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XVII legislatura "Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo" (Disegno di legge A.S. n. 1880 e connessi nn. 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855) maggio 2015 n. 213 ufficio ricerche nei settori delle infrastrutture e dei trasporti

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XVII legislatura

"Riforma della RAI e

del servizio pubblico

radiotelevisivo"

(Disegno di legge

A.S. n. 1880 e connessi

nn. 746, 760, 1570, 1795,

1815, 1823, 1841 e 1855)

maggio 2015

n. 213

ufficio ricerche nei settori

delle infrastrutture e dei trasporti

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Servizio Studi

Direttore: L. Gianniti

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Politica estera e di difesa

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Questioni regionali e delle autonomie

locali

Capo ufficio: ---

Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: R. Teodori _5023

_______________________________________________________________________________________

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parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti

parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o

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XVII legislatura

"Riforma della RAI edel servizio pubblicoradiotelevisivo"(Disegno di leggeA.S. n. 1880 e connessinn. 746, 760, 1570, 1795,1815, 1823, 1841 e 1855)

maggio 2015n. 213

Classificazione Teseo: Servizio radiotelevisivo. RAIradiotelevisione italiana SPA.

a cura di: F. Coluccihanno collaborato: V. Satta, L. Formosa, S. Bonanni,M. Mercuri.

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I N D I C E

INTRODUZIONE ............................................................................................... 7

SINTESI DEL CONTENUTO .............................................................................. 15

SCHEDE DI LETTURA ..................................................................................... 19

Articolo 1

(Contratto nazionale di servizio)

Scheda di lettura ........................................................................................... 21

Articolo 2

(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

Scheda di lettura ........................................................................................... 25

Articolo 3

(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

Scheda di lettura ........................................................................................... 31

Articolo 4

(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-

Radiotelevisione italiana Spa)

Scheda di lettura ........................................................................................... 35

Articolo 5

(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)

Scheda di lettura ........................................................................................... 39

Articolo 6

(Disposizione transitoria)

Scheda di lettura ........................................................................................... 41

TESTO A FRONTE ........................................................................................... 43

1. TESTO A FRONTE DELL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31

LUGLIO 2005, N. 177 (TUSMAR) CON IL DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 1880 .......... 45

2. CONFRONTO SINOTTICO DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO

31 LUGLIO 2005, N. 177 (TUSMAR) CON I DISEGNI DI LEGGE AA.SS. NN.

1880, 746, 760 E 1570 ........................................................................................... 49

3. CONFRONTO SINOTTICO DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO

31 LUGLIO 2005, N. 177 (TUSMAR) CON I DISEGNI DI LEGGE AA.SS. NN.

1880, 1765 E 1823 ................................................................................................. 57

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4. TESTO A FRONTE DELL'ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31

LUGLIO 2005, N. 177 (TUSMAR) CON I DISEGNI DI LEGGE AA.SS. NN. 1880,

1841 E 1855 ........................................................................................................... 63

5. CONFRONTO SINOTTICO DELL'ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO

31 LUGLIO 2005, N. 177 (TUSMAR) CON I DISEGNI DI LEGGE AA.SS. NN.

1570, 1795, 1815 E 1823 ....................................................................................... 97

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Dossier n. 213

7

INTRODUZIONE

L’8a Commissione “Lavori pubblici, comunicazioni” esamina 9 disegni di legge

in tema di emittenza radiotelevisiva, riforma della RAI – Radiotelevisione

italiana S.p.A. e servizio pubblico radiotelevisivo:

746 “Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle

radioaudizioni e alla televisione” (Sen. Stucchi);

760 “Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico,

televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione

dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa”

(Sen. Stucchi);

1570 “Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina,

trasparenza e indirizzo della RAI - Radiotelevisione Italiana SpA, nonché

delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente

in materia di RAI” (Sen. Buemi ed altri);

1795 “Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo” (Sen. Pepe ed altri);

1815 “Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e

multimediale” (Sen. Crosio ed altri)

1823 “Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo”

(Sen. De Petris ed altri);

1841 “Modifica all’articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo

31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai” (Sen. Fornaro

ed altri);

1855 “Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui

al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia

di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di

organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale

radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio”

(Sen. Cioffi ed altri);

1880 “Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo”

(Governo Renzi – I).

I disegni di legge novellano, ovvero modificano implicitamente le disposizioni

vigenti contenute negli articoli 45-49 del Testo unico dei servizi di media

audiovisivi e radiofonici (177/20051) di seguito testo unico. Il disegno di legge

1570 propone il conferimento di una delega al Governo per razionalizzare e

riordinare la normativa vigente sulla Rai; il disegno di legge 1880 prevede una

delega per la disciplina del finanziamento pubblico della Rai ed una seconda

delega per la modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi e

radiofonici (il titolo del disegno di legge 1880 dovrebbe indicare il conferimento

delle deleghe).

1 Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.

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Dossier n. 213

8

Il presente fascicolo contiene la scheda di lettura del disegno di legge 1880,

adottato come testo base dalla Commissione il 6 maggio 2015. Sono presentati 2

testi a fronte (recanti novelle espresse) e 2 confronti sinottici (recanti disposizioni

confrontabili con norme vigenti): un testo a fronte tra l’articolo 45 del testo

unico, sul contratto di servizio della Rai, con le novelle recate dal disegno di

legge 1880; un confronto sinottico (diviso in due tabelle per ragioni di spazio) tra

l’articolo 47 del testo unico, sul finanziamento del servizio pubblico, con le

disposizioni in tema contenute nei disegni di legge 1880, 746, 760 e 1570 (prima

tabella) e 1880, 1765 e 1823 (seconda tabella); un testo a fronte tra l’articolo 49

del testo unico, sulla disciplina della Rai, con le novelle recate dai disegni di

legge 1880, 1841 e 1855; un confronto sinottico tra il medesimo articolo 49 e le

disposizioni in tema contenute nei disegni di legge 1570, 1795, 1815 e 1823.

Il sistema radiotelevisivo attraversa una forte evoluzione dovuta in primo luogo

al processo di convergenza tecnologica definito, nel libro verde della

Commissione europea Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena

convergenza: crescita, creazione e valori (aprile 2013) come la fusione

progressiva tra i servizi tradizionali di emittenza radiotelevisiva e internet da cui

emergono molteplici possibilità di visione, che vanno dai televisori a cui è

aggiunta la connettività a internet, ai set-top box che offrono contenuti

audiovisivi over-the -top, per arrivare ai servizi di media audiovisivi forniti da

computer, fissi e portatili, tablet e altri dispositivi mobili. Anche lo studio

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Future Internet: scenari di

convergenza, fattori abilitanti e nuovi servizi (marzo 2014) evidenzia che il

nuovo scenario delle comunicazioni digitali è un ambiente mediale ibrido in cui

le logiche elettroniche e audiovisive dei media di massa si incrociano, in maniera

strategicamente performante, con le effervescenze digitali delle nuove forme e

dei nuovi dispositivi della comunicazione in Rete. In tal senso, il rapporto

richiama l'esperienza, ancora più avanzata di quella europea (ed in grado quindi

di delineare le future linee di tendenza) statunitense, che la relazione tra

ecosistema digitale e apparato televisivo sia cooperativa (e virtuosa) piuttosto che

competitiva (e dannosa) lo testimoniano bene gli ultimi dati sul consumo

"associato" di Tv e Internet che arrivano dagli USA: gli utenti americani che

occupano il primo quintile per numero di minuti passati ogni giorno su Internet

sono anche quelli tra gli internet users che usano più televisione.

Il settore radiotelevisivo italiano è stato interessato, da un lato, dal recepimento

della normativa dell'Unione europea (in particolare la direttiva 2007/65/UE) e,

dall'altro lato, dal passaggio dalla tecnologia analogica alla tecnologia del digitale

terrestre, in base alla quale, il segnale radiotelevisivo, una volta digitalizzato

(ossia trasformato in una frequenza numerica) può essere trasmesso su frequenze

terrestri: la compressione del segnale audiovisivo premette di moltiplicare il

numero di canali trasmessi contemporaneamente da un'unica frequenza;

conseguentemente, ogni singola frequenza (o multiplex) può trasportare un

numero elevato di canali televisivi.

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Dossier n. 213

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Nel luglio 2012 è stato completato il passaggio del sistema di trasmissione

radiotelevisiva dalla tecnologia analogica a quella del digitale terrestre, che ha

determinato un "dividendo digitale interno", consistente nelle frequenze in

tecnica digitale terrestre disponibili in quanto non già assegnate agli operatori

nazionali esistenti. L'articolo 3-quinquies del decreto-legge 16/20122 ha previsto

che le frequenze siano assegnate mediante gara pubblica onerosa. Le procedure

per l'espletamento della gara sono state disciplinate dall'Autorità nazionale

indipendente di regolazione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(AGCOM) con la delibera 277/13/Cons dell'11 aprile 2013.

Il testo unico suddivide i soggetti della comunicazione in: 1) "operatori di rete",

cioè titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di

comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via

satellite, e di impianti di messa in onda; 2) "fornitori dei servizi di media", cioè i

soggetti (persone fisiche o giuridiche) cui è riconducibile la responsabilità

editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo

e che ne determinano le modalità di organizzazione. Tanto l’attività di operatore

di rete quanto quella di fornitore di servizi, compresi quelli a richiesta, sono

soggette a un regime autorizzatorio e non più concessorio, come avveniva

precedentemente al testo unico. Le autorizzazioni sono rilasciate al livello

nazionale dal Ministero per lo sviluppo economico di intesa con l'Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni e a livello regionale e locale dai competenti organi

delle regioni e delle provincie; si tratta, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico, di

autorizzazioni generali, che si esplicitano in procedure di silenzio assenso,

analoghe a quelle previste per gli operatori nel settore delle comunicazioni

elettroniche ai sensi dell'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche

(decreto legislativo 259/2003); le autorizzazioni generali, sempre in base al citato

articolo 15, hanno durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici. Per i

detentori delle autorizzazioni generali, i diritti d'uso delle frequenze

elettromagnetiche vengono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico

secondo criteri che il testo unico (art. 42) definisce pubblici, obiettivi, trasparenti,

non discriminatori e proporzionati. Ciò avviene sulla base del piano nazionale di

ripartizione delle frequenze, predisposto dal Ministero e aggiornato ogni cinque

anni, e del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e

televisive in tecnica digitale, predisposto dall'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni sentito il parere delle regioni.

Il testo unico prevede una disciplina anticoncentrazione (art. 43) che individua

limiti al cumulo dei programmi ed alla raccolta delle risorse, questi ultimi

calcolati innovativamente in rapporto ai ricavi dei settori che compongono il

"sistema integrato delle comunicazioni" (SIC, ossia settore economico che

comprende la stampa quotidiana e periodica, l'editoria annuaristica ed elettronica

anche per il tramite di Internet, radio e televisione, cinema, pubblicità esterna,

2 Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di

efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”.

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Dossier n. 213

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iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e sponsorizzazioni). In

particolare, la legge prevede che:

un medesimo fornitore di contenuti, anche attraverso società controllate o

collegate, non possa essere titolare di autorizzazioni che consentano di

diffondere più del 20% del totale dei programmi (rispettivamente,

televisivi o radiofonici), irradiabili su frequenze terrestri in ambito

nazionale, mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione

delle frequenze in tecnica digitale;

il limite alla raccolta delle risorse del sistema integrato delle

comunicazioni sia individuato nel 20% dei ricavi complessivi del "sistema

integrato delle comunicazioni";

gli organismi di telecomunicazioni i cui ricavi nel mercato dei servizi di

telecomunicazioni siano superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel

mercato non possano conseguire ricavi superiori al 10% dei ricavi del

settore integrato delle comunicazioni;

sia fatto divieto ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito

nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori

all'8% del SIC, e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche

che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di

acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla

costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani

diffusi unicamente in modalità elettronica. Tale divieto, inizialmente

previsto sino al 31 dicembre 2010, è stato da ultimo prorogato al 31

dicembre 2015 dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 192/20143.

Il testo unico ha riformato la disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo

(articoli 45-49) definendone i compiti e affidandolo, mediante concessione, fino

al 6 maggio 2016, alla società RAI S.p.A. (a totale azionariato pubblico: 99,56%

Ministero dell'economia; parte rimanente SIAE; i rapporti tra Stato e RAI per

l'erogazione del servizio pubblico sono regolati da contratti di servizio pubblico

di durata triennale. Lo schema di contratto di servizio pubblico radiotelevisivo

per il periodo 2013-2015 (atto n. 31) è stato esaminato dalla Commissione

parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, che

ha espresso il parere nella seduta del 7 maggio 2014. Circa il finanziamento del

servizio pubblico radiotelevisivo, il testo unico obbliga la società concessionaria

a destinare i ricavi derivanti dal gettito del canone ai soli oneri sostenuti per la

fornitura del servizio pubblico, prevedendo, a tale scopo, la tenuta di una

contabilità separata, soggetta al controllo di una società di revisione in posizione

di indipendenza. All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è demandata la

verifica del corretto svolgimento dei compiti affidati, dalla legge e dal contratto

di servizio, alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, cui

vengono attribuiti nuovi poteri di indagine e sanzionatori. È disciplinata

l'organizzazione e l'amministrazione della società RAI, con la modifica della

composizione e della procedura di nomina dei membri del consiglio di

3 Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

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Dossier n. 213

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amministrazione e del collegio sindacale, nonché della procedura di nomina del

presidente, prevedendo meccanismi di tutela delle minoranze (il consiglio di

amministrazione è composto da nove membri; la Commissione parlamentare per

l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri

eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente,

sono invece indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze; il presidente del

consiglio di amministrazione è nominato previo parere favorevole espresso a

maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione).

Le modalità di elezione o nomina del Consiglio di amministrazione della RAI

spa dal 1952 ad oggi ha conosciuto le seguente dinamica legislativa.

Legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di

assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana

S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della

radiotelevisione" (art. 20, confluito nel testo unico)

Legge 25 giugno 1993, n. 206, recante "Disposizioni sulla società

concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo" (art. 2)

Il Consiglio di amministrazione della RAI è composto da cinque membri

nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della

Repubblica e della Camera dei deputati.

Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante "Disposizioni urgenti in

materia di trasmissioni radiotelevisive", convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10 (art. 6) Il consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del

servizio radiotelevisivo è composto di sedici membri nominati dalla commissione

parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La

nomina avviene con voto limitato ai tre quarti dei componenti da eleggere. Per

l'elezione dei primi dodici componenti è necessaria la maggioranza assoluta dei

membri della commissione parlamentare. Il consiglio è completato con la nomina

di coloro che, dopo i primi dodici, hanno ottenuto il maggior numero di voti. La

nomina è validamente effettuata se tutti i componenti risultano eletti nella

medesima votazione.

Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante "Disposizioni urgenti in

materia di trasmissioni radiotelevisive" (art. 6, testo originario, prima delle

modifiche introdotte dalla legge di conversione) Il consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del

servizio radiotelevisivo è composto di quindici membri nominati dalla

commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

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Dossier n. 213

12

La nomina avviene a maggioranza assoluta dei componenti della commissione

con voto limitato ai tre quarti dei componenti del consiglio medesimo.

Legge 14 aprile 1975, n. 103, recante " Nuove norme in materia di diffusione

radiofonica e televisiva" (Art. 8) Il consiglio di amministrazione della concessionaria è composto da 16 membri,

di cui:

sei eletti dall'assemblea dei soci (il Ministero del tesoro);

dieci eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la

vigilanza dei servizi radiotelevisivi con la maggioranza di tre quinti dei

suoi componenti, dei quali 4 scelti sulla base delle designazioni effettuate

dai consigli regionali. Ciascun consiglio regionale designa da uno a tre

nominativi nei trenta giorni anteriori alla scadenza del consiglio di

amministrazione e, nella prima attuazione della presente legge, entro

quindici giorni dalla sua entrata in vigore. Trascorsi i termini, la

Commissione procede sulla base delle designazioni pervenute.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180 (art. 5,

come modificato dall'art. 1 dell'Atto aggiuntivo approvato con D.P.R. 22

novembre 1965, n. 1705)

Il Consiglio di amministrazione della RAI è composto da sette membri designati

rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli

affari esteri, dal Ministero dell'interno dal Ministero del tesoro, dal Ministero

delle finanze dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero

delle partecipazioni statali.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180 recante "

Approvazione ed esecutorietà della Convenzione per la concessione alla

Radio Audizioni Italia Società per azioni del servizio di radioaudizioni e

televisione circolare e del servizio di telediffusione su filo" (art. 5)

Il Consiglio di amministrazione della RAI è composto da sei membri designati

rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli

esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero delle

finanze e dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Corte costituzionale (sentenza n. 69/2009) ha valutato che la prima esigenza

che il servizio pubblico radiotelevisivo deve soddisfare è quella di «offrire al

pubblico una gamma di servizi caratterizzata da obbiettività e completezza di

informazione, da ampia apertura a tutte le correnti culturali, da imparziale

rappresentazione delle idee che si esprimono nella società». Rispetto a questi fini

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Dossier n. 213

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fondamentali, è indispensabile che gli organi direttivi da una parte non debbano«rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva opreponderante, del potere esecutivo» e dall'altra debbano avere una struttura «taleda garantirne l'obbiettività». Questa doppia condizione, negativa e positiva, puòessere realizzata solo se «siano riconosciuti adeguati poteri al Parlamento, cheistituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale». La Corte ha ribaditotale orientamento, affermando che il servizio pubblico radiotelevisivo, intesocome «servizio sociale», deve possedere un «elevato tasso di democraticitàrappresentativa», che lo stesso «ripete dalla sua strutturazione nell'orbita delParlamento» (sentenza n. 194 del 1987). L'imparzialità e l'obbiettivitàdell'informazione possono essere garantite solo dal pluralismo delle fonti e degliorientamenti ideali, culturali e politici, nella difficoltà che le notizie e i contenutidei programmi siano, in sé e per sé, sempre e comunque obbiettivi. Larappresentanza parlamentare, in cui tendenzialmente si rispecchia il pluralismoesistente nella società, si pone pertanto, permanendo l'attuale regime, come il piùidoneo custode delle condizioni indispensabili per mantenere gli amministratoridella società concessionaria, nei limiti del possibile, al riparo da pressioni econdizionamenti, che inevitabilmente inciderebbero sulla loro obbiettività eimparzialità. Il legislatore ha previsto, negli ultimi trent'anni, forme e proporzionidiverse per la nomina e la composizione del consiglio di amministrazione dellaRAI, ma ha sempre rispettato due principi fondamentali: il primo consiste nellaprevalenza numerica dei componenti designati dalla Commissione parlamentare;il secondo, nel ruolo necessario di quest'ultima nelle procedure di rimozione deimembri del consiglio medesimo.

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SINTESI DEL CONTENUTO

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A.S. n. 1880 Sintesi del contenuto

17

Articolo 1

(Contratto nazionale di servizio)

L’articolo 1 novella l'articolo 45 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi

e radiofonici (177/2005) che definisce i compiti del servizio pubblico generale

radiotelevisivo, prevedendo che per la stipula del contratto di servizio (la cui

durata è elevata da 3 a 5 anni) occorra una previa delibera del Consiglio dei

ministri, il quale definirà anche gli indirizzi per la fissazione delle linee-quida sul

contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo,

definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle

mutate esigenze culturali, nazionali e locali. Sono proposte, inoltre, novelle di

carattere formale, perché già vigenti (introdotte dal decreto-legge 66/2014)

sull’articolazione territoriale della Rai e sulle spese per la sede di Bolzano

derivanti dalla convenzione per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua

ladina e tedesca.

Articolo 2

(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

L’articolo 2 reca novelle all'articolo 49 del Testo unico dei servizi di media

audiovisivi e radiofonici (177/2005) che disciplina la Rai. È ridotto da 9 a 7, il

numero dei consiglieri d’amministrazione, designati: due eletti dalla Camera dei

deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno; due

designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e

delle finanze; uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-

Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la

rappresentatività della designazione stessa. È disciplinata la revoca dei

componenti del consiglio di amministrazione ed i casi di dimissioni o

impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri.

Sono riformulati i compiti del consiglio d’amministrazione che nomina, su

proposta dell’assemblea dei soci, un amministratore delegato di cui sono definiti

i compiti. Sono ridotte le funzioni della Commissione parlamentare per

l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Articolo 3

(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

L’articolo 3 inserisce 3 nuovi articoli 49-bis-ter-quater al Testo unico dei servizi

di media audiovisivi e radiofonici (177/2005). Il nuovo articolo 49-bis

(Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate) assoggetta

l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e

controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa alle azioni civili di

responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. Il nuovo

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A.S. n. 1880 Sintesi del contenuto

18

articolo 49-ter (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

esclude i contratti conclusi dalla Rai aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la

produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative

acquisizioni di tempo di trasmissione, dall'applicazione della disciplina del

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto

legislativo 163/2006); esclude, altresì, tutti i contratti conclusi dalla Rai, aventi

ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal

citato Codice. Il nuovo articolo 49-quater (Reclutamento del personale)

disciplina il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi,

demandando all'amministratore delegato la definizione di criteri, modalità e

relative deroghe.

Articolo 4

(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-

Radiotelevisione italiana Spa)

L’articolo 1 delega al Governo la disciplina del finanziamento pubblico della

Rai. Si rileva l’opportunità di modificare il titolo del disegno di legge che non

cita il conferimento di deleghe al Governo. Sugli schemi di decreto (predisposti

dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze) è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 5

(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)

L’articolo 5, comma 1, abroga le disposizioni sul servizio pubblico generale

radiotelevisivo e sulla Rai, contenute nella legge 112/2004 e compilate nel testo

unico 177/2005; è abrogato l’articolo 50 del medesimo testo unico 177/2005 che

enumera talune disposizioni relative alla Commissione parlamentare per

l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il comma 2 delega al

Governo la modifica del citato testo unico dei servizi di media audiovisivi e

radiofonici. Si rileva l’opportunità di modificare il titolo del disegno di legge che

non cita il conferimento di deleghe al Governo, previste sia dall’articolo 5, sia

dall’articolo 4, sul finanziamento della Rai, ove è anche previsto il parere

parlamentare sullo schema di decreto legislativo.

Articolo 6

(Disposizione transitoria)

L’articolo 6 limita l’applicazione delle disposizioni sulla nomina del consiglio di

amministrazione della Rai, come risultanti dalle novelle recate dal disegno di

legge, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla

data di entrata in vigore della legge.

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SCHEDE DI LETTURA

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A.S. n. 1880 Articolo 1

21

Articolo 1

(Contratto nazionale di servizio)

1. All'articolo 45 del testo unico dei

servizi di media audiovisivi e radiofonici,

di cui al decreto legislativo 31 luglio

2005, n. 177, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola:

«Ministero» sono inserite le seguenti: «,

previa delibera del Consiglio dei

ministri,» e le parole: «sono rinnovati

ogni tre anni» sono sostituite dalle

seguenti: «sono rinnovati ogni cinque

anni»;

b) al comma 2, la lettera p) è sostituita

dalla seguente:

«p) l'informazione pubblica a livello

nazionale e quella a livello regionale

attraverso la presenza in ciascuna regione

e provincia autonoma di proprie redazioni

e strutture adeguate alle specifiche

produzioni, nel rispetto di quanto previsto

alla lettera f)»;

c) al comma 2, lettera q), le parole:

«comma 3» sono sostituite dalle seguenti:

«comma 6»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le sedi che garantiscono il servizio di

cui al comma 2, lettera f), mantengono la

loro autonomia finanziaria e contabile in

relazione all'adempimento degli obblighi

di pubblico servizio affidati alle stesse e

fungono anche da centro di produzione

decentrato per le esigenze di promozione

delle culture e degli strumenti linguistici

locali»;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Con la convenzione stipulata tra

la società concessionaria e la provincia

autonoma di Bolzano sono individuati i

diritti e gli obblighi relativi, con

particolare riferimento ai tempi e agli

orari delle trasmissioni radiofoniche e

televisive. Per garantire la trasparenza e

la responsabilità nell'utilizzo del

finanziamento pubblico provinciale, dei

costi di esercizio per il servizio in lingua

tedesca e ladina è data rappresentazione

in apposito centro di costo del bilancio

della società concessionaria. Le spese per

la sede di Bolzano sono assunte dalla

provincia autonoma di Bolzano, tenendo

conto dei proventi del canone di

abbonamento di cui all'articolo 47 del

presente testo unico. L'assunzione degli

oneri per l'esercizio delle funzioni

relative alla sede di Bolzano avviene

mediante le risorse individuate

dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del

testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 31 agosto

1972, n. 670, nell'importo non superiore

ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali

ulteriori oneri derivanti dalla predetta

convenzione rimangono esclusivamente a

carico del bilancio della provincia

autonoma di Bolzano»;

f) al comma 4, le parole: «rinnovo

triennale» sono sostituite dalle seguenti:

«rinnovo quinquennale»;

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Con deliberazione del Consiglio

dei ministri sono definiti gli indirizzi ai

fini dell’intesa con l’Autorità, di cui al

comma 4».

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A.S. n. 1880 Articolo 1

22

L’articolo 1 novella l'articolo 45 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi

e radiofonici (177/20054) di seguito testo unico che definisce i compiti del

servizio pubblico generale radiotelevisivo.

L’articolo 1, comma 1, lettera a) novella il comma 1, prevedendo che per la

stipula del contratto di servizio, sulla base del quale è svolto il servizio pubblico

generale radiotelevisivo, occorra una previa delibera del Consiglio dei ministri.

Una seconda novella prevede che il medesimo contratto sia rinnovato ogni

cinque anni, anziché tre anni.

L’articolo 1, comma 1, lettera b) novella il comma 2, che elenca gli elementi

comunque garantiti dal servizio pubblico radiotelevisivo. È sostituita la lettera p)

che, nel testo vigente, dispone l'articolazione della società concessionaria in una

o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto

Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Il nuovo testo prevede

che è garantita l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello

regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di

proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di

quanto previsto alla lettera f) relativa alle minoranze linguistiche (oggetto anche

della successiva lettera d dell’articolo in commento).

L’articolo 21, comma 1, lettera a) del decreto-legge 66/20145 reca una

disposizione identica e, quindi, già vigente, riferita, anziché al testo unico, alla

legge 112/20046, oggetto di abrogazione da parte dell’articolo 5, comma 1, del

disegno dilegge in esame. L’articolo 21, comma 2, del citato decreto-legge 66/2014, dispone che, in via

transitoria, tuttavia, ossia nelle more della definizione di un nuovo assetto territoriale da

parte di RAI S.p.A., le sedi regionali e delle province autonome continuano ad operare

in regime di autonomia finanziaria e contabile.

In base alla relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della RAI

S.p.A. per l’esercizio 2013, trasmessa alle Camere il 12 marzo 2015 (Doc. XV, n. 244)

la struttura territoriale di produzione televisiva della società consta della Direzione

Coordinamento Sedi Regionali, operante in Roma, dei centri di produzione di Roma,

Milano, Napoli e Torino, e di 17 sedi regionali (pagina 68).

L’articolo 1, comma 1, lettera c) novella il comma 2, lettera q) per correggere

un errore formale.

L’articolo 1, comma 1, lettera d) sostituisce il comma 3, in base al quale le sedi

regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali

4 Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.

5 Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”.

6 Legge 3 maggio 2004, n. 112 “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e

della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico

della radiotelevisione.”

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A.S. n. 1880 Articolo 1

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della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo,

operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di

adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse. Il testo

proposto aggiunge a tale previsione che le predette sedi fungono anche da centro

di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli

strumenti linguistici locali.

L’articolo 21, comma 1, lettera b-bis) capoverso 3-bis, del citato decreto-legge

66/2014 reca una disposizione identica e, quindi, già vigente, riferita, anziché al

testo unico, alla citata legge 112/2004, oggetto di abrogazione da parte

dell’articolo 5, comma 1, del disegno di legge in esame.

L’articolo 1, comma 1, lettera e) inserisce un nuovo comma 3-bis concernente

le spese per la sede di Bolzano derivanti dalla convenzione per le trasmissioni

radiofoniche e televisive in lingua ladina e tedesca.

L’articolo 21, comma 1, lettera b-bis) capoverso 3-bis, del citato decreto-legge

66/2014 reca una disposizione identica e, quindi, già vigente, riferita, anziché al

testo unico, alla citata legge 112/2004, oggetto di abrogazione da parte

dell’articolo 5, comma 1, del disegno di legge in esame.

L’articolo 1, comma 1, lettera f) novella il comma 4, coordinandolo con la

novella, operata dal comma 1, sulla durata del contratto di servizio.

L’articolo 1, comma 1, lettera g) inserisce un nuovo comma 4-bis che demanda

al Consiglio dei ministri di definire gli indirizzi ai fini dell’intesa tra l’Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni ed il Ministero dello sviluppo economico,

che fissa le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio

pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati,

al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

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A.S. n. 1880 Articolo 2

25

Articolo 2

(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. All'articolo 49 del citato testo unico di

cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,

n. 177, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «composto da

nove membri» sono sostituite dalle

seguenti: «composto da sette membri»;

b) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai

seguenti:

«5. La nomina del presidente del

consiglio di amministrazione è effettuata

dal consiglio medesimo nell'ambito dei

suoi membri.

6. I membri del consiglio di

amministrazione sono così designati:

a) due eletti dalla Camera dei

deputati e due eletti dal Senato della

Repubblica, con voto limitato a uno;

b) due designati dal Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro

dell’economia e delle finanze;

c) uno designato dall'assemblea

dei dipendenti della RAI-

Radiotelevisione italiana Spa, con

modalità che garantiscano la trasparenza

e la rappresentatività della designazione

stessa.

7. La revoca dei componenti del consiglio

di amministrazione è deliberata

dall'assemblea ed acquista efficacia a

seguito di valutazione favorevole della

Commissione parlamentare per l'indirizzo

generale e la vigilanza dei servizi

radiotelevisivi.

8. In caso di dimissioni o impedimento

permanente ovvero di revoca del

presidente o di uno o più membri del

consiglio di amministrazione, i nuovi

componenti sono nominati con la

medesima procedura di cui al comma 6

entro i trenta giorni successivi alla data di

comunicazione formale delle dimissioni o

di comunicazione formale della

sussistenza della causa di impedimento

permanente. Nel caso di revoca del

presidente o di uno o più membri del

consiglio di amministrazione, il termine

sopra indicato decorre dalla data di

comunicazione formale della valutazione

favorevole alla delibera di revoca di cui

al comma 7.

9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai

compiti allo stesso attribuiti dalla legge e

dallo statuto della società, approva il

piano industriale e il piano editoriale, il

preventivo di spesa annuale, nonché gli

investimenti che, anche per effetto di una

durata pluriennale, siano di importo

superiore a 10 milioni di euro.

10. Il consiglio di amministrazione

nomina l’amministratore delegato su

proposta dell’assemblea.

L’amministratore delegato:

a) risponde al consiglio di

amministrazioni in merito alla gestione

aziendale e sovrintende alla

organizzazione e al funzionamento

dell'azienda nel quadro dei piani e delle

direttive definite dal consiglio di

amministrazione;

b) assicura la coerenza della

programmazione radiotelevisiva con le

linee editoriali e le direttive adottate dal

consiglio di amministrazione;

c) firma gli atti e i contratti aziendali

attinenti alla gestione della società,

provvede alla gestione del personale

dell'azienda e nomina i dirigenti apicali,

sentito il consiglio di amministrazione;

d) propone all'approvazione del

consiglio di amministrazione gli atti e i

contratti aziendali aventi carattere

strategico, ivi inclusi i piani annuali di

trasmissione e di produzione e le

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A.S. n. 1880 Articolo 2

26

eventuali variazioni degli stessi, nonché

gli atti e i contratti che, anche per effetto

di una durata pluriennale, siano di

importo superiore a 10 milioni di euro;

e) provvede all'attuazione del piano

industriale, del preventivo di spesa

annuale, delle politiche del personale e

dei piani di ristrutturazione, nonché dei

progetti specifici approvati dal consiglio

di amministrazione in materia di linea

editoriale, investimenti, organizzazione

aziendale, politica finanziaria e politiche

del personale.

11. L'amministratore delegato non è

dipendente della RAI-Radiotelevisione

italiana Spa e rimane in carica per tre

anni dall'atto di nomina, salva la facoltà

di revoca delle deleghe in ogni momento

da parte del consiglio di amministrazione,

sentita l'assemblea.

12. All'amministratore delegato è

riconosciuto un compenso; in caso di

revoca al medesimo amministratore

spetta un'indennità pari a tre dodicesimi

del compenso annuo.

12-bis. Restano ferme le funzioni di

indirizzo generale e di vigilanza dei

servizi pubblici radiotelevisivi della

Commissione parlamentare per l'indirizzo

generale e la vigilanza dei servizi

radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della

legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive

modificazioni. Il consiglio di

amministrazione riferisce annualmente

alla medesima Commissione sulle attività

della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

12-ter. La disciplina di cui ai commi da 1

a 7 si applica fino a che il numero delle

azioni alienate ai sensi dell'articolo 21

della legge 3 maggio 2004, n. 112, non

superi la quota del 10 per cento del

capitale della RAI-Radiotelevisione

italiana Spa, in considerazione dei

rilevanti ed imprescindibili motivi di

interesse generale connessi allo

svolgimento del servizio».

2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa

provvede all'adeguamento del proprio

statuto alle disposizioni di cui al comma

1 entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 4, primo comma, della

legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da:

«; indica i criteri generali per la

formazione dei piani» fino a: «esercita le

altre funzioni ad essa demandate dalla

legge» sono soppresse.

L’articolo 2 reca novelle all'articolo 49 del Testo unico dei servizi di media

audiovisivi e radiofonici (177/20057) di seguito testo unico che disciplina la Rai.

L’articolo 2, comma 1, lettera a) novella il comma 3, riducendo da 9 a 7, il

numero dei consiglieri d’amministrazione.

L’articolo 2, comma 1, lettera b) sostituisce i commi da 5 a 12 (ed aggiunge 2

nuovi commi 12-bis e 12-ter); i vigenti commi 5-10 sono relativi alla nomina del

consiglio d’amministrazione della Rai, prevedendo un meccanismo a regime

(successivamente all'alienazione di almeno il 10% delle azioni di RAI spa) ed

uno transitorio (commi 7-9) che è il solo ad essere stato applicato: elezione di 7

dei nove membri da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo

generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con il voto limitato a uno; i

restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di

maggioranza, il Ministero dell'Economia e delle finanze. La nomina del

7 Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.

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A.S. n. 1880 Articolo 2

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presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a

maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della commissione parlamentare.

Anche il nuovo testo proposto prevede un meccanismo di tipo transitorio, poiché

il nuovo comma 12-ter stabilisce che i nuovi commi da 1 a 7, si applichino fino a

quando saranno state alienate un numero di azioni superiore alla quota del 10 per

cento del capitale della Rai.

Il comma 5, del testo vigente, prevede che la nomina del presidente del consiglio

di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri; tale

previsione viene confermata dal nuovo testo del comma 5, viene invece

soppressa la previsione che la nomina diviene efficace dopo l'acquisizione del

parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,

della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi

radiotelevisivi.

Il comma 6, del testo vigente, prevede che l’elezione degli amministratori

avviene mediante voto su liste presentate dai soci (tale previsione non è attuata,

perché subordinata alla privatizzazione della Rai). Il nuovo testo del comma 6

prevede che gli amministratori siano così designati:

a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della

Repubblica, con voto limitato a uno;

b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

dell’economia e delle finanze;

c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione

italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la

rappresentatività della designazione stessa.

Il nuovo testo del comma 7 disciplina la revoca dei componenti del consiglio di

amministrazione, prevedendo una delibera dall'assemblea che acquista efficacia a

seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo

generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il nuovo testo del comma 8 disciplina i casi di dimissioni o impedimento

permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio

di amministrazione: i nuovi componenti sono nominati con la medesima

procedura di cui al comma 6 entro i trenta giorni successivi alla data di

comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della

sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del

presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine

sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione

favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.

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A.S. n. 1880 Articolo 2

28

Il nuovo testo del comma 9 attribuisce al consiglio di amministrazione, oltre ai

compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società,

l’approvazione di:

piano industriale;

piano editoriale;

preventivo di spesa annuale;

investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di

importo superiore a 10 milioni di euro.

Il nuovo testo del comma 10 attribuisce al consiglio di amministrazione la

nomina dell’amministratore delegato su proposta dell’assemblea.

Il nuovo comma 10 elenca i compiti dell’amministratore delegato:

a) risponde al consiglio di amministrazioni in merito alla gestione aziendale

e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel

quadro dei piani e delle direttive definite dal consiglio di amministrazione;

il vigente comma 12, lettera a) limita la responsabilità del direttore

generale “ai profili di propria competenza”;

b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee

editoriali e le direttive adottate dal consiglio di amministrazione; la

vigente lettera c) prevede che tale compito sia effettuato “in

collaborazione con i direttori di rete e di testata”;

c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società,

provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti

apicali, sentito il consiglio di amministrazione; la vigente lettera d) affida

al direttore generale il compito di proporre al consiglio di amministrazione

le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo

livello;

d) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i

contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di

trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché

gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano

di importo superiore a 10 milioni di euro; la vigente lettera g) individua il

limite a 2,5 milioni di euro;

e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa

annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione,

nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in

materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica

finanziaria e politiche del personale.

La vigente lettera i) prevede che il direttore generale trasmette al consiglio

di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento

degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi

competenti.

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A.S. n. 1880 Articolo 2

29

Disposizioni su funzioni, compiti e responsabilità del consiglio

d’amministrazione e dell’amministratore delegato, nonchè sui contratti conclusi

dalla Rai sono dettati dai nuovi articoli 49-bis-ter-quater del testo unico,

introdotti dall’articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame.

Il nuovo comma 11 dispone che l'amministratore delegato non è dipendente

della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e rimane in carica per tre anni dall'atto di

nomina, salva la facoltà di revoca delle deleghe in ogni momento da parte del

consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea. Il comma 11 del testo vigente

prevede che il direttore generale della Rai è nominato dal consiglio di

amministrazione, d'intesa con l'assemblea e che il suo mandato ha la stessa durata

di quello del consiglio.

Il nuovo comma 12 recita che all'amministratore delegato è riconosciuto un

compenso e che, in caso di revoca, spetta un'indennità pari a tre dodicesimi del

compenso annuo.

Il nuovo comma 12-bis reca una salvaguardia delle funzioni di indirizzo generale

e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo

4 della legge 103/19758 (oggetto di novella da parte del comma 3, dell’articolo in

commento). Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente alla medesima

Commissione sulle attività della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

Il nuovo comma 12-ter limita l’applicazione della disciplina di cui ai commi da 1

a 7, fino a che il numero delle azioni, alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge

112/20049 (dismissione della partecipazione azionaria dello Stato nella RAI spa)

non superi la quota del 10 per cento del capitale, in considerazione dei rilevanti

ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del

servizio.

Il comma 2 fissa il termine (sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge)

entro il quale la Rai provvede all'adeguamento del proprio statuto alle

disposizioni di cui al comma 1.

Il comma 3 riduce i compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo

generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previsti dall'articolo 4, primo

comma, della citata legge 103/1975 (in neretto i compiti soppressi):

formula gli indirizzi generali per la predisposizione dei programmi

e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili;

8 Legge 14 aprile 1975, n. 103 “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”.

9 Legge 3 maggio 2004, n. 112 “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e

della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico

della radiotelevisione.”

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A.S. n. 1880 Articolo 2

30

controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le

deliberazioni necessarie per la loro osservanza;

stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e

dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al

mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le

deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare sulle

richieste di accesso;

disciplina direttamente le rubriche di «Tribuna politica» «Tribuna

elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa»;

indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e

pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle

prescrizioni dell'atto di concessione;

approva i piani di massima della programmazione annuale e

pluriennale e vigila sulla loro attuazione; riceve dal consiglio di

amministrazione della società concessionaria le relazioni sui

programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi

generali formulati;

formula indirizzi generali relativamente ai messaggi

pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e

la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la

finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio

pubblico radiotelevisivo;

analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il

contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati

di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;

riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui

programmi della Commissione;

(elegge dieci consiglieri di amministrazione della società

concessionaria secondo le modalità previste dall'art. 8; tale

punto è implicitamente abrogato dalla legge 112/2004);

esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.

L’articolo 5 del disegno di legge in esame, sopprime l’articolo 50 del testo unico,

che, fra l’altro, indica tra i compiti della Commissione parlamentare di vigilanza,

quelli di cui al citato articolo 4, della legge 103/1975.

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A.S. n. 1880 Articolo 3

31

Articolo 3

(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Nel titolo VIII del citato testo unico di

cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,

n. 177, dopo l’articolo 49 sono aggiunti i

seguenti:

«Art. 49-bis. -- (Responsabilità dei

componenti degli organi delle società

partecipate) -- 1. L'amministratore

delegato e i componenti degli organi di

amministrazione e controllo della RAI-

Radiotelevisione italiana Spa sono

soggetti alle azioni civili di responsabilità

previste dalla disciplina ordinaria delle

società di capitali.

Art. 49-ter. -- (Contratti conclusi dalla

RAI-Radiotelevisione italiana Spa). -- 1. I

contratti conclusi dalla RAI-

Radiotelevisione italiana Spa aventi per

oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la

produzione o la coproduzione di

programmi radiotelevisivi e le relative

acquisizioni di tempo di trasmissione

sono esclusi dall'applicazione della

disciplina del codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui

al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso

codice.

2. I contratti conclusi dalla RAI-

Radiotelevisione italiana Spa aventi ad

oggetto lavori, servizi e forniture di

importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria non sono soggetti agli

obblighi procedurali previsti per tale

tipologia di contratti dal citato codice di

cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163.

Art. 49-quater. -- (Reclutamento del

personale). -- 1. L'amministratore

delegato, con proprio provvedimento,

sentito il consiglio di amministrazione,

definisce i criteri e le modalità per il

reclutamento del personale e quelli per il

conferimento degli incarichi, nel rispetto

dei princìpi di cui all'articolo 35, comma

3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e della disciplina generale relativa

alle società in totale partecipazione

pubblica. Lo stesso provvedimento

individua i profili professionali e gli

incarichi per i quali, in relazione agli

specifici compiti assegnati, può derogarsi

ai suddetti criteri e modalità».

L’articolo 3 inserisce 3 nuovi articoli 49-bis-ter-quater al Testo unico dei servizi

di media audiovisivi e radiofonici (177/200510

).

Il nuovo articolo 49-bis (Responsabilità dei componenti degli organi delle

società partecipate) assoggetta l'amministratore delegato e i componenti degli

organi di amministrazione e controllo della Rai alle azioni civili di responsabilità

previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. L’art. 2392 del codice civile (Responsabilità verso la società) dispone che gli

amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con

la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi

sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di

tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di

10

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.

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A.S. n. 1880 Articolo 3

32

funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli

amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381 (sul contenuto

della delega all’amministratore delegato) sono solidalmente responsabili se, essendo a

conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il

compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per

gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo

immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle

adunanze e delle deliberazioni del consiglio dandone immediata notizia per iscritto al

presidente del collegio sindacale. In base alla relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della RAI S.p.A.

per l’esercizio 2013, trasmessa alle Camere il 12 marzo 2015 (Doc. XV, n. 244) il

contenzioso della Rai è sintetizzato nella tabella di pagina 115 che espone anche la

consistenza del “fondo controversie legali” che, per il 2013, ammonta a 105 milioni di

euro per le controversie diverse dalla cause di lavoro ed a 30 milioni di euro per queste

ultime.

Il nuovo articolo 49-ter (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana

Spa) esclude (comma 1) i contratti conclusi dalla Rai aventi per oggetto

l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi

radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione,

dall'applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006) ai sensi del suo articolo

19 (Contratti di servizi esclusi) in base al quale il codice non si applica ai

contratti pubblici: a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità

finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti

diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente,

contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione

rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente

codice;

b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di

programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e

appalti concernenti il tempo di trasmissione;

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al

trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni

di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i

servizi forniti dalla Banca d'Italia;

e) concernenti contratti di lavoro;

f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati

appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio

della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente

retribuita da tale amministrazione.

Il codice (articolo 19, comma 2) non si applica agli appalti pubblici di servizi

aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra

amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni

aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di

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A.S. n. 1880 Articolo 3

33

disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali

disposizioni siano compatibili con il trattato UE.

Il nuovo articolo 49-ter (comma 2) esclude tutti i contratti conclusi dalla Rai,

aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di

contratti dal citato Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture (decreto legislativo 163/2006). L’articolo 215 del codice individua gli importi delle soglie dei contratti pubblici di

rilevanza comunitaria nei settori speciali:

a) 414.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;

b) 5.186.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.

Il nuovo articolo 49-quater (Reclutamento del personale) disciplina il

reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi, demandando

all'amministratore delegato (figura gestionale che sostituisce quella del “direttore

generale” in forza delle novelle recate dall’articolo 2, del disegno di legge in

esame):

con proprio provvedimento,

sentito il consiglio di amministrazione;

la definizione di criteri, modalità e relative deroghe, nel rispetto:

o dei princìpi di cui all'articolo 35 (Reclutamento del

personale) comma 3, del decreto legislativo 165/200111

in

base al quale;

o della disciplina generale relativa alle società in totale

partecipazione pubblica. Il citato articolo 35, comma 3, dispone che le procedure di reclutamento nelle pubbliche

amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano

l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove

è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme

di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso

dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da

ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata

competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle

amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti

dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche

politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

11

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche”.

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A.S. n. 1880 Articolo 3

34

La citata relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della RAI

S.p.A. per l’esercizio 2013 (Doc. XV, n. 244) espone al capitolo 7 (pagina 104)

l’analisi sulle risorse umane della Rai e sul contenzioso in materia di lavoro.

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A.S. n. 1880 Articolo 4

35

Articolo 4

(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-

Radiotelevisione italiana Spa)

1. Il Governo è delegato ad adottare,

entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più

decreti legislativi per la disciplina del

finanziamento pubblico della RAI-

Radiotelevisione italiana Spa, sulla base

dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione della normativa vigente in

materia di canone di abbonamento,

tenendo conto della giurisprudenza

consolidata;

b) efficientamento del sistema del

finanziamento pubblico della RAI-

Radiotelevisione italiana Spa, in

considerazione del livello di morosità

riscontrata, dell'incremento delle disdette,

dell'analisi costi-benefici, nel

perseguimento di politiche finalizzate a

perequazione sociale ed effettività della

riscossione;

c) indicazione espressa delle norme

abrogate;

d) armonizzazione del sistema di

finanziamento al modello societario della

RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1

sono adottati su proposta del Ministro

dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle

finanze. I relativi schemi sono trasmessi

alle Camere per il parere delle

Commissioni parlamentari competenti,

che si esprimono entro sessanta giorni,

decorsi i quali il Governo può procedere

anche in mancanza dei pareri.

3. In conformità all'articolo 17, comma 2,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

qualora uno o più decreti legislativi

determinino nuovi o maggiori oneri non

compensati al proprio interno, i medesimi

decreti legislativi sono emanati solo

successivamente o contestualmente

all'entrata in vigore dei provvedimenti

legislativi che stanzino le occorrenti

risorse finanziarie.

L’articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata

in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del

finanziamento pubblico della Rai.

Si rileva l’opportunità di modificare il titolo del disegno di legge che non cita il

conferimento di deleghe al Governo, previste sia dal presente articolo, sia

dall’articolo 5, per la modifica del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e

radiofonici (177/200512

).

L’articolo 76 della Costituzione consente la delega della funzione legislativa al

Governo, previa determinazione di principi e criteri direttivi e solo per tempo

limitato e per oggetti definiti.

12

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.

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A.S. n. 1880 Articolo 4

36

Il comma 1 elenca i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento,

tenendo conto della giurisprudenza consolidata;

b) efficientamento del sistema del finanziamento pubblico della Rai, in

considerazione:

a. del livello di morosità riscontrata;

b. dell'incremento delle disdette;

c. dell'analisi costi-benefici;

d. nel perseguimento di politiche finalizzate a:

i. perequazione sociale;

ii. effettività della riscossione;

c) indicazione espressa delle norme abrogate;

d) armonizzazione del sistema di finanziamento al modello societario della

Rai.

La disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione è stata introdotta

dal Regio decreto-legge 246/1938. L’articolo 47 del Testo unico dei servizi di media

audiovisivi e radiofonici (177/200513

) disciplina il finanziamento del servizio pubblico

generale radiotelevisivo, disponendo, in particolare, che entro il mese di novembre di

ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce

l'ammontare dei canoni di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo,

in misura tale da consentire alla società concessionaria di coprire i costi che

prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di

servizio pubblico generale radiotelevisivo (comma 3); per l’anno 2015 ha provveduto il

decreto ministeriale 29 dicembre 201414

. L’articolo 21, del decreto-legge 66/201415

riduce di 150 milioni di euro per il 2014 le somme, derivanti dal canone di

abbonamento alla televisione, da attribuire alla Rai. È fatto divieto alla Rai di utilizzare,

direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non

inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo (comma 4). Ai sensi dell’art. 27,

comma 8, primo periodo, della legge finanziaria per il 2000 (488/1999) il canone di

abbonamento alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio

pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota pari all’un per cento già spettante

all’Accademia di Santa Cecilia16

. La Corte costituzionale, nel ribadire la legittimità

dell’imposizione del canone radiotelevisivo, ha chiarito con la sentenza 284/2002, che

lo stesso “costituisce in sostanza un’imposta di scopo, destinato come esso è, quasi per

intero (a parte la modesta quota ancora assegnata all’Accademia nazionale di Santa

Cecilia) alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo”.

Il comma 2 individua il procedimento per l’adozione dei decreti legislativi di cui

al comma 1:

su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

13

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”. 14

Decreto ministeriale 29 dicembre 2014 “Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni,

per l’anno 2015”. Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015. 15

Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”. 16

Ai sensi della legge 13 giugno 1935, n. 1184, come modificato dal d.lgs.lgt. 8 febbraio 1946, n. 56.

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A.S. n. 1880 Articolo 4

37

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

i relativi schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle

Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta

giorni, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei

pareri.

Il comma 3 contiene una clausola di copertura finanziaria eventuale qualora i

decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio

interno. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza

pubblica 196/200917

, in tale eventualità, i medesimi decreti legislativi sono

emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei

provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

17

Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”.

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A.S. n. 1880 Articolo 5

39

Articolo 5

(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 17 e 20 della legge 3 maggio

2004, n. 112;

b) articolo 50 del citato testo unico di cui

al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.

177;

2. Il Governo è delegato ad adottare,

entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, un decreto

legislativo per la modifica del testo unico

dei servizi di media audiovisivi e

radiofonici, di cui al decreto legislativo

31 luglio 2005 n. 177, nel rispetto dei

princìpi e criteri direttivi di cui

all’articolo 16 della legge 3 maggio 2004,

n. 112, nonché sulla base dei seguenti

princìpi e criteri direttivi:

a) riordino e semplificazione delle

disposizioni vigenti;

b) definizione dei compiti del servizio

pubblico con riguardo alle diverse

piattaforme tecnologiche, tenendo conto

della innovazione tecnologica e della

convergenza delle piattaforme

distributive;

c) indicazione espressa delle norme

abrogate.

Il comma 1 abroga:

a) articoli 17 e 20 della legge 112/200418

; l’articolo 17 definisce i compiti del

servizio pubblico generale radiotelevisivo, mentre l’articolo 20 disciplina

la Rai; le relative disposizioni sono state compilate nel Testo unico dei

servizi di media audiovisivi e radiofonici (177/200519

) rispettivamente agli

articoli 45 e 49, oggetto di novelle da parte degli articoli 1 e 2 del presente

disegno di legge.

b) articolo 50 del citato testo unico 177/2005 che enumera talune

disposizioni relative alla Commissione parlamentare per l'indirizzo

generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a. articoli 1, commi 3, 4 e 5 della legge 103/197520

(che affidano alla

Commissione i compiti di vigilanza e ne determinano la

composizione); articolo 4 della medesima legge 103/1975 che

individua i compiti della Commissione (l’articolo 4 è oggetto di

novella da parte dell’articolo 2 del disegno di legge in esame);

b. articolo 1 del decreto-legge 545/199621

che, al comma 4, regola la

comunicazione, da parte del Governo, alla Commissione, di atti

inerenti ai rapporti convenzionali tra il competente ministero e la

18

Legge 3 maggio 2004, n. 112 “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e

della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico

della radiotelevisione.” 19

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”. 20

Legge 14 aprile 1975, n. 103 “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”. 21

Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 “Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e

delle telecomunicazioni”.

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A.S. n. 1880 Articolo 5

40

Rai, attribuendo alla Commissione l’esercizio, ove occorra, di

funzioni di indirizzo;

c. articolo 20 della citata legge 112/2004, sulla disciplina della Rai,

ricompreso poi nell’articolo 49 del testo unico 177/2005, oggetto di

novella da parte dell’articolo 2, del disegno di legge in esame.

Il comma 2 delega al Governo la modifica del citato testo unico dei servizi di

media audiovisivi e radiofonici 177/2005; a tale fine è adottato, entro dodici mesi

dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la sua

modifica.

Si rileva l’opportunità di modificare il titolo del disegno di legge che non cita il

conferimento di deleghe al Governo, previste sia dal presente articolo 5, sia

dall’articolo 4, sul finanziamento della Rai, ove è anche previsto il parere

parlamentare sullo schema di decreto legislativo.

L’articolo 76 della Costituzione consente la delega della funzione legislativa al

Governo, previa determinazione di principi e criteri direttivi e solo per tempo

limitato e per oggetti definiti.

Il comma 2 elenca i princìpi e criteri direttivi:

a) quelli di cui all’articolo 16 della citata legge 112/2004; tale disposizione

aveva delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il

testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione,

indicando principi e criteri direttivi per l’esercizio, da parte delle regioni,

della potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva

in ambito regionale o provinciale; sulla base di tale delega venne adottato

il citato testo unico 177/2005;

b) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti;

c) definizione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse

piattaforme tecnologiche, tenendo conto della innovazione tecnologica e

della convergenza delle piattaforme distributive;

d) indicazione espressa delle norme abrogate.

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A.S. n. 1880 Articolo 6

41

Articolo 6

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni sulla nomina del

consiglio di amministrazione della RAI-

Radiotelevisione italiana Spa, ai sensi

dell'articolo 49 del citato testo unico di

cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,

n. 177, come modificato dall'articolo 2

della presente legge, si applicano a

decorrere dal primo rinnovo del consiglio

medesimo, successivo alla data di entrata

in vigore della presente legge.

L’articolo 6 limita l’applicazione delle disposizioni sulla nomina del consiglio di

amministrazione della Rai, come risultanti dalle novelle recate all’articolo 49 del

Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (177/200522

)

dall’articolo 2 del disegno di legge. Esse si applicano a decorrere dal primo

rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della

legge. Il mandato dei componenti il Consiglio di amministrazione della Rai (articolo 49,

comma 4, del citato testo unico) dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola

volta. Il consiglio in carica è stato nominato il 5 luglio 2012.

22

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.

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TESTO A FRONTE

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ervi

zi d

i m

edia

audio

visi

vi e

radio

fonic

i.

Rif

orm

a d

ella

RA

I e

del

ser

vizi

o p

ubbli

co r

adio

tele

visi

vo

Art

. 45

(Def

iniz

ion

e dei

com

pit

i del

ser

vizi

o p

ubbli

co g

ener

ale

radio

tele

visi

vo)

Art

. 1

(Contr

att

o n

azi

onale

di

serv

izio

)

(...)

2.

Il

serv

izio

pubbli

co

gen

eral

e ra

dio

tele

vis

ivo,

ai

sensi

del

l'art

icolo

7, co

mm

a 4,

com

unqu

e gar

anti

sce:

(...)

f) l

a ef

fett

uaz

ione

di

tras

mis

sioni

radio

fonic

he

e te

levis

ive

in

lingua

tedes

ca e

lad

ina

per

la

pro

vin

cia

auto

nom

a di

Bolz

ano,

in

lingua

ladin

a per

la

pro

vin

cia

auto

nom

a di

Tre

nto

, in

li

ngua

fran

cese

per

la

regio

ne

auto

nom

a V

alle

d'A

ost

a e

in l

ingua

sloven

a

per

la

regio

ne

auto

nom

a F

riuli

-Ven

ezia

Giu

lia;

(...)

(...)

2.

Il s

erviz

io p

ubbli

co g

ener

ale

radio

tele

vis

ivo,

ai s

ensi

del

l'art

icolo

7, co

mm

a 4, co

munque

gar

anti

sce:

(...)

f) l

a ef

fett

uaz

ione

di

tras

mis

sioni

radio

fonic

he

e te

levis

ive

in l

ingua

tedes

ca e

ladin

a per

la

pro

vin

cia

auto

nom

a di

Bolz

ano,

in li

ngua

ladin

a per

la

pro

vin

cia

auto

nom

a di

Tre

nto

, in

lin

gua

fran

cese

per

la

regio

ne

auto

nom

a V

alle

d'A

ost

a e

in l

ingu

a sl

oven

a per

la

regio

ne

auto

nom

a F

riuli

-Ven

ezia

Giu

lia;

(...)

45

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TU

SM

AR

art

icolo

45 D

efin

izio

ne

dei

com

pit

i del

ser

viz

io p

ubbli

co g

ener

ale

radio

tele

vis

ivo

TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1880

p)

l'art

icola

zione

del

la s

oci

età

conce

ssio

nar

ia i

n u

na

o p

iù s

edi

naz

ional

i e

in s

edi

in c

iasc

una

regio

ne

e, p

er l

a re

gio

ne

Tre

nti

no

-

Alt

o A

dig

e, n

elle

pro

vin

ce a

uto

nom

e di

Tre

nto

e d

i B

olz

ano;

(...)

p)

l'in

form

azi

on

e p

ub

bli

ca

a

livel

lo

nazi

on

ale

e

qu

ella

a

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regio

nale

att

raver

so

la

pre

sen

za

in

ciasc

un

a

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ne

e

pro

vin

cia au

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om

a d

i p

rop

rie

red

azi

on

i e

stru

ttu

re ad

egu

ate

all

e sp

ecif

ich

e p

rod

uzi

on

i, n

el ri

spet

to d

i q

uan

to p

revis

to all

a

lett

era f

)»;

3.

Le

sedi

regio

nal

i o,

per

le

pro

vin

ce a

uto

no

me

di

Tre

nto

e d

i

Bolz

ano,

le

sedi

pro

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cial

i del

la

soci

età

conce

ssio

nar

ia

del

serv

izio

pubbli

co gen

eral

e ra

dio

tele

vis

ivo oper

ano in

re

gim

e di

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finan

ziar

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e co

nta

bil

e in

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lazi

one

all'at

tivit

à di

adem

pim

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deg

li

obb

lighi

di

pubbli

co

serv

izio

af

fidat

i al

le

stes

se.

3.

Le

sed

i ch

e gara

nti

scon

o i

l se

rviz

io d

i cu

i al

com

ma 2

, le

tter

a

f),

man

ten

gon

o

la

loro

au

ton

om

ia

fin

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ziari

a

e co

nta

bil

e in

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zion

e all

'ad

em

pim

en

to

deg

li

ob

bli

gh

i d

i p

ub

bli

co

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izio

aff

idati

all

e st

esse

e

fun

gon

o

an

che

da

cen

tro

di

pro

du

zion

e

dec

entr

ato

p

er le

es

igen

ze d

i p

rom

ozi

on

e d

elle

cu

ltu

re e

deg

li

stru

men

ti l

ingu

isti

ci l

oca

li»;

3-b

is.

Con

la c

on

ven

zion

e st

ipu

lata

tra l

a s

oci

età c

on

cess

ion

ari

a e

la p

rovin

cia a

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a d

i B

olz

an

o s

on

o i

nd

ivid

uati

i d

irit

ti e

gli

ob

bli

gh

i re

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vi,

con

pa

rtic

ola

re r

ifer

imen

to a

i te

mp

i e a

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ora

ri

del

le

trasm

issi

on

i ra

dio

fon

ich

e e

tele

vis

ive.

P

er

ga

ran

tire

la

trasp

are

nza

e

la

resp

on

sab

ilit

à

nel

l'u

tili

zzo

del

fi

nan

ziam

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pu

bb

lico

pro

vin

ciale

, d

ei c

ost

i d

i es

erc

izio

per

il s

erviz

io i

n l

ingu

a

ted

esca

e l

ad

ina è

data

rap

pre

sen

tazi

on

e in

ap

posi

to c

entr

o d

i

cost

o d

el b

ilan

cio d

ella

soci

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ces

sion

ari

a.

Le

spes

e p

er l

a

sed

e d

i B

olz

an

o

son

o

ass

un

te

dall

a

pro

vin

cia

au

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om

a

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Bolz

an

o,

ten

end

o c

on

to d

ei p

roven

ti d

el c

an

on

e d

i ab

bon

am

ento

di

cui

all

'art

icolo

47 d

el p

rese

nte

tes

to u

nic

o.

L'a

ssu

nzi

on

e d

egli

on

eri

per

l'e

serc

izio

del

le f

un

zion

i re

lati

ve

all

a s

ede

di

Bolz

an

o

46

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TU

SM

AR

art

icolo

45 D

efin

izio

ne

dei

com

pit

i del

ser

viz

io p

ubbli

co g

ener

ale

radio

tele

vis

ivo

TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1880

avvie

ne

med

ian

te l

e ri

sors

e in

div

idu

ate

dall

'art

icolo

79,

com

ma

1,

lett

era c

), d

el t

esto

un

ico d

i cu

i al

dec

reto

del

Pre

sid

ente

del

la

Rep

ub

bli

ca 3

1 a

gost

o 1

972,

n.

670,

nel

l'im

port

o n

on

su

per

iore

ad

euro

10.3

13.0

00

an

nu

i.

Gli

ev

entu

ali

u

lter

iori

on

eri

der

ivan

ti

dall

a p

red

etta

co

nven

zio

ne

rim

an

gon

o e

sclu

sivam

ente

a c

ari

co

del

bil

an

cio d

ella

pro

vin

cia a

uto

nom

a d

i B

olz

an

o

47

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TU

SM

AR

art

icolo

47 F

inan

ziam

ento

del

ser

viz

io p

ubbli

co g

ener

ale

radio

tele

vis

ivo

Tab

ella

1

2.

CO

NF

RO

NT

O S

INO

TT

ICO

DE

LL

'AR

TIC

OL

O 4

7 D

EL

DE

CR

ET

O L

EG

ISL

AT

IVO

31

LU

GL

IO 2

005,

N. 177

(T

US

MA

R)

CO

N I

DIS

EG

NI

DI

LE

GG

E A

A.S

S.

NN

. 1

88

0, 7

46

, 7

60

E 1

570

TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1880

A

.S. 746

A

.S. 760

A

.S. 1570

Tes

to u

nic

o d

ei s

erviz

i di

med

ia

audio

vis

ivi

e

radio

fonic

i.

Rif

orm

a del

la

Rai

e

del

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izio

pubbli

co

radio

tele

vis

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Dis

posi

zioni

in

mat

eria

di

aboli

zione

del

can

one

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abbon

amen

to

alle

radio

audiz

ioni

e al

la

tele

vis

ione

Norm

e per

la

riorg

aniz

zazi

one

del

sist

ema

pubbli

co

radio

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o,

tele

vis

ivo

e m

ult

imed

iale

, nonch

é

per

la

dis

mis

sione

del

la

par

teci

paz

ione

del

lo S

tato

nel

ca

pit

ale

del

la

soci

età

RA

I-R

adio

tele

vis

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ital

iana

Spa

Norm

e per

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rifo

rma

del

sist

ema

e d

ei

crit

eri

di

nom

ina,

tr

aspar

enza

e

indir

izzo

del

la

RA

I --

Rad

iote

levis

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ital

ian

a

SpA

, nonch

é del

ega

al

Gover

no

per

l’

adozi

on

e

di

un

test

o

unic

o

del

la

norm

ativ

a vig

ente

in

mat

eria

di

RA

I

Art

. 47

(Fin

anzi

am

ento

del

serv

izio

pubbli

co

gen

erale

radio

tele

visi

vo)

Art

. 4

(Del

ega a

l G

ove

rno p

er

la d

isci

pli

na d

el

finanzi

am

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pubbli

co

del

la R

AI-

Radio

te-

levi

sio

ne

itali

ana S

pa)

Art

. 1

A

rt. 5

(Fondo p

er i

l

finanzi

am

ento

del

ser

vizi

o

pubbli

co r

adio

fonic

o,

tele

visi

vo e

mult

imed

iale

)

Art

. 10

(Dota

zione

finanzi

ari

a

annuale

)

1.

Al

fine

di

conse

nti

re l

a

det

erm

inaz

ione

del

cost

o

di

forn

itura

del

se

rviz

io

1.

Il G

ov

erno è

del

egat

o

ad ad

ott

are,

en

tro dodic

i

mes

i dal

la d

ata

di

entr

ata

1.

A

dec

orr

ere

dal

gen

nai

o

del

l'an

no

succ

essi

vo

a quel

lo

in

1.

A p

arti

re d

al 1

° gen

nai

o

2015

è

isti

tuit

o,

pre

sso il

Min

iste

ro

del

lo

svil

uppo

1.

I co

sti

per

il

funzi

onam

ento

del

la

Fondaz

ione

RA

I so

no

49

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TU

SM

AR

art

icolo

47 F

inan

ziam

ento

del

ser

viz

io p

ubbli

co g

ener

ale

radio

tele

vis

ivo

Tab

ella

1

TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1880

A

.S. 746

A

.S. 760

A

.S. 1570

pubbli

co

gen

eral

e

radio

tele

vis

ivo,

cop

erto

dal

ca

non

e di

abbonam

ento

di

cui

al

regio

dec

reto

-leg

ge

21

febbra

io

1938,

n.

246

,

conver

tito

dal

la

legg

e 4

giu

gno

1938,

n.

880

, e

succ

essi

ve

modif

icaz

ioni,

e

di

assi

cura

re la

tr

aspar

enza

e la

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sponsa

bil

ità

nel

l'uti

lizz

o

del

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ziam

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pubbli

co,

la s

oci

età

conce

ssio

nar

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pre

dis

po

ne

il b

ilan

cio d

i

eser

cizi

o

indic

ando

in

una

conta

bil

ità

separ

ata

i

rica

vi

der

ivan

ti

dal

get

tito

del

ca

none

e gli

oner

i so

sten

uti

nel

l'an

no

sola

re pre

ceden

te p

er la

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d

el

suddet

to

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izio

, su

lla

bas

e di

uno

schem

a ap

pro

vat

o

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l'Auto

rità

, im

puta

ndo

in

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ore

d

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pre

sente

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u

no o più

dec

reti

legis

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per

la

dis

cipli

na

del

finan

ziam

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pubbli

co

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RA

I-

Rad

iote

levis

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ital

ian

a

Spa,

su

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e dei

segu

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pri

ncì

pi

e cr

iter

i

dir

etti

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revis

ione

del

la

norm

ativ

a vig

ente

in

mat

eria

di

canone

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abbonam

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, te

nen

do

conto

del

la

giu

risp

rud

enza

conso

lidat

a;

b)

effi

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tam

ento

del

sist

ema

del

finan

ziam

ento

pubbli

co

del

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RA

I-

Rad

iote

levis

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ital

ian

a

Spa,

in

co

nsi

der

azio

ne

del

li

vel

lo

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moro

sità

risc

ontr

ata,

del

l'incr

emen

to

del

le

cors

o a

lla

dat

a di

entr

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in vig

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del

la pre

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legge,

il

ca

none

di

abbonam

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al

le

radio

audiz

ioni

e al

la

tele

vis

ione

di

cui

al

regio

dec

reto

-leg

ge

21

febbra

io

1938,

n.

246,

conver

tito

dal

la le

gge

4

giu

gno

1938,

n.

880,

nonch

é la

ta

ssa

di

conce

ssio

ne

gover

nat

iva

pre

vis

ta

dal

l'ar

tico

lo

17

del

la

tari

ffa

annes

sa

al

dec

reto

del

P

resi

den

te

del

la

Rep

ubbli

ca

26

ott

obre

1972,

n.

641,

com

e da

ult

imo

sost

ituit

a dal

la t

arif

fa d

i

cui

al

dec

reto

del

Min

istr

o

del

le

finan

ze

28

dic

embre

1995,

pubbli

cato

nel

la

Gaz

zett

a U

ffic

iale

n. 303

del

30

dic

embre

1995,

sono s

oppre

ssi.

econom

ico,

il F

ondo p

er i

l

finan

ziam

ento

del

ser

viz

io

pubb

lico

ra

dio

fonic

o,

tele

vis

ivo e

mult

imed

iale

,

di

seguit

o

den

om

inat

o

«F

ondo

»,

alim

enta

to

attr

aver

so

l'im

post

a su

lla

pubb

lici

tà t

elev

isiv

a.

2.

La

bas

e im

ponib

ile

del

l'im

post

a su

lla

pubb

lici

tà t

elev

isiv

a di

cui

al c

om

ma

1 è

cost

ituit

a dai

corr

ispet

tivi,

al

n

etto

del

l'im

post

a su

l val

ore

aggiu

nto

, per

cepit

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le

emit

tenti

te

levis

ive

per

la

tras

mis

sione

di

pubbli

cità

e per

lo

sv

olg

imen

to

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tele

ven

dit

e o

di

tele

pro

mozi

oni,

def

init

e

dal

l'art

icolo

2,

com

ma

1,

lett

ere

ii)

e m

m),

del

tes

to

unic

o d

ei s

erviz

i di

med

ia

audio

vis

ivi

e ra

dio

fonic

i,

di

cui

al

dec

reto

legis

lati

vo 3

1 l

ugli

o 2

00

5,

sost

enuti

:

a)

med

iante

i

pro

ven

ti

del

le

atti

vit

à fi

nan

ziar

ie

connes

se a

lla

ges

tione

del

pat

rim

onio

co

nfe

rito

ai

sensi

del

l'art

icolo

2;

b)

med

iante

il

confe

rim

ento

di

una

quota

deg

li

intr

oit

i del

ca

none

RA

I;

c)

ered

ità,

le

gat

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ero

gaz

ioni

liber

ali

e

donaz

ioni;

d)

confe

rim

ento

di

cesp

iti

pat

rim

onia

li

e di

atti

vit

à

econom

iche

all'a

tto

del

la

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ituzi

one

del

la

fondaz

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entr

ate

der

ivan

ti

da

pre

staz

ioni

rese

a t

erzi

su

bas

e co

nven

zional

e;

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entr

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der

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ti

da

spec

ific

he

iniz

iati

ve

pro

mozi

onal

i;

g)

pro

ven

ti

di

atti

vit

à

edit

ori

ale,

di

rice

rca

e di

50

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TU

SM

AR

art

icolo

47 F

inan

ziam

ento

del

ser

viz

io p

ubbli

co g

ener

ale

radio

tele

vis

ivo

Tab

ella

1

TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1880

A

.S. 746

A

.S. 760

A

.S. 1570

o a

ttri

buen

do i

cost

i su

lla

bas

e di

pri

nci

pi

di

conta

bil

ità

appli

cati

in

modo

coer

ente

e

obie

ttiv

amen

te

giu

stif

icat

i e

def

inen

do

con

chia

rezz

a i

pri

nci

pi

di

conta

bil

ità

anal

itic

a

seco

ndo

cui

ven

gono

tenuti

co

nti

se

par

ati.

Ogni

qu

alvolt

a ven

gan

o

uti

lizz

ate

le s

tess

e ri

sors

e

di

per

sonal

e,

appar

ecch

iatu

re

o

impia

nti

fis

si o

ris

ors

e di

altr

a nat

ura

, per

asso

lver

e i

com

pit

i di

serv

izio

pubbli

co

gen

eral

e e

per

al

tre

atti

vit

à,

i co

sti

rela

tivi

dev

ono

esse

re

ripar

titi

sull

a bas

e d

ella

dif

fere

nza

tr

a i

cost

i

com

ple

ssiv

i del

la s

oci

età

consi

der

ati

incl

uden

do

o

escl

uden

do le

at

tivit

à di

dis

det

te,

del

l'an

alis

i co

sti-

ben

efic

i,

nel

per

seguim

ento

d

i

poli

tich

e fi

nal

izza

te

a

per

equaz

ione

soci

ale

ed

effe

ttiv

ità

del

la

risc

oss

ione;

c)

indic

azio

ne

espre

ssa

del

le n

orm

e ab

rogat

e;

d)

arm

oniz

zazi

one

del

sist

ema

di

finan

ziam

ento

al

model

lo

soci

etar

io

del

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

ian

a

Spa.

2.

I d

ecre

ti le

gis

lati

vi

di

cui

al

com

ma

1

son

o

adott

ati

su

pro

post

a del

Min

istr

o

del

lo

svil

uppo

econom

ico,

di

conce

rto

con

il

Min

istr

o

del

l'eco

nom

ia

e del

le

finan

ze.

I re

lati

vi

schem

i

sono

tras

mes

si

alle

Cam

ere

per

il

par

ere

del

le

Com

mis

sioni

2.

L'a

rtic

olo

17

del

la

legge

14 a

pri

le 1

975,

n.

103,

l'art

icolo

18

del

la

legge

3 m

aggio

2004,

n.

112,

e l'ar

tico

lo

47

del

test

o u

nic

o d

ei s

erviz

i di

med

ia

audio

vis

ivi

e

radio

fonic

i,

di

cui

al

dec

reto

le

gis

lati

vo

31

lugli

o 2

005,

n.

177,

son

o

abro

gat

i.

3.

Con

regola

men

to

da

eman

are,

en

tro tr

e m

esi

dal

la

dat

a di

entr

ata

in

vig

ore

del

la

pre

sente

legge,

ai

se

nsi

del

l'art

icolo

17,

com

ma

2,

del

la l

egge

23 a

gost

o

1988,

n.

400,

si

pro

vved

e al

coord

inam

ento

del

le

dis

po

sizi

oni

intr

odott

e

dal

la p

rese

nte

leg

ge

con

la

norm

ativ

a vig

ente

in

mat

eria

, an

che

in

rela

zione

alla

co

per

tura

n.

177,

e su

cces

sive

modif

icaz

ioni,

nonch

é

dag

li

import

i per

cep

iti

dal

le m

edes

ime

emit

tenti

a

tito

lo d

i sp

onso

rizz

azio

ne,

def

init

a dal

m

edes

imo

arti

colo

2,

com

ma

1,

lett

era

hh),

del

cit

ato t

esto

unic

o

di

cui

al

dec

reto

legis

lati

vo

n.

177

del

2005

, e

succ

essi

ve

modif

icaz

ioni.

3.

L'a

liquota

del

l'im

post

a

di

cui

al

com

ma

1

è

stab

ilit

a nel

la m

isura

del

2

per

ce

nto

del

la

bas

e

impo

nib

ile.

4.

L'im

post

a di

cui

al

com

ma

1

è li

quid

ata

e

ver

sata

an

nual

men

te

dal

l'em

itte

nte

te

levis

iva,

con

le

modal

ità

e n

ei

term

ini

stab

ilit

i dal

regola

men

to

pre

vis

to

dal

com

ma

6.

5.

Per

la

dic

hia

razi

one,

gli

anal

isi

soci

ale

e

med

iati

ca,

nel

l'am

bit

o d

ei

fini

stat

uta

ri.

2.

Gli

at

ti

rela

tivi

al

funzi

onam

ento

del

la

Fondaz

ione

RA

I so

no

adott

ati

dal

co

nsi

gli

o

di

ges

tione.

L

a co

mpet

enza

di

cui

al p

rim

o p

erio

do è

sogget

ta

a vin

coli

di

dis

po

sizi

one,

es

erci

tati

med

iante

par

eri

vin

cola

nti

del

la

Pre

siden

za

del

Consi

gli

o

dei

m

inis

tri,

d'in

tesa

co

n

la

Com

mis

sione

par

lam

enta

re

per

l'indir

izzo

gen

eral

e e

la

vig

ilan

za

dei

se

rviz

i

radio

tele

vis

ivi,

su

gli

at

ti

che

com

port

ino

alie

naz

ione

del

pat

rim

onio

o dec

rem

ento

di

val

ore

del

ca

pit

ale

soci

ale.

51

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TU

SM

AR

art

icolo

47 F

inan

ziam

ento

del

ser

viz

io p

ubbli

co g

ener

ale

radio

tele

vis

ivo

Tab

ella

1

TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1880

A

.S. 746

A

.S. 760

A

.S. 1570

serv

izio

pubbli

co.

Il

bil

anci

o,

entr

o

tren

ta

gio

rni

dal

la

dat

a di

appro

vaz

ione,

è

tras

mes

so

all'A

uto

rità

e

al M

inis

tero

.

2.

La

conta

bil

ità

separ

ata

tenuta

ai

se

nsi

del

com

ma

1

è so

gget

ta

a

contr

oll

o d

a par

te d

i una

soci

età

di

revis

ione,

nom

inat

a dal

la

soci

età

conce

ssio

nar

ia

e sc

elta

dal

l'Auto

rità

tr

a quan

te

risu

ltan

o

iscr

itte

all'a

pposi

to

albo

tenuto

pre

sso

la

Com

mis

sione

naz

ional

e per

le

soci

età

e

la

bors

a,

ai

sensi

del

l'art

icolo

161

d

el

test

o

unic

o

del

le

dis

po

sizi

oni

in m

ater

ia d

i

inte

rmed

iazi

on

e

finan

ziar

ia,

di

cui

al

dec

reto

le

gis

lati

vo

24

febbra

io

1998,

n.

58

.

par

lam

enta

ri

com

pet

enti

,

che

si

esp

rim

ono

entr

o

sess

anta

gio

rni,

dec

ors

i i

qual

i il

G

over

no

pu

ò

pro

ceder

e an

che

in

man

canza

dei

par

eri.

3.

In

confo

rmit

à

all'a

rtic

olo

17,

com

ma

2,

del

la

legge

31

dic

embre

2009,

n.

196,

qual

ora

un

o

o

più

dec

reti

le

gis

lati

vi

det

erm

inin

o

nuovi

o

mag

gio

ri

on

eri

no

n

com

pen

sati

al

pro

pri

o

inte

rno,

i m

edes

imi

dec

reti

le

gis

lati

vi

sono

eman

ati

solo

succ

essi

vam

ente

o

conte

stual

men

te

all'e

ntr

ata

in

vig

ore

dei

pro

vved

imen

ti

legis

lati

vi

che

stan

zino l

e occ

orr

enti

riso

rse

finan

ziar

ie.

del

fa

bbis

ogno

finan

ziar

io d

ei s

erviz

i di

radio

dif

fusi

on

e, a

i fi

ni

di

un'e

ffic

iente

ed

econom

ica

ges

tione

dei

med

esim

i se

rviz

i.

Il

regola

men

to

di

cui

al

pre

sente

co

mm

a el

enca

le

norm

e ab

rogat

e co

n

dec

orr

enza

dal

gen

nai

o

del

l'an

no

succ

essi

vo

a quel

lo

in

cors

o a

lla

dat

a di

entr

ata

in vig

ore

del

la pre

sente

legge.

acco

nti

, la

li

quid

azio

ne,

l'acc

erta

men

to,

la

risc

oss

ione,

il

conte

nzi

oso

,

le

sanzi

oni

e tu

tti

gli

aspet

ti n

on d

isci

pli

nat

i dal

pre

sente

ar

tico

lo

e d

al

regola

men

to

pre

vis

to

dal

com

ma

6

si

appli

cano

le

dis

po

sizi

oni

vig

enti

in

mat

eria

di

impost

e su

i

reddit

i.

6.

Con

regola

men

to

adott

ato m

edia

nte

dec

reto

del

Min

istr

o d

ell'e

conom

ia

e del

le

finan

ze,

ai

sen

si

del

l'art

icolo

17,

com

ma

3,

del

la

legge

23

agost

o

1988

, n. 400, so

no s

tabil

ite

le

dis

po

sizi

oni

nec

essa

rie

per

l'at

tuaz

ione

del

pre

sente

art

icolo

.

7.

Il

Min

iste

ro

del

lo

svil

uppo

econom

ico

pro

vved

e a

dis

trib

uir

e le

riso

rse

di

cui

al c

om

ma

1

del

pre

sen

te

arti

colo

ag

li

52

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TU

SM

AR

art

icolo

47 F

inan

ziam

ento

del

ser

viz

io p

ubbli

co g

ener

ale

radio

tele

vis

ivo

Tab

ella

1

TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1880

A

.S. 746

A

.S. 760

A

.S. 1570

All

'att

ivit

à del

la

soci

età

di

revis

ione

si a

ppli

cano

le n

orm

e di

cui

alla

del

sezi

one

IV

Cap

o

II

del

Tit

olo

III

del

la P

arte

IV

del

ci

tato

te

sto unic

o di

cui

al d

ecre

to l

egis

lati

vo

24 f

ebbra

io 1

998, n. 58.

3.

Entr

o

il

mes

e di

novem

bre

di

cias

cun

anno,

il

Min

istr

o

del

le

com

unic

azio

ni,

co

n

pro

pri

o

dec

reto

,

stab

ilis

ce

l'am

monta

re

del

ca

non

e di

abbonam

ento

in

vig

ore

dal

gen

nai

o d

ell'an

no

succ

essi

vo,

in

mis

ura

tale

da

conse

nti

re

alla

soci

età

con

cess

ionar

ia

del

la

forn

itura

del

serv

izio

di

copri

re i

cost

i

che

pre

ved

ibil

men

te

ver

ranno s

ost

enuti

in t

ale

anno

per

ad

empie

re

gli

spec

ific

i obbli

ghi

di

oper

atori

ra

dio

fonic

i e

tele

vis

ivi

al f

ine

di

rend

ere

effe

ttiv

o

e so

sten

ibil

e

l'esp

leta

men

to

dei

se

rviz

i

di

cui

agli

ar

tico

li 3 e

4,

nonch

é a

des

tinar

e p

arte

dei

pro

ven

ti a

gli

op

erat

ori

che

pro

muovono

l'evo

luzi

one

tecn

ica

e lo

svil

uppo

ind

ust

rial

e del

Pae

se,

avvia

ndo

tras

mis

sioni

in

alta

def

iniz

ione

e

sper

imen

tando

la

dif

fusi

on

e di

conte

nuti

radio

tele

vis

ivi

med

iante

l'uso

di

nuove

tecn

olo

gie

tras

mis

sive

qual

i

l'evo

luzi

one

del

lo s

tandar

d

DV

B-T

, co

me

il D

VB

-T2,

il

DV

B-H

, il

D

MB

, il

DR

M,

l'alt

a def

iniz

ione,

l'In

tern

et

Pro

toco

l

Tel

evis

ion

(PT

V),

il

W

i-

Max

, la

web

tv e

di

ogni

altr

a te

cnolo

gia

ev

olu

tiva

53

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TU

SM

AR

art

icolo

47 F

inan

ziam

ento

del

ser

viz

io p

ubbli

co g

ener

ale

radio

tele

vis

ivo

Tab

ella

1

TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1880

A

.S. 746

A

.S. 760

A

.S. 1570

serv

izio

pubbli

co

gen

eral

e ra

dio

tele

vis

ivo

affi

dat

i a

tale

so

ciet

à,

com

e des

um

ibil

i

dal

l'ult

imo

bil

anci

o

tras

mes

so,

pre

nd

endo

anch

e in

co

nsi

der

azio

ne

il

tass

o

di

infl

azio

ne

pro

gra

mm

ato

e le

esig

enze

di

svil

uppo

tecn

olo

gic

o

del

le

impre

se.

La

ripar

tizi

one

del

get

tito

del

ca

non

e

dovrà

ess

ere

oper

ata

con

rife

rim

ento

an

che

all'a

rtic

ola

zione

terr

itori

ale

del

le

reti

naz

ional

i per

ass

icura

rne

l'auto

nom

ia e

conom

ica.

4.

E'

fatt

o

div

ieto

al

la

soci

età

con

cess

ionar

ia

del

la

forn

itura

del

serv

izio

pubbli

co

di

cui

al c

om

ma

3 d

i uti

lizz

are,

dir

etta

men

te

o

indir

etta

men

te,

i ri

cavi

a la

rga

ban

da

nel

ris

pet

to

dei

pri

ncì

pi

di

par

ità

di

trat

tam

ento

e

di

non

dis

crim

inaz

ione,

nonch

é

del

le

dis

po

sizi

oni

in

mat

eria

di

acce

sso

alla

capac

ità

tras

mis

siva

in

dig

ital

e te

rres

tre,

p

rev

ia

asse

gnaz

ione

del

le

nec

essa

rie

riso

rse

freq

uen

zial

i.

8.

Entr

o

sei

mes

i dal

la

dat

a di

entr

ata

in

vig

ore

del

la

pre

sente

le

gge,

il

Gover

no

eman

a un

regola

men

to,

con

dec

reto

del

P

resi

den

te

del

la

Rep

ubbli

ca,

su

pro

post

a

del

M

inis

tro

del

lo

svil

uppo

econom

ico,

di

conce

rto

con

il

Min

istr

o

del

l'eco

nom

ia

e del

le

finan

ze,

senti

te l

'AG

CO

M

e le

co

mp

eten

ti

Com

mis

sioni

par

lam

enta

ri,

per

la

54

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TU

SM

AR

art

icolo

47 F

inan

ziam

ento

del

ser

viz

io p

ubbli

co g

ener

ale

radio

tele

vis

ivo

Tab

ella

1

TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1880

A

.S. 746

A

.S. 760

A

.S. 1570

der

ivan

ti d

al c

anone

per

finan

ziar

e at

tiv

ità

non

iner

enti

al

se

rviz

io

pubbli

co

gen

eral

e

radio

tele

vis

ivo.

def

iniz

ione

di

un p

iano

di

inte

rven

ti e

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ince

nti

vi

a

sost

egno

del

l'em

itte

nza

tele

vis

iva

loca

le

e

del

l'em

itte

nza

ra

dio

fonic

a

loca

le

e n

azio

nal

e,

pre

ved

endo

a

tale

sc

opo

l'uti

lizz

azio

ne

di

una

quota

non i

nfe

riore

a 2

70 m

ilio

ni

di

euro

annui

a val

ere

sul

Fondo.

55

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TU

SM

AR

art

icolo

47 F

inan

ziam

ento

del

ser

viz

io p

ubbli

co g

ener

ale

radio

tele

vis

ivo

Tab

ella

2

3.

CO

NF

RO

NT

O S

INO

TT

ICO

DE

LL

'AR

TIC

OL

O 4

7 D

EL

DE

CR

ET

O L

EG

ISL

AT

IVO

31

LU

GL

IO 2

005,

N. 177

(T

US

MA

R)

CO

N I

DIS

EG

NI

DI

LE

GG

E A

A.S

S.

NN

. 1

88

0, 1

76

5 E

1823

TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A

.S. 176

5

A.S

. 1823

Tes

to u

nic

o d

ei s

erviz

i di

med

ia

audio

vis

ivi

e ra

dio

fonic

i.

Rif

orm

a del

la R

ai e

del

ser

viz

io

pubbli

co r

adio

tele

vis

ivo

Rif

orm

a del

se

rviz

io

pubbli

co

radio

tele

vis

ivo

Rif

orm

a del

la

gove

rna

nce

del

serv

izio

pubbli

co r

adio

tele

vis

ivo

Art

. 47

(Fin

an

ziam

ento

del

ser

vizi

o

pubbli

co g

ener

ale

radio

tele

visi

vo)

Art

. 4

(Del

ega a

l G

ove

rno p

er l

a

dis

cipli

na d

el f

inanzi

am

ento

pubbli

co d

ella

RA

I-R

adio

te-

levi

sione

itali

ana S

pa)

Art

. 7

(Canone

di

abbonam

ento

e ri

sors

e fi

nanzi

ari

e)

Art

. 4

(Org

ani

e am

min

istr

azi

on

e del

la

RA

I S.p

.a.)

e A

rt. 5.

(Ca

none)

1.

Al

fine

di

conse

nti

re

la

det

erm

inaz

ione

del

co

sto

di

forn

itura

d

el

serv

izio

p

ubbli

co

gen

eral

e ra

dio

tele

vis

ivo,

coper

to

dal

ca

non

e di

abbonam

ento

di

cui

al

regio

dec

reto

-leg

ge

21 f

ebbra

io 1

938,

n.

246

, co

nver

tito

dal

la l

egge

4

giu

gno

1938,

n.

880

, e

succ

essi

ve

modif

icaz

ioni,

e

di

assi

cura

re

la

tras

par

enza

e la

resp

onsa

bil

ità

nel

l'uti

lizz

o

del

1.

Il

Gover

no

è del

egat

o

ad

adott

are,

entr

o d

odic

i m

esi

dal

la

dat

a di

entr

ata

in

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del

la

pre

sente

leg

ge,

uno o

più

dec

reti

legis

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vi

per

la

dis

cipli

na

del

finan

ziam

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pubbli

co

del

la

RA

I-R

adio

tele

vis

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ital

iana

Spa,

su

lla

bas

e dei

se

gu

enti

pri

ncì

pi

e cr

iter

i dir

etti

vi:

a)

revis

ione

del

la

norm

ativ

a

vig

ente

in m

ater

ia d

i ca

none

di

abbonam

ento

, te

nen

do

co

nto

1.

Sono

attr

ibuit

i al

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa

i

pro

ven

ti d

eriv

anti

dal

pag

amen

to

del

ca

non

e di

abbon

amen

to,

com

e det

erm

inat

o

ai

sensi

del

com

ma

2 d

el p

rese

nte

art

icolo

. I

suddet

ti

pro

ven

ti

e le

ult

erio

ri

riso

rse

finan

ziar

ie d

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anti

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la

racc

olt

a pubbli

cita

ria

e da

altr

e

fonti

di

finan

ziam

ento

so

no

uti

lizz

ati

seco

ndo

il

model

lo

del

la s

epar

azio

ne

conta

bil

e, c

on

Art

. 4

(Org

ani

e am

min

istr

azi

on

e del

la

RA

I Spa

)

1.

Il s

erviz

io p

ubbli

co n

ei d

iver

si

med

ia

è re

aliz

zato

da

un

oper

atore

pubbli

co,

org

aniz

zato

seco

ndo l

e m

odal

ità

stab

ilit

e nei

com

mi

seguen

ti.

2.

Il se

rviz

io pubbli

co è

svolt

o

da

una

soci

età

per

az

ioni,

den

om

inat

a R

AI

Spa,

il

cu

i

capit

ale

è in

tera

men

te p

oss

eduto

57

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TU

SM

AR

art

icolo

47 F

inan

ziam

ento

del

ser

viz

io p

ubbli

co g

ener

ale

radio

tele

vis

ivo

Tab

ella

2

TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A

.S. 176

5

A.S

. 1823

finan

ziam

ento

pubbli

co,

la

soci

età

con

cess

ionar

ia

pre

dis

po

ne

il

bil

anci

o

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eser

cizi

o

indic

ando

in

una

conta

bil

ità

separ

ata

i ri

cavi

der

ivan

ti d

al g

etti

to d

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anone

e gli

oner

i so

sten

uti

nel

l'anno

sola

re

pre

ceden

te

per

la

forn

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del

su

ddet

to

serv

izio

,

sull

a bas

e di

uno

sc

hem

a

appro

vat

o

dal

l'A

uto

rità

,

imputa

ndo o

att

ribuen

do

i c

ost

i

sull

a bas

e di

pri

nci

pi

di

conta

bil

ità

appli

cati

in

m

odo

coer

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e

obie

ttiv

amen

te

giu

stif

icat

i e

def

inen

do

con

chia

rezz

a i

pri

nci

pi

di

conta

bil

ità

anal

itic

a se

condo c

ui

ven

gono

tenuti

co

nti

se

par

ati.

Ogni

qu

alvolt

a v

engan

o

uti

lizz

ate

le

stes

se

riso

rse

di

per

sonal

e,

appar

ecch

iatu

re

o

impia

nti

fi

ssi

o ri

sors

e di

altr

a

nat

ura

, per

as

solv

ere

i co

mpit

i

di

serv

izio

pubbli

co g

ener

ale

e

per

alt

re a

ttiv

ità,

i c

ost

i re

lati

vi

del

la g

iuri

spru

den

za c

onso

lidat

a;

b)

effi

cien

tam

ento

del

si

stem

a

del

fin

anzi

amen

to p

ubbli

co d

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RA

I-R

adio

tele

vis

ione

ital

iana

Spa,

in

co

nsi

der

azio

ne

del

livel

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di

moro

sità

ri

scontr

ata,

del

l'incr

emen

to

del

le

dis

det

te,

del

l'an

alis

i co

sti-

ben

efic

i,

nel

per

seguim

ento

di

poli

tich

e

final

izza

te

a per

equaz

ione

soci

ale

ed

effe

ttiv

ità

del

la

risc

oss

ione;

c)

indic

azio

ne

esp

ress

a del

le

norm

e ab

rogat

e;

d)

arm

oniz

zazi

one

del

sis

tem

a di

finan

ziam

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al

m

odel

lo

soci

etar

io

del

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa.

2.

I dec

reti

le

gis

lati

vi

di

cui

al

com

ma

1

sono

adott

ati

su

pro

post

a del

M

inis

tro

del

lo

svil

uppo e

conom

ico,

di

conce

rto

con il

M

inis

tro del

l'eco

nom

ia e

del

le

finan

ze.

I re

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schem

i

sono t

rasm

essi

all

e C

amer

e per

il

par

ere

del

le

Com

mis

sioni

dis

tinta

ev

iden

ziaz

ione

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ogni

singolo

co

sto

sost

enuto

e

del

la

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tiva

fonte

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finan

zia

men

to

da

pubbli

care

in f

orm

a ch

iara

e

leggib

ile

in a

pposi

te s

ezio

ni

del

sito

in

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et

del

la

Soci

età,

nonch

é nel

le

pag

ine

del

med

esim

o

sito

in

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et

rela

tive

al c

onte

nuto

di

pro

gra

mm

azio

ne

per

il

qual

e il

co

sto

è st

ato

sost

enuto

.

2.

La

mis

ura

del

ca

none

di

abbonam

ento

è

def

init

a co

n

del

iber

a del

l'A

gco

m,

entr

o

tre

mes

i dal

la

dat

a di

entr

ata

in

vig

ore

d

ella

pre

sente

le

gge,

in

bas

e a

crit

eri

di

pro

porz

ional

ità

risp

etto

all

a ca

pac

ità

contr

ibuti

va

dei

ci

ttad

ini

e di

pro

gre

ssiv

ità

del

l'im

posi

zione

trib

uta

ria

e co

n

la

pre

vis

ione

di

form

e di

esen

zione

par

zial

e o

tota

le

da

appli

care

all

e si

ngole

ute

nze

con

rife

rim

ento

al

le

condiz

ioni

di

dis

occ

upaz

ione,

a s

ogli

e m

inim

e

di

reddit

o

e al

la

pre

senza

nel

dal

lo S

tato

. L

e az

ioni

del

la R

AI

Spa

e del

le

soci

età

contr

oll

ate

sono a

ttri

buit

e al

lo S

tato

e n

on

sono c

edib

ili.

Il

Consi

gli

o d

i cu

i

all'a

rtic

olo

6

eser

cita

i

pote

ri

del

l'azi

onis

ta

e pro

vved

e al

la

nom

ina

e al

la r

evoca

dei

ver

tici

del

la

RA

I S

pa

seco

ndo

quan

to

stab

ilit

o

al

com

ma

5

del

med

esim

o a

rtic

olo

6.

(...)

8.

All

a so

ciet

à R

AI

Spa

sono

tras

feri

ti

ogni

anno

i pro

ven

ti

der

ivan

ti

dal

ca

no

ne

di

abbonam

ento

all

e ra

dio

audiz

ioni

di

cui

al r

egio

dec

reto

-leg

ge

21

febbra

io 1

938,

n.

246,

conver

tito

dal

la

legge

4

giu

gno

1938,

n.

880.

Le

riso

rse

der

ivan

ti

dal

canone,

d

alla

pubbli

cità

o

da

altr

e fo

rme

di

finan

ziam

ento

sono u

tili

zzat

e dal

la R

AI

Spa

al

fine

di

svolg

ere

le

div

erse

atti

vit

à del

se

rviz

io

pubbli

co,

58

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TU

SM

AR

art

icolo

47 F

inan

ziam

ento

del

ser

viz

io p

ubbli

co g

ener

ale

radio

tele

vis

ivo

Tab

ella

2

TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A

.S. 176

5

A.S

. 1823

dev

ono e

sser

e ri

par

titi

sull

a bas

e

del

la

dif

fere

nza

tr

a i

cost

i

com

ple

ssiv

i del

la

soci

età

consi

der

ati

incl

uden

do

o

escl

uden

do l

e at

tivit

à di

serv

izio

pubbli

co.

Il

bil

anci

o,

entr

o

tren

ta

gio

rni

dal

la

dat

a di

appro

vaz

ione,

è

tras

mes

so

all'A

uto

rità

e a

l M

inis

tero

.

2.

La

conta

bil

ità

separ

ata

tenuta

ai s

ensi

del

com

ma

1 è

sogget

ta

a co

ntr

oll

o

da

par

te

di

una

soci

età

di

revis

ione,

nom

inat

a

dal

la

soci

età

conce

ssio

nar

ia

e

scel

ta

dal

l'A

uto

rità

tr

a quan

te

risu

ltan

o

iscr

itte

al

l'ap

posi

to

albo

tenuto

pre

sso

la

Com

mis

sione

naz

ional

e per

le

soci

età

e la

bors

a,

ai

sensi

del

l'art

icolo

161

del

tes

to u

nic

o

del

le d

ispo

sizi

oni

in m

ater

ia d

i

inte

rmed

iazi

one

finan

ziar

ia,

di

cui

al

dec

reto

le

gis

lati

vo

24

febbra

io 1

998,

n.

58

. A

ll'a

ttiv

ità

del

la

soci

età

di

revis

ione

si

appli

cano le

norm

e di

cui

alla

par

lam

enta

ri co

mpet

enti

, ch

e si

espri

mono e

ntr

o s

essa

nta

gio

rni,

dec

ors

i i

qual

i il

G

over

no

può

pro

ced

ere

anch

e in

man

canza

dei

par

eri.

3.

In co

nfo

rmit

à al

l'ar

tico

lo 17,

com

ma

2,

del

la

legge

31

dic

embre

2009,

n.

196,

qual

ora

uno

o

più

dec

reti

le

gis

lati

vi

det

erm

inin

o

nuovi

o

mag

gio

ri

oner

i non c

om

pen

sati

al

pro

pri

o

inte

rno,

i m

edes

imi

dec

reti

legis

lati

vi

sono

eman

ati

solo

succ

essi

vam

ente

o

conte

stual

men

te

all'en

trat

a in

vig

ore

dei

p

rovved

imen

ti

legis

lati

vi

che

stan

zino

le

occ

orr

enti

ris

ors

e fi

nan

ziar

ie.

nucl

eo

fam

ilia

re

di

sogget

ti

in

condiz

ioni

di

dis

abil

ità

ai se

nsi

del

la le

gge

5 fe

bbra

io 1992,

n.

104.

3.

Con l

a m

edes

ima

del

iber

a di

cui

al c

om

ma

2 s

ono d

efin

ite

le

modal

ità

per

l'i

ndic

azio

ne

da

par

te

del

ti

tola

re

del

l'ute

nza

,

all'a

tto

del

pag

amen

to

del

canone

di

abbon

amen

to,

del

l'are

a te

mat

ica

di

pro

gra

mm

azio

ne

alla

qual

e

inte

nde

spec

ific

amen

te d

esti

nar

e

il co

rris

pet

tivo ver

sato

. In

o

gni

caso

i

pro

ven

ti

der

ivan

ti

dal

canone

non

poss

ono co

nco

rrer

e

al f

inan

ziam

ento

di

conte

nuti

di

pro

gra

mm

azio

ne

finan

ziat

i

med

iante

la

ra

ccolt

a

pubbli

cita

ria.

seco

ndo

un

model

lo

di

separ

azio

ne

conta

bil

e.

Art

. 5.

(Canone)

1.

La

det

erm

inaz

ione

del

can

one

di

abbonam

ento

di

cui

all'a

rtic

olo

4,

com

ma

8,

alla

soci

età

RA

I S

pa

è def

init

a

dal

l'Auto

rità

per

le

gar

anzi

e

nel

le

com

unic

azio

ni

entr

o

sei

mes

i dal

la

dat

a di

entr

ata

in

vig

ore

del

la

pre

sente

le

gge,

senti

to

il

Consi

gli

o

per

le

gar

anzi

e d

el s

erviz

io p

ub

bli

co d

i

cui

all'a

rtic

olo

6,

seco

ndo

il

crit

erio

del

la

pro

gre

ssiv

ità

nel

l'im

posi

zione

fisc

ale

gen

eral

e.

2.

Nel

la d

ichia

razi

one

dei

red

dit

i

cias

cun

contr

ibuen

te

indic

a la

mis

ura

del

ca

non

e di

abbonam

ento

di

cui

al c

om

ma

1

seco

ndo i

cri

teri

sta

bil

iti

ai s

ensi

del

med

esim

o c

om

ma

1.

59

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TU

SM

AR

art

icolo

47 F

inan

ziam

ento

del

ser

viz

io p

ubbli

co g

ener

ale

radio

tele

vis

ivo

Tab

ella

2

TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A

.S. 176

5

A.S

. 1823

del

se

zio

ne

IV

Cap

o

II

del

Tit

olo

II

I del

la

Par

te

IV

del

cita

to

test

o

unic

o

di

cui

al

dec

reto

le

gis

lati

vo

24

febbra

io

1998, n. 58.

3.

Entr

o i

l m

ese

di

novem

bre

di

cias

cun an

no,

il M

inis

tro del

le

com

unic

azio

ni,

co

n

pro

pri

o

dec

reto

, st

abil

isce

l'am

monta

re

del

ca

none

di

abbon

amen

to

in

vig

ore

dal

gen

nai

o d

ell'a

nno

succ

essi

vo,

in

mis

ura

ta

le

da

conse

nti

re

alla

so

ciet

à

con

cess

ionar

ia

del

la

forn

itura

del

ser

viz

io d

i co

pri

re i

cost

i ch

e

pre

ved

ibil

men

te

ver

ranno

sost

enuti

in

ta

le

anno

per

adem

pie

re g

li s

pec

ific

i obbli

ghi

di

serv

izio

pubbli

co

gen

eral

e

radio

tele

vis

ivo

affi

dat

i a

tale

soci

età,

co

me

des

um

ibil

i

dal

l'ult

imo

bil

anci

o

tras

mes

so,

pre

nden

do

anch

e in

consi

der

azio

ne

il

tass

o

di

infl

azio

ne

pro

gra

mm

ato

e

le

esig

enze

di

svil

uppo

60

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TU

SM

AR

art

icolo

47 F

inan

ziam

ento

del

ser

viz

io p

ubbli

co g

ener

ale

radio

tele

vis

ivo

Tab

ella

2

TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A

.S. 176

5

A.S

. 1823

tecn

olo

gic

o

del

le

impre

se.

La

ripar

tizi

one

del

get

tito

del

canone

dovrà

ess

ere

oper

ata

con

rife

rim

ento

an

che

all'a

rtic

ola

zione

terr

itori

ale

del

le

reti

naz

ional

i per

as

sicu

rarn

e

l'auto

nom

ia e

conom

ica.

4.

E'

fatt

o

div

ieto

al

la

soci

età

conce

ssio

nar

ia

del

la

forn

itura

del

se

rviz

io pubbli

co di

cui

al

com

ma

3

di

uti

lizz

are,

dir

etta

men

te o

indir

etta

men

te,

i

rica

vi

der

ivan

ti dal

ca

none

per

finan

ziar

e at

tivit

à non i

ner

enti

al

serv

izio

pubbli

co

gen

eral

e

radio

tele

vis

ivo.

61

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4.

TE

ST

O A

FR

ON

TE

DE

LL

'AR

TIC

OL

O 4

9 D

EL

DE

CR

ET

O L

EG

ISL

AT

IVO

31

LU

GL

IO 2

005

, N. 1

77

(T

US

MA

R)

CO

N I

DIS

EG

NI

DI

LE

GG

E A

A.S

S. N

N. 1

880

, 184

1 E

1855

TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

R

iform

a d

ella

RA

I e

del

serv

izio

pubbli

co

radio

tele

visi

vo

Modif

ica a

ll’a

rtic

olo

49 d

el

test

o u

nic

o d

i cu

i al

dec

reto

legis

lati

vo 3

1 l

ugli

o 2

005, n.

177, in

mate

ria d

i gove

rnance

del

la R

ai

Modif

iche

all

a l

egge

31 l

ugli

o

1997, n. 249, e

al

test

o u

nic

o

di

cui

al

dec

reto

leg

isla

tivo

31

lugli

o 2

005, n. 177, e

alt

re

dis

po

sizi

oni

(...

)

A

rt. 2

(Dis

cipli

na d

ella

gove

rnance

del

la R

AI-

Radio

tele

visi

one

itali

ana S

pa)

Art

. 1

Art

icoli

2 (

Consi

gli

o d

i

am

min

istr

azi

on

e del

la s

oci

età

RA

I-R

adio

tele

visi

one

itali

ana

Spa)

e 3

(O

rganiz

zazi

on

e,

am

min

istr

azi

on

e e

trasp

are

nza

del

la s

oci

età R

AI-

Radio

tele

visi

one

itali

ana

Spa)2

3

1.

All

'art

icolo

49

del

ci

tato

test

o

unic

o

di

cui

al

dec

reto

legis

lati

vo 31 lu

gli

o 20

05,

n.

1.

All

'art

icolo

49

del

te

sto

unic

o

dei

se

rviz

i di

med

ia

audio

vis

ivi

e ra

dio

fonic

i,

di

23 L

'art

ico

lo 2

del

l'A

.S.

n.

18

55

so

stit

uis

ce l

'art

ico

lo 4

9

con l

a nuo

va

rub

rica

"D

isci

pli

na

e co

nsi

gli

o d

i am

min

istr

azio

ne

del

la s

oci

età

RA

I-R

adio

tele

vis

ione

ital

iana

Sp

a";

l'art

ico

lo 3

intr

od

uce

l'a

rtic

olo

49

-bis

("O

rgan

izza

zio

ne

e am

min

istr

azio

ne

del

la s

oci

età

RA

I-R

adio

tele

vis

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tali

ana

Sp

a").

Nel

la c

olo

nna

che

segue

ci

si

rife

rirà

in p

rim

o l

uo

go

all

'art

ico

lo 4

9 e

, o

ve

nec

essa

rio

, si

ind

icher

à il

rif

erim

ento

all

'art

ico

lo 4

9-b

is c

on p

aren

tesi

quad

re.

63

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TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

177,

sono

apport

ate

le

segu

enti

modif

icaz

ioni2

4:

cui

al

dec

reto

le

gis

lati

vo

31

lugli

o 2

005,

n.

177,

i co

mm

i

da

3

a 9

sono

sost

ituit

i dai

segu

enti

25:

Art

. 49

(Dis

cipli

na d

ella

RA

I-

Radio

tele

visi

one

itali

ana S

pa

)

Art

. 49

(Dis

cipli

na d

ella

RA

I-

Radio

tele

visi

one

itali

ana S

pa

)

Art

. 49

(Dis

cipli

na d

ella

RA

I-

Radio

tele

visi

one

itali

ana S

pa

)

Art

. 49

(Dis

cipli

na e

consi

gli

o d

i

am

min

istr

azi

on

e del

la s

oci

età

RA

I-R

adio

tele

visi

one

itali

ana

Spa)

1.

La

conce

ssio

ne

del

ser

viz

io

pubbli

co

gen

eral

e

radio

tele

vis

ivo è

aff

idat

a, f

ino

al 6 m

aggio

2016,

alla

R

AI-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa.

1. Id

enti

co.

1. Id

enti

co.

1.

La

conce

ssio

ne

del

ser

viz

io

pubbli

co

gen

eral

e

radio

tele

vis

ivo è

affi

dat

a al

la

soci

età

RA

I-R

adio

tele

vis

ione

ital

iana

Spa

fino a

l 6 m

aggio

2026.

2.

Per

quan

to

non

si

a

div

ersa

men

te

pre

vis

to

dal

pre

sente

te

sto

unic

o

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa

è

2. Id

enti

co.

2. Id

enti

co.

3.

Per

qu

anto

non

div

ersa

men

te

pre

vis

to

dal

pre

sente

tes

to u

nic

o,

la s

oci

età

RA

I-R

adio

tele

vis

ione

ital

iana

24 A

i se

nsi

del

co

mm

a 2

del

l'ar

tico

lo 2

del

dis

egno

di

leg

ge A

.S.

n.

18

80

: "2

. L

a R

AI-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana S

pa

pro

vved

e all

'ad

eguam

ento

del

pro

pri

o s

tatu

to a

lle

dis

po

sizi

oni

di

cui

al c

om

ma

1 e

ntr

o s

essa

nta

gio

rni

dal

la d

ata

di

entr

ata

in v

igo

re d

ella

pre

sente

leg

ge"

. 25 A

i se

nsi

del

co

mm

a 2

del

l'ar

tico

lo 1

del

dis

egno

di

leg

ge

A.S

. n.

18

41

: "2

. L

o s

tatu

to d

ella

RA

I-R

adio

tele

vis

ione

ital

iana

Sp

a è

adeg

uat

o a

lle

dis

po

sizi

oni

di

cui

al

com

ma

1,

entr

o c

ento

ttanta

gio

rni

dal

la d

ata

di

entr

ata

in v

igo

re d

ella

pre

sente

leg

ge"

.

64

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TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

asso

gget

tata

al

la

dis

cipli

na

gen

eral

e del

le

soci

età

per

azio

ni,

an

che

per

q

uan

to

conce

rne

l'org

aniz

zazi

one

e

l'am

min

istr

azio

ne.

Spa

è as

sogget

tata

al

la

dis

cipli

na

gen

eral

e del

le

soci

età

per

az

ioni,

an

che

per

quan

to

con

cern

e

l'org

aniz

zazi

one

e

l'am

min

istr

azio

ne.

Per

il

co

mm

a 2 del

pre

sente

art

icolo

si

ve

da

olt

re

in

corr

isponden

za c

on i

l co

mm

a

7 d

el T

USM

AR

3.

Il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

del

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa,

com

post

o d

a nove

mem

bri

, è

nom

inat

o

dal

l'ass

emble

a.

Il

consi

gli

o,

olt

re

ad

esse

re

org

ano

di

amm

inis

traz

ione

del

la

soci

età,

sv

olg

e an

che

funzi

oni

di

contr

oll

o

e di

gar

anzi

a ci

rca

il

corr

etto

adem

pim

ento

del

le

fin

alit

à e

deg

li

obbli

ghi

del

se

rviz

io

pubbli

co

gen

eral

e

radio

tele

vis

ivo.

3.

Il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

del

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa,

com

post

o da

sett

e m

embri

, è

nom

inat

o

dal

l'ass

emble

a.

Il

consi

gli

o,

olt

re

ad

esse

re

org

ano

di

amm

inis

traz

ione

del

la

soci

età,

sv

olg

e an

che

funzi

oni

di

contr

oll

o

e di

gar

anzi

a ci

rca

il

corr

etto

adem

pim

ento

del

le

fin

alit

à e

deg

li

obbli

ghi

del

se

rviz

io

pubbli

co

gen

eral

e

radio

tele

vis

ivo.

3.

L'a

mm

inis

traz

ione

e il

contr

oll

o

del

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa

sono e

serc

itat

i da

un c

on

sigli

o

di

ges

tione

e d

a un c

on

sigli

o

di

sorv

egli

anza

, in

confo

rmit

à

agli

ar

tico

li

2409

-oct

ies

e

segu

enti

del

co

dic

e ci

vil

e, in

quan

to co

mpat

ibil

i, e

in bas

e

alle

dis

po

sizi

oni

di

cui

ai

com

mi

seguen

ti.

4.

Il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

del

la so

ciet

à

RA

I-R

adio

tele

vis

ione

ital

iana

Spa

è co

mpost

o

da

cinque

mem

bri

, co

mpre

si

il

pre

siden

te

e l'am

min

istr

atore

del

egat

o,

che

du

rano i

n c

aric

a

per

ci

nque

anni,

non

rinnovab

ili.

[art

icolo

49

-bis

, co

mm

a 1

: 1.

Il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

del

la so

ciet

à

RA

I-R

adio

tele

vis

ione

Spa,

olt

re

alle

fu

nzi

oni

attr

ibuit

e

dal

codic

e ci

vil

e e

dal

com

ma

65

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TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

3,

coer

ente

men

te c

on l

e li

nee

-

guid

a ad

ott

ate

d'inte

sa

dal

l'Auto

rità

e

dal

M

inis

tro

del

lo

svil

uppo

econom

ico

e

con

le

dis

po

sizi

oni

del

contr

atto

di

serv

izio

, sv

olg

e la

funzi

one

di

indir

izzo

stra

tegic

o

del

la

soci

età

in

rela

zione

allo

sv

iluppo e

alla

com

mer

cial

izza

zione

del

pro

dott

o

audio

vis

ivo

naz

ional

e su

l m

erca

to

inte

rnaz

ional

e,

allo

sv

iluppo

del

port

ale

del

la s

oci

età

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

Spa

e al

la

fruiz

ione

dei

rel

ativ

i co

nte

nuti

attr

aver

so i

nuovi

dis

po

siti

vi

e

pia

ttaf

orm

e, a

lla

qual

ità

e al

le

esig

enze

cu

ltura

li

del

la

pro

gra

mm

azio

ne

del

se

rviz

io

pubbli

co r

adio

tele

vis

ivo

].

4.

Poss

ono

esse

re

nom

inat

i

mem

bri

del

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

i so

gget

ti

aven

ti i

req

uis

iti

per

la

nom

ina

4. Id

enti

co.

5.

Le

candid

atu

re p

er l

a ca

rica

di

consi

gli

ere

di

amm

inis

traz

ione

sono

pre

senta

te en

tro il

te

rmin

e di

66

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TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

a giu

dic

e co

stit

uzi

onal

e ai

sensi

del

l'art

icolo

135,

seco

ndo

co

mm

a,

del

la

Cost

ituzi

one

o,

com

unque,

per

sone

di

rico

no

sciu

to

pre

stig

io

e co

mp

eten

za

pro

fess

ional

e e

di

noto

ria

indip

enden

za

di

com

port

amen

ti,

che

si

sian

o

dis

tinte

in a

ttiv

ità

econom

iche,

scie

nti

fich

e,

giu

ridic

he,

del

la

cult

ura

um

anis

tica

o

del

la

com

unic

azio

ne

soci

ale,

mat

ura

ndovi

signif

icat

ive

esper

ien

ze

man

ager

iali

. O

ve

sian

o

lavora

tori

dip

enden

ti

ven

gono,

a ri

chie

sta,

coll

oca

ti

in

aspet

tati

va

non

retr

ibuit

a

per

la

dura

ta d

el m

and

ato.

Il

man

dat

o

dei

m

embri

del

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

dura

tre

anni

e i

mem

bri

sono

riel

eggib

ili

una

sola

volt

a.

tren

ta

gio

rni

dal

la

dat

a di

pubbli

cazi

one

nel

la

Gaz

zett

a

Uff

icia

le

di

un

avvis

o

pubbli

co

pre

dis

po

sto

dal

l'Auto

rità

, di

cui

è dat

a

altr

esì

tem

pes

tiva

noti

zia

nei

siti

in

tern

et

del

la

med

esim

a

Auto

rità

e

del

la so

ciet

à R

AI-

Rad

iote

levis

ione

Spa.

6.

Cia

scun

cand

idat

o

dev

e

alle

gar

e al

la

dom

and

a il

pro

pri

o c

urr

iculu

m v

itae

e u

n

elab

ora

to s

ull

a p

ropri

a v

isio

ne

stra

tegic

a d

el

serv

izio

pubbli

co

radio

tele

vis

ivo,

in

rife

rim

ento

al

le

aree

di

com

pet

enza

di

cui

alle

let

tere

a),

b)

e c)

del

co

mm

a 10,

conce

rnen

te r

ispet

tivam

ente

:

a) l

o s

vil

uppo d

ei m

erca

ti,

con

par

tico

lare

ri

feri

men

to

alla

com

mer

cial

izza

zione

del

pro

dott

o

audio

vis

ivo

naz

ional

e ver

so l

'est

ero;

b)

la q

ual

ità,

i v

alori

isp

irat

ori

67

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TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

e l'i

den

tità

cu

ltura

le

del

la

pro

gra

mm

azio

ne

del

se

rviz

io

pubbli

co r

adio

tele

vis

ivo;

c) l

o s

vil

uppo t

ecnolo

gic

o,

con

par

tico

lare

ri

feri

men

to

all'i

nte

gra

zione

dei

m

ezzi

di

com

unic

azio

ne

e al

le

div

erse

modal

ità

di

fruiz

ione

dei

conte

nuti

audio

vis

ivi.

7.

I cr

iter

i p

er l

a re

daz

ione

dei

curr

icula

e

deg

li

elab

ora

ti

sono

def

init

i nel

l'avvis

o

pubbli

co d

i cu

i al

com

ma

5.

8.

L'A

uto

rità

cu

ra

la

pubbli

cazi

one

dei

cu

rric

ula

e

deg

li e

labo

rati

nel

pro

pri

o s

ito

inte

rnet

.

Si

veda o

ltre

anch

e il

com

ma

10

5.

La

nom

ina

del

pre

siden

te

del

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

è ef

fett

uat

a

dal

co

nsi

gli

o

nel

l'am

bit

o

dei

suoi

mem

bri

e d

ivie

ne

effi

cace

5.

La

nom

ina

del

pre

siden

te

del

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

è ef

fett

uat

a

dal

co

nsi

gli

o

med

esim

o

[a

rt. 4

9-b

is, co

mm

i 7 e

8:

7.

Il

pre

siden

te

ha

la

rappre

senta

nza

le

gal

e del

la

soci

età

ed

eser

cita

i

rela

tivi

68

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SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

dopo l

'acq

uis

izio

ne

del

par

ere

favore

vole

, es

pre

sso

a

mag

gio

ranza

dei

due

terz

i dei

suoi

com

ponen

ti,

del

la

Com

mis

sione

par

lam

enta

re

per

l'in

dir

izzo

gen

eral

e e

la

vig

ilan

za

dei

se

rviz

i

radio

tele

vis

ivi.

nel

l'am

bit

o d

ei s

uoi

mem

bri

. pote

ri.

Olt

re

alle

fu

nzi

oni

connes

se

alla

ca

rica

di

com

ponen

te

del

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione,

il

pre

siden

te:

a)

convoca

il

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione,

ne

fiss

a

l'ord

ine

del

gio

rno,

ne

coord

ina

i la

vori

e

pro

vved

e

affi

nch

é ad

eguat

e

info

rmaz

ioni

sull

e m

ater

ie

iscr

itte

al

l'ord

ine

del

gio

rno

ven

gan

o

forn

ite

a tu

tti

i

consi

gli

eri;

b)

tien

e i

rapport

i co

n

l'ass

emble

a deg

li a

zionis

ti;

c)

convoca

l'as

sem

ble

a deg

li

azio

nis

ti,

in

esec

uzi

one

del

la

del

iber

azio

ne

del

consi

gli

o d

i

amm

inis

traz

ione.

8.

In d

ero

ga

a quan

to p

revis

to

dal

l'art

icolo

2381

del

co

dic

e

civil

e,

al

pre

sid

ente

non

poss

ono

esse

re

confe

rite

del

eghe

di

ges

tione

e di

amm

inis

traz

ione

del

la

69

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AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

soci

età.

]

6.

L'e

lezi

one

deg

li

amm

inis

trat

ori

av

vie

ne

med

iante

voto

di

list

a. A

tal

e

fine

l'ass

emble

a è

con

voca

ta

con

pre

avvis

o,

da

pubb

lica

re

ai s

ensi

del

l'ar

tico

lo 2

366 d

el

codic

e ci

vil

e,

non

men

o

di

tren

ta

gio

rni

pri

ma

di

quel

lo

fiss

ato p

er l

'adun

anza

; a

pen

a

di

null

ità

del

le d

elib

eraz

ioni

ai

sensi

del

l'art

icolo

237

9

del

codic

e ci

vil

e,

l'o

rdin

e del

gio

rno

pubbli

cato

dev

e

conte

ner

e tu

tte

le

mat

erie

da

trat

tare

, ch

e non

po

ssono

esse

re

modif

icat

e o

inte

gra

te

in

sede

asse

mble

are;

le

li

ste

poss

ono

esse

re

pre

senta

te

da

soci

che

rappre

senti

no a

lmen

o

lo

0,5

p

er ce

nto

del

le

azio

ni

aven

ti

dir

itto

di

voto

nel

l'ass

emble

a ord

inar

ia

e

sono r

ese

pubbli

che,

med

iante

dep

osi

to p

ress

o l

a se

de

soci

ale

6.

I m

embri

del

co

nsi

gli

o di

amm

inis

traz

ione

sono

così

des

ignat

i:

a) d

ue

elet

ti d

alla

Cam

era

dei

dep

uta

ti e

due

elet

ti d

al S

enat

o

del

la

Rep

ubbli

ca,

con

voto

lim

itat

o a

uno;

b)

due

des

ignat

i dal

Consi

gli

o

dei

m

inis

tri,

su

pro

post

a del

Min

istr

o d

ell’

econom

ia e

del

le

finan

ze;

c)

uno

des

ignat

o

dal

l'ass

emble

a d

ei

dip

enden

ti

del

la

RA

I-R

adio

tele

vis

ione

ital

iana

Spa,

con m

odal

ità

che

gar

anti

scan

o

la

tras

par

enza

e

la

rappre

senta

tivit

à del

la

des

ignaz

ione

stes

sa.

7.

La

revoca

dei

co

mp

onen

ti

del

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

è del

iber

ata

dal

l'ass

emble

a ed

ac

quis

ta

effi

caci

a a

seguit

o

di

4.

Il c

onsi

gli

o d

i so

rveg

lian

za

del

la

RA

I-R

adio

tele

vis

ione

ital

iana

Spa

è co

stit

uit

o

da

undic

i co

mponen

ti, di

cui:

a) i

l pre

siden

te è

nom

inat

o d

al

Pre

siden

te

del

la

Cam

era

dei

dep

uta

ti

e dal

P

resi

den

te

del

Sen

ato

del

la

Rep

ubbli

ca,

d’i

nte

sa t

ra l

oro

;

b)

tre

mem

bri

sono e

lett

i dal

la

Cam

era

dei

dep

uta

ti e

tre

dal

Sen

ato

del

la

Rep

ubbli

ca,

pro

porz

ional

men

te

sull

a bas

e

di

list

e pre

senta

te d

a al

men

o i

l

5 p

er c

ento

dei

com

ponen

ti d

i

cias

cuna

Cam

era,

gar

ante

ndo

alm

eno

un

rappre

senta

nte

all'o

pposi

zione

per

ogni

Cam

era;

c) d

ue

mem

bri

sono d

esig

nat

i

dal

l'ass

emble

a d

egli

az

ionis

ti

fra

per

son

alit

à in

poss

esso

dei

requis

iti

pro

fess

ional

i in

11.

Entr

o

tren

ta

gio

rni

dal

term

ine

per

la

p

rese

nta

zione

del

le

candid

ature

, l'A

uto

rità

pubbli

ca

nel

pro

pri

o

sito

inte

rnet

l'e

lenco

dei

ca

ndid

ati

che

soddis

fano

le

cond

izio

ni

di

cui

ai co

mm

i 6,

9 e

10 e

pro

cede

al

sort

eggio

di

due

nom

inat

ivi

per

l'a

rea

di

com

pet

enza

di

cui

alla

let

tera

a),

di

due

nom

inat

ivi

per

l'a

rea

di

com

pet

enza

di

cui

alla

lett

era

b)

e di

un n

om

inat

ivo

per

l'a

rea

di

com

pet

enza

di

cui

alla

let

tera

c)

del

cit

ato

com

ma

10.

12.

Le

Com

mis

sioni

par

lam

enta

ri

com

pet

enti

pro

cedono

senza

in

dugio

all'a

udiz

ione

dei

so

gget

ti

sort

eggia

ti a

i se

nsi

del

com

ma

11,

ai

fini

del

la

val

uta

zione

del

l'ela

bora

to

sull

a v

isio

ne

stra

tegic

a d

el

serv

izio

70

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SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

e an

nun

cio s

u t

re q

uoti

dia

ni

a

dif

fusi

on

e naz

ional

e,

di

cui

due

econ

om

ici,

risp

etti

vam

ente

, al

men

o

ven

ti

gio

rni

e die

ci

gio

rni

pri

ma

del

l'adun

anza

. S

alvo

quan

to

pre

vis

to

dal

pre

sente

ar

tico

lo

in

rela

zione

al

num

ero

mas

sim

o

di

candid

ati

del

la

list

a pre

senta

ta

dal

M

inis

tero

del

l'eco

nom

ia e

del

le f

inan

ze,

cias

cuna

list

a co

mpre

nde

un

num

ero

di

candid

ati

par

i al

num

ero

di

com

ponen

ti

del

consi

gli

o d

a el

egger

e. C

iasc

un

soci

o

aven

te

dir

itto

di

voto

può v

ota

re u

na

sola

lis

ta.

Nel

caso

in

cu

i si

ano

st

ate

pre

senta

te

più

li

ste,

i

voti

ott

enuti

da

cias

cuna

list

a so

no

div

isi

per

num

eri

inte

ri

pro

gre

ssiv

i da

uno a

l n

um

ero

di

candid

ati

da

eleg

ger

e;

i

quozi

enti

co

ott

enuti

so

no

asse

gnat

i pro

gre

ssiv

amen

te ai

candid

ati

di

cias

cuna

list

a

val

uta

zione

favore

vole

del

la

Com

mis

sione

par

lam

enta

re

per

l'in

dir

izzo

gen

eral

e e

la

vig

ilan

za

dei

se

rviz

i

radio

tele

vis

ivi.

8.

In

caso

di

dim

issi

oni

o

imped

imen

to

per

man

ente

ovver

o

di

revoca

del

pre

siden

te

o

di

uno

o

più

mem

bri

del

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione,

i

nuovi

com

ponen

ti s

ono n

om

inat

i co

n

la m

edes

ima

pro

cedura

di

cui

al

com

ma

6

entr

o

i tr

enta

gio

rni

succ

essi

vi

alla

d

ata

di

com

unic

azio

ne

form

ale

del

le

dim

issi

oni

o d

i co

munic

azio

ne

form

ale

del

la s

uss

iste

nza

del

la

causa

di

imped

imen

to

per

man

ente

. N

el

caso

di

revoca

del

pre

siden

te o

di

uno

o p

iù m

embri

del

consi

gli

o d

i

amm

inis

traz

ione,

il

te

rmin

e

sopra

in

dic

ato

dec

orr

e dal

la

dat

a di

com

unic

azio

ne

form

ale

del

la

val

uta

zione

favore

vole

mat

eria

di

contr

oll

o s

oci

etar

io;

d)

due

mem

bri

sono e

lett

i dai

dip

enden

ti

del

la

stes

sa

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa,

di

cui

uno t

ra i

gio

rnal

isti

.

pubbli

co

radio

tele

vis

ivo,

seco

ndo

le

div

erse

ar

ee

di

com

pet

enza

. L

e C

amer

e

det

erm

inan

o,

nel

l'am

bit

o d

ella

loro

au

tonom

ia,

le

form

e di

pubbli

cità

del

le a

udiz

ioni.

13.

Qual

ora

un

a C

om

mis

sione

par

lam

enta

re d

i cu

i al

com

ma

12,

con

la

mag

gio

ranza

dei

due

terz

i dei

co

mponen

ti,

espri

ma

un p

arer

e co

ntr

ario

su

un so

gget

to au

dìt

o,

l'A

uto

rità

pro

cede

all'es

traz

ione

di

un

nuovo n

om

inat

ivo n

ell'am

bit

o

del

la

med

esim

a ar

ea

di

com

pet

enza

. L

e C

om

mis

sioni

par

lam

enta

ri

indic

ono

una

nuova

audiz

ione,

fa

tto

salv

o

quan

to s

tabil

ito d

al c

om

ma

14.

14.

Dec

ors

o

il

term

ine

di

tren

ta

gio

rni

dal

l'iniz

io

del

la

pro

cedura

di

cui

ai c

om

mi

12

e 13,

il M

inis

tro d

ell'e

conom

ia

e del

le

finan

ze

nom

ina,

co

n

pro

pri

o d

ecre

to,

consi

gli

eri

di

71

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SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

nel

l'ord

ine

dal

la

stes

sa

pre

vis

to

e si

fo

rma

un'u

nic

a

gra

duat

ori

a nel

la

qual

e i

candid

ati

sono

ord

inat

i su

lla

bas

e del

quozi

ente

ott

enuto

.

Ris

ult

ano

elet

ti

colo

ro

che

ott

engono

i quozi

enti

più

elev

ati.

In

ca

so

di

par

ità

di

quozi

ente

, ri

sult

a el

etto

il

candid

ato

del

la

list

a i

cui

pre

senta

tori

d

eten

gan

o

la

par

teci

paz

ione

azio

nar

ia

min

ore

. L

e pro

cedure

di

cui

al

pre

sente

co

mm

a si

ap

pli

cano

anch

e al

l'el

ezio

ne

del

co

lleg

io

sindac

ale.

alla

del

iber

a di

revo

ca d

i cu

i al

com

ma

7.

amm

inis

traz

ione

i ci

nque

candid

ati

estr

atti

, an

che

se n

on

audìt

i.

15.

Il M

inis

tro d

ell'e

cono

mia

e

del

le f

inan

ze p

uò i

ndic

are,

nel

dec

reto

di

cui

al c

om

ma

14,

il

pre

siden

te

del

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione.

In m

anca

nza

di

tale

in

dic

azio

ne,

il

pre

siden

te

è el

etto

dal

consi

gli

o d

i am

min

istr

azio

ne.

Per

il

com

ma 1

6 s

i ve

da o

ltre

.

5.

I co

mponen

ti d

el c

on

sigli

o

di

sorv

egli

anza

re

stan

o

in

cari

ca

per

se

i es

erci

zi

e

cess

ano d

al m

and

ato a

lla

dat

a

del

la

succ

essi

va

asse

mble

a

pre

vis

ta ai

se

nsi

del

se

condo

com

ma

del

l'ar

tico

lo

23

64

-bis

del

co

dic

e ci

vil

e.

La

cess

azio

ne

ha

effe

tto

dal

9.

Non

poss

ono

esse

re

candid

ati

alla

ca

rica

di

consi

gli

ere

i so

gget

ti ch

e nei

sett

e an

ni

pre

ced

enti

al

la

nom

ina

abbia

no

rico

per

to

cari

che

di

gover

no

o

cari

che

poli

tich

e el

etti

ve

a qu

alunque

livel

lo,

ovver

o

inca

rich

i o

uff

ici

di

rappre

senta

nza

nei

72

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TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

mom

ento

del

la

cost

ituzi

one

del

nuovo

consi

gli

o

di

sorv

egli

anza

. I

com

pon

enti

del

consi

gli

o di

sorv

egli

anza

al

la

scad

enza

del

m

andat

o

non

sono r

iele

ggib

ili

e so

no a

ltre

revoca

bil

i dal

l'as

sem

ble

a in

qual

unque

tem

po

con

del

iber

azio

ne

adott

ata

con

la

mag

gio

ranza

pre

vis

ta

dal

quin

to

com

ma

del

l'ar

tico

lo

2393 d

el c

odic

e ci

vil

e, s

alvo i

l

dir

itto

al

ri

sarc

imen

to

dei

dan

ni,

ove

la r

evoca

av

ven

ga

senza

giu

sta

causa

. L

o s

tatu

to

del

la

RA

I-R

adio

tele

vis

ione

ital

iana

Spa,

fat

to s

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uan

to

pre

vis

to

da

leggi

spec

iali

in

rela

zione

all'es

erci

zio

di

par

tico

lari

at

tivit

à,

sub

ord

ina

l'ass

unzi

one

del

la

cari

ca

di

com

ponen

te

del

co

nsi

gli

o

di

sorv

egli

anza

al

poss

esso

di

par

tico

lari

re

quis

iti

di

onora

bil

ità,

pro

fess

ional

ità

e

indip

enden

za.

Lo

stat

uto

par

titi

poli

tici

, né

i so

gget

ti

che

si

trovin

o

in

una

del

le

segu

enti

sit

uaz

ioni:

a)

stat

o

di

inte

rdiz

ione

per

pet

ua

o

tem

pora

nea

dai

pubbli

ci u

ffic

i;

b)

stat

o d

i in

terd

izio

ne

legal

e

ovver

o t

empora

nea

dag

li u

ffic

i

dir

etti

vi

del

le

per

sone

giu

ridic

he

e del

le

impre

se,

o

com

unque

alcu

na

del

le

situ

azio

ni

indic

ate

nel

l'art

icolo

2382 d

el c

odic

e ci

vil

e;

c)

asso

gget

tam

ento

a

mis

ure

di

pre

ven

zione

dis

po

ste

dal

l'auto

rità

giu

diz

iari

a ai

sensi

del

co

dic

e del

le

leggi

anti

maf

ia

e del

le

mis

ure

di

pre

ven

zione,

di

cui

al d

ecre

to

legis

lati

vo

6

sett

embre

2011,

n.

159,

salv

i gli

ef

fett

i del

la

riab

ilit

azio

ne;

d)

condan

na

con

se

nte

nza

def

init

iva

alla

re

clusi

on

e per

uno

dei

del

itti

pre

vis

ti

nel

73

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SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

pre

ved

e,

altr

esì,

le

ca

use

di

inel

eggib

ilit

à o

dec

aden

za

ult

erio

ri

risp

etto

a

quel

le

stab

ilit

e dal

pre

sente

co

mm

a,

nonch

é le

ca

use

di

inco

mpat

ibil

ità

e li

mit

i e

crit

eri

per

il

cu

mulo

deg

li

inca

rich

i.

Se

nel

co

rso

del

l'ese

rciz

io

ven

gon

o

a

man

care

uno

o

più

com

ponen

ti

del

co

nsi

gli

o

di

sorv

egli

anza

di

cui

al c

om

ma

4,

lett

ere

a),

b),

c)

o

d),

si

pro

vved

e se

nza

in

dugio

al

la

loro

sost

ituzi

one,

in b

ase

alle

risp

etti

ve

com

pet

enze

co

me

def

init

e al

le m

edes

ime

lett

ere

a),

b),

c)

e

d)

del

co

mm

a 4.

Non p

oss

ono e

sser

e el

etti

all

a

cari

ca

di

com

ponen

te

del

consi

gli

o d

i so

rveg

lian

za e

, se

elet

ti, dec

adono d

all'u

ffic

io:

a) c

olo

ro c

he

si t

rovan

o n

elle

condiz

ioni

pre

vis

te

dal

l'art

icolo

2382

del

co

dic

e

tito

lo X

I del

li

bro

quin

to del

codic

e ci

vil

e,

fatt

i sa

lvi

gli

effe

tti

del

la r

iabil

itaz

ione;

e)

cond

anna

con

sente

nza

def

init

iva

alla

re

clusi

on

e per

un

del

itto

co

ntr

o

la

pubbli

ca

amm

inis

traz

ione,

co

ntr

o

la

fede

pubbli

ca,

contr

o

il

pat

rim

onio

, co

ntr

o

l'ord

ine

pubbli

co,

contr

o

l'ec

onom

ia

pubbli

ca o

vver

o p

er u

n d

elit

to

in m

ater

ia t

ributa

ria;

f)

condan

na

con

sente

nza

def

init

iva

alla

re

clusi

on

e per

qual

unque

del

itto

non c

olp

oso

per

un t

empo p

ari

o s

uper

iore

a due

anni.

10.

I co

nsi

gli

eri

sono

sc

elti

seco

ndo

i cr

iter

i di

pro

fess

ional

ità

indiv

iduat

i

nel

le

seguen

ti

aree

di

com

pet

enza

:

a)

due

com

ponen

ti

con

com

pet

enze

ec

ono

mic

o-

giu

ridic

he,

ch

e ab

bia

no

74

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leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

civil

e;

b)

i co

mpon

enti

del

con

sigli

o

di

ges

tione;

c) c

olo

ro c

he

sono l

egat

i al

la

soci

età

RA

I-R

adio

tele

vis

ione

ital

iana

Spa,

o a

lle

soci

età

da

ques

ta

contr

oll

ate

o

a quel

le

sott

opost

e a

com

une

con

troll

o,

da

un r

apport

o d

i la

voro

o d

a

un

rapport

o

conti

nuat

ivo

di

consu

lenza

o

di

pre

staz

ione

d'o

per

a re

trib

uit

a ch

e ne

com

pro

met

tano

l'indip

enden

za,

nonch

é co

loro

che

sono

legat

i a

soci

età

div

erse

dal

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa,

ivi

com

pre

se

le

soci

età

contr

oll

ate

e qu

elle

coll

egat

e a

ques

te

ult

ime,

oper

anti

nel

sett

ore

rad

iote

levis

ivo.

mat

ura

to

esper

ienza

dir

igen

zial

e al

men

o

trie

nnal

e

pre

sso

impre

se

pubbli

che

o

pri

vat

e, e

nti

o i

stit

uti

di

rice

rca

pubbli

ci

o

pri

vat

i oper

anti

a

livel

lo

naz

ional

e o

inte

rnaz

ional

e, n

ei s

etto

ri d

ella

radio

tele

vis

ione

e del

le r

eti

di

com

unic

azio

ne

elet

tronic

a;

b)

due

com

ponen

ti

del

l'are

a

del

la

pro

duzi

one

audio

vis

iva,

che

abbia

no

mat

ura

to

esper

ienza

dir

igen

zial

e

alm

eno

quin

quen

nal

e nel

le

atti

vit

à di

capo

pro

get

to,

idea

tore

o

condutt

ore

di

pro

gra

mm

i ra

dio

tele

vis

ivi

affe

renti

ai

gen

eri

pre

det

erm

inat

i di

cui

al

vig

ente

Contr

atto

naz

ional

e di

serv

izio

st

ipula

to

tra

il

Min

iste

ro

e la

so

ciet

à R

AI-

Rad

iote

levis

ione

Spa;

c)

un

com

ponen

te

con

com

pet

enze

te

cnic

o-

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(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

scie

nti

fich

e ch

e ab

bia

mat

ura

to

esper

ienza

dir

igen

zial

e al

men

o

trie

nnal

e

pre

sso

impre

se

pubbli

che

o

pri

vat

e, e

nti

o i

stit

uti

di

rice

rca

pubbli

ci

o

pri

vat

i oper

anti

a

livel

lo

naz

ional

e o

inte

rnaz

ional

e, n

ei s

etto

ri d

ella

radio

tele

vis

ione,

del

le

tecn

olo

gie

del

l'in

form

azio

ne

e

del

la

com

unic

azio

ne,

d

ella

conver

gen

za

dei

m

ezzi

di

com

unic

azio

ne,

del

le

reti

di

com

unic

azio

ne

elet

tronic

a.

16.

A

pen

a di

dec

aden

za,

le

cari

che

di

consi

gli

ere

e di

pre

siden

te

del

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

sono

inco

mpat

ibil

i co

n

qual

unque

altr

o

uff

icio

pubbli

co

o

pri

vat

o,

inca

rico

el

etti

vo o

di

rappre

senta

nza

nei

par

titi

poli

tici

, at

tivit

à pro

fess

ional

e,

di

consu

lenza

ovver

o

con

l'esi

sten

za

di

qu

alunque

inte

ress

e,

dir

etto

o

indir

etto

,

76

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reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

nel

le

impre

se

oper

anti

nel

sett

ore

del

le

com

unic

azio

ni,

del

l'audio

vis

ivo,

del

la

pubbli

cità

e i

n q

ual

unque

altr

o

sett

ore

rel

ativ

o a

lla

forn

itura

e

alla

som

min

istr

azio

ne

di

ben

i

e se

rviz

i al

la

soci

età

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa

o a

lle

soci

età

coll

egat

e.

[Art

icolo

49

-bis

, co

mm

i 10,

11

e 1

3:

10.

Ai

consi

gli

eri

di

amm

inis

traz

ione

del

la so

ciet

à

RA

I-R

adio

tele

vis

ione

Spa

si

appli

ca

il

lim

ite

mas

sim

o

retr

ibuti

vo

di

cui

all'ar

tico

lo

23-b

is,

com

mi

5-b

is

e 5

-ter

,

del

dec

reto

-leg

ge

6 dic

embre

2011,

n.

201,

conver

tito

, co

n

modif

icaz

ioni,

dal

la le

gge

22

dic

embre

2011,

n.

214,

e

succ

essi

ve

modif

icaz

ioni.

11.

Al

per

son

ale

e ai

consu

lenti

del

la so

ciet

à R

AI-

Rad

iote

levis

ione

Spa

si

77

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tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

appli

ca

il

lim

ite

mas

sim

o

retr

ibuti

vo

di

cui

all'ar

tico

lo

13,

com

ma

1,

del

d

ecre

to-

legge

24

apri

le

2014,

n.

66,

conver

tito

, co

n m

odif

icaz

ioni,

dal

la l

egge

23 g

iugno 2

014,

n.

89.

13.

In

caso

di

revoca

,

dim

issi

oni

o

imped

imen

to

per

man

ente

del

l'am

min

istr

atore

del

egat

o o

di

un

altr

o

mem

bro

del

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione,

si

pro

ced

e al

la

sua

sost

ituzi

one,

nel

l'am

bit

o del

la

med

esim

a ar

ea d

i co

mpet

enza

,

attr

aver

so

la

pro

cedura

def

init

a dal

l'ar

tico

lo

49,

com

mi

da

11 a

15

]

7.

Il

rapp

rese

nta

nte

del

Min

iste

ro

del

l'eco

nom

ia

e

del

le

finan

ze

nel

l'ass

emble

a,

in s

ede

di

nom

ina

dei

mem

bri

del

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

e fi

no

alla

2.

Il M

inis

tero

del

l'ec

ono

mia

e

del

le

finan

ze

eser

cita

le

su

e

attr

ibuzi

oni

qual

e so

cio

di

mag

gio

ranza

del

la

soci

età

RA

I-R

adio

tele

vis

ione

Spa

con

la

mas

sim

a tr

asp

aren

za

e

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tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

com

ple

ta

alie

naz

ione

del

la

par

teci

paz

ione

del

lo

Sta

to,

pre

senta

una

auto

nom

a li

sta

di

candid

ati,

in

dic

ando

un

num

ero m

assi

mo d

i ca

ndid

ati

pro

porz

ional

e al

num

ero

di

azio

ni

di

cui

è ti

tola

re l

o S

tato

.

Tal

e li

sta

è fo

rmula

ta

sull

a

bas

e d

elle

del

iber

e del

la

Com

mis

sione

par

lam

enta

re

per

l'in

dir

izzo

gen

eral

e e

la

vig

ilan

za

dei

se

rviz

i

radio

tele

vis

ivi

e del

le

indic

azio

ni

del

M

inis

tero

del

l'eco

nom

ia e

del

le fi

nan

ze

per

l'im

med

iata

p

rese

nta

zione

seco

ndo

le

modal

ità

e i

crit

eri

pro

porz

ional

i di

cui

al c

om

ma

9.

nel

l'esc

lusi

vo

inte

ress

e deg

li

ute

nti

del

se

rviz

io

pubbli

co

gen

eral

e ra

dio

tele

vis

ivo.

8.

Il

rapp

rese

nta

nte

del

Min

iste

ro

del

l'eco

nom

ia

e

del

le f

inan

ze,

nel

le a

ssem

ble

e

del

la

soci

età

conce

ssio

nar

ia

convoca

te per

l'a

ssunzi

one

di

del

iber

azio

ni

di

revoca

o ch

e

79

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leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

com

port

ino

la

revoca

o

la

pro

mozi

one

di

azio

ne

di

resp

onsa

bil

ità

nei

co

nfr

onti

deg

li

amm

inis

trat

ori

, es

pri

me

il

voto

in

co

nfo

rmit

à al

la

del

iber

azio

ne

del

la

Com

mis

sione

par

lam

enta

re

per

l'in

dir

izzo

gen

eral

e e

la

vig

ilan

za

dei

se

rviz

i

radio

tele

vis

ivi

com

unic

ata

al

Min

iste

ro m

edes

imo.

9.

Fin

o a

che

il n

um

ero

del

le

azio

ni

alie

nat

o

non

super

i la

quota

d

el

10

per

ce

nto

del

capit

ale

del

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa,

in c

onsi

der

azio

ne

dei

ril

evan

ti

ed

impre

scin

dib

ili

moti

vi

di

inte

ress

e gen

eral

e co

nnes

si

allo

sv

olg

imen

to

del

se

rviz

io

pubbli

co

gen

eral

e

radio

tele

vis

ivo

da

par

te

del

la

conce

ssio

nar

ia,

ai

fini

del

la

form

ula

zione

del

l'unic

a li

sta

di

cui

al

com

ma

7,

la

80

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TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

Com

mis

sione

par

lam

enta

re

per

l'in

dir

izzo

gen

eral

e e

la

vig

ilan

za

dei

se

rviz

i

radio

tele

vis

ivi

indic

a se

tte

mem

bri

el

eggen

doli

co

n

il

voto

lim

itat

o a

uno;

i re

stan

ti

due

mem

bri

, tr

a cu

i il

pre

siden

te,

sono

invec

e

indic

ati

dal

so

cio

di

mag

gio

ranza

. L

a nom

ina

del

pre

siden

te

div

ien

e ef

fica

ce

dopo l

'acq

uis

izio

ne

del

par

ere

favore

vole

, es

pre

sso

a

mag

gio

ranza

dei

due

terz

i dei

suoi

com

ponen

ti,

del

la

Com

mis

sione

par

lam

enta

re

per

l'in

dir

izzo

gen

eral

e e

la

vig

ilan

za

dei

se

rviz

i

radio

tele

vis

ivi.

In

ca

so

di

dim

issi

oni

o

imped

imen

to

per

man

ente

del

pre

siden

te o

di

uno

o

più

m

embri

, i

nuovi

com

ponen

ti s

ono n

om

inat

i co

n

le

med

esim

e pro

cedure

del

pre

sente

com

ma

entr

o i

tre

nta

gio

rni

succ

essi

vi

alla

d

ata

di

81

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SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

com

unic

azio

ne

form

ale

del

le

dim

issi

oni

pre

sso l

a m

edes

ima

Com

mis

sione.

10.

Le

dis

po

sizi

oni

di

cui

ai

com

mi

da

1

a 9

entr

ano

in

vig

ore

il

novan

tesi

mo

gio

rno

succ

essi

vo

alla

dat

a di

chiu

sura

d

ella

pri

ma

off

erta

pubbli

ca d

i ven

dit

a, e

ffet

tuat

a

ai

sensi

d

ell'a

rtic

olo

21,

com

ma

3,

del

la

legge

3

mag

gio

2004,

n.

112.

Ove,

ante

riorm

ente

al

la

pre

det

ta

dat

a, s

ia n

eces

sari

o p

roce

der

e

alla

nom

ina

del

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione,

per

sca

den

za

nat

ura

le

del

m

and

ato

o

per

altr

a ca

usa

, a

ciò s

i pro

vved

e

seco

ndo

le

pro

cedu

re d

i cu

i ai

com

mi

7 e

9.

12-t

er.

La

dis

cipli

na

di

cui

ai

com

mi

da

1 a

7 s

i ap

pli

ca f

ino

a ch

e il

num

ero

del

le

azio

ni

alie

nat

e ai

se

nsi

del

l'ar

tico

lo

21 d

ella

leg

ge

3 m

aggio

2004,

n.

112,

non s

uper

i la

quota

del

10 p

er c

ento

del

cap

ital

e del

la

RA

I-R

adio

tele

vis

ione

ital

iana

Spa,

in

co

nsi

der

azio

ne

dei

rile

van

ti

ed

impre

scin

dib

ili

moti

vi

di

inte

ress

e gen

eral

e

connes

si a

llo s

volg

imen

to d

el

serv

izio

.

Per

i c

om

mi

9 -

12

-bis

si

veda

olt

re

9.

Il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione,

olt

re

ai

com

pit

i al

lo

stes

so

attr

ibuit

i

dal

la

legge

e d

allo

st

atuto

del

la s

oci

età,

appro

va

il p

iano

6.

Il c

onsi

gli

o d

i so

rveg

lian

za

svolg

e fu

nzi

oni

di

indir

izzo

, di

super

vis

ione

stra

tegic

a e

di

contr

oll

o

del

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa.

Si

veda

olt

re

art

. 4

9-b

is,

com

ma 3

82

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SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

indust

rial

e e

il

pia

no

edit

ori

ale,

il

pre

ven

tiv

o

di

spes

a an

nual

e,

nonch

é gli

inves

tim

enti

ch

e,

anch

e per

effe

tto

di

un

a dura

ta

plu

rien

nal

e,

sian

o

di

import

o

super

iore

a 1

0 m

ilio

ni

di

euro

.

Lo

st

atuto

del

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa

det

erm

ina

i pote

ri

del

pre

siden

te

del

co

nsi

gli

o

di

sorv

egli

anza

. A

l co

nsi

gli

o

di

sorv

egli

anza

sono a

ttri

bu

iti,

in

par

tico

lare

, i

seguen

ti p

ote

ri:

a) l

a nom

ina

del

pre

siden

te d

el

consi

gli

o

di

ges

tione,

rece

pen

do

l'in

dic

azio

ne

del

l'ass

emble

a deg

li az

ionis

ti,

e deg

li

altr

i du

e co

mp

onen

ti

del

consi

gli

o m

edes

imo;

b)

il

pote

re

di

revoca

del

consi

gli

o

di

ges

tione,

co

n

mag

gio

ranza

qu

alif

icat

a dei

due

terz

i dei

co

mponen

ti

del

consi

gli

o d

i so

rveg

lian

za;

c) l

'appro

vaz

ione

del

bil

anci

o

pre

ven

tivo

e d

el

bil

anci

o

consu

nti

vo

del

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa;

d)

il

contr

oll

o

del

ri

spet

to

del

le

final

ità

del

se

rviz

io

pubbli

co,

com

e def

init

e dal

la

83

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leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

conven

zione

e d

al c

ontr

atto

di

serv

izio

;

e)

l'es

pre

ssio

ne

di

un

par

ere

non

vin

cola

nte

su

l pia

no

indust

rial

e e

sul

pia

no

edit

ori

ale;

f) la

nom

ina

del

co

mit

ato di

contr

oll

o i

nte

rno

, co

mpost

o d

a

tre

mem

bri

del

m

edes

imo

consi

gli

o

di

sorv

egli

anza

, di

cui

due

indiv

iduat

i

dal

l'ass

emble

a deg

li az

ionis

ti,

tra

i qual

i è

scel

to

il

pre

siden

te,

e uno

indiv

iduat

o

tra

gli

al

tri

com

ponen

ti

del

consi

gli

o

di

sorv

egli

anza

,

escl

uso

il

pre

siden

te.

7.

Il p

resi

den

te d

el c

om

itat

o d

i

contr

oll

o

inte

rno,

o

altr

o

com

ponen

te

da

lui

del

egat

o,

par

teci

pa

alle

ri

unio

ni

del

consi

gli

o

di

ges

tione,

se

nza

dir

itto

di

voto

.

84

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reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

8.

La

ges

tione

del

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa

spet

ta a

l co

nsi

gli

o d

i ges

tione,

che

svolg

e le

at

tivit

à

nec

essa

rie

per

l'at

tuaz

ione

del

l'ogget

to

soci

ale

e del

le

scel

te

stra

tegic

he

def

init

e e

appro

vat

e dal

co

nsi

gli

o

di

sorv

egli

anza

. Il

co

nsi

gli

o

di

ges

tione

è co

stit

uit

o

da

tre

com

ponen

ti,

nom

inat

i dal

consi

gli

o

di

sorv

egli

anza

ai

sensi

del

com

ma

6,

lett

era

a),

di

cui:

a)

il

pre

siden

te,

che

assu

me

anch

e i

pote

ri del

co

nsi

gli

ere

del

egat

o

e ha

la

rappre

senta

nza

le

gal

e del

la

RA

I-R

adio

tele

vis

ione

ital

iana

Spa;

b)

due

com

ponen

ti i

n p

oss

esso

di

requis

iti

pro

fess

ional

i nel

la

ges

tione

di

impre

se

con

fatt

ura

to

e num

ero

di

dip

enden

ti

par

agonab

ili

a

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reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

quel

li

del

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa.

I co

mponen

ti d

el c

onsi

gli

o d

i

ges

tione

non

poss

ono

esse

re

nom

inat

i co

nsi

gli

eri

di

sorv

egli

anza

, re

stan

o i

n c

aric

a

per

tre

ese

rciz

i e

cess

ano d

al

man

dat

o a

lla

dat

a di

riu

nio

ne

del

co

nsi

gli

o

di

sorv

egli

anza

convoca

to

per

l'ap

pro

vaz

ione

del

bil

anci

o r

elat

ivo a

ll'u

ltim

o

eser

cizi

o p

er i

l qu

ale

sono i

n

cari

ca.

I co

mp

onen

ti

sono

riel

eggib

ili

per

una

sola

volt

a

e so

no r

evoca

bil

i dal

con

sigli

o

di

sorv

egli

anza

in

qu

alunque

tem

po,

salv

o

il

dir

itto

al

risa

rcim

ento

dei

dan

ni

ove

la

revoca

av

ven

ga

senza

giu

sta

causa

. S

e n

el

cors

o

del

l'ese

rciz

io

ven

gon

o

a

man

care

uno

o

più

com

ponen

ti

del

co

nsi

gli

o

di

ges

tione,

il

co

nsi

gli

o

di

sorv

egli

anza

pro

vved

e se

nza

indugio

all

a lo

ro s

ost

ituzi

one,

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reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

ai s

ensi

del

com

ma

6,

lett

era

a).

9.

Il

consi

gli

o

di

ges

tione

forn

isce

al

co

nsi

gli

o

di

sorv

egli

anza

, co

n

caden

za

trim

estr

ale,

in

form

azio

ni

sull

'andam

ento

del

l'az

ienda.

11.

Il d

iret

tore

gen

eral

e del

la

RA

I-R

adio

tele

vis

ione

ital

iana

Spa

è nom

inat

o d

al c

on

sigli

o

di

amm

inis

traz

ione,

d'in

tesa

con

l'as

sem

ble

a;

il

suo

man

dat

o h

a la

ste

ssa

dura

ta d

i

quel

lo d

el c

onsi

gli

o.

10.

Il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

nom

ina

l’am

min

istr

atore

del

egat

o

su

pro

post

a del

l’as

sem

ble

a.

(seg

ue)

Si

veda o

ltre

12.

Il d

iret

tore

gen

eral

e, o

ltre

agli

al

tri

com

pit

i al

lo

stes

so

attr

ibuit

i in

bas

e al

lo

stat

uto

del

la s

oci

età:

(seg

ue)

L

’am

min

istr

atore

del

egat

o:

[A

rtic

olo

49

-bis

, co

mm

a 3

:

3.

Il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione:

a)

risp

onde

al

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

del

la

ges

tione

azie

ndal

e per

i p

rofi

li

di

pro

pri

a co

mpet

enza

e

sovri

nte

nde

alla

a)

risp

onde

al

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ioni

in m

erit

o a

lla

ges

tione

azie

ndal

e e

sovri

nte

nde

alla

org

aniz

zazi

one

e al

87

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leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

org

aniz

zazi

one

e al

funzi

onam

ento

del

l'azi

enda

nel

quad

ro

dei

pia

ni

e del

le

dir

etti

ve

def

init

i dal

consi

gli

o;

funzi

onam

ento

del

l'azi

enda

nel

quad

ro

dei

pia

ni

e del

le

dir

etti

ve

def

init

e dal

con

sigli

o

di

amm

inis

traz

ione;

b)

par

teci

pa,

se

nza

dir

itto

di

voto

, al

le

riunio

ni

del

consi

gli

o d

i am

min

istr

azio

ne;

c) as

sicu

ra,

in co

llab

ora

zione

con

i dir

etto

ri

di

rete

e

di

test

ata,

la

co

eren

za

del

la

pro

gra

mm

azio

ne

radio

tele

vis

iva

con

le

linee

edit

ori

ali

e le

dir

etti

ve

form

ula

te

dal

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione;

b)

assi

cura

la

co

eren

za

del

la

pro

gra

mm

azio

ne

radio

tele

vis

iva

con

le

linee

edit

ori

ali

e le

dir

etti

ve

adott

ate

dal

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione;

(s

egue

art

icolo

49

-bis

, co

mm

a

3)

c)

det

erm

ina

le

linee

edit

ori

ali

e le

dir

etti

ve

gen

eral

i

del

la

pro

gra

mm

azio

ne

radio

tele

vis

iva

nel

l'am

bit

o

del

le

pre

scri

zioni

del

l'att

o

di

conce

ssio

ne

e del

contr

atto

di

serv

izio

, nonch

é deg

li

indir

izzi

st

rate

gic

i def

init

i ai

sensi

del

com

ma

1;

d)

pro

pone

al

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

le n

om

ine

dei

vic

e dir

etto

ri

gen

eral

i e

dei

dir

igen

ti d

i pri

mo e

di

seco

ndo

livel

lo;

e) a

ssum

e, n

om

ina,

pro

muove

c)

firm

a gli

at

ti

e i

contr

atti

azie

ndal

i at

tinen

ti

alla

ges

tione

del

la

soci

età,

pro

vved

e al

la

ges

tion

e del

per

sonal

e del

l'az

iend

a e

nom

ina

i dir

igen

ti

apic

ali,

senti

to

il

consi

gli

o

di

(s

egue

art

icolo

49

-bis

, co

mm

a

3)

d)

nom

ina

i dir

igen

ti d

i pri

mo

e di

seco

ndo l

ivel

lo n

onch

é i

dir

etto

ri d

i re

te e

del

le t

esta

te

gio

rnal

isti

che,

con l

e m

odal

ità

88

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reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

e st

abil

isce

la

co

lloca

zione

deg

li a

ltri

dir

igen

ti,

nonch

é, s

u

pro

post

a dei

dir

etto

ri d

i te

stat

a

e nel

ris

pet

to d

el c

ontr

atto

di

lavoro

gio

rnal

isti

co,

deg

li a

ltri

gio

rnal

isti

e

ne

info

rma

puntu

alm

ente

il

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione;

f) pro

vved

e al

la

ges

tion

e del

per

sonal

e d

ell'az

ienda;

amm

inis

traz

ione;

di

cui

al c

om

ma

5;

e)

nom

ina

i dir

igen

ti

este

rni,

con

le

modal

ità

di

cui

ai

com

mi

5 e

6,

nel

lim

ite

del

2

per

ce

nto

del

la

dota

zione

org

anic

a d

ei d

irig

enti

;

g)

pro

pone

all'ap

pro

vaz

ione

del

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

gli

at

ti

e i

contr

atti

az

iendal

i av

enti

cara

tter

e st

rate

gic

o,

ivi

incl

usi

i pia

ni

annual

i di

tras

mis

sione

e di

pro

duzi

one

e le

even

tual

i

var

iazi

oni

deg

li s

tess

i, n

onch

é

quel

li c

he,

anch

e per

eff

etto

di

una

dura

ta

plu

rien

nal

e,

sian

o

di

import

o

super

iore

a

2.5

82.2

84,5

0

euro

; fi

rma

gli

altr

i at

ti

e co

ntr

atti

az

iendal

i

atti

nen

ti

alla

ges

tione

del

la

soci

età;

d)

pro

pone

all'ap

pro

vaz

ione

del

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

gli

at

ti

e i

contr

atti

az

iendal

i av

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cara

tter

e st

rate

gic

o,

ivi

incl

usi

i pia

ni

annual

i di

tras

mis

sione

e di

pro

duzi

one

e le

even

tual

i

var

iazi

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deg

li s

tess

i, n

onch

é

gli

att

i e

i co

ntr

atti

che,

anch

e

per

ef

fett

o

di

un

a dura

ta

plu

rien

nal

e,

sian

o

di

import

o

super

iore

a 1

0 m

ilio

ni

di

euro

;

(s

egue

art

icolo

49

-bis

, co

mm

a

3)

a) a

ppro

va

il p

iano s

trat

egic

o e

finan

ziar

io

e il

bil

anci

o

di

eser

cizi

o;

f) a

ppro

va

gli

att

i e

i co

ntr

atti

azie

ndal

i av

enti

ca

ratt

ere

stra

tegic

o,

nonch

é tu

tti

gli

alt

ri

atti

e

i co

ntr

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at

tinen

ti al

la

ges

tione

del

la

soci

età

che,

anch

e co

mple

ssiv

amen

te

nel

l'am

bit

o

di

più

es

erci

zi,

com

port

ino o

ner

i fi

nan

ziar

i di

import

o

super

iore

a

89

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TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

2.5

82.2

84,5

0 e

uro

;

g)

app

rova

i pia

ni

annual

i di

tras

mis

sione

e di

pro

du

zione

del

l'azi

enda

e le

var

iazi

oni

che

si r

endan

o n

eces

sari

e;

h)

appro

va

i pro

get

ti

di

fusi

one

e sc

issi

one

del

le

soci

età

par

teci

pat

e;

i)

appro

va

l'is

titu

zione

e la

soppre

ssio

ne

di

sedi

seco

ndar

ie;

l)

appro

va

il

Pia

no

per

la

tras

par

enza

e

la

com

unic

azio

ne

azie

ndal

e di

cui

al c

om

ma

9.

h)

pro

vved

e al

l'at

tuaz

ione

del

pia

no

di

inves

tim

enti

, del

pia

no

finan

ziar

io,

del

le

poli

tich

e del

per

sonal

e e

dei

pia

ni

di

rist

rutt

ura

zione,

nonch

é dei

pro

get

ti

spec

ific

i

appro

vat

i dal

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

in m

ater

ia d

i

linea

ed

itori

ale,

in

ves

tim

enti

,

e) pro

vved

e al

l'at

tuaz

ione

del

pia

no

indust

rial

e,

del

pre

ven

tivo

di

spes

a an

nual

e,

del

le p

oli

tich

e del

per

sonal

e e

dei

pia

ni

di

rist

rutt

ura

zione,

nonch

é dei

pro

get

ti

spec

ific

i

appro

vat

i dal

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ion

e in

mat

eria

di

linea

ed

itori

ale,

in

ves

tim

enti

,

(s

egue

art

icolo

49

-bis

, co

mm

a

3)

b)

asse

gna

annu

alm

ente

le

riso

rse

econom

ich

e al

le

div

erse

ar

ee

di

atti

vit

à

azie

ndal

e;

90

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SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

org

aniz

zazi

one

azie

ndal

e,

poli

tica

fin

anzi

aria

e p

oli

tich

e

del

per

sonal

e;

org

aniz

zazi

one

azie

ndal

e,

poli

tica

fin

anzi

aria

e p

oli

tich

e

del

per

sonal

e.

i)

tras

met

te

al

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

le

info

rmaz

ioni

uti

li

per

ver

ific

are

il

conse

guim

ento

deg

li

obie

ttiv

i az

iendal

i e

l'att

uaz

ione

deg

li

indir

izzi

def

init

i dag

li

org

ani

com

pet

enti

ai

se

nsi

del

pre

sente

tes

to u

nic

o.

[a

rtic

olo

49

-bis

, co

mm

i 4

-6:

4.

Non

po

ssono

esse

re

del

egat

e le

funzi

oni

di

cui

alle

lett

ere

a),

c),

f) e

l)

del

com

ma

3.

5.

Ai

fini

del

co

nfe

rim

ento

deg

li

inca

rich

i di

cui

alle

lett

ere

d)

ed e

) del

com

ma

3,

il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

rende

conosc

ibil

i,

anch

e

med

iante

pubbli

cazi

one

di

appo

sito

av

vis

o

nel

si

to

91

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SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

inte

rnet

del

la

soci

età

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

Spa,

il

num

ero e

la

tipolo

gia

dei

post

i

di

funzi

one

dir

igen

zial

e

dis

po

nib

ili

nel

la

dota

zione

org

anic

a,

gli

obie

ttiv

i e

i

crit

eri

gen

eral

i di

scel

ta.

Il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

acquis

isce

le

dis

po

nib

ilit

à

deg

li i

nte

ress

ati

ed e

ffet

tua

la

scel

ta f

ra s

ogget

ti i

n p

oss

esso

di

par

tico

lare

e

com

pro

vat

a

qual

ific

azio

ne

pro

fess

ional

e e

di

spec

ific

he

com

pet

enze

atti

nen

ti

all'i

nca

rico

da

asse

gnar

e.

6.

Gli

in

cari

chi

di

cui

alla

lett

era

e)

del

co

mm

a 3

so

no

confe

riti

a t

empo d

eter

min

ato

e in

o

gni

caso

ce

ssan

o,

fatt

a

salv

a una

dura

ta

infe

riore

,

dec

ors

i se

ssan

ta

gio

rni

dal

la

scad

enza

del

m

andat

o

del

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

che

li h

a co

nfe

riti

.]

92

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isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

[a

rtic

olo

49

-bis

, co

mm

a 9

:

9.

Il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione,

en

tro

tre

mes

i dal

su

o

inse

dia

men

to,

appro

va,

su

pro

post

a

del

l'am

min

istr

atore

d

eleg

ato,

il P

iano p

er l

a tr

aspar

enza

e l

a

com

unic

azio

ne

azie

ndal

e.

Il

Pia

no

pre

ved

e le

fo

rme

più

idonee

per

ren

der

e co

no

scib

ili

alla

gen

eral

ità

deg

li u

tenti

, in

regola

co

n

il

pag

amen

to

del

canone

o

che

ne

sono

legal

men

te e

senti

:

a)

i si

ngoli

at

ti

e le

info

rmaz

ioni

sull

'att

ivit

à

com

ple

ssiv

amen

te

svolt

a dal

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione,

salv

i ca

si

par

tico

lari

di

rise

rvat

ezza

ad

eguat

amen

te

moti

vat

i;

b)

i dat

i re

lati

vi

agli

inves

tim

enti

tota

li d

esti

nat

i ai

pro

dott

i au

dio

vis

ivi

naz

ional

i

e ai

pro

get

ti d

i co

-pro

duzi

one

93

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AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

inte

rnaz

ional

e;

c)

le

info

rmaz

ioni

sui

curr

icula

e

i co

mpen

si

lord

i

per

cepit

i d

ai

dir

igen

ti,

dai

coll

abora

tori

e d

ai c

onsu

lenti

,

così

com

e def

init

e e

rich

iest

e

dal

Min

iste

ro d

ell'e

cono

mia

e

del

le

finan

ze,

d'in

tesa

co

n

la

Pre

siden

za

del

C

onsi

gli

o

dei

min

istr

i --

Dip

arti

men

to d

ella

funzi

one

pubbli

ca;

d)

i cr

iter

i e

le m

odal

ità

per

le

asse

gnaz

ioni

di

lavori

e

forn

iture

di

qual

sias

i ti

polo

gia

;

e) i

dat

i ri

sult

anti

dal

la v

erif

ica

del

gra

dim

ento

del

la

pro

gra

mm

azio

ne

gen

eral

e e

spec

ific

a d

ella

so

ciet

à,

nel

l'am

bit

o

di

un

cost

ante

dia

logo

e in

ters

cam

bio

co

n

l'ute

nza

, in

par

tico

lare

ai

fi

ni

del

per

seguim

ento

deg

li

obie

ttiv

i di

serv

izio

pubbli

co

norm

ativ

amen

te p

resc

ritt

i.]

94

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isla

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1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

11.

L'a

mm

inis

trat

ore

del

egat

o

non

è dip

enden

te

del

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa

e

rim

ane

in ca

rica

per

tr

e an

ni

dal

l'att

o

di

nom

ina,

sa

lva

la

faco

ltà

di

revoca

del

le d

eleg

he

in o

gni

mom

ento

da

par

te d

el

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione,

senti

ta l

'ass

emble

a.

[a

rtic

olo

49

-bis

, co

mm

a 2

: 2.

L'a

mm

inis

trat

ore

del

egat

o

è

elet

to

con

del

iber

azio

ne

del

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione.

Nel

la

del

iber

azio

ne

sono

stab

ilit

i l'e

sten

sione

del

la

del

ega,

i c

rite

ri e

le

mo

dal

ità

del

su

o

eser

cizi

o,

nonch

é le

modal

ità

di

revo

ca.]

12.

All

'am

min

istr

atore

del

egat

o

è ri

conosc

iuto

un

com

pen

so;

in c

aso d

i re

voca

al

med

esim

o

amm

inis

trat

ore

spet

ta

un

'inden

nit

à par

i a

tre

dodic

esim

i del

co

mpen

so

annuo.

12-b

is.

Res

tano

ferm

e le

funzi

oni

di

indir

izzo

gen

eral

e

e di

vig

ilan

za

dei

se

rviz

i

pubbli

ci

radio

tele

vis

ivi

del

la

Com

mis

sione

par

lam

enta

re

per

l'in

dir

izzo

gen

eral

e e

la

vig

ilan

za

dei

se

rviz

i

radio

tele

vis

ivi,

di

cui

95

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(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1 l

ugli

o

2005, n

. 177)

A.S

. 1880

A.S

. 1841

A.S

. 1855

all'a

rtic

olo

4

del

la

legge

14

apri

le

1975,

n.

103,

e

succ

essi

ve

modif

icaz

ioni.

Il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

rife

risc

e an

nual

men

te

alla

med

esim

a C

om

mis

sione

sull

e

atti

vit

à del

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa2

6.

13.

La

dis

mis

sione

del

la

par

teci

paz

ione

del

lo

Sta

to

nel

la

RA

I-R

adio

tele

vis

ione

ital

iana

Spa

rest

a dis

cip

linat

a

dal

l'art

icolo

21

del

la

legge

3

mag

gio

2004,

n. 112.

26 C

on r

ifer

imento

all

e fu

nzi

on

i d

ella

Co

mm

issi

one

par

lam

enta

re p

er l

'ind

iriz

zo g

ener

ale

e la

vig

ilan

za d

ei s

erviz

i ra

dio

tele

vis

ivi,

il

com

ma

3 d

ell'a

rtic

olo

2 d

el p

rese

nte

dis

egno

di

legge

reca

no

vel

la a

ll'a

rtic

olo

4 d

ella

leg

ge

14

ap

rile

19

75,

n.

103

("N

uo

ve

no

rme

in m

ater

ia d

i d

iffu

sio

ne

rad

iofo

nic

a e

tele

vis

iva"

). S

i ri

po

rta

qui

di

seguit

o

il t

esto

del

co

mm

a 3

cit

ato

: "3

. A

ll'a

rtic

olo

4,

pri

mo

co

mm

a, d

ella

leg

ge

14

ap

rile

19

75

, n.

10

3,

le p

aro

le d

a: «

; in

dic

a i

crit

eri

gen

eral

i p

er l

a fo

rmaz

ion

e d

ei p

iani»

fin

o

a: «

eser

cita

le

altr

e fu

nzi

on

i ad

ess

a d

em

and

ate

dal

la l

egge» s

ono

so

pp

ress

e".

96

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5.

CO

NF

RO

NT

O S

INO

TT

ICO

DE

LL

'AR

TIC

OL

O 4

9 D

EL

DE

CR

ET

O L

EG

ISL

AT

IVO

31

LU

GL

IO 2

005,

N. 177

(T

US

MA

R)

CO

N I

DIS

EG

NI

DI

LE

GG

E A

A.S

S.

NN

. 1

57

0, 1

79

5, 1

815

E 1

823

TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

Tes

to u

nic

o d

ei s

ervi

zi d

i

med

ia a

udio

visi

vi e

radio

fonic

i.

Norm

e per

la

ri

form

a

del

si

stem

a

e d

ei

crit

eri

di

nom

ina,t

rasp

are

nza

e

indir

izzo

del

la

RA

I --

Radio

tele

visi

one

itali

ana

SpA

,nonch

é

del

ega a

l G

ove

rno p

er

l’adozi

one

di

un t

esto

unic

odel

la

norm

ati

va

vigen

te

in

mate

ria

di

RA

I

Rif

orm

a d

el s

ervi

zio

pubbli

co

radio

tele

visi

vo

Rif

orm

a d

el s

ervi

zio

pubbli

co r

adio

fonic

o,

tele

visi

vo e

mult

imed

iale

Rif

orm

a d

ella

gove

rnance

del

serv

izio

pubbli

co

radio

tele

visi

vo

Art

. 49

(Dis

cipli

na d

ella

RA

I-

Radio

tele

visi

one

itali

ana

Spa)

A

rt. 2

(So

ciet

à a

ffid

ata

ria d

el

serv

izio

)

Art

. 2

(Dis

cipli

na d

ella

RA

I-

Radio

tele

visi

one

itali

ana S

pa

Art

. 4

(Org

ani

e

am

min

istr

azi

on

e del

la

RA

I Spa

)

1.

Il se

rviz

io pubbli

co

radio

fonic

o,

tele

vis

ivo

e m

ult

imed

iale

è

affi

dat

o i

n c

once

ssio

ne

1.

Il s

erviz

io p

ubbli

co

nei

div

ersi

m

edia

è

real

izza

to

da

un

oper

atore

pubbli

co,

97

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TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

a una

soci

età

per

azi

oni

sull

a bas

e di

un

contr

atto

naz

ional

e di

serv

izio

sti

pula

to c

on i

l

Min

iste

ro

del

lo

svil

uppo

econom

ico

e

di

contr

atti

di

serv

izio

regio

nal

i,

e per

le

pro

vin

ce

auto

nom

e di

Tre

nto

e

di

Bolz

ano

pro

vin

cial

i, c

on i

qual

i

sono

indiv

iduat

i i

dir

itti

e

gli

obbli

ghi

del

la

soci

età

conce

ssio

nar

ia.

I

suddet

ti

contr

atti

so

no

rinnovat

i ogni

cinqu

e

anni.

org

aniz

zato

se

condo

le

modal

ità

stab

ilit

e

nei

com

mi

segu

enti

.

1.

La

con

cess

ione

del

serv

izio

pubbli

co

gen

eral

e ra

dio

tele

vis

ivo è

affi

dat

a, f

ino a

l 6 m

aggio

2016,

alla

R

AI-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa.

1.

Il

serv

izio

pubbli

co

radio

tele

vis

ivo

è

affi

dat

o

alla

R

AI-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa,

co

n

capit

ale

pubbli

co

inte

ram

ente

d

eten

uto

2.

La

con

cess

ione

del

serv

izio

pubbli

co

radio

fonic

o,

tele

vis

ivo

e m

ult

imed

iale

è

affi

dat

a,

per

la

dura

ta

di

ven

ti

anni

dal

la

scad

enza

d

ella

2.

Il s

erviz

io p

ubbli

co

è sv

olt

o

da

una

soci

età

per

az

ioni,

den

om

inat

a R

AI

Spa,

il

cui

capit

ale

è

inte

ram

ente

poss

eduto

dal

lo S

tato

.

98

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isla

tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

dal

M

inis

tero

del

l'eco

nom

ia

e del

le

finan

ze.

conce

ssio

ne

in

esse

re

alla

dat

a di

entr

ata

in

vig

ore

d

ella

p

rese

nte

legge,

al

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa.

(se

gue)

Le

azio

ni

del

la

RA

I

Spa

e d

elle

so

ciet

à

contr

oll

ate

sono

attr

ibuit

e al

lo S

tato

e

non

sono

cedib

ili.

(seg

ue)

2.

Per

quan

to

non

sia

div

ersa

men

te p

revis

to d

al

pre

sente

te

sto

unic

o

la

RA

I-R

adio

tele

vis

ione

ital

iana

Spa

è

asso

gget

tata

al

la

dis

cipli

na

gen

eral

e del

le

soci

età

per

az

ioni,

anch

e

per

quan

to

conce

rne

l'org

aniz

zazi

one

e

l'am

min

istr

azio

ne.

(seg

ue

com

ma

2)

Per

quan

to

non

div

ersa

men

te

pre

vis

to

dal

la p

rese

nte

leg

ge,

la

RA

I-R

adio

tele

vis

ione

ital

iana

è as

sogget

tata

alla

dis

cipli

na

gen

eral

e

del

le

soci

età

per

azio

ni.

2.

La

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa

svolg

e il

serv

izio

pubbli

co

radio

tele

vis

ivo i

n p

iena

indip

enden

za

e

auto

nom

ia

edit

ori

ale,

amm

inis

trat

iva

e

99

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isla

tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

finan

ziar

ia,

nel

ris

pet

to

dei

pri

ncì

pi

del

plu

rali

smo,

del

la

conco

rren

za

e del

la

liber

a at

tivit

à

econom

ica

nel

se

ttore

dei

m

edia

au

dio

vis

ivi,

salv

agu

ard

ando

l'univ

ersa

lità

di

acce

sso

alle

ret

i.

3.

Sono

org

ani

del

la

RA

I-R

adio

tele

vis

ione

ital

iana

Spa

il c

onsi

gli

o

di

gar

anzi

a e

il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione,

con l

a

com

posi

zione

e le

com

pet

enze

def

init

e,

risp

etti

vam

ente

, ag

li

arti

coli

3

e 4

del

la

pre

sente

leg

ge.

100

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isla

tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

A

rt. 8

(Com

posi

zione

e

funzi

oni

del

consi

gli

o

di

ges

tione)

Art

. 4

(Consi

gli

o d

i

am

min

istr

azi

on

e)2

7

Art

. 2

(Dis

cipli

na d

ella

RA

I -

- R

adio

tele

visi

one

itali

ana S

pa)

Art

. 4

(Org

ani

e

am

min

istr

azi

on

e del

la

RA

I S

pa

) (s

egu

e)

1.

Il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

sovri

nte

nde

all'a

mm

inis

traz

ione

del

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa

ed

è

sott

opost

o

alla

vig

ilan

za

del

co

nsi

gli

o

di

ges

tione,

cui

rife

risc

e

sul

pro

pri

o o

per

ato c

on

una

rela

zione

sem

estr

ale,

pubbli

cata

nel

si

to

inte

rnet

d

ella

med

esim

a S

oci

età.

2.

Il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

det

erm

ina

gli

in

dir

izzi

6.

Il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

del

la

Rai

-Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa,

fo

rmula

gli

in

dir

izzi

gen

eral

i

per

l'a

ttuaz

ione

dei

pri

ncì

pi

di

cui

all'a

rtic

olo

1

e p

er

la

pre

dis

po

sizi

one

dei

pro

gra

mm

i;

indic

a i

crit

eri

gen

eral

i per

la

form

azio

ne

dei

pia

ni

annual

i e

plu

rien

nal

i di

spes

a e

di

inves

tim

ento

con

rife

rim

ento

al

le

pre

scri

zioni

del

l'att

o d

i

conce

ssio

ne;

fo

rmula

indir

izzi

gen

eral

i

27 I

l C

on

sig

lio

di

am

min

istr

azio

ne

e la

no

min

a d

ei m

em

bri

, co

me l

a no

min

a d

el P

resi

den

te,

sono

oggett

o d

ei c

om

mi

da

1 a

8 d

ell'a

rtic

olo

49

TU

SM

AR

co

me

mo

dif

icat

o d

al d

iseg

no

di

leg

ge

del

Go

ver

no

n.

18

80

.

101

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tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

gen

eral

i del

se

rviz

io

pubbli

co

radio

tele

vis

ivo e

d o

per

a

al

fine

del

la

pie

na

real

izza

zione

deg

li

obbli

ghi

e deg

li

obie

ttiv

i del

se

rviz

io

pubbli

co,

di

cui

all'a

rtic

olo

1

del

la

pre

sente

leg

ge.

rela

tivam

ente

ai

mes

saggi

pubbli

cita

ri,

allo

sco

po d

i as

sicu

rare

la

tute

la

del

consu

mat

ore

e

la

com

pat

ibil

ità

del

le

esig

enze

del

le

atti

vit

à

pro

dutt

ive

con

la

final

ità

di

pubbli

co

inte

ress

e e

le

resp

onsa

bil

ità

del

serv

izio

pubbli

co

radio

fonic

o,

tele

vis

ivo

e m

ult

imed

iale

;

3.

Ai

fini

di

cui

al

com

ma

2,

il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

eser

cita

i

pote

ri

del

l'azi

onis

ta,

pro

vved

e

alle

nom

ine

per

le

cari

che

dir

etti

ve

all'e

sito

del

le

rela

tive

pro

cedure

co

nco

rsual

i

pubbli

che

e st

ipula

il

contr

atto

di

serv

izio

.

se

gu

e

2.

(...)

Il c

onsi

gli

o d

i

cui

all'ar

tico

lo

6

(Consi

gli

o

per

le

gar

anzi

e del

se

rviz

io

pubbli

co)

eser

cita

i

pote

ri del

l'az

ionis

ta e

pro

vved

e al

la n

om

ina

e al

la

revoca

dei

ver

tici

del

la R

AI

spa

seco

ndo

quan

to

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1

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o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

stab

ilit

o

al

com

ma

5

del

med

esim

o a

rtic

olo

6.

4.

Il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

assu

me

le

pro

pri

e

det

erm

inaz

ioni

nel

risp

etto

dei

pri

ncì

pi

del

l'eff

icie

nza

e

del

la

tras

par

enza

, a

mag

gio

ranza

dei

su

oi

com

ponen

ti,

in

ott

emper

anza

al

le

dis

po

sizi

oni

del

regola

men

to

di

funzi

onam

ento

pre

dis

po

sto

dal

consi

gli

o d

i gar

anzi

a ai

sensi

del

l'art

icolo

3,

com

ma

5, le

tter

a b

).

3.

Il

con

sigli

o

di

am

min

istr

azi

on

e del

la

RA

I-R

adio

tele

vis

ione

ital

iana

Spa,

com

post

o d

a

nove

mem

bri

, è

1.

I co

mponen

ti

del

con

sigli

o

di

ges

tion

e

del

la F

ond

azio

ne

RA

I

sono:

5.

Il

con

sigli

o

di

am

min

istr

azi

on

e è

com

post

o

da

sett

e

mem

bri

, ch

e d

ura

no

in c

ari

ca q

uatt

ro a

nn

i,

7.

Il

con

sigli

o

di

am

min

istr

azi

on

e del

la

RA

I-R

adio

tele

vis

ione

ital

iana

Spa

è

com

post

o

da

sett

e

3.

La

soci

età

RA

I S

pa

è am

min

istr

ata

da

un

con

sigli

o

di

am

min

istr

azi

on

e co

mpost

o

da

cinque

103

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reto

leg

isla

tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

nom

inat

o

dal

l'ass

emble

a.

Il

consi

gli

o,

olt

re

ad

esse

re

org

ano

di

amm

inis

traz

ione

del

la

soci

età,

sv

olg

e an

che

funzi

oni

di

contr

oll

o e

di

gar

anzi

a ci

rca

il co

rret

to

adem

pim

ento

del

le

final

ità

e deg

li

obbli

gh

i

del

se

rviz

io

pubbli

co

gen

eral

e ra

dio

tele

vis

ivo.

4.

Poss

ono

esse

re

nom

inat

i m

em

bri

d

el

con

sigli

o

di

am

min

istr

azi

on

e i

sogget

ti a

ven

ti i

req

uis

iti

per

la

nom

ina

a giu

dic

e

cost

ituzi

onal

e ai

se

nsi

del

l'art

icolo

135,

seco

nd

o

com

ma,

del

la

Cost

ituzi

one

o,

com

unque,

per

son

e di

rico

nosc

iuto

pre

stig

io

e

com

pet

enza

pro

fess

ional

e

a)

un c

om

ponen

te d

el

ruolo

dir

igen

zial

e d

el

Min

iste

ro

del

l'eco

nom

ia

e d

elle

finan

ze,

nom

inat

o

dal

consi

gli

o

di

sorv

egli

anza

,

all'i

nte

rno d

i u

na

tern

a

sott

opost

a dal

la

Pre

siden

za

del

Consi

gli

o d

ei m

inis

tri;

b)

due

com

ponen

ti di

par

tico

lare

e

com

pro

vat

a

qual

ific

azio

ne

pro

fess

ional

e,

sele

zionat

i m

edia

nte

confe

rim

ento

di

man

dat

o

ad

un

a

soci

età

pri

vat

a di

rice

rca

di

per

sonal

e,

purc

soddis

fino

i

requis

iti

di

onora

bil

ità

e di

pro

fess

ional

ità

di

cui

all'ar

tico

lo

6,

com

ma

3,

lett

era

c),

rinnovab

ili

per

un s

olo

man

dat

o,

e so

no

des

ignat

i co

n

le

segu

enti

modal

ità:

a)

tre

nom

inat

i dal

consi

gli

o d

i gar

anzi

a;

b)

uno

des

ignat

o

dal

la

Cort

e dei

conti

;

c)

uno

elet

to

dag

li

ute

nti

del

se

rviz

io

pubbli

co

radio

tele

vis

ivo

in

regola

co

n

il

pag

amen

to

del

ca

non

e

di

abbonam

ento

, in

bas

e ai

cri

teri

e c

on l

e

modal

ità

def

init

i co

n i

l

regola

men

to

di

cui

all'a

rtic

olo

8;

d)

due

elet

ti

dai

dip

enden

ti

del

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa

e d

elle

soci

età

che

conco

rrono

all'e

sple

tam

ento

del

mem

bri

. P

oss

ono

esse

re

elet

ti

mem

bri

del

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

per

sone

di

rico

nosc

iuto

pre

stig

io e

com

pet

enza

pro

fess

ional

e e

di

noto

ria

indip

enden

za

di

com

port

amen

ti,

che

abbia

no

mat

ura

to

signif

icat

ive

esper

ienze

n

el

sett

ore

radio

tele

vis

ivo

e d

elle

tele

com

unic

azio

ni

e

che

non

abbia

no

rico

per

to

inca

rich

i di

nat

ura

poli

tica

a

qual

unque

tito

lo

nei

die

ci

anni

pre

ceden

ti

alla

nom

ina.

I m

embri

del

co

nsi

gli

o

di

am

min

istr

azi

on

e

du

ran

o

in

cari

ca

cin

qu

e an

ni

e so

no

riel

eggib

ili

una

sola

volt

a.

Il

consi

gli

o

di

mem

bri

, el

etti

co

n

voto

li

mit

ato

a tr

e

pre

fere

nze

dal

Consi

gli

o

per

le

gar

anzi

e del

se

rviz

io

pubbli

co,

seco

ndo

le

modal

ità

di

cui

all'a

rtic

olo

6,

com

ma

4.

Il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

du

ra

in

cari

ca

tre

an

ni;

il

m

andat

o

dei

com

ponen

ti

del

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

non

è ri

nnovab

ile.

104

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reto

leg

isla

tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

e di

noto

ria

indip

enden

za

di

com

port

amen

ti,

che

si

sian

o

dis

tinte

in

at

tivit

à

econom

iche,

sc

ienti

fich

e,

giu

ridic

he,

d

ella

cu

ltura

um

anis

tica

o

del

la

com

unic

azio

ne

soci

ale,

mat

ura

ndovi

signif

icat

ive

esper

ien

ze

man

ager

iali

.

Ove

sian

o

lavora

tori

dip

enden

ti

ven

gono,

a

rich

iest

a,

coll

oca

ti

in

aspet

tati

va

non re

trib

uit

a

per

la

dura

ta d

el m

andat

o.

Il

man

dato

dei

m

embri

del

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

du

ra t

re

an

ni

e i

mem

bri

so

no

riel

eggib

ili

una

sola

volt

a.

num

eri

1)

e 2).

2.

La

du

rata

d

el

man

dato

d

ei

com

ponen

ti

del

consi

gli

o

di

ges

tione

coin

cide

con

quel

la d

el

consi

gli

o

di

sorv

egli

anza

che

li h

a

espre

ssi.

Il

con

sigli

o d

i ges

tione:

a)

sott

opone

al

consi

gli

o

di

sorv

egli

anza

la

pro

post

a di

bil

anci

o e

di

consu

nti

vo

di

cui

alla

le

tter

a a)

d

el

com

ma

1

del

l'art

icolo

7,

dopo a

ver

tra

smes

so

la r

elaz

ione

illu

stra

tiva

annual

e al

Dip

arti

men

to

del

teso

ro

del

M

inis

tero

del

l’ec

onom

ia

e d

elle

finan

ze,

alla

Pre

siden

za

del

serv

izio

pubbli

co

radio

tele

vis

ivo,

in b

ase

ai

crit

eri

e co

n

le

modal

ità

def

init

i co

n i

l

regola

men

to

di

cui

all'a

rtic

olo

8.

amm

inis

traz

ione

svolg

e fu

nzi

oni

di

indir

izzo

, co

ntr

oll

o

e

gar

anzi

a ci

rca

le

final

ità

e gli

adem

pim

enti

del

serv

izio

pubbli

co

radio

tele

vis

ivo.

8.

Un

mem

bro

del

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione,

in

rappre

senta

nza

deg

li

enti

lo

cali

, è

elet

to

a

mag

gio

ranza

se

mpli

ce

dal

la

Confe

renza

unif

icat

a di

cui

all'a

rtic

olo

8

del

dec

reto

le

gis

lati

vo

28

agost

o 1

997,

n.

281;

il

pre

siden

te

e du

e

mem

bri

del

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

sono

elet

ti,

a

mag

gio

ranza

as

solu

ta,

dal

le

Com

mis

sioni

par

lam

enta

ri

105

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(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

Consi

gli

o

dei

m

inis

tri

ed

alla

C

om

mis

sione

par

lam

enta

re

per

l'indir

izzo

gen

eral

e e

la v

igil

anza

dei

ser

viz

i

radio

tele

vis

ivi;

b)

appro

va

le

del

iber

azio

ni

ed

i

regola

men

ti

esec

uti

vi,

sull

e m

ater

ie

di

com

pet

enza

del

la

Fon

daz

ione

RA

I,

per

tutt

o c

iò c

he

lo s

tatu

to

non

attr

ibuis

ce

alla

com

pet

enza

del

consi

gli

o

di

sorv

egli

anza

o

del

l'ass

emble

a.

com

pet

enti

in

m

ater

ia

di

cult

ura

e

di

tele

com

unic

azio

ni

del

la

Cam

era

dei

dep

uta

ti

e del

S

enat

o

del

la

Rep

ubbli

ca

in

seduta

co

ngiu

nta

; un

mem

bro

del

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

è

elet

to

a m

aggio

ranza

rela

tiva

fra

i dip

enden

ti

del

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa;

un

mem

bro

del

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

è

elet

to

a m

aggio

ranza

sem

pli

ce

in

sede

di

Consi

gli

o

naz

ional

e

dei

consu

mat

ori

e d

egli

ute

nti

in

rappre

senta

nza

del

le

asso

ciaz

ioni

dei

consu

mat

ori

e

deg

li

ute

nti

ri

conosc

iute

seco

ndo

i cr

iter

i

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1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

stab

ilit

i dal

l'art

icolo

137

del

co

dic

e del

consu

mo,

di

cui

al

dec

reto

le

gis

lati

vo

6

sett

embre

2005,

n.

206;

un

mem

bro

del

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

è

elet

to

a m

aggio

ranza

asso

luta

dal

l'A

uto

rità

per

le

gar

anzi

e nel

le

com

unic

azio

ni.

5.

La

nom

ina

del

pre

sid

ente

del

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

è

effe

ttuat

a dal

co

nsi

gli

o

nel

l'am

bit

o

dei

su

oi

mem

bri

e d

ivie

ne

effi

cace

dopo

l'acq

uis

izio

ne

del

par

ere

favo

revole

,

espre

sso

a

mag

gio

ranza

dei

due

terz

i dei

su

oi

com

ponen

ti,

del

la

Com

mis

sione

par

lam

enta

re

per

6.

Il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

eleg

ge

al

pro

pri

o

inte

rno

il

pre

sid

ente

e

du

e vic

e

pre

siden

ti,

che

cost

ituis

cono

l'org

anis

mo

cui

sono

confe

riti

i

pote

ri

di

ges

tione

del

la

Soci

età,

den

om

inat

o

«E

secu

tivo

»,

che

dec

ide

a m

aggio

ranza

ai f

ini

del

l'es

erci

zio d

ei

5.

I co

mponen

ti

del

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

eleg

gono

al

loro

inte

rno

il

pre

sid

ente

con

voto

qual

ific

ato.

Il p

resi

den

te c

onvo

ca

il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione,

fiss

andone

l'ord

ine

del

gio

rno.

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tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

l'indir

izzo

gen

eral

e e

la

vig

ilan

za

dei

se

rviz

i

radio

tele

vis

ivi.

suddet

ti p

ote

ri.

6.

I co

mponen

ti

del

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

e il

dir

etto

re

gen

eral

e

sono

asco

ltat

i,

pri

ma

del

loro

inse

dia

men

to,

in

audiz

ione

form

ale

pre

sso

le

com

pet

enti

Com

mis

sioni

par

lam

enta

ri

del

la

Cam

era

dei

dep

uta

ti e

del

S

enat

o

del

la

Rep

ubbli

ca

per

l'acq

uis

izio

ne

di

un

par

ere.

7.

Il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

rife

risc

e an

nual

men

te

sul

pro

pri

o

oper

ato

al

Par

lam

ento

ri

unit

o

in

seduta

co

mune

dei

mem

bri

del

le

du

e

7.

Il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

è

sott

opost

o

alla

sorv

egli

anza

del

Consi

gli

o

per

le

gar

anzi

e del

se

rviz

io

pubbli

co,

al

qual

e

108

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1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

Cam

ere,

con p

arti

cola

re

riguar

do

all'an

dam

ento

del

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa

e

all'a

dem

pim

ento

deg

li

obie

ttiv

i ad

ess

a af

fidat

i

med

iante

il

contr

atto

di

serv

izio

ai

fi

ni

del

la

pie

na

real

izza

zione

deg

li

obbli

ghi

di

serv

izio

pubbli

co.

rife

risc

e su

l su

o

oper

ato

con

una

rela

zione

trim

estr

ale.

6.

L'e

lezi

one

deg

li

amm

inis

trat

ori

av

vie

ne

med

iante

voto

di

list

a. A

tale

fi

ne

l'as

sem

ble

a è

convoca

ta c

on p

reav

vis

o,

da

pubbli

care

ai

se

nsi

del

l'art

icolo

2366

del

codic

e ci

vil

e,

non

men

o

di

tren

ta gio

rni

pri

ma

di

quel

lo

fiss

ato

per

l'adun

anza

; a

pen

a d

i

null

ità

del

le d

elib

eraz

ioni

ai s

ensi

del

l'art

icolo

2379

109

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1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

del

codic

e ci

vil

e, l

'ord

ine

del

gio

rno

pubbli

cato

dev

e co

nte

ner

e tu

tte

le

mat

erie

da

trat

tare

, ch

e

non

poss

ono

esse

re

modif

icat

e o in

tegra

te in

sede

asse

mble

are;

le

list

e

poss

ono e

sser

e pre

senta

te

da

soci

ch

e ra

ppre

senti

no

alm

eno

lo

0,5

per

ce

nto

del

le a

zioni

aven

ti d

irit

to

di

voto

nel

l'ass

emble

a

ord

inar

ia

e so

no

rese

pubbli

che,

m

edia

nte

dep

osi

to

pre

sso

la

sede

soci

ale

e an

nunci

o s

u t

re

quoti

dia

ni

a dif

fusi

on

e

naz

ional

e,

di

cui

du

e

econom

ici,

risp

etti

vam

ente

, al

men

o

ven

ti g

iorn

i e

die

ci g

iorn

i

pri

ma

del

l'ad

unan

za.

Sal

vo q

uan

to p

revis

to d

al

pre

sente

ar

tico

lo

in

rela

zione

al

num

ero

mas

sim

o

di

candid

ati

110

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isla

tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

del

la

list

a pre

senta

ta

dal

Min

iste

ro d

ell'e

conom

ia e

del

le

finan

ze,

cias

cun

a

list

a co

mpre

nde

un

num

ero di

candid

ati

par

i

al n

um

ero d

i co

mponen

ti

del

consi

gli

o d

a el

egger

e.

Cia

scun

soci

o

aven

te

dir

itto

di

voto

può v

ota

re

una

sola

lis

ta.

Nel

cas

o i

n

cui

sian

o s

tate

pre

senta

te

più

lis

te,

i voti

ott

enuti

da

cias

cuna

list

a so

no d

ivis

i

per

num

eri

inte

ri

pro

gre

ssiv

i da

uno

al

num

ero

di

candid

ati

da

eleg

ger

e; i

quozi

enti

così

ott

enuti

so

no

asse

gnat

i

pro

gre

ssiv

amen

te

ai

candid

ati

di

cias

cuna

list

a

nel

l'ord

ine

dal

la

stes

sa

pre

vis

to

e si

fo

rma

un'u

nic

a gra

du

atori

a nel

la

qual

e i

candid

ati

son

o

ord

inat

i su

lla

bas

e del

quozi

ente

ott

enuto

.

111

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o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

Ris

ult

ano

elet

ti

colo

ro

che

ott

engono i

quozi

enti

più

el

evat

i.

In

caso

di

par

ità

di

quozi

ente

, ri

sult

a

elet

to

il

candid

ato

del

la

list

a i

cui

pre

senta

tori

det

engan

o

la

par

teci

paz

ione

azio

nar

ia

min

ore

. L

e pro

cedure

d

i

cui

al p

rese

nte

com

ma

si

appli

cano

anch

e

all'e

lezi

one

del

co

lleg

io

sindac

ale.

7.

Il

rappre

senta

nte

del

Min

iste

ro d

ell'e

conom

ia e

del

le

finan

ze

nel

l'ass

emble

a, i

n s

ede

di

nom

ina

dei

m

embri

del

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

e fi

no

alla

com

ple

ta a

lien

azio

ne

del

la p

arte

cipaz

ione

del

lo

Sta

to,

pre

senta

un

a

auto

nom

a li

sta

di

candid

ati,

in

dic

ando

un

112

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1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

num

ero

mas

sim

o

di

candid

ati

pro

porz

ional

e al

num

ero d

i az

ioni

di

cui

è

tito

lare

lo S

tato

. T

ale

list

a

è fo

rmula

ta

sull

a bas

e

del

le

del

iber

e del

la

Com

mis

sione

par

lam

enta

re

per

l'indir

izzo

gen

eral

e e

la

vig

ilan

za

dei

se

rviz

i

radio

tele

vis

ivi

e del

le

indic

azio

ni

del

Min

iste

ro

del

l'eco

nom

ia

e del

le

finan

ze

per

l'im

med

iata

pre

senta

zione

seco

ndo le

modal

ità

e i

crit

eri

pro

porz

ional

i di

cui

al

com

ma

9.

8.

Il

rappre

senta

nte

del

Min

iste

ro d

ell'e

conom

ia e

del

le

finan

ze,

nel

le

asse

mble

e del

la

soci

età

conce

ssio

nar

ia co

nvo

cate

per

l'as

sunzi

one

di

del

iber

azio

ni

di

revoca

o

113

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TU

SM

AR

(Dec

reto

leg

isla

tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

che

com

po

rtin

o l

a re

vo

ca

o l

a pro

mozi

one

di

azio

ne

di

resp

onsa

bil

ità

nei

confr

onti

deg

li

amm

inis

trat

ori

, es

pri

me

il

voto

in

co

nfo

rmit

à al

la

del

iber

azio

ne

del

la

Com

mis

sione

par

lam

enta

re

per

l'indir

izzo

gen

eral

e e

la

vig

ilan

za

dei

se

rviz

i

radio

tele

vis

ivi

com

unic

ata

al

Min

iste

ro

med

esim

o.

9.

Fin

o a

che

il num

ero

del

le az

ioni

alie

nat

o no

n

super

i la

quota

del

10 p

er

cento

del

ca

pit

ale

del

la

RA

I-R

adio

tele

vis

ione

ital

iana

Spa,

in

consi

der

azio

ne

dei

rile

van

ti

ed

impre

scin

dib

ili

moti

vi

di

inte

ress

e gen

eral

e

connes

si a

llo s

volg

imen

to

114

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tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

del

se

rviz

io

pubbli

co

gen

eral

e ra

dio

tele

vis

ivo

da

par

te

del

la

conce

ssio

nar

ia,

ai

fini

del

la

form

ula

zione

del

l'unic

a li

sta

di

cui

al

com

ma

7,

la

Com

mis

sione

par

lam

enta

re

per

l'indir

izzo

gen

eral

e e

la

vig

ilan

za

dei

se

rviz

i

radio

tele

vis

ivi

indic

a

sett

e m

embri

ele

ggen

doli

con i

l voto

lim

itat

o a

uno;

i re

stan

ti d

ue

mem

bri

, tr

a

cui

il

pre

siden

te,

sono

invec

e in

dic

ati

dal

so

cio

di

mag

gio

ranza

. L

a

nom

ina

del

pre

siden

te

div

iene

effi

cace

dop

o

l'acq

uis

izio

ne

del

par

ere

favore

vole

, es

pre

sso

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mag

gio

ranza

dei

due

terz

i

dei

su

oi

com

ponen

ti,

del

la

Com

mis

sione

par

lam

enta

re

per

115

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tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

l'indir

izzo

gen

eral

e e

la

vig

ilan

za

dei

se

rviz

i

radio

tele

vis

ivi.

In c

aso d

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dim

issi

oni

o

imped

imen

to

per

man

ente

del

pre

siden

te o

di

uno o

più

m

embri

, i

nuovi

com

ponen

ti

sono

nom

inat

i co

n

le

med

esim

e pro

cedure

del

pre

sente

co

mm

a en

tro

i

tren

ta

gio

rni

succ

essi

vi

alla

dat

a di

com

unic

azio

ne

form

ale

del

le d

imis

sioni

pre

sso l

a

med

esim

a C

om

mis

sione.

10.

Le

dis

po

sizi

oni

di

cui

ai c

om

mi

da

1 a

9 e

ntr

ano

in vig

ore

il

nov

ante

sim

o

gio

rno

succ

essi

vo

alla

dat

a di

chiu

sura

del

la

pri

ma

off

erta

pubbli

ca d

i

ven

dit

a, e

ffet

tuat

a ai

sen

si

del

l'art

icolo

21,

com

ma

3,

del

la

legge

3

mag

gio

116

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leg

isla

tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

2004,

n.

112.

Ove,

ante

riorm

ente

al

la

pre

det

ta

dat

a,

sia

nec

essa

rio p

roce

der

e al

la

nom

ina

del

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione,

per

scad

enza

nat

ura

le

del

man

dat

o

o

per

al

tra

causa

, a

ciò si

pro

vved

e

seco

ndo

le

pro

cedure

di

cui

ai c

om

mi

7 e

9.

11.

Il d

iret

tore

gen

erale

del

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa

è nom

inat

o

dal

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione,

d'in

tesa

con

l'ass

emble

a;

il

suo

man

dat

o

ha

la

stes

sa

dura

ta

di

quel

lo

del

consi

gli

o.

9.

L'a

mm

inis

trato

re

del

egato

del

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa

è

nom

inat

o

dai

m

embri

del

co

nsi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

fra

per

sone

in p

oss

esso

dei

requis

iti

di

cui

al

com

ma

7.

L'a

mm

inis

trat

ore

del

egat

o d

ura

in c

aric

a

cinque

anni

ed

oper

a

con

auto

nom

ia

(art

icolo

8)

4.

I co

mponen

ti

del

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

eleg

gono

a

mag

gio

ranza

qual

ific

ata

un

sogget

to

este

rno

in

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ità

di

dir

etto

re

gen

erale

, su

lla

bas

e

del

la p

rese

nta

zione

di

un c

urr

iculu

m v

itae

e

di

un

pro

get

to

edit

ori

ale.

117

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isla

tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

ges

tional

e e

con p

ote

re

di

rappre

senta

nza

e

pote

ri

di

spes

a fi

no

a

import

i m

assi

mi

di

die

ci

mil

ioni

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euro

per

o

gni

oper

azio

ne,

nel

l'am

bit

o

del

pre

def

init

o bil

anci

o

di

pre

vis

ione.

28

12.

Il

dir

etto

re

gen

eral

e,

olt

re

agli

al

tri

com

pit

i

allo

st

esso

at

trib

uit

i in

bas

e al

lo

stat

uto

del

la

soci

età:

a) r

isponde

al c

onsi

gli

o d

i

amm

inis

traz

ione

del

la

ges

tione

azie

ndal

e p

er

i

pro

fili

di

pro

pri

a

com

pet

enza

e s

ovri

nte

nd

e

alla

org

aniz

zazi

one

e al

funzi

onam

ento

del

l'azi

enda

nel

quad

ro

28 L

a fi

gura

e l

e co

mp

eten

ze d

ell'a

mm

inis

trat

ore

del

egato

so

no

ogget

to d

ei c

om

mi

da

9 a

12

del

l'art

ico

lo 4

9 T

US

MA

R,

co

me m

od

ific

ato

dal

l'ar

tico

lo 2

del

d

isegno

di

legge

del

Go

ver

no

n.

18

80

.

118

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tivo 3

1

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o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

dei

pia

ni

e del

le d

iret

tive

def

init

i dal

consi

gli

o;

b)

par

teci

pa,

sen

za d

irit

to

di

voto

, al

le r

iunio

ni

del

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione;

c)

assi

cura

, in

coll

abora

zione

con

i

dir

etto

ri

di

rete

e

di

test

ata,

la

co

eren

za del

la

pro

gra

mm

azio

ne

radio

tele

vis

iva

con

le

linee

ed

itori

ali

e le

dir

etti

ve

form

ula

te

dal

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione;

d)

pro

pone

al c

onsi

gli

o d

i

amm

inis

traz

ione

le

nom

ine

dei

vic

e dir

etto

ri

gen

eral

i e

dei

dir

igen

ti d

i

pri

mo

e di

seco

nd

o

livel

lo;

e)

assu

me,

nom

ina,

pro

muove

e st

abil

isce

la

coll

oca

zio

ne

deg

li

altr

i

119

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005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

dir

igen

ti,

nonch

é,

su

pro

post

a dei

dir

etto

ri

di

test

ata

e nel

ri

spet

to del

contr

atto

di

lavoro

gio

rnal

isti

co,

deg

li

altr

i

gio

rnal

isti

e

ne

info

rma

puntu

alm

ente

il

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione;

f) p

rovved

e al

la g

esti

on

e

del

per

sonal

e

del

l'azi

enda;

g)

pro

pon

e

all'a

pp

rovaz

ione

del

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

gli

att

i e

i co

ntr

atti

azi

endal

i av

enti

cara

tter

e st

rate

gic

o,

ivi

incl

usi

i p

iani

annual

i d

i

tras

mis

sione

e di

pro

duzi

one

e le

even

tual

i

var

iazi

oni

deg

li

stes

si,

nonch

é quel

li c

he,

anch

e

per

ef

fett

o di

una

dura

ta

plu

rien

nal

e,

sian

o

di

import

o

super

iore

a

120

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lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

2.5

82.2

84,5

0 eu

ro;

firm

a

gli

al

tri

atti

e

contr

atti

azie

ndal

i at

tinen

ti

alla

ges

tione

del

la s

oci

età;

h)

pro

vved

e al

l'at

tuaz

ione

del

pia

no d

i in

ves

tim

enti

,

del

pia

no

finan

ziar

io,

del

le

poli

tich

e del

per

sonal

e e

dei

pia

ni

di

rist

rutt

ura

zione,

nonch

é

dei

pro

get

ti

spec

ific

i

appro

vat

i dal

consi

gli

o d

i

amm

inis

traz

ione

in

mat

eria

di

linea

edit

ori

ale,

in

ves

tim

enti

,

org

aniz

zazi

one

azie

ndal

e,

poli

tica

fi

nan

ziar

ia

e

poli

tich

e del

per

sonal

e;

i)

tras

met

te

al

consi

gli

o

di

amm

inis

traz

ione

le

info

rmaz

ioni

uti

li

per

ver

ific

are

il

conse

guim

ento

deg

li

obie

ttiv

i az

iendal

i e

l'att

uaz

ione

deg

li i

ndir

izzi

121

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isla

tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

def

init

i dag

li

org

ani

com

pet

enti

ai

se

nsi

del

pre

sente

tes

to u

nic

o.

13.

La

dis

mis

sione

del

la

par

teci

paz

ione

del

lo S

tato

nel

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa

rest

a dis

cipli

nat

a

dal

l'art

icolo

21

del

la

legge

3 m

aggio

2004,

n.

112.

Art

. 2

3.

Entr

o

il

30

lugli

o

2015,

il

Min

iste

ro

del

lo

svil

uppo

econom

ico,

di

conce

rto

con

il

Min

iste

ro

del

l'eco

nom

ia

e d

elle

finan

ze,

avvia

il

pro

cedim

ento

per

la

cess

ione

di

una

quota

par

i al

49

per

ce

nto

del

le a

zioni

del

lo S

tato

nel

la

RA

I-

Rad

iote

levis

ione

ital

iana

Spa,

in

confo

rmit

à a

qu

anto

pre

vis

to dal

l'ar

tico

lo 1

del

la

legge

14

novem

bre

1995,

n.

481,

e su

cces

sive

modif

icaz

ioni.

4.

Entr

o i

l 30 d

icem

bre

122

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1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

2015,

con

uno

o

più

dec

reti

d

ei

Min

iste

ri

del

lo

svil

uppo

econom

ico

e

del

l'eco

nom

ia

e d

elle

finan

ze

si

pro

vved

e a

def

inir

e i

tem

pi,

le

modal

ità,

i r

equis

iti,

le

condiz

ioni

e ogni

altr

o

elem

ento

del

le

off

erte

pubbli

che

di

ven

dit

a,

anch

e re

lati

ve

a

spec

ific

i ra

mi

d'a

zien

da.

L

a v

endit

a

del

la

quota

di

par

teci

paz

ione

di

cui

al

com

ma

3

dev

e

concl

uder

si e

ntr

o e

non

olt

re i

l 6 m

aggio

2016.

5.

I pro

ven

ti der

ivan

ti

dal

pro

cedim

ento

di

cess

ione

del

la

par

teci

paz

ione

azio

nar

ia,

di

cui

ai

com

mi

3

e 4,

sono

des

tinat

i al

F

ondo per

123

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tivo 3

1

lugli

o 2

005, n

. 177)

A.S

. 1570

A.S

. 1795

A.S

. 1815

A.S

. 1823

l'am

mort

amen

to

dei

tito

li

di

Sta

to,

di

cui

alla

le

gge

27

ott

obre

1993,

n.

432,

e

succ

essi

ve

modif

icaz

ioni.

124

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amministrazioni pubbliche"

204 Dossier Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1854 "Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il

contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle

missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo

sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle

Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di

stabilizzazione" Edizione provvisoria

205 Dossier Dossier del Servizio Studi sullo schema di decreto legislativo "Misure di

conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1,

commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"

206 Dossier Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti

rilevanti connessi con sostanze pericolose (A.G. 154) Edizione provvisoria

207 Dossier Dossier del Servizio Studi sull’A.G. n. 158 Schema di decreto legislativo recante il

testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni

208 Dossier Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1678 "Delega al Governo per l'attuazione della

direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26

febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che

abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del

Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la

direttiva 2004/17/CE" Nuovo testo adottato dalla Commissione l'8 aprile 2015

209 Dossier Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1328-A "Disposizioni in materia di

semplificazione, razionalizza-zione e competitività agricole del settore agricolo,

agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)"

210 Dossier Immigrazione: cenni introduttivi

211 Dossier Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1758-A "Delega al Governo per il recepimento

delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di

delegazione europea 2014" Il testo proposto dalla 14a Commissione

212 Dossier Riforma del Terzo settore - Note sul disegno di legge A.S. n. 1870 "Delega al

Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del

Servizio civile universale"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier". Senato della Repubblica www.senato.it