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* ISTITUTO COMPRENSIVO I.CALVINO – MONTECARLO (LU) Sicurezza sul Lavoro Principi fondamentali

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ISTITUTO COMPRENSIVO I.CALVINO – MONTECARLO (LU)

Sicurezza sul Lavoro

Principi fondamentali

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OBIETTIVO DEL CORSO

contribuire a migliorare la sicurezza sul lavoro fornendo informazioni e formazione su:

• normative• ruoli • responsabilità

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LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascunlavoratore (compresi i lavoratori assimilati eatipici) riceva una formazione sufficiente edadeguata in materia di sicurezza e di salute,con particolare riferimento ai rischi specifici delproprio posto di lavoro, alle proprie mansioni,alle attrezzature che deve usare e ai DPI chedeve indossare.

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QUANDO FARE FORMAZIONE?

La formazione deve avvenire in occasione: • dell'assunzione; • del trasferimento o cambiamento di mansioni; • dell'introduzione di nuove attrezzature di

lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

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QUANDO FARE FORMAZIONE?

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori

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CHI DEVE FARE FORMAZIONE?

Il Responsabile S.P.P. oppure

docenti formatori accreditati ed esperti La formazione deve essereperiodicamente ripetuta in relazioneall'evoluzione ovvero all'insorgenza dinuovi rischi.

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CURIOSITA’: LA SICUREZZA NON NASCE OGGI…

• La Bibbia prescrive di installare parapetti (Deuteronomio 22-8): “Quando costruirai una casa nuova, farai un parapetto intorno alla tua terrazza, per non attirare sulla tua casa la vendetta del sangue, qualora uno cada di là”.

• Gli schiavi egizi che costruivano le piramidi erano assistiti da medici

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I RISCHI LAVORATIVI

L’errore umano e’ sempre in agguato!

può essere dovuto a: • fretta• distrazione• eccesso di sicurezza• scarsa informazione e formazione• negligenza, imprudenza, imperizia• tendenza all’infortunio

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MISURE E CAUTELE

Sono indispensabili per prevenire e/o ridurre la possibilità di infortunio o malattia professionale

• misure : si adottano sulle macchine

(carter, schermi, filtri ecc...)• cautele:

riguardano il comportamento dell’uomo (formazione, d.p.i., sorveglianza sanitaria ecc.. )

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UN PO’ DI STATISTICHE…

Ogni 15.000 errori si verificano: • 3.000 incidenti• 29 infortuni• 1 infortunio grave ( morte o grave invalidità )

fonte: banca dati INAIL

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COME INTERVENIRE?

• curare la formazione• individuare le situazioni a rischio• esasperare i controlli • analizzare i quasi-infortuni

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I “QUASI – INFORTUNI”

In inglese “near miss”:• sono quelle situazioni di evento dannoso che non

provocano l’infortunio vero e proprio solo per caso• sono molto frequenti e debbono comunque essere

segnalati al RSPP • la loro dinamica va analizzata per evitare che diano

luogo a veri e propri infortuni

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PERICOLO:

proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore in grado di causare danni alle persone o all’ambiente

RISCHIO:

concreta probabilità che, nelle condizioni di impiego o di esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno e le dimensioni possibili del danno eventuale

In sintesi:

il pericolo e’ potenziale, il rischio e’ concreto

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IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHID.V.R.

• va redatto a cura del RSPP, coadiuvato dal medico competente e da tecnici esperti, consultando il RLS

• riporta, individua, analizza e indica i fattori di rischio in azienda

•valuta i fattori di rischio rilevati

•deve indicare le priorità di intervento relative alla prevenzione

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METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione di alcuni rischi è disciplinata per legge, come per quelli riguardanti l’esposizione a:

• Rumore• Piombo• Amianto

per altri si fa riferimento alle norme di buona tecnica e/o di buona prassi, come per esempio:

• ISO (international standard office)• CEI (comitato elettrotecnico italiano)• EN-UNI (unione europea)• norme armonizzate

in altri casi si ricorre a valutazioni empiriche:• semiquantitative• occhiometriche• basate sulla pratica e sull’esperienza del valutatore

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VALUTAZIONE SEMIQUANTITATIVA

FREQUENZA dell’evento : Si misura su valori da 1 a 4• 1 (bassa) : 1 volta/mese• 2 (moderata) : 1 volta/settimana• 3 (elevata) : 1 volta / giorno• 4 (molto elevata) : più volte/giorno

MAGNITUDO dell’evento : Si misura su valori da 1 a 4 • 1 (lieve) : prognosi < 3 giorni• 2 (moderata) : prognosi 4 - 40 gg• 3 (grave) : prognosi > 40 gg; amputazioni limitate• 4 (gravissima) : morte, perdita di un arto, di una funzione o di un

senso

RISCHIO = FREQUENZA x MAGNITUDO ( F x M)

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I “FORNITORI” DELLA SICUREZZA

A seconda delle necessità, il RSPP può rivolgersi a unao più delle seguenti figure :

• Chimico• Biologo• Fonometrista• Impiantista• Medico• Tecnico Incendi• Ergonomo• Ingegnere Meccanico o Civile• Aziende di smaltimento rifiuti

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LA NUOVA SICUREZZA: DALLA 626 AL D. Lgs. n. 81/2008 (TESTO UNICO)

Il nuovo T.U. ha rafforzato alcuni principi già esistenti : • L’autotutela• Il coinvolgimento• la necessità propedeutica di Informazione e

Formazione

ed ha introdotto i nuovi concetti di :• Effettività dei soggetti tutelati• Addestramento al lavoro

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta…

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AUTOTUTELA

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza, in quanto la sua integrità fisica, la sua salute, è un “bene prezioso” che lo riguarda in prima persona e quindi interessa la sua sicurezza individuale, nel rispetto di quella collettiva.

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COINVOLGIMENTO

La nuova sicurezza richiede la partecipazione di tutti i lavoratori che operano in ambiente di lavoro, anche gli autonomi: sono esclusi solo gli addetti ai servizi domestici e familiari

Gli organi di vertice devono essere sensibilizzati per primi e … dare il buon esempio !

Lavoratore – ai fini dell’applicazione delle norme di sicurezza – è chi:

• indipendentemente dall’inquadramento

• con o senza retribuzione

svolge attivita’ lavorativa per conto di un datore di lavoro

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INFORMAZIONE

Occorre una decisa e precisa presa di coscienza dei rischi:

l’azienda deve far conoscere a ciascun lavoratore, in modo chiaro e dettagliato, i rischi ai quali e’ esposto in relazione al suo lavoro e alle effettive mansioni svolte

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FORMAZIONE

E’ importante creare e diffondere una mentalità safety-oriented :

agire e lavorare tenendo sempre a mente la sicurezza !

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EFFETTIVITÀ DEI SOGGETTI TUTELATI

Quello che conta – per verificare l’esposizione al rischio - è la mansione effettivamente svolta in quel momento, a prescindere dalla qualifica del soggetto: ad esempio, il dirigente che occasionalmente si arrampica sulla scala pericolante è esposto allo stesso rischio dell’operaio che lo fa (purtroppo) abitualmente.

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ADDESTRAMENTO AL LAVORO

Il datore di lavoro è tenuto a far apprendere ai lavoratori:

• l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi (anche di protezione individuale)

• le procedure di lavoro predisposte

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COME RIDURRE IL RISCHIO

La tecnologia ed i macchinari provocano infortuni “solo” per il 20%: il fattore umano provoca il rimanente 80% !

Fortunatamente, ci sono alcuni accorgimenti: bisogna però tenere sempre presente che, per quanto si possa fare, il cosiddetto rischio-zero (purtroppo) non esiste, quindi:

la massima attenzione è sempre la migliore alleata contro i rischi!

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COME RIDURRE IL RISCHIO

Quali sono gli accorgimenti da prendere ?

• Prevenzione• Confinamento: isolare il rischio il più possibile (ad esempio collocare

macchinari rumorosi in ambienti separati o coibentati)• Consultazione, partecipazione, formazione e informazione: è sempre

bene condividere e diffondere informazioni importanti in tema di sicurezza e – perché no? – proporre idee e soluzioni!

• Sostituzione di ciò che e’ pericoloso: ad esempio, passare ad utilizzare un prodotto chimico meno aggressivo

• Introdurre in azienda macchinari tecnologicamente più sicuri e avanzati

• Quando non è possibile eliminare i rischi alla fonte e nemmeno ridurli: indossare sempre i Dispositivi di protezione individuale (DPI), come ad esempio casco, scarpe, occhiali, cinture ecc..

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IN AZIENDA SONO INDISPENSABILI:

• adeguamento di luoghi e attrezzature di lavoro alle disposizioni di sicurezza

• uso di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)• ergonomia dei videoterminali• misure e cautele per limitare la movimentazione manuale dei

carichi• coordinamento per le situazioni di emergenza e per le necessità

di evacuazione• conoscenza da parte di tutto il personale del funzionamento degli

allarmi• punti di raccolta concordati e resi noti a tutti

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LE FIGURE COINVOLTE NELLA SICUREZZA IN AZIENDA

•Datore di lavoro•Dirigenti•Preposti•Lavoratori•Medico Competente•RSPP - ASPP - Addetti all’emergenza Addetti al primo soccorso•RLS

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IL DATORE DI LAVORO E’ IL DEBITORE PRINCIPALE DI SICUREZZA

È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi del T.U., in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa

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COSA SI INTENDE PER UNITA’ PRODUTTIVA ?

L’ unità produttiva e’ una sede periferica dell’azienda, dotata di:

• autonomia tecnico – funzionale• autonomia finanziaria (autonomo potere di

spesa del dirigente)

se mancano questi elementi, la sede periferica non e’ unità produttiva

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UNITA’ PRODUTTIVA E SETTORE PUBBLICO

Nel settore pubblico, in pratica, non esiste l’unità produttiva, in quanto quasi mai il dirigente ha un autonomo potere di spesa, ma solo di gestione:

ogni Ente pubblico rappresenta quindi - dal punto di vista delle norme di sicurezza - un’unica entità, anche se suddivisa su base territoriale

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DATORE DI LAVORO PUBBLICO SECONDO IL T.U.

Nella P.A. (D.Lgs. n. 165/2001 art. 1, comma 2) il “datore di lavoro” è il dirigente a cui spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale; qualora quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, esso è individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici in cui è svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione

non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

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IL DATORE DI LAVORO

e’ in pratica il responsabile ultimo ……. ma non il solo: anche i dirigenti ed i preposti hanno i propri compiti, obblighi e responsabilità in materia di sicurezza !

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OBBLIGHI PRINCIPALI DEL DATORE DI LAVORO

• redazione del Documento Valutazione Rischi • riduzione dei rischi in azienda• istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione

(SPP)• nomina del Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione (RSPP)• nomina del medico competente• designazione degli addetti all’emergenza• formazione e informazione dei dipendenti

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SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (ART. 55 T.U.)

In caso di violazione delle norme di sicurezza, il nuovo T.U. prevede per il datore di lavoro:

• ammenda da 5.000 a 15.000 €

• arresto fino a 18 mesi

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I DIRIGENTI

sono dipendenti in diretto rapporto con il datore di lavoro

• sono responsabili, in base al contratto di lavoro

• devono controllare che le misure di prevenzione siano attuate

• devono eliminare eventuali anomalie

N.B.: in micro realtà aziendali, il direttore di stabilimento o di produzione non è identificabile come dirigente

invece nelle imprese di grandi dimensioni assume anche la qualifica di

dirigente responsabile e quindi di datore di lavoro.

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LE DELEGHE

Il datore di lavoro ha facoltà di delegare ad un dipendente il proprio ruolo e la propria qualifica

Tali deleghe, tuttavia, per essere valide :

• devono avere forma scritta• devono essere accettate• devono essere dettagliate• devono comportare autonomia di spesa, sia pure con un tetto• devono essere giustificate da obbiettive esigenze dell’

impresa

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LE DELEGHE

Il delegato

• Possiede idoneità tecnico-professionale• dispone di autonomia tecnico-organizzativa• non subisce ingerenze del delegante, altrimenti non

può considerarsi un effettivo delegato ma un semplice “prestanome” !

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IL PREPOSTO

E’ quel lavoratore che, dipendendo dai dirigenti:

• sovraintende e coordina l’attività di altri lavoratori• impartisce ordini e istruzioni per regolare il lavoro altrui • Svolge attività di controllo di tale lavoro

Non si richiede alcun riconoscimento formale della qualifica di preposto: è sufficiente che un soggetto sia solito impartire ordini e che la preposizione, di fatto, risulti nota e riconosciuta mediante l’ottemperanza alle direttive e agli ordini da parte dei lavoratori sui quali viene esercitata

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COMPITI DEL PREPOSTO

• è responsabile dell’attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro e dai dirigenti

• informa i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti• attua le misure di sicurezza previste • esige e dispone che i lavoratori osservino le norme di

sicurezza• vigila sull’uso dei DPI

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RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO

Derivano dall’art. 4 del DPR 547/1955 e dagli art. 4 e 90 del D.Lgs 626/94 (normative oggi assorbite nel Testo Unico)

Alcuni casi di condanna del Preposto effettivamente verificatisi:

• Morte di un soggetto asmatico esposto al fumo passivoIl datore di lavoro non è stato neppure chiamato in

causa, poiché aveva provveduto a stabilire il divieto di fumare negli ambienti di lavoroIl dirigente ed il preposto sono stati condannati, poiché

non avevano fatto rispettare il divieto stabilito dal datore di lavoro Tribunale di Milano, Sentenza 1 marzo 2002

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RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO

• Preposto che mantiene in funzione macchinari privi di dispositivi di protezioneIncorre in responsabilità – a prescindere dal verificarsi di

incidenti – poiché è investito dell’obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (originaria o sopravvenuta), siano pericolosi per l’incolumità dei lavoratori.

Cassazione penale, 27 gennaio 1999, n. 1142

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IL LAVORATORE

è la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale (esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari)

Con il Decreto INAIL n. 38/2000 sono stati inclusi nella tutela assicurativa anche i collaboratori coordinati

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CASI PARTICOLARI

Sono soggetti all’obbligo/dovere del datore di lavoro di fornire informazione e formazione alla Sicurezza sul lavoro anche:

• Il lavoratore a domicilio• Il portiere (ha diritto ad una formazione di 8 ore secondo il

CCNL)• Il lavoratore a contratto di somministrazione ed il precario• Il lavoratore da strutture di volontariato

Sono invece esclusi:• il lavoro gratuito• lo scambio di prestazioni

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IL LAVORATORE INTERINALE

E’ assunto dall’agenzia di lavoro interinale ma lavora per l’impresa utilizzatrice: chi lo deve tutelare? Gli oneri di sicurezza sono a carico di entrambe le

Società: - l’agenzia di lavoro interinale deve fornirgli una

formazione di base- l’impresa utilizzatrice deve completarla con le

informazioni sui propri rischi specifici e con le relative prescrizioni, consegnargli eventuali dispositivi di protezione, curare la sorveglianza sanitaria.

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OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Art. 2104 Codice civile:• Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza

richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

• Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la discliplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

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OBBLIGHI DEL LAVORATORE

• osservare le disposizioni aziendali• utilizzare correttamente le macchine • segnalare i difetti di funzionamento• usare correttamente i DPI.• ridurre i rischi, nei limiti delle proprie

possibilità e competenze• Sottoporsi alle visite di sorveglianza sanitaria

(Art. 20 comma 2 lett. i) del T.U.)

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DIRITTI-DOVERI DEL LAVORATORE

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro - su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni - conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (Art. 20 comma 1 T.U.)

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, mettendo al sicuro sé ed i colleghi, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza (art. 44 comma 2 T.U.)

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SANZIONI PER IL LAVORATORE (art. 59 T.U.)

in caso di:

• violazioni delle disposizioni aziendali di sicurezza• uso improprio di macchinari ed attrezzature• mancata segnalazione di anomalie il T.U. prevede quali sanzioni a carico del lavoratore:• arresto fino ad 1 mese• ammenda da 200 a 600 €

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IL MEDICO COMPETENTE

• e’ specialista in medicina del lavoro• e’ scelto e retribuito dall’azienda• collabora alla valutazione dei rischi• e’ soggetto al segreto professionale• esercita la sorveglianza sanitaria in azienda

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN AZIENDA

è obbligatoria in presenza di :

• lavorazioni particolari di cui alla Tabella Malattie professionali INAIL (D.M. 14 gennaio 2008), come ad esempio: fibre, polveri, fumi, gas nocivi,vapori di metalli, ecc.

• videoterminali (oltre le 20 ore di lavoro settimanali)• esposizione ad agenti chimici e/o biologici

serve a tutelare il lavoratore, non a controllarlo!

ha come obiettivi:• assicurare l’idoneità alla mansione (visita preventiva)• ridurre o eliminare i fattori di rischio• monitorare la salute del lavoratore

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ATTIVITA’ DEL MEDICO COMPETENTE

• esamina i luoghi di lavoro• analizza i rischi lavorativi• visita il lavoratore• (eventualmente) richiede accertamenti specialistici• illustra al lavoratore le proprie conclusioni• spiega il significato degli esami• mantiene il segreto professionale

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IL GIUDIZIO DEL MEDICO

Il medico può dare un giudizio di:

• Idoneità al lavoro;• Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni

o limitazioni;• inidoneità temporanea;• Inidoneità permanente

(Art. 41 comma 6 T.U.)

Il giudizio e’ appellabile mediante ricorso e visita pressola ASL di competenza

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IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - SPP

• e’ un supporto tecnico (staff) per il datore di lavoro nella valutazione dei rischi

• è coordinato da un Responsabile (RSPP)• e’ interdisciplinare• viene messo sempre al corrente dal datore di

lavoro, a cui risponde e relaziona• viene consultato dal datore di lavoro e dai lavoratori• propone azioni e soluzioni• esprime pareri

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FUNZIONI DEL RSPP

• Elabora il Doumento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) ed il Piano d’Emergenza

• Propone nuove misure di sicurezza• Elabora piani di formazione• Indice le Riunioni periodiche• Aggiorna il D.V.R.• Coordina gli appaltatori e redige il Documento Unico

di valutazione delle Interferenze (DUVRI)• Valuta e sceglie nuove attrezzature d’emergenza

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CARATTERISTICHE DEL RSPP

• Deve avere un curriculum adeguato e deve aver frequentato corsi di specializzazione e di aggiornamento in base al D.Lgs.195/03

• Non è necessariamente un tecnico• Deve avere capacità organizzative • Può avere supporti esterni• Deve dare ed ottenere la collaborazione di tutti• È dotato di capacità ed attitudini adeguate, valutate a

discrezione del datore di lavoro che è responsabile della sua scelta ( c.d. culpa in eligendo)

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L’INCARICO DI RSPP

Prima del T.U.:Il datore di lavoro comunicava

all'ispettorato del lavoro e alle Asl il nominativo della persona designata come RSPP (interno ovvero esterno all'azienda)

Ora, con il T.U.:Il datore di lavoro indica il nominativo sul

DVR, compresi gli attestati ed il curriculum

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IN MANCANZA DI ADEGUATE FIGURE IN AZIENDA…

• Fino a febbraio 2002: il datore di lavoro poteva rivolgersi a strutture esterne

• Da marzo 2002: il datore di lavoro doveva rivolgersi a strutture esterne(Legge 1° marzo 2002, n. 39)

Con il nuovo T.U. (Art. 31 comma 4), tale obbligoè stato riconfermato

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LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nelle aziende o nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

• il datore di lavoro stesso (o un suo rappresentante); • il responsabile del servizio di prevenzione e protezione - RSPP; • il medico competente, ove previsto;• il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS

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LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nel corso della riunione, il datore di lavoro sottopone all'esame

• il documento di valutazione dei Rischi• l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; • i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini

della sicurezza e della protezione della loro salute.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori

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STRUTTURA DEL SPP

• Coordinatore responsabile (RSPP)• Addetti al SPP (collaborano con il

Coordinatore)• Addetti all’emergenza e al primo soccorso

(designati dal Datore di lavoro)

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IL SPP SI INTERFACCIA CON...

• Datore di lavoro • Medico competente• Rappresentante dei lavoratori per

la Sicurezza (RLS)• Consulenti esterni

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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS

E’ una delle figure introdotte dalla 626 e ulteriormente rafforzata dal T.U., ma era già stato previsto dalla Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori)

• e’ previsto in tutte le aziende, anche con un solo dipendente!• Il nuovo T.U. ha introdotto anche il RLS di sito produttivo• nelle aziende fino a 15 addetti e’ eletto dai colleghi, dura in

carica tre anni ed è rieleggibile • Quando non è stato eletto all’interno dell’Azienda, può

intervenire il RLS territoriale di comparto o di settore dell’Organismo paritetico

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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS

• e’ designato dalla RSU, se esiste• e’ tutelato come un sindacalista, ma non ha una funzione

sindacale• ha a disposizione un monte-ore di 40 ore annue per svolgere la

propria attività (accordi interconfederali)• partecipa alle riunioni periodiche di sicurezza• non ha diritto ad alcuna maggiorazione di retribuzione, salvo se

prevista dal ccnl

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LE FUNZIONI DEL RLS

• e’ un tramite tra i colleghi ed il servizio di prevenzione • e’ un utile collaboratore del servizio di prevenzione e protezione

per la sicurezza di tutti• può accedere ai luoghi di lavoro, previa comunicazione all’

azienda• può esaminare la documentazione aziendale di sicurezza (DVR,

DUVRI e Registro Infortuni) ed estrarne una copia per rendersi conto del contenuto e dei programmi di intervento necessari

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CONSULTAZIONE DEL RLS

Il RLS viene normalmente consultato:• sulla designazione degli addetti al SPP e all’emergenza• sulla valutazione dei rischi• sulle necessita’ di formazione• sulle nuove tecnologie da introdurre

il RLS non ha alcuna specifica responsabilità :se ha obiezioni, ha il diritto di farle presenti, nell’interesse di tutti

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GLI ORGANISMI PARITETICI

Sono costituiti a livello territoriale tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratoriHanno funzioni di orientamento e di promozione di

iniziative formative nei confronti dei lavoratori e possono assumere l’incarico di RSPP (Art. 31 comma 1 T.U.)Fungono da prima istanza di riferimento in merito a

controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

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GLI ORGANI DI VIGILANZA

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dai seguenti organi, ognuno con proprie specifiche competenze:

• ASL : tratta la generalità degli obblighi di igiene e sicurezza sul lavoro

• Direzione Provinciale del Lavoro: si occupa delle aziende soggette ai grandi rischi (ad esempio le Centrali termoelettriche) e dell’edilizia

• Comune: per il regolamento di igiene pubblica• VVF: si occupa della prevenzione incendi

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AZIONI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA

Gli organi di vigilanza hanno il dovere di procedere ad una verbalizzazione del reato riscontrato, contenente una o più prescrizioni, con l’indicazione delle specifiche norme violate ed il termine entro cui il soggetto inadempiente deve adeguarsi

Una copia di tale verbale viene trasmesso all’autorità giudiziaria: se il soggetto inadempiente non si adegua nel termine concesso, inizia un procedimento penale a suo carico

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INCOMPATIBILITÀ

• L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza

• Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza

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SICUREZZA E LAVORI IN APPALTO

Il datore di lavoro, se affida lavori (all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva) ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

• verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

• fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

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SICUREZZA E LAVORI IN APPALTO

• coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

• coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

• promuove la cooperazione e il coordinamento di cui sopra

N.B.: tali obblighi non riguardano i rischi specifici propridell'attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi

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IL COORDINAMENTO

Ha lo scopo di prevenire infortuni legati all’interferenza fra il personale del committente e quello degli appaltatori, dei consulenti e dei lavoratori autonomi operanti nella struttura

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SUBAPPALTATORI, CONSULENTI ED AUTONOMI

• Devono essere informati e coordinati sulle procedure di sicurezza del Committente

• devono ricevere dettagliate notizie sulle procedure di emergenza

• devono ricevere, prendere visione e firmare il DUVRI, Documento Unico contro i Rischi da Interferenze

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PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI

I progettisti dei luoghi di lavoro e degli impianti devono:

• rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche

• scegliere macchine e dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti

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PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI

E’ vietato fabbricare, vendere, noleggiare e la concedere in uso macchine, attrezzature da lavoro e impianti non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

Chiunque concede in locazione beni soggetti a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle documentazioni previste dalla legge.

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PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI

Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi:

• alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro• alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei macchinari e

degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza

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SOGGETTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE TUTELA

Lavoratori diversamente abili

• Se possibile devono lavorare a piano terra• Una persona, preferibilmente fra gli addetti all’

emergenza, deve essere specificamente incaricata di assistere ognuno di loro in caso di emergenza

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SOGGETTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE TUTELA

Lavoratrici madri e gestanti

• La Legge n. 1204/71 ed il D.P.R. n. 1026/76, prevedevano già una serie di tutele: il D.P.R. n. 645/96 ha ampliato e precisato queste prescrizioni

• la tutela scatta da quando il Datore di lavoro viene informato della novità

• Il personale femminile deve essere informato di eventuali rischi specifici legati allo stato di gravidanza e della necessità di renderlo noto immediatamente

• la lavoratrice gestante deve essere inviata al Medico competente che ne definirà l’idoneità alla mansione, con eventuali prescrizioni cautelative

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SOGGETTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE TUTELA

Personale con attività esterne • deve essere autorizzato una volta per tutte, con

eventuale riferimento all’uso di veicoli aziendali o personali

• va sempre tenuta sotto controllo la scadenza delle patenti di tali incaricati

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RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice penale

Art. 40 - Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo

Art. 437 - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni

sul lavoro, ovvero li rimuove o danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni

Art. 451 - Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri

mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o

infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno, o con la multa da 10 a 516 €

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RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice penaleArt. 589 - Chiunque cagiona per colpa la morte di una

persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme (…) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice penale

Art. 590 - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla (….) prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice civile

Art. 2087 - L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

Art. 2043 - Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

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RIFERIMENTI NORMATIVI

La Legislazione precedente al T.U.

• Costituzione (art. 32) • D.P.R. 547 (prevenzione infortuni)• D.P.R. 303 (igiene del lavoro)• L. 300 (statuto dei lavoratori)• D.Lgs. 277 (esposizione a piombo, amianto, rumore)• D.Lgs. 626• D.P.R. 459 (sicurezza delle macchine)• D.Lgs. 494 - 528 (sicurezza nei cantieri)• D.Lgs. 645 (lavoratrici gestanti)• D.P.R. 689 (prevenzione incendi)

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LE NORMATIVE ABROGATE(ORA NEL NUOVO TESTO UNICO)

D.P.R. 547/55 e D.P.R. 164/56 (prevenzione infortuni)

Principali disposizioni:

• cartelli di divieto e prescrizione• obbligo di “rendere edotti” (quindi limitato all’

informazione, non alla formazione)• responsabilità del datore di lavoro • prescrizioni dettagliate per ogni macchina e

lavorazione• cuffie per le lavoratrici• sicurezza elettrica con prescrizioni precise (alta e

bassa tensione)

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LE NORMATIVE ABROGATE(ORA NEL NUOVO TESTO UNICO)

D.P.R. 303/56 (igiene del lavoro)

Principali disposizioni:

• identificazione delle attività pericolose • istituzione del medico di fabbrica• introduzione di servizi igienici e locali di riposo• norme precise sugli ambienti di lavoro• standard minimi di illuminazione

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LE NORMATIVE ABROGATE(ORA NEL NUOVO TESTO UNICO)

D.Lgs. 626/94 (sicurezza sul lavoro)recepiva 8 Direttive comunitarie

Principali disposizioni:

• Miglioramento delle condizioni di lavoro• Partecipazione dei lavoratori• Istituzione del SPP• Istituzione del RLS• Sicurezza nell’uso dei videoterminali• Sicurezza nella movimentazione dei carichi

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LE NORMATIVE ABROGATE(ORA NEL NUOVO TESTO UNICO)

D.P.R. 494/1996 (sicurezza nei cantieri)Principali disposizioni:

• Istituzione del Coordinatore di Progetto• Istituzione del Coordinatore per l’esecuzione• Prescrizioni in funzione dell’entità del lavoro

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CONCLUSIONI

Le normative sono importanti e vanno rispettate puntualmente, ma neppure la migliore disposizione di legge possibile è più efficace dell’ attenzione, della prudenza e del buon senso!

Rispettare le disposizioni di sicurezza è indispensabile, per voi stessi, la vostra azienda ed i vostri colleghi

I suggerimenti sono utili : se avete un’idea, tiratela fuori!