Stagione Sportiva 2020/2021 Comunicato Ufficiale N° 2 del ......29 / 2 numeri utili – comitato...
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Stagione Sportiva 2020/2021
Comunicato Ufficiale N° 2 del 09/07/2020
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 30
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 30
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. 30
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D. 31
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 31
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO 31
3.2 SEGRETERIA 31
3.2.1 SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2020-2021 31
3.2.2 COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 31
3.2.3 PROROGA OMOLOGAZIONI CAMPI SPORTIVI 32
3.2.4 CAMBI DI ATTIVITÀ E AFFILIAZIONI 32
3.2.5 ART.32 SVINCOLO PER DECADENZA DI TESSERAMENTO 34
3.2.6 RIATTIVAZIONE MATRICOLA 35
3.2.7 NUMERI UTILI – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 35
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NUMERI UTILI – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 35
3.3 CAMPIONATO FEMMINILE 39
3.3.1 COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 39
3.4 CAMPIONATO CALCIO A CINQUE 39
3.5 CAMPIONATO PARALIMPICO 1°LIVELLO, 2°LIVELLO, 3°LIVELLO 39
3.5.1 PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE 39
4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L. 40
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D. 40
4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.) 40
4.2.1 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE 40
5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 40
6. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 40
7. RETTIFICHE 45
8. LEGENDA 45
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA 45
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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna comunicazione
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.
Con il presente comunicato si pubblicano di seguito:
Comunicato Ufficiale n°10 LND riguardante “Grazia per il residuo della sanzione dell’inibizione
irrogata dagli Organi di Giustizia Sportiva”.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-
2021/6407-comunicato-ufficiale-n-10-cu-n-4-a-figc-istanza-di-grazia/file
Comunicato Ufficiale n°11 LND riguardante “Tesseramento dei calciatori “giovani” di cui all’art.31
delle N.O.I.F.”.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-
2021/6409-comunicato-ufficiale-n-11-cu-n-6-a-figc-tesseramento-giovani-art-31-noif/file
Comunicato Ufficiale n°12 LND riguardante “Modifica ai punti 5 e 13 del Comunicato Ufficiale della
F.I.G.C. N.222/A del 15 giugno 2020 riguardante il tesseramento dei “Giovani di Serie”.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-
2021/6410-comunicato-ufficiale-n-12-cu-n-7-a-figc-modifica-cu-n-222-a-del-15-giugno-2020-
giovani-di-serie/file
Comunicato Ufficiale n°13 LND riguardante “differimento dei termini dell’art.116 delle N.O.I.F.”.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-
2021/6411-comunicato-ufficiale-n-13-cu-n-8-a-figc-differimento-termini-art-116-noif/file
Comunicato Ufficiale n°14 LND riguardante “emanazione delle nuove Norme Organizzative e di
Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale”.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-
2021/6412-comunicato-ufficiale-n-14-cu-n-9-a-figc-nuove-norme-organizzative-e-di-
funzionamento-divisione-calcio-paralimpico-e-sperimentale/file
Comunicato Ufficiale LND n°15 LND riguardante “Decadenza Organi direttivi Divisione Calcio a 5 e
nomina Commissario Straordinario”
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-
2021/6414-comunicato-ufficiale-n-15-decadenza-organi-direttivi-divisione-calcio-a-5-e-nomina-
commissario-straordinario/file
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2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.
Con il presente comunicato si pubblicano di seguito:
Circolare n° 8 LND avente ad oggetto “Credito d’imposta per canoni di locazione di immobili ad uso
non abitativo – Provvedimento Direttoriale dell’Agenzia delle Entrate – Modello per la cessione del
credito d’imposta”.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6403-circolare-n-8-
circolare-n-20-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
Circolare n° 9 LND avente ad oggetto “Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6408-circolare-
n-9-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-1/file
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO
Nessuna comunicazione
3.2 SEGRETERIA
3.2.1 SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2020 -2021
Di seguito si pubblica elenco Società INATTIVE:
675966 A.S. SAN MASSIMILIANO KOLBE
675347 A.S.D. ESOR S. MARTINO IN STRADA
941080 A.S.D. VILLA NUOVA
3.2.2 COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 20 20/2021
Si rende noto che gli organici pubblicati nel C.U. n°41 del C.R.L. subiranno variazioni a seguito di:
• richieste di INATTIVITA’
• richieste di RINUNCIA
attingendo dalle varie GRADUATORIE di MERITO laddove è possibile.
PRIMA CATEGORIA
Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°41 del 25 giugno 2020
941080 A.S. VILLA NUOVA Società USCENTE per INATTIVITA’ C.U. n°2 CRL
Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°41 CRL del 25 giugno 2020
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Nessuna Società
SECONDA CATEGORIA
Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°41 del 25 giugno 2020
675966 A.S. SAN MASSIMIALINO KOLBE Società USCENTE per INATTIVITA’ C.U. n°2 CRL
Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°41 CRL del 25 giugno 2020
943285 A.S.D. EDEN ESINE
JUNIORES REGIONALI REGIONALE UNDER 19 - (RN)
Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°41 del 25 giugno 2020
930601 A.S.D. ASPERIAM Società USCENTE per RINUNCIA 676210 U.S. PONTOGLIESE 1916 A.S.D. Società USCENTE per RINUNCIA
Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°41 CRL del 25 giugno 2020
Nessuna Società
3.2.3 PROROGA OMOLOGAZIONI CAMPI SPORTIVI
In allegato al presente comunicato si pubblica la delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., che ha prorogato
al 31 dicembre 2020 le omologazioni dei campi sportivi, ivi compresi quelli in erba artificiale, scadute alla
data del 30 giugno 2020.
3.2.4 CAMBI DI ATTIVITÀ E AFFILIAZIONI
Si riportano i termini per la consegna della documentazione relativa alle procedure sotto riportate:
CAMBIO DI ATTIVITA’ DA SGS A DILETTANTI DAL 22 GIUGNO 2020
CAMBIO DI ATTIVITA’ DA DILETTANTI A SGS DAL 22 GIUGNO 2020
AFFILIAZIONI DAL 01 LUGLIO 2020
VADEMECUM PER CONSEGNA PRATICHE
VARIAZIONE DI ATTIVITA’ DA DILETTANTI A PURO SETTORE GIOVANILE
La richiesta di variazione attività da dilettanti a puro settore giovanile va redatta su carta intestata della
Società a firma del presidente e va spedita via mail a: [email protected]
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VARIAZIONE DI ATTIVITA’ DA PURO SETTORE GIOVANILE A DILETTANTI
La richiesta di variazione di attività da puro Settore Giovanile a Dilettanti per le società già affiliate va
redatta su carta intestata della società e sottoscritta dal presidente. Alla richiesta va aggiunta
l’autorizzazione di addebito in conto federale societario della Tassa di Affiliazione di 60 euro.
La richiesta va integrata con il documento di appartenenza al Settore Giovanile e Scolastico reperibile sul
sito CR Lombardia nella sezione “modulistica”.
Tutta la documentazione potrà essere depositata dal 22 giugno 2020 tramite PEC (preferibile) a
[email protected] oppure tramite posta elettronica ordinaria a
AFFILIAZIONE
Le domande di affiliazione dovranno essere depositate dal 01 luglio 2020 tramite PEC (preferibile) a
[email protected] oppure tramite posta elettronica ordinaria a
I documenti relativi all’affiliazione sono consultabili sul sito CR Lombardia nella sezione “modulistica” e
sono:
• modulo di affiliazione F.I.G.C.
• Statuto e atto costitutivo della società
• Modulo di disponibilità di campo timbrato e firmato dall’ente proprietario o gestore del campo e
dalla società
• Modulo di non appartenenza al Settore Giovanile Scolastico
• Certificato di attribuzione dell’Agenzia delle Entrate riportante Codice Fiscale della società ed
eventuale P.IVA.
Si precisa che il timbro della società è obbligatorio e lo stesso dovrà riportare la medesima denominazione
presente in tutti i documenti consegnati.
Il pagamento della tassa di affiliazione dovrà avvenire tramite bonifico bancario. Gli estremi per effettuare
tale movimento verranno inviati dall’ufficio tesseramento una volta ricevuta la pratica e verificata la
completezza dei documenti. Effettuato il pagamento, la società invierà copia della distinta all’ufficio, che
rilascerà utenze per l’accesso all’Area Personale Società.
La tassa di affiliazione al Settore Giovanile Scolastico è di 25 euro, mentre per l’affiliazione ai dilettanti la
tassa è di 60 euro.
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3.2.5 ART.32 SVINCOLO PER DECADENZA DI TESSERAMENTO
Lo svincolo per decadenza del tesseramento è disciplinato dall’art. 32-bis delle N.O.I.F.
A partire dal 15 giugno 2020 tutti i calciatori che entro il termine di stagione sportiva (30 giugno) avranno
anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati Regionali ed alle Divisioni di
competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.
Tutti i calciatori che hanno chiesto e ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento sono
automaticamente svincolati d’ufficio al 01 luglio di ogni stagione successiva alla richiesta.
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis delle NOIF è opportuno chiarire che il
calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale, dovrà
ogni anno firmare un nuovo tesseramento sia che mantenga l’impegno con la società precedente, sia che
cambi società.
Modalità di richiesta:
Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dal calciatore, a pena di decadenza, nel
periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio.
Le richieste devono essere sottoscritte dal calciatore, redatte in duplice copia, ed inviate contestualmente,
per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma ai seguenti destinatari:
PRECISAZIONE SULLA DENOMINAZIONE SOCIALE RELATIVA A TUTTE LE PRATICHE SOPRA RIPORTATE
La denominazione sociale non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi
Agli effetti della compatibilità delle denominazioni, l’esistenza di altra società con identica o similare
denominazione comporta per la società affilianda l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre
precedere la denominazione (Es. REAL, FOOTBALL, VIRTUS, ETC)
Si indicano degli esempi di incompatibilità di denominazione:
- “SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve
essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle società che svolgono attività giovanile
nelle categorie di base affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C. e che hanno
determinati requisiti;
- “NUOVA”, “RINASCITA” “ANNO” qualora esista altra società con identica denominazione (ES: Se
esiste la società AAAAAA, altra società non può riportare denominazione NUOVA AAAAAA o
RINASCITA AAAAAA) Particolare esame per le denominazioni GIOVANI, GIOVANILE, BOYS,
JUNIOR per esistenza di altra società con identica denominazione che partecipano ai relativi
campionati giovanili
- Denominazioni di carattere esclusivamente pubblicitario o propagandistico
- Denominazione che riportano consonanti incomprensibili (es EF XXXXXX, MFK XXXXXX, BSE
XXXXXX, etc)
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a) al Comitato Regionale Lombardia Via Pitteri 95/2 20134 Milano
b) alla Società sportiva di appartenenza.
Si precisa che i giocatori partecipanti ai campionati di serie D dovranno mandare richiesta di svincolo al
Dipartimento Interregionale a Roma.
Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, pubblicati sui Comunicati Ufficiali delle
Divisioni o dei Comitati competenti, il calciatore o la Società interessati possono proporre reclamo, entro il
termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione, innanzi al Tribunale Federale Nazionale sez.
tesseramenti Viale Campania 47, 00187 Roma.
3.2.6 RIATTIVAZIONE MATRICOLA
Si comunica che la sotto indicata società, nella stagione 2017/2018 dichiarata inattiva, ha richiesto
per la stagione sportiva 2020/2021 la riattivazione della preesistente matricola:
946346 ASD ACCADEMIA BUSTO 81
3.2.7 NUMERI UTILI – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
NUMERI UTILI – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Pec: [email protected]
Dal lunedi al venerdi dalle 9,30 alle 15,30
Segretario Fax 02/21722300
Maria Cassetti Tel. 02/21722201
Sportello Unico e Tesseramento
Fax 02/21722230-231
Pec: [email protected]
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Adriano Baroni Tel. 02/21722209
Renato Colombo Tel. 02/21722261
Michela Cattaneo Tel. 02/21722207
Ufficio Programmazione Gare
Fax 02/21722233
Gianluca Agratti Tel. 02/21722204
Paolo Tanelli Tel. 02/21722202
Ufficio Amministrazione
Fax 02/21722232
Massimo Zanaboni Tel. 02/21722211
Elena Fraccaroli Tel. 02/21722431
Silvia Binetti Tel. 02/21722210
Ufficio Giustizia Sportiva
Attività L.N.D. Fax 02/21722222/223
Rossana Cassani 02/21722289
Pec: [email protected]
Attività S.G.S Fax 02/21722203
Luisa Rossetti 02/21722305
Pec: [email protected]
Corte d’Appello Territoriale
Fax 02/21722226
Segretario [email protected]
Serafino Orazio Cell. 338 5309895
Collaboratore Tel. 02/21722225
Picco Roberto
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Pec: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it
Ufficio Impianti Sportivi
lunedì – mercoledì – venerdì
dalle ore 10.30 alle ore 12.30
dalle ore 14.00 alle ore 16.30 Fax 02/21722502
Fiduciario [email protected]
Farina Guerino 02/21722802 - Cell.392/2890345
Gallo Amalia Tel. 02/21722217
Tel. 02/21722218
Ufficio Calcio a 5
lunedì e venerdì
dalle ore 14.00 alle ore 17.00 Fax 02/21722403
Responsabile [email protected]
Vincenzo Spadea Cell. 339/3777054-02/4156411
Collaboratore
Severino Manfredi Tel. 02/21722501
Ufficio Calcio Femminile
martedì – mercoledì – venerdì [email protected]
dalle ore 14.00 alle ore 17.00 Tel. e Fax 02/21722801
Responsabile
Luciano Gandini Cell. 335/6326230
Ufficio Consulenza Assicurativa
giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Giancarlo Remelli Fax 02/21722230
Tel. 02/21722217
Cell. 335/6815479
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Ufficio Consulenza Fiscale
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Fax 02/21722230
Antonello Cattelan Tel. 02/21722213
Ufficio Stampa
Fax 02/21722230
Paola Rasori Tel. 02/21722205
347/4406339
Ufficio Tornei Attività Giovanile e Scolastica
Fax 02/21722315
Giancarlo Brunetti Tel. 02/21722306
Cristina Rossi Tel. 02/21722307
Ufficio Corso Allenatori
lunedì – mercoledì – giovedì Fax 02/21722839
Tel. 02/21722239
Ezio Cerri cell. 339/6584414
Ufficio A.I.A.C.
Luigi Tosi Tel. 02/21722236
Vice Presidente vicario
lunedì – mercoledì - giovedì Fax 02/21722603
dalle ore 10.00 alle ore 16.00
Marco Grassini Tel. 02/21722215
Vice Presidente
lunedì – giovedì Fax 02/21722233
dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Paola Rasori Tel. 02/21722205
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VARIAZIONE GARE L.N.D.
Nessuna comunicazione
3.3 CAMPIONATO FEMMINILE
3.3.1 COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 20 20/2021
Si rende noto che gli organici pubblicati nel C.U. n°41 del CRL subiranno variazioni a seguito di:
• richieste di RINUNCIA
attingendo dalle varie GRADUATORIE di MERITO laddove è possibile.
FEMMINILE ECCELLENZA
Società USCENTI da Organico pubblicato sul C.U. n°41 del 25 giugno 2020
930578 FERALPISALO S.R.L. Società USCENTE per RINUNCIA
Società AMMESSE da GRADUATORIA di MERITO pubblicata C.U. n°41 CRL del 25 giugno 2020
951679 A.S.D. ORASPORT GAZZADA SCHIANNO
VARIAZIONE GARE CALCIO FEMMINILE
Nessuna comunicazione
3.4 CAMPIONATO CALCIO a CINQUE
Nessuna comunicazione
VARIAZIONE GARE CALCIO a 5
Nessuna comunicazione
3.5 CAMPIONATO PARALIMPICO 1°LIVELLO, 2°LIVELLO, 3°LIVELLO
3.5.1 PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE
Nessuna comunicazione
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4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.
4.1.1 GRADUATORIE DI MERITO AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - SGS
Si ricorda alle Società che per redigere la DOMANDA di RIPESCAGGIO per campionati REGIONALI SGS è
necessario compilare la medesima SOLO ed ESCLUSIVAMENTE secondo i criteri pubblicati sul C.U. n°3 del
SGS del 19/07/2019 allegato al C.U. n. 1 del C.R.L.
Le domande devono pervenire entro e non oltre il 17 Luglio 2020 fermo restando quanto pubblicato sui C.U.
n°9, n°14 e n°40 del CRL.
Successivamente, dopo opportune verifiche delle domande pervenute, si redigeranno e pubblicheranno le
GRADUATORIE di MERITO per definire eventuali ammissioni a completamento ORGANICI della stagione
sportiva 2020/2021.
Le domande vanno inoltrate ai seguenti recapiti:
FAX: 0221722233
E-MAIL: [email protected]
VARIAZIONE GARE S.G.S.
Nessuna comunicazione
4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.)
4.2.1 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE
Nessuna comunicazione
5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA
6. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Corte Sportiva di Appello Territoriale del CRL
Riunione del 02.07.2020
Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Pres.), Avv. Sara Baresi, Avv. Giuseppe Grasso (Componenti) Rag. Orazio Serafino (Segr.), Rappresentante A.I.A. Sig. Michele Liguori
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Reclamo società SELVINO CALCIO Camp. 2°Categoria Gir.B
Gara del 16/02/2020 tra Nuova Selvino 2000 / Nembrese Calcio
C.U. n. 31 della Delegazione di Bergamo datato 20/02/2020
La società SELVINO CALCIO 2000 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato per 4 gare il calciatore Leonardo ARCURI e per tre gare il sig. CORTINOVIS Marco e GRIGIS Enrico, lamentando che l'accadimento dei fatti sarebbe diverso rispetto a quanto indicato nel referto arbitrale.
La Corte di Appello Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari osserva: dal rapporto dell'arbitro emerge chiaramente che i comportamenti tenuti dai giocatori sono stati correttamente sanzionati dal Giudice Sportivo.
I Sig.ri CORTINOVIS e GRIGIS hanno reagito alla decisione dell'arbitro con parole offensive ed oltraggiose, rivolte al direttore di gara, mentre il sig. ARCURI Leonardo ha reagito ad un fallo in modo violento, colpendo al volto un giocatore avversario con due pugni.
La Corte di Appello Territoriale ritiene pertanto di confermare la decisione del Giudice Sportivo.
Per quanto sopra esposto e ritenuto la Corte di Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa se versata.
Reclamo società AZZANO GRASSOBBIO Camp. Juniores Prov. Gir. E
Gara del 16/02/2020 tra San Tomaso / Azzano Grassobbio
C.U. n. 31 della Delegazione di Bergamo datato 20/02/2020
La società AZZANO GRASSOBBIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato sino al 21.6.2020, l'allenatore Fabio CASTELLANI, lamentando che lo stesso non avrebbe mai pronunciato una espressione discriminatoria di carattere razziale.
La Corte di Appello Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari osserva.
L'espressione utilizzata dall'allenatore appare quantomeno inopportuna e al di fuori del contesto e pertanto
merita una lieve mitigazione della sanzione.
La Corte di Appello Territoriale pertanto
RIDUCE
la squalifica dell'allenatore fino al 20 marzo 2020 e dispone l’accredito della relativa tassa se versata.
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Tribunale Federale Territoriale del CRL
Riunione del 02.07.2020
Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Pres.), Avv. Sara Baresi, Avv. Giuseppe Grasso (Componenti) Rag. Orazio Serafino ( Segr.)
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 3 febbraio 2020 a carico di
TAVAZZANI Giacomo, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della ASD AMOR SPORTIVA per la violazione di cui all'art.4 co. 1 ed all'art.19 del CGS in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, NOIF per aver svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione della gara di campionato di serie D calcio a 5 AMOR SPORTIVA/ATLETICO ARLUNO del 25.9.2019 stagione sportiva 2019/2020 sottoscrivendo la distinta di gara nella quale risultava impiegato il calciatore CAPIFERRI Simone in posizione irregolare in quanto squalificato;
CAPIFERRI Simone, all'epoca dei fatti calciatore della ASD AMOR SPORTIVA per la violazione di cui all'art.4 co. 1 ed all'art.19 del CGS per aver preso parte alla gara di campionato di serie D calcio a 5 AMOR SPORTIVA/ATLETICO ARLUNO del 25.9.2019 stagione sportiva 2019/2020 in posizione irregolare;
CITTERA Daniele, all'epoca dei fatti Presidente della ASD AMOR SPORTIVA per la violazione di cui all'art.4 co. 1 ed all'art.19 del CGS per aver consentito/ non impedito al calciatore CAPIFERRI Simone di prendere parte alla gara di campionato di serie D calcio a 5 AMOR SPORTIVA/ATLETICO ARLUNO del 25.9.2019 stagione sportiva 2019/2020 in posizione irregolare;
ASD AMOR SPORTIVA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'Art. 6 CGS co. 2 e 23 co. 5 C.G.S. in relazione al comportamento contestato ai propri tesserati.
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,
preso atto che all'udienza fissata per il giorno 2 luglio 2020, non sono comparsi i deferiti i quali hanno inviato memoria difensiva affermando che il calciatore CAPIFERRI Simone è stato impiegato in posizione irregolare per un mero disguido;
rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare a CITTERA Daniele 30 giorni di inibizione, a CAPIFERRI Simone due giornate di squalifica, a TAVAZZANI Giacomo 40 giorni di inibizione ed alla ASD AMOR SPORTIVA Euro 600,00 di ammenda;
Osserva
dagli atti risultano provati i fatti e le circostanze di cui all'atto di deferimento, peraltro ammessi dalla società ASD AMOR SPORTIVA circa l'impiego in posizione irregolare del calciatore CAPIFERRI Simone alla gara di campionato di serie D calcio a 5 AMOR SPORTIVA/ATLETICO ARLUNO del 25.9.2019 stagione sportiva 2019/2020 in violazione del disposto di cui all'art.4 co. 1 ed all'art.19 del CGS.
La gravità del comportamento giustifica l'applicazione delle sanzioni nei termini sotto riportati.
Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale
CONDANNA
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CITTERA Daniele a 30 giorni di inibizione, CAPIFERRI Simone ad una giornata di squalifica, TAVAZZANI Giacomo a 30 giorni di inibizione e la ASD AMOR SPORTIVA Euro 350,00 di ammenda.
Manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 31 gennaio 2020 a carico di
LAISO Federico, all'epoca dei fatti Presidente della ASD PONTELAMBRESE per la violazione di cui all'art. 4 co. 1 del C.G.S. in relazione all'Art. 43, comma 5, NOIF per aver omesso di inviare alla FIGC il certificato di non idoneità del calciatore, Christian FRATANTONIO;
A.S.D. PONTELAMBRESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'Art. 6 CGS co. 2 e 23 co. 5 C.G.S. in relazione al comportamento contestato ai propri tesserati
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,
preso atto che all'udienza fisata per il giorno 2 luglio 2020, sono comparsi i deferiti i quali hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo con il rappresentante della procura sull'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'Art. 127 CGS nei seguenti termini;
per LAISO Federico, 40 giorni di inibizione
per la A.S.D. PONTELAMBRESE Euro 350,00 di ammenda
Osserva
dagli atti risulta applicabile il disposto di cui all'Art. 127 CGS nei termini concordati tra i deferiti e la Procura Federale, ritenendo congrue le sanzioni concordate.
Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale
APPLICA
a LAISO Federico, 40 giorni di inibizione ed alla A.S.D. PONTELAMBRESE Euro 350,00 di ammenda
Manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.
Riunione del 07.07.2020
Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Pres.), Avv. Alessandro Quercioli, Avv. Giuseppe Grasso (Componenti) Sig. Roberto Picco (f.f. Segret.)
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 4 febbraio 2020 a carico di
NIJE EBRIMA, all'epoca dei fatti calciatore ASD POL. BERGAMO ALTA ora tesserato per la UC ALBINO LEFFE SRL per la violazione dell'Artt. 1 bis, comma 1 e 10 del previgente CGS ed Artt. 4 e 32 del vigente CGS, per aver dichiarato una data di nascita diversa da quella reale all'atto del tesseramento;
ASD POLISPORTIVA BERGAMO ALTA, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’Art. 6 CGS in relazione al comportamento contestato al calciatore.
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Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,
PRESO ATTO CHE ALL’UDIENZA FISSATA PER IL GIORNO 7 LUGLIO 2020, SONO
COMPARSI I DEFERITI I QUALI HANNO DICHIARATO DI AVER RAGGIUNTO UN
ACCORDO CON IL RAPPRESENTANTE DELLA PROCURA SULL'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AI SENSI DELL'ART. 127 CGS NEI SEGUENTI TERMINI: per NIJE EBRIMA, 3 giornate di squalifica da scontarsi nella stagione sportive 2020/2021
per la A.S.D. POLISPORTIVA BERGAMO ALTA Euro 300,00 di ammenda
Osserva
dagli atti risulta applicabile il disposto di cui all'Art. 127 cgs nei termini concordati tra i deferiti e la Procura
Federale, ritenendo congrue le sanzioni concordate.
Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale
APPLICA
a NIJE EBRIMA, 3 giornate di squalifica da scontarsi nella stagione sportive 2020/2021 ed alla A.S.D. POLISPORTIVA BERGAMO ALTA Euro 300,00 di ammenda
Manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 6 febbraio 2020 a carico di
FRANCO GHIRINGHELLI, all'epoca dei fatti presidente dalla SSD ARL CAIRATE CALCIO per la violazione dell'Art. 4 del vigente CGS, per omesso controllo circa la regolarità della sottoscrizione apposta in calce al modulo di tesseramento del calciatore ONGARO Andrea da parte della madre del calciatore;
SSD ARL CAIRATE CALCIO, a titolo di responsabilità diretta/oggettiva ai sensi dell’Art. 6 CGS in relazione al comportamento contestato al Presidente.
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,
- PRESO ATTO CHE ALL’UDIENZA FISSATA PER IL GIORNO 7 LUGLIO 2020, SONO
COMPARSI I DEFERITI I QUALI HANNO DICHIARATO DI AVER RAGGIUNTO UN
ACCORDO CON IL RAPPRESENTANTE DELLA PROCURA SULL'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AI SENSI DELL'ART. 127 CGS NEI SEGUENTI TERMINI: per FRANCO GHIRINGHELLI 20 di inibizione
per la SSD ARL CAIRATE CALCIO Euro 200,00 di ammenda
Osserva
dagli atti risulta applicabile il disposto di cui all'Art. 127 cgs nei termini concordati tra i deferiti e la Procura
Federale, ritenendo congrue le sanzioni concordate. Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale
Territoriale
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APPLICA
a FRANCO GHIRINGHELLI 20 di inibizione ed alla SSD ARL CAIRATE CALCIO Euro 200,00 di ammenda.
Manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.
7. RETTIFICHE
Nessuna Comunicazione
8. LEGENDA
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA
A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINRI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RECUPERO D'UFFICIO
I SOSPESA SECONDO TEMPO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
P POSTICIPO
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA
Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Maria Cassetti Giuseppe Baretti
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PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 09 Luglio 2020 ________________________________________________________________________________________________