Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza...

28
II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e ai Regolamenti UE 453/2010, CE 1272/2008 e CE 1907/2006 a cura di: Caterina Cintoi, Graziano Frigeri, Edoardo Galatola, Virginio Galimberti, Anna Guardavilla, Ilaria Malerba, Marzio Marziani, Rino Pavanello, Alessandra Pellegrini, Chiara Pozzi, Franco Rossi, Rita Tazzioli n 94 Trimestrale della Associazione Ambiente e Lavoro - Copia Û 30,00 - arretrato Û 45,00 - carta riciclata 100% Poste Italiane S.p.a. - Sped. in a.p. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art.1, comma 1 - DCB MILANO - Contiene I.P. *ISSN 1825-5396 carta riciclata 100% Direttore Rino Pavanello Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI) tel. 02 26223120 - 02 26223130 - www.amblav.it nell’ambito del progetto in collaborazione con

Transcript of Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza...

Page 1: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

II Trimestre 2011anno XXIV

Salute Sicurezza Lavoro

AGENTICHIMICICLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008

e ai Regolamenti UE 453/2010, CE 1272/2008 e CE 1907/2006

a cura di: Caterina Cintoi, Graziano Frigeri, Edoardo Galatola, Virginio Galimberti,

Anna Guardavilla, Ilaria Malerba, Marzio Marziani, Rino Pavanello, Alessandra Pellegrini, Chiara Pozzi, Franco Rossi, Rita Tazzioli

n¡ 94

Trim

estr

ale

della

Ass

ocia

zion

e A

mbi

ente

e L

avor

o - C

opia

Û 3

0,00

- ar

retr

ato

Û 4

5,00

- ca

rta

ricic

lata

100

%

Post

e Ita

liane

S.p

.a. -

Spe

d. in

a.p

. D.L

. 353

/200

3 (c

onv.

in L

. 27/

02/2

004

n. 4

6) a

rt.1,

com

ma

1 - D

CB

MIL

ANO

- C

ontie

ne I.

P.

*ISSN 1825-5396carta riciclata 100% Direttore Rino Pavanello

Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI)tel. 02 26223120 - 02 26223130 - www.amblav.it

nell’ambito del progetto in collaborazione con

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

COPERTINA DOSSIER_94.pdf 1 06/04/11 10.13

Page 2: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

Sommario Dossier Ambiente n. 94

Dossier Ambiente n. 94 - 1

SOMMARIO

LE NORME COMUNITARIE PRIMA DEL REACH E DEL CLP .................................................... 3

REACH - ELEMENTI RILEVANTI DEL REGOLAMENTO CE 1907/2006 ................................... 15

ANALISI DELL’ARTICOLATO (REGOLAMENTO CLP)............................................................ 31

CLASSI DI PERICOLO: PITTOGRAMMI............................................................................... 49

ANALISI DELL’ALLEGATO I (REGOLAMENTO CLP).............................................................. 52

GUIDA PRATICA ALL’ETICHETTATURA.............................................................................. 85

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO.............................................................................100

CLP E REACH: COSA CAMBIA NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ......................112

L’IMPATTO DEL REGOLAMENTO 1272/2008/CE SU ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE.....113

LE SCHEDE DATI DI SICUREZZA .......................................................................................128

FRASI R e S.....................................................................................................................135

FRASI H e P ....................................................................................................................139

SDS ACETONE (ESEMPIO DI SCHEDA DATI DI SICUREZZA)................................................145

SDS BENZENE (ESEMPIO DI SCHEDA DATI DI SICUREZZA) ................................................157

IL D.LGS. 231/2001 IN RELAZIONE AL D.LGS. 81/2008 NELLE IMPRESE CHIMICHE ............171

LA SORVEGLIANZA SANITARIA .......................................................................................187

D.P.I. - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ..........................................................195

LA METODOLOGIA CHEOPE E CLP...................................................................................215

GLOSSARIO....................................................................................................................239

SITOGRAFIA...................................................................................................................241

TITOLO IX D.L.GS. N. 81/2008.........................................................................................242

ALLEGATO XXXVIII D.L.GS. N. 81/2008............................................................................270

LEGGI REGIONALI E NOTE MINISTERIALI RELATIVE AI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI.....274

LETTERA CIRCOLARE “PRIME INDICAZIONI ESPLICATIVE, REGOLAMENTI REACH E CLP, SDS E TITOLO IX D.L.GS. N. 81/2008”..............................................................................282

http://www.chemicalexpert.it

Page 3: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

Colophon

Dossier Ambiente n. 94 - 2

Dossier Ambiente – Trimestrale Editore e proprietà: Associazione Ambiente e Lavoro Direzione e Redazione: V.le Marelli, 497 20099 Sesto San Giovanni (Mi) tel: 0226223120 - Fax: 0226223130 Mail: [email protected] Sito web: www.amblav.it Direttore Responsabile: Rino Pavanello

Registrazione n° 646 del 13 giugno 1988 del Tribunale di Monza (Mi) Iscrizione al R.O.C. n. 5443 del 30 novembre 2001 Stampa AG Bellavite srl - Missaglia (LC) Dal n° 01 al n° 29 esauriti altri numeri vedi sotto “SPECIALE” n° 94 - 2° trimestre 2011 Euro 30,00 (Arretrato Euro 45,00)

I numeri non espressamente indicati sono esauriti

Dossier Dossier Dossier Dossier Supplem. Supplem. Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier

n° 30/1995 n° 32/1995 n° 40/1997 n° 62/2003 n° 64S/2003 n° 66S/2004 n° 68/2004 n° 79/2007 n° 83/2008 n° 84/2008 n° 85/2009 n° 86/2009 n° 87/2009 n° 88/2009 n° 89/2010 n° 90/2010 n° 91/2010 n° 92/2010 n° 93/2011 n° 94/2011 n° 95/2011

- I Videoterminali - P.M.I.: Rischi e Prevenzione - “Le emergenze” - Manuale Primo Soccorso in azienda (agg. 2009) - Movimentazione manuale dei Pazienti - Responsabilità e Certificazione Sociale delle Imprese - Divieto di fumo: norme, rischi, prevenzione - “D.P.I.: Dispositivi di Protezione Individuale” - “TestoUnico – Art. 30”” - “Dirigenti e Preposti” - “Rischi Stress Lavoro-correlati” - “Testo Unico: Titolo I, XII e XIII – obblighi, diritti, sanzioni” - “Testo Unico: Rischi Fonti Misure – Guida tecnico applicativa” - “Testo Unico: Titoli da II a XI – Medicina del Lavoro” - “Movimentazione Manuale dei Carichi” - “Cantieri: Prevenzione e Sicurezza” - “Testo Unico: Dirigenti e Preposti, D.Lgs. n. 231/2001” - “Testo Unico: Rischi Fonti Misure – Guida tecnico applicativa” - “Rischi Stress lavoro-correlati” - “Agenti Chimici: CLP, SDS, REACH” - “Manutenzione: verifiche periodiche”

Mini Manuale Mini Manuale Mini Manuale Mini Manuale Mini Manuale Mini Manuale Mini Manuale Mini Manuale

“VDT e Salute - Conoscere e prevenire i disturbi legati all'uso di VDT” “Movimentazione dei carichi e prevenzione del mal di schiena” “Quello che tutti devono sapere sulla Sicurezza sul Lavoro” “Agenti Chimici: lavorare in sicurezza” “I D.P.I.: istruzioni per l'uso” “Incendi: prevenzione e protezione gestione delle emergenze” “Edificio Più Sicuro” “Cavalcando lo Stress”

COPYRIGHT: Dossier Ambiente è coperto da copyright per tutti i Paesi. E’vietata la riproduzione o la memorizzazione di Dossier Ambiente anche parziale e su qualsiasi supporto, senza l’autorizzazione, scritta del direttore. Dossier Ambiente e l’Associazione Ambiente e Lavoro declinano ogni responsabilità per i possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni risultanti dall’uso delle informazioni contenute nella rivista.

Page 4: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

rinnovo 2011

Versamenti da effettuare

sul c.c.p. n. 10013209intestato a: Associazione Ambiente e LavoroViale Marelli 497 - Sesto S. Giovanni (MI)Specificare causale “Abbonamento 2011 a...”,indicare generalità e recapito

Per informazioni vedere sito:

www.amblav.itTel. 02.27007164 - 02.26223120Fax 02.25706238 - 02.26223130Mail: [email protected]

Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI)tel. 02 2700 7164 - 02 2622 3120 fax 02 2570 6238 - 02 2622 3130

www.amblav.it e-mail: [email protected] - [email protected]

E' vietata la riproduzione anche parziale.

Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI)tel. 02 2700 7164 - 02 2622 3120 fax 02 2570 6238 - 02 2622 3130

www.amblav.it e-mail: [email protected] - [email protected]

E' vietata la riproduzione anche parziale.

Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI)Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI)Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI)tel. 02 2700 7164 - 02 2622 3120 tel. 02 2700 7164 - 02 2622 3120 fax 02 2570 6238 - 02 2622 3130

www.amblav.it www.amblav.it e-mail: [email protected] - [email protected]: [email protected] - [email protected]

Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI)tel. 02 2700 7164 - 02 2622 3120 fax 02 2570 6238 - 02 2622 3130

www.amblav.it e-mail: [email protected] - [email protected]

E' vietata la riproduzione anche parziale.

Abbonamento a

Dossier Ambiente4 numeri

Rivista Ambiente e Lavoroanno 2011inviata in pdf

+ Codice Sicurezza Lavoroedizione 2011

+ 3 CD RomCodice Sicurezza Lavoroed. 2011

e 164,00

Dossier Ambiente + Rivista Ambientee LavoroAbbonamentoa “Dossier Ambiente” (4 Numeri)+ “Rivista Ambiente e Lavoro” anno 2011 - inviata in pdfe 104,00

Dossier AmbienteAbbonamento a “Dossier Ambiente”(4 Numeri)

e 65,00

expert

CODICEDELLA SALUTE EDELLA SICUREZZASUL LAVORO

CODICEDELLA SALUTE EDELLA SICUREZZASUL LAVORO

a cura di Anna Guardavilla e Rino Pavanello

VOLUME 2

2

CODICEDELLA SALUTE EDELLA SICUREZZASUL LAVORO

CODICECODICECODICECODICEDELLA SALUTE EDELLA SALUTE EDELLA SALUTE EDELLA SALUTE EDELLA SICUREZZADELLA SICUREZZADELLA SICUREZZADELLA SICUREZZASUL LAVOROSUL LAVOROSUL LAVOROSUL LAVORO

a cura di Anna Guardavilla e Rino Pavan

VOLUME 2 CODICEDELLA SALUTE EDELLA SICUREZZASUL LAVORO

CODICEDELLA SALUTE EDELLA SICUREZZASUL LAVORO

a cura di Anna Guardavilla e Rino Pavanello

VOLUME 1

1

dal 1° febbraio

II Trimestre 2011anno XXIV

Salute Sicurezza Lavoro

AGENTICHIMICICLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008

e ai Regolamenti UE 453/2010, CE 1272/2008 e CE 1907/2006

a cura di: Caterina Cintoi, Graziano Frigeri, Edoardo Galatola, Virginio Galimberti,

Anna Guardavilla, Ilaria Malerba, Marzio Marziani, Rino Pavanello, Alessandra Pellegrini, Chiara Pozzi, Franco Rossi, Rita Tazzioli

n°94

Trim

estr

ale

della

Ass

ocia

zion

e A

mbi

ente

e L

avor

o - C

opia

€ 3

0,00

- ar

retr

ato

€ 4

5,00

- ca

rta

ricic

lata

100

%

Post

e Ita

liane

S.p

.a. -

Spe

d. in

a.p

. D.L

. 353

/200

3 (c

onv.

in L

. 27/

02/2

004

n. 4

6) a

rt.1,

com

ma

1 - D

CB

MIL

ANO

- C

ontie

ne I.

P.

*ISSN 1825-5396carta riciclata 100% Direttore Rino Pavanello

Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI)tel. 02 26223120 - 02 26223130 - www.amblav.it

nell’ambito del progetto in collaborazione con

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

I Trimestre 2011anno XXIV

n°93

Trim

estr

ale

della

Ass

ocia

zion

e A

mbi

ente

e L

avor

o - C

opia

€ 3

0,00

- ar

retr

ato

€ 4

5,00

- ca

rta

ricic

lata

100

%

Post

e Ita

liane

S.p

.a. -

Spe

d. in

a.p

. D.L

. 353

/200

3 (c

onv.

in L

. 27/

02/2

004

n. 4

6) a

rt.1,

com

ma

1 - D

CB

MIL

ANO

- C

ontie

ne I.

P.

*ISSN 1825-5396 carta riciclata 100% Direttore Rino Pavanello

Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI) tel. 02 26223120 - 02 26223130 - www.amblav.it

RISCHI STRESSLAVORO-CORRELATICostruire la Cultura della Sicurezza

Conoscere, valutare, prevenire il rischioErgonomia, comunicazione, leadership

a cura di:Carlo Bisio e Rino Pavanello

Contributi di:Ian Barratt, Elisa Bertana, Carlo Bisio, Renata Borgato, Marco Bottazzi,

Paolo Campanini, Maurizio Catino, Graziano Frigeri, Livia Fussi, Anna Guardavilla, Domenico Marcucci, Alessandra Meneghini, Marco Muratore, Antonio Nocera,

Sara Pasetto, Valeria Perrucci, Anna Piazza, Paola Riva, Claudio Tosoncin

Salute Sicurezza Lavoro

con il contributo di nell’ambito della Campagna

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Salute Sicurezza Lavoro

AGENTICHIMICICLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008

e ai Regolamenti UE 453/2010, e ai Regolamenti UE 453/2010, e ai Regolamenti UE 453/2010, CE 1272/2008 e CE 1907/2006CE 1272/2008 e CE 1907/2006

Caterina Cintoi, Graziano Frigeri, Edoardo Galatola, Virginio Galimberti, Anna Guardavilla, Ilaria Malerba, Marzio Marziani, Rino Pavanello,

Alessandra Pellegrini, Chiara Pozzi, Franco Rossi, Rita Tazzioli

Post

e Ita

liane

S.p

.a. -

Spe

d. in

a.p

. D.L

. 353

/200

3 (c

onv.

in L

. 27/

02/2

004

n. 4

6) a

rt.1,

com

ma

1 - D

CB

MIL

ANO

- C

ontie

ne I.

P.

Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI) tel. 02 26223120 - 02 26223130 - www.amblav.it

LAVORO-CORRELATICostruire la Cultura della Sicurezza

Conoscere, valutare, prevenire il rischioErgonomia, comunicazione, leadership

a cura di:Carlo Bisio e Rino Pavanello

Contributi di:Ian Barratt, Elisa Bertana, Carlo Bisio, Renata Borgato, Marco Bottazzi,

Paolo Campanini, Maurizio Catino, Graziano Frigeri, Livia Fussi, Anna Guardavilla, Domenico Marcucci, Alessandra Meneghini, Marco Muratore, Antonio Nocera,

Sara Pasetto, Valeria Perrucci, Anna Piazza, Paola Riva, Claudio Tosoncin

III Trimestre 2011anno XXIV

Salute Sicurezza Lavoro

MANUTENZIONEVERIFICHE PERIODICHE

Aggiornato al D.Lgs. 81/2008Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro

a cura di: Alessandro Mazzeranghi

Federica Coucourde, Alberto Gandini, Anna Guardavilla, Rino Pavanello, Rossano Rossetti

n°95

Trim

estr

ale

della

Ass

ocia

zion

e A

mbi

ente

e L

avor

o - C

opia

€ 3

0,00

- ar

retr

ato

€ 4

5,00

- ca

rta

ricic

lata

100

%

Post

e Ita

liane

S.p

.a. -

Spe

d. in

a.p

. D.L

. 353

/200

3 (c

onv.

in L

. 27/

02/2

004

n. 4

6) a

rt.1,

com

ma

1 - D

CB

MIL

ANO

- C

ontie

ne I.

P.

*ISSN 1825-5396carta riciclata 100% Direttore Rino Pavanello

Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI)tel. 02 26223120 - 02 26223130 - www.amblav.it

nell’ambito della Campagna UE in collaborazione con

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Abbonamento a

4 numeri

e Lavoro

I Trimestre 2011anno XXIV

n°93

Trim

estra

le d

ella

Ass

ocia

zion

e Am

bien

te e

Lav

oro

- Cop

ia €

30,

00 -

arre

trato

€ 4

5,00

- ca

rta ri

cicl

ata

100%

Post

e Ita

liane

S.p

.a. -

Spe

d. in

a.p

. D.L

. 353

/200

3 (c

onv.

in L

. 27/

02/2

004

n. 4

6) a

rt.1,

com

ma

1 - D

CB

MIL

ANO

- C

ontie

ne I.

P.

*ISSN 1825-5396

carta riciclata 100% Direttore Rino Pavanello

Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI)

tel. 02 26223120 - 02 26223130 - www.amblav.it

RISCHI STRESSLAVORO-CORRELATICostruire la Cultura della SicurezzaConoscere, valutare, prevenire il rischio

Ergonomia, comunicazione, leadershipa cura di:Carlo Bisio e Rino Pavanello

Contributi di:

Ian Barratt, Elisa Bertana, Carlo Bisio, Renata Borgato, Marco Bottazzi,

Paolo Campanini, Maurizio Catino, Graziano Frigeri, Livia Fussi, Anna Guardavilla,

Domenico Marcucci, Alessandra Meneghini, Marco Muratore, Antonio Nocera,

Sara Pasetto, Valeria Perrucci, Anna Piazza, Paola Riva, Claudio Tosoncin

Salute Sicurezza Lavoro

con il contributo di

nell’ambito della Campagna

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

II Trimestre 2011

anno XXIV

Salute Sicurezza Lavoro

AGENTICHIMICICLP - SDS - REACH

Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008

e ai Regolamenti UE 453/2010,

CE 1272/2008 e CE 1907/2006

a cura di:

Caterina Cintoi, Graziano Frigeri, Edoardo Galatola, Virginio Galimberti,

Anna Guardavilla, Ilaria Malerba, Marzio Marziani, Rino Pavanello,

Alessandra Pellegrini, Chiara Pozzi, Franco Rossi, Rita Tazzioli

n°94

Trim

estra

le d

ella

Ass

ocia

zion

e Am

bien

te e

Lav

oro

- Cop

ia €

30,

00 -

arre

trato

€ 4

5,00

- ca

rta ri

cicl

ata

100%

Post

e Ita

liane

S.p

.a. -

Spe

d. in

a.p

. D.L

. 353

/200

3 (c

onv.

in L

. 27/

02/2

004

n. 4

6) a

rt.1,

com

ma

1 - D

CB

MIL

ANO

- C

ontie

ne I.

P.

*ISSN 1825-5396

carta riciclata 100%Direttore Rino Pavanello

Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI)

tel. 02 26223120 - 02 26223130 - www.amblav.it

nell’ambito del progetto

in collaborazione con

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

re Rino Pavanello

RISCHI STRESSLAVORO-CORRELATICostruire la Cultura della SicurezzaConoscere, valutare, prevenire il rischio

Ergonomia, comunicazione, leadership

avanello

enata Borgato, Marco Bottazzi,

raziano Frigeri, Livia Fussi, Anna Guardavilla, i, Marco Muratore, Anton

a Piazza, Paola Riva, Claudio Tosoncin

Salute Sicurezza Lavoro

nell’anell’anell’ mbito della Campa

Salute Sicurezza Lavoro

AGENTICHIMICICLP - SDS - REACHCLP - SDS - REACH

Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008

e ai Regolamenti UE 453/2010,

CE 1272/2008 e CE 1907/2006

CE 1272/2008 e CE 1907/2006

Caterina Cintoi, GraCaterina Cintoi, Gra

ardavilla, Ilaria Malerba, Marzio Marziani, Rino Pavanello,

Alessandra Pellegrini, Chiara

Direttore

progetto

III Trimestre 2011anno XXIV

Salute Sicurezza Lavoro

MANUTENZIONEVERIFICHE PERIODICHE

Aggiornato al D.Lgs. 81/2008Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro

a cura di: Alessandro Mazzeranghi

Federica Coucourde, Alberto Gandini, Anna Guardavilla, Rino Pavanello, Rossano Rossetti

n°95

Trim

estr

ale

della

Ass

ocia

zion

e A

mbi

ente

e L

avor

o - C

opia

€ 3

0,00

- ar

retr

ato

€ 4

5,00

- ca

rta

ricic

lata

100

%

Post

e Ita

liane

S.p

.a. -

Spe

d. in

a.p

. D.L

. 353

/200

3 (c

onv.

in L

. 27/

02/2

004

n. 4

6) a

rt.1,

com

ma

1 - D

CB

MIL

ANO

- C

ontie

ne I.

P.

*ISSN 1825-5396carta riciclata 100% Direttore Rino Pavanello

Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI)tel. 02 26223120 - 02 26223130 - www.amblav.it

nell’ambito della Campagna UE in collaborazione con

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

RischiFontie Misure

LL

Sicurezza Lavoro

L

Sicurezza Lavoro ive

ive

Sicurezza Lavoro ive

Sicurezza Lavoro

LL

oo 3 3Dossier Ambiente 3Dossier AmbienteDossier Ambiente 3Dossier Ambiente

LLiv

eiv

eiv

eL

LL

Loo

2 2

LLiveiveiveiveLLLLLLoooooo 1 1 1

III Trimestre 2011anno XXIV

Salute Sicurezza LavoroMANUTENZIONE

VERIFICHE PERIODICHEAggiornato al D.Lgs. 81/2008

Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro

a cura di: Alessandro Mazzeranghi

Federica Coucourde, Alberto Gandini,

Anna Guardavilla, Rino Pavanello, Rossano Rossetti

n°95

Trim

estra

le d

ella

Ass

ocia

zion

e Am

bien

te e

Lav

oro

- Cop

ia €

30,

00 -

arre

trato

€ 4

5,00

- ca

rta ri

cicl

ata

100%

Post

e Ita

liane

S.p

.a. -

Spe

d. in

a.p

. D.L

. 353

/200

3 (c

onv.

in L

. 27/

02/2

004

n. 4

6) a

rt.1,

com

ma

1 - D

CB M

ILAN

O -

Cont

iene

I.P.

*ISSN 1825-5396

carta riciclata 100%

Direttore Rino Pavanello

Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI)

tel. 02 26223120 - 02 26223130 - www.amblav.it

nell’ambito della Campagna UE

in collaborazione con

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

rinnovo rinnovo rinnovo rinnovo 201120112011201120112011Abbonamento aAbbonamento aexpert

expertexpertexpertexpertexpertexpertexpertexpertexpertexpertexpertexpertexpertexpertexpertexpertexpertexpertexpertexpertexpertexpertexpertexpertexpertexpertexpertexpertexpert dal 1° febbraiodal 1° febbraiodal 1° febbraio

Abbonamento aI Trimestre 201

II Trimestre 2011

anno XXIV

n°94I Trimestre 2011I Trimestre 201an

III Trimestre 2011anno XXIV 3

riviste della prevenzione

Page 5: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

Le norme comunitarie prima del REACH e del CLP

Dossier Ambiente n. 94 - 3

LE NORME COMUNITARIE PRIMA DEL REACH E DEL CLP Marzio Marziani, Associazione Ambiente e Lavoro

INTRODUZIONE

La Direttiva 67/548/CE , emanata nel 1967, è l’origine di tutta la normativa di riferimento per le sostanze ed i preparati pericolosi.

Allo stato attuale siamo nella fase di transizione dalla Direttiva al Regolamento CLP, durante la quale le due norme coesistono e pertanto la Direttiva è ancora vigente (ad eccezione di alcune parti soppresse per effetto del CLP).

Gli elementi di seguito trattati sono riferiti quindi alle parti tuttora operanti della Direttiva 67/548/CE

La Direttiva è quindi un passaggio obbligato per chi inizia lo studio di questa materia.

Considerata la ponderosità dell’argomento, con questa trattazione si vuole fornire uno strumento semplice per l'operatore aziendale per trarre le indicazioni utili per un puntuale adempimento degli obblighi previsti.

Per comodità di lettura e per agevolare la comprensione degli argomenti trattati, di seguito sono riportate le definizioni basilari correnti ed i riferimenti alle normative, ai testi originali delle quali si rimanda per i necessari approfondimenti.

Fase di transizione

Direttiva 67/548/CEE (sostanze)

Direttiva 1999/45/CE (preparati)

Regolamento 1272/CE “CLP”

Page 6: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

REACH – Elementi rilevanti del Regolamento CE 1907/2006

Dossier Ambiente n. 94 - 15

“REACH” - ELEMENTI RILEVANTI DEL REGOLAMENTO CE 1907/2006 Marzio Marziani, Associazione Ambiente e Lavoro

1. Finalità del Regolamento Il REACH si pone fondamentalmente i due seguenti obiettivi:

migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente dai rischi conseguenti all'uso delle sostanze chimiche;

aumentare la competitività dell'industria chimica europea. Inoltre il REACH mira anche a:

incoraggiare e, in taluni casi, garantire la sostituzione delle sostanze che destano preoccupazioni con altre più sicure e/o prodotte con tecnologie più moderne e con una maggiore protezione per l'ambiente di lavoro;

promuovere metodi alternativi, senza impiego di animali da laboratorio, per la valu-tazione dei pericoli intrinseci delle sostanze chimiche.

2. La struttura del Regolamento Il Regolamento REACH è un sistema di controllo e gestione globale delle sostanze chimiche nato per superare i limiti del vecchio sistema legislativo grazie all'armonizzazione di oltre 40 normative comunitarie preesistenti. È costituito da 141 articoli, 15 titoli e da 17 allegati a cui si aggiungono una serie di Linee gui-da per la sua applicazione che sono disponibili sul sito dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA). Contenuti del Regolamento REACH - Titoli e allegati TITOLO I QUESTIONI GENERALI Capo 1 Finalità, portata e ambito d'applicazione Capo 2 Definizioni e disposizione generale TITOLO II REGISTRAZIONE DELLE SOSTANZE Capo 1 Obbligo generale di registrazione e prescrizioni in materia d'informazione Capo 2 Sostanze considerate registrate Capo 3 Obbligo di registrazione e prescrizioni in materia di informazione per taluni tipi di so-stanze intermedie isolate Capo 4 Disposizioni comuni a tutte le registrazioni Capo 5 Disposizioni transitorie applicabili alle sostanze soggette a un regime transitorio e alle sostanze notificate TITOLO III CONDIVISIONE DEI DATI E DISPOSIZIONI DESTINATE AD EVITARE SPERIMEN-TAZIONI SUPERFLUE Capo 1 Obiettivi e norme generali Capo 2 Norme applicabili alle sostanze non soggette a un regime transitorio e ai dichiaranti di sostanze soggette a un regime transitorio che non hanno effettuato una registrazione pre-liminare Capo 3 Norme relative alle sostanze soggette a un regime transitorio TITOLO IV INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO TITOLO V UTILIZZATORI A VALLE

Page 7: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

Classi di pericolo: pittogrammi (estratto da Mini Manuale “AGENTI CHIMICI”)

Dossier Ambiente n. 94 - 50

Page 8: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

Analisi dell’Allegato I (Regolamento CLP)

Dossier Ambiente n. 94 - 55

Parte 2 - Pericoli fisici La classificazione per i pericoli fisici delle sostanze e delle miscele deve essere normalmente effettuata mediante valutazione sperimentale. I metodi di prova sono ripresi, nella stragran-de maggioranza dei casi, da quelli presenti nel “Manuale delle prove e dei criteri”, già am-piamente utilizzato per la classificazione per il trasporto, al quale si rimanda per dettagli.. Di seguito (vedi Tav.4) è riportato il confronto tra classificazione CLP e DSD/DPD.

Tav.4: Confronto tra CLP e DSD in merito ai pericoli fisici CLP DSD/DPD Esplosivi Non è possibile trasformare le frasi R2 o R3 nelle corrispondenti frasi CLP. R4 e R5 cancellate. R1 e R6 rimangono come frase EUH001 e EUH006.

Gas infiammabili Previste 2 categorie. La frase R12 diventa H220. Aerosol infiammabili Si tratta di una nuova classe La valutazione viene fatta solamente se contengono sostanze infiammabili e tie-ne conto di diversi parametri (calore di combustione, altezza della fiamma…).

Gas comburenti La conversione diretta è possibile. La fra-se R8 diventa H270. Gas sotto pressione Si tratta di una nuova classe già contem-plata dai regolamenti per il trasporto. La classificazione viene fatta sulla base dello stato fisico quando imballati.

Liquidi infiammabili La frase R12 diventa H224. Non è possibi-le trasformare le frasi R10 e R11 nelle corrispondenti frasi CLP in quanto cam-biano i valori del punto di infiammabilità limite (da 21 °C a 23 °C per il limite per la categoria 2, da 55 °C a 60 °C per il limite per la categoria 3).

Page 9: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

Analisi dell’Allegato I (Regolamento CLP)

Dossier Ambiente n. 94 - 52

ANALISI DELL’ALLEGATO I (REGOLAMENTO CLP) Il Regolamento 1272/2008/CE modifica o introduce nuovi criteri di classificazione, etichetta-tura ed imballaggio di sostanze e miscele pericolose. Questi nuovi criteri, diversi da quelli previsti dalla Direttiva 67/548/CEE (di seguito DSD – Dangerous Substance Directive) e dalla Direttiva 1999/45/CE (di seguito Dangerous Preparation Directive - DPD), possono, in taluni casi portare a una classificazione ed etichettatura più severa, in altri casi, all’inclusione di un maggior numero di sostanze e di miscele in classi/categorie di pericolo. Di seguito si intende sintetizzare ed evidenziare le maggiori differenze tra la precedente e l’attuale normativa, in termini sia di criteri di classificazione sia di strumenti di comunicazio-ne del pericolo. Pertanto, laddove non diversamente indicato, il riferimento normativo per la classificazione DSD è da ritenersi l’Allegato VI della Dir.67/548/CEE (ultima modifica D.Lgs. del 28 luglio 2008, n.145), mentre per la classificazione CLP il riferimento è l’Allegato I del Regolamento CLP. Per consentire una facile e rapida consultazione, le “Tabelle” riprese dall’Allegato I sono sta-te contrassegnate come da numerazione del Regolamento stesso e indicate come “Tab.” mentre le Tavole, indicate come “Tav.” riportano il confronto, per singola classe di pericolo, tra la classificazione DSD e quella CLP . Parte I - Principi generali Rispetto alle normative DSD e DPD con il CLP diventa determinante il giudizio di esperti, giu-dizio che per la classificazione delle miscele è prioritario rispetto al metodo convenzionale di calcolo. Nota bene che nel CLP il termine “preparato”viene sostituito con il termine “misce-la” di pari significato.

Il “giudizio di esperti” si rende necessario per: - miscele dove i criteri non sono applicabili direttamente; - miscele con informazioni su singole sostanze; - miscele con informazioni su miscele analoghe; - sostanze dove si deve determinare la forza probante.

Per “forza probante” si intende la considerazione congiunta di tutte le informazioni disponi-bili (evidenze sperimentali su animali in vivo e in vitro, READ-ACROSS e (Q)SAR e studi epi-demiologici) e la valutazione della loro qualità e della loro coerenza. In genere i “dati sull’uomo” appropriati, attendibili e rappresentativi prevalgono su altri dati. In caso di contrasto tra dati ottenuti da studi su animali e quelli ottenuti da studi sull’uomo è necessaria una valutazione della fondatezza, della qualità e della validità statistica sia dei da-ti relativi all’uomo, sia dei dati relativi ad animali. I “Valori Soglia” indicano quando la presenza di una sostanza deve essere presa in conside-razione ai fini della classificazione di una sostanza o di una miscela contenente tale sostanza pericolosa, sia essa in forma di impurezza identificata, di additivo o di singolo costituente.

Page 10: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

Guida pratica all’etichettatura

Dossier Ambiente n. 94 - 97

Tav. 6: Esempio 1 - Etichetta per l’ammoniaca, secondo il Regolamento CLP.

Ammoniaca soluzione superiore al 10% N° INDICE 007-001-01-2 N° CE 215-647-6 CAS 1336-21-6

Pericolo H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H335 Può irritare le vie respiratorie H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. P260 Non respirare i vapori. P264 Lavare accuratamente dopo l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. P301+330+331 IN CASO DI INGESTIONE sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+361+353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli) togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pel-le/fare una doccia. P304+340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+351+338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accura-tamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è age-vole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il recipienti negli appositi contenitori per la raccolta differen-ziata.

Quantità nominale: kg (massa netta/massa lorda) Ragione sociale – Indirizzo – Telefono

Nota 1: H280 e H281 dipendono dallo stato fisico in cui il gas è confezionato al momento dell’immissione sul mercato e pertanto va attribuito caso per caso. Nota 2: se la sostanza o miscela è fornita al pubblico, sull'etichetta figura un consiglio di prudenza riguardante lo smaltimento della sostanza o miscela nonché lo smaltimento dell'imballaggio.

Page 11: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

Valutazione del rischio chimico

Dossier Ambiente n. 94 - 100

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO Uno dei principali aspetti del D.Lgs. 81/2008 (e anche del Titolo IX) da sottolineare è che il cosiddetto “Testo Unico”, più che innovare, raccoglie e coordina (almeno questo è il tentativo) gran parte della previgente e stratificata legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto, va precisato che le misure di prevenzione e protezione di carattere generale devono essere applicate ancor prima di valutare il rischio da agenti chimici. In altre parole qualsiasi valutazione approfondita del rischio chimico non può prescindere dall’attuazione preliminare e prioritaria dei principi e delle misure generali di tutela dei Lavoratori. Occorre quindi verificare la puntuale applicazione dei “vecchi” DPR 303/1956 e 547/1955, abrogati in quanto (parzialmente) inseriti negli allegati IV, V, VI del nuovo TU. Sono particolarmente importanti per l’Industria Chimica i punti 2, 3 e 4 dell’allegato IV: Punto 2 (all. IV): “Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi” Punto 3 (all. IV): “Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos” Punto 4 (all. IV): “Misure contro l’incendio e l’esplosione” che debbono essere assolutamente rispettati. 1. Struttura del Titolo IX del D.L.gs. n. 81/2008 Il Titolo IX “Sostanze pericolose” è così articolato:

• Capo I – Protezione da agenti chimici: artt. da 221 a 232 (ex Titolo VII-bis del D.L.gs. n. 626/1994);

• Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni: artt. da 233 a 245 (ex Titolo VII); • Capo III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto: artt. da 246 a 265 (ex Ti-

tolo VI-bis). A meno che non sia indicato diversamente, il capo I del titolo IX si applica anche agli agenti cancero-geni; non si applica invece al rischio amianto. Ai tre Capi del Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 vanno aggiunti gli Allegati (già contenuti nel D.L.gs. n. 626/1994): Elenco di sostanze, preparati e processi

Allegato VIII D.L.gs. n. 626/1994 Allegato XLII D.Lgs. n. 81/2008

Valori limite di esposizione professionale

Allegato VIII-bis D.L.gs. n. 626/1994 Allegato XLIII D.Lgs. n. 81/2008

Valori limite di esposizione professionale

Allegato VIII-ter D.L.gs. n. 626/1994 Allegato XXXVIII D.Lgs. n. 81/2008

Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria

Allegato VIII-quarter D.L.gs. n. 626/1994 Allegato XXXIX D.Lgs. n. 81/2008

Divieti Allegato VIII-quinquies D.L.gs. n. 626/1994 Allegato XL D.Lgs. n. 81/2008

Norme UNI di riferimento (Atmosfera nell’ambiente di lavoro)

Allegato VIII-sexties D.L.gs. n. 626/1994 Allegato XLI D.Lgs. n. 81/2008

Page 12: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

CLP e REACH: cosa cambia nella valutazione del rischio chimico

Dossier Ambiente n. 94 - 112

COSA CAMBIA, PER LE IMPRESE, NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ALLA LUCE DEL REACH E DEL CLP. Da parte sua il Regolamento REACH, “rivoluzionando” il sistema di gestione delle informazioni sulle sostanze introdu-ce altrettanti importanti novità. Il regolamento prevede, ad esempio, un obbligo generale che impone a qualsiasi fabbricante o importatore di una so-stanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno di presentare una domanda di registrazione all'Agenzia per i prodotti chimici che ha sede a Helsinki. Per registrare è necessario fornire una fascicolo tecnico contenente una serie di informazioni in merito alle caratteri-stiche intrinseche della sostanza, alla fabbricazione e all'uso della stessa, alla sua classificazione e etichettatura e alle istruzioni sulla sicurezza d'uso. A seguito della registrazione, il dichiarante sarà tenuto ad aggiornare la sua registrazione con tutte le nuove informa-zioni pertinenti. Per tutte le sostanze soggette a registrazione in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno per dichiarante, deve essere effettuata valutazione della sicurezza chimica (CSA-Chemical Safety Assessment) i cui risultati sono da ri-portarsi in una relazione sulla sicurezza chimica (CSR-Chemical Safety Report). Il Regolamento REACH prevede all’interno del suddetto CSA anche la valutazione di rischio in ambiente di lavoro. Si tratta di un processo di valutazione complesso, la cui trattazione è rimandata alle linee guide REACH (http://echa.europa.eu) ma è importante sottolineare che anche questo processo prevede, in caso di mancanza di da-ti specifici, l’utilizzo di modelli per predire la concentrazione della sostanza in ambiente di lavoro con la conseguente valutazione del rischio specifico attraverso la comparazione con il livello di effetto tossicologico. Dovranno essere definiti anche dei valori di non effetto in ambiente di lavoro, i cosiddetti DNEL (Derived No Effect Le-vel). Tali valori che andranno definiti anche per ciascuna via stimata di esposizione (inalatoria, orale e dermale) an-dranno poi riportati nelle “nuove” SDS unitamente a specifiche indicazioni di misure di gestione del rischio basate sui valori di DNEL calcolati. Tali informazioni saranno riportate non solo nelle sezioni specifiche ma anche riassunte in un documento che dovrà essere allegato alle stesse. La SDS assumerà così un formato definito “esteso” (e-SDS). Tali valori andranno quindi ad affiancarsi ai valori limite di esposizione così come definiti a livello europeo e interna-zionale (ad es. OEL e TLV). La derivazione di questi valori è però sostanzialmente differente e quindi potrebbe compor-tare risultati significativamente diversi con prevedibili difficoltà da parte delle imprese per l’applicazione di misure di gestione del rischio corrette e adeguate nel proprio ambiente di lavoro. Si ricorda, però, che il REACH prevede, laddove vi siano già dei valori di OEL definiti a livello europeo l’utilizzo degli stessi senza dover necessariamente calcolare nuovi valori di DNEL. Sarà di fondamentale utilità, quindi, applicare un approccio integrato di valutazione del rischio che tenga conto di quanto disposto non solo dal D. Lgs. 81/08 ma anche dal Regolamento REACH, e viceversa, al fine di sfruttare al me-glio le informazioni a disposizione ed evitare inutili duplicazioni di lavoro. Inoltre, uno dei principi fondamentali di REACH è garantire una maggiore sicurezza rispetto a sostanze di elevata peri-colosità, attraverso sempre maggiori controlli e la progressiva sostituzione con sostanze di minore pericolosità o tec-nologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide. Su tale principio si fonda la procedura di autorizzazione. Le sostanze soggette alla procedura di autorizzazione sono quelle considerate più pericolose. Ossia quelle che, in base ai criteri di classificazione, sono considerate cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR). L'autorizza-zione si estende anche per le sostanze che possono interferire con il sistema endocrino o quelle considerate persi-stenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). A tal fine, tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle che richiedono autorizzazioni dovranno analizzare la di-sponibilità di alternative, considerarne i rischi ed esaminare la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione. Questa disposizione sarà di fondamentale riferimento per la gestione in sicurezza delle sostanze di elevata pericolosità quali gli agenti cancerogeni e mutageni in ambiente di lavoro. Così anche come previsto dalle normative vigenti sull’argomento. Alla luce di tutte queste novità, per gli utilizzatori di agenti chimici, risulterà quindi sempre più necessario riferirsi alle specifiche SDS per effettuare le proprie valutazioni.

Page 13: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

L’impatto del regolamento 1272/2008/CE su altre disposizioni normative

Dossier Ambiente n. 94 - 113

L’IMPATTO DEL REGOLAMENTO 1272/2008/CE SU ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE. Il Regolamento CLP, andando a sostituire le precedenti Direttive in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose (Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE), andrà ad incidere, anche se a volte in maniera indiretta e non sempre imme-diata, su tutte le disposizioni normative che si rifanno ai criteri di classificazione delle sostan-ze e delle miscele. Si ricorda che il Regolamento CLP, oltre ad introdurre nuovi criteri per la classificazione delle sostanze e miscele pericolose, ha abrogato l'Allegato I della Direttiva Sostanze 67/548/CEE (29° ATP – Adeguamento al Progresso Tecnico), sostituendolo con la Tabella 3.2 dell'Allegato VI a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo (20 gennaio 2009). Nella Tabella 3.2 citata, l’eliminazione di talune soglie di concentrazione per la classificazione di alcune miscele ha avuto l’effetto immediato di mutarne la classificazione: ad esempio, le soluzioni diluite contenenti quelle sostanze pericolose per le quali è stato eliminato il limite di concentrazione sono ora pericolose per l’ambiente oppure hanno acquisito caratteristiche di pericolo per la salute. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tavola 4 si riporta un elenco dei provvedimenti interessati dal Regolamento CLP. 1. Seveso (D.Lgs. 334/1999 e smi) La disciplina “Seveso” definisce regole per la sicurezza di stabilimenti nei quali determinate sostanze, incluse in una lista, o certe categorie di sostanze pericolose(2), superano determi-nate quantità di riferimento. Le categorie di sostanze pericolose attualmente ricomprese nel campo di applicazione della Disciplina Seveso sono definite in accordo ai criteri stabiliti nelle Direttive Europee 67/548/CEE e 1999/45/CE. Dal momento che il CLP stabilisce nuove regole per la classifica-zione ed etichettatura delle sostanze e miscele pericolose, alcune delle quali differiscono da quelle attuali, la disciplina Seveso subirà necessariamente delle modifiche nel campo di ap-plicazione. Considerata la complessità della materia, la Commissione Europea ha attivato all’inizio del 2008 un apposito gruppo di lavoro presso il Joint Research Centre (JRC) di Ispra. Il working group ha due principali obiettivi riguardanti i pericoli per la salute:

- nessuna riduzione nel livello di protezione raggiunto dall’esistente disciplina Seveso; - nessuna inutile e significativa estensione dello scopo della Seveso.

(2) Le categorie di pericolo sono le seguenti: molto tossico (T+), tossico (T), comburente (O), esplosivo (E; R2 ed R3), estremamente infiammabile (F+; R12), altamente infiammabile (F; R11 ed R17), infiammabile (R10), perico-loso per l’ambiente (N; R50, R50/R53 e R51/53) e, infine, le sostanze e/o miscele classificate come R14 o R14/R15 ed R29.

Page 14: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

Le Scheda Dati di Sicurezza

Dossier Ambiente n. 94 - 128

LE SCHEDE DATI DI SICUREZZA Di seguito si prende in considerazione l’articolato del Reg. (UE) 453/2010, che reca modifica del Reg.1907/2006 e che riguarda la stesura delle schede dati di sicurezza (SDS), e riassume schematicamente gli obblighi e le scadenze per sostanze e miscele.

Obblighi e scadenze per sostanze e miscele Le SDS per tutte le sostanze e miscele pericolose immesse sul mercato, avrebbero dovuto essere redatte, entro il 1 dicembre 2010, in conformità all’Allegato II del Regolamento REACH in quanto il titolo relativo alle SDS è entrato in vigore a giugno 2007. A partire dal 1 Dicembre 2010, l’Allegato II del REACH è stato invece modificato dal Reg. (UE) 453/2010, e nello specifico per:

Sostanze: Dal 1 dicembre 2010 fino al 1 giugno 2015 obbligo di applicare le disposizioni riportate in Al-legato I del Reg. (UE) 453/2010. Dal 1 giugno 2015 obbligo di applicare le disposizioni riportate in Allegato II del Reg. (UE) 453/2010. Si segnala la seguente eccezione alle disposizioni generali:

possibilità di non sostituire la SDS fino al 1° dicembre 2012 per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010 e per le quali vale la deroga di 2 anni per l’applicazione dei criteri di classificazione ed etichettatura del CLP (art. 61.4 CLP deroga per sostanze già in distribuzione), purché non si renda necessario un aggiornamento della SDS, secondo quanto stabilito all’art. 31.9 del REACH (nuove info sulle Misure di Gestione del Rischio (RMM) o nuove info sulla pericolosità, il rilascio di una autorizza-zione o imposizione restrizioni).

Miscele: Dal 1 dicembre 2010 fino al 1 giugno 2015 obbligo di applicare le disposizioni riportate in Al-legato I del Reg. (UE) 453/2010. Dal 1 giugno 2015 obbligo di applicare le disposizioni riportate in Allegato II del Reg. (UE) 453/2010. Si segnalano le seguenti eccezioni alle disposizioni generali:

possibilità di non sostituire la SDS fino al 1° giugno 2017 per le miscele immesse sul mer-cato prima del 1° giugno 2015 e per le quali vale la deroga di 2 anni per l’applicazione dei criteri di classificazione ed etichettatura del CLP (art. 61.4 CLP deroga per le miscele già in distribuzione), purché non si renda necessario un aggiornamento della SDS, secondo quanto stabilito all’art. 31.9 del REACH (nuove info sulle RMM o nuove info sulla perico-losità, il rilascio di una autorizzazione o imposizione restrizioni);

per le miscele immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010, non è necessario emet-tere una SDS conforme all’Allegato I del Reg. (UE) 453/2010, fino al 30 novembre 2012, purché non si verifichino le condizioni che richiedono un aggiornamento della SDS (con-formemente ai criteri stabiliti all’art. 31.9 del REACH: nuove info sulle RMM o nuove info sulla pericolosità, il rilascio di una autorizzazione o imposizione restrizioni).

Page 15: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

Frasi R e S (estratto da Mini Manuale “AGENTI CHIMICI”)

Dossier Ambiente n. 94 - 135

Page 16: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

Frasi H e P (estratto da Mini Manuale “AGENTI CHIMICI”)

Dossier Ambiente n. 94 - 139

Page 17: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

SDS dell’Acetone

Dossier Ambiente n. 94 - 145

SDS dell’ACETONE redatta in base Allegato I del Regolamen-to 453/2010/UE

Data di emissione

N e data di revisione

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA E DELLA SOCIETA’/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto Denominazione chimica : Acetone Designazione o nome commerciale : Acetone Altri sistemi di identificazione Sinonimi d’uso più comune Numero di Registrazione : XX- XXXXXXXXXX - XX -XXXX C.A.S. Registry Number : 67-64-1 Numero EINECS : 200-662-2 Nome in EINECS : Acetone Peso molecolare : 58.07 g/mol Formula di struttura : C3H6O

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza e usi sconsigliati Reagente per analisi

Questa informazione deve essere coerente con gli scenari di esposizione e gli usi identificati riportati in allegato alla SDS (qualora richiesto il CSR).

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza Responsabile dell’immissione sul mercato della U.E. (Fabbricante o importatore o distributore o persona responsabile per lo Stato membro). Nome :xxxxxxxxx Indirizzo :Via xxxxxxx,n. xx – CAP:xxxxx – Città: xxxxxx (xx) N° telefono :yy.yyy.yyyyy N° fax :zz.zzz.zzzzz Persona competente responsabile della scheda dati di sicurezza*: [email protected] Qualora designata una persona responsabile locale: Nome : xxxxxxxxx Indirizzo : Via xxxxxxx,n. xx – CAP:xxxxx – Città: xxxxxxx (xx) N° telefono : yy.yyy.yyyyy N° fax : zz.zzz.zzzzz

1.4 Numero telefonico di emergenza N° telefono del Centro Antiveleni e/o N° telefono della Società: www/wwwwwww (disponibile durante le seguenti ore d’ufficio: 9.00 – 18.00)

*preferibilmente nome generico

Page 18: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

SDS del Benzene

Dossier Ambiente n. 94 - 157

SDS del BENZENE redatta in base Allegato I del Regolamento 453/2010/UE

Data di emissione

N e data di revisione

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA E DELLA SOCIETA’/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto Denominazione chimica benzene Designazione o nome commerciale benzolo Altri sistemi di identificazione Sinonimi d’uso più comune cicloesatriene, idruro di fenile Numero di Registrazione XX- XXXXXXXXXX - XX -XXXX C.A.S. Registry Number 71-43-2 Numero EINECS 200-753-7 Nome in EINECS benzene Peso molecolare 78,11 g/mol Formula bruta C6H6

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza e usi sconsigliati Reagente per analisi, processo chimico. Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

*Questa informazione deve essere coerente con gli scenari di esposizione e gli usi identificati riportati in allegato alla SDS (qualora richiesto il CSR).

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza Responsabile dell’immissione sul mercato della U.E. (Fabbricante o importatore o distributore o persona responsabile per lo Stato membro).

Nome :xxxxxxxxx Indirizzo :Via xxxxxxx,n. xx – CAP:xxxxx – Città: xxxxxx (xx) N° telefono :yy.yyy.yyyyy N° fax :zz.zzz.zzzzz Persona competente responsabile della scheda dati di sicurezza*: [email protected] Qualora designata una persona responsabile locale: Nome : xxxxxxxxx Indirizzo : Via xxxxxxx,n. xx – CAP:xxxxx – Città: xxxxxxx (xx) N° telefono : yy.yyy.yyyyy N° fax : zz.zzz.zzzzz

1.4 Numero telefonico di emergenza N° telefono del Centro Antiveleni e/o N° telefono della Società: www/wwwwwww (disponibile durante le seguenti ore d’ufficio: 9.00 – 18.00) *preferibilmente nome generico

Page 19: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

Il D.Lgs. 231/2001 in relazione al testo unico di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008) nelle imprese chimiche

Dossier Ambiente n. 94 - 171

IL D.LGS. 231/2001 IN RELAZIONE AL TESTO UNICO DI SALUTE E SICUREZZA (D.LGS. 81/08) NELLE IMPRESE CHIMICHE Anna Guardavilla, Giurista e divulgatrice La colpa organizzativa Occorre premettere che il D.Lgs. 231/01 trova, in termini generali, applicazione sulla base di un presupposto di “colpa organizzativa”, la quale permette di collegare concettualmente la responsabilità penale di un soggetto fisico appartenente ad un Ente alla responsabilità am-ministrativa a carico dell’Ente stesso, quindi della persona giuridica. Alla luce di tale chiave di lettura vanno letti gli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001. L’articolo 5, in particolare, prevede che “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo in-teresse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale non-ché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).” Al secondo comma tale norma aggiunge che “l’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”. Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, di cui l’art. 30 D.Lgs. 81/08 rappresenta una applicazio-ne specifica ai reati contenuti nell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 stesso, disciplinano i mo-delli di organizzazione, gestione e controllo cui la legge riconosce, previa valutazione del giu-dice penale, una potenziale efficacia esimente, distinguendo rispettivamente tra:

1) reati commessi da soggetti in posizione apicale; 2) reati commessi da soggetti in posizione subordinata.

1) Reati commessi da soggetti in posizione apicale L’art. 6 prevede che se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rap-presentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa do-tata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l’ente non risponde se prova che: a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fat-to, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello veri-ficatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro ag-giornamento e’ stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziati-va e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizza-zione e di gestione;

Page 20: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

Agenti chimici e sorveglianza sanitaria

Dossier Ambiente n. 94 - 187

AGENTI CHIMICI E SORVEGLIANZA SANITARIA Graziano Frigeri, Euronorma La sorveglianza sanitaria per gli esposti ad agenti chimici è disciplinata dal Titolo IX Capo I del Decreto legislativo 81/2008. Al di là dei protocolli sanitari, che non possono che essere definiti dal Medico Competente in base alla tipologia di rischio e, quindi, in base alla conoscenza di ogni agente chimico presen-te nel processo produttivo, l’articolato del titolo IX, Capo I, ribadisce l’importanza e, in alcuni casi, la crucialità del ruolo del Medico Competente nel complesso delle procedure volte ad attuare tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in primis la valu-tazione dei rischi. Si tratta di un assunto molto importante: nonostante infatti tale ruolo sia ben specificato nel testo originario del Decreto Legislativo 81/2008 (articolo 29 comma 1) la pratica comune ha visto, nella maggior parte dei casi, il Medico Competente limitarsi a “prendere atto” della va-lutazione dei rischi effettuata, senza alcun intervento attivo da parte sua; e ciò non solo nei casi, comprensibili (ma fino ad un certo punto) in cui il Medico è stato incaricato dopo (e a seguito) della valutazione dei rischi, ma anche spesso in caso di revisione a Medico già pre-sente. Il testo del titolo IX Capo I conferisce inoltre alla sorveglianza sanitaria (e al Medico Compe-tente stesso) compiti e ruoli spesso determinanti nella definizione della tipologia e del grado di rischio cui i lavoratori possono essere esposti: non è esagerato dire che in molti casi, in ra-gione delle difficoltà operative e/o normative nella definizione del rischio, l’ultima parola spetta proprio al Medico Competente. Esamineremo ora gli aspetti di dettaglio, soffermandoci sulle norme in materia di sorveglian-za sanitaria dei lavoratori e con riferimento al ruolo del Medico Competente. Innanzitutto, anche in riferimento alla attività concreta espletata dal Medico competente, devono essere messe in evidenza le definizioni, normate dall’art. 222:

• Valore limite di esposizione professionale: il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respira-zione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di tempo di riferi-mento; (primo elenco nell’allegato XXXVIII);

• Valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; (primo elenco nell’allegato XXXIX);

• Sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro.

• Pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi.

• Rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utiliz-zazione o esposizione.

Page 21: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

Dispositivi di Protezione Individuale

Dossier Ambiente n. 94 - 195

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Virginio Galimberti, Associazione Ambiente e Lavoro

GENERALITÀ

Secondo il D.Lgs 81/2008 (art. 74) si intende per DPI “… qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi su-scettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. Come per tutti i DPI così definiti, le caratteristiche e i requisiti degli stessi che devono essere impiegati per la protezione contro rischi di esposizione agli agenti chimici pericolosi devono obbligatoriamente corrispondere ai disposti dell’ art. 76 del D.Lgs 81/2008 e smi e possede-re, di conseguenza, i “requisiti essenziali di sicurezza e salute” la cui garanzia, per l’utilizzatore finale, è rappresentata dalla presenza di (D.Lgs 475/92):

• marcatura CE; • nota informativa; • dichiarazione di conformità CE

La legislazione vigente (D.Lgs 81/2008 e smi) impone che il DPI “necessario” alla protezione del lavoratore contro i rischi che incontra nello svolgimento della propria mansione sia giudi-cato “idoneo” a tale scopo premettendo che l’impiego è ammesso solamente nel caso in cui i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati da misure tecniche di preven-zione o da mezzi di protezione collettiva. Ne deriva che l’idoneità di un DPI progettato per proteggere contro rischi derivanti dalla ma-nipolazione di agenti chimici pericolosi (termine usato in senso generale indipendentemente dalla classificazione dell’agente individuata per legge) è diretta conseguenza del grado di ri-schio individuato e riportato nel documento di valutazione dei rischi. Richiamandoci alla classificazione in categorie prevista dall’art. 4 del D.Lgs 475/92 (D.E. 89/686/CEE) a cui bisogna obbligatoriamente fare riferimento per una scelta adeguata (i DPI sono suddivisi in tre categorie in funzione del tipo di rischio), possiamo verificare che, pur rientrando sotto la definizione di “pericolosi”, non tutti gli agenti chimici hanno una aggres-sività tale da comportare sempre e comunque rischi di morte o lesioni gravi e a carattere permanente. Quindi i DPI contro rischi da agenti chimici, ad esclusione di quelli destinati a proteggere le vie respiratorie (che vengono inseriti di obbligo nella massima categoria), possono essere al-locati in tutte e tre le categorie di rischio previste dal D.Lgs 475/92 (D.E. 89/686/CEE) vale a dire rischi “minori” (prima categoria); rischi di “morte o lesioni gravi e/o a carattere perma-nente” (terza categoria) e i così detti rischi “medi” (seconda categoria)

Page 22: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

La metodologia CHEOPE e CLP

Dossier Ambiente n. 94 - 215

LA METODOLOGIA CHEOPE E CLP LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO IN AMBIENTE DI LAVORO TRA D.LGS. 81/08, CLP E REACH Edoardo Galatola, Rita Tazzioli, Sergio Colombo, Sindar s.r.l.

INTRODUZIONE Dall’entrata in vigore del D. Lgs. 626/94, ormai più di 16 anni fa, l’approccio alla sicurezza e igiene del lavoro basato sulla valutazione del rischio è entrato nella mentalità di tutti gli operatori del settore e, di conseguenza, nel modo di gestire questi aspetti da parte dei Datori di lavoro. Per sua natura, la valutazione dei rischi è, in generale, un processo dinamico, che si nutre di informazioni di natura anche molto diversa: caratteristiche dei pericoli presi in considerazione, caratteristiche strutturali dei luoghi di lavoro, modalità operative adottare, aspetti organizzativi di carattere generale, situazioni al contorno. La valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici, a cui è dedicato il Titolo IX capo I del D.Lgs. 81/08, rientra appieno in questa fattispecie, anzi risulta tra i compiti più complessi da affrontare in termini di elementi che necessariamente debbono essere presi in considerazione. L’art. 223 del D.Lgs. 81/08 prevede infatti che il Datore di lavoro debba valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in consi-derazione in particolare:

a) le loro proprietà pericolose;

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza;

c) il livello, il modo e la durata della esposizione;

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;

e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;

f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Come si comprende facilmente, la progressiva entrata in vigore del Regolamento 1272/2008 (CLP) e del Regolamento 1907/2006 (REACH) rende quindi necessaria una revisione di tutte le valutazioni dei rischi in quanto (limitandosi agli aspetti principali introdotti dai nuovi provvedimenti normativi):

• il Regolamento CLP modifica i criteri di classificazione di pericolo per tutti gli agenti chimici e quindi la conoscenza che si ha delle loro proprietà pericolose;

Page 23: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

Glossario

Dossier Ambiente n. 94 - 239

GLOSSARIO

ATE: Acute Toxicity Estimate (Stima di Tossicità Acuta)

BCF: BioConcentration Factor (Fattore di BioConcentrazione)

CAS: Chemical Abstract Service

C&L: Cassification and Labelling (Classificazione ed Etichettatura)

CE: Comunità Europea

CER: Catalogo Europeo dei Rifiuti

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)

CMR: Cancerogene, Mutagene e Tossiche per la Riproduzione

COV: Composti Organici Volatili

CRC: Child-Resistant Closure (Chiusura Resistente ai Bambini)

CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)

CVS: Concentrazione di Vapore Saturo

Dir. CEE: Direttiva della Comunità Economica Europea

Dir.Reg.: Direttiva Regionale

D.Lgs: Decreto Legislativo

D.M.: Decreto Ministeriale

DPD: Dangerous Preparation Directive (Direttiva dei Preparati Pericolosi)

D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica

DSD: Dangerous Substances Directive (Direttiva delle Sostanze Pericolose)

EC50: Effective Concentration 50 (Concentrazione Efficace nel 50% degli individui – effetto diverso dalla morte come l’arresto della crescita)

ErC50: Effective Growth Rate Concentration 50 (Concentrazione Efficace nel 50% degli Individui sul Tasso di Crescita)

ECHA: European Chemicals Agency (Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche)

Page 24: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

Sitografia

Dossier Ambiente n. 94 - 241

SITOGRAFIA Sito ECHA http://echa.europa.eu/

Sito Ministero Salute http://www.salute.gov.it/sicurezzaChimica/sicurezzaChimica.jsp

Sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali http://www.lavoro.gov.it/Lavoro

Banca dati archivio preparati pericolosi ISS http://www.preparatipericolosi.iss.it/iss/index.phtml

Regolamento 1272/2008/CE http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:IT:PDF

Regolamento 790/2009/CE http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/reach/Regolamento_xCEx_n_790-2009_etichettatura_classificazione_sostanze_e_miscele_modifica_reg_1272-2008.pdf

Regolamento 453/2010/UE http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:133:0001:0043:IT:PDF

Regolamento 1907/2006/CE http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_136/l_13620070529it00030280.pdf

Regolamento 440/2008/CE http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:142:0001:0739:IT:PDF

Helpdesk REACH http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/

Helpdesk CLP http://www.iss.it/cnsc/help/index.php?lang=1&tipo=11&anno=2011

Centro Nazionale Sostanze Chimiche http://www.iss.it/cnsc/index.php?lang=1

ESIS (European chemical Substances Information System) http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/

Banca dati cancerogeni dell’ISS http://www.iss.it/site/BancaDatiCancerogeni//

Banca dati sensibilizzanti dell’ISS http://www.iss.it/site/BancaDatiSensibilizzanti/

Sito UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html

Sito dell’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro http://osha.europa.eu/it/front-page/view

Associazione Ambiente e Lavoro http://www.amblav.it/

Federazione Nazionale dell’Industria Chimica http://www.federchimica.it/

Page 25: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

D.L.gs.9 aprile 2008, n. 81 – Titolo IX (Sostanze pericolose)

Dossier Ambiente n. 94 - 242

D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in mate-

ria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Pubblicato sulla G.U. 101 del 30 aprile 2008, S.O. n. 108/L)

N.B.. ISPESL ed IPSEMA sono stati soppressi dall’art. 7 della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha trasferito le competenze di tali enti all’INAIL. Pertanto, a seguito del 31 luglio 2010, i riferimenti all’ISPESL contenuti nel D.Lgs. 81/08 si intendono riferiti all’INAIL.

TITOLO IX

SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Art. 221 (Campo di applicazione) 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la pre-senza di agenti chimici. 2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici perico-losi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nelle di-sposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall’articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni dell’accordo eu-ropeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorpo-rate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998. 4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme contenute al capo III del presente titolo. Art. 222 (Definizioni) 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, median-

Page 26: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

D.L.gs.9 aprile 2008, n. 81 – Allegato XXXVIII

Dossier Ambiente n. 94 - 270

ALLEGATO XXXVIII

Valori limite di esposizione professionale

VALORE LIMITE

8 ore (4) Breve Termine

(5) EINECS (1) CAS (2) NOME DELL’AGENTE CHIMICO

mg/m3

(6) ppm

(7) mg/m3

(6) ppm

(7)

NOTAZIONE(3)

200-467-2 60-29 Dietiletere 308 100 616 200 200-662-2 67-64-1 Acetone 1210 500 - - - 200-663-8 67-66-3 Cloroformio 10 2 - - Pelle 200-756-3 71-55-6 Tricloroetano, 1,1,1- 555 100 1110 200 - 200-834-7 75-04-7 Etilammina 9,4 5 - - - 200-863-5 75-34-3 Dicloroetano, 1,1- 412 100 - - Pelle 200-870-3 75-44-5 Fosgene 0,08 0,02 0,4 0,1 - 200-871-9 75-45-6 Clorodifluorometano 3600 1000 - - - 201-159-0 78-93-3 Butanone 600 200 900 300 - 201-176-3 79-09-4 Acido propionico 31 10 62 20 - 202-422-2 95-47-6 o-Xilene 221 50 442 100 Pelle 202-425-9 95-50-1 Diclorobenzene, 1, 2- 122 20 306 50 Pelle 202-436-9 95-63-6 1,2,4- Trimetilbenzene 100 20 - - - 202-704-5 98-82-8 Cumene 100 20 250 50 Pelle 202-705-0 98-83-9 Fenilpropene, 2- 246 50 492 100 - 202-849-4 100-41-4 Etilbenzene 442 100 884 200 Pelle 203-313-2 105-60-2 e-Caprolattame (polveri e vapori) 8) 10 - 40 - - 203-388-1 106-35-4 Eptan-3-one 95 20 - - - 203-396-5 106-42-3 p-Xilene 221 50 442 100 Pelle 203-400-5 106-46-7 Diclorobenzene, 1,4- 122 20 306 50 - 203-470-7 107-18-6 Alcole allilico 4,8 2 12,1 5 Pelle 203-473-3 107-21-1 Etilen glicol 52 20 104 40 Pelle 203-539-1 107-98-2 Metossipropanolo-2,1- 375 100 568 150 Pelle 203-550-1 108-10-1 Metilpentan-2-one,4- 83 20 208 50 - 203-576-3 108-38-3 m-Xilene 221 50 442 100 Pelle 203-603-9 108-65-6 2-Metossi-1-metiletilacetato 275 50 550 100 Pelle 203-604-4 108-67-8 Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene) 100 20 - - - 203-628-5 108-90-7 Clorobenzene 47 10 94 20 - 203-631-1 108-94-1 Cicloesanone 40,8 10 81,6 20 Pelle 203-632-7 108-95-2 Fenolo 7,8 2 - - Pelle 203-726-8 109-99-9 Tetraidrofurano 150 50 300 100 Pelle 203-737-8 110-12-3 5-metilesan-2-one 95 20 - - - 203-767-1 110-43-0 eptano-2-one 238 50 475 100 Pelle 203-808-3 110-85-.0 Piperazina (polvere e vapore) 8) 0,1 - 0,3 - - 203-905-0 111-76-2 Butossietanolo-2 98 20 246 50 Pelle 203-933-3 112-07-2 2-Butossietilacetato 133 20 333 50 Pelle 204-065-8 115-10-6 Etile dimetilico 1920 1000 - - - 204-428-0 120-82-1 1,2,4-Triclorobenzene 15,1 2 37,8 5 Pelle 204-469-4 121-44-8 Trietilammina 8,4 2 12,6 3 Pelle 204-662-3 123-92-2 Acetato di isoamile 270 50 540 100 - 204-697-4 124-40-3 Dimetilammina 3,8 2 9,4 5 204-826-4 127-19-5 N,N-Dimetilacetammide 36 10 72 20 Pelle 205-480-7 141-32-2 Acrilato di n-butile 11 2 53 10 - 205-563-8 142-82-5 Eptano, n- 2085 500 - - - 208-394-8 526-73-8 1,2,3-Trimetilbenzene 100 20 - - - 208-793-7 541-85-5 5-Metileptano-3-one 53 10 107 20 - 210-946-8 626-38-0 Acetato di 1-metilbutile 270 50 540 100 - 211-047-3 628-63-7 Acetato di pentile 270 50 540 100 -

620-11-1 Acetato di 3-amile 270 50 540 100 - 625-16-1 Acetato di terz-amile 270 50 540 100 -

215-535-7 1330-20-7 Xilene, isomeri misti, puro 221 50 442 100 Pelle 222-995-2 3689-24-5 Sulfotep 0,1 - - - Pelle 231-634-8 7664-39-3 Acido fluoridrico 1,5 1,8 2,5 3 -

Page 27: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

Colophon

Dossier Ambiente n. 94 - 274

LEGGI REGIONALI E NOTE MINISTERIALI RELATIVE AI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI Legge n° 128 del 24/04/1998 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla ap-partenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 1995-1997). - Art. 18. - Princìpi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei peri-coli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. pubblicato su: Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 104 del 07/05/1998

• Regione Lombardia - Delibera Giunta Regionale n° 8/11182 del 03/02/2010 - Moda-lità per lo svolgimento delle verifiche ispettive ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 334/99 e s.m.i., per accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevan-ti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza, adottati presso gli stabilimenti sog-getti agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 334/99 e s.m.i.

• Regione Puglia - Delibera Giunta Regionale n° 801 del 23/03/2010 - Attuazione del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.. Avvio delle attività di controllo finalizzate ad accertare l’adeguamento della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi si-stemi di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza.

• Regione Puglia - Delibera Giunta Regionale n° 1553 del 05/07/2010 - Attuazione del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.. Istituzione dell’Elenco Regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e Linee di indirizzo per l’effettuazione delle attività di controllo fi-nalizzate ad accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rile-vanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

• Regione Piemonte - Delibera Giunta Regionale n° 31-286 del 05/07/2010 - Applica-zione del d.lgs. 334/1999 e d.m. ll.pp. 9 maggio 2001 concernenti gli stabilimenti a ri-schio di incidente rilevante. Precisazioni relative alle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici. Revoca della D.G.R. n. 20-13359 del 22 febbraio 2010.

• Regione Piemonte - Delibera Giunta Regionale n° 17-377 del 26/07/2010 - Approva-zione di "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della piani-ficazione territoriale".

• Regione Emilia Romagna - Delibera Giunta Regionale n° 392 del 30/03/2009 Diretti-va per l’applicazione dell’articolo 2 della L.R. 17 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate so-stanze pericolose" pubblicata su: Bollettino. Uff. Regione n° 84 del 06/05/2009

• Regione Emilia Romagna - Delibera Giunta Regionale n° 1144 del 21/07/2008 Ap-provazione del documento "Redazione dei piani di emergenza esterna per gli stabili-menti a rischio di incidente rilevante soggetti agli artt. 6 e 7 del DLgs 334/99 e s.m.i. - Linee guida regionali" pubblicata su: Bollettino. Uff. Regione n° 148 del 25/08/2008

• Regione Puglia - Legge Regionale n° 6 del 07/05/2008 "Disposizioni in materia di inci-denti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" pubblicata su: Bollettino Uff. Reg. Suppl. Ordin. n° 76 del 14/05/2008

Page 28: Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI - amblav.it · II Trimestre 2011 anno XXIV Salute Sicurezza Lavoro AGENTI CHIMICI CLP - SDS - REACH Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e

Lettera Circolare “Prime indicazioni esplicative, regolamenti REACH e CLP, SDS e Titolo IX D.L.GS. n. 81/2008”

Dossier Ambiente n. 94 - 282

Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all’Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza), nell’ambito della normativa vigente in ma-teria di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni”).

Il Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ai Capi I (Protezione da Agenti Chimici) e II (Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni) rappresenta l’attuale normativa sociale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall’esposizione ad agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni. La definizione di agente chimico (Art. 222, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è notevol-mente estensiva e riguarda tutti gli elementi ed i loro composti chimici, sia da soli che in miscela, sia pro-venienti direttamente da risorse naturali che da sintesi chimica, sia nella forma che deriva dal loro impie-go specifico, sia nella forma in cui vengono smaltiti, anche come rifiuti, e comunque in qualunque modali-tà per cui ci si trovi in loro presenza (es. produzione e miscelazione primaria intenzionale, formazione di intermedi, sottoprodotti o impurezze, formazione accidentale non intenzionale, rilascio di sostanze da ar-ticoli1, uso di sostanze e preparati immessi o meno sul mercato comunitario o volontariamente messi a disposizione di terzi o sostanze e miscele non intenzionali di sostanze che si sviluppano sotto forma di gas, vapori, nebbie, fumi, polveri e fibre, in qualsiasi processo produttivo, ecc.). Vengono definiti agenti chimici pericolosi (Art. 222, comma 1, lettera b) punti 1) e 2) D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) le sostanze e i preparati classificati o che rispondono ai criteri stabiliti ai sensi della normativa in materia di immissione sul mercato UE dei prodotti chimici pericolosi (D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. per le sostanze pericolose e D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i. per i preparati pericolosi) con l’esclusione di quelli pericolosi solo per l’ambiente. Nella definizione di agenti chimici pericolosi rientrano (Art. 222, comma 1, lettera b) punto 3) D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), inoltre, anche quegli agenti che, pur non essendo classificabili come pericolosi in base al suddetto comma 1, lettera b) punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. Si considerano, pertanto, agenti chimici pericolosi anche quelli che, pur non essendo classificabili secondo la Normativa di prodotto (quali, ad es. gli interfe-renti endocrini), possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Vengono, infine, definiti gli agenti cancerogeni e mutageni (Art. 234, comma 1, lettere a) e b), punti 1) e 2)) come:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene e mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i.;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene e mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. e D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i.

A tali riferimenti normativi si affianca, per andare gradualmente a sostituirli, il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (CLP - Classification Label-ling Packaging), entrato in vigore il 20 gennaio 2009. Tale Regolamento riprende in ambito dell’Unione Europea i criteri internazionali mutuati dal Globally Harmonized System (GHS) che ha

1 Articolo (Art. 3.3 del REACH): un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.