSC intendano essere distribuiti.

Paese

FSC Forest Stewardship Council

Argentina ® ® ® Bolivia ® ® ® Brasile ® ® ® Canada ® ® ® Unione Europea (UE)* ® ® ® Messico ® ® ® Svizzera ® ® ® USA1 ® ® TM

Altri Paesi2 TM TM TM

* Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro3, Danimarca4, Estonia, Finlandia5, Francia6, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi57, Polonia, Portogallo8, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna9, Svezia e Ungheria.

1 La protezione del marchio negli USA si estende a Hawaii, Portorico, Samoa Americane, Isole Vergini Americane, Guam, Stati Federati di Micronesia e Isole Midway. Devono essere utilizzati i simboli così come definiti per gli USA. 2 Si prega di tenere presente che la presente tabella è suscettibile di ulteriori sviluppi e sarà aggiornata periodicamente. 3 Si prega di utilizzare ® per ogni impiego del marchio nella parte di territorio appartenente alla Repubblica di Cipro soggetta a piena tutela UE del marchio. Si prega di utilizzare il simbolo TM nella parte settentrionale del territorio posta sotto la sovranità della Repubblica Turca di Cipro del Nord e non costituente parte dell’UE. 4 Groenlandia e Isole Fær Øer non godono della tutela UE del marchio. Deve essere utilizzato il simbolo TM. 5 Le Isole Åland sono incluse nel sistema UE di tutela del marchio. Deve essere utilizzato il simbolo ®. 6 Il simbolo ® deve essere utilizzato nei Dipartimenti francesi di Oltremare (Département et Région d'Outre-Mer - DROM) di Guadalupe, Martinica, Reunion e Guyana. I Territori francesi d’Oltremare (Territoire d'Outre-Mer - TOM) Polinesia Francese, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon, Wallis e Futuna non godono della tutela UE del marchio. Deve essere utilizzato il simbolo TM. 7 Il simbolo TM deve essere utilizzato nei seguenti stati, Curacao, Saint Martin, Bonaire e St. Eustatius, che non godono della tutela UE del marchio. 8 Il simbolo ® deve essere utilizzato nelle Isole Azzorre e a Madeira, che ricadendo sotto la sovranità portoghese, godono della tutela UE del marchio. 9 Il simbolo ® deve essere impiegato nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla che godono della tutela UE del marchio.

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ALLEGATO 2: REGOLE AGGIUNTIVE PER L’USO DEL MARCHIO NEL CASO DI CERTIFICAZIONI DI GRUPPO, MULTISITO E DI PROGETTO

1. Requisiti speciali per:

a. detentori di certificati FSC di gruppo per la bu ona gestione forestale (per gestori del gruppo)

b. detentori di certificati FSC di gruppo per la ca tena di custodia (per gestori del gruppo) c. detentori di certificati FSC multisito per la ca tena di custodia (per uffici centrali

designati)

1.1 Il gruppo (o gestore, o ufficio centrale) deve assicurare che tutti gli utilizzi dei marchi FSC da parte del gruppo o dei suoi singoli membri siano preventivamente approvati dall’ente di certificazione. I membri del gruppo devono sottoporre tutte le approvazioni per tramite del gruppo o ufficio centrale e conservare registrazioni delle approvazioni stesse.

1.2 Il gruppo non deve produrre per i propri membri alcun documento simile a un certificato FSC. Qualora siano rilasciati documenti individuali di partecipazione al gruppo, devono essere incluse le seguenti dichiarazioni:

a. “Gestione del programma di certificazione FSC di [nome del gruppo]”

b. “Certificato di Gruppo rilasciato da [nome dell’ente di certificazione]”

1.3 Qualora il gruppo gestisca anche gruppi certificati secondo altri schemi, nessun marchio o nome di altri schemi di certificazione forestale deve comparire su documenti rilasciati dal gruppo in relazione alla certificazione FSC.

1.4 I sotto-codici dei membri non devono essere aggiunti al codice di licenza.

2. Requisiti speciali per la certificazione FSC di progetto (organizzazioni richiedenti o detentrici di certificato)

2.1 Il gestore del progetto ha la responsabilità di sottoporre preventivamente all’ente di certificazione tutti gli utilizzi del marchio FSC relativi al progetto.

2.2 L’utilizzo promozionale dei marchi FSC deve riferirisi esclusivamente al progetto e non a tutte le parti coinvolte nel progetto stesso.

2.3 L’utilizzo dei marchi FSC sui template della cancelleria non è consentito a nessuna delle parti coinvolte nel progetto.

2.4 Una volta che il progetto sia registrato con un ente di certificazione come progetto richiedente certificazione, una delle seguenti dichiarazioni deve essere inclusa sulla cartellonistica e sul materiale stampato: “Legno certificato FSC acquistato per [progetto]” oppure “Ci forniamo di prodotti forestali da fonti gestite in maniera responsabile”.

2.5 L’anno di rilascio del certificato deve essere sempre incluso nei materiali [promozionali, ndr.].

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2.6 Una volta che il progetto sia completato e il certificato sia stato rilasciato, l’etichetta FSC appropriata può essere utilizzata, se lo si desidera, in cartelli/targhe, oppure, in alternativa, può essere utilizzato il pannello promozionale su cartellonistica, striscioni o altro materiale. Il tipo di prodotto deve essere sempre specificato, sia nel caso di certificazione completa di progetti (ad esempio, casa) sia nel caso di certificazione parziale di progetti (ad esempio pavimenti, prodotti di carpenteria).

2.7 Nel caso di certificazione completa di progetto, una volta che il certificato sia stato rilasciato, il progetto può essere descritto a fini promozionali come un progetto certificato FSC.

Ad esempio “Casa certificata FSC”.

2.8 Nel caso di certificazione parziale di progetto, una volta che il certificato sia stato rilasciato, gli elementi certificati FSC devono essere nominati in occasione di ogni uso dei marchi FSC.

Ad esempio “I prodotti di carpenteria/falegnameria in questi uffici sono certificati FSC”.

2.9 Qualora il proprietario finale del progetto non fosse stato incluso nella certificazione, il gestore del progetto deve fornire un documento formale firmato e datato, verificato dall’ente di certificazione, che fornisca il codice di licenza, l’anno di rilascio e lo scopo del certificato, al fine di consentire al proprietario di richiedere al FSC l’autorizzazione per l’uso dei marchi per future attività promozionali.

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ALLEGATO 3: TERMINI E DEFINIZIONI

Certificato

Documento rilasciato secondo le regole di un sistema di certificazione, attestante che con ragionevole certezza un determinato prodotto, processo o servizio risulta conforme a un determinato standard o altro documento normativo [ISO/IEC Guide 2:1991 paragrafo 14.8 e ISO/CASCO 193 paragrafo 4.5].

Ente di certificazione

Organismo autorizzato da FSC AC a condurre verifiche di certificazione di organizzazioni richiedenti, secondo lo schema di certificazione FSC, così come la sorveglianza di organizzazioni di gestione forestale e organizzazioni operanti nel campo dei prodotti forestali, secondo i requisiti di certificazione.

Catena di custodia (CoC)

Canale attraverso il quale i prodotti sono distribuiti, a partire dalla loro origine in foresta, sino all’utilizzo finale.

Prodotto certificato FSC

Materiale certificato FSC che può portare un’etichetta FSC ed essere promosso con marchi FSC.

Legno controllato FSC

Legno o fibra di legno vergini che sono stati verificati [al fine di assicurare che] abbiano una bassa probabilità di includere legno proveniente da una o più delle seguenti categorie:

a) legno tagliato illegalmente;

b) legno tagliato in violazione di diritti tradizionali e civili;

c) legno tagliato in foreste nelle quali alti valori di conservazione siano minacciati dalle attività di gestione;

d) legno tagliato in foreste convertite da foreste naturali o semi-naturali in piantagioni o altre forme d’uso del suolo di tipo non forestale;

e) legno da foreste nelle quali siano piantati alberi geneticamente modificati.

Etichetta FSC

Elemento grafico che consiste nel logo FSC e, in aggiunta, negli altri elementi richiesti per gli utilizzi sul prodotto dei marchi FSC. Le etichette possono essere riprodotte sull’imballaggio o

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applicate direttamente al prodotto, sotto forma, ad esempio, di targhette, adesivi, marchi a caldo, imballaggi per la vendita, imballaggi protettivi, incelofanature. Ulteriori utilizzi del marchio FSC a scopo promozionale non sono coperti da questa definizione.

Accordo di licenza per il marchio FSC

Documento legale sottoscritto dall’organizzazione e che autorizza all’uso dei marchi FSC (cioè del “Materiale Oggetto della Licenza”).

Codice di licenza del marchio FSC

Codice di identificazione rilasciato alle organizzazioni che abbiano sottoscritto un Accordo di licenza per il marchio FSC. Per le organizzazioni titolari di certificazione é nella forma FSC-C######. E’ utilizzato per identificare l’organizzazione nel database delle organizzazioni detentrici di licenza d’uso del logo e deve accompagnare qualsiasi utilizzo dei marchi FSC.

Marchi FSC

FSC é titolare di tre marchi registrati: a) il logo FSC “checkmark and tree” [visto e albero, ndr], b) l’acronimo “FSC” e c) il nome “Forest Stewardship Council”.

Certificazione di gruppo della Catena di custodia

Certificazione FSC per piccole imprese. Un gruppo é gestito da un soggetto gestore del gruppo (singola persona fisica o organizzazione) che è responsabile per l’uso del marchio da parte dei membri del gruppo stesso.

Gruppo [soggetto gestore del, ndr.]

Entità che presenta la domanda di certificazione di gruppo e detiene il certificato di gruppo emesso. Il soggetto gestore del gruppo può essere una singola persona fisica, un consorzio, un associazione o altra simile entità legale.

Certificazione di gruppo della gestione forestale

Certificazione FSC per gruppi di imprese forestali.

Generatore di etichette

Servizio online per fornire le etichette FSC e altre forme di utilizzo del logo alle organizzazioni autorizzate a utilizzare i marchi FSC.

Organizzazione multi-sito

Organizzazione che dispone di un ben identificato ufficio centrale e di una rete di almeno due siti [operativi, ndr.]. I prodotti provenienti da tali siti o da gruppi di siti opportunamente identificati

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ricadenti nello scopo di un certificato multi-sito devono essere sostanzialmente dello stesso tipo e devono essere prodotti o manufatti secondo le medesime modalità e procedure.

Prodotti forestali non legnosi

Tutti i prodotti forestali diversi dal legno, ivi compresi altri materiali prodotti dagli alberi, quali resine e foglie, così come ogni altro prodotto animale o vegetale.

Organizzazione

Entità legale registrata che abbia sottoscritto un Accordo di Licenza FSC e detenga un valido certificato FSC di Catena di custodia (CoC) o congiunto gestione forestale e catena di custodia (FM/CoC), ivi compresi i soggetti gestori di gruppi, membri di certificazioni multi-sito o di gruppo, per la Gestione Forestale o per la Catena di custodia, e utilizzatori di certificazioni di progetto.

Materiale riciclato post-consumo

Materiale recuperato da un prodotto e che é stato utilizzato per il suo scopo normale da singole persone fisiche, comunità o da organizzazioni commerciali, industriali o istituzionali in qualità di utilizzatori finali del prodotto.

Materiale riciclato pre-consumo

Materiale recuperato da un processo di lavorazione secondaria o da un’ulteriore trasformazione, nei quali il materiale non sia stato prodotto intenzionalmente, sia inadatto all’utilizzo finale e non idoneo al riutilizzo in situ nell’ambito del medesimo processo produttivo che lo ha generato.

Elenco dei gruppi di prodotti certificati

Elenco, stilato da un’organizzazione, di prodotti o gruppi di prodotti che condividono caratteristiche di base degli input e degli output e pertanto possono essere associati ai fini del controllo della Catena di custodia FSC, del calcolo delle percentuali e dell’etichettatura conformemente alle categorie di etichette FSC.

Pannello promozionale

Logo FSC e dichiarazione promozionale, editabile al fine di includere il codice di licenza dell’utilizzatore, organizzati secondo un lay-out definito e con un bordo, disponibili presso il generatore di etichette.

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GRUPPO FSC-ITALIA c/o Dip. TeSAF Università di Padova Viale dell’Università, 16 AGRIPOLIS 35020 Legnaro (PD) T +39 049 827 2773 • F +39 049 827 2772 [email protected] • www.fsc-italia.it

® 1996 Forest Stewardship Council A.C. ● FSC-SECR-0051 ● Il marchio della gestione forestale responsabile