S O C I E T À I N N O M E C O L L E T T I V O L A C O S T ... · Ú l’opponibilità della...
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L A C O S T I T U Z I O N E 1) le generalità dei soci: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza (e soci possono essere anche soc. di capitali)
art. 2295
4) la sede della società
contenuto dell’atto costitutivo
2) la ragione sociale, con indicazione del nome almeno di uno dei soci e del rapporto sociale
3) i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società
Le società di persone
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5) l’oggetto sociale: commerciale o no, ma coerente alla causa societaria 6) i conferimenti di ogni socio, il valore attribuito e il modo di valutazione
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera
9) la durata della società forma
pubblicità
• libera: il contratto può essere concluso anche verbalmente o in via tacita salva la forma necessitata dalla natura di taluni conferimenti
art. 2251
• iscrizione nel registro delle imprese, dopo di che la società è regolare
Ú se si vuole dare pubblicità legale è necessaria la forma scritta con sottoscrizione autenticata dai contraenti ovvero per atto pubblico
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L A C O S T I T U Z I O N E • l’invalidità della singola partecipazione non si estende all’intero contratto (vi è invece diversità di opinioni sull’invalidità dell’intero atto costitutivo)
artt. 1420 e 1446
Ú l’opponibilità della modificazione ai terzi si regola sulla base dei principi della pubblicità dichiarativa
modifiche al contratto
vizi del contratto
• solo con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente art. 2251 a) modalità procedimentali libere b) forma libera (es., il contratto scritto può essere modificato tacitamente)
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• trattandosi di modificazione (soggettiva) del contratto, è richiesto il consenso di tutte le altre parti
à almeno nei rapporti interni il contratto può essere modificato anche tacitamente, sia pure se stipulato per iscritto
trasferi= mento di parteci= pazioni
à è però possibile sottrarsi contrattualmente alla regola dell’unanimità dei consensi, rendendo la partecipazione sociale liberamente trasferibile
Ú in tal modo la persona del socio si configura quale variabile indifferente al contratto sociale, e il trasferimento quale vicenda non modificativa del contratto sociale
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G L I A S P E T T I P A T R I M O N I A L I • obbligo per ogni socio di eseguire i conferimenti stabiliti nel contratto sociale, in misura rimessa all’autonomia contrattuale
art. 2253
• i conferimenti di beni si distinguono in: a) conferimenti in proprietà
conferimenti
à in assenza di pattuizioni specifiche, vigono due presunzioni: a) che i soci debbano conferire in parti uguali
b) che la misura rifletta quanto oggettivamente necessario alla società
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à garanzia dovuta e passaggio dei rischi regolati da norme su vendita art. 2254 b) conferimenti in godimento à rischio di perimento per caso fortuito a carico del socio / garanzia per vizi regolata da norme su locazione
Ú nel silenzio del contratto, si deve ritenere che i soci siano tutti obbligati a effettuare conferimenti in denaro
art. 2342
• oggetto di conferimento può essere qualunque apporto suscettibile di valutazione economica (beni, crediti, garanzie, servizi)
• il socio che conferisce crediti risponde dell’eventuale insolvenza del debitore, ma solo nei limiti del valore attribuito al credito
art. 2255
CONFERIMENTI NELLE SOCIETA' DI
PERSONE • Artt. 2247 e 2253, comma 1
• Obbligo di conferimento essenziale per acquisto qualità di socio.
• L ' inadempimento de l l 'obb l igo de l con fe r imento espone i l soc io a l risarcimento dei danni nei confronti della società (e non degli altri soci).
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NON NECESSARIA DETERMINAZIONE CONVENZIONALE DI SPECIE E AMMONTARE DEI
CONFERIMENTI.
• Non è essenziale la determinazione convenzionale del conferimento (specie ed ammontare) dovuto da ciascun socio per la valida costituzione della società (anche la previsione dell'art. 2295 c.c. può mancare) in quanto nel silenzio dell'atto costitutivo supplisce la legge:
• si presume che tutti i conferimenti debbano eseguirsi in denaro;
• si presume (se non determinati) che i soci debbano conferire in parti uguali tra loro quanto necessario al conseguimento dell'oggetto sociale (2253, co. 2).
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Quanto necessario al conseguimento dell'oggetto
sociale andrà determinato, in caso di contrasto tra i soci,
con riferimento all'attività programmata al momento della
stipula dell'atto costitutivo, non potendosi costringere nel
corso della gestione il socio ad ulteriori esborsi a titolo di
conferimento quando quelli iniziali fossero andati perduti
per le avverse vicende della società o per l'espansione
dell'attività sociale.
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BENI CONFERIBILI
• singoli beni, in proprietà o in godimento; • Azienda in proprietà o in godimento; • prestazioni di garanzie personali (fideiussioni, avalli) a
favore della società; • inserimento del nome, dotato di reputazione
commerciale, nella ragione sociale. • Non sembra ammissibile il conferimento della
responsabilità personale che pure taluno ha profilato, in quanto questa deve rimanere una conseguenza della qualità di socio e, dunque, del conferimento.
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Possibilità di distinzione tra: conferimenti di capitale (o imputabili
a capitale)
• valeadireconferimen/chehannoadogge2oen/tàsusce7bilidicos/tuireunagaranziapericreditorisocialiedidarediri2oalrimborsodellorovalorenominaleinsedediscioglimentodellasocietàediliquidazionedellaquota(denaro,beniinnaturainproprietà);
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conferimenti di patrimonio
• valeadireaven/adogge2oen/tàu/liperperilconseguimentodell'ogge2osocialemanonidoneiadoffrireunagaranziaperIcreditori,chenondannodiri2oalrimborsoinsedediliquidazione(conferimentod'opera,dibeniingodimento,diserviziingenere).
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DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI DIVERSI DAL
DENARO.
• ART.2254,1°COMMA–conferimentodibeniinproprietà
• richiamodellagaranziaperevizioneedelregimedelrischiodelperimentodelbene.
• Resperitdomino:mailsociopuòessereesclusomanondeveesserlonecessariamente(art.2286,3°comma).
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ART. 2254 2° COMMA –
conferimento di beni in godimento • rischio del perimento rimane in capo al socio conferente, che può
essere escluso quanto il bene perisca o il godimento diventi impossibile per causa non imputabile agli amministratori (2286, 2° comma).
• Il bene conferito in godimento dovrà essere restituito al termine della società, nello stato in cui si trova.
• Art. 2281 – diritto del socio al risarcimento dei danni salva l'azione di responsabilità verso gli amministratori in caso di perimento o deterioramento per causa imputabile alla società.
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ART. 2255 – conferimento di
crediti
• ilsocioconferenterispondedell'insolvenzadeldebitorecedutocomenelcasodicessionedicredi/prosolvendo,neilimi/delvaloreassegnatoalconferimento.
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PATRIMONIOECAPITALESOCIALE
Patrimoniosociale:• complesso di rappor/ giuridici a7vi e passivi facen/ capo alla
società,• inizialmente cos5tuito dai conferimen5 esegui/ o promessi dai
soci, il suo valore corrisponde alla somma del valore deiconferimen/ e, dunque, corrisponde con il valore del capitalesociale;
• successivamente subisce con5nue variazioni qualita5ve equan5ta5ve in relazione alle vicende economiche della società,sicché la suaeffe7vaconsistenzaandràperiodicamenteaccertataa2raverso la redazione del bilancio di esercizio che con/ene,appunto,lasituazionepatrimoniale.
Patrimonio netto:
èladifferenzaposi/vatraa7vitàepassivitàche
sideterminaall'esitodell'esercizio.
FUNZIONEDIGARANZIADELPATRIMONIOSOCIALEE,INPARTICOLARE,ALL'ATTIVOPATRIMONIALE.
Sitra2adellagaranziagenericadeicreditoridellasocietà(2740);
garanziaprincipalequandoessipossonoaggredireancheilpatrimoniopersonaledeisoci,garanziaesclusivanellesocietàdi
capitaledotatediautonomiapatrimonialeperfe2a.
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Capitalesociale(nominale):
• è, invece, un'en/tà numerica, una cifra cherappresenta ed esprime il valore in denaro deiconferimen/ come valuta/ nell'a2o cos/tu/vo dellasocietà.• Capitale 100 significa che i soci si sono obbliga/ aconferire (capitale soPoscriPo) e/o hanno conferito(capitale versato) denaro o altre en/tà che, almomento della s/pulazione del contra2o di societàavevanotalevaloremonetario.
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Esprime un valore storico
• inquantoessorimaneimmutatonelcorsodellavitadellasocietà• quale elemento dell'aPo cosStuSvo, finché nonvenga aumentato (con nuovi conferimen/) o rido2o(peres.perperdite)• in entrambi i casi con una necessaria modificadell'aPocosStuSvo.
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Funzione vincolistica
• esprimeilvaloredellea7vitàpatrimonialichei soci si sono impegna/ a non distrarredall'a7vità d'impresa e che non possonoriparSrsipertu2alavitadellasocietà.
• se essi hanno indicato e fissato un capitalenominale pari a 100, si impegnano amantenere in società a7vità per questovaloredi 100anche senon ci sianodebi/dapagare.
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• In ciò emerge il suo rilievo ai fini dellaindivIduazionedieventualiuSlidariparSre:
• perchèisocipossonoriparSrsidurantelavitadella società soltanto la parte di patrimonionePo (aZvità meno passività) che superil'ammontaredelcapitalesociale.
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LEGAME TRA CAPITALE SOCIALE E PATRIMONIO
E'inciò:chelacifradelcapitalesocialeindicalafrazionedelpatrimonione2ochenonèdistribuibiletraisoci ed assogge2ata ad un vincolo di stabiledes/nazioneall'a7vitàsociale.
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UTILI
• IlcapitalesocialeèiscriPoinbilanciotralepassivitàdellasocietà,insiemeaidebiS.
• UTILEDIBILANCIO=ATTIVITA'–PASSIVITA'–CAPITALESOCIALE
• UTILEDIBILANCIO=ATTIVITA'–(PASSIVITA'+CAPITALESOCIALE)
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• Intu2elesocietà,pertanto,ilcapitalesocialeèilterminediriferimentopercapireperiodicamenteeconilbilanciodiesercizioselasocietàhaconseguitou/lioperdite.Gliu/licisarannoselea7vitàsuperanolepassivitàaumentatedelcapitalesociale.
• ATTIVITA' 600 – ATTIVITA' 600 – • PASSIVITA' 300 – PASSIVITA‘ 600 – • CAPITALE SOCIALE 100 = CAPITALE SOCIALE 100 = • UTILE 200 PERDITA 100
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G L I A S P E T T I P A T R I M O N I A L I • due norme imperative, nel rispetto delle quali la ripartizione di utili e perdite è rimessa agli accordi tra i soci:
Ú se nulla è pattuito circa la ripartizione: a) la partecipazione a utili/perdite si presume proporzionale ai conferimenti
respon= sabilità
utili e perdite
a) divieto di distribuire utili non realmente conseguiti art. 2303 b) divieto del patto leonino art. 2265
creditori particolari
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b) se il contratto prevede solamente le rispettive partecipazioni ai guadagni, nella stessa misura si determineranno quelle alle perdite • socio d’opera: se non determinate dal contratto, entità del conferimento e partecipazione a utili/perdite sono fissate dal giudice ”secondo equità”
art. 2263
à beneficium excussionis: il creditore sociale può aggredire il patrimonio personale solo se abbia inutilmente aggredito il patrimonio sociale
art. 2304
• illimitata e solidale: il patto di limitazione della responsabilità, inopponibile ai terzi, è invece pienamente efficace tra i soci
Ú in caso di proroga societaria, hanno tre mesi dall’iscrizione per opporsi
• possono chiedere la liquidazione della quota, valersi sugli utili spettanti al socio e compiere atti conservativi (es., sequestro conservativo)
art. 2305
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I P R O C E S S I D E C I S I O N A L I • unanimità: modificazione del contratto sociale art. 2252
• maggioranza (per teste) degli altri soci: esclusione del socio art. 2287
maggioranza e unanimità: regole dispositive dettate dal codice
• unanimità: decisione di scioglimento della società art. 2272
• maggioranza (per quote) di tutti i soci: decisione sul veto di un socio amministratore al compimento di atti di gestione di altro socio
art. 2257
maggioranza e unanimità: nessuna indicazione nel codice
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• unanimità: nomina e revoca dei liquidatori art. 2275
• maggioranza (per quote): proposta di ammissione al concordato prev. art. 152
• nomina dell’amministratore con atto separato e sua revoca art. 2259 • decisione di effettuare nuovi conferimenti
• mutamento del sistema di amministrazione • nomina e revoca della facoltà di rappresentare la società
• approvazione del rendiconto da parte dei soci non amministratori art. 2261 • consenso per l’uso personale dei beni sociali art. 2256 • esclusione della ripartizione degli utili art. 2262 • consenso per l’esonero dall’obbligo di non concorrenza art. 2301 • proroga societaria; revoca liquidaz.; ripartizione in natura beni residuati da liquidaz.
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I P R O C E S S I D E C I S I O N A L I
• tutti i soci sono amministratori (a meno che non abbiano pattuito la limitazione della responsabilità) – no all’amministrazione a terzi estranei
art. 2257
Ú se l’investitura deriva da atto separato, è possibile senza giusta causa
nomina
ammini= strazione
• manca disciplina specifica – potere di amministrare deriva dal contratto
• necessario il consenso del socio amministratore a meno di giusta causa art. 2259 revoca
• il potere amministrativo è esercitato disgiuntamente: un socio non deve nemmeno informare gli altri soci dell’intenzione di compiere un dato atto
art. 2257
Ú tuttavia, prima di ciascun atto chi ne venga a conoscenza può opporsi
regime dispositivo
• rinvio a norme sul mandato, in quanto compatibili: diligenza ex art. 1710 art. 2260
à altri sistemi: amministrazione solo ad alcuni; amministraz. congiuntiva art. 2258
• funzione spetta a tutti gli amministratori e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto soc. (salvo limitazioni, opponibili a terzi se iscritte)
art. 2266 art. 2298
• soci non amministratori: hanno diritto di avere notizie su svolgimento di affari, consultare i documenti, ottenere un unico rendiconto complessivo
art. 2661
diritti e obblighi
rappre= sentanza
à atti di ordinaria/straordinaria amministrazione, custodia del patrimonio, tenuta di libri e scritture contabili, cura degli adempimenti pubblicitari
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Gestione e rappresentanza • tutti i soci sono amministratori (a
meno che non abbiano pattuito la
limitazione della responsabilità) - no all’amministrazione a terzi estranei
• la rappresentanza spetta a tutti
gli amministratori e si estende a tutti gli atti che rientrano nello oggetto soc. (salvo limitazioni, opponibili a terzi se iscritte).
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S C I O G L I M E N T O D E L R A P P O R T O S O C I A L E D I U N S O C I O • non espressamente prevista dalla legge
Ú la liquidazione della quota viene assorbita dal procedimento, purché: a) lo scioglimento intervenga entro sei mesi dalla morte
morte cessione
• salva diversa disposizione contratt., liquidazione della quota agli eredi art. 2284
1) a seguito della morte, si dispone lo scioglimento dell’intera società
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b) nel frattempo non siano proseguite le operazioni sociali 2) a seguito della morte, si dispone la continuazione del rapporto sociale con i successori, sempre che questi vi acconsentano
1) ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato ovvero per tutta la vita di uno dei soci
art. 2285 Ú non può esservi obbligo al subingresso, né ciò può essere automatico
Ú in ambo i casi si tratta di cause di recesso indisponibili ex lege
2) inoltre, si può inderogabilmente recedere quando sussista giusta causa
possibili volontà diverse dei soci
recesso
à il contratto può aggiungere altre cause (anche di recesso ad nutum) • non richieste particolari forme (ma il recesso va manifestato a tutti i soci) con effetto dopo 3 mesi da preavviso, o subito se è per giusta causa
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S C I O G L I M E N T O D E L R A P P O R T O S O C I A L E D I U N S O C I O 1) fallimento del socio art. 2288
2) vicende personali (es. socio interdetto, inabilitato, condannato a pena con interdizione)
esclusione di diritto 2) liquidazione della quota ottenuta dai creditori particolari del socio, se
a seguito di proroga tacita l’iscritto termine di durata perda efficacia art. 2307
1) socio colpevole di gravi inadempimenti (es. violazione obb. di concorrenza; divieto uso personale di beni sociali)
liqui= dazione
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• sopravvenuta impossibilità di eseguire i conferimenti (es. perimento del bene prima che il trasferimento abbia avuto luogo, qualora il conferimento consista nel trasferimento della sua proprietà) • decisione se risolvere il rapporto secondo crit. di maggioranza per teste art. 2287
• l’importo da liquidarsi va determinato in base allo stato patrimoniale nel giorno dello scioglimento, tenendo conto delle operazioni in corso
art. 2289 à forma libera (ma va comunicata al socio; opposizione entro trenta gg.)
Ú creditori tutelati dai patr. personali, compreso quello del socio cessato art. 2290
à l’importo da liquidare e da corrispondere all’ex socio si preleva dal patrimonio sociale, anche al costo di dover ridurre il capitale sociale
esclusione facoltativa
procedi= mento