Roberto Scano [email protected]) - lentepubblica.it · 25;97!vig= decreto legislativo recante...

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Roberto Scano ([email protected] )

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Premesso che…

Come la vede il cittadino…

Le dodici fatiche di Asterix (1976)

Ottava prova: la casa che rende folli

PA: perché internet?

• Il Codice della P.A. Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82) • ha imposto un vero percorso di

cambiamento, prevedendo tra l’altro, che il canale preferenzialeper l’interazione tra Pubblica Amministrazione ed utenti debba essere, in prevalenza, la Rete Internet.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82

Aggiornato dalDECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179

(in vigore dal 16 settembre 2016)

Preferenziale….

• diritto all’uso delle tecnologie (art. 3)• diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5)• diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art. 6)• diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione (art. 7)• diritto all’alfabetizzazione informatica (art. 8)• diritto alla partecipazione (art. 9)

Nuovi diritti («digitali») per il cittadino

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82

• disponibilità e sicurezza dei dati e delle infrastrutture (artt. 50-51)

• accesso telematico a dati e documenti (art. 52)• siti internet delle Amministrazioni (artt. 53-54)

• Analisi comparativa delle soluzioni (art. 68)

Dati obbligatori• Informazioni relative alla struttura degli uffici

• Amministrazione Trasparente• Procedimenti amministrativi e servizi on line

• Pubblicità legale

Nuovi doveri «digitali» per le P.A.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82

• Art. 54 del Codice Amministrazione Digitale (CAD) contiene una serie di contenuti minimi obbligatori per i siti delle PA tra cui:

• L’organigramma completo• L’elenco delle caselle di posta elettronica (e PEC)• L’elenco dei bandi e concorsi• … quanto previsto dal decreto legislativo 33/2013

• Ulteriori contenuti legati alla trasparenza:• Legge 7 giugno 2000, n.150, Legge 18 giugno 2009, n. 69, • Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, Dl.83/2012,

Legge 190/2012, Decreto Crescita 2.0, Dlgs 33/2013, ….

Il Web delle PA: contenuti obbligatori

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82

… e molte altreLe «nuove norme» per le P.A.

Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni• 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

CAD: articolo 54

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Il Web delle PA: contenuti obbligatori

• Legge 18 giugno 2009, n. 69

• Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

A far data dal 1º gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principidi eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69!vig=2014-03-23

• Nell’Albo Pretorio on line va a confluire tutta la documentazione prodotta dall’ente come delibere, provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi, atti amministrativi di carattere generale, determinazioni dirigenziali, pubblicazioni matrimoniali, avvisi elettorali, varianti al piano regolatore, elenco degli abusi edilizi, ordinanze e avvisi provenienti dagli uffici comunali, pubblicazioni di atti insoluti o non notificati, istanze di cambio nome, elenco oggetti smarriti, bollettino lotterie nazionali, avvisi vendite all’asta, licenze commerciali, bandi di concorso, gare d’appalto, avvisi disponibilità di alloggi in affitto, atti vari su richiesta di altri enti.

Cosa va pubblicato all’albo pretorio?

Anche le determinazioni? Siamo sicuri?

http://db.formez.it/giurisprudenza.nsf/49c77338634d8ccbc1256b50003c8c2f/badde2fb663a5365c125714e004bbb76?OpenDocument

• A chi contesta l’obbligo di pubblicazione all’Albo Pretorio delle determinazioni dirigenziali, possiamo solo fare una domanda: “visto che sarà ritenuta valida ai fini legali la pubblicazione dei documenti solo sul sito web del comune e non avrà valore legale il documento cartaceo, se l’amministrazione non pubblicherà tali documenti, come potrà rispondere agli obblighi di legge se non si applica il principio secondo il quale la pubblicazione degli atti all'albo pretorio costituisce mezzo di conoscenza legale (anche ai fini dell'impugnazione)?

• In questo caso infatti il termine di impugnazione della determinazione dirigenziale, decorre pertanto dal momento della effettiva conoscenza: la conseguenza non è di poco conto.

E se il mio comune non le pubblica?

http://robertoscano.info/random-bits/trasparenza-siamo-ancora-al-muro-di-gomma/

«la pubblicazione nell’albo pretorio, da effettuarsi necessariamente on line, con riguardo all’avviso sia di pubblicazioni di matrimonio, sia del sunto delle domande di cambiamento del nome o del cognome, deve essere firmata. con firma digitale.»http://www.urp.it/allegati/circ_2011-13.pdf

Il Web delle PA: contenuti obbligatori

Evitiamo questi «orrori»!

D.lgs 97/16 Freedom of information act (FOIA)

• Legge 190/2012http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190

• Circolare Funzione Pubblica n. 1/2013http://www.funzionepubblica.gov.it/30751.aspx

• Decreto Legislativo 33/2013 (agg. 2016)http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33• Circolare Funzione pubblica n. 2/2013http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=31809• Circolare Funzione pubblica n. 1/2014http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1158262/circolare_1_2014_trasparenza.pdf…

Norme anti-corruzione

«Nuove» norme anti-corruzione

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33

Riorganizzazione trasparenzaDECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 modificato con evidenza delle integrazioni/sostituzioni e abrogazioni rispetto al testo del dlgs. 97/2016 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97!vig= DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PUBBLICITA’ E TRASPARENZA CORRETTIVO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHERiordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 1: Principio generale di trasparenza• La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni

concernenti l’organizzazione e l’attività delle PA, dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti ' dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e per favorire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Concorre all'attuazione del principio democratico e dei principi costituzionali di eguaglianza, buon andamento e responsabilità; è condizione di garanzia delle libertà e dei diritti, integra il diritto ad una buona amministrazione.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 1: Principio generale di trasparenza• 2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto

d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché' dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 1: Principio generale di trasparenza• 3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi

dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Dal diritto di accesso civico all’accessibilità totale dei

dati e dei documenti detenuti dalla PA

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 3: Pubblicità e diritto alla conoscibilità• Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico ivi compresi

quelli oggetto pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, fruirne gratuitamente, utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’art. 7.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 3: Pubblicità e diritto alla conoscibilità• 1-bis L’Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali

nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all’esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all’articolo 2-bis, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l’accesso ai dati nella loro integrità è disciplinato dall’articolo 5.

Decreto Legislativo n. 33/2013Art. 3: Pubblicità e diritto alla conoscibilità

• 1-ter. L’Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli organi e collegi professionali.

Decreto Legislativo n. 33/2013

CAPO I-BIS–DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI

Art. 5: Accesso civico a dati e documenti All'obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati in capo alle amministrazioni corrisponde il diritto di chiunque di richiederli nei casi di omissione della pubblicazione.

• La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa. L'accesso si applica anche a tutti i documenti, le informazioni e i dati qualificati pubblici dalla legge, fermi i limiti ex art. 24, commi 1 e 7, legge n. 241/1990.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 5: Accesso civico a dati e documenti• 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di

pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

• 2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 5: Accesso civico a dati e documenti• 3. L’esercizio del diritto di cui ai comma 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto

alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non richiede motivazione L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

• a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; • b) all’Ufficio relazioni con il pubblico; • c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione

trasparente” del sito istituzionale; • d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza

abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 5: Accesso civico a dati e documenti• 4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del

costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

• 5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Decreto Legislativo n. 33/2013Art. 5: Accesso civico a dati e documenti

• 6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente, al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicando gli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 5: Accesso civico a dati e documenti• 7. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al

comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del 'dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 5: Accesso civico a dati e documenti• 8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì

presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all’articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 5: Accesso civico a dati e documenti• 9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare

richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

• 10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

• 11.Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché il maggior livello di tutela degli interessati previsto dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 5-bis: Esclusioni e limiti all’accesso civico• 1. L’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per

evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: • a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; • b) la sicurezza nazionale; • c) la difesa e le questioni militari; • d) le relazioni internazionali; • e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; • f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; • g) il regolare svolgimento di attività ispettive;

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 5-bis: Esclusioni e limiti all’accesso civico• 2. L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è

necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

• a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; • b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; • c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la

proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.• 3. Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e

negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 5-bis: Esclusioni e limiti all’accesso civico• 4.Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui

ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti.

• 5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L’accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

• 6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui al presente articolo, l’Autorità Nazionale anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 5-ter: Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche• 1.Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono

consentire l’accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell’ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:

• a) l’accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell’elenco redatto dall’autorità statistica dell’Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l’accesso approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;

• b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l’ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;

• c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l’accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito senza l’utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E’ fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l’applicazione della sanzione di cui all’art. 162, comma 2 bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 5-ter: Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche• 2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei rischi e delle conseguenze di

una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l’identificazione dell’unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessità ai fini della ricerca e l’impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purché l’utilizzo di questi ultimi avvenga all’interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unità statistiche , nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell’ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 5-ter: Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche• 3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione

statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell’Istat, adotta le linee guida per l’attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:

• a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti,all’attività svolta e all’organizzazione interna in relazione all’attività di ricerca, nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;

• b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione;

• c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2; • d) i criteri per l’accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all’adeguatezza della

struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati ; • e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall’ente di ricerca e dai singoli ricercatori.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 5-ter: Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche• 4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli

enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili. • 5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.

Decreto Legislativo n. 33/2013

CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI

Art. 6: Qualità delle informazioni• Le amministrazioni garantiscono, di quanto pubblicato, la qualità,

l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali, l’indicazione della provenienza e la riutilizzabilità.

• L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Open data, accessibilità e formato aperto dei documenti

pubblicati sui siti della PA.

Gli Open Data - Definizione

• Con dati aperti (Open Data) si fa riferimento ad una filosofia – e al tempo stesso una pratica - che implica che alcune tipologie di dati siano liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione.

• L'open data si richiama alla più ampia disciplina dell’Open Government, cioè una dottrina che prevede l’apertura della PA, intesa sia in termini di trasparenza che di partecipazione diretta dei cittadini e delle imprese, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie

•http://it.wikipedia.org/wiki/Dati_aperti#Italia

Open Data come Ecosistema della trasparenza

La PA da sempre raccoglie e archivia informazioni sulle tematiche più disparate: dati demografici, cartografici, economici, ambientali, catastali, sanitari, metereologici, ecc. Oggi la PA ha la possibilità di ridefinire il concetto di trasparenza dei dati governativi restituendo il patrimonioinformativo accumulato e aggiornato alla comunità e agli operatorieconomici di settore

Accountability

Il dibattito attuale sull’Open Data

Gli Open Data per

Trasparenza della PA

Sviluppo economico e competitività

Open Data – I principi 1/2• deve essere possibile esportarli, utilizzarli online e offline, integrarli e

aggregarli con altre risorse e diffonderli in Rete. 1.Completi

• Le risorse digitali devono essere strutturate in modo tale che i dati siano presentati in maniera sufficientemente granulare, così che possano essere utilizzati dagli utenti per integrarle e aggregarle con altri dati e contenuti in formato digital.

2. Primari

• I dati sono resi disponibili tempestivamente così che ne sia preservato il valore.3. Tempestivi

• Fruibili e utilizzabili attraverso i protocolli internet, senza alcuna sottoscrizione di contratto, pagamento, registrazione o richiesta ufficiale.4. Accessibili

•leggibili da computer per garantire agli utenti la piena libertà di accesso e soprattutto di utilizzo e integrazione dei contenuti digitali, è quindi necessario che i dati siano machine-readable, ovvero processabili in automatico dal personal computer.

5. Leggibili

Fonte: Open Government Data Principles, http://resource.org/8_principles.html

Open Data – I principi 2/2• utilizzabili attraverso programmi, applicazioni e interfacce non

proprietarie. I dati devono essere pubblicati e riusabili in formati semplici e generalmente supportati dai programmi più utilizzati.

6. Non proprietari

• Ai dati pubblicati in Rete in versione “open” non possono sottendere copyright o diritti intellettuali, né tantomeno brevetti che possano limitarne l’accesso e soprattutto l’utilizzo e il riuso degli utenti.

7. Liberi da licenze

• gli utenti devono essere messi in condizione di riutilizzare e integrare i dati, fino a creare nuove risorse, applicazioni,programmi e servizi di pubblica utilità.

8. Riutilizzabili

• Deve essere possibile ricercare con facilità e immediatezza dati e informazioni di proprio interesse, mediante strumenti di ricerca ad hoc , come database, cataloghi e search engine.

9. Ricercabili

• le peculiarità fino ad ora descritte devono caratterizzare i dati nel corso del loro intero ciclo di vita sul Web.10. Permanenti

Open Data: attori e obiettivi

Amministrazioni

Cittadini

Imprese

Nuovi modelli di business e nuovi mercati nell’economia immateriale

Consente all’Amministrazione di fare di più con meno

Trasparenza e partecipazione per i cittadini

Quali dati aprire?

• Bilanci delle Amministrazioni pubbliche• Dati ambientali• Dati sanitari• Dati sui trasporti pubblici• Dati catastali e mercato immobiliare• Dati territoriali sulle attività economiche e sulle imprese• Dati su criminalità• Dati di spesa delle Amministrazioni • Dati su dichiarazione dei redditi• Dati su ricettività alberghiera

• Con priorità ai dati georeferenziati e aggiornati!

L’albero della condivisione dei dati

Come? Il percorso strutturato in sintesi..

1• Censimento dataset disponibili su

banche dati

2• Identificazione, estrazione e ripulitura

dataset (datawarehouse)

3• Adozione Licenza (es. IODL 2.0, CC)

4• Definizione e conversione formato

5• Pubblicazioni e diffusione dati

Gove

rnan

cedi

pro

gett

o

Aggi

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men

to d

ei d

ati

Le Licenze aperte (libere)

• Una licenza libera è una licenza concessa dal detentore di un diritto d'autore, la cui caratteristica principale è, generalmente, la possibilità, poste alcune condizioni, di ripubblicazione o riutilizzare dell'opera. Questo tipo di licenza presuppone la gratuità del riutilizzo del prodotto dell'ingegno.

• Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_libere

Le licenzeLa IODL (Italian Open Data License) 2.0• La licenza da attribuire ai dati pubblicati deve essere “open”• per rispettare il paradigma Open data. Si raccomanda l’uso• della IODL vers. 2.0, Italian Open Data Licence (FormezPA)http://www.dati.gov.it/iodl/2.0//

consultare, estrarre, scaricare, copiare, pubblicare, distribuire e trasmettere le informazioni;

creare un lavoro derivato (c.d. mashup); minori oneri per gli utenti (ai quali viene solo chiesto di

citare la fonte del dato) riutilizzo dei dati pubblici anche per finalità commerciali

Ultima arrivata

8/3/2012!!

Le licenzeCreative Commons e ODC

Creative Commons (CC) compatibili con la Italian Open Data License sono:

• Creative Commons, Attribuzione Condividi allo stesso modo (CC-BY-SA) internazionale in versione 3.0 (CC-BY-SA)

• http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode/ )• Creative Commons, Attribuzione Condividi allo stesso modo (CC-BY-SA), in versione 2.5 in

italiano • http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.it

• La licenza CC Zero (disponibile solo in lingua inglese all’indirizzo http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.it) che è uno strumento attraverso il quale il titolare dei diritti sui contenuti rinuncia al proprio diritto d'esclusiva

Open Data Commons (ODC), progetto di Open Knowledge Foundation• Open Database License (ODbL), in versione 1.0 o successiva

(http://opendatacommons.org/licenses/odbl/). Compatibile con la IODL• OGLvers. 2 – Open Government License (governo UK) http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-

government-licence/version/2/

I formati degli Open Data

(semantic web)

In che formato sono disponibili i dati?

Dati statici: sono dati disponibili in quei formati che – seppure disponibili su supporto informatico – non consentono un’estrapolazione immediata degli stessi.

Ad esempio: Immagini nei diversi formati grafici bitmap (es. .gif, .Jpg, .bmp, ecc…), documenti in formato .pdf o Microsoft Word.

Fonte: http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.htmlTim Berners-Lee (2010)

I formati – 2 e 3 stelle

•Dati disponibili come dati strutturati machine readeable•(Ad esempio: documenti realizzati con fogli di calcolo come Microsoft Excel od OpenOffice Calc e salvati in formati come .xls, .csv, .sxc, ecc…)

I formati – 4 e 5 stelle

•Dati presenti in database: sono dati presenti all’interno dei database gestiti dall’Ente. Di norma di questi dati è possibile scegliere il formato di esportazione più idoneo definito dal W3C (es. xml o altri formati aperti). L’esportazione può produrre file classificabili con quattro stelle, o LinkedOpen Data (cinque stelle)

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 7: Dati di tipo aperto• I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione

obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico costituiscono dati di tipo aperto ex art. 68, Dlgs n. 82/2005 e sono liberamente riutilizzabili senza ulteriori restrizioni oltre l'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

http://archivio.digitpa.gov.it/formati-aperti

Dati di tipo aperto

i dati che presentano le seguenti caratteristiche:1. sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da

parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;2. sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della

comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3. sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.

http://archivio.digitpa.gov.it/formati-aperti

PDF «scansionato»

http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Azienda-USL-2-di-LuccaRapporto.pdf

Decreto Legislativo n. 33/2013Art. 7-bis: Riutilizzo dei dati pubblicati

• 1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

• 2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

• 3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5-bis, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 7-bis: Riutilizzo dei dati pubblicati• 4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le

pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

• 5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 7-bis: Riutilizzo dei dati pubblicati• 6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle informazioni di cui

all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

• 7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

• 8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

Cos’è l’accessibilità

"La capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.“

Legge 4/2004 – Art. 2Cosa sono le tecnologie assistive“gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.”

Legge 4/2004 – Art. 2

Usiamo i termini corretti!

Basta! Proviamo a non usarli più? Diversamente abile, invalido, disabile: basta!Le parole sono importanti. Di più, le parole mostrano la cultura, il grado di civiltà, il modo di pensare, il livello di attenzione verso i più deboli.

Semplicemente: persona con disabilità. L’attenzione sta lì, sulla persona. La sua condizione, se proprio serve esprimerla, viene dopo.

http://invisibili.corriere.it/2012/04/05/invalido-a-chi-disabilita-le-parole-corrette/

Accessibilità in Europa

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1305_it.htm

Accessibilità: storia legislativa

• D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 recante il regolamento di attuazione della Legge Stanca per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

• Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 contenente i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici (aggiornato dal DM 20 marzo 2013);

• Decreto Ministeriale 30 aprile 2008 contenente le "Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili" che ha definito linee guida per l'accessibilità e la fruibilità del software didattico da parte degli alunni disabili.

http://www.pubbliaccesso.gov.it

Decreto Crescita 2

• DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)

• http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179

• Art. 9:• Modifiche Legge 4/2004• Modifiche Codice Amministrazione Digitale• Nuovi adempimenti in materia di accessibilità• Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)

Modifiche Legge 4/2004

• Estesa a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.

• Postazioni di lavoro pubbliche nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico (e non più nell’ambito delle disponibilità di bilancio).

• Agenzia per l’Italia Digitale stabilisce specifiche tecniche delle postazioni di lavoro.

Aggiornamento requisiti

https://twitter.com/MiurSocial/status/314323951549562880 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/09/16/13A07492/sg

Nuovi requisiti: ambito di applicazione• I requisiti tecnici si applicano a tutti i casi in cui i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 della Legge 4/2004 forniscono

informazioni o servizi su reti Internet, Intranet o Extranet, su supporti informatici removibili (quali ad esempio CD-ROM, DVD) che possono essere utilizzati anche in stazioni di lavoro non collegate ad una rete telematica.

• Le informazioni ed i servizi erogati possono essere resi fruibili mediante:

• siti Web; • applicazioni realizzate con tecnologie Web;• documenti resi disponibili sui siti Web; • documenti di cui al requisito 11 dell'allegato D del DM 8 luglio 2005.

Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?• Dalle WCAG 1.0 alle WCAG 2.0 : da 22 a 12 requisiti

• Decade obbligo di utilizzare le versioni Strict delle specifiche (ex requisito 1)

• Decade obbligo di operatività dei contenuti in assenza di script (ex requisito 15)

• Permane obbligo di utilizzare specifiche stabili (si HTML5, no CSS 3)• Prevede una metodologia di verifica dei processi completi, con non-

interferenza di oggetti non accessibili (utilizzabili ma non devono essere indispensabili e non devono interferire con la fruibilità della pagina)

• I 12 requisiti e i 37 punti di controllo corrispondono al livello «AA» delle WCAG 2.0

http://www.webaccessibile.org/normative/nuovi-requisiti-di-accessibilita-cosa-cambia-per-la-pa-e-non-solo/

Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?

• Pubblicazione di documenti• I documenti pubblicati nel Web devono essere accessibili, ovvero

chiunque deve poterli fruire indipendentemente dalla disabilità• In caso il documento non sia direttamente accessibile per sua natura o

per problemi tecnici di conversione vi sono due possibilità:• fornire una versione equivalente del contenuto non accessibile;• fornire un riassunto del contenuto ed i recapiti del responsabile al procedimento

di pubblicazione.

http://www.webaccessibile.org/normative/nuovi-requisiti-di-accessibilita-cosa-cambia-per-la-pa-e-non-solo/

Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?

I principi ispiratori del WCAG2.0, fatti propri dal decreto, sono iseguenti:principio 1: percepibile - le informazioni e i componenti dell’interfacciautente devono essere presentati in modo che possano essere fruiti attraversodifferenti canali sensoriali;

principio 2: utilizzabile - i componenti dell’interfaccia utente e i comandi in essacontenuti devono essere utilizzabili senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente;

principio 3: comprensibile - gli utenti devono poter comprendere le modalità difunzionamento dell’interfaccia e le azioni in essa contenute necessarieper ottenere servizi e informazioni;

principio 4: robusto - il contenuto deve essere abbastanza robusto da poteressere interpretato in modo affidabile da una vasta gamma di programmi utilizzatidall’utente, comprese le tecnologie assistive.

Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?

Requisito 1 – Alternative testuali: fornire alternative testuali per qualsiasi contenutodi natura non testuale in modo che il testo predisposto come alternativa possa esserefruito e trasformato secondo le necessità degli utenti, come per esempio convertito instampa a caratteri ingranditi, in stampa Braille, letto da una sintesi vocale, simboli oaltra modalità di rappresentazione del contenuto.

Requisito 2 – Contenuti audio, contenuti video, animazioni: fornire alternativetestuali equivalenti per le informazioni veicolate da formati audio, formati video,formati contenenti immagini animate (animazioni), formati multisensoriali in genere.

Requisito 3 – Adattabile: creare contenuti che possano essere presentati in modalitàdifferenti (ad esempio, con layout più semplici), senza perdita di informazioni ostruttura.

Requisito 4 – Distinguibile: rendere più semplice agli utenti la visione e l’ascolto deicontenuti, separando i contenuti in primo piano dallo sfondo.

Requisito 5 - Accessibile da tastiera: rendere disponibili tutte le funzionalitàanche tramite tastiera.

Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?

Requisito 6 – Adeguata disponibilità di tempo: fornire all’utente tempo sufficiente per leggere e utilizzare i contenuti.

Requisito 7 - Crisi epilettiche: non sviluppare contenuti che possano causare crisi epilettiche.

Requisito 8 - Navigabile: fornire all’utente funzionalità di supporto per navigare, trovare contenuti e determinare la propria posizione nel sito e nelle pagine.

Requisito 9 - Leggibile: rendere leggibile e comprensibile il contenuto testuale.

Requisito 10 - Prevedibile: creare pagine web che appaiano e che si comportino in maniera prevedibile.

Requisito 11- Assistenza nell’inserimento di dati e informazioni: aiutare l’utente ad evitare gli errori ed agevolarlo nella loro correzione.

Requisito 12 - Compatibile: garantire la massima compatibilità con i programmi utente e con le tecnologie assistive.

Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?

Le WCAG 2.0 (ed il decreto) consentono anche l’uso di contenuti

non accessibili, l’importante è che gli stessi rispettino una serie di

requisiti, previsti dal punto 5 della verifica dei criteri di conformità:

Non interferenza. eventuali contenuti non essenziali per l’erogazione

di informazioni e servizi, possono essere forniti tramite

tecnologie non compatibili con l’accessibilità purché non impediscano

agli utenti di accedere alle informazioni e servizi della pagina.

Sintesi tematica accessibilità

• L’accessibilità è un principiodi sviluppo.

• Bisogna conoscere i problemiper implementare soluzioniadeguate.

• Bisogna conoscere gli strumentidi pubblicazione ed usarliin modo corretto per non crearenuove barriere.

I nuovi contenuti obbligatori dei siti web istituzionali (D.lgs 97/2016)

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 8: Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione

• I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale e mantenuti aggiornati.

• I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti per il trattamento dei dati personali e dagli artt. 14, comma 2 (organi indirizzo politico – no archivio), e 15, comma 4 (dirigenti – in archivio per 3 anni).

• Decorsi detti termini, i relativi dati sono accessibili ai sensi dell’articolo 5.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 8: Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione

• 3-bis L’Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 9: Accesso alle informazioni pubblicate nei siti• Nella home page dei siti istituzionali è collocata la sezione “Amministrazione

trasparente”, in cui sono contenuti dati, informazioni e documenti di pubblicazione obbligatoria.

• Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all’articolo 6.

• Non possono essere disposti filtri e simili per impedire l'indicizzazione della sezione.

• Alla scadenza del termine dell’obbligo di pubblicazione, o anche prima, i documenti, le informazioni e i dati sono conservati e resi disponibili in distinte sezioni del sito di archivio, segnalate nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 9-bis: Pubblicazione delle banche dati• 1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B pubblicano i dati, contenuti

nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all’articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.

• 2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all’articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell’Allegato B, mediante la comunicazione 'dei dati', 'delle informazioni' o 'dei documenti' da loro detenuti all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 9-bis: Pubblicazione delle banche dati• 3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati

oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all’articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione titolare della banca dati.

• 4. Qualora l’omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all’articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione tenuta alla comunicazione.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 10: Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

• 1. Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5 della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.

• 2. [abrogato]• 3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo

strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Decreto Legislativo n. 33/2013Art. 10: Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

• 4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

• 5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

• 6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

• 7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 10: Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

• 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

• a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione; • b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.

150; • c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione

di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; • d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula

dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

Decreto Legislativo n. 33/2013

Art. 10: Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

• 9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L’adeguamento dei documenti, delle informazioni

e dei dati pubblicati sulla sezione Amministrazione

Trasparente.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis…• Si trova in molti articoli aggiornati del dlgs. 33/2013• Indica che, entro un anno dall’entrata in vigore, tale obbligo –

totalmente o parzialmente – è soddisfatto dalla pubblicazione dei dati nelle banche dati di cui all’allegato B del decreto.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – Allegato B• Elenco banche dati (art. 9 bis)

• Perla PA • SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni

pubbliche• Archivio contratti del settore pubblico • SIQuEL – Sistema Informativo Questionari Enti Locali • Patrimonio della PA • Rendiconti dei gruppi consiliari regionali • BDAP – Banca Dati Amministrazioni Pubbliche• REMS (Real Estate Management System) – Sistema di Gestione degli Immobili di

Proprietà Statale • BDNCP – Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici • Servizio Contratti Pubblici

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/allegato_2.pdf

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

• Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

• Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

• Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.

• Art. 15-bis. Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate.

• Art. 15-ter. Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi.

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

• Art. 16. Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

• Art. 17. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato.

• Art. 18. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici.

• Art. 19. Bandi di concorso.• Art. 20. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione

della performance e alla distribuzione dei premi al personale.

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

• Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva.

• Art. 22. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché' alle partecipazioni in società di diritto privato.

• Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi.

• Art. 24 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa.

• Art. 25 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese.

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

• Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

• Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari.• Art. 28. Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e

provinciali.

Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche• Art. 29. Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e

consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

• Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

• Art. 31. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

Obblighi di pubblicazione concernentile prestazioni offerte e i servizi erogati• Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati.• Art. 33. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento

dell'amministrazione.• Art. 34. Trasparenza degli oneri informativi • Art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti

amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

• Art. 36. Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici.

Obblighi di pubblicazione in settori speciali

• Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

• Art. 38. Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche.

• Art. 39. Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio.• Art. 40. Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.• Art. 41. Trasparenza del servizio sanitario nazionale.• Art. 42. Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di

emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

L’Adempimento della Legge 190/2012 art. 1, comma 32

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO V

Art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

• 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

• a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; • b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50. • 2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a)

si intendono assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO V

art.1, comma 32, della legge 190/201232. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO V

art.1, comma 32, della legge 190/2012

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/DichiarazioneAdempLegge190

Le nuove responsabilità delle Pubbliche Amministrazionie del Responsabile della Trasparenza

Gli obblighi del Responsabile per la Trasparenza e dei Dirigenti e

dei dipendenti addettiall’aggiornamento e alla manutenzione del sito

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO VI

Art. 43: Il responsabile per la trasparenza• In ogni amministrazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione:

svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Programma Triennale per la trasparenza Piano triennale per la prevenzione della corruzione;

svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando all’organo politico, all’organismo indipendente di valutazione, all’Autorità nazionale anticorruzione e all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento;

provvede all’aggiornamento del Programma triennale;controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico;I dirigenti responsabili dell’amministrazione e il responsabile della trasparenza controllano e

assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto

Dalle FAQ ANAC…21. Responsabile della trasparenza (art. 43)21.1 Chi può essere individuato quale Responsabile della trasparenza?Relativamente alla individuazione del Responsabile della trasparenza, nella delibera n. 2/2012 era stata indicata l’opportunità di individuare il Responsabile della trasparenza tra i dirigenti di vertice dell’amministrazione.Successivamente l’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013 ha previsto che “di norma” le funzioni di Responsabile della trasparenza siano svolte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.Pertanto, considerate le specificità e l’autonomia organizzativa di ogni ente, la nomina del Responsabile della trasparenza, se non coerente con il disposto normativo, va adeguatamente motivata.21.2 Il Responsabile della trasparenza può essere anche componente dell’Organismo indipendente di valutazione dello stesso ente?Stante la competenza dell’Organismo indipendente di valutazione, o struttura analoga, ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione curati dal Responsabile della trasparenza, è opportuno evitare il cumulo delle funzioni tra le due figure.21.3In quale sotto-sezione della sezione “Amministrazione trasparente” vanno pubblicati i nominativi e i riferimenti del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della prevenzione della corruzione?I dati relativi al Responsabile della trasparenza e al Responsabile della prevenzione della corruzione vanno pubblicati all’interno della sotto-sezione “Altri contenuti – Corruzione”.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza#21

Le responsabilità in caso di mancato rispetto degli

obblighi di comunicazione e trasparenza

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO VI

Art. 45: Compiti della Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVITAutorità nazionale anticorruzione)

• L’Autorità nazionale anticorruzione:anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l’esatto adempimento

degli obblighi di pubblicazione, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

controlla l’operato dei responsabili per la trasparenza;può avvalersi delle banche dati istituite presso il Dipartimento della funzione pubblica

per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi;

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO VI

Art. 45: Compiti della Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Autorità Nazionale Anticorruzione)

• L’Autorità Nazionale Anticorruzione:in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale

degli obblighi all’ufficio di disciplina dell’amministrazione interessata, ai vertici politici, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti;

segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

rende pubblici i relativi provvedimenti.Controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui

all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO VI

Art. 45: Compiti della Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Autorità Nazionale Anticorruzione)

• Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L’Autorità nazionale anticorruzione segnala l’illecito all'ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO VI

Art. 46: Violazione degli obblighi di trasparenza. Sanzioni Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

• L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO VI

Art. 46: Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

• Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Le sanzioni relative alla violazione degli obblighi sulla

trasparenza

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO VI

Art. 47: Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici• La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati ex art. 14, (concernenti

la situazione patrimoniale complessiva e i compensi del titolare dell’incarico politico) dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione.

• 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo '14 comma 1-ter', relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO VI

Art. 47: Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici• La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2,

da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO VI

Art. 47: Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici• Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità

amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

• Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall’Autorità nazionale anticorruzione. L’Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni.

L’architettura e il designdei siti web della PA sulla base dellenuove linee guida sui siti web dellapubblica amministrazione

La normativa- CAD

- contenuti minimi- modalità di accesso ai servizi (SPID)- Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici

- Trasparenza- delibere ANAC 105/2010, 50/2013, 2/2012, 6/2015, 39/2016- legge n. 190/12 e DLgs n. 33/13 per la trasparenza- DPCM 26 aprile 2011

- Linee guida siti web PA 2011- Direttiva 26 novembre 2009, n. 8

- Accessibilità- DM 8 luglio 2005

- Privacy- Linee guida in materia di trattamento di dati personali- Acquisizione del consenso per l'uso dei cookie

- ...

Le buone prassi• Vademecum indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web delle PA• Linee guida per i siti web delle PA 2011• Radar web PA• Vademecum qualità siti web PA• Vademecum assegnazione e gestione domini gov.it• Vademecum Open Data• Vademecum PA e Social Media• Vademecum pubblicazione documenti Albo On-Line• Protocollo eGLU• Linee guida appalti Human-Centred Design• D.M. 8 Luglio 2005 - Allegato A• D.M. 8 Luglio 2005 - Allegato B• … > 500 pp.

Il contesto

• Progettare un sito / servizio è di per sé un’attività complessa; progettarlo per le pubbliche amministrazioni è un’impresa ancor più ardua

• Su 23000 amministrazioni:• 8000 comuni con una popolazione media di 7600 abitanti• 9000 istituti di istruzione statale

Le persone

Sempre• hanno poco tempo• l’intervallo di attenzione è di pochi minuti• non amano le imposizioni

Spesso• l’interesse per le best practice è poco o nullo• diventare un esperto in service design non è tra le priorità

Quindi

Linee guida di design siti Web delle PA

Linee guida per il design dei servizi della PA

Quindi

• Rivedere i testi (tutti) delle linee guida / vademecum secondo un approccio essenziale, sintetico, pragmatico e non accademico:

• distinguere in modo chiaro le indicazioni prescrittive (“si deve”) dai desiderata• integrare i testi in una base documentale che sia esaustiva e facilmente consultabile

• Evitare la frammentazione della documentazione e il proliferare di documenti statici (pdf)

• Adottare una modalità di divulgazione dinamica per favorire l’aggiornamento e la partecipazione: un sito web e una piattaforma per collaborare con le PA e raccogliere feedback.

• Sensibilizzare e divulgare le pratiche di UCD, Co-design e prototipazione: comunicare i casi di eccellenza.

Non solo testi

• favorire la condivisione di software riutilizzabile.• più semplice ora grazie agli standard condivisi SPID, pagoPA,

fatturazione elettronica, CPSV, DCAT-AP IT !!!

Design.italia.it

Le modalità tecniche di pubblicazione

Come pubblicare?

• Utilizzare sistemi che consentano l’aggiornamento automatizzato di informazioni

• La P.A. deve preoccuparsi di generare e/o raccogliere le informazioni necessarie

• L’applicazione Web deve occuparsi di tutto il resto

Dalle FAQ ANAC…24.2 Nel caso in cui l’applicativo utilizzato dall’amministrazione per il caricamento dei dati sul sito istituzionale non funzioni, l’amministrazione è esonerata dall’adempimento degli obblighi di trasparenza?

No. La scelta dell’applicativo per il caricamento dei dati è rimessa all’autonomia di ciascuna amministrazione ed eventuali difficoltà nel caricamento derivanti dal gestore dell’applicativo non possono essere considerate come cause ostative all’adempimento degli obblighi di pubblicazione.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza#24

La nuova sezione Amministrazione

Trasparente

Decreto Legislativo n. 33/2013CAPO VIIArt. 49: Norme transitorie

• 2. Gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall’articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.

• Ai fini dell’applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’ALLEGATO B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima data, nelle more dell’adozione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124 i soggetti di cui all’articolo 9-bis possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le modalità di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – Allegato A

• Struttura delle informazioni sui siti istituzionali• La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione

trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – Allegato A

• Organizzazione della sezione (1 di 4)• La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in

modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione.

• L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – Allegato A

• Organizzazione della sezione (2 di 4)• A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle

singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – Allegato A

• Organizzazione della sezione (3 di 4)• L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da

considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto.

• In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza.

• Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".

Decreto Legislativo n. 33/2013 – Allegato A

• Organizzazione della sezione (4 di 4)• Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione

"Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione.

• L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

La Bussola della Trasparenza

La bussola della trasparenza: UPDATE

• La Bussola della Trasparenza consente alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per l’ analisi ed il monitoraggio dei siti web.

• Il nuovo Decreto legislativo sulla trasparenza (noto anche come FOIA), approvato nel corso del Consiglio dei Ministri di lunedì 16 maggio 2016, è stato pubblicato nella G.U. n.132 del 8-6-2016.

• Tale Decreto comporta, tra gli adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni, anche la revisione e l’adeguamento dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblicati sui siti istituzionali.

• E’ inoltre previsto (art. 42) che le pubbliche amministrazione si adeguino alle modifiche introdotte entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso.

• Ciò premesso, al fine di evitare che l’utilizzo della Bussola della trasparenza restituisca a coloro che la utilizzano informazioni e dati non corretti, ne viene temporaneamente disabilitato l’uso.

• La Bussola verrà riattivata al completamento delle modifiche necessarie per rendere il sistema conforme a quanto previsto dal FOIA.

http://www.magellanopa.it/bussola/

Thanks to @Gigicogo

http://www.rti-rating.org/country-data/

Grazie per l’attenzione