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    N. 3653

    DISEGNO DI LEGGE

    presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MONTI)

    dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANTAGATA)

    dal Ministro della difesa (DI PAOLA)

    e dal Ministro dellinterno (CANCELLIERI)

    di concerto con il Ministro della giustizia (SEVERINO DI BENEDETTO)

    con il Ministro delleconomia e delle finanze (GRILLI)

    e con il Ministro per la cooperazione internazionale e lintegrazione (RICCARDI)

    COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 2012

    Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante

    proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di

    ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni

    internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

    Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

    TIPOGRAFIA DEL SENATO (330)

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    Atti parlamentari Senato della Repubblica N. 3653 2

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    I N D I C E

    Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

    Analisi tecnico-normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

    Relazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

    Allegato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

    Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

    Testo del decreto-legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

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    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    Onorevoli Senatori. Il provvedimento

    in esame prevede disposizioni volte ad assi-

    curare la proroga della partecipazione del

    personale delle Forze armate e di polizia

    alle missioni internazionali, nonche degli in-

    terventi di cooperazione allo sviluppo e so-

    stegno ai processi di ricostruzione e parteci-

    pazione alle iniziative delle organizzazioni

    internazionali per il consolidamento dei pro-

    cessi di pace e di stabilizzazione, per il pe-

    riodo dal 1 gennaio al 30 settembre 2013.

    Il provvedimento, suddiviso in tre capi, e

    composto di nove articoli.

    Il capo I prevede disposizioni relative alle

    missioni internazionali delle Forze armate e

    di polizia.

    Larticolo 1 prevede, per ciascuna mis-

    sione, le relative autorizzazioni di spesa.

    In particolare, il comma 1, autorizza la

    spesa per la proroga della partecipazione di

    personale militare italiano alle missioni inter-

    nazionali in Afghanistan denominate Interna-

    tional Security Assistance Force (ISAF) ed

    EUPOL Afghanistan. La missione ISAF, a

    guida NATO, in linea con le risoluzioni

    1386 (2001) e 1510 (2003) del Consiglio di

    sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate,

    da ultimo, dalla risoluzione 2069 (2012)

    adottata il 9 ottobre 2012, ha il compito diassistere il Governo afgano nel manteni-

    mento della sicurezza a Kabul e in tutto

    lAfghanistan, favorire lo sviluppo delle

    strutture di governo, estendere il controllo

    del governo su tutto il Paese, supportare gli

    sforzi umanitari, di risanamento e di ricostru-

    zione dellAfghanistan, contribuendo ad assi-

    curare il necessario quadro di sicurezza agli

    aiuti civili apprestati dallUnione europea e

    dagli organismi internazionali di sostegno.

    Il contingente militare italiano, schierato inmaggioranza a Herat, nella Regione Ovest,

    e per la restante parte a Kabul, svolge attivita

    che si sviluppano nei settori della sicurezza,

    della ricostruzione e della governabilita, tra

    le quali si evidenziano quelle di formazione,

    addestramento e sostegno logistico alle Forze

    armate afghane. La missione EUPOL Afgha-

    nistan, istituita dallazione comune 2007/

    369/PESC adottata dal Consiglio dellUnione

    europea il 30 maggio 2007, prorogata dalla

    decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del

    18 maggio 2010, e modificata dalla decisione

    2012/391/PESC del Consiglio, del 16 luglio

    2012, persegue, attraverso lo svolgimento di

    funzioni di controllo, guida, consulenza e

    formazione, i seguenti obiettivi: contribuire

    allistituzione, sotto direzione afgana, di un

    dispositivo di polizia civile sostenibile ed ef-

    ficace, che garantira unadeguata interazione

    con il sistema giudiziario penale; sostenere ilprocesso di riforma che dovrebbe portare ad

    un servizio di polizia affidabile ed efficiente,

    che rispetti i diritti umani e operi conforme-

    mente agli standard internazionali nellam-

    bito dello stato di diritto. Nellambito di

    tale missione, il personale dellArma dei ca-

    rabinieri e impiegato in attivita di addestra-

    mento della Afghan National Police (ANP)

    e dellAfghan National Civil Order Police

    (ANCOP). Limpegno della comunita inter-

    nazionale in favore dellAfghanistan sta vi-

    vendo la sua fase forse piu importante,

    quella denominata transition, che prevede

    il progressivo rilascio delle responsabilita

    alle autorita afghane. In tale fase, si prevede

    un primo appuntamento a meta 2013, con

    lassunzione da parte delle Afghan National

    Security Forces (ANSF) della lead respon-

    sibility per la sicurezza (ed ISAF in ruolo

    support, mentre a fine 2014 le ANSF assu-

    meranno la full responsibility, a premessadella conclusione della missione di ISAF

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    (fine della fase 4 transition ed inizio della

    fase 5 redeployment). Dopo il 2014, la

    sfida principale sara il finanziamento delleANSF, cos come sara altres necessario de-

    terminare il sostegno di ISAF alle ANSF

    per il post-2014, sotto il profilo sia operativo

    (training, mentoring e altri technical ena-

    blers) sia finanziario, e definire il contenuto

    della Enduring Partnership fra NATO e Af-

    ghanistan.

    Il comma 2 autorizza la spesa per la pro-

    roga della partecipazione del contingente mi-

    litare italiano alla missione delle Nazioni

    Unite denominata United Nations Interim

    Force in Lebanon (UNIFIL), compreso lim-

    piego di unita navali nella UNIFIL Maritime

    Task Force (MTF). La missione, riconfigu-

    rata dalla risoluzione 1701 (2006) del Consi-

    glio di sicurezza delle Nazioni Unite, richia-

    mata, da ultimo, dalla risoluzione 2064

    (2012) adottata il 30 agosto 2012, ha il com-

    pito di agevolare il dispiegamento delle

    Forze armate libanesi nel sud del Libano

    fino al confine con lo Stato di Israele, contri-buire alla creazione di condizioni di pace e

    sicurezza, assicurare la liberta di movimento

    del personale delle Nazioni Unite e dei con-

    vogli umanitari, assistere il Governo libanese

    nel controllo delle linee di confine per preve-

    nire il traffico illegale di armi. Il contributo

    italiano alla missione si estende anche alla

    componente navale di UNIFIL (Maritime

    Task Force), per il controllo delle acque pro-

    spicienti il territorio libanese richiesto dal

    Department of Peacekeeping Operationsdelle Nazioni Unite.

    Il comma 3 autorizza la spesa per la pro-

    roga della partecipazione di personale mili-

    tare italiano alle seguenti missioni interna-

    zionali nei Balcani, in linea con la risolu-

    zione del Consiglio di sicurezza delle Na-

    zioni Unite 1244 (1999):

    a) Multinational Specialized Unit

    (MSU), missione NATO svolta in Kosovo

    da Carabinieri, insieme ad appartenenti aForze di polizia militare di altri Paesi, con

    compiti di mantenimento dellordine pub-

    blico e della sicurezza pubblica, a supporto

    delle autorita locali, e per il reinserimentodei rifugiati; European Union Rule of Law

    Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di

    cui allazione comune 2008/124/PESC adot-

    tata dal Consiglio dellUnione europea il 4

    febbraio 2008, modificata e prorogata, da ul-

    timo, dalla decisione 2012/291/PESC del

    Consiglio, del 5 giugno 2012. La missione

    ha il mandato di assistere le istituzioni, auto-

    rita giudiziarie e servizi di contrasto koso-

    vari, nella loro evoluzione verso la sostenibi-

    lita e la responsabilizzazione e nellulterioresviluppo e rafforzamento dellindipendenza

    di un sistema giudiziario multietnico e di

    Forze di polizia e doganali multietniche, as-

    sicurando che tali istituzioni non subiscano

    ingerenze politiche e aderiscano alle norme

    riconosciute a livello internazionale e alle

    migliori prassi europee. La missione assolve

    il mandato mediante attivita di monitoraggio,

    tutoraggio e consulenza, mantenendo nel

    contempo alcune responsabilita esecutive;

    b) Joint Enterprise, missione NATO

    svolta nellarea balcanica, con compiti di at-

    tuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di

    assistenza umanitaria e supporto per il rista-

    bilimento delle istituzioni civili.

    Il comma 4 autorizza la spesa per la pro-

    roga della partecipazione di personale mili-

    tare italiano alla missione dellUnione euro-

    pea in Bosnia-Erzegovina, denominata AL-

    THEA. La missione prevista dallazionecomune 2004/570/PESC adottata dal Consi-

    glio dellUnione europea il 12 luglio 2004

    a seguito della risoluzione 1551 (2004) del

    Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

    richiamata, da ultimo, dalla risoluzione

    2074 (2012) del 14 novembre 2012 ha lo-

    biettivo di contribuire al mantenimento delle

    condizioni di sicurezza per lattuazione del-

    laccordo di pace di Dayton, aprendo la

    strada allintegrazione della Bosnia-Erzego-

    vina nellUnione europea. Nel suo ambitoopera la missione Integrated Police Unit

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    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    (IPU), con il compito di sviluppare capacita

    nei settori dellordine e della sicurezza pub-

    blica, nonche di supportare i compiti civiliconnessi con gli accordi di pace.

    Il comma 5 autorizza la spesa per la pro-

    roga della partecipazione di personale e

    mezzi della Marina militare alla missione

    NATO nel Mediterraneo orientale denomi-

    nata Active Endeavour. In linea con le risolu-

    zioni del Consiglio di sicurezza delle Na-

    zioni Unite 1368 (2001), 1373 (2001) e

    1390 (2002), la missione, svolta da forze na-

    vali e aeree, e finalizzata a svolgere attivita

    di prevenzione e protezione contro azioniterroristiche e di pirateria marittima nellarea

    orientale del Mediterraneo, attraverso opera-

    zioni di contromisure mine, attivita di con-

    trollo e sorveglianza marittima e servizi di

    scorta del naviglio mercantile.

    Il comma 6 autorizza la spesa per la pro-

    roga della partecipazione di personale mili-

    tare italiano alla missione internazionale

    Temporary International Presence in Hebron

    (TIPH 2), forza multilaterale con il compito

    di contribuire alla sicurezza del territorio

    svolgendo esclusivamente attivita di monito-

    raggio e osservazione. La missione e stata ri-

    chiesta dal Governo israeliano e dallAutorita

    Nazionale Palestinese, firmatari dellAccordo

    Interinale sulla West Bank e sulla Striscia di

    Gaza del 28 settembre 1995, che prevede il

    ripiegamento dellesercito israeliano da una

    parte della citta di Hebron e la presenza tem-

    poranea di una forza di osservatori interna-

    zionali. Sia il Governo di Israele sia lAuto-rita palestinese hanno dichiarato di gradire,

    nel corpo degli osservatori, la presenza di

    un contingente italiano, le cui qualita furono

    valutate positivamente nel 1994 durante la

    prima operazione ad Hebron, denominata

    TIPH1. Alla missione partecipano, oltre allI-

    talia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera

    e Turchia.

    Il comma 7 autorizza la spesa per la pro-

    roga della partecipazione di personale mili-

    tare italiano alla missione di assistenza allefrontiere per il valico di Rafah, denominata

    European Union Border Assistence Mission

    in Rafah (EUBAM Rafah), istituita dalla-

    zione comune 2005/889/PESC adottata dalConsiglio dellUnione europea il 25 novem-

    bre 2005 e confermata dalla decisione

    2012/332/PESC del Consiglio, del 25 giugno

    2012. La missione, istituita dallUnione euro-

    pea su invito del Governo di Israele e del-

    lAutorita Nazionale Palestinese, e intesa ad

    assicurare la presenza di una parte terza al

    valico di Rafah, al fine di contribuire, in

    coordinamento con gli sforzi dellUnione

    per la costruzione istituzionale, allapertura

    della frontiera tra Gaza e lEgitto. La mis-sione si colloca nel piu ampio contesto degli

    sforzi compiuti dallUnione europea e dalla

    comunita internazionale per sostenere lAu-

    torita Nazionale Palestinese nellassunzione

    di responsabilita per il mantenimento dellor-

    dine pubblico ed e finalizzata a contribuire

    allo sviluppo delle capacita palestinesi di ge-

    stione della frontiera a Rafah, nonche ad as-

    sicurare il monitoraggio, la verifica e la valu-

    tazione dei risultati conseguiti nellattuazione

    degli accordi in materia doganale e di sicu-

    rezza.

    Il comma 8 autorizza la spesa per la pro-

    roga della partecipazione di personale mili-

    tare italiano alla missione ibrida delle Na-

    zioni Unite e dellUnione Africana in Sudan,

    denominata United Nations/African Union

    Mission in Darfur (UNAMID), di cui alla ri-

    soluzione 1769 (2007) del Consiglio di sicu-

    rezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ul-

    timo, dalla risoluzione 2063 (2012) del 31luglio 2012. La missione e autorizzata ad in-

    traprendere le azioni necessarie per garantire

    il ristabilimento della pace nel Darfur, la

    protezione della popolazione civile e la pro-

    secuzione delle attivita di assistenza umani-

    taria.

    Il comma 9 autorizza la spesa per la pro-

    roga della partecipazione di personale mili-

    tare italiano alla missione delle Nazioni

    Unite denominata United Nations Peacekee-

    ping Force in Cyprus (UNFICYP), di cuialle risoluzioni 1251 (1999) e 1642 (2005)

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    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    del Consiglio di sicurezza delle Nazioni

    Unite, richiamate, da ultimo, dalla risolu-

    zione 2058 (2012) del 19 luglio 2012. LUN-FICYP ha il compito di contribuire alla sta-

    bilizzazione dellarea, prevenendo possibili

    scontri tra le etnie greca e turca residenti nel-

    lisola e svolgendo attivita di assistenza uma-

    nitaria. Nel suo ambito opera lUNPOL con

    compiti di monitoraggio presso le stazioni

    di Polizia nella buffer zone.

    Il comma 10 autorizza la spesa per la pro-

    secuzione dei programmi di cooperazione

    militare con lAlbania definiti secondo i cri-

    teri stabiliti dal Patto di stabilita per il sud-est Europa e previsti in sede OSCE/ONU

    per il sostegno nelle situazioni post-conflit-

    tuali.

    Il comma 11 autorizza la spesa per la pro-

    roga della partecipazione di personale mili-

    tare italiano alloperazione militare dellU-

    nione europea denominata Atalanta, di cui

    allazione comune 2008/851/PESC adottata

    dal Consiglio dellUnione europea il 10 no-

    vembre 2008, come modificata, da ultimo,

    dalla decisione 2012/174/PESC del Consiglio

    del 23 marzo 2012, e alloperazione della

    NATO denominata Ocean Shield. Entrambe

    le operazioni militari svolgono secondo

    quanto previsto dalle risoluzioni 1814

    (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846

    (2008) e 1851(2008) del Consiglio di sicu-

    rezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ul-

    timo, dalla risoluzione 2077 (2012) del 21

    novembre 2012 attivita di prevenzione e

    contrasto degli atti di pirateria al largo dellaSomalia e sono condotte in modo conforme

    allazione autorizzata in caso di pirateria in

    applicazione degli articoli 100 e seguenti

    della Convenzione delle Nazioni Unite sul

    diritto del mare firmata a Montego Bay il

    10 dicembre 1982, ratificata dallItalia ai

    sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689.

    Il mandato delloperazione militare Atalanta

    prevede la protezione delle navi del PAM

    (Programma alimentare mondiale) che tra-

    sportano aiuti umanitari alle popolazionisfollate della Somalia, anche con la presenza

    di elementi armati di Atalanta a bordo delle

    navi interessate, anche quando navigano

    nelle acque territoriali e interne della Soma-lia, e delle navi mercantili che navigano al

    largo della Somalia; la sorveglianza delle

    zone a largo della Somalia, comprese le

    sue acque territoriali e interne che presentano

    rischi per le attivita marittime; luso della

    forza per dissuasione, prevenzione e repres-

    sione degli atti di pirateria; la possibilita di

    arresto, fermo e trasferimento delle persone

    che hanno commesso o sono sospettate di

    aver commesso atti di pirateria, di sequestro

    delle navi pirata e di requisizione dei benitrovati a bordo, al fine dellesercizio della

    giurisdizione da parte degli Stati competenti.

    Sulla base dellaccettazione da parte della

    Somalia dellesercizio della giurisdizione ad

    opera degli Stati membri o degli Stati terzi

    e dellarticolo 105 della Convenzione sul di-

    ritto del mare (sequestro di nave pirata e di

    nave catturata con atti di pirateria, arresto

    delle persone e requisizione dei beni e defi-

    nizione del regime penale da parte degli Stati

    parte), le persone che hanno commesso o

    sono sospettate di aver commesso atti di pi-

    rateria, fermate nelle acque territoriali o in-

    terne della Somalia o in alto mare, nonche

    i beni utilizzati dai pirati sono trasferiti alle

    autorita competenti dello Stato che ha parte-

    cipato alloperazione ovvero, se tale Stato

    non puo o non vuole esercitare la giurisdi-

    zione, sono trasferiti a uno Stato membro o

    a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla

    nei confronti di tali persone e beni, purche lecondizioni del trasferimento siano stabilite

    con tale Stato terzo in conformita con il di-

    ritto internazionale applicabile, compreso il

    diritto internazionale dei diritti umani, al

    fine di garantire in particolare che nessuno

    sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura

    o a qualsiasi altro trattamento crudele, inu-

    mano o degradante. Loperazione della

    NATO Ocean Shield, complementare a

    quella dellUnione europea, prevede, laddove

    non sia disposta la contribuzione di assettidedicati, limpiego delle Forze Standing

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    NATO Maritime Group 1 e 2 (SNMG1 e 2)

    nella zona del Corno dAfrica e del Golfo

    di Aden.Il comma 12 autorizza la spesa per lim-

    piego di personale militare italiano negli

    Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, Qatar e a

    Tampa per esigenze connesse con le missioni

    in Afghanistan.

    Il comma 13 autorizza la spesa per la par-

    tecipazione di personale militare italiano alle

    missioni dellUnione europea denominate

    EUTM Somalia ed EUCAP Nestor. La mis-

    sione EUTM Somalia, di cui alla decisione

    2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio2010, come modificata dalla decisione 2011/

    483/PESC del Consiglio, del 28 luglio 2011,

    e volta a contribuire al rafforzamento del go-

    verno federale di transizione somalo (GFT),

    affinche diventi un governo funzionante al

    servizio dei cittadini somali. In particolare,

    la missione si prefigge lobiettivo di contri-

    buire a una prospettiva globale e sostenibile

    per lo sviluppo del settore della sicurezza

    in Somalia, rafforzando le forze di sicurezza

    somale grazie allofferta di una formazione

    militare specifica, comprendente unadeguata

    formazione modulare e specialistica per uffi-

    ciali e sottufficiali, e al sostegno alla forma-

    zione fornita dallUganda, destinata a due-

    mila reclute somale addestrate fino al livello

    di plotone incluso. La missione opera in

    stretta cooperazione e in coordinamento con

    le Nazioni Unite e con la missione dellU-

    nione africana in Somalia (AMISOM). Le at-

    tivita di formazione si svolgono essenzial-mente in Uganda. Una componente di tale

    missione e inoltre insediata a Nairobi. La

    missione EUCAP Nestor, di cui alla deci-

    sione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16

    luglio 2012, ha lobiettivo di assistere lo svi-

    luppo nel Corno dAfrica e negli Stati del-

    lOceano Indiano occidentale di una capacita

    autosufficiente per il costante rafforzamento

    della loro sicurezza marittima, compresa la

    lotta alla pirateria, e della governance marit-

    tima. LEUCAP Nestor ha la focalizzazionegeografica iniziale su Gibuti, Kenya, Sey-

    chelles e Somalia ed e altres dispiegata in

    Tanzania, su invito delle relative autorita.

    Ai fini del raggiungimento dellobiettivolEUCAP Nestor svolgera i seguenti compiti:

    aiutare le autorita nella regione a conseguire

    lefficiente organizzazione delle agenzie per

    la sicurezza marittima che svolgono la fun-

    zione di guardia costiera; fornire corsi di for-

    mazione e competenze di formazione per raf-

    forzare le capacita marittime degli Stati nella

    regione, inizialmente Gibuti, il Kenya e le

    Seychelles, al fine di conseguire lautosuffi-

    cienza in materia di formazione; aiutare la

    Somalia a sviluppare una propria capacitadi polizia costiera di terra sostenuta da un

    quadro giuridico e normativo completo; indi-

    viduare le principali carenze di capacita delle

    attrezzature e fornire assistenza nellaffron-

    tarle; fornire assistenza nel rafforzare la legi-

    slazione nazionale e lo stato di diritto tramite

    un programma di consulenza giuridica a li-

    vello regionale e consulenza giuridica per so-

    stenere la redazione della normativa sulla si-

    curezza marina e della legislazione nazionale

    connessa; promuovere la cooperazione regio-

    nale fra le autorita nazionali preposte alla si-

    curezza marina; rafforzare il coordinamento

    regionale nel settore dello sviluppo delle ca-

    pacita marittime; fornire consulenza strate-

    gica tramite lassegnazione di esperti a am-

    ministrazioni chiave; attuare i progetti della

    missione e coordinare le donazioni; elaborare

    e attuare una strategia di informazione e co-

    municazione a livello regionale. Lautorizza-

    zione di spesa prevista dalla presente dispo-sizione e estesa, altres, alla partecipazione

    di personale militare italiano alle ulteriori

    iniziative dellUnione europea per la Regio-

    nal Maritime Capacity Building nel Corno

    dAfrica e nellOceano indiano occidentale

    Il comma 14 autorizza la spesa per la pro-

    roga dellimpiego di personale militare ita-

    liano in attivita di assistenza, supporto e for-

    mazione in Libia, in linea con il quadro ge-

    nerale di riferimento delineato dalla risolu-

    zione 2040 (2012) adottata dal Consiglio disicurezza delle Nazioni Unite il 12 marzo

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    Atti parlamentari Senato della Repubblica N. 3653 8

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    2012, che ha modificato il mandato della

    missione UNSMIL (istituita dalla risoluzione

    2009 (2011) del 16 settembre 2011), asse-gnandole il compito, nel pieno rispetto del

    principio di responsabilizzazione a livello

    nazionale, di assistere e sostenere le autorita

    libiche, offrendo consulenza strategica e tec-

    nica per gestire il processo di transizione de-

    mocratica, promuovere lo stato di diritto, ri-

    pristinare la sicurezza pubblica, affrontare la

    minaccia di proliferazione delle armi e dei

    materiali collegati di qualsiasi tipo, in parti-

    colare dei missili terra-aria trasportabili a

    spalla.Il comma 15 autorizza la spesa per la pro-

    roga della partecipazione di personale mili-

    tare italiano alla missione alla missione di

    vigilanza dellUnione europea in Georgia,

    denominata EUMM Georgia, di cui alla-

    zione comune 2008/736/ PESC adottata dal

    Consiglio dellUnione europea il 15 settem-

    bre 2008, prorogata, da ultimo, dalla deci-

    sione 2012/503/PESC del Consiglio, del 13

    settembre 2012. La missione ha il compito

    di effettuare una vigilanza civile sulle azioni

    delle parti in ordine al pieno rispetto dellac-

    cordo in sei punti concluso tra Mosca e Ti-

    blisi l8 settembre 2008 grazie alla media-

    zione dellUnione europea, compreso il ritiro

    delle truppe, operando in stretto coordina-

    mento con le Nazioni Unite e lOrganizza-

    zione per la sicurezza e la cooperazione in

    Europa (OSCE), al fine di concorrere alla

    stabilizzazione, alla normalizzazione e al raf-

    forzamento della fiducia e contribuire nelcontempo a informare la politica europea a

    sostegno di una soluzione politica duratura

    per la Georgia.

    Il comma 16 autorizza la spesa per la pro-

    roga della partecipazione di personale mili-

    tare italiano alla missione delle Nazioni

    Unite nella Repubblica del Sud Sudan, deno-

    minata United Nations Mission in South Su-

    dan (UNMISS), di cui alla risoluzione 1996

    (2011) del Consiglio di sicurezza delle Na-

    zioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla riso-luzione 2057 (2012) del 5 luglio 2012. La

    missione ha il mandato di contribuire a con-

    solidare la pace e a creare le condizioni per

    lo sviluppo economico, nonche a rafforzarela capacita del governo della Repubblica

    del Sud Sudan a governare efficacemente e

    democraticamente, per stabilire lo stato di di-

    ritto e per rafforzare i settori della sicurezza

    e della giustizia.

    Il comma 17 autorizza la spesa per la par-

    tecipazione di personale militare alla mis-

    sione dellUnione europea denominata EU-

    CAP Sahel Niger, di cui alla decisione

    2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio

    2012. Nellambito dellattuazione della stra-tegia dellUnione europea per la sicurezza e

    lo sviluppo nel Sahel, lEUCAP Sahel Niger

    mira a consentire alle autorita nigeriane di

    attuare la dimensione di sicurezza della

    loro strategia per la sicurezza e lo sviluppo,

    nonche a migliorare il coordinamento regio-

    nale nel contrastare le sfide alla sicurezza

    comune. In particolare, lEUCAP Sahel Ni-

    ger mira a contribuire allo sviluppo di un ap-

    proccio integrato, pluridisciplinare, coerente,

    sostenibile e basato sui diritti umani tra i

    vari operatori della sicurezza nigerini nella

    lotta al terrorismo e alla criminalita organiz-

    zata. Al fine di conseguire gli obiettivi,

    lEUCAP Sahel Niger: fornisce consulenza

    e assistenza nellattuazione della dimensione

    di sicurezza della strategia nigerina per la si-

    curezza e lo sviluppo a livello nazionale,

    complementare agli altri attori; sostiene lo

    sviluppo di un coordinamento regionale ed

    internazionale globale nella lotta al terrori-smo e alla criminalita organizzata; rafforza

    lo stato di diritto attraverso lo sviluppo delle

    capacita investigative ambito penale, e in

    tale contesto sviluppa e attua adeguati pro-

    grammi di formazione; sostiene lo sviluppo

    della sostenibilita delle forze di sicurezza ni-

    gerine; contribuisce allindividuazione, piani-

    ficazione ed attuazione dei progetti nel set-

    tore della sicurezza. Lautorizzazione di

    spesa prevista dalla presente disposizione e

    estesa, altres, alla partecipazione di perso-nale militare italiano alle iniziative dellU-

  • 7/29/2019 spese militari senato

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    Atti parlamentari Senato della Repubblica N. 3653 9

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    nione europea per il Mali, intese a lanciare

    una nuova missione internazionale con lo-

    biettivo di contribuire alla stabilizzazionedel paese attraverso linvio di personale mi-

    litare con il compito di addestrare le forze

    di sicurezza locali.

    Il comma 18 autorizza la spesa per le esi-

    genze annuali relative alla stipulazione dei

    contratti di assicurazione e di trasporto e

    alla realizzazione di infrastrutture, attinenti

    alle missioni internazionali di cui al presente

    decreto. Riguardo ai contratti di assicura-

    zione del personale e di trasporto di persone

    e cose relativi alle missioni internazionali,

    occorre considerare che, trattandosi di spese

    eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilan-

    cio, i relativi oneri trovano copertura finan-

    ziaria nei provvedimenti legislativi che auto-

    rizzano le relative spese. Quanto alle spese

    relative alle infrastrutture, si tratta della rea-

    lizzazione di opere e delleffettuazione di la-

    vori connessi con esigenze organizzative e di

    sicurezza dei contingenti militari nelle aree

    in cui si svolgono le missioni internazionali.Il comma 19 autorizza la spesa per inter-

    venti disposti dai comandanti dei contingenti

    militari in Afghanistan, Libano, Balcani e

    Corno dAfrica, intesi a fronteggiare, nei

    casi di necessita e urgenza, le esigenze di

    prima necessita della popolazione locale,

    compreso il ripristino dei servizi essenziali,

    entro il limite di spesa autorizzato per cia-

    scun teatro operativo. Si tratta di attivita di

    cooperazione civile-militare intesa a soste-

    nere, in particolare, i progetti di ricostru-

    zione, comprese le infrastrutture sanitarie,

    le operazioni di assistenza umanitaria, lassi-

    stenza sanitaria e veterinaria, nonche inter-

    venti nei settori dellistruzione e dei servizi

    di pubblica utilita.

    Il comma 20 autorizza la spesa per la pro-

    secuzione dei programmi di cooperazione

    delle Forze di polizia italiane (Polizia di

    Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della

    guardia di finanza) in Albania e nei Paesidellarea balcanica.

    Il comma 21 autorizza la spesa per la pro-

    roga della partecipazione di personale della

    Polizia di Stato alla missione denominataEuropean Union Rule of Law Mission in Ko-

    sovo (EULEX Kosovo), gia illustrata in rife-

    rimento alle missioni di cui al comma 3, e

    alla missione denominata United Nations

    Mission in Kosovo (UNMIK). LUNMIK,

    forza internazionale delegata allamministra-

    zione civile del Kosovo, costituita sulla

    base della risoluzione 1244 (1999) adottata

    dal Consiglio di sicurezza dellONU il 10

    giugno 1999, ha il compito di organizzare

    le funzioni amministrative essenziali, crearele basi per una solida autonomia e per lau-

    togoverno del Kosovo, facilitare il processo

    politico per determinare il futuro status del

    Kosovo, coordinare gli aiuti umanitari di

    tutte le agenzie internazionali, fornire soste-

    gno alla ricostruzione delle infrastrutture

    piu importanti, mantenere lordine pubblico,

    far rispettare i diritti umani, assicurare la si-

    curezza e il regolare ritorno in Kosovo di

    tutti i rifugiati e i dispersi.

    Il comma 22 autorizza la spesa per la pro-

    roga della partecipazione di personale della

    Polizia di Stato alla missione dellUnione eu-

    ropea in Palestina, denominata European

    Union Police Mission for the Palestinian

    Territories (EUPOL COPPS), prevista dalla-

    zione comune 2005/797/PESC adottata dal

    Consiglio dellUnione europea il 14 novem-

    bre 2005, riconfigurata dalla decisione

    2010/784/PESC del Consiglio del 17 dicem-

    bre 2010 e prorogata, da ultimo, dalla deci-sione 2012/324/PESC del Consiglio, del 25

    giugno 2012. Scopo dellEUPOL COPPS e

    contribuire allistituzione di un dispositivo

    di polizia duraturo ed efficace sotto la dire-

    zione palestinese, conforme ai migliori stan-

    dard internazionali, in cooperazione con i

    programmi di costruzione istituzionale del-

    lUnione europea e altre iniziative interna-

    zionali nel piu ampio contesto del settore

    della sicurezza, compresa la riforma del si-

    stema penale. A tal fine, lEUPOL COPPSassiste la polizia civile palestinese (PCP) nel-

  • 7/29/2019 spese militari senato

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    Atti parlamentari Senato della Repubblica N. 3653 1 0

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    lattuazione del programma di sviluppo della

    polizia fornendo assistenza e sostegno alla

    stessa PCP, e specificamente ai funzionarisuperiori a livello di distretto, comando e mi-

    nistero; coordina e agevola lassistenza del-

    lUnione europea e degli Stati membri e, se

    richiesto, lassistenza internazionale alla

    PCP; fornisce consulenza su elementi di giu-

    stizia penale collegati alla polizia; dispone di

    una cellula di progetto per lidentificazione e

    lattuazione dei progetti. Ove opportuno, la

    missione coordina, agevola e fornisce consu-

    lenza sui progetti realizzati dagli Stati mem-

    bri e da Paesi terzi sotto la loro responsabi-lita, in settori connessi alla missione e a so-

    stegno dei suoi obiettivi.

    Il comma 23 autorizza la spesa per la pro-

    roga della partecipazione di personale del

    Corpo della guardia di finanza alla missione

    internazionale in Afghanistan denominata In-

    ternational Security Assistance Force

    (ISAF). Nellambito della missione ISAF, il

    personale del Corpo (Task Force Grifo)

    svolge compiti di formazione e addestra-

    mento della Afghan Border Police, mediante

    corsi tenuti a Herat, con specifico riferimento

    alle attivita di contrasto e repressione delle

    violazioni doganali, e, sempre a Herat, segue

    lo sviluppo operativo della Afghan Border

    Police con un ispettore dislocato presso il

    quartier generale del Regional Command

    West.

    Il comma 24 autorizza la spesa per la pro-

    roga della partecipazione di personale del

    Corpo della guardia di finanza alla missioneinternazionale denominata European Union

    Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Ko-

    sovo). Nellambito della missione, il perso-

    nale del Corpo fornisce assistenza e supporto

    alle autorita kosovare nellarea dello Stato di

    diritto con specifico riferimento ai settori di

    polizia, giudiziario e doganale.

    Il comma 25 autorizza la spesa per la par-

    tecipazione di personale del Corpo della

    guardia di finanza alla missione in Libia,

    per procedere al ripristino dellefficienzadelle unita navali cedute dal Governo ita-

    liano al Governo libico (quattro delle sei to-

    tali, in quanto le restanti sono affondate nel

    corso della guerra civile), per garantire lamanutenzione ordinaria delle medesime unita

    navali e per lo svolgimento di attivita adde-

    strativa del personale della Guardia costiera

    libica (corsi di qualificazione tecnico-marina-

    resca) in attuazione degli accordi di coopera-

    zione tra il Governo italiano e il Governo li-

    bico per fronteggiare il fenomeno dellimmi-

    grazione clandestina e della tratta degli esseri

    umani, rilanciati in occasione della cosid-

    detta Tripoli Declaration sottoscritta il 21

    gennaio 2012.Il comma 26 autorizza la spesa per la par-

    tecipazione di un magistrato alla missione in-

    tegrata dellUnione europea sullo stato di di-

    ritto per lIraq, denominata EUJUST LEX-

    Iraq, di cui alla decisione 2012/372/PESC

    del Consiglio, del 10 luglio 2012. La mis-

    sione, lanciata dallazione comune 2005/

    190/PESC adottata dal Consiglio dellUnione

    europea il 7 marzo 2005, ha il mandato di:

    rispondere alle necessita dellordinamento

    giudiziario penale iracheno mediante la for-

    mazione dei funzionari di livello medio e

    alto nella gestione ad alto livello e nellinda-

    gine penale, intesa a migliorare la capacita, il

    coordinamento e la collaborazione delle di-

    verse componenti dellordinamento giudizia-

    rio penale iracheno; promuovere una piu

    stretta collaborazione tra i vari attori dellor-

    dinamento giudiziario penale iracheno, po-

    tenziare la capacita di gestione dei responsa-

    bili ad alto livello e ad alto potenziale prove-nienti anzitutto dalla polizia e dai sistemi

    giudiziario e penitenziario e migliorare le ca-

    pacita e le procedure in materia di indagini

    penali, nel pieno rispetto dello stato di diritto

    e dei diritti delluomo; fornire attivita din-

    quadramento e di consulenza strategici sulla

    base delle esigenze verificate dellIraq e te-

    nendo conto di altre presenze internazionali

    e del valore aggiunto dellUnione in questo

    settore.

    Il comma 27 autorizza la spesa per il man-tenimento del dispositivo info-operativo del-

  • 7/29/2019 spese militari senato

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    Atti parlamentari Senato della Repubblica N. 3653 1 1

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    lAgenzia informazioni e sicurezza esterna

    (AISE) a protezione del personale delle

    Forze armate impiegato nelle missioni inter-nazionali.

    Il comma 28 autorizza la spesa per lim-

    piego di personale appartenente al Corpo mi-

    litare volontario e al Corpo delle infermiere

    volontarie della Croce Rossa Italiana per le

    esigenze di supporto sanitario delle missioni

    internazionali in Afghanistan e negli Emirati

    Arabi Uniti.

    Il comma 29 autorizza il Ministero della

    difesa a cedere, a titolo gratuito, alle Forze

    armate libiche effetti di vestiario e materialiper ligiene personale, dettagliati nella rela-

    zione tecnica relativa al presente decreto.

    Il comma 30 autorizza il Ministero della

    difesa a cedere, a titolo gratuito, alle Forze

    armate della Repubblica di Gibuti, n. 3 vei-

    coli blindati leggeri (VBL Puma-4x4) e di

    n. 10 semoventi M109 L (semoventi darti-

    glieria), nonche effetti di vestiario (n. 5.000

    uniformi di tipo desertico e n. 5.000 paia di

    stivaletti tipo estivo). La cessione si inserisce

    nellambito dellattivita di cooperazione con

    la Repubblica di Gibuti nel settore della di-

    fesa, prevista dallaccordo firmato a Gibuti

    il 30 aprile 2002 e ratificato ai sensi della

    legge 31 ottobre 2003, n. 327. Lautorizza-

    zione di spesa copre i costi relativi alla ri-

    messa in efficienza dei mezzi e allacquisto

    del vestiario oggetto della cessione.

    Il comma 31 autorizza il Ministero della

    difesa a cedere, a titolo gratuito, alla Repub-

    blica islamica del Pakistan n. 500 veicoliM113. La cessione si inserisce nellambito

    dellattivita di cooperazione tra la lItalia e

    il Pakistan nel settore della difesa. Si tratta

    di veicoli trasporto truppe gia dismessi dal

    Ministero della difesa, ceduti nello stato in

    cui si trovano e senza armamenti di bordo.

    Il comma 32 autorizza il Governo italiano

    a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello

    Stato dEritrea materiale ferroviario dichia-

    rato fuori servizio. Si tratta di n. 7 locomo-

    tori diesel e n. 4 locotrattori diesel dellAero-nautica militare, individuati in dettaglio nella

    relazione tecnica relativa al presente decreto.

    Al riguardo si chiarisce che il materiale in

    questione non e riconducibile alle categoriedi materiali soggette allembargo (armi e ma-

    teriale connesso di qualsiasi tipo, comprese

    armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti

    militari, equipaggiamento paramilitare e rela-

    tivi pezzi di ricambio, assistenza tecnica, for-

    mazione, assistenza finanziaria e di altro

    tipo, in relazione alle attivita militari o alla

    fornitura, fabbricazione, manutenzione o

    uso di questi elementi), di cui alle risoluzioni

    del Consiglio di sicurezza delle Nazioni

    Unite 1907 (2009) e 2023 (2011). Il mate-riale oggetto della cessione verra utilizzato

    nellambito dei programmi di sviluppo del-

    linfrastruttura ferroviaria eritrea.

    Larticolo 2 prevede disposizioni in mate-

    ria di personale impiegato nelle missioni.

    In particolare, il comma 1 rinvia alle di-

    sposizioni di cui allarticolo 3, commi da 1

    a 9, della legge n. 108 del 2009, le quali pre-

    vedono:

    articolo 3, comma 1, alinea: trattamentoeconomico accessorio da erogare al perso-

    nale che partecipa alle missioni, consistente

    nellattribuzione dellindennita di missione

    di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;

    articolo 3, comma 2: disapplicazione

    della riduzione del 20 per cento stabilita dal-

    larticolo 28, comma 1, del decreto-legge 4

    luglio 2006, n. 223, convertito, con modifi-

    cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

    allindennita di cui al comma 1 e al tratta-mento economico corrisposto al personale

    che partecipa alle attivita di assistenza alle

    Forze armate albanesi (legge 8 luglio 1961,

    n. 642, le cui disposizioni sono stare riasset-

    tate nellarticolo 1808 del codice dellordina-

    mento militare, di cui al decreto legislativo

    15 marzo 2010, n. 66);

    articolo 3, comma 3: per il personale im-

    piegato nella missione relativa allo sviluppo

    dei programmi di cooperazione delle Forze

    di polizia italiane in Albania e nei Paesi del-larea balcanica, nonche nella missione in

  • 7/29/2019 spese militari senato

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    Atti parlamentari Senato della Repubblica N. 3653 1 2

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    Libia, corresponsione del trattamento econo-

    mico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642

    (ora articoli 1808 e 2164 del codice dellor-dinamento militare), calcolando lindennita

    speciale nella misura del cinquanta per cento

    dellassegno di lungo servizio allestero. An-

    che in relazione a tale trattamento economico

    e previsto che non venga applicata la ridu-

    zione del 20 per cento stabilita dallarticolo

    28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio

    2006, n. 223;

    articolo 3, comma 4: corresponsione ai

    militari inquadrati nei contingenti impiegati

    nelle missioni internazionali dellindennitadi impiego operativo in misura uniforme,

    pari, per il personale militare in servizio per-

    manente e per i volontari in ferma breve trat-

    tenuti in servizio e per i volontari in rafferma

    biennale, al 185 per cento dellindennita ope-

    rativa di base di cui allarticolo 2, primo

    comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78,

    e successive modificazioni, e, per i volontari

    in ferma prefissata, a euro 70. Lindennita in

    parola, se piu favorevole, sostituisce le in-

    dennita di impiego operativo, ovvero linden-

    nita pensionabile, corrisposte ai militari se-

    condo misure differenziate in ragione delle

    diverse condizioni di impiego in cui il perso-

    nale di ciascuna Forza armata e chiamato

    abitualmente ad operare, come previsto dalla

    legge 23 marzo 1983, n. 78 (gli importi delle

    diverse indennita operative sono stati aggior-

    nati nel tempo dai provvedimenti di concer-

    tazione relativi al trattamento economico

    del personale militare in servizio permanentee, per i volontari in ferma, dalle leggi 5 lu-

    glio 1986, n. 342, e 8 agosto 1990, n. 231).

    Luniformita della misura prevista trova giu-

    stificazione nella considerazione che i mili-

    tari inseriti nei contingenti impiegati nelle

    missioni operano in condizioni di rischio e

    di disagio sostanzialmente similari. A tale in-

    dennita viene applicato il trattamento fiscale

    e previdenziale previsto per lindennita di

    imbarco dallarticolo 19, primo comma, del

    testo unico delle norme sul trattamento diquiescenza dei dipendenti civili e militari

    dello Stato, di cui al decreto del Presidente

    della Repubblica 29 dicembre 1973,

    n. 1092, e dallarticolo 51, comma 6, del te-sto unico delle imposte sui redditi, di cui al

    decreto del Presidente della Repubblica 22

    dicembre 1986, n. 917, e successive modifi-

    cazioni;

    articolo 3, comma 5: trattamento econo-

    mico complessivo da erogare nei casi in cui

    lONU, nellambito delle missioni internazio-

    nali, attribuisce al personale militare incari-

    chi di vertice tramite contratti individuali,

    che regolano il rapporto degli interessati

    con la stessa organizzazione, nonche i com-

    piti sulla catena di comando multinazionale.

    La disposizione stabilisce che qualsivoglia

    retribuzione corrisposta dallONU allo stesso

    titolo sia versata allamministrazione, al

    netto delle ritenute, fino alla concorrenza

    dellimporto corrispondente alla somma dei

    trattamenti nazionali (fisso e continuativo,

    per indennita di missione ai sensi del comma

    1, per vitto e alloggio, eccetera), al netto

    delle ritenute, percepiti dagli interessati. Datale compensazione sono esclusi indennita e

    rimborsi corrisposti dallONU per i servizi

    occasionali fuori sede, comandati autonoma-

    mente dalla stessa organizzazione internazio-

    nale;

    articolo 3, comma 6: valutazione dei pe-

    riodi di comando, attribuzioni specifiche, ser-

    vizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle

    Forze armate, compresa lArma dei carabi-

    nieri, presso comandi, unita, reparti ed enticostituiti per lo svolgimento delle missioni

    internazionali, ai fini dellassolvimento degli

    obblighi previsti per lavanzamento al grado

    superiore dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai de-

    creti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e

    5 ottobre 2000, n. 298, e successive modifi-

    cazioni (ora, articoli 1103, 1107, 1111,

    1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144,

    1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172,

    1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201,

    1205, 1209, 1213, 1217, 1221, 1225, 1230e 1235 del codice dellordinamento militare);

  • 7/29/2019 spese militari senato

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    Atti parlamentari Senato della Repubblica N. 3653 1 3

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    articolo 3, comma 7: possibilita di ri-

    chiamare in servizio, a domanda, per le esi-

    genze connesse con le missioni internazio-nali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di

    complemento, altrimenti non richiamabili in

    base alla normativa generale (articolo 64

    della legge 10 aprile 1954, n. 113, ora arti-

    colo 890 del codice dellordinamento mili-

    tare). La disposizione consente di ampliare

    il bacino degli ufficiali richiamabili nelle

    forze di completamento, potendo attingere a

    personale appartenente a fasce di eta supe-

    riore, comprese tra i quarantacinque e i ses-

    santacinque anni, al fine di consentire alleForze armate di avvalersi di pregiate profes-

    sionalita presenti in tali ambiti;

    articolo 3, comma 8: possibilita di pro-

    lungare il periodo di ferma dei volontari in

    ferma prefissata di un anno per le esigenze

    connesse con le missioni internazionali, pre-

    vio consenso degli interessati, per un mas-

    simo di ulteriori sei mesi;

    articolo 3, comma 9: richiamo di talune

    disposizioni previste dal decreto-legge 28 di-

    cembre 2001, n. 451, convertito, con modifi-

    cazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,

    per la disciplina da applicare al personale

    impiegato nelle missioni internazionali. In

    particolare, le disposizioni del decreto-legge

    n. 451 del 2001 richiamate prevedono:

    articolo 2, commi 2 e 3: corresponsione

    dellindennita anche nei previsti periodi di ri-

    poso e recupero fruiti dal personale in co-

    stanza di missione, analogamente a quanto

    previsto dal decreto-legge 19 luglio 2001,n. 294, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 29 agosto 2001, n. 339, nonche, ai

    fini della corresponsione dellindennita, equi-

    parazione dei volontari in ferma breve e in

    ferma prefissata delle Forze armate ai volon-

    tari di truppa in servizio permanente, essendo

    tali categorie di personale in possesso di ana-

    logo stato giuridico e impiegati negli stessi

    compiti;

    articolo 3: trattamento assicurativo e

    pensionistico nei casi di decesso e invaliditaper causa di servizio e, altres, i casi di infer-

    mita contratta in servizio. In particolare,

    viene attribuito il trattamento assicurativo

    di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301,con lapplicazione del coefficiente previsto

    dallarticolo 10 della legge 26 luglio 1978,

    n. 417, ragguagliando il massimale minimo

    al trattamento economico del personale con

    il grado di sergente maggiore o grado corri-

    spondente. Nei casi di decesso e di invalidita

    per causa di servizio e prevista lapplica-

    zione, rispettivamente, dellarticolo 3 della

    legge 3 giugno 1981, n. 308, (ora, articoli

    1897 e 2183 del codice dellordinamento mi-

    litare), e delle disposizioni in materia di pen-sione privilegiata ordinaria, di cui al testo

    unico delle norme sul trattamento di quie-

    scenza dei dipendenti civili e militari dello

    Stato, approvato con decreto del Presidente

    della Repubblica 29 dicembre 1973,

    n. 1092, e successive modificazioni. E, inol-

    tre, disposto il cumulo del trattamento previ-

    sto per i casi di decesso e di invalidita con

    quello assicurativo, nonche con la speciale

    elargizione e con lindennizzo privilegiato

    aeronautico previsti, rispettivamente, dalla

    legge 3 giugno 1981, n. 308, (ora, articoli

    1895, 1896, 2181 e 2182 del codice dellor-

    dinamento militare), e dal regio decreto-

    legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito

    dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, (ora, ar-

    ticoli 1898 e 2184 del codice dellordina-

    mento militare), nei limiti stabiliti dallordi-

    namento vigente. Nei casi di infermita con-

    tratta in servizio, e richiamata lapplicazione

    dellarticolo 4ter del decreto-legge 29 di-cembre 2000, n. 393, convertito, con modifi-

    cazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27,

    quale modificato dallarticolo 3-bis del de-

    creto-legge 19 luglio 2001, n. 294, conver-

    tito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto

    2001, n. 339, (ora, articolo 881 del codice

    dellordinamento militare). Esso prevede

    che il personale militare in ferma volontaria

    che abbia prestato servizio in missioni inter-

    nazionali e contragga infermita idonee a di-

    venire, anche in un momento successivo,causa di inabilita possa, a domanda, essere

  • 7/29/2019 spese militari senato

    14/323

    Atti parlamentari Senato della Repubblica N. 3653 1 4

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    trattenuto alle armi con ulteriori rafferme an-

    nuali, da trascorrere interamente in licenza

    straordinaria di convalescenza o in ricoveroin luogo di cura, anche per periodi superiori

    a quelli previsti dal decreto legislativo 8

    maggio 2001, n. 215, (ora, articolo 1503

    del codice dellordinamento militare), fino

    alla definizione della pratica medico-legale

    riguardante il riconoscimento della dipen-

    denza da causa di servizio. Ai fini del pro-

    scioglimento dalla ferma o rafferma con-

    tratta, al personale che ha ottenuto il ricono-

    scimento della causa di servizio non sono

    computati, a domanda, i periodi trascorsi in

    licenza straordinaria di convalescenza o in ri-

    covero in luogo di cura connessi con il recu-

    pero dellidoneita al servizio militare a se-

    guito della infermita contratta. Negli stessi

    casi, per il personale militare in servizio per-

    manente, non e computato nel periodo mas-

    simo di aspettativa il periodo di ricovero in

    luogo di cura o di assenza dal servizio fino

    a completa guarigione, a meno che le infer-

    mita comportino inidoneita permanente alservizio. Fino alla definizione dei procedi-

    menti medico-legali riguardanti il riconosci-

    mento della dipendenza da causa di servizio,

    al personale e corrisposto il trattamento eco-

    nomico continuativo, ovvero la paga, nella

    misura intera. Nei confronti del personale de-

    ceduto o divenuto permanentemente inabile

    al servizio militare incondizionato ovvero

    giudicato assolutamente inidoneo ai servizi

    di istituto per lesioni traumatiche o per infer-

    mita riconosciute dipendenti da causa di ser-

    vizio, sono estesi al coniuge e ai figli super-

    stiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a

    carico, qualora unici superstiti, i benefici di

    cui allarticolo 1, comma 2, della legge 23

    novembre 1998, n. 407, consistenti nel di-

    ritto al collocamento obbligatorio con prece-

    denza rispetto a ogni altra categoria e con

    preferenza a parita di titoli ovvero nellas-

    sunzione per chiamata diretta nelle ammini-

    strazioni statali, ferme restando le percentualidi assunzioni previste dalle vigenti disposi-

    zioni ed entro laliquota del 10 per cento

    del numero di vacanze;

    articolo 4: corresponsione dellindennitadi missione al personale militare in stato di

    prigionia o disperso e il computo per intero

    del tempo trascorso in stato di prigionia o

    quale disperso ai fini del trattamento di pen-

    sione;

    articolo 5, comma 1, lettere b) e c): di-

    sapplicazione delle disposizioni in materia di

    orario di lavoro e possibilita da parte del per-

    sonale impiegato nelle missioni di utilizzare

    a titolo gratuito le utenze telefoniche di ser-vizio, se non risultano disponibili sul posto

    adeguate utenze telefoniche per uso privato,

    fatte salve le priorita correlate alle esigenze

    operative;

    articolo 7: estensione della disciplina

    prevista per il personale militare al personale

    civile eventualmente impiegato nelle mis-

    sioni;

    articolo 13: particolare disciplina a fa-

    vore del personale militare impiegato in mis-

    sioni internazionali in materia di partecipa-

    zione ai concorsi interni banditi dallAmmi-

    nistrazione (rinvio dufficio dellinteressato

    al primo concorso utile successivo, attribu-

    zione ai soli fini giuridici dellanzianita asso-

    luta attribuita ai vincitori del concorso per il

    quale e stata presentata domanda, nonche

    dellanzianita relativa determinata dal posto

    che sarebbe stato occupato nella relativa gra-

    duatoria con il diritto, se vincitore, allattri-

    buzione della stessa anzianita giuridica deivincitori del concorso per il quale ha presen-

    tato domanda).

    E, altres, richiamato larticolo 3, comma

    6, del decreto-legge n. 152 del 2009, conver-

    tito, con modificazioni, dalla legge n. 197

    del 2009, il quale prevede a favore del perso-

    nale del Corpo della guardia di finanza la

    medesima disciplina stabilita per il personale

    delle Forze armate in materia di partecipa-

    zione ai concorsi interni, di cui al citato arti-colo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001.

  • 7/29/2019 spese militari senato

    15/323

    Atti parlamentari Senato della Repubblica N. 3653 1 5

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    Il comma 2 stabilisce che lindennita di

    missione sia corrisposta nella misura del 98

    per cento o nella misura intera, incrementatadel 30 per cento se il personale non usufrui-

    sce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gra-

    tuiti, della diaria prevista per il Paese di de-

    stinazione dal decreto del Ministro delleco-

    nomia e delle finanze 13 gennaio 2003 (pub-

    blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3

    marzo 2003).

    Il comma 3 individua, per il calcolo del-

    lindennita da corrispondere al personale im-

    piegato in talune missioni, una diaria di rife-

    rimento diversa da quella del Paese di effet-tiva destinazione.

    Il comma 4 disciplina il trattamento eco-

    nomico accessorio del personale che parte-

    cipa alla missione Active Endeavour e alle

    operazioni militari per il contrasto della pira-

    teria (Atalanta e Ocean Shield). A tale perso-

    nale il compenso forfettario di impiego e la

    retribuzione per lavoro straordinario sono

    corrisposti in deroga, per il compenso forfet-

    tario di impiego, ai limiti di cui allarticolo

    9, comma 3, del decreto del Presidente della

    Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (pro-

    trazione delloperazione, senza soluzione di

    continuita, per almeno quarantotto ore con

    lobbligo di rimanere disponibili nellambito

    dellunita operativa e possibilita di corrispon-

    dere il compenso per un periodo non supe-

    riore a 120 giorni allanno) e, per la retribu-

    zione per lavoro straordinario, ai limiti orari

    individuali previsti dai decreti adottati in at-

    tuazione dellarticolo 10, comma 3, dellalegge 8 agosto 1990, n. 231. E disposto, al-

    tres, che il compenso forfettario di impiego

    sia corrisposto ai volontari in ferma prefis-

    sata di un anno nella misura prevista per i

    volontari in ferma prefissata quadriennale,

    pari al settanta per cento di quella spettante

    ai volontari di truppa in servizio permanente.

    Il medesimo trattamento economico e previ-

    sto anche per il personale che fa parte dei

    nuclei militari di protezione imbarcati a

    bordo delle navi commerciali battenti ban-diera italiana, a richiesta e con oneri a carico

    degli armatori, per la protezione delle navi in

    transito negli spazi marittimi internazionali a

    rischio di pirateria (articolo 5, comma 2, deldecreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, conver-

    tito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto

    2011, n. 130).

    Il comma 5 prevede disposizioni urgenti

    intese ad assicurare la funzionalita della Po-

    lizia di Stato attraverso la regolare alimenta-

    zione del ruolo degli agenti ed assistenti e

    del ruolo dei sovrintendenti, anche in rela-

    zione allimpiego dei rispettivo personale

    per le esigenze connesse alle missioni inter-

    nazionali di polizia di cui al presente de-creto. In particolare, la lettera a) e volta a

    consentire che possano essere autorizzate,

    sin dallanno 2012, assunzioni nella qualifica

    iniziale del ruolo degli agenti e assistenti, se-

    condo le modalita di cui allarticolo 66,

    comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno

    2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in

    presenza di un soprannumero rispetto alla re-

    lativa dotazione organica, qualora sussistano

    vacanze nel ruolo dei sovrintendenti, con

    successivo riassorbimento delle posizioni in

    soprannumero per effetto dei passaggi di per-

    sonale dal ruolo degli agenti e assistenti al

    ruolo dei sovrintendenti. Tale previsione si

    rende necessaria per procedere, senza ulte-

    riori ritardi, allassunzione dei volontari delle

    Forze armate vincitori del concorso per lac-

    cesso al ruolo degli agenti ed assistenti della

    Polizia di Stato, attraverso la rapida adozione

    del relativo decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri di autorizzazione per lanno

    2012, ai sensi dellarticolo 35, comma 4, del

    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    Attualmente, a fronte di circa 5.600 unita ec-

    cedenti rispetto alla dotazione organica del

    ruolo degli agenti ed assistenti, si registra

    una carenza di organico di circa 7.100 unita

    nel ruolo dei sovrintendenti. La previsione ri-

    produce sostanzialmente il principio di cui

    alla disposizione contenuta nellarticolo 1,

    comma 525, della legge 27 dicembre 2006,n. 296 (legge finanziaria 2007), relativa al-

  • 7/29/2019 spese militari senato

    16/323

    Atti parlamentari Senato della Repubblica N. 3653 1 6

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    lassunzione degli agenti del Corpo di polizia

    penitenziaria in presenza di una eccedenza

    nella dotazione organica del ruolo degliagenti ed assistenti.

    La lettera b) e volta a consentire, per

    lanno 2013, lespletamento dei concorsi e

    dei conseguenti corsi di aggiornamento pro-

    fessionale per laccesso alla qualifica di

    vice sovrintendente della Polizia di Stato,

    in forma semplificata, ai sensi dellarticolo

    24-quater del decreto del Presidente della

    Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, evitando

    di bandire singoli concorsi per i posti dispo-

    nibili, annualmente, dal 31 dicembre 2004 al31 dicembre 2012. La disposizione e volta a

    realizzare, in via straordinaria, il rapido ri-

    pianamento dellorganico del ruolo dei so-

    vrintendenti della Polizia di Stato che, ri-

    spetto ad una dotazione organica di 20.000

    unita e ad un dato di forza effettiva pari a

    12.835 unita, regista una grave carenza di

    7.165 unita, determinata dal notevole ritardo

    accumulato nelle complesse e onerose proce-

    dure concorsuali per titoli ed esami riservate

    al personale del ruolo degli agenti e assi-

    stenti, per laccesso alla qualifica di vice so-

    vrintendente. Lintervento si rende urgente e

    necessario per assicurare il pieno espleta-

    mento dei compiti istituzionali della Polizia

    di Stato, in quanto la grave carenza di perso-

    nale del ruolo dei sovrintendenti, che riveste

    la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria

    a differenza di quello del ruolo degli agenti

    e assistenti determina rilevanti disfunzioni,

    con specifico riferimento, ad esempio, allaricezione di denunce ed allo svolgimento di

    particolari attivita investigative ed istituzio-

    nali, anche allestero. La previsione e finaliz-

    zata, pertanto, a ridurre larretrato dei con-

    corsi in parola per lassegnazione agli uffici

    dei nuovi ufficiali di polizia giudiziaria, at-

    traverso il solo ricorso al piu veloce e

    meno oneroso concorso per titoli esclu-

    dendo quello per titoli ed esame scritto an-

    che con una o piu procedure per tutti i posti

    disponibili, nonche alla riduzione della du-rata del relativo corso di formazione profes-

    sionale per i vincitori del concorso, che con-

    sente di anticipare i tempi per limpiego di

    personale in possesso di una specifica quali-ficazione per lespletamento di importanti

    compiti istituzionali.

    Larticolo 3 prevede lapplicazione alle

    missioni internazionali, di cui al presente de-

    creto, delle disposizioni in materia penale di

    cui allarticolo 5 del decreto-legge 30 dicem-

    bre 2008, n. 209, convertito, con modifica-

    zioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12,

    e successive modificazioni, e allarticolo 4,

    commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge

    4 novembre 2009, n. 152, convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 dicembre

    2009, n. 197.

    In particolare, larticolo 5 del citato de-

    creto-legge n. 209 del 2008 prevede, al

    comma 1, lapplicazione del codice penale

    militare di pace e delle disposizioni di cui al-

    larticolo 9 del decreto-legge 1 dicembre

    2001, n. 421, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, nella parte

    in cui dispongono in ordine alla competenza

    territoriale per laccertamento dei reati mili-

    tari, concentrata sul Tribunale militare di

    Roma, alle misure restrittive della liberta

    personale, alludienza di convalida dellarre-

    sto in flagranza e allinterrogatorio della per-

    sona destinataria di unordinanza di custodia

    cautelare in carcere. Il comma 2 condiziona

    la punibilita dei reati commessi dallo stra-

    niero nel territorio in cui si svolgono gli in-

    terventi umanitari e le missioni militari pre-

    viste dal provvedimento legislativo di pro-roga, a danno dello Stato ovvero dei cittadini

    italiani che partecipano agli interventi e alle

    missioni stessi, alla richiesta del Ministro

    della giustizia, sentito il Ministro della difesa

    per i reati commessi a danno di appartenenti

    alle Forze armate. La disposizione e intesa a

    consentire allautorita di Governo di valutare

    preventivamente se le condotte poste in es-

    sere siano tali da mettere effettivamente in

    pericolo interessi vitali dello Stato. Il comma

    3, attribuisce al tribunale di Roma la compe-tenza territoriale per i reati di cui al comma

  • 7/29/2019 spese militari senato

    17/323

    Atti parlamentari Senato della Repubblica N. 3653 1 7

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    2, nonche per i reati attribuiti alla giurisdi-

    zione dellautorita giudiziaria ordinaria com-

    messi dal cittadino italiano che partecipa agliinterventi e alle missioni di cui al presente

    decreto, nel territorio e per il periodo di du-

    rata degli interventi e delle missioni stessi.

    Al riguardo va considerato che la prevista

    applicazione del codice penale militare di

    pace al personale militare impiegato nelle

    missioni comporta che numerosi reati ipotiz-

    zabili a carico di appartenenti alle Forze ar-

    mate, che larticolo 47 del codice penale mi-

    litare di guerra configura come reati militari

    (conseguentemente attribuiti alla giurisdi-zione dellautorita giudiziaria militare), siano

    invece qualificati come reati comuni rien-

    tranti nella giurisdizione dellautorita giudi-

    ziaria ordinaria. La disposizione in esame

    che non incide sulla ripartizione della giuri-

    sdizione tra la magistratura ordinaria e la

    magistratura militare e analoga a quella

    prevista per i reati militari commessi durante

    lo svolgimento delle missioni, per i quali

    larticolo 9, comma 3, del decreto-legge

    n. 421 del 2001 (richiamato dal comma 1

    del presente articolo) attribuisce la compe-

    tenza al tribunale militare di Roma. Viene

    in tal modo delineato, per tutti i reati com-

    messi nellambito degli interventi e delle

    missioni internazionali per la pace, un qua-

    dro normativo unitario sotto il profilo della

    competenza, che consente di evitare even-

    tuali conflitti che potrebbero derivare dal-

    lapplicazione dellarticolo 10 del codice di

    procedura penale, il quale stabilisce che, nel-lambito della giurisdizione ordinaria, per i

    reati commessi interamente allestero, la

    competenza e determinata, successivamente,

    dal luogo della residenza, della dimora, del

    domicilio, dellarresto o della consegna del-

    limputato e che, nei casi in cui non sia pos-

    sibile determinarla nei modi indicati, la com-

    petenza appartiene al giudice del luogo in

    cui ha sede lufficio del pubblico ministero

    che ha provveduto per primo a iscrivere la

    notizia di reato nellapposito registro. Lindi-viduazione del tribunale di Roma quale

    unico giudice ordinario competente, come

    del tribunale militare di Roma per i reati mi-

    litari, trova fondamento nella circostanza chele attivita di pianificazione e conduzione de-

    gli interventi e delle missioni internazionali

    per la pace sono svolti, rispettivamente, dal

    Ministero degli affari esteri e dal Comando

    operativo di vertice interforze nellambito

    del Ministero della difesa, amministrazioni

    centrali con sede a Roma. Il comma 4 pre-

    vede lesercizio della giurisdizione per i reati

    di pirateria, con attribuzione della compe-

    tenza al tribunale di Roma, solo nei casi in

    cui siano commessi a danno dello Stato odi cittadini o beni italiani, in alto mare o in

    acque territoriali altrui e accertati nelle aree

    in cui si svolge la missione dellUnione eu-

    ropea, denominata Atalanta. Il comma 5 pre-

    vede, nei casi di cui al comma 4, lapplica-

    zione della disciplina di cui allarticolo 9,

    commi 5 e 6, del decreto-legge 1 dicembre

    2001, n. 421, (gia richiamata al comma 1)

    in materia di misure restrittive della liberta

    personale, di udienza di convalida dellarre-

    sto in flagranza e allinterrogatorio della per-

    sona destinataria di unordinanza di custodia

    cautelare in carcere. E prevista, altres, la

    possibilita di trattenere, in tali circostanze,

    le persone arrestate o fermate in appositi lo-

    cali del vettore militare. Il comma 6 consente

    allautorita giudiziaria, a seguito del seque-

    stro, di disporre laffidamento in custodia al-

    larmatore, allesercente ovvero al proprieta-

    rio della nave o dellaeromobile catturati con

    atti di pirateria. La disposizione tiene conto,da una parte, della particolare onerosita di un

    lungo trasporto in Patria dei mezzi catturati

    dai pirati e sequestrati nel corso dellopera-

    zione in questione e, dallaltra, della neces-

    sita di completare, quanto prima, le opera-

    zioni di restituzione dei mezzi agli aventi di-

    ritto. Oltre al proprietario la norma indivi-

    dua, quali possibili destinatari dellaffida-

    mento in custodia dei mezzi suddetti, larma-

    tore e lesercente, figure giuridiche cui lor-

    dinamento riconosce specifiche attribuzionie responsabilita (articoli 265, 274, 874 e

  • 7/29/2019 spese militari senato

    18/323

    Atti parlamentari Senato della Repubblica N. 3653 1 8

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    878 del codice della navigazione). Il comma

    6-bis prevede, per lesercizio della giurisdi-

    zione fuori dei casi di cui al comma 4, il rin-vio alle disposizioni contenute negli accordi

    internazionali di cui lItalia e parte ovvero

    conclusi da organizzazioni internazionali di

    cui lItalia e parte. Il comma 6-ter, con di-

    sposizione transitoria, prevede limmediata

    applicazione delle disposizioni di cui al

    comma 6-bis anche ai procedimenti in corso,

    con la possibilita di utilizzare strumenti tele-

    matici per la trasmissione dei relativi provve-

    dimenti e comunicazioni.

    Larticolo 4, commi 1-sexies e 1-septies,del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede

    disposizioni che introducono, per le missioni

    internazionali, una scriminante speciale in

    tema di uso legittimo della forza. Tali dispo-

    sizioni sono intese ad apprestare unadeguata

    tutela sul piano giuridico al personale mili-

    tare, evitando qualsiasi irragionevole rischio

    di addebitare responsabilita al personale che

    abbia operato nel pieno rispetto del diritto in-

    ternazionale, delle disposizioni che regolano

    la missione e degli ordini legittimamente im-

    partiti. In particolare, sono previste:

    la non punibilita del militare che, nel

    corso delle missioni previste dal presente de-

    creto-legge, fa uso ovvero ordina di fare uso

    delle armi o di altro mezzo di coazione fisica

    nel rispetto delle direttive, delle regole di in-

    gaggio e degli ordini legittimamente impar-

    titi per la specifica missione;

    la responsabilita per colpa nel caso in

    cui si eccedano, a tale titolo, i limiti dellascriminante.

    Larticolo 4 reca disposizioni in materia

    contabile

    In particolare, il comma 1 rinvia alle di-

    sposizioni di cui allarticolo 5, commi 1 e

    2, del decreto-legge 4 novembre 2009,

    n. 152, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 29 dicembre 2009, n. 197. Tale arti-

    colo prevede, al comma 1, che, per le esi-

    genze connesse con le missioni internazionalie in circostanze di necessita e urgenza, gli

    Stati maggiori di Forza armata e per essi i

    competenti ispettorati, il Comando generale

    dellArma dei carabinieri, il Comando gene-rale del Corpo della guardia di finanza, il Se-

    gretariato generale della difesa e per esso le

    competenti Direzioni generali, accertata lim-

    possibilita di provvedere attraverso contratti

    accentrati gia eseguibili, possano attivare le

    procedure durgenza previste dalla normativa

    vigente per lacquisizione di forniture e ser-

    vizi, nonche acquisire in economia lavori,

    servizi e forniture per esigenze di revisione

    generale di mezzi da combattimento e da tra-

    sporto, di esecuzione di opere infrastrutturaliaggiuntive e integrative, di trasporto del per-

    sonale e spedizione di materiali e mezzi, di

    acquisizione di apparati di comunicazione e

    per la difesa nucleare, biologica e chimica,

    materiali darmamento, equipaggiamenti,

    materiali informatici, mezzi e materiali sani-

    tari, entro il limite complessivo di 50 milioni

    di euro annui a valere sulle risorse finanzia-

    rie stanziate per le missioni internazionali. Il

    comma 2 del richiamato articolo 5 dispone

    che le spese per i compensi per lavoro straor-

    dinario reso nellambito di attivita operative

    o di addestramento propedeutiche allim-

    piego del personale nelle missioni internazio-

    nali previste dal presente decreto siano effet-

    tuate in deroga al limite di cui allarticolo 3,

    comma 82, della legge 24 dicembre 2007,

    n. 244.

    Il comma 2 e inteso ad apportare limitate

    modifiche agli articoli 312, comma 1, e

    2132, comma 1, del codice dellordinamentomilitare, di cui al decreto legislativo 15

    marzo 2010, n. 66, i quali disciplinano, ri-

    spettivamente, per le Forze armate e per il

    Corpo della guardia di finanza, le cessioni

    di beni mobili a titolo gratuito nellambito

    delle missioni internazionali. Secondo tali di-

    sposizioni, i mezzi e materiali, escluso il ma-

    teriale darmamento, utilizzati a supporto

    dellattivita operativa di unita militari alle-

    stero, per i quali non risulta conveniente il

    rimpatrio in relazione ai costi di trasporto,ovvero quelli dismessi alla data di entrata

  • 7/29/2019 spese militari senato

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    Atti parlamentari Senato della Repubblica N. 3653 1 9

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    in vigore dellatto che autorizza la missione

    internazionale possono essere ceduti su di-

    sposizione delle autorita logistiche di Forzaarmata, previa autorizzazione del Capo di

    stato maggiore della difesa, secondo le mo-

    dalita stabilite con decreto del Ministro della

    difesa, ovvero su disposizione del Comando

    generale del Corpo della guardia di finanza

    direttamente e a titolo gratuito nelle loca-

    lita in cui si trovano, alle Forze armate e

    alle Forze di polizia estere, ad autorita locali,

    a organizzazioni internazionali non governa-

    tive ovvero a organismi di volontariato e di

    protezione civile, prioritariamente italiani,ivi operanti. Le modifiche previste dal

    comma in esame sono intese a prevedere

    che i mezzi e materiali presenti in teatro pos-

    sano essere ceduti anche a organizzazioni in-

    ternazionali governative e che la conve-

    nienza della cessione rispetto al rimpatrio

    sia riferita non solo ai costi di trasporto,

    ma anche agli ulteriori oneri che lAmmini-

    strazione deve comunque sostenere, quali,

    ad esempio, quelli connessi con lo smontag-

    gio in teatro, la bonifica dei siti occupati, le-

    ventuale ricondizionamento dopo il rimpa-

    trio.

    Il comma 3, al fine di assicurare la prose-

    cuzione delle missioni internazionali senza

    soluzione di continuita, stabilisce la misura

    delle anticipazioni sulle spese complessiva-

    mente autorizzate a favore delle Amministra-

    zioni interessate, da disporre entro dieci

    giorni dalla data di entrata in vigore del pre-

    sente decreto.Il capo II prevede disposizioni in materia

    di iniziative di cooperazione allo sviluppo e

    sostegno ai processi di ricostruzione e parte-

    cipazione alle iniziative delle organizzazioni

    internazionali per il consolidamento dei pro-

    cessi di pace e di stabilizzazione.

    In particolare, larticolo 5 autorizza la

    spesa iniziative, interventi e attivita di coo-

    perazione allo sviluppo in Afghanistan, Paki-

    stan, Iraq, Siria, Libia, Myanmar, Somalia,

    Sudan e Sud Sudan, ad integrazione deglistanziamenti gia assegnati dalla legge di sta-

    bilita per lanno 2012 alla legge 26 febbraio

    1987, n. 49, nonche per la realizzazione di

    programmi integrati di sminamento umanita-rio, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

    Per quanto riguarda lAfghanistan i finan-

    ziamenti sono volti a dar seguito agli impe-

    gni di mantenimento del livello di coopera-

    zione allo sviluppo, assunti dallItalia nelle

    conferenze internazionali di Bonn e Tokyo.

    Il mantenimento degli impegni della comu-

    nita internazionale nei confronti dellAfgha-

    nistan e un elemento centrale del Mutual Ac-

    countability Framework concordato alla con-

    ferenza di Tokyo (luglio 2012) e delle pro-spettive dellAfghanistan di una stabilizza-

    zione successiva al ritiro di ISAF.

    Lattuale fase di transizione e la succes-

    siva fase di trasformazione richiedono infatti

    il mantenimento dellimpegno finanziario per

    sostenere lautorita del Governo legittimo

    nella fase di graduale passaggio di responsa-

    bilita per la sicurezza, lo sviluppo e la gover-

    nance, promuovendo laccesso allo sviluppo

    socio-economico della popolazione in modo

    sostenibile. A Tokyo la comunita internazio-

    nale ha anche assunto limpegno di canaliz-

    zare una quota crescente dei contributi attra-

    verso il bilancio e/o i programmi nazionali

    afghani, per favorirne la sostenibilita e pro-

    muovere un miglioramento della capacita di

    investimento delle autorita locali sul territo-

    rio. Per questo motivo e importante sostenere

    tale investimento sia in termini finanziari

    (principalmente attraverso i programmi na-

    zionali afghani, lARTF Afghanistan Re-construction Trust Fund e i programmi di

    governance) che in termini di assistenza tec-

    nica e monitoraggio. Anche nel 2013, come

    per lanno precedente, ci si dovra concen-

    trare nella provincia di Herat, comprendendo

    anche le aree in fase di transizione nel soste-

    gno dello sviluppo rurale, nel miglioramento

    del reddito, delle infrastrutture e dellaccesso

    rurale attraverso i programmi afghani.

    Nelle proposte formulate si e ovviamente

    tenuto conto dei settori prioritari indicati dal-laccordo di partenariato firmato nel gennaio

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    Atti parlamentari Senato della Repubblica N. 3653 2 0

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    del 2012 (governance/ rule of Law, infra-

    strutture, sviluppo rurale/agricoltura) e degli

    ambiti trasversali e settori di impegno citatidallaccordo (gender, sanita, patrimonio cul-

    turale).

    Il finanziamento complessivo e ripartito in

    interventi attraverso il canale bilaterale e

    multilaterale, interventi umanitari e di emer-

    genza e per attivita condotte da ONG.

    Per quanto riguarda in particolare le ini-

    ziative di emergenza, sara rivolta particolare

    attenzione ai seguenti settori:

    tutela dei gruppi vulnerabili e della con-

    dizione femminile (con particolare attenzione

    verso le tematiche della disabilita e dellac-

    cesso delle fasce piu svantaggiate della po-

    polazione ai servizi di base quali istruzione

    e sanita);

    gestione delle risorse naturali e dellac-

    qua, ambiente e territorio;

    riduzione dei rischi derivanti da disastri

    naturali anche mediante il supporto alle isti-

    tuzioni locali di protezione civile (ANDMA)

    per il rafforzamento della capacita di rispostaad eventi climatici particolarmente sfavore-

    voli (freddo, inondazioni, siccita).

    In relazione ai progetti promossi dalle

    ONG in Afghanistan si propone di utilizzare

    prevalentemente il piano gestionale ordina-

    rio, che offre la possibilita di finanziare pro-

    getti triennali. I progetti promossi dalle ONG

    sono uno strumento prioritario per sostenere

    programmi di genere attraverso la societa ci-

    vile afghana, canale privilegiato per il cam-biamento della condizione femminile nel

    Paese.

    Per quanto riguarda il Pakistan, i finanzia-

    menti sono volti a mantenere limpegno della

    cooperazione italiana, prevalentemente in

    ambito di sviluppo rurale. Il Pakistan rappre-

    senta un Paese prioritario per la Coopera-

    zione italiana in ragione delle sue perduranti

    difficolta ad imboccare un percorso di svi-

    luppo sostenibile e dei rischi di destabilizza-

    zione che lo caratterizzano, con ricadutenella regione, in primis in Afghanistan. La

    cooperazione italiana ha concentrato le pro-

    prie attivita in ambito rurale, dove si concen-

    trano maggiormente le condizioni di poverta,e nei settori sociali, con attenzione ai gruppi

    maggiormente vulnerabili, come le mino-

    ranze. I fondi richiesti intendono mantenere

    tali priorita, prevalentemente attraverso atti-

    vita di capacity-building, per il rafforza-

    mento delle istituzioni pakistane competenti

    per tali settori.

    Per quanto riguarda le emergenze, gli in-

    terventi sono volti al consolidamento dei

    programmi per il reinserimento nei luoghi

    di origine della popolazione sfollata e diquella che non si e allontanata e che ha su-

    bito danni a causa delle inondazioni nella

    provincia di Khyber Pakhtunkhwa e del

    Sindh, mediante attivita nel settore dellagri-

    coltura e sicurezza alimentare e della promo-

    zione femminile da realizzarsi anche con il

    concorso di ONG idonee abilitate ad operare

    nelle aree di intervento.

    Per quel che concerne Myanmar, i finan-

    ziamenti richiesti sono volti a consentire

    alla Cooperazione italiana di sostenere i pro-

    cessi di apertura del Paese, in particolare at-

    traverso attivita di capacity-building. In una

    fase nuova di impegno della comunita inter-

    nazionale nel Paese, si punta a rafforzare la

    capacita delle istituzioni del Paese di porre

    in essere politiche di sviluppo socio-econo-

    mico inclusivo, nei settori dello sviluppo ru-

    rale, dei servizi di base e, intervenendo in un

    ambito in cui lItalia vanta delle competenze

    internazionalmente riconosciute, in quellodel patrimonio culturale. Tale rafforzamento

    rappresenta un prerequisito per un percorso

    di sviluppo sostenibile e rappresenta una

    forte valorizzazioni del ruolo degli attori di

    cooperazione (ONG, universita, cooperazione

    decentrata) nel Paese. La programmazione in

    parola potra subire variazioni in base allevo-

    luzione del dialogo con il Governo birmano

    e con gli Organismi multilaterali presenti,

    che potra essere sviluppato a seguito dellin-

    vio, entro lanno di un esperto di coopera-zione a Yangoon.

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    Atti parlamentari Senato della Repubblica N. 3653 2 1

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    In Iraq nel corso del 2013, sul piano bila-

    terale, si intende continuare lintervento a so-

    stegno dello sviluppo del Paese con inter-venti selettivi volti a trarre il massimo bene-

    ficio dalle attivita svolte negli ultimi anni.

    Occorrera quindi mantenere una struttura di

    coordinamento per accompagnare i diversi

    progetti in essere e garantire assistenza tec-

    nica in loco alle autorita irachene in partico-

    lare per lutilizzo del credito di aiuto. Non

    verra meno la partecipazione finanziaria

    della cooperazione ai programmi avviati da

    parte degli organismi internazionali

    (UNHCR, UNICEF, UNIDO, ICARDA).Per quel che concerne la Siria e i Paesi li-

    mitrofi, in considerazione della crisi nella-

    rea, che interessa la Siria e da questultima

    si estende negli altri Paesi ad essa confinanti,

    si prevede di erogare contributi allOrganiz-

    zazione internazionale per le migrazioni

    (OIM), tenuto conto della capacita dellorga-

    nismo di operare in Siria, per fornire assi-

    stenza e sostegno psicologico alle fasce piu

    vulnerabili esposte ai traumi della guerra e

    realizzare centri di consulenza, similmente

    alliniziativa realizzata in Libia; allUNE-

    SCO, per interventi a tutela del patrimonio

    culturale in Siria. Liniziativa dovrebbe ispi-

    rarsi allesperienza maturata in Libia attra-

    verso il programma UNESCO di formazione

    degli ex combattenti libici nel campo della

    tutela del patrimonio culturale, per favorirne

    il reinserimento sociale; allUNRWA, a so-

    stegno di attivita nel settore sanitario per i

    campi profughi particolarmente esposti a vio-lenza e insicurezza; a UNHCR e UNICEF

    per attivita di consolidamento delle attivita

    e interventi gia avviati.

    Si prevede inoltre di finanziare interventi

    attraverso la cooperazione decentrata e le

    ONG a favore dei consigli locali e delle mu-

    nicipalita nei settori che verranno individuati

    come prioritari dalla cooperazione italiana e

    dalla controparte siriana.

    Sul canale dellemergenza si prevede di fi-

    nanziare interventi da destinare anche neiPaesi limitrofi, mediante il canale multilate-

    rale, che appare ancora il piu idoneo a soddi-

    sfare i bisogni primari della popolazione col-

    pita nei settori della nutrizione, salute, acqua,istruzione e protezione. Piu in particolare la

    partecipazione finanziaria della cooperazione

    italiana e destinata:

    al Comitato internazionale della Croce

    Rossa (CICR). Tale organismo e infatti lu-

    nica organizzazione umanitaria presente nel

    Paese dallinizio della crisi, che ha da subito

    operato in collaborazione con la Mezzaluna

    Rossa siriana (MRS). Il CICR ha acquisito

    un allargamento dello spazio umanitarioa fronte