Sezione I civile; sentenza 11 novembre 1982, n. 5994; Pres. Sandulli, Est. Caturani, P. M....
-
Upload
giuseppe-tucci -
Category
Documents
-
view
216 -
download
1
Transcript of Sezione I civile; sentenza 11 novembre 1982, n. 5994; Pres. Sandulli, Est. Caturani, P. M....
Sezione I civile; sentenza 11 novembre 1982, n. 5994; Pres. Sandulli, Est. Caturani, P. M.Pandolfelli (concl. conf.); I.n.p.s. (Avv. Belloni, Boer, Casalena) c. Fall. soc. Marittima Melloni.Cassa Trib. Savona 2 novembre 1979Author(s): Giuseppe TucciSource: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 4 (APRILE 1983), pp. 989/990-997/998Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175778 .
Accessed: 28/06/2014 08:15
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 08:15:30 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
carattere generale in materia di contabilità pubblica — la Corte
dei conti è il principale organo della giurisdizione contabile, nul
la autorizza a ritenere che la Costituzione abbia inteso riservarle
la competenza a conoscere di tutti i giudizi comunque vertenti
nella materia della contabilità pubblica, travolgendo quelle nor
me che, per ragioni storiche o in considerazione della speciale natura di taluni enti e dell'oggetto della loro attività, attribuiscono
eccezionalmente la competenza sui giudizi di responsabilità ad
altri organi. Si è detto, in particolare, a proposito della compe tenza di primo grado dei consigli di prefettura nelle ipotesi so
pra considerate, che non appare incompatibile con il 2° comma
dell'art. 103 Cost, che alla Corte dei conti sia conferita, nel set
tore della giurisdizione contabile relativa agli enti locali, una
competenza limitata al secondo grado: ché, anzi, l'esistenza di
una competenza di primo grado di un organo diverso non sottrae
va alla Corte dei conti qualcosa che la Costituzione avesse vo
luto riservarle (sent. 2616/68, cit.). Riconosciuto all'art. 103, 2° comma, Cost, carattere innovativo
della precedente legislazione, nel senso che ha inteso riconoscere alla Corte dei conti, in via principale, una competenza generale nelle materie di contabilità pubblica facenti capo allo Stato e a
qualsiasi enti pubblico non economico, all'art. 13 t.u. 12 luglio 1934 n. 1214, nella parte in cui attribuisce alla Corte dei conti la
competenza a giudicare sulla responsabilità per danni arrecati
all'erario da pubblici funzionari retribuiti dallo Stato, nell'eser
cizio delle loro funzioni, non può riconoscersi, come gli enti re
sistenti pretendono, carattere limitativo della giurisdizione della
Corte dei conti ai soli giudizi di responsabilità dei dipendenti dello Stato.
Né analoga limitazione può ravvisarsi nella legge sul riordi
namento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del perso nale dipendente (1. 20 marzo 1975 n. 70), nella parte in cui sot
topone al controllo della Corte dei conti, secondo le norme con
tenute nella 1. 21 marzo 1958 n. 259, gli enti disciplinati dalla
legge sul riordinamento (art. 30, ult. comma) e assoggetta gli
stessi, per i giudizi di responsabilità per danni dei dipendenti, alle disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato (art.
8, 3° comma), sul rilievo che dall'applicazione della legge mede
sima sono esclusi, fra gli altri, gli enti ospedalieri e le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza.
Trattasi, infatti, di norme da 'interpretarsi limitatamente al lo
ro contenuto positivo, avendo voluto esaurire, anche con riguar do al controllo amministrativo della gestione e alla competenza nei giudizi di responsabilità, la disciplina di quegli enti pubblici del cui riordinamento la legge si è occupata, lasciando impregiu dicata la disciplina generale degli altri enti (che manifestamente
la legge medesima non priva della loro natura pubblicistica), la
quale è fuori dell'oggetto e delle finalità della legge, che non può avere voluto, nella sua circoscritta sede, introdurre, per essi, in
novazioni con riguardo a materie (quali quella della contabilità
pubblica e dei giudizi di responsabilità degli impiegati) aventi una
disciplina ad hoc in altri testi normativi che quelle materie han
no inteso specificamente regolare. Alla stregua di quanto precede non può dubitarsi che il giu
dizio di responsabilità dello Zonca per i danni causati all'ente
ospedaliero Luini Confalonieri sia soggetto alla giurisdizione del
la Corte dei conti, sussistendo i requisiti della natura di ente pub blico non economico del medesimo, del carattere pubblico del
denaro oggetto della gestione e del rapporto d'impiego tra lo
Zonca e l'ente, presso il quale il primo svolgeva la funzione di
segretario generale. In particolare, sulla natura di enti pubblici non economici ri
conosciuti agli enti ospedalieri dalla costante giurisprudenza di
questa corte, affermata soprattutto con riferimento al rapporto d'impiego ma anche con riguardo ai giudizi di responsabilità (v., in proposito, sent. 4244/79, cit.), non possono sussistere dubbi alla stregua della disciplina vigente (1. 12 febbraio 1968 n. 132), nella quale sono definiti enti ospedalieri — come tali sussidiati
dal fondo nazionale ospedaliero presso il ministero della sanità
(art. 33) — gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero e alla cura degli infermi (art. 2) e sono riconosciuti
enti ospedalieri — di diritto cioè indipendentemente dal decreto di
riconoscimento previsto dall'art. 4, che ha natura dichiarativa
(v. sent. 3246/72, id., Rep. 1972, voce Sanità pubblica, n. 89, e, in senso conforme, Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 1978, n.
1097, id., Rep. 1979, voce cit., n. 119) — gli enti pubblici che
al momento di entrata in vigore della legge provvedevano in via
esclusiva al ricovero e alla cura degli infermi (art. 3). Sono invece sottratte alla giurisdizione della Corte dei conti le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a meno che
esse, avendo come finalità esclusiva il ricovero e la cura degli
infermi, non abbiano acquistato, ai sensi della norma poc'anzi
richiamata, la natura di enti ospedalieri (v. la sent. 3246/72 e
la decisione del Cons, di Stato n. 1097/78, entrambe citate). Tale
particolare situazione non è stata neppure dedotta nel caso con
creto; ed è significativo che il procuratore generale presso la
Corte dei conti abbia promosso l'azione di responsabilità a carico
dello Zonca con riferimento al rapporto d'impiego tra questo e
l'ente ospedaliero e non anche a quello tra lo stesso Zonca e
l'istituto ricovero mons. Comi, del quale egli era segretario. L'esclusione — che, come si è osservato, non potrebbe colle
garsi, per ragioni diverse, alle limitazioni di cui all'art. 13 t.u.
1214 del 1934 ed alla 1. 70/75 — si giustifica per il fatto che le
istituzioni in esame non solo non sono vincolate dalle leggi sulla
contabilità statale, perché non erogano spese a carico dello Stato
(art. 269 r.d. 23 maggio 1924 n. 827), ma, in materia di contabi
lità, sono assoggettate a disposizioni specifiche (art. 51-56 del
regolamento per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbli che di assistenza e beneficenza, approvato con r.d. 5 febbraio 1891
n. 99), le quali sono tanto più semplici di quelle dello Stato,
quanto meno articolata è l'organizzazione dei loro uffici rispetto
agli uffici statali (in arg. v. sent. 3197/77, id., 1977, I, 2178). Non a caso, quindi, la 1. 21 marzo 1958 n. 259, nel regolare la
partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, all'art. 13 esclude la propria efficacia relativamente alle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza regolate dalla 1. 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni, per le quali, in conside
razione dei fini perseguiti e della minore articolazione della loro
organizzazione, sono previste forme di amministrazione e di con
tabilità più semplici, tenuto conto di quanto in proposito stabili
scono le tavole di fondazione ed i rispettivi statuti. E coerente
con tale disciplina, del tutto particolare e cosi' diversa da quella che caratterizza l'amministrazione e la contabilità dello Stato e
degli enti pubblici non economici in genere, è la norma (art. 30
1. 6972 del 1890 e successive modificazioni apportate dai decreti
2841/23 e 257/27) che attribuisce le cause di responsabilità, di
pendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alla competenza dei tribunali ordinari.
Trattasi di uno di quei casi, cui si è accennato, contenente una
eccezionale riserva a favore del giudice ordinario, giustificata dalla origine storica di tali istituzioni, sorte, di regola, per ef
fetto di atti privati di fondazione o come frutto di libero associa
zionismo (origine che si riflette sulla specialità della disciplina), la quale si coordina con il principio, secondo il quale la Corte
dei conti è, nel sistema vigente, il principale organo della giu risdizione contabile, e non sottrae alla corte suddetta un settore
che la Costituzione abbia davvero voluto riservarle.
Pertanto, sulla istanza di regolamento preventivo di giurisdizio
ne, proposta dalle eredi di Bruno Zonca nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Varese per iniziativa dell'ente ospeda liero Luini Confalonieri e della istituzione pubblica di assistenza
e beneficenza ricovero mons. Comi, deve provvedersi dichiaran
dosi la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda propo sta dall'ente ospedaliero e la giurisdizione del giudice ordinario
in ordine alla domanda proposta dalla istituzione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; Sezione i civile; sentenza 11 no
vembre 1982, n. 5994; Pres. Sandulli, Est. Caturani, P. M.
Pandolfelli (conci, conf.); I.n.p.s. (Avv. Belloni, Boer, Ca
salena) c. Fall. soc. Marittima Melloni. Cassa Trib. Savona 2
novembre 1979.
Privilegio — Privilegi marittimi — Priorità rispetto a quelli mo
biliari — Modifiche — Irrilevanza (Cost., art. Ill; cod. civ., art. 2750, 2751 bis, 2755, 2777, 2778; cod. nav., art. 1, 552,
556; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 26, 110; 1. 29 luglio 1975 n. 426, modificazioni al codice
civile e alla 1. 30 aprile 1969 n. 153, in materia di privilegi).
La priorità assoluta di grado, stabilita a favore dei privilegi ma
rittimi dall'art. 548 c. nav., opera pienamente nei confronti dei privilegi previsti dall'art. 2777 c.c., anche in presenza della
nuova formulazione che la norma ha ricevuto in seguito all'en
trata in vigore della l. 426/75. (1)
(1) Il grado assolutamente prioritario dei privilegi marittimi, ri
spetto agli altri privilegi di diritto comune, è di solito riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione rispetto a privilegi sanciti da leggi speciali, di cui nella stessa disposizione legislativa viene affermata la prevalenza rispetto ad ogni altro privilegio: v.
sent. 7 ottobre 1967, n. 2300, Foro it., Rep. 1967, voce Privilegio,
Il Foro Italiano — 1983 — Parte I- 64.
This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 08:15:30 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE PRIMA
Svolgimento del processo. — In data 28 giugno 1979 il giudice
delegato al fallimento della s.p.a. marittima Melloni depositava un primo progetto di ripartizione dell'attivo realizzato, preveden do la distribuzione del ricavato mobiliare soltanto per i crediti
assorbiti dai privilegi di cui agli art. 2750 e 2751 bis, n. 1, c.c., sul riflesso che il credito per contributi ed accessori di lire
19.071.726 dovuti in favore dei marittimi della nave «Piviere»
di cui era comproprietaria la fallita marittima Melloni non po
n. 26; 3 maggio 1967, n. 823, ibid., n. 27; 25 marzo 1966, n. 801, id., 1966, I, 1965; 20 ottobre 1965, n. 2156, id., Rep. 1965, voce cit., n. 36.
« * *
Privilegi marittimi e superprivilegio dei crediti per retribuzioni
lavorative.
1. - Nel caso deciso dalla sentenza in esame il problema di con flitto tra privilegi riguarda i complessi e sempre dibattuti rapporti tra la disciplina dei privilegi prevista negli art. 2745 ss. c. c. e quella prevista negli art. 548 ss. c. nav. (1)
Intervenuto il fallimento di una società di navigazione, il giudice delegato, in sede di primo progetto di ripartizione dell'attivo realiz
zato, prevede la distribuzione del ricavato mobiliare solo ed unica mente per i crediti assistiti dai privilegi di cui agli art. 2750 e 2751 bis c. c. Ciò in quanto, a suo parere, il credito per contributi ed ac
cessori, dovuti in favore dei marittimi di una nave, di cui è titolare
l'impresa fallita, non gode del privilegio speciale previsto dall'art.
552, n. 3, c.c. (2) Malgrado le osservazioni proposte dall'I.n.p.s. in sede di reclamo
ex art. 110 1. fall., in cui l'istituto si richiama alle disposizioni det tate dal codice della navigazione in materia di privilegi, il giudice delegato rende esecutivo il piano di riparto (3), sostenendo, contraria mente alle tesi addotte dall'I.n.p.s., che, qualificandosi il rapporto tra codice civile e codice della navigazione come un rapporto tra
leggi generali (4), in presenza di un conflitto si deve dare prevalenza alla legge successiva, cioè alla nuova formulazione dell'art. 2777 c. c., introdotta con la 1. 29 luglio 1975 n. 426, dove il privilegio per crediti da retribuzione di lavoro viene fatto prevalere rispetto ai
privilegi previsti da altre leggi. Avendo l'istituto proposto ricorso ex art. 111 Cost, contro il prov
vedimento del giudice delegato (5), la Corte di cassazione accoglie il ricorso facendo proprie le tesi dell'istituto previdenziale.
2. - Il caso di specie ha posto un problema di ammissibilità del ricorso in Cassazione proposto dall'I.n.p.s., sul quale vale la pena di soffermare l'attenzione, perché riguarda l'applicazione dei principi affermati da Corte cost. n. 42 del 23 marzo 1981, di estrema impor tanza anche per la comprensione, in termini generali, della tanto discussa figura del privilegio (6).
(1) Il problema è stato sempre ampiamente dibattuto, poiché si inserisce nel più vasto quadro dell'autonomia del diritto della navi gazione, che è alla base dell'autonoma scelta codificatoria. Vedi E. Volli, Privilegi (dir. nav.), voce del Novissimo digesto, To rino, 1966, XIII, 973 ss.; D. Gaeta, / privilegi marittimi ed aero nautici nel sistema dei privilegi di diritto comune, in Studi in onore di A. De Gregorio, Città di Castello, 1955, I, 592 (pubblicato anche in Riv. dir. nav., 1953, 123 ss.), dove si rileva che l'autonomia della disciplina dei privilegi non si può considerare alla stessa stregua dell'autonomia del diritto della navigazione. Su tale ultimo profilo vedi D. Gaeta, Le fonti del diritto della navigazione, Milano, 1965, spec. 181 ss. Alla trattazione dei privilegi nel diritto della navigazione è dedicata, in parte, l'opera di F. Berlingieri, I diritti di garanzia sulla nave, l'aeromobili e le cose caricate, Padova, 1965, 149 ss.
(2) Sulla funzione del riparto parziale vedi A. Bonsignori, Della liquidazione dell'attivo, in Commentario, a cura di Scialoja e Branca, Legge fallimentare, Bologna-Roma, 1976, 200 ss.
(3) In ordine afle variazioni convenienti, che il giudice, sentito il comitato dei creditori, può apportare al progetto di ripartizione delle somme disponibili ex art. 110, 2° comma, 1. fall., la discrezionalità del giudice non può riguardare le operazioni di graduazione dei pri vilegi, frutto di un meccanismo legislativo estremamente vincolante ne! suo tecnicismo, per cui si può trattare non di convenienza, ma di illegittimità da eliminare. Vedi A. Bonsignori, Della liquidazione dell'attivo, cit., 202 ss.
(4) Frequente è nello studio dei privilegi il riferimento alla natura, generale o speciale, della disciplina contenuta nel codice della navi gazione rispetto a quella prevista nel codice civile. Vedi C. M. Pratis, Della tutela dei diritti, in Commentario Utet, Torino 1976, sub art. 2750, 158 ss.; Andrioli, Dei privilegi, in Commentario, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1955, sub art. 2750, 99 ss., dove si sostiene che il rapporto tra norme del codice civile e norme del codice della navigazione è quello tra lex generalis e lex specialis, sicché anche per i privilegi marittimi e aeronautici sì applicano le norme del capo II in tema di privilegi, se non è diversamente disposto dal codice della navigazione.
(5) Poiché il decreto con cui viene reso esecutivo il piano di riparto incide direttamente sulle prelazioni e quindi sui diritti di credito, il ricorso per cassazione per violazioni di legge, ex art. 111 Cost., è apparso un mezzo idoneo per garantire ai loro titolari una tutela giurisdizionale. Vedi Cass. 12 luglio 1972, n. 1972, Foro it., Rep. 1973, voce Fallimento, n. 445.
(6) Vedi Corte cost. 23 marzo 1981, n. 42, Foro it., 1981, I, 1228, con nota di richiami, e in Giur. comm., 1981, II, 553 ss., con nota di Pajardi; Banca, borsa, ecc., 1981, II, 260, con nota di E. Caputo.
tesse godere del privilegio speciale prpevisto dall'art. 552, n. 3, c. nav. ma dovesse essere compreso tra i crediti per prestazioni di lavoro subordinato garantiti dal privilegio previsto dall'art. 2777
c.c., secondo la nuova formulazione introdotta dalla 1. 29 luglio 1975 n. 426.
Il giudice delegato, su reclamo dell'l.n.p.s. che proponeva os servazione ai sensi dell'art. 10 1. fall., lamentando la violazione delle disposizioni dettate in materia dal codice della navigazione,
Nella fattispecie in esame, il ricorso in Cassazione dell'l.n.p.s. con tro il decreto del giudice delegato, con cui si è reso esecutivo il
piano di riparto, è stato presentato prima che la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 42 del 1981, dichiarasse illegittimo l'art. 26 1. fall., nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, con
rigidi termini di decadenza, i provvedimenti emessi dal giudice de
legato in materia di piani di riparto. La Corte di cassazione ritiene giustamente che trovi applicazione
immediata in tutti i procedimenti in corso il mutamento della norma
processuale ed il conseguente principio enunciato, secondo il quale il decreto del giudice delegato, nel momento in cui approva e rende esecutivo il piano di riparto, incide su situazioni di diritto soggettivo ed ha natura sostanziale di sentenza non altrimenti impugnabili, sicché
può essere impugnato con ricorso in Cassazione ex art. Ill Cost.(7). Riguardo al profilo sopra indicato, giustamente la Corte costitu
zionale ha evidenziato la natura decisoria dei provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, poiché oggetto della cognizione del giudice è l'ordine tra i vari creditori, quale risulta dall'art. Ill 1. fall, e dagli art. 2777-2783 c.c.
Proprio nel momento del concorso tra creditori i privilegi, al pari delle altre cause di prelazione, trovano la loro effettiva rilevanza come mezzi destinati a rafforzare la garanzia patrimoniale del cre ditore (8).
Nella prospettiva del nostro codice civile, dove la responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740) non viene più concessa come diritto sostanziale di garanzia dei creditori sui beni del debitore, ma come lo stato di soggezione dei beni del debitore all'azione ese
cutiva, i privilegi, al pari delle altre cause di prelazione, già prima dell'inadempimento, individuano alcuni beni rispetto ai quali la posi zione di preferenza viene assicurata a determinati creditori al mo mento e nell'ambito della distribuzione del prezzo ricavato dalla loro futura ed eventuale espropriazione. La disciplina dell'art. 26 1. fall., nella parte dichiarata incostituzionale, finiva col ledere le esigenze di difesa di diritti soggettivi proprio nella fase in cui essi trovano la loro realizzazione (9).
3. - Quanto allo specifico conflitto tra privilegi affrontato nella de cisione in epigrafe, il problema riguarda l'incidenza della nuova disci
plina dettata dalla 1. 29 luglio 1975 n. 426, in tema di privilegi, sulla disciplina specifica dei privilegi prevista dal codice della na
vigazione (10). Come è stato varie volte notato, la 1. 426/75 ha, tra le altre modi
fiche, riformulato l'art. 2777 c.c., sicché, nell'attuale lettera, quest'ul timo prevede congiuntamente crediti per spese di giustizia e crediti di lavoro sia sotto il profilo dell'ordine della prelazione, dove san cisce la subordinazione dei crediti di lavoro ai primi, sia sotto il
profilo della prevalenza su ogni altro credito anche pignoratizio ed
ipotecario, modificando il preesistente rapporto tra crediti di lavoro e crediti garantiti in via specifica (11).
In coerenza con la scelta legislativa sopra indicata, l'attuale 3° comma dell'art. 2777 antepone il privilegio per spese di giustizia e i privilegi di cui all'art. 2751 bis ai privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito, come ad esempio quello degli istituti di credito industriale, che, prima della riforma del 1975, veniva anteposto al privilegio dei crediti di lavoro, e naturalmente ai privilegi contenuti nell'elenco di cui all'art. 2778 c. c. (12).
Se, rispetto ai privilegi previsti da leggi speciali, l'intervento della riforma del 1975 è stato esplicito, altrettanto non può dirsi per i
(7) L'immediata applicazione nei procedimenti in corso della nuova norma processuale sopravvenuta è ribadita come principio costante nella nostra esperienza giuridica. Vedi Cass. 3 novembre 1981, n. 5784, Foro it., 1982, I, 426, con nota di G. Pezzano.
(8) Vedi Corte cost. 23 marzo 1981, n. 42, Foro it., 1981, I, 1230. (9) Sulle ragioni che hanno ispirato la normativa fallimentare e
sul contrasto della stessa con il principio, sancito dalla Costituzione, della tutela giurisdizionale dei diritti, vedi G. Caselli, Degli organi preposti al fallimento, in Commentario, a cura di Scialoja e Branca, Legge fallimentare, Bologna-Roma, 1977, 122 ss. e 124, con riferimento a Corte cost. 9 luglio 1963, n. 118.
(10) Sul punto vedi C. M. Pratis, Anteposizione di privilegi ge nerali a privilegi speciali. Rapporti tra privilegi di diritto comune e privilegi marittimi e aeronautici, in Economa e credito, 1976, 155 ss.
(11) Sugli effetti della riforma introdotta dalla 1. 426/75 nella materia .dei privilegi, vedi G. Tucci, Garanzie a tutela dei finanzia menti dell'impresa e « superprivilegio » dei crediti di lavoro, in Foro it., 1979, I, 2087 ss.; G. Ruisi, A. e C. Palermo, 1 privilegi, Torino, 1980, 392 ss.
(12) La soluzione indicata nel testo è generalmente sottolineata. Vedi F. Parente, Nuovo ordine dei privilegi e autonomia privata, Bari, 1981, 53 ss. e, per il regime anteriore alla riforma del 1975, Cass. 9 gennaio 1974, n. 68, Foro it., Rep. 1974, voce Privilegio, n. 15; L. De Angelis, L'ipoteca mobiliare ed il nuovo rango del privilegio degli istituti previdenziali e dei lavoratori, in Banca, borsa, ecc., 1974, I, 359.
This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 08:15:30 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
con provvedimento in data 2 novembre 1979 respingeva le do glianze dell'istituto, rendendo esecutivo il piano di riparto, in base al rilievo che il rapporto tra il codice civile ed il codice della navigazione è un rapporto tra leggi generali, per cui in caso di conflitto si deve dare prevalenza alla legge successiva, la quale, nella nuova formulazione dell'art. 2777 c.c., espressamente attribuisce precedenza al privilegio per crediti da retribuzione ri
spetto ai privilegi previsti da altre leggi.
privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate (art. 548 ss. c. nav.) e per i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate (art. 1022 c. nav.), per i quali l'art. 2750 c.c. fa rinvio al codice della navi gazione (13).
Spetta perciò all'interprete chiarire sul . punto il senso di una riforma legislativa, che ha lasciato non pochi punti oscuri, come è forse inevitabile in un settore quale quello dei privilegi.
4. - Secondo la Cassazione non si può provvedere alla distribuzione del ricavato dalla vendita della nave, disattendendo il corpo di norme contenuto nel codice della navigazione e disconoscendo l'applicabilità del privilegio speciale riconosciuto ai crediti dell'istituto previden ziale ex art. 552, n. 3, c. nav. La corte, con riferimento all'art. 2750 c. c., fa propria la contrapposizione (8) tra privilegi previsti dal codice della navigazione e privilegi previsti da leggi speciali, riba dendo ancora una volta il principio secondo cui i privilegi marittimi (art. 548 ss. c. nav.), come quelli aeronautici (art. 1022 ss. c. nav.), sono regolati esclusivamente dalle norme del codice della navigazione, mentre i secondi, se non è espressamente disposto, si inquadrano tra quelli stabiliti nel codice civile e sono disciplinati da quest'ultimo (14).
Dal su enunciato principio della diversità ed autonomia delle due normative, ormai tralaticio nella sua giurisprudenza, la corte deduce la conseguenza che anche quando una legge, sia pure successiva al co dice della navigazione, disponga espressamente le priorità dei privi legi che con la legge medesima sono stabilite rispetto a qualsiasi altro
privilegio, tale priorità non può mai avere l'effetto di modificare il codice della navigazione, poiché rimane sempre salva la priorità as soluta di grado a favore dei privilegi marittimi ed aeronautici, san cita rispettivamente dall'art. 548 e dall'art. 1022 c. nav. (15).
5. - L'orientamento affermato dalla Corte di cassazione risulta senza dubbio corretto, anche se parte della motivazione può alimentare alcune ambiguità, proprie peraltro della materia dei privilegi.
La ragione per la quale i privilegi marittimi, come quelli aero
nautici, devono essere preferiti ad ogni altro privilegio, generale o
speciale, risiede nella presenza dell'art. 548 c. nav. — e dell'art. 1022
c. nav. per i privilegi aeronautici — che nella disciplina complessiva dei privilegi marittimi svolge il ruolo di norma esclusiva di solu zione del conflitto tra questi ed i privilegi di diritto comune (16).
In base a tale norma, i privilegi marittimi, come quelli aeronautici
secondo l'art. 1022 c. nav., vengono anteposti ad ogni altro privilegio
generale o speciale, qualunque sia la disciplina che quest'ultimi rice
vono fuori dal codice della navigazione. Ad ulteriore conferma della sopra rilevata priorità, si deve ricor
dare che, sempre in tema di privilegi su nave, aeromobili e nolo,
(13) Per la configurazione dell'art. 2750, 1° comma, come norma di puro rinvio, vedi Gaeta, I privilegi marittimi ed aeronautici nel sistema dei privilegi di diritto comune, cit., 592, dove i privilegi ma rittimi ed aeronautici vengono configurati come materia di naviga zione. Per il significato dell'espressione, rispetto agli orientamenti che hanno influenzato il nuovo codice, vedi G. Pescatore, Oggetto e limiti del diritto della navigazione, in Scritti giuridici in onore di A. Scialoja, Bologna, 1952, I, 191 ss.
(14) Il rilievo della contrapposizione tra il 1° e 2° comma del l'art. 2750 è generale nella dottrina. Vedi Ruisi, A. e C. Palermo, I privilegi, cit., 120 ss. Alcuni hanno dedotto da tale contrapposi zione la conseguenza che la disciplina del codice della navigazione è del tutto autonoma, sicché essa non potrebbe essere integrata dal codice civile come fonte sussidiaria. Vedi G. P. Gaetano, / privilegi, in Trattato, diretto da F. Vassalli, Torino, 1949, 79 ss.
(15) Di solito il principio è enunciato rispetto a conflitti tra privi legi sanciti da leggi speciali, di cui viene affermata la prevalenza rispetto ad ogni altro, e privilegi regolati dal codice della navigazione. Vedi Cass. 7 ottobre 1967, n. 2300, Foro it., Rep. 1967, voce Privi legio, n. 26, dove si afferma che la norma dell'art. 7 d. 1. lgt. 11 no vembre 1944 n. 367, allorché concede ai crediti in essa indicati un privilegio preferito ad ogni altro titolo di prelazione, escluso il privilegio per spese di giustizia, è compatibile con l'art. 548 c. nav. Ciò in quanto i privilegi di cui all'art. 552 c. nav. prevalgano ri spetto ai primi. Nello stesso senso Cass. 3 maggio 1967, n. 823, ibid., n. 27. _)
Cass. 25 marzo 1966, n. 801, id., 1966, I, 1965, dichiara la
priorità dei privilegi marittimi di cui all'art. 552 c. nav. rispetto a quelli concessi dal d. 1. lgt. 28 dicembre 1944 n. 416, recante
provvedimenti per la Sicilia. Cass. 20 ottobre 1965, n. 2156, id., Rep. 1965, voce cit., n. 36, sancisce la priorità dei privilegi marittimi
rispetto a quelli sanciti a tutela dei mutui all'industria, concessi nel territorio di Trieste in esecuzione dell'ordine n. 380 del 16 novembre 1948 del governo militare alleato.
(16) Come risulta dalla relazione del ministro guardasigilli (n. 360), l'art. 548 c. nav. ripropone il testo dell'art. 666 c. comm. e dell'art. 1 d.I. 5 luglio 1928 n. 1816, convertito in 1. 31 dicembre 1928 n. 3055, che ha tradotto nel nostro diritto interno la convenzione 10 maggio 1926 per l'unificazione di alcune regole in materia di privilegi e di
ipoteche marittime. Sulla funzione di tale disciplina prima dell'en trata in vigore del nuovo codice della navigazione vedi A. Brunetti, Diritto marittimo privato italiano, Torino, 1929, I, 527 ss.
Per la cassazione del suddetto provvedimento ricorre l'I.n.p.s., ai sensi dell'art. Ill Cost., non ha rivolto in questa sede alcuna attività difensiva il fallimento della marittima Melloni.
Motivi della decisione. — Anzitutto deve essere rilevata l'am missibilità del ricorso.
Invero, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 42 del 23 marzo 1981 (Foro it., 1981, I, 1228), che ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 26 1. fall., nella parte in cui assoggetta al
gli art. 575 e 1036 c. nav., proprio per favorire il credito navale ed aeronautico, graduano l'ipoteca marittima ed aeronautica subito dopo i privilegi, preferendola però sempre ad ogni altro privilegio generale o speciale. Pertanto, dalle norme da ultimo citate, si deduce che i privilegi generali o speciali previsti dal codice civile prendono grado non solo dopo i privilegi, ma anche dopo l'ipoteca navale o aeronau tica, nel caso di privilegi sulla nave, sull'aeromobile e sul nolo (17).
Il ruolo che svolgono gli art. 548 e 575 c. nav., per i privilegi marittimi, come gli art. 1022 e 1036 per i privilegi aeronautici, non deriva però soltanto dal carattere intrinseco della norma e dalle espressioni in essa usate. Il diritto dei privilegi insegna che ogni priorità assoluta sancita da una disposizione legislativa viene spesso smentita dall'intervento legislativo successivo, come è accaduto per i
privilegi previsti da leggi speciali e dichiarati preferiti ad ogni al tro (18).
Le espressioni usate negli art. 548 e 575 c. nav., come quelle analoghe usate nell'art. 666 del nostro codice di commercio, o nello stesso 776 HGB tedesco prima della sua abrogazione, vanno inter
pretate tenendo conto del fatto che i privilegi marittimi, e successiva mente quelli aeronautici, hanno sempre costituito, prima di tutto per ragioni storiche, un corpo normativo speciale con caratteristiche pro prie, la cui preferenza viene tradizionalmente affermata rispetto a tutti i privilegi di diritto comune (19).
6. - Con riferimento ai privilegi sulla nave e sul nolo, ai quali si riferisce la decisione in esame, bisogna anche tener presente un'ul teriore ragione di specialità dell'intero settore.
In tema di priorità e di ordine dei privilegi marittimi, il nostro ordinamento giuridico positivo si adegua nella sua disposizione alla Convention international pour ['unification de certaines règles relatives aux privileges et hypothèques maritimes, firmata a Bruxelles il 10
aprile 1926 e ratificata dall'Italia il 7 dicembre 1949 (20). Per evidenti ragioni di uniformità e di sicurezza dei traffici ma
rittimi, la convenzione di Bruxelles ha determinato, all'art. 2, quali sono i crediti privilegiati; ha stabilito, all'art. 3, al. 1°, che, dopo i
privilegi sopra specificati, prendono immediatamente rango le ipo teche, i mortgages ed i pegni sulla nave previsti dall'art. 1; ha
infine consentito alle leggi nazionali di stabilire altri crediti privi legiati, che però non prendono mai il posto e quindi non modificano il campo riservato ai crediti ipotecari, come sono precisati nell'art. 1, ed ai privilegi che li precedevano (21).
In relazione al caso specifico, va ricordato che nell'elenco dei pri
vilegi previsto dalla convenzione di Bruxelles non è previsto quello a tutela dei crediti previdenziali. Nel protocollo aggiuntivo si afferma
però che la convenzione non porta offesa alle disposizioni delle leggi
degli Stati contraenti, che eventualmente accordino un privilegio agli
(17) Vedi E. Spasiano, Ipoteca navale, voce dell'Enciclopedia del
diritto, Milano, 1972, XXII, 875 e 880. Per un problema di gradua zione dell'ipoteca marittima nel concorso con i privilegi, nell'ambito del diritto statunitense, vedi Distr. Sud del Texas 19 febbraio 1960, Dir. maritt., 1962, 397 ss.
(18) Vedi per tale fenomeno infra, nota 28. (19) Vedi a riguardo, già sotto il vecchio codice di commercio,
Brunetti, Diritto marittimo privato italiano, cit., I, 526 ss. Il diritto francese, dove il code commerce originariamente non conosceva l'ipo teca marittima e disciplinava un alto numero di privilegi legali, ha introdotto una analoga regola di priorità nel momento in cui si è uniformato nel 1949 alla convenzione di Bruxelles del 1926. Vedi G. Ripert, La réforme des privileges maritimes par la loi du 19 fèvrier 1949, in Droit maritime frangais, Paris, 1949, 224 ss. Per l'evoluzio ne del diritto francese vedi anche infra, nota 20.
(20) Vedi A. Giannini, La ratifica della convenzione sui privilegi ed ipoteche marittime, in Riv. dir. nav., 1950, I, 126 ss.; Berlingieri, / diritti di garanzia sulla nave, l'aeromobile e le cose caricate, cit., 2 ss. Per il problema dei rapporti tra convenzione internazionale di di ritto uniforme, in materia di navigazione, e codice della navigazione, vedi S. M. Carbone, Legge della bandiera e ordinamento italiano, Milano, 1970, 96 ss. Per l'ambito specifico di applicazione della con venzione, vedi A. Dani, Sull'ambito di applicazione della conven zione di Bruxelles 10 aprile 1926 sui privilegi e le ipoteche, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1971, 568 ss. Una revisione della conven zione in esame si è avuta con la convenzione di Bruxelles del 27
maggio 1967, che non risulta ancora ratificata dall'Italia. Vedi F. Berlingieri, La convenzione di Bruxelles del 27 maggio 1967 sui
privilegi e sulle ipoteche, in Dir. maritt., 1967, 132 ss. Di grande interesse è l'atteggiamento francese nei confronti della
disciplina prevista in tale conferenza, anche in relazione alla 1. n. 67-5 del 3 gennaio 1967, i cui art. 39 e 40 prevedono la priorità assoluta dei privilegi marittimi. Vedi C. Legendre, La conférence diplomatique de Bruxelles de 1967, in Le droit maritime frangais, 1967. 579 ss.
(21) Per la priorità dei privilegi di diritto della navigazione e per la graduazione delle ipoteche vedi Berlingieri. I diritti di garanzia sulla nave, l'aeromobile e le cose caricate, cit., 45 ss., 84 ss.; P. Man ca, Commento alle convenzioni internazionali marittime, Milano, 1975, III, 457 ss.
This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 08:15:30 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE PRIMA
reclamo al tribunale, secondo la disciplina contenuta nella nor
ma medesima, i provvedimenti decisori emessi dal giudice dele
gato in materia di piani di riparto, il decreto con il quale detto
giudice approva e rende esecutivo un piano di riparto, incidendo
su posizioni di diritto soggettivo, ha natura sostanziale di sen
tenza non altrimenti impugnabile e, quindi, può essere denun
ciato con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. Ill Cost. Tale
principio derivando da un mutamento di norma processuale, per
istituti previdenziali. Proprio avvalendosi di tale potere, il codice della navigazione ha introdotto nel sistema dei privilegi marittimi all'art. 552, n. 3 — e, nell'ambito dei privilegi aeronautici, all'art. 1023, n. 3 — il privilegio a tutela dei crediti per contributi obbli
gatori dovuti ad istituti di previdenza ed assistenza sociale per la
gente di mare e per il personale della navigazione interna. Sicché esso fa parte dell'ordine complessivo del sistema dei privilegi ma rittimi (22).
Poiché la priorità dei privilegi marittimi è affermata nel nostro ordi namento in conformità ad una disciplina di diritto uniforme deter minata con lo strumento della convenzione (23), vi è da ritenere, salva l'impossibilità di altra interpretazione, che, anche dopo le mo difiche introdotte nel settore dei privilegi dalla 1. 29 luglio 1975 n. 426, i privilegi marittimi si debbono collocare con priorità ri
spetto a quelli elencati nell'art. 2777 c. c. che la 1. 426/75 ha
completamente riformulato. Ciò in quanto, in presenza di una norma legislativa interna che incide in una materia regolata da una di
sciplina uniforme, va preferita, ove possibile, l'interpretazione più favorevole alla lettera ed alla ratio di quella normativa (24).
Le ragioni sopra esposte, che alcune volte sono state richiamate dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di priorità dei privilegi marittimi rispetto a quelli di diritto comune (25), pos sono fornire un maggior fondamento di certezza all'interpretazione di una normativa di per sé ambigua quale è quella in materia di privilegi.
Isolatamente considerata, la formula della preferenza di determi nati privilegi ad ogni altro privilegio generale o speciale, usata dal l'art. 548 c. nav. e dagli art. 575, 1022, 1036 dello stesso codice, non è affatto decisiva. Essa, infatti, nella disciplina dei privilegi, ha conosciuto un vero e proprio processo di inflazione, tanto da ri chiedere in sede di codice civile (art. 2782, 2° comma) un'esplicita norma di confronto per risolvere gli inevitabili conflitti che il suo uso frequente ha finito col creare (26).
D'altra parte, gli ulteriori argomenti adottati nella motivazione non risultano veramente decisivi. Fuorviante, infatti, può risultare il ri chiamo espresso ad altre decisioni giurisprudenziali, che solo appa rentemente affermano il principio espresso nella decisione in esame. Nelle prime, infatti, la priorità dei privilegi marittimi è affermata rispetto a privilegi previsti da leggi speciali. Nella decisione in epigrafe, invece, la priorità è affermata in presenza di un tipo di conflitto di verso, poiché il termine di confronto è costituito dai veri e propri superprivilegi previsti dall'attuale art. 2777 c. c. (27).
La 1. 426/75, inoltre, contrariamente a ciò che sostiene la Corte di cassazione, ha inciso, come si è visto, ancora una volta in maniera episodica, proprio su alcune disposizioni generali in tema di privilegi enunciati nella sezione I del capo II dedicato ai privilegi (art. 2745, 2750 c. c.). Di conseguenza, in astratto, se si prescindesse dal parti colare rapporto tra diritto interno e regime convenzionale di diritto uniforme, dovrebbe quanto meno verificarsi se la nuova normativa del 1975 — soprattutto nella parte in cui prevede una nuova disci plina della priorità tra privilegi, come nel caso della riformulazione dell'art. 2777 c. c. — non risulti incompatibile con la specifica regola di priorità sancita nell'art. 548 c. nav., analoga a quella prevista nell'art. 1022 c. nav. per i privilegi aeronautici (28).
(22) Vedi Gaeta, I privilegi marittimi ed aeronautici nel sistema dei privilegi di diritti comune, cit., 605 ss.; Berlingieri, I diritti di garanzia sulla nave, l'aeromobile e le cose caricate, cit., 178 ss.
(23) Per l'incidenza del diritto convenzionale uniforme sul diritto comune interno, vedi A. Giardina, Le convenzioni internazionali di diritto uniforme nell'ordinamento interno, in Riv. dir. internaz., 1973, spec. 72 ss.
(24) Sui comportamenti degli Stati rispetto alle convenzioni inter nazionali vedi Manca, Commento alle convenzioni internazionali ma rittime, cit., 1974, 1, 7 ss. e per i profili generali del problema, G. Sperduti, Trattati internazionali e leggi dello Stato, in Riv. internaz., 1982, 5 ss., e, con specifico riferimento al problema dell'interpreta zione, Corte cost. 6 ottobre 1981, nn. 176 e 177, Foro it., 1982, I, 360, con nota di A. Tizzano.
(25) Il riferimento esplicito in tal senso è contenuto in Cass. 3 maggio 1967, n. 823, Foro it., Rep. 1967, voce Privilegio, n. 27. Vedi, per l'esperienza di common law, D. R. Thomas, Maritime Liens, London, 1980, 5 ss.
(26) Vedi Ruisi, A. e C. Palermo, I privilegi, cit., 542 ss., dove la soluzione viene considerata come applicazione del principio della rile vanza della causa del privilegio e non della sua priorità temporale.
(27) Sulla natura superprivilegiata dei privilegi a tutela dei crediti di lavoro, posposti solo a quelli per spese di giustizia, vedi Tucci, Garanzie a tutela dei finanziamenti dell'impresa e « superprivilegio » dei crediti di lavoro, cit., 2086 ss.
(28) Si consideri che la 1. 426/75 ripropone l'antica regola, vigente sotto il codice del 1865, per cui un privilegio « generale », quale è appunto quello a tutela dei crediti di lavoro, può anche prevalere su alcuni privilegi «speciali». Vedi a riguardo Tucci, Garanzie a tutela dei finanziamenti dell'impresa e « superprivilegi » dei crediti di lavoro, cit., 2087 ss.
effetto della suddetta pronuncia della Corte costituzionale, trova
immediata applicazione nei procedimenti in corso e, pertanto,
implica l'ammissibilità del ricorso per cassazione che sia stato
proposto contro il menzionato decreto, ancorché in data ante
riore a quella pronuncia (sent. 3 novembre 1981, n. 5784, id.,
1982, 1, 426; nella motivazione sez. un. 2 aprile 1982, n. 2016,
id., Mass., 420). Con unico motivo l'I.n.p.s., denunziando violazione e falsa
8. - L'esatta soluzione del problema dei rapporti tra privilegi di diritto comune e privilegi disciplinati nel codice della navigazione può fondarsi su una corretta interpretazione dell'art. 2750, 1° comma, c. c., al quale pur si richiama la Corte di cassazione nella sua mo tivazione.
La richiamata norma del codice civile, come viene del resto chia rito in sede di lavori preparatori, è norma di puro rinvio, in quanto in essa si ribadisce che i privilegi marittimi ed aeronautici rientrano nella materia di navigazione. La loro disciplina è pertanto autonoma e si presenta come corpo normativo dotato di un suo ordine intrinseco, soprattutto in quanto realizza nel diritto interno una normativa di diritto uniforme convenzionale (29).
La differenza tra il 1° e il 2° comma consiste nel fatto che mentre il 1° comma fa rinvio ad un diritto speciale, il 2° fa rinvio a leggi speciali, che possono anche rientrare nel settore civilistico in senso proprio (30).
Il riferimento al diritto speciale non deve far ritenere che non sia possibile un'integrazione della disciplina autonoma prevista nel codice della navigazione con quella dettata nel codice civile. In ma teria di responsabilità patrimoniale del debitore, il codice della na
vigazione, come è stato molte volte rilevato, ha poche disposizioni sicché esse devono essere integrate dalla normativa generale predi sposta in tema di privilegi dal codice civile (31).
È comune, infatti, l'affermazione che, mancando in materia di pri vilegi marittimi ed aeronautici una norma in tema di estensione del
privilegio alle spese ed agli interessi in materia di sequestro, è necessaria l'applicazione diretta dell'art. 2749 c. c. o dell'art. 2769 c. c. a tutela dei privilegi per la cui efficacia sia prevista una particolare situazione locale (32).
Spesse volte il particolare problema in esame si complica ulterior mente a causa del richiamo alla disciplina delle fonti contenuta nel diritto della navigazione, sicché si discute dell'ammissibilità' del ri corso all'analogia nell'ambito di un complesso normativo quale quello dei privilegi marittimi (33). Negli esempi sopra citati però si tratta di applicazione diretta, in funzione integrativa, della disci plina civilistica, che pone sempre come normativa di diritto comune rispetto a quella speciale, in una prospettiva che trova conferma anche rispetto ad istituti diversi dai privilegi, come le assicurazioni.
9. - In conclusione, può affermarsi che, anche dopo la riforma del sistema dei privilegi intervenuta con la 1. 426/75, i privilegi generali o speciali previsti dal codice civile, se possono avere ad oggetto nave, aeromobile, nolo e carico, prendono grado dopo i privilegi ma rittimi ed aeronautici previsti dal codice della navigazione e dopo l'ipoteca navale o aeronautica nel caso di privilegio sulla nave, l'ae romobile e sul nolo. Ciò però non perché la riforma non abbia inci so, con la creazione di veri e propri superprivilegi (art. 2777 c. c.), sulla disciplina generale della materia contenuta nel codice civile, ma perché i nuovi provvedimenti legislativi devono interpretarsi, per quanto possibile, in coerenza con l'ordine di priorità dei privilegi sancito a livello di convenzione internazionale e tradotto in quanto tale nell'ordinamento interno.
Giuseppe Tucci
(29) V. relazione al libro del codice civile « Della tutela dei di ritti », n. 63, dove si precisa che con l'art. 2750, 1° comma, si è inteso lasciare fuori dal codice civile l'intera categoria dei privilegi sulla nave e sull'aeromobile, perché questi hanno un loro ordina mento autonomo nel codice della navigazione. In dottrina vedi Ruisi, A. e C. Palermo, / privilegi, cit., 120 ss.
(30) La differenza tra il rinvio al diritto speciale della naviga zione contenuto nel 1° comma dell'art. 2750 c. c. e quello alle leggi speciali, previsti nel T comma dell'art. 2750 c. c., è spesso sottoli neata dalla dottrina. Vedi Andrioli, Tutela dei diritti, in Commen tario, a cura di Scialoja e Branca, sub art. 2750, 90.
(31) Il rilievo si trova espresso anche in giurisprudenza. Vedi Trib. Firenze 12 aprile 1949, Foro it., 1950, I, 956.
(32) Si rinvia a riguardo a Ruisi, A. e C. Palermo, I privilegi, cit., 121. Per l'ammissibilità del sequestro v. Trib. Genova, 4 aprile 1962. Foro it., Rep. 1963, voce Privilegio, n. 28, e Trib. Genova 18 aprile 1980, id., Rep. 1981, voce Trasporto marittimo, n. 6.
(33) Vedi Gaeta, I privilegi marittimi ed aeronautici nel sistema dei privilegi di diritto comune, cit., 593 ss., dove si precisa che tutte le norme istitutive di privilegi sono insuscettibili di interpreta zione analogica, ma che non per tutte le norme in materia di pri vilegi vale la medesima esclusione.
(34) V. Cass. 18 settembre 1961, n. 2033, Foro it., 1962, I, 321, con nota di Capotosti, secondo cui l'assicurazione marittima ed ae ronautica, in questo settore dell'assicurazione contro i danni, trova i suoi presupposti e le sue necessarie premesse nella normativa det tata in tema di assicurazioni dal codice civile, le cui disposizioni generali si applicano, in deroga alla gerarchia delle fonti di cui al l'art. 1 c. nav., con carattere primario anche in tema di assicurazioni marittime. Per un aspetto specifico del problema, vedi G. Ferrarini, Pagamento del premio e art. 1901 c. c. nell'assicurazione marittima, in Assicurazioni, 1980, II, 254 ss. e Le assicurazioni marittime2, Milano, 1981, 9 ss.
This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 08:15:30 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
applicazione degli art. 2750, 2751 bis, n. 1, 2755, 2777, 2778 c.c.,
degli art. 1, 552, n. 3, 556 c. nav. nonché difetto di motivazione, si duole che il giudice delegato abbia provveduto alla distribuzio
ne del ricavato dalla vendita della nave « Piviere » secondo l'or
dine stabilito dall'art. 2777 c.c., disattendendo tutto il corpo di
norme contenuto nel codice della navigazione e disconoscendo in
particolare l'applicabilità del privilegio speciale riconosciuto ai crediti dall'istituto ex art. 552, n. 3, c. nav.
Il motivo è fondato. Questa corte, risolvendo il problema della
priorità o meno dei privilegi previsti dal codice della navigazione rispetto a quelli previsti da leggi speciali, anche se entrate in
vigore in epoca successiva alla emanazione del codice della na
vigazione, ha statuito il principio secondo cui i privilegi maritti
mi (ed aeronautici) sono regolati esclusivamente dalle norme del
codice della navigazione, mentre i privilegi previsti da leggi spe
ciali, se non è diversamente disposto, si inquadrano tra quelli stabiliti dal codice civile e da quest'ultimo sono disciplinati. Dalla
diversità ed autonomia dei due ordini di norme consegue che
anche quando una legge, sia pure successiva all'emanazione del
codice della navigazione, disponga espressamente la priorità dei
privilegi che con la legge medesima sono stabiliti rispetto a qual siasi altro privilegio, tale priorità può incidere solo sull'ordine
dettato dall'art. 2778 c.c., ma non può avere l'effetto di modifi
care il codice della navigazione. Resta quindi salva, in tal caso,
la priorità assoluta di grado stabilita a favore dei privilegi ma
rittimi dall'art. 548 c. nav. (sent. 20 ottobre 1965, n. 2156, id.,
Rep. 1965, voce Fallimento, n. 463; 25 marzo 1966, n. 801, id.,
1966, I, 1965; 3 maggio 1967, n. 823, id., Rep. 1967, voce Privi
legio, n. 27; 7 ottobre 1967, n. 2300, ibid., n. 25).
Tale indirizzo, deve essere confermato in questa sede con rife
rimento al rapporto tra i privilegi previsti dal codice della navi
gazione ed i privilegi speciali mobiliari previsti dall'art. 2777 c.c., nella nuova formulazione che la norma ha ricevuto in seguito all'entrata in vigore della 1. 29 luglio 1975 n. 426.
Non appare decisiva in senso contrario la deduzione che la
legge suddetta non può qualificarsi legge speciale, avendo rielabo
rato la disciplina dei privilegi esistenti, onde il rapporto tra la
medesima e il codice della navigazione non è configurabile come
rapporto tra legge speciale e legge generale, bensì' va considerato
come rapporto tra due leggi di carattere entrambe generale, tra
le quali la successiva deve essere ritenuta prevalente su quella anteriore, nei limiti in cui sussista tra loro incompatibilità.
La tesi non considera che in tanto può porsi ai sensi dell'art.
15 preleggi un problema di abrogazione delle leggi in quanto —' esclusa la abrogazione espressa che nella specie manifesta
mente non ricorre — sussista una incompatibilità tra le nuove
disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'in
tera materia già regolata dalla legge anteriore.
Ora, nel caso in esame non ricorrono entrambe le ragioni della
abrogazione tacita delle norme che disciplinano nel codice della
navigazione i privilegi marittimi (art. 548 ss.), ove si rifletta che
il rapporto tra il codice della navigazione ed il codice civile non
può essere considerato come un rapporto tra normative regolanti
la stessa materia, ma come rapporto operante tra discipline giu ridiche autonome e distinte regolanti materie diverse e comun
que ad oggetto diverso sia pure di contenuto analogo.
Del resto, le modificazioni che la 1. 29 luglio 1975 n. 426 ha
introdotto in materia di privilegi nel codice civile non hanno inciso
in alcun modo sull'art. 2750, ove si prevede la estraneità dei
privilegi marittimi ed aeronautici alla disciplina data alla mate
ria del codice civile.
Infatti, se la finalità della legge in esame è stata quella di
modificare soltanto alcuni articoli del codice civile, in materia di
privilegi, ne consegue logicamente che essa non ha affatto inciso
sulle « disposizioni generali » in tema di privilegi (tra cui l'art.
2750) contenute nel codice civile, onde deve ritenersi, anche dopo
l'entrata in vigore della legge predetta, del tutto valido ed operan
te il principio secondo cui i privilegi marittimi rimangono, come
corpo a sé, integralmente ed esclusivamente disciplinati dal codice
della navigazione. Anche oggi può quindi affermarsi che l'ordina
mento prevede una disciplina di carattere generale, applicabile per
norma anche ai privilegi previsti da legge speciale ed una disciplina
particolare applicabile ai privilegi marittimi, sancendo cosi di
questi ultimi il carattere di materia speciale, assicurandone l'au
tonomia e riconoscendone la fonte esclusiva di regolamento al
codice della navigazione (sent. 20 ottobre 1965, n. 2156, cit.).
In definitiva, deve quindi ritenersi che, anche dopo le modifi
che introdotte in tema di privilegi al codice civile dalla 1. 29 lu
glio 1975 n. 426, i privilegi previsti dal codice della navigazione
(art. 552 ss.) vanno collocati con priorità rispetto a quelli elen
cati nell'art. 2777 c.c. E poiché il provvedimento impugnato non si è attenuto agi
accennati criteri, si impone la cassazione del medesimo, con rin vio allo stesso giudice, competente funzionalmente. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 4 no
vembre 1982, n. 5783; Pres. Granata, Est. Sensale, P. M. La
Valva (conci, conf.); Paolini (Avv. A. Leone) c. Comp. F.i.r.s.
italiana di assicurazione (Avv. D'Aloe). Cassa Trib. Roma 20
febbraio 1980.
Assicurazione (contratto di) — Assicurazione obbligatoria —
Condanna dell'assicurato al risarcimento dei danni in favore
del danneggiato — Assoluzione dell'assicuratore per difetto di
legittimazione passiva — Legittimazione all'impugnazione del
l'assicurato (Cod. proc. civ., art. 100; 1. 24 dicembre 1969 n.
990, assicurazione obbligatoria della responsabilità civile deri
vante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, art. 18. 23).
Quando sia proposta l'azione diretta nei confronti dell'assicura
tore, la partecipazione necessaria al giudizio dell'assicurato è
giustificata anche dalla necessità di accertamento con autorità
di cosa giudicata dell'operatività della garanzia assicurativa;
ove, pertanto, questo accertamento risulti negativo, si determi
na la soccombenza dell'assicurato, con la conseguente sua le
gittimazione a proporre impugnazione, pur se non abbia pro
posto domanda di rivalsa contro l'assicuratore, non essendovi
tenuto. (1)
Motivi della decisione. — Con il primo motivo, denunziando
la violazione e l'errata applicazione dell'art. 100 c.p.c. in rela
zione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., il ricorrente censura la sen
ti) Che l'obbligo di chiamare in causa il responsabile del danno, quando si eserciti l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 23 1. 24 dicembre 1969 n. 990, determini una forma di litisconsorzio necessario, è assolutamente pacifico sia in giurispru denza che in dottrina (v. Cass. 12 agosto 1982, n. 4575, Foro it., Mass., 948; 12 agosto 1982, n. 4566, ibid., 946; 24 maggio 1982, n. 3162, id., 1982, I, 2206; 20 aprile 1982, n. 2453, id., Mass., 507; 9 febbraio 1982, n. 765, ibid., 170; 24 novembre 1981, n. 6248, id., Rep. 1981, voce Assicurazione (contratto), n. 258; 15 settembre 1981, n. 5101, ibid., n. 251; 6 gennaio 1979, n. 61, id., 1979, I, 662; in dottrina, per tutti, Castellano e Scarlatella, Le assicurazioni pri vate2, Torino, 1981, 670 ss.; Andrioli, Diritto processuale civile, Napoli, 1979, I, 604 ss.; G. Costantino, Contributo allo studio del litisconsorzio necessario, Napoli, 1979, 436 ss.).
Si discute, invece, su chi sia il « responsabile del danno » da chia mare in causa: recentemente è stato ritenuto che con tale espressio ne si faccia riferimento al solo assicurato e non anche a tutti i sog getti responsabili ai sensi dell'art. 2054 c.c. (Cass. 24 maggio 1982, n. 3162, cit., e, ivi, in nota, riferimenti anche alle decisioni di diverso indirizzo, cui adde Cass. 12 agosto 1982, n. 4575, cit.).
La necessità del litisconsorzio tra danneggiato, assicurato ed assi curatore anche in ordine alla domanda di accertamento negativo del l'esistenza della garanzia assicurativa esplicitamente proposta da que st'ultimo è stata affermata da Cass. 18 giugno 1975, n. 2434, id., Rep. 1975, voce Intervento in causa, n. 36, citata in motivazione. Nel caso di specie, come si è cercato di dare conto anche nella massima, la Cassazione è partita dal presupposto della necessità dell'accerta mento con autorità di cosa giudicata dell'operatività della garanzia assicurativa, anche in assenza di una esplicita domanda in tal senso (cfr. Cass. 24 maggio 1982. n. 3162, cit.).
La necessità del litisconsorzio di per sé fa sf che, in ogni caso, l'impugnazione deve essere proposta nei confronti di tutte le parti, ovvero che, in mancanza, deve essere disposta l'integrazione del con traddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (il principio è stato ribadito relativamente al caso di impugnazione proposta dall'assicuratore nei confronti del solo danneggiato vittorioso da Cass. 12 agosto 1982, n. 4566, cit.; 20 aprile 1982, n. 2453, cit.).
Non è indispensabile, però, far riferimento al carattere necessario del litisconsorzio per affermare la legittimazione dell'assicurato ad impugnare la sentenza anche nei confronti dell'assicuratore. Infatti, nel caso di domanda proposta contro più persone, perché siano con
dannate, alternativamente o in solido, la controversia non sussiste solo tra attore e convenuto, ma anche tra convenuti (Cass. 29 giugno 1977, n. 2813, id., Rep. 1977, voce Impugnazioni civili, n. 112), indi
pendentemente dalla proposizione di specifiche domande da parte di uno di essi contro l'altro, sicché il convenuto che sia rimasto isolata mente soccombente è legittimato ad impugnare la pronuncia anche nei confronti dell'altro che sia stato assolto dalla domanda, per l'evi dente interesse all'affermazione della responsabilità esclusiva o con corrente di costui (Cass. 31 marzo 1967, n. 746, id.. Rep. 1968, voce
cit., n. 23; 4 febbraio 1960, n. 171, id., Rep. 1960, voce cit., n. 14).
This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 08:15:30 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions