Scheda tecnica - Diritto Allo Studio

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scheda tecnica sulla legge regionale sul diritto allo studio Campana. UdS Campania ←

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Guida alla Legge Regionale sul diritto allo studioLa legge regionale sul diritto allo studio è stata approvata in Campania il 1 febbraio 2005 e pubblicata sul bollettino ufficiale il 7 febbraio dello stesso anno.Si tratta di una legge scaturita da anni di mobilitazioni studentesche, che hanno posto come rivendicazione centrale il diritto allo studio e il libero accesso ai saperi, in quanto unico mezzo per fornire a tutti gli studenti le stesse opportunità e per far diventare la scuola un luogo di reale emancipazione sociale e culturale. Nonostante questa legge sia una delle leggi regionali più avanzate d’Italia in materia di diritto allo studio e rappresenti di fatto le esigenze degli studenti, non è mai stata finanziata negli ultimi 7 anni.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la L.R. 4/2005

Art. 1Principi.

1. La Regione Campania riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e che si rendono necessari interventi per incentivarne e migliorarne l'organizzazione e l'efficienza, per ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e per renderne più agevole l'accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale. 2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 la Regione Campania promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà. 3. Le azioni di cui al comma 2 sono programmate in un quadro complessivo che, a partire dalle realtà scolastiche, educative e formative esistenti sul territorio, facenti parte del sistema pubblico della scuola statale, locale, paritaria e pubblico-privata della formazione professionale, è volto a potenziarne l'integrazione e a valorizzarne le specificità.

I principi della legge regionale.Nel primo articolo vengono sanciti i principi che regolano le basi teoriche della legge regionale. Essi esprimono un’analisi avanzata sul diritto allo studio: molto di quello per cui abbiamo lottato negli ultimi anni è già sancito, nella nostra regione, per legge. Nel primo articolo si parla, infatti, del sistema scolastico come “strumento fondamentale per lo sviluppo del territorio” e di come siano necessari interventi volti a incentivarne l’efficienza; questo significa che la regione Campania riconosce la scuola come snodo fondamentale per la crescita del territorio e che, quindi, essa si dovrebbe spendere in azioni volte a migliorarla e a farla sviluppare. Tutelare il diritto allo studio non vuol dire solo erogare borse di studio; in esso sono comprese anche tutte quelle azioni che facilitano l’accesso ai saperi rimuovendo le barriere di natura socio-economica e ribaltando la logica falso-meritocratica, che non tiene conto nel percorso scolastico delle condizioni di partenza in cui versano gli studenti e le loro famiglie, ma solo di quelle di arrivo.

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Art. 2Oggetto.

1. Costituiscono oggetto della presente legge le azioni volte a: a) realizzare gli interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione perseguendo anche la generalizzazione del servizio pubblico della scuola dell'infanzia in modo da consentire la frequenza effettiva di tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni; b) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi è fonte di particolare disagio per gli utenti; c) combattere la dispersione scolastica e sostenere il successo scolastico e formativo, anche mediante una articolazione e individualizzazione dei percorsi; d) favorire l'esercizio del diritto allo studio e la piena integrazione degli immigrati; e) rimuovere, anche mediante interventi economici diretti ai nuclei familiari con reddito più basso, gli ostacoli che si frappongono ai percorsi formativi e alla crescita culturale; f) promuovere la qualità degli apprendimenti attraverso azioni di sostegno indirizzate alle zone dell'eccellenza e del disagio; g) promuovere e sostenere progetti di qualificazione dell'offerta formativa ed educativa che prevedono percorsi volti alla crescita della cittadinanza attiva e della cultura della legalità, della pace e del rispetto della dignità e dei diritti umani; h) promuovere e sostenere l'autonomia scolastica e la crescita di un sistema formativo che, nel dialogo/rapporto costante col sistema dell'istruzione, elabori nuovi percorsi di crescita professionale e culturale in raccordo tra le diverse componenti della scuola; i) sostenere l'autonomia scolastica nell'elaborazione di progetti per la scuola dell'obbligo che forniscono efficaci ed innovative risposte alle problematiche del territorio, soprattutto attraverso l'estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l'adozione di modelli organizzativi di natura sperimentale, innovativi e flessibili; l) favorire ed estendere il sistema dell'educazione permanente degli adulti in integrazione con il sistema scolastico e formativo; m) realizzare un coordinamento tra la programmazione degli interventi in materia di istruzione e formazione ed i piani di zona approvati in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328; n) realizzare un coordinamento con le attività culturali e di servizio esistenti sul territorio - cinema, teatri, istituzioni culturali, musei, attività sportive, attività di volontariato e simili - anche mediante il loro inserimento nei progetti formativi; o) a estendere la cultura europea e mediterranea attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici specifici ed alla formazione dei docenti.

L’articolo definisce nel merito l’oggetto della legge regionale, individuando i campi d’azione e gli obbiettivi per cui questa legge è stata approvata. Importanti sono i punti in cui la Regione Campania si impegna a combattere la dispersione scolastica, a distruggere tutte quelle barriere che impediscono di fatto la scolarizzazione consapevole e costruttiva e a promuovere e diversificare l’offerta scolastica in vista di quegli strati di popolazione che vivono le condizioni più disagiate.Altri punti di notevole interesse sono quelli in cui si parla di “favorire l’esercizio del diritto allo studio e l’integrazione per gli immigrati”, specialmente in un periodo in cui xenofobia e razzismo tornano ad emergere tramite casi di discriminazione all’interno delle scuole e della società. La scuola deve, invece, riuscire a rappresentare l’avanguardia culturale del paese, sconfiggendo alla radice tali atteggiamenti.

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Altri snodi importanti riportati nell’articolo 2 sono: la promozione di progetti di qualificazione formativa e di crescita della cittadinanza attiva, l’estensione e la qualificazione dei tempi a scuola (che, all'interno delle città, rappresenta sempre di meno un faro culturale e sociale capace di valorizzare ogni momento della giornata gli studenti) e la creazione di circuiti culturali formativi che riescano a mettere insieme , anche attraverso progetti, le scuole con tutti i centri di produzione culturale (cinema , i teatri , le biblioteche etc.).

Art. 3 Destinatari degli interventi.

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati, ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dagli enti locali per quanto di rispettiva competenza, in favore: a) degli alunni dell'istruzione, frequentanti scuole sia pubbliche che paritarie, compresi gli alunni delle scuole dell'infanzia; b) degli allievi dei corsi di formazione professionale, di base e superiore, ivi compresa la formazione tecnica superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente; c) dei frequentanti dei corsi per adulti organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze, nonché di formazione continua secondo le direttive indicate dall'Unione europea. 2. I progetti di cui all'articolo 5, comma 3, possono essere predisposti dai comuni, dalle province, dalle scuole, dai soggetti che operano nella formazione professionale e da enti o istituti culturali che prevedano di realizzarli in integrazione con l'istruzione o la formazione professionale.

Nell’articolo 3 vengono definiti i destinatari della legge e, nel nostro caso, si parla degli studenti delle scuole sia pubbliche che private, delle scuole dell’infanzia, degli iscritti agli istituti tecnici e professionali e dei frequentanti dei corsi per adulti.Parte importantissima di questo articolo è il comma 2 in cui si afferma che i progetti descritti dall’articolo 5, possono (e devono) essere predisposti anche dalle province, dai comuni e dagli enti locali, permettendoci quindi di pretendere l’applicazione del diritto allo studio anche a tutti gli enti pubblici dei nostri territori.

Art. 4 Soggetti con disabilità.

1. La Regione programma interventi diretti a garantire il diritto all'integrazione nel sistema scolastico e formativo, all'educazione, all'istruzione e alla formazione professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo. 2. Gli interventi sono attuati dagli enti locali all'interno della rete realizzata con i piani di zona approvati in attuazione della legge n. 328/2000, e sono realizzati in raccordo con i servizi scolastici, formativi e pedagogici, con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati. 3. Nell'ambito di appositi accordi di programma di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, sono garantiti dagli enti titolari della relativa competenza:

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a) gli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione; b) la certificazione e la definizione del piano educativo individualizzato e le verifiche necessarie al suo aggiornamento anche mediante le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, formativo, educativo, pedagogico e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.

L’ articolo 4 tratta del diritto allo studio per gli studenti diversamente abili. La questione degli insegnanti di sostegno, delle barriere architettoniche e dei trasporti speciali devono essere monitorate costantemente nelle nostre città. L’articolo definisce anche gli istituti di competenza di quest’area del diritto allo studio che sono gli enti locali a cui è necessario rivolgere la nostra attenzioni per risolvere problemi di questo tipo.

Art. 5Tipologie di azioni.

1. Le azioni di cui all'articolo 2 si sviluppano attraverso gli interventi di cui al comma 3 in favore di soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 e progetti volti a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta di educazione, istruzione e formazione. 2. Tali azioni sono armonizzate con le agevolazioni già previste con la legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2, relativa all'istituzione del reddito di cittadinanza. 3. Gli interventi comprendono: a) fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori e organizzazione di servizi di comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole, sussidi scolastici, speciali sussidi e attrezzature didattiche specifiche per l'handicap; b) servizi di mensa; c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio; d) servizi residenziali; e) sussidi e servizi individualizzati per soggetti con handicap; f) borse di studio; g) la carta studenti per l'accesso facilitato ai canali culturali previsti dell'articolo 2, comma 1, lettera n); h) sostegno e mediatori culturali per favorire l'inserimento scolastico di immigrati e rom; 4. I progetti riguardano: a) l'elaborazione di progetti volti a promuovere il successo scolastico e formativo; b) l'elaborazione di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale; c) la realizzazione di percorsi di educazione degli adulti in integrazione con l'istruzione, la formazione professionale e l'università; d) progetti formativi che comportano la partecipazione delle strutture culturali, scientifiche e sportive esistenti sul territorio; e) progetti formativi mirati all'applicazione dell'innovazione tecnologica alle metodologie di insegnamento-apprendimento, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali e all'informatica; f) progetti volti a garantire l'integrazione tra i servizi sociali e l'istruzione e la formazione; g) progetti volti alla rimotivazione formativa di giovani e adulti; h) progetti di istruzione e formazione volti all'educazione alla legalità, all'intercultura, alla pace, al rispetto della dignità e dei diritti umani e alla crescita della cittadinanza attiva.

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L’articolo 5 è quello più importante, perché definisce le tipologie di azione volte a garantire il diritto allo studio per tutti gli studenti: questa è la punta di avanzamento più grande della nostra legge regionale in cui il diritto allo studio si diversifica dall’essere unicamente un sistema integrato di borse di studio ma si trasforma in una serie di interventi per gli studenti. E’ importante tenere presente che, come definito dall’articolo 3, la Regione Campania non è l’unico ente tenuto a garantire questi servizi, ma anche le province, i comuni e gli enti locali devono svolgere delle attività per cercare di concretizzare questa legge. Le tipologie di azione sono tante e toccano tutte le rivendicazioni portate in piazza negli ultimi anni: il comodato d’uso dei libri di testo, le mense, le facilitazioni nei trasporti per gli studenti, le borse di studio, la carta studenti etc. E’ importante, a tal proposito, tenere presente che tutte queste iniziative dovrebbero esserci garantite per legge. Inoltre, l’articolo definisce anche i progetti verso i quali dovrebbero essere programmati degli interventi (finanziamenti, patrocini etc) come quelli volti all’integrazione sociale, alla motivazione formativa e al successo scolastico.

Art. 6 Borse di studio.

1. La Regione istituisce borse di studio destinate agli alunni dell'istruzione e agli allievi della formazione professionale realizzata da agenzie accreditate che risiedono nella regione, i quali versano in disagiate condizioni economiche. L'attribuzione è fatta in base ai criteri del merito e del rischio di abbandono del sistema formativo. 2. Le borse di studio, nella misura massima stabilita dalla Giunta regionale, anche differenziate per ordine e grado di scuola e istituto frequentato e indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta, sono attribuite prioritariamente agli alunni e agli allievi inclusi nella fascia di reddito determinata a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. 3. La Regione attribuisce direttamente ogni anno borse di studio per solo merito eccezionale, dell'importo stabilito con atto della Giunta regionale secondo i criteri individuati dal regolamento regionale. I percettori di tali borse continuano ad usufruirne negli anni successivi, fino al completamento del percorso formativo eventualmente anche universitario, se permangono i requisiti di merito eccezionale.

L’ articolo 6 definisce i criteri di assegnazione delle borse di studio che si basano sul principio del merito e del rischio di abbandono del sistema formativo; inoltre, stabilisce i livelli di priorità per le borse di studio in base al reddito familiare cercando di limare il gap socio-economico di partenza tra i vari studenti.

Art. 7 Attribuzioni regionali.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale, di indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge promuovendo tutte le opportune forme di collaborazione tra gli enti e gli organi che concorrono alla programmazione e alla attuazione degli interventi. 2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la conferenza regione-autonomie locali, approva gli indirizzi triennali, determinando complessivamente le risorse regionali che si sommano con quelle dello Stato e degli enti locali, raccordandone le modalità di impiego.

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3. La Regione assicura la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante l'attribuzione delle necessarie risorse agli enti locali che sono sede dell'intervento e che accettano di gestirlo in particolare, la Regione: a) promuove studi e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza delle realtà sociali, socio-educative e delle problematiche connesse; b) attua un sistema informativo e statistico di raccolta, elaborazione e gestione di dati di interesse regionali, necessario per la programmazione, verifica e valutazione degli interventi. 4. La Giunta regionale approva il riparto tra le province, sulla base degli indirizzi triennali, dei fondi destinati all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 come individuati dal programma provinciale di cui all'articolo 9. 5. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio della finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

L’articolo 7 definisce le attribuzioni alla Regione Campania che si identifica come promotrice di forme di collaborazione tra gli enti . Esso stabilisce anche la copertura economica della legge basata su una programmazione triennale proponendosi di contribuire agli interventi programmati dagli enti locale. Inoltre stabilisce la ripartizione tra le province dei fondi a loro destinati per l’attuazione della legge, fondi sul cui utilizzo degli ultimi anni dobbiamo richiedere la massima trasparenza e democraticità. Bisogna richiedere alla Regione quali siano stati i risultati del sistema di monitoraggio istituiti da questo articolo.

Art. 8 Interventi complementari della Regione.

1. Ad integrazione degli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, la Regione, nei limiti di apposito stanziamento di bilancio: a) provvede alla stipula delle assicurazioni a favore degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della Campania per gli infortuni in cui possono incorrere nel percorso da casa a scuola e viceversa e nello svolgimento di qualsiasi attività didattica, ricreativa, culturale o sportiva promossa dalle autorità scolastiche; b) favorisce l'acquisto di scuola-bus da parte dei comuni; c) interviene per esigenze di carattere eccezionale e straordinarie sopravvenute e segnalate dai comuni in relazione alla istituzione e alla gestione dei servizi previsti dalla presente legge.

Questo articolo definisce gli interventi complementari da parte della Regione nel supporto dell’acquisto di scuola-bus da parte dei comuni, negli interventi di carattere eccezionali compiuti nello spirito di questa legge (quindi secondo il modello del diritto allo studio) e nello stipulare delle assicurazioni per gli studenti.

Art. 9 Attribuzioni degli enti locali.

1. Le funzioni amministrative relative alle azioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti locali. 2. Le province approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso dei comuni, delle scuole, degli enti formativi e delle istituzioni culturali esistenti sul loro territorio, contenenti i progetti e gli interventi di cui all'articolo 5. 3. Le province e i comuni, rispettivamente per gli interventi di estensione provinciale o comunale, provvedono alla gestione degli interventi e delle relative risorse, assicurandone il monitoraggio e il controllo.

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4. Le province trasmettono alla Regione una relazione annuale, comprensiva delle relazioni elaborate dai singoli comuni, sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale, nonché sulle esigenze e le particolarità del loro territorio. 5. La Regione assume le relazioni trasmesse dalla province a fondamento dei successivi indirizzi triennali.

L’ articolo 9 definisce le attribuzioni degli enti locali essi hanno la funzione amministrativa sugli interventi. Esso inoltre stabilisce l’ obbligo per le province di approvare un piano d’ interventi annuale e una relazione annuale da dare alle regione sulle spese e gli interventi.

Art. 10 Conferenza regionale per il diritto allo studio.

1. È istituita la conferenza regionale per il diritto allo studio, cui partecipano la Regione, gli enti locali, le scuole, gli enti di formazione accreditati, gli istituti e le realtà culturali, formative, assistenziali e del terzo settore esistenti sul territorio con modalità stabilite dal regolamento regionale, che individua le relative rappresentanze. 2. Alla conferenza sono invitati anche i sindacati, le associazioni delle scuole, degli studenti e delle famiglie che siano rappresentative a livello regionale, oltre che le organizzazioni sindacali del personale. 3. La conferenza è convocata almeno due volte l'anno con lo scopo di verificare lo stato del diritto allo studio nella Regione, individuare nuove soluzioni e avanzare nuove proposte.

Il decimo Articolo apre a una delle più importanti vittorie del movimento studentesco: la conferenza regionale sul diritto allo studio. Questa è una conferenza, che deve essere convocata almeno due volte l’anno, a cui partecipano tutti gli enti locali e a cui sono invitati a partecipare anche le associazioni e i sindacati. La conferenza ha lo scopo di verificare lo stato del diritto allo studio nella regione, trovando la soluzione ai problemi e avanzando nuove proposte.

Piattaforma Regionale per il diritto allo studio in Campania

Il diritto allo studio è un diritto inalienabile. La costituzione italiana ha dato delle basi molto forti per il riconoscimento del diritto allo studio (art. 3, 34), ma tutta la storia repubblicana ha visto un totale disinteresse nell’attuare politiche volte all’aiuto degli studenti. Il libero accesso al sapere per tutt* è la chiave per l’emancipazione degli individui. In una società come la nostra dove la conoscenza è un elemento indispensabile all’interno del sistema produttivo, la possibilità di rimuovere quegli ostacoli di natura economica e materiale in generale dei soggetti in formazione diventa lo strumento chiave per garantire pari possibilità di emancipazione dei soggetti all’interno della nostra società.

La regolamentazione del diritto allo studio è delegata in Italia alle Regioni ,costruendo così un mosaico di leggi regionali tra loro molto diverse che vanno dalla logica del buono scuola, come in Lombardia, a quella del welfare studentesco. Noi rivendichiamo una legge quadro nazionale che detti le linee guida da seguire per tutte le regioni demolendo così la discontinuità tra i diritti degli studenti che si trovano in diverse regioni. La rivendicazione di una legge quadro nazionale però non può prescindere dalla richiesta di un completo finanziamento della legge regionale sul diritto allo studio della regione Campania, una delle più avanzate d’ Italia.Il 18 gennaio 2005, infatti, è stata approvata la legge regionale sul diritto allo studio, da allora le condizioni degli studenti però non sono migliorate. La legge Regionale 4/2005 in Italia rappresenta

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il più importante strumento normativo per ciò che riguarda il diritto allo studio. L’efficacia di questo dispositivo legislativo sta nella sua universalità, in quanto annulla le pratiche assistenzialistiche per creare un’uguaglianza di fatto tra tutti gli studenti, presupposto per una reale emancipazione sociale di tutta la popolazione studentesca. La legge è stata disegnata su quattro pilastri fondamentali: comodato d’uso, borse di studio, trasporti, carta studenti.

Ora la legge Regionale 4/2005 è una carta morta in quanto non esiste un piano finanziario che permetterebbe di realizzarla concretamente. Noi chiediamo che venga elaborato tale piano finanziario al fine di migliorare le condizioni materiali degli studenti di una regione che, a differenza di una seppur bassa media nazionale del 4%, investe nella conoscenza e nell’istruzione solo l’1,2% del Pil. Abbiamo una legge all’ avanguardia, punta di diamante del panorama nazionale sul diritto allo studio ed è inammissibile che essa non venga attuata e concretizzata.

Noi rivendichiamo:

1. L’investimento almeno del 5% del Pil nell’istruzione (negli standard nazionali che si attestano al 3,6%) e un piano finanziario sulla legge Regionale 4/2005 (investimento che dovrebbe passare da 22 a 150 milioni di euro) di cui:

• 110 milioni di euro per creare un sistema di borse di studio che copra almeno le fasce di reddito più basse

• 30 milioni di euro per garantire a tutti gli studenti campani uno sconto del 40% sul costo mensile dell’abbonamento, la gratuità totale per gli studenti con reddito inferiore a 5.600 euro e il 70% di sconto per gli studenti con reddito inferiore a 12500 euro.

• 10 milioni di euro per la realizzazione in tutte le scuole campane del comodato d’uso dei libri di testo

2. La creazione di una legge quadro nazionale sul diritto allo studio;

3. La riattivazione immediata delle Conferenze regionali sul diritto allo studio garantite dalla legge regionale;

4. La realizzazione entro l’anno scolastico 2013/14 del comodato d’uso dei libri di testo nella maggior parte delle scuole campane secondarie;

5. La realizzazione entro al fine dell’anno di una carta studenti regionale che ampli ed incrementi quella nazionale e che riesca a coinvolgere anche gli studente universitari.

6. La creazione di un regolamento regionale per l’assegnazione delle borse di studio senza vincolo di spesa.

7. Pubblicizzazione dei rapporti annuali delle spese in merito di diritto allo studio da parte della regione e delle province.

(I riferimenti economici sono ai dati relativi alle ultime convocazioni della conferenza regionale sul diritto allo studio nel 2008).

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