ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA · ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA. 2 Consiglio Provinciale di Roma...
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Consiglio Provinciale di Roma Ordine Consulenti del Lavorovia Cristoforo Colombo n. 456, 00145 Roma
OTTOBRE-DICEMBRE 2014
SEDE DEL CORSO:FONDAZIONE STUDI ORESTE BERTUCCIvia Cristoforo Colombo n. 456, 00145 Roma
A cura del Centro Studi del CPO di Roma CdL
ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA
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Breve Storia della RiscossioneIl servizio di riscossione dei tributi, fino all'anno 1989, era affidato agli esattori delle imposte dirette, i quali erano incaricati di incassare, per conto dello Stato e degli altri enti impositori, tutti i tributi (erariali e non erariali).Per essere ammessi all'esercizio di tale attività, gli esattori dovevano superare una selezione indetta dal Ministero delle finanze e percepivano un aggio di riscossione, la cui misura massima era del 6,72%.Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, attuativo della legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 riformò la riscossione dei tributi, affidando ai concessionarila riscossione coattiva di tutte le imposte erariali, con decorrenza dall'1/01/1990. Tale riforma, abolì le esattorie comunali e gli esattori privati, prevedendo la possibilità che anche le banche potessero esercitare la riscossione, scelta effettuata al fine di rendere più capillare l'attività puntando sulla distribuzione delle filiali bancarie sul territorio
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Verso la fine degli anni novanta venne realizzata un'altra riforma, con l'emanazione della legge delega 28 settembre1998 n. 337 che, oltre a delegare il governo italiano all'emanazione di provvedimenti per il riordino della materia permise l'abbandono della documentazione cartacea per ottenere il rimborso delle quote inesigibili e l'abolizione dell'obbligo propedeutico dello svolgimento della procedura mobiliare. Essa portò tra l'altro la cartella unica sulla base del domicilio fiscale del contribuente, le procedure cautelative ed esecutive, l'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria. Il successivo d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 stabilì che il Ministero delle Finanze organizzasse il servizio, mediante l'affidamento della concessione a soggetti (pubblici e/o privati) da individuarsi a seguito dello svolgimento di una procedura di selezione stabilita dalla stessa norma, e che gli stessi concessionari potessero esercitare il recupero dei crediti secondo le leggi vigenti.
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La legge 2 dicembre 2005 n. 248 (che convertì, con modificazioni, il decreto legge 30 settembre 2005 n. 203), creò la figura pubblica degli agenti della riscossione infatti prima l'attività della riscossione era originariamente affidata in concessione a privati. Le funzioni così vennero attribuite all‘Agenzia delle entrate che le esercitava mediante la società per azioni "Riscossione spa" a totale capitale pubblico (51% in mano all'Agenzia delle entrate e 49% all‘INPS).
Il 18 gennaio 2007 l’allora viceministro alle Finanze Visco annunciò il cambio di denominazione da "Riscossione Spa" ad “Equitalia" con l'intenzione di dare il via ad un processo di rinnovamento generale e di contribuire a realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso all'efficacia della riscossione attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato e la semplificazione del rapporto con il contribuente, cercando con lo stesso di instaurare un rapporto diverso, più collaborativo.
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Equitalia dalla sua costituzione ha, con cadenza periodica, accorpato gli agenti provinciali e con una campagna di acquisizioni e fusioni, con decorrenza 01/01/2012 ha ridotto a tre il numero degli agenti della riscossione Equitalia nord, Equitalia centro ed Equitalia sud
Il 17/02/2016 viene creata Equitalia servizi di riscossione S.p.A.
che con decorrenza 01/07/2016 ha accorpato definitivamente tutti gli agenti, con esclusione della Sicilia.
Con l’approvazione del decreto fisco ne è stata determinata la soppressione per il 2017.
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ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
Per effetto dell'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, convertitocon L. 1.12.2016 n. 225, i carichi di ruolo o derivanti daaccertamenti esecutivi/avvisi di addebito consegnati adEquitalia dall’1.1.2000 al 31.12.2016 possono esseredefiniti, a condizione che il contribuente, anche in formarateale ma entro il settembre 2018, corrisponda lesomme dovute a titolo di capitale, gli interessi e gli aggiparametrati agli importi da versare. A fronte di ciò,vengono stralciati le sanzioni amministrative e gli interessidi mora.
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Occorre però eseguire i versamenti al massimo in cinque rate,
l'ultima delle quali va versata entro il settembre 2018, ed
essere in regola con i pagamenti delle rate ex art. 19 del DPR
602/73 (dilazione delle somme iscritte a ruolo) che scadono
nel periodo compreso tra l'1.10.2016 e il 31.12.2016.
Situazioni delicate si pongono nel caso in cui il ruolo o l'atto
ad esso presupposto sia oggetto di contestazione giudiziale:
l'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 prevede che nella domanda,
in presenza di contenzioso, ci si debba impegnare a
rinunciare al ricorso.
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REQUISITI
Al fine di beneficiare della sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito, sono necessarie le seguenti condizioni:
- si deve trattare di carichi definibili, quindi non rientranti nelle esclusioni previste dal decreto stesso;
- i carichi devono essere stati affidati ad Equitalia dall'1.1.2000 al 31.12.2016;
- se ci sono rateazioni in corso, il debitore deve essere in regola con i pagamenti delle rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016;
- se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata ad Equitalia.
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RUOLI CONSEGNATI DALL'1.1.2000 AL 31.12.2016
Rientrano nella sanatoria tutti i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2016.
Occorre riferirsi non alla data di notifica/spedizione della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo/avviso di addebito, ma alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia o è stato affidato il credito, informazione che, spesso, non emerge dalla cartella di pagamento né dall'estratto di ruolo rilasciato al contribuente, ma dai sistemi interni degli Agenti della Riscossione.
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Può accadere che una cartella di pagamento notificata nei primi mesi del 2017 sia definibile, essendo il ruolo stato consegnato entro il 31.12.2016. In via speculare, se la cartella era stata notificata nei primi mesi del 2000, potrebbe risultare non definibile, in quanto il ruolo è stato magari consegnato prima dell'1.1.20008.
Si evidenzia che l'art. 6 co. 3-bis del DL 22.10.2016 n. 193 sancisce espressamente che l'Agente della riscossione fornisce ai debitori tutti i dati necessari per individuare i carichi definibili, sia presso gli sportelli che nell'area riservata del proprio sito istituzionale.
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PAGAMENTI IN SCADENZA DALL'1.10.2016 AL 31.12.2016
L'art. 6 co. 8 del DL 22.10.2016 n. 193 stabilisce che, per i
debitori che hanno dilazioni in corso con Equitalia (art. 19 del
DPR 602/73)11, l'ammissione è subordinata al regolare
pagamento delle rate scadenti nel periodo compreso tra
l'1.10.2016 e il 31.12.201612
Quanto esposto dovrebbe valere altresì per gli enti creditori
(il cui elenco è disponibile presso il sito internet di Equitalia),
che, pur avvalendosi dell'Agente della riscossione
"nazionale", gestiscono in proprio la dilazione (art. 26 del
DLgs. 46/99).Trattasi di un requisito molto importante,
che non deve essere sottovalutato.
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Il riferimento al mero "adempimento" delle rate
induce ad affermare che, se il contribuente versasse
tardivamente una o più rate, ciò non sia causa
ostativa alla sanatoria: l'adempimento, ancorché
tardivamente, è infatti avvenuto, a maggior ragione se si
tratta di lieve tardività.
È stato messo in risalto che, secondo un'opinione (non
ufficializzata), "se si vuole rispettare la suddetta
condizione di accesso [dunque il regolare pagamento
delle rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016], è
necessario pagare tutti gli importi scaduti e in aggiunta
quelli che scadono a fine anno".
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PIANI CONCESSI DAL 24.10.2016
Secondo un'opinione, le rate, scadenti dall'1.10.2016 al
31.12.2016, il cui pagamento condiziona l'accesso alla sanatoria
dovrebbero essere solo quelle relative a piani vigenti al
24.10.2016, data di entrata in vigore dell'art. 6 del DL 22.10.2016
n. 19317.
Questa soluzione, che potrebbe non essere condivisa dall'Agente
della riscossione, è supportata dal fatto che l'art. 6 co. 8 del DL
22.10.2016 n. 193 parla dei piani "in essere", implicitamente
riferendosi a quelli vigenti alla sua entrata in vigore, e non ai
successivi.
È a nostro avviso opportuno un confronto preventivo con Equitalia,
ove possibile.
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DEFINIZIONE PARZIALE
Ai sensi dell'art. 6 co. 13-bis del DL 22.10.2016 n. 193, "la definizione
agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico
iscritto a ruolo o affidato
Pertanto, a titolo esemplificativo:
se un contribuente ha ricevuto una cartella di pagamento per mancato
versamento di IVA a seguito di liquidazione periodica e, nel contempo,
un accertamento esecutivo IRES, può continuare nel contenzioso in
merito a quest'ultimo (o, comunque, non definirlo) e sanare la cartella di
pagamento;
se un contribuente ha ricevuto una cartella di pagamento portante a
riscossione ruoli di diversi enti impositori, ad esempio INPS e Agenzia
delle Entrate (o dello stesso ente impositore ma riconducibili a diverse
Direzioni provinciali), può definire solo quelli relativi all'Agenzia delle
Entrate, dandone indicazione nel modello.
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DEBITI PRESENTI NELLA SINGOLA PARTITA DI RUOLO
Vista la volontà del legislatore di consentire una sanatoria
parziale, è sostenibile la possibilità di definire una o più
poste comprese nel medesimo ruolo, e non
necessariamente tutte. Circostanza confermata dalle
istruzioni alla compilazione del modello di istanza.
Potrebbero emergere problemi in relazione alla
compilazione del modello, che, per la sanatoria parziale di
ruoli contenuti in un unico atto, richiede il c.d. "estremo
dell'atto", che è spesso unico per i vari debiti contenuti nello
stesso ruolo
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RUOLI NON DEFINITI
Per i carichi non rientranti nella sanatoria, l'eventuale dilazione ex
art. 19 del DPR 602/73 rimane in essere, e la decadenza resta
soggetta alle regole ivi indicate (nella versione attuale, mancato
pagamento di cinque rate del piano, anche non consecutive, o di
due rate, se si tratta di riammissione ex DL 113/2016).
CONTENZIOSO IN CORSO
La presenza di un contenzioso, pendente in qualsiasi grado,
nonché la formazione di un giudicato anche sfavorevole al
contribuente non precludono la sanatoria.
Il contribuente, tuttavia, nella domanda deve impegnarsi a
rinunciare ai giudizi in corso.
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AMBITO APPLICATIVO
Rientrano i ruoli relativi a qualsiasi imposta (IRES, IVA,
addizionali, imposte d'atto, canone RAI), ai contributi INPS e
INAIL nonché ai contributi previdenziali dovuti alle Casse
professionali o di altra natura, nella misura in cui la
riscossione sia stata affidata ad Equitalia (Cassa dei dottori
commercialisti, degli Avvocati, ecc.). L'inclusione nella
sanatoria degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di
addebito deriva dagli artt. 29 e 30 del DL 78/2010, secondo
cui i riferimenti in norme vigenti a detti atti si intendono al
ruolo.
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ESCLUSIONI
L'art. 6 co. 10 del DL 22.10.2016 n. 193 enuncia, in maniera tassativa, le
fattispecie escluse dalla sanatoria:
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16
del Regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13.7.2015;
- risorse proprie tradizionali dell'UE, previste dall'art. 2 par. 1 lett. a),
delle decisioni 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio, del 7.6.2007, e
2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26.5.2014;
- IVA all'importazione;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di
provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- "le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per
violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti
previdenziali".
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Relativamente alle violazioni del DLgs. 285/92 (Codice
della Strada), il co. 11 ammette la definizione, sempre
che la riscossione sia stata affidata ad Equitalia.
Tuttavia, essa non causa lo stralcio delle sanzioni
amministrative ma dei soli interessi, compresi quelli di
cui all'art. 27 co. 6 della L. 689/8126.
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TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Le legge non esclude dalla sanatoria i tributi amministrati dall'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli ma solo alcuni di essi, precisamente le
risorse proprie tradizionali dell'UE e l'IVA all'importazione ex art. 70 del
DPR 633/7227.
Per quanto riguarda le risorse proprie, sono quelle individuate dall'art. 2
par. 1 lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio, del
7.6.2007, e 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26.5.2014, e
possono essere individuate nei dazi doganali.
Da ciò consegue che le altre entrate gestite dall'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli, con le eccezioni richiamate, non possono che risultare
definibili.
Un'ipotesi di ruolo definibile potrebbe essere quella derivante dal
recupero delle accise: per sostenere l'impossibilità di sanatoria,
bisognerebbe argomentare il perché esse rientrerebbero tra le risorse
proprie dell'UE, cosa a nostro avviso non facile.
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SOMME DERIVANTI DA PRECEDENTI CONDONI
Potrebbe essere messa in discussione la possibilità di
sanare ruoli scaturenti da mancato pagamento di importi che
derivano da precedenti sanatorie, ad esempio dall'omesso
versamento delle rate ex art. 12 della L. 289/2002.
PROCEDURE CONCORSUALI
Per effetto dell'art. 6 co. 13 del DL 22.10.2016 n. 193,
l'adesione alla sanatoria può avvenire anche se il debitore è
sottoposto a procedure concorsuali.
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COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
La presenza di una procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento ex L. 3/2012 non osta alla definizione
dei ruoli.
CARICHI DIVERSI DA QUELLI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI
Ai sensi dell'art. 6 co. 10 lett. e-bis) del DL 22.10.2016 n.
193, sono esclusi i carichi affidati recanti "le altre sanzioni
diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per
violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti
dagli enti previdenziali".
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SOMME RISCOSSE DA ENTI LOCALI O DA CONCESSIONARI LOCALI
L'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 circoscrive l'ammissione alla
sanatoria ai carichi affidati agli "Agenti della riscossione" (art. 3 del
DL 203/2005), escludendo con ciò sia gli enti locali che riscuotono
le entrate in proprio ex art. 52 del DLgs. 446/97 sia i concessionari
locali ex art. 53 del DLgs. 446/97. Di contro, quando l'ente
creditore si sia avvalso di Equitalia per la riscossione, non ci sono
dubbi sulla possibilità di sanatoria.
In sede di conversione del DL 22.10.2016 n. 193, la Legge
01.12.2016 n. 225 ha inserito l'art. 6-ter, che prevede la
possibilità, per gli enti locali che esigono gli importi in proprio o
mediante i concessionari ex art. 53 del DLgs. 446/97, di prevedere
la rottamazione.
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EFFETTI
La definizione dei ruoli comporta vari effetti, che consistono
principalmente nello stralcio delle sanzioni amministrative e degli
interessi di mora. In certe ipotesi, ci può anche essere l'effetto di
attenuante o addirittura di non punibilità per alcuni reati fiscali.
Inoltre, la domanda di sanatoria inibisce l'adozione di nuove
misure cautelari, nonché esecutive.
Va subito evidenziato che mentre l'effetto sulle azioni cautelari e di
riscossione coattiva deriva dalla semplice presentazione della
domanda, lo stralcio delle sanzioni e degli interessi nonché i
risvolti in ambito penale sono connessi al perfezionamento della
definizione, che non coincide con la presentazione della domanda
ma con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme o delle
rate.
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STRALCIO DEGLI INTERESSI DI MORA
Il perfezionamento della definizione ha come effetto non solo lo
stralcio delle sanzioni amministrative, ma altresì degli interessi di
mora.
Gli interessi di mora sono disciplinati dall'art. 30 del DPR 602/73,
secondo cui, decorso il termine dell'art. 25 co. 2 del DPR 602/73
(60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento), "sulle somme
iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli
interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della
cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al
tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle
finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
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Solo per i ruoli consegnati dal 13.7.2011 (art. 7 co. 2-sexies e 2-
septies del DL 70/2011), gli interessi di mora sono conteggiati
unicamente sugli importi a titolo di capitale, e non più, con effetto
di anatocismo fiscale, anche sulle somme dovute a titolo di
sanzione tributaria e interessi.
L'art. 29 del DL 78/2010, in tema di accertamenti esecutivi, si
limita a specificare che, qualora il contribuente versi le somme in
ritardo (quindi decorso il termine per il ricorso), saranno dovuti gli
interessi di mora calcolati dal giorno successivo alla notifica
dell'atto a quello in cui è avvenuto il versamento.
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Pertanto, spettano per intero tutti gli interessi diversi da quelli di
mora, di natura tributaria e non, come ad esempio:
- gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, disciplinati dall'art. 20
del DPR 602/73, che di norma vengono contestati
nell'accertamento o nella cartella di pagamento come
conseguenza del mancato o tardivo pagamento di tributi;
- gli interessi relativi all'imposta sulle successioni non versata
entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione,
ai sensi dell'art. 37 co. 2 del DLgs. 346/90;
- gli interessi da sospensione amministrativa ex art. 39 del DPR
602/73;
- gli interessi legali ex art. 1284 c.c.
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COMPUTO DEI COMPENSI DI RISCOSSIONE E ALTRE SPESE
L'art. 6 co. 1 lett. b) del DL 22.10.2016 n. 193 stabilisce
espressamente che spettano per intero i compensi di riscossione
(art. 17 del DLgs. 112/99) nonché le spese di rimborso per le
attività esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.
DILAZIONE DEI RUOLI IN ESSERE
La domanda di definizione ha come effetto la sospensione dei
termini di versamento delle rate da dilazione dei ruoli (art. 19 del
DPR 602/73) nel periodo compreso tra l'1.1.2017 e la data in cui
occorre pagare o la totalità degli importi o la prima rata.
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RATE SU CARICHI NON DEFINIBILI
Bisogna considerare l'ipotesi in cui la dilazione dei ruoli in
essere riguardi carichi definibili e non definibili (esempio,
ruoli dell'Agenzia delle Entrate e sole sanzioni CONSOB).
L'art. 6 co. 5 del DL 22.10.2016 n. 193, testualmente,
stabilisce che la sospensione riguarda "i carichi oggetto della
domanda di definizione", e non "i carichi che possono essere
oggetto di definizione".
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MISURE CAUTELARI (FERMI E IPOTECHE)
Ai sensi dell'art. 6 co. 5 del DL 22.10.2016 n. 193, in merito ai
carichi definibili, l'Agente della Riscossione non può avviare azioni
esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche (artt. 77 e 86
del DPR 602/73), né, per esigenze di ordine sistematico, attivare
altre misure cautelari.
Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di
presentazione dell'istanza, come peraltro avviene nel caso della
dilazione ex art. 19 del DPR 602/73: allora, se fosse già stata
iscritta l'ipoteca esattoriale prima della trasmissione della
domanda, questa mantiene i suoi effetti dunque il titolo di
prelazione.
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AZIONI ESECUTIVE
Presentata la domanda di sanatoria, non possono essere
proseguite le procedure di recupero coattivo già avviate, "a
condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con
esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di
assegnazione ovvero non sia stato già emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati".
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SOSPENSIONE DEI TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE
Nel momento in cui viene presentata la domanda, sono sospesi i termini
di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.
Qualora il termine sia prescrizionale (fatto che avviene per molte entrate
non tributarie e, in merito a queste ultime, per la fase successiva alla
notifica della cartella di pagamento), non si pongono problemi di sorta.
Ove invece il termine sia decadenziale emergono questioni applicative.
Ipotizziamo un ruolo formato a seguito di liquidazione automatica della
dichiarazione (art. 36-bis del DPR 600/73), in cui la cartella, ex art. 25 co.
1 lett. a) del DPR 602/73, va notificata, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione.
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Se si tratta di ruoli relativi all'anno 2013, modello UNICO 2014 (in
scadenza al 31.12.2017) già trasmessi per i quali la cartella non è
ancora stata notificata, e il contribuente presenta domanda, il
termine è sospeso dal giorno in cui è presentata la stessa a quello
in cui si verifica l'inadempienza, fatto che comporta la cessazione
della sospensione. Ove non venga pagata solo la quarta rata,
termina la sospensione, e al termine del 31.12.2017 dovrebbero
aggiungersi i giorni di sospensione, entro cui, a pena di
decadenza, la cartella di pagamento va notificata.
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EFFETTI PENALI
In virtù della regola generale desumibile dagli artt. 13 e 13-
bis del DLgs. 74/2000, il pagamento del debito derivante
dalla sanatoria in oggetto può rappresentare non solo una
circostanza attenuante, ma anche una causa di non
punibilità del reato fiscale.
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OBBLIGAZIONI SOLIDALI
Nelle obbligazioni solidali (si pensi alle parti contraenti nell'imposta
di registro ex art. 57 del TUR), l'estinzione dell'obbligazione, ad
esempio a seguito di sanatoria dell'art. 6 del DL 22.10.2016 n.
193, fa venire meno la pretesa per tutti.
SOCIETÀ DI PERSONE
sembra potersi affermare che la definizione effettuata da uno dei
soci (sulle maggiori imposte derivanti dall'accertamento sul reddito
di partecipazione) non sia influenzata dalla strategia degli altri. In
altri termini, ogni socio decide autonomamente se fruire della
sanatoria, e, se del caso, di rinunciare al ricorso.
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PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
La definizione agevolata consente ai contribuenti che hanno ricevuto cartelle ed avvisi di pagamento, di ottenere una riduzione delle sanzioni da pagare ad Equitalia.
CHI PUO’ ADERIRE?
E non si pagano le sanzioni indicate e gli interessi di mora
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COME ADERIRE
Per aderire alla rottamazione è necessario presentarel’apposito modello DA1 (definizione agevolata)recuperabile dal portale “www.gruppoequitalia.it”
entro il 31 marzo 2017, o direttamente allo sportello o amezzo posta elettronica o posta elettronica certificata,agli indirizzi specificati sul modello stesso.
In caso di presentazione a mezzo posta elettronica vaallegata anche una copia del documento di identità incorso di validità
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Entro il 31 maggio 2017 Equitalia dovrà rispondere inviando, al richiedente la definizione agevolata, apposita comunicazione in cui dovrà indicare l’importo complessivo del debito e il bollettino (o i bollettini in caso di richiesta di rateizzazione) per effettuare il pagamento con indicata la scadenza.
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Inserire i dati anagrafici del richiedente la rottamazione
e la domiciliazione che può essere anche presso terzi
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Inserire le cartelle per cui si intende aderire alla definizione
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Indicare l’identificativo nel caso si voglia aderire solo
per alcuni debiti indicati in cartella o il numero
progressivo nel caso di definizione limitata ad alcuni
carichi dei singoli ruoli
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Barrare la soluzione scelta: Unica soluzione o 5 rate
Oppure indicare il codice della tipologia di rateizzazione scelta
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Indicare se si vuole usufruire della domiciliazione del
pagamento
Dichiarare che non vi sono giudizi pendenti ed in caso
di contenzioso in corso RINUNCIARE al giudizio stesso
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Inserire luogo e data e la firma e barrare in caso di
rappresentante del contribuente
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Compilare la delega in tutte le sue parti e inserire anche
copia del documento del delegato e del delegante in
corso di validità