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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. TO1-

TO2 – TO4 -TO5 – AT PER VENTIQUATTRO MESI

CODICE CIG LOTTO 1: 0731269643 CODICE CIG LOTTO 2: 0731313A91 CODICE CIG LOTTO 3: 0731352AC0

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GENNAIO 2011

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PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I NORMATIVA DI RIFERIMENTO, DEFINIZIONI ED OGGETTO DELL’APPALTO

PREMESSO CHE Con D.G.R. N. 9-9007 del 20.06.2008 sono state impartite alle Aziende Sanitarie direttive per l’approvvigionamento di beni e servizi in forma associata secondo un modello a rete che vede in cinque aree sovra zonali gli ambiti di aggregazione per i diversi tipi di approvvigionamento occorrenti alle medesime Aziende. Sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.R. di cui sopra, le Aziende Sanitarie hanno deliberato il programma triennale 2010-2012 degli acquisti, individuando per ciascuna tipologia di fornitura l’Azienda incaricata di svolgere la gara per l’intera area. All’ASL TO 1 sono state assegnate le funzioni di capofila a livello delle Aziende Sanitarie Regionali per l’espletamento delle procedure relative alla gara per la fornitura di prodotti per nutrizione parenterale domiciliare occorrenti alle AA.SS.LL. TO1, TO2, TO4, TO5 di cui alla D.G.R. n. 9-9007 del 20/06/2008 per ventiquattro mesi.

Art. 1 (Normativa di riferimento)

L’appalto, oltre che dal bando di gara e dal presente capitolato, è disciplinato dalla seguente normativa:

a) R.D. 18.11.1923, n. 2440; b) R.D 23.5.1924, n. 827; c) dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con D.Lgs. 12 aprile

2006 n. 163 (d’ora in poi abbreviato Codice dei Contratti); d) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Aziende Sanitarie Contraenti; e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto

privato. f) D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.

Art. 2 (Definizioni ed abbreviazioni)

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni ed abbreviazioni: a) Azienda Sanitaria Locale (di seguito abbreviato A.S.L.): s’intende l’Azienda Sanitaria

Locale TO1;

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b) Operatore economico: comprende l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi;

c) Offerente: è l’operatore economico che ha presentato un’offerta; d) Soggetto aggiudicatario (S.A.) o Fornitore: s’intende quel soggetto candidato risultato

aggiudicatario dell’appalto secondo le modalità di cui al presente capitolato; e) Soggetto escluso: s’intende quel soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla

gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti ovvero abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme a quanto richiesto, tale da comportare l’esclusione dalla gara a norma del presente capitolato;

f) Documentazione sottratta al diritto di accesso: la documentazione nella quale siano

presenti segreti tecnici o commerciali e che deve essere sottratta al diritto di accesso. In

questo caso il soggetto offerente deve trasmettere, ai sensi dell’art. 13 comma 5 D. Lgs.

163/2006, la documentazione idonea a comprovare la sussistenza di tali segreti. g) Legale rappresentante del soggetto offerente: s’intende qualsiasi persona che ha il

potere di rappresentanza del soggetto offerente; h) Legale rappresentante del raggruppamento d’imprese: s’intende il legale rappresentante

dell’impresa mandataria quale risulta dall’atto di costituzione del raggruppamento medesimo;

i) AASSLL (Aziende Sanitarie Locali): s’intendono le Aziende Sanitarie Locali 1-2-4-5 dell’Area di Coordinamento Sovrazonale To e l’ASL AT di cui alla DGR n. 9 -9007 del 20.06.2008;

j) Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica Territoriale (S.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale): s’intende la Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica Territoriale dell’A.S.L. TO1, sita in via Principe Tommaso, 4, 10125 Torino.

Art. 3 (Oggetto dell’Appalto)

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura e il servizio di consegna di prodotti per nutrizione parenterale domiciliare, occorrenti alle Aziende Sanitarie Locali 1-2-4-5 appartenenti all’Area di Coordinamento Sovrazonale TO – Aziende Sanitarie Locali e l’ASL AT di cui alla D.G.R. n. 9-9007 del 20/06/08, suddivisa nei seguenti tre lotti:

o LOTTO 1: FORNITURA E SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DI PRODOTTI PER

NUTRIZIONE PARENTERALE A PAZIENTI AFFETTI DA INSUFFICIENZA INTESTINALE CRONICA BENIGNA;

o LOTTO 2: FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE PARENTERALE A PAZIENTI ONCOLOGICI;

o LOTTO 3: SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE A PAZIENTI ONCOLOGICI CON FORNITURA DI APPARECCHIATURE ED ACCESSORI.

Le caratteristiche tecniche ed i quantitativi presunti dei prodotti, la descrizione analitica delle modalità di fornitura e del servizio, sono dettagliatamente riportati nella Parte

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Seconda – Disciplinare Tecnico del presente Capitolato redatta a cura della S.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale.

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 Dlgs 81/08, vista la determinazione dell’Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto: viste le attività oggetto dell’appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 03/11/2010, pubblicata sulla GURI n. 301 del 27.12.2010, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara sono tenuti ad indicare nell’offerta e in qualsiasi comunicazione relativa alla gara, il Codice Identificativo Gare (CIG) e a versare un contributo a favore dell’Autorità stessa, con le modalità di cui all’art. 4 della succitata deliberazione e delle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010" pubblicate sul sito internet dell’Autorità. I contributi da versare per ciascun lotto sono i seguenti:

Lotto Descrizione Codice CIG Contributo da versare

1 Fornitura e servizio di consegna a domicilio di prodotti per nutrizione parenterale a pazienti affetti da insufficienza intestinale cronica benigna 0731269643 € 140,00

2 Fornitura di prodotti per nutrizione parenterale domiciliare a pazienti oncologici 0731313A91 € 140,00

3 Servizio di consegna a domicilio di prodotti per nutrizione parenterale a pazienti oncologici con fornitura di apparecchiature ed accessori 0731352AC0 € 20,00

Art. 4 (Importo presunto)

L’importo complessivo presunto dell’appalto, per 24 mesi, ammonta a € 3.457.200,00 oneri fiscali esclusi, così suddiviso per ciascun lotto:

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Lotto Descrizione

Importo

biennale in

Euro IVA

esclusa

ASL TO 1

Importo

biennale in

Euro IVA

esclusa

ASL TO 2

Importo

biennale in

Euro IVA

esclusa

ASL TO 4

Importo

biennale in

Euro IVA

esclusa

ASL TO 5

Importo

biennale in

Euro IVA

esclusa

ASL AT

Importo

complessivo

biennale

IVA esclusa

1

Fornitura e consegna di prodotti per

nutrizione parenterale domiciliare a

pazienti affetti da insufficienza

intestinale cronica benigna

365.000,00

434.200,00

846.000,00

268.000,00

(DAL

01/09/2012)

140.000,00

2.053.200,00

2

Fornitura di prodotti per nutrizione

parenterale domiciliare a pazienti

oncologici

€ 250.000,00 €

120.000,00

600.000,00 /

232.000,00 €

1.202.000,00

3

Servizio di consegna a domicilio di

prodotti per nutrizione parenterale a

pazienti oncologici con fornitura di

apparecchiature ed accessori

€ 100.000,00 € 18.000,00 € 20.000,00

/

64.000,00 €

202.000,00

Si precisa che detti importi sono presunti e puramente indicativi e pertanto potranno

variare nel corso dell’appalto, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni di sorta.

Art. 5

(Durata dell’appalto) L’appalto oggetto del presente capitolato avrà durata di ventiquattro mesi, con

decorrenza dalla data di stipulazione del contratto. Per l’ASL TO 5 la fornitura avrà decorrenza dal 01/09/2012. L’Azienda Sanitaria ha, tuttavia, la facoltà di prorogare il contratto con apposito

provvedimento autorizzativo, per ulteriori mesi sei, alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per il nuovo affidamento della fornitura.

L’ASL si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’ASL medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

Art. 6

(Quinto d’obbligo) Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una

diminuzione della fornitura/servizio, il Soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del valore di aggiudicazione alle stesse condizioni del contratto.

Oltre tale limite, il Soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il Soggetto aggiudicatario dichiara all’Azienda Sanitaria che di tale diritto intende avvalersi.

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Qualora il Soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 7 (Divieto di rinnovazione tacita)

E’ escluso ogni tacito rinnovo dell’appalto.

TITOLO II

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA

Art. 8

(Procedura di scelta del contraente) La procedura di scelta del contraente è quella della procedura aperta di cui all’art. 54

del Codice dei Contratti.

Art. 9 (Criterio di aggiudicazione per singolo lotto. Offerte anomale)

Il criterio di aggiudicazione è quello di cui all’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e cioè a favore del prezzo più basso al netto dell’IVA per ciascun lotto, previo giudizio di idoneità dei prodotti e servizi offerti. Una Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata, valuterà per ciascun lotto la rispondenza dei prodotti e servizi offerti alle caratteristiche richieste nel presente Capitolato.

E’ possibile presentare offerta per uno, alcuni o tutti i lotti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di non procedere all'aggiudicazione.

Il soggetto offerente rimane impegnato per il solo fatto di aver presentato offerta, mentre l'Amministrazione appaltante è libera di non procedere all'aggiudicazione senza che il soggetto offerente in gara possa pretendere compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso, la commissione di gara procederà con le modalità previste dagli art. 86 e seguenti del codice contratti.

L’A.S.L. si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione, ai sensi dell’art. 55 comma 4 codice contratti, nel caso di una sola offerta, ancorché valida, per ciascun lotto. Resta salva la facoltà dell’A.S.L., ai sensi dell’art. 81 comma 3 codice contratti, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

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Art. 10

(Requisiti di ammissibilità alla gara) Per la partecipazione alla presente gara il soggetto candidato, a pena di esclusione,

deve possedere quanto segue: a) requisiti di ordine generale; b) requisiti di idoneità professionale; c) adeguata capacità finanziaria ed economica; d) idonea capacità tecnica.

Art. 11 (Requisiti di ordine generale)

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara, ai sensi dell’art. 38 del Codice dei Contratti, i seguenti candidati:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione

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dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della A.S.L. TO1, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte da parte della A.S.L. TO1;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

j) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

k) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

l) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

m) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;

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n) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario. I soggetti offerenti attestano il possesso dei suddetti requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, redatta sul modello allegato sub 1.2.

Art. 12 (Requisiti di idoneità professionale)

Ai sensi dell’art. 39 del Codice dei Contratti, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali. Il possesso del suddetto requisito deve essere attestato nel sopraccitato modello allegato sub 1.2 in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Art. 13 (Capacità finanziaria ed economica)

La capacità finanziaria ed economica di cui all’art. 41 del Codice dei Contratti richiesta, a pena di esclusione, quale requisito di partecipazione è la seguente:

1. che l’importo globale del fatturato realizzato dalla ditta offerente, nel triennio 2008-2010, sia complessivamente almeno pari all’importo del lotto o alla somma degli importi dei lotti, IVA esclusa, cui il soggetto offerente intende partecipare;

2. che l’importo relativo alle forniture/servizi identici realizzati dalla ditta offerente, nel triennio 2008-2010, sia complessivamente almeno pari alla metà dell’importo del lotto o alla somma della metà degli importi dei lotti, IVA esclusa, cui il soggetto offerente intende partecipare. Per “fornitura/servizio identici” si intende una fornitura avente parimenti ad oggetto la fornitura e/o il servizio di consegna di prodotti per nutrizione parenterale domiciliare.

Il concorrente attesta il possesso dei suddetti requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, redatta sul modello allegato sub 1.3.

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Art. 14 (Capacità tecnica)

La capacità tecnica di cui all’art. 42 del Codice dei Contratti richiesta, a pena di esclusione, quale requisito di partecipazione alla presente gara, è che il soggetto offerente abbia effettuato, nel triennio 2008-2010, almeno una fornitura/servizio identici a quella oggetto di gara, di importo non inferiore alla metà dell’importo del lotto o alla somma della metà degli importi dei lotti, IVA esclusa, cui il soggetto offerente intende partecipare.

Per “fornitura/servizio identici” si intende una fornitura avente parimenti ad oggetto la fornitura e/o il servizio di consegna di prodotti per nutrizione parenterale domiciliare. In ogni caso devono essere espressamente indicati i committenti, le tipologie di forniture/servizi effettuati, le date e i rispettivi importi. Ogni dichiarazione presentata deve recare l’attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio di consegna di prodotti per nutrizione parenterale domiciliare. Il concorrente attesta il possesso dei suddetti requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, redatta sul modello allegato sub 1.3.

Art. 15 (Documentazione amministrativa)

La documentazione da far pervenire, pena l’esclusione dalla procedura, secondo le modalità indicate nel successivo art. 26, è la seguente:

1) domanda di partecipazione con indicazione dei lotti per i quali si presenta offerta redatta sull’apposito modello predisposto da questa stazione appaltante (Allegato sub 1.1);

2) dichiarazione, rilasciata nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali, redatta unicamente sul modello predisposto da questa stazione appaltante (Allegato sub 1.2); nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese la dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna di esse;

3) dichiarazione, rilasciata nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in ordine al possesso dei requisiti di capacità finanziaria, economica e tecnica, redatta unicamente sul modello predisposto da questa stazione appaltante (Allegato sub 1.3); nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese la dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna di esse;

4) copia del presente capitolato speciale e del disciplinare tecnico, timbrati e firmati su ogni foglio dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri per presa visione ed accettazione. Il capitolato nella sua ultima pagina deve riportare la doppia sottoscrizione per l’approvazione delle clausole onerose; nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese il capitolato e le relative clausole onerose devono essere sottoscritti da ciascuna di esse;

5) documento attestante l'avvenuto versamento della garanzia a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo del lotto o della somma dei lotti cui il Soggetto offerente intende partecipare costituita con le modalità indicate nel successivo art. 38, stabilita come segue:

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- per il lotto 1 nella misura di € 41.064,00; - per il lotto 2 nella misura di € 24.040,00; - per il lotto 3 nella misura di € 4.040,00;

6) in caso di riduzione del 50% dell’importo della garanzia suddetta, documentazione comprovante il possesso della certificazione del sistema qualità;

7) impegno, ai sensi dell’art. 75 comma 8 codice contratti, di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.

8) ricevuta in originale del versamento del contributo in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 o fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, con precisa indicazione del codice CIG.

9) dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000: a) di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice

civile con nessun partecipante alla medesima procedura; oppure, qualora sussista la situazione di controllo

b) di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione, corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.

I documenti di cui al precedente punto b devono essere inseriti in separata busta chiusa, secondo quanto previsto dal successivo art. 28 (Busta C).

10) copia fotostatica di un documento di riconoscimento del legale rappresentante della

Ditta. 11) dichiarazione, contenente l’indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni,

dell’indirizzo di posta elettronica (certificata e non) e del numero di fax (quest’ultimo deve essere espressamente autorizzato dalla Ditta offerente per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lvo 163/2006) per l’invio delle comunicazioni relative alla presente procedura.

E’ fatto obbligo al soggetto candidato, pena esclusione dalla gara, di produrre tutta la

documentazione in lingua italiana. Tutta la documentazione dovrà essere firmata per esteso, tale da poter essere

identificata con quella del documento presentato in fotocopia.

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Art. 16 (Documentazione tecnica)

Il soggetto offerente è tenuto a presentare per ciascun lotto, pena l’esclusione dalla gara, i seguenti documenti tecnici inseriti in singole buste riportanti la dicitura e il contenuto come di seguito specificato:

Busta Dicitura Contenuto

���� 1 Documento N°1:

Le schede tecniche dei singoli prodotti offerti (miscele, attrezzature, dispositivi medici, materiali di consumo,ecc). Tali schede, redatte in lingua italiana o con allegata traduzione, dovranno riportare le caratteristiche qualitativo-nutrizionali essenziali e specifiche dei prodotti offerti ed essere corredate dai relativi fogli illustrativi e da eventuale documentazione tecnico scientifica

���� 2 Documento N°2:

Dichiarazione di conformità dei prodotti offerti alle disposizioni di legge in campo nazionale e comunitario, in materia di produzione, importazione, vendita, trasporto, sicurezza ed igiene degli alimenti

���� 3 Documento N°3:

Dichiarazione che attesti se il soggetto concorrente è produttore, rivenditore esclusivo o distributore dei prodotti per cui partecipa, nonché l’indicazione della sede di produzione dei prodotti offerti.

���� 4 Documento N°4:

Certificazione secondo la direttiva 93/42/CE e/o direttiva 2007/47/CE per ciascuno dei dispositivi medici offerti.

���� 5 Documento N°5:

Indicazione della classificazione nazionale dispositivi (CND) per ogni dispositivo medico offerto

E’ fatto obbligo al concorrente di produrre tutta la documentazione in lingua italiana. Tutta la documentazione dovrà essere firmata per esteso, tale da poter essere

identificata con quella del documento presentato in fotocopia. Tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate nelle forme di cui al D.P.R.

28.12.2000 n. 445. Considerato che l’aggiudicazione avviene in relazione ad ogni singolo lotto, la ditta

concorrente deve predisporre, in modo distinto e separato, un plico contenente la documentazione tecnica per ciascun lotto per cui presenta offerta, chiusa e controfirmata sui lembi dal legale rappresentante, o suo delegato. L’inosservanza della predetta prescrizione determina l’esclusione dall’offerta dal prosieguo della gara.

Sull’esterno delle buste devono, inoltre, essere riportati i dati della ditta offerente (ragione sociale, indirizzo, etc.)

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La busta della documentazione tecnica deve contenere tutta la documentazione tecnica sopra elencata e riportare chiaramente all’esterno la seguente dicitura: “GARA N. 3/B04/11 – BUSTA B: CONTIENE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA AL LOTTO N° ______”

In ciascuna busta di documentazione tecnica devono essere contenuti solo ed esclusivamente gli elementi tecnici dell’offerta relativa al lotto cui la busta si riferisce. Nella documentazione tecnica di cui al presente articolo NON deve essere riportato alcun riferimento ai PREZZI OFFERTI, pena l’esclusione dalla gara.

Qualora nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime siano

presenti informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali e che devono, pertanto,

essere sottratte al diritto di accesso, il soggetto offerente deve opportunamente evidenziarle

con una apposita dichiarazione.

In tal caso il soggetto offerente deve altresì trasmettere, ai sensi dell’art. 13 comma 5

D. Lgs. 163/2006, la documentazione idonea a comprovare la sussistenza di tali segreti. Non verranno prese in considerazione dichiarazioni prive della suddetta documentazione. L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di non prendere in considerazione le offerte delle Ditte che risultino inadempienti alle richieste sopra indicate.

Art. 17 (Documentazione comprovante i requisiti generali e di idoneità professionale) A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità

professionale la Ditta concorrente deve far pervenire unitamente all’offerta, pena esclusione dalla gara, il modello sub 1.2 debitamente compilato in ogni sua parte, rilasciato nelle forme di cui al D.P.R. 445 del 28.12.2000, art. 46 in cui il titolare o un legale rappresentante della ditta attesti sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara analiticamente indicati nello stesso modello.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti generali devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata, pertanto la dichiarazione redatta sulla base del modello allegato sub 1.2 deve essere prodotta da ciascuna di esse.

N.B. Le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore delle stesse.

Art. 18 (Controlli sul possesso dei requisiti)

In conformità a quanto previsto dall’art. 48 del Codice Contratti, l’A.S.L., prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore,

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scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti autocertificati.

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La stessa richiesta sarà, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati e, nel caso in cui non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, si applicheranno le suddette sanzioni e si procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Art. 19 (Documentazione comprovante la capacità finanziaria ed economica)

Al fine di comprovare il possesso della capacità finanziaria ed economica, di cui all’art. 13, il soggetto aggiudicatario dovrà inviare le certificazioni rilasciate da Amministrazioni o Enti relativi alle forniture/servizi identici a quella oggetto della gara, ovvero aventi parimenti ad oggetto la fornitura e/o il servizio di consegna di prodotti per nutrizione parenterale domiciliare, nel triennio 2008-2010.

Tale documentazione, qualora trattasi di servizi prestati ad Amministrazioni ed Enti pubblici, è costituita da certificati rilasciati e vistati dagli enti medesimi.

Se, invece, trattasi di servizi prestati a privati i certificati sono rilasciati da questi o, in mancanza, è sufficiente una semplice dichiarazione del soggetto aggiudicatario.

In ogni caso devono essere espressamente indicati i committenti, le tipologie di servizio effettuati, le date e i rispettivi importi.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti di capacità finanziaria ed economica devono essere posseduti cumulativamente da tutte le ditte partecipanti al raggruppamento, pertanto la documentazione deve essere prodotta da ciascuna di esse facenti parte dell’A.T.I. al fine di verificare il possesso delle richieste capacità in capo al raggruppamento nel suo insieme.

E’ fatto obbligo al soggetto candidato, pena esclusione dalla gara, di produrre tutta la documentazione in lingua italiana.

Art. 20 (Documentazione comprovante la capacità tecnica)

Al fine di comprovare il possesso della capacità tecnica, di cui all’art. 14, il soggetto aggiudicatario dovrà inviare le certificazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni od Enti, relative ai servizi identici a quelli oggetto di gara realizzati nel triennio 2008-2010.

Tale documentazione, qualora trattasi di servizi prestati a favore di Amministrazioni o Enti pubblici, è costituita da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni degli enti medesimi.

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Se, invece, trattasi di servizi prestati a privati, i certificati sono rilasciati da questi o, in mancanza, è sufficiente una semplice dichiarazione del soggetto aggiudicatario.

In ogni caso devono essere espressamente indicati i committenti, le tipologie di servizi effettuati, le date e i rispettivi importi. Ogni certificato presentato deve recare l’attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio di consegna di prodotti per nutrizione parenterale domiciliare.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese i

requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti cumulativamente da tutte le ditte partecipanti al raggruppamento, pertanto la documentazione deve essere prodotta da ciascuna di esse facenti parte dell’A.T.I. al fine di verificare il possesso delle richieste capacità in capo al raggruppamento nel suo insieme.

E’ fatto obbligo al soggetto candidato, pena esclusione dalla gara, di produrre tutta la documentazione in lingua italiana.

Art. 21

(Diritto d’accesso ai dati amministrativi) L'Azienda Sanitaria, nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di

trasparenza amministrativa e di diritto d'accesso ed in conformità alla deliberazione del Direttore Generale n. 1313/A.05/08 del 22/12/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, si impegna a garantire l’accesso ai soggetti aventi diritto nei casi e nelle modalità previste dal Regolamento approvato con la succitata deliberazione, alle condizioni e con i limiti previsti dall’art. 13 e 79 del Codice dei Contratti.

Art. 22

(Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento) Al fine di rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto candidato, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l’A.S.L. s’impegna a garantire che il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e l’inesistenza di cause ostative.

Con la sottoscrizione del presente Capitolato le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del presente appalto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.

L’A.S.L. contraente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all’esecuzione dell’Appalto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle AA.SS.LL. contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Il fornitore si obbliga, se richiesto, a trasmettere all’A.S.L. TO1, anche per via telefonica e/o telematica, i dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, delle AA.SS.LL. contraenti, ai fini

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del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Appalto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’A.S.L. contraente risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’ art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal relativo Allegato B;

- nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali;

- nel trasmettere all’A.S.L. contraente, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss.gg. del Codice in materia di protezione dei dati personali che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’A.S.L. stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all’A.S.L. contraente tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

- nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;

nel consentire all’A.S.L. contraente, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento.

Art. 23 (Riservatezza)

Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Appalto.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Appalto.

L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

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In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’A.S.L. contraente, ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, i singoli Contratti di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 24

(Trasparenza) Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente si obbliga: a) non avvalersi della mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Appalto; b) a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Appalto stesso; c) a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Appalto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Qualora, ai sensi del precedente comma, il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Appalto, Il Contratto di fornitura si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 25

(Riserva di verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate) L’Azienda Sanitaria Locale TO 1 si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni

autocertificate attraverso l’acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge. L’Azienda Sanitaria Locale TO 1 si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. L’A.S.L TO 1 procederà ai controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, secondo quanto previsto dall’art. 48 codice contratti.

Art. 26 (Falsità delle dichiarazioni)

Qualora, a seguito delle verifiche disposte ai sensi del precedente articolo, l’A.S.L. TO1 accerti che il soggetto aggiudicatario ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara, dandone comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria ed assegnando alla stessa un termine non inferiore a 15 giorni per consentire la presentazione di memorie difensive scritte. Il provvedimento motivato di decadenza dall’aggiudicazione comporta l’incameramento della garanzia a corredo dell’offerta, fatta

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salva ogni richiesta di risarcimento di ulteriori danni, nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

Art. 27 (Subappalto)

Il subappalto è ammissibile nei limiti e con le modalità previste dall’art. 118 del Codice dei Contratti.

Il soggetto offerente deve indicare nell’offerta la parte di appalto che intende eventualmente subappaltare nel rispetto della normativa vigente.

Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità del soggetto aggiudicatario. Il subappalto è comunque soggetto, pena la risoluzione del contratto, alla preventiva

autorizzazione scritta dell’ASL. Su richiesta dell'A.S.L. contraente il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro un

mese dalla data di eventuale richiesta, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti dell’A.S.L per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. Il Fornitore è direttamente responsabile dei danni che dovessero derivare alle AA.SS.LL. contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d’appalto per beni e servizi pubblici.

TITOLO III

MODALITA’ DI INVIO DEI DOCUMENTI E DELL’OFFERTA

Art. 28 (Composizione del plico)

Entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/03/2011 la Ditta concorrente deve, a pena di esclusione, presentare un plico, formato da un’apposita busta, priva di ceralacca, debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante la seguente dicitura chiara e leggibile:

GARA N° 3/B.04/11

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO DI CONSEGNA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE PARENTERALE OCCORRENTI ALLE

AA.SS.LL. TO 1, TO2, TO4, TO5, AT PER 24 MESI“

Il suddetto plico deve contenere al suo interno le seguenti buste, ciascuna delle quali dovrà essere opportunamente sigillata, senza ceralacca, siglata sui lembi di chiusura e dovrà riportare la dicitura e il contenuto come di seguito specificato:

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Busta Dicitura Contenuto

� A Gara n. 3/B.04/11 Busta contenente la “Documentazione amministrativa”

Documentazione prevista al precedente art. 15 (documentazione unica per tutti i lotti cui si intende partecipare)

� B Gara n. 3/B.04/11 Busta contenente la “Documentazione tecnica relativa al lotto n……..

Documentazione tecnica di cui al precedente art. 16 (Una busta per ciascun lotto per il quale si presenta offerta)

� C Gara n. 3/B.04/11 Busta contenente la “L’offerta economica relativa al lotto n……..””

Offerta economica di cui all’art. 29 (Una busta per ciascun lotto per il quale si presenta offerta)

Qualora la ditta concorrente si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altra impresa partecipante alla presente procedura, dovrà, pena l’esclusione dalla gara, inserire nel plico suddetto una quarta busta, opportunamente sigillata e siglata senza ceralacca denominata “Busta D – documentazione situazione di controllo”, contenente la documentazione di cui al punto 8 lett. b del precedente art. 15.

Il suddetto plico, contenente le tre buste sopra indicate, deve inoltre: � riportare, in maniera chiara e leggibile gli estremi del mittente (nome e ragione sociale

del soggetto offerente); � essere indirizzato a:

Azienda Sanitaria Locale TO 1 di Torino

SC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI

C/O Ufficio Protocollo - IV° piano

Via San Secondo 29 – 10128 Torino;

� pervenire a questa Amministrazione, pena esclusione dalla gara, a cura della ditta e con le modalità previste dalla normativa vigente, entro il termine perentorio del 22/03/2011 ore 12,00, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASL TO1 (Via San Secondo, 29 - 10128 Torino). Si ricorda che l’Ufficio Protocollo suindicato è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 15,30. La consegna del plico resta comunque a totale rischio del mittente. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio

di scadenza. Le espressioni “busta sigillata” e “plico sigillato” contenute nel presente capitolato,

comportano che la busta ed il plico, oltre alla normale chiusura loro propria, devono essere chiusi mediante l'applicazione su tutti i lembi di chiusura di un sigillo, di una qualsiasi impronta o segno impresso su un materiale plastico atto ad assicurare la segretezza dell'offerta e nello stesso tempo a confermare l'autenticità della chiusura originaria.

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Il plico contenente la documentazione deve essere allestito, confezionato e trasmesso nel rispetto delle formalità e del termine perentorio stabiliti nel presente capitolato speciale.

Art. 29 (Offerta economica)

L'offerta economica potrà essere presentata per uno o più lotti. Le offerte economiche dovranno essere formulate separatamente per ogni lotto ed inserite in singole buste recanti la scritta: "BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL LOTTO N°...”. ed essere redatte unicamente sull’apposito modello allegato sub 1.4, reso legale mediante l’apposizione di una o più marche da bollo, debitamente annullate, sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri. L’offerta economica dovrà:

• avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presente gara ed inoltre dovrà contenere la formale accettazione delle clausole contenute nel presente Capitolato;

• essere comprensiva di tutti gli oneri derivanti dall’osservanza del presente capitolato;

• esprimere i prezzi unitari di ciascun prodotto o servizio offerto e la relativa aliquota IVA in cifre e in lettere, nonché riportare il totale complessivo al netto dell’IVA, ove richiesto.

L’offerta economica dovrà indicare: Per il LOTTO 1: � il prezzo medio giornaliero a paziente, comprensivo della fornitura di sacche, materiali

di consumo ed apparecchiature in uso e relativo servizio di consegna. Si precisa che il prezzo offerto non potrà essere superiore a € 115,89.

L’offerta dovrà inoltre fornire i seguenti dettagli: � il prezzo della sacca; � il prezzo per i prodotti aggiuntivi e materiali di consumo; � il prezzo del servizio di consegna.

Per il LOTTO 2: � il prezzo della sacca ed il prezzo in €/ml. per le voci 1, 2 e 3.

Si precisa che il prezzo offerto non potrà essere superiore a € 0,0206/ml.

� per la voce 4, lo sconto percentuale fisso ed invariabile che la Ditta concorrente intende applicare, sui prezzi del listino ufficiale in vigore, per eventuali ulteriori approvvigionamenti di prodotti aggiuntivi non compresi nel fabbisogno ma analoghi.

Per il LOTTO 3: � il prezzo per il servizio di consegna giornaliero.

Si precisa che il prezzo offerto non potrà essere superiore a € 7,97/die.

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Si chiede altresì di indicare separatamente, per eventuali ulteriori necessità, i prezzi per:

• la fornitura della pompa infusionale comprensiva di training infermieristico;

• il training infermieristico. In caso di presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei d’imprese, costituiti o costituendi, non sono ammesse offerte suddivise in quota parte di ciascuna impresa associata. L'offerta è immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, mentre per l'Azienda l'aggiudicazione diviene definitiva solo dopo l'avvenuta approvazione dell’aggiudicazione da parte dell’organo deliberante. Il plico contenente la documentazione deve essere allestito, confezionato e trasmesso nel rispetto delle formalità e del termine perentorio stabiliti nella lettera d'invito e nel presente capitolato speciale.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o altrui e comunque in maniera difforme dalle presenti prescrizioni.

L’ASL escluderà i concorrenti per i quali dovesse accertare che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

Art. 30 (Validità delle offerte e dei prezzi)

Il Soggetto offerente è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il Soggetto offerente, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dall’offerta stessa.

La stazione appaltante si riserva, qualora Consip o S.C.R. Piemonte S.p.A o altre Centrali di Committenza attivassero una convenzione in merito ai prodotti oggetto della presente gara, di effettuare per ciascuno di essi, una verifica comparata tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta aggiudicataria

Qualora dalla predetta verifica si riscontrasse che i prezzi derivanti dalla menzionata convenzione Consip o S.C.R. Piemonte S.p.A o altre Centrali di Committenza fossero inferiori, la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria della gara di adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalla convenzione Consip. o S.C.R. Piemonte S.p.A o altre Centrali di Committenza

In caso di diniego, la stazione appaltante si riserva la facoltà di acquisire i prodotti di interesse presso la ditta convenzionata con Consip S.p.A o S.C.R. Piemonte S.p.A. o altre Centrali di Committenza senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.

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TITOLO IV MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Art. 31

(Sedute di gara) La gara si svolgerà in tre sedute pubbliche, alla presenza del Notaio individuato

dall’Azienda Sanitaria, presso un locale dell’A.S.L. con le seguenti modalità:

1^ seduta pubblica: a) apertura dei plichi integri pervenuti dalle ditte offerenti entro il termine indicato; b) apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta “A”); c) verifica della presenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti

di carattere generale e specifici richiesti dal presente capitolato.

2^ seduta pubblica: a) comunicazioni relative all’esame della succitata documentazione presentata dai

soggetti offerenti e comunicazione degli eventuali provvedimenti conseguenti; b) apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica (Busta “B”) e verifica

della presentazione della documentazione richiesta per l’invio all’apposita Commissione Giudicatrice all’uopo nominata per la valutazione;

c) sorteggio pubblico degli offerenti ai quali verrà richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell’art. 48 codice contratti.

3^ seduta pubblica:

a) comunicazione dell’esito delle verifiche effettuate nei confronti dei soggetti sorteggiati ai sensi dell’art. 48 del Codice dei Contratti e comunicazione degli eventuali provvedimenti conseguenti;

b) comunicazione delle valutazioni effettuate dalla Commissione Giudicatrice; c) apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti le offerte economiche delle sole

ditte ammesse e lettura dei prezzi formulati; d) formazione, lotto per lotto, della graduatoria dei prezzi offerti ed aggiudicazione

provvisoria ai soggetti offerenti che hanno presentato il prezzo più basso per ciascun lotto.

La prima seduta pubblica si svolgerà, con le modalità sopra descritte, il giorno 28/03/2011 alle ore 10,00 presso il Salone della Direzione Generale dell’ASL TO1, 4° piano, via San Secondo, 29 - Torino.

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Art. 32 (Commissione di gara)

La Commissione di gara, che presiede alla seduta pubblica, è composta dal Direttore della S.C. Gestione Approvvigionamenti, che la presiede e dal Responsabile del procedimento e opera alla presenza del Notaio individuato dell’Azienda Sanitaria.

Art. 33 (Presenza dei Soggetti candidati)

Alle sedute pubbliche di cui al precedente articolo può presenziare ed intervenire, richiedendo l’iscrizione a verbale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti candidati, munito di speciale procura notarile e di documento di identità in corso di validità e di una fotocopia dello stesso, da consegnare alla Commissione di gara prima dell’inizio della

seduta.

Art. 34

(Commissione Giudicatrice) La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in

numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’appalto. Il Presidente é designato tra i dirigenti sanitari, tecnici o amministrativi dell’Amministrazione aggiudicatrice.

La Commissione Giudicatrice valuta la documentazione tecnica presentata dai soggetti offerenti, quindi, verificata l’idoneità dei prodotti e servizi offerti rispetto alle caratteristiche richieste dal capitolato, redige apposito verbale.

Le valutazioni della Commissione Giudicatrice sono assunte collegialmente.

Art. 35

(Aggiudicazione) La Commissione di gara, di cui al precedente art. 32, procederà all’aggiudicazione

provvisoria. Detta aggiudicazione, immediatamente vincolante per il Soggetto aggiudicatario,

diventa definitiva per l’Azienda Sanitaria dopo l’avvenuta approvazione dell’aggiudicazione da parte dell’organo deliberante.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel presente capitolato di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Saranno altresì esclusi i concorrenti che offrano prestazioni che non possiedano le caratteristiche minime stabilite dal presente capitolato, ovvero che offrano una fornitura con modalità difforme, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel presente capitolato.

L’A.S.L. si riserva la facoltà: a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate

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venga ritenuta idonea; a) di sospendere o non aggiudicare la gara in qualunque momento, senza oneri per l’Asl

medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

b) di sospendere o non aggiudicare la gara, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza;

c) di non procedere all’aggiudicazione qualora l’importo di quest’ultima risulti superiore all’importo presunto di gara;

d) di non procedere all’aggiudicazione qualora i prezzi praticati siano superiori a quelli indicati all’art. 29.

Il prezzo di aggiudicazione è da intendersi al netto dell’IVA.

I soggetti concorrenti rimangono impegnati per il solo fatto di avere presentato offerta,

mentre l’Amministrazione appaltante è libera di non procedere all’aggiudicazione senza che le ditte in gara possano pretendere compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

L’Azienda Sanitaria, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, procede ai sensi dell’art. 86 del Codice dei Contratti, all’individuazione delle offerte anormalmente basse.

L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara nonché alla verifica delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia o di altre cause ostative.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione provvisoria qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza.

L’ASL TO1 si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in presenza di una

sola offerta per ciascun lotto.

Art. 36 (Pari offerte)

Qualora vi sia contrasto tra il prezzo indicato per ogni singola voce e l’importo totale del lotto, verrà considerato valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione appaltante. Qualora vi sia contrasto tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, verrà considerato valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione appaltante.

TITOLO V CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Art. 37

(Cause di esclusione dalla gara) La violazione o l’inosservanza delle disposizioni contenute nei punti sotto indicati comporta l’esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a tutela della “par condicio”, della segretezza e dell’imparzialità:

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a) mancato recapito del plico all’Ufficio Protocollo di via San Secondo 29, a cura della ditta, entro il termine perentorio indicato;

b) mancata chiusura o mancata apposizione delle firme sui lembi di chiusura dei plichi e delle buste;

c) mancata sottoscrizione del capitolato speciale e del disciplinare tecnico in ogni pagina e delle clausole onerose;

d) mancata presentazione della documentazione amministrativa richiesta (art. 15);

e) mancata presentazione, in separata busta chiusa, dei documenti utili a dimostrare che la

situazione di controllo ex art. 2359 c.c. non ha influito sulla formulazione dell'offerta; f) mancata presentazione della documentazione tecnica di cui all’art. 16 ; g) in caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo, inosservanza delle

disposizioni contenute negli artt. 39 e 40. h) inosservanza dell’art. 41 (concorrenza sleale); i) ogni altra ipotesi di esclusione dalla gara espressamente prevista dal presente capitolato.

TITOLO VI

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI

Art. 38

(Modalità di partecipazione) Sono ammessi a partecipare alla presente gara, ai sensi dell’art. 34 del codice contratti, i

seguenti soggetti:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 codice contratti;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 codice contratti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 codice contratti;

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f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 codice contratti;

f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

g) i soggetti che pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del

codice civile abbiano formulato autonomamente l'offerta; si applicano al riguardo le

disposizioni dell'articolo 38 comma 2 codice contratti.

Art. 39

(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) In caso di partecipazione alla presente gara di raggruppamenti temporanei e di

consorzi ordinari di concorrenti devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della ASL TO1, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 34 comma 1 lettere d) ed e) codice contratti , anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 37 commi 18 e 19 codice contratti, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza di tali divieti comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti.

Art. 40 (Contenuti dell’atto di costituzione)

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura e' conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della ASL TO1. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della ASL TO1. per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto.

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La ASL TO1., tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la ASL TO1. può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la ASL TO1. può recedere dall'appalto.

In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, e' tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire

Art. 41 (Concorrenza sleale)

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) codice contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare , in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che di fatto costituiscono, con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti sono trasmessi all’Autorità che vigila sulla libera concorrenza. Non possono altresì partecipare alla presente gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 codice civile. L’A.S.L. TO1 procederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

TITOLO VII

CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE

Art. 42 (Cauzione provvisoria e modalità di costituzione)

L'offerta e' corredata, ai sensi dell’art. 75 del Codice dei Contratti, da una garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente, il cui importo è, per ogni lotto, pari a:

a) LOTTO 1: € 41.064,00 b) LOTTO 2: € 24.040,00

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c) LOTTO 3: € 4.040,00

Per ciascun lotto cui intende partecipare il soggetto candidato deve presentare una garanzia separata e distinta, con l’indicazione del numero del lotto, dell’oggetto e dell’esatto importo. Es.: Lotto n. 1 – Oggetto: “Fornitura e consegna di prodotti per nutrizione parenterale domiciliare a pazienti affetti da insufficienza intestinale cronica benigna” – Importo: € 41.064,00. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve contenere l’impegno del garante a rinnovarla nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della A.S.L. TO1 nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell' affidatario, ed e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'offerta e' altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 codice contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario.

L’ A.S.L. TO1, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

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Art. 43 (Periodo di validità della cauzione provvisoria)

La cauzione provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve contenere l’impegno del garante a rinnovarla nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della A.S.L. nel corso della procedura.

Art. 44 (Cauzione definitiva)

L’esecutore del contratto è obbligato, ai sensi dell’art. 113 del Codice dei Contratti, a costituire, in favore di ognuna delle A.S.L. contraenti, singole e distinte garanzie fideiussorie (una per ciascuna ASL Contraente) a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento, pari al 10% dell’importo contrattuale relativo ad ogni ASL contraente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dalla A.S.L. contraente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della A.S.L. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dell’appalto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le AA.SS.LL. Contraenti fermo restando quanto previsto nell’art.68, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La cauzione definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire per l’intero periodo di validità del contratto gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle AA.SS.LL. Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e dopo ultimata ogni ragione contabile inerente eventuali tasse suppletive ed altre ad esso relative, riconosciute a carico del fornitore e previa approvazione della situazione finale della liquidazione.

In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’A.S.L. Contraente.

Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’A.S.L. contraente.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole AA.SS.LL. Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il rispettivo rapporto contrattuale, con

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acquisizione della cauzione definitiva .

Art. 45

(Tesoriere dell’A.S.L. TO1) Il Tesoriere dell’Azienda Sanitaria TO 1 è l’Unicredit Banca - Agenzia Torino Turati –

corso Turati, 48 – Torino – c/c n. 000041154022 - cod. ABI 02008 – cod CAB 01138 – IBAN IT/04/U/02008/01138/000041154022.

TITOLO VIII ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Art. 46

(Spese di registrazione) Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla registrazione del contratto (bolli, spese

varie, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del soggetto aggiudicatario. Il soggetto aggiudicatario dovrà versare l’importo relativo a dette spese entro 15 giorni

dalla relativa comunicazione.

Art. 47

(Documentazione) La Ditta aggiudicataria, entro quindici giorni, decorrenti dalla data di avvenuta

comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, deve far pervenire all’A.S.L TO1, i seguenti documenti: 1. certificazioni di quanto dichiarato in sede di gara:

1.1. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio – Registro delle Imprese – rilasciato in data non anteriore a mesi sei, contenente gli estremi dell’atto costitutivo ed eventuali atti successivi che abbiano modificato od integrato l’atto medesimo e l’annesso statuto; il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società e l’attestazione che la società stessa non si trova in stato di fallimento, che la medesima non ha presentato domanda di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Tale certificato deve altresì contenere la dicitura “antimafia” ex art. 9 del D.P.R. 252/1998. Per i soggetti aggiudicatari non residenti in Italia sono ammessi certificati analoghi rilasciati dai competenti uffici stranieri ovvero la presentazione di una dichiarazione giurata o di idonea certificazione attestante dette iscrizioni.

2. modello GAP, debitamente compilato, datato e sottoscritto nella parte di competenza dal Legale Rappresentante;

3. deposito cauzionale definitivo, prestato con le modalità di cui al precedente art. 44; 4. la documentazione probatoria del possesso dei requisiti di capacità finanziaria ed

economica di cui al precedente art. 19, qualora non compreso tra i concorrenti sorteggiati

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secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs 163/2006; 5. la documentazione probatoria del possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al

precedente art. 20, qualora non compreso tra i concorrenti sorteggiati secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs 163/2006;

6. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, atto di costituzione, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 40;

7. copia della polizza assicurativa di cui al successivo art. 62. 8. in riferimento all’art. 26 del D.Lgs 81/08:

a) una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, nella quale il legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri, dichiari di aver preso visione del documento “Opuscolo informativo per ditte esterne” scaricabile al sito Internet dell’ASL: http://www.asl102.to.it/docum/infditte.pdf

b) una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, nella quale il legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri, dichiari espressamente in relazione all’appalto in oggetto di “possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall’art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del D.Lgs 81/08”.

Per quanto concerne il certificato del Casellario Giudiziale sarà cura dell’Azienda

Sanitaria provvedere alla richiesta del medesimo presso i competenti uffici giudiziari. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le sue dichiarazioni lo stesso verrà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione e si procederà all’escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si procederà quindi alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Resta salva la facoltà per l’A.S.L. di richiesta di risarcimento dei danni ulteriori nonché della segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria.

Il termine di presentazione della documentazione richiesta nel presente articolo può, a richiesta del soggetto aggiudicatario, essere prorogato per ulteriori giorni quindici. Trascorso inutilmente tale termine è facoltà dell’A.S.L. dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario ed incamerare la cauzione definitiva. In tale caso l’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta seconda classificata. Sarà cura di ciascuna ASL aderente alla gara acquisire inoltre la seguente documentazione: a) deposito cauzionale definitivo, da prestarsi con le modalità indicate all’art. 44; b) polizza assicurativa stipulata come previsto all’art. 62. c) modello GAP. Successivamente ciascuna ASL procederà alla stipulazione del contratto le cui spese sono a carico dell’aggiudicatario e la cui gestione è demandata alle singole AASSLL contraenti. Il contratto che sarà stipulato dall’ASL TO 1 conterrà le seguenti clausole: a) “L’appaltatore assume tutto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3

della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni”.

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b) “L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria”.

TITOLO IX PREZZI, PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Art. 48 (Prezzi)

I prezzi offerti in sede di gara dovranno restare fissi ed invariati per tutta la durata dell’appalto, salvo quanto previsto dall’art. 115 del Codice dei Contratti.

Art. 49 (Corrispettivi)

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione dei servizi connessi. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle AA.SS.LL. Contraenti. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del presente appalto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 50

(Modalità di fatturazione e pagamento dei corrispettivi) Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da ciascuna

A.S.L. contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

I quantitativi di prodotti ammessi al pagamento sono quelli accertati ed indicati sul documento di trasporto che deve essere allegato alla relativa fattura di pagamento.

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La fatturazione deve avvenire mensilmente. I documenti di trasporto devono riportare l’esatto indirizzo della consegna (c.a.p. e

Comune, Via, n. civico) con indicazione del destinatario e firma per ricevuta ovvero il timbro dell’A.S.L. e la firma del soggetto incaricato dalla medesima A.S. al ritiro dei prodotti.

La documentazione dovrà essere presentata in formato elettronico secondo le indicazioni fornite dal servizio responsabile della gestione degli ordini.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve essere intestata e spedita alla A.S.L. contraente e per la sua liquidabilità dovrà fare esplicito riferimento: a) al numero del buono d'ordine ; b) al numero del Documento di Trasporto (D.D.T.); c) essere corredate da copia fotostatica del buono d’ordine e del Documento di Trasporto

(D.D.T.). d) copia del documento comprovante l'avvenuto addestramento al nursing ed eventuale

altra reportistica, come previsto nel Disciplinare Tecnico L’A.S.L. Contraente, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a

diecimila euro, procederà alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche A.S.L. ” pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008.

I pagamenti, inoltre, verranno effettuati secondo le disposizioni previste dalla legge 136/2010, recante “Piano straordinario contro le mafie”.

Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di essi.

Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato a 90 gg. dalla data di ricezione delle stesse, regolari a norma di legge, ed eventuali altri documenti contabili, previa idonea produzione da parte della Ditta della documentazione attestante il versamento dei compensi ai dipendenti e altresì dei contributi previdenziali e contributivi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (art. 5 comma 2 D.M. 82/1994). Tale termine resterà interrotto qualora l’A.S.L. Contraente richieda chiarimenti. Per la data di ricevimento della fattura farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. Contraente. Gli interessi moratori decorreranno dal giorno successivo alla succitata scadenza. In caso di ritardo nei pagamenti il saggio degli interessi ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, è quello legale.

L’importo delle predette fatture sarà bonificato sul conto corrente indicato dal Fornitore. Per individuare la data di pagamento si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere dell’Azienda Sanitaria Contraente del relativo mandato. In ogni caso l’A.S.L. committente si intende esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti sui conti correnti o alle persone comunque designate.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche

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se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel capitolato d’appalto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, i contratti di fornitura si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, dalle AA.SS.LL. Contraenti.

Art. 51 (Fatturazione e liquidazione a favore di raggruppamenti temporanei d’impresa)

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d’impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all’impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

Art. 52 (Incedibilità dei crediti. Divieto di cessione del contratto)

Il soggetto aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente capitolato, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad essa derivanti dal presente appalto senza la preventiva autorizzazione dell’Azienda Sanitaria.

La cessione del credito senza la preventiva autorizzazione dell’Azienda Sanitaria rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell’Azienda medesima.

In caso di cessione del credito dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell’art. 117 del Codice dei Contratti. E’ fatto assoluto divieto al soggetto aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, i contratti derivante dal presente appalto a pena di nullità delle cessioni stesse.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le AA.SS.LL. Contraenti hanno facoltà di dichiarare, l’immediata risoluzione del contratto per colpa del contraente. Alla risoluzione del contratto consegue, quale clausola penale, l’incameramento della cauzione definitiva e l’addebito del maggior onere derivante all’Azienda a causa della predetta risoluzione.

TITOLO X

ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONTROLLI QUALITATIVI DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO

Art. 53

(Brevetti industriali e diritti d’autore) Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o

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all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti delle AA.SS.LL. Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le AA.SS.LL. Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime AA.SS.LL. Contraenti.

Le AA.SS.LL. contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime AA.SS.LL. Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti delle AA.SS.LL. contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dei Contratti di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 54 (Responsabilità della fornitura)

Al momento della stipula del contratto il Fornitore nomina il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti di ciascuna A.S.L. contraente

Art. 55

(Aggiornamento tecnologico) Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le AA.SS.LL. contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto del presente appalto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo Appalto. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.

Art. 56

(Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell’appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di consegna ed installazione presso il domicilio del paziente, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel

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rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto da parte di ciascuna A.S.L. contraente dei contratti di fornitura. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, alle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto , nel Disciplinare Tecnico nonché alle caratteristiche tecniche dell’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dei Contratti. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dei contratti, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle AA.SS.LL. Contraenti, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenni le Aziende Sanitarie Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. Le attività contrattuali da svolgersi presso il domicilio dei pazienti ed i locali delle AA.SS.LL. devono essere eseguite senza interferire nella normale attività di essi. Le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con i pazienti e le AA.SS.LL. stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il domicilio dei pazienti ed i locali delle AA.SS.LL. continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione abituale dei pazienti e istituzionale delle AASSLL.; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività in atto. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle modalità della consegna al domicilio dei pazienti o dalle attività svolte dalle AA.SS.LL. e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nelle residenze dei pazienti e nei locali delle AA.SS.LL. nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. Il Fornitore si obbliga a consentire alle AA.SS.LL. Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Resta espressamente inteso che le AA.SS.LL. contraenti possono essere considerate responsabili solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore e unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dall’emissione dei propri ordinativi di fornitura.

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Art. 57 (Obbligazioni specifiche del fornitore)

Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura di prodotti per nutrizione parenterale domiciliare occorrenti alle AASSLL TO1, TO2, TO4, TO5 e AT di cui alla DGR N. 9-9007 del 20.06.2008 per ventiquattro mesi e la prestazione dei servizi oggetto dell’Appalto in tutti i luoghi che verranno indicati da ciascuna Unità Richiedente, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza numerica e della dislocazione dei pazienti e degli uffici di detti soggetti. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:

- fornire i beni oggetto dell’Appalto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Capitolato e negli atti di gara;

- manlevare e tenere indenne le AA.SS.LL. contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’utilizzo dei beni oggetto dell’Appalto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’A.S.L. contraente di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel capitolato speciale d’appalto;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Art. 58

(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto d’appalto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Appalto. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell’Appalto.

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Art. 59

(Modalità e termini di esecuzione della fornitura) Per l’esecuzione della fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di installazione, montaggio e formazione presso il domicilio del paziente, trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione e asporto dei pallet. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Fornitura deve avvenire in un’unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola A.S.L. Il Fornitore, dalla ricezione di ciascuna Richiesta di Fornitura, dovrà dare riscontro all’A.S.L., indicando la data prevista di consegna che dovrà comunque rispettare i termini massimi di consegna previsti nel Disciplinare Tecnico. Il Fornitore si impegna pertanto a contattare l’Unità Richiedente per convenire le modalità di consegna (luoghi ed orari) che dovranno comunque essere effettuate secondo le indicazioni riportate nelle singole Richieste di Fornitura, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 66 “Penali”. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Fornitura, ovvero dichiarato telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’A.S.L. contraente procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo 66 “Penali”. Il personale delle AA.SS.LL. contraenti all’atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La conformità può essere accertata dall’A.S.L. in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell’utilizzo della merce consegnata. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 24 ore dal ricevimento della segnalazione pena l’applicazione delle penali. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spese. E’ a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non

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ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall’A.S.L. contraente. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l’A.S.L. procede direttamente all’acquisto sul libero mercato addebitando l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo 66.

Art. 60 (Esecuzione del contratto)

La fornitura di cui al presente capitolato avrà inizio con decorrenza dalla data indicata alla stipulazione del contratto.

La direzione dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 119 Codice contratti, è affidata, per l’ASL TO1, al Direttore S.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale o alle persone da questi delegate.

Ai suddetti responsabili il Fornitore deve far riferimento per ciò che riguarda l’esecuzione della fornitura.

Art. 61

(Responsabilità dell’appaltatore)

L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura e/o del servizio.

L’aggiudicatario è responsabile inoltre dell’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle vigenti normative in materia igienico-sanitario e di commercio relativi alle merci da fornire.

Durante l’esecuzione del contratto, il Fornitore sarà direttamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone (utenti, operatori o terzi) o cose e, comunque, di ogni danno che possa derivare all’Azienda Sanitaria in conseguenza dell’espletamento della fornitura e/o del servizio.

All’atto dell’affidamento dell’appalto, il Fornitore è tenuto a fornire all’Azienda Sanitaria committente i nominativi del personale che intende assegnare per l’esecuzione dell’appalto richiesto e che deve risultare idoneo al suo corretto espletamento. Egli è, inoltre, tenuto a segnalare all’A.S. tutte le variazioni di nominativi che dovessero aver luogo nel corso dell’appalto.

Il soggetto aggiudicatario designa una persona con funzioni di Responsabile della fornitura cui compete il controllo in ordine al corretto adempimento degli obblighi contrattuali gravanti sull’Impresa a norma del presente capitolato. Tutte le comunicazioni e le contestazioni fatti in contraddittorio con detto Referente si intendono fatte direttamente all’impresa.

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Deve altresì essere comunicato un recapito (telefono cellulare) del Referente o comunque di un funzionario della Ditta, reperibile 24 ore su 24, inclusi i festivi, per straordinarie evenienze che richiedano programmazioni particolari.

Controlli periodici verranno eseguiti da una Commissione della A.S.L., appositamente nominata dall’Amministrazione, per la verifica ed il controllo di attuazione delle prescrizioni di cui al presente capitolato, in contraddittorio con il responsabile dell’impresa aggiudicataria.

Potranno inoltre essere effettuati controlli sporadici ed imprevisti sulla modalità della gestione, nonché sull’utilizzo della struttura, degli impianti e delle attrezzature.

Art. 62 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa)

Il soggetto aggiudicatario deve disporre, per tutta la durata del contratto, di polizze di assicurazione stipulate con Compagnie di Assicurazione autorizzate ai sensi delle leggi vigenti, per i rischi connessi all’esecuzione del presente appalto.

L’aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del contratto, a presentare all’ASL, per ciascun lotto per cui è risultato aggiudicatario, idonea copertura assicurativa. In particolare, l’aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate: a) produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l’appalto conformi alle condizioni appresso riportate; ovvero (in via alternativa) b) produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate con una apposita dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa e la conformità alle condizioni appresso riportate. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Effetto e scadenza dell’assicurazione: l’assicurazione deve aver effetto per l’intera durata del contratto.

- Novero dei terzi: dovranno essere espressamente considerate nel novero dei Terzi le Aziende Sanitarie.

- Modifiche contrattuali, inadempienze, scadenza naturale: impegno dell’Impresa assicuratrice a dare immediato avviso scritto alle Aziende Sanitarie di ogni modifica contrattuale, inadempienza del contraente, scadenza o eventuale disdetta della polizza.

- Pagamento dei sinistri: i sinistri, indennizzabili ai sensi della polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza, i quali rimangono sempre a carico dell’aggiudicatario.

Cessazione dell’Assicurazione: obbligo dell’Impresa assicuratrice di avvisare le Aziende Sanitarie in caso di recesso dal contratto principale, mancata concessione del rinnovo o proroga del contratto alle medesime condizioni in corso, di atti o situazioni che possano invalidare in tutto o in parte l’Assicurazione, di naturale scadenza della polizza.

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Il soggetto aggiudicatario è obbligato a stipulare, o a dimostrare di possedere una polizza assicurativa di RCT stipulata con primaria compagnia, a beneficio delle AA.SS.LL. Contraenti, dei dipendenti e/o collaboratori della medesima e di altri terzi, efficace per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio di RCT dello stesso aggiudicatario in ordine alla fornitura di prodotti per nutrizione parenterale domiciliare oggetto del presente appalto. Il massimale di garanzia deve essere non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro ed € 3.000.000,00 per persona. In particolare la polizza deve tenere indenne le AA.SS.LL. Contraenti compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Azienda stessa, nonché ai terzi, compresi i pazienti nell'utilizzo dei prodotti oggetto dell'appalto. Eventuali limitazioni delle garanzie quali franchigie e/o scoperti non possono essere opposti dall'Assicuratore agli eventuali danneggiati La polizza deve comprendere anche, una garanzia di Responsabilità Civile verso i dipendenti del soggetto aggiudicatario per un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e di € 1.500.000,00 per persona. Inoltre, resta inteso che:

• l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo costituisce condizione essenziale per le AA.SS.LL. Contraenti e, pertanto qualora il soggetto aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza della copertura assicurativa di che trattasi, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;

• l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'aggiudicatario della responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti;

• tale adempimento è vincolante per la stipula del contratto. Le AA.SS.LL. Contraenti si riservano il diritto di visionare preventivamente ed accettare le condizioni contrattuali quali ad esempio i massimali di RC, le garanzie accessorie quali la "causale incendio" e "i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori";

• il Fornitore, a prescindere dalla stipula della polizza di RC resta pienamente e direttamente responsabile nei confronti dei Terzi e delle AA.SS.LL. Contraenti per qualsiasi danno dallo stesso provocato durante l'esecuzione del contratto.

TITOLO XI

INADEMPIMENTI, PENALITA’ E RESPONSABILITA’ PENALI

Art. 63 (Inadempimenti contrattuali)

L’Azienda Sanitaria, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, mediante lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate ed

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assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.

Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un formale provvedimento, nel quale si dà contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto aggiudicatario nonché delle ragioni per cui l’ASL ritiene di disattenderle e procedere all’applicazione della penale.

Art. 64 (Acquisti sul libero mercato)

L’A.S. ha facoltà di procedere all’acquisto, sul libero mercato, di particolari partite di beni e dei servizi di cui al presente capitolato, ove queste non siano nella tempestiva disponibilità del soggetto aggiudicatario. L’eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 65 (Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod.civ. Risarcimento dei danni)

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le AA.SS.LL. contraenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato.

In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, che si protragga oltre il termine assegnato dall’ASL a mezzo di raccomandata, l’ASL ha la facoltà di considerare risolto di diritto il relativo contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso l’A.S.L. Contraente può risolvere di diritto il contratto con provvedimento motivato e previa comunicazione del relativo procedimento, nei seguenti casi: a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, si siano verificati reiterati e aggravati

inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di

contestazione ufficiale;

b) per gravi inadempienze, frode o altro, compresa l’immotivata interruzione della fornitura,

tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto, con eventuale applicazione dei

successivi artt. 66 e 67;

c) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;

d) per l’accertata inosservanza delle norme di legge concernenti il personale dipendente del

soggetto aggiudicatario, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi;

e) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di

sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;

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f) in caso di cessione a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario;

g) per un diverso assetto organizzativo dell’A.S.L. che faccia venire meno la necessità di

prestazione della fornitura oggetto del presente appalto;

h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la

prosecuzione in tutto o in parte.

i) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

j) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Appalto, ai sensi dell’articolo

“Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;

k) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa

altrui, intentate contro le AA.SS.LL., ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti

d’autore”;

l) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;

m) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui

all’articolo “Cauzione definitiva”;

n) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni

necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente

Capitolato;

o) per violazione, da parte dell’Appaltatore, dei subappaltatori o dei subcontraenti, delle norme tese ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, onde si intenderà risolto di pieno diritto ed a vantaggio dell’Azienda Appaltante in tutti i casi in cui le transazioni da esso contratto comunque originate siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane s.p.a.

Al verificarsi delle sopra indicate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto non appena l’A.S.L., concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta, in forma di lettera raccomandata, al soggetto aggiudicatario. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perviene all’indirizzo del soggetto aggiudicatario.

Qualora l'A.S.L. intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul soggetto aggiudicatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, è altresì tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l’A.S.L. sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra ditta. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima A.S.L. Contraente al risarcimento dell’ulteriore danno. In ogni caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle AA.SS.LL. Contraenti.

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L'A.S.L. si riserva, altresì, la facoltà di sospendere provvisoriamente la fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi giorno e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danni o compensi di sorta.

Art. 66 (Penali)

L’ASL, a tutela della qualità della fornitura e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme. In caso di ritardo, non imputabile all’A.S.L. Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna della fornitura, e di quanto a corredo della stessa, rispetto al termine massimo stabilito nel Disciplinare Tecnico ovvero rispetto al diverso termine pattuito espressamente dalle parti, l’A.S.L. contraente applicherà al Fornitore una penale pari a:

a) 1% (uno per cento), al netto di IVA, del valore della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al quinto giorno lavorativo di ritardo;

b) 2% (due per cento), al netto di IVA, del valore della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, per ogni giorno lavorativo eccedente il quinto giorno lavorativo di ritardo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggiore danno.

In caso di consegne di prodotti difformi da quelli offerti, qualora la ditta non provveda tempestivamente alla sostituzione degli stessi con prodotti conformi, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’A.S.L. Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione della fornitura non conforme secondo quanto previsto dal presente Capitolato, l’A.S.L. Contraente applicherà al Fornitore una penale pari al 3% (tre per cento), al netto di IVA, del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, l’ASL provvederà a porre a carico della ditta l’eventuale maggior spesa sostenuta per l’acquisto della merce su piazza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l’A.S.L. Contraente applicherà al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Constatato l’inadempimento e/o ritardo, l’A.S.L. Contraente provvederà alla contestazione per iscritto al Fornitore; quest’ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni a insindacabile giudizio delle AA.SS.LL., non siano ritenute idonee, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

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L’A.S.L. Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, ovvero dall’addebito di eventuali costi aggiuntivi a seguito dell’acquisto dei prodotti in questione sul libero mercato nelle ipotesi di cui al presente Capitolato, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 44 o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati (quali ad esempio relativi alle fatture in corso di liquidazione), senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il soggetto aggiudicatario dovrà reintegrare la cauzione entro il termine fissato dall’Amministrazione. L’A.S.L. Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave ritardo. In tal caso l’A.S.L. Contraente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente appalto in corso di fornitura da parte del soggetto aggiudicatario, l’ASL avrà diritto di provvedere come meglio crederà per la continuazione della fornitura sino alla scadenza del termine dell’appalto, con obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire i danni economici derivanti dell’inadempimento stesso.

Art. 67 (Recesso)

Le AASSLL contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di rescindere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R.

Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto e relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per

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delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le AA.SS.LL. Contraenti.

In caso di recesso delle AA.SS.LL. Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod.Civ.

Art. 68 (Responsabilità penale per inadempimento contrattuale)

L’Azienda Sanitaria, una volta che l’aggiudicatario si sia reso inadempiente ex art. 1218 del Codice Civile agli obblighi derivanti dal presente rapporto contrattuale, si riserva di adire l’Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 355 del Codice Penale, al fine di reprimere detta inadempienza.

Art. 69 (Responsabilità penale per frode contrattuale)

Qualora l’aggiudicatario, con comportamento fraudolento, non adempia alla fornitura ovvero adempia in dispregio delle clausole d’appalto e delle norme regolatrici delle clausole medesime, l’Azienda Sanitaria si riserva di adire l’Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 356 del Codice Penale, al fine di reprimere detto comportamento fraudolento.

Art. 70 (Fallimento o amministrazione controllata)

In caso di fallimento o di amministrazione controllata del soggetto aggiudicatario, l’appalto s’intende senz’altro revocato e l’Azienda Sanitaria provvederà a termini di legge.

TITOLO XII RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Art. 71

(Foro competente)

Per ogni controversia le parti riconoscono come foro competente il Foro di Torino. Eventuali informazioni di carattere amministrativo, potranno essere richieste entro l’11/03/2011 a: S.C. Gestione Approvvigionamenti – Responsabile del Procedimento -

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Dott.ssa Marina Barbella – esclusivamente via fax (al n. 011/5662374) o mediante posta elettronica (e mail: [email protected]). Le informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste entro l’11/03/2011 a: S.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale - Dott.ssa Adriana Pissavini – Tel. 011/566.5456/5453 – fax 011/5665466 – e mail: [email protected]. Il presente capitolato è costituito da n. 71 articoli ed è composto complessivamente da n. 63 pagine.

Costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso i seguenti allegati:

- Allegato sub 1.1 “Domanda di partecipazione”;

- Allegato sub 1.2 “Modello per le dichiarazioni comprovanti i requisiti di ordine

generale e di idoneità professionale”;

- Allegato sub 1.3 “Modello per le dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti di

capacità finanziaria, economica e tecnica”;

- Allegato sub 1.4 “Schema di offerta economica” IL DIRETTORE (dott. Tommaso CORVINO)

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PARTE SECONDA

DISCIPLINARE TECNICO

PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE PARENTERALE

DOMICILIARE PER PAZIENTI ONCOLOGICI E PER PAZIENTI AFFETTI DA INSUFFICIENZA

INTESTINALE CRONICA BENIGNA

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Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente disciplinare ha per oggetto:

• la fornitura e consegna di prodotti per nutrizione parenterale domiciliare ovvero di sacche

premiscelate, allestite su prescrizione personalizzata per pazienti , siano essi in età adulta che

in età pediatrica, affetti da insufficienza intestinale cronica benigna;

• la fornitura di prodotti per nutrizione parenterale domiciliare per pazienti oncologici;

• il servizio di consegna domiciliare , completo di tutti gli accessori necessari alla

somministrazione dei prodotti nutrizionali, per pazienti oncologici.

La fornitura è suddivisa in 3 lotti.

I dati relativi ai pazienti residenti nel territorio delle Aziende Sanitarie Locali 1-2-4-5 - AT sono i

seguenti:

Tipologie pazienti N. dell’

ASL

TO 1

N. dell’

ASL

TO 2

N. dell’

ASL

TO 4

N. dell’

ASL

TO 5

N. dell’

ASL

AT

Pazienti in N.P.D. (sia in età adulta che in età pediatrica) affetti da

insufficienza intestinale cronica per il territorio di competenza

7 10

10

4 4

Sacche allestite nell’anno 2009

1.054 2256

3650 1173 620

Tipologie pazienti N. dell’

ASL

TO 1

N. dell’

ASL

TO 2

N. dell’

ASL

TO4

N. dell’

ASL

TO 5

N. dell’

ASL

AT

Pazienti oncologici in N.P.D. per il territorio di competenza

60 55

35

/ 50

Consegne mensili presunte da effettuarsi per il territorio di competenza 35 5

40 / 25

Art. 2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

LOTTO 1 FORNITURA E SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DI PRODOTTI PER

NUTRIZIONE PARENTERALE A PAZIENTI AFFETTI DA INSUFFICIENZA

INTESTINALE CRONICA BENIGNA

Materiali

Materiale. Sacche in materiale plastico (EVA) atossico ed inerte dal punto di vista chimico,

compatibile con le soluzioni nutritive e gli eventuali additivi, dotate di via di riempimento con camera

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di gocciolamento munita di filtro e di via di somministrazione protetta, punto di aggiunte integrative e

scala volumetrica graduata.

Allestimento e controlli

L’allestimento delle sacche per NPD deve avvenire in aree idonee alla produzione di medicinali sterili,

definite di Grado A dall’EC Guide to Good Manufactoring Practice (GMP)- Revision to Annex 1-

Manufacture of Sterile Medicinal Products dell’European Commission, 30 May, 2003, indicazioni

recepite dalle Norme di Buona Preparazione (NBP) della Farmacopea Italiana XI Edizione, e

successive modificazioni. Le sacche devono essere prodotte e sottoposte a controlli di qualità, di

stabilità chimico-fisica e microbiologica, secondo quanto riportato dalle GMP e NBP sopra riportate.

La composizione delle sacche è formulata dalla SODNC Responsabile ( Servizio Ospedaliero di

Dietetica e Nutrizione Clinica) per ogni paziente all’inizio e, ove necessario, riformulata

periodicamente durante la NPD. Il Farmacista Responsabile dell’allestimento deve essere disponibile a

valutare in tempi brevi (massimo 48 ore lavorative) la proposta di formulazione, per quanto attiene

stabilità e compatibilità, concordando quindi con il Medico Responsabile della SODNC la formula

definitiva. Il Farmacista deve essere reperibile telefonicamente almeno 5 giorni alla settimana in orari

lavorativi.

Periodo di validità

E’ necessario sia indicata la data di scadenza, e che il periodo di validità sia di almeno 30 giorni.

In etichetta devono essere indicate le condizioni di temperatura indispensabili al mantenimento della

validità.

Composizione quali-quantitativa. La composizione della sacca deve rispettare la prescrizione della

SODNC.

Le soluzioni sterili ed apirogene saranno costituite da una miscela di aminoacidi, elettroliti e glucosio

ed, eventualmente, di lipidi.

I diversi componenti, per motivi di stabilità, potranno essere contenuti in compartimenti separati e

miscelati solo al momento dell'uso.

Sull'etichetta di ciascuna sacca dovranno essere chiaramente indicati il volume totale, l'osmolalità

della soluzione ed il contenuto/litro per sacca di:

- calorie totali e calorie non proteiche

- Azoto totale ed aminoacidi

- Glucosio

- lipidi

- elettroliti compresi anche gli elettroliti presenti nelle soluzioni aminoacidiche ed in ogni altro

prodotto presente in sacca

- minerali

- microelementi.

La composizione analitica deve anche essere indicata in apposito certificato fornito alla SODNC per

ogni lotto.

Deve essere fornito, a richiesta della SODNC, il profilo aminoacidico della soluzione e la

composizione dell’emulsione lipidica.

La Farmacia o l’Officina di produzione sono tenute, su richiesta della SODNC, a indicare la possibilità

di aggiungere alla sacca premiscelata delle soluzioni di elettroliti, microelementi e vitamine, e le

relative quantità massime.

Altre soluzioni infondibili per nutrizione parenterale

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La Farmacia o l’Officina di produzione devono fornire al paziente, su richiesta della SODNC, senza

alcuna limitazione qualsiasi soluzione per uso parenterale, provvista di autorizzazione all'immissione

in commercio, sia che si tratti di prodotti da aggiungere nella sacca che di prodotti da somministrare ev

in doppia via contemporaneamente alla sacca.

Tali prodotti devono avere al momento della consegna una validità pari a 2/3 del totale.

Emulsioni lipidiche

Emulsioni lipidiche registrate, di composizione e volume secondo prescrizione della SODNC

Soluzioni saline

Soluzioni in sacca o in flaconi/fiale di elettroliti, contenenti eventualmente anche glucosio, secondo

prescrizione della SODNC

Vitamine

Preparati polivitaminici o di singole vitamine, infondibili ev, secondo prescrizione della SODNC

Microelementi

Preparati di singoli o multipli oligoelementi, infondibili ev, secondo prescrizione della SODNC.

Attrezzature per NPD domiciliare La Ditta aggiudicataria dovrà fornire in concessione d'uso gratuito le seguenti attrezzature:

a) Pompa peristaltica

• con certificazione secondo direttiva 93/42/CE e/o direttiva 2007/47/CE e classificazione CND ,

• di dimensioni contenute,

• con funzionamento elettrico e con batteria ricaricabile, a 220Volt

• con autonomia della batteria di almeno 4 ore

• dotata di allarmi acustici e visivi per occlusione, presenza d'aria nel sistema, contenitore vuoto e

batteria in esaurimento,

• regolazione di flusso da 10 a 300ml/ora

• semplice modalità d'uso con fornitura di libretto di istruzioni in Italiano

• silenziosa.

Al domicilio del paziente devono essere sempre disponibili almeno due pompe, perché sia possibile

sostituire immediatamente l’eventuale pompa non funzionante.

Quando necessario, in relazione alla complessità del programma infusionale, la SODNC richiede

l’utilizzo contemporaneo di due pompe; per cui in tale evenienza deve essere disponibile al domicilio

del paziente una terza pompa, in caso di guasto.

b) Piantana: asta in metallo fornita di rotelle per la mobilizzazione del paziente, regolabile in altezza,

con idoneo aggancio per sacca o reggiflacone. Stabile in caso di deambulazione

c) Frigorifero

Frigorifero per la conservazione domiciliare delle sacche: con certificazione secondo direttiva

93/42/CE e/o direttiva 2007/47/CE e classificazione CND, di una capienza minima adeguata al

consumo di sacche e ai tempi di consegna.

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Manutenzione delle attrezzature La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature (pompa volumetrica/peristaltica, piantana,

frigorifero) è a carico della Ditta aggiudicataria. La riparazione e/o le eventuali sostituzioni della

pompa e della piantana devono essere eseguite entro 24 ore dalla segnalazione di guasti o anomalie da

parte del paziente o della SODNC, anche nei giorni festivi. Il gestore delle attrezzature deve essere

reperibile da parte del paziente 24 h/24 per 7 giorni/settimana.

La pompa, in caso di utilizzo superiore a 12 mesi, deve essere comunque sottoposta a revisione.

Materiali per l’infusione

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire i seguenti materiali, secondo le prescrizioni del Centro.

Deflussori: in materiale plastico chimicamente stabile, flessibile e resistente alla trazione, di lunghezza

totale superiore a 2 metri, compatibili con la pompa peristaltica fornita. Devono essere sterili,

apirogeni, compatibili con i lipidi e con le altre sostanze che scorrono nel lume, provvisti di

gocciolatore, con collegamento alla sacca di tipo a baionetta universale, ed al catetere luer-lock. Dotati

di morsetto o altro dispositivo per regolare il flusso. La fornitura dei deflussori deve corrispondere al

numero di sacche infuse ed al numero di eventuali infusioni previste in seconda via. Provvisti di

certificazione secondo direttiva 93/42/CE e/o direttiva 2007/47/CE e classificazione CND . I

deflussori devono essere forniti di etichetta, in lingua italiana, riportante la descrizione del prodotto, la

data di scadenza ed il numero del lotto.

Materiale per la gestione della linea venosa

I materiali devono essere forniti di etichetta con data di scadenza e, ove necessario, con istruzioni in

lingua italiana. Tutto il materiale deve essere fornito di certificazione secondo direttiva 93/42/CE e/o

direttiva 2007/47/CE e classificazione CND. .

Devono essere forniti kit pre-assemblati, contenenti il materiale necessario, sotto specificato, per

l’inizio e per il termine infusione. Di tali kit ne devono essere forniti un numero adeguato a quello di

infusioni settimanali previsto. In caso di infusioni in seconda via, deve essere fornito un ulteriore kit

di inizio infusione, per ogni somministrazione prevista.

Contenuto del kit inizio/ termine:

- n 1 siringa da 10 cc, con connessione appropriata a cateteri venosi centrali

- n 1 ago da 25 gauge

- n 4 compresse di garze sterili in confezione separata

- n 1 ago filtro ( 5µ)

- n 1 cerotto

Devono inoltre essere forniti kit per la medicazione della cute, contenenti i materiali sotto

indicati. Di tali kit ne devono essere forniti due alla settimana, nei pazienti portatori di

cateteri con emergenza cutanea, e in un numero pari a quello degli impianti di ago di Huber,

nei pazienti con catetere totalmente impiantato.

Contenuto del kit di medicazione:

- n 10 garze sterili

- n 2 vaschette sterili

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Devono inoltre essere forniti i seguenti materiali:

- soluzioni per lavaggio del catetere, monouso, in numero doppio rispetto al numero di infusioni

previsti

- aghi di Huber adeguati alla tipologia dell’accesso e del paziente, in caso di utilizzazione di

catetere totalmente impiantato, in numero pari al numero di infusioni previste

- contenitori per taglienti

- filtri antibatterici (0.22-1.2µ): uno per sacca, nel caso in cui il numero di aggiunte alla sacca

sia maggiore ≥ 3

- eparina di pronto uso 50-100 UI/mL, registrata per lavaggio di cateteri venosi, se richiesta

dalla SODNC

- guanti monouso sterili: n 4 paia alla settimana

- cappuccio a valvola: n 1 cappuccio alla settimana, nei pazienti portatori di cateteri con

emergenza cutanea

- pinza per clampaggio

- disinfettante battericida, secondo raccomandazioni di Evidence Based Medicine

- cuffie copricapo monouso, in numero di 2 per ogni giorni di infusione (manovre di inizio e

termine infusione)+ n 2 alla settimana (medicazione della cute)

- mascherine monouso, in numero di 2 per ogni giorni di infusione (manovre di inizio e termine

infusione)+ n 2 alla settimana (medicazione della cute)

- telini sterili: n 2 alla settimana

- materiali sterili per coprire l’emergenza cutanea dei cateteri, adatti alle esigenze del singolo

paziente: cerotti sterili premedicati, o pellicole trasparenti semipermeabili: n 4 alla settimana

- cerotti impermeabili di grandezza sufficiente a coprire l’emergenza cutanea (nei pazienti con

tale tipo di catetere): numero secondo richiesta del paziente

-

Le quantità sopra riportate sono indicative, e devono essere adeguate alle esigenze del singolo

paziente.

Nel caso in cui il paziente dimostri reazione allergica nei confronti del materiale fornito, deve essere

reperito materiale alternativo.

Consegne

I prodotti, materiali e attrezzature devono essere consegnati al domicilio del paziente, a cura della

Ditta aggiudicataria Al momento di programmare la consegna deve essere contattato il paziente per

verificare il numero di sacche e la quantità di materiale ancora disponibile al domicilio. La fornitura

deve essere mensile, ove non espressamente indicato. Nel corso della consegna delle sacche e dei

materiali deve essere garantita la corretta conservazione, secondo le norme di buona pratica di

distribuzione dei medicinali. Il servizio di consegna deve prevedere un puntuale approvvigionamento

del paziente di quanto necessario. In particolare la fornitura iniziale deve comprendere le attrezzature,

le sacche, il materiale infermieristico ed i deflussori secondo la prescrizione del SODNC e deve

avvenire entro quindici (15) giorni lavorativi dal ricevimento del primo ordine. La Ditta aggiudicataria

deve assicurare che al domicilio di ogni paziente siano sempre presenti tutti i materiali e dispositivi

necessari alla prosecuzione della terapia. La SODNC comunica mensilmente alla ASL competente le

giornate di infusione prescritte a ciascun paziente. La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la

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fornitura ed i connessi servizi anche nelle eventuali località di soggiorno temporaneo dei pazienti su

tutto il territorio nazionale.

Addestramento alla corretta gestione della linea venosa (nursing) e suo monitoraggio

L’addestramento al nursing deve essere eseguito da Personale Infermieristico della Ditta

aggiudicataria, con le modalità indicate dalla SODNC e di seguito riportate.

Il servizio di addestramento domiciliare deve essere attivato entro tre giorni lavorativi. E’ auspicabile

che il singolo paziente/caregiver sia addestrato e monitorato sempre dallo stesso infermiere.

Il recapito telefonico dell’Infermiere di riferimento per il paziente, che esegue addestramento e

monitoraggio, deve essere fornito al paziente e alla SODNC. E’ richiesta inoltre reperibilità

infermieristica 24h/24 per 7gg/settimana.

1. Personale Infermieristico

Il Personale che esegue l’addestramento deve essere fornito dalla Ditta aggiudicataria Deve avere una

formazione specifica in nursing per NP di lunga durata, per adulti e per soggetti in età pediatrica,

conseguita con Corsi teorico-pratici specifici. Tali Corsi devono essere tenuti da Personale qualificato,

fornito di curriculum attestante ampia esperienza nella Nutrizione Parenterale Domiciliare per

Insufficienza Intestinale Cronica. Devono inoltre includere una parte teorica e una pratica da svolgere

anche in affiancamento all’allievo.

2 Metodologia dell’addestramento del paziente/caregiver

La Ditta aggiudicataria durante l’addestramento deve utilizzare procedure specifiche, includenti tutti i

punti sotto elencati; tali procedure devono essere sottoposte a controllo di qualità dimostrabile a

richiesta della SODNC.

In caso di impossibilità alla gestione da parte del paziente/caregiver, deve essere effettuato da parte

della Ditta aggiudicataria l'esecuzione dello specifico addestramento anche nei confronti di Personale

Infermieristico dei Servizi Territoriali o della Residenza Sanitaria Assistenziale. In questo caso

l’addestramento avviene utilizzando metodologia adeguata al livello professionale del Personale di

assistenza del paziente.

Lo svolgimento dell’addestramento deve essere adattato alle esigenze culturali e sociali delle persone

a cui si rivolge, con tempi non stabiliti a priori, fin che il paziente/caregiver non sia in grado di agire

autonomamente in totale sicurezza e senza rischi

L’addestramento si deve comporre di una parte teorica e di una parte teorico-pratica.

Deve essere consegnato al paziente/caregiver o al Personale Sanitario di Assistenza materiale

illustrativo (Manuale) esauriente e comprensibile, inerente tutti i punti sotto indicati (parte teorica e

teorico-pratica)

1. La parte teorica deve riguardare i seguenti punti:

a. Concetto di sterilità

b. Possibili complicanze meccaniche e infettive della linea venosa; individuazione delle

stesse e azioni conseguenti di competenza del paziente/caregiver

2. La parte teorico- pratica deve riguardare i seguenti punti:

a. Allestimento zona di lavoro

b. Lavaggio delle mani

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c. Controllo del materiale

d. Controllo della sacca

e. Preparazione della sacca secondo procedure

f. Aggiunte nella sacca (lipidi, vitamine, sali)

g. Somministrazione di farmaci

h. Inserimento deflussori

i. Funzioni della pompa

j. Infusioni in seconda via

k. Procedura di inizio infusione

l. Velocità di infusione

m. Eparinizzazione del catetere

n. Lavaggio del catetere

o. Procedura di fine infusione

p. Medicazione dell’accesso venoso

q. Cambio del cappuccio nel sistema parzialmente impiantato

r. Inserimento dell’ago nel sistema totalmente impiantato

s. Manovre da eseguire nel caso di complicanze della linea venosa (ostruzione, rottura,

dislocamento del catetere venoso)

t. Stoccaggio delle sacche e del materiale di medicazione

3. Le manovre sopra descritte devono essere inizialmente effettuate dall’Infermiere dedicato

e illustrate al paziente/caregiver, con gradualità e adattandosi alle capacità di

apprendimento del paziente/caregiver

4. Successivamente il paziente/caregiver deve essere invitato a eseguire tutte le manovre

sopra elencate, sotto il controllo dell’Infermiere dedicato.

5. L’Infermiere dedicato valuta il tempo necessario a un corretto addestramento e ne decide

la conclusione, verificando con apposita check list che la gestione di tutti i punti sopra

indicati sia corretta.

3. Monitoraggio del nursing

Il Personale Infermieristico dedicato deve effettuare visite periodiche di monitoraggio con la finalità di

verificare la correttezza della gestione e di eseguire eventuali interventi di correzione/rinforzo. La

periodicità, e le modalità del monitoraggio devono essere stabilite da apposite procedure interne in

possesso della Ditta aggiudicataria; tali procedure devono essere sottoposte a controllo di qualità

dimostrabile a richiesta della SODNC.

Durante tali visite devono essere effettuati i seguenti controlli:

- corretto e adeguato stoccaggio di materiali e soluzioni

- corretta esecuzione delle procedure insegnate

- conoscenza delle complicanze (individuazione e azioni conseguenti a carico del

paziente/caregiver)

- condizioni dell’emergenza cutanea (sistema non totalmente impiantato) o della cute

sovrastante il sistema totalmente impiantato

- aderenza alla prescrizione del programma infusionale e delle terapie

- condizioni generali fisiche e psicologiche del paziente

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Sulla base dei risultati dei controlli sopra elencati il Personale Infermieristico deve riaddestrare il

paziente/caregiver in caso di gestione non idonea, o di variazioni delle terapie che richiedano uno

specifico addestramento. Del risultato della visita di follow-up deve essere data comunicazione alla

SODNC

Il Personale Infermieristico dedicato inoltre deve riaddestrare il paziente/caregiver alla gestione nel

caso in cui vengano variati i materiali e attrezzature utilizzate.

La frequenza delle visite di monitoraggio del nursing dipende dalla capacità e dalle necessità del

paziente/caregiver.

Il Personale Infermieristico che ha in carico il paziente in NPD inoltre deve mantenere contatti

telefonici con il paziente, sulla base di procedure interne in possesso della Ditta aggiudicataria.

I contatti telefonici sono finalizzati sia a fornire al paziente/caregiver sicurezza e incoraggiamento

all’esecuzione delle manovre della gestione della linea venosa che a identificare precocemente

eventuali problemi vertenti:

- consegna e stoccaggio dei materiali

- difficoltà nell’esecuzione delle procedure di gestione della linea venosa

- aderenza al programma infusionale e terapeutico prescritto

- condizioni dell’emergenza cutanea (sistema non totalmente impiantato) o della cute

sovrastante il sistema totalmente impiantato

- insorgenza di complicanze

Per ogni pazienti deve essere fornito alla SODNC un report periodico sui risultati del monitoraggio.

LOTTO 2 FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE PARENTERALE A PAZIENTI

ONCOLOGICI ADULTI

Tutti i prodotti forniti devono essere conformi alla normativa vigente.

I prodotti dovranno possedere una validità pari ai 2/3 della validità complessiva del prodotto.

Ogni fornitura avverrà a seguito di un ordine del Servizio Farmaceutico dopo ricevimento della

prescrizione di un Centro autorizzato in base ai fabbisogni dei singoli pazienti.

La merce dovrà essere consegnata con relativo documento di trasporto debitamente compilato con il

riferimento del numero d’ordine.

Occorrendo forniture straordinarie o d'urgenza, il fornitore dei prodotti dovrà prestarle

immediatamente, non appena ricevuto l'ordine che potrà anche essere effettuato via fax o con altri

sistemi di trasmissione informatizzati concordati .

GRUPPO SACCHE PER NUTRIZIONE PARENTERALE

Le voci 1,2,3,4 sono da considerarsi indipendenti e non lotto unico e pertanto l’aggiudicazione avverrà

per singola voce.

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Per la VOCE 4: si richiede lo sconto percentuale fisso ed invariabile che la Ditta concorrente intende

applicare, per tutta la durata della fornitura, sull’ultimo listino che dovrà essere allegato all’offerta

economica per la fornitura di una percentuale minima di prodotti riservata a pazienti con condizioni

clinico-metaboliche particolari,previa attestazione del centro prescrittore.

VOCE

Sacche TERNARIE

composizione/litro

con elettroliti

AA

g/L HC g/L

LIP

g/L

Kcal

totali/L

Volume

Massimo

(+10%)

Q.tà per 12

mesi

dell’

ASL

TO 1

Q.tà per

12 mesi

dell’

ASL

TO 2

Q.tà

per 12

mesi

dell’

ASL

TO4

Q.tà per

12 mesi

dell’

ASL

AT

1 (basso contenuto

calorico) 20-35 60-80

20-

40 600-800

1000

1500

2000

N. 3.000 N. 1.200 N. 500 N. 200

2 (medio contenuto

calorico) 33-39 90-120

30-

40 850-1100

1000

1500

2000

N. 1.000 N. 1.500 N. 900 N. 300

3 (alto contenuto calorico) 40-60 125-

160

35-

40

1000-

1200

1000

1500

2000

N. 3.000 N. 1.800 N. 1.500 N. 1.800

4 (listino)

Dovranno essere forniti a parte preparati polivitaminici e/o di oligoelementi da aggiungere prima

dell’infusione.

I prodotti offerti devono possedere l’A.I.C. e le Ditte partecipanti devono fornire, pena l’esclusione, le

schede tecniche di ciascun prodotto offerto.

L’offerta economica dovrà essere formulata in €/ml.

La Ditta aggiudicataria della fornitura si impegna a rendere disponibili i prodotti entro 48 ore

dall’ordine per la consegna agli assistiti da parte della Ditta Aggiudicataria del contratto di consegna

domiciliare (Lotto 3) o alla sede aziendale richiesta (Servizio farmaceutico/ADI).

La Ditta aggiudicataria della fornitura dovrà inoltre provvedere a trasmettere alla S.C. Farmacia di

riferimento il riepilogo mensile dei prodotti forniti entro i primi 5 giorni successivi a quelli del mese di

riferimento.

LOTTO 3 SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE

PARENTERALE A PAZIENTI ONCOLOGICI ADULTI CON FORNITURA DI

MATERIALE ED APPARECCHIATURE

Il servizio consiste nella consegna al domicilio del paziente entro 24 ore lavorative dal ricevimento

dei prodotti nutrizionali resi disponibili dalla Ditte Fornitrici (sacche nutrizionali di cui al precedente

lotto n. 2).

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Contestualmente, a seconda della programmazione stabilita dal Servizio Farmaceutico competente per

territorio, la Ditta addetta alla consegna deve effettuare la fornitura e la consegna di materiale ed

attrezzature richiesti (dispositivi per l’infusione e materiale per la gestione della linea venosa).

La Ditta fornitrice deve assicurare il corretto trasporto delle merci. Il personale addetto al trasporto

deve essere immediatamente reperibile per eventuali imprevisti; la Ditta dovrà inoltre assicurare

l’intervento sostitutivo di autisti e mezzi, in caso di incidenti o sospensioni del servizio, per garantirne

l’effettuazione senza interruzione.

Il servizio prevede la consegna su appuntamento al domicilio del paziente, all’indirizzo indicato dal

Servizio Farmaceutico competente, nonché l’eventuale ritiro, su segnalazione del Servizio

Farmaceutico preposto, dal domicilio del paziente dei prodotti non utilizzati ed il loro smaltimento

secondo quanto stabilito dalle vigenti normative in materia.

Per l’effettuazione del servizio la Ditta si avvale di personale specificamente qualificato ed addestrato,

di cui risponde, in qualità di responsabile, per i danni arrecati dal fatto causato dai propri dipendenti.

CONSEGNE

Si prevedono in linea di massima, 2 consegne per il primo mese di terapia ed 1 consegna nei mesi

successivi.

I prodotti, i materiali e le attrezzature devono essere consegnati al domicilio del paziente , a cura della

Ditta aggiudicataria, entro 24 ore lavorative dal ricevimento dei prodotti nutrizionali resi disponibili

dalla Ditte Fornitrici (sacche nutrizionali di cui al precedente lotto n. 2).

MATERIALI PER L’INFUSIONE

I materiali devono essere forniti di etichetta con data di scadenza e, ove necessario, con istruzioni in

lingua italiana.

Deflussori con regolatore di flusso: n. 1 deflussore/die.

I deflussori devono essere in materiale plastico compatibile con i lipidi, chimicamente stabile,

flessibili e resistenti alla trazione, compatibili con la pompa fornita se richiesta. Devono essere sterili,

apirogeni, incapaci di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume, provvisti di gocciolatore, con

collegamento alla sacca di tipo “a baionetta” universale, e al catetere di tipo luer-lock. Il regolatore di

flusso deve presentare le seguenti caratteristiche: a orologio, compensato, tale da consentire

l’infusione controllata in un intervallo compreso tra 25 e 250 mL/ora, idoneo alla somministrazione di

miscele con e senza lipidi.

Materiali per la gestione della linea venosa: I materiali devono essere forniti di etichetta con data di scadenza, con certificazione secondo direttiva

93/42/CE e/o direttiva 2007/47/CE e classificazione CNDe, ove necessario, con istruzioni in lingua

italiana.

Può essere pre-assemblato per facilitarne l’uso da parte del paziente.

Indicativamente sarà composto dai punti seguenti.

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� Contenitori per taglienti: n.1 al mese

� Clorexidina a 2% in soluzione alcolica flacone da 250 ml: n. 2 al mese

� Inizio/termine infusione per ogni sacca fornita � N. 2 fiale di soluzione fisiologica monouso, per il lavaggio del catetere (1 per inizio

infusione + 1 per termine infusione)

� N. 2 siringhe da 10 ml + n. 2 aghi 19 G, con connessione appropriata al catetere venoso

centrale (1 per lavaggio per inizio infusione + 1 per termine infusione)

� N. 1 siringa da 10 ml + n. 1 ago 19 G (per l’aggiunta di vitamine/oligoelementi in flacone)

oppure n. 1 ago filtro 5µ (per l’aggiunta di vitamine/oligoelementi in fiala)

� N. 4 compresse di garze sterili per inizio infusione + N. 4 garze sterili per termine

infusione

� Se richiesti, per cateteri venosi non tunnellizati a punta aperta: N. 1 siringa da 10 ml + n. 1

ago 19 G + n. 1 fiala di eparina - pronto uso 50 UI/ml, registrata per lavaggio di cateteri

venosi

� Se richiesto, settimanalmente, per cateteri venosi totalmente impiantati:N. 1 ago Gripper

20 G, oppure ago Huber 20 G ¾

� Medicazione catetere venoso cadenza settimanale � N. 2 guanti sterili monouso (non in lattice)

� N. 1 mascherina monouso

� N. 1 cuffia copricapo monouso

� N. 1 pellicola (trasparente e traspirante con adesivo ipoallergenico) oppure n. 3 compresse

antiaderenti con bordo adesivo sterile

� N. 3 compresse di garze sterili

� N. 1 cappuccio a valvola

� N. 1 Stat-lock per i cateteri venosi non tunnellizzati

ATTREZZATURE

a) Piantana: Fornitura iniziale, in uso gratuito per tutta la durata del contratto e relativa manutenzione a carico della

Ditta addetta alla consegna.

Asta in metallo fornita di 5 rotelle per la mobilizzazione del paziente, regolabile in altezza, con idoneo

aggancio per sacca o reggiflacone. Stabile in caso di deambulazione

b) Pompa volumetrica/peristaltica:

La pompa volumetrica non è usualmente utilizzata nella NPD/Oncologica e deve essere fornita solo in

caso di richiesta specifica del Servizio di Nutrizione Clinica.

La fornitura è richiesta con relativo addestramento del paziente, in uso gratuito per tutta la durata del

contratto e manutenzione a carico della Ditta addetta alla consegna.

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Per la Ditta (Timbro e Firma) __________________________ Pag. 60 di 63

Caratteristiche tecniche: certificazione secondo direttiva 93/42/CE e/o direttiva 2007/47/CE e

classificazione CND ; dimensioni contenute; funzionamento elettrico e con batteria ricaricabile, a 220

Volt, e autonomia della batteria di almeno 4 ore; dotata di allarmi acustici e visivi per occlusione,

presenza di aria nel sistema, contenitore vuoto, batteria in esaurimento; regolazione di flusso da 10 a

300 mL/ora; semplice modalità d’uso con fornitura di libretto d’istruzioni in italiano; silenziosa.

Si richiede, per la fornitura della pompa infusionale, la quotazione separata dal servizio di

consegna.

ADDESTRAMENTO ALLA CORRETTA GESTIONE DELLA LINEA VENOSA (NURSING) E

SUO MONITORAGGIO

In pochi casi selezionati (dimissioni difficili, difficile addestramento del caregiver, carenze di

personale e urgenza di attivazione del servizio) può essere richiesto dalla Struttura di Dietetica o dal

Distretto sanitario (ADI) un supporto infermieristico nell’addestramento e nel monitoraggio del

caregiver fino al completamento del training.

L’addestramento al nursing deve essere eseguito da Personale Infermieristico della Ditta

aggiudicataria di provata esperienza (è richiesto CV), secondo le modalità indicate dalla Rete

regionale delle SODNC e di seguito allegate.

Il servizio di addestramento domiciliare deve essere attivato entro tre giorni lavorativi. E’ auspicabile

che il singolo paziente/caregiver sia addestrato e monitorato sempre dallo stesso infermiere.

Il recapito telefonico dell’Infermiere di riferimento per il paziente, che esegue addestramento e

monitoraggio, deve essere fornito al paziente e alla SODNC. E’ richiesta inoltre reperibilità

infermieristica 24h/24 per 7gg/settimana.

Si richiede, per l’assistenza infermieristica all’addestramento, la quotazione separata dal

servizio di consegna.

La Ditta aggiudicataria dovrà curare la trasmissione mensile e riepilogativa

- dei Kits forniti comprensivi del materiale per la somministrazione dei nutrienti,

- della fornitura di pompe infusionali

- del servizio di assistenza infermieristica

entro i primi 5 giorni successivi a quelli del mese di riferimento.

MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature (frigorifero, piantana e, ove richiesto,

pompa volumetrica/peristaltica) è a carico della Ditta aggiudicataria del servizio di consegna di cui al

lotto 3. La riparazione o le eventuali sostituzioni della pompa e della piantana devono essere eseguite

entro 24 ore dalla segnalazione di guasti o anomalie da parte del paziente o del Servizio di Nutrizione

Clinica, anche nei giorni festivi. Il gestore delle attrezzature deve essere reperibile da parte del

paziente 24 h/24 per 7 giorni/settimana.

La pompa, in caso di utilizzo superiore a 12 mesi, deve essere comunque sottoposta a revisione.

La manutenzione si intende totalmente a carico dell’appaltatore, compresi i pezzi di ricambio e gli

interventi di riparazione o sostituzione conseguenti a uso improprio o danni accidentali.

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Art.3

IMPORTO COMPLESSIVO DI GARA

L’importo presunto complessivo annuo, IVA esclusa, per ogni ASL, in base ai consumi dell’anno

2009, è pari a :

LOTTI DESCRIZIONE Importo

annuo dell’

ASL TO 1

Importo

annuo dell’

ASL TO 2

Importo

annuo dell’

ASL TO 4

Importo

annuo dell’

ASL TO 5

Importo

annuo dell’

ASL AT

1 Prodotti e consegna per

NPD per ins. intestinale

cronica

182.500,00

217.100,00

423.000,00

134.000,00 (dal

01/09/2012)

70.000,00

2 Prodotti per NPD

oncologica

125.000,00

60.000,00 €

300.000,00

/ €

116.000,00

3 Consegna prodotti per NPD € 50.000,00 € 9.000,00 €

10.000,00

/ € 32.000,00

Art.4

DOCUMENTAZIONE TECNICA

La ditta concorrente dovrà presentare entro i termini di scadenza di gara tutta la documentazione

tecnica richiesta nei singoli lotti, per la conseguente valutazione di idoneità.

In particolare dovrà fornire:

• Le schede tecniche dei singoli prodotti offerti (miscele, attrezzature,dispositivi medici,

materiali di consumo,ecc). Tali schede , redatte in lingua italiana o con allegata

traduzione,dovranno riportare le caratteristiche qualitativo-nutrizionali essenziali e specifiche

dei prodotti offerti ed essere corredate dai relativi fogli illustrativi e da eventuale

documentazione tecnico scientifica.

• Dichiarazione di conformità dei prodotti offerti alle disposizioni di legge in campo nazionale e

comunitario, in materia di produzione, importazione,vendita,trasporto,sicurezza ed igiene

degli alimenti .

• Dichiarazione che attesti se il soggetto concorrente è produttore,rivenditore esclusivo o

distributore dei prodotti per cui partecipa , nonché l’indicazione della sede di produzione dei

prodotti offerti.

• Certificazione secondo direttiva 93/42/CE e/o direttiva 2007/47/CE e classificazione

CND, rilasciata da istituti accreditati , per ciascuno dei dispositivi medici offerti.

La mancata presentazione di quanto richiesto comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.

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Art.5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione viene effettuata per singolo lotto ai sensi dell’art.82 D.L.vo 163/2006, a favore del

prezzo più basso offerto per prodotto o servizio idoneo, conformemente a quanto previsto nel presente

disciplinare e nelle specifiche normative di riferimento per tutti i prodotti forniti, sia nutrizionali sia

accessori alla somministrazione del nutrizionale medesimo.

L’indicazione del prezzo deve essere onnicomprensiva di tutti gli oneri derivanti dall’osservanza del

presente capitolato.

Le offerte economiche, per ogni lotto, devono indicare:

� Lotto 1 Il prezzo medio giornaliero a paziente, comprensivo della fornitura di sacche, materiali di consumo ed

apparecchiature in uso e relativo servizio di consegna;

Il costo della sacca;

I prodotti aggiuntivi e materiali di consumo;

Il servizio di consegna.

� Lotto 2 Il costo della sacca e prodotti aggiuntivi richiesti, l ‘offerta economica dovrà essere formulata in €/ml

e le tipologie di volumi richiesti potranno variare approssimativamente da 1000-1500 e 2000 ml.

� Lotto 3

L’offerta giornaliera del servizio di consegna comprensiva delle apparecchiature in uso e del

materiale di consumo.

Si richiede, altresì, di indicare separatamente l’offerta per la fornitura della pompa infusionale

comprensiva di training e l’offerta per il training infermieristico per eventuali ulteriori necessità.

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Il sottoscritto legale rappresentante della ditta accetta tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel presente “capitolato speciale d’appalto” e relativi allegati.

Per la Ditta Offerente Il LEGALE RAPPRESENTANTE

Data e Luogo _________________ ______________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 C.C. si intendono specificatamente approvati: art. 4 (Importo presunto), art. 5 (Durata dell’appalto), art. 6 (Quinto d’obbligo), art. 9 (Criterio di aggiudicazione. Offerte anomale), art. 12 (Requisiti di idoneità professionale), art. 15 (documentazione amministrativa), art. 16 (Documentazione tecnica), art. 17 (Documentazione comprovante i requisiti generali e di idoneità professionale), art. 19 (Documentazione comprovante la capacità finanziaria ed economica), art. 20 (Documentazione comprovante la capacità tecnica), art. 26 (Falsità delle dichiarazioni), art. 28 (Composizione del plico), art. 29 (Offerta economica), art. 30 (Validità delle offerte e prezzi), art. 31 (Sedute di gara), art. 35 (Aggiudicazione), art. 43 (Periodo di validità della cauzione provvisoria), art. 46 (Spese di registrazione), art. 47 (Documentazione), art. 50 (Modalità di fatturazione e pagamento dei corrispettivi), art. 51 (Fatturazione e liquidazione a favore di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa), art. 52 (Incedibilità dei crediti. Divieto di cessione del contratto), art. 56 (Condizioni della fornitura e limitazioni di responsabilità), art. 57 (Obbligazioni specifiche del fornitore),art. 62 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 63 (Inadempimenti contrattuali), art. 64 (Acquisti sul libero mercato), art. 65 (Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod.civ. - Risarcimento dei danni), art. 66 (Penalità), art. 68 (Responsabilità penale per inadempimento contrattuale), art. 70 (Fallimento o amministrazione controllata), art. 71 (Foro competente), nonché la Parte Seconda – Disciplinare Tecnico.

Per la Ditta Offerente Il LEGALE RAPPRESENTANTE

_____________________________________ Data e Luogo _________________