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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI Calabria Tipologia di intervento Destinatari – Condizioni di accesso Prestazione L.R. n. 28/1984 “SUPERAMENTO DELL'EMARGINAZIONE DEI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAP” La Regione Calabria promuove l'istituzione e l'organizzazione di iniziative e di servizi atti a superare le condizioni di emarginazione delle persone handicappate (art. 1). Assistenza domiciliare (art. 5) I Comuni assicurano l'assistenza domiciliare agli handicappati gravi e non deambulanti, tramite prestazioni a carattere domestico utilizzando prioritariamente i servizi pubblici. Persone handicappate gravi e non deambulanti SERVIZIO Contributi economici (art. 5) Erogazione di contributi sino al limite di 15 milioni a nuclei familiari comprendenti almeno un membro convivente portatore di handicap fisico non deambulante che, proprietari o usufruttuari o affittuari, intendano apportare agli alloggi occupati le variazioni edilizie e strumentali possibili, onde adeguarli alle prescrizioni del D.P.R. 27- 4-1978 n. 384. Nuclei familiari comprendenti almeno un membro convivente portatore di handicap fisico non deambulante che, proprietari o usufruttuari o affittuari, intendano apportare agli alloggi occupati le variazioni edilizie e strumentali possibili. BENEFICIO ECONOMICO Affido familiare (art. 6) L'affido familiare è rivolto alle persone handicappate in età evolutiva bisognosi di assistenza, cui la famiglia Persone handicappate in età evolutiva bisognosi di assistenza SERVIZIO 1

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

Calabria

Tipologia di intervento Destinatari –Condizioni di accesso

Prestazione

L.R. n. 28/1984“SUPERAMENTO DELL'EMARGINAZIONE DEI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAP”

La Regione Calabria promuove l'istituzione e l'organizzazione di iniziative e di servizi atti a superare le condizioni di emarginazione delle persone handicappate (art. 1).

Assistenza domiciliare (art. 5)

I Comuni assicurano l'assistenza domiciliare agli handicappati gravi e non deambulanti, tramite prestazioni a carattere domestico utilizzando prioritariamente i servizi pubblici.

Persone handicappate gravi e non deambulanti

SERVIZIO

Contributi economici (art. 5)

Erogazione di contributi sino al limite di 15 milioni a nuclei familiari comprendenti almeno un membro convivente portatore di handicap fisico non deambulante che, proprietari o usufruttuari o affittuari, intendano apportare agli alloggi occupati le variazioni edilizie e strumentali possibili, onde adeguarli alle prescrizioni del D.P.R. 27- 4-1978 n. 384.

Nuclei familiari comprendenti almeno un membro convivente portatore di handicap fisico non deambulante che, proprietari o usufruttuari o affittuari, intendano apportare agli alloggi occupati le variazioni edilizie e strumentali possibili.

BENEFICIO ECONOMICO

Affido familiare (art. 6)

L'affido familiare è rivolto alle persone handicappate in età evolutiva bisognosi di assistenza, cui la famiglia

Persone handicappate in età evolutiva bisognosi di assistenza

SERVIZIO

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

originaria non è in grado di provvedereL'affido familiare è disposto su relazione motivata dal servizio locale e viene attuata a norma della legge 4-5-1983, n. 184.Ad ogni famiglia affidataria non possono essere affidati più di due soggetti portatori di handicap, salvo che appartengano allo stesso nucleo familiare.Fruibilità dei trasporti (art. 7)

I Comuni singoli o associati, operano, per favorire l'accesso ai trasporti territoriali pubblici e privati alle persone handicappate.

La Regione, interviene economicamente, coprendo la spesa ritenuta necessaria per le modifiche idonee agli automezzi che dovranno essere comprovatamente guidati dalle persone handicappate.

Persone handicappate SERVIZIO

Abbattimento delle barriere di comunicazione (art. 8)

I Comuni singoli o associati operano per l'abbattimento delle barriere di comunicazione in riferimento ai soggetti che, a causa di handicap sensoriali, trovino difficoltà di fruizione dei massmedia, di comprensione verbale, di comunicazione.

Per la realizzazione di tale scopo la Regione assegna contributi ai Comuni che, in forma singola o associata, realizzino interventi volti a:

a) inserire gli handicappati nel contesto di strutture per il tempo libero destinate a tutta la popolazione;

Persone affette da handicap sensoriale

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

b) assicurare ai portatori di handicap la possibilità di usufruire di apparecchiature, per sistemi di ascolto e di lettura, ivi compresi materiali didatti ci speciali.

Fruibilità della scuola (art. 9)

I Comuni singoli o associati attuano forme di assistenza integrativa per lo inserimento e la permanenza nelle scuole di ogni ordine e grado dei soggetti portatori di handicap.

I Comuni promuovono indagini per conoscere gli handicappati e le loro difficoltà in ordine all'inserimento scolastico. La Regione può stipulare con Enti pubblici e privati specializzati convenzioni per la produzione e la distribuzione di materiale didattico speciale.

La Regione assegna contributi ai Comuni di residenza degli studenti di ogni ordine e grado portatori di handicap fino alla concorrenza massima di lire 1.500.000 per ciascun studente assistito per anno scolastico, sulla base di un programma tecnico didattico individualizzato.

Persone handicappate SERVIZIO

Formazione professionale (art. 12)

La Regione promuove e riconosce carattere prioritario ai corsi di formazione professionale che prevedano l'inserimento dei portatori di handicap; a tal fine sono favorite quelle iniziative che prevedono esperienze dirette presso i luoghi di lavoro.

Persone handicappate SERVIZIO

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

I servizi di riabilitazione collaborano con la famiglia e la scuola per l'orientamento professionale dell' handicappato.

Fruibilità dei luoghi di socializzazione (art. 13)

La persona handicappata deve fruire come tutti i cittadini dei luoghi pubblici di carattere collettivo-sociale.A tale scopo gli Enti locali, ciascuno per la propria competenza concorrono all'abbattimento delle barriere architettoniche con riferimento agli edifici pubblici di carattere collettivo-sociale, alle altre strutture pubbliche particolarmente quelle scolastiche, a quelle inerenti i servizi pubblici in generale, all'edilizia abitativa, in attuazione delle leggi dello Stato in materia.

Persone handicappate SERVIZIO

L. R. n. 32/2001“NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”

La Regione promuove il diritto, l’accesso e l’integrazione al lavoro delle persone con disabilità nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari e con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo e formativo e dei servizi interessati (art. 1).

- Sistema di servizi di mediazione al lavoro

Realizzato attraverso figure professionali con competenze specifiche che promuovano e realizzino sinergie e interconnessioni fra i diversi soggetti pubblici e privati che concorrono alla definizione del progetto di

Destinatari:«Persone con disabilità», di cui al comma 1 dell’art. 1 della Legge n. 68 del 1999, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art. 18 della medesima.

SERVIZI

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

integrazione lavorativa.

-Iniziative di formazione, di accompagnamento, di tirocinio, di orientamento, di transizione al lavoro, nonché di riqualificazione, anche attraverso percorsi di recupero scolastico, delle persone di cui all’art. 2, in raccordo con le valutazioni della commissione di cui all’art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Accesso:Esistenza di graduatorie per accedere al servizio e necessità di accertamento della compatibilità delle condizioni di disabilità con le competenze professionali richieste, nonché delle condizioni socio-ambientali del luogo di lavoro (art. 6)

- Servizi di supporto, accompagnamento e tutoraggio per le aziende pubbliche e private al fine di organizzare in maniera adeguata la piena integrazione del lavoratore con disabilità nel luogo di lavoro e di espletare in maniera appropriata quanto richiesto dalla Legge n. 68 del 1999.

Aziende pubbliche e private SERVIZIO

Sistema di incentivi e di convenzioni volto alla proficua integrazione lavorativa

Datore di lavoro BENEFICIO ECONOMICO

Meccanismo di controllo dell’effettiva esistenza delle condizioni per ottenere il beneficio economico:

“Decorsi tre mesi dall’eventuale concessione dell’autorizzazione, gli uffici competenti verificano la coerenza

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

delle assunzioni realizzate dai datori di lavoro in ragione dell’autorizzazione concessa. A fronte della non corrispondenza con il provvedimento di concessione l’autorizzazione è revocata” (art. 7).

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Emilia Romagna

Tipologia di intervento Destinatari –Condizioni di accesso

Prestazione

L.R.2/2003 NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI (normativa di recepimento L. 328/200)

Delibera della Giunta Regionale 1122/2002 Direttiva per la formazione di progetti personalizzati finalizzati a favorire le condizioni di domiciliarità e le opportunità di vita indipendente dei cittadini in situazione di handicap grave (assegno di cura e di sostegno)

Delibera della Giunta Regionale 2068/2004 Il sistema integrato di interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta. prime indicazioniAssegno di cura

L'assegno di cura è un sostegno economico destinato alle persone in situazione di handicap grave che può essere erogato direttamente alla persona disabile, alla sua famiglia o ad altre persone che assistono il disabile. L'assegno di cura è alternativo all'inserimento in una struttura residenziale e permette alla persona disabile di rimanere nel proprio contesto sociale e affettivo, nonché di condurre una vita il più possibile indipendente.Integra e non sostituisce l'accesso alle altre opportunità della rete dei servizi disponibili sul territorio ed indicati nei Piani di Zona.

Destinatari del contributo

Il beneficiario finale del contributo è la persona disabile in situazione di handicap grave. Il contributo può essere erogato alla persona disabile, ai suoi familiari o ad altri soggetti che intrattengono con la persona disabile consolidati e verificabili rapporti di "cura", anche se non legati da vincoli familiari.La Regione ha indicato come prioritari gli interventi a favore di persone in età adulta (19 - 64 anni), con disabilità gravi o gravissime, per le quali i

BENEFICIO ECONOMICO

Entità dell'assegno di cura e di sostegno

Il contributo giornaliero è fissato di norma in 15,49 euro. Nel caso di impegno assistenziale ridotto e di progetti assistenziali individualizzati che

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

Servizi sociali del territorio non abbiano ancora predisposto alcun progetto di assistenza individualizzato, nonché i nuclei familiari in cui sono presenti più persone in situazione di handicap e le persone disabili che vivono sole.

prevedono il ricorso anche ad altri servizi o interventi, il Servizio competente può proporre un contributo giornaliero di 10,33 euro.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 2068/2004 i Comuni e le Aziende USL hanno attivato un terzo livello contributivo pari a 23 euro, per persone in situazione di gravissima disabilità e totale non autosufficienza (stati vegetativi e di minima coscienza, paralisi completa per lesione midollare o malattia degenerativa), che è possibile richiedere presso il proprio Comune di residenza o presso il Punto Unico di Accesso alle cure domiciliari presente in ogni distretto.

Limiti di reddito

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

La fruizione dell'assegno di cura e di sostegno è subordinata ad una verifica della situazione economica del nucleo familiare del soggetto beneficiario.L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del soggetto beneficiario non potrà essere superiore a 34.000 euro annui.

L.R.2/2003 NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI (normativa di recepimento L. 328/200)

Delibera della Giunta Regionale 809/2002 Bando per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi in c/capitale di cui all´art. 42 della LR 12-1-85 n. 2 Delibera della Giunta Regionale 295/2002 Recepimento del DPCM 29 novembre 2001 definizione dei livelli essenziali di assistenza pubblicato sulla G.U. n. 33 dell´8.02.2002 suppl. ordinario n. 26 - determinazioni conseguenti il provvedimento Delibera della Giunta Regionale 875/1993 Direttiva per l´integrazione di prestazioni sociali, sanitarie e a rilievo sanitario erogate nei confronti di adulti disabili assistiti nei presidi socio-sanitari previsti dalla direttiva regionale n. 560/91 e indirizzi per la partecipazione alla spesaDelibera della Giunta Regionale 474/2001 Parziale modifica della direttiva regionale 875/1993 recante: "direttiva per l´integrazione di prestazioni sociali, sanitarie e a rilievo sanitario erogate dei confronti di adulti disabili assistiti nei presidi socio-sanitari previsti dalla direttiva n. 5

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

Delibera della Giunta Regionale 564/2000 Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori d'handicap, anziani e malati di aids. Delibera della Giunta Regionale 935/2003 VII Piano di riparto e assegnazione di contributi in conto capitale per il finanziamento di spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali, ai sensi della LR 12-01-1985, n. 2 articolo 42 e successive modificazioni Delibera della Giunta Regionale 1637/1996 Direttiva regionale per l’identificazione degli interventi socio-assistenziali a carico del bilancio sociale e degli interventi sociali a rilievo sanitario a carico del fondo sanitario nazionale

Centri socio-riabilitativi diurni

Sono strutture socio-sanitarie a carattere diurno destinate alle persone in età giovane o adulta con gravi disabilità che al termine dell'istruzione scolastica non possono essere inserite in situazioni di lavoro. Offrono un sostegno ed un aiuto al soggetto disabile e alla sua famiglia, supportandone il lavoro di assistenza, educazione e riabilitazione. Al loro interno vengono svolti interventi volti alla acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al mantenimento e potenziamento delle abilità residue e all'integrazione sociale dell'ospite.

Persone in età giovane o adulta con gravi disabilità che al termine dell'istruzione scolastica non possono essere inserite in situazioni di lavoro

SERVIZIO

Centri socio-riabilitativi residenziali Sono strutture socio-sanitarie a carattere residenziale, destinate a persone con disabilità di età di norma superiore alla fascia dell’obbligo scolastico che necessitano di assistenza continua e risultano privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente

Persone con disabilità di età di norma superiore alla fascia dell’obbligo scolastico che necessitano di assistenza continua e risultano privi del necessario supporto familiare

SERVIZIO

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

impossibile. Offrono un sostegno ed un aiuto al soggetto disabile e alla sua famiglia, fornendo ospitalità, assistenza, educazione e riabilitazione. Al loro interno vengono svolti interventi socio-sanitari volti alla acquisizione dell'autonomia individuale nelle attività quotidiane, al mantenimento e potenziamento delle abilità residue e all'integrazione sociale dell'ospite. Per l'accesso al servizio è necessario rivolgersi ai servizi sociali del Comune di residenza o ad altro ente a tal fine delegato (Consorzi dei Servizi Sociali, Associazioni di Comuni, Aziende USL, ecc.)

Gruppi appartamento e Residenza Protetta Sono strutture socio-sanitarie a carattere residenziale, a minore intensità assistenziale rispetto ai centri socio-riabilitativi residenziali, destinate a persone con disabilità "medio-gravi", che risultano prive del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile. Il Gruppo appartamento ha la struttura edilizia della casa di un normale appartamento con dimensioni adeguate al numero di ospiti, mentre la Residenza Protetta è un complesso residenziale articolato in mini appartamenti con servizi e spazi comuni.

Persone con disabilità "medio-gravi", che risultano prive del necessario supporto familiare

SERVIZIO

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

Friuli Venezia Giulia

Tipologia di intervento Destinatari –Condizioni di

accesso

Prestazione

L.R. 41/1996NORME PER L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI E SANITARI A FAVORE DELLE PERSONE HANDICAPPATE ED ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 “LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE ED I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE”.

La Regione Friuli-Venezia Giulia garantisce il pieno rispetto della dignità e il diritto all'autonomia delle persone handicappate, riconoscendo e valorizzando la solidarietà sociale; promuove in favore delle medesime un'offerta di servizi coordinati e integrati ed assicura, nel territorio, livelli uniformi di assistenza, salvaguardando altresì il diritto di scelta dei servizi ritenuti più idonei, anche in attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 1).Servizio di aiuto personale (art. 14)

Il servizio di aiuto personale, funzionalmente collegato al servizio di assistenza domiciliare, e' finalizzato a soddisfare le esigenze delle persone in temporanea o permanente grave limitazione di autonomia, connesse con la vita di relazione, con la fruibilità del tempo libero, con particolari interessi professionali o di studio.

Il servizio e' erogato su richiesta dell'utente o del suo nucleo familiare, secondo un programma definito d'intesa con i medesimo.

Persone in temporanea o permanente grave limitazione di autonomia.

SERVIZIO

Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del servizio, gli enti gestori del servizio sociale di base sono autorizzati ad utilizzare i contributi di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51 e successive modificazioni.

Servizi di integrazione lavorativa (art. 14bis)

I Servizi di integrazione lavorativa (SIL) hanno il compito di

Disabili SERVIZIO

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

promuovere e realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso l'utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all'integrazione lavorativa.

Percorsi propedeutici all'integrazione lavorativa e progetti per l'inserimento (art. 14 ter)

La Regione sostiene l'utilizzo di progetti inerenti:a) percorsi propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro;b) l'inserimento socio-lavorativo rivolto a persone la cui insufficiente produttività non consente l'inserimento a pieno titolo nella realtà lavorativa, ma rende comunque praticabile il mantenimento nell'ambiente di lavoro.

Disabili SERVIZIO

Incentivi economici per la partecipazione a percorsi propedeutici (art. 14 ter)

Alle persone disabili inserite nei progetti propedeutici alla spetta un assegno di incentivazione pari a 200 euro mensili. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Disabili BENEFICIO ECONOMICO

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

Liguria

Tipologia di intervento Destinatari –Condizioni di accesso

Prestazione

L.R. n. 19/1994”NORME PER LA PREVENZIONE, RIABILITAZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE DEI PORTATORI DI HANDICAP”

La presente legge, in ottemperanza alla legge del 5 febbraio 1992, n. 104, disciplina le attività di prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap, individuando iniziative specifiche coordinando gli interventi previsti dalla legislazione regionale vigente (art. 1).

Integrazione scolastica (art. 11)

La Regione emana direttive alle Unità sanitarie locali allo scopo di garantire le condizioni necessarie all'integrazione dei portatori di handicap in situazioni di gravità nei plessi scolastici.

I Comuni, singoli o associati, provvedono alle attività di assistenza scolastica.

Portatori di handicap in situazioni di gravità

SERVIZIO

Formazione professionale (art. 12)

L'inserimento nelle attività di formazione professionale, in relazione alle diverse capacità ed esigenze del portatore di handicap, attestate dalle Unità sanitarie locali nella diagnosi funzionale, è effettuato attraverso: a) la formazione ordinaria; b) la formazione specializzata; c) le attività miste di formazione-socializzazione.

Disabili SERVIZIO

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

Prestazioni riabilitative domiciliari e attività di assistenza domiciliare (art. 10)

Finalità: per agevolare la permanenza nell'ambiente di vita dei portatori di handicap

Disabili SERVIZIO

Aiuto personale e attività sociali (art. 16)

Nell'ambito delle prestazioni a carattere domiciliare di tipo socio-assistenziale i comuni attivano nei termini previsti dalla legge n. 104/1992 servizi di aiuto personale, anche per facilitare al portatore di handicap la partecipazione ad attività esterne di carattere culturale, ricreativo, di tempo libero e soggiorni vacanza.

Disabili SERVIZIO

Partecipazione alla spesa:

I Comuni in relazione alle normative finanziarie statali e regionali di partecipazione alla spesa, richiedono agli utenti del servizio una partecipazione escludendo dal computo del reddito familiare le provvidenze a favore della persona handicappata.

Centri socio- riabilitativi (art. 16)

I centri socio-riabilitativi devono disporre, per le attività di socializzazione, di cui di un educatore o di un animatore o di una figura allo stesso equiparata ogni otto soggetti e di un assistente

Soggetti con handicap stabilizzato che non richiedono interventi continuativi di riabilitazione e non

SERVIZIO

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

domiciliare e dei servizi tutelari ogni quattro soggetti. Le Unità sanitarie locali, anche attraverso le strutture convenzionate, forniscono a tali centri, in base alle necessità degli ospiti, prestazioni mediche, infermieristiche e di riabilitazione.

possono essere inseriti in attività di formazione professionale o integrati nel lavoro.

L.R. n. 12/2006”PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI”

Le politiche a favore delle persone disabili comprendono interventi e servizi volti a favorirne l’integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società (art. 35).

Servizi individuati (art. 35):

- redazione dei progetti personalizzati;- sviluppo del massimo grado di autonomia e abilità promuovendo anche servizi di aiuto personale;- rimozione degli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità e non autosufficienza, favorendo la permanenza a domicilio; - servizi di sostegno e di sostituzione temporanea della famiglia e assistenza ai disabili privi di assistenza genitoriale; - salvaguardia della fornitura di strumenti, ausilii e supporti atti ad agevolare l’autonomia ed il reinserimento scolastico, sociale e professionale, ad integrazione dell'assistenza protesica garantita da parte del Servizio Sanitario Regionale; - percorsi formativi, programmi di integrazione sociale, qualificazione professionale e inserimento al lavoro; - forme di sostegno per facilitare l’inserimento al lavoro e favorirne la permanenza; - azioni per favorire l’autonomia ai fini della fruizione degli ambienti urbani, delle abitazioni, del trasporto pubblico e privato, della cultura e del tempo libero.

Disabili e persone non autosufficienti

Sono definite non autosufficienti le persone con grave disabilità permanente impossibilitate a svolgere le funzioni della vita quotidiana e quelle dedicate alla cura della persona, con difficoltà nelle relazioni umane e sociali, nelle attività strumentali, nella mobilità e nell’uso dei mezzi di comunicazione (art. 46).

SERVIZI

Servizi per la domiciliarità (art. 38)

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

Assistenza domiciliare (art. 38)

L'assistenza domiciliare ha lo scopo di assicurare la permanenza delle persone, con totale o parziale non autosufficienza, nella comunità familiare e sociale. I Distretti Sociosanitari e gli Ambiti Territoriali Sociali provvedono inoltre a sviluppare azioni per la teleassistenza e il telesoccorso.Qualora la non autosufficienza sia correlata a patologie in atto o cronicizzate, le prestazioni sociali si integrano con le prestazioni sanitarie, dando luogo a forme di assistenza domiciliare integrata (ADI).

Persone, con totale o parziale non autosufficienza

SERVIZIO

Titoli di acquisto dei servizi (art. 38)

I Distretti Sociosanitari e gli Ambiti Territoriali Sociali provvedono ad attuare interventi di sostegno, in forma diretta o tramite titoli di acquisto dei servizi, alla persona e alla famiglia che provvede all'assistenza, attraverso specifiche prestazioni domiciliari da parte di assistenti familiari e operatori sociosanitari.

Persone o famiglie che prestano il lavoro di cura

BENEFICIO ECONOMICO

Contributi economici (art. 38)

I Distretti Sociosanitari e gli Ambiti Territoriali Sociali provvedono ad erogare contributi economici anche finalizzati ad interventi di adeguamento dell'abitazione e della sua accessibilità

Persone non autosufficienti

Beneficio economico

L.R. 1 agosto 2008, n. 30

”NORME REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL LAVORO”

Percorsi di transizione al lavoro (art. 52)

La regione promuove la realizzazione di percorsi di transizione al lavoro, attraverso il coordinamento e l'integrazione degli

Disabili SERVIZI

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

interventi di inserimento lavorativo con quelli scolastici e formativi, nonché la realizzazione di attività personalizzate di orientamento al lavoro e di azioni individuali di collocamento mirato e di supporto.

In particolare il Piano d'Azione Regionale individua gli interventi regionali finalizzati all'inserimento ed al reinserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate, attuati anche tramite il ricorso ai progetti integrati

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

Lazio

Tipologia di intervento Destinatari –Condizioni di accesso

Prestazione

L.R. n. 74/1989

“INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITÀ E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DI REGIONE, PROVINCIE, COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE NONCHÉ DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI OPERANTI NELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE”Opere di adeguamento per consentire la piena utilizzazione ed accessibilità delle attrezzature o degli edifici nel loro complesso ovvero, qualora ciò non fosse completamente realizzabile, garantirle nelle loro parti fondamentali, ed in particolare in quelle nelle quali vengono prestati i servizi principali per i quali l'edificio stesso si caratterizza.

Disabili SERVIZIO

L.R. 32/2001

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Iniziative per consentire la permanenza di persone non autosufficienti nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare (art. 7)

La Regione, nell’ambito dell’erogazione delle prestazioni rientranti nel sistema di assistenza domiciliare, promuove ed incentiva iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei centri di riabilitazione di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833

Persone non autosufficienti BENEFICIO ECONOMICO

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

"Istituzione del servizio sanitario nazionale", di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza.

I comuni, per ciò che concerne le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria possono prevedere, nell’ambito dei propri regolamenti, la concessione, su richiesta degli aventi diritto all’assistenza domiciliare:a) di titoli validi per l’acquisto di servizi dai soggetti pubblici e dai soggetti privati convenzionati e/o accreditati, erogatori di prestazioni sociali;b) di contributi economici al nucleo familiare dell’assistito per le prestazioni sociali effettuate direttamente dalla famiglia.L.R. n. 19 /2003

NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI

La Regione, in attuazione della riforma del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nell’ambito di una politica diretta a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale e a garantire il pieno rispetto della dignità umana nonché i diritti di libertà e di autonomia di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro, favorisce la permanenza, l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso adeguati servizi di sostegno e di collocamento mirato (art. 1).Interventi (art. 3):

- tirocinio formativo e di orientamento, la formazione e l’aggiornamento professionale, sia per le persone disabili che per coloro che operano nell’ambito della disabilità;- creazione di un sistema integrato di servizi di sostegno al lavoro delle persone disabili, quali l’accompagnamento al lavoro, il tutoraggio, forme di assistenza tecnica e di sostegno psico-sociale;- rimozione degli ostacoli architettonici o di altra natura che

Disabili SERVIZI

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

impediscono o limitano la permanenza, l’inserimento e l’integrazione delle persone disabili nell’ambito lavorativo;- apprestamento di tecnologie per il telelavoro e per la formazione professionale a distanza delle persone disabili con ridotte possibilità di spostamento sul territorio;

Sistema di incentivi economici, la cui entità è determinata in proporzione alla riduzione della capacità lavorativa ed alle diverse condizioni di disabilità, diretti a favorire:1) l’assunzione di persone disabili residenti nella regione ad opera di datori di lavoro privati operanti nel territorio regionale; 2) l’impiego di persone disabili presso cooperative sociali, ovvero presso disabili liberi professionisti;3) l’esercizio di lavoro autonomo o di impresa, anche in forma associata, da parte di persone disabili residenti nella regione (art. 3).

Datore di lavoro BENEFICIO ECONOMICO

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

Lombardia

Tipologia di intervento Destinatari –Condizioni di accesso

Prestazione

L. R. n. 23/1999

“POLITICHE REGIONALI PER LA FAMIGLIA”(Modificata con L.R. del 28.3.2000, n. 19 e L.R. 2 Febbraio 2001, n.3)

Contributi per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati (art. 4)

Al fine di agevolare l’integrazione ed il reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap, la Regione concede alla famiglia o al singolo soggetto portatore di handicap contributi per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati

Famiglie o singolo soggetto portatore di handicap

BENEFICIO ECONOMICO

Buoni servizio a favore delle famiglie per prestazioni assistenziali domiciliari (art. 4)

La Regione eroga, mediante i dipartimenti per le attività socio sanitarie integrate (ASSI), contributi economici alle famiglie, a carico del fondo sanitario, al fine di garantire, a domicilio, prestazioni assistenziali di rilievo sanitario. Tali contributi consistono in buoni servizio a favore delle famiglie, per l’acquisizione diretta delle prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati, accreditati o convenzionati. Le risorse per tali prestazioni vengono definite, in

Famiglie.

Condizioni per accedere in via prioritaria al servizio:L’ordine di priorità degli aventi titolo ai buoni servizio è stabilito sulla base del quoziente familiare.

Il quoziente familiare è determinato in base ai seguenti elementi: a) reddito complessivo del nucleo familiare; b) numero dei componenti della

BENEFICIO ECONOMICO

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

sede di programmazione annuale, all’interno della quota del fondo sanitario regionale destinata alle attività socio-sanitarie integrate.

famiglia; c) presenza nel nucleo familiare di: 1) soggetto portatore di handicap fisico e/o psichico; 2) anziano convivente non autosufficiente; 3) soggetto in situazione di particolare disagio psico-fisico.

L.R. n. 13/2003

"PROMOZIONE ALL’ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE".

La Regione e le province promuovono l’accesso al lavoro delle persone disabili nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo e formativo.(art. 1)

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

Interventi (art. 3)

- Iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di transizione al lavoro, nonché di riqualificazione, anche attraverso percorsi di recupero scolastico, in raccordo col sistema dell’istruzione, a favore delle persone di cui all’articolo 2, in conformità alle valutazioni, in ordine all’accertamento dell’handicap, della commissione di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

- Sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi, anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro

- Persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita; - persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; - persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; - persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima

SERVIZISERVIZI

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

- Forme di supporto ed accompagnamento per i datori di lavoro alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 68/1999

Datori di lavoro SERVIZIO

Strumenti del collocamento mirato (art. 5)

Il collocamento mirato è diretto all’obiettivo dell’inserimento al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti: - analisi delle capacità e potenzialità professionali, delle attitudini dei disabili, dei caratteri dell’organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento e delle possibilità più congrue offerte dal mercato del lavoro; - interventi di istruzione e formazione professionale, orientamento e tirocini, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione); - azioni di tutoraggio e di supporto all’inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi; - agevolazioni per le assunzioni - adeguamenti di posti di lavoro - utilizzo di modalità di telelavoro e di ogni altra modalità che favorisca l’accesso al lavoro delle persone disabili.

- incentivi, contributi e ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della legge 68/1999

Disabili SERVIZIBENEFICIO ECONOMICO

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

Puglia

Tipologia di intervento Destinatari –Condizioni di accesso

Prestazione

L.R. n. 19/2006

"DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA DIGNITÀ E IL BENESSERE DELLE DONNE E DEGLI UOMINI"

Assistenza domiciliare (art. 24)La Regione favorisce l'assistenza a domicilio come risposta personalizzata ai bisogni di ciascuno dei suoi membri, particolarmente se portatori di handicap o anziani, anche assistendo, con idoneo sostegno economico o assegno di cura, il necessario lavoro di cura di cui si fanno carico gli stessi componenti del nucleo familiare, a condizione che tale lavoro di cura sia parte integrante di un complessivo programma assistenziale individualizzato rivolto a consentirela permanenza a domicilio di persone anche parzialmente prive di autonomia fisica o psichica, ma che comunque non necessitano del ricovero in strutture residenziali.

Portatori di handicap SERVIZIO

Strutture per disabili (art. 42)

Le strutture per disabili sono distinte secondo le seguenti tipologie:a) comunità alloggio/gruppo appartamento;b) comunità socio-riabilitativa;c) residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale, a bassa e media intensità assistenziale;

Disabili SERVIZIO

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

d) centro diurno socio-educativo e/o riabilitativo.

Comunità alloggio/gruppo appartamento (art. 42)

Struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita,destinata a soggetti maggiorenni, privi di validi riferimenti familiari, in situazione di handicap fisico, intellettivo o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.

Soggetti maggiorenni, privi di validi riferimenti familiari, in situazione di handicap fisico, intellettivo o sensorialeche mantengano una buona autonomia

SERVIZIO

Comunità socio-riabilitativa (art. 42)

Struttura residenziale socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a persone in situazione di compromissione funzionale, con nulla o limitata autonomia, e assicura l’erogabilità d’interventi socio-sanitari non continuativi assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio. In presenza di utenti minori, l’équipe di operatori è integrata con le figure professionali adeguate in relazione alle specifiche esigenze.

Portatori di handicap privi del sostegno familiare

SERVIZIO

Residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale a bassa e media intensità assistenziale (art. 42)

Struttura residenziale socio-assistenziale destinata a persone in situazione di handicap con gravi deficit psico-fisici che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi

Persone in situazione di handicap con gravi deficit psico-fisici

SERVIZIO

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SERVIZI REGIONALI A TUTELA DEI DISABILI

di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria.

Centro diurno socio-educativo (art. 42)

Struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia. Il centro è destinato a soggetti diversamente abili, anche psico-sensoriali, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, ovvero pazienti psichiatrici stabilizzati, e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo e assicura l’erogabilità delle prestazioni riabilitative dicarattere socio-sanitario.

Famiglia/ soggetti diversamente abili, anche psico-sensoriali, con notevole compromissione delle autonomie funzionali

SERVIZIO

I centri sociali polivalenti per disabili, minori e anziani (art. 47)

Strutture aperte alla partecipazione anche non continuativa di utenti alle attività ludico-ricreative, di socializzazione, di animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime connesse alla socializzazione, alla organizzazione delle attività, ai presidi di garanzia per la salute e l’incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del centro.

Disabili SERVIZIO

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