Sentenza n. 231/2018 pubbl. il 12/03/2018 RG n. 207/2014 · Dott. Maria Tulumello Presidente Dott....
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La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Maria Tulumello Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 207/2014 R.G. promossa con atto di citazione notificato in
data 18.2.2014 e posta in decisione all’udienza collegiale del 31/05/2017
d a
DAVIDE PEZZALI, IN PROPRIO E QUALE LEGALE
RAPPRESENTANTE DI EUROVIVAI SOCIETA’ AGRICOLA S.S.
rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Sardo del Foro di Mantova,
elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Appello di
Brescia, come da procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
c o n t r o
Sent. N.
Cron. N.
Rep. N.
R.Gen. N. 207/2014
Camp. Civ. N.
OGGETTO:
Causa in materia di
rapporti societaria
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DELVO’ GIUSEPPE, IN PROPRIO E IN QUALITA’ DI TITOLARE
DELLA DITTA INDIVIDUALE DELVO’ GIUSEPPE
rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Barreca e dall’avv. Stefania Tosi del
foro di Mantova per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Massimo Piazza del foro
di Brescia
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, sezione distaccata di
Castiglione delle Stiviere in data 10.07.2013 n. 57/13
CONCLUSIONI
Per l’appellante
“reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ad integrale riforma
della sentenza appellata n.57/13 sent., n.8144/10 Cont., n.1238 cron. e n.40/13
rep., emessa in data 10.7.2013 dal Tribunale di Mantova – Sezione Distaccata
di Castiglione delle Stiviere (MN) - depositata in data 11.7.2013 e mai
notificata all’odierno appellante, nonché ad integrale accoglimento del
presente appello:
in via principale e nel merito:
- accertarsi e dichiararsi l’illegittima ed abusiva occupazione ed utilizzazione
della totalità degli immobili (terreni, capannone, negozio, uffici e
appartamento), siti in Piadena (CR), via Mantova, 9, di proprietà della
Eurovivai Società Agricola s.s., da parte del signor Giuseppe Delvò, per
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l’esercizio della propria ditta individuale “Delvò Giuseppe”, per i motivi sopra
esposti;
- per l’effetto, condannarsi il signor Giuseppe Delvò, in proprio ed in qualità
di titolare della omonima Ditta individuale “Delvò Giuseppe”, a corrispondere
in favore della società Eurovivai Società Agricola s.s. una somma a titolo di
indennità di occupazione, quantificata, al maggio 2010, per 15 mensilità di
occupazione degli immobili de quibus, in complessivi € 58.750,00 (di cui €
52.500,00 per l’occupazione degli immobili “non agricoli” ed € 6.250,00 per
l’occupazione dei terreni per vivai), o quella maggiore o minore somma che
risulterà in corso di causa, anche a mezzo espletanda C.T.U., o anche in via
equitativa, ritenuto, altresì, l’ammontare del credito che andrà a maturare in
forza della protratta occupazione della totalità degli immobili da parte del
signor Giuseppe Delvò sino all’effettivo rilascio, oltre interessi legali dal
dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria.
In via principale e nel merito:
- accertarsi e dichiararsi la gravemente scorretta e negligente gestione ed
amministrazione, da parte del socio Giuseppe Delvò, degli appezzamenti di
terreno e delle colture di proprietà della Eurovivai Società Agricola s.s., nello
specifico settore vivaistico di competenza del convenuto, e, in particolare,
l’inadeguatezza delle pratiche agronomiche colturali intraprese dal convenuto
medesimo nella coltivazione, produzione ed accrescimento di piante arboree
ornamentali e da frutto; - conseguentemente, condannarsi il signor Giuseppe
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Delvò a risarcire alla Eurovivai Società Agricola s.s. tutti danni, patiti e
patiendi, dalla predetta società, da quantificarsi e determinarsi in corso di
causa, anche a mezzo espletanda C.T.U., o anche in via equitativa, oltre
interessi legali dalla domanda al saldo effettivo e rivalutazione monetaria.
In via principale e nel merito:
- accertarsi e dichiararsi che il socio Davide Pezzali ha sostenuto e saldato
integralmente, a propria cura e spese, per conto della Eurovivai Società
Agricola s.s., i debiti della predetta società, per la somma complessiva pari a €
64.780,67, come da documentazione dimessa in atti (vd. docc. nn. 18, 19 e
20);
- per l’effetto, condannarsi il socio Giuseppe Delvò a restituire al socio Davide
Pezzali la somma di € 32.390,34, pari al 50% pro quota di spettanza, oltre
interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
In via principale e nel merito:
- accertarsi e dichiararsi l’impossibilità della società Eurovivai Società
Agricola s.s., con sede in Piadena (CR), via Mantova, 9, p. I.V.A.
02100140207, intercorrente tra i due soci Davide Pezzali e Giuseppe Delvò, di
funzionare e perseguire l’oggetto sociale ex art. 2272, n.2, c.c.; per l’effetto,
accertarsi e dichiararsi lo scioglimento della predetta società Eurovivai Società
Agricola s.s. ex art. 2272, n. 2, c.c., per i motivi sopra esposti;
- conseguentemente, nominarsi ex art. 2275, I comma, c.c. il soggetto
liquidatore del patrimonio sociale della società Eurovivai Società Agricola s.s.
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affinché quest’ultimo, accertati e quantificati i beni di proprietà della società
stessa, le attività e passività sociali, nonché il patrimonio netto della Eurovivai
Società Agricola s.s., determini e compia la liquidazione del patrimonio
sociale in favore dei due soci Davide Pezzali e Giuseppe Delvò secondo le
rispettive quote di spettanza.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi del
giudizio”. In via istruttoria: si insiste per l’ammissione delle istanze istruttorie
dedotte dall’attore Davide Pezzali nella memoria ex art.183, VI comma, n.2,
c.p.c. in data 8.2.2011, e che vengono di seguito ritrascritte:
“- ammettersi consulenza tecnica d’ufficio atta ad accertare la gravemente
scorretta, imperita e negligente gestione ed amministrazione, da parte del socio
Giuseppe Delvò, degli appezzamenti di terreno e delle colture di proprietà
della Eurovivai Società Agricola s.s., nello specifico settore vivaistico di
competenza del convenuto, e, in particolare, l’inadeguatezza delle pratiche
agronomiche colturali intraprese dal convenuto medesimo nella coltivazione,
produzione ed accrescimento di piante arboree ornamentali e da frutto;
nonché atta a determinare e quantificare tutti i conseguenti danni, patiti e
patiendi, dalla Eurovivai Società Agricola s.s. a causa della accertanda mala
gestio da parte del socio Delvò;
- ammettersi, se ritenuto necessario, consulenza tecnica d’ufficio atta ad
accertare, determinare e quantificare, ritenute ed accertate le attività e passività
facenti capo alla società Eurovivai Società Agricola s.s. ed espletata ogni
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opportuna indagine, il patrimonio netto della predetta società, oggetto delle
successiva liquidazione in favore dei soci Davide Pezzali e Giuseppe Delvò,
nonché, eventualmente, atta a predisporre un progetto di liquidazione del detto
patrimonio a favore dei soci secondo le rispettive quote di spettanza.
- ammettersi, altresì, prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
a) vero che, nell’ambito dell’attività sociale esercitata dalla Eurovivai s.s.,
secondo le rispettive e personali competenze tecniche, il socio Davide Pezzali
si occupava dell’attività sociale nel settore ortofrutticolo-cerealicolo, mentre il
signor Giuseppe Delvò gestiva specificatamente il settore del vivaismo e, in
particolare, l’attività sociale di coltivazione delle piante arboreee ornamentali
e da frutto ai fini della loro produzione ed accrescimento;
b) vero che il signor Delvò ha disatteso sia l’appuntamento fissato avanti il
Notaio Chizzini di Viadana per il giorno 29.4.2009 sia quello successivo,
entrambi fissati per la stipula del contratto definitivo di cessione delle quote
sociali in favore del signor Davide Pezzali;
c) vero che al terzo appuntamento all’uopo fissato e sollecitato dallo stesso
Notaio, si è presentato, in vece del signor Delvò, un tale signor Ernesto
Cosatantino Zeli, il quale, tuttavia, risultava privo di idonea procura a
contrarre, tale per cui l’incontro avanti al Notaio, anche in tal caso, ha avuto
esito negativo;
d) vero che primi di ottobre 2009, il signor Davide Pezzali si è recato presso
l’immobile sito in Piadena (CR), via Mantova, 9, sede della Eurovivai s.s., per
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riordinare il negozio (chiuso dal 31.12.2008) e, in quella occasione, è arrivato
il signor Ernesto Costantino Zeli intimando al signor Pezzali dall’astenersi dal
toccare il materiale del negozio; pertanto, il signor Prezzali è stato costretto a
chiamare i Carabinieri di Piadena, i quali, in seguito a sopralluogo ed alla
verifica della titolarità del signor Pezzali del diritto di entrare nell’immobile de
quo (in quanto socio amministratore della Eurovivai s.s. e, quindi,
comproprietario sia del terreno sia dell’immobile), hanno permesso al signor
Pezzali di operare liberamente all’interno dei locali;
e) vero che a tutt’oggi il signor Giuseppe Delvò occupa ed utilizza la totalità
degli immobili (terreno, capannone, negozio, uffici e appartamento), siti in
Piadena (CR), via Mantova, 9, sede della Eurovivai s.s., sia quale civile
abitazione sia per l’attività che il signor Delvò esercita in proprio, quale
imprenditore individuale, nella sua omonima azienda agricola, come anche si
evince dalla dichiarazione del signor Pezzali nel “Processo verbale di
constatazione” redatto dall’Agenzia delle Entrate di Cremona in data
30.10.2009; f) vero che in data 20.10.2009 i funzionari dell’Agenzia delle
Entrate di Cremona si sono recati presso la sede dell’Eurovivai s.s. per
effettuare un controllo sul rimborso I.V.A. richiesto dalla società per
l’annualità 2007-2008 e, in tale occasione, vennero costretti ad uscire
dall’immobile per intervento del signor Ernesto Zeli, su chiamata dal signor
Delvò; g) vero che nel corso del sopralluogo in data 20.10.2009 presso la sede
della Eurovivai s.s. in Piadena (CR), via Mantova n. 9, si è riscontrato che i
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capannoni erano vuoti e in disuso, l’assenza di una utenza telefonica, la fisica
mancanza dei beni strumentali rilevati dalle fatture passive esibite e, inoltre,
che tutta la documentazione rilevata nei locali adibiti ad ufficio risultava
intestata alla ditta “Vivai Piante Delvò Giuseppe”, p. IVA 01682370208”,
come risulta dal “Processo verbale di constatazione” in data 30.10.2009 che
Le si rammostra (doc. n. 15 attore); h) vero che, come si evince dalla perizia
che Le si rammostra (doc. n. 16), i terreni utilizzati per la coltivazione dalla
Eurovivai s.s. si sono ridotti a circa Ha. 5,87 e sono gestiti mediante un
contratto di compartecipazione stipulato in data 10.4.2009 con l’Azienda
Agricola Luzzara Achille, con sede in Canneto sull’Oglio (MN), in quanto, per
i contrasti sorti tra i due soci, è venuta meno la partecipazione del socio
Giuseppe Delvò alla gestione operativa dell’attività vivaistica, mentre il socio
Davide Pezzali è privo della necessaria preparazione tecnica in tale settore;
i) vero che il patrimonio immobiliare (terreni + fabbricati) di esclusiva
proprietà della Eurovivai s.s. risulta pari, alla data del 15.3.2010, a
complessivi € 1.147.110,00, come da perizia di stima redatta che Le si
rammostra (doc. n. 16-bis);
l) vero che, come si evince dalla perizia che Le si rammostra (doc. nn. 16-
16bis), il patrimonio netto della Eurovivai s.s. risulta, ad oggi, pari ad €
11.253,00;
m) vero che la gestione ed amministrazione, da parte del socio Giuseppe
Delvò, degli appezzamenti di terreno e delle colture di proprietà della
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Eurovivai Società Agricola s.s., nello specifico settore vivaistico di sua
competenza, e, in particolare, le pratiche agronomiche colturali intraprese dal
medesimo signor Delvò nella coltivazione, produzione ed accrescimento di
piante arboree ornamentali e da frutto, hanno cagionato danni alla Eurovivai
Società Agricola s.s. nella misura del 50%, come si evince dalla Relazione
Agronomica che Le si rammostra (doc. n. 17).
Si indicano quali testimoni sulle circostanze di cui ai capitoli a), b), c), d), e),
f) e g) e h) i signori: dott. Paolo Orlandelli, con studio in Viadana (MN), via
XX Settembre, 74; Santelli Mauro Germano, domiciliato presso la Banca
Popolare di Sondrio, sita in Mantova, c.so Vittorio Emanuele II°; Zambonini
Manlio, domiciliato presso la Banca Popolare di Sondrio, sita in Mantova, c.so
Vittorio Emanuele II°; Tiziana Merlini, residente in via N. Sauro, Rivarolo
Mantovano (MN).
Si indicano quali testimoni sulle circostanze di cui ai capitoli g) e h) gli agenti
Lupoli Adamo e Parazzi Ermes, entrambi domiciliati presso l’Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Cremona – Ufficio Territoriale di
Casalmaggiore (CR), con sede in Casalmaggiore (CR), via A. Volta, 41.
Si indicano quale testimoni sulle circostanze di cui ai capitoli a), h), i), l) e m)
i signori: Perito Agrario Alessio Marchioro, con studio in Mantova, via
Valsesia, 65; Ing. Paolo Saccani, con studio in Dosolo (MN), via 23 Aprile,
21/A”.
Per l’appellato
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Voglia l’Ill.ma Corte D’Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa
PRELIMINARMENTE E/O PREGIUDIZIALMENTE, previe tutte le
declaratorie previste dall’art. 348 ter cpc, dichiarare immediatamente l’appello
promosso da Pezzali Davide inammissibile e/o improcedibile ex artt. 348 bis, e
342 cpc, per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui alla narrativa che precede
nel presente atto e, per l’effetto, confermarsi la sentenza gravata n. 57/2013
sent., emessa dal Tribunale di Mantova, sez. CDS, il 10/11.07.2013.
PRELIMINARMENTE E/O PREGIUDIZIALMENTE, accertarsi e
dichiararsi la nullita’ e inammissibilità e/o improcedibilita’ della citazione di
appello avanzata dal sig. Pezzali Davide, per l’inamissibilita’ dei contenuti di
merito, sostanziali e istruttori, della stessa citazione di appello, in ragione della
violazione dell’art. 345 cpc di cui alla narrativa che precede nel presente atto
e, per l’effetto, confermarsi la sentenza gravata n. 57/2013 sent., emessa dal
Tribunale di Mantova, sez. CDS, il 10/11.07.2013.
IN VIA PRINCIPALE, respingersi l'atto di appello avanzato dal sig. Pezzali
Davide, perché giuridicamente infondato, per i motivi in fatto e in diritto di cui
alla narrativa che precede nel presente atto e, per l’effetto, confermarsi la
sentenza gravata n. 57/2013 sent., emessa dal Tribunale di Mantova, sez. CDS,
il 10/11.07.2013;
IN OGNI CASO, condannarsi il sig. Pezzali Davide, alla rifusione delle spese
e competenze di causa di primo e secondo grado, oltre a rimborso forfettario e
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a I.V.A. e C.P.A. come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: Per quanto occorrer possa, ci si oppone
all’ammissione delle istanze istruttorie tutte svolte da parte avversa, in quanto
ininfluenti ai fini della decisione, dovendosi anche in parte qua confermarsi la
decisione di primo grado e le ordinanze istruttorie emesse dal Giudice a quo,
vista la irrilevanza ed inutilità delle prove testimoniali di cui si chiede
l’ammissione e il carattere assolutamente espolorativo della domandata CTU.
Nella denegatissima ipotesi in cui l’Ill.ma Corte d’Appello decidesse di dare
ingresso alla richiesta di prove per testimoni dedotta dall’appellante, allora, si
chiede di essere ammessi alla prova per testimoni così come richiesta nella
memoria 14.02.2011 dal sig. Delvò con i testi ivi indicati, da escutersi anche
in prova contraria.
Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre, instare, anche
diversamente, sia nel merito che in via istruttoria nei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.06.2010, Pezzali Davide, in proprio e
quale socio della società Eurovivai Società Agricola s.s., conveniva in giudizio
Delvò Giuseppe innanzi al Tribunale di Mantova, sezione distaccata di
Castiglione delle Stiviere, e premesso:
-che con atto di cessione di quote di società semplice del 7.10.2005 Delvò
Giuseppe era subentrato nella quota del 50% della società Eurovivai s.s., di cui
egli era socio per la restante quota del 50%;
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-che dopo l’ingresso nella Eurovivai il Delvò aveva continuato a condurre in
proprio l’omonima azienda agricola che operava nel settore vivaistico, mentre
il Pezzali aveva continuato a condurre la sua omonima azienda agricola che
operava nel settore ortofrutticolo-cerealitico;
-che nel 2006 il Pezzali aveva prestato la somma di euro 44.280,29 al Delvò
che si era impegnato a restituirla con il ricavato derivante dal punto-vendita
che era stato aperto all’interno del capannone sito in Piadena (CR), via
Mantova n. 9, presso il quale era stata trasferita la sede della società Eurovivai
s.s.;
-che dal novembre 2007 la società aveva operato su due fronti, il negozio e la
coltivazione di piante ornamentali, e il Pezzali si era occupato del settore
ortofrutticolo mentre il Delvò di quello vivaistico;
-nel dicembre 2008, a causa di insorti insanabili contrasti ed incomprensioni
tra i due soci nella gestione di Eurovivai s.s., e in particolare nell’attività
facente capo alla amministrazione del vivaio e del punto vendita di Piadena, il
Pezzali, preso atto della impossibilità di proseguire in comune l’attività
societaria, aveva comunicato al Delvò la volontà di sciogliere il rapporto
societario in essere e procedere alla liquidazione di Eurovivai, invitandolo ad
osservare il disposto dell’art. 2256 c.c. in quanto stava occupando ed
utilizzando, senza il suo consenso, gli immobili di proprietà della società “ben
oltre la propria quota di spettanza” ai fini commerciali esclusivi della propria
ditta individuale, il cui deposito era situato presso la sede della Eurovivai s.s. e
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nell’immobile intestato alla società;
- che con contratto preliminare in data 17.4.2009, il Delvò si era impegnato a
cedere al Pezzali la propria quota societaria entro e non oltre il 30.04.2009 e a
rilasciare gli immobili di proprietà della Eurovivai, dando atto che il negozio
sarebbe stato rilasciato entro 15 giorni dalla stipula del contratto definitivo di
cessione, mentre l’immobile ed il terreno adiacente occupato sarebbe stato
rilasciato entro e non oltre il 30.10.2009;
-che il Delvò era rimasto inadempiente all’obbligo assunto disattendendo
l’appuntamento fissato presso il Notaio;
-che in data 20.10.2009 gli Agenti accertatori dell’Agenzia delle Entrate di
Cremona si erano recati presso la sede di Eurovivai s.s. e aveva constatato la
difficoltà di riconoscere l’operatività e l’esistenza in vita della società
semplice, non avendo riscontrato nessuna prova concreta della sua esistenza in
quanto i capannoni erano vuoti o in disuso, non esisteva utenza telefonica e i
beni strumentali rilevati dalle fatture passive esibite non venivano rintracciati
mentre tutta la documentazione rilevata nei locali risultava intestata alla ditta
individuale del Delvò;
-che dalla perizia di parte prodotta in atti emergeva che i terreni utilizzati per
la coltivazione di Eurovivai s.s. si erano ridotti a circa Ha 5,87 ed erano gestiti
mediante un contratto di compartecipazione stipulato in data 10.4.2009 con
l’Azienda Agricola Luzzara Achille, in quanto il Delvò non gestiva più
l’attività vivaistica per conto della società, e che i terreni impiegati per la
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coltivazione delle piante arboree ornamentali e da frutto avevano subito
nell’ultimo periodo “una mal gestione caratterizzata da pratiche agronomiche
colturali inadeguate per una corretta produzione ed accrescimento”;
-che tale mala gestio era imputabile esclusivamente al Delvò, a cui competeva
l’amministrazione dell’attività sociale nel settore del vivaismo;
-che al fine di evitare azioni giudiziarie, il Pezzali aveva dovuto saldare
integralmente, a propria cura e spese, le spettanze dei creditori di Eurovivai
s.s. per la somma complessiva di euro 58.672,67, anticipando gli esborsi anche
per la quota del Delvò;
tanto premesso, chiedeva, che:
- accertarsi l’illegittima ed abusiva occupazione ed utilizzazione della totalità
degli immobili della società da parte del Delvò e condannarsi il medesimo al
pagamento di una somma a titolo di indennità per l’abusiva occupazione ed
utilizzazione della totalità degli immobili, quantificata in euro 58.750,00, e di
una somma da quantificarsi in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni
per la mala gestio, nonché al pagamento della somma di euro 29.336,34, pari
al 50% della somma complessiva corrisposta dal Pezzali per saldare i debiti
della società;
-accertata l’impossibilità della società di proseguire l’oggetto sociale,
dichiararsi lo scioglimento della società Eurovivai s.s. ai sensi dell’art. 2272 n.
2 c.c. e nominarsi il liquidatore del patrimonio sociale.
Si costituiva in giudizio Delvò Giuseppe, in proprio e quale titolare della
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omonima ditta individuale, contestando la fondatezza delle domande e
chiedendone il rigetto.
Rigettate le richieste istruttorie, con sentenza emessa il 10.7.2013 il Tribunale
di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere:
- rigettava la domanda di scioglimento della società richiamando
l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nelle società di persone
composte da soli due soci il dissidio tra questi non poteva costituire causa di
scioglimento della società ai sensi dell’art. 2722 n. 2 c.c.;
-respingeva la domanda di accertamento dell’abusiva occupazione degli
immobili della società e quella conseguente di pagamento dell’indennità,
rilevando come fosse stato lo stesso attore a dare atto nel proprio atto
introduttivo dell’accordo raggiunto tra le parti in ordine alla divisione dei
compiti tra i soci all’interno della Eurovivai ss e della continuazione
dell’attività da parte delle rispettive omonime ditte individuali e che ciò si
evinceva anche dal contratto preliminare del 17.4.2009 in cui l’occupazione
degli immobili non era qualificata come illegittima ma legata alla qualifica di
socio;
-rigettava la domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni per
mala gestio attesa la genericità delle contestazioni e la lacunosità della perizia
di parte prodotta;
- compensava tra le parti interamente le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello Pezzali Davide, censurando la
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sentenza sotto vari profili e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata,
l’accoglimento delle domande svolte.
Si costituiva in giudizio Delvò Giuseppe chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza collegiale del giorno 31/05/2017 le parti precisavano le
conclusioni come in epigrafe e la Corte tratteneva la causa in decisione
assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Iniziando dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342
c.p.c. proposta dall’appellato, ritiene la Corte che l’appellante abbia
pienamente illustrato in maniera chiara e compiuta nei plurimi motivi di
appello le singole censure mosse al provvedimento impugnato nonché i
principi di diritto che, a suo dire il giudice avrebbe violato e la diversa
regolamentazione che avrebbe dovuto adottare.
L’eccezione va, pertanto, disattesa così come quella ex art. 345 c.p.c., non
avendo l’appellato neppure indicato quali sarebbero le domande ed eccezioni
nuove proposte dall’appellante.
Con il primo motivo di appello Pezzali Davide censura l’impugnata sentenza
nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che il dissidio insanabile
tra due soci paritetici non potesse configurare una ipotesi di scioglimento della
società ai sensi dell’art. 2272 n. 2 c.c., richiamando, all’uopo, numerose
pronunce giurisprudenziali che ritengono assimilabile alla causa di
scioglimento della società ex art. 2272 n. 2 cc il dissidio insanabile dei soci
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quando impedisca alla società, con due soli soci, di funzionare e perseguire
l’oggetto sociale. Lamenta come il Tribunale non abbia considerato gli
elementi documentali offerti dall’attore e comprovanti lo stato di inattività
della società, nonché i numerosi tentativi dei soci volti a sciogliere la società e
liquidare il patrimonio sociale, reiterando, se del caso, ai sensi dell’art. 345 III
comma c.p.c., i mezzi istruttori già chiesti in primo grado.
La doglianza è priva di pregio, pur dovendosi integrare sul punto la
motivazione del giudice di prime cure.
Ed invero, pur dandosi atto che sin dall’atto di citazione era stato allegato che
il dissidio intervenuto tra i soci avrebbe impedito alla società di svolgere la
propria attività (cfr. pagg. 9 e segg. dell’atto di citazione in primo grado:
“Eurovivai s.s. è, ad oggi, una società praticamente inattiva e che, comunque,
versa nella totale impossibilità di funzionare e perseguire l’oggetto sociale a
causa del dissidio insanabile tra i due soci”), rileva la Corte come l’appellante
si sia al riguardo limitato ad allegare che nel dicembre 2008 sarebbero insorti
insanabili contrasti ed incomprensioni tra i soci, senza tuttavia in alcun modo
precisare la causa degli stessi né indicare le ragioni per cui tali contrasti
sarebbero divenuti insanabili, atteso che, per stessa ammissione
dell’appellante, l’occupazione, a suo dire abusiva ed esclusiva, dell’immobile
costituente la sede sociale di Eurovivai, costituirebbe un profilo di
inadempienza addotto a sostegno della domanda risarcitoria e di pagamento
dell’indennizzo per l’occupazione abusiva e non già la causa dei contrasti
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irreversibili tra i soci (cfr. anche lettera del 12.12.2008 inviata dal Pezzali al
Delvò, doc. 6 di parte appellante prodotto in primo grado in cui la diffida
dall’utilizzo di beni sociali per fini estranei alla società da parte del Delvò non
è indicata tra le ragioni per cui non sarebbe stato possibile, secondo il Pezzali,
continuare nella gestione della società ).
In ogni caso, anche a volere rintracciare i motivi del dissidio tra i soci nella
circostanza che il Delvò non si sarebbe occupato della gestione del settore
vivaistico a lui assegnato nell’ambito della divisione dei compiti intervenuta
tra i soci e avrebbe occupato, o meglio, utilizzato i beni immobili della società
per fini personali, non potrebbe, comunque, dirsi provato che tale dissidio
fosse insanabile e abbia effettivamente impedito il conseguimento dell’oggetto
sociale.
Le suddette condotte integrano, infatti, esclusivamente profili di inadempienza
ai doveri e agli obblighi del socio e non appaiono tali da rendere impossibile
alla società di perseguire i propri scopi, e ciò proprio alla luce della
documentazione versata in atti dall’appellante.
E’ noto, infatti, come la giurisprudenza di legittimità, citata anche
dall’appellante (cfr. Cass. 10.9.2004 n. 18243; Cass. 22.8.2001 n. 11185; Cass.
15.7.1996 n. 6410; Cass. 41.2.1984 n. 1122; Cass. 2.6.1983 n. 3779), abbia
ritenuto applicabile la causa di scioglimento della società prevista dall’art.
2272 n. c.c., anche all’ipotesi di dissidio tra soci di una società di persone
composta da due soli soci con ruolo paritetico, quando tale dissidio si rifletta
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sulla gestione della società, impedendo alla stessa di funzionare e di perseguire
il proprio scopo. Ne discende che non qualsiasi dissidio tra soci integra la
fattispecie in questione, ma solo quello che sia tale da rendere impossibile il
conseguimento dell’oggetto sociale, potendosi, in caso contrario, far fronte al
comportamento inadempiente dell’altro socio chiedendone l’esclusione –
ammissibile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2287 c.c. anche nella società
composta da due soci - o recedendo dalla società.
Ciò premesso, rileva, in primo luogo, la Corte come, secondo la stessa
prospettazione dell’appellante, la società operasse su due fronti, il settore
vivaistico, affidato al Delvò, e quello ortofrutticolo, gestito dal Pezzali, con
riguardo al quale non risulta neanche allegata l’impossibilità di gestire tale
attività a seguito dei contrasti tra i soci.
Quanto, poi, all’attività vivaistica, non risulta impedita ma solo
ridimensionata, interessando non più la superficie di ha 12,6110 bensì quella
di ha 5,87, come risultante dalla “Perizia di Stima del patrimonio netto di
Società semplice esercente attività agricola” depositata sub doc. 16
dall’appellante in primo grado, mentre la restante parte del terreno, per quanto
risultante dalla stessa Relazione Agronomica del P.A. Alessio Marchioro,
prodotta sub doc. 17 dall’appellante in primo grado, non appare incolto e
abbandonato, ma solo non adeguatamente coltivato (cfr. le conclusioni a pag.
8: “gli appezzamenti in oggetto, impiegati per la coltivazione di piante
arboree ornamentali e da frutto hanno subito nell’ultimo periodo, una mal
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gestione caratterizzata da pratiche agronomiche colturali inadeguate per una
corretta produzione ed accrescimento”).
Non solo, ma come desumibile proprio dal verbale dell’Agenzia delle Entrate
di Cremona, tante volte richiamato dall’appellante, al momento dell’accesso
degli agenti accertatori presso la sede legale della società nell’ottobre 2009, i
capannoni di Eurovivai apparivano vuoti e/o in disuso e non già, come
sostenuto dall’appellante, occupati e destinati in via esclusiva all’attività
dell’azienda individuale del Delvò, della quale gli agenti hanno reperito,
presso il locale adibito ad ufficio, solo la documentazione.
Nè conferma dell’illegittimo utilizzo dei beni immobili della società da parte
del Delvò può rintracciarsi nel contratto preliminare stipulato tra le parti il
17.4.2009, nel quale è indicato che il Delvò avrebbe dovuto rilasciare il
negozio entro 15 giorni dalla cessione e l’immobile con il terreno adiacente
occupato entro e non oltre il 30.10.2009, atteso che tale obbligo di rilascio è
naturale conseguenza della cessione della quota di partecipazione nella società
e non già riconducibile ad una occupazione degli immobili che in nessuna
parte del contratto è indicata come abusiva.
Quanto alla richiesta di assunzione della prova testimoniale articolata
dall’appellante nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. depositata nel
giudizio di primo grado, ribadita in questa sede, è inammissibile, non avendo
l’appellante in alcun modo censurato le ragioni della decisione di rigetto
addotte dal giudice di prime cure, e non trattandosi di prova nuova, errato
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appare il richiamo all’art. 345, comma terzo, c.p.c..
Giova, comunque, sottolineare come tale prova sarebbe stata, in ogni caso
inidonea a dimostrare la sussistenza di un dissidio irreversibile tra i soci,
vertendo i capitoli formulati su circostanze pacifiche e non contestate (capitoli
a, b, c ), ininfluenti (capitolo d), già risultanti dalla documentazione in atti
(capitoli f, g, h), o contenenti valutazioni e giudizi che non possono essere
oggetto di prova testimoniale (capitoli i, l, m).
Per la ragioni che precedono il motivo va, pertanto, respinto.
Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha
ritenuto non provata l’illegittima occupazione ed utilizzazione da parte del
socio Delvò, per l’esercizio esclusivo della sua ditta individuale, degli
immobili di proprietà esclusiva di Eurovivai s.s., rilevando l’irrilevanza degli
originari accordi intercorsi nel 2007 tra i soci per la ripartizione delle rispettive
competenze all’interno della società, accordi che nel corso del rapporto il
Delvò aveva disatteso. Rileva che contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, aveva specificato con esattezza quali erano i beni immobili
occupati; deduce l’irrilevanza della detenzione, da parte sua, di beni di
proprietà esclusiva della Eurovivai, peraltro contestata e non provata, in
assenza di domanda in merito da parte del Delvò; lamenta che il Tribunale
avrebbe travisato il contenuto del contratto preliminare con cui i soci avevano
inteso addivenire ad una soluzione bonaria del dissidio creatosi.
Il motivo è infondato.
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Ai sensi dell’art. 2256 c.c. “il socio non può servirsi, senza il consenso degli
altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a
quelli della società”, consenso che, nella specie, risulta, invece, essere stato
espressamente e reciprocamente prestato da ciascuno dei soci.
Esattamente, infatti, il giudice di prime cure ha sottolineato come fosse stato lo
stesso attore <<a dare atto nel proprio atto introduttivo dell’accordo
raggiunto tra le parti in ordine alla divisione dei compiti tra i soci all’interno
della Eurovivai, precisando, infatti, che dal 2007 gli stessi si erano accordati
nel senso che Pezzali avrebbe gestito il settore ortofrutticolo-cerealistico,
mentre il Delvò si sarebbe occupato di quello vivaistico, con conseguente
necessaria occupazione da parte di quest’ultimo, almeno per quanto
necessario alla gestione del settore vivaistico, degli immobili di proprietà
della Eurovivai; d’altro canto lo stesso attore ha allegato nel proprio atto di
citazione che i soci avevano raggiunto l’intesa che gli stessi avrebbero
comunque continuato a condurre le rispettive omonime aziende individuali,
sicchè non si vede come possa Delvò ritenersi responsabile di “illegittima ed
abusiva occupazione degli immobili siti in Piadena Via Mantova 9 di
proprietà della Eurovivai Società Agricola s.s.>>.
Non risulta in atti, ed invero non è stato neppure allegato, che tale accordo
raggiunto nel 2007 sia stato concordemente risolto o modificato dai soci.
Nel contratto preliminare stipulato tra le parti il 17.4.2009, infatti, come già si
è detto e come condivisibilmente osservato anche dal giudice di prime cure, il
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rilascio degli immobili della società da parte del Delvò è disciplinato quale
naturale conseguenza della perdita della qualità di socio e non già collegato ad
una occupazione che in nessuna parte dell’atto è definita come illegittima.
E ciò basta per respingere la doglianza formulata, assorbita ogni altra
questione.
Con il terzo motivo l’appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure
non abbia ritenuto sufficientemente provata la mala gestio dei terreni da parte
del Delvò, in considerazione della genericità delle contestazioni e della
lacunosità della perizia di parte depositata, rilevando come non fossero state
ammesse le prove testimoniali richieste e volte a dimostrare la condotta
negligente ed imperita del Delvò e i conseguenti danni cagionati, e sostenendo
che la perizia di parte forniva gli elementi sufficienti per comprovare la
fondatezza della domanda, da meglio approfondire disponendo c.t.u., la cui
richiesta il Tribunale aveva invece ritenuto esplorativa.
La censura è destituita di fondamento.
Si concorda, infatti, con il giudice di prime cure circa la assoluta genericità
delle contestazioni contenute nell’atto di citazione in primo grado e poste a
fondamento della domanda risarcitoria, che si esauriscono nella semplice
affermazione che il Delvò avrebbe gestito il settore vivaistico a lui affidato in
modo inadeguato.
Tale generica affermazione non può ritenersi colmata con il richiamo alla
consulenza di parte del P.A. Alessio Marchioro, depositata in atti sub doc. 17,
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che sul punto, si conviene con il Tribunale, appare altrettanto luconosa,
limitandosi ad affermare che la gestione della coltivazione di piante arboree
ornamentali e da frutto sarebbe stata caratterizzata da “pratiche agronomiche
colturali inadeguate per una corretta produzione ed accrescimento”, senza
alcuna indicazione su quali fossero le colture praticate e le pratiche colturali
che sarebbero state adeguate e con una quantificazione del danno che non da
conto del metodo di calcolo adottato per il conteggio, di talchè più che
condivisibile appare il rigetto della richiesta di consulenza tecnica, ritenuta dal
Tribunale esplorativa, non potendo essere destinata a colmare le lacune
probatorie delle parti.
Quanto alle altre richieste istruttorie, si richiama quanto sopra già detto in
ordine alla inammissibilità e, in ogni caso, alla irrilevanza dei capitoli di prova
testimoniale formulati dall’appellante.
Anche il terzo motivo di censura va, pertanto, respinto.
Con il quarto motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha
ritenuto infondata la domanda di restituzione del 50% delle somme versate per
ripianare i debiti della società, sulla base dell’affermazione che il Pezzali non
avrebbe provato di avere pagato, con fondi propri, i debiti della società, di cui
egli era legale rappresentante, rilevando come, al contrario, ciò debba ritenersi
provato non solo alla luce delle quietanze rilasciate dai creditori e della
documentazione prodotta, ma anche del fatto che il pagamento dei creditori
sociali da parte del Pezzali con denaro proprio non era stato oggetto di
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contestazione da parte della controparte, che si era limitata ad eccepire
l’inammissibilità della domanda.
Anche questo motivo è destituito di fondamento.
In primo luogo, con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di
primo grado il Delvò, con riferimento alla richiesta di restituzione della
somma di euro 29.336,34, non si è limitato ad eccepirne l’inammissibilità, ma
ha, in primis, contestato “decisamente il titolo del credito vantato dall’attore”,
chiedendo il rigetto della domanda di rimborso del 50% della somma “siccome
non provata” (cfr. pag. 12, punto d della comparsa), di talchè correttamente il
giudice di prime cure ha ritenuto necessario esaminare la fondatezza della
domanda dell’appellante.
Sul punto, pur convenendosi con la difesa dell’appellante circa l’irrilevanza
della formulazione di capitoli di prova testimoniale volti a fare precisare ai
creditori sociali che il pagamento dei loro crediti era avvenuto con fondi
personali del Pezzali, trattandosi di circostanza di cui questi ultimi
difficilmente potevano avere diretta conoscenza, anche la Corte ritiene che
dall’esame della documentazione prodotta in atti dall’appellante non emerga la
prova del pagamento dei debiti della società con fondi propri del Pezzali,.
Ed infatti, come rilevato nella sentenza impugnata, in alcune quietanze
(relative ai creditori Axa, Meda e Crc) neppure è indicato che il credito sia
stato pagato dal Pezzali, ed il fatto che il pagamento sia avvenuto con assegni
sottoscritti dall’appellante non appare decisivo, non avendo l’appellante
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provato che tali assegni fossero tratti sul proprio conto personale e non su
quello della società, atteso che, quale socio amministratore e legale
rappresentante della società, egli era tenuto al pagamento dei debiti sociali
nella loro interezza e non certo pro quota.
A ciò si aggiunga che non essendo stata versata in atti anche la copia del retro
dei predetti assegni, non è possibile verificare se essi siano stati effettivamente
incassati e proprio da parte dei creditori indicati nelle quietanze.
L’appello va, pertanto, rigettato con conseguente conferma della sentenza
impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in
dispositivo.
P . Q . M .
La Corte d’Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente
pronunciando:
-rigetta l’appello proposto da Pezzali Davide avverso la sentenza del Tribunale
di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, in data 10.7.2013,
depositata l’11.7.2013, n. 57/13 che, per l’effetto, conferma integralmente;
-condanna Pezzali Davide al pagamento delle spese processuali in favore di
Delvò Giuseppe, che liquida in euro 2835,00 per la fase di studio, euro
1820,00 per la fase introduttiva ed euro 4860,00 per la fase decisoria, oltre Iva
e cpa.
Sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
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per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 gennaio 2017
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annamaria Laneri dott. Maria Tulumello
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