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Società Politica Fine anni ’60: rinnovamento sociale e culturale; movimenti per i diritti civili (NICAR): modifiche politiche di assegnazione degli alloggi; abolizione Gerrymandering, Special Power Acts e scioglimento B specials. Marce pacifiche nelle 6 contee; manifestanti violentemente attaccati da lealisti protestanti; indifferenza o complicità della RUC (Royal Ulster Constabulary); Bogside di Derry. Clima di tensione e incertezza; gruppi paramilitari protestanti scatenano attentati per intimidire attivisti dei movimenti; cattolici vittime delle violenze della RUC e unionisti chiedono intervento dell’I.R.A. (Irish Repubblican Army) [disorganizzata, non in grado di difendere cattolici; Officials e Provisionals ]: repubblicanesimo unico mezzo per porre fine a discriminazione e ricorso a violenza giustificato. 1970 Iniziano i “Troubles”, disordini: IRA vs U.V.F. (Ulster Volunteers Force) e RUC. Infiammeranno le strade delle Contee per 20 anni. 1970 Governo UK decide invio esercito inglese per riportare ordine e controllo. B specials smantellate e Ulster Defence Regiment, diretto controllo UK. Governo NI introduce internamento: chiunque è sospettato di far parte di gruppo paramilitare viene incarcerato senza processo: sospensione delle libertà fondamentali. (6 mesi, 2400 persone incarcerate senza accusa né processo, rilasciata perché estranea a IRA).

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Società Politica Fine anni ’60: rinnovamento sociale e

culturale; movimenti per i diritti civili

(NICAR): modifiche politiche di

assegnazione degli alloggi; abolizione

Gerrymandering, Special Power Acts e

scioglimento B specials.

Marce pacifiche nelle 6 contee; manifestanti

violentemente attaccati da lealisti

protestanti; indifferenza o complicità della

RUC (Royal Ulster Constabulary); Bogside

di Derry.

Clima di tensione e incertezza; gruppi

paramilitari protestanti scatenano attentati

per intimidire attivisti dei movimenti;

cattolici vittime delle violenze della RUC e

unionisti chiedono intervento dell’I.R.A.

(Irish Repubblican Army) [disorganizzata,

non in grado di difendere cattolici; Officials

e Provisionals ]: repubblicanesimo unico

mezzo per porre fine a discriminazione e

ricorso a violenza giustificato.

1970

Iniziano i “Troubles”, disordini: IRA vs

U.V.F. (Ulster Volunteers Force) e RUC.

Infiammeranno le strade delle Contee per 20

anni.

1970

Governo UK decide invio esercito

inglese per riportare ordine e

controllo.

B specials smantellate e Ulster

Defence Regiment, diretto controllo

UK.

Governo NI introduce internamento:

chiunque è sospettato di far parte di

gruppo paramilitare viene incarcerato

senza processo: sospensione delle

libertà fondamentali. (6 mesi, 2400

persone incarcerate senza accusa né

processo, rilasciata perché estranea

a IRA).

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5 AGOSTO 1971

Governo NI introduce misure

extragiudiziali di detenzione e

internamento: secondo le

dichiarazione del gov., pensate per

appartenenti a IRA (“real menace to

law ad order”), mentre gruppi lealisti

per forze di sicurezza attività

sporadica e meno preoccupante.

9 AGOSTO 1971:

Primo giorno di applicazione internamento

senza processo. Esercito inglese fa scattare

l’OPERAZIONE DEMETRIUS: 452 persone

arrestate (nomi su lista della polizia NI,

membri IRA e informazioni); trasferiti in tre

centri regionali per prime 48 ore e

interrogati da RUC; 104 rilasciati e

rimanenti trasferiti in due carceri di Belfast

ad eccezione di 12.

Soprannominati da media “The

Guineapigs”, internati carcere Long Kesh

ma stato psico-fisico preoccupante; 13

tornano in libertà (una evaso); ottengono

risarcimento danni subiti da corti NI.

30 OTTOBRE 1971:

Rapporto di Amnesty International: accuse di maltrattamenti e denunce di violenze

di arrestati in base allo SPA all’atto dell’arresto (esercito UK) e interrogatorio nei tre

centri regionali di detenzione (RUC).

I tre centri speciali verranno chiusi e sospettati interrogati nelle caserme di polizia

ordinarie.

31 NOVEMBRE 1971:

Compton Report: dopo scalpore, parlamento UK crea commissione d’inchiesta

(Edmund Compton); nulla permette di concludere che individui o gruppi di persone

abbiano subito brutalità nel corso dell’arresto e durante la successiva permanenza

nei tre centri regionali di interrogatorio, anche se si riconosce che alcuni metodi

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utilizzati dalla polizia potevano causare forme di sofferenza fisica, giustificabili in

relazione alla particolare situazione interna dell’Irlanda del Nord.

Qualifica come maltrattamento fisico: interrogatori a fondo; voli in elicottero; corsa

ad ostacoli su frammenti di vetro.

Conclusione: esclude che le forze di sicurezza siano ricorse a trattamenti inumani

od a brutalità [brutalità è definita ogni forma inumana e violenta di crudeltà, che

implicava una disposizione d’animo del responsabile ad infliggere sofferenze, con

indifferenza o piacere nel vedere il dolore della vittima].

30 GENNAIO 1972

Culmine degli scontri: Derry, 13 civili

disarmanti uccisi da soldati inglesi in

manifestazione pacifica (Bloody Sunday).

Governo NI crea comitato consultivo,

presieduto da James Brown (un

giudice della Contea di Derry), avente

lo scopo di rappresentare gli internati.

Il comitato non ha fiducia dei detenuti

a Long Kesh: l’internato che appariva

di fronte al comitato doveva provare

la sua innocenza senza essere

informato di cosa fosse accusato;

comitato solo poteri meramente

consultivi e non esecutivi (tutte le info

dovevano essere comunicate al

Ministro degli Interni); infine il

detenuto doveva comparire davanti al

comitato senza l’ausilio di un

difensore.

30 MARZO 1972

Governo UK decide di sopprimere il

Parlamento di Stormont e assume

controllo diretto e responsabilità

dell’ordine in Ulster.

MARZO 1972

PARKER REPORT: Parlamento UK predispone nuova commissione d’inchiesta

affidata a Lord Parker. Due diversi rapporti: “The Majority Report, stilato da Lord

Parker, e “The Minority Report” di Lord Gardiner. Il primo conferma

sostanzialmente le conclusioni della commissione Compton, il secondo, invece,

ammette che la privazione sensoriale sperimentata dalla RUC può causare danni alle

vittime e già sperimentata dal KGB in Russia.

MARZO 1972

The Sunday Times riporta notizia due

detenuti irlandesi sottoposti a elettroshock.

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APRILE 1972

7 nord irlandesi picchiati selvaggiamente d

RUC e soldati UK durante arresto e

interrogatorio; due pericolo di vita; medici

del carcere e membri forze di sicurezza

pronti a testimoniare.

[1976: Commissione Europea per i diritti

umani rigetta ricorso presentato dalla

Repubblica d’Irlanda, che agisce in nome

delle vittime, per questioni procedurali:

stabilisce che il risarcimento del danno

ricevuto dai 7 prigionieri rendeva

inammissibile la proposizione del ricorso]

DICEMBRE 1972

Diffusione di notizie riguardanti

somministrazione da agenti di polizia di

sostanze stupefacenti per far rilasciare info e

confessioni (capogiri, sudorazione,

allucinazione, loquacità).

Stime: da 9 agosto 71 a 30 marzo 72, 900 persone internate per sospetto legami IRA

e 500 accusate di coinvolgimento in reati di terrorismo e processate attraverso

procedimenti ordinari.

1973/1974

Moltiplicarsi attentati dei gruppi

paramilitari e incremento vittime civili;

cattolici a disagio per continuo ricorso a

forza e numero vittime.

Gruppi paramilitari protestanti

intraprendono campagna di attentati contro

cattolici e I.R.A risponde a violenza con

violenza.

NOVEMBRE 74: bomba dell’IRA esplode

in un pub di Birmingham e uccide 21

persone (6 irlandesi arrestati scarcerati nel

91 perché riconosciuti innocenti).

1973

Istituzioni UK disposte a soluzione

politica della crisi; riconoscimento

dello status di prigionieri politici per

detenuti per ragioni inerenti i troubles.

Progetto di legge presentato dal

governo UK: non cambiamento nello

status costituzionale dell’Ulster senza

il consenso della abitanti; auspica

che nuovo assetto istituzionale del NI

tenga conto, per quanto possibile,

punto di vista dell’EIRE;

rappresentanti della minoranza

cattolica devono partecipare al potere

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esecutivo; vuole la creazione di

un’Assemblea elettiva per l’Irlanda

del Nord (Northern Ireland

Constitution Act, 1973).

Elezioni (astensionismo); nuovo

esecutivo, stabiliti contatti con il

governo dell’EIRE e convocata una

conferenza a Sunningdale, che si

conclude con un accordo: istituzione

di un Consiglio d’Irlanda

(Sunningdale Agreement, 9 dicembre

1973); strutturato come un organismo

consultivo per l’intera Irlanda (30

membri dell’Assemblea NI e 30

membri Dail di Dublino)

Accordo di Sunningdale NO

comportava modifiche status del NI e

non comprometteva interessi della

classe dirigente protestante ma NO

ottenne il benestare degli unionisti,

timorosi delle potenziali conseguenze

a lungo termine; rappresentanti

unionisti all’Assemblea NI proposero

una mozione di sfiducia nei confronti

dell’esecutivo, che non passa.

Maggioranza schiacciante a partiti

unionisti estremisti.

1973/1974

Governo UK emana la legislazione

d’emergenza: EPA che sostituisce il

SPA e PTA.

1975

Viene abrogata l’Assemblea

dell’Irlanda del Nord.

Governo UK revoca status di

prigioniero politico a detenuti per

reati di terrorismo. Provvedimento

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colpisce detenuti repubblicani.

Internamento senza processo

gradualmente soppresso ma aumento

sospettati interrogati da RUC: 1800

persone interrogate, 184 denunce

maltrattamenti; (76) 3042 e 322; (77)

3444 e 515.

1976

Rapporto Capo polizia (RUC Constable Chief)

1976

Detenuti repubblicani proclamano una

blanket protest e una no-wash protest: no

indossare divisa come condannati per reati

comuni, no pulirsi e lavare cella.

1978

2° RAPPORTO AMNESTY (delegati di una missione): denunce maltrattamenti e

violenze arrestati in base a LE; da 71 a 77 forte incremento accuse contro esercito e

polizia. Prima di 77 solo da cittadini comunità cattolica, nel 77 anche protestanti

brutalità fisiche e psicologiche in caserme.

NOVEMBRE 78

Creazione di un comitato per

raccogliere prove relative a denunce

maltrattamenti; scrive lettera al

Segretario di stato per l’Irlanda del

Nord: preoccupazione, ricorso a

metodi inumani e brutali per ottenere

confessioni ormai pratica comune.

1978/MARZO 1979

BENNETT REPORT: Parlamento UK crea nuova commissione d’inchiesta

presieduta da giudice Bennett per verificare procedure della polizia durante

interrogatori e eventuali responsabilità RUC; rapporto reso noto alla stampa solo

dopo pressioni associazioni per i diritti civili. Esistenza campagna di discredito nei

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confronti della RUC, ma ammissione episodi di maltrattamenti ai danni di detenuti.

Comunque casi isolati, da imputarsi alla cattiva condotta di singoli agenti. Peculiare

situazione politica NI (disordini interni e violenza gruppi paramilitari), quindi

impossibile l’utilizzo dei normali metodi di detenzione applicati in Inghilterra e

Galles.

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Civil Authority (Special Power)Act (1922-1974)

Consentiva alle forze di sicurezza di:

Arrestare senza mandato;

Imprigionare senza accusa o regolare processo e rifiutare il ricorso alla

Corte di Giustizia;

Perquisire abitazioni senza mandato;

dichiarare il coprifuoco e vietare riunioni, cortei e processioni;

consentire la fustigazione come punizione;

arrestare le persone che si voleva esaminare come testimoni e costringerle a

rispondere alle domande poste, pena l’ammenda, anche qualora ciò avrebbe

comportato la loro incriminazione;

compiere qualsiasi atto, anche qualora esso violava il diritto di proprietà

privata;

impedire le visite dei legali e dei familiari di una persona in stato di fermo;

proibire l’apertura di un’inchiesta in seguito alla morte di un

prigioniero;

entrare liberamente nei locali di qualsiasi banca per controllare i conti

correnti ed, eventualmente, ordinare trasferimenti di fondi, titoli o

documenti alla Civil Authority;

arrestare chiunque compiva qualsiasi atto, anche non previsto a livello

legislativo, mirante a danneggiare il mantenimento della pace e del

buon ordine in Irlanda del Nord.

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5 TECNICHE degli “INTERROGATIONS IN DEPTH”

In base a quanto riportato da Amnesty International e la Commissione Europea per i

diritti umani, 12 persone arrestate il 9 agosto 1971 e 2 individui fermati in ottobre

vengono sottoposti a una particolare forma di “interrogatorio a fondo”. Dai centri

regionali di detenzione, non vengono trasportati agli istituti penitenziari, bensì

trasferiti in alcuni centri di interrogatorio non identificati e quivi interrogati per

diversi giorni (i 12 arrestati dall’11 al 17 agosto e gli altri 2 dall’11 al 18 ottobre).

Nei momenti di non interrogatorio, i sospettati erano sottoposti a 5 particolari

tecniche. Scopo: disorientarli e di indebolire la loro resistenza fisico-psicologica.

Postura al muro (wall-standing): rimanere per lunghi periodi di tempo

(talvolta anche diverse ore) in piedi con le braccia aperte e le gambe

divaricate, le dita delle mani sopra la testa contro il muro ed in punta dei

piedi;

Incappucciamento (hooding): portare un cappuccio nero in testa per tutto il

tempo della detenzione, salvo durante l’interrogatorio. Scopo: causare la

privazione sensoriale, alterazione del normale funzionamento celebrale;

individuo in situazione di suggestionabilità, allucinazioni ed incapacità di

risolvere i problemi;

Rumore bianco (white noise): in attesa dell’interrogatorio, tenuto in una

stanza dove vi erano rumori continui, simili a sibili o ronzii. Scopo: limitare

l’esperienza uditiva dell’individuo;

Privazione del sonno (deprivation of sleep).

Dieta consistente di pane e acqua e pasti serviti con irregolarità.

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TECNICHE NO OGGETTO GIUDIZIO DELLA CORTE

Impiego dimostrato dal fatto che sono stati esaminati dal Compton Report:

Corsa ad ostacoli: prigionieri costretti a correre su terreno accidentato e

cosparso di vetri rotti (cortili Girdwood Park Centre) mentre soldati

percuotevano con manganelli; inseguiti da cani da guardia alsaziani;

Voli in elicottero: spingere fuori il prigioniero bendato da un elicottero della

polizia a un metro e mezzo d’altezza, dopo avergli fatto credere di sorvolare

cieli di Belfast.

Nessun agente della RUC è mai stato punito o sottoposto a procedimento disciplinare

per le violenze commesse.

LEGISLAZIONE D’EMERGENZA

Emergency Provision Act (EPA, 1973-76;1978-87;1991)

Tra le disposizioni le più importanti riguardavano:

istituzione di tribunali speciali, le cosiddette Diplock Courts, prive di giuria

e costituite da un unico giudice competente per i reati di terrorismo.

l’ampliamento dei poteri di arresto e di perquisizione attribuiti alla polizia

ed ai militari;

il prolungamento del fermo di polizia sino a 72 ore senza l’obbligo di

fornire alcuna giustificazione da parte dell’autorità giudiziaria;

la presunzione di colpevolezza nel caso di possesso illegale di armi.

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Prevention of Terrorism Act (PTA, 1974-76;1989)

Applicato, invece, all’intero Regno Unito, prevedeva:

messa al bando di alcuni gruppi paramilitari;

la possibilità di limitare, con provvedimento del Ministro degli Interni inglese

o del Segretario di Stato per il Nord Irlanda, la libertà di spostamento nel

territorio del Regno Unito (cosiddetto “esilio interno”);

possibilità di prolungare il fermo di polizia oltre quarantotto ore e, con il

consenso del Ministro degli Interni, sino a sette giorni senza la formulazione di

alcuna precisa accusa;

negava inoltre la possibilità, entro le quarantotto ore, di avvalersi di un

avvocato e di esercitare il diritto di non rispondere.

Report della Commissione Europea per i diritti dell’uomo

(25 gennaio 1976)

La Repubblica d’Irlanda adisce la Commissione nel dicembre del ’71, la quale si

esprime sull’ammissibilità nell’Ottobre del ’72.

Il 25 gennaio del ’76 la Commissione Europea per i diritti dell’uomo adotta il suo

rapporto, che viene in seguito trasmesso alle parti, quindi Irlanda e Regno Unito e

tutti gli altri membri del Consiglio d’Europa. Ma il 10 marzo del ’76 il governo

irlandese decide di presentare il ricorso interstatale alla Corte Europea per i diritti

umani.

Le udienze dinnanzi alla Corte si tengono nel febbraio e nell’aprile del ’77.

Quello di Irlanda vs Regno Unito è stato il primo caso interstatale portato dinnanzi

alla Corte.

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Sentenza della Corte Europea per diritti dell’uomo

(18 gennaio 1978)

STATO RICORRENTE: REPUBBLICA D’IRLANDA

Quando il caso giunge davanti alla Corte, la Commissione ha già espresso la

propria opinione circa la sussistenza di forme di tortura, che però vengono

giudicate episodi isolati imputabili ai singoli autori materiali.

The Government of the Republic of Ireland brought

an application before the Commission alleging,

inter alia, ... (ii) that various interrogation practices-

-in particular the so-called 'five techniques', which

included wall- standing, hooding and deprivation of

sleep and food--and other practices to which

suspects were subjected amounted to torture and

inhuman or degrading treatment contrary to Article

3...The Commission unanimously found that the

five techniques did constitute a practice of torture

and that other practices amounted to inhuman and

degrading treatment

(i) Ill-treatment had to attain a minimum level of

severity to fall within Article 3, the assessment of

which was necessarily relative, depending on all the

circumstances, including the duration of the

treatment, its physical or mental effects and,

sometimes, the sex, age or state of health of the

victim;

(k) Since the five techniques were applied in

combination, with premeditation and for hours at a

time, causing at least intense physical and mental

suffering and acute psychiatric disturbances, they

amounted to inhuman treatment.

(l) Since the five techniques were such as to arouse

in the victims feelings of fear, anguish and

inferiority capable of humiliating and debasing

them and possibly breaking their physical or moral

resistance, they were also degrading.

(m) The distinction between torture and inhuman or

La Commissione ha riconosciuto all’unanimità

che le cinque tecniche costituiscono

effettivamente una pratica di tortura e che altre

pratiche corrispondono a un trattamento disumano

e degradante.

I maltrattamenti devono raggiungere un livello

minimo di gravità per rientrare nell’articolo 3,

la valutazione della quale è necessariamente

relativa e dipende da tutte le circostanze, tra cui

la durata del trattamento, le conseguenze fisiche o

mentali e, a volte, il sesso, l’età o lo stato di salute

della vittima;

Dato che le cinque tecniche sono state applicate in

combinazione, con premeditazione e per ore,

causando per lo meno sofferenze fisiche e

psicologiche intense alle vittime e conducendo ad

acuti disturbi psichici durante gli interrogatori,

sono da considerarsi trattamenti disumani.

Dato che le cinque tecniche erano tali da

accrescere nelle vittime sentimenti di paura,

angoscia ed inferiorità sino a portare i detenuti ad

una vera e propria situazione di umiliazione,

distruggendo la loro resistenza fisica o morale,

sono da considerarsi degradanti.

La distinzione tra tortura e trattamento disumano o

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degrading treatment derived principally from a

difference in the intensity of the suffering inflicted.

(o) The five techniques did not occasion suffering

sufficient in intensity and cruelty to constitute

torture.

(p) With regard to the alleged ill-treatment

accompanying the five techniques in the autumn of

1971, many of those held in custody were subjected

to violence by the police, which, being repeated,

occurring in the same place and taking similar

forms, constituted a practice, which, since it led to

intense suffering and sometimes substantial

physical injury, amounted to inhuman treatment

though not torture.

degradante si basa principalmente sulle differenze

di intensità della sofferenza inflitta.

Le cinque tecniche non hanno causato sofferenze

di tale intensità e crudeltà tanto da costituire

tortura.

In riferimento alle denunce di maltrattamenti che

accompagnavano le cinque tecniche nell’autunno

del 1971, molti di coloro rimasti in custodia hanno

subito violenze da parte della polizia, che,

essendo ripetute, avvenendo nello stesso luogo e

assumendo forme simili, costituivano un metodo,

dato che esso causava sofferenze intenze e a volte

danni fisici notevoli, erano da considerarsi

trattamento disumano, ma non tortura.

93. Allegations of ill-treatment have been made by

the applicant Government in relation both to the

initial arrests and to the subsequent interrogations.

The applicant Government submitted written

evidence to the Commission in respect of 228 cases

concerning incidents between 9 August 1971 and

1974.

The Commission examined in detail with medical

reports and oral evidence 16 'illustrative' cases

selected at its request by the applicant Government.

The Commission considered a further 41 cases (the

so-called '41 cases' ) on which it had received

medical reports and invited written comments.

[…]The Commission came to the view that neither

the witnesses from the security forces nor the case-

witnesses put forward by the applicant Government

had given accurate and complete accounts of what

had happened.

Consequently, where the allegations of ill-treatment

were in dispute, the Commission treated as 'the

most important objective evidence' the medical

findings which were not contested as such.

Accuse di maltrattamenti sono state formulate

dal governo richiedente in riferimento sia agli

arresti iniziali che ai successivi interrogatori. Il

governo richiedente ha presentato prove scritte

alla Commissione su 228 casi inerenti a

incidenti avvenuti tra il 9 agosto 1971 e 1974.

La Commissione è giunta alla conclusione che né

i testimoni delle forze di sicurezza né i testimoni

protagonisti in prima persona presentati dal

governo richiedente avevano fornito resoconti

accurati e completi su quanto accaduto.

Di conseguenza, laddove le accuse di

maltrattamenti fossero contestate, la Commissione

ha ritenuto le evidenze oggettive più importanti

gli esiti dei controlli medici che non erano stati

contestati in quanto tali.

97. From the start, it has been conceded by the

respondent Government that the use of the five

techniques was authorised at 'high level'. Although

never committed to writing or authorised in any

official document, the techniques had been orally

taught to members of the RUC by the English

Intelligence Centre at a seminar held in April 1971.

Sin da subito è stato riconosciuto dal governo

chiamato in causa che l’utilizzo delle cinque

tecniche era stato autorizzato ad alto livello.

Sebbene non sia mai stato messo per iscritto o

autorizzato in un documento ufficiale, le

tecniche erano state insegnate oralmente ai

membri della RUC dall’English Intelligence

Page 15: SINTESI IRELAND vs UK.pdf

Centre durante un seminario tenuto nell’aprile

del 1971.

101. The Parker report was published on 2 March

1972. On the same day, the United Kingdom

Prime Minister stated in Parliament that the

techniques would not be used in future as an aid

to interrogation. As foreshadowed in the Prime

Minister's statement, directives expressly

prohibiting the use of the techniques, whether

singly or in combination, were then issued to the

security forces by the Government.

COMMISSIONE PRENDE IN ESAME DUE

CASI CONCRETI

135. Following the Parker report and the Prime

Minister's statement to Parliament (see para. 101

above), a directive on interrogation was issued

prohibiting the use of coercion and, in particular, of

the five techniques. In addition, it made mandatory

medical examinations, the keeping of

comprehensive records and the immediate reporting

of any complaints of ill-treatment. […]. Further

army and RUC instructions of August 1972 in

respect of arrest and interrogation enjoined the

proper and humane treatment of prisoners; they

strictly forbade resort to violence, the five

techniques, threats or insults and concluded with a

prohibition similar to Article 3 of the Convention.

In August 1973 new instructions with regard to

arrests by the army re-emphasised the need for

correct behaviour. The respondent Government

submitted that steps had been taken for the

diffusion and enforcement at all levels of these

orders and directives. However, both the

Commission and the applicant Government

considered that there was a lack of satisfactory

evidence as to how the regulations were

implemented and obeyed in practice.

JUDGMENT

148. Paragraph (d) of the application of 10 March

1976 states that the object of bringing the case

before the Court (rule 31 (1) (d) of the Rules of

Court) is 'to ensure the observance in Northern

Ireland of the engagements undertaken by the

L’obiettivo di portare il ricorso dinanzi alla Corte

era quello di “garantire l’osservanza nell’Irlanda

del Nord degli impegni sottoscritti dal governo

chiamato in causa in qualità di parte contraente

Page 16: SINTESI IRELAND vs UK.pdf

respondent Government as a High Contracting

Party to the Convention and in particular of the

engagements specifically set out by the applicant

Government in the pleadings filed and the

submissions made on their behalf and described in

the evidence adduced before the Commission in the

hearings before them'. 'To this end', the Court is

invited 'to consider the report of the Commission

and to confirm the opinion of the Commission that

breaches of the Convention have occurred and also

to consider the claims of the applicant Government

with regard to other alleged breaches and to make a

finding of breach of the Convention where the

Court is satisfied that a breach has occurred' .In

their written and oral pleadings before the Court,

the Irish Government allege breaches of Articles 1,

3, 5 (taken together with Article 15), 6 (taken

together with Article 15) and 14 (taken together

with Articles 5 and 6).

They also maintain--though they do not ask the

Court to make a specific finding--that the British

Government failed on several occasions in their

duty to furnish the necessary facilities for the

effective conduct of the investigation. The

Commission does not go as far as that; however, at

various places in its report, the Commission points

out, in substance, that the respondent Government

did not always afford it the assistance desirable.

The Court regrets this attitude on the part of that

Government; it must stress the fundamental

importance of the principle, enshrined in Article 28

(a) in fine, that the Contracting States have a duty

to co-operate with the Convention institutions.

della Convenzione e in particolare degli impegni

formulati dal governo richiedente negli atti

presentati e nelle conclusioni …

A tal fine si chiede alla Corte di “prendere in

esame la relazione della Commissione e di

confermare il parere della Commissione in merito

al fatto che abbiano avuto luogo violazioni della

Convenzioni e di prendere altresì in esame le

istanze del governo ricorrente in riferimento ad

altre presunte violazioni …

Sostengono anche, sebbene non chiedano alla

Corte di condurre accertamenti specifici in

materia, che il Governo non abbia provveduto in

varie occasioni a fornire gli strumenti necessari

per uno svolgimento efficace delle indagini. La

Commissione non si spinge a tal punto. Tuttavia

in diversi punti della relazione, la Commissione

sottolinea che il governo citato non ha sempre

fornito l’assistenza auspicata.

ON ARTICLE 3

150. Article 3 provides that 'no one shall be

subjected to torture or to inhuman or degrading

treatment or punishment'.

159. A practice incompatible with the Convention

consists of an accumulation of identical or

analogous breaches which are sufficiently

numerous and inter- connected to amount not

merely to isolated incidents or exceptions but to a

pattern or system; a practice does not of itself

constitute a violation separate from such breaches.

L’articolo 3 dispone che “nessuno deve essere

sottoposto a tortura o a pene o trattamenti

disumani o degradanti”.

159. Una pratica incompatibile con la

Convenzione consiste in un'accumulazione di

violazioni identiche o analoghe che siano

sufficientemente numerose e interconnesse da

costituire non semplici incidenti isolati o

eccezioni, ma un disegno o sistema; una pratica

non costituisce di per sé una violazione

separata da tali rotture.

Page 17: SINTESI IRELAND vs UK.pdf

It is inconceivable that the higher authorities of a

State should be, or at least should be entitled to be,

unaware of the existence of such a practice.

Furthermore, under the Convention those

authorities are strictly liable for the conduct of their

subordinates; they areunder a duty to impose their

will on subordinates and cannot shelter behind their

inability to ensure that it is respected.

162. As was emphasised by the Commission, ill-

treatment must attain a minimum level of severity if

it is to fall within the scope of Article 3. The

assessment of this minimum is, in the nature of

things, relative; it depends on all the circumstances

of the case, such as the duration of the treatment, its

physical or mental effects and, in some cases, the

sex, age and state of health of the victim, etc.

163. The Convention prohibits in absolute terms

torture and inhuman or degrading treatment or

punishment, irrespective of the victim's conduct.

Unlike most of the substantive clauses of the

Convention and of Protocols 1 and 4, Article 3

makes no provision for exceptions and, under

Article 15 (2), there can be no derogation therefrom

even in the event of a public emergency threatening

the life of the nation.

È inconcepibile che le più alte autorità di uno

Stato dichiarino d'ignorare un tale sistema

contrario alla Convenzione.

Inoltre, in base alla Convenzione le autorità

sono oggettivamente responsabile per la

condotta dei loro funzionari subordinati;

hanno l’obbligo di imporre il proprio e non

possono farsi scudo dell’incapacità di far sì che

questo venga rispettato.

Come sottolineato dalla Commissione, i

maltrattamenti devono raggiungere un livello

minimo di gravità per rientrare nel campo di

applicazione dell’articolo 3. La valutazione di

tale minimo è relativa.

La Convenzione vieta la tortura e le pene o i

trattamenti disumani o degradanti,

indipendentemente dal comportamento della

vittima.

Non vi possono essere deroghe da esso anche nel

caso di una minaccia collettiva che minacci

l’esistenza di una nazione.

165. The facts concerning the five techniques are

summarised at paragraphs 96-104 and 106-107

above. In the Commission's estimation, those facts

constituted a practice not only of inhuman and

degrading treatment but also of torture. The

applicant Government ask for confirmation of this

opinion which is not contested before the Court by

the respondent Government.

Nelle valutazioni della Commissione, tali fatti

costituiscono una pratica non solo di

trattamento disumano e degradante ma anche

di tortura. Il governo richiedente chiede la

conferma di tale parere che non è stato

contestato dinnanzi alla Corte dal governo

chiamato in causa.

167. The five techniques were applied in

combination, with premeditation and for hours at a

stretch; they caused, if not actual bodily injury, at

least intense physical and mental suffering to the

persons subjected thereto and also led to acute

psychiatric disturbances during interrogation. They

accordingly fell into the category of inhuman

treatment within the meaning of Article 3. The

techniques were also degrading since they were

such as to arouse in their victims feelings of fear,

Le cinque tecniche sono state applicate in

combinazione, con premeditazione e per ore di

seguito; hanno causato, se non danni fisici, per

lo meno sofferenze fisiche e psicologiche intense

alle vittime e hanno condotti anche ad acuti

disturbi psichici durante gli interrogatori. Essi

rientrano pertanto nella categoria dei

trattamenti disumani così come intesi

dall’articolo 3. Le tecniche erano da

considerarsi degradanti poiché erano tali da

Page 18: SINTESI IRELAND vs UK.pdf

anguish and inferiority capable of humiliating and

debasing them and possibly breaking their physical

or moral resistance.

On these two points, the Court is of the same view

as the Commission.

In order to determine whether the five techniques

should also be qualified as torture, the Court must

have regard to the distinction, embodied in Article

3, between this notion and that of inhuman or

degrading treatment.

In the Court's view, this distinction derives

principally from a difference in the intensity of the

suffering inflicted.

The Court considers in fact that, whilst there exists

on the one hand violence which is to be condemned

both on moral grounds and also in most cases under

the domestic law of the Contracting States but

which does not fall within Article 3 of the

Convention, it appears on the other hand that it was

the intention that the Convention, with its

distinction between 'torture' and ' inhuman or

degrading treatment', should by the first of these

terms attach a special stigma to deliberate inhuman

treatment causing very serious and cruel suffering.

Moreover, this seems to be the thinking lying

behind Article 1 in fine of Resolution 3452 (XXX)

adopted by the General Assembly of the United

Nations on 9 December, 1975, which declares:

'Torture constitutes an aggravated and deliberate

form of cruel, inhuman or degrading treatment or

punishment.'

Although the five techniques, as applied in

combination, undoubtedly amounted to inhuman

and degrading treatment, although their object was

the extraction of confessions, the naming of others

and/or information and although they were used

systematically, they did not occasion suffering of

the particular intensity and cruelty implied by the

word torture as so understood.

168. The Court concludes that recourse to the five

techniques amounted to a practice of inhuman and

degrading treatment, which practice was in breach

accrescere nelle vittime sentimenti di paura,

angoscia ed inferiorità sino a portare i detenuti

ad una vera e propria situazione di umiliazione,

distruggendo la loro resistenza fisica o morale.

Su questi due punti, la Corte dello stesso parere

della Commissione.

Al fine di stabilire se le cinque tecniche

debbano o no essere qualificate come tortura,

la Corte deve tenere conto della distinzione,

espressa nell’articolo 3, tra questo concetto e

quello di trattamento disumano e degradante.

Secondo il parere della Corte, tale distinzione si

basa principalmente sulla differenza di

intensità della sofferenza inflitta.

La Corte ritiene in realtà che, sebbene da un lato

vi sia violenza che deve essere condannata per

ragioni morali e anche nei procedimenti in forza

del diritto interno degli stati contraenti ma che non

rientra nell’articolo 3 della Convenzione,

dall’altro sembra che, mediante la distinzione tra

tortura e trattamento disumano e degradante, la

Convenzione volesse, tramite il primo dei due

termini, assegnare una connotazione particolare ad

un trattamento disumano deliberato che causa

sofferenze crudeli e molto serie.

Inoltre, questo sembra essere la linea di pensiero

dietro l’articolo 1 della Risoluzione 3452

adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni

Unite il 9 dicembre del 1975, che recita: “La

tortura costituisce una forma aggravata e

intenzionale di pena o trattamento crudele,

disumano o degradante”.

Sebbene le cinque tecniche, applicate in

combinazione, siano da considerarsi

indubitabilmente trattamento disumano e

degradante, malgrado l’obiettivo di queste

fosse l’ottenimento di confessioni, i nomi di

altri e/o informazioni e malgrado fossero

impiegate sistematicamente, esse non hanno

causato sofferenze di particolare intensità e

crudeltà, che invece sussistono nell’ipotesi della

tortura.

La Corte conclude che il ricorso alle cinque

tecniche è da considerarsi una pratica di

Page 19: SINTESI IRELAND vs UK.pdf

of Article 3.

trattamento disumano o degradante, che

costituisce una violazione dell’articolo 3.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE:

• Scopo: ottenere dalla Corte una sentenza che, oltre a definire "tortura" le

pratiche conosciute come "le 5 tecniche d'interrogatorio", mai contestate dal

Regno Unito, accerti la sussistenza di una consuetudine attribuibile

direttamente allo stesso. Le ragioni addotte dal Governo irlandese per supportare

il proprio punto di vista mirano a sottolineare l'utilizzo tutt'altro che sporadico

della violenza grave durante gli interrogatori, non solo nei luoghi espressamente

richiamati ma anche in molti altri dell'Irlanda del Nord, durante il lasso di tempo

fra il 1971 e il 1974. Ottenere una condanna che, accertando la tortura compiuta

dai membri delle forze dell'ordine inglesi, in luoghi di detenzione ufficiali,

attribuisca direttamente allo Stato britannico la responsabilità per i

gravissimi maltrattamenti.

La decisione della Corte tradisce le aspettative irlandesi. Il tribunale adito

ritiene suo compito pronunciarsi anche sulle accuse non contestate di

violazione dell'articolo 3, dal momento che le sue decisioni non servono solo a

dirimere la singola controversia, ma contribuiscono a chiarire il significato

della Convenzione, favorendone l'osservanza da parte degli Stati contraenti. La

Corte valuta positivamente il riconoscimento delle violazioni da parte del

Governo britannico, l'abbandono delle pratiche e il solenne impegno a non

reintrodurle, la compensazione spesso offerta o pagata alle vittime. Con ancora

maggior interesse sono accolte le molte misure prese dal Regno Unito per

prevenire il ripetersi degli episodi violenti: le istruzioni e direttive comunicate

alla polizia in merito alle modalità d'arresto, interrogatorio e trattamento della

persona in custodia; la conseguente previsione di commissioni d'inchiesta per

lo svolgimento d'indagini indipendenti e imparziali.

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Sul piano sostanziale, la Corte non ritiene provati né gli elementi costitutivi

della tortura, così come intesa ai fini della Convenzione, né la sussistenza

di una pratica attribuibile allo Stato chiamato in causa. La sentenza accerta

la responsabilità, per trattamento inumano e degradante, di singoli

componenti le forze in servizio presso i centri d'interrogatorio menzionati nel

ricorso, non essendo possibile dimostrare né la prosecuzione delle

violazioni oltre l'autunno 1971 né l'utilizzo delle tecniche incriminate in

luoghi diversi da quelli figuranti nel procedimento. Infine, i giudici non

ritengono parte delle proprie competenze "invitare lo Stato chiamato in causa a

istruire procedimenti penali o disciplinari contro quei membri delle forze di

sicurezza che hanno commesso le violazione dell'articolo 3 rilevate dalla Corte,

né contro coloro che le hanno giustificate o tollerate".

Importante sottolineare come l'aspetto probatorio risulti centrale nella

motivazione dei giudici: in linea di principio, uno Stato può essere ritenuto

responsabile del comportamento istituzionalizzato del proprio personale,

quando questo si verifichi durante l'esercizio delle funzioni pubbliche e per di

più in luoghi deputati alla privazione di libertà da parte delle autorità; di fatto,

in questo caso e nella quasi totalità degli altri la Corte ha ritenuto

insussistenti proprio le prove della natura istituzionalizzata dei

maltrattamenti, non procedendo mai alla condanna di uno Stato per

tortura o violenza di altro tipo.

Il caso Irlanda c. Regno Unito, quindi, si presenta come emblematico delle difficoltà

di cui è irta la strada che porta la Corte a denunciare le violazioni dell'articolo 3:

anche quando ciò accade, quasi mai viene accertato il livello di sofferenza più elevato

che corrisponde alla "tortura", e soprattutto la condanna ricade sui singoli autori

materiali, non sullo Stato.

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L'esigenza probatoria, però, si è tradotta in pratica in un ostacolo insormontabile,

come ha più volte fatto notare la Commissione europea nelle opinioni espresse in

relazione ai vari casi:

“poiché nel caso in questione si afferma che tortura e maltrattamenti si sono

verificati in luoghi sotto il controllo della polizia o delle autorità militari, la prova

volta a dimostrare la verità o falsità di tali affermazioni è soggetta peculiarmente alla

conoscenza o al controllo di queste autorità; [...] tradirebbe lo scopo dell'articolo 3

sostenere che una pratica amministrativa sia stabilita solo quando sussistano

istruzioni valide per il ricorso alla tortura o al maltrattamento, poiché la prova

dell'esistenza di tali istruzioni sarebbe virtualmente impossibile, dato il segreto dal

quale le stesse sarebbero circondate. [...] In secondo luogo, deve essere precisato che

non sarebbe ovviamente appropriato descrivere come pratica amministrativa atti di

tortura o maltrattamento che siano isolati nel tempo e nello spazio e, dopo la prova,

adeguatamente puniti. D'altro canto sarebbe irragionevole e, di nuovo, contrario allo

scopo perseguito dall'articolo 3 ritenere che una pratica amministrativa non possa

dirsi esistente a meno che e fino a che ogni detenuto politico, o almeno una

maggioranza, non sia soggetto a tortura o maltrattamento.