SENATO DELLA REPUBBLICA VI COMMISSIONE FINANZE E … › application › xmanager › projects ›...
Transcript of SENATO DELLA REPUBBLICA VI COMMISSIONE FINANZE E … › application › xmanager › projects ›...
SENATO DELLA REPUBBLICA
VI COMMISSIONE FINANZE E TESORO
Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Dott. Benedetto Mineo
Indagine conoscitiva semplificazione sistema tributario
e rapporto contribuenti fisco
Roma, 9 maggio 2019 ore 10
Premessa .......................................................................................................................................................... 1
Parte I .............................................................................................................................................................. 1
Semplificazioni del sistema tributario relativamente all’attività dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
......................................................................................................................................................................... 1
SETTORE DOGANE ..................................................................................................................................... 2
AEO (Operatori economici autorizzati) ...................................................................................................... 2
Accertamento doganale ............................................................................................................................... 3
Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO) .................................................................................. 5
Zone franche doganali all’interno delle Zone Economiche Speciali ........................................................... 6
Corrieri espressi ed operatori postali ........................................................................................................... 6
Ulteriori iniziative dell’Agenzia a sostegno della semplificazione in materia doganale ............................. 7
SETTORE ACCISE ...................................................................................................................................... 10
Iniziative dell’Agenzia a sostegno della semplificazione in materia di accise .......................................... 12
Parte II ........................................................................................................................................................... 14
Attività di preparazione alla Brexit .............................................................................................................. 14
I numeri della Brexit .................................................................................................................................. 15
Cosa ha fatto l’Agenzia ............................................................................................................................. 16
1
Premessa
Signor Presidente, Signori Senatori Commissari,
Vi ringrazio per l’opportunità che mi viene offerta di illustrare le principali iniziative
intraprese dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nella materia della “semplificazione” dei
rapporti con la platea degli operatori economici che, in ragione della rispettiva attività d’impresa,
nazionale ed internazionale, si relazionano con la stessa.
Parte I
Semplificazioni del sistema tributario relativamente all’attività dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli negli ultimi anni con l’entrata in applicazione del
Codice Doganale dell’Unione di cui al Reg. (U.E.) n.952/2013 ha visto, al pari delle altre
Amministrazioni doganali dell’Unione Europea, il consolidamento del proprio ruolo di garante
degli scambi internazionali, in particolare nell’esercizio di competenze istituzionali di doppio
profilo:
tributario, tipicamente riconducibile alla tutela delle risorse finanziarie della U.E e di quelle
nazionali, con la percezione dei dazi e dell’IVA e il contrasto ai relativi fenomeni di
evasione/elusione;
extra-tributario, riguardante la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini dell’Unione e
del mercato, attraverso attività di controllo e contrasto che investono discipline giuridiche e
fattispecie operative diverse, quali a titolo esemplificativo: tutela dei diritti di proprietà
intellettuale (disciplina dei marchi, contraffazione, pirateria), tutela del Made in Italy, tutela
dei prodotti alimentari e agro-alimentari, precursori di droga, beni culturali, disciplina
valutaria, Convenzione di Washington (CITES), controlli sulle sostanze chimiche pericolose
(sistema REACH), traffico materiali di armamento, prodotti dual-use e traffico di rifiuti
pericolosi.
Alle competenze di profilo tributario di rilevanza unionale, si affiancano poi quelle che
afferiscono alle accise, imposizione armonizzata cardine del funzionamento del mercato unico
interno tra i Paesi dell’Unione e le competenze in materia di giochi.
Nell’ambito tributario sono in particolare il settore doganale e quello delle accise quelli nei
quali le Amministrazioni fiscali di tutti i Paesi dell’Unione Europea sono costantemente impegnate
2
nella ricerca dell’equilibrio tra efficacia dei controlli, riscossione dei tributi e garanzia della fluidità
dei traffici e dei commerci leciti in entrata e in uscita dagli Stati nazionali ed all’interno degli Stati
stessi. In tale ottica, l’Agenzia persegue l’obiettivo di attuare procedure amministrative sempre più
snelle ed informatizzate che, coerentemente con l’attuale normativa, permettano, senza pregiudizio
della funzione di controllo, di agevolare gli operatori economici. A tal fine, nel nuovo modello
organizzativo dell’Agenzia, approvato a dicembre 2018 ed in vigore dal 1° maggio scorso, è
prevista anche l’istituzione di appositi uffici che avranno la funzione di migliorare le modalità
comunicative e quindi i rapporti con l’utenza, nonché di accrescere la rete delle relazioni
internazionali nei consessi in cui si assumono decisioni rilevanti per gli operatori economici
nazionali; inoltre è stato dato un ruolo centrale anche alle attività strategiche e di pianificazione al
fine di valorizzare e rafforzare i servizi a supporto delle attività “core”. E’ opportuno evidenziare
che la vera essenza dell’organizzazione è porre le basi per omogenizzare progressivamente le
strutture sul territorio attraverso l’istituzione di una cabina di regia che possa uniformare i
comportamenti delle diverse direzioni territoriali anche passando attraverso una semplicazione e
reingegnerizzazione dei processi.
SETTORE DOGANE
Per quel che riguarda la “materia della semplificazione”, l’Amministrazione è
particolarmente attenta con gli operatori economici al fine di rendere più veloce il commercio
internazionale attraverso procedure amministrative più snelle che, coerentemente con l’attuale
normativa, permettono di agevolare gli operatori economici senza pregiudizio della funzione di
controllo.
AEO (Operatori economici autorizzati)
L’Agenzia ha ulteriormente rafforzato il proprio impulso al programma europeo di
certificazione doganale AEO. Ad oggi sono certificati circa 1800 operatori economici che stanno
beneficiando di mirate riduzioni di costi e di semplificazioni procedurali connesse all’attività di
sdoganamento (es. riduzioni di controlli documentali e fisici, semplificazione del percorso
autorizzativo per altri istituti previsti dal codice doganale). Ma quello che è sottostimato nella
valutazione degli effetti di tale fenomeno sull’economia è che, nonostante il numero ridotto degli
operatori italiani rispetto a quelli della Germania (circa 9000) e della Francia (poco più di 2000), i
soggetti AEO italiani muovono circa il 60/65% del traffico commerciale del nostro Paese
(importazioni, esportazioni e transito). Tale semplificazione doganale permette una riduzione dei
costi aziendali per le imprese italiane che possono così competere con la serrata concorrenza dei
mercati globali.
Per accrescere la competitività italiana e la difesa del Made in Italy i soggetti autorizzati AEO
- che attraverso il procedimento autorizzatorio intrapreso con la dogana, effettuano
3
un’autovalutazione delle loro performance e dei loro rischi, migliorando così la loro struttura
interna e diventando più forti e strutturati per reggere i contraccolpi del mercato - dovrebbero
vedersi riconosciuti altri, ulteriori, benefici.
Vista l’importanza della semplificazione dell’azione amministrativa, il nuovo modello
organizzativo dell’Agenzia prevede l’Ufficio “AEO, compliance e grandi imprese” a cui è
attribuito il compito di valutare azioni da intraprendere, al fine di facilitare l’accesso ai servizi per
gli AEO, compresi quelli di assistenza e informazione, coerentemente con l’applicazione del codice
doganale dell’Unione Europea.
Accertamento doganale
L’accertamento doganale, che dà luogo al pagamento della prevista fiscalità ed applicazione
delle misure di politica commerciale, offre agli operatori economici anche ampi spazi per attuare
semplificazioni, in materia di origine, qualità e valore delle merci.
A) Origine delle merci
Per quanto concerne la particolare materia delle prove di origine al fine di poter beneficiare di
trattamento preferenziale (riduzioni o abbattimenti di dazi all’export o all’import), gli esportatori
nazionali e UE hanno la possibilità di utilizzare specifici strumenti; questi sono finalizzati a
garantire fluidità alle operazioni del traffico commerciale.
Sia le vigenti disposizioni unionali (art. 67 del Reg. di esecuzione UE 2447/2015), che gli
accordi preferenziali conclusi dalla UE con Paesi terzi prevedono - in alternativa alla ben più
onerosa procedura ordinaria consistente nella richiesta di emissione di certificati di origine
denominati EUR 1 da parte degli uffici doganali in occasione di ogni spedizione - che gli esportatori
possano predisporre in piena autonomia la prova dell’origine dei prodotti mediante una
dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale per spedizioni il cui valore non sia
superiore a 6.000 Euro, ovvero – indipendentemente dal valore della spedizione – mediante
acquisizione dello status di esportatore autorizzato. L’acquisizione di tale status semplifica
notevolmente le formalità di esportazione consentendo al soggetto esportatore di certificare
personalmente l'origine preferenziale, includendo una specifica dichiarazione sulla fattura o in altro
documento commerciale che identifica i prodotti esportati. La domanda per l’ottenimento dello
status di esportatore autorizzato è un adempimento una tantum, nell’ambito del quale l'esportatore
fornisce all'ufficio doganale competente le informazioni necessarie. Una volta che il provvedimento
di autorizzazione è stato rilasciato, lo stesso è valido per tutte le esportazioni delle merci originarie
coperte durante il periodo di autorizzazione.
Le stesse norme unionali (art. 68 e segg. del Reg. di esecuzione UE 2447/2015) prevedono una
ulteriore semplificazione in tema di certificazione dell’origine, ossia la registrazione nel sistema
4
degli esportatori registrati (REX). Il sistema si basa su un principio di auto-certificazione da parte
degli operatori economici i quali, ai fini del rilascio di una attestazione sull'origine, richiedono ai
competenti uffici doganali di essere registrati in una banca dati supportata da un sistema IT messo a
disposizione e gestito dalla Commissione europea; l'operatore economico assume quindi la
qualifica di "esportatore registrato". Il numero di registrazione ottenuto servirà all’esportatore per
il rilascio della dichiarazione di origine. Il sistema degli esportatori registrati (REX) si applica nel
Sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'Unione europea dal 1° gennaio 2017 e se ne prevede
una progressiva applicazione anche nel contesto di accordi commerciali bilaterali tra l'UE ed i paesi
partner.
Sotto il profilo amministrativo l’Agenzia, fin dalla data di entrata in vigore delle citate norme
unionali, ha provveduto a fornire chiare e precise informazioni agli operatori circa la possibilità di
utilizzo delle suddette facilitazioni, sia con pubblicazione di note e avvisi sul proprio sito web, sia in
occasione di incontri o seminari presso le sedi delle associazioni di categoria. Al riguardo, dai dati
numerici e oggettivi di cui si dispone, si evince un utilizzo delle predette opportunità da parte degli
operatori nazionali (circa 7.000 sono gli operatori che si avvalgono dello status di esportatore
autorizzato o di registrazione al sistema REX). L’Agenzia sta mettendo a punto un piano
informativo per promuovere ulteriormente l’utilizzo del sistema REX attraverso eventi di carattere
divulgativo, di informazione e di supporto alle imprese con la finalità di contribuire al
miglioramento della competitività delle aziende esportatrici anche mediante l’accesso a strumenti di
semplificazione delle procedure doganali.
B) Qualità delle merci
Al fine di agevolare i flussi commerciali dei prodotti made in Italy, anche sulla scorta di
indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, è allo studio un progetto teso ad integrare la
Nomenclatura Combinata (NC) europea.
Ciò potrebbe realizzarsi mediante la codifica ed il trattamento informatico di informazioni
aggiuntive (così detti codici addizionali CADD) nell’ambito della Tariffa doganale comune
(TARIC). Tali codici addizionali, che costituiscono una nomenclatura aggiuntiva con una propria
descrizione indipendente, sono già previsti quando la nomenclatura delle merci deve essere
ulteriormente dettagliata per scopi specifici (ad es. per scopi sanitari, fitosanitari o veterinari o
per diversificare le aliquote IVA). Abbiamo dato ulteriore impulso al progetto che prevede
l’identificazione dei codici da aggiungere per poter valorizzare e meglio tracciare i prodotti Made
in Italy. L’implementazione di tale progetto permetterebbe il monitoraggio dei flussi commerciali
di tali prodotti. Nell’anno in corso si potranno definire con i Dicasteri interessati le attività
necessarie per la concretizzazione del progetto in questione.
C) Valore delle merci
L’Agenzia partecipa ai lavori in essere presso la Commissione UE per l’introduzione, nella
5
disciplina doganale, delle Informazioni Vincolanti sul Valore (IVV): certificazioni richieste
dall’operatore circa il “valore” dell’operazione doganale da effettuare. Si tratta di un importante
strumento di semplificazione che consentirà agli operatori economici (esportatori/importatori) di
disporre di una decisione anticipata sul valore che rappresenta uno degli elementi più complessi
dell’accertamento doganale. Lo strumento delle IVV darà certezza agli operatori economici sulla
definizione del valore dichiarato in dogana evitando possibili contestazioni da parte delle autorità
doganali. La realizzazione dipenderà dai lavori in sede unionale che per la rilevanza del tema
continueremo a seguire con attenzione dando ogni utile impulso.
Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO)
L’Agenzia al fine di favorire ulteriore competitività dei nodi della rete logistica nazionale
(porti, aeroporti, interporti, autoporti, retroporti, ecc.), riducendone i costi per gli operatori e offrendo
strumenti per il monitoraggio delle fasi del processo logistico, sta contribuendo a realizzare il
progetto “Sportello unico doganale e dei controlli”- SUDOCO in attuazione a quanto previsto
dall’art. 20 del D.lgs. 4 agosto 2016. Il SUDOCO estende la competenza dello “Sportello unico
doganale” a tutti i controlli connessi all’entrata ed all’uscita delle merci nel e dal territorio doganale.
Si sta quindi provvedendo a disciplinare il funzionamento dello Sportello unico doganale e
dei controlli ed a consentire al sistema nazionale di proseguire nell’attività di adeguamento alle
principali raccomandazioni emanate a livello internazionale in materia di facilitazioni del
commercio, con riferimento particolare alla trasmissione delle informazioni da parte degli operatori
economici una sola volta (once only) attraverso un’unica interfaccia (single window) e alla
necessità di eseguire i controlli contemporaneamente e nello stesso luogo (one stop shop). Tutto ciò
anche attraverso l’utilizzo di innovazione tecnologiche volte a semplificare e digitalizzare i
procedimenti amministrativi.
In tale ambito le amministrazioni coinvolte sono obbligate ad integrare i processi di
competenza, di cui rimangono titolari, per offrire alle imprese una "interfaccia" unitaria (single
window/one stop shop), che, a regime consentirà:
• la richiesta, il controllo e lo "scarico" delle certificazioni/nulla osta/autorizzazioni per via
telematica;
• la "digitalizzazione" dell'intero processo di sdoganamento, compresi i segmenti di
controllo di cui sono titolari amministrazioni diverse dall'Agenzia delle Dogane;
• la velocizzazione delle procedure di controllo delle merci (1 ora per il controllo
documentale e cinque ore per il controllo fisico);
• la riduzione dei tempi e dei costi di sdoganamento, migliorando la qualità dei controlli.
6
La completa realizzazione dello “sportello unico doganale e dei controlli” porterebbe
all’allineamento dei vari controlli dando agli operatori quello che per loro ha importanza strategica
nell’ambito della concorrenza internazionale: l’abbattimento dei tempi per l’effettiva messa a
disposizione dei container o della merce. Dobbiamo quindi tendere – per usare le parole di chi lavora
nel settore tratte dagli incontri effettuati- ad eliminare ogni controllo burocratico che risulti un
appesantimento inutile per le imprese virtuose senza essere un deterrente per le imprese scorrette.
Zone franche doganali all’interno delle Zone Economiche Speciali
Nell’ambito dei lavori parlamentari del decreto legge n.135/2018, recante “Misure urgenti in
materia di semplificazione e sostegno allo sviluppo”, convertito, con modificazioni dalla legge n.
12/2019, con riguardo alle Zone Franche Doganali all’interno delle Zone Economiche Speciali (ZES)
è stato velocizzato il processo approvativo della perimetrazione della zona franca doganale,
demandando tale attività ad una determinazione direttoriale in luogo di una norma di rango
regolamentare. Ciò permette di snellire le attuali procedure e ridurre i tempi attualmente previsti per
l’individuazione dell’area proposta.
La “zona franca doganale” è prevista dagli articoli 243-249 del Reg. UE n.952/2013 (Codice
doganale dell’Unione). Essa è una parte del territorio doganale dell’Unione europea, all’interno del
quale la merce gode della sospensione dal pagamento dei diritti doganali fino alla definitiva
destinazione della medesima. L’eventuale esportazione di tali merci fuori dal territorio doganale UE
non comporta il pagamento dei diritti doganali dovuti. La ZES beneficia invece di agevolazioni
fiscali e di rilevanti semplificazioni di carattere amministrativo e burocratico.
La diversità degli istituti in commento non esclude, quindi, la possibilità che nell’ambito delle
ZES possa essere istituita una Zona Franca doganale, al ricorrere dei presupposti e con le modalità
stabilite dalla normativa unionale in materia accordando alle aree interessate l’attrattività connessa
alle diverse distinte prerogative.
Si potrebbe procedere ad una attività di ulteriore semplificazione per definire l’atto di
approvazione delle attività commerciali che possono essere esercitate all’interno delle Zone Franche.
Corrieri espressi ed operatori postali
L’Agenzia disciplina le attività di sdoganamento delle merci movimentate dai corrieri
espressi attraverso un lavoro di monitoraggio delle operazioni di importazione/esportazione svolte
dai Corrieri Aerei.
L’evolversi dei traffici commerciali, attraverso l’e-commerce e le vendite on line, rende
necessario rimodulare le procedure doganali previste per questo tipo di operatori, tenendo in
considerazione l’adeguatezza dei loro sistemi di controllo internoper intercettare i rischi delle
rispettive spedizioni (es. rischio sottofatturazione dei prodotti, pericolosità per la salute umana,
7
contraffazione dei prodotti, introduzione di merce illecita e farmaci). Anche in questo settore stiamo
definendo la rimodulazione dei profili di rischio soggettivi al fine di effettuare controlli mirati
evitando verifiche che possano rallentare il regolare svolgimento del traffico lecito.
Inoltre, al fine di garantire parità di condizioni tra gli operatori postali ed i corrieri espressi
sono allo studio modifiche procedurali finalizzate a creare un quadro uniforme per lo sdoganamento
degli invii di spedizioni espresse e di quelle postali, che prevede l’uso di sistemi elettronici e altre
semplificazioni già positivamente sperimentate ed utilizzate da altri operatori economici.
A tal riguardo, si evidenzia che presso le Istituzioni europee è in discussione un’importante
modifica del pacchetto normativo dell’IVA1 applicata al commercio elettronico transfrontaliero da
imprese a consumatori (B2C). In particolare, la discussione riguarda il superamento degli ostacoli
all’e-commerce derivanti dagli onerosi obblighi in materia di IVA e da una intrinseca mancanza di
neutralità dell’imposta stessa che, allo stato attuale, danneggia gli operatori economici dell’Unione
che si trovano in una posizione di evidente svantaggio rispetto a quelli extra-UE avvantaggiati dalle
esenzioni fiscali (Franchigie IVA).
L’approvazione delle suddette modifiche alla normativa unionale in materia di IVA avrà un
forte impatto anche sulle procedure doganali in quanto, diversamente da oggi, per tutte le
importazioni di piccolo valore dei beni verrà richiesta la presentazione di una dichiarazione
doganale, sebbene con un set ridotto di dati. Tale evoluzione dei traffici delle merci riguarderà
anche gli operatori postali.
Anche in questo caso stiamo lavorando in apposito tavolo per implementare l’area delle
semplificazioni e velocizzare il settore delle spedizioni analizzando le idonee soluzioni procedurali,
in coerenza con il quadro normativo sopra delineato.
Ulteriori iniziative dell’Agenzia a sostegno della semplificazione in materia doganale
Tra le iniziative intraprese dall’Agenzia non sono mancate innovazioni rivolte alla tutela del
consumatore e del prodotto originale.
Si tratta, in particolare, di:
Falstaff: sistema che gestisce una banca dati doganale, alimentata dalle informazioni e dalle
richieste di tutela dei titolari di diritti di proprietà intellettuale, che consente di confrontare i
prodotti sospettati di contraffazione con i prodotti originali;
Glifitaly: sistema che permette al consumatore di verificare la qualità e l’originalità del
prodotto attraverso la lettura da dispositivi mobili di un QR code standard stampato
sull’etichetta;
1 Direttiva 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia
di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni; Regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio,
che modifica il regolamento (UE) 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di IVA.
8
O.T.E.L.L.O.: (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization) sistema che ha
digitalizzato l’intero sistema del tax free permettendo ai viaggiatori residenti in Paesi Terzi in
possesso di fatture emesse da esercenti con partita IVA italiana, associati a società di
rimborso, di ottenere celermente il visto doganale per l’uscita dal territorio UE della merce
acquistata; la società di rimborso restituisce l'IVA al viaggiatore e memorizza senza ulteriori
adempimenti il visto doganale.
Passando alla gestione di Piccole spedizioni da paesi terzi per le quali ricorrono fenomeni di
contraffazione e notevoli problematiche operative si potrebbe pensare ad una gestione
amministrativa con l’incameramento in favore dell’erario della sanzione e la conseguente
possibilità di distruzione in tempi rapidissimi della merce sequestrata. In tal senso l’Agenzia ha
elaborato una proposta normativa in avanzata fase di condivisione con le altre Amministrazioni
interessate.
Ferme le suddette iniziative, le principali linee di sviluppo attengono al tema della
digitalizzazione della parte doganale della filiera logistica per consentire un rapido vantaggio
competitivo del sistema Paese.
Nella consapevolezza che competitività ed efficienza richiedono procedure amministrative
semplici, rapide e condivise, in grado di sfruttare le moderne tecnologie digitali per eliminare le
inefficienze di natura burocratica, l’Agenzia ha in corso un progetto pilota, in collaborazione con
l’Autorità di sistema portuale competente denominato “Digitalizzazione procedure Porto”, in fase
di avanzata realizzazione, volto a digitalizzare le procedure doganali di imbarco/sbarco,
ingresso/uscita dai nodi portuali ed il pagamento delle tasse. Lo sforzo dell'Agenzia, di cui stiamo
valutando impegno e portata insieme all’AGID, è quello di parallelizzare tale attività al fine di
effettuarne l’estensione progressiva su tutto il sistema doganale portuale nazionale. La piena
realizzazione del progetto consentirà di integrare l’offerta di servizi doganali e marittimi secondo il
principio “ONCE”, con vantaggi per gli operatori e riduzione degli adempimenti. Il progetto è
chiaramente replicabile in ogni nodo logistico.
Sempre in tema di digitalizzazione intesa come modalità di semplificazione delle attività
dell’Agenzia, è in corso un progetto, volto a dematerializzare tutti i registri (contabili, gestionali
ecc.) che tuttora sono tenuti con modalità cartacea, con evidenti vantaggi per gli operatori
economici nell’effettuazione tramite strumenti telematici degli adempimenti connessi.
Nel contesto internazionale l’Agenzia ha, inoltre, proposto, nell’ambito di programmi di
ricerca e innovazione, quali Horizon 2020 e Connecting Europe facility (CEF), alcuni progetti di
innovazione tecnologica che si svilupperanno nel corso del triennio 2019-2021; tra i principali si
segnalano i seguenti:
- International Fast and Secure Trade Lanes:
Prevede il monitoraggio e il tracciamento completo delle merci in container e su Ro-Ro
(traghetti), da origine a destino, anche in mare attraverso l'uso di dispositivi antieffrazione (e-
9
seals, che forniscono informazioni circa l’integrità del container e del contenuto) e GPS.
- I Rail
Consiste nella creazione di gate ferroviari automatizzati nei porti, con la conseguente
eliminazione delle procedure cartacee (lettera di vettura) e la sperimentazione di tecnologie
avanzate per la rilevazione di sostanze rischiose per la sicurezza. Il progetto consente il
rilevamento puntuale della posizione della merce all'interno delle aree portuali ed interportuali e
la riduzione dei rischi di perdita delle merci o di frodi.
La recentissima approvazione da parte dell’UE e l’aggiudicazione anche all’Italia del
progetto I Rail rappresenta un riconoscimento della strategia intrapresa dall’Agenzia per rendere
più competitivo il sistema logistico e portuale italiano attraverso l’uso di tecnologie innovative
10
SETTORE ACCISE
Mentre le competenze nel settore doganale dell’ADM impattano sui traffici da e verso i Paesi
terzi rispetto all’Unione europea, le attribuzioni in materia di accise hanno effetti sulle
movimentazioni da e verso altri Stati membri dell’U.E. e su quelle che si svolgono in ambito
nazionale di merci di alcune specifiche categorie merceologiche, per lo più ad elevata fiscalità.
E’ una imposta indiretta armonizzata che trova la disciplina di riferimento nelle specifiche
direttive del Consiglio, cui la legislazione nazionale è tenuta ad uniformarsi.
La Direttiva “orizzontale” di riferimento è la 2008/118/CE, concernente il regime generale
delle accise che individua le categorie di prodotti cui deve applicarsi la particolare imposizione
indiretta, l’ambito territoriale di applicazione, il momento generatore dell’obbligazione tributaria e
quello di esigibilità, gli istituti necessari per la produzione, detenzione, ricezione, spedizione, in
regime di sospensione, i soggetti obbligati, le esenzioni obbligatorie, i documenti che
accompagnano la circolazione in regime sospensivo e ad accisa assolta.
Affiancano il testo appena richiamato le direttive recanti le specifiche discipline delle
categorie di prodotti (prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche, tabacchi lavorati) sottoposti ad
accisa, che individuano i livelli minimi di tassazione comunitari, vale a dire la soglia al di sopra
della quale deve essere necessariamente fissata, dagli Stati Membri, la tassazione nazionale, nonché
le misure di esenzione obbligatorie e di agevolazione consentite.
La legislazione nazionale in materia di accise è contenuta nel decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, (Testo Unico delle Accise) che nel corso degli anni è stato oggetto di modifiche ed
adeguamenti, anche in ragione dell’evoluzione della normativa comunitaria.
Le disposizioni in esso contenute sono state interessate da rilevanti interventi di aggiornamento
per rispondere prioritariamente alle istanze di semplificazione, principalmente provenienti dai
settori interessati. Relativamente alla semplificazione, si ritiene utile riassumere gli interventi,
normativi ed amministrativi, più significativi effettuati dall’Agenzia di recente:
- il contraddittorio anticipato, rispetto alla notifica dell’invito al pagamento, tra
amministrazione e operatori viene previsto non soltanto per le verifiche con accesso di un
funzionario accertatore presso l’operatore, ma anche per le verifiche effettuate in ufficio (cd
verifiche a tavolino);
- in relazione ai depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche, riordino del regime delle
cauzioni procedendo tra l’altro ad una riduzione dell’importo dal 2% all’1% per talune
tipologie di impianti ed all’eliminazione della previgente misura percentuale (5%). Inoltre per
gli esercenti che aderiscono alla tenuta dei dati relativi alle contabilità dei prodotti
esclusivamente in forma telematica, la prestazione della cauzione si renderà dovuta nella
misura dell’1%, anziché nell’importo ordinariamente versato pari al 10%;
11
- per il settore della birra espressa disposizione, ha chiarito che ai fini della tassazione della
birra miscelata con bevande non alcoliche, la misurazione del grado-Plato va effettuata senza
tener conto dell’apporto fornito dagli zuccheri contenuti in tali bevande non alcoliche,
aggiunte al termine della produzione. Sono stati riformulati in un’ottica di semplificazione gli
adempimenti e oneri gravanti sugli esercenti gli impianti. In particolare, l’installazione di
misuratori della birra immediatamente a monte del condizionamento e dei semilavorati è stato
previsto venga effettuata solo nei casi che saranno disciplinati dall’Agenzia e non più
sistematicamente. E’ stata ampliata la platea degli impianti che possono accedere alla stipula
di convenzioni di abbonamento di validità annuale, facendo salva, comunque, l’applicazione
della disciplina già dettata per le fabbriche di birra con produzione annua non superiore a
10.000 ettolitri l’anno. Infine, è stato incrementato il valore della tolleranza, rispetto a quanto
dichiarato, per la gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito;
- per gli operatori del settore del vino, sono stati ridotti gli oneri amministrativi. Il particolare
trattamento impositivo del vino (aliquota di accisa pari a zero) ha consentito di ritenere validi
agli effetti tributari l’utilizzo dei documenti in uso agli esercenti in osservanza della
normativa in materia vitivinicola, sempreché contengano le informazioni necessarie per
l’esercizio della vigilanza. In tal senso, a regime, i dati contabili presenti nelle dichiarazioni
obbligatorie e nelle registrazioni tenute nel settore agricolo assumono rilevanza fiscale ed
assolvono agli obblighi tributari aventi contenuto analogo.
Di impatto significativo è la codificazione, ad opera del decreto legge n. 119/2018, convertito
con modificazioni, dalla legge n. 136/2018, del criterio di tassazione dei prodotti energetici
impiegati negli impianti di cogenerazione, vale a dire gli impianti in cui si realizza la produzione
combinata di energia elettrica e calore: le modifiche apportate dall’art. 19 del predetto D.L. 119 al
punto 11 della tabella A, allegata al D.Lgs. 504/1995, hanno permesso di consacrare a livello
legislativo l’applicazione dei previgenti consumi specifici convenzionali2 previsti per determinare,
nell’ambito del quantitativo di prodotto energetico complessivamente addotto all’impianto, la quota
parte utilizzata per generare energia elettrica, in modo da assoggettarla alla relativa tassazione
ambientale prevista dallo stesso punto 11.
Inoltre nel settore della birra, la legge di bilancio 2019, per supportare un mercato in
espansione in Italia, ha introdotto una tassazione agevolata in favore di quella realizzata dai piccoli
birrifici indipendenti aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri.
L’attuazione della misura viene accompagnata dalla definizione ad opera di apposito decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’assetto del deposito fiscale di produzione e delle
modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta, che andranno a
2 Previsti dall'Autorità per l’energia elettrica e il gas con la deliberazione n. 16/98 dell’11 marzo 1998 e di cui il D.L. n. 16/2012 aveva confermato in
via provvisoria l’applicazione seppur riducendoli del 12%.
12
superare quelle fino ad oggi vigenti per tali impianti.
Il previsto decreto è stato predisposto ed è in corso l’iter per la sua adozione.
Iniziative dell’Agenzia a sostegno della semplificazione in materia di accise
Il valore degli importi garantiti all’erario dalla riscossione delle accise, demandata
funzionalmente all’Agenzia, impone un costante aggiornamento tecnologico delle modalità di
accertamento del tributo.
Con la duplice e parimenti rilevante finalità di semplificazione degli adempimenti degli
obblighi fiscali in capo ai soggetti obbligati, da un lato, e di accertamento e controllo delle possibili
frodi, dall’altro, l’Agenzia ha allo studio progetti all’avanguardia volti alla digitalizzazione delle
movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa durante tutta la filiera commerciale (per i prodotti
energetici derivati dal petrolio, ad esempio, dalla raffineria all’automobilista che si serve alla pompa
di benzina).
Più in particolare:
- il progetto “Digitalizzazione accise” è finalizzato all’acquisizione automatica da parte
dell'Agenzia di tutti i dati relativi alla importazione, produzione e movimentazione dei
prodotti sottoposti ad accisa, in modo da consentire l’acquisizione centralizzata di tali dati e
di tutte le informazioni anagrafiche e contabili contenute nelle dichiarazioni periodiche che i
soggetti obbligati devono rendere all’Agenzia, con la conseguente semplificazione del
rapporto debito/credito e ottimizzazione delle attività di controllo;
- l’Agenzia punta all’ulteriore sviluppo dell'analisi automatizzata del rischio attraverso
progetti di cooperazione applicativa con altre Autorità nazionali col fine di:
a) poter realizzare un sistema di business intelligence per individuare i comportamenti
fraudolenti;
b) ridurre l'invasività dei controlli coerentemente con le disposizioni in materia di
"Sportello unico doganale e dei controlli”;
c) rafforzare gli strumenti di contrasto al contrabbando in generale, alle frodi fiscali
nel settore delle accise e dell'IVA intracomunitaria, agli illeciti extra-tributari e
prevenire il riciclaggio;
d) potenziare le azioni di prevenzione e repressione degli illeciti extra-tributari
connessi al commercio internazionale, con specifico riguardo al contrasto degli
interessi economici della criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo,
attraverso la convenzione con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.
- ai fini della piena applicazione della norma tributaria che prevede l’obbligo di tenuta
13
esclusivamente telematica delle contabilità da parte degli esercenti impianti non assistiti
(ghost station) è stato recentemente adottato dall’Agenzia il provvedimento che individua le
caratteristiche che devono possedere gli impianti non presidiati, incluse le dotazioni
strumentali, nonché i tempi e le modalità per la trasmissione telematica dei dati fiscalmente
rilevanti.
14
Parte II
Attività di preparazione alla Brexit
Per i potenziali impatti con il sistema tributario e sulle attività delle imprese, sono da tempo
all’attenzione dell’Agenzia i riflessi sull’operatività delle Dogane italiane connessa all’uscita del
Regno Unito dall’Unione europea.
Il risultato del referendum popolare svoltosi nel Regno Unito nel 2016 per uscire dall’Unione
ha prodotto un lungo periodo di tempo caratterizzato da incertezze ed evoluzioni politico-istituzionali
con un esito, a tutt’oggi, ancora difficilmente prevedibile, sia nella data di effettiva uscita che nel
metodo, ovvero mediante un accordo condiviso con la UE o senza alcun tipo di accordo.
In questa incertezza, l’Agenzia ha cominciato, già dal mese di ottobre 2018, a prepararsi allo
scenario all’epoca considerato “peggiore” cioè ad una Brexit senza accordo. E’ l’ipotesi che
comunemente è stata denominata “hard brexit” e che avrebbe condotto al nuovo status di Paese
extra-UE del Regno Unito a partire dalla mattina del 30 marzo 2019 senza alcuna regola di
transizione concordata con l’Unione.
Dopo il Consiglio europeo del 10 aprile, lo scenario “peggiore” sembra al momento
scongiurato e la possibile uscita è adesso stata posticipata al 31 ottobre 2019. Tuttavia, ove il Regno
Unito non dovesse partecipare alle prossime elezioni europee di questo mese di maggio, di nuovo i
termini si riavvicinerebbero e si avrebbe una uscita anticipata già il 31 maggio 2019.
In una ottica prudenziale l’Agenzia, ipotizzando quest’ultimo scenario come attuale, si è
organizzata per essere pronta in ogni caso, già il 1° giugno 2019, a modificare completamente il
modo di rapportarsi con il Regno Unito, ove questo divenisse effettivamente uno Stato terzo
all’Unione.
Relativamente alle regole doganali, dalla data di uscita dall’Unione infatti tutte le merci
provenienti o destinate dal o verso il Regno Unito, come pure i viaggiatori, dovranno essere trattati
come provenienti o con destinazione da o verso paesi terzi: le merci dovranno essere oggetto di
dichiarazione di import/export e conseguentemente si dovranno riscuotere i dazi e le altre imposte
previste sulle merci importate, in particolare l’IVA e le accise; i viaggiatori dovranno essere
assoggettati agli stessi controlli doganali adottati per tutti gli altri Stati terzi rispetto all’Unione
europea.
Per la disciplina delle attività doganali in senso stretto, abbiamo già valutato che non vi è
necessità di interventi nazionali di carattere normativo, in quanto la materia è in ogni caso regolata
dal diritto dell’Unione. Con gli uffici della Commissione europea abbiamo seguito attentamente un
programma di avvicinamento alla prima scadenza originariamente fissata per il 30 marzo, che
prevede soprattutto adeguamenti ai sistemi informatici.
15
I numeri della Brexit
I viaggiatori
In base ai dati ENAC pubblicati recentemente, negli aeroporti italiani, a motivo della uscita
del Regno Unito dalla Unione, ci potranno essere circa 15,7 milioni (tra arrivi e partenze) di
passeggeri in più da controllare. Considerando che nel 2018 da e per paesi extraeuropei hanno
volato 30,9 milioni di passeggeri, un aumento di più di 15 milioni di unità costituisce senz’altro un
forte impatto, tanto più se distribuito anche su aeroporti oggi poco o affatto utilizzati per i voli
extraeuropei. In relazione a tali flussi, saranno richiesti i servizi di VAT refund (rimborso IVA) da
parte della clientela, soprattutto ad alto reddito, che acquisterà beni in Italia chiedendo il rimborso
dell’IVA cui oggi non può accedere in quanto tale beneficio non è riconosciuto ai viaggiatori
comunitari.
Le merci
Relativamente alle merci: si stima che le merci in arrivo ed in partenza per il Regno Unito
valgono circa l’11% del traffico extra UE attuale. Per questo motivo, il lavoro delle Dogane italiane
subirà un corrispondente aumento di traffico. Dai dati INTRASTAT relativi al 2018 risultano
acquisti di beni provenienti da UK per 14,5 miliardi di euro e cessioni di beni al Regno Unito per
25,7 miliardi di euro. In relazione a tale aumento di traffico, vi è la possibilità che in alcuni snodi
logistici con maggiore operatività con il Regno Unito si rallentino le operazioni doganali per effetto
dei nuovi adempimenti per i traffici extra-UE.
Poiché i movimenti delle merci intracomunitarie non sono tracciati dalle Dogane, non si può
prevedere con precisione quali saranno i luoghi scelti dagli operatori per lo svolgimento degli
adempimenti doganali per le merci in partenza ed in arrivo dal Regno Unito dopo l’uscita
dall’Unione. Inoltre, si relazioneranno con la Dogana imprese che già operano sui mercati europei,
ma che non hanno invece esperienza di mercati extraeuropei. Dai nostri dati, circa il 42% delle
imprese italiane che commercia con il Regno Unito non ha dimestichezza con le operazioni
doganali.
Infine, un ulteriore fattore di incremento dell’attività doganale è legato al traffico aggiuntivo
che potrebbe crearsi con la deviazione in Italia di flussi in entrata nel mercato dell’Unione tramite il
Regno Unito e che dalla data di uscita dovranno necessariamente scegliere una altra piazza per
entrare nell’Unione.
16
Cosa ha fatto l’Agenzia
L’Agenzia si è preparata a lavorare in maniera più efficace per fronteggiare l’aumento del
carico di lavoro ed intende cogliere questa occasione per finalizzare meglio lo spirito di servizio del
personale ed indirizzare una maggiore attenzione a quella utenza che non ha mai conosciuto
l’attività delle Dogane.
Sul piano istituzionale di competenza, abbiamo partecipato, dando il nostro contributo
tecnico, a tutte le attività che sono state organizzate sulla materia: a Bruxelles presso il Consiglio e
la Commissione europea ed in Italia presso il tavolo di coordinamento Brexit istituito a Palazzo
Chigi.
Sul piano operativo abbiamo impostato un cronoprogramma di lavoro da ottobre 2018 al 20
marzo 2019 (collegata alla originaria data del 30 marzo di uscita dall’Unione) nel cui ambito
abbiamo definito le esigenze di personale e le dotazioni tecniche degli uffici che subiranno
maggiori carichi di lavoro. Le Direzioni territoriali hanno organizzato un piano straordinario per
dislocare presso i luoghi di maggior impatto (aeroporti/porti/snodi logistici) il personale necessario,
adeguando anche la infrastruttura logistica. Abbiamo inoltre curato un piano straordinario di
formazione del personale ad ogni livello che sarà principalmente indirizzato a queste necessità.
L’Agenzia ha inoltre pubblicato specifiche linee guida per gli operatori e predisposto le
necessarie modifiche dei sistemi informatici.
In vari incontri, l’Agenzia ha riunito più di 80 istituzioni, tra organizzazioni di categoria ed
operatori nazionali coinvolti alle attività di import - export per sensibilizzarli sulle necessità
organizzative del nuovo contesto doganale e per raccogliere contributi operativi3. Infine, il 18
marzo scorso, ha organizzato una giornata denominata “Export day” in cui gli Uffici territoriali
dell’Agenzia hanno accolto il pubblico su questi temi.
L’evento è stato organizzato proprio per agevolare quelle imprese che hanno poca
dimestichezza con le formalità doganali da assolvere in relazione ad operazioni commerciali con
paesi extra UE.
3 In particolare sono state invitate : Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica – CONFETRA,
Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici – ANITA, Associazione italiana corrieri aerei internazionali –
AICAI, Associazione italiana gestori aeroporti – ASSAEROPORTI, Associazione porti italiani – ASSOPORTI,
Confederazione generale dell’industria italiana – CONFINDUSTRIA, Associazione fra le società italiane per azioni –
ASSONIME, Confederazione generale italiana delle imprese delle attività professionali e del Lavoro autonomo –
CONFCOMMERCIO, Confederazione generale dell’agricoltura – CONFAGRICOLTURA, Confederazione generale
italiana dell’artigianato- CONFARTIGIANATO, Confederazione nazionale coltivatori diretti – COLDIRETTI, Unione
italiana vini – UIV, Federvini, Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli e di acquaviti – ASSODISTIL,
Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC. Poste italiane S.p.A, Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
17
Durante l’Export day, l’Agenzia ha fornito agli operatori economici interessati ogni
informazione necessaria sull’impatto di Brexit nella loro attività, consigli utili su come affrontare la
nuova realtà utilizzando gli esistenti strumenti di facilitazione doganale, soprattutto all’export, e
concrete agevolazioni per essere già pronti, soprattutto nell’eventualità in cui non si arrivasse ad un
accordo, ad effettuare transazioni commerciali senza soluzione di continuità.
Per questo motivo, l’Agenzia, in occasione dell’Export day, ha provveduto ad assegnare agli
operatori commerciali intervenuti il codice identificativo EORI (Economic Operator Registration
and Identification), indispensabile per l’espletamento delle formalità doganali in importazione ed
esportazione in modo che le imprese possano procedere alla sua attivazione per continuare a
svolgere le operazioni commerciali da e verso il Regno Unito.
Il personale dell’Agenzia è stato a disposizione per l’intera giornata degli operatori interessati
a prendere dimestichezza con le procedure doganali ed i connessi strumenti di semplificazione, sia
presso gli 84 Uffici dislocati nel territorio nazionale che con il potenziamento dei servizi URP e con
appositi eventi organizzati congiuntamente con le locali Camere di Commercio e con le
Associazioni di categoria.
Sul piano della comunicazione, abbiamo:
- aperto una pagina “INFOBREXIT” sul sito internet della Agenzia con documenti ed
informazioni sui temi della Brexit e con un elenco di FAQ (frequently asked questions) per dare
immediate informazioni di carattere generale all’utenza. Questa pagina è stata poi linkata dai
principali operatori del settore sia istituzionali che privati per aumentarne la visibilità.
- un helpdesk per gli operatori che tramite un indirizzo dedicato ([email protected])
possono presentare domande per quesiti specifici.
- lavorato su un target mirato di imprese, per sensibilizzare maggiormente le piccole e medie
imprese rispetto ai nuovi adempimenti connessi alle esportazioni verso il Regno Unito dopo la
Brexit. In particolare, abbiamo inviato circa 28 mila lettere - tramite PEC - a tutte quelle imprese
che, sebbene abbiano avuto relazioni commerciali con il Regno Unito, non risultano aver mai
utilizzato i servizi doganali, invitandoli a visitare la nostra pagina di informazioni sulla Brexit e,se
necessario, a recarsi presso l’ufficio delle Dogane del loro territorio per ricevere assistenza.
Infine abbiamo approntato una Unità di crisi, da attivare H24 per i giorni immediatamente a
ridosso della uscita del Regno Unito dall’Unione, per fronteggiare sia al livello centrale che al
livello territoriale le eventuali criticità che dovessero verificarsi con il passaggio allo status di Paese
terzo nello scenario “senza accordo”.
18
La straordinarietà di questo passaggio politico-istituzionale che interessa un grande paese
europeo, ha richiesto uno sforzo particolare di preparazione che continuerà nei giorni a venire in
degli ulteriori futuri sviluppi.
Tale sforzo è già comunque servito a testare la reattività della nostra organizzazione
nell’auspicio che le inevitabili problematiche legate alla complessità del mercato europeo siano,
almeno da un punto di vista doganale, ridotti al minimo per le imprese e per i cittadini italiani.