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Argomenti trattati
Il quadro comunitario e il quadro nazionale
Interoperabilità e sicurezza: strumenti e strategie di attuazione
L’autorizzazione di messa in servizio di veicoli : attività dell’ANSF
Gli accordi di mutuo riconoscimento
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Il quadro comunitario
Sicurezza
Direttiva 49/04 Sicurezza
• Armonizzazione delle norme di sicurezza negli stati membri
• CSM, Indicatori comuni di sicurezza (CSI), obiettivi di sicurezza (CST)
• Ripartizione delle responsabilità
• Istituzione dell’Autorità per la Sicurezza e dell’Organismo investigativo
•SGS imprese e Gestori
Interoperabilità
Direttiva 57/08 Interoperabilità
• Definizione dei requisiti essenziali per il sistema ferroviario
• Definizione delle procedure che consentono di verificare la conformità ai requisiti essenziali (AMIS)
• Definizione dei sottosistemi e dei veicoli a cui applicare le procedure di AMIS
• Organismi notificati e organismi designati per la valutazione di conformità
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Il quadro nazionale
Sicurezza
D.Lgs 162/2007
- Recepimento della direttiva 49/04
- Definizione del ruolo dell’ANSF
- Definizione del ruolo dei VIS
Decreto ANSF n.4/2012
- Attribuzioni e compiti
- RCF
- Formazione
Interoperabilità
Dlgs n.191/2010
•Recepimento della direttiva 57/2008
DM 22 luglio 2011
•Interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario in recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE
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Cosa significa interoperabilità
• Il termine interoperabilità esprime il concetto moderno, oggi
sempre più applicato a molteplici settori, di permettere
mediante procedure unificanti l'interscambio e l'interazione
nei campi dell’informatica, delle telecomunicazioni, dei trasporti ferroviari ed aerei e dei sistemi di sicurezza della
viabilità.
• L’interoperabilità designa la possibilità di far circolare senza
ostacoli i treni su reti ferroviarie differenti, ossia reti appartenenti a Paesi diversi, come risulta dall’evoluzione
storica del sistema ferroviario nel continente europeo.
• L’Unione europea si preoccupa da molti anni di promuovere
l’interoperabilità ferroviaria al fine di pervenire alla creazione di un grande mercato del trasporto ferroviario nel quale si
eserciti la libera concorrenza.
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Strumenti per attuare l’interoperabilità e mantenere la sicurezza
di sistema
Regole comuni per la verifica di conformità ai requisiti essenziali
• Specifiche tecniche di interoperabilità
• Metodi comuni per la valutazione e l’accettazione dei rischi (regolamento CE/352/2009)
• Norme nazionali notificate (note a tutti gli Stati Membri)
Valutazione indipendente di organismi riconosciuti in ambito europeo
Procedure di valutazione comuni (Decisione 2010/713/UE-Moduli)
l’autorizzazione alla messa in servizio di veicoli e sottosistemi è rilasciata da un soggetto pubblico esterno individuato nelle Autorità Nazionali per la Sicurezza
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Strategie di attuazione delle Specifiche tecniche di
Interoperabilità
In considerazione dell’approccio graduale alla soppressione degli ostacoli all’interoperabilità del sistema ferroviario e del tempo necessario per adottare tutte le STI, è opportuno evitare che gli Stati membri adottino nuove norme nazionali o si impegnino in progetti che aumentano la diversità del sistema esistente.
Ogni sottosistema è oggetto di una STI. Ove necessario, un sottosistema può essere oggetto di più STI e una STI può abbracciare vari sottosistemi.
I sottosistemi devono essere conformi alle STI vigenti al momento della loro messa in servizio, del loro rinnovamento o della loro ristrutturazione, conformemente alla presente direttiva; tale conformità deve essere costantemente garantita durante l’esercizio di ciascun sottosistema.
Ogni STI indica la strategia di attuazione delle STI, precisando in particolare le tappe da superare per passare progressivamente dalla situazione attuale alla situazione finale di rispetto generalizzato delle STI
(DIRETTIVA 2008/57/CE ) L’ambito di applicazione delle STI è progressivamente esteso, a norma dell’articolo 8, a tutto il sistema ferroviario, inclusi i raccordi ferroviari di accesso ai principali servizi nei terminali e nei porti che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, e fatte salve le deroghe all’applicazione delle STI elencate nell’articolo 9
•.
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Strategie di attuazione delle Specifiche tecniche di Interoperabilità – Sottosistema CCS
Sottosistemi di bordo
Veicoli nuovi:
•Le locomotive nuove, le automotrici nuove e gli altri veicoli ferroviari nuovi capaci di circolare senza trazione, dotati di una cabina di guida, ordinati dopo il 1 o gennaio 2012 o messi in servizio dopo il 1 o gennaio 2015 devono essere equipaggiati con il sistema ERTMS.
Esclusioni
•Questo requisito non riguarda le locomotive nuove (da manovra o di altro genere), le automotrici nuove e i veicoli ferroviari nuovi dotati di cabina di guida, se sono progettati esclusivamente per il servizio nazionale o per servizio regionale transfrontaliero.
Sottosistemi fissi
SCOPO
•Le locomotive, automotrici e altri veicoli ferroviari dotati di ERTMS dovranno poter accedere a un numero crescente di linee, porti, terminal e impianti di smistamento senza bisogno di apparecchiature nazionali in aggiunta all’ERTMS.
Coesistenza con sistemi nazionali
•entro la data specificata nel piano di implementazione, locomotive, automotrici e altri veicoli ferroviari dotati di ERTMS devono poter accedere alle linee incluse nel piano di implementazione anche se non sono muniti di un sistema di classe B.
Notifica
•Per ogni sezione di corridoio descritta nel punto 7.3.4, gli Stati membri notificano alla Commissione un calendario dettagliato per l’attrezzaggio della sezione di corridoio con l’ERTMS o confermano che la sezione di corridoio è già attrezzata.
•Gli Stati membri provvedono affinché la funzionalità dei sistemi preesistenti e
le loro interfacce rimangano invariate, fatta eccezione per le modifiche
necessarie per mitigare i difetti connessi alla sicurezza di tali sistemi.
Decisione (2012/88/UE) STI CCS - Sistemi preesistenti
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Strategie di attuazione: pianificazione notificata
2015 2020
Linee Hubs Linee Hubs
Corridoio A • Domodossola –
Arona/Borgomanero-Genova
• Chiasso-Milano-Genova
• Genova
• Milano
• Novara
• Novara-Genova
• Voghera-Piacenza-
Cremona-Treviglio-Seregno
• Luino -Milano
La Spezia
Corridoio B • Brennero -Verona • Verona • Verona-Napoli
• Gioia Tauro –Napoli
• Taranto – Bari –Ancona –
Bologna
• La Spezia –Pisa – Firenze
• Taranto Paola
• Gioia Tauro
• Taranto
• Bari
• Bologna
• Roma
Corridoio D • Novara – Milano –Trieste – Villa
Opicina
• Padova
• Trieste
• Bardonecchia-Torino-Novara
• Vicenza-Padova
• Padova – Mestre/Poro
Marghera
• Mestre – Treviso
• Mestre - Portogruaro
• Venezia
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Autorizzazione alla messa in
servizio
Conformità ai requisiti
essenziali
Compatibilità tecnica
Integrazione in sicurezza
STI,
Norme Tecniche
Nazionali
Notificate
Regolamento CE
352/2009
Procedura di autorizzazione alla messa in servizio
14
54
42
Autorizzazioni alla messa in servizio - giugno 2008/settembre 2012
Autorizzazioni alla messa in servizio nuovi veicoli
Autorizzazioni alla messa in servizio per modifiche
Attività dell’Agenzia
15
1 3 1
4
348
3
Autorizzazioni alla messa in servizio nuovi veicoli AVAutorizzazioni alla messa in servizio nuove locomotiveAutorizzazioni alla messa in servizio nuove Ale/AlnAutorizzazioni alla messa in servizio nuovi ETRAutorizzazioni alla messa in servizio nuovi carriAutorizzazioni alla messa in servizio nuove carrozzeAutorizzazioni alla messa in servizio nuovi mezzi d'opera
Autorizzazione alla messa in servizio di nuovi veicoli
16
0
5
10
15
20
25
24
17
25 24
2 4
1
Tempi medi (mesi) per i processi di autorizzazioni alla messa in servizio di nuovi veicoli
Tempi per l’autorizzazione alla messa in servizio
Veicoli nuovi
17
12
5 12
5
3 5
Autorizzazioni alla messa in servizio per modifiche veicoli AV
Autorizzazioni alla messa in servizio per modifiche locomotive
Autorizzazioni alla messa in servizio per modifiche Ale/Aln
Autorizzazioni alla messa in servizio per modifiche ETR
Autorizzazioni alla messa in servizio per modifiche carri
Autorizzazioni alla messa in servizio per modifiche carrozze
Autorizzazione alla messa in servizio di modifiche a veicoli
18
0
1
2
3
4
5
6
7
2
3
7
1
2
1
Tempi medi (mesi) per i processi di autorizzazioni alla messa in servizio di veicoli modificati
Tempi per l’autorizzazione alla messa in servizio
Veicoli modificati
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Autorizzazioni supplementari per la messa in servizio di veicoli
conformi a STI e non, avvengono, per gli aspetti relativi ai requisiti
nazionali, sfruttando il processo di cross acceptance: i requisiti
classificati A non necessitano di ulteriore verifica da parte di ANSF.
• TFI: Memorandum of
Understanding A+CH+D+I+NL;
• EPSF-ANSF agreement: F+I;
• National Reference Document
(Decisione 2009/965/CE)
Mutuo riconoscimento
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Protocollo di intesa per il mutuo riconoscimento
Protocollo tra le autorità nazionali di sicurezza italiana e
francese per l'attuazione delle procedure di mutuo
riconoscimento dell’autorizzazione di messa in servizio delle
locomotive e dei veicoli per trasporto viaggiatori
convenzionale ed alta velocità.
Protocole de mise en œuvre des procédures de
reconnaissance mutuelle d’autorisation de mise en service
des locomotives et des véhicules à voyageurs conventionnels
et à grande vitesse entre les autorités nationales de sécurité
italienne et française.
01/02/2012
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Finalità del protocollo di intesa
si colloca nel quadro delle raccomandazioni formulate dalla Commissione Europea
riguardanti il mutuo riconoscimento nell’ambito
del processo di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli
attua gli orientamenti a livello europeo contenuti nella
Direttiva 2008/57/CE relativa all’interoperabilità del sistema
ferroviario comunitario
non modifica la normativa nazionale applicabile in
materia di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli.
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Applicabilità
• Definizione delle regole:
• Parametri di riferimento per la verifica di conformità
• Requisiti tecnici
• Procedure
• Semplificazione dei processi con riduzione del numero di prove
• Prove specifiche eseguite dalle NSA legate ai soli requisiti nazionali
veicoli che devono essere autorizzati alla messa in
servizio in entrambi i Paesi, per i quali deve essere
messo in atto un processo comune e coordinato;
• Validità dei principi di mutuo riconoscimento stabiliti per i veicoli nuovi
• Utilizzo del “ritorno di esperienza” (REX): la conformità viene validata per i veicoli «vecchi» basandosi su un sufficiente ritorno di esperienza derivante dall’esercizio di questo veicolo.
veicoli già circolanti in uno dei due Paesi che devono
essere autorizzati alla messa in servizio nell’altro Paese.
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Le regole del protocollo
una “Guida di Applicazione” per
la descrizione delle procedure
(allegato 1);
una lista comune di regole tecniche
chiamata “Documento
Tecnico Comune” (allegato 2).