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Lunedì 4 Gennaio 2016 IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI www.ilsole24ore.com
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EDILIZIA E AMBIENTE
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LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI
LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e PaMARTEDÌ: Condominio MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni
Crisi d’impresa. Le indicazioni della Cassazione sulle responsabilità penali e deontologiche per aver consigliato condotte scorrette
Professionisti a rischio bancarottaAnche per bilanci e modelli compilati senza verifiche può esserci il concorso nel reato
LAVORO
I nuovi criteriper la cassaintegrazioneordinariaAlessandro Rota Porta upagina 23
PAGINA A CURA DIRosanna Acierno
pSono perseguibili per il reato di concorso in bancarottafraudolenta quei professionisti che, consapevoli dell’intento dell’imprenditore o dell’amministratore di voler sottrarreai creditori i beni della societàin crisi, forniscono consigli osuggerimenti sulle possibilistrade da percorrere o svolgono attività volte a favorire taleintento o garantire l’impunitàdel management.
È questo il principio ormaiconsolidato che si desume dalle pronunce della Corte di Cassazione e che i professionisti chiamati ad assistere società in crisi devono tenere ben presente, al fine di evitare la configurazione di una loro responsabilità per il reato di concorso in bancarottafraudolenta.
Il ruolo del professionista
Nel corso degli ultimi anni, infatti, il ruolo del professionista nell’ambito della crisi d’impresa è divenuto vitale e al tempo stessodelicato per l’intero sistema economico. Numerose sono ancorale società a rischio fallimento e cessazione per le precarie condizioni finanziare interne e le difficoltà di reperimento del credito. Ecco allora che consulenti eprofessionisti esperti del settoresono sempre più spesso chiamati a fornire pareri e consigli sulle migliori e più appropriate scelteda compiere al fine di poter superare al meglio la crisi. Tuttaviaè opportuno, soprattutto in casi del genere, che il professionista chiamato a svolgere questo ruolo così delicato mantenga un comportamento volto alla legalità dell’operato dei clienti assisiti al fine di garantire il pieno rispetto dei terzi creditori.
Secondo la Corte suprema,infatti, nel caso in cui i professionisti forniscano consiglideprecabili o agevolino l’operato distrattivo dell’imprenditore in crisi, è configurabile incapo agli stessi consulenti ilreato di concorso in bancarotta fraudolenta (Corte Cassa
zione, sentenza 39988/2012).In particolare, nel caso esami
nato a seguito del fallimento di una Srl dichiarato dal Tribunale,era stato contestato il delitto di bancarotta fraudolenta ad amministratori reali e di fatto, nonché al commercialista e al liquidatore della società. La Corte d’appello, sulla base delle rilevanze documentali a disposizione, aveva confermato la decisione di primo grado. In contrapposizione a tale giudizio, i professionisti avevano presentato ricorso dinanzi alla Suprema Corte per mancanza di motivazione, in riferimento al contributo fornito alla distrazione messa in atto e per erronea applicazione dell’articolo 216 della legge fallimentare, che delinea i presupposti fondamentali del reato in questione.
Le attività censurateNel rigettare i ricorsi e confermare la responsabilità in capo aiprofessionisti coinvolti, la Cassazione ha sancito in via definitiva la punibilità della condotta dei professionisti coinvolti, allargando lo spettro delle pene principali e accessorie anche ai consulenti esterni. Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti,tre sono le attività messe al bando qualora i commercialisti oesercenti la professione legale siano al corrente dei propositi illeciti dell’imprenditore o degli amministratori: e elaborazione di pareri osuggerimenti tesi a utilizzarestrumenti giuridici per abbattere la massa attiva fallimentare, sottraendo di fatto disponibilità a creditori e portatori d’interesse; rassistenza nella stesura di contratti o negoziati volti a configurare azioni illecite di cui al punto precedente; tmessa in atto di attività direttea garantire la mancata punibilitàdel proprio assistito o destinate a rafforzare i propositi criminosidel cliente.
Alla luce di questa sentenza,dunque, il professionista potrebbe essere quasi certamente chiamato a rispondere in concorso per il reato di bancarottafraudolenta qualora provveda, ad esempio, alla cancellazione della società dal Registro delleimprese (anche se su incarico dell’amministratore) in presenza di debiti insoluti, per sfuggire a una eventuale richiesta di fallimento da parte dei creditori.
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I rilievi dell’amministrazione finanziaria
Il profilo aggiuntivodelle sanzioni fiscalipOltre alle ipotesi di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta (si vedano l’articolo e le schede qui accanto),il commercialista potrebbeessere chiamato a risponderefino alla metà delle sanzionifiscali comminate dall’ufficio delle Entrate al propriocliente a seguito della dichiarazione di costi non documentati o non inerenti.
Secondo quanto stabilitodalla Corte Suprema, seppure con un’isolata pronuncia,il professionista ha infattil’obbligo di espletare l’incari
co affidatogli con diligenza e secondo le regole della professione dettata dal codice deontologico (Cassazione, sentenza 9916/2010).
In particolare, in caso dicompilazione della dichiarazione dei redditi, rientrerebbe in tale obbligo anche la verifica della corrispondenza fra i costi dichiarati dal cliente e la documentazione annessa e da questi prodotta.Pertanto, qualora il clientenon provveda a fornire lacompleta documentazione, il professionista deve escludere direttamente dalla dichiarazione dei redditi i costirelativi.
In ogni caso, ai fini dellaesclusione della responsabilità del professionista, nonpuò rilevare l’eventuale circostanza di tenuta della contabilità disordinata da parte del cliente, poiché è compitodello stesso professionista riscontrare la presenza delladocumentazione e non appostare costi privi di documentazione o non inerentiall’anno della dichiarazione.
Inoltre, sempre secondo i
giudici della Corte di cassazione, è irrilevante la provadell’esistenza di un accordocon il cliente per l’inserimento di costi non documentati. Tale accordo, infatti, è contrario alla legge e alleregole professionali. Neconsegue dunque che, in caso di rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Ufficio delle Entrate, ilprofessionista può esserecondannato al pagamentodella metà delle sanzioni applicate al suo cliente, a titolodi parziale risarcimento deidanni, in considerazionedella colpa concorrente delcontribuente.
Ferma restando la configurazione della culpa in eligendo in capo al contribuente (vale a dire la responsabilità cui un contribuente può essere chiamato a rispondere nel caso di scelta di un professionista poco affidabileper lo svolgimento degliadempimenti fiscali) secondo alcuni giudici di merito èinoltre possibile invocare e ottenere la riduzione delle sanzioni qualora l’irregolaretenuta delle scritture contabili sia addebitabile al fiscalista (Ctr Aosta, sentenza n.7/1/15 del 31 marzo 2015).
In tal caso, infatti, è stato rilevato che, negli anni precedenti, non erano state contestate violazioni al contribuente e che la violazioneper cui era stato attivato il contenzioso non era stata effettivamente commessa dallo stesso, bensì imputabile alconsulente fiscale.
Queste circostanze denotavano una condotta illegittima del contribuente riconducibile al fatto di non avervigilato sull’operato delconsulente, ma non eranosintomo di una particolareattitudine del contribuentefinalizzata all’evasione. Pertali motivi è stata accolta larichiesta di riduzione dellesanzioni per manifestasproporzione.
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DILIGENZA OBBLIGATALa tenuta irregolaredelle scritture contabilie dei rendicontipuò essere addebitataal commercialista
AMPLIAMENTO DI CASILe indicazioni della Suprema corteallargano gli spazidi punibilitàper i consulenti
È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell’imprenditore o degli amministratori della società, i consulenti legali o fiscali forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai
creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l’impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, il loro fine criminoso (Cassazione, sez. penale, sentenza 39988/2012)
CONSIGLI MALEVOLI
Le sentenze
È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta qualora il professionista fornisca consigli deprecabili o agevoli l’operato distrattivo dell’imprenditore in crisi, essendo a lui rimesse le
funzioni di controllo e gestione interinale, in ogni minimo dettaglio, nella fase appena antecedente alla cessazione dell’impresa (Cassazione, sez. penale, sentenza 10742/2008)
AIUTI ALLA «DISTRAZIONE»
È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta qualora il commercialista compili il bilancio della società fallita sulla base delle mere indicazioni fornite dagli amministratori, senza alcuna verifica della documentazione di
supporto e, dunque, senza alcun controllo, accettando il rischio che le annotazioni potessero mascherare un’operazione riconducibile al reato di bancarotta documentale o fraudolenta (Cassazione, sez. penale, sentenza 13115/2000)
BILANCI LACUNOSI
È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta qualora il commercialista rediga la dichiarazione sulla base dei documenti annotati in contabilità direttamente dal contribuente,
pur essendo consapevole che una fattura passiva si riferisce ad operazioni inesistenti e che, dunque, il cliente ha agito, di fatto, come una cartiera (Cassazione, sez. penale, sentenza 19335/2015)
DICHIARAZIONI MENDACI
È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta qualora, travalicando l’attività di consulenza professionale, il professionista costituisce,
organizza e gestisce una nuova società per acquisire gli asset societari di un’altra società in procinto di fallire e di cui è consulente (Cassazione, sez. penale, sentenza 121/2012).
COSTITUZIONE DI SOCIETÀ
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Le novità tributariesotto la lentedi Telefisco 2016
Le sedi principali del convegno
Città Sede Telefisco 2016Bari The Nicolaus Hotel Bologna Savoia Hotel Regency Cagliari Caesar’s Hotel Firenze Florentia Hotel Genova Tower Genova Airport HotelMilano Milan Marriott HotelNapoli Terminal Napoli Centro Congressi Padova Centro Congressi Padova "A. Luciani"Palermo Astoria Palace Hotel Roma Auditorium Del Massimo Torino Centro Congressi Santo VoltoVicenza Fiera di Vicenza Sala Palladio
Le iniziative del Sole. Giovedì 28 gennaio
L a legge di Stabilità e le nome di attuazione della delega fiscale saranno i temi
al centro di Telefisco, il convegno dell’Esperto risponde chesi prepara alla sua venticinquesima edizione, fissata per giovedì 28 gennaio .
L’evento è aperto al contributo di ulteriori partner – istituti di credito, Ordini professionali e organismi associativi locali – per individuare insiemeal Sole 24 Ore nuove sedi di svolgimento del più autorevoleappuntamento annuale con le novità tributarie.
L’edizione 2016 di Telefiscoesaminerà come di consueto tutti i contenuti delle innovazioni fiscali dell’anno nuovo: la legge di Stabilità, il patent box, i superammortamenti, l’asse
gnazione agevolata e le numerose altre novità che sono state introdotte nell’ambito dell’attuazione della legge delega di riforma fiscale e che debuttano nel 2016, dalle sanzioni al raddoppio dei termini. L’analisi deivari temi avverrà, come da tradizione, attraverso i contributi degli esperti del Sole 24 Ore e grazie al confronto con l’agenzia delle Entrate.
Nell’edizione del 2015, l’evento del Sole 24 Ore ha chiamato a raccolta oltre 110mila professionisti, sempre per fare il punto sulle modifiche già operative, suquelle in arrivo e quelle ancora in corso di definizione.
www.ilsole24ore.com/telefiscoPer informazioni su modalità
di attivazione delle sedi e sui costi
L’AGENDA DEL PARLAMENTO
La rubrica settimanale «L’agenda del Parlamento», con l’aggiornamento delle discussioni in corso presso Camera e Senato per i decreti legge e i più importanti disegni di legge sotto esame, riprenderà lunedì 18 gennaio
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