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SCAMBI INTRACOMUNITARI IL SISTEMA INTRASTAT Dal 1 gennaio 1993, con l’apertura del Mercato Unico Europeo sono state eliminate le barriere fisiche tra i 12 Stati membri della CEE: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Italia, Spagna e dal 1/1/95 anche Austria, Finlandia e Svezia. Con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, si è entrati in una fase transitoria, la cui durata era prevista in quattro anni, poi prorogata, che ha comportato l’abolizione delle vecchie formalità doganali di controllo sulle transazioni intracomunitarie. Il nuovo Regime prevede, a carico degli operatori, adempimenti di tipo statistico e fiscale. Relativamente alle informazioni di tipo statistico, devono essere rispettate le disposizioni previste nel Regolamento CEE del Consiglio n. 3330 del 16/11/1991, dal Regolamento CEE della Commissione n. 3046 del 22/10/1992 e successive modifiche. Per quelle di tipo fiscale occorre invece fare riferimento al Regolamento CEE del Consiglio n. 218 del 21/01/1992. Appare opportuno ricordare in proposito che, a differenza di quanto previsto per le Direttive, i Regolamenti comunitari entrano in vigore con la semplice pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea senza necessità di ulteriori norme di recepimento da parte degli Stati membri. Il Regolamento Cee del 7/11/91 n. 3330 ha di fatto introdotto le regole, per l’elaborazione delle statistiche degli scambi intracomunitari, che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante il periodo di transizione da parte di tutti gli operatori. E’ stato creato un sistema di raccolta permanente dei dati, denominato Intrastat, il cui oggetto di rilevazione è rappresentato dalle merci circolanti da uno Stato membro all’altro, finalizzato al rispetto di una duplice esigenza: 1) eliminare le frontiere “fisiche” tra gli Stati membri contribuendo così al completamento del mercato interno comunitario. 2) Non perdere preziose informazioni relativamente agli scambi intracomunitari, sia a livello statistico che a livello fiscale. In particolare si è stabilito che costituiscono oggetto delle statistiche: Le merci comunitarie, quelle cioè prodotte nel territorio doganale della Comunità. 1

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Page 1: SCAMBI INTRACOMUNITARI IL SISTEMA INTRASTATLa richiesta può avvenire solo se lo Stato richiedente è in grado di fornire un’assistenza analoga alla autorità di un altro Stato membro.

SCAMBI INTRACOMUNITARI

IL SISTEMA INTRASTAT

Dal 1 gennaio 1993, con l’apertura del Mercato Unico Europeo sono state eliminate le

barriere fisiche tra i 12 Stati membri della CEE: Belgio, Danimarca, Francia, Germania,

Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Italia, Spagna e dal

1/1/95 anche Austria, Finlandia e Svezia. Con l’entrata in vigore del Trattato di

Maastricht, si è entrati in una fase transitoria, la cui durata era prevista in quattro anni,

poi prorogata, che ha comportato l’abolizione delle vecchie formalità doganali di

controllo sulle transazioni intracomunitarie. Il nuovo Regime prevede, a carico degli

operatori, adempimenti di tipo statistico e fiscale. Relativamente alle informazioni di

tipo statistico, devono essere rispettate le disposizioni previste nel Regolamento CEE

del Consiglio n. 3330 del 16/11/1991, dal Regolamento CEE della Commissione n.

3046 del 22/10/1992 e successive modifiche. Per quelle di tipo fiscale occorre invece

fare riferimento al Regolamento CEE del Consiglio n. 218 del 21/01/1992. Appare

opportuno ricordare in proposito che, a differenza di quanto previsto per le Direttive, i

Regolamenti comunitari entrano in vigore con la semplice pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Comunità Europea senza necessità di ulteriori norme di recepimento da

parte degli Stati membri.

Il Regolamento Cee del 7/11/91 n. 3330 ha di fatto introdotto le regole, per

l’elaborazione delle statistiche degli scambi intracomunitari, che dovranno essere

obbligatoriamente rispettate durante il periodo di transizione da parte di tutti gli

operatori. E’ stato creato un sistema di raccolta permanente dei dati, denominato

Intrastat, il cui oggetto di rilevazione è rappresentato dalle merci circolanti da uno Stato

membro all’altro, finalizzato al rispetto di una duplice esigenza:

1) eliminare le frontiere “fisiche” tra gli Stati membri contribuendo così al completamento

del mercato interno comunitario.

2) Non perdere preziose informazioni relativamente agli scambi intracomunitari, sia a

livello statistico che a livello fiscale.

In particolare si è stabilito che costituiscono oggetto delle statistiche:

Le merci comunitarie, quelle cioè prodotte nel territorio doganale della Comunità.

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Le merci extracomunitarie che sono state immesse in libera pratica in uno Stato membro

della Comunità.

E’ fatto obbligo di fornire le informazioni richieste dal sistema Intrastat a tutte le

persone fisiche o giuridiche, in possesso di una partita iva, che effettuano scambi di

beni tra gli Stati membri, con la esclusione dei privati. E’ previsto inoltre che i soggetti

obbligati possano fornire le informazioni richieste dal sistema Intrastat avvalendosi di

soggetti appositamente delegati, residenti in uno Stato membro, senza peraltro perdere

la responsabilità sui dati forniti da questi ultimi per loro conto. Gli Stati membri

potevano inoltre optare per l’istituzione di un’unica dichiarazione, contenente

contemporaneamente i dati ai fini statistici e fiscali, da compilarsi sempre da parte dei

soggetti obbligati, oppure predisporre due distinti modelli: uno per i dati fiscali ed uno

per quelli statistici.

Gli Stati membri devono conservare i dati ottenuti dalle dichiarazioni periodiche

formulate dagli operatori, sia quelle a rilevanza statistica che quelle di tipo fiscale, per

almeno 2 anni decorrenti dalla fine dell’anno civile che ha costituito il periodo di

riferimento delle dichiarazioni. I contribuenti sono invece tenuti a conservare le

dichiarazioni per almeno 5 anni. Tutte le merci oggetto di interscambio in ambito

Unione Europea sono state classificate utilizzando codici numerici (definiti

tecnicamente “nomenclature combiante”), che devono essere obbligatoriamente riportati

sui modelli intrastat. I Legislatori dei vari Stati appartenenti alla Comunità possono,

laddove lo ritengano opportuno, prevedere, per alcune merci per le quali è

espressamente concessa tale facoltà, l’indicazione di una serie di informazioni

supplementari relative alle merci stesse.

Tutte le informazioni acquisite da parte degli Stati membri dovranno poi essere

trasmesse alla Commissione delle Comunità attraverso dei rendiconti periodici. Al fine

di semplificare questo onere a carico dei Paesi comunitari sono stati previsti, dalla

Comunità stessa, dei limiti, espressi in valore degli scambi effettuati, entro i quali

l’obbligo di fornire informazioni di tipo statistico viene sospeso.

Il Regolamento Cee n. 3950 del 11/12/1992 ha predisposto dei modelli standard per i

formulari statistici ma ha al contempo conferito agli Stati membri la facoltà di

predisporre supporti differenti rispetto a quelli sopra menzionati, con la sola condizione

di informare la Commissione Cee relativamente al modello che si intende adottare.

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Con il Regolamento CEE del 22/10/92 n. 3046 si è provveduto a precisare, a pochi

giorni dell’entrata in vigore del regime transitorio, il campo di applicazione del sistema

Intrastat con particolare riguardo:

alle merci da inserire nei modelli ed a quelle da escludere

al momento in cui l’operatore intracomunitario è tenuto a fornire le informazioni

agli obblighi del soggetto terzo delegato

alle modalità di dichiarazione

Il Regolamento n. 3046/92 disciplina in particolare:

le informazioni necessarie alla identificazione degli operatori intracomunitari

i criteri di determinazione del valore statistico

la distinzione delle transazioni per “natura”

la definizione delle condizioni di consegna

la classificazione delle forme di trasporto

l’elenco delle merci escluse dalle rilevazioni Intrastat

Il Regolamento n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa tra gli Stati

membri della Comunità nel settore dell’Iva è stato emanato con il chiaro intento di

eliminare le frontiere interne in modo da assicurare la libera circolazione delle merci,

delle persone, dei servizi e dei capitali. L’eliminazione dei controlli alle frontiere

interne doveva realizzarsi tenendo ben presente il rischio di frodi ed il rischio di

distorsioni dalla concorrenza che si sarebbero potute generare. Inoltre si doveva

predisporre un sistema di controllo che non comportasse uno sproporzionato aumento

dei costi a carico delle Amministrazioni competenti, pur mettendo a disposizione delle

stesse tutti gli strumenti necessari per eseguire le necessarie verifiche. Il Legislatore

comunitario ha stabilito che le informazioni raccolte debbano essere fornite

esclusivamente a persone autorizzate e debbano essere utilizzate ai soli fini fiscali o a

sostegno di eventuali azioni giudiziarie. Il Regolamento citato ha inoltre previsto i

termini e le condizioni in forza delle quali le autorità amministrative degli Stati membri,

cooperano con quelle degli altri Stati allo scopo di garantire l’osservanza delle

disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

L’autorità di uno Stato membro può richiedere in qualsiasi momento ad un altro Stato

membro le seguenti informazioni:

i numeri identificativi degli operatori soggetti passivi di imposta

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il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie di beni, effettuate dalla Società cui

risulta assegnato tale codice.

Esistono però alcune condizioni per gli scambi di informazioni quali ad esempio:

Il numero ed il tipo di richieste di informazioni che si possono richiedere

Le richieste non devono imporre oneri amministrativi eccessivi a carico dello Stato

interpellato.

La richiesta può avvenire solo se lo Stato richiedente è in grado di fornire un’assistenza

analoga alla autorità di un altro Stato membro.

Le informazioni richieste devono presentare le seguenti caratteristiche:

In qualsiasi forma esse vengano comunicate sono comunque riservate e coperte da

segreto.

Devono essere accessibili solo alle persone direttamente interessate ai fini di un corretto

accertamento fiscale.

Le suddette informazioni sono utilizzabili in caso di procedimenti giudiziari o

amministrativi che comportano eventuali applicazioni di sanzioni.

E’ stato infine istituito un controllo permanente sul funzionamento del sistema degli

scambi intracomunitari, attraverso la comunicazione obbligatoria, da parte degli Stati

membri, alla Commissione istituita a livello centrale comunitario, di qualsiasi

informazione che sia considerata rilevante ai fini iva, nonché di ogni altra

informazione ritenuta utile per eliminare o quantomeno ridurre le evasioni e le frodi

fiscali.

Dopo aver esaminato le normative comunitarie di riferimento possiamo procedere

all’evidenziazione delle metodologie da seguire nella compilazione dei modelli Intrastat

riepilogativi delle cessioni e degli acquisti fatti durante il periodo oggetto di rilevazione:

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SOGGETTI OBBLIGATI:

Sono tenuti alla compilazione dei modelli Intrastat i soggetti passivi Iva che pongono in

essere scambi di beni comunitari, intendendo per tali i beni originari della Comunità

europea o i beni in libera circolazione nella Comunità stessa, con operatori economici

di altri Stati membri, nonché gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni.

Sono dunque soggetti obbligati gli operatori residenti nel territorio dello Stato, che

hanno effettuano acquisti e/o cessioni di beni comunitari (intendendo per tali quelli

originari dagli Stati europei o in libera circolazione negli Stati medesimi).

L’entità del volume di scambi effettuati dalle imprese nel corso dell’anno precedente

deve necessariamente essere rilevato facendo riferimento agli ammontari riportati nei

relativi quadri della dichiarazione annuale Iva.

La periodicità per la compilazione degli elenchi, per gli operatori che inizino l’attività

nel corso dell’anno, deve essere individuata con riferimento all’ammontare delle

operazioni che gli stessi operatori presumono di effettuare entro l’anno, così come

disposto dal D.L. 23.01.93 n.16 e dalla circolare 13 del febbraio ’94 al punto 15 e

successive modifiche. Al fine della valutazione della presunzione è evidente che non

può non tenersi conto delle cessioni e degli acquisti intracomunitari effettuati nel corso

del primo dei singoli periodi di riferimento (mese o trimestre) per i quali sono stabilite

le diverse cadenze di presentazione degli elenchi: così, ad esempio, iniziando l’attività

nel mese di marzo realizzando in tale mese una vendita pari ad €. 500.000,00 non si può

ipotizzare una cadenza trimestrale o annuale.

MODELLI DA UTILIZZARE:

I modelli da utilizzare sono:

Cessioni:

Intra 1 (frontespizio)

Intra 1-bis (individuazione cessioni)

Intra 1-ter (rettifiche e note di variazione inerenti a periodi precedenti)

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Acquisti:

Intra 2 (frontespizio)

Intra 2-bis (individuazione acquisizioni)

Intra 2-ter (rettifiche e note di variazione inerenti a periodi precedenti)

NUOVI CRITERI PER DETERMINARE LA PERIODICITA’

DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

IN VIGORE

DAL 01.01.2003 Decreto 12.12.02 (Gazzetta Ufficiale n.298 del 20.12.02)

Le nuove soglie determinate dal decreto del 12.12.02, entrate in vigore il 01.01.03.

risultano essere le seguenti:

CESSIONIMensile: I soggetti che nel corso dell’anno precedente hanno effettuato cessioni

intracomunitarie per un ammontare superiore ad € 200.000,00, ovvero in caso di inizio

dell’attività, presumano di superare tale soglia sono obbligati a presentare il modello

intra con cadenza mensile

Trimestrale: I soggetti che nel corso dell’anno precedente hanno effettuato cessioni

intracomunitarie per un ammontare superiore ad € 40.000,00 ma inferiore ad €

200.000,00 ovvero in caso di inizio dell’attività, presumano di effettuare cessioni entro

tali soglie, devono presentare il modello intra con cadenza almeno trimestrale (possono

scegliere di presentarlo anche mensilmente)

Annuale: I soggetti che nel corso dell’anno precedente hanno effettuato cessioni

intracomunitarie per un ammontare inferiore o pari ad € 40.000,00, ovvero in caso di

inizio dell’attività, presumano di effettuare cessioni sotto tale soglia, devono presentare

il modello intra con cadenza almeno annuale (possono scegliere di presentarlo anche

mensilmente o trimestralmente)

ACQUISTI

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Mensile: I soggetti che nel corso dell’anno precedente hanno effettuato acquisti

intracomunitari per un ammontare superiore ad € 150.000,00, ovvero in caso di inizio

dell’attività, presumano di superare tale soglia, devono presentare il modello intra con

cadenza mensile

Trimestrale: Sono stati soppressi con decorrenza 01.01.03

Annuale: I soggetti che nel corso dell’anno precedente hanno effettuato acquisti

intracomunitari per un ammontare inferiore ad € 150.000,00, ovvero in caso di inizio

dell’attività, presumano di non superare tale soglia, devono presentare il modello intra

con cadenza almeno annuale (possono scegliere di presentarlo anche mensilmente o

trimestralmente)

Dal febbraio 1999 i modelli mensili saranno presentati entro il giorno 20 del mese

successivo a quello di riferimento (se il 20 cade di domenica il termine slitta

automaticamente al 21). Per i trimestrale e gli annuali resta fermo il termine della fine

del mese successivo a quello del periodo di riferimento

BENI OGGETTO DI RILEVAZIONE:

Costituiscono oggetto di rilevazione le operazioni:

che sono poste in essere da soggetti aventi i requisiti o lo status di operatori economici

che generano una movimentazione effettiva del bene tra Paesi intracomunitari

aventi carattere oneroso

Nel momento in cui viene meno uno degli elementi sopra citati, come regola generale,

viene meno l’obbligo di rilevazione dell’operazione sui modelli Intrastat.

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BENI NON OGGETTO DI RILEVAZIONE:

(A TITOLO ESEMPLIFICATIVO)

Di seguito forniamo un elenco, puramente indicativo, dei principali beni che non

costituiscono oggetto di rilevazione nei formulari intrastat:

le cessioni gratuite di beni

le operazioni di acquisto e/o di cessione di beni poste in essere da un soggetto privato

la sostituzione di beni in garanzia

i beni inviati per esposizione a fiere e mostre

i beni spediti a terzi a titolo di tentata vendita (non perfezionata)

Le riparazioni senza corrispettivo o gratuite

gli imballaggi di natura passeggera

i campioni commerciali

Si veda inoltre Regolamento Cee 3046/92 del 22.10.92 che elenca una serie di esclusioni

dall’obbligo di compilazione dell’intrastat

MODALITA’ OPERATIVE:

La presentazione dei modelli deve avvenire, in duplice esemplare (di cui uno viene

restituito per ricevuta), ad uno qualsiasi degli uffici doganali delle circoscrizioni

territorialmente competenti, in base al domicilio del soggetto tenuto all’adempimento

oppure con riferimento al domicilio del suo rappresentante nell’ipotesi in cui si avvalga

di quest’ultimo per la stesura e la compilazione dei listings.

Nelle presenti normative viene anche previsto, in aggiunta ai tradizionali sistemi di

presentazione cartacea, che è possibile procedere con la presentazione alla dogana di un

supporto magnetico (floppy disk). Tale adempimento non è obbligatorio ma è

consigliato da parte degli uffici doganali stessi anche se l’utilizzo dei modelli ordinari

cartacei deve essere ritenuto un normale adempimento da parte dell’operatore. E’

possibile inoltre procedere con la spedizione a mezzo posta (preferibilmente

raccomandata con ricevuta di ritorno) degli elenchi riepilogativi. In tale ipotesi, al fine

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di verificare la presentazione degli stampati entro i termini sotto indicati, farà fede il

timbro postale.

Nell’ultima parte del comma 3 dell’art. 6 del D. L. 16/93 convertito in legge 75/1993

viene posto in evidenza che gli operatori possono redigere gli elenchi riepilogativi degli

scambi effettuati su carta bianca, purché, ovviamente, il contenuto del documento

presentato sia sostanzialmente identico a quanto previsto nella modulistica ufficiale e

dalle norme in materia.

Con circolare n.333/D del 27.12.95, sono state inoltre attivate le procedure per

consentire la trasmissione telematica delle dichiarazioni doganali mediante E.D.I.

(Electronic Data Interchange) che hanno trovato applicazione con la circolare

esplicativa n.230/D del Dipratimento delle Dogane ed Imposte Indirette del 13.12.00

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DATI DA INDICARE NEI MODELLI

INTRA 1-BIS DI CESSIONE:

Colonne Elementi da indicare Mensile Trim Ann.

2/3 Codici identificaz. Iva acquirente sì sì sì

4 amm. operaz. in Euro sì sì sì

5 natura transazione sì no * no *

6 nomenclatura combinata sì no no

7 massa netta sì no no

8 unità supplementare sì no no

9 valore statistico sì ** no no

10 Condizioni di consegna (ex regime) sì ** no no

11 modo di trasporto sì ** no no

12 Paese di destinazione sì no no

13 provincia di origine sì no no

* Il dato resta obbligatorio nel caso in cui il modello venga presentato in riferimento ad

un’operazione triangolare

** A tale proposito si vedano le eccezioni previste dal decreto 04.02.98 del

Dipartimento delle Dogane, dal decreto del 27.10.00 del Dipartimento delle Dogane e

dal decreto 12.12.02 commentati nelle pagine seguenti

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DATI DA INDICARE NEL MODELLO

INTRA 2-BIS DI ACQUISTO:

Colonne Elementi da indicare Mensile Trim Ann.

2/3 codice identificaz. Iva fornitore sì sì sì

4 amm. operaz. in Euro sì sì sì

5 amm. operazioni in valuta sì *** sì *** sì***

6 natura transazione sì no * no *

7 nomenclatura combinata sì no no

8 massa netta sì no no

9 unità supplementare sì no no

10 valore statistico sì ** no no

11 Condizioni di consegna (ex regime) sì ** no no

12 modo di trasporto sì ** no no

13 provincia di provenienza sì no no

14 Paese di origine sì no no

15 Provincia di destinazione sì no no

* Il dato resta obbligatorio nel caso in cui il modello venga presentato in riferimento ad

un’operazione triangolare

** A tale proposito si vedano le eccezioni previste dal decreto 04.02.98 del

Dipartimento delle Dogane, dal decreto e dal decreto 27.10.00 del Dipartimento delle

Dogane e dal decreto 12.12.02 commentati nelle pagine seguenti.

*** La colonna non deve essere compilata se lo Stato membro del fornitore rientra tra

quelli che hanno adottato l’Euro.

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COLONNA 1 “NUMERO PROGRESSIVO”:

DEI MODELLI ITRA 1-BIS E 2 BIS

(CESSIONI E ACQUISTI)

In tale colonna è necessario riportare il numero progressivo della riga che si andrà a

compilare. Si ricorda che nel caso in cui si debbano utilizzare più stampati per una sola

dichiarazione è obbligatorio continuare con il numero successivo a quello indicato nella

pagina precedente. La numerazione, rigorosamente distinta per cessioni ed acquisti, si

interrompe con la presentazione di un successivo modello riferito ad un differente

periodo.

COLONNE 2 E 3 “STATO” “CODICE IVA”:

DEI MODELLI INTRA 1-BIS E 2 BIS

In tali colonne deve essere indicato il codice ISO del Paese membro del cedente (Intra

2-bis) o dell’acquirente (Intra1-bis). Il soggetto italiano, al fine di evitare le sanzioni

fiscali per inesatta compilazione del modello Intra, potrà chiedere la conferma della

validità del numero identificativo attribuito al proprio cedente o acquirente

intracomunitario inoltrando apposita domanda all’Ufficio Iva competente. L’effettiva

esistenza del numero identificativo sostanzialmente permette di certificare che il partner

europeo è un operatore intracomunitario esistente. Si ricorda a tale proposito che

l’operatore che dichiari nei modelli un codice inesistente, è passibile del pagamento

dell’imposta sul valore aggiunto più la sanzione da 1 a 2 volte la medesima imposta, in

quanto viene meno uno dei requisiti fondamentali per l’effettuazione dello transazione

comunitaria (lo status di operatore comunitario del cliente/fornitore).

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Il codice che deve essere evidenziato in tali colonne deve necessariamente essere

composto dai seguenti caratteri:

Codice ISO Stato membro N. caratteri codice Iva

AT Austria U+8

BE Belgio 9

DE Germania 9

DK Danimarca 8

EL Grecia 9 (i vecchi codici erano di 8 cifre)

ES Spagna 9

FI Finlandia 8

FR Francia 11

GB Gran Bretagna 9 o 12

IE Irlanda 8

IT Italia 11

LU Lussemburgo 8

NL Olanda 12

PT Portogallo 9

SE Svezia 12

COLONNA 4 “AMMONTARE DELLE OPERAZIONI”

INTRA 1 BIS E INTRA 2 BIS

In tale colonna deve essere riportato l’ammontare della transazione effettuata con il

cliente menzionato alle colonne precedenti. Si ricorda che devono essere sommati

algebricamente, e quindi riportabili su di un’unica riga del modello intrastat, tutte le

operazioni effettuate con il medesimo cliente per la stessa tipologia di prodotti (il

prodotto deve sempre avere la medesima nomenclatura combinata e la stessa modalità

di trasporto). In caso di presentazione del modello con sistemi informatizzati vengono

abitualmente accettate più righe.

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Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN

EURO" e "VALORE STATISTICO IN EURO" devono essere arrotondati all’unità

(Euro). L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 Euro,

e per eccesso se è uguale o superiore.

Nei modelli relativi alle cessioni e agli acquisti deve essere indicato l'ammontare,

espresso in Euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore

aggiunto

COLONNA 5 “AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA”:

INTRA 2 BIS

E’ fatto obbligo agli operatori di inserire l’ammontare delle operazioni espresso nella

valuta corrispondente al codice Iso del fornitore evidenziato alle colonne precedenti,

indipendentemente dalla valuta realmente utilizzata per l’effettuazione della

transazione. Si ricorda che il valore da riportare deve obbligatoriamente essere

arrotondato all’unità. L’eventuale arrotondamento sarà effettuato per eccesso nel caso in

cui i decimali siano superiori o uguali a 5 mentre sarà per difetto nel caso opposto. La

circolare consente agli operatori di non compilare tale colonna relativamente alle

operazioni nelle quali lo Stato membro del fornitore rientri fra quelli che hanno

adottato l’euro. Resta pertanto obbligatoria la compilazione per le operazioni nelle

quali il fornitore risulti appartenere ad uno Stato non aderente all’Euro

(Danimarca, Inghilterra e Svezia).

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COLONNA 5 INTRA 1 BIS E COLONNA 6 INTRA 2 BIS

“NATURA DELLA TRANSAZIONE”:

In essa deve essere specificata la natura della transazione effettuata in base ad una

codificazione espressamente stabilita dal D. M. 21/10/1992:

Codice Lettere Descrizione

1 A Acquisto o vendita (compreso il baratto)

2 B Restituzione o sostituzione di merci

3 C Aiuti governativi, privati o finanziati dalla

Comunità europea

4 D Operazioni in vista di una lavorazione per conto

terzi o di una riparazione

5 E Operazione successiva ad una lavorazione per

conto terzi o ad una riparazione

6 F Movimento di merci senza trasferimento di

proprietà (noleggio, leasing operativo, ecc..)

7 G Operazione a titolo di un programma comune di

difesa o di un altro programma intergovernativo di

fabbricazione coordinata

8 H Fornitura di materiali o macchinari nel quadro di

un contratto generale di costruzione o di genio

civile

9 I Altre transazioni

Si ricorda che i codice alfabetici devono essere utilizzati per le operazioni triangolari

nella quali la merce non transita sul territorio nazionale italiano. Ad esempio per un

acquisto effettuato in Germania con incarico di inoltro diretto della merce presso un

cliente francese senza far giungere la partita in Italia.

COMPILAZIONE DELLA COLONNA

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“NATURA DELLA TRANSAZIONE”

NEL CASO DI OPERAZIONI TRIANGOLARI

L’indicazione della natura della transazione resta un dato obbligatorio per i trimestrali e

gli annuali nel caso in cui il modello venga presentato in riferimento ad un’operazione

triangolare. Anche gli operatori mensili che riepilogano “ai soli fini fiscali” una

triangolazione saranno tenuti a compilare tale campo obbligatoriamente anche se lo

stesso non assume attualmente rilevanza fiscale.

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COLONNE 6 INTRA 1-BIS E 7 INTRA 2-BIS

“NOMENCLATURA COMBINATA”:

Tutti i prodotti sono individuati attraverso la nomenclatura combinata, cioè un codice

numerico di 8 cifre, che deve obbligatoriamente essere riportato sui modelli. La

nomenclatura combinata, più comunemente conosciuta come “voce doganale”, viene

aggiornata annualmente attraverso la pubblicazione di un Regolamento comunitario.

Ciascun operatore, attraverso la consultazione di tale regolamento, deve

necessariamente individuare il codice corrispondente ai propri prodotti. Al fine di

facilitare la consultazione di tale testo, talvolta difficoltoso per “gli addetti ai lavori”

sono state pubblicate le “note esplicative alla nomenclatura combinata”. Poiché, come

citato, la nomenclatura combinata viene aggiornata all’inizio di ciascun anno, è

indispensabile che gli operatori verifichino che le voci doganali attribuite ai propri

prodotti non abbiano subito variazioni.

Gli operatori con cadenza annuale potranno, a decorrere dalla presentazione del

gennaio 2002, relativa alle operazioni effettuate nel corso dell’anno 2001, non

compilare più la colonna relativa alla nomenclatura combinata (voce doganale). Tale

semplificazione trova applicazione sia per i modelli relativi alle cessioni sia per i

modelli relativi agli acquisti. Gli operatori che riepilogano le cessioni con cadenza trimestrale potranno, a

decorrere dal primo trimestre 2003 non compilare più la colonna relativa alla

nomenclatura combinata (voce doganale).

COLONNE 7 INTRA 1-BIS E 8 INTRA 2-BIS

“MASSA NETTA”:

Gli operatori con obbligo di presentazione mensile dei modelli (i trimestrali e gli

annuali non devono compilare questa e le successive colonne) devono indicare il peso

netto della merce oggetto della transazione espressa in chilogrammi. Anche in questa

colonna occorre effettuare l’arrotondamento all’unità con i criteri evidenziati per la

colonna “ammontare delle operazioni in valuta”.

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Page 18: SCAMBI INTRACOMUNITARI IL SISTEMA INTRASTATLa richiesta può avvenire solo se lo Stato richiedente è in grado di fornire un’assistenza analoga alla autorità di un altro Stato membro.

Con Regolamento Cee n.2385/96 del 16.12.96 la Commissione ha stabilito che per

talune nomenclature combinate (espressamente menzionate nel citato regolamento

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17.12.96) l’indicazione

della massa netta è facoltativa. Ulteriori nomenclature combinate potranno non

richiedere più l’indicazione della massa netta nel modello intrastat così come precisato

dal Regolamento Cee 1894/98 del 03.09.98

COLONNA 8 INTRA 1-BIS E 9 INTRA 2-BIS

“UNITA’ SUPPLEMENTARE:

Tale colonna fornisce un’ulteriore informazione in merito alla merce oggetto della

transazione. La compilazione della colonna è però solamente eventuale in quanto

diviene obbligatoria solamente per le merci per le quali la tariffa doganale, pubblicata,

come già evidenziato, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità, lo richieda

espressamente. In essa l’operatore dovrà esprimere la quantità della merce in un’unità di

misura differente (metri lineari, metri quadrati, metri cubi, ecc..) rispetto ai chilogrammi

evidenziati alla colonna “massa netta”. Per i prodotti per i quali la nomenclatura non

preveda espressamente la compilazione può essere lasciata “in bianco” la colonna.

COLONNE 9 INTRA 1-BIS E 10 INTRA 2-BIS

“VALORE STATISTICO”:

La colonna 9 del modello Intra 1-bis e la 10 del modello Intra 2-bis richiedono

l’indicazione, da parte del soggetto obbligato o delegato, del valore statistico della

merce, oggetto della transazione comunitaria.

Il valore da inserire in tali colonne deve essere calcolato conformemente alle norme

comunitarie, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento CEE n. 3046/92 all’art. 12.

Il valore statistico è calcolato come valore franco confine italiano, indipendentemente

dalle condizioni di consegna con cui avviene la transazione tra gli operatori economici.

Il soggetto che invia le merci, determina l’importo da inserire nelle citata colonna

sommando oppure sottraendo, a seconda dell’incoterm (resa merce) utilizzato nella

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spedizione, alla colonna 4 “ammontare delle operazioni in Euro”, la quota parte delle

spese di trasporto e di assicurazione. In maniera analoga anche colui che riceve le merci

deve sommare o sottrarre a quando indicato nella colonna 4 del proprio modello intra le

spese di trasporto e di assicurazione. Gli importi che verranno riportati alla colonna del

valore statistico devono essere arrotondati all’unità (Euro). L'arrotondamento va

effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 Euro, e per eccesso se è uguale o

superiore.

A tale proposito il Regolamento del Consiglio n. 3046/92 specifica l’elenco degli

incoterms utilizzabili:

Incoterm

Significato Luogo di consegna

EXW

franco fabbrica ubicazione della fabbrica

FCA

franco vettore punto indicato

FAS

franco sotto bordo porto di imbarco convenuto

FOB

franco a bordo porto di imbarco convenuto

CFR

costo e nolo porto di destinazione convenuto

CIF

costo, assicur, nolo porto di destinazione convenuto

CPT

nolo/porto pagato sino.. punto di destinazione convenuto

CIP

nolo e ass. pagati sino.. punto di destinazione convenuto

DAF

reso frontiera luogo di consegna convenuto

DES

franco a bordo nave dest. porto di destinazione convenuto

DEQ

resa franco banchina sdoganato..porto convenuto

DDU

reso non sdog. nel Paese luogo di destinazione convenuto d’importazione

DDP

reso sdoganato nel Paese luogo di consegna convenuto di importazione

Relativamente all’obbligo di compilazione della colonna “valore statistico” si veda

anche il paragrafo seguente intitolato “decreto 12.12.02”.

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DECRETO 12.12.02 (RECANTE MODIFICHE AI PRECEDENTI DECRETI: 04.02.98 E 27.10.00)

COMPILAZIONE

DELLA COLONNA DEL VALORE STATISTICO

MODALITA’ DI TRASPORTO

CONDIZIONI DI CONSEGNA

Con il decreto 12.12.02 sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni fissate

dai precedenti decreti 04.02.98 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 09.02.98, e

decreto 27.10.00 Dipartimento delle Dogane, in merito alla compilazione delle

colonne “valore statistico”, “condizioni di consegna” e “modalità di trasporto”:

La compilazione delle sopra citate colonne risulta limitata ai soggetti tenuti alla

presentazione intrastat con periodicità mensile. In particolare tali soggetti dovranno

valutare l’obbligatorietà nella compilazione di questi “campi” come segue:

1) Cessioni intracomunitarie: i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in

caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno

in corso, un valore annuo delle spedizioni inferiore ad € 4.300.000,00, non sono tenuti,

alla compilazione della colonna relativa al valore statistico, modalità di trasporto e

condizioni di consegna.

2) Acquisti intracomunitari: i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso

di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in

corso, un valore annuo di arrivi inferiore ad € 2.500.000,00, non sono tenuti, alla

compilazione della colonna relativa al valore statistico, modalità di trasporto e

condizioni di consegna.

Naturalmente superando tali soglie gli operatori, con cadenza di presentazione mensile,

sono obbligati a fornire mensilmente anche i dati relativi alla colonna del valore

statistico modalità di trasporto e condizioni di consegna.

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Al fine di calcolare gli importi sopra citati non si devono considerare le operazioni

registrate (contabilizzazione fatture), bensì le spedizioni e gli arrivi (movimento fisico

delle merci).

Gli operatori con cadenza di presentazione trimestrale o annuale continueranno,

ovviamente, a non compilare le colonna relativa al valore statistico, modalità di

trasporto e condizioni di consegna.

COLONNE 10 INTRA 1 BIS E 11 INTRA 2 BIS

“CONDIZIONI DI CONSEGNA”

Gli intrastat 1 bis di cessione (colonna 10) e per gli intra 2 bis di acquisto (colonna 11)

dovranno riportare per ogni riga compilata il codice alfabetico relativo all’incoterms

(condizioni commerciali di vendita - che servono ad individuare la ripartizione delle

spese tra il venditore e l’acquirente, tra cui il costo del trasporto) utilizzato nella

transazione

Con decreto 12.12.02 il Dipartimento delle Politiche fiscali del Ministero

dell’Economia ha disposto che sono tenuti alla compilazione della colonna gli operatori

con cadenza mensile che superano:

- Per le cessioni un ammontare di “spedizioni” effettuato nel corso dell’anno

precedente superiore a € 4.300.000,00

- Per gli acquisti un ammontare di “arrivi” effettuato nel corso dell’anno precedente

superiore a € 2.500.000,00

I codici da utilizzare risultano essere quelli corrispondenti alla lettera iniziale della

sigla relativa agli incoterms predisposti dalla Camera di Commercio Internazionale:

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INCOTERMS SIGNIFICATO CODICE

EXW Ex Works - Franco fabbrica (luogo convenuto) E

FCA Free Carreer - Franco vettore (luogo convenuto) F

FAS Free Alongside Ship - Franco lungo bordo (porto imbarco) F

FOB Free On Board - Franco a bordo (porto di imbarco) F

CFR Cost and Freight - Costo e nolo (porto di destinazione) C

CIF Cost, Insurance and Freight - Costo, assicurazione e nolo

(porto di destinazione convenuto)

C

CPT Carrigage Paid to -Trasporto pagato fino a (luogo di destinaz.) C

CIP Carriage and Insurance Paid to - Trasporto e assicurazione,

pagato fino a.. (luogo di destinazione convenuto)

C

DAF Delivered at Frontier - Reso frontiera (luogo convenuto) D

DES Delivered Ex ship - Reso ex ship (porto di destinazione conv.) D

DEQ Delivered Ex Quay - Reso banchina (porto di destinazione

conv.)

D

DDU Delivered Duty Unpaid - Resto non sdoganato (luogo di

destinazione convenuto)

D

DDP Delivered Duty Paid - Reso sdoganato (luogo di destinazione)

(non utilizzato in ambito negli scambi intracomunitari)

D

COLONNE 11 INTRA 1 BIS E 12 INTRA 2 BIS

“MODO DI TRASPORTO”:

Questa colonna è riservata all’indicazione, da parte del soggetto obbligato alla

compilazione del modello, della forma di trasporto con la quale le merci hanno lasciato

il territorio dello Stato membro di spedizione (Intra 1-bis) o attraverso cui sono entrate

nel territorio nazionale (intra 2-bis).

Con decreto 12.12.02 il Dipartimento delle Politiche fiscali del Ministero

dell’Economia ha disposto che sono tenuti alla compilazione della colonna gli operatori

con cadenza mensile che superano:

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- Per le cessioni un ammontare di “spedizioni” effettuato nel corso dell’anno

precedente superiore a € 4.300.000,00

- Per gli acquisti un ammontare di “arrivi” effettuato nel corso dell’anno precedente

superiore a € 2.500.000,00

Anche per questa indicazione esiste una codifica espressamente prevista dai

Regolamenti CEE:

Codice Descrizione

1 trasporto marittimo

2 trasporto ferroviario

3 trasporto stradale

4 trasporto aereo

5 spedizioni postali

7 installazioni fisse di trasporto

8 trasporto per vie d’acqua

9 propulsione propria

COLONNA 12 “PAESE DI DESTINAZIONE”:

INTRA 1 BIS

Deve essere indicato il codice Iso del Paese di destinazione delle merci. Si precisa che

tale indicazione non deve necessariamente coincidere con il codice Paese evidenziato

alle colonne 2 e 3 del modello, anche se in linea di massima, salvo le ipotesi di

triangolazione, esso corrisponde.

COLONNA 13 “PROVINCIA DI ORIGINE”:

INTRA 1 BIS

Deve essere indicata la provincia italiana di origine delle merci che sono state oggetto

della spedizione. Per provincia di origine deve intendersi quella presso la quale le merci

sono state prodotte o in mancanza di tale informazione quella dalla quale le merci sono

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state inoltrate in altro Paese Cee. Il codice per individuare la provincia è costituito dalla

vecchia targa automobilistica.

COLONNA 13 “PAESE DI PROVENIENZA”:

INTRA 2 BIS

Deve essere indicato il codice Iso del Paese dal quale le merci provengono fisicamente.

Anche in questa colonna, nelle ipotesi di triangolazioni, non necessariamente tale

codice coincide con quello riportato alle colonne 2 e 3.

COLONNA 14 “PAESE DI ORIGINE”:

INTRA 2 BIS

Deve essere indicato il codice Iso del Paese di origine delle merci intendendosi per tale

quello nel quale la merce è stata prodotta o a subito l’ultima sostanziale trasformazione.

Se non conosciuto si dovrà evidenziare il Paese di provenienza

COLONNA 15 “PROVINCIA DI DESTINAZIONE “:

INTRA 2 BIS

Deve essere indicata la provincia italiana di destinazione delle merci utilizzando, come

codici, le sigle delle targhe automobilistiche.

COMPILAZIONE INTRASTAT

AI SOLI FINI STATISTICI

Per le operazioni da evidenziare nei modelli intrastat ai soli fini statistici (riparazioni,

lavorazioni, noleggi, ecc...) gli operatori con cadenza mensile dovranno continuare

naturalmente a compilare la colonna relativa al valore statistico anche se hanno

realizzato nel corso dell’anno precedente spedizioni per un importo inferiore ad Euro

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4.300.000,00 o arrivi per un ammontare inferiore ad Euro 2.500.000,00 (Decreto

12.12.02 e Decreto 04.02.98).

La compilazione dell’intrastat ai soli fini statistici comporta la compilazione delle

seguenti colonne:

∗ Cessioni Intra 1 bis Colonna 1 e dalla 5 alla 13

∗ Acquisti Intra 2 bis Colonna 1 e dalla 6 alla 15

Come appare evidente non devono pertanto essere compilate le colonne 2 e 3 dell’intra 1

bis e 2 bis relative al codice “Iso” del Paese e il numero assegnato al cedente o al

cessionario.

COMPILAZIONE INTRASTAT

“AI SOLI FINI FISCALI”

Per le operazioni da evidenziare nei modelli intrastat ai “soli fini fiscali” {tutte le

operazioni degli operatori con cadenza trimestrale e/o annuale (ad eccezione delle

triangolazioni), cessioni di uno stampo anche da parte di un mensile, ecc..} gli operatori

dovranno compilare solamente le seguenti colonne:

Cessioni intra 1 bis 1, 2, 3, 4

Acquisti intra 2 bis 1, 2, 3, 4 e 5*

Questa colonna deve essere compilata sole se si acquista da un Paese che non ha aderito

all’Euro.

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SPOSTAMENTO MERCI IN AMBITO

UNIONE EUROPEA

A TITOLO NON TRASLATIVO DELLA PROPRIETA’

A norma dell’art.50, comma 5, legge 427/93, è fatto obbligo a tutti gli operatori di

annotare in un apposito registro di carico e scarico gli invii e le ricezioni di merce a

titolo non traslativo della proprietà al fine superare le presunzioni di vendita/acquisto

vigenti nel nostro ordinamento.

Tale registro dovrà pertanto essere movimentato dagli operatori per le partecipazioni a

fiere in ambito Ue, lavorazioni intracomunitarie, conti visione, ecc..

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SANZIONI INTRASTAT SANZIONI STATISTICHE

(in vigore dal 02.95)

Sono tali tutte le irregolarità o inesattezze commesse durante la compilazione delle

righe 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 per il modello intera 1-bis e 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14 e 15 per il modello Intra 2-bis.

La pena prevista per questi errori varia da un minimo di € 516,47 ad un massimo di €

5.134,57. La pena non viene applicata qualora il contribuente provveda spontaneamente

ovvero su segnalazione della dogana, entro i successivi 30 giorni dalla data di

presentazione del listing, alla rettifica degli stessi.

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SANZIONI FISCALI

SANZIONI PER OMESSA PRESENTAZIONE OVVERO PER INCOMPLETA,

INESATTA O IRREGOLARE COMPILAZIONE

(IN VIGORE A DECORRERE DAL 01.04.1998)

Il Decreto Legislativo n. 471 del 18.12.97 ha stabilito nuove sanzioni per errori e/o

omissioni compiute nella compilazione dei modelli intrastat, relativamente alle colonne

2, 3, 4 modello intra 1 bis (cessioni) e 2, 3, 4, 5 modello intra 2 bis (acquisti), come

pure per la mancata presentazione degli stessi.

Le nuove penalità che entrate in vigore il 01.04.98 risultano essere le seguenti:

1) Omessa presentazione dei modelli intra: sanzione da €. 516,47 ad € 1032.94

2) Presentazione dei modelli intra nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dalla

dogana: sanzione da € 258.22 ad € 516.47

- RAVVEDIMENTO (art.13, comma 1, lettera C, dlgs 472/97, così modificato dal decreto 506 del 30.12.99) Se il modello viene presentato spontaneamente entro 90 giorni dalla scadenza viene applicata la sanzione pari ad un ottavo € 64.55 - RAVVEDIMENTO (art.13, comma 1, lettera B, dlgs 472/97) Se il modello viene presentato decorsi 90 giorni dalla scadenza (ma entro la dichiarazione iva annuale) la sanzione è ridotta ad un quinto € 103.29 - TARDIVA PRESENTAZIONE SPONTANEA OLTRE I TERMINI PER IL RAVVEDIMENTO (art.11, comma 4, dlgs 471/97) Se il modello viene presentato oltre la scadenza della dichiarazione iva annuale € 516,47

3) Errori e/o omissioni commessi nella compilazione del modello: da €. 516,47 ad €

1032.94 a modello.

4) Dal 01.04.98 la sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o

corretti spontaneamente o a seguito di richiesta da parte della dogana. Ne consegue che

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si può procedere a regolarizzare tutte le dichiarazioni a suo tempo erroneamente

compilate.

Con altro decreto (n. 472 del 18.12.97) viene inoltre stabilito:

1) Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi

posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa si applica la legge più favorevole,

salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. Per quanto sopra, per

errori commessi compiuti dal 23.02.95 al 01.04.98, l’autorità di controllo applicherà

ancora le vecchie sanzioni da € 25.82 ad € 103.29 per riga con il massimo di € 2065,83

a modello)

2) Cause di non punibilità: Non è punibile l’autore della violazione quando essa è

determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di

applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono.

3) Per la tenuta del registro di movimento merce in base ad uno dei titoli non traslativi

della proprietà (art. 50 comma 5 legge 427/93). Chi non tiene o non conserva, secondo

le prescrizioni, le scritture previste è punito con la sanzione amministrativa da €

2065.83 ad € 7746.85 (art.9 decreto legislativo 471 del 18.12.1997).

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